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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10102/2017 del 11-10-2017

... titolo abilitativo; - che l'istanza di concessione in sanatoria sia stata rigettata. I convenuti, inoltre, hanno eccepito che il diniego di concessione in sanatoria non gli era mai stato notificato e, pertanto, ai sensi dell'art.35 legge 47/85, la domanda si intendeva accolta. Anche tale eccezione appare infondata. Innanzitutto, dalla documentazione in atti, il diniego della concessione in sanatoria deve ritenersi notificato al ### atteso c he proprio que st'ultimo, in data ###, chiedeva la rideterminazione delle pratiche a seguito del diniego ricevuto. In ogni c aso la data dell a notifica del dini ego è del tutto irril evante, come ribadito ai convenuti dal Comune di Napoli, avendo il ### presentato l'istanza di determinazione oltre il termine di sessanta giorni da ll'entrata in vigore de lla l. 662/96, art. 2 comma 38, dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte Cost. (ord. n. 174/02): “il beneficio della sanatoria è stato accompagnato da una precisa - e non irragionevole - volontà di circoscrivere ulteriormente il termine decadenziale della domanda di concessione in sanatoria "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore" della legge (art. 2, comma 38, della legge 23 (leggi tutto)...

testo integrale

n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 1 N.12840/2014 Reg.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ### - in compos izione monocratica e ne lla persona del dott. ### rrella ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 12840/2014 del ### e vertente TRA ### C.F. ### ; ### C.F.  ###, rapp.ti e difesi dall'avv. ### ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Napoli alla ### n. 7, giusta procura in atti ### E ### C.F. ### ; ### C.F.  ###, elettivamente domiciliati in Napoli , alla ### glie d'Oro n. 35 presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende, giusta procura in atti ### Oggetto: vendita beni immobili ### come da verbale del 22.5.2017 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, gli odierni attori convenivano dinnanzi al sopra intestato Tribunale di Napoli i sig.ri ### al fine di sentire accertare e dichiarare la loro responsabilità, sul presupposto che questi ultimi avessero rilasciato in sede di stipula dell'atto di compravendita per ### del 4.6.2004, registrato il ### al n. 1783 e trascritto il Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 2 7.6.2004 a i nn. 15890/79906, dell 'immobile sito in Na poli alla via ### n. 3 (riportato in ### al foglio 8, partic ella 761, sub. 34, z.c. 6, cat. A/3, c lasse 4, piano 9°), dichiarazioni mendaci circa la conformità del bene alla concessione edilizia, omettendo di riferire che le domande di condono relative alla veranda erano state rigettate senza possibilità alcuna di eventuale riesame e determinazione della concessione in sanatoria. 
Chiedevano pertanto di dichiarare risolto il contratto di c ompravendita del 4.6.2004 per l'inadempimento dovuto a fatto e colpa dei venditori e, di conseguenza, condannare, in solido fra loro, i sig .ri F enizia ### e L iguori ### alla restituzione del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'immobile, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in euro 5.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; in subordine, di dichiarare che il bene compravenduto è gravato da oneri non apparenti, che non sono stati dichiarati nel contratto e, di conseguenza, determinare una riduzione del prezzo di vendita tenuto conto del valore contrattuale, ovvero, del prezzo pattuito originariamente dalle parti rispetto al minor godimento dell'immobile ed al suo deprezzamento, con condanna dei sig.ri ### e ### in solido tra loro, al risarcimento in favore dei sig.ri ### e ### della complessiva somma di euro 25.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.   Si costituivano in giudizio i sig.ri ### i quali preliminarmente eccepivano la prescrizione del diritto degli attori, la nullit à della citazione, e comunque la infondatezza della domanda attorea. 
Avanzavano inoltre una domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta tenuta dagli attori. 
All'udienza del 25.6.2015 lo scrivente, d'ufficio, in ossequio agli insegnamenti dalla S.C.  (S.U. nn. 14828/2012 e 26242/2014), rilevava un'eventuale ipotesi di nullità del contratto, invitando le parti ad interloquire sul punto entro il ###. 
Gli attori, con memoria telematica depositata il ###, aderivano alle conclusioni di questo magistrato, chiedendo di accertare la nullità del contratto. 
All'udienza del 19.6.17, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.. 
Preliminarmente vanno dichiarate inammissibili l'eccezione di prescrizione e la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno sollevate dai convenuti, in quanto tardive. 
Invero la prima udienza è stata fissata dagli attori per il ### e rinviata, ex art. 168bis, comma 4, c.p.c. al 13.10.2014. 
Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 3 I convenuti, viceversa, non si sono costituiti nei venti giorni antecedenti la prima udienza, ex art. 167 c.p.c., ma soltanto in data ###. 
Sempre in via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dai convenuti, atteso che l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi, ex art. 163 c.p.c. idonei ad individuare i fatti rilevanti nonché il contenuto delle pretese fatte valere in giudi zio, ponendo, pertanto, le controparti nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese. 
Nel merito, le domande di risoluzione (e di riduzione del pr ezzo, sollevata in via subordinata) vanno rigettate, attesa la nullità del contratto di compravendita per cui è causa. 
E' risultato doc umentalmente provato c he l'immobile compravenduto, originar iamente costruito come monovano, era stato interessato da lavori di ampliamento fatti eseguire dal sig.  ### e dalla sig .ra Lig uori ### attraverso la realizzazione di una veranda sul terrazzo a livello.   Tali opere erano state eseguite in assenza di regolare concessione edilizia e, per tale motivo, i convenuti avevano presentato al Comune di Napoli istanza di condono edilizio ai sensi e per gli effetti di cui alla ### n. 47/1985 (pratiche n. 4974 del 17.3.1986 e n. 99 del 5.6.1987, Doc. 4 d) prod. parte attrice).  ### di Napoli , ### venti speciali, tuttavia, con dispositivo dirigenziale n. 353 del 7.11.2001, aveva espresso diniego per la concessione in sanatoria, poiché le opere abusive non risult avano realizzate alla data dell '1.10.1983, termine ultimo pre visto dalla ### 47/85 (### 4e) parte attrice). 
I convenuti hanno poi depositato istanza di rideterminazione della pratica il ###, mentre il termine ultimo, a seguito anche della L. Finanziaria del '97 (l. 662/96), era da individuare entro il ###. 
Trattasi, pertanto, di un abuso non condonato, né condonabile. 
Sul punto i convenuti hanno eccepito, al fine di superare la declaratoria della nullità della vendita, che: 1) oggetto della vendita era il trasferimento di un monovano costruito in data anteriore al 1967, giusto atto di provenienza del ### del 1966 e ### in data 1978. Tale trasferimento non aveva bisogno di alcun condono edilizio in quanto il manufatto era già costruito secondo legge ante 1967 (ex art. 40 l. 47/85); 2) il diniego di concessione in sanatoria non gli era mai stato notificato e, pertanto, ai sensi dell'art.35 legge 47/85, la domanda si intendeva accolta; 3) i convenuti avrebbero potuto completare la pratica di condono ma non l'hanno fatto. 
Le suddette contestazioni sono tutte infondate. 
Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 4 In relazione al primo punto, è del tutto irrilevante che il manufatto originario sia anteriore al 1967. 
Appare indispensabile partire dal dato testuale richiamato dai convenuti, art. 40 L. n. 47/85 (sostanzialmente riprodotto dall'art. 46, 1° comma, TU dell'### (DPR 06/06/2001 n° 380)) che, per quanto qui interessa, dispone al secondo comma che “Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'aliena nte, gli estremi della licenza o della conc essione ad e dificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiede nte della relat iva domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° set tembre 1967, in luogo degli estr emi de lla li cenza edilizia può e ssere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziat a in data anteriore al 1° sette mbre 1967. Tale dichiarazione può e ssere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. 
Per gli edif ici di proprietà comunale, in luogo degli estremi dell a licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata”. Il terzo comma della stessa disposizione prevede che, “nella ipotesi in cui la mancata indicazione in atto degli estremi suddetti non sia dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola parte mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa”.  ### l'impostazione tradizionale della giurisprudenza della S.C. si tratterebbe di una ipotesi di nullità esclusivamente formale: sono da considerarsi affetti da nullità, di carattere assoluto (quindi rilevabil i di ufficio e de ducibili da chiunque vi abbia int eresse) tutti quegli atti di trasferimento ### in cui difetta l'allegazione, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica e, per gli edifici, l'indicazione degli estremi della concessione o permesso a costruire ovvero, in mancanza, ### in cui difetta la allega zione de lla domanda in sanatoria, corredata da lla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia, senza che vi sia bisogno di Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 5 interrogarsi sulla reale esistenza della stessa (v. ex multis Cass. 8/2/1997, n° 1199; Cass. 17/8/1999, n° 8685; Cass. 15/6/2000, n° 8147; Cass. 24/3/2004, n° 5898; Cass. 5/7/2013, n° 16876). 
Non sar ebbe, quindi, importante l'accertament o della condizione del bene ma la verifica della esistenza o meno di una care nza documenta le c he, per i fabbrica ti prima del 1967, non viene richiesta poiché libera mente comme rciabili, qualunque sia l'abuso commesso dall'ali enante, a condizione però che ne l negozio risult i inserita una dichiaraz ione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro soggetto avente titolo, attestante l'inizio dell'opera entro tale data. 
A questo orientamento se ne contrappone un altro, più recente, secondo cui, in forza dell'art.  40 sopra citato, alla fattispecie della nullità cd. formale si affiancherebbe quella della cd. nullità sostanziale. 
In particolare la Corte di Cassazione, con la pronunc ia del 17/10/2013, n° 23591, ha evidenziato il cara ttere sosta nziale della nullità derivante dalla violazione della normativa urbanistica, tale cioè da determinare la invalidità del contratto di vendita di un immobile non in regola con le disposizioni urbanistiche e ciò anche se in atto siano indicati gli estremi dei relativi titoli abilitativi edilizi. Tale diversa impostazione è stata resa evidente dalla considerazione che “se lo scopo del legislatore è quello di rend ere incomme rciabili gli immobili urbanisticamente irregolari esso risulterebbe frustrato dalla rilevanza meramente formale poiché, limitando a quest'ultimo ambito la sanzione della nullità, si rimetterebbe alla disciplina dei privati la scelta degli strumenti di re azione che non potrebbero che e ssere rintracciati nella discipl ina dell'inadempimento” (in questo senso vedasi anche Cass. 17/12/2013, n° 28194, Cass. 5/12/2014, n° 25811, Cass. n. 17/9/2015, n° 18261). 
Del resto, come evidenziato da autorevole dottrina, gli estremi della concessione edilizia necessaria per edificare o della concessione in sanatoria sono forniti dall'alienante senza alcun obbligo di controllo né da parte dello acquirente né dal ### essendo sufficiente la relativa dichiarazione da parte di chi vende.  ###.C. ha poi precisato che, ai sensi dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'irregolarità urbanistica che non oltrepassa la soglia della parziale difformità dalla concessione, non impedisce l'emanazione della sentenza ex art. 2932 cod. civ., perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo (Cass. 8081/14). 
In sostanza, può discorrersi di nullità se l'irregolarità urbanistica oltrepassa la soglia della parziale difformità, ossia nei casi di assenza del titolo abilitativo o totale difformità da esso. 
Ebbene, nel caso in esame, è evidente: - che la veranda sia stata costituita successivamente al 1967; Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 6 - che successivamente a tale data siano state effettuate le variazioni anche alla monocamera (il ### nella pratica di condono ha indicato il periodo di ultimazione tra il 1977 ed il 1983); - che manchi il relativo titolo abilitativo; - che l'istanza di concessione in sanatoria sia stata rigettata. 
I convenuti, inoltre, hanno eccepito che il diniego di concessione in sanatoria non gli era mai stato notificato e, pertanto, ai sensi dell'art.35 legge 47/85, la domanda si intendeva accolta. 
Anche tale eccezione appare infondata. 
Innanzitutto, dalla documentazione in atti, il diniego della concessione in sanatoria deve ritenersi notificato al ### atteso c he proprio que st'ultimo, in data ###, chiedeva la rideterminazione delle pratiche a seguito del diniego ricevuto. 
In ogni c aso la data dell a notifica del dini ego è del tutto irril evante, come ribadito ai convenuti dal Comune di Napoli, avendo il ### presentato l'istanza di determinazione oltre il termine di sessanta giorni da ll'entrata in vigore de lla l. 662/96, art. 2 comma 38, dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte Cost. (ord. n. 174/02): “il beneficio della sanatoria è stato accompagnato da una precisa - e non irragionevole - volontà di circoscrivere ulteriormente il termine decadenziale della domanda di concessione in sanatoria "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore" della legge (art. 2, comma 38, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), con una immediata integrazione (art. 10, comma 5- bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 recante "### urgenti in materia tributaria, finanziara e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, 30) con la quale si è stabilito che il termine di sessanta giorni per presentare, a pena di decadenza, la domanda di rideterminazione sulla base delle nuove norme, era indipendente dalla notifica del provvedimento di diniego ex legge n. 47 del 1985, decorrendo dalla entrata in vigore della suddetta legge”. 
Infine, i convenuti hanno eccepito che gli attori ben avrebbero potuto completare la pratica di condono. 
Premesso che tale valutazione, avente ad oggetto la buona fede degli attori, in ogni caso non potrebbe comportare la validità dell'atto di compravendita (posto che la citata nullità è posta a tutela dell'interesse superindividuale alla regolare commerciabilità de i beni immobili), la relativa deduzione non appare fondata. 
Invero il problema appare essere a monte, come dichiarato dal Comune di Napoli nel 2001, e tale circostanza implica anche il rigetto dell'eccezione secondo cui, ai sensi dell'art. 35 l. 47/85, l'istanza andava ritenuta tacitamente accolta. 
Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 7 Ai sensi degli artt. 31-35 l. 47/85 intanto l'istanza di concessione in sanatoria può essere accolta, in quanto i lavori siano terminati entro l'1.10.1983. 
Viceversa il Comune ha riscontrato che a quella data le opere non risultavano ultimate e tale causa ha comportato il diniego della concessione in sanatoria. 
Avverso tale diniego (notificato, per quanto sopra detto agli interessati) i convenuti si sono limitati ad avanzare una tardiva (come visto) domanda di rideterminazione della pratica. 
Di conseguenza gli attori non avrebbero potuto completare la pratica di condono. 
Pertanto, vanno rigettate le domande di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo in quanto va dichiarata la nullità del contratto di compravendita per cui è causa. 
Va, pertanto, or dinato alla compete nte ### del Te rritorio-### di pubblicità immobiliare (ex ### dei registri immobiliari) di Napoli di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.. 
Di conseguenza va accolta anche la domanda di ripetizione che, contrariamente a quanto dedotto dagli attori, è un'obbligazione di valuta, essendo mutuata da quella dell'indebito oggettivo (Cass. n. 20651/05). 
Sulla somma oggetto di ripetizione, € 90.000,00, gli attori hanno domandato la rivalutazione e gli interessi. 
Per quanto concerne la richiesta di rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valuta, è inammissibile il cumulo tra inte ressi moratori e rivalutazione monetaria (Cass., Sez. Un., 5299/1989), in quanto “il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c., derivante dal deprezzamento della moneta nel periodo della mora, liquidato con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici ### di variazione dei prezzi al consumo, copre l'intera area del danno risarcibile e non può essere cumulato con gli interessi moratori di cui all'art. 1224, comma 1, c.c.”. 
Il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224 c.c., pur potendosi ritenere esistente in via presuntiva (Cass. Sez. Un., n. 19499/2008), non è stato tuttavia richiesto nel presente giudizio. 
Come specificato dalla Suprema Corte “il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da sv alutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c., e non può limitarsi a domandare semplicemente la c ondanna del debitore al pagamento de l capit ale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cass. n. 22273/2010). 
Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 8 Per quanto concerne gli interessi, attesa l'assoluta assenza di malafede dei convenuti (del resto non provata, posto che la declaratoria della nullità della vendita è stata determinata dalla complessa normativa in materia ), essi vanno riconosciuti dalla domanda (29.4.2014) e fino al soddisfo. 
Va, viceversa, rigettata la domanda risarcitoria avanzata dagli attori, dal momento che la stessa è del tutto generica e priva di riscontro probatorio, nell' an e nel quantum. 
Restano assorbite le altre questioni. 
Per quanto riguarda le spese di lite, si ritengono sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c., (nella formulazione anteriore alle modifiche ex l. n. 162/14 ed applicabile ratione temporis) - stante la natura della lite ed avuto riguardo alle questioni trattate, in fatto e diritto, al rilievo d'ufficio della nullità, nonché alle reciproche posizioni processuali, per la compensazione integrale delle stesse.  P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, undicesima se zione civile, in composizione monocrati ca, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) dichiara la nullità dell'atto di compravendita per ### del 4.6.2004, registrato il ### al n. 1783 e trascritto il ### ai nn. 15890/79906, dell'immobile sito in Napoli alla via ### n. 3, riportato in ### al foglio 8, particella 761, sub. 34, z.c. 6, cat. A/3, classe 4, piano 9°; b) per l'effetto di cui sub a) rigetta le domande di risoluzione e di riduzione del prezzo; c) ordina alla competente ### del ### di pubblicità immobiliare (ex ### dei registri immobiliari) di Napoli di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.; d) condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento, in favore di ### e ### di € 90.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 29.4.2014 e fino al soddisfo; e) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori; f) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dai convenuti; g) compensa integralmente le spese di lite. 
Così deciso in Napoli, in data 11 ottobre 2017 Il Giudice dott. ### n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50

