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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2527/2020 del 09-07-2020

... gravame sulla inevitabile qualificazione in termini di rivendica della domanda introduttiva del primo grado e sul conseguente, mancato assolvimento della probato diabolica a cui sarebbe stata imprescindibilmente soggetta l'attrice, pure a fronte della sollevata eccezione, in via ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 riconvenzionale, di usucapione, che non l'avrebbe esonerata dal suo onere probatorio. E questo perché “l'onere probatorio posto a carico dell'attore nell'azione di rivendicazione non è di regola attenuato dalla proposizione da parte del convenuto di una domanda o di una eccezione riconvenzionale di usucapione, salvo che quest'ultimo non invochi un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo del rivendicante. In siffatta ipotesi, l'onere della prova del rivendicante può ritenersi assolto con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale il bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare. Del resto, l'attenuazione del rigore dell'onere probatorio non può ritenersi esclusa in considerazione della posizione del convenuto in rivendica che, pur opponendo un proprio diritto, può comunque avvalersi del (leggi tutto)...

testo integrale

### n°3532/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIa ###, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa #####ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n°3532 del ### dell'anno 2016, avente ad oggetto: appello in materia di negatoria servitutis ed usucapione, vertente #### nata a ### d'### il ### ed ivi residente al ### S. ### (C.F. ###), e ### nata a ### d'### il ### ed ivi residente alla ### (C.F. ###), già rappresentate e difese dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n°4, e successivamente, in sua sostituzione, dall'Avv. ### e presso il suo studio elettivamente domiciliate in ### d'####, alla ### n°26, come da procura ad litem allegata alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data ###; #### nata a Napoli il ###, residente in ### alla ###. Montano n°39/41, (C.F. ###), elettivamente domiciliata in ### alla ### n°19, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello; ### la sentenza n°7654/2016 emessa ex art. 281 quinquies c.p.c.  dal G.O.T. presso il Tribunale di Napoli, ### di ### il ###, pubblicata il ###, notificata a mezzo p.e.c. in pari data, depositata il ###, con cui l'adito giudice, accolta la domanda proposta dall'attrice, odierna appellata, accertava e dichiarava: che la porzione di part.lla 218 del foglio 3 in ### loc. Zaro, confinante con la limitrofa part.lla 55, dell'estensione di circa mq. 
Registrato il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 111,26, era di esclusiva proprietà di parte attrice e non era gravata da alcuna servitù; che il comportamento delle convenute era stato illegittimo sia in ordine alla non consentita pratica di passaggio pedonale e carrabile, sia in ordine alla collocata recinzione con abusivo cancello e relativi, illegittimi contatori per l'acqua e l'energia elettrica; condannava, per l'effetto, le convenute all'immediato rilascio in favore di parte attrice della porzione di fondo meglio descritta nella parte motiva e nella C.T.U.; all'immediata eliminazione, a loro cura e spese, del cancello predetto, ordinando alle stesse di non esercitare più, sulla porzione come identificata e descritta in C.T.U., alcuna pratica di passaggio sia pedonale che carrabile; ad eliminare immediatamente, a loro cura e spese, i contatori dell'acqua e dell'energia elettrica a servizio dei propri immobili, nella confinante part.lla 217, così come allocati nella porzione della part.lla 218, spostandoli nello loro proprietà; condannava infine le convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese legali, liquidate in €. 3.000,00 per spese vive, ivi comprese quelle di C.T.U., (€. 2.700,00), oltre ai compensi ex D.M. n°55/14 che, in relazione alla domanda di valore indeterminato, quantificava in €. 810,00 per la fase di studio della controversia, €. 574,00 per la fase introduttiva, €. 1.204,00 per la fase istruttoria, €.  1.384,00 per la fase decisoria, il tutto oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 9.10.2003 ### proprietaria del fondo con annesso fabbricato sito in ### alla loc. ### - ### in ### alla partita 13432, foglio 3, n°70, are 0,46 e n°218 are 17,72, assumendo che le convenute ### e ### unitamente ai propri familiari, avevano cominciato ad esercitare un non consentito passaggio, sia pedonale che con mezzi meccanici, sulla striscia di terreno di sua proprietà, nella maggiore consistenza della part.lla 218 a confine con la part.lla 55, per giungere alla loro proprietà (part.lla 217), addirittura da ultimo recingendo tale porzione di fondo ed apponendovi un cancello, del quale solo loro avevano le chiavi, chiedeva, accertato il suo diritto di proprietà sul bene controverso, dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dalle convenute, non sussistendo a favore della loro proprietà (part.lla 217) alcun diritto di passaggio sia pedonale che carrabile su tale porzione di fondo, ordinando ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 loro di non esercitare più su di esso tale pratica nonché di rilasciare lo stesso, anche mediante rimozione del cancello di ingresso apposto, eliminando altresì i contatori di acqua e dell'energia elettrica a servizio degli immobili situati nella limitrofa loro part.lla 217, pure illegittimamente installati all'interno della striscia di terreno contestata. 
Costituitesi, le convenute impugnavano la domanda ed eccepivano in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione con riferimento alla striscia di terreno in questione, avendola posseduta in maniera pacifica e pubblica e con animo domini sin dal 1938, e ciò unendo al loro possesso quello già goduto dal proprio dante causa, ### Concludevano per la declaratoria di inammissibilità dell'avversa domanda e per l'accoglimento invece della riconvenzionale proposta accertando e dichiarando che la porzione di fondo di mt. 111,26, insistente tra il muro di recinzione della p.lla 218 e la p.lla 55 era stato oggetto di usucapione in proprio favore per effetto del possesso pacifico e pubblico protrattosi per oltre un ventennio, ordinando quindi al competente ### dei ### di procedere alla conseguente trascrizione dell'acquisito diritto dominicale, previo espletamento degli incombenti del caso, frazionamento ed accatastamento. 
Instauratosi il contraddittorio era ammessa e raccolta la prova testimoniale ed era disposta C.T.U. intesa alla descrizione dei luoghi in contesa e alla identificazione in particolare della striscia di terreno oggetto dell'assunto passaggio, verificando anche se, e in che misura, potesse far parte del fondo di proprietà dell'attrice alla stregua del titolo prodotto in atti. all'esito, precisate le conclusioni, il giudice monocratico rinviava per discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e introitava la causa in decisione, resa nei termini di cui al dispositivo in epigrafe. 
Avverso la sentenza proponevano appello le convenute deducendo innanzitutto vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, e di errata interpretazione di norme, con violazione dell'art. 950 c.c.. Sostenevano, infatti, le appellanti che il primo giudice aveva prestato acritica ed immotivata adesione alle tesi del C.T.U. che, esclusivamente sulla base delle risultanze catastali, aveva ritenuto di proprietà dell'attrice la porzione di terreno controversa; la violazione dell'art. 950 c.c. sarebbe consistita nel fatto che tale norma, in materia di ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 determinazione dei confini, riconosce ai dati catastali una utilizzabilità solo sussidiaria ove non sia possibile determinare il confine sulla base dei titoli, dello stato dei luoghi e di altri elementi. Con altro motivo lamentavano ancora travisamento nella valutazione della prova e dei documenti depositati, stante la erronea valutazione compiuta dallo stesso giudice nell'affermare che “la prova orale attorea - era - stata chiara nel corroborare le risultanze della CTU”, riferendosi ancora una volta ai soli dati catastali ed attribuendo ai testi la capacità di valutare la correttezza degli stessi. 
Nel costituirsi l'appellata resisteva al gravame e ne invocava la declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto nel merito con vittoria delle spese del grado.  ### il contraddittorio in appello la Corte rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, concessi i termini di rito per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche, ha riservato la decisione.  ### non è fondato e non può trovare pertanto accoglimento. 
La preliminare eccezione di inammissibilità dello stesso per insufficiente specificazione dei motivi alla luce delle prescrizioni imposte dal rinnovato art. 342 c.p.c. appare in sostanza superabile. Va detto in proposito che “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, n. 21336, ### 2017, rv 645703-01). In altri termini, “il requisito della specificità dei motivi di cui al riformato art. 342 c.p.c.  deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo tale da consentire al ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né la rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né tantomeno la formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni” (Corte appello ### sez. III, 09/08/2017, 5348, ###è 2018). 
Nel merito, la pretesa, acritica adesione giudiziale alle risultanze della indagine peritale d'ufficio non si traduce, come vorrebbe l'appellante difesa, in violazione del disposto dell'art. 950 c.c., essendo diversi gli elementi assunti a sostegno della decisione, non retta, a ben vedere, unicamente dalla operazione consistita nel desumere la sussistenza del diritto dominicale attoreo dai dati catastali. La norma invocata testualmente recita: “quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”. 
Nella sentenza appellata il giudice a quo ha fatto propri i rilievi dell'ausiliario, (e, d'altra parte, essendo il confine tra le particelle un dato tecnico, non avrebbe potuto fare diversamente), ma non si è riferito alle sole risultanze catastali per determinare il confine tra le parti. Invero, a conferma del dato catastale, ha posto a base del suo convincimento altre circostanze, pure evidenziate nell'impugnato provvedimento: a) innanzitutto, il riconoscimento che le appellanti, del tutto arbitrariamente, dopo circa due anni dalla notifica della citazione, si erano premurate di presentare un atto di aggiornamento catastale, frazionando la porzione della part.lla 218 oggetto di causa, (quella poi occupata dal tracciato stradale); la circostanza era stata chiaramente evidenziata nella relazione peritale, ove il C.T.U. aveva parlato di particella “ex-218”, in quanto, in sede di indagini, aveva riscontrato quanto segue: «… dall'esame degli atti catastali risulta che le ###re ### … arbitrariamente e senza idonei titoli (o meglio ipotizzando un'usucapione, a giudicare dall'autocertificazione di cui al ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 frazionamento in all. 4.4) hanno proceduto a presentare un atto di aggiornamento catastale, ovvero, pratica di ### di ### n. 443491/2005 (vedasi allegato 4.4 e 4.3), ###'###. Con lo stesso, sono state frazionate delle particelle di terreno appartenenti ad altre persone come le particelle 65 e 55, nonché la 218 di proprietà dell'### sig.ra ### eliminando dalla consistenza originaria di dette particelle, le porzioni di terreno occupate dal tracciato stradale da esse “abusivamente” realizzato. Ciò ha provocato all'insaputa della ricorrente l'estinzione dalla mappa catastale e dall'archivio censuario della particella 218 e la comparsa di due nuove particelle derivate ed individuate, rispettivamente, con i n. 427 e 428» (c.f.r., in fasc. uff. I° grado, pag. 7 della C.T.U.). In pratica le convenute, pendente il giudizio, avevano arbitrariamente modificato la documentazione catastale, creando una nuova particella che corrispondesse al tracciato oggetto di causa, per l'accertamento del quale era stata chiesta ed ammessa consulenza tecnica d'ufficio. Tale atteggiamento è stato tenuto in conto dal giudice a quo proprio quale “altro elemento”, a conferma delle risultanze delle mappe catastali. In secondo luogo il primo giudice ha valutato gli esiti della prova orale, che avevano a suo parere confermato l'assunto della ### e le conclusioni a cui era giunto il C.T.U., non dimostrando in modo appagante e rigoroso l'acquisto per usucapione vantato dalle convenute in riconvenzionale. Infatti, alcuno dei testi, (###, aveva dichiarato di conoscere bene i luoghi di causa in quanto proprietario di un fondo con fabbricato a confine sia con la proprietà attrice che con quella convenuta, (dovrebbe essere la part.lla 74), fondo nel quale abitava dal 1982, e aveva confermato la circostanza di cui alla memoria istruttoria attorea articolata sub 1), e cioè che all'atto dell'acquisto da parte dell'attrice del fondo con annesso fabbricato in ### alla loc. ### - ### il fondo stesso si presentava incolto e pieno di vegetazione per la sua intera estensione, rinvenendosi soltanto nella parte ad est un fossato e, al di la di quello, altra vegetazione. Ciò escludeva anche la presenza di qualsivoglia cancello precedente, anche se rudimentale, così come asserito dalle convenute; lo stesso teste aveva altresì precisato: «… quando i coniugi ### dovettero costruire nel 1983 il loro fabbricato alle spalle della mia proprietà, passarono tutti i materiali per la ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 costruzione attraverso la mia proprietà, che prende accesso dalla via ### oggi denominata via S. Montano. 
Sull'altro lato, e cioè a confine con la sig.ra ### e quindi i luoghi oggetto di causa, vi era un sentiero pedonale ed a fianco del sentiero vi era un “cavone” e terreni incolti; … attraverso il sentiero di cui mi dite poteva passarsi solo a piedi per cui feci all'epoca passare i ### dalla mia proprietà con mezzi meccanici». Il teste, forse tratto in inganno sull'esistenza di vari sentieri in loco, alle domande per prova contraria sui capitoli di parte convenuta, precisava: «… dichiaro che vi è stata confusione. Infatti, quando parlo di sentieri pedonali e mulattiere mi riferisco solo al viottolo comunale che costeggia la mia proprietà. Per quanto riguarda il viottolo a confine con la proprietà ### e oggetto di causa, dichiaro che prima del 1994 non poteva passare nessuno in quanto vi erano terreni incolti. Solo dopo il 1994 e cioè l'episodio del riempimento del fossato le ### hanno cominciato a passare». In definitiva, il teste aveva escluso che prima del 1994 qualcuno potesse passare sulla zona oggetto di causa, che si presentava incolta e con un fossato, che solo dopo il 1994 era stato “riempito”, creando il tracciato in contestazione, confermando che le ### quantomeno sino al 1994, erano sempre passate, per accedere alla loro proprietà, (part.lla 217), dal sentiero che costeggiava la part.lla 218, (di proprietà ###, e la part.lla 74, (di proprietà ###. Tale circostanza è stata anche confermata da altro teste, (###, proprietario insieme ai fratelli di fondi sui luoghi di causa, (la part.lla 55), il quale aveva dichiarato: «… all'epoca, entrando nella mia proprietà, vi era un muro sulla sinistra, che era il confine e, al di la del muro, vi era un canale, come un sentiero, praticabile a piedi ed era pieno di sterpaglie. Questo canale corrisponde ai luoghi oggetto di causa, e cioè delimitava i confini tra la proprietà ### e la proprietà ### … non posso dire nulla sull'epoca di riempimento del fossato. Posso solo dire che, negli anni 1997/1998, quando il nostro terreno era incolto, avendo avuto sentore di alcuni sconfinamenti nella nostra proprietà, (preciso altrove e non in quello oggetto di causa), provvedemmo a ripulire e recintare il nostro fondo. In quell'occasione mi accorsi che il canale era stato riempito; … prima del suo riempimento, il canale era scosceso e profondo circa 2 metri, non consentiva il transito di alcun mezzo meccanico, ma solo, come prima ho ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 detto, di qualche cacciatore a piedi». Il teste, a conferma che il passaggio esercitato dai ### per giungere alla loro proprietà, part.lla 217, fosse altro, precisava: «… effettivamente i ### prima di passare attraverso la strada oggi in contestazione, passavano attraverso un sentiero fatto a scaloni a fianco della proprietà di ### al quale io avevo venduto il terreno negli anni 1982/1983». Quanto affermato dai testi circa l'esistenza del “fossato” o “canalone” e del suo successivo riempimento, era stato confermato anche documentalmente dai processi verbali operati dal Comune di ### il ###, (verbale n°751), e il ###, (verbale n°1035), con i quali i verbalizzanti avevano proceduto al sequestro, rispettivamente, del manufatto abusivamente realizzato dalle ### nel fondo part.lla 217 e, successivamente, del tracciato stradale in terra battuta “mediante il deposito di materiale di riporto in una zona boschiva”; tracciato che non potrebbe essere che quello oggetto di causa, non essendovi altre proprietà delle predette convenute in zona. 
