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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4500/2025 del 14-11-2025

... a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD Il Tribunale ordinario di ###, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11560/2024 R.G. promossa da ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti - ricorrente ###'#### in persona del ### pro-tempore, - resistente contumace ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La presente decisione viene resa all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza.  2. Con ricorso depositato in data ### parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00, tramite l'assegnazione della c.d. ### per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 della Legge n.107/2015, in riferimento all'anno scolastico 2019/2020 per l'effetto condannare il
Ministero resistente a provvedere in tal senso, con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00.  3. ### non si è costituito in giudizio.  4.Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento per l'anno scolastico 2019/2020 della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al ### 28.11.2016 che ha sostituito il precedente ### 23.9.2015 in favore dei docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche. 
Sulla specifica questione giuridica è intervenuta nel corso del giudizio la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione con la quale, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art.  363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ###, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
In sintesi, con la pronuncia in esame si è chiarito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore. 
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine: a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della ### docente al personale docente non di ruolo; b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica; c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento; d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni. 
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carte docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“### scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” - par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel ### 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12). 
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra: 1) la misura (“annua e per anno scolastico” - cfr. par 5.3 e 7 e segg); 2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la ### alla didattica “annua””); 3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. 
Ciò assicura strutturalmente il nesso tra ### e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” - par. 12.4; cfr. anche par. 16); 4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la ### deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” - par. 19).  ### parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti: a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” - par. 7.6); b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16); c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18); d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1). 
Tali considerazioni riguardano, dunque, le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co.  1 e 2 l. 124/1999.  5.Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30 giugno di ogni anno, per l'a.s. 2019/2020 (cfr. contratto allegato al ricorso). Inoltre, la parte ricorrente ha documentato nel corso del giudizio di essere allo stato interno al sistema delle docenze scolastiche (cfr. documentazione depositata in allegato al ricorso introduttivo). 
Il ricorso va pertanto accolto con condanna del Ministero resistente all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per l'a.s. 2019/2020, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016. Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Non spetta anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della ### n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.  6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, sulla base del valore della controversia indicato nel ricorso, dedotta dal computo la fase istruttoria e nei valori minimi data la serialità della causa; il tutto ai sensi del D.M. 55/2014. Le spese sono da distrarsi ex art. 93 c.p.c. P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: - accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ### ad usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00, tramite l'assegnazione della c.d.  ### per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 della Legge n.107/2015, in riferimento all'anno scolastico 2019/2020 e per l'effetto condanna il Ministero resistente a provvedere in tal senso, con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016 gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna l'### scolastica resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 258,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. 
Aversa, 14.11.2025 IL GIUDICE dr.ssa

causa n. 11560/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sorrentino Raffaela

