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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 1484/2025 del 23-06-2025

... € 1.300,00, oltre i.v.a. come per legge ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo le modalità specificate in motivazione; condanna, inoltre, il medesimo condominio ad eseguire le opere finalizzate all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni lamentate dall'attore, come descritte, in risposta al quesito n. 3, alla sesta ed alla settima pagina della relazione del c.t.u., geom. ### depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 556/2019 r.g. di questo Tribunale; b) rigetta le domande proposte dall'attore originariamente nei confronti di ### e poi dei suoi eredi, in epigrafe indicati; c) condanna il condominio convenuto a rifondere all'attore le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che liquida in € 145,50 per esborsi ed in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge; pone le spese relative al compenso del c.t.u., geom. ### come liquidate nel procedimento di consulenza tecnica preventiva, definitivamente a carico del condominio convenuto; d) condanna il condominio convenuto a rifondere all'attore le spese di questo giudizio, che liquida in € 299,23 per esborsi ed in € 4.000,00 per compensi, oltre (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO - ### - Il Giudice Unico, dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3465 dell'anno 2020, avente per oggetto: risarcimento danni, TRA ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### attore ### di ### n. 18 e ### in #### (c.f. ###), convenuto - non costituito E ### (c.f. ###), ### (c.f.  ###) e ### (C.F. ###), quali eredi di ### (c.f. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### altri convenuti ###udienza del 10.12.2024 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti, che qui si intendano integralmente trascritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE • rilevato che ### quale proprietario dell'immobile sito in #### in ### n. 18, riportato nel catasto fabbricati al fg. 115, p.lla 1930, sub 48, facente parte del condominio di C.so ### n. 18, piano 6°, conveniva davanti a questo Tribunale il condominio in epigrafe indicato, dolendosi delle infiltrazioni assertivamente causate dallo stato di degrado della terrazza a livello di pertinenza dell'appartamento posto al 7° piano del medesimo edificio e di parte della facciata condominiale; rilevava che prima del presente giudizio di merito si era svolto un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nel corso del quale era stata espletata una consulenza tecnica che aveva accertato le predette cause, individuando i lavori da eseguire per la loro rimozione e gli interventi idonei a rimediare ai danni subiti dall'appartamento del ### stimati, questi ultimi, in € 1.300,00, oltre iva; chiedeva, pertanto, che il condominio convenuto fosse condannato ad eseguire i lavori idonei a rimuovere le cause delle lamentate infiltrazioni, come indicate nella c.t.u depositata nel procedimento preventivo, nonché a pagare la somma di € 1.300,00, oltre iva, quali spese ripristinatorie per le opere da eseguire all'interno dell'immobile dell'attore in seguito alle infiltrazioni subite, nonché a risarcire tutti i danni conseguenti al limitato godimento dell'immobile di sua proprietà, oltre al danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa; • rilevato che il condominio in epigrafe indicato non si costituiva; • rilevato che, su richiesta della parte attrice, veniva integrato il contraddittorio nei confronti della proprietaria dell'appartamento sito al 7° piano del medesimo edificio (sovrastante quello attoreo), vale a dire nei confronti di ### verso la quale la parte attrice estendeva, per quanto di ragione, le domande di condanna avanzate nei confronti del condominio; • rilevato che la ### costituitasi, si opponeva all'accoglimento delle domande attoree; • rilevato che, a seguito del decesso della ### dichiarata l'interruzione del processo e riassunto lo stesso su iniziativa della parte attrice, si costituivano #### il: 07/07/2025 n.4012/2025 importo 200,00 ### e ### in qualità di eredi di ### i quali si riportavano a quanto dedotto dalla propria de cuius; • osservato che i dubbi rappresentati con provvedimento del 23.03.2021 in ordine alla notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza al condominio convenuto (e la conseguente necessità dei chiarimenti richiesti alla parte attrice con il medesimo provvedimento) sono venuti meno in conseguenza del fatto che il condominio, nel costituirsi nel subprocedimento (iscritto al n. 3465-1/2020 r.g.), introdotto dalla parte attrice con ricorso ex art. 700 c.p.c., riportava che l'amministratore e legale rappresentante p.t., ### era domiciliat ###### alla via ### n. 64, vale a dire nel luogo in cui venivano notificati il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito ed il decreto del 22.07.2020 di fissazione dell'udienza; peraltro, si osserva che anche nel procedimento ex art.  696 bis c.p.c. (iscritto al n. 556/2019 r.g. di questo Tribunale e acquisito al presente procedimento) il condominio, odierno convenuto, si costituiva con comparsa in cui si riportava che l'amministratore e legale rappresentante p.t., ### era domiciliat ###### alla via ### n. 64; deve ritenersi, pertanto, che la notifica al condominio odierno convenuto dell'atto introduttivo e del decreto del 22.07.2020 di fissazione dell'udienza sia stata rituale, in quanto eseguita nel domicilio del suo amministratore e legale rappresentante p.t.; • rilevato che il predetto subprocedimento ex art. 700 c.p.c. veniva dichiarato estinto, con compensazione delle relative spese, all'udienza del 27.09.2022 a seguito di rinuncia della parte ricorrente, accettata dalle controparti; • rilevato che in tema di lastrico solare e di danni da infiltrazioni vigono i seguenti principi di diritto, tratti dall'interpretazione degli artt. 1117 e 1126 c.c.: 1) il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini e ad analogo regime è soggetta la terrazza a livello, in quanto assolve alla medesima funzione; 2) la richiesta di esecuzione di lavori che incidano sulla struttura del lastrico o della terrazza a livello deve essere rivolta nei confronti del condominio e lo stesso vale per la richiesta di risarcimento del danno conseguente ad infiltrazioni esclusivamente dovute ad un difetto di manutenzione del lastrico o della terrazza; 3) sussiste, invece, la legittimazione passiva del proprietario esclusivo del lastrico o della terrazza nel caso in cui i danni siano stati provocati da un diretto comportamento dello stesso e non dipendano da un difetto di manutenzione del lastrico o della terrazza ovvero nel caso in cui lo stesso proprietario frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all'esecuzione diretta dei lavori medesimi (cfr. Cass. n. 20/10; Cass. n. 3676/06; Cass. n. 10233/02; Cass. n. 642/03; Trib. Bari 05.05.2010 n. 1562); • rilevato che nella relazione del c.t.u., geom. ### redatta nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 556/2019 si legge, tra l'altro, che “[…] ### base di sopralluoghi effettuati e dalle rilevazioni eseguite, nell'appartamento del ### sono stati riscontrati fenomeni infiltrativi sull'intradosso del solaio ed in corrispondenza del piede di alcuni muri esterni, determinando negli ambienti interessati uno stato di insalubrità generale In particolare si è riscontrata una fenomenologia di percolazione diretta in concomitanza di eventi piovosi continuativi con formazione di macchie d'acqua localizzate sia nell'angolo Sud del soggiorno che nella cameretta dell'immobile del ### nonché nel sottocielo del balcone prospiciente la via ### Nello specifico sull'intradosso del solaio è stata accertata l'esfoliazione dello strato di pittura nonché il distacco dello strato di intonaco. Inoltre, nella camera da letto ed anche nella cameretta sono stati accertati fenomeni di infiltrazione ai piedi della muratura esterna che hanno generato l'evoluzione e la proliferazione di muffe nonché l'esfoliazione della pittura. Pertanto alla luce di quanto sopra, lo scrivente ### sulla base di sopralluoghi effettuati e dalle rilevazioni eseguite e documentate fotograficamente, ### il: 07/07/2025 n.4012/2025 importo 200,00 nell'appartamento del ### ha accertato la presenza di fenomeni di infiltrazione e successivi stati di degrado determinati in esfoliazione di pittura, distacco dello strato di intonaco e proliferazione di muffe in corrispondenza dei solai ed in alcune zone delle pareti.  […]. ### base dei sopralluoghi effettuati e delle rilevazioni eseguite, i fenomeni di ammaloramento, oggetto della presente relazione di consulenza tecnica, sono sicuramente dovuti a infiltrazioni meteoriche provenienti dal terrazzo a livello del settimo piano attico (di proprietà della sig.ra ### sovrastante l'immobile del ### Infatti, la pavimentazione del terrazzo del settimo piano risulta essere la causa dei problemi di infiltrazione in quanto vi è diretta percolazione dallo stesso all'interno dell'alloggio del ### Al fine di accertare le cause, sul terrazzo della sig.ra ### è stata eseguita una ispezione accurata dei luoghi, con particolare attenzione proprio delle zone poste in corrispondenza delle massime manifestazioni di degrado dell'appartamento sottostante. In seguito agli accertamenti eseguiti è emerso, su più punti della pavimentazione del terrazzo, uno scarso stato di manutenzione, riscontrando, un distaccamento delle fughe in diverse zone della stessa pavimentazione ed il deterioramento e sfaldamento della maggior parte dei giunti di dilatazione presenti. In definitiva, le cause dei problemi lamentati dal ### riscontrati in prossimità dei solai e nelle parti superiori delle murature perimetrali sono da attribuire allo stato di degrado e vetustà dello strato impermeabilizzante del terrazzo del sovrastante piano settimo attico. I fenomeni di ammaloramento presenti ai piedi delle murature esterne delle due camere sono da attribuire allo stato di degrado in cui versano le facciate esterne dell'intero fabbricato e che sono state già occasione di rifacimento in alcune zone del complesso. […]. Lo scrivente ### prima di procedere a determinare le soluzioni tecniche utili alla eliminazione delle problematiche infiltrative riscontrate, deve necessariamente dire che i lavori, commissionati dal “condominio di corso ### n.18 e via Pisanelli”, effettuati sul terrazzo del settimo piano attico (di proprietà della sig.ra ###, sovrastante l'immobile del ### non hanno in definitiva sortito alcun beneficio all'appartamento del ricorrente. Le opere eseguite dalla ditta D&F ### di D'#### non sono stati altro che dei semplici interventi di manutenzione ordinaria, che hanno dato un beneficio solo per un determinato e limitato periodo di tempo, e, che, purtroppo, in seguito, non avendo eseguito ulteriori e necessari lavori di manutenzione, non hanno eliminato i danni lamentati dal ### In definitiva il CTU ritiene che l'unico intervento idoneo che renda funzionale lo smaltimento delle acque piovane sul terrazzo del settimo piano attico e, quindi, di conseguenza, eliminare i fenomeni infiltrativi lamentati dal ricorrente sia il rifacimento totale dello strato di impermeabilizzazione dello stesso. […]; da quanto innanzi riportato si evince, ad avviso di questo Tribunale, che i danni subiti dall'attore siano da imputare a responsabilità del solo condominio, posto che non è emerso che gli stessi danni siano stati provocati da un diretto comportamento del proprietario della sovrastante terrazza a livello (vale a dire da un comportamento dannoso attivo dello stesso), né è stato adeguatamente dimostrato che detto proprietario abbia frapposto impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati; gli stessi danni appaiono, piuttosto, riconducibili a difetti di manutenzione di detta terrazza e di parte della facciata condominiale; le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. nominato nel procedimento preventivo appaiono condivisibili e, peraltro, non sono state oggetto di una specifica e convincente critica; • ritenuto, pertanto che il condominio convenuto debba essere condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.300,00, oltre i.v.a. come per legge, corrispondente alla somma stimata dal c.t.u. innanzi citato per eseguire i lavori di ripristino dei danni riportati dall'appartamento del ### in conseguenza delle lamentate infiltrazioni; detta somma deve essere rivalutata dal 12.12.2019 (data della relazione di c.t.u. redatta nel corso del procedimento preventivo) alla data di pubblicazione della presente sentenza e spettano, inoltre, all'attore gli interessi legali dalla data del 28.01.2019 (data di deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.) al soddisfo sulla somma mediamente devalutata; il medesimo condominio deve essere, inoltre, ### il: 07/07/2025 n.4012/2025 importo 200,00 condannato ad eseguire i lavori tesi all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, come specificati, in risposta al quesito n. 3, alla sesta ed alla settima pagina della relazione del predetto c.t.u., geom. ### depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.; • ritenuto che non sia stato adeguatamente dimostrato un apprezzabile danno conseguente alla impossibilità di utilizzo del bene ed un preteso danno esistenziale non meglio specificato, tenuto anche conto della relativamente modesta spesa stimata dal c.t.u. per porre rimedio ai danni medesimi; • rilevato che il condominio convenuto deve essere condannato a rifondere all'attore le spese del presente grado di giudizio e di quello ex art. 696 bis c.p.c., in applicazione del principio di soccombenza; le spese della c.t.u. espletata nel medesimo procedimento preventivo, come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico del condominio convenuto; fra l'attore e gli eredi di ### le spese di lite possono essere compensate, in considerazione del fatto che il coinvolgimento del proprietario della terrazza sulla quale occorrerà eseguire gli interventi di manutenzione descritti dal c.t.u. nella relazione depositata nel procedimento preventivo non appariva priva di ragionevolezza; P.T.M. 
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: a) accoglie per quanto di ragione le domande proposte dall'attore nei confronti del condominio convenuto e, per l'effetto, condanna quest'ultimo a pagare al primo la somma di € 1.300,00, oltre i.v.a. come per legge ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo le modalità specificate in motivazione; condanna, inoltre, il medesimo condominio ad eseguire le opere finalizzate all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni lamentate dall'attore, come descritte, in risposta al quesito n. 3, alla sesta ed alla settima pagina della relazione del c.t.u., geom. ### depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 556/2019 r.g. di questo Tribunale; b) rigetta le domande proposte dall'attore originariamente nei confronti di ### e poi dei suoi eredi, in epigrafe indicati; c) condanna il condominio convenuto a rifondere all'attore le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che liquida in € 145,50 per esborsi ed in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge; pone le spese relative al compenso del c.t.u., geom. ### come liquidate nel procedimento di consulenza tecnica preventiva, definitivamente a carico del condominio convenuto; d) condanna il condominio convenuto a rifondere all'attore le spese di questo giudizio, che liquida in € 299,23 per esborsi ed in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p.  ed i.v.a. come per legge; e) compensa le spese di lite nel rapporto processuale fra l'attore e gli eredi di ### in epigrafe indicati. 
Taranto, 23.06.2025 Il giudice dott. ### il: 07/07/2025 n.4012/2025 importo 200,00

