testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. ### d'### presidente rel. dr. ### consigliere dr. ### consigliere ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di appello n. 321/2020 R.G. avverso la sentenza n. 95/2020 emessa dal Tribunale di Larino in composizione monocratica (nel proc. n. 481/2010 R.G.), avente ad oggetto : risarcimento danni #### (###) e ### (###), rappresentati e difesi dall'avv. ### giusta procura allegata alla citazione in appello -pec: #### di ### di #### (c.f. ###), in persona del sindaco protempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello - pec: #### : disposta la trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso nei sensi che come segue si sintetizzano: avv. ### per gli appellanti insiste nelle richieste istruttorie di cui all'atto di citazione in appello (prova testimoniale e ctu contabile) e in ogni caso chiede di: 1) dichiarare la responsabilita' esclusiva del Comune di ### di ### nella causazione dello sversamento dei liquami nei muri portanti e nella facciata del fabbricato di ### adiacente la gradinata comunale, provenienti dalla rete fognaria comunale sottostante la medesima gradinata, come riscontrato nella relazione di CTU resa nel corso dell'ATP n. 202/2009-### Larino, del 09/07/2009, a firma dell'ing. ### 2) condannare l'ente appellato al risarcimento dei danni materiali subìti da ### quale proprietario del fabbricato danneggiato adiacente la gradinata comunale, nella misura di euro 9.753,54 oltre interessi legali, da adeguarsi al prezziario regionale molisano vigente al momento dell'effettivo soddisfo, oltre interessi legali e con rivalutazione monetaria a far data dall'evento, e/o, quantomeno, dal giorno dell'accertamento del danno (09/07/2009); 3) condannare il Comune di ### di ### al risarcimento dei danni non patrimoniali (alla salute, biologico e morale) subìti da ### pari ad euro 10.000,00 e/o ad altra somma che verrà stabilita anche equitativamente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 4) condannare il Comune di ### di ### al risarcimento dei danni, nella somma di euro 15.000,00 o altra che verrà stabilita, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subìti dall'appellante ### nei numerosi anni di esercizio di attività di agente di viaggio, nelle condizioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione di primo grado e dell'atto di appello (danno psico-fisico da stress, per mancato guadagno, sviamento clientela, all'immagine e decoro personale e professionale dell'appellante) da quantificarsi anche all'esito dell'espletanda ctu economico-contabile e/o da liquidarsi forfettariamente dalla Corte adìta in via equitativa ex art.1226 c.c.; 5) condannare il Comune di ### di ### al pagamento delle competenze liquidate in favore del ctu ing. ### per l'a.t.p. n.202/2009-### Larino, e del ctu ing. Marrano per il giudizio dinanzi al ### di Larino; 6) condannare il Comune di ### di ### alla refusione delle spese in favore degli appellanti, di entrambi i gradi di giudizio, oltre che per il giudizio dell'a.t.p.; 7) condannare il Comune di ### di ### al ripristino e sanificazione a regola d'arte dei locali dell'edificio di ### ed in subordine, laddove il Comune appellato non dovesse adempiere a suddetto facere, a tenere indenni gli appellanti da tutte le spese che questi ultimi saranno costretti a sostenere; 8) condannare, infine, il comune di ### di ### per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c., somme da liquidarsi in via equitativa in favore degli appellanti, per aver l'### resistito nel giudizio di primo grado, con evidente abuso dello strumento processuale, mediante l'utilizzo di deduzioni e argomentazioni fraudolente e fuorvianti e, quindi, con malafede. avv. ### per l'appellato - in via istruttoria: confermare l'ordinanza del 31.05.2021; espungere dal processo i documenti non tempestivi e non pertinenti; nella denegata ipotesi di revoca dell'ordinanza del 31.05.2021 e di ammissione, in toto o in parte dei mezzi istruttori richiesti da controparte, ammettere la prova diretta richiesta dal sottoscritto in primo grado con memoria 183 2° termine; - nel merito dichiarare inammissibile ex artt. 342 c.p.c. l'appello e, comunque, rigettarlo, con vittoria delle spese e competenze di causa; in subordine, riconoscere a titolo di danni unicamente la somma di € 9.124,30 determinata dal ctu; - dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le altre domande proposte; - condannare gli appellanti alle spese e competenze dell'appello, anche ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e valutare se vi sono le condizioni per condannare la controparte, ex art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata. - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - 1.-- Con sentenza n. 95 pubblicata il ###, non notificata, il ### civile di ### in composizione monocratica ha rigettato la domanda proposta nei confronti del Comune di ### di ### con citazione notificata il ###, da ### e ### (nonché dall'avv. ### inizialmente costituita anche in proprio ex art. 86 c.p.c. e proponente specifiche richieste risarcitorie, con successiva rinuncia agli atti del giudizio del 5/06/2015), per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che gli attori avevano dedotto di avere subito in conseguenza dell'infiltrazione di liquami dalla condotta fognaria e di acque piovane di scolo provenienti dalla gradinata comunale adiacente al fabbricato su più livelli sito nel Comune convenuto alla via ### n. 2 del quale ### è proprietario e ### comodataria -come precisato con la memoria ex art.183, co.6, n.1, c.p.c.-, quanto al locale a piano terra dello stabile, adibito ad agenzia di viaggi.
