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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29427/2022 R.G. proposto da: ATER, in perso na del legale rappresentante p ro tempore, elettivamente domiciliato in ### 33, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso -ricorrente contro ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ### 24, presso lo stu dio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) giusta procura allegata al controricorso -controricorrente avverso SENTENZA di ### BASILICATA n. 142/2022 depositata il ###. 2 di 18 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal #### 1.### di ### impugnava l'avviso di accertamento n. n. 10 del 14/10 /2019, a mezzo del quale la concessionaria accertava l'omesso versamento dell'importo pari ad € 95.501,00 a titolo di ### per il periodo d'imp osta 201 8, irrogando la sanzione p er € 28.650,00 ed applicando gli interessi per € 683,00.216, sul rilievo che trattando si di alloggi sociali, l'imposta non e ra dovut a sulle unità immobiliari oggetto dell'atto impositivo. ### di ### rigettava il ricorso ritenendo che alla ricorrente spettasse solamente la detrazione nei limiti di euro 200 ,00. S ull'appello dell'At er, la ### della ### nel confermare la decisione di prime cure, respingeva il pro posto gravame, affermando l'inapplicabilità dell'esenzione Imu agli alloggi sociali ex art. 13 d.lgs. n. 201/2013, gli immobili dell'### per i quali è prevista una detrazione di 200 euro ricevono pertanto una disciplina diversa da quella prevista per gli alloggi sociali, ritenendo applicabile il comma 6 del cit. art. 13 che prevede un'aliquota di base per l'applicazione dell'imposta, modificabile dai singoli comuni. Ha escluso poi l'agevolazione di cui all'art. 7, lett. i) d.lgs. n. 504/1997 svolgendo l'### attività economica ricevendo un canone di locazione, sia pur calmierato, il che escluderebb e l'assimila zione delle un ità immobiliari in oggetto agli alloggi sociali.
Ricorre avverso detta decisione l'### svolgendo quattro motivi. Replica con controricorso e memorie difensive la società ### s.r.l.. MOTIVI DI DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso deduce la nullita' della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione dell'art. 132 c.p.c. 3 di 18 e 111 Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c. .
Si censura la sentenza n. 145 /01/2001 della ### della ### per violazione del c.d “minimo costituzionale” là dove afferma che «…… l'opposto atto è risultato privo di eventuali vizi di motivazione come eccepito dalla parte ricorrente. Infatti, il prede tto atto accertativo, così come predisposto, riporta tutti gli eleme nti identifica tivi necessari e, quindi, ha soddisfatto la parte mo tivazion ale …...» senza aggiungere alcuna considerazione in punto di diritto sulle eccezioni formulate dall'A.T.E.R., i n relazione alla concreta appartenenza degli alloggi per cui è causa agli enti di ### diver samente denominati, nel caso di specie A.T.E.R., piuttosto che #### o ### per espressa derivazione dal dettato legislativo contenuto nel D.M. 22.04.2008. 2. Il second o moti vo di ricorso, intro dotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c. p.c., den uncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992 in combinato disposto con l'art. 1, comma 161 e 162, della legge 296/2006; per avere il decidente ritenuta domanda nuova la dedotta mancata contestazione della dichia razione ai fini Imu presenta ta dalla contribuente. In partico lare, si assume che erroneame nte è stato emesso un avviso di accertamento <con carattere liquidatorio a fronte di una chiara contestazione intesa a revocare un'esenzione, pur invocata in sede dichiarativa>, il che inficia l'idoneità dell'atto impositivo a rimuovere una esenzione che risulta non conte stata. In alt ri termini, la società “And reani ### ti” non ha neg ato, con l'atto impositivo opposto, l'esenzione invocata in sede dichiarativa da parte dell'A.T.E.R. di ### Si ded uce, quindi, che l'avvis o di accertamento è privo di motivazione in ordine alle ragio ni di fatt o e di diritto idon ee a 4 di 18 giustificare la revoca della esenzione al pagamento dell'IMU per la gestione di “alloggi sociali” già invocata a mezzo di dichiarazione.
