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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 2284/2026 del 12-02-2026

... N. 15949/2024 Reg.Gen.Aff.Cont. TRIBUNALE DI NAPOLI UNDICESIMA SEZIONE CIVILE ### 12 FEBBRAIO 2026 ###.G. ###. 15949 DEL### 2026 Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate con precedente decreto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine a tal uopo assegnato, tutte le parti hanno depositato note scritte, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni. A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ### - in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello e nella persona della dott.ssa ### in data 12 febbraio 2026 pronuncia la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 15949 del ### dell'anno 2024 e vertente TRA ### srl C.F. e P. IVA ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via ### n°32 preso lo studio dell'avv. ### (pec: ###lmail), ch (leggi tutto)...

testo integrale

N. 15949/2024 Reg.Gen.Aff.Cont. 
TRIBUNALE DI NAPOLI UNDICESIMA SEZIONE CIVILE ### 12 FEBBRAIO 2026 ###.G. ###. 15949 DEL### 2026 Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate con precedente decreto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. 
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine a tal uopo assegnato, tutte le parti hanno depositato note scritte, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni. 
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. 
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ### - in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello e nella persona della dott.ssa ### in data 12 febbraio 2026 pronuncia la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 15949 del ### dell'anno 2024 e vertente TRA ### srl C.F. e P. IVA ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via ### n°32 preso lo studio dell'avv.  ### (pec: ###lmail), che la rappresenta e difende, come da mandato in atti ### E ### in persona dell'### pro tempore, cod. fisc. nr.  ###, elettivamente domiciliato in ### di Napoli ###, alla ### n. 4, presso lo studio dell'avv. ### (.e.c. ###) , dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti ### Oggetto: appello avverso la sentenza n. 63/2024, pubblicata il ###, non notificata emessa dal Giudice di ### di Napoli, nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 46896/16. 
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello notificato in data 07 luglio 2024, l'### proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 63/2024 del 2.01.2024, con la quale il Giudice di ### di Napoli aveva parzialmente accolto la domanda da lei proposta contro il ### condannando quest'ultimo al pagamento del solo importo di euro 139,92, oltre interessi, di cui alla fattura n. 1637 del 4/05/2015, riguardante il servizio di manutenzione ascensore reso nel periodo del secondo quadrimestre del 2015. 
A sostegno del gravame contestava l'erroneità della sentenza impugnata, laddove il Giudice di ### non aveva riconosciuto per l'intero il pagamento delle somme portate nella fattura n. 2219 del 6/7/2015, emessa per il pagamento del medesimo servizio per il periodo successivo sino alla scadenza contrattuale del 31.08.2018, pur avendo riconosciuto tale scadenza al 31 luglio 2016. 
Lamentava, pertanto, che sulla base dell'iter logico motivazionale seguito dal giudice appellato, avesse in ogni caso diritto al pagamento delle mensilità per il servizio relativamente al periodo dal settembre 2015 a luglio 2016, pari a complessivi euro 726,00. 
Per tali motivi chiedeva al Tribunale di Napoli di accogliere le seguenti conclusioni: “ piaccia all'###mo Tribunale adito, in riforma delle parti della sentenza gravata di cui ai motivi,accogliere il presente appello e conseguentemente riformi la sentenza n° 63/2024, in parte qua, al n° 2 del PQM nella parte in cui dichiara “rigetta il resto” emessa dal Giudice di ### di Napoli, in persona del Giudice avv. ### e per l'effetto accolga la domanda della ### srl e condanni il ### sito in ### di Napoli alla via ### n°19d c.f. ### in persona del suo amm.re p.t. al pagamento in favore della ### srl della somma di € 726,00 oltre quella di € 139,92 già accertata; ### il ### sito in ### di Napoli alla via ### n°19d c.f. ### in persona del suo amm.re p.t. al pagamento delle spese del giudizio di appello.   Costituito in giudizio, l'appellato ### resisteva all'avverso appello deducendone l'inammissibilità ai sensi dell'art art 342 c.p.c. e 345 c.p.c., nonché in ogni caso la relativa infondatezza nel merito.   Riferiva il ### che il GdP aveva ritenuto correttamente non dovuti gli importi della fattura n. 2219 del 6/7/2015, in quanto illegittimamente emessa per il pagamento a solo titolo di penale dei canoni di manutenzione successivi alla disdetta inoltrata dal ### in data ###: invero il Gdp aveva considerato, sulla base delle pattuizioni intercorse tra le parti, diverse da quelle dedotte dall'appellante, tempestiva tale disdetta sicché alcuna penale aveva correttamente ritenuto essere dovuta. 
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 ### concludeva pertanto chiedendo al Tribunale di Napoli di dichiarare inammissibile l'appello ed in ogni caso di rigettarlo. 
Il giudizio si incardinava innanzi a questo Giudice il quale, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9 febbraio 2026, con celebrazione sostituita dal deposito di note scritte, la decide con la presente sentenza.  ### è ammissibile ai sensi dell'art 342 c.p.c. 
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti ( invero uno) della sentenza a suo avviso non conformi a diritto, espressamente motivando il proprio dissenso rispetto alla decisione di primo grado, sicché l'appello in parte de qua è ammissibile. 
E' inoltre ammissibile l'appello anche ai sensi dell'art 345 c.p.c. 
Come, recentemente, chiarito dalla Suprema Corte la domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, comma 1, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale, mentre non possono essere considerate nuove, e sono quindi ammissibili, le domande "diverse" che si sostituiscono a quelle originarie, ponendosi, rispetto a queste, in rapporto di alternatività, in ragione dell'esigenza di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale, così da evitare che le parti tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale ( v. Cass. n. 15880/2025). 
Non è, quindi, ammissibile, poiché da considerarsi nuova, la domanda aggiuntiva rispetto a quella originaria, ma non quella sostitutiva che si ponga in rapporto di alternatività con la stessa ( connessione per incompatibilità), purché si basi sulla medesima vicenda sostanziale. 
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026
Nel caso di specie, la domanda tesa al pagamento dei canoni di manutenzione avanzata a titolo di corrispettivo, e non di penale, come da richiesta originaria, si mantiene in un rapporto di alternatività rispetto a quest'ultima, tanto da potere alla stessa solo sostituirsi e non aggiungersi, sicché deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art 345 c.p.c. 
Tanto chiarito, tuttavia l'appello è nel merito infondato non ravvisandosi il vizio logico denunciato dall'appellante nelle motivazioni della sentenza. 
Deve innanzitutto rilevarsi che l'appellante in nulla contesta le statuizioni riportate nella pronuncia impugnata con riguardo: alla inutilizzabilità del documento prodotto dall'attrice (odierna appellante) a comprova dei rapporti tra le parti, poiché tempestivamente disconosciuto dal ### alla tempestività e, quindi, efficacia della disdetta dal contratto inviata dal ### in data ###; alla mancata debenza, di conseguenza, dei canoni di manutenzione a titolo di penale per il periodo da settembre 2015 e sino al 31/07/2018. Su tali accertamenti deve, quindi, ritenersi maturato il giudicato. 
Parte appellante sostiene tuttavia che, avendo il GdP individuato, sulla base del documento contrattuale prodotto dal condomini, la scadenza del contratto al 31/07/2016 ( anziché al 31/07/2018), avrebbe dovuto quanto meno riconoscere i corrispettivi dovuti sino a tale data.  ###, tuttavia, si basa su di una errata lettura della sentenza e degli accertamenti in essa riportati: il ### infatti, ha richiamato la scadenza contrattuale del 31/07/2016 quale data esatta ( siccome individuata sulla base del documento, prodotto dal ### e ritenuto utilizzabile) da cui computare i termini per la proposizione della disdetta. Su tali basi ha quindi ritenuto efficace la disdetta del 22/06/2015, sicché a quella data il contratto deve ritenersi risolto. Tanto con la giusta conseguenza per cui nulla è dovuto alla appellante, né a titolo di penale né a titolo di corrispettivo. 
Un eventuale servizio reso in assenza di contratto avrebbe potuto al più trovare riconoscimento ai sensi dell'art 2041 c.c., domanda tuttavia non proposta.  ### va quindi rigettato. 
Venendo al regolamento delle spese di lite va osservato che alcun motivo di impugnazione è stato formulato con riguardo alle spese di lite e va ricordato che la regola di definizione della questione sulle spese non per gradi, ma in ragione dell'esito complessivo della lite, vale solo nei casi in cui in sede di impugnazione vi sia riforma della pronuncia resa nei precedenti gradi, mentre qualora l'appello sia rigettato, come è nel caso di specie, la soccombenza va valutata solo in relazione ad esso. Vale infatti il principio per cui «il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (C. 23226/2013; C. 14916/2020) ed ovviamente se ed in quanto tale motivo sia accolto ( v. Cass. n. ###/2022). 
In ossequio a tale principio, l'appellante, in quanto soccombente in secondo grado, va condannato al pagamento delle spese in favore dell'appellato, non dovendosi riguardare all'esito complessivo della lite. La liquidazione, operata come da dispositivo, segue i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, della media complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale espletata. 
Il rigetto dell'appello comporta anche l'obbligo per la parte che l'ha proposto al pagamento di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L.  228/2012 P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) Rigetta l'appello; 2) condanna parte appellante ### srl al pagamento delle spese di lite in favore di ### sito in ### di Napoli alla via ### n°19d, che liquida in euro 1701,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura del 15% come per ### con distrazione in favore dell'avv.to ### per dichiarato anticipo.  3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 Così deciso in Napoli, il ### Il Giudice Dott.ssa ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026

causa n. 15949/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ferraro Ignazio Antonino, Vollero Flora

