blog dirittopratico

2.948.812
documenti generati

v4.53
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
 
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate

Tribunale di Bologna, Sentenza n. 1660/2024 del 07-06-2024

... del testamento e ne abbiano fatto scientemente uso. Le spese di lite, comprensive di quelle di CTP sostenute da ### s.p.a. (vedi fatture dott.ssa ### per totali € 3.172,00 al lordo della ritenuta d'acconto allegate alla comparsa conclusionale in replica) seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico di ### Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di lite in favore delle parti convenute già ammesse al gratuito patrocinio ### e di ### il ### ritiene di conformarsi all'orientamento ormai consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice non sia tenuto a quantificare le spese dovute allo Stato dalla parte soccombente nella misura, dimidiata, che lo Stato stesso è tenuto a versare al difensore della parte non abbiente vittoriosa (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott.ssa ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 14197/2021 promossa da: ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliat ###40123 BOLOGNA, presso il difensore avv. ### ATTORE/I contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### , elettivamente domiciliato in ### 9 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### , elettivamente domiciliato in ### 41 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliat ###58100 GROSSETO presso il difensore avv. #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliat ###### BOLOGNA presso il difensore avv. ### CONVENUTO/I ###### CONCLUSIONI La difesa di ### S.P.A. chiede e conclude: “ Richiamata e ribadita ogni precedente difesa, domanda ed eccezione, la scrivente difesa ribadisce le conclusioni di merito già formulate in memoria ex art. 183 6° comma n. 1 e le conclusioni istruttorie formulate in memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c., che qui di seguito si riportano, per comodità del ### previa richiesta di invio degli atti alla ### della Repubblica in relazione all'accertata falsificazione del testamento ad apparente firma della ###ra Augusta Veronesi, fatto valere dalla ###ra ### a fondamento della sua opposizione all'esecuzione.  CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via principale: Rigettare l'opposizione di terzo proposta da ### (o #### in quanto infondata e sfornita di prova; accertare che il testamento pubblicato con rogito del ### di ### del 12.01.2021, rep. 3556 non proviene dalla ###ra Veronesi Augusta, dichiarare la nullità o annullamento del testamento previa, se ritenuta necessaria, la dichiarazione di revocatoria e inopponibilità nei confronti di ### S.p.A. delle dichiarazioni di acquiescenza al testamento e di rinuncia alla sua impugnazione, formulate dal #### nel medesimo rogito ### rep. 3556/2021; accertare conseguentemente che la ###ra ### (o #### non è proprietaria dei beni immobili siti in ### identificati al catasto dei fabbricati al foglio 1, mappale 812, subalterni 2, 5, 6, 7 e 8, e, per l'intero, del terreno identificato al catasto dei ### del medesimo Comune al foglio 1 mappale 360; dichiarare che i suddetti beni immobili sono in proprietà per 3/4 del #### dichiarare il diritto di ### S.p.A. a soddisfare i propri crediti verso il #### sui suddetti beni immobili, nel prosieguo della procedura esecutiva immobiliare ### Bologna, R.E. 44/2020; in via subordinata: Rigettare l'opposizione di terzo proposta da ### (o #### in quanto infondata e sfornita di prova; dichiarare inopponibili o comunque, ai sensi dell'art. 2901 c.c., revocati e privi di effetti nei confronti di ### S.p.A. gli atti del #### di rinuncia all'azione di riduzione e di accettazione del legato contenuti nel rogito del ### di ### del 12.01.2021, rep. 3556, e accertare e dichiarare la rinuncia, formulata da ### in surroga del #### al suddetto legato, sui beni immobili identificati al catasto dei fabbricati di ### al foglio 1 particella 812, subalterni 2 e 7; accogliere la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, svolta da ### in via surrogatoria rispetto al #### e contro la ###ra ### (o #### ai sensi dell'art. 524 e 557 c.c. o dell'art. 2900 c.c., e per l'effetto dichiarare in favore di ### S.p.A., la riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento della ###ra Veronesi Augusta deceduta il ### pubblicato dal ### del 12.01.2021, rep. 3556 dichiarando, agli effetti della presente azione, il #### proprietario di una quota di 3/8 dei beni siti in ### identificati al catasto dei fabbricati al foglio 1, mappale 812, subalterni 2, 5, 6, 7 e 8, e, per l'intero, del terreno identificato al catasto dei ### del medesimo Comune al foglio 1 mappale 360, e dichiarare il diritto di ### S.p.A. di agire esecutivamente sui medesimi beni, nel prosieguo della procedura esecutiva immobiliare ### Bologna, R.E. 44/2020. 
In ulteriore subordine, condannare la ###ra ### al pagamento in favore di ### S.p.A. dell'equivalente monetario dei beni sopra descritti. 
Con condanna alle spese di ### S.p.A. nei confronti di chi spetta. 
In via istruttoria: - Viste le documentazioni mediche depositate - in forma solo parziale - dalla convenuta sig.ra ### relative a ricoveri, cure, e riconoscimento di invalidità civile in capo alla ###ra Veronesi, a seguito dell'insorgenza di un ictus cerebri, considerata l'impossibilità per la scrivente difesa di chiedere e ottenere per altra via tale documentazione, e la sua rilevanza per la valutazione della domanda di annullamento del testamento per incapacità ex art. 591 (formulata fin dall'atto di citazione), chiediamo inoltre di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Sig.ra ### al contumace #### a ### di ### all'Asl di ### all'### di ### l'esibizione di tutta la documentazione medica relativa alla ###ra Augusta Veronesi, con ordine ex art. 213 c.p.c. a Asl di ### di riferire anche circa le condizioni fisico - mentali della sig.ra ### nell'anno 2010. 
Con ordine alla ### e al ### di trascrizione / annotazione della sentenza”. 
La difesa di ### quale erede di ### chiede e conclude: “###mo ### adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria: ### respingere l'azione di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e disporre senza indugio la prosecuzione del processo esecutivo, ordinando la vendita immediata dei beni pignorati. 
NEL MERITO: in via preliminare - accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo in quanto simulato e conseguentemente dichiarare l'inesistenza del medesimo; - nella denegata ipotesi in cui non venga accertata la falsità del testamento olografo, accertare e dichiarare la nullità dello stesso per difetto di forma ex art. 606 c.c. o l'annullamento del medesimo, previa, se ritenuta necessaria, la dichiarazione di revocatoria e inopponibilità nei confronti del sig. ### in qualità di erede della sig.ra ### delle dichiarazioni di acquiescienza al testamento e di rinuncia alla sua impugnazione, formulate dal sig. ### nel rogito di pubblicazione della scheda testamentaria ### 3556/2021; - conseguentemente accertare e dichiarare che la sig.ra ### è proprietaria dei beni immobili siti in #### identificati al ### del Comune di ### al foglio 1 particella 812 , subalterni 2,5,6, 7, 8 e per l'intero, del terreno identificato al ### dei ### del medesimo Comune al foglio 1, mappale 360 e dichiarare che i suddetti beni immobili sono in proprietà per i 3/4 del sig. ### -Dichiarare il diritto del sig. ### in qualità di erede della sig.ra ### a soddisfarsi sui suddetti beni immobili nel prosieguo della procedura esecutiva ### Bo , R.g.E. n. 44/2020.  - in ogni caso accertare e dichiarare la legittimazione in capo al sig. ### in qualità di erede della creditrice sig.ra ### a proporre l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della porzione di legittima di ½ riservata al Dott. ### e conseguentemente dichiarare inefficaci nei confronti del sig. ### quale erede della creditrice sig.ra ### per il combinato disposto degli artt. 537 co. 1°., 557 2900 e 2901 c.c., gli atti di disposizione del patrimonio contenuti nel presunto testamento olografo con conseguente immediato rigetto dell'opposizione e prosecuzione dell'azione esecutiva.  - Accertare e dichiarare la rinuncia, formulata dal sig. ### quale erede della sig.ra ### in surroga del sig. ### al legato sui beni immobili identificati al catasto dei fabbricati di ### al foglio 1 particella 812, subalterni 2 e 7; - Accogliere la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, avanzata dal sig.  ### quale erede della sig.ra ### in surrogatoria del sig. ### e contro la sig.ra ### ai sensi degli artt. 527, 557 e 2900 c.c.. 
Disporre in favore del sig. ### quanto risulterà provato dall'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento della sig.ra ### deceduta il ###, pubblicato il ### dal ### al ### N. 3556, in considerazione della circostanza che il sig. ### è legittimato alla successione. Conseguentemente dichiarare il sig. ### proprietario di una quota di 3/8 dei beni immobili siti in ####, identificati al ### del Comune di ### al foglio 1 particella 812 , subalterni 2,5,6, 7, 8 e per l'intero, del terreno identificato al ### dei ### del medesimo Comune al foglio 1, mappale 360, dichiarando il diritto del sig. ### in qualità di erede della sig.ra ### a soddisfarsi sui suddetti beni immobili nel prosieguo della procedura esecutiva ### Bo , R.g.E. n. 44/2020.  - accertare altresì e dichiarare la violazione, da parte della sig.ra ### e del Dott.  ### degli artt. 476, 485 e 491 c.p. e conseguentemente condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni morali subiti dal sig. ### in qualità di erede della sig.ra ### quantificabili complessive € 10.000,00 o nella diversa somma da liquidarsi dal ### in via equitativa ex art. 1226 c.c..  in ogni caso : con richiesta di condanna dell'opponente ### e del Dott. ### ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di € 10.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, comprensivi degli accessori di legge (### generali 15% ex art. 2 D.M. N.55/2014, C.P.A. ed IVA). 
Con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali e condanna alle spese del grado.” La difesa di ### chiede e conclude: “ Richiamato tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto con la comparsa di costituzione, le memorie 183 co. 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c. e a verbale nelle udienze 10.2.2022, 14.7.2022, 20.12.2022 e 29.6.2023; - ribadite le contestazioni a tutte le domande, deduzioni, eccezioni e conclusioni della convenuta ### che ha temerariamente proposto un'opposizione di terzo infondata e con finalità meramente defatigatorie: la condotta processuale ricalca in pieno l'art. 96 c.p.c. e la valutazione potrà avvenire in termini equitativi, a cui dovrà aggiungersi un'esemplare condanna ai compensi legali; - visti e condivisi gli esiti della CTU che ha espresso un giudizio di apocrifia della scheda testamentaria oggetto di perizia, avvalorato anche dall'esame sugli inchiostri svolto dall'ausiliario della dott.ssa ### e le puntuali osservazioni della CTP dott.ssa ### da intendersi qui integralmente richiamati per relationem; riservata ogni migliore deduzione in sede di difese finali, ciò premesso, la sig.ra ### rappresentata, difesa e domiciliat ###atti, dichiarando di surrogarsi al sig. ### ex art. 524 c.c. o 2900 c.c. nell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento della sig.ra ### pubblicato con rogito ### di ### del 12.01.2021, rep. 3556, dichiarando di surrogarsi al contempo al sig. ### nella rinuncia al legato in suo favore contenuto in tale testamento, e qualora ritenuto necessario dichiarando di surrogarsi altresì nell'esercizio dell'azione di impugnazione del testamento, dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, eccezioni o conclusioni di controparte, insiste affinché l'###mo ### contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti ### in via principale: rigettare l'opposizione di terzo proposta da ### in quanto infondata e sfornita di prova; accertare che il testamento pubblicato con rogito del ### di ### del 12.01.2021, rep. 3556 non proviene dalla sig.ra ### dichiarare la nullità o annullamento del testamento previa, se ritenuta necessaria, la dichiarazione di revocatoria e inopponibilità nei confronti di ### delle dichiarazioni di acquiescenza al testamento e di rinuncia alla sua impugnazione formulate dal sig. ### nel medesimo rogito ### rep. 3556/2021; accertare conseguentemente che la sig.ra ### non è proprietaria dei beni immobili siti in ### identificati al catasto dei fabbricati al foglio 1, mappale 812, subalterni 2, 5, 6, 7 e 8, e, per l'intero, del terreno identificato al catasto dei ### del medesimo Comune al foglio 1 mappale 360; dichiarare che i suddetti beni immobili sono in proprietà per 3/4 del sig. ### dichiarare il diritto di ### a soddisfare i propri crediti verso il sig. ### sui suddetti beni immobili, nel prosieguo della procedura esecutiva immobiliare #### R.E.  44/2020; in via subordinata: rigettare l'opposizione di terzo proposta da ### in quanto infondata e sfornita di prova; dichiarare inopponibili o comunque, ai sensi dell'art. 2901 c.c., revocati e privi di effetti nei confronti di ### gli atti del sig. ### di rinuncia all'azione di riduzione e di accettazione del legato contenuti nel rogito del ### di ### del 12.01.2021, rep. 3556, e accertare e dichiarare la rinuncia, formulata da ### in surroga del sig. ### al suddetto legato, sui beni immobili identificati al catasto dei fabbricati di ### al foglio 1 particella 812, subalterni 2 e 7; accogliere la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie svolta da ### in via surrogatoria rispetto al sig. ### e contro la sig.ra ### ai sensi dell'art. 524 e 557 c.c. o dell'art. 2900 c.c., e per l'effetto dichiarare in favore di ### la riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento della sig.ra ### deceduta il ### pubblicato dal ### del 12.01.2021, rep. 3556 dichiarando, agli effetti della presente azione, il sig. ### proprietario di una quota di 3/8 dei beni siti in ### identificati al catasto dei fabbricati al foglio 1, mappale 812, subalterni 2, 5, 6, 7 e 8, e, per l'intero, del terreno identificato al catasto dei ### del medesimo Comune al foglio 1 mappale 360, e dichiarare il diritto di ### di agire esecutivamente sui medesimi beni, nel prosieguo della procedura esecutiva immobiliare #### R.E. 44/2020.  - Gli esiti dell'espletata CTU consentono di ritenere la causa matura per la decisione; laddove l'###mo ### ritenesse necessario un approfondimento istruttorio, si rinnovano le richieste e contestazioni ritualmente formulate nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e 3 c.p.c.  - Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre, con salvezza di ogni diritto e con riserva di proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scritturatestamento olografo e/o querela di falso, si chiede che l'###mo ### provveda ai sensi dell'art. 331 co. 4 c.p.p.  - Ritenuta la responsabilità ex art. 96 c.p.c. condanni la sig.ra ### nei termini ritenuti equi e di giustizia, disponendo altresì un'esemplare condanna ai compensi legali.  - In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali, facendo presente che ### è ammessa al patrocinio a spese delle Stato, motivo per cui la liquidazione dei compensi dovrà avvenire secondo le norme che regolano le spese di giustizia”. 
La difesa di ### chiede e conclude: “Richiamando integralmente quanto dedotto in atti, reiterate le contestazioni sulle difese della convenuta ### - che ha temerariamente proposto un'opposizione di terzo infondata e con finalità meramente dilatorie, integrando a pieno la fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c., la cui valutazione in termini equitativi è rimessa al ### - si precisa le conclusioni nell'interesse della sig.ra ### come da comparsa di costituzione e risposta e qui di seguito fedelmente trascritte: “### l'###mo ### adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per le causali tutte dedotte ed esposte, in via principale: rigettare l'opposizione di terzo proposta da ### (o #### in quanto infondata e non provata; accertare che il testamento pubblicato con rogito del ### di ### del 12.01.2021, rep. 3556 non proviene dalla ###ra ### e per l'effetto dichiararne la nullità o annullamento previa, se ritenuta necessaria, dichiarazione di revocatoria e inopponibilità nei confronti della sig.ra ### delle dichiarazioni di acquiescenza al testamento e di rinuncia alla sua impugnazione, formulate dal #### nel medesimo rogito ### rep. 3556/2021; accertare conseguentemente che la ###ra ### (o #### non è proprietaria dei beni immobili siti in ### identificati al catasto dei fabbricati al foglio 1, mappale 812, subalterni 2, 5, 6, 7 e 8, e, per l'intero, del terreno identificato al catasto dei ### del medesimo Comune al foglio 1 mappale 360; dichiarare che i suddetti beni immobili sono in proprietà per 3/4 del #### dichiarare il diritto di ### a soddisfare i propri crediti verso il #### sui suddetti beni immobili, nel prosieguo della procedura esecutiva immobiliare #### R.E.  44/2020; in via subordinata: rigettare l'opposizione di terzo proposta da ### (o #### in quanto infondata e non provata; dichiarare inopponibili o comunque, ai sensi dell'art. 2901 c.c., revocati e privi di effetti nei confronti di ### gli atti del #### di rinuncia all'azione di riduzione e di accettazione del legato contenuti nel rogito del ### di ### del 12.01.2021, rep. 3556, e accertare e dichiarare la rinuncia, formulata da ### in surroga del #### al suddetto legato sui beni immobili identificati al catasto dei fabbricati di ### al foglio 1 particella 812, subalterni 2 e 7; accogliere la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, svolta da ### in via surrogatoria rispetto al #### e contro la ###ra ### (o #### ai sensi dell'art. 527 e 557 c.c. o dell'art. 2900 c.c., e per l'effetto dichiarare in favore di ### la riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento della ###ra ### deceduta il ### pubblicato dal ### del 12.01.2021, rep. 3556 dichiarando, agli effetti della presente azione, il #### proprietario di una quota di 3/8 dei beni siti in ### identificati al catasto dei fabbricati al foglio 1, mappale 812, subalterni 2, 5, 6, 7 e 8, e, per l'intero, del terreno identificato al catasto dei ### del medesimo Comune al foglio 1 mappale 360, e, conseguentemente, dichiarare il diritto di ### di agire esecutivamente sui medesimi beni, nel prosieguo della procedura esecutiva immobiliare #### R.G.E. 44/2020. 