Da qui la scarsa attendibilità di quanto riferito da tal'altro teste, di parte convenuta, (### nipote delle ###, che aveva riferito: «… sino all'anno 1972 tale striscia - (quella oggetto di causa) - è stata percorsa pedonalmente in quanto anche la via comunale sino a quel periodo era solo un sentiero. Dopo il 1978 è stato possibile praticarla con piccoli mezzi meccanici, tipo Ape tre ruote e successivamente ancora, …, dopo l'allargamento della via ### è stato possibile praticarla anche con mezzi meccanici». Tale versione appare smentita proprio da quanto successivamente affermato dallo stesso teste: «### che la striscia di terreno per cui è causa è stata sempre delle stesse dimensioni di oggi, delimitata a sinistra da un muro a secco e sul lato destro da una leggera scoscesa verso l'altro fondo sottostante come quota e dopo questa delimitata da un muretto a secco». Inutile dire che la presenza di un fossato, con descritto declivio, rendeva molto poco verosimile la percorrenza del tratto con un mezzo meccanico, rischiandone il ribaltamento. Non a caso lo stesso teste, nel riconoscere che fu proprio il marito della ### a fornire indicazione alla ### sul come realizzare il muro di confine dal lato della p.lla 55, aveva finito per ammettere che la parte scoscesa, a suo dire solo l'ultimo tratto, (che comunque avrebbe impedito la percorrenza con mezzi meccanici per giungere al fondo ###, aveva assunto la sua conformazione attuale per «… ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 successivi riporti di materiale di risulta per coprire buche che si formavano e comunque per accedervi più comodamente». 
Ancora qualche altro teste, (###, era apparso alquanto contraddittorio affermando da un lato d'essersi recato sui luoghi per cui è causa dal 1973 al 1980, - «… il viale per cui è causa all'epoca della mia frequentazione aveva la stessa larghezza di oggi e sul lato destro aveva una scoscesa», - e dichiarando poi di escludere «… che ove oggi vi è il viale vi fosse un fossato»; ed ancora aggiungendo: «… per andare a fare le scampagnate pulivamo tale viale anche per la sicurezza dei bambini che dovevano transitarvi», lasciando intendere che tale pulizia avveniva solo in occasione delle scampagnate. Un ultimo teste, (###, che aveva affermato di conoscere la zona per aver partecipato ai lavori per la costruzione del fabbricato delle convenute «… negli anni dal 1980 e seguenti», non era apparso più credibile; se il verbale di sequestro del manufatto delle convenute, esibito dall'attrice, risaliva al 10 ottobre 1994, quanto doveva essere durata la realizzazione della costruzione de qua? Ed ancora aveva riferito: «… quando andavo a lavorare passavo col furgone ed anche i materiali venivano trasportati per l'indicato viale». Ma perché allora altro teste, (###, avrebbe dichiarato che i materiali necessari per la costruzione del fabbricato ### erano passati dalla sua proprietà, (sul lato opposto a quello in discussione)? Ebbene, se quello appena passato in rassegna è il tenore del testimoniale raccolto, congruamente il giudice di primo grado ha ritenuto i testi di parte convenuta, (oggi appellante), “ben meno credibili”, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione “in quanto non provata in alcun punto, in aperta violazione del noto criterio di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.”. E qui il principio per cui “la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, …” (Cassazione civile, sez. lav., 07/01/2009, n°42, ### civ. Mass. 2009, 1, 12), non potrebbe non essere applicato, essendo l'adottata decisione sorretta da adeguata ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 motivazione. Ma non è tutto. Anche i riscontri documentali agli atti avevano supportato la bontà della pretesa attorea.  ###, infatti, con atto per notar ### del 4.6.1993, Rep. ###, aveva acquistato dai signori #### ed ### una cantina, con terreno circostante, (tra cui quello per cui è causa), in ### al foglio 3 part.lla 70 (la cantina) e part.lla 218, (il terreno circostante). La zona oggetto di causa, come individuata dal C.T.U. in primo grado, (anche sulla scorta di un rilievo topografico di precisione), era ricompresa nella part.lla 218, di proprietà dell'esponente in forza del titolo prodotto. Non si può dire, pertanto, che l'onere probatorio gravante sull'attrice, almeno in tema di negatoria servitutis, non fosse stato sufficientemente assolto, attesa la indiscussa esistenza di un valido titolo di proprietà del bene per cui è causa, tenuto anche conto del comportamento processuale delle appellanti; [c.f.r., ad es., Cassazione civile, sez. II, 05/11/2010, n°22598, ### civ. Mass.  2010, 11, 1412: “la proprietà appartiene alla categoria dei diritti "autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, sicché nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Ne consegue che l'allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (nella specie usucapione) rispetto a quello (nella specie contratto) posto inizialmente a fondamento della domanda costituisce soltanto un'integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, né come rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza”]. La verità è che la zona oggetto di contestazione, sino alla realizzazione di quello ad opera delle convenute in epoca successiva all'acquisto operato dalla ### non era mai stata attraversata da alcun tracciato che mettesse in comunicazione il vecchio sentiero esistente, (poi divenuto strada pubblica via ### - ora via S. Montano), e la proprietà ### È confermato ciò dal rilievo aerofotogrammetrico scala 1:2000 dell'ottobre 1982, prodotto dall'attrice, l'esame del quale rivela come non sia riportato alcun collegamento tra la proprietà ### e la strada pubblica, né in prossimità né attraverso la proprietà ### Né la conclusione potrebbe essere ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 smentita dalla documentazione prodotta in primo grado dalle appellanti, (con la memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c.) e, in particolare, da quella contenuta nella relazione giurata del consulente di parte, (geom. Tomas). La tesi da questi propugnata si fonderebbe su una fotografia aerea datata 1992, su uno stralcio di mappa catastale scala 1:5000 e su una aerofotogrammetria scala 1:5000, datata 1962. 
Orbene, nella foto aerea del 1992 è visibile esclusivamente la strada pubblica che costeggia il primo tratto della proprietà ### mentre non è possibile individuare il tracciato, che dalla strada suddetta si diramerebbe verso la proprietà ### oggetto della presente controversia. La zona, attualmente interessata dall'attraversamento della stradina, catastalmente appartenente alla proprietà ### nell'immagine aerea dell'epoca risulta completamente coperta da alberature, ad eccezione di una piccola area, nella quale non è possibile individuare la presenza di un tracciato stradale, ma semplicemente un terreno privo di vegetazione che, da una attenta analisi, sembrerebbe essere un fossato ostruito da un cumulo di macerie. Lo stralcio catastale scala 1:5000 non riporta alcun viottolo tra la proprietà ### e la strada pubblica, tantomeno un passaggio pedonale, solitamente indicato sulle mappe con una linea tratteggiata. Il lucido aerofotogrammetrico, scala 1:5000, datato 1965, non ha un grado di dettaglio tale da consentire di individuare l'ubicazione esatta dei viottoli pedonali che collegavano i vari fondi. Le linee tratteggiate mostrano la presenza di piccoli percorsi, ma non ne determinano l'esatta posizione in quanto la scala grafica della mappa è troppo ridotta per effettuare operazioni di posizionamento planimetrico, che richiedono un grado di precisione ben maggiore. Ad ogni modo, ove per ipotesi volesse darsi attendibilità al rilievo aerofotogrammetrico, per quanto riguarda il posizionamento planimetrico dei percorsi, dalla sovrapposizione con lo stralcio catastale emerge che la proprietà ### (part.lla 218), non è interessata dall'attraversamento di alcun sentiero o tracciato stradale. 
La nuova difesa delle appellanti ha incentrato lo sviluppo delle argomentazioni congegnate in conclusionale a supporto del gravame sulla inevitabile qualificazione in termini di rivendica della domanda introduttiva del primo grado e sul conseguente, mancato assolvimento della probato diabolica a cui sarebbe stata imprescindibilmente soggetta l'attrice, pure a fronte della sollevata eccezione, in via ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 riconvenzionale, di usucapione, che non l'avrebbe esonerata dal suo onere probatorio. E questo perché “l'onere probatorio posto a carico dell'attore nell'azione di rivendicazione non è di regola attenuato dalla proposizione da parte del convenuto di una domanda o di una eccezione riconvenzionale di usucapione, salvo che quest'ultimo non invochi un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo del rivendicante. In siffatta ipotesi, l'onere della prova del rivendicante può ritenersi assolto con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale il bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare. Del resto, l'attenuazione del rigore dell'onere probatorio non può ritenersi esclusa in considerazione della posizione del convenuto in rivendica che, pur opponendo un proprio diritto, può comunque avvalersi del principio "possideo quia possideo" senza alcuna rinuncia di tale situazione vantaggiosa, atteso che, quando invoca l'acquisto per usucapione, il convenuto non si limita ad opporre la tutela garantita dalla legge a favore del possessore a prescindere da un corrispondente diritto di proprietà, ma deduce di possedere nella qualità di proprietario, chiedendo, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale, addirittura una pronuncia di accertamento di tale diritto di proprietà con efficacia di giudicato” (Corte appello Napoli, sez. II, 21/10/2019, n°5119, ### 2019). In comparsa conclusionale, (pag. 7), la subentrata difesa delle appellanti ha lamentato che “Il Giudice di prime cure ha riconosciuto all'attrice la proprietà della zona di terreno oggetto di causa pur in assenza dell'adempimento rigoroso dell'onere della prova richiesto per l'azione principale”. 
Or dunque, simile deduzione non era stata affatto formulata nell'atto di appello, per cui deve ritenersi inammissibile e non più rilevabile, non essendo stata tempestivamente devoluta all'esame del giudice di appello. “La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo” (Cassazione civile, sez. II, 04/06/2014, n°12577, ### al diritto 2014, 34-35, 44; v. pure Cassazione civile, III, 29/07/2002, n°11175, ### civ. Mass. 2002, 1386: “la comparsa conclusionale, nel giudizio di appello, ha solo la funzione di illustrare le conclusioni già presentate nell'ambito dei motivi proposti e, pertanto, non può ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 contenere motivi nuovi, né rispetto a questi, se proposti, può ipotizzarsi l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte. Ove, peraltro, in detto atto questi fossero stati introdotti, non è necessaria neppure un'espressa statuizione di inammissibilità per novità degli stessi, potendo il giudice limitarsi ad ignorarli, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.”). Con il primo motivo dell'atto di appello le impugnanti avevano lamentato esclusivamente il fatto che il primo giudice avesse basato la sua decisione sulle risultanze catastali e della C.T.U, senza far cenno, come avevano fatto in primo grado, alla mancanza della c.d. probatio diabolica a carico del presunto rivendicante. In altre parole, le appellanti non hanno contestato con l'atto introduttivo del secondo grado, (né lo avevano fatto in quello precedente), l'originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa dell'attrice, ma si sono limitate esclusivamente ad eccepire presunti vizi della sentenza impugnata in ordine all'esame delle risultanze probatorie, (documentali ed orali, e della C.T.U.. Per quanto in comparsa conclusionale, (pag. 9), si siano richiamati “i principi che disciplinano il rigore dell'onere della prova nelle azioni di rivendica, … chiaramente enunciati in tutte le difese in primo grado (c.f.r. premesse del presente atto) e con l'atto di appello …”, essi non risultano tuttavia espressi, neppure per implicito, nell'atto di appello, che sostanzialmente non li ha riproposti quali motivo di gravame. Le appellanti, infatti, giammai si sono lamentate, con l'atto di appello, del fatto che il Tribunale avesse ritenuto di proprietà dell'attrice il bene oggetto di contesa pur in mancanza della rigorosa prova richiesta per il caso di rivendica. 
Peraltro, che la domanda formulata dall'attrice in primo grado dovesse considerarsi come negatoria non sembra revocabile in dubbio, atteso che con la sua proposizione ci si era doluti di una non consentita pratica di passaggio, pedonale e carrabile, instaurata dalle convenute, dopo l'acquisto effettuato dalla ### del fondo oggetto di causa, su una striscia di terreno di sua proprietà e, addirittura, successivamente, della recinzione e della chiusura di tale spazio con un cancello da parte delle medesime convenute, il tutto sul presupposto del diritto dominicale vantato dalla istante che, in quanto proprietaria, aveva chiesto la cessazione di tale pratica di passaggio e la restituzione della porzione di fondo, successivamente occupata e recintata, con la rimozione dei ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 contatori di acqua e luce pure installati senza alcuna autorizzazione nell'altrui proprietà. Tale qualificazione della domanda era stata, del resto, condivisa dai giudici che in primo grado si erano alternati nella conduzione del giudizio; tanto è vero che, a scioglimento della riservata di cui all'udienza del 28.10.2005, uno di quei giudice ammetteva la chiesta C.T.U., chiedendo all'ausiliario: “… descriva il CTU i luoghi di causa, con particolare riguardo alla striscia di terreno oggetto dell'assunto passaggio e ciò anche catastalmente, plani metricamente, oltre che fotograficamente; riferisca se detta striscia di terreno coincida o meno, in tutto o in parte, con quella che si assume essere stata recintata; verifichi se e in che misura, la striscia di terreno in oggetto e la parte di fondo (di circa mq. 111,26) oggetto dell'assunta recinzione, siano in base al titolo in atti di proprietà dell'attrice”. Il mandato conferito al C.T.U. mirava ad accertare se effettivamente la striscia di terreno sulla quale veniva esercitato il passaggio, e che era stata anche recintata, (circostanze assolutamente non disconosciute dalle convenute), fosse di proprietà dell'attrice alla stregua del titolo versato in atti. Una verifica del genere non sarebbe stata consentita se non sul presupposto di una qualificazione della domanda siccome introducente un'azione negatoria servitutis. Ed è noto che “in tema … la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e, se essa è contestata, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, ma deve dare la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo valido di proprietà del bene” (Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1409; Trib. Salerno, sez. II, 21 novembre 2014, n. 5518; Trib. Savona, 23 giugno 2005). ### provando l'esistenza di un valido titolo di proprietà del bene, (l'atto per notar ### del 4.6.1993, Rep. ###), ha chiesto la cessazione della pratica di passaggio esercitata dalle convenute nonché la restituzione della porzione di tale bene, deducendo e comprovando l'insussistenza ab origine, da parte di queste, d'alcun titolo per detenerlo, (sul punto, si veda Cass. civ., II, 26 febbraio 2007, n. 4416). 
In ogni caso, era mancata ogni contestazione dell'originaria appartenenza del bene rivendicato ad uno dei danti causa dell'attrice. Sebbene solo in comparsa conclusionale si sia dedotta una subordinazione della riconvenzionale di ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 usucapione all'eccezione di mancanza di prova circa la titolarità del bene, in primo grado, nelle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione, le convenute non avevano proposto alcuna subordinata domanda riconvenzionale di usucapione, che invece avevano avanzato in via principale, (c.f.r. conclusioni della comparsa di costituzione in primo grado: “… per la dichiarazione di inammissibilità della domanda attrice; … per l'accoglimento della riconvenzionale proposta e quindi accertare e sentir dichiarare che la porzione di fondo di mq. 111,26, insistente tra il muro di recinzione della part.lla 218 e la part.lla 55 è stata oggetto di usucapione da parte delle convenute ### e ### per effetto del possesso pacifico e pubblico protrattosi per oltre un ventennio …”). Anche nell'atto di appello, (pag.  6), nel primo motivo, si legge: “le convenute spiegavano domanda riconvenzionale per sentir dichiararsi proprietarie esclusive della detta zona avendola esse posseduta fin dal 1938 e cioè da oltre un settantennio, in maniera pacifica e pubblica e con animo domini (animus rem sibi abendi)”, senza in nessun modo precisare che tale domanda riconvenzionale fosse avanzata “in via subordinata”. 
Le spese del grado seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.  P. Q. M.  La Corte d'Appello di Napoli, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da ### e ### nei confronti di ### con citazione notificata a mezzo p.e.c. il ###, così provvede: 1°) Rigetta l'appello; 2°) Condanna le appellanti alla rifusione in favore della ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75 ### n°3532/2016 controparte delle ulteriori spese del grado, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, in complessivi €. 2.980,00, di cui €. 180,00 per spese ed €. 2.800,00 per compensi, giusta quanto disposto dal ### 10/03/2014 n°55, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% su diritti e onorari, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; 3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento delle appellanti alla contribuzione ulteriore come prevista per legge. 
Così deciso in Napoli, nella ### di Consiglio del 22.5.20.  ######ssa ### il: 16/03/2022 n.5096/2022 importo 208,75