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 537/2026 del 11-02-2026

... strumenti urbanistici del P.R.G. (piano regolatore generale comunale); - in conseguenza di ciò il precedente conduttore ### S.r.l. inviava lettera di risoluzione contrattuale agli odierni attori, che dunque di detta circostanza erano ben consapevoli, ma nello stipulare il nuovo contratto di locazione omettevano di riferirla al conduttore ### srl; - dunque, a fronte del proprio esatto adempimento la ### srl evidenziava l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte degli attori. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda, atteso l'esatto adempimento della conduttrice ed il mancato accadimento degli avvenimenti della clausola sospensiva ex art. 5 del contratto di locazione, al cui verificarsi era condizionato l'aumento dell'importo del canone di locazione in favore dei locatori. 2.3. Il Tribunale disponeva il mutamento del rito da ordinario in locatizio fissando l'udienza di discussione per il ###, onerando le parti di attivare il procedimento di mediazione obbligatorio. Il Giudice precedente titolare del ruolo, non ammetteva i mezzi istruttori richiesti, e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la discussione e decisione. 3. Ciò posto, la domanda è (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di ###, ###, in persona del G.M., Dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12800/2022 del R.G.A.C. avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione uso diverso, pendente TRA ### (C.F.: ###) e PRIMOMAGGIO ### (C.F.: ###), entrambi elettivamente domiciliat ####### al ### n. 131, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.: ###) e dell'Avv. ### (C.F.: ###), dai quali sono rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti; ##### (C.F.: ###), elettivamente domiciliata in ### alla via P. 
Rosano n. 5, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.: ###), dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###: come in atti ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.  2. Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri ### e ### esponevano: - di essere proprietari di un terreno sito nel Comune di ### in ####, alla ### e riportato al catasto terreni al foglio 32 32, p.lle 1691 sub 3, sub 4 e sub 5 ed al foglio 1834 sub 1 e di averlo concesso in locazione alla ### S.r.l, in virtù del contratto di locazione ad uso diverso stipulato in data ###, registrato in data ### e trascritto presso la ### dei ### di Napoli 2 il ### ai nn. 20910/15427), per un canone mensile inizialmente ridotto di € 3.250,00 salvo poi aumentare, in seguito all'ampliamento del distributore con il rilascio delle autorizzazioni amministrative per le attività di autolavaggio e vendita di GPL in bombole, ad € 4.583,00 mensili fino all'ottavo anno, ad € 5.000,00 mensili dal nono al diciottesimo anno e ad € 5.666,00 dal diciottesimo anno e sino alla scadenza” (cfr. art. 5 contratto locazione); - che, infatti, in base all'art. 6 del contratto, su parte del terreno locato e precisamente sull'area identificata in catasto terreni al foglio 32 p.lla 1691 sub. 5 e p.lla 1834 sub.1, la conduttrice avrebbe dovuto richiedere l'ampliamento del distributore, con il rilascio delle autorizzazioni amministrative per le attività di autolavaggio e vendita di GPL in bombole; - che la conduttrice richiedeva, però, autorizzazioni di diversa natura ed ampliamenti non pattuiti, continuando pertanto a pagare il canone ridotto violando le statuizioni contrattuali arrecando grave ed irreparabile danno economico alla parte locatrice; - che il contratto di locazione si era risolto per il grave inadempimento della conduttrice. 
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la sopraggiunta inefficacia del contratto di ### ed in via alternativa di accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale anche ai sensi dell'art. 1457 c.c. In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1359 c.c. che la condizione di cui al contratto per cui è causa si abbia per avverata per causa imputabile alla parte convenuta, e conseguentemente, accertato il mancato versamento del canone nella misura concordata, dichiarare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. “.  2.1. Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per la violazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto parte attrice non aveva esperito il procedimento di mediazione obbligatorio in materia di locazione. Nel merito evidenziava il proprio esatto adempimento agli obblighi derivanti dal contratto di locazione per cui è causa. Inoltre, rilevava che il pagamento ridotto del canone era giustificato dal mancato avveramento della condizione sospensiva prevista dal contratto. 
In particolare, la ### deduceva che: -ai sensi dell'art. 5 del contratto le parti pattuivano un canone di locazione “a scaletta”, inizialmente ridotto ad € 3.250,00 il cui aumento era condizionato al futuro accadimento di alcuni avvenimenti futuri ed incerti (quali l'ampliamento del distributore, nonchè il rilascio delle autorizzazioni amministrative di autolavaggio e vendita ### relativi alla parte di terreno identificata al foglio 32 p.lla 1691 sub. 5 e p.lla 1834 sub.1. Ma detta porzione di terreno, ai sensi dell'art 2, non veniva consegnata contestualmente alla stipula del contratto di locazione, ma sarebbe stata consegnata entro 20 giorni; -in realtà, in dispregio delle clausole contrattuali, veniva invece consegnata solo in data ###, quindi la conduttrice veniva immessa nel possesso del bene dopo più di otto mesi rispetto a quanto contrattualmente previsto; -inoltre, la detta parte di terreno non le veniva consegnata libera da cose, ma ancora occupata da rifiuti, bombole di gas ed un locale ufficio prefabbricato, che, secondo la normativa vigente avrebbero dovuto essere smaltiti dal proprietario locatore, prima della consegna alla conduttrice; - pertanto, la ### S.r.l. entrava nel materiale ed effettivo possesso del terreno libero da cose soltanto in data ###, quando veniva rimosso il manufatto prefabbricato (cfr. pec. all.  fascicolo convenuta), e dunque oltre un anno dopo rispetto a quanto contrattualmente previsto; - dopo l'immissione in possesso la convenuta si adoperava per ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie all'apertura dell'attività di autolavaggio depositando apposita domanda al Comune di ### in ### che allo stato non aveva ancora provveduto in merito (cfr domanda protocollata fascicolo convenuta). Mentre in merito alle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di rivendita ### la ### srl apprendeva che già nel 2017 il Comune di ### aveva revocato la scia al precedente conduttore del terreno ### S.r.l., in quanto detta attività di cui si richiedeva l'autorizzazione, era totalmente incompatibile con gli strumenti urbanistici del P.R.G. (piano regolatore generale comunale); - in conseguenza di ciò il precedente conduttore ### S.r.l. inviava lettera di risoluzione contrattuale agli odierni attori, che dunque di detta circostanza erano ben consapevoli, ma nello stipulare il nuovo contratto di locazione omettevano di riferirla al conduttore ### srl; - dunque, a fronte del proprio esatto adempimento la ### srl evidenziava l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte degli attori. 
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda, atteso l'esatto adempimento della conduttrice ed il mancato accadimento degli avvenimenti della clausola sospensiva ex art. 5 del contratto di locazione, al cui verificarsi era condizionato l'aumento dell'importo del canone di locazione in favore dei locatori.  2.3. Il Tribunale disponeva il mutamento del rito da ordinario in locatizio fissando l'udienza di discussione per il ###, onerando le parti di attivare il procedimento di mediazione obbligatorio. Il Giudice precedente titolare del ruolo, non ammetteva i mezzi istruttori richiesti, e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la discussione e decisione.  3. Ciò posto, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata. 
In via preliminare, la domanda è procedibile essendo stato esperito, seppur infruttuosamente, il tentativo di mediazione, come da verbale in atti. 
Passando al merito, sullo specifico onus probandi in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale, appare opportuno un richiamo al principio espresso dalla Suprema Corte, a ### sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. 
Nel caso di specie, come è emerso dalla documentazione in atti, il preteso aumento del canone era stato contrattualmente subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative di cui all'art.  5, il quale stabilisce che : “Il corrispettivo economico della locazione viene stabilito di comune accordo e per patto espresso tra le parti in ### 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta virgola zero) mensili sino all'ampliamento del distributore con il rilascio delle autorizzazioni amministrative per le attività di autolavaggio e vendita di GPL in bombole, da ottenersi sull'area identificata in catasto terreni al foglio 32 mappale 1691- sub.5 e mappale 1834 sub.1; successivamente al rilascio il canone assurgerà ad ### 4.583,00 (quattromilacinquecentottantatré virgola zero) mensili fino all'ottavo anno, a ### 5.000,00 (cinquemila virgola zero) mensili dal nono al diciottesimo anno e ad ### 5.666,00 (cinquemilaseicentosessantasei virgola zero) mensili dal diciannovesimo anno sino alla scadenza, da pagarsi entro il giorno 5 ### di ogni mese a mezzo bonifico bancario…” (cfr. contratto di locazione all. fascicolo convenuta) Come allegato e provato documentalmente dalla convenuta, le autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di rivendita GPL non sono ottenibili, in quanto il Comune di ### in ### aveva già nel 2017 revocato la scia al precedente conduttore del terreno ### S.r.l., in quanto detta attività era totalmente incompatibile con gli strumenti urbanistici del P.R.G. (piano regolatore generale comunale), circostanza conosciuta dagli attori all'atto della stipula della locazione con la odierna convenuta, come comprovato dalla lettera di disdetta del precedente conduttore ### srl, il quale evidenzia che: “…stante il perdurare dell'impossibilità ad ottenere la ### commerciale per l'inizio dell'attività di vendita ### sensi dell'art. 5 del contratto di locazione, la risoluzione del contratto con data effetto immediata…”
Peraltro, le autorizzazioni necessarie all'apertura dell'attività di autolavaggio sono state richieste con apposita domanda al Comune di ### in ### in atti, su cui l'ente non risulta ancora avere provveduto. 
Dunque, non essendosi verificata la condizione sospensiva pattuita, la conduttrice ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali pagando il canone ridotto pari ad € 3.250,00.  4.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore “indeterminabile complessità bassa” della domanda e delle attività svolte, con attribuzione all' Avv. ### quale procuratore dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il Giudice, dott.ssa ### definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede: a) rigetta la domanda; b) condanna ### e ### in solido, al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del giudizio che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% su compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all' Avv. ### quale procuratore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### all'udienza del 11 febbraio 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 12800/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Caserta

