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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5356/2025 del 28-02-2025

... prevede che: «1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie en trate, anche tributarie, salvo per quanto atti ene alla individuazion e e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quan to non regolamen tato si applicano le disposizion i di legge vigenti». Consegue ntemente, il potere regolamentare del Comune non può incidere sulle fattispecie imponibili (ivi comprese le esenzioni dall'imposta) nè istituendone di nuove rispetto alla norma primaria nè prevedendo fattispecie che ne regolino la decadenza ove non prevista dalla norma primaria. 12 di 18 7. La terza censura è fondata, assorbita l'ultima. Un recente orientamento d i questa Corte (in termini: Cass., 8 marzo 2024, n. 6380; Cass. 23 maggio 2024, n. 14511; Cass. ###/2024; Cass. n. 14515/2024), ha messo in risalto che: - con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in diritto va precisato che l'art. 2, comma 2, lett. b, del d.l. 31 agosto 2013, 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, 124, nel (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29427/2022 R.G. proposto da: ATER, in perso na del legale rappresentante p ro tempore, elettivamente domiciliato in ### 33, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso -ricorrente contro ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ### 24, presso lo stu dio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) giusta procura allegata al controricorso -controricorrente avverso SENTENZA di ### BASILICATA n. 142/2022 depositata il ###.  2 di 18 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal #### 1.### di ### impugnava l'avviso di accertamento n. n. 10 del 14/10 /2019, a mezzo del quale la concessionaria accertava l'omesso versamento dell'importo pari ad € 95.501,00 a titolo di ### per il periodo d'imp osta 201 8, irrogando la sanzione p er € 28.650,00 ed applicando gli interessi per € 683,00.216, sul rilievo che trattando si di alloggi sociali, l'imposta non e ra dovut a sulle unità immobiliari oggetto dell'atto impositivo.  ### di ### rigettava il ricorso ritenendo che alla ricorrente spettasse solamente la detrazione nei limiti di euro 200 ,00. S ull'appello dell'At er, la ### della ### nel confermare la decisione di prime cure, respingeva il pro posto gravame, affermando l'inapplicabilità dell'esenzione Imu agli alloggi sociali ex art. 13 d.lgs. n. 201/2013, gli immobili dell'### per i quali è prevista una detrazione di 200 euro ricevono pertanto una disciplina diversa da quella prevista per gli alloggi sociali, ritenendo applicabile il comma 6 del cit. art. 13 che prevede un'aliquota di base per l'applicazione dell'imposta, modificabile dai singoli comuni. Ha escluso poi l'agevolazione di cui all'art. 7, lett. i) d.lgs. n. 504/1997 svolgendo l'### attività economica ricevendo un canone di locazione, sia pur calmierato, il che escluderebb e l'assimila zione delle un ità immobiliari in oggetto agli alloggi sociali. 
Ricorre avverso detta decisione l'### svolgendo quattro motivi.   Replica con controricorso e memorie difensive la società ### s.r.l..  MOTIVI DI DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso deduce la nullita' della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione dell'art. 132 c.p.c. 3 di 18 e 111 Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c. . 
Si censura la sentenza n. 145 /01/2001 della ### della ### per violazione del c.d “minimo costituzionale” là dove afferma che «…… l'opposto atto è risultato privo di eventuali vizi di motivazione come eccepito dalla parte ricorrente. Infatti, il prede tto atto accertativo, così come predisposto, riporta tutti gli eleme nti identifica tivi necessari e, quindi, ha soddisfatto la parte mo tivazion ale …...» senza aggiungere alcuna considerazione in punto di diritto sulle eccezioni formulate dall'A.T.E.R., i n relazione alla concreta appartenenza degli alloggi per cui è causa agli enti di ### diver samente denominati, nel caso di specie A.T.E.R., piuttosto che #### o ### per espressa derivazione dal dettato legislativo contenuto nel D.M. 22.04.2008.  2. Il second o moti vo di ricorso, intro dotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c. p.c., den uncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992 in combinato disposto con l'art. 1, comma 161 e 162, della legge 296/2006; per avere il decidente ritenuta domanda nuova la dedotta mancata contestazione della dichia razione ai fini Imu presenta ta dalla contribuente.   In partico lare, si assume che erroneame nte è stato emesso un avviso di accertamento <con carattere liquidatorio a fronte di una chiara contestazione intesa a revocare un'esenzione, pur invocata in sede dichiarativa>, il che inficia l'idoneità dell'atto impositivo a rimuovere una esenzione che risulta non conte stata. In alt ri termini, la società “And reani ### ti” non ha neg ato, con l'atto impositivo opposto, l'esenzione invocata in sede dichiarativa da parte dell'A.T.E.R. di ### Si ded uce, quindi, che l'avvis o di accertamento è privo di motivazione in ordine alle ragio ni di fatt o e di diritto idon ee a 4 di 18 giustificare la revoca della esenzione al pagamento dell'IMU per la gestione di “alloggi sociali” già invocata a mezzo di dichiarazione. 
La ricorre nte assume che l'art. 13, co mma 2, lett. b) de l d.l.  201/2011, modificato dall'art. 1, comm a 707, della legge 147/2013, dispone l'esenzione dal pagament o dell'IMU per la gestione di “### sociali”; che, quindi, presentata la dichiarazione IMU al fine di far valere la rivendicata esenzione, in quanto i propri fabbricati di civile abitazione sono destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del ### delle ### 22 aprile 2008, non ha provve duto al versam ento dell'IMU del periodo 2014 in relazione ai menzionati fabbricati.  3. La prima censura è priva di pregio. 
In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132 commi 2 e 4 c.p.c. e dal l'art. 111 Cost. su ssiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio log ico che ha condott o il giudice a lla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio , né al cuna disamina logicogiuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le più recenti, Cass-n. 3819 del 14/02/2020, Rv. 656925 - 02). 
La deci sione impugnata, diversamente da qu anto ritenuto dalla ricorrente, dà conto del contenuto dell'atto impositivo là dove fa riferimento alla normativa applicata ed alla omessa presentazione della denuncia relativa agli immobili indicati n ell'allegato B), evidenziando che nell'avviso opposto sono indicati i dati catastali, l'aliquota applicata, le detrazioni ed eventuali riduzioni. Non può, dunque, sostenersi che la C.T.R. abb ia omesso la motivazione o adottato una motivazione app arente, posto ch e la decisione risponde allo specifico motiv o di g ravame, pur se non condividendone gli assunti, enunciando un principio non conforme a quello preteso dall'imp ugnante. Deve, pertant o, essere del tutto esclusa la censurata nullità della sentenza impugnata. 5 di 18 Quanto all'omesso esame della eccezione form ulata dalla società <in relaz ione alla concreta appartenenz a degli alloggi per cui è causa agli enti di ### diversamente denominati, nel caso di specie A.T.E.R., piuttosto che #### o ### per espressa derivazione dal dettato legislativo contenuto nel D.M. 22.04.2008>, a parte la sua scarsa intellegibilità, si osserva che dalla sentenza impugnata non risulta la formulazione di una tale eccezione. 
In ogn i caso, la censura è in fondata, in quant o la sente nza impugnata supera implicitamente l'eccezione avente ad oggetto la titolarità degli immobili. Va, difatti, ribadito che è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) qu ando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'a ltra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di u na tesi difensiva o di una eccezione è censurabile med iante r icorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass., Sez. 3, 8 maggio 2023, n. 12131; Cass. n. 1515 del 2020; Cass., 15 marzo 2019, n. 7500; Cass. n. 25622 del 2021). Ad integrare gli estremi del vizio di omessa p ronuncia, non basta, dunque, la mancanza di un'espressa statuizion e del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto ( cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 2/04/2020; Cass. 30/01/2020, n. 2153; Cass. n. 10284 del 2022). 6 di 18 4.Il secondo motivo di ricorso, in disparte il preliminare profilo di inammissibilità, è parimenti infondato. 
Sotto il primo profilo, si osserva che nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordin e alla motivazione d i un avv iso di accertamento - che non è atto processuale ma am ministrativ o (Cass. 3 dice mbre 20 01, n. 15234) - è necessario , a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avvi so che si assu mono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il su o giudizio in pro posito esclusivamente in base al ricorso medesimo ovvero che alleghi al ricorso l'avviso sì da consentire alla Corte l'accertamento in merito al contenuto motivazionale dello stesso (Cass. 13 febbraio 2014, 3289; Cass. n.16147/2017; Cass. n.28570/2019). 
Nella presente fattispecie, la società h a omesso di allegare al ricorso ex art. 3 66 c.p. c. l'avviso di cui si lamenta il deficit contenutistico, trascurando finanche di trascrivere i passi salienti della motivazione. 
Sotto altro versante, è ' pacifico che l'obbl igo motivazionale dell'avviso di accertamento in m ateria di ICI deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quant um dell 'imposta; in particolare, il requisit o motiv azionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi de lla posizione creditoria dedo tta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa , che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase conten ziosa, restan do, poi, affidate al gi udizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti ste ssi e la loro idoneità a dare soste gno alla pretesa 7 di 18 impositiva (tra le tante: Cass., Se z. 5^, 8 no vembre 2017, 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^- 5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); né detto onere di motivazione comporta l'obbligo di indicare anch e l'esposi zione delle ragioni giuridi che relative al mancato ricono scimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente ap plicabile, poiché è onere del contribuent e dedurre e provare l'eventu ale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. ### e ###; Cass., 5^, 5 agosto 2024, n. 22031); ne discende che l'atto impositivo, con la contestazione dell'omesso o parziale versamento del tributo per l'anno di riferimento, contiene un implicito rigetto della pretesa esenzione. Tale principio opera anche con riferimento all'i.m.u., in quanto la indicazione deg li immob ili per i quali è richiest a la pretesa tributaria consente al contribuente di in dividuare i fa tti astrattamente giustificativi di essa , che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase conten ziosa, restan do, poi, affidate al gi udizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti ste ssi e la loro idoneità a dare soste gno alla pretesa impositiva( Cass. n. 27441/2024). Pertanto , del tutt o irrilevante, risulta l'omessa conte stazione dell'ese nzione rivendicata con la dichiarazione ovvero la statuizione del collegio d'appello in merito alla <novità> della deduzione della mancata contestazione da parte della società di riscossione.  4. Con il terzo motivo si lamenta <violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. b ) del d.l. 201 /2011: sussistenza di 8 di 18 esenzione dall'imu per le unita' abitative adibite ad “alloggi sociali” per come defin iti d al d.m. ministro infrastrutt ure del 22 aprile 2008; in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.>.   Si obiett a che tra le varie u nità abitative g estite d all'A .T.E.R. di ### sussistono molti fabbricati siti nel territorio del Comune di ### in relazione ai quali la società ha ottemperato agli obblighi dichiarativi di cui all'art. 13, comma 12-ter, del d.l. 06/12/2011, 201, al fine di far valere l'esen zione dal pagament o dell'### in quanto destinati ad allogg i sociali, come definiti dal decreto del ### delle ### 22 aprile 2008.   Si osserva che il quadro normativo dell'IMU applicabile al periodo d'imposta 2014 è riconducibile all'art. 13 del d.l. 201/2011 (come novellato dall'art. 1, comma 707, legge 27 dicembre 2013 n. 147, e posto a regime a far data dal 01 gennaio 2014) che, al comma 2, lett. b), dispone l'esenzione dal pagamento di detta imposta per la gestione di “### sociali”. Si deduce che l'### T erritoriale per l'### di ### istituita con legge regionale 24 giugno 1996 n. 29, è un ente pubblico do tato di perso nalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, che esercita attività rivolta alla realiz zazione e alla gestione di edilizia residenziale pubblica su tutto il territorio della provincia di ### In particolare, si afferma che l'art. 4 della cit. legge reg.  definisce i compiti dell'ente tra i quali quello di <attuare interventi di edi lizia residenziale sovvenzionata, age volata e convenzionata, diretti alla costruzione di nuove abitazioni, relative pertinenze ed attrezzature residenziali ed extrare sidenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e di immobili degradati, nonché interventi di urbanizzazione primaria e second aria, infrastrutture e servizi d i riqualificazione urbana ed ambientale, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri 9 di 18 soggetti pubblici e/ o privati o acquisti attraverso finanz iamenti comunitari>.   Si deduce di aver rispettato la finalità sociale di sostegno alle fasce deboli per le assegnazioni delle unità abitative, per come richiesto dal medesimo art. 1 del decreto 22 aprile 2008, nella attuazione della detta fin alità disciplinata da lla ### n. 24 del 18/12/2007 (già L.R. n. 31/1999), per cui le attività poste in essere dall'A.T.E.R. di ### relative alla assegnazione di unità abitative (catastalmente qualificate come A/2, A/3 ed A/4) sono conformi ai criteri di assegnazione sociale di cui alla legge ### n. 24 del 18/12/2007 (già L.R. n. 31/1999), soddisfacendo t utti i requisiti previsti dal citato d ecreto minist eriale 22 aprile 2008 , con la conseguenza che gli imm obili di pro prietà ### sono “### sociali” poic hé rispondono a tutti i requisiti richiesti dal citato decreto. 