causa n. 3532/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Ioni Gabriella, Quaranta Antonio, Castiglione Morelli Maria Rosaria

M

Tribunale di Bari, Sentenza n. 2897/2025 del 23-07-2025

... chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (cfr. Cass. civ., n. 868/2017; in senso conforme, Cass. civ., n. 13738/2005, Rv. 581423). Deve, dunque, riconoscersi valore di argomento di prova alla dichiarazione di successione che, valutato unitamente all'ulteriore documentazione pure prodotta (dichiarazione sostitutiva di certificazione dello storico di famiglia), e alla accettazione tacita conseguente all'azione odiernamente proposta, anche al fine di conseguire il danno da perdita di chances, ben può ritenersi idonea alla dimostrazione in via presuntiva della qualità di eredi degli odierni attori. A ciò si aggiunga che con la Suprema Corte ha, inoltre, stabilito che nel caso di azione proposta da un soggetto che si (leggi tutto)...

testo integrale

n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. ### ha pronunciato la seguente, ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6344/2018 R.G., avente ad oggetto: ### ipotesi di responsabilità ### non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali), vertente tra ##### in proprio e quali eredi legittimi di ### tutti elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### giusta procura in calce all'atto recante comparsa in riassunzione notificata il ###, - ATTORI - contro ### di ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliat ######, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il ###, - CONVENUTA - nonché contro ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso l'### dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente il ###, - ### - ### - All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.  n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### - ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - Con atto di citazione recante comparsa in riassunzione, notificato in data ###, #### e ### convenivano innanzi a questo Tribunale l'#### “### di Bari” (in seguito, per brevità, #### di ### e l'### chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, in solido tra loro o in via esclusiva, in relazione ai vari trattamenti sanitari eseguiti che portarono al decesso del loro congiunto ### (rispettivamente, per ciascun attore, nell'ordine suindicato, padre dei primi due, e marito della ###, occorso in data ### e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti iure proprio per il danno parentale e iure successionis per il danno biologico sofferto dal de cuius ### sino al momento terminale della propria vita, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. 
In particolare, gli odierni attori (figli, i primi due, e moglie del de cuius) deducevano che «1. In data 3 gennaio 2013 il ### era ricoverato nella ### di ### dell'### di ### per essere sottoposto ad un intervento chirurgico di “resezione del sigma”. Tale intervento era eseguito con la tecnica di video-laparoscopica il giorno 07.01.2013, senza complicanze né durante l'operazione, né nel suo immediato decorso. Nelle prime ore del 09 gennaio 13 si registrava la comparsa di una ipotensione arteriosa spiccata, una insufficienza renale acuta, gravi alterazioni metaboliche e respiratorie che richiedevano l'intervento dei rianimatori e dei nefrologi per l'avvio di ultrafiltrazione renale e espirazione assistita. Il giorno 10 gennaio 13 era rilevata una febbricola mentre le condizioni cliniche del compianto signor ### rimanevano critiche. 2. Il giorno successivo (11.01.2013) il ### veniva intubato e trasferito presso il reparto di ### dell'### di ### ove rimase intubato, in emodialisi ed in trattamento con amine simpaticomimetiche per la persistenza di una grave ipotensione arteriosa refrattaria al trattamento. Il giorno 16 gennaio 13 era eseguita una “emocoltura” che faceva risaltare una infezione generalizzata da: “### Baumanii”. Un'altra coltura da liquido del drenaggio addominale, in pari data, evidenziava la presenza di ### Pneumoniale”. La diagnosi di sepsi veniva confermata dai rilievi di laboratorio ed, in particolare, dagli elevatissimi valori di procalcitonina, dalla leucocitosi neutrofila e dall'incremento della proteina C-reattiva. In data 19 gennaio 13 veniva, altresì, rilevata la presenza di ### coli (altro germe riconducibile ad infezioni nosocomiali) in una coltura su broncoaspirato. 3. Ben presto, purtroppo, le condizioni del ### peggioravano rapidamente e precipitavano definitivamente in seguito alla deiscenza dell'anastomosi chirurgica, per necrosi di largo tratto del colon sinistro, a causa delle gravi alterazioni emodinamiche e metaboliche indotte dalla sepsi sopra richiamata. 4. Le infezioni da germi nosocomiali, nel complesso contesto clinico, concausavano, purtroppo, il decesso per “choc settico” del paziente in data 27 gennaio 2013, dopo un penoso calvario protrattosi per diversi giorni. 5. È di tutta evidenza, “per tabulas”, che nel caso in esame, non sono stati adottati e rispettati tutti i programmi di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere (applicazione corretta dei processi di decontaminazione e sanificazione, rispondenti a precisi protocolli) o quant'altro. 6. La documentazione relativa al ricovero del ### presso i richiamati nosocomi, è stata sottoposta alla attenta e scrupolosa valutazione medico-legale del Dott. ### di ### il quale ha così concluso: n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### “### della sepsi, indotta da germi tipicamente nosocomiali ha precipitato le condizioni cliniche del paziente e ne ha determinato il decesso”». 
Con l'odierno atto di citazione, dunque, gli attori deducevano la responsabilità delle strutture convenute per le infezioni nosocomiali contratte dal de cuius ### e, in particolare, per aver omesso le dovute attività di controllo e l'applicazione corretta dei processi di decontaminazione e sanificazione, chiedendo, pertanto, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure hereditatis e, comunque il risarcimento del danno da perdita di chances, così come richiamato nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c.  depositata telematicamente in data ###, con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il ###, si costituiva in giudizio l'### “### di Bari” (in seguito, per brevità, ### di ###, la quale eccepiva, in via preliminare, l'assenza di prova della qualità di eredi degli attori e, nel merito, chiedeva di rigettare integralmente la domanda poiché destituita, in ogni sua parte, di fondamento in fatto e diritto, oltre che non provata; in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare la ricorrenza del concorso di responsabilità ex art. 1227 co. 1 c.c. tra il sig. ### e l'### ovvero, in via ulteriormente gradata, di accertare e dichiarare natura, grado e percentuale di responsabilità del personale medico-sanitario che ebbe in cura il de cuius nel corso del suo trattamento sanitario, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. 
Con successiva comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il ###, si costituiva altresì nel presente giudizio anche l'### la quale chiedeva il rigetto dell'avversa domanda perché infondata, in fatto e in diritto, stante la corretta applicazione dei protocolli vigenti in materia di misure di prevenzione delle infezioni nosocomiali, contestando anche il quantum della domanda ritenuto eccessivo, e con vittoria delle spese di giudizio. 
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e CTU medico - legale a firma della dott.ssa ### depositata telematicamente in data ###, ed è stata successivamente più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante il gravoso carico del ruolo, sino all'udienza del 30.01.2025, celebrata mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, in aula di udienza del Tribunale, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.. 
Preliminarmente e in rito, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di prova in merito alla qualifica di erede, sollevata dalla convenuta ### di ### Ed invero, gli attori hanno depositato, oltre alla dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia storico, anche la dichiarazione di successione. 
Ebbene, sul punto, e in particolare sul valore da attribuire alla denunzia di successione, la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui in tema di “legitimatio ad causam”, colui che promuove l'azione n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il “de cuius” che legittima alla successione ai sensi dell'art. 565 c.c. e ss..  ### parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, “id est” con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (cfr. Cass. civ., n. 868/2017; in senso conforme, Cass. civ., n. 13738/2005, Rv. 581423). 
Deve, dunque, riconoscersi valore di argomento di prova alla dichiarazione di successione che, valutato unitamente all'ulteriore documentazione pure prodotta (dichiarazione sostitutiva di certificazione dello storico di famiglia), e alla accettazione tacita conseguente all'azione odiernamente proposta, anche al fine di conseguire il danno da perdita di chances, ben può ritenersi idonea alla dimostrazione in via presuntiva della qualità di eredi degli odierni attori. 
A ciò si aggiunga che con la Suprema Corte ha, inoltre, stabilito che nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (cfr. Cass. civ., n. 817/2015). 
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate. 
Sempre in via preliminare, e al fine di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in giudizio, si rende opportuno evidenziare come gli odierni attori hanno evocato in giudizio sia l'### sia l'### di ### per un fatto avvenuto nel gennaio 2013.  n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### al fine di qualificare la natura giuridica della responsabilità del soggetto evocato in giudizio, ribadito l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità più recente secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, 28994, in cui si sottolinea che la pretesa retroattività di tali disposizioni “verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura contrattuale della responsabilità del sanitario - con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere della prova e sulla prescrizione - applicate in base al «diritto vivente»; ciò che esclude la legittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017”; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 8.11.2019, n. 28811), deve, dunque, escludersi che possa trovare applicazione alla fattispecie in esame la normativa di cui alla c.d. ###-Bianco n. 24/2017, siccome sopravvenuta rispetto all'evento del decesso del sig. ### avvenuto il ###, e deve ritenersi invece applicabile la disciplina di cui al c.d. decreto Balduzzi, d.l. 13.09.2012, n. 158, conv. con mod. nella legge 8.11.2012, n. 189, entrata in vigore l'11.11.2012. 
Peraltro, mette conto evidenziare, da un lato, che parte attrice fa valere esclusivamente la responsabilità dell'### e dell'### di ### e, dall'altro, che l'art. 3 comma 1 della legge ### non incide sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata); ai fini della presente decisione, dunque, non viene in rilievo il dibattito giurisprudenziale sulla natura giuridica contrattuale o extracontrattuale del medico in assenza di un contratto d'opera professionale. 
Si ritiene, quindi, di dover aderire all'interpretazione granitica della giurisprudenza di legittimità, tanto da costituire “diritto vivente”, ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, secondo la quale la responsabilità del medico, vuoi su richiesta diretta del paziente, vuoi per intermediazione della struttura sanitaria, ha carattere negoziale-contrattuale e non aquiliano; è noto, infatti, che l'orientamento prevalente della Suprema Corte, qui pienamente condiviso, ha costantemente inquadrato l'obbligazione del medico dipendente dall'ente ospedaliero nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, come avente natura contrattuale (cfr. Cass. civ., n. 589/1999; Cass. civ., 19564/2004; civ., n. 9085/2006; Cass. civ., 24791/2008). 
A sua volta, anche la responsabilità della struttura sanitaria, ente pubblico ospedaliero o casa di cura privata, come nel caso in esame - essendo sostanzialmente equivalenti gli obblighi di prestazione di tali due tipi di strutture in favore del fruitore di tali servizi - viene solitamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale o in clinica privata, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta pur sempre la conclusione di un contratto (cfr. Cass. civ., 1°.09.1999, 9198; Cass. civ., 11.03.2002, n. 3492; Cass. civ., 14.07.2003, n. 11001; Cass. civ., 21.07.2003, n. 11316; n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### civ. 4.03.2004, n. 4400; Cass. civ., 23.09.2004, n. 19133; Cass. civ., 3.02.2012, n. 1620; Cass. civ., 20.03.2015, n. 5590). 
In particolare, il rapporto che si instaura tra paziente e la struttura sanitaria, ente ospedaliero o clinica privata, trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente ospedaliero), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. 
Ne consegue che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale. 
In altri termini, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello tra paziente e struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali, in forza del “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, generando un obbligo di protezione dei primi nei confronti e a carico dei secondi (cfr. Cass. civ., n. 1698/2006; Cass. civ.., n. 12362/2006, cit.; Cass. civ., n. 3492/2002); con ogni conseguenza, in entrambi i casi, in punto di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. 12 marzo 2013, n. 60931; Cass. 12 settembre 2013, n. 20904). 
Quanto agli onera probandi, come è stato condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito più attenta, “la contrattualizzazione della responsabilità medica ha delle ricadute dirette sul riparto degli oneri probatori”; infatti, il paziente-creditore sarà tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e a dedurre l'inadempimento “qualificato”, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno, del debitore della prestazione sanitaria, mentre quest'ultimo (nella duplice individuazione della struttura sanitaria e del medico) sarà tenuto a provare, per andare esente da responsabilità, che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che pur esistendo non è stato causa del danno (cfr., in tal senso, ex multis, nella giurisprudenza di merito, ### Varese, 16.02.2010, n. 16, rel. Buffone; in senso conforme, #### sez. II, 30.10.2015, n. 5192; #### sez. II, 14.11.2016, n. 4824; #### sez. III, 28.03.2024, n. 1593). 
In ogni caso, la Suprema Corte, dopo aver confermato l'inquadramento “nell'ambito contrattuale” della “responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente” ed aver evidenziato che “il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle ### di questa Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento”, ha, condivisibilmente, precisato, con le sentenze n. 28991/2019 e n. 28992/2019 (pronunciate nell'ambito del c.d.  progetto “Sanità”), che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. civ., sez,. 3, 11.11.2019, n. 28991, Rel. E. 
Scoditti; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, 26.07.2017, n. 18392, Rel. E. Scoditti, Rv. 645164-01; civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700, Rv. 651166-01; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; e più recentemente Cass. civ., sez. 6-3, ord. 31.08.2020, n. 18102; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 26.11.2020, n. 26907, secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”; Cass. civ., sez. 3, 29.03.2022, n. 10050, per cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”]. 
Nel dettaglio, relativamente al rapporto tra responsabilità contrattuale in campo medico e causalità materiale, la Corte di Cassazione ha premesso innanzitutto che incombe sul paziente creditore di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute; diversamente opinando, infatti, si espungerebbe dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale. Di contro, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione. 
Soggiunge la Suprema Corte che il fatto “che la causalità materiale si iscriva a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell'art. 1227 c.c., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218; 21 luglio 2011, n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione”; sicché, “la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento” (cfr. pag. 7 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### 28991/2019, cit.). Ragion per cui, la causalità ha una propria autonoma dignità solo quale causalità giuridica, ossia quale elemento che perimetra il danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza ex art. 1223 c.c.. 
Dunque, la Suprema Corte, con i recentissimi interventi del novembre 2019, ha inteso precisare che in materia di facere professionale, “la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate”; ciò poiché “se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”; conseguentemente, “dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto (diritto alla salute), la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto” (cfr. pag. 7-8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
Ne consegue che l'allegazione dell'inadempimento non postula ex se l'allegazione anche del danno-evento il quale, attendendo a un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, ma ben può essere riconducibile a una causa diversa dall'inadempimento; detto altrimenti, “La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia” (cfr. pag. 8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
Sul creditore, pertanto, grava l'onere sia di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute (in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) e la condotta del medico, sia di provare quella connessione sul piano meramente naturalistico (“Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione”, cfr. pag. 8-9 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
La causalità materiale diventa, dunque, nelle obbligazioni di diligenza professionale elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio con conseguente onere probatorio in capo al creditore-attore. 
In sostanza, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare; chiariscono le pronunce di ### del 2019 che soltanto “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle” (cfr. pag. 10, della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.). 
