testo integrale
La Corte d'Appello di L'### composta dai ###. #### rel. est. #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 453/2021 R.G., passata in decisione all'udienza di p.c. del 6.07.2021, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20), con decorrenza dal giorno 6.07.2021, scaduti il giorno 25.10.2021, vertente TRA ### in proprio e quale procuratore speciale di ### e quale legale rappresentante della società ### S.a.s. di ### & C. (già ### sas di ### & C.) e ### sas ### & C. (già ### sas di ### & C. S.a.s.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti ### e ### in forza di procure in atti. ### già ### E ### elettivamente domiciliato in ### al ### presso e nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti. #### di ### & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### in forza di procura in atti. ### già ### Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 C.P.C. - cessione di azienda ### delle parti: Per gli attori in riassunzione: “Voglia l'###ma Corte di Appello adita, in diversa composizione, in accoglimento della domanda attrice ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, per tutte le motivazioni, argomentazioni deduzioni e per tutto quanto eccepito e chiesto nei numerosi scritti difensivi, nei verbali di udienza, rigettando ogni contraria istanza: 1. Dichiarare inefficace, nullo o quanto meno annullabile, il contratto di cessione di ramo d'azienda datato 15 gennaio 2002 stipulato dal ### -### 4029- Rep. n. 50211, intercorso la ### di ### & C, ### e la #### di ### & C. con il quale si disponeva la cessione del ramo d'azienda costituito da ### sito in #### 151, al Km 12 + 450 con autorizzazione alla rivendita tabacchi e somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, avviamento commerciale, impianti, mobili, arredi, attrezzature varie, merci, passività e beni immobili, così censiti dal ### del detto Comune, ### 30, particella 606 sub2, cat. D/8, R.C. E. 2.138,13; particella 606 sub4, cat. ###, cl2, ###, R.C. E. 309,87 e particella 606, sub5, piano ½ in corso di costruzione, nonché particella 606 sub 1, PT e per l'effetto retrocederlo nella proprietà della #### di ### (già #### di ### con ogni conseguente statuizione; 2. Rigettare sempre e in ogni caso gli appelli con ogni conseguente statuizione; 3. Conseguentemente, all'accoglimento delle domande e delle conclusioni formulate, ### condannare ### al risarcimento dei danni nei confronti delle #### e ### nonché nei confronti dei soci ### e ### che si quantificano in complessivi E. 625.000,00 di cui E. 230.000,00 nei confronti della ### E. 2.150.000,00 nei confronti della ####, E. 75.000,00 nei confronti dei singoli soci, o di quella maggiore o minore che parrà di giustizia, e questo a titolo di danno patrimoniale, danno morale e perdita di chance, da quantificarsi sulla base delle risultanze istruttorie, in via equitativa se necessario oltre rivalutazione ed interessi; 4. ### infine, condannare ### e la ### di ### in solido alle spese e competenze del giudizio con riferimento a tutti i gradi, ivi incluso il giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione”.
Per il convenuto in riassunzione ### “Si confida per il rigetto dell'avversa domanda, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata”.
Per la convenuta in riassunzione ### sas di ### & C.: “…confida che l'###ma Corte di Appello, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva di ### in proprio e quale procuratore speciale di ### oltre che di ### sas, nel merito, rigetti ogni avversa domanda come proposta siccome nulla, inammissibile e comunque infondata, in fatto ed in diritto e non provata.
Con condanna delle controparti, nelle qualità spiegate e con vincolo solidale ed illimitato tra loro, oltre che alle spese di ogni grado del giudizio, al risarcimento dei danni nella misura richiesta o quella ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Spese vinte.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, chiede che la ### sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, sia condannata alla restituzione in favore di ### sas dell'importo pagato e quietanzato per la cessione del ramo d'azienda di che trattasi, pari ad euro 87.536,46 (come da atto per ### del 15.1.2002 racc. 4029 rep. n. 50211) con interessi dalla data dell'atto sino al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio”. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 1502/2011, resa all'esito del giudizio n. 1162/2002, il Tribunale di Pescara così statuiva: “-dichiara definitivamente la revoca di ### da amministratore di ### e ### confermando il provvedimento di revoca pronunciato ex art. 700 c.p.c. in data 27-29/3/2002; - dichiara nulla la cessione d'azienda di cui all'atto per notar ### del 15/1/02 n. 50211 intercorso tra ### di ### & C. ### e ### di ### & C relativa al bar tabaccheria sito in ### strada statale 151 al Km 12 + 450 con autorizzazione alla rivendita tabacchi e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, avviamento commerciale, impianti, mobili, arredi, attrezzature varie, merci, passività e beni immobili, così censiti dal ### del detto Comune, ### 30, 606 sub 2, cat. D/8, R.c. Euro 2.138,13, part. 606 sub 4, cat. ###, cl2, ###, R.C. Euro 309,97 e part. 606, sub5, piano ½ in corso di costruzione, nonché part. 606 sub 1, PT, per l'effetto retrocedendolo nella proprietà della ### di ### già ### di ### confermando il provvedimento di sequestro del 14-16/1/03 e il rigetto delle richieste di revoca del custode nominato in data ###; -rigetta le riconvenzionali; - condanna il ### al risarcimento dei danni in favore di ### e di ### nelle rispettive misure di euro 79.637,00 ed euro 81.187,00, oltre rivalutazione ed interessi da gennaio 2001; - condanna il ### e la ### sas al pagamento in favore di ### e ### delle spese relative al giudizio di merito, che liquida in euro 44,00 per esborsi, 6.000,00 per diritti, 18.000,00 per onorari, alla fase cautelare ante causam riguardante la revoca dell'amministratore, che liquida in euro 59,00 per esborsi, 2.000,00 per diritti, 3.500,00 per onorari, alla procedura incidentale di sequestro, che liquida in euro 200,00 per esborsi, 5.000,00 per diritti, 5.000,00 per onorari, procedura ex art. 700 relativa alla consegna di documenti, che liquida in euro 18,00 per esborsi, 800,00 per diritti, 1.800,00 per onorari, alla procedura ex art. 669 novies cpc che liquida in euro 19,50 per esborsi, 1.500,00 per diritti, 3.000,00 per onorari, oltre rimb. spese gen. e quant'altro per legge; oltre che al pagamento delle spese di ctu; - condanna la ### in proprio e nella qualità di rappresentante della ### al pagamento in favore di ### delle spese relative ai sub procedimenti scaturiti dalle domande di revoca del custode, che liquida in euro 3.500,00 per diritti e 7.000,00 per onorari, oltre rimb. spese gen. e quant'altro per legge; compensa le spese in relazione alle altre posizioni”. 