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1109/2026 del 10-02-2026

... cpc) del 10/02/2026 - di essere stato dipendente di ruolo della ### della ### dal giorno 01/09/1986 al 28/02/2018 ed inquadrato nella ctg " ### - "###"; - che sino alla promulgazione del ### n.29 del 3/2/1993 il trattamento economico di spettanza era oggetto di incrementi periodici di una somma “aggiuntiva” conseguente l'aumento periodico di anzianità”, definito, anche, “salario di anzianità” o “retribuzione individuale di anzianità”; - di aver ottenuto l'aumento periodico sino alla data del 31.12.1990 in luogo di quella del 31/12/1993 e che, per il periodo pregresso è stato corrisposto l'emolumento specifico in misura inferiore al dovuto; - che per il periodo dal settembre 1988 al settembre 1992 e dal gennaio al dicembre 2003 non gli è stato corrisposto alcunché a titolo di ### Dolendosi della condotta della ### in contrasto con previsioni normative e contrattuali, ai fini della esatta determinazione della retribuzione spettante, ha richiamato l'art. 41 del DPR n 347/83, gli artt. 30 della L.R n 27784 e 42 della LR 12/91 , nonché l'art 72 del dlgs 29/93. Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: “### la ### in persona del rappr.te legale p.t. Presidente (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### dott.ssa ### all' udienza del 9.2.2026, tenutasi a mezzo trattazione scritta, ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. R.G. 14596/2024 ### nato a Napoli il giorno 01/07/1951 e dom.to in Cicciano alla ### n.28 (G.Fisc.###) rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. ### (CF. ###), e Avv.### (CF: ###) presso lo studio del primo elett.te domiciliato in Napoli alla ###. Sanfelice 24 RICORRENTE E ### in persona del Presidente della #### legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. ### n. 81, C.F.  ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### C.F.  ###, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. ### 81 RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ### il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 - di essere stato dipendente di ruolo della ### della ### dal giorno 01/09/1986 al 28/02/2018 ed inquadrato nella ctg " ### - "###"; - che sino alla promulgazione del ### n.29 del 3/2/1993 il trattamento economico di spettanza era oggetto di incrementi periodici di una somma “aggiuntiva” conseguente l'aumento periodico di anzianità”, definito, anche, “salario di anzianità” o “retribuzione individuale di anzianità”; - di aver ottenuto l'aumento periodico sino alla data del 31.12.1990 in luogo di quella del 31/12/1993 e che, per il periodo pregresso è stato corrisposto l'emolumento specifico in misura inferiore al dovuto; - che per il periodo dal settembre 1988 al settembre 1992 e dal gennaio al dicembre 2003 non gli è stato corrisposto alcunché a titolo di ### Dolendosi della condotta della ### in contrasto con previsioni normative e contrattuali, ai fini della esatta determinazione della retribuzione spettante, ha richiamato l'art. 41 del DPR n 347/83, gli artt. 30 della L.R n 27784 e 42 della LR 12/91 , nonché l'art 72 del dlgs 29/93. 
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: “### la ### in persona del rappr.te legale p.t. Presidente della ### al pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 14.232,54, oltre accessori come innanzi definiti. ### la resistente al pagamento delle spese di lite, compensi, rimborso contributo unificato, rimborso spese forfetarie, oltre CPA ed ### da attribuirsi ai difensori anticipatari”. 
Si costituiva la ### eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto azionato e deducendo, nel merito, che in alcuno degli atti normativi richiamati in ricorso è rinvenibile una norma che preveda un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse. 
Rilevava ulteriormente che in sede di interpretazione autentica l'art. 51, comma 3 della legge 388/2000 aveva chiarito che il riferimento alla data del 31 dicembre 1990 non può che essere riferito a quei comparti del pubblico impiego per i quali i relativi DD.P.R. di recepimento degli accordi di comparto già prevedevano la suddetta data per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità e che pertanto, resta confermata la disciplina dettata dal D.P.R. 333/90 recante la disciplina sia agli effetti giuridici che economici per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990 e riconoscendo a decorrere dal 1° gennaio 1989 l'incremento della RIA di cui all'art.44 per i Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 dipendenti in servizio dal 1° gennaio 1987. Inoltre, contestava i conteggi formulati dal ricorrente. 
Concludeva: “affinché l'On. Giudice adito ### preliminarmente dichiarare prescritti tutti i crediti azionati, stante il decorso del relativo termine quinquennale, nonché, in ogni caso, l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. 
Con ordinanza del 12/6/2025, il Giudice, come richiesto dal ricorrente, concedeva termine per la rielaborazione dei conteggi con elisione dell'incremento della quota, indicata sul prospetto allegato con il ricorso introduttivo, dal settembre 1992 e limitazione al periodo dal 15/05/2014 al 28/02/2018. 
In data ###, il ricorrente depositava nuovi conteggi riformulati da cui risultava come dovuta la somma di euro 7.785,84 per l'intero periodo dal 1988 al 2018. 
Con ordinanza del 18/11/2025, rilevato che parte ricorrente depositava nuovi conteggi che, pur arrivando a una cifra diversa da quella richiesta col ricorso, consideravano l'intero periodo e, dunque, anche quello coperto da prescrizione, il GL lo invitava a riformulare nuovi conteggi. 
Con note del 9.12.2025, il ricorrente provvedeva a chiarire i criteri utilizzati per la formulazione dei conteggi, deducendo che ove la prescrizione fosse ritenuta ammissibile non sarebbe maturata per i crediti vantati dal 16/05/2014 stante l'intervenuta notificazione alla ### dell'atto di diffida e messa in mora del 16/05/2019. 
All'udienza del 9.2.2026, tenutasi ex art 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente. 
Preliminarmente, merita accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente. 
Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre dalla cessazione del rapporto, bensì dal momento della loro progressiva insorgenza nel corso del rapporto.  ### si sono recentemente pronunciate sul punto con la sentenza n. ###.2023 affermando che: “La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo, che, in punto di eccezionalità del lavoro a termine. Deve allora essere affermata con chiarezza l'inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema. Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto”. La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”. 
Nel caso di specie la prescrizione risulta interrotta in data ### e poi in data ### tramite atti di messa in mora regolarmente notificati alla resistente. 
Pertanto, risulta prescritto tutto quanto rivendicato da parte ricorrente nel periodo precedente il quinquennio antecedente al 16.5.2019. 
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento ritenendo questo G.L.  di dover condividere, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione di cui alla sentenza n. 6558/2023 questo Tribunale circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia. 
Il sistema di progressione invocato in ricorso ai fini del calcolo della r.i.a. è quello per classi di stipendio e scatti biennali (all'interno della stessa classe). 
E' noto come questo sistema sia venuto meno con la graduale modifica della struttura del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, conseguente alla contrattualizzazione prevista dalla legge - quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983, n. 93), tendente non soltanto ad assicurare una certa coerenza di disciplina nell'ambito della pubblica Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 amministrazione, ma anche a migliorare i livelli di efficienza e produttività mediante l'utilizzazione di criteri di progressione propri del rapporto di lavoro privato. 
Nell'ambito di tale tendenza, già il D.P.R. 347/1983 (accordo di lavoro per il personale dipendente dagli enti locali per il periodo 1.1.1983-30.6.1985) all'art. 40, aveva dettato norme per il primo inquadramento del personale degli enti locali nel nuovo sistema delle qualifiche funzionali, previste dallo stesso accordo.  ###. 41, per riequilibrare l'anzianità economica con l'anzianità giuridica dei dipendenti inquadrati nella stessa qualifica funzionale, ma con diverse anzianità di servizio, aveva previsto di attribuire un valore economico alla anzianità di servizio maturata alla data del 31.12.1982, in base ai parametri da essa stabiliti (lettera A dell'art. 41: riequilibrio di anzianità). 
Aveva poi disposto la cessazione alla data del 31.12.1982 della progressione economica per scatti e classi e la introduzione dal gennaio 1983 del “salario individuale di anzianità”, che è stato determinato per ciascuna qualifica funzionale in cifra fissa e con decorrenza dal gennaio 1985 (lettera B: salario individuale di anzianità). Salario di anzianità disciplinato anche dall'art 30 della legge regionale ### n 27/84. Tale misura fissa è stata poi aumentata dall'art.38 DPR 268/87 (dal gennaio 1987) e dall'art. 44 DPR 333/90 (dal gennaio 1989), disposizioni recepite rispettivamente dalla ### regionale ### n 23 del 1989 all'art 33 e dalla legge regionale ### n 42 del 1991. 
La somma di questi valori rappresenta l'importo della Ria da mantenere per il dipendente che fa parte della struttura della retribuzione di cui all'art 28 della parte economica del ### regioni così composta: 1) stipendio tabellare; 2) retribuzione individuale di anzianità, 3) indennità integrativa speciale, 4) livello economico differenziato. 
Il ricorrente è stato inquadrato nel ruolo del personale della ### della ### con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dal 01/09/1986. Per effetto dell'art 72 del d.lgs 29/93 dall'1/01/1994, per i dipendenti regionali è rimasta, per così dire, "congelata" la retribuzione individuale di anzianità maturata al 31/12/1992 (ovvero il "salario di anzianità" e corrispondente agli scatti maturati) Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026
Pertanto, per effetto delle disposizioni invocate sarebbero maturati gli importi previsti in tabella per ciascuna qualifica funzionale qualora avessero lavorato per 24 mensilità o tanti 24^ quanti i mesi anzianità in relazione al servizio prestato e, successivamente, un ulteriore importo a titolo di salario di anzianità sino al 1 gennaio 1989 e, da tale data fino al 01.01.94, costituendo detto importo la RIA da mantenere in misura fissa, facente parte della struttura della retribuzione prevista dal ### Tuttavia, il ricorrente ha dedotto che tale “sterilizzazione” è avvenuta in epoca anticipata rispetto alla suddetta data. Non si è tenuto conto, da parte della ### dell'ulteriore importo comunque maturato procedendo al congelamento della retribuzione di anzianità sin dal 1990, laddove invece avrebbe dovuto determinarsi il salario di anzianità in ragione di quanto maturato successivamente al 1990 e sino al 31.12.1992.  ### in coerenza con quanto dalla stessa affermato in merito all'interpretazione delle fonti normative che regolano la fattispecie, non ha dimostrato di aver corrisposto gli aumenti periodici della R.I.A. 
Sul quantum si considerano corretti i conteggi del ricorrente così come riformulati con elisione dell'incremento della quota e prodotti in data ###. 
Tuttavia, tali conteggi concernono l'intero periodo dal 1998 al 2018. 
Pertanto, risulta prescritto tutto quanto rivendicato da parte ricorrente anteriormente al 16.5.2014, così come confermato dal ricorrente stesso nelle note del 9/12/2025 ( messe in mora notificate in data ### e in data ### versate in atti). 
In particolare, risulta prescritto il diritto a percepire la somma di € 6.775,77 (somma riguardante il periodo settembre 1988 - aprile 2014) Pertanto, la domanda proposta dal ricorrente va parzialmente accolta con conseguente condanna della resistente al pagamento della somma di € 1.010,07 (somma dovuta per il periodo maggio 2014 - febbraio 2018) In ragione del parziale accoglimento, si compensano per due terzi le spese di lite, condannando parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della restante parte, con attribuzione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026 PQM Il Tribunale di Napoli, così provvede: - In parziale accoglimento della domanda proposta, condanna la ### in persona del rappr.te legale p.t. Presidente della ### al pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 1.010,07 oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo; - Compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna ### al pagamento della restante parte in favore del ricorrente che liquida in euro 800,00 oltre ### e rimborso generale come per legge, con attribuzione. 
Napoli, 9/2/2026 Il Giudice del ###ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/02/2026

causa n. 14596/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Gaia Majorano