Si soggiunge che, in sintonia con la previsione normativa, tra gli alloggi di ### di specie A.T.E.R, sono individuati anche meri alloggi denominati “### semplici”, regolarmente assegnati, per i quali è prevista la sola detrazione ### di € 2 00, 00, a differenza deg li alloggi sociali disciplinati dal decreto infrastrutture per i quali vige invece la totale esenzione dal pagamento dell'### a conferma di quanto asserito, il d.l . n. 47/2014 convert ito, con m odificazioni, nella legge n. 80/2014, ha riconosciuto in modo inequivocabile agli alloggi di proprietà degli ex ### comunque denominati, lo status di “alloggio sociale”.  5.Il quarto strumento di ricorso prospetta< l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti: a) ulteriori esenzioni in materia di imu, b) assenza di contenuto impositivo-abrogativo della delibera di approvazione dell e tariffe; in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c.; ulteriori esenzioni in materia di ###.   Si sostiene ch e il pe rimetro dell'esenz ione per la gestione di “### sociali”, per il periodo d'imposta 2014, si rinviene dal testo 10 di 18 dell'art. 13, comma 1, del d .l. 06/12/201 1, n. 201 con cui il legislatore ha operato in maniera ancora più dettagliata rispetto al passato disponendo, per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, specifici casi di de trazione d'imposta rispetto alla esenzione dal pagamento del tributo. Si rammenta che a far data dal 01 gennaio 2014, è stata introdotta una espressa detrazione per il pagam ento d ell'IMU riservate alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastal i A/1, A/8 e A/9 disponendo «### municipale prop ria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze d ella stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e l a detrazi one di cui al comma 10. Dall'imposta do vuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classifi cata nel le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammon tare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adib ita ad abitazione princip ale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione del l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equili brio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli ### autonomi per le case popolari (### o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ### istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della ### lica 24 luglio 1977, n. 61 6». 
Dunque, a fronte della esenz ione completa pe r le unità abitative adibite ad abitazione principale, è prevista una esenzione parziale per le unità abitative, adibite ad abitazione principale, che rientrano nelle categorie catast ali A/1, A/8 ed A/9 attuata mediante la 11 di 18 possibilità di effettuare una detrazione di importo pari ad € 200,00 dall'imposta dovuta.   Infine, osserva la ricorrent e che l'art. 13, comma 10, del d.l.  06/12/2011, n. 201 ha esteso l'applicabilità della suddet ta detrazione “agli alloggi re golarment e assegnati dagli ### i autonomi per le case popolari (### o dag li e nti di edil izia residenziale pubblica, comunque de nominati, aventi le stesse finalità degli ### istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della ### 24 luglio 1977, n. 616”. Pertanto, se l'ab itazione principale asse gnata in locazione dagli ### si identifica quale alloggio sociale, come da d.m. 22 aprile 2008 (in quanto ne possiede le caratteristiche), dovrà applicarsi la specifica esenzione disposta dalla legge (ex art. 13 citato, comma 2, lett. b) ovvero, laddove si tratti di meri alloggi, la detrazione di cui all'art.  13, comma 10 citato.  6. Nella illustrazione del motivo, la ricorrente deduce <assenza di contenuto impositivo-abrogativo della delibera comunal e di approvazione delle tariffe>, o biettandosi che la d elibera di approvazione delle ### del Comune di ### non potrebbe mai elidere una esenzione disposta dalla norma primaria, rammentando che l'art. 52 del d.lgs . 446/199 7, espressamente richiamato per l'IMU prevede che: «1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie en trate, anche tributarie, salvo per quanto atti ene alla individuazion e e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quan to non regolamen tato si applicano le disposizion i di legge vigenti». Consegue ntemente, il potere regolamentare del Comune non può incidere sulle fattispecie imponibili (ivi comprese le esenzioni dall'imposta) nè istituendone di nuove rispetto alla norma primaria nè prevedendo fattispecie che ne regolino la decadenza ove non prevista dalla norma primaria. 12 di 18 7. La terza censura è fondata, assorbita l'ultima. 
Un recente orientamento d i questa Corte (in termini: Cass., 8 marzo 2024, n. 6380; Cass. 23 maggio 2024, n. 14511; Cass. ###/2024; Cass. n. 14515/2024), ha messo in risalto che: - con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in diritto va precisato che l'art. 2, comma 2, lett. b, del d.l. 31 agosto 2013, 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (unit à immobiliari ap partenenti alle coop erative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale d ei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli ### autonomi per le case popolari) prevedendo soltanto che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dall'1 luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le cas e popolari o dagli enti di ed ilizia residenziale pubblica, comunque de nominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n . 616, sarebbero rimasti, invece, impon ibili ai fini ### fatta eccezion e per gli alloggi sociali, come d efiniti dal d.interm. 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, m a soltanto a decorrere dall'1 gennaio 2014 (Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. ###; Cass., 5^, 14 dicembre 20 21, n. ###); - in tale ul tima ipotesi , l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 4 del d.l.  31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottob re 2013, n. 124, a decorre re dall'1 gennaio 2014, ed è applicabile nel caso di speci e, avente ad ogg etto l'annu alità d'imposta 2014; l'analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex I.A.C.P. e gli alloggi sociali, atteso 13 di 18 che il legislatore, nell'ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie; - il legisla tore, infatti, all'art. 13, comma 1 0, del d.l. 6 dic embre 2011, n. 201, converti to, con modif icazioni, dalla legge 2 2 dicembre 2011, n. 214, ha espressamente previsto un'agevolazione consistente in una detrazione di € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C. P. o dagli enti di e dilizia residenziale pubblica, comunque d enominati, risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differe nziare gli a lloggi ex I.A.C.P. da quelli «sociali», che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, comma 2, lett. b, del citato d.l. 6 dicembre 2011, n. 201); - non è, dunq ue, invocabile un'assimilazione tra gli alloggi concessi in locaz ione e gli alloggi sociali, essendo precl usa, inevitabilme nte, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale, il qual e prevede che, in de tta materia le norme contemplanti esenzioni o agevolazioni sono di stre tta interpretazione, ai sensi dell'art 14 disp. prel. cod. civ., sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2008, n. 11106; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2013, n. 2925; Cass., Sez. 5^, 4 marzo 2016, n. 4333; Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2017, n. 15407; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, 13145; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2020, n. 23877; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 15301; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2022, ###). ### dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione ch e abbiano le caratteristiche individuate dal decreto interministeriale, al che consegue che sono esenti dal pag amento non tutti gli alloggi I.A.C.P., ma soltanto quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto interministeriale; in particolare, è alloggio sociale 14 di 18 l'unità immobiliare d estinata ad uso residenziale ed og getto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurr e il disagio abitativo di sogge tti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di a lloggi nel libero mercato, essendo configu rati, tali immobili come elemento essenzia le d el sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insie me dei serviz i abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Allo scopo di ravvisare il requ isito o ggettivo dell'imposta, occorre, q uindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra de finiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di prop rietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volt i a soddisfare la medesima finalità pubblica; - lo stesso Ministero delle ### nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014, citata dalla ricorrente, ha, peraltro, precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli ### in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e, quindi, di esenzione soltanto nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto interministeriale, mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può rico llegare n ell'ambito dell'allo ggio sociale l'immobile posseduto dagli ### in questione, si applica la detrazione di € 200,00. 
A ben vedere, l'equiparazione n ormativa all'abitazione princ ipale, con l'espressa inapplicabilità dell'IMU (ex art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con mo dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art.  1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), sancisce una sorta di presunzione iuris tantum , essendo fisiologicamente insite la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi 15 di 18 posti a carico dei beneficiari dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la cui inade mpienza può comportarne la decadenza. 
Ne consegue, pertanto, che la destinazione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario, quale requisito necessario ai fini della sua assegnazione, non richiede una prova ulteriore, ferma restando la possibilità, da parte dell'ente impositore, di fornire la prova dell'inade mpimento, da parte dell'assegnatario, ai suoi obblighi di residenza e dim ora e consegue ntemente negare l'esenzione nel caso specifico in cui ciò avvenga. In definitiva, a prescindere dalle regole sulla ripartizi one dell'on ere della prova, come crist allizzate dall'art. 2697 cod.civ. e, oggi, con specifico riferimento al processo tributario, dall'art. 7, comma 5bis, del d.lgs.  n. 546 del 1992, il requisito della destinazione dell'alloggio sociale ad abitaz ione principale non richiede una prova ulteriore rispetto alle caratte ristiche tipizzate dal decreto minist eriale, essendo lo specifico aspetto de lla destinazione dell'allogg io sociale normalmente presupposto nella qualificazione ste ssa degli alloggi sociali (come u nità immo biliari adibite ad u so residenziale in locazione perman ente, la cui funzione di interesse ge nerale è di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato) e nei requisiti previsti per l'assegnaz ione, anche dalla legislazione regionale e dalla normativa secondaria. In base a tali premesse il giudice d i merito non può escludere la d estinazione dell'alloggio sociale ad abitazione p rincipale dell'asseg natario (destinazione che corrisponde alla sit uazione ordinaria e corrisponde all'id quod plerumq ue accidit, alla luce del sistema normativo vigente) in b ase all'applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova, ma deve verificare la specifica circostanza che allontani la situazione concreta da quella ordinaria (quale, ad esempio, l'i nadempim ento da parte dell'assegnatario 16 di 18 degli obblighi di residenza e dimora, la cui allegazione e prova ricadono sull'ente imp ositore, che ha interesse a ne gare l'esenzione). 
Del resto, ciò è stato ulteriormente ed esplicitamente confermato, in sede di nuova disciplina dell'### dal successivo art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sancendo, con decorrenza dall'1 gennaio 2020, che «sono altresì considerate abitazioni principali: (...) 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad allogg i sociali come definiti d al decreto d el M inistro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella ### 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale». Per cui, con t ale disposizion e, è stato definitivamente chiarito che l'esenzione può e ssere pretesa dal l'ente di edilizia re sidenziale pubblica, quale soggetto passivo dell'### a condizione che l'assegnatario adibisca effettivamente l'alloggio a propria abitazione principale, fissandovi la residenza anagrafica e la dimora abituale.  8. Ne consegue che la sentenza impugnata si è discostata da tale principio affermando l'inapplicabilità dell'esenzione ### ex art. 13 d.lgs. n. 201/2013, agli immobili di proprietà ### escludendone la natura di alloggi so ciali, senz a verificarne la cor rispondenza ai criteri del d.interm. 22 aprile 2008 e ritenendo ad essi applicabili il comma 6 dell'art. 13 d.l. n. 201/2011. 
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del terzo motivo, l'infondatezza del primo motivo e del secondo motivo, nonché l'asso rbimento del quarto motivo, il ricorso può t rovare accoglimen to entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 17 di 18 9.Pertanto, nell'accertamento demandatogli circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed o ggettivi per beneficiare dell 'esenzione, il giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto già affermato da questa Corte secondo cui «In tem a di ### l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla leg ge 22 dicembre 2011, 214, nel testo m odificato d all'art. 1, comma 707 , della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è subordinata, anche alla luce della disciplina successivamente introdotta dall'art. 1, comma 741, lett.  c, n. 3, della legge 27 dicemb re 2019, n. 1 60 (con decorr enza dall'1 gennaio 2 020), all'adibizione dell'allo ggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario, che, però, non richiede una prova ulteriore risp etto alle caratteristiche tip izzate per l'alloggio sociale dal d. interm. 22 aprile 2008, rientrando la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi normalmente posti a carico dell'assegnatario (a pena di decadenza dall'assegnazione) in base alla legislazione delegata al le ### in mate ria di edilizia residenziale pubblica dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal d.lgs.  31 marzo 1 998, n. 112, ferma restando la possibilit à, da parte dell'ente impositore, di fornire la prova dell'inadempimento a tali obblighi da parte dell'assegnatario e, conseguentemente, di negare l'esenzione in siffatta evenienza».  P.Q.M.  La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo ed il secondo; dichiara l'assorbimen to del quarto; cassa la s entenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di ### di secondo grado della ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.   Così deciso a ### nella camera di consi glio della ### della Corte di Cassazione del 28 gennaio 2025 . 18 di 18 ####  

Giudice/firmatari: Stalla Giacomo Maria, Balsamo Milena

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5352/2025 del 28-02-2025

... prevede che: «1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie en trate, anche tributarie, salvo per quanto atti ene alla individuazion e e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quan to non regolamen tato si applicano le disposizion i di legge vigenti». Consegue ntemente, il 12 di 18 potere regolamentare del Comune non può incidere sulle fattispecie imponibili (ivi comprese le esenzioni dall'imposta) nè istituendone di nuove rispetto alla norma primaria nè prevedendo fattispecie che ne regolino la decadenza ove non prevista dalla norma primaria. 7. La terza censura è fondata, assorbita l'ultima. Un recente orientamento d i questa Corte (in termini: Cass., 8 marzo 2024, n. 6380; Cass. 23 maggio 2024, n. 14511; Cass. ###/2024; Cass. n. 14515/2024), ha messo in risalto che: - con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in diritto va precisato che l'art. 2, comma 2, lett. b, del d.l. 31 agosto 2013, 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, 124, nel (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29377/2022 R.G. proposto da: ATER, in perso na del legale rappresentante pro tempo re, elettivamente domiciliato in ### 33, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso - ricorrente contro ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiv amente domiciliata in ### A ### 24, presso lo stu dio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###), giusta procura allegata con foglio separato al controricorso -controricorrente 2 di 18 avverso SENTENZA di ### BASILICATA n. 144/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal #### 1. ### di ### impugnava l'avviso di accertamento n. 70 del 14/10/2019, a mezzo del quale la concessionaria contest ava l'omesso versamento dell'importo pari ad € 96.539,00 a titolo di ### per il periodo d'imp osta 201 7, irrogando la sanzione p er € 28.962,00 e gli interessi per € 925,00, sul rilievo che trattandosi di alloggi sociali, l'imposta non era dov uta sulle unità immobil iari oggetto dell'atto impositivo.  ### di ### rigettava il ricorso ritenendo che alla ricorrente spettasse solamente la detrazione nei limiti di euro 200,00. 