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 434/2023 del 14-06-2023

... mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ### da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% dele spese straordinarie; - rigetta la domanda di rimborso della quota del mantenimento e delle spese straordinarie spiegata da parte attrice; - compensa le spese di lite, incluse quelle della espletata ### liquidate come da separato decreto, tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del ### di ### in data #### rel. ed est. ### n. (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2585/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di ### civile riunito in camera di consiglio e composto dai ### dott. ### dott. ### dott.ssa ### dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 2585 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2020 vertente tra ### nata a #### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti; attrice contro ### nato a #### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti; convenuto e con l'intervento del ### interveniente necessario ### dichiarazione giudiziale di paternità naturale. 
Conclusioni delle parti: all'udienza del le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia. 
Motivi della decisione in fatto e in diritto 1) ### delle parti 1.1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio dinanzi a questo ### esponendo che, a seguito della relazione sentimentale intrattenuta con quest'ultimo, dapprima nell'estate del 2019 e successivamente tra gennaio e marzo 2020, in data ### aveva dato alla luce una bambina alla quale aveva dato il nome di ### (cfr. certificato di nascita in atti). 
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il rapporto di filiazione naturale tra il ### e la minore, con l'attribuzione del cognome paterno in aggiunta a quello materno.  ### chiedeva condannarsi il ### a corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, al versamento di una somma di eguale ammontare a titolo di mantenimento dalla nascita della minore nonché al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della minore.  1.2) ### costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e chiedeva la regolamentazione del regime di visite alla minore.  1.3) La causa, istruita con il compimento di una consulenza tecnica d'ufficio, veniva rimessa sul ruolo al fine di procedere all'interrogatorio libero delle parti e, all'udienza dell'11.05.2023, veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.  2) Sull'accertamento della paternità e sulla domanda di aggiunta del cognome paterno a quello materno Le domanda proposte sono fondate e vanno accolte. 
Invero, la tesi di parte attrice ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze della C.T.U.: all'esito degli esami effettuati sul patrimonio genetico delle parti e della minore ### è risultato che “…la ### di ### P###% risulta essere pari al 99,999999 %, ciò permette di affermare con certezza la relazione di paternità tra il profilo genetico del campione ID 1822061008 ### ed il profilo genetico del campione ID 1822061009 ###. Ne consegue che, in conformità con quanto prescritto dalle raccomandazioni del ### dei ### (Ge.F.I.) e dalla Società Internazionale di ### (I.S.F.G.), il sig. ### è il padre biologico della minore ### Emily” (cfr. relazione di consulenza tecnica del 21.12.2022). 
In ordine alla domanda di aggiunta del cognome paterno a quello materno, nulla avendo dedotto il convenuto, ritiene il Collegio che la scelta di parte attrice rispetti la lettera della norma di cui all'art.  262 c.c. e risponda all'interesse della minore, che, essendo ancora bambina, non ha ancora acquisito una definitiva e formata identità legata al matronimico e non subisce, pertanto, dall'aggiunta del cognome paterno alcun pregiudizio nei suoi rapporti personali e sociali (cfr. Cass. sentenza m.  772/2020).  3) Sull'affidamento della minore ### opportuno il Collegio statuire in via preliminare sull'affidamento della minore, come espressamente contemplato dall'art. 277 A parere del Collegio, non emergono profili ostativi al riconoscimento di un regime di affidamento condiviso della minore, in ossequio al principio del diritto del minore alla bigenitorialità consacrato negli artt. 315 bis e 337 ter c.c., tenuto vieppiù conto che tale regime è stato richiesto dalla stessa parte attrice e che gli addebiti mossi dalla ### nei confronti del ### (concernenti peraltro comportamenti posti in essere nei suoi riguardi e non anche nei confronti della minore) hanno condotto, nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti di quest'ultimo, ad una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto. 
Sulla scorta di tali considerazioni, devono rigettarsi le istanze istruttorie articolate dal convenuto nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., in quanto generiche, nonché la richiesta di C.T.U.  sulle capacità genitoriali del ### formulata da parte attrice (C.T.U. ritenuta non necessaria anche in considerazione della circostanza che il regime di visita del convenuto sarà necessariamente ispirato al criterio della gradualità degli incontri e che gli stessi avverranno presso i locali dei ### competenti per territorio, come si avrà modo di specificare in seguito). 
Per quanto attiene al collocamento prevalente, appare opportuno disporre che ### venga collocata presso il domicilio materno, poiché la minore ha sempre vissuto con la madre fin dalla nascita e tale soluzione appare la più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. 
Quanto al regime di visita paterno, tenuto conto della tenera età della minore (tre anni a novembre) e considerata l'assenza di rapporti padre/figlia, appare opportuno che gli incontri tra il ### e la figlia minore ### si svolgano, fino al dicembre 2024, presso i locali dei ### del Comune di ### In particolare, si prevede che il ### avrà facoltà di vedere la figlia ### un pomeriggio a settimana fino al giugno 2024 e due pomeriggi a settimana nei successivi sei mesi presso i locali dei ### del Comune di ### in giorni e orari da concordare con gli stessi servizi, che assisteranno agli incontri, supporteranno i genitori e il minore nel processo di costruzione dei rapporti padre/figlia (sollecitando le parti, ove necessario, ad intraprendere percorsi di mediazione familiare ovvero da percorsi individuali di sostegno alla genitorialità). 
Tale modalità di incontri è finalizzata a garantire alla minore un concreto supporto nella costruzione del rapporto con il padre e ad attribuire a quest'ultimo un sostegno nell'esercizio della responsabilità genitoriale. 
All'esito e, quindi, al compimento del quinto anno di età della minore, in caso di fattiva collaborazione tra i genitori (se del caso supportata, ove reputato necessario dagli operatori dei ### da percorsi di mediazione familiare ovvero da percorsi individuali di sostegno alla genitorialità) e di positiva evoluzione del rapporto padre-figlia, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze della minore, il ### potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché a settimane alternate dal sabato dalle ore 16:00 fino alle ore 20:30 della domenica con pernottamento; durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia, alternativamente e salvo diverso accordo tra le parti, un anno dalle ore 11:00 del 23 alle ore 20:00 del 27 dicembre e l'altro dalle ore 11:00 del 28 dicembre alle ore 20:00 del successivo 2 gennaio; ad anni alterni, durante il periodo pasquale, il giorno di pasqua e il lunedì dell'angelo; per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo da stabilirsi di comune accordo tra i coniugi o, in difetto, nei mesi di luglio e di agosto.  4) Sulle domande accessorie ### ha chiesto di porre un assegno a carico del ### a titolo di contributo al mantenimento della figlia ### e ha agito in regresso al fine di ottenere il rimborso della quota di mantenimento e delle spese straordinarie sostenute in luogo del padre naturale dalla nascita di ### Ebbene, in ordine a tali domande, condivide questo Collegio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato articolo 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1229 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali” (cfr.  civ. sez. I, sentenza n. 4223 del 17.2.2021). 
Con riferimento all'obbligo di mantenimento della minore deve, quindi, trovare applicazione l'art.  316 bis c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire e educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma esteso all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui all'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica anche una valorizzazione delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 25531/2016). 
Tale quadro normativo non appare mutato a seguito della nuova formulazione dell'art. 337 ter c.c. il quale prevede che ciascun genitore sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tale fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma. 
Una valutazione sinottica dei criteri indicati dalla normativa induce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche dei genitori al fine di quantificare le proporzioni dell'apporto che ciascun genitore può fornire per il soddisfacimento delle esigenze del minore. 
Nel caso di specie, la valutazione inerente alla complessiva situazione economico-reddituale delle parti può essere compiuta unicamente sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla ### e dal ### in sede di interrogatorio libero, atteso che né l'una né l'altro hanno depositato le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni, come richiesto dal ### il solo ### ha depositato ### relativa all'anno 2019 - attestazione che, basandosi su cd. autocertificazioni dell'interessato, non può avere valore probatorio diverso da queste ultime, notoriamente prive di tale valore in giudizio. 
Ebbene, parte attrice ha dichiarato di essere disoccupata, di percepire il reddito di cittadinanza, per un importo mensile pari ad € 600,00, e di ricevere l'aiuto economico della famiglia di origine.  ### ha, invece, affermato di svolgere la mansione di cameriere presso un bar sito in ### del ### e di percepire uno stipendio pari all'importo mensile di € 750,00; ha, altresì, riferito di dover far fronte al pagamento di un canone di locazione per un importo mensile di € 280,00, canone destinato ad aumentare in ragione dell'imminente trasferimento presso altra abitazione, e di avere avuto due figli dalla ex moglie. 
In difetto di produzioni di parte attrice sulla consistenza economico-reddituale del ### e valutando comparativamente la situazione economica delle parti, così come dalle medesime prospettata, appare congruo fissare un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo i noti indici ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da porre a carico di ### e da versare a ### entro il 5 di ogni mese. 
Il resistente deve essere altresì onerato dell'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie, come indicate nel ### adottato presso questo ### nella misura del 50%. 
Deve, per converso, essere rigettata la domanda di regresso spiegata da parte attrice nei confronti del ### Invero, la domanda volta al rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento della minore non può essere accolta tenuto conto che la decorrenza dell'assegno di mantenimento, posto a carico del ### con la presente sentenza, risale alla data della domanda giudiziale, ossia al 18.12.2020 e, dunque, al mese successivo a quello della nascita della minore (9.11.2020) - così essendo il convenuto già tenuto alla corresponsione del contributo per il mantenimento della figlia sin dalla nascita. 
Parimenti non meritevole di accoglimento è la domanda di rimborso della quota di spese straordinarie sostenute per la minore ### le spese per le visite ginecologiche private effettuate durante il periodo della gravidanza avrebbero dovuto essere infatti concordate, mentre sono spese ordinarie quelle relative all'abbigliamento della minore e agli accessori occorrenti per la stessa. 
Infine, non sono stati forniti da parte attrice elementi tali da potere ritenere che le spese per l'acquisto di farmaci, così come documentate, siano state sostenute nell'interesse della minore.  5) In considerazione dell'esito complessivo della causa, del rigetto della domanda di rimborso formulata da parte attrice e del complessivo contegno processuale di parte convenuta, si reputa equo compensare le spese di lite tra le parti, incluse quelle della espletata C.T.U.  P. Q. M.  ### come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando; - dichiara che ### nato a #### il ###, è padre naturale di ### nata a #### il ###; - dispone che l'### dello ### del Comune di ### provveda alla rettifica dell'atto di nascita della minore ### nata a #### il ###, trascritto al n. 513, parte I, serie A, con l'annotazione della paternità e con l'aggiunta del cognome paterno ### al cognome materno ### in modo da chiamarsi “### Marino”; - manda alla ### di trasmettere copia della presente sentenza, se passata in giudicato, all'### di ### del Comune di ### per le necessarie annotazioni nell'atto di nascita della minore; - affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno e diritto di visita del padre, secondo le modalità indicate in parte motiva; - pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere in favore di ### a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ### da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% dele spese straordinarie; - rigetta la domanda di rimborso della quota del mantenimento e delle spese straordinarie spiegata da parte attrice; - compensa le spese di lite, incluse quelle della espletata ### liquidate come da separato decreto, tra le parti. 
Così deciso nella camera di consiglio del ### di ### in data #### rel. ed est. ### n. 2585/2020

causa n. 2585/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Barcellona Mariaserena, Michele Ruvolo

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 16228/2025 del 19-11-2025

... del contratto maggiorato del 20%, oltre rivalutazione ### nella misura del 75%. Denegato il provvedimento di rilascio, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito, con notifica del provvedimento alla controparte, che veniva effettuata. Le parti attrici hanno depositato memoria integrativa in cui hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento dei su esposti motivi: 1. Dichiarare cessato il contratto di locazione, dedotto in giudizio, alla data del 31/01/2024 per effetto del recesso comunicato dalla società convenuta ovvero ed in subordine, dichiararlo risolto per grave inadempimento della conduttrice; 2. Condannare la società ### S.r.l.s. al rilascio immediato dell'immobile (leggi tutto)...

