blog dirittopratico

3.659.434
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
6

Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1785/2025 del 21-11-2025

... giudizio sul nesso causale tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica (Cass. ord. n. 17084 del 2017; Cass. 2337 del 2018). In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono invero tre eventi lesivi, ma vi è un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto, con il corollario che già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978 in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del Ministero della ### che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA ### di ###, ### in persona del Presidente ###funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3828/2016 del ###, introitata per la decisione, con ordinanza del 07.10.2025, ai sensi dell'art.  127-ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termine di venti giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica, vertente tra ### (CF.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### attori e Ministero della ### (CF ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### convenuto
Oggetto: “### ipotesi di responsabilità ### non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)” Conclusioni delle parti ###ordinanza del 07.10.2025 si dà atto che solo i procuratori degli attori hanno depositato le note di trattazione scritta, nelle quali hanno impugnato e contestato, “ancora una volta, tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito da controparte perché totalmente destituito di fondamento fattuale e giuridico e, riportandosi integralmente a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa da intendersi qui integralmente trascritti, in via preliminare” hanno insistito “affinché vengano espunte e/o stralciate dal procedimento le ulteriori controdeduzioni alla CTU redatte dal convenuto Ministero, e depositate in data ###, in quanto assolutamente non autorizzate e, ad ogni buon conto”, hanno precisato le proprie conclusioni “così come rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, chiedendone l'accoglimento”.  #### §1. #### e ### (quali eredi di ### hanno citato in giudizio davanti a questo ### il Ministero della ### al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio in relazione al decesso di ### dovuto ad infezione da virus HCV contratta, nel lontano 1972, in seguito ad emotrasfusione. 
Nel dettaglio, a sostegno delle proprie ragioni, gli attori hanno esposto: -che nel febbraio del 1972 ### all'età di 28 anni, a seguito di una emorragia post partum, ha riportato una grave anemia; -che, pertanto, ha dovuto effettuare delle emotrasfusioni presso il ### della ### di ### -che a partire dal 1990 la ### ha cominciato ad accusare una serie di disturbi (astenia, affaticamento, dolori addominali e febbre) e dopo i controlli effettuati le è stato diagnosticato un rialzo delle transaminasi epatiche (segno di una sofferenza epatica); -che l'anno successivo è risultata positiva all'epatite C e nel 1992 è stata ricoverata presso il ### G. ### di ### ove, in seguito ad una biopsia, le è stata diagnosticata una <<cirrosi epatica con focolai di attività HCV pos.>>; -che al predetto quadro clinico, negli anni successivi, si è aggiunta una sintomatologia di natura ansiosa - depressiva caratterizzata da una modifica comportamentale espressa pragmaticamente con la comparsa di paure e sentimenti di forte frustrazione; -che, in data ###, la ### è stata sottoposta a visita dalla ### invalidi civili di ### che le ha riconosciuto un'invalidità civile al 78% con la diagnosi di <<cirrosi epatica in fase di attici HCV correlata>>; -che, a seguito di istanza presentata al fine di ottenere l'indennizzo di cui alla legge 210/1992, il Ministero della ### in data 10 marzo 2000, ha comunicato alla ricorrente che la ### medica ospedaliera di ### ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'infezione di epatite C dalla stessa contratta e le trasfusioni di sangue cui era stata sottoposta nel 1972 presso il ### della ### di ### -che nessuna delle terapie intraprese si è rivelata risolutiva o anche solo minimamente efficace, tanto che le condizioni fisiche e psichiche della ### sono andate sempre a peggiorare, sino alla prematura morte avvenuta in data 7 aprile 2015 per «epatite C- cirrosi correlata - cancro cirrosi - collasso cardio circolatorio»; -che in data ### essi istanti hanno avanzato richiesta di risarcimento per i danni patiti e patiendi, iure proprio, in conseguenza dell'evento occorso; -che la richiesta, ad oggi, è rimasta priva di riscontro ed è stato altresì vano il tentativo di mediazione esperito presso l'### di ### di ### §2. ### della ### dichiarato in origine erroneamente contumace, si è costituito in giudizio dopo la rinnovazione della notifica della citazione, contestando, in fatto e in diritto, la fondatezza della domanda attorea e chiedendo di rigettarla “in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, nonché, in subordine”, di “ridurre la pretesa risarcitoria al giusto ed al dovuto, anche detraendo, dall'importo della medesima condanna risarcitoria, quanto riconosciuto, a titolo di assegno una tantum, ex L. 210/1992”. 
§3. La causa, istruita con la documentazione in atti e mediante l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio (la prima delle quali dichiarata nulla dal precedente ### “per difetto di integrità del contraddittorio, … atteso che le operazioni peritali sono state svolte allorché erroneamente era stata dichiarata la contumacia del Ministero della Salute”: v. ordinanza del 16.01.2023), è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 07.10.2025, nella quale si è dato atto che solo i procuratori degli attori hanno depositato le note di trattazione scritta, precisando le conclusioni nei termini in essa riportati, ed è stato assegnato alle parti termine di venti giorni per lo scambio di comparse conclusionali ed ulteriore termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica. 
§4. La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
§4.1. Giova sottolineare ai fini della decisione che, come chiarito dalle ### della Corte di Cassazione, la responsabilità del Ministero della ### per i danni conseguenti ad infezioni da ### HCV e ### contratte da soggetti emotrasfusi per l'omessa vigilanza esercitata dall'### sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati, deve essere inquadrata nella violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 576 del 2008). 
Con riguardo ai presupposti di tale responsabilità, è inoltre ormai consolidato l'orientamento secondo cui, anche prima dell'entrata in vigore della legge del 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse sulla base della legislazione vigente (v. L. n. 592 del 1967, che ha attribuito al Ministero della ### funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dei relativi servizi; DPR n. 1256 del 1971, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 592 del 1967; L. n. 519 del 1973, che ha assegnato all'### superiore di sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica; L. n. 833 del 1978, istitutiva del ### un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della ### pure strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria. 
Ne discende che “in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus ### HIV e ### contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione ### dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (così Cass. n. 1566 del 2019, che in applicazione di tale principio ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il Ministero della salute responsabile in relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a trasfusioni risalenti al 1970; v., altresì, Cass. ord.  21145 del 2021). 
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, puntualizzato che, in caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica (Cass. ord. n. 17084 del 2017; Cass. 2337 del 2018). In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono invero tre eventi lesivi, ma vi è un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto, con il corollario che già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978 in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del Ministero della ### che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo (Cass. 17685 del 2011). 
Il nesso di causalità è poi regolato dall'applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati negli artt. 40 e 41 c.p., temperati dal criterio della “regolarità causale”; tuttavia, data la peculiarità delle regole che informano il sistema della responsabilità civile, nel relativo processo non è necessario raggiungere l'evidenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente ricostruire il rapporto causale sulla base del criterio del “più probabile che non”. 
Ne consegue che, sussistendo - come già dettoa carico del Ministero della ### anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, e accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento. 
§4.2- In applicazione delle coordinate che precedono, è da rilevare che nella CTU a firma del dott. ### si legge: -che la CMO di ### con verbale ### ML/V- n. 527 L. 210/92, ha riconosciuto il nesso causale tra la trasfusione e l'infermità riportata nel giudizio diagnostico, ascrivibile alla III categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30.12.1981 n. 834; -che, infatti, nel periodo compreso tra il ### ed il ###, durante il ricovero presso il reparto di ### e ### del ### “### della Consolazione” di ### alla ### sono state praticate emotrasfusioni; -che il tempo trascorso tra le trasfusioni di sangue e la diagnosi di sieropositività per HCV riportata in anamnesi del ricovero presso il ### di ### dal 19.09.1992 al 31.10.1992 è compatibile con il quadro nosologico sofferto dalla ### per cui è “piu probabile che non” che la stessa abbia contratto l'infezione da virus HCV in seguito alle medesime trasfusioni; -che, in particolare, nell'anamnesi patologica remota riportata nella cartella clinica del ricovero presso il reparto di ### e ### del ### “### della Consolazione” di ### del 29.01.1972 non si rilevano precedenti morbosi influenti sull'insorgenza dell'infezione da HCV e sullo sviluppo e aggravamento della stessa; -che l'infezione da HCV “può essere considerata anche valutando l'attività enzimatica epatica. Nel corso dell'infezione cronica di HCV si possono osservare aumenti plasmatici dell'alanina-aminotransferasi (### e dell'aspartato-aminotransferasi (###. Ad ottobre del 1992 e successivamente la signora ### è stata trattata con i trattamenti farmacologici disponibili per l'epoca per come risulta dall'anamnesi che si riscontra nella cartella clinica durante il ricovero presso il ### “### della Consolazione” del Marzo 1999. Non risulta in nessuna documentazione prelievo ematico per il dosaggio di ### È supponibile che il trattamento con IFN e successivamente il ritrattamento con IFN abbia fallito; la complicanza della epatopatia cronica evoluta ###correlata è l'insorgenza di HCC (carcinoma epatocellulare). Il carcinoma epatocellulare (### è la seconda principale causa di decesso per malattia tumorale in tutto il mondo (…) e una delle cause crescenti di mortalità correlata al cancro, negli ### Contrariamente ai paesi in via di sviluppo nelle regioni dell'### e dell'### sub-sahariana, dove il virus dell'epatite B (### è il principale fattore di rischio per l'### l'infezione cronica con il virus dell'epatite C (### è una delle cause principali di insorgenza di HCC nei paesi sviluppati ed è la prima indicazione per il trapianto di fegato per i pazienti con ### l'### della ### (### stima che il 3% della popolazione mondiale sia infettata da HCV e che oltre 170 milioni di persone presentano epatite cronica ###correlata (…). Il rischio di ### nell'infezione cronica da ### è associato allo stadio della fibrosi. Nei soggetti cirrotici (fibrosi avanzata) l'incidenza annuale di HCC è estremamente elevata (1- 7% all'anno), anche se HCC si sviluppa raramente nei fegati con fibrosi meno avanzata (6, 7). Nei pazienti con infezione da HCV viremici (ricerca dell'### positiva), sottoposti a terapia radicale dell'### vi è indicazione alla terapia antivirale, secondo le raccomandazioni previste nelle specifiche linee guida. Anche se i meccanismi molecolari dello sviluppo di HCC indotto da HCV non sono stati completamente chiariti, osservazioni epidemiologiche suggeriscono che il ruolo principale di HCV nella cancerogenesi è quello di creare un microambiente di tessuto cirrotico che funge da ambiente cancerogeno. 
Sebbene il trattamento con antivirali ad azione diretta (###, terapia altamente efficace per l'HCV con il conseguimento di una risposta virologica sostenuta (###, con prevedibile riduzione dell'incidenza di HCC correlata all'### tale risultato (### non elimina il rischio di ### in particolare nei pazienti che hanno già sviluppato una fibrosi epatica avanzata, cirrosi. La sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con HCC negli anni 2005-2007 è stata rispettivamente 17% per i maschi e 16% per le femmine. Rispetto ai quinquenni precedenti la speranza di vita appare migliorata, sia pure nel contesto di una malattia comunque a prognosi infausta in tempi relativamente brevi. Il rischio di decesso raggiunge la sua punta massima nel primo anno dopo la diagnosi, mentre la probabilità di sopravvivere per ulteriori 5 anni aumenta progressivamente nei pazienti vivi a 1 e 5 anni (31% e 55% tra gli uomini e 27% e 45% tra le donne). La patogenesi molecolare di HCC è complessa. ### più accettata descrive un processo graduale attraverso il quale gli stimoli esterni inducono alterazioni genetiche in epatociti maturi che portano alla morte cellulare e alla proliferazione cellulare ###. ### progressione dell'infiammazione cronica alla fibrosi e alla cirrosi, l'upregulation delle vie mitogene porta alla produzione di popolazioni monoclonali. Queste popolazioni dispongono di epatociti displasici a seguito di alterazione dell'espressione genica, delle erosioni della telomerasi e persino delle aberrazioni del cromosoma. Questo processo può durare 10-30 anni. A questo punto, la proliferazione può essere rilevata in gruppi isolati di cellule, con conseguente foci di displasia di piccole cellule o, più frequentemente, circondate da un anello fibrotico che produce noduli displastici di basso grado (### o noduli displastici di alto grado (###. Queste sono le principali entità preneoplastiche, anche se HCC può derivare anche da piccole cellule displastiche isolate, noduli epatici chiari non conformi o addirittura da cellule progenitrici che possono sviluppare tumori misti. ### sono attualmente considerate lesioni veramente preneoplastiche e possono svilupparsi in tumori maligni nel 30% dei casi durante un periodo di 1-5 anni. Il gruppo di esperti su HCC dell'associazione europea per lo studio del fegato (### ha recentemente proposto criteri diagnostici per HCC che si basano sulle caratteristiche istologiche convenzionali o su criteri non invasivi. Noduli 2 cm nell'ambito della cirrosi epatica, HCC può essere diagnosticata con sicurezza dai risultati coincidenti di due tecniche di imaging (ultrasuoni, CT a spirale o risonanza magnetica) che mostrano ipervascolarizzazione arteriosa o da una singola tecnica di imaging positiva associata ### fetoproteina (###> 400 ng / ml. Alla signora ### l'infezione da HCV avvenuta a seguito delle trasfusioni effettuate nel 1972 ha provocato sequele di malattia epatica come la cirrosi e successivamente l'insorgere di lesione epatica con trombosi portale; alla signora ### per come risulta dalla documentazione sanitaria del 5.12.2014 e per la presenza di trombosi metastatica della vena porta è stato prescritto trattamento palliativo dell'HCC con sorafenib”. 
Si sottolinea, altresì, nell'elaborato peritale: -che la mancata osservanza della normativa concernente i compiti di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano attributi al Ministero della ### oggi Ministero della ### (L. n. 296/1958, art. 1; L. n. 592/1967, artt. 1, 20, 21 e 22; D.P.R. n.1256/1971, art. 44; D.M. ### 7 febbraio 1972; D.M. ### 15 settembre 1972; L. n. 519/1973; D.L. n. 443/1987; L. n. 107/1990; L. n. 178/1991; D.M. ### 12 giugno 1991; D. Lgs. n. 502/1992; D. Lgs n. 266/1993; D. Lgs n. 449 del 1997, art.  32 comma 11; circolare del Ministero della ### n. 50 del 28.03.1966, paragrafo F), ha rappresentato un fattore negativo ai fini della prevenzione dell'infezione dell'epatite post-trasfusionale da ### -che, difatti, “sin dalla fine degli anni 60 inizi anni 70, era ben noto il rischio di trasmissione di epatite virale con sangue infetto, per il quale il Ministero della ### con le circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972, aveva disposto la ricerca sistematica dell'antigene ### escludendo dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi erano alterati rispetto al "range," secondo la metodica usata. Tra l'altro, il DPR n. 1256/71 e gli artt. 65 e ss. 
DM 18.6.71 prescrivevano controlli sulla idoneità dei donatori di sangue secondo le tecniche note. In particolare, l'art. 44 DPR n. 1256/71 prevedeva l'esclusione dalla donazione di chi era o era stato affetto da epatite virale, in considerazione della maggiore esposizione di questi soggetti ad altri, pur ignoti, rischi virali veicolati dal sangue. Le tecniche note in quel periodo, quindi prima dell'introduzione del test per la ricerca diretta dei vari virus epatitici (### e il virus ###, consistevano nella determinazione dell'### (successivamente identificato come antigene di superficie) e nel controllo delle transaminasi. La letteratura sul punto (…) dimostra che la ricerca sistematica dell'### nella routine della emotrasfrusione ha comportato una riduzione delle epatiti post-trasfusionali, tra cui quella ### (successivamente identificate epatite C). Successivamente, il DM 21.7.1990 stabiliva le misure dirette ad escludere il rischio di infezioni epatiche da trasfusione di sangue. ###. 1 stabilisce che su ogni unità di sangue e di plasma donato, oltre alla ricerca dell'### (antigene di superficie del virus dell'epatite B e degli anticorpi anti-### già stabilita con precedenti disposizioni, venga eseguita anche la ricerca degli anticorpi anti-HCV (virus dell'epatite C) e la determinazione del livello di ALT (###. ###. 2 precisa poi che "possono essere destinate alla trasfusione diretta di sangue e suoi componenti solo le unità risultate negative alla ricerca dell'### degli anticorpi anti-HIV e degli anticorpi anti-HCV in cui sano stati riscontrati livelli di ALT non superiori a 1,5, volte il valore massimo dell'intervallo normale stabilito sulla propria popolazione di donatori da ciascun servizio o centro di cu all'art. 1". La mancata sorveglianza della diagnostica sierologica per l'antigene ### e la chimica clinica per le transaminasi a decorrere già dalla metà degli anni 60 e considerate le circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972, il DM 21.7.1990 emanate dal Ministero della ### configura una responsabilità”. 