Sull'appello dell'### la ### e ### della ### nel confermare la decisione di prime cure, respingeva la proposta impugnazione , affermando l'inapplicabilità dell'esenzione Imu agli alloggi sociali ex art. 13 d.lgs. n. 201/2013; agli immobili dell'### è prevista una detrazione di 200 euro e ricevono pertanto una discipl ina diversa da quella prevista pe r gli alloggi social i, ritenendo applicabile il comma 6 del cit. art. 13 che prevede un'aliquota di base per l'applicazione dell'imposta, modificabile dai singoli comuni. Ha escluso poi l'agevolazione di cui all'art. 7, lett. i) d.lgs. n. 504/1997 svolgendo l'### attività economica, in quanto percepisce un canone di locaz ione, sia pur calmierato, il che escluderebbe l'assimilazione delle unità immobiliare in oggetto agli alloggi sociali.  3 di 18 Replica con controricorso e memorie difensive la società ### s.r.l..  MOTIVI DI DIRITTO 1. Il primo motivo deduce la nullita' della sentenza per motivazione meramente apparente in violaz ione dell'art. 132 c.p.c. e 11 1 Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c. 
Si censura la sentenza n. 145 /01/2001 della ### della ### per violazione del c.d “minimo costituzionale” là dove afferma che «…… l'opposto atto è risultato privo di eventuali vizi di motivazione come eccepito dalla parte ricorrente. Infatti, il prede tto atto accertativo, così come predisposto, riporta tutti gli eleme nti identifica tivi necessari e, quindi, ha soddisfatto la parte mo tivazion ale …...» senza aggiungere alcuna considerazione in punto di diritto sulle eccezioni formulate dall'A.T.E.R., i n relazione alla concreta appartenenza degli alloggi per cui è causa agli enti di ### diver samente denominati, nel caso di specie A.T.E.R., piuttosto che #### o ### per espressa derivazione dal dettato legislativo contenuto nel D.M. 22.04.2008.  2. Il second o motivo, introdo tto ai sensi dell'art. 360, p rimo comma, n. 3) , c.p.c., d enuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992 in combinato disposto con l'art. 1, comma 161 e 162, della legge 296/2006; per avere il decidente ritenuta domanda nuova la dedotta mancata contestazio ne della dichiarazione ai fini Imu presentata dalla contribuente.   In partico lare, si assume che erroneame nte è stato emesso un avviso di accertamento <con carattere liquidatorio a fronte di una chiara contestazione intesa a revocare un'esenzione, pur invocata in sede dichiarativa>, il che inficia l'idoneità dell'atto impositivo a rimuovere una esenzione che risulta non conte stata. In altri termini, la società “And reani ### ti” non ha neg ato, con l'atto 4 di 18 impositivo opposto, l'esenzione invocata in sede dichiarativa da parte dell'A.T.E.R. di ### Si ded uce, quindi, che l'avvis o di accertamento è privo di motivazione in ordine alle ragio ni di fatt o e di diritto idon ee a giustificare la revoca della esenzione al pagamento dell'IMU per la gestione di “alloggi sociali” già invocata a mezzo di dichiarazione. 
La ricorre nte assume che l'art. 13, co mma 2, lett. b) de l d.l.  201/2011, modificato dall'art. 1, comm a 707, della legge 147/2013, dispone l'esenzione dal pagament o dell'IMU per la gestione di “### sociali”; che, quindi, presentata la dichiarazione IMU al fine di far valere la rivendicata esenzione, in quanto i propri fabbricati di civile abitazione sono destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del ### delle ### 22 aprile 2008, non ha provve duto al versam ento dell'IMU del periodo 2014 in relazione ai menzionati fabbricati.  3. La prima censura è priva di pregio. 
In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132 commi 2 e 4 c.p.c. e dal l'art. 111 Cost. su ssiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio log ico che ha condott o il giudice a lla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio , né al cuna disamina logicogiuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le più recenti, Cass-n. 3819 del 14/02/2020, Rv. 656925 - 02). 
La deci sione impugnata, diversamente da qu anto ritenuto dalla ricorrente, dà conto del contenuto dell'atto impositivo là dove fa riferimento alla normativa applica ta e alla om essa presentazione della denuncia relativa agli immobili indicati n ell'allegato B), evidenziando che nell'avviso opposto sono indicati i dati catastali, l'aliquota applicata, le detrazioni ed eventuali riduzioni. Non può, dunque, sostenersi che la C.T.R. abb ia omesso la motivazione o adottato una motivazione app arente, posto ch e la decisione 5 di 18 risponde allo specifico motiv o di g ravame, pur se non condividendone gli assunti, enunciando un principio non conforme a quello preteso dall'imp ugnante. Deve, pertant o, essere del tutto esclusa la censurata nullità della sentenza impugnata. 
Quanto all'omesso esame della eccezione form ulata dalla società <in relaz ione alla concreta appartenenz a degli alloggi per cui è causa agli enti di ### diversamente denominati, nel caso di specie A.T.E.R., piuttosto che #### o ### per espressa derivazione dal dettato legislativo contenuto nel D.M. 22.04.2008>, a parte la sua scarsa intellegibilità, si osserva che dalla sentenza impugnata non risulta la formulazione di una tale eccezione. 
In ogn i caso, la censura è in fondata, in quant o la sente nza impugnata supera implicitamente l'eccezione avente ad oggetto la titolarità degli immobili. Va, difatti, ribadito che è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) qu ando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'a ltra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di u na tesi difensiva o di una eccezione è censurabile med iante r icorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass., Sez. 3, 8 maggio 2023, n. 12131; Cass. n. 1515 del 2020; Cass., 15 marzo 2019, n. 7500; Cass. n. 25622 del 2021). Ad integrare gli estremi del vizio di omessa p ronuncia, non basta, dunque, la mancanza di un'espressa statuizion e del giudice, essendo 6 di 18 necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto ( cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 2/04/2020; Cass. 30/01/2020, n. 2153; Cass. n. 10284 del 2022).  4.Il secondo motivo di ricorso, in disparte il preliminare profilo di inammissibilità, è parimenti infondato. 
Sotto il primo profilo, si osserva che nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - che non è atto processuale ma am ministrativ o (Cass. 3 dice mbre 20 01, n. 15234) - è necessario , a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avvi so che si assu mono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il su o giudizio in pro posito esclusivamente in base al ricorso medesimo ovvero che alleghi al ricorso l'avviso sì da consentire alla Corte l'accertamento in merito al contenuto motivazionale dello stesso (Cass. 13 febbraio 2014, 3289; Cass. n.16147/2017; Cass. n.28570/2019). 
Nella presente fattispecie, la società h a omesso di allegare al ricorso ex art. 3 66 c.p. c. l'avviso di cui si lamenta il deficit contenutistico, trascurando finanche di trascrivere i passi salienti della motivazione. 
Sotto altro versante, è ' pacifico che l'obbl igo motivazionale dell'avviso di accertamento in m ateria di ICI deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quant um dell 'imposta; in particolare, il requisit o motiv azionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi de lla posizione creditoria dedo tta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa , che consentano di delimitare 7 di 18 l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase conten ziosa, restan do, poi, affidate al gi udizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti ste ssi e la loro idoneità a dare soste gno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Se z. 5^, 8 no vembre 2017, 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^- 5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); né detto onere di motivazione comporta l'obbligo di indicare anch e l'esposi zione delle ragioni giuridi che relative al mancato ricono scimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente ap plicabile, poiché è onere del contribuent e dedurre e provare l'eventu ale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. ### e ###; Cass., 5^, 5 agosto 2024, n. 22031); ne discende che l'atto impositivo, con la contestazione dell'omesso o parziale versamento del tributo per l'anno di riferimento, contiene un implicito rigetto della pretesa esenzione. Tale principio opera anche con riferimento all'i.m.u., in quanto la indicazione deg li immob ili per i quali è richiest a la pretesa tributaria consente al contribuente di in dividuare i fa tti astrattamente giustificativi di essa , che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase conten ziosa, restan do, poi, affidate al gi udizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti ste ssi e la loro idoneità a dare soste gno alla pretesa impositiva( Cass. n. 27441/2024). Pertanto , del tutt o irrilevante risulta l'omessa conte stazione dell'ese nzione rivendicata con la dichiarazione ovvero la statuizione del collegio d'appello in merito 8 di 18 alla <novità> della deduzione della mancata contestazione da parte della società di riscossione.  4. Con il terzo motivo si lamenta <violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. b ) del d.l. 201 /2011: sussistenza di esenzione dall'imu per le unita' abitative adibite ad “alloggi sociali” per come defin iti d al d.m. ministro infrastrutt ure del 22 aprile 2008; in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.>.   Si obiett a che tra le varie un ità abitativ e gestit e d all'A.T.E.R . di ### sussistono molti fabbricati siti nel territorio del Comune di ### in relazione ai quali la società ha ottemperato agli obblighi dichiarativi di cui all'art. 13, comma 12-ter, del d.l. 06/12/2011, 201, al fine di far valere l'esen zione dal pagament o dell'### in quanto destinati ad allogg i sociali, come definiti dal decreto del ### delle ### 22 aprile 2008.   Si osserva che il quadro normativo dell'IMU applicabile al periodo d'imposta 2014 è riconducibile all'art. 13 del d.l. 201/2011 (come novellato dall'art. 1, comma 707, legge 27 dicembre 2013 n. 147, e posto a regime a far data dal 01 gennaio 2014) che, al comma 2, lett. b), dispone l'esenzione dal pagamento di detta imposta per la gestione di “### i sociali”. Si ded uce che l'### per l'### di ### istituita con legge regionale 24 giugno 1996 n. 29, è un ente pubblico do tato di perso nalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, che esercita attività rivolta alla realiz zazione e alla gestione di edilizia residenziale pubblica su tutto il territorio della provincia di ### In particolare, si afferma che l'art. 4 della cit. legge reg.  definisce i compiti dell'ente tra i quali quello di <attuare interventi di edi lizia residenziale sovvenzionata, age volata e convenzionata, diretti alla costruzione di nuove abitazioni, relative pertinenze ed attrezzature residenziali ed extrare sidenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e di immobili degradati, nonché interventi di urbanizzazione primaria e second aria, infrastrutture e servizi d i 9 di 18 riqualificazione urbana ed ambientale, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/ o privati o acquisti attraverso finanz iamenti comunitari>.   Si obietta di aver rispettato la finalità sociale di sostegno alle fasce deboli per le assegnazioni delle unità abitative, per come richiesto dal medesimo art. 1 del decreto 22 aprile 2008, nella attuazione della detta fin alità disciplinata da lla ### n. 24 del 18/12/2007 (già L.R. n. 31/1999), per cui le attività poste in essere dall'A.T.E.R. di ### relative alla assegnazione di unità abitative (catastalmente qualificate come A/2, A/3 ed A/4) sono conformi ai criteri di assegnazione sociale di cui alla legge ### n. 24 del 18/12/2007 (già L.R. n. 31/1999), soddisfacendo t utti i requisiti previsti dal citato d ecreto minist eriale 22 aprile 2008 , con la conseguenza che gli imm obili di pro prietà ### sono “### sociali” poic hé rispondono a tutti i requisiti richiesti dal citato decreto. 
