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Corte d'Appello di Campobasso, Sentenza n. 167/2025 del 28-05-2025

... appello, come riscontrabile dalla banca dati di giustizia amministrativa segnalata dal Comune e comunque non controverso]. Su tali premesse il ### ha richiamato a sostegno della decisione di rigetto della domanda l'orientamento della S.C. secondo cui, nel caso in cui gli immobili siano abusivi all'epoca dei danni subiti, la condotta del danneggiato va valutata in termini di incidenza causale o concausale ex art. 1227, co.1, c.c., con conseguenze sul suo diritto al risarcimento (Cass. civ., 21/02/2011 n. 4206; Cass. civile, sez. III, 26/07/2019, n. 20312), analogamente a quanto si ritiene in materia di espropriazione per pubblica utilità in caso di immobili costruiti abusivamente, non indennizzabili in quanto non commerciabili -a meno che alla data dell'evento ablativo risulti già rilasciata la concessione in sanatoria-, potendo altrimenti valutarsi unicamente il valore dell'area inedificata. Il primo giudice ha aggiunto che, nel caso, al momento della verificazione del danno gli immobili erano abusivi, in quanto oggetto di mutamento di destinazione non autorizzato (situazione di abuso rilevante, la destinazione d'uso rispondendo ad interessi pubblici di pianificazione urbanistica), come (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. ### d'### presidente rel.  dr. ### consigliere dr. ### consigliere ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di appello n. 321/2020 R.G. avverso la sentenza n. 95/2020 emessa dal Tribunale di Larino in composizione monocratica (nel proc. n. 481/2010 R.G.), avente ad oggetto : risarcimento danni #### (###) e ### (###), rappresentati e difesi dall'avv. ### giusta procura allegata alla citazione in appello -pec: #### di ### di #### (c.f. ###), in persona del sindaco protempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello - pec: #### : disposta la trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso nei sensi che come segue si sintetizzano: avv. ### per gli appellanti insiste nelle richieste istruttorie di cui all'atto di citazione in appello (prova testimoniale e ctu contabile) e in ogni caso chiede di: 1) dichiarare la responsabilita' esclusiva del Comune di ### di ### nella causazione dello sversamento dei liquami nei muri portanti e nella facciata del fabbricato di ### adiacente la gradinata comunale, provenienti dalla rete fognaria comunale sottostante la medesima gradinata, come riscontrato nella relazione di CTU resa nel corso dell'ATP n. 202/2009-### Larino, del 09/07/2009, a firma dell'ing. ### 2) condannare l'ente appellato al risarcimento dei danni materiali subìti da ### quale proprietario del fabbricato danneggiato adiacente la gradinata comunale, nella misura di euro 9.753,54 oltre interessi legali, da adeguarsi al prezziario regionale molisano vigente al momento dell'effettivo soddisfo, oltre interessi legali e con rivalutazione monetaria a far data dall'evento, e/o, quantomeno, dal giorno dell'accertamento del danno (09/07/2009); 3) condannare il Comune di ### di ### al risarcimento dei danni non patrimoniali (alla salute, biologico e morale) subìti da ### pari ad euro 10.000,00 e/o ad altra somma che verrà stabilita anche equitativamente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 4) condannare il Comune di ### di ### al risarcimento dei danni, nella somma di euro 15.000,00 o altra che verrà stabilita, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subìti dall'appellante ### nei numerosi anni di esercizio di attività di agente di viaggio, nelle condizioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione di primo grado e dell'atto di appello (danno psico-fisico da stress, per mancato guadagno, sviamento clientela, all'immagine e decoro personale e professionale dell'appellante) da quantificarsi anche all'esito dell'espletanda ctu economico-contabile e/o da liquidarsi forfettariamente dalla Corte adìta in via equitativa ex art.1226 c.c.; 5) condannare il Comune di ### di ### al pagamento delle competenze liquidate in favore del ctu ing. ### per l'a.t.p. n.202/2009-### Larino, e del ctu ing. Marrano per il giudizio dinanzi al ### di Larino; 6) condannare il Comune di ### di ### alla refusione delle spese in favore degli appellanti, di entrambi i gradi di giudizio, oltre che per il giudizio dell'a.t.p.; 7) condannare il Comune di ### di ### al ripristino e sanificazione a regola d'arte dei locali dell'edificio di ### ed in subordine, laddove il Comune appellato non dovesse adempiere a suddetto facere, a tenere indenni gli appellanti da tutte le spese che questi ultimi saranno costretti a sostenere; 8) condannare, infine, il comune di ### di ### per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c., somme da liquidarsi in via equitativa in favore degli appellanti, per aver l'### resistito nel giudizio di primo grado, con evidente abuso dello strumento processuale, mediante l'utilizzo di deduzioni e argomentazioni fraudolente e fuorvianti e, quindi, con malafede.   avv. ### per l'appellato - in via istruttoria: confermare l'ordinanza del 31.05.2021; espungere dal processo i documenti non tempestivi e non pertinenti; nella denegata ipotesi di revoca dell'ordinanza del 31.05.2021 e di ammissione, in toto o in parte dei mezzi istruttori richiesti da controparte, ammettere la prova diretta richiesta dal sottoscritto in primo grado con memoria 183 2° termine; - nel merito dichiarare inammissibile ex artt. 342 c.p.c. l'appello e, comunque, rigettarlo, con vittoria delle spese e competenze di causa; in subordine, riconoscere a titolo di danni unicamente la somma di € 9.124,30 determinata dal ctu; - dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le altre domande proposte; - condannare gli appellanti alle spese e competenze dell'appello, anche ai sensi dell'art.  92 c.p.c. e valutare se vi sono le condizioni per condannare la controparte, ex art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata.  - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - 1.-- Con sentenza n. 95 pubblicata il ###, non notificata, il ### civile di ### in composizione monocratica ha rigettato la domanda proposta nei confronti del Comune di ### di ### con citazione notificata il ###, da ### e ### (nonché dall'avv. ### inizialmente costituita anche in proprio ex art. 86 c.p.c. e proponente specifiche richieste risarcitorie, con successiva rinuncia agli atti del giudizio del 5/06/2015), per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che gli attori avevano dedotto di avere subito in conseguenza dell'infiltrazione di liquami dalla condotta fognaria e di acque piovane di scolo provenienti dalla gradinata comunale adiacente al fabbricato su più livelli sito nel Comune convenuto alla via ### n. 2 del quale ### è proprietario e ### comodataria -come precisato con la memoria ex art.183, co.6, n.1, c.p.c.-, quanto al locale a piano terra dello stabile, adibito ad agenzia di viaggi. 
Il primo giudice ha condannato gli attori a rimborsare all'ente convenuto le spese processuali, mentre sono state poste a carico di ciascuna parte al 50% le spese di ctu e quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo svolto ante causam.   Avverso tale sentenza hanno proposto appello ### e ### con citazione notificata il ### (tempestivamente, tenuto conto della sospensione dei termini ex art. 83, d.l. n.18/2020 e art. 36, c. 1, d.l. n. 23/2020) insistendo per la condanna del Comune appellato al risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali rispettivamente richiesti, come da conclusioni sopra richiamate, nonché al ripristino dei locali dello stabile o al rimborso delle spese sostenute a tal fine da essi appellanti, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi e di quelle di ctu, anche relativa al procedimento di accertamento tecnico preventivo.  ### appellato ha eccepito la non rispondenza dell'appello alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., nonché l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della produzione di nuova documentazione e della proposizione della domanda nuova di condanna al ripristino; nel merito ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado ed in via subordinata la limitazione dei danni risarcibili a quelli accertati dal ctu nel giudizio di merito, con vittoria delle spese di appello. 
Nel corso del presente appello è deceduto (in data ###) l'avv. ### iniziale difensore degli appellanti unitamente all'avv. ### : il conferimento della procura difensiva ad entrambi i procuratori, anche con poteri disgiunti, ha tuttavia evitato l'interruzione officiosa del processo ex art. 301 c.p.c. 
Disattese le richieste istruttorie delle parti, con ordinanza del 20/06/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.  2.-- Non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art.342 c.p.c., sollevata dall'appellato. 
Si premette che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, sulla relativa eccezione questa corte non si è pronunciata (l'ordinanza del 17-31/05/2021 avendo espressamente precisato che “la decisione in ordine all'eccezione sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dovrà adottarsi con sentenza”).  ###. 342 c.p.c. , nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.  134 del 2012, è interpretato dalla costante giurisprudenza della S.C. nel senso che l'impugnazione, pur senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, deve comunque contenere l'individuazione delle questioni e delle motivazioni contestate della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., sez. un. n. ###/2022; Cass. sez. un. 2017/n. 27199; Cass. civ. Sez. II, 27/03/2015, n. 6294; Cass. 2015/n.2143; Cass. civ., sez. III, sent. n. 22502 del 2014). 
Nel caso, l'atto di appello contiene -sia pure mediante un'esposizione per più aspetti ridondante e ripetitiva-, l'indicazione dei capi della decisione che si assumono viziati da erronea motivazione, le modifiche suggerite circa la valutazione delle prove e la decisione che si suggerisce di sostituire a quella impugnata.  3.-- Come rilevato dall'appellato, è inammissibile ai sensi dell'art. 345, co.1, c.p.c., la domanda di cui al punto n. 7 delle conclusioni degli appellanti sopra riportate (“condannare il Comune di ### di ### al ripristino e sanificazione a regola d'arte dei locali dell'edificio di ### ed in subordine, laddove il Comune appellato non dovesse adempiere a suddetto facere, a tenere indenni gli appellanti da tutte le spese che questi ultimi saranno costretti a sostenere”), in quanto non proposta in primo grado né con la citazione introduttiva, né con la memoria ex art. 183, co.6, n. 1) c.p.c., e ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine al suo dedotto contenuto duplicativo delle istanze precedenti. 
Quanto invece alle produzioni documentali effettuate in questa sede dai ### di cui l'appellato mette in dubbio l'ammissibilità, si rileva che gli atti allegati -sia pure mediante depositi telematici più volte reiterati-, sono i medesimi già prodotti dagli attori nel giudizio di primo grado, come risulta dalla consultazione del fascicolo del proc.  481/2010 TG. #### di ### acquisito in formato cartaceo.  4.-- La sentenza appellata ha qualificato la domanda quale richiesta di risarcimento di danni provocati da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. -in quanto riferita all'omessa manutenzione della rete fognaria e del sistema di scolo delle acque meteoriche da parte del Comune convenuto-, ricostruendo i fatti di causa coerentemente con la documentazione processuale, dalla quale in complesso emerge che : - dal 2004 gli attori avevano lamentato infiltrazioni di liquami ed acque di scarico nell'immobile in questione, sollecitando il Comune di ### di ### ad interventi risolutivi; - nel 2009 i ### avevano chiesto al ### di ### un accertamento tecnico preventivo (acquisito al giudizio di primo grado); - sulla scorta della ctu svolta nel suddetto procedimento dall'ing. ### i ### avevano proposto allo stesso giudice ricorso ex art. 700 c.p.c., nel corso del quale era stata acquisita relazione del ### di igiene e sanità pubblica presso l'### questa aveva accertato l'esistenza di estesa muffa ed umidità nei locali adiacenti alla scalinata comunale, in particolare rilevando, quanto all'unità destinata ad agenzia di viaggi [a seguito della già menzionata rinuncia agli atti per i danni al locale adibito a studio legale], che: 1) nella parte più interna del locale era stato realizzato un servizio igienico privo di adeguate aperture di aerazione naturale diretta (ad eccezione di due piccole prese d'aria coperte da una griglia) o di dispositivi di estrazione forzata dell'aria, e che si apre in maniera irregolare sull'antistante spazio di lavoro; 2) gli effetti dell'umidità presenti erano esaltati dalle caratteristiche dello spazio di lavoro, avente uno sviluppo a pianta rettangolare, che nella parte più interna non riceve adeguata luminosità naturale, essendo peraltro lo spazio antistante l'ingresso dell'agenzia coperto da un portico; il ### attese le riscontrate gravi carenze igieniche e strutturali, aveva quindi proposto all'autorità comunale di dichiarare il locale visionato non agibile vietandone l'uso lavorativo; il procedimento d'urgenza, avendo nelle more il Comune eseguito interventi di manutenzione e ripristino, era stato definito per cessazione della materia del contendere; - il Comune aveva emanato ordinanza n. 24/2009 con cui si vietava l'uso lavorativo dei locali in questione sino alla relativa idoneità, ordinanza impugnata dai ### dinanzi al ### - ### aveva al contempo proposto istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001 quanto ai lavori di modifica di destinazione d'uso da garage ad agenzia di viaggi ed interpiano strutturale, istanza respinta dal Comune con provvedimento n. 4742/2010 per mancata produzione della documentazione integrativa richiesta (necessaria alla verifica circa la previsione di esecuzione o meno di opere edilizie e circa il rispetto delle norme igienico sanitarie ex art. 73 del regolamento edilizio comunale), con successivo ordine di ripristino dello stato dei luoghi (ordinanza n.15/2010), provvedimenti entrambi oggetto di motivi aggiunti di impugnativa dinanzi al ### - la nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata da ### era stata respinta con nota n. 3423/2011 dal Comune di ### di ### per il permanere delle criticità già rilevate (come da nuova verifica dell'###, con ulteriore presentazione da parte dell'attore di motivo aggiunto di impugnazione al ### che aveva emesso sentenza n. 373/2016 di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse e di rigetto dei motivi aggiunti [l'impugnazione di tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato è stata rigettata con sentenza n. 6581/2021 emessa nel corso del presente giudizio di appello, come riscontrabile dalla banca dati di giustizia amministrativa segnalata dal Comune e comunque non controverso]. 
Su tali premesse il ### ha richiamato a sostegno della decisione di rigetto della domanda l'orientamento della S.C. secondo cui, nel caso in cui gli immobili siano abusivi all'epoca dei danni subiti, la condotta del danneggiato va valutata in termini di incidenza causale o concausale ex art. 1227, co.1, c.c., con conseguenze sul suo diritto al risarcimento (Cass. civ., 21/02/2011 n. 4206; Cass. civile, sez. III, 26/07/2019, n. 20312), analogamente a quanto si ritiene in materia di espropriazione per pubblica utilità in caso di immobili costruiti abusivamente, non indennizzabili in quanto non commerciabili -a meno che alla data dell'evento ablativo risulti già rilasciata la concessione in sanatoria-, potendo altrimenti valutarsi unicamente il valore dell'area inedificata. 
Il primo giudice ha aggiunto che, nel caso, al momento della verificazione del danno gli immobili erano abusivi, in quanto oggetto di mutamento di destinazione non autorizzato (situazione di abuso rilevante, la destinazione d'uso rispondendo ad interessi pubblici di pianificazione urbanistica), come confermato dalla proposizione da parte del proprietario delle citate istanze di sanatoria -rigettate a causa della persistenza delle ragioni di abuso edilizio-. 
