testo integrale
n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. ### ha pronunciato la seguente, ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6344/2018 R.G., avente ad oggetto: ### ipotesi di responsabilità ### non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali), vertente tra ##### in proprio e quali eredi legittimi di ### tutti elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### giusta procura in calce all'atto recante comparsa in riassunzione notificata il ###, - ATTORI - contro ### di ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliat ######, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il ###, - CONVENUTA - nonché contro ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso l'### dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente il ###, - ### - ### - All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c. n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### - ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - Con atto di citazione recante comparsa in riassunzione, notificato in data ###, #### e ### convenivano innanzi a questo Tribunale l'#### “### di Bari” (in seguito, per brevità, #### di ### e l'### chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, in solido tra loro o in via esclusiva, in relazione ai vari trattamenti sanitari eseguiti che portarono al decesso del loro congiunto ### (rispettivamente, per ciascun attore, nell'ordine suindicato, padre dei primi due, e marito della ###, occorso in data ### e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti iure proprio per il danno parentale e iure successionis per il danno biologico sofferto dal de cuius ### sino al momento terminale della propria vita, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
In particolare, gli odierni attori (figli, i primi due, e moglie del de cuius) deducevano che «1. In data 3 gennaio 2013 il ### era ricoverato nella ### di ### dell'### di ### per essere sottoposto ad un intervento chirurgico di “resezione del sigma”. Tale intervento era eseguito con la tecnica di video-laparoscopica il giorno 07.01.2013, senza complicanze né durante l'operazione, né nel suo immediato decorso. Nelle prime ore del 09 gennaio 13 si registrava la comparsa di una ipotensione arteriosa spiccata, una insufficienza renale acuta, gravi alterazioni metaboliche e respiratorie che richiedevano l'intervento dei rianimatori e dei nefrologi per l'avvio di ultrafiltrazione renale e espirazione assistita. Il giorno 10 gennaio 13 era rilevata una febbricola mentre le condizioni cliniche del compianto signor ### rimanevano critiche. 2. Il giorno successivo (11.01.2013) il ### veniva intubato e trasferito presso il reparto di ### dell'### di ### ove rimase intubato, in emodialisi ed in trattamento con amine simpaticomimetiche per la persistenza di una grave ipotensione arteriosa refrattaria al trattamento. Il giorno 16 gennaio 13 era eseguita una “emocoltura” che faceva risaltare una infezione generalizzata da: “### Baumanii”. Un'altra coltura da liquido del drenaggio addominale, in pari data, evidenziava la presenza di ### Pneumoniale”. La diagnosi di sepsi veniva confermata dai rilievi di laboratorio ed, in particolare, dagli elevatissimi valori di procalcitonina, dalla leucocitosi neutrofila e dall'incremento della proteina C-reattiva. In data 19 gennaio 13 veniva, altresì, rilevata la presenza di ### coli (altro germe riconducibile ad infezioni nosocomiali) in una coltura su broncoaspirato. 3. Ben presto, purtroppo, le condizioni del ### peggioravano rapidamente e precipitavano definitivamente in seguito alla deiscenza dell'anastomosi chirurgica, per necrosi di largo tratto del colon sinistro, a causa delle gravi alterazioni emodinamiche e metaboliche indotte dalla sepsi sopra richiamata. 4. Le infezioni da germi nosocomiali, nel complesso contesto clinico, concausavano, purtroppo, il decesso per “choc settico” del paziente in data 27 gennaio 2013, dopo un penoso calvario protrattosi per diversi giorni. 5. È di tutta evidenza, “per tabulas”, che nel caso in esame, non sono stati adottati e rispettati tutti i programmi di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere (applicazione corretta dei processi di decontaminazione e sanificazione, rispondenti a precisi protocolli) o quant'altro. 6. La documentazione relativa al ricovero del ### presso i richiamati nosocomi, è stata sottoposta alla attenta e scrupolosa valutazione medico-legale del Dott. ### di ### il quale ha così concluso: n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### “### della sepsi, indotta da germi tipicamente nosocomiali ha precipitato le condizioni cliniche del paziente e ne ha determinato il decesso”».
Con l'odierno atto di citazione, dunque, gli attori deducevano la responsabilità delle strutture convenute per le infezioni nosocomiali contratte dal de cuius ### e, in particolare, per aver omesso le dovute attività di controllo e l'applicazione corretta dei processi di decontaminazione e sanificazione, chiedendo, pertanto, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure hereditatis e, comunque il risarcimento del danno da perdita di chances, così come richiamato nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata telematicamente in data ###, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il ###, si costituiva in giudizio l'### “### di Bari” (in seguito, per brevità, ### di ###, la quale eccepiva, in via preliminare, l'assenza di prova della qualità di eredi degli attori e, nel merito, chiedeva di rigettare integralmente la domanda poiché destituita, in ogni sua parte, di fondamento in fatto e diritto, oltre che non provata; in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare la ricorrenza del concorso di responsabilità ex art. 1227 co. 1 c.c. tra il sig. ### e l'### ovvero, in via ulteriormente gradata, di accertare e dichiarare natura, grado e percentuale di responsabilità del personale medico-sanitario che ebbe in cura il de cuius nel corso del suo trattamento sanitario, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il ###, si costituiva altresì nel presente giudizio anche l'### la quale chiedeva il rigetto dell'avversa domanda perché infondata, in fatto e in diritto, stante la corretta applicazione dei protocolli vigenti in materia di misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali, contestando anche il quantum della domanda ritenuto eccessivo, e con vittoria delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e CTU medico - legale a firma della dott.ssa ### depositata telematicamente in data ###, ed è stata successivamente più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante il gravoso carico del ruolo, sino all'udienza del 30.01.2025, celebrata mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, in aula di udienza del Tribunale, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c..
Preliminarmente e in rito, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di prova in merito alla qualifica di erede, sollevata dalla convenuta ### di ### Ed invero, gli attori hanno depositato, oltre alla dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia storico, anche la dichiarazione di successione.
Ebbene, sul punto, e in particolare sul valore da attribuire alla denunzia di successione, la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui in tema di “legitimatio ad causam”, colui che promuove l'azione n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il “de cuius” che legittima alla successione ai sensi dell'art. 565 c.c. e ss.. ### parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, “id est” con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (cfr. Cass. civ., n. 868/2017; in senso conforme, Cass. civ., n. 13738/2005, Rv. 581423).
Deve, dunque, riconoscersi valore di argomento di prova alla dichiarazione di successione che, valutato unitamente all'ulteriore documentazione pure prodotta (dichiarazione sostitutiva di certificazione dello storico di famiglia), e alla accettazione tacita conseguente all'azione odiernamente proposta, anche al fine di conseguire il danno da perdita di chances, ben può ritenersi idonea alla dimostrazione in via presuntiva della qualità di eredi degli odierni attori.
A ciò si aggiunga che con la Suprema Corte ha, inoltre, stabilito che nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (cfr. Cass. civ., n. 817/2015).
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Sempre in via preliminare, e al fine di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in giudizio, si rende opportuno evidenziare come gli odierni attori hanno evocato in giudizio sia l'### sia l'### di ### per un fatto avvenuto nel gennaio 2013. n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### al fine di qualificare la natura giuridica della responsabilità del soggetto evocato in giudizio, ribadito l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità più recente secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, 28994, in cui si sottolinea che la pretesa retroattività di tali disposizioni “verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura contrattuale della responsabilità del sanitario - con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere della prova e sulla prescrizione - applicate in base al «diritto vivente»; ciò che esclude la legittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017”; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 8.11.2019, n. 28811), deve, dunque, escludersi che possa trovare applicazione alla fattispecie in esame la normativa di cui alla c.d. ###-Bianco n. 24/2017, siccome sopravvenuta rispetto all'evento del decesso del sig. ### avvenuto il ###, e deve ritenersi invece applicabile la disciplina di cui al c.d. decreto Balduzzi, d.l. 13.09.2012, n. 158, conv. con mod. nella legge 8.11.2012, n. 189, entrata in vigore l'11.11.2012.