Si soggiunge che, in sintonia con la previsione normativa, tra gli alloggi di ### di specie A.T.E.R, sono individuati anche meri alloggi denominati “### semplici”, regolarmente assegnati, per i quali è prevista la sola detrazione ### di € 2 00, 00, a differenza deg li alloggi sociali disciplinati dal decreto infrastrutture per i quali vige invece la totale esenzione dal pagamento dell'### a conferma di quanto asserito, il d.l . n. 47/2014 convert ito, con m odificazioni, nella legge n. 80/2014, ha riconosciuto in modo inequivocabile agli alloggi di proprietà degli ex ### comunque denominati, lo status di “alloggio sociale”.  5.Il quarto strumento di ricorso prospetta< l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti: a) ulteriori esenzioni in materia di imu, b) assenza di contenuto impositivo-abrogativo della 10 di 18 delibera di approvazione dell e tariffe; in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c.; ulteriori esenzioni in materia di ###.   Si sostiene ch e il pe rimetro dell'esenz ione per la gestione di “### sociali”, per il periodo d'imposta 2014, si rinviene dal testo dell'art. 13, comma 1, del d .l. 06/12/201 1, n. 201 con cui il legislatore ha operato in maniera ancora più dettagliata rispetto al passato disponendo, per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, specifici casi di de trazione d'imposta rispetto alla esenzione dal pagamento del tributo. Si rammenta che a far data dal 01 gennaio 2014, è stata introdotta una espressa detrazione per il pagam ento d ell'IMU riservate alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastal i A/1, A/8 e A/9 disponendo «### municipale prop ria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze d ella stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e l a detrazi one di cui al comma 10. Dall'imposta do vuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classifi cata nel le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammon tare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adib ita ad abitazione princip ale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione del l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equili brio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli ### autonomi per le case popolari (### o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ### istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della ### lica 24 luglio 1977, n. 61 6». 11 di 18 Dunque, a fronte della esenz ione completa pe r le unità abitative adibite ad abitazione principale, è prevista una esenzione parziale per le unità abitative, adibite ad abitazione principale, che rientrano nelle categorie catast ali A/1, A/8 ed A/9 attuata mediante la possibilità di effettuare una detrazione di importo pari ad € 200,00 dall'imposta dovuta.   Infine, osserva la ricorrent e che l'art. 13, comma 10, del d.l.  06/12/2011, n. 201 ha esteso l'applicabilità della suddet ta detrazione “agli alloggi re golarment e assegnati dagli ### i autonomi per le case popolari (### o dag li e nti di edil izia residenziale pubblica, comunque de nominati, aventi le stesse finalità degli ### istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della ### 24 luglio 1977, n. 616”. Pertanto, se l'ab itazione principale asse gnata in locazione dagli ### si identifica quale alloggio sociale, come da d.m. 22 aprile 2008 (in quanto ne possiede le caratteristiche), dovrà applicarsi la specifica esenzione disposta dalla legge (ex art. 13 citato, comma 2, lett. b) ovvero, laddove si tratti di meri alloggi, la detrazione di cui all'art.  13, comma 10 citato.  6. Nella illustrazione del motivo, la ricorrente deduce <assenza di contenuto impositivo-abrogativo della delibera comunal e di approvazione delle tariffe>, obiettandosi che la delibera di approvazione delle ### del Comune di ### non potrebbe mai elidere una esenzione disposta dalla norma primaria, rammentando che l'art. 52 del d.lgs . 446/199 7, espressamente richiamato per l'IMU prevede che: «1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie en trate, anche tributarie, salvo per quanto atti ene alla individuazion e e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quan to non regolamen tato si applicano le disposizion i di legge vigenti». Consegue ntemente, il 12 di 18 potere regolamentare del Comune non può incidere sulle fattispecie imponibili (ivi comprese le esenzioni dall'imposta) nè istituendone di nuove rispetto alla norma primaria nè prevedendo fattispecie che ne regolino la decadenza ove non prevista dalla norma primaria.  7. La terza censura è fondata, assorbita l'ultima. 
Un recente orientamento d i questa Corte (in termini: Cass., 8 marzo 2024, n. 6380; Cass. 23 maggio 2024, n. 14511; Cass. ###/2024; Cass. n. 14515/2024), ha messo in risalto che: - con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in diritto va precisato che l'art. 2, comma 2, lett. b, del d.l. 31 agosto 2013, 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (unit à immobiliari ap partenenti alle coop erative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale d ei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli ### autonomi per le case popolari) prevedendo soltanto che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dall'1 luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le cas e popolari o dagli enti di ed ilizia residenziale pubblica, comunque de nominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n . 616, sarebbero rimasti, invece, impon ibili ai fini ### fatta eccezion e per gli alloggi sociali, come d efiniti dal d.interm. 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, m a soltanto a decorrere dall'1 gennaio 2014 (Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. ###; Cass., 5^, 14 dicembre 20 21, n. ###); - in tale ul tima ipotesi , l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 4 del d.l.  31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottob re 2013, n. 124, a decorre re dall'1 gennaio 2014, ed è 13 di 18 applicabile nel caso di speci e, avente ad ogg etto l'annu alità d'imposta 2014; l'analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex I.A.C.P. e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell'ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie; - il legisla tore, infatti, all'art. 13, comma 1 0, del d.l. 6 dic embre 2011, n. 201, converti to, con modif icazioni, dalla legge 2 2 dicembre 2011, n. 214, ha espressamente previsto un'agevolazione consistente in una detrazione di € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C. P. o dagli enti di e dilizia residenziale pubblica, comunque d enominati, risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differe nziare gli a lloggi ex I.A.C.P. da quelli «sociali», che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, comma 2, lett. b, del citato d.l. 6 dicembre 2011, n. 201); - non è, dunq ue, invocabile un'assimilazione tra gli alloggi concessi in locaz ione e gli alloggi sociali, essendo precl usa, inevitabilme nte, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale, il qual e prevede che, in de tta materia le norme contemplanti esenzioni o agevolazioni sono di stre tta interpretazione, ai sensi dell'art 14 disp. prel. cod. civ., sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2008, n. 11106; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2013, n. 2925; Cass., Sez. 5^, 4 marzo 2016, n. 4333; Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2017, n. 15407; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, 13145; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2020, n. 23877; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 15301; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2022, ###). ### dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione ch e abbiano le caratteristiche 14 di 18 individuate dal decreto interministeriale, al che consegue che sono esenti dal pag amento non tutti gli alloggi I.A.C.P., ma soltanto quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto interministeriale; in particolare, è alloggio sociale l'unità immobiliare d estinata ad uso residenziale ed og getto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurr e il disagio abitativo di sogge tti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di a lloggi nel libero mercato, essendo configu rati, tali immobili come elemento essenzia le d el sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insie me dei serviz i abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Allo scopo di ravvisare il requ isito o ggettivo dell'imposta, occorre, q uindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra de finiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di prop rietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volt i a soddisfare la medesima finalità pubblica; - lo stesso Ministero delle ### nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014, citata dalla ricorrente, ha, peraltro, precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli ### in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e, quindi, di esenzione soltanto nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto interministeriale, mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può rico llegare n ell'ambito dell'allo ggio sociale l'immobile posseduto dagli ### in questione, si applica la detrazione di € 200,00. 
A ben vedere, l'equiparazione n ormativa all'abitazione princ ipale, con l'espressa inapplicabilità dell'IMU (ex art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con mo dificazioni, 15 di 18 dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art.  1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), sancisce una sorta di presunzione iuris tantum , essendo fisiologicamente insite la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi posti a carico dei beneficiari dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la cui inade mpienza può comportarne la decadenza. 
Ne consegue, pertanto, che la destinazione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario, quale requisito necessario ai fini della sua assegnazione, non richiede una prova ulteriore, ferma restando la possibilità, da parte dell'ente impositore, di fornire la prova dell'inade mpimento, da parte dell'assegnatario, ai suoi obblighi di residenza e dim ora e consegue ntemente negare l'esenzione nel caso specifico in cui ciò avvenga. In definitiva, a prescindere dalle regole sulla ripartizi one dell'on ere della prova, come crist allizzate dall'art. 2697 cod.civ. e, oggi, con specifico riferimento al processo tributario, dall'art. 7, comma 5bis, del d.lgs.  n. 546 del 1992, il requisito della destinazione dell'alloggio sociale ad abitaz ione principale non richiede una prova ulteriore rispetto alle caratte ristiche tipizzate dal decreto minist eriale, essendo lo specifico aspetto de lla destinazione dell'allogg io sociale normalmente presupposto nella qualificazione ste ssa degli alloggi sociali (come u nità immo biliari adibite ad u so residenziale in locazione perman ente, la cui funzione di interesse ge nerale è di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato) e nei requisiti previsti per l'assegnaz ione, anche dalla legislazione regionale e dalla normativa secondaria. In base a tali premesse il giudice d i merito non può escludere la d estinazione dell'alloggio sociale ad abitazione p rincipale dell'asseg natario (destinazione che corrisponde alla sit uazione ordinaria e corrisponde all'id quod plerumq ue accidit, alla luce del sistema 16 di 18 normativo vigente) in b ase all'applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova, ma deve verificare la specifica circostanza che allontani la situazione concreta da quella ordinaria (quale, ad esempio, l'i nadempim ento da parte dell'assegnatario degli obblighi di residenza e dimora, la cui allegazione e prova ricadono sull'ente imp ositore, che ha interesse a ne gare l'esenzione). 
Del resto, ciò è stato ulteriormente ed esplicitamente confermato, in sede di nuova disciplina dell'### dal successivo art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sancendo, con decorrenza dall'1 gennaio 2020, che «sono altresì considerate abitazioni principali: (...) 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad allogg i sociali come definiti d al decreto d el M inistro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella ### 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale». Per cui, con t ale disposizion e, è stato definitivamente chiarito che l'esenzione può e ssere pretesa dal l'ente di edilizia re sidenziale pubblica, quale soggetto passivo dell'### a condizione che l'assegnatario adibisca effettivamente l'alloggio a propria abitazione principale, fissandovi la residenza anagrafica e la dimora abituale.  8. Ne consegue che la sentenza impugnata si è discostata da tale principio affermando l'inapplicabilità dell'esenzione ### ex art. 13 d.lgs. n. 201/2013, agli immobili di proprietà ### escludendone la natura di alloggi so ciali, senz a verificarne la cor rispondenza ai criteri del d.interm. 22 aprile 2008 e ritenendo ad essi applicabili il comma 6 dell'art. 13 d.l. n. 201/2011. 
