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Tribunale di Genova, Sentenza n. 82/2026 del 09-01-2026

... “svolgeremo una verifica in punto di compliance e sanzioni”). In sostanza la difesa di parte attrice ha messo in evidenza che NGM ha svolto unicamente alcune verifiche relative alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale, non alla solidità o identità societaria. Ha ribadito che l'identificazione della parte rientra tra gli obblighi ex lege del mediatore ai sensi dell'art. 1759 c.c., obbligo che non può essere "delegato" o eluso. Ha ribadito di non poter agire contro ### perché non sa chi sia esattamente, non avendo ### fornito i “full style and place of incorporation” della predetta ### (i.e., i dati societari completi) ( ### 15, 16, 17, 18). In conclusione, ha sostenuto che: “#### ha trasmesso ad ### “informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere”, che avrebbe potuto conoscere con l'ordinaria diligenza, ma non lo ha fatto; #### avrebbe dovuto assistere ### anche “durante tutto il corso del contratto, soprattutto, quando sorgono divergenze tra le parti sulla sua esecuzione”, ma non lo ha fatto; e ### per effetto di ciò, “è legittimamente (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 9392/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9392/2024 promossa da : ### - avv.ti #### e ##### - avv.ti ### e ### CONVENUTA ### Attrice (###: “Voglia l'###mo Tribunale adito accertare e dichiarare la responsabilità di ### S.r.l. in relazione all'inadempimento del contratto di noleggio... e per l'effetto condannare la medesima ### S.r.l..al risarcimento del danno subito da ### quantificato in USD 749.266,43 ovvero USD 747.205,25 oltre rivalutazione e interessi” Convenuta (### S.r.l.): “Piaccia all'###mo Tribunale adito rigettata ogni contraria istanza.nel merito, in via principale, respingere le domande risarcitorie di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto; condannare ex art. 96 cpc parte attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata da lite temeraria. Con vittoria di spese” Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio ### S.r.l., allegando di essere proprietaria della nave cisterna "### (IMO 9306627), battente bandiera delle ### (cfr. Prod. 1 attrice) e di aver affidato la gestione commerciale della nave alla società greca ###.A., incaricata di negoziare l'impiego commerciale dell'unità. Parte attrice ha, dunque, allegato di essere entrata in contatto con la convenuta ### società di brokeraggio marittimo (cfr. Prod. B attrice), la quale ha proposto delle occasioni di affari. In particolare, in data 2 agosto 2019, ### nella persona del #### ha proposto un noleggio a viaggio (voyage charter party) per il trasporto di carburante da ### (### a ### con data di inizio il 14 agosto 2019, indicando come noleggiatore la società ### e riferendo di agire su indicazione di un altro broker, ### operante per conto di ### (cfr. Prod. 2 attrice).  ### ha allegato di aver fatto corretto affidamento rispetto a quanto rappresentato dal broker marittimo professionista ### fidandosi delle rassicurazioni ricevute circa il noleggiatore. 
A seguito di preliminari scambi e conferme di interesse trasmesse da ### (broker di ### a ### e da questa a NGM (cfr. Prod. 4 attrice), in data 8 agosto 2019 le parti hanno concordato il noleggio a viaggio della cisterna “Kudos” in base alle condizioni riportate nel c.d. “fixture recap” (che riepiloga i principali accordi raggiunti) e il contratto di noleggio a viaggio secondo il formulario “### VITOL 2006” (cfr. Prod. 5 attrice), con il quale hanno previsto: “### la messa a disposizione della ### presso il porto di ### nel periodo temporale compreso tra il 14 e il 16 agosto 2019, pronta alla caricazione di circa 80.000 mt di carburante; ### il corrispettivo complessivo, per il noleggio della ### pari a USD 1.300.000,00, da corrispondersi: − USD 455.000,00 (pari al 35% del nolo complessivo) entro il 13 agosto 2019; − USD 845.000,00 (pari al saldo residuo del nolo) all'arrivo della ### a ### prima dell'inizio delle operazioni di scaricazione; il tutto mediante pagamento sul conto bancario intestato ad #### un periodo temporale di stallia pari a 96 ore (inclusi sabato e domenica)(3); ### un compenso di controstallia pari e USD 18.000,00 per giorno/frazione di giorno (4); ### una commissione pari al 3,75% del corrispettivo del nolo (i.e., USD 48.750,00), da suddividersi tra i due mediatori, ### e ### e dunque da pagarsi da parte di ### da un lato (nella quota del 1,25%) e ### dall'altro lato, ai rispettivi broker; ### l'applicazione della legge inglese al ### e la devoluzione di eventuali controversie tra ### e ### in arbitrato a Londra” Il 13 agosto 2019, ### ha contestato alla controparte il mancato incasso dell'acconto e ### ha richiesto spiegazioni a ### (cfr. Prod. 7 attrice). In data 14 e 15 agosto 2019, ### ha comunicato l'impossibilità di procedere al carico a causa di esiti negativi dei test sulla merce, dichiarando di non poter proseguire nell'esecuzione del contratto (cfr. Prodd. 9, 11 e 12 attrice). La nave, dopo essere giunta a ### il 15 agosto (cfr. Prod. 10 attrice), è rimasta ormeggiata presso il porto. 
Parte attrice ha, dunque, lamentato che l'odierna convenuta, venendo meno agli obblighi di diligenza professionale del mediatore ex art. 1759 c.c., ha omesso di verificare l'identità e l'affidabilità della controparte che si è rivelata poi insolvente e irreperibile. Tale inadempimento ha comportato la risoluzione del contratto, che ha causato ingenti pregiudizi patrimoniali in danno dell'armatore, il quale ha invocato la responsabilità del broker-mediatore anche ai sensi dell'art. 1762 c.c.. 
Nella fattispecie parte attrice ha allegato di aver contestato l'inadempimento a ### tramite i broker ( Prodd. 14 e 15 attrice), ma senza esito. ###, determinato ad agire direttamente contro ### ha, dunque, richiesto a ### i dati completi del noleggiatore, scoprendo che il mediatore non possedeva i dati identificativi certi della società che aveva presentato. 
Per tale ragione parte attrice ha allegato la negligenza del mediatore nella verifica dell'identità di ### contestando all'odierna convenuta di avergli trasmesso solo un generico indirizzo web, senza effettuare verifiche (cfr. Prod. 16 attrice).
La difesa attorea ha messo in evidenza che è emersa senza alcun dubbio la negligenza di ### (e di ### in relazione alla individuazione del noleggiatore. Infatti: “### i primi contatti tra ### e ### risalgono al 28 novembre 2018, quando il #### (che in tutta la vicenda in esame ha agito quale impiegato di ### ha contattato ### in qualità di “charterers [i.e., ### representatives”, firmandosi come ### parte del ### una società di diritto malese (### 18); ### successivamente, in data 28 giugno 2019, il ####, interrogato proprio in relazione ai dati societari del noleggiatore, ha riportato il nominativo di ### una società con sede a ### quale “trader”, nonché il nominativo di ### con sede in ### (### 19)”. 
La condotta del mediatore ha reso impossibile ad ### di agire contro il vero debitore contrattuale.  ### ha sostenuto che indicare un nome fittizio o non identificabile equivale a non manifestare il nome e, sul punto, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'identificazione deve mettere i contraenti in condizione di conoscere tutte le circostanze che riflettono non solo l'identità, ma anche le qualità personali ( 24 gennaio 1973, n. 236). ### non avendo individuato precisamente ### deve rispondere dell'inadempimento del contratto come se fosse il contraente. 
Sul quantum ha calcolato il danno proponendo due conteggi alternativi, a seconda della data di risoluzione considerata, 16 o 22 agosto, richiedendo dunque a titolo di pregiudizio l'importo di USD 749.266,43 o di USD 747.205,25, oltre interessi e rivalutazione. 
Si è costituita in giudizio ### S.r.l. contestando la domanda avversaria ed opponendo che il danno subito da ### è derivato dall'inadempimento contrattuale della ### e non dall'attività di mediazione eseguita dal broker ### La mancata caricazione al porto di origine e la conseguente risoluzione del contratto sono infatti pacificamente dovute al fatto che la merce oggetto di trasporto non era conforme alle necessità di ### e non aveva dunque motivo di essere spedita al porto di destino. Tale circostanza, attiene esclusivamente alla sfera di controllo di ### e non è in alcun modo dipesa dai broker. 
Ha sostenuto di aver interamente adempiuto alle proprie obbligazioni, avendo portato a termine la propria attività di mediazione ex art. 1754 c.c. e di non essere in alcun modo responsabile ai sensi dell'art. 1759 cc, avendo nella propria qualità di mediatore, contribuito - insieme agli altri broker coinvolti - a mettere in relazione le parti per agevolarne il dialogo al fine di addivenire alla conclusione del prospettato affare, pacificamente avvenuta con la stipula del contratto in data 8 agosto 2019. 
Inoltre, ha asserito di aver espletato la propria attività di mediazione con correttezza e diligenza avendo fornito tutte le informazioni in suo possesso, ricevute dal broker della controparte (### e di non aver fornito alcuna “circostanza” non nota o non verificata. 