M

Tribunale di Palmi, Sentenza n. 582/2025 del 06-11-2025

... uffici competenti. Tali variazioni richiedevano, in generale, l'esecuzione di lavori non previsti in progetto (fondazione ed elevazione) e, nel caso delle travi di maggiore altezza riscontrate in alcuni ### telai dell'edificio, un diverso approccio costruttivo, con conseguenti maggiori costi e con l'esigenza di predisporre un'apposita perizia e di sospendere i lavori in attesa della sua approvazione.” Tale situazione, a parere del consulente, rientrerebbe nella nozione di un fatto nuovo verificatosi in corso d'opera riconducibile, quindi, all'art. 106 comma 1, lettera c del D.lgs 50/2016 che consente la variazione contrattuale quando la necessità della modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili. In ragione di queste considerazioni il consulente ha quindi affermato che: “Non vi sono pertanto lacune/inesattezze nel progetto originariamente elaborato e pertanto la sospensione dei lavori non è imputabile al Comune né è ravvisabile responsabilità del direttore dei lavori né dell'appaltatore (quesiti a, b). La variante rispetta i requisiti di legge e le contestazioni dell'appaltatore a riguardo, nel complesso, non appaiono fondate.” ### le contestazioni (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1418/2021 promossa da: ### nato a ### il ###, cod. fisc. ###, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società ### S.r.l., P.IVA #### S.r.l., P.IVA ### in persona del legale rapp. p.t. 
Entrambi assistiti e difesi dall'Avv. ### (cod. fisc. ###) - ### di ### in persona del ### legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### S.p.A. (già ### e ### S.p.A. cf ###), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa, dagli Avv.ti ### .  ### ed ### - #### nato il ### a #### rappresentato e difeso dall'Avv. ### - ### e ### (P.I. ###), in persona del procuratore ad negotia dr. ### rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### - ### OGGETTO: responsabilità contrattuale, appalti pubblici ### come da atti e verbali di causa. 
In decisione all'udienza del 17 giugno 2025 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### delle parti Con atto di citazione ### e la ### S.r.l. hanno adito il Tribunale di Palmi chiedendo: “che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia così giudicare: 1).- Ritenere e dichiarare illegittima, infondata ed arbitraria la risoluzione del contratto di appalto, disposta dal Comune di ### con la determina n. 535 del 14.07.2021, per insussistenza dei presupposti di legge, di un inadempimento in capo all'impresa appaltatrice e per violazione dei principi di correttezza e buona fede; 2).- Ritenere e dichiarare illegittima, infondata ed arbitraria la richiesta di escussione della cauzione definitiva stipulata dall'impresa attrice con la ### S.p.A. e non dovuto il pagamento richiesto, per insussistenza dei presupposti di legge, di un inadempimento in capo all'impresa appaltatrice e di una qualsivoglia ipotesi di danno, nonché per dolo del Comune di ### 3).- Per l'effetto, anche in via cautelare ed urgente, disporre la sospensione del provvedimento di escussione della cauzione definitiva stipulata dall'impresa attrice con la ### S.p.A., ovvero inibire la possibilità di procedere con la sua escussione, considerato che ciò procurerebbe all'impresa attrice un danno grave ed irreparabile; 4).- Ritenere e dichiarare la ### S.p.A. non tenuta al pagamento richiesto dal Comune di ### e comunque limitare tale richiesta ai soli “danni” effettivamente accertati. In subordine, qualora la società ### S.p.A. provveda al pagamento richiesto, ritenere e dichiarare che l'### attrice non è tenuta alla ripetizione in favore della compagnia ### condannando al relativo pagamento il Comune di ### in virtù dell'abusiva, dolosa e fraudolenta richiesta di escussione; 5).- Ritenere e dichiarare legittima e fondata la richiesta di scioglimento del contratto di appalto, formulata dalla società attrice con nota del 12.04.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, secondo comma, D.Lgs. 50/2016; 6).- In subordine, ritenere e dichiarare risolto per fatto, colpa e grave inadempimento dell'### appaltante, il contratto di appalto meglio descritto in premessa; 7).- Ritenere e dichiarare la grave responsabilità e l'illegittimo comportamento del Comune di ### per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto; 8).- In via subordinata, qualificare il provvedimento adottato dalla ### appaltante come recesso “ad nutum” ex art. 109 D.Lgs. 50/2016, con conseguente diritto dell'impresa attrice al pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite; 9).- Ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'escussione della cauzione definitiva e della segnalazione all'### operate dal Comune di ### in danno all'### attrice; 10).- Ritenere e dichiarare fondate le pretese formulate dall'### attrice a titolo riserve come inserite nella contabilità dei lavori; e per l'effetto condannare il Comune di ### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le somme specificate nelle riserve apposte nel corso dell'esecuzione dell'appalto, quantificate in complessive €. 14.460,68, o nella somma maggior o minore meglio determinata in corso di causa, oltre IVA come per legge, interessi legali e moratori da calcolarsi nella misura prevista in ipotesi di esecuzione di opere pubbliche.  11).- Conseguentemente ritenere e dichiarare che, in relazione al comportamento tenuto nell'appalto de quo dalla stazione appaltante, per tutte le ragioni e motivazioni sopra esposte, determinati da fatti e responsabilità dell'Ente, spetta all'### il pagamento delle maggiori somme sborsate per la realizzazione delle opere, oltre il reintegro dei danni e dei maggiori oneri consequenziali sostenuti, individuabili nei titoli e nelle dimensioni economiche meglio descritte nelle riserve iscritte così come riportate in punto di fatto.  12).- Ritenere e dichiarare il diritto del #### in proprio e nella spiegata qualità, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nonché al rimborso di tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara e per la stipula del contrato di appalto oltre che al pagamento di tutti lavori eseguiti al loro valore di mercato, nella misura che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal ### Giudice adito; 13).- Condannare, altresì, il Comune di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, alla corresponsione del decimo sulle opere inseguite, secondo quanto previsto dalla legge 20 Marzo 1865 n. 2248 alleg. “F”, che può essere quantificato in complessivi €. 34.903,06, ovvero nella diversa misura che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal ### Giudice adito; 14).- Ritenere e dichiarare che l'### ha diritto sulle somme liquidate alla corresponsione degli interessi legali e moratori al tasso e con le decorrenze previsti dagli artt. 4 e 5 D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, dalla domanda al soddisfo; 15).- Ritenere e dichiarare che l'### attrice ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali che non patrimoniali, in conseguenza dell'illegittimo comportamento posto in essere dal il Comune di ### come meglio esplicitato in narrativa; 16).- Per l'effetto condannare il Comune di ### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'### attrice, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia dall'###mo Sig. Giudice adito, da liquidarsi anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod.civ., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; 17).- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spese gen., IVA e CPA come per legge. 
Si è costituito il convenuto Comune di ### che ha concluso nei seguenti termini: “(…) 3) nel merito rigettare le domande proposte da parte attrice come articolate in via gradate dalla prima all'ultima, riconoscendo il diritto del Comune di ### di risolvere il contratto di appalto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 per grave inadempimento dell'appaltatore e di incassare la cauzione prestata dalla società ### S.p.A.; 4) In via riconvenzionale, riconosciuto il grave inadempimento della ditta ### e della società ### nella quale la prima è stata conferita, pronunciare la risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa in danno degli attori; 5) Condannare gli attori in solido al risarcimento dei danni causati al Comune di ### in conseguenza della risoluzione del contratto, dell'inadempimento contrattuale quantificati in € 929.111,18 ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ai ulteriori danni in premessa indicati da determinarsi in via equitativa, con la maggiorazione degli interessi legali e moratori e della rivalutazione monetaria, dedotto quanto sarà versato dalla società ### S.p.A; 6) Riconoscere il diritto del Comune di ### di riscuotere la cauzione oggetto della polizza fideiussoria portata dalla società ### S.p.A. nella sua interezza e condannare quest'ultima al pagamento del corrispondente importo, oltre interessi legali e moratori dalla data della richiesta al soddisfo; 7) Nella denegata ipotesi di riconoscimento totale o parziale della domanda di parte attrice e di eventuale condanna del Comune di ### al pagamento di somme in favore della ### S.r.l. 
Unipersonale e/o di ### riconoscere e dichiarare che l'#### è obbligato a tenere indenne il committente e condannarlo all'integrale rimborso di quanto dovesse essere corrisposto all'Ente locale; 8) Condannare glia attori e le altre parti nel giudizio al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del Comune di ###” Si è altresì costituita in giudizio la convenuta ### e ### S.p.A che ha concluso: “piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza di merito e istruttoria, così pronunciarsi: - per il caso di accertamento della legittimità e fondatezza dell'escussione operata dal Comune di ### dichiarare che l'ammontare garantito è pari, ai sensi dell'art. 103, co. 5, ###, all'importo di ### 93.302,92; - in tale eventualità e, del pari, nel caso di accoglimento di eventuali domande di condanna formulate dal Comune di ### nei confronti della garante, condannare il ### e la ### s.r.l., in solido tra loro, al pagamento a favore della garante di tutto quanto questa debba corrispondere al Comune di ### subordinatamente alla sola condizione dell'effettivo pagamento dell'importo. Il tutto maggiorato di interessi dal pagamento sino al saldo. 
