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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite civili di primo grado iscritte al n. 3610 R.G. cont. 2020 e al 4067 R.G. cont. 2020 TRA ### - C.F. ###, elettivamente domiciliat ### - Latina presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione; ### nel giudizio R.G. n. 3610/2020 E ### C.F. ### e ### - C.F. ###, elettivamente domiciliat ###- Fondi ### presso lo studio dell'avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione; ### nel giudizio R.G. n. 4067/2020 #### - C.F. ###, elettivamente domiciliat ###- Fondi ### presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; ### in entrambi i giudizi riuniti ###'S ### S.A. - C.F./P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###- Roma presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, da intendersi materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta; ### in entrambi i giudizi riuniti ### responsabilità professionale - risarcimento del danno - liquidazione del compenso professionale. CONCLUSIONI: per parte attrice, ### all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte): “insiste nell'accoglimento della domanda principale e precisa così le conclusioni: ### all'###mo Tribunale adito, accertare la responsabilità professionale dell'Avv. ### ex art 1176 per i motivi in fatto e diritto su esposti e per l'effetto condannare lo stesso a risarcire in favore dell'attore ### ai sensi dell'art 1223 c.c., le seguenti somme: € 17.595,13 a titolo di indennità di mobilità ricevuta e poi restituita all'### oltre interessi dalla data di restituzione ad oggi; € 10.000,00 o nella minore o maggiore somma da quantificarsi in corso di causa, a titolo di danno patrimoniale contrattuale e non patrimoniale per le sofferenze patite a seguito dell'errore professionale conseguenza diretta della responsabilità del convenuto, da quantificarsi anche in via equitativa ex art 1226 c.c. Il tutto con il favore delle spese”; per parte attrice, ### e ### all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte): “### l'###mo Tribunale adito, sulla base della documentazione depositata in atti e ed all'esito dell'espletata attività istruttoria ### A) accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. ### ex art. 1176 c.c. per i motivi in fatto e diritto esposti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio avente R.G. 4067/2020 riunito al giudizio R.G. 610/2020; B) per l'effetto condannare lo stesso a risarcire in favore degli attori ### e ### ai sensi dell'art. 1223 c.c. le seguenti somme: ### € 23.109,64 a titolo di indennità di mobilità ricevuta e poi restituita all'### oltre interessi dalla data di restituzione ad oggi: ### € 17.595,13 a titolo di indennità di mobilità ricevuta e poi restituita all'### oltre interessi dalla data di restituzione ad oggi oltre, per entrambi, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per le sofferenze patite a seguito dell'errore professionale conseguenza diretta della responsabilità del convenuto, da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Il tutto con il favore delle spese competenze ed onorari del giudizio”; per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte): “### le conclusioni come segue: Per quanto riguarda la domanda del sig. ### voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale nel merito, rigettata ogni avversa deduzione o eccezione, accertata l'infondatezza delle domande proposte dal sig. ### rigettare le proposte domande; in via gradata e nella denegata ipotesi di condanna, qualora si rilevi la sussistenza della responsabilità dell'avvocato ### di ### in ragione della polizza sottoscritta condannare il ### per i ###s a mallevare integralmente e comunque nei limiti delle condizioni di polizza, l'avvocato di ### In via riconvenzionale, accertata la sussistenza dei crediti vantati dall'avvocato di ### per l'attività professionale svolta, condannare il sig. ### al pagamento delle somme dovute nella misura di € 27.511,90, o nell'altra misura, maggiore o minore, che si reputi di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Per quanto riguarda le domande dei sigg.ri ### e ### voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, nel merito, rigettata ogni avversa deduzione o eccezione, accertata l'infondatezza delle domande proposte dai sigg.ri ### e ### rigettare le proposte domande con conseguente condanna alle spese di giudizio; condannare gli attori in solido al risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., in ragione della temerarietà della lite intentata dai sigg.ri ### e ### alla somma che codesto Giudice riterrà di giustizia; in via gradata e nella denegata ipotesi di condanna, qualora si rilevi la sussistenza della responsabilità dell'avvocato ### di ### in ragione della polizza sottoscritta, condannare il ### per i ###s a mallevare integralmente e comunque nei limiti delle condizioni di polizza, l'avvocato di ### in via riconvenzionale, accertata la sussistenza dei crediti vantati dall'avvocato di ### per l'attività professionale svolta, condannare il sig. ### al pagamento delle somme dovute nella misura di € 7.054,85, o nell'altra misura, maggiore o minore, che si reputi di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”; per la terza chiamata in causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte): “### le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti, di cui chiede l'integrale accoglimento, con conseguente rigetto delle avverse conclusioni, con il favore delle spese”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, ### ha convenuto in giudizio l'avv. ### al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità del medesimo professionista per non aver ritualmente e diligentemente adempiuto il contratto di patrocinio con lo stesso concluso in sua rappresentanza e difesa nel procedimento di appello R.G. n. 5995/2011 e, per l'effetto, condannare lo stesso convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 17.595,13, importo relativo ad indennità di mobilità ricevuta e restituita all'### e di € 10.000,00 per le sofferenze patite a seguito dell'errore professionale lamentato, oltre interessi legali.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che con sentenza 1714/2011, pronunciata all'esito del giudizio R.G. n. 785/2008 (patrocinato da diverso difensore), è stato accolto dal tribunale di Latina il ricorso ex art. 414 c.p.c. da lui stesso proposto, con conseguente accertamento e declaratoria di inefficacia dei licenziamenti intimati a sé medesimo, ### nonché a ### e ### in data ###, e ordinato alla ### F.lli D'### S.n.c. il reintegro dei lavoratori, con condanna al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto (importo mensile di € 1.242,00 oltre 13° mensilità) dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con detrazione di quanto percepito a titolo di ### e indennità di mobilità.
Proposto appello avverso la suddetta sentenza da parte della ### F.lli D'### s.n.c. (R.G. n. 5995/2020), parte attrice, revocato il mandato al precedente difensore, ha conferito procura speciale al professionista convenuto, il quale, tuttavia, ha chiesto il rigetto del gravame, senza proporre appello incidentale sulla statuizione relativa alla detrazione, dall'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, di quanto percepito a titolo di ### e di indennità di mobilità.
Ha dedotto parte attrice che, a seguito della lamentata omissione (il professionista avrebbe dovuto proporre appello incidentale al fine di richiamare il diverso orientamento giurisprudenziale favorevole all'assistito e ottenere la riforma della sentenza sul punto), tali somme (€ 17.595,13) sono state restituite all'### che ha agito in ripetizione, senza, dunque, avere la possibilità di conservare l'importo a titolo risarcitorio complessivamente dovuto dal datore di lavoro.
Prospettata, dunque, la condotta negligente dell'avvocato convenuto nell'espletamento dell'incarico conferitogli, nonché la sussistenza di un danno risarcibile e del nesso di causalità, atteso che il corretto adempimento della prestazione professionale avrebbe consentito il raggiungimento del risultato perseguito, parte attrice ha così concluso: “### all'###mo Tribunale adito, accertare la responsabilità professionale dell'Avv. ### ex art 1176 c.c. per i motivi in fatto e diritto su esposti e per l'effetto condannare lo stesso a risarcire in favore dell'attore ### ai sensi dell'art 1223 c.c., le seguenti somme: € 17.595,13a titolo di indennità di mobilità ricevuta e poi restituita all'### oltre interessi dalla data di restituzione ad oggi ; € 10.000,00 o nella minore o maggiore somma da quantificarsi in corso di causa, a titolo di danno patrimoniale contrattuale e non patrimoniale per le sofferenze patite a seguito dell'errore professionale conseguenza diretta della responsabilità del convenuto, da quantificarsi anche in via equitativa ex art 1226 c.c. Il tutto con il favore delle spese”. 1.1 Con comparsa depositata telematicamente in data ###, si è costituito in giudizio l'avv. ### il quale ha contestato quanto dedotto dall'attore, chiedendo il rigetto della domanda proposta e, in via riconvenzionale, lamentato il mancato pagamento del compenso relativo alle prestazioni svolte in diversi giudizi ad lui patrocinati (R.G. n. 3121/2014; R.G. n. 168/2013, avente ad oggetto giudizio di merito a seguito di provvedimento ex art. 700 c.p.c. relativo al trasferimento del lavoratore; R.G. n. 6136/2013, avente ad oggetto ricorso per decreto ingiuntivo; R.G. 128/2014 relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo; R.G.E. n. 152/2014 relativo a pignoramento presso terzi), ha chiesto la condanna di parte attrice al pagamento della somma di € 27.511,90.
In particolare, il professionista convenuto, in ordine alla domanda attorea, ha allegato l'inesistenza di una colpa professionale nello svolgimento del mandato, precisando che parte attrice avrebbe potuto opporsi alla richiesta di ripetizione avanzata dall'### mediante ricorso amministrativo: soluzione prospettata ma non accolta dall'attore, il quale ha, al contrario, introdotto un giudizio nei confronti del datore di lavoro, nel quale è risultato soccombente. ### esperimento del procedimento amministrativo avrebbe, dunque, determinato la perdita della possibilità dell'attore di ottenere il recupero delle somme da parte dell'### direttamente nei confronti del datore di lavoro.