causa n. 12840/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Perrella Fabio, Ferraro Ignazio Antonin

M
1

Tribunale di Pescara, Sentenza n. 1224/2025 del 17-11-2025

... - nella relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria dell'### (cfr. il doc. 3 convenuto); - nella relazione tecnica del Comune di ### (cfr. il doc. 4 convenuto); - nel permesso di costruire in sanatoria (cfr. il doc. 5 convenuto). Evidenziava che l'attore aveva omesso di presentare domanda di sanatoria e di richiedere al Comune di ### il certificato di agibilità, nonostante fosse stato espressamente avvisato della facoltà di regolarizzare tali difformità. Nel decreto di trasferimento dell'### il Giudice dell'### aveva avvisato l'aggiudicatario che aveva la possibilità di regolarizzare l'### presentando domanda di sanatoria al Comune competente “a norma e per gli effetti dell'art. 17 della ### 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche” nel termine di centoventi giorni dalla data di emissione del decreto di trasferimento. Assumeva che se l'attore avesse regolarizzato le difformità segnalate, l'immobile sarebbe potuto risultare, in tutto o in parte, parzialmente residenziale. Evidenziava che l'attore aveva acquistato l'immobile a corpo e non a misura, rinunciando così al diritto al risarcimento nell'ipotesi di difformità di misura (cfr. pag. 1 del doc 1 di parte (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ###' ### E ALTRO CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 1681/2023 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 2/4 PESCARA, presso il difensore avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 139 TRENTO, presso l'avv. ####'udienza del 5.11.2025 la causa è stata incamerata per la decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti: ### ha chiesto che il Tribunale dichiari che l'immobile da lui acquistato all'asta ha consistenza residenziale complessiva pari a 44,42 mq come da ### di ### in ### n. 92/2007, ovvero pari a 41,68 mq come da ### tecnica di ufficio e non a 88,00 mq come riportato nella perizia di stima redatta dal convenuto, geom. ### su incarico del Tribunale di Pescara. 
Accertato che tale difformità è idonea a determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene, acquistato dall'attore sulla base della consistenza del cespite indicata nella perizia redatta dal convenuto, condanni il convenuto al risarcimento del danno da lui subito, quantificato nella complessiva somma di € 35.000,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta congrua. 
Vinte le spese, da distrarsi in favore dei difensori, antistatari.
Il convenuto, insistendo nelle richieste istruttorie articolate con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data #### ha convenuto in giudizio il geom. ### assumendo che l'immobile, sito in ### C. da ###. ### 98, ### T e piano 1° contraddistinto al N.C.E.U.  del detto Comune al foglio n. 17, part. 762, sub 8, categoria A/2, classe 3, da lui acquistato all'asta a seguito di procedura esecutiva immobiliare, ha consistenza residenziale complessiva pari a 44,42 mq come da ### di ### in ### n. 92/2007, pertanto inferiore a quella di 88,00 mq erroneamente riportata nella perizia di stima redatta dal convenuto, su incarico del Tribunale di Pescara. 
Ritenendo tale difformità idonea a determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene, ha chiesto che il Tribunale condanni il convenuto al risarcimento del danno da lui subito, quantificato nella complessiva somma di € 37.713,68, (36.652,17, maggiorato di € 1.061,51 per interessi) ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta congrua, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese.  2. Con comparsa depositata il ### si è costituito il geom. ### contestando la sussistenza del danno patrimoniale, invocato dall'attore. 
Evidenziava che, all'esito della gara con altri offerenti, l'attore si era aggiudicato l'immobile acquistato all'asta al prezzo di € 95.000,00 notevolmente inferiore al valore di mercato. 
Contestava la sussistenza del pregiudizio economico lamentato, evidenziando che il prezzo di aggiudicazione (€ 95.000,00), superava l'offerta minima fissata in € 66.088,84 ed il prezzo base d'asta determinato in € 88.118,45, per cui il presunto danno non poteva essere determinato sulla base del prezzo base d'asta, risultato del tutto ininfluente rispetto al prezzo di aggiudicazione dell'### determinato all'esito della gara tra gli offerenti ex art. 573 cpc. 
Assumeva di aver svolto in maniera corretta l'incarico peritale a lui conferito, nel quale aveva evidenziato le difformità, accertate nel corso dal sopralluogo da lui effettuato in data ###, rispetto all'ultimo progetto autorizzato, nonché tra lo stato di fatto e la planimetria catastale dell'immobile. 
Avendo segnalato che l'immobile era privo del certificato di agibilità, dall'esame della perizia di stima e dei relativi allegati (cfr. il doc. 2 convenuto) i partecipanti all'asta erano stati messi in condizione di conoscere l'estensione della superficie abitabile, che presentava una superficie utile di mq 36,82 e mq. 7,60 per complessivi mq. 44,42 oltre ad una superficie non residenziale al piano terra per mq. 6,49 ed al piano sottotetto per mq. 37,36 per complessivi mq. 43,85. 
Tale informazione, che l'attore assumeva di aver appreso solo dopo l'aggiudicazione dell'immobile, era indicata nella documentazione allegata alla perizia di stima dell'### (cfr. il doc. 2) e segnatamente: - nella relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria dell'### (cfr. il doc. 3 convenuto); - nella relazione tecnica del Comune di ### (cfr. il doc. 4 convenuto); - nel permesso di costruire in sanatoria (cfr. il doc. 5 convenuto). 
Evidenziava che l'attore aveva omesso di presentare domanda di sanatoria e di richiedere al Comune di ### il certificato di agibilità, nonostante fosse stato espressamente avvisato della facoltà di regolarizzare tali difformità. 
Nel decreto di trasferimento dell'### il Giudice dell'### aveva avvisato l'aggiudicatario che aveva la possibilità di regolarizzare l'### presentando domanda di sanatoria al Comune competente “a norma e per gli effetti dell'art. 17 della ### 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche” nel termine di centoventi giorni dalla data di emissione del decreto di trasferimento. 
Assumeva che se l'attore avesse regolarizzato le difformità segnalate, l'immobile sarebbe potuto risultare, in tutto o in parte, parzialmente residenziale. 
Evidenziava che l'attore aveva acquistato l'immobile a corpo e non a misura, rinunciando così al diritto al risarcimento nell'ipotesi di difformità di misura (cfr. pag. 1 del doc 1 di parte attrice). 
Contestava il calcolo, all'esito del quale l'attore aveva determinato la superficie convenzionale dell'immobile, assumendo che anche la superficie non residenziale doveva essere conteggiata ai fini del calcolo della superficie convenzionale dell'immobile, considerato che i locali sottotetto erano dotati di tutti gli impianti (idrico, elettrico, termico) e di finiture similari a quelle del piano terra.  3. Con ordinanza in data ### ritenuto necessario, prima di assumere le prove capitolate dalle parti, disporre perizia finalizzata ad accertare, alla data di aggiudicazione del 26/02/2020, le caratteristiche e di conseguenza il valore dell'immobile oggetto di trasferimento, è stato nominato come CTU l'arch. ### che ha depositato la relazione in data ###.  4. Con ordinanza in data ### è stata formulata alle parti proposta conciliativa, che prevedeva il pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 30.000,00. 
La proposta è stata accettata solo dall'attore e con ordinanza in data ###, ritenute le prove orali articolate dalle parti non rilevati per la decisione, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 5.11.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 281 quinquies cpc. 5. Va preliminarmente confermato il rigetto della prova articolata dal convenuto nella memoria istruttoria, considerata la natura documentale delle circostanze capitolate sub sub. 1 e 2. 
In relazione agli altri capitoli di prova, va evidenziato che non può essere posto a carico dell'attore l'onere di confrontare i dati riportati nella perizia di stima, pubblicata unitamente all'avviso di vendita, con la documentazione allegata alla perizia che non è soggetta a tale onere, considerata la pacifica esistenza di un affidamento che i partecipanti all'asta ripongono nel corretto operato degli ausiliari del giudice dell'esecuzione.  *** 
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. 
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie Il perito estimatore, nominato per la stima di beni immobili, oggetto di procedura esecutiva e\o fallimentare, opera quale ausiliario del giudice in funzione del superiore interesse della giustizia. 
Nessun rapporto professionale lo lega al soggetto che diventa aggiudicatario dell'immobile stimato, configurandosi eventualmente nei suoi confronti una responsabilità di tipo extracontrattuale, nei termini indicati dall'art. 64 c.p.c. (cfr. Cass. civ. sent. 13010 del 23.06.2016; Cass. civ., sez. III, sent.  18313/2015; Cass. civ. sent. n. 2359 del 2.2.2010). 
Considerata la natura aquiliana della responsabilità, è onere di chi si assume danneggiato dall'espletamento dell'incarico peritale, dar prova tanto della condotta dolosa o colposa imputabile al perito, quanto del danno ingiusto, ovvero della lesione arrecata ad un interesse giuridicamente rilevante c.d. “danno evento” e delle conseguenze pregiudizievoli sofferte a causa della detta lesione, c.d. “danno conseguenza”, nonché infine della causalità materiale (tra fatto e danno evento) e giudica (tra danno evento e danno conseguenza). 
La giurisprudenza di legittimità, in occasione dei plurimi arresti intervenuti in materia, ha avuto modo di chiarire che l'erronea valutazione fornita dall'esperto in sede di determinazione del valore dell'immobile da aggiudicare all'asta, può assumere la valenza di un colposo elemento perturbatore tale da alterarne in modo significativo il valore dell'immobile (cfr. Cass. civ. sent. n. 2359 del 2.2.2010), considerato che la partecipazione ad un incanto non costituisce un'attività aleatoria, determinandosi ogni partecipante alla propria offerta sulla base delle caratteristiche dell'immobile e del suo interesse a rendersene aggiudicatario, dando per pacifica l'esistenza di un affidamento che i partecipanti ripongono nel corretto operato degli ausiliari del giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. civ. sent. 13010 del 23.06.2016). 
È dunque senz'altro possibile, in termini giuridici, prospettare l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale del perito di stima, beninteso a condizione che si accertino l'effettiva sussistenza di dolo o colpa nello svolgimento dell'incarico, la rilevanza ai fini di una significativa alterazione della situazione reale dell'immobile destinato alla vendita e la sua incidenza causale nella determinazione del consenso degli acquirenti. 
Quanto all'elemento soggettivo, la Cassazione ha in più occasioni affermato che: “ai fini della responsabilità civile dei consulenti tecnici prevista dall'art. 64 c.p.c., non è richiesta la colpa grave (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13010 del 23/06/2016). 
Il perito di stima, nominato dal giudice dell'esecuzione, risponde quindi nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/02/2024, n. 3917). 
B. Sull'applicazione al caso in esame dei principi di diritto sopra indicati b.1 Allo scopo di accertare l'effettiva consistenza dell'immobile, sito in ### acquistato dall'attore a seguito di procedura esecutiva immobiliare, sono stati formulati al CTU nominato, arch.  ### i seguenti quesiti: “1) Dica il ### letti gli atti e compiuto ogni più opportuno accertamento, previa verifica della reale ed effettiva consistenza delle superfici residenziali dell'immobile oggetto di causa, la sussistenza dei presupposti e dei costi per il recupero abitativo delle superfici non residenziali del fabbricato indipendente con giardino, sito in ####, C.da Macchiano, ###. ### 98, composto da piano terra e primo piano, identificato al catasto ### al Fg. 17, Part. 762, Sub. 8, Categoria ###.  2) Accerti il valore dell'immobile alla data di aggiudicazione del 26/02/2020, proponendo alle parti, all'esito degli accertamenti svolti, una soluzione conciliativa”. 
Con relazione depositata il ### redatta all'esito dei rilievi effettuati sui luoghi di causa, in contraddittorio con i ###, il CTU ha accertato che l'immobile oggetto di controversia aveva superfici utili residenziali complessivamente pari a ca. mq. 41,68 (cfr CTU pag. 11). 
Il perito aveva inoltre constatato le seguenti difformità non segnalate nella perizia di stima redatta dal convenuto: i) assenza sui luoghi del locale ad uso lavanderia catastalmente rappresentato in corrispondenza del piano terra e conseguente annessione di fatto della relativa superficie al contiguo vano cucina; ii) assenza sui luoghi dell'accesso esterno, catastalmente rappresentato relativamente al locale pertinenziale al piano terra, in corrispondenza del quale è stata invece riscontrata una finestra; iii) differente indicazione catastale delle altezze corrispondenti all'intradosso della copertura del piano primo, con scostamenti pari a ca. cm. 6,00 in corrispondenza dell'altezza minima, nonché pari a ca. cm.  20,00 in corrispondenza dell'altezza massima; iv) realizzazione di collegamento diretto tra i locali abitativi ed il locale accessorio al piano terra a mezzo di apertura interna progettualmente non prevista.  b.2 All'esito degli accertamenti svolti, pienamente condivisibili, in quanto espressi attraverso un attento e circostanziato esame degli atti e dello stato dei luoghi, con allegazione di numerose fotografie idonee a consentire una completa verifica dell'operato svolto dal perito, quest'ultimo ha precisato che il fabbricato sito alla ###. ### n° 98 del ### di ### non possiede i requisiti necessari e sufficienti al recupero abitativo dei vani non residenziali del piano sottotetto, richiesti dalla L.R. n° 10/2011 ed dal ### del ### di ### in quanto l'altezza media del sottotetto risulta inferiore a ml. 2,40 ed il rapporto aero-illuminante tra le superfici delle finestre e del pavimento risulta inferiore ad 1/8 in ognuno dei singoli vani considerati. 
Pertanto, a meno di sostanziali opere di adeguamento, che intervengano sui parametri tecnici considerati in base a specifica fase progettuale - non risulta attualmente possibile procedere al recupero abitativo delle superfici non residenziali al piano sottotetto” (cfr CTU pag. 52).  b.3 È quindi possibile affermare che, a causa dell'erronea rappresentazione dei fatti, riportati nella perizia di stima redatta dal convenuto, (documento visibile all'aggiudicatario, in quanto accessibile dal portale delle vendite pubbliche e sui siti internet indicati dal Tribunale di Pescara per le pubblicazioni dell'avviso di vendita), che indicava in 88,00 mq la superfici utile residenziale dell'immobile e che non faceva menzione delle difformità rilevate dal ### l'attore aveva acquistato un immobile avente consistenza residenziale complessiva pari a circa la metà di quella indicata nella perizia, nonché difformità catastali ed urbanistiche non segnalate, idonee ad incidere sul valore del bene ed in particolare sulla sua commerciabilità, gravando sul venditore l'onere di provvedere alla regolarizzazione delle difformità sopra indicate, sostenendone i relativi costi. 
Si può quindi affermare che l'attore, confidando nel corretto operato dell'ausiliario del giudice dell'esecuzione, aveva acquistato un immobile che non aveva le caratteristiche indicate nella perizia redatta dal geom. ### b.4 Accertata la sussistenza dell'errore professionale contestato al convenuto, va precisato che nessun rilievo assume la circostanza che l'acquisto dell'immobile sia stato effettuato dall'attore a corpo e non a misura, considerata la natura extracontrattuale della responsabilità dell'ausiliario e la rilevanza delle difformità accertate. 
Considerato il carattere routinario dell'accertamento tecnico svolto dal convenuto, nell'ambito di un'attività, quale quella svolta dall'ausiliario del giudice dell'esecuzione, funzionale al superiore interesse della giustizia, tale da imporre al perito una particolare diligenza e perizia, valutata inoltre la rilevanza delle difformità accertate tra lo stato di fatto dell'immobile e le caratteristiche indicate nella perizia di stima, è possibile ricondurre la condotta professionale del convenuto al paradigma della colpa, considerato che, ai fini della responsabilità civile dei consulenti tecnici prevista dall'art. 64 cpc non è richiesta la colpa grave (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3917 del 13/02/2024 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13010 del 23/06/2016). 
C. Sul quantum debeatur c.1 Considerato che l'attore ha acquistato all'asta, al prezzo di € 95.000,00 un immobile con superficie residenziale netta di 88 mq e che il CTU ha accertato che l'immobile ha superfici utili residenziali inferiori, complessivamente pari a ca. mq. 41,68 e presenta difformità urbanistiche e catastali non segnalate dal convenuto nella perizia di stima, si ritiene equo liquidare il danno subito dall'attore nell'importo richiesto di € 35.000,00, pari al 36% circa del prezzo versato, considerato che la consistenza residenziale complessiva dell'immobile è pari a circa la metà di quella indicata nella perizia.  c.2 Sull'importo come sopra liquidato, in quanto debito di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte, dal momento che essi decorrono di diritto e il giudice può attribuirli d'ufficio in assenza di una specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, quando questa abbia chiesto il risarcimento integrale del danno (Cass. n. 2037/2019). 
Circa la natura e la decorrenza di detti interessi, secondo l'insegnamento costante della Cass. S.U.  1712/1995, essendo volti a compensare il danneggiato del mancato godimento della somma liquidata (come componente del lucro cessante o mancato guadagno) concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende, invece, alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito e non decorrono dalla pubblicazione della sentenza ma devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (cfr. Cass. n. 12228/2016 e n. 2037/2019). 
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorreranno non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (Cass., Sez. Un., 17.02.1995. n. 1712; Cass. 08.05.1998, n. 4677): nella specie, l'importo sopra liquidato va “devalutato” al 3 settembre 2020, data di acquisto dell'immobile e poi su detto importo - rivalutato anno per anno secondo le variazioni ### relative al costo della vita - vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza. 
Spettano inoltre agli attori gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo. 
D. Sulla domanda di condanna formulata ex art. 96 cpc d.1 La domanda di condanna del convenuto, formulata ex art. 96 cpc da parte attrice in sede di memoria di replica, va rigettata perché tardiva.  d.2 Sussistono invece i presupposti per ritenere configurabile, in capo al convenuto, una responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 27326/2019), in tutti i casi di soccombenza della parte come “sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. 27623 del 21.11.2017, Cass. n. 29812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020). 
La Cassazione ha più di recente precisato che, a differenza di quella di cui ai primi due commi, la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., non richiede domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé (cfr Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n.2983). 
Con riguardo alla fattispecie in esame, va evidenziato che il convenuto, che non aveva aderito alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc, accettata dall'attore, era perfettamente in grado di avvedersi dell'infondatezza delle eccezioni da lui formulate, tenuto conto della professione di perito estimatore da lui svolta per conto del Tribunale. 
Il convenuto va quindi condannato a versare a parte attrice, ex art. 96 comma III cpc, una somma che si stima equo liquidare, considerato il valore della controversia e la durata del giudizio, nell'importo di € 3.000,00, maggiorato di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo. 
E. Sulla regolamentazione delle spese e.1 Le spese di lite parametrate sui valori medi e liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo. 
Spese da distrarsi in favore dei difensori, antistatari.  e.2 Per le medesime ragioni le spese CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto con conseguente obbligo di procedere ai relativi conguagli P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1681/2023
ACCERTATA la fondatezza della domanda, ### il convenuto a versare all'attore la somma di € 35.000,00 a titolo di risarcimento danno, oltre interessi computati al tasso legale sulla somma dapprima devalutata alla data del 3.9.2020 e rivalutata anno per anno secondo le variazioni ### sul costo della vita, maggiorata di interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. 
RIGETTA la domanda di condanna formulata ex art. 96 cpc da parte attrice, in sede di memoria di replica.  ### il convenuto a versare all'attore, ex art. 96 comma III cpc, la somma di €. 3.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.  ### il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in € 545,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%. Cap ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, antistatari. 
PONE le spese di ### liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del convenuto, con conseguente obbligo di procedere ai relativi conguagli. 
Alla cancelleria per quanto di competenza. 
Pescara, 17/11/2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 1681/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Medica Patrizia