Conclude, pertanto, il ### -che l'omessa osservanza della normativa suindicata ha rappresentato un fattore negativo ai fini della prevenzione dell'infezione dell'epatite posttrasfusionale da ### -che ### è venuta a conoscenza dell'infezione da HCV nel 1992 e si è sottoposta ai trattamenti farmacologici all'epoca utilizzati per il trattamento dell'epatopatia cronica HCV correlata; -che il decesso è avvenuto in data ### all'età di 71 anni per le complicanze della cirrosi epatica ###correlata e ### conseguenti all'infezione da HCV contratta in seguito alle emotrasfusioni effettuate in data 04.02.72, 06.02.72, 09.02.72 presso il ### “### della Consolazione” di ### -che è, dunque, “più probabile che non” che ### abbia contratto l'infezione da HCV nel 1972 durante il ricovero presso il suddetto ### poiché, come già detto, il tempo trascorso tra la data del contagio e la diagnosi di “epatopatia cronica HCV correlata” è compatibile con il quadro nosologico sofferto dalla medesima e dalla lettura della cartella clinica del ricovero ospedaliero di cui si discute non sono riscontrabili le dovute indagini per escludere il rischio di trasmissione di agenti patogeni delle sacche di concentrato eritrocitario alla stessa infuse. 
Sulla scorta delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che appaiono pienamente condivisibili, il decesso della de cuius degli odierni attori è, allora, conseguenziale alla malattia contratta a causa delle emotrasfusioni praticate nel 1972 con sangue infetto. 
Ed invero, posto che, secondo la citata giurisprudenza di legittimità, è sufficiente un nesso eziologico anche probabilistico tra fatto illecito ed evento dannoso, soprattutto ove non siano configurabili serie causali alternative, deve ritenersi accertato, nella specie, il nesso causale tra le trasfusioni cui ### è stata sottoposta durante il ricovero presso il ### “### della Consolazione” nel 1972 e l'insorgenza della malattia e tra quest'ultima e la morte. E ciò tanto più se si considera che nel caso in esame non sono emersi, né, tanto meno, sono stati allegati elementi indicativi di concreti comportamenti a rischio da parte della paziente. 
Né in senso contrario appare determinante quanto dedotto nell'interesse del Ministero convenuto, ossia che: -l'epoca presunta del contagio da HCV si può far risalire a prima del 1991 (atteso che la prima positività ai markers dell'epatite C risale agli esami del 28.01.1991 effettuati presso il ### della ### di ###, ma non è possibile indicare come data sicura di contagio l'epoca delle trasfusioni, essendo trascorsi tra tale evento e la diagnosi dell'infezione ben 18 anni e potendo essere state diverse le cause efficienti del contagio; -la ### è stata, difatti, sottoposta ad interventi chirurgici prima della diagnosi dell'infezione; -non risulta congruente il criterio cronologico; -non è stata dimostrata in maniera convincente la mancanza di altre cause efficienti, che sarebbero potute insorgere nel lungo periodo intercorso tra il fatto indicato come fonte di contagio e la diagnosi della patologia; -non vi erano, infine, mezzi conosciuti per poter prevenire ed evitare un eventuale contagio attraverso le trasfusioni, nonostante tutte le precauzioni dettate per lo screening dei donatori dalle conoscenze scientifiche del momento. 
A fronte di tali osservazioni può replicarsi che già nel verbale della commissione medica ospedaliera (###, redatto ai sensi della L.  210/1992, è stato stabilito il “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: cirrosi epatica istologicamente accertata (in ambiente ospedaliero) HCV correlata con piastinopenia emotrasfusa per evento acuto in trattamento con interferone”. Tale documento costituisce un elemento presuntivo della sussistenza del nesso causale che non risulta smentito da circostanze di segno contrario (cfr. sul punto Cass., S.U., n. 19129 del 2023, secondo cui “nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l.  n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero, per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”). 
Deve poi ribadirsi che già a decorrere dagli anni ‘60/‘70 sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967) di controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto e che a far data dalla metà degli anni ‘60 erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - erano alterati rispetto ai ranges prescritti (cfr. Cass. 9315 del 2010 e, più di recente, Cass. n. 24163 del 2019; Cass. n. 1566 del 2020; Cass. n. 21145 del 2021). 
A ciò deve aggiungersi che dalla documentazione in atti non è dato riscontrare che i controlli prescritti dalla normativa dell'epoca siano stati effettivamente eseguiti sul sangue oggetto di infusione, né l'amministrazione ha provato il contrario. 
§4.3- Le considerazioni appena svolte consentono pertanto di ritenere accertata la responsabilità del Ministero convenuto in relazione alla patologia infettiva contratta dalla congiunta degli attori, che ne ha cagionato la morte per le complicanze insorte ad essa strettamente correlate.
Tale responsabilità si ricollega per l'appunto all'omissione da parte del Ministero della ### dell'obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico ed in particolare all'omissione dell'analisi delle transaminasi, che avrebbe consentito (sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca) di individuare nel sangue donato il rischio di trasmissione di malattie infettive epatiche. 
§4.4- Tanto chiarito, in relazione al quantum debeatur è da rilevare che gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla morte di ### sub specie di danno biologico e di danno da perdita del rapporto parentale, nonché dei danni di natura patrimoniale costituiti dalle spese causate dal decesso della congiunta (danno emergente) e dalla diminuzione della stabile contribuzione della defunta in favore del marito e delle figlie (lucro cessante). 
§4.5- Ciò posto, dev'essere, anzitutto, disattesa la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, formulata in termini del tutto generici, difettando ‘a monte' allegazioni difensive sia sulle spese che sarebbero state concretamente sostenute a causa del decesso di ### sia in ordine al contributo effettivamente dato dalla stessa (che, secondo quanto si legge nella citazione, era casalinga) all'economia domestica, essendo oltretutto il suo stato di salute seriamente pregiudicato dalla patologia da cui era affetta. 
§4.6- Va, parimenti, rigettata la richiesta di risarcimento del danno biologico, poiché non è stata specificamente dedotta né documentata alcuna effettiva compromissione della salute fisica o psichica degli attori derivante dalla morte della ###
§4.7- È viceversa meritevole di accoglimento la domanda volta a conseguire il risarcimento dei danni da perdita parentale. 
In proposito si rammenta che il danno da perdita del rapporto parentale va inteso unitariamente nelle sue due componenti della sofferenza morale soggettiva interiore e della sofferenza che si riflette sul piano dinamicorelazionale, entrambe determinate dalla morte del congiunto (Cass. 28989 del 2019; v., da ultimo, anche Cass. n. 761 del 2025). 
Come affermato dalle ### della Suprema Corte nel 2008, tale voce di danno non può considerarsi in re ipsa (giacché ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo: così Cass., sez. un., nn.  26972/26973/26974/26975 del 2008), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all'art. 2697 La prova del danno non patrimoniale da uccisione (o anche solo da lesione: v. Cass. n. 7844 del 2011) dello stretto congiunto può essere comunque data anche a mezzo di presunzioni (cfr. ex multis Cass. n. 25541 del 2022, secondo cui “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”; v., altresì, Cass. 4571 del 2023, secondo cui “Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale; esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la 17 sofferenza del familiare”), presunzioni che in argomento assumono anzi “precipuo rilievo” (Cass., sez. un., n. 6572 del 2006), atteso che il dolore della persona non è suscettibile di una dimostrazione diretta (Cass. n. 4 del 2003). 
Ne deriva che, laddove i danneggiati abbiano allegato il normale rapporto affettivo con il de cuius e lo sconvolgimento conseguente al grave lutto familiare, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello “sconvolgimento esistenziale”, che dalla perdita del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto normalmente discendono (v. Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008; Cass. n. 13546 del 2006; Cass., Sez. Un., n. 6572 del 2006).  ### specie, considerato lo stretto rapporto di parentela e in mancanza di prova contraria, non può ragionevolmente dubitarsi che il decesso della ### abbia determinato uno sfasamento della sfera degli affetti reciproci e degli equilibri relazionali del disgregato nucleo familiare, e quindi abbia interessato entrambe le su indicate componenti del c.d. danno da perdita del rapporto parentale. 
§4.8- La liquidazione del danno non può che avvenire “in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (Cass. ord. n. 907 del 2018). 
A tal fine, si ritiene di far ricorso alle ### di ### aggiornate nel giugno 2024 con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### Le tabelle di ### pubblicate nel giugno 2022 costituiscono, invero, idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previste dalla precedente formulazione a forbice), che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione (v. Cass. n. ### del 2022). 
Orbene, in applicazione di dette tabelle, il risultato dato dalla somma dei punti attribuiti con riferimento a ciascun parametro, in base alle circostanze concrete, deve essere moltiplicato per il “valore punto” (pari ad €3.911,00 per genitori, figli e coniugi o assimilati), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Preso atto, allora, che all'epoca dei fatti la vittima aveva 71 anni, il danno da perdita del rapporto parentale può essere così equitativamente liquidato: A) ### (marito convivente) -punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria alla data del decesso (71 anni); -punti 12 in considerazione dell'età della vittima secondaria alla data del decesso della moglie (77 anni); -punti 16 in relazione alla circostanza che al momento della morte il congiunto conviveva con la vittima; -punti 12 in ragione del numero di familiari nel nucleo primario; -punti 15 considerata una qualità ed intensità “media” della relazione affettiva perduta; per un totale di 67 punti, pari ad €262.037,00 (67 punti X € 3.911,00); B) ### (figlia convivente) -punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria alla data del decesso (71 anni); -punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria alla data del decesso della madre (43 anni); -punti 16 in relazione alla circostanza che al momento della morte la congiunta conviveva con la vittima; -punti 12 in ragione del numero di familiari nel nucleo primario; -punti 15 considerata una qualità ed intensità “media” della relazione affettiva perduta; per un totale di 75 punti, pari ad €293.325,00 (75 punti X € 3.911,00);
C) ### (figlia non convivente) -punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria alla data del decesso (71 anni); -punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria alla data del decesso della madre (37 anni); -punti 0 in relazione alla lett. “C” della ### data l'assenza di convivenza; -punti 12 in ragione del numero di familiari nel nucleo primario; -punti 15 considerata una qualità ed intensità “media” della relazione affettiva perduta; per un totale di 61 punti, pari ad €238.571,00 (61 punti X € 3.911,00). 
Non ricorrono nel caso in esame ragioni per ulteriori interventi correttivi (“personalizzazione”), non risultando allegate peculiarità o circostanze di fatto da cui possa inferirsi in via presuntiva un ulteriore e maggiore sconvolgimento della vita familiare per il triste evento. 
§4.9- Le somme su indicate riconosciute a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale sono superiori all'importo complessivamente indicato in citazione (“nella misura complessiva di euro 260.000,00…”), ma tale importo non risulta vincolante, posto che è seguito dalla formula “o nella diversa misura, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa anche in via equitativa”, formula che nella specie non costituisce una clausola di stile (cfr. Cass. n. 9476 del 2023, secondo cui “La richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata, seguita dalla formula "o della somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, come per l'appunto nel caso di danni non patrimoniali alla persona”). 
§4.10- Le somme suddette sono peraltro liquidate all'attualità, e non sono quindi soggette ad ulteriore rivalutazione. 
Spettano invece gli interessi, atteso che la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, potendosi agevolmente presumersi che il tempestivo pagamento avrebbe consentito remunerativi investimenti (conf., tra le tante, Cass. 18654 del 2018; Cass. n. 22607 del 2016; Cass. n. 3173 del 2016); detti interessi vanno determinati, in mancanza di prova di un ulteriore danno, al tasso legale sulla somma come annualmente rivalutata a decorrere dalla data del decesso della de cuius, ossia dal giorno 08/04/2015, sino alla data della presente sentenza (Cass., S.U., n. 1712 del 1995 e succ. conf.). In altre parole, ai fini del calcolo degli interessi, le somme di cui sopra risultanti dall'applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'attualità, devono essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportate al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito, e cioè alla morte di ### (c.d. devalutazione), e sulla somma così ottenuta, vanno calcolati anno per anno (cioè, con rivalutazione della somma anno dopo anno) gli interessi legali.
Sulla complessiva somma come determinata, divenendo -con la presente sentenzal'obbligazione di valuta, vanno poi applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della pronuncia sino all'effettivo soddisfo. 
§4.11- Non può, tuttavia, sottacersi che nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della ### per il risarcimento dei danni subiti dai congiunti, sia “iure hereditatis” che “iure proprio”, conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dalla l.  n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno” (Cass. n. 16808 del 2023). 
Sul punto di recente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Nel giudizio per il risarcimento del danno da emotrasfusioni con sangue infetto l'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 va detratto dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento solo se l'indennizzo stesso sia stato già corrisposto o se è determinato o determinabile nel suo ammontare in base a specifici criteri. Vanno detratte non solo le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme ancora da percepire, in quanto riconosciute e quindi liquidate e determinabili” (Cass. n. 2047 del 2025; conf. Cass. n. ### del 2024). Ed ancora: “Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, in caso di morte del danneggiato, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno in favore degli eredi ("compensatio lucri cum damno") solo in relazione a quanto già percepito dal "de cuius" alla data del decesso, e non anche con riferimento ai ratei da percepire in futuro, dal momento che con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo della relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe altrimenti a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito” (Cass. n. ### del 2022).  ### fattispecie dal decreto della ### della ### - Dipartimento n. 11 “Sanità” in atti emerge che a ### è stato riconosciuto l'importo di €48.133,79 quale somma maturata dal giorno 01.04.1995 al 31.12.2001 (e ne è stato disposto l'accredito sul c/c della medesima) e che a partire dal giorno 01.01.2002 la ### aveva diritto ad un vitalizio mensile non reversibile, annualmente rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno 2002 per la terza categoria, di €598,16 da pagarsi in rate bimestrali posticipate di €1.196,32 dal 28.02.2002. 
È peraltro pacifico che l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 è stato “richiesto ed ottenuto” da ### (v. comparsa conclusionale di parte attrice, pag. 19). 
Ne discende che dalle somme da liquidare agli istanti va sottratto per ciascuno un terzo dell'importo riconosciuto quale indennizzo ex lege 210/1992 in favore della congiunta. 
§5. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto Ministero della ### e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.M.  n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, con distrazione del relativo importo in favore dei procuratori degli attori. 
Le spese della CTU a firma del dott. ### liquidate come da separato decreto, nei rapporti tra le parti vengono poste definitivamente a carico del Ministero della ### P.Q.M. ### definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto, dichiarata la responsabilità del Ministero della ### per il decesso di ### lo condanna a corrispondere le seguenti somme, oltre interessi come specificato in motivazione: -a ### €262.037,00; -a ### €293.325,00; -a ### €238.571,00; detratto per ciascuno un terzo dell'importo riconosciuto quale indennizzo in favore di ### 2) condanna il Ministero convenuto a rifondere agli attori, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari, avv. ### e avv. ### le spese del presente giudizio, che liquida in €796,28 per esborsi ed in €29.193,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge; 3) pone le spese della CTU a firma del dott. ### liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del Ministero convenuto.  ### redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo ### del magistrato, in data 21 novembre 2025. 
Il Giudice dott.ssa