Esclusa la sussistenza di un danno, trattandosi, in ogni caso, anche laddove fosse stata emendata la statuizione in ordine alla detrazione delle somme percepite a titolo di indennità di mobilità, di una prestazione indebita, nonché del nesso di causalità; dedotto il mancato assolvimento dell'onere della prova circa il danno non patrimoniale allegato, parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “### il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere 1) in via preliminare, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio), il ### generale per l'### di ###s pro tempore, domiciliato in #### 86 (20121) e di conseguenza chiede che il Tribunale voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio; 2) in via principale, nel merito, rigettata ogni avversa deduzione o eccezione, accertata l'infondatezza delle domande proposte dal sig. ### rigettare le proposte domande con conseguente condanna alle spese di giudizio; 3) in via gradata e nella denegata ipotesi di condanna, qualora si rilevi la sussistenza della responsabilità dell'avvocato ### di ### in ragione della polizza sottoscritta condannare il ### per i ###s a mallevare integralmente e comunque nei limiti delle condizioni di polizza, l'avvocato di ### 4) in via riconvenzionale, accertata la sussistenza dei crediti vantati dall'avvocato di ### per l'attività professionale svolta, condannare il sig. ### al pagamento delle somme dovute nella misura di € 27.511,90, o nell'altra misura, maggiore o minore, che si reputi di giustizia, per tutti i motivi indicati nella premessa del presente atto”. 1.2 Differita l'udienza, con assegnazione a parte convenuta del termine di legge per la citazione del terzo, con atto del 16/04/2021 si è costituita in giudizio la ###s ### S.A., la quale, dedotta preliminarmente la diversa soggettività con ###s of ### ha nel merito dedotto l'infondatezza della domanda attorea, atteso il corretto operato del professionista convenuto (la restituzione dell'indennità di mobilità non costituisce un danno per il lavoratore, in quanto la sentenza che accerti l'illegittimità del licenziamento condanna il datore di lavoro a corrispondere la retribuzione piena per un periodo almeno pari a quello in cui è perdurata la messa in mobilità, senza, peraltro considerare l'assoluta necessità di restituire le somme a tale titolo percepite in caso di reintegrazione nel posto di lavoro) e l'assenza di responsabilità in capo al professionista, attesa la mancata adesione del cliente alla strategia difensiva prospettata dal convenuto.
Esclusa la sussistenza degli elementi necessari ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale e dedotta l'infondatezza della domanda di manleva proposta dal convenuto - affermata l'inoperatività della polizza n. ### (operante dal 14/05/2018 al 14/05/2019) per le richieste di risarcimento causate da connesse o conseguenti circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza della polizza che l'assicurato conosceva o delle quali poteva essere ragionevolmente a conoscenza (per la terza chiamata in causa, il professionista convenuto era a conoscenza della possibile richiesta di risarcimento già nel momento in cui l'attore aveva ricevuto dall'### la richiesta di restituzione dell'importo percepito a titolo di indennità di mobilità in data ###), o causate da atto doloso dell'assicurato, e il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del professionista assicurato - la terza chiamata in causa ha così concluso: “### a codesto ###mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: - in via principale, nel merito: rigettare le domande svolte dal #### nei confronti dell'Avv. ### poiché del tutto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dall'Avv. ### nei confronti di ###s ### S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. ###, con conseguente estromissione dello stesso ### dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei suoi confronti, così assolvendo la stessa ###s ### S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. ### da ogni domanda e pretesa da chiunque formulata; - in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal #### nei confronti dell'Avv. ### accertare e dichiarare l'inoperatività della ### n. ### e/o la perdita del diritto all'indennizzo in capo all'Avv. ### per tutti i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, assolvere ###s ### S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. ### dalle domande avverso la stessa proposte dall'Avv. ### - in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal #### nei confronti dell'### e di ritenuta operatività della ### contenere l'obbligazione di manleva di ###s ### S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato #### esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. #### in ragione del massimale, della franchigia e delle limitazioni di #### previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'### per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; ### previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c., anche in via di equità e giustizia; - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”. 1.3 Con ordinanza del 21/10/2021, dando atto della sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva con il giudizio R.G. n. 4067/2020, introdotto da ### e ### avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale del professionista convenuto per le medesime ragioni esposte da ### (mancata proposizione dell'appello incidentale nell'ambito del giudizio di appello proposto dalla ### F.lli D'### s.n.c. avverso la sentenza n. 1714/2011), ne è stata disposta la riunione con il giudizio pendente anteriormente.
La causa promossa da ### e ### ha parimenti assistito alla costituzione del convenuto avvocato ### il quale, oltre che contestare l'avversa pretesa risarcitoria con motivazioni analoghe a quelle già sviluppate nella causa promossa da ### ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento di compensi professionali in relazione al patrocinio esercitato in favore di ### in causa civile instaurata dinanzi al ### di ### Assegnati su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e istruita la causa mediante l'espletamento della prova per interpello, articolata dalle parti attrici e ammessa con ordinanza del 30/01/2023, ritenuta non necessaria ulteriore attività istruttoria, con ordinanza del 02/07/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.. 2. Gli attori delle cause riunite (### - n. 3610/2020 R.G.; ### e ### - n. 4067/2020 R.G.) hanno agito per l'accertamento e declaratoria della responsabilità professionale del convenuto, avvocato ### per non aver questi utilizzato la dovuta diligenza, che la professione svolta avrebbe imposto, nell'espletamento dell'incarico ricevuto per la rappresentanza e difesa nel giudizio di appello R.G. n. 5995/2011, incardinato dalla ### F.lli D'### s.n.c. per la riforma della sentenza di primo grado n. 1714/2011, con cui il Tribunale di ### in accoglimento del ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dagli stessi odierni attori, ha dichiarato inefficace il licenziamento agli intimato nei oloro confronti in data ### e, per l'effetto, ordinato all'appellante (datore di lavoro) di reintegrali nei rispettivi posti di lavoro. ### rivolto al professionista convenuto consiste nel non aver egli proposto appello incidentale sulla statuizione relativa alla condanna del datore del lavoro, la ### F.lli D'### s.n.c., al risarcimento del danno in favore di ciascuno dei ricorrenti (odierni attori) nella misura della retribuzione globale di fatto (importo mensile di € 1.242,00 oltre 13° mensilità) dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo, con detrazione di quanto percepito a titolo di ### e indennità di mobilità, con conseguente esposizione degli attori alle richieste restitutorie dell'### (in quanto indennità previdenziali non dovute) e detrazione delle relative somme, corrisposte dall'### a titolo di indennità di mobilità, dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro, il quale, dunque, trincerandosi dietro tale statuizione (passata in giudicato), ha versato un importo inferiore a quello effettivamente spettante, operando cioè la detrazione di quanto percepito [dai lavoratori] a titolo di ### e indennità di mobilità come stabilito in sentenza di primo grado (che sul punto avrebbe dovuto, appunto, essere impugnata incidentalmente). 3. Premesso che l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile a cui mira il cliente ma dalla violazione del dovere di diligenza, va richiamato il principio di diritto, in forza del quale “le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. In particolare, nell'esercizio della sua attività di prestazione d'opera professionale, l'avvocato assume, in genere, verso il cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato: cioè egli si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato (peraltro incerto e aleatorio) che questi desidera, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata. Pertanto, trattandosi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. In altri termini, l'inadempimento del professionista ### non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza. Quest'ultimo, peraltro - trovando applicazione in subiecta materia il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia - deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (Cass. 3 marzo 1995 n. 2466; Cass. 18 maggio 1988 n. 3463).
Perciò, la responsabilità del professionista, di regola, è disciplinata dai principi comuni sulla responsabilità contrattuale e può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo. A meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve (Cass. 11 aprile 1995 n. 4152; 18 ottobre 1994 n. 8470). ### se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi o meno la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (cioè se la perizia richiesta trascenda o non i limiti della preparazione e dell'abilità professionale del professionista medio), giudizio da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica comportando di regola l'apprezzamento di elementi di fatto e l'applicazione di nozioni tecniche, è rimesso al giudice del merito e il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto (così, fra le altre, 9 giugno 2004 n. 10966; Cass. 27 marzo 2006 n. 6967; Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638). Occorre soltanto aggiungere, in proposito, che nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale che è stata malamente intrapresa o proseguita è una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico (…)” (cfr. parte motiva, Cass. civ., Sez. II, 16/02/2016, n. 2954 del 2016). ###, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio (Cass. civ., sez. II, 10/06/2025, n. 15526).
La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone, dunque, la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (articolo 1176, comma 2, del Cc), ma l'accertamento di tale violazione non giustifica la condanna dell'avvocato al risarcimento di danni neppure individuati. Per la condanna occorrono, oltre al ### accertamento della responsabilità, il ### accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il ### accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili (Cass. civ., sez. II, 10/02/2025, n. 3370).
Affinché possa, dunque, affermarsi la responsabilità professionale dell'avvocato, anche in forma omissiva (nella specie, l'omessa proposizione dell'appello incidentale) non è sufficiente che la parte, su cui grava il relativo onere probatorio, deduca il non esatto adempimento dell'attività professionale ma è altresì necessario verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta tenuta e il danno lamentato, se un danno vi sia effettivamente stato nonché accertare che laddove il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, la parte, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario rapporto di causalità tra la condotta dell'avvocato ed il risultato derivatone (Cass. civ., Sez. III, 28/05/2021, n. 15032).
In altri termini, grava sull'attore l'onere di dimostrare non solo la sussistenza di una condotta negligente, ma anche l'idoneità della stessa a determinare il pregiudizio lamentato, non rilevando di per sé, ai fini della determinazione di un danno effettivo e concreto, l'omissione di un'attività. 4. Applicati i principi di diritto richiamati al caso di specie, la domanda proposta dagli attori si rivela fondata.
Risulta, invero, documentato che, con distinte lettere dell'08/01/2007, la ### F.lli D'### s.n.c. ha comunicato agli odierni attori il licenziamento per chiusura totale del reparto aziendale di produzione imballaggi in legno.
Licenziamento che, con sentenza n. 1714/2011 del Tribunale di ### (cfr. doc. 1d allegato all'atto di citazione), è stato dichiarato inefficace, stante la violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 4, comma terzo, e 5 della l. 223/1991, con conseguente ordine al datore di reintegrare i ricorrenti (odierni attori) nei rispettivi posti di lavoro e condanna al risarcimento del danno.