M

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 3789/2025 del 17-06-2025

... 12, del dl. n. 179 del 2012, esclusa essendo ogni sanatoria per raggiungimento dello scopo. (v., in particolare, Cass. 9 aprile 2019, nn. 9914 e 9918); ne consegue, come affermato da questa Corte, che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'appello la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo pec diverso da quello inserito nel ReGIndE e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale (v. Cass. 25 maggio 2018, n. 13224) (v. Cassaz. n. 12345/2021) Da quanto sopra, è dato, quindi, inferire che al tempo della notificazione dell'atto introduttivo del presente procedimento (19.4.2021), le notificazioni degli atti - quale quello di speciealle pubbliche amministrazioni andavano eseguite al domicilio digitale indicato dall'### medesima al Registro delle ### gestito dal Ministero della Giustizia di cui all'art. 16 co. 12 del DL 179/2012 e, in difetto di tale comunicazione da parte dell'amministrazione interessata, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter (Indice dei domicili digitali delle ### - ### del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( v. Art. 6-ter: Al fine di (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### così composta: Dott. ##### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5227 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA ### (c.f. ###), difesa dall'Avv. ### (c.f. ###); #### (C.F. Snimra65m60h501u), difesa dall'Avv. ##### (c.f. ###), ### appello contro la sentenza n. 13750/2024 emessa dal Tribunale di in data ###
FATTO E DIRITTO §1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza del Tribunale di ### impugnata, di seguito richiamata nei suoi passaggi motivazionali di maggior rilievo: ### la prospettazione di parte attrice, ### era proprietaria del più ampio lotto di terreno sito in ### località ### distinto al NCT al FG. 112 p.lla 601 della sup. catastale di are 18 e ca 80, giusto ### di ### N, 31.356 - Raccolta n. 21.550 del 11.10,2011. In data ### venne stipulata una convenzione tra ### e ### s.p.a. (R.F.I.). relativa alla realizzazione di due sottopassi pedonali di cui uno sarebbe stato realizzato - previo esproprio della porzione di terreno - nella proprietà dell'odierna attrice sito al Km. 12+680 della ### (loc. ###); a tal fine si conveniva che per l'esecuzione dell'esproprio per pubblica utilità da parte della R.F.I. fosse frazionato l'intero lotto e generati nn. 3 lotti: precisamente la p.lla 601 della sup. catastale di are 16 e ca 83, la p.lla 1014 di are 00 e ca 75 - quella espropriata da RFI per conto del Comune, in cui avrebbe dovuto essere realizzato il sottopasso - ed infine la p.lla 1075 di are 01 e ca 22. 
Al centro della particella di terreno espropriata, la 1074, RFI avrebbe dovuto realizzarsi un monolite in cemento armato che poi avrebbe dovuto - a lavori ultimati - essere interrato e traslato sotto la ferrovia ### RFI si era impegnata altresì ad effettuare a regola d'arte le nuove recinzioni dei terreni per effetto dell'avvenuto frazionamento delle particelle e realizzare un cancello carraio sulla p.lla 601 ed un cancello pedonale sulla p.lla 1074. ###à di esproprio era concordata in €43.000,00 comprensiva dell'indennità di occupazione temporanea degli altri 2 restanti lotti - in proprietà dell'attrice - sino al 30/08/2012. 
Tuttavia, alla data del 30/08/2012 i lavori non erano stati ultimati e pertanto, con successivo verbale di accordi, le parti convenivano di prorogare l'occupazione dei 2 lotti adiacenti - utilizzati come aree di cantiere - la p.lla 1074 sino al 30/08/2013 previo riconoscimento in favore dell'attrice dell'indennità di occupazione temporanea concordata in €5.000,00. 
A questa ultima ulteriore scadenza, tuttavia, a causa del blocco del cantiere conseguente il ritrovamento di reperti archeologici, veniva tra le parti rinnovata detta occupazione temporanea sino al 30/08/2014 con il riconoscimento della relativa indennità di € 5.000,00. I lavori si protraevano oltre il ### e pertanto con successivo accordo, le parti convenivano ulteriore proroga sino al 28/02/2015 con la corresponsione di una indennità pari ad €2.500,00. Seguiva a tale scadenza nuova proroga dell'occupazione temporanea degli altri 2 lotti, sino al 31/08/2016, con la corresponsione dell'indennità pari ad €7.500,00. 
A causa del prolungarsi dei lavori, le parti convenivano ultima proroga dell'occupazione temporanea dei 2 lotti adiacenti sino al 30/06/2017, con la corresponsione della relativa indennità di €4.000,00. 
Nel giugno 2017 RFI invitava l'odierna attrice a procedere alla riconsegna dei 2 lotti di terreno sino allora temporaneamente occupati dalla ditta esecutrice dei lavori, fissando all'uopo la data del 19/06/2017. Tuttavia, la
Sig.ra ### constatava che il cantiere era ancora aperto ed i lavori di sistemazione dei confini non erano stati eseguiti e, contrariamente a quanto asserito da RFI nel verbale di riconsegna, l'area non risultava libera nella piena disponibilità della proprietà. 
Si costituiva ### spa e replicava ricostruendo preliminarmente la cronologia degli avvenimenti. (…) I lavori oggetto della ### erano stati consegnati a RFI l'11 aprile 2011; contestualmente erano state avviate le attività di esproprio per la realizzazione del sottopasso nella località la ### I lavori avevano subito sin dall'inizio ritardi a seguito della campagna archeologica. A seguito della richiesta dell'allora ### 19, prot. 19613 del 21 marzo 2012, nel corso della seduta della ### del 16 luglio 2012, venne deciso di sospendere la realizzazione del sottopassaggio di ### fino al termine della realizzazione del sottopassaggio della ### in modo da riuscire a completare almeno una delle due opere, usufruendo dei finanziamenti di entrambi i lavori. (…) Nell'attesa delle decisioni di #### in linea con gli accordi stipulati con la ### aveva provveduto al pagamento in favore di quest'ultima del canone di occupazione temporanea fino al 30 giugno 2017. 
Perdurando tuttavia lo stato di stallo determinato da #### anche per non aggravare la posizione della pubblica amministrazione e in linea coi patti intervenuti con l'### contestualmente al pagamento ha riconsegnato le aree in favore della ### come da verbale sottoscritto alla presenza di testimoni in data 19 giugno 2017. (…) Il Tribunale argomentava che Le opere originariamente preventivamente non sono state realizzate per inerzia di ### la quale non forniva più indicazioni circa i lavori da eseguire a seguito del ritrovamento di reperti archeologici. La stasi che ne è derivata è stata inizialmente rimediata con il pagamento delle indennità di occupazione e successivamente con la restituzione dei terreni alla parte attrice. Tuttavia, la parte attrice si lamenta in questa sede delle condizioni di abbandono in cui si trovano i terreni oggetto di appalto in sede di restituzione dei terreni limitrofi. 
Parte attrice non formula questioni sull'opera non realizzata quanto piuttosto lo stato di abbandono dei terreni residui, inutilizzabili e inaccessibili. (…) Legittimamente parte attrice si è rifiutata di accettare la riconsegna degli stessi da parte di ### (…) Le aree di prop. della Sig. ### non sono libere, per come confermato dal CTU a seguito di sopralluogo, ma risultano ancora aree di cantiere ed incolte: l'area contraddistinta con la part.1075 è completamente interclusa dalle recinzioni delle altre aree, priva quindi accesso; il monolite che da progetto doveva essere sotterrato al di sotto della ferrovia è emergente dal piano di calpestio ed è confinante con i terreni adiacenti.  ### ha elencato le opere\lavori che sono necessarie\i per la ### riconsegna degli immobili. Per la riconsegna delle aree è necessario: creare un'apertura con cancello sull'area della part 1075 al fine di consentirne la fruibilità; rifacimento cancello area contraddistinta part.2809; rifacimento della rete a protezione delle aree part.2809 e 1075 per complessivi 10 metri lineari; demolizione del manufatto in c.a a carico del Comune di ### (proprietario dell'area di terreno espropriata), oltre la pulizia delle aree. (. . .)
Conseguentemente il CTU ha calcolato e dettagliato costi di ripristino (pulizia e costruzione cancelli) complessivamente quantificati in euro 6.754,20 e tale somma appare correttamente motivata. 
Sempre il CTU scrive: “non essendo le aree riconsegnate per non accettazione della #### visto le condizioni non idonee dei terreni, ed essendo stato interrotto l'accordo del pagamento di indennità di € 5000,00 annue si calcolava l'indennità non percepita”. 
A parere di questo giudice l'indennità, come per le annualità precedenti, deve essere commisurata ad euro 5.000.00 per ogni anno di occupazione a partire dalla data di interruzione dei pagamenti (1.7.2017) e fino al soddisfo. Tale somma è da considerarsi equitativamente onnicomprensiva dei disagi e degli ulteriori danni da mancata esecuzione delle opere di ripristino. 
Il decreto di esproprio è di ### Il costo per la occupazione dell'area, negli anni precedenti, era stato pagato sempre da ### dato questo contraddittorio rispetto alla richiesta di manleva avanzata da RFI la quale, pertanto, deve essere rigettata. Certamente quanto sopra elencato costituisce la quantificazione del danno subito dalla parte attrice. 
RFI aveva il ruolo di ### appaltante e, nel momento in cui le opere non potevano più essere eseguite, avrebbe dovuto ripristinare - con la diligenza esigibile per il soggetto incaricato della realizzazione delle opere - la normale vivibilità e fruibilità dei residui dei terreni rimasti indenni dalle opere di cantiere, attraverso i lavori individuati dal CTU come strettamente necessari.  ### appare certamente concorrente e responsabile per non aver fornito direttive circa la prosecuzione dei lavori, RFI avrebbe potuto e dovuto - al fine di evitare i maggiori costi quantificati in questa sentenza - semplicemente effettuare i normali ed esigibili lavori di ripristino dei luoghi di proprietà della parte attrice rendendoli fruibili dal soggetto espropriato (alla data del 1.7.2017) prima della formale riconsegna di luoghi nello stato accertato dal ### (…) Tale disposizione ( la ### del 7.8.2007, vigente tra le parti convenute) sembra delineare come maggiore responsabile di quanto lamentato dalla parte attrice proprio RFI (responsabile fase esecutivi e controllo) e quindi escludere il difetto di legittimazione passiva sostanzialmente avanzato dalla stessa RFI e, come detto, la propria richiesta di manleva verso #### appare corresponsabile dell'accaduto in quanto non ha indicato a RFI le modalità con le quali i lavori avrebbero dovuto essere eventualmente modificati, a seguito della scoperta dei reperti archeologici. ### non partecipava alla mediazione (la quale avrebbe evitato questo processo, con alto grado di probabilità, già in sede di mediazione) né al presente processo sostanzialmente omettendo di replicare circa la contestazione mossale in relazione alla dovuta gestione di un bene ### di sua proprietà. (…) Pertanto, sia RFI sia ### sono condannati, al 50% e in solido, a pagare alla parte attrice: 1) l'indennità di occupazione commisurata ad euro 5.000.00 per ogni anno di occupazione a partire dalla data di interruzione dei pagamenti (1.7.2017) e fino al soddisfo e in eventuali ratei mensili per dodicesimi se minori. Tale somma è da considerarsi equitativamente onnicomprensiva dei disagi e degli ulteriori danni subiti; 2) le somme per ripristinare lo stato dei luoghi quantificate in euro terreni in €6.754,20;