Peraltro, mette conto evidenziare, da un lato, che parte attrice fa valere esclusivamente la responsabilità dell'### e dell'### di ### e, dall'altro, che l'art. 3 comma 1 della legge ### non incide sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata); ai fini della presente decisione, dunque, non viene in rilievo il dibattito giurisprudenziale sulla natura giuridica contrattuale o extracontrattuale del medico in assenza di un contratto d'opera professionale.
Si ritiene, quindi, di dover aderire all'interpretazione granitica della giurisprudenza di legittimità, tanto da costituire “diritto vivente”, ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, secondo la quale la responsabilità del medico, vuoi su richiesta diretta del paziente, vuoi per intermediazione della struttura sanitaria, ha carattere negoziale-contrattuale e non aquiliano; è noto, infatti, che l'orientamento prevalente della Suprema Corte, qui pienamente condiviso, ha costantemente inquadrato l'obbligazione del medico dipendente dall'ente ospedaliero nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, come avente natura contrattuale (cfr. Cass. civ., n. 589/1999; Cass. civ., 19564/2004; civ., n. 9085/2006; Cass. civ., 24791/2008).
A sua volta, anche la responsabilità della struttura sanitaria, ente pubblico ospedaliero o casa di cura privata, come nel caso in esame - essendo sostanzialmente equivalenti gli obblighi di prestazione di tali due tipi di strutture in favore del fruitore di tali servizi - viene solitamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale o in clinica privata, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta pur sempre la conclusione di un contratto (cfr. Cass. civ., 1°.09.1999, 9198; Cass. civ., 11.03.2002, n. 3492; Cass. civ., 14.07.2003, n. 11001; Cass. civ., 21.07.2003, n. 11316; n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### civ. 4.03.2004, n. 4400; Cass. civ., 23.09.2004, n. 19133; Cass. civ., 3.02.2012, n. 1620; Cass. civ., 20.03.2015, n. 5590).
In particolare, il rapporto che si instaura tra paziente e la struttura sanitaria, ente ospedaliero o clinica privata, trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente ospedaliero), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.
In altri termini, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello tra paziente e struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali, in forza del “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, generando un obbligo di protezione dei primi nei confronti e a carico dei secondi (cfr. Cass. civ., n. 1698/2006; Cass. civ.., n. 12362/2006, cit.; Cass. civ., n. 3492/2002); con ogni conseguenza, in entrambi i casi, in punto di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. 12 marzo 2013, n. 60931; Cass. 12 settembre 2013, n. 20904).
Quanto agli onera probandi, come è stato condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito più attenta, “la contrattualizzazione della responsabilità medica ha delle ricadute dirette sul riparto degli oneri probatori”; infatti, il paziente-creditore sarà tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e a dedurre l'inadempimento “qualificato”, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno, del debitore della prestazione sanitaria, mentre quest'ultimo (nella duplice individuazione della struttura sanitaria e del medico) sarà tenuto a provare, per andare esente da responsabilità, che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che pur esistendo non è stato causa del danno (cfr., in tal senso, ex multis, nella giurisprudenza di merito, ### Varese, 16.02.2010, n. 16, rel. Buffone; in senso conforme, #### sez. II, 30.10.2015, n. 5192; #### sez. II, 14.11.2016, n. 4824; #### sez. III, 28.03.2024, n. 1593).
In ogni caso, la Suprema Corte, dopo aver confermato l'inquadramento “nell'ambito contrattuale” della “responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente” ed aver evidenziato che “il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle ### di questa Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento”, ha, condivisibilmente, precisato, con le sentenze n. 28991/2019 e n. 28992/2019 (pronunciate nell'ambito del c.d. progetto “Sanità”), che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. civ., sez,. 3, 11.11.2019, n. 28991, Rel. E.
Scoditti; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, 26.07.2017, n. 18392, Rel. E. Scoditti, Rv. 645164-01; civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700, Rv. 651166-01; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; e più recentemente Cass. civ., sez. 6-3, ord. 31.08.2020, n. 18102; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 26.11.2020, n. 26907, secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”; Cass. civ., sez. 3, 29.03.2022, n. 10050, per cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”].
Nel dettaglio, relativamente al rapporto tra responsabilità contrattuale in campo medico e causalità materiale, la Corte di Cassazione ha premesso innanzitutto che incombe sul paziente creditore di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute; diversamente opinando, infatti, si espungerebbe dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale. Di contro, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione.
Soggiunge la Suprema Corte che il fatto “che la causalità materiale si iscriva a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell'art. 1227 c.c., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218; 21 luglio 2011, n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione”; sicché, “la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento” (cfr. pag. 7 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### 28991/2019, cit.). Ragion per cui, la causalità ha una propria autonoma dignità solo quale causalità giuridica, ossia quale elemento che perimetra il danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza ex art. 1223 c.c..
Dunque, la Suprema Corte, con i recentissimi interventi del novembre 2019, ha inteso precisare che in materia di facere professionale, “la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate”; ciò poiché “se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”; conseguentemente, “dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto (diritto alla salute), la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto” (cfr. pag. 7-8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
Ne consegue che l'allegazione dell'inadempimento non postula ex se l'allegazione anche del danno-evento il quale, attendendo a un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, ma ben può essere riconducibile a una causa diversa dall'inadempimento; detto altrimenti, “La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia” (cfr. pag. 8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
Sul creditore, pertanto, grava l'onere sia di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute (in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) e la condotta del medico, sia di provare quella connessione sul piano meramente naturalistico (“Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione”, cfr. pag. 8-9 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
La causalità materiale diventa, dunque, nelle obbligazioni di diligenza professionale elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio con conseguente onere probatorio in capo al creditore-attore.
In sostanza, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare; chiariscono le pronunce di ### del 2019 che soltanto “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle” (cfr. pag. 10, della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie; il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.). In caso di raggiungimento della prova della c.d. causalità estintiva, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia, pur eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, non è imputabile al medico.
In conclusione, se, pur con il ricorso a presunzioni, permanga ignota la causa dell'evento di danno, il relativo rischio graverà sul creditore della prestazione professionale che vedrà respinte le sue istanze risarcitorie; ove viceversa, resti ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale o indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, il relativo rischio graverà sul debitore che, provati gli altri elementi costitutivi della sua responsabilità, sarà chiamato a risponderne [ Cass. civ., sez. 3, 15.02.2018, n. 3704, secondo cui “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, 18392/2017, cit.; Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit., ove si evidenzia, altresì, che “tali principi si collocano nell'ambito delle regole sull'onere della prova, le quali assumono rilievo solo nel caso di causa rimasta ignota.
Si tratta quindi della regola residuale di giudizio grazie alla quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento, anche in via presuntiva, della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126)”].
Quanto, specificamente, al contenuto del nesso di causalità, in base ai più recenti e condivisibili orientamenti della giurisprudenza di legittimità, sussiste nesso causale tra il comportamento della struttura sanitaria e/o del sanitario qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### (Cass., S.U., 11.01.2008, n. 576, 577, 581, 582, 584), si ritenga che l'opera materialmente posta in essere dal professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (cfr. più di recente, Cass. civ., sez. 3, del 15.02.2018, n. 3704; Cass. civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28991).