causa n. 3465/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Lisco Remo

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 112/2026 del 23-01-2026

... complessivamente la somma di ### 5772,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, fino all'effettivo soddisfo, in favore dell'istante . In via subordinata : nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della istanza principale dichiarare viziata in fatto ed in diritto la sentenza del Giudice di pace di Cassino n° 2679/2020 e di conseguenza previa integrale riforma, accertare e dichiarare la responsabilità pari al 80% del ### e condannarlo in solido o non con ### spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma dovuta in favore di ### nella misura proporzionale al grado di responsabilità che verrà accertato a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e svalutazione secondo l'indice ### dalla data dell'incidente ed ulteriori interessi sull'importo annuo della svalutazione dalla relativa maturazione sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze a favore della procuratrice antistataria”. Si è costituito il ### il quale ha così concluso:” affinché l'###mo Giudice adito voglia rigettare ogni domanda proposta dall'appellante, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese di (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI CASSINO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel proc. n. 590/2021 promosso da: ### c.f. ###, rappresentato e difeso dall' avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### a ### in via ### n. 2…….Appellante contro ### c.f. ###, elettivamente domiciliato nello studio legale dell'avv.  ### in ### A. ### 32 che lo rappresenta e difende………....Appellato e ### di ###ne - ### p.i. ###, in persona del suo procuratore p.t.  , rappresentata e difesa dall'avv. ### e anche disgiuntamente, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso i loro recapiti telematici caselle pec ### o ###............................................Appellata e ### spa, c.f. ### ………………………………….…. ### parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 24 settembre 2025, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti ### E ### Con atto di citazione in appello regolarmente notificato l'appellante ha riferito di aver convenuto in giudizio ### la ### e la compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, chiamandoli a comparire dinanzi al Giudice di ### di Cassino, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 20 settembre 2011, nel territorio di ### nei pressi del ristorante “###”: il Giudice di ### accolse solo parzialmente la domanda attorea, affermando un concorso di colpa tra i conducenti. Sul fondamento di tali presupposti l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… ### all'###mo Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice di Appello , rigettata ogni contraria istanza per i motivi di cui in narrativa , in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n°2679/2020 Si conclude affinché il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice di Appello, voglia accogliere i motivi del proposto appello e , per l'effetto in riforma della sentenza n° 2679/2020 pubblicata il ### - emessa dal Giudice di ### di Cassino (…) nell'ambito dei giudizi riuniti n°1767/2012 e2170/2012 rgac - in riforma della predetta sentenza così provveda: a) accertate la responsabilità esclusiva nella produzione dell'incidente verificatosi il ### alle ore 17;35 in ### - di ### conducente del veicolo ### tg. ### che tamponava il veicolo che lo precedeva e condannarlo in solido alla ### in persona del ### rappresentante pro tempore, ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento in favore dell'istante dei danni subiti e subendi dallo stesso in conseguenza del sinistro de quo, danni che possono quantificarsi in ### 2684,25 per il danno auto oltre al mancato utilizzo del bene danneggiato, quota parte della polizza assicurativa, tassa possesso pagate e non utilizzate per il tempo della sosta tecnica, danno da fermo tecnico; condannare il ### in solido o non con la ### a risarcire le lesioni subite da ### nella misura di ### 2.478,05, oltre ### 610,00 per la Ctu del Dott. Mastroianni e così complessivamente la somma di ### 5772,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, fino all'effettivo soddisfo, in favore dell'istante . In via subordinata : nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della istanza principale dichiarare viziata in fatto ed in diritto la sentenza del Giudice di pace di Cassino n° 2679/2020 e di conseguenza previa integrale riforma, accertare e dichiarare la responsabilità pari al 80% del ### e condannarlo in solido o non con ### spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma dovuta in favore di ### nella misura proporzionale al grado di responsabilità che verrà accertato a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e svalutazione secondo l'indice ### dalla data dell'incidente ed ulteriori interessi sull'importo annuo della svalutazione dalla relativa maturazione sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze a favore della procuratrice antistataria”. 
Si è costituito il ### il quale ha così concluso:” affinché l'###mo Giudice adito voglia rigettare ogni domanda proposta dall'appellante, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese di lite, rimborso forfettario, iva e cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. 
Si costituita la ### che ha così concluso:” ### l'adito Giudice, voglia respingere l'appello avversario, poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza del Giudice di ### di Cassino. Con vittoria delle spese di lite della presente fase di giudizi”.  ### assicurazioni è rimasta contumace, in questa fase. 
All'udienza virtuale del 24 settembre 2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni. 
Per questo Giudice l'appello deve rigettarsi, con conferma della sentenza impugnata anche se con ampliamento dei motivi a sostegno di tale decisione. 
I motivi di appello dello ### non sono fondati. 
Egli sostiene che il principio previsto dall'art. 2054 comma 2 cc sia stato superato da quanto acquisito in primo grado e in particolare dalla violazione dei limiti di velocità dal parte del ### tale argomento ha perso importanza dopo l'annullamento del verbale di violazione contestata al ### per eccesso di velocità da parte del Giudice di ### di Cassino con la sentenza n°43/12 del 09.01.2012 depositata in atti. Sulle altre violazioni contestate nulla si sa né è stato prodotto in merito (verbali, ecc) e, in ogni caso, tali elementi, all'opposto della velocità, non sono risolutivi per la ricostruzione del sinistro, né può affermarsi che la gravità dei danni subiti dal furgone ### evidenzia una velocità superiore a quella dichiarata perché quei danni potrebbero essere stati provocati anche da altri fattori. 