Tutti i sopra citati importi con gli interessi legali decorrenti dalla data della notifica dell'invito alla mediazione. 
Inoltre, RFI e ### capitale devono essere condannate, in solido e al 50%, ai costi relativi alla demolizione\interramento del manufatto ### in qualità di appaltatore\proprietaria dell'area di terreno espropriata. 
Pone le spese vive documentate (mediazione, iscrizione a ruolo e costi della ### a carico delle parti convenute, al 50% e in solido, con decorrenza degli interessi legali dalla richiesta al saldo.  ### ha proposto appello con un unico motivo, basato sull'errata individuazione del domicilio digitale a cui sono stati indirizzati l'atto introduttivo e la chiamata in garanzia all'origine della sua mancata partecipazione al giudizio di primo grado e, quindi, sulla nullità della sentenza per difetto di contraddittorio.  ### si è costituita instando per il rigetto del gravame. 
RFI, ritualmente notiziata del procedimento, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. 
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.6.2025 all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. 
§2. ### è infondato ### appellante, ### affida l'appello ad un unico motivo di ricorso, sostanzialmente consistente nella contestazione della mancata corretta notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo di primo grado da parte della ### e dell'azione di garanzia da parte di ### e conclude chiedendo l'accertamento della nullità della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado.  ### appellata ( ### oppone che alla data di proposizione della domanda di primo grado (aprile 2021), non avendo ancora ### fornito ai ### previsti dalla normativa ministeriale il predetto domicilio digitale, parte attrice ha fatto riferimento all'indice ### riconosciuto dal Ministero quale alternativa alla carenza dell'indirizzo PEC nel Registro delle ### In particolare, deduce che l'art. 16ter del D.L. n. 179/2012 prevede al comma 1-ter che in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16 comma 12 (###.AA.) la notifica alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6 ter (###) del D.Lgs.  7/03/2005 n. 82. 
Ne deriva pertanto che l'indirizzo della P.A. destinataria della notifica pec, deve sì essere estratta dal Registro delle ### ma, in assenza ed in subordine deve ritenersi valida quella estratta dall'indice ### essendo l'ultima riforma intervenuta nelle reintroduzione - sia pure in via residuale rispetto al registro delle ### - stabile e definitiva dell'indice IPA tra i pubblici registri. 
Il thema decidenum della presente controversia si concentra, dunque, esclusivamente sulla regolarità della notifica degli atti introduttivi, eseguita ad un indirizzo PEC di ### ( ###) diverso da quello censito sul Registro delle ### ( ###), considerato corretto dall'odierna appellante ed a cui è stata eseguita la notifica della sentenza impugnata, che avrebbe reso l'odierna appellante edotta della pendenza della lite. 
Quanto al quadro normativo di riferimento (notifica dell'atto di citazione del 19.4.2021), si osserva, preliminarmente, che l'art. 16 co. 12 del DL n. 179/2012 originariamente prevedeva che le pubbliche amministrazioni comunicassero al Ministero della Giustizia l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del ### della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni, entro il 30 novembre 2014, al fine della formazione dello specifico elenco -formato appunto dal Ministero della giustiziaconsultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicavano i commi 6 (notifica mediante deposito in cancelleria) e 8 (notifica degli atti civili ai sensi degli artt. 136 e 137 cpc). 
Con l'art. 28 del dl n. 76/2020 sono state introdotte misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni, in particolare per ovviare ad eventuali mancate comunicazioni di indirizzo di posta elettronica certificata per l'elenco di cui all'art. 16, comma 12 (### delle PA per comunicazioni e notificazioni), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
In particolare : 1) in caso di obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale, la comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche al ### delle PA degli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica; 2) per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, la comunicazione di ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata 3) in caso di mancata comunicazione al ### della PA del proprio indirizzo PEC da parte della pubblica amministrazione, ai fini delle notificazioni l'utilizzo anche dell'indirizzo PEC indicato nell' Indice dei domicili digitali delle ### - ####. 16 co. 12 del DL n. 179/2012 come modificato con il DL semplificazioni n. 76/2020 e quindi ratione temporis applicabile al caso di specie, prevedeva (nelle parti rilevanti): 12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, (…) l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del ### della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. ### formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio. 13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16- ter, comma 1- ter.  ###. 16 ter (### elenchi per notificazioni e comunicazioni) Dl. 179/2012, come modificato dal DL semplificazioni n. 76/2020, prevedeva (nelle parti rilevanti): 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis (Indice nazionale domicili digitali imprese e professionisti - INIPEC), 6- quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese) e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR), dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto (### delle PA per comunicazioni e notificazioni), dall'articolo 16, comma 6 (### imprese - Registro imprese), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici ###, gestito dal Ministero della giustizia.  1- bis (….) 1-ter. ### restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter (Indice dei domicili digitali delle ### - ### del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle ### guida di ### nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni. 
Sul piano giurisprudenziale, si richiama poi, il seguente principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui A fini processuali, del resto, deve essere utilizzato quale 'domicilio digitale' qualificato a fini processuali e idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa solo l'indirizzo pec censito nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 del d.m. n. 44 del 2011 ### ovvero nel registro delle pp.aa.  di cui all'art. 16, comma 12, del dl. n. 179 del 2012, esclusa essendo ogni sanatoria per raggiungimento dello scopo.  (v., in particolare, Cass. 9 aprile 2019, nn. 9914 e 9918); ne consegue, come affermato da questa Corte, che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'appello la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo pec diverso da quello inserito nel ReGIndE e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale (v. Cass. 25 maggio 2018, n. 13224) (v. Cassaz. n. 12345/2021) Da quanto sopra, è dato, quindi, inferire che al tempo della notificazione dell'atto introduttivo del presente procedimento (19.4.2021), le notificazioni degli atti - quale quello di speciealle pubbliche amministrazioni andavano eseguite al domicilio digitale indicato dall'### medesima al Registro delle ### gestito dal Ministero della Giustizia di cui all'art. 16 co. 12 del DL 179/2012 e, in difetto di tale comunicazione da parte dell'amministrazione interessata, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter (Indice dei domicili digitali delle ### - ### del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( v. Art. 6-ter: Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice ((dei domicili digitali)) della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati ((i domicili digitali)) da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.  2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'### che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. 3. Le amministrazioni di cui al comma 1 ((e i gestori di pubblici servizi)) aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'### La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.) Ciò premesso, nel caso di specie, è dato rilevare che parte appellante, pur allegando la sussistenza, all'attualità, di un indirizzo pec di ### nel Registro delle ### amministrazioni differente da quello generale di ### a cui all'epoca furono notificati l'atto di citazione e la chiamata in garanzia della ### non offre elementi probanti del fatto che il primo fosse stato al tempo anche l'indirizzo dichiarato da ### per il registro delle PA di cui all'art. 16 del D.L. 179/2012, così non adempiendo all'onere probatorio su di essa gravante in ossequio al principio - in tema di riparto dell'onere della prova in materia di eccezioni di nullità della notifica - secondo cui, traslando il concetto al “domicilio digitale”, “Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova “(v. Cassaz.  Sez. 1, Sentenza n. 10107 del 09/05/2014). 
Nel caso di specie, invece, parte appellante ha prodotto solo la copia in versione pdf di una presunta schermata di pagina web apparentemente riconducibile al Registro delle PA con l'indicazione del differente indirizzo( ###) ma datata 2024 ( v. all.  15 doc. 7 parte appellante); elemento, questo, da considerarsi del tutto insufficiente, quindi, a far ritenere che all'epoca della notificazione ( 2021) ### avesse già comunicato questo indirizzo per le notifiche degli atti giudiziari; cosa che, peraltro, appare anche supportata dalla circostanza della successiva introduzione nel 2020 ( con la modifica del DL semplificazioni 76/2020), per i casi di mancata comunicazione da parte della amministrazioni al ### della sussidiaria opzione di valida notifica anche al domicilio digitale generale dell'ente indicato come “primario” di cui all'indice generale dell'###
Ed infatti, parte appellata ha allegato un documento riconducibile ad un estratto della pagina web dell'### da cui risulta che l'indirizzo primario associato a ### sin dal 2010 era quello a cui era stata effettivamente eseguita la notifica degli atti introduttivi (###). Iato temporale che consente, allo stato degli atti, anche di spiegare l'uso dei diversi indirizzi digitali per le due notifiche, dell'atto introduttivo nel 2021 e della sentenza nel 2024. 
Ne consegue che il motivo di appello, l'unico formulato da ### è infondato e non può essere accolto. 
Considerato che non sono state sollevate altre contestazioni, nè sul piano formale procedurale né sul merito delle statuizioni, la sentenza odiernamente gravata deve essere integralmente confermata. 
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante ### in favore dell'unica parte costituita ( ###, liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: -Respinge l'appello; - Condanna parte appellante, ### alla rifusione in favore di parte appellata (### delle spese di lite, liquidate in € 5000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti. 
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di ### di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.  ### 11.6.2025 ####

causa n. 5227/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Aversano Maria, Giovanna Giani'