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie; il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.). In caso di raggiungimento della prova della c.d. causalità estintiva, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia, pur eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, non è imputabile al medico. 
In conclusione, se, pur con il ricorso a presunzioni, permanga ignota la causa dell'evento di danno, il relativo rischio graverà sul creditore della prestazione professionale che vedrà respinte le sue istanze risarcitorie; ove viceversa, resti ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale o indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, il relativo rischio graverà sul debitore che, provati gli altri elementi costitutivi della sua responsabilità, sarà chiamato a risponderne [ Cass. civ., sez. 3, 15.02.2018, n. 3704, secondo cui “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, 18392/2017, cit.; Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit., ove si evidenzia, altresì, che “tali principi si collocano nell'ambito delle regole sull'onere della prova, le quali assumono rilievo solo nel caso di causa rimasta ignota. 
Si tratta quindi della regola residuale di giudizio grazie alla quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento, anche in via presuntiva, della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126)”]. 
Quanto, specificamente, al contenuto del nesso di causalità, in base ai più recenti e condivisibili orientamenti della giurisprudenza di legittimità, sussiste nesso causale tra il comportamento della struttura sanitaria e/o del sanitario qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### (Cass., S.U., 11.01.2008, n. 576, 577, 581, 582, 584), si ritenga che l'opera materialmente posta in essere dal professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (cfr. più di recente, Cass. civ., sez. 3, del 15.02.2018, n. 3704; Cass. civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28991). 
Dunque, in caso di condotte omissive, occorre procedere a un giudizio controfattuale di tipo sostitutivo e, quindi, chiedersi se l'evento si sarebbe ugualmente verificato in caso di scelte mediche e terapeutiche differenti. In secondo luogo, deve potersi escludere secondo il criterio di accertamento del “più probabile che non” che qualsiasi altro elemento - naturalistico o umano, esogeno rispetto all'azione del chirurgo-sanitario - abbia provocato da solo l'evento lesivo (41, c. 2 c.p.). 
Tale indagine va condotta tenendo presente che nel processo civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza, lo standard di c.d. certezza probabilistica non può essere ancorato esclusivamente alla c.d. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la c.d. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (cfr. Cass., lav., n. 47/2017; Cass. civ., sez. 3, ord. 20.06.2019, n. 16581, secondo cui “In tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del "più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione”). 
Vale la pena soggiungere che i predetti principi di ripartizione dell'onere probatorio e di accertamento secondo la metodica del “più probabile che non”, trovano applicazione anche in caso di denunciata perdita di chance terapeutiche e/o di sopravvivenza, essendo stato ribadito in giurisprudenza che «### il caso di danno da perdita della "chance" risponde all'accertamento del nesso di causalità secondo la regola "di funzione", cioè probatoria, del "più probabile che non", sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso in parola può affermarsi solo allorché il giudice accerti che quella possibilità si sarebbe verificata "più probabilmente che non" (in questo senso la nomofilachia è chiarita in Cass., 17/09/2013, n. 21255, specie alle pagg. 129-131, e Cass., 27/03/2014, n. 7195, specie alle pagg. 15-16)» [cfr. Cass. civ., sez. 3, 13.07.2018, n. 18549; nonché, per tutte, Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28993, Rel. C. Valle - cui si rinvia per l'ampia, dotta e approfondita ricostruzione del modello teorico della “perdita di chance”, patrimoniale e non patrimoniale, e degli erronei “paralogismi” cui nel corso del tempo è pervenuta l'evoluzione ermeneutica storico-sintattica della terminologia adoperata - secondo cui “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente”, nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance terapeutiche rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### poter essere determinata neppure in termini probabilistici; in senso conforme, più recentemente, Cass. civ., sez. 3, 19.09.2023, n. 26851, secondo cui «In tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita; ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle "chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto»]. 
In particolare, come è stato efficacemente evidenziato dalla Suprema Corte “Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte in tema di danno non patrimoniale: ### U n. 26792 del 11/11/2008) dovrà peraltro attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile - potrà costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza” (cfr. pag. 8 della motivazione di Cass. civ., 3, n. 28993/2019, cit.). 
In applicazione dei principi sopra richiamati, era onere degli attori fornire la prova: 1) dell'esistenza del contatto sociale qualificato del de cuius ### sia con l'### “### di Bari”, sia con l'### di ### e, per quest'ultimo con l'### peraltro non oggetto di contestazione tra le parti; 2) allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico-professionali rese dai sanitari delle predette strutture sanitarie, concretizzatosi più correttamente in una condotta commissiva ed omissiva; 3) provare il danno-evento lamentato ed il nesso di causalità “materiale” tra questo e le omissioni dei sanitari che lo ebbero in cura, con particolare riferimento alle infezioni sofferte dal de cuius nel corso della degenza presso i suddetti ospedali che lo ebbero in cura, restando, invece, a carico delle strutture convenute la prova dell'avvenuto adempimento, ossia che inadempimento non v'è stato, o che comunque pur sussistendo nel caso concreto, esso sia dipeso da fatto non imputabile ai sanitari, ovvero ancora che, pur esistendo, non è stato causa del danno, essendo stato determinato da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile. 
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico ed incontestato, e risulta ex actis, che: 1) ### veniva ricoverato in data ### presso l'O.C. ### di ### 2) ivi veniva sottoposto, in data ###, ad intervento chirurgico di colectomia VL assistita di resezione di adenocarcinoma ben differenziato del grosso intestino ###; 3) in data ### compariva contrazione della diuresi e peggioramento delle condizioni generali; i chirurghi non evidenziarono però urgenze di natura chirurgica; 4) in data ### il paziente veniva trasferito presso il ### di ### dell'### di ### per carenza di posi letto n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### presso l'O.C. ### di ### all'ingresso il paziente era soporoso e in assistenza ventilatoria; 5) in data ### veniva eseguita emocoltura e riscontrate infezioni da ### e da ### in data ### veniva poi rilevata a seguito di broncoaspirato, la presenza di ### 6) il sig. ### veniva nuovamente operato in data ### in condizioni estremamente critiche; durante l'intervento veniva evidenziata la completa necrosi del colon discendente, sigma e retto con evidenza di grave peritonite stercoracea; 7) in data ### si verificava il decesso del paziente. 
Parte attrice, dunque, ha prospettato la responsabilità del ### di ### e dell'### di ### (###, in solido tra loro ovvero in via esclusiva, sia per le plurime infezioni nosocomiali contratte, sia per l'inadeguato trattamento diagnostico e terapeutico posto in essere dai sanitari a seguito del primo intervento chirurgico. 
Ebbene, tali prospettazioni hanno trovato parziale conferma nella CTU medico - legale espletata nel corso del presente giudizio. 
Ed invero, sulla scorta dei dati anamnestici e obiettivi raccolti, della documentazione presente in atti e dell'esame degli stessi, il ### dott.ssa ### ha ricostruito il dato storico-clinico del paziente e coerentemente formulato le seguenti considerazioni di carattere tecnico scientifico, immuni da vizi logicogiuridici e da cui, pertanto, non vi sono concrete ragioni per discostarsi, evidenziando che: “Il sig. ### di anni 79 si ricoverò in data ### presso l'O.C. ### per eseguire intervento di colectomia VL assistita di resezione di adenoca ben differenziato del grosso intestino ### (…). Già all'ingresso era presente stato anemico, calo ponderale e insufficienza renale di lieve entità. (…). Il paziente presentava inoltre varie comorbilità: iperteso, diabetico, obeso. ### fu eseguito in data 7.1 con colo proctoanastomosi e decorse senza apparenti complicanze immediate. In 2° giornata comparve contrazione della diuresi e peggioramento delle condizioni generali; furono eseguite consulenze specialistiche con avvio ad emotrasfusione e sostegno del circolo; i chirurghi non evidenziarono urgenze di natura chirurgica. In data 11.1 il paziente fu trasferito a ### in ### per carenza di posti letto: già all'ingresso le condizioni erano critiche, paziente soporoso in assistenza ventilatoria. Furono eseguite consulenze nefrologiche e chirurgiche che non misero in evidenza “condizioni di urgenza chirurgica”. ### assunsero in definitiva un contegno di attesa sulla scorta di esami strumentali che non evidenziarono la temuta deiscenza (…). Si giunse all'intervento in data 25,1 in condizioni estremamente critiche con documentate infezioni da flora polimicrobica rilevata a livello bronchiale, ematico, addominale. Al tavolo operatorio fu evidenziata la completa necrosi del colon discendente, sigma e retto con evidenza di grave peritonite stercoracea. ### sopraggiunse il 27/1 alle ore 9,15. (…). In presenza di un decorso post-operatorio complesso, se è vero che bisogna basarsi sugli esami diagnostici, in particolare di laboratorio e morfologici, per individuare la causa, è però essenziale eseguire un'epicrisi degli atti realizzati ed essere pronti ad un reintervento la cui semplicità ed efficacia sono direttamente in rapporto alla celerità della decisione di reintervenire. (…). Nel caso alla nostra attenzione erano presenti numerosi segni che indicavano un “decorso complicato” quali la oligo-anuria, il peggioramento delle condizioni di coscienza con necessità di ventilazione assistita ed il persistente stato anemico. Si rimane pertanto seriamente perplessi a fronte delle ripetute consulenze chirurgiche che evidenziavano l'assenza di condizioni di urgenza chirurgica. (…). ### quanto n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### emerge dall'attenta disamina dei dati clinici, i sanitari di entrambi i nosocomi sottovalutarono i segni iniziali presenti già nelle prime giornate ritenendo, erroneamente (anche con criterio “ex ante”) che non vi fossero motivi di urgenza. Al deteriorarsi del quadro clinico, il secondo intervento, anch'esso tardivo ed eseguito in condizioni critiche (…) appare come un tentativo estremo. Va considerato ai fini della valutazione che il paziente giungeva al tavolo operatorio gravato di severe comorbilità. (…)”. 
In conclusione, la CTU ha evidenziato che: “- ### gli atti e i documenti di causa, si può affermare che sussista nesso eziologico tra il decesso del compianto sig. ### e la condotta tenuta dai sanitari dell'### di ### del ### di ### e dell'### di ### dell'### di ### durante la degenza compresa tra il ### ed il ###; - Nella fase diagnostica, nell'indicazione chirurgica e nell'esecuzione dell'intervento con tecnica VLS i sanitari si sono attenuti alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale vigenti all'epoca dei fatti; si può tuttavia affermare che nel post operatorio furono “più probabilmente che non” non adeguatamente valutati precoci segni di sofferenza addominale che avrebbe dovuto indirizzare ad un reintervento precoce; - Va tuttavia considerato che il paziente ### presentava numerose e gravi comorbilità (obesità, cardiopatia, diabete, insufficienza renale) che certamente condizionarono la complicanza in 2° giornata e che certamente avrebbero condizionato le possibilità di sopravvivenza. - Le plurime infezioni di #### e ### come rilevate da documentazione medica allegata agli atti di causa, sono verosimilmente riconducibili alle degenze nei due nosocomi, trattandosi sia di germi nosocomiali resistenti a terapia antibiotica, sia riconducibili alla necrosi intestinale e dunque verosimilmente di provenienza enterica; va considerato che allo sviluppo delle infezioni concorse in maniera determinante la compromissione delle condizioni generali del paziente e il deteriorarsi della condizione addominale. - Le riscontrate infezioni sono pertanto da considerarsi eventi prevedibili ma non prevenibili o evitabili in relazione come già detto alle condizioni generali del paziente. - Il mancato reintervento e le infezioni insorte hanno ridotto le probabilità di sopravvivenza del sig. ### Occorre precisare, in proposito, che la valutazione della sopravvivenza deve tener conto di due aspetti temporali: a breve termine la mancata diagnosi di una urgenza chirurgica ha condizionato il decorso successivo e la evoluzione in necrosi e shock settico; a medio termine la sopravvivenza a cinque anni era da mettere in relazione allo stadio della neoplasia localmente avanzata (sopravvivenza a 5 anni < 50%) da considerarsi ulteriormente ridotta per l'età e le gravi comorbilità” (cfr. pag. 10-11 della relazione del 20.01.2021). 
Inoltre, nelle risposte alle osservazioni tecniche delle parti depositate telematicamente in data ###, la CTU, dott.ssa A. ### ha ribadito che “già con un ragionamento “ex ante” il paziente ### presentò un decorso post operatorio anomalo e indicativo di complicanze; in II giornata il paziente era anurico, soporoso, con aggravamaneto della insufficienza renale, severa ipotensione e segni di shock ipovolemico”, rimarcando che “Si resta stupiti pertanto che un quadro clinico divenuto improvvisamente critico, in II giornata post operatoria, venisse definito “privo di urgenze chirurgiche”; al contrario era presente in II giornata una situazione da ricondurre evidentemente a condizione di ipovolemia marcata: in tali condizioni era auspicabile un approfondimento diagnostico e persino una laparotomia esplorativa. Il comportamento erroneamente attendista continuò in modo censurabile presso l'### di ### fino all'insorgenza di peritonite n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### stercoracea. In tali condizioni, ben 14 giorni dall'ingresso in reparto a ### il paziente fu condotto al tavolo operatorio in condizioni estremamente critiche”; e precisando che “Si osserva che i ### definiscono il sig. ### un paziente “fragile” ad elevato rischio in caso di reintervento precoce (e lo era certamente) mentre era ricoverato al ### ma, a maggior ragione e con evidente ragionamento contraddittorio, il rischio era da considerarsi elevatissimo dopo numerosi giorni di sepsi e con evidenti segni di peritonite, quando la deiscenza anastomotica si era ormai prodotta per lo sfacelo tissutale necrotico”, e concludendo, pertanto, che “anche con approccio “ex ante” vi erano elementi di allarme da valutare ai fini di un reintervento precoce; in conseguenza si può ritenere che presso entrambi i nosocomi non vi sia stato il corretto inquadramento del caso del sig. Ugenti”, riportandosi alle conclusioni già rassegnata nella bozza inviata ai consulenti tecnici di parte (cfr. pagg. 1, 2 e 3 dei “### e conclusioni” resi nelle risposte alle osservazioni tecniche delle parti del 30.04.2021).   ### consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata, oltre che suffragata dagli approdi ermeneutici della scienza medico-legale più accreditata, tenuto conto che le considerazioni svolte dal Consulente sono sorrette da osservazioni di carattere scientifico e sono corredate da riferimenti alla letteratura scientifica. 
Le conclusioni rassegnate sono state inoltre ribadite dal ### nel pieno e completo contraddittorio con i consulenti e i procuratori delle parti, in sede di replica alle osservazioni formulate dai ### di parte. 
Dunque, all'esito degli accertamenti espletati, facendo proprio applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non”, lo stesso Consulente ha riconosciuto l'operato dei sanitari non conforme alle buone pratiche mediche, soprattutto con riferimento alla fase post-operatoria, ed il conseguente nesso causale tra questo e il decesso di ### In particolare, secondo il ### la malpractice medica si è sostanziata, nel caso di specie, nell'omissivo e tardivo trattamento terapeutico a seguito del primo intervento chirurgico atteso che i sanitari di entrambi gli ospedali avrebbero assunto un atteggiamento inspiegabilmente attendista in merito ad ulteriori approfondimenti diagnostici e ad un reintervento precoce del paziente, sottovalutando i segni presenti già nelle prime giornate di ricovero post intervento presso il ### di ### e ritenendo, erroneamente, che non vi fossero motivi di urgenza per un secondo intervento, il quale venne poi eseguito ormai tardivamente, e inutilmente, dopo 14 giorni di degenza presso l'### di ### quando il quadro clinico del paziente era irrimediabilmente compromesso. 
Inoltre, secondo le conclusioni rassegnate dal CTU sono addebitabili alle strutture convenute anche le diverse infezioni nosocomiali contratte dall'### nel corso del ricovero presso i due ospedali. 
Sul punto, deve rilevarsi che, in tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un “report” da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. 
Sarebbe stato, dunque, onere delle strutture sanitarie, allegare e dimostrare di aver adottato tutte le cautele prescritte al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di aver applicato, nel caso specifico, i protocolli di prevenzione delle infezioni, onere che, nel caso di specie, non risulta assolto dalle strutture convenute. 
Ciò posto, nel caso di specie, ai fini della prova della causalità materiale, che, come suesposto, grava sugli attori, occorreva fornire la dimostrazione che il decesso di ### fosse eziologicamente ascrivibile alle infezioni nosocomiali e che queste fossero state contratte presso il ### di ### e/o presso l'### di ### (struttura appartenente alla ###, sul presupposto implicito dell'inosservanza da parte della struttura ospedaliera dei protocolli e delle cautele normalmente atte al governo di simili evenienze, circostanza che, invece, integrando l'inadempimento alle obbligazioni dedotte nel contratto, non rientra nell'onere probatorio di parte attrice, per la quale è, dunque, sufficiente allegarne la verificazione.  ### la CTU ha ritenuto che le plurime infezioni (#### ed ###, sebbene riscontrate all'esito di esami colturali eseguiti durante il ricovero presso l'### di ### fossero riconducibili alla degenza in entrambi i nosocomi e che queste concausarono il decesso dell'### per shock settico, risultando irrilevanti e comunque recessive le doglianze afferenti presunti tempi di incubazione dei suddetti agenti patogeni, in assenza di elementi probatori, il cui onere della prova gravava sulle stesse parti convenute, idonei a corroborare una tale conclusioni scientifica. 