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### del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione Sesta Civile Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa ### all'udienza del 19.11.2025, all'esito della discussione orale della parte presente, ha pronunciato la seguente SENTENZA (ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n° ### del ### dell'anno 2025, avente ad oggetto “intimazione di sfratto per finita locazione - uso diverso”, pendente tra ### C.F. ###, ### C.F. ###, ### C.F.###, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### n. 7 attori e ### S.r.l.s., P.IVA ###, con sede in ### alla Via della ### n. 174, in persona del legale rappresentante pro tempore con domicilio in ### via ### 12 convenuta contumace ### e ### 1 Con atto di citazione regolarmente notificato, le parti attrici in epigrafe hanno intimato, alla ### convenuta, lo sfratto per l'immobile in ### n. 180 A e B, censito al ### del Comune di ### al ### 180, ### 369, Sub 4, zona 6, ### C/1, ### 10, ### per finita locazione alla data del 31.01.2024. 
A fondamento delle loro richieste, gli attori hanno esposto che la conduttrice avesse comunicato loro la propria volontà di recedere anticipatamente dal contratto, a mezzo di raccomandata A/R del 24/07/2023 (n. ###9), con effetto dal 31.01.2024 e di avere accettato la comunicazione di recesso per tale data, con il conseguente scioglimento del vincolo contrattuale; hanno chiesto, pertanto, la convalida dello sfratto, come intimato ed in subordine, di pronunciare ordinanza di rilascio; nel merito, accertare e dichiarare la cessazione del contratto di locazione alla data del 31/01/2024 con condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo, dall'01/02/2024 fino all'effettivo rilascio, in misura pari al canone dovuto alla cessazione del contratto maggiorato del 20%, oltre rivalutazione ### nella misura del 75%. 
Denegato il provvedimento di rilascio, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito, con notifica del provvedimento alla controparte, che veniva effettuata. 
Le parti attrici hanno depositato memoria integrativa in cui hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento dei su esposti motivi: 1. 
Dichiarare cessato il contratto di locazione, dedotto in giudizio, alla data del 31/01/2024 per effetto del recesso comunicato dalla società convenuta ovvero ed in subordine, dichiararlo risolto per grave inadempimento della conduttrice; 2. Condannare la società ### S.r.l.s. al rilascio immediato dell'immobile sito in #### n. 180 A e B ed identificato in ### del comune di ### al ### 180, ### 369, Sub 4, zona 6, ### C/1, ### 10; 3. Condannare la convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo dal 01/02/2024 fino all'effettivo rilascio, in misura pari al canone dovuto alla cessazione del contratto maggiorato del 20%, oltre rivalutazione ### nella misura del 75% ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia dall'odierno giudicante; 4. Con riserva di agire separatamente per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi”. 
Parte convenuta è rimasta contumace. 
Espletata la mediazione, come da verbale in atti, la causa è stata discussa all'odierna udienza, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.  2. La domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione inter partes, a motivo del recesso della ### conduttrice, è fondata e va quindi accolta, come in dispositivo.  ###à della scelta del rito, inizialmente adottato dagli attori per la proposizione della domanda, è stata superata dal provvedimento pronunciato ex art. 667 c.p.c. sicché, all'esito della fase del processo regolata dalle disposizioni appropriate alla natura della materia controversa (art. 447 bis c.p.c.), il Tribunale rimane investito del potere-dovere di decidere, giustappunto con provvedimento in forma di sentenza, sulla domanda di merito comunque dedotta dalle parti attrici.
Ciò premesso, gli attori hanno documentato i fatti costitutivi della domanda depositando il contratto di locazione concluso, tra le parti, per la durata di anni 6 rinnovabili di 6 anni (all. 1), contratto che prevedeva la facoltà di recesso libero della conduttrice, salvo preavviso di 6 mesi (v. clausola n°3), la comunicazione di recesso della conduttrice del 24.07.2023 (all. 2) - comunicazione equipollente ad una proposta di contratto risolutivo (art. 1326 c.c.) del negozio locativo ancora in corso - nonché la diffida al rilascio del 10.10.2024 (all. 3). 
In conclusione, il contratto risolutivo deve dirsi pertanto risolto alla data del 31.01.2024, donde l'accoglimento della domanda in citazione e condanna della ### convenuta al rilascio dell'immobile locato nel termine del 29.12.2025, ex art. 56 L. 392/78. 
Per quel che concerne la domanda di condanna al pagamento di somme per indennità di occupazione (art. 1591 c.c.), va rilevato che sussiste a carico del conduttore, in mora nella restituzione della cosa locata, di pagare il corrispettivo convenuto in contratto fino alla restituzione dell'immobile, in difetto di prova di un fatto estintivo dell'obbligazione (di pagamento) dedotta inadempiuta. 
Ebbene, gli attori dovevano dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute ed allegare il fatto d'inadempimento; spettava, invece, alla debitrice convenuta di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (v. Cass. n°15659.2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; Cass. n°3373.2010; Cass. n°9351.2007; Cass. ### n°13533.2001). 
Nel caso in esame, i sigg.ri ### hanno soddisfatto l'onere probatorio che incombeva loro producendo in giudizio il contratto di locazione debitamente registrato, che da prova adeguata del titolo e della scadenza dell'obbligazione di pagamento del canone acquisita dall'odierna convenuta (v. art. 4).  ### conduttrice, rimanendo contumace, non ha negato di avere sospeso il pagamento delle indennità di occupazione dal febbraio 2024. 
Per quanto attiene alla determinazione del quantum debeatur, va rilevato che, secondo quanto disposto dall'art. 1591 c.c., il conduttore che si trovi in mora nella restituzione della res locata è tenuto per legge al versamento del corrispettivo convenuto in contratto, tale per inteso quello aggiornabile annualmente mediante incremento ### e l'obbligazione risarcitoria si sostituisce a quella contrattuale originaria (v.  n°22592.2013 e Cass. n°9977.2011), di talché la ### convenuta va condannata al pagamento della somma di € 28.600,00, così come dichiarata dal difensore degli attori in sede di discussione finale, a titolo di indennità di occupazione dal febbraio 2024 alla presente pronuncia, non potendosi emettere una condanna pro-futuro, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.  ### ipotesi di condanna per il futuro prevista dal nostro ordinamento, infatti, appare essere quella di cui all'art. 664 c.p.c., contemplata per il solo procedimento di convalida locatizia. 
Riguardo alla richiesta di maggiorazione del 20% l'indennità di ocuupazione, deve ricordarsi che, a mente dell'art. 6 comma 6 della L. n. 431 del 1998, in caso di sospensione legale dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione l'indennità d'occupazione è dovuta nella misura mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'### nazionale di statistica (###, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente con una maggiorazione dell'importo così determinato del venti per cento. 
In giurisprudenza si è posta la questione se l'indennità, così come commisurata dalla norma speciale, abbia natura risarcitoria e possa, in via analogica, applicarsi anche alle locazioni ad uso diverso dall'abitativo come risarcimento del maggior danno ex art. 1591 cc.. 
La norma speciale che prevede la corresponsione di un canone maggiorato del 20% a titolo di indennità d'occupazione, si è così chiarito, ha effetto solo sulle locazioni ad uso abitativo e soltanto entro il campo oggettivo di applicazione dei comuni ad alta densità abitativa come individuati dall'art. 6 comma 1 della L. n. 431 del 1998. 
Ne consegue che tale maggiorazione non può considerarsi un risarcimento minimo e determinato in via presuntiva del maggior danno ex art. 1591 cc.. 
Non va riconosciuto, ancora, l'adeguamento istat dal momento che l'art. 32 L. 392/78 stabilisce che deve essere previsto nel contratto tramite una clausola specifica: in mancanza di tale clausola, come nel caso di specie, il conduttore non è tenuto a corrispondere alcun adeguamento, anche se richiesto dal locatore per iscritto. 
La soccombenza della parte convenuta regola le spese della lite che vengono liquidate sul decisum secondo i parametri suggeriti dal D.M. 147/2022, esclusa la fase istruttoria non effettivamente svolta.  ❖ ### il Tribunale di ### definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa e respinta, così provvede: - accoglie per quanto di ragione la domanda formulata da nell'atto introduttivo del giudizio, e per l'effetto: ❖ Dichiara che il contratto di locazione stipulato tra le parti ed inerente all'immobile in ### via ### n. 180 A e B, censito al ### del Comune di ### al ### 180, ### 369, Sub 4, zona 6, ### C/1, ### 10, ### è cessato, per mutuo dissenso, alla data del 31.01.2024; ❖ Condanna la convenuta a rilasciare, in favore della parte attrice, libero da persone e cose, l'immobile sopra indicato; ❖ Considerate le ragioni della decisione, visto ed applicato l'art. 56 L. n°392/1978 fissa la data del 29.12.2025 per l'esecuzione del rilascio; ❖ Condanna la ### convenuta al pagamento della somma di € 28.600,00 a titolo di indennità di occupazione dal febbraio 2024 alla presente sentenza, oltre ed interessi legali dalla sentenza al saldo.  - condanna la ### convenuta a rifondere, agli attori, le spese della lite, che liquida in € 459,50 per esborsi, € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  ### 19.11.2025 

