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Corte di Cassazione, Sentenza n. 2138/2025 del 29-01-2025

... dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione, salvo che sussista una delle ip otesi di es enzione previste dall'art. 49 d.lg s. cit.;- l'art. 38 d. lgs. n. 50 7/1993 va interpretato nel senso che l'occupazione mediante impia nti di servizi pubblici (tale essendo il viadotto auto stradale, che costituisce un impianto costituito da una costruzione completata da strutture - impianti segnaletici e di illu minazione - che ne aumentano l'utilità) è soggetta alla tassa, sia che si tratti di spazi sottostanti, che sovrastanti lo spazio pubblico;- la tassa compete al concessionario che occupa lo spazio, a nulla rilevando il fatto che il viadotto sia di proprietà d el demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubb lica utilità, è gestito in regime di concessione d a un en te che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello ### n ello sfruttamento dei beni, con la conseguenza che l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a), del citato decreto non spetta in quanto non si 19 di 27 configura l'occupazione da (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12551/2023 R.G. proposto da: ### L'### S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati #### (###) e ### (###) -ricorrente contro ### E ### L, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvoca to #### (###) -controricorrente 2 di 27 nonchè contro ### -intimato avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.TOSCANA n. 1397/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/10/2024 dal ### Udito il P.G. che, nel ribadire la requisitoria scritta, ha concluso per il rige tto del ricorso ed in subordin e per la rimessione d ella questione alla ###. 
Uditi i difensori delle parti.  ### 1.La società ### srl, nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione della ### per il Comune di ####, notificava alla società ### per l'### spa gli avvisi di accertam ento ### nn. 1549-727-591 rispettivamente per gli anni 2013-2014-2015, per un ammontare complessivo di € 21 8.120,00 a titolo di tassa, oltre sanzioni ed interessi, per effetto dell'occupazione del soprassuolo comunale del Comune di ### zio media nte cavalcavia autostradal i in gestione al predetto ente. 
La società ### pe r l'### s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento notificatole innanzi alla C.T.P. di Firenze, eccependo l'assenza dei presupp osti di cui ag li articoli 38 e 39, d.lgs.  15.11.1993, n.507, stante la <<peculiarità dell'occupazione del suolo comunale effe ttuata dalla società in regi me di concessione statale>> e, subordinatamente, rilevando l'applicabilità al caso di specie dell'esenzione di cu i all'articolo 49, comma 1, let tera a) d.lgs. 15.11.1993, n.507. 
I giudici di prossimità rigettavano il ricorso proposto da ### S.p.A.  con sent enza che veniva appella ta dalla società contribuen te, la 3 di 27 quale ribadiva il diritto all'esenzione dalla tassa, essendo soggetto che opera in regime di concessione.  ### issione tributaria regionale della ### resp ingeva il gravame affermando che < il presupposto impositivo è costituitoai sensi d egli art t. 38 e 39 del d.l gs n. 507 del 1993 - dall'occupazione, di qualsiasi natura di spazi e d aree, anche soprastanti o sottostanti il suol o, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico… ai fini della ### rileva il fatto in sé dell a predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione o autorizzazione... Non ricorre pertanto nel caso di specie il presupposto per l'esenzione di cui all'art. 4 9, lett.a) del d.lgs 507/93, atteso che l'occupazione non è riconducibile direttamente allo Stato, m a alla società concessionaria del servizi o autostradale..” La contribue nte ricorre per la cassazione della sent enza nr.  1397/04/2022 della Corte di ### di II grado della #### n. 4, d epositata il 1° dicembre 20 22 1034/01/2021, svolgendo due motivi. 
Replica con controricorso e memorie difensive la società concessionaria.  ### è rimasto intimato.   La ricorre nte ha depositato memorie illustrativ e nelle quali richiama le pronunce ammin istrative che si sono occupate dell'argomento (### Stato, sentenze nume ri 10010-10011- 10012-10013-10014-10015-10015- 10017-10018 del 22/11/20 23 e n. 10130/2023 del 27/11/23) in materia #### generale, nel ribadire la requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso ed in via sub ordinata ha chi esto la rimessione al ### per l'eventuale rinvio alle S.U.   4 di 27 MOTIVI DI DIRITTO 1. In via p reliminare , osserva la Corte che non si ravvisano i presupposti per la rimessione della decisione alle ### se solo si cons ideri che le principali temat iche qui dedot te, come meglio si vedrà nel prosieguo della motivazione e come del resto riconosciuto anche dalle parti, sono già state innumere voli volte affrontate e risolte da questa Corte (n on solo dalla Se zione ### ma anche d alla ### ione Civile nella contigua materia ###, ta nto che devono fin d'o ra escludersi - fermi restando gli approfondimenti e le precisazioni di cui si darà conto - i re quisiti di un contrasto i nterpretat ivo o di u n ripensamento nomofilattico che, soli, potrebbero giustificare la rimessione.  2.Con la prima censu ra si ded uce la <<viola zione e falsa applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463 (“Provvedimento per la costruzione di autostrade e strade”, in specie artt.1-2), 24 luglio 1961, n . 729 (“Piano di nuove cost ruzioni stradali ed autostradali”, in specie artt.1-2-6-7-8-12) e 28 marzo 1968, n. 385 (“Modifiche ed integrazioni alla legge 24 lugli o 1961, n.729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali”); in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. >>. 
La ricorrente assume che lo spazio sovrastante la strada comunale non è stato sottratto al la disponibilità gene ralizzata per volontà della ### né per concessione del Comune, né per circostanza “di fatto”, ma per legge dello Stato stesso che ha pianificato e deciso la costruzione de ll'autostrada e la localizzazione del suo tracciato, ivi incluso il cavalcavia assoggettato a ### - che la ### concessionaria agisce come esecutrice della volontà statale, intervenuta nella gestione dell'impianto in un momento successivo alla acquisizione del suolo, soprasuolo e sottosuolo necessari alla realizzazione del tracciato autostradale , con la conseguenza che non è possibile definire come abusiva l'occupazione posta in essere dal concessionario, atteso che la realizzazione del tracciato avviene 5 di 27 secondo diritto e leggi statali; - che l'autostrada rientra tra i beni demaniali ai sensi dell'art. 822, secondo comma, cod. civ.; - che l'attività della società autostradale, tanto nella fase di costruzione della rete, qu anto in quella successiv a della relativa gestione e manutenzione, è rigidamente vincolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'ente concedente (prima ### ora ### e che la costruzione dell'autostrada è stata, in particolare, stabilita con risal enti leggi dello ### o (legge 21 maggio 1955, n. 463 e legge 24 lug lio 1961, n. 729; - che, di conseguenza, l o spazio soprastante la strada comunale così come lo spazio occupato dai pontoni non appartiene più ai ### in quan to la costruzione dell'autostrada è riconducibile alla volontà dello ### alla luce di risalenti norme, quali la legge 21 maggio 1955, n. 463, la legge 24 luglio 1961, n. 729, come integrata dalla legge 28 marzo 1968, n. 385, la quale prevede il piano di costruzione delle strade ed autostrade, attuato con convenzione stipulata con l'### il 18 settembre, n. 9297 è stato deliberato dallo ### ed attuato dall'allora concedente ### e che i tracciati autostradali sono stati approvati dallo ### approvazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ex art. 1 1 della legge 729/1961 ; con la conseguenza che per effe tto di det te leggi, spaz i ed aree determinate dal tracciato sono state sott ratte d'autorità all'uso generalizzato della comunità territoriale. 
Si deduce, inoltre, che l'attrazione al demanio pubblico delle aree e dei volumi attraversati alla rete aut ostradal e in origine appartenenti al demanio comunale, ha dete rminato la perdita di potere impositivo da p arte degli enti territoriali, il che sarebbe dimostrato dalla circostanz a che i ### no n hanno in passato imposto la ### per le opere in oggetto né hanno proceduto alla loro rimozione;- che il passaggio dal demanio comunale a quello statale spiegherebbe le ragione per le quali il Comune non ha alcun potere decisionale sulla delimitazione degli spazi da occupare, sulla 6 di 27 durata dell'occupazione che sono elementi invece disciplinati dalla citata ### stipulata tra la società e l'### convenzione che costituisce l'unico titolo giuridico che autorizza la ricorrente ad attraversare il Comune di ### zio e porre in essere l'occupazione che si vorrebbe tassare ; - che le leggi cit ate non possono ritenersi superate dalla normativa in materia ### in quanto esse concernono e disciplinano ambiti diversi, atteso che le leggi nn. 463/1955 e 729/1961 hanno sottratto agli enti territoriali le volumetrie necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche, mentre l'art. 38 d.lgs. 507/1998 disciplina la ### per le aree residue del demanio e patrimonio indisponibile degli enti locali; - che la natura demaniale dell'opera impone le cd. fasce di rispetto costituite da pozioni di t erreno contigue alle autostrade, il tutto confermato dal codice della strada - d.lgs n. 285/1992 - che, agli artt. 16- 18, impedisce di modificare le costruzioni o le piantagioni attigue alle reti autostradal i; - che, la riferibilit à allo S tato della individuazione del tracciato della re te autostradale escl ude l'assimilazione tra la fattisp ecie sub iudice e l'occupazione di impianti adibiti a pubb lici servizi in regime d i concessione amministrativa di cui all'art. 38 d.lgs. 507/1993, nel qual caso la distribuzione dei servizi pubblici (gas, acqua) è stabilita d al concessionario al momen to della richiesta al Comune per l'autorizzazione all'occupazione degli spazi pubblici.  3.La prima articolata censura deve essere disattesa.  3.1.Con riferimento alla dedotta carenza di potere impositivo del Comune, si afferma, nella illustrazione del primo mezzo censorio, che l'art. 11 legge 729/1 961 - disciplina integralmente abro gata dall'art. 24 d.l. n. 112/2008 ( ma il cui art. 1 1 era già stat o abrogato dalla legge n . 327/2001) - prevedeva che <### dei progetti esecuti vi e delle relative varianti, concernenti le opere necessarie per la costruzione delle autostrade previste dalla presente legge…equivale a dichiarazione di pubblica 7 di 27 utilità nonché di ind ifferibilità ed urgenza a tut ti gli e ffetti di legge…..Alle procedure espropriative delle opere indicate nel comma precedente si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463».  3.2.La testuale previsi one normativa di un procedimento espropriativo dell'area di attraversamento del percorso autostradale - di cui non vi è alcuna allegazione e prova in atti - smentisce l'articolata argomentazion e della ricorrente sia in relazione alla dedo tta sottrazione agli enti locali dello spazio/volumetria occupate dai ponti stradali, che in ordine alla ritenuto diverso ambito di a pplicazione della no rmativa ### relegata - secondo gli intendim enti dell'ist ante - alle «aree residue», non sottratte alla disponibilità dell'ente.  3.3. La dichiarazione di pubblica utilità rappresentava, difatti, solo il mom ento iniziale della procedura espropriativa - anche prima della entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 che ha regolato in modo organico la materia espropriativa anche con riferimento ai beni demaniali e a quelli appartenenti al patrimonio indisponibili dello ### e degli altri enti pubblici - la quale doveva concludersi con il decreto di esproprio, non essendo l'occupazione delle aree indicate nel piano particolareggiato per l'esecuzione delle opere sufficiente a consentire , come deduce parte ricorrente, il trasferimento delle aree dall'originario proprietario all'en te espropriante, donde l'omessa adozione del decreto di esproprio ha lasciato la strade occupate dal cavalcavia e dal pontone in proprietà del Comune ; in assenza di una procedura di esp roprio, ci ò che resta è, dunque, l'occupazione dello spazio (sottostante il viadotto e) sovrastante la strada comunale, circostanza questa che integra proprio la condizione o ggettiv a prevista dall'art. 38 d.lgs.  507/1993, che ha ribadito quanto già previsto dal l'art. 192 r.d.  1175/1931. 8 di 27 3.4. Se, dunqu e, è senz'altro fondat a nelle sue premesse l'affermata originaria imput abilità allo ### de lla volontà di occupazione, per mezzo dell'attraversamento da parte del viadotto autostradale, del soprassuolo comun ale, tuttavia la portata degli effetti va commisurata alla inosservanz a delle disposizioni di cui alla normativa che regola la materia e spropriativa, se condo la quale era ed è n ecessaria l'adozion e del decret o di e sprop rio, provvedimento che, nella specie, risulta del tutto omesso e la cui mancanza dimostra, contrar iamente a quanto assunto d alla società, la perman enz a della t itolarità in capo al Comune di ### sulle strade comunal i e sull'area ad e sse sovrastante; sotto altro ver sante, la circostanz a che gli enti territorial i nulla oppongano alla realizzazione delle infrastrutture sul loro territorio non denota per ciò solo la legittimità dell'attività di occupazione, la quale permane abusiva ovvero di fatto in quanto non assentita dal Comune. ###. 12, ultimo comma, della legge n. 729 del 1961, vigente ratione temporis, nel prevedere che gli enti proprie tari potranno prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possi bile app artenenza del tratto di strada ad ### diverse dallo ### quali gli enti territoriali, senza tacere che la cit ata circostanza caratterizza anche le occupazioni avvenute in base a provve dimento concessorio ne ll'ip otesi di fisiologico espletamento del rapporto (Cass. n. 15162/2024; n. 15167/2024; Cass. n. 15186/2024; Cass. n. 15204/2024; n. 2283/2024).  3.5. In definitiva, la realizz azione dell'autostrada sul soprasuolo delle strade comunali non ha determinato ipse iure la perdita della demanialità comunale delle strade, così come ribadito da questa Corte second o la quale: “…sebbene la realizzazion e dell a rete autostradale sia stata prevista ed approvata con pro vvedimenti legislativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento 9 di 27 della proprietà delle strade interessate allo ### ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale” ( v. 
Cass. n. 25614/2024 e n. 15162/2024). Ne consegue che l'attività di occupazione, che, inizialmente, ha avuto origine per volontà del legislatore, si è concretizzata nella realizzazione della infrastruttura autostradale ad opera della società concessionaria, esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica, a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista, sui beni di proprietà comunale.  3.6. Da qui la non condi visibilità de ll'argomentazione co ntenuta nelle sentenze del ### di ### citate nelle memorie difensive di parte rico rrente, secondo cui “sono e scluse dall'ambito applicativo del ### le occupazi oni che non necessitano di concessione provinciale, ossia quelle che non si riferiscono a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'en te locale, ovvero le ipotesi in cui il medesimo ente sia sprovvisto del potere di accordare (o negare) l'occupazione, in quanto involgenti interessi di più ampio rilievo … “, atteso che, come evidenziato nei paragrafi precedent i, il ### ne non ha perso la tito larità sulla strada e sull'area sovrastante, con il conseguente permanere del suo potere impositivo sui beni che indubbiamente appartengono al suo demanio.  3.7. A detto ragi onament o, invero espresso per sillog ismo a contrario non del tutto lineare, osta in primo luogo la circostanza che in p resenza della dichiara zione di pubblica u tilità originariamente adottata dal legislatore, il ### non aveva il potere di assentire o m eno alla realizzazione dell'opera infrastrutturale, in quanto i beni d emaniali avre bbero dovuto essere espropriati -previa sdemanial izzazione - dallo ### o dall'ente da esso preposto, con l'ovvia conseguenza che, in assenza della definizione della procedura espropriativa, il ### ha subito 10 di 27 l'occupazione di fatto dei beni demaniali rispetto ai quali permane il potere impositivo.  3.8. La disciplina ### n on fa alcun riferimento agli atti d i concessione alla stregua dei quali viene gestita l'opera che occupa il demanio comunale che, evidentemente, per il legislatore fiscale sono irrilevanti; il riferimento al regime di concessione dei servizi pubblici, contenuto nel comma 2 dell'art. 38 d.lgs. n. 507 /1993, non ha nulla a che vedere, evidentemente, con la concessione per l'occupazione del su olo. Argoment i a sostegno della con clusione appena esposta si traggono anche dall'art. 39 del d.lgs. 507/1993, che, in ultima analisi, individua nella persona dell'occupante di fatto il soggetto passivo d'imposta, in mancanza di atti di concessione o autorizzazione.  3.9. Il tit olo convenzionale in capo alla socie tà ricorrente concessionaria, aven te ad oggetto la realizz azione e la gestione della rete auto stradale, concerne, poi, il rapporto tra le relative parti, ma non può interferire con il regime fiscale dell'occupazione; l'occupazione medesi ma deve considerarsi propria dell'ent e concessionario e va, du nque, assog gettata alla tassa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d .lgs. n. 507 d el 1993 , in quanto la società concessionaria è l'e secutrice dell a proget tazione e della realizzazione dell'opera pubblica (art. 143, comma l, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gest ire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati (art. 143, comma 2) per la durata, di regola, non superiore a trenta anni (art. 143,comma 6 ) ed a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, an che la gestione di e sso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubb lica utilità, è gestito in regime di concessione d a un en te che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello ### n ello 11 di 27 sfruttamento dei beni. Del resto, la concessione dello ### per la costruzione e la g estione dell 'autostrada, attraverso un provvedimento concessorio, legittimava API a gestire m anufatti autostradali e a ricavarne un profit to, ma non escludeva « la necessità di richiedere al ### l'autorizzazione ad occupare le aree di perti nenza d ell'ente territoriale e non esclude [va] soprattutto l'obbligo di corrispon dere il canone, ove l'ente abbia optato per tale corrispettivo in luogo del tributo di finanza locale (###» (Cass. n. 25614/2024; Cass. n. 2394/2024); non esiste, per vero, u n tertium genus di occu pazione: o l'occupazione è assentita dall'ente locale, per mezzo dell'atto di concessioneautorizzazione di cui all'articolo 39, d.lgs. 15.11. 1993, n.507, ovvero, qualora insussistente tale atto - per qualsiasi ragione -, l'occupazione è definibile come occupazione di fatto; in tale solco interpretativo si è da sempre attestata la giurisprudenza di questa Corte, che non ravvisa spaz i vuoti o terze vie tra l'occupazione assentita dall'ente locale m ediante l'atto di concessione - autorizzazione e quella non coper ta da tal e provvedimento amministrativo, individuando come occupazioni di fatto tutte quelle che non ricadono nell'ambito della prima categoria(così Cass., VI/T., 25 luglio 2018, n. 19693 e, nello stesso senso, Cass., VI/T, 1° dicembre 2022, n. ###).  3.10. ### natura demaniale delle strade comunali - inferibile dagli artt. 822, secondo comma, c.c. e 22 della legge 2248/1865 - secondo cui «è proprie tà dei comu ni il suolo d elle strade comunali» e «nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, g li spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pub blico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti ...» che prevedono una presunzione di demanialità avente carattere relativo (Cass. n. 15 03/2020; Cass. n. 27054/2021; Cass.n. 9157/2021; Cass. n. 2795/2017; Cass. n. ###/2009; S.U., n. 5522/1996)) - 12 di 27 non risulta esser venuta meno in ragione della natura demaniale dell'autostrada, in assenza di un provvedime nto abl ativo del demanio comunale.  3.11. Deve certamente rico noscersi in linea di principio che, per quanto concerne le strade, il regime della proprietà non può che essere quello generale di cui all'art. 840 c.c., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprietà, da nulla risultando che alla proprietà pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprietà privata. (Cass. n. 3882/1985). Il disposto dell'art. 840 c.c. si riferisce non solo al sottosuolo, nel significato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terren o, ossia la zona esistente in pro fondità al di sotto dell'area superficiale del piano di campagna (Cass. n. 6587/1986; n. 632/1983), ma anche all'area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza d i un p onte o di un viadotto, estendendosi allo spazio aereo compreso nella proiezione ideale, in altezza, del bene (Cass. n. 1379/197 6). La presunzione di demanialità anche all'area sovrastante si desume dall'art. 22 l.  2248 del 1865 e d opera sulla base di due presuppost i, uno di natura spaziale nel senso che l'area che si vorrebbe demaniale sia contigua o quantomeno comunicante con la strada pubblica ( n. 4975/ 2007), l'altra di natura funzionale, vale a dire deve integrare la funzione viaria ( Cass. n. 8876/2011; n. 238/200 4). 
Ricorrendo tali presupposti sorge una presunzione iuris tantum di demanialità dell'area (Cass. n. 23705/2009; n. 4975/2007; S.U., 5522/1996; v. Cass. n. 9157/2023).  3.12. Non risulta, poi, coerente con la disposizione codicis tica appena citata, la te si sostenuta dal ### lio di S tato e fatta propria dalla società ### secondo la quale lo ### avrebbe devoluto l'intero patrimonio territoriale agli enti locali; ciò in quanto l'art. 822 c. c. individua i be ni che apparteng ono al demanio accidentale dello ### riunendo in una unica categoria le strade, 13 di 27 le autostrade e le strade ferrate. Le strade cui si fa riferimento in detta disposizione sono le strade nazionali di cui alla legge sui lavori pubbli ci n. 2248/1865, all. F, artt. 9 e ss. che avevano, all'epoca, uno scopo esclu sivamente militare , congiungendo le principali città del ### e l'elenco delle st rade nazionali do veva essere approvato con decreto reale. Ma, accanto a que ste, la stessa legge enumera le strade provinciali, quelle comunali e quelle vicinali, appartenenti rispettivamente alla ### al ### ed ai prop rietari dei fondi, così distingue ndo ab origi ne il demanio statale dal demanio comunale o pro vinciale, il che dimostra che detta ripartizione non discende dalla devoluzione del patrimonio statale agli enti te rritoriali, come so stiene la ricorrente, bensì origina dal sistema codicistico.  4. Sotto altro versante, l'obiezione della società ricorrente, secondo la quale la strada comunale non può avere altre destinazioni se non quella viaria, dovend o l'ente comunale rispettare le cd. fasce di rispetto, non coglie nel segno.  4.1. A tal proposito, occorre precisare che il principio affermato da questa Corte (Cass. del 25/01/ 2022, n. 212 7; Cass. del 2 /07/ 2020, n. 13598) s econdo cui «il vincolo di inedificabilità preva le sulla pianific azione e programmazione urbanistica….dovend osi ritenere che l'area corrisponde nte alla fasci a di rispe tto (area sottostante ad un cavalcavia), a prescindere dall'assoggettamento alla procedura espropriativa e pur nella permanenza del diritto di proprietà, non ha alcuna po tenzialità edif icatoria in vi rtù di disposizioni di legge come è dato de sumere an che dal tenore letterale dell'art. 37, comma 4, d.p.r. 327/2001» non esenta dalla tassa per l'occupaz ione di suolo pu bblico, ancorata questa all'occupazione di beni p ubblici di qualsiasi natura che, anzi, è dovuta proprio in relazione alla inedificabilità derivante dal rispetto delle cd. fasce di rispetto, nonchè alla sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pub blico, ovvero in rela zione 14 di 27 all'utilizzazione particolare ed eccezionale dell'area, per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso della generalità (cfr. Cass. n. 1 7495/2008 ; Cass., 11/3/ 1996, 1996; Cass., 19/5/1988, n. 3523; Cass. n. 15162/2024, n. 15162; Cass. n. 28341/2019; Cass. n. ###/2022).  5. Con il motivo formulato in via subordinata, la società ### denuncia <<violazione e falsa applicazione dell'art.49, comma 1, lett. a), d.lgs. n.507/1993, dell'art. 822 cod. civ., dell'art.1 d.lgs.  n.461/1999, in relazione all'art.360, primo comma, n.3), cod. proc.  civ.>>; per avere err oneamente il Collegio d'appell o escluso l'esenzione riservata alle occupazioni disp oste dal lo ### sul rilievo che l'attività della società autostradale, tanto nella fase di costruzione della re te, quanto in quella successiva della re lativa gestione e manutenzione, è svolta in modo autonomo, ancorchè in realtà essa sia rig idamente vi ncolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'en te concedente sia per qu anto concerne le tariffe che pe r quanto riguarda i bilanci e le at tività sociali (prima ### ora ### e comu nque persegue fin alità di interesse generale, il che legittima l'esenzione di cui all'art. 49 d.lgs. 507 del 1993. 
