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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6987/2025 del 16-03-2025

... fondi ### 2007/ 2013. I ricorrenti deducevano che, riuniti in ### di ### ti unitamente al ge ologo ### avevano vinto la gara indetta dal Comune di ### del ### per il conferimento dell'incarico di cui sopra, ma che, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'### di ### della ### relative alla messa in sicurezza della grotta ### avevano dovuto svolgere attività di progettazione ulteriore rispetto a quella prevista nel progetto definitivo dell'U.T.C., sulla base del quale era stata svolta la gara. Tale ulteriore attività era stata, comunque, recepita dal Comune, che aveva tramesso tutta la documentazione all'### di ### per il prescritto parere. Ritenendo, pertanto, di aver maturato il diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti in contratto, i ricorrenti ne richiedevano la corresponsione nella misura di € 16.247,80 oltre interessi. 3 di 18 Ritualmente costituitosi, il Comune concludeva per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto della domanda, eccependo anche il proprio difetto di legittimazione passiva. Chiedeva, comunque, di essere manlevato dalla ### che chiamava in causa. Si costituiva in giudizio anche la ### eccependo preliminarmente il proprio difetto (leggi tutto)...

testo integrale

### ricorso R.G.N. 26878/2019 promosso da Comune di ### del ### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliato in ### via ### 61/C, presso i signori ### in virtù di procura speciali in atti; ricorrente contro ### e ### rappresentati e dife si dall'avv. ### assarre, elettiv amente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in ### corso ### 18, in virtù di procura speciali in atti; controricorrenti nonché contro ### in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ### e ### elettivamente domiciliata in ### presso la delegazione romana della ### via ### 36, in virtù di procura speciali in atti; controricorrente 2 di 18 avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 114/2019, pubblicata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/ 11/2024 dal ### letti gli atti del procedimento in epigrafe; ### atto d i citazione del 5 /02/2013, l'ingegnere ### e l'architetto ### convenivano il Comune di ### del ### davanti al Tribunale di Lecce, per sentirlo condan nare al pagamento della complessiva somma di € 16.247,80, oltre interessi di mora, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in relazione alle maggiori prestazioni professionali (progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, ordinamento della sicurezza), espletate per i lavori di assetto idrogeologico in località ### - ### di ### in esecuzione di un progetto finanziato dalla ### con i fondi ### 2007/ 2013. 
I ricorrenti deducevano che, riuniti in ### di ### ti unitamente al ge ologo ### avevano vinto la gara indetta dal Comune di ### del ### per il conferimento dell'incarico di cui sopra, ma che, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'### di ### della ### relative alla messa in sicurezza della grotta ### avevano dovuto svolgere attività di progettazione ulteriore rispetto a quella prevista nel progetto definitivo dell'U.T.C., sulla base del quale era stata svolta la gara. Tale ulteriore attività era stata, comunque, recepita dal Comune, che aveva tramesso tutta la documentazione all'### di ### per il prescritto parere. 
Ritenendo, pertanto, di aver maturato il diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti in contratto, i ricorrenti ne richiedevano la corresponsione nella misura di € 16.247,80 oltre interessi. 3 di 18 Ritualmente costituitosi, il Comune concludeva per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto della domanda, eccependo anche il proprio difetto di legittimazione passiva. Chiedeva, comunque, di essere manlevato dalla ### che chiamava in causa. 
Si costituiva in giudizio anche la ### eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti. 
Con sentenza n. 1426/2015 il Tribunale di Lecce condannava il Comune al pagamento di € 16.247,80 oltre accessori. 
Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune di ### gnano del ### chiedendo, in totale riforma della stessa, il rigetto dell'originaria domanda, ovvero, in via gradata, la rideterminazione del quantum dovuto e, in ipotesi di condanna, la manleva da parte della ### Si costitu ivano in giudizio gli appella ti ### e ### chiedendo, in via principale, la declaratoria d 'inammissibilità dell'appello e, in vi a gradata, il riget to dello stesso, con condanna del Comune ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 
Si costituiva anche la ### chiedendo il rigetto dell'appello. 
La Corte territoriale respingeva l'impugnazione. 
Respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, il Giudice del gravame riteneva che i professionisti avessero offerto la prova di aver espletato l'ulteriore attività richiesta dall'### di ### in occasione dell'incontro del 17/06/2010, in cui il ### della suddetta ### aveva evidenziato tale necessità, attesa la situazione di rischio determinata dalla ### I suddetti interventi aggiuntivi, ed ulteriori rispetto al preliminare di gara, erano stati recepiti dal Comune e da questo trasmessi all'### di ### con nota del 16/09/2010, affinché esprimesse parere favorevole all'esecuzione dei lavori, come in effetti avveniva con nota del 28/04/2011. 4 di 18 Ad opinione della Corte, non aveva alcun rilievo la circostanza dedotta dal Comune, relativa alla intervenuta sottoscrizione del disciplinare dopo circa un anno dall'aggiudicazione, quando i lavori erano finiti, senza la registrazione di alcuna riserva da parte dei professionisti in corso d'opera, poiché il disciplinare prevedeva espressamente che, in caso di varianti o aggiunte al progetto, i professionisti avevano l'obbligo di redigere tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa, e all'uopo richiesti, con la precisazione che, per essi, avevano diritto ai compensi spettanti a norma delle vigenti disposizioni tariffarie. 
In tale quadro, secondo la Corte d'appello, assumeva rilievo la nota prot. 347 del 12/01/2012 del Comune, che, pur non avendo valore confessorio, dava atto dell'espletamento delle ulteriori attività professionali e dell'approvazione del nuovo Q.T.E. alle stesse collegato, richiedendo solo chiarimenti in ordine alle risorse economiche da utilizzare per il pagamento delle prestazioni. 
La stessa Corte evidenziava che i ricorrenti avevano agito ex art.  2041 c.c., per avere il Comune utilizzato la loro prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che la ### era del tutto estranea a detta domanda, aggiu ngendo che, ai fini dell'accoglimento della stessa, era sufficiente provare l'arricchimento, senza che fosse necessario il riconoscimento dell'utilità della prestazione, nella specie, comunque, dimostrata. 
In ordine alla quantificazione della pretesa, la Corte rilevava la genericità delle contestazioni dell'Ente. 
Infine, la menzionata Corte respingeva l'impugnazione sulla quantificazione delle spese di lite ed anche la richiesta di condanna dell'appellante per responsabilità processuale aggravata. 
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di ### del ### affidato a quattro motivi di censura. 
Si sono difesi con controricorso tutti gli intimati. 5 di 18 ### e gli altri controricorrenti hanno depositato memorie difensive.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «### lazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. ### zione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ### e falsa applicazione dell'art. 2 del disciplinare di incarico 24.06.2011. ### e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. ### del combinato disposto di cui agli artt. 165 e 174 DPR 554/99. Omesso esame circa punti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione fra le parti.» Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., oltre che dell'art. 2697 c.c., il ricorrente ha affermato che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto raggiunta la prova in ordine all'attività suppletiva asseritamente svolta dai professionisti, per adeguamento alle prescrizioni dell'### di ### contenuta nella nota del 20/07/2020, adottata a seguito di un incontro tenutosi il ###, sebbene tali prescrizioni non avessero comportato alcuna variante rispetto alla originale progettazione definitiva, posta a base della gara vinta dai progettisti, e l'incontro si fosse tenuto prima che gli stessi elaborassero il progetto esecutivo. 
Con riferimento all'art. 1362 c.c., il ricorrente ha dedotto che dal tenore letterale dell'art. 2 del disciplinare d'incarico, datato 24/06/ 2011, non si evinceva affatto, come ritenuto dalla Corte d'appello, che fosse stato previsto un diritto al compenso per eventuale attività suppletiva.  ### ha anche aggiunto che la Corte d'appello non ha considerato un fatto da lui evidenziato in corso di causa, ritenuto decisivo, consistente nella circostanza che il disciplinare era stato firmato dopo un anno dalla gara, quando il progetto esecutivo era stato già completato ed approvato . Ad opinione del Comune, se la Co rte 6 di 18 avesse considerato tale circostanza, avrebbe dato rilievo all'assenza di riserve in corso d'opera, ai sensi dell'art. 164 d.P.R. n. 554 del 1999, in riferimento alla prestazione già eseguita, ma non ricompresa nella determinazione con la quale era stato fissato il compenso complessivo spettante ai progettisti. 
Lo stesso Comune ha censurato la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui ha dato rilievo, quale argomento di prova, alla nota prot. n. 347 del 12/01/2012.  2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto quanto segue: «### lazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. Difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto i n giudizio. Omesso esame di punti decisivi della controversia che sono stati oggetto di discussione tra le parti. ### dell'art. 191 TUEL. ### dei principi regolatori la materia.» Il ricorrente ha prima di tutto stigmatizzato l'incongruenza della decisione, nella parte in cui ha ritenuto che il disciplinare consentisse la richiesta di importi ulteriori per prestazioni suppletive, da liquidarsi in base alle tariffe professionali, e, allo stesso tempo, ha qualificato la domanda quale richiesta di indennizzo ex art. 2041 Lo stesso ricorrente ha, quindi, dedotto l'inammissibilità della domanda di indennizzo da ingiustificato arricchimento, in assenza di un riconoscimento anche implicito dell'utilitas da parte del Comune, evidenziando che doveva, comunque, tenersi conto del disposto dell'art.  191 d.lgs. n. 267 del 2000, che impedisce l'azione nei confronti del Comune, in applicazione dell'art. 2042 c.c., potendo i professionisti agire nei confronti degli amministratori che avevano consentito l'acquisizione della ulteriore prestazione non stanziata nella contabilità dell'ente. 
Infine, secondo il Comune, quand'anche fosse ritenuta ammissibile, l'azione avrebbe dovuto essere esperita contro la ### glia, la cui legittimazione era stata erroneamente esclusa dalla Corte 7 di 18 di merito, non essendo vero che era stato il Comune a beneficiare della prestazione, perché la titolarità dell'area, il finanziamento del progetto e l'esclusiva prerogativa di quest'ultima nella modifica del Q.T.E. avrebbero dovuto condurre ad una diversa conclusione.  3. Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «### dell'art. 112 c.p.c. Omesso esame di punti decisivi della controversia che sono stati oggetto di discussione tra le parti.» Il ricorrente ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia statuito sulla domanda di manleva, formulata dal Comune nei confronti della ### 4. Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «### e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in ordine al quantum liquidato nella sentenza di merito di primo grado ed in ordine al rigetto del terzo motivo di gravame. ### e falsa applicazione dell'art. 115, in combinato disposto di cui al successivo art.  116 c.p.c. ### dei principi regolatori la materia.» Il ricorrente ha dedotto che l'onere di provare le ulteriori prestazioni eseguite gravava comunque sui progettisti, mentre la decisione era stata assunta in base alla parcella professionale, unilateralmente predisposta dalle controparti, e alla documentazione trasmessa alla ### di ### che avrebbe dovuto comunque dare il proprio parere, a presci ndere dall'attività suppletiva, n onostante il Comune avesse contestato l'effettiva esecuzione di opere ulteriori, rispetto a quelle dovute, di cui non era in grado di valutare la portata, in assenza dell'oggetto della valutazione, e con un malgoverno dell'art.  115 c.p.c., che aveva comportato un'inversione dell'onere probatorio. ### ha aggiunto che l'onere di contestazione è strettamente legato all'onere della prova, il cui rilievo è oggetto di libera valutazione, ma soggetto a motivazione, nella specie del tutto deficitaria. 8 di 18 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile con riguardo ad ogni profilo di doglianza, per le diverse ragioni di seguito evidenziate. 
In primo luogo, la censura riferita alla violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., oltre che dell'art. 2697 c.c., pur richiamando norme di diritto, si sostanzia in una critica alla valutazione in fatto, operata dalla Corte d'appello, da ritenersi, pertanto, inammissibile in sede di legittimità. 
Anche la dedotta violazione dell'art. 136 2 c.c. nell'interpretazione del disciplinare contrattuale si sostanzia nella prospettazione di una soluzione interpretativa diversa rispetto a quella operata dal giudice di merito, cui la parte ha contrapposto la propria, con una censura priva del carattere della specificità richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 4) c.p.c. 
Il ritenuto mancato esame del fatto, consistito nella sottoscrizione del disciplinare di contratto quando i progetti erano stati già redatti, ed approvati dal Comune, senza che nel corso dell'opera fossero adottate varianti e senza che i professionisti avessero apposto riserve in contabilità, si sostanzia, poi, in una deduzione che attiene alla mancata valutazione di alcuni fatti nel senso indicato dal ricorrente, e non al mancato esame degli stessi, da ritenersi pertanto inammissibile. Il disciplinare, sottoscritto in data ###, è stato, infatti, considerato dalla Corte d'appello, anche se con esito diverso da quello auspicato dal Comune, poiché la Corte ha dato rilievo a quanto previsto dall'art. 2 di tale atto, che ha stabilito un compenso secondo tariffa per l'esecuzione di ulteriori prestazioni professionali, eventualmente richieste, che i professionisti avevano l'obbligo di eseguire, così negando ogni rilievo alla mancanza di riserve durante i lavori (p. 5 della sentenza impugnata). 
La censura in ordine alla valenza probatoria della nota prot.  347 del 12/01/2012 attribuita dalla Corte territoriale, e non condivisa dal ricorrente, costituisce anch'essa una critica alla valutazione 9 di 18 di meri to, operata dal giudice del l'appello nell'esercizio del libero convincimento, supportato da una chiara motiv azione, com e tale inammissibile.  6. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile.  6.1. Occorre subito rilevare l'inammissibilità della censura riferita alla ritenuta contraddittorietà della valutazione operata dalla Corte d'appello, che ha dapprima dato rilievo alla previsione contenuta nel disciplinare, interpretata nel senso che i progettisti avevano l'obbligo di provvedere ad eseguire varianti o aggiunte al progetto con diritto al relativo compenso in base alle tariffe, e poi ha evidenziato che l'azione esperita per ottenere detto compenso era un'a- zione di ingiustificato arricchimento e non di adempimento contrattuale. 
La critica non coglie la ratio della decisione, poiché dalla lettura della sentenza si evince chiaramente che, nel primo caso, il giudice del gravame ha operato una valutazione - non per fondare su un titolo negoziale la domanda formulata - ma per escludere il rilievo attribuito dal Comune alla sottoscrizione del disciplinare dopo l'esecuzione delle opere in assenza di riserve.  6.2. È inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1), c.p.c., nella parte in cui è riproposta l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ingiustificato adempimento, in ragione della mancanza di un riconoscimento dell'utilitas dell'opera da parte del Comune. 
Come più volte ribadito da questa Corte, con un orientamento oramai da tempo consolidato, a fronte di un pregresso e prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento al riconoscimento dell'utilitas da parte della ### blica Amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le ### di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10798 del 26/05/2015) hanno posto l'accento sulla connotazione strettamente oggettiva dell'arricchimento 10 di 18 che il depauperato deve provare, senza che l'### possa opporre il mancato riconoscime nto de llo stesso (così, da ultimo , Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27753 del 28/10/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza 24642 del 05/11/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11209 del 24/04/ 2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15937 del 27/06/2017; Cass, ### 6-1, Ordinanza n. 22182 del 30/10/2015). 
Colui che agisce a norma dell'art. 2041 c.c. nei confronti della ### è dunque tenuto a provare il proprio depauperamento, unitamente al contestuale arricchimento della ### blica ### e l'accoglimento dell'azione incontra il solo limite del divieto di arricchimento imposto, giacché il diritto fondamentale di azione del depauperato deve adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento della attività amministrativa, affidando alla stessa ### zione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27753 del 28/10/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024). 
Il ricorrente non ha prospettato ragioni per discostarsi tal tale orientamento, ma ha semplicemente richiamato una giurisprudenza già da anni superata al momento della presentazione del ricorso per cassazione.  6.3. Il riferimento all'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., in ragione dell'operatività del disposto dell'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, è una censura che non risulta essere stata affrontata nel giudizio di appello, né la parte ha dedotto di aver in precedenza prospettata. 
Per tale motivo, la doglianza deve ritenersi inammissibile. 
Come più volte affermato da questa Corte, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata 11 di 18 in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede ###incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. ### del 13/12/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7048 del 11/04/2016). 
A nulla rileva la circostanza che l'eccezione involga una causa di nullità del contratto, astrattamente rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, perché tale rilievo presuppone l'intervenuta acquisizione in fatto di circostanze che la parte, nel formulare il motivo, non ha neppure specificamente indicato. 
Nel giudizio di cassazione, infatti, non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19164 del 13/09/2007; Cass., Sez. Sez. 1, Sentenza n. 25319 del 25/10/2017; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20712 del 13/08/2018). 
Con specifico riferimento alla materia del contendere di questo giudizio, la S.C. ha precisato che l'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi 12 di 18 di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5480 del 29/02/2024). 
Nel caso di specie, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova di avere specificato, nel giudizio di merito, che le somme richieste dalle controparti si fondavano su un titolo negoziale redatto in forma scritta e in tutto valido, tranne che per il fatto che non era stato emesso un impegno di spesa per la somma richiesta, destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussisten za della relativa copertu ra finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000. 
Tali specificazioni sono del tutto assenti, sicché la censura deve essere dichiarata inammissibile per novità.  6.4. È inammissibile il motivo anche nella parte in cui ha censurato la statuizione del giudice di merito, che ha escluso essere la ### la corretta destinataria dell'azione di ingiustificato arricchimento. 
La Corte d'appello ha ritenuto quanto segue: «### preliminarmente la corte che gli attori non hanno chiesto il pagamento delle competenze loro spettanti in adempimento di quanto previsto in contratto (art.2 del disciplinare del 24 giugno 2011 già innanzi richiamato), ma hanno agito ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. per l'indebito arricchimento derivato al comune dall'avere utilizzato la loro prestazione d'opera professionale. È evidente allora che la regione ### è del tutto estranea a detta domanda, essendo solo il comune il soggetto che ha beneficiato dell'attività svolta dagli appellati per interventi eseguiti a tutela del suo territorio.» Il ricorrente ha affermato che doveva tenersi conto dell'appartenenza al demanio dell'area ogg etto dell'intervento, del finanzia-13 di 18 mento di quest'ultimo con risorse economiche di esclusiva competenza della ### e della esclusiva prerogativa di quest'ultima nella modifica del ### tutti elementi, che, sebbene oggetto di discussione, non sono stati esaminati dalla Corte d'appello. 
La censura si limita alle generiche affermazioni appena riportate, prive di argomenti concreti posti a sostegno delle stesse e senza neppure evidenziare le ragioni per cui le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata non sono ritenute fondate, così formulando un “non motivo”, che non risponde al requisito di specificità richiesto dall'art. 366 c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024).  7. Il terzo motivo di ricorso è infondato. 
Con tale ragione di doglianza è dedotta la mancata statuizione sulla domanda di manleva, formulata dal Comune nei confronti della ### Tale domanda, tuttavia, risulta implicitamente respinta, con l'a- dozione della statuizione sopra riportata, in ordine alla corretta individuazione del soggetto destinatario dell'azione di ingiustificato arricchimento, che la Corte ha ritenuto essere il Comune, in quanto beneficiato dall'attività svolta dai professionisti, per interventi eseguiti a tutela del suo territorio, con ciò escludendo ogni diritto di manleva in capo all'Ente locale.  8. Il quarto motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.  8.1. Il ricorrente ha dedotto che la statuizione impugnata ha operato una inversione dell'onere della prova, senza che il Comune fosse in grado di provare alcunché, in assenza degli elaborati progettuali e di quant'altro utile, aggiungendo che comunque l'opera era di pertinenza della ### l'unica in grado di articolare contestazioni sul punto. 14 di 18 Con riferimento, poi, alla ritenuta non contestazione degli importi dovuti ex art. 2041 c.c., il Comune ha dedotto che la mancata contestazione non costituisce una prova legale, né integra un comportamento processuale dal quale trarre argomenti di prova, dovendosi semplicemente valutare i fatti non contestati nel contesto del materiale probatorio acquisito, nel rispetto dell'obbligo di motivazione, nella specie assolutamente deficitaria.  8.2. Nella specie, la Corte d'appello ha statuito come segue: «Con il terzo motivo rubricato "sul quantum liquidato" l'ente territoriale censura il quantum liquidato dal primo Giudice in favore dei professionisti, ritenendo tale liquidazione, effettuata in aderenza alla domanda, non motivata attraverso un'analisi specifica delle attività ulteriori espletate. La doglianza, riproposta in questo grado di giudizio negli stessi termini di assoluta genericità già evidenziati in primo grado, non può essere accolta. Occorre osservare sul punto che il Comune non ha mai sostanzialmente contestato il quantum della richiesta dei professionisti di cui alla notula del 13.6.2012 con allegata parcella professionale, né in relazione all'effettiva attività espletata ed ivi riepilogata, del resto risultante documentalmente dalla corrispondenza tra il Comune e l'### di bacino ed in particolare, dalla nota prot. n. 8679 del 16.09.2010 con cui il Comune trasmetteva a quest'ultima ai fini del rilascio del parere gli elaborati progettuali, le relazioni tecniche, le misurazioni, i computi metrici e le nuove tavole, sia in relazione alla congruità e conformità della richiesta alle tariffe professionali vigenti. Nella comparsa di costituzione in primo grado, riguardo alla richiesta formulata dagli appellati il comune si è limitato a dedurre quanto segue, in termini assolutamente generici e senza alcuna specifica contestazione: “si contesta in ogni caso il quantum invocato nell'avversa citazione e sicuramente non proporzionato alla attività asseritamente suppletiva svolta dagli attori”. Tanto sicuramente non soddisfa l'onere di prendere specifica posizione sulle do-15 di 18 mande avverse, contestandone in modo dettagliato il contenuto a sostegno della richiesta di rigetto. Va infine evidenziato che lo stesso Comune nel giudizio di primo grado con riferimento alle richieste aggiuntive dei professionisti ha dedotto di essersi limitato a girare le stesse alla ### ancora una volta senza alcuna contestazione e/o diversa determinazione del quantum.» 8.3. Com'è noto, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020). 
Ovviamente, l'onere della prova gravante su una parte è, comunque, delimitato dall'onere di contestazione dall'avversario di quest'ultima, poiché, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a fronte dell'allegazione di fatti specifici, che non siano contestati dalla controparte, il deducente è esonerato dalla prova di quanto allegato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023). 
Questa Corte ha, poi, precisato che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fat ti controversi siano noti a lla parte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023) o comunque rientranti nella sua sfera di conoscibilità (Cass. Sez. 2, Ordinanza 2223 del 25/01/2022). 
Peraltro, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione 16 di 18 del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019).  8.4. Nel caso di specie, la Corte d'appello risulta avere dato corretta applicazione ai principi sopra enunciati. 
La menzionata Corte ha, infatti, fondato la statuizione partendo dalla notula del 13/06/2012, con al legata parcella professional e, quale specificazione dell'attività svolta dai controricorrenti, posta a fondamento della richiesta di indennizzo ex art. 2041 A fronte di tale specifica allegazione, la stessa Corte ha rilevato che il Comune non ha contestato in modo specifico, non solo l'effettivo compimento di detta attività, risultante comunque da documentazione proveniente dal Comune stesso (la nota prot. n. 8679 del 16/09/2010), ma anche l'ammontare degli importi richiesti. 
È dunque evidente che la Corte d'appello non ha violato il principio di riparto dell'onere della prova, ma ha dato corretta applicazione al principio di non contestazione. 
A sostegno della censura, il Comune ha aggiunto di avere messo in discussione la stessa esistenza di attività non comprese nel contratto e di non essere in grado di effettuare contestazioni specifiche, in assenza degli elaborati progettuali predisposti dai professionisti, aggiungendo che era la ### la beneficiaria delle prestazioni stesse e, dunque, anche il soggetto legittimato ad effettuare eventuali contestazioni. 
È tuttavia evidente che il primo e l'ultimo degli argomenti appena riportati attengono a questioni attinenti a valutazioni giuridiche, già oggetto delle precedenti censure, come sopra esaminate, del tutto distinte dall'accertamento in fatto in ordine all'esecuzione delle prestazioni professionali in questione. Il second o argomento, poi, si pone come una mera asserzione, del tutto generica, che non si relaziona alla statuizione impugnata, che, invece, come sopra evidenziato, ha tenuto conto del fatto che proprio il Comune ha trasmesso 17 di 18 all'### di ### per il prescritto parere, gli elaborati redatti in esecuzione delle menzionate prestazioni. 
La parte ha, infine, genericamente prospettato un vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto integrata la non contestazione, senza neppure spiegare per quali ragioni tale vizio debba nella specie ritenersi esistente, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.  9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.  10. La statuizione sulle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.  11. In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ### che liquida in € 2.500,00 per compenso ed € 200 per esborsi, oltre accessori di legge; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli altri controricorrenti, che liquida in € 2.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2024. 18 di 18 ### 