Risulta altresì provato che parte attrice ha conferito incarico al professionista convenuto di rappresentarla e difenderla nel giudizio di appello, incardinato dalla ### F.lli D'### s.n.c., avente ad oggetto la sentenza n. 1714/2011; l'avvocato incaricato ha, tuttavia, omesso di proporre appello incidentale in ordine alla liquidazione del danno con decurtazione delle somme corrisposte dall'### ai lavoratori a titolo di indennità di mobilità, statuita dal giudice di prime cure.
La disposta detrazione delle somme corrisposte dall'### ai lavoratori dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, ha determinato un ingiusto arricchimento del datore di lavoro (il quale, come si evince dalla documentazione in atti, ha corrisposto un importo, pari alle retribuzioni mensili dovute dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegra, detraendo, però, le somme corrisposte dall'### direttamente ai lavoratori, a titolo di indennità di mobilità, e, come tali, legittimati passivi della richiesta restitutoria dell'### e un impoverimento dei lavoratori, i quali non hanno beneficiato di un risarcimento integrale, atteso che, in forza della statuizione non impugnata, hanno ottenuto dal datore di lavoro (che in tal modo si è arricchito, avendo decurtato dall'importo dovuto le somme corrisposte dall'###, un importo minore rispetto a quello ad essi spettante e, allo stesso tempo, stante l'effetto retroattivo della reintegra nel posto di lavoro (che ha fatto venir meno il presupposto necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di mobilità), hanno dovuto restituire all'### le somme dalla stessa versate a titolo di indennità di mobilità (che, si ribadisce, sono state detratte anche dal datore di lavoro, in esecuzione della statuizione non impugnata). 4.1 La questione che viene in rilievo nel caso di specie attiene, dunque, alla pretesa del datore di lavoro di detrarre dal risarcimento riconosciuto al lavoratore reintegrato, le indennità percepite durante lo stato di disoccupazione.
Il sistema previdenziale italiano, che ha fonte costituzionale (art. 38 Cost.), dispone, nell'ambito generale dell'assistenza sociale, che al lavoratore siano garantiti “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
Tale compito è affidato all'### istituto presso il quale sono accentranti gran parte degli strumenti di assistenza sociale.
Il lavoratore, per quanto qui rileva, laddove si trovi in uno stato di disoccupazione involontaria, ha diritto a un'indennità, definita di mobilità dalla normativa vigente ratione temporis.
Qualora i lavoratori siano destinatari di una pronuncia di illegittimità del licenziamento loro intimato e della condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, essi, nel caso in cui la reintegra sia effettivamente avvenuta (cfr. a contrario Cass. civ., sez. unite, 18/08/2025, n. 23476 “Il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l'### a ripetere l'indennità di mobilità versata, fondandosi quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost.”), come accaduto nella fattispecie in esame, non possono godere della indennità in questione, avendo questa, quale presupposto, lo status di disoccupazione.
Come già osservato, l'indennità di mobilità, che costituisce attuazione dell'art. 38, secondo comma, ###, appartiene al genus degli ammortizzatori sociali operativi nello stato di bisogno del lavoratore e finalizzati a sostenere lo stesso in caso di disoccupazione involontaria.
Tale cornice di riferimento ha legittimamente determinato la distinzione tra il rapporto di lavoro e le retribuzioni ad esso riferite e le indennità in questione ed ha portato la giurisprudenza di legittimità ad escludere che queste ultime possano essere detratte dagli importi che il datore di lavoro sia condannato a pagare nell'ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo.
Sul punto, all'epoca dei fatti dedotti nel presente giudizio, vi era stata già una pronuncia delle ### le quali, chiamate a dirimere il contrasto sussistente sulla questione della detraibilità dell'importo della pensione da quello del risarcimento del danno liquidato in favore del lavoratore illegittimamente licenziato, hanno enunciato il seguente principio di diritto (estensibile anche all'indennità di mobilità, stante la ratio ad esso sottesa): “[…] le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della “compensatio lucri cum damno” […] la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento, facendo venir meno il presupposto della deroga, travolge ex tunc lo stesso diritto dell'assicurato a siffatta anticipazione e lo espone all'azione di ripetizione dell'indebito da parte del soggetto erogatore della pensione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come «un lucro compensabile col danno», cioè come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore, in quanto a fronte della loro percezione sta un'obbligazione restitutoria di corrispondente importo” (Cass. civ., sez. un., 13/08/2002, n. 12194).
Tali conclusioni sono state estese a tutte le indennità previdenziali in quanto attribuite al lavoratore dall'ente previdenziale e dunque solo da questo recuperabili e ripetibili in ipotesi di restituzione al lavoratore delle retribuzioni percepite a seguito della declaratoria di illegittimità del recesso datoriale (“In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, le indennità previdenziali non possono essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore, in quanto queste non sono acquisite in via definitiva dal lavoratore e sono ripetibili dagli istituti previdenziali” Cass. civ., sez. lav., 03/04/2018, n. 8150, richiamata da Cass. civ., sez. un., 18/08/2025, n. 23476).
Pertanto, sia l'indennità di mobilità che l'indennità integrativa prevista dal ### presuppongono lo stato di disoccupazione involontaria, costituendo la disoccupazione l'evento determinante lo stato di bisogno alla cui liberazione mirano le prestazioni. Come rettamente ricordato dalla pronuncia impugnata, la condizione di disoccupazione nata con il licenziamento è venuta poi meno ex tunc a seguito dell'ordine di reintegra che ha ricostituito il rapporto di lavoro; la ricostituzione ha determinato il venir meno della disoccupazione e quindi la natura indebita delle somme inizialmente dovute (c.d. condictio ob causam finitam). Questa Corte (Cass.22850/22), proprio con riguardo all'indennità di mobilità, ha affermato che la prestazione diviene indebita a seguito di dichiarata illegittimità del licenziamento con ripristino del rapporto (Cass. civ., sez. lav., 09/01/2024, n. 854). 4.2 Nel caso di specie, il licenziamento degli attori è stato annullato con sentenza n. 1714/2011, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, che è stato eseguito, e con corresponsione, a titolo risarcitorio, delle mensilità di retribuzione dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, con detrazione di quanto percepito a titolo di ### e di indennità di mobilità, in accoglimento dell'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla ### F.lli D'### s.n.c..
Come si evince dalla documentazione in atti, in sede esecutiva è stata assegnato ai lavoratori l'importo ottenuto detraendo dal risarcimento del danno le somme medio tempore percepite a titolo di indennità di mobilità, in esecuzione della sentenza 1714/2011 (cfr. sentenza Corte d'appello n. 1953/2018, doc. 1 allegato alla memoria di replica di parte attrice).
Tale detrazione, come già osservato, ha determinato un danno per i lavoratori, i quali, a seguito del passaggio in giudicato della richiamata statuizione (non avendo l'odierno convenuto proposto appello incidentale nell'interesse dei clienti), si sono visti detrarre dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni perdute ai sensi dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, quelle somme che, in quanto indebite per le ragioni sopra esposte, hanno dovuto restituire all'### subendo un indubbio pregiudizio.
Appare alquanto azzardata la deduzione di parte convenuta, al fine di escludere la propria responsabilità, per cui “la sentenza così emessa avrebbe comunque permesso di non pagare quanto non percepito, in ragione del fatto che l'### erroneamente aveva indirizzato la sua pretesa contro il sig. ### il sig. ### ed il sig. ###”.
Premesso che l'indennità di mobilità viene erogata direttamente dall'### e non dal datore di lavoro, a fronte di uno specifico indebito, quale è quello nel caso di specie, è difficile immaginare che il solvens (in tal caso l'###, in assenza di uno specifico titolo, possa rivolgersi ad un soggetto diverso dall'accipiens (in tal caso i lavoratori), ai fini della ripetizione.
La statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale di ### n. 1714/2011 non consentiva in alcun modo all'### di rivolgersi direttamente al datore di lavoro per la ripetizione delle somme, divenute indebite (la statuita decurtazione non implica di per sé l'obbligo del datore di lavoro di restituire le somme così decurtate all'### in sostituzione dei lavoratori).
Ciò si evince anche dalla ratio sottesa al principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità: la ragione per cui tali indennità non sono detraibili è da individuarsi nella ripetibilità delle stesse da parte dell'istituto che le ha erogate.
Se fossero ripetibili nei confronti del datore di lavoro, risulterebbe priva di senso la previsione della non decurtazione delle indennità dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno.
Esula, peraltro, dalla fattispecie in esame il principio di diritto richiamato dal convenuto (Cass. civ., 18/01/2018, n. 1166), al fine di sostenere che l'### avrebbe dovuto recuperare dette somme nei confronti del datore di lavoro, atteso che, previo riconoscimento dell'efficacia riflessa nei confronti dell'### (titolare di un diritto dipendente dalla situazione giudizialmente definita) del giudicato che dichiara l'illegittimità della collocazione in ### dei lavoratori, si afferma il diritto della stessa ai contributi previdenziali sulle retribuzioni, a titolo di risarcimento del danno, che, per effetto del giudicato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai dipendenti.
Ciò in ragione del fatto per cui la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in dipendenza dell'illegittimità del licenziamento intimato, costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Tale diritto dell'### a richiedere i contributi previdenziali sulle mensilità riconosciute a titolo di risarcimento del danno si differenzia dal diritto dell'### che viene in rilievo nel caso di specie, di agire in ripetizione nei confronti dei lavoratori, reintegrati nel posto di lavoro, come tali non legittimati a percepire l'indennità conseguente allo stato di disoccupazione involontaria, atteso l'effetto retroattivo della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato.