causa n. 3828/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Stilo

M
1

Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1082/2016 del 24-06-2016

... riscontrabili vari inadempimenti, quali la somministrazione di sangue infetto, la mancata diagnosi di epatopatia alle dimissioni, la violazione degli obblighi del consenso informato; inoltre evidenziava che il nesso causale era stato riconosciuto pure dalla ### medica ospedaliera ### chiedendo la condanna delle controparti al risarcimento del danno biologico per invalidità temporanea e permanente, oltre che per il danno esistenziale , i cui importi erano calcolati in citazione e complessivamente richiesti per euro 213.947,00. ### il: 06/07/2017 n.2405/2017 importo 231,20 Si costituivano in giudizio la ### e l'### di ### La prima, richiamato integralmente l‟atto di citazione, eccepiva carenza di legittimazione passiva, dovendosi ritenere che i soggetti giuridici passivamente legittimati a contraddire nel presente giudizio avrebbero dovuto essere identificati semmai, in via esclusiva, nel Ministero della ### non citato,e al più, nella neoistituita ### (A.S.P.) di ### cui era confluita, ex art. 7 l.r. 11 maggio 2007 n. 9, la preesistente A.S.L. n. 11 di ### Aggiungeva che non sarebbe stata in alcun modo sostenibile una legittimazione a contraddire della ### nel presente giudizio quale successore a (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 1219 /2008 RGAC Tribunale di ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di #### in persona del ### pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 1219/2008 RGAC del Tribunale di ### assegnata a sentenza all'ud. 28.1.2016, con i termini di cui all‟art 190 cpc, vertente tra ### nato il ### (C.F. ###) difeso dagli avv.ti ### e ### giusta procura a margine dell‟atto di citazione, -Attore - ### in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ###) difesa dall‟avv ### per procura generale alle liti per notaio ### da ### in data ### repertorio n 122525 ; - ### Nonché contro ### n 5 di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### M ### e ### per procura in calce alla comparsa di risposta -### Oggetto: risarcimento danni da emotrasfusione ### del processo Con atto di citazione notificato in data ### all‟ex ASL 11 ed in data ### alla ### ed iscritto a ruolo in data ###, ### conveniva avanti al Tribunale di ### i ### il: 06/07/2017 n.2405/2017 importo 231,20 convenuti sopra indicati al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni per epatite C, a seguito di trasfusioni nei suoi confronti effettuate nell‟anno 1980 “presso la ### dell'### di ### Calabria” dov‟era stato ricoverato “a causa di ferita da arma da fuoco con trauma vertebro-midollare dorsale alto e conseguente paraplegia flaccida” ed in conseguenza delle quali esso attore aveva contratto la “### cronica attiva HCV correlata ad evoluzione fibrotica” di cui al verbale della competente C.M.O. di Bologna versato in atti. 
Deduceva di essersi avveduto della contrazione di HCV nell‟anno 2002, a seguito di comparsa di prurito „sine natura' e dei successivi accertamenti, fra i quali , nel 2003, una biopsia epatica che aveva rilevato la presenza di „epatite cronica as attività moderata e fibrosi severa', cui aveva fatto seguito, nell‟aprile dello stesso anno la proposizione da parte dell‟attore di domanda di indennizzo ex legge 210/92, andata a buon fine, essendo, in tal sede, stato riconosciuto nesso causale tra la trasfusione e l‟infermità. 
Fondava la pretesa risarcitoria di euro 213.947,00 a carico della ### in persona del ### della ### e dell‟ASL di ### in persona del ### per le lesioni occorsegli, sull‟assunto dell‟esistenza in capo ai convenuti di legittimazione passiva.   Quanto alla legittimazione della ### trattandosi di trasfusione effettuata nel 1980, quindi ante 1.1.1995 , responsabili all‟epoca erano le vecchie ### ma dopo la soppressione di queste le ### e le ### con il D. Legisl 502/1992 poi modificato dal D.Legisl 517 del 1993 erano state dotate di autonomia organizzativa e contabile , per cui erano state incaricate le ### di definire i rapporti attivi e passivi che facevano capo alle vecchie ### Poiché però le gestioni liquidatorie soppresse con legge regionale n 8 del 26.6.2003 non potevano essere più chiamate in giudizio, dopo la declaratoria di parziale incostituzionalità dell‟art 22 citata legge regionale, la legittimazione doveva riconoscersi anche in capo all‟### competente per territorio, che per tal ragione evocava in giudizio.   Ravvisava, infine, l‟attore un rapporto elettivo di tipo causale tra trasfusione eseguita presso gli ### di ### ed epatite C, e la responsabilità per inadempimento contrattuale del nosocomio in quanto sussisteva un contratto di spedalità , ed erano riscontrabili vari inadempimenti, quali la somministrazione di sangue infetto, la mancata diagnosi di epatopatia alle dimissioni, la violazione degli obblighi del consenso informato; inoltre evidenziava che il nesso causale era stato riconosciuto pure dalla ### medica ospedaliera ### chiedendo la condanna delle controparti al risarcimento del danno biologico per invalidità temporanea e permanente, oltre che per il danno esistenziale , i cui importi erano calcolati in citazione e complessivamente richiesti per euro 213.947,00.  ### il: 06/07/2017 n.2405/2017 importo 231,20
Si costituivano in giudizio la ### e l'### di ### La prima, richiamato integralmente l‟atto di citazione, eccepiva carenza di legittimazione passiva, dovendosi ritenere che i soggetti giuridici passivamente legittimati a contraddire nel presente giudizio avrebbero dovuto essere identificati semmai, in via esclusiva, nel Ministero della ### non citato,e al più, nella neoistituita ### (A.S.P.) di ### cui era confluita, ex art. 7 l.r. 11 maggio 2007 n. 9, la preesistente A.S.L. n. 11 di ### Aggiungeva che non sarebbe stata in alcun modo sostenibile una legittimazione a contraddire della ### nel presente giudizio quale successore a titolo particolare nell‟accertanda posizione debitoria imputabile alla gestione liquidatoria della soppressa U.S.L. n. 31, atteso che, per espressa volontà legislativa (statale e regionale), la legittimazione sostanziale e processuale in ordine alle pregresse poste debitorie e creditorie delle soppresse USL faceva capo agli organismi liquidatori delle stesse, ovvero ai ### delle ### nella veste di ### Ripercorreva le disposizioni normative regionali in materia, ovvero l‟art 15 della L. reg ### 22.1.1996 n 2 e poi l‟art 22 della legge regionale calabria n 8 del 2003. 
Eccepiva, inoltre, l‟infondatezza della domanda e l‟ormai intervenuta prescrizione decennale del diritto dell‟attore in quanto già nel 1988 la scienza medica aveva isolato il virus ed individuato le tecniche di rilevazione ed inattivazione dello stesso. ### in principalità per il difetto di legittimazione passiva della regione, in subordine dichiararsi la prescrizione ex art 2946,2947 e 2948 cc, in ogni caso rigettarsi la domanda perché infondata ovvero ridurre gli importi pretesi.   Costituitasi l‟ASP 5 (che indicava la citazione del Ministero della ### in realtà mai avvenuta nel presente processo) eccepiva l‟inesistenza di una condotta colposa ex 2043 cc in capo alla stessa, evidenziando l‟opportunità di proporre domanda di indennizzo ex lege 210/92, tutela di cui peraltro il ### aveva già profittato. . 
La causa era istruita con la raccolta di documentazione, con la CTU medico legale svolta dal Dott.  ### con la quale il sanitario riconosceva la sussistenza del nesso causale tra trasfusione e ### e dall‟escussione di testi indicati da parte attrice, a mezzo prova delegata presso il Tribunale di ### assunta in data ###. 
Dichiarata chiusa l‟istruttoria, a seguito di ulteriori rinvii , la causa veniva chiamata all‟udienza del 26.1.2016, alla quale , precisate dalle parti le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza, con termini di legge ex art 190 cpc per comparse e repliche, di cui tutte le parti costituite,ad eccezione dell‟### profittavano. 
Motivi della decisione ### il: 06/07/2017 n.2405/2017 importo 231,20
Preliminarmente va esaminata la sussistenza della legittimazione passiva dei convenuti, citati e costituitisi solo in proprio. 
L‟ASP 5 nulla ha detto a proposito del difetto di legittimazione passiva; diversamente, la ### ha incentrato la sua difesa sin dalla prima comparsa sulla suddetta carenza: ciononostante l‟eccezione sollevata dalla ### è fondata , ed è rilevabile d‟ufficio anche per l‟ ASP . 
I fatti cui si riferisce il processo e che avrebbero causato il danno (che in citazione è richiesto esclusivamente quale conseguenza d'inadempimento contrattuale ) risalgono al 1980, epoca di esecuzione della trasfusione indicata come effettuata presso il nosocomio di ### Tuttavia all‟epoca dell‟intervento la struttura sanitaria pubblica nella quale il ### fu ricoverato e trattato con emotrasfusioni deve ritenersi rientrasse fra le articolazioni territoriali del SSN , e precisamente nell‟ambito delle USL attraverso le quali la legge n 833 del 1978 garantiva e gestiva il servizio sanitario nazionale. USL che però non esisteva più quando la controversia è stata iniziata, in quanto già da tempo soppressa; diventa pertanto fondamentale verificare se i soggetti evocati in giudizio siano stati correttamente individuati nei “successori” degli enti soppressi, ovvero nei soggetti destinati a sopportare i debiti pregressi, acquisendo così la legittimazione passiva rispetto alla domande. 
E‟ noto che all‟esito della soppressione delle USL proprio attraverso l‟”aziendalizzazione” del 1992 e 1993, i rapporti patrimoniali pregressi a quelli facenti capo alle soppresse strutture delle USL (ivi compresi eventuali debiti per risarcimenti dei danni) sono stati attribuiti ad apposite “### stralcio o liquidatorie” al fine di non gravare i nuovi organismi sanitari delle passività accumulate dalle precedenti gestioni. 
Più precisamente, è stato chiarito da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che a seguito alla soppressione delle ### ad opera del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che ha istituito le ### per effetto degli art. 6, comma 1, della l. 23 dicembre 1994 n. 724 e 2, comma 14, della l. 28 dicembre 1995 n. 549, che hanno individuato nelle ### i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite "gestioni a stralcio” (poi trasformate in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende), si è verificata una successione ex lege delle ### nei rapporti di natura patrimoniale già facenti capo alle vecchie U.S.L. 
La regolazione dei rapporti fra gli enti soppressi e subentranti, è stata poi anche oggetto di leggi ### (per la ### prima la legge regionale del 2003, n. 8 , vigente all'epoca della proposizione della domanda oggetto del giudizio; tuttavia fatta oggetto di parziale annullamento ### il: 06/07/2017 n.2405/2017 importo 231,20 dalla sentenza della Corte cost. n. 116 del 2007, e successivamente dall'art. 31 della legge della regionale dell' 11 maggio 2007, n. 9). 
La legittimazione della ### quale ente subentrante alle “### Liquidatorie” è stata affermata da epoca ormai risalente: cfr ad esempio ###. L, Sentenza n. 17396 del 17/11/2003 : <<A norma degli art. 6 legge n. 724 del 1994 e 2 comma 14 della legge n. 594 del 1995 (che hanno trasferito alle ### debiti delle soppresse ### prevedendo che in nessun caso le ### possono far gravare sulle neo costituite aziende sanitarie locali i debiti preesistenti), si è realizzata una successione "ex lege" della ### nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle### ne consegue, quanto alla regione ### la sua legittimazione passiva nelle controversie instaurate dai dipendenti ex ### per debiti pregressi. Tale legittimazione non è esclusa dalla disposizione della legge regionale n. 39 del 1996, che all'art. 3 ha stabilito che nei giudizi concernenti i crediti e i debiti pregressi delle soppresse Usl la legittimazione attiva e passiva spetta ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, nella qualità di commissari liquidatori, giacché tale norma non ha inciso ne' poteva incidere, sulle disposizioni delle ricordate leggi statali>>. (Conformi: ###.  18352 del 2003 ; ###. L, Sentenza n. 3200 del 18/02/2004 ; ###. 1, Sentenza n. 10691 del 20/05/2005) . 
Con riferimento espresso alla ### recente ricostruzione della complessa vicenda originata dal succedersi di leggi regionali si rinviene di recente in ###. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013 , nella cui massima si legge “In tema di debiti delle soppresse ### l'art. 22, comma 3, della legge reg. ### 26 giugno 2003, n. 8 va interpretato alla stregua delle modificazioni introdotte, nei suoi primi due commi, dalla sentenza della Corte cost. n. 116 del 2007, e successivamente dall'art. 31 della legge della medesima regione 11 maggio 2007, n. 9, che ha ripristinato la separazione tra la gestione pregressa delle USL e quella corrente delle ### sancendo la ricostituzione delle gestioni a stralcio, affidate ai servizi di ragioneria delle aziende. 