Il tutto con condanna della sig.ra ### ex art. 96 c.p.c., nei termini ritenuti equi e di giustizia, e con vittoria di competenze, spese di CTU e spese di causa”. 
Si chiede infine la liquidazione dei compensi professionali resi a favore della sig.ra ### nella misura quantificata ed indicata nell'istanza di liquidazione depositata in atti”. 
La difesa di ### chiede e conclude: “### pertanto, l'###mo GU del ### di ### - ### l'azione promossa da ### con citazione del 29.11.2021 - Vinte le spese”.   Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di pignoramento trascritto il #### quale creditrice di ### pignorava i beni immobili quali meglio descritti nello stesso atto. 
Il procedimento esecutivo era iscritto al ruolo delle esecuzioni immobiliari del ### di ### R.G.E. 44/2020.  ### S.p.A. interveniva nella citata procedura, depositando atto di intervento in data ###, in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di ### n. 2786 pubblicata in data ###, che condannava il predetto ### a pagare alla ### la somma di € 403.796,23 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese legali, liquidate in € 7.000,00 per il primo grado, e in € 5.000,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge, sentenza notificata in forma esecutiva il ### insieme a pedissequo atto di precetto per la complessiva somma di € 487.858,83 oltre le successive occorrende e gli ulteriori interessi legali fino all'effettivo saldo. 
Nella medesima procedura intervenivano anche i creditori ### per un credito di ### 116.125,57 oltre interessi, ### per un credito di ### 427.992,87 oltre interessi, ### per un credito di ### 18.875,58, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni ed ### 10.503,84 per spese legali. 
Con ricorso depositato il #### compagna e poi moglie del debitore esecutato ### proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. sostenendo di essere proprietaria dei beni immobili colpiti da pignoramento, in quanto a lei pervenuti in eredità dalla de cuius ### madre del debitore ### in forza di testamento olografo pubblicato con rogito notaio ### di ### del 12.01.2021, rogito contenente, oltre all'accettazione dell'eredità da parte della ### anche l'accettazione da parte dello ### del legato in suo favore avente ad oggetto il diritto di abitazione su due immobili e contestuale rinuncia da parte dello ### medesimo a qualsiasi impugnazione del testamento e all'azione di riduzione per lesione di legittima.  #### chiedeva pertanto dichiararsi la nullità e/o inefficacia del pignoramento trascritto dall'### Nel subprocedimento di opposizione di terzo originato da tale opposizione, si costituivano ### S.p.A. nonché ### e ### che chiedevano di rigettare l'opposizione. 
All'udienza del 13.09.2021, il ### dell'esecuzione fissava udienza per il giudizio di divisione dell'immobile pignorato, riservandosi di decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dall'opponente ### Tale provvedimento era però dopo poco tempo revocato, con l'ordinanza fuori udienza del 30.09.2021, con la quale il ### sospendeva l'esecuzione, compensava le spese di lite della fase sommaria, e fissava termine di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito. 
Con atto di citazione ritualmente notificato ### S.p.A. introduceva il giudizio di merito sull'opposizione di terzo proposta dalla ### per farne accertare l'infondatezza e dichiararne il rigetto, con l'accertamento che i beni oggetto di pignoramento sono di proprietà del debitore ### per la quota di 3/4 o in subordine di 3/8, e che su tali beni può proseguire la procedura esecutiva. 
Proponeva, anzitutto, domanda di nullità del testamento olografo fatto valere dalla ### apparentemente datato (secondo la lettura che ne dà il ### 30 marzo 2010, redatto della ###ra ### deceduta il ### e pubblicato con rogito del ### il ###, rep.3556, con il quale la de cuius dichiarava di lasciare “ogni mia proprietà alla #### compagna di mio figlio […] con il diritto [illeggibile] di abitabilità a mio figlio ### […] ciò dovuto alla cura e l'amore che ### dimostra a me e mio figlio”. 
Evidenziava, a fondamento della domanda, varie incongruenze anche di redazione temporale della scheda testamentaria, quali, in particolare l'illegittimità della firma apposta in calce, così da impedire la certa identificazione della persona del testatore, come richiesto dall'art. 602 2° comma c.p.c., la mancanza di autografia, in quanto la grafia della presunta firma era molto diversa dalla grafia del medesimo nome della de cuius nel testo della scheda, e le due grafie apparivano riconducibili a mani diverse, mancanza di data (o data impossibile), in quanto la data apposta sulla scheda sembrava essere quella del “50 marzo 2810”. 
Chiedeva, in subordine, per il caso in cui la scheda testamentaria fosse risultata tutta di mano della de cuius ### viste le stesse gravi incongruenze già viste, insieme alla incapacità di scrivere il nome del luogo e ad altre diciture illeggibili e al generale andamento della scrittura, estremamente incerto e confuso nonchè all'incapacità addirittura di scrivere il proprio nome in modi anche solo simili, all'interno dello stesso foglio, di dichiarare l'annullamento del testamento per incapacità ex art. 591 c.c., a fronte non solo della forma del testamento, ma anche del suo contenuto anomale ed incoerente. 
A seguito dell'accertamento della non riferibilità del testamento alla ### quale conseguenza della dichiarazione di nullità o dell'annullamento dello stesso, chiedeva applicarsi la successione ex lege, in forza della quale ### unico figlio della ### (come da lui stesso, e dalla stessa ### più volte dichiarato), vedova, avrebbe ereditato l'intero asse ereditario e, quindi, doveva essere dichiarato erede della quota dei 3/4 dei beni immobili e del terreno oggetto del pignoramento. 
Sosteneva poi di essere legittimata, anche in via diretta, alla promossa azione di nullità e annullamento del testamento ai sensi dell'art. 606 c.c. (e dell'art. 591 c.c. per l'annullamento da incapacità) avendovi interesse in quanto, appunto, creditrice dello ### In subordine, dichiarava di proporre tale azione in surroga al debitore ### ex art. 2900 c.c., con contestuale revocatoria ex art. 2901 c.c. - se ritenuta necessaria - delle rinunce formulate dallo ### nel rogito del ### In via ulteriormente subordinata, per il caso cioè che il testamento fosse risultato valido ed efficace, ### promuoveva, in surroga del debitore ed erede legittimo ### azione di riduzione di legittima ex art. 533 c.c. delle disposizioni testamentarie della de cuius lesive della sua quota di legittima (pari al 50% dell'asse ereditario),e, per quanto occorrente, azione revocatoria delle sue dichiarazioni di accettazione di legato espresse nel verbale di pubblicazione del testamento. 
Si costituiva anche ### in qualità di erede legittimo di ### deceduta in data ###, il quale in via preliminare chiedeva accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo in quanto simulato e conseguentemente dichiarare l'inesistenza del medesimo; in via subordinata chiedeva dichiarare la falsità del testamento olografo, accertare e dichiarare la nullità dello stesso per difetto di forma ex art. 606 c.c. o l'annullamento del medesimo, previa, se ritenuta necessaria, la dichiarazione di revocatoria e inopponibilità nei confronti ### in qualità di erede della ### delle dichiarazioni di acquiescienza al testamento e di rinuncia alla sua impugnazione, formulate da ### nel rogito di pubblicazione della scheda testamentaria ### N. 3556/2021, conseguentemente accertare e dichiarare che ### non è succeduta alla ### e quindi non è proprietaria dei beni immobili siti in ####, come meglio identificati in atti, oggetto del pendente pignoramento e che i suddetti beni immobili sono in proprietà per i 3/4 di ### , dichiarando il diritto del ### in qualità di erede della ### a soddisfarsi sui suddetti beni immobili nel prosieguo della procedura esecutiva ### Bo , R.g.E.  44/2020. 
Chiedeva inoltre di accertare e dichiarare la legittimazione in capo a ### in qualità di erede, della creditrice ### a proporre, in via surrogatoria l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della porzione di legittima di 1/2 riservata al ### e conseguentemente dichiarare inefficaci nei confronti del ### quale erede della creditrice ### per il combinato disposto degli artt. 537 co. 1°., 557 2900 e 2901 c.c., gli atti di disposizione del patrimonio contenuti nel presunto testamento olografo. Per effetto dell'accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, avanzata in surrogatoria di ### e contro ### ai sensi degli artt. 527, 557 e 2900 c.c..  e disporre in favore del ### quanto risulterà provato dall'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento di ### deceduta il ###, pubblicato il ### dal ### al ### N. 3556, in considerazione della circostanza che ### è legittimato alla successione, dichiarando il diritto di ### in qualità di erede della ### a soddisfarsi sui suddetti beni immobili nel prosieguo della procedura esecutiva ### Bo , R.g.E. n. 44/2020. 
Da ultimo chiedeva accertare altresì e dichiarare la violazione, da parte di ### e di ### degli artt. 476, 485 e 491 c.p. e conseguentemente condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni morali subiti dal ### in qualità di erede della ### quantificabili complessive € 10.000,00 o nella diversa somma da liquidarsi dal ### in via equitativa ex art. 1226 c.c.. 
Con comparsa depositata il ### si costituiva altresì ### richiamando quanto già dedotto con la costituzione depositata nel subprocedimento di opposizione di terzo ed associandosi a tutte le deduzioni, eccezioni e richieste, anche istruttorie, di ###ni, in particolare: a) il rigetto dell'opposizione di terzo; b) l'accertamento e la dichiarazione di nullità, o in subordine annullabilità, ai sensi dell'art. 606 co. 1° o 2° c.c., per mancanza di sottoscrizione, mancanza di autografia, mancanza di data (o data impossibile), del testamento olografo apparentemente datato 30 marzo 2010 di ### deceduta il ###, con il quale la de cuius dichiarava di lasciare “ogni mia proprietà alla #### compagna di mio figlio […] con il diritto [illeggibile] di abitabilità a mio figlio ### […] ciò dovuto alla cura e l'amore che ### dimostra a me e mio figlio”; testamento pubblicato con rogito del ### in data ###, rep. 3556, cinque anni dopo la morte, dopo il pignoramento notificato a ### il ### e qualche mese prima dell'udienza per la vendita dei beni pignorati fissata per il ###, nel quale la ### dichiarava di accettare puramente e semplicemente l'eredità, e il ### dichiarava di trascrivere in suo favore la proprietà degli immobili (la nuda proprietà per quelli gravati da diritto di abitazione in favore del sig. ###; c) in subordine, l'annullamento del testamento per incapacità ex art. 591 c.c.; d) la conseguente successione ex lege, in forza della quale ### unico figlio della sig.ra ### vedova, eredita l'intero asse ereditario e, quindi, deve essere dichiarato erede della quota dei 3/4 dei beni immobili e del terreno oggetto del pignoramento, con diritto della sig.ra ### a soddisfare i propri crediti verso il sig. ### sui suddetti beni immobili, nel prosieguo della procedura esecutiva immobiliare #### R.E. 44/20206. 
Si costituiva in giudizio anche ### aderendo alle prospettazioni in fatto ed in diritto articolate da parte attrice ### e dagli altri creditori nel sub procedimento di opposizione, al contempo anch'essa svolgendo le domande proposte dagli altri creditori di revoca ex art. 2901 c.c., degli atti di ### di rinuncia all'azione di riduzione e di accettazione del legato contenuti nel rogito del ### di ### del 12.01.2021, rep. 3556, nonchè accertare e dichiarare la rinuncia al suddetto legato, formulata in surroga da ### in luogo di ### sui beni immobili identificati al ### dei fabbricati di ### al foglio 1 part. 812, subb. 2 e 7; nonchè accogliere la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, svolte da ### in via surrogatoria rispetto a ### e contro ### ai sensi dell'art. 527 e 557 c.c. o dell'art. 2900 c.c., e per l'effetto dichiarare in favore di ### la riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento di causa, dichiarando ### legittimo proprietario di una quota di 3/8 dei beni siti in ### già oggetto di pignoramento e, per l'intero, del terreno identificato al catasto dei ### del medesimo Comune al foglio 1 mappale 36, con conseguente accertamento del diritto anche di ### di agire esecutivamente sui medesimi beni, nel proseguo della richiamata procedura esecutiva immobiliare. 
Si costituiva ### contestando ogni fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti, di cui chiedeva l'integrale rigetto. 
Esponeva di avere trovato, nelle more del giudizio di espropriazione, nel gennaio 2021, all'interno dell'immobile abitato da ### (ed ove abita anche la stessa ### testamento olografo a firma di ### madre del predetto ### e proprietaria per i 3/4 dell'intero compendio immobiliare appunto abitato. Il testamento olografo era pubblicato dal ### con atto 12.1.2021. All'esito, la ### era pertanto divenuta legittima proprietaria dei 3/4 degli immobili già oggetto di pignoramento immobiliare.  ### la falsità del testamento evidenziando che la scheda era datata, scritta e firmata, nonché leggibile, tanto che era stata “tradotta” nel testo pubblicato. Il documento era firmato e la grafia della firma era assolutamente identica a quella del testo. Sosteneva che non vi era poi motivo di dubitare della capacità della de cuius. 
Deduceva che, pertanto, ### non aveva acquisito la qualità di erede ex art. 485 posto che il ritrovamento del testamento olografo solo nel 2021, nell'abitazione della madre, aveva superato ogni presunzione precedente ed escluso l'apertura di una successione ex lege. 
La stessa rinuncia fatta da ### al momento della pubblicazione del testamento doveva ritenersi assolutamente libera e lecita. 
Concludeva, quindi, chiedendo l'integrale rigetto di ogni domanda avversa. 
La causa era istruita mediante produzioni documentali delle parti. Il G.I. disponeva inoltre CTU grafologica sul testamento in contestazione. 
All'esito all'udienza del 19/10/2023 il ### sulle conclusioni precisate in udienza dai procuratori delle parti, ad esclusione della difesa della ### che non compariva, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusivi. 
La difesa di ### non depositava gli scritti conclusivi. 
Così riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene il ### che la domanda proposta, in via principale, di nullità ex art. 606 c.c. del testamento olografo in contestazione formulata in via riconvenzionale dai creditori procedenti ed intervenuti sia fondata e meritevole di accoglimento. 
Detta domanda ha per oggetto la contestata genuinità di un testamento olografo apparentemente datato 30 marzo 2010, redatto da ### madre dell'esecutato ### deceduta il ### e pubblicato il ### con il rogito del ### 12.01.2021, rep. 3556 (doc. 8 di parte attrice), con il quale la de cuius dichiarava di lasciare “ogni mia proprietà alla #### compagna di mio figlio […] con il diritto di abitabilità a mio figlio ### […] ciò dovuto alla cura e l'amore che ### dimostra a me e mio figlio”. 
Nel predetto atto, la ### dichiarava di accettare, puramente e semplicemente, l'eredità, e il ### dichiarava di trascrivere in suo favore la proprietà degli immobili (la nuda proprietà per quelli gravati da diritto di abitazione in favore dello ### “per l'intero”. 
La difesa dei creditori allegava la presunta apocrifia del testamento posto a fondamento dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dalla ### evidenziano varie incongruenze anche temporali nella sua redazione. 
Deve anzitutto rilevarsi che l'art. 606 c.c. riconosce la possibilità di far valere in giudizio la nullità o l'annullabilità del testamento a chiunque vi abbia interesse. 
I creditori e le creditrici di ### unico figlio della de cuius, risultano, dunque, certamente legittimati ad agire, in via diretta, per la dichiarazione di nullità del richiamato testamento, in quanto chiaramente pregiudicati dalle disposizioni ivi contenute che escludono quasi integralmente il debitore dall'asse ereditario in favore della moglie. 
