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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 488/2026 del 20-01-2026

... discussione del 20 gennaio 2026 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della ### al. n. 15536/2025 #### nata a Napoli l'11/06/1966, cod. fisc. ###, residente in Napoli alla via ### 2 Nicolardi n. 24 - P.co Avolio, rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### d'####, ### 16, #### RICORRENTE contro ### (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti #### e ##### e ### CONVENUTO FATTO E DIRITTO Con l'atto di ricorso in atti ### esponeva: che era titolare dal luglio 1983 di pensione cat. INVCIV n. 044-###2 e che in data 5 dicembre 2024 aveva ricevuto dall'### la comunicazione, datata 18 novembre 2024, avente ad oggetto “### della prestazione n. 044-###2 cat INVCIV” formulata nei seguenti termini: “la sua pensione n. ###5872 cat ### è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022. Il calcolo comprende: rideterminazione della maggiorazione sociale: rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)... pertanto da gennaio 2022 a novembre 2024 (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dr. ### presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 20 gennaio 2026 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della ### al. n. 15536/2025 #### nata a Napoli l'11/06/1966, cod. fisc. ###, residente in Napoli alla via ### 2 Nicolardi n. 24 - P.co Avolio, rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### d'####, ### 16, #### RICORRENTE contro ### (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti #### e ##### e ### CONVENUTO
FATTO E DIRITTO Con l'atto di ricorso in atti ### esponeva: che era titolare dal luglio 1983 di pensione cat. INVCIV n. 044-###2 e che in data 5 dicembre 2024 aveva ricevuto dall'### la comunicazione, datata 18 novembre 2024, avente ad oggetto “### della prestazione n. 044-###2 cat INVCIV” formulata nei seguenti termini: “la sua pensione n. ###5872 cat ### è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022. Il calcolo comprende: rideterminazione della maggiorazione sociale: rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)... pertanto da gennaio 2022 a novembre 2024 sulla prestazione n. ###5872 cat ### l'### ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di €8.098,99” per cui richiedeva la ripetizione dell'importo complessivo di euro 8.098,99; che del suddetto importo l'### aveva chiesto la ripetizione con le seguenti modalità: €4.498,99 da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica ed i restanti €3.600,00 da trattenersi sulle pensioni di cui era titolare in 72 rate mensili a partire dalla prima rata utile ; che, pur reputando illegittima la richiesta e pur essendosi rivolta al patronato per il ricorso amministrativo, temendo di restare del tutto senza pensione o temendo una procedura esecutiva con aggravio di spese, aveva, con non poche difficoltà, provveduto al versamento dell'importo di €4.498,99, cui si aggiungevano le preannunciate trattenute mensili . 
Eccepiva quindi che il provvedimento dell'### era illegittimo, essendo stato assunto sulla scorta della dichiarazione dei redditi per l'anno 2022, deducendo il mancato superamento dei limiti reddituali e comunque l'irripetibilità dell'indebito non causato da dolo né da colpa, ma eventualmente da un errore commesso dall'### previdenziale. Richiamava a sostegno l'art. 52 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, che consente la ripetibilità di quanto indebitamente erogato a titolo di prestazione pensionistica solo nei limiti in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, nonché l'art. 13 della ### 30 dicembre 1991, n. 412, nonché la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo ipotesi di dolo del percipiente. In ogni caso l'### disponeva di strumenti di interoperabilità e di accesso alle banche dati dell'### delle ### richiamando l'art. 42, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e l'art. 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che prevedeva l'istituzione del ### dell'### presso l'### Ne conseguiva, ad avviso della ricorrente, che l'### esercitando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto verificare la situazione reddituale del beneficiario, sicché l'errore era imputabile unicamente all'### previdenziale. 
Ciò premesso concludeva per accogliere la domanda e dichiarare l'inesistenza dell'indebito contestato dall'### oltre che l'irripetibilità delle somme oggetto della richiesta restituzione; condannare l'### alla restituzione dell'importo di €4.498,99 e alla restituzione delle trattenute maturate fino all'accoglimento della domanda il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. 
Si costituiva l'### che eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per avvenuto riconoscimento del debito, avendo parte ricorrente effettuato il versamento dell'importo di €4.498,99 proprio in ragione della richiesta dell'### , senza alcuna espressa riserva di ripetizione. 
Nel merito, contestava la buona fede della ricorrente. Evidenziava che la ricorrente aveva percepito in un solo mese (gennaio 2024) la somma di €72.818,25 netti e che, come ricordato nella relazione amministrativa istruttoria, l'enormità dell'importo escludeva in radice la buona fede, intesa come stato soggettivo di ignoranza rispetto alla sussistenza dei presupposti di legge in relazione a prestazioni assistenziali riservate ai soggetti bisognosi di tutela minima ; che il breve lasso di tempo intercorso tra la data del pagamento indebito (gennaio 2024) e la data della richiesta di restituzione (dicembre 2024) impediva, anche in linea di mera astrazione, di ritenere che si potesse essere formato un affidamento legittimo ; che, in relazione al requisito reddituale stabilito per legge per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui era titolare la ricorrente, l'accipiens era consapevole, ab origine, che l'attribuzione patrimoniale non era dovuta e, trattenendo le somme, si poneva in condizione di errore inescusabile; che l'### nel quantificare il debito oggetto del ricorso, aveva applicato il principio di cassa, ritenendo sussistente l'indebito per il solo anno 2024. Tuttavia, con ### n. 3098 del 25.07.2017 , l'### aveva chiarito che ai fini del riconoscimento delle prestazioni d'invalidità civile il reddito si calcola con il criterio di competenza e non con quello di cassa. Pertanto, sarebbero indebite non solo le somme di invalidità civile percepite nel 2024, ma anche quelle percepite nel 2023 e nel 2022. 
Concludeva per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 
Replicava la ricorrente con note autorizzate, evidenziando preliminarmente che l'### non aveva riscontrato il ricorso amministrativo presentato . Contestava che l'atto opposto, di cui aveva eccepito il difetto di motivazione e la scarsa trasparenza, faceva riferimento ad un ricalcolo effettuato sulla scorta della dichiarazione per l'anno 2022 che avrebbe determinato un indebito di euro 8.098,99 lordo complessivo per tutto il periodo novembre 2022-gennaio 2024 e non faceva menzione di alcuna pensione di reversibilità . 
Ribadiva la totale assenza di dolo nell'accipiens. 
Contestava inoltre che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il pagamento parziale effettuato dalla ricorrente al solo fine di evitare le procedure coattive non poteva essere considerato ricognizione del debito, anche alla luce del ricorso amministrativo presentato . Insisteva pertanto per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo. 
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura. 
La domanda è fondata. 
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta, fondata sul presunto riconoscimento del debito operato dalla ricorrente mediante il pagamento dell'importo di €4.498,99.  ### non può trovare accoglimento. Il versamento effettuato dalla ricorrente, come emerge dagli atti, è stato compiuto “temendo di restare del tutto senza pensione o temendo una procedura esecutiva con aggravio di spese” , dunque sotto la pressione di una minaccia di esecuzione coattiva. 
Inoltre, la ricorrente aveva previamente proposto ricorso amministrativo in data 27 febbraio 2025, rimasto inesitato, circostanza che esclude inequivocabilmente qualsiasi intento ricognitivo del debito. 
