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N. 15273/2023 R.Gen.Aff.Cont. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15273/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 03/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c.
TRA ### c.f.: ###, elett.te dom.to in Nola ###, alla via ### n. 52 presso lo studio dell' avv. ### c.f.: ### e dell'Avv. ### c.f.: ###, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata con atto separato all'atto di citazione - #### 3 SUD, in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###### del ### - 80065 ### alla ### n. 66 - P.IVA ### rappresentata, difesa e domiciliat ###calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. ### (cod. fisc. ###), con studio in ### alla ### n. 62 - #### 1 CENTRO, P. Iva ###, con sede in Napoli, via ### del ### n. 13/A, nella persona del proprio l.r.p.t., dr. ing. ### rapp.ta e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. ### (C.F. ###), in forza di procure alle liti notarili allegate al presente atto, tutti elett.te domiciliati presso la sede legale dell'### di via ### del ### n. 13/A presso la U.O.C. ### e ### della ### 1 Centro. - ### (CF. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' ### dello Stato di Napoli (C.F.
ADS###) , presso cui ope legis domicilia, in via ### n. 11 - ### 3 SUD, ### 52, in persona del suo ### pro tempore - #### in persona del suo Presidente pro tempore - ###: lesione personale.
Conclusioni: all'udienza del 03/06/2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta, nelle note autorizzate il procuratore dell'attore si è riportato integralmente ai precedenti scritti difensivi tutti già depositati in atti, chiedendone l'accoglimento in toto delle conclusioni e insistendo ancora una volta nell' ammissione della CTU medico legale così come richiesta per i motivi tutti di cui all'atto introduttivo. Il procuratore dell'### 3 SUD, ha chiesto il rigetto della domanda, riportandosi a tutto quanto in precedenza dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi da intendersi integralmente trascritti e riportati, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Il procuratore dell'### 1 CENTRO hanno concluso per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'Ente rappresentato e per il rigetto nel merito della domanda attorea per l'esclusione di responsabilità per la struttura sanitaria, per la prescrizione del diritto dell'attore, per il difetto di nesso causale, per la mancanza di danno sofferto e per tutti gli altri motivi dedotti e meglio esplicitati negli atti, ovvero precisa e conclude per l'accoglimento di ogni istanza e deduzione formulata. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con la presente azione ### ha chiesto all'### 3 Sud, ### 49, all'### 3 Sud, all'### 1 CENTRO, alla ### e al Ministero della ### il risarcimento di tutti i danni da esso attore patiti, e tenuto conto delle condizioni soggettive del sig. ### subiti e subendi, da lucro cessante e danno emergente, patrimoniali e non patrimoniali, danno biologico, danno morale, danno esistenziale, e danno parentale, ivi compreso I.T.T. e I.T.P., spese sanitarie, con vittoria di spese di lite.
A tal fine premetteva che nel corso dell'anno 1982 ricoverato presso l'### di Napoli, subiva n. 4 emotrasfusioni risalenti al 19.09.1982, il ###, il ### e il ### ma solo più tardi nel corso dell'anno 2015 veniva a sapere di essere affetto da patologia emoderivata da epatite ###. ### dava pertanto corso alla procedura amministrativa tesa ad ottenere l'indennizzo di cui alla L. 210/1992, la quale tuttavia si concludeva con verbale n. ### del 18.07.2019 dal quale emergeva: "Non ascrivibile a nessuna delle categorie della tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 30 dicembre 1981. Non esiste nesso causale tra la trasfusione e l'infermità relativa al giudizio diagnostico. La domanda è stata presentata nei termini stabiliti dalla legge". ### evidenziava in ogni caso, che al di fuori della circostanza delle trasfusioni cui era stato necessario sottoporsi, a causa di patologie sue proprie, non era possibile individuare, nell'ordinarietà della propria vita, altre ipotesi per le quali fosse stato possibile contrarre l'epatite ### in particolare, non risultavano familiari conviventi affetti da tale patologia, l'attore non intratteneva relazioni personali ed intime promiscue, non aveva mai consumato sostanze stupefacenti con particolare riferimento a quelle assumibili per via endovenosa; né si era sottoposto a visite e/o operazioni odontoiatriche ovvero a pratiche di body-piercing.