Ha documentato che la società ### S.A., manager dell'attrice, ha espressamente assunto su di sé l'onere di effettuare la due diligence sulla controparte prima della conclusione dell'affare. In particolare, ha evidenziato che dallo scambio email del 2 agosto 2019 (cfr. ### 2 convenuta) emerge che NGM (agente di ### ha comunicato che l'affare necessitava della previa autorizzazione da parte di ### (“subject the charts were approved by the owners”; “i am pointing out again that the offer is sub to owners' approval of the charts”), la quale, a propria volta, ha subordinato la propria autorizzazione all'esito delle opportune verifiche da parte di NGM circa l'identità delle potenziali controparti. 
Ha messo in luce che il broker di ### ha affermato espressamente che si sarebbero occupati personalmente di effettuare una “due diligence” - anche - sull'identità dei noleggiatori (“we have to do due diligence abt who they are etc”) e che, anche con l'ausilio del proprio dipartimento legale, avrebbero sottoposto i noleggiatori a verifiche riguardanti - anche, e non esclusivamente - gli opportuni controlli relativi alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale (“the checking of the charts will be done by our legal dpt and surely a compliance and non sanctions investigation will take place”; cfr. prod. 2, p. 3). Ha allegato che, in tale occasione, la NGM non ha richiesto all'odierna convenuta di contribuire in alcun modo alle suddette verifiche circa l'identità dei noleggiatori. Al contrario, a specifica richiesta di ### “what docs do you need for clearance”, NGM ha risposto “no need to ask anything further” (cfr. prod. 2, p. 3). Sul punto ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in assenza di particolare mandato a ciò finalizzato, il mediatore, nell'assolvimento dei propri compiti, non è obbligato ad effettuare “specifiche indagini di natura tecnico-giuridica” per identificare elementi che, sebbene ignoti, possano rivelarsi determinanti per la conclusione del contratto (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. III, 11/12/2023, n. ###; Cass. Civ. sez. II, 12/11/2019, n. 29229; Cass. n. 5107/1999). 
Ha pertanto sostenuto che, senza specifico mandato, non è insorto a proprio carico alcun obbligo di svolgere approfondimenti sull'identità dei noleggiatori. 
A sostegno delle proprie argomentazioni ha evidenziato che “### si è dimostrata fin da subito soddisfatta circa l'identità e affidabilità di ### al punto da: ### fornire il proprio benestare all'operazione dopo aver espressamente svolto accurata due diligence, inclusa (ma senza limitazione) quella relativa ai profili sanzionatori internazionali, che presuppone la verifica non solo dell'identità della propria controparte (KYC - ###, ma -anche al fine di evitare attività elusivepersino dei relativi soci e beneficiario effettivo. ### non avrebbe potuto condurre tali verifiche se non avesse compiutamente identificato ### né tantomeno avrebbe potuto fornire il proprio nulla osta all'operazione; ### informare esplicitamente il broker ### che non erano necessari ulteriori documenti in relazione ad #### condurre trattative con ### ciò che implica che ### abbia ritenuto di possedere informazioni sulla controparte sufficienti per avere interesse a stipularci un contratto di trasporto marittimo; ### accettare -e ritenere valida e vincolantel'indicazione del noleggiatore quale “### Energy”, senza indicazione di indirizzo o contatti. ### avesse avuto necessità di ulteriori informazioni, ben avrebbe potuto e dovuto richiederli in sede di sottoscrizione del #### emettere fattura di acconto nei confronti di ### Non si vede come ### possa ritenere non adeguatamente identificato un soggetto nei cui confronti ha però ritenuto di avere tutti i dati necessari per emettere documenti contabili e fiscali; ### compiere le ordinarie attività di interlocuzione con ### -tramite ### in relazione alla gestione del carico, alle analisi richieste e ai pagamenti effettuati. Tali scambi, perfettamente ordinari e coerenti con l'esecuzione del ### testimoniano l'operatività della controparte e l'assenza di dubbi pratici o formali circa la sua identificazione.” La difesa della convenuta ha messo in luce che i broker coinvolti nelle negoziazioni, sfociate nella conclusione del contratto per cui è giudizio sono tre, ossia NGM (quale broker e agente commerciale di ###, ### (in rapporto diretto con i soli broker ### da un lato, e ### dall'altro) e ### (broker di ### e che eventuali lacune di adeguata verifica in relazione a identità ed affidabilità del noleggiatore (obbligo che comunque non incombe sui broker) sarebbero al più ascrivibili a NGM e/o ### ma non certo ### Ha sostenuto che nella fattispecie il riferimento all'art. 1762 c.c., rubricato “contraente non nominato”, è del tutto fuori luogo poiché risulta per tabulas che la ### ha sin dal primo momento speso il nome del potenziale noleggiatore con NGM (cfr. prod. 2), la quale vi ha peraltro anche direttamente interloquito (prodd. 3 e 4). Ed il ### infatti, include espressamente i riferimenti di entrambe ### e ### quali parti contraenti (cfr. prod. 5 controparte). La circostanza che una delle parti -nominateabbia in un secondo momento disatteso i propri impegni contrattuali non può giustificare in alcun modo un'eventuale azione nei confronti del mediatore, a cui non può certo essere richiesto di prevedere e/o garantire l'affidabilità e la buona fede delle parti una volta concluso il contratto. 
Sul quantum ha contestato la richiesta risarcitoria in quanto "sproporzionata" allegando che il mediatore non può rispondere dell'intero valore dell'affare, ma al massimo di un danno parametrato alla commissione del broker. 
Ha chiesto, infine, la condanna di ### per lite temeraria. 
Nei successivi scritti difensivi la società attrice, in replica alle argomentazioni della convenuta, ha affermato che NGM è la propria “commercial manager” e non “broker”, negando che quest'ultima, nell'ambito della propria attività, abbia svolto indagini ad ampio spettro ed allegando che la “due diligence” a cui si fa riferimento nella mail del 1.08.2019 (cfr. prod. 2 convenuta) si riferisce a verifiche “a compliance and non sanctions investigation will take place” (ovvero “svolgeremo una verifica in punto di compliance e sanzioni”). In sostanza la difesa di parte attrice ha messo in evidenza che NGM ha svolto unicamente alcune verifiche relative alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale, non alla solidità o identità societaria. 
Ha ribadito che l'identificazione della parte rientra tra gli obblighi ex lege del mediatore ai sensi dell'art. 1759 c.c., obbligo che non può essere "delegato" o eluso. 
Ha ribadito di non poter agire contro ### perché non sa chi sia esattamente, non avendo ### fornito i “full style and place of incorporation” della predetta ### (i.e., i dati societari completi) ( ### 15, 16, 17, 18). 
In conclusione, ha sostenuto che: “#### ha trasmesso ad ### “informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere”, che avrebbe potuto conoscere con l'ordinaria diligenza, ma non lo ha fatto; #### avrebbe dovuto assistere ### anche “durante tutto il corso del contratto, soprattutto, quando sorgono divergenze tra le parti sulla sua esecuzione”, ma non lo ha fatto; e ### per effetto di ciò, “è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente”, consistenti appunto nella impossibilità di rivolgersi direttamente ai noleggiatori per il risarcimento dei danni subiti.” Ha richiamato la sentenza della Cass. 11/12/2023 n. ### che ha statuito la responsabilità del mediatore che fornisce informazioni non verificate o tace sulla mancata verifica.  * * * 
Tanto premesso il Tribunale ritiene la domanda infondata per le ragioni qui di seguito esposte. 
Sulla responsabilità di ### ex art. 1759 c.c. in relazione all'inadempimento di ### al contratto ### attrice ha fondato la propria pretesa risarcitoria sull'allegata responsabilità professionale del broker marittimo convenuto, ### S.r.l., per i danni conseguenti alla mancata esecuzione da parte del noleggiatore ### del contratto di noleggio dell'8 agosto 2019 avente ad oggetto la nave "### (cfr. prod. 4 attrice). 
Nel dettaglio, la società ### ha lamentato l'impossibilità di individuare con precisione il soggetto ### presentato dal broker marittimo per la conclusione dell'affare, sostenendo la violazione da parte del medesimo broker degli obblighi informativi sanciti dall'art. 1759 c.c., nonché la sua responsabilità ai sensi dell'art. 1762 c.c. (Contraente non nominato), da cui deriva l'obbligo di rispondere in vece del contraente non correttamente individuato. 
Tuttavia, le produzioni documentali versate in atti e le stesse allegazioni di parte attrice conducono a differenti conclusioni. Dalla trascrizione delle comunicazioni prodotte in atti dalla parte convenuta - intervenute tra ### (### e ### (### tra il 31 luglio e il 2 agosto 2019 - emerge quanto segue. 
La commercial manager dell'armatrice (### precisa fin dall'inizio la necessità di conoscere il noleggiatore ### e di dover svolgere due diligence su chi sono. Infatti, nella chat del 2 agosto, ore 12:04: ### (### scrive: "morning angelo, ref the kudos and the orin energy cargo subject the charts were approved by the owners (wew have to do due diligence abt who they are etc)" [### in relazione a kudos e il carico di orin ### previa verifica dei noleggiatori da parte degli armatori dobbiamo svolgere due diligence su chi sono ecc.] (cfr. prod. 2 convenuta pag. 2). Ed ancora: 1:59:35 pm: ### “angelo i am pointing out again that the offer is sub to owners approval of the charts and bss loading ex tank fujairah not sts” [sottolineo ancora una volta che l'offerta è subordinata l'approvazione dei noleggiatori da parte degli armatori e sulla base del carico della cisterna ha fujiwara non con trasbordo da nave a nave] (cfr. prod. 2 convenuta pag. 2). 