Della espressa previsione della confluenza in tali gestioni delle disponibilità finanziarie dei conti speciali, già accesi presso le sezioni di tesoreria provinciale, nonché della separata rilevazione delle sopravvenienze attive e passive in capitoli di bilancio appositamente individuati e della separata rilevazione dei risultati della gestione di competenza e di cassa, si desume la volontà del legislatore regionale di attribuire la gestione dei crediti e dei debiti pregressi delle USL a strutture specificamente individuate nell'ambito dell'organizzazione delle stesse ### escludendo, nel contempo, la successione di queste ultime nella titolarità dei relativi rapporti, così confermando, relativamente alle controversie inerenti ai debiti pregressi delle ### la legittimazione sostanziale e processuale degli organi ordinari delle ### in rappresentanza delle gestioni liquidatorie ed in ### il: 06/07/2017 n.2405/2017 importo 231,20 concorso con la legittimazione spettante alla ### conformemente ai principi della legislazione statale di riferimento.” (cfr ###. U, Sentenza n. 10135 del 20/06/2012 ). 
In altre parole, e tenendo conto del dettato dell‟art 22 della ### regionale n 8 del 2003, quale risultante dalla decisione della Corte Costituzionale con sentenza n. 116 del 5 aprile 2007, (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, nella parte in cui stabilisce che eventuali sopravvivenze attive e passive delle soppresse gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali rimangono di pertinenza delle aziende sanitarie competenti e a tal fine le disponibilità finanziarie dei conti correnti accessi presso le sezioni di tesoreria provinciale della Stato sono iscritte nel conto “### spese ex gestioni liquidatorie”; con la stessa motivazione dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2 dello stesso articolo) deve ricostruirsi la volontà normativa regionale - come corretta dal giudice delle leggi ed interpretata dalla Corte di Cassazione a ### del 2013 e del 2012, citate - nel senso di individuare nelle “gestioni liquidatorie” costituite presso le ASP e , in concorso con queste, la ### (al fine di evitare il vulnus individuato da Corte Costituzionale) un unico centro d'imputazione, ancorchè complesso della legittimazione passiva delle domande risarcitorie.   Se ciò è vero (ed appare l'unica interpretazione possibile, capace di non aggirare né la legge regionale, né l'interpretazione costituzionale sulla stessa formatasi) allora la legittimazione concorrente esiste ed opera , ed è correttamente instaurata la domanda solo ove sia convenuta innanzitutto l‟ASP in qualità di ente designato per la “gestione liquidatoria” , cosicchè ad essa possa associarsi la legittimazione passiva concorrente della ### , che si sostanzia in un rapporto di “provvista” e fornitura all‟ASP delle risorse dei capitoli speciali destinate a far fronte ai debiti pregressi degli enti soppressi Diversamente opinando, e ritenendo sufficiente la mera chiamata della ### , per di più in proprio e non quale titolare di risorse destinate al ripianamento dei debiti pregressi, si vanificherebbe il portato dell‟art 22 legge regionale 8/2003 anche nella parte “salvaguardata” da Corte Costituzionale 2007, aggirando la portata della legge regionale che identifica il legittimato passivo “principale” nelle ASP nella qualità , che solo se è correttamente evocato in giudizio, attrae la legittimazione concorrente della ### che in tale peculiare raccordo trova ragione della dichiarata “concorrenza” nella legittimazione passiva del principale e formale “debitore. 
Alla luce della predetta ricostruzione deve ritenersi quindi: - l‟erroneità della chiamata in giudizio dei convenuti, in quanto l‟istante con l‟atto di citazione depositato in data ###, vigente l‟art 22 della legge regionale n 8 del ### il: 06/07/2017 n.2405/2017 importo 231,20 26.6.2003 nell‟originaria formulazione, ha evocato in giudizio solo l‟ASL n 11 ma in proprio, senza riferimento alla funzione di rappresentanza della ### - di talchè non soccorre l‟attore l‟avere chiamato in giudizio anche la ### , ma anche qui in proprio, senza riferimento alla funzione di rappresentanza dell‟anzidetta ### , né al rapporto di “provvista” rispetto al legittimato passivo principale; Per contro, solo ove parte attrice avesse citato la ### nonchè l‟ASP 5 attraverso la gestione separata dei crediti pregressiid est in rappresentanza della gestione a stralcio - si sarebbe correttamente configurata la legittimazione concorrente tra i due enti cui fa riferimento la giurisprudenza recente, in ordine alla responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. (cfr. C. 
Cass., nn. 13953/2007, 576/2008, 577/2008, 10741/2009, 15453/2011, 6208/13). 
Quindi deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell‟ dell‟ASP n 5 (ex ASL 11) in proprio, e conseguentemente della ### in proprio ; ed in difetto di costituzione dei convenuti in tali vesti, il difetto di legittimazione passiva è insuperabile.   Rimangono, dunque, assorbite le ulteriori questioni poste variamente dalle parti, sia in ordine alla prescrizione quanto alla responsabilità ed al nesso causale fondante la stessa. 
§§§ Stanti le incertezze causate dalla legislazione complessa e farraginosa in ordine all‟individuazione dei successori degli enti sanitari soppressi, complicata dall‟intervento di leggi regionali diverse, di decisioni della Corte Costituzionale e della giurisprudenza di legittimità che ne hanno corretto ed interpretato il dettato, per vero talvolta ben poco chiaro, tanto che è stata svolta l‟istruttoria di merito della causa, appare di giustizia compensare fra le parti le spese di lite, stante anche l‟instaurazione della presente controversia in epoca precedente all‟entrata in vigore della legge n 69 del 2009, che ha introdotto regole diverse e più restrittive nella regolazione delle spese, ma applicabili ai giudizi iniziati nel vigore della legge stessa .  p.q.m.  Uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### (C.F. ###) nei confronti della ### (C.F.  ###) nonché dell‟### n 5 di ### ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore, con l‟atto di citazione iscritto al ruolo il ###,così provvede: - Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell‟ ASP n 5 e della ### entrambe citate in proprio ; ### il: 06/07/2017 n.2405/2017 importo 231,20 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### Il #### estensore ### il: 06/07/2017 n.2405/2017 importo 231,20

causa n. 1219/2008 R.G. - Giudice/firmatari: Morabito Patrizia Maria

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23909/2025 del 26-08-2025

... ### per il risarcimento dei danni da trasfusioni da sangue infetto, la parte che ammette o non contesta di avere percepito l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma terzo, della legge n. 210 del 1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo, e di Cass. n. 2840 del 30/01/2024 (Rv. 670075 - 01), secondo cui la compensatio lucri cum damno è rilevab ile d'ufficio dal giudice il W.M.R.g. n. 6885 del 2023 Ad. 13/06/2025; estensore: C. ### 4 di 5 quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immo tivatamente om esso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura; invero, nella specie, è incontestato che nelle fasi di merito la domanda di indennizzo era stata presentata da e la stessa sentenza imp ugnata, alla pag. 3 , dà per accertato che l'indennizzo fosse stato riconosciuto e (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6885/2023 R.G. promosso da ###, in persona del ### ro in carica, domiciliat ###### alla via dei ### 12, presso l'### (ADS###) che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente come per legge - ricorrente - contro , rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###), domiciliato digitalmente come per legge - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di LECCE n. 990/2022 depositata il ###.   W.M.
R.g. n. 6885 del 2023 Ad. 13/06/2025; estensore: C. ###. 2 di 5 Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025, dal ### relatore ### Ritenuto che: , affermandosi affetto da epatite virale da virus HBV contratto a seguito di emotrasfusioni, effettuate presso l'### di ### nel 1992, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### nell'anno 2015, il ### della ### al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni; il Minis tero della ### si cost ituì ritualmente in giudizio e resistette alla domanda, deducend o, in subordin e, nel caso di accoglimento della stessa, la compensatio luci cum damno tra l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento in favore dell'attore e quanto corrisposto a titolo di indennizzo in forza della legge n. 210 del 25/02/1992; il Tribu nale di ### con sentenza n. 22 09 del 9/1 0/2020, accolse integralmente la domanda, liquidando in favore di oltre cento quattromila euro (€ 104.853,00), oltre interessi al saggio legale dalla pronuncia a l soddisfo, con rigetto dell'istanza subordinata di scomputo, pe r mancata prova dell'avvenuta corresponsione dell'indennizzo in favore di ; il ### della ### propose impugnazione dinanzi alla Corte territoriale e si costituì in giudizio ritualmente nella fase d'appello; la Corte d'appello di ### con sentenza n. 990 del 29/09/2022, ritenuta preclusa la produzione documentale da parte del ### relativa alla prova de ll'avvenuta corre sponsione dell' indennizzo e comunque ritenuta anche la genericità della documentazione stessa, ha rigettato l'impugnazione; avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, il ### della ### risponde con controricorso ; W.M.
W.M. [...
  W.M.R.g. n. 6885 del 2023 Ad. 13/06/2025; estensore: C. ### 3 di 5 il ricorso è stato chiamato all'adunanza camera del 13/06/2025, alla quale è stato trattenuto in decisione. 
Considerato che: il motivo unico di ricorso è così proposto: violazione e falsa applicazione dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 210 del 1992, degli artt. 2043, 2056 e ss., dell'art. 2041 e 2697 c.c., nonché degli artt. 11 5, 116, 183, 213 c. p.c. e 345, secondo comma, c.p.c. dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 329 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; il motivo si incentra sulla mancata valutazione, da parte della Corte d'app ello, della produzione d ocumentale, asseritamente formatasi dopo la sentenza di primo grado, comprovante l'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 in favore di , con conseguente necessità di effettuazione dello scomputo da qu anto liquidato a tit olo risarcito rio di quanto corrisposto a titolo indennitario in forza della predetta legge; la circost anza dell'acquisizione della d ocumentazione comprovante il riconoscimento d ell'inde nnizzo è contrastata dalla difesa del controricorrente, che la imputa al ritardo con cui il ### si è attivato ai fini di ottenere la detta documentazione, ossia soltanto dopo la sentenza di primo grado; la più recente giurisprudenza di questa Corte consente di opinare per l'accoglimento del ricorso; ciò in particolare alla stregua di Cass. n. 525 del 9/01/2025 (Rv.  673374 - 01), secondo la quale, nel giudizio promosso nei confronti del ### della ### per il risarcimento dei danni da trasfusioni da sangue infetto, la parte che ammette o non contesta di avere percepito l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma terzo, della legge n. 210 del 1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo, e di Cass. n. 2840 del 30/01/2024 (Rv. 670075 - 01), secondo cui la compensatio lucri cum damno è rilevab ile d'ufficio dal giudice il W.M.R.g. n. 6885 del 2023 Ad. 13/06/2025; estensore: C. ### 4 di 5 quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immo tivatamente om esso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura; invero, nella specie, è incontestato che nelle fasi di merito la domanda di indennizzo era stata presentata da e la stessa sentenza imp ugnata, alla pag. 3 , dà per accertato che l'indennizzo fosse stato riconosciuto e comunque la sollecitazione da parte dell 'Avvocatura dello Stato al giud ice del merito ai fini dell'attivazione dei poteri pro batori di ufficio è stata ritualmente effettuata nelle fasi di merito e la compensatio era stata dedotta sin dalla prima costituzione in giudizio dalla difesa erariale; questa Corte ha, peraltro, già affermato, pure di recente ( n. ### del 14/12/2024 Rv. 673208 - 01) che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite, a titolo di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili; il ricorso, pertanto, è accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, codice di rito civile, la causa deve essere rinviata per nuovo scrut inio, alla Corte d i appello di ### in diversa composizione, che si adeguerà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.   W.M.R.g. n. 6885 del 2023 Ad. 13/06/2025; estensore: C. ### 5 di 5 P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di ### in dive rsa composizione, cui dem anda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella cam era di consi glio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data ###.   ### 