Il rapporto dei ### è stato esaminato, sia pur molto sommariamente, dal Giudice di primo grado: se pur si volesse approfondire l'analisi di tale documento si potrebbe notare che esso non può comunque costituire un elemento decisivo perché la ricostruzione del sinistro è stata operata su dati frammentari e qualche tempo dopo la verificazione dell'evento e non si può escludere che la scena del sinistro fosse stata nel frattempo modificata: i ### intervenuti e sentiti nel dibattimento, ### e ### hanno riferito di aver redatto quel rapporto con riferimento alla posizione dei mezzi e agli accertamenti di rito ma si tratta di una ricostruzione soggettiva e non è stata neppure svolta una CTU o indagine cinematica e dinamica; l'incompletezza dell'indagine è confermata dallo stesso attore che ha chiamato a testimoniare due soggetti (### e ###, neppure menzionati in quel rapporto, nel quale si fa cenno solo al sommario informatore ### sentito poi in dibattimento. Al riguardo, il verbale del pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso per i fatti accertati direttamente dal pubblico ufficiale (ciò che ha visto, svolto o percepito), ma non per valutazioni, opinioni, ricostruzioni logiche o fatti non appresi direttamente, che possono essere contestati liberamente. Ad esempio, sono valutazioni e giudizi le opinioni, apprezzamenti o conclusioni del verbalizzante (es. "ha guidato con imprudenza") o le ricostruzioni fondate su elementi indiretti (es.  "il danno al paraurti è compatibile con una velocità di 100 km/h"): nel caso in esame si tratta di ricostruzione molto “a posteriori”, con tutti i limiti impliciti. ### sostiene che comunque quanto raccolto dai carabinieri può costituire comunque un indizio: ciò è vero, ma se l'indizio rimane tale, in mancanza di altri elementi di conferma, non può essere posto a fondamento di una decisione perché non resiste ad argomenti uguali e contrari, come quelli esposti e che si esporranno. 
Il motivo attoreo di doglianza riguardante il mancato esame delle testimonianze è fondato, sotto l'aspetto formale: nella sentenza impugnata non c'è alcun cenno a tale particolare, giacché il primo Giudice si è riportato al rapporto e alle sommarie informazioni del ### e le testimonianze non sono un elemento secondario; in ogni caso, sotto l'aspetto sostanziale, e dopo una approfondita analisi, le testimonianze non aggiungono né tolgono nulla al rapporto, di per sé insufficiente per i motivi espressi. 
I testi ### e ### coniugi che si trovavano all'interno della stessa vettura ### hanno dichiarato di aver visto lo svolgimento del fatto a circa due - trecento metri di distanza e hanno confermato anche di aver notato il lampeggiatore destro azionato dallo ### tuttavia, a specifica domanda loro posta dal difensore del ### hanno espressamente dichiarato di non essere in grado di ricordare di aver visto o no la ### allargarsi sulla sua sinistra prima di svoltare a destra e ciò è assai rilevante perché costituisce il punto focale della difesa del convenuto; se quest'ultima circostanza fosse stata espressamente esclusa allora le loro testimonianze si sarebbero potute definire complete mentre tale vuoto le rende insufficienti ai fini di una esatta ricostruzione. I testi citati non sono inattendibili, come sostenuto dal ### e dalla ### perché l'amicizia con l'attore non è un elemento inficiante e la mancata menzione nel rapporto dei ### non è neppure un argomento rilevante perché potrebbe essere dipesa da una superficiale indagine da questi ultimi svolta nell'immediatezza dei fatti: tali testi sono stati solo incompleti. 
La testimonianza del ### citato dal ### è anch'essa non decisiva perché sconta un notevole grado di inattendibilità: tale teste era il terzo trasportato sul furgone del convenuto e la sua deposizione non ha trovato conferma certa negli altri elementi acquisiti. 
In sostanza, tutte le testimonianze si elidono a vicenda per loro incompletezza: i testi dell'attore non hanno saputo riferire sulla svolta a sinistra, pur potendo osservare frontalmente la scena, mentre il ### sull'attivazione del lampeggiatore destro, sulla quale invece i coniugi ### e ### si sono soffermati, e i danni accertati sono compatibili sia con un impatto generato da un rientro improvviso della ### sia con un tamponamento, viste le superficiali indagini svolte. 
Il teste ### ha riferito solo sull'impatto del furgone sul muro dell'abitazione ma la sua dichiarazione non contribuisce a una ricostruzione del sinistro perché egli menziona solo il momento finale. 
Le incertezze riportate non permettono di ritenere superata la presunzione ai sensi dell' art. 2054, comma 2, c.c. e quindi, nei termini come esposti, può condividersi la decisione di primo grado. 
Le spese possono compensarsi per la rilevata incertezza, la necessità di notevole interpretazione e l'integrazione della motivazione della sentenza impugnata.  P.Q.M.  -definitivamente pronunciando; RIGETTA l'appello e conferma la sentenza n. 2679/2020 del Giudice di pace di Cassino. 
Dichiara la compensazione delle spese. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1. 
Cassino, 23 gennaio 2026 

Il Giudice
Unico Dott. ###


causa n. 590/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Federico Eramo, Di Ruzza Luigi

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 387/2025 del 11-03-2025

... al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo. 15. Nell'a.s. 2022/2023, invece, la ricorrente ha svolto attività lavorativa con supplenze brevi per un totale di 134 giorni lavorativi, inferiore a 180 giorni ossia nella misura inferiore a quella riconosciuta dalla giurisprudenza (si veda per il riferimento alla soglia dei 180 giorni nella medesima annualità scolastica la sentenza della Corte d'Appello di Torino 165 del 24 maggio 2024) per essere equiparata ai lavoratori a tempo indeterminato, ne consegue che con riferimento alla predetta annualità scolastica, la domanda deve essere rigettata. 16. Pertanto il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della ### del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per i soli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024 ed ordina al Ministero dell'### e del ### di attivare in favore del ricorrente la ### docente su cui sarà accreditata la somma di € 1500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi (leggi tutto)...