Pertanto, il nesso causale derivativo dell'insorgere della patologia da HCV era da rinvenire esclusivamente nelle trasfusioni a suo tempo somministrategli.
Si costituivano nel presente giudizio l'### 3 SUD, la quale nel contestare la domanda eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione nella parte inerente la vocatio in ius, per non avere esso attore concluso la procedura di riassunzione entro il termine di 30gg, fissando la nuova udienza di comparizione lungo i quattro mesi successivi, e chiedendo, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio; eccepiva, poi, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto i presunti danni lamentati dall'attore non si sarebbero verificati all'interno di strutture ospedaliere rientranti nel territorio di propria competenza nonché la nullità della domanda ex art. 164 cpc per vizi attinenti l'editio actionis.
Nel merito contestava l'assenza di prova circa il nesso di causalità tra l'evento della procura di emotrasfusione e la trasmissione della patologia da HCV lamentata dall'attore e chiedeva pertanto non solo di rigettare integralmente la domanda ma disporre la condanna alle spese per lite temeraria.
Si costituiva anche l'### 1 CENTRO, la quale eccepiva in via preliminare anche il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il presidio ospedaliero presso il quale si sarebbe verificato l'episodio di malpractice medica, l'”ente ospedaliero generale regionale ### Ascalesi”, individuerebbe una persona giuridica a sè stante e indipendente dalla gestione amministrativa ed organizzativa delle ASL cittadine; ad ogni buon conto, il P.O. andrebbe comunque esente da responsabilità considerando che per l'epoca dei fatti anche dalla documentazione offerta dall'attore si evince che fossero stati compiuti tutti gli esami di routine, al fine di scongiurare la presenza di virus trasmissibili al ricevente l'emotrasfusione. L'### 1 centro eccepiva, inoltre, sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni chiesto dal ### e nel merito l'assenza di prova circa il nesso di causalità e il danno conseguenza riferibili al caso controverso.
Chiedeva infine, di verificare l'eventuale percezione da parte del richiedente dell'indennizzo previsto per legge nel caso di specie, al fine di operare l'eventuale compensatio con le somme nel caso disposte nella presente sede a titolo risarcitorio e di verificare nel caso l'entità del solo danno differenziale patito a causa delle operazioni di emotrasfusione senza tener conto delle pregresse gravi patologie che ne avevano determinato la necessità di ricorrere alle stesse; di verificare la procedibilità della domanda, non risultando agli atti del presente giudizio l'avvio della procedura di ### In data ### si costituiva, poi, telematicamente anche il Ministero della ### il quale parimenti eccepiva, in via principale, la prescrizione del diritto al risarcimento formulato in questa sede e chiedeva il rigetto della domanda; in via subordinata, nel merito contestava la fondatezza della stessa in fatto ed in diritto, e chiedeva nella eventualità di riconoscimento del diritto al risarcimento di applicare la compensatio lucri cum danno rispetto a supposti indennizzo già percepiti.
Restavano contumaci l'### 3 SUD, ### 52 e la ### Rimessa la parte attrice in termini per non aver potuto presenziare all'udienza di comparizione e ammesse le parti al deposito delle note ex art. 183 VI co. c.p.c., il GU ritenuta la causa non necessitante di istruttoria, rinviava all'udienza del 03.06.25 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni dalle parti nelle note autorizzate, con ordinanza comunicata in data ### il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Ebbene, la domanda risulta infondata in fatto ed in diritto e andrà pertanto integralmente rigettata.
In via assolutamente preliminare va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia da ### 3 che da ### 1 CENTRO mentre va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della ### Per motivi di linearità e conseguenzialità logica si ritiene opportuno trattare in maniera unitaria le due eccezioni preliminari, ancorchè oggetto di pronunce di diverso tenore.