1.1. Il giudizio era stato promosso da ### in proprio e nella qualità di legale rappresentante di ### nonché in qualità di procuratore di ### (in giudizio era poi intervenuta la #### di ### & C., già ### di ### & C.) contro ### e la ### s.a.s. di ### & C. chiedendo di: 1) revocare ### dalla funzione di amministratore delle società ### S.a.s. di ### & C. e ### S.a.s. di ### & C. ex artt. 2259 e 2260 c.c., con conferma del provvedimento di revoca già emesso ex art. 700 c.p.c. dal medesimo Tribunale; 2) dichiarare inefficace, nullo o quantomeno annullabile il contratto di cessione di azienda datato 15.01.2002 stipulato dal notaio ### tra la ### di ### e la società ### S.a.s. di ### & C. (al riguardo veniva sostenuta la nullità del contratto per causa illecita ex art. 1343 c.c. o perché in frode alla legge ex art. 1344 c.c. o per motivi illeciti ex art. 1345 c.c. ovvero per mancanza del prezzo di cessione, e quindi per mancanza di un elemento essenziale, ovvero per simulazione relativa o perché in frode alla legge, stante la trasformazione societaria e l'arbitraria modifica dei patti sociali senza il consenso dei soci, o ancora la inefficacia ex art. 1398 c.c., per avere il ### ceduto il ramo d'azienda senza averne i poteri, ovvero di annullabilità perché posto in essere in evidente conflitto di interesse del rappresentante con il rappresentato); 3) condannare ### al risarcimento dei danni nei confronti delle società ### e ### e dei singoli soci. 1.2. I convenuti si erano costituiti contestando le domande ed avanzando in riconvenzionale domande risarcitorie. 1.3. Con ricorso proposto in corso di causa nel settembre 2002, i fratelli ### avevano invocato misura cautelare tipica ex art. 670 c.p.c. in relazione al ramo di azienda oggetto della cessione di cui al punto 2) delle conclusioni ed in data ### era stato concesso il sequestro giudiziario del ramo di azienda della #### S.a.s. ceduto alla ### costituito da bar ### (sito in ### 151 al Km 12 + 450 con autorizzazione alla rivendita di tabacchi e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, avviamento commerciale, impianti, mobili, arredi, attrezzatura varia, merci, passività e beni immobili), con nomina di ### quale custode giudiziario, con cauzione di ### 25.000,00, fideiussione bancaria di E. 250.000,00 ed obbligo di rendicontazione annuale. 1.4. Nella sentenza resa all'esito del giudizio di merito, il Tribunale chiariva in primo luogo doversi riconoscere la legittimazione attiva di ciascun socio con riguardo alla sola domanda di revoca di ### dalla carica di amministratore della ### e della ### dovendo invece la legittimazione essere esclusa (e riconosciuta solo in capo alle società ### e ### relativamente alle altre domande proposte in giudizio. 1.5. Rilevava la sussistenza delle condizioni per disporre in via definitiva la revoca (già disposta in via cautelare) dell'amministratore ### per violazione dei doveri di lealtà e correttezza, mancata tenuta della contabilità, violazione del principio di non concorrenza e per la sussistenza di condotte di segnata gravità nella gestione ed amministrazione delle società, gravemente lesive dell'interesse societario.
In particolare ravvisava nella spregiudicata condotta del ### gli estremi della “smodata gravità” (definendo personalistica ed egoistica la gestione della struttura societaria), evidenziando in particolare: la mancata regolare tenuta della contabilità (per #### non erano stati rinvenuti libro inventario e libro dei beni ammortizzabili, mentre le schede contabili erano state rinvenute solo in parte; per ### non erano stati rinvenuti libro inventario, libro dei beni ammortizzabili e schede contabili, salvo quelle dal 1995 al 2001), la mancata annotazione sulla contabilità degli aggi relativi ai generi di tabacchi e monopoli acquistati da ### successivamente alla cessione di azienda per 772,01 Kg, l'imposizione ai dipendenti di emettere giornalmente scontrini solo fino ad un certo importo, la non regolare assunzione del personale dipendente.
Evidenziava ancora come fosse ascrivibile al ### un utilizzo interessato e personale dei beni delle società (avendo in particolare il predetto: utilizzato a fini abitativi per sé e per la famiglia una parte della struttura alberghiera realizzata per la ###; sottratto beni della società qualche giorno prima del cambio di gestione nell'amministrazione; gestito la ### (società cessionaria del ramo di azienda da parte della ####; ceduto gratuitamente l'impianto carburante della ### alla ### (moglie del ###; tenuto condotta di concorrenza sleale attraverso la costituzione in data ### di una ditta individuale avente ad oggetto attività di autolavaggio con sede in ### contabilizzato lavori in economia per importi rilevantissimi, sulla scorta di documentazione del tutto nebulosa (e cioè semplici perizie estimatorie non accompagnate da schede di lavorazione e fatture giustificative), a fronte invece di lavori realizzabili in economia (senza necessità di approfondite conoscenze tecnologiche ed attrezzatura adeguata) accertati dal CTU in misura pari ad ### 69.338,02 quanto a #### e ad ### 21.000,00 quanto a ### attribuitosi “arbitrariamente” il compenso per l'attività prestata di amministratore, sebbene né gli atti costitutivi né le modifiche dei patti sociali lo prevedessero, oltretutto attribuendoselo anche per periodi in cui non era stato in carica). 1.6. ### la nullità ex art. 1344 c.c. per frode alla legge, in quanto atto palesemente posto in essere nell'esclusivo interesse economico del ### e della sua famiglia, della cessione, per atto notaio ### del ramo di azienda dalla ### alla ### (costituita solo in data ### da parte di ### e ### rispettivamente moglie e figlia del ###.
In particolare rilevava che il CTU aveva accertato che il prezzo pattuito per la cessione del ramo di azienda era stato stabilito sulla base delle attività e delle passività indicate nel bilancio della ### al 31.12.2001 (ove risultavano annotati debiti maturati dalla società nei confronti del ### per complessive £ 587.136.348, di cui £ 157.200.000 quale compenso amministratore per il periodo 1.10.1993/31.12.2000, £ 36.000.000 quale compenso amministratore per l'anno 2001, £ 393.936.000 per lavori in economia).
In relazione a ciò dava atto che in sede penale il ### era stato imputato (ed aveva poi definito la propria posizione con patteggiamento) per i reati di cui agli artt. 2622 e 2634 commessi nella qualità di socio accomandatario, essendogli stati ascritti: - la falsa esposizione nei libri e nei bilanci della società del complessivo importo di £ 587.136.348 (in particolare nel bilancio al 31.12.2000, alla voce debiti verso il ### del complessivo importo di £ 393.936.348 per lavori in economia asseritamente svolti dall'amministratore in favore della società; dell'ulteriore importo di E. 157.200.000 a titolo di compensi dovuti dalla società al ### quale amministratore per il periodo 93/2000 (non dovuti, non previsti nell'atto costitutivo né deliberati, mai indicati in alcuna scrittura contabile); nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2001 alla voce debiti verso ### dell'ulteriore importo di £ 36.000.00 portandolo complessivamente al valore di £ 587.136.348); - l'utilizzo di tale fittizio debito per la determinazione del prezzo pattuito per la cessione del ramo di azienda; - il compimento, in posizione di conflitto di interesse, di atto (del 25.10.2001) di cessione in uso gratuito alla coniuge dell'impianto di distribuzione carburante, di atto (del 15.01.2002) di cessione in favore della ### di ### e la figlia, del ramo di azienda costituito da bar tabaccheria e relative autorizzazioni, nonché di atto (del 28.02.2002) di cessione in uso gratuito alla ### sas dell'impianto di autolavaggio.