Come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, il pagamento parziale di un debito non costituisce automaticamente riconoscimento dello stesso, se non accompagnato da altri elementi che confermino la volontà di riconoscere il debito residuo , elementi che, nella fattispecie, difettano completamente. 
Nel merito la domanda merita accoglimento. 
Nel caso di specie si verte in materia di indebito assistenziale, trattandosi di prestazioni di invalidità civile e maggiorazione sociale ex art. 38 della L. 448/2001. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'istituto dell'indebito assistenziale rappresenti una species del genus dell'indebito di diritto comune di cui all'art. 2033 del codice civile, rispetto al quale, tuttavia, si è venuto a consolidare un autonomo principio di settore che presenta tratti eccentrici e derogatori rispetto alla regola generale dell'incondizionata ripetibilità . 
Tale deviazione ermeneutica trova il suo fondamento assiologico nell'imperativo costituzionale di cui all'art. 38 Cost., il quale postula una necessaria tutela delle situazioni di indigenza e debolezza sociale, riconoscendo altresì la natura eminentemente alimentare dei trattamenti assistenziali . 
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12608/2020 , ha chiarito che “all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, quali sono l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, non si applicano né il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale” . Tali principi, come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e n. 431/1993), si fondano sull'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” e sulla considerazione che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” . 
Nel caso in esame, l'indebito è di natura assistenziale, trattandosi di pensione di invalidità civile e maggiorazione sociale. 
Nello specifico ambito dell'indebito assistenziale per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, il principio dominante stabilisce che la ripetizione delle somme indebitamente erogate è ammissibile solamente a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti di legge . Deve escludersi che ricorra il dolo se l'accipiens ha dichiarato i redditi all'amministrazione finanziaria, in quanto legislativamente conoscibili anche dall'### Come chiarito da Cass., Ordinanza n. 13226/2020 , “vale anche per l'addebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente - ancorché in malafede - non è determinante dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa” . 
Nel caso di specie, l'### in qualità di ente pubblico preposto all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali, dispone di strumenti di interoperabilità e di accesso alle banche dati dell'### delle ### In particolare, l'art. 42, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e l'art. 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che ha istituito il ### dell'### garantiscono e impongono l'accesso dell'### alle informazioni reddituali detenute dall'### delle ### . 
Ne consegue che l'### esercitando l'ordinaria diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore di prestazioni assistenziali, avrebbe potuto e dovuto verificare la situazione reddituale del beneficiario attraverso l'accesso ai dati dell'### delle ### Come affermato dalla Ca ss.  12608/2020 , “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa”. 
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente aveva presentato domanda di pensione di reversibilità in data ### , dunque ben tre anni prima della liquidazione avvenuta nel dicembre 2023. L'### era quindi a conoscenza, sin dal 2021, della pendenza della domanda e avrebbe dovuto adottare i necessari accorgimenti per verificare l'impatto reddituale della futura liquidazione sulla prestazione di invalidità civile già in godimento. 
Quanto alla sussistenza della buona fede, deve rilevarsi che la ricorrente ha sempre dichiarato i propri redditi all'### finanziaria e non ha posto in essere alcun comportamento attivo volto ad occultare la propria situazione reddituale e ha presentato regolare domanda di pensione di reversibilità nel 2021, ponendo l'### nella condizione di conoscere anticipatamente il futuro incremento reddituale.  ### della Suprema Corte, come espresso con Cass., Ord. n. 24180/2022 , ha statuito che “in tema di indebito assistenziale si è delineato il principio in base al quale trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” . 
Nel caso di specie, la non addebitabilità alla ricorrente dell'indebita erogazione è manifesta, avendo l'### avuto piena conoscenza, sin dal 2021, della pendenza della domanda di reversibilità e disponendo di tutti gli strumenti normativamente previsti per verificare tempestivamente la compatibilità reddituale. 
L'### ha eccepito che il dolo del percipiente sarebbe configurabile in ragione dell' “enormità” dell'importo percepito, richiamando la Cass. n. 28771/2018 secondo cui il dolo sarebbe configurabile “allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da far venire meno i presupposti del beneficio”.  ### non può trovare accoglimento. Nel caso di specie, la percezione di un importo rilevante in un'unica soluzione (€72.818,25 nel mese di gennaio 2024), non è ascrivibile ad alcun comportamento della ricorrente, ma costituisce esclusivo portato del ritardo amministrativo dell'### nella liquidazione della pensione di reversibilità. La ricorrente non poteva sapere quando l'### avrebbe liquidato la prestazione richiesta nel 2021, né aveva alcun potere di controllo sui tempi di erogazione. Inoltre, come evidenziato in giurisprudenza, la mera omissione di comunicazione di dati reddituali, se l'istituto previdenziale già ne abbia conoscenza o abbia l'onere di conoscerli, non è di per sé sufficiente a configurare il dolo . 
Nel caso di specie, l'### era a conoscenza della domanda di reversibilità dal 2021 e disponeva degli strumenti normativi per accedere ai dati reddituali. La ricorrente, dal canto suo, aveva presentato regolare domanda all'### e non aveva alcun obbligo di comunicare redditi presuntivi non ancora liquidati. 
I principi costituzionali e il legittimo affidamento costituiscono ulteriore fondamento dell'irripetibilità dell'indebito nel caso di specie. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 1/2006 e n. 431/1993), i principi si fondano sull'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” e sulla considerazione che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” .  ### della disciplina generale in materia di condictio indebiti deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali che tutelano la posizione del percettore, in particolare il principio del legittimo affidamento . Nel caso di specie, la ricorrente, percependo da oltre quarant'anni la prestazione di invalidità civile e avendo presentato regolare domanda di reversibilità, aveva legittimamente confidato nella correttezza delle erogazioni disposte dall'### Fondata è pertanto la domanda volta alla declaratoria di irripetibilità delle somme richieste dall'### Ne consegue che deve essere condannato l'### resistente alla restituzione dell'importo di €4.498,99 già versato dalla ricorrente, nonché alla restituzione delle trattenute mensili operate sulla pensione. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'### ai sensi dell'art. 91 c.p.c.  P.Q.M.  Il Giudice del ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti dell'### ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle somme richieste dall'### con comunicazione del 18 novembre 2024; condanna l'### alla restituzione in favore della ricorrente ### dell'importo di €4.498,99 (quattromilacinquenovantattovirgola novantanove), oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condanna l'### alla restituzione in favore della ricorrente delle trattenute mensili operate sulla pensione n. 044-###2 a far data dalla prima trattenuta e sino alla notifica della presente sentenza, con interessi legali; condanna l'### al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in €.  1.500,oo per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. ### Napoli, 20 gennaio 2026 