Venendo ad esaminare le acquisite risultanze processuali, deve rilevarsi che la CTU grafologica disposta in corso di causa ha accertato la falsità del testamento, sotto entrambi gli aspetti oggetto dell'indagine conferita.  ### peritale ha anzitutto escluso che la scheda possa essere stata scritta dalla ### La Consulente incaricata ha confermato che la scrittura in contestazione è vergata con mano sinistra. E', infatti, pacifico che la ### fosse destrimane e l'ictus, come da documentazione prodotta dalla stessa ### le aveva paralizzato la mano destra.  ### la ### tuttavia, molteplici sono le incongruenze che portano a escludere l'autografia della de cuius ravvisabili nella pressione e qualità del tratto (relazione, pag.15 - 16). Evidenzia, al riguardo, la ### incaricata che “vi sono numerosi passaggi in cui il tratto risulta fluido, in particolare a fine corsa ma non solo” e ciò è ritenuto impossibile, visto che la data apparente del testamento è di soli 50 giorni successiva all'ictus che aveva colpito la de cuius: “un tratto così formato non può essere realizzato da una persona anziana che scrive con la mano sinistra a poche settimane da un ictus”. La consulente ha, poi rilevato, sull'andatura del rigo, che “numerose parole e talvolta interi righi riescono a mantenere una buona andatura del rigo. Chi si appresta a scrivere in età senile, con la mano sinistra e a ridosso di un ictus è soggetto a non rispettare l'andatura del rigo ed intervengono, inevitabilmente, righi discendenti anche in modo disordinato, ondulazione sintomo di indecisione, difficoltà grafomotorie per titubanza e movimenti ipotonici”: tali caratteristiche mancano nel testamento, e la CTU conclude, quindi, che la buona tenuta del rigo di base è una “peculiarità che la de cuius non poteva realizzare nelle sue condizioni grafomotorie” (vedi pag. 19 della relazione peritale). 
Anche sulla continuità grafica la CTU (continua pag. 19 della relazione) nota che “talvolta si osservano quattro o cinque lettere unite […] il collegamento tra le lettere richiede un buon controllo dello strumento grafico e conseguentemente della motricità. ### di quattro lettere nella condizione di salute della de cuius non è possibile che si possa realizzare. In tutto lo scritto non compare mai alcuna correzione ed anche questo non è compatibile con quella che era la motricità grafica della de cuius alla data del testamento”. 
La CTU rileva altresì che, nel cartellino di richiesta della carta di identità presentata dalla ### nel 2014 (quattro anni dopo la data apparente del testamento), la de cuius “non è stata in grado di firmare né con la mano destra né con la mano sinistra”. Infatti nel modulo di richiesta, fornito dal Comune di ### su richiesta della ### e riprodotto a pag. 23 della consulenza, è indicato “impossibilitata a firmare”. Da qui la CTU trae ulteriore argomento per escludere che il testamento sia autografo: “### a distanza di cinquanta giorni dall'ictus non poteva essere in grado di scrivere un testo, infatti a quattro anni di distanza dall'ictus non riusciva nemmeno a redigere la sua firma sul cartellino di richiesta della carta di identità.” (vedi relazione tecnica pagg. 23- 24). 
Sulla base di tali univoci elementi, la CTU ha, dunque, concluso che “il protocollo seguito porta al raggiungimento di un giudizio conclusivo di apocrifia della scheda testamentaria oggetto di perizia”.   La CTU , dopo avere raggiunto - in base alla scienza grafologica - la conclusione di cui sopra, rilevava che, “a ulteriore conferma” dell'apocrifia del documento, l'esame svolto dall'### autorizzato ad un indagine suppletiva sulla presumibile epoca di redazione del manoscritto, stabilisce quanto segue: “ le analisi chimico fisiche realizzate per determinare la collocazione temporale del documento in oggetto ###, causa del dibattimento, hanno permesso, mediante i dati analitici raccolti, di formulare le seguenti conclusioni: lo scrivente ritiene che l'inchiostro presente sul documento sia da ritenersi di un'età inferiore ai 5 anni e che dunque, con buona certezza tecnica [18, 19, 20, 21] l'inchiostro del manoscritto NON È ancora totalmente invecchiato. Questa conclusione porta a ritenere che vi sia una discordanza tra la data presunta apposta sul documento e la datazione dell'inchiostro che colloca il manoscritto in un periodo posteriore all'anno 2018”. Nelle sue premesse, infatti, l'### spiega che gli inchiostri come quello usato per il testamento, di penna a sfera, hanno un processo di decadimento o invecchiamento, che dura 5 anni, occorrenti perché i componenti chimici dell'inchiostro si stabilizzino. ### condotto rileva, quindi, che tale processo, nel 2013, non era ancora concluso, motivo per cui la redazione del testamento va collocata in data successiva al 2018. Ciò costituisce ulteriore prova, tecnico /scientifica, della falsificazione del testamento, che risulta redatto non solo in data diversa da quella indicata nel testamento stesso (2010), ma addirittura in data successiva di almeno due anni all'evento della morte della de cuius. 
La CTU ha, quindi, confermato, sotto il piano tecnico (per entrambi i profili che si sono visti), la falsità del testamento ossia la sua mancanza di autografia: esso non è di mano della ### Sulla base delle conclusioni rassegnate dalla CTU incaricata, dalle quali non vi è motivo di discostarsi sia perché adeguatamente motivate e pertinenti al quesito proposto sia perché neppure in alcun modo confutate dalla difesa della ### va dunque affermata la nullità del testamento oggetto di causa ex art. 606 1° comma c.c, perché non redatto e sottoscritto dall'apparente testatore, dovendosi altresì disporre l'annotazione ex art. 2655 c.c. della presente sentenza a margine dell'atto dichiarato nullo. 
Va, dunque, esclusa in capo a ### la qualità di erede testamentaria dei beni della ### così dovendosi, altresì escludere in capo alla stessa, per il fine che qui interessa, la titolarità sugli immobili pignorati, conseguendone l'inevitabile rigetto dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p. proposta dalla stessa parte. 
Quale ulteriore conseguenza deriva che, venuta meno la successione testamentaria, si apre la successione legittima, in forza della quale ### quale unico figlio legittimo di ### , ha acquistato la qualità di erede universale dei beni già della madre, tra cui quelli oggetto di pignoramento e i di lui creditori hanno diritto di soddisfarsi sugli stessi peraltro a prescindere da suoi atti di accettazione o rinuncia dell'eredità (### 524 c.c.). 
È, infatti, emerso, secondo quanto confermato dalla stessa ### (vedi atto di citazione e pag. 4 della memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.), che morta la de cuius, ### unitamente alla moglie, sia rimasto fin da subito nel possesso dei beni immobili di #### 8, già di proprietà della de cuius ed oggetto di pignoramento, dove abita e risiede - sia prima che dopo la morte della madre - , trovando comunque applicazione l'art. 485 c.c., a norma del quale il chiamato all'eredità, che sia nel possesso dei beni ereditari e non faccia l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, termine già decorso ampiamente prima dell'opposizione di terzo, è considerato erede puro e semplice. 
Va rigettata la domanda risarcitoria a titolo di danno non patrimoniale avanzata da ### quale erede di ### derivante da reati di cui agli arrtt. 476, 485 e 191 c.p. non potendo dirsi accertata in questa sede con certezza che ### e ### da soli o in concorso tra loro, siano stati artefici e comunque consapevoli della falsificazione del testamento e ne abbiano fatto scientemente uso. 
Le spese di lite, comprensive di quelle di CTP sostenute da ### s.p.a. (vedi fatture dott.ssa ### per totali € 3.172,00 al lordo della ritenuta d'acconto allegate alla comparsa conclusionale in replica) seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico di ### Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di lite in favore delle parti convenute già ammesse al gratuito patrocinio ### e di ### il ### ritiene di conformarsi all'orientamento ormai consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice non sia tenuto a quantificare le spese dovute allo Stato dalla parte soccombente nella misura, dimidiata, che lo Stato stesso è tenuto a versare al difensore della parte non abbiente vittoriosa (vedi di in tal senso Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018, Sez. 6 L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019 e da ultimo sulla legittimità di tale criterio Corte Costituzionale n. 64/2024). 
Anche le spese di ### come liquidate in atti, vanno definitivamente poste a carico di ### con conseguente condanna di quest'ultima al rimborso di quanto integralmente anticipato dalla ### s.p.a pari a complessivi € 7.018,32 (al lordo della ritenuta d'acconto vedi fatture 01/23 e 30/23 allegate alla conclusionale in replica). 
Va poi ordinata, come richiesto, ex art. 331 comma IV c.p.p. la trasmissione di copia della presente sentenza al PM in sede per quanto di competenza.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) dichiara nullo il testamento olografo del 30.03.2010 pubblicato con rogito del ### di ### del 12.01.2021, rep. 3556; 2) dichiara che ### non è proprietaria dei beni immobili siti in ### identificati al catasto dei fabbricati al foglio 1, mappale 812, subalterni 2, 5, 6, 7 e 8, e, per l'intero, del terreno identificato al catasto dei ### del medesimo Comune al foglio 1 mappale 360 e per l'effetto 3) rigetta l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta dalla stessa ### 4) accerta che l'eredità di ### nata a ### il ### e deceduta a ### il ### è devoluta per legge e che ### è divenuto, quale erede, proprietario dei beni immobili di cui al precedente capo 2), per le medesime quote, con conseguente diritto delle parti creditrici a soddisfare i propri crediti sui suddetti beni immobili, nel prosieguo della procedura esecutiva immobiliare #### R.E.  44/2020; 5) ordina l'annotazione ex art. 2655 c.c. della presente sentenza a margine dell'atto dichiarato nullo; 6) rigetta la domanda risarcitoria proposta da ### nei confronti di ### e di ### per violazione degli artt. 476, 485 e 491 c.p.; 7) condanna ### a rimborsare le spese di lite in favore di ### s.p.a. che si liquidano, in € 3.717,00 per anticipazioni (comprensive di ### ed € 10.860,00 per compenso di avvocato nonchè in favore di ### liquidate in € 10.860,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art.  2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a..; 8) condanna altresì ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### e di ### liquidate, per ciascuna parte, in € 10.860,00 oltre al rimborso forfettario pari al 15% T.F., precisando che il pagamento della somma complessivamente dovuta è da eseguirsi direttamente a favore dell'### essendo le predette parti vittoriose ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato; 9) pone definitivamente a carico di ### le spese di CTU come liquidate in atti, con conseguente condanna di quest'ultima al rimborso in favore di ### s.p.a. di quanto anticipato pari ad € 7.018,32; 10) dispone la trasmissione, ex art. 331 comma IV c.p.c. di copia della presente sentenza al PM in sede per quanto di competenza. 
Cosi deciso in ### nella ### di Consiglio della ### del ### in data ###.   ### dott. ### - ### dott. ### 

causa n. 14197/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Spagnolo Annelisa, Guernelli Michele, Mazzone Emilio

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 4308/2024 del 17-06-2024

... emersi ulteriori ‘atti illeciti, scientemente indirizzati a trarre ulteriore profitto' essa curatela, con missiva inviata il ### aveva, quindi, rappresentato a ‘### s.r.l.' di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa riportata all'art. 10 del contratto di cessione che doveva, quindi, ritenersi risolto e sollecitato il Ministero dello ### a non procedere alla volturazione degli atti concessori; […] era, quindi, stato sottoscritto, con ‘### s.r.l.' e ‘G.M. ### s.r.l.', accordo transattivo […] prevedente: la rinuncia della curatela alle intraprese azioni cautelari e di merito a fronte del riconoscimento, da parte di ‘### s.r.l.', verso la procedura, del proprio debito di euro 1.818.750,00 oltre interessi; la cessione, in favore della procedura, del credito di importo pari (leggi tutto)...

### n. 2724/2021 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ### DI ROMA Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da Mariarosaria Budetta Presidente rel.  ### ha emesso la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite in grado d'appello, iscritte al n. 2724/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi, trattenute in decisione all'udienza del 19 ottobre 2023, vertenti tra ### fallimento ‘### s.r.l. - in persona del suo ### p.t., avv. ### rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. ### appellata e appellante incidentale nelle due cause riunite E G.M. ### S.R.L., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### appellante nella causa n. 2724/2021 RGappellata nella causa 3515/2021 E ### S.R.L., in persona del ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### appellante autonomo nella causa 3515/2021 - appellato e appellante incidentale nella causa 2724/2021 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5601/2021 pronunciata dal Tribunale di Romarevocatoria fallimentare. 
Conclusioni: come in atti. 
Fatto e diritto Con sentenza n. 5601/2021, il tribunale di Roma sulla questione controversa ha così motivato, in fatto e in diritto: “ Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento ‘### s.r.l.' , [… ] che la società ### poi fallita era titolare del ramo d'azienda avente ad oggetto la concessione, rilasciata dal Ministero dello ### con determina del 24.11.2010, per la trasmissione nell'intero territorio nazionale dei canali televisivi identificati con i marchi ‘###, ‘### e ‘### aventi collocazione nell'ordinamento automatico dei canali del sistema televisivo digitale terrestre -c.d. Posizione LCN') ai rispettivi nn. 60, 61 e 62; che la sua acquisizione era intervenuta con ‘contratto di cessione' dell'8.10.2013, al prezzo di euro 1.950.000,00 dilazionato in ventiquattro rate mensili ed aveva visto quale cedente ‘### s.r.l.' e quale acquirente ‘### s.r.l.', successivamente ‘### s.r.l.'; che con successivo atto del 7.07.2015 ‘### s.r.l.' aveva ceduto detto ramo d'azienda, previa ridenominazione dei canali in esso compresi, a ‘G.M. ### s.r.l.', al prezzo di euro 1.950.000,00 che avrebbe dovuto essere corrisposto in quarantotto ratei mensili decorrenti dal 30.07.2015; che con sentenza del tribunale di Milano n. 56 del 10.01.2014 ‘### s.r.l.' era stata dichiarata fallita e la curatela, in ragione dell'inadempimento di ‘### s.r.l.' al pagamento dei ratei a proprio onere, aveva chiesto ed ottenuto il sequestro giudiziario del ramo aziendale oggetto di cessione ed aveva, quindi, avviato nei suoi confronti giudizio per la risoluzione del contratto per inadempimento della cessionaria e per la sua condanna alla restituzione del compendio ceduto; che il 28 aprile 2016 ‘### s.r.l.' e ‘G.M. ### s.r.l.' aveva avanzato, alla curatela del fallimento ‘### s.r.l.', proposta transattiva prevedente: il riconoscimento da parte di ‘### s.r.l.' del proprio debito di euro 1.818.750,00 oltre interessi nei confronti della curatela, il pagamento della sola sorte capitale attraverso la cessione del credito di analogo importo vantato nei confronti di ‘G.M. ### s.r.l.' in forza del contratto di cessione del 7.07.2015; la consegna, da parte di ‘### s.r.l.', alla curatela fallimentare, di dichiarazione resa da ‘### s.p.a.' già ‘### s.r.l.', proprio creditore per euro 658.000,00, di impegno a non dare avvio ad azione alcuna che avrebbe potuto pregiudicare l'esecuzione dell'accordo transattivo ovvero determinare nocumento alla curatela; il pagamento, da parte di ‘G.M. ### s.r.l.', della somma di euro 1.500.000,00 in unica soluzione; che tale proposta transattiva era stata accettata con atto scritto del 28.06.2016 -e ciò anche in mancanza della prevista dichiarazione da parte di ‘### s.p.a.'- e la curatela fallimentare aveva conseguito la cifra di euro 1.510.000,00, avendone ammesso la ricezione a seguito della richiesta promossa dalla procedura attrice con missiva del 28.11.2017 con cui era stata sollecitata la restituzione del credito ceduto di euro 1.818.750,00; che detto accordo transattivo e gli atti che ne avevano dato esecuzione dovevano ritenersi revocabili ai sensi degli artt. 67 commi 1 n. 2 e 2 l. fall. poiché integravano adempimenti di debiti scaduti attuati con mezzi anomali di pagamento nel lasso infrannuale computato a ritroso a decorrere dalla pubblicazione, da parte della società solvente, di domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese e con la consapevolezza, in capo alla curatela accipiente, della sua condizione di insolvenza, resa evidente dal promuovimento di azione cautelare reale nel contesto di giudizio volto alla risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda per inadempimento della cessionaria nel pagamento del relativo corrispettivo, dal ricorso, nel contesto transattivo, a forma anomala di pagamento e dalla sussistenza di altro debito della cessionaria nei confronti di ‘### s.p.a.'; ha, quindi, conclusivamente chiesto, in via principale ai sensi dell'art. 67, comma 1 n. 2 l. fall. e in subordine ai sensi dell'art. 67, comma 2 l. fall., tale dichiarazione di inefficacia e la conseguente condanna della curatela del fallimento ‘### s.r.l.' alla restituzione dell'importo di euro 1.510.000,00 oltre accessori elargitole da ‘G.M.  ### s.r.l.' nonché di quest'ultima alla corresponsione, in proprio favore, della cifra di euro 308.750,00 -oltre accessoripari alla differenza tra euro 1.818.750,00 ed euro 1.510.000,00 e ciò stante ‘l'inefficacia e la soggezione a revoca anche del patto di riduzione dell'importo soddisfattivo a fronte del suo pagamento in unica soluzione anziché mediante versamento rateali e quindi parziali nonché periodicamente ripetuti'; con vittoria di spese processuali. 
