LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: ### dott. ###.A. #### TARIFFE dott. ### dott. ### dott. ### relatore Ad. 18/12/2023 dott. ### R.G. n. 17130/2020 ha pronunciato la seguente ### _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17130 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da ### S.r.l. (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura all egata al ricorso, dall'avvocato ### (C.F.: ###) -ricorrente nei confronti di ### (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di ### n. 42/2020, pubblicata in data 29 gennaio 2020 (e notificata in data 30 gennaio 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 dicembre 2023 dal consigliere ### Fatti di causa ### S.r.l. ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'### (A.S.P.) di Messina, per l 'importo di € 46.007,28, a titolo di saldo del ### n. 17130/2020 - ### 3 - Ad. 18 dicembre 2023 - Ordinanza - ### 2 di 15 pagamento delle prestazioni sanitarie di emodialisi erogate in regime di convenzione nel mese di dicembre 2009. ### dell'ente ingiunto è stata accolta dal Tribunale di ### La Corte d'appello di ### ha confermato la decisione di primo grado. ### S.r.l., sulla base di cinque motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'ente intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. ### si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione di legge e/o nullità della sentenza e/o procedimento ex art. 360 c.p.c. 1. nn. 3 e 4 - travisamento di fatti che, vertendo su un punto decisivo ha messo in crisi in modo irreversibile il percorso argomentativo del giudice - omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c. 1. n 5». 1.1 La Corte osserva, preliminarmente, che le censure di cui al motivo di ricorso in esame non risultano esposte con la necessaria chiarezza e risultano, pertanto, di non agevole intelligibilità.
In particolare, la censura di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., viene formulata senza uno specifico riferimento alle disposizioni normative che sarebbero state violate ed è, per ciò solo, senz'altro inammissibile. 1.2 Per quanto riguarda le ulteriori censure, secondo la ricorrente, dalla motiv azione della pr onuncia impugnata, «non emerge quale è la vera contesa, ossia che l'### a fronte di un credito certo, liquido ed esigibile, portato dalla distinta ### n. 17130/2020 - ### 3 - Ad. 18 dicembre 2023 - Ordinanza - ### 3 di 15 riepilogativa di dicembre 2009, non contestato (tant'è che il giudice del primo grado ha ritenuto che sul punto non ci fosse contesa), per le prestazioni rese nel mese di dicembre 2009, avesse omesso di pagare la predetta mensilità, operando una compensazione con un presunto credito per gli sconti tariffari relativi a tutto il 2009». A suo avviso, «dai fatti come esposti dal giudice di merito non emerge che l'Asp abbia attuato un recupero sulla mensilità di dicembre 2009, per recuperare tutto lo sconto 2009» e « pertanto è rimasta priva di ris contro la prima censura di cui all'atto di appello, secondo cui nella fattispecie mancava un atto autoritativo che permettesse tale recupero».
Conclude, pertanto, affermando che «tale travisamento dei fatti e dei documenti a supporto delle rispettive posizioni processuali hanno portato a far ritenere che fosse stata la ### a non applicare lo sconto e di avere richiesto il pagamento con giudizio monitorio, così da avere determinato un capovolgimento dei fatti e del relativo onere probatorio», mentre, d'altra parte, la corte territoriale avrebbe «sorvolato sulla legittimità o meno delle previsioni contenute nella circolare n. ### del 09/12/2009 e del la nota prot. n. 3928 del 28/12/ 2009 dell'A.S.P.». 1.3 Si tratta di censure formulate, come premesso, in modo non del tutto chiaro, per cui appare arduo anche ricostruirne l'effettivo e compiuto senso logico e giuridico.
Per quanto, comunque, è possibile intendere per questa Corte, la ricorrente pare lamentare un travisamento dei fatti e delle contestazioni avanzate in relazione alla vicenda sostanziale e a quella processuale, da parte della corte d'appello, che avrebbe determinato una decisione non coerente con queste ultime.
Ric. n. 17130/2020 - ### 3 - Ad. 18 dicembre 2023 - Ordinanza - ### 4 di 15 1.4 La corte territoriale ha correttamente ricostruito sia la vicenda sostanziale che quella processuale ed ha emesso una statuizione che risulta del tutto coerente, sul piano logico e giuridico, rispetto ai fatti, alle domande ed eccezioni avanzate nel giudizio e, quindi , alle contrapposte posizio ni difensive delle parti.