Né parte attrice avrebbe evitato il danno, laddove avesse, come asseritamente consigliato dal convenuto, proposto ricorso avverso la richiesta avanzata dall'###
Ancorché fosse astrattamente possibile, come dedotto dal professionista convenuto, tale iniziativa, opzione esclusa dagli attori (circostanza che reciderebbe il nesso causale, secondo la difesa del professionista), va osservato come la proposizione dello stesso avrebbe condotto ad una sicura declaratoria di infondatezza, con ulteriore aggravamento della posizione delle ricorrenti, stante, si ribadisce, la correttezza dell'operato dell'istituto previdenziale, che, nell'esercizio del suo diritto alla ripetizione dell'indebito, si è correttamente (e inevitabilmente) rivolto al soggetto che ha percepito le somme.
Né rileva, in riferimento ai soli attori ### e ### l'intervenuta transazione tra questi ultimi e la ### D'### in atti (cfr. doc. allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio riunito R.G. n. 4067/2020).
Con tale accordo conciliativo, raggiunto nel giudizio R.G. n. 1319/2015, avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente all'asserita condotta mobbizzante del datore di lavoro, le parti hanno voluto “definire transattivamente ogni questione connessa e derivante, direttamente o indirettamente dall'intercorso rapporto di lavoro posto in essere tra le parti, dirimendo il contenzioso in atti e prevenendo eventuali ulteriori reciproci contenziosi per titoli e/o per cause mai prima di ora fatti valere, anche di carattere risarcitorio”.
Detta transazione non elide la responsabilità professionale ascrivibile all'odierno convenuto, atteso che, ancorché i lavoratori abbiano definitivamente conciliato la lite con il datore di lavoro, non viene meno il danno agli stessi cagionato dalla condotta negligente posta in essere dal professionista convenuto.
Come già osservato, la declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato determina una ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro e, pertanto, viene meno il presupposto sui cui di fonda la concessione dell'indennità di mobilità, ovverosia la condizione di disoccupazione involontaria.
Ne consegue che l'indennità di mobilità corrisposta nel periodo temporale coperto dalla sentenza configura un indebito previdenziale, ripetibile, ai sensi dell'art. 2033 c.c., entro il limite temporale della prescrizione (Cass. civ., sez. lav., 16/08/2023, n.24645).
Sussiste, dunque, il diritto dell'istituto assicuratore alla restituzione dell'emolumento che abbia perduto le sue finalità.
Tali, indennità, che, “dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all'operatività della regola della “compensatio lucri cum damno” (Cass. civ., sez. unite, 13/08/2002, n. 12194), in quanto, tali somme, percepite ad altro titolo dall'istituto previdenziale, con l'annullamento del licenziamento perdono il titolo giustificativo e devono essere restituite, a richiesta dell'ente previdenziale, con la conseguenza che non realizzano un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore (Cass. civ., sez. lav. 28/04/2010, 10164).
Non costituendo un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore, che è, dunque, chiamato a restituire le somme percepite a titolo di indennità di mobilità, tali somme non possono essere decurtare dall'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno.
Tale principio di diritto, come in precedenza rilevato, risultava già cristallizzato in un intervento delle ### può, pertanto, pervenirsi alla conclusione del probabile esito favorevole dell'azione (proposizione appello incidentale) che non è stata diligentemente coltivata.
Qualora il professionista convenuto avesse diligentemente espletato l'incarico conferito, mediante la proposizione dell'appello incidentale avverso la statuizione contenuta nel giudizio di prime cure e relativa alla decurtazione dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno le somme percepite dai lavoratori dall'### a titolo di indennità di mobilità, gli attori, in ragione del principio di diritto affermato sin dalle ### 13/08/2002, n. 12194, avrebbero, con ragionevole probabilità, visto accogliere le proprie ragioni, con possibilità di ottenere un ristoro integrale.
La negligente condotta del professionista convenuto ha senza alcun dubbio cagionato agli attori un danno che va risarcito nella misura di € 17.595,13 per ### di € 23.109,64 per ### ed € 17.595,13 per ### pari all'indennità di mobilità percepita e per la quale sussiste obbligo restitutorio nei confronti dell'### 4.3 Non può al contrario accogliersi la domanda di risarcimento del danno relativo alle asserite sofferenze patite a seguito del lamentato errore professionale.
Pare opportuno osservare come, ai fini del risarcimento, sia necessario allegare e provare non solo il danno - evento ma anche il danno - conseguenza, avendo da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria (cfr. parte motiva Cass. Sez. U. 15/11/2022, n.###).
Va, a tal proposito rilevato come il danno evento non sia di per sé risarcibile, essendo necessario allegare e provare il c.d. danno - conseguenza, per tale intendendosi la perdita patrimoniale e non patrimoniale che deriva dall'evento lesivo.
Invero, la naturale funzione della responsabilità civile è quella riparatoria - compensativa, che si realizza riallocando il danneggiato, attraverso il risarcimento del danno, nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato senza l'illecito.
È al danno - conseguenza che viene parametrato il contenuto dell'obbligazione risarcitoria, atteso che, per quanto importante sia il bene la cui lesione ha originato l'ingiustizia, il risarcimento è limitato a compensare la perdita subita, se e nei limiti in cui essa si sia verificata,“identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, [..](Cass. 25420/ 2017; Cass. 4005/ 2020) ( Cass. civ., Sez. VI-III, 31/03/2021, n. 8861).
Non è, dunque, sufficiente, il solo danno - evento, essendo necessario anche il danno - conseguenza, che va allegato e provato.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non risulta assolto dagli attori, non potendo a tal fine ritenersi idonei i certificati medici offerti in comunicazione da ### (doc. 7 allegato alle memorie di replica), stante la genericità degli stessi.
Si rileva, altresì, a fronte della richiesta di parte attrice di una liquidazione anche in via equitativa, che il potere di liquidare il danno in via equitativa costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. civ. sez. III, 12/01/2023, n.648). ###. 1226 c.c., rubricato “valutazione equitativa del danno”, prevede che se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
La liquidazione del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva.
La natura sussidiaria implica che il danno da risarcire sia sussistente e, dunque, oggettivamente accertato, atteso che tale valutazione costituisce una facoltà di integrazione in via equitativa dell'ammontare di un danno, già accertato nell'an, nel caso di impossibilità di un'esatta stima dello stesso. ### ed indefettibile presupposto per il ricorso alla liquidazione equitativa è la dimostrata esistenza di un danno certo, e non soltanto eventuale o ipotetico.
È, invero, l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l'esistenza stessa d'un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v'è alcuno per l'invocabilità dell'art. 1226 c.c.. Questo principio costituisce da oltre cinquant'anni jus receptum nella giurisprudenza di legittimità (a partire da, ### 3, Sentenza n. 1536 del 19/06/1962, secondo cui "la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica"; nello stesso senso, ex multis, ### 2, Sentenza 838 del 03/04/1963; ### 3, Sentenza n. 1327 del 22/05/1963; ### 2, Sentenza n. 2125 del 16/10/1965; ### 3, Sentenza n. 1964 del 25/07/1967; ### 2, Sentenza n. 181 del 22/01/1974; ### 1, Sentenza n. 3418 del 23/10/1968; ### 3, Sentenza n. 3977 del 03/07/1982; ### 1, Sentenza n. 7896 del 30/05/2002). Ne consegue che in tanto il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno, in quanto abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento (Cass. civ., sez. VI, 17/11/2020, ord. n. 26051).
La valutazione in via equitativa di cui all'art. 1226 c.c. presuppone altresì l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) oggettiva (positivamente riscontrata e non meramente supposta) e incolpevole (ovverosia, non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova) nella stima esatta del danno.
Va, sul punto, osservato con la giurisprudenza di legittimità che la liquidazione equitativa del danno costituisce infatti un rimedio fondato sull'equità c.d. ‘integrativa' o ‘suppletiva': l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. ###à integrativa costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi. Se dunque l'equità integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile; ovvero quando la stima del danno non siasi potuta compiere per la pigrizia od il mal talento delle parti o dei loro procuratori.
In simili casi, infatti, non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui l'applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni. Qualsiasi diversa interpretazione dell'art. 1226 c.c. si porrebbe, a tacer d'altro, in contrasto col precetto costituzionale che garantisce la parità delle parti e la terzietà del giudice (Cass. civ., sez. VI, 17/11/2020, ord. n. 26051, in motivazione).
In assenza della prova del danno non sussistono i presupposti per una liquidazione in via equitativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno patito dagli attori è infondata e va, pertanto, respinta. 5. Va quindi esaminata la domanda di manleva formulata da ### nei confronti di ###s ### S.A., che nel costituirsi in giudizio ha eccepito la non operatività della polizza.
Come si evince dalla documentazione in atti, nel caso di specie, risulta sottoscritta la polizza di assicurazione n. ###, con decorrenza dal 14/05/2018 al 14/05/2019.
Pare utile rilevare che nel giudizio promosso nei confronti della compagnia assicuratrice, in tal caso chiamata in manleva, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto in polizza, nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, rappresenta il fatto costitutivo della pretesa.
Pertanto, grava sull'assicurato l'onere di dimostrare “che si è verificato il fatto dannoso previsto nella polizza; che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai soli danni derivanti da determinate cause (delimitazione causale del rischio), ovvero ai soli danni consistiti in determinati eventi (delimitazione oggettiva del rischio), od ancora ai soli danni sinistri che abbiano colpito determinate persone (delimitazione soggettiva del rischio).
Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: ### i rischi inclusi; ### i rischi esclusi; ### i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo.
I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile).
I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da autorevole dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova.
La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato.
La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore.
Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare” (cfr. in questi termini la motivazione di Cass. civ., sez. III, 09/08/2023, n. 24273).