Evocati, si sono costituiti in giudizio: -la curatela del fallimento ‘### s.r.l.' deducendo che: con contratto dell'8.10.2013 aveva ceduto a ‘### s.r.l.' proprio ramo d'azienda al prezzo di euro 1.950.000,00 da versare in ventiquattro ratei mensili; l'acquirente era stata inadempiente quanto al pagamento di tale importo e la curatela aveva dato impulso a ‘iniziative in via stragiudiziale' e a successiva ‘trattativa' in pendenza della quale la debitrice -come era stato appreso all'esito di interpello del Ministero dello ### perdurando il proprio inadempimento aveva ceduto a ‘G.M. ### s.r.l.', con atto dell'8.07.2015, al prezzo di euro 2.379.000,00 dilazionato in quarantotto rate mensili, il medesimo ramo d'azienda; essendo emersi ulteriori ‘atti illeciti, scientemente indirizzati a trarre ulteriore profitto' essa curatela, con missiva inviata il ### aveva, quindi, rappresentato a ‘### s.r.l.' di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa riportata all'art. 10 del contratto di cessione che doveva, quindi, ritenersi risolto e sollecitato il Ministero dello ### a non procedere alla volturazione degli atti concessori; […] era, quindi, stato sottoscritto, con ‘### s.r.l.' e ‘G.M. ### s.r.l.', accordo transattivo […] prevedente: la rinuncia della curatela alle intraprese azioni cautelari e di merito a fronte del riconoscimento, da parte di ‘### s.r.l.', verso la procedura, del proprio debito di euro 1.818.750,00 oltre interessi; la cessione, in favore della procedura, del credito di importo pari alla sola sorta capitale vantato nei confronti di ‘G.M. ### s.r.l.', la corresponsione, da parte di quest'ultima, alla procedura, del minor importo di euro 1.510.000,00 in unica soluzione oltre che la prestazione di consenso, da parte della curatela, alla volturazione delle autorizzazioni da portare a conoscenza del Ministero dello ### e che tali previsioni avevano avuto regolare esecuzione; l'avversa domanda doveva ritenersi inammissibile laddove giuridicamente riferita alla previsione dell'art. 67, comma 1, n. 2 l. fall. perché non aveva ad oggetto un atto solutorio ed avrebbe potuto avere considerazione, laddove fossero stati sussistenti tutti i pertinenti presupposti, ai sensi di quanto previsto dal n. 1 del medesimo disposto normativo; analoga valutazione di inammissibilità doveva intervenire laddove la domanda attorea fosse stata ricondotta alla previsione dell'art. 67, comma 2, l. fall. tenuto conto del contenuto complesso dell'atto di transazione del quale era stata chiesta la giudiziale revoca che, pertanto, non avrebbe potuto passivamente interessare la sola cessione del credito su cui l'istanza di parte attrice era stata sostanzialmente incentrata; l'infondatezza della domanda apprezzata ai sensi sia dell'art. 67, comma 1, n. 2 che dell'art. 67, comma 2, l.  fall.; ha, quindi, conclusivamente instato per le relative declaratorie reiettive, con vittoria di esborsi di lite; -G.M. ### s.r.l., ed ha contestato la domanda eccependo, previa ricostruzione dei rapporti intercorsi con ‘### s.r.l.' e con la curatela del fallimento ‘### s.r.l.', il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo alla procedura fallimentare attrice -tenuto conto del contenuto complesso dell'atto del 26.04.2016 al cui interno era possibile individuare la cessione fatta da ‘### s.r.l.' alla curatela del fallimento ‘### s.r.l.' del credito vantato nei confronti di ‘### s.r.l.' e, quindi, una transazione tra la curatela del fallimento ‘### s.r.l.' e ‘### s.r.l.' sicchè, per effetto della cessione, ‘### s.r.l.' non aveva più la titolarità del credito perché ceduto ad acquisito alla curatela cessionaria e nulla poteva pretendere quanto alla differenza tra l'importo di credito ceduto e quello transatto dalla debitrice con la cessionariaoltre che la sua infondatezza, sostenendo l'opponibilità, alla procedura attrice, della cessione del credito intercorso tra ‘### s.r.l.' e ‘GM ### s.r.l.' il cui adempimento era intervenuto il ###, ai sensi dell'art.  2914 n. 2 c.c. oltre che per l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 67 l. fall.; ne ha, quindi, chiesto il rigetto, con salvezza di spese di causa. 
Esaminati gli atti e ai fini dell'esatta delimitazione del tema decisionale, rileva, il decidente […] che la proposta domanda è volta alla declaratoria di giuridica di inefficacia, in via alternativa ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, ovvero comma 2 l. fall., di un atto negoziale complesso indicato come ‘contratto di transazione stipulato in data ### tra ### s.r.l., G M ### s.r.l. ed il ### s.r.l.' e, in via consequenziale, dei pagamenti intervenuti in sua esecuzione.[…] Attraverso la descritta complessa operazione negoziale, pertanto, ‘### s.r.l.' estingueva il proprio debito in essere nei confronti di ‘### s.r.l.' -e, per essa, la curatela fallimentare ad essa succedutache veniva ridimensionato nel relativo ammontare con l'esclusione, a suo onere, dell'addebito dei relativi interessi medio tempore maturati, cedendole il credito vantato nei confronti di ‘G.M. ### s.r.l.' che, in conseguenza, e per il valore corrispondente al relativo importo nominale di euro 1.818.750,00, non era acquisito al suo patrimonio; nel contempo ‘G.M. ### s.r.l.' estingueva, nei confronti della curatela cessionaria, tale debitoria con un risparmio, rispetto a quanto altrimenti avrebbe dovuto erogare alla propria dante causa, di euro 308.750,00 conseguendo, però, da parte della curatela accipiente, il consenso necessario per la volturazione a proprio nome delle concessioni governative afferenti il compendio aziendale acquisito. 
Ciò premesso, deve preliminarmente escludersi che possa esplicare ostacolo alcuno al giudiziale vaglio della domanda introdotta dalla procedura concorsuale attrice la qualità, in capo ad uno dei convenuti, di curatela fallimentare e ciò in forza applicativa di ormai ben noti principi pretori nomofilattici che hanno trovato affermazione e reiterazione con le sentenze della corte di cassazione rese a sezioni unite del 23.11.2018 n. ### e del 24.06.2020 n. 12476. 
Tali decisioni, componendo un relativo dibattito interpretativo, hanno escluso la proponibilità, nei confronti di una procedura fallimentare, di domande aventi ad oggetto dichiarazione di inefficacia di atti dispositivi, e ciò sia nella forma speciale della c.d.  revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall. che in quella ordinaria disciplinata dall'art.  2901 c.c.. 
Tale opzione interpretativa muove dalla natura costitutiva della pronuncia di accoglimento della domanda di inefficacia; poiché, con effetto ex nunc, determinerebbe una conseguente modifica dell'assetto patrimoniale del soggetto accipiente, nel caso di intervenuta pregressa dichiarazione di fallimento di questi integrerebbe violazione dei precetti affermati dagli artt. 42, 44, 45, 51 e 52 della legge fallimentare e, in particolare, del principio della c.d. cristallizzazione del passivo che non consente, in difetto dei relativi presupposti (quali il rispetto delle forme pubblicitarie laddove interessino beni immobili) che l'asse fallimentare possa essere attinto in forza di titoli formatisi dopo la dichiarazione di insolvenza non validamente opponibili alla procedura concorsuale. 
Di tale principio, e della sua sottesa ratio, non sembra, però, potersene predicare l'applicabilità al caso di specie nel quale, invece, l'atto di cui è stata postulata la giudiziale declaratoria di inefficacia è stato posto in essere ed ha quale propria parte, sia formale che sostanziale, la curatela fallimentare e non già il soggetto, poi dichiarato fallito, sicchè il richiamato complesso normativo, che ha a proprio referente l'attività negoziale del fallito ante e post declaratoria laddove non validamente opponibile alla procedura concorsuale, non è al riguardo pertinente. 
Ciò posto, ritiene il decidente che la domanda della procedura attrice va accolta con riferimento alla previsione dell'art. 67, comma 2 l. fall. pure invocata sua causa petendi. 
Il descritto negozio transattivo, avuto riguardo al suo contenuto come in precedenza descritto e, in particolare, alle prestazioni economicamente rilevanti poste in essere in sua esecuzione da ‘### s.r.l.', deve rapportarsi al genus tipologico dell'atto a titolo oneroso. 
Esso, poi, risulta perfezionato nel periodo sospetto semestrale preso a riferimento dall'indicato disposto normativo e che, nel caso di specie, deve collocarsi nei sei mesi antecedenti l'iscrizione al registro delle imprese del ricorso proposto ai sensi dell'art. 161 l. fall. la cui successiva valutazione di inammissibilità ha determinato l'intervento di dichiarazione di fallimento, secondo il principio della consecuzione di procedure affermato dall'art. 69 bis l. fall..  […] Deve, inoltre, ritenersi riscontrabile, in capo ad entrambe le controparti, la consapevolezza della condizione di insolvenza di ‘### s.r.l.' che emergeva dalla ricorrenza di plurime circostanze di essa inequivocamente espressive ai sensi dell'art. 2729 c.c., tenuto conto: del suo pregresso inadempimento quanto al pagamento del corrispettivo dell'atto di cessione dell'8.10.2013, che aveva determinato la curatela del fallimento della sua dante causa a dare impulso ad azioni per l'acquisizione in via cautelare del compendio aziendale alienato e per la giudiziale risoluzione del contratto di cessione per sua colpa; della mancata volturazione, in capo a ‘G.M.  ### s.r.l.', delle autorizzazioni amministrative governative necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale acquisita con l'atto di cessione del 7.07.2016 determinata da tale inadempimento; l'utilizzo di una forma solutoria differente da quella fisiologica prevista dall'art. 1277 comma 1, c.c., espressiva della carenza di liquidità di cui poter fare impiego. 
Non possono ritenersi ostative a tale soluzione decisoria le deduzioni rese dai convenuti.  […] In accoglimento della proposta domanda, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall. deve, quindi, intervenire la dichiarazione di inefficacia, nei confronti della curatela attrice, dell'atto di transazione intervenuto tra ‘### s.r.l.', ‘GM ### s.r.l. ‘ e la curatela del fallimento ‘### s.r.l.' perfezionatosi con l'accettazione della relativa proposta espressa con atto del 28.04.2016 oltre che, in via consequenziale, dell'atto di cessione da parte di ‘### s.r.l.' in favore della curatela del fallimento ‘### s.r.l.' del credito di euro 1.818.750,00 oltre interessi vantato nei confronti di ‘### s.r.l.'; in dipendenza della inefficacia del negozio transattivo e in adesivo recepimento della relativa richiesta attorea, devono poi intervenire le pronunce restitutorie delle relative prestazioni fungibili rese in suo adempimento e, quindi, la condanna: della curatela del fallimento ‘EDB ### s.r.l.' per l'importo di euro 1.500.000,00 acquisto con la cessione del credito; di ‘### s.r.l.' per la cifra di euro 308.750,00 quale quota parte residua del proprio debito verso ‘### s.r.l.', che rivive nel suo primiero ammontare. 
Tali importi vanno incrementati dei relativi interessi di mora al saggio legale maturati dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento e sino all'effettivo soddisfo. 
Il governo delle spese processuali segue la soccombenza […] “ Avverso detta sentenza, hanno proposto: appello principale il ### s.r.l. (d'ora in poi ### nella causa n. 3515/2021, appello principale ### s.r.l. (d'ora in poi GM) nella causa n. 2724/2021, appello incidentale lo stesso ### nella causa r. g. n. 2724/2021 (del medesimo contenuto dell'appello autonomo), appello incidentale il fallimento ### s.r.l. (d'ora in poi ### nella causa 2724/2021, ciascun appellante deducendo l'erroneità della sentenza per i motivi rispettivamente dedotti ai quali si rinvia, e sinteticamente ivi riportati.  #### nella causa n. 3515/2021 ha dedotto : erronea valutazione del Tribunale circa l'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria iniziata nei confronti di una procedura ; erronea valutazione circa l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 67,2° comma L. Fall. ; erronea valutazione del Tribunale circa la fondatezza della domanda formulata ex art. 67, 2° comma, L. Fall.; in particolare erronea valutazione circa l'assolvimento dell'onere della prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del ### attore; erronea pronuncia da parte del Tribunale nel condannare esclusivamente le parti convenute alla restituzione delle sole prestazioni fungibili. 
E ha chiesto: in via pregiudiziale : dichiarare inammissibili l'azione e tutte le domande formulate dal ### s.r.l., nessuna esclusa, in via subordinata: dichiarare infondate e, per l'effetto, rigettare le eccezioni preliminari nonché tutte le domande, nessuna esclusa, formulate dal ### s.r.l..  in via ulteriormente subordinata: in caso di mancato accoglimento delle precedenti domande e per l'ipotesi di conferma della pronuncia di revoca della transazione in data 28 giugno 2016, riformare la sentenza di primo grado indicando le conseguenti pronunce restitutorie scaturenti per legge in capo a tutte le parti, per le ragioni meglio descritte nell'atto di citazione in appello e nella comparsa di risposta depositata dal #### s.r.l. nel presente giudizio; in ogni caso con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M.  55/2014 e successive modifiche, della ### Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e dell'IVA nella misura di legge.  2) ### GM ha dedotto: - Violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma 2 L.F.; illogica, inesatta, erronea, infondata motivazione in ordine alla declaratoria di inefficacia del negozio transattivo del 28/04/2016 e delle relative conseguenze da esso scaturenti. Inammissibilità della domanda spiegata in primo grado dal ### 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 67 comma 2 L.F. e 1264 c.c.:difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire da parte del ### ai danni di GM ### srl.  3) Illogica, inesatta, erronea, infondata motivazione nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'applicazione dell'art. 2914 n. 2 4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma 2 L.F.: erronea dichiarazione di inefficacia della cessione del credito contenuta nella scrittura del 28/04/2016 nei confronti della società appellante nonostante l'inesistenza di alcun atto intercorso tra le parti.  5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma 2 L.F. e dell'art. 2729 c.c.: illogica, inesatta, erronea, infondata motivazione in ordine alla asserita consapevolezza della condizione di insolvenza di SIM da parte di GM.  6) Erronea, inesatta ed illogica condanna al pagamento delle spese processuali. 
Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 c.p.c .  e ha chiesto: - dichiarare inammissibile la domanda spiegata dal ### in primo grado in ordine alla domanda formulata in primo grado nei confronti di GM; - nel merito dichiarare l'estraneità ai fatti di causa da parte di GM e comunque rigettare la domanda spiegata dal ### nei confronti di GM siccome infondata sia in fatto che in diritto; - in via meramente subordinata, solo ed unicamente per scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle predette domande, disporre la condanna al pagamento delle spese di lite a carico di GM nella misura di euro 21.387,00 ed in via ulteriormente gradata nell'importo di euro 37.000,00 in solido con il ### Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ### CPA e rimborso spese generali di entrambi i gradi di giudizio.  ### incidentale (in entrambi i giudizi) ### SIM ha dedotto: Inammissibilità di tutte le formulazioni, conclusioni comprese, contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata da G M ### s.r.l. nella causa r. g.  3515/2021: (“E' dato obiettivo che la comparsa di costituzione e risposta versata da GM ### S.r.l. nella causa r. g. n. 3515/2021 non comprenda appello incidentale, limitandosi infatti soltanto al richiamo dell'atto di appello principale già proposto dalla medesima parte processuale nella diversa causa r. g. n. 2724/2021. Trattandosi di parte processuale risultata soccombente nel primo grado di giudizio, avrebbe invece dovuto esporre i suoi ### motivi di riforma della sentenza criticata secondo forma e sostanza dell'impugnativa, seppur ormai da presentarsi in via incidentale, stante già l'impugnativa principale produttiva della causa r. g. n. 2724/2021”).  2. Inaccoglibilità, già in rito, di almeno una delle due identiche impugnative proposte dal ### s.r.l., con conseguente ascrivibilità ad essa della evitabile lievitazione delle spese processuali. Risulta in atti che il ### s.r.l. abbia proposto, con identico contenuto, dapprima impugnativa principale nella causa r. g.  3515/2021 e successivamente appello incidentale nella causa r. g. n. 2724/2021.  3. in subordine alle prime due, nullità assoluta ed insanabile - cioè inesistenza - o quanto meno inammissibilità ai sensi dell'art. 345, comma 1, c.p.c., della domanda classificata nell'avverso appello di EDB come proposta in estremo subordine, nel merito: infondatezza degli avversi motivi di appello e appello incidentale: per aver omesso la pronuncia ai sensi dell'art. 67 co. 1 proposta in via principale e non alternativa come ritenuto dal tribunale. 
Ha quindi chiesto: In rito: - 1) ove l'appello proposto dal ### s.r.l. nel giudizio Corte App. Roma r. g. n. 3515/2021 fosse ritenuto ammissibile e procedibile dall'###ma Corte adita, dichiarare, per conseguenza, l'inammissibilità dell'impugnativa incidentale proposta dal medesimo ### s.r.l. nel presente processo riunito Corte App. Roma r. g. n. 2724/2021, secondo condivisibile principio giurisprudenziale contenuto nella pronuncia n. 15582 della ### della Suprema Corte di ### depositata il ###; - 2) accertare e dichiarare, … l'inesistenza o quanto meno l'inammissibilità ex art. 345, comma 1, c.p.c., della domanda testualmente classificata come “in via ulteriormente subordinata” formulata nella pagina undici della comparsa di costituzione con appello incidentale proposto dal ### s.r.l. in persona del ### nel presente giudizio. 