I danni lamentati si erano d'altronde verificati, come osservato dal primo giudice, in un contesto di preesistente mancato rispetto delle norme tecniche ed igieniche, come riscontrato dall'### ed erano stati prospettati -in particolare quanto ai dedotti sviamento della clientela e lesione del decoro professionalesul presupposto dell'utilizzo del bene da parte della comodataria, con l'assenso del proprietario, in violazione della loro destinazione consentita, in tal modo aggravando ingiustamente la posizione di garanzia cui è tenuto l'ente pubblico.  5.-- Mediante il primo ed il terzo motivo di appello, da valutare unitariamente per la connessione e parziale identità delle argomentazioni addotte, si assume: - l'erronea ricostruzione del fatto da parte del giudice di primo grado, l'illogicità ed incongruenza delle relative argomentazioni e l'inappropriatezza della giurisprudenza di legittimità richiamata; - l'errata interpretazione del nesso causale in relazione all'occorso da parte del ### imputabile alla responsabilità esclusiva del Comune di ### di ### Gli appellanti sostengono che il primo giudice avrebbe erroneamente considerato abusivi il locale a piano terra destinato ad agenzia viaggi, nonché quello rialzato utilizzato quale studio legale [quest'ultimo non più oggetto di causa a seguito della rinuncia già ricordata], senza considerare che tali locali (dapprima destinati a garage, e dal 2002 con l'attuale destinazione), avendone in comune i muri portanti e perimetrali, anch'essi danneggiati, erano parte integrante dell'intero stabile di proprietà di ### edificato in epoca anteriore al 1967 ed in regola con le prescrizioni edilizie -come da permesso di abitabilità del 28/12/1964 in atti-, di fatto ingiustamente considerato dalla sentenza appellata interamente abusivo. 
Sul piano causale, la sentenza avrebbe poi ingiustificatamente attribuito rilevanza ad una insussistente condotta colposa dei danneggiati, omettendo di considerare che a fronte delle violazioni contestate al ### (di natura meramente formale e riferibili a mere divisioni interne), le infiltrazioni di liquami fognari e di acqua piovana riscontrate dalle ctu espletate erano state causate dall'omessa manutenzione da parte del Comune delle rete fognaria e della scalinata adiacenti ai muri portanti dell'immobile del ### - ne deriverebbe che il vano a piano terra avrebbe avuto diritto al risarcimento dei danni, anche se fosse stato destinato come in origine a garage o magazzino -.   Gli assunti sono privi di fondamento.  a) La sentenza di primo grado, con puntuale motivazione, ha esattamente inquadrato la controversia quale richiesta di risarcimento dei danni arrecati ad immobile abusivo, specificando espressamente che “colpiti dai danni lamentati sono proprio i due locali dei quali è risultato appurato il mutamento di destinazione d'uso in assenza di permesso di costruire”, in conformità con la prospettazione attorea di cui all'atto di citazione, alle cui pagg. 2 e 3 si deduce che il fabbricato di ### è occupato al piano terra dall'agenzia di viaggi “### Verde” di cui è titolare ### (oltre che dallo studio legale al piano rialzato), locale interessato da infiltrazioni di liquami fognari ed acqua piovana. 
Il primo giudice ha quindi chiarito le ragioni per le quali il cambio di destinazione d'uso non assentito implica la condizione di abusività dell'immobile (quanto all'unità oggetto di controversia), in linea con il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui la destinazione d'uso è un elemento che qualifica la connotazione del bene immobile e risponde a precisi scopi di interesse pubblico, di pianificazione o di attuazione della pianificazione. 
In quanto urbanisticamente rilevante, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile è soggetto di per sé all'ottenimento di un titolo edilizio abilitativo; anche un mutamento di destinazione d'uso meramente funzionale, ovvero senza la realizzazione di opere edilizie, può determinare una variazione degli standard urbanistici ed è in grado di incidere sul tessuto urbanistico della zona (### Stato, sez. VI, 18 luglio 2019, n. 5041; ### Stato, sez. VI, 12 dicembre 2019, n. 8454; ### Stato, sez. VI, 18 gennaio 2021, n. 534; ### Stato, sez. VI, 12 luglio 2021, n. 5264). 
Nel caso di specie, la destinazione è stata mutata da garage/magazzino a locale per lo svolgimento di attività a contatto con il pubblico, previa realizzazione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni igienico sanitarie e tali da esaltare gli effetti dell'umidità (servizio igienico privo di adeguata aerazione a con apertura irregolare sullo spazio di lavoro antistante), né tali violazioni sono state oggetto di idonea sanatoria da parte del titolare. 
Contrariamente poi a quanto sostenuto dagli appellanti, l'accertamento tecnico preventivo dagli stessi invocato, riscontrando l'espresso quesito sul punto, ha escluso che a seguito delle infiltrazioni lamentate il fabbricato di ### abbia subito danni alle fondazioni ed alle pareti portanti: - con l'atto introduttivo del primo grado e con la memoria ex art. 183, co.6, n. 1) c.p.c., non si menzionavano danni ai muri portanti ed alla facciata del fabbricato di ### -indicati nell'atto di appello-, bensì pregiudizi conseguenti alle infiltrazioni verificatesi nel locale sito al piano terra destinato ad agenzia viaggi, con ingresso da via ### di ### n.23 -oltre che in quello al piano rialzato della stessa via, adibito a studio legale - (punto n.2 della pag. 3 della citazione del 18/0/2010); - i danni descritti nella relazione di a.t.p. riguardano gli intonaci esterni del locale a piano terra fino all'altezza di circa un metro e gli intonaci interni fino circa m.1,60 dal suolo, nonché distacchi di piastrelle del bagno e danni ad una porta interna ed all'impianto elettrico; - circa l'eventuale compromissione di murature perimetrali portanti e eventuali cordoli di fondazioni, l'ing. ### premessa l'astratta necessità al fine di tale verifica di prove mediante attrezzatura specifica -martinetto piatto doppio(indagine di notevole costo da effettuare mediante azienda specializzata), ha riferito di avere “sconsigliato una inutile spesa del genere”, avendo riscontrato sia dall'esame esterno che da quello interno l'inesistenza nel fabbricato “di segni o quadri fessurativi e deformativi tali da far pensare a cedimenti locali, globale, differenziali di fondazione, né tanto meno cedimento delle strutture murarie verticali”. 
Non risulta alcunchè di diverso in proposito dalla ctu svolta nel giudizio di merito tramite l'ing. ### né dalle osservazioni del consulente tecnico di parte dei ### geom. ### non vi è dunque modo di ritenere che la sentenza impugnata abbia considerato abusivo l'intero stabile di proprietà di ### e che per tale ragione abbia negato il risarcimento di danni cagionati alle strutture fondanti o alle murature perimetrali del fabbricato legittimamente realizzate, come sostenuto con l'appello.  b) Le deduzioni degli appellanti in ordine al mancato apporto causale della condotta dei danneggiati nella determinazione dei danni non tengono in alcun conto il principio desumibile dalla normativa sia urbanistica che espropriativa, evidenziato dalla sentenza appellata con adeguati richiami a precedenti della S.C., secondo cui il proprietario non può trarre beneficio alcuno dalla sua attività illecita, il che comporta che nella determinazione indennitaria non deve tenersi conto delle costruzioni abusive ( 9/04/2002, n. 5046; 30/11/2006, n. 25523; 14/12/2007 n. 26260; Cass. 2014/n. 19305). 
In particolare, l'arresto di Cass. 21/02/2011, n. 4206 richiamato dal primo giudice (relativo a fattispecie risarcitoria del tutto simile a quella di specie) ha sottolineato che “il danno, ancor prima che ingiusto è inesistente, in quanto il bene abusivo non è suscettibile di essere scambiato sul mercato”, confutando l'asserzione secondo cui sarebbe stato l'evento dannoso a comportare l'insanabilità dell'opera, poiché -come nel caso per cui è causa: si rimanda al paragr. n. 4 circa le vicende concernenti il rigetto della domanda di sanatoria proposta dal ### - “l'immobile risultava, sia all'epoca dell'istanza di sanatoria, sia al momento del fatto illecito, ancora carente delle opere di completamento necessarie per il suo adeguamento alle prescrizioni di legge ed era dunque non suscettibile di sanatoria”. 
Il tribunale ha inoltre riportato la pronuncia di Cass. sez. 3 - n. 20312 del 26/07/2019, secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico territoriale per il danno da esondazione di una tubazione di raccolta dell'acqua piovana situata in prossimità di un edificio, può essere esclusa ove sia accertata l'insanabile mancanza dello jus aedificandi della costruzione, potendo tale condotta avere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, qualora l'abuso risulti avere aggravato la posizione di garanzia assegnata alla pubblica amministrazione nella custodia dei propri beni”. 
E' appena il caso di precisare che, come osservato dall'appellato, il precedente di Cass. 20653 del 2016 addotto dagli appellanti è inconferente: come infatti si legge nella motivazione di tale pronuncia, il caso trattato riguardava il risarcimento di danni prodotti alla merce custodita dalla conduttrice in un locale, ritenuti risarcibili a prescindere dalla natura abusiva dello stesso locale proprio in quanto non si lamentavano danni all'immobile.  6.-- Le motivazioni esposte comportano il rigetto del secondo motivo di appello e l'assorbimento del quarto motivo, relativi: - alla richiesta di ammissione di prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, disattese in primo grado; - alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'impugnazione pendente all'epoca dell'introduzione del presente appello dinanzi al ### di Stato, avverso la sentenza del Tar che aveva rigettato i ricorsi proposti da ### contro il rigetto delle istanze di sanatoria citate.  a) Le richieste istruttorie degli attori già disattese in primo grado, riproposte con le conclusioni rassegnate in tale sede e reiterate nel presente grado, erano finalizzate a provare il verificarsi delle infiltrazioni e delle relative conseguenze dannose. 
Come ritenuto con ordinanza emessa da questa corte il ###, sia l'interrogatorio formale del sindaco del Comune appellato che la prova testimoniale articolati dagli appellanti vertono, inammissibilmente, su circostanze generiche e/o valutative, ovvero su fatti non controversi o oggetto degli accertamenti tecnici d'ufficio espletati. 
In ogni caso (come già rimarcato dalla sentenza appellata) tali prove, così come la sollecitata ctu contabile sui mancati guadagni dell'agenzia viaggi, avrebbero quale risultato la dimostrazione di danni patrimoniali e non patrimoniali non risarcibili, in quanto relativi all'unità immobiliare al piano terra dello stabile, come già esposto priva di valore economico, giacchè non commerciabile. 
Non si è infine resa necessaria ai fini della decisione una nuova consulenza tecnica d'ufficio -non sollecitata peraltro da alcuna delle partisu cause, natura ed entità dei danni riportati dall'immobile in questione, essendo agli atti del primo grado la relazione acquisita nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, nonché la consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio definito con la sentenza impugnata, dai quali si traggono gli occorrenti accertamenti tecnici -.  b) La richiesta di sospensione del giudizio è superata dall'intervenuta decisione del ### di Stato, menzionata al paragrafo n. 4.  7.-- ### deve dunque integralmente rigettarsi. 
Segue la condanna solidale degli appellanti a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022 -parametri fra minimi e medi per attività di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in riferimento al valore della controversia-.   Va dato atto della ricorrenza, a carico degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.   In merito alle sollecitazioni rivolte dalla parte appellata al collegio ai fini dell'adozione di provvedimenti ufficiosi ai sensi dell'art. 89 e 96, co.3, c.p.c., si rammenta -quanto alla prima norma invocatache l'espressione contenuta in uno scritto presentato o in un discorso pronunciato dinanzi al giudice è qualificabile come offensiva, ai fini dell'ordine di cancellazione contemplato dall'art. 89 c.p.c., quando sia priva di qualsiasi rapporto anche indiretto con la materia controversa e superi le esigenze della difesa, risultando meramente intesa ad offendere l'avversario, il che va valutato a prescindere dalla fondatezza delle tesi sostenute.  ###.C. ha di conseguenza ritenuto non qualificabili come offensive dell'altrui reputazione le parole -come, nel caso, "contrabbandare"-, che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrivono nella normale dialettica difensiva e, riferite ad una tesi della controparte, servono a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi, e che rientrando “seppure in modo piuttosto graffiante, nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque in sé lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (in tal senso Cass. 2016/n. 21031). 
Tanto può ritenersi, nella specie, in riferimento alle qualifiche delle condotte processuali della controparte contenute negli atti difensivi degli appellanti, definite “gratuite, pretestuose e palesemente infondate”, “fraudolente”, “fuorvianti”, e dalle quali sarebbe evincibile “la malafede e l'abuso dello strumento processuale da parte del Comune anche nel giudizio di appello, con ogni conseguenza in termini di condanna dell'Ente per aver barato più volte e reiterato siffatta censurabile condotta processuale”. 
Quanto alla seconda pronuncia sollecitata, la condanna della parte soccombente per responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96, sanzione di cui al co.3 dell'art. 96 c.p.c., introdotto dall'art. 45, co.12, l. 2009/n.69, pronunciabile anche d'ufficio e consistente in misura di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., è volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. 
La sua applicazione, pertanto, non richiede necessariamente, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (v. Cass. Sez. 6 - 2, n. 20018 del 24/09/2020; Sez. L - n. 3830 del 15/02/2021; Cass. Sez. 3 - , n. 22208 del 04/08/2021; Cass. sez. 3 - n. 4430 del 11/02/2022). 
Cass. Sez. 3 - , n. 26545 del 30/09/2021, ha in particolare sottolineato che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale non può farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza dell'impugnazione, chiarendo inoltre che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede l'accertamento, da effettuare caso per caso, dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo e contrario a correttezza (parametro di valutazione giuridico ex ante imposto all'agente), e che la non necessità di alcuna indagine sull'elemento psicologico della condotta va intesa nel senso che la sua ricorrenza non deve essere oggetto di accertamento, ma deve potersi ricavare in termini oggettivi dagli atti del processo (“si potrebbe dire che gli atti processuali devono parlare da soli”). 
Nel caso, non appare ravvisabile la palese ed oggettiva pretestuosità delle domande degli appellanti, valutabile come tale già dal momento della proposizione delle stesse: pur essendone emersa l'infondatezza, tale da giustificare il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di giudizio ex art. 91 c.p.c., non va trascurato che la decisione ha coinvolto aspetti tecnici (tali da richiedere consulenze d'ufficio), onde va escluso che si verta in ipotesi di proposizione di azione integralmente contraria al diritto vivente e/o in violazione di principi di lealtà e probità processuale -cfr. Cass. 2021/n. 26545, cit.-.  - P. Q. M. - La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 95/2020 emessa dal ### di ### in composizione monocratica, proposto da ### e ### con citazione notificata il ###, nei confronti del Comune di ### di ### in persona del sindaco p.t., disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in 7.494,00 euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e ### come per legge; c) dà atto della ricorrenza, a carico degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. 
Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.  dr. ### d'### presidente est.  