Ed ancora: “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (Cass. civ., sez. III, 09/11/2023, ord. n. ###). 5.1 Nel caso di specie, oggetto dell'assicurazione è l'obbligo della ### assicuratrice, dietro pagamento del premio convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel questionario e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa polizza, di tenere indenne l'assicurato contro le perdite - della quali sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile - che traggono origine da una richiesta di risarcimento fatta da terzi all'assicurato stesso per la prima volta e notificate agli assicuratori durante il periodo di assicurazione indicato nel certificato o durante “il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento” (se concesso), purché tali richieste siano originate da un atto illecito commesso dall'assicurato o da un membro del suo staff/collaboratore di cui l'assicurato stesso ne debba rispondere durante il periodo di assicurazione o di retroattività (se concessa) nell'espletamento di attività indicate nel questionario per le quali viene espressamente prestata copertura assicurativa. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione. La garanzia risulta operante a condizione che l'assicurato sia regolarmente iscritto all'### professionale del relativo ordine” (cfr. pag. 11 doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ###s ### S.A.).
Risulta espressamente prevista, come dedotto dalla terza chiamata in causa, la non operatività della garanzia “1) per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui […]” (cfr. pag. 19 doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ###s ### S.A.).
Per circostanze, come contrattualmente previsto, deve intendersi “a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di un assicurato; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un assicurato, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento; c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti; d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di qualsiasi assicurato; e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi assicurato o di un soggetto di cui contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una perdita o un danno a terzi; f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più assicurati” (cfr. pag. 7 doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ###s ### S.A.).
Assume, dunque, rilevanza non solo il momento in cui viene avanzata nei confronti dell'assicurato una richiesta di risarcimento del danno ma anche la “circostanza”, nei termini di cui alle “definizioni” indicate nelle condizioni di assicurazione, nota all'assicurato, da cui possa ragionevolmente derivare l'istanza risarcitoria da parte del danneggiato.
Tra l'altro l'inesatta o reticente informazione circa le circostanze del rischio incide, anche sotto altro profilo, sul diritto all'indennizzo, atteso che “gli assicuratori hanno determinato il premio in base alle dichiarazioni dell'assicurato, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze tali che gli assicuratori non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dalle disposizioni degli artt. 1892, 1893,1894 del codice civile, i quali prevedono il totale o parziale decadimento del diritto all'indennizzo” (cfr. pag. 22 doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ###s ### S.A.). 5.2 Come già osservato è, dunque, onere dell'assicurato provare l'esistenza del danno e la sua inclusione nel novero dei rischi assicurati.
Al contrario, spetta alla compagnia assicurativa dimostrare che l'evento dannoso sia escluso dall'ambito di operatività della polizza.
La polizza n. ### opera secondo lo schema “claims made”, pertanto è volta ad assicurare “le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro gli assicurati durante il periodo di assicurazione, anche se relative ad atti illeciti verificatisi prima dell'inizio del periodo di assicurazione, salvo quanto diversamente ed eventualmente indicato nel certificato” (cfr. pag. 6 doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ###s ### S.A.).
Nel caso in esame, la contestazione dell'errore professionale (accertato nel presente giudizio), con richiesta di risarcimento del danno, è avvenuta con raccomandata inviata in data ### (per parte attrice ### e in data ### (per ### e ###.
Deve, tuttavia, ritenersi che il professionista convenuto, al momento della sottoscrizione della stessa, era già a conoscenza di circostanze idonee a generare la richiesta di risarcimento, effettivamente avanzata dagli attori, atteso che, come si evince dalla ricostruzione fattuale operata da ### una volta ricevuta la lettera da parte dell'### contenente la richiesta di restituzione di quanto percepito a titolo di indennità di mobilità (26/11/2013), lo stesso avrebbe richiesto invano spiegazioni al professionista convenuto, il quale non le avrebbe fornite, limitandosi a suggerire di proporre ricorso amministrativo avverso la richiesta avanzata dall'#### è lo stesso professionista convenuto a confermare che gli attori si sono rivolti a lui, una volta ricevute le lettere di ripetizione delle somme percepite a titolo di indennità di mobilità, in cui si dà atto della non spettanza di tali somme a seguito dell'avvenuta reintegra nel posto di lavoro e di aver consigliato l'adozione di una determinata strategia difensiva, non accolta dagli attori.
Può, pertanto, ritenersi che parte convenuta, all'atto della sottoscrizione della polizza, fosse consapevole, proprio per la qualità professionale rivestita, della mancata, negligente proposizione dell'appello incidentale, ancorché non gli fosse stata formalmente contestata, e della potenziale idoneità di tale “circostanza” (in termini di polizza) ad esporlo ad una richiesta risarcitoria.
Sebbene, dunque, all'atto di sottoscrizione del contratto assicurativo, non fosse ancora pervenuta la formale richiesta di risarcimento del danno da parte degli attori, si era, ad ogni modo, già verificata la “circostanza”, nota al professionista o dallo stesso conoscibile, idonea a generare una richiesta di risarcimento del danno, circostanza non comunicata, ciò che determina la conseguente inoperatività della garanzia assicurativa, come eccepito dalla terza chiamata in causa in virtù di quanto contrattualmente previsto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda spiegata dal convenuto nei confronti della terza chiamata in causa va respinta. 6. ### convenuta ha, in via riconvenzionale, chiesto il pagamento del compenso professionale maturato in relazione all'attività svolta in diversi procedimenti civili, patrocinati innanzi all'intestato Tribunale di ### quantificato nell'importo complessivo di € 27.511,90, ivi incluse spese forfettarie, iva e cpa nella misura di legge, per l'attività professionale svolta in favore di ### e nell'importo di € 7.954,85, ivi incluse spese forfettarie, iva e cpa nella misura di legge, per l'attività professionale svolta in favore di ### 6.1 Si rende necessaria una premessa in ordine all'ammissibilità della spiegata domanda riconvenzionale.
Come si evince dall'art. 36 c.p.c., l'ammissibilità della domanda riconvenzionale è subordinata alla comunanza del titolo dedotto in giudizio dall'attore o di quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o valore.
La domanda riconvenzionale che non eccede la competenza del giudice adito è ammissibile anche se dipende da titolo diverso da quello dedotto a fondamento della domanda principale, ove tra le opposte domande sussista un collegamento oggettivo, che renda opportuna la trattazione congiunta e la decisione simultanea.
Invero, quando la domanda riconvenzionale non comporti lo spostamento di competenza, occorre “un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus (così già Cass. 19 ottobre 1994, n. 8531; nonché, tra le tante, Cass. 14 gennaio 2005, n. 681; Cass. 4 luglio 2006, n. 15271; Cass. 15 gennaio 2020, n. 533; Cass. 4 marzo 2020, 6091). Tale collegamento oggettivo, che renda opportuno il simultaneus processus, è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, al quale è chiesto di motivare al riguardo, in particolare ove ritenga la riconvenzionale inammissibile” (Cass. civ., sez. I, 01/03/2024, ord. n. 5484).
Nel caso di specie, tale collegamento oggettivo può ritenersi sussistente, trattandosi di domanda di liquidazione del compenso relativo ad attività professionali svolte dal convenuto nei confronti degli attori, che hanno agito ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato, ancorché in relazione a giudizio diverso.
Ne deriva l'opportunità di una trattazione congiunta delle domande, che consenta di definire unitariamente i conflitti esistenti tra le medesime parti.
Non osta, peraltro, a tale trattazione congiunta la diversità del rito previsto per la liquidazione del compenso avente ad oggetto prestazioni giudiziali civili, di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 150/2011.
Come noto, in seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. cod. proc. civ., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702-bis segg. cod. proc. civ., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 cod. proc. civ., e deve essere decisa in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 50-bis, secondo comma, cod. proc. civ., come peraltro confermato dall'art. 14, secondo comma, del ridetto d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso (Cass., Sez. 2, 18/9/2019, n. 23259; Cass., Sez. 6-1, 20/6/2018, n. 16186; Cass., Sez. U, 20/7/2012, n. 12609). È esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702- bis e segg. cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 23/2/2018, n. 4485) (Cass., civ., sez. II, 31/07/2025, ord. n. 22151, conf. civ., sez. II, 12/07/2024, n. 19228).
Tali principi valgono per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile.
Va osservato come la sentenza delle ### n. 4485/2018 abbia statuito che la domanda riconvenzionale non provoca l'assoggettamento dell'intera causa al rito ordinario, in quanto non opera l'art. 40 co. 3 cod. proc. civ. per la specialità dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011, ma la trattazione deve avvenire o con il rito sommario congiuntamente a quella proposta dal professionista ove si presti a istruttoria sommaria o, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande; ciò si giustifica in quanto la procedura speciale e in unico grado dell'art. 14 è dettata nell'esclusivo interesse dell'avvocato, per cui le due cause sono raccordate in modo tale che l'eventuale domanda riconvenzionale del cliente non ritardi, almeno in linea generale, la decisione della domanda principale proposta dall'avvocato. Questa disciplina però non esclude che l'avvocato possa scegliere di instaurare un solo processo, proponendo nei confronti del suo cliente una pluralità di domande ex art. 104 cod. proc. civ., per ottenere il pagamento non solo di prestazioni giudiziali civili, ma anche di prestazioni stragiudiziali non connesse a quelle giudiziali e prestazioni penali […]” (Cass. civ., sez. II, 27/03/2024, n. 8255).
La non operatività dell'art. 40, terzo comma, c.p.c., in caso di domanda riconvenzionale proposta dal cliente convenuto (volta a paralizzare la richiesta dell'avvocato, deducendone la responsabilità professionale), è strettamente correlata alla ratio sottesa alla previsione della procedura speciale e in un unico grado dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, che è dettata nell'esclusivo interesse dell'avvocato.