Dunque, in caso di condotte omissive, occorre procedere a un giudizio controfattuale di tipo sostitutivo e, quindi, chiedersi se l'evento si sarebbe ugualmente verificato in caso di scelte mediche e terapeutiche differenti. In secondo luogo, deve potersi escludere secondo il criterio di accertamento del “più probabile che non” che qualsiasi altro elemento - naturalistico o umano, esogeno rispetto all'azione del chirurgo-sanitario - abbia provocato da solo l'evento lesivo (41, c. 2 c.p.).
Tale indagine va condotta tenendo presente che nel processo civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza, lo standard di c.d. certezza probabilistica non può essere ancorato esclusivamente alla c.d. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la c.d. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (cfr. Cass., lav., n. 47/2017; Cass. civ., sez. 3, ord. 20.06.2019, n. 16581, secondo cui “In tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del "più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione”).
Vale la pena soggiungere che i predetti principi di ripartizione dell'onere probatorio e di accertamento secondo la metodica del “più probabile che non”, trovano applicazione anche in caso di denunciata perdita di chance terapeutiche e/o di sopravvivenza, essendo stato ribadito in giurisprudenza che «### il caso di danno da perdita della "chance" risponde all'accertamento del nesso di causalità secondo la regola "di funzione", cioè probatoria, del "più probabile che non", sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso in parola può affermarsi solo allorché il giudice accerti che quella possibilità si sarebbe verificata "più probabilmente che non" (in questo senso la nomofilachia è chiarita in Cass., 17/09/2013, n. 21255, specie alle pagg. 129-131, e Cass., 27/03/2014, n. 7195, specie alle pagg. 15-16)» [cfr. Cass. civ., sez. 3, 13.07.2018, n. 18549; nonché, per tutte, Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28993, Rel. C. Valle - cui si rinvia per l'ampia, dotta e approfondita ricostruzione del modello teorico della “perdita di chance”, patrimoniale e non patrimoniale, e degli erronei “paralogismi” cui nel corso del tempo è pervenuta l'evoluzione ermeneutica storico-sintattica della terminologia adoperata - secondo cui “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente”, nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance terapeutiche rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### poter essere determinata neppure in termini probabilistici; in senso conforme, più recentemente, Cass. civ., sez. 3, 19.09.2023, n. 26851, secondo cui «In tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita; ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle "chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto»].
In particolare, come è stato efficacemente evidenziato dalla Suprema Corte “Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte in tema di danno non patrimoniale: ### U n. 26792 del 11/11/2008) dovrà peraltro attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile - potrà costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza” (cfr. pag. 8 della motivazione di Cass. civ., 3, n. 28993/2019, cit.).
In applicazione dei principi sopra richiamati, era onere degli attori fornire la prova: 1) dell'esistenza del contatto sociale qualificato del de cuius ### sia con l'### “### di Bari”, sia con l'### di ### e, per quest'ultimo con l'### peraltro non oggetto di contestazione tra le parti; 2) allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico-professionali rese dai sanitari delle predette strutture sanitarie, concretizzatosi più correttamente in una condotta commissiva ed omissiva; 3) provare il danno-evento lamentato ed il nesso di causalità “materiale” tra questo e le omissioni dei sanitari che lo ebbero in cura, con particolare riferimento alle infezioni sofferte dal de cuius nel corso della degenza presso i suddetti ospedali che lo ebbero in cura, restando, invece, a carico delle strutture convenute la prova dell'avvenuto adempimento, ossia che inadempimento non v'è stato, o che comunque pur sussistendo nel caso concreto, esso sia dipeso da fatto non imputabile ai sanitari, ovvero ancora che, pur esistendo, non è stato causa del danno, essendo stato determinato da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico ed incontestato, e risulta ex actis, che: 1) ### veniva ricoverato in data ### presso l'O.C. ### di ### 2) ivi veniva sottoposto, in data ###, ad intervento chirurgico di colectomia VL assistita di resezione di adenocarcinoma ben differenziato del grosso intestino ###; 3) in data ### compariva contrazione della diuresi e peggioramento delle condizioni generali; i chirurghi non evidenziarono però urgenze di natura chirurgica; 4) in data ### il paziente veniva trasferito presso il ### di ### dell'### di ### per carenza di posi letto n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### presso l'O.C. ### di ### all'ingresso il paziente era soporoso e in assistenza ventilatoria; 5) in data ### veniva eseguita emocoltura e riscontrate infezioni da ### e da ### in data ### veniva poi rilevata a seguito di broncoaspirato, la presenza di ### 6) il sig. ### veniva nuovamente operato in data ### in condizioni estremamente critiche; durante l'intervento veniva evidenziata la completa necrosi del colon discendente, sigma e retto con evidenza di grave peritonite stercoracea; 7) in data ### si verificava il decesso del paziente.
Parte attrice, dunque, ha prospettato la responsabilità del ### di ### e dell'### di ### (###, in solido tra loro ovvero in via esclusiva, sia per le plurime infezioni nosocomiali contratte, sia per l'inadeguato trattamento diagnostico e terapeutico posto in essere dai sanitari a seguito del primo intervento chirurgico.
Ebbene, tali prospettazioni hanno trovato parziale conferma nella CTU medico - legale espletata nel corso del presente giudizio.
Ed invero, sulla scorta dei dati anamnestici e obiettivi raccolti, della documentazione presente in atti e dell'esame degli stessi, il ### dott.ssa ### ha ricostruito il dato storico-clinico del paziente e coerentemente formulato le seguenti considerazioni di carattere tecnico scientifico, immuni da vizi logicogiuridici e da cui, pertanto, non vi sono concrete ragioni per discostarsi, evidenziando che: “Il sig. ### di anni 79 si ricoverò in data ### presso l'O.C. ### per eseguire intervento di colectomia VL assistita di resezione di adenoca ben differenziato del grosso intestino ### (…). Già all'ingresso era presente stato anemico, calo ponderale e insufficienza renale di lieve entità. (…). Il paziente presentava inoltre varie comorbilità: iperteso, diabetico, obeso. ### fu eseguito in data 7.1 con colo proctoanastomosi e decorse senza apparenti complicanze immediate. In 2° giornata comparve contrazione della diuresi e peggioramento delle condizioni generali; furono eseguite consulenze specialistiche con avvio ad emotrasfusione e sostegno del circolo; i chirurghi non evidenziarono urgenze di natura chirurgica. In data 11.1 il paziente fu trasferito a ### in ### per carenza di posti letto: già all'ingresso le condizioni erano critiche, paziente soporoso in assistenza ventilatoria. Furono eseguite consulenze nefrologiche e chirurgiche che non misero in evidenza “condizioni di urgenza chirurgica”. ### assunsero in definitiva un contegno di attesa sulla scorta di esami strumentali che non evidenziarono la temuta deiscenza (…). Si giunse all'intervento in data 25,1 in condizioni estremamente critiche con documentate infezioni da flora polimicrobica rilevata a livello bronchiale, ematico, addominale. Al tavolo operatorio fu evidenziata la completa necrosi del colon discendente, sigma e retto con evidenza di grave peritonite stercoracea. ### sopraggiunse il 27/1 alle ore 9,15. (…). In presenza di un decorso post-operatorio complesso, se è vero che bisogna basarsi sugli esami diagnostici, in particolare di laboratorio e morfologici, per individuare la causa, è però essenziale eseguire un'epicrisi degli atti realizzati ed essere pronti ad un reintervento la cui semplicità ed efficacia sono direttamente in rapporto alla celerità della decisione di reintervenire. (…). Nel caso alla nostra attenzione erano presenti numerosi segni che indicavano un “decorso complicato” quali la oligo-anuria, il peggioramento delle condizioni di coscienza con necessità di ventilazione assistita ed il persistente stato anemico. Si rimane pertanto seriamente perplessi a fronte delle ripetute consulenze chirurgiche che evidenziavano l'assenza di condizioni di urgenza chirurgica. (…). ### quanto n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### emerge dall'attenta disamina dei dati clinici, i sanitari di entrambi i nosocomi sottovalutarono i segni iniziali presenti già nelle prime giornate ritenendo, erroneamente (anche con criterio “ex ante”) che non vi fossero motivi di urgenza. Al deteriorarsi del quadro clinico, il secondo intervento, anch'esso tardivo ed eseguito in condizioni critiche (…) appare come un tentativo estremo. Va considerato ai fini della valutazione che il paziente giungeva al tavolo operatorio gravato di severe comorbilità. (…)”.