Ebbene, è opportuno precisare, a tal fine, che assume un ruolo preminente la qualificazione giuridica del diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore, ai fini della corretta individuazione del termine prescrizionale previsto dalla legge.
A tale riguardo, si ribadisce che la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero della ### nell'odierno giudizio (con esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità in capo alle ASL citate nel presente giudizio), deriva dalla titolarità nel lato passivo dell'obbligazione risarcitoria esclusivamente discendente da fatto illecito come uniformemente condiviso dalla copiosa giurisprudenza di legittimità sul punto.
La responsabilità del Ministero può trovare, infatti, il suo fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa, in violazione del principio generale del neminem laedere, dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione del sangue umano ed emoderivati, sanciti dalle seguenti disposizioni: la ### n. 592/1967, che, all'art. 1, attribuisce al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, alla preparazione dei suoi derivati e ne esercita la vigilanza, nonché, all'art. 21, il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; il D.P.R. n. 1256/1971, che contiene norme di dettaglio che confermano nel Ministero la funzione di controllo e vigilanza in materia; la ### n. 519/1978, che attribuisce all'### della ### compiti attivi a tutela della salute pubblica; la ### n. 833/1978, che, istituendo il ### che conserva al Ministero della ### (oggi Ministero della ###, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed ai compiti di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, confermando inoltre che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale; il D.L. n. 443/1987, che stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla cd. “farmacosorveglianza” da parte del Ministero, che può stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio. Inoltre, al Ministero convenuto incombeva il dovere giuridico di esercitare la vigilanza in materia sanitaria (da ultimo ribadito con la legge 3 agosto 2001 n. 317, art. 11), di fissare il prezzo di cessione delle unità di sangue destinato alla trasfusione su tutto il territorio nazionale (legge 4 maggio 1990, n. 107) e di autorizzare l'importazione e l'esportazione del sangue e dei suoi derivati per l'impiego sanitario. Ne deriva dunque che, ancora prima dell'entrata in vigore della ### n. 107/1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi sussistente in materia, sulla base della legislazione vigente, a carico del Ministero un tempo della ### ed oggi della ### un obbligo, che è strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, di vigilanza nella preparazione ed utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue da destinare al consumo umano, al quale corrisponde un dovere aggravato di diligenza nell'impiego delle cure ed attenzioni necessarie alla verifica della sua sicurezza (cfr. Cass. Civ. civ. sez. un. sent. N. 581/08).
Dunque, secondo un orientamento costante anche nel Tribunale di Napoli ( ex multis sez. X, 08/02/2021 , n.1216), ormai pacificamente la legittimazione passiva in controversie della presente tipologia è da inquadrarsi solo in capo al Ministero della ### individuando in esso il supremo ed esclusivo garante del sistema di trasfusioni e vaccinazioni sull'intero territorio nazionale.
Dall'analisi del sistema normativo di rango primario e secondario prima elencato, infatti, si evince che le prerogative ministeriali restano, nel contesto alluvionale di regolamentazioni regionali e settoriali, il costante punto di riferimento sotto il profilo della pianificazione, del coordinamento, della vigilanza e della programmazione. È, infatti, di primaria importanza che l'assistenza sanitaria e la prevenzione epidemiologica mantengano uno standard elevato ed uniforme in ogni struttura sanitaria del ### al fine di garantire la tutela della salute e l'uguaglianza di ogni cittadino (artt. 32 e 3 della ###. Per tale imprescindibile motivo la riforma del ### V della ### (in particolare con la nuova delimitazione delle sfere di competenza e la suddivisione delle potestà normative tra Stato e ### ex art. 117 Cost.) non ha inciso sulla determinazione di un livello omogeneo di assistenza sanitaria di portata nazionale e sulla corrispondente posizione apicale del Ministero della ### Oltre ai poteri specifici in materia di programmazione, del resto, il ruolo determinante è svolto anche, e soprattutto, in tema di controllo con la predisposizione del c.d. "piano sanitario nazionale".