Il Giudice
Onorario Dr.ssa


causa n. 33096/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Caiffa Manuela

M
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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 487/2024 del 14-06-2024

... mensile di euro 200,00 soggetto a rivalutazione secondo gli indici ### da versarsi con decorrenza - 6 - Tribunale di Marsala sez. civile R.G. n. 127/2022 immediata entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della ### Ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. In corso di causa è stata acquisita la sentenza penale di assoluzione n.1331/2023 emessa il ### dal Tribunale penale di ### in composizione monocratica nei confronti di ### nel procedimento pen. 973/2022 R.g.n.r. per i fatti accaduti il ###, appellata nei termini dalla ### nonché del decreto di archiviazione del procedimento penale n. 1929/2022 R.g.n.r. contro la ### scaturito dalla querela presentata dal ### per violazione di (leggi tutto)...

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Tribunale di Marsala sez. civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. ### rel.  dr. ### dr.ssa ### dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 127 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA ### nata in ### zuela in data ###, (Avv. ###; - parte ricorrente - CONTRO ### nato a ### il ###, (Avv.  ####); - parte resistente - ###'INTERVENTO del ### - interveniente necessario - - 2 - Tribunale di Marsala sez. civile R.G. n. 127/2022 Oggetto: Separazione giudiziale. 
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14/12/2023 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.  ### ricorso depositato il ###, ### rolina ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge ### con il quale aveva contratto matrimonio in data ###, a ### (###, atto di matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello ### del Comune di ##### all'atto n°19, P. II, serie C, dalla cui unione era nato il figlio ### il ###. 
Ha dedotto, a fondamento della domanda, che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile a causa delle relazioni extraconiugali che il ### intratteneva e di cui la ### era venuta a conoscenza. 
Ha rappresentato, di essere dipendente della ### s.r.l. di cui il marito è socio amministratore, collaborando con il ### in ogni attività imprenditoriale che lo stesso ha posto in essere precisando che il resistente non le aveva più consentito di recarsi al lavoro e che l'ultima retribuzione percepita risaliva al mese di Settembre 2021. 
Deducendo che le richieste di addivenire ad una separazione consensuale con il marito non avevano prodotto frutti a causa del rifiuto dello stesso di consentire l'assegnazione al coniuge dell'uso esclusivo della casa familiare in comproprietà tra i coniugi nonchè di accordarle una somma di denaro per il mantenimento della stessa e del figlioletto ### ha in ultimo, chiesto di: Dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al #### no ### Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori e regolamentare - 3 - Tribunale di Marsala sez. civile R.G. n. 127/2022 il diritto del padre di vederlo in giorni prefissati. Attribuire alla ###ra ### l'uso esclusivo della casa familiare e dell'arredo, sita in ### nella SS. nella SS 115 diramazione km n.3/300, dove la stessa continuerà a vivere insieme al figlio. Onerare il #### del pagamento mensile in favore della ###ra ### di € 500,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore, ed € 500,00 quale contributo al mantenimento della coniuge.   Con comparsa di risposta depositata il ### si è costituito in giudizio ### il quale non si è opposto alla domanda di separazione fra i coniugi ma ha contestato tutto quanto dedotto ex adverso dalla ### negando, in primo luogo, di aver intrattenuto relazioni extraconiugali e di aver impedito alla ### di recarsi sul luogo di lavoro dove, al contrario, questa aveva continuato a lavorare almeno sino al 24/3/2022 malgrado la sua abitudine ad allontanarsi spesso per andare a fare acquisti. 
Negando qualunque contribuzione prestata dalla ### alle proprie attività imprenditoriali in quanto la medesima era soltanto addetta alla cassa del Bar di proprietà del resistente e di altri suoi familiari ed asserendo che l'abitazione familiare costituita da una villetta di due piani poteva essere agevolmente divisa tra i coniugi realizzando due ingressi autonomi, si è opposto alle domande di contenuto economico formulate dalla moglie adducendo di aver spese fisse mensili pari ad € 550,00 per un mutuo, € 100,00 per l'impianto fotovoltaico e € 150,00 per l'apparecchio dissalatore dell'acqua di pozzo, oltre a dover onorare un residuo debito di € 5.000,00 per l'impianto elettrico dell'appartamento familiare, ha in definitiva chiesto di: pronunziare la separazione dei coniugi senza addebito a carico del resistente ### - dichiarare ### non responsabile della violazione dei doveri coniugali come asserito dal - 4 - Tribunale di Marsala sez. civile R.G. n. 127/2022 ricorso di contro parte; - In linea riconvenzionale - dichiarare la casa di abitazione familiare che si erge su due piani divisibile in due unità autonome con ingressi separati ed assegnare il piano terra al marito ### che coabiterà col proprio figlio minore ### e il piano secondo alla moglie ### che coabiterà con il loro figlio minore ### - determinare l'assegno mensile a carico del ### quale concorso al mantenimento del figlio minore ### nella misura di €.300,00 a titolo di contributo economico, oltre oneri eccezionali nella misura del 50%; - determinare a carico della comproprietaria della casa familiare il pagamento del 50% delle rate mensili del mutuo bancario (€.550,00), dell'impianto fotovoltaico (€.100,00), di quello dissalatore dell'acqua del pozzo (€.150,00) e il pagamento della quota spettante per il residuo debito (€.5.000,00) comune dell'impianto elettrico, così come sopra indicati; - determinare l'affido condiviso del minore e la sua collocazione presso la madre al primo piano dell'appartamento familiare autonomo della SS 115 Km. 30/300 a ### - autorizzare il diritto di visita del figlio minore ### in favore del padre ogni martedì e venerdì di ogni settimana dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e per un fine settimana con pernottamento a cadenza quindicinale dalle ore 16:00 del sabato, alle ore 20:00 della domenica; il periodo estivo per quindici giorni alternativamente a luglio o agosto e parimenti durante le vacanze natalizie in alternativa a capodanno; - con il favore delle spese di lite. 
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione all'udienza del 15.4.22, il ### del Tribunale, preso atto dell'Avviso di conclusioni delle indagini preliminari nel procedimento penale n. 973/22 RGNR nei confronti di ### indagato per i reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p. perché in data ### “sbattendola contro il muro e sferrandole un pugno alle costole, cagionava alla ### … delle lesioni personali … con prognosi iniziale di giorni 15”, con ordinanza resa in data ###, ha autorizzato i coniugi a vivere separati; ha affida- 5 - Tribunale di Marsala sez. civile R.G. n. 127/2022 to il figlio minore ### ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre a cui ha assegnato l'intera casa familiare senza alcuna divisione, regolamentando il diritto di visita del ### in ragione di due pomeriggi a settimana con possibilità di pernottamento nei fine settimana alternati, regolamentando anche la facoltà del padre di tenere il figlio nel mese di luglio o nel mese di agosto e durante le festività; ha posto a carico del ### l'obbligo di corrispondere alla ### a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore ### l'importa mensile di euro 500,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della ### oltre al 60% delle spese straordinarie riguardanti il minore come regolamentata nel protocollo siglato con il locale Consiglio dell'Ordine in data 9 giugno 2021, ponendo altresì a carico del ### l'obbligo di versare a titolo di mantenimento della moglie - ritenuto che la stessa ha una situazione patrimoniale molto meno agiata se si tiene doverosamente conto non solo dei redditi dichiarati dal ### ma anche della circostanza che con i familiari e socio di un'attività commerciale consolidata, tenuto conto dell'impossibilità per la ### di continuare a lavorare presso l'azienda della famiglia del marito attesi i rapporti davvero complessi tra le parti, considerato il fatto che la stessa ha fattivamente collaborato all'attività della società amministrata dalla famiglia cascino (il ruolo di addetto alla cassa e in tal senso certamente significativo poiché si tratta di maneggiare i soldi della società), considerato altresì che l'attuale attività lavorativa non potrebbe certo consentirle di avere un tenore di vita simile a quello del matrimonio ove godeva dei vantaggi derivanti dall'attività commerciale della famiglia cascino vi partecipava attivamente - l'importo mensile di euro 200,00 soggetto a rivalutazione secondo gli indici ### da versarsi con decorrenza - 6 - Tribunale di Marsala sez. civile R.G. n. 127/2022 immediata entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della ### Ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. 