Il 2 agosto, alle ore 4:06:22 il dipendente della NGM ribadisce la necessità di pagamenti anticipati (BBB - before breaking bulk) proprio perché il noleggiatore è un soggetto ignoto “in any case premium will have to be paid and bbb the ballance freight aniway since we do not know them” (cfr. prod. 2 convenuta pag. 2). 
Dirimente è, infine, la circostanza che la società ### S.A. avoca a sé l'onere di verificare i noleggiarori , esonerando il broker da ulteriori approfondimenti specifici. In data 2 agosto 2019, la NGM nel rispondere alla domanda dell'incaricato di ### “I will tell them what docs do you need for clearance?, ### scrive: “angelo unless i know they will be payng the rate, no need to ask anything further. the checking of the charts will be done by our legal dpt and surely a compliance and non sanctions investigation will take place” (“### a meno che io non sappia che pagheranno la tariffa non c'è bisogno di chiedere altro. la verifica dei noleggiatori sarà effettuata dal nostro dipartimento legale e sicuramente avrà luogo un'indagine di conformità nonché sull'assenza di sanzioni internazionali” (cfr. prod. 3 convenuta pag. 2). 
Appare dunque provato che l'armatrice non si è affidata passivamente alle informazioni fornite dal mediatore, ma ha deciso di procedere autonomamente a una complessa attività di due diligence. 
Oltre a ciò va evidenziato che parte attrice nella propria memoria istruttoria n. 2 ex art. 171ter c.p.c. ha dedotto nel capitolo n. 6 le seguenti circostanze dalle quali si evince che era in possesso dei dati identificativi di un soggetto esistente in quanto il contratto di noleggio è stato concluso: “vero che, nell'ambito della gestione commerciale di ### S.A. (con sede in 47-49 ###., 185 35 Piraeus, ### della nave cisterna “Kudos”, IMO n. 9306627, battente bandiera delle #### S.A., una volta ricevuta tramite il broker italiano ### S.r.l. (con sede in ### 7/11, #### la proposta di impiego a viaggio della predetta nave da parte dei no-leggiatori “### Energy”, ha svolto unicamente attività di verifica a livello sanziona-torio (a mezzo del proprio claims & insurance department), mediante inserimento nella c.d. ### and ### tenuta dall'### of ### degli ### d'### (### e/o nella c.d. ### of ### dell'### della denominazione e/o ragione sociale di ### e del ### di riferimento” (cfr. pag. 4 memoria integrativa n. 2 parte attrice).
Nella propria comparsa conclusionale la difesa attorea descrive in cosa consistono le verifiche relative alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale, finalizzate ad escludere l'iscrizione dei noleggiatori, o più correttamente ed in linea con le verifiche che vengono usualmente condotte con riferimento alla normativa sulle sanzioni, del ### di riferimento, nella c.d. ### and ### (“###”) tenuta dall'### of ### degli ### d'### (“OFAC”) e/o nella c.d. ### of ### dell'### (“### List”). 
Nel dettaglio parte attrice ha allegato: “### è prassi nelle sanctions due diligence, le verifiche sono condotte tramite l'inserimento nella ### e nella ### della denominazione e/o ragione sociale dell'entity (persona fisica e/o giuridica) che si intende controllare, ivi incluse, nel caso di persone giuridiche, del ### di società di riferimento, proprio ad evitare comportamenti di natura elusiva della normativa di riferimento” (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale attrice). 
Il capitolo di prova in esame, nonché le osservazioni svolte nella comparsa conclusionale, non lasciano alcun dubbio sul fatto che la commercial manager dell'armatrice (###, nell'eseguire tale tipo di indagine, abbia inserito “nella ### e nella ### List” la denominazione e/o ragione sociale dell'entity (persona fisica e/o giuridica). 
Ne deriva che la manager dell'armatrice ha identificato la società noleggiatrice, dal momento che la verifica relativa alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale presuppone l'inserimento i dati che identificano il soggetto controllato (“denominazione e/o ragione sociale dell'entity”), secondo quanto allegato dalla attrice. 
Ciò posto, è significativo il fatto che il contratto di noleggio dell'8 agosto 2019 (cfr. prod. 5 attrice) sia stato stipulato solo successivamente a tali indagini eseguite dalla manager dell'armatrice e che, come emerge dalle comunicazioni telematiche (cfr. prod. 2 convenuta), la verifica sia stata posta come condizione per la stipula del contratto stesso. 
Tale circostanza costituisce fonte di presunzione ex art. 2729 c.c. della conoscenza da parte dell'armatore, non solo, dell'identità legale della noleggiatrice (la "### ed il "### of ### della società), ma anche di informazioni afferenti alla sua affidabilità commerciale. Appare evidente che se tali verifiche avessero dato esito negativo o incerto, l'armatore, agendo con la media diligenza professionale, avrebbe dovuto astenersi dalla sottoscrizione del contratto. 
La circostanza che la manager dell'armatrice abbia esonerato espressamente il broker marittimo dal fornire ulteriori informazioni relativamente al noleggiatore vale ad escludere la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1759 c.c., avendo il broker fornito le informazioni in suo possesso ed il cliente dichiarato di voler effettuare ulteriori ed approfondite verifiche in autonomia.  ### contrattuale (mancata caricazione per qualità del prodotto) è un rischio tipico del commercio marittimo che attiene alla fase esecutiva del contratto, della quale il broker non risponde. Non vi è prova di alcun nesso causale tra l'attività di ### e il danno lamentato, essendo l'evento dipeso esclusivamente dalla condotta del noleggiatore e dalla scelta negoziale di ### Sebbene dunque non possa che riconoscersi pregio all'autorevole dottrina citata dalla parte attrice secondo cui le prestazioni contrattuali del broker nel noleggio sono più ampie rispetto a quelle di un mediatore ed investono anche la fase esecutiva del contratto, nella fattispecie in esame l'esonero ad opera del manager dell'armatrice e la mancata prova del nesso causale tra l'asserita negligenza della ### successiva alla stipula del contratto, e il danno lamentato non può che portare al rigetto della domanda.
Sulla responsabilità di ### ex art. 1762 Le suesposte argomentazioni valgono ad escludere la responsabilità del broker anche ai sensi dell'art. 1762 La norma in esame sanziona il mediatore che occulta il nome della controparte o agisce per conto di persona da nominare. 
Nella fattispecie, il nome della società noleggiatrice è stato comunicato dal broker marittimo, che ha fornito sinanche il sito web di ### (orinenergy.com/who-we-are.html). Inoltre, come già detto, la società armatrice, per il tramite della propria manager, ha avocato a sé indagini su profili sanzionatori internazionali dell'operatore commerciale, circostanza che lascia presumere la piena conoscenza da parte dell'armatore dell'identità legale del soggetto controllato (“denominazione e/o ragione sociale dell'entity”). Tanto è vero che il nome del noleggiatore è stato inserito nel contratto. 
Non sussistono elementi idonei a far ritenere che la ### fosse una società inesistente, come sostenuto da parte attrice che, sul punto, non ha adempiuto all' onere probatorio a suo carico. 
Invero, dalla documentazione versata in atti, sono emerse diverse entità giuridiche facenti parte del ### a cui è riconducibile la società noleggiatrice (si vedano al riguardo prodd. 18 e 19 attrice).  ### attrice per dimostrare la responsabilità del broker avrebbe dovuto almeno fornire la prova delle richieste risarcitorie fatte inutilmente a soggetti inesistenti. 
Significativo è, tra l'altro, il fatto che non abbia prodotto nulla sulle verifiche operate dalla propria manager commerciale sul noleggiatore che, come già evidenziato, considerata la conclusione del contratto, si presume abbiano avuto esito positivo. 
Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. 
Va rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta volta alla condanna dell'attrice per lite temeraria. 
Sebbene la domanda attorea risulti infondata, non può ravvisarsi in capo all'attrice quella mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96 c.p.c.. 
Sulle spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 520.001 a € 1.000.000 ### di studio della controversia, valore minimo: € 2.304,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.520,00 Fase decisionale, valore minimo: € 4.007,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 7.831,00 P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta le domande proposte da ### nei confronti di ### S.r.l.; - rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da ### S.r.l.  nei confronti di ### - condanna parte attrice ### alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta ### S.r.l., che liquida in complessivi ### 7.831,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.  ### 09 gennaio 2026