Sussiste inconfutabilmente un ruolo primario del Ministero della ### in materia di emotrasfusione tale da radicarne la legittimazione processuale: pertanto, in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus Hbv (epatite B), Hiv (### e Hcv (epatite C), contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978, in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del Ministero della ### che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo ( 29/08/2011, n. 17685; Cass. 14/07/2011, n. 15453; Cass. 23/05/2011, n. 11301).
Da quanto innanzi chiarito deriva che il predetto dicastero è il soggetto legittimato passivamente rispetto alla pretesa risarcitoria azionata, mentre non sono passivamente legittimati né la struttura ospedaliera, né il primario del reparto.
In conclusione, la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenere che, in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus ### HIV e ### contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, il Ministero della ### va identificato come responsabile per i danni, provocati dall'omesso comportamento attivo di vigilanza e controllo in ordine alla effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto ( 10/05/2018 n.11360; Cass. 29/08/2011, n. 17685).
Viceversa, in materia di emotrasfusione e contagio da virus ##### non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale pubblico, preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell'epoca, esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus, a meno che la struttura sanitaria non abbia provveduto direttamente con un proprio autonomo centro trasfusionale (Cass., 29/03/2018, n. 7884; Cass. 19/02/2016, n. 3261), ragion per cui nella fattispecie va rigettata la domanda proposta nei confronti delle ASL convenute in giudizio.
Orbene - passando al secondo profilo in rito sollecitato dalle difese delle parti convenute - la responsabilità del Ministero, per come sopra ricostruita, è stata costantemente inquadrata dalla Giurisprudenza di legittimità nell'ambito di una responsabilità di natura extracontrattuale, fondata sulla violazione dell'art 2043 cc. Più in particolare, le ### della Cassazione, con la sentenza n. 576 del 2008, hanno avuto modo di escludere esplicitamente la sussistenza di una responsabilità di tipo contrattuale del Ministero della ### per i danni conseguenti ad infezioni da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per l'omessa vigilanza esercitata dall'### sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati. ###, infatti, come osservato dalle citate ### non potrebbe rispondere degli eventuali fatti dannosi delle strutture sanitarie, in quanto sussiste una piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, degli ### erogatori dei servizi sanitari (#### ospedaliere), con i quali solamente il paziente instaura un rapporto di tipo contrattuale.
Correttamente inquadrata, quindi, la responsabilità del Ministero della ### nei confini dell'illecito aquiliano di cui all'art 2043, il termine prescrizionale per l'esercizio della relativa azione deve, quindi, essere individuato, ai sensi dell'art 2947 c.c., in cinque anni.
Maggiori difficoltà interpretative presenta, tuttavia, l'individuazione del dies a quo al quale riferire il decorso del predetto termine prescrizionale. Il dato normativo, dal quale l'analisi della questione deve necessariamente prendere le mosse, è costituito dal dettato di cui all'art 2947 c.c. secondo cui: il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”. La predetta norma pone, infatti, evidenti difficoltà ermeneutiche proprio per quel che riguarda i c.d. danni lungolatenti (tra i quali rientrano, appunto, i danni derivanti da emotrasfusioni infette), ossia quei danni in cui sussiste uno scarto temporale, anche lungo decenni, tra il momento del verificarsi della lesione del diritto del terzo, (nel caso che qui interessa, contagio del virus a seguito di trasfusione ematica infetta) ed il manifestarsi dei danni ad essa conseguenti (nel caso che qui interessa, manifestazione della malattia contagiata). A tale riguardo la Corte di Cassazione, sin dal 2003, con numerose e convergenti pronunce, ha fornito alcune precisazioni ermeneutiche, che, per l'autorevolezza della fonte e il grado di uniformità e sedimentazione raggiunto, possono sicuramente ritenersi rientrare nella nozione di diritto vivente, al quale questo Giudice non può fare altro, quindi, che richiamarsi.