In corso di causa è stata acquisita la sentenza penale di assoluzione n.1331/2023 emessa il ### dal Tribunale penale di ### in composizione monocratica nei confronti di ### nel procedimento pen. 973/2022 R.g.n.r. per i fatti accaduti il ###, appellata nei termini dalla ### nonché del decreto di archiviazione del procedimento penale n. 1929/2022 R.g.n.r. contro la ### scaturito dalla querela presentata dal ### per violazione di domicilio e sottrazione di minore per i medesimi fatti accaduti il ###, ed infine, di un'ulteriore denuncia querela contro il ### per gli atti vandalici asseritamente posti in essere dallo stesso in danno della casa familiare (all.2 Memoria integrativa della ricorrente del 18/5/2022). 
Ascoltate le parti ed il figlio minore all'udienza del 7/6/2022, il ### preso atto delle dichiarazioni di quest'ultimo che ha riferito: “con papà va un po' così così; non mi piace molto la sua compagnia; ero in macchina solo con lui e mi ha fatto venire una paura inimmaginabile; mi sono spaventato molto perché mi faceva domande sulla giornata in cui era con una ragazzina e dicevano di vedersi i cartoni ma invece… ### tutti questi insulti da parte della ragazza verso mia madre, non sapevo che fare, mi sono allontanato un attimo, ho fatto il numero della polizia e nel frattempo facevano del male a mia madre sia mentalmente che fisicamente. Si insultavano perché mia madre sapeva che quella situazione era sbagliata e voleva sistemare ma loro sono stati così stupidi che hanno reso la serata terribile e hanno denunciato mia madre perché la ragazzina si era fatta un graffio mentre mia madre subiva pure pugni. … Il pugno lo so che è accaduto. A casa non - 7 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 si può stare tranquilli, mio padre ha rotto la scalinata di marmo interna; l'ho visto con i miei occhi; ha preso una kettlelbell (colorata di rosso) di 6 chilogrammi e l'ha sbattuta sul pavimento e sui muri, danneggiando tutto e oltre ai danni si vedono i segni rossi. … Ci siamo chiusi in camera a chiave con mia madre, per dormire sereni, poiché non è tanto bello dormire con un pazzo con la porta aperta, un giorno mentre noi non c'eravamo ha rotto la maniglia (e di conseguenza l'intera porta) affinché noi non potessimo mai chiuderci in stanza e per rabbia. Dopo l'accaduto non rispondevo più ai messaggi di mio padre, ero arrabbiato e lui mi ha inviato diversi messaggi in cui accusava mia madre e me di tutto, quasi prendendomi per stupido …. io non voglio passare del tempo con lui. Una volta mentre ero con lui in macchina gli ho detto che non avrei voluto dormire con lui da solo, non me la sento, anche perché non c'è internet in campagna, e lui di punto in bianco mi ha tirato fuori gli argomenti di quella serata con un tono aggressivo e mi ha fatto venire un'ansia pazzesca, avevo paura di morire, io gli ho detto di andare dai nonni affinché ci fossero altre persone così lui non poteva tenere comportamenti violenti, poi una volta dai nonni mi sono fatto i compiti. Al ritorno dal viaggio in macchina, ha ripreso l'argomento dei fatti chiedendomi se lo avrei difeso e in caso di condanna se mai sarei andato a trovarlo in carcere. Infatti se devo vederlo da ora in poi preferisco andare con ### per non stare da solo con mio padre, anche se ### alle volte ha degli atteggiamenti aggressivi verso di me. (…) Io preferirei vedere papà solo insieme a ### anche perché chiunque altro potrebbe difendere mio padre in caso di eventi spiacevoli essendo che in molti sono suoi parenti. Preferirei che mio padre non conoscesse mai il contenuto delle mie dichiarazioni odierne perché temo davvero possa farmi del male. … non ho voglia di dormire con lui, penso che vederlo due volte a settimana sia un giusto compromesso, martedì e venerdì va bene”, ha ritenuto opportuno modificare l'ordinanza presidenziale del 19.4.2022 disponendo che gli incontri tra il minore ed il padre avvengano presso il ### spazio neutro del Co- 8 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 mune di ### secondo un apposito calendario di incontri stabilito dal ### stesso e compatibile con gli impegni di lavoro del ### disponendo inoltre, la presa in carico da parte del ### di ### - ### namento di ### dell'ASP di ### al fine di chiarire l'eventuale necessità di interventi di sostegno alla genitorialità e/o supporto del figlio, di collocazione dello stesso e di frequentazione dei genitori. 
Concessi i termini ex art 183, sesto comma, c.p.c., esperita l'attività istruttoria con l'audizione delle parti, del figlio minore ### e di nove testi, acquisite le relazioni del ### di ### dell'ASP di ### del 15.11.2022 dei ### del Comune di ### del 16.11.2022, 13.7.2022, 16.11.2022 e 8.9.2023 riguardanti la valutazione del nucleo familiare e gli incontri padre-figlio svolti nello ### all'udienza del 14.12.2023 la causa è stata posta in decisione, tuttavia in data ### il ### ha ritenuto necessario disporre la comparizione personale delle parti nonché l'audizione del figlio minore della coppia rimettendo, pertanto, la causa in istruttoria. 
Udite le parti all'udienza del 16.5.2024 ed il minore ### in modalità protetta, la causa è stata posta in decisione senza assegnazione di termini MOTIVI DELLA DECISIONE Va senz'altro accolta la domanda principale avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca - 9 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione. 
Deve adesso esaminarsi la domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente. 
Va, innanzitutto, evidenziato come in ordine alla fondatezza della domanda di addebito, debba valutarsi se sia stata raggiunta la prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte del coniuge nei cui confronti viene spiegata la domanda di addebito. 
Infatti, perché possa giungersi a una pronuncia di separazione con addebito è necessario che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. In caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento tenuto sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza non vi potrà esserci alcuna pronuncia di separazione con addebito (cfr. Cass. n. 14840/2006; Cass. 5593/83). 
In altri termini, ai fini della pronunzia dell'addebito, non è di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. 
A tal proposito, è stato affermato dalla giurisprudenza della ### - 10 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 Corte di Cassazione che «ai fini dell'addebitabilità della separazione, il ### di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010 n. 21245; 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566). 
Ora, nel caso di specie, la ricorrente ha attribuito al ### la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di fedeltà avendo la ricorrente scoperto nell'estate del 2021 che il marito aveva nel tempo intrecciato delle relazioni extraconiugali con tale ### e poi con tale ### rica, incrinando in maniera irreversibile la fiducia che la ricorrente riponeva nel proprio marito, il quale aveva progressivamente anche posto in essere comportamenti denigratori nei confronti della moglie, circostanze queste che hanno determinato il venir meno dell'unione affettiva e sentimentale ed hanno reso intollerabile ed improseguibile la convivenza e la ricostituzione dell'u- nità familiare (così pag. 1 della memoria integrativa). 
Grava, però, sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si - 11 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. Ord. 3923/2018). 
