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Tribunale di Roma, Sentenza n. 16505/2025 del 25-11-2025

... civile di primo grado iscritta al n. 51793 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente TRA - ### nato a ### il ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti; -ricorrente E - ### nata a ### il ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti; -resistente NONCHÉ con l'intervento del ###; -interventore ex lege OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: all'udienza del 04.11.2025 le parti precisavano le conclusioni. Ragioni di fatto e diritto della decisione Con sentenza n. 1775/2024 pubbl. il ### il Tribunale di ### dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo l'accordo rassegnato dalle parti (all'udienza del 17.01.2024), secondo il quale veniva revocato l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne ### economicamente autonomo, e confermata la somma di € 150 mensili per il mantenimento della figlia maggiorenne ### non autonoma, oltre il 50% delle spese straordinarie. In data ### il ricorrente, con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, chiedeva fosse disposto, attesa la raggiunta indipendenza economica della figlia maggiorenne ### la revoca del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto: - Dott.ssa ### - Dott.ssa ### rel.  - Dott.ssa ### riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51793 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente TRA - ### nato a ### il ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti; -ricorrente
E - ### nata a ### il ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti; -resistente
NONCHÉ con l'intervento del ###; -interventore ex lege
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.  CONCLUSIONI: all'udienza del 04.11.2025 le parti precisavano le conclusioni. 
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con sentenza n. 1775/2024 pubbl. il ### il Tribunale di ### dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo l'accordo rassegnato dalle parti (all'udienza del 17.01.2024), secondo il quale veniva revocato l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne ### economicamente autonomo, e confermata la somma di € 150 mensili per il mantenimento della figlia maggiorenne ### non autonoma, oltre il 50% delle spese straordinarie. 
In data ### il ricorrente, con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, chiedeva fosse disposto, attesa la raggiunta indipendenza economica della figlia maggiorenne ### la revoca del contributo paterno per il suo mantenimento ### more della notificazione del presente ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, la signora ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1181/2024 (N.R.G. 57130/2024) emesso dal Tribunale di ### il 25 gennaio 2024, ottenuto dal sig.  ### per il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli e ### il giudizio di opposizione si concludeva in data ### con un accordo (conciliazione n. cronol. 3592/2025 del 11/03/2025 RG n. 10232/2024, cfr. all. 7 memorie depositate in data ###) ove le parti definivano i loro rapporti prevedendo, nel verbale di conciliazione (cronol n. 3592/2025), che “Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento ordinario e/o straordinario per i figli maggiorenni ### e ### ormai autosufficienti”. 
Si costituiva nel presente giudizio la signora ### la quale, contestando tutto quanto dedotto dall'ex marito, deduceva che la figlia ### terminato il percorso di studi, aveva iniziato a svolgere lavori saltuari e/o part time come commessa, continuando a vivere con la madre e il fratello ### nella casa familiare. Tanto premesso, parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni assunte in sede divorzile. 
All'udienza del 04.11.2025 il ### letti gli atti e la documentazione depositata, sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la rimetteva al Collegio per la decisione. 
Il ricorrente, attesa l'avvenuta conciliazione, in modifica delle conclusioni originariamente rassegnate, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna di parte resistente alla rifusione delle spese legali e ai sensi dell'art. 96 co. 1), 3) e 4) c.p.c. essendosi opposta alla domanda di revoca dell'assegno per la figlia nonostante il contenuto del verbale di conciliazione. 
Osserva il ### ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti. 
Preliminarmente va esaminata la circostanza, dedotta dal padre circa la raggiunta autosufficienza economica della figlia ### maggiorenne. 
La ragazza, come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta e dalle dichiarazioni rese dalle parti, dopo aver conseguito la laurea triennale in ### e ### del ### e dell'Ambiente, ha altresì frequentato proficuamente un ulteriore corso universitario di ### grafica, ha iniziato a svolgere lavori saltuari part time come commessa, da ultimo ha un impiego part-time e a tempo determinato come commessa, con stipendio netto mensile di € 800 (con scadenza nel dicembre 2025).  dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni delle parti all'udienza del 04.11.2025 è emerso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la quota del 50% delle spese straordinarie, le parti, accordandosi, avevano concluso nel senso che entrambi i figli erano diventati autonomi (cfr. accordo di conciliazione n. cronol.  3592/2025 del 11/03/2025 RG n. 10232/2024, all. 7 memorie depositate in data ###): “Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento ordinario e/o straordinario per i figli maggiorenni ### e ### ormai autosufficienti”. 
Orbene, avuto riguardo delle dichiarazioni di entrambe le parti, è indubbio che l'età della ragazza, la circostanza che la stessa, terminato il percorso di studi, abbia deciso di entrare nel mondo del lavoro, siano circostanze tali da comportare la revoca del contributo per il suo mantenimento.
Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il ### ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). Di conseguenza, la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, nonché, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto ( Cass. n. ###/2021; Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 5088/2018). Del resto, l'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente ( Cass. civ. 14.12.2018 n. ###; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass. civ. 2.9.1996 7990; Cass. civ. 7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ. 7.4.2006 n. 8221). ### il consolidato ed ampiamente condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “… la cessazione di siffatto obbligo deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (cfr. Cass. ord. n. 5088/2018; in termini v.  anche Cass. n. 12952/2016).  ### ritiene che debba dichiararsi cessato l'obbligo gravante sul sig. ### di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne ### con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso (gennaio 2025). 
Con riguardo alla domanda di parte ricorrente volta alla condanna della controparte alle spese di lite il Collegio, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e alle varie circostanze relative ai figli, avuto altresì riguardo alla perdurante precarietà lavorativa della figlia ### e alle dichiarazioni rese da parte resistente, dispone che le stesse debbano essere compensate.  P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al 51793/2024 R.G.A.C., con l'intervento del ###, in modifica della sentenza n. 1775/2024 pubbl. il ### del Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: - accoglie il ricorso presentato dal sig. ### e per l'effetto dichiara cessato l'obbligo sullo stesso gravante di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente autonoma ### con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso; - spese compensate. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del Tribunale di ### in data #### estensore ###ssa ###ssa