Giudice/firmatari: Mercolino Guido, Reggiani Eleonora

M

Tribunale di Latina, Sentenza n. 1987/2025 del 20-11-2025

... costituzione e risposta; ### in entrambi i giudizi riuniti ###'S ### S.A. - C.F./P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###- Roma presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, da intendersi materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta; ### in entrambi i giudizi riuniti ### responsabilità professionale - risarcimento del danno - liquidazione del compenso professionale. CONCLUSIONI: per parte attrice, ### all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte): “insiste nell'accoglimento della domanda principale e precisa così le conclusioni: ### all'###mo Tribunale adito, accertare la responsabilità professionale dell'Avv. ### ex art 1176 per i motivi in fatto e diritto su esposti e per l'effetto condannare lo stesso a risarcire in favore dell'attore ### ai sensi dell'art 1223 c.c., le seguenti somme: € 17.595,13 a titolo di indennità di mobilità ricevuta e poi restituita all'### oltre interessi dalla data di restituzione ad oggi; € 10.000,00 o nella minore o maggiore somma da quantificarsi in corso di causa, a (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite civili di primo grado iscritte al n. 3610 R.G. cont. 2020 e al 4067 R.G. cont. 2020 TRA ### - C.F. ###, elettivamente domiciliat ### - Latina presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione; ### nel giudizio R.G. n. 3610/2020 E ### C.F. ### e ### - C.F.  ###, elettivamente domiciliat ###- Fondi ### presso lo studio dell'avv. ### dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione; ### nel giudizio R.G. n. 4067/2020 #### - C.F. ###, elettivamente domiciliat ###- Fondi ### presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; ### in entrambi i giudizi riuniti ###'S ### S.A. - C.F./P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###- Roma presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, da intendersi materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta; ### in entrambi i giudizi riuniti ### responsabilità professionale - risarcimento del danno - liquidazione del compenso professionale.  CONCLUSIONI: per parte attrice, ### all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte): “insiste nell'accoglimento della domanda principale e precisa così le conclusioni: ### all'###mo Tribunale adito, accertare la responsabilità professionale dell'Avv. ### ex art 1176 per i motivi in fatto e diritto su esposti e per l'effetto condannare lo stesso a risarcire in favore dell'attore ### ai sensi dell'art 1223 c.c., le seguenti somme: € 17.595,13 a titolo di indennità di mobilità ricevuta e poi restituita all'### oltre interessi dalla data di restituzione ad oggi; € 10.000,00 o nella minore o maggiore somma da quantificarsi in corso di causa, a titolo di danno patrimoniale contrattuale e non patrimoniale per le sofferenze patite a seguito dell'errore professionale conseguenza diretta della responsabilità del convenuto, da quantificarsi anche in via equitativa ex art 1226 c.c. Il tutto con il favore delle spese”; per parte attrice, ### e ### all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte): “### l'###mo Tribunale adito, sulla base della documentazione depositata in atti e ed all'esito dell'espletata attività istruttoria ### A) accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. ### ex art. 1176 c.c. per i motivi in fatto e diritto esposti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio avente R.G. 4067/2020 riunito al giudizio R.G. 610/2020; B) per l'effetto condannare lo stesso a risarcire in favore degli attori ### e ### ai sensi dell'art. 1223 c.c. le seguenti somme: ### € 23.109,64 a titolo di indennità di mobilità ricevuta e poi restituita all'### oltre interessi dalla data di restituzione ad oggi: ### € 17.595,13 a titolo di indennità di mobilità ricevuta e poi restituita all'### oltre interessi dalla data di restituzione ad oggi oltre, per entrambi, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per le sofferenze patite a seguito dell'errore professionale conseguenza diretta della responsabilità del convenuto, da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Il tutto con il favore delle spese competenze ed onorari del giudizio”; per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte): “### le conclusioni come segue: Per quanto riguarda la domanda del sig. ### voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale nel merito, rigettata ogni avversa deduzione o eccezione, accertata l'infondatezza delle domande proposte dal sig. ### rigettare le proposte domande; in via gradata e nella denegata ipotesi di condanna, qualora si rilevi la sussistenza della responsabilità dell'avvocato ### di ### in ragione della polizza sottoscritta condannare il ### per i ###s a mallevare integralmente e comunque nei limiti delle condizioni di polizza, l'avvocato di ### In via riconvenzionale, accertata la sussistenza dei crediti vantati dall'avvocato di ### per l'attività professionale svolta, condannare il sig. ### al pagamento delle somme dovute nella misura di € 27.511,90, o nell'altra misura, maggiore o minore, che si reputi di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Per quanto riguarda le domande dei sigg.ri ### e ### voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, nel merito, rigettata ogni avversa deduzione o eccezione, accertata l'infondatezza delle domande proposte dai sigg.ri ### e ### rigettare le proposte domande con conseguente condanna alle spese di giudizio; condannare gli attori in solido al risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., in ragione della temerarietà della lite intentata dai sigg.ri ### e ### alla somma che codesto Giudice riterrà di giustizia; in via gradata e nella denegata ipotesi di condanna, qualora si rilevi la sussistenza della responsabilità dell'avvocato ### di ### in ragione della polizza sottoscritta, condannare il ### per i ###s a mallevare integralmente e comunque nei limiti delle condizioni di polizza, l'avvocato di ### in via riconvenzionale, accertata la sussistenza dei crediti vantati dall'avvocato di ### per l'attività professionale svolta, condannare il sig. ### al pagamento delle somme dovute nella misura di € 7.054,85, o nell'altra misura, maggiore o minore, che si reputi di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”; per la terza chiamata in causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte): “### le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti, di cui chiede l'integrale accoglimento, con conseguente rigetto delle avverse conclusioni, con il favore delle spese”.   RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, ### ha convenuto in giudizio l'avv. ### al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità del medesimo professionista per non aver ritualmente e diligentemente adempiuto il contratto di patrocinio con lo stesso concluso in sua rappresentanza e difesa nel procedimento di appello R.G. n. 5995/2011 e, per l'effetto, condannare lo stesso convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 17.595,13, importo relativo ad indennità di mobilità ricevuta e restituita all'### e di € 10.000,00 per le sofferenze patite a seguito dell'errore professionale lamentato, oltre interessi legali. 
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che con sentenza 1714/2011, pronunciata all'esito del giudizio R.G. n. 785/2008 (patrocinato da diverso difensore), è stato accolto dal tribunale di Latina il ricorso ex art. 414 c.p.c. da lui stesso proposto, con conseguente accertamento e declaratoria di inefficacia dei licenziamenti intimati a sé medesimo, ### nonché a ### e ### in data ###, e ordinato alla ### F.lli D'### S.n.c. il reintegro dei lavoratori, con condanna al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto (importo mensile di € 1.242,00 oltre 13° mensilità) dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con detrazione di quanto percepito a titolo di ### e indennità di mobilità. 
Proposto appello avverso la suddetta sentenza da parte della ### F.lli D'### s.n.c. (R.G. n. 5995/2020), parte attrice, revocato il mandato al precedente difensore, ha conferito procura speciale al professionista convenuto, il quale, tuttavia, ha chiesto il rigetto del gravame, senza proporre appello incidentale sulla statuizione relativa alla detrazione, dall'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, di quanto percepito a titolo di ### e di indennità di mobilità. 
Ha dedotto parte attrice che, a seguito della lamentata omissione (il professionista avrebbe dovuto proporre appello incidentale al fine di richiamare il diverso orientamento giurisprudenziale favorevole all'assistito e ottenere la riforma della sentenza sul punto), tali somme (€ 17.595,13) sono state restituite all'### che ha agito in ripetizione, senza, dunque, avere la possibilità di conservare l'importo a titolo risarcitorio complessivamente dovuto dal datore di lavoro. 
Prospettata, dunque, la condotta negligente dell'avvocato convenuto nell'espletamento dell'incarico conferitogli, nonché la sussistenza di un danno risarcibile e del nesso di causalità, atteso che il corretto adempimento della prestazione professionale avrebbe consentito il raggiungimento del risultato perseguito, parte attrice ha così concluso: “### all'###mo Tribunale adito, accertare la responsabilità professionale dell'Avv. ### ex art 1176 c.c. per i motivi in fatto e diritto su esposti e per l'effetto condannare lo stesso a risarcire in favore dell'attore ### ai sensi dell'art 1223 c.c., le seguenti somme: € 17.595,13a titolo di indennità di mobilità ricevuta e poi restituita all'### oltre interessi dalla data di restituzione ad oggi ; € 10.000,00 o nella minore o maggiore somma da quantificarsi in corso di causa, a titolo di danno patrimoniale contrattuale e non patrimoniale per le sofferenze patite a seguito dell'errore professionale conseguenza diretta della responsabilità del convenuto, da quantificarsi anche in via equitativa ex art 1226 c.c. Il tutto con il favore delle spese”.  1.1 Con comparsa depositata telematicamente in data ###, si è costituito in giudizio l'avv. ### il quale ha contestato quanto dedotto dall'attore, chiedendo il rigetto della domanda proposta e, in via riconvenzionale, lamentato il mancato pagamento del compenso relativo alle prestazioni svolte in diversi giudizi ad lui patrocinati (R.G. n. 3121/2014; R.G. n. 168/2013, avente ad oggetto giudizio di merito a seguito di provvedimento ex art. 700 c.p.c. relativo al trasferimento del lavoratore; R.G. n. 6136/2013, avente ad oggetto ricorso per decreto ingiuntivo; R.G.  128/2014 relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo; R.G.E. n. 152/2014 relativo a pignoramento presso terzi), ha chiesto la condanna di parte attrice al pagamento della somma di € 27.511,90. 
In particolare, il professionista convenuto, in ordine alla domanda attorea, ha allegato l'inesistenza di una colpa professionale nello svolgimento del mandato, precisando che parte attrice avrebbe potuto opporsi alla richiesta di ripetizione avanzata dall'### mediante ricorso amministrativo: soluzione prospettata ma non accolta dall'attore, il quale ha, al contrario, introdotto un giudizio nei confronti del datore di lavoro, nel quale è risultato soccombente.  ### esperimento del procedimento amministrativo avrebbe, dunque, determinato la perdita della possibilità dell'attore di ottenere il recupero delle somme da parte dell'### direttamente nei confronti del datore di lavoro. 
Esclusa la sussistenza di un danno, trattandosi, in ogni caso, anche laddove fosse stata emendata la statuizione in ordine alla detrazione delle somme percepite a titolo di indennità di mobilità, di una prestazione indebita, nonché del nesso di causalità; dedotto il mancato assolvimento dell'onere della prova circa il danno non patrimoniale allegato, parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “### il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere 1) in via preliminare, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio), il ### generale per l'### di ###s pro tempore, domiciliato in #### 86 (20121) e di conseguenza chiede che il Tribunale voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio; 2) in via principale, nel merito, rigettata ogni avversa deduzione o eccezione, accertata l'infondatezza delle domande proposte dal sig. ### rigettare le proposte domande con conseguente condanna alle spese di giudizio; 3) in via gradata e nella denegata ipotesi di condanna, qualora si rilevi la sussistenza della responsabilità dell'avvocato ### di ### in ragione della polizza sottoscritta condannare il ### per i ###s a mallevare integralmente e comunque nei limiti delle condizioni di polizza, l'avvocato di ### 4) in via riconvenzionale, accertata la sussistenza dei crediti vantati dall'avvocato di ### per l'attività professionale svolta, condannare il sig. ### al pagamento delle somme dovute nella misura di € 27.511,90, o nell'altra misura, maggiore o minore, che si reputi di giustizia, per tutti i motivi indicati nella premessa del presente atto”.  1.2 Differita l'udienza, con assegnazione a parte convenuta del termine di legge per la citazione del terzo, con atto del 16/04/2021 si è costituita in giudizio la ###s ### S.A., la quale, dedotta preliminarmente la diversa soggettività con ###s of ### ha nel merito dedotto l'infondatezza della domanda attorea, atteso il corretto operato del professionista convenuto (la restituzione dell'indennità di mobilità non costituisce un danno per il lavoratore, in quanto la sentenza che accerti l'illegittimità del licenziamento condanna il datore di lavoro a corrispondere la retribuzione piena per un periodo almeno pari a quello in cui è perdurata la messa in mobilità, senza, peraltro considerare l'assoluta necessità di restituire le somme a tale titolo percepite in caso di reintegrazione nel posto di lavoro) e l'assenza di responsabilità in capo al professionista, attesa la mancata adesione del cliente alla strategia difensiva prospettata dal convenuto. 
Esclusa la sussistenza degli elementi necessari ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale e dedotta l'infondatezza della domanda di manleva proposta dal convenuto - affermata l'inoperatività della polizza n. ### (operante dal 14/05/2018 al 14/05/2019) per le richieste di risarcimento causate da connesse o conseguenti circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza della polizza che l'assicurato conosceva o delle quali poteva essere ragionevolmente a conoscenza (per la terza chiamata in causa, il professionista convenuto era a conoscenza della possibile richiesta di risarcimento già nel momento in cui l'attore aveva ricevuto dall'### la richiesta di restituzione dell'importo percepito a titolo di indennità di mobilità in data ###), o causate da atto doloso dell'assicurato, e il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del professionista assicurato - la terza chiamata in causa ha così concluso: “### a codesto ###mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: - in via principale, nel merito: rigettare le domande svolte dal #### nei confronti dell'Avv. ### poiché del tutto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dall'Avv. ### nei confronti di ###s ### S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. ###, con conseguente estromissione dello stesso ### dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei suoi confronti, così assolvendo la stessa ###s ### S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. ### da ogni domanda e pretesa da chiunque formulata; - in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal #### nei confronti dell'Avv. ### accertare e dichiarare l'inoperatività della ### n. ### e/o la perdita del diritto all'indennizzo in capo all'Avv.  ### per tutti i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, assolvere ###s ### S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. ### dalle domande avverso la stessa proposte dall'Avv. ### - in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal #### nei confronti dell'### e di ritenuta operatività della ### contenere l'obbligazione di manleva di ###s ### S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato #### esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. #### in ragione del massimale, della franchigia e delle limitazioni di #### previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'### per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; ### previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c., anche in via di equità e giustizia; - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”.  1.3 Con ordinanza del 21/10/2021, dando atto della sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva con il giudizio R.G. n. 4067/2020, introdotto da ### e ### avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale del professionista convenuto per le medesime ragioni esposte da ### (mancata proposizione dell'appello incidentale nell'ambito del giudizio di appello proposto dalla ### F.lli D'### s.n.c. avverso la sentenza n. 1714/2011), ne è stata disposta la riunione con il giudizio pendente anteriormente. 