Si obietta che sia irrilevante l'attuale natura dell'ente ricorrente - essendo indifferent e che il concessionario sia un ente pubblico o una società privata - dal momento che in origine lo stesso era di proprietà pubblica, in quanto appartenente al gruppo ### per tale via, l'autostrada risulterebbe inclusa nei beni demaniali ex art. 822 cod.civ., di guisa che le occupazioni finalizzate alla realizzazione di opere per soddisfare finalità di interesse della collettività nazionale superano l'interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento d ella comun ità locale, e, pertanto, trova applicazione l'art. 49 d.lgs. 507/1993. 
Ciò, in quanto la giurisprudenza della Corte di giustizia europea ha chiarito che l'indifferenza rispetto alla natura pubblica o privata del 15 di 27 regime proprietario non deve portare a forme di discriminazione, poiché la difformità tra forme di proprietà pubblica o privata non produce l'effetto di sottrarre i regimi di proprietà esi stenti neg li stati membri alle norme fondamentali del trattato FUE tra cui quelle di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di circolazione di capitali ( Corte di giustizia europea 22 ottobre 2013 cause riunite C 105/12 e C 107/12, ### der ###. Pertanto, la disciplina applicabile al bene oggett o in concessione n on può mutare a seconda della natura privata o pubblica del concessionario, il quale è sola la longa manus dello ### In via su bordinata, la società chiede la rimessione alla Corte di giustizia UE della questione relativa alla coerenza tra gli artt. 49, 56, 63 e 345 TFUE e l'applicazione, nei confronti dei concessionari di infrastru tture pubbliche, di un trat tamento differenziato nei rapporti con gli ent i locali , in funz ione della natu ra pubblica o privata del concessionario.  5. Il motivo è privo di pregio.  5.1.La mera pianificazione della costruzione delle autostrade e la localizzazione del tracciato, ivi inclusi i cavalcavia, ad opera dello ### non rende la concessionaria la sua longa manus per la realizzazione di un servizio ad essenzia le rilevanza pub blica: le concessioni autostradali rientrano in un modo di gestione dei beni pubblici, ai sensi del secondo comma dell'art. 822 c.c. (che recita «le autostrade sono aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali») affidato a terzi rispetto alla gestione diretta de llo ### che de ve sempre sottostare alla finalizzazione dell'interesse ge nerale (quello pubblico), ovvero al perseguimento del bene della vita che si appresta ad essere considerato in funzione del benessere collettivo ( cfr. S.U. n. 1543 del 21 gennaio 2019).  5.2. Per vero, la ### titolare di concessione per la progettazione e realizzazione dell'opera pubblica, non rappresenta 16 di 27 la longa manus dello ### perseguendo, in autonomia, un proprio fine di lucro, ricavando da lla gestione il diritt o di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista dalla concessione, a null a rilevando che l'opera sia di proprietà dello ### al quale ritorne rà al termin e della concessione (Cass. 11886/ 2017; Cass. n. 1 1689/17), contando, invece, ai fini ch e interessano, la sottrazione dello spazio sovrast ante il suolo comunale occupato dal predetto tracciato, come tal e oggetto di tassazione ai sensi della chiara formulazione dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/19 93; sottrazione d i per sé insita nelle limitazioni utilizzative e di destinazione del suolo comun ale rico nducibi li proprio e soltanto all'occup azione infrast rutturale sovrastante (v. 
Cass. 18385/19 ed altre).  5.3. Il concessionario non può esser e considerato longa manus dell'### pubblica neppure laddove ricorrano i requisiti dell'in house providing , come config urati dalla giurisprudenza e dalle direttive comunitarie e come recepiti dalla nostra legislazione e, cioè, in particolare allorquando ricorrano i requisiti del controllo analogo (ovvero di un controllo pubblico analogo a quello esercitato dall'amministrazione sulle proprie strutture) e d ella destinazione dell'oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata allo svolgimento dei compiti ad essa affid ati dall'ammin istrazione aggiudicatrice controllante o da soggett i dalla stessa controllati( cfr. art. 178 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, cd. codice degli appalti, abrogato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; Cass. n. 25614/2024). 
Il control lo pubblico domin ante, per quanto svolto attraverso strumenti derogatori rispett o agli ordinari meccanismi di funzionamento sociale, non incide su ll'alterità soggettiva d ella società rispetto all'amministrazione pubblica, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posi zioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (Cass., sez. un., n. 7759/ 17; n. 21299/17 ; n. 7222 /18 e, in 17 di 27 particolare, Cass. n. 53 46/19, Cass. n. 21658/21; Cass. 2164/2024; Cass. n. 464/2024; Cass. n. 2 463/20 24, n. 24 63 secondo cui il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è sempre dovuto dalla concessionaria incaricata della gest ione del servizio autostradale in relazione al viadotto ricompreso nell'infrastruttura, poiché il fine e il vincolo di natura pubblicistica che pur contrassegnano l'opera gestita non valgono a rendere la concessionaria - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera "longa manus" dell'amministrazione statale, non potendo perciò fruire delle esenzioni riservate alle occup azioni di suolo attuate da parte di quest'ultima).  5.4.La natura privatistic a della società ricorr ente è stata confermata dall'arresto delle ### unite (### U., n. 5594/2020) secondo le quali la concessionaria aut ostradale «è un operator e economico privato n on inquadrabile come o rganismo di diritt o pubblico ex art. 3, co. 1, lett. d) d.lgs. 50/2016; non si tratta, infatti, di soggetto la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo ### dagli enti pubblici t erritoriali o da altri organ ismi di diritto pubblico opp ure la cui gestione è soggett a al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigi lanza è costituito da membri d ei quali più della metà è designata dallo ### da gli enti pubblici t erritoriali o da altri organismi di diritto pubblico».  6. Quanto alla disciplina fondativa della ### di cui al d.lvo 507/93 - nella formulazione qui applicabile ratione temporis e per quanto più attiene alla fattispecie di causa si richiamano e recepiscono, in proposito, i numerosissimi ed anche assai recenti precedenti di questa Corte in cont roversie concer nenti la To sap (cfr., tra le ultime, Cass. n. 15171/ 2024; Cass., n. 151 86/2024; Cass. 15162/2024; Cass. n. 17173/2024; Cass. n. 15201 /2024; 15204/2024; Cass. n. 16387/2024; Cass. n. 2164/2024; Cass. 2255/2024; Cass. n. 2486/2024; Cass. n. 2498/2 024; Cass. n. 18 di 27 2512/2024 e le tante altre ivi citate ); analoga men te, in tema di ### molteplici sono stati gli arresti di questa Corte, sempre di segno negativo per le aspettative della parte contribuente (cfr., tra le t ante, Cass. n. 16395/2 021; Cass., n . 22219/2 023; Cass. 22183/2023; Cass. n. 15010/2023; Cass. n. 13051/2023; Cass. 10345/2023; Cass. n. 20708/2024; Cass.n. 25614/24).  6.1.Ricapitolando, dunque, i principi affermati d a questa Corte possono così sintetizzarsi:- il presupposto impositivo della ### è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lgs. n . 507/1993, dall'occupazione, di qualsiasi na tura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostant i il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei ### o delle ### che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'u so pubblico, con ciò rilevando il fatto ogge ttivo d ella predetta occupaz ione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione, salvo che sussista una delle ip otesi di es enzione previste dall'art. 49 d.lg s. cit.;- l'art. 38 d. lgs. n. 50 7/1993 va interpretato nel senso che l'occupazione mediante impia nti di servizi pubblici (tale essendo il viadotto auto stradale, che costituisce un impianto costituito da una costruzione completata da strutture - impianti segnaletici e di illu minazione - che ne aumentano l'utilità) è soggetta alla tassa, sia che si tratti di spazi sottostanti, che sovrastanti lo spazio pubblico;- la tassa compete al concessionario che occupa lo spazio, a nulla rilevando il fatto che il viadotto sia di proprietà d el demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubb lica utilità, è gestito in regime di concessione d a un en te che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello ### n ello sfruttamento dei beni, con la conseguenza che l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a), del citato decreto non spetta in quanto non si 19 di 27 configura l'occupazione da parte dello ### La società autostradale non è, difatti, lo ### né un ente territoriale e non rientra nel novero degli enti di cui all'art. 87 cit., poiché costituita in forma societaria e per finalità di lucro , il che la esclude dai soggetti esenti indicati all'art. 49 cit .; dovendo ribadirsi che l'esenzione non o pera ove l'occupazione sia asc rivibile ad una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica in quanto è det ta società ad eseguire la costruzione dell'opera di cui ha la gestione economica e f unzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello ### al quale ritornerà la gest ione al termine della concessione (tra le tante 16395/2021; Cass. n.19693/18; Cass. n.25300 /17) e risultando del tutto inconferente e priva di deci sività la predicata natura demaniale dell'autostrada (Cass. n.19693/18 cit.; n.11886/17) ovvero il dedotto interesse ge nerale (dell'ente territoriale e della collettività) persegu ito dall'attivit à di gestione della infrastruttura (Cass. n. 22489/2017; Cass. n. 21102/2019), come si chiarirà nei paragrafi che seguono.  6.2. A nulla rileva il fatto che il viadotto sia di propriet à del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che non agis ce quale mero sostituto dell o ### n ello sfruttamento dei beni (Cass. n. 25614/2024; Cass. n. 15162/2024; Cass. n. 20708/2024; Cass.n.11689/2017; nn. 11689 e 11886 del 2017; Cass. n. 19693/ 2018). Infatti, la d edotta proprietà statale dell'autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza integrativa del presupposto di applicazione della ### da parte d el ### e, secondo cu i, nel periodo di durata dell a concessione, la società disponeva del viado tto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizz ava la 20 di 27 condotta di «occupazione» del sottostante suolo comunale (Cass., 18/4/2023, n. 10351; anche Cass., 12 gennaio 2022, n. 708, in tema di ### Cass., sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 509, in tema di ### anche Cass., sez. 5, 26/1/2024, n. 2512). Questi elementi sono più che sufficienti a radicare la debenza dell'imposta in capo alla concessionaria e occupante API , ment re risulta marginale e privo di decisività indagare la effettiva proprietà dell'infrastruttura autostradale e dei pontoni che occupano per proiezione la strada provinciale sottostante, attesa la rilevanza dirimente della accertata ed indiscuss a circostanza che la società n e disponeva per la gestione quale concessionaria ed in tal modo realizzava la condotta di «occupazione».  6.3. Non rileva, du nque, la rico nducibilità del l'occupazione allo ### dovendo tale argomento ritenersi inconciliabile «[…] con la natura di stretta interpret azione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o age volazioni (cfr., tra le molte , più d i recente, Cass. Sez. 5, 4 maggio 2016, n. 8869; Cass. Sez. 5, 26 marzo 2014, n . 7037, presupposto in terpretativo cond iviso da ultimo anche da Corte cost . 20 novembre 20 17, n. 242) e, segnatamente, con specifico riferimento a lla tassa per l'occupazione di spaz i ed aree pubbliche, con l'interpretazione di questa Corte dell'art. 49, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 507/1993, secondo cui l'esenzione per lo ### e gli altri enti, di cui alla citata norma, postula ch e l'occupazione, quale presupposto del tribut o, sia posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr., più in generale, Cass., Sez. 5, 6 agosto 2009 , n. 18041) […]»; né è dirimente la dedotta assenz a di pot eri di rimozione o di riappropriazione del bene da parte del ### giacchè tale limite non vale ad escludere l'imposizione fiscale, semmai a confermarla, in ragione della perdurante occupazione, senza tacere che la citata circostanza caratterizza anche le occupazioni avvenute in base a provvedimento concessorio nell'ipotesi di fisiologico espletamento 21 di 27 del rapporto (cfr. Cass. n. 19694/2018; Cass n.18385/2019; n.28341/2019; Cass. Civ., n. 20974/2020; Cass. n. 3 85/202 2; Cass. n.6568/2022; Cass. n. 4116/2023, e, in tema di ### tra le tante, Cass. 22219/202 3,; Cass. n. 22183/2023; Cass. 15010/2023; Cass. nn. 13051 e 10345 del 2023; Cass. 2283/2024).  6.4. Nemmeno rileva per il legislatore tributario la d estinazione ovvero le finalità pubbliche dell'opera che <occupa> la strada comunale; la finalità pubblicistica pur evidenziata dalla ricorrente con il secondo strumento di ricorso, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprime alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perse guimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annulla il perseguimento del pro fitto tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la ###, n . 1516 2/2024 ; ### n. ###/2022; ### n.16395/2021; ### n. 19693/2018, in tema di ###.  6.5. A ciò si aggiunga che l'assoggettamento al tributo, con facoltà di eventu ale previsione di specia li agevolazioni, non è prevista nelle ipotesi di “ occupazioni ritenute di part icolare i nteresse pubblico e in particolare p er quell e aventi fin alità politiche ed istituzionali”; difatti ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 507/1993 sono esenti oltre agli enti indicati dal primo comma lett. a) di detta disposizione e per le finalità indicate ( < sono esenti le occupazioni effettuate dallo ### dalle regioni , province, comuni e loro consorzi, da enti re ligiosi pe r l'esercizio di culti am messi nello ### da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi , approvato con decreto del ### della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica>), solo le occupazioni di cui alla lett. e) vale a 22 di 27 dire quelle realizzate < con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in c ui ne si a prevista, al l'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima>.  6.6.In altri termini, irrilevante agli effetti dell'art. 49, lett. a), per questo rilevando unicamente la qualità soggettiva dell'occupante, il riferimento all'interesse pubbl ico dell'opera potrebbe rilevare ag li effetti dell'art. 49, lett . e), che viceversa dà rilie vo all'interesse acquisitivo dell'ente territo riale, prescissa la qualità soggettiva dell'occupante; l'esenzione non spettante a norma dell'art. 49, lett.  a), può comp etere a norma del l'art. 49, lett. e), purché gli atti concessori prevedano che l'impianto di pubblico servizio resti infine gratuitamente devoluto al ### (### 11 giugno 2004, 11175; ### 13 febbraio 2015, n. 29 21; ### n.2 5300 del 25/10/2017).  6.7. Allo stesso modo, la destinazione del bene ad uso collettivo non esonera dalla imposizione trib utaria, posto che l'attività di occupazione è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena auto nomia, della propria attività di impresa ( v. ### 10 giugno 2021, n. 16395) per cui è sufficiente l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, mentre risulta indiffere nte la strumentalità di tale utilizz azione alla realizzazione di un pubb lico in teresse, in assen za di specifica ipotesi di esenzione. Le caratte ristiche q uindi del sogg etto occupante, come titolare della concessio ne amministrativa che lo legittima alla realizzazione dell'opera, per eseguire la quale procede all'occupazione( di fatto) del soprassuolo comunale in ragione del tipo di attivi tà svolt a e del tipo di bene gestit o rende del tutto legittima e conforme a dirit to, in specie al comma secondo dell'articolo 38, d.lgs. 15.11 .1993, n.507 , la pretesa esercitata dall'amministrazione comunale(###, Sez. 1, 10 giugno 2021, 16395). 23 di 27 7. Non si ravvisano i presupposti per la rimessione della questione pregiudiziale alla ### ex art. 267 TFUE come anche richiesto, in estremo subordine, dalla società contribuente. Questa eventualità, com'è not o, non è assistita da alcun automatis mo, tan to da integrare un obbligo del giudice di ultima istanza solo in quanto se ne ravvisino appunto i presuppost i di dubbio interpretativo, di interferenza con il diritto unionale e di rilevanza in cau sa (tra le altre, v. ### SSUU n.14042/16; n. 26145/17; n. ###/17; Corte EDU 8 settembre 2015, ### spa c/ ###. Con sentenza 6 ottobre 2021 in causa C-561/19 (### e ### c/ ### spa), la ### ha ribadito (§ 33), sulla scorta di numerosi richiami, che il giudice di ultima istanza è esonerato dal rinvio preg iudiziale ogniqualvolta abbia constatato che “la questione sollevat a non è rile vant e, o che la disposizione del diritto dell'U nione di cui si tratta è già stata oggetto d'interpretazione da parte dell a Corte, oppure che la corretta interpretazione de l diritto dell'### si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi”. La Corte ha poi osservato (§ 50-57) che, ferma restando la doverosità di questa verifica, il giudice n azionale è t enuto a motivare le ragioni del ravvisato esonero da rinvio pregiudiziale, ponendosi questa scelta, da un lato, nell'ambito del sistema di cooperazione diretta tra Corte di ### izia e giudici naziona li e, d all'altro, nell'esercizio di u na funzione indipendente e non coercibile dalle parti. Ed i presupposti del rinvio pregiudiziale, in applicazione di questi consolidati principi, qui non sussistono. Ciò non tanto e soltanto per l'estraneità della ### all'ambito dei tributi oggetto di armonizzazione, quanto per la pratic a ininfluenza del te ma esonerativo, quantomeno se impostato e risolto nei termini che si sono detti, rispetto al le disposizioni del ### (§ 108) concernenti la libera concorrenza ed il divieto degli aiuti di ### Questione che recupererebb e teorica rilevanza allorquando l'e senzione (quand'anche davvero 24 di 27 qualificabile appunto come aiuto di S tato) venisse in effetti riconosciuta ad una società di veste commerciale o perante in campo concorrenziale (anche se in forza di concessione pubblica) per il solo fat to di essere un a società ‘pubblica', ed a scapito di società concessionarie ‘private' concorrenti nello stesso ambito di mercato; non anche quando l'esenzione, come nella specie, venisse invece negata proprio sul presuppost o unionale della non discriminazione concorrenziale in ragione della natura economicoimprenditoriale dell'attività parimenti svo lta dagli operatori, sia pubblici sia privati. In ci ò il ragioname nto svolto dalla società contribuente sembra anzi viziato da un rib altamento logi co di partenza, non pon endosi all'evide nza alcun dubbio di alterazione delle regole di libero mercato mediante il riconoscimento di aiuti di ### (sub specie di esenzione fiscale) non comunicati ed autorizzati, in un contesto nel quale tanto i primi quanto i secondi siano esclusi dal beneficio. Né sarebbe fondatamente sostenibile un contrasto con il diritt o unionale avendo riguardo, non già al rapporto competitivo tra società pubbliche e private, bensì a quello in ipotesi stabilito tra le società (pubbliche e private) da un lato, e lo ### (e gli altri enti contemplati dall'art. 49 lett.a)) dall'altro. 
Dal mom ento che se la natura dell'attivit à in concreto sv olta è amministrativa, ad essere disattivata in radice è l'intera disciplina concorrenziale di mercato, men tre se è paritetica ed imprenditoriale (come tale svolta attraverso i vari strumenti a tal fine predispost i dall'ordinamento, quali appunto le società partecipate ed in house) si ritorna a quanto appena osservato circa il fatto che nessun contrasto con il diritto UE potrebbe originarsi da un sistem a normativo nazionale che, come qu ello qui in esame, neghi indistintamente il beneficio, tranne che in ipotesi di attività ‘direttamente' svolta dallo ### nell'amb ito di potestà di tipo autoritativo. E' per questo che si è affermato (### n. 2396/17, così ### n. 19779/20) che: “in tema di recupero di aiuti di ### 25 di 27 dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione della ### n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l'### delle entrate, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla 1. n. 46 del 2007, ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dall'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, e dall'art. 3, comma 70, della l. n. 5 49 del 1995 an che nei confron ti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evit are che le imprese pubb liche, ben efici arie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei cd.  servizi pubblici locali, che è un mercato aperto all a concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti”. A maggior ragione si giunge a questa conclusione considerando la più ampia nozione euro -unitaria d'impresa che, per giurisprudenza della Corte di Giu stizia UE, in clude quals iasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modali tà di funzionamento, laddove costituisce att ività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (CG: 23/04/1991, ### & ### ; 16/11/1995, ### des societes d'assu rances; 11/12/1997, ### 16/06/1987, Co mmissione vs. It alia; 01/07/2008, ### 26/03/2009, ###. Il che si raccorda sia con l a normativa fiscal e e uropea, per la quale è soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art.  9, 51, ###, n. 2006/112/CE; conf. art. 4, ###, 77/388/CE)", sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che "i t ermini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un 26 di 27 ente pubblico o u n raggruppamento di tali p ersone e /o enti ch e offra sul mercat o, rispet tivamente la realizzazione di l avori e/o opere, prodotti e servizi” (art. 1, §8, ###, n. 2004/18/CE)".  ### parte, la q uestione de lla possi bile interferenza dell'esenzione ### in parola con il diritto UE d ella concorrenz a non è nuova, in quan to già recentemente affron tata (v. ### 15204/24, con richiamo a ### n. 2164/24) nel senso che: “(…) quanto alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale va osservato che questa Corte ha già ritenuto che non sussista alcuna incertezza sulla questione qui in scrutinio, che im ponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di ### dell'### a (v. ### Sez. T. 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i ### lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli ### membri, come precisa l'art. 345 del Trattato sul funzionamento dell'### mentre l'art. 106 vieta agli ### membri di emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusiva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto questo profilo, ### p er l'### non potrebbe benefici are dell'esenzione riconosciuta allo ### (cfr. sul punto, anche ###, Sez. T, 22 gennaio 2024, n. 2164)”.  8.Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.   9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  10. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte d ella ricorre nte, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.  P.Q.M.  la Corte 27 di 27 rigetta il ricorso; condanna ### per l'### S.p.A. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore della società ### s.r.l. nella misura di € 7.600,00 per competenze, oltre a 200,00 € per spese vive, rimborso forfettario ed accessori di legge. 
Dà at to che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. 
Così deciso in ### nella ca mera di consi glio della sezione 