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del terzo motivo, l'infondatezza del primo motivo e del secondo motivo, nonché l'asso rbimento del quarto motivo, il ricorso può t rovare accoglimen to entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado 17 di 18 della ### (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.  9.Pertanto, nell'accertamento demandatogli circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed o ggettivi per beneficiare dell 'esenzione, il giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto già affermato da questa Corte secondo cui «In tem a di ### l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla leg ge 22 dicembre 2011, 214, nel testo m odificato d all'art. 1, comma 707 , della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è subordinata, anche alla luce della disciplina successivamente introdotta dall'art. 1, comma 741, lett.  c, n. 3, della legge 27 dicemb re 2019, n. 1 60 (con decorr enza dall'1 gennaio 2 020), all'adibizione dell'allo ggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario, che, però, non richiede una prova ulteriore risp etto alle caratteristiche tip izzate per l'alloggio sociale dal d. interm. 22 aprile 2008, rientrando la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi normalmente posti a carico dell'assegnatario (a pena di decadenza dall'assegnazione) in base alla legislazione delegata al le ### in mate ria di edilizia residenziale pubblica dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal d.lgs.  31 marzo 1 998, n. 112, ferma restando la possibilit à, da parte dell'ente impositore, di fornire la prova dell'inadempimento a tali obblighi da parte dell'assegnatario e, conseguentemente, di negare l'esenzione in siffatta evenienza».  P.Q.M.  La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo ed il secondo; dichiara l'assorbimen to del quarto; cassa la s entenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di ### di secondo grado della ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 18 di 18 Così deciso a ### nella camera di consi glio della ### 

Giudice/firmatari: Stalla Giacomo Maria, Balsamo Milena

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1786/2025 del 17-06-2025

... quale corollario, che l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (v. Cass, n. 1634 del 22/01/2019). Dovendosi, però, l'accertamento giudiziale arrestare alla mera declaratoria di legittimità o meno del licenziamento, esula dal presente giudizio ogni valutazione circa l'insussistenza del fatto contestato piuttosto che di difetto di proporzionalità. E' poi, appena il caso di sottolineare che, pure superfluo, ai fini della soluzione della controversia, è stabilire se il lavoratore avesse un titolo che legittimasse il possesso dell'immobile, se cioè ne fosse detentore qualificato, in virtù del rapporto di lavoro, essendo di fatto inserito nel contratto, per tacito accordo, l'uso dell'alloggio di servizio, peraltro tipicamente associato al contratto di custodia e guardiania (benchè non espressamente trasfuso nei contratti di lavoro in atti), ovvero ne avesse usucapito, ricorrendone i presupposti civilistici, il diritto di proprietà. Certamente una statuizione giudiziale in tale senso ben (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ### udienza del 06/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 13231/2021 R.G. promossa da: ### S.P.A. ### con il patrocinio dell'avv. #### con elezione di domicilio in ### 45, NAPOLI, come da procura in atti; RICORRENTE contro: ### con il patrocinio degli avv.ti ### RENDA e ### con elezione di domicilio in ### A. GRAMSCI, 23 ###; RESISTENTE OGGETTO: accertamento legittimità licenziamento disciplinare+altro ### come in atti.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, la società ### s.p.a, premesso che, a decorrere dal 21-1-2013, a seguito di cessione del contratto di lavoro da parte della società ### srl, la quale in precedenza aveva gestito la struttura alberghiera denominata “### Paraelios”, ### era passato alle sue dipendenze, con inquadramento nel IV livello del ### con mansioni esclusivamente di manutentore della struttura turistica, con orario di lavoro dalle 9,00 alle 19,00, con intervallo di due ore, dal lunedì al venerdì, solo dal mese di giugno al mese di settembre, esponeva che, dal 2019, la struttura alberghiera aveva cessato temporaneamente di svolgere l'attività ricettiva per eseguire lavori di ristrutturazione, restando il dipendente convenuto unico addetto alla struttura; che, nel corso di tale periodo, ### senza alcun titolo, aveva occupato una palazzina del complesso turistico insieme ai suoi familiari; che, in tal modo, il lavoratore aveva impedito la chiusura del cancello di ingresso della struttura turistica, agevolando alcuni furti di elettrodomestici nei locali della struttura; che, venuta a conoscenza della circostanza, dopo avere chiesto inutilmente il rilascio dell'immobile, aveva inviato in data ### lettera di contestazione disciplinare, con la quale addebitava al dipendente l'illegittima occupazione dell'immobile ed il suo rifiuto a liberarlo e di non avere evitato il perpetrarsi di furti di beni aziendali di rilevante valore economico; che, in mancanza di adeguate giustificazioni, peraltro tardivamente fornite, con lettera raccomandata del 26-7-2021, aveva proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro intimando il licenziamento; che il licenziamento era legittimo attesa la gravità della condotta addebitata, contraria ai principi di buona fede, correttezza e diligenza ex art. 2106 c.c. e all'art. 137 ### di settore; che il comportamento addebitato era stato, altresì, causa di danni patrimoniali per il valore dei beni trafugati, per l'impossibilità e/o il ritardo di avviare i lavori di ristrutturazione programmati e per la conseguente perdita di guadagno, per occupazione abusiva e per il ripristino dei luoghi occupati. 
Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli chiedendo l'accertamento della legittimità del licenziamento per giusta causa e, di conseguenza l'illegittimità della permanenza del convenuto nell'immobile di ### con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, per le causali predette, nella misura come analiticamente indicata in ricorso; chiedeva infine l'accertamento della correttezza dell'inquadramento nel IV livello del ### di settore e l'inesistenza del diritto a differenze retributive maturate per ferie e permessi non goduti, lavoro straordinario, lavoro notturno ed altri emolumenti. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio ### che eccepiva l'esistenza di altro giudizio già pendente tra le stesse parti, da lui promosso, dinanzi al Tribunale di ###, per il quale il giudice adito aveva dichiarato la litispendenza; chiedeva pertanto la trasmissione del fascicolo alla Corte di Cassazione, avendo proposto regolamento di competenza. 
Il giudizio veniva sospeso e, quindi, a seguito dell'ordinanza 8916/2024 della Suprema Corte, di declaratoria della competenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, tempestivamente riassunto dalla società ricorrente. 
Si costituiva nuovamente il dipendente ### che contestava la legittimità del licenziamento sia sotto l'aspetto formale, perché avvenuto in violazione del divieto di licenziamento ex D.L. 18/2020 e perché le norme della contrattazione collettiva indicate nella lettera di licenziamento non avevano corrispondenza con i fatti contestati, sia sotto l'aspetto sostanziale perché ritorsivo e per insussistenza dei comportamenti addebitati, avendo occupato l'immobile in quanto acquistato per usucapione e, quanto all'asportazione di materiale di proprietà del datore di lavoro, per mancanza di responsabilità in ordine ai fatti. 
Concludeva, pertanto, affinché venisse dichiarata la nullità del licenziamento o, in subordine, l'illegittimità dello stesso per inesistenza della giusta causa, con reintegra nel posto di lavoro e risarcimento dei danni; chiedeva, altresì, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive non corrisposte in costanza di rapporto di lavoro dal 2013 alla data del licenziamento, nonché del ### con accessori di legge.  ***** 
Oggetto del giudizio è, in primis, l'accertamento, su iniziativa del datore di lavoro, della legittimità del licenziamento disciplinare intimato in data ### dalla società ricorrente nei confronti del proprio dipendente ### E' appena il caso di rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato la sussistenza di un interesse ad agire, anche del datore di lavoro, ogni qualvolta ricorresse una pregiudizievole situazione d'incertezza, in relazione al rapporto di lavoro, non eliminabile senza l'intervento del giudice (Cass. nr. 5889 del 1993); in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la domanda del datore di lavoro diretta all'accertamento della legittimità del licenziamento (Cass. nr. 279 del 1996), ancorché questo risultasse essere già stato impugnato dal lavoratore con l'instaurazione di un ### giudizio, salva in ogni caso l'applicabilità della disciplina della continenza delle cause ex art. 39 cod. proc. civ. (cfr. Cass n. 6891 del 14/7/1998; Cass. n. 7096 del 2012; Cass. n. ### del 23/11/2018). 
Ciò posto in termini di interesse ad agire, è preliminare, rispetto all'esame del merito, la soluzione della questione circa la tempestività della costituzione della parte convenuta, ai fini della delimitazione del thema decidendum. 
Necessario, quindi, ricostruire le vicende processuali attraverso le quali si è sviluppato il presente giudizio. 
Si è detto che l'iniziativa giudiziale è stata assunta dal datore di lavoro che ha, infatti, adito il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli e, a seguito della instaurazione del contraddittorio, il lavoratore si è tardivamente costituito deducendo unicamente di avere intenzione di proporre regolamento di competenza avverso la decisione del giudice del lavoro del Tribunale di ### - nel giudizio successivamente instaurato questa volta dal lavoratore stesso per far valere l'illegittimità del licenziamentodichiarativa della litispendenza con cancellazione della causa dal ruolo. 
A seguito dell'ordinanza della Suprema Corte del 4-4-2024, con la quale l'istanza del lavoratore è stata rigettata, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Napoli, in base al criterio della prevenzione, la ### spa ha riassunto il presente giudizio, nel frattempo sospeso, e, di seguito il lavoratore costituendosi, ha contestato le circostanze allegate dal datore di lavoro e ha chiesto dichiararsi, sotto plurimi profili, la nullità e/o illegittimità del licenziamento con condanna alla reintegra e al risarcimento del danno; ha chiesto, altresì, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive e del tfr. 
Orbene, si ritiene che la tardività della costituzione del lavoratore -che inizialmente era addirittura rimasto contumacenel presente giudizio, conduca univocamente nel senso della preclusione delle domande proposte solo nella memoria difensiva a seguito della riassunzione. 
Senz'altro riconvenzionale è la domanda di pagamento delle differenze retributive. 
La stessa natura condividono anche le domande che concernono la nullità e/o illegittimità del licenziamento e di reintegra nel posto di lavoro con risarcimento del danno. 
Non si ignora l'orientamento di legittimità -peraltro espresso nella vigenza dell'art. 18 St. lav. prima dell'intervento della l. 92/2012- per il quale il giudice che accerta l'inefficacia o l'illegittimità del licenziamento deve ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, anche in mancanza di una esplicita domanda in tal senso del lavoratore licenziato, atteso che la reintegrazione - salvo il caso di espressa rinuncia ad essa - è compresa, come effetto tipico della tutela reale prevista dalla norma suddetta, nella domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità od inefficacia del recesso del datore di lavoro (v. Cass. n. 4921 del 1997; n. 12294 del 1991, entrambe relative all'art. 18 cit., nel testo anteriore alle modifiche di cui alla l. n. 109 del 1990; v. anche Cass. n. 12944 del 2012; da ultimo Cass. n. 8053 del 11/03/2022). 
Gli è, però, che tali principi, alla stregua dei quali non occorre una esplicita domanda perché la reintegra è effetto che la legge riconnette all'annullamento del licenziamento intimato, non possono trovare applicazione nella fattispecie in esame per l'assorbente considerazione -a parte la questione circa il regime di tutele applicabiliche la presente fattispecie si caratterizza per l'iniziativa giudiziale del datore di lavoro. 
Ben avrebbe potuto il lavoratore convenuto in giudizio proporre autonoma domanda di impugnativa di licenziamento, invocando le tutele pro tempore applicabili, ma ciò, nel rispetto delle preclusioni di cui all'art. 416 cpc, avrebbe dovuto avvenire attraverso una tempestiva costituzione in giudizio. 
Conferma della soluzione adottata si trae dall'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. ### del 23/11/2018 cit.) per il quale, ammettendo che il datore di lavoro possa agire in via di mero accertamento nelle forme del rito ex art. 1 della legge nr. 92 del 2012, la previsione dell'art. 1 della legge citata in ordine alla possibilità della domanda riconvenzionale solo nella fase di opposizione, non può condurre alla negazione per il lavoratore, nella fase sommaria, della facoltà, non solo di paralizzare l'azione datoriale, ma di richiedere, con specifica domanda contenuta nella memoria di costituzione, le tutele derivanti dall'accertamento di illegittimità del licenziamento ### mutandis, nell'ambito del giudizio ordinario di merito, dalla riconosciuta necessità che il lavoratore, allorchè convenuto in giudizio, formuli espressa domanda riconvenzionale di impugnativa del licenziamento discende, secondo le regole proprie del rito di lavoro, che la stessa debba essere proposta, ex art. 416 cpc, a pena di inammissibilità nella memoria difensiva fino a dieci giorni prima dell'udienza ex art. 420 cpc. 
Non giova alla difesa del convenuto sostenere la tesi per la quale, a seguito della pronuncia sul regolamento di competenza, ai sensi dell'art.  49 cpc, la Corte “rimette…..le parti in termini affinchè provvedano alla loro difesa”. 
A parte che nell'ordinanza in esame non vi è stata alcuna pronuncia in ordine ad una eventuale rimessione in termini per la difesa, è assorbente rilevare che la tempestiva costituzione del convenuto a seguito della riassunzione non spiega alcun influenza sulle preclusioni e decadenze già verificatisi E' noto che, per effetto della dichiarazione di litispendenza, il processo innanzi al giudice successivamente adito si esaurisce definitivamente, salvo -come è avvenuto nella specieil regolamento di competenza ex art.  42 cod. proc. civ., con la conseguenza che non è più possibile la ripresa del suo svolgimento attraverso la proposizione di un'istanza di riassunzione; ma la parte può allora far valere il suo diritto nel diverso processo preventivamente instaurato (Cass. n. 13500 del 20/05/2019). 
Per evidenti ragioni di coerenza sistematica, poi, trovano applicazione per la litispendenza come per l'ipotesi di riunione ex art. 273 cpc i medesimi principi, col risultato che la domanda già comune ai due processi originari dovrà essere trattata, di regola, nei termini in cui era stata introdotta nel processo preveniente e, comunque, tenendo conto delle eventuali preclusioni in tale processo già maturate anteriormente alla riunione ex art. 273 c.p.c. o alla declaratoria di litispendenza. 
In altri termini le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo thema decidendum et probandum, restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. 
Ne consegue che, in tale evenienza, e a maggior ragione nel caso di litispendenza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto (così Cass. n.20248 del 14/07/2023; Cass. n. 24529 del 05/10/2018 e Cass. n. 24529/2018 e n. 567/2015 ivi richiamate). 
Dalle considerazioni che precedono discende che oggetto del presente giudizio sono unicamente le domande come formulate dal datore di lavoro ovvero di legittimità o meno del licenziamento, di risarcimento del danno e di accertamento della qualifica e orario di lavoro del lavoratore. 
Vanno, di conseguenza espunte le domande, tardivamente formulate dal lavoratore in ordine agli ulteriori vizi del licenziamento e alle conseguenze in termini di tutele applicabili, nonché di pagamento di differenze retributive. 
Ovviamente le preclusioni maturate nel giudizio preveniente si riferiscono solo alle attività soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza e non si comunicano, pertanto, alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione. 
Così delimitati i confini del thema decidendum, è utile, fin da subito, ulteriormente sgombrare il campo di indagine dalla domanda attorea di declaratoria del livello di inquadramento e di accertamento negativo di prestazioni di lavoro straordinario o notturno e di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti. 