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Valle Cristiano

M
2

Tribunale di Bari, Sentenza n. 3593/2025 del 08-10-2025

... integrale dei danni patiti a seguito di una trasfusione di sangue infetto praticatagli durante il ricovero presso l'### civile “### in guerra” di ### di ### nei giorni 05.11 e 11.11.1977. La causa, iscritta a ruolo n. 718/10/C, a seguito della morte di ### era portata avanti dal di lui unico erede, ### il Giudice declinava la propria competenza, ordinando la riassunzione del procedimento nel termine di tre mesi davanti al Tribunale di ### Il giudizio non veniva riassunto e, pertanto, si estingueva. Veniva, dunque, promosso il presente procedimento. ### benché ricoverato presso il ### ospedaliero di ### il ### - allorché veniva eseguita ulteriore trasfusione - ed il ###, solamente durante il successivo ricovero del 29.01.2009 - sempre presso quest'ultima struttura - veniva a conoscenza dell'infezione. ### di nesso causale fra la terapia trasfusionale del novembre 1977 e l'epatopatia cronica HCV correlata evoluta in cirrosi epatica e HCC veniva riconosciuta dal Ministero della ### con decreto del 06.11.2012. Con comparsa depositata il ###, si è costituito in giudizio il Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità ed infondatezza delle domande avverse, per non essere stata (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI SEZIONE TERZA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### del ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1158/2014 promossa da: ####### e ### con il patrocinio dell'avv. ### attori contro ###, in persona del ### p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### convenuto ### come da note depositate per l'udienza dell'08.10.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione ( il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. 
Con ricorso ex artt. 702 bis e ss c.p.c. depositato il #### - in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori ### e ### - ### e ### hanno agito nei confronti del Ministero della ### chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “1) voglia l''###mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, essendo già stata acclarata dai documenti versati in atti la responsabilità del Ministero della ### in persona del ### in carica, per il contagio da epatite cronica HCV positiva contratta da ### a causa di una terapia emotrasfusionale, come descritto in narrativa, accertarla e dichiararla e, per l'effetto, condannare il convenuto al pieno risarcimento di ogni danno subito da ### oltre a svalutazione monetaria ed interessi, da liquidarsi in maniera autonoma rispetto alle indennità riconosciute ex L.  210/1992 e L. 238/1997 e complessivamente stimato in euro 1.000.000,00, da riconoscersi a favore di ### iure successionis; 2) voglia l''###mo Giudice adito condannare il convenuto al pieno risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di ### figlio del deceduto, nella misura di euro 326.150,00, in applicazione dei parametri adottati dal Tribunale di Milano ed aggiornati al 2013; 3) voglia l''###mo Giudice adito condannare il convenuto al pieno risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di ### e ### nipoti del deceduto, e, per essi, in favore di ### quale esercente la responsabilità genitoriale sui detti minori, nella misura di euro 141.620,00 per ciascun nipote, in applicazione dei parametri adottati dal Tribunale di Milano ed aggiornati al 2013; 4) voglia l''###mo Giudice adito condannare il convenuto al pieno risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di ### quale coniuge superstite del deceduto, nella misura di euro 326.150,00, in applicazione dei parametri adottati dal Tribunale di Milano ed aggiornati al 2013; 5) voglia l''###mo Giudice adito condannare il convenuto al pieno risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di ### figlia del deceduto, nella misura di euro 326.150,00, in applicazione dei parametri adottati dal Tribunale di Milano ed aggiornati al 2013; 6) voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto a pagare le spese di causa ed i compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” A sostegno della domanda gli attori hanno allegato che ### citava dinanzi al Tribunale di Foggia - ### distaccata di ### il Ministero della ### in persona del ### in carica, per ottenere una condanna al risarcimento integrale dei danni patiti a seguito di una trasfusione di sangue infetto praticatagli durante il ricovero presso l'### civile “### in guerra” di ### di ### nei giorni 05.11 e 11.11.1977. La causa, iscritta a ruolo n. 718/10/C, a seguito della morte di ### era portata avanti dal di lui unico erede, ### il Giudice declinava la propria competenza, ordinando la riassunzione del procedimento nel termine di tre mesi davanti al Tribunale di ### Il giudizio non veniva riassunto e, pertanto, si estingueva. Veniva, dunque, promosso il presente procedimento.  ### benché ricoverato presso il ### ospedaliero di ### il ### - allorché veniva eseguita ulteriore trasfusione - ed il ###, solamente durante il successivo ricovero del 29.01.2009 - sempre presso quest'ultima struttura - veniva a conoscenza dell'infezione. ### di nesso causale fra la terapia trasfusionale del novembre 1977 e l'epatopatia cronica HCV correlata evoluta in cirrosi epatica e HCC veniva riconosciuta dal Ministero della ### con decreto del 06.11.2012. 
Con comparsa depositata il ###, si è costituito in giudizio il Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità ed infondatezza delle domande avverse, per non essere stata fornita prova degli elementi costitutivi della responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum; con vittoria di spese di lite. 
Con provvedimento del 12.06.2014 è stato disposto il mutamento del rito. 
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di acquisizione della documentazione in atti ed espletamento di ### medico-legale (cfr. oggetto di integrazione e rinnovazione con ordinanze del 15.03.2023 e del 15.05.2024). 
Con comparse depositate, rispettivamente, il ### ed il ### si sono costituiti autonomamente in giudizio, a seguito del raggiungimento della maggiore età, ### e ### Matura per la decisione, la causa è stata decisa all'udienza dell'08.10.2025, celebrata cartolarmente, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 
Col deposito delle proprie note conclusive, parte attorea ha rinunciato alla liquidazione del danno patrimoniale iure hereditario ed ha rideterminato il quantum richiesto a titolo di danno iure proprio (euro 360.000,00 in favore di ### coniuge superstite convivente della vittima; euro 280.000,00 in favore di ### figlia della vittima; euro 280.000,00 in favore di ### figlio della vittima; euro 200.000,00 in favore ### nipote della vittima; euro 200.000,00 in favore di ### nipote della vittima). 
Scendendo al merito, si osserva quanto segue.  ### il ###, veniva ricoverato presso l'### civile “### in guerra” di ### di ### per “ulcera duodenale sanguinante” e, in quell'occasione, veniva sottoposto, il 05.11 e l'11.11.1977, a emotrasfusioni. 
Un'ulteriore trasfusione veniva eseguita in occasione del ricovero del 22.07.1999 presso il ### ospedaliero di ### per “ematemesi da ulcera del bulbo duodenale”. 
In occasione di un ulteriore ricovero, intervenuto il ### presso il nosocomio di ### veniva riscontrata, per la prima volta, la positività #### veniva dimesso con diagnosi di “### epatiche (sospetto ### in soggetto con epatopatia cronica da HCV […]”. 
Quindi, il ###, il de cuius si ricoverava presso la “### della Sofferenza” di ### per il trattamento dell'HCC in epatopatia HCV correlata; il ### si eseguiva chemioembolizzazione delle lesioni epatiche.  ### ricovero veniva effettuato l'08.01.2011 per “emorragia digestiva superiore. […] sospetta trombosi portale. sospetta occlusione intestinale. sospette varici del fondo gastrico.”; il ### si verificava il decesso. 
Il presente procedimento veniva, quindi, instaurato dall'unico erede e dai parenti del ### al fine di ottenere il risarcimento del danno patito iure hereditario e iure proprio.  ### della ### in base ad una pluralità di fonti normative (per l'elenco esaustivo delle quali cfr., tra le più recenti, Cass. 18520/2018), è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza anche in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, rispondendo ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (cfr. Cass. SS.UU. nn. 576 e 584 del 2008 nonché 9404/2011, Cass. 17685/2011, Cass. 1355/2014). 
Dallo stesso quadro normativo di riferimento si evince come fosse già noto, sin dalla fine degli anni ‘60-inizi anni ‘70, il rischio di trasmissione di epatite virale e che la rilevazione indiretta dei virus fosse possibile mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-### Sussistevano, già dalla metà degli anni ‘60, obblighi normativi (L. 592/1967; D.P.R. 1256/1971; L.  519/1973; L. 833/1973) volti ad impedire la trasmissione ematica di malattie; veniva, difatti, preclusa la donazione di sangue a coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero risultati alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass. 9315/2010). 
La colpa della P.A. è ravvisabile, dunque, anche per la violazione dei comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti appena richiamate - costituenti limiti esterni all'attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 9404/2011) - contenenti la previsione di condotte attive di verifica, sicurezza e controllo sulla attuazione delle previsioni normative da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione, al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie per via ematica (cfr. Cass. 20765/2009, 11301/2011). 
Ne consegue che, in caso di concretizzazione del rischio, il nesso causale tra condotta ed evento pregiudizievole debba ritenersi presuntivamente provato (cfr. Cass. SS.UU. 584/2008, Cass. SS.UU.  582/2008, Cass. 9404/2011, Cass. 17685/2011, Cass. 1655/2014). 
In particolare, la colpa ascrivibile all'### si sostanzia nei ritardi nella regolamentazione normativa, nell'intempestività ed inadeguatezza delle misure precauzionali adottate, nonché nell'omessa vigilanza sull'applicazione delle stesse, nell'omissione di controlli effettivi sulla sicurezza del plasma e sui canali di approvvigionamento e di distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione dei prodotti ematici.  ### è, dunque, ascrivibile una condotta di tipo omissivo consistente nel mancato esercizio dei controlli necessari ad evitare che l'attività trasfusionale sia fonte di trasmissione di virus quali l'epatite o l'### sussistendo a suo carico, anche prima dell'entrata in vigore della L. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico. 
Accertate l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato e la ricorrenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati può ritenersi che, in assenza di altri fattori alternativi, l'insorgenza della malattia sia dipesa da tale condotta e che, per converso, quella doverosa, qualora tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (Cass. SS.UU. 576/2008). 
Come di recente esplicitato dalla Corte di legittimità (14748/2022) “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus ### HIV e ### contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del Ministero della ### anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 01.01.1968, posto che solo con la L. 592/1967 (che ha attribuito al Ministero specifiche funzioni in materia di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano) vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del Ministero medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo”. 
Venendo al caso di specie, nel 1977, epoca della trasfusione a cui veniva sottoposto ### al Ministero della ### era richiesto l'esercizio dell'attività di controllo, prevenzione e vigilanza nello svolgimento delle pratiche trasfusionali ematiche al fine di evitare il contagio dei pazienti. 
Il nesso eziologico tra l'emotrasfusione cui veniva sottoposto il de cuius presso l'### civile “### in guerra” di ### di ### nel 1977 e l'epatopatia cronica diagnosticata nel 2009, veniva confermato sia dal Ministero della ### con decreto del 06.11.2012, che dalla C.T.U. espletata nel presente giudizio dal dott. ### di cui si condividono le risultanze. Nella citata relazione peritale l'ausiliario ha concluso: “Sul piano medico-legale è possibile affermare che, con criterio di elevata probabilità, ### contrasse l'epatopatia da virus C a causa ed in conseguenza dalla trasfusione del 1977”. Il consulente ha specificato : “[…] l'esame ex post degli accertamenti ematochimici eseguiti negli anni precedenti ci fanno ritenere del tutto verosimile che già nel 1999 fosse presente una forma subclinica di epatopatia cronica.”; infatti, alla stregua delle indagini compiute in sede amministrativa, si è escluso che ad essere infetto potesse essere il sangue oggetto della trasfusione avvenuta nel 1999, mentre il SIT di ### con nota del 21.03.2011, dichiarava che relativamente alla trasfusione effettuata nel 1977 “[…] dai registri del nostro archivio cartaceo non è stato possibile reperire alcuna informazione sulle unità eventualmente trasfuse […]”. 
Nella medesima relazione (cfr p. 9) si legge altresì: “Con riferimento alla correlazione tra l'epatopatia e l'exitus, si può affermare che, in base alla documentazione, la morte è sopravvenuta per le dirette complicanze della cancro-cirrosi a sua volta dovuta all'infezione da virus C.” In ragione dei citati principi di diritto e delle risultanze della predetta consulenza tecnica, deve, dunque, affermarsi la responsabilità del Ministero della ### nella determinazione dell'evento fatale. 
Ai fini della liquidazione del danno iure hereditatis, si condivide l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Corte di Appello di ### (da ultimo C.d.A. ### 134/2024), secondo il quale: “nel caso in cui la morte sia stata causata dalle lesioni, l'unico danno biologico risarcibile è quello correlato all'invalidità temporanea. La nozione medico-legale di invalidità permanente presuppone, infatti, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Al contrario, quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea e per il tempo di permanenza in vita. 