Il primo giudice ha condannato gli attori a rimborsare all'ente convenuto le spese processuali, mentre sono state poste a carico di ciascuna parte al 50% le spese di ctu e quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo svolto ante causam. Avverso tale sentenza hanno proposto appello ### e ### con citazione notificata il ### (tempestivamente, tenuto conto della sospensione dei termini ex art. 83, d.l. n.18/2020 e art. 36, c. 1, d.l. n. 23/2020) insistendo per la condanna del Comune appellato al risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali rispettivamente richiesti, come da conclusioni sopra richiamate, nonché al ripristino dei locali dello stabile o al rimborso delle spese sostenute a tal fine da essi appellanti, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi e di quelle di ctu, anche relativa al procedimento di accertamento tecnico preventivo. ### appellato ha eccepito la non rispondenza dell'appello alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., nonché l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della produzione di nuova documentazione e della proposizione della domanda nuova di condanna al ripristino; nel merito ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado ed in via subordinata la limitazione dei danni risarcibili a quelli accertati dal ctu nel giudizio di merito, con vittoria delle spese di appello.
Nel corso del presente appello è deceduto (in data ###) l'avv. ### iniziale difensore degli appellanti unitamente all'avv. ### : il conferimento della procura difensiva ad entrambi i procuratori, anche con poteri disgiunti, ha tuttavia evitato l'interruzione officiosa del processo ex art. 301 c.p.c.
Disattese le richieste istruttorie delle parti, con ordinanza del 20/06/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento. 2.-- Non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art.342 c.p.c., sollevata dall'appellato.
Si premette che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, sulla relativa eccezione questa corte non si è pronunciata (l'ordinanza del 17-31/05/2021 avendo espressamente precisato che “la decisione in ordine all'eccezione sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dovrà adottarsi con sentenza”). ###. 342 c.p.c. , nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. 134 del 2012, è interpretato dalla costante giurisprudenza della S.C. nel senso che l'impugnazione, pur senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, deve comunque contenere l'individuazione delle questioni e delle motivazioni contestate della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., sez. un. n. ###/2022; Cass. sez. un. 2017/n. 27199; Cass. civ. Sez. II, 27/03/2015, n. 6294; Cass. 2015/n.2143; Cass. civ., sez. III, sent. n. 22502 del 2014).
Nel caso, l'atto di appello contiene -sia pure mediante un'esposizione per più aspetti ridondante e ripetitiva-, l'indicazione dei capi della decisione che si assumono viziati da erronea motivazione, le modifiche suggerite circa la valutazione delle prove e la decisione che si suggerisce di sostituire a quella impugnata. 3.-- Come rilevato dall'appellato, è inammissibile ai sensi dell'art. 345, co.1, c.p.c., la domanda di cui al punto n. 7 delle conclusioni degli appellanti sopra riportate (“condannare il Comune di ### di ### al ripristino e sanificazione a regola d'arte dei locali dell'edificio di ### ed in subordine, laddove il Comune appellato non dovesse adempiere a suddetto facere, a tenere indenni gli appellanti da tutte le spese che questi ultimi saranno costretti a sostenere”), in quanto non proposta in primo grado né con la citazione introduttiva, né con la memoria ex art. 183, co.6, n. 1) c.p.c., e ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine al suo dedotto contenuto duplicativo delle istanze precedenti.