In ordine al IV livello di inquadramento del ccnl turismo (il livello V indicato solo nelle conclusioni del ricorso risulta essere mero refuso materiale) non vi è invero alcuna contestazione tra le parti, risultando, peraltro, anche dalle buste paga. 
Trattandosi di res non controversa non sussiste, pertanto, l'interesse ad agire. 
Quanto all'accertamento delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l'assunto -contestato dalla difesa del convenutoè abortito allo stato di mera petizione di principio non essendo stata richiesta attività istruttoria sul punto. 
Nel ricorso introduttivo del giudizio infatti, è stata chiesta prova testimoniale sulle circostanze di fatto “articolate nei precedenti capi da 1 a 36” (cfr. ricorso pag.14). Le allegazioni circa le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro sono, invece, contenute nei punti da 37 a 39. 
Tanto è sufficiente al rigetto della domanda perché sfornita di prova. 
Residua l'esame della domanda diretta all'accertamento della legittimità del licenziamento. 
Va premesso che la Suprema Corte ha più volte affermato che l'art 2119 c.c. configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell'estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale ed astratto, precisando che l'operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'art. 2119 c.c., non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità (Cass. nn. 1351 del 2016, 12069 del 2015, 6501 del 2013), poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento.   La relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (Cass. nn. 1977 del 2016, 1351 del 2016, 12059 del 2015). 
I fatti addebitati devono rivestire, quindi, il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l'elemento fiduciario e spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi, innanzi tutto, rilievo alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente e dalla qualifica rivestita, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla sua particolare natura e tipologia (v. da ultimo Cass. n. 12789 del 21/04/2022; Cass. n. 7029 del 09/03/2023). 
A questi fini, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Cass. n. 17321 del 19/08/2020). 
Nella fattispecie in esame, il licenziamento è stato comminato: per avere il lavoratore dimorato, unitamente alla propria famiglia, senza autorizzazione, presso la struttura alberghiera, conferita in gestione alla società ### srl; per non avere impedito il perpetrarsi di ripetuti furti di beni di cucina e di macchinari industriali. 
Orbene, ai fini della soluzione della controversia soccorrono i criteri di riparto degli oneri della prova. 
E', senz'altro, jus receptum che in tema di licenziamento per giusta causa, è onere del datore di lavoro dimostrare il fatto ascritto al dipendente, provandolo sia nella sua materialità, sia con riferimento all'elemento psicologico del lavoratore e solo laddove il fatto risulti dimostrato, spetta, al lavoratore la prova di una esimente (v., tra le altre, Cass. Sez. Lav. n. 4368 del 23/02/2009). 
Nella specie, entrambe le condotte contestate sono rimaste senza riscontro. 
Quanto alla contestazione relativa ai furti verificatisi presso il villaggio turistico, è sufficiente osservare che, il fatto, così come contestato, risulta privo di significato logico non lasciando comprendere quale sia il comportamento, omissivo o commissivo, imputato al lavoratore “per non avere impedito” i furti dei beni aziendali. 
La società, in più punti del ricorso introduttivo, ha sostenuto che il lavoratore non aveva funzioni di guardiania o di sorveglianza, ma unicamente di manutentore. 
Da ciò discenderebbe che non aveva alcun obbligo di custodia o di vigilanza sulla struttura e sui suoi beni strumentali. 
Si adombra evidentemente che egli abbia avuto un ruolo nella consumazione del reato, per il solo fatto di risiedere all'interno del villaggio, ma la contestazione, pur alludendo, quanto meno, ad un atteggiamento di compiacenza per le violazioni della proprietà privata, non esplicita alcunchè. 
Si arresta, quindi, allo stato di mera illazione che, nel processo inferenziale, che dalla allegazione del fatto dovrebbe condurre alla prova della responsabilità nella causazione dell'evento, non conduce affatto, mancando di alcun indice, nemmeno presuntivo, del nesso eziologico tra azione/omissione ed evento, al risultato voluto. 
Né vale a confutare le predette considerazioni la circostanza che l'occupazione abusiva dell'alloggio non avrebbe consentito la chiusura del cancello di accesso alla struttura. 
Dall'istruttoria svolta è, invero, emerso che all'interno del villaggio turistico viveva, quanto meno, un'altra famiglia, (v. deposizione del teste ### che, come il convenuto, utilizzava per accedere alla sua abitazione il medesimo varco di ingresso, in tal modo elidendosi la presunzione che l'impossibilità di chiudere il cancello della struttura - quand'anche fosse realefosse ascrivibile alla presenza del convenuto e della sua famiglia. 
Parimenti senza riscontro è risultato anche l'ulteriore addebito contestato e che, senz'altro, rappresenta la ragione principale che ha indotto il datore di lavoro al licenziamento, sulla quale si registra un fortissimo contrasto tra le parti, come ne è conferma il contenzioso, sia civile che penale, che entrambe le parti hanno insistentemente invocato e documentato nel presente giudizio. 
Il fatto materiale in sé non è, invero, contestato, assumendo, piuttosto, il lavoratore di avere usucapito la proprietà dell'immobile occupato da lui e dalla sua famiglia, dove avrebbe vissuto per decenni, lavorando, come guardiano presso il villaggio turistico, alle dipendenze delle diverse società che si erano succedute nella gestione della struttura alberghiera sin dal 1976. 
Gli è, però, che la fattispecie contestata non è semplicemente l'occupazione dell'immobile ma che l'occupazione sia avvenuta in assenza di autorizzazione. 
Nel ricorso introduttivo si legge, poi, che secondo la ricostruzione attorea, il lavoratore avrebbe approfittato della chiusura dell'attività alberghiera per il periodo dell'emergenza epidemiologica, durante la quale egli era stato posto in cassa integrazione, per effettuare “un colpo di mano” occupando, per l'appunto, l'immobile. 
Orbene, tralasciando di indagare quale fosse l'ampiezza effettiva dell'immobile occupato, della quale nulla di certo è emerso dall'istruttoria, il teste ### ha riferito che il ricorrente lavorava come custode e abitava, già dal 2009, in una palazzina all'interno della struttura alberghiera, che, al piano terra, aveva una guardiania, ovvero una postazione di lavoro, dove il ricorrente si tratteneva quando non era “in giro” all'interno dell'area del villaggio. 
Il teste ha riferito anche in ordine alla presenza della moglie e dei figli che entravano e uscivano dalla palazzina e con i quali il lavoratore consumava i pasti nel terrazzino prospicente l'abitazione e che coincideva anche con la postazione di attesa per le mansioni di custodia. 
La presenza della famiglia nei pressi della palazzina è confermata anche dall'altro teste ### Sebbene entrambi i testi non abbiano potuto affermare che i familiari occupassero l'abitazione, non altrimenti si giustifica, in termini di presunzione, la loro continua presenza all'interno del villaggio. 
Alcun'altra ragionevole spiegazione è possibile individuare, se non che tutta la famiglia vivesse all'interno del villaggio, poiché se, come ha sostenuto il datore di lavoro, il ### svolgeva un orario lavorativo entro le 40 ore settimanali e mai secondo turni notturni ben avrebbe potuto e dovuto fare rientro -e a maggior ragione i suoi familiaria casa propria una volta terminato l'orario di lavoro.  ### documentazione in atti risulta, poi, che il ### risiedesse, secondo le risultanze dell'anagrafe civile, proprio ed esattamente all'interno del villaggio turistico sin dal 1985 (v. certificato di residenza storica in atti). 
Dal quadro probatorio descritto inferisce che la contestazione circa l'assenza di autorizzazione da parte della ### all'occupazione dell'immobile risulta, senz'altro, confutata dal dato temporale, di almeno dieci anni, durante il quale il lavoratore ha, invece, abitato nell'immobile senza che la società abbia sollevato alcuna obiezione. 
In altri termini il comportamento datoriale assolutamente silente tenuto rispetto alla situazione di fatto esistente, che non appare verosimile le fosse sconosciuta, integra un comportamento concludente di autorizzazione tacita. 
E, deve aggiungersi che, senz'altro, è risultato sconfessato l'assunto per il quale il lavoratore avrebbe realizzato un “colpo di mano” durante la chiusura dell'attività alberghiera. 
Sotto altro concorrente aspetto, se anche il lavoratore abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri di diligenza e buona fede occupando senza titolo l'immobile aziendale, l'atteggiamento tollerante tenuto dal datore di lavoro nel corso degli anni influenza il giudizio circa la gravità della condotta.  ### va, invero, valutato in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c., cui consegue, quale corollario, che l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (v. 
Cass, n. 1634 del 22/01/2019). 
Dovendosi, però, l'accertamento giudiziale arrestare alla mera declaratoria di legittimità o meno del licenziamento, esula dal presente giudizio ogni valutazione circa l'insussistenza del fatto contestato piuttosto che di difetto di proporzionalità. 
E' poi, appena il caso di sottolineare che, pure superfluo, ai fini della soluzione della controversia, è stabilire se il lavoratore avesse un titolo che legittimasse il possesso dell'immobile, se cioè ne fosse detentore qualificato, in virtù del rapporto di lavoro, essendo di fatto inserito nel contratto, per tacito accordo, l'uso dell'alloggio di servizio, peraltro tipicamente associato al contratto di custodia e guardiania (benchè non espressamente trasfuso nei contratti di lavoro in atti), ovvero ne avesse usucapito, ricorrendone i presupposti civilistici, il diritto di proprietà. 
Certamente una statuizione giudiziale in tale senso ben avrebbe potuto escludere ogni incertezza sulla ricorrenza o meno degli elementi costitutivi della fattispecie contestata disciplinarmente. 
Tale accertamento, nella specie, nonostante la pendenza dei plurimi giudizi dinanzi alle sezione ordinarie del Tribunale civile, non è allo stato intervenuto e, comunque, attesa la tardività della costituzione del lavoratore e l'onere probatorio su di lui gravante, risulta, in questa sede, processualmente precluso. 
Ma, si è detto, è sufficiente, ai fini dell'indagine della legittimità del licenziamento, il mero riscontro tra la condotta contestata, nelle sue componenti oggettiva e soggettiva, e le risultanze probatorie, che porta, secondo un prudente apprezzamento, al convincimento giudiziale circa la mancanza dell'”assenza di autorizzazione”, che, invece, deve ritenersi per facta concludentia. 
Neppure inficia le conclusioni cui si è giunti l'ordinanza cautelare del 5- 6-2023 di riconsegna dell'immobile occupato che sarebbe passata in cosa giudicata. 
Al riguardo è sufficiente osservare che nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. e bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005, (così come nel precedente) i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi "ante causam" ai sensi dell'art. 700 c.p.c., sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito (ex multis, Cass. n. 6039 del 28/02/2019; Cass. n. 9368 del 07/07/2023). 
Anzi dalla lettura dell'ordinanza cautelare si traggono ulteriori elementi a conferma del fatto che il lavoratore ed i suoi familiari avessero la disponibilità del bene già prima della cessione, nel 2013, del contratto di lavoro in capo alla ### (cfr. ordinanza in atti). 
E si è detto, tale circostanza, in punto di fatto, porta ad escludere (v.  anche motivazioni dell'ordinanza cautelare in ordine all'alloggio di servizio) che l'occupazione fosse avvenuta nel 2019 e senza autorizzazione del datore di lavoro. 
Altra e ben differente questione -che esula dal presente giuidizio, è quella che discende dalla prosecuzione dell'occupazione dopo il licenziamento ovvero circa il titolo che il lavoratore assume avere acquisito per usucapione.  ### stregua delle complessive considerazioni espresse la domanda attorea va, in definitiva, rigettata con conseguente declaratoria di illegittimità del licenziamento del 26-7-2021. 
Il rigetto della domanda sulla legittimità dell'atto risolutivo assorbe le ulteriori domande risarcitorie che su tale presupposto trovavano fondamento. 
I confini del thema dedicendum, come infra precisati, precludono ogni ulteriore pronuncia, pena il vizio di ultrapetizione. 
La reciproca soccombenza (avuto riguardo, per la parte convenuta, alla liquidazione delle spese del procedimento di regolamento necessario di competenza per il quale la Suprema Corte ha rinviato alla sentenza di definizione del giudizio) giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti. 
Tenuto conto della complessità della controversia non si è potuto procedere alla contestuale lettura in udienza “del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” così come disposto dal novellato primo comma dell'art. 429 cpc applicabile al presente giudizio ratione temporis.  P.Q.M.  Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del licenziamento del 26-7-2021; 2) compensa le spese di lite. 
Così deciso in data ### .  il Giudice Dott. ### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa ### MOT in tirocinio generico preso questa ### del Tribunale di Napoli. 