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il fatto di cui all'art 2947 c.c. comprende, correttamente interpretato alla luce di quanto prevista dall'art 2043 c.c., tutte le circostanze e modalità fattuali che rendono ingiusto il danno. Conseguentemente, il Giudice di legittimità ha più specificamente ritenuto che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell'art. 2947, primo comma cod. civ., non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Considerato, quindi, che alla luce di quanto appena esposto, il momento iniziale del decorso del termine prescrizionale per l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni c.d. lungolatenti debba essere individuato in quello della “conoscibilità della causa del contagio” da parte del danneggiato, la risoluzione della questione, applicata alla fattispecie concreta oggetto del presente procedimento, richiede di stabilire se, come dedotto proprio dalla parte attrice, il ### ebbe percezione della propria patologia da ### al momento della sua diagnosi formulata a seguito dei controlli dal medesimo eseguiti, nel periodo 21.07.2015 - 27.08.2015 (a seguito del ricovero effettuato presso il reparto di ### della ### di salute “### S.r.l.” sita in ###, quale conseguenza dell'emotrasfusione infetta operata nel corso del ricovero, a cui egli fu sottoposto nel 1982 presso il P.O. Generale e ### e ### oppure prima di tale momento.
Le questioni dei limiti entro cui possa ritenersi conoscibile da parte del soggetto emotrasfuso la causa del contagio e dei confini entro cui deve muoversi il relativo accertamento da parte del giudice di merito sono state oggetto della pronuncia a ### della Corte di Cassazione n. 576 del 2008, già in precedenza richiamata. ### hanno in proposito chiarito che i principi elaborati in tema di exordium praescriptionis (sopra richiamati), non possono in ogni caso aprire la strada ad una rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato. A tale riguardo, al contrario, si è ribadito come l'inizio del decorso prescrizionale debba “essere saldamente ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto, e cioè da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, comunque entrambi verificabili dal Giudice senza scivolare verso un'indagine di tipo psicologico”.
Per quel che riguarda il parametro esterno delle comuni conoscenze scientifiche, il Giudice di legittimità chiarisce che “.. esso non andrà apprezzato in relazione al soggetto leso, in relazione al quale l'ordinaria diligenza dell'uomo medio si esaurisce con il portarlo presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti, ma in relazione alla comune conoscenza scientifica che in merito a tale patologia era ragionevole richiedere in una data epoca ai soggetti a cui si è rivolta (o avrebbe dovuto rivolgersi) la persona lesa..”. ( Cass. SSUU sent. N 576 del 2008).
Per quanto concerne, invece, il parametro interno dell'ordinaria diligenza la Corte specifica che il “.. giudice deve procedere ad un'accurata disamina, puntualmente motivata per sottrarsi al sindacato di legittimità, della diligenza che ha contrassegnato l'atteggiamento della vittima a fronte della sua sofferenza, ovvero alla verifica, avuto riguardo alle particolarità della fattispecie, della diligenza impiegata dalla vittima nell'accedere alle informazioni necessarie per risalire dalla malattia esteriorizzatasi alle sue cause, e, infine, al responsabile del danno ..” ( Cass. SSUU sent. N 576 del 2008).
A tale riguardo, in parziale disaccordo con la statuizione contenuta nell'illustre precedente richiamato - che riteneva di non dare seguito alla difforme giurisprudenza di merito che valorizzava quale dies a quo della prescrizione quello della comunicazione del responso delle ### mediche ospedaliere, istituite presso ospedali militari, di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4 - da ultimo ( con conferma anche recente: cfr. Cassazione civile sez. III, 26/06/2024, n.17664) è da considerarsi ormai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in materia di danno da emotrasfusione con sangue infetto, se il diritto al risarcimento da parte di chi assume di aver contratto patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., dal giorno in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto delle informazioni ricevute dal danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche ( 22/09/2017, n. 22045; Cass.31/05/2018, n. 13745; Cass. 27/09/2019, n. 24164; Cass. 9/07/2020, 14480), tale giorno di norma, va identificato con quello di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, salvo che la controparte dimostri che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, alla stregua dei parametri succitati, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici (Cass., Sez. Un., 11/01/2008, n. 576; Cass. 28/06/2019, n. 17421; Cass. 30/03/2022, n. 10190; Cass. 13/06/2023, 16808).