Ciò detto, il nodo cruciale della vicenda è rappresentato dal comprendere se le infezioni nosocomiali contratte dal #### siano state funzione di inadempienze organizzativo-assistenziali così come sostenuto nell'atto di citazione, ovvero se il rischio di contrarre le infezioni, benché prevedibile, non fosse in alcun modo evitabile nonostante la congruità assistenziale. 
Ebbene, spettava alle strutture sanitarie l'onere di dimostrare l'interruzione del nesso causale per andare esente da ogni responsabilità per i danni subiti dal paziente, provando la specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. 
Per dirsi raggiunta tale ultima prova è necessario che la struttura dimostri non una semplice astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei ad evitare il rischio di infezioni ospedaliere a carico della generalità dei pazienti, ma la concreta impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione direttamente e immediatamente nei confronti del singolo paziente danneggiato (cfr. tra le altre, Cass. civ., 22.02.2023, 549; nella giurisprudenza di merito, Corte App. Milano, sez. II, 4.05.2023, n.1430, Corte App. Palermo, II, 28.09.2023, n.1671).  n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### nel caso di specie le parti convenute non hanno assolto all'onere probatorio su esse incombente, stante l'assenza sia di documentazione attestante una eventuale corretta adesione alle indicazioni ministeriali ed alle buone pratiche clinico-assistenziali relative alla sorveglianza ed alla prevenzione del sito chirurgico rispetto alle infezioni nosocomiali, sia di rimandi all'applicazione degli stessi nella documentazione sanitaria presa in visione con particolare riferimento all'adozione, adesione e monitoraggio di procedure aziendali volte alla prevenzione dell'infezione; alle azioni di rinforzo della pratica dell'igiene delle mani; ai momenti di addestramento per gli operatori sanitari sulla corretta tecnica di igiene delle mani ed alla relativa informativa. 
Dunque, deve ritenersi fondata la domanda volta ad accertare e dichiarare la negligente, imprudente ed imperita condotta professionale dei sanitari di entrambi i nosocomi in cui fu sottoposto ad intervento chirurgico e ricoverato il sig. ### con conseguente risarcimento dei danni subiti nei limiti e per le ragioni di seguito precisate. 
Infatti, alla luce degli elementi suindicati, dell'esame della produzione documentale e delle risultanze istruttorie, può concludersi che sono emersi profili di inadempienza e di violazione delle leges artis e, in generale, delle regole cautelari all'uopo necessarie, che hanno portato, secondo il criterio del più probabile che non, alla perdita di chance di sopravvivenza del paziente, con la tempistica e nelle modalità in cui ebbe a verificarsi il suo decesso. 
In altre parole, nel caso di specie, deve ritenersi certamente sussistente il nesso causale, secondo il criterio del più probabile che non, tra la condotta dei sanitari e la perdita di chance di sopravvivenza del paziente e, dunque, assolto l'onere della prova in capo a parte attrice (c.d. primo ciclo causale). 
Ciò detto in punto di prova adeguatamente fornita da parte attrice in merito al c.d. primo ciclo causale, occorre, a questo punto, valutare il c.d. secondo ciclo causale, e quindi stabilire se sia stato assolto l'onere probatorio gravante su parte convenuta: in particolare, occorre stabilire se sia stata dimostrata, nel caso di specie, l'esistenza di una causa che ha fatto sì che l'intervento sortisse quell'esito invalidante, non imputabile alla struttura, rappresentata da una c.d. complicanza, nota nella letteratura scientifica ma tuttavia non evitabile. 
Preliminarmente, mette conto precisare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il lemma “complicanza”, con cui la medicina clinica e legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile, è di per sé inutile nel campo giuridico; e “ciò perché, quando, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: - o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”; - ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della “causa non imputabile” di cui all'art. 1218 cod.  civ., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”. Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della “causa non imputabile”: ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto” (cfr. Cass. civ., sez. 6, ord. 29.11.2022, ###).  n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### l'altro, i connotati della prevedibilità e dell'evitabilità sono a ben vedere richiesti in alternativa: resta non imputabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c. anche la causa prevedibile (come per definizione è la complicanza nota nella casistica e nella letteratura scientifica), ma tuttavia non evitabile se non mediante la rinuncia a priori all'intervento. 
Nel caso di specie, deve quindi valutarsi se le complicanze verificatesi, esitate poi in necrosi estesa del colon discendente retto e sigma, fossero in concreto inevitabili. 
E tale onere probatorio, in base ai predetti principi, grava sulla parte convenuta. 
In altri termini, in caso di prestazione professionale medico-chirurgica, soprattutto se di “routine”, spetta al professionista superare la presunzione che le “complicanze” siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. 
Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di “complicanze intraoperatorie”, ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (cfr. Cass. civ., sentenza n. 24074/2017; in senso conforme, cfr. Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 20806 del 29/09/2009; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17694 del 29/07/2010; id. Sez. 3, Sentenza 13328 del 30/06/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 12516 del 17/06/2016).  ### nel caso di specie tale onere probatorio non risulta essere stato assolto dalle strutture convenute, non avendo le stesse provato né tantomeno dedotto e allegato l'inevitabilità dell'evento dannoso, ossia della predetta “complicanza” post-chirurgica verificatasi al fine di superare la presunzione di responsabilità su di essa gravante ex art. 1218 c.c., restando in tal modo a carico della struttura ospedaliera gli effetti della mancanza di prova che gli esiti pregiudizievoli siano stati determinati da causa alla stessa non imputabile. 
Ed infatti, le strutture ospedaliere convenute avrebbero dovuto fornire prova dell'esistenza di una causa che ha condotto all'evento lesivo e della sua inevitabilità, non essendo sufficiente, per superare la presunzione posta a suo carico dall'art. 1218 c.c., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate “complicanze”, rilevate dalla statistica sanitaria. 
Dunque, dal mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alle strutture convenute, discende l'accoglimento della domanda attorea. 
Pertanto, alla luce di quanto innanzi evidenziato, e in assenza di ulteriori elementi probatori da cui desumere una maggiore censurabilità di talune condotte direttamente imputabili alle singole strutture che ebbero in cura il sig. ### non può ritenersi superata la presunzione della misura paritaria delle quote di responsabilità addebitabili ai condebitori solidali.  ### deve ritenersi che, per quanto occorso all'### non possano essere individuate delle quote di responsabilità differenti direttamente imputabili alle singole strutture coinvolte nella vicenda in esame, stante, per un verso, le risultanze della CTU che, come innanzi chiarito, hanno escluso la autonoma identificabilità di singole condotte addebitabili a ciascuna di esse, ritenendo, al contrario, le condotte censurabili ascrivibili ad n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### entrambi i nosocomi, e per altro verso, non essendo state allegate specifiche condotte negligenti e/o imprudenti comunque imputabili ai singoli medici sanitari da cui desumere quote differenti di responsabilità. 
Ciò detto, in virtù delle considerazioni tecniche, pienamente condivise da chi scrive, in quanto adeguatamente motivate e coerenti con le affermazioni fatte in premessa, può concludersi che sono emersi profili di inadempienza e di violazione delle leges artis e buone pratiche clinico-assistenziali e, in generale, delle regole cautelari all'uopo necessarie, che hanno portato, secondo il criterio del più probabile che non, ad una significativa perdita di chance di sopravvivenza del paziente, come accertato dallo stesso ### dott.ssa ### In altri termini, ribadito che l'inadempienza dei sanitari ha riguardato il duplice aspetto del mancato reintervento precoce per un incomprensibile atteggiamento attendista dei sanitari, e delle complicanze infettivologiche riscontrate nella fase post-operatoria, il Consulente ha ritenuto che tali aspetti abbiano ridotto le probabilità di sopravvivenza del paziente; tuttavia, la CTU ha evidenziato che “(…) a medio termine la sopravvivenza a cinque anni era da mettere in relazione allo stadio della neoplasia localmente avanzata (sopravvivenza a 5 anni < 50%) da considerarsi ulteriormente ridotta per l'età e le gravi comorbilità” ( conclusioni rassegnate nella relazione, in atti). 
Si configura, pertanto, nel caso di specie, un'ipotesi di perdita di chance a carattere non patrimoniale, consistente nella privazione di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (nel senso della maggiore durata della vita), conseguente -come vistosecondo gli ordinari criteri di derivazione causale alla condotta negligente e colposa dei sanitari del ### di ### e dell'### di #### in tema, va rammentato che secondo quanto di recente chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. sent.  n. 28993 dell'11.11.2019): “la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente”. 
La chance si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, la cui “perdita”, ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato. Tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante - che pur sempre attiene al “bene salute” - sempre che esso sia stato allegato e provato in giudizio nella sua già ricordata dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno in re ipsa. 
Inoltre, a fronte del suddetto insegnamento della giurisprudenza di legittimità di cui a Cass. civ., sez. 3, 28993/2019, in tema di perdita di chance da malpractice medica, possono essere individuate 5 differenti ipotesi: A) “la condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta ### In tal caso l'evento n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari; B) la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata, in base all'accertamento compiuto dal ### In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali; C) la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative): l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purché allegato e provato (senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance); D) la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento; E) la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza” (cfr. pag. 12-13 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28993/2019, cit.). 
Infine, vale la pena altresì sottolineare che “### del risultato, va ribadito, è destinata ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante (comunque afferente al diritto alla salute), e non n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### della relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone risolta positivamente prima e a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno”, con la conseguenza che «ove risulti provato, sul piano etiologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal CTU (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), non di "maggiori chance di sopravvivenza" sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità (fisica e spirituale)» [cfr. pag. 13-14 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28993/2019, cit., ove si rimarca, inoltre, che “### altresì esclusa ogni rilevanza causale della condotta, sul piano probabilistico, in tutti i casi di incertezza - ad esempio, nell'ipotesi di cd. multifattorialità dell'evento - sul rapporto di derivazione eziologica tra la condotta stessa e l'evento, pur nella sua astratta configurabilità in termini di possibilità perduta, qualora la multifattorialità non sia rappresentata (come talvolta, ma erroneamente, si è ipotizzato) da un accertato concorso di causa umana e causa naturale (ciò che consente il frazionamento del risarcimento "differenziale" in applicazione dei principi che regolano la causalità giuridica: Cass. n. 15991 del 21/07/2011 e successive conformi), bensì da un concorso di cause la cui disamina si risolva, nelle conclusioni del ### in termini di insanabile incertezza causale rispetto all'evento”, e si riassume “in sintesi” che: “d) ### le forme di chance (patrimoniale e non patrimoniale, N.d.R.) presuppongono: - Una condotta colpevole dell'agente; - Un evento di danno (la lesione di un diritto); - Un nesso di causalità tra la condotta e l'evento; - Una o più conseguenze dannose risarcibili, patrimoniali e non; - Un nesso di causalità tra l'evento e le conseguenze dannose”]. 
Ciò posto, la fattispecie per cui è causa, alla luce di quanto innanzi rilevato e delle risultanze della ### rientra nell'ipotesi sub E), stante la insanabile incertezza eventistica su cui ci si è innanzi soffermati. 
Del resto, recentemente la Corte di Cassazione ha dato seguito al proprio orientamento, ormai consolidatosi, ribadendo che ove “vi sia incertezza sulle conseguenze “quoad vitam” dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi “iure hereditario”, potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle “chance” di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella “chance” alla condotta in rilievo” (cfr. Cass. civ., sez. III, 19.09.2023, n. 26851). 
Le conseguenze dannose sono, dunque, valutabili e risarcibili in via equitativa. 
I criteri guida di tale liquidazione equitativa muovono dalla considerazione dei citati parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza della possibilità perduta. In particolare, si deve tenere conto del grado maggiore o minore di vicinanza al conseguimento del risultato sperato in relazione alla concreta situazione del danneggiato ed al grado di sufficienza o meno del comportamento omesso da parte dei responsabili a determinare il risultato sperato. 
Come anticipato, parte attrice ha domandato sia il risarcimento, iure hereditatis, del danno da perdita di chances di sopravvivenza sia il risarcimento, iure proprio, dei danni morali per la perdita del rapporto parentale.  n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### il danno da perdita di chance di sopravvivenza - a differenza del danno da perdita anticipata del bene vita - è risarcibile iure hereditario, equitativamente, qualora, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita dell'apprezzabile possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an). 
Come chiarito e costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. civ., n. 2573/2024), la valutazione equitativa del danno da perdita delle “chance” di sopravvivere più a lungo «non sarà… parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo» (cfr. Cass. civ., 19.09.2023, n. 26851, pag. 21, lettera b), trattandosi di liquidazione propriamente equitativa. 
Dunque, posta la liquidazione necessariamente equitativa del danno, si ritiene di utilizzare il seguente criterio di calcolo, in linea con parte della giurisprudenza di merito e rispondente ai criteri di integralità, di serietà e apprezzabile ristoro del risarcimento indicati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata: a) si determina la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente pari al 100%; b) si divide tale somma per il numero di anni della vittima; c) si moltiplica il risultato per il numero degli anni cui viene, di norma, proiettata la possibilità di sopravvivenza; d) si calcola sull'importo così ottenuto la percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta (cfr. C.d.A. Palermo n. 1671/2023; #### sez. 3, n. 3188/2024; #### sez. 3, 15.04.2025, n. 1472). 
Nel caso di specie, in assenza di una specifica quantificazione da parte del ### deve ritenersi congrua una percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta pari al 15%, atteso il grave quadro clinico del sig. ### già prima dell'intervento, a causa della presenza di diverse patologie e comorbilità (obesità, cardiopatia, diabete, insufficienza renale, tumore al colon e l'incidenza dello stadio della neoplasia localmente avanzata sulla sopravvivenza futura del paziente neoplastico) che certamente condizionarono in pejus il decorso successivo. 
Dunque, assumendo quale base la ### di ### aggiornata al 2024 (cfr. Cass. civ., n. 12408/2011) e applicando il predetto metodo di calcolo, tenuto conto dell'età di ### (nato il ###) al momento del decesso (27.01.2013), anni 79, ed applicando quanto riconosciuto per il solo danno biologico per il caso di una invalidità del 100%, pari ad €. 584.307,00; stimato il periodo di durata di vita ulteriore di cui avrebbe beneficiato la de cuius in caso di corretto adempimento dell'obbligazione dei sanitari in circa 1 anno - sulla base delle rilevazioni ### dell'aspettativa di vita media degli uomini nell'anno 2013 pari a circa 80 anni - si ottiene l'importo di €. 7.396,29 (€. 584.307,00/79 = somma dovuta per anno x 1 anno = €. 7.396,29); applicata la percentuale di chance di sopravvivenza del 15%, si ottiene l'importo finale di €. 1.109,45, corrispondente al danno spettante agli attori iure successionis per la perdita di chance del congiunto da ripartire secondo le rispettive quote ereditarie. 
Sull'anzidetta somma, poiché espressa in valori attuali, non può riconoscersi la rivalutazione monetaria. 
Devono, invece, riconoscersi gli interessi legali, dalla presente pronuncia al saldo.  n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### volta riconosciuto il danno da perdita delle chance di sopravvivenza non può essere riconosciuto alcun risarcimento per il dedotto danno biologico terminale, per le sofferenze fisiche e psichiche patite dall'### in occasione dell'intervento e della fase post-operatoria oggetto di causa. 