Spiegava che la cessione in data ### del ramo di azienda (comprensivo di bar tabaccheria sito in ### al km 12+450) per il prezzo di ### 87.536,46 (determinato mediante utilizzo dei debiti della società ### verso ### fittiziamente iscritti in bilancio) doveva considerarsi nulla ex art. 1344 c.c., in quanto atto palesemente posto in essere nell'esclusivo interesse economico del ### e della sua famiglia, come evincibile dalle circostanze prima esposte, relative agli artifici ed escamotage posti in essere per la determinazione del prezzo di cessione, alla costituzione della società ### circa un mese prima della cessione ed alla gestione disinvoltamente “familiare” esercitata dal ### 1.7. Respingeva le domande riconvenzionali di risarcimento danni proposte da ### e dalla ### mentre condannava ### al risarcimento dei danni in favore della ### e della ### per la cui determinazione, in considerazione della parziale carenza di istruttoria e, in ogni caso, a causa del mancato rinvenimento della contabilità societaria, faceva riferimento (quale parametro di liquidazione equitativa) alla misura degli importi illegittimamente percepiti dal convenuto a titolo di compensi per l'attività svolta. 2. Con sentenza n. 861/2018 la Corte di Appello di L'### decidendo sugli appelli ### proposti da #### e da ### così statuiva: “…in parziale accoglimento degli appelli ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1502/2011, depositata in data ###, che nel resto conferma: - respinge la domanda formulata in primo grado da ###ba ### di ### & C. in persona del legale rappresentante p.t., di inefficacia, nullità e/o annullabilità della cessione di ramo di azienda intercorsa tra ### sas di ### & C. e ### sas di ### & C.; - dichiara parzialmente compensate tra ### e gli appellati in solido, limitatamente ad 1/3, le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna ### a rimborsare agli appellati, in solido, i restanti 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, facendo delle stesse liquidazione in tale ridotta misura, quanto al primo grado e per tutte le fasi, in E. 227,00 per esborsi ed E. 31.066,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 12,5% ed IVA e CAP come per legge e quanto al secondo grado, sempre per tale misura in complessivi ### 10.908,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 12,5% ed IVA e CAP come per legge; - dichiara integralmente compensate tra ### sas di ### & C. e gli appellati tutti in solido le spese di entrambi i gradi di giudizio”. 2.1. La Corte, rigettati preliminarmente tutti i motivi in rito formulati dagli appellanti, confermava la sussistenza nella specie dei presupposti per farsi luogo alla revoca della carica di amministratore di ### sia riguardo alla società #### che riguardo alla società ### 2.2. Invece, per quanto di maggiore interesse in questa sede ###condivisibile la motivazione resa dal Tribunale in punto di dichiarata nullità dell'atto di cessione di ramo di azienda ex art. 1344 In particolare -ricordato che il contratto in frode alla legge è quel contratto che, apparentemente rispettoso del dettato normativo viene stipulato per eludere una norma imperativa sicché la sua causa deve ritenersi illecitarilevava innanzi tutto la legittimità in ambito societario della cessione di un ramo di azienda in favore di altri.
Aggiungeva che l'atto era stato posto in essere dal socio accomandatario secondo i poteri conferitigli nell'atto costitutivo e rilevava non potersi sostenere un illegittimo superamento dei limiti a questi connessi, neppure sotto il profilo della inefficacia della cessione ex art. 1398 Affermava che la costituzione, in epoca prossima alla cessione, di ### soggetto distinto dai soci legati da vincoli familiari con il ### (moglie e figlia), ed il prezzo concordato per la vendita e quietanzato in rogito (in quanto elemento non figurante tra i requisiti essenziali del negozio ed in ogni caso non riconducibile alla causa concreta) non potevano esplicare rilievo in ordine alla liceità o meno della causa negoziale.
Sosteneva ancora che, a voler ritenere il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative di singoli soci ### (terzi rispetto al contratto), sarebbe venuto in rilievo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in assenza di una norma che vieti di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo degli interessi e delle aspettative dei creditori non è di per sé illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per fronde alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale dei rimedi specifici che comportato la sola sanzione dell'inefficacia.” (Cass. 23158/2014).
Escludeva ancora l'annullabilità del contratto ex art. 1394 c.c. per conflitto di interessi richiamando il principio enunciato dalla Suprema Corte (n. 271/2017) secondo cui “il conflitto di interessi che determina l'annullamento del contratto ai sensi dall'art. 1394 c.c. postula un rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personale del rappresentante “o di un terzo che egli a sua volta rappresenti”. Il conflitto in sostanza non può consistere nel solo fatto che il contratto stipulato dal legale rappresentante della società si è risolto in un danno della stessa, avvantaggiando un soggetto terzo (situazione questa che giustificherebbe, se mai, l'esercizio di un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore) ma richiede per la sua sussistenza che il vantaggio conseguito dal terzo coincida con quello del rappresentante” coincidenza che nella specie non poteva desumersi dal solo rapporto di parentela intercorrente tra ### ed i soci della ### quale soggetto distinto dalla compagine che lo componeva. 2.3. Quanto ai motivi di appello riguardanti il profilo risarcitorio, rilevava che la mala gestio dell'amministratore, oltre che gli accertati comportamenti violativi di specifiche norme di legge, si era significativamente manifestata, quanto a ### anche attraverso la cessione del ramo di azienda, sulla cui determinazione del prezzo avevano inciso i crediti che il ### asseritamente vantava nei confronti nei confronti di ### (opere realizzate e compensi amministratore autoliquidati) e che come tali erano stati iscritti quali poste debitorie nell'ultimo bilancio; mentre, quanto a ### si era parimenti verificata l'iscrizione in bilancio delle medesime poste debitorie in favore di ### idonee a falsare il conto economico della società.