causa n. 51793/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ienzi Marta, Albano Filomena

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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 1118/2024 del 20-11-2024

... nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1045 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno tra ### nato a ### l'1.8.1960 e residente in #### alla via dei ### n. 12 (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (c.f. ###) ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 12, giusta procura allegata in atti (pec: ###) opponente contro #### per la ### dei ### S.p.A. nella qualità di procuratore con rappresentanza della ### della #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### nonché elettivamente domiciliat ###### Via della ### n.35, come da procura in atti (pec: ###) opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8/2023, R.G. n. 6/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo in data ### Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato ### avversava il decreto ingiuntivo n. 8/2023, R.G. n. 6/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo ed avente ad ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 oggetto il pagamento della somma di € 9.541,02, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 41040 intrattenuto presso BCC con successiva apertura di credito (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1045/2023 TRIBUNALE DI VITERBO Sezione civile ###'udienza del 20 novembre 2024 alle ore 10.25, innanzi al giudice dott.ssa ### è presente l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### il quale precisa le conclusioni riportandosi all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. 
Alle ore 10.25 nessuno è presente per parte opposta. 
Il procuratore di parte opponente discute oralmente la causa e chiede che venga decisa. 
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione. 
Il Giudice dott.ssa ###esito della camera di consiglio, alle ore 23.50, assenti le parti, allontanatesi dall'aula, viene data lettura della sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. che costituisce parte integrante del presente verbale. 
Il Giudice dott.ssa ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VITERBO Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa ### all'udienza del 20 novembre 2024 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1045 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno tra ### nato a ### l'1.8.1960 e residente in #### alla via dei ### n. 12 (c.f.  ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (c.f.  ###) ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 12, giusta procura allegata in atti (pec: ###) opponente contro #### per la ### dei ### S.p.A. nella qualità di procuratore con rappresentanza della ### della #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### nonché elettivamente domiciliat ###### Via della ### n.35, come da procura in atti (pec: ###) opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8/2023, R.G. n. 6/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo in data ### Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato ### avversava il decreto ingiuntivo n. 8/2023, R.G. n. 6/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo ed avente ad ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 oggetto il pagamento della somma di € 9.541,02, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 41040 intrattenuto presso BCC con successiva apertura di credito n. 15585. 
A fondamento della spiegata opposizione, finalizzata alla dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente nonché alla revoca del provvedimento monitorio, parte opponente deduceva che il debito risultava riferito a diversa persona, ### quanto all'apertura di credito e che l'esposizione debitoria vantata risultava sfornita della necessaria prova, assenti i necessari estratti conto riferiti al rapporto di conto corrente effettivamente intrattenuto dall'opponente con BCC di ### e ### oggi denominata BCC della ### e per il quale asseriva in via generica sussistenti anomalie per applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto nonché anatocismo, concludendo dunque come in atti con richiesta del favore delle spese di lite. 
Si costituiva in giudizio #### per la ### dei ### S.p.A. nella qualità di procuratore con rappresentanza della ### della ### deducendo l'infondatezza e la strumentalità dell'opposizione promossa della quale chiedeva pertanto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo avversato previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., chiedendo altresì la vittoria delle spese di lite e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. 
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 8/2023, veniva assegnato termine per lo svolgimento della mediazione obbligatoria, e, all'esito negativo della stessa, dichiarato chiuso il procedimento per assenza della parte opponente chiamata in mediazione, venivano concessi i richiesti termini, da parte opponente, ex art. 183 c.p.c. 