La causa promossa da ### e ### ha parimenti assistito alla costituzione del convenuto avvocato ### il quale, oltre che contestare l'avversa pretesa risarcitoria con motivazioni analoghe a quelle già sviluppate nella causa promossa da ### ha spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento di compensi professionali in relazione al patrocinio esercitato in favore di ### in causa civile instaurata dinanzi al ### di ### Assegnati su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e istruita la causa mediante l'espletamento della prova per interpello, articolata dalle parti attrici e ammessa con ordinanza del 30/01/2023, ritenuta non necessaria ulteriore attività istruttoria, con ordinanza del 02/07/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..  2. Gli attori delle cause riunite (### - n. 3610/2020 R.G.; ### e ### - n. 4067/2020 R.G.) hanno agito per l'accertamento e declaratoria della responsabilità professionale del convenuto, avvocato ### per non aver questi utilizzato la dovuta diligenza, che la professione svolta avrebbe imposto, nell'espletamento dell'incarico ricevuto per la rappresentanza e difesa nel giudizio di appello R.G. n. 5995/2011, incardinato dalla ### F.lli D'### s.n.c.  per la riforma della sentenza di primo grado n. 1714/2011, con cui il Tribunale di ### in accoglimento del ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dagli stessi odierni attori, ha dichiarato inefficace il licenziamento agli intimato nei oloro confronti in data ### e, per l'effetto, ordinato all'appellante (datore di lavoro) di reintegrali nei rispettivi posti di lavoro.  ### rivolto al professionista convenuto consiste nel non aver egli proposto appello incidentale sulla statuizione relativa alla condanna del datore del lavoro, la ### F.lli D'### s.n.c., al risarcimento del danno in favore di ciascuno dei ricorrenti (odierni attori) nella misura della retribuzione globale di fatto (importo mensile di € 1.242,00 oltre 13° mensilità) dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo, con detrazione di quanto percepito a titolo di ### e indennità di mobilità, con conseguente esposizione degli attori alle richieste restitutorie dell'### (in quanto indennità previdenziali non dovute) e detrazione delle relative somme, corrisposte dall'### a titolo di indennità di mobilità, dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro, il quale, dunque, trincerandosi dietro tale statuizione (passata in giudicato), ha versato un importo inferiore a quello effettivamente spettante, operando cioè la detrazione di quanto percepito [dai lavoratori] a titolo di ### e indennità di mobilità come stabilito in sentenza di primo grado (che sul punto avrebbe dovuto, appunto, essere impugnata incidentalmente).  3. Premesso che l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile a cui mira il cliente ma dalla violazione del dovere di diligenza, va richiamato il principio di diritto, in forza del quale “le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. In particolare, nell'esercizio della sua attività di prestazione d'opera professionale, l'avvocato assume, in genere, verso il cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato: cioè egli si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato (peraltro incerto e aleatorio) che questi desidera, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata. Pertanto, trattandosi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. In altri termini, l'inadempimento del professionista ### non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza. Quest'ultimo, peraltro - trovando applicazione in subiecta materia il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia - deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (Cass. 3 marzo 1995 n. 2466; Cass. 18 maggio 1988 n. 3463). 
Perciò, la responsabilità del professionista, di regola, è disciplinata dai principi comuni sulla responsabilità contrattuale e può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo. A meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve (Cass. 11 aprile 1995 n. 4152; 18 ottobre 1994 n. 8470). ### se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi o meno la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (cioè se la perizia richiesta trascenda o non i limiti della preparazione e dell'abilità professionale del professionista medio), giudizio da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica comportando di regola l'apprezzamento di elementi di fatto e l'applicazione di nozioni tecniche, è rimesso al giudice del merito e il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto (così, fra le altre, 9 giugno 2004 n. 10966; Cass. 27 marzo 2006 n. 6967; Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638). Occorre soltanto aggiungere, in proposito, che nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale che è stata malamente intrapresa o proseguita è una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico (…)” (cfr. parte motiva, Cass. civ., Sez. II, 16/02/2016, n. 2954 del 2016).  ###, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art.  1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio (Cass. civ., sez. II, 10/06/2025, n. 15526). 
La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone, dunque, la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (articolo 1176, comma 2, del Cc), ma l'accertamento di tale violazione non giustifica la condanna dell'avvocato al risarcimento di danni neppure individuati. Per la condanna occorrono, oltre al ### accertamento della responsabilità, il ### accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il ### accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili (Cass. civ., sez. II, 10/02/2025, n. 3370). 
Affinché possa, dunque, affermarsi la responsabilità professionale dell'avvocato, anche in forma omissiva (nella specie, l'omessa proposizione dell'appello incidentale) non è sufficiente che la parte, su cui grava il relativo onere probatorio, deduca il non esatto adempimento dell'attività professionale ma è altresì necessario verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta tenuta e il danno lamentato, se un danno vi sia effettivamente stato nonché accertare che laddove il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, la parte, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario rapporto di causalità tra la condotta dell'avvocato ed il risultato derivatone (Cass. civ., Sez. III, 28/05/2021, n. 15032). 
In altri termini, grava sull'attore l'onere di dimostrare non solo la sussistenza di una condotta negligente, ma anche l'idoneità della stessa a determinare il pregiudizio lamentato, non rilevando di per sé, ai fini della determinazione di un danno effettivo e concreto, l'omissione di un'attività. 4. Applicati i principi di diritto richiamati al caso di specie, la domanda proposta dagli attori si rivela fondata. 
Risulta, invero, documentato che, con distinte lettere dell'08/01/2007, la ### F.lli D'### s.n.c. ha comunicato agli odierni attori il licenziamento per chiusura totale del reparto aziendale di produzione imballaggi in legno. 
Licenziamento che, con sentenza n. 1714/2011 del Tribunale di ### (cfr. doc.  1d allegato all'atto di citazione), è stato dichiarato inefficace, stante la violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 4, comma terzo, e 5 della l. 223/1991, con conseguente ordine al datore di reintegrare i ricorrenti (odierni attori) nei rispettivi posti di lavoro e condanna al risarcimento del danno. 
Risulta altresì provato che parte attrice ha conferito incarico al professionista convenuto di rappresentarla e difenderla nel giudizio di appello, incardinato dalla ### F.lli D'### s.n.c., avente ad oggetto la sentenza n. 1714/2011; l'avvocato incaricato ha, tuttavia, omesso di proporre appello incidentale in ordine alla liquidazione del danno con decurtazione delle somme corrisposte dall'### ai lavoratori a titolo di indennità di mobilità, statuita dal giudice di prime cure. 
La disposta detrazione delle somme corrisposte dall'### ai lavoratori dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, ha determinato un ingiusto arricchimento del datore di lavoro (il quale, come si evince dalla documentazione in atti, ha corrisposto un importo, pari alle retribuzioni mensili dovute dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegra, detraendo, però, le somme corrisposte dall'### direttamente ai lavoratori, a titolo di indennità di mobilità, e, come tali, legittimati passivi della richiesta restitutoria dell'### e un impoverimento dei lavoratori, i quali non hanno beneficiato di un risarcimento integrale, atteso che, in forza della statuizione non impugnata, hanno ottenuto dal datore di lavoro (che in tal modo si è arricchito, avendo decurtato dall'importo dovuto le somme corrisposte dall'###, un importo minore rispetto a quello ad essi spettante e, allo stesso tempo, stante l'effetto retroattivo della reintegra nel posto di lavoro (che ha fatto venir meno il presupposto necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di mobilità), hanno dovuto restituire all'### le somme dalla stessa versate a titolo di indennità di mobilità (che, si ribadisce, sono state detratte anche dal datore di lavoro, in esecuzione della statuizione non impugnata). 4.1 La questione che viene in rilievo nel caso di specie attiene, dunque, alla pretesa del datore di lavoro di detrarre dal risarcimento riconosciuto al lavoratore reintegrato, le indennità percepite durante lo stato di disoccupazione. 
Il sistema previdenziale italiano, che ha fonte costituzionale (art. 38 Cost.), dispone, nell'ambito generale dell'assistenza sociale, che al lavoratore siano garantiti “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. 
Tale compito è affidato all'### istituto presso il quale sono accentranti gran parte degli strumenti di assistenza sociale. 
Il lavoratore, per quanto qui rileva, laddove si trovi in uno stato di disoccupazione involontaria, ha diritto a un'indennità, definita di mobilità dalla normativa vigente ratione temporis. 
Qualora i lavoratori siano destinatari di una pronuncia di illegittimità del licenziamento loro intimato e della condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, essi, nel caso in cui la reintegra sia effettivamente avvenuta (cfr. a contrario Cass. civ., sez. unite, 18/08/2025, n. 23476 “Il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l'### a ripetere l'indennità di mobilità versata, fondandosi quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost.”), come accaduto nella fattispecie in esame, non possono godere della indennità in questione, avendo questa, quale presupposto, lo status di disoccupazione. 
Come già osservato, l'indennità di mobilità, che costituisce attuazione dell'art.  38, secondo comma, ###, appartiene al genus degli ammortizzatori sociali operativi nello stato di bisogno del lavoratore e finalizzati a sostenere lo stesso in caso di disoccupazione involontaria. 
Tale cornice di riferimento ha legittimamente determinato la distinzione tra il rapporto di lavoro e le retribuzioni ad esso riferite e le indennità in questione ed ha portato la giurisprudenza di legittimità ad escludere che queste ultime possano essere detratte dagli importi che il datore di lavoro sia condannato a pagare nell'ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo.
Sul punto, all'epoca dei fatti dedotti nel presente giudizio, vi era stata già una pronuncia delle ### le quali, chiamate a dirimere il contrasto sussistente sulla questione della detraibilità dell'importo della pensione da quello del risarcimento del danno liquidato in favore del lavoratore illegittimamente licenziato, hanno enunciato il seguente principio di diritto (estensibile anche all'indennità di mobilità, stante la ratio ad esso sottesa): “[…] le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della “compensatio lucri cum damno” […] la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento, facendo venir meno il presupposto della deroga, travolge ex tunc lo stesso diritto dell'assicurato a siffatta anticipazione e lo espone all'azione di ripetizione dell'indebito da parte del soggetto erogatore della pensione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come «un lucro compensabile col danno», cioè come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore, in quanto a fronte della loro percezione sta un'obbligazione restitutoria di corrispondente importo” (Cass. civ., sez. un., 13/08/2002, n. 12194). 
Tali conclusioni sono state estese a tutte le indennità previdenziali in quanto attribuite al lavoratore dall'ente previdenziale e dunque solo da questo recuperabili e ripetibili in ipotesi di restituzione al lavoratore delle retribuzioni percepite a seguito della declaratoria di illegittimità del recesso datoriale (“In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, le indennità previdenziali non possono essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore, in quanto queste non sono acquisite in via definitiva dal lavoratore e sono ripetibili dagli istituti previdenziali” Cass. civ., sez. lav., 03/04/2018, n. 8150, richiamata da Cass. civ., sez. un., 18/08/2025, n. 23476). 
Pertanto, sia l'indennità di mobilità che l'indennità integrativa prevista dal ### presuppongono lo stato di disoccupazione involontaria, costituendo la disoccupazione l'evento determinante lo stato di bisogno alla cui liberazione mirano le prestazioni. Come rettamente ricordato dalla pronuncia impugnata, la condizione di disoccupazione nata con il licenziamento è venuta poi meno ex tunc a seguito dell'ordine di reintegra che ha ricostituito il rapporto di lavoro; la ricostituzione ha determinato il venir meno della disoccupazione e quindi la natura indebita delle somme inizialmente dovute (c.d. condictio ob causam finitam). Questa Corte (Cass.22850/22), proprio con riguardo all'indennità di mobilità, ha affermato che la prestazione diviene indebita a seguito di dichiarata illegittimità del licenziamento con ripristino del rapporto (Cass. civ., sez. lav., 09/01/2024, n. 854).  4.2 Nel caso di specie, il licenziamento degli attori è stato annullato con sentenza n. 1714/2011, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, che è stato eseguito, e con corresponsione, a titolo risarcitorio, delle mensilità di retribuzione dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, con detrazione di quanto percepito a titolo di ### e di indennità di mobilità, in accoglimento dell'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla ### F.lli D'### s.n.c.. 
Come si evince dalla documentazione in atti, in sede esecutiva è stata assegnato ai lavoratori l'importo ottenuto detraendo dal risarcimento del danno le somme medio tempore percepite a titolo di indennità di mobilità, in esecuzione della sentenza 1714/2011 (cfr. sentenza Corte d'appello n. 1953/2018, doc. 1 allegato alla memoria di replica di parte attrice). 
Tale detrazione, come già osservato, ha determinato un danno per i lavoratori, i quali, a seguito del passaggio in giudicato della richiamata statuizione (non avendo l'odierno convenuto proposto appello incidentale nell'interesse dei clienti), si sono visti detrarre dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni perdute ai sensi dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, quelle somme che, in quanto indebite per le ragioni sopra esposte, hanno dovuto restituire all'### subendo un indubbio pregiudizio. 
Appare alquanto azzardata la deduzione di parte convenuta, al fine di escludere la propria responsabilità, per cui “la sentenza così emessa avrebbe comunque permesso di non pagare quanto non percepito, in ragione del fatto che l'### erroneamente aveva indirizzato la sua pretesa contro il sig. ### il sig. ### ed il sig. ###”. 
Premesso che l'indennità di mobilità viene erogata direttamente dall'### e non dal datore di lavoro, a fronte di uno specifico indebito, quale è quello nel caso di specie, è difficile immaginare che il solvens (in tal caso l'###, in assenza di uno specifico titolo, possa rivolgersi ad un soggetto diverso dall'accipiens (in tal caso i lavoratori), ai fini della ripetizione. 
La statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale di ### n. 1714/2011 non consentiva in alcun modo all'### di rivolgersi direttamente al datore di lavoro per la ripetizione delle somme, divenute indebite (la statuita decurtazione non implica di per sé l'obbligo del datore di lavoro di restituire le somme così decurtate all'### in sostituzione dei lavoratori). 
Ciò si evince anche dalla ratio sottesa al principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità: la ragione per cui tali indennità non sono detraibili è da individuarsi nella ripetibilità delle stesse da parte dell'istituto che le ha erogate. 
Se fossero ripetibili nei confronti del datore di lavoro, risulterebbe priva di senso la previsione della non decurtazione delle indennità dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno. 
Esula, peraltro, dalla fattispecie in esame il principio di diritto richiamato dal convenuto (Cass. civ., 18/01/2018, n. 1166), al fine di sostenere che l'### avrebbe dovuto recuperare dette somme nei confronti del datore di lavoro, atteso che, previo riconoscimento dell'efficacia riflessa nei confronti dell'### (titolare di un diritto dipendente dalla situazione giudizialmente definita) del giudicato che dichiara l'illegittimità della collocazione in ### dei lavoratori, si afferma il diritto della stessa ai contributi previdenziali sulle retribuzioni, a titolo di risarcimento del danno, che, per effetto del giudicato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai dipendenti. 
Ciò in ragione del fatto per cui la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in dipendenza dell'illegittimità del licenziamento intimato, costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi. 
Tale diritto dell'### a richiedere i contributi previdenziali sulle mensilità riconosciute a titolo di risarcimento del danno si differenzia dal diritto dell'### che viene in rilievo nel caso di specie, di agire in ripetizione nei confronti dei lavoratori, reintegrati nel posto di lavoro, come tali non legittimati a percepire l'indennità conseguente allo stato di disoccupazione involontaria, atteso l'effetto retroattivo della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato. 
Né parte attrice avrebbe evitato il danno, laddove avesse, come asseritamente consigliato dal convenuto, proposto ricorso avverso la richiesta avanzata dall'###
Ancorché fosse astrattamente possibile, come dedotto dal professionista convenuto, tale iniziativa, opzione esclusa dagli attori (circostanza che reciderebbe il nesso causale, secondo la difesa del professionista), va osservato come la proposizione dello stesso avrebbe condotto ad una sicura declaratoria di infondatezza, con ulteriore aggravamento della posizione delle ricorrenti, stante, si ribadisce, la correttezza dell'operato dell'istituto previdenziale, che, nell'esercizio del suo diritto alla ripetizione dell'indebito, si è correttamente (e inevitabilmente) rivolto al soggetto che ha percepito le somme. 
Né rileva, in riferimento ai soli attori ### e ### l'intervenuta transazione tra questi ultimi e la ### D'### in atti (cfr. doc.  allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio riunito R.G. n. 4067/2020). 
Con tale accordo conciliativo, raggiunto nel giudizio R.G. n. 1319/2015, avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente all'asserita condotta mobbizzante del datore di lavoro, le parti hanno voluto “definire transattivamente ogni questione connessa e derivante, direttamente o indirettamente dall'intercorso rapporto di lavoro posto in essere tra le parti, dirimendo il contenzioso in atti e prevenendo eventuali ulteriori reciproci contenziosi per titoli e/o per cause mai prima di ora fatti valere, anche di carattere risarcitorio”. 
Detta transazione non elide la responsabilità professionale ascrivibile all'odierno convenuto, atteso che, ancorché i lavoratori abbiano definitivamente conciliato la lite con il datore di lavoro, non viene meno il danno agli stessi cagionato dalla condotta negligente posta in essere dal professionista convenuto. 