Ovviamente la quantificazione del danno biologico da invalidità temporanea assoluta, subito dal de cuius nell'apprezzabile intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e la morte conseguente a tali lesioni, va operata tenendo presenti le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, costituite dal fatto che si tratta di un danno alla salute che, se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cfr. Cass. 22228/2014; Cass. 5197/2015). La peculiarità che, peraltro, connota il danno da emotrasfusioni, è insita nella natura dinamico-evolutiva del danno, che pertanto non può esser fissata in una percentuale riferita ad una certa data o età del soggetto sottoposto a verifica, essendo in prospettiva apprezzabili notevoli scostamenti nell'incidenza sul bene salute, che non possono esser determinati con una valutazione anticipata in termini di danno permanente applicabile anche al futuro, vista la rilevanza dei relativi scostamenti, constatabili solo all'esito della evoluzione della malattia” (cfr. C.d.A. ### 1035/2023). 
Vieppiù “può ritenersi che il criterio maggiormente congruo al fine di poter computare i danni in considerazione della progressiva evoluzione peggiorativa, e stante l'intervenuto decesso della danneggiata, debba essere quello di attribuire valori di invalidità temporanea giornaliera via via crescenti nel corso del tempo, tenendo conto della data di insorgenza degli effetti concretamente pregiudizievoli sulla condizione di vita quotidiana dell'emotrasfuso, e sino all'exitus, con incremento della liquidazione riferita all'ultimo periodo di vita” (sic C.d.A. ### 310/2022). 
A tal proposito, vengono in considerazione le risultanze della C.T.U. a firma della dott.ssa ### che ha riconosciuto “Le complesse lesioni neoplastiche hanno comportato un periodo di inabilità temporanea totale di 180 [rectius 150] ### giorni, giustificati dai ricoveri ospedalieri sia per diagnosi che per terapia specifica dal 04 al 07.03.2009, dal 16 al 22.06.2009 CEAT 2° seduta, 11.03.2010 diagnosi di recidiva di malattia, 06.04.2010 ###, ecografia 09.08.2010 con indicazione al ricovero per eseguire ### diagnostica ed eventualmente terapeutica. Tenendo conto della documentazione sanitaria, dell'entità e della evoluzione in peius delle lesioni, è possibile riconoscere ulteriori 300 ### giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, ovvero il periodo di convalescenza compreso tra i periodi di ricovero.” Ai fini, poi, della liquidazione del danno catastrofale da agonia derivante dalla lucida consapevolezza dell'approssimarsi inesorabile della morte - premesso che tale danno è riconoscibile non essendo riscontrata alcuna temporanea perdita di coscienza da parte della vittima primaria fino al del decesso [la consulenza del ### attesta un decadimento cognitivo invero riferibile alla condizione della ### - cfr. documentazione medica in atti ] - appare congruo ritenere che tale danno possa ritenersi configurabile quantomeno per un periodo di ITT pari a 90 giorni - in cui certamente più acuta è stata la consapevolezza dell'ineludibile tragico destino a seguito del drastico peggioramento delle condizioni di salute - in relazione al quale, pertanto, appare congruo riconoscere raddoppio dell'importo risarcitorio. 
Rispetto alla quantificazione monetaria del succitato danno, deve farsi riferimento alle ### di ### adottate nel giugno 2024 per la quantificazione della inabilità temporanea giornaliera pari all'importo di euro 115,00 (comprensivo tanto della componente biologica/dinamico-relazionale quanto di quella da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, in assenza di prova di peculiarità) con conseguente riconoscimento di complessivi euro 43.125,00, così articolati: euro 25.875,00 per il periodo di inabilità temporanea al 75% (giorni 300 x euro 115,00 - 25%); euro 27.600,00 per il periodo di inabilità temporanea al 100% oltre e per il c.d. danno catastrofale (giorni 150 x 115,00 + 90 x 115,00) Ne consegue il riconoscimento in favore ### dichiaratori unico erede di ### di euro 53.475,00 oltre interessi compensativi al tasso legale, dal manifestarsi della malattia applicando i criteri di cui a Cass. SS.UU. 1712/1995; sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo. 
La predetta liquidazione deve ritenersi comprensiva di tutte le voci di danno richiamate da parte attorea ai fini della liquidazione (morale/biologico terminale/catastrofale). 
Dall'importo non è detraibile quanto corrisposto in favore di ### ex art. 2 c. 1 L. n. 210/92 (cfr. C. n. 4415/2024). 
Circa il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale. 
In ragione della già affermata responsabilità del Ministero della ### nella determinazione dell'evento fatale, spetta a ciascuno degli attori il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale. 
Il danno parentale consiste nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto, che, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (cfr. da ultimo Cass. 4571/2023). 
Nel caso di specie, tale presunzione consegue alla posizione degli attori, moglie, figli e nipoti di ### inoltre, più è stretto il rapporto parentale, maggiore può presumersi, secondo un criterio di regolarità logica fondato sull'id quod plerumque accidit, l'intensità del rapporto con la persona offesa (v. Cass. 25486/2016). 
Ai fini della liquidazione di tale voce di danno, deve farsi applicazione delle ### milanesi, nel loro ultimo aggiornamento, le quali hanno recepito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 10579/2021), in base al quale “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul ‘sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. 
Conseguentemente, considerato il valore del punto in caso di perdita del coniuge o genitore, pari ad euro 3.911,00, l'età della vittima primaria al momento dell'evento (80 anni), possono liquidarsi le seguenti somme: - in favore di ### moglie di 75 anni al momento dell'evento: punti 12 per l'età della vittima primaria; punti 12 per l'età della vittima secondaria; punti 16 per la convivenza; punti 12 per la sopravvivenza di 2 superstiti, da individuarsi nei due figli; punti 10 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di coniugio e convivenza; il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 62 punti, che, moltiplicati per il valore del punto, danno un importo pari ad euro 242.482,00. 
In favore della vedova di #### è stato corrisposto l'assegno una tantum di cui all'art. 2 co. 3 per importo pari a 77.768,53 che attualizzato dalla corresponsione alla pronuncia risulta pari ad euro 94.955,38. 
Sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [cfr. ex multis 8773/2022], alla ### spetta, iure proprio, la somma di euro 147.526,62. 
Su detto importo devono riconoscersi gli interessi compensativi, al tasso legale, con decorrenza dal decesso alla liquidazione (cfr. C. SS.UU. 1712/1995); sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo. 
In favore di ### figlio di 48 anni al momento dell'evento: punti 12 per l'età della vittima primaria; punti 20 per l'età della vittima secondaria; punti 0 per la convivenza; punti 12 per la sopravvivenza di 2 superstiti, da individuarsi nella madre e nella sorella; punti 8 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto della età avanzata della vittima primaria e di quella adulta della vittima secondaria e dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di filiazione; il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 52 punti, che, moltiplicati per il valore del punto, danno un importo pari ad attuali euro 203.372,00. 
Sulla detta somma devono riconoscersi gli interessi compensativi, al tasso legale, con decorrenza dal decesso alla liquidazione (cfr. C. SS.UU. 1712/1995); sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo. 
In favore di ### figlia di 40 anni al momento dell'evento: punti 12 per l'età della vittima primaria; punti 22 per l'età della vittima secondaria; punti 0 per la convivenza; punti 12 per la sopravvivenza di 2 superstiti, da individuarsi nella madre e nel fratello; punti 8 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto della età avanzata della vittima primaria ed adulta della secondaria nonché dell'assenza di allegazione e prova di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta della condizione di filiazione; il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 54 punti, che, moltiplicati per il valore del punto, danno un importo pari ad euro 211.194,00. 
Sulla somma devono riconoscersi gli interessi compensativi, al tasso legale, dal decesso alla liquidazione (cfr. C. SS.UU. n. 1712/1995); sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo. 
In applicazione delle tabelle citate per quanto attiene ai nipoti della vittima primaria il valore del punto è pari ad euro 1.698,00. 
In favore di ### nipote di 10 anni al momento dell'evento: punti 8 per l'età della vittima primaria; punti 20 per l'età della vittima secondaria; punti 0 per la convivenza; punti 0 per la sopravvivenza di più di tre superstiti entro il secondo grado (famiglia nucleare e nonna); punti 8 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto [invero neanche desumibili sulla scorta delle circostanze articolate per la prova orale, inammissibili in quanto generiche] rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta del rapporto di parentela nonché della tenera età della vittima secondaria; il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 36 punti, che, moltiplicati per il valore del punto, danno l'importo pari ad euro 61.128,00. 
Su detta somma devono riconoscersi gli interessi compensativi, al tasso legale, dal decesso alla liquidazione (cfr. C. SS.UU. n. 1712/1995); sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo. 
In favore di ### nipote di 6 anni al momento dell'evento: punti 8 per l'età della vittima primaria; punti 20 per l'età della vittima secondaria; punti 0 per la convivenza; punti 0 per la sopravvivenza di più di tre superstiti sino al secondo grado; punti 8 per la qualità ed intensità del vincolo, dovendosi, a tal fine, tenere conto dell'assenza di allegazione di ulteriori elementi caratterizzanti il rapporto [invero neanche desumibili sulla scorta delle circostanza articolate per la prova orale, inammissibili in quanto generiche] rispetto agli ordinari presumibili sulla scorta del rapporto di parentela nonché della tenera età della vittima secondaria; il riportato calcolo comporta il riconoscimento di 36 punti, che, moltiplicati per il valore del punto, danno l'importo pari ad euro 61.128,00 Sulla somma devono riconoscersi gli interessi compensativi, al tasso legale, dal decesso alla liquidazione (cfr. C. SS.UU. n. 1712/1995); sull'importo così determinato sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo. 
Le spese di lite, incluse quelle di ###, sono regolate in base a soccombenza e liquidate, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, come da dispositivo, in applicazione del D.M.  55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 6 con aumento di cui all'art. 6 nella misura che si reputa congrua del 10%- decisum); ai sensi dell'art. 4 co. 1 vengono riconosciuti i valori minimi per tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria e/o di trattazione per la quale occorre fare riferimento, invece, ai valori medi tabellari; ai sensi dell'art. 4 co. 2 [cfr. nota spese depositata in seno alle note conclusive dall'avv. ### viene riconosciuto un unico aumento nella misura del 10%, per avere i più soggetti, assistiti dal medesimo difensore, assunto posizioni processuali pressoché sovrapponibili.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie la domanda avanzata a titolo successorio per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Ministero della ### in persona del ### p.t., al pagamento, in favore di ### erede di ### della somma pari ad euro 53.475,00 oltre interessi come regolati in parte motiva; - accoglie, per quanto di ragione, la domanda iure proprio e per le causali di cui in motivazione, condanna il Ministero della ### in persona del ### p.t., al pagamento: in favore di ### della somma attualizzata pari a 147.526,62 oltre interessi come indicati in parte motiva; in favore di ### della somma attualizzata pari ad euro 203.372,00 oltre interessi come indicati in parte motiva; in favore di ### della somma attualizzata pari ad euro 211.194,00 oltre interessi come indicati in parte motiva; in favore di ### della somma attualizzata pari ad euro 61.128,00 oltre interessi come indicati in parte motiva; in favore di ### della somma attualizzata pari ad euro 61.128,00 oltre interessi come indicati in parte motiva; - condanna il Ministero della ### in persona del ### p.t., alla rifusione, in favore dell'avv.  ### ex art. 93 c.p.c. delle spese di lite, che liquida in euro 19.885,14 per compensi professionali ed in euro 788,32 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge; - pone, in via definitiva, a carico di parte convenuta le spese di ### salva la solidarietà esterna di entrambe le parti processuali nei confronti dei consulenti. 
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza.  ### 08.10.2025 

Il Giudice
dott.ssa ### del ###


causa n. 1158/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Del Monaco Lidia

M
3

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8984/2025 del 10-10-2025

... assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978, in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del Ministero della ### che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo ( 29/08/2011, n. 17685; Cass. 14/07/2011, n. 15453; Cass. 23/05/2011, n. 11301). Da quanto innanzi chiarito deriva che il predetto dicastero è il soggetto legittimato passivamente rispetto alla pretesa risarcitoria azionata, mentre non sono passivamente legittimati né la struttura ospedaliera, né il primario del reparto. In conclusione, la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenere che, in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus ### HIV e ### contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, il Ministero della ### (leggi tutto)...