causa n. 9392/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lippi Francesca

M
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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 1077/2025 del 18-11-2025

... favore dell'### dei contributi dovuti comprensivi di sanzioni ed interessi ex lege, ### come per legge”. La causa è stata decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 13 novembre 2025. La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (###, oltre ad eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore o attività aggiuntive. Trattasi di un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal ### “secondo biennio economico 2000/2001”. Precisamente, l'art. 7 del ### 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/11/2025 articolati in tre fasce retributive”, aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. (leggi tutto)...

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Tribunale Ordinario di ###.G.L. n. 2277 / 2024 Il Giudice designato ### in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato ### nella causa civile iscritta al 2277 del ### dell'anno 2024, vertente TRA ### con l'avv.to ### ricorrente ###'#### resistente contumace ### IN.P.S. con l'avv.to M. A. TUMINELLI ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La ricorrente in epigrafe, premettendo di essere collaboratrice scolastica, appartenente al personale ### e di essere stata utilizzata dal Ministero dell'### mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi dal 3.11.2021 all'8.6.2022, presso l'### “1^ Cassino”, ha lamentato la mancata corresponsione del "compenso individuale accessorio" (cd. CIA), pari ad euro 66,90 mensili, motivato dal non essere dipendente di ruolo né dipendente assunto per supplenze annuali ovvero per supplenze fino al termine delle attività didattiche. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/11/2025
Ha quindi sostenuto che, essendo il compenso individuale accessorio l'omologo della "retribuzione professionale docenti" ("###) prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per i docenti, ritiene di avere diritto a tale emolumento secondo il combinato disposto dell'art.  7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nonché in forza del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del D.lgs. 368/2001 e dalla clausola 4 dell'### allegato alla direttiva UE 1999/70/CE, con conseguente domanda di condanna del MIM al pagamento in suo favore della somma di euro 334,50 per le supplenze espletate nel periodo indicato.  ###, ritualmente citato, non si è costituito, con conseguente dichiarazione di contumacia. 
La parte ricorrente chiedeva altresì di condannare la resistente amministrazione scolastica alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell'### In data ### si costituiva in giudizio l'### rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'### nei limiti sopra indicati; Nel merito ove venga accertata l'esistenza del diritto di parte ricorrente alle differenze retributive richieste, condannare il datore di lavoro resistente alla regolarizzazione della posizione assicurativa di parte avversa con pagamento, in favore dell'### dei contributi dovuti comprensivi di sanzioni ed interessi ex lege, ### come per legge”. 
La causa è stata decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 13 novembre 2025. 
La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (###, oltre ad eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore o attività aggiuntive. Trattasi di un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal ### “secondo biennio economico 2000/2001”. Precisamente, l'art. 7 del ### 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/11/2025 articolati in tre fasce retributive”, aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”. Quindi la ### (### è una retribuzione individuale accessoria che viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo e persino ai docenti non di ruolo con contratto annuale (30 giugno e 31 agosto).  ###. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art.7, che riguarda il "compenso individuale accessorio" prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso al personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale che svolge supplenze brevi e saltuarie. Nel non riconoscere tale emolumento il Ministero convenuto contumace ritiene che il rinvio all'art. 25 CCNI 31.8.1999 operato dall'art.7, comma 3, ### 15.3.2001, operi una delimitazione dei destinatari della "retribuzione professionale docenti" e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata: analogo ragionamento, secondo il ### vale per il compenso individuale accessorio che spetta al personale ATA assunto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno. 
La questione è stata affrontata dall'ordinanza n.20015/18 della Suprema Corte, che ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che "non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito". ###.C. in particolare ha osservato che dalle disposizioni contrattuali sopra riportate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del ### 24.7.2003, art. 83 del ### 29.11.2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017). ### rientra dunque nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/11/2025
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass. n. 20015 del 2018). 
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass. n. 20015 del 2018 cit.; vd. ad ulteriore conferma Cass. 6293/2020). Si ritiene che i medesimi principi, affermati dalla S.C. in relazione alla ### siano applicabile anche al CIA spettante al personale ATA ai sensi dell'art. 25 del CCNI 31.8.1999 anche per supplenze brevi e saltuarie, sussistendo le medesime ragioni di divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. Anche la giurisprudenza di merito, in maniera pressoché unanime, si è pronunciata favorevolmente in ordine alla spettanza a che trovasi nella condizione giuridica sulla ricorrente della retribuzione professionale docenti, rilevando che “non è dato riscontrare - per quanto qui di interesse - alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l'attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche”; ed ancora, Tribunale di Milano (sentenza n. 664/2021): “in mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare una diversità di trattamento, la forza cogente di cui è dotato l'accordo quadro è, infatti, tale da imporre l'applicazione del principio ivi sancito vuoi in via interpretativa di norme, eventualmente anche contrattuali, già esistenti, vuoi previa disapplicazione delle norme interne che si trovino con esso in contrasto” condannando, pertanto, “l'### resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/11/2025 a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del ### applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica”. 
Deve altresì rilevarsi la correttezza della operata quantificazione: invero l'art. 7 del ### 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la ### prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso professionale accessorio, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". 
La somma quantificata è quindi pari ad euro 486,14, in relazione a n. 218 giorni di lavoro, moltiplicati per un compenso di euro 66,90 mensili (### A/As), pari ad euro 2,23 giornalieri, cui aggiungere gli aumenti medio tempore intervenuti e previsti dalla contrattazione collettiva. 
Le spese di lite, seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo al valore minimo dello scaglione di riferimento, senza la prevista fase di trattazione in ragione della contumacia del ### liquidate altresì in favore dell'### PQM ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/11/2025 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi dichiarato il diritto alla percezione al compenso professionale accessorio ex art. 82 #### del 29.11.2007; - condanna per l'effetto il MIM alla corresponsione in favore della ricorrente della detta retribuzione pari a € 486,14, oltre accessori di legge, oltre alla prevista regolarizzazione contributiva; - condanna il MIM alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, in favore di parte ricorrente nonché dell'### che liquida in € 258 per ognuna di esse, oltre #### contributo unificato come per legge se dovuto, rimborso forfettario e spese generali al 15%, , da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in riferimento alla parte ricorrente ### deciso in Cassino, data del deposito ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/11/2025