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N. 3248/2024 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VELLETRI ### Il Giudice del ### del Tribunale di Velletri, dott.ssa ### all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3577/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”, #### nata a #### il ### (C.F ###) e residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.  ###) del ### di ###, giusta procura allegata al ricorso; - Ricorrente - ###'#### (C.F. ###) in persona del ### pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'avvocatura dello Stato in ### via dei ### n 12, contumace; - Resistente - MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Svolgimento del processo 1.Con ricorso in riassunzione depositato il #### adiva l'intestato Tribunale per chiedere di: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della ### n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'### accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il Ministero dell'### al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici; 2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### 107/2015, per l' anno scolastico 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 condannare il Ministero dell'### al pagamento della somma di €2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3) Condannare il Ministero dell'### in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore dell' Avv.to ### quale anticipatario anche delle spese” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.  2.### dell'### e del ### restava contumace in giudizio.  3.Il ricorso veniva preliminarmente promosso innanzi al Tribunale di ### in data ###, ma il Giudice con ordinanza del 13/6/2024 dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Velletri, con termine di 30 giorni per la riassunzione; il procedimento veniva riassunto innanzi a questo Tribunale il ###. La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno 11/3/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.  ### della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalla parte costituita.  2. In fatto e in diritto 4.In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'### e la legittimazione passiva dell'### scolastica convenuta in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Vengono quindi in rilievo diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro pubblico privatizzato e in quanto tali ricompresi nella giurisdizione del giudice ordinario.  5.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente ha avuto incarichi di supplenza con contratti a tempo determinato nelle annualità dedotte in giudizio nei seguenti termini: - a.s. 2020/2021: dal 5/11/2020 al 30/6/2021 (v. doc. allegati al ricorso); - a.s. 2021/2022: dal 29/10/2021 al 24/12/2021 (= 56 giorni), dal 9/12/2021 al 30/6/2022 (= 203 gg., v. doc. allegati al ricorso); - a.s. 2022/2023: dal 27/9/2022 al 4/11/2022 (= 38 gg.), dal 7/1/2023 al 6/4/2023 (= 89 gg.), dal 27/5/2023 all'1/6/2023 (= 5 gg.), dal 26/4/2023 al 28/4/2023 (= 2 gg.), per un totale di 134 gg nell'annualità scolastica (v. doc. allegati al ricorso); - a.s. 2023/2024: dal 25/9/2023 al 30/6/2024 (v. doc. allegati al ricorso). 
La ricorrente permane tuttora nel sistema scolastico inserita nelle graduatorie provinciali, come dichiarato dal procuratore della parte a verbale d'udienza.  6.Si premette in diritto che l' art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 ha disposto che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. 7.Il d.P.C.M. n. ###/2015 che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### ha statuito, all'art. 2 che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.  8.Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute,…i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.  9.Sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza del 16/3/2022, 1842 che ha annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. ### del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.  ### il Consiglio di Stato: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt.  3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.  5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.  5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti parttime (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”. 
Il predetto Collegio ha altresì precisato che: “in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge ###, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. 
Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la "### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei ### di categoria”.  6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della ### del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.  ### di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (### Cons. di Stato sent. 1842/2022).  10. Sulla questione è successivamente intervenuta la Corte di ### con l'ordinanza del 18 maggio 2022 che ha così statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Dunque, secondo la C.G.U.E. la mera natura temporanea del lavoro non può costituire di per sé una ragione giustificatrice della differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in merito agli aggiornamenti professionali, poiché ciò risulta in contrasto con la ### 1999/70/CE e del relativo ### quadro.  11. Successivamente veniva emanato il d.l. del 13/6/2023, n. 69 convertito nella L. 10 agosto 2023, n. 103 che ha esteso normativamente il beneficio della ### elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari ancorchè limitatamente all'anno scolastico 2023/2024 e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale sino al 31 agosto.  12.Successivamente interveniva la Corte di legittimità, sezione ### con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961 che ha chiarito quanto segue: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.  22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”.
Dunque la Corte di Cassazione con la citata sentenza ha individuato il criterio in base al quale riconoscere ai docenti precari il beneficio de quo, limitandolo a coloro che hanno supplenze annuali (31 agosto) sui posti dell'organico vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e a coloro che hanno supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su posti n on vacanti ma resi disponibili entro il 31 dicembre, poiché solo rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione operata nei confronti dei docenti precari. 
La Corte ha precisato che l''istituto della ### docente va inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari nei limiti sopra chiariti. 
Quanto alla sua natura giuridica, la Corte ha puntualizzato che la ### va qualificata come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionata dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Da ciò ne fa conseguire, che non è riconoscibile al docente una somma di denaro liquida in quanto, in questo caso, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. 
La sentenza ha anche precisato, che poiché la ### può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, da ciò ne deriva che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Infatti, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla ### sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e, in questo caso, potrebbe agire solo per il risarcimento del danno. 
Partendo dalla natura pecuniaria dell'obbligazione, e dalla particolarità che questo pagamento “di scopo” deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto, secondo la Cassazione, anche ai docenti precari andrebbe esteso lo stesso regime di prescrizione quinquennale valevole, anche in questo caso, per il personale di ruolo; diversamente, prosegue la Corte, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a tempo determinato finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore di ruolo. 
Invece, per i soggetti definitivamente usciti dal sistema scolastico, residuando per essi solo l'azione di risarcimento del danno, si applica la prescrizione decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.  13.La Corte di Cassazione ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto.  1) ### docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (### Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.  5) La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. * * *  14. In applicazione dei principi di diritto chiariti da ultimo dalla Corte di legittimità, sulla base di quanto statuito dalla Corte di ### l'odierna ricorrente, avendo svolto attività lavorativa in favore del Ministero con contratti a termine negli anni scolastici di cui alla domanda limitatamente alle annualità 2020/2021; 2021/2022; 2023/2024 sino al termine al termine delle attività didattiche (30 giugno) e comunque per un periodo superiore a 180 giorni nel medesimo anno scolastico, nonché in quanto tuttora permanente nel sistema scolastico, ha diritto di usufruire della ### docenti in forma specifica per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici dedotti in giudizio limitatamente agli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.  15. Nell'a.s. 2022/2023, invece, la ricorrente ha svolto attività lavorativa con supplenze brevi per un totale di 134 giorni lavorativi, inferiore a 180 giorni ossia nella misura inferiore a quella riconosciuta dalla giurisprudenza (si veda per il riferimento alla soglia dei 180 giorni nella medesima annualità scolastica la sentenza della Corte d'Appello di Torino 165 del 24 maggio 2024) per essere equiparata ai lavoratori a tempo indeterminato, ne consegue che con riferimento alla predetta annualità scolastica, la domanda deve essere rigettata.  16. Pertanto il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della ### del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per i soli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024 ed ordina al Ministero dell'### e del ### di attivare in favore del ricorrente la ### docente su cui sarà accreditata la somma di € 1500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo. 
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.  3. ### di lite 16. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza parziale della ricorrente, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, pur essendo il convenuto contumace (sul punto si veda Cass. civ. sez VI, ord. n. 1287/2019 del 15/5/2019; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 373 del 13/1/2015).  P.Q.M.  Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del ### disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: - accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della ### del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024; - rigetta la domanda con riferimento all'anno scolastico 2022/2023; - ordina al Ministero dell'### e del ### di attivare in favore della ricorrente la ### docente su cui sarà accreditata la somma di € 1500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L.  724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo; - compensa le spese di lite tra le parti. 
Così deciso in ### l'11 marzo 2025.   