testo integrale

N. 15273/2023 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15273/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 03/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c. 
TRA ### c.f.: ###, elett.te dom.to in Nola ###, alla via ### n. 52 presso lo studio dell' avv. ### c.f.: ### e dell'Avv.  ### c.f.: ###, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata con atto separato all'atto di citazione - #### 3 SUD, in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###### del ### - 80065 ### alla ### n. 66 - P.IVA ### rappresentata, difesa e domiciliat ###calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. ### (cod. fisc. ###), con studio in ### alla ### n. 62 - #### 1 CENTRO, P. Iva ###, con sede in Napoli, via ### del ### n. 13/A, nella persona del proprio l.r.p.t., dr. ing. ### rapp.ta e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. ### (C.F.  ###), in forza di procure alle liti notarili allegate al presente atto, tutti elett.te domiciliati presso la sede legale dell'### di via ### del ### n. 13/A presso la U.O.C.  ### e ### della ### 1 Centro.  - ### (CF. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' ### dello Stato di Napoli (C.F. 
ADS###) , presso cui ope legis domicilia, in via ### n. 11 - ### 3 SUD, ### 52, in persona del suo ### pro tempore - #### in persona del suo Presidente pro tempore - ###: lesione personale. 
Conclusioni: all'udienza del 03/06/2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta, nelle note autorizzate il procuratore dell'attore si è riportato integralmente ai precedenti scritti difensivi tutti già depositati in atti, chiedendone l'accoglimento in toto delle conclusioni e insistendo ancora una volta nell' ammissione della CTU medico legale così come richiesta per i motivi tutti di cui all'atto introduttivo.   Il procuratore dell'### 3 SUD, ha chiesto il rigetto della domanda, riportandosi a tutto quanto in precedenza dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi da intendersi integralmente trascritti e riportati, con vittoria di spese, diritti ed onorari.   Il procuratore dell'### 1 CENTRO hanno concluso per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'Ente rappresentato e per il rigetto nel merito della domanda attorea per l'esclusione di responsabilità per la struttura sanitaria, per la prescrizione del diritto dell'attore, per il difetto di nesso causale, per la mancanza di danno sofferto e per tutti gli altri motivi dedotti e meglio esplicitati negli atti, ovvero precisa e conclude per l'accoglimento di ogni istanza e deduzione formulata.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con la presente azione ### ha chiesto all'### 3 Sud, ### 49, all'### 3 Sud, all'### 1 CENTRO, alla ### e al Ministero della ### il risarcimento di tutti i danni da esso attore patiti, e tenuto conto delle condizioni soggettive del sig. ### subiti e subendi, da lucro cessante e danno emergente, patrimoniali e non patrimoniali, danno biologico, danno morale, danno esistenziale, e danno parentale, ivi compreso I.T.T. e I.T.P., spese sanitarie, con vittoria di spese di lite. 
A tal fine premetteva che nel corso dell'anno 1982 ricoverato presso l'### di Napoli, subiva n. 4 emotrasfusioni risalenti al 19.09.1982, il ###, il ### e il ### ma solo più tardi nel corso dell'anno 2015 veniva a sapere di essere affetto da patologia emoderivata da epatite ###. ### dava pertanto corso alla procedura amministrativa tesa ad ottenere l'indennizzo di cui alla L. 210/1992, la quale tuttavia si concludeva con verbale n. ### del 18.07.2019 dal quale emergeva: "Non ascrivibile a nessuna delle categorie della tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 30 dicembre 1981. Non esiste nesso causale tra la trasfusione e l'infermità relativa al giudizio diagnostico. La domanda è stata presentata nei termini stabiliti dalla legge".  ### evidenziava in ogni caso, che al di fuori della circostanza delle trasfusioni cui era stato necessario sottoporsi, a causa di patologie sue proprie, non era possibile individuare, nell'ordinarietà della propria vita, altre ipotesi per le quali fosse stato possibile contrarre l'epatite ### in particolare, non risultavano familiari conviventi affetti da tale patologia, l'attore non intratteneva relazioni personali ed intime promiscue, non aveva mai consumato sostanze stupefacenti con particolare riferimento a quelle assumibili per via endovenosa; né si era sottoposto a visite e/o operazioni odontoiatriche ovvero a pratiche di body-piercing. 
Pertanto, il nesso causale derivativo dell'insorgere della patologia da HCV era da rinvenire esclusivamente nelle trasfusioni a suo tempo somministrategli. 
Si costituivano nel presente giudizio l'### 3 SUD, la quale nel contestare la domanda eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione nella parte inerente la vocatio in ius, per non avere esso attore concluso la procedura di riassunzione entro il termine di 30gg, fissando la nuova udienza di comparizione lungo i quattro mesi successivi, e chiedendo, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio; eccepiva, poi, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto i presunti danni lamentati dall'attore non si sarebbero verificati all'interno di strutture ospedaliere rientranti nel territorio di propria competenza nonché la nullità della domanda ex art. 164 cpc per vizi attinenti l'editio actionis. 
Nel merito contestava l'assenza di prova circa il nesso di causalità tra l'evento della procura di emotrasfusione e la trasmissione della patologia da HCV lamentata dall'attore e chiedeva pertanto non solo di rigettare integralmente la domanda ma disporre la condanna alle spese per lite temeraria. 
Si costituiva anche l'### 1 CENTRO, la quale eccepiva in via preliminare anche il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il presidio ospedaliero presso il quale si sarebbe verificato l'episodio di malpractice medica, l'”ente ospedaliero generale regionale ### Ascalesi”, individuerebbe una persona giuridica a sè stante e indipendente dalla gestione amministrativa ed organizzativa delle ASL cittadine; ad ogni buon conto, il P.O. andrebbe comunque esente da responsabilità considerando che per l'epoca dei fatti anche dalla documentazione offerta dall'attore si evince che fossero stati compiuti tutti gli esami di routine, al fine di scongiurare la presenza di virus trasmissibili al ricevente l'emotrasfusione. L'### 1 centro eccepiva, inoltre, sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni chiesto dal ### e nel merito l'assenza di prova circa il nesso di causalità e il danno conseguenza riferibili al caso controverso. 
Chiedeva infine, di verificare l'eventuale percezione da parte del richiedente dell'indennizzo previsto per legge nel caso di specie, al fine di operare l'eventuale compensatio con le somme nel caso disposte nella presente sede a titolo risarcitorio e di verificare nel caso l'entità del solo danno differenziale patito a causa delle operazioni di emotrasfusione senza tener conto delle pregresse gravi patologie che ne avevano determinato la necessità di ricorrere alle stesse; di verificare la procedibilità della domanda, non risultando agli atti del presente giudizio l'avvio della procedura di ### In data ### si costituiva, poi, telematicamente anche il Ministero della ### il quale parimenti eccepiva, in via principale, la prescrizione del diritto al risarcimento formulato in questa sede e chiedeva il rigetto della domanda; in via subordinata, nel merito contestava la fondatezza della stessa in fatto ed in diritto, e chiedeva nella eventualità di riconoscimento del diritto al risarcimento di applicare la compensatio lucri cum danno rispetto a supposti indennizzo già percepiti. 
Restavano contumaci l'### 3 SUD, ### 52 e la ### Rimessa la parte attrice in termini per non aver potuto presenziare all'udienza di comparizione e ammesse le parti al deposito delle note ex art. 183 VI co. c.p.c., il GU ritenuta la causa non necessitante di istruttoria, rinviava all'udienza del 03.06.25 per la precisazione delle conclusioni. 
Precisate le conclusioni dalle parti nelle note autorizzate, con ordinanza comunicata in data ### il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 
Ebbene, la domanda risulta infondata in fatto ed in diritto e andrà pertanto integralmente rigettata. 
In via assolutamente preliminare va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia da ### 3 che da ### 1 CENTRO mentre va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della ### Per motivi di linearità e conseguenzialità logica si ritiene opportuno trattare in maniera unitaria le due eccezioni preliminari, ancorchè oggetto di pronunce di diverso tenore. 
Ebbene, è opportuno precisare, a tal fine, che assume un ruolo preminente la qualificazione giuridica del diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore, ai fini della corretta individuazione del termine prescrizionale previsto dalla legge. 
A tale riguardo, si ribadisce che la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero della ### nell'odierno giudizio (con esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità in capo alle ASL citate nel presente giudizio), deriva dalla titolarità nel lato passivo dell'obbligazione risarcitoria esclusivamente discendente da fatto illecito come uniformemente condiviso dalla copiosa giurisprudenza di legittimità sul punto. 
La responsabilità del Ministero può trovare, infatti, il suo fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa, in violazione del principio generale del neminem laedere, dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione del sangue umano ed emoderivati, sanciti dalle seguenti disposizioni: la ### n. 592/1967, che, all'art. 1, attribuisce al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, alla preparazione dei suoi derivati e ne esercita la vigilanza, nonché, all'art. 21, il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; il D.P.R. n. 1256/1971, che contiene norme di dettaglio che confermano nel Ministero la funzione di controllo e vigilanza in materia; la ### n. 519/1978, che attribuisce all'### della ### compiti attivi a tutela della salute pubblica; la ### n. 833/1978, che, istituendo il ### che conserva al Ministero della ### (oggi Ministero della ###, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed ai compiti di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, confermando inoltre che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale; il D.L. n. 443/1987, che stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla cd. “farmacosorveglianza” da parte del Ministero, che può stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio. Inoltre, al Ministero convenuto incombeva il dovere giuridico di esercitare la vigilanza in materia sanitaria (da ultimo ribadito con la legge 3 agosto 2001 n. 317, art. 11), di fissare il prezzo di cessione delle unità di sangue destinato alla trasfusione su tutto il territorio nazionale (legge 4 maggio 1990, n. 107) e di autorizzare l'importazione e l'esportazione del sangue e dei suoi derivati per l'impiego sanitario. Ne deriva dunque che, ancora prima dell'entrata in vigore della ### n. 107/1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi sussistente in materia, sulla base della legislazione vigente, a carico del Ministero un tempo della ### ed oggi della ### un obbligo, che è strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, di vigilanza nella preparazione ed utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue da destinare al consumo umano, al quale corrisponde un dovere aggravato di diligenza nell'impiego delle cure ed attenzioni necessarie alla verifica della sua sicurezza (cfr. Cass. Civ. civ. sez. un. sent. N. 581/08). 
Dunque, secondo un orientamento costante anche nel Tribunale di Napoli ( ex multis sez. X, 08/02/2021 , n.1216), ormai pacificamente la legittimazione passiva in controversie della presente tipologia è da inquadrarsi solo in capo al Ministero della ### individuando in esso il supremo ed esclusivo garante del sistema di trasfusioni e vaccinazioni sull'intero territorio nazionale. 
Dall'analisi del sistema normativo di rango primario e secondario prima elencato, infatti, si evince che le prerogative ministeriali restano, nel contesto alluvionale di regolamentazioni regionali e settoriali, il costante punto di riferimento sotto il profilo della pianificazione, del coordinamento, della vigilanza e della programmazione. È, infatti, di primaria importanza che l'assistenza sanitaria e la prevenzione epidemiologica mantengano uno standard elevato ed uniforme in ogni struttura sanitaria del ### al fine di garantire la tutela della salute e l'uguaglianza di ogni cittadino (artt. 32 e 3 della ###. Per tale imprescindibile motivo la riforma del ### V della ### (in particolare con la nuova delimitazione delle sfere di competenza e la suddivisione delle potestà normative tra Stato e ### ex art. 117 Cost.) non ha inciso sulla determinazione di un livello omogeneo di assistenza sanitaria di portata nazionale e sulla corrispondente posizione apicale del Ministero della ### Oltre ai poteri specifici in materia di programmazione, del resto, il ruolo determinante è svolto anche, e soprattutto, in tema di controllo con la predisposizione del c.d. "piano sanitario nazionale". 
Sussiste inconfutabilmente un ruolo primario del Ministero della ### in materia di emotrasfusione tale da radicarne la legittimazione processuale: pertanto, in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus Hbv (epatite B), Hiv (### e Hcv (epatite C), contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978, in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del Ministero della ### che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo ( 29/08/2011, n. 17685; Cass. 14/07/2011, n. 15453; Cass. 23/05/2011, n. 11301). 
Da quanto innanzi chiarito deriva che il predetto dicastero è il soggetto legittimato passivamente rispetto alla pretesa risarcitoria azionata, mentre non sono passivamente legittimati né la struttura ospedaliera, né il primario del reparto. 
In conclusione, la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenere che, in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus ### HIV e ### contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, il Ministero della ### va identificato come responsabile per i danni, provocati dall'omesso comportamento attivo di vigilanza e controllo in ordine alla effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto ( 10/05/2018 n.11360; Cass. 29/08/2011, n. 17685). 
Viceversa, in materia di emotrasfusione e contagio da virus ##### non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale pubblico, preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell'epoca, esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus, a meno che la struttura sanitaria non abbia provveduto direttamente con un proprio autonomo centro trasfusionale (Cass., 29/03/2018, n. 7884; Cass. 19/02/2016, n. 3261), ragion per cui nella fattispecie va rigettata la domanda proposta nei confronti delle ASL convenute in giudizio. 