Nel merito: - I) In via principale, dichiarare inammissibile e/o infondato, e comunque respingere in toto perché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale, sia l'appello principale proposto da G.M. ### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 5601/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, #### il ###, pubblicata in data ### all'esito del giudizio iscritto al R. 
G. n. 55086/2018 e non notificata, così confermandola in tutte le parti censurate con tale impugnativa, sia l'appello in via incidentale proposto dal ### s.r.l. in persona del ### avverso la medesima Sentenza, così confermandola in tutte le parti censurate con tale seconda impugnativa.  - II. Sempre in via principale ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal ### s.r.l. n. 877/2016 pendente dinanzi al Tribunale di Roma, in persona del ### fallimentare - pertanto in parziale riforma della sentenza impugnata n. 5601/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, ### il ###, pubblicata in data ### all'esito del giudizio iscritto al R. G.  55086/2018 e non notificata - dichiarare privi di efficacia e revocare - ai sensi dell'art.  67, comma 1, n. 2, Regio Decreto 1942 n. 267 - il contratto di transazione stipulato in data ### tra ### s.r.l., G M ### s.r.l. ed il ### s.r.l. nonché ### il pagamento attuativo, in tale contratto espressamente concordato, per complessivi euro 1.818.750,00 effettuato dalla ### s.r.l.  mediante cessione al ### s.r.l. di credito, per eguale importo, vantato verso G. M. ### s.r.l. ed altresì ### il pagamento, parimenti espressamente convenuto nel richiamato contratto di transazione, da parte di quest'ultima società debitrice nella ridotta misura di euro 1.510.000,00 in unica soluzione anziché mediante versamenti rateali fino al raggiungimento del complessivo e più elevato importo di euro 1.818.750,00; e per l'effetto: - ### condannare il ### s.r.l., in persona del ### fallimentare protempore, al pagamento in favore del ### s.r.l., n. 877/2016, in persona del ### fallimentare, della somma di euro 1.510.000,00, pari a quanto ricevuto da G.M. ### s.r.l., oltre ad interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione del ### s.r.l., n. 877/2016, introduttivo del primo grado di giudizio fino all'effettivo saldo; - ### condannare G. M. ### s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento in favore del ### s.r.l., n. 877/2016, in persona del ### fallimentare, della somma di euro 308,750,00 pari alla differenza pecuniaria tra il credito di euro 1.818.750,00 nei confronti della medesima G. M.  ### s.r.l. - ceduto da ### s.r.l. - ed il predetto pagamento di euro 1.510.000,00 effettuato dalla stessa G. M. ### s.r.l. in favore del ### s.r.l. - stante l'inefficacia e la soggezione a revoca anche del patto di riduzione dell'importo soddisfattivo a fronte del suo pagamento in unica soluzione anziché mediante versamenti rateali e quindi parziali nonché periodicamente ripetuti - oltre ad interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione del ### s.r.l., n. 877/2016, introduttivo del primo grado di giudizio fino all'effettivo saldo; III. In ogni caso, confermare la sentenza impugnata n. 5601/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, ### il ###, pubblicata in data ### all'esito del giudizio iscritto al R. G. n. 55086/2018 e non notificata, in ogni sua parte diversa ed ulteriore rispetto a quella censurata con il suddetto appello incidentale del ### s.r.l., compresi motivazione e dispositivo inerenti sia all'accoglimento delle domande di revoca ex art. 67, comma 2, R. D. 1942 n. 267 proposte dal ### medesimo, sia alla statuizione di condanna alle spese e competenze di lite in favore di tale parte processuale; IV. Sempre in ogni caso, con condanna in favore del ### S.r.l. n. 877/2016 in persona del ### alla rifusione di spese, anche generali e compensi di lite, oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge”. 
All'udienza del 19 ottobre 2023 all'esito della discussione ex art. 352 c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione. 
Gli appelli proposti da GM e da ### EDM sono fondati. 
Va preliminarmente rilevata la infondatezza delle questioni preliminari: 1) della inammissibilità della azione revocatoria fallimentare nei confronti del fallimento, in quanto non sussiste la dedotta violazione del principio di intangibilità dell'attivo e passivo fallimentare, trattandosi di un atto posto in essere dal curatore fallimentare e quindi di un atto di gestione (anche autorizzato dal GD) successivo al fallimento della società e al momento di cristallizzazione della massa fallimentare. Non rileva pertanto nel caso di specie il richiamo a sent. Cass. S.U.  12476/2020, che riguarda la diversa ipotesi di azione revocatoria avente ad oggetto un atto posto in essere dalla società in bonis e successivamente fallita, così come la sent. Cass. ###/2018 ivi richiamata, e la sent. Cass. 10486/2011 pure richiamata in atti; viceversa, da sent. Cass. . 6709/2009 richamata da Cass. sent. n. 10486/2011 si deduce la ammissibilità dell'azione nei confronti di atti posti in essere dal curatore fallimentare (in quel caso un pagamento dovuto alla fallita in base ad atti pregressi e non posti in essere dal curatore, ma solo ricevuto dalla curatela fallimentare), in cui - non essendo un atto negoziale posto in essere dal curatore - si discuteva della diversa questione della prededucibilità o meno del credito ai sensi dell'art. 111 l.f..  2. della inammissibilità dell'appello di ### s.r.l. : il #### s.r.l. ha eccepito che il giudizio di appello instaurato in via principale dal ### sarebbe improcedibile poiché esso avrebbe potuto essere introdotto esclusivamente nelle forme dell'appello incidentale, nell'ambito del processo introdotto da ### s.r.l.  invero, va rilevato che l'art. 335 cod. proc. civ. prevede l'ammissibilità di impugnazioni proposte autonomamente contro la stessa sentenza e ne dispone la riunione; la Suprema Corte, in virtù del combinato disposto degli artt. 333 e 335 cod. proc. civ., ha peraltro precisato che la seconda impugnazione deve essere considerata ammissibile e deve essere riunita alla prima e, solo in caso di mancata riunione, essa seconda impugnazione deve essere considerata inammissibile ( Cass. 16 febbraio 1998 n. 1637, Sez. U, Sentenza n. 15843 del 07/07/2009 tra le varie). 
Nel caso i due procedimenti sono stati riuniti: l'eccezione, dunque, è infondata. 
Quanto alla incidenza sulle spese del secondo appello, dedotta dal ### SIM, il motivo è parimenti infondato, in quanto le questioni proposte con l'appello incidentale sono le medesime dell'appello principale, così come le difese del ### , la cui posizione non è stata pertanto aggravata dalla proposizione ### dell'appello incidentale; 3. della inammissibilità delle conclusioni di GM nella causa 2724/2021, in cui non è stato proposto appello incidentale (da essa proposto nella causa 3515/2021): invero, all'esito della riunione delle cause, che comporta l'esame dell'appello incidentale nella causa n. 3515/2021, le conclusioni per relationem a quelle dell'appello incidentale sono ammissibili nella misura in cui costituiscono mero richiamo al contenuto dell'appello incidentale già tempestivamente proposto in altra causa, e che deve essere esaminato in questa sede, nelle cause riunite. 
Passando quindi all'esame del merito (motivi di appello di GM e di ###: la Corte reputa che debba esaminarsi in ragione del noto principio della ragione più liquida (tra le varie, Cass Ord. 363/2019) la sussistenza dei presupposti della azioni revocatorie esperite, ex art. 67 co. 1 e co. 2 l.f., censurata da entrambi gli appellanti. 
Quanto ai presupposti della fattispecie di cui al co. 2, ritenuta dal primo giudice: premessa la revocabilità dell'atto di transazione quale atto a titolo oneroso - che la Corte condivide - il tribunale sulla scientia decoctionis ai fini della ritenuta applicabilità dell'art. 67 co. 2 ha rilevato che “### inoltre, ritenersi riscontrabile, in capo ad entrambe le controparti, la consapevolezza della condizione di insolvenza di ‘### s.r.l.' che emergeva dalla ricorrenza di plurime circostanze di essa inequivocamente espressive ai sensi dell'art. 2729 c.c., tenuto conto: del suo pregresso inadempimento quanto al pagamento del corrispettivo dell'atto di cessione dell'8.10.2013, che aveva determinato la curatela del fallimento della sua dante causa a dare impulso ad azioni per l'acquisizione in via cautelare del compendio aziendale alienato e per la giudiziale risoluzione del contratto di cessione per sua colpa; della mancata volturazione, in capo a ‘G.M. ### s.r.l.', delle autorizzazioni amministrative governative necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale acquisita con l'atto di cessione del 7.07.2016 determinata da tale inadempimento; l'utilizzo di una forma solutoria differente da quella fisiologica prevista dall'art.  1277 comma 1, c.c., espressiva della carenza di liquidità di cui poter fare impiego” . 
Orbene, premesso che la carenza di liquidità non equivale perciò stesso a insolvenza, e premessi anche i noti principi in tema di onere probatorio quanto alla sussistenza della scientia decoctionis, che deve essere effettiva, sia pure suscettibile di prova per presunzioni ( per tutte, Cass., Ordinanza n. 3854 del 08/02/2019, Cass. Ord. n. 27070 del 14/09/2022 ), rileva la Corte che le peculiarità del caso in esame non consentano di ritenere gli elementi indiziari univocamente interpretabili nel senso della idoneità a fondare la prova della scientia decoctionis, da parte della curatela che ha stipulato l'atto in oggetto, né da parte di GM, per le ragioni che seguono, che rendono fondati i motivi di appello di ### e di GM sotto tale profilo. 
Va rilevato che l'atto di transazione è stato stipulato da una curatela fallimentare ( con l'autorizzazione peraltro del GD), e che pertanto taluni elementi e circostanze che il ### ha dedotto a sostegno della prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del fallimento ### mentre possono essere astrattamente riferibili alla società (### in bonis (che però non è essa parte del contratto di transazione), non possono tout court estendersi al curatore fallimentare, che ha stipulato l'atto revocando, e che è soggetto terzo rispetto alla società, e così in particolare: le notizie di stampa sulla crisi della società SIM e sulle vertenze dei lavoratori, peraltro risalenti a due anni prima della transazione, non possono assumere alcuna valenza indiziaria nei confronti della curatela fallimentare, non potendo evidentemente inferirsi da alcun elemento neppure presuntivo la conoscenza delle stesse da parte di un soggetto totalmente estraneo alle vicende societarie di ### non avendo rapporti commerciali con la società, da cui dedurre l'interesse e la conoscenza di notizie di stampa sulla stessa. Va peraltro aggiunto che la stampa cui si ci si riferisce non riguarda riviste o quotidiani note e diffuse, sibbene testate giornalistiche online di limitata diffusione (###, il che ne esclude la rilevanza anche ai fini della scientia decoctionis di GM. (cfr. tra le varie Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 23650 del 31/08/2021, per cui la valutazione ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, di una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente deve essere condotta in concreto, secondo le “sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati”). 
Nel caso in esame sono stati prodotti tre brevi articoli tratti dal suddetto sito online , nei quali si riporta della cassaintegrazione e possibile licenziamento di lavoratori, ma anche dichiarazioni della società intesa a “ continuare a produrre i suoi canali televisivi. Il suo obiettivo è quello di cambiare modello produttivo…”; a “cambiare radicalmente modello industriale … con una struttura con pochissimi lavoratori dipendenti cui si affiancheranno gli ex dipendenti”; a “non voler cessare la propria attività, bensì di voler continuare a produrre per i 4 canali in questione”, sicchè tali notizie neppure evidenziano in modo inequivoco lo stato di dissesto di ### Va poi rilevato che , non risultando allegate né provate procedure esecutive in corso all'epoca della transazione nei confronti della società SIM in bonis, ovvero la pendenza di procedimenti in sede monitoria e di cognizione ordinaria per il pagamento di somme diverse da quelle stesse oggetto della transazione (ivi comprese quelle nei confronti di ###, la consapevolezza dello stato di insolvenza si fonda in sostanza sulle stesse vicende connesse al rapporto tra SIM e EDB (nonché GM) e all'inadempimento della prima alla obbligazione di pagamento del prezzo della cessione del ramo di azienda da parte di ### Orbene, l'inadempimento al contratto originario stipulato tra SIM e EDB avente ad oggetto la cessione di ramo d'azienda - e per cui era intervenuta un'azione di risoluzione tra le parti con relativo giudizio in corso - non è di per sé indice dello stato di insolvenza della società. E' principio acquisito che l'esistenza di inadempimenti sono equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato, con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso: nel caso in esame, esso non può dedursi in alcun modo dal solo inadempimento ( e relative conseguenze) al citato contratto, che aveva dato luogo alla azione di risoluzione contrattuale, pendente in sede giudiziaria. 
Va peraltro considerato che, nelle more, SIM aveva ceduto la medesima azienda a GM per la stessa cifra, e non risulta che questa fosse in difficoltà alcuna con il relativo pagamento, che anzi aveva reiteratamente offerto a SIM e EDB in bonis e al ### al fine di concludere definitivamente l'affare, per cui il debito di SIM ben avrebbe potuto essere saldato (come poi è avvenuto con la transazione), il che ulteriormente avalla la tesi che l'inadempimento - che dovrebbe essere sintomatico della conoscenza dello stato di insolvenza - non poteva invece essere univocamente inteso equivalente alla insolvenza, essendo compatibile anche con una difficoltà transeunte di pagamento di un debito.   Quanto alla vertenza giudiziaria tra SIM e il fallimento EDB per il mancato adempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo della cessione di ramo aziendale e conseguente sequestro giudiziario del complesso immobiliare, esso appare apprezzabile in questa sede appunto nei ### termini di un inadempimento contrattuale (peraltro relativo sempre alla stessa obbligazione): va infatti rilevato che il provvedimento cautelare in quella sede chiesto e ottenuto dal ### della società ### ha avuto ad oggetto il sequestro giudiziario di tale complesso produttivo, che non può costituire alcun elemento indiziario ai fini della prova dello stato di insolvenza, non essendo come è noto il suo presupposto fondato sullo stato finanziario ed economico del destinatario del provvedimento, ma solo sulla necessità di garantire il mantenimento della operatività e produttività dell'azienda (come peraltro indicato a fondamento dell'istanza cautelare, in atti), nelle more della causa di merito poi instaurata per la risoluzione del contratto e la condanna alla restituzione del ramo aziendale. 
Né il riferimento - richiamato dall'appellato fallimento EDB - contenuto nella proposta di transazione e negli atti inerenti la vertenza giudiziaria tra le parti, relativo al “pervicace inadempimento” o alla “comprovata inaffidabilità del proprio interlocutore negoziale” del fallimento ### ovvero a suoi comportamenti dilatori o in mala fede, alludono in alcun modo allo stato di insolvenza della società, sibbene ### al suo inadempimento e l'intento di sottrarsi agli effetti della risoluzione del contratto, onde anche da tali atti non appare potersi dedurre la consapevolezza di uno stato di decozione della società. 
Quanto al riferimento al credito della società ### nei confronti i ### che aveva condotto ad un sequestro conservativo nei confronti della società ### esso risulta essere stato pagato (circostanza dedotta da GM, e che appare suffragata dal fatto che tale società aveva rinunciato alle azioni nei confronti). 
In definitiva, l'unico elemento “indiziario” - ai fini della scientia decoctionis - consiste nell'inadempimento al contratto con EDB e nelle conseguenti vicende giudiziarie e sequestro giudiziario, che sono chiaramente inidonei a tal fine, considerato anche che non risultano procedure esecutive iniziate, ovvero protesti e quanto altro notoriamente utile a provare lo stato di insolvenza e la sua conoscibilità. Viceversa, l'avvenuto saldo del debito nei confronti di ### e la sussistenza di somme (quelle dovute da GM) idonee ad estinguere il debito nei confronti di ### al momento della transazione, depongono anche in senso contrario. 
Non appare poi controverso quanto dedotto dall'appellante ### EDB che “il bilancio ultimo approvato da ### s.r.l. al momento dell'accettazione della proposta transattiva (cioè quello al 31 dicembre 2014) presentava una situazione economica della società sostanzialmente immutata rispetto all'anno precedente, pur avendo svalutato un credito per € 390.313,00”, onde neppure da questo poteva emergere una situazione oggettivamente apprezzabile come sintomo di insolvenza (né invero le risultanze del bilancio sono state dedotte dal fallimento attore in primo grado a sostegno della domanda). 
Peraltro, quanto alla conoscenza dello stato di insolvenza da parte di GM, questa era certamente a conoscenza della pendenza di giudizi e di iniziative, anche stragiudiziali, che il ### aveva intrapreso ai danni di SIM in quanto quest'ultima non aveva adempiuto alle proprie obbligazioni, ma era anche perfettamente a conoscenza di essere lei stessa debitrice nei confronti di SIM per un importo considerevole, pari ad euro 1.818.750,00, al momento della cessione, che ha sempre dichiarato, ammesso e riconosciuto di voler onorare. 