Quanto invece alle produzioni documentali effettuate in questa sede dai ### di cui l'appellato mette in dubbio l'ammissibilità, si rileva che gli atti allegati -sia pure mediante depositi telematici più volte reiterati-, sono i medesimi già prodotti dagli attori nel giudizio di primo grado, come risulta dalla consultazione del fascicolo del proc. 481/2010 TG. #### di ### acquisito in formato cartaceo. 4.-- La sentenza appellata ha qualificato la domanda quale richiesta di risarcimento di danni provocati da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. -in quanto riferita all'omessa manutenzione della rete fognaria e del sistema di scolo delle acque meteoriche da parte del Comune convenuto-, ricostruendo i fatti di causa coerentemente con la documentazione processuale, dalla quale in complesso emerge che : - dal 2004 gli attori avevano lamentato infiltrazioni di liquami ed acque di scarico nell'immobile in questione, sollecitando il Comune di ### di ### ad interventi risolutivi; - nel 2009 i ### avevano chiesto al ### di ### un accertamento tecnico preventivo (acquisito al giudizio di primo grado); - sulla scorta della ctu svolta nel suddetto procedimento dall'ing. ### i ### avevano proposto allo stesso giudice ricorso ex art. 700 c.p.c., nel corso del quale era stata acquisita relazione del ### di igiene e sanità pubblica presso l'### questa aveva accertato l'esistenza di estesa muffa ed umidità nei locali adiacenti alla scalinata comunale, in particolare rilevando, quanto all'unità destinata ad agenzia di viaggi [a seguito della già menzionata rinuncia agli atti per i danni al locale adibito a studio legale], che: 1) nella parte più interna del locale era stato realizzato un servizio igienico privo di adeguate aperture di aerazione naturale diretta (ad eccezione di due piccole prese d'aria coperte da una griglia) o di dispositivi di estrazione forzata dell'aria, e che si apre in maniera irregolare sull'antistante spazio di lavoro; 2) gli effetti dell'umidità presenti erano esaltati dalle caratteristiche dello spazio di lavoro, avente uno sviluppo a pianta rettangolare, che nella parte più interna non riceve adeguata luminosità naturale, essendo peraltro lo spazio antistante l'ingresso dell'agenzia coperto da un portico; il ### attese le riscontrate gravi carenze igieniche e strutturali, aveva quindi proposto all'autorità comunale di dichiarare il locale visionato non agibile vietandone l'uso lavorativo; il procedimento d'urgenza, avendo nelle more il Comune eseguito interventi di manutenzione e ripristino, era stato definito per cessazione della materia del contendere; - il Comune aveva emanato ordinanza n. 24/2009 con cui si vietava l'uso lavorativo dei locali in questione sino alla relativa idoneità, ordinanza impugnata dai ### dinanzi al ### - ### aveva al contempo proposto istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001 quanto ai lavori di modifica di destinazione d'uso da garage ad agenzia di viaggi ed interpiano strutturale, istanza respinta dal Comune con provvedimento n. 4742/2010 per mancata produzione della documentazione integrativa richiesta (necessaria alla verifica circa la previsione di esecuzione o meno di opere edilizie e circa il rispetto delle norme igienico sanitarie ex art. 73 del regolamento edilizio comunale), con successivo ordine di ripristino dello stato dei luoghi (ordinanza n.15/2010), provvedimenti entrambi oggetto di motivi aggiunti di impugnativa dinanzi al ### - la nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata da ### era stata respinta con nota n. 3423/2011 dal Comune di ### di ### per il permanere delle criticità già rilevate (come da nuova verifica dell'###, con ulteriore presentazione da parte dell'attore di motivo aggiunto di impugnazione al ### che aveva emesso sentenza n. 373/2016 di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse e di rigetto dei motivi aggiunti [l'impugnazione di tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato è stata rigettata con sentenza n. 6581/2021 emessa nel corso del presente giudizio di appello, come riscontrabile dalla banca dati di giustizia amministrativa segnalata dal Comune e comunque non controverso].