In particolare, emerge chiaramente, dalla decisione impugnata: - che la A.S.P., nel corrispondere alla società ricorrente il pagamento dovuto per le prestazioni di cui alla distinta riepilogativa delle prestazioni rese nel mese di dicembre 2009, aveva operato una compensazione con il proprio credito avente ad oggetto la restituzione degli importi precedentemente corrisposti in eccedenza, in quanto non decurtati dello “sconto” del 2% oggetto di controversia, per le prestazioni di cui alle distinte riepilogative dell'intero anno 2009, versando, pertanto, esclusivamente la differenza tra le contrapposte pretese; - che la società accreditata aveva, quindi, domandato, in sede monitoria, il pagamento del residuo importo a suo dire ancora dovuto per la distinta riepilogativa del mese di dicembre 2009, cioè per una somma esattamente corrispondente al predetto sconto, per l'intero anno 2009, contestando la legittimità della compensazione operata dalla A.S.P.
Altrettanto chiaramente, nella decisione impugnata viene affermato che tale compensazione doveva - a giudizio della corte territoriale - ritenersi legittima, in quanto lo “sconto” in contestazione, sulle tariffe applicabili alle prestazioni rese per conto del ### sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, era direttamente previsto dalla legge finanziaria nazionale per il 2007 (legge n. 296 del 2006), recepita nella regione ### lia con il ### n. 1977 del 28 settembre 2007, la cui applicazione era stata semplicemente sospesa, co n il ### n. 17130/2020 - ### 3 - Ad. 18 dicembre 2023 - Ordinanza - ### 5 di 15 successivo ### n. 336 del 27 febbraio 2008, in attesa della definizione dei giudizi amministrativi nei quali ne era stata contestata la legittimità, ma con espressa riserva di ripetizione di quanto frattanto corrisposto in eccedenza, onde, essendo stati infine definiti quei giudizi con il rigetto delle impugnative, da una parte, non vi era bisogno di alcun ulteriore atto autoritativo che disponesse espressamente la suddetta restituzione e, dall'altra parte, non poteva condividersi l'assunto della società ricorrente per cui sarebbe stata disposta una illegittima applicazione in via retroattiva di tariffe più svantaggiose per le strutture sanitarie, sulla base di mere circolari e note esplicative emesse nel dicembre 2009 (segnatamente, la circolare n. ### del 9 dicembre 2009 e la nota prot. n. 3928 del 28 dicembre 2009 dell'A.S.P., richiamate dalla ricorrente).
Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, si tratta di un percorso argomentativo logico e del tutto coerente sia con le vicende di fatto che hanno dato luogo alla controversia, sia con le rispettive allegazioni difensive delle parti: devono pertanto escludersi il «travisamento dei fatti e dei documenti a supporto delle rispettive posizioni processuali», nonché il «capovolgimento dei fatti e del relativo onere probatorio» dedotti con il motivo di ricorso in esame. 2. Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796. lett. O), L. n. 311 del 2004, art. 1. comma 170, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 sexies, D.G.R.C. n. 1874 del 1998 e D.G.R.C. n. 1269 del 2009, DA n. 1977 del 28 settembre 2007, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., 1, n. 3 e 5 ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia».
Con il terzo motivo si denunzia «violazione di legge ed in particolare dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della lesione del principio di irretroattività della legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3». Ric. n. 17130/2020 - ### 3 - Ad. 18 dicembre 2023 - Ordinanza - ### 6 di 15 Il secondo e il terzo motivo sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.
Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 2.1 In primo luogo, va evidenziato che la censura di «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia» non è ammissibile, per come formulata, in quanto il mero vizio di motivazione non costituisce più uno dei possibili motivi di ricorso per cassazione, secondo l'attuale formulazione dell'art. 360 c.p.c., applicabile nel presente giudizio, ratione temporis. 2.2 Ciò premesso, con le ulteriori censure di cui ai motivi di ricorso in esame, la società ricorrente sostiene una tesi riassumibile nei seguenti termini: - il cd. “sconto tariffario” del 2% introdotto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006, per la remunerazione delle prestazioni rese per conto del ### sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, non sarebbe stato immediatamente recepito, dalla ### per l e prestazioni di emodialisi, in ragione della «loro particolare natura ed importanza»; - le prestazioni dei centri di dialisi, infatti, sarebbero da ritenersi escluse dal “recepimento”, nella regione ### delle disposizioni sopra richiamate della legge nazionale n. 296 del 2006, operato con il ### (D.A.) n. 1977 del 2007; - tale recepimento sarebbe, in realtà, avvenuto solo nel 2009, ma illegittimamente, sia perché inizialmente disposto in virtù di mere circolari e note esplicative interne (e, solo successivamente, con il ### n. 170 del 2013), sia per il suo carattere retroattivo. 2.3 Gli assunti della ricorrente sono infondati. 2.3.1 ###. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006 ha previsto che « … a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutt ure private accredit ate, ai fini della ### n. 17130/2020 - ### 3 - Ad. 18 dicembre 2023 - Ordinanza - ### 7 di 15 remunerazione delle prestazioni rese per conto del ### sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del ### della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla ### n. 216 del 14 settembre 1996»; tra le prestazioni specialistiche indicate nel decreto del ### della sanità 22 luglio 1996 sono comprese anche quelle di emodialisi (cfr., in particolare, alle note codice nn. 39.95.1, 2, 3, 4, 9, nonché 89.03 dell'allegato 1 di detto decreto ministeriale). 2.3.2 Per la ### il ### della ### n. 1977 del 28 settembre 2007 ha recepito integralmente tale normativa nazionale, senza eccezioni (art. 1: «le tariffe massime applicabili nel territorio della ### siciliana per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a far data dall'1 ottobre 2007, sono quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministero della salute del 12 settembre 2006, pubblicato nella ### della Repubblica italiana 289 del 13 dicembre 2006, nonché dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), di cui all'allegata tabella "A" che fa parte integrante del presente decreto»).
In base al decreto assessoriale di recepimento in ### delle previsioni tariffarie della legge n. 296 del 2006, dunque, lo sconto del 2% deve ritenersi applicabile a tutte le prestazioni rese per conto del ### sanitario, ivi incluse quelle di emodialisi. 2.3.3 Successivamente, peraltro, in virtù del ### riale n. 336 del 27 febbraio 2008, è stata disposta una sospensione provvisoria dell'applicazione di tali disposizioni normative in ### anche in ragione delle contestazioni giudiziarie pendenti davanti al giudice amministrativo, che avevano condotto all'emissione di provvedimenti giurisdizionali di sospe nsiva ### n. 17130/2020 - ### 3 - Ad. 18 dicembre 2023 - Ordinanza - ### 8 di 15 delle nuove tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni di emodialisi, ma con espressa salvezza della successiva ripetizione degli importi corrisposti in eccedenza.