La ricorre nte assume che l'art. 13, co mma 2, lett. b) de l d.l. 201/2011, modificato dall'art. 1, comm a 707, della legge 147/2013, dispone l'esenzione dal pagament o dell'IMU per la gestione di “### sociali”; che, quindi, presentata la dichiarazione IMU al fine di far valere la rivendicata esenzione, in quanto i propri fabbricati di civile abitazione sono destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del ### delle ### 22 aprile 2008, non ha provve duto al versam ento dell'IMU del periodo 2014 in relazione ai menzionati fabbricati. 3. La prima censura è priva di pregio.
In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132 commi 2 e 4 c.p.c. e dal l'art. 111 Cost. su ssiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio log ico che ha condott o il giudice a lla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio , né al cuna disamina logicogiuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le più recenti, Cass-n. 3819 del 14/02/2020, Rv. 656925 - 02).
La deci sione impugnata, diversamente da qu anto ritenuto dalla ricorrente, dà conto del contenuto dell'atto impositivo là dove fa riferimento alla normativa applicata ed alla omessa presentazione della denuncia relativa agli immobili indicati n ell'allegato B), evidenziando che nell'avviso opposto sono indicati i dati catastali, l'aliquota applicata, le detrazioni ed eventuali riduzioni. Non può, dunque, sostenersi che la C.T.R. abb ia omesso la motivazione o adottato una motivazione app arente, posto ch e la decisione risponde allo specifico motiv o di g ravame, pur se non condividendone gli assunti, enunciando un principio non conforme a quello preteso dall'imp ugnante. Deve, pertant o, essere del tutto esclusa la censurata nullità della sentenza impugnata. 5 di 18 Quanto all'omesso esame della eccezione form ulata dalla società <in relaz ione alla concreta appartenenz a degli alloggi per cui è causa agli enti di ### diversamente denominati, nel caso di specie A.T.E.R., piuttosto che #### o ### per espressa derivazione dal dettato legislativo contenuto nel D.M. 22.04.2008>, a parte la sua scarsa intellegibilità, si osserva che dalla sentenza impugnata non risulta la formulazione di una tale eccezione.
In ogn i caso, la censura è in fondata, in quant o la sente nza impugnata supera implicitamente l'eccezione avente ad oggetto la titolarità degli immobili. Va, difatti, ribadito che è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) qu ando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'a ltra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di u na tesi difensiva o di una eccezione è censurabile med iante r icorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass., Sez. 3, 8 maggio 2023, n. 12131; Cass. n. 1515 del 2020; Cass., 15 marzo 2019, n. 7500; Cass. n. 25622 del 2021). Ad integrare gli estremi del vizio di omessa p ronuncia, non basta, dunque, la mancanza di un'espressa statuizion e del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto ( cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 2/04/2020; Cass. 30/01/2020, n. 2153; Cass. n. 10284 del 2022). 6 di 18 4.Il secondo motivo di ricorso, in disparte il preliminare profilo di inammissibilità, è parimenti infondato.
Sotto il primo profilo, si osserva che nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordin e alla motivazione d i un avv iso di accertamento - che non è atto processuale ma am ministrativ o (Cass. 3 dice mbre 20 01, n. 15234) - è necessario , a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avvi so che si assu mono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il su o giudizio in pro posito esclusivamente in base al ricorso medesimo ovvero che alleghi al ricorso l'avviso sì da consentire alla Corte l'accertamento in merito al contenuto motivazionale dello stesso (Cass. 13 febbraio 2014, 3289; Cass. n.16147/2017; Cass. n.28570/2019).
Nella presente fattispecie, la società h a omesso di allegare al ricorso ex art. 3 66 c.p. c. l'avviso di cui si lamenta il deficit contenutistico, trascurando finanche di trascrivere i passi salienti della motivazione.