Con vittoria di spese, compenso professionale, ### Cpa e 15% di rimborso spese generali.” Nel corso della causa è stato intervenuto il terzo ### che ha concluso nei seguenti termini: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ### l'On.le Tribunale adìto: in via preliminare ### la richiesta di chiamata in garanzia della società ### S.A. ### per l'### con sede ###cap 20123 ###.F. ### e P.I.  ###, sede ###D. L- 1855 Lussemburgo, in forza delle polizze sopra elencate (### per la responsabilità civile n. ### dal 27.06.2019 al 27.06.2020, e Polizza n. ###, ### dal 27.06.2020 al 27.06.2021; Polizza ###, decorrente dal 07.08.2019 al 25.08.2020, stipulata per lo specifico lavoro), e per l'effetto disporre lo spostamento della prima udienza, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art 163 bis c.p.c., al fine di citare la predetta società, nei cui confronti si formula sin da adesso domanda di manleva per tutte le somme che dovessero risultare dovute dall'ing. ### nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dal Comune di ### nei suoi confronti. 
Nel merito I ### tutte le domande spiegate dal Comune di ### nei confronti dell'ing.  ### perché, inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.  ### vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.  ### denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dal Comune di ### nei confronti dell'ing. ### condannare la società ### S.A. ### per l'### con sede ###cap 20123 ###.F. ###, P.I, ###, sede ###D. L- 1855 Lussemburgo, in forza delle ### per la responsabilità civile n. ### dal 27.06.2019 al 27.06.2020, e Polizza ###, ### dal 27.06.2020 al 27.06.2021; Polizza n. ###, decorrente dal 07.08.2019 al 25.08.2020, stipulata per lo specifico lavoro, al pagamento di tutte le somme risultanti dovute in accoglimento della predetta domanda nonché al pagamento delle eventuali spese legali, ai sensi dell'art 1917 Con riserva di meglio precisare le difese, di formulare richieste istruttorie e produrre nuovi documenti nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. sesto comma.” Si è inoltre costituita in giudizio la terza chiamata ### che ha concluso nei seguenti termini: “### l'On. le Tribunale adito così provvedere: ### - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato all'#### dal Comune di ### ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c. e 164 comma 4 c.p.c. per assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché per indeterminatezza delle relative conclusioni, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla posizione processuale della ### terza chiamata in causa dall'#### ovverosia la deducente ### - riconoscere la totale estraneità dell'#### ai fatti di causa per tutti i motivi esposti nel presente atto e, quindi, previa declaratoria di assenza della sua legittimazione passiva, ordinare immediatamente l'estromissione dello stesso dal presente ### e dichiarare, in ogni caso, illegittima, improponibile e inammissibile la domanda formulata nei suoi confronti, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla posizione processuale della ### terza chiamata in causa dall'#### ovverosia la deducente #### - rigettare le domande da ### formulate nei confronti dell'#### poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto ### all'udienza del 2 ottobre 2025 le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in riserva.  - mandare assolta ### S.A. dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'#### nei suoi confronti.  ### via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'#### limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dallo stesso nei confronti della scrivente ### secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti, e detratto in ogni caso, l'importo di euro 1.500,00 a titolo di franchigia e nei limiti del massimale. 
Con il favore delle spese processuali.” Nel corso del giudizio le parti hanno depositato i loro scritti difensivi.  ### la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  all'udienza del 17 giugno 2025.  2. Nel merito: svolgimento dei fatti. 
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nei termini che seguono. 
Con contratto di appalto sottoscritto il ###, il Comune di ### a seguito di procedura di aggiudicazione, affidava all'impresa del ### i “### di adeguamento sismico scuola dell'infanzia ###Antonio” - #### - #######”.  ### contrattuale dei lavori è stato determinato, in ragione del ribasso offerto dall'impresa attrice, in complessivi €. 429.388,22 oltre IVA come per legge. 
Ai sensi dell'art. 4 del contratto di appalto, il termine di esecuzione dei lavori veniva fissato in 386 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che sarebbe dovuto avvenire, “perentoriamente”, entro 10 giorni dalla stipula del contratto. 
Tuttavia, la consegna dei lavori avveniva solamente in data ###, ragione per cui la data di ultimazione degli stessi deve essere calendarizzata al 26.08.2020. 
In data ###, a causa di problematiche legate al centro di trasformazione dell'acciaio, si verificava la prima sospensione dei lavori, che riprendevano il successivo 21.11.2019.
In data ###, a causa di problematiche legate all'impianto di calcestruzzo, vi è stata la seconda sospensione dei lavori, che riprendevano in data ###. 
All'esito di tali sospensioni veniva differito il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori alla data del 24.09.2020. 
Ulteriori problematiche si verificavano in data ### poiché, a seguito del sopralluogo effettuato il giorno precedente, parte attrice evidenziava alla convenuta stazione appaltante le proprie perplessità in merito ai lavori di impermeabilizzazione previsti in progetto. 
Sempre in data ###, il Direttore dei ### convocava l'impresa attrice per il giorno successivo e la perizia di variante veniva trasmessa dal ### dei ### in data ###. 
Seguiva scambio di note (9.02.2020) in ragione di alcune criticità riscontrate in ragione di ulteriori lavori di impermeabilizzazioni inseriti nella perizia di variante. 
In data ### veniva disposta una nuova sospensione dei lavori - in realtà poi mai ripresi - in ragione di problematiche strutturali emerse nel corso dei lavori con conseguente aumento delle spese e necessaria copertura finanziaria. 
In data ###, atteso il perdurare della sospensione dei lavori, l'impresa attrice formulava richiesta di redazione del primo Stato di avanzamento lavori, dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione, anche in deroga alle previsioni contrattuali. 
Tale richiesta veniva autorizzata il ###. 
La contabilità dei lavori veniva predisposta dal ### dei ### in data ### e sottoscritta il ### con riserva.  ### del certificato di pagamento non avveniva contestualmente al ### La redazione della perizia di variante veniva trasmessa all'impresa appaltatrice in data ### e anche in questo caso seguiva una fitta corrispondenza e incontri in ragione di nuove problematiche insorte. 
Il ### si effettuava anche un sopralluogo in cantiere, per verificare in loco le problematiche connesse con la perizia di variante. 
Nel corso di tale sopralluogo veniva riscontrata all'interno degli scavi eseguiti e nella zona posteriore del cortile, la presenza di abbondante acqua stagnante (già segnalata dal ### dei ### al Comune di ### in data ###), dovuta “all'immissione nel collettore fognario della scuola del collettore di scarico delle fogne (acque miste), provenienti dai quartieri posti a monte dell'area di cantiere …”. 
Con nota trasmessa il ###, l'impresa attrice evidenziava le criticità riscontrate in merito alla perizia di variante, contestando principalmente la violazione delle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016, con riferimento alla variazione oltre il c.d. quinto d'obbligo.
Con nota del 22.01.2021, il Sig. ### comunicava di avere conferito la propria ### individuale nella società unipersonale ### S.r.l. e che pertanto il contratto di appalto sarebbe proseguito con il nuovo soggetto giuridico, successore a titolo universale. 
Con nota del 30.03.2021, la ### appaltante comunicava che con ### n. 237 del 30.03.2021 era stata approvata la perizia di variante.  ### dei lavori, quindi, convocava l'impresa attrice per il giorno 12.04.2021, per la ripresa dei lavori.  ### appaltatrice, con nota dell'11.04.2021, chiedeva che venisse disposta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 107, secondo comma, D. Lgs. 50/2016, considerato che la sospensione dei lavori era perdurata per 13 mesi, superando i termini previsti dalla citata norma. 
Dagli atti non risulta alcun atto di opposizione da parte del committente. 
Con la nota del 16.06.2021, il RUP comunicava che il successivo 18.06.2021, sarebbero stati effettuati in cantiere i lavori di rimozione dei liquami fognari ma detto intervento veniva eseguito in data ###. 
Il direttore dei lavori, con nota del 5.07.2021, convocava l'impresa attrice per il giorno 8.07.2021, per la ripresa dei lavori.  ### sottoscriveva il detto ordine di servizio con riserva, comunicando che la stessa sarebbe stata sciolta nei termini di legge. 
Con nota del 5.07.2021, inoltre, l'impresa attrice evidenziava, in modo specifico, le ragioni per le quali era impossibile procedere con la ripresa dei lavori. 
Con successiva nota del 7.07.2021, l'attrice evidenziava le problematiche connesse alla ripresa dei lavori dalla stessa riscontrate oltre a contestare l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla stazione appaltante.  ### parte attrice diffidava, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., il Comune di ### ad adempiere a quanto richiesto, entro il termine di giorni 10, pena la risoluzione del contratto di appalto. 
Nel contempo, l'attrice, ha evidenziato l'impossibilità a presenziare sui luoghi per il giorno 8.07.2021, per procedere con la ripresa dei lavori. 
Per tutta risposta, il Comune di ### con nota del 15.07.2021, senza alcuna ulteriore convocazione dell'impresa attrice, trasmetteva la determina n. 535 del 14.07.2021, di risoluzione del contratto di appalto, per preteso inadempimento dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, D.Lgs. 50/2016. 
Sempre con nota del 15.07.2021, il Direttore dei lavori ha invitato l'attrice al ripiegamento ed allo sgombero del cantiere.
Con atto di diffida e costituzione in mora del 19.07.2021, l'attrice ha contestato la risoluzione del contratto, per insussistenza dei presupposti di legge; lo stato di consistenza predisposto dal ### dei ### ed evidenziato le ragioni tecnico-ostative al ripiegamento del cantiere, rendendosi comunque disponibile a provvedervi con esonero da ogni responsabilità. 
Nel contempo, l'attrice formulava istanza di accesso agli atti richiamati nella determina di risoluzione del contratto e non conosciuti dall'appaltatrice, che ad oggi non risultano essere stati ostesi. 
Con nota del 19.07.2021, inoltre, il RUP ha richiesto l'escussione della cauzione definitiva.  3. Segue: la C.T.U. 