Su tali premesse il ### ha richiamato a sostegno della decisione di rigetto della domanda l'orientamento della S.C. secondo cui, nel caso in cui gli immobili siano abusivi all'epoca dei danni subiti, la condotta del danneggiato va valutata in termini di incidenza causale o concausale ex art. 1227, co.1, c.c., con conseguenze sul suo diritto al risarcimento (Cass. civ., 21/02/2011 n. 4206; Cass. civile, sez. III, 26/07/2019, n. 20312), analogamente a quanto si ritiene in materia di espropriazione per pubblica utilità in caso di immobili costruiti abusivamente, non indennizzabili in quanto non commerciabili -a meno che alla data dell'evento ablativo risulti già rilasciata la concessione in sanatoria-, potendo altrimenti valutarsi unicamente il valore dell'area inedificata.
Il primo giudice ha aggiunto che, nel caso, al momento della verificazione del danno gli immobili erano abusivi, in quanto oggetto di mutamento di destinazione non autorizzato (situazione di abuso rilevante, la destinazione d'uso rispondendo ad interessi pubblici di pianificazione urbanistica), come confermato dalla proposizione da parte del proprietario delle citate istanze di sanatoria -rigettate a causa della persistenza delle ragioni di abuso edilizio-.
I danni lamentati si erano d'altronde verificati, come osservato dal primo giudice, in un contesto di preesistente mancato rispetto delle norme tecniche ed igieniche, come riscontrato dall'### ed erano stati prospettati -in particolare quanto ai dedotti sviamento della clientela e lesione del decoro professionalesul presupposto dell'utilizzo del bene da parte della comodataria, con l'assenso del proprietario, in violazione della loro destinazione consentita, in tal modo aggravando ingiustamente la posizione di garanzia cui è tenuto l'ente pubblico. 5.-- Mediante il primo ed il terzo motivo di appello, da valutare unitariamente per la connessione e parziale identità delle argomentazioni addotte, si assume: - l'erronea ricostruzione del fatto da parte del giudice di primo grado, l'illogicità ed incongruenza delle relative argomentazioni e l'inappropriatezza della giurisprudenza di legittimità richiamata; - l'errata interpretazione del nesso causale in relazione all'occorso da parte del ### imputabile alla responsabilità esclusiva del Comune di ### di ### Gli appellanti sostengono che il primo giudice avrebbe erroneamente considerato abusivi il locale a piano terra destinato ad agenzia viaggi, nonché quello rialzato utilizzato quale studio legale [quest'ultimo non più oggetto di causa a seguito della rinuncia già ricordata], senza considerare che tali locali (dapprima destinati a garage, e dal 2002 con l'attuale destinazione), avendone in comune i muri portanti e perimetrali, anch'essi danneggiati, erano parte integrante dell'intero stabile di proprietà di ### edificato in epoca anteriore al 1967 ed in regola con le prescrizioni edilizie -come da permesso di abitabilità del 28/12/1964 in atti-, di fatto ingiustamente considerato dalla sentenza appellata interamente abusivo.
Sul piano causale, la sentenza avrebbe poi ingiustificatamente attribuito rilevanza ad una insussistente condotta colposa dei danneggiati, omettendo di considerare che a fronte delle violazioni contestate al ### (di natura meramente formale e riferibili a mere divisioni interne), le infiltrazioni di liquami fognari e di acqua piovana riscontrate dalle ctu espletate erano state causate dall'omessa manutenzione da parte del Comune delle rete fognaria e della scalinata adiacenti ai muri portanti dell'immobile del ### - ne deriverebbe che il vano a piano terra avrebbe avuto diritto al risarcimento dei danni, anche se fosse stato destinato come in origine a garage o magazzino -. Gli assunti sono privi di fondamento. a) La sentenza di primo grado, con puntuale motivazione, ha esattamente inquadrato la controversia quale richiesta di risarcimento dei danni arrecati ad immobile abusivo, specificando espressamente che “colpiti dai danni lamentati sono proprio i due locali dei quali è risultato appurato il mutamento di destinazione d'uso in assenza di permesso di costruire”, in conformità con la prospettazione attorea di cui all'atto di citazione, alle cui pagg. 2 e 3 si deduce che il fabbricato di ### è occupato al piano terra dall'agenzia di viaggi “### Verde” di cui è titolare ### (oltre che dallo studio legale al piano rialzato), locale interessato da infiltrazioni di liquami fognari ed acqua piovana.