Alla successiva udienza, dato atto che alcuno dei procuratori delle parti aveva provveduto al deposito di memorie istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e all'udienza del 20 novembre 2024, presente il solo procuratore di parte opponente, la decisione veniva riservata all'esito della camera di consiglio.  2. ### è infondata e deve essere, pertanto, rigettata. 
Come noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere - dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto), e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle ### della Cassazione 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 n. 3373/2010; Cass. n. 45/2009; Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007). 
Pertanto, il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). 
Ebbene, posto che, come già osservato in sede di ordinanza del 5.12.2023, le doglianze di parte opponente quanto al difetto di legittimazione passiva risultano prive di pregio atteso che l'allegazione che debitore della pretesa creditoria sia il sig. “Fabio” in luogo di “Massimo” ### è risultata pretestuosa e strumentale in quanto originata da un mero errore materiale nella redazione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell'opposta ove, solo con riferimento alla narrazione dell'apertura di credito, quest'ultima ha erroneamente scritto “Fabio”, in luogo di “Massimo”, tuttavia riferendosi sempre al sig. ### quanto al credito vantato e risultando sottoscritti dal medesimo ### tutti i documenti depositati in atti nonché riferendo sempre a quest'ultimo il rapporto complessivamente intrattenuto con l'istituto di credito opposto, si osserva che infondate si sono rivelate anche le generiche doglianze in ordine all'esecuzione del rapporto nonché, in particolare, quanto alle dedotte carenze documentali a conforto della pretesa creditoria di controparte atteso che, diversamente da quanto paventato da parte ### parte opposta ha provveduto al deposito di idonea e completa documentazione relativa alla pretesa creditoria (contratto conto corrente, apertura di credito, estratti conto relativi a tutto il rapporto bancario intercorso, solleciti, certificazione ex art. 50 Tub) così dimostrando l'esistenza e la consistenza del proprio credito mediante il deposito dei titoli posti a base della domanda nonché delle scritture contabili di riferimento (in atti e già depositati nel fascicolo del procedimento monitorio). 
Deve, pertanto, concludersi per il rigetto dell'opposizione promossa con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. e alle relative tabelle allegate e secondo i valori compresi tra i minimi e i medi vista la semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, di fatto non svolta, seguono la soccombenza. 
Sussistono altresì i presupposti per la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. attesa la radicale infondatezza della domanda avanzata così come emergente già dalla documentazione prodotta, oltre all'assenza di qualsivoglia richiesta istruttoria a supporto di quanto dedotto, e alla circostanza che, promossa l'opposizione a decreto ingiuntivo e richiesti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., parte opponente nulla ha depositato né articolato apparendo, dunque, l'azione promossa meramente ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00 defatigatoria delle legittime aspettative di parte opposta e risultando pertanto integrata la colpa grave, ragione per la quale si ritiene di condannare parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma, liquidata in via equitativa, di € 500,00. 
Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 8, comma 4 bis d.lgs.  28/2010 nella formulazione ratione temporis applicabile, sottoposta l'odierna causa al rito ante ### quanto all'obbligo di parte opponente di versare all'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, attesa la sua mancata partecipazione alla procedura di mediazione senza giustificato motivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 8/2023, R.G. n. 6/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo; - condanna parte opponente, ### alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta liquidando tali spese in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali forfettarie al 15 %, iva e cpa come per legge; - condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di € 500,00 ex art. 96 c.p.c.; - visto l'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. n. 28/2010 ratione temporis applicabile, dà atto che l'opponente è tenuto a versare all'entrata di bilancio dello Stato una somma pari al contributo unificato. 
Così deciso in ### 20 novembre 2024 Si dà atto che della sentenza è stata data lettura al termine dell'udienza alle ore 23.50 e che la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale e viene immediatamente depositata.   Il Giudice dott.ssa ### il: 07/07/2025 n.2832/2025 importo 200,00

causa n. 1045/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Mastropasqua Caterina

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Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 12484/2025 del 01-12-2025