Il Giudice
del #### n. 15536/2025


causa n. 15536/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Ciro Cardellicchio

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Giudice di Pace di Palmi, Sentenza n. 391/2025 del 31-10-2025

... SENTENZA nella causa iscritta al n. 811/2024 del Ruolo generale, in corso tra ### (cod. fisc.: ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato in ### di #### alla via G. Genovese n. 38, ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e determinazione n. 38 del 10.9.2024 dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in ####, in via G. ### n. 18 ### delle parti: Come da atti e scritti difensivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 16130/2023, elevato in data ### dagli agenti della polizia municipale del Comune di ### con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, cod. strad. 2. Il verbale di contestazione elevato dall'organo accertatore ha ad oggetto la violazione del comma 8 dell'art. 142 C.d.S. poiché l'opponente alla guida del veicolo indicato nel predetto verbale avrebbe superato i limiti di velocità previsti nel tratto stradale dove è stato posizionato l'apparecchio automatico di rilevazione della velocità. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PALMI In persona della dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 811/2024 del Ruolo generale, in corso tra ### (cod. fisc.: ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato in ### di #### alla via G. Genovese n. 38, ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e determinazione n. 38 del 10.9.2024 dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in ####, in via G. ### n. 18 ### delle parti: Come da atti e scritti difensivi.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 16130/2023, elevato in data ### dagli agenti della polizia municipale del Comune di ### con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, cod. strad.  2. Il verbale di contestazione elevato dall'organo accertatore ha ad oggetto la violazione del comma 8 dell'art. 142 C.d.S. poiché l'opponente alla guida del veicolo indicato nel predetto verbale avrebbe superato i limiti di velocità previsti nel tratto stradale dove è stato posizionato l'apparecchio automatico di rilevazione della velocità. 
Rileva la deducente che l'opposta amministrazione non ha dato la prova che la strumentazione utilizzata per accertare il superamento del limite di velocità imposto sia stata omologata, contestandone, quindi, il regolare funzionamento e, conseguentemente, l'attendibilità dei rilievi effettuati.  3. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.  4. L' art. 142, comma 6, C.d.S. prescrive l'obbligo di utilizzo di "apparecchiature debitamente omologate". 
Il dispositivo utilizzato dagli agenti della polizia municipale del Comune di ### risulta essere stato sottoposto alla taratura, ma non alla omologazione. 
Risulta soltanto una verifica di funzionalità, non equiparabile all'approvazione e all'omologazione; operazioni queste ultime che hanno caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. 
In merito, si ricorda l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “È illegittimo l'accertamento di violazioni al codice della strada per eccesso di velocità effettuato tramite apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato. La preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è giuridicamente equivalente all'omologazione ministeriale prescritta dall' art. 142 , comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992 e dall' art. 192 del D.P.R. n. 495/1992” (Cass. Civ. 26.07. 2024, n. 20913; Cass. civ. 14.05.2025, n. 1332). 
Pertanto, in difetto della produzione della suddetta documentazione da parte dell'opposto Comune ed in presenza di contestazione di corretta funzionalità da parte della ricorrente, il provvedimento impugnato deve essere annullato 5. ### del ricorso per le ragioni di cui al trattato motivo rende superflua la trattazione degli ulteriori motivi. 6. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di ### e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi dello scaglione sino ad € 1.100 P.Q.M.  Il Giudice di ### così decide: ###'### e, per l'effetto, annulla l'impugnato verbale. 
Pone a carico del Comune di ### le spese processuali, che liquida in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, avv. ### che vengono liquidate in euro 173,00 per compensi giudiziali oltre rimborso contributo unificato, spese generali, iva e cpa.  ###, il ### 