causa n. 2277/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Annalisa Gualtieri

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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 809/2025 del 05-03-2025

... applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”. Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto, avendo rilevanza all'interno della linea di discendenza un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale, come subito si dirà, cui si contrappone il dichiarato orientamento interpretativo consolidato fatto proprio dall'### ribadito nella circolare del Ministero dell'### n. ###.1/1991 dove si prevede che “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della ### repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso, con evidente sussistenza dell'interesse all'azione. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di ### nella persona del Giudice dott. ### In esito all'udienza scritta del 26/02/2025 , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 7050/2023 promossa da: ########' ########## con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. ### RICORRENTI contro ###'INTERNO (C.F. ### contumace RESISTENTE UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO in persona del ### della Repubblica presso il Tribunale di ### ad oggetto: ### della cittadinanza ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 8 giugno 2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'### chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di ### cittadino italiano, nato a #### il ### e mai naturalizzato.  ### non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne confermata la contumacia già dichiarata all' udienza del 30 gennaio 2025. 
Registrato il: 06/03/2025 n.2413/2025 importo 200,00
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022). 
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. 
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”. 
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto, avendo rilevanza all'interno della linea di discendenza un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale, come subito si dirà, cui si contrappone il dichiarato orientamento interpretativo consolidato fatto proprio dall'### ribadito nella circolare del Ministero dell'### n. ###.1/1991 dove si prevede che “i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della ### repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso, con evidente sussistenza dell'interesse all'azione. 
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. 
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, ### nato a #### il ###, poiché ### il: 06/03/2025 n.2413/2025 importo 200,00 tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia ### nata in ### il ###, che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti. 
Nel caso in esame, si registrano in realtà passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, e segnatamente quello relativo alla predetta ### nata in ### il ### e ### nata in ### il ###, talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.  ### parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della ### ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della ### il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. 
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta quanto segue.  ### il: 06/03/2025 n.2413/2025 importo 200,00 ### ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza 25317 del 24/08/2022). 
Sul regime delle spese si osserva che è orientamento di questa ### che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata allorquando, trattandosi di discendenza per linea materna da donna nata prima dell'entrata in vigore della ### il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale, atteso che il principio di diritto affermato dalle ### n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'### è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata. 
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile - complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'### così come in dispositivo.  P.Q.M.  ### il: 06/03/2025 n.2413/2025 importo 200,00
Visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.  ### domanda e per l'effetto ################ cittadini italiani.  ### dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti #### al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.410,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge. 
Firenze, 4 marzo 2025 Il Giudice dott. ### dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.  ### il: 06/03/2025 n.2413/2025 importo 200,00
N. R.G. 2023/7050 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE ### Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7050/2023 promossa da: ################# con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. #### RICORRENTI contro ### (C.F. ### contumace RESISTENTE ### in persona del ### della Repubblica presso il Tribunale di #### dott. ### provvedendo fuori udienza ha pronunziato la seguente ### il ricorso ex artt. 287, 288 c.p.c. per correzione di errore materiale, depositato il ### dall'Avv. ### per conto dei ricorrenti nel procedimento sovrarubricato; RITENUTO - che nella sentenza ordinanza n° 809/2025 del 04/03/2025 depositata il ### è stato, per mero errore materiale erroneamente indicato il nominativo di alcuni ricorrenti e che occorre pertanto correggere la predetta sentenza nella parte interessata dall'errore; P.Q.M.  visto l'art. 287, 288 c.p.c. c.p.c. 
ACCOGLIE il ricorso proposto e per l'effetto ordina che laddove si legge “#### LASNEAUX”, debba invece leggersi e intendersi #### e che laddove si legge nel dispositivo “############### cittadini italiani” debba invece leggersi e intendersi ################## cittadini italiani. 
MANDA alla Cancelleria per l'annotazione sull'originale della disposta correzione; ORDINA alla Cancelleria di provvedere alla correzione come sopra disposta nel registro informatico ### Si comunichi. 
Firenze, 14 aprile 2025 ### dott. ######: 80a3fc3e5cc05e2

causa n. 7050/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Monteverde Roberto, Massei Sabina