Laddove, però, al pari di quando accade nell'ipotesi in cui sia l'avvocato a scegliere di instaurare un solo processo ai fini della liquidazione di prestazioni non solo civili, ma anche stragiudiziali o penali, sia l'avvocato a proporre domanda riconvenzionale nell'ambito di un giudizio a cognizione piena già instaurato dal cliente, nulla esclude che, ai sensi dell'art. 40, terzo comma, c.p.c., il procedimento ordinario di cognizione attragga per connessione la materia propria del procedimento speciale, per cui si riespande la tutela ordinaria e con essa la garanzia del doppio grado del giudizio di merito.
Ne deriva l'ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dall'avvocato ### nel presente giudizio. 6.2 Va preliminarmente osservato che, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di azione giudiziale per il pagamento del compenso professionale spettante all'avvocato per l'attività giudiziale e stragiudiziale prestata, il legale deve offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato” (così Cass. civ., sez. VI, 22/01/2021, n. 1421).
Ed ancora: “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. n. 21522/2019)” (Cass. civ., sez. II, 08/04/2024, ord. 9314).
Ne deriva - quanto alla declinazione dell'onere della prova nel presente giudizio che neppure dal mandato defensionale conferito ad un difensore si può configurare una presunzione di riferibilità a quel professionista dell'intera attività difensiva espletata nel giudizio al quale quel mandato si riferisce, poiché non v'è traccia di una simile presunzione nell'ordinamento, essendo invece sempre onerato il professionista di offrire la duplice prova di cui si è detto: conferimento dell'incarico ed effettivo svolgimento dell'attività (cfr. Cass. civ., sez. II, 12/02/2004, n. 2701).
In difetto di tale prova, la richiesta dell'avvocato è legittimamente esclusa poiché il professionista matura il diritto al compenso non già in astratto, ma con riferimento all'opera da egli effettivamente svolta in esecuzione del mandato ricevuto dal cliente (giurisprudenza costante da Cass. civ., sez. II, 06/02/1958, n. 360 alla citata
Cass. n. 1421/2021, ma si veda anche Cass. civ., sez. II, 10/03/2020, n. 6734, per la quale, perentoriamente, il difensore che rivendichi in giudizio i compensi professionali per l'attività svolta in favore del proprio cliente deve, oltre ad allegare, anche provare nel corso dell'istruttoria, l'esistenza di tutte le circostanze e fatti costituivi idonei a dimostrare e fondare la pretesa derivante dai diritti dallo stesso azionati).
In sostanza, trova pacificamente applicazione nei giudizi concernenti l'accertamento del diritto dell'avvocato al pagamento del compenso per l'attività svolta il criterio generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il professionista è onerato di dimostrare tutti i fatti costitutivi che legittimano e fondano la pretesa fatta valere e che, nella specie, consistono: nell'effettivo conferimento dell'incarico professionale da parte delle resistenti; nella deduzione puntuale della natura dell'incarico conferito; nell'indicazione del valore della controversia e delle varie domande giudiziarie da spiegare ovvero nelle specifiche attività stragiudiziali da svolgere; nella specificazione degli elementi caratterizzanti l'eventuale complessità dell'incarico; nella allegazione delle circostanze di tempo e di luogo del compimento delle singole attività giudiziali e stragiudiziali.
È, dunque, onere del professionista produrre la documentazione attestante l'attività svolta.
Posto quanto sopra circa l'onere probatorio che è imposto all'avvocato che agisce per la liquidazione e l'accertamento del proprio compenso, va rilevato che, nel caso di specie, la produzione documentale allegata è idonea a ritenere dimostrata la pretesa, sia sotto il profilo dell'effettivo conferimento dell'incarico, sia per quanto concerne la concreta attività svolta, nei soli limiti che seguono. 6.3 ### convenuta ha dedotto di aver ricevuto da ### l'incarico di rappresentarlo e difenderlo nel giudizio R.G. n. 3121/2014 innanzi al Tribunale di ### conclusosi con l'ordinanza n. 3110 del 23/02/2018.
Dalla documentazione versata in atti si evince che l'attività professionale svolta è consistita nella predisposizione del ricorso ex art. 1 della l. n. 92 del 18/06/2012 (doc. denominato “ricorso licenziamento 3121-14” allegato alla comparsa di costituzione e risposta), volto ad impugnare il licenziamento disciplinare intimato dalla ### D'### S.r.l., deducendo l'insussistenza del fatto storico e la natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento, di un'istanza di sostituzione del Giudice titolare del procedimento al fine di poter esperire l'udienza di comparazione già fissata (doc. denominato “istanza anticipazione udienza 3121-14” allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Non vi è prova alcuna in ordine della redazione delle note conclusionali, atteso che le note offerte in comunicazione risultano redatte da diverso difensore (cfr. doc. denominato “note conclusionali 3121-2014” allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Può, dunque, ritenersi assolto l'onere probatorio in ordine al conferimento dell'incarico, con la precisazione, in merito al quantum, che il compenso deve essere determinato tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal decreto n. 147/2022).
Ne deriva che, esaminata la documentazione complessivamente prodotta dal convenuto e considerato che ha fornito prova documentale di avere assistito e difeso ### nel giudizio indicato, la domanda di liquidazione del compenso si prospetta dunque fondata, ancorché nei limiti che verranno di seguito specificato. 6.3.1 Va dunque esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice.
È opportuno rilevare che non opera, nel caso di specie, la presunzione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c..
Ai sensi dell'art. 2956 c.c., si prescrive in tre anni, tra gli altri, il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate. ### di prescrizione presuntiva, diversamente da quanto accade per la presunzione ordinaria, non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo bensì sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto (Cass. civ. sez. II, 01/10/2018, 23751).
A ciò si aggiunga che le deduzioni con le quali il debitore assume il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili (come accade qualora il comportamento del debitore importi, seppur implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, cfr., a tal proposito, Cass. civ. sez. VI, 05/06/2019, ord. n. 15303) con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa (Cass. civ. sez. III, 27/12/2024, n. ###).
Nel caso di specie, non vi è stata contestazione del conferimento dell'incarico ma risulta contestata l'attività professionale svolta e, dunque, il quantum richiesto. ### di prescrizione presuntiva riguardante il credito azionato è incompatibile con quella che nega il conferimento dell'incarico al professionista ricorrente e, dunque, la stessa costituzione del rapporto giuridico nonché con la contestazione del credito azionato, in quanto implica l'ammissione che l'obbligazione non è stata integralmente estinta, rendendo inefficace la presunzione.
Non può, dunque, discutersi di prescrizione presuntiva, operando, al contrario, la prescrizione decennale, non decorsa nel caso di specie.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione risulta infondata. 6.3.2 Quanto alla misura del compenso, il convenuto ha correttamente ritenuto applicabile il decreto del ### della giustizia n. 55 del 2014.
Sul punto si rende necessaria una ulteriore precisazione.
Va osservato che l'art. 2233 c.c. stabilisce una gerarchia di carattere preferenziale fra i vari criteri di liquidazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, all'accordo che sia intervenuto fra le parti - che risulta preminente su ogni altro criterio di liquidazione - e, poi, in via soltanto subordinata, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi, e infine, ove manchino anche le tariffe e gli usi, alla determinazione del giudice.
Nel caso concreto non risulta provato alcun accordo tra le parti, pertanto, in assenza di un diverso accordo sui compensi, questi ultimi devono essere determinati attraverso l'applicazione delle tabelle di cui al DM n. 55 del 2014, applicabili ratione temporis.
Tale decreto prevede la liquidazione secondo i parametri generali di cui all'art. 4 ed i valori stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento.
Il comma 1 della richiamata disposizione stabilisce infatti: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.”. ### ciò, la somma richiesta dalla ricorrente a titolo di compensi professionali, corrispondente a quella dovuta secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, ritenendo applicabili i valori medi, pari complessivamente ad € 15.738,07 (compenso tabellare di € 10.786,00, oltre spese generali, iva e cpa), deve ritenersi non congrua.
Invero, tenuto conto dell'attività concretamente svolta dall'attore (ricorso e presentazione istanza prima dell'udienza di comparizione), il compenso, diversamente da quanto chiesto dal convenuto, deve essere liquidato sulla base dei valori minimi (stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e tenuto conto del tenore delle difese svolte), limitatamente alle sole fasi di studio e introduttiva della controversia, con esclusione della fase istruttoria e della fase decisionale, entrambe svolte da un diverso difensore. ###. 4, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale.
Per fase istruttoria si intende: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”.
La fase istruttoria comprende, dunque, tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase è denominata “### istruttoria e/o di trattazione”. La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte ( n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020; Cass. n. 4698 del 2019) (Cass. civ., sez. II, 19/09/2025, ord. n. 25711).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha indicato in modo specifico di aver svolto attività istruttoria, di aver partecipato ad udienze di trattazione della causa (l'unico verbale offerto in comunicazione si riferisce all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui risulta presente altro difensore), né di aver dovuto esaminare i documenti prodotti dalle parti.
La liquidazione non può avvenire in via presuntiva, essendo necessarie specifiche allegazioni, nel caso di specie, non sussistenti.
Va altresì precisato che, dal verbale di udienza del 15/09/2016 (doc. denominato “verbale udienza 3121-2014 del 15.9.2016” allegato alla memoria di replica di parte convenuta), si evince che l'attività istruttoria è stata espletata da diverso difensore, il quale ha, peraltro, proposto istanza di anticipazione dell'udienza del 24/11/2016 (doc. denominato “ulteriore istanza anticipazione udienza 3121-2014” allegato alla comparsa di costituzione e risposta), accolta dal giudice designato.