RG n. 13231/2021

causa n. 13231/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Picciotti Giovanna, Belliazzi Francesco

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15682/2024 del 05-06-2024

... g ennaio 2013, si era completato tardivamente, con sanzione irrogata solo in data 3 maggio 2013, donde la decadenza dall'azione disciplinare; 4. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'### con unico motivo assistito da memoria, cui resiste con controricorso, illustrato anch'esso da memoria, la lavoratrice. ###: 1. con l'unico motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 3 CCNL del ### non Dirigente del ### regioni e ### ie ### della Reg ione siciliana, per avere la ### escluso che i termini per la conclusione del procedimento disciplinare fossero di centoventi giorni, come stabiliti dal comma 4 d ell'art. 5 5 bis, cit.; secondo l'### al mom ento della segnalazione del comportamento passibile di sanzione, come tenuto dalla ### non risultava prontamente individuabile la gravità della condotta e, pertanto, non era chiaramente identificabile la competenza dell'ufficio deputato a irrogare la sanzione; 4 sicché il comportame nto og getto di contestazione poteva astrattamente collocarsi a priori anche nell'ambito di applicazione del comma 6 ‒ lettere f), g) e h) ‒ dell'art. 3 CCNL, cit., come condotta (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 2389-2019 proposto da: I.A.C.P. - #### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato G ### RUSSO, rappresentat o e difeso dall'avvocato ### GAMBADAURO; - ricorrente - contro BILLE' ### domiciliata in ### CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI ### disciplinari pubblico impiego R.G.N. 2389/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 07/05/2024 CC CASSAZIONE, rappresentata e difesa dal l'avvocato ### GAGLIARDI; - controricorrente - avverso la senten za n. 7 98/2018 della ####'APPELLO di ### depositata il ### R.G.N. 418/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal ###. ####: 1. con sentenza del 24 ottobre 2018 la ### d'appello di ### riformava la sentenza del locale Tribunale e annullava la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per nove giorni inflitta in data ### a ### dipendente dell'### della ### di ### in relazione a fatti accaduti nella giornata del 14.1.2013; secondo la contestazione dis ciplinare, la ### «uscendo dalla stanza della dott.ssa ### che aveva avuto un malore», proferiva le segu enti frasi: «bastardi, bastardi!!! In galera loro ci devono andare, non noi, per quello che ci hanno fatto!!!» e, inoltre, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, si era rinchiusa nella propria stanza benché «diverse persone chiedevano di parlare con qualcuno dell'### 2. così riportati i fatti, la ### territoriale riteneva che fossero sussumibili nella fattispecie della “condotta non conforme ai principi di correttezza verso i superiori” e/o in “manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente”, entrambe sanzionabili ‒ e poi in concreto sanzionate ‒ con la sospensione fino a un massimo di dieci giorni ai 3 sensi dell'art. 3 CCNL del ### non Dirigente del ### regioni e ### della ### sicil iana, sicché non v'era ragione di ritenere che potesse configurarsi alcuna delle ipotesi più gravi, previste dal successivo comma 6, art. 3, CCNL cit., potendosi escludere che il fatto fosse ascrivibile all'ipotesi, ivi contemplata, degli «alterchi con vie di fatto e di particolare gravità»; 3. il procedimento disciplinare, in relazione ai fatti contestati passibili di sospensione dal servizio fino a un massimo di dieci giorni, avrebbe dovuto concludersi, pertanto, nel termine di 60 giorni, previsto dall'art.  55 bis comma 2 d.lgs. n. 165/2001, e non era applicabile il raddoppio dei termini procedimental i, con il logico corollario che il procediment o, a fronte di contestazione d el 13 g ennaio 2013, si era completato tardivamente, con sanzione irrogata solo in data 3 maggio 2013, donde la decadenza dall'azione disciplinare; 4. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'### con unico motivo assistito da memoria, cui resiste con controricorso, illustrato anch'esso da memoria, la lavoratrice.  ###: 1. con l'unico motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 3 CCNL del ### non Dirigente del ### regioni e ### ie ### della Reg ione siciliana, per avere la ### escluso che i termini per la conclusione del procedimento disciplinare fossero di centoventi giorni, come stabiliti dal comma 4 d ell'art. 5 5 bis, cit.; secondo l'### al mom ento della segnalazione del comportamento passibile di sanzione, come tenuto dalla ### non risultava prontamente individuabile la gravità della condotta e, pertanto, non era chiaramente identificabile la competenza dell'ufficio deputato a irrogare la sanzione; 4 sicché il comportame nto og getto di contestazione poteva astrattamente collocarsi a priori anche nell'ambito di applicazione del comma 6 ‒ lettere f), g) e h) ‒ dell'art. 3 CCNL, cit., come condotta meritevole di sanzione più grave di dieci giorni di sospensione dal servizio e, in qu anto tale, at tratta, ai fini dell'iter disciplinare, nell'ambito della competenza dell'organo collegiale (###; 2. il motivo è inammissibile; anche prescindendo dal fatto che difettano nel ricorso i requisiti di specificità di cui all'art. 366 comma 4 cod. proc. civ. ‒ non riportando il motivo neanche la contestazione disciplinare nella sua interezza ‒, è evid ente che la formulazione della censura imp inge nel m erito, laddove si prop one di accreditare una diversa lett ura dell 'intero compendio istruttorio, e in part icolare delle deposizioni (esplicitamente richiamate) dei testi #### ed altri, così da prosp ettare una diversa e maggiore gravità delle condot te contestate con i conseguent i ### riflessi sull a competenza dell'ufficio disciplinare; ma l'inammissibilità del motivo si coglie, a ben vedere, anche sotto un altro ### profilo, atteso che la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale precisa che fin dalla conte stazione d'addebito «il comportamento della ### era stato inquadrato nelle ipotesi per le quali è prevista la sospensione dal servizio fino ad un massimo di 10 giorni» (così a pag. 4 della sentenza); la ### messinese annota, infatti, che «già in tali termini era stata formulata la contestazione, che fa appunt o riferimento a queste ipotesi ‒ i.e., “condotta non conforme ai principi di correttezza verso i su periori” e “manifestazioni ingiuriose nei confronti de ll'ente” ‒, dettagliando il comportamento ascritto alla ### (e ponendolo in 5 relazione a fattispecie) entrambe sanzionabili con la sospensione fino a un massimo di dieci giorni»; stando così le cose, la sentenza impugnata non si pone affatto, come opina il ricorrente, in contrasto con il principio, che va anzi qui ribadito, secondo cui «in tem a di sanzioni discipli nari nel pubblico impiego privatizzato, i termini per lo svolgimento del procedimento, così come la distribuzione della competenza tra il responsabile della struttura e l'### per i procedimenti disciplinari, si definiscono, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base dei fatti indicati nell'atto di contestazione e dell e sanzioni per essi astrattam ente stabilite dalla contrattazione collettiva, che si ind ividuano, qu alora l'ipot esi rientri tra quelle espressamente enunciate dal ### nell a misura massima ed ittale, ovvero, qualora si tratti di fatti di rilievo disciplinare non rientranti in tali specifiche ipotesi, sulla base della sanzione massima irrogabile (Cass., Sez. L, Sentenza n. 28928 del 08/11/2019); non discostand osi dal principio di diritto richiamato, la senten za impugnata afferma, in sostanza, co n accertamento di fatt o non sindacabile in sede di legittimità, che già in astratto la contestazione era stata puntualmente ricondotta dall'amministrazione alle i potesi di cui all'art. 68 comma 4 lett. b) e all'art. 68 comma 5 lett. i) ### non dirigenziale ### quadriennio 2006/2009, e non invece al successivo comma 6, che elenca le condotte ben più gravi (di competenza dell'### per le quali sarebbe applicabile la sanzione della sospensione dal servizio per più di dieci giorni; esente da censure si mostra, quindi, l'ulteriore rilievo del giu dice d'appello secondo cui il superamento del termine di giorni sessanta per la conclusione del procedimento dis ciplinare si rif lette in termini di decadenza dall'azione disciplinare; 6 3. conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità, liqu idate in dispositivo, seguono la soccombenza. ### di distrazione merita accoglimento.  P.Q.M.  ### dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 3.500,00 per compensi professionali ed €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. ### anticipatario. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte d el ricorren te dell'ulte riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.  ### così deciso nella camera di consiglio del 7.5.2024.   

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Casciaro Salvatore

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 4077/2025 del 17-02-2025

... dalla notizia del fatto”, gli atti all'uf ficio disciplinare, prescrive a quest'u ltimo, a pena di decadenza, di contestar e l'addebito entro il termine di giorni 40 dalla ricezione degli atti, sicché va escluso che l'inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l'illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito (Cass. n. 1781/2015; Cass. n. 17153/2015; Cass. 16900/2016; Cass. n. ###/2018). La censura non adduce una concreta violazione di facoltà o opportunit à difensive, ma si limita a p rospettare che l'aud izione avrebbe potuto esser e disposta in epoca anteriore al 7.9.2020 e che in quella sede la ### avrebbe potuto esporre le sue motivazioni e le sue gi ustificazioni (senza prospet tare alcuna preclusione all'esercizio di tale facoltà in data ###). Nel prospettare che la mancata tempestiva segnalazione del l'assenza da parte del dirigente e la tardività della contestazione avevano indotto la ### a ritenere che il (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso 11787/2024 proposto da: ### rapp resentata e difesa dall' Avv. #### con domicilio digitale come da pec ### giustizia; - ricorrente - contro ###'#### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'###, presso i cui uffici in ### Via dei ### n. 12, è domiciliato; OGGETTO: ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 45/2024 della Corte d'Appello di Trieste, pubblicata in data ### R.G.N. 29/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2025 dal ###. ### udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato #### 1.La Corte di Appello di Trieste ha rigettato il gravame proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di Trieste che aveva respinto il suo rico rso, volto ad accertar e l'illegittimità, l' inefficaci a e la nullità del licenziamento intimatole dal ### dell'### per il ### ad ottenere l'annullamento del licenziamento e la condanna dell'### a reintegrarla nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dovuta dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a 24 mensilità, oltre accessori e al risarcimento di tutti i danni patiti.   ### etri, docente presso l'I .S.I.S. “da Vi nci-###de ### rinelli” di ### erano stati contestati: - l'assenza ingiustificata dal servizio dal 4.4.2020 al 10.6.2020 (55 giornate di assenza ingiustificata); - l'assenza ingiustificata dal servizio nei giorni degli scrutini 11 e 13 giugno 2020 (2 giorni di assenza ingiustificata); - l'assenza ingiustificata dagli esami di Stato, quale membro interno di commissione, il ### e nei giorni dal 17 al 23 giugno 2020 (7 giorni di assenza ingiustificata); 3 - l'assenza ingiustificata dal collegio dei docenti co modalità online il giorno 30.6.2020.   2. La Corte territor iale ha escluso che il dedotto ritardo della ### ente ### nel segnalare l'ass enza ingiustificata della ### all'### avesse invalidato il procedimento disciplinare.   3. In assenza di dati idonei ad attribuire al temporaneo silenzio della ### il sig nificato di manifestazione implicita della volontà di ritenere legittima la mancata partecipazione della ### alle atti vità dell'### cui era assegnata, il giudice di appello ha in particolare rilevato che difettava il riscontro sul piano fattuale del legittimo affidamento della ### sull'irrilevanza disciplinare della sua condotta o sulla scarsa gravità della medesima; ha per contro evidenziato che risultavano provato che erano rimasti senza esi to i numerosi contatti telefonici tra la Dirigente e la ### amministrativa della ### e la ### più volte sollecitata ad attivarsi per poter svolgere l'attività didattica a favore degli studenti e partecipare alle altre attività istituzionali dovute o almeno a giustificare la sua assenza.   4. Il giudice di appello ha ritenuto che la contestazione disciplin are del 27.7.2020 fosse tardi va rispetto alla pr ima segnalazione dell' assenza ingiustificata della ### contenuta nel la nota prot. n. ###/U del 28.4.2020 (relativa al mancato svolgimento di alcuna attività di insegnamento e al mancato svolgimento di alcuna altra attività lavorativa da parte della ### a partire dal 4.4.2020).   5. Riguardo alle assenze in giustificate della ### dal 28.4.2020 dal 30.6.2020 ha invece ritenuto tempestiva la formulazione dell'addebito da parte dell'UPD dell'### avvenuta con la comunicazione prot.  n. ###/U del 27.7.2020, conosciuta dalla destinataria in data ###; ha in particolare escluso che l'### competente avesse avuto piena conoscenza delle assenze ingiustificate della ### dal 28.4.2020 dal 30.6.2020 prima del 10.7.2020 (data della nota integrativa prot. n. ###/U con cui la ### si era conformata alla richiesta dell'### del 1.7.2020 di circoscrivere puntualmente i singoli fatti rispetto ai quali era stato chiesto l'avvio del procedimento disciplinare con la nota integrativa e che la 4 contestazione disciplinare presuppone una notizia circostanziata dell'illecito e dunque una conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito l'### competente aveva avuto piena ed effettiva conoscenza).   6. Ha poi ritenuto tempestiva la sanzione, essendo stato il licenziamento comminato con provvedimento del 6.11.2020, trasmesso per la notifica all'### di Modena con nota del 19.11.2020, e dunque entro il termine di 120 giorni dalla contestazione.   