Il primo giudice ha quindi chiarito le ragioni per le quali il cambio di destinazione d'uso non assentito implica la condizione di abusività dell'immobile (quanto all'unità oggetto di controversia), in linea con il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui la destinazione d'uso è un elemento che qualifica la connotazione del bene immobile e risponde a precisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione o di attuazione della pianificazione.
In quanto urbanisticamente rilevante, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile è soggetto di per sé all'ottenimento di un titolo edilizio abilitativo; anche un mutamento di destinazione d'uso meramente funzionale, ovvero senza la realizzazione di opere edilizie, può determinare una variazione degli standard urbanistici ed è in grado di incidere sul tessuto urbanistico della zona (### Stato, sez. VI, 18 luglio 2019, n. 5041; ### Stato, sez. VI, 12 dicembre 2019, n. 8454; ### Stato, sez. VI, 18 gennaio 2021, n. 534; ### Stato, sez. VI, 12 luglio 2021, n. 5264).
Nel caso di specie, la destinazione è stata mutata da garage/magazzino a locale per lo svolgimento di attività a contatto con il pubblico, previa realizzazione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni igienico sanitarie e tali da esaltare gli effetti dell'umidità (servizio igienico privo di adeguata aerazione a con apertura irregolare sullo spazio di lavoro antistante), né tali violazioni sono state oggetto di idonea sanatoria da parte del titolare.
Contrariamente poi a quanto sostenuto dagli appellanti, l'accertamento tecnico preventivo dagli stessi invocato, riscontrando l'espresso quesito sul punto, ha escluso che a seguito delle infiltrazioni lamentate il fabbricato di ### abbia subito danni alle fondazioni ed alle pareti portanti: - con l'atto introduttivo del primo grado e con la memoria ex art. 183, co.6, n. 1) c.p.c., non si menzionavano danni ai muri portanti ed alla facciata del fabbricato di ### -indicati nell'atto di appello-, bensì pregiudizi conseguenti alle infiltrazioni verificatesi nel locale sito al piano terra destinato ad agenzia viaggi, con ingresso da via ### di ### n.23 -oltre che in quello al piano rialzato della stessa via, adibito a studio legale - (punto n.2 della pag. 3 della citazione del 18/0/2010); - i danni descritti nella relazione di a.t.p. riguardano gli intonaci esterni del locale a piano terra fino all'altezza di circa un metro e gli intonaci interni fino circa m.1,60 dal suolo, nonché distacchi di piastrelle del bagno e danni ad una porta interna ed all'impianto elettrico; - circa l'eventuale compromissione di murature perimetrali portanti e eventuali cordoli di fondazioni, l'ing. ### premessa l'astratta necessità al fine di tale verifica di prove mediante attrezzatura specifica -martinetto piatto doppio(indagine di notevole costo da effettuare mediante azienda specializzata), ha riferito di avere “sconsigliato una inutile spesa del genere”, avendo riscontrato sia dall'esame esterno che da quello interno l'inesistenza nel fabbricato “di segni o quadri fessurativi e deformativi tali da far pensare a cedimenti locali, globale, differenziali di fondazione, né tanto meno cedimento delle strutture murarie verticali”.
Non risulta alcunchè di diverso in proposito dalla ctu svolta nel giudizio di merito tramite l'ing. ### né dalle osservazioni del consulente tecnico di parte dei ### geom. ### non vi è dunque modo di ritenere che la sentenza impugnata abbia considerato abusivo l'intero stabile di proprietà di ### e che per tale ragione abbia negato il risarcimento di danni cagionati alle strutture fondanti o alle murature perimetrali del fabbricato legittimamente realizzate, come sostenuto con l'appello. b) Le deduzioni degli appellanti in ordine al mancato apporto causale della condotta dei danneggiati nella determinazione dei danni non tengono in alcun conto il principio desumibile dalla normativa sia urbanistica che espropriativa, evidenziato dalla sentenza appellata con adeguati richiami a precedenti della S.C., secondo cui il proprietario non può trarre beneficio alcuno dalla sua attività illecita, il che comporta che nella determinazione indennitaria non deve tenersi conto delle costruzioni abusive ( 9/04/2002, n. 5046; 30/11/2006, n. 25523; 14/12/2007 n. 26260; Cass. 2014/n. 19305).