Il Giudice
del ### dott.ssa


causa n. 3577/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Veronica Vaccaro

M
3

Giudice di Pace di Sondrio, Sentenza n. 26/2026 del 22-01-2026

... al pagamento, sono dovuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria. Inoltre deve essere considerata la mancata costituzione della resistente il cui comportamento che non si è costituito in giudizio nonostante rituale convocazione, fanno ulteriormente ritenere fondate le domande proposte dall'attore. Pertanto a domanda attorea deve essere integralmente accolta. Le spese legali seguono la soccombenza in conformità alle tabelle in uso e con riferimento alle attività svolte P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, dichiara la risoluzione del contratto “###” con effetto retroattivo al 25/08/2022. ### in persona del legale rappresentante, alla restituzione di quanto pagato da ### pari ad € 2.403,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della messa in mora fino all'effettivo soddisfo. ### in persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese processuali sostenute che si liquidano complessivamente in ### 1.100,00 oltre accessori di legge. Così deciso in ### il ### Il Giudice di #### (leggi tutto)...

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N.RG 657 / 2025 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO SEZIONE UNICA CIVILE SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### nella causa civile R.G.  657/2025 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### - Avv.  ### -RICORRENTE contro ### S.R.L. (CF ###) -RESISTENTE ha pronunciato ### ricorso regolarmente notificato ### premesso che in data ### aderiva al servizio offerto da ### denominato “### Bull” al costo di euro 240,34 a cadenza mensile per gli 11 mesi successivi; che in data ###, il ### comunicava con telegram di non essere più interessato al servizio; che il ###, riceveva una e-mail in cui veniva richiesto il pagamento; che riteneva di nulla dovere in seguito alla disdetta; che, essendo risultati vani i tentativi di amichevole composizione della controversia citava in giudizio la ### srl per sentirla condannare alle conclusioni di cui al ricorso. 
La resistente non si costituiva in giudizio e ne viene dichiarata in sentenza la contumacia. 
Alla udienza di discussione la ricorrente si riportava ai propri atti e il Giudice tratteneva la causa a sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento per la presenza di clausole vessatorie. 
Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista ha l'obbligo di inviare un avviso al consumatore 30 giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui quest'ultimo può inviare la disdetta. 
La mancanza di tale comunicazione consente al consumatore, di recedere in qualsiasi momento senza spese. 
Inoltre quando un contratto è concluso per telefono, il professionista deve inviare il contratto al consumatore che sarà vincolato allo stesso solo dopo averlo accettato per iscritto e il professionista dovrà anche acquisire la conferma, da parte del consumatore della ricezione del documento contenente tutte le condizioni. 
Vi è poi il requisito della specifica approvazione per iscritto che si realizza se l'approvazione delle clausole è separata, specifica e autonoma per ciascuna di esse, ed è distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni del contratto; ed ancora deve avvenire attraverso modalità idonee a garantire l'attenzione del contraente «debole» verso il significato di quella specifica clausola. 
Nel caso di specie, ovvero nel contratto predisposto da ### e sottoposto a firma del ### vi è una elencazione di una serie di articoli che si richiamano a quelli contenuti nel contratto, senza alcuna denominazione specifica che si tratti di clausole vessatorie determinanti quindi un notevole squilibrio contrattuale a discapito del ricorrente. 
Si evidenzia inoltre che nel contratto sono inserite condizioni eccessivamente onerose secondo il ### del consumo: infatti, è da presumersi vessatoria, fino a prova contraria, la clausola penale manifestamente eccessiva, imposta al consumatore in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento.
Per la Suprema Corte nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore. 
La presunzione di vessatorietà comporta la nullità della clausola in difetto di prova contraria da parte dell'imprenditore o del professionista sul fatto che non sia vessatoria o sia stata fatta oggetto di trattativa individuale. 
Le norme che regolano l'ambito degli acquisti online sono contenute nel decreto legislativo del 21 febbraio 2014, n. 21, che, in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, modifica il ### del ### Il dettato normativo di riferimento stabilisce che al momento in cui viene accertata l'esistenza di un “indebito”, ossia di un pagamento non dovuto, chi ha percepito i soldi deve restituire il denaro al legittimo titolare e, se ciò non avviene contestualmente al pagamento, sono dovuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria. 
Inoltre deve essere considerata la mancata costituzione della resistente il cui comportamento che non si è costituito in giudizio nonostante rituale convocazione, fanno ulteriormente ritenere fondate le domande proposte dall'attore. 
Pertanto a domanda attorea deve essere integralmente accolta. 
Le spese legali seguono la soccombenza in conformità alle tabelle in uso e con riferimento alle attività svolte P.Q.M.  Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, dichiara la risoluzione del contratto “###” con effetto retroattivo al 25/08/2022.  ### in persona del legale rappresentante, alla restituzione di quanto pagato da ### pari ad € 2.403,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della messa in mora fino all'effettivo soddisfo.  ### in persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese processuali sostenute che si liquidano complessivamente in ### 1.100,00 oltre accessori di legge. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 657/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Laura Moroni

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 113/2026 del 11-01-2026

... entro il limite complessivo di €.260.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi; - che aveva inoltrato rituale richiesta risarcitoria a ### S.p.A., quale impresa designata per la ### alla gestione dei sinistri a carico del ### di R.g.n°1846 /2020 IL GIUDICE (dr.ssa #### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rimasta priva di riscontro, e che la compagnia non aveva aderito neppure alla procedura di negoziazione assistita obbligatoria. Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “a) sentire condannare essa “### Italia” S. p. A. stessa, quale impresa designata, ed esso medesimo ### quale proprietario pro tempore della detta autovettura ### “Ranch” (sprovvista di qualsi voglia garanzia per la r. c. a. al momento del fatto), a risarcire integralmente essa ### stessa per qualsi voglia voce di danno eziologicamente riconducibile alle lesioni personale che subiva nell'incidente stradale sopra cennato, quale passeggera dell'autovettura ### “Ranch” medesima, mercé il pagamento di quella somma che verrà poi quantificata nel prosieguo del giudizio (nel limite di € 260.000,00) o di quella somma minore che il magistrato riterrà equa e giusta, con il (leggi tutto)...