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 136/2026 del 23-01-2026

... a titolo di contributi ed € 6.504,12 a titolo di sanzioni. Eccepiva che la suddetta pretesa contributiva era stata calcolata sulla base del reddito imponibile corrispondente alla sua quota di partecipazione agli utili della società ### srls per l'anno 2019 indipendentemente dalla percezione degli utili stessi che, non distribuiti, erano stati accantonati a riserva straordinaria della società e riportati negli esercizi successivi. Evidenziava di aver proposto, avverso tale comunicazione, rituale ricorso amministrativo al ### ricorso rigettato sulla base della circolare ### 103 del 2003 - asseritamente non annoverata tra le fonti del dirittosecondo la quale per i soci lavoratori di una società a responsabilità limitata la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili. Sottolineava la differenza normativa tra redditi di impresa e redditi di capitale e precisava che la società non aveva mai esercitato l'opzione per il regime di trasparenza fiscale con la conseguenza che i redditi (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Giudice dott. ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4631/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv.to #### giusta procura in calce al ricorso Ricorrente E INPS in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to ### giusta procura in atti Resistente Motivi in fatto e in diritto della decisione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026
Con ricorso depositato in data ### la ricorrente esponeva di aver ricevuto dall'### la comunicazione di debito n. ###### del 23.07.2024, notificata in data ###, relativa al mancato pagamento dei contributi previdenziali eccedenti il minimale dovuti alla ### per il 2019, per l'importo complessivo di € 21.864,97 di cui € 15.360,85 a titolo di contributi ed € 6.504,12 a titolo di sanzioni. Eccepiva che la suddetta pretesa contributiva era stata calcolata sulla base del reddito imponibile corrispondente alla sua quota di partecipazione agli utili della società ### srls per l'anno 2019 indipendentemente dalla percezione degli utili stessi che, non distribuiti, erano stati accantonati a riserva straordinaria della società e riportati negli esercizi successivi. Evidenziava di aver proposto, avverso tale comunicazione, rituale ricorso amministrativo al ### ricorso rigettato sulla base della circolare ### 103 del 2003 - asseritamente non annoverata tra le fonti del dirittosecondo la quale per i soci lavoratori di una società a responsabilità limitata la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili. Sottolineava la differenza normativa tra redditi di impresa e redditi di capitale e precisava che la società non aveva mai esercitato l'opzione per il regime di trasparenza fiscale con la conseguenza che i redditi prodotti ed accantonati come riserva dovevano essere imputati alla società e non come redditi conseguiti dal socio, lavoratore o meno. Per i suesposti motivi la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” 1) accertare e dichiarare che gli utili della società ### S.r.l.s. per l'anno 2019, non essendo stati distribuiti alla ricorrente, ma accantonati a riserva straordinaria, non costituiscono base imponibile per il calcolo dei contributi eccedenti il minimale dovuti alla ### 2) per l'effetto dichiarare la nullità, ovvero disporre l'annullamento della comunicazione di debito n. ###### del 23.07.2024 per l'importo complessivo di € 21.864,97; 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario ”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'### eccependo l'infondatezza della domanda. evidenziando che, ex art. 3-bis del DL 384/1992, per i soci lavoratori di srl la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili a prescindere dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. 
Il giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.01.2026, decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione. 
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.  1.### evidenziato nella parte espositiva, la ricorrente chiede di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria di cui alla comunicazione di debito nr.  ######, notificata in data ###, relativa ai contributi dovuti, nella gestione “ARTIGIANI”, sul reddito eccedente il minimale dell'anno 2019, per la partecipazione nella società “### SRLS” - P.IVA ###. 
E' indiscusso che la ricorrente è stata iscritta alla gestione ### con codice azienda 13624631 a decorrere dal 14/02/2018 e fino alla data di cessazione del 15/12/2023, a seguito di delibere telematiche pervenute da flusso ### in relazione alla ### “### S.R.L.S” svolgente attività di altre lavanderie, tintorie di articoli tessili e pellicce, di cui risulta socia e amministratrice unica.  ### come visto, eccepisce la non riconducibilità degli utili relativi all'anno 2019, non distribuiti, nella base imponibile su cui calcolare i contributi. 
L'### dal suo canto ha richiamato circolari, sostenendo che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle ### degli artigiani o commercianti, fermo restando il minimale contributivo, l'imponibile contributivo è costituito dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l.  ai fini fiscali e attribuito al socio in ragione della quota di partecipazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.  2. ### ben vedere, questione diversa da quella della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla ### in ragione dell'attività svolta all'interno di strutture societarie (ex L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203) è quella relativa alla individuazione del reddito - ulteriore rispetto a quello tratto dall'attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione commercianti/artigiani - da considerare per determinare l'imponibile contributivo, nell'ipotesi in cui l'iscritto alla gestione stessa sommi ulteriore reddito al reddito tratto dall'attività che fonda l'obbligo assicurativo; altra ancora la questione della inclusione/imputabilità in tale base imponibile, ai fini della contribuzione eccedente il minimale, anche degli utili non distribuiti. 
Risulta ormai consolidato l'orientamento secondo cui il reddito d'impresa nel caso di società di capitali con prestazione di attività lavorativa abituale e prevalente del socio imputato per trasparenza al socio stesso, va assoggettato a contribuzione. Diversamente nel caso di socio di capitali puro e semplice, ovvero di socio che si limita a un mero apporto di capitali all'interno della società senza svolgere attività lavorativa, la partecipazione, qualunque sia la forma di remunerazione da essa derivante, non entra nella base di computo della retribuzione contributiva in quanto la mera partecipazione a una società di capitali genera unicamente ed eventualmente, nel caso di distribuzione degli utili, reddito di capitale, che non è non è mai imponibile ai fini contributivi (cfr ex plurimis 21540/2019, 24966/2022; Cass. 22901/2024; Cass. 4019/2025). E' stato invero affermato che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986). 
Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi. 
Diverso poi è il problema, come anticipato, nel caso di prestazione dell'opera del socio presso la società, della inclusione/compatibilità nella base imponibile, ai fini della contribuzione eccedente il minimale, anche degli utili non distribuiti. 
Ed infatti, la comunicazione di debito di cui si discorre riguarda contributi eccedenti il minimale per l'anno d'imposta 2019 riferiti alla dichiarazione reddituale della società e dall' ### imputati per trasparenza al socio odierno ricorrente tenuto conto della sua quota di partecipazione agli utili, pur in assenza di riconoscimento dei dividendi per il detto anno, come ben può evincersi dal verbale di assemblea ordinaria del 12.11.2022 di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 (all. 2 ricorrente).  ### condivide le argomentazioni espresse in moltissime sentenze di ### di merito, che richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp att (cfr Corte d'Appello di Firenze, sentenze n. 555/2023, n. 693 e 696 del 2024; Corte d'Appello di Bologna, sentenza n. 487/2020; Corte d'Appello di Genova n. 73 del 2021; Corte d'Appello di Milano, sentenze n. 189, 280 e 502 del 2025; Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 65 del 2025; Tribunale di Venezia, sentenza nn. 289 e 488 del 2025). 
Rilevano, in primo luogo, le seguenti norme: - l'art 1, comma 1, L. n. 233/1990: “A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 2% del reddito annuo derivante dalla attività' di impresa che da titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini ### relativo all'anno precedente”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 - l'art 3 bis del DL n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992: “A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini ### per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. 