Ebbene, nel caso di specie, non risulta configurato, all'esito dell'istruttoria svolta, quel rapporto di causa-effetto tra la condotta del coniuge, assunta come lesiva dei doveri coniugali, e la crisi coniugale, tale da giustificare l'addebito come preteso dalla ricorrente. 
Al di là della non sicura configurabilità, nella specie, di una relazione extraconiugale del ### già rappresentata in maniera indefinita dalla stessa ### l'incidenza di siffatta evento sulla crisi non appare confermata all'esito dell'istruttoria svolta che, per converso, induce invero a collocare temporalmente la crisi in un periodo antecedente. 
Va infatti considerato il materiale probatorio acquisito con le espletate prove testimoniali, in primo luogo, con il teste ### fratello della ricorrente escusso all'udienza del 19.1.2023 come anche con la teste ### a sua volta escussa all'udienza del 2.3.2023, i quali si sono limitati a citare circostanze riguardanti gli asseriti tradimenti del ### in quanto riferite dalla stessa ricorrente. 
In particolare la ### ha dichiarato “la ### mi ha riferito che il marito frequentava una ragazza, ma io non so chi sia”, limitandosi poi a confermare quanto ancora una volta riferitole dalla ### e cioè che il marito le aveva confessato di avere avuto una relazione con la dipendente ### e poi con la commessa del negozio vicino al ### tale ### anche se la teste precisava che “non posso confermare i nomi indicati in articolato poiché non li ricordo”. 
A sua volta, anche il fratello della ricorrente, oltre a limitarsi a conferma- 12 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 re “che la ###ra ### mi disse che aveva chiesto al marito se avesse relazioni extraconiugali e che questi gli aveva confessato di avere avuto una relazione con la dipendente ### e poi con la commessa del negozio vicino al ### tale ### Ippolito”, aggiungendo ancora che “mia sorella mi disse che si era anche vantato delle prestazioni sessuali di tali donne”, ha riferito in modo del tutto generico “che nell'estate del 2021 mio cognato ha detto a mia sorella che aveva tutte le donne che voleva e di lei poteva farne a meno” circostanza questa “accaduta in mia presenza durante il litigio. Era già accaduto durante altri litigi” , limitandosi in ultimo a confermare ancora una volta in modo generico e senza alcun riferimento di tempo e di luogo che “mio cognato più volte ha detto a mia sorella che aveva una relazione con una ragazza che lavorava al suo bar di nome ### Stefano”. 
In ordine a tali dichiarazioni, rileva innanzi tutto il Collegio che, come è noto, la deposizione su quanto riferito al testimone da una delle parti in causa (testimonianza "de relato" ex parte) di per sè sola, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario in assenza, come nel caso di specie, di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità. (cfr. Cassazione civile , sez. III, 20 gennaio 2006 , n. 1109 e Cassazione civile , sez. lav., 17 ottobre 1998 , n. 10297). 
Inoltre, gli scarni elementi probatori desumibili dai fatti riferiti dal fratello della ricorrente in ordine a circostanze apprese direttamente ed addotti a sostegno delle asserite relazioni extraconiugali del ### non meritano di essere valorizzati in quanto, oltre ad essere del tutto generiche, risultano in contrasto con le dichiarazioni rilasciate dagli ulteriori testi sentiti nel corso dell'attività istruttoria. 
Può a tal fine rilevarsi, in primo luogo, che il teste ### - 13 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 escusso all'udienza del 16.2.2023, precisando di gestire un piccolo chiosco per la vendita di souvenir posto davanti al ### ha dichiarato “non ho mai visto i coniugi litigare, anzi li ho sempre visti affettuosi” aggiungendo in ultimo che “posso dire che una sola volta li ho visti litigare al lavoro, se non erro nel periodo durante o post covid, sono intervenuto invitando la ### che si trovava nella sala mentre il marito era alla cassa, a lasciare stare perché c'era il bar pieno di gente. Lei era arrabbiata e non mi ha dato retta. Poi non so più nulla”. 
Inoltre, i testi ### e ### dipendenti della società ### di cui il ### è socio, escussi all'udienza del 2.3.2023, hanno entrambi dichiarato “non ho mai visto il ### minacciare o avere atteggiamenti aggressivi nei confronti della moglie” … “non sono a conoscenza di tradimenti del ### non ricordo discussioni tra i coniugi per motivi di gelosia”, precisando in ultimo il ### che “nel 2022 … posso dire che urlava (la ### accusandolo di averla tradita e affermando che il marito aveva una relazione con tale ### altra dipendente dell'Oasi”. 
Il teste ### anch'egli dipendente del ### escusso all'udienza del 30.3.2023, ha affermato “non sono a conoscenza di relazioni extraconiugali del Cascino” ed anche il teste ### non confermando le asserite relazioni extraconiugali del ### si è limitato a riferire “vedevo i coniugi tra loro molto amorevoli, poi, ad un certo punto, ho capito che hanno litigato, ho sentito dire per motivi di gelosia della moglie nei confronti del marito. Posso aggiungere poi che una volta ho cercato di far fare loro pace; poi per circa tre settimane non ho più frequentato il bar per motivi di salute e poi ho saputo che si erano lasciati. Io non li ho mai visti litigare, avevo capito che c'erano delle discussioni per il loro atteggiamento. Poi ho cercato di contattare telefonicamente la ### per invitarla a fare pace con il marito ma lei non mi ha mai rispo- 14 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 sto”… “è stata una mia iniziativa, ovviamente prima ho parlato separatamente con entrambi. ### mi disse che doveva pensarci e mi sembrava quasi convinta, mi disse che avevano litigato per gelosia. Il sig. ### mi disse che era disponibile a fare pace con la moglie. Prima ho parlato con il ### che mi disse che voleva fare pace”. 
In ultimo, la teste ### sorella del resistente, ha affermato che “la ### era morbosa nei confronti del marito, era gelosa del tempo e delle attenzioni del marito per i figli. ### si collegava in videochiamate spesso con i familiari residenti in ### e mio fratello si lamentava perché tali collegamenti toglievano tempo alla coppia; in mia presenza avvenivano in tarda serata. Mio fratello per abitudine andava a letto presto, non più tardi di mezzanotte, per motivi di lavoro; ### ad esempio, che eravamo tutti insieme a casa mia e mio fratello volesse rientrare perché si era fatto tardi ma la ### che era in collegamento con il ### gli diceva di aspettare. ### era possessiva del figlio ### intromettendosi nel rapporto tra ### e ### perché lo doveva difendere, non capisco da cosa”. 
La domanda di addebito della separazione, pertanto, non merita accoglimento, non essendo stata conseguita la prova che la crisi coniugale sia stata causata dall'asserita infedeltà coniugale del ### potendola invero ricondurre ad una situazione prolungatasi per una gran parte del rapporto matrimoniale, rivelatosi quasi subito intollerabile come riferito dalla medesima ### la quale nel corso della già richiamata udienza presidenziale ebbe a dichiarare che “Con mio marito abbiamo sempre avuto un rapporto difficile a causa delle sue intemperanze….. mio marito facilmente perde la calma e in certi casi anche violenze fisiche…, ricordo un occasione, mentre ero in avanzato stato di gravidanza in cui mi ha colpito con un pugno sulla pancia, un altro sul costato e sul braccio”.  ### ora alle questioni riguardanti il minore, il Tribunale non può, - 15 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 innanzi tutto, astenersi dal considerare il complessivo atteggiamento serbato dalle parti nel corso del processo, indicativo di una persistente conflittualità né trascurare, tuttavia, la precisa volontà espressa più volte dal minore di poter effettuare gli incontri padre-figlio al di fuori dello ### frequentando il padre con maggiore assiduità, volontà del tutto condivisa dal ### senza tuttavia pernottare da questi, così come asserito dal minore nel corso dell'audizione del 5.10.23 avendo egli dichiarato “### essere io a decidere quanto tempo e quando trascorrere delle giornate con lui. Non voglio dormire con papà. ### recuperare un po' di fiducia; un'altra cosa, durante gli incontri non vorrei vedere ### polito, già mi è bastata vederla quella serata …. Preciso che preferisco vedere papà in posti pubblici. … Posso anche vederlo a casa dei nonni, invece nella sua villa in cui siamo da soli mi sento meno sicuro … Mi va di trascorrere poco tempo con papà, magari andiamo gradualmente … ### papà mi dimostra più attenzioni e non come adesso che neppure mi telefona, mi piace. Cetto non mi piace trascorrere troppo tempo con lui, ma mi piace che lui faccia qualche cosa per restaurare il nostro rapporto.” Orbene, il puntuale monitoraggio effettuato dai ### del Comune di ### sull'andamento degli incontri padre-figlio svoltisi presso lo ### oggetto, in ultimo, della relazione del 22.1.2024, ha confermato la necessità - già suggerito dai medesimi ### in data ### - di interromperli, consentendo incontri liberi e autonomi. 