Come già osservato, la declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato determina una ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro e, pertanto, viene meno il presupposto sui cui di fonda la concessione dell'indennità di mobilità, ovverosia la condizione di disoccupazione involontaria. 
Ne consegue che l'indennità di mobilità corrisposta nel periodo temporale coperto dalla sentenza configura un indebito previdenziale, ripetibile, ai sensi dell'art.  2033 c.c., entro il limite temporale della prescrizione (Cass. civ., sez. lav., 16/08/2023, n.24645). 
Sussiste, dunque, il diritto dell'istituto assicuratore alla restituzione dell'emolumento che abbia perduto le sue finalità.
Tali, indennità, che, “dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all'operatività della regola della “compensatio lucri cum damno” (Cass. civ., sez. unite, 13/08/2002, n. 12194), in quanto, tali somme, percepite ad altro titolo dall'istituto previdenziale, con l'annullamento del licenziamento perdono il titolo giustificativo e devono essere restituite, a richiesta dell'ente previdenziale, con la conseguenza che non realizzano un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore (Cass. civ., sez. lav. 28/04/2010, 10164). 
Non costituendo un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore, che è, dunque, chiamato a restituire le somme percepite a titolo di indennità di mobilità, tali somme non possono essere decurtare dall'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno. 
Tale principio di diritto, come in precedenza rilevato, risultava già cristallizzato in un intervento delle ### può, pertanto, pervenirsi alla conclusione del probabile esito favorevole dell'azione (proposizione appello incidentale) che non è stata diligentemente coltivata. 
Qualora il professionista convenuto avesse diligentemente espletato l'incarico conferito, mediante la proposizione dell'appello incidentale avverso la statuizione contenuta nel giudizio di prime cure e relativa alla decurtazione dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno le somme percepite dai lavoratori dall'### a titolo di indennità di mobilità, gli attori, in ragione del principio di diritto affermato sin dalle ### 13/08/2002, n. 12194, avrebbero, con ragionevole probabilità, visto accogliere le proprie ragioni, con possibilità di ottenere un ristoro integrale. 
La negligente condotta del professionista convenuto ha senza alcun dubbio cagionato agli attori un danno che va risarcito nella misura di € 17.595,13 per ### di € 23.109,64 per ### ed € 17.595,13 per ### pari all'indennità di mobilità percepita e per la quale sussiste obbligo restitutorio nei confronti dell'### 4.3 Non può al contrario accogliersi la domanda di risarcimento del danno relativo alle asserite sofferenze patite a seguito del lamentato errore professionale.
Pare opportuno osservare come, ai fini del risarcimento, sia necessario allegare e provare non solo il danno - evento ma anche il danno - conseguenza, avendo da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria (cfr. parte motiva Cass. Sez. U. 15/11/2022, n.###). 
Va, a tal proposito rilevato come il danno evento non sia di per sé risarcibile, essendo necessario allegare e provare il c.d. danno - conseguenza, per tale intendendosi la perdita patrimoniale e non patrimoniale che deriva dall'evento lesivo. 
Invero, la naturale funzione della responsabilità civile è quella riparatoria - compensativa, che si realizza riallocando il danneggiato, attraverso il risarcimento del danno, nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato senza l'illecito. 
È al danno - conseguenza che viene parametrato il contenuto dell'obbligazione risarcitoria, atteso che, per quanto importante sia il bene la cui lesione ha originato l'ingiustizia, il risarcimento è limitato a compensare la perdita subita, se e nei limiti in cui essa si sia verificata,“identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, [..](Cass. 25420/ 2017; Cass. 4005/ 2020) ( Cass. civ., Sez. VI-III, 31/03/2021, n. 8861). 
Non è, dunque, sufficiente, il solo danno - evento, essendo necessario anche il danno - conseguenza, che va allegato e provato. 
Nel caso di specie, tale onere probatorio non risulta assolto dagli attori, non potendo a tal fine ritenersi idonei i certificati medici offerti in comunicazione da ### (doc. 7 allegato alle memorie di replica), stante la genericità degli stessi. 
Si rileva, altresì, a fronte della richiesta di parte attrice di una liquidazione anche in via equitativa, che il potere di liquidare il danno in via equitativa costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. civ. sez. III, 12/01/2023, n.648).  ###. 1226 c.c., rubricato “valutazione equitativa del danno”, prevede che se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. 
La liquidazione del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva. 
La natura sussidiaria implica che il danno da risarcire sia sussistente e, dunque, oggettivamente accertato, atteso che tale valutazione costituisce una facoltà di integrazione in via equitativa dell'ammontare di un danno, già accertato nell'an, nel caso di impossibilità di un'esatta stima dello stesso.  ### ed indefettibile presupposto per il ricorso alla liquidazione equitativa è la dimostrata esistenza di un danno certo, e non soltanto eventuale o ipotetico. 
È, invero, l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa. Se, invece, è l'esistenza stessa d'un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, spazio non v'è alcuno per l'invocabilità dell'art. 1226 c.c.. Questo principio costituisce da oltre cinquant'anni jus receptum nella giurisprudenza di legittimità (a partire da, ### 3, Sentenza n. 1536 del 19/06/1962, secondo cui "la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica"; nello stesso senso, ex multis, ### 2, Sentenza 838 del 03/04/1963; ### 3, Sentenza n. 1327 del 22/05/1963; ### 2, Sentenza n. 2125 del 16/10/1965; ### 3, Sentenza n. 1964 del 25/07/1967; ### 2, Sentenza n. 181 del 22/01/1974; ### 1, Sentenza n. 3418 del 23/10/1968; ### 3, Sentenza n. 3977 del 03/07/1982; ### 1, Sentenza n. 7896 del 30/05/2002). Ne consegue che in tanto il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno, in quanto abbia previamente accertato che un danno esista, indicando le ragioni del proprio convincimento (Cass. civ., sez. VI, 17/11/2020, ord. n. 26051).
La valutazione in via equitativa di cui all'art. 1226 c.c. presuppone altresì l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) oggettiva (positivamente riscontrata e non meramente supposta) e incolpevole (ovverosia, non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova) nella stima esatta del danno. 
Va, sul punto, osservato con la giurisprudenza di legittimità che la liquidazione equitativa del danno costituisce infatti un rimedio fondato sull'equità c.d. ‘integrativa' o ‘suppletiva': l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. ###à integrativa costituisce, per l'opinione unanime della dottrina, uno strumento di equo contemperamento degli interessi delle parti, nei casi dubbi. Se dunque l'equità integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile; ovvero quando la stima del danno non siasi potuta compiere per la pigrizia od il mal talento delle parti o dei loro procuratori. 
In simili casi, infatti, non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui l'applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni. Qualsiasi diversa interpretazione dell'art. 1226 c.c. si porrebbe, a tacer d'altro, in contrasto col precetto costituzionale che garantisce la parità delle parti e la terzietà del giudice (Cass. civ., sez. VI, 17/11/2020, ord. n. 26051, in motivazione). 
In assenza della prova del danno non sussistono i presupposti per una liquidazione in via equitativa. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno patito dagli attori è infondata e va, pertanto, respinta.  5. Va quindi esaminata la domanda di manleva formulata da ### nei confronti di ###s ### S.A., che nel costituirsi in giudizio ha eccepito la non operatività della polizza. 
Come si evince dalla documentazione in atti, nel caso di specie, risulta sottoscritta la polizza di assicurazione n. ###, con decorrenza dal 14/05/2018 al 14/05/2019.
Pare utile rilevare che nel giudizio promosso nei confronti della compagnia assicuratrice, in tal caso chiamata in manleva, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto in polizza, nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, rappresenta il fatto costitutivo della pretesa. 
Pertanto, grava sull'assicurato l'onere di dimostrare “che si è verificato il fatto dannoso previsto nella polizza; che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. 
È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai soli danni derivanti da determinate cause (delimitazione causale del rischio), ovvero ai soli danni consistiti in determinati eventi (delimitazione oggettiva del rischio), od ancora ai soli danni sinistri che abbiano colpito determinate persone (delimitazione soggettiva del rischio). 
Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: ### i rischi inclusi; ### i rischi esclusi; ### i rischi non compresi. 
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. 
I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). 
I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). 
La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da autorevole dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova.
La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. 
La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. 
Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare” (cfr. in questi termini la motivazione di Cass. civ., sez. III, 09/08/2023, n. 24273). 
Ed ancora: “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (Cass. civ., sez. III, 09/11/2023, ord. n. ###).  5.1 Nel caso di specie, oggetto dell'assicurazione è l'obbligo della ### assicuratrice, dietro pagamento del premio convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel questionario e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa polizza, di tenere indenne l'assicurato contro le perdite - della quali sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile - che traggono origine da una richiesta di risarcimento fatta da terzi all'assicurato stesso per la prima volta e notificate agli assicuratori durante il periodo di assicurazione indicato nel certificato o durante “il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento” (se concesso), purché tali richieste siano originate da un atto illecito commesso dall'assicurato o da un membro del suo staff/collaboratore di cui l'assicurato stesso ne debba rispondere durante il periodo di assicurazione o di retroattività (se concessa) nell'espletamento di attività indicate nel questionario per le quali viene espressamente prestata copertura assicurativa. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione. La garanzia risulta operante a condizione che l'assicurato sia regolarmente iscritto all'### professionale del relativo ordine” (cfr. pag. 11 doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ###s ### S.A.). 
Risulta espressamente prevista, come dedotto dalla terza chiamata in causa, la non operatività della garanzia “1) per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui […]” (cfr. pag. 19 doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ###s ### S.A.). 
Per circostanze, come contrattualmente previsto, deve intendersi “a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di un assicurato; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un assicurato, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento; c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti; d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di qualsiasi assicurato; e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi assicurato o di un soggetto di cui contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una perdita o un danno a terzi; f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più assicurati” (cfr. pag. 7 doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ###s ### S.A.). 
Assume, dunque, rilevanza non solo il momento in cui viene avanzata nei confronti dell'assicurato una richiesta di risarcimento del danno ma anche la “circostanza”, nei termini di cui alle “definizioni” indicate nelle condizioni di assicurazione, nota all'assicurato, da cui possa ragionevolmente derivare l'istanza risarcitoria da parte del danneggiato.
Tra l'altro l'inesatta o reticente informazione circa le circostanze del rischio incide, anche sotto altro profilo, sul diritto all'indennizzo, atteso che “gli assicuratori hanno determinato il premio in base alle dichiarazioni dell'assicurato, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze tali che gli assicuratori non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dalle disposizioni degli artt. 1892, 1893,1894 del codice civile, i quali prevedono il totale o parziale decadimento del diritto all'indennizzo” (cfr. pag. 22 doc.  1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ###s ### S.A.).  5.2 Come già osservato è, dunque, onere dell'assicurato provare l'esistenza del danno e la sua inclusione nel novero dei rischi assicurati. 
Al contrario, spetta alla compagnia assicurativa dimostrare che l'evento dannoso sia escluso dall'ambito di operatività della polizza. 
La polizza n. ### opera secondo lo schema “claims made”, pertanto è volta ad assicurare “le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro gli assicurati durante il periodo di assicurazione, anche se relative ad atti illeciti verificatisi prima dell'inizio del periodo di assicurazione, salvo quanto diversamente ed eventualmente indicato nel certificato” (cfr. pag. 6 doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ###s ### S.A.). 
Nel caso in esame, la contestazione dell'errore professionale (accertato nel presente giudizio), con richiesta di risarcimento del danno, è avvenuta con raccomandata inviata in data ### (per parte attrice ### e in data ### (per ### e ###. 
Deve, tuttavia, ritenersi che il professionista convenuto, al momento della sottoscrizione della stessa, era già a conoscenza di circostanze idonee a generare la richiesta di risarcimento, effettivamente avanzata dagli attori, atteso che, come si evince dalla ricostruzione fattuale operata da ### una volta ricevuta la lettera da parte dell'### contenente la richiesta di restituzione di quanto percepito a titolo di indennità di mobilità (26/11/2013), lo stesso avrebbe richiesto invano spiegazioni al professionista convenuto, il quale non le avrebbe fornite, limitandosi a suggerire di proporre ricorso amministrativo avverso la richiesta avanzata dall'#### è lo stesso professionista convenuto a confermare che gli attori si sono rivolti a lui, una volta ricevute le lettere di ripetizione delle somme percepite a titolo di indennità di mobilità, in cui si dà atto della non spettanza di tali somme a seguito dell'avvenuta reintegra nel posto di lavoro e di aver consigliato l'adozione di una determinata strategia difensiva, non accolta dagli attori. 
Può, pertanto, ritenersi che parte convenuta, all'atto della sottoscrizione della polizza, fosse consapevole, proprio per la qualità professionale rivestita, della mancata, negligente proposizione dell'appello incidentale, ancorché non gli fosse stata formalmente contestata, e della potenziale idoneità di tale “circostanza” (in termini di polizza) ad esporlo ad una richiesta risarcitoria. 
Sebbene, dunque, all'atto di sottoscrizione del contratto assicurativo, non fosse ancora pervenuta la formale richiesta di risarcimento del danno da parte degli attori, si era, ad ogni modo, già verificata la “circostanza”, nota al professionista o dallo stesso conoscibile, idonea a generare una richiesta di risarcimento del danno, circostanza non comunicata, ciò che determina la conseguente inoperatività della garanzia assicurativa, come eccepito dalla terza chiamata in causa in virtù di quanto contrattualmente previsto. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda spiegata dal convenuto nei confronti della terza chiamata in causa va respinta.  6. ### convenuta ha, in via riconvenzionale, chiesto il pagamento del compenso professionale maturato in relazione all'attività svolta in diversi procedimenti civili, patrocinati innanzi all'intestato Tribunale di ### quantificato nell'importo complessivo di € 27.511,90, ivi incluse spese forfettarie, iva e cpa nella misura di legge, per l'attività professionale svolta in favore di ### e nell'importo di € 7.954,85, ivi incluse spese forfettarie, iva e cpa nella misura di legge, per l'attività professionale svolta in favore di ### 6.1 Si rende necessaria una premessa in ordine all'ammissibilità della spiegata domanda riconvenzionale. 
Come si evince dall'art. 36 c.p.c., l'ammissibilità della domanda riconvenzionale è subordinata alla comunanza del titolo dedotto in giudizio dall'attore o di quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o valore.
La domanda riconvenzionale che non eccede la competenza del giudice adito è ammissibile anche se dipende da titolo diverso da quello dedotto a fondamento della domanda principale, ove tra le opposte domande sussista un collegamento oggettivo, che renda opportuna la trattazione congiunta e la decisione simultanea. 
Invero, quando la domanda riconvenzionale non comporti lo spostamento di competenza, occorre “un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus (così già Cass. 19 ottobre 1994, n. 8531; nonché, tra le tante, Cass. 14 gennaio 2005, n. 681; Cass. 4 luglio 2006, n. 15271; Cass. 15 gennaio 2020, n. 533; Cass. 4 marzo 2020, 6091). Tale collegamento oggettivo, che renda opportuno il simultaneus processus, è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, al quale è chiesto di motivare al riguardo, in particolare ove ritenga la riconvenzionale inammissibile” (Cass. civ., sez. I, 01/03/2024, ord. n. 5484). 
Nel caso di specie, tale collegamento oggettivo può ritenersi sussistente, trattandosi di domanda di liquidazione del compenso relativo ad attività professionali svolte dal convenuto nei confronti degli attori, che hanno agito ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato, ancorché in relazione a giudizio diverso. 
Ne deriva l'opportunità di una trattazione congiunta delle domande, che consenta di definire unitariamente i conflitti esistenti tra le medesime parti. 