Il Giudice
di ### (dott.ssa ###


causa n. 811/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Caccamo

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Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 91/2026 del 29-01-2026

... seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9639 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da - ### C.F. ###, nato a ### il ###, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura speciale, e - ### C.F. ###, nata a #### il ###, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del - ###, in persona del ### della Repubblica, intervenuto per legge MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data ###, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ### proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione. ### è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento. 2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 di 4 TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, ### prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori: Dott. ### relatore Dott. ###ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9639 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da - ### C.F. ###, nato a ### il ###, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura speciale, e - ### C.F. ###, nata a #### il ###, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del - ###, in persona del ### della Repubblica, intervenuto per legge MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data ###, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ### proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione. ### è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.  2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta. 
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.  3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente decidendo, - omologa la separazione consensuale tra ### e ### dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati: 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto.  2) La casa coniugale in Comune di ### alla ### 15, censita al ### al Foglio 5 Particella 1955 Subalterno 20, categoria A/2, classe 2, rendita € 484,18, è assegnata al coniuge ### I coniugi dichiarano che alla data del deposito del ricorso è già intervenuto accordo sulla divisione degli arredi e beni mobili e se ne omette pertanto ogni menzione per concorde volontà dei ricorrenti.  3) Con riferimento al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti i genitori provvederanno al loro mantenimento in forma diretta per le spese di vitto e alloggio. 
Quanto alle spese di istruzione (tasse universitarie, libri di testo, iscrizione a corsi e/o master); le spese mediche; le spese ludiche; le spese di telefonia e computer; le spese per l'abbigliamento, queste verranno ripartite in ragione del 60% a carico di ### e per 40% a carico di ### Dette spese andranno previamente concordate, salvo urgenza, e reciprocamente documentate.  4) I genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali per i figli ancora a carico in misura del 50% ciascuno. 
Ad integrale definizione dei rapporti patrimoniali discendenti dal matrimonio i ricorrenti pattuiscono inoltre quanto segue: 5) ### si obbliga a cedere a ### che promette di accettare, la quota di proprietà di ½ dell'immobile in #### 15, censita al ### al ### 5 Particella 1955 Subalterno 20, categoria A/2, classe 2, rendita € 484,18, compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze. 6) Le parti stabiliscono fin d'ora che il corrispettivo per la quota promessa in cessione è pari ad € 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00), e che lo stesso verrà corrisposto da ### con le modalità di seguito indicate: - quanto a € 55.000 è stato corrisposto al momento del deposito del ricorso per separazione, con due assegni circolari: 1) n. 6871008018-04 tratto su ### intestato a ### per l'importo di € 50.000,00; 2) 6571003050-01 tratto su ### intestato a ### per l'importo di € 5.000,00; - quanto a € 50.000 le parti danno atto che la somma è stata corrisposta il ###, con bonifico bancario sul c/c bancario intestato a ########. 
La presente dichiarazione unitamente alle risultanze bancarie dei rispettivi istituti bancari di versamento e avvenuto accreditamento della predetta somma fanno piena prova dell'avvenuto pagamento.  - Il saldo di € 40.000 verrà corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto definitivo di cessione della quota da formalizzarsi con separato atto pubblico mediante assegno circolare intestato a ### o bonifico bancario.  7) La stipula dell'atto definitivo di cessione della quota dell'immobile descritto al punto 5) dovrà avvenire, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, nanti notaio scelto dal cessionario ### Le spese e gli onorari relativi alla stipula saranno ad esclusivo carico della parte cessionaria.  8) Contestualmente e comunque entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile in #### 15, censito al ### al ### 5 Particella 1955 a favore di ### e al pagamento integrale del corrispettivo con le modalità sopra descritte, ### si obbliga a rilasciare l'abitazione coniugale consegnando le chiavi dell'appartamento e asportando i propri effetti personali unitamente ai beni mobili e agli arredi individuati dai coniugi con separato accordo di cui si omette il contenuto per concorde volontà delle parti.  9) Le autovetture rimarranno in proprietà comune fino alla dismissione e/o rottamazione e/o vendita, e verranno assegnate in uso come di seguito: - Toyota ### targata ###  assegnata ad ### il quale assumerà su di sé e in via esclusiva tutte le spese e gli oneri conseguenti all'utilizzo del veicolo che si elencano in via meramente esemplificativa: spese di bollo; assicurazione; manutenzione e revisione.  - ### targata ###  assegnata a ### la quale assumerà su di sé e in via esclusiva tutte le spese e gli oneri conseguenti all'utilizzo del veicolo che si elencano in via meramente esemplificativa: spese di bollo; assicurazione; manutenzione e revisione. - ### targata ### rimarrà in uso ai figli ### e ### Le spese e gli oneri conseguenti all'utilizzo (manutenzione, revisione, bollo, assicurazione), verranno ripartite tra i coniugi per il 60% a carico di ### e per 40% a carico di ### 10) Fino alla riconsegna delle chiavi della casa coniugale da parte della signora ### i coniugi, per far fronte alle spese comuni, contribuiranno ad alimentare il conto corrente cointestato presso #### 44 Q ####0, con versamenti, ogni 45 giorni, di € 600,00 a carico di ### e € 400,00 a carico di ### Cessata la convivenza i coniugi valuteranno l'opportunità di provvedere all'estinzione.  11) ##### destinato ai tre figli #### e ### rimarrà in essere e i coniugi continueranno a versare mensilmente la quota di € 60,00 ciascuno.  12) ### di proprietà comune, costituito dal terreno agricolo in Comune di ### 4 Particella 829, acquistato dai coniugi in regime di comunione legale verrà messo in vendita per un importo non inferiore al prezzo di acquisto pari ad € 90.000,00 salvo diverso e futuro accordo. 
Il ricavato verrà diviso tra i coniugi al 50%. 
Nelle more tutte le spese per imposte, tasse e oneri dovranno essere sostenute dagli stessi in proporzione alle rispettive quote di proprietà e quindi per il 50% ciascuno.  13) I ricorrenti sono entrambi economicamente indipendenti e rinunciano pertanto a reciproche pretese a titolo di mantenimento.  - ordina all'### dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza; - dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### prima civile del Tribunale, il ###.  ### estensore (dott. ###

causa n. 9639/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Amato

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Giudice di Pace di Palmi, Sentenza n. 390/2025 del 31-10-2025