Sotto altro versante, è ' pacifico che l'obbl igo motivazionale dell'avviso di accertamento in m ateria di ICI deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quant um dell 'imposta; in particolare, il requisit o motiv azionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi de lla posizione creditoria dedo tta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa , che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase conten ziosa, restan do, poi, affidate al gi udizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti ste ssi e la loro idoneità a dare soste gno alla pretesa 7 di 18 impositiva (tra le tante: Cass., Se z. 5^, 8 no vembre 2017, 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^- 5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); né detto onere di motivazione comporta l'obbligo di indicare anch e l'esposi zione delle ragioni giuridi che relative al mancato ricono scimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente ap plicabile, poiché è onere del contribuent e dedurre e provare l'eventu ale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. ### e ###; Cass., 5^, 5 agosto 2024, n. 22031); ne discende che l'atto impositivo, con la contestazione dell'omesso o parziale versamento del tributo per l'anno di riferimento, contiene un implicito rigetto della pretesa esenzione. Tale principio opera anche con riferimento all'i.m.u., in quanto la indicazione deg li immob ili per i quali è richiest a la pretesa tributaria consente al contribuente di in dividuare i fa tti astrattamente giustificativi di essa , che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase conten ziosa, restan do, poi, affidate al gi udizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti ste ssi e la loro idoneità a dare soste gno alla pretesa impositiva( Cass. n. 27441/2024). Pertanto , del tutt o irrilevante, risulta l'omessa conte stazione dell'ese nzione rivendicata con la dichiarazione ovvero la statuizione del collegio d'appello in merito alla <novità> della deduzione della mancata contestazione da parte della società di riscossione. 4. Con il terzo motivo si lamenta <violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. b ) del d.l. 201 /2011: sussistenza di 8 di 18 esenzione dall'imu per le unita' abitative adibite ad “alloggi sociali” per come defin iti d al d.m. ministro infrastrutt ure del 22 aprile 2008; in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.>. Si obiett a che tra le varie u nità abitative g estite d all'A .T.E.R. di ### sussistono molti fabbricati siti nel territorio del Comune di ### in relazione ai quali la società ha ottemperato agli obblighi dichiarativi di cui all'art. 13, comma 12-ter, del d.l. 06/12/2011, 201, al fine di far valere l'esen zione dal pagament o dell'### in quanto destinati ad allogg i sociali, come definiti dal decreto del ### delle ### 22 aprile 2008. Si osserva che il quadro normativo dell'IMU applicabile al periodo d'imposta 2014 è riconducibile all'art. 13 del d.l. 201/2011 (come novellato dall'art. 1, comma 707, legge 27 dicembre 2013 n. 147, e posto a regime a far data dal 01 gennaio 2014) che, al comma 2, lett. b), dispone l'esenzione dal pagamento di detta imposta per la gestione di “### sociali”. Si deduce che l'### T erritoriale per l'### di ### istituita con legge regionale 24 giugno 1996 n. 29, è un ente pubblico do tato di perso nalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, che esercita attività rivolta alla realiz zazione e alla gestione di edilizia residenziale pubblica su tutto il territorio della provincia di ### In particolare, si afferma che l'art. 4 della cit. legge reg. definisce i compiti dell'ente tra i quali quello di <attuare interventi di edi lizia residenziale sovvenzionata, age volata e convenzionata, diretti alla costruzione di nuove abitazioni, relative pertinenze ed attrezzature residenziali ed extrare sidenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e di immobili degradati, nonché interventi di urbanizzazione primaria e second aria, infrastrutture e servizi d i riqualificazione urbana ed ambientale, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri 9 di 18 soggetti pubblici e/ o privati o acquisti attraverso finanz iamenti comunitari>. Si deduce di aver rispettato la finalità sociale di sostegno alle fasce deboli per le assegnazioni delle unità abitative, per come richiesto dal medesimo art. 1 del decreto 22 aprile 2008, nella attuazione della detta fin alità disciplinata da lla ### n. 24 del 18/12/2007 (già L.R. n. 31/1999), per cui le attività poste in essere dall'A.T.E.R. di ### relative alla assegnazione di unità abitative (catastalmente qualificate come A/2, A/3 ed A/4) sono conformi ai criteri di assegnazione sociale di cui alla legge ### n. 24 del 18/12/2007 (già L.R. n. 31/1999), soddisfacendo t utti i requisiti previsti dal citato d ecreto minist eriale 22 aprile 2008 , con la conseguenza che gli imm obili di pro prietà ### sono “### sociali” poic hé rispondono a tutti i requisiti richiesti dal citato decreto.