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Balsamo Milena

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 382/2025 del 08-01-2025

... di ### a “integrare la documentazione in atti”, salvo convalidare il trattenimento senza alcuna motivazione in merito alle deduzioni difensive. Sostiene, qu indi, che la mancata trasmissione del decre to di espulsione adottato dal ### di ### al Giudice della convalida 4 di 15 del trattenimento ha così impedito a quest'ultimo di verificarne la manifesta illegit timità - che a vrebbe imposto il rigetto della convalida del trattenimento per inv alidità derivata - così pregiudicando la qualità del sindacato giurisdizionale. Con l' ultima memoria depositata il rico rrente ha riferito e documentato che il decre to di espulsione emesso dal Pr efetto di ### il 21 luglio 2022 citato è stato annullato dal Giudice di ### di ### (doc.7), a seguito della cassazione della prima decisione del medesimo giudice di merito disposta con ordinanza di questa Corte n. 5878/2024. 3.- Il motivo è fondato e va accolto. 3.1.- Il tr attenimento dello straniero che non possa ess ere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione è misura di privazione della libertà personale, che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1752/2023 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### 28 bis, presso lo studio dell'av vocato ### O ### che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.   -ricorrente ###'INTERNO, in persona del ### p.t., e Questura di ### in persona del ### p.t., domiciliati in ### PORTOGHESI 12, presso l'### che li rappresenta e difende ope legis.   -intimati avverso il ### del GIUDICE DI PACE di ### 11601/2022 depositato il ###.  2 di 15 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'11/10/2024 dal ### Udito il ### nella persona del ### Udito l'### per il ricorrente.  ### 1.- ### udice di pace di ### o, con il dec reto in data 12 settembre 2022 , ex art.14 del d.lgs. n.286/1998 in epigrafe, convalidò il trattenimento di ### nato in ### sia il ###, presso il ### di ### per i ### (C.P.R.) di ### - “Brunelleschi” emesso dalla ### di ### in data 8 settembre 2022 con la seguente motivazione «il trattenuto non ha alcuna docum ento per l'identificazione e richiede protezione internazionale… sussistono i presupposti di cui all'art.14 stante l'assenza di identificazione». 
Il trattenimento era stato disposto contestualmente al secondo decreto di espulsione adottato dalla ### di ### in ragione dell'inottemperanza all'ordine di allontanamento disposto nei confronti dello straniero con il primo decreto di espulsione emesso dalla ### di ### in data il ###/2022, ai sensi dell'art.  13, co mma 2, lett. a) del d. lgs. n. 286/1998 (### e successiv e modificazioni per essere lo straniero entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, a seguito dello sbarco presso la frontiera di ### il ###. 
Il citt adino straniero, con ricorso notificato il ###, ha chiesto, con un mezzo, la cassazione del decreto.  ### dell'### e il ### della ### di ### non essendosi costituiti nei termini di legge mediante controricorso, si sono costituiti solo al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c. 
Il ricorre nte ha depositato più memorie; il di fensore si è dichiarato antistatario. 3 di 15 Il ricorso, già fissato per la trattazione in adunanza camerale, è stato rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 3654/2024, al fine di approfondire le connesse tematiche emerse con l e ordinanze di legittimità ###/2023 e 504/2023. 
All'udienza pubblica, la ### ha chiesto l'accoglimento del ricorso, come da conclusioni scritte già depositate. 
L'### difensore del ricorren te ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 2.- Con l'unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 13, c.  2, 14, cc. 3 e 5-ter, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE in considerazione della mancata trasmissione degli atti relativi alla precedente procedura di espulsione della ### di ### da parte del la ### al Gi udice di ### e l'omesso esame della legittimità dei provvedimenti presupposti dal la misura del trattenimento disposta nei suoi confronti. 
Il ricorrente riferisce che, nel corso dell'udienza di convalida, la sua di fesa aveva dedotto l'illegittimità del decreto di espulsione adottato dal ### di ### il 21 luglio 2022, non trasmesso dalla ### di ### e la conseguente invalidità derivata del secondo decreto di espul sione, emesso dal ### di ### a seguito dell'inottemperanza all'ordine di allontanamento della ### di ### adottato in conseguenza del decreto di espulsione emesso dalla ### a di ### nonché del suc cessivo decreto di trattenimento emesso dal ### di ### e che, a seguito di tali contestazioni, il Giudice di ### nel verbale di udienza aveva invitato la ### di ### a “integrare la documentazione in atti”, salvo convalidare il trattenimento senza alcuna motivazione in merito alle deduzioni difensive. 
Sostiene, qu indi, che la mancata trasmissione del decre to di espulsione adottato dal ### di ### al Giudice della convalida 4 di 15 del trattenimento ha così impedito a quest'ultimo di verificarne la manifesta illegit timità - che a vrebbe imposto il rigetto della convalida del trattenimento per inv alidità derivata - così pregiudicando la qualità del sindacato giurisdizionale. 
Con l' ultima memoria depositata il rico rrente ha riferito e documentato che il decre to di espulsione emesso dal Pr efetto di ### il 21 luglio 2022 citato è stato annullato dal Giudice di ### di ### (doc.7), a seguito della cassazione della prima decisione del medesimo giudice di merito disposta con ordinanza di questa Corte n. 5878/2024.  3.- Il motivo è fondato e va accolto.  3.1.- Il tr attenimento dello straniero che non possa ess ere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione è misura di privazione della libertà personale, che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; sicché, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., non soltanto l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. 18748/2015; Cass. n. 6064 /2019 e, tra le ultime, Cass. 18227/22).  3.2.- ### di trasmissione all'autorità giudiziaria degli atti relativi al trattenimento è previsto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs.  n. 286/98, a tenore del quale «Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento». 5 di 15 ###. 20, co mma 1, d.P.R. n. 394/1999 prevede che «il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi dell'art. 14 del testo unico, è comunicato all'interessato con le modalità di cui all'art. 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento». 
Questi documenti, fondanti il trattenimento, costituiscono gli atti indispensabili che il questore deve trasmettere al giudice di pace, a mente dell'art. 14, comma 3, T.U.I. ai fini del lo svolgimento del giudizio di convalida.  3.3.- Il disposto dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n.286/1998 stabilisce che «il giudice prov vede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termin i, la sussistenza dei re quisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1».  3.4.- Il giudizio di convalida ha oggetto limitato alla verifica di proporzionalità e adeguatezza delle misure disposte dall'autorità di pubblica sicurezza in attesa del rimpatrio, con limitazione della materia del contendere del giudizio all'esame dei requisiti di merito assunti a fondamento della decisione iniziale di trattenimento dell'immigrato (Cass. n. 24584/20, sub 3.1, 3.2; Cass. n. 22775/22).  3.5.- Va aggiunto che, secondo un indirizzo co nsolidato, il sindacato giurisdizional e sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni gi ustificative dell' adozione della misura indicate nell'art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs.  n.286/1998, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle cond izioni di “manifesta illegittimità del medesimo”, in quanto indefettibile presupposto della 6 di 15 disposta privazione del la libertà personal e (Cass. n.1649 6/2024; Cass. n. 7841/2019; Cass. n. 17407/2014); segnatamente, «il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.  14 del d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la m anifesta ill egittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero» (Cass. n. 18404/2023). 
Il controllo del giudice, per quanto concerne l'accertamento della non manifes ta illegittim ità del provvedimento di espulsione o respingimento che costituisce il presupp osto del trattenimento, avviene poi ex actis, sulla base della verifica del contenuto degli atti che il questore è tenuto a depositare, anche se non vi è dubbio che il giudicante possa ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi di prova che egli ritenga rilevanti ai fini della propria decisione e che i suoi poteri di controllo non siano in nessun caso limitati ai soli elementi dedotti dall'auto rità amministrativa interessata (v. Corte di Giustizia dell'### sentenza 5 giugno 2014, causa C-146/14 PPU, ### p. 62).  3.6.- Tale arresto non risulta smentito dalla recente pronuncia di questa Corte n. ###/2023 che ha affermato «In tema di procedimento per la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il ### il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non c omporta che il giudice, so lo perché sol lecitato dalla difesa, sia te nuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l'onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l'asserita illegittimità del predetto provvedimento.» (Cass. ###/2023); invero, non si ravvisa alcun arretramento circa 7 di 15 l'estensione del sindacato giurisdizionale alla “manifesta illegittimità” dei provvedimenti che costituiscono presupposto del trattenimento. 
Con detta pronuncia è stato, tutta via, circoscritto l'eventuale esercizio della doverosa cooper azione istruttoria officiosa - ove appaia necessaria, nonostante l'onere di provvedere alla produzione documentale gravante sull'### ex art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286/98 - ai soli documenti relativi al provvedimento che costituisce l'immediato antecedente giuridico presupposto dal provvedimento impugnato, dovendo farsi carico la parte privata di produrre quanto, a suo parere, ulteriormente rilevante.  3.7.- La questione proposta dal motivo in esame riguarda per l'appunto la prospettazione di una ragione di “manifesta illegittimità” di un provvedimento presupposto (il decreto di espulsione emesso dal ### di ### che non è l'immediato antecedente giuridico del decreto di trattenimento integrato, in vece, dal decreto di espulsione emesso dal ### di ### e si denuncia la violazione di legge in relazione al primo decreto di espulsione, lamentando la mancata trasmissione degli atti relativi da parte della ### al Giudice di ### e l'omesso esame degli stessi ai fini del vaglio di legittimità.  4. - La censura, come già anticipato, è fondata, nei termini di seguito precisati e va accolta in confo rmità con la richiesta della ### 4.1.- Innanzi tutto, va osservato che il princip io espresso d a Cass. n. ###/2023, non si attaglia alla fattispecie in esame per due ordini di ragioni: nel presente caso il Giudice di pace è stato investito - non già della richiesta di proroga del trattenimento (già in precedenza convalidato), ma - della domanda di convalida; inoltre lo stesso Giudice di pace ha ritenuto rilevante la questione introdotta dalla difesa del trattenuto in merito alla dedo tta illegittimità del primo decreto di espulsione, tanto da ordinar e a verbale 8 di 15 l'integrazione documentale, salvo poi a provvedere nonostante il mancato adempimento istruttorio.  4.2.- Tanto premesso, riti ene il ### o che la normativa in esame debba essere interpretata in termini maggiormente consoni al qu adro normativo e gi urisprudenziale eurounitario , come già ricordato da Cass. n. 504/2023. 
In particolare, rileva quanto precisato dalla Corte di Giustizia, grande sezione, nella sentenza dell'8 novembre 2022 nelle cause riunite C-704/20 e C -39/21, o ve è affermato che «### 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del ### europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli ### membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l'articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del ### europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione in ternazionale, e l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento ### n. 604/2013 del ### euro peo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli ### membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli ar ticoli 6 e 47 della ### dei diritt i fondamentali dell'### europea, devono essere interpretati nel senso che: il co ntrollo, da parte di un'autor ità giudizi aria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti d al diritto dell'### del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d'ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l'eventuale mancato rispetto di un presu pposto di legittim ità non dedotto dall'interessato.». 9 di 15 In proposito, la ### ha rimarcato che il legislatore dell'### ha disposto un sistema articolato di tutele trasfuso in norme comuni sostanziali e procedurali (p . 85, 86) in considerazione dell'importanza del diritto alla libertà e della gravità dell'ingerenza in detto diritto costituita dal trattenimento di persone per motivi diversi dal perseguimento o dalla repressione di reati. 
Ha, qu indi, chiarito che «### un siff atto regime di tutela assicuri in modo effettivo il rispetto dei rigorosi presupposti che la legittimità di una misura di tratteniment o prevista dalla diretti va 2008/115, dalla direttiva 2013/33 o dal regolamento n. 604/2013 deve so ddisfare, l'aut orità giudiziaria competente deve ess ere in grado di deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della verifica di detta legittimità. A tal fine, essa deve poter prendere in considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti dall'autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale. 
Essa deve altresì poter prendere in considerazione i fatti, le prove e le os servazioni che le vengono eventualmente sottopo sti dall'interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della propri a decisione. I poteri di cui essa dispone nell'ambito di un controllo non possono, in alcun caso, essere circoscritti ai soli elementi dedotti dall'autorità amministrativa (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, ### C 146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punti 62 e 64, nonché del 10 marzo 2022, ### C 519/20, EU:C:2022:178, punto 65)» (par.87) e che «(…) l'autor ità giudiziaria competente deve prend ere in considerazione tu tti gli elementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come in tegrati o chiariti nell'ambito di misure proced urali che ess a ritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e, sulla base degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la violazione di un presupposto di legittimità derivante dal diritto dell'### anche qualora una simile violazione non sia stata dedotta dall'interessato. Tale obbligo lascia 10 di 15 impregiudicato quello consistente, per l'autorità giudiziaria che è così indotta a rilevar e d'ufficio un siffatto presupposto di legittimità, nell'invitare ciascuna delle parti a prendere p osizione sul presupposto in parola, in conformità al principio del contraddittorio.» (p.88).  4.3.- La fattispecie in esame non rientra, invece, nell'ambito di applicazione della sentenza del 4 ottobre nella causa C-387/24 PPU che ha affermato l'autonomia del sindacato giurisdi zionale sulla legittimità di forme di trattenimento disposto a titolo di verso, stabilendo che «### 15, paragra fi 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE del ### europeo e del Consiglio, del16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli ### membri al rimpatrio dicittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/33/UE del ### europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme re lative all'accoglienza dei richiedent i protezione internazionale, e l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento ### 604/2013del ### europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato memb ro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli ### membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letti alla luce degli articoli 6 e 47 della ### dei dir itti fondamentali dell'### europea, devono ess ere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale che non prevede l'obbligo, in capo all'autorità giudiziaria competente, di disporre il rilascio di un cittadino di un paese terzo, che è trattenuto conformemente a una misura adottata in base alla direttiva 2008/115, con la motivazione che tale persona, il cui trattenimento era stato disposto in un primo tempo in virtù di una misura adottata in base al regolamento n. 604/2013, non era stata lib erata immediatamente dopo la c onstatazione che quest'ultima misura era divenuta illegittima.». 11 di 15 4.4.- Si deve, quindi, tornare alla sentenza della ### dell'8 novembre 2022 nelle cause riunite C-704/20 e C-39/21. 
In sintesi, si può dire che la Corte di giustizia ha puntualizzato l'ampiezza diacronica del vaglio di legittimità laddove ha focalizzato l'attenzione sul “trattenimento iniziale”. 
Ha, qu indi, precisato, l'oggetto del sin dacato giurisdizionale affermando che il giudice «deve poter prendere in considerazione gli elementi di fatto e le prove assunti dall'autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale. Essa deve altresì poter prendere in considerazione i fatti, le prove e le osservazioni che le vengono eventualmente sottoposti dall'interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della propria decisione.». ### ha, così, individuato tre possibili fonti di conoscenza per il giudice: i) quanto posto a disposizione dall'autorità amministrativa; ii) quanto posto a disposizione da parte dell'interessato; iii) quanto il giudice stesso abbia ritenuto necessario ricercare ai fini della decisione, anche se non dedotto dall'interessato. 
È sig nificativo considerare che anche le “oss ervazioni” dell'interessato possono assumere rilievo e che l'esercizio del potere istruttorio officioso è collegato ad una valutazione di “necessarietà” compiuta dall'autorità giudiziaria, anche se tutto deve confluire documentalmente negli «elementi del fascicolo portati a sua conoscenza (n.d.r. dell'autorità giudiziaria), come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa» sui quali va esercitato il controllo dell 'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità.  4.5.- Quanto al primo profilo, la precisazione che il sindacato dell'autorità̀ giudiziaria deve a vere ad oggetto il rispetto di tutti presupposti di legitti mità, derivanti dal diritto unionale, del trattenimento iniziale di un cittadino di un paese terzo, comporta - come efficacement e osservato dalla ### - che il 12 di 15 controllo debba formarsi in modo completo ed esaustivo, compatibilmente con i tempi ridotti della procedura, sulla base degli elementi di car attere documentale che han no concorso a determinare il risultato finale (cioè la convalida del trattenimento o della sua proroga), ben potendo l'illegittimità̀ annidarsi non solo in un atto immediatamente presupposto (quale può essere un decreto di espulsione conseguenziale ad inottemper anze), ma anche in elemento più re moto (un prim o decreto di espulsione ovv ero un decreto di re spingimento inosserv ato) ma comunque capace di incidere in modo significativo sul risultato finale del quale si discute o, attrav erso la propria illegittimità, idoneo a rip ercuotersi su un provvedimento successivo (ancorché non consecutivo), di talchè la distinzione tra atti ad esso immediatamente collegati ed atti che, se pure collegati, intercettano una connessione di tipo debole e dunque fuoriescono dal perimetro di quelli al cui deposito deve provvedere l'### con la richiesta di convalida, non appare convincente.  4.6.- Quanto al second o profilo, concernente la base documentale della decisione ed il dovere di «portare» a conoscenza del giudice il fascicolo d'ufficio, si osserva che la Corte di giustizia ha optato per un v entaglio di ipotes i diversamente graduato in considerazione di oneri e poteri del soggetto preso in considerazione (autorità amministrativa, interessato, autorità giurisdizionale) e tale scelta, come osser vato dalla ### ra ### va intesa «in conformità̀ con la latitudine e l'assolutezza del principio da essa affermato, e cioè che in sede ###sede di rinnovo) il sindacato del giudice (per quanto limitato alle manifeste violazioni) debba essere pieno ed incondizionato dal punto di vista della base istruttoria sulla quale si forma.».  4.7.- Va quindi affermato il seguente principio di diritto: «In tema di procedimento per la convalida (o la proroga) del trattenimento del cittadino strani ero presso il ### l'autorità 13 di 15 giudiziaria, deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'### e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo, in base agli elementi del fas cicolo portati a sua conoscen za, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato. 
Al fine di consentire questo controllo: - il principale onere probatorio grava sull'amministrazione, ex parte, in ordine alla legittimità della misura restrittiva applicata, tenuto conto di quanto normativamente già p revisto d all'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286/98 e dall'art. 20, comma 1, del d.P.R.  394/1999 (che costituisce la documentazione minima da allegare) e di quanto possa apparire necessario in relazione al caso concreto, ove si e videnzi una conca tenazione a ritroso tra provve dimenti originati da un titolo comune.  - l'interessato, per parte sua, è tenuto a documentare le proprie deduzioni di manifesta ill egittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti antecedenti presupposti dal trattenimento, tuttavia, quando ciò non sia stato possibile e l'interessato abbia allegato la manifesta illegittimità presentando delle “osservazioni” circostanziate, il giudice le deve prendere in esame e, ove ritenga “necessario” approfondire il tema, deve procedere all'integrazione delle fonti di conoscenza, compatibilmen te con i tempi della procedura; - infine, il giud ice se nel complessivo materiale desunto dal fascicolo d'ufficio trova element i anche non specificamente a lui devoluti co me tema d'indagi ne che, t uttavia, ritiene “necessario” approfondire, li deve esplorare con integrazione officiosa istruttoria ma sempre che ciò sia compatibile con i temp i stretti della procedura.». 14 di 15 4.8.- ### le regole generali, ove il controllo non consenta di superare il dubbio quali ficato insorto sulla legittimità di un provvedimento che costituisce il fondamento del successivo provvedimento oggetto del dire tto sindacato giurisdizionale, non potrà trovare ingresso il provvedimento di convalida o di proroga.  4.9.- Nel caso in esame, il Giudice di pace ha violato la disciplina in esame, come interpretata dalla giurisprudenza unionale perché ha affermato la sussistenza dei presupposti contemplati dal d.lgs.  286/1998, art. 13, pur avendo ritenut o necessar io disporre un'integrazione istruttoria concernente la leg ittimità del primo provvedimento di espulsione presupposto, e ha adottato la formula “stante l' assenza di dati identificativi ” che benché gr aficamente esistente, non rende, tu ttavia, percepi bile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente in idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. U. nn. 8053/14; n. 22232/16; 13977/19), in presenza della istruttoria contestualmente attivata.  5. - La circostanza riferita in memoria, secondo cui il Giudice di pace di ### in sede di giudizio di rinvio a seguito di Cass. 5878/2024, ha annullato il decreto di espulsione del ### di ### dl 21-22 luglio 2022, non risulta nel caso di specie decisiva, in assenza di attestazione di passaggio in giudicato.  6.- Alla ritenuta fondatezza del ricorso consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento qui impugnato, ai sensi dell'art. 382, u.c., cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento doveva essere disposta.  7.- Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la dichiarazione del difensore di essere antistatario, ove formulata, non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), va rammentato che in un giudizio in cui è parte soccombente un'### statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il 15 di 15 quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una contro versia civile promossa contro un'### statale, il compenso e le spese spettanti al difensore, anche ove antistatario, vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'### statale (C ass. nn. 18583/2012, 22882/ 2018, ###/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez. U. n. 24413/2021). 
Pertanto, le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di ### P.Q.M.  - Accoglie il ricorso; - ### senza rinvio il provvedimento impugnato. 
Così deciso in ### il giorno 11 ottobre 2024.   