M

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 652/2025 del 04-12-2025

... qualificato sanabili, previa rimozione degli abusi e sanatoria ottenibile a condizione che l'ufficio del genio civile e le autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistico ed idraulico rilascino i pareri positivi di rispettiva competenza, ed affrontando un costo stimato in € 12.000,00. ### ha anche evidenziato l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sull'immobile in questione, eseguite contro la promittente venditrice, e ha anche riscontrato un difetto di conformità catastale oggettiva. Il perito, arch. ### nel fornire risposta a specifico quesito (il n. 3 dell'incarico) ha, nel paragrafo 6 della sua relazione, dapprima dato atto della corretta intestazione dell'immobile alla promittente alienante e, però, ha poi testualmente riferito delle difformità riscontrate: “Per quanto riguarda la planimetria depositata negli archivi informatici del catasto con prot. ### del 15/07/2003 (precedente al rilascio del certificato di ### si rileva che il fabbricato corrisponde all'attuale conformazione e divisione presente internamente ma difforme dalle previsioni di progetto della concessione edilizia rilasciata dal Comune di ### per quanto riguarda il vano abusivo presente con accesso esterno (leggi tutto)...

testo integrale

R.G./C. n. 1836/2022 TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa ### giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1836 dell'anno 2022 del ### degli ###, vertente tra ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (####) - ATTRICE - e ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (####) - ###: preliminare di vendita - azione 2932 c.c.- risoluzione ### come da verbale di udienza del 9.6.2025 ### atto di citazione notificato il #### ha convenuto dinnanzi questo ### per farne dichiarare l'inadempimento agli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita del 03.12.2019 e sentire pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2932 c. c., sentenza di trasferimento della proprietà dell'immobile sito in ### c.da Berbaro, costituito da villetta per abitazione facente parte del lotto 4b del complesso immobiliare ### composta da un ampio vano, cucina, bagno, ripostiglio, scala, verandina coperta e veranda scoperta a piano terra e da tre vani, bagno, vano scala, disimpegno e verandina coperta a primo piano con la relativa area libera soprastante ed avente annesso un piccolo spezzone di terreno il tutto occupante la superfice di mq 500 circa.  ### ha chiesto anche la condanna al risarcimento dei danni per mancata percezione dei canoni di locazione, per deprezzamento degli arredi comprati per l'immobile promesso in vendita nella misura da accertare in corso di causa. 
In via subordinata, ha chiesto la declaratoria di risoluzione per grave inadempimento della convenuta del contratto preliminare oggetto di causa e la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al mancato trasferimento dell'immobile e al suo mancato godimento, oltre a tutti gli ulteriori pregiudizi subiti ed alla restituzione della somma di euro 54.000,00, da aumentare di rivalutazione ed interessi, già versata a titolo di acconto dal defunto marito dell'attrice, ed al rimborso della somma di euro 64.000,00 per migliorie apportate all'immobile oggetto di causa.  ### ha dedotto che in data ### è stato stipulato presso lo studio del legale di fiducia un contratto preliminare tra il suo dante causa e la convenuta per la vendita del suddetto immobile; che il prezzo è stato dalle parti convenuto in euro 155.000,00 da pagarsi alla stipula dell'atto definitivo, in parte mediante consegna di contanti o assegni e, per il residuo, pari ad euro 103.121,00, con accollo del mutuo della promittente venditrice esistente presso la ### di ### Ha inoltre precisato che la promittente venditrice ha assunto l'impegno di formulare alla suddetta banca una proposta transattiva per l'estinzione del mutuo e che il termine per la stipula dell'atto definitivo di vendita è stato fissato al 31.12.2021. 
Ha aggiunto che il ### sull'immobile in questione è stata iscritta ipoteca volontaria da parte della banca ### di ### per l'importo di euro 210.000,00. 
Ha inoltre riferito che subito dopo la stipula del preliminare e la consegna delle chiavi, la parte promissaria acquirente ha iniziato ad utilizzare l'immobile eseguendo lavori di ristrutturazione e acquistando arredi e mobili per la spesa totale di euro 64.000,00, come da fatture prodotte in allegato all'atto di citazione. 
Ha lamentato che, successivamente, nelle more della stipula del contratto definitivo di compravendita, su richiesta della parte promittente venditrice aveva versato tra contanti e assegni la somma di euro 54.000,00 per il pagamento delle rate di mutuo scadute e a scadere ma che, malgrado ciò, la parte promittente venditrice non aveva formulato alcuna proposta transattiva a ### di ### per la risoluzione del mutuo e non aveva provveduto a pagare le rate del mutuo, così determinando il passaggio a sofferenza del credito, la cessione dello stesso ad altra società, rendendo impossibile l'accollo del mutuo da parte del promissario acquirente. 
Ha anche dedotto che il 3 luglio 2020 era stata iscritta ipoteca giudiziale in virtù di un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Roma ad istanza di un terzo creditore; che il ### la promittente venditrice aveva sostituito clandestinamente la serratura e le chiavi del cancello d'ingresso e dell'apertura dell'immobile occupandolo abusivamente. 
Ha anche rappresentato che il ### è deceduto il promissario acquirente ### la cui eredità è stata accettata dall'attrice con dichiarazione espressa in data ###. 
Dedotto che dal comportamento della convenuta, costituente inadempimento contrattuale, sono derivati dei danni di cui ha chiesto il risarcimento, ha così concluso: “### - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento della parte promittente venditrice ### degli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###; - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità di parte promittente venditrice ### ai sensi dell'art. 1218 codice civile, per l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare di compravendita; - ### e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patiti in favore di ### per il mancato trasferimento dell'immobile, oltre a tutte le altre conseguenze dannose evidenziate in narrativa e nella misura che verrà accertata in corso di causa; per l'effetto - ### per i motivi di cui in narrativa, in favore di ### quale erede legittima di ### la proprietà dell'immobile sito in ### nella c.da Berbaro, facente parte del lotto 4b del complesso immobiliare ### composta da un ampio vano, cucina, bagno, ripostiglio, scala, verandina coperta e veranda scoperta a piano terra e da tre vani, bagno, vano scala, disimpegno e verandina coperta a primo piano con la relativa area libera soprastante ed avente annesso un piccolo spezzone di terreno il tutto occupante la superfice di mq 500 circa e confinante nel complesso con i lotti ### e ### e con lo stradale e le piazzole condominiali di accesso e rilevata in catasto al N.C.E.U del Comune di ### al foglio di mappa 288 con la particella 1347 sub 11 (c.da Berbaro p.T-1 categ A/7 classe 6 vani 7,5 rc euro 755,32) previa liberazione dell'immobile dalle ipoteche suindicate, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, tenuto conto delle somme già corrisposte pari ad €. 54.000,00 ed ordinando al ### dei ### di ### di effettuare le trascrizioni di rito; - ### al risarcimento dei danni in favore di ### (derivanti dal mancato godimento dell'immobile, dalla mancata percezione dei canoni di locazione, dal deprezzamento degli arredi di proprietà di parte attrice) nella misura che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia; - Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa come per legge; #### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento della parte promittente venditrice ### degli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###; - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità di parte promittente venditrice ### ai sensi dell'art. 1218 codice civile, per l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare di compravendita; - ### e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patiti in favore di ### per il mancato trasferimento dell'immobile, oltre a tutte le altre conseguenze dannose evidenziate in narrativa e nella misura che verrà accertata in corso di causa; Per l'effetto: - Dichiarare risolto il contratto preliminare di compravendita stipulato tra ### e ### - Ordinare a ### di restituire a ### la somma di €. 54.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, già versata a titolo di acconto dal defunto marito ### - ### a ### di restituire a ### la somma di €. 64.000,00, o altra che sarà ritenuta di giustizia e che sarà accertata in corso di giudizio, in ragione delle migliorie apportate all'immobile oggetto di causa dal ### e degli acquisti di arredi e altri beni mobili da quest'ultimo effettuati; - ### al risarcimento dei danni in favore di ### (derivanti dal mancato godimento dell'immobile, dalla mancata percezione dei canoni di locazione, dal deprezzamento degli arredi di proprietà di parte attrice) nella misura che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia; - Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa come per legge”. 
Si è costituita con comparsa ### che ha aderito alla domanda di trasferimento dell'immobile in favore dell'attrice previo pagamento da parte della stessa del prezzo residuo della compravendita. Ha contestato il fondamento della domanda di risarcimento del danno, nonché di quella di risoluzione del contratto preliminare inter partes, di quella ulteriore di rimborso all'attrice della somma di euro 54.000,00 ed, altresì, quella di restituzione della somma di euro 64.000,00 richiesta dall'attrice a titolo di migliorie, lavori di ristrutturazione ed acquisto di mobili. 
Ha affermato non sussistere alcun proprio inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare, precisando che sono state formulate per conto dello stesso promissario acquirente, come documentato dalla corrispondenza via e-mail prodotta in allegato alla comparsa, varie proposte transattive alla ### per l'estinzione del mutuo senza però ottenere tale risultato, non essendo state le condizioni proposte accettate dall'istituto di credito. 
Ha perciò rappresentato che il mancato accollo del mutuo da parte del promissario acquirente non è dipeso dal comportamento della promittente venditrice bensì dalla mancata accettazione da parte della ### delle proposte al ribasso formulate dal ### promissario acquirente.  ### ha anche precisato che l'accollo del mutuo da parte del promissario acquirente non era subordinato al pagamento alla banca delle rate del mutuo maturate successivamente alla stipula del preliminare di compravendita. 
Ha infine dedotto che parte promittente venditrice non è stata posta nelle condizioni di stipulare l'atto definitivo in quanto il promissario acquirente ha omesso di indicare il notaio e di invitarla per la stipula, in violazione delle pattuizioni assunte; ha rappresentato che il termine del 31.12.2021, pattuito per la stipula dell'atto definitivo, non fosse essenziale, come confermato anche dall'appendice al contratto preliminare stipulato in pari data. 
Aderendo alla domanda di esecuzione in forma specifica del contratto avanzata dalla parte attrice, previo pagamento del residuo prezzo pattuito in euro 103.521,00 per il trasferimento del bene e con l'integrale rigetto delle richieste di restituzione e di risarcimento del danno avanzate in citazione, stante la non applicabilità della disciplina delle migliorie di cui all'art. 1150 c.c., la convenuta ha così concluso: “1) ### la proprietà dell'immobile per cui è causa in favore dell'attrice, previo pagamento da parte di quest'ultima del residuo prezzo in favore della convenuta; 2) ritenere e dichiarare la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto, rigettarla con ogni statuizione di legge; 3) rigettare la domanda di risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti per inadempimento della convenuta; 4) Conseguentemente, rigettare la domanda di restituzione in favore dell'attrice della somma di € 54.000,00 corrisposta a titolo di acconto sul prezzo, da valere quale caparra confirmatoria; 5) ### la domanda di restituzione in favore dell'attrice della somma di € 64.000,00, richiesta a titolo di migliorie, lavori di ristrutturazione e acquisto di mobilia, perché infondata e, comunque, non provata. Con vittoria delle spese e competenze di lite”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda, formulata in via principale dall'attrice ### di trasferimento della proprietà dell'immobile promesso in vendita, con contratto preliminare del 3.7.2019, non può essere accolta. 
E, invero, dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, nominato in corso di causa, sono emerse difformità urbanistiche che il perito ha qualificato sanabili, previa rimozione degli abusi e sanatoria ottenibile a condizione che l'ufficio del genio civile e le autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistico ed idraulico rilascino i pareri positivi di rispettiva competenza, ed affrontando un costo stimato in € 12.000,00.  ### ha anche evidenziato l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sull'immobile in questione, eseguite contro la promittente venditrice, e ha anche riscontrato un difetto di conformità catastale oggettiva.
Il perito, arch. ### nel fornire risposta a specifico quesito (il n. 3 dell'incarico) ha, nel paragrafo 6 della sua relazione, dapprima dato atto della corretta intestazione dell'immobile alla promittente alienante e, però, ha poi testualmente riferito delle difformità riscontrate: “Per quanto riguarda la planimetria depositata negli archivi informatici del catasto con prot.  ### del 15/07/2003 (precedente al rilascio del certificato di ### si rileva che il fabbricato corrisponde all'attuale conformazione e divisione presente internamente ma difforme dalle previsioni di progetto della concessione edilizia rilasciata dal Comune di ### per quanto riguarda il vano abusivo presente con accesso esterno dalla veranda esso non è presente, la veranda è riportata con una sagoma terminale difforme sia dalla concessione edilizia che dallo stato attuale e la stessa è indicata come “### Scoperta”. Pertanto, sia che la regolarizzazione delle opere abusive vengano accolte o respinte, si dovrà procedere ad una ripresentazione della planimetria catastale che rispecchi lo stato dei luoghi e quindi una modifica catastale al ### (pagg. 6 e 7 dell'elaborato peritale). 