Non osta, peraltro, a tale trattazione congiunta la diversità del rito previsto per la liquidazione del compenso avente ad oggetto prestazioni giudiziali civili, di cui all'art.  14 del d. lgs. n. 150/2011. 
Come noto, in seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs.  cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. cod. proc. civ., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art.  702-bis segg. cod. proc. civ., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 cod. proc. civ., e deve essere decisa in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 50-bis, secondo comma, cod. proc. civ., come peraltro confermato dall'art. 14, secondo comma, del ridetto d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso (Cass., Sez. 2, 18/9/2019, n. 23259; Cass., Sez. 6-1, 20/6/2018, n. 16186; Cass., Sez. U, 20/7/2012, n. 12609). È esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702- bis e segg. cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 23/2/2018, n. 4485) (Cass., civ., sez. II, 31/07/2025, ord. n. 22151, conf.  civ., sez. II, 12/07/2024, n. 19228). 
Tali principi valgono per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile. 
Va osservato come la sentenza delle ### n. 4485/2018 abbia statuito che la domanda riconvenzionale non provoca l'assoggettamento dell'intera causa al rito ordinario, in quanto non opera l'art. 40 co. 3 cod. proc. civ. per la specialità dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011, ma la trattazione deve avvenire o con il rito sommario congiuntamente a quella proposta dal professionista ove si presti a istruttoria sommaria o, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande; ciò si giustifica in quanto la procedura speciale e in unico grado dell'art. 14 è dettata nell'esclusivo interesse dell'avvocato, per cui le due cause sono raccordate in modo tale che l'eventuale domanda riconvenzionale del cliente non ritardi, almeno in linea generale, la decisione della domanda principale proposta dall'avvocato. Questa disciplina però non esclude che l'avvocato possa scegliere di instaurare un solo processo, proponendo nei confronti del suo cliente una pluralità di domande ex art. 104 cod. proc. civ., per ottenere il pagamento non solo di prestazioni giudiziali civili, ma anche di prestazioni stragiudiziali non connesse a quelle giudiziali e prestazioni penali […]” (Cass. civ., sez. II, 27/03/2024, n. 8255). 
La non operatività dell'art. 40, terzo comma, c.p.c., in caso di domanda riconvenzionale proposta dal cliente convenuto (volta a paralizzare la richiesta dell'avvocato, deducendone la responsabilità professionale), è strettamente correlata alla ratio sottesa alla previsione della procedura speciale e in un unico grado dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, che è dettata nell'esclusivo interesse dell'avvocato.
Laddove, però, al pari di quando accade nell'ipotesi in cui sia l'avvocato a scegliere di instaurare un solo processo ai fini della liquidazione di prestazioni non solo civili, ma anche stragiudiziali o penali, sia l'avvocato a proporre domanda riconvenzionale nell'ambito di un giudizio a cognizione piena già instaurato dal cliente, nulla esclude che, ai sensi dell'art. 40, terzo comma, c.p.c., il procedimento ordinario di cognizione attragga per connessione la materia propria del procedimento speciale, per cui si riespande la tutela ordinaria e con essa la garanzia del doppio grado del giudizio di merito. 
Ne deriva l'ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dall'avvocato ### nel presente giudizio.  6.2 Va preliminarmente osservato che, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di azione giudiziale per il pagamento del compenso professionale spettante all'avvocato per l'attività giudiziale e stragiudiziale prestata, il legale deve offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato” (così Cass. civ., sez. VI, 22/01/2021, n. 1421). 
Ed ancora: “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. n. 21522/2019)” (Cass. civ., sez. II, 08/04/2024, ord.  9314). 
Ne deriva - quanto alla declinazione dell'onere della prova nel presente giudizio che neppure dal mandato defensionale conferito ad un difensore si può configurare una presunzione di riferibilità a quel professionista dell'intera attività difensiva espletata nel giudizio al quale quel mandato si riferisce, poiché non v'è traccia di una simile presunzione nell'ordinamento, essendo invece sempre onerato il professionista di offrire la duplice prova di cui si è detto: conferimento dell'incarico ed effettivo svolgimento dell'attività (cfr. Cass. civ., sez. II, 12/02/2004, n. 2701). 
In difetto di tale prova, la richiesta dell'avvocato è legittimamente esclusa poiché il professionista matura il diritto al compenso non già in astratto, ma con riferimento all'opera da egli effettivamente svolta in esecuzione del mandato ricevuto dal cliente (giurisprudenza costante da Cass. civ., sez. II, 06/02/1958, n. 360 alla citata
Cass. n. 1421/2021, ma si veda anche Cass. civ., sez. II, 10/03/2020, n. 6734, per la quale, perentoriamente, il difensore che rivendichi in giudizio i compensi professionali per l'attività svolta in favore del proprio cliente deve, oltre ad allegare, anche provare nel corso dell'istruttoria, l'esistenza di tutte le circostanze e fatti costituivi idonei a dimostrare e fondare la pretesa derivante dai diritti dallo stesso azionati). 
In sostanza, trova pacificamente applicazione nei giudizi concernenti l'accertamento del diritto dell'avvocato al pagamento del compenso per l'attività svolta il criterio generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il professionista è onerato di dimostrare tutti i fatti costitutivi che legittimano e fondano la pretesa fatta valere e che, nella specie, consistono: nell'effettivo conferimento dell'incarico professionale da parte delle resistenti; nella deduzione puntuale della natura dell'incarico conferito; nell'indicazione del valore della controversia e delle varie domande giudiziarie da spiegare ovvero nelle specifiche attività stragiudiziali da svolgere; nella specificazione degli elementi caratterizzanti l'eventuale complessità dell'incarico; nella allegazione delle circostanze di tempo e di luogo del compimento delle singole attività giudiziali e stragiudiziali. 
È, dunque, onere del professionista produrre la documentazione attestante l'attività svolta. 
Posto quanto sopra circa l'onere probatorio che è imposto all'avvocato che agisce per la liquidazione e l'accertamento del proprio compenso, va rilevato che, nel caso di specie, la produzione documentale allegata è idonea a ritenere dimostrata la pretesa, sia sotto il profilo dell'effettivo conferimento dell'incarico, sia per quanto concerne la concreta attività svolta, nei soli limiti che seguono.  6.3 ### convenuta ha dedotto di aver ricevuto da ### l'incarico di rappresentarlo e difenderlo nel giudizio R.G. n. 3121/2014 innanzi al Tribunale di ### conclusosi con l'ordinanza n. 3110 del 23/02/2018. 
Dalla documentazione versata in atti si evince che l'attività professionale svolta è consistita nella predisposizione del ricorso ex art. 1 della l. n. 92 del 18/06/2012 (doc.  denominato “ricorso licenziamento 3121-14” allegato alla comparsa di costituzione e risposta), volto ad impugnare il licenziamento disciplinare intimato dalla ### D'### S.r.l., deducendo l'insussistenza del fatto storico e la natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento, di un'istanza di sostituzione del Giudice titolare del procedimento al fine di poter esperire l'udienza di comparazione già fissata (doc.  denominato “istanza anticipazione udienza 3121-14” allegato alla comparsa di costituzione e risposta). 
Non vi è prova alcuna in ordine della redazione delle note conclusionali, atteso che le note offerte in comunicazione risultano redatte da diverso difensore (cfr. doc.  denominato “note conclusionali 3121-2014” allegato alla comparsa di costituzione e risposta). 
Può, dunque, ritenersi assolto l'onere probatorio in ordine al conferimento dell'incarico, con la precisazione, in merito al quantum, che il compenso deve essere determinato tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal decreto n. 147/2022). 
Ne deriva che, esaminata la documentazione complessivamente prodotta dal convenuto e considerato che ha fornito prova documentale di avere assistito e difeso ### nel giudizio indicato, la domanda di liquidazione del compenso si prospetta dunque fondata, ancorché nei limiti che verranno di seguito specificato.  6.3.1 Va dunque esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice. 
È opportuno rilevare che non opera, nel caso di specie, la presunzione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c.. 
Ai sensi dell'art. 2956 c.c., si prescrive in tre anni, tra gli altri, il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate.  ### di prescrizione presuntiva, diversamente da quanto accade per la presunzione ordinaria, non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo bensì sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto (Cass. civ. sez. II, 01/10/2018, 23751). 
A ciò si aggiunga che le deduzioni con le quali il debitore assume il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili (come accade qualora il comportamento del debitore importi, seppur implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, cfr., a tal proposito, Cass. civ. sez. VI, 05/06/2019, ord. n. 15303) con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa (Cass. civ. sez. III, 27/12/2024, n. ###). 
Nel caso di specie, non vi è stata contestazione del conferimento dell'incarico ma risulta contestata l'attività professionale svolta e, dunque, il quantum richiesto.  ### di prescrizione presuntiva riguardante il credito azionato è incompatibile con quella che nega il conferimento dell'incarico al professionista ricorrente e, dunque, la stessa costituzione del rapporto giuridico nonché con la contestazione del credito azionato, in quanto implica l'ammissione che l'obbligazione non è stata integralmente estinta, rendendo inefficace la presunzione. 
Non può, dunque, discutersi di prescrizione presuntiva, operando, al contrario, la prescrizione decennale, non decorsa nel caso di specie. 
Pertanto, l'eccezione di prescrizione risulta infondata.  6.3.2 Quanto alla misura del compenso, il convenuto ha correttamente ritenuto applicabile il decreto del ### della giustizia n. 55 del 2014. 
Sul punto si rende necessaria una ulteriore precisazione. 
Va osservato che l'art. 2233 c.c. stabilisce una gerarchia di carattere preferenziale fra i vari criteri di liquidazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, all'accordo che sia intervenuto fra le parti - che risulta preminente su ogni altro criterio di liquidazione - e, poi, in via soltanto subordinata, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi, e infine, ove manchino anche le tariffe e gli usi, alla determinazione del giudice. 
Nel caso concreto non risulta provato alcun accordo tra le parti, pertanto, in assenza di un diverso accordo sui compensi, questi ultimi devono essere determinati attraverso l'applicazione delle tabelle di cui al DM n. 55 del 2014, applicabili ratione temporis. 
Tale decreto prevede la liquidazione secondo i parametri generali di cui all'art. 4 ed i valori stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento. 
Il comma 1 della richiamata disposizione stabilisce infatti: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.”.  ### ciò, la somma richiesta dalla ricorrente a titolo di compensi professionali, corrispondente a quella dovuta secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, ritenendo applicabili i valori medi, pari complessivamente ad € 15.738,07 (compenso tabellare di € 10.786,00, oltre spese generali, iva e cpa), deve ritenersi non congrua. 
Invero, tenuto conto dell'attività concretamente svolta dall'attore (ricorso e presentazione istanza prima dell'udienza di comparizione), il compenso, diversamente da quanto chiesto dal convenuto, deve essere liquidato sulla base dei valori minimi (stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e tenuto conto del tenore delle difese svolte), limitatamente alle sole fasi di studio e introduttiva della controversia, con esclusione della fase istruttoria e della fase decisionale, entrambe svolte da un diverso difensore.  ###. 4, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. 
Per fase istruttoria si intende: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”. 
La fase istruttoria comprende, dunque, tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase è denominata “### istruttoria e/o di trattazione”. La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte ( n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020; Cass. n. 4698 del 2019) (Cass. civ., sez. II, 19/09/2025, ord. n. 25711). 
Nel caso di specie, parte convenuta non ha indicato in modo specifico di aver svolto attività istruttoria, di aver partecipato ad udienze di trattazione della causa (l'unico verbale offerto in comunicazione si riferisce all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui risulta presente altro difensore), né di aver dovuto esaminare i documenti prodotti dalle parti. 
La liquidazione non può avvenire in via presuntiva, essendo necessarie specifiche allegazioni, nel caso di specie, non sussistenti. 
Va altresì precisato che, dal verbale di udienza del 15/09/2016 (doc. denominato “verbale udienza 3121-2014 del 15.9.2016” allegato alla memoria di replica di parte convenuta), si evince che l'attività istruttoria è stata espletata da diverso difensore, il quale ha, peraltro, proposto istanza di anticipazione dell'udienza del 24/11/2016 (doc. denominato “ulteriore istanza anticipazione udienza 3121-2014” allegato alla comparsa di costituzione e risposta), accolta dal giudice designato. 
Pertanto, applicando la tabella 3. dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014 e relativa alle cause di lavoro, nei valori ridotti al 50% previsti dall'art. 4, comma 1 (che prevede la riduzione non oltre il 50% dei parametri medi indicati dalle tabelle), attesa la natura e la scarsa complessità della controversia, relativi alle sole fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio, il compenso dell'avv. ### conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 6, del citato decreto (valore indeterminabile, scaglione delle cause di valore tra € 26.000,00 e € 52.000,00, stante la scarsa complessità della controversia) deve essere liquidato nell'importo di € 2.117,50 (così suddiviso: € 1.545,00 per la fase di studio della controversia; € 572,50 per la fase introduttiva del giudizio), oltre spese generali al 15%, iva e cpa.  6.4 ### convenuta ha altresì dedotto di aver ricevuto da ### l'incarico di rappresentarlo e difenderlo nel giudizio R.G. n. 168/2013, conclusosi con sentenza n. 1102/2018, pronunciata dal Tribunale di ### Dalla documentazione versata in atti si evince che l'attività professionale svolta è consistita nella predisposizione del ricorso (cfr. doc. denominato “ricorso merito trasferimento 168/2013” allegato alla comparsa di costituzione e risposta), avente ad oggetto l'illegittimità del provvedimento di trasferimento, adottato dalla ### D'### S.r.l. (datore di lavoro) nei confronti di ### nella partecipazione alle udienze (cfr. doc. denominato “verbale udienza 168/2013” allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e nella redazione delle note conclusionali (cfr. doc. denominato “note merito trasferimento 168/2013” allegato alla comparsa di costituzione e risposta). 
Posto quanto sopra circa l'onere probatorio che è imposto all'avvocato che agisce per la liquidazione e l'accertamento del proprio compenso, va rilevato che, nel caso di specie, la produzione documentale allegata è idonea a dimostrare la pretesa, sia sotto il profilo dell'effettivo conferimento dell'incarico, sia per quanto concerne la concreta attività svolta. 
Ne deriva che, esaminata la documentazione complessivamente prodotta dall'avv. ### e considerato che questi ha fornito prova documentale di avere assistito e difeso ### nel giudizio indicato, la domanda di liquidazione del compenso può essere accolta nei limiti di seguito indicati. 6.4.1 Sull'eccezione di prescrizione valgono le analoghe considerazioni svolte in precedenza, con conseguente rigetto della stessa.  6.4.2 Quanto alla misura del compenso, il convenuto ha correttamente ritenuto applicabile il decreto del ### della giustizia n. 55 del 2014. 
Anche in tal caso non risulta provato alcun accordo tra le parti, pertanto, in assenza di un diverso accordo sui compensi (art. 2233 c.c.), questi ultimi devono essere determinati attraverso l'applicazione delle tabelle di cui al DM n. 55 del 2014, applicabili ratione temporis. 
Tale decreto prevede la liquidazione secondo i parametri generali di cui all'art. 4 ed i valori stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento, come sopra esposto.  ### ciò, la somma richiesta dalla ricorrente a titolo di compensi professionali, corrispondente a quella dovuta secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, ritenendo applicabili i valori medi, pari complessivamente ad € 3.649,26 (compenso tabellare di € 2.501,00, oltre spese generali, iva e cpa), deve ritenersi non congrua. 
Invero, tenuto conto dell'attività concretamente svolta dall'attore (ricorso, partecipazione udienze e redazione note conclusionali), il compenso, diversamente da quanto chiesto dal convenuto, deve essere liquidato sulla base dei valori minimi (stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e la difesa svolta), in riferimento alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione e decisionale. 
Pare opportuno precisare come l'art. 5, reciti: “[…] a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio; b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente; c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. 
La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta; d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);”. 
Avuto riguardo alla tabella 3 dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014, relativa alle cause di lavoro e in applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 55 del 2014, secondo cui “[..] 2. nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti [..]”, deve essere applicato lo scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00. 