Nel corso del giudizio è stata disposta C.T.U. che le cui conclusioni vengono qui brevemente richiamate. 
Con riferimento al primo quesito (“ricostruisca il CTU le vicende dell'appalto oggetto di causa”) si è affermato che sono oggetto di causa le vicende legate alla redazione della perizia di variante e suppletiva autorizzata dall'appaltante il ###, approvata dall'### il ### e conclusa con il verbale di mancata ripresa dei lavori del 12.04.2021.  *** 
Al secondo quesito (“dica il CTU se la documentazione progettuale consegnata all'impresa appaltatrice all'atto della stipula del contratto conteneva tutti i dettagli necessari per l'esecuzione delle opere commesse; inoltre dica il CTU se sono stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che potevano influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore.”) l'ausiliario del giudice ha risposto spiegando che il progetto d'appalto, “di pregevole fattura”, è costituito da 119 elaborati di cui 54 sono tavole grafiche dedicate alla parte strutturale dell'edificio mentre il resto degli elaborati riguarda la parte architettonica dell'edificio, la specifica dei lavori da realizzare e gli aspetti qualitativi e quantitativi delle lavorazioni previste. 
Le 54 tavole grafiche riservate alla struttura descrivono, richiamando le parole dello specialista, esaustivamente la geometria e la consistenza degli elementi strutturali costituenti la gabbia in cemento armato dell'edificio. 
In particolare, le tavole identificate con i codici STR 42 e STR 43 descrivono, “geometricamente e graficamente, in dettaglio e in modo chiaro”, i particolari costruttivi degli interventi di consolidamento aventi rilevanza geometrica. 
In particolare, vengono descritte le modalità esecutive degli interventi di cerchiatura e di rinforzo sulle travi, in fondazione ed in elevazione, sui pilastri e sui nodi dell'edificio, “in modo chiaro ed univoco. In particolare, per la cerchiatura delle travi, la tavola ### rappresenta in modo esaustivo i lavori da eseguire.”
Alla luce delle superiori considerazioni, il CTU ha concluso nei seguenti termini: “Per quanto sopra la risposta al quesito, nella sua interezza, non può che essere affermativa.” *** 
Al terzo quesito (“nel caso di riscontro di lacune/inesattezze nel progetto originariamente elaborato, chiarisca il ### a) se la sospensione dei lavori (resasi necessaria per l'elaborazione e poi l'approvazione della perizia di variante) è imputabile esclusivamente al Comune; b) se è ravvisabile, in proposito, anche una responsabilità del direttore dei lavori (per la elaborazione di un progetto inesatto ovvero nelle successive fasi dei lavori, anche in relazione alla perizia di variante); c) se la variante approvata dal Comune rispetta i requisiti di legge ovvero se le critiche/osservazioni mosse dall'appaltatore sono, in tutto o in parte, fondate; d) se anche la condotta dell'appaltatore ha concorso, in tutto o in parte, alla sospensione dei lavori (es. per pretestuose contestazioni alla perizia di variante).”) il perito, pur non riscontrando lacune o inesattezze del progetto ha specificato quanto segue: “La perizia di variante nasce dal fatto che in corso d'opera, le fasi di demolizione degli elementi ostativi agli interventi di consolidamento (pavimento e massetto, in fondazione, solai, in elevazione) è emersa una situazione diversa dello stato di fatto assunto per la progettazione. Stato di fatto rilevato dal progettista nella fase preliminare della progettazione sulla base delle indagini dirette, effettuate a suo tempo, compatibili con l'esercizio della scuola, in attività in quella fase, e del progetto relativo alla costruzione dell'edificio depositato presso il ###. 
Il punto è che durante la costruzione dell'edificio (anno 1983), furono effettuate variazioni, strutturali e non strutturali, presumibilmente non autorizzate, senza darne evidenza sulle tavole di progetto e presso gli uffici competenti. Tali variazioni richiedevano, in generale, l'esecuzione di lavori non previsti in progetto (fondazione ed elevazione) e, nel caso delle travi di maggiore altezza riscontrate in alcuni ### telai dell'edificio, un diverso approccio costruttivo, con conseguenti maggiori costi e con l'esigenza di predisporre un'apposita perizia e di sospendere i lavori in attesa della sua approvazione.” Tale situazione, a parere del consulente, rientrerebbe nella nozione di un fatto nuovo verificatosi in corso d'opera riconducibile, quindi, all'art. 106 comma 1, lettera c del D.lgs 50/2016 che consente la variazione contrattuale quando la necessità della modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili. 
In ragione di queste considerazioni il consulente ha quindi affermato che: “Non vi sono pertanto lacune/inesattezze nel progetto originariamente elaborato e pertanto la sospensione dei lavori non è imputabile al Comune né è ravvisabile responsabilità del direttore dei lavori né dell'appaltatore (quesiti a, b). La variante rispetta i requisiti di legge e le contestazioni dell'appaltatore a riguardo, nel complesso, non appaiono fondate.” ### le contestazioni dell'impresa alla perizia di variante avvengono il ### (All. 53 del Fascicolo di Causa), in risposta alle osservazioni del ### dei lavori sulle richieste economiche del 29.10.2020 (All. 52 del Fascicolo di Causa) e alla prospettazione finale dello stesso di ricorso, da parte dell'appaltante, al comma 12 dell'art. 106 del codice (quinto d'obbligo), a distanza di 286 giorni dal 22.02.2020, data dell'ultima sospensione. 
Pertanto, con riferimento alla condotta dell'appaltatore si è concluso che: “Per quanto sopra, la condotta dell'appaltatore non ha concorso in alcun modo alla sospensione dei lavori”.  *** 
Con riferimento al quarto quesito (“in caso di comportamenti illegittimi ascrivibili alla committenza, precisi il CTU i giorni di ritardo imputabili alla stazione appaltante e i motivi che lo hanno determinato; in tal caso, indichi altresì il ### ove quantificabili sulla base degli atti di causa, gli ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto di appalto, nonché per l'impianto di cantiere e per l'inizio dei lavori; quantifichi altresì il CTU il danno per la mancata esecuzione delle opere previste in contratto, a titolo di lucro cessante, determinato nella misura del 10%.”) il CTU ha preliminarmente individuato i comportamenti illegittimi ascrivibili alla committenza. 
Sul punto, il comma 2 dell'art. 107 fissa in un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, e comunque non oltre sei mesi, il termine della durata complessiva delle sospensioni, oltre il quale l'esecutore può chiedere, senza indennità, la risoluzione del contratto. 
Pertanto, nel caso in esame, la durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori è di 386 giorni per cui il suddetto termine risulta di 97 giorni e, tenendo conto anche dei 56 giorni di sospensione per la pandemia ###19, il termine risulta essere di 153 giorni.  ### quanto rilevato dal ### prima della sospensione definitiva i lavori venivano sospesi per 29 giorni (13 giorni dal 8.11.2019 al 21.11.2019 e 16 giorni, dal 23.12.2019 al 8.01.2020) e, di conseguenza, tenuto conto che i lavori venivano ulteriormente sospesi dal 22.02.2020 (terza e definitiva sospensione), le sospensioni non dovevano superare la data del 25.06.2020. 
Tuttavia, i suddetti termini venivano ampiamente superati senza mai essere interrotti per la mancata approvazione della perizia nei termini e, una volta approvata quest'ultima, per la mancata ripresa dei lavori.
Pertanto, secondo il perito del Tribunale “i giorni di ritardo ascrivibili alla committenza partono dal 26.06.2020, data della scadenza dei termini, e continuano anche oggi, atteso che i lavori non sono mai stati ripresi.” Quanto agli ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore il consulente ha specificato che allo stato degli atti di causa, non è possibile quantificare ulteriori costi sostenuti dall'appaltatore per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto di appalto, per l'impianto di cantiere e per l'inizio dei lavori. 
Al contrario, con riferimento al danno per la mancata esecuzione delle opere, lo stesso viene quantificato, con riferimento al lucro cessante, nella misura del 10% dell'importo delle opere non eseguite. 
A tal proposito, l'importo delle opere non eseguite è definito dall'art. 109, comma 2, del citato codice appalti in vigore all'epoca dei lavori, come differenza tra i quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 
Nel caso di specie, i danni patiti vengono quantificati nella seguente maniera: “### dei lavori eseguiti, dalla consegna (07.08.2019) alla sospensione definitiva (22.02.2020), di €. 82.507,31, risulta dallo stato finale redatto dal direttore dei lavori sulla base di quanto accertato nello stato di consistenza del 26.07.2021, redatto in contraddittorio con l'impresa. Stato di consistenza non contestato se non per le riserve di cui al precedente capitolo 9. 
Le riserve allo stato d'avanzamento, implementate da quelle sullo stato finale, esaminate nell'apposito capitolo 9, rassegnano un ulteriore credito dell'impresa di €. 2.497,92 (€. 1638,38 per la riserva n° 6 ed €.859,54 per le n° 23, 24, 25) mentre il riconoscimento relativo alla riserva n° 7, accolto in via equitativa dal ### dei lavori, è stato contabilizzato nello stato finale. ### dei lavori eseguiti è pertanto di €. 85.005,23. 
I quattro quinti dell'importo contrattuale ammontano a 429.388,22*4/5= 343.510,58 €. 
Il danno da lucro cessante è conseguentemente 0.10*(343.510,58-85.005,23)= €. 25.850,35.” *** 
Al quinto quesito (“in caso di comportamenti illegittimi ascrivibili all'appaltatore, precisi il CTU i giorni di ritardo imputabili a quest'ultimo ed i motivi che lo hanno determinato; in questo caso, indichi il ### ove quantificabili sulla base degli atti di causa, i danni eventualmente subiti dal Comune a causa della condotta illecita dell'appaltatore (per la sospensione dei lavori e per l'illegittima interruzione degli stessi).”) il consulente ha risposto in termini negativi, spiegando che l'impresa non ha avuto nessun ruolo sulla sospensione dei lavori né ha assunto comportamenti ostativi alla approvazione della perizia. 
In particolare, viene espressamente specificato che la causa del perdurare della sospensione è riconducibile al ritardo nella approvazione della perizia da parte dell'appaltante.
Conclude sul punto il perito affermando che “Per quanto sopra non sussistono comportamenti illegittimi ascrivibili all'appaltatore.” *** 