All'accertamento del difetto di conformità catastale da parte del ### le cui conclusioni sul punto non sono state contestate né smentite dalle parti, consegue che, in applicazione del disposto dell'art. 29, comma 1 bis, della legge 52/1985 - nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 19 del decreto legge n. 78/2010, a sua volta convertito nella legge 122/2010 - la proprietà dell'immobile per cui è causa non è suscettibile di trasferimento neppure a mezzo della sentenza la cui pronuncia è stata richiesta da entrambe le parti, in sostituzione del contratto, ai sensi dell'art. 2932 c. c.. 
Tale conclusione si pone in linea con i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione che con la pronuncia 12654/2020 nel dirimere la questione relativa all'applicabilità, o meno, del disposto dell'art. 29, comma 1 bis, della L 52/1985, oltre che ai trasferimenti eseguiti con atti di autonomia privata, anche alla domanda della parte che chieda sentenza sostitutiva del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c. c., ha statuito che: “La pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti; in altri termini, non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata del comma 1 bis dell'articolo 29 I. 52/1985 mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sentenza di trasferimento dell'immobile medesimo (par. 35.5.1 della motivazione). Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che: “La presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione” e che la relativa produzione “può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti”. 
E, ancora, di recente la Suprema Corte ha affermato che: “La pronuncia giudiziale di trasferimento della proprietà di un immobile ex art. 2932 c.c. deve contenere l'identificazione catastale del bene, ma non necessita della dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto per la validità del contratto preliminare. Tuttavia, l'omessa dichiarazione o il mancato deposito dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 29 comma 1-bis, della L. 52/1985, comporta nullità rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, se emergente dagli atti acquisiti al processo” (così, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/10/2024, n. 28099). 
I principi sopra espressi sono applicabili nella fattispecie in esame atteso che parte convenuta, pur concordando sulla domanda di emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., non ha prodotto nelle more della decisione idonea documentazione di regolarizzazione, almeno sotto l'esaminato aspetto catastale, dell'immobile al cui trasferimento entrambe le parti ambivano. 
Ciò determina l'improcedibilità della domanda ex art. 2932 c.c. avanzata dall'attrice in via principale.  2. Ciò posto, passando adesso all'esame della domanda avanzata dalla parte attrice in via subordinata di risoluzione del contratto preliminare di vendita di cui si discute, per grave inadempimento della convenuta, deve ritenersi che tale domanda sia fondata e vada accolta.
Giova premettere, al riguardo, che ciascuna parte ha addebitato all'altra la causa della mancata stipula del contratto definitivo.  ### ha accusato la convenuta di non essersi attivata per raggiungere la transazione promessa con la ### mutuante per l'estinzione del mutuo del cui accollo da parte del promissario acquirente le parti avevano inserito una pattuizione nel preliminare; di non aver versato le rate del mutuo in questioni, così determinando il passaggio a sofferenza del credito, la cessione dello stesso ad altra società e l'avvio di un procedimento di esecuzione forzata sull'immobile promesso in vendita; di non aver assicurato la libertà dell'immobile da iscrizioni ipotecarie, essendo stata pure iscritta in data ### ipoteca giudiziale da parte della società ### in forza di un D.I. per euro 10.000,00 emesso dal ### di Roma in danno della promittente venditrice. ### ha anche addebitato alla convenuta la presenza di abusi e irregolarità catastali nell'immobile, scoperti all'esito delle indagini peritali disposte d'ufficio nel corso del presente giudizio e non segnalate al momento del preliminare di compravendita, incidenti sulla stessa possibilità di stipulare il definitivo nonché l'esistenza di un procedimento esecutivo a carico dell'immobile, avviato pure nelle more del giudizio, in conseguenza del mancato pagamento del mutuo contratto dalla convenuta. 
Di contro, la convenuta ha sostenuto che il ### (promissario acquirente e marito dell'attrice) aveva formulato proposte transattive alla ### a condizioni per lui vantaggiose, come da corrispondenza via e mail prodotta in allegato alla comparsa di risposta, ma non ritenute favorevoli dalla ### mutuante così non favorendo il buon esito delle trattative nonché l'accollo del mutuo. 
Ha sostenuto pertanto che nessuna rilevanza causale poteva attribuirsi al mancato pagamento da parte sua delle rate di mutuo nel frattempo maturate, considerato che tale pagamento non è stato neppure pattuito tra le parti come obbligo gravante sulla promittente venditrice. 
Ha affermato che nessuna diffida ad adempiere era stata formulata prima del giudizio da parte del ### né da parte dell'erede, nonostante il primo fosse tenuto per contratto ad invitare la promittente venditrice alla stipula del definitivo. Ha infine sostenuto l'irrilevanza dell'iscrizione ipotecaria da parte di ### ai fini della stipula del definitivo.
Orbene, dalla comparazione dei reciproci comportamenti tenuti dalle parti prima dell'instaurazione del giudizio, è emerso il prevalente e grave comportamento inadempiente della promittente venditrice alle obbligazioni su di essa gravanti in forza della stipula del preliminare di vendita di cui si discute. 
E, invero, risulta provata l'esistenza di numerose proposte transattive con la ### per l'estinzione del mutuo, poi non andate a buon fine, formulate dalla convenuta nell'interesse dello stesso ### per come emerso dalla prova testimoniale resa dall'avv. ### che ha curato tali trattative. 
Deve però evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta in comparsa di risposta, proprio perchè il termine per la stipula del contratto definitivo era stato fissato tra le parti a distanza di oltre due anni dalla stipula del preliminare, non era del tutto irrilevante, avuto riguardo al complessivo assetto di interessi risultante dal programma negoziale, il mancato pagamento delle rate di mutuo scadute nelle more della stipula del definitivo da parte della promittente venditrice. 
Tale obbligo, pur non convenuto espressamente tra le parti in sede di stipula del preliminare, si imponeva a carico della convenuta tenuto conto del vincolo contrattuale gravante sulla stessa in forza del mutuo in questione e anche considerato che il dovere generale di buona fede e correttezza, che governa l'esecuzione di tutti i contratti, impone al promittente venditore di fare tutto il possibile per assicurare la stipula del definitivo. 
La convenuta, infatti - alla luce delle e-mail depositate in allegato alla comparsa di risposta, in quanto inviate alla ### comunque a suo nome dall'avvocato ### anche ove siano state concordate o decise quanto al contenuto dal ### (per come emerge all'esito della prova testimoniale resa dall'avvocato ### - non poteva non sapere del fatto che tali proposte non venivano accolte dalla banca sicchè ciò rendeva ancora più importante, per assicurare il buon esito del preliminare, la prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo al fine di agevolarne il suo accollo da parte del ### alle condizioni originariamente concordate in sede ###effetti, tale mancato pagamento da parte della convenuta promittente venditrice delle rate di mutuo nel frattempo maturate è stato determinante nell'impedire la stipula del contrato definitivo, avendo causato il successivo passaggio a sofferenza del credito dato a mutuo e, perfino, l'inizio dell'esecuzione forzata sull'immobile di cui è stata documentata da parte dell'attrice, con nota del 24.5.2025 prima della precisazione delle conclusioni, la proposizione di un'istanza di vendita forzata avanzata dalla società creditrice cessionaria del credito derivante dal suddetto mutuo. 
Deve evidenziarsi peraltro che parte attrice ha anche dimostrato che il ### promissario acquirente, aveva già versato alla promittente venditrice, prima della stipula del definitivo, e in vari momenti, somme complessivamente ammontanti ad euro 54.000,00 a titolo di acconto sul prezzo pattuito, sicchè la convenuta era stata messa nelle condizioni di pagare le rate del mutuo nel frattempo maturate. 
È pacifico invece tra le parti il fatto che le rate di mutuo, maturate nelle more della stipula del definitivo, non siano state pagate dalla promittente venditrice e ciò risulta anche confermato dal passaggio a sofferenza del credito derivante dal mutuo. 
Deve segnalarsi peraltro che la volontà di non stipulare il contratto definitivo da parte della promittente venditrice emerge chiaramente anche dalla e-mail datata 26 novembre 2020 inviata dalla Meo al ### depositata dalla parte attrice in allegato alla sua memoria istruttoria dell'1 giugno 2023 (all. 2 del ricorso possessorio prodotto in allegato al doc. 11 della memoria istruttoria depositata nel presente giudizio - fascicolo Rg. 1725/2022). 
Nella suddetta e mail, non contestata nel suo contenuto dalla parte convenuta avuto riguardo agli atti del possessorio RGN 1725/2022 confluiti nel presente giudizio, l'avv. ### difensore della ### dichiarava: “scrivo la presente per incarico ricevuto dalla signora ### ……per comunicare l'intenzione della medesima di non continuare a coltivare l'intesa per la cessione del bene sopra indicato a cagione del mancato rispetto degli accordi preliminari e, segnatamente, per non avere versato l'acconto più volte richiesto, alla stessa indispensabile per far fronte alle rate di mutuo insolute. In ragione di ciò, la invito a restituire le chiavi che a suo tempo le sono state consegnate affinchè potesse procedere a rilievi e misurazioni, anche in assenza della proprietaria, per la futura eventuale ristrutturazione della casa. A tal fine, la mia ### rimane in attesa di aver restituite le chiavi immediatamente e senza alcun indugio alla ricezione della presente missiva” (all. 11 alla memoria dell'1 giugno 2023- doc. 2 allegato al ricorso possessorio prodotto). 
Dalla suddetta e mail emerge dunque che: 1) le rate del mutuo, già all'epoca della e mail inoltrata dall'avv. ### per conto della Meo in data ###, non risultavano pagate dalla promittente venditrice nonostante, per come chiarito, tale obbligo discendeva già in forza del contratto di mutuo che la vincolava direttamente e personalmente; 2) che non aveva intenzione di addivenire più alla stipula del definitivo nonostante alla data del 26.11.2020 risultavano pure versate delle somme dal ### a titolo di acconto sul prezzo per come dimostrato nel presente giudizio. 
Inoltre, nella proposta transattiva del 9.10.2020, di poco antecedente alla e-mail del 26.11.2020 sopra citata, l'avv. ### aveva chiesto alla ### mutuante per conto della Meo di estinguere il mutuo per euro 55.000,00 rappresentando difficoltà economiche della stessa promittente venditrice conseguenti alla morte del marito e derivanti anche dalla situazione economica successiva all'emergenza del ### Dalla lettura della e mail del 15.9.2021 (allegato 6 alla comparsa di risposta) il mutuo risultava pure già ceduto da MPS ad altra società per il suo passaggio a sofferenza. 
Seppure nella successiva e mail del 27.1.2022 (doc. 14 della comparsa di risposta), inviata dall'avv. ### emergono anche difficoltà economiche della ### subentrata quale erede del ### ad accettare le condizioni transattive per l'estinzione del mutuo offerte dalla ### con le precedenti e mail del 13.12.2021, deve ritenersi che ciò non abbia reso meno grave il comportamento della Meo tenuto in precedenza, per come sopra illustrato. 
A tale condotta deve pure aggiungersi quella, di non minor rilievo, relativa al non avere la promittente venditrice neppure assicurato la piena libertà dell'immobile da ulteriori iscrizioni ipotecarie. Infatti, è documentato (doc. 5 allegato all'atto di citazione), oltre che pacifico tra le parti, il fatto che sull'immobile promesso in vendita, nelle more delle trattative con la ### mutuante per l'estinzione del muto, è stata in data ### iscritta ipoteca giudiziale per euro 10.000,00 da parte di ### cioè di altro soggetto creditore della promittente venditrice. 
La convenuta, non pagando i propri debiti, non ha assicurato la libertà dell'immobile da ulteriori iscrizioni ipotecarie sull'immobile promesso in vendita né risulta che tale iscrizione sia stata cancellata prima dell'emissione della presente sentenza né la convenuta ha offerto di procedere alla cancellazione, indicando al giudicante le relative condizioni per procedere alla liberazione dell'immobile, onde consentire l'emissione della sentenza ex art. 2932 Tale comportamento, ossia l'inadempimento della convenuta all'obbligo di assicurare il bene libero da ipoteche, posto che la sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere emessa anche per le ragioni sopra esplicitate, rileva dunque ai fini dell'imputabilità alla convenuta della risoluzione giudiziale del contratto, domanda avanzata in via subordinata dalla parte attrice. 
Infine, per come chiarito, in corso di causa è emerso anche che l'immobile promesso in vendita non presenta le condizioni di conformità catastale oggettiva indispensabili per la valida stipula del contratto definitivo, impedendo così anche la possibilità da parte del giudice di emettere una sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 Né risulta che la convenuta si sia adoperata in vista della stipula del definitivo o dell'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c. ad eliminare tali difformità segnalate dal ### nonostante l'### adesione alla domanda avanzata dall'attrice in via principale. 