Nelle premesse di cui al D.A. n. 336/2008, dopo il richiamo ai provvedimenti di sospensiva emanati dal T.A.R. di Palermo, è, infatti, espressamente previsto quanto segue: «ritenuto di doversi conformare, nelle more della definizione del giudizio di merito e con riserva di ripetizione, al contenuto delle superiori ordinanze giudiziali, per l'effetto delle quali, in atto, rivivono nel territorio della ### siciliana i valori tariffari previgenti di cui al decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto n. 7104 del 29 dicembre 2005, concernenti le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni di emodialisi …». 2.3.4 La sospensione prevista dal D.A. n. 336/2008 è, successivamente, venuta meno, essendo stati rigettati i ricorsi proposti al T.A.R. e, con il ### n. 170 del 2013, ne è stato dato atto espressamente, imponendo altresì alle A.S.P. della regione di procedere al recupero delle maggiori somme frattanto erogate alle strutture (l'art. 1 di tale decreto assessoriale prevede quanto segue: «si dà atto che sono venuti meno i presupposti del D.A. n. 336/08, con rimozione dei suoi effetti sospensivi e conseguente ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007»; l'art. 2, a sua volta, prevede quanto segue: «È fatto obbligo alle aziende sanitarie provinciali di procedere al recupero nei confronti delle strutture specialistiche delle eventuali maggiori somme erogate rispetto a quelle che sarebbero state corrisposte in applicazione del D.A. n. 1977/07, fermo restando che per le prestazioni di emodialisi le stesse dovranno tenere conto dei val ori tariffari ridet erminati dal D.A. 1676/09 del 20 agosto 2009, per come integrato e modificato dal D.A. n. 835/11 del 12 maggio 2011, secondo la decorrenza ### n. 17130/2020 - ### 3 - Ad. 18 dicembre 2023 - Ordinanza - ### 9 di 15 temporale stabilita dall'art. 7 di quest'ultimo decreto, decurtati dello sconto previsto ai sensi dell'art. 1 comma 796 lett. o) della legge n. 296/06»). 2.4 Sulla base del quadro normativo appena ricostruito, non può attribuirsi rilievo alla circostanza, di mero fatto, che, per le prestazioni specialistiche divers e da quelle di emodialisi, lo “sconto tariffario” previsto dalla ### del 2007 sia stato, in concreto, immediatamente applicato nella ### cilia, mentre per le prestazioni di emodialisi esso, in un primo momento, non sia stato di fatto applicato e che, successivamente, lo sia stato solo con riguardo alle prestazioni rese nel 2009, in man canza di esp resse disposizi oni normativ e che avessero disposto tale diversa o, comunque, differita applicazione degli sconti tariffari per le diverse tipologie di prestazioni e per gli anni precedenti al 2009.
Deve, di conseguenza, altresì escludersi che le riduzioni tariffarie per le prestazioni di emodialisi erogate nell'anno 2009 siano state disposte illegittimamente, con carattere retroattivo: esse devono, al contrario, r iteners i immediatamente riconducibil i alle disposizioni normative emanate nel 2006 e nel 2007 (legge nazionale n. 296 del 2006; D.A. n. 1977 del 2007, per la Regione ### e l a loro applicaz ione deve ritene rsi semplicemente sospesa, in via provvisoria, per il periodo successivo al D.A. n. 336/2008 (ovvero in virtù dei precedenti provvedimenti giudiziari, nei limiti della lo ro effetti va efficacia), ma con espressa riserva della ripetizione dei maggiori importi frattanto erogati. 2.5 In definitiva, la tesi della ricorrente, secondo la quale lo “sconto tariffario” del 2% introdotto dalla ### n. 296/2006 non sarebbe stato recepito per la ### con il D.A. 1977/2007, non trova alcun effettivo riscontro nel contenuto delle disposizioni normative applicabili alla fattispecie: essa fa leva sulla val orizzazione, in co ntrasto con tali disposizioni ### n. 17130/2020 - ### 3 - Ad. 18 dicembre 2023 - Ordinanza - ### 10 di 15 normative, di una mera circostanza di fatto (alla quale si vorrebbe in qualche modo attribuire una valore para-normativo), e cioè la constatazione che gli sconti previsti dalla ### finanziaria per il 2007 per le prestazioni di emodialisi non siano stati subito applicati in c oncreto, ma lo siano stati so lo a par tire dall'anno 2009.
Poiché, però, il D.A. n. 1977/2007 non prevede alcuna eccezione nel recepimento della legge nazionale del 2006, la circostanza di fatto che ad esso non sia stata data immediata applicazione concreta per i centri di dialisi non può valere a modificarne il contenuto normativo. Del resto, la ritardata attuazione dello stesso si spiega, da una parte, con i contrasti interpretativi che erano sorti sul suo ambito di efficacia e, dall'altra parte, con la espressa sospensione della sua applicazione, dapprima in via giudiziaria (almeno per le strutture che avevano promosso i giudizi amministrativi davanti al T.A.R. Palermo) e poi, in via generalizzata, con il decreto assessoriale n. 336/2008, che peraltro contiene l'espressa riserva di ripetizione dei maggiori importi frattanto erogati, all'esito della definizione di quei giudizi. 2.6 Non altera la sostanza del quadro normativo fin qui delineato, né consente di mutare le conclusioni appena esposte, neanche la circostanza che nella ### siano stati previsti, per le prestazioni di emodialisi, “valori tariffari omnicomprensivi”, in deroga alle previsioni tariffarie di cui al D.M. del 1996, restando comunque applicabile lo sconto tariffario del 2% di cui si discute nel presente giudizio.