testo integrale

R.g.n°1846 /2020 IL GIUDICE (dr.ssa ### TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ### civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa ### pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1846 del ### dell'anno 2020, avente ad oggetto: lesione personale vertente TRA ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliat ###del ###. ### (condominio “### Giugliano”, scala “D”, piano terreno, int.  1), presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione #### S.P.A. quale impresa designata per la ### alla gestione dei sinistri a carico del ### di ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA ###), elettivamente domiciliata in ### alla ### dell'### n. 12, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in giusta procura generale alle liti del 18.12.2014 per notaio ### di ### rep.  186905 - racc. ###
R.g.n°1846 /2020 IL GIUDICE (dr.ssa #### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in Frattamaggiore ###, alla ### n. 1, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ### dagli atti di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti. 
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### S.P.A., quale impresa designata per la ### alla gestione dei sinistri a carico del ### di ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, e ### esponendo: - che, in data 25 giugno 2018, alle ore 23.00 circa, in ####, all'incrocio tra via ### e via ### e ### era rimasta coinvolta, quale passeggera, in un incidente stradale mentre viaggiava a bordo dell'autovettura ### “Ranch”, targata ### di proprietà e condotta da ### sprovvista di copertura assicurativa ### che era entrata in collisione con l'### “###” targata ### l'### “Corsa” targata ### la ### “Spark” targata ### e la ### “Punto” targata ### - che il sinistro si era verificato per colpa piena, totale ed esclusiva del conducente della ### “Ranch” targata ### il quale, procedendo lungo via ### ad elevatissima velocità e privo di patente di guida, non aveva rispettato la precedenza all'incrocio con via ### e ### impattando violentemente dapprima contro l'### “###” targata ### che sopraggiungeva da tale ultima strada e, successivamente, carambolando contro l'### “Corsa” targata ### la ### “Spark” targata ### e la ### “Punto” targata ### tutte regolarmente in sosta lungo via ###- che la dinamica dell'incidente era stata accertata dai ### del ### del ### di ### e dalla ### del locale ### della ### di Stato; - che, a seguito del sinistro, aveva riportato gravissime lesioni personali, per le quali era stata trasportata dal 118 presso l'### “### Cardarelli” di ### ove era rimasta ricoverata dal 25 giugno al 17 luglio 2018, riportando postumi invalidanti permanenti, come risultante dalla documentazione sanitaria prodotta;- che, per effetto delle lesioni subite, aveva maturato il diritto al risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, del danno morale e del danno patrimoniale, da quantificarsi in corso di causa entro il limite complessivo di €.260.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi; - che aveva inoltrato rituale richiesta risarcitoria a ### S.p.A., quale impresa designata per la ### alla gestione dei sinistri a carico del ### di
R.g.n°1846 /2020 IL GIUDICE (dr.ssa #### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rimasta priva di riscontro, e che la compagnia non aveva aderito neppure alla procedura di negoziazione assistita obbligatoria.   Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “a) sentire condannare essa “### Italia” S.  p. A. stessa, quale impresa designata, ed esso medesimo ### quale proprietario pro tempore della detta autovettura ### “Ranch” (sprovvista di qualsi voglia garanzia per la r.  c. a. al momento del fatto), a risarcire integralmente essa ### stessa per qualsi voglia voce di danno eziologicamente riconducibile alle lesioni personale che subiva nell'incidente stradale sopra cennato, quale passeggera dell'autovettura ### “Ranch” medesima, mercé il pagamento di quella somma che verrà poi quantificata nel prosieguo del giudizio (nel limite di € 260.000,00) o di quella somma minore che il magistrato riterrà equa e giusta, con il duplice favore della rivalutazione monetaria e/o degli interessi legali (e con la precisazione di cui al capo “G” della premessa che precede, relativamente al rispetto del limite predetto);b) sentire condannare essa “### Italia” S. p. A. stessa, quale impresa designata, ed esso medesimo ### quale proprietario pro tempore della detta autovettura ### “Ranch” (sprovvista di qualsi voglia garanzia per la r. c. a. al momento del fatto) a pagare le spese tutte del giudizio, con il beneficio della distrazione per l'Avv. ### l'Avv. ### ed il Dott. p. Avv. ### (ex art. 93, c. 1° del c. p. c.);c) sentire rendere ogni altra statuizione del caso (come per legge);(…)” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione) Si costituiva in giudizio ### S.p.A., quale impresa designata per la ### alla gestione dei sinistri a carico del ### di ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, contestando in fatto e in diritto l'avversa pretesa, eccepiva: - l'improponibilità della domanda, per mancata prova dell'esatto adempimento delle condizioni di procedibilità previste dagli artt. 148 e 287 del d.lgs. n. 209/2005; - il difetto di legittimazione passiva, per non avere parte attrice fornito prova che il sinistro fosse stato cagionato da veicolo effettivamente privo di copertura assicurativa per la r.c.a. e, conseguentemente, della corretta individuazione dell'impresa designata;- l'infondatezza della domanda con riferimento sia all'an che al quantum debeatur; - in via subordinata, il concorso di colpa della danneggiata, ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c., per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;- per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, la riserva di esercitare azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro, ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 292, comma 1, d.lgs. n. 209/2005. 
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “### la domanda attorea perché improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese forfetarie, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc.” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta)
R.g.n°1846 /2020 IL GIUDICE (dr.ssa ### Si costituiva in giudizio, altresì, ### che eccepiva: - l'infondatezza della domanda, disconoscendo integralmente la dinamica del sinistro; - che alcuna responsabilità potesse essergli addebitata, atteso che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva del conducente dell'autovettura ####, il quale non aveva rispettato la precedenza nei confronti del veicolo ### da lui condotto e proveniente da strada con diritto di precedenza;- in via subordinata, il concorso di colpa della danneggiata, ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c., per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, con conseguente riduzione del risarcimento. 