Giudice/firmatari: Acierno Maria, Tricomi Laura

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1794/2025 del 14-10-2025

... parzialmente, il diritto ad un compenso, salva ed impregiudicato ogni diritto di impugnazione al riguardo, condannare lo stesso a tenere mallevata dal pagamento o saldo di tali somme, fino all'integrale ristoro dei danni subiti alla stessa attrice opponente.”), richiesta che, peraltro, era stata espressamente dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado (“### alla domanda proposta in subordine, la stessa è in tutta evidenza inammissibile non essendo, neppure in astratto, configurabile un'ipotesi in cui il soggetto riconosciuto come creditore sia chiamato a “mallevare” il debitore.”). In relazione alla domanda riconvenzionale, va, invece, osservato che quella formulata in appello (“condannare altresì (in via riconvenzionale), previo ogni più opportuno accertamento e pronuncia circa gli inadempimenti addebitabili allo stesso nello svolgimento del mandato e/o mandati ad esso conferiti, lo stesso convenuto Avv. ### al risarcimento del danno derivato in capo alla ### e consistente nei pregiudizi ai diritti ad essa riconosciuti dalla sentenza della Corte di ### di ### e come liquidati dal Tribunale di ### e di cui in narrativa, danni da quantificarsi in separato apposito (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei magistrati: Dott.ssa ### rel. est., Dott.ssa ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di ### iscritta a ruolo al n. r.g. 2358/2022 promossa da: ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti appellante contro ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti e ### S.P.A. (p.iva ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### come da procura in atti appellati avverso la sentenza n. 3133/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data ###, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 6.5.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 12.5.2025, pubblicata in data ###, sulle seguenti ### Per la Parte appellante: “### all'###ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in via preliminare di rito, disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 ut supra; in via principale nel merito e in accoglimento dell'odierno appello, per i motivi sopra esposti, ferma quanto disposto in sentenza di primo grado in merito alla revoca del decreto ingiuntivo 4644/19 e salva quindi quanto in essa statuito in relazione alla riduzione dei compensi richiesti in relazione alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'R.G. 2598/14 Tribunale di Firenze e alla procedura esecutiva della relativa sent. n. 484/2017, riformare per il resto l'impugnata sentenza n. 3133 /2022 emessa il ### dal Tribunale di Firenze giudice dott. ### per i motivi esposti in parte narrativa in accoglimento degli stessi e dell'odierno appello, ferma la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 4644/19: - accertare e dichiarare, che, per i motivi esposti e nel presente atto e come formulati in primo grado, non risulta dovuto dalla odierna opponete ### all'avvocato ### per il mandato (o i mandati) ad esso conferiti di cui in atti, alcun compenso professionale o comunque che il compenso risulta dovuto in misura inferiore (dovendo essere ulteriormente diminuito) rispetto a quanto liquidato (in parziale accoglimento dell'opposizione) nella sentenza impugnata; - condannare altresì (in via riconvenzionale), previo ogni più opportuno accertamento e pronuncia circa gli inadempimenti addebitabili allo stesso nello svolgimento del mandato e/o mandati ad esso conferiti, lo stesso convenuto Avv. ### al risarcimento del danno derivato in capo alla ### e consistente nei pregiudizi ai diritti ad essa riconosciuti dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze e come liquidati dal Tribunale di Firenze e di cui in narrativa, danni da quantificarsi in separato apposito separato giudizio, salvo in ogni caso la liquidazione di un importo provvisionale; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di riproposizione e accoglimento della contestazione di controparte circa la proponibilità della richiesta di condanna generica, e previo accertamento e pronuncia circa l'inadempimento nello svolgimento dei medesimi mandati dell'Avv. ### e di cui appresso, condannare lo stesso al risarcimento del danno in favore di ### da quantificarsi nel corso del presente giudizio o in successiva fase dello stesso, anche in via equitativa o a mezzo apposita CTU (rispetto alla quale anche in tal senso si insiste), e, all'esito, compensare, anche parzialmente, le somme così liquidate, con il compenso che dovesse risultare ancora dovuto all'Avv. #### il convenuto al rimborso delle spese ed onorari di giudizio oltre accessori di legge. 
In via istruttoria, si insiste, per tuziorismo difensivo, per l'ammissione di tutti i mezzi di prova non ammessi, comprese la CTU e prove orali, così come formulate in capitoli in giudizio di primo grado con memoria ex art.  183, co VI, n. 2 c.p.c., quindi affinché questa Corte Voglia disporre in quanto dedotti, richiesti e non ammessi - senza che ciò possa comportare inversione dell'onere probatorio posto a carico di controparte - i seguenti mezzi istruttori: A. prova per testi, sui seguenti capitoli: I. DVC dalla metà del 2013 ### indicò all'Avv.  ### alcuni conti correnti della ### come quelli tenuto presso la BCC di ### e presso la ### spa al fine di procedere ad ogni azione esecutiva sugli stessi; II. DVC dalla prima metà del 2013 (e comunque dalla Sentenza della Corte d'Appello di Firenze che le riconosceva il diritto alla reintegra e ai danni) ### indico più volte all'Avv. ### le società F.lli Gambassi di #### e ### S.r.l. quali debitrici della ### in qualità di conduttrici o affittuarie della stessa e/o dei beni e mezzi aziendali; ### DVC ### sempre dall'inizio dell'anno dal 2013 e fino al 2018 ha sempre prodotto all'Avv. ### i bilanci annuali della ### S.r.l., corredati dei i relativi verbali di assemblea e relazioni dell'amministratore e delle visure ### (come, in parte documentato, doc. 15 e 16); IV. ### dal 2012 ha rappresentato più volte e in più occasioni all'Avv. ### che la ### S.r.l. aveva posto in liquidazione il suo asset, lo stato di cassa integrazione o mobilità dei dipendenti e nel 2013 ha specificamente evidenziato allo stesso che la ### aveva licenziato tutti i dipendenti, cui stava liquidando tutte le residue spettanze con i proventi della locazione/affitto del complesso immobiliare e con i profitti ricavati dalla lavorazione delle materie prime giacenti; V. ### nell'arco di tempo che va dal 2013 al maggio 2018, ha più volte espresso all'Avv. ### i propri timori sulla distrazione delle residue garanzie patrimoniali della ### VI. 
DVC che dal 2013 al 2018 ### hanno ha più volte richiesto all'Avv. ### di intraprendere azioni a tutela dei diritti e del credito riconosciuto nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 2013 anche, infine, tramite istanza di fallimento nei confronti della ### insistendo altresì che fosse indicato il collegamento tra la stessa, il ### e la società F.lli ### S.r.l.; VII. DVC l'Avv. ### dal 2013 e fino al 2018 (ossia alla revoca del mandato lui conferito), ha sempre rassicurato la ### sul fatto che, in ogni caso, tramite l'### le sarebbero stati riconosciuti e versati il TFR e le ultime tre mensilità nonché riconosciuti tutti i contributi pensionistici dalla data dell'illegittimo licenziamento e fino a tutto il 2012; #### anche nel 2017 (in seguito alla sentenza che chiudeva il giudizio di opposizione al D.I.) ha insistito l'Avv.  ### affinché le azioni esecutive fossero dirette presso le ### e i C/C e presso la F.lli ### IX. DVC fu l'Avv. ### ad indicare alla ### il rag. ### quale professionista designato per effettuare i calcoli del danno essa riconosciuto nella sentenza n. 347/13 della Corte d'Appello di Firenze, chiedendo ella unicamente di farsi carico della consegna e ritiro presso lo ### dello stesso della documentazione; X. DVC che per i conteggi da lei elaborati nel novembre 2013, relativamente al danno derivante dall'illegittimo licenziamento della ### come pronunciato dalla Corte d'Appello di Firenze sez. lavoro con ### n. 347/13, (ed allegati al ricorso di cui al lett. D comparsa - n. 9 fasc. monitorio) lei ha ricevuto le indicazioni direttamente dall'Avv. ### XI. DVC lei non ha mai richiesto, per i conteggi di cui al precedente cap. X, il pagamento di alcuna prestazione alla #### DVC verso la metà fine di agosto 2019, il patronato ### richiedeva, per conto della ### il riconoscimento alla stessa e l'addebito al datore di lavoro ### del periodo contributivo 1.11.2007 - 31.12.2012, quale lavoratrice dipendete presso la stessa; ### Vero che l'istanza di cui al precedente capitolo veniva rigettata per intervenuta prescrizione del termine come da documenti in atti (doc.14). Si indicano quali testi, salvo altri 4 - ### residente in ### a #### sui capitoli dal I al IX; - ### con studio in #### sui capitoli X e XI; - ### di #### 43/a ### sui capitoli XII e ### B. 
Disporre, altresì, ### d'### affinché, previo esame e verifica degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, delle informazioni e della documentazione che il consulente stesso ritenga necessario e/o opportuno acquisire presso le parti e presso i terzi, in particolare ### e ### fallimentare (ed a ciò espressamente autorizzato), questi: - quantifichi il danno derivante dal mancato riconoscimento in capo alla ### e/o mancato addebito nei confronti del datore di lavoro ### S.r.l., da parte dell'### dei contributi previdenziali ed assistenziali e diritti che sarebbero stati ella dovuti a seguito di reintegra, per il periodo riconosciuto dalla sentenza n. 413/13 del 14.03.2013 della Corte di Appello di ### Lavoro (doc. D comparsa e n.4 in ricorso per D.I. di controparte), e ad essa non riconosciuti per prescrizione/decadenza (derivante dall'omissione degli adempimenti cui parte convenuta era tenuta come da mandati conferiti e in atti); ### da valutarsi in relazione ai benefici economici di cui la stessa avrebbe usufruito, sia con riferimento al trattamento pensionistico, sia con riferimento all'accesso al ### di ### e ai relativi indennizzi, trattamenti e benefici economici (### mensilità non percepite e/o altro).” Per la Parte appellata ### “###ma Corte di Appello di ### contrariis reiectis, - in via preliminare: - respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata; - dichiarare inammissibile l'appello ex art 348 bis c.p.c.; - dichiarare la domanda riconvenzionale e la relativa domanda subordinata della sig.ra ### respinte in sentenza, infondate oltre che inammissibili e improcedibili in quanto non riproposte in sede di appello così come formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. - dichiarare inammissibili la nuova domanda riconvenzionale e la nuova domanda in via subordinata formulate in questa sede come specificato sub. 2) - nel merito: rigettare l'impugnazione della sig.ra ### e confermare la sentenza del Tribunale di ### n. 3133/2022. - Nella denegata ipotesi in cui venga accolto l'appello in ordine alla prima domanda riconvenzionale ad un risarcimento del danno generico da quantificarsi in separato giudizio, condannare comunque la sig.ra ### a pagare all'avvocato ### il suo credito come statuito nella sentenza impugnata; - ### denegata ipotesi in cui venga accolto l'appello in ordine alla nuova domanda riconvenzionale ad un risarcimento del danno generico da quantificarsi in separato giudizio salvo la liquidazione di un importo provvisionale, condannare comunque la sig.ra ### a pagare all'avvocato ### il suo credito come statuito nella sentenza impugnata; - dichiarare che l'assicurazione ### S.p.A. è tenuta a manlevare l'avvocato ### da ogni pretesa della sig.ra ### condannando la stessa a rifondere alla sig.ra ### quanto sarà eventualmente tenuto a pagare alla sig.ra ### nel futuro ed eventuale separato giudizio di quantificazione del danno o a titolo provvisionale. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, cap ed iva del presente giudizio.” Per la Parte appellata ### S.p.A.: “###ma Corte adita: - in via preliminare di rito, respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata non sussistendone i presupposti; - in via principale, respingere l'atto di appello promosso dalla sig.ra ### in quanto infondato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 3133/2022 del 9.11.2022 del Tribunale di ### Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio.” ### atto di citazione ritualmente notificato, ### aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4644/2019 emesso dal Tribunale di ### in data ### (con il quale il predetto Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'avv. ### della somma di euro 53.488,23, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso professionale), al fine di ottenere la declaratoria di nullità e la revoca del decreto ingiuntivo o dell'insussistenza della pretesa creditoria per l'attività difensiva svolta in suo favore nel contenzioso insorto contro la ### s.r.l. (già ### s.r.l.) a seguito dell'illegittimo licenziamento, che si era articolata: a) dinanzi alla Corte di Appello di #### R.G.A. 661/2012; b) nella fase esecutiva a seguito della sentenza n. 347/2013 della Corte d'Appello di #### c) nel ricorso per ### n. R.G. 1638/2014, sulla base della sentenza 347/2013 della Corte d'Appello di #### nonché nella successiva ### a ### n. R. G. 2598/2014; d) nella fase esecutiva a seguito della sentenza n. 484/20 17 del Tribunale di #### ed e) dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, ### R.G. 16691/2013, nonché la condanna dell'opposto alla ripetizione degli acconti versati. 
La medesima aveva, inoltre, proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere, previa declaratoria dell'inadempimento dell'avv. ### nello svolgimento del mandato e/o mandati ad esso conferiti, la condanna del medesimo al risarcimento del danno da lei subito rispetto ai diritti ad essa riconosciuti dalla sentenza della Corte di Appello di ### n. 347/2013 e liquidati dal Tribunale di ### con la sentenza 484/2017, da quantificarsi in separato apposito giudizio, nonché, in subordine, nell'ipotesi, in cui fosse stato riconosciuto in favore dell'opposto, anche parzialmente, il diritto ad un compenso, la condanna del medesimo a tenerla manlevata dal pagamento o saldo di tali somme, fino all'integrale ristoro dei danni da lei subiti. 
A fondamento dell'opposizione, la ### aveva dedotto che: 1) aveva contestato espressamente l'operato professionale svolto dall'avv. ### revocando al medesimo il mandato conferitogli, in quanto, nell'ambito del contenzioso giudiziale predetto, pur essendo stato accertato a suo favore un credito di lavoro da illegittimo licenziamento per oltre 200.000,00 euro ed il diritto alle regolarizzazioni contributive per 62 mesi, tale credito non era stato mai ottenuto, né risultava essere neanche parzialmente ottenibile, essendo stati ad essa negati pure i possibili interventi dell'### e le regolarizzazioni contributive in quanto prescritte (successivamente all'emissione del provvedimento che le riconosceva); 2) nessuna concreta misura volta a preservare l'esercizio e/o l'esecuzione del diritto riconosciuto nella sentenza n. 347/13 della Corte territoriale toscana, era stata tempestivamente posta in essere dall'avv. ### che aveva così vanificato il risultato ottenuto con la sentenza d'appello, procurandole un ingente danno; 3) l'avv. ### aveva presentato dei preventivi di parcella sulla base dei quali aveva concordato con lei, sia per il giudizio di appello che per le prime fasi del giudizio di opposizione al D.I., compensi sostanzialmente minori rispetto a quelli dal medesimo pretesi nel ricorso per decreto ingiuntivo; 4) gli acconti pagati, documentati e non contestati, non erano stati detratti dall'importo richiesto, che risultava determinato in mondo complessivo dall'ordine professionale (senza detrazione degli acconti) e la somma richiesta e liquidata dal decreto ingiuntivo opposto era stata calcolata su tale intero importo, senza tener conto degli acconti dichiarati e riportati dal ### (che non sono oggetto di contestazione). 
In particolare, nell'ambito dell'opposizione, con riguardo ai singoli giudizi nei quali l'avv. ### aveva espletato l'attività professionale in questione, la ### aveva dedotto che: i) in relazione alle prestazioni inerenti al giudizio avanti alla Corte di Appello di ### procedimento R.G. n. 661/2012, da parte del convenuto vi era stata, in considerazione del notevole importo del danno e della retribuzione corrispondente (oltre 200.000,00 euro), “la mancata richiesta, in seno a tale procedimento e successivamente all'emissione della sentenza definitiva del grado, di misure volte a tutelare l'ingente credito ad essa riconosciuto”, quali la richiesta di condanna al pagamento di provvisionale ex art. 278 cpc.; ii) con riferimento alle “### inerenti alla fase esecutiva”, era da escludere l'utilità di un'azione esecutiva promossa nel 2013 “su beni mobili prima presso la sede errata poi presso la sede legale del debitore, che nel frattempo aveva cessato e che aveva affittato sia l'azienda che il capannone e i cui beni materiali erano, peraltro, già stati tutti venduti in un'asta giudiziaria del Tribunale di ### a metà gennaio del 2010 (tutti elementi risultanti dalla ### dai bilanci pubblicati); iii) quanto alle prestazioni inerenti al ricorso per decreto ingiuntivo e successiva opposizione, l'avv. ### aveva ingiustificatamente atteso oltre 1 anno (da marzo 2013 a aprile 2014) prima di provvedere con il ricorso nel quale aveva, altresì, omesso di richiedere la provvisoria esecuzione ex art.  642 c.p.c.; iv) con riferimento alle “### relative alla fase esecutiva della sentenza n. 484/2017 del Tribunale di ### definitiva del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 753/2014”, l'avv. ### non aveva effettuato il pignoramento dei conti correnti della società ### srl, dei quali aveva fornito gli esatti estremi (BCC di ### spa e ### spa), conti sui quali risultavano ancora transitare cospicue somme o quello presso terzi, quali la società ### srl e la ditta F.lli Giambassi, affittuari e conduttori e quindi debitori della ### v) riguardo alla “### e ricorso incidentale in Corte di Cassazione R.G.  16691/2013”, il professionista non si era attenuto agli obblighi informativi circa “la proposizione del ricorso incidentale in relazione al mancato riconoscimento da parte della Corte di Appello del danno da demansionamento”; vi) l'avv. ### aveva omesso di presentare l'istanza richiesta e pur la comunicazione all'### “circa l'omesso versamento da parte della ### srl degli oneri contributivi per il periodo dell'illegittimo licenziamento”, cagionando in tal modo “un danno corrispondente all'omesso versamento di contributi in corrispondenza di ben 66 mensilità comprese le tredicesime o, piuttosto, la perdita del corrispondente trattamento pensionistico (sia in termini economici che temporali) oltreché del TFR e delle ultime 3 mensilità, di cui ella avrebbe potuto beneficiare (anche per accesso al fondo di garanzia) se la sentenza fosse stata in tal senso eseguita e un istanza richiesta o comunicazione in tal senso fossero state effettuate presso l'INPS”. 
Inoltre, aveva eccepito che tra lei ed l'avv. ### fossero stati pattuiti (per iscritto) specifici compensi, inferiori a quelli richiesti al professionista e liquidati con il ricorso monitorio e ciò in particolare in ordine: vii) al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di cui all'R.G. n. 2598/2014 del Tribunale di ### nel quale, nel novembre 2014, con riferimento alle prime due fasi (esame e studio - introduttiva) avevano concordato il complessivo compenso di €.1.500,00, oltre IVA e CPA (doc. 7 e doc. 8), inferiore a quello richiesto con il ricorso monitorio e viii) al giudizio di appello (R.G. n. 661/2012 Corte d'###, per il quale il compenso per l'intero giudizio era stato concordato in €. 4.200,00 (oltre ### e s.g.) come da preventivo redatto dallo stesso avv. ### in data 22 marzo 2013 e successivamente confermato (doc. 7), invece che nell'importo poi preteso di €. 11.400,00 (oltre ### e accessori)”. 
Infine, la ### aveva dedotto che: ix) con riferimento al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo RG. n. 2598/14, dinanzi al Tribunale di ### gli importi richiesti per le fasi trattazione e istruttoria e decisionale dovevano essere ridotti del 30%, in quanto non si era tenuto conto che l'oggetto e la materia di tale procedimento (ossia il risarcimento del danno da illegittimo licenziamento) erano già state oggetto di precedente giudizio in cui era stato pattuito il corrispettivo delle attività difensive (“Non possono esservi dubbi, infatti, che il giudizio di opposizione risultasse la mera contestazione della liquidazione del danno già giudicato nei procedimenti di primo e secondo grado e riconosciuto nella sentenza della Corte di ### 347/2013 ed in particolare in merito all'arco temporale nel quale doveva determinarsi tale calcolo.  ### rispetto a tale questione è stata accolta ed era prevedibile che lo fosse, posto che il datore di lavoro aveva cessato la propria attività il ###; è da ritenere che, se il calcolo si fosse basato sul termine finale corretto (ossia il ###), non solo l'opposizione sarebbe stata rigettata ma probabilmente non sarebbe neppure stata proposta)”; x) il compenso richiesto per il procedimento esecutivo intentato nel 2017 in relazione alla sent. n. 484/2017 del Tribunale di ### sez. ### in relazione al quale l'avv. ### aveva emesso parcella per c.a. 6.500 euro, oltre ad essere sproporzionato e non trovare riscontro rispetto alle tariffe del DM 55/14, risultava non dovuto, trattandosi di procedimento che, oltre a risultare palesemente inutile e infondato, di fatto non si è mai incardinato, non essendosi minimamente concretizzato, come palesemente prevedibile, (tanto più utilizzando la dovuta perizia) alcun pignoramento ed essendosi di fatto esaurite le prestazioni professionali nella formulazione del precetto con la consegna dello stesso e del titolo all'ufficiale giudiziario e il ritiro, presso il medesimo, degli stessi atti unitamente al verbale di esito negativo” e xi) di aver nel tempo versato acconti “ulteriori rispetto a quelli indicati nelle parcelle, in parte documentati (doc. 7, 8, 9) e, in parte, non documentati”; Si era costituito in giudizio l'avv. ### che aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, nonché della domanda riconvenzionale e di quella avanzata in via subordinata dalla ### Il medesimo aveva, inoltre, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la ### S.p.A. per essere dalla stessa manlevato in ipotesi di condanna. 
Autorizzata dal giudice la chiamata in causa, si era costituita in giudizio anche la predetta compagnia assicurativa, che aveva chiesto il rigetto delle domande riconvenzionali attoree. 
La causa era stata istruita attraverso produzioni documentali, non essendo state ammesse le prove per interrogatorio e per testi richieste dall'opponente ed era stata decisa dal Tribunale di ### con sentenza n. 3133/2022, pubblicata in data ###, il predetto Tribunale aveva: 1) revocato il decreto ingiuntivo opposto; 2) condannato l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 42.888,37, oltre interessi legali di mora dal 2.11.2019; 3) compensato tra le parti le spese di lite nella misura pari ad 1/5; 4) posto a carico dell'opponente la restante quota dei 4/5 delle spese di lite e di quelle del procedimento monitorio e 6) condannato l'opponente al pagamento in favore della terza chiamata delle spese di lite. 
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue.   “…l'opposizione proposta risulta meritevole di accoglimento limitatamente ai motivi inerenti alla quantificazione dei compensi spettanti al professionista per l'attività prestata. 
In particolare, si ritiene che i compensi debbano essere liquidati ai valori minimi - per il complessivo importo di euro 6.888,00 (Fase di studio della controversia:€ 2.268,00; Fase introduttiva del giudizio:€ 810,00; ### istruttoria e/o di trattazione: € 1.785,00; ### decisionale:€ 2.025,00) - con riferimento all'attività professionale espletata in relazione al procedimento di opposizione sub c), avuto riguardo alla non particolare difficoltà e complessità della pratica, trattandosi sostanzialmente di una vicenda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta unicamente in punto di quantum, come emerge altresì dalla note finali autorizzate depositate dall'avv. ### (cfr. doc. 14 fasc. proc. monitorio, pag.12), nonché dalla stessa sentenza che ha definito il giudizio (cfr. doc. 15 fasc. proc. monitorio). 
Rispetto, dunque, alla parcella sub doc. 17 fasc. monitorio, si perviene ad un totale complessivo di euro 8.050,41. Sommando tale importo con quello di euro 1615,22 di cui alla notula 18 fasc. monitorio relativa al procedimento monitorio, si ottiene la somma di euro 9.665,63. 
Inoltre, per quanto concerne il procedimento esecutivo sub d), si ritiene che i compensi debbano essere liquidati ai valori minimi - con riconoscimento, dunque, del complessivo importo di euro 1045,00 per le fasi di studio (euro 555,00) e istruttoria/trattazione (euro 490,00) - tenuto conto della non particolare difficoltà e complessità della pratica, quale emerge dalla lettura dell'atto di precetto sub doc.18 fasc. proc. monitorio, nonché in ragione del mancato conseguimento di un risultato utile per la cliente. 