... SENTENZA nella causa iscritta al n. 451/2024 del Ruolo generale, in corso tra ### (cod. fisc.: ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato in ### di #### alla via G. Genovese n. 38 ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e determinazione n. 38 del 10.9.2024 dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in ####, in via G. ### n. 18 ### delle parti: Come da atti e scritti difensivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 10206/2023, elevato in data ### dagli agenti della polizia municipale del Comune di ### con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, cod. strad. 2. Il verbale di contestazione elevato dall'organo accertatore ha ad oggetto la violazione del comma 8 dell'art. 142 C.d.S. poiché l'opponente alla guida del veicolo indicato nel predetto verbale avrebbe superato i limiti di velocità previsti nel tratto stradale dove è stato posizionato l'apparecchio automatico di rilevazione della velocità. (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PALMI In persona della dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 451/2024 del Ruolo generale, in corso tra ### (cod. fisc.: ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato in ### di #### alla via G. Genovese n. 38 ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e determinazione n. 38 del 10.9.2024 dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in ####, in via G. ### n. 18 ### delle parti: Come da atti e scritti difensivi.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 10206/2023, elevato in data ### dagli agenti della polizia municipale del Comune di ### con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, cod. strad.  2. Il verbale di contestazione elevato dall'organo accertatore ha ad oggetto la violazione del comma 8 dell'art. 142 C.d.S. poiché l'opponente alla guida del veicolo indicato nel predetto verbale avrebbe superato i limiti di velocità previsti nel tratto stradale dove è stato posizionato l'apparecchio automatico di rilevazione della velocità. 
Rileva il ricorrente che l'opposta amministrazione non ha dato la prova che la strumentazione utilizzata per accertare il superamento del limite di velocità imposto sia stata omologata e provvista del certificato di attestazione, contestandone, quindi, il regolare funzionamento e, conseguentemente, l'attendibilità dei rilievi effettuati.  3. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.  4. ###. 142, comma 6, C.d.S. prescrive l'obbligo di utilizzo di "apparecchiature debitamente omologate". 
Il dispositivo utilizzato dagli agenti della polizia municipale del Comune di ### risulta essere stato sottoposto alla taratura, ma non alla omologazione. 
Risulta soltanto una verifica di funzionalità, non equiparabile all'approvazione e all'omologazione; operazioni queste ultime che hanno caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. 
In merito, si ricorda l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “È illegittimo l'accertamento di violazioni al codice della strada per eccesso di velocità effettuato tramite apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato. La preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è giuridicamente equivalente all'omologazione ministeriale prescritta dall' art. 142 , comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992 e dall' art. 192 del D.P.R. n. 495/1992” (Cass. Civ. 26.07.2024, n. 20913; Cass. civ. 14.05.2025, n. 1332). 
Pertanto, in difetto della documentazione suddetta ed in presenza di contestazione di corretta funzionalità da parte della ricorrente, il provvedimento impugnato deve essere annullato.  5. ### del ricorso per le ragioni di cui al trattato motivo rende superflua la trattazione degli ulteriori motivi. 6. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di ### e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi dello scaglione sino ad € 1.100 P.Q.M.  Il Giudice di ### così decide: ###'### e, per l'effetto, annulla l'impugnato verbale. 
Pone a carico del Comune di ### le spese processuali, che liquida in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, avv. ### che vengono liquidate in euro 173,00 per compensi giudiziali oltre rimborso contributo unificato, spese generali, iva e cpa.  ###, il ### 

Il Giudice
di ### (dott.ssa ###


causa n. 451/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Caccamo

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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 1880/2025 del 22-12-2025