Le norme si occupano della determinazione del contributo annuo per gli esercenti il commercio e l'artigianato, da effettuare con riferimento ai redditi denunciati a fini ### Mentre la prima norma richiamata fa riferimento al reddito annuo dell'impresa che aveva dato luogo all'iscrizione, la seconda, nell'ampliare i redditi da considerarsi al medesimo fine, si riferisce alla totalità dei redditi d'impresa, comprendendovi quindi anche redditi relativi a imprese diverse rispetto a quella che aveva dato luogo all'iscrizione. 
In entrambi i casi, comunque, si menzionano “redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF”, ossia redditi che avevano un determinato regime fiscale, imponendo tale normativa una sua lettura alla luce delle disposizioni a carattere fiscale. 
Sulla base di tali norme, fermo (fuori discussione) il minimale contributivo, secondo l' ### come da ### - la base imponibile sarebbe costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci. 
Occorre dar rilievo da un lato, al diverso trattamento fiscale riservato ai redditi delle società di persone rispetto a quello previsto per i redditi delle ### di capitali, dall'altro alle modalità di calcolo dei contributi annui dovuti dagli iscritti alla ### e ### Quanto al primo tema, mentre alle ### di persone si applica ex lege il cosiddetto regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 5 TUIR, secondo cui «I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili», per quelle di capitali gli artt. 115 e 116 TUIR prevedono l'imputazione ai soci del reddito prodotto dalla società di capitali non in maniera automatica, bensì soltanto a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 patto che la società abbia validamente esercitato tale opzione. Da ciò discende come il reddito prodotto da una società di persone venga imputato, e dunque sia tassato in capo al socio, indipendentemente dal fatto che vi sia una distribuzione di utili e dunque indipendentemente dal fatto che il socio percepisca effettivamente tale reddito, mentre, nel caso delle società di capitali, laddove - come nel caso di specie (v. dichiarazioni redditi) - l'opzione per il regime di trasparenza fiscale non sia stata esercitata, il reddito prodotto dalla società sarà tassato in capo ad essa e non in capo ai soci, (ed invero, stante le vicende societarie, potrebbe avvenire che quei redditi accantonati in riserva siano successivamente distribuiti, venendo poi a spettare ad un socio diverso da quello interessato, laddove ad es. sia intervenuta una cessione di quote), con la precisazione che qualora si abbia una distribuzione di dividendi questi verranno tassati in capo ai soci secondo la disciplina specifica prevista per tali redditi. 
La differenza di trattamento fiscale previsto per il reddito d'impresa a seconda che questo sia prodotto da società di persone o da società di capitali, valorizzata nelle sentenze sopra richiamate, si trova, d' altro canto, rimarcata anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 354 del 2001 laddove è evidenziato che in base alle disciplina fiscale ### solo per la società in accomandita semplice il reddito prodotto è reddito proprio del socio, mentre quanto alle società di capitale il reddito da capitale ricade sui soci solo per effetto di imputazione e viene assoggettato al regime suo proprio, per cui rilevano unicamente gli utili effettivamente distribuiti. 
La qualificazione fiscale del reddito rilevante sul piano contributivo è letteralmente circoscritto, ex art. 3 bis d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992, al reddito d'impresa che l'iscritto è tenuto a denunciare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, scelta coerente con l'obiettivo del legislatore di pervenire ad una armonizzazione dei criteri di determinazione della base imponibile contributiva con quella fiscale e delle relative procedure di liquidazione, accertamento e riscossione - obiettivo chiaramente enunciato nella legge delega n. 662 del 1996, art. 3 comma 134 lett. b), e nello strumento attuativo di cui al d.lgs. 462/97. 
Dunque, nel caso di specie, l'impossibilità di applicazione automatica del regime di trasparenza fiscale alle società di capitali in assenza dell'esercizio Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 dell'apposita opzione fa sì che il reddito prodotto dalla società non possa essere imputato direttamente ai soci e dunque non possa essere base di calcolo per i contributi dovuti dagli iscritti alla ### ed ### Solo il riconoscimento della centralità dell'esercizio dell'opzione permette di non generare un discrimine, che, per quanto possibile, il sistema cerca sempre di evitare, tra reddito imponibile della persona fisica ai fini fiscali ed il reddito su cui viene calcolata l'obbligazione contributiva. 
E' stata altresì valorizzata la modalità di calcolo ex art. 1 l. n. 233/1990 e l'art.  3 bis del D.L. n. 384/1992 convertito con L. n. 438/1992 laddove prevedono che la misura dei contributi dovuti dagli iscritti alla ### e ### debba rapportarsi non solo al reddito d'impresa che ha dato luogo all'iscrizione alla ### ma a tutti i redditi d'impresa rilevanti per il calcolo dell'### dovuta dal contribuente. Per entrambe le norme, dunque, qualora un determinato reddito non si configuri, per un qualsiasi motivo, come un reddito d'impresa rientrante nella base imponibile ### questo non dovrà essere tenuto in considerazione per il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alla ### e ### Si ha dunque una equiparazione della situazione dei redditi accantonati in riserva alla situazione del reddito prodotto dalla ### di capitali laddove il socio non svolga attività lavorativa, in cui, come sopra detto, la Suprema Corte esclude l'obbligo contributivo. 
E' stato altresì evidenziato che è vero che in questo modo, attraverso lo scherma societario, il lavoratore viene ad essere assoggettato soltanto al versamento della contribuzione minimale in caso di mancata distribuzione degli utili, ma trattasi di una scelta del legislatore che, nel far espressamente riferimento ai redditi dichiarati ai fini ### ha agito in un'ottica di tendenziale armonizzazione dei prelievi contributivi e fiscali (in tal senso, Cass. 21540/2019 cit.). Ed infatti, così come il socio di srl, tranne che nell'ipotesi di trasparenza fiscale, non paga le imposte sui redditi prodotti dalla società, allo stesso modo non vi paga la contribuzione, laddove non vi è stata distribuzione degli utili, proprio perchè i redditi delle società di capitali, diversamente da quelli delle società di persone, vanno per legge tenuti separati da quelli del singolo socio, a prescindere che questi presti o meno la propria opera lavorativa presso la società. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026
Non è dunque corretto sostenere che lo schermo societario consentirebbe un'evasione contributiva in quanto nel caso in cui sia stata deliberata la non ripartizione degli utili i redditi non sono confluiti nel patrimonio del socio. 
Va, infine, ricordato che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta percezione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito; nel caso in esame, il reddito è stato prodotto dalla società e, non essendo stato distribuito, non è mai entrato nella effettiva disponibilità del socio. 
Ne consegue che, applicando i principi di cui all'art. 1 della legge 233/1990, il reddito derivante dagli utili, almeno fino al momento della sua effettiva distribuzione ai soci, non può generare obblighi contributivi, in quanto è reddito della società, la cui disponibilità rimane in capo alla stessa fino al momento della distribuzione ai soci. 
Pertanto, è da escludere che la partecipazione agli utili qualora non siano ripartiti, come risulta nel caso in esame, nel quale la ricorrente ha provato che gli utili nel 2019 non sono stati ripartiti, sia da assoggettare a contribuzione. 
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto. 
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018, giustificano la compensazione parziale delle spese processuali, specie considerando la sostanziale novità della questione, rispetto alla quale si riscontrano contrastanti orientamenti giurisprudenziali, ed il suo obiettivo grado di incertezza interpretativa. La circostanza poi che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che possa tenersi conto di tale fase (cfr Cass. 452/2026).  PQM 1- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'infondatezza della pretesa creditoria contenuta nella comunicazione di debito ####### del 23.07.2024 per l'importo di euro 21.864,97; 2- Condanna l'### al pagamento, in favore della ricorrente, della metà delle spese processuali che liquida per intero in euro 1.865,00 con aggiunta del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore antistatario; compensa tra le parti la restante metà ### 23.01.2026 Il Giudice Dott. ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/01/2026