Ne consegue che, anche ove non fosse intervenuto il decesso del ### e anche se fosse stata inviata la diffida ad adempiere da parte della sua erede attrice - che aveva comunque manifestato, anche prima dell'accettazione espressa dell'eredità, la sua qualità di erede e di voler subentrare nel contratto sin dalla proposta transattiva del 27.01.2022 inviata dall'avv.  ### (prodotta dalla stessa convenuta) nonchè con la notifica della citazione per l'introduzione del presente giudizio - non sarebbe stato possibile addivenire alla stipula del definitivo a causa del comportamento gravemente inadempiente della parte convenuta che non ha garantito la piena conformità catastale oggettiva del bene e la piena libertà dell'immobile dalle ipoteche al momento dell'emissione della presente sentenza né si è offerta di farlo, indicando le relative condizioni economiche, in vista dell'emissione della sentenza di esecuzione in forma specifica. 
Ne discende l'accoglimento della domanda di risoluzione giudiziale del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 3. ### della domanda di risoluzione del contratto comporta, come conseguenza, anche la condanna della parte convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma versata a titolo di acconto del prezzo, eseguito a mezzo di più versamenti, di € 54.000,00, atteso l'effetto retroattivo della risoluzione espressamente regolato dall'art. 1458 c.c. (Cass. civ., II, Sent., (data ud. 11/03/2010) 27/05/2010, n. 13003). 
Il versamento di tale importo a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto risulta infatti privo di titolo e ne giustifica la restituzione (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 28/02/2013, n. 5033).  3.1. Non può invece essere accolta la domanda di rivalutazione monetaria, per come richiesto in citazione, conformemente al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo costituisce debito di valuta e non di valore, insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito, in conseguenza della svalutazione stessa, un particolare pregiudizio, risarcibile ai sensi dell'art. 1224, cpv. c.c. per l'indisponibilità della somma anticipata (v.  civ., Sez. III, 15/03/2004, n. 5237; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 04/12/1992) 04/12/1992, n. 12942). 
Ne discende che sull'importo corrisposto a titolo di acconto del prezzo saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo versamento sino al saldo. 
Parte attrice ha infatti a tal riguardo allegato e documentato di aver versato le seguenti somme a titolo di acconto: assegno n. 294-00 ### di €. 15.000,00 del 14.01.2020; assegno n. 298- 04 ### di €. 8.000,00 del 24.08.2020; assegno n. 414-01 ### di €. 4.000,00 del 16.06.2021; assegno n. 991-08 ### di €. 2.000,00 del 23.09.2021; assegno circolare n. 447- 07 ### di €. 8.000,00 del 02.03.2021, intestato a ### e tratto su c/c di ### presso ### e girato da ### assegno bancario n. 296-02 ### di €. 2.000,00 del 30.01.2020 intestato a ### e girato dalla stessa, tratto su c/c di ### presso la ### quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 5.000,00 del 20.11.2019; quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 6.500,00 del 13.11.2019; quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 1.500,00 del 03.12.2019; comunicazione a mezzo pec e contestuale risposta di ### contenente allegata la copia dell'assegno n. 667-10 finale di €. 2.000,00 con girata di ### e ricevute in formato .eml. (cfr. pagina 3 memoria di parte attrice dell'1 giugno 2023 e doc. allegati da 2 a 9).  4. ### ha anche chiesto il pagamento dell'importo di complessivi € 64.000,00 a titolo di migliorie apportate all'immobile. 
Ha dedotto di aver eseguito spese di ristrutturazione dell'immobile, per l'acquisto di materiali, nonché di arredi ed elettrodomestici. A supporto della domanda ha prodotto in copia alcune fatture, relative promiscuamente alle opere ed ai beni mobili acquistati. Nel corso dell'istruttoria sono state altresì assunte le dichiarazioni testimoniali. La domanda è stata avversata dalla convenuta che ha tra l'altro dedotto la non spettanza del rimborso, atteso che la promittente acquirente ha avuto la mera detenzione e non il possesso, rimanendo esclusa l'applicabilità dell'art. 1150 c. c., dettato a tutela del diritto del possessore al rimborso dei miglioramenti. 
Orbene, tale domanda è infondata e non merita accoglimento. 
In primo luogo, nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto all'attrice per gli arredi, gli elettrodomestici ed i beni mobili acquistati e collocati nell'immobile per cui è causa di cui sia possibile la restituzione da parte della convenuta ove ne sia dimostrata la proprietà. 
Detti beni, peraltro, non sono stati neppure elencati in modo puntuale né in atto di citazione né nei successivi atti difensivi del presente giudizio, avendo l'attrice richiamato un elevato numero di fatture allegate all'atto di citazione, con la finalità di documentarne il costo sostenuto ai fini della condanna risarcitoria richiesta, non essendo stata domandata anche la restituzione dei beni mobili asportabili.  5. A parte la questione relativa alla mancata puntuale allegazione dei beni mobili di arredamento acquistati, di cui sarebbe stata possibile una domanda di restituzione previo accertamento della relativa proprietà, deve evidenziarsi che non risulta dimostrato neppure il deprezzamento dei suddetti beni mobili, sicchè non può riconoscersi il risarcimento del danno pure a tale titolo proposto.  6. Del pari, non può riconoscersi a titolo risarcitorio, l'importo speso per l'esecuzione di opere di ristrutturazione e per l'acquisto dei materiali impiegati a tale scopo.
Risulta infatti fondata l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, secondo cui nella specie non è applicabile il disposto di cui all'art. 1150 c.c. non potendo qualificarsi come possesso la situazione di godimento del bene da parte del promissario acquirente in attesa di stipula del contratto definitivo. 
La norma dell'art. 1150 c.c., che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può essere applicata in via analogica qualora nella promessa di vendita venga concordata la consegna del bene prima della stipulazione del contratto definitivo, definendosi la relazione del promissario acquirente con il bene in termini di detenzione qualificata, l'art. 1150 c.c., non si applica (conformi, seppur in fattispecie diverse dalla detenzione in base a preliminare, Cass. n. 5948 del 18/03/2005 e 13316 del 30/06/2015). 
La giurisprudenza della Suprema Corte, anche a ### (cfr. Cass. sez. U, n. 7930 del 27/03/2008, più volte ribadita come ad es. da Cass. n. 5211 del 16/03/2016) ha affermato, superando precedenti orientamenti, che nella promessa di vendita, anche quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità eventualmente conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente immesso anticipatamente nel godimento, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso. 
Deve peraltro osservarsi che nel caso di specie l'effetto anticipato del contratto è stato pure contestato dalla parte convenuta, avendo essa sostenuto che la consegna delle chiavi al promissario acquirente fu fatta solo temporaneamente per consentire delle misurazioni. 
Tale circostanza risulta confermata dalla e-mail del 26.11.2020 sopra richiamata prodotta nel fascicolo possessorio allegato dalla stessa parte attrice (doc. all.11 sopra citato). 
La convenuta ha sostenuto inoltre che la chiave dell'immobile poi è stata trattenuta arbitrariamente dal ### e tale circostanza, sostenuta in comparsa di risposta, non è stata né smentita né contestata in modo specifico dalla parte attrice nella sua memoria n. 1 ex art. 183
VI comma c.p.c. Non vi è dunque alcuna prova, né allegazione difensiva in tal senso, da cui risulti che tra le parti sia intercorso un comodato d'uso collegato al preliminare. 
In ogni caso, anche ove fosse configurabile un rapporto di comodato, funzionalmente collegato al preliminare di vendita stipulato tra le parti, ciò non consentirebbe di riconoscere a titolo di migliorie gli importi documentati nelle fatture prodotte in giudizio, atteso che, a parte la non applicabilità dell'art. 1150 c.c. per come sopra chiarito, tale costo non sarebbe neppure riconoscibile ai sensi dell'art. 1808 c.c. non avendo parte attrice dimostrato i relativi presupposti, cioè che si sia trattato di spese straordinarie sostenute per la conservazione dell'immobile promesso in vendita e che le stesse avessero carattere necessario e urgente. 
Non risulta dimostrato neppure che vi sia stato il consenso della convenuta all'esecuzione delle suddette opere.  7. Infine, va respinta anche la domanda di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile quantificata dalla parte attrice in misura pari ai canoni di locazione che avrebbe percepito dalla scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo sino ad oggi. In comparsa conclusionale parte attrice ha chiesto l'importo di €. 58.125,00 (dal 31.12.2021 al 31.08.2025). 
Orbene, anche tale domanda non può essere accolta.  ### non ha infatti dimostrato che, nelle more della risoluzione del contratto, alla cui pronuncia è ricollegabile la suddetta domanda risarcitoria, avrebbe certamente locato il bene anziché disporne a titolo personale. 
Tale danno, qualificabile come lucro cessante, non è infatti presunto ma andava espressamente provato nel presente giudizio. 
Giova inoltre evidenziare che parte attrice, pur a fronte del mancato pagamento integrale del prezzo per l'acquisto del bene immobile, di cui lamenta il mancato godimento fino ad oggi, e, anzi, pur ottenendo per effetto della presente sentenza la condanna della controparte alla restituzione di quanto versato a titolo di acconto, ove fosse accolta tale domanda risarcitoria, otterrebbe un risultato che, in realtà, è impedito dalla stessa domanda di risoluzione contrattuale che ha proposto in via subordinata, atteso che la pronuncia risolutoria pone le parti nella stessa situazione che esse avevano prima della stipula del contratto poi risolto.
Tale danno, oltre che non dimostrato, non è peraltro neppure configurabile. 
È infatti pacifica la circostanza che la stessa attrice, anziché la promittente venditrice che aveva ancora la proprietà del bene, prima della scadenza del termine per la stipula del definitivo ha avuto il godimento diretto dell'immobile per cui è causa, avendolo rilasciato alla convenuta solo nel corso del presente processo in esecuzione dell'ordinanza emessa all'esito del giudizio che ha deciso il reclamo possessorio (cfr. verbale di udienza del 13.11.2023).  8. Del pari, non può riconoscersi all'attrice il danno per mancata stipula del definitivo e per il mancato trasferimento della proprietà dell'immobile atteso che tale danno, per giurisprudenza consolidata, è pari alla differenza tra il valore commerciale del bene al tempo in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, coincidente con la proposizione della domanda di risoluzione, e il prezzo del bene pattuito in contratto (così, fra le tante, ### 25.### n. 6938; ### n. 1006/1992). 
Posto che ad essere risarcibile sarebbe, tutt'al più, solo tale differenza, ossia l'incremento di valore che avrebbe ottenuto l'attrice ove l'immobile fosse entrato nel suo patrimonio rispetto al prezzo pattuito in contratto (nella specie neppure versato integralmente se non limitatamente ad un acconto di cui viene disposta in sentenza la restituzione), non vi è prova che tale differenza sussista nel caso concreto atteso che l'immobile risulta pacificamente gravato da ipoteche e risulta anche documentato dalla stessa parte attrice che è stato sottoposto ad esecuzione forzata.  ### ha inoltre riscontrato difformità urbanistiche e irregolarità catastali il cui costo per il ripristino è stato quantificato in euro 12.000,00 sicchè tali costi, in realtà, determinano una riduzione del valore commerciale originario del bene. 
In ogni caso, sarebbe stato onere della parte attrice che ha pure chiesto, seppure in via generica, il risarcimento del danno per mancato trasferimento dell'immobile promesso in vendita, fornire al decidente la prova della sussistenza di tale incremento, quale misura risarcibile del mancato guadagno per come chiarito, nonché gli elementi (in primis il valore commerciale dell'immobile) per la valutazione della reale sussistenza di tale incremento, posto che il prezzo del bene è invece già desumibile dal contratto preliminare di vendita prodotto in giudizio. 
Ne consegue che anche tale domanda va respinta.  9. Vanno infine regolate le spese processuali.
Per il principio di parziale soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti. 
Parte convenuta va condannata a rifondere la restante quota spese all'attrice, liquidata come in dispositivo. 
Nella liquidazione si applicano i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza del valore della causa (da 52.001 a 260.000) per tutte le fasi del processo. 
Vanno anche riconosciute le spese vive (CU 518,00 ed euro 19,09 per spese notifica) al netto della compensazione sopra riconosciuta.  9. Le spese di ### liquidate con separato decreto, vanno poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni, trattandosi di spese svolte nell'interesse di entrambe le parti.  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara improcedibile la domanda proposta ex art. 2932 c. c. da ### contro ### - in accoglimento della domanda proposta in via subordinata dalla parte attrice, dichiara risolto il contratto preliminare di compravendita del 03.12.2019 per cui è causa per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione all'attrice dell'acconto sul prezzo versato di complessivi euro 54.000,00, oltre interessi legali dalla data di ogni singolo versamento, per come indicato in parte motiva, sino al saldo; - rigetta le ulteriori domande proposte in citazione; - compensa le spese di lite tra le parti per 1/2; - condanna ### a rifondere la restante quota spese di lite sostenute da ### che liquida in euro 7.320,05 di cui euro 7.051,5 per compensi ed euro 268,55 per spese vive oltre #### rimborso spese generali come per legge; - le spese di ### liquidate con separato decreto, vanno poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni. 
Così deciso in ### 2.12.2025 Il giudice