Si soggiunge che, in sintonia con la previsione normativa, tra gli alloggi di ### di specie A.T.E.R, sono individuati anche meri alloggi denominati “### semplici”, regolarmente assegnati, per i quali è prevista la sola detrazione ### di € 2 00, 00, a differenza deg li alloggi sociali disciplinati dal decreto infrastrutture per i quali vige invece la totale esenzione dal pagamento dell'### a conferma di quanto asserito, il d.l . n. 47/2014 convert ito, con m odificazioni, nella legge n. 80/2014, ha riconosciuto in modo inequivocabile agli alloggi di proprietà degli ex ### comunque denominati, lo status di “alloggio sociale”. 5.Il quarto strumento di ricorso prospetta< l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti: a) ulteriori esenzioni in materia di imu, b) assenza di contenuto impositivo-abrogativo della delibera di approvazione dell e tariffe; in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c.; ulteriori esenzioni in materia di ###. Si sostiene ch e il pe rimetro dell'esenz ione per la gestione di “### sociali”, per il periodo d'imposta 2014, si rinviene dal testo 10 di 18 dell'art. 13, comma 1, del d .l. 06/12/201 1, n. 201 con cui il legislatore ha operato in maniera ancora più dettagliata rispetto al passato disponendo, per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, specifici casi di de trazione d'imposta rispetto alla esenzione dal pagamento del tributo. Si rammenta che a far data dal 01 gennaio 2014, è stata introdotta una espressa detrazione per il pagam ento d ell'IMU riservate alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastal i A/1, A/8 e A/9 disponendo «### municipale prop ria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze d ella stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e l a detrazi one di cui al comma 10. Dall'imposta do vuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classifi cata nel le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammon tare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adib ita ad abitazione princip ale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione del l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equili brio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli ### autonomi per le case popolari (### o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ### istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della ### lica 24 luglio 1977, n. 61 6».
Dunque, a fronte della esenz ione completa pe r le unità abitative adibite ad abitazione principale, è prevista una esenzione parziale per le unità abitative, adibite ad abitazione principale, che rientrano nelle categorie catast ali A/1, A/8 ed A/9 attuata mediante la 11 di 18 possibilità di effettuare una detrazione di importo pari ad € 200,00 dall'imposta dovuta. Infine, osserva la ricorrent e che l'art. 13, comma 10, del d.l. 06/12/2011, n. 201 ha esteso l'applicabilità della suddet ta detrazione “agli alloggi re golarment e assegnati dagli ### i autonomi per le case popolari (### o dag li e nti di edil izia residenziale pubblica, comunque de nominati, aventi le stesse finalità degli ### istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della ### 24 luglio 1977, n. 616”. Pertanto, se l'ab itazione principale asse gnata in locazione dagli ### si identifica quale alloggio sociale, come da d.m. 22 aprile 2008 (in quanto ne possiede le caratteristiche), dovrà applicarsi la specifica esenzione disposta dalla legge (ex art. 13 citato, comma 2, lett. b) ovvero, laddove si tratti di meri alloggi, la detrazione di cui all'art. 13, comma 10 citato. 6. Nella illustrazione del motivo, la ricorrente deduce <assenza di contenuto impositivo-abrogativo della delibera comunal e di approvazione delle tariffe>, o biettandosi che la d elibera di approvazione delle ### del Comune di ### non potrebbe mai elidere una esenzione disposta dalla norma primaria, rammentando che l'art. 52 del d.lgs . 446/199 7, espressamente richiamato per l'IMU prevede che: «1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie en trate, anche tributarie, salvo per quanto atti ene alla individuazion e e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quan to non regolamen tato si applicano le disposizion i di legge vigenti». Consegue ntemente, il potere regolamentare del Comune non può incidere sulle fattispecie imponibili (ivi comprese le esenzioni dall'imposta) nè istituendone di nuove rispetto alla norma primaria nè prevedendo fattispecie che ne regolino la decadenza ove non prevista dalla norma primaria. 12 di 18 7. La terza censura è fondata, assorbita l'ultima.