causa n. 321/2020 R.G. - Giudice/firmatari: D'Errico Maria Grazia

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Giudice di Pace di Catania, Sentenza n. 1222/2025 del 26-05-2025

... ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 per omesso pagamento di sanzione amministrativa del codice della strada. ha pronunciato ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.58 disposizioni transitorie L.69/09) 1. Nullità e/o illegittimità del preavviso per violazione dell'art. 1 comma 544 L. 228/2012; 2. Omessa notifica del verbale contestato nei termini; 3. Intervenuta decadenza del diritto di riscossione ex art. 1 comma 153 L. 244/2007; 4. Estraneità ai fatti, essendo stata venduta l'auto prima della violazione. Si costituiscono in giudizio ### S.p.A. e ### di ### contestando integralmente i motivi di opposizione. ### S.p.A. eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e difetto di legittimazione passiva. ### di ### afferma la regolarità delle notifiche e la legittimità della pretesa. ###. 1 comma 544 della L. 228/2012 prevede la sospensione della riscossione in presenza di determinate condizioni e modalità di istanza da parte del debitore, nonché la sanzione amministrativa in caso di documentazione falsa. Dall'esame degli atti non risulta che il ricorrente abbia presentato formale istanza di sospensione della riscossione allegando una delle specifiche cause di cui alla norma citata, (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 4562 / 2024 ### di ### di ### Dott.   ### , nella causa civile
R.G. n. 4562 / 2024 vertente tra ### (CF ###) -RICORRENTEcontro ### (CF ###) #### - ### null (CF ###) -RESISTENTEOGGETTO: Opposizione a preavviso di fermo amministrativo ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 per omesso pagamento di sanzione amministrativa del codice della strada. ha pronunciato ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.58 disposizioni transitorie L.69/09) 1. Nullità e/o illegittimità del preavviso per violazione dell'art. 1 comma 544 L. 228/2012; 2. 
Omessa notifica del verbale contestato nei termini; 3. 
Intervenuta decadenza del diritto di riscossione ex art. 1 comma 153 L. 244/2007; 4. 
Estraneità ai fatti, essendo stata venduta l'auto prima della violazione.
Si costituiscono in giudizio ### S.p.A. e ### di ### contestando integralmente i motivi di opposizione. ### S.p.A. eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e difetto di legittimazione passiva. ### di ### afferma la regolarità delle notifiche e la legittimità della pretesa. ###. 1 comma 544 della L. 228/2012 prevede la sospensione della riscossione in presenza di determinate condizioni e modalità di istanza da parte del debitore, nonché la sanzione amministrativa in caso di documentazione falsa. Dall'esame degli atti non risulta che il ricorrente abbia presentato formale istanza di sospensione della riscossione allegando una delle specifiche cause di cui alla norma citata, né che abbia fornito la documentazione richiesta nei termini di legge. La prassi amministrativa considera l'istanza tardiva priva di effetti, mentre parte della dottrina ne ammette comunque l'efficacia .
Nel caso concreto, non risultando presentata tempestivamente alcuna istanza né documentazione idonea, non si ravvisa violazione dell'art. 1 comma 544 L. 228/2012 tale da determinare la nullità del preavviso.
Il ricorrente deduce la mancata notifica nei termini del verbale di contestazione della violazione del codice della strada. La regolarità della notificazione è onere di prova del ### di ### ente accertatore. In mancanza di una prova certa della notifica nei termini e secondo le modalità previste, la pretesa sanzionatoria non può essere legittimamente azionata in sede esecutiva. Tuttavia, dalle difese del ### risulta la produzione delle relate di notifica, che il giudice deve esaminare secondo le modalità di legge. In caso di notifica inesistente o nulla, la giurisprudenza ritiene che il vizio incida sulla legittimità della pretesa esecutiva ('Ove il contribuente impugniuna cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motiviafferenti alla mancata notificazione o alla invalidità degli atti impositivi presupposti,può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore, quanto delconcessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario (Cass. SU 25 luglio 2007 n. 16412, Cass. 12 luglio 2022 n. 21952, Cass.4 febbraio 2020 n. 2480, ### 2 agosto 2021 n. 3815).') Nel caso in esame, le notifiche prodotte risultano formalmente regolari e nei termini di legge; pertanto, il motivo non può essere accolto.
La decadenza del diritto di riscossione delle sanzioni amministrative del codice della strada è disciplinata dall'art. 1 comma 153 L. 244/2007. Il mancato rispetto dei termini di iscrizione a ruolo e notifica della cartella comporta l'estinzione del diritto alla riscossione. Nel processo, la decadenza deve essere eccepita tempestivamente e provata dalla parte che la invoca; in appello non possono essere sollevate eccezioni nuove che non siano rilevabili d'ufficio, tra cui la decadenza del contribuente, mentre la decadenza in favore dell'amministrazione può essere rilevata anche d'ufficio ('### di decadenza (ad es., per l'iscrizione a ruolo) nonsollevata dal contribuente nel ricorso di primo grado, è inammissibile se proposta inappello e l'inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. 20 dicembre2013 n. 28530, Cass. 9 settembre 2008 n. 22686 e Cass. 19 maggio 2008 n. 12594).[...] La decadenza del contribuente prevista in favore dell'AF può essere rilevata insecondo grado anche d'ufficio (Cass. 16 gennaio 2015 n. 679, Cass. 8 marzo 2013n. 5862).') Esaminata la documentazione in atti, risulta che la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta entro i termini decadenziali previsti dalla legge. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'intervenuta decadenza.
La responsabilità per la violazione amministrativa grava sul trasgressore e, in via solidale, sull'obbligato in solido (proprietario del veicolo al momento della violazione).
La vendita dell'auto, se anteriore all'accertamento della violazione, comporta l'estraneità del soggetto agli obblighi sanzionatori, purché sia provata la tempestiva trascrizione della vendita nei registri pubblici. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito documentazione idonea a dimostrare la data certa della vendita e della trascrizione oltre quella allegata, che risulta posteriore alla data della violazione. Ne consegue che il ricorrente è legittimamente individuato quale obbligato.
La giurisprudenza riconosce la possibilità di chiamare in giudizio il concessionario della riscossione anche per contestazioni relative alla pretesa tributaria sottostante, essendo però onere del concessionario chiamare in causa l'ente impositore. Non si ravvisa, pertanto, difetto di legittimazione passiva di ### S.p.A. ('la giurisprudenza sembra riconoscere come valido il ricorso notificato all'AdR anche pervizi che attengono all'operato dell'AE, in quanto è eventuale onere dell'AdR chiamarein causa l'AE (ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 546/92, Cass. SU 4 marzo 2008 n. 5791).[...] Ove il contribuente impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionariodella riscossione per motivi afferenti alla mancata notificazione o alla invalidità degliatti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'enteimpositore, quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabilealcun litisconsorzio necessario (Cass. SU 25 luglio 2007 n. 16412, Cass. 12 luglio2022 n. 21952, Cass. 4 febbraio 2020 n. 2480, ### 2 agosto 2021 n. 3815).') Alla luce di quanto sopra esposto, i motivi di opposizione sono infondati e l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma della legittimità del preavviso di fermo amministrativo impugnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale,
Così deciso in ### il __ P.Q.M. ### di ### definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ### avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato da ### S.p.A. per conto del ### di ### così provvede: 1. 
Rigetta l'opposizione e conferma la legittimità del preavviso di fermo amministrativo impugnato; 2. 
Condanna il ricorrente ### alla rifusione delle spese di lite in favore di ### S.p.A. e del ### di ### che si liquidano, per ciascuna parte costituita, in euro 200,00 per compensi, oltre accessori di legge. 
Così deciso in ### il #### di #### propone opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato da ### S.p.A., quale concessionario della riscossione per il ### di ### relativo ad omesso pagamento di una sanzione amministrativa ex codice della strada. Il ricorrente deduce: 1. Sulla nullità e/o illegittimità del preavviso per violazione dell'art. 1 comma 544 L. 228/2012 2. Sulla omessa notifica del verbale contestato nei termini 3. Sulla decadenza ex art. 1 comma 153 L. 244/2007 4.
Sull'estraneità del ricorrente ai fatti (vendita dell'auto prima della violazione) 5. Sulle eccezioni delle parti resistenti: tardività e difetto di legittimazione passiva del concessionario

causa n. 4562/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Marina Di Gregorio

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Tribunale di Genova, Sentenza n. 1417/2025 del 12-06-2025