In conclusione, la CTU ha evidenziato che: “- ### gli atti e i documenti di causa, si può affermare che sussista nesso eziologico tra il decesso del compianto sig. ### e la condotta tenuta dai sanitari dell'### di ### del ### di ### e dell'### di ### dell'### di ### durante la degenza compresa tra il ### ed il ###; - Nella fase diagnostica, nell'indicazione chirurgica e nell'esecuzione dell'intervento con tecnica VLS i sanitari si sono attenuti alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale vigenti all'epoca dei fatti; si può tuttavia affermare che nel post operatorio furono “più probabilmente che non” non adeguatamente valutati precoci segni di sofferenza addominale che avrebbe dovuto indirizzare ad un reintervento precoce; - Va tuttavia considerato che il paziente ### presentava numerose e gravi comorbilità (obesità, cardiopatia, diabete, insufficienza renale) che certamente condizionarono la complicanza in 2° giornata e che certamente avrebbero condizionato le possibilità di sopravvivenza. - Le plurime infezioni di #### e ### come rilevate da documentazione medica allegata agli atti di causa, sono verosimilmente riconducibili alle degenze nei due nosocomi, trattandosi sia di germi nosocomiali resistenti a terapia antibiotica, sia riconducibili alla necrosi intestinale e dunque verosimilmente di provenienza enterica; va considerato che allo sviluppo delle infezioni concorse in maniera determinante la compromissione delle condizioni generali del paziente e il deteriorarsi della condizione addominale. - Le riscontrate infezioni sono pertanto da considerarsi eventi prevedibili ma non prevenibili o evitabili in relazione come già detto alle condizioni generali del paziente. - Il mancato reintervento e le infezioni insorte hanno ridotto le probabilità di sopravvivenza del sig. ### Occorre precisare, in proposito, che la valutazione della sopravvivenza deve tener conto di due aspetti temporali: a breve termine la mancata diagnosi di una urgenza chirurgica ha condizionato il decorso successivo e la evoluzione in necrosi e shock settico; a medio termine la sopravvivenza a cinque anni era da mettere in relazione allo stadio della neoplasia localmente avanzata (sopravvivenza a 5 anni < 50%) da considerarsi ulteriormente ridotta per l'età e le gravi comorbilità” (cfr. pag. 10-11 della relazione del 20.01.2021).
Inoltre, nelle risposte alle osservazioni tecniche delle parti depositate telematicamente in data ###, la CTU, dott.ssa A. ### ha ribadito che “già con un ragionamento “ex ante” il paziente ### presentò un decorso post operatorio anomalo e indicativo di complicanze; in II giornata il paziente era anurico, soporoso, con aggravamaneto della insufficienza renale, severa ipotensione e segni di shock ipovolemico”, rimarcando che “Si resta stupiti pertanto che un quadro clinico divenuto improvvisamente critico, in II giornata post operatoria, venisse definito “privo di urgenze chirurgiche”; al contrario era presente in II giornata una situazione da ricondurre evidentemente a condizione di ipovolemia marcata: in tali condizioni era auspicabile un approfondimento diagnostico e persino una laparotomia esplorativa. Il comportamento erroneamente attendista continuò in modo censurabile presso l'### di ### fino all'insorgenza di peritonite n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### stercoracea. In tali condizioni, ben 14 giorni dall'ingresso in reparto a ### il paziente fu condotto al tavolo operatorio in condizioni estremamente critiche”; e precisando che “Si osserva che i ### definiscono il sig. ### un paziente “fragile” ad elevato rischio in caso di reintervento precoce (e lo era certamente) mentre era ricoverato al ### ma, a maggior ragione e con evidente ragionamento contraddittorio, il rischio era da considerarsi elevatissimo dopo numerosi giorni di sepsi e con evidenti segni di peritonite, quando la deiscenza anastomotica si era ormai prodotta per lo sfacelo tissutale necrotico”, e concludendo, pertanto, che “anche con approccio “ex ante” vi erano elementi di allarme da valutare ai fini di un reintervento precoce; in conseguenza si può ritenere che presso entrambi i nosocomi non vi sia stato il corretto inquadramento del caso del sig. Ugenti”, riportandosi alle conclusioni già rassegnata nella bozza inviata ai consulenti tecnici di parte (cfr. pagg. 1, 2 e 3 dei “### e conclusioni” resi nelle risposte alle osservazioni tecniche delle parti del 30.04.2021). ### consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata, oltre che suffragata dagli approdi ermeneutici della scienza medico-legale più accreditata, tenuto conto che le considerazioni svolte dal Consulente sono sorrette da osservazioni di carattere scientifico e sono corredate da riferimenti alla letteratura scientifica.
Le conclusioni rassegnate sono state inoltre ribadite dal ### nel pieno e completo contraddittorio con i consulenti e i procuratori delle parti, in sede di replica alle osservazioni formulate dai ### di parte.
Dunque, all'esito degli accertamenti espletati, facendo proprio applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non”, lo stesso Consulente ha riconosciuto l'operato dei sanitari non conforme alle buone pratiche mediche, soprattutto con riferimento alla fase post-operatoria, ed il conseguente nesso causale tra questo e il decesso di ### In particolare, secondo il ### la malpractice medica si è sostanziata, nel caso di specie, nell'omissivo e tardivo trattamento terapeutico a seguito del primo intervento chirurgico atteso che i sanitari di entrambi gli ospedali avrebbero assunto un atteggiamento inspiegabilmente attendista in merito ad ulteriori approfondimenti diagnostici e ad un reintervento precoce del paziente, sottovalutando i segni presenti già nelle prime giornate di ricovero post intervento presso il ### di ### e ritenendo, erroneamente, che non vi fossero motivi di urgenza per un secondo intervento, il quale venne poi eseguito ormai tardivamente, e inutilmente, dopo 14 giorni di degenza presso l'### di ### quando il quadro clinico del paziente era irrimediabilmente compromesso.
Inoltre, secondo le conclusioni rassegnate dal CTU sono addebitabili alle strutture convenute anche le diverse infezioni nosocomiali contratte dall'### nel corso del ricovero presso i due ospedali.
Sul punto, deve rilevarsi che, in tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un “report” da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.
Sarebbe stato, dunque, onere delle strutture sanitarie, allegare e dimostrare di aver adottato tutte le cautele prescritte al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di aver applicato, nel caso specifico, i protocolli di prevenzione delle infezioni, onere che, nel caso di specie, non risulta assolto dalle strutture convenute.
Ciò posto, nel caso di specie, ai fini della prova della causalità materiale, che, come suesposto, grava sugli attori, occorreva fornire la dimostrazione che il decesso di ### fosse eziologicamente ascrivibile alle infezioni nosocomiali e che queste fossero state contratte presso il ### di ### e/o presso l'### di ### (struttura appartenente alla ###, sul presupposto implicito dell'inosservanza da parte della struttura ospedaliera dei protocolli e delle cautele normalmente atte al governo di simili evenienze, circostanza che, invece, integrando l'inadempimento alle obbligazioni dedotte nel contratto, non rientra nell'onere probatorio di parte attrice, per la quale è, dunque, sufficiente allegarne la verificazione. ### la CTU ha ritenuto che le plurime infezioni (#### ed ###, sebbene riscontrate all'esito di esami colturali eseguiti durante il ricovero presso l'### di ### fossero riconducibili alla degenza in entrambi i nosocomi e che queste concausarono il decesso dell'### per shock settico, risultando irrilevanti e comunque recessive le doglianze afferenti presunti tempi di incubazione dei suddetti agenti patogeni, in assenza di elementi probatori, il cui onere della prova gravava sulle stesse parti convenute, idonei a corroborare una tale conclusioni scientifica.