7. All'esito dell'istruttoria testi moniale, ha escluso che l'assenza del la ### ovver o il mancato svolgimento dell'attivi tà didattica e la mancata partecipazione alle riu nioni degli organ i collegiali fosse scr iminata dall'inesigibilità della prestazione ed ha parimenti ritenuto ingiustificata l'assenza della ### per tutta la durata degli esami di Stato, ai quali avrebbe dovuto partecipare in presenza e non da remoto.   8. A fronte dell' assenza del la ### dal 4.4.2020 al 30.6.2020 senza interruzione e senza valida giustificazione, ed in mancanza di alcun concreto tentativo, da parte della medesima, di rimediare alla situazione con l'acquisizione degli strumenti e delle competenze occorrenti per lo svolgimento dell'attività didattica di sua competenza, ha ritenuto congrua la sanzione irrogata.   9. Avverso tale sentenza la ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, al qu ale il Mi nistero dell'### ha resistito con controricorso.   10. ### ha concluso per il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. (per mancata immediata segnalazione dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare da parte del ### all'###, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.   Evidenzia che la prima assenza contestata è quella del 4.4.2020, mentre la segnalazione del relativo addebito è avvenuta con la nota n. 5419 del 24.6.2020 5 (2 mesi e 20 giorni dopo), co n cui era stato richiesto all'UPD l'avvio del procedimento disciplinare, contenente un generico riferimento alla nota n. 3452 del 28.4.2020 (depositata in atti solo in data ###, a seguito dell'istanza della Corte territoriale in data ###), intervenuta dopo 24 giorni dalla prima assenza contestata.   Sostiene che già dopo tre giorni di assenza ingiustificata, e dunque in data ###, il datore di lavoro avrebbe dovuto comunicare le assenze all'### evidenzia che essendo previsto dall'art. 55 quater comma 1 lett. b del d.lgs.  165/2001 il licenziamento disciplinare nell'ipotesi di assenza ingiustificata per un numero di giorni superiore a tre, non era necessario attendere la fine dell'anno scolastico per la segnalazione/contestazione delle assenze, essendosi l'illecito già verifi cato, secondo la prospettazione dell'### gi à in data ###.   Precisa che tale assenza era di immediata percezione e che il differimento della segnalazione non era condizionato dall'indagine sull'operato complessivo della ### Lamenta la violazione del diritto alla difesa della ### che, qualora fosse stata tempestivamente convocata, avrebbe potuto fornire le sue giustificazioni con l'assi stenza di un legale o del Si ndacato ed in contraddit torio con l'### chiarendo le motivazioni della sua assenza; evidenzia che la convocazione era avvenuta solo per la data del 7.9.2020.   Addebita alla Corte territoriale di avere erro neamente invertito l'onere probatorio, ponendo a carico della ### l'onere di dimostrare in giudizio argomenti a sostegno della legittimità della sua posizione qualora la sua mancata presenza in servizio fosse stata immediatamente portata a conoscenza dell'### Aggiunge che la mancata tempestiva segnalazione dell'assenza da parte del dirigente e la tardività della contestazione avevano indotto la ### a ritenere che il suo comportamento fosse tollerato dall'### e che eventuali violazioni non fossero di gravità tale da giustificare un licenziamento.   Deduce che la sentenza impugnata non ha smentito la sentenza di primo grado, che ha implicitamente aderito alla tesi dell'### secondo cui le assenze contestate integrano un illecito permanente a formazione progressiva, 6 essendosi le assenze prolungate senza soluzione di continuità fino al termine dell'anno scolastico; evidenzia che l'illecito contestato ha carattere istantaneo.   2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55-bis, comma 9 ter, secondo periodo, d.lgs. n. 165/2001, (mancato rispetto del termine per la contestazione dell'addebito da parte dell'###, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.   Lamenta l'apoditticità della motivazione in ordine alla piena conoscenza dei fatti da parte dell'UPD solo con i rapporti integrativi del 10 e del 24 luglio 2020, addebitando alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto tempestiva la contestazione del 27.7.2020.   Evidenzia la chiarezza e la precisione della descrizione dei fatti contenuta nella segnalazione del 24.6.2020, nonché il carattere preciso e circostanziato della medesima.   Sostiene che da tale produzione e dalla nota del 28.4.2020 pervenuta all'UPD in data ### si evinc e che l'UPD er a pienamen te a conoscenza della circostanza che la ### era assente ingiustificata dal 4.4.2020.   Critica la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che l'### competente non avesse avuto piena conoscenza delle assenze successive al 28 aprile prima del 10.10.2020, risultando dalla nota integrativa emessa in tale data che il precedente dirigente aveva già presentato all'UPD una dettagliata relazione corredata da tutti gli allegati, tanto che la segnalazione del 24.4.2020 era stata qualificata dalla stessa ### azione come mero “aggiornamento dell a situazione”.   Assume che attraverso tale qualificazione l'### aveva ammesso la completezza della segnalazione del 28.4.2020 ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, secondo periodo d.lgs. n. 165/2001.   Aggiunge che secondo tale disposizione, il termine di trenta giorni decorre anche in assenza di una formale segnalazione, dal momento in cui l'UPD abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.   Sostiene che il ### stero er a tenuto a pr ovare il contenuto del la rituale segnalazione effettuata dal dirigente in data ### (prodotta solo a seguito dell'ordinanza istruttoria della Corte territoriale). 7 3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 197/2020 in combinato disposto con l'art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.  proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art.  360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (nomina della ### a commissario interno per gli esami di Stato del giugno 2020, nonostante non avesse classi quinte).   Sostiene la palese illegittimità della contestazione relativa alle assenze nei giorni 15.6.2020 e nei giorni dal 17 al 23 giugno 2020, atteso che ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 197/2020 può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento.   Addebita alla Corte territorial e di non av ere rilevato che in forza delle disposizioni contenute nel D.M. n. 197/2020 può essere design ato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento.   4. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16, commi 2 e 3, del ### n. 6/2007, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc.   Evidenzia che la ### assente all a riunione del 15.6.2020, era stata tempestivamente sostituita ai sensi dell'art. 16 commi 2 e 3, del ### n. 6/2007 e che pertanto era giuridicamente impossibile la sua partecipazione ai successivi esami svolti dal 17 al 23 giugno 2020.   Lamenta l'omesso esame di tale circostanza da parte della Corte territoriale.   5. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.   La Corte territoriale non ha infatti posto a carico della ### l'onere di dimostrare in giudizio argomenti a sostegno della legittimità della sua posizione qualora la sua mancata presenza in servizio fosse stata immediatamente portata a co noscenza dell'### né ha posto in essere alcuna inver sione dell'onere probatorio, ma si è limitata a rilevare che la ### non ha mai esplicitato in 8 cosa sarebbe consistita la prospettata lesione del suo diritto alla difesa, non avendo indicato argomenti in fatto o on diritto diversi da quelli esposti in giudizio, che avrebbe potuto far valere a sostegno della legittimità della sua condotta, se l'assenza dal servizio ed il mancato svolgimento del la prestazione la vorativa fosse stata portata immediatamente a conoscenza dell'### La sentenza impugnata è conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui l'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, nel dis ciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, “entro cinque giorni dalla notizia del fatto”, gli atti all'uf ficio disciplinare, prescrive a quest'u ltimo, a pena di decadenza, di contestar e l'addebito entro il termine di giorni 40 dalla ricezione degli atti, sicché va escluso che l'inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l'illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell'illecito (Cass. n. 1781/2015; Cass. n. 17153/2015; Cass. 16900/2016; Cass. n. ###/2018).   La censura non adduce una concreta violazione di facoltà o opportunit à difensive, ma si limita a p rospettare che l'aud izione avrebbe potuto esser e disposta in epoca anteriore al 7.9.2020 e che in quella sede la ### avrebbe potuto esporre le sue motivazioni e le sue gi ustificazioni (senza prospet tare alcuna preclusione all'esercizio di tale facoltà in data ###).   Nel prospettare che la mancata tempestiva segnalazione del l'assenza da parte del dirigente e la tardività della contestazione avevano indotto la ### a ritenere che il suo comportamento fosse tollerato dall'### e che eventuali violazioni non fossero di gravità tale da giustificare un licenziamento, il motivo non censura le statuizioni della sentenza impugnata secondo cui non sussistono dati concreti idonei ad attribuire al temporaneo silenzio della dirigente scolastica il significato di i mplicita manifestazione della volontà di ritenere legittima la mancata partecipazione della ### alle attività di ### cui era assegnata, e secondo cui dalle deposizioni dei testi ### e ### era emerso erano rimasti senza esito i numerosi co ntatti telefonici tr a la ### ente e la 9 ### amministrativa della ### e la ### più volte sollecitata ad attivarsi per poter svolgere l'attivit à didattica a fav ore degli student i e partecipare alle altre attività istituzional i dovute o almeno a giusti ficare in qualche modo la sua assenza.   6. Il secondo motivo è inammissibile.   Al di là della modalità di formulazione della censura, non è configurabile l'omessa motivazione (in tal senso dovendo intendersi la denuncia del carattere apodittico della motivazione), in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto che la richi esta di avvio di procedimento disciplinare, fo rmulata dalla ### in data ### fo sse scarnament e circostanzia ta e non adeguatamente documentata, come rilevato nella nota del 1.7.2020 dall'### che “a veva chiesto alla mittente di circo scrivere puntualmente i singoli fatti…e a fornire idonea documentazione da porr e a fondamento delle contestazioni”.   La sentenza impugnata riporta peraltro la data e gli estremi della nota con cui era stata richiesta l'integrazione (data posteriore di una sola settimana rispetto alla ricezione della segnalazione, quando ancora residuavano 23 giorni per la contestazione) e delle note del 10.7.2020 e del 24.7.2020 con cui la ### aveva provveduto all'integrazione.   Questa Corte ha in proposito chiarit o che ricorre il vizio di ome ssa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circost anza in questione, sia al relativo risultato (v. Cass. 871/2009) Inoltre la censura sollecita un giudizio di merito attraverso la rilettura delle note del 28.4.2020 e del 24.6.2020.   ### il consoli dato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, 10 in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da re alizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in u n nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. ### e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).   7. Anche il terzo motivo è inammissibile.   La censura, che prospetta la violazione dell'art. 5 del D.M. n. 197/2020, non si confronta con la sentenza impugnata.   La Corte terr itoriale ha infatti evidenziato che la ### ha esercitato il potere/dovere di sostituzione d'urgenza previsto dall'art. 20, comma 2, dell'Ordinanza ministeriale n. 197/2020, e che dalle disposizioni contenute nella suddetta ordinanza la Dirigente non era tenuta ad individuare il sostituto scegliendo in via esclusiva o prioritar ia un docente che a vesse dato la sua disponibilità a svolgere la funzione di commissario, o che fosse titolare della specifica classe cui si riferiva la nomina, o comunque una classe quinta, o che avesse residenza a ### o in zone limitrofe; ha inoltre osservato che la ### non aveva prodotto alcun certificato medico da cui ricavare la sussistenza di un su o legittimo impe dimento a partecipar e agli esami di Stato come commissario.   Inoltre l'omesso esame di una questione giuridica, non rientra nel paradigma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunci abile per cassazione, relativ o all'ome sso esame di un fat to storico, principale o secondario, ossia ad un preciso a ccadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di di scussione tra le par ti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).   8. Il quarto motivo è parimenti inammissibile.   La censura, nel prospettare che la ### assente alla riunione plenaria del 15 giugno era stata tempestivamente sostituita e che la sua partecipazione agli esami svolti dal 17 al 23 giugno era dunque impossibile, non si confronta con il decisum.   La sentenza impugnata ha infatti osservato che anche un giorno di assenza, unito a tutti quelli precedenti, sarebbe stato sufficiente ad integrare la fattispecie 11 dell'art. 55 quater comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 165/2001 ed ha ritenuto che la sua assenza era stata pari a tutta la durata degli esami, in quanto ai sensi dell'art. 8 dell'### e era tenuta a partecipare “ai lavori”, e dunque all'intera attività della commissione di esame.   Nel caso di specie non è dunque configurabile l'omesso esame di un fatto decisivo; la circostanza che la ### dopo l'assenza alla prima riunione del 15.6.2020, è stata sostituita, è stata infatti esaminata dalla Corte territoriale, che l'ha ritenuta “inidonea a far venir meno il suo inadempimento”.   9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.  10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.   11. Su ssistono le condizioni per dare atto , ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo, per parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell o previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell'obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell'art.  13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di co ntributo unifi cato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.   Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della Corte Suprema di Cassazione, del 21 gennaio 2025.   ### estensore ###. #### 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Buconi Maria Lavinia

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