... pratiche e in dipendenza della scelta del pagamento della sanzione : A) ### tecniche compreso oneri fiscali : € 1.921,50 B) ### amministrativa : si potrà pagare alla presentazione della pratica il minimo di € 516,00 e attendere la valutazione dell'### del ### a cui sarà trasmessa la pratica medesima oppure pagare subito l'importo massimo di € 5,164,00 ; si ritiene per il conteggio della sanzione applicare all'attualità l'importo massimo in quanto concluderebbe l'iter amministrativo in tempi più ristretti : € 5.164,00 C) ### di segreteria : € 300,00 ### : € 7.385,50 14) SERRA: immobile non sanabile in quanto ricadente nella fascia di riassetto fluviale in contrasto con l'art. 14 delle NTA del ### di ### - ### 16; 15) ### immobile non sanabile in quanto ricadente nella fascia di riassetto fluviale in contrasto con l'art. 14 delle NTA del ### di ### - ### 16 . Ne consegue che i manufatti e le opere che costituiscono parti “essenziali ed imprescindibili” del centro aziendale e del fondo destinato a bambuseto - baracche, magazzino, box uso ufficio e servizio igienico, tettoia, serra, struttura tipo serra, parte dei tunnel ombreggianti - sono stati realizzati dall' affittuario (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di ### nella persona dei seguenti componenti: Dott.ssa ###ssa #### relatore ##### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 4449 /2022 promossa da: ### c.f. ###, elettivamente domiciliata presso l' ### che la rappresenta e difende; Ricorrente contro ### c.f. ###, in qualità di titolare dell'### di ### ( P.I. ### ), con sede in #### via Casali 62/ A, elettivamente domiciliato in ### 55 - ### presso l'### che lo rappresenta e difende; ### c.f. ###, elettivamente domiciliat ###/7 16043 ### presso l'### che la rappresenta e difende congiuntamente con l' ### A. Chiocca; Resistenti ***** Sulle seguenti conclusioni delle parti Per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo di Genova - ### agraria - contrariis rejectis -: - accertare e dichiarare che il contratto di affitto di terreno stipulato in data ### per cui è causa (doc. n. 1) è scaduto per decorso del termine in data ### e non si è più rinnovato e pertanto condannare l'impresa individuale ### di ### P.Iva ### corrente in ####, ### 62/A in persona del titolare alla riconsegna e/o rilascio immediato o in subordine al termine dell'annata agraria in corso alla ###ra ### dei terreni di cui al ridetto contratto di affitto di proprietà della ###ra ### e precisamente distinti al NCT del Comune di ### - ### 10 : mapp. 1879, 2020 e 2021 liberi e sgombri da tutte le opere e/o manufatti realizzati sui terreni di proprietà della sig.ra ### dal ### nel corso della durata del contratto e risultati non sanabili come da CTU del 27.11.2024 a firma ### Consiglieri e ### Crovo.  - respingere tutte le domande svolte nei confronti della ###ra ### sia da ### che dalla ###ra ### In ogni caso con vittoria delle spese anche forfettarie e dei compensi di lite”. 
In via istruttoria : senza che ciò possa comportare un'inversione dell'onere probatorio, e/o deroga alle norme sulle prove documentali, con riserva di formulare anche altri capitoli, anche in controprova nei termini di rito, si fa istanza per interpello del sig. ### e per prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova : 1) “Vero che buona parte del terreno oggetto del contratto di affitto per cui è causa e di proprietà della ricorrente è stato lasciato dall'affittuario negli anni in stato di totale abbandono e quindi incolto ( vedi doc n. 15 e doc. n. 16 ) ”; 2) “Vero che buona parte del terreno oggetto del contratto di affitto per cui è causa e di proprietà della ricorrente risulta ad oggi invaso da piante ed erbe infestanti cresciute ovunque ed in maniera incontrollata ( vedi doc. n.15 e doc. n. 16 )”; 3) “Vero che prima del contratto di affitto del 10.01.1989 tutti i fondi di proprietà della ricorrente e oggi occupati dal sig. ### erano totalmente coltivati a fiori “; ### altri indicarne anche in controprova, si indicano a testi i ###ri : - ### via ### 12/4, 16039 ####; - ### via ### 34, ####; - ### dott. ### via ### 3/33b, 16148 Genova” Per parte resistente ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui agli atti di causa e previa rinnovazione della ### in via principale e/o riconvenzionale accertare e dichiarare l'avvenuto rinnovo del contratto d'affitto stipulato in data ### e ciò con scadenza alla data del 10/01/2034. 
In via riconvenzionale: voglia inoltre l'###mo Tribunale adito, per tutte le causali e titoli di cui alla narrativa, rideterminare il canone d'affitto dovuto dal sig. ### per l'anno in corso e condannare le resistenti alla restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza rispetto al canone legale effettivamente dovuto a decorrere dal 1990 ad oggi nella misura che risulterà dall'espletanda istruttoria; In via subordinata riconvenzionale e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente, condannare quest'ultima e la sig.ra ### al pagamento in favore del sig. ### dell'indennità ex art. 17 della L. n. 203/1982 per l'aumento di valore del fondo oggetto del contratto d'affitto de quo in ragione delle addizioni e migliorie apportate allo stesso dall'odierno resistente e dal padre sig. ### nella misura indicata dal #### nelle osservazioni 11.11.2024 ( € 301.360,70 il minimo tra lo speso e il migliorato) ovvero nella somma maggiore o minore meglio ritenuta. In via istruttoria. Previa modifica dell'ordinanza 25.1.2023, si chiede l'###mo Tribunale adito voglia disporre CTU contabile che accerti a decorrere dal 1990 fino ad oggi la corretta rivalutazione del canone secondo quanto previsto dall'art. 10 della L. n. 203/1982 alla luce della illegittima rivalutazione e della riduzione dei beni oggetto di affitto per effetto dell'avulsione di parte del mappale 2021, della realizzazione della pista ciclabile sul mappale 2022 e della cessione a ### di porzione dei mappali come meglio rappresentate nella planimetria prodotta sul doc. 22. 
Si chiede inoltre l'ammissione della prova per interrogatorio della sig.ra ### e della sig.ra ### e per testi in relazione ai seguenti capitoli di prova: 1. Vero che nei primi giorni del giugno 2018 la sig.ra ### unitamente a suo marito sig. ### si è recata presso l'azienda dell'odierno resistente comunicando a quest'ultimo la propria volontà di rinnovare il contratto d'affitto de quo? 2. Vero che a seguito dell'incontro svoltosi nei primi giorni di giugno 2018, il ricorrente intratteneva numerose conversazioni telefoniche con il sig. ### finalizzate a trovare per la rinegoziazione del contratto d'affitto? 3. Vero che nei primi giorni di giugno 2019 il sig. ### incaricato dalla sig.ra ### in quanto marito di sua figlia, contattava il resistente al fine di programmare un incontro per discutere della possibilità di rinnovare il contratto d'affitto (cfr. doc.  5 che si rammostra al teste)? 4. Vero che in data ### il sig. ### quale rappresentante della sig.ra ### in qualità di marito della figlia di quest'ultima, si incontrava con il resistente innanzi il cancello dell'azienda di quest'ultimo per discutere della rinegoziazione del contratto d'affitto (cfr. doc. 5 che si rammostra al teste)? 5. Vero che al termine dell'incontro di cui al precedente capitolo. 4), le parti rimanevano intese che la sig.ra ### avrebbe, dopo la verifica di alcuni documenti, formulato al ricorrente una proposta circa la misura di un nuovo canone d'affitto (cfr. doc. 5 che si rammostra al teste)? 6. Vero che in data ### il sig. ### quale rappresentante della sig.ra ### in qualità di marito della figlia di quest'ultima, si incontrava nuovamente con il resistente innanzi il cancello dell'azienda di quest'ultimo al fine di proseguire la trattativa per la rinegoziazione del contratto d'affitto de quo (cfr. doc. 5 che si rammostra al teste)? 7. Vero che alcune porzioni di terreno rimangono temporaneamente libere a seguito della vendita delle piante che vi insistevano per poi essere nuovamente occupate da altre piante che vanno a sostituire le precedenti che sono state vendute? 8. Vero che prima il sig. ### e poi il sig. ### hanno apportato al fondo oggetto del contratto d'affitto le addizioni e le migliorie come meglio indicate nella perizia del geom. ### (doc. 18 che si rammostra al teste)? Si indicano quali testimoni i sigg.ri: ######## In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.” Per parte resistente ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a) respingere ogni e qualsiasi domanda, pretesa, istanza che fosse mossa nei di lei confronti; b) vinte le spese e competenze di lite” Motivi della decisione Con ricorso depositato presso la ### del Tribunale di Genova e ritualmente notificato ### nata a ### il ###, e residente in ####, ### 72/4, ha adito l' autorità giudiziaria per sentire accogliere le seguenti domande e conclusioni: “Piaccia all'###mo Tribunale adito - ### - contrariis rejectis: in via principale, accertare e dichiarare che il contratto di affitto di terreno stipulato in data ### è scaduto per decorso del termine in data ### e non si è più rinnovato e, pertanto, condannare l'impresa individuale denominata “### Italia”, P.I. ###, corrente in ####, ### 62/A, in persona del suo attuale titolare sig. ### (21.10.1970), alla riconsegna e/o rilascio immediato in favore della signora ### dei terreni di cui al punto A) delle premesse (### - foglio 10 - mappali 1879, 2020 e 2021); in via subordinata, accertare e dichiarare che il contratto di affitto di terreno, stipulato in data ### è scaduto per decorso del termine in data ###, e non si è più rinnovato, e pertanto condannare l'impresa individuale “### Italia”, P.I. ###, corrente in ####, ### 62/A, in persona del suo titolare ### alla riconsegna e/o rilascio in favore della signora ### dei terreni di cui al punto A) delle premesse (NCT ### - foglio 10 - mappali 1879, 2020 e 2021) alla fine dell'annata agraria in corso (novembre 2022). 
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”. 
A sostegno delle domande proposte la ricorrente ha allegato e dedotto: che, con un unico contratto di affitto di terreno, stipulato in data ###, ### e la signora ### quali proprietari, avevano concesso in allora ad ### quale affittuario, i seguenti terreni, siti nel Comune di #### A) terreno seminativo arborato, irriguo di proprietà del #### consistente in porzione del mappale 137, foglio 10, per una superficie di m/q 13360, e in porzione del terreno boschivo, distinto con il mappale 491 (1); B) terreno seminativo arborato irriguo, di proprietà della signora ### distinto al foglio 10, mappale 115, di m/q 7100 (oggi identificato a ### del Comune di ### al foglio 10, mappale 1399); che i terreni per cui è causa erano, come sono, a tutt'oggi occupati dall'impresa individuale “### Italia” di ### (subentrato, per donazione, a ###; che il contratto di affitto per cui è causa, stipulato in data ###, era scaduto dopo quindici anni, ma si era prorogato per altri 15, in assenza di disdetta, andando così a scadere in data ###; che, in vista di quest'ultima scadenza, le proprietarie ### ed ### con raccomandata a.r. del 26.5.2017 avevano comunicato all'affittuario ### di non voler più rinnovare il contratto all'indicata scadenza del 10.1.2019, invitando, pertanto, il signor ### F.W. al rilascio dei fondi; che, alla data del 10.1.2019, l'affittuario non aveva provveduto al predetto rilascio.  *****  ### si è costituita in giudizio così concludendo: “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a) respingere ogni e qualsiasi domanda, pretesa, istanza che fosse mossa nei di lei confronti; b) vinte le spese e comunque compensate nei confronti di chi di ragione” La resistente ha allegato che con successiva missiva inviata in data ### a mezzo raccomandata a.r. e in data ### a mezzo pec aveva dichiarato espressamente la propria volontà di porre nel nulla l' intimata precedente disdetta e che, conseguentemente, per la parte che attiene ad ### il contratto di affitto per cui è causa era tuttora valido ed efficace essendo l' affittuario rimasto nella detenzione degli immobili ed avendo continuato a corrispondere il canone per gli anni 2019-2020-2021-2022 ***** 
Il resistente ### in qualità di titolare dell' impresa ### di ### ( P.I. ### ) con sede in #### via ### 62/A, si è costituito in giudizio e ha così concluso: “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui alla narrativa: in via principale e/o riconvenzionale accertare e dichiarare l'avvenuto rinnovo del contratto d'affitto stipulato in data ### e ciò con scadenza alla data del 10/01/2034. 
In via riconvenzionale: voglia inoltre l'###mo Tribunale adito, per tutte le causali e titoli di cui alla narrativa, rideterminare il canone d'affitto dovuto dal sig. ### per l'anno in corso e condannare le resistenti alla restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza rispetto al canone legale effettivamente dovuto a decorrere dal 1990 ad oggi nella misura che risulterà dall'espletanda istruttoria In via subordinata riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente, condannare quest'ultima e la sig.ra ### al pagamento in favore del sig.  ### dell'indennità ex art. 17 della L. n. 203/1982 per l'aumento di valore del fondo oggetto del contratto d'affitto de quo in ragione delle addizioni e migliorie apportate allo stesso dall'odierno resistente e dal padre sig. ### Il tutto con vittoria di spese lite e di compensi”. 
Il resistente ha allegato e dedotto: che il contratto di affitto agrario si era rinnovato fino al 2034 per fatti concludenti tenuto conto che dopo la disdetta era rimasto nella detenzione dei beni, aveva continuato a pagare il canone di affitto ed erano state avviate trattative tra le locatrici o loro incaricati per il rinnovo del contratto e la rideterminazione del canone; che il canone iniziale aveva subito aumenti annui del 5% come previsto in contratto e ciò in violazione dell' art. 10 della legge n. 203/1982 anche perché alcune porzioni del fondo erano state nel frattempo cedute ovvero avevano subito l' erosione da parte del torrente ### che pertanto aveva diritto alla ripetizione delle somme versate in eccedenza rispetto al canone legale che dovrà essere accertato, anche tramite CTU contabile in relazione a ciascun anno a decorrere dal 1990 ad oggi, oltre che, in caso di accoglimento della propria domanda volta ad accertare l'avvenuto rinnovo del contratto d'affitto, al ricalcolo del canone da corrispondersi; che nella denegata ipotesi in cui la domanda della ricorrente fosse stata accolta, in via subordinata riconvenzionale, le locatrici ### e ### avrebbero dovuto essere condannate in solido o come meglio ritenuto al pagamento in suo favore dell'indennità ex art. 17 della L. n. 203/1982 per le migliorie e addizioni apportate al fondo oggetto del contratto d'affitto del 10/01/1989 atteso che, come risultava dalla perizia redatta dal geom. ### l'azienda non era affatto in disuso e, soprattutto, i terreni di proprietà della ricorrente non si trovavano in stato di abbandono essendo presenti in azienda circa 100 varietà di bambù con differenti dimensioni ed età per un totale di circa 23.800 piante; che il contratto d'affitto prevedeva invero che “### scadenza del contratto e comunque in caso di rilascio, l'affittuario nulla potrà pretendere per migliorie e per il valore delle piantagioni in atto.”; che tale clausola contrattuale, derogativa rispetto a quanto previsto dall'art. 17 della L. n. 203/1982 che, invece, riconosce espressamente “### che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato” era da ritenersi nulla in quanto il contratto d'affitto del 10/01/1989 non era stato stipulato tramite l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative; che le addizioni e migliorie apportate al fondo erano state analiticamente descritte e stimate nella perizia di parte. 
In seguito alla proposizione delle domande riconvenzionali da parte dell' affittuario del fondo e della specifica istanza del difensore l' udienza di prima comparizione è stata differita ad altra data.  *****  ### con l' ordinanza del 25/1/2023 ha rigettato le prove orali dedotte dalla ricorrente e dall'affittuario e la ctu richiesta da ### con riferimento al canone di affitto. 
La causa è stata quindi istruita mediante la produzione di documenti e tramite una prima c.t.u. ed una successiva c.t.u. collegiale integrativa volta a verificare e stimare gli asseriti miglioramenti del fondo secondo quanto allegato dall' affittuario e quindi è stata rinviata per la discussione finale. 
Le parti hanno depositato le note difensive finali autorizzate e discusso oralmente la causa all'udienza del 28 Maggio 2025.  ******  1. #### Il contratto di affitto oggetto di causa ha natura di contratto agrario, in relazione al quale gli artt 1 e 4 della ### n. 203/82 prevedono una durata legale di quindici anni, ed in mancanza di disdetta di una delle parti, il rinnovo per un ulteriore periodo di quindici anni. 
La durata legale dei contratti agrari prevista in quindici anni può essere derogata dalla volontà delle parti ai sensi dell' art. 45 della citata ### n. 203/82, purchè il relativo accordo venga stipulato mediante l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali. 
Il contratto di affitto per cui è causa prevedeva una durata di anni sei con rinnovo alla scadenza di anno in anno e dunque una durata inferiore rispetto a quella minima prevista dalla citata normativa e non essendo stato stipulato mediante l'assistenza delle organizzazioni sindacali è da ritenersi, in conformità con il prevalente orientamento giurisprudenziale, che la clausola sulla durata del contratto per cui è causa, pari a sei anni, debba considerarsi nulla con la sua conseguente automatica sostituzione con la corrispondente durata minima legale prevista per i contratti agrari di quindici anni. 
Ne consegue che il contratto per cui è causa aveva una durata di anni 15 e, stante la mancata disdetta alla sua prima scadenza, era prorogato per altri quindici anni. 