Ciò detto, il nodo cruciale della vicenda è rappresentato dal comprendere se le infezioni nosocomiali contratte dal #### siano state funzione di inadempienze organizzativo-assistenziali così come sostenuto nell'atto di citazione, ovvero se il rischio di contrarre le infezioni, benché prevedibile, non fosse in alcun modo evitabile nonostante la congruità assistenziale.
Ebbene, spettava alle strutture sanitarie l'onere di dimostrare l'interruzione del nesso causale per andare esente da ogni responsabilità per i danni subiti dal paziente, provando la specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
Per dirsi raggiunta tale ultima prova è necessario che la struttura dimostri non una semplice astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei ad evitare il rischio di infezioni ospedaliere a carico della generalità dei pazienti, ma la concreta impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione direttamente e immediatamente nei confronti del singolo paziente danneggiato (cfr. tra le altre, Cass. civ., 22.02.2023, 549; nella giurisprudenza di merito, Corte App. Milano, sez. II, 4.05.2023, n.1430, Corte App. Palermo, II, 28.09.2023, n.1671). n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### nel caso di specie le parti convenute non hanno assolto all'onere probatorio su esse incombente, stante l'assenza sia di documentazione attestante una eventuale corretta adesione alle indicazioni ministeriali ed alle buone pratiche clinico-assistenziali relative alla sorveglianza ed alla prevenzione del sito chirurgico rispetto alle infezioni nosocomiali, sia di rimandi all'applicazione degli stessi nella documentazione sanitaria presa in visione con particolare riferimento all'adozione, adesione e monitoraggio di procedure aziendali volte alla prevenzione dell'infezione; alle azioni di rinforzo della pratica dell'igiene delle mani; ai momenti di addestramento per gli operatori sanitari sulla corretta tecnica di igiene delle mani ed alla relativa informativa.
Dunque, deve ritenersi fondata la domanda volta ad accertare e dichiarare la negligente, imprudente ed imperita condotta professionale dei sanitari di entrambi i nosocomi in cui fu sottoposto ad intervento chirurgico e ricoverato il sig. ### con conseguente risarcimento dei danni subiti nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
Infatti, alla luce degli elementi suindicati, dell'esame della produzione documentale e delle risultanze istruttorie, può concludersi che sono emersi profili di inadempienza e di violazione delle leges artis e, in generale, delle regole cautelari all'uopo necessarie, che hanno portato, secondo il criterio del più probabile che non, alla perdita di chance di sopravvivenza del paziente, con la tempistica e nelle modalità in cui ebbe a verificarsi il suo decesso.
In altre parole, nel caso di specie, deve ritenersi certamente sussistente il nesso causale, secondo il criterio del più probabile che non, tra la condotta dei sanitari e la perdita di chance di sopravvivenza del paziente e, dunque, assolto l'onere della prova in capo a parte attrice (c.d. primo ciclo causale).
Ciò detto in punto di prova adeguatamente fornita da parte attrice in merito al c.d. primo ciclo causale, occorre, a questo punto, valutare il c.d. secondo ciclo causale, e quindi stabilire se sia stato assolto l'onere probatorio gravante su parte convenuta: in particolare, occorre stabilire se sia stata dimostrata, nel caso di specie, l'esistenza di una causa che ha fatto sì che l'intervento sortisse quell'esito invalidante, non imputabile alla struttura, rappresentata da una c.d. complicanza, nota nella letteratura scientifica ma tuttavia non evitabile.
Preliminarmente, mette conto precisare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il lemma “complicanza”, con cui la medicina clinica e legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile, è di per sé inutile nel campo giuridico; e “ciò perché, quando, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: - o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”; - ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della “causa non imputabile” di cui all'art. 1218 cod. civ., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”. Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della “causa non imputabile”: ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto” (cfr. Cass. civ., sez. 6, ord. 29.11.2022, ###). n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### l'altro, i connotati della prevedibilità e dell'evitabilità sono a ben vedere richiesti in alternativa: resta non imputabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c. anche la causa prevedibile (come per definizione è la complicanza nota nella casistica e nella letteratura scientifica), ma tuttavia non evitabile se non mediante la rinuncia a priori all'intervento.
Nel caso di specie, deve quindi valutarsi se le complicanze verificatesi, esitate poi in necrosi estesa del colon discendente retto e sigma, fossero in concreto inevitabili.
E tale onere probatorio, in base ai predetti principi, grava sulla parte convenuta.
In altri termini, in caso di prestazione professionale medico-chirurgica, soprattutto se di “routine”, spetta al professionista superare la presunzione che le “complicanze” siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.
Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di “complicanze intraoperatorie”, ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (cfr. Cass. civ., sentenza n. 24074/2017; in senso conforme, cfr. Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 20806 del 29/09/2009; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17694 del 29/07/2010; id. Sez. 3, Sentenza 13328 del 30/06/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 12516 del 17/06/2016). ### nel caso di specie tale onere probatorio non risulta essere stato assolto dalle strutture convenute, non avendo le stesse provato né tantomeno dedotto e allegato l'inevitabilità dell'evento dannoso, ossia della predetta “complicanza” post-chirurgica verificatasi al fine di superare la presunzione di responsabilità su di essa gravante ex art. 1218 c.c., restando in tal modo a carico della struttura ospedaliera gli effetti della mancanza di prova che gli esiti pregiudizievoli siano stati determinati da causa alla stessa non imputabile.
Ed infatti, le strutture ospedaliere convenute avrebbero dovuto fornire prova dell'esistenza di una causa che ha condotto all'evento lesivo e della sua inevitabilità, non essendo sufficiente, per superare la presunzione posta a suo carico dall'art. 1218 c.c., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate “complicanze”, rilevate dalla statistica sanitaria.
Dunque, dal mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alle strutture convenute, discende l'accoglimento della domanda attorea.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi evidenziato, e in assenza di ulteriori elementi probatori da cui desumere una maggiore censurabilità di talune condotte direttamente imputabili alle singole strutture che ebbero in cura il sig. ### non può ritenersi superata la presunzione della misura paritaria delle quote di responsabilità addebitabili ai condebitori solidali. ### deve ritenersi che, per quanto occorso all'### non possano essere individuate delle quote di responsabilità differenti direttamente imputabili alle singole strutture coinvolte nella vicenda in esame, stante, per un verso, le risultanze della CTU che, come innanzi chiarito, hanno escluso la autonoma identificabilità di singole condotte addebitabili a ciascuna di esse, ritenendo, al contrario, le condotte censurabili ascrivibili ad n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### entrambi i nosocomi, e per altro verso, non essendo state allegate specifiche condotte negligenti e/o imprudenti comunque imputabili ai singoli medici sanitari da cui desumere quote differenti di responsabilità.