... dall'azienda ### riportano la sottoscrizione del direttore generale, oltre che di quello della ### e ### e indicano - sul fronte - la pagabilità “presso qualunque ### postale giusta la tabella a tergo” e - sul retro - la possibilità di riscossione “a vista presso l'### di emissione”. ### postale è dunque indicato, sui detti titoli, come soggetto debitore/pagatore, al quale i titolari dei buoni devono rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro spettante. Viene peraltro in rilievo il D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (“Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”) - richiamato in numerose pronunce dell'### al fine di giustificare la legittimazione passiva delle ### - il cui art. 1 (“Definizioni”) chiarisce che “Ai fini del presente decreto si intendono per h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da ### per conto della ### depositi e prestiti”; ed il successivo art. 2 (“Attività di bancoposta”) specifica che: “le attività di bancoposta svolte da ### comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG ### / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA 6^ SEZIONE CIVILE Il Giudice di ### di ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. ### / 2024 ### contenzioso dell'anno 2024 ### istante: ### (C.F. ###) rappr. e dif. dall'Avv. ### D'#### resistente: ### S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. ###) rappr. e dif. dall'Avv. ### pagamento somma ### all'odierna udienza le parti costituite concludevano come da verbale in atti.  ### presente sentenza è stesa senza l'esposizione dello “svolgimento del processo”, ovvero ai sensi del secondo comma dell'art. 132 c.p.c., sì come modificato dall'art. 45, comma 17°, della legge 18 giugno 2009 n. 69. 
Instauratosi il contraddittorio ed acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti costituite la causa, sulle conclusioni precisate all'odierna udienza, è stata trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta. 
In via preliminare deve essere rigettata la invocata declaratoria concernente la ### sussistenza della legittimazione passiva in capo alla società ### S.p.A. . 
I buoni postali fruttiferi de quibus sono stati emessi dall'azienda ### riportano la sottoscrizione del direttore generale, oltre che di quello della ### e ### e indicano - sul fronte - la pagabilità “presso qualunque ### postale giusta la tabella a tergo” e - sul retro - la possibilità di riscossione “a vista presso l'### di emissione”.  ### postale è dunque indicato, sui detti titoli, come soggetto debitore/pagatore, al quale i titolari dei buoni devono rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro spettante.
Viene peraltro in rilievo il D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (“Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”) - richiamato in numerose pronunce dell'### al fine di giustificare la legittimazione passiva delle ### - il cui art. 1 (“Definizioni”) chiarisce che “Ai fini del presente decreto si intendono per h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da ### per conto della ### depositi e prestiti”; ed il successivo art. 2 (“Attività di bancoposta”) specifica che: “le attività di bancoposta svolte da ### comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale; c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario; … 5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, ### è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario … A ### si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti”. 
Nel merito risulta pienamente provata l'obbligazione dedotta in giudizio. 
Difatti, le circostanze così come narrate dall'attrice nel ricorso introduttivo hanno trovato nelle risultanze processuali e nella documentazione prodotta pieno riscontro probatorio. 
Difatti, come stabilito da Tribunale Roma, sentenza n. 10051/24, ### non ha provato di aver consegnato il ### recante tutte le informazioni utili per identificare la tipologia dei buoni fruttiferi ed alla loro relativa scadenza, non potendosi ritenere ammissibili modalità alternative di adempimento rispetto alla consegna del richiesto foglio informativo secondo quanto previsto dal D.M. 19.12.2000 e D.M. 06.10.04, a nulla valendo l'assunto di parte resistente in base al quale “…il foglio informativo era quindi facilmente reperibile dai ricorrenti e in ogni caso ben avrebbero potuto adottare l'ordinaria diligenza nell'informarsi presso l'ufficio postale, dalla lettura del suddetto D.M., l'apposito sito internet messo a disposizione circa la scadenza e la prescrizione in qualsiasi momento”. Dunque, al momento della sottoscrizione dei buoni oggetto di causa, ### aveva l'obbligo, specifico,di consegnare al risparmiatore un foglio, denominato ### (###, contenente tutte le caratteristiche dell'investimento ma non risulta che abbia assolto al relativo onere. 
Pertanto, la consegna del FIA deve essere considerata come fase necessaria per rendere le necessarie informazioni sul titolo ai sottoscrittori, non potendosi ritenere sufficiente che le stesse informazioni possano essere, genericamente, acquisite altrove, in assenza, giova ribadire, di qualsivoglia indicazione sul titolo stesso. 
Per quanto sopra, appare incontestabile che la ricorrente non sia stata posta nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso. Né può ritenersi onere del risparmiatore attivarsi per verificare la scadenza del buono e, conseguentemente i termini di prescrizione, comportando ciò un inammissibile inversione dell'onere della prova, gravando invece su ### l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere e, quindi, allegare e dimostrare l'avvenuta consegna del foglio informativo al sottoscrittore. 
Ciò non è avvenuto nel caso di specie e, diversamente da quanto opinato dalla resistente, non si possono ritenere ammissibili modalità alternative di adempimento rispetto alla consegna del foglio informativo, secondo quanto previsto dalla normativa di settore richiamata.
Ad ulteriore supporto delle ragioni fatte valere in questa sede ###provvedimento del 18 ottobre 2022, n. ###, l'### per la ### ed il ### ha sanzionato ### per pratiche commerciali scorrette proprio con riferimento alla fase di collocamento e di rimborso dei buoni postali. 
È quindi dovuta la somma pari ad ### 774,68 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. 
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe: - condanna parte resistente ### S.p.A. al pagamento a favore della ricorrente ### della somma pari ad ### 774,68 oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione; - condanna altresì la medesima parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in ### 70,00 per spese ed ### 600,00 per compensi professionali comprensivi oltre ### CPA e spese generali 15% come per legge (D.M. 147/2022), da distrarsi. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. 
Così deciso in #### Dott.