Rispetto, quindi, alla parcella sub doc. 20 fasc. monitorio, si ottiene un totale complessivo di euro 1091,24. 
Per il resto l'opposizione è infondata. 
Riguardo al motivo sub i, l'attrice non ha dimostrato che nel giudizio dinanzi alla Corte di ### di ### ricorressero le condizioni per la pronuncia di una condanna al pagamento di provvisionale ex art. 278 cpc., la quale presuppone l'accertamento della sussistenza di un diritto, nonché la valutazione circa il raggiungimento della prova su una certa quantità del danno (cfr. Cass. n. 927 del 16/02/1989). 
Né v'è prova che tale iniziativa avrebbe comunque consentito di conseguire un risultato utile per la “creditrice” ### stante l'esito infruttuoso delle successive azioni intraprese per il recupero del credito de quo. 
Risulta, in ogni caso, documentato che il professionista convenuto si è concretamente attivato per la presentazione dell'istanza di fallimento nei confronti della società debitrice dell'attrice (circa la mancata presentazione dell'attrice allo studio del convenuto per sottoscrivere il mandato per l'istanza di fallimento doc. B). 
Quanto alla deduzione sub iii, la stessa è infondata, atteso che risulta per tabulas che l'avv. ### nel relativo giudizio ha richiesto la concessione della provvisoria esecuzione in relazione al provvedimento monitorio (verbale di udienza del 5 febbraio 2015 sub doc. F fascicolo parte opposta). 
Riguardo al motivo sub iv, è sufficiente osservare che non è dimostrato che l'attrice abbia fornito l'indicazione degli estremi degli asseriti conti correnti della società ### srl, BCC di ### spa e ### spa, necessari per poter procedere con il pignoramento presso terzi. 
Riguardo all'eccezione sub v, posto che la sig.ra ### ha sottoscritto il mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale (cfr. doc. 8 fasc. proc. monitorio), si deve ritenere che la stessa sia stata senz'altro informata in ordine alla presentazione del ricorso incidentale, proposto in relazione al mancato accoglimento da parte della Corte di ### di ### della domanda di risarcimento del danno per demansionamento, ciò fermo restando che dalla notula sub doc.25 si evince come la redazione di detto ricorso incidentale non abbia determinato alcun aumento dei compensi richiesti, rispetto a quelli spettanti per la costituzione nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte. 
Con riferimento al motivo di opposizione sub vi, non v'è prova che alcun mandato sia stato conferito al professionista dalla sig.ra ### per la gestione della posizione dell'attrice con l'### Per quanto concerne le eccezioni sub vii e viii, non risultano dimostrati gli asseriti accordi sui compensi, considerato che i docc. 7 ed 8 fasc. parte attrice costituiscono meri progetti di notula, ovvero parcelle per il pagamento dei compensi, le quali non hanno carattere vincolante, salvo che le stesse siano conformi ad un pregresso accordo od espressamente accettate dal cliente (cfr. Cass. 6454/2008 e n. 2575/2018), ipotesi quest'ultima che non ricorre nella specie, mancando l'espressa accettazione da parte della sig.ra ### e la prova di un pregresso accordo. 
Non è stato, infine, dimostrato che l'attrice abbia nel tempo versato al convenuto acconti “ulteriori rispetto a quelli indicati nelle parcelle” (motivo di opposizione sub xi) di cui il convenuto ha tenuto conto in sede di presentazione del ricorso monitorio. 
Non può, inoltre, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, atteso che, da un lato, alla stregua delle risultanze di causa risulta che l'avvocato ### abbia correttamente svolto l'attività professionale in favore della sig.ra ### dall'altro, non è stata fornita la prova che il mancato recupero delle somme di cui alla sentenza 484/2017 del Tribunale di ### sia riconducibile alla condotta dell'opposto. 
Quanto alla domanda proposta in subordine, la stessa è in tutta evidenza inammissibile non essendo, neppure in astratto, configurabile un'ipotesi in cui il soggetto riconosciuto come creditore sia chiamato a “mallevare” il debitore. 
In definitiva, se, per un verso, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo, per altro verso, l'attrice va condannata al pagamento in favore del convenuto della complessiva somma di euro 42.888,37, di cui: a. euro 16.633,97 in relazione al procedimento ### / ### s.r.l. dinanzi alla Corte di ### di #### R.G.A. 661/2012) b. euro 570,85 in relazione al procedimento ### / ### s.r.l. - ### esecutiva a seguito della sentenza n. 347/2013 della Corte d'### di #### c. euro 9.665,63 in relazione al procedimento ### / ### s.r.l. - Ricorso per ### n. R.G. 1638/2014, sulla base della sentenza n. 347/2013 della Corte d'### di #### nonché successiva ### a ### n. R. G. 2598/2014; d. euro 1.091,24 in relazione al procedimento ### / ### s. r.l. - ### esecutiva a seguito della sentenza n. 484/20 17 del Tribunale di #### e. euro 14.926,68 in relazione al procedimento ### / ### s.r.l. dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, ### R.G. 16691/2013. 
In ordine a tale importo di 42.888,37, vanno computati gli interessi legali di mora dal 2-11-2019, data di notifica del provvedimento monitorio ### altra questione è assorbita. Le spese di lite vengono compensate per 1/5, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione, che vede il riconoscimento in favore dell'opposto di un importo, il quale risulta ridotto di circa il 20% rispetto a quello di cui al provvedimento monitorio. La restante quota di spese di lite, liquidata come in dispositivo alla stregua dei parametri del DM 55/2014 (scaglione da € 26.001 a € 52.000), viene posta a carico di parte attrice in ragione della soccombenza prevalente. Sulla base dei medesimi criteri, le spese del procedimento monitorio vanno poste a carico dell'attrice nella misura dei 4/5. Quanto alla pronuncia sulle spese di lite, in relazione al giudizio subordinato di garanzia introdotto dal convenuto nei confronti della terza chiamata, occorre osservare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le spese sostenute dal terzo chiamato in causa devono essere poste a carico della parte chiamante solo nell'ipotesi in cui la chiamata in causa risulti palesemente arbitraria o infondata; diversamente le spese devono essere poste a carico della parte attrice soccombente (cfr. tra le altre Cass. ### n. 8363 del 8.4.2010; Cass. ### n. 12301 del 10.6.2005).  ### specie, con riguardo alla chiamata in causa di ### non ricorrono i presupposti indicati - palese infondatezza o arbitrarietà - tenuto conto che la domanda di manleva proposta dall'opposta risulta fondata su una polizza assicurativa per responsabilità professionale (cfr. docc. 1-2 fasc. terza chiamata). 
Tanto premesso, le spese di lite sostenute dalla terza chiamata, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014, devono essere poste a carico di parte attrice, secondo il principio di soccombenza.”. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha proposto appello avverso tale sentenza, impugnando la stessa con quattro motivi di gravame (con i quali ha dedotto: 1) l'erronea pronuncia in ordine alla determinazione dei compensi professionali e degli acconti versati; 2) l'errata applicazione degli art. 112, 113, 115 in relazione a punti decisivi della controversia nonché dell'art. 113 in relazione agli art. 1176, II co., 1218 e 1223, 1226 e 2236 c.c. 3) la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; degli art. 115, 116 e 113 c.p.c. in relazione agli art. 1176, II co., 1218, 1223, 1226 e 2236 c.c. e 4) l'errata applicazione degli art. 183, 7° comma e dell'art. 244 c.p.c. , degli art. 115 e 116 c.p.c.)
Si è costituito in giudizio ### che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348, nonché l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della domanda formulata in via subordinata ed in via riconvenzionale dalla ### nell'atto di citazione in appello, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello. 
Si è costituita in giudizio la ### S.p.A. (di seguito ###, che ha chiesto anch'essa il rigetto dell'appello. 
All'udienza collegiale del 6.5.2025, svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 12.5.2025, pubblicata in data ### e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rigettata l'eccezione ex art 348 c.p.c., formulata dall'appellato ### atteso che la locuzione “non ha una ragionevole possibilità di essere accolto” va intesa nel senso che l'operatività del filtro deve essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie. 
Va, invece, accolta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. formulata sempre dal predetto appellato in ordine alla domanda avanzata dalla ### in via subordinata, nell'atto di citazione in appello. 
Ed invero, con riferimento a detta domanda (del seguente tenore letterale: “in via subordinata, nella denegata ipotesi di riproposizione e accoglimento della contestazione di controparte circa la proponibilità della richiesta di condanna generica, e previo accertamento e pronuncia circa l'inadempimento nello svolgimento dei medesimi mandati dell'Avv. ### e di cui appresso, condannare lo stesso al risarcimento del danno in favore di ### da quantificarsi nel corso del presente giudizio o in successiva fase dello stesso, anche in via equitativa o a mezzo apposita CTU (rispetto alla quale anche in tal senso si insiste), e, all'esito, compensare, anche parzialmente, le somme così liquidate, con il compenso che dovesse risultare ancora dovuto all'Avv. ###”), si osserva che la stessa è del tutto diversa da quella formulata nell'atto di citazione in opposizione, in quanto, mentre in quella formulata in appello la ### ha chiesto di essere risarcita del danno subito, al contrario in quella formulata nell'atto di citazione in opposizione, la medesima aveva chiesto di essere “mallevata” dall'opposto (“ in via subordinata nella denegata e contestata ipotesi, il giudice dovesse riconoscere all'Avv. ### anche parzialmente, il diritto ad un compenso, salva ed impregiudicato ogni diritto di impugnazione al riguardo, condannare lo stesso a tenere mallevata dal pagamento o saldo di tali somme, fino all'integrale ristoro dei danni subiti alla stessa attrice opponente.”), richiesta che, peraltro, era stata espressamente dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado (“### alla domanda proposta in subordine, la stessa è in tutta evidenza inammissibile non essendo, neppure in astratto, configurabile un'ipotesi in cui il soggetto riconosciuto come creditore sia chiamato a “mallevare” il debitore.”).   In relazione alla domanda riconvenzionale, va, invece, osservato che quella formulata in appello (“condannare altresì (in via riconvenzionale), previo ogni più opportuno accertamento e pronuncia circa gli inadempimenti addebitabili allo stesso nello svolgimento del mandato e/o mandati ad esso conferiti, lo stesso convenuto Avv. ### al risarcimento del danno derivato in capo alla ### e consistente nei pregiudizi ai diritti ad essa riconosciuti dalla sentenza della Corte di ### di ### e come liquidati dal Tribunale di ### e di cui in narrativa, danni da quantificarsi in separato apposito separato giudizio, salvo in ogni caso la liquidazione di un importo provvisionale”) è sostanzialmente uguale a quella avanzata in primo grado (“in via riconvenzionale, previa ogni più opportuno accertamento e pronuncia circa le negligenze e imperizie professionali addebitabili al convenuto avv. ### nello svolgimento del mandato e/o mandati ad esso conferiti e di cui in narrativa, condannare lo stesso al risarcimento del danno derivante in capo alla ### rispetto ai diritti ad essa riconosciuti dalla sentenza della Corte di ### di ### e liquidati dal Tribunale di ### e di cui in narrativa, danni da quantificarsi in separato apposito giudizio”), su cui il giudice di primo grado aveva già statuito in sentenza nel seguente modo: “Non può, inoltre, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, atteso che, da un lato, alla stregua delle risultanze di causa risulta che l'avvocato ### abbia correttamente svolto l'attività professionale in favore della sig.ra ### dall'altro, non è stata fornita la prova che il mancato recupero delle somme di cui alla sentenza 484/2017 del Tribunale di ### sia riconducibile alla condotta dell'opposto.”, con una pronuncia che è stata sostanzialmente impugnata con il terzo motivo di gravame. 
Ciò detto, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere: 1) non provato l'accordo asseritamente raggiunto tra lei e l'avv. ### in ordine all'ammontare dei compensi professionali spettanti per le prime due fasi dell'opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'R.G.  2598/2014 e del giudizio d'appello presso la Corte territoriale ### nonostante l'avvenuta produzione dei doc. 7 ed 8, che confermavano la sussistenza degli accordi intercorsi in precedenza tra le parti e che, in particolare, la natura di preventivo del doc. 8, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 247/2012 e la sua accettazione, emergesse dal contestuale versamento integrale dell'acconto richiesto; 2) non dimostrato l'avvenuto versamento di acconti ulteriori rispetto a quelli indicati nelle parcelle, nonostante che ella avesse contestato l'omessa detrazione dall'importo richiesto degli acconti già versati e non contestati (e non la mancata detrazione di “ulteriori” acconti) e 3) provate, in ragione dell'avvenuta sottoscrizione del mandato, le informazioni relative alla necessità di presentare il ricorso incidentale in relazione al mancato accoglimento da parte della Corte di ### di ### della domanda di risarcimento del danno per demansionamento (che, a dire dell'appellante, pur non avendo determinato un aggravio dei compensi aveva, tuttavia, comportato, stante l'avvenuto rigetto dello stesso, il pagamento delle spese di lite). 
Il motivo è infondato. 
Ed invero, in relazione al primo rilievo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2233, comma 3, c.c. (come sostituito dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006), l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012 (recante la nuova disciplina sull'ordinamento professionale forense), che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato (con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo 13) quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c. (cfr. Cass. civ. 24.10.2023 n. 29432; 13.4.2023 n. 16383/23 e 12.1.2023 n. 717). 
Tanto ricordato, si osserva che i doc. 7 ed 8 riproducono due progetti di notule (ovvero documenti non fiscali aventi la funzione di specificare l'attività professionale svolta e comunicare al cliente il totale del compenso dovuto per la stessa, prima dell'emissione della fattura definitiva) e non l'accordo ex artt. 2233 c.c., per cui, poiché le notule sono redatte in base all'accordo sul compenso già raggiunto tra le parti, non possono essere ritenute equipollenti allo stesso, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, tanto che, in mancanza dell'accordo scritto, il compenso spettante al professionista va determinato in base ai parametri forensi ministeriali. 
In ordine al secondo rilievo, si osserva che la mancata detrazione di ulteriori acconti era stata espressamente dedotta dalla difesa della ### a pag. 17 dell'atto di citazione in opposizione (“### ha inoltre versato acconti in relazione alle pratiche e prestazioni di cui al decreto, ulteriori rispetto a quelli indicati nelle parcelle, in parte documentati (doc. 7, 8, 9) e, in parte, non documentati, per i quali ultimi si di dovrà far ricorso alle prove orali; acconti che tutti, ovviamente, dovranno esser considerati e scomputati da qualsiasi compenso il professionista possa pretendere e venir lui riconosciuto”) e che l'avvenuta detrazione, da parte del giudice di primo grado, degli acconti già versati dalla ### in corso di causa emerge chiaramente dalle somme liquidate, che corrispondono all'importo delle notule in cui erano stati riportati gli importi delle somme date in acconto dalla ### (vd doc. 27 del fascicolo del monitorio), mentre, in relazione al terzo rilievo, si evidenzia che la necessità di proporre il controricorso (e non il ricorso incidentale) sottolineata dall'avv.  ### era legata alla possibilità di difendersi in giudizio ex art. 370 del c.p.c. (che prevede che, non presentando il controricorso, non si possono presentare le memorie ma solo partecipare all'udienza di discussione); che il ricorso incidentale non aveva comportato alcun aggravio di spese per la ### e che la decisione della Corte di cassazione di compensare le spese di lite tra le parti, a seguito del rigetto del ricorso incidentale, in ragione della soccombenza reciproca non poteva essere imputata al difensore (e, comunque, la stessa non aveva determinato l'obbligo del pagamento di spese di soccombenza).   Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di: 1) ritenere non provata la ricorrenza, nel giudizio dinanzi alla Corte di ### di ### delle condizioni per la pronuncia di una condanna al pagamento di provvisionale ex art. 278 c.p.c.., nonostante che vi fossero i presupposti per l'accoglimento; 2) ritenere infondata l'eccezione circa la mancata richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in seno al ricorso, nonostante che l'eccezione si riferisse all'istanza ex art.  642 c.p.c. e non a quella ex art. 648 c.p.c. esaminata dal giudice; 3) omettere la pronuncia in ordine alla doglianza relativa alla mancata attivazione, a seguito della emissione della sentenza della Corte d'### di procedure volte alla tutela del credito e delle garanzie patrimoniali, nonostante che fosse stato conferito all'avvocato mandato per la tutela del diritto e recupero del credito; 4) omettere la pronuncia in ordine alla doglianza relativa alle due procedure esecutive tentate dal legale (effettuata, la prima, presso indirizzi errati ed entrambe inutili in quanto volte a pignorare beni mobili presso sedi ove non si svolgeva più attività da parte del debitore ### s.r.l.) ed alla mancata proposizione di procedure esecutive di pignoramento ed esecuzione nei confronti dei terzi creditori della ### s.r.l., terzi indicati quali clienti di ben individuate banche (es. la società ###, nonostante l'avvenuta liquidazione di compensi al professionista per le procedure esecutive contestate; 5) ritenere che il professionista avesse tempestivamente attivato la procedura fallimentare nei confronti della ### s.r.l. e 6) ritenere non provato che fosse stato conferito mandato al professionista per la gestione della sua posizione con l'### nonostante che il ### già dalla pronuncia della Corte di ### ed in seno allo stesso mandato, avesse il dovere di tutelare tale diritto alla regolarizzazione contributiva, nonché i poteri e gli strumenti per dare esecuzione tempestiva a tale diritto e sentenza, sia per effettuare un intervento ed esigere tale regolarizzazione presso il debitore e presso L'### Il motivo è infondato. 
Ed invero, con riferimento ai primi due rilievi contenuti in detto motivo di gravame, si osserva che, in relazione al primo, la sussistenza dei presupposti necessari per l'accoglimento dell'istanza di provvisionale ex art. 278 c.p.c. ed in particolare, quello della certezza del danno non era affatto evidente, atteso che il ricorso proposto dalla ### nei confronti del ### era stato rigettato in primo grado; che la sentenza della Corte di ### che aveva riformato la pronuncia del Tribunale (peraltro, intervenuta nel 2013) era stata, poi, impugnata dalla società soccombente con ricorso per cassazione e che, a seguito della sentenza della Corte di ### e sulla base del calcolo di un commercialista incaricato dalla ### l'avv. ### aveva richiesto un decreto ingiuntivo che in sede di opposizione il Tribunale di ### non aveva reso provvisoriamente esecutivo, tanto che si era dovuto procedere nel giudizio di merito, mentre, in relazione al secondo, che, nell'atto di citazione in opposizione, la ### - contrariamente a quanto sostenuto - si era lamentata anche della mancata presentazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e che, in ogni caso, l'affermazione della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'eventuale istanza ex art. 642 c.p.c., risultava sostenuta da argomentazioni apodittiche e generiche. 
In relazione, inoltre, al terzo e quarto rilievo - premesso che, dalla documentazione in atti (vd doc. 15 del fascicolo di parte ### la ### in liquidazione s.r.l. risultava aver venduto i beni strumentali ed il magazzino già nel 2010, nonché proceduto all'azzeramento dell'organico nel 2012 - si osserva che i poteri conferiti all'avv. ### con la procura sottoscritta in occasione del ricorso in appello, non determinavano alcun automatismo in relazione alle ulteriori iniziative procedurali da intraprendere [nel senso che ogni iniziativa (anche la promozione di procedure esecutive) dovevano essere concordate con il cliente]; che l'avv.  ### aveva, comunque, promosso delle procedure esecutive, a seguito della citata sentenza della Corte di ### nei confronti della società in liquidazione e che, comunque, le procedure esecutive non potevano essere utilmente proposte prima dell'effettiva determinazione del quantum spettante alla ### (avvenuta con la sentenza emessa dal Tribunale di ### con la sentenza n. 484/17, pubblicata in data ###), per cui, stante assenza di prove da parte della ### in ordine ad accordi specifici tra lei ed il professionista in circa la strategia da seguire per ottenere il pagamento di quanto riconosciuto dalla Corte in suo favore e la presenza di azioni esecutive (il cui risultato negativo non era imputabile al professionista, atteso che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzo e non di risultato), l'omissione della pronuncia al riguardo, da parte del giudice di primo grado, va interpretata alla stregua di un rigetto implicito della domanda. 
Riguardo, poi, al quinto ed al sesto rilievo, si evidenzia, con riferimento al primo, che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, l'avv. ### aveva dimostrato, mediante lo scambio di e-mail con la ### (doc. B del fascicolo di parte del ###, di aver predisposto la istanza di fallimento della società del fratello della medesima già nel 2018 e che la stessa non era stata poi depositata in quanto non sottoscritta dalla cliente, che non si era presentata in studio e non aveva neanche versato il corrispettivo pattuito e che aveva poi revocato il mandato. Detta circostanza, peraltro, affermata anche nella sentenza impugnata (“..Risulta, in ogni caso, documentato che il professionista convenuto si è concretamente attivato per la presentazione dell'istanza di fallimento nei confronti della società debitrice dell'attrice (circa la mancata presentazione dell'attrice allo studio del convenuto per sottoscrivere il mandato per l'istanza di fallimento doc. B)”.), non è stata contrasta da alcun elemento probatorio contrario, nonché, con riferimento al secondo, che la ### non aveva mai provato di aver conferito al ### l'incarico di controllare e gestire la sua posizione ### al fine della regolarizzazione dei contributi previdenziali per il periodo riconosciuto nella sentenza n. 347/2013 della Corte di ### di ### (che, infatti, risulta essere stato espletato dal nuovo difensore a cui era stato dato specifico mandato).   Non si procede all'esame del terzo motivo di gravame (con il quale l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di non ravvisare gli inadempimenti contestati al ### omettendo, di conseguenza di pronunciarsi in ordine alle diminuzioni dei compensi ed ai danni a lei derivati, in accoglimento della domanda riconvenzionale), in quanto assorbita nella presente decisione. 
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere inammissibili le istanze istruttorie. 
Il motivo è inammissibile, atteso che l'appellante, in violazione dell'art. 342 c.p.c., nuova formulazione, non ha avanzato alcuna specifica critica alle argomentazioni offerte dal giudice di primo grado per rigettare le istanze (“per quanto concerne le istanze istruttorie reiterate dall'opponente … i capitoli di prova orale articolati dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n.2 cpc. sono formulati in modo generico (cfr cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13) per mancata univoca collocazione nel tempo e nello spazio del fatto oggetto di detti capitoli1, od inerenti a circostanze irrilevanti (cfr. cap. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 e 13) od inammissibili ex art. 2721 c.c. (cfr. 6 e 7)”, essendosi limitata a negare le stesse, affermando apoditticamente e genericamente che i capitoli di prova erano, invece, stati formulati su circostanze rilevanti e pertinenti e con specifica allegazione dei fatti e del tempo. 
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata. 
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dello scaglione di valore indeterminabile (complessità bassa) del decreto del della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), esclusa la fase istruttoria che non risulta svolta. 
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.  P. Q. M.  La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza 3133/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide: - rigetta l'appello e condanna ### alla rifusione delle spese sostenute da ### e dalla ### S.p.A. nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 6.946,00 in favore di ciascun appellato (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge. 
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.   Così decisa in ### il #### est.   (dr.ssa #### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni

causa n. 2358/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Santese Carla

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18715/2025 del 09-07-2025

... sorgere il diritto al rimborso risultante dalla stessa, salvo che nella stessa dic hiarazione non sia stata formulata una esplicita richiesta in tal senso (Cass. 29/12/2010, n. 26314: «La dich iarazione dei redditi tardivament e presentata, secondo la previsione contenut a nell'abrogato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 9, (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati, mentre, trattandosi di disposizione di tipo sanzionatorio che tende a disincentivare i ritardi nella presentazione della denuncia dei redditi, della dichiarazione tardiva l'erario non può tenere conto per il rimborso dei crediti d'imposta da essa risultanti, avendo in tal caso il contribuente, l'onere di formulare una espressa istanza al riguardo; detta istanza, peraltro, può ritenersi validamente rappresentata anche dalla dichiarazione dei redditi tardivamente presentata, ove in essa egli non si sia limit ato ad esporre il credito d'imposta, ma ne abbia specificamente domandato il rimborso»; la soluzione è stata tenuta ferma anche da Cass. 23/01/2020, n. (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18777/2020 R.G. proposto da: ### in persona del l.r.p.t., successore ope legis di ### di Avellino, rappresentata e difesa dall'avv. ### in forza di procura speciale allegata al ricorso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ###; - ricorrente - contro ### in persona del ### p.t., domiciliata in ### alla via dei ### n. 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato dalla quale è difesa; - controricorrente per la cassazione della sentenza della ### tributaria regionale del ### sezione staccata di ### n. 8104/2019, depositata in data ###; ### udita la relaz ione della ca usa svolta nella ca mera di consiglio del 21/03/2025 dal relatore consigliere #### 1. ### quanto evidenziato nella sentenza impugnata, #### successore dell'### autonomo case popolari di ### proponeva istanza di rimborso della maggior ### versata e impugnava il silenzio rifiuto, opposto dall'amministrazione, davanti alla ### tributaria provinciale (### di ### evidenziando di aver dichiarato, nella dichiarazione ### 2012 per l'anno di imposta 2011, un credito di imposta, omettendo per mero errore di riportarlo nella dichiarazione 201 3 per l'anno di imposta 2012 e di av er presentato tuttavia una d ichiarazione integrativa della prima, il ###, entro il termine di cui all'att. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R.  n. 322 del 1988.  ### di ### accoglieva il ricorso.  2. ### tributaria regionale (### della ### sezione staccata di ### accoglieva l'appello erariale. 
In particolare, in fatto, i giudici di appello ritenevano pacifico che: a) nell'anno di imposta 2011 l'### aveva m aturato, a seguit o di versamenti in eccedenza rispetto agli importi dovuti, un credito ### di euro 174.659,00; b) il contribuente aveva omesso di effettuare, per quanto rileva, la dichiarazione ### 2012 per l'anno 2011, presentata solo in d ata 30/ 09/2013; c) solo in una pretesa dichiarazione integrativa di tale dichiarazione, d epositata in data ###, la società aveva osteso il credito ### Ciò premesso, il ragionamento posto a fondamento della decisione si articolava sui seguenti tre passaggi: a) la dichiarazione 2012 per il 2011 (così come la dichiarazione 2010 per il 2009 e quella 2 011 pe r il 2010) era tardiva in quant o presentata solo il ###; 3 b) la dichiarazione integrativa del 13/02/2015 non poteva essere intesa come integrazione della dichiarazione 2012 per l'anno di imposta 2011, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1988, tale dichiarazione si considerava omessa, per cui essa costituiva esclusivamente titolo per la riscossione delle imposte dovute ma non anche titolo per il riconoscimento dei crediti esposti; c) comunque, l'istanza di rimborso era tardiva in quanto presentata in data ### e quindi oltre i 48 mesi di cui all'art. 38 d.P.R.  602/1973, decorrenti dai versamenti.  3. Contro tale sentenza ### propone ricorso per cassazione in base a tre motivi. 
L'### delle entrate resiste con controricorso. 
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 marzo 2025.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il prim o motivo, proposto ai sensi dell'art. 36 0, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 e dell'art.  38 d.P.R. n. 602/1973 nonché dell'art. 4 d.P.R. n. 42/1988 e dell'art.  115 c.p.c., evidenziando: a) che la dich iarazione inte grativa e la domanda di rimborso sono opz ioni concorrent i e non alternative, a seconda del fatto che l'interessato si attivi nel campo dell'accertamento (con la dichiarazione integrativa) o nell'ambito della riscossione (con l'istanza di rimborso), per cui la legittimazione al rimborso non fondava sulla presentazione di una valida dichiarazione integrativa; b) nel caso di specie non vi era alcuna dichiarazione integrativa ma al più una dichiarazione ultratardiva che comunque può fondare il dirit to al rimborso (ma non la compensazione); c) l'art. 4 d.P.R. n. 42/1988 prevede espressamente che ove l'eccedenza non sia computata nella dichiarazione dell'anno successivo e ove questa non è presentata il 4 contribuente può chiedere il rimborso a norma dell'art. 38 d.P.R.  602/1973.  1.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono. 
Un costant e formante giurisprude nziale ritiene che l'istanza di rimborso non sia preclusa dall'omessa pre sentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non sussistendo alcuna interferenza tra l'autonoma facoltà di emendare gli errori mediant e dichiarazione in tegrativa e la presentazione dell'istanza st essa, operando la prima nell'ambito dell'accertamento del debito tributario e la second a nell'ambito del procedimento di riscossione. 
Tale impostazione è ampiamente condivisa da que sta Corte, la quale, in linea con i principi espressi dalle ### nella sentenza 7/06/2016, n. 13378, ha, anche di recente, ribadito che l'emenda o la ritrattazione contenuta nella dichiarazione integrativa (d.P.R. n. 322 del 1988, ex art. 2, comma 8-bis), che si salda con l'origin aria dichiarazione presentata, da un lato, e l'istanza di rimborso (d.P.R.  602 del 1973 , ex art. 38) , da proporre entro 48 me si, nel caso d'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, dall'altro , operano su piani diversi del rapporto d'imposta tra ### finanziaria e contribuente e costituiscono due opzioni concorrenti e non alternative, che l'ordinamento tributario offre all'interessato, a seconda che egli si attivi nel camp o applicat ivo dell'accertamen to fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel diverso ambito della riscossione dei tributi (l'istanza di rimborso) (così Cass. 16/07/201 9, n. 190 02, in tema di ### nello stesso senso si vedano anche Cass. 15/03/2019, 7389, in tema di ### Cass. 30/10/2018, n. 27583; Cass. 11/05/2018, n. 11507). 
In definitiva, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa 5 alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1 998, non oltre il termine di presentazione d ella dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'### finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest'ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 ( 20/11/2019, n. ###; Cass. 30/05/2023, n. 15211).  ### ha errato laddove, pur dando atto nella parte iniziale della motivazione, che «deve ritene rsi pacifico, in p unto di fatto, che, nell'anno di imposta 2011, l'### aveva m aturato, a seguito di versamenti in eccedenza rispetto agli importi dovuti, un credito ### pari a 174.659,00», ha poi escluso il diritto al rimborso, evidenziando che il credito non poteva considerarsi validamente esposto né nella dichiarazione, perchè tardiva, né nella dichiarazione integrativa, poiché questa non poteva considerarsi tale alla luce della tardiva, e quindi omessa, prima dichiarazione.  2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, il vi zio di mo tivazione apparente per violazione dell'ob bligo di legg e costituzionalmente imposto dall'art. 111, sesto comma ###, dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, per motivazione apparente in ordine alla ritenuta decadenza dal rimborso, affermata in maniera apodittica e senza alcun riferimento alla data de l dies a quo, evidenziando che l'istanza era tempestiva 6 almeno rispetto al versam ento in acconto del 30 /11/2011; inoltre deduce che nel caso di avvenuta presentazione de lla dichiarazione, sebbene tardiva, non trovi applicazione il t ermine di cui all'ar t. 38 d.P.R. n. 602/1973, ma solo l'ordinario termine di prescrizione decennale.  2.2. Occorre preme ttere che per questa Corte è ammissib ile il ricorso per cassazione che cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., all orché esso comunque evidenzi speci ficamente la trattazione delle doglia nze relative all'interpretazione o al l'applicaz ione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/0 4/2018, n . 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero stat e articolate in motivi d iversi, singolarmen te numerati (Cass., S.U., 6 /05/2015, n. 9100, in linea Cass. 14756/2020), il che nel caso di specie è possibile.  2.3. La censura motivazionale è fondata. 
Sul pun to della decadenza e in particolare sul dies a quo effettivamente la motivazione resa dalla CTR è del tutto apparente; il ricorrente specifica che almeno il versamento del 30 novembre 2011, debitamente localizzato a pagina 12, sia da considerare non oggetto della decadenza a fronte dell'istanza depositata il ### (questo ultimo dato è esplicitamente accertato dalla ###; l'ufficio si difende con una ricostruzione in fatto intesa sostanzialmente a dimostrare che il credi to risaliva all'anno 2009, ma tale ricostruzione, peraltro apparentemente contraddetta nella parte iniziale della motiv azione, ove la CTR considera pacifico che i versamenti in eccedenza risalgono 7 al 2011, non può in questa sede integrare la motivazione del tutto carente sul punto.  2.4. E' inammissibile e comunque infondata invece la censura, pure contenuta all'interno del secondo motivo, intesa a ritenere applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione del credito esposto in dichiarazione. 
La censura è inammissibile perché la CTR non ne tratta né la parte indica ove abbia dedotto la questione. 
Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la dichiarazione ultratardiva, in quanto inesistente, non fa sorgere il diritto al rimborso risultante dalla stessa, salvo che nella stessa dic hiarazione non sia stata formulata una esplicita richiesta in tal senso (Cass. 29/12/2010, n. 26314: «La dich iarazione dei redditi tardivament e presentata, secondo la previsione contenut a nell'abrogato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 9, (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati, mentre, trattandosi di disposizione di tipo sanzionatorio che tende a disincentivare i ritardi nella presentazione della denuncia dei redditi, della dichiarazione tardiva l'erario non può tenere conto per il rimborso dei crediti d'imposta da essa risultanti, avendo in tal caso il contribuente, l'onere di formulare una espressa istanza al riguardo; detta istanza, peraltro, può ritenersi validamente rappresentata anche dalla dichiarazione dei redditi tardivamente presentata, ove in essa egli non si sia limit ato ad esporre il credito d'imposta, ma ne abbia specificamente domandato il rimborso»; la soluzione è stata tenuta ferma anche da Cass. 23/01/2020, n. 1503, pur nell'evoluzione della fonte normativa, atteso che anche l'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 cit., qualificando come omessa la dichiarazione quando presentata oltre il novantesimo giorno dal termine ultimo di presentazione, al pari della 8 precedente disciplina lascia impregiudicato che essa costituisca solo titolo per la riscossione delle imposte dovute. 
Nel caso di specie, la sentenza attesta che il credito era stato solo «osteso» in dichiar azione ma non ha eviden ziato se n e fosse stato chiesto il rimborso in quella sede, né il ricorrente allega alcunchè al riguardo.  3. Con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'### deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, lamentando l'omesso esame del provvedimento di sgravio emesso dall'amministrazione in data 28 sette mbre 2015 che aveva rico nosciuto il credit o, e, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., deduce violazione degli artt. 1988 e 2944 c.c., costi tuendo esso un vero e proprio riconoscimento del debito.  3.1. Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi, che postula la necessità di un nuovo esame in fatto.  4. Concludendo, vanno accolti i primi due motivi, con assorbimento del terzo; la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### sezione staccata di ### in diversa composizione, per nuovo esame e alla quale si dem anda di provvedere sulle sp ese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbito il terzo; cassa la sent enza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### sezione staccata di ### in diversa composizione, per nuovo esam e, cui demanda di provvedere su lle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il 21 marzo 2025. 