Con riferimento alla contestazioni riguardanti il criterio utilizzato per la quantificazione dei danni, deduceva l'irrilevanza della mancata percezione dei compensi, atteso che il Tribunale si era limitato, con logica motivazione, ad esplicare il criterio adottato, non certamente rapportato alla concreta percezione dei compensi da parte dell'amministratore, bensì alla condotta priva di diligenza nella gestione societaria, contribuendo - gli importi autoliquidati alla sola quantificazione del pregiudizio. 3. Con ordinanza n. 5849/2021 la Corte di Cassazione -decidendo sul ricorso proposto da ####, ##### e sul ricorso incidentale proposto da ### ha così statuito “La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale. Dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo del ricorso principale e rinvia la causa, anche per le spese del presente grado di legittimità, alla Corte d'Appello dell'### in diversa composizione”. 3.1. In particolare la Suprema Corte ha accolto il primo motivo (con il quale i ricorrenti avevano lamentato la violazione dell'articolo 1345 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. e la violazione degli articoli 112 e 346 c.p.c., in relazione all'articolo 360, nn. 3 e 4, ovvero e comunque, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360, n. 5 c.p.c., denunciando che la Corte territoriale, accogliendo il settimo motivo di gravame di ### e il terzo motivo della società ### relativi alla violazione dell'articolo 1344 c.c., in tema di contratto in frode alla legge -in particolare ritenendo insussistenti i presupposti di tale fattispecie trattandosi di cessione di ramo di azienda in favore di terzi, posta in essere dal socio accomandatario sulla base dei poteri conferitigli nell'atto costitutivo e, conseguentemente, ritenendo infondata la domanda di inefficacia, nullità o annullabilità della predetta cessione di ramo di aziendaaveva omesso di esaminare le altre questioni sollevate dai ricorrenti e ritenute assorbite dalla pronuncia di nullità (contratto in frode alla legge), in particolare la questione relativa alla dedotta violazione dell'articolo 1345 c.c. per essersi le parti determinate a concludere la cessione di ramo di azienda unicamente per motivo illecito comune ad entrambe) dichiarando invece inammissibili il secondo motivo del ricorso principale (con il quale i ricorrenti avevano lamentato l'omesso esame, in relazione all'art. 1394 c.c., di fatti decisivi nonché la violazione dell'articolo 1394 c.c., con riferimento all'articolo 360, nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la Corte di merito escluso la fondatezza dell'assunto relativo all'essere stato il contratto concluso in conflitto di interessi perché basata solo sul rapporto di parentela tra ### e i soci della ###, senza considerare altri elementi decisivi) il primo motivo del ricorso incidentale (con il quale il resistente ### aveva lamentato la violazione dell'art. 2259 c.c., in relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c. riguardo al concetto di giusta causa rilevante, per non avere la Corte considerato che il criterio contabile adottato dal ricorrente incidentale non aveva inciso sull'assetto aziendale, mentre ### aveva iniziato importanti lavori di ristrutturazione e potenziamento delle strutture che avrebbero richiesto compenso significativo) ed il secondo motivo del ricorso incidentale (con il quale il resistente ### aveva dedotto la violazione degli artt. 2967, 1226 e 2056 c.c., con riferimento all'articolo 360, n. 3 c.p.c., per avere la Corte omesso di accertare l'esistenza di un pregiudizio concreto a carico della società a causa della condotta dell'amministratore e per avere liquidato in via equitativa il danno anche in relazione alla posizione della società ### estranea alla cessione). 3.2. Con riferimento al motivo accolto, la Corte ha rilevato che “i ### avevano dedotto in citazione (si veda la sentenza del Tribunale richiamata) e reiterato in appello (comparsa di costituzione, con trascrizione dei passaggi salienti e indicazioni dell'allegato) la violazione dell'articolo 1345 c.c. in quanto le parti si sarebbero determinate a concludere il contratto di cessione di ramo di azienda unicamente per motivo illecito, comune ad entrambe. In particolare, attraverso una fittizia cessione di azienda ### si sarebbe impossessato dei beni della società che lo stesso ### amministrava per soddisfare il credito (compenso professionale) che lo stesso ritenere di vantare nei confronti della sas ### (e che, invece, era stato oggetto di indagine penale, conclusa con patteggiamento) . Su tale tematica la Corte territoriale non si è pronunciata ai sensi dell'articolo 112 c.p.c. e il giudice di rinvio dovrà valutare la eventuale fondatezza delle altre questioni di invalidità dedotte dagli odierni ricorrenti e ritenute assorbite a seguito della iniziale pronuncia di nullità ex art. 1348 c.c.”. 4. Con atto di citazione in riassunzione ### in proprio e quale procuratore speciale di ### nonché le società ### e ### S.a.s. hanno convenuto in giudizio ### e la società #### introducendo il presente giudizio di rinvio con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. 4.1. In particolare -ricostruita, anche dal punto di vista cronologico, la vicenda relativa alla cessione di ramo di azienda, espongono che, all'esito delle operazioni poste in essere nell'ambito di tale cessione, la società ### è rimasta priva di beni e di ogni entrata, gravata solo da posizioni debitorie che nella cessione sono rimaste a suo carico, mentre la società ### ha totalmente assorbito l'oggetto sociale della ### ed il ### ha conseguito i crediti in contestazione, che non avrebbe potuto ottenere diversamente, ed una funzione ed un ruolo all'interno della ### 4.2. Sostengono che i fatti ricostruiti in giudizio evidenziano che il ### e la ### si sono determinati a concludere la cessione di ramo di azienda unicamente per un motivo illecito comune ad entrambi: ottenere il patrimonio aziendale della ### epurato dalle posizioni passive reali, senza pagamento di somma alcuna, o comunque ad un prezzo irrisorio, nell'esclusivo interesse economico del ### e di ### ovvero della famiglia del ### Ribadiscono che attraverso la cessione di azienda il ### si è impossessato dei beni della società che amministrava, artificiosamente utilizzando crediti -incerti, inesigibili ed in contestazione tra le partiche lo stesso riteneva di vantare nei confronti di ### effettuando le operazioni in violazione di legge di cui ai capi di imputazione formulati a suo carico nel separato giudizio penale, nell'ambito del quale aveva definito la propria posizione con richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. 5. I convenuti si sono separatamente costituiti nel presente giudizio di rinvio, contestando la domanda e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. 5.1. In particolare ### ha chiesto il rigetto di ogni avversa domanda e pretesa, non solo perché proposta da soggetti privi di legittimazione, per quanto già statuito, ma anche inammissibile, oltre che infondata in fatto e diritto.
Evidenzia che ### in proprio e ### (rappresentato dal procuratore speciale ### hanno, non solo proposto ricorso per cassazione, ma hanno anche introdotto il giudizio di rinvio, nonostante fosse già stato inconfutabilmente statuito il difetto di legittimazione attiva degli stessi con riferimento alla domanda di nullità della cessione del ramo di azienda tra ### e VI.SA ex art. 1345 c.c..
Aggiunge che anche ### è evidentemente carente di legittimazione attiva e di interesse al presente giudizio, essendo la stessa estranea alla cessione di ramo di azienda intercorsa tra soggetti diversi.
Quanto alla posizione di ### contesta la domanda di nullità, rilevando, per un verso, che deve ritenersi ormai pacifico che esso ### ha agito con i poteri conferitigli e che l'atto è valido e non in fronte alla legge, e, per altro verso, che i giudici di merito hanno sia accertato un credito del ### (pari ad ### 69.338,02) per lavori in economia eseguiti in favore di ### (accertamento compiuto dal Tribunale di Pescara) sia l'effettivo pagamento del prezzo di cessione dell'azienda (accertamento compiuto dalla Corte di Appello di L'### nella sentenza cassata).
Evidenzia che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza di rinvio, ha sottolineato che “il fatto non considerato dalla Corte di Appello sarebbe la limitazione del prezzo a seguito dell'inserimento abusivo del presunto credito di ### in bilancio e qui il pregiudizio dovrebbe essere costituito, non tanto da quanto deducevano i ricorrenti e cioè dal fatto che la società dei familiari del ### la ### si sarebbe fatta carico e accollata un presunto credito del familiare, ma nel fatto che la società ### avrebbe ricevuto un prezzo per la cessione del ramo di azienda “alleggerito”, in conseguenza della posta di bilancio fittizia costituita dal credito dell'amministratore ### nei confronti della società ####, i soci di quest'ultima società avrebbero un utile da dividere inferiore a quello reale, ma tale profilo non determinerebbe (ove ritenuto sussistente) l'inefficacia del contratto, ma al più un' azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore”. 5.2. ### ha in primo luogo evidenziato che inammissibilmente sono state riproposte nel giudizio di rinvio tutte le domande avanzate in primo grado (tranne quella di revoca di ### quale amministratore), comprese quelle già pacificamente rigettate dal Tribunale senza impugnativa sul punto (come la domanda genericamente indicata sub 1 oltre che quella proposta sub 3, quest'ultima diretta ad ottenere il risarcimento dei danni nella misura originariamente richiesta e non accolta, ed addirittura in favore dei singoli soci, sforniti di legittimazione).
Sempre preliminarmente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori in riassunzione ### in proprio e quale procuratore di ### (dei quali in primo grado è stata riconosciuta la legittimazione unicamente in relazione all'azione di revoca dell'amministratore) rispetto alla domanda di nullità della cessione del ramo di azienda ex art. 1345 c.c. (unica domanda su cui è chiamata a pronunciarsi la Corte di rinvio), come pure dell'attrice in riassunzione ### (parimenti estranea all'atto di cessione della cui validità di discute, intercorso tra la ### e la ###).