causa n. 31872/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Devoto

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Tribunale di Sciacca, Sentenza n. 358/2025 del 26-11-2025

... Tribunale di ###.G. n. documento in com.jniwrapper.win3 2.automation.olecont ainer TRIBUNALE DI SCIACCA VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 ###.P.C. Il giorno 26/11/2025, innanzi al Giudice dott. ### viene chiamata la causa R.G. n. 695 dell'anno 2024 promossa da ### (avv. ### ) CONTRO ### - ### (avv. #### ) Si da atto che sono presenti l'avv. ### e per ### presente personalmente l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### per ### - ### I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti. Il Giudice Dott.ssa ### - 2 - Tribunale di ###.G. n. 695/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA In composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 695 dell'anno 2024 del ### degli ### civili contenziosi vertente TRA ### nato a #### il 26 gennaio 1959 (C.F. # (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di ###.G. n. documento in com.jniwrapper.win3 2.automation.olecont ainer TRIBUNALE DI SCIACCA VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 ###.P.C. 
Il giorno 26/11/2025, innanzi al Giudice dott. ### viene chiamata la causa R.G. n. 695 dell'anno 2024 promossa da ### (avv. ### ) CONTRO ### - ### (avv. #### ) Si da atto che sono presenti l'avv. ### e per ### presente personalmente l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### per ### - ### I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti. 
Il Giudice Dott.ssa ### - 2 - Tribunale di ###.G. n. 695/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA In composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 695 dell'anno 2024 del ### degli ### civili contenziosi vertente TRA ### nato a #### il 26 gennaio 1959 (C.F.  ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ###
TA pec: ### CONTRO ### - ### (C.F. ###) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. #####'#### - ### - ### - Ragioneria ###: ### all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare - 3 - Tribunale di ### R.G. n. 695/2024 ###: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO In data ###, l'### delle entrate - ### ha notificato a ### l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt.  72-bis e 48 - bis DPR n. 602/1973 oggi opposto. 
In forza del predetto atto, sono state assoggettate a pignoramento fino alla concorrenza di € 6.682,86 le somme dovute dal Ministero dell'### e delle ### - ### dello Stato - ### dello Stato - ### dello Stato di ### in quanto quest'ultimo ha segnalato di essere debitore del ricorrente della somma di € 37.856,56 in favore dell'istante. 
Il suddetto pignoramento si fonda sulle seguenti cartelle di pagamento: cartella di pagamento n### notificata il ###; cartella di pagamento n. ###217371000 notificata il ### cartella di pagamento n. ###600263000 notificata il ### cartella di pagamento n. ###925009000 notificata il ### cartella di pagamento ###228607000 notificata il ### cartella di pagamento n. ###221834000 notificata il ### cartella di pagamento n. ###242451000 notificata il ### cartella di pagamento n. ###684577000 notificata il ### cartella di pagamento n. ### notificata il ### cartella di pagamento n. ### notificata il ### - 4 - Tribunale di ### R.G. n. 695/2024 cartella di pagamento n. ###435936000 notificata il ### cartella di pagamento n. ###218368000 notificata il ###. 
Avverso il suddetto atto di pignoramento ha proposto opposizione all'esecuzione il ### rappresentando al Tribunale di avere proposto impugnazione innanzi alla competente Corte di ### di ### avverso i singoli atti, alcuni dei quali sono già stati annullati con sentenza mentre altri sono ancora sub iudice. 
Si costituiva l'### delle ### - ### contestando tutto quanto dedotto da parte opponente, chiedendo il rigetto del ricorso. 
All'esito dell'udienza del 31 maggio 2024, il Tribunale ha ritenuto l'opposizione fondata allo stato solo per la cartella ###228607000 e l'ha sospesa limitatamente alla cartella suddetta assegnando termine perentorio fino al 18.10.2024 per l'introduzione della causa di merito secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, Con successivo atto di citazione notificato all'Agente della ### l'odierno attore ha introdotto il giudizio di merito chiedendo all'adito ### bunale di “###'ON.LE TRIBUNALE Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa 1) In accoglimento della presente opposizione, voglia estendere integralmente, ovvero in subordine confermare, la sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, sussistendone i presupposti### improcedibile, illegittima e/o inammissibile la procedura esecutiva promossa dall'### delle ### - ### stante che l'importo pignorato risulta non dovuto, quanto meno nella maggior parte, così come statuito dalle sentenze tributarie allegate in atti. 3) Ritenere e - 5 - Tribunale di ### R.G. n. 695/2024 dichiarare, per le suesposte specifiche causali, improcedibili e/o inammissibili e/o improponibili le domande avverse e/o con qualunque statui-zione illegittimo e/o nullo o comunque inefficace, in via subordinata anche parzialmente, sia l'esecuzione proposta, che gli eventuali atti prodromici alla stessa, ed in ogni caso infondate le richieste avanzate, con ogni consequenziale opportuno provvedimento. 4) Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio. 