Pertanto, applicando la tabella 3. dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014 e relativa alle cause di lavoro, nei valori ridotti al 50% previsti dall'art. 4, comma 1 (che prevede la riduzione non oltre il 50% dei parametri medi indicati dalle tabelle), attesa la natura e la scarsa complessità della controversia, relativi alle sole fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio, il compenso dell'avv. ### conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 6, del citato decreto (valore indeterminabile, scaglione delle cause di valore tra € 26.000,00 e € 52.000,00, stante la scarsa complessità della controversia) deve essere liquidato nell'importo di € 2.117,50 (così suddiviso: € 1.545,00 per la fase di studio della controversia; € 572,50 per la fase introduttiva del giudizio), oltre spese generali al 15%, iva e cpa. 6.4 ### convenuta ha altresì dedotto di aver ricevuto da ### l'incarico di rappresentarlo e difenderlo nel giudizio R.G. n. 168/2013, conclusosi con sentenza n. 1102/2018, pronunciata dal Tribunale di ### Dalla documentazione versata in atti si evince che l'attività professionale svolta è consistita nella predisposizione del ricorso (cfr. doc. denominato “ricorso merito trasferimento 168/2013” allegato alla comparsa di costituzione e risposta), avente ad oggetto l'illegittimità del provvedimento di trasferimento, adottato dalla ### D'### S.r.l. (datore di lavoro) nei confronti di ### nella partecipazione alle udienze (cfr. doc. denominato “verbale udienza 168/2013” allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e nella redazione delle note conclusionali (cfr. doc. denominato “note merito trasferimento 168/2013” allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Posto quanto sopra circa l'onere probatorio che è imposto all'avvocato che agisce per la liquidazione e l'accertamento del proprio compenso, va rilevato che, nel caso di specie, la produzione documentale allegata è idonea a dimostrare la pretesa, sia sotto il profilo dell'effettivo conferimento dell'incarico, sia per quanto concerne la concreta attività svolta.
Ne deriva che, esaminata la documentazione complessivamente prodotta dall'avv. ### e considerato che questi ha fornito prova documentale di avere assistito e difeso ### nel giudizio indicato, la domanda di liquidazione del compenso può essere accolta nei limiti di seguito indicati. 6.4.1 Sull'eccezione di prescrizione valgono le analoghe considerazioni svolte in precedenza, con conseguente rigetto della stessa. 6.4.2 Quanto alla misura del compenso, il convenuto ha correttamente ritenuto applicabile il decreto del ### della giustizia n. 55 del 2014.
Anche in tal caso non risulta provato alcun accordo tra le parti, pertanto, in assenza di un diverso accordo sui compensi (art. 2233 c.c.), questi ultimi devono essere determinati attraverso l'applicazione delle tabelle di cui al DM n. 55 del 2014, applicabili ratione temporis.
Tale decreto prevede la liquidazione secondo i parametri generali di cui all'art. 4 ed i valori stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento, come sopra esposto. ### ciò, la somma richiesta dalla ricorrente a titolo di compensi professionali, corrispondente a quella dovuta secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, ritenendo applicabili i valori medi, pari complessivamente ad € 3.649,26 (compenso tabellare di € 2.501,00, oltre spese generali, iva e cpa), deve ritenersi non congrua.
Invero, tenuto conto dell'attività concretamente svolta dall'attore (ricorso, partecipazione udienze e redazione note conclusionali), il compenso, diversamente da quanto chiesto dal convenuto, deve essere liquidato sulla base dei valori minimi (stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e la difesa svolta), in riferimento alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione e decisionale.
Pare opportuno precisare come l'art. 5, reciti: “[…] a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio; b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente; c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte.
La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta; d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);”.
Avuto riguardo alla tabella 3 dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014, relativa alle cause di lavoro e in applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 55 del 2014, secondo cui “[..] 2. nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti [..]”, deve essere applicato lo scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00.
Pertanto, applicando la tabella 3. dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014 e relativa alle cause di lavoro, nei valori ridotti al 50% previsti dall'art. 4, comma 1 (che prevede la riduzione non oltre il 50% dei parametri medi indicati dalle tabelle), attesa la natura e la scarsa complessità della controversia, nonché il tenore delle difese per come documentate, relativamente a tutte le fasi, il compenso dell'avv. ### deve essere liquidato nell'importo di € 1.250,50 (così suddiviso: € 423,00 per la fase di studio della controversia; € 202,50 per la fase introduttiva del giudizio, € 270,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 355,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Pare opportuno precisare, in ordine al pagamento degli onorari ad opera della controparte, essendosi il difensore nominato dichiarato antistatario, che, laddove il difensore chieda la distrazione delle spese in suo favore, tale richiesta (pacifica nel caso di specie) non può essere considerata idonea a contrastare la domanda di liquidazione del difensore e ciò alla stregua del principio per cui in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c. , si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (così Cass. civ., sez. VI, 21/05/2021, n. 14082, che richiama Cass. civ., sez. III, 12/11/2008, n. 27041). 6.5 ### convenuta ha dedotto di aver ricevuto da ### l'incarico di rappresentarlo e difenderlo nel procedimento civile R.G. n. 6136/2013, avente ad oggetto ricorso per decreto ingiuntivo e nel giudizio R.G. n. 128/2014 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1922/2013, definito con sentenza n. 275/2020. 6.5.1 Quanto a tale giudizio R.G. n. 6136/2013, dalla documentazione in atti, si evince lo svolgimento della dedotta attività professionale, consistita nella redazione del ricorso per decreto ingiuntivo ### e dell'atto di precetto.
In ordine al giudizio R.G. n. 128/2014, risulta provata la sola redazione della memoria di costituzione (cfr. doc. denominato “memoria difensiva 128-14” allegato alla comparsa di costituzione e risposta), con rinuncia al mandato in data ###.
Va rilevato, in riferimento all'onere probatorio gravante sul professionista, che la produzione documentale allegata è idonea a ritenere dimostrata la pretesa, sia sotto il profilo dell'effettivo conferimento dell'incarico, sia per quanto concerne la concreta attività svolta e nei limiti della stessa.
Ne deriva che, esaminata la documentazione complessivamente prodotta dal convenuto e considerato che ha fornito prova documentale di avere assistito e difeso ### nel giudizio indicato, la domanda di liquidazione del compenso può essere accolta nei limiti di seguito indicati. 6.5.2 Sull'eccezione di prescrizione valgono le analoghe considerazioni svolte in precedenza, con conseguente rigetto della stessa. 6.5.3 Quanto alla misura del compenso, il convenuto ha correttamente ritenuto applicabile il decreto del ### della giustizia n. 55 del 2014.
Anche in tal caso non risulta provato alcun accordo tra le parti, pertanto, in assenza di un diverso accordo sui compensi (art. 2233 c.c.), questi ultimi devono essere determinati attraverso l'applicazione delle tabelle di cui al DM n. 55 del 2014, applicabili ratione temporis.
Tale decreto, come già osservato, prevede la liquidazione secondo i parametri generali di cui all'art. 4 ed i valori stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento.
La somma richiesta dalla ricorrente a titolo di compensi professionali, corrispondente a quella dovuta secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, ritenendo applicabili i valori medi, pari complessivamente ad € 1.021,38 (compenso tabellare di € 700,00, oltre spese generali, iva e cpa), e € 221,98, per il giudizio R.G. 6136/2013 e relativo atto di precetto, ed € 5.239,70 (compenso tabellare di € 3.591,00 oltre spese generali, iva e cpa) per il giudizio R.G. n. 128/2014, deve ritenersi non congrua.
Invero, tenuto conto dell'attività concretamente svolta dall'attore nel giudizio R.G. n. 6136/2013 (ricorso monitorio), il compenso può essere liquidato sulla base dei valori medi non sussistendo ragioni per discostarsene (valori medi diversi tuttavia da quelli utilizzati dal convenuto).
Va, al contrario, liquidato sulla base dei valori minimi il compenso relativo al giudizio R.G. n. 128/2014 (stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e la difesa svolta), limitatamente alla fase di studio e introduttiva della controversia.
Invero, non risulta in alcun modo dimostrato lo svolgimento da parte del difensore di attività istruttoria o, ad ogni modo, di trattazione della causa nonché della fase decisionale, avendo il convenuto rinunciato al mandato.
Avuto riguardo alla tabella 3 dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014, relativa ai procedimenti monitori, all'atto di precetto, e alle cause di lavoro, e in applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 55 del 2014, secondo cui “[..] 2. nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti [..]”, deve essere applicato lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
Pertanto, in riferimento al giudizio R.G. n. 6136/2013 (ricorso per decreto ingiuntivo) e all'atto di precetto, applicando le tabelle 6. (atto di precetto) e 8. (procedimenti monitori) dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014, nei valori medi relativi a tutte le fasi, il compenso dell'avv. ### deve essere liquidato nell'importo di € 540,00 per il ricorso per decreto ingiuntivo e € 135,00 per l'atto di precetto, oltre spese generali al 15%, iva e cpa (importo quest'ultimo così determinato nei limiti di quanto richiesto).
Quanto al giudizio R.G. n. 128/2014, relativo ad opposizione a decreto ingiuntivo, applicando la tabella 3. dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014 e relativa alle cause di lavoro, nei valori ridotti al 50% previsti dall'art. 4, comma 1 (che prevede la riduzione non oltre il 50% dei parametri medi indicati dalle tabelle), attesa la natura e la scarsa complessità della controversia, relativi a tutte le fasi, il compenso dell'avv. ### deve essere liquidato nell'importo di € 1.237,50 (così suddiviso: € 867,50 per la fase di studio della controversia; € 370,00 per la fase introduttiva del giudizio), oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Anche in tal caso, a nulla rileva, per le ragioni già sopra esposte, la richiesta di distrazione delle spese, poi effettivamente corrisposte dalla controparte. 6.6 Da ultimo, parte convenuta ha agito ai fini della liquidazione del compenso professionale relativo all'attività svolta in favore di ### nella procedura esecutiva R.G.E. n. 152/2014 e nel procedimento di opposizione all'esecuzione R.G. 152-1/2014.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il difensore convenuto ha espletato l'incarico conferito, attraverso la predisposizione della memoria di costituzione nel giudizio di opposizione all'esecuzione (sospesa con provvedimento del 27/02/2014) e dell'atto di pignoramento presso terzi.