Evidenzia che la Corte di Cassazione, nell'accogliere il primo motivo del ricorso principale, ha rammentato che per la proposta domanda ex art. 1345 c.c. i ricorrenti avevano sostenuto che “### attraverso una fittizia cessione di azienda si sarebbe impossessato dei beni della società che amministrava per soddisfare il credito -compenso professionaleche lo stesso riteneva di vantare nei confronti della ### e che invece era stato oggetto di indagine penale conclusa con patteggiamento”.
Sostiene che su tale domanda la Corte di rinvio è chiamata pronunciarsi, senza poter rivalutare i fatti storici già esaminati e valutati dalla Corte di Appello come inidonei all'accoglimento della domanda (e cioè il rapporto di parentela tra ### e i soci ### e l'esistenza di crediti del ### nei confronti della ####.
Rileva che la domanda avversaria, che presuppone a sostegno del motivo una operazione fittizia tra familiari, non può che essere rigettata essendo stata la cessione tutt'altro che fittizia ed essendo avvenuta per il prezzo quietanzato nel rogito e pagato (come statuito, con richiamo alla ### nella sentenza della Corte di Appello).
Sostiene che alcun motivo illecito può ravvisarsi nell'avvenuta cessione sol per via del vincolo familiare o per il fatto che il prezzo possa essere stato “alleggerito” a seguito del preteso inserimento abusivo di presunti crediti del ### Spiega che “ll motivo illecito che, se comune e determinante, potrebbe comportare la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero perché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa” sicché l'asserito intento delle parti di arrecare pregiudizio ad altri, a tutto concedere, non sarebbe nemmeno illecito “non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l'invalidità del contratto in frode ai terzi per il quale, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici correlati alla varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale, ma non certo la nullità”.
Rileva che la stessa Corte di Cassazione, nell'ordinanza di rinvio, ha evidenziato che l'eventuale alleggerimento del prezzo in conseguenza della posta di bilancio fittizia costituita dal credito dell'amministratore nei confronti della società ### determinerebbe in capo ai soci un utile da dividere inferiore a quello reale, ma tale profilo non comporterebbe l'inefficacia del contratto ma, al più, un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore. 6. Nel corso dell'udienza del 6.07.2021, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Con provvedimento in data ###, reso nel procedimento cautelare promosso in corso di causa, dagli attori in riassunzione (procedimento incidentale n. 453-1/2021) questo ### ha disposto il sequestro giudiziario del ramo di azienda della #### ceduto alla ### con atto per ### del 15/1/2002 rep. n. 50211, nominando custode, senza diritto a compenso, il sig. ### con mantenimento delle garanzie già prestate (cauzione di € 25.000,00 e fideiussione bancaria di € 250.000,00”) e con i medesimi poteri, divieti ed obblighi già previsti in relazione al precedente sequestro giudiziario disposto dal Tribunale di Pescara (divenuto inefficace a seguito della pronuncia della Corte di Appello di L'### n. 861/2018, di rigetto della domanda di nullità proposta dagli attuali attori in riassunzione). 7. Ciò premesso ritiene la Corte di dover in primo luogo disattendere la richiesta, avanzata dalla difesa della convenuta in riassunzione ### nella comparsa conclusionale depositata il ### (reiterata nella memoria di replica depositata il ###), di sospensione del presente giudizio di rinvio in attesa della definizione di quello, pendente dinanzi alla Suprema Corte, relativo alla impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 C.P.C. recentemente proposta dalla #### contro l'ordinanza n. 5849/2021 (trattasi dell'ordinanza che ha cassato la sentenza di questa Corte n. 861/2018 ed ha disposto il presente giudizio di rinvio). 7.1 ### sostiene che la proposizione del ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. dinanzi alla Corte di Cassazione determinerebbe la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, essendo evidente la pregiudizialità della decisione della Suprema Corte sulla ordinanza di rimessione. 7.2. La difesa degli attori in riassunzione si è fermamente opposta (in sede di memoria di replica) all'accoglimento dell'istanza, sostenendo l'assenza di pregiudizialità e la manifesta infondatezza dell'azione di revocazione. 7.3. ### rileva che, se non è consentita in questa sede alcuna valutazione sulla ammissibilità o fondatezza dell'impugnazione per revocazione proposta contro l'ordinanza di rimessione, l'istanza di sospensione deve essere rigettata alla luce della previsione dell'art. 391 bis c.p.c., quinto comma, secondo cui “In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.”. 8. Sempre preliminarmente va rilevata l'inammissibilità delle domande, reiterate nel presente giudizio di rinvio, di declaratoria di inefficacia, di nullità (per ragioni diverse dalla illiceità del motivo comune alle parti) e di annullabilità dell'atto di cessione di azienda per cui è causa, essendo la pronuncia di rigetto di tali domande ormai passata in giudicato, come pure l'inammissibilità delle domande dirette ad ottenere la condanna di ### al risarcimento dei danni in favore delle società ### e ### nelle misure originariamente richieste e non accolte e delle domande dirette ad ottenere la condanna di ### al risarcimento dei danni in favore dei singoli soci (rispetto ai quali il Tribunale ha escluso, con capo di pronuncia ormai passato in giudicato, la legittimazione alla proposizione della relativa azione).