Anche in questa fase si è costituita in giudizio l'### delle ### - ### eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria e chiedendo nel merito il rigetto delle domande in considerazione del corretto operare dell'Ente riscossore. 
Terminate le verifiche preliminari ex art 171 bis c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato del Ministero dell'### e delle ### - ### dello Stato - ### dello Stato - ### dello Stato di ### rimasto contumace. 
La causa è stata istruita in via documentale e rinviata per la discussione all'udienza odierna all'esito della quale è stata trattenuta in decisione. 
Così brevemente descritti i fatti di causa deve anzitutto essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta dalla difesa della creditrice opposta, risultando evidente dal tenore delle difese svolte che l'opponente non ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'estinzione del credito portato dalle cartelle di pagamento in questione per intervenuta prescrizione dello - 6 - Tribunale di ### R.G. n. 695/2024 stesso, ma ha piuttosto contestato l'esistenza del diritto in capo all'### di procedere ad esecuzione forzata per il recupero del predetto credito stante l'annullamento delle cartelle di pagamento ###228607000, ###221834000, e ###242451000 e la pendenza del giudizio innanzi alla Corte di ### di ### per le cartelle nn.  ### notificata il ###, ###217371000, notificata il ###, e ###925009000, notificata il ###. 
Venendo al merito della proposta opposizione, l'esame della produzione documentale versata in atti, con particolare riferimento alle sentenze della Corte di ### di ### evidenzia la fondatezza della proposta opposizione limitatamente al credito portato dalle cartelle: n. ###228607000, notificata il ### e annullata con sentenza della Corte di ### di primo grado di ### del 18/04/2024; n. ###221834000, notificata il ### e annullata con sentenza della Corte di ### di primo grado di ### del 20/06/2024 e n. ###242451000, notificata il ###, annullata con sentenza della Corte di ### di primo grado di ### del giorno 1 luglio 2024. 
Com'è noto, infatti, in quanto presupposto fondamentale dell'esecuzione forzata, il titolo esecutivo deve esistere sin dall'inizio del processo esecutivo: a nulla rileva che il titolo esecutivo venga ad esistenza successi- 7 - Tribunale di ### R.G. n. 695/2024 vamente, in caso di sua originaria mancanza al momento di avvio del procedimento ### il titolo esecutivo deve permanere esistente per tutta la pendenza del processo esecutivo, dal momento della notificazione dell'atto di precetto fino a quello del completamento e dell'esaurimento della procedura esecutiva. 
La mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo deve essere fatta valere con lo strumento dell'opposizione a precetto o all'esecuzione ex art. 615; inoltre, la questione della sopravvenuta caducazione del titolo, che rende illegittima l'esecuzione forzata dal momento in cui la caducazione stessa si è verificata, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo di opposizione. 
La necessità che un titolo esecutivo sia posto a fondamento dell'esecuzione forzata e che, salvo interventi titolati, permanga sino alla conclusione della stessa, è alla base del principio per il quale in sede di opposizione all'esecuzione, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare, dal punto di vista logico, per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione, e deve essere compiuto anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (cfr da ultimo in tal senso Cass. ### dell'11 dicembre 2018) La pendenza del giudizio di impugnazione delle cartelle nn.  ### notificata il ###, ###217371000, notificata il ###, e ###925009000, notificata il ###, inidonea da sola ad - 8 - Tribunale di ### R.G. n. 695/2024 inficiare l'efficacia esecutiva delle cartelle in questione, giustifica la condanna dell'### delle ### - ### all'integrale pagamento delle spese di lite sostenute da ### liquidate in dispositivo con separato decreto.  P.Q.M.  Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ### dichiara la contumacia del Ministero dell'### e delle ### - ### dello Stato - ### dello Stato - ### dello Stato di ### rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta dalla creditrice opposta; accerta e dichiara che l'### delle ### - ### non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per il recupero del credito complessivo pari a €4.360,33 portato dalle cartelle ###228607000, notificata il ### e annullata con sentenza della Corte di ### di primo grado di ### del 18/04/2024; n. ###221834000, notificata il ### e annullata con sentenza della Corte di ### di primo grado di ### del 20/06/2024 e n. ###242451000, notificata il ###, annullata con sentenza della Corte di ### di primo grado di ### del giorno 1 luglio 2024 rigetta l'opposizione per la restante parte; - 9 - Tribunale di ### R.G. n. 695/2024 Condanna l'### delle entrate - ### al pagamento delle spese di lite sostenute da ### che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. per compensi professionali ed € 145,50 per rimborso spese vive; lascia a carico della parte opponente le spese occorse per la citazione del terzo non costituito Ministero dell'### e delle ### deciso in ### all'udienza del 26/11/2025.  