In particolare, l'arresto di Cass. 21/02/2011, n. 4206 richiamato dal primo giudice (relativo a fattispecie risarcitoria del tutto simile a quella di specie) ha sottolineato che “il danno, ancor prima che ingiusto è inesistente, in quanto il bene abusivo non è suscettibile di essere scambiato sul mercato”, confutando l'asserzione secondo cui sarebbe stato l'evento dannoso a comportare l'insanabilità dell'opera, poiché -come nel caso per cui è causa: si rimanda al paragr. n. 4 circa le vicende concernenti il rigetto della domanda di sanatoria proposta dal ### - “l'immobile risultava, sia all'epoca dell'istanza di sanatoria, sia al momento del fatto illecito, ancora carente delle opere di completamento necessarie per il suo adeguamento alle prescrizioni di legge ed era dunque non suscettibile di sanatoria”.
Il tribunale ha inoltre riportato la pronuncia di Cass. sez. 3 - n. 20312 del 26/07/2019, secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico territoriale per il danno da esondazione di una tubazione di raccolta dell'acqua piovana situata in prossimità di un edificio, può essere esclusa ove sia accertata l'insanabile mancanza dello jus aedificandi della costruzione, potendo tale condotta avere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, qualora l'abuso risulti avere aggravato la posizione di garanzia assegnata alla pubblica amministrazione nella custodia dei propri beni”.
E' appena il caso di precisare che, come osservato dall'appellato, il precedente di Cass. 20653 del 2016 addotto dagli appellanti è inconferente: come infatti si legge nella motivazione di tale pronuncia, il caso trattato riguardava il risarcimento di danni prodotti alla merce custodita dalla conduttrice in un locale, ritenuti risarcibili a prescindere dalla natura abusiva dello stesso locale proprio in quanto non si lamentavano danni all'immobile. 6.-- Le motivazioni esposte comportano il rigetto del secondo motivo di appello e l'assorbimento del quarto motivo, relativi: - alla richiesta di ammissione di prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, disattese in primo grado; - alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'impugnazione pendente all'epoca dell'introduzione del presente appello dinanzi al ### di Stato, avverso la sentenza del Tar che aveva rigettato i ricorsi proposti da ### contro il rigetto delle istanze di sanatoria citate. a) Le richieste istruttorie degli attori già disattese in primo grado, riproposte con le conclusioni rassegnate in tale sede e reiterate nel presente grado, erano finalizzate a provare il verificarsi delle infiltrazioni e delle relative conseguenze dannose.
Come ritenuto con ordinanza emessa da questa corte il ###, sia l'interrogatorio formale del sindaco del Comune appellato che la prova testimoniale articolati dagli appellanti vertono, inammissibilmente, su circostanze generiche e/o valutative, ovvero su fatti non controversi o oggetto degli accertamenti tecnici d'ufficio espletati.
In ogni caso (come già rimarcato dalla sentenza appellata) tali prove, così come la sollecitata ctu contabile sui mancati guadagni dell'agenzia viaggi, avrebbero quale risultato la dimostrazione di danni patrimoniali e non patrimoniali non risarcibili, in quanto relativi all'unità immobiliare al piano terra dello stabile, come già esposto priva di valore economico, giacchè non commerciabile.
Non si è infine resa necessaria ai fini della decisione una nuova consulenza tecnica d'ufficio -non sollecitata peraltro da alcuna delle partisu cause, natura ed entità dei danni riportati dall'immobile in questione, essendo agli atti del primo grado la relazione acquisita nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, nonché la consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio definito con la sentenza impugnata, dai quali si traggono gli occorrenti accertamenti tecnici -. b) La richiesta di sospensione del giudizio è superata dall'intervenuta decisione del ### di Stato, menzionata al paragrafo n. 4. 7.-- ### deve dunque integralmente rigettarsi.