Tali specifici provvedimenti tariffari risultano, del resto, espressamente richiamati nel D.A. n. 170/2013, il quale ha imposto il recupero delle maggiori s omme erogate dalle A.S.P., p recisando però che, per le prestazioni di emodialisi, si sarebbe dovuto tener conto dei valori tariffari «rideterminati dal D.A. 1676/09 del 20 agosto 2009, per come integrato e modificato ### n. 17130/2020 - ### 3 - Ad. 18 dicembre 2023 - Ordinanza - ### 11 di 15 dal D.A. n. 835/11 del 12 maggio 2011, secondo la decorrenza temporale stabilita dall'art. 7 di quest'ultimo decreto, decurtati dello sconto previsto ai sensi dell'art. 1 comma 796 lett. o) della legge n. 296/06».
In effetti, la stessa società ricorrente (per quanto l'esposizione di cui al ricorso non risulti del tutto chiara e lineare, come ripetutamente sottolineato) non pare neanche sostenere che siano state trattenute in ripetizione, dalla A.S.P. di ### somme maggiori di quanto le sarebbe spettato in applicazione di tali valori tariffari omnicomprensivi decurtati del 2%, ma pare richiamarli al solo scopo di fornire ulteriori argomenti alla tesi secondo la quale in realtà, per le prestazioni di emodialisi, non sarebbero state immediatamente recepite, con il D.A. 1977/2007, le tariffe con lo sconto del 2% di cui alla legge 296/2006, essendo previste diverse specifiche tariffe regionali.
Neanche si precisa adeguatamente, nel ricorso, se tale questione (che nella sent enza impugnata non viene affrontata) fosse stata già avanzata nel corso del giudizio di merito (e, in tal caso, in quali atti difensivi ed in quali esatti termini), onde parrebbe trattarsi di questione nuova, proposta per la prima volta in sede di legit timità, come tale inammis sibile, r ichiedendo anche valutazioni di fatto.
In ogni caso, l'assunto non potrebbe ritenersi fondato in diritto, una volta ribadito che il recepimento della ### statale n. 296 del 2006 operato in ### con il D.A. n. 1977 del 2007 era stato integrale, con la conseguenza che lo sconto del 2% previsto in tali atti normativi riguardava anche le prestazioni di emodialisi e che esso era stato solo provvisoriamente sospeso (ma con riserva di ripetizione) nel 2008. 2.7 In definitiva, vanno condivise le conclusioni di cui alla sentenza impugnata, secondo cui l'applicazione dello “sconto tariffario” del 2% alle prestazioni di emodialisi rese nel 2009 non è riconducibile ai provvedimenti amministrativi del 2009 (aventi ### n. 17130/2020 - ### 3 - Ad. 18 dicembre 2023 - Ordinanza - ### 12 di 15 carattere meramente ricognitivo e informativo) ma deriva direttamente dai provvedimenti normativi del 2006 e del 2007 e deve ritenersi solo provvisoriamente sospesa nel 2008, ma con riserva di ripetizione.
Di conseguenza, l'applicazione di detto “sconto tariffario”, dopo la cessazione della sospensione, non comporta il carattere retroattivo della tariffa, ma esclusivamente l'obbligo, per le strutture sanitarie, di restituire i maggiori importi frattanto indebitamente ricevuti, rispetto a quanto effettivamente loro spettante.
Ne deriva, altresì, che effettivamente alla A.S.P. controricorrente spettava il diritto di recuperare le maggiori somme erogate per le prestazioni di emodialis i, anche relativamente all'anno 2009, come del resto espressamente previsto dal D.A. n. 170 del 2013. 3. Con il quarto motivo si denunzia «violazione di legge, erronea interpretazione del citato articolo 1, comma 796, lettera O), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che espressamente disciplina “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 efficacia temporanea dello sconto tariffario, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3». ### la società ricorrente, l'operatività dello “sconto tariffario” del 2% previsto dalla legge n. 296/2006 aveva una efficacia temporalmente limitata e non poteva operare oltre il termine del 31 dicembre 2008, previsto dal decreto-legge n. 248/2007, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31, all'art. 8, come termine massimo per l'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni sanitarie.