Quindi il contratto di affitto per cui è causa stipulato in data ### è scaduto dopo quindici anni in data ### e, non essendovi stata disdetta, si è rinnovato per ulteriori quindici anni andando a scadere così in data ###.  ### e ### con la lettera raccomandata a.r. del 26.05.2017 hanno congiuntamente comunicato all' affittuario la loro volontà di non voler rinnovare il contratto alla indicata scadenza del 10.01.2019 invitandolo a rilasciare i terreni alla predetta scadenza.  ### con la lettera del 13/9/2022, successiva all' inizio del giudizio, ha revocato la disdetta già comunicata nel 2017.  ### ritiene la revoca della disdetta da parte della sola ### inefficace perché il contratto di affitto, sebbene stipulato da due proprietari/locatori di distinti terreni, deve essere considerato un unico contratto atteso che il canone concordato era unitario e complessivo senza alcuna distinzione/imputazione tra i due locatori ed esisteva ed esiste un rapporto di stretta interdipendenza funzionale tra i due appezzamenti di terreni ai fini dell' impianto del bambuseto previsto in contratto come risulta chiaramente dall'esito della c.t.u. 
Ne consegue che i due locatori quale unica parte contrattuale concedente potevano congiuntamente dare la disdetta - come si è verificato nel caso concreto - e potevano congiuntamente revocarla ma ### non poteva singolarmente revocare la disdetta. 
Il fatto poi che il conduttore abbia continuato a detenere il fondo dopo la disdetta e abbia continuato a versare il canone e che il locatore abbia atteso tre anni dalla scadenza del contratto prima di proporre l' azione di rilascio sono circostanze che non hanno comportato la rinnovazione tacita del contratto in quanto è pacifico in giurisprudenza che “La rinnovazione tacita del contratto di locazione (nella specie conduzione di un fondo rustico) non può desumersi dalla permanenza del conduttore nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo che questi fatti siano qualificati da altri elementi idonei a far ritenere in modo non equivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo, con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti dalla scadenza del contratto. Pertanto, poiché il conduttore in mora nella riconsegna del bene locato è tenuto sino al rilascio al pagamento del corrispettivo per il godimento della res altrui, una richiesta in tal senso da parte del concedente non può integrare espressione di una volontà contraria a quella precedentemente manifestata di volere la cessazione del rapporto e il rilascio del bene occorrendo invece un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà contraria a quella manifestata per la cessazione del rapporto” ( in senso conforme sez. III civ. n. 13346/2006; Cass. sez. III civ. n. 8833/2007; Cass. sez. 6-3 ord. n. 13886/2011; sez. III civ. n. 2373/2016 ).
Nella fattispecie la volontà contraria è stata manifestata unicamente da una delle due locatrici - peraltro in epoca successiva alla proposizione del giudizio - e come già sopra evidenziato tale manifestazione di volontà è inefficace non provenendo anche dall' altro locatore. 
Quanto poi ai messaggi ### prodotti in causa dall' affittuario non consta in alcun modo dagli stessi la volontà della proprietaria ricorrente di voler rinnovare il contratto stipulato nel 1989 ma al più gli stessi documentano contatti tra le parti o loro congiunti volti ad iniziare un'eventuale trattativa per la stipula di un nuovo contratto di fatto mai andata a buon fine. 
Ne consegue che in accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente deve essere accertato e dichiarato che il contratto di affitto di terreno stipulato in data ### per cui è causa è scaduto per decorso del termine in data ### e non si è più rinnovato e, per l' effetto, l'impresa individuale ### di ### P.Iva ###, corrente in ####, ### 62/A, in persona del titolare ### deve essere condannata alla riconsegna e al rilascio al termine dell' annata agraria in corso in favore di ### dei terreni di cui al ridetto contratto di affitto di proprietà di ### e precisamente distinti al NCT del Comune di ### - ### 10: mapp. 1879, 2020 e 2021 liberi da cose e persone. 
Non può essere disposta la condanna al rilascio dei terreni di proprietà di ### perché sul punto non è stata proposta alcuna domanda né può essere accolta la domanda di condanna dell'affittuario alla rimozione di tutte le opere e/o manufatti realizzati sui terreni di proprietà della sig.ra ### dal ### nel corso della durata del contratto e risultati non sanabili come da CTU del 27.11.2024 a firma ### Consiglieri e ### Crovo, come richiesto nelle note difensive finali della ricorrente, atteso che si tratta di una domanda nuova come tale inammissibile tanto più che ### a pagina 9 del ricorso introduttivo aveva formulato “espressa riserva, anche a seguito di più approfonditi esami, di agire per la totale rimissione in pristino dei terreni della ricorrente a totale cura e spese dell'affittuario” con ciò manifestando la volontà di proporre sul punto una specifica ed autonoma domanda in un successivo e separato giudizio.  2. La domanda riconvenzionale di CBI di rideterminazione del canone d'affitto La domanda riconvenzionale di CBI di rideterminazione del canone d'affitto e di ripetizione delle somme versate in eccedenza rispetto al canone legale è infondata, posto che, come già evidenziato dal Collegio con Ordinanza del 25.01.2023: “in seguito alla sentenza della Corte Cost. n. 318/2002 non esiste più alcun equo canone con la conseguenza che le parti possono liberamente determinare ed individuare i criteri per la quantificazione del canone e della sua rivalutazione”. 
In particolare la Corte Costituzionale con la sentenza di cui sopra ha ritenuto che il meccanismo di determinazione del canone di equo affitto sia da ritenersi ormai privo di qualsiasi razionale giustificazione e che pertanto il canone dovuto dalla parte conduttrice è quello stabilito liberamente fra le parti. 
Quanto ai criteri per determinare i coefficienti di adeguamento legali del canone previsti dall' art.  10 della legge n. 2023/1982 si tratta di norma di fatto inapplicabile perché rimanda ai criteri previsti dall' art. 9 norma dichiarata incostituzionale con la citata sentenza n. 318/2002.  3. La domanda subordinata riconvenzionale di CBI di condanna delle proprietarie al pagamento dell'indennità ex art. 17 L. 203/1982
L' affittuario ha chiesto la condanna delle proprietarie/locatrici al pagamento dell' indennità prevista dall' art. 17 della legge n. 203/1982 per gli asseriti miglioramenti del fondo che avrebbero comportato un aumento di valore dei terreni trasformati in bambuseto rispetto al valore degli stessi terreni in assenza di trasformazione. 
Deve essere in primo luogo evidenziato che la domanda nei confronti di ### è inammissibile atteso che il diritto all' indennità sorge al momento della restituzione del fondo tanto che l' affittuario ai sensi dell' art. 17, quarto comma, della legge n. 203/1982 ha il diritto di ritenzione sino a quando non gli sia stata versata dal locatore l' indennità ma nel caso concreto nessuna pronuncia di condanna alla restituzione del ### B ( così identificato dalla ctu il terreno di proprietà ### ) viene emessa nel presente giudizio in mancanza di domanda sul punto da parte di ### In seguito alla seconda integrazione peritale e con l' ausilio del c.t.u. ### Crovo affiancato al dott. ### è stato possibile accertare quanto segue: “La redazione dell'elaborato planimetrico ( cfr. all. "F" ) ha evidenziato i seguenti immobili ( identificati dalla numerazione da 1 a 15 ), tutti realizzati senza autorizzazione edilizie di alcun genere: 1) baracca in lamiera 2) baracca in lamiera 3) magazzino in muratura 4) baracca in lamiera 5) box prefabbricato ad uso ufficio e servizio igienico 6) baracca/tettoia a struttura portante in legno delimitata in parte da pareti perimetrali in tavolato di legno 7) container 8) tettoia /baracca a struttura in legno 9) tunnel ombreggiante 10) tunnel ombreggiante 11) tunnel ombreggiante 12) tunnel ombreggiante 13) tunnel ombreggiante 14) serra 15) struttura tipo serra. 
Sulla scorta della documentazione urbanistico-edilizia vigente e dei chiarimenti relativi accertati presso l'UTC di ### si specifica di seguito la sanabilità o meno degli immobili: 1) ### immobile posto in fascia B- ambito BB non sanabile perché in tale fascia non è ammessa la nuova costruzione; 2) ### immobile posto in fascia B- ambito BB non sanabile perché in tale fascia non è ammessa la nuova costruzione; 3) ### immobile posto in fascia B- ambito BB non sanabile perché in tale fascia non è ammessa la nuova costruzione; 4) ### immobile posto in fascia B- ambito BB non sanabile perchè in tale fascia non è ammessa la nuova costruzione; 5) #### immobile posto in fascia B- ambito BB non sanabile perché in tale fascia non è ammessa la nuova costruzione; 6) ### -### a struttura portante in legno delimitata in parte da pareti perimetrali in tavolato di legno: l'immobile è sanabile purché sia resa aperta su tutti e quattro i lati alla presentazione della pratica edilizia di sanatoria, in quanto compatibile con le opere che non si figurano come nuova costruzione per il ### di bacino ed a condizione sia verificata la limitata dimensione ; nel caso è da considerare di limitata dimensione in rapporto con la superficie del terreno su cui è realizzata .### nella sua struttura attuale , non essendo aperta su tutti i lati non sarebbe sanabile. Per la sua regolarizzazione occorre predisporre richiesta di ### di ### in sanatoria ai sensi dell'art. 36 , comma 2 del DPR 380/2001 e s.m.i. Si precisa che la pratica edilizia dovrà essere sottoscritta sia dalla parte ricorrente che dalla parte resistente o con delega di una parte all'altra. Le spese necessarie da sostenere all'attualità sono le seguenti , salvo una più esatta determinazione al momento della presentazione delle pratiche: A) ### tecniche per pratica edilizia compreso oneri fiscali : € 1.921,50 B) ### tecniche per accatastamento ( tipo mappale + ### compreso oneri fiscali : € 1.537,20 C) ### catastali : € 159,00 D) ### da pagare una volta : mq. 147 x €/mq. 41,89 = € 6.157,83 C) ### di segreteria : € 300,00 TOTALE ### : € 9.916,53 7) CONTAINER: immobile posto in fascia B- ambito BB non sanabile perché in tale fascia non è ammessa la nuova costruzione; 8) ### /### A ### immobile non sanabile in quanto ricadente nella fascia di riassetto fluviale in contrasto con l'art. 14 delle NTA del ### di ### - ### 16; 9) -10) -11) -12) - 13) ### immobili sanabili in quanto compatibili con le opere che non si figurano come nuova costruzione per il ### di ### si precisa che gli ombreggianti n. 10- 11-12-13 non potranno essere resi sanabili nella porzione colorata in rosso nella planimetria allegato "F" in quanto ricadenti nella fascia di riassetto fluviale in contrasto con l'art. 14 delle NTA del ### di ### - ### 16. Per la loro regolarizzazione occorre predisporre una unica pratica di ### in sanatoria ai sensi dell'art. 36 bis , comma 5 , lettera b) del DPR 380/2001 e s.m.i. Si precisa che la pratica edilizia dovrà essere sottoscritta sia dalla parte ricorrente che dalla parte resistente o con delega di una parte all'altra. Le spese necessarie da sostenere all'attualità sono le seguenti , salvo una più esatta determinazione al momento della presentazione delle pratiche e in dipendenza della scelta del pagamento della sanzione : A) ### tecniche compreso oneri fiscali : € 1.921,50 B) ### amministrativa : si potrà pagare alla presentazione della pratica il minimo di € 516,00 e attendere la valutazione dell'### del ### a cui sarà trasmessa la pratica medesima oppure pagare subito l'importo massimo di € 5,164,00 ; si ritiene per il conteggio della sanzione applicare all'attualità l'importo massimo in quanto concluderebbe l'iter amministrativo in tempi più ristretti : € 5.164,00 C) ### di segreteria : € 300,00 ### : € 7.385,50 14) SERRA: immobile non sanabile in quanto ricadente nella fascia di riassetto fluviale in contrasto con l'art. 14 delle NTA del ### di ### - ### 16; 15) ### immobile non sanabile in quanto ricadente nella fascia di riassetto fluviale in contrasto con l'art. 14 delle NTA del ### di ### - ### 16 . 
Ne consegue che i manufatti e le opere che costituiscono parti “essenziali ed imprescindibili” del centro aziendale e del fondo destinato a bambuseto - baracche, magazzino, box uso ufficio e servizio igienico, tettoia, serra, struttura tipo serra, parte dei tunnel ombreggianti - sono stati realizzati dall' affittuario senza alcun titolo edilizio, sono quindi abusivi e non sono sanabili; altre opere sono sanabili sostenendo i relativi costi ma ciò richiede il consenso della proprietaria la quale in seguito al rilascio del fondo non ha alcun reale interesse al mantenimento di tali opere sui terreni. 
Il c.t.u. dott. ### nel terzo elaborato peritale sulla base del criterio di individuazione del miglioramento del fondo nel minor valore tra speso e migliorato, già indicato a pagina 49 della prima relazione peritale, ha quantificato l' asserito miglioramento fondiario in complessivi € 116.771,00 circa di cui € 81.885,00 circa per il ### A e € 34.886,00 circa per il ### B.  ### non ritiene di poter condividere le conclusioni del c.t.u. per le seguenti ragioni: il consenso all' esecuzione degli impianti e delle sistemazioni necessarie alla realizzazione del bambuseto previsto in contratto non comportava certo l' autorizzazione ad eseguire opere non conformi alla normativa urbanistica ed edilizia né risulta che l' affittuario per dare corso alle singole addizioni e trasformazioni del fondo abbia nel corso degli anni attivato la procedura presso l'### dell'### come previsto dall' art. 16 della legge n. 203/1982; le valutazioni del consulente sono del tutto presuntive circa l' indicazione dei valori delle opere e dei materiali occorrenti per realizzare i manufatti e gli impianti descritti nella relazione peritale in assenza di qualsiasi documentazione non prodotta in causa dal conduttore circa l' effettivo costo sostenuto dall' affittuario per l' esecuzione dei manufatti oggi presenti sul fondo; le opere più importanti per la conduzione del bambuseto, come già sopra evidenziato, sono tutte abusive e non sanabili e ciò comporta non già un vantaggio per la locatrice bensì uno svantaggio e la necessità per la proprietà, una volta rientrata in possesso del fondo, di accollarsi ingenti costi per le attività di rimozione, demolizione e smaltimento degli impianti e manufatti abusivi al fine di ripristinare le condizioni originarie dei terreni; in tema di contratti agrari, “l'affittuario che abbia eseguito, sul fondo del locatore, opere non conformi alle norme edilizie e insuscettibili di sanatoria, non ha diritto ad alcun indennizzo ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la cui attribuzione sarebbe in contrasto con la funzione dell'amministrazione della giustizia, in quanto l'agente verrebbe a conseguire indirettamente, ma pur sempre in via giudiziaria, un vantaggio da attività illecita, che, in via diretta, è precluso dagli artt. 1346 e 1418 cod. civ., tanto più che le opere - proprio perché non sanabili - non sono idonee a determinare un effettivo aumento di valore del fondo” ( in senso conforme Cass. sez. III civ. n. 5864/2015 ). 
Le sistemazioni idraulico agrarie, l' impianto di irrigazione, la viabilità poderale, le linee elettriche ( uniche opere legittime sotto il profilo edilizio ed urbanistico ) non possono essere valutate astrattamente e singolarmente in assenza di qualsiasi legittimità dei manufatti agricoli più importanti quali “baracche, magazzino, box uso ufficio, tettoia, serra, struttura tipo serra, parte dei tunnel ombreggianti” perché il fondo destinato a bambuseto senza il proprio centro aziendale principale non si può considerare migliorato rispetto ad un fondo non trasformato: in ogni caso anche per queste opere vale quanto già sopra esposto in ordine alla mancanza di specifica autorizzazione all' esecuzione da parte del locatore e alla mancanza di attivazione della procedura prevista dall' art. 16 della legge n. 203/1982. 
Ne consegue che la domanda dell' affittuario proposta ai sensi dell' art. 17 della legge n. 203/1982 nei confronti della ricorrente deve essere rigettata.  4. Le spese di lite e le spese di ctu Le spese di lite seguono la soccombenza dell' affittuario/conduttore nei confronti della parte ricorrente e sono così liquidate: Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: indeterminabile - complessità media ### di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00 ### introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00 ### istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00 ### decisionale, valore medio: € 3.579,00 ### tabellare (valori medi) € 10.860,00
Le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e la resistente ### possono essere integralmente compensate atteso che la presenza necessaria dell' altra locatrice nel giudizio era ed è giustificata dalla domanda di accertamento della scadenza dell' unico contratto di affitto ma le parti non hanno proposto domande l' una nei confronti dell' altra. 
Le spese di lite nei rapporti tra l' affittuario e la resistente ### possono essere integralmente compensate attesa la posizione assunta in causa dalla locatrice e la dichiarazione di inamissibilità della domanda riconvenzionale subordinata di ### Le spese della c.t.u. devono essere poste in via definitiva a carico esclusivo del resistente soccombente ### P.Q.M.  Il Tribunale di ### in ### del ### pronunciando in via definitiva così provvede ### E ### che il contratto di affitto di terreno stipulato in data ### per cui è causa è scaduto per decorso del termine in data ### e non si è più rinnovato e, per l' effetto ### l'impresa individuale ### di ### P.Iva ###, corrente in ####, ### 62/A, in persona del titolare ### alla riconsegna e rilascio al termine dell'annata agraria in corso in favore di ### dei terreni di cui al ridetto contratto di affitto di proprietà di ### e precisamente distinti al NCT del Comune di ### - ### 10: mapp. 1879, 2020 e 2021 liberi da cose e persone; RIGETTA le domande riconvenzionali proposte da ### nei confronti della ricorrente; DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da ### nei confronti di ### PONE le spese di c.t.u. in via definitiva a carico esclusivo di #### l'impresa individuale ### di ### P.Iva ###, corrente in ####, ### 62/A, in persona del titolare ### a rimborsare alla parte ricorrente le spese legali del giudizio liquidate in € 10.860,00 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva di legge; COMPENSA integralmente le spese legali del giudizio nei rapporti tra la ricorrente e la resistente ### nonché nei rapporti tra le due parti resistenti; FISSA termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza ### deciso in ### il 28 Maggio 2025 ### est. ####ssa

