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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale ordinario di ### civile Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, composto dai #### rel. ed est. ha pronunciato la seguente: ### causa civile n. 701 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promossa da: ### nata a ### del ### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente nei confronti di ### nato a ### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti; convenuto e con l'intervento del ### interveniente necessario ### cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5.6.2025 le parti hanno concluso come da verbale redatto in pari data al quale si rinvia.
Motivi della decisione 1. Con ricorso depositato in data ###, ### premesso di avere contratto matrimonio concordatario con ### in ### in data ### (trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune al n. 208, parte 2, serie A, anno 2009), dalla cui unione è pag. 2/5 nata una figlia, ### (nata a ### il ###), ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi l'affidamento esclusivo in suo favore della figlia minore.
A fondamento della proposta domanda, la ricorrente ha dedotto che: - con sentenza n. 540/2020, pubblicata in data ###, il Tribunale di ### ha dichiarato la separazione personale dei coniugi ### - ### ha disposto l'affidamento condiviso della figlia ### ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre; ha posto l'obbligo a carico del ### di corrispondere in favore della ### la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ### da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### oltre che al pagamento del 70% delle spese straordinarie; - con sentenza n. 1910/2023, emessa in data ###, l'adito Tribunale ha condannato ### per il reato p. e p. dall'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., in quanto faceva mancare i mezzi di sostentamento alla figlia minore ### omettendo di versare o versando solo parzialmente l'assegno di mantenimento posto a suo carico (allo stato, sentenza non definitiva).
Sulla base di tali premesse in fatto, la ricorrente ha concluso chiedendo di: “Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della ### n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la ###ra ### e il #### in data ### e trascritto presso l'### dello ### del Comune di ### al n. 208 ### - ### A, dell'anno 2009, ordinando all'### dello ### del Comune di ### a mezzo rituale comunicazione da parte della ### di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei ### di rispettiva residenza; Dichiarare, in considerazione di quanto sopra argomentato, l'affidamento esclusivo della figlia minore ### alla madre odierna ricorrente; Dichiarare, a carico del ### l'obbligo di corrispondere in favore della ### la somma di euro 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ### oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie nell'interesse della stessa, confermando quanto già statuito nella sentenza di separazione giudiziale”. 1.1 Costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data ###, ### ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando, tuttavia, tutto quanto dedotto ex adverso e - sostenendo di versare in condizioni economiche precarie - ha chiesto disporsi un mantenimento in favore della figlia nella misura non superiore ad € 200,00 mensili, oltre che il 50% delle spese straordinarie, nonché disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. pag. 3/5 Infine, ### ha chiesto all'intestato Tribunale di: “Dichiarare scioglimento del matrimonio tra ### e ### in data ### e trascritto presso l'### di ### del Comune di ### al n. 208, part II, serie A, dell'anno 2009, ordinando l'annotazione all'ufficiale di ### del Comune di ### a mezzo rituale comunicazione di cancellerie; Dichiarare l'affidamento condiviso della figlia ### ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre; Disporre il concorso nel mantenimento della figlia ### a carico del ### entro il giorno 5 di ogni mese, per la somma complessiva di euro 200.00 oltre al pagamento delle spese straordinarie concordate e documentate nella misura del 50%; Con vittoria di spese e compensi di causa”. 1.2 Alla prima udienza tenutasi in data ###, la ricorrente ha dichiarato: “sono in atto delle trattative. Stiamo discutendo della possibilità di disporre l'affidamento esclusivo di ### in mio favore. Il resistente vive in ### Non ha una fissa dimora. ### ha visto il padre l'ultima volta questa estate, dopo un anno. Al momento il ### non contribuisce al mantenimento della figlia. ### che vogliamo raggiungere prevede che, quando starà meglio a livello lavorativo contribuirà. Mi ha detto che dovrebbe dargli 200,00 euro di mantenimento. Dice che lavora come pizzaiolo. Abbiamo ripreso a dialogare da poco. ### sente il padre per telefono”. Indi, i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio stante la pendenza di trattative di bonario componimento. 1.3 In data ### è stato depositato telematicamente un accordo sottoscritto dalle parti, in cui le stesse hanno chiesto la conversione del rito da giudiziale a consensuale alle condizioni di seguito indicate: 1) Dichiarare ai sensi dell'art. 3 N. 2 lett B) della l. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra ### ed il sig. ### in data ### e trascritto presso l'### di ### del Comune di ### al n. 208, parte II, serie A, dell'anno 2009, ordinando all'ufficiale di ### del Comune di ### a mezzo rituale comunicazione di cancellerie; 2) Dichiarare l'affidamento esclusivo della figlia ### alla madre, stante che il padre si è momentaneamente trasferito all'estero e dichiarare la facoltà del padre di incontrare liberamente la minore tutte le volte che la stessa lo vorrà e comunque in difetto di accordo per almeno un pomeriggio a settimana con pernottamento se la minore lo vorrà e per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive; 3) Dichiarare, a carico di ### l'obbligo di corrispondere in favore della ### la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ### oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nell'interesse della stessa, confermando quanto già statuito in sede di separazione giudiziale; 4) Spese compensate. pag. 4/5 1.4 Con ordinanza del 16.1.2025, il ### relatore, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti come da accordo depositato dalle parti in data ### e denominato “ricorso sottoscritto”, ha disposto la discussione orale della causa. 1.5 All'esito dell'udienza del 5.6.2025, sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il ### relatore ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. 2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono, infatti, le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, atteso che, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al ### del Tribunale di ### nel procedimento di separazione personale definito con sentenza n. 540/2020, pubblicata in data ###, ed essendo da allora perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ### e ### ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3, n. 2, lett. b della ### 898/1970 e successive modificazioni. 3. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con la prole minore, non vi è ragione di discostarsi dalle sopramenzionate condizioni di affidamento della figlia minore ### stante il trasferimento del padre all'estero, nonché della contribuzione per il suo mantenimento, così come concordemente determinato dalle parti nell'accordo congiunto depositato in data ###, denominato “ricorso sottoscritto”, le quali appaiono pienamente legittime e satisfattive degli interessi delle parti, oltre che congrue e adeguate agli interessi preminenti della prole. ### concordato del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali. P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di ### in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ### in data ### da ### e ### trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune al n. 208, parte 2, serie A, anno 2009; 2) dispone che i rapporti economici e quelli relativi alla prole siano disciplinati in conformità all'accordo intercorso tra le parti, depositato in data ### e denominato “ricorso sottoscritto”, riportato in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritto; pag. 5/5 3) dispone trasmettersi la presente sentenza al competente ### di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; 4) dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di ### in data ###. ### estensore
causa n. 701/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pizzo Francesco Paolo, Giampaolo Bellofiore