Ciò detto, in virtù delle considerazioni tecniche, pienamente condivise da chi scrive, in quanto adeguatamente motivate e coerenti con le affermazioni fatte in premessa, può concludersi che sono emersi profili di inadempienza e di violazione delle leges artis e buone pratiche clinico-assistenziali e, in generale, delle regole cautelari all'uopo necessarie, che hanno portato, secondo il criterio del più probabile che non, ad una significativa perdita di chance di sopravvivenza del paziente, come accertato dallo stesso ### dott.ssa ### In altri termini, ribadito che l'inadempienza dei sanitari ha riguardato il duplice aspetto del mancato reintervento precoce per un incomprensibile atteggiamento attendista dei sanitari, e delle complicanze infettivologiche riscontrate nella fase post-operatoria, il Consulente ha ritenuto che tali aspetti abbiano ridotto le probabilità di sopravvivenza del paziente; tuttavia, la CTU ha evidenziato che “(…) a medio termine la sopravvivenza a cinque anni era da mettere in relazione allo stadio della neoplasia localmente avanzata (sopravvivenza a 5 anni < 50%) da considerarsi ulteriormente ridotta per l'età e le gravi comorbilità” ( conclusioni rassegnate nella relazione, in atti).
Si configura, pertanto, nel caso di specie, un'ipotesi di perdita di chance a carattere non patrimoniale, consistente nella privazione di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (nel senso della maggiore durata della vita), conseguente -come vistosecondo gli ordinari criteri di derivazione causale alla condotta negligente e colposa dei sanitari del ### di ### e dell'### di #### in tema, va rammentato che secondo quanto di recente chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 28993 dell'11.11.2019): “la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente”.
La chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui “perdita”, ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato. Tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante - che pur sempre attiene al “bene salute” - sempre che esso sia stato allegato e provato in giudizio nella sua già ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno in re ipsa.
Inoltre, a fronte del suddetto insegnamento della giurisprudenza di legittimità di cui a Cass. civ., sez. 3, 28993/2019, in tema di perdita di chance da malpractice medica, possono essere individuate 5 differenti ipotesi: A) “la condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta ### In tal caso l'evento n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari; B) la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata, in base all'accertamento compiuto dal ### In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali; C) la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative): l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purché allegato e provato (senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance); D) la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento; E) la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza” (cfr. pag. 12-13 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28993/2019, cit.).
Infine, vale la pena altresì sottolineare che “### del risultato, va ribadito, è destinata ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante (comunque afferente al diritto alla salute), e non n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### della relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone risolta positivamente prima e a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno”, con la conseguenza che «ove risulti provato, sul piano etiologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal CTU (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), non di "maggiori chance di sopravvivenza" sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale)» [cfr. pag. 13-14 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28993/2019, cit., ove si rimarca, inoltre, che “### altresì esclusa ogni rilevanza causale della condotta, sul piano probabilistico, in tutti i casi di incertezza - ad esempio, nell'ipotesi di cd. multifattorialità dell'evento - sul rapporto di derivazione eziologica tra la condotta stessa e l'evento, pur nella sua astratta configurabilità in termini di possibilità perduta, qualora la multifattorialità non sia rappresentata (come talvolta, ma erroneamente, si è ipotizzato) da un accertato concorso di causa umana e causa naturale (ciò che consente il frazionamento del risarcimento "differenziale" in applicazione dei principi che regolano la causalità giuridica: Cass. n. 15991 del 21/07/2011 e successive conformi), bensì da un concorso di cause la cui disamina si risolva, nelle conclusioni del ### in termini di insanabile incertezza causale rispetto all'evento”, e si riassume “in sintesi” che: “d) ### le forme di chance (patrimoniale e non patrimoniale, N.d.R.) presuppongono: - Una condotta colpevole dell'agente; - Un evento di danno (la lesione di un diritto); - Un nesso di causalità tra la condotta e l'evento; - Una o più conseguenze dannose risarcibili, patrimoniali e non; - Un nesso di causalità tra l'evento e le conseguenze dannose”].
Ciò posto, la fattispecie per cui è causa, alla luce di quanto innanzi rilevato e delle risultanze della ### rientra nell'ipotesi sub E), stante la insanabile incertezza eventistica su cui ci si è innanzi soffermati.
Del resto, recentemente la Corte di Cassazione ha dato seguito al proprio orientamento, ormai consolidatosi, ribadendo che ove “vi sia incertezza sulle conseguenze “quoad vitam” dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi “iure hereditario”, potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle “chance” di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella “chance” alla condotta in rilievo” (cfr. Cass. civ., sez. III, 19.09.2023, n. 26851).
Le conseguenze dannose sono, dunque, valutabili e risarcibili in via equitativa.
I criteri guida di tale liquidazione equitativa muovono dalla considerazione dei citati parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza della possibilità perduta. In particolare, si deve tenere conto del grado maggiore o minore di vicinanza al conseguimento del risultato sperato in relazione alla concreta situazione del danneggiato ed al grado di sufficienza o meno del comportamento omesso da parte dei responsabili a determinare il risultato sperato.
Come anticipato, parte attrice ha domandato sia il risarcimento, iure hereditatis, del danno da perdita di chances di sopravvivenza sia il risarcimento, iure proprio, dei danni morali per la perdita del rapporto parentale. n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### il danno da perdita di chance di sopravvivenza - a differenza del danno da perdita anticipata del bene vita - è risarcibile iure hereditario, equitativamente, qualora, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita dell'apprezzabile possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an).
Come chiarito e costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. civ., n. 2573/2024), la valutazione equitativa del danno da perdita delle “chance” di sopravvivere più a lungo «non sarà… parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo» (cfr. Cass. civ., 19.09.2023, n. 26851, pag. 21, lettera b), trattandosi di liquidazione propriamente equitativa.
Dunque, posta la liquidazione necessariamente equitativa del danno, si ritiene di utilizzare il seguente criterio di calcolo, in linea con parte della giurisprudenza di merito e rispondente ai criteri di integralità, di serietà e apprezzabile ristoro del risarcimento indicati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata: a) si determina la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente pari al 100%; b) si divide tale somma per il numero di anni della vittima; c) si moltiplica il risultato per il numero degli anni cui viene, di norma, proiettata la possibilità di sopravvivenza; d) si calcola sull'importo così ottenuto la percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta (cfr. C.d.A. Palermo n. 1671/2023; #### sez. 3, n. 3188/2024; #### sez. 3, 15.04.2025, n. 1472).
Nel caso di specie, in assenza di una specifica quantificazione da parte del ### deve ritenersi congrua una percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta pari al 15%, atteso il grave quadro clinico del sig. ### già prima dell'intervento, a causa della presenza di diverse patologie e comorbilità (obesità, cardiopatia, diabete, insufficienza renale, tumore al colon e l'incidenza dello stadio della neoplasia localmente avanzata sulla sopravvivenza futura del paziente neoplastico) che certamente condizionarono in pejus il decorso successivo.
Dunque, assumendo quale base la ### di ### aggiornata al 2024 (cfr. Cass. civ., n. 12408/2011) e applicando il predetto metodo di calcolo, tenuto conto dell'età di ### (nato il ###) al momento del decesso (27.01.2013), anni 79, ed applicando quanto riconosciuto per il solo danno biologico per il caso di una invalidità del 100%, pari ad €. 584.307,00; stimato il periodo di durata di vita ulteriore di cui avrebbe beneficiato la de cuius in caso di corretto adempimento dell'obbligazione dei sanitari in circa 1 anno - sulla base delle rilevazioni ### dell'aspettativa di vita media degli uomini nell'anno 2013 pari a circa 80 anni - si ottiene l'importo di €. 7.396,29 (€. 584.307,00/79 = somma dovuta per anno x 1 anno = €. 7.396,29); applicata la percentuale di chance di sopravvivenza del 15%, si ottiene l'importo finale di €. 1.109,45, corrispondente al danno spettante agli attori iure successionis per la perdita di chance del congiunto da ripartire secondo le rispettive quote ereditarie.
Sull'anzidetta somma, poiché espressa in valori attuali, non può riconoscersi la rivalutazione monetaria.