causa n. 4449/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Bonino Roberto, Ada Lucca

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4099/2025 del 17-02-2025

... una delle suddette fasi determina la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria del le nullità di protezione (cfr. 31/05/2017 n. 1304) 10. Occorre tuttavia ricordare che la fase che si assume essere stata pretermessa ed in base alla quale è ravvisata la violazione della norma denunciata è solo eventuale. Infatti se è vero che la speciale disciplina dettata dall'allegato A al RD n. 148/1931 come detto non è stata abrogata dall'art. 7 legge n. 300/1970, tuttavia il procedimento disciplinare degli autoferrotramvieri si articola in più fasi. ###. 53 ai commi 7 e 8 prevede che l'opinamento - reso all'esito dell'indagine amministrativa, con il quale il direttore, o chi da esso delegato, individui la punizione da infliggere - sia reso noto all'interessato che potrà presentare nel termine di cinque giorni nuove giustificazioni in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare diviene definitivo. Qualora poi le giustificazioni presentate non siano accolte allora “l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 2342-2024 proposto da: ### S.R.L., in persona del leg ale rappresentante pro tempore, domicilia ta in ### CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ### MURANA, ### - ricorrente - contro ### domiciliato in ### presso LA CA NCELLERIA DELLA CORTE SUPREM A ### rappresentato e difeso dall'av vocato ### D'### - controricorrente - avverso la sentenza n. 1094/2023 della CORTE ### di PALERMO, depositata il ### R.G.N. 671/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal ###. ####.G.N. 2342/2024 Cron. 
Rep. 
Ud. 09/01/2025 ### di causa La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha respinto il reclamo proposto da ### avverso la sentenza del tribunale di Marsala che, decidendo sull'impugnazione di ### avverso il licenziament o intimatogli in data ###, aveva dichiar ato la nullità dell'atto di recesso per violazione del procedimento disciplinare dettato dall'art. 53 All. A) R.D. n. 148/1931 e condannato la ### alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione matura ta fino all'effettiva reintegrazione.   A fondamento della sentenza la Corte d'appello ha rilevato che nel caso di specie l'azienda non aveva fatto applicazione della disciplina speciale dettata per gli autoferrotramvieri dal R.D.  148/1931 in quanto, dopo aver conte stato i fatti disciplinarmente rilevanti al lavor atore, non aveva e spresso alcun opinamento circa la sanzione da infligg ere, non aveva consentito al lavoratore di presentare nuove giustificazioni e, soprattutto, nonostante la richiesta in tal senso formulata dal lavoratore, aveva omesso di convocare il Consiglio di disciplina, organo preposto all a irrogazione del licenziamento, avendo ritenuto erroneamente abrogata la disposizione che lo contemplava.   ### e ha quindi rib adito la pi ena vigenza nell'attuale sistema gi uridico del procedimento disciplinar e dettato dall'articolo 53 all. A) R.D. 148 a prescindere dalla sanzione irrogata (d estituzione o licenziamento) e dall'atipicità della condotta disciplinarmente rilevante rispetto alle fattispecie disciplinari contemplate dal ### d ecreto. Ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte la quale ha statuito che la procedura stabilita dal ### decreto è una procedura maggiormente garantita rispetto a quella di cui all'articolo 7 legge n.300/70 e rientra nella categor ia delle nullità di protezione per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art.  1418 c.c., da cui discend e l'applicazione della tutela reale prevista dall'art. 18, comma 1 e 2 dello ### Avverso la sentenza ha propos to ric orso per cassazi one ### srl con tre motivi. ### ha resistito al ricorso ed ha depositato controricorso.   A seguito della proposta di definizione anticipata del ricorso, ### ha chiesto che lo stesso venisse deciso in applicazione dell'art. 380bis, 3 comma c.p.c. Le parti hanno depositato memorie prima dell'udienza. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 380bis1, secondo comma, ult.  parte c.p.c. 
Motivi della decisione 1. Col primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. comma 1°, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché la Corte di appello aveva disapplicato l'art.  2119 c.c. ritenendolo erroneamente ed inaccettabilmente non applicabile in subiecta materia.  2. Col secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 45 e 53 del regolamento sub all. A del R.D. 148/1931, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., perché la Corte ha errato a ritenere che al licenziamento per cui è processo andassero applicate le regole della destituzione e di conseguenza ha erroneamente ritenuto nullo il licenziamento non essendo stato applicato il R.D. 148/1931.  3. Col terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della L. 300/1970, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che procedendo al licenziamento la datrice non avrebbe dovuto applicare l'art. 7 della L. 300/1970 che, in tesi, avrebbe invalidamente applicato.  4. Col quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dei commi 1°, 4°, 5° e 6° dell'art. 18 della L. n. 300/1970, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché la Corte di appello ha disposto un a rei ntegra che secondo l'art. 1 8 non poteva essere disposta neanche se fosse esistita la nullità che aveva erroneamente rilevato.  5. I motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente per motivi di connessione e sono inammissibili.  6. E d invero secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - fonte primaria e speciale, tuttora vigente in quanto non derogata da spec ifiche disposizioni legislative successive - delinea una peculiare procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari, maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla l. n. 300 del 1970, sicché il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino lacune non superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica.  7.- La violazione del procedimento di cui all'art. 53 del r.d.  148 del 1931, all. A, comporta la n ullità del provvedi mento disciplinare e, in particolare, un'invalidità c.d. di protezione , in ragione dell'inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970” (da ultimo Cass. n. 2859/2024; Cass. n. 6555 del 2023; nello stesso senso v. Cass. lav. n. 17286 del 2015; n. 13804 del 2017; Cass. n. 12770 del 2019; Cass. n. ### del 2021; Cass. n. 6765 del 2023; Cass. n. 9530 del 2023; 14141 del 2023; Cass. n. 15355 del 2023; alle quali tutte si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).  8.- Può essere altresì specificato che, come affermato anche dalle ### di questa Corte chiamate a pronunciarsi sulla perdurante vigenza della di sciplina speciale dettata per gli autoferrotranvieri dal R.D. n. 148 del 1931, la discipl ina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario costituisce un corpus co mpiuto ed organi co, determinato dalla loro assimilazione ai dipendenti pu bblici , pur avendo subito una progressiva "devitalizzazione" per effetto di vari interventi legislativi succedutisi nel tempo tuttavia non è stato implicitamente abrogato pur dovendo essere integrato o in parte sostituito quando risulti incompatibile con il sistema in generale (così Cass. Sez. U, 27/07/2016 n. 15540 e Cass. del 06/03/2013 n. 5551 oltre che n. 855 del 2017).  9.- In m ateria di procedimento discipl inare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole sicché l'omissione di una delle suddette fasi determina la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria del le nullità di protezione (cfr.  31/05/2017 n. 1304) 10. Occorre tuttavia ricordare che la fase che si assume essere stata pretermessa ed in base alla quale è ravvisata la violazione della norma denunciata è solo eventuale. Infatti se è vero che la speciale disciplina dettata dall'allegato A al RD n. 148/1931 come detto non è stata abrogata dall'art. 7 legge n. 300/1970, tuttavia il procedimento disciplinare degli autoferrotramvieri si articola in più fasi.  ###. 53 ai commi 7 e 8 prevede che l'opinamento - reso all'esito dell'indagine amministrativa, con il quale il direttore, o chi da esso delegato, individui la punizione da infliggere - sia reso noto all'interessato che potrà presentare nel termine di cinque giorni nuove giustificazioni in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare diviene definitivo. Qualora poi le giustificazioni presentate non siano accolte allora “l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso” e tale richiesta deve essere fatta nel termine di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal ### la punizione. In tal caso la punizione opinata è sospesa “fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso".  11. In sostan za la norma delinea più fasi di una procedura maggiormente garantita, per il dipend ente del settor e autoferrotranviario, rispetto a quella prevista dalla legge 300/1970. 
Una prima fase integrata dalla contestazione dell'addebito con invito all'incolpato a giustificarsi. 
Una seco nda -che segue alle eve ntuali gius tificazioni del dipendenteche preve de una relazione scritta (corredata dell'opportuna documentazione delle indag ini svolte) in cui i funzionari a tal fine delegati riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzam enti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell'incolpato e, in fine, espongono le proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili. 
Una terza fase, eventuale, in cui il direttore o chi da lui delegato esprime, in base alla propria relazione, il cd. opinamento circa la punizione da infliggere fra quelle previste dagli artt. 43 e 45, opinamento che è reso noto all'interessato con comunicazione scritta personale. E' a questo punto che l'incolpato ha il diritto, entro cinque giorni dalla notifica dell'opinamento, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni , che potranno affrontare compiutamente non solo il merito dell'adde bito, ma anche quello de lla natura e della enti tà della sanzione ventilata, giustificazioni in mancanza delle qual i il provvedi mento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.  ### di disciplina diviene titolare del potere di irrogare la sanzione disciplinare, restandone esonerato il direttore solo se l'incolpato ne solleciti l'intervento successivamente al diniego di prendere in considerazione le sue giustificazioni ulteriori. 10.6. 
Orbene, nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente - dopo la comunicazione dell'opinamento da parte del ### che la Corte territoriale ha in fatto accertato che era stato a ciò delegato - non ha presentato ulteriori giustificazioni nel termine di cinque giorni con la conseguenza che il provvedimento adottato è divenuto definitivo 12.- Per quanto concerne la doglianza sollevata in merito alla tutela reintegrator ia applicata, l'indirizzo di legittimit à ha ricevuto l'autorevole avallo della Corte Cost. che nella sentenza n. 22/2024 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 23/2015 (cosiddetto “### Act”) con riferimento al termine “espressamente”; pertanto, come aveva ipotizzato la Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione n. 83/2023, la limitazione dell'applicabi lità della tutela reintegratoria ai lavoratori assunti co n contratti a tutele crescen ti nelle so le ipotesi di nullità del licenziamento previste espressamente come tali è stata ritenuta non conforme alla ### in ragione della violazione del criterio contenuto nella legge di delega (v.  art. 1, comma 7, lett. c, legge n. 183/2014).  ### la ### il riferim ento ai “licenziamenti nulli” contenuto nel criterio direttivo non prevedeva, e dunque non consentiva, alcuna distin zione tra nullità espre sse e non espresse (altrimenti dette virtuali), contemplando una distinzione esclusivamente per i licenziamenti disciplinari ingiustificati.  13.- Per i motivi esposti il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato in sostanziale corrispondenza al provvedimento di proposta di definizione anticipata.  14.- Il reg olamento delle spese segue la so ccombenza e l e stesse vanno liquidate in dispositivo in favore del controricorrente con distrazione in favore del l'Avv. ### D'### antistatario.  15. Riguardo alle sanzioni previste dall'ultimo comma dell'art.  380-bis c.p.c., stante l'esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre applicare il terzo ed il quarto comma dell'art. 96 c.p.c. Alla presente pronuncia di inammi ssibilità del ricorso fa quindi seguito la condanna del ricorrente al pag amento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell'art.  96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla ### delle ### entrambe liquidate come in dispositivo. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processual i per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.   P.Q.M.  rigetta il ricor so e cond anna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese for fettarie nella misura del 15 per cento, agli esbor si liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. ### D'### io antistatario. 
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte di una somma di € 2500 ex art. 96, 3° comma c.p.c., nonché a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di € 2500 ex art. 96, 4 comma c.p.c. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12 ), si dà atto della sussistenza dei presupposti process uali per il versamento da parte del la ricorrente di un ulteriore importo a titolo d i contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella ### camerale del 9.1.2025  