Giudice/firmatari: Di Marzio Paolo, Lume Federico

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 2136/2025 del 29-01-2025

... dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione, salvo che sussista una delle ip otesi di es enzione previste dall'art. 49 d.lg s. cit.;- l'art. 38 d. lgs. n. 50 7/1993 va interpretato nel senso che l'occupazione mediante impia nti di servizi pubblici (tale essendo il viadotto auto stradale, che costituisce un impianto costituito da una costruzione completata da strutture - impianti segnaletici e di illu minazione - che ne aumentano l'utilità) è soggetta alla tassa, sia che si tratti di spazi sottostanti, che sovrastanti lo spazio pubblico;- la tassa compete al concessionario che occupa lo spazio, a nulla rilevando il fatto che il viadotto sia di proprietà d el demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubb lica utilità, è gestito in regime di concessione d a un en te che agisce in piena 20 di 27 autonomia e non quale mero sostituto dello ### n ello sfruttamento dei beni, con la conseguenza che l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a), del citato decreto non spetta in quanto non si configura l'occupazione da (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8189/2022 R.G. proposto da: ### L'### in persona del legal e rappresentante, rappresentata e difesa dagl i avvocati ### PIZZONIA, ### (####), #### (###), giust a procura speciale a margine del ricorso per cassazione -ricorrente contro ### , in persona del legale rapp resentante, rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###), giusta procura in calce al controricorso.   -controricorrente 2 di 27 nonchè contro ### -intimato avverso la SENTENZA di ### TOSANA n. 1034/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta all' udienza pubblica del 22/10/2024 dal ### Udito il P.G. c he ha concl uso per il rigetto de l ricorso ed in subordine per la rimessione della questione alla ### i difensori delle parti.  ### 1.La società ### srl, nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione della T.O.S.A.P. per il Comune di ####, notificava, in data ###, alla società ### rade per l'### s.p.a., l'avviso d i accertamento T.O.S.A.P. n. 642/2 012 relativamente all'anno 2012, p er effetto dell'occupazione del soprassuolo comunale del Comune di Cam pi ### mediante cavalcavia autostradale in gestione della società ### per l'### spa. 
La società ### per l'### s.p.a., ritenendo illegitt imo l'assoggettamento a tassazione, impugnava l'avviso di accertamento notificatole innanzi alla C.T.P. di Firenze, eccependo l'assenza dei presupp osti di cui ag li articoli 38 e 39, d.lgs.  15.11.1993, n.507, stante la <<peculiarità dell'occupazione del suolo comunale effe ttuata dalla società in regi me di concessione statale>> e, subordinatamente, rilevando l'applicabilità al caso di specie dell'esenzione di cu i all'articolo 49, comma 1, let tera a) d.lgs. 15.11.1993, n.507. 
I giudici di prossimità rigettavano il ricorso proposto da ### S.p.A.  con sentenza numero 189 del 04.07.2018, che veniva impugnata dalla società contribuente. 3 di 27 ### issione tributaria regionale della ### resp ingeva il gravame affermando < … è applicabile il dispost o d ell'art . 38 comma 2 del d.gs. n. 507/1993, non essendo dubbio che il viadotto autostradale costituisce un imp ianto ai fini della norma di cui si controverte. Né sussiste l'esenzione ai sensi dell' art. 49 lett.a) del richiamato decreto posto che la società ### ha la gestione economica e funzionale del viadotto in forza della concessione per l' esecuzione dei lavor i pubblici conf erita dallo St ato a norma del d.lgs. 12 aprile 200 6 n. 163, art. 143, con la conseguenza che l'occupazione medesi ma deve considerarsi propria dell'ent e concessionario e vada dunque assoggettata alla tassa ai sensi del d.lgs. n. 507 de l 1993 art. 3 8, comma 2, in q uanto la socie tà concessionaria è l'esecutrice d ella progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori realizzati ( art. 143 comma 2) per la durata di regola non superiore a trenta anni (art. 143 comma 6). . ..; a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che al termine della concessione anche la g estione di e sso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa il bene che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità e gestione in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato n ello sfruttamento dei beni>. 
La contribue nte ricorre per la cassazione della sent enza nr.  1034/01/2021 della ### d ella ### insistendo sull a impossibilità di configurare l'illeceità dell'occupazione avvenuta sulla base della conv enzione stipulata con il ### in precedenza ### convenzione approvata ex art. 2, commi 82 e ss. d.l. 262/2006. 
Replica con controricorso e memorie difensive la società concessionaria. ### ne è rimasto intimato. La ricorrente ha 4 di 27 depositato memorie illustrative nelle quali richiama i principi giuridici affermati da recenti pronunce amministrative che si sono occupate dell'argomento (### Stato, sentenze numeri 10010- 10011-10012-10013-10014-10015-10016- 10017-10018 del 22/11/2023 e n. 10130/2023 del 27/11/23). ### generale, nel ribadire la requisitoria scritt a, ha concl uso per il rigetto del ricorso ed in via subordinata ha chiesto la rimessione al ### o Presidente per l'eventuale rinvio alle S.U.  MOTIVI DI DIRITTO 1. Con la prima censura si de duce la <<violazione e falsa applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463 (“Provvedimento per la costruzione di autostrade e strade”, in specie artt.1-2), 24 luglio 1961, n . 729 (“Piano di nuove cost ruzioni stradali ed autostradali”, in specie artt.1-2-6-7-8-12) e 28 marzo 1968, n. 385 (“Modifiche ed integrazioni alla legge 24 lugli o 1961, n.729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali”); nonché la violazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. n.507/1993; degli artt. 2-4-6 del ### o T.O.S.A.P. del Comune di ### (approvato con ### di ### n.78 del 30/6/1994 e successive modifiche ed integrazioni), in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. >>.  2. La ricorre nte assu me che lo spazio sovrastante la strada comunale non è stato sottratto alla disponibilità generalizzata per volontà dell a ### né pe r concessione del Comune, n é per circostanza “di fatto”, ma per legge dello Stato stesso che ha pianificato e deciso la costruzione dell'autostrada e la localizzazione del suo tracciato, ivi incluso il cavalcavia assoggettato a T.o.s.a.p.; - che la So ciet à concessionaria agisce come esecutrice della volontà stat ale, intervenuta nella gestione d ell'impianto in un momento successivo alla acquisizione de l suolo, soprasuolo e sottosuolo necessari alla realizz azione del tracciat o autostradale, 5 di 27 con la conseguenza che non è possibile definire come abusiva l'occupazione posta in essere dal concessionario, att eso che la realizzazione del tracciato avviene secondo diritto e leggi statali;- che l'autostrada rientra tra i beni demaniali ai sensi dell'art. 822, secondo comma, cod. civ.; - che l'attività de lla società autostradale, tanto nella fase di costruzione della rete, quanto in quella successiva della re lativa gestione e m anutenzione, è rigidamente vincolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'ente concedent e (prima ### ora ### e che la costruzione dell'aut ostrada è stata, in particolare, stab ilita con risalenti leggi dello Stato (legge 21 maggio 1955, n. 463 e legge 24 luglio 1961, n . 729), mentre la real izzazione della ge stione dell'opera effettuata da ### ha finalità di interesse generale, per cui opera l'esenzione di cui al suindicato art. 49, risultando sul punto irrilevante che la ricorrente sia oggi una public company dal momento che in origine la stessa era di proprie tà pubb lica, in quanto appartenente al gruppo ### - che, di conseguen za, lo spazio soprastante la strada comunale così come lo sp azio occupato dai pontoni non appartiene più ai ### in quanto la costruzione dell'autostrada è riconducibile alla volontà dello Stato alla luce di risalenti norme, quali la legge 21 maggio 1955, 463, la legge 24 luglio 1961, n. 729, come integrata dalla legge 28 marzo 1968, n. 385, la quale prevede il piano di costruzione delle strade ed autostrade, attuato con convenzione stipulata con l'### il 18 settembre, n. 9297 è stato deliberato dallo Stato ed attuato dall'allora concedente ### e che i tracciati autost radali sono st ati approvati dallo Stato, approvazione che equ ivale a dichiarazione di pubblica ut ilità e x art. 11 della legge 729/196 1; con la conseguenza che per effetto di dette leggi, spazi ed aree determinate dal tracciato sono state sott ratte d'autorità all'uso generalizzato della comunità territoriale. 6 di 27 Si deduce, inoltre, che l'attrazione al demanio pubblico delle aree e dei volumi attraversati alla rete aut ostradal e in origine appartenenti al demanio comunale, ha dete rminato la perdita di potere impositivo da p arte degli enti territoriali, il che sarebbe dimostrato dalla circostanz a che i ### no n hanno in passato imposto la T.o.s.a.p. per le opere in oggetto né hanno proceduto alla loro rimozione; - che il passagg io dal demanio comunale a quello statale spiegherebbe le ragione per le quali il Comune non ha alcun potere decisio nale sulla delimitazione degl i spazi da occupare, sulla durata del l'occupazione che sono elemen ti invece disciplinati dalla citata ### sti pulata tra la soci età e l'### convenzione che costituisce l'unico titolo giurid ico che autorizza la ricorrente ad attraversare il Comune di ### e porre in essere l'occupazione che si vorrebbe tassare; - che le leggi cita te non possono ritenersi supe rate dalla normativa in materia T.o.s.a.p., in quanto esse concernono e disciplinano ambiti diversi, atteso che le leggi nn. 463/1955 e 729/196 1 h anno sottratto agli ent i territoriali le vol umetrie necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche, ment re l'art. 38 d.lgs.  507/1998 disciplina la T.o.s.a.p. per le aree residue del demanio e patrimonio indisponibile degli enti locali; - che la natura demaniale dell'opera impone le cd. fasce di rispetto costituite da pozioni di terreno contigue alle autostrade, il tutto confermato d al codice della strada - d.lgs n. 285/19 92 - che, agli artt. 16 - 18, impedisce di modificare le costruzioni o le piantagioni attigue alle reti autostradali; - che, la riferibilità allo Stato della individuazione del tracciato della rete autostradale esclude l'assimilazio ne tra la fattispecie sub iudice e l'occupazione di impianti adibiti a pubblici servizi in regime di concessione ammin istrativa di cui all'art. 38 d.lgs. 507/1993, nel qual caso la distribuzione dei servizi pubblici (gas, acqua) è st abilita dal concessionario al mome nto della 7 di 27 richiesta al Comune per l'autorizzazione all'occupazione degli spazi pubblici.  3. Con il motivo formulato in via subordinata, la società ### denuncia <<violazione e falsa applicazione dell'art.49, comma 1, lett. a), d.lgs. n.507/1993, dell'art. 822 cod. civ., dell'art.1 d.lgs.  n.461/1999, nonché dell'art.26 del Regola mento T.O.S.A.P. del Comune di ### io, citato, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ.>.   Si sostiene ch e il ### egio d'appello ha erron eamente escluso l'esenzione riservata alle occupazioni disp oste dal lo Stato, sul rilievo che l'att ività è svo lta dalla società autostradale in m odo autonomo, tanto nella fase di costru zione della rete, quant o in quella successiva della relativa gestione e manutenzione, ancorchè in realtà essa sia rigidamente vincolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'en te concedente sia per qu anto concerne le tariffe che pe r quanto riguarda i bilanci e le at tività sociali (prim a ### ora ###, trascurando che l'ente perseg ue finalità di interesse generale, il che legittimerebbe l'esenzione di cui all'art. 49 d.lgs. 507 del 1993. 
Si obiett a che è irrilevante l'at tuale natura dell'ent e ricorrente - essendo indifferent e che il concessionario sia un ente pubblico o una società privata - dal momento che in origine lo stesso era di proprietà pubblica, in quanto appartenente al gruppo ### per tale via, l'autostrada risulterebbe inclusa nei beni demaniali ex art. 822 cod.civ., di guisa che le occupazioni finalizzate alla realizzazione di opere per soddisfare finalità di interesse della collettività nazionale superano l'interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento d ella comun ità locale, e, pertanto, trova applicazione l'art. 49 d.lgs. 507/1993. 
Si aggiunge con le memorie difensive, che la giurisprudenza della Corte di ### ha chiarito che l'indifferenza rispetto alla natura pubblica o privata del regime proprietario non deve portare 8 di 27 a for me di discriminazione, poiché la difformità tra forme di proprietà pubblica o privat a non produce l'effetto di sottrar re i regimi di propriet à esisten ti negli stati membri alle norme fondamentali del trattato FUE tra cui quelle di non discriminazione, di libe rtà di stabiliment o e di circolazione di capitali ( Corte di giustizia europea 22 ot tobre 2013 cause riunite C 105/12 e C 107/12, Staat der ###. Pertanto, la disciplina applicabile al ben e oggetto in concessione no n può mutare a seconda della natura privata o pubblica del concessionario, il quale è sola la longa manus dello Stato.  4. In via subordinata, la società chiede la rimessione alla Corte di giustizia UE della questione relativa alla coerenza tra gli artt. 49, 56, 63 e 345 TFUE e l'applicazione, nei confronti dei concessionari di infrastru tture pubbliche, di un trat tamento differenziato nei rapporti con gli ent i locali , in funz ione della natu ra pubblica o privata del concessionario.  5. In via p reliminare , osserva la Corte che non si ravvisano i presupposti per la rimessione della decisione alle ### se solo si cons ideri che le principali temat iche qui dedot te, come meglio si vedrà nel prosieguo della motivazione e come del resto riconosciuto anche dalle parti, sono già state innumere voli volte affrontate e risolte da questa Corte (n on solo dalla Se zione ### ma anche d alla ### ione Civile nella contigua materia C.o.s.a.p.), tanto che devono fin d'ora escludersi - fermi restando gli approfondimenti e le precisazioni di cui si darà conto - i re quisiti di un contrasto i nterpretat ivo o di u n ripensamento nomofilattico che, soli, potrebbero giustificare la rimessione.  6.La prima articolata censura deve essere disattesa.  6.1.Con riferimento alla dedotta carenza di potere impositivo del Comune, si afferma, nella illustrazione del primo mezzo censorio, che l'art. 11 legge 729/1 961 - disciplina integralmente abro gata dall'art. 24 d.l. n. 112/2008 ( ma il cui art. 1 1 era già stat o 9 di 27 abrogato dalla legge n . 327/2001) - prevedeva che <### dei progetti esecuti vi e delle relative varianti, concernenti le opere necessarie per la costruzione delle autostrade previste dalla presente legge…equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di ind ifferibilità ed urgenza a tut ti gli e ffetti di legge…..Alle procedure espropriative delle opere indicate nel comma precedente si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463».  6.2.La testuale previsi one normativa di un procedimento espropriativo dell'area di attraversamento del percorso autostradale - di cui non vi è alcuna allegazione e prova in atti - smentisce l'articolata argomentazion e della ricorrente sia in relazione alla dedo tta sottrazione agli enti locali dello spazio/volumetria occupate dai ponti stradali, che in ordine alla ritenuto diverso ambito di applicazione della normativa T.o.s.a.p., relegata - secondo gli intendim enti dell'ist ante - alle «aree residue», non sottratte alla disponibilità dell'ente.  6.3. La dichiarazione di pubblica utilità rappresentava, difatti, solo il mom ento iniziale della procedura espropriativa - anche prima della entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 che ha regolato in modo organico la materia espropriativa anche con riferimento ai beni demaniali e a quelli appartenenti al patrimonio indisponibili dello Stato e degli altri enti pubblici - la quale doveva concludersi con il decreto di esproprio, non essendo l'occupazione delle aree indicate nel piano particolareggiato per l'esecuzione delle opere sufficiente a consentire , come deduce parte ricorrente, il trasferimento delle aree dall'originario proprietario all'en te espropriante, donde l'omessa adozione del decreto di esproprio ha lasciato la strade occupate dal cavalcavia e dal pontone in proprietà del Comune ; in assenza di una procedura di esp roprio, ci ò che resta è, dunque, l'occupazione dello spazio (sottostante il viadotto e) sovrastante la strada comunale, circostanza questa che integra 10 di 27 proprio la condizione o ggettiv a prevista dall'art. 38 d.lgs.  507/1993, che ha ribadito quanto già previsto dal l'art. 192 r.d.  1175/1931.  6.4. Se, dunqu e, è senz'altro fondat a nelle sue premesse l'affermata originaria imput abilità allo Stato de lla volontà di occupazione, per mezzo dell'attraversamento da parte del viadotto autostradale, del soprassuolo comun ale, tuttavia la portata degli effetti va commisurata alla inosservanz a delle disposizioni di cui alla normativa che regola la materia e spropriativa, se condo la quale era ed è n ecessaria l'adozion e del decret o di e sprop rio, provvedimento che, nella specie, risulta del tutto omesso e la cui mancanza dimostra, contrar iamente a quanto assunto d alla società, la perman enz a della t itolarità in capo al Comune di ### sulle strade comunal i e sull'area ad e sse sovrastante; sotto altro ver sante, la circostanz a che gli enti territorial i nulla oppongano alla realizzazione delle infrastrutture sul loro territorio non denota per ciò solo la legittimità dell'attività di occupazione, la quale permane abusiva ovvero di fatto in quanto non assentita dal Comune. ###. 12, ultimo comma, della legge n. 729 del 1961, vigente ratione temporis, nel prevedere che gli enti proprie tari potranno prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possi bile app artenenza del tratto di strada ad ### diverse dallo Stato, quali gli enti territoriali, senza tacere che la cit ata circostanza caratterizza anche le occupazioni avvenute in base a provve dimento concessorio ne ll'ip otesi di fisiologico espletamento del rapporto (Cass. n. 15162/2024; n. 15167/2024; Cass. n. 15186/2024; Cass. n. 15204/2024; n. 2283/2024).  6.5. In definitiva, la realizz azione dell'autostrada sul soprasuolo delle strade comunali non ha determinato ipse iure la perdita della demanialità comunale delle strade, così come ribadito da questa 11 di 27 Corte second o la quale: “…sebbene la realizzazion e dell a rete autostradale sia stata prevista ed approvata con pro vvedimenti legislativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale” ( v. 
Cass. n. 25614/2024 e n. 15162/2024). Ne consegue che l'attività di occupazione, che, inizialmente, ha avuto origine per volontà del legislatore, si è concretizzata nella realizzazione della infrastruttura autostradale ad opera della società concessionaria, esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica, a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista, sui beni di proprietà comunale.  6.6. Da qui la non condi visibilità de ll'argomentazione co ntenuta nelle sentenze del ### di Stato, citate nelle memorie difensive di parte rico rrente, secondo cui “sono e scluse dall'ambito applicativo del C.O.S.A.P. le occupaz ioni che non necessitano di concessione provinciale, ossia quelle che non si riferiscono a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'en te locale, ovvero le ipotesi in cui il medesimo ente sia sprovvisto del potere di accordare (o negare) l'occupazione, in quanto involgenti interessi di più ampio rilievo … “, atteso che, come evidenziato nei paragrafi precedent i, il ### ne non ha perso la tito larità sulla strada e sull'area sovrastante, con il conseguente permanere del suo potere impositivo sui beni che indubbiamente appartengono al suo demanio.  6.7. Non appare app rezzabile ne ppure la tesi sost enuta dalla ricorrente secondo la quale, non essendo necessaria la preventiva concessione p rovinciale o comunale per la realizzazi one de lle infrastrutture autostradali, come argomentat o dal ### di Stato, non troverebbe applicazione la disciplina T.o.s.a.p.. 12 di 27 6.8. A detto ragi onament o, invero espresso per sillog ismo a contrario non del tutto lineare, osta in primo luogo la circostanza che in presenz a della dichiarazione di pub blica utilità originariamente adottata dal legislatore, il ### non aveva il potere di assentire o m eno alla realizzazione dell'opera infrastrutturale, in quanto i beni d emaniali avre bbero dovuto essere espropriati -previa sdemanial izzazione - dallo Stato o dall'ente da esso preposto, con l'ovvia conseguenza che, in assenza della definizione della procedura espropriativa, il ### ha subito l'occupazione di fatto dei beni demaniali rispetto ai quali permane il potere impositivo.  6.9.La disciplina T.o.s.a.p. non fa alcun rifer imen to agli atti di concessione alla stregua dei quali viene gestita l'opera che occupa il demanio comunale che, evidentemente, per il legislatore fiscale sono irrilevanti; il riferimento al regime di concessione dei servizi pubblici, contenuto nel comma 2 dell'art. 38 d.lgs. n. 507 /1993, non ha nulla a che vedere, evidentemente, con la concessione per l'occupazione del su olo. Argoment i a sostegno della con clusione appena esposta si traggono anche dall'art. 39 del d.lgs. 507/1993, che, in ultima analisi, individua nella persona dell'occupante di fatto il soggetto passivo d'imposta, in mancanza di atti di concessione o autorizzazione.  6.10.Il titolo convenzionale in capo alla società ricorrente - concessionaria, aven te ad oggetto la realizz azione e la gestione della rete auto stradale, concerne, poi, il rapporto tra le relative parti, ma non può interferire con il regime fiscale dell'occupazione; l'occupazione medesi ma deve considerarsi propria dell'ent e concessionario e va, du nque, assog gettata alla tassa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d .lgs. n. 507 d el 1993 , in quanto la società concessionaria è l'e secutrice dell a proget tazione e della realizzazione dell'opera pubblica (art. 143, comma l, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto 13 di 27 di gest ire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati (art. 143, comma 2) per la durata, di regola, non superiore a trenta anni (art. 143,comma 6 ) ed a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, an che la gestione di e sso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubb lica utilità, è gestito in regime di concessione d a un en te che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato n ello sfruttamento dei beni. Del resto, la concessione dello Stato per la costruzione e la g estione dell 'autostrada, attraverso un provvedimento concessorio, legittimava API a gestire m anufatti autostradali e a ricavarne un profit to, ma non escludeva « la necessità di richiedere al ### l'autorizzazione ad occupare le aree di perti nenza d ell'ente territoriale e non esclude [va] soprattutto l'obbligo di corrispon dere il canone, ove l'ente abbia optato per tale corrispettivo in luogo del tributo di finanza locale (T.O.S.A.P.)» (Cass. n. 2561 4/2024; Cass. n. 2394/2024); non esiste, per vero, un tertium genus di occupazione: o l'occupazione è assen tita dall'ente locale, per m ezzo dell'atto di concessioneautorizzazione di cui all'articolo 39, d.lgs. 15.11. 1993, n.507, ovvero, qualora insussistente tale atto - per qualsiasi ragione -, l'occupazione è definibile come occupazione di fatto; in tale solco interpretativo si è da sempre attestata la giurisprudenza di questa Corte, che non ravvisa spaz i vuoti o terze vie tra l'occupazione assentita dall'ente locale m ediante l'atto di concessione - autorizzazione e quella non coper ta da tal e provvedimento amministrativo, individuando come occupazioni di fatto tutte quelle che non ricadono nell'ambito della prima categoria(così Cass., VI/T., 25 luglio 2018, n. 19693 e, nello stesso senso, Cass., VI/T, 1° dicembre 2022, n. ###); 14 di 27 6.11. ### natura demaniale delle strade comunali - inferibile dagli artt. 822, secondo comma, c.c. e 22 della legge 2248/1865 - secondo cui «è proprie tà dei comu ni il suolo d elle strade comunali» e «nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, g li spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pub blico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti ...» che prevedono una presunzione di demanialità avente carattere relativo (Cass. n. 1503/2020; Cass. n. 27054/2021; Cass. n. 9157/2021; Cass. n. 2795/2017; Cass. n. ###/2009; S.U., n. 5522/1996) - non risulta, dunque, esser venuta meno in ragione della natura demaniale dell'autostrada, in assenza di un provvedimento ablativo del demanio comunale.  6.12. Deve certamente rico noscersi in linea di principio che, per quanto concerne le strade, il regime della proprietà non può che essere quello generale di cui all'art. 840 c.c., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprietà, da nulla risultando che alla proprietà pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprietà privata. (Cass. n. 3882/1985). Il disposto dell'art. 840 c.c. si riferisce non solo al sottosuolo, nel significato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terren o, ossia la zona esistente in pro fondità al di sotto dell'area superficiale del piano di campagna (Cass. n. 6587/1986; n. 632/1 983), ma anche comprende l'area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto, estendendosi allo spazio aereo compreso nella proiezione ideale, in altezza, del bene (Cass. n. 1379/197 6). La presunzione di demanialità anche all'area sovrastante si desume dall'art. 22 l.  2248 del 1865 e d opera sulla base di due presuppost i, uno di natura spaziale nel senso che l'area che si vorrebbe demaniale sia contigua o quantomeno comunicante con la strada pubblica ( n. 4975/ 2007), l'altra di natura funzionale, vale a dire deve 15 di 27 integrare la funzione viaria ( Cass. n. 8876/2011; n. 238/200 4). 