Pertanto, la domanda di liquidazione del compenso può essere accolta nei limiti di seguito specificati. 6.6.1 Premesso che, anche in tal caso, per le medesime ragioni già in precedenza indicate, non può discutersi di prescrizione presuntiva, con conseguente operatività della prescrizione decennale, non intervenuta nel caso di specie, quanto alla misura del compenso, il convenuto ha correttamente ritenuto applicabile il decreto del ### della giustizia n. 55 del 2014.
Anche in tal caso non risulta provato alcun accordo tra le parti, pertanto, in assenza di un diverso accordo sui compensi (art. 2233 c.c.), questi ultimi devono essere determinati attraverso l'applicazione delle tabelle di cui al DM n. 55 del 2014, applicabili ratione temporis.
Tale decreto, come già osservato, prevede la liquidazione secondo i parametri generali di cui all'art. 4 ed i valori stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento.
La somma richiesta dalla ricorrente a titolo di compensi professionali (per il procedimento esecutivo richiamato), corrispondente a quella dovuta secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, ritenendo applicabili i valori medi, pari complessivamente ad € 459,62 (compenso tabellare di € 315,00, oltre spese generali, iva e cpa) deve ritenersi congrua.
Al contrario, stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e tenuto conto che non emerge alcun pregio nelle difese svolte, la diversa somma richiesta dal convenuto per € 1.181,89 (compenso tabellare € 810,00, oltre spese generali, iva e cpa) deve ritenersi non congrua (somma richiesta per il patrocinio nell'opposizione all'esecuzione).
Il compenso va liquidato operando la riduzione ai minimi, limitatamente alla fase di studio e introduttiva della controversia.
Avuto riguardo alla tabella 3 dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014, relativa ai procedimenti monitori, all'atto di precetto, e alle cause di lavoro, e in applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 55 del 2014, secondo cui “[..] 2. nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti [..]”, deve essere applicato lo scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00.
Pertanto, applicando le tabelle 17. (procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica) e 2. (giudizi ordinari e sommari di cognizione davanti al Tribunale) dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014, nei valori relativi a tutte le fasi come sopra indicato, il compenso dell'avv. ### deve essere liquidato nell'importo di € 315,00 per il pignoramento presso terzi e € 807,50 per il giudizio di opposizione all'esecuzione, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. 7. ### convenuta ha altresì agito ai fini della liquidazione del compenso professionale relativo all'attività svolta in favore di ### nel giudizio R.G. ###/2012, definito con sentenza del Tribunale di ### n. 288/2017.
Dalla documentazione versata in atti si evince che l'attività professionale svolta è consistita nella predisposizione di comparsa di costituzione e risposta e nella redazione della comparsa conclusionale nell'ambito del predetto giudizio.
Può, dunque, ritenersi assolto l'onere probatorio in ordine al conferimento dell'incarico, con la precisazione, in merito al quantum, che il compenso, come già ampiamente esposto, deve essere determinato tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal decreto n. 147/2022).
Ne deriva che, esaminata la documentazione complessivamente prodotta dal convenuto e considerato che ha fornito prova documentale di avere assistito e difeso ### nel giudizio indicato, la domanda di liquidazione del compenso si prospetta dunque fondata, ancorché nei limiti che vengono di seguito specificati. 7.1 In ordine all'eccepita prescrizione valgono le medesime considerazioni svolte in materia di prescrizione presuntiva, che non opera nel caso di specie, stante le contestazioni sull'an avanzate da ### con conseguente operatività dell'ordinaria prescrizione decennale, non maturata nel caso de quo. 7.2 Quanto alla misura del compenso, il convenuto ha correttamente ritenuto applicabile il più volte richiamato decreto del ### della giustizia n. 55 del 2014.
Anche in tal caso non risulta provato alcun accordo tra le parti, pertanto, in assenza di un diverso accordo sui compensi (art. 2233 c.c.), questi ultimi devono essere determinati attraverso l'applicazione delle tabelle di cui al DM n. 55 del 2014, applicabili ratione temporis.
Tale decreto, come già osservato, prevede la liquidazione secondo i parametri generali di cui all'art. 4 ed i valori stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento.
La somma richiesta a titolo di compensi professionali, corrispondente a quella dovuta secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, ritenendo applicabili i valori medi, pari complessivamente ad € 7.054,85 (compenso tabellare di € 4.835,00, oltre spese generali, iva e cpa) deve ritenersi non adeguata ed incongrua rispetto a quanto documentato dell'attività professionale svolta.
Invero, tenuto conto dell'attività concretamente espletata dall'attore in riconvenzionale (ricorso e presentazione istanza prima dell'udienza di comparizione), il compenso, diversamente da quanto chiesto dal convenuto, deve essere liquidato sulla base dei valori minimi (stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e tenuto conto del fatto che non emerge alcun pregio della difesa svolta), limitatamente alle sole fasi di studio e introduttiva della controversia, con esclusione della fase istruttoria, del cui espletamento parte convenuta non ha fornito prova, e della fase decisionale, atteso che la parte dallo stesso difesa risulta estromessa dal giudizio (cfr. doc. denominato “sentenza ### n. 288-2017” allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio riunito), a nulla rilevando che sia stata depositata la memoria conclusionale.
Invero, nel caso di specie, parte convenuta non ha indicato in modo specifico di aver svolto attività istruttoria, di aver partecipato ad udienze di trattazione della causa né di aver dovuto esaminare i documenti prodotti dalle parti, senza, peraltro, considerare che, come si evince dalla sentenza n. 288/2017, resa all'esito del giudizio R.G. ###/2012, all'udienza del 09/12/2013 è stata dichiarata l'estromissione di ### in quanto privo di legittimazione passiva.
Pertanto, applicando la tabella 2. dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014 e relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, nei valori ridotti al 50% previsti dall'art. 4, comma 1 (che prevede la riduzione non oltre il 50% dei parametri medi indicati dalle tabelle), attesa la natura e la scarsa complessità della controversia, relativi alle sole fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio, il compenso dell'avv. ### (scaglione delle cause di valore tra € 5.200,01 e € 26.000,00) deve essere liquidato nell'importo di € 807,50 (così suddiviso: € 437,50 per la fase di studio della controversia; € 370,00 per la fase introduttiva del giudizio), oltre spese generali al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda riconvenzionale è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti indicati. 8. Va, dunque, accertato, in relazione alle domande riconvenzionali spiegate dal convenuto nei giudizi riuniti, che l'importo complessivo, dovuto da ### in favore dell'avv. ### a titolo di compenso professionale, è pari ad € 6.141,50, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cpa nella misura di legge.
Il compenso dell'avv. ### relativo all'attività professionale espletata in favore di ### deve essere liquidato nell'importo di € 807,50 oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cpa nella misura di legge. 9. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145) le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta; scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00; applicati i parametri medi ridotti del 30% relativamente a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte) sono regolate secondo i seguenti criteri.
Considerato il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta, in considerazione dell'evidente scarto quantitativo tra petitum e decisum (parte convenuta ha chiesto una liquidazione notevolmente superiore a quella ottenuta in questa sede), le spese di lite vanno parzialmente compensate nella sola misura di 1/3, ponendo la restante parte a carico del convenuto soccombente in via prevalente.
In relazione alla difesa di ### e ### il compenso va aumentato della misura del 30% per la pluralità delle parti difese. 9.1 Tenuto conto dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato della parte vittoriosa ### trova applicazione l'art. 133 T.U. spese di giustizia per cui: “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
Sotto altro profilo, deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale per il quale: il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. civ. Sez. II, 08/01/2020, ord. n. 136).
Va altresì osservato che la parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'### erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'### nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134 (Cass. civ., Sez. III, 18/05/2023, n. 13666). 9.2 Quanto alla posizione della terza chiamata in causa, va preso atto della soccombenza del convenuto rispetto alla domanda di garanzia proposta e di conseguenza regolate le spese. 9.3 Non sussistono i presupposti per disporre la richiesta condanna degli attori proposta da parte convenuta per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi malafede o colpa grave nella condotta di parte attrice.
La responsabilità aggravata richiesta da parte convenuta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (da ultimo Cass. civ., sez. II, 03/05/2022, n. 13859).
Una tale evenienza non ricorre nel caso di specie avuto riguardo alle questioni trattate e alle attività processuali svolte finalizzate ad acclarare la fondatezza delle domande proposte, ma, soprattutto, in considerazione della prevalente soccombenza del convenuto.
A ciò si aggiunga che non vi è alcuna prova in ordine alla sussistenza ed all'entità del danno oggetto della richiesta di risarcimento. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide: - accoglie la domanda proposta da #### e ### e, per l'effetto, condanna ### al pagamento in favore di ### dell'importo di € 17.595,13, in favore di ### dell'importo di € 23.109,64 e in favore di ### dell'importo di € 17.595,13, il tutto oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo pagamento; - accoglie la domanda riconvenzionale proposta da ### e condanna ### al pagamento in favore di ### dell'importo di € 6.403,00, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cpa nella misura di legge a titolo di compenso professionale; condanna ### al pagamento in favore di ### dell'importo di € 807,50, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cpa nella misura di legge a titolo di compenso professionale; - compensa parzialmente le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna ### al pagamento della restante parte in favore dello Stato (quanto alla posizione dell'attore ### ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato), che liquida in € 545,00 per spese prenotate a debito e € 2.369,26, per compenso di difesa, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge; - compensa parzialmente le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna ### alla rifusione della restante parte in favore di ### e ### che liquida in € 3.384,66, per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge; - condanna ### alla rifusione delle spese di lite in favore di ###s ### S.A., che liquida in € 2.369,26 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge. ### lì 21/11/2025 Il giudice
causa n. 3610/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Venditto