Quanto invece all'eccepito difetto di legittimazione degli attori ### e ### e della società ### si rileva che la legittimazione degli stessi va riconosciuta, ma con riferimento alla riproposta domanda di condanna del ### al risarcimento dei danni nella misura originariamente richiesta quanto alla società #### e quanto alle riproposte domande di condanna del ### al risarcimento dei danni in favore dei soci ### e ### domande tutte delle quali è stata tuttavia sopra evidenziata l'inammissibilità. 9. Precisato che l'oggetto del presente giudizio di rinvio è costituito dalla domanda di nullità del contratto di cessione di azienda per illeceità del motivo ex art. 1345 c.c. (il cui esame è stato assorbito in primo grado dalla pronuncia di nullità del contratto ex art. 1344 c.c., mentre in secondo grado è stato omesso da questa Corte territoriale, una volta che aveva escluso ricorrere la nullità del contratto sotto il profilo ritenuto dal primo giudice (1344 c.c.), nonostante l'avvenuta riproposizione (accertata dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio) ex art. 346 c.p.c. della domanda di nullità da parte degli appellati sotto tutti i profili dedotti in primo grado), rileva il ### che la declaratoria di nullità pronunciata dal Tribunale di Pescara con la sentenza 1502/2011 deve essere confermata (con conseguente rigetto dell'appello proposto dalla ### e da ### anche in relazione ai motivi accolti da questa Corte territoriale nella sentenza n. 861/2018) ma con riferimento a profilo diverso da quello ritenuto dal primo giudice e cioè per illiceità del motivo comune ad entrambe le parti. 9.1. Al riguardo giova premettere che le irregolarità che hanno caratterizzato il negozio di cessione di ramo di azienda in discussione debbono ritenersi acclarate in via definitiva e consistono: a) nelle fittizie appostazioni operate da ### quale amministratore della #### di ### & C., nel bilancio della predetta società, chiuso al 31.12.2000, di “lavori in economia” e “del compenso dell'amministratore” per il complessivo importo di £ 551.136.348 (riportato al passivo dello stato patrimoniale in corrispondenza della voce “debiti verso ### Ernano”), di cui £ 393.936.348 riferiti a lavori in economia asseritamente svolti dall'amministratore in favore della società (al riguardo si è già in precedenza evidenziato che il Tribunale di Pescara, sulla scorta dell'accertamento tecnico svolto dal CTU ing. Procaccini, ha quantificato in E. 69.338,03 i lavori effettuati per conto della ### eseguibili senza particolari attrezzature e professionalità, rilevando invece, quanto ai restanti, che, sebbene asseritamente realizzati in economia, necessitavano di approfondite conoscente tecniche ed attrezzatura adeguata, sicché ingiustificata si rivelava la loro contabilizzazione quali lavori in economia per importi rilevantissimi, sulla base di documentazione del tutto nebulosa, e cioè semplici perizie estimatorie, non accompagnate da schede di lavorazione e fatture giustificative) e £ 157.200.000 a titolo di compensi per l'attività di amministratore svolta per il periodo 93-2000 (compensi non previsti nell'atto costitutivo e mai deliberati, relativi anche a periodi in cui il ### non aveva svolto l'attività di amministratore tant'è vero che venivano fatti decorrere dal 1993 mentre la società aveva iniziato ad operare nl 1994), e nella fittizia appostazione, nel bilancio chiuso al 31.12.2001, dell'ulteriore importo quale “compenso dell'amministratore” per £ 36.000,00, che faceva ascendere l'importo dei “debiti verso ### Ernano” a complessive £ 587.136.348; b) nella costituzione, in data ### (appena un mese prima della stipula del contratto di cessione di ramo di azienda per cui è causa) della ### di ### & C. ### società con compagine societaria composta dalla moglie (### e dalla figlia (### di ### avente oggetto sovrapponibile a quello della ### ma priva di beni, di dipendenti ed azienda (nella costituita ### il ### contestualmente alla costituzione della società, quindi in data ###, veniva nominato delegato ai sensi dell'art. 2 L. 287/1991 e ne diveniva di fatto l'amministratore, essendo lui a gestire la società, come accertato dal Tribunale di Pescara anche sulla scorta delle risultanze della espletata prova testimoniale); c) nella cessione, in data ### da parte del ### (in qualità di socio accomandatario della società #### alla neocostituita ### (il tutto all'insaputa degli altri soci della #### di un intero ramo di azienda costituito dal ### con licenze, avviamento, beni mobili e immobili al prezzo di ### 87.536,46 corrispondete al patrimonio netto di cessione (alla cui determinazione si arrivava sulla base delle attività e delle passività indicate nel bilancio ### del 31.12.2001, ove le principali passività erano rappresentate dal debito iscritto in bilancio della società verso il ### per l'importo di £ 587.136.348 (pari ad ### 303.230,62, corrispondente alla quasi totalità del debito “verso fornitori ed altri creditori” pari ad ### 312.154,81): in particolare, come chiarito dalla dott.ssa ### (nominata perito nell'ambito dell'incidente probatorio svoltosi in sede ###sede civile) e come rilevabile dalla disamina diretta dell'atto stipulato in data ###, nell'atto di cessione il prezzo veniva pattuito “in ### 87.536,46 da imputare, quanto ad ### 73.206,74 al fabbricato, e quanto ad ### 14.329,72 alle residue attività cedute, da ripartire tra le voci dell'attivo e del passivo come segue: per l'avviamento ### 7.746,85; per gli impianti ### 56.429,99, per il fabbricato ### 416.780,71”…” per attrezzature varie ### 243,16; per mobili e arredi ### 5.491,96; per passività ### 410.811,20 di cui banche c/c ### 57.003,85, mutui passivi ### 41.652,54, debiti fornitori e creditori ### 312.154,81”, sicché è indubbio che nella determinazione del prezzo di cessione dell'azienda ruolo decisivo rivestivano proprio i debiti verso il ###; d) nella stipula in data ### (antecedente a quella della cessione del ramo di azienda) tra il ### quale socio accomandatario della ### e ### (moglie del ### e futura socia accomandataria della costituenda #### di atto di cessione gratuita dell'uso dell'impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione, di proprietà di #### corredato di marchi, insegne e colori propri; e) nella stipula in data ### (di poco successiva a quella della cessione di ramo di azienda) tra il ### quale socio accomandatario della ### e ### (moglie del ### quale socia accomandataria della ### di atto di cessione in uso gratuito alla ### dell'impianto di autolavaggio self-service, di proprietà della ### situato nello stesso piazzale che ospita l'impianto di carburanti oggetto del precedente contratto del 25.10.2001; f) nella messa in vendita da parte di ### per un periodo di sei mesi successivo alla cessione del ramo di azienda, di generi di monopolio acquistati direttamente dal ### utilizzando partita IVA e autorizzazioni di ### 9.2. La sequenza delle descritte operazioni, le modalità di determinazione del prezzo di cessione, l'evidente collegamento all'atto di cessione di azienda degli atti che lo hanno preceduto o seguito, rivelano il chiaro intento del ### condiviso dalla ### e poi in concreto perseguito dalle parti, di svuotare ### dell'intero patrimonio aziendale a vantaggio del ### e della ### (società di famiglia del ###.
In particolare il ### attraverso la cessione di azienda, vedeva soddisfatto l'ingente credito vantato nei confronti della ### (fermamente contestato dagli altri soci e risultato fittizio, ad eccezione dell'importo di ### 69.338,02, secondo quanto accertato dal giudice di prime cure sulla scorta delle risultanze dell'accertamento tecnico svolto dall'ing. Procaccini) ed al tempo stesso assicurava alla società ### (quindi alla sua famiglia ed a sé stesso, visto il ruolo assunto sin da subito nella società di famiglia) l'acquisto, in parte a prezzo notevolmente ridimensionato ed in parte a titolo gratuito, delle attività aziendali della ### con grave danno per quest'ultima che, oltre a rimanere priva del ramo di azienda principale (bar tabacchi e albergo), subiva altresì la perdita -attraverso il compimento di atti preordinati (il primo, stipulato tra il ### quale socio accomandatario della #### e la ### a titolo personale) e collegati (il secondo, stipulato tra il ### quale socio accomandatario della #### e la ### quale socia accomandataria della #### alla cessioneanche dell'uso degli impianti di distribuzione carburanti e di autolavaggio, in tal modo rimanendo priva di beni e di ogni entrata, quindi impossibilitata a raggiungere il proprio oggetto sociale.. 9.3. Sulla condivisione di tale fraudolento intento e quindi sulla comunanza del motivo in capo alle parti del contratto di cessione di ramo di azienda non possono nutrirsi dubbi, tenuto conto del fatto che ### (moglie del ### e socia accomandataria della società ####, prima della costituzione della ### prestava attività lavorativa all'interno della ### amministrata dal marito ed era priva di ricchezze proprie e del fatto che la società ### veniva costituita un mese prima della cessione del ramo di azienda ed aveva il medesimo oggetto della ### (pur essendo priva di beni, di azienda e di dipendenti), nonché del fatto che la ### partecipava (nel primo caso in proprio, nel secondo caso quale socio accomandatario della ### agli atti immediatamente precedenti e successivi all'atto di cessione di azienda, con i quali venivano acquistati a titolo gratuito anche l'uso dell'impianto carburante e l'autolavaggio della ### 9.4. Resta da verificare, ai fini del riconoscimento dell'operatività nella specie della previsione di cui all'art. 1345 c.c., se nella specie il motivo, come detto unico e condiviso tra le parti, possa qualificarsi illecito.