Ricorrendo tali presupposti sorge una presunzione iuris tantum di demanialità dell'area (Cass. n. 23705/2009; n. 4975/2007; S.U., 5522/1996; v. Cass. n. 9157/2023).  6.13. Non risulta, poi, coerente con la disposizione codicis tica appena citata, la te si sostenuta dal ### lio di S tato e fatta propria dalla società ### secondo la quale lo ### o avrebbe devoluto l'intero patrimonio territoriale agli enti locali; ciò in quanto l'art. 822 c. c. individua i be ni che apparteng ono al demanio accidentale dello ### riunendo in una unica categoria le strade, le autostrade e le strade ferrate. Le strade cui si fa riferimento in detta disposizione sono le strade nazionali di cui alla legge sui lavori pubbli ci n. 2248/1865, all. F, artt. 9 e ss. che avevano, all'epoca, uno scopo esclu sivamente militare , congiungendo le principali città del ### e l'elenco delle st rade nazionali do veva essere approvato con decreto reale. Ma, accanto a que ste, la stessa legge enumera le strade provinciali, quelle comunali e quelle vicinali, appartenenti rispettivamente alla ### al ### ed ai prop rietari dei fondi, così distingue ndo ab origi ne il demanio statale dal demanio comunale o pro vinciale, il che dimostra che detta ripartizione non discende dalla devoluzione del patrimonio statale agli enti te rritoriali, come so stiene la ricorrente, bensì origina dal sistema codicistico.  7. Sotto altro versante, l'obiezione della società ricorrente, secondo la quale la strada comunale non può avere altre destinazioni se non quella viaria, dovend o l'ente comunale rispettare le cd. fasce di rispetto, non coglie nel segno.  7.1. A tal proposito, occorre precisare che il principio affermato da questa Corte (Cass. del 25/01/ 2022, n. 212 7; Cass. del 2 /07/ 2020, n. 13598) s econdo cui «il vincolo di inedificabilità preva le sulla pianific azione e programmazione urbanistica….dovend osi ritenere che l'area corrisponde nte alla fasci a di rispe tto (area 16 di 27 sottostante ad un cavalcavia), a prescindere dall'assoggettamento alla procedura espropriativa e pur nella permanenza del diritto di proprietà, non ha alcuna po tenzialità edif icatoria in vi rtù di disposizioni di legge come è dato de sumere an che dal tenore letterale dell'art. 37, comma 4, d.p.r. 327/2001» non esenta dalla tassa per l'occupaz ione di suolo pu bblico, ancorata questa all'occupazione di beni p ubblici di qualsiasi natura che, anzi, è dovuta proprio in relazione alla inedificabilità derivante dal rispetto delle cd. fasce di rispetto, nonchè alla sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pub blico, ovvero in rela zione all'utilizzazione particolare ed eccezionale dell'area, per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso della generalità (cfr. Cass. n. 1 7495/2008 ; Cass., 11/3/ 1996, 1996; Cass., 19/5/1988, n. 3523; Cass. n. 15162/2024, n. 15162; Cass. n. 28341/2019; Cass. n. ###/2022).  8. Con il canone censorio, proposto in via subordinata, si rivendica il diritt o all'esenzione in quan to la società ricorrente sarebbe identificabile con lo ### 8.1. Il motivo è privo di pregio.  8.2.La mera pianificazione della costruzione delle autostrade e la localizzazione del tracciato, ivi inclusi i cavalcavia, ad opera dello ### non rende la concessionaria la sua longa manus per la realizzazione di un servizio ad essenzia le rilevanza pub blica: le concessioni autostradali rientrano in un modo di gestione dei beni pubblici, ai sensi del secondo comma dell'art. 822 c.c. (che recita «le autostrade sono aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali») affidato a terzi rispetto alla gestione diretta de llo ### che de ve sempre sottostare alla finalizzazione dell'interesse ge nerale (quello pubblico), ovvero al perseguimento del bene della vita che si appresta ad essere considerato in funzione del benessere collettivo ( cfr. S.U. n. 1543 del 21 gennaio 2019). 17 di 27 8.3. Per vero, la ### titolare di concessione per la progettazione e realizzazione dell'opera pubblica, non rappresenta la longa manus dello ### perseguendo, in autonomia, un proprio fine di lucro, ricavando da lla gestione il diritt o di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista dalla concessione, a null a rilevando che l'opera sia di proprietà dello ### al quale ritorne rà al termin e della concessione (Cass. 11886/ 2017; Cass. n. 1 1689/17), contando, invece, ai fini ch e interessano, la sottrazione dello spazio sovrast ante il suolo comunale occupato dal predetto tracciato, come tal e oggetto di tassazione ai sensi della chiara formulazione dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/19 93; sottrazione d i per sé insita nelle limitazioni utilizzative e di destinazione del suolo comun ale rico nducibi li proprio e soltanto all'occup azione infrast rutturale sovrastante (v. 
Cass. 18385/19 ed altre).  8.4. Il concessionario non può esser e considerato longa manus dell'### pubblica neppure laddove ricorrano i requisiti dell'in house providing , come config urati dalla giurisprudenza e dalle direttive comunitarie e come recepiti dalla nostra legislazione e, cioè, in particolare allorquando ricorrano i requisiti del controllo analogo (ovvero di un controllo pubblico analogo a quello esercitato dall'amministrazione sulle proprie strutture) e d ella destinazione dell'oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata allo svolgimento dei compiti ad essa affid ati dall'ammin istrazione aggiudicatrice controllante o da soggett i dalla stessa controllati( cfr. art. 178 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, cd. codice degli appalti, abrogato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; Cass. n. 25614/2024). 
Il control lo pubblico domin ante, per quanto svolto attraverso strumenti derogatori rispett o agli ordinari meccanismi di funzionamento sociale, non incide su ll'alterità soggettiva d ella società rispetto all'amministrazione pubblica, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti 18 di 27 e posi zioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (Cass., sez. un., n. 7759/ 17; n. 21299/17 ; n. 7222 /18 e, in particolare, Cass. n. 53 46/19, Cass. n. 21658/21; Cass. 2164/2024; Cass. n. 464/2024; Cass. n. 2 463/20 24, n. 24 63 secondo cui il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è sempre dovuto dalla concessionaria incaricata della gest ione del servizio autostradale in relazione al viadotto ricompreso nell'infrastruttura, poiché il fine e il vincolo di natura pubblicistica che pur contrassegnano l'opera gestita non valgono a rendere la concessionaria - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera "longa manus" dell'amministrazione statale, non potendo perciò fruire delle esenzioni riservate alle occup azioni di suolo attuate da parte di quest'ultima).  8.5. La natura privatis tica de lla società ricorre nte è stata confermata dall'arresto delle ### unite (### U., n. 5594/2020) secondo le quali la concessionaria A uto strade per l'### «è un operatore economico privato non inquadrabile come organismo di diritto pubblico e x art. 3, co. 1, lett. d) d.lgs. 50/201 6; non si tratta, infatti, d i soggetto la cui attivi tà è fin anziata in modo maggioritario dallo ### dagli en ti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo ### dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico».  9. Quanto alla disciplina fondativa della T.o.s.a.p. di cui al d.lgs.  507/93 - nella formulazione qui applicabile ratione temporis e per quanto più attiene alla fattispecie di ca usa si richiamano e recepiscono, in proposito, i numerosissimi ed anche assai recenti precedenti di questa Corte in controversie concernenti la T.o.s.a.p.  (cfr., tra le ultime, Cass. n. 15171/2024; Cass., n. 15186/2024; Cass. n. 15162/2024; Cass. n. 17173/2024; Cass. n. 15201/2024; 19 di 27 Cass. 152 04/2024; Cass. n. 16387/2024; Cass. n. 2164/ 2024; Cass. n. 2255/2024 ; Cass. n. 2486/2024; Cass. n. 2498/2024; Cass. n. 2512/2024 e le tante altre ivi citate); analogamente, in tema di C.o.s.a.p., molteplici sono stati gli arresti di questa Corte, sempre di segno negativo per le aspett ative della parte contribuente (cfr., tra le tante, Cass. n. 16395/2 021; Cass. , n .  22219/2023; Cass. n. 22183/2023; Cass. n. 15010/2023; Cass. 13051/2023; Cass. n. 10345/2023; Cass. n. 20708/2024; Cass. 25614/24).  9.1.Ricapitolando, dunque, i principi affermati d a questa Corte possono così sinte tizzarsi: - il presu pposto impositivo della T.o.s.a.p. è costitu ito, ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lg s.  507/1993, dall'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al pat rimonio indisponibile de i ### o delle ### che comporti un'effett iva sottrazione della superficie all'uso pubblico, con ci ò rilevando i l fatto oggettivo dell a predet ta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione, salvo che sussista una delle ip otesi di es enzione previste dall'art. 49 d.lg s. cit.;- l'art. 38 d. lgs. n. 50 7/1993 va interpretato nel senso che l'occupazione mediante impia nti di servizi pubblici (tale essendo il viadotto auto stradale, che costituisce un impianto costituito da una costruzione completata da strutture - impianti segnaletici e di illu minazione - che ne aumentano l'utilità) è soggetta alla tassa, sia che si tratti di spazi sottostanti, che sovrastanti lo spazio pubblico;- la tassa compete al concessionario che occupa lo spazio, a nulla rilevando il fatto che il viadotto sia di proprietà d el demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubb lica utilità, è gestito in regime di concessione d a un en te che agisce in piena 20 di 27 autonomia e non quale mero sostituto dello ### n ello sfruttamento dei beni, con la conseguenza che l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a), del citato decreto non spetta in quanto non si configura l'occupazione da parte dello ### 9.2. A nulla rileva il fatto che il viadotto sia di propriet à del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che non agis ce quale mero sostituto dell o ### n ello sfruttamento dei beni (Cass. n. 25614/2024; Cass. n. 15162/2024; Cass. n. 20708/2024; Cass.n.11689/2017; nn. 11689 e 11886 del 2017; Cass. n. 19693/ 2018). Infatti, la d edotta proprietà statale dell'autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza integrativa del p resupposto di applicazione de lla T.o.s.a.p. da parte del ### secondo cui, nel periodo di durata della concessione, la società disponeva del viadotto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizz ava la condotta di «occupazione» del sottostante suolo comunale (Cass., 18/4/2023, n. 10351; anche Cass., 12 gennaio 2022, n. 708, in tema di C.o.s.a.p.; Cass., sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 509, in tema di C.o.s.a.p.; anche Cass., sez. 5, 26 /1/2024, n. 2512). Questi elementi sono più che sufficienti a radicare la debenza dell'imposta in capo alla concessionaria e occupante ### mentre risulta marginale e privo di d ecisività indagare la effettiva pro prietà dell'infrastruttura autostradale e dei ponto ni che occupano per proiezione la strada provi nciale sotto stante, attesa la rilevanza dirimente della accertata ed indiscussa circostanza che la società ne disponeva per la gestione quale concessionaria ed in tal modo realizzava la condotta di «occupazione».  9.3. Non rileva, du nque, la rico nducibilità del l'occupazione allo ### dovendo tale argomento ritenersi inconciliabile «[…] con la 21 di 27 natura di stretta interpret azione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o age volazioni (cfr., tra le molte , più d i recente, Cass. Sez. 5, 4 maggio 2016, n. 8869; Cass. Sez. 5, 26 marzo 2014, n . 7037, presupposto in terpretativo cond iviso da ultimo anche da Corte cost . 20 novembre 20 17, n. 242) e, segnatamente, con specifico riferimento a lla tassa per l'occupazione di spaz i ed aree pubbliche, con l'interpretazione di questa Corte dell'art. 49, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 507/1993, secondo cui l'esenzione per lo ### e gli altri enti, di cui alla citata norma, postula ch e l'occupazione, quale presupposto del tribut o, sia posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr., più in generale, Cass., Sez. 5, 6 agosto 2009 , n. 18041) […]»; né è dirimente la dedotta assenz a di pot eri di rimozione o di riappropriazione del bene da parte del ### giacchè tale limite non vale ad escludere l'imposizione fiscale, semmai a confermarla, in ragione della perdurante occupazione, senza tacere che la citata circostanza caratterizza anche le occupazioni avvenute in base a provvedimento concessorio nell'ipotesi di fisiologico espletamento del rapporto (cfr. Cass. n. 19694/2018; Cass n.18385/2019; n.28341/2019; Cass. Civ., n. 20974/2020; Cass. n. 3 85/202 2; Cass. n.6568/2022; Cass. n. 4116/2023, e, in tema di C.o.s.a.p., tra le tan te, Cass. 22219/2023;Cass. n. 22183 /2023; Cass. 15010/2023; Cass. nn. 13051 e 10345 del 2023; Cass. 2283/2024).  9.4. Nemmeno rileva per il legislatore tributario la d estinazione ovvero le finalità pubbliche dell'opera che <occupa> la strada comunale; la finalità pubblicistica pur evidenziata dalla ricorrente con il secondo strumento di ricorso, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprime alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perse guimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annulla il perseguimento del pro fitto 22 di 27 tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la ###, n . 1516 2/2024 ; ### n. ###/2022; ### n.16395/2021; ### n. 19693/2018, in tema di T.O.S.A.P.).  9.5. A ciò si aggiunga che l'assoggettamento al tributo, con facoltà di eventu ale previsione di specia li agevolazioni, non è prevista nelle ipotesi di “ occupazioni ritenute di part icolare i nteresse pubblico e in particolare p er quell e aventi fin alità politiche ed istituzionali”; difatti ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 507/1993 sono esenti oltre agli enti indicati dal primo comma lett. a) di detta disposizione e per le finalità indicate ( < sono esenti le occupazioni effettuate dallo ### dalle regioni , province, comuni e loro consorzi, da enti re ligiosi pe r l'esercizio di culti am messi nello ### da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica>), solo le occupazioni di cui alla lett. e) vale a dire quelle realizzate < con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in c ui ne si a prevista, al l'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima>.  9.6. Rilevando unicamente la qualità soggettiva dell'occupante agli effetti dell'art. 49, lett. a), il riferimento all'inte resse pubblico dell'opera potrebbe rilevare ai sensi dell'art. 49, lett. e), là dove, viceversa, dà rilievo all'interesse acquisitivo dell'ente territoriale, prescissa la qualità sogge ttiva d ell'occupante; l'esenzione no n spettante a norma dell'art. 49, lett. a), può compete re a norma dell'art. 49, lett. e), pu rché gli atti concessori p revedano che l'impianto di pubblico servizio resti infine gratuitamente devoluto al ### (### 11 giugno 2004, n. 11175; ### 13 febbraio 2015, n. 2921; ### n.25300 del 25/10/2017). 23 di 27 9.7. Allo stesso modo, la destinazione del bene ad uso collettivo non esonera dalla imposizione trib utaria, posto che l'attività di occupazione è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena auto nomia, della propria attività di impresa ( v. ### 10 giugno 2021, n. 16395) per cui è sufficiente l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, mentre risulta indiffere nte la strumentalità di tale utilizz azione alla realizzazione di un pubb lico in teresse, in assen za di specifica ipotesi di esenzione. Le caratte ristiche q uindi del sogg etto occupante, come titolare della concessio ne amministrativa che lo legittima alla realizzazione dell'opera, per eseguire la quale procede all'occupazione( di fatto) del soprassuolo comunale in ragione del tipo di attivi tà svolt a e del tipo di bene gestit o rende del tutto legittima e conforme a dirit to, in specie al comma secondo dell'articolo 38, d.lgs. 15.11 .1993, n.507 , la pretesa esercitata dall'amministrazione comunale(###, Sez. 1, 10 giugno 2021, 16395).  10. Neppure si ravvisano i pre supposti per la rimessione della questione pregiudiziale al la ### ex art. 267 TFUE come anche richiesto, in estremo subordine, dalla società contribuente. Questa eventualità, com'è noto, non è ass istita da alcun automatismo, tanto da integrare un obbligo del giudice di ultima istanza solo in quanto se ne ravvisino app unt o i presuppo sti di dubbio interpretativo, di interferenza con il diritto unionale e di rilevanza in causa (tra le altre, v. #### n.14042/16; n . 2614 5/17; ###/17; Corte EDU 8 settembre 2015, ### spa c/ I talia). Con sentenza 6 ottobre 2021 in causa C-561/19 (### e ### c/ ### spa), la ### ha ribadito (§ 33), sulla scorta di numerosi richiami, che il giudice di ultima istanz a è esonerato dal rinvio pregiudiziale ogniqualvolta abbia constatato che “la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell'### di cui si tratta 24 di 27 è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell'### si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi”. La Corte ha poi osservato (§ 50-57) che, ferma restando la dovero sità di questa verifica, il giudice nazionale è tenuto a motivare le ragioni del ravvisato e sonero da rinvio pregiu diziale, ponendosi questa scelta, da un lato, nell'ambito del sistema di cooperazione diretta tra Corte di Giustizia e giudici nazionali e, dall'altro, nell'esercizio di una funzione indipendente e non coercibile dalle parti. Ed i presupposti del rinvio pregiudiziale, in applicazione d i questi consolidati principi, qui non sussistono. Ciò non tanto e soltanto per l'estraneità della T.o.s. a.p. all'ambito d ei tributi oggetto di armonizzazione, quanto per la pratica ininfluenza del tema esonerativo, quantomeno se impostato e risolto nei termini che si sono detti, rispetto alle disposizioni del ### (§ 108) concernenti la libera concorrenza ed il divieto degli aiuti di ### Questione che recupererebbe teorica rilevanza allorquando l'e senzione (quand'anche davvero qualificabile ap punto come aiuto di ### ) venisse in effetti riconosciuta ad una società di veste commerciale operante in campo concorrenziale (anche se in forza di concessione pubblica) per il solo fatto di svolgere attività pubblica ed a scapito di società ‘private' concorrenti nello stesso ambito di mercato; non anche quando l'e senzione, come nella specie, venis se invece negata proprio sul presupposto unionale della non discriminazione concorrenziale in ragione della na tura economi co-imprenditoriale dell'attività parimenti svolta dagli operatori, sia pubblici sia privati. 
In ciò il ragionamento svolto dalla società contribuente sembra anzi viziato da un ribaltament o logico di partenza, non ponendo si all'evidenza alcun dubbio di alt erazione delle rego le di libero mercato mediante il riconoscimento di aiuti di ### (sub specie di esenzione fiscale) non comunicati ed autorizzati, in un contesto nel quale tanto i primi quanto i secondi siano esclusi dal beneficio. Né 25 di 27 sarebbe fondatamente sost enibile un contrasto con il diritto unionale avendo ri guardo, non già al rapporto compet itivo tra società concessionarie e private, bensì a quello in ipotesi stabilito tra le società (pubbliche e private) da un lato, e lo ### (e gli altri enti contemplati dall'art. 49 lett.a)) dall'altro. Dal momento che se la natura dell'attività in concreto svolta è amministrativa, ad essere disattivata in radice è l'intera disciplina concorrenziale di mercato, mentre se è paritetica e d i mprendit oriale (come tale svolta attraverso i vari strumenti a tal fine predisposti dall'ordinamento, quali appunto le società partecipate ed in house) si ritorna a quanto appena osservato circa il fatto che nessun contrasto con il diritto UE pot rebbe originarsi da un sistema no rmativo nazionale che, come quello qui in esame, neghi indistintamente il beneficio, tranne che in ipotesi di attività ‘direttamente' svolta dallo ### nell'ambito di pot està di tipo autoritativo. E' per q uesto che si è affermato (### n. 23 96/17, così ### n. 19779/20) che: “in tema di recupero di aiuti di Sta to dich iarati incompatibili con il me rcato comune dalla deci sione della Com missione ### 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l'### delle entrate, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla 1. n. 46 del 2007, ha l'obbligo di procedere med iante in giunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dall'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, e dall'art. 3, comma 70, della l. n. 549 del 1995 anche nei confronti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evitare che le im prese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato , possano concorrere nel mercat o delle concessioni dei cd. servizi pubblici locali, che è un m ercato aperto alla concor renza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti”. 26 di 27 A maggior ragione si giunge a questa conclusione considerando la più ampia nozione euro-unitaria d'impresa che, per giurisprudenza della Corte di Giu stizia UE, in clude quals iasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modali tà di funzionamento, laddove costituisce att ività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (CG: 23/04/1991, ### & ### ; 16/11/1995, ### des societes d'assu rances; 11/12/1997, ### 16/06/1987, Co mmissione vs. It alia; 01/07/2008, ### 26/03/2009, ###. Il che si raccorda sia con l a normativa fiscal e e uropea, per la quale è soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art.  9, 51, ###, n. 2006/112/CE; conf. art. 4, ###, 77/388/CE)", sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che "i t ermini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o u n raggruppamento di tali p ersone e /o enti ch e offra sul mercat o, rispet tivamente la realizzazione di l avori e/o opere, prodotti e servizi” (art. 1, §8, ###, n. 2004/18/CE)".  ### parte, la q uestione de lla possi bile interferenza dell'esenzione T.o.s.a.p. in parola con il diritto UE della concorrenza non è nuova, in quan to già recentemente affron tata (v. ### 15204/24, con richiamo a ### n. 2164/24) nel senso che: “(…) quanto alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale va osservato che questa Corte ha già ritenuto che non sussista alcuna incertezza sulla questione qui in scrutinio, che im ponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'### a (v. ### Sez. T. 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i ### lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli ### membri, come precisa l'art. 345 del Trattato 27 di 27 sul funzionamento dell'### mentre l'art. 106 vieta agli ### membri di emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusiva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto questo profilo, ### p er l'### non potrebbe benefici are dell'esenzione riconosciuta allo ### (cfr. sul punto, anche ###, Sez. T, 22 gennaio 2024, n. 2164)”.  11.Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso de ve essere respinto.   12. Le spese d el presente grad o di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  13. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte d ella ricorre nte, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.  P.Q.M.  la Corte rigetta il ricorso e condanna ### per l'### S.p.A.  al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a fav ore della società ### s.r.l. nella mis ura di € 7.000, 00 per competenze, oltre a 200,00 € per spese vive, rimborso forfettario ed accessori di legge. 
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. 
Così deciso in ### nella ca mera di consi glio della sezione 

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Balsamo Milena

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