Orbene, applicando i principi di diritto così richiamati può, senza dubbio, ritenersi che il ### abbia cominciato ad avere percezione della propria patologia da HCV dal deposito dell'istanza presso la ### medica della ### in data ### ( come si apprende dall'esame del verbale del 18.07.19, prodotto in allegato alla citazione dalla parte attrice), con conseguente rigetto dell'eccezione spiegata stante il mancato decorso del quinquennio fino all'azione introdotta inizialmente presso il Tribunale di Nola risalente al gennaio 2023.
Ciò posto ad ogni buon conto, la domanda di risarcimento formulata da ### risulta del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Invero, l'attore non risulta aver assolto in maniera completa il proprio onere probatorio, considerando la specificità del caso in esame attinente supposti danni da emotrasfusione da cui sarebbe derivata un'infezione da ### In particolare, la giurisprudenza di legittimità con orientamento costante ed uniforme, scevro da qualsiasi ipotesi di overruling, ha confermato che per le domande giudiziali di questo tipo, va escluso un danno in re ipsa (cioè presunto per il solo fatto dell'evento lesivo) e che resta preciso onere dell'interessato allegare e provare il danno conseguenza che ha fonte nel trattamento sanitario malpraticato da emotrasfusione.
Sul punto risulta chiarissima la sentenza del 17 febbraio 2023 n. 5119: “finché l'agente patogeno innescato dal fatto illecito non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile, in quanto solo il danno conseguenza costituisce il parametro di determinazione del danno ingiusto” e, poi, con la recentissima sentenza n. 4110 del 14 febbraio 2024, si è ribadito e precisato quanto segue: “in caso di danno cd. lungolatente, quale la contrazione dell'epatite B o dell'epatite C, asintomatiche per diversi anni, derivante da emotrasfusione, il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno nella stessa infezione (in re ipsa), privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 cod. civ.) tra evento ed effetti dannosi. A tanto consegue che il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione.” (v. anche Cass., SS.
UU., sentenza n. 19129/2023).
Da quanto appena esposto, risulta essere di palmare evidenza che, ai fini della risarcibilità, è necessario accertare la cd. causalità giuridica, ossia individuare le conseguenze pregiudizievoli riconducibili al fatto illecito.
Il danno biologico, pertanto, non si esaurisce nella lesione dell'integrità psicofisica della persona: non a caso, in tali circostanze, ciò che rileva è il danno conseguenza che si concreta sempre in una perdita (patrimoniale o di altro tipo) e che costituisce il parametro di determinazione del quantum risarcibile.
Si tratta di pregiudizi che influiscono ed influenzano direttamente il modo di essere della persona.
Non a caso, infatti, Cassazione civ. , ###., con Ordinanza n. 19153 del 19.7.2018, si è espressa sulla natura del danno biologico mediante il seguente principio: “il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti” .
Quindi, non basta la lesione del diritto alla salute, ma è necessario che la lesione comporti la compromissione delle capacità della vittima nello svolgimento della vita quotidiana.
Nel caso in esame, l'attore pur avendo analizzato e allegato la sussistenza del nesso di causalità non ha offerto, nemmeno in via presuntiva ovvero mediante allegazione, elementi atti ad individuare i pregiudizi da lui patiti a seguito della percezione sulla propria persona dell'elemento patologico.