... Stato, di una disciplina, derogatoria al principio generale della cedibilità dei crediti sancito all'art. 1260 c.c., concepita come eccezionale forma di salvaguardia degli interessi pubblici sottesi alla regolare esecuzione di contratti di durata in cui l'amministrazione statale rivesta il ruolo di committente. “Il divieto di cessione dei crediti senza l'adesione della P.A. debitrice ceduta (di cui all' art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 ) è norma eccezionale, che riguarda le sole amministrazioni statali. Pertanto essa non è suscettibile di applicazione analogica, non operando per i crediti dovuti da amministrazioni diverse, quali ad esempio le aziende sanitarie locali, che sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (Corte App. Ancona 5/5/2025, n. 654) Ricorrono invece -e sul punto occorre rivedere la motivazione del provvedimento impugnato i presupposti tanto soggettivi, quanto oggettivi per la sussunzione della cessione di crediti futuri delle farmacie verso l'ASP entro l'ambito applicativo dell'art. 106 D.Lgs. 18.4.2016 50 (Codice dei ###, il quale così dispone: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO La Corte di Appello di Palermo - ### riunita in ### di Consiglio e composta dai ###ri Magistrati: 1) Dott. ### 2) Dott. ### 3) Dott. ### rel. est.  ha pronunziato SENTENZA nella causa iscritta al n. 965 del ### degli ### dell'anno TRA ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### del ### di ### S.P.A. (p. iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore dottor ### rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorso art. 702 bis c.p.c., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### dell'appellante: Respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto: 1) rigettare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dichiarando l'inefficacia di detta cessione nei confronti dell'Asp di ### 2) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge.  ### dell'appellata: conclude per l'integrale rigetto dell'appello e dell'istanza di sospensione, con conferma dell'ordinanza gravata o comunque delle originarie istanze del proprio ricorso introduttivo; con vittoria di spese anche del grado di appello e attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Accogliendo le domande proposte da ### s.p.a., il Tribunale di ### con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunziata il 5 giugno 2020, ha dichiarato valide ed efficaci le cessioni di crediti futuri disposte, in favore di ### s.p.a., dalle farmacie del dott.  ### e del dott. ### e notificate al debitore ceduto, ### di ### nei giorni 1, 6 e 14 marzo 2019 e illegittimo, per contro, il diniego alla cessione opposto dall'A.S.P. “in virtù di innovato indirizzo strategico aziendale, correlato ad apposita determinazione cui è pervenuta il ### di questa Azienda”, comunicato con note prot. n.ro 45706 del 12.3.2019 e n.ro 54294 del 26.3.20199 Ha ritenuto il Tribunale inapplicabili alle cessioni le previsioni, qualificabili come norme eccezionali e, dunque, insuscettibili di estensione analogica: - degli artt. 69 e 70 r.d. 18.11.1923 n. 2240 -che, richiamato l'art. 9 all. E alla L.  2248/1865, subordinano l'efficacia della cessione all'espressa adesione dell'amministrazione, debitrice ceduta, al negozio-, essendo il perimetro applicativo di tali disposizioni soggettivamente limitato alle amministrazioni statali, al quale non di ascrivono le ### - dell'art. 106 comma 13 D.Lgs. n. 50/2016 -che attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di manifestare il proprio dissenso alla cessione del credito-, non rientrando il rapporto intercorrente tra l'ASP e le farmacie in alcuno degli schemi negoziali che definiscono, sotto il profilo oggettivo, l'ambito operativo della disposizione. 
Ha dunque concluso che “la cessione di credito operata a favore di ### S.p.a.  soggiace all'ordinaria disciplina codicistica” di cui all'art. 1260 c.c., non ostando alla sua operatività neppure la “circostanza che i crediti ceduti sono futuri ... non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali”. 
Infine, ha coerentemente regolato le spese di lite, ponendole a carico dell'###
Quest'ultima ha proposto appello avverso l'ordinanza censurando come erronea l'identificazione nella normativa civilistica del paradigma regolatore delle cessioni intercorse tra le farmacie e ### s.p.a., tanto più in ragione della documentata propria natura di organismo di diritto pubblico inequivocabilmente comprovata mediante produzione della ### n. 223, serie generale, del 2.9.2018, contenente l'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato stilato ai sensi dell'art. 1 comma 3 L. 31.12.2009 n. 196. Segnala la contraddittorietà del percorso motivazionale là ove, mentre nega che “il rapporto tra l'Asp di ### e le farmacie in argomento è incasellabile nella concessione di pubblico servizio dal carattere periodico e ripetitivo” (pag. 10 dell'atto di appello), al contempo, “riconosce l'esistenza di un rapporto concessorio” (pag. 11 dell'appello) tra le medesime parti.  ###, alla quale si è opposta ### s.p.a., non è meritevole di accoglimento, imponendosi piuttosto una parziale modifica e un approfondimento del percorso argomentativo seguito dal Tribunale.  ### posto dall'appellante sulla propria natura di azienda “con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale” ex art. 1 D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 (pag. 7 dell'impugnazione), di ente regionale “a istituzione necessaria con personalità giuridica pubblica”, (ancora pag. 7), di azienda o ente del ### sanitario nazionale ricompreso nella definizione di amministrazione pubblica fornita dall'art. 1, comma II, D.Lgs. n. 165/2001, di “organismo di diritto pubblico” (pag. 9) e, in ogni caso, di soggetto espressamente ricompreso “nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni (legge di contabilità e di finanza pubblica), elenco pubblicato dall'### nazionale di statistica nella ### ufficiale n. 223, serie generale, del 28-9-2018, che consente di superare quegli arresti giurisprudenziali secondo cui le Asp sono enti pubblici economici” (pag. 10 dell'atto di appello), non scalfisce la corretta conclusione del Tribunale riguardo all'inapplicabilità alle ### dele disposizioni degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 9, allegato E della ### n. 2248 del 1865.  ### neppure tenta di misurarsi con l'argomento cardine enucleato dal Tribunale, il quale, considerato il tenore letterale delle norme e il carattere eccezionale loro attribuito, con uniformità di indirizzo, dalla giurisprudenza di legittimità ed amministrativa, ha concluso per la riferibilità di tale disciplina alle sole amministrazioni statali. 