Ed invero, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, «In tema di danno alla persona, la perdita di "chance", ovvero di una concreta possibilità di conseguire un determinato bene della vita, integrante la lesione di un'entità patrimoniale attuale suscettibile di autonoma valutazione economica, non può coesistere con il danno alla salute (e con il correlato danno morale), il quale presuppone l'accertamento che l'illecito si sia concretizzato in una menomazione dell'integrità psicofisica, e che, di conseguenza, l'inadempimento del sanitario abbia non soltanto privato il paziente di una possibilità di cura ma concretamente inciso sullo stato di salute» (cfr. Cass. civ., sez. 3, 15.02.2018, n. 3691). 
Ed infatti, una volta accertato il danno relativo alla perdita di chance, tale voce di danno osta alla possibilità di valutare il medesimo pregiudizio anche sotto il profilo del danno biologico e del danno morale, sussistendo al riguardo una logica e giuridica incompatibilità. 
Come è stato correttamente evidenziato nella citata pronuncia, “la perdita di chance intesa come perdita di una concreta occasione (rectius, possibilità) di conseguire un determinato bene della vita, integrante la lesione di un'entità patrimoniale attuale e suscettibile di autonoma valutazione economica, non può coesistere con il danno alla salute (e col correlato danno morale), che presuppone l'accertamento di un elemento ulteriore, ossia che l'illecito (o l'inadempimento) non abbia semplicemente leso una possibilità, ma si sia concretizzato in una menomazione dell'integrità psico-fisica e -dunqueche sia risultato accertato un nesso causale fra lo stesso e il danno alla salute; in altri termini, e con specifico riferimento all'inadempimento del sanitario, che esso abbia non soltanto privato il paziente di una possibilità di cura, ma abbia concretamente inciso sullo stato di salute”. 
Sicché, il «riconoscimento congiunto del danno da perdita di chance e di quello biologico comporterebbe dunque la necessità di affermare che, accertato un concreto nocumento alla salute conseguente alla condotta del sanitario, il danneggiato conservi il diritto a essere risarcito per la perdita di una chance di cura, che è tuttavia superata dall'avvenuta lesione dell'integrità psicofisica, in una relazione di assorbimento tra "contenente" e "contenuto"; il che non può essere consentito, se non a pena di un'inammissibile duplicazione delle voci risarcitorie». 
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico terminale, avanzata iure hereditatis dagli odierni attori. 
Gli odierni attori hanno richiesto, inoltre, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. 
La liquidazione, data l'incertezza sulla sopravvivenza del congiunto in caso di corretta assistenza postoperatoria, va effettuata in via equitativa sulla scorta dell'accertamento degli stessi requisiti innanzi richiamati per la perdita di chance parametrati al danno da perdita o lesione del rapporto parentale.  ### con riferimento al risarcimento del danno parentale iure proprio sofferto, deve innanzitutto essere osservato che in dette ipotesi viene fatto valere l'interesse alla intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Cost.; trattandosi di un interesse protetto e di rilievo costituzionale che non ha natura economica, la sua lesione non apre la via a un risarcimento ex art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento ex art. 2059 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 03/02/2011, n. 2557). 
Proprio per via di questo particolare interesse di rilievo costituzionale, il danno parentale differisce da quello “biologico” che consegue alla lesione dell'integrità psicofisica e che si ricollega invece al diverso diritto costituzionale alla salute sancito all'art. 32 Cost.. Ciò nonostante, danno parentale e danno biologico rappresentano entrambi non autonome categorie di danno bensì entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura di danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto (cfr. Cass. civ. 31.05.2003, nn.  8827 e 8828; Cass. civ., SS.UU., 11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975; più recentemente Cass. civ., sez. 3, 9.05.2011, n.10107). 
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, il danno parentale consiste nella perdita, nella privazione, non di un valore economico, bensì personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto e della profonda modificazione in pejus delle abitudini di vita, secondo le varie ripercussioni che simili eventi normalmente hanno nell'ambito del nucleo familiare (cfr. Cass. civ., sez. 3, 9.05.2011, n. 10107: “il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”). Dunque, nel caso di danno parentale, esso non coincide con la lesione dell'interesse protetto di cui si è detto sopra, ma si configura piuttosto come una sua conseguenza. 
Tale danno conseguenza deve essere allegato e provato da parte dal danneggiato in ossequio al generale principio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in ragione del quale «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento», dovendo, pertanto, i danneggiati fornire prova dell'impatto dell'evento morte sulla loro sfera personale, delle ricadute che quell'evento ha avuto sul loro stile di vita, dei cambiamenti che essi hanno dovuto affrontare a seguito di quell'evento e dello sconvolgimento dell'esistenza derivante proprio da quei cambiamenti. 
In punto di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità più recente, discostandosi anche dagli indirizzi precedenti (per tutti, Cass. civ., sez. 3, 19.10.2016, n. 21060), ha avuto modo di chiarire che: “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### dimostrazione” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 30.08.2022, n. 25541; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 15.07.2022, n. 22397, per cui “### di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 15.02.2018, n. 3767, secondo cui “### di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”; Cass. civ., sez. 3, ord. 25.06.2021, n. 18284, per cui “In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno”; Cass. civ., sez. 3, ord. 5.11.2020, per la quale “Il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà”). 
Ancora, è stato puntualmente evidenziato dalla Suprema Corte che “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamicorelazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28989; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, ord.  28.03.2022, n. 9857, per cui, “In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### psicofisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost.”). 
Vale la pena, infine, evidenziare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente ormai consolidato in tema di incidenza concausale sull'evento infausto di pregressi fattori naturali morbosi con la condotta umana inadempiente, “In tema di danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita non può essere esclusa o diminuita in considerazione della concorrente efficacia eziologica, rispetto alla morte della vittima primaria, del fattore naturale rappresentato dalle pregresse condizioni patologiche di quest'ultima” [cfr. Cass. civ., sez. 3, ord. 1.03.2023, n. 6122, in cui la S.C.  ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda dei figli di una ottantatreenne - deceduta a seguito di un ictus dopo le dimissioni da un ricovero ospedaliero per la frattura del femore -, ascrivendone la causa della morte alle pregresse condizioni patologiche, senza vagliare la concorrente incidenza eziologica della condotta umana imputabile a cui era riconducibile la caduta all'origine della suddetta frattura; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 20.07.2022, n. 22724, secondo cui, “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non può tenersi conto, a differenza che nella quantificazione del pregiudizio alla salute, delle pregresse menomazioni concorrenti da cui era affetta la vittima, essendo le stesse del tutto irrilevanti rispetto alle conseguenze dannose derivanti ai suoi congiunti dall'illecito”; Cass. civ., sez. 3, 12.05.2023, n. 13037; Cass. civ., sez. 3, 19.09.2023, n. 26851, per la quale, “In ipotesi di morte del paziente dipendente ### dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato”; nonché già, Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28986].  ### nella fattispecie in esame, in aderenza ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità suindicata, deve ritenersi certamente sussistente il danno iure proprio sofferto dagli attori per la perdita del loro congiunto ### poiché costituisce massima di comune esperienza quella per cui la perdita del proprio marito e, per i figli, del proprio genitore (e, dunque, di un congiunto strettissimo) comporta, come peraltro allegato nell'atto introduttivo, intima e profonda sofferenza per il familiare superstite, con la conseguente incisione dell'interesse giuridico alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. 
In punto di liquidazione del danno iure proprio sofferto dagli attori per la perdita del rapporto parentale conseguente al decesso del loro congiunto, preso atto del recente mutamento della giurisprudenza di legittimità n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### secondo cui, per la liquidazione di tale voce di danno, deve applicarsi il c.d. “sistema a punti” (cfr. Cass. civ., ord. 29.09.2021, n. 26300, per cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 21.04.2021, n. 10579, in cui la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro; già Cass. civ., n. 28989/2019, cit.; civ., n. ###/2021; nonché Cass. civ., sez. 6-3, ord. 8.09.2022, n. 26440, per la quale “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio "a forbice", che prevede un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella”) deve farsi applicazione delle nuove tabelle del ### di ### anno 2024, c.d. “tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale”, con le quali è stato recepito il predetto “sistema a punti” già previsto dalle ### di ### e riconosciuto anche dalla Suprema Corte nelle citate pronunce [cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. 3, ord. 16.12.2022, n. ###, per cui «Le tabelle di ### pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione», nella specie la S.C., nel cassare la sentenza di merito che aveva immotivatamente omesso di applicare le tabelle di ### nonostante la rituale richiesta in tal senso contenuta nell'atto di appello, ha rimesso al giudice del rinvio l'applicazione delle suddette tabelle, nella loro versione più aggiornata; Cass. civ., sez. 6-3, ord.  13.12.2022, n. ###, per cui “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, è ammissibile la liquidazione equitativa "pura" (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso), sempreché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione”; Cass. civ., sez. 3, ord. 28.02.2023, n. 5948].  n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### liquidazione deve, tuttavia, tener conto della natura del pregiudizio da risarcire che, come detto, è un danno da perdita di chance; di conseguenza, deve applicarsi la percentuale del 15% elaborata in via equitativa e ritenuta congrua come innanzi precisato. 
Pertanto, tenuto conto della convivenza del de cuius ### con la moglie e tenuto conto, altresì, dell'età del defunto (79 anni) e dell'età della moglie e dei figli (74 anni, la moglie, e 47 anni, la prima figlia ### e 40 anni il secondo figlio ###, al momento del decesso (27.01.2013); considerata, inoltre, la consistenza del nucleo familiare residuo (2 congiunti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale per gli attori come segue: - per ### A) Età vittima primaria (anni 79, fascia 71-80) = punti 12; B) Età vittima secondaria (anni 74, fascia 71-80) = punti 12; C) Convivenza = punti 16; D) Sopravvivenza di altro congiunto (2 superstiti) = punti 12; E) Qualità ed intensità della relazione = punti 15 (valore in misura di ½ rispetto al massimo di punti 30), tenuto conto dell'assenza di prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili, per un totale così di 67 punti; - per ### A) Età vittima primaria (anni 79, fascia 71-80) = punti 12; B) Età vittima secondaria (anni 47, fascia 41-50) = punti 20; C) Convivenza = punti 0; D) Sopravvivenza di altro congiunto (2 superstiti) = punti 12; E) Qualità ed intensità della relazione = punti 10 (valore in misura di 1/3 rispetto al massimo di punti 30), tenuto conto dell'assenza di prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili e dell'età ormai adulta dell'odierna attrice al momento del decesso del genitore, per un totale così di 54 punti; - per ### A) Età vittima primaria (anni 79, fascia 71-80) = punti 12; B) Età vittima secondaria (anni 40, fascia 31-40) = punti 22; C) Convivenza = punti 0; D) Sopravvivenza di altro congiunto (2 superstiti) = punti 12; E) Qualità ed intensità della relazione = punti 10 (valore in misura di 1/3 rispetto al massimo di punti 30), tenuto conto dell'assenza di prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili e dell'età ormai adulta dell'odierno attore al momento del decesso del genitore, per un totale così di 56 punti. 
Conseguentemente, applicando il valore punto di €. 3.911,00 previsto dalle suddette tabelle di ### anno 2024, andrà risarcito in favore di ### l'importo complessivo, già ridotto in relazione alla percentuale del 15% per la perdita di chance, di €. 39.305,55 (€. 3.911,00 X 67 punti= €. 262.037,00 x 15%); in favore di ### l'importo complessivo, già ridotto in relazione alla percentuale del 15%, di €.  n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### 31.679,10 (€. 3.911,00 X 54 punti= €. 211.194,00 x 15%); ed in favore di ### l'importo complessivo, già ridotto in relazione alla percentuale del 15%, di €. 32.852,40 (€. 3.911,00 X 56 punti= €.  219.016,00 x 15%). 
Sulle anzidette somme, poiché espresse in valori attuali, non può riconoscersi la rivalutazione monetaria. 
Sono, invece, dovuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo. 
Deve, altresì, riconoscersi, in favore di ### il danno patrimoniale per le spese funerarie sostenute (a cui sono intestate le fatture), nella misura complessiva di €. 1.600,00 nonché l'importo di €. 780,00 per servizi cimiteriali (come da bollettino), oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. 
Ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita. 
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali sostenute dagli attori, la parziale reciproca soccombenza, tenuto conto del rigetto della domande di risarcimento del danno biologico terminale e del ridotto accoglimento del quantum (da intendersi quale soccombenza parziale, si veda sul punto Cass. civ., ord n. 22381/2009), giustificano la compensazione ex art. 92, comma 2 c.p.c. in misura di ½ ponendo il restante ½ a carico delle convenute ### e ### “### di Bari”, secondo soccombenza, nella misura liquidata come in dispositivo, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato ed integrato dal D.M. n. 147/2022, con valore individuato in base al decisum, prevalente sul disputatum (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014), tabella n. 2, quinta colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 52.000,01 ed €. 260.000,00), non ravvisandosi ragioni per cui discostarsi dai valori medi e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. ### dichiaratosi anticipatario come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nell'atto introduttivo e ribadita nella comparsa conclusionale (cfr., a tale ultimo riguardo, civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, n. 412). 
Per quanto riguarda le spese inerenti la CTU espletata, come liquidate in corso di causa, queste restano definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, stante la loro prevalente soccombenza.  P.Q.M.  ### di #### sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da #### e ### in proprio e in qualità di eredi di ### nei confronti dell'#### “### di Bari” e dell'### nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.  6344/2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'#### “### di Bari”, in persona del ### pro tempore, e l'### in persona del ### pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di #### e ### della somma complessiva di €. 1.109,45, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, da ripartire secondo le rispettive quote ereditarie, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis per la perdita di chance di sopravvivenza del congiunto ### n. 6344/2018 R.G. 
Dott. ### 2) condanna, altresì, l'### “### di Bari”, in persona del ### pro tempore, e l'### in persona del ### pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della somma complessiva già rivalutata di €. 39.305,55, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo; in favore di ### della somma complessiva già rivalutata di €. 31.679,10, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo; ed in favore di ### della somma complessiva già rivalutata di €. 32.852,40, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale causato dalla perdita di chance di sopravvivenza del congiunto ### 3) condanna, altresì, l'### “### di Bari”, in persona del ### pro tempore, e l'### in persona del ### pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di ### della somma complessiva di €. 2.380,00, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese funerarie sostenute in occasione del decesso del congiunto ### 4) rigetta, per le ragioni indicate in motivazione, la domanda di risarcimento del danno biologico terminale; 5) compensa per ½ le spese processuali sostenute dagli attori e condanna l'#### “### di Bari”, in persona del ### pro tempore, e l'### in persona del ### pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione del residuo ½ delle spese sostenute dagli attori, che liquida in complessivi €. 8.781,57, di cui €.  1.730,07 per esborsi, ed €. 7.051,50 per compensi professionali (già decurtati di ½ delle spese compensate), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge e con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. ### 6) pone definitivamente le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, a carico delle convenute ### “### di Bari”, e ### in misura del 50% ciascuna, stante la prevalente soccombenza sostanziale. 
Così deciso in ### il ###. 
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle ### del ### per la ### e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del #### 2016/679 del 27.04.2016.   