Non si riscontra nell'ambito delle difese svolte, infatti, né quali siano gli effetti pregiudizievoli e manifesti sulla sua salute a seguito della contrazione della malattia né in che misura siano cambiate ovvero state alterate le abitudini di vita del ### nell'ambito delle dinamiche relazioni e sociali, anche familiari e lavorative; se gli sia stato impedito in forza della malattia contratta di svolgere particolari mansioni ovvero attività anche sportive; se insomma il proprio stile di vita sia mutato in maniera sensibile e mal tollerata per effetto di una serie di limitazioni di origine psicofisica che hanno trovato la sola fonte nella pratica di emotrasfusione.
Pertanto da questo punto di vista oltre alla causalità materiale avrebbe dovuto essere provata anche la causalità giuridica (nesso di causalità tra danno - infezione da epatite C - e conseguenze pregiudizievoli - alterazioni del proprio quotidiano) unitamente al danno conseguenza, trattandosi di vertenza da responsabilità aquiliana.
Nè il giudice può supplire all'inerzia probatoria della parte facendo ricorso al proprio ausiliario per redigere una CTU medica: va ribadito infatti che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova previsto a vantaggio delle parti ma strumento straordinario disposto dal giudicante in caso di necessità laddove per la risoluzione del caso specifico sottoposto al suo sindacato occorra approfondire particolari rilievi di natura tecnica. ### di ammissione di CTU medico legale formulata dalla parte attrice va dichiarata pertanto definitivamente inammissibile e la domanda definitivamente rigettata.
Ciò posto, il governo sulle spese di lite segue la soccombenza con condanna dell'attore al pagamento delle stesse in favore del Ministero della ### nonché in favore dell'### 1 Centro e ### 3.
In assenza di nota spese redatta dalle parti, viene disposta la loro liquidazione d'ufficio ai sensi del DM 147/2022 e parametrandole al valore dichiarato della controversia nonché alla complessità della stessa ed alle attività processuali svolte.
Infine, vista l'evidente carenza di legittimazione passiva dell'### 1 Centro e dell'### 3, diffusamente sostenuta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nel caso di specie, l'attore condannato in loro favore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c. in danno dell'attore.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte, con due pronunce piuttosto recenti, ha ribadito che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”. (Cass. civ., sez. lav., 15/02/21, n. 3830 e Cass. civ., sez. II, 30/10/20, 24125).
La condanna per lite temeraria può essere poi liquidata in via equitativa. Proprio per quanto riguarda detto profilo, si ritiene che il Giudice deve fare riferimento a nozioni di comune esperienza, in quanto il pregiudizio subito di cui al co. 3 “non comporta una lesione della propria posizione materiale, bensì costituito dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza” (v. Cass. civ. n. 17485/2011; cfr. Cass. civ. nn. 20995/2011 e 3057/2009).
Dello stesso avviso è la giurisprudenza di merito maggioritaria, la quale, più specificamente, afferma che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. (v. Trib. Napoli, sez. II, 02/12/20, n. 8227; Trib. Roma, sent. 5/10/20, n. 13553).
Appare equo, pertanto, riconoscere in favore dei due enti non passivamente legittimati, tenuto conto della durata e del valore della controversia (indeterminabile di complessità bassa), l'ulteriore somma di euro 500,00 ciascuno a titolo di risarcimento dei danni per lite temeraria. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### così provvede: 1) rigetta la domanda risarcitoria promossa nell'interesse di ### 2) Condanna l'attore ### al pagamento in favore del Ministero della ### in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese legali che vengono liquidate complessivamente in € 2.906,00 per compensi, oltre iva e cpa e rimborso al 15%; 3) ### al pagamento in favore dell'### 3 SUD al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre iva e cpa e rimborso al 15%; 4) ### al pagamento in favore dell'### 1 Centro al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre iva e cpa e rimborso al 15%; 5) ### l'attore al pagamento della somma di euro 500,00 in favore dell'### 1 Centro, in persona del suo ### pro tempore nonché di euro 500,00 in favore dell'### 3, in persona del suo ### pro tempore, a titolo di risarcimento dei danni per lite temeraria.
Così deciso in Napoli, il ###. Il Giudice
(dott. ###
causa n. 15273/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Liguoro Anna Paola, De Falco Maria Carolina