Orbene - passando al secondo profilo in rito sollecitato dalle difese delle parti convenute - la responsabilità del Ministero, per come sopra ricostruita, è stata costantemente inquadrata dalla Giurisprudenza di legittimità nell'ambito di una responsabilità di natura extracontrattuale, fondata sulla violazione dell'art 2043 cc. Più in particolare, le ### della Cassazione, con la sentenza n. 576 del 2008, hanno avuto modo di escludere esplicitamente la sussistenza di una responsabilità di tipo contrattuale del Ministero della ### per i danni conseguenti ad infezioni da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per l'omessa vigilanza esercitata dall'### sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati. ###, infatti, come osservato dalle citate ### non potrebbe rispondere degli eventuali fatti dannosi delle strutture sanitarie, in quanto sussiste una piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, degli ### erogatori dei servizi sanitari (#### ospedaliere), con i quali solamente il paziente instaura un rapporto di tipo contrattuale. 
Correttamente inquadrata, quindi, la responsabilità del Ministero della ### nei confini dell'illecito aquiliano di cui all'art 2043, il termine prescrizionale per l'esercizio della relativa azione deve, quindi, essere individuato, ai sensi dell'art 2947 c.c., in cinque anni. 
Maggiori difficoltà interpretative presenta, tuttavia, l'individuazione del dies a quo al quale riferire il decorso del predetto termine prescrizionale. Il dato normativo, dal quale l'analisi della questione deve necessariamente prendere le mosse, è costituito dal dettato di cui all'art 2947 c.c. secondo cui: il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”. La predetta norma pone, infatti, evidenti difficoltà ermeneutiche proprio per quel che riguarda i c.d. danni lungolatenti (tra i quali rientrano, appunto, i danni derivanti da emotrasfusioni infette), ossia quei danni in cui sussiste uno scarto temporale, anche lungo decenni, tra il momento del verificarsi della lesione del diritto del terzo, (nel caso che qui interessa, contagio del virus a seguito di trasfusione ematica infetta) ed il manifestarsi dei danni ad essa conseguenti (nel caso che qui interessa, manifestazione della malattia contagiata). A tale riguardo la Corte di Cassazione, sin dal 2003, con numerose e convergenti pronunce, ha fornito alcune precisazioni ermeneutiche, che, per l'autorevolezza della fonte e il grado di uniformità e sedimentazione raggiunto, possono sicuramente ritenersi rientrare nella nozione di diritto vivente, al quale questo Giudice non può fare altro, quindi, che richiamarsi. 
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il fatto di cui all'art 2947 c.c. comprende, correttamente interpretato alla luce di quanto prevista dall'art 2043 c.c., tutte le circostanze e modalità fattuali che rendono ingiusto il danno. Conseguentemente, il Giudice di legittimità ha più specificamente ritenuto che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell'art. 2947, primo comma cod. civ., non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Considerato, quindi, che alla luce di quanto appena esposto, il momento iniziale del decorso del termine prescrizionale per l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni c.d. lungolatenti debba essere individuato in quello della “conoscibilità della causa del contagio” da parte del danneggiato, la risoluzione della questione, applicata alla fattispecie concreta oggetto del presente procedimento, richiede di stabilire se, come dedotto proprio dalla parte attrice, il ### ebbe percezione della propria patologia da ### al momento della sua diagnosi formulata a seguito dei controlli dal medesimo eseguiti, nel periodo 21.07.2015 - 27.08.2015 (a seguito del ricovero effettuato presso il reparto di ### della ### di salute “### S.r.l.” sita in ###, quale conseguenza dell'emotrasfusione infetta operata nel corso del ricovero, a cui egli fu sottoposto nel 1982 presso il P.O. Generale e ### e ### oppure prima di tale momento. 
Le questioni dei limiti entro cui possa ritenersi conoscibile da parte del soggetto emotrasfuso la causa del contagio e dei confini entro cui deve muoversi il relativo accertamento da parte del giudice di merito sono state oggetto della pronuncia a ### della Corte di Cassazione n. 576 del 2008, già in precedenza richiamata.  ### hanno in proposito chiarito che i principi elaborati in tema di exordium praescriptionis (sopra richiamati), non possono in ogni caso aprire la strada ad una rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato. A tale riguardo, al contrario, si è ribadito come l'inizio del decorso prescrizionale debba “essere saldamente ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto, e cioè da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, comunque entrambi verificabili dal Giudice senza scivolare verso un'indagine di tipo psicologico”. 
Per quel che riguarda il parametro esterno delle comuni conoscenze scientifiche, il Giudice di legittimità chiarisce che “.. esso non andrà apprezzato in relazione al soggetto leso, in relazione al quale l'ordinaria diligenza dell'uomo medio si esaurisce con il portarlo presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti, ma in relazione alla comune conoscenza scientifica che in merito a tale patologia era ragionevole richiedere in una data epoca ai soggetti a cui si è rivolta (o avrebbe dovuto rivolgersi) la persona lesa..”. ( Cass. SSUU sent. N 576 del 2008). 
Per quanto concerne, invece, il parametro interno dell'ordinaria diligenza la Corte specifica che il “..  giudice deve procedere ad un'accurata disamina, puntualmente motivata per sottrarsi al sindacato di legittimità, della diligenza che ha contrassegnato l'atteggiamento della vittima a fronte della sua sofferenza, ovvero alla verifica, avuto riguardo alle particolarità della fattispecie, della diligenza impiegata dalla vittima nell'accedere alle informazioni necessarie per risalire dalla malattia esteriorizzatasi alle sue cause, e, infine, al responsabile del danno ..” ( Cass. SSUU sent. N 576 del 2008). 
A tale riguardo, in parziale disaccordo con la statuizione contenuta nell'illustre precedente richiamato - che riteneva di non dare seguito alla difforme giurisprudenza di merito che valorizzava quale dies a quo della prescrizione quello della comunicazione del responso delle ### mediche ospedaliere, istituite presso ospedali militari, di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4 - da ultimo ( con conferma anche recente: cfr. Cassazione civile sez. III, 26/06/2024, n.17664) è da considerarsi ormai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in materia di danno da emotrasfusione con sangue infetto, se il diritto al risarcimento da parte di chi assume di aver contratto patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., dal giorno in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto delle informazioni ricevute dal danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche ( 22/09/2017, n. 22045; Cass.31/05/2018, n. 13745; Cass. 27/09/2019, n. 24164; Cass. 9/07/2020, 14480), tale giorno di norma, va identificato con quello di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, salvo che la controparte dimostri che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, alla stregua dei parametri succitati, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici (Cass., Sez. Un., 11/01/2008, n. 576; Cass. 28/06/2019, n. 17421; Cass. 30/03/2022, n. 10190; Cass. 13/06/2023, 16808). 
Orbene, applicando i principi di diritto così richiamati può, senza dubbio, ritenersi che il ### abbia cominciato ad avere percezione della propria patologia da HCV dal deposito dell'istanza presso la ### medica della ### in data ### ( come si apprende dall'esame del verbale del 18.07.19, prodotto in allegato alla citazione dalla parte attrice), con conseguente rigetto dell'eccezione spiegata stante il mancato decorso del quinquennio fino all'azione introdotta inizialmente presso il Tribunale di Nola risalente al gennaio 2023. 
Ciò posto ad ogni buon conto, la domanda di risarcimento formulata da ### risulta del tutto infondata in fatto ed in diritto. 
Invero, l'attore non risulta aver assolto in maniera completa il proprio onere probatorio, considerando la specificità del caso in esame attinente supposti danni da emotrasfusione da cui sarebbe derivata un'infezione da ### In particolare, la giurisprudenza di legittimità con orientamento costante ed uniforme, scevro da qualsiasi ipotesi di overruling, ha confermato che per le domande giudiziali di questo tipo, va escluso un danno in re ipsa (cioè presunto per il solo fatto dell'evento lesivo) e che resta preciso onere dell'interessato allegare e provare il danno conseguenza che ha fonte nel trattamento sanitario malpraticato da emotrasfusione. 
Sul punto risulta chiarissima la sentenza del 17 febbraio 2023 n. 5119: “finché l'agente patogeno innescato dal fatto illecito non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile, in quanto solo il danno conseguenza costituisce il parametro di determinazione del danno ingiusto” e, poi, con la recentissima sentenza n. 4110 del 14 febbraio 2024, si è ribadito e precisato quanto segue: “in caso di danno cd. lungolatente, quale la contrazione dell'epatite B o dell'epatite C, asintomatiche per diversi anni, derivante da emotrasfusione, il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno nella stessa infezione (in re ipsa), privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 cod. civ.) tra evento ed effetti dannosi. A tanto consegue che il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione.” (v. anche Cass., SS. 
UU., sentenza n. 19129/2023). 
Da quanto appena esposto, risulta essere di palmare evidenza che, ai fini della risarcibilità, è necessario accertare la cd. causalità giuridica, ossia individuare le conseguenze pregiudizievoli riconducibili al fatto illecito. 
Il danno biologico, pertanto, non si esaurisce nella lesione dell'integrità psicofisica della persona: non a caso, in tali circostanze, ciò che rileva è il danno conseguenza che si concreta sempre in una perdita (patrimoniale o di altro tipo) e che costituisce il parametro di determinazione del quantum risarcibile. 
Si tratta di pregiudizi che influiscono ed influenzano direttamente il modo di essere della persona. 
Non a caso, infatti, Cassazione civ. , ###., con Ordinanza n. 19153 del 19.7.2018, si è espressa sulla natura del danno biologico mediante il seguente principio: “il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti” . 
Quindi, non basta la lesione del diritto alla salute, ma è necessario che la lesione comporti la compromissione delle capacità della vittima nello svolgimento della vita quotidiana. 
Nel caso in esame, l'attore pur avendo analizzato e allegato la sussistenza del nesso di causalità non ha offerto, nemmeno in via presuntiva ovvero mediante allegazione, elementi atti ad individuare i pregiudizi da lui patiti a seguito della percezione sulla propria persona dell'elemento patologico. 
Non si riscontra nell'ambito delle difese svolte, infatti, né quali siano gli effetti pregiudizievoli e manifesti sulla sua salute a seguito della contrazione della malattia né in che misura siano cambiate ovvero state alterate le abitudini di vita del ### nell'ambito delle dinamiche relazioni e sociali, anche familiari e lavorative; se gli sia stato impedito in forza della malattia contratta di svolgere particolari mansioni ovvero attività anche sportive; se insomma il proprio stile di vita sia mutato in maniera sensibile e mal tollerata per effetto di una serie di limitazioni di origine psicofisica che hanno trovato la sola fonte nella pratica di emotrasfusione. 
Pertanto da questo punto di vista oltre alla causalità materiale avrebbe dovuto essere provata anche la causalità giuridica (nesso di causalità tra danno - infezione da epatite C - e conseguenze pregiudizievoli - alterazioni del proprio quotidiano) unitamente al danno conseguenza, trattandosi di vertenza da responsabilità aquiliana. 
Nè il giudice può supplire all'inerzia probatoria della parte facendo ricorso al proprio ausiliario per redigere una CTU medica: va ribadito infatti che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova previsto a vantaggio delle parti ma strumento straordinario disposto dal giudicante in caso di necessità laddove per la risoluzione del caso specifico sottoposto al suo sindacato occorra approfondire particolari rilievi di natura tecnica.  ### di ammissione di CTU medico legale formulata dalla parte attrice va dichiarata pertanto definitivamente inammissibile e la domanda definitivamente rigettata. 
Ciò posto, il governo sulle spese di lite segue la soccombenza con condanna dell'attore al pagamento delle stesse in favore del Ministero della ### nonché in favore dell'### 1 Centro e ### 3. 
In assenza di nota spese redatta dalle parti, viene disposta la loro liquidazione d'ufficio ai sensi del DM 147/2022 e parametrandole al valore dichiarato della controversia nonché alla complessità della stessa ed alle attività processuali svolte. 
Infine, vista l'evidente carenza di legittimazione passiva dell'### 1 Centro e dell'### 3, diffusamente sostenuta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nel caso di specie, l'attore condannato in loro favore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c. in danno dell'attore. 
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte, con due pronunce piuttosto recenti, ha ribadito che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”. (Cass. civ., sez. lav., 15/02/21, n. 3830 e Cass. civ., sez. II, 30/10/20, 24125). 
La condanna per lite temeraria può essere poi liquidata in via equitativa. Proprio per quanto riguarda detto profilo, si ritiene che il Giudice deve fare riferimento a nozioni di comune esperienza, in quanto il pregiudizio subito di cui al co. 3 “non comporta una lesione della propria posizione materiale, bensì costituito dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza” (v. Cass. civ. n. 17485/2011; cfr. Cass. civ. nn.  20995/2011 e 3057/2009). 
Dello stesso avviso è la giurisprudenza di merito maggioritaria, la quale, più specificamente, afferma che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. (v. Trib. Napoli, sez. II, 02/12/20, n. 8227; Trib. Roma, sent.  5/10/20, n. 13553). 
Appare equo, pertanto, riconoscere in favore dei due enti non passivamente legittimati, tenuto conto della durata e del valore della controversia (indeterminabile di complessità bassa), l'ulteriore somma di euro 500,00 ciascuno a titolo di risarcimento dei danni per lite temeraria.  P.Q.M.   Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### così provvede: 1) rigetta la domanda risarcitoria promossa nell'interesse di ### 2) Condanna l'attore ### al pagamento in favore del Ministero della ### in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese legali che vengono liquidate complessivamente in € 2.906,00 per compensi, oltre iva e cpa e rimborso al 15%; 3) ### al pagamento in favore dell'### 3 SUD al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre iva e cpa e rimborso al 15%; 4) ### al pagamento in favore dell'### 1 Centro al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre iva e cpa e rimborso al 15%; 5) ### l'attore al pagamento della somma di euro 500,00 in favore dell'### 1 Centro, in persona del suo ### pro tempore nonché di euro 500,00 in favore dell'### 3, in persona del suo ### pro tempore, a titolo di risarcimento dei danni per lite temeraria. 
Così deciso in Napoli, il ###.   

Il Giudice
(dott. ###


causa n. 15273/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Liguoro Anna Paola, De Falco Maria Carolina

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22495 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.199 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 3704 utenti online