I convenuti in riassunzione, in particolare la ### hanno a lungo contestato la ravvisabilità nella specie della illiceità del motivo, in particolare osservando che il motivo illecito “si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero perché diretta ad eludere, mediante della stipulazione, una norma imperativa”, con la conseguenza che, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale l'invalidità del contratto in frode ai terzi, per il quale, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dell'altrui attività negoziale, non potrebbe nella specie parlarsi di nullità del contratto.
Hanno anche rilevato che la stessa Corte di Cassazione nella ordinanza di rinvio ha, a pag. 8, affermato con riferimento alla limitazione del prezzo a seguito dell'inserimento abusivo del presunto credito del ### in bilancio ed alla conseguente riduzione degli utili da dividere (rispetto a quelli reali), che tale profilo “non determinerebbe (ove ritenuto sussistente) l'inefficacia del contratto ma, al più una azione di responsabilità dei confronti dell'amministratore”. 9.5. Va subito chiarito che la valutazione (richiamata, come già esposto ai paragrafi 5.1.e 5.2., da entrambi i convenuti in riassunzione all'atto della loro costituzione nel presente giudizio di rinvio) operata dalla Corte di Cassazione nel passaggio motivazionale sopra riportato, risulta compiuta nell'ambito della trattazione del secondo motivo del ricorso principale (poi dichiarato inammissibile) afferente all'omessa considerazione da parte della Corte di Appello, in sede di esame del motivo di gravame relativo alla denunciata annullabilità del contratto di cessione in quanto stipulato dal ### in situazione di conflitto di interessi, della circostanza relativa all'alleggerimento del prezzo di cessione dell'azienda in dipendenza della presenza di appostazione in bilancio di crediti fittizi del ### Le affermazioni della Corte, effettuate incidentalmente al fine di escludere l'inefficacia del contratto ex art. 1394 c.c., non preclude la valutazione di quegli stessi aspetti in sede di verifica della sussistenza della nullità del contratto per illiceità del motivo (verifica che del resto la Corte di Cassazione ha rimesso al ### di rinvio proprio con riferimento al profilo dell'impossessamento da parte del ### dei “beni della società che amministrava per soddisfare il credito che lo stesso riteneva di vantare nei confronti della sas ### che invece era stato oggetto di indagine penale”).
Va anche chiarito -quanto alla asserita impossibilità di rivalutare in questa sede, stante l'asserita formazione del giudicato interno, i fatti storici già esaminati e valutati dalla Corte di Appello come inidonei all'accoglimento della domanda (e cioè il rapporto di parentela tra ### e i soci ### e l'esistenza di crediti del ### nei confronti della ####- che detti fatti sono stati esaminati dalla Corte di Appello relativamente alle altre domande di nullità, annullabilità ed inefficacia espressamente rigettate, il che non preclude che quegli stessi fatti e le risultanze probatorie che li attestano possano essere valutati con riferimento specifico al profilo della nullità della cessione ex art. 1345 C.C.. 9.6. Ciò detto si rileva che la natura illecita del motivo comune determinante (ampiamente tratteggiato nei precedenti paragrafi) va certamente riconosciuta in ragione della sussumibilità dell'intento perseguito dalle parti e delle condotte poste in essere per raggiungerlo in fattispecie penalmente rilevanti, che hanno in effetti portato all'imputazione del ### in sede penale per il delitto di cui agli artt. 81 cpv c.p. 2622, comma 1, cod. civ. per la fittizia esposizione nei libri contabili e nei bilanci della società chiusi al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2001 di fatti non rispondenti al vero in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (con particolare riferimento, quanto al bilancio chiuso al 31 dicembre 2000, alla indicazione al passivo dello “Stato patrimoniale”, in corrispondenza della voce “### verso ### Ernano” del complessivo importo di £ 551.136.348 di cui £ 393.936.348 imputati a “### in economia” asseritamente svolti dall'amministratore in favore della società e £ 157.200,00 a titolo di compensi dovuti dalla società al ### quale amministratore per il periodo '93-2000 “compensi in realtà non dovuti, non previsti nell'atto costitutivo né deliberati, mai indicati in nessuna scrittura contabile della società ed anzi utilizzando, per la rilevazione del debito, una lettera datata 31 dicembre 2000 (inoltrata il 24 febbraio 2001) da lui indirizzata, nella sua qualità, alla società e nella quale si faceva riferimento ad “…accordi intercosi…”, accordi in realtà del tutto insussistenti e sulla base dei quali avanzava le sue richieste prontamente iscritte in bilancio” e quanto al bilancio chiuso al 31 dicembre 2001, all'incremento della voce “### verso ### Ernano” dell'ulteriore importo di £ 36.000.000, a titolo di compenso per l'amministratore, portandolo complessivamente al valore di £ 587.136.348) e per l'utilizzo di tali fittizi debiti per la determinazione del prezzo pattuito per la cessione del ramo di azienda e per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p. 2634 comma 1° cod. civ. (in relazione all'abrogato art. 2631 cod. civ.) per avere, nella sua qualità di socio accomandatario, e quindi di amministratore, della ### S.a.s. di ### avendo interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurarsi un profitto, cagionato un danno patrimoniale alla società ponendo in essere i seguenti atti di disposizione dei beni sociali: a. la cessione in suo gratuito alla coniuge, ### dell'impianto di distribuzione di carburanti per uso autotrazione come da scrittura privata registrata il 25 ottobre 2001 al nr. ###; b. la cessione in favore della ### S.a.s. di ### & C.” (società amministrata dal coniuge e costituita il 14 dicembre 2001 tra la ### e la figlia ### del ramo d'azienda costituito dal bar.tabaccheria e relative autorizzazioni come da patto notarile a a rogito ### raccolta nr. 4029 - rep. 50211 del 15 gennaio 2002; c. la cessione in uso gratuito alla “### S.a.s. di ### & C.” dell'impianto di autolavaggio come da scrittura privata del 28 febbraio 2002.
Rispetto a dette imputazioni il ### ha definito la propria posizione all'udienza preliminare con richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.c. 9.7. In conclusione, è proprio la contrarietà del fine perseguito a previsioni normative di natura penale (quindi di carattere imperativo in quanto norme inderogabili poste a tutela di interessi generali) che nella specie connota in termini di illiceità il motivo condiviso dalle parti e determina la nullità ex art. 1345 c.c. del negozio di cessione di ramo di azienda concluso in data ###. 9.8. Ciò determina, secondo quanto sopra anticipato al punto 9, il rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado dagli odierni convenuti in riassunzione, anche relativamente ai motivi accolti da questa Corte territoriale con la sentenza n. 861/2018, e la conseguente conferma integrale della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1502/2001 anche nella parte relativa alla declaratoria di nullità dell'atto di cessione del ramo di azienda oggetto di causa ed alla retrocessione dello stesso nella proprietà della #### ma per il diverso profilo costituito dalla illiceità del motivo ex art. 1345 10. Va rilevata e dichiarata l'inammissibilità della domanda di cui alle conclusioni spiegate in via subordinata dalla difesa di ### (per l'ipotesi cioè di accoglimento della domanda attorea), diretta di condanna della ### S.a.s. “alla restituzione dell'importo pagato e quietanzato per la cessione del ramo d'azienda di che trattasi, pari ad ### 87,536,46 (come da atto per ### del 15.1.2002 racc. N. 4029 rep. n. 50211) con interessi dalla data dell'atto sino al soddisfo”.