Per quanto attiene alla mancata volturazione delle autorizzazioni in capo a GM , cui pure il tribunale fa riferimento per la prova della scientia decoctionis, essa è la mera conseguenza dell'inadempimento alla obbligazione di pagamento, e non un ulteriore elemento rispetto a questo, utile per la valutazione di un quadro indiziario plurimo e qualificante. 
Né infine può rilevare nel caso di specie la circostanza che la cessione del credito sia considerata uno strumento “anomalo” di pagamento, rilevante ai fini della prova della scientia decoctionis ai fini dell'art. 62 c. 2 l.f., ovvero ai fini dell'art. 62 co. 1 l.f. 
Ed invero, è nota la giurisprudenza di legittimità sulla cessione del credito quale mezzo anomalo di pagamento, ma tale valutazione va effettuata in relazione alla concreta fattispecie, potendo le circostanza del caso e gli accordi negoziali escludere tale valutazione (cfr. tra le varie Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14002 del 31/05/2018, Cass. 1617/2009, sebbene in diverse fattispecie): l' anomalia dell' adempimento con la cessione di credito può cioè essere non significativa nel caso concreto, perché superata dalle caratteristiche peculiari che regolavano l'assetto di interessi realizzato con l'atto revocando. 
Orbene, nel caso in esame, le parti hanno convenuto non una mera “cessione del credito” estranea all'atto posto in essere, ma una cessione, all'interno di una transazione, che definiva un nuovo assetto di interessi tra le parti, avente ad oggetto proprio il pagamento della somma oggetto della transazione, da parte di un soggetto ### che interveniva nell'atto per pagare al fallimento EDB proprio lo stesso credito (per la cessione dello stesso ramo di azienda) che doveva essere pagato dal debitore originario ### e che aveva esso stesso interesse ad estinguere, al fine di acquisire in ultima analisi i diritti derivanti dal contratto con SIM del 7.7.2015. Nella transazione tra l'altro era infatti statuito che: “il ### [### nel termine di 5 giorni lavorativi dall'intervenuto effettivo incasso da parte del ### [### dell'importo [da parte di GM] di cui al par. f), autorizzerà irrevocabilmente il Ministero dello ### - ### delle ### a dare corso agli adempimenti necessari affi### la titolarità delle autorizzazioni a trasmettere si perfezioni in capo a GM impegnandosi a porre in essere qualsiasi attività di sua competenza al fine di consentire a GM di ottenere la predetta voltura ministeriale in proprio favore, ivi compresa l'eventuale dichiarazione di rinuncia alla risoluzione contrattuale comunicata il ### in virtù della clausola risolutiva espressa di cui al punto 8 della premessa.” La transazione ha quindi, con la cessione di credito, realizzato invero un nuovo assetto di interessi tra le tre parti coinvolte, con l'insorgenza di ### obbligazioni anche del ### SIM direttamente nei confronti del debitore ceduto GM, il cui obbligo di pagamento in conseguenza di ciò appare anche connesso alla attuazione di corrispondenti obblighi del ### SIM, così realizzando, come detto, la cessione una funzione ulteriore rispetto alla mera causa di estinzione di un debito pregresso. 
E' dunque evidente che la cessione del credito non aveva solo funzione solutoria di un debito nei confronti di SIM ma strumento attuativo di un interesse specifico anche del debito ceduto, attuati a mezzo della transazione, ed in questo senso non appare equiparabile ad un “mezzo anomalo di pagamento”, configurandosi anche quale corrispettivo di obblighi ### assunti dal ### SIM con la transazione. 
Appare pertanto condivisibile quanto evidenziato dall'appellante GM sul punto, per cui “E', dunque, evidente che la causa della cessione del credito debba essere individuata non già nella mera estinzione di un qualunque debito pregresso in capo al #### s.r.l. attraverso la cessione di un qualsivoglia credito vantato da ### s.r.l. verso terzi”, attuando in questo caso la cessione anche un interesse specifico del debitore ceduto, con l'assunzione di obbligazioni corrispondenti del creditore (### SIM).  ### quindi escludersi anche la configurabilità della fattispecie dei cui all'art. 67 co. 1 n. 2.   Ne consegue che, in accoglimento dell'appello principale di ### s.r.l. e dell'appello incidentale di ### s.r.l., in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinta la domanda proposta da ### s.r.l. , restando assorbito l'appello incidentale di questa. 
Resta assorbita ogni altra domanda ed eccezione. 
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza del ### SIM nei confronti di GM (con la precisazione che esse devono comprendere anche la fase istruttoria, anche se solo documentale - Cass. 28627/2023, diversamente da quanto rilevato dalla stessa GM, nella opposta situazione di soccombente in primo grado); possono essere compensate tra il ### Sim e il ### EDB tenuto conto che l'originario inadempimenti di SIM ha dato causa alle vicende giudiziarie e alla conseguente transazione.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, nella cause riunite, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede: 1. accoglie l'appello principale di ### s.r.l. e l'appello incidentale di ### s.r.l. e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da ### s.r.l. nel primo grado di giudizio, nei confronti di dette appellanti, 2. condanna ### s.r.l. al pagamento delle spese del doppio grado nei confronti di ### s.r.l., liquidate per il primo grado in euro 37.000,00, e in euro 20.400,00 per il presente grado di appello, oltre accessori di legge, 3. compensa le spese del doppio grado tra ### s.r.l. e ### s.r.l. 
Roma, 5 dicembre 2023 Il Presidente est.   Mariarosaria Budetta 

causa n. 2724/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Mariarosaria Budetta

Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 1163/2024 del 12-06-2024

... essere stati sottoscritti da ### scientemente e che diversi elementi suggerirebbero l'ipotesi che i fogli siano stati riempiti dopo essere stati sottoscritti “in bianco” da ### Evidenzia, in proposito, che: − ### sarebbe stato al tempo oggetto di un processo di decadimento cognitivo e che perciò le sue condizioni non gli avrebbero permesso di provvedere alla stesura di testi dattiloscritti complessi e articolati come quelli dimessi; − parte convenuta avrebbe dimesso, come doc. 14, “due documenti con lo stesso testo ma con la firma autografa del ### apposta in due posizioni diverse”, tanto che lo stesso giudice di primo grado ha escluso la possibilità di attribuire valore a tale documento, e ciò potrebbe confermare l'ipotesi della disponibilità, in capo a ### di fogli firmati (leggi tutto)...

n. 888/2023 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI VENEZIA La Corte d'Appello, ### composta dai seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento instaurato DA ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), entrambi con l'avv. ### e l'avv. ### Parte appellante #### (C.F. ###), con l'avv. ### BONTEMPINI e l'avv. ### Parte appellata e appellante incidentale #### ereditaria. Appello avverso la sentenza n. 137/2023, pubblicata in data ###, del Tribunale di Verona. 
Conclusioni delle parti Per parte appellante ### per l'accoglimento delle domande e richieste istruttorie così come da atto di citazione in appello, contestando in toto quanto ex adverso esposto nella comparsa di costituzione e risposta, con richiesta di respingimento dell'appello incidentale proposto dalla controparte ### si dichiara altresì di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove proposte da controparte. 
Nell'atto di citazione d'appello le conclusioni erano le seguenti: In via principale e nel merito: - In parziale riforma della sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti e nei limiti degli stessi e limitatamente alle parti del provvedimento contestate e specificamente evidenziate, modificarsi il progetto divisionale approvato con la sentenza stessa, anche a seguito di nuova espletanda consulenza tecnica d'### In ogni caso: - compensi e spese di lite interamente refusi per entrambi i gradi di giudizio. 
Per parte appellata e appellante incidentale ### In via principale - ### perché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte di cui al presente atto, l'appello ex adverso proposto e conseguentemente confermarsi il capo n. 1) della sentenza impugnata; E, in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto ed in riforma della sentenza num.137/2023, pronunciata e pubblicata in data ### dal Giudice del Tribunale di Verona - Per le ragioni espresse in narrativa ed a seguito delle risultanze documentali e testimoniali ed agli accertamenti della consulenza tecnica di primo grado, riformarsi i capi nn. 2), 3), 4) 6) e 7) nel seguente modo ### al capo n. 2) In ragione delle argomentazioni contenute nel motivo di appello incidentale dato atto che la sig.ra ### è erede, per successione della madre ### della quota di 5/12 del patrimonio del de cuius, sig. ### (3/12 in via diretta e 2/12 quale intervento nella posizione pro quota di ###, e di 1/3 della quota della sig.ra ### e che lo stesso de cuius è stato spogliato del proprio patrimonio finanziario da parte dei sig.ri ### e ### costituito da: - dossier titoli cointestato acceso presso la filiale ### di ### di ### con la moglie ### pari ad un controvalore di € 587.129,87, - nonché da € 32.200,00 presenti sul conto corrente cointestato n. ###con la moglie ### acceso presso la filiale ### di ### di ### - ed inoltre da € 31.500,00 prelevati in contanti senza titolo dal conto corrente cointestato con la moglie ### acceso presso la filiale ### di ### di ### accertarsi, per le ragioni di cui in narrativa contenute nel presente appello incidentale nonché negli atti di primo grado nonché a seguito dell'attività istruttoria che ha accertato la falsità della sottoscrizione e/o la non utilizzabilità della scrittura di riconoscimento di debito datata 25.11.2011 e delle dichiarazioni del 23.02.2011 e del 13.12.2011, prodotte dalle convenute e/o comunque che il contenuto delle stesse non è attribuibile al de cuius e/o in ogni caso che le stesse sono nulle in quanto prive di causa e forma, per l'effetto, in riforma al capo n. 2) della sentenza impugnata condannarsi la convenuta ### ed il chiamato in causa ### in via tra loro solidale, a corrispondere alla sig.ra ### la quota dei 5/12 delle somme di cui al dossier titoli e delle somme prelevate dal conto corrente n. ###, pari ad € 271.179,11, oltre agli interessi dalla data di apertura della successione al saldo, oppure alla somma anche minore in relazione alle ipotesi nn. II) III) e IV) di cui in narrativa (pagg. 38,39 e 40); ### al capo n. 3) Dato che atto che la sig.ra ### è erede, per successione della madre ### della quota di 5/12 del patrimonio immobiliare del de cuius sig. ### e dei 3/8 del patrimonio immobiliare di proprietà al 50% ciascuno tra ### e ### ed accertato che la stessa, con le eccezioni di cui in narrativa, non ha mai detenuto e goduto di detti beni nè percepito alcunché quali frutti degli stessi, in riforma al capo n. 3) della sentenza impugnata condannarsi, per le ragioni sopra espresse, la convenuta ### (anche per la quota di appartenenza della madre ###, a corrispondere alla sig.ra ### la quota parte, secondo la porzione di comproprietà, dei frutti civili dei beni meglio indicati dalle pagine 53 e 54 della presente comparsa conclusionale, come quantificati nella relazione del c.t.u. Arch. Capra, per complessivi € 245.928,70 fino alla data del 20.09.2023 oltre alle successive da tale data fino alla consegna delle chiavi, maggiorati di interessi, disponendo altresì la consegna all'attrice delle chiavi di accesso di tutti i cespiti assegnati.  ### al capo n. 4) In ragione dell'errata interpretazione dell'art. 757 C.C. del Giudice di prime cure il quale ha disposto la retroattività degli effetti della divisione anche ai frutti civili già percepiti dalle parti attribuendo tutti i frutti medio tempore acquisiti in capo esclusivamente all'assegnatario del bene, in riforma al capo n. 4) della sentenza, disporsi, per le ragioni di cui in narrativa (pagine da 54 a 57), che la sig.ra ### nulla deve corrispondere a ### per frutti civili illegittimamente percepiti; ### ai capi n. 6) e 7) In ragione dell'accoglimento dei motivi di appello incidentale, in riforma dei capi nn. 6) e 7) disporsi a carico della controparte le spese di lite del I° grado e della consulenza tecnica grafologica In ogni caso Con vittoria di spese di lite, onorari e compensi di avvocato, oltre spese generali da liquidarsi nella misura del 15%, ed accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio. 
MOTIVAZIONE ### data 20.4.2012 è deceduto ### lasciando quali eredi la moglie ### e le figlie ### e ### Il ### è deceduta ### la cui unica erede è la figlia ### Con testamento 23.3.1979 - pubblicato il ### e prodotto dalle parti solo nel corso del giudizio di primo grado - ### aveva disposto delle proprie sostanze lasciando alla moglie ### la quota legittima e la disponibile e alle figlie ### e ### la sola quota legittima. 
Il patrimonio immobiliare di ### al tempo dell'apertura della sua successione, comprendeva alcuni immobili siti a ### di #### e, in particolare: a) un edificio sito in ### n. 9 comprendente uffici, abitazioni e autorimessa; b) una “villa padronale” sita in via ### c) un terreno posto tra i due immobili di cui sopra, parzialmente edificato e oggetto di un piano urbanistico attuativo (perciò definito dal CTU “area di trasformazione”); d) un ufficio con autorimessa sito in ### n. 7 (definito nella sentenza appellata “ufficio e box sig. Benato”, essendo tale ambiente in passato destinato ad ufficio del de cuius); e) un'autorimessa in via ### 8 (per una quota); f) autorimesse, cantine e soffitte in via ### 24 (per una quota); g) una casa sita a ### in località ### - ### della ### Nei mesi precedenti al decesso, ### risultava titolare, presso la filiale di ### di ### di ### di un dossier titoli e di un conto corrente, entrambi cointestati con la moglie. Le giacenze di tali rapporti risultano essere state, prima dell'apertura della successione, trasferite in altri rapporti, non intestati a ### o prelevate. 
Giudizio di primo grado Con citazione notificata il ###, ### ha convenuto ### e ### avanti il Tribunale di ### chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria insorta con le convenute in morte del nonno ### essendo l'attrice subentrata quale erede nella quota spettante alla madre #### ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento in suo favore della quota ad ella spettante dei frutti dei beni immobili compresi nell'eredità. 
Con riguardo ai beni mobili (titoli e denaro presenti nei rapporti bancari suindicati), l'attrice ha dedotto che il de cuius ne sarebbe stato spogliato da parte di ### e ### e ha perciò chiesto che le stesse venissero condannate al corrisponderle la quota di un terzo di tali somme. 
In subordine, ove i trasferimenti di titoli e danaro a favore di ### fossero stati qualificati come atti dispositivi in favore della stessa ### l'attrice ha chiesto la riduzione di tali atti in quanto lesivi della quota di legittima. 
Si sono costituite in causa ### e ### - quest'ultima rappresentata dal genero ### marito di ### - chiedendo il rigetto delle domande attoree relative ai beni mobili e aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria immobiliare. In via riconvenzionale, le convenute hanno chiesto la condanna dell'attrice alla rifusione pro quota delle spese sostenute nell'interesse della comunione.  ### è stato in seguito chiamato in causa, in proprio, su istanza di parte attrice. Il terzo chiamato si è costituito in giudizio aderendo alle difese di parte convenuta. 
Nel corso del giudizio è stato prodotto dalle parti il testamento di ### di cui si è detto, con conseguente adeguamento delle domande delle parti rispetto alle quote. 
In data ### è deceduta ### Con atto di intervento volontario in data ###, ### qualificandosi erede di ### ha dato atto del decesso della stessa e ha dichiarato di modificare le proprie domande “in ragione della nuova quota attribuita alla sig.ra ### per effetto della successione della sig.ra ### ovviamente limitatamente ai beni mobili ed immobili nella disponibilità del de cuius ### Angelo”. ###-interveniente ha dedotto che ### con testamento pubblico 22.6.2013, ha istituito suoi eredi la figlia ### e la nipote ### lasciando alla prima la quota disponibile e la quota legittima e alla seconda la sola quota legittima. In ragione di ciò, ### ha evidenziato che, a seguito del decesso di ### la sua quota di un mezzo del patrimonio di ### dovrebbe essere suddivisa riconoscendo all'attrice la quota di un terzo, cosicché ella ha chiesto l'attribuzione in suo favore della quota di 5/12 dell'asse in morte di ### (3/12 quale eredità diretta e 2/12 quale “eredità di ### rispetto al patrimonio di ### Angelo”). 
Con comparsa 5.10.2021 anche ### è intervenuta in giudizio facendo valere la sua qualità di erede della madre ### deceduta in corso di causa. ### ha chiesto che lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di ### si estendesse anche alle “quote ricevute in eredità dalla successione di ### Giovanna”. 
Nell'udienza del 21.10.2021 le parti hanno dato atto di essere d'accordo nel dare corso alla “divisione sulle masse plurime secondo le quote indicate nelle osservazioni del geometra ### allegate alla CTU sub doc. hh a pag. 9”. Nelle richiamate osservazioni, il CTP di parte attrice geom. ### ha calcolato le quote spettanti alle parti sugli immobili, distinguendo gli immobili che erano originariamente in proprietà esclusiva di ### e quelli che erano in comproprietà tra ### e ### e determinando così le quote spettanti agli eredi, comprensive anche della successione nelle proprietà di ### La causa è stata istruita mediante CTU grafologica, CTU relativa agli immobili e prove testimoniali. 
Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di ### ha disposto lo scioglimento della comunione relativa alle “masse plurime” facendo proprio il progetto divisionale proposto dal CTU nella relazione del 30.1.2022.  ### tale progetto, a ### sono assegnati gli immobili sub c), d) e g) e a ### vengono assegnati gli altri immobili, con un conguaglio in denaro a favore di ### di € 928,59. 
Le domande attoree relative ai beni mobili e ai frutti non goduti degli immobili ereditati sono state rigettate. ### è stata condannata a restituire a ### la somma di € 20.999,52, ricevuta a titolo di compartecipazione nei frutti civili prodotti dall'immobile sub a), concesso in locazione ad un istituto di credito tra il 2014 ed il 2020, e a pagare alla stessa ### la somma di € 8.774,68 a titolo di “restituzione delle spese sostenute per la gestione del compendio immobiliare”. 
Le spese di lite sono state compensate tra le parti per la quota di metà, addossando all'attrice l'onere di rifondere la convenuta della restante quota. Le spese inerenti alla CTU grafologica sono state poste a carico di parte attrice, mente quelle relative alla CTU sugli immobili sono state divise tra la parti “in solido”. 
Giudizio d'appello Avverso la sentenza del Tribunale di ### hanno proposto appello ### e (“ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.”) #### si è costituita in causa chiedendo il rigetto dell'appello principale e svolgendo appello incidentale. 
All'udienza del 7.5.2024 la causa è stata rimessa in decisione. 
Motivi dell'appello principale Con la propria impugnazione, ### sottopone a censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha disposto la divisione degli immobili per cui è causa recependo integralmente il progetto elaborato dal CTU arch. ### e non accogliendo le osservazioni critiche mosse a tale progetto da parte convenuta, con riferimento alle osservazioni alla bozza di CTU redatte dal CTP geom. ### 1) Con il primo motivo d'appello ### sostiene che il CTU avrebbe sovrastimato i locali seminterrati adibiti ad autorimessa della “villa padronale” di via ### a lei assegnata. Osserva che le rimesse in questione hanno oggi dimensioni troppo ridotte per ospitare automezzi e che anche il corridoio di manovra per accedere ai detti garage è “angusto e limitato per le operazioni di transito”. Ciò, afferma, avrebbe dovuto indurre il CTU a stimare il valore di tali vani in € 400,00/mq anziché in € 600,00/mq. 
Il motivo è infondato. 
Il CTU ha già spiegato come la stima complessiva dell'immobile sia stata eseguita tenendo conto dell'effettiva utilizzabilità dei vani in questione come cantine e “locali sgombero” e ha precisato che “le quotazioni minime attribuite dai borsini immobili per le autorimesse sono al di sopra dell'importo di stima”. Rispetto a tali repliche, l'appellante non offre argomenti specifici per ritenere l'infondatezza della stima che il ### sollecitato dal CTP di parte convenuta, ha ritenuto di confermare.  2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante principale lamenta che, nonostante la sua richiesta, non le sia stata assegnata, come pertinenza della “villa padronale” ove risiede, una striscia di terreno, da stralciarsi dallo scoperto costituente “area di trasformazione” attribuito a ### per consentire il parcheggio delle auto, secondo un uso già in essere quando i beni erano di un'unica proprietà. In alternativa, chiede che, allo stesso fine, sia posta a carico del mapp. 976 sub 1, assegnato alla controparte, una servitù di passo carrabile e pedonale a servizio dei mapp. n. 338 sub 1-2-3-4 ove insiste la villa. 
Il motivo è infondato. 
Anche in questo caso la censura non reca argomenti precisi e corredati da prove per superare la replica che sul punto aveva formulato il CTU e che è stata recepita dal giudice di prime cure. Lo stralcio in questione, infatti, determinerebbe, a carico del fondo scoperto di ### una perdita di valore rilevante, considerato che il terreno è, nel suo complesso, oggetto di una prossima trasformazione urbanistica. 
Parte appellante non deduce con chiarezza, né prova, che il parcheggio delle auto non potrebbe avvenire all'interno dei mappali n. 338. Sul punto non è sufficiente richiamare la prassi in essere di parcheggiare i mezzi sul terreno contiguo, che potrebbe essere dettata da mere ragioni di comodità. Non è poi logico invocare una servitù di passo carraio a servizio di autorimesse che la stessa appellante definisce inidonee ad ospitare automezzi delle dimensioni proprie dei veicoli oggi in commercio.  3) Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante deduce che il Tribunale di ### avrebbe mancato di riconoscere come l'assegnazione alla stessa appellante della rimessa di cui al mapp. n. 975 sub 1, posta sul retro dell'edificio storico che si affaccia su ### richieda la costituzione di una servitù di passo a carico dei fondi attribuiti a ### non essendo altrimenti raggiungibile. 
Il motivo è fondato. 
La stessa appellata non contesta che la rimessa in questione possa essere raggiunta dai mezzi solo dall'accesso carraio esistente su ### tra i civici 7 e 9, e impegnando la corte che si trova alle spalle dell'edificio storico di ### n. 9, compresa nel mapp. n. 976 assegnato all'appellata. 
Il fatto, evidenziato dal giudice del primo grado, che le modalità di esercizio di questo accesso possano essere regolate e definite in occasione della futura attuazione del PUA non esclude che la divisione dei beni, rendendo necessaria la creazione di tale servitù, determini fin d'ora l'esigenza di una pronuncia in merito. La divisione deve, in linea di massima, consentire la soluzione di tutti i problemi insorgenti dalla spartizione dei beni, senza imporre ai condividenti di adire nuovamente la giustizia (in questo caso, con un'azione confessoria) per ottenere il riconoscimento delle proprie prerogative. 
Va quindi istituita una servitù di passaggio, a beneficio del mapp. n. 975 sub 1 del fg. 46 CF del Comune di ### di ### e a carico dei mapp. nn. 976 sub 1-2-3 del medesimo fg.  46, per consentire l'accesso mediante mezzi dalla via pubblica, ### alla rimessa insistente sul fondo servito tramite il varco carraio esistente e sulla corte che si trova a sud est del fabbricato insistente sul mapp. n. 975 sub 6. 
Posto che la necessità di tale accesso è evidente per la conformazione dei luoghi e non è contestata dall'appellata, deve ritenersi che l'assenso dato da quest'ultima al progetto divisionale dell'arch. ### mettesse in conto l'asservimento della corte. Ciò, pertanto, fa sì che non si debbano rivedere i valori degli assegni in conseguenza del formale riconoscimento della servitù.  4) Con il quarto motivo d'appello ### deduce che il CTU avrebbe ingiustificatamente mancato di attribuire un valore ai fabbricati che insistono sullo scoperto assegnato a ### Sostiene che si tratterebbe di immobili “di una certa consistenza e qualità, tra cui un'abitazione di più piani” e che la possibile loro demolizione in sede ###priverebbe detti manufatti di un attuale valore commerciale. 
Il motivo è infondato. 
La fotografia dimessa dall'appellante solo in questa sede è inutilizzabile, anche perché non è possibile datare l'immagine. Nell'allegato u) alla relazione di CTU sono state riportate le immagini fotografiche dei fabbricati in discorso allo stato attuale. 
Il CTU ha descritto i beni in questione come “edificazioni o ricoveri attrezzature per l'edilizia, oltre a fabbricato centrale ad uso laboratorio e residenza; terreno a giardino” e ha chiarito che si tratta di fabbricati destinati ad essere demoliti allorquando sarà data attuazione al vigente piano urbanistico. Tale situazione è idonea a giustificare la mancata valorizzazione economica di beni che non avrebbero alcuna appetibilità sul mercato. Il terreno sul quale insistono detti manufatti è stato stimato come area destinata ad essere nuovamente e integralmente edificata e ciò implica l'esclusione di ogni valorizzazione dei fabbricati esistenti. Sul tema parte appellante non indica alcun effettivo argomento per superare le considerazioni svolte dal Tribunale di ### Motivi dell'appello incidentale 1) Con il primo motivo di appello incidentale ### contesta il rigetto delle domande che ella ha proposto in primo grado in ordine ai titoli e al denaro depositati, fino a pochi mesi prima dell'apertura della successione, in rapporti bancari facenti capo anche a ### 1.a In primo luogo, l'appellante incidentale si duole del valore che il Tribunale di ### ha riconosciuto ai documenti (docc. n. 6, 8 e 15) dimessi da parte convenuta e terza chiamata per dimostrare la causa sottostante i movimenti di titoli provenienti dal dossier cointestato a ### e ### e trasferiti verso un rapporto cointestato a ### e #### quanto dedotto dall'appellante incidentale - senza specifiche contestazioni sul punto della controparte - alla data del 30.6.2011 era in essere, presso la filiale di ### di ### di ### un dossier cointestato ai coniugi ### con un portafoglio di titoli avente valore complessivo di € 587.129,16. A seguito di movimentazioni avvenute nel dicembre 2011 (quattro mesi prima della morte di ###, il portafoglio è stato azzerato. In particolare: − in data ### vi è stato un primo cambio di intestazione del dossier da ### e ### alla sola ### − in data ### il medesimo dossier è stato trasferito in un altro cointestato a ### e ### − il ### il dossier è stato cointestato a ### e ### Le convenute in primo grado hanno sostenuto che le dette movimentazioni sarebbero state frutto della volontà del de cuius di saldare un proprio debito verso il genero ### I citati documenti costituiscono dichiarazioni sottoscritte da ### con le quali egli si riconosce debitore di ### per € 400.000,00, a titolo di compenso per i servizi ricevuti, e dà disposizioni alla moglie per provvedere al pagamento del debito e a trasferire comunque in favore di ### e del marito il residuo di quanto in giacenza nei rapporti cointestati, affinché venga usato “nel nostro interesse e per le nostre esigenze” (doc. 15). I documenti in questione risalgono al 23.2.2011 (doc. 6), 29.5.2011 (doc. 8) e 13.12.2011 (doc.  15). 
Il giudice del primo grado ha ritenuto l'autenticità ed efficacia di questi atti ricognitivi, recanti la sottoscrizione genuina di ### come accertato dal CTU grafologo. Ha quindi osservato che solo la metà dei titoli presenti nel dossier cointestato erano di proprietà di ### e che pertanto il trasferimento dei titoli, per la quota di proprietà di ### costituirebbe una forma di ### adempimento del debito riconosciuto. Ha quindi negato ogni diritto dell'attrice ### sulle somme in questione.  ### incidentale deduce che i documenti dimessi non potrebbero essere stati sottoscritti da ### scientemente e che diversi elementi suggerirebbero l'ipotesi che i fogli siano stati riempiti dopo essere stati sottoscritti “in bianco” da ### Evidenzia, in proposito, che: − ### sarebbe stato al tempo oggetto di un processo di decadimento cognitivo e che perciò le sue condizioni non gli avrebbero permesso di provvedere alla stesura di testi dattiloscritti complessi e articolati come quelli dimessi; − parte convenuta avrebbe dimesso, come doc. 14, “due documenti con lo stesso testo ma con la firma autografa del ### apposta in due posizioni diverse”, tanto che lo stesso giudice di primo grado ha escluso la possibilità di attribuire valore a tale documento, e ciò potrebbe confermare l'ipotesi della disponibilità, in capo a ### di fogli firmati “in bianco” da ### − sarebbe illogico ipotizzare che ### abbia dato attuazione al suo programma di trasferimento di fondi in favore della figlia e del genero mediante la descritta serie di cambi di intestazione del dossier titoli, dato che egli avrebbe potuto procedere più linearmente ad un unico bonifico di € 400.000,00 in favore di ### Il motivo è, sotto questo profilo, infondato.  ### non ha impugnato per incapacità gli atti ricognitivi prodotti dalla controparte, limitandosi a dedurre questa possibile causa di invalidità, tardivamente, nella comparsa conclusionale. Il fatto che “le cartelle cliniche del sig. ### ed i minimal test, comprovanti il suo stato di salute, sono stati acquisiti in corso di causa” non esclude la tardività della difesa, non risultando che la domanda sia stata nemmeno svolta in sede di precisazione delle conclusioni. 
Quanto all'ipotizzato riempimento abusivo di foglio in bianco, l'appellante incidentale si limita ad indicare elementi genericamente suggestivi di tale ipotesi senza articolare alcun mezzo di prova per dare dimostrazione del proprio assunto. In proposito, è sufficiente osservare come anche un testo predisposto e scritto da terzi possa essere validamente attribuito a chi lo ha sottoscritto ove non risulti che la sottoscrizione in calce al testo sia antecedente alla stesura del testo stesso o che, in ogni modo, la sottoscrizione non sia stata posta nella consapevolezza del contenuto dell'atto.  1.b In secondo luogo, l'appellante incidentale lamenta che sia stata considerata tardiva e inammissibile la sua domanda relativa alle somme elargite da ### Posto che il Tribunale di ### ha ritenuto che metà delle somme giacenti nei rapporti cointestati ai coniugi ### fosse di proprietà di ### e che solo il trasferimento della quota di ### sarebbe causalmente ricollegabile ai debiti dello stesso verso ### l'appellante incidentale sostiene che il trasferimento in favore di ### e ### della quota di ### avrebbe dovuto essere considerato ai fini delle domande che ella ha proposto, posto che le parti avevano dato il proprio esplicito assenso alla divisione delle masse plurime. 
Il giudice di prime cure ha ritenuto tardiva la relativa domanda di ### in quanto formulata solo al momento della precisazione delle conclusioni (3.6.2022), quando il decesso di ### era avvenuto il ### e nonostante, con ordinanza 20.2.2020, il giudice istruttore avesse nuovamente assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. 
Ad avviso dell'appellante incidentale l'assunto del primo giudice sarebbe errato in quanto il decesso di ### pur avvenuto il ###, sarebbe stato processualmente dichiarato solo quado la stessa ### ha depositato la memoria di intervento del 16.4.2021, in un momento in cui i termini ex art. 183 c.p.c. concessi nel febbraio 2020 erano già da tempo spirati. 
La domanda sarebbe quindi stata proposta tempestivamente. 
Il motivo è, per quanto si dirà, fondato.  1. La sentenza di primo grado ha chiarito di avere ad oggetto “masse plurime, ossia comunioni di diritti originate da titoli diversi” e, nello specifico, “le successioni di #### e ### Bonato”. Sul punto non vi è impugnazione sicché si è formato il giudicato. In effetti le parti hanno esplicitamente dichiarato di volere investire il tribunale adito anche della successione di ### dal momento che, come già ricordato, nel corso dell'udienza del 21.10.2021, esse hanno chiesto procedersi alla “divisione sulle masse plurime secondo le quote indicate nelle osservazioni del geometra ### allegate alla CTU sub doc. hh a pag. 9”. Le parti si sono così riferite ad un calcolo delle rispettive quote immobiliari - quello, per l'appunto, formulato dal ### - che include le quote immobiliari già appartenenti a ### diritti che non hanno mai fatto parte del patrimonio di ### e che sono divenuti oggetto della vertenza solo in ragione del sopravvenuto decesso della moglie ### e della scelta delle parti di dividersi anche tali beni. 
Né, peraltro, sarebbe ipotizzabile, in assenza di un esplicito accordo delle parti, una divisione dell'eredità di ### limitata a una sola parte dell'asse, costituita dai beni pervenuti a ### dall'eredità del marito o dalle quote di comproprietà degli immobili in precedenza condivisi con il coniuge. E' infatti costantemente affermato in giurisprudenza il principio dell'universalità della divisione, implicitamente sancito dall'art. 727 c.c., in forza del quale la divisione deve di regola, salvo diverso accordo, condurre al definitivo e completo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio comune (Cass. n. 967/64, rv. ###; 573/11, rv. 616242; n. 6931/16, rv. 639451; n. 1065/22, rv. 663570).  2. Se l'oggetto di questa causa comprende anche la successione di ### esso deve includere perciò anche la quota dei rapporti bancari intestati a ### riconducibile alla cointestataria ### Il giudice di prime cure ha ritenuto che le disposizioni date da ### per il pagamento dei suoi debiti verso ### potessero riguardare solo la quota di metà delle giacenze dei rapporti bancari cointestati. Ciò è coerente con la presunzione relativa ai rapporti cointestati ricavabile dall'art. 1298 c.c.: presunzione che opera anche nel caso in esame, dato che nessuna delle parti deduce prove o argomentazioni in senso contrario.  3. I fondi presenti nel conto corrente cointestato n. ### sono stati, secondo le stesse prospettazioni di parte attrice, prelevati in più riprese nei mesi antecedenti alla morte di ### sicché non vi è prova che gli stessi siano stati oggetto di atti dispositivi da parte della ### in favore di terzi.  4. Quanto ai titoli, le operazioni di modifica dell'intestazione del rapporto di cui si è dato conto configurano, nel loro insieme, un'operazione complessivamente volta a portare i titoli nella disponibilità di ### e ### Lo si comprende ove si consideri come le tre operazioni siano state poste in essere a brevissima distanza di tempo l'una dall'altra, tanto da apparire come passaggi di un unico programma di dismissione delle risorse finanziarie di cui disponevano i coniugi ### La necessità di ricondurre ad unità i tre atti di reintestazione del dossier posti in essere tra il 27 ed il ### emerge dalle stesse difese messe in campo da #### infatti, ha prodotto i già citati documenti 6, 8 e 15 per dimostrare come il trasferimento delle risorse in favore della figlia ### e del genero sia avvenuto in accordo con la volontà di ### che la ### per la sua parte, deve avere condiviso, avendo adempiuto pienamente ai desideri del marito. 