causa n. 1836/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Piruzza Francescamaria

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22211/2025 del 01-08-2025

... con il principio generale della retroattività della sanatoria dei vizi processuali - che si estende non solo al piano pro cessuale , ma anche a quell o sostanziale. La sanatoria opera ex tunc, c on la conseg uenza che gli effetti della domanda giudiziale si producono nei confronti di tutte le parti, compresa quella successivamente evocata, sin dal momento della notificazione dell'atto introduttivo originario. ### e di appello si è conformat a correttamente a tale principio, mentre la distinzione, prospettata dai ricorrenti, tra diritti potestativi e diritti reali mostra di non c ogliere la ratio della decisione delle ### la quale non si fonda sulla natura del 7 di 11 diritto azionato, bensì sulla struttura del litisconsorzio necessario e sulla necessità processuale di pervenire a una pronuncia unica e con effetti uniformi per tutte le parti. ### sanante retroattivo è connaturato al rimedio pro cessual e dell'integrazione, che mira a emendare l'atto introdutt ivo viziato, rendendol o idoneo fin dall'origine a produrre tutti i suoi e ffet ti, sia processuali sia sostanziali. Pertanto, la domanda giudiziale notificata nel 1982 al solo ### ha i nterrotto e sospeso ex art. 2945 co . 2 c.c. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3505/2022 R.G. proposto da: #### difesi dagli avvocati #### e ###
LA -ricorrenti contro #### O ####
LANDA, ### difesi dall'avvocato #### -controricorrenti avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1663/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal #### 1982 Gi useppe ### io, dante causa degli attuali controricorrenti, conveniva dinanzi al Tribunale di ### 2 di 11 ### proprie tario di un fondo confinante, per un'azione di regolamento di confini, lamentando un'occupazione di terreni con costruzione di un manufatto e coltivazioni. Quel giudizio, dopo una sentenza di primo grado favorevole all'attore, veniva annullato in appello nel 2010, ove si disponeva la rimessi one della causa al primo giudice per difetto di integrazione de l contradditto rio nei confronti di ### mo glie del conv enuto, comproprietaria dei fondi e quindi litisconsort e necessaria. I l giudizio veniva quindi riassunt o nel 2010 dagli er edi ### e ### nei confronti di entrambi i coniugi. 
Il Tribunale di ### nel 2019 rigettava le domande degli attori e acco glieva la domanda riconvenzionale di usucapio ne avanzata dai convenut i. Il primo giudice fondav a la sua dec isione su una duplice e distinta argom entazione . ### l'usucapione era maturata poiché il suo pos sesso, iniziato al più tardi nel 1982, non era stato v alidamente interrotto fino alla notifica dell'atto di riassunzione nel 2010; la domanda giudiziale del 1982, notificata solo al marito, non poteva estendere a lei i suoi effetti, data l'inapplicabilità dell'art. 1310 c.c. in materia di diritti reali. ### nque, l'usuc apione era ugualment e maturata perché la dichiarazione di nullità del primo giudizio aveva privato la domanda iniziale del suo effetto sospensivo per manente, riducendolo a un effetto interruttivo istantaneo, con la conseguenza che il termine ventennale era ripreso a decorrere nel 1982 e si era completato nel 2002. 
La Corte di appello di ### con la sentenza qui impugnata, ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo che l'atto notificato nel 2010 co stituisse una tempestiva riassunzione del processo originario e non l'introduzione d i un nuov o giudizi o. Di conseguenza, ha affermato che la do mand a giudiziale del 1982 aveva prodott o un effetto interruttivo e sos pensivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 co. 2 c.c., protrattosi per tutta 3 di 11 la durat a del process o e ostativo al compimento dell'usucapione. 
Quanto alla posi zione di M aria ### litisconsort e inizialmente pretermessa, la Corte d istrettuale ha applicato il principio secondo cui l'integ razione del contraddittor io produce effetti sananti retroattiv i anche nei confront i del litisconsorte successivamente evocato in giudizio, con d ecorrenza dalla prima notifica. La Corte ha altr esì rigettato la domanda riconvenzionale subordinata di accessione invertita ex art. 938 c.c. per la mancata prova della buo na fede del costruttore . Infine, ha dichiarat o gli ### e ### pro prietar i dei terreni e ha co ndannato i ### e ### alla rimozione del manufatto. 
Ricorrono in cassazione i convenuti con sette motivi, illustrati da memoria. Resistono gli attori con controricorso e memor ia. Il consigliere delegato ha proposto de finizione del ricorso per improcedibilità. I ricorrenti ne hanno chiesto la decisione.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - In via preliminare , a superamento della proposta di definizione anticipata, è da osservare che, nonostante la mancata produzione della relata di noti fica, il ricorso è p rocedibile poic hé risulta dagli atti che esso è stato no tificato il 20 gennai o 2022, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, a vvenuta il 23 nove mbre 2021, sicché non vi è incertezza sulla tempestività dell'impugnazione.  2. - Il primo e il secondo motivo meritano di essere esaminati congiuntamente. 
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. I ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame, in quanto gli app ellanti avevano c ensurato unicamente l'argomentazione secondaria della sentenza di primo grado, relativa alla posiz ione del solo ### omettendo di criticare la ragione principale e autonoma della decis ione, fond ata sulla mancata 4 di 11 interruzione del possesso nei confr onti della ### ile. ###, privo di specifici tà sulla ratio decidendi principale, non avrebbe devoluto tale questione al giudice del gravame. 
Con il secondo motivo si lamenta la vi olazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 29 09 c.c. e 324 c.p.c. Quale conseguenza del primo motivo, si deduce che sulla statuizione di primo grado relativ a all'avvenuta usucapione in favore di ### si sarebbe formato il giudicato interno, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione. La Corte di ap pello, pronunciandosi anche su tale capo, avrebbe violato il giudicato. 
Il primo e il secondo motivo sono rigettati.  ### orientamento costante «### devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricom presi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi s u ragioni che, pur non spe cificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connes sione con quelle espressamente dedot te, costituendone necessario antecedente logico e giuridico ; in appello, infatti, il gi udice p uò riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolg ere punti decisivi della statuizione i mpugnata suscettibili di giudicato interno in asse nza di conte stazione, decidendo anche in base a ragioni d iverse da quelle svolte nei motivi di gravame» (così, tra le meno remote, Cass. ###/2024). 
Nel caso attuale, la Corte di appello ha correttamente rigettato l'eccezione di inammissibilit à ex art. 342 c.p.c., motivando che l'atto di gravame individuava chiaramente le questioni e le censure contro la decisione di pri mo grado, permettendo al colleg io di comprendere il devolutum come esteso alla posizione di entrambi i coniugi ### e ### le e alla controparte di difendersi adeguatamente. Implicitamente, rite nendo l'appello idoneo a 5 di 11 investire l'intera statuizione s ull'usucapione, ha escluso la formazione di un giudicato parziale sulla posizione della ### 3. - Con il terzo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 170 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c., 101 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. Si critica l'interpretazione dell'atto del 2010 come mera riassunzione del precedente giudizio. 
Ad avvi so dei ricorrenti, l a forma dell'att o ###, la notifica personale e la nuova costituzi one in g iudizio generavano un'oggettiva equivocità, che, in ossequio al principio di buona fede e del diritto di difesa, avrebbe dovuto indurre a qualificarlo come atto introdutt ivo di un nuovo processo per non pregiud icare le strategie difensive dei convenuti. 
Il terzo motivo è rigettato. 
La censura dell'error in procedendo è sufficientemente specifica da consentire un proficuo accesso agli atti per verificare il rispetto dei canoni enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr.  n. 16924 del 2012, tra le altre). Per stabilire se un atto costituisca una riassunzione o l'inizio di un nuovo processo, è necessario un esame del suo contenuto e del suo tenore complessivo. Se da ciò si desume una implicita ma inequivoca volontà d i pros eguire il giudizio inizialmente prom osso, nonché la pres enza di tutt i gli elementi idonei a ciò, l'eventuale inosservanza della forma corretta dell'atto è irrilevante ex art. 156 co. 3 c.p.c. 
Così è nel caso attuale. 
La Corte ha affermato correttamente che, in base al principio di strumentalità delle forme, l'uso della citazione anziché del ricorso per la riassunzione costituisce una mera irregolarità, avendo l'atto raggiunto il suo scopo in quanto conteneva tutti gli elementi idonei a i dentificare la causa da proseguire. Ha quindi conclus o che il processo era stato tempestivamente riassunto.  4. - Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 164 co. 5, 10 2 e 331 c.p.c. Si ce nsura l'ap plicazione 6 di 11 dell'efficacia sanante retroattiva dell'i ntegrazione del contraddittorio. I ricorrenti sostengono che il princi pio affermato dalle ### nel 2010 non si adatterebbe alle azioni relative a diritti reali, per le quali gli effetti della domanda si producono solo con la not ifica al destinatario. Si argomenta, i noltre, che la mancata notifica al litisconsorte necessario costituisce un vizio che non può essere sanato con efficacia ex tunc, similmente a quanto previsto dall'art. 164 co. 5 c.p.c. per i vizi concernenti l 'editio actionis. 
Il quarto motivo è rigettato.  ### la sentenza delle ### n. 9523 del 2010: «Nel caso di liti sconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti ne cessarie m a è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanzi ale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse». 
In altr e parole l'ordine di integrazione del c ontraddittorio nei confronti del litiscons orte necessari o pretermesso produce un effetto sanante retroattivo - in linea con il principio generale della retroattività della sanatoria dei vizi processuali - che si estende non solo al piano pro cessuale , ma anche a quell o sostanziale. La sanatoria opera ex tunc, c on la conseg uenza che gli effetti della domanda giudiziale si producono nei confronti di tutte le parti, compresa quella successivamente evocata, sin dal momento della notificazione dell'atto introduttivo originario.  ### e di appello si è conformat a correttamente a tale principio, mentre la distinzione, prospettata dai ricorrenti, tra diritti potestativi e diritti reali mostra di non c ogliere la ratio della decisione delle ### la quale non si fonda sulla natura del 7 di 11 diritto azionato, bensì sulla struttura del litisconsorzio necessario e sulla necessità processuale di pervenire a una pronuncia unica e con effetti uniformi per tutte le parti. ### sanante retroattivo è connaturato al rimedio pro cessual e dell'integrazione, che mira a emendare l'atto introdutt ivo viziato, rendendol o idoneo fin dall'origine a produrre tutti i suoi e ffet ti, sia processuali sia sostanziali. 
Pertanto, la domanda giudiziale notificata nel 1982 al solo ### ha i nterrotto e sospeso ex art. 2945 co . 2 c.c. il decorso del termine per l'usucapione anc he nei confronti della ### litisconsorte necessaria evocata in giudizio a seguito dell'ordine di integrazione.  5. - Con il quinto motivo si deduce la vi olazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, a fronte dell'eccezione possideo quia possideo che aveva trasformato l'azione in rivendica, avrebbe accolto la domanda degl i attori no nostante questi non avess ero fornito la probatio diabolica. Inoltre, la sentenza sarebbe nulla per omessa motivazione s u un fatto decisivo, non avendo esaminato l'eccezione e la situazione di possesso vantata dai convenuti. 
Il quinto motivo è rigettato.  ### la giurisprudenza di questa Corte la probatio diabolica che accompagna l'esercizio dell'azione di rivendicazione trova una mitigazione nell'ipotesi in cui convenuto spie ghi una domanda ovvero un'eccezione riconve nzionale, invocando un possess o ad usucapionem iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad ope ra dell'attore in rivendica (o del suo dante causa): in tal caso, infatti, l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto p er usucapione da parte del convenuto, attenendo il thema disputandum all'appartenenza attuale del bene al convenut o in for za dell'invocata usucapione e non già 8 di 11 all'acquisto del bene medesimo da parte dell'att ore (così, tra le altre, Cass. 8215/2016). 
Così è nel caso attuale, in cui titolo di acquisto prodotto dagli attori — il rogit o notarile del 1927 - non è stat o mai posto i n discussione, cosicché il rigetto della riconvenzionale di usucapione ha risolto il conflitto in favore dei proprietari, rendendo superfluo ogni ulteriore onere probatorio a loro carico.  6. - Il sesto motivo lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c., e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Si cri tica il rigetto della domanda r iconvenzional e di usucapione e la mancata ammissione della prova testimoniale. La Corte avrebbe errato nel giudicare equivoca la coltivazione di un fondo agricol o e nel non considerare che i cap itoli di prova vertevano anche su altri elementi (recinzione, edificazione), idonei a dimostrare un possesso uti dominus. Il rigetto immotivato della prova avrebbe violato il diritto di difesa. 
Il sesto motivo è rigettato.  ### un orientamento consolidato di questa Corte (cfr., tra le meno remote, Cass. 1796/2022) la mera coltivazione di un fondo è un'attività di per sé equivoca, inidonea a dimostrare l'esercizio di un p ossesso uti dominus, in quanto non esprime i n modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere il bene come proprietario, potendo tale attività corri spondere anche a un rapporto di diversa natura, co me la dete nzione per ragioni di servizio o di lavoro, o fondar si sull a mera toll eranza del proprietario.  ### e si è confo rmata a q uest'orientamento, ritenendo le circostanze di prova generiche e i l comport amento della coltivazione di per sé equivoco e i nidoneo, a d imostrare un possesso uti dominus . Quanto al manufat to, la pro va è stata correttamente rit enuta irrilevante, poiché si allega la cos truzione 9 di 11 agli inizi d egli anni '70, un momento insufficiente a ritenere maturata l'usucapione. 
La valut azione del giudice di merit o circa la gene ricità e l'inidoneità complessiva dei ca pitoli di prova a dimostrare un possesso pieno ed esclusivo, caratterizzato dal l' animus rem sib i habendi rientra nell'apprezzamento del giudice di merito che, in quanto adeguatament e motivato, si sottrae al sindacat o di legittimità. Le censure dei ricorrenti, in definitiva, si risolvono nella richiesta di una nuova e divers a valutazione de l materiale istruttorio, inammissibile in questa sede ###il settimo motivo si denuncia la vio lazione e fal sa applicazione dell'art. 938 c.c. Si contesta il rigetto della domanda di accessione invertita, sostenendo che la mancata prova della buona fede è conseguenza dell'illegittimo diniego della prova testimoniale e che la Corte av rebbe errato nell'interpret are il presupposto oggettivo dell'istituto, che sarebbe precluso solo dalla costruzione interamente sul fondo altrui, e non dalla mera occupazione, anche totale, di una particella altrui nell'ambito di uno sconfinamento di un edificio che insiste in parte sul proprio fondo. 
Il settimo motivo è rigettato.  ### la giurisprude nza di questa Corte, come concretizzata fra le pronunce meno remote da Cass. 11845/2021: «la buona fede rilevante ai fini dell'acces sione i nvertita di cui all'art. 938 consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di possesso dall'art. 1147 c.c., non è presunta, ma deve essere provata dal costrutto re; ai fi ni probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolez za dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo, in b ase alle co gnizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisir e con un 10 di 11 comportamento diligente, sicché la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino». 
Fra le distinte e autonome ragioni che la sentenza ha fornito a fondamento del rigetto della domanda ex art. 938 c.c., campeggia quella relativa al difetto di prova della buona fede, la quale è in linea con l'orientamento precedentemente indicato. ### dei ricorrenti, secondo cui la mancata prova sarebbe dipesa dalla non ammissione della prova testimoniale, è privato di forza dalla motivazione sottesa al rigetto del sesto motivo, cui si rinvia. Ciò rende superfluo l'esame delle critiche relative all'interpretazione del presupposto oggettivo dello sconfinamento, essendo la statuizione impugnata autonomamente fondata sull'accertata carenza del requisito soggettivo della buona fede.  8. - La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 
Inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad ope ra dell a parte ricorrente , di un'ulteriore so mma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 8.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, da corrispondere all'avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###. 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Caponi Remo

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