E' sufficiente al riguardo rammentare: - che l'art. 69 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 stabilisce che "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio", mentre il successivo art. 70, per quel che qui rileva, dispone che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248”, il quale ultimo prevede che «sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, ne' convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata», norme tutte testualmente ed espressamente riferite allo Stato; - l'orientamento della Suprema Corte (riaffermato anche in una vertenza in cui si discuteva dell'efficacia di una cessione di crediti vantati proprio nei confronti dell'### sanitaria locale di ### la quale anche in quel caso aveva dichiarato di non accettare il trasferimento della titolarità della posizione creditoria), secondo cui “sia nella giurisprudenza ordinaria (Cass. n. 981 del 2002, Cass. n. 18601 del 2005) che all'interno della giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione con maggiore frequenza di esaminare la questione, si è sempre riconosciuto alla norma citata dal ricorrente, che in taluni casi subordina alla necessità della accettazione del debitore ceduto l'efficacia della cessione del credito, carattere di norma eccezionale, come tale insuscettibile di analogia ed al contrario destinataria di una interpretazione restrittiva. Scopo della norma che, contrariamente alla regola generale contenuta nel codice civile, prevede il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, è individuato dalla giurisprudenza nella finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A.  secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture (Cass. 18610/2005); quindi il consenso del debitore ceduto è necessario affinchè la p.a., committente ed interessata a che l'appaltatore conservasse i mezzi per l'adempimento di appalti pubblici o forniture pubbliche che lei stessa gli aveva in parte fornito, potesse controllare a chi veniva ceduto il credito. Nel caso in esame siamo al di fuori dall'ambito di applicazione della norma innanzi tutto sotto il profilo soggettivo (la norma è applicabile solo in favore degli enti locali, mentre le ### e poi le Asl sono persone giuridiche autonome rispetto agli enti locali stessi)” (Cass. 27.8.2014 n. 18339, in motivazione; in termini, più di recente, Cass. civ. 13.12.2019 n. ###). 
Sulla scorta di tali rilievi deve ribadirsi l'inapplicabilità all'### la quale mai ha sostenuto - né potrebbe fondatamente sosteneredi essere incardinata nell'apparato organizzativo dello Stato, di una disciplina, derogatoria al principio generale della cedibilità dei crediti sancito all'art. 1260 c.c., concepita come eccezionale forma di salvaguardia degli interessi pubblici sottesi alla regolare esecuzione di contratti di durata in cui l'amministrazione statale rivesta il ruolo di committente. “Il divieto di cessione dei crediti senza l'adesione della P.A. debitrice ceduta (di cui all' art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 ) è norma eccezionale, che riguarda le sole amministrazioni statali. Pertanto essa non è suscettibile di applicazione analogica, non operando per i crediti dovuti da amministrazioni diverse, quali ad esempio le aziende sanitarie locali, che sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (Corte App. Ancona 5/5/2025, n. 654) Ricorrono invece -e sul punto occorre rivedere la motivazione del provvedimento impugnato i presupposti tanto soggettivi, quanto oggettivi per la sussunzione della cessione di crediti futuri delle farmacie verso l'ASP entro l'ambito applicativo dell'art. 106 D.Lgs. 18.4.2016 50 (Codice dei ###, il quale così dispone: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. 
La corretta valutazione dei motivi di impugnazione alla luce della disposizione normativa postula: - in primo luogo, l'identificazione della natura giuridica della “stazione appaltante” ### - quindi, l'inquadramento del rapporto che la lega alle farmacie convenzionate per l'erogazione del servizio farmaceutico; - infine, la verifica della ricorrenza di motivazioni legittimanti il rifiuto. 
Procedendo gradatamente, non può ragionevolmente dubitarsi che l'### rientri nella definizione di "pubblica amministrazione". Ai sensi dell'art. 3, D.Lgs.  30.12.1992, n. 502, come modificato dal D.lgs. 19.6.1999, n. 229, le U.S.L. -cui sono succedute, con analoga disciplina, le ### sanitarie-, sono enti dotati di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, che operano integrate nel ### per l'erogazione di servizi essenziali di interesse pubblico.  ### rientrano poi nell'ambito della ### nella sua massima estensione individuato dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, art. 1, comma 2, che espressamente vi inserisce "le amministrazioni, le aziende e gli enti del ### sanitario nazionale". 
La loro natura pubblicistica è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza ( 10.6.2019 n. 15579; Cass. 6.10.2011 n. 20530), che le qualifica ora come enti pubblici non economici (Cass. 27.9.2021 n. 26113 richiamata da Cass. 26.11.2021 n. ###), ora come organismi di diritto pubblico e, in ogni caso, come amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2014/24/UE e del ### dei ### (### Stato, Sez. III, 15.3.2023 n. 1234).
Proseguendo nella disamina, il rapporto che intercorre tra l'### e le farmacie con essa convenzionate per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica deve essere qualificato in termini di concessione di pubblico servizio. La giurisprudenza amministrativa e civile ha da tempo chiarito che l'attività di distribuzione dei farmaci al pubblico, pur essendo svolta da soggetti privati (farmacisti o società di farmacisti), assume carattere di pubblico servizio in ragione della sua essenzialità per la tutela della salute e del suo inquadramento in un sistema di convenzioni e controlli pubblici (Cass. civ. SU, 20.9.2022 n. 5678; ### Stato 10.11.2021 n. 9101). La farmacia, infatti, svolge sì attività commerciale, ma è anche e fondamentalmente parte integrante del ### in quanto contribuisce a dare attuazione al diritto alla salute riconosciuto dall'art. 32 della ### erogando prestazioni farmaceutiche in regime di convenzione, con oneri a carico del bilancio pubblico e sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria. “Il farmacista in questo rapporto di natura pubblicistica è componente del servizio sanitario nazionale e non può, conseguentemente, essere qualificato come imprenditore, ovvero “soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.” (Cass. S.U. 20.11.2020 n. 26496, di seguito ripresa da Cass. 18.1.2021 n. 28564 e 21.3.2022 n. 8994). 
La strutturazione dell'attività farmaceutica di dispensazione di farmaci richiede l'intervento concessorio della pubblica amministrazione. Come conferma la Corte Costituzionale (sent.  255/2013), la farmacia “è un servizio di pubblica utilità, organizzato in funzione dell'interesse generale alla tutela della salute”, e la titolarità dell'esercizio è subordinata a un provvedimento concessorio che presuppone un atto di pianificazione territoriale. 