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Riverso Roberto

M
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31995/2024 del 11-12-2024

... il fatto che per EP ‘151 è intervenuta, in sede amministrativa, la conversione prevista dall'art. 58, comma 2, c.p.i.. 7. ― Que st'ultima norma dispone: «È con sentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di un a domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo anche con effetto unitario revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità». La fattispecie di cui qui si discorre è distinta da quella presa in considerazione dall'art. 76, comma 3, c.p.i., secondo cui la domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio; detta disposizione si riferisce, come è evidente, alla con version e richiesta in sede giudiziale, mentre nel caso in esame viene in questione la conversione della frazione italiana del brevetto europeo che è stata promossa avanti all'### e quindi in sede amministrativa. Sez. I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 10 8. ― La conversione giudiziale introduce una deroga ai principi che regolano la formazione del thema decidendum proprio in quanto può essere domandata in ogni stato e (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28030 R.G. anno 2020 proposto da: I.M.A. - ### s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato ### dall'avvocato ### e dall'avvocato ### domiciliata presso quest'ultimo; ricorrente contro ### 1 s.p.a., rappresentata e dife sa dall'avvocato ### dall'avvocato ### dall'avvo cato ### e dall'avvocato ### domiciliata presso gli ultimi due; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1094/2020 depositata il 14 maggio 2020 della Corte di appello di Milano. 
Udita la relazione svolta all'udienza pubblica dell'11 ottobre 2024 dal ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 2 consigliere relatore ### udite le conclusioni del ###, nella persona del sostituto procuratore generale ### udite le difese delle parti.  ### 1. ― ### 1 s.p.a. è divenuta titolare dei seguenti brevetti di invenzione: ### (EP ‘076) , EP ### (EP ‘ 612) ed ### (EP ‘ 151), tutti afferenti ad una macchina astucciatrice.   ### s.p.a. ha venduto a ### e ### cinque linee di imballaggi o comprensive di una macchina astucciatrice incorporante, secondo quanto sostenuto da ### 1, i trovati di cui ai brevetti sopra menzionati.   2. ― Dopo un procedimento di descrizione introdotto da ### 1, ### e I.M.A. s.p.a. hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano la titolare dei brevetti, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dei titoli di proprietà industriale in questione, di accertare che la macchina astucciatrice oggetto di vendita non interferiva con l'ambito di protezione delle suddette privative e di condannare la convenuta a risarcire i danni che avevano subito a causa dell'iniziativa cautelare di ### 1.   Con successivo atto di citazione ### 1, a sua volt a, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano, ### s.p.a. e ### s.p.a., o ltre che ### ies s.r.l., chiedendo di accertare la contraffazione delle privative di cui è causa e gli atti di concorrenza sleale posti in essere in proprio danno, con pronuncia, a carico delle convenute, di inibitoria e di condanna al risarcimento del danno.   Le due cause, in cui si sono cost ituite le parti c onvenu te in giudizio, sono state riunit e. D opo l'esperimento di una consulenza tecnica brevettuale, il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza non definitiva con cui: ha accertato la validità della porzione italiana del brevetto EP '76, la nullità parziale (relativamente alle rivendicazioni 1, ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 3 2, 3, 4, 6, 13, 14, e 15) della porzione italiana del brevetto EP ‘612 e la validità della porzione italiana del brevetto EP ‘151; ha accertato la contraffazione posta in essere con riguardo ad alcune rivendicazioni di EP ‘612 e di EP ‘151; ha disposto l'inibitoria della prosecuzione e della reiterazione della produ zione, commercializzazione, importazione, esportazione e pubblicizzazione, anche a mezzo della rete internet, e vendita della macchina della società ### ritenuta in contraffazione e di ogni altro macchinario, commercializzato anche con diversa sigla, che implementasse le caratt eristiche delle rivendicazioni contraffatte, disponendo, al riguardo, una penale per ogni successiva violazione e per ogni giorno di ritardo nella cessazione delle vietate condotte; ha respinto infine le altre domande.   A seg uito di consulenza contabile , lo ste sso Tribunale ha pronunciato, poi, sentenza definitiva con cui ha condannato ### e I.M.A. al risarcimento del danno: danno liquidato in euro 231.652,00, oltre rivalutazione e interessi.   3. ― Nei confronti delle due sentenze hanno proposto appello sia ### 1 che le società ### e I.M.A..   Con sentenza del 14 maggio 2020 la Corte di appello di Milano ha riformato il capo della sentenza definitiva relativo alla liquidazione del danno; ha ritenuto che sul punto dovesse trovare applicazione non già il criterio della giusta royalty, ma quello della retroversione dell'utile, e ha condannato ### e I.M.A., in solido, al pagamento della somma di euro 1.107.196,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore di ### 1.   4. ― Avv erso quest'ultima pronuncia ha pro posto ricorso per cassazione, con sei motivi, I.M.A.. ### 1 ha notificato controricorso con cui ha pure svolto un'impugnazione incidentale basata su cinque motivi.   5. ─ Con ordinanza interlocutoria n. 9506 del 23 febbraio 2024 la causa, oggetto di trattazione camerale , è stata r imessa in pubb lica ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 4 udienza.   ### ocuratore ### ha concluso chiedendo «che la Corte, rigettando il ricorso, confermi i principi espressi da Cass. n. 22984 del 2019» e perché «in via subordinata, rimetta la questione alle ### Sono state depositate memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo motivo la ricorrente principale denuncia l'omesso esame circa un f atto decisivo per il giudizio c he è stato ogget to di discussione tra le parti. Si ricorda che la Corte di appello ha ritenuto non provata la predivulgazione delle soluzioni tecniche oggetto delle privative oggetto di causa attribuendo valore a un patto di riservatezza intercorso tra le società ### e ### 1. La sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha definito la q uestione relativa alla predivulgazione sulla scorta di un obbligo di riservatezza e ha asserito che non sarebbe stata data prova della circostanza per cui la prima società aveva deliberatamente mostrato il macchinario ai dipendenti della società I.M.A.. Il fatto decisivo è individuato nella violazione del patto di riservatezza: violazione di cui la ricorrente avrebbe inteso dar riscontro con la prova testimoniale.   Il secondo mezzo del ricorso principale oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 66 c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005) con riferimento all'omessa applicazione della nor ma modificata attraverso la l. n .  214/2016. Si assume che nella circostanza avrebbe dovuto conferirsi valore determinante a una precisa circostanza: quella per cui, avendo I.M.A. fornito macchinari idonei ad attuare il metodo produttivo a un soggetto che si sarebbe avvalso di tale procedimento in ### al di fuori ― quindi ― de l te rritorio dello S ato italiano o di altr o Stato aderente alla convenzione per il brevetto europeo unitario, non poteva dirsi sussistente l'illecito di cui all'art. 66, comma 2 bis c.p.i. (norma, questa reputata di immediata applicazione, ai fini che interessano). Sez. I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 5 Col terzo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazion e dell'art. 125 c.p.i. nella parte in cui ha ritenuto sussistente il diritto di ### 1 di ottenere la retroversione degli utili realizzati da I.M.A.. Viene rilevato che la sentenza impugnata aveva accertato che la sussistenza, n elle macchine ast ucc iatrici, della soluzione brevettata era non solo tecnicamente rilevante, in quanto surrogabile da altre soluzioni co stituenti ar te nota, ma anche assolutamente inconsistente nell'economia del processo decisionale che aveva portato la cliente canadese a concludere il contratto di acquisto delle stesse. In conseguenza, la Corte di a ppe llo avrebbe dovuto respingere la pretesa risarcitoria non potendosi in alcun modo correlare le vendite con la contraffazione brevettuale.   Col quarto motivo IMA oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 125, comma 3, c.p.i. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di sottoporre a retroversione l'intero utile realizzato con la vendita delle cinque macchine oggetto di compravendita. Si deduce che gli utili da sottopo rre a r etroversione sono «solo quelli relativi all'arricchimento ingiustificato realizzato dal contr affattore, con tale espressione dovendosi intendere l'arr icchimento coincidente con l'usurpazione delle utilità dipendenti dallo sfruttamento della privativa».   IMA svolge, poi, un quinto motivo di ricorso con cui pone una questione di costituzionalità dell'art. 123, comma 3, c.p.i.. Si assume, in subordine, che ove non si interpreti la norma sopra richiamata «in speciale chiave risarcit oria, nei limiti dell'effettivo arricchimento», si attribuirebbe alla stessa un valore punitivo e si prospetterebbe, in conseguenza, una questione di incostituzionalità. Si osserva infatti che la dir. 2004/48/CE (c.d. direttiva eforcement) non contempla, all'art.  13.1, lett. a), un diritto alla restituzione degli utili del contraffattore: essa si limita a p revede re che i b ene fici realizzati illegalmente dall'autore della violazione costituiscono uno dei dati di cui si tiene conto ai fini della liquidazione del danno; la legge italiana di attuazione della ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 6 direttiva non autorizzerebbe, q uindi, la configurazione di un diritto quale quello enucleato dalla norma con cui la direttiva è stata recepita. 
Tale incostituzionalità della norma sarebbe evitata ― si aggiunge ― ove il nesso causale assumesse rilievo quale elemento costituivo del rimedio di cui al cit. art. 125, comma 3, c.p.i..   Il ricorso principale si chiude con un sesto motivo con cui si invoca la r imessione di una questione pregiu diziale alla C orte di giu stizia dell'### europea, a norma dell'ar t. 267 T.F.U.E.. La richiesta è formulata per l'ipotesi in cui questa Co rte non intenda discostarsi dall'interpretazione che il Giudice di appello ha dato dell' art. 125, comma 3, c.p.i.. Si ded uce , al riguardo , che r isulta contraria all'interpretazione del considerando n. 26 della dir. 2004/48, oltre che dei princip i dell'ordinamento euro-unitario, una interpret azione della detta norma nazionale che veda «nella re troversione degli utili una sanzione sganciata dalla effe ttività del pregiudiz io e da i principi del nesso causale»: una tale interpretazione ad av viso della r icorrente, attribuirebbe al rimedio una connotazione punitiva confliggente con la direttiva stessa.   Col primo motivo del ricorso incidentale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 40 e 41 c.p. e 125 c.p.i.. Ci si duole che la ### e territoriale ab bia e scluso il nesso causale c on riferimento agli elementi meccanici dell' intera lin ea di imballagg io, senza porsi il problema di stabilire se esistessero ulteriori concause che dessero conto della scelta, d a parte della società canade se ### di procedere all'acqui sto di tali elementi: si menzionano, al riguardo, l'interesse di detta impresa ad avere un unico fornitore per l'intera linea di packaging e l'apprezzamento della stessa ### per le competenze di ### 1.   Il secondo motivo del ricorso incidentale prospetta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c.. Il mezzo di censura verte sui plurimi errori di percezione in cui sarebbe incorsa la ### di appello ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 7 nella ricognizione delle prove documentali da cui si era desunto che l'acquisto delle cinque linee d i imballaggio acquis tate dalla società canadese ### r non potesse dirsi «tr ainata» dalla speciale tecnologia della macchina astucciatrice.   Col terzo mo tivo ### 1 prospe tta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, e 116 c.p.c.. Il mezzo si raccorda a quello che precede: la sentenza impugnata e censurata nella parte in cui è affermato che I.M.A. aveva fornito anche un riassunto in lingua italiana ― il cui significato non era stato contestato da ### 1 ― di alcuni documenti; si rileva che essa istante aveva eccepito la mancata produzione di tali scritti e che l'onere di contestazione può avere ad oggetto i fatti allegati da controparte, e non il riassunto o l'interpretazione che l'altra parte dia del contenuto del significato delle proprie produzioni documentali.   Il quarto motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, e 116, comma 1, c.p.c.. A proposito della mancata contestazione del riassunto in lingua italiana dei documenti di cui al terzo motivo si lamenta che la ### di appello abbia disatteso la regola secondo cui il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. 