Devono, invece, riconoscersi gli interessi legali, dalla presente pronuncia al saldo. n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### volta riconosciuto il danno da perdita delle chance di sopravvivenza non può essere riconosciuto alcun risarcimento per il dedotto danno biologico terminale, per le sofferenze fisiche e psichiche patite dall'### in occasione dell'intervento e della fase post-operatoria oggetto di causa.
Ed invero, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, «In tema di danno alla persona, la perdita di "chance", ovvero di una concreta possibilità di conseguire un determinato bene della vita, integrante la lesione di un'entità patrimoniale attuale suscettibile di autonoma valutazione economica, non può coesistere con il danno alla salute (e con il correlato danno morale), il quale presuppone l'accertamento che l'illecito si sia concretizzato in una menomazione dell'integrità psicofisica, e che, di conseguenza, l'inadempimento del sanitario abbia non soltanto privato il paziente di una possibilità di cura ma concretamente inciso sullo stato di salute» (cfr. Cass. civ., sez. 3, 15.02.2018, n. 3691).
Ed infatti, una volta accertato il danno relativo alla perdita di chance, tale voce di danno osta alla possibilità di valutare il medesimo pregiudizio anche sotto il profilo del danno biologico e del danno morale, sussistendo al riguardo una logica e giuridica incompatibilità.
Come è stato correttamente evidenziato nella citata pronuncia, “la perdita di chance intesa come perdita di una concreta occasione (rectius, possibilità) di conseguire un determinato bene della vita, integrante la lesione di un'entità patrimoniale attuale e suscettibile di autonoma valutazione economica, non può coesistere con il danno alla salute (e col correlato danno morale), che presuppone l'accertamento di un elemento ulteriore, ossia che l'illecito (o l'inadempimento) non abbia semplicemente leso una possibilità, ma si sia concretizzato in una menomazione dell'integrità psico-fisica e -dunqueche sia risultato accertato un nesso causale fra lo stesso e il danno alla salute; in altri termini, e con specifico riferimento all'inadempimento del sanitario, che esso abbia non soltanto privato il paziente di una possibilità di cura, ma abbia concretamente inciso sullo stato di salute”.
Sicché, il «riconoscimento congiunto del danno da perdita di chance e di quello biologico comporterebbe dunque la necessità di affermare che, accertato un concreto nocumento alla salute conseguente alla condotta del sanitario, il danneggiato conservi il diritto a essere risarcito per la perdita di una chance di cura, che è tuttavia superata dall'avvenuta lesione dell'integrità psicofisica, in una relazione di assorbimento tra "contenente" e "contenuto"; il che non può essere consentito, se non a pena di un'inammissibile duplicazione delle voci risarcitorie».
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico terminale, avanzata iure hereditatis dagli odierni attori.
Gli odierni attori hanno richiesto, inoltre, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
La liquidazione, data l'incertezza sulla sopravvivenza del congiunto in caso di corretta assistenza postoperatoria, va effettuata in via equitativa sulla scorta dell'accertamento degli stessi requisiti innanzi richiamati per la perdita di chance parametrati al danno da perdita o lesione del rapporto parentale. ### con riferimento al risarcimento del danno parentale iure proprio sofferto, deve innanzitutto essere osservato che in dette ipotesi viene fatto valere l'interesse alla intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Cost.; trattandosi di un interesse protetto e di rilievo costituzionale che non ha natura economica, la sua lesione non apre la via a un risarcimento ex art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento ex art. 2059 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 03/02/2011, n. 2557).
Proprio per via di questo particolare interesse di rilievo costituzionale, il danno parentale differisce da quello “biologico” che consegue alla lesione dell'integrità psicofisica e che si ricollega invece al diverso diritto costituzionale alla salute sancito all'art. 32 Cost.. Ciò nonostante, danno parentale e danno biologico rappresentano entrambi non autonome categorie di danno bensì entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura di danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto (cfr. Cass. civ. 31.05.2003, nn. 8827 e 8828; Cass. civ., SS.UU., 11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975; più recentemente Cass. civ., sez. 3, 9.05.2011, n.10107).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il danno parentale consiste nella perdita, nella privazione, non di un valore economico, bensì personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto e della profonda modificazione in pejus delle abitudini di vita, secondo le varie ripercussioni che simili eventi normalmente hanno nell'ambito del nucleo familiare (cfr. Cass. civ., sez. 3, 9.05.2011, n. 10107: “il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”). Dunque, nel caso di danno parentale, esso non coincide con la lesione dell'interesse protetto di cui si è detto sopra, ma si configura piuttosto come una sua conseguenza.
Tale danno conseguenza deve essere allegato e provato da parte dal danneggiato in ossequio al generale principio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in ragione del quale «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento», dovendo, pertanto, i danneggiati fornire prova dell'impatto dell'evento morte sulla loro sfera personale, delle ricadute che quell'evento ha avuto sul loro stile di vita, dei cambiamenti che essi hanno dovuto affrontare a seguito di quell'evento e dello sconvolgimento dell'esistenza derivante proprio da quei cambiamenti.
In punto di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità più recente, discostandosi anche dagli indirizzi precedenti (per tutti, Cass. civ., sez. 3, 19.10.2016, n. 21060), ha avuto modo di chiarire che: “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### dimostrazione” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 30.08.2022, n. 25541; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 15.07.2022, n. 22397, per cui “### di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 15.02.2018, n. 3767, secondo cui “### di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”; Cass. civ., sez. 3, ord. 25.06.2021, n. 18284, per cui “In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno”; Cass. civ., sez. 3, ord. 5.11.2020, per la quale “Il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà”).
Ancora, è stato puntualmente evidenziato dalla Suprema Corte che “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamicorelazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28989; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, ord. 28.03.2022, n. 9857, per cui, “In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### psicofisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost.”).
Vale la pena, infine, evidenziare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente ormai consolidato in tema di incidenza concausale sull'evento infausto di pregressi fattori naturali morbosi con la condotta umana inadempiente, “In tema di danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita non può essere esclusa o diminuita in considerazione della concorrente efficacia eziologica, rispetto alla morte della vittima primaria, del fattore naturale rappresentato dalle pregresse condizioni patologiche di quest'ultima” [cfr. Cass. civ., sez. 3, ord. 1.03.2023, n. 6122, in cui la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda dei figli di una ottantatreenne - deceduta a seguito di un ictus dopo le dimissioni da un ricovero ospedaliero per la frattura del femore -, ascrivendone la causa della morte alle pregresse condizioni patologiche, senza vagliare la concorrente incidenza eziologica della condotta umana imputabile a cui era riconducibile la caduta all'origine della suddetta frattura; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 20.07.2022, n. 22724, secondo cui, “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non può tenersi conto, a differenza che nella quantificazione del pregiudizio alla salute, delle pregresse menomazioni concorrenti da cui era affetta la vittima, essendo le stesse del tutto irrilevanti rispetto alle conseguenze dannose derivanti ai suoi congiunti dall'illecito”; Cass. civ., sez. 3, 12.05.2023, n. 13037; Cass. civ., sez. 3, 19.09.2023, n. 26851, per la quale, “In ipotesi di morte del paziente dipendente ### dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato”; nonché già, Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28986]. ### nella fattispecie in esame, in aderenza ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità suindicata, deve ritenersi certamente sussistente il danno iure proprio sofferto dagli attori per la perdita del loro congiunto ### poiché costituisce massima di comune esperienza quella per cui la perdita del proprio marito e, per i figli, del proprio genitore (e, dunque, di un congiunto strettissimo) comporta, come peraltro allegato nell'atto introduttivo, intima e profonda sofferenza per il familiare superstite, con la conseguente incisione dell'interesse giuridico alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
In punto di liquidazione del danno iure proprio sofferto dagli attori per la perdita del rapporto parentale conseguente al decesso del loro congiunto, preso atto del recente mutamento della giurisprudenza di legittimità n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### secondo cui, per la liquidazione di tale voce di danno, deve applicarsi il c.d. “sistema a punti” (cfr. Cass. civ., ord. 29.09.2021, n. 26300, per cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 21.04.2021, n. 10579, in cui la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro; già Cass. civ., n. 28989/2019, cit.; civ., n. ###/2021; nonché Cass. civ., sez. 6-3, ord. 8.09.2022, n. 26440, per la quale “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio "a forbice", che prevede un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella”) deve farsi applicazione delle nuove tabelle del ### di ### anno 2024, c.d. “tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale”, con le quali è stato recepito il predetto “sistema a punti” già previsto dalle ### di ### e riconosciuto anche dalla Suprema Corte nelle citate pronunce [cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. 3, ord. 16.12.2022, n. ###, per cui «Le tabelle di ### pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione», nella specie la S.C., nel cassare la sentenza di merito che aveva immotivatamente omesso di applicare le tabelle di ### nonostante la rituale richiesta in tal senso contenuta nell'atto di appello, ha rimesso al giudice del rinvio l'applicazione delle suddette tabelle, nella loro versione più aggiornata; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 13.12.2022, n. ###, per cui “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, è ammissibile la liquidazione equitativa "pura" (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso), sempreché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione”; Cass. civ., sez. 3, ord. 28.02.2023, n. 5948]. n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### liquidazione deve, tuttavia, tener conto della natura del pregiudizio da risarcire che, come detto, è un danno da perdita di chance; di conseguenza, deve applicarsi la percentuale del 15% elaborata in via equitativa e ritenuta congrua come innanzi precisato.