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “1) ### la domanda proposta da parte attrice, perché priva di ogni fondamento in fatto e diritto, nonché per le ragioni tutte in premessa esposte, ampiamente provate e documentate; 2) in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, anche solo parzialmente, ridurre il quantum poiché eccessivo e non dovuto; 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta) Esaminati gli atti, espletata la prova testimoniale, nonché l'interrogatorio formale dell'attrice e del convenuto, ed espletate una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e una consulenza tecnica d'ufficio cinematica, all'udienza del 19.09.2025 la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per le successive memorie di replica.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La domanda è inammissibile.   Nel merito, occorre partire dalla disamina della questione dell'applicabilità o meno dell'art.  141 del D.Lgs. 209/2005 (### delle ### alla domanda risarcitoria così come esperita dall'attrice, nella qualità di terza trasportata, nei confronti di ### S.P.A, quale impresa designata per la ### alla liquidazione dei danni a carico del ### di ### per le ### della ### Invero, l'art. 141 del ### delle ### riconosce al terzo trasportato la legittimazione a proporre domanda di risarcimento dei danni a seguito di un sinistro stradale (ex art. 148 del C.d.A.) nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stesso, fatta salva la sola ipotesi del sinistro causato da caso fortuito. La posizione del danneggiato è, dunque, rafforzata giacché gli si consente di agire direttamente verso l'assicuratore, costituendo quest'ultima una circostanza irrealizzabile seguendo le generali regole codicistiche, atteso che il danneggiato è estraneo al rapporto contrattuale esistente tra assicurato danneggiante ed assicuratore.
R.g.n°1846 /2020 IL GIUDICE (dr.ssa ### Ebbene, la tutela rafforzata riconosciuta al trasportato danneggiato, presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultima nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.   Ciò posto, nella fattispecie in esame, parte attrice ha dedotto che l'autovettura ### “Ranch”, targata ### su cui viaggiava al momento del sinistro fosse priva di copertura assicurativa, ritenendo tale circostanza proponendo la domanda risarcitoria, ex art. 141 C.d.A., nei confronti di ### S.P.A, quale impresa assicuratrice designata in ### alla gestione e liquidazione dei danni di competenza del ### di ### della ### (###.   Tale ricostruzione ermeneutica non può essere condivisa. 
Invero, lo scopo dell'art.141 del C.d.A. è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (cfr. Cass. n. 16181/2015). Ne deriva che la ratio della previsione normativa, volta a garantire al terzo trasportato un risarcimento quanto più semplice e rapido possibile, attraverso l'allocazione del rischio assicurativo - come affermato da Cass. n. 16477/2017 - in capo al soggetto per lui più facilmente individuabile, presuppone l'esistenza di tale soggetto e, dunque, l'effettiva sussistenza di una copertura assicurativa. All'evidenza, il riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 141 C.d.A. al risarcimento “da parte dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo al momento del sinistro” presuppone l'esistenza di un'impresa assicuratrice effettivamente operante e titolare della copertura del rischio, e non già di un'impresa assente, alla quale si sostituisca quella designata dal ### di ### per le ### della ### La disposizione, infatti, diversamente da quanto previsto dall'art. 283 C.d.A.  con riguardo all'azione diretta del terzo trasportato ex art. 2054 c.c. nei confronti del veicolo responsabile (azione che, peraltro, non risulta essere stata proposta nel caso di specie), non contempla la possibilità di agire anche nell'ipotesi in cui il veicolo sia privo di copertura assicurativa, circostanza che dunque è indice della volontà del legislatore di escludere tale estensione.   Tale assunto non si pone neppure in contrasto con il principio di diritto enucleato dalla terza sezione civile della Cassazione (n. 16477/2017) secondo il quale “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del veicolo vettore, ai sensi dell'art. 141 del C.d.A., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato". Tale orientamento (confermato da Cass. SS.UU. n. ###/2022 che dà anch'essa per
R.g.n°1846 /2020 IL GIUDICE (dr.ssa ### presupposto la copertura assicurativa del veicolo del vettore) è stato, infatti, espresso nell'ambito di una causa proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicurazione nota del veicolo trasportante, mentre quella che mancava era la copertura assicurativa dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro.   Nel caso in esame, è invece il veicolo trasportante ad essere sprovvisto di copertura assicurativa.   Ebbene, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che presupposto necessario per esperire l'azione diretta ex art. 141 C.d.A. è che il veicolo del vettore sul quale il terzo è trasportato sia dotato di copertura assicurativa. Ne consegue, dunque, che il terzo trasportato su veicolo non assicurato coinvolto in un sinistro stradale non può esercitare l'azione diretta di cui all'art.  141 del d.lgs. n. 209/2005 nei confronti dell'impresa designata dal ### di ### per le ### della ### atteso che tale impresa non può considerarsi assicuratore del veicolo sul quale il trasportato era a bordo, poiché presupposto necessario per esperire l'azione ex art. 141 C.d.A. è che il veicolo del vettore sul quale il terzo era trasportato sia provvisto di copertura assicurativa. ( Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2025, n. 27481).   Pertanto, alla luce di quanto sin qui argomentato, la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice, in qualità di terzo trasportato, direttamente nei confronti di ### S.p.A., quale impresa designata per il ### di ### per le ### della ### deve essere dichiarata inammissibile.   Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.   Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra “euro 52.000,01 ed euro 260.000,00” sulla base di quanto domandato, tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento; ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.   In applicazione del medesimo principio della soccombenza sono definitivamente poste a carico dell'attrice le spese relative alla ### d'### medico-legale a firma del dott.
R.g.n°1846 /2020 IL GIUDICE (dr.ssa #### e alla ### d'### cinematica a firma dell'ingegnere ### entrambe come provvisoriamente anticipate in corso di causa e poi definitivamente liquidate come da separato decreto in atti per la sola consulenza medico legale, non ravvisandosi in atti tempestiva istanza di liquidazione delle competenze da parte dell'ingegnere ### P.Q.M.  Il Tribunale di #### civile, in persona del giudice dott.ssa ### definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide: 1) DICHIARA inammissibile la domanda; 2) ### al pagamento nei confronti di ### S.p.a., quale ### designata per la ### alla gestione dei sinistri a carico del ### di ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €.14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosene anticipatario; 3) ### al pagamento nei confronti di ### delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €.14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, con attribuzione all'avv. ### dichiaratasene anticipataria; 4) PONE definitivamente a carico dell'attrice le spese relative alla ### d'### medico-legale e alla ### d'### cinematica, come provvisoriamente anticipate in corso di causa e poi definitivamente liquidata per la sola CTU medico legale, come da separato decreto in atti.  ### provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. 
Così deciso in ### il ### IL GIUDICE (dr.ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.  21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

causa n. 1846/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Capone Cristina

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