Col quinto motivo la ricorrente per incidente prospe tta la violazione e falsa applicazio ne dell' art. 54, comma 2, c.b .e.  (convenzione sul brevetto europeo). La censura verte sull'accertamento della nullità parziale del brevetto EP ‘612; si lamenta, in sintesi, che, nell'apprezzamento della predivulgazione del trovato, la C orte distrettuale avrebbe attribuito rilievo a una circostanza inconferente: le 200.000 visualizzazioni di un filmato presente sul web di una macchina, della societ à americana ### che cos tituirebbe un'anteriorità distruttiva delle rivendicazioni della citata privativa.   2. ― Con l'ordinanza interlocutoria sopra menzio nata questa ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 8 ### ha rilevato che nelle rispettive memorie ex art. 380-bis.1 le parti avevano dato atto che i brevetti europei EP '612 e EP '151 erano stati revocati dal ### of ### dell'EPO nella pendenza d el present e giudizio di legittimità e che la seconda privativa era stata convertita in modello di utilità; ha reputato il Collegio che a fronte di tale nuova situazione si imponesse il rinvio del ricorso per valutare il rilievo che poteva assumere in questa sede l'intervenuto mutamento di uno dei titoli di propr ietà indu striale oggetto del giudizio: tanto più in considerazione dell'imminente pronuncia sulla ### for petition for review di cui, a mente di quant o dedotto nelle memo rie, era stato investito l'### od ### dell'### 3. ― Nelle more l'### od ### ha reso due pronunce con cui le impu gnazioni proposte avverso le decision i di revoca dei brevetti EP ‘612 ed EP ‘151 sono state disattese. 
Questi ultimi sono gli unic i titoli di privativ a di cui oggi si controverta, posto che, come si legge nella sentenza impugnata (pag.  16), EP ‘076 è restato estraneo anche al giudizio di appello.  4. ― Va qui rammentato quali siano gli eff etti derivanti della definitiva statuizione circa la revoca del brevetto europeo. A norma dell'art. 68 c.b.e., in caso di revoca della privativa, la domanda e il brevetto che ne è risultato sono considerati fin dall'inizio privi degli effetti di cui agli articoli 64 e 67: la r evoca dei t itoli di propriet à industriale ha avuto quindi effetto retroattivo.  5. ― Non coglie nel segno il rilievo formulato dal ### incentrato sull'evocazione del principio enunciato da Cass. 16 settembre 2019, n. 22984. Nella circostanza questa S.C. ha affermato che la previsione dell'inefficacia del brevetto italiano nel caso in cui si sia con cluso il procedimento di op posizion e a quello europeo con il mantenimento dello stesso, contenuta nell'art. 59, comma 1, lett. b), c.p.i. in ossequio al divieto di cumulo delle protezioni, non implica che laddove l'opposizione al brevetto europeo sia stata accolta, perda ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 9 automaticamente efficacia anche quello italiano, che costituisce titolo autonomo, la cui validità va acc ert ata facendo applic azione della normativa interna. ### concerne il caso, previsto dall'art. 59 cit., primo comma, in cui un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in ### siano stati concessi con la medesima data di deposito o di priorità per la stessa invenzione. Nel presente giudizio, invece, si fa questione di soli brevetti europei. In tal senso, la decisione da adottare non interfer isce con la pronun cia s opra indicata e non si configura l'eventualità di un contrasto di giu risprudenza sul punto, t ale da giustificare la r imessione della causa alle ### (secondo la richiesta formulata in via subordinata dalla ###.  6. ― Il venir meno, con effetto ex tunc, di EP ‘151 e di EP ‘612 è destinato a riflettersi sulla sorte del prese nte giudizio , avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di appello che si è occupata della validità e della contraffazione delle due privative. 
Deve tuttavia prendersi in considerazione il fatto che per EP ‘151 è intervenuta, in sede amministrativa, la conversione prevista dall'art.  58, comma 2, c.p.i..  7. ― Que st'ultima norma dispone: «È con sentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di un a domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo anche con effetto unitario revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità». 
La fattispecie di cui qui si discorre è distinta da quella presa in considerazione dall'art. 76, comma 3, c.p.i., secondo cui la domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio; detta disposizione si riferisce, come è evidente, alla con version e richiesta in sede giudiziale, mentre nel caso in esame viene in questione la conversione della frazione italiana del brevetto europeo che è stata promossa avanti all'### e quindi in sede amministrativa. Sez. I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 10 8. ― La conversione giudiziale introduce una deroga ai principi che regolano la formazione del thema decidendum proprio in quanto può essere domandata in ogni stato e grado del giudizio: espressione, questa, che, secondo la giurisprudenza di questa ### non implica, peraltro, che la conversione stessa possa essere richiesta in sede di legittimità, dal momento che non è possibile ivi rivalutare le risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito per accertare se sulla base delle stesse il trovato sia suscettibile di protezione sotto il profilo del modello di utilità (così Cass. 28 aprile 2010, n. 10218, in motivazione); e il rilievo appare tanto più convincente ove si consideri che lo scrutinio della domanda di conversione giudiziale esige un accertamento di fatto, quanto alla volontà del richiedente di ottenere un brevetto diverso da quello nullo qualora il detto soggetto avesse avuto conoscenza della nullità incidente sull'originario titolo di privativa (cfr. art. 76, comma 3, cit., c.p.i.). 
In termini generali, la deroga di cui si è detto implica un sicuro ampliamento della materia del decidere: per effetto della domanda di conversione il giudice deve infatti accertare i requisiti per la validità del diverso brevetto, come è presupposto dall'art. 76, comma 3, e quindi, nel caso di conversione del brevetto di invenzione in modello di utilità, i requisiti di brevettibilità di quest'u ltimo in relazione al fatto che il trovato conferisca particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, strumenti, utensili o oggetti (art. 82, comma 1, c.p.i.); alla conversione del brevetto in modello di utilità seguirà, poi, come conseguenza necessitata dal nuovo scenario processuale, che la verifica della contraffazione di cui abbiano dibattuto le parti nel corso del giudizio di merito vada condotta avendo riguardo al modello di utilità in cui è stato convertito il brevetto di invenzione, e non avendo riguardo a quest'ultimo. 
Nella diversa fattispecie prevista dall'art. 58, comma 2, c.p.i. il legislatore non ha contemplato eccezioni alle norme del codice di rito ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 11 che regolano le preclusioni processuali, onde un ampliamento del thema decidendum nel senso appena indicato non può aver luogo: tanto meno in sede di legittimità, visto che la stessa conversione giudiziale trova ostacolo, come si è detto, nella peculiarità propria del giudizio avanti alla ### di cassazione.  9. ― In defin itiva, tornando alla specificità della present e impugnazione, ciò che rileva è che il giudizio originariamente introdotto avanti al Tribunale di Milano e oggi pendente innanzi a questa ### di legittimità concerna specifici titoli di privativa: titoli che hanno definito i contorni della controversia, dando una precisa identità al petitum e alla causa petendi della stessa. Anche gli accertamenti di cui questa ### è stata investita in ragione dell'impugnazione della sentenza delle ### di appello di Milano restano delimitati da quei titoli e non possono essere surrogati da scrutini aventi un diverso oggetto, che investano la validità e la cont raffazione de l modello di utilità conseguito medio tempore da ### 1. Senza contare che è comunque interdetta, avanti a questa S.C., la verifica circa la validità del modello di utilità e circa la sua reale interferenza con la macchina astucciatrice di ### tale verifica investirebbe questioni nuove, sottratte alla cognizione della ### in quanto non riconducibili a profili di mero diritto, implicando esse una qualche ricognizione della nuova privativa.  10. ― La difesa di ### 1 ha osservato, nella seconda memoria, che IMA ha impugnato la sentenza di appello con riguardo alla validità di EP ‘151 «con un'unica censura, contenuta nel suo primo mezzo di ricorso e legata alla sussis tenza o meno di pre tesi fat ti di predivulgazione del trovato protetto, che la sentenza di primo grado e quella di prime cure h anno concordement e escluso sulla sc orta di valutazioni in diritto riguardanti l'esistenza ed il perimetro soggettivo delle obblighi d i riservatezza assunti dai sogget ti coinvolti nella supposta predivulgazione»; ha aggiu nto che, pertanto, ove il detto mezzo di censura sia disatt eso nella presente sede ###res iduerà ### I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 12 nessun tema controverso sulla validità del modello di utilità derivante dalla conversione».   Va però ribadito che il titolo di proprietà industriale che oggi viene in que stione è diverso da que llo originario, definitivamente venuto meno, e che, in conseguenza di ciò, anche la domanda risarcitoria che su di ess o si fo nda deve considerars i nuova rispetto a quella inizialmente spiegata. Va aggiunto, per mera completezza espositiva, che, contrariamente a quanto dedotto nell'indicata memoria, l'attuata conversione renderebbe per certo proponibili questioni nuove rispetto a quella, già introdotta con riguardo a EP ‘151, della predivulgazione del trovato. Proprio in quanto il modello di utilità di cui oggi si lamenta la contraffazione è altra cosa rispetto al brevetto di invenzione di cui si è discusso avanti al Tribunale e alla C orte di appello , una ipotetica ammissibilità del mutamento, n ei termini appe na indicati, della domanda iniziale non potrebb e di certo privare la convenuta in contraffazione del potere di eccepire i profili di nullità che riguardino il nuovo titolo di privativa: primo tra tutti quello circa la brevettabilità del trovato come modello di utilità. Una diversa soluzione genererebbe una ingiustificata menomazione del diritto di difesa di quella parte.  11. ― Ci si deve arrestare, allora, alla presa d'atto della revoca dei due brevetti europei dedotti in giudizio. ### della validità del brevetto per modello di utilità e della contraffazione dello stesso non potranno essere oggetto di trattazione che in separato giudizio. 
Va correlativamente affermato il seguente principio di diritto: «In tema di con troversie sulla validità e contraffazione del bre vetto, la trasformazione, a norma dell'art. 58, comma 2, c.p.i., in modello di utilità, del breve tto europ eo che sia stato revocato, costituisce fattispecie diversa dalla conversione giudiziale disciplinata dalla norma di cui all'art. 76, comma 3, c.p.i. e pertanto non giustifica, a seguito del maturarsi, nel giudizio, delle preclusioni assertive, alcuna immutazione del thema decidendum della causa». Sez. I - RG 28030/2020 udienza pubblica 11.10.2024 13 12. ― Per effet to della irretrattabile pronuncia di revoca intervenuta avanti all'### la sentenza impugnata ― che ha ritenuto valido un brevetto e solo parzialmente nullo l'altro, riconoscendo, al contempo, un risarcimento per la contraffazione degli stessi ― deve essere cassata senza rinvio. L a situazione determinatasi è difatt i equiparabile, anche se non completamente sovrapponibile, a quella del giudicato esterno, ostativo dell'esame delle proposte censure (per cui, con riguardo a diversa ipotesi, cfr. Cass. 21 maggio 2014, n. 11219).  13. ― Le spese dell' intero giudizio (sia quelle del merito che quelle di legittimità) posson o compensarsi, tenuto c onto che la cassazione non è determinata dall'accoglimento dei motivi di ricorso.  P.Q.M.  ### decidendo sui ricorsi, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese dell'intero giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 1ª ### 

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Falabella Massimo

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