Pertanto, tenuto conto della convivenza del de cuius ### con la moglie e tenuto conto, altresì, dell'età del defunto (79 anni) e dell'età della moglie e dei figli (74 anni, la moglie, e 47 anni, la prima figlia ### e 40 anni il secondo figlio ###, al momento del decesso (27.01.2013); considerata, inoltre, la consistenza del nucleo familiare residuo (2 congiunti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale per gli attori come segue: - per ### A) Età vittima primaria (anni 79, fascia 71-80) = punti 12; B) Età vittima secondaria (anni 74, fascia 71-80) = punti 12; C) Convivenza = punti 16; D) Sopravvivenza di altro congiunto (2 superstiti) = punti 12; E) Qualità ed intensità della relazione = punti 15 (valore in misura di ½ rispetto al massimo di punti 30), tenuto conto dell'assenza di prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili, per un totale così di 67 punti; - per ### A) Età vittima primaria (anni 79, fascia 71-80) = punti 12; B) Età vittima secondaria (anni 47, fascia 41-50) = punti 20; C) Convivenza = punti 0; D) Sopravvivenza di altro congiunto (2 superstiti) = punti 12; E) Qualità ed intensità della relazione = punti 10 (valore in misura di 1/3 rispetto al massimo di punti 30), tenuto conto dell'assenza di prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili e dell'età ormai adulta dell'odierna attrice al momento del decesso del genitore, per un totale così di 54 punti; - per ### A) Età vittima primaria (anni 79, fascia 71-80) = punti 12; B) Età vittima secondaria (anni 40, fascia 31-40) = punti 22; C) Convivenza = punti 0; D) Sopravvivenza di altro congiunto (2 superstiti) = punti 12; E) Qualità ed intensità della relazione = punti 10 (valore in misura di 1/3 rispetto al massimo di punti 30), tenuto conto dell'assenza di prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili e dell'età ormai adulta dell'odierno attore al momento del decesso del genitore, per un totale così di 56 punti.
Conseguentemente, applicando il valore punto di €. 3.911,00 previsto dalle suddette tabelle di ### anno 2024, andrà risarcito in favore di ### l'importo complessivo, già ridotto in relazione alla percentuale del 15% per la perdita di chance, di €. 39.305,55 (€. 3.911,00 X 67 punti= €. 262.037,00 x 15%); in favore di ### l'importo complessivo, già ridotto in relazione alla percentuale del 15%, di €. n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### 31.679,10 (€. 3.911,00 X 54 punti= €. 211.194,00 x 15%); ed in favore di ### l'importo complessivo, già ridotto in relazione alla percentuale del 15%, di €. 32.852,40 (€. 3.911,00 X 56 punti= €. 219.016,00 x 15%).
Sulle anzidette somme, poiché espresse in valori attuali, non può riconoscersi la rivalutazione monetaria.
Sono, invece, dovuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo.
Deve, altresì, riconoscersi, in favore di ### il danno patrimoniale per le spese funerarie sostenute (a cui sono intestate le fatture), nella misura complessiva di €. 1.600,00 nonché l'importo di €. 780,00 per servizi cimiteriali (come da bollettino), oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali sostenute dagli attori, la parziale reciproca soccombenza, tenuto conto del rigetto della domande di risarcimento del danno biologico terminale e del ridotto accoglimento del quantum (da intendersi quale soccombenza parziale, si veda sul punto Cass. civ., ord n. 22381/2009), giustificano la compensazione ex art. 92, comma 2 c.p.c. in misura di ½ ponendo il restante ½ a carico delle convenute ### e ### “### di Bari”, secondo soccombenza, nella misura liquidata come in dispositivo, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato ed integrato dal D.M. n. 147/2022, con valore individuato in base al decisum, prevalente sul disputatum (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014), tabella n. 2, quinta colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 52.000,01 ed €. 260.000,00), non ravvisandosi ragioni per cui discostarsi dai valori medi e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. ### dichiaratosi anticipatario come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nell'atto introduttivo e ribadita nella comparsa conclusionale (cfr., a tale ultimo riguardo, civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, n. 412).
Per quanto riguarda le spese inerenti la CTU espletata, come liquidate in corso di causa, queste restano definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, stante la loro prevalente soccombenza. P.Q.M. ### di #### sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da #### e ### in proprio e in qualità di eredi di ### nei confronti dell'#### “### di Bari” e dell'### nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6344/2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'#### “### di Bari”, in persona del ### pro tempore, e l'### in persona del ### pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di #### e ### della somma complessiva di €. 1.109,45, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, da ripartire secondo le rispettive quote ereditarie, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis per la perdita di chance di sopravvivenza del congiunto ### n. 6344/2018 R.G.
Dott. ### 2) condanna, altresì, l'### “### di Bari”, in persona del ### pro tempore, e l'### in persona del ### pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della somma complessiva già rivalutata di €. 39.305,55, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo; in favore di ### della somma complessiva già rivalutata di €. 31.679,10, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo; ed in favore di ### della somma complessiva già rivalutata di €. 32.852,40, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale causato dalla perdita di chance di sopravvivenza del congiunto ### 3) condanna, altresì, l'### “### di Bari”, in persona del ### pro tempore, e l'### in persona del ### pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della somma complessiva di €. 2.380,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese funerarie sostenute in occasione del decesso del congiunto ### 4) rigetta, per le ragioni indicate in motivazione, la domanda di risarcimento del danno biologico terminale; 5) compensa per ½ le spese processuali sostenute dagli attori e condanna l'#### “### di Bari”, in persona del ### pro tempore, e l'### in persona del ### pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione del residuo ½ delle spese sostenute dagli attori, che liquida in complessivi €. 8.781,57, di cui €. 1.730,07 per esborsi, ed €. 7.051,50 per compensi professionali (già decurtati di ½ delle spese compensate), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge e con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. ### 6) pone definitivamente le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, a carico delle convenute ### “### di Bari”, e ### in misura del 50% ciascuna, stante la prevalente soccombenza sostanziale.
Così deciso in ### il ###.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle ### del ### per la ### e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del #### 2016/679 del 27.04.2016. Il Giudice
Dott. ###
causa n. 6344/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Sforza