causa n. 4631/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Petrosino, Crudele Lidia

M
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Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 114/2025 del 15-07-2025

... si impegna altresì a saldare per intero i bolli, sanzioni ed interessi riferiti all'autovettura ### sopra citata, in quanto da lui esclusivamente utilizzata da fine 2018 a fine 2024. 8. Le spese di mantenimento ordinarie dei figli verranno sostenute dai ricorrenti nella seguente proporzione: ### al 46%; ### al 54%. Le parti espressamente concordano che tra le spese ordinarie debbano includersi le assicurazioni per le autovetture dei figli ### e ### Le spese di mantenimento straordinarie dei figli verranno sostenute nella seguente proporzione prevista dalla legge: ### al 50%; ### al 50%, includendo in esse, espressamente, quelle per la retta universitaria della figlia ### Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 497 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto ### consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. ### - CF ### - nato il ### a Cutro ###, e sig.ra ### - CF ### - nata il ### a Nicastro, ora ### entrambi residenti in ### via ### n.6, ed entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ### - CF ### - ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio legale sito in ### via T. Fusco n. 59, giusta procura alle liti in atti, il Presidente del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti ### 1) dott. ### - Presidente rel.  2) dott. ### - Giudice 3) dott.ssa ### - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 497 del 2025 RGVG, avente ad oggetto ### consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. ### - CF ### - nato il ### a Cutro ###, e sig.ra ### - CF ### - nata il ### a Nicastro, ora ### entrambi residenti in ### via ### n.6, ed entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ### - CF ### - ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio legale sito in ### via T. Fusco n. 59, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti; -Parti ricorrenti
Nonché -### in sede -Interventore ex lege sulle seguenti ### “Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in 10 luglio 2025”. 
FATTO E DIRITTO Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data ### - che i ricorrenti, in data ###, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in ####, con atto trascritto presso l'### di ### di detto Comune, al 52, parte II, serie A, uff. 2, anno 1995, optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni.  - che dalla predetta unione nascevano due figli, ### a ### in data ### e ### a ### 20.08.2002; - che i coniugi ricorrenti hanno fissato la sede della convivenza presso la casa familiare di in ### via ### 6, ove hanno anche la residenza anagrafica; - che il sig. ### docente, gode di un reddito annuo lordo di circa 25.700,00 mentre la sig.ra ### impiegata in banca, percepisce mediamente un reddito annuo lordo di euro 41.250,00, per cui si dichiarano entrambi economicamente indipendenti; - che la vita coniugale tra i coniugi ### - ### già da tempo, ha reso improseguibile la convivenza; - che tale situazione ha determinato in entrambi i coniugi la volontà di interrompere, di fatto, la prosecuzione della convivenza; - che non appare possibile ripristinare il “consortium vitae” per l'insanabile venir meno della “affectio coniugalis”; - che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta” (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti). 
Tanto premesso, gli stessi coniugi - come sopra generalizzati, rappresentati e difesi - ricorrevano al Tribunale di ### adito, affinché, premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi, volesse: 1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati rinunciando entrambi espressamente a eventuali assegni di mantenimento.  2. Entrambi i ricorrenti si impegnano a cedere le rispettive quote di proprietà dell'immobile di residenza sito in ### 6, #### ai figli ### e ### in parti uguali, mediante atto notarile di donazione da stipulare entro la data del 21 Settembre 2025, mantenendo la sig.ra #### il diritto di abitazione vita natural durante in detto immobile.  3. ### di attuale residenza familiare verrà mantenuto come abitazione di residenza della ricorrente e dei figli ### e ### mentre il sig. ### si impegna a trasferire il proprio domicilio, entro 10 giorni dalla firma del presente contratto, nell'immobile sito in ### 4, ####, impegnandosi nello stesso termine a trasferirvi sia la residenza sia i propri oggetti personali.  4. Le parti convengono che le spese di mantenimento e le utenze dell'abitazione di residenza dei figli saranno ripartite tra i ricorrenti nella seguente misura: ### al 33,3%; #### al 66,6%, almeno fino a quando i figli non cambieranno la propria residenza.  5. Le parti convengono - altresì - che le spese straordinarie dell'abitazione di residenza dei figli ed i problemi che dovessero insorgere nell'abitazione saranno ripartite tra i ricorrenti nella seguente proporzione: ### al 50%; ### al 50%.  6. ### sito nel Comune di ### di esclusiva proprietà della sig.ra ### resta intestato all'attuale proprietaria, la quale ne concede l'uso al #### secondo i termini e con le modalità e limitazioni descritte in separato contratto. Tutte le spese relative a tale immobile, compresi i tributi e le utenze, saranno a totale carico del #### che si impegna a rimuovere le proprie armi ivi presenti entro 10 giorni dalla stipulazione del contratto.  7. I seguenti veicoli intestati alla ###ra ##### e ### (cointestata con la figlia ### restano intestati alla sig. ### che ne mantiene l'uso. • I seguenti veicoli intestati al ##### e ### restano intestati al sig. ### che ne mantiene l'uso. ###. ### si impegna altresì a saldare per intero i bolli, sanzioni ed interessi riferiti all'autovettura ### sopra citata, in quanto da lui esclusivamente utilizzata da fine 2018 a fine 2024. 8. Le spese di mantenimento ordinarie dei figli verranno sostenute dai ricorrenti nella seguente proporzione: ### al 46%; ### al 54%. Le parti espressamente concordano che tra le spese ordinarie debbano includersi le assicurazioni per le autovetture dei figli ### e ### Le spese di mantenimento straordinarie dei figli verranno sostenute nella seguente proporzione prevista dalla legge: ### al 50%; ### al 50%, includendo in esse, espressamente, quelle per la retta universitaria della figlia ### Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 497 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto ### consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. ### - CF ### - nato il ### a Cutro ###, e sig.ra ### - CF ### - nata il ### a Nicastro, ora ### entrambi residenti in ### via ### n.6, ed entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ### - CF ### - ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio legale sito in ### via T. Fusco n. 59, giusta procura alle liti in atti, il Presidente del Tribunale, dott. ### nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data ###, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente - in rito - al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 15 luglio 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza; rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 10 luglio 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo. 
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al ### - che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege; vedi in atti - sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole; 2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita - avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note; in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole; 4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non più riconciliarsi. 
Ciò posto, va detto che il PM - avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza ### in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione, con parere favorevole reso in data 4 luglio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) - anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi. 
Lo scadimento del loro rapporto, oramai risalente nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta - pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate. 
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - ### come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. 
Gli accordi - inoltre - non prevedono clausole dirette di trasferimento di diritti immobiliari tra le parti, ma soltanto l'impegno a provvedervi in tempi congrui e predeterminati. 
Sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.  P.Q.M.  Il Tribunale di ####, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 497 del 2025 RGVG, avente ad oggetto ### consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. ### - CF ### - nato il ### a Cutro ###, e sig.ra ### - CF ### - nata il ### a Nicastro, ora ### entrambi residenti in ### via ### n.6, ed entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ### - CF ### - ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio legale sito in ### via T. Fusco n. 59, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto; -Parti ricorrenti
Nonché -### in sede -Interventore ex lege
Così provvede: ### separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. sig. ### - CF ### - nato il ### a Cutro ###, e sig.ra ### - CF ### - nata il ### a Nicastro, ora ### entrambi residenti in ### via ### n.6, ed entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ### - CF ### - ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio legale sito in ### via T. Fusco n. 59, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni: 1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati rinunciando entrambi espressamente a eventuali assegni di mantenimento.  2. Entrambi i ricorrenti si impegnano a cedere le rispettive quote di proprietà dell'immobile di residenza sito in ### 6, #### ai figli ### e ### in parti uguali, mediante atto notarile di donazione da stipulare entro la data del 21 Settembre 2025, mantenendo la sig.ra #### il diritto di abitazione vita natural durante in detto immobile.  3. ### di attuale residenza familiare verrà mantenuto come abitazione di residenza della ricorrente e dei figli ### e ### mentre il sig. ### si impegna a trasferire il proprio domicilio, entro 10 giorni dalla firma del presente contratto, nell'immobile sito in ### 4, ####, impegnandosi nello stesso termine a trasferirvi sia la residenza sia i propri oggetti personali.  4. Le parti convengono che le spese di mantenimento e le utenze dell'abitazione di residenza dei figli saranno ripartite tra i ricorrenti nella seguente misura: ### al 33,3%; #### al 66,6%, almeno fino a quando i figli non cambieranno la propria residenza.  5. Le parti convengono altresì che le spese straordinarie dell'abitazione di residenza dei figli ed i problemi che dovessero insorgere nell'abitazione saranno ripartite tra i ricorrenti nella seguente proporzione: ### al 50%; ### al 50%.  6. ### sito nel Comune di ### di esclusiva proprietà della sig.ra ### resta intestato all'attuale proprietaria, la quale ne concede l'uso al #### secondo i termini e con le modalità e limitazioni descritte in separato contratto. Tutte le spese relative a tale immobile, compresi i tributi e le utenze, saranno a totale carico del #### che si impegna a rimuovere le proprie armi ivi presenti entro 10 giorni dalla stipulazione del contratto.  7. I seguenti veicoli intestati alla ###ra ##### e ### (cointestata con la figlia ### restano intestati alla sig. ### che ne mantiene l'uso. • I seguenti veicoli intestati al ##### e ### restano intestati al sig. ### che ne mantiene l'uso. ###. ### si impegna altresì a saldare per intero i bolli, sanzioni ed interessi riferiti all'autovettura ### sopra citata, in quanto da lui esclusivamente utilizzata da fine 2018 a fine 2024.  8. Le spese di mantenimento ordinarie dei figli verranno sostenute dai ricorrenti nella seguente proporzione: ### al 46%; ### al 54%. Le parti espressamente concordano che tra le spese ordinarie debbano includersi le assicurazioni per le autovetture dei figli ### e ### Le spese di mantenimento straordinarie dei figli verranno sostenute nella seguente proporzione prevista dalla legge: ### al 50%; ### al 50%, includendo in esse, espressamente, quelle per la retta universitaria della figlia ### ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della ### in copia autentica all'### di ### del Comune di #### - atto n. 52, parte II, serie A, uff. 2, anno 1995 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.  3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello ###) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987 n.74; DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 15 luglio 2025. ### (dott. ###

causa n. 497/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Garofalo Giovanni

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