Infatti, se nella prima relazione è stato ritenuto fosse “funzionale alla crescita della relazione padre-figlio la possibilità di sperimentare nuovi percorsi di autonoma, anche in modo graduale, fuori dal contesto spazio neutro che, al momento, rimane riduttivo e limitato e non consente una reale interazione tra padre e figlio”, nell'ultima pervenuta all'intestato Tribunale, i ### hanno confermano che “la relazione pa- 16 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 dre-figlio sembra avere avuto una crescita soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della fiducia(uscite anche fuori sede)” , ma soprattutto che “lo spazio neutro sia diventato un limite e che gli stessi lo vivono come un obbligo da eseguire sentendo invece la necessità e il bisogno di condividere gli spazi liberi in autonomia”. 
Sul punto, il Collegio ritiene di dove valorizzare quanto dichiarato dal minore ### nel corso della sua audizione protetta avendo lo stesso riferito in modo del tutto lucido e consapevole che “il rapporto tra me e mio padre sia leggermente migliorato … non dico sia migliorato di molto ma dico che lo spazio neutro si possa abolire e iniziare a uscire per incontri una volta a settimana … per poi tornare a casa”. 
Emerge, dunque, chiaramente dal complesso delle dichiarazioni di Lorenzo (sicuramente più maturo di quanto indichi la sua età anagrafica) la precisa richiesta di interrompere lo ### neutro sebbene residui la ferma resistenza a trascorrere con il genitore un periodo di tempo più lungo, avendo lo stesso bambino dichiarato di non voler pernottare fuori casa con il padre casa e di non voler trascorrere con lui l'intera giornata. 
Al riguardo, egli ha infatti precisato che “la durata si può decidere in base alle attività che facciamo per esempio se andiamo a giocare a bowling il tempo sarà più prolungato di una cena”, indicando infine, nella giornata del sabato pomeriggio quella in cui poter svolgere gli incontri con il padre “poiché è raro che ho molti impegni” . 
In ultimo, ### ha chiaramente rappresentato la volontà di non incontrare la compagna del padre denunciando di provare imbarazzo anche soltanto ascoltando i racconti del padre aventi ad oggetto la nuova relazione e la figlia della compagna. 
Ritiene, a questo punto, il Collegio, di dover disporre l'interruzione degli - 17 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 incontri presso lo ### non più funzionali all'evoluzione del rapporto padre/figlio, e mantenendo la domiciliazione prevalente di ### presso la madre, prevedere che gli incontri tra il ### e ### avvengano per un giorno a settimana nel pomeriggio del sabato per la durata che padre e figlio concorderanno di volta in volta, compatibilmente con gli impegni scolastici o di svago del minore, non prevedendosi allo stato attuale che ### possa pernottare con il padre. 
La domiciliazione prevalente di ### presso la madre giustifica, poi, l'assegnazione a quest'ultima dell'intera casa così come disposto in sede presidenziale. 
Ritiene ancora il Collegio che debba continuare la presa in carico da parte dei servizi specialistici preposti (### di entrambi i genitori per “supportarli al fine di non essere di nocumento nella crescita del figlio Lorenzo” ( pag. 2 relazione del 22.12024) e che i ### dei ### di ### trano relazionino semestralmente al ### tutelare - presso cui va pure aperta la vigilanza - sulle condizioni del minore e sulla capacità di entrambi i genitori di cooperare, far fronte e supportare adeguatamente le esigenze del bambino nel nuovo contesto originatosi dalla crisi. 
Per ciò che attiene alle questioni di ordine economico, va ribadito il contributo al mantenimento del minore che il ### è tenuto a versare alla ### entro il giorno 5 di ogni mese nella misura di €. 500,00 come fissato in sede presidenziale, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici ### da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della ### oltre al 60% delle spese straordinarie riguardanti il minore come regolamentata nel protocollo siglato con il locale Consiglio dell'Ordine in data 9 giugno - 18 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 2021. 
Con riguardo, infine, al mantenimento preteso dalla ### la disomogeneità tra le complessive condizioni economico-reddituali tra i coniugi, che appare persistente anche all'esito delle dichiarazioni della ricorrente la quale all'udienza del 11.7.2023 ha dichiarato “### in un bar-pasticceria. In un mese guadagno circa 550 euro” e di quelle del ### rilasciate all'udienza del 14.12.2023 “Il mio compenso da amministratore è di 750 euro mensili. Il bar ha avuto un fatturato di 1.700.000 nel 2022 con utile di circa 100.000 euro. Ci sono molti debiti” - su cui le parti hanno comunque avuto modo di prendere reciproca posizione nei relativi scritti conclusionali - induce a reputare fondata la domanda svolta dalla convenuta.  ###à di siffatto contributo va definitivamente fissata in €. 500,00, tenuto conto - oltre che della pacifica integrale corresponsione ad opera del Cascino delle rate del muto bancario ### contratto dai coniugi, erogato il 1 luglio 2021; delle rate mensili del finanziamento ### ottenuto il 5 dicembre 2021 per l'impianto fotovoltaico; del residuo debito riguardante l'impianto elettrico ed il dissalatore della casa familiare - della capacità lavorativa comunque mostrata dalla ### e della idoneità, dunque, della resistente, a produrre un reddito. 
In considerazione del complessivo esito del giudizio, stante la soccombenza parziale reciproca, in particolare con riferimento alle domande di addebito e di natura economica, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande indicate in - 19 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede: - dichiara la separazione personale dei coniugi ### semary ### e ### i quali hanno contratto matrimonio in data ###, a ### (###, atto di matrimonio trascritto nei registri dello ### del Comune di ##### all'atto n°19, P. II, serie C; - respinge la domanda di addebito come avanzata da ### te ### - dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori di ### re, con domicilio prevalente dello stesso presso la madre e diritto di visita del padre secondo quanto precisato in parte motiva; - assegna alla ricorrente l'intera casa coniugale sita a ### nella ### 115, ### n.3 /300, a ### senza alcuna divisione; - dispone che i ### dei ### di ### attuino il monitoraggio indicato in parte motiva, relazionando semestralmente al ### tutelare - presso cui va pure aperta la vigilanza - sulle condizioni del minore e sulla capacità di entrambi i genitori di cooperare, far fronte e supportare adeguatamente le esigenze del bambino nel nuovo contesto originatosi dalla crisi e che continui la presa in carico da parte dei servizi specialistici preposti (### sultorio ### di entrambi i genitori; - pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere mensilmente a ### a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore ### la somma di € 500,00 e la somma di - 20 - Tribunale di ### sez. civile R.G. n. 127/2022 € 500,00 a titolo di mantenimento della ### lina, somme da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ### F.O.I., oltre al pagamento nella misura del 60% delle spese straordinarie concordate e documentate - compensa tra le parti le spese di lite; - dispone la trasmissione della presente sentenza ai servizi sociali del Comune di ### e al ### di ### dell'ASP di ### - dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile del Comune di ### per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile, il ……….  ### est.  ### n. 127/2022