Pertanto, applicando la tabella 3. dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014 e relativa alle cause di lavoro, nei valori ridotti al 50% previsti dall'art. 4, comma 1 (che prevede la riduzione non oltre il 50% dei parametri medi indicati dalle tabelle), attesa la natura e la scarsa complessità della controversia, nonché il tenore delle difese per come documentate, relativamente a tutte le fasi, il compenso dell'avv. ### deve essere liquidato nell'importo di € 1.250,50 (così suddiviso: € 423,00 per la fase di studio della controversia; € 202,50 per la fase introduttiva del giudizio, € 270,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 355,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, iva e cpa. 
Pare opportuno precisare, in ordine al pagamento degli onorari ad opera della controparte, essendosi il difensore nominato dichiarato antistatario, che, laddove il difensore chieda la distrazione delle spese in suo favore, tale richiesta (pacifica nel caso di specie) non può essere considerata idonea a contrastare la domanda di liquidazione del difensore e ciò alla stregua del principio per cui in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c. , si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (così Cass. civ., sez. VI, 21/05/2021, n. 14082, che richiama Cass. civ., sez. III, 12/11/2008, n. 27041).  6.5 ### convenuta ha dedotto di aver ricevuto da ### l'incarico di rappresentarlo e difenderlo nel procedimento civile R.G. n. 6136/2013, avente ad oggetto ricorso per decreto ingiuntivo e nel giudizio R.G. n. 128/2014 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1922/2013, definito con sentenza n. 275/2020.  6.5.1 Quanto a tale giudizio R.G. n. 6136/2013, dalla documentazione in atti, si evince lo svolgimento della dedotta attività professionale, consistita nella redazione del ricorso per decreto ingiuntivo ### e dell'atto di precetto. 
In ordine al giudizio R.G. n. 128/2014, risulta provata la sola redazione della memoria di costituzione (cfr. doc. denominato “memoria difensiva 128-14” allegato alla comparsa di costituzione e risposta), con rinuncia al mandato in data ###. 
Va rilevato, in riferimento all'onere probatorio gravante sul professionista, che la produzione documentale allegata è idonea a ritenere dimostrata la pretesa, sia sotto il profilo dell'effettivo conferimento dell'incarico, sia per quanto concerne la concreta attività svolta e nei limiti della stessa. 
Ne deriva che, esaminata la documentazione complessivamente prodotta dal convenuto e considerato che ha fornito prova documentale di avere assistito e difeso ### nel giudizio indicato, la domanda di liquidazione del compenso può essere accolta nei limiti di seguito indicati.  6.5.2 Sull'eccezione di prescrizione valgono le analoghe considerazioni svolte in precedenza, con conseguente rigetto della stessa.  6.5.3 Quanto alla misura del compenso, il convenuto ha correttamente ritenuto applicabile il decreto del ### della giustizia n. 55 del 2014. 
Anche in tal caso non risulta provato alcun accordo tra le parti, pertanto, in assenza di un diverso accordo sui compensi (art. 2233 c.c.), questi ultimi devono essere determinati attraverso l'applicazione delle tabelle di cui al DM n. 55 del 2014, applicabili ratione temporis. 
Tale decreto, come già osservato, prevede la liquidazione secondo i parametri generali di cui all'art. 4 ed i valori stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento. 
La somma richiesta dalla ricorrente a titolo di compensi professionali, corrispondente a quella dovuta secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, ritenendo applicabili i valori medi, pari complessivamente ad € 1.021,38 (compenso tabellare di € 700,00, oltre spese generali, iva e cpa), e € 221,98, per il giudizio R.G.  6136/2013 e relativo atto di precetto, ed € 5.239,70 (compenso tabellare di € 3.591,00 oltre spese generali, iva e cpa) per il giudizio R.G. n. 128/2014, deve ritenersi non congrua. 
Invero, tenuto conto dell'attività concretamente svolta dall'attore nel giudizio R.G. n. 6136/2013 (ricorso monitorio), il compenso può essere liquidato sulla base dei valori medi non sussistendo ragioni per discostarsene (valori medi diversi tuttavia da quelli utilizzati dal convenuto). 
Va, al contrario, liquidato sulla base dei valori minimi il compenso relativo al giudizio R.G. n. 128/2014 (stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e la difesa svolta), limitatamente alla fase di studio e introduttiva della controversia. 
Invero, non risulta in alcun modo dimostrato lo svolgimento da parte del difensore di attività istruttoria o, ad ogni modo, di trattazione della causa nonché della fase decisionale, avendo il convenuto rinunciato al mandato. 
Avuto riguardo alla tabella 3 dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014, relativa ai procedimenti monitori, all'atto di precetto, e alle cause di lavoro, e in applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 55 del 2014, secondo cui “[..] 2. nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti [..]”, deve essere applicato lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00. 
Pertanto, in riferimento al giudizio R.G. n. 6136/2013 (ricorso per decreto ingiuntivo) e all'atto di precetto, applicando le tabelle 6. (atto di precetto) e 8.  (procedimenti monitori) dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014, nei valori medi relativi a tutte le fasi, il compenso dell'avv. ### deve essere liquidato nell'importo di € 540,00 per il ricorso per decreto ingiuntivo e € 135,00 per l'atto di precetto, oltre spese generali al 15%, iva e cpa (importo quest'ultimo così determinato nei limiti di quanto richiesto). 
Quanto al giudizio R.G. n. 128/2014, relativo ad opposizione a decreto ingiuntivo, applicando la tabella 3. dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014 e relativa alle cause di lavoro, nei valori ridotti al 50% previsti dall'art. 4, comma 1 (che prevede la riduzione non oltre il 50% dei parametri medi indicati dalle tabelle), attesa la natura e la scarsa complessità della controversia, relativi a tutte le fasi, il compenso dell'avv. ### deve essere liquidato nell'importo di € 1.237,50 (così suddiviso: € 867,50 per la fase di studio della controversia; € 370,00 per la fase introduttiva del giudizio), oltre spese generali al 15%, iva e cpa. 
Anche in tal caso, a nulla rileva, per le ragioni già sopra esposte, la richiesta di distrazione delle spese, poi effettivamente corrisposte dalla controparte.  6.6 Da ultimo, parte convenuta ha agito ai fini della liquidazione del compenso professionale relativo all'attività svolta in favore di ### nella procedura esecutiva R.G.E. n. 152/2014 e nel procedimento di opposizione all'esecuzione R.G.  152-1/2014. 
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il difensore convenuto ha espletato l'incarico conferito, attraverso la predisposizione della memoria di costituzione nel giudizio di opposizione all'esecuzione (sospesa con provvedimento del 27/02/2014) e dell'atto di pignoramento presso terzi. 
Pertanto, la domanda di liquidazione del compenso può essere accolta nei limiti di seguito specificati.  6.6.1 Premesso che, anche in tal caso, per le medesime ragioni già in precedenza indicate, non può discutersi di prescrizione presuntiva, con conseguente operatività della prescrizione decennale, non intervenuta nel caso di specie, quanto alla misura del compenso, il convenuto ha correttamente ritenuto applicabile il decreto del ### della giustizia n. 55 del 2014. 
Anche in tal caso non risulta provato alcun accordo tra le parti, pertanto, in assenza di un diverso accordo sui compensi (art. 2233 c.c.), questi ultimi devono essere determinati attraverso l'applicazione delle tabelle di cui al DM n. 55 del 2014, applicabili ratione temporis. 
Tale decreto, come già osservato, prevede la liquidazione secondo i parametri generali di cui all'art. 4 ed i valori stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento. 
La somma richiesta dalla ricorrente a titolo di compensi professionali (per il procedimento esecutivo richiamato), corrispondente a quella dovuta secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, ritenendo applicabili i valori medi, pari complessivamente ad € 459,62 (compenso tabellare di € 315,00, oltre spese generali, iva e cpa) deve ritenersi congrua.
Al contrario, stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e tenuto conto che non emerge alcun pregio nelle difese svolte, la diversa somma richiesta dal convenuto per € 1.181,89 (compenso tabellare € 810,00, oltre spese generali, iva e cpa) deve ritenersi non congrua (somma richiesta per il patrocinio nell'opposizione all'esecuzione). 
Il compenso va liquidato operando la riduzione ai minimi, limitatamente alla fase di studio e introduttiva della controversia. 
Avuto riguardo alla tabella 3 dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014, relativa ai procedimenti monitori, all'atto di precetto, e alle cause di lavoro, e in applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 55 del 2014, secondo cui “[..] 2. nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti [..]”, deve essere applicato lo scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00. 
Pertanto, applicando le tabelle 17. (procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica) e 2. (giudizi ordinari e sommari di cognizione davanti al Tribunale) dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014, nei valori relativi a tutte le fasi come sopra indicato, il compenso dell'avv. ### deve essere liquidato nell'importo di € 315,00 per il pignoramento presso terzi e € 807,50 per il giudizio di opposizione all'esecuzione, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.  7. ### convenuta ha altresì agito ai fini della liquidazione del compenso professionale relativo all'attività svolta in favore di ### nel giudizio R.G. ###/2012, definito con sentenza del Tribunale di ### n. 288/2017. 
Dalla documentazione versata in atti si evince che l'attività professionale svolta è consistita nella predisposizione di comparsa di costituzione e risposta e nella redazione della comparsa conclusionale nell'ambito del predetto giudizio. 
Può, dunque, ritenersi assolto l'onere probatorio in ordine al conferimento dell'incarico, con la precisazione, in merito al quantum, che il compenso, come già ampiamente esposto, deve essere determinato tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal decreto n. 147/2022). 
Ne deriva che, esaminata la documentazione complessivamente prodotta dal convenuto e considerato che ha fornito prova documentale di avere assistito e difeso ### nel giudizio indicato, la domanda di liquidazione del compenso si prospetta dunque fondata, ancorché nei limiti che vengono di seguito specificati.  7.1 In ordine all'eccepita prescrizione valgono le medesime considerazioni svolte in materia di prescrizione presuntiva, che non opera nel caso di specie, stante le contestazioni sull'an avanzate da ### con conseguente operatività dell'ordinaria prescrizione decennale, non maturata nel caso de quo.  7.2 Quanto alla misura del compenso, il convenuto ha correttamente ritenuto applicabile il più volte richiamato decreto del ### della giustizia n. 55 del 2014. 
Anche in tal caso non risulta provato alcun accordo tra le parti, pertanto, in assenza di un diverso accordo sui compensi (art. 2233 c.c.), questi ultimi devono essere determinati attraverso l'applicazione delle tabelle di cui al DM n. 55 del 2014, applicabili ratione temporis. 
Tale decreto, come già osservato, prevede la liquidazione secondo i parametri generali di cui all'art. 4 ed i valori stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento. 
La somma richiesta a titolo di compensi professionali, corrispondente a quella dovuta secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, ritenendo applicabili i valori medi, pari complessivamente ad € 7.054,85 (compenso tabellare di € 4.835,00, oltre spese generali, iva e cpa) deve ritenersi non adeguata ed incongrua rispetto a quanto documentato dell'attività professionale svolta. 
Invero, tenuto conto dell'attività concretamente espletata dall'attore in riconvenzionale (ricorso e presentazione istanza prima dell'udienza di comparizione), il compenso, diversamente da quanto chiesto dal convenuto, deve essere liquidato sulla base dei valori minimi (stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e tenuto conto del fatto che non emerge alcun pregio della difesa svolta), limitatamente alle sole fasi di studio e introduttiva della controversia, con esclusione della fase istruttoria, del cui espletamento parte convenuta non ha fornito prova, e della fase decisionale, atteso che la parte dallo stesso difesa risulta estromessa dal giudizio (cfr. doc. denominato “sentenza ### n. 288-2017” allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio riunito), a nulla rilevando che sia stata depositata la memoria conclusionale. 
Invero, nel caso di specie, parte convenuta non ha indicato in modo specifico di aver svolto attività istruttoria, di aver partecipato ad udienze di trattazione della causa né di aver dovuto esaminare i documenti prodotti dalle parti, senza, peraltro, considerare che, come si evince dalla sentenza n. 288/2017, resa all'esito del giudizio R.G.  ###/2012, all'udienza del 09/12/2013 è stata dichiarata l'estromissione di ### in quanto privo di legittimazione passiva. 
Pertanto, applicando la tabella 2. dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014 e relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, nei valori ridotti al 50% previsti dall'art. 4, comma 1 (che prevede la riduzione non oltre il 50% dei parametri medi indicati dalle tabelle), attesa la natura e la scarsa complessità della controversia, relativi alle sole fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio, il compenso dell'avv. ### (scaglione delle cause di valore tra € 5.200,01 e € 26.000,00) deve essere liquidato nell'importo di € 807,50 (così suddiviso: € 437,50 per la fase di studio della controversia; € 370,00 per la fase introduttiva del giudizio), oltre spese generali al 15%, iva e cpa nella misura di legge. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda riconvenzionale è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti indicati.  8. Va, dunque, accertato, in relazione alle domande riconvenzionali spiegate dal convenuto nei giudizi riuniti, che l'importo complessivo, dovuto da ### in favore dell'avv. ### a titolo di compenso professionale, è pari ad € 6.141,50, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cpa nella misura di legge. 
Il compenso dell'avv. ### relativo all'attività professionale espletata in favore di ### deve essere liquidato nell'importo di € 807,50 oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cpa nella misura di legge.  9. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145) le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta; scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00; applicati i parametri medi ridotti del 30% relativamente a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte) sono regolate secondo i seguenti criteri. 
Considerato il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta, in considerazione dell'evidente scarto quantitativo tra petitum e decisum (parte convenuta ha chiesto una liquidazione notevolmente superiore a quella ottenuta in questa sede), le spese di lite vanno parzialmente compensate nella sola misura di 1/3, ponendo la restante parte a carico del convenuto soccombente in via prevalente. 
In relazione alla difesa di ### e ### il compenso va aumentato della misura del 30% per la pluralità delle parti difese.  9.1 Tenuto conto dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato della parte vittoriosa ### trova applicazione l'art. 133 T.U. spese di giustizia per cui: “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”. 
Sotto altro profilo, deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale per il quale: il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. civ. Sez. II, 08/01/2020, ord. n. 136). 
Va altresì osservato che la parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'### erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'### nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134 (Cass. civ., Sez. III, 18/05/2023, n. 13666).  9.2 Quanto alla posizione della terza chiamata in causa, va preso atto della soccombenza del convenuto rispetto alla domanda di garanzia proposta e di conseguenza regolate le spese.  9.3 Non sussistono i presupposti per disporre la richiesta condanna degli attori proposta da parte convenuta per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi malafede o colpa grave nella condotta di parte attrice. 
La responsabilità aggravata richiesta da parte convenuta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (da ultimo Cass. civ., sez. II, 03/05/2022, n. 13859). 
Una tale evenienza non ricorre nel caso di specie avuto riguardo alle questioni trattate e alle attività processuali svolte finalizzate ad acclarare la fondatezza delle domande proposte, ma, soprattutto, in considerazione della prevalente soccombenza del convenuto. 
A ciò si aggiunga che non vi è alcuna prova in ordine alla sussistenza ed all'entità del danno oggetto della richiesta di risarcimento.   P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide: - accoglie la domanda proposta da #### e ### e, per l'effetto, condanna ### al pagamento in favore di ### dell'importo di € 17.595,13, in favore di ### dell'importo di € 23.109,64 e in favore di ### dell'importo di € 17.595,13, il tutto oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo pagamento; - accoglie la domanda riconvenzionale proposta da ### e condanna ### al pagamento in favore di ### dell'importo di € 6.403,00, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cpa nella misura di legge a titolo di compenso professionale; condanna ### al pagamento in favore di ### dell'importo di € 807,50, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cpa nella misura di legge a titolo di compenso professionale; - compensa parzialmente le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna ### al pagamento della restante parte in favore dello Stato (quanto alla posizione dell'attore ### ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato), che liquida in € 545,00 per spese prenotate a debito e € 2.369,26, per compenso di difesa, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge; - compensa parzialmente le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna ### alla rifusione della restante parte in favore di ### e ### che liquida in € 3.384,66, per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge; - condanna ### alla rifusione delle spese di lite in favore di ###s ### S.A., che liquida in € 2.369,26 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge.  ### lì 21/11/2025 Il giudice