Si tratta invero di domanda non proposta nel primo grado del giudizio né nell'originario atto di appello (ove peraltro si sarebbe rivelata tardiva), ma avanzata unicamente nel presente giudizio di rinvio. 11. Non resta che precisare che il sequestro giudiziario del ramo di azienda disposto da questo ### con ordinanza in data ###, oggetto dell'ordine di retrocessione in favore della ### S.a.s., è destinato a permanere, salvo diverso esito del ### procedimento di reclamo, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza. 12. Si può ora procedere al regolamento delle spese di lite. 12.1. Va subito chiarito che la conferma integrale delle statuizioni della sentenza di primo grado investe anche il capo relativo alle spese processuali, relative al giudizio di merito, ai procedimenti cautelari promossi ante causam (procedimento riguardante la revoca dell'amministratore) ed in corso di causa (procedimento di sequestro giudiziale e procedimento ex art. 700 c.p.c. relativo alla consegna di documenti) al procedimento ex art. 669 novies c.p.c ed ai procedimenti incidentali scaturiti dalle domande di revoca del custode, ed alle spese di ### che restano pertanto tutte regolate e liquidate secondo quanto statuito dal Tribunale. 12.2. Le spese del precedente giudizio di appello e quello del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 (con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione riguardante le cause di valore indeterminabile di complessità alta), seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale dei convenuti in riassunzione #### e ### e corrisposte in favore degli originari appellati (poi ricorrenti in cassazione). 12.3. Quanto alle spese del presente giudizio di rinvio si rileva invece che, a fronte della inammissibilità delle domande riproposte da ### in proprio e da ### nonché da ### S.a.s. (trattasi di domande risarcitorie inammissibilmente riproposte nel presente giudizio, che vedono come controparte ###, i predetti attori debbono essere condannati in solido tra loro al pagamento in favore di ### delle spese del presente giudizio di rinvio, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 (con applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento in ragione della immediata evidenza dell'inammissibilità della riproposizione delle domande già coperte da giudicato interno e del fatto che l'esame della questione non ha comportato dispendio di significative energie processuali, con esclusione inoltre della voce relativa alla fase di trattazione istruzione).
Quanto ai rapporti tra attrice in riassunzione ### di ### & C. ### e convenuti in riassunzione ### e ### di ### & C. si rileva che, nonostante la inammissibilità della riproposizione della domanda risarcitoria da parte di ### nei confronti di ### e la inammissibilità della riproposizione nei confronti di entrambi i convenuti in riassunzione della domanda di inefficacia, di annullamento e di nullità (per ragioni diverse dalla illiceità del motivo comune) della cessione di ramo di azienda, i convenuti in riassunzione debbano considerarsi prevalentemente soccombenti e debbano pertanto essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di rinvio in favore di ### di ### & C. liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 (con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione). 12.5. I convenuti in riassunzione ### e ### di ### & C., in persona del legale rappresentante pro tempore debbono, infine, essere condannati al pagamento, sempre in favore di ### di ### & C., delle spese del procedimento cautelare incidentale per sequestro giudiziario proposto in corso di causa ed accolto con ordinanza del 22.07.2021, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014. 12.6. Inammissibile in questa sede si rivela invece la richiesta avanzata dalla difesa della ### di ### & C. in sede di comparsa conclusionale, di condanna della controparte al pagamento delle spese relative al procedimento ### 1162/2002 svoltosi dinanzi al Tribunale di Pescara che ha avuto ad oggetto la declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario del 2003 (inefficacia pronunciata dal Tribunale di Pescara con provvedimento in data ### in conseguenza della pronuncia della sentenza n. 861/2018 della Corte di Appello di L'###, il reclamo proposto avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inefficacia del sequestro (reclamo rigettato dal Tribunale di Pescara con ordinanza in data ###) e la richiesta di revoca dell'ordinanza dichiarativa dell'inefficacia del sequestro (richiesta rigettata dal Tribunale di Pescara con ordinanza a verbale in data ###).
Si tratta evidentemente di procedimento del tutto autonomo rispetto al giudizio di merito ed impermeabile all'esito di questo.
A differenza, invero, del procedimento cautelare promosso ante causam (che veda l'accoglimento dell'istanza cautelare e la successiva instaurazione del giudizio di merito) o del procedimento cautelare promosso in corso di causa, relativamente ai quali è evidente che il regolamento delle spese dipende dall'esito del giudizio di merito e deve nell'ambito di questo essere disciplinato, il procedimento diretto ad ottenere la declaratoria di cessazione dell'efficacia della misura cautelare nelle ipotesi previste dall'art. 669 novies c.p.c. prescinde dall'esito vittorioso o meno dei gradi o della fase di giudizio successivi al verificarsi della situazione che ha determinato l'inefficacia della misura originariamente adottata, sicché il regolamento delle spese deve seguire l'esito di quel procedimento e va adottato nell'ambito di esso, tanto più che l'art. 669 novies c.p.c. prescrive che, ove vi sia contestazione tra le parti, il giudice decida con sentenza. P.Q.M. La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) RIGETTA integralmente l'appello proposto dai convenuti in riassunzione avverso la sentenza di primo grado n. 1502/2011 del Tribunale di Pescara e, per l'effetto, ### integralmente la predetta sentenza per le causali di cui in motivazione; 2) DICHIARA inammissibili le domande risarcitorie riproposte nel presente giudizio di rinvio da ### in proprio e quale procuratore di #### nonché da ### & C. ### 3) DICHIARA inammissibili la domanda risarcitoria e la domanda di nullità (per i profili diversi dalla illiceità del motivo), di inefficacia e di annullabilità dell'atto di cessione del ramo di azienda riproposte nel presente giudizio di rinvio da ### di ### & C. ### 4) DICHIARA inammissibile la domanda restitutoria avanzata in questa sede da ### di ### & C. ### 5) CONDANNA i convenuti in riassunzione, in solido tra loro, al pagamento in favore di tutti gli attori in riassunzione delle spese dell'originario giudizio di appello e del giudizio di legittimità, che liquida: quanto al giudizio di appello in complessivi ### 15.091,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; quanto al giudizio di cassazione in complessivi ### 8.326,00, di cui ### 1.036,00 per esborsi ed ### 7.290,00 per compensi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CPA come per legge; 6) CONDANNA gli attori in riassunzione ### in proprio e quale procuratore di #### & C. S.a.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore del convenuto in riassunzione ### delle spese del presente giudizio di rinvio che liquida in complessivi ### 4.758,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CPA come per legge; 7) CONDANNA i convenuti in riassunzione ### e ### di ### & C. ### in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore dell'attrice in riassunzione ### di ### & C. ### delle spese del presente giudizio di rinvio, che liquida in complessivi ### 15.091,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CPA come per legge; nonché delle spese del procedimento cautelare incidentale n. 453-1/2021 che liquida in complessivi ### 5.262,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 18.11.2021 ### rel. est. ### dott.ssa ### dott. ###
causa n. 453/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Orlandi Nicoletta, Ciofani Carla