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 695/2024


causa n. 695/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Valentina Stabile

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 313/2025 del 11-06-2025

... pronunciato la seguente: ### causa civile n. 701 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promossa da: ### nata a ### del ### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente nei confronti di ### nato a ### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti; convenuto e con l'intervento del ### interveniente necessario ### cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni delle parti: all'udienza del 5.6.2025 le parti hanno concluso come da verbale redatto in pari data al quale si rinvia. Motivi della decisione 1. Con ricorso depositato in data ###, ### premesso di avere contratto matrimonio concordatario con ### in ### in data ### (trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune al n. 208, parte 2, serie A, anno 2009), dalla cui unione è pag. 2/5 nata una figlia, ### (nata a ### il ###), ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi l'affidamento esclusivo in suo favore della figlia minore. A fondamento della proposta domanda, la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale ordinario di ### civile Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, composto dai #### rel. ed est.  ha pronunciato la seguente: ### causa civile n. 701 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promossa da: ### nata a ### del ### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente nei confronti di ### nato a ### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti; convenuto e con l'intervento del ### interveniente necessario ### cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5.6.2025 le parti hanno concluso come da verbale redatto in pari data al quale si rinvia. 
Motivi della decisione 1. Con ricorso depositato in data ###, ### premesso di avere contratto matrimonio concordatario con ### in ### in data ### (trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune al n. 208, parte 2, serie A, anno 2009), dalla cui unione è pag. 2/5 nata una figlia, ### (nata a ### il ###), ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi l'affidamento esclusivo in suo favore della figlia minore. 
A fondamento della proposta domanda, la ricorrente ha dedotto che: - con sentenza n. 540/2020, pubblicata in data ###, il Tribunale di ### ha dichiarato la separazione personale dei coniugi ### - ### ha disposto l'affidamento condiviso della figlia ### ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre; ha posto l'obbligo a carico del ### di corrispondere in favore della ### la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ### da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### oltre che al pagamento del 70% delle spese straordinarie; - con sentenza n. 1910/2023, emessa in data ###, l'adito Tribunale ha condannato ### per il reato p. e p. dall'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., in quanto faceva mancare i mezzi di sostentamento alla figlia minore ### omettendo di versare o versando solo parzialmente l'assegno di mantenimento posto a suo carico (allo stato, sentenza non definitiva). 
Sulla base di tali premesse in fatto, la ricorrente ha concluso chiedendo di: “Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della ### n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la ###ra ### e il #### in data ### e trascritto presso l'### dello ### del Comune di ### al n. 208 ### - ### A, dell'anno 2009, ordinando all'### dello ### del Comune di ### a mezzo rituale comunicazione da parte della ### di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei ### di rispettiva residenza; Dichiarare, in considerazione di quanto sopra argomentato, l'affidamento esclusivo della figlia minore ### alla madre odierna ricorrente; Dichiarare, a carico del ### l'obbligo di corrispondere in favore della ### la somma di euro 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ### oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie nell'interesse della stessa, confermando quanto già statuito nella sentenza di separazione giudiziale”.  1.1 Costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data ###, ### ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando, tuttavia, tutto quanto dedotto ex adverso e - sostenendo di versare in condizioni economiche precarie - ha chiesto disporsi un mantenimento in favore della figlia nella misura non superiore ad € 200,00 mensili, oltre che il 50% delle spese straordinarie, nonché disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. pag. 3/5 Infine, ### ha chiesto all'intestato Tribunale di: “Dichiarare scioglimento del matrimonio tra ### e ### in data ### e trascritto presso l'### di ### del Comune di ### al n. 208, part II, serie A, dell'anno 2009, ordinando l'annotazione all'ufficiale di ### del Comune di ### a mezzo rituale comunicazione di cancellerie; Dichiarare l'affidamento condiviso della figlia ### ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre; Disporre il concorso nel mantenimento della figlia ### a carico del ### entro il giorno 5 di ogni mese, per la somma complessiva di euro 200.00 oltre al pagamento delle spese straordinarie concordate e documentate nella misura del 50%; Con vittoria di spese e compensi di causa”.  