Segue la condanna solidale degli appellanti a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022 -parametri fra minimi e medi per attività di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in riferimento al valore della controversia-. Va dato atto della ricorrenza, a carico degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. In merito alle sollecitazioni rivolte dalla parte appellata al collegio ai fini dell'adozione di provvedimenti ufficiosi ai sensi dell'art. 89 e 96, co.3, c.p.c., si rammenta -quanto alla prima norma invocatache l'espressione contenuta in uno scritto presentato o in un discorso pronunciato dinanzi al giudice è qualificabile come offensiva, ai fini dell'ordine di cancellazione contemplato dall'art. 89 c.p.c., quando sia priva di qualsiasi rapporto anche indiretto con la materia controversa e superi le esigenze della difesa, risultando meramente intesa ad offendere l'avversario, il che va valutato a prescindere dalla fondatezza delle tesi sostenute. ###.C. ha di conseguenza ritenuto non qualificabili come offensive dell'altrui reputazione le parole -come, nel caso, "contrabbandare"-, che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrivono nella normale dialettica difensiva e, riferite ad una tesi della controparte, servono a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi, e che rientrando “seppure in modo piuttosto graffiante, nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque in sé lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (in tal senso Cass. 2016/n. 21031).
Tanto può ritenersi, nella specie, in riferimento alle qualifiche delle condotte processuali della controparte contenute negli atti difensivi degli appellanti, definite “gratuite, pretestuose e palesemente infondate”, “fraudolente”, “fuorvianti”, e dalle quali sarebbe evincibile “la malafede e l'abuso dello strumento processuale da parte del Comune anche nel giudizio di appello, con ogni conseguenza in termini di condanna dell'Ente per aver barato più volte e reiterato siffatta censurabile condotta processuale”.
Quanto alla seconda pronuncia sollecitata, la condanna della parte soccombente per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96, sanzione di cui al co.3 dell'art. 96 c.p.c., introdotto dall'art. 45, co.12, l. 2009/n.69, pronunciabile anche d'ufficio e consistente in misura di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., è volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.
La sua applicazione, pertanto, non richiede necessariamente, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (v. Cass. Sez. 6 - 2, n. 20018 del 24/09/2020; Sez. L - n. 3830 del 15/02/2021; Cass. Sez. 3 - , n. 22208 del 04/08/2021; Cass. sez. 3 - n. 4430 del 11/02/2022).
Cass. Sez. 3 - , n. 26545 del 30/09/2021, ha in particolare sottolineato che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale non può farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza dell'impugnazione, chiarendo inoltre che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede l'accertamento, da effettuare caso per caso, dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo e contrario a correttezza (parametro di valutazione giuridico ex ante imposto all'agente), e che la non necessità di alcuna indagine sull'elemento psicologico della condotta va intesa nel senso che la sua ricorrenza non deve essere oggetto di accertamento, ma deve potersi ricavare in termini oggettivi dagli atti del processo (“si potrebbe dire che gli atti processuali devono parlare da soli”).
Nel caso, non appare ravvisabile la palese ed oggettiva pretestuosità delle domande degli appellanti, valutabile come tale già dal momento della proposizione delle stesse: pur essendone emersa l'infondatezza, tale da giustificare il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di giudizio ex art. 91 c.p.c., non va trascurato che la decisione ha coinvolto aspetti tecnici (tali da richiedere consulenze d'ufficio), onde va escluso che si verta in ipotesi di proposizione di azione integralmente contraria al diritto vivente e/o in violazione di principi di lealtà e probità processuale -cfr. Cass. 2021/n. 26545, cit.-. - P. Q. M. - La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 95/2020 emessa dal ### di ### in composizione monocratica, proposto da ### e ### con citazione notificata il ###, nei confronti del Comune di ### di ### in persona del sindaco p.t., disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in 7.494,00 euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e ### come per legge; c) dà atto della ricorrenza, a carico degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025. dr. ### d'### presidente est.
causa n. 321/2020 R.G. - Giudice/firmatari: D'Errico Maria Grazia