Al sesto quesito (“indichi in ogni caso il CTU il valore delle lavorazioni complessivamente realizzate dall'appaltatore (nei limiti del valore indicato dall'appaltatore nella riserva.”) il perito ha quantificato i lavori eseguiti in €. 85.005,23 così determinati: - lavori contabilizzati nello stato finale €. 82.507,31 - esito riserva n° 6 €. 1.638,38 - esito riserve n° 23, 24, 25 €. 859,54 - Totale lavori eseguiti €. 85.005,23 ***  ### al quesito n. 7 (“fornisca il CTU al tribunale ogni altra informazione che riterrà utile per la decisione della causa.”) lo specialista ha spiegato che dalle vicende che hanno caratterizzato il corso dei lavori per cui è causa è emerso che la deriva infausta dell'intervento di adeguamento della scuola per l'infanzia “S. Antonio” di ### non è riconducibile ad evidenti responsabilità dei soggetti deputati alla gestione dei lavori (impresa, ### dei lavori, ### ma alla tempistica degli atti di loro competenza. 
Sul punto, si rileva che una gestione della tempistica che se gestita con riferimento alle norme vigenti sui ### avrebbe evitato la “fatale conclusione”.  ### quanto rilevato dal consulente, non vi sono atti o documenti contrastanti con le suddette disposizioni, ma soltanto il prolungamento della sospensione dei lavori ben oltre il termine previsto dalle norme. 
A tal proposito, si specifica che, nonostante il termine di cui sopra fosse stato superato il ### (tenendo conto anche del lockdown), l'impresa non faceva valere il diritto di richiedere la risoluzione fino al 04.12.2020. 
In tale data il ### dei lavori ha prospettato il ricorso, da parte dell'appaltante, al comma 12 dell'art. 106 del codice (quinto d'obbligo), ovvero l'imposizione dell'esecuzione dei lavori alle condizioni date dalla perizia. 
Tale evenienza si verificava poichè l'### con l'approvazione della perizia, successivamente, faceva ricorso a detto istituto ritenendo applicabile tale potere al caso di specie. 
Tuttavia, prosegue il consulente, “a prescindere dal merito della valutazione dell'### circa la sussistenza del comma 12, il punto è che la questione del quinto d'obbligo, in quel momento, era superata dal persistere del diritto dell'impresa di richiedere la risoluzione del contratto.”
Il contesto normativo che appare preminente nella vicenda è il comma 2 dell'art. 107 del codice per il quale allo spirare del 25.06.2020, superato il quarto del termine contrattuale, l'impresa aveva maturato il diritto di chiedere la risoluzione dell'appalto, senza indennità, e che l'appaltante si poteva opporre, riconoscendo i maggiori danni derivanti dal prolungamento della sospensione, a partire dalla suddetta data. 
Conclude il consulente affermando che “### tale contesto il Comune, con determina dirigenziale n° 535 R.G. del 14.07.2021, proclamava la rescissione in danno dell'impresa del contratto ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 108 del codice sul presupposto di “….un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore”, comma 3, e che “…l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto”, comma 4. 
Presupposto che, per quanto detto in narrativa, non appare sussistere.” *** 
Quanto alle osservazioni sollevate dalle parti, nessuna di esse ha determinato il mutamento delle conclusioni affermate dall'ausiliario del Giudice.  4. Diritto Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulle domande avanzate dalle parti nell'odierno giudizio. 
Preliminarmente ritiene questo giudice di fare proprie le considerazioni e le conclusioni del C.T.U.  nominato in ragione del rigore della ricostruzione operata e non essendo emersi elementi tali da aderire alle critiche sollevate dalle parti discostandosi dalle conclusioni del ### Con riferimento alle domande di parte attrice si osserva che le stesse meritano accoglimento limitatamente alla parte in cui riguardano il legittimo esercizio della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 107 codice appalti in vigore all'epoca dei fatti di causa e l'illegittimo esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante. 
Invero, richiamando la capillare ricostruzione documentale effettuata dal C.T.U. si evince che il rimedio veniva azionato dalla parte attrice in presenza dei requisiti di fatto e di diritto che lo legittimassero. 
Sul punto, la sospensione dei lavori non si verificava per colpa dell'appaltatrice e, per come correttamente evidenziato dal C.T.U., non sussistono condotte imputabili alla parte. 
Per paralizzare tale iniziativa la stazione appaltante avrebbe dovuto proporre opposizione circostanza che non si verificava.
Successivamente, la convenuta imponeva disponeva la risoluzione del contratto lamentando gravi adempimenti della parte attrice. 
Sul punto, in disparte la non condivisibilità di tale assunto, si osserva che in ogni caso, avendo azionato il diritto di cui al secondo comma dell'art. 107 non poteva darsi luogo alla risoluzione del contratto essendo il presupposto logico di tale rimedio un rapporto valido ed efficace tra le parti. 
Pertanto, appaiono essere illegittime tanto l'imposizione del quinto disposta dalla stazione appaltante quanto la risoluzione del contratto disposta successivamente dal Comune di ### sulla scorta di asseriti gravi inadempimenti. 
Per i medesimi motivi, la richiesta di escussione della cauzione non merita accoglimento non sussistendo una situazione di inadempimento da parte dell'appaltatore. 
Quanto alla spettanza delle riserve, si ritiene condivisibile la ricostruzione operata dal CTU che ha efficacemente descritto, da un lato le singole voci richieste e, dall'altro, la spettanza o meno dei maggiori importi richiesti. 
Pertanto, si ritiene spettante il complessivo importo di 2.497,92 euro derivante dall'accoglimento delle riserve nn. 6, 23, 24 e 25. 
Con riferimento alle ulteriori richieste di risarcimento del danno si rileva che le stesse non trovano accoglimento proprio in ragione dello scioglimento del contratto ex art 107, comma secondo, codice appalti. 
Detta norma, infatti, espressamente prevede la possibilità di recedere senza indennità per l'esecutore dei lavori, con l'eccezione dell'ipotesi di opposizione. 
Sul punto, si osserva che il risarcimento del danno quantificato nel decimo dei lavori eseguiti trova il proprio fondamento in un inadempimento della stazione appaltante che, nel caso di specie non si riscontra avendo fatto ricorso l'appaltatore al diritto di cui all'art. 107, secondo comma codice appalti. 
Parimenti, non essendo stato portato a conoscenza del giudice il contenuto della segnalazione effettuata all'### dalla convenuta, deve rigettarsi la domanda volta all'affermazione dell'illegittimità di tale segnalazione. 
Sul punto, infatti, si osserva che la stazione appaltante è obbligata alla comunicazione delle sospensioni ai lavori all'### *** 
Quanto alle domande della ### le stesse non meritano accoglimento poiché, sulla scorta di quanto sostenuto in precedenza, parti attrici avevano preventivamente attivato l'istituto di cui all'art.  107 comma secondo D. Lgs. 50/2016. 
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, non risulta alcun addebito ascrivibile all'attore per quanto concerne la mancata esecuzione dei lavori.
Ne consegue, quindi, la non spettanza della cauzione depositata presso il terzo di cui è stato richiesto il pagamento. 
A tal proposito la domanda della ### e ### S.p.A. deve essere accolta nella parte in richiede la non escussione della cauzione.  *** 
Riconosciuta in questi termini la soccombenza della stazione appaltante occorre pronunciarsi in merito alla chiamata del direttore dei lavori e della relativa compagnia assicuratrice. 
Anche in tal caso ritiene il giudice di fare proprie le considerazioni espresse dal C.T.U. apparendo condivisibili alla luce di tutti gli elementi di fatto emersi nel procedimento. 
Sul punto, richiamando il c.d. principio della “ragione più liquida”, ritiene questo ### di pronunciarsi escludendo qualsivoglia addebito di responsabilità in capo al terzo intervenuto e al terzo chiamato in causa. 
Infatti, dalla documentazione in atti non sono emersi profili colposi che consentirebbero di ritenere allo stesso ascrivibile i ritardi nei lavori e la conseguente mancata esecuzione degli stessi. 
Pertanto, anche sotto tale profilo al rigetto della domanda della convenuta consegue l'accoglimento di quella dei terzi ### e ### 5. Sulle spese Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 e, con riguardo al rapporto tra attori e parti convenute si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della soccombenza parziale. 
Quanto alle spese relative al ### queste ultime sono poste a carico del Comune di ### avuto riguardo all'esclusione di profili colposi in capo alle attrici per come rilevato dallo stesso ### per come si è meglio argomentato in precedenza. 
Con riferimento al rapporto tra i terzi e parte convenuta Comune di ### quest'ultima deve essere chiamare a rifondere le spese di lite in ragione della soccombenza totale con riguardo alle domande promosse. riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità minima. 
Ritiene il giudice di contenere nei valori minimi i compensi alla luce della complessità minima delle questioni di diritto di interesse delle posizioni giuridiche suddette. 
Pertanto, il Comune di ### deve corrispondere il complessivo importo di euro 3.809,00 per spese di lite oltre 571,35 euro di spese generali oltre iva e cpa se dovuti a ciascuna delle parti terze.  P.Q.M. Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Accoglie la domanda di ### e della ### S.r.l. e dichiara illegittima la risoluzione disposta dal comune dal Comune di ### con la determina n. 535 del 14.07.2021; In accoglimento della domanda di ### e della ### S.r.l. dichiara l'insussistenza del diritto del Comune committente ad escutere la cauzione; Accoglie la domanda di ### e della ### S.r.l. e per l'effetto dichiara risolto il contratto di appalto, quale conseguenza della nota formulata dalla società attrice con nota del 12.04.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, secondo comma, D. Lgs. 50/2016; Accoglie parzialmente la domanda di ### e della ### S.r.l. relative alle riserve e, per l'effetto, condanna il Comune di ### al pagamento di euro 2.497,92 in favore di ### e ### S.r.l. 
Rigetta le domande di ### e della ### S.r.l. volte a ottenere il risarcimento del danno e relative alla declaratoria di illegittimità della segnalazione all'### operate dal Comune di ### in danno all'### attrice; Rigetta tutte le domande promosse dal convenuto Comune di ### compensa integralmente le spese del giudizio tra #### S.r.l., Comune di ### e ### S.p.A. 
Pone le spese relative al CTU a carico del Comune di ### il Comune di ### a corrispondere l'importo di euro 3.809,00 per spese di lite oltre 571,35 euro di spese generali oltre iva e cpa se dovuti a ciascuna delle parti terze ### e ### Palmi, 6 ottobre 2025 Il Giudice Dott.