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 6344/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Sforza

M

Tribunale di Benevento, Sentenza n. 1365/2025 del 16-12-2025

... a decorrere dall'a.s. 1999/2000. In questa sede, rivendica differenze retributive per il periodo 1/09/2020-31/12/2021, deducendo che alla data del 31/08/2020 aveva compiuto 20 anni complessivi di servizio. Pertanto, a far data dall'1/09/2020, essendo entrato nel 21° anno, aveva maturato il diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale superiore (21-27). Tuttavia, il Ministero aveva continuato ad attribuirgli una retribuzione parametrata alla fascia inferiore 15-20 sino al 31/12/2021. ### del comparto scuola prevede l'attribuzione ai dipendenti a tempo indeterminato del Ministero convenuto di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni. A seguito dell'entrata in vigore del ### del 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono sei e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i contratti collettivi precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni e una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio. È documentato (v. buste paga) che, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO Il giudice del lavoro, dott.ssa ### all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1018 del ### lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: passaggio a fascia stipendiale superiore e differenze retributive, TRA ### rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ### presso il cui studio in ### C.so Garibaldi 42, elettivamente domicilia, RICORRENTE E Ministero dell'### e del ### in persona del ### p.t., RESISTENTE CONTUMACE FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il ### il ricorrente, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'### dall'a.s. 1999/2000, con qualifica di docente laureato di scuola secondaria di II grado, attualmente in servizio presso il ### “P. Giannone” di ### di aver maturato, alla data del 31 agosto 2020, 20 anni continuativi di servizio, con conseguente diritto alle differenze retributive correlate all'ingresso nella fascia retributiva 21-27 anni dal 1° settembre 2020, e di avere invece continuato a percepire, per il periodo da settembre 2020 a dicembre 2021, una retribuzione inferiore, parametrata alla fascia stipendiale 15-20, ha convenuto in giudizio il Ministero al fine di sentire: “1) accertare e dichiarare espressamente che con il 31 agosto 2020 il ricorrente ha maturato il 20° anno di anzianità di servizio, e, quindi, che dal 1 settembre 2020 ha svolto servizio nella fascia stipendiale e di RPD da 21 a 27, e per lo effetto: 2) condannare il Ministero della ### e del ### in persona del ### p.t., a pagare al ricorrente, per il periodo di lavoro dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2021, la somma lorda contrattuale (al lordo di imposte e contributi a carico del lavoratore, che l'### dovrà determinare, trattenere e provvedere a pagare, unitamente alle somme a suo carico quale datrice di lavoro, agli ### fiscali e previdenziali) di euro 4.618,56 di cui: • euro 4.470,96, quali differenze retributive stabilite dalla ### per il periodo di lavoro dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2021, con interessi legali dalla scadenza di ogni singolo rateo mensile maturato e, se la svalutazione risulti o risulterà superiore agli interessi legali, alla relativa differenza per rivalutazione fino al giorno di effettivo soddisfo; • euro 147,60, per differenze incrementali dovute in relazione alla ### 6/12/2022 e 18/1/2024, con interessi Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/12/2025 legali da marzo 2023 e, se la svalutazione risulti o risulterà superiore agli interessi legali, alla relativa differenza per rivalutazione fino al giorno di effettivo soddisfo; il tutto con consequenziale onere al Ministero convenuto di provvedere, come per legge, al correlativo versamento sulla posizione contributiva del ricorrente delle somme per contributi previdenziali ed assistenziali all'### dovute sugli emolumenti retributivi di condanna; 3) condannare il Ministero convenuto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione del compenso al sottoscritto avvocato per averne fatta anticipazione”.  ### non si è costituito, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo; ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. 
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
Il ricorrente è un docente di scuola secondaria di II grado, in servizio di ruolo a decorrere dall'a.s.  1999/2000. 
In questa sede, rivendica differenze retributive per il periodo 1/09/2020-31/12/2021, deducendo che alla data del 31/08/2020 aveva compiuto 20 anni complessivi di servizio. Pertanto, a far data dall'1/09/2020, essendo entrato nel 21° anno, aveva maturato il diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale superiore (21-27). Tuttavia, il Ministero aveva continuato ad attribuirgli una retribuzione parametrata alla fascia inferiore 15-20 sino al 31/12/2021.  ### del comparto scuola prevede l'attribuzione ai dipendenti a tempo indeterminato del Ministero convenuto di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni. 
A seguito dell'entrata in vigore del ### del 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono sei e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i contratti collettivi precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni e una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio. 
È documentato (v. buste paga) che, fino a dicembre 2021, il prof. ### abbia continuato a essere inquadrato nella fascia stipendiale 15-20, e che solo da gennaio 2022 sia stato inquadrato nella fascia 21-27. 
Ebbene, alla data del 31/08/2020 il docente ha maturato, come da lui dedotto, 20 anni complessivi di servizio, entrando, dal 1° settembre, nel 21° anno. 
Viene a questo punto in rilievo la questione della riconoscibilità, ai fini di causa, dell'anno 2013. 
Al riguardo, il ricorrente, nelle note di trattazione scritta, ha dedotto che il blocco stipendiale disciplinato dal D.L. 78/2010 è legittimo con riferimento ai soli incrementi retributivi eventualmente maturati nel periodo interessato, ma che lo stesso non può precludere la valutazione del servizio prestato nel medesimo periodo ai fini della ricostruzione della carriera, e quindi del passaggio alle fasce stipendiali superiori, in quanto ciò contrasterebbe con la necessaria temporaneità della misura.  ###. 9 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, rubricato “### delle spese in materia di impiego pubblico”, al comma 1 prevede che: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/12/2025 l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14”. 
Il comma 21 dello stesso art. 9 dispone: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. 
Il successivo comma 23 detta poi una specifica disciplina per il personale della scuola statale, sancendo che: “per il personale docente, Amministrativo, ### ed ### (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.  ###. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia, prevede che “### quanto previsto dall'art.  9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. …”; a sua volta, l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che “Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della ### a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito ### istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”.  ###. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ha esteso la disposizione di blocco anche all'annualità 2013. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/12/2025 ### 13 marzo 2013 e il ### 7 agosto 2014 hanno quindi previsto il recupero dell'utilità degli anni 2011 e 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del ### 4/08/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici. 
Infine, è intervenuto il D.L. n. 3/2014, che, all'art. 1, co. 4, ha stabilito che “### la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”. 
Entro il quadro normativo delineato, la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'estensione delle norme di “blocco” non solo agli incrementi economici ma anche alla progressione in carriera, con conseguente inutilizzabilità degli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, l'anno 2013) ai fini del passaggio alle successive fasce stipendiali, aveva inizialmente ritenuto che il blocco andasse riferito ai soli incrementi economici. Ciò in quanto una diversa interpretazione “estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni” (Cass. civ. n. 16133/2024). 
Tornata sulla questione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 13618/2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dalla scrivente, ha parzialmente superato tale orientamento, ritenendo che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, che l'annualità 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente e ATA ai fini dell'inserimento nelle successive fasce stipendiali. 
La Corte, infatti, ha rilevato che la disposizione di cui all'art. 9, co. 23 - che detta la specifica disciplina applicabile alla fattispecie - nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R.  n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non ha limitato temporalmente la “sterilizzazione” degli anni in questione, ma ha delineato un meccanismo di sospensione destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012, e che la sterilizzazione delle annualità, “pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”. 
Nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 310/2013 i giudici di legittimità hanno chiarito che la finalità delle previsioni del D.L. 78/2010 era quella di garantire un effettivo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/12/2025 risparmio sulla spesa “che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate”, e che “proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost.  310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina … il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”. 
Dalle considerazioni esposte, la Corte ha dedotto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.  ### parte, la Corte costituzionale aveva già ritenuto che la previsione di cui all'art. 9, co. 23, del D.L. 78/2010 e la successiva proroga della misura in questione al 31 dicembre 2013, per effetto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. dall'art. 1, co. 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111, e del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, superassero il vaglio di ragionevolezza, in quanto “il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica” (Corte cost., sent. n. 219/2014). 
Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale e in applicazione dei condivisibili principi espressi nella pronuncia n. 13618/2025, deve concludersi che non sussiste il diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini del passaggio alla successiva fascia stipendiale. 
Senza considerare l'anno 2013, il ricorrente avrebbe dovuto accedere alla fascia stipendiale 21- 27 dall'1/09/2021.  ###, non costituendosi, non ha dato prova di aver attribuito al ricorrente la suddetta fascia stipendiale con la decorrenza corretta, né ha altrimenti giustificato le ragioni del ritardato riconoscimento (gennaio 2022). 
Ne discende che, in parziale accoglimento della domanda, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'inquadramento nella fascia stipendiale 21-27 dall'1/09/2021 e all'adeguamento del trattamento giuridico-economico con la medesima decorrenza, nonché al pagamento delle correlate differenze retributive. 
Le differenze dovute a titolo di retribuzione contrattuale, 4 ratei di tredicesima anno 2021 e incrementi previsti dal ### del 6/12/2022 possono essere quantificate - sulla base del conteggio riformulato nelle note di trattazione scritta, correttamente sviluppato in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile - in € 1.157,74. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/12/2025
A tale importo si aggiungono gli interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'attività difensiva concretamente espletata.  P.Q.M.  Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento nella fascia stipendiale 21-27 dall'1/09/2021 e all'adeguamento del trattamento giuridicoeconomico con la medesima decorrenza, nonché al pagamento delle correlate differenze retributive; 2) per l'effetto, condanna il Ministero dell'### al pagamento, a titolo di differenze retributive per il periodo 1/09/2021-31/12/2021, di € 1.157,74, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo; 3) condanna il Ministero dell'### al pagamento delle spese, che liquida in € 1.314,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 49,00, con attribuzione.  ### 16 dicembre 2025.  ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa ### addetta all'ufficio per il processo. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/12/2025