1.2 Alla prima udienza tenutasi in data ###, la ricorrente ha dichiarato: “sono in atto delle trattative. Stiamo discutendo della possibilità di disporre l'affidamento esclusivo di ### in mio favore. Il resistente vive in ### Non ha una fissa dimora. ### ha visto il padre l'ultima volta questa estate, dopo un anno. Al momento il ### non contribuisce al mantenimento della figlia. ### che vogliamo raggiungere prevede che, quando starà meglio a livello lavorativo contribuirà. Mi ha detto che dovrebbe dargli 200,00 euro di mantenimento. Dice che lavora come pizzaiolo. Abbiamo ripreso a dialogare da poco. ### sente il padre per telefono”. Indi, i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio stante la pendenza di trattative di bonario componimento.  1.3 In data ### è stato depositato telematicamente un accordo sottoscritto dalle parti, in cui le stesse hanno chiesto la conversione del rito da giudiziale a consensuale alle condizioni di seguito indicate: 1) Dichiarare ai sensi dell'art. 3 N. 2 lett B) della l. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra ### ed il sig. ### in data ### e trascritto presso l'### di ### del Comune di ### al n. 208, parte II, serie A, dell'anno 2009, ordinando all'ufficiale di ### del Comune di ### a mezzo rituale comunicazione di cancellerie; 2) Dichiarare l'affidamento esclusivo della figlia ### alla madre, stante che il padre si è momentaneamente trasferito all'estero e dichiarare la facoltà del padre di incontrare liberamente la minore tutte le volte che la stessa lo vorrà e comunque in difetto di accordo per almeno un pomeriggio a settimana con pernottamento se la minore lo vorrà e per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive; 3) Dichiarare, a carico di ### l'obbligo di corrispondere in favore della ### la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ### oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nell'interesse della stessa, confermando quanto già statuito in sede di separazione giudiziale; 4) Spese compensate. pag. 4/5 1.4 Con ordinanza del 16.1.2025, il ### relatore, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti come da accordo depositato dalle parti in data ### e denominato “ricorso sottoscritto”, ha disposto la discussione orale della causa.  1.5 All'esito dell'udienza del 5.6.2025, sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il ### relatore ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.  2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto va accolta. 
Ricorrono, infatti, le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, atteso che, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al ### del Tribunale di ### nel procedimento di separazione personale definito con sentenza n. 540/2020, pubblicata in data ###, ed essendo da allora perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. 
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ### e ### ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3, n. 2, lett. b della ### 898/1970 e successive modificazioni.  3. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con la prole minore, non vi è ragione di discostarsi dalle sopramenzionate condizioni di affidamento della figlia minore ### stante il trasferimento del padre all'estero, nonché della contribuzione per il suo mantenimento, così come concordemente determinato dalle parti nell'accordo congiunto depositato in data ###, denominato “ricorso sottoscritto”, le quali appaiono pienamente legittime e satisfattive degli interessi delle parti, oltre che congrue e adeguate agli interessi preminenti della prole.  ### concordato del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di ### in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ### in data ### da ### e ### trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune al n. 208, parte 2, serie A, anno 2009; 2) dispone che i rapporti economici e quelli relativi alla prole siano disciplinati in conformità all'accordo intercorso tra le parti, depositato in data ### e denominato “ricorso sottoscritto”, riportato in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritto; pag. 5/5 3) dispone trasmettersi la presente sentenza al competente ### di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; 4) dichiara la compensazione integrale delle spese di lite. 
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di ### in data ###.   ### estensore

causa n. 701/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pizzo Francesco Paolo, Giampaolo Bellofiore

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