Un recente orientamento d i questa Corte (in termini: Cass., 8 marzo 2024, n. 6380; Cass. 23 maggio 2024, n. 14511; Cass. ###/2024; Cass. n. 14515/2024), ha messo in risalto che: - con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in diritto va precisato che l'art. 2, comma 2, lett. b, del d.l. 31 agosto 2013, 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (unit à immobiliari ap partenenti alle coop erative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale d ei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli ### autonomi per le case popolari) prevedendo soltanto che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dall'1 luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le cas e popolari o dagli enti di ed ilizia residenziale pubblica, comunque de nominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n . 616, sarebbero rimasti, invece, impon ibili ai fini ### fatta eccezion e per gli alloggi sociali, come d efiniti dal d.interm. 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, m a soltanto a decorrere dall'1 gennaio 2014 (Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. ###; Cass., 5^, 14 dicembre 20 21, n. ###); - in tale ul tima ipotesi , l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottob re 2013, n. 124, a decorre re dall'1 gennaio 2014, ed è applicabile nel caso di speci e, avente ad ogg etto l'annu alità d'imposta 2014; l'analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex I.A.C.P. e gli alloggi sociali, atteso 13 di 18 che il legislatore, nell'ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie; - il legisla tore, infatti, all'art. 13, comma 1 0, del d.l. 6 dic embre 2011, n. 201, converti to, con modif icazioni, dalla legge 2 2 dicembre 2011, n. 214, ha espressamente previsto un'agevolazione consistente in una detrazione di € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C. P. o dagli enti di e dilizia residenziale pubblica, comunque d enominati, risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differe nziare gli a lloggi ex I.A.C.P. da quelli «sociali», che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, comma 2, lett. b, del citato d.l. 6 dicembre 2011, n. 201); - non è, dunq ue, invocabile un'assimilazione tra gli alloggi concessi in locaz ione e gli alloggi sociali, essendo precl usa, inevitabilme nte, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale, il qual e prevede che, in de tta materia le norme contemplanti esenzioni o agevolazioni sono di stre tta interpretazione, ai sensi dell'art 14 disp. prel. cod. civ., sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2008, n. 11106; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2013, n. 2925; Cass., Sez. 5^, 4 marzo 2016, n. 4333; Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2017, n. 15407; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, 13145; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2020, n. 23877; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 15301; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2022, ###). ### dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione ch e abbiano le caratteristiche individuate dal decreto interministeriale, al che consegue che sono esenti dal pag amento non tutti gli alloggi I.A.C.P., ma soltanto quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto interministeriale; in particolare, è alloggio sociale 14 di 18 l'unità immobiliare d estinata ad uso residenziale ed og getto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurr e il disagio abitativo di sogge tti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di a lloggi nel libero mercato, essendo configu rati, tali immobili come elemento essenzia le d el sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insie me dei serviz i abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Allo scopo di ravvisare il requ isito o ggettivo dell'imposta, occorre, q uindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra de finiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di prop rietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volt i a soddisfare la medesima finalità pubblica; - lo stesso Ministero delle ### nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014, citata dalla ricorrente, ha, peraltro, precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli ### in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e, quindi, di esenzione soltanto nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto interministeriale, mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può rico llegare n ell'ambito dell'allo ggio sociale l'immobile posseduto dagli ### in questione, si applica la detrazione di € 200,00.
A ben vedere, l'equiparazione n ormativa all'abitazione princ ipale, con l'espressa inapplicabilità dell'IMU (ex art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con mo dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), sancisce una sorta di presunzione iuris tantum , essendo fisiologicamente insite la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi 15 di 18 posti a carico dei beneficiari dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la cui inade mpienza può comportarne la decadenza.