causa n. 1018/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Cecilia Angela Ilaria Cassinari

M

Tribunale di Milano, Sentenza n. 2573/2025 del 06-06-2025

... ricorrente). * Con il presente giudizio, il lavoratore rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non richiesti e mai fruiti. A fondamento della domanda così svolta, sostiene di non esser mai stato adeguatamente informato di poter fruire dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stato formalmente invitato dai dirigenti scolastici a goderne, con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta. *** * *** 2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. * 2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, ### 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per (leggi tutto)...

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N. 1043/2025 R.G.L.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO ### in composizione monocratica e in funzione di Giudice del ### in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da ### (C.F. ###) con l'Avv. R. ### del ### di ### e l'Avv. A. ### del ### di ### elettivamente domiciliata presso lo ### dei difensori in ####, via ### n. 122 - RICORRENTE - contro ###'#### - #### - #### (C.F. ###) con l'Avv. ### e l'Avv.  ### , elettivamente domiciliati presso l'### per la ### del ### del ### in ### via ### n. 24 - RESISTENTE - Oggetto: contratto a tempo determinato, indennità sostitutiva ferie ###udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. 
FATTO con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025, ### conveniva in giudizio avanti al Tribunale di ### - ### - il ###'#### per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie / festività soppresse maturate e non godute per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; - Conseguentemente condannare il Ministero dell'### e del ### al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 3.646,32 (tremilaseicentoquarantasei/32) oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, salvo il diverso importo ritenuto di Giustizia”. 
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiaravano antistatari. 
Si sono costituiti tardivamente in giudizio il ### E ### l'### LOMBARDIA e l'### eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese; in particolare, le ### resistenti hanno domandato di: “RESPINGERE tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.”. 
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011. 
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 3 giugno 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla ### 133/2008.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come risulta dalla documentazione di causa, ### - docente, da ultimo, di ### presso l'### e per ### I.T.  ### e ### di Rho (doc. 1, fascicolo ricorrente) - ha prestato servizio in favore dell'### convenuta, quale docente a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), negli anni ### 2022/2023 e 2023/2024: “1) Nell'anno 2022/2023 ha prestato la propria attività lavorativa presso l''### E ### - P. ### quale docente a tempo determinato (tipo posto: ### - 17 ore settimanali) in virtù di contratto di lavoro con decorrenza dal 10.10.2022 e cessazione al 30.06.2023 (Tot. 263 gg.  di servizio), maturando n. 21,91 giorni di ferie e n. 2 giorni di riposo per festività soppresse ###2.pdf (all.2); 2) Nell' anno scolastico 2023/2024 ha prestato la propria attività lavorativa presso l'### quale docente a tempo determinato (tipo posto: ### - 18 ore settimanali) in virtù di contratto di lavoro con decorrenza dal 29.09.2023 e cessazione al 30.06.2024 (Tot. 275 gg. di servizio), maturando n. 22,91 giorni di ferie e n. 3 giorni di riposo per festività soppresse ###3.pdf (all.3);” (pag. 2, ricorso; docc. 2-3, fascicolo ricorrente).  * 
Con il presente giudizio, il lavoratore rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non richiesti e mai fruiti. 
A fondamento della domanda così svolta, sostiene di non esser mai stato adeguatamente informato di poter fruire dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stato formalmente invitato dai dirigenti scolastici a goderne, con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta.  *** * ***  2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.  *  2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue. 
Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, ### 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.  ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. 
Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in ### 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la ### nazionale per le società e la borsa (###, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.  *  2.2. Come correttamente evidenziato da questo Tribunale, “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. ###. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato” (#### Sez. Lav., 27 maggio 2025, n. 2457). 
Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità.
In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in ### 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire; per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie. 
Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla ### 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 - parte motiva). 
Come opportunamente osservato da questo ### “la lettura fornita dalla Corte Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la ### la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”” (#### Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944).  *  2.3. ### quanto appena osservato, deve rammentarsi che la Corte di Giustizia dell'### ha affermato che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto -, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (### 6 novembre 2018, C-684/16, ### zur ### der ### eV contro ###. 
Il Giudice Europeo, in particolare, ha osservato: “…45. A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, ### e a., C‑131/04 e C‑257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. 47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute…” (### 6 novembre 2018, C-684/16, §§45-47).  *  2.4. Sulla base dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “18. 
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la ### n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la ### dei diritti fondamentali dell'### art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'### alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice ### ha precisato che la ### n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 - parte motiva). 
Ha, quindi, affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 - ordinanza). 
La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo - nemmeno potenziale - di ordine lavorativo. 
Recentemente, il ### è nuovamente intervenuto sul tema nei medesimi termini. 
Il Giudice di ### in primo luogo, ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715).
In secondo luogo, ha ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C- 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715; cfr, anche Cass. Civ., Lav., 7 maggio 2025, n. 11968).  *** * ***  3. Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito si osserva quanto segue.  *  3.1. ### si duole di non essere stato adeguatamente informato del diritto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stato formalmente invitato a goderne. 
L'### sostiene che “gli ### scolastici presso cui la ricorrente ha prestato servizio hanno regolarmente informato la stessa della necessità di usufruire delle ferie” (pag. 10, memoria), ma - tardivamente costituitasi in giudizio - ha omesso di provare di aver effettivamente avvisato il ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averlo formalmente invitato a fruirne. 
Tanto basta, in virtù dei principi già sopra richiamati, per concludere per la fondatezza del ricorso.  * 3.2. Per questi motivi, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute. 
Avuto particolare riguardo al quantum a tal titolo spettante, si osserva che parte ricorrente - preso atto delle difese svolte da controparte - ha dichiarato di accettare il differente conteggio di ferie residue effettuato dall'### convenuta. 
Ne consegue che il ### E ### l'### e l'#### debbono essere condannati a pagare, in favore di ### € 3.532,87 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute relativamente agli ### 2022/2023 e 2023/2024. 
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 ### 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, ### 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).  *** * ***  4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'### convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c. 
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.  P.Q.M.  il Giudice del ### definitivamente pronunciando, condanna il ### E ### l'#### e l'#### a pagare, in favore di ### complessivi € 3.532,87 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute relativamente agli ### 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.314,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva. 
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.  ### 3 giugno 2025 ### dott.ssa ###

causa n. 1043/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Chiara Colosimo

M

Tribunale di Milano, Sentenza n. 2761/2025 del 12-06-2025

... dei giorni di ferie maturati e in ragione di ciò rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per tali giorni di ferie residui, non richiesti e mai fruiti. Tanto chiarito si ritiene il ricorso fondato e pienamente meritevole di accoglimento. Sulla tematica oggetto di controversia giova richiamare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 118 c.p.c., la giurisprudenza di questo stesso Tribunale, ed in particolare la Sentenza n. 1699/2024 pubbl. il ### RG n. 1735/2024 dal Tribunale di Milano (dott.ssa ### la quale, affrontando questione del tutto analoga alla presente tanto, del tutto condivisibilmente, ha osservato: “ 2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in ### 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la ### nazionale per le società e la (leggi tutto)...

testo integrale

### del 12/6/2025 R.G. 14567/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO ### La dott.ssa ### quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### RICORRENTE contro ###'#### difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'avv. #### e dall'avv. ### RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del ### depositato in data ###, ### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### chiedendo l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito ritrascritte: “### e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie / festività soppresse maturate e non godute per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 - Conseguentemente condannare il Ministero dell'### e del ### al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 3.167,01 (tremilacentosessantasette/01) oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, salvo il diverso importo ritenuto di Giustizia; - Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi ex art93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”. 
Si è ritualmente costituito in giudizio il Ministero dell'### eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa. 
All'udienza del 25/03/2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, parte ricorrente ha ribadito le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo ed il Giudice ha pronunciato sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo, con riserva di 60 giorni per il deposito delle motivazioni. 
Come risulta dalla documentazione di causa, ### - docente a tempo determinato con ultima sede di servizio presso l'### “Montessori” di #### - ha prestato servizio in favore dell'### convenuta in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato; ciò, in particolare, nel corso degli ### a.s. 2019/2020 - contratto dal 7.10.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la ### di ### “Montessori” di ### a.s. 2020/2021 - contratto dal 9.10.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la ### di ### “Montessori” di ### Nella presente sede la ricorrente deduce di aver maturato - nel corso dei suddetti periodi - il diritto di fruire: per l'anno scolastico 2019/20, 22,25 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 24,25 di ferie; per l'anno scolastico 2020/21, 22,00 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 24,00 di ferie. 
La docente altresì allega che nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e la data fissata dal calendario scolastico regionale come termine delle lezioni (8-10 giugno), avrebbe solo in parte fruito dei giorni di ferie maturati e in ragione di ciò rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per tali giorni di ferie residui, non richiesti e mai fruiti. 
Tanto chiarito si ritiene il ricorso fondato e pienamente meritevole di accoglimento. 
Sulla tematica oggetto di controversia giova richiamare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 118 c.p.c., la giurisprudenza di questo stesso Tribunale, ed in particolare la Sentenza n. 1699/2024 pubbl.  il ### RG n. 1735/2024 dal Tribunale di Milano (dott.ssa ### la quale, affrontando questione del tutto analoga alla presente tanto, del tutto condivisibilmente, ha osservato: “ 2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in ### 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la ### nazionale per le società e la borsa (###, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. 
La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.  ### ha rammentato come “la norma [sia] stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla ### 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 - parte motiva). 
Come opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la ### la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”“ (### Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944).  *  2.2. Orbene, ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 56, ### 22/2012, “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.  ### si duole di non essere stato adeguatamente informato del diritto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stato formalmente invitato a goderne; sostiene, conseguentemente, che il mancato godimento delle ferie non potrebbe “considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole”. 
Avuto riguardo a questa specifica doglianza, deve richiamarsi la Corte di Cassazione nella parte in cui ha rammentato come “18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la ### 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la ### dei diritti fondamentali dell'### art. 31, [abbia] affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'### alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice ### ha precisato che la ### n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 - parte motiva). 
Il suddetto orientamento risulta ormai consolidato (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 27 novembre 2023, ###; Cass. Civ., Sez. Lav., 28 marzo 2023, n. 8803; Cass. Civ., Sez. Lav., 8 luglio 2022, n. 21780). In virtù di una piana applicazione dei suddetti principi, la domanda di parte attrice deve essere accolta posto che l'### convenuta non si è costituita in giudizio e ha omesso di provare di aver adeguatamente informato il ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averlo formalmente invitata a fruirne. 
Avendo pertanto riguardo al quadro (normativo e giurisprudenziale) richiamato, è da escludere, contrariamente a quanto sostenuto dal ministero convenuto, che il docente a termine debba ritenersi obbligato e, soprattutto, automaticamente posto in ferie (alla stregua dei docenti di ruolo) nei periodi di sospensione delle lezioni per come individuati dai calendari regionali e di istituto.  ### parte, tale tesi non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico (così Cass., n. ordinanza 28587 del 6/11/2024).
Infine, i principi in commento vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che: A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del ###, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime (Cass., n. 8926 del 04/04/2024). 
All'applicazione alla fattispecie concreta dei principi di diritto sopra richiamati consegue l'accoglimento del ricorso; ### E ### dovrà pertanto, essere condannato a pagare, in favore della ricorrente, complessivi € 3.167,01 lordi a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli ### 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi dal dovuto al saldo. 
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'### convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.  P.Q.M.  ### di Milano, ### definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1. condanna il ### E ### al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 3.167,01 oltre interessi dal dovuto al saldo a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; 2. condanna il ### E ### alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese liquidate in € 1.000 oltre spese generali, #### oneri accessori dovuti per legge, con distrazione; 3. riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni. 
Milano, 12.6.25

causa n. 14567/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Tosoni Claudia

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