causa n. 3610/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Venditto

M

Tribunale di Paola, Sentenza n. 548/2025 del 29-12-2025

... della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### in cui si afferma che: "un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025 carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'###. Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. ###/2019, ha affermato che: "In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, (leggi tutto)...

testo integrale

 #### Il giudice del lavoro del ### di ### dottor ### in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1819/2024 R.G. promossa da ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### -RICORRENTE contro ###'#### (###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dottori ##### e ### -RESISTENTE oggetto: carta docenti.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il ###, parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### prestando servizio come docente in forza di diversi contratti a tempo determinato e di essere, alla data di proposizione del ricorso, inserita nelle GPS e ### di ### in ### di ### ha dedotto che per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, non le è stata riconosciuta la cd. "Carta del docente", di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.  "###" - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come parte ricorrente; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025 che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e 35 della ### e per violazione articoli 63 e 64 del ### di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente. 
In conseguenza di ciò ha chiesto che il ### accerti lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del Ministero dell'### come insegnante con contratto a tempo determinato, riconosca il diritto a ottenere il beneficio della ### con valore di € 500,00 annui e condanni il Ministero dell'### al pagamento di € 1.500, con vittoria di spese da distrarsi. 
Costituitosi in giudizio, il Ministero dell'### e del ### preso atto del servizio prestato da parte ricorrente come risultante dallo stato matricolare, ha eccepito l'infondatezza della pretesa considerato che trattasi di supplenze brevi e non anche di incarichi fino al 30 giugno. 
La causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.  2. In via preliminare, sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. ### principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica - che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d.  carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei ### di ### questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e SS.UU. n. 3032/2011) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.  3. Nel merito la domanda è fondata per le ragioni che seguono. 
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che "### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro", con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.  ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato "### in ###, che "1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.  2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)". 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "### del diritto alla formazione", prevede che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità". 
La clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025 dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".  ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. "###") prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". 
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova", con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.  4. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la ### costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la "###, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta - peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione - e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. 
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della "### anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. 
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M.  ###/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della ### i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede.  5. Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che eurounitario. 
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del ### per il ### - #### che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la "### del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art.  2 del d.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015. 
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025 affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. 
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che "(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti". 
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il ### di Torino, con la sentenza 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il ### di Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 7.09.2022, nonché, da ultimo, ### sez. lav., 07/11/2022, (ud. 07/11/2022, dep. 07/11/2022), n.1911. 
Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla ### la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di ###, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### in cui si afferma che: "un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025 carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'###. 
Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. ###/2019, ha affermato che: "In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs.  297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato".  ### i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato. 
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. 
A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025 irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento.  6. Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023 resa in tema di ### docenti. 
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il ### di Taranto, ### nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. ### docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto). 
Con decreto del 29-30.05.2023, il ### della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla ### della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto. 
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal ### di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025 interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.  7. ### restrittiva della Corte di Cassazione, in merito al riconoscimento del beneficio in capo ai solo dipendenti a tempo determinato sino alla fine dell'anno o delle attività scolastiche, è stata di recente superata dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'### X ### del3 luglio 2025, causa C-268/24, che ha affrontato specificamente la questione del diritto alla carta elettronica in capo ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze brevi. 
In primo luogo, la Corte ha affermato il principio secondo cui “l'esistenza di un trattamento diverso ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non può essere esclusa per il solo motivo che esso riguarda solo una parte dei lavoratori a tempo determinato, a pena di ridurre indebitamente l'ambito di applicazione della protezione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025 contro la discriminazione assicurata da tale disposizione, che deve applicarsi a tutti i lavoratori a tempo determinato”, respingendo così l'argomento secondo cui la differenza di trattamento sarebbe solo tra due categorie di lavoratori a tempo determinato e non tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato. 
La Corte ha chiarito, al punto 49 della Sentenza, che “dalla formulazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro risulta che è sufficiente che i lavoratori a tempo determinato in questione siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile perché i primi siano legittimati a rivendicare il beneficio di tale clausola”. 
Guardando alle funzioni in concreto svolte dai lavoratori a tempo determinato con supplenze brevi la Corte ha puntualmente rilevato che quest'ultimi “ hanno svolto gli stessi compiti e assunto gli stessi doveri dei docenti di ruolo assunti presso gli istituti scolastici di interesse” e che “i docenti non di ruolo sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo interessati, indipendentemente dal tipo di supplenza che essi effettuano” (cfr. punto 55). 
Da tali elementi la Corte ha tratto la conclusione, formulata al punto 56, che “le funzioni dei docenti non di ruolo, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo”. 
Tale comparabilità non può essere messa in discussione dal solo fatto che i docenti che effettuano supplenze brevi non svolgano le cosiddette "attività di carattere collegiale" nel periodo estivo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto, attività che peraltro non sono svolte nemmeno dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze annuali fino al 30 giugno, pur avendo questi ultimi diritto alla carta elettronica secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione. 
La Corte europea ha inoltre stabilito, al punto 60, che "nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo". 
Ne consegue che, come affermato al punto 71, “appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025
La Corte ha quindi concluso, nel dispositivo della sentenza, che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva".  8. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di supplenze con durata fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per la quale, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla ### nonché, di supplenze brevi, per le quali, secondo la Corte di Giustizia dell'### va riconosciuto il diritto alla ### indipendentemente dalla circostanza che l'incarico non fosse per l'intero anno scolastico; per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - è comprovato che parte ricorrente è “interna” al sistema delle docenze scolastiche, essendo inserita nelle GPS e ### di ### in ### di ### con ultimo incarico di docenza sino al 19/12/2025 presso #### come da stato matricolare allegato dal ### Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta.  9. Va dichiarato, pertanto, il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025 all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (tre annualità pari ad € 1.500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.  n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.   10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), del valore della controversia (scaglione 1.101 -5.200) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore attoreo.  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. "### del docente" e, quindi, del relativo bonus di € 500 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024; 2) condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore della parte ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (tre annualità pari ad € 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; 3) Condanna il resistente Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.030,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario. 
Si comunichi.  ### 29.12.2025.   ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/12/2025

causa n. 1819/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Dinatolo Antonio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18522/2025 del 07-07-2025

... appello Lo redana ### presentava appe llo anche ### Riuniti i conseguenti giudizi, la Corte d'appello di Venezia rigettava con sentenza n. 1340/2023. ### e ### hanno proposto un unico ricorso, articolato in sei motivi, da cui ### si è difeso con controricorso. Entrambi hanno depositato memoria. Considerato che: 3 di 7 1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 1362 c.c. e 115 c.p.c. 1.1 Il giud ice d'appello avrebbe “om esso di valutare nella formazione del proprio convincimento tutte le prove prodotte”, e di tenere conto del comportamento delle parti “successivamente alla conclusione del contratto per determinarne la comune intenzione”. Si argomenta al riguardo richiamando vari documenti, oltre a passi delle memorie di cui all'articolo 183, sesto comma, nn. 2 e 3 c.p.c. di Serr avalle ### per giungere ad affermare che la corte territoriale “non ha valutato la documentazione dimessa in corso di causa né la condotta te nuta dal le parti successivamente alla formazione del contratto, comprovante la realizzazione dell'immobile <<chiavi in mano>>”, così g iungendo a consentire “al G (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19076/2023 R.G. proposto da: SPINAZZE' ### e ### A.  & C, do micil iati presso l'avvocato ### (###) che li rappresenta e difende -ricorrenti contro ### domicilia to presso l'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende -controricorrente 2 di 7 nonchè contro ### e ### S.R.L. ### -intimati avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1340/2023 depositata il 21 giugno 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025 dal ### Rilevato che: ### conveniva davanti al Tribunale di Treviso per azione pauliana ### s.a.s., ### s.r.l.  in liqu idazione, ### ed ### in relazione a tre neg ozi stipulati su determinati immobili: il pr imo concluso il 6 febbraio 2012 tra ### quale venditrice e ### quale acqu irente; il secondo concluso il 12 maggio 2014 tra ### quale venditrice e ### quale acquirente dei medesimi immobili; il terzo concluso per altri imm obili dello stesso luogo e mappale vend uti da ### a ### I convenuti si costituivano, resistendo. 
Il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza n. 522/2022. 
Presentava appello Lo redana ### presentava appe llo anche ### Riuniti i conseguenti giudizi, la Corte d'appello di Venezia rigettava con sentenza n. 1340/2023.  ### e ### hanno proposto un unico ricorso, articolato in sei motivi, da cui ### si è difeso con controricorso. Entrambi hanno depositato memoria. 
Considerato che: 3 di 7 1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 1362 c.c. e 115 c.p.c.  1.1 Il giud ice d'appello avrebbe “om esso di valutare nella formazione del proprio convincimento tutte le prove prodotte”, e di tenere conto del comportamento delle parti “successivamente alla conclusione del contratto per determinarne la comune intenzione”. 
Si argomenta al riguardo richiamando vari documenti, oltre a passi delle memorie di cui all'articolo 183, sesto comma, nn. 2 e 3 c.p.c.  di Serr avalle ### per giungere ad affermare che la corte territoriale “non ha valutato la documentazione dimessa in corso di causa né la condotta te nuta dal le parti successivamente alla formazione del contratto, comprovante la realizzazione dell'immobile <<chiavi in mano>>”, così g iungendo a consentire “al G iudice di determinare la val idità de l contratto d'appalto del 02.02.2010”.  1.2 Tutto questo sarebbe stato congruo per una censura d'appello, essendo di natura puramente fattuale. 
In questa sede il motivo è viceversa ictu oculi inammissibile.  2. Con il secondo motiv o si de nuncia, ex articolo 360 , primo comma, n.3 c. p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 115-116 c.p.c.  2.1 Afferma il giudice d'appell o: “La statuizione del ### unale … circa l'aute nticità del contratto d'appalto 2.2. 2010 dime sso da ### … non è fatta oggetto di im pugnazione; tuttavia l'appellante, nel sostenere la genuinità del contratto d'appalto da lei dimesso, non indica quale sarebbe il motivo per cui ### s.a.s. avrebbe, lo stesso 2.2.2010, stipulato con ### s.r.l. due contratti d'appalto aventi lo stesso og getto e riportanti un contenuto diverso circa le obbligazioni delle parti”. 
Si obbietta che in tal modo il giudice d'appello “pone a carico di parte odier na ricorrente l'onere d i provare il motivo della 4 di 7 coesistenza di due contratti di app alto”, vio lando l'articolo 269 7 c.c.; la parte ricorre nte avre bbe sem pre “ribadito che l'unico contratto valido” sarebbe quello che ha depositato (il contratto del 2 febbraio 2010). Non si sarebbe pertanto dovuto gravarla di alcun onere. 
Comunque “la mancanza della prova richiesta dalla Corte” avrebbe dovuto far ritenere “la non sussistenza dei due contratti” e, invece, la sussis tenza del contratto del 2 febbraio 201 0 invocato dall'attuale parte ricorrente. 
Se poi il giudice d'appello avesse correttamente applicato gli articoli 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. sarebbe giunto a riconoscere la validità del contratto d'appalto del 2 febbraio 2010 condotto dai ricorrenti (precisamente in primo grado, allegato alla comparsa di risposta di ### e quindi a rit enere valide le comprave ndite degli immobili oggetto di revocatoria.  2.2 Il prim o motivo d'appello di ### come ha evidenziato la corte territoriale (sentenza, pagine 6 ss.), sostiene la pretesa violazione dell'articolo 2901, terzo comma, c.c. già eccepita in primo grado e disattesa dal ### asserendo l'esistenza del debito scaduto che con la prima vendita del 6 febbraio 201 2 sarebbe stato adempiuto; il debito sarebbe derivato dall'esecuzione dei lavori og getto del contratto d'appalto del 2 febbraio 2 010 stipulato tra ### e ### prevedente che la prima cedeva alla seconda, in p arziale corrispettiv o, uno degli edifici in costruzione.  ### secondo l'appellan te, avrebbe prodot to a sua volta u n altro contratto, dal con tenuto diverso: il contratto prodotto dall'appellante prevedeva “la costruzione del complesso <<chiavi in mano>>” per la somma di euro 1.200.000, di cui la quota di euro 260.000 sarebbe stata da pagare “mediante cessione di una delle unità di costruzione”; il contratto prodotto dal ### prevedeva invece l'edificazione “al grezzo” per euro 450.000, e il 5 di 7 ### aveva sosten uto che la versio ne di controparte sarebbe stata predisposta dopo, per sottrargli “la villetta a schiera che gli era stata promessa con la convenzione del maggio 2011” ( cioè l'accordo che aveva dato atto d ell'uscita del socio Ma rcon da ### e determinato q uanto gli spett ava in conseguenza: si veda a pagina 4 della sentenza d'appello).  2.3 La corte territoriale riconosce che il primo giudice ha sposato la versione del ### ritenendo che “le compravendite impugnate in revocatoria hanno ad oggetto immobili al grezzo ”, per questo rigettando l'eccezione di cu i all'articolo 2901, te rzo comm a, (sentenza d'appello, pagina 7). 
Il giudice d'appello, ancora a pagina 7 della sua sentenza, nota che l'appellante ### “contesta le conclusioni” del primo giudice, sostenendo la sua versione del contratto, e qualificando poi indeterminata la versione del negozio del 2 febbraio 2010 prodotta dal ### La corte territoriale ritiene il motivo infondato, partendo dall'affermazione già sopra riportata: “La statuizione del ### … ci rca l'auten ticità del contratto d'appalto 2.2.2010 d imesso da ### … non è fatta oggetto di im pugnazione; tuttavia l'appellante, nel sostenere la genuinità del contratto d'appalto da lei dimesso, non indica quale sarebbe il motivo per cui ### s.a.s. avrebbe, lo stesso 2.2.2010, stipulato con ### s.r.l. due contratti d'appalto aventi lo stesso og getto e riportanti un contenuto diverso circa le obbligazioni delle parti”.  2.4 Il motivo su ciò proposto ora dai ricorrenti va riqualificato come denuncia di motivazione conformata in termini di radicale contraddittorietà, dove si rimarca che il giudice d 'appello, in sostanza, grava l'attuale parte ricorren te dell'onere di provare la coesistenza di due contratti di appalto e il motivo della coesistenza stessa. 6 di 7 Infatti, ogni parte av eva prospettato l'esist enza di un unico contratto, diverso da quello invocato da controparte, per evidenti differenze del contenuto. ### aveva optato per il contratto invocato dal ### l'appellante aveva ribadito che c'era invece un altro contratto (come si è visto sopra, mentre il ### sosteneva l'esistenza di un contratto per la costruzione dell'edificio “al grezzo” per euro 450.000, controparte assumeva l'esistenza di un contratto “chiavi in mano” per ben diversa somma del corrispettivo, cioè euro 1.200.000). 
Dunque la parte appellante impugnava proprio in base a questo, ovvero alla sussistenza di un unico contratto di contenuto diverso; e il giudice d'appello, con assoluta quanto evidente illogicità, le ha invece attribu ito di non avere censurato questa parte dell a sentenza di primo grado, così scivolan do in un ulteriore profilo illogico, proprio attribuen do (come osserva la parte rico rrente) all'appellante l'onere di provare le ragioni de ll'esistenza di due contratti (così si esprime il giudice d'appello: “l'appellante … non indica quale sareb be il motivo per cu i ### s. a.s.  avrebbe, lo stesso 2.2.2010, stipulato con ### s.r.l.  due contratti d'app alto aventi lo stesso oggetto e riportanti un contenuto diverso”).  3. In conclusi one, il mot ivo risulta fondato per radicale e irredimibile contraddittorietà della motivazione della senten za impugnata, il che conduce, assorbiti gli altri motivi, all'accoglimento del ricorso e alla cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinv io alla Corte d'Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. 
Il giud ice del rinvio provvederà an che in ordine alle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La Corte accoglie il 2° motivo di ricorso nei t ermini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il 3°, il 4°, il 5 ° e il 6° motivo; 7 di 7 dichiara inammissibile il 1° motivo. ### in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione. 
Così deciso in ### il 30 maggio 2025  