Due dimensioni pubblicistiche caratterizzano l'attività farmaceutica: la prima risponde a finalità di programmazione sanitaria e territoriale ed è affidata alla definizione della pianta organica nazionale; la seconda si esplica nel rapporto convenzionale con il SSN che disciplina i profili economici e operativi. Tale convenzione, prevista dal D.P.R. n. 371/1998, è parte integrante del sistema concessorio e vincola il farmacista al rispetto delle regole del servizio pubblico. “Il rapporto intercorrente tra le ASL e le farmacie per l'erogazione dell'assistenza sanitaria sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi della l. n. 833 del 1978 si inquadra nello schema della concessione di pubblico servizio, (Cass. civ. 2/12/2016, n. 24653 che ne trae la conseguenza dell'attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie aventi a oggetto la pretese del farmacista al pagamento del corrispettivo dei medicinali forniti agli utenti del servizio sanitario nazionale). 
Il rapporto convenzionale che attribuisce al farmacista il compito di gestire un servizio pubblico, con l'assunzione dei rischi di gestione e la percezione di un corrispettivo non direttamente dal fruitore finale, ma dall'ente pubblico (Cass. civ. 12.4.2024 n. 2345), risponde pienamente alla definizione di concessione di servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. vv), del D.Lgs. n. 50/2016, che la identifica come un contratto a titolo oneroso con cui una o più stazioni appaltanti o enti concedenti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi, trasferendo su questi ultimi il rischio operativo legato alla gestione dei servizi. 
La concessione che interessa in questa sede è quella di servizi, anch'essa ricompresa nell'elencazione di contratti fonte di crediti cedibili (alla condizione che non pervenga comunicazione del rifiuto dell'amministrazione) contenuta nell'art. 106 comma 13 Dlgs 50/2016. 
Con termine aspecifico riferibile a entrambe le ipotesi di concessione -di lavori e di servizi contemplate all'art. 3 del ### degli ### la norma prevede che sono opponibili alle stazioni appaltanti le “cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione”, sono qualora queste non le rifiutino. ### del legislatore per l'utilizzo di un termine generico in luogo della più precisa perimetrazione discendente dalla scelta per l'una o l'altra tipologia di concessione di cui all'art. 3, ne rileva l'intento non di escludere, bensì di ammettere tutte le declinazioni dell'istituto. 
Può dunque concludersi per la sussunzione delle cessioni oggetto di causa alla disciplina dettata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016., così che la loro efficacia e opponibilità alla ### amministrazione restano subordinate al rispetto delle prescrizioni formali imposte dall'art. 106 comma 13 D.Lgs. n. 50/2016 (stipula mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notifica alle amministrazioni debitrici) e al decorso del termine di 45 giorni dalla notifica senza che pervenga al cedente e al cessionario comunicazione del rifiuto della debitrice ceduta.
Sulla natura del diritto di quest'ultima di rifiutare la cessione occorre adesso concentrare l'attenzione. 
Nell'assoggettamento delle parti del negozio di cessione di credito alle determinazioni unilaterali del debitore ceduto è dato ravvisare il binomio diritto potestativo - soggezione. In deroga alla previsione di carattere generale di cui all'art. 1260 c.c., alla P.A. è infatti conferito il potere di inibire l'efficacia di un contratto intercorso tra altri e dunque di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica altrui. 
Simile diritto interferisce con la mobilizzazione dei crediti, fattore di generale incremento del sistema produttivo, in quanto tale concepito dall'ordinamento come valore da tutelare e obiettivo da incentivare. 
La cessione dei crediti, invero, anche quando operata con funzione di garanzia, come nella vicenda in esame, assicura il rapido e ottimale utilizzo delle risorse attive dell'impresa, consentendo a questa di fruire di anticipazioni finanziarie e finanziamenti. ### a strumenti di credito, soprattutto nell'attuale panorama di crisi economica, agevola l'operatore imprenditoriale nell'attivazione e nell'ampliamento di circuiti economico-finanziaria virtuosi, con proficui riflessi sull'organizzazione dell'attività di impresa e sui suoi risultati. 
In quanto destinato a interferire con l'altrui libertà negoziale, oltre che sulla libera circolazione dei crediti, il diritto dell'amministrazione di opporre un rifiuto inibendo l'efficacia della cessione inter alios acta non può risolversi in arbitrio. Esso deve piuttosto, e necessariamente, legarsi a una giustificazione coerente con la ratio che sorregge la previsione derogatoria. Ratio che la giurisprudenza, di legittimità come di merito, ha ravvisato nella “finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore possa privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture” (così Cass. civ. n.18339/2014). 
Nell'opporre il rifiuto, l'ASP di ### ha richiamato la determinazione n. 137132 del 22.8.2018 con cui il direttore amministrativo impartiva disposizione di rifiutare le cessioni di credito in considerazione del miglioramento dei tempi di pagamento e dei maggiori oneri in caso si instaurazione di un rapporto trilaterale tra cedente, cessionario e ceduto.   E' inoltre in atti la relazione prot. n. 133603 del 1.8.2019 a firma del direttore U.O.C ### dell'Asp che esplicita che in esito alla citata disposizione di servizio “tutte le cessioni di credito -senza distinzione alcunasono state oggetto di non accettazione” Proprio l'atteggiamento di indiscriminata e massiva opposizione a qualsivoglia cessione - e ciò senza considerare l'inconsistenza degli argomenti che fanno leva sulla maggiore puntualità dei pagamenti, del tutto irrilevante laddove la cessione riguardi crediti futuri, o ### sulla necessità di evitare i costi delle iniziative legali intraprese in passato dalla cessionaria ### impedisce di correlare il rifiuto all'esigenza di garantire la regolare esecuzione del contratto di durata, impendendo che nel corso del medesimo l'appaltatore si sguarnisca delle risorse erogate.
Quantunque nell'art. 106 del Dlgs 50/2016 non vi sia espressa menzione della motivazione quale condizione di legittimità del rifiuto, a ciò suppliscono i principi generali dell'ordinamento, motivo per cui, ribadito che la circolazione dei crediti può a buon diritto menzionarsi tra i pilastri economia, la sua compressione non può che correlarsi agli altri valori ordinamentali. 
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio liquidate in favore di ### s.p.a.  in prossimità ai valori medi delle cause di valore indeterminabile indicati dal d.m. n. 147/2022 in € 8.000,00 -di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva ed € 4.000,00 per la fase decisionaledevono essere poste a carico dell'appellante.  P.Q.M.  La Corte di Appello, definitivamente pronunziando: rigetta l'appello proposto da ### di ### con atto di citazione notificato il ### a ### s.p.a. avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di ### il 5 giugno 2020; condanna l'appellante alla refusione in favore di ### s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 8.000,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.  30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa. 
Così deciso in ### nella ### di ### della ### della Corte di Appello il 27 novembre 2025.   ### est.

causa n. 965/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Matteo Frasca, Giulia Maisano

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