Il motivo è infondato. ### l'indirizzo di questa Corte, cui si ritiene di dover dare continuità, «in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del ### io sanitario naz ionale dalle strutture priv ate ### n. 17130/2020 - ### 3 - Ad. 18 dicembre 2023 - Ordinanza - ### 13 di 15 accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007- 2009» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018, Rv. 648596 - 01; ### 6 - 1, Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021, Rv. 662736 - 01). ###à degli sconti tariffari di cui alla legge n. 296/2006 anche per l'anno 2009 (cioè, l'ultimo anno del triennio 2007- 2009) è, del resto, implicitamente, ma inequivocabilmente, riconosciuta nei richiamati precedenti di questa Corte (in particolare, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018, Rv. 648596 - 01; ### 3, Sentenza n. 25845 del 31/10/2017), che - in controversie tra ### e strutture sanitarie - hanno escluso le riduzioni tariffarie in questione per il solo anno 2010, confermandole, invece, in relazio ne alle prestazioni re se nell'anno 2009.
Nelle suddette decisioni vengono altresì richiamate, a sostegno dell'assunto per cui gli sconti tariffari hanno operato per l'intero triennio 2007/2009, anche le pronunzie n. 739, del 1° febbraio 2017, del Consiglio di Stato, nonché n. 94, del 2 aprile 2009, della Corte Costituzionale, dalle quali (sebbene invocate dalla società ricorrente a sostegno dei suoi contrari assunti) deve ritenersi emergere, in effetti, la sostanziale conferma che l'applicabilità degli sconti tariffari disposti dalla legge n. 296 del 2007 ha efficacia temporalmente limitata, ma estesa all'intero triennio 2007/2009 (quindi, essa opera fino al 31 dicembre 2009), mentre il termine del 31 dicembre 2008 è riferito alla sola necessità dell'aggiornamento delle tariffe, senza peraltro incidere direttamente sulla applicabilità del suddetto sconto nelle more, purché nell'ambito del triennio 2007/2009. 4. Con il quinto motivo si denunzia «IV violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia». Ric. n. 17130/2020 - ### 3 - Ad. 18 dicembre 2023 - Ordinanza - ### 14 di 15 4.1 In primo luogo, va ribadito che la censura di «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia» non è ammissibile, per come formulata, in quanto il mero vizio di motivazione non costituisce più uno dei possibili motivi di ricorso per cassazione, secondo l'attuale formulazione dell'art. 360 c.p.c., applicabile nel presente giudizio, ratione temporis. 4.2 Neanche possono accogliersi le ulteriori censure, di violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c..
Dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata emergono, infatti, le ragioni per le quali la corte d'appello ha ritenuto conforme a diritto la compensazione operata dalla A.S.P. nel liquidare le prestazioni di cui alla distinta riepilogativa del mese di dicembre 2009.
Avendo chiarito che il recupero da parte della A.S.P. dei maggiori importi versati in ragione della provvisoria sospensione degli sconti tariffari era del tutto lecito e che era addirittura imposto dal D.A. n. 170/2013, è evidente che la corte territoriale abbia inteso, implicitamente ma inequivocabilmente, affermare che era, altresì, legittima la compensazione operata dalla stessa A.S.P. tra il relativo credito ed il debito avente ad oggetto la remunerazione delle prestazioni di cui alla distinta riepilogativa del mese di dicembre 2009, senza che ciò potesse dirsi impedito dalla mera contestazione della controparte, trattandosi di un credito certo, liquido ed esigibile, quindi certamente opponibile in compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., e senza che potesse ritenersi necessaria un'azione giudiziale autonoma, ovvero un previo contraddittorio stragiudiziale o altre forme di interlocuzione, le quali avrebbero di fatto finito per impedire tale compensazione. 5. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l'ente intimato svolto attività difensiva. Ric. n. 17130/2020 - ### 3 - Ad. 18 dicembre 2023 - Ordinanza - ### 15 di 15 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della ###