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Graziosi Chiara

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1834/2025 del 25-01-2025

... accolto le domande - proposte in separati giudizi poi riuniti - da ### ari ### e Cog netti ### e ### volte all'accertamento della natura allodiale dei fondi da loro rispettivamente posseduti in ### località ### manina, censiti nel catasto terreni al foglio 1001, particelle 761 e 695. A fondamento della statuizione impugnata, la Corte capitolina ha osservato: - che i terreni in questione erano stati trasferiti iure privatorum, con rogito del 1921, dalla ### di ### di ### alla local e ### A graria, ed erano sta ti successivamente devoluti al Comune di ### con decreto del Ministero dell'### de l 1925, a seguito dello scioglimento dell'### - che il titolo del 1921 non conteneva alcuna indicazione circa l'esercizio in atto di usi civici; - che la mera appartenenza all'### non era valsa ad imprimere ai terreni n atura de maniale civica, potendo l'e nte collettivo possede ###destinati ad uso civico; - che la natura privata dei terreni era confermata, per un verso, dalla previsione, nel rogito del 1921, di un diritto di prelazione in favore dell'alienante, incompatibile con l'esercizio di usi civici (in presenza dei quali, del resto, l'### non avrebbe avuto alcuna ragione di acquistare i fondi); per (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25892/2020 R.G. proposto da: ###, in persona del ### p.t., rappresentato e dife so dagli avvocati ### e ### GRAZIANI; - ricorrente - contro ##### tutti n.q.  di ered e di ### ; ### I #### PIERINA; ### tutti n.q. di erede di #### in proprio e n.q. di erede di ### - intimati - avverso la senten za n. 3 880/2020 della #### d i #####, depositata il ###; Ric. 2020 n. 25892 Sez. ### - Ad. 18/12/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal ###. #### 1. La Corte d'Appello di #### con sentenza n. 3880/2020, pubblicata in data ###, ha respinto il reclamo proposto dal Comune di ### avverso la pronuncia del ### per la liquidazione degli usi civici di #### e ### che aveva accolto le domande - proposte in separati giudizi poi riuniti - da ### ari ### e Cog netti ### e ### volte all'accertamento della natura allodiale dei fondi da loro rispettivamente posseduti in ### località ### manina, censiti nel catasto terreni al foglio 1001, particelle 761 e 695. 
A fondamento della statuizione impugnata, la Corte capitolina ha osservato: - che i terreni in questione erano stati trasferiti iure privatorum, con rogito del 1921, dalla ### di ### di ### alla local e ### A graria, ed erano sta ti successivamente devoluti al Comune di ### con decreto del Ministero dell'### de l 1925, a seguito dello scioglimento dell'### - che il titolo del 1921 non conteneva alcuna indicazione circa l'esercizio in atto di usi civici; - che la mera appartenenza all'### non era valsa ad imprimere ai terreni n atura de maniale civica, potendo l'e nte collettivo possede ###destinati ad uso civico; - che la natura privata dei terreni era confermata, per un verso, dalla previsione, nel rogito del 1921, di un diritto di prelazione in favore dell'alienante, incompatibile con l'esercizio di usi civici (in presenza dei quali, del resto, l'### non avrebbe avuto alcuna ragione di acquistare i fondi); per altro verso, era confermata dalla ### 2020 n. 25892 Sez. ### - Ad. 18/12/2024 circostanza che il Comune di ### aveva in seguit o disposto liberamente dei terreni, concedendoli in affitto a cooperative agricole senza richiedere alcuna approvazione commissariale; - che la prova dell'effettivo e sercizio di usi civici in atto alla data di entrata in vigore della legge n. 1766 del 1927 non poteva essere desunta dalle verifiche demaniali eseguite nella seconda metà del ‘900 (perizie ###, le quali si erano limitate a fondare la natura demaniale civica dei terreni sulla mera appartenenza degli stessi all'### né vi era prova in atti della notifica delle suddette perizie ai singoli occupatori dei fondi; - che erano nuove ed inamm issibili le allegaz ioni contenute nella comparsa conclusionale del reclamante, rela tive all'iscrizione nel catasto pontificio in vigore dal 01. 01.187 2 dell'esercizio di usi civici sui terreni in contestazione.  2. ### di ### ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.  3. #### erta, ###### e ### sono rimasti intimati.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 345, primo comma, c.p.c., deduce che la Corte d'App ello avrebbe errato a dichiarar e inammissibili per novità le difese svolte dal Comune nella comparsa conclusionale depositata in seconde cure, riguardo all'iscriz ione nel catast o pontificio del 1872 di usi civici sui terr eni oggetto di cau sa a vantaggio della popo lazione di ### trattand osi di ### 2020 n. 25892 Sez. ### - Ad. 18/12/2024 argomentazioni che erano state sviluppate già nell'atto di reclamo, peraltro sulla scorta dell e risultanze d ella consulenza tecn ica d'ufficio esperita in primo grado, che aveva accertato la suddetta iscrizione; 2. con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, tra loro strettamente connessi, il Comune di ### denuncia, sia sotto il profilo della viola zione di norme di diritto, sia sotto il profilo dell'erronea ricostruzione della vicenda e de ll'omesso esame di fatto decisivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 397 del 1894; degli artt. 1, 25, 26 e 11 della legge n. 1766 del 1927; del R.D. n. 332 del 1928; delle leggi n. 5489 del 1888, n. 381 del 1891, n. 397 del 1894, nonché dei R.D. n. 6397 del 1889, n. 510 del 1891 e n. 518 del 1891. 
In sintesi, il ricorrente deduce che: - indipendentemente dal regime giuridico anteriore, con l'acquisto da parte dell'### avvenuto nel 1921, nella vigenza della legge n. 397 del 1894 sul riordino dei domini collettivi nelle province dell' ex Stato pontificio, i terreni, transitati nel patrimonio dell'ente associativo, avrebbero assunto nat ura demaniale civica, essendo le ### nel sistema della legge n. 397 del 1894, enti collettivi istituzionalmente destinati alla gestione di terre di uso civi co, titolari di un pat rimonio necessariamente collettivo. La natura demaniale civica delle terre appartenenti al patrimonio delle ### A grarie, del resto, avrebbe trovato conferma nella legge n. 168 del 2017, che qualifica espressamente come “beni collettivi” “le terre … derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie”. La Corte d'Appello avrebbe pertanto errato a ritenere necessario un titolo che attestasse la ### 2020 n. 25892 Sez. ### - Ad. 18/12/2024 trasformazione dei fondi oggetto di causa in terre di uso civico, essendo a tal fine sufficiente l'acquisto fatto dall'### con rogito del 1921, “per gli scopi di sua istituzione”, ovvero per destinare le terre ai biso gni della popolazione rurale del luog o. 
Inoltre, il giudice di m erito no n avrebbe potuto attri buire al cun rilievo alla previsione nel titolo di un diritto di prelazione in favore dell'alienante, trattandosi di clausola nulla, in evidente contrasto con la natura collettiva dei terreni ed inidonea a mutarne il regime giuridico. ### parte, non avrebbe p otuto essere sindacata la scelta dell'### di procedere all'acquisto dei terreni, sebbene già gravati da diritti collettivi; - a seguito dello scioglimento dell'### disposto con decreto del Ministero dell'### del 1925, e della conseguente devoluzione dei suoi beni al Comune di ### “con la destinazione corrispondente cui essi appartenevano ed aperti agli usi di tutti i cittadini”, secondo quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del R.D.L. n. 571 del 1924, non si era verificato alcun mutamento del regime giuridico dei fondi, né tale mutamento potevano aver prodotto le successive concessioni delle terre, in forza di delibere comunali assunte dal 1946 al 1948, in favore di ### di #### e ### giani, ancorché disposte senza autorizzazione commissariale; - in ogn i caso, il giudice d i merito avrebbe omesso di esaminare la documentazione in atti, attestante l'effettivo esercizio di usi civici sui terreni oggetto di causa al momento dell'entrata in vigore della legge n. 1766 del 192 7, mediant e il sistem a della distribuzione a rotazione tra gli utent i de lle terre. ### rte distrettuale non avrebbe tenuto conto , inoltre, che la verifica ### 2020 n. 25892 Sez. ### - Ad. 18/12/2024 ### la quale aveva confermato la natura demaniale civica dei fondi, era stata notificata a tutti gli occupatori dell'epoca, tanto che gli st essi avevano successivamente presentato d omanda di legittimazione.  3. Le censure, suscettibili di esame congiunto in ragione della reciproca correlazione, sono fondate. 
Si osserva, in primo luogo, che la consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure, rimandando agli esiti delle verifiche ### ha dato effettivamente atto dell'iscrizione nel catasto pontificio del 1872 dei territori del Comune di ### oggi ubicati nell'agro romano, tra i quali si trovano i fondi ricompresi in località ### anina; la ci rcostanza risulta espressamente dedotta dall'ente municipale nel p roprio atto di reclamo: le deduzioni articolate sul punto nella comparsa conclusionale del reclamante, pertanto, si sottraggono a qualsivoglia profilo di novità, costituendo argomentazioni difensive basate sulle risultanze acquisite al giudizio, il cui esame era stato ritualmente devoluto al giudice di secondo grado. 
Tanto premesso, è incont roverso che i terreni ogget to di causa, già di proprietà della ### di ### vennero nel 1921 acquistati dall'### di ### con la finalità di destinarli ai bisogni della popolazione rurale del luogo. Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge sul riordinamento dei domini collettivi nelle province dell' ex Stato pontificio, n. 397 d el 1894, “### provincie degli ex ### pontificii e dell'### le ### agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un comune, o di una frazione di comune, o di una determin ata classe di cittadini per la coltivazione o il ### 2020 n. 25892 Sez. ### - Ad. 18/12/2024 godimento collettivo dei fond i, o l'amministrazione sociale d i mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche”. 
La disp osizione in commento ha dunque riconosciuto collocazione pubblicistica alle università agrarie (collocazione che sarebbe stata poi confermata dalla normativa di riordino degli usi civici, e in particolare dagli artt. 1, 11 e 25 della legge n. 1766 del 1927), peraltro ammettendo espressamente la possibile sussistenza di diritti di uso civico - sulle terre da queste gestite ed amministrate - a beneficio, oltre che dell'intera comunità, anche di una frazione, ovvero di determinate classi di cittadini. 
Il re gime giuridico dei fond i oggetto di causa, a segu ito dell'acquisizione da parte dell'### di ### nel 1921 “per gli scopi di sua istit uzione ”, non poteva ch e essere regolato, pertanto, dall'art. 1 della legge n. 397 del 1894. 
Il passaggio delle terre al Comune di ### conseguente all'estinzione dell'### nel 1925, non ha mutato detto regime giuridico, ritenuto che, ai sensi dell'art. 25 della legge 1766 del 1927, di conversione del R.D. n. 751 del 1924, “in caso di scioglimento di università i terreni saranno trasferiti ai ### o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione cui essi appartengono”. 
Alla luce delle superiori considerazioni, la previsione nel rogito del 1921 di una clausola di prelazione in favore dell'alienante , ovvero la successiva concessione dei fondi, da parte del Comune di ### in favore d elle Coo perative di ### , ### e ### non rilevano, contrariamen te a quanto soste nuto dal giudice di merito, qual i elementi decisivi al fine di esclud ere la natura demaniale civica delle terre oggetto del giudizio. Ric. 2020 n. 25892 Sez. ### - Ad. 18/12/2024 ### parte, la giurisprudenza più recente di questa Corte, in casi analoghi al presente, riguardanti altri stacchi di terreno inclusi nei t erritori pervenuti al ### e di ### a seguito dello scioglimento della locale università agraria, ha affermato che “ I terreni appartenuti alle università agrarie regolate dalla l. n. 397 del 1894, su l riordinamento dei d omini coll ettivi nelle province dell'ex stato pontifici o, espressamente destinati ai bisogni della popolazione rurale del luogo, ancorché trasferiti ai ### o alle frazioni nel cui territorio sono compresi conservano, ex art. 25 della l. n. 1766 del 1927, la natura di terreni assoggettati ad uso civico” (cfr. Cass. Sez. 2, Ord. n. 22772 del 27/07/2023, Rv. 668571; conf. 
Cass. Ord. n. 4004 del 09/02/202 3; Cass. Ord. n. 250 83 del 18/09/2024). 
Nei sudd etti precedenti, questa Corte, ricostrui to il quadro normativo delineato dalla legislazione risalente ai secoli XIX e ###, ha osservato che la demanialità civica delle terre provenienti dallo scioglimento delle università agrarie risulta confermata anche dalla recente legge n. 1 68 del 201 7, la quale , nell'elencazione di cui all'art. 1, avent e “finalità evidentement e ricognitiva”, i nclude espressamente tra i “beni collettivi” “le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate”. 
Tali conclusioni, peralt ro, trovano conferma anche nella giurisprudenza più risalente di questa Corte, la quale ha riconosciuto alle associazioni agrarie disciplinate dalla legge n. 397 del 1894 natura di enti pubblici non economici, che svolgono, senza i connotati dell'impresa, attività di amministrazione e gestione delle ### 2020 n. 25892 Sez. ### - Ad. 18/12/2024 terre, diretta alla cura degli interessi generali di collettività di uso civico (Cass. S.U., Sent. n. 3135 del 13/05/1980, Rv 406922); sulla base di tali presupposti, è stata inoltre affermata la giurisdizione del ### ario regionale per gli ### sull e controversie riguardanti la nullit à degli atti di disposi zione degli immobili appartenenti alle università agrarie, atteso che tale competenza giurisdizionale, a norma degli artt. 29 e 30 della legge n. 1766 del 1927, si estende alle questioni sulla indisponibilità di detti immobili come conseguenza della loro demanialità (Cass. S.U. Sent. n. 4749 del 24/07/1986, Rv. 447452).  4. Il ricorso è pertanto accolto. 
Ne consegue la cassazione dell a sentenz a impugnata con rinvio della causa per un nuovo esame del merito, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, alla Corte d'Appello di ### in 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Varrone Luca

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