Ne consegue, pertanto, che la destinazione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario, quale requisito necessario ai fini della sua assegnazione, non richiede una prova ulteriore, ferma restando la possibilità, da parte dell'ente impositore, di fornire la prova dell'inade mpimento, da parte dell'assegnatario, ai suoi obblighi di residenza e dim ora e consegue ntemente negare l'esenzione nel caso specifico in cui ciò avvenga. In definitiva, a prescindere dalle regole sulla ripartizi one dell'on ere della prova, come crist allizzate dall'art. 2697 cod.civ. e, oggi, con specifico riferimento al processo tributario, dall'art. 7, comma 5bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, il requisito della destinazione dell'alloggio sociale ad abitaz ione principale non richiede una prova ulteriore rispetto alle caratte ristiche tipizzate dal decreto minist eriale, essendo lo specifico aspetto de lla destinazione dell'allogg io sociale normalmente presupposto nella qualificazione ste ssa degli alloggi sociali (come u nità immo biliari adibite ad u so residenziale in locazione perman ente, la cui funzione di interesse ge nerale è di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato) e nei requisiti previsti per l'assegnaz ione, anche dalla legislazione regionale e dalla normativa secondaria. In base a tali premesse il giudice d i merito non può escludere la d estinazione dell'alloggio sociale ad abitazione p rincipale dell'asseg natario (destinazione che corrisponde alla sit uazione ordinaria e corrisponde all'id quod plerumq ue accidit, alla luce del sistema normativo vigente) in b ase all'applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova, ma deve verificare la specifica circostanza che allontani la situazione concreta da quella ordinaria (quale, ad esempio, l'i nadempim ento da parte dell'assegnatario 16 di 18 degli obblighi di residenza e dimora, la cui allegazione e prova ricadono sull'ente imp ositore, che ha interesse a ne gare l'esenzione).
Del resto, ciò è stato ulteriormente ed esplicitamente confermato, in sede di nuova disciplina dell'### dal successivo art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sancendo, con decorrenza dall'1 gennaio 2020, che «sono altresì considerate abitazioni principali: (...) 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad allogg i sociali come definiti d al decreto d el M inistro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella ### 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale». Per cui, con t ale disposizion e, è stato definitivamente chiarito che l'esenzione può e ssere pretesa dal l'ente di edilizia re sidenziale pubblica, quale soggetto passivo dell'### a condizione che l'assegnatario adibisca effettivamente l'alloggio a propria abitazione principale, fissandovi la residenza anagrafica e la dimora abituale. 8. Ne consegue che la sentenza impugnata si è discostata da tale principio affermando l'inapplicabilità dell'esenzione ### ex art. 13 d.lgs. n. 201/2013, agli immobili di proprietà ### escludendone la natura di alloggi so ciali, senz a verificarne la cor rispondenza ai criteri del d.interm. 22 aprile 2008 e ritenendo ad essi applicabili il comma 6 dell'art. 13 d.l. n. 201/2011.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del terzo motivo, l'infondatezza del primo motivo e del secondo motivo, nonché l'asso rbimento del quarto motivo, il ricorso può t rovare accoglimen to entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 17 di 18 9.Pertanto, nell'accertamento demandatogli circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed o ggettivi per beneficiare dell 'esenzione, il giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto già affermato da questa Corte secondo cui «In tem a di ### l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla leg ge 22 dicembre 2011, 214, nel testo m odificato d all'art. 1, comma 707 , della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è subordinata, anche alla luce della disciplina successivamente introdotta dall'art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, della legge 27 dicemb re 2019, n. 1 60 (con decorr enza dall'1 gennaio 2 020), all'adibizione dell'allo ggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario, che, però, non richiede una prova ulteriore risp etto alle caratteristiche tip izzate per l'alloggio sociale dal d. interm. 22 aprile 2008, rientrando la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi normalmente posti a carico dell'assegnatario (a pena di decadenza dall'assegnazione) in base alla legislazione delegata al le ### in mate ria di edilizia residenziale pubblica dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal d.lgs. 31 marzo 1 998, n. 112, ferma restando la possibilit à, da parte dell'ente impositore, di fornire la prova dell'inadempimento a tali obblighi da parte dell'assegnatario e, conseguentemente, di negare l'esenzione in siffatta evenienza». P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo ed il secondo; dichiara l'assorbimen to del quarto; cassa la s entenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di ### di secondo grado della ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a ### nella camera di consi glio della ### della Corte di Cassazione del 28 gennaio 2025 . 18 di 18 ####