causa n. 1418/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Me Francesco Pio

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 1990/2026 del 11-02-2026

... seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 53985 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: risarcimento danni a cose da sinistro stradale ex artt. 2054 cod. civ. e 144 e segg. d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 TRA ### codice fiscale #####, rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### presso il cui studio a Napoli, salita ### 25, è elettivamente domiciliato - attore - CONTRO ### S.P.A., codice fiscale ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura alle liti notarile, dall'avv. ### presso il cui studio a Napoli, via ### 10, è elettivamente domiciliata - convenuta - ###'### codice fiscale ###, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ### presso il cui studio a Napoli, via ### 201, è elettivamente domiciliato - convenuto - NONCHÉ ### codice fiscale #####, residente a Napoli, via ### - chiamato in causa - NONCHÉ ### S.P.A., codice fiscale ###, quale impresa designata per conto del F.G.V.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura alle liti notarile, dagli avv.ti ##### e Cesare (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI Quarta Sezione Civile Il giudice di pace di Napoli, nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 53985 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: risarcimento danni a cose da sinistro stradale ex artt. 2054 cod. civ. e 144 e segg. d.lgs.  7 settembre 2005, n. 209 TRA ### codice fiscale #####, rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### presso il cui studio a Napoli, salita ### 25, è elettivamente domiciliato - attore - CONTRO ### S.P.A., codice fiscale ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura alle liti notarile, dall'avv. ### presso il cui studio a Napoli, via ### 10, è elettivamente domiciliata - convenuta - ###'### codice fiscale ###, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ### presso il cui studio a Napoli, via ### 201, è elettivamente domiciliato - convenuto - NONCHÉ ### codice fiscale #####, residente a Napoli, via ### - chiamato in causa - NONCHÉ ### S.P.A., codice fiscale ###, quale impresa designata per conto del F.G.V.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura alle liti notarile, dagli avv.ti ##### e Cesare ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### a Napoli, via G. Cortese, 11 - chiamata in causa - CONCLUSIONI: come rassegnate negli atti di costituzione e precisate in udienza, da intendersi integralmente trascritte. n. 53985 / 2017 r.g.a.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene emessa conformemente al canone normativo di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., e 118 disp. att., cod. proc. civ., i quali, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18.06.2009 n. 69, dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; con specifico riferimento ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, prevedono altresì che essa debba essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi, con facoltà di limitare la trattazione alle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (i.e. effetto di error in procedendo), potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.  - #### in qualità di proprietario del motociclo ### 400 targato ### con atto di citazione notificato in data ###.2019, ha agito nei confronti della ### S.p.A. e di D'### per sentirli condannare al risarcimento del danno patrimoniale da lui patito a seguito del sinistro verificatosi in data ###, alle ore 09,30 circa, a Napoli, in via A. Manzoni, all'altezza del civico n. 93. 
A fondamento della domanda, l'attore ha esposto che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre il proprio veicolo era fermo in sosta, «era stato violentemente urtato e sbalzato in terra di qualche metro» dall'autovettura BMW targata ### che lo aveva colpito con la propria parte anteriore destra. 
Ha precisato che il conducente del veicolo investitore, fermatosi dopo l'urto, aveva dichiarato di non aver potuto evitare l'impatto avendo a causa della condotta di guida del conducente di un altro veicolo che aveva effettuato una manovra di inversione di marcia. 
Avendo il proprio veicolo subito danni consistenti in «rotture ed ammaccature» quantificati in euro 3.761,55, oltre euro 250,00 per «”sosta tecnica ”ex lege”», ne aveva chiesto il risarcimento con messaggio p.e.c. del 07.03.2019 alla ### S.p.A., ai sensi dell'art 148 d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, riscontrato dal D'### il quale, però, aveva attribuito la responsabilità del sinistro al conducente della ### targata ### dichiarata di proprietà di ### rado, dovuta alla manovra di inversione di marcia compiuta da detto veicolo che aveva reso inevitabile il sinistro; l'istante ### aveva, inoltre, ricevuto il diniego alla formulazione di un'offerta risarcitoria da parte della ### S.p.A., ente assicurativo del veicolo ### per avere essa ritenuto non sussistente la responsabilità del proprio assicurato nella determinazione dell'evento. 
Non avendo avuto esito la ulteriore richiesta volta alla liquidazione del pregiudizio subìto inoltrata con messaggio p.e.c. il ###, ### ha agito in questa sede giudiziale al fine di ottenere il risarcimento del pregiudizio subìto nella misura prospettata. 
Si è costituita con propria comparsa la ### S.p.A., la quale ha allegato documenti ed impugnato la domanda di cui ha chiesto il rigetto in quanto nullo l'atto di citazione e comunque inammissibile ed improponibile oltre che infondata. 
Instauratosi ritualmente il contraddittorio a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, si è pure costituito D'### preteso responsabile civile, il quale ha eccepito l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e l'infondatezza della domanda; ha inoltre sollevato eccezione in ordine alla validità dell'atto introduttivo per contrasto con l'art. 163 comma 3, c.p.c. Ha eccepito la propria mancanza di responsabilità nella determinazione del sinistro «… n. 53985 / 2017 r.g.a.c. per essere invece completamente responsabile dei fatti per cui è causa il sig. ### in qualità di proprietario del veicolo ### tg. ### peraltro risultato privo di copertura assicurativa al momento del dedotto incidente, come da certificazione ### versata in atti …». 
Ha chiesto quindi, previa chiamata in causa, dichiararsi la responsabilità del ### con condanna della ### S.p.A., quale impresa designata per conto del ### di ### per le ### della ### al pagamento in suo favore della somma di euro 2.460,00, con rigetto della domanda avanzata in suo danno, in quanto infondata. 
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la ### S.p.A., nella qualità, la quale ha a sua volta eccepito l'improponibilità ed improcedibilità delle domande per essere carenti i requisiti previsti dal d.lgs. n. 209 del 2005 e, comunque, non provati i fatti.  ### è rimasto contumace. Gli altri convenuti costituiti hanno esposto i rispettivi motivi di impugnativa nelle proprie comparse di costituzione cui, per brevità si rimanda. 
Nel corso del giudizio è stata ammessa ed espletata la prova orale con l'audizione di due testimoni addotti dall'attore ed uno dal convenuto D'### esaurita la fase istruttoria, le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni nell'udienza rinviata allo scopo, e la causa è stata riservata per la decisione.  - Le domande appaiono sufficientemente specificate ed individuate, sia nel petitum immediato e mediato che nella causa petendi, in base alla prospettazione attorea.  - Esse sono proponibili, atteso che: a) l'introduzione della lite da parte attorea è stata preceduta dalla richiesta risarcitoria prevista dall'art. 145 del d.lgs. 07.09.2005, n. 209 (cfr. missive prodotte al momento della iscrizione della causa a ruolo); b) il procedimento stragiudiziale disciplinato dall'art. 148 d.lgs. n. 209 del 2005 ha raggiuto lo scopo di mettere l'impresa assicurativa nella condizione di valutare il caso al fine di decidere se fare l'offerta risarcitoria o meno, avendo la ### rifiutato il pagamento prospettando la responsabilità di un soggetto diverso dal proprio assicurato; c) la domanda proposta da D'### nei confronti di ### è stata preceduta dalla rituale costituzione in mora nei termini di legge (cfr. all. n. 8 in fasc. convenuto) da ritenersi automaticamente estesa al terzo chiamato in causa (cfr. Cass. civ. Ord. n. 15232 del 01.06.2021), ed alla ### - F.G.V.S., vigendo il litisconsorzio necessario con applicazione dell'art. 283, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 209/2005, per essere il veicolo di proprietà del responsabile civile non coperto da assicurazione come risulta dall'attestazione della ###S.A.P. S.p.A. agli att. (cfr. all. n. 6 in fasc. D'###.   ### alla negoziazione assistita è stato formulato nei confronti deI convenuto D'### e della ### a mezzo del già richiamato messaggio p.e.c. del 07.03.2019, come richiesto dalla l. 162/2014, mentre la sua mancata proposizione nei confronti della ### - F.G.V.S. non è stato eccepito né è stato rilevato dal giudice nel corso dell'udienza di comparizione. Ne consegue l'avveramento della relativa condizione di procedibilità dell'azione.  - Dalla copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo ### targato ### risulta che, al momento del fatto, esso era di proprietà di ### la copia della carta di circolazione attesta che l'auto BMW targata ### era di proprietà del convenuto D'### Tale documentazione è valida, essendo stata solo genericamente impugnata, e non espressamente disconosciuta adducendo specifici motivi di difformità agli originali (cfr. Cass. civ. Sent. n. 71015 del 12.04.2016). 
Quanto alla titolarità della situazione giuridica controversa in capo ### può farsi riferimento all'ulteriore consultazione del sistema informativo dell'A.c.i. allegato agli atti da #### n. 53985 / 2017 r.g.a.c. Altrettanto può dirsi in relazione alla copertura assicurativa dei veicoli coinvolti attestata dalla documentazione agli atti e, comunque, non contestata.  - Alla luce della istruttoria espletata, può considerarsi come verificatosi il sinistro, trovandosi il motociclo dell'attore fermo in sosta a lato della carreggiata al momento dell'incidente. 
Relativamente alla individuazione della responsabilità nella determinazione del danno, può farsi riferimento a quanto può desumersi dalle dichiarazioni rese dai testimoni ### e ### - escussi sotto il vincolo del formale impegno a dire la verità (quanto dichiarato dall'ulteriore teste attoreo, ### non è rilevante ai fini della ricostruzione dell'evento, non essendo stato egli presente al fatto). 
La testimone, ### indicata dal convenuto D'### ha dichiarato, tra l'altro: «Ho visto una vettura tipo ### di colore grigio scuro che procedeva verso ### che improvvisamente senza mettere la freccia, effettuava una manovra di inversione a “U” per cambiare senso di marcia. In quel momento dalla opposta corsia, in direzione ### proveniva una auto ### di colore bianco che per evitare l'impatto frontale con la ### che invertiva la marcia, sterzava velocemente sulla destra, dove vi era parcheggiato un motorino, con la parte anteriore rivolta verso il marciapiede … A causa dell'impatto il motorino cadeva al suolo … ho potuto constatare i danni riportati dalla ### nella parte anteriore destra, tipo ammaccature e graffi che riconosco nelle foto che mi vengono mostrate nella produzione del sig. D'### La teste ha riconosciuto nelle foto agli atti i veicoli coinvolti. 
A fronte di tali dichiarazioni è stato escusso ### addotto dalla parte attrice, il quale ha affermato, tra l'altro:«… ho visto un BMW bianco a circa centocinquanta metri da me che procedeva … in direzione ### … urtava uno scooter che stava parcheggiato a spina di pesce, davanti al negozio, dove vi erano parcheggiati anche altri motorini … la autovettura colpi con lo spigolo anteriore destro un motorino che poi appresi essere di un mio cliente, tale ### … a causa dell'urto il mio motorino cadde al suolo … non ricordo che nel sinistro appena descritto fossero coinvolti altri veicoli …». Pure il suddetto teste ha riconosciuto nei rilievi fotografici allegati da parte attrice il veicolo danneggiato e lo stato dei luoghi. 
Le risultanze istruttorie acquisite, pur non pienamente coincidenti ed in mancanza di elementi di valutazione cui attribuire identica valenza probatoria, fanno considerare acclarato il verificarsi dell'evento con le modalità dedotte, attribuendo rilevanza alla turbativa determinata dal conducente del veicolo del ### tale da costringere il D'### ad urtare lo scooter attoreo. Si valuta, tuttavia, che la responsabilità conseguente alla improvvida manovra del conducente della ### vada attenuata sulla base del criterio di cui agli artt. 140 e 141 c.d.s. 
Infatti, in mancanza di dimostrazione circa la presenza di segnaletica (verticale o orizzontale) che vietasse la manovra di inversione, deve ritenersi per un verso che essa fosse consentita e pertanto non imprevedibile, per altro verso che il D'### alla guida dell'auto BMW fosse comunque tenuto ad una condotta di guida prudente che gli consentisse di arrestare comunque il proprio veicolo in sicurezza, anche in presenza di una manovra non preventivamente segnalata. 
Alla luce delle considerazioni esposte, va affermata la responsabilità paritaria di D'### proprietario del veicolo targato ### e di ### proprietario della vettura targata ### nella produzione del sinistro per cui è causa.  - Per quanto attiene alla quantificazione del danno da risarcire, dall'esame comparato delle risultanze istruttorie, ivi compresi i rilievi fotografici sul veicolo attoreo., delle caratteristiche delllo stesso (anno di immatricolazione 2005), del suo apparente stato di manutenzione e di quanto è possibile riscontrare dai rilievi fotografici agli atti che sia effettivamente riconducibile all'evento n. 53985 / 2017 r.g.a.c. de quo, esso viene determinato in euro 600,00. Al suo pagamento vanno condannati #### e ### in solido con i rispettivi enti assicurativi. 
Analoghe considerazioni inducono a determinare in euro 1.600,00 complessivi il danno conseguito al veicolo targato ### ridotto ad euro 800,00 in conseguenza della declaratoria di concorso di responsabilità, con condanna al suo pagamento a carico di ### e della ### assicurazioni, nella qualità, in favore di D'### I detti importi vanno maggiorati degli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.  - Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e si liquidano come da dispositivo in considerazione del quantum riconosciuto, in base ai parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 147/2022.  P.Q.M.  il giudice di pace, definitivamente pronunziando nella causa proposta come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) dichiara la contumacia di ### b) dichiara la responsabilità paritaria di D'### e ### nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa; - per l'effetto: c) condanna D'### in solido con la ### S.p.A. e ### in solido con la ### assicurazioni S.p.A. - F.G.V.S., al pagamento, in favore di ### della somma di euro 300,00 ciascuno, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ., con decorrenza dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo; d) condanna la ### assicurazioni S.p.A. - F.G.V.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido ### al pagamento, in favore di D'### della somma di euro 800,00, già ridotta al 50%, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ., con decorrenza dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo e) condanna in solido D'### con la ### S.p.A., da una parte, e ### con la ### S.p.A. - F.G.V.S., al rimborso delle spese di lite dell'attore, liquidate in euro 125,00 per esborsi (contributo unificato) ed euro 346,00 per compenso professionale, con addebito del 50% a carico di ciascuna di esse, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv.  ### f) condanna la ### S.p.A. - F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con ### al rimborso delle spese di lite di D'### liquidate in complessivi euro 346,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. ### Napoli, 30 gennaio 2026 

Il giudice
di pace (dott. ###


causa n. 53985/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Claudio Marsala

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