causa n. 127/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Michele Ruvolo

M
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 796/2025 del 31-01-2025

... a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, articolo 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, puo' ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura piu' adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa ### all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 30.01.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 6072/2024 TRA ### nata a Napoli ###, il ###, C.F. ###, residente in ####, alla ###. ### 7, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### C.F: ### e ### C.F: ###, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Napoli alla ### G. Bovio n. 22 in Napoli, giusta procura in calce al ricorso; Ricorrente CONTRO Ministero dell'### e del ### in persona del legale rappresentante pro tempore; Convenuto contumace ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE OGGETTO: carta docente.  1. 
Con ricorso depositato il ###, la parte ricorrente deduceva di essere docente alle dipendenze dell'### “ITI "### - ### (###) con sede ###anno scolastico, con contratto individuale di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 11.09.2023 e cessazione al 30.06.2024, con la qualifica di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto “Normale” per n. 18 ore settimanali; riteneva di avere avuto una situazione di impiego assolutamente comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dal medesimo datore e nel medesimo lasso temporale; esponeva tuttavia che, in quanto docente a tempo determinato, non aveva potuto usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”). Ritenuta l'esclusione dai destinatari dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (cd. “Bonus della ###”) illegittima alla luce dei principi ### e della normativa ### domandava pertanto di: “a. Accertare e dichiarare sussistente il diritto della ricorrente alla corresponsione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'art. 1 comma 121 della L. 107/2015; e per l'effetto, condannare la resistente al pagamento di ### 500,00 così come previsto dalla carta docenti, per ogni annualità in cui la ricorrente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 ha svolto la prestazione lavorativa; b. ### parte resistenti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidare al difensore che si dichiara antistatario tenendo conto dell'ormai granitica giurisprudenza che si allega contestualmente al quadro normativo ormai divenuto cristallino”. 
Previa autorizzazione resa da questo Giudice con ordinanza del 01.11.2024, la ricorrente, in data ###, provvedeva alla rinotifica del ricorso nei confronti del Ministero convenuto (e non anche all'### ed all'### territoriale di Napoli, nei cui confronti l'istante ha rinunciato, come da note di trattazione scritta del 30.1.25).  ### convenuto non si costituiva, nonostante la regolare notifica. 
La causa viene decisa all'esito del deposito di note ex art 127 ter cpc. 
Quanto al merito, l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. 
La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  ### del 23 settembre 2015, sub art. 2 ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. 
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.  ### del 28 novembre 2016 ha previsto sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui. 2. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3. ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4.  ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”. 
La Corte di giustizia dell'### europea, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
Va poi rilevato che, ai sensi dell'art 15 DL 69/2023, “ ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
Va, dunque, osservato che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. 
Anche con riferimento alle esigenze formative, la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica. 
In particolare, l'art. 282 d.lgs. 297/1994 ha sancito che “### è un dirittodovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.  ###. 28 CCNL comparto scuola 4.8.1995 ha stabilito che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto. 2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'### nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”.  ###. 63 CCNL 27.11.2007 ha previsto che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 
L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.” ###. 64 CCNL 27.11.2007 ha aggiunto che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
I testi normativi riportati non distinguono in alcun modo tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio.  ### canto, dovendo l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo, è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti. 
Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007, laddove è stato disposto che “Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore. 
Allo stesso modo non è dirimente il disposto dell'art. 1 comma 124 della ### 107/2015, a tenore del quale: “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, in quanto, a fronte di identiche mansioni di docenza e dei medesimi doveri di formazione individuati dalla normativa sopra richiamata, considerare obbligatorio per il dipendente e per la stessa amministrazione formare unicamente i docenti di ruolo determinerebbe una discriminazione dei docenti a tempo determinato che lede il principio sancito a livello europeo dall'art. 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla ### nella pronuncia sopra indicata. 
La giurisprudenza a tale riguardo ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva ( 24373/2015). 
La Corte di ### ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### né nel fatto che il datore di lavoro sia una ### né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ###, né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). 
Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica. 
Si ricorda, al riguardo, quanto affermato nella pronuncia del Consiglio di Stato 1842/2022, che - avendo dichiarato illegittimo l'art 2 del ### 23.9.2015 nella parte in cui sono esclusi i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. ### del docente - ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. 
Va, poi, rilevato che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale. 
Occorre poi evidenziare che la suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui alla L. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attivita' di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perche' iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, articolo 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, puo' ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura piu' adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione e' funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui e' sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilita', e' decennale ed il termine decorre, per i docenti gia' transitati in ruolo e cessati dal servizio o non piu' iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
Va altresì specificato che, nel caso in cui il docente, al momento della pronuncia giudiziale, sia interno al sistema delle docenze scolastiche, l'equiparazione del trattamento economico dei lavoratori (per i periodi corrispondenti all'assunzione a tempo determinato) a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto “tramite” l'assegnazione materiale della ### docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art.1, comma 121, L. n.107 cit.). 
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. 
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata: del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. 
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finendo con l'accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, realizzando in questo caso una forma di discriminazione alla “rovescia”. 
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica. 
Ha precisato, sul punto, la Suprema Corte nella sent. 29961/2023 che “…### operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali…”. 
Alla luce di tali principi, il ricorso va accolto limitatamente alla domanda di riconoscimento del diritto all'attribuzione in favore della ricorrente della ### di cui all'art. 1 comma 121 ### 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00, “per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente all'anno scolastico 2023/2024 indicato in ricorso. 
Va dunque dichiarato il diritto della parte ricorrente - attualmente inserita nel sistema scolastico in quanto assunta, quale docente precario, anche per l'anno scolastico 2024-2025 dal 13/09/2024 al 30/06/2025, come documentato - ad usufruire della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente all'anno Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 scolastico 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00. 
Va, invece, rigettata la domanda relativa alla condanna del Ministero convenuto “al pagamento di ### 500,00 così come previsto dalla carta docenti, per ogni annualità in cui la ricorrente ha svolto la prestazione lavorativa”, non potendo essere riconosciuto il versamento diretto di una somma di denaro. 
Le spese di lite, per l'accoglimento parziale, vanno compensate nella misura di 1/2, con condanna della parte convenuta al pagamento del residuo liquidato in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice del ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente all'anno scolastico 2023/2024 con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per la predetta annualità a cura di parte convenuta; - rigetta la domanda di condanna al pagamento della somma di danaro; - compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna il Ministero convenuto al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 160,20, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari. 
Napoli, 31.01.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025

causa n. 6072/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Galante Monica

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