Nel doc. 15 lo stesso ### dà atto del fatto che il valore di quanto trasferito a ### e ### (€ 587.129,16) sarebbe stato superiore all'ammontare del debito riconosciuto da ### verso ### (€ 400.000,00). In tal senso va letto l'auspicio del dichiarante affinché il “residuo” venisse usato dai beneficiari “nel nostro interesse e per le nostre esigenze”. 
Come già messo in rilievo dal Tribunale di ### la dichiarazione doc. 15 configura una “sorta di delegatio solvendi”, mediante la quale ### ha incaricato la moglie e la figlia di “eseguire le prestazioni dovute alla luce delle ricognizioni di debito”. Poiché la stessa ### ha affermato di avere operato in esecuzione dell'incarico ricevuto dal marito, deve ritenersi che anche una parte della quota di titoli di proprietà di ### (oltre all'intera quota di proprietà di ### sia stata usata per pagare i debiti di ### verso ### 5. Per il resto, facendo riferimento al già ricordato contenuto del doc. 15, l'elargizione di ### alla figlia e al genero, andrebbe qualificata come una dazione diretta a garantire ai beneficiari i fondi necessari per continuare ad occuparsi delle esigenze degli anziani coniugi. Gli appellanti, tuttavia, non hanno dimostrato di avere utilizzato quanto ricevuto a beneficio dei disponenti. Vi sono state alcune spese sostenute da ### e ### nell'interesse della comunione, ma di quelle la sentenza gravata si è occupata in altra parte, non oggetto di impugnazione, accordando agli stessi ### e ### il rimborso pro quota a carico della comproprietaria ### Deve quindi ritenersi, non essendovi evidenza in ordine ad una possibile causa alternativa a giustificazione dell'atto dispositivo, che il trasferimento a ### e ### delle somme eccedenti l'importo di € 400.000,00 da parte di ### costituisca una liberalità, spiegabile con gli rapporti che legavano i coniugi ### alla figlia ### e al marito.  6. Parte appellante incidentale non ha proposto azione di riduzione nei riguardi di eventuali liberalità di ### ma, come visto, la sua domanda di scioglimento della comunione si è legittimamente estesa all'eredità di ### Una volta dimostrato - nei termini e nei limiti indicati - che la coerede ### ha ricevuto una donazione dalla madre, sorge automaticamente a suo carico l'obbligo di conferire alla massa quanto ricevuto ai sensi dell'art. 737 c.c. e seguenti. Ciò prescinde dalla proposizione di una espressa domanda di collazione, “in quanto l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida” ( n. 19833/19, rv. 654974; n. 8510/18, rv. 648007). 
La donazione in discorso, in favore di ### ha ad oggetto la metà (per il resto beneficiario è ### cointestatario con la moglie del dossier titoli all'esito delle citate operazioni di modifica dell'intestazione del rapporto) dei titoli aventi valore eccedente l'importo di € 400.000,00 già presenti nel dossier stesso. Ne risulta un valore della donazione pari ad € 93.564,58 (€ 587.129,16 - € 400.000,00 = € 187.129,16/2 = € 93.564,58). All'esito di tale collazione, spetta alla coerede ### la quota di un terzo di tale importo, pari ad € 31.188,19. La somma va maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di apertura della successione (19.1.2020) al saldo.  ### beneficiario della donazione per la restante somma di € 93.564,58, non rientra tra i soggetti tenuti alla collazione.  7. Gli appellanti principali sostengono che la loro controparte non potrebbe far valere alcun diritto sulla pretesa donazione posta in essere da ### perché nemmeno nel foglio di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado dimesso dall'attrice sarebbe inclusa una simile domanda, cosicché sarebbe inammissibile anche la doglianza in esame, in quanto volta ad introdurre una domanda nuova, in violazione dell'art. 345 c.p.c. 
In realtà ### ha, fin dall'introduzione della causa, dedotto l'esistenza di questo trasferimento di fondi avvenuto nel dicembre 2011 a beneficio di ### e ### sicché non può dirsi che la circostanza non sia stata tempestivamente dedotta in causa. Una volta affermato, come ha fatto il giudice del primo grado, che i fondi oggetto del detto trasferimento erano per metà di proprietà di ### e per metà di proprietà della moglie, si deve ritenere che la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sorta in morte di ### abbia avuto ad oggetto anche la quota di titoli di pertinenza della stessa ### e che dalla proposizione di tale domanda sia sorto l'obbligo di collazione in carico alla coerede donataria, a prescindere da una espressa domanda in tal senso di ### 2) Con il secondo motivo di impugnazione incidentale ### chiede la riforma del capo terzo della sentenza appellata, con il quale il Tribunale di ### ha rigettato la sua domanda relativa alla corresponsione di un'indennità di occupazione per l'utilizzo esclusivo dei beni ereditari. 
Anche in questo caso la doglianza si articola in due profili.  2.a In primo luogo, l'appellante incidentale contesta l'assunto del giudice veronese secondo il quale ella non avrebbe diritto ad alcuna indennità per non avere manifestato la volontà di godere dei beni comuni. 
Il giudice di prime cure ha richiamato il principio di diritto secondo il quale: “colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo”. ### incidentale non contesta la validità di questo principio ma sostiene di non essere rimasta inerte rispetto al fatto che i beni ereditari fossero nell'esclusiva disponibilità dei coeredi. ### infatti avrebbe inviato, tramite il proprio procuratore, una lettera raccomandata a ### e ### contenente la richiesta di ottenere la sua quota dell'affitto di tutti i cespiti. Con successiva comunicazione del 28.1.2015 avrebbe poi precisato la volontà di chiedere la corresponsione della quota di un terzo del valore locativo della villa di via ### occupata dalle convenute, nonché copia delle chiavi degli altri immobili ereditari, onde potervi accedere ed anche al fine di “cercare eventuali interessati ad ottenerli in affitto”. Le circostanze suindicate non sono contestate da parte appellante principale.  2.b In secondo luogo, ### censura la scelta del Tribunale di ### di “retrodatare” gli effetti della divisione con riguardo ai frutti dell'immobile sito in C.so ### n. 9. Tale immobile è stato locato a ### s.p.a. nel 2014 e ha reso alla comunione i fitti pagati dal locatario fino a quando il rapporto è cessato, nel 2020. I ricavi sono stati divisi tra gli eredi. 
Il Tribunale di ### ha condannato ### a restituire a ### la somma di € 8.774,68 in quanto l'immobile in questione è stato assegnato alla ### nell'ambito del progetto divisionale approvato. Il giudice del primo grado ha richiamato il “principio di retroattività degli effetti della divisione di cui all'art. 757 cc, secondo cui ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota” e ha ritenuto che, per conseguenza, tutti i proventi della locazione percepiti da ### debbano essere restituiti a ### “da ritenersi unica proprietaria dell'immobile fin dal tempo dell'apertura della successione”.  ### incidentale deduce che, in tal modo, la sentenza gravata si porrebbe in contrasto con il principio pacifico in giurisprudenza secondo il quale gli effetti dichiarativi della sentenza di divisione non comporterebbero “anche l'automatica attribuzione agli assegnatari dei frutti (naturali o civili) che i beni medesimi abbiano prodotto durante lo stato di comunione”. 
Il motivo è, in parte, fondato.  1. ### del bene comune da parte di un coerede, anche ove consista nell'occupazione dell'intero bene, costituisce, di per sé, legittimo esercizio delle facoltà che sono riconosciute a qualsiasi comproprietario. Ove, poi, il bene produca frutti naturali e civili e il coerede ne goda individualmente, la ripartizione degli stessi deve avere attuazione in sede di divisione e di resa del conto (così come le spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista andranno quella sede ###tale ipotesi non sorge, in capo agli altri condividenti, il diritto ad ottenere alcuna indennità. 
Quando invece il coerede-comproprietario violi le regole poste dall'art. 1102 c.c., opponendosi all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari e/o destinando il bene ad utilizzazione personale esclusiva, contro le richieste di condivisione dei residui partecipanti, si verifica allora un illecito produttivo di un danno risarcibile.  ### all'esplicarsi delle facoltà di godimento e sfruttamento del bene in capo agli altri condividenti fa sì che essi non possano trarre lucro dai beni, come sarebbe nel loro diritto, cosicché il risarcimento loro dovuto si commisura ai frutti che la comunione - e i comproprietari impediti, per la loro quota - avrebbe potuto trarre dal bene in difetto dell'illecito (Cass. n. 18548/22, rv. 664992).  2. ### sostiene che le coeredi ### e ### avrebbero tenuto per loro le chiavi dei beni ereditari, dopo la morte di ### e le avrebbero impedito di trarre frutto e godimento da tali beni. Ciò sarebbe dimostrato dal mancato riscontro alla richiesta stragiudiziale loro rivolta nel dicembre 2014 - gennaio 2015.  ### chiede di essere risarcita del danno patito per la violazione dei suoi diritti di comproprietaria, commisurando la propria richiesta al “valore d'uso” che, per ciascuno degli immobili ereditari, il CTU ha indicato nella propria relazione 30.1.2022.  3. La domanda dell'appellante incidentale va esaminata con riguardo a ciascuno dei beni per cui è causa.  3.1 In riferimento a quello che il CTU definisce “edificio storico Banca” posto in C.so ### n. 9, l'appellante chiede di essere rifusa dei frutti non percepiti per il periodo compreso tra il ### ed il ### (pag. 56 comparsa di risposta 27.9.2023). 
Detto immobile è stato locato a terzi a partire dal 1.4.2014, con spontanea suddivisione dei ricavi tra i coeredi. Posto che, per stessa ammissione di ### la sua richiesta di poter fruire degli immobili ereditari risale al dicembre 2014, nessun danno risarcibile ella può dedurre per il periodo antecedente a tale richiesta. Prima che la coerede avanzasse la richiesta di condividere il godimento e i frutti del bene, infatti, non vi è prova che le sia stato precluso l'esercizio dei suoi diritti e non vi è prova, quindi, di alcun danno risarcibile.  3.2 La villa di via ### n. 23 era ed è adibita a residenza di ### Al momento dell'apertura della successione di ### l'asse comprendeva, tra l'altro, due abitazioni: una abitata dalla coerede ### e una (la villa di via ### da ### e ### Il complesso dei beni si prestava, quindi, ad un uso abitativo frazionato: uso che è compatibile con le regole poste dall'art. 1102 c.c. per i beni comuni e che non comporta alcuna violazione dei diritti dei comunisti. In tal senso può ritenersi che il permanere dei convenuti di primo grado nella esclusiva disponibilità dell'immobile di via ### non abbia comportato alcuna violazione dell'art. 1102 c.c., con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria dell'appellante incidentale.  3.3 Per quanto attiene alla casa di vacanza di ### il documento 87 del fascicolo di primo grado di parte convenuta dimostra come l'appellante, per il tramite del padre, fosse in possesso delle chiavi dell'immobile, sicché non può dirsi che ella sia stata esclusa dal godimento del bene.  3.4 ### scoperta e parzialmente edificata compresa tra C.so ### e via ### non ha un suo autonomo valore locativo, come riportato dal ### e non avrebbe potuto essere sfruttata economicamente nel periodo interessato dalla domanda di parte appellante incidentale. Il valore commerciale del fondo è, infatti, legato esclusivamente ai futuri progetti di trasformazione urbanistica. Ne consegue che non vi è prova di un danno patito da ### per la asserita (ma invero contestata e oggetto di una prova testimoniale che ha dato esiti contradditori) impossibilità di accedervi autonomamente.  3.5 Parte appellante principale ha negato di avere le chiavi per accedere ai locali siti in via ### adibiti a magazzini, garage e cantine. La amministratrice condominiale ### sentita come testimone, ha riferito che, dovendo necessariamente accedere ad uno di questi locali, è stata costretta a forzare l'accesso perché ### non aveva le chiavi. Era onere di parte attrice provare che le chiavi fossero in possesso della controparte. 
Le dichiarazioni sul punto rese dal teste ### non sono sufficienti. 
Con riguardo a tale teste, parte appellante principale eccepisce l'incapacità dello stesso ex art.  246 c.p.c., in ragione della sua qualità di procuratore dell'appellata; egli infatti, con atto del 6.12.2012, ha ricevuto procura dalla figlia ### per occuparsi, nel suo interesse, delle successioni di ### e di ### (doc. 10 fasc. convenuti primo grado) e ha sempre rappresentato la figlia nei rapporti con i coeredi. Non risulta tuttavia che l'eccezione di incapacità del teste, proposta all'udienza 20.5.2021 e rigettata dall'istruttore, sia stata ribadita dalla parte interessata in sede di precisazione delle conclusioni, con richiesta di revoca del provvedimento emesso. Perciò l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza (Cass. n. 14178/23, rv. 667913), e non può essere riproposta in appello. 
In ogni modo le dichiarazioni del teste ### padre dell'attrice e suo procuratore per la gestione delle pratiche successorie relative alla successione della madre e del nonno, sono generiche. Egli, pur confermando in via generale il capitolo 1 di parte attrice (secondo il quale “la possibilità di accedere agli spazi e le chiavi di accesso alle proprietà originariamente in capo al sig. ### Angelo” sarebbero “sempre state nella esclusiva disponibilità dei sig.ri ###Galetti”), ha riferito quanto a sua conoscenza circa la possibilità di accesso della figlia all'area sita tra C.so ### e via ### e ai fabbricati ivi collocati, mentre non si è soffermato sugli altri immobili. Ciò risulta anche dal raffronto tra le dichiarazioni del teste rese in data ### e quanto da lui stesso ammesso nel messaggio di posta elettronica 29.6.2020 di cui al già citato doc. 87, relativamente all'immobile di ### 3.6 ### sita in via ### 8, già in comproprietà di ### e ### si presenterebbe, secondo quanto parte appellante principale vorrebbe desumere dalla ### come un “garage aperto e non occupato”. Ciò tuttavia non costituisce una valida contestazione della deduzione di ### secondo la quale la disponibilità del locale sarebbe rimasta in capo agli stessi appellanti principali, i quali avrebbero potuto disporne per trarne dei frutti e, a fronte di una richiesta in tal senso loro rivolta dalla coerede, hanno mancato di consegnarle le chiavi. 
Spetta pertanto a ### il risarcimento per il mancato godimento del bene nel periodo compreso tra la data di apertura della successione di ### e la data odierna. 
Tra il 2012 ed il 2020 va considerata la sola quota di ### rispetto alla successione di ### (15/72); dal 2020 ad oggi anche la quota relativa a ### (27/72). Il CTU ha stimato un valore d'uso complessivo del bene pari ad € 648,00 annui; applicando le quote suindicate per i due periodi, risulta un credito complessivo dell'appellante incidentale di € 2.052,00.  3.7 Analogamente deve procedersi per il complesso costituito dall'ufficio e autorimessa siti in C.so ### n. 7, rispetto ai quali non vi è stata una specifica contestazione da parte convenuta con riguardo alla circostanza dedotta dall'attrice secondo la quale solo ### e ### avrebbero avuto la disponibilità di tali locali dopo l'apertura della successione di ### Il CTU ha stimato un valore d'uso complessivo annuo di € 6.600,00. Fino al 2020 spetta a ### la sola quota di sua pertinenza dell'eredità di ### (9/36), mentre dal 2020 va considerata la quota complessiva, relativa alle masse riunite (15/36): risulta un credito complessivo di € 24.200,00.  3.8 In totale va quindi riconosciuto a ### un indennizzo per il mancato godimento dei beni ereditari fino alla data odierna di € 26.252,00: somma che può essere arrotondata, per una stima equitativa, in € 26.500,00 a valori attuali.  4. Merita accoglimento anche la doglianza di parte appellante incidentale relativa all'applicazione che il giudice del primo grado ha fatto dell'art. 757 Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità ed evidenziato dall'appellante incidentale, i frutti separati e gli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari verificatisi anteriormente alla divisione e maturati manente comunione sono sottratti al principio della retroattività dell'effetto distributivo di cui all'art. 757 c.c., sicché tali incrementi si presumono, salvo patto contrario, acquisiti alla massa e così automaticamente alla titolarità pro quota di ciascun coerede (Cass. n. 2320/87, rv. 451519; n. 21013/11, rv. 619858). Non è corretto, pertanto, affermare che i canoni ottenuti dall'affitto dell'edifico di C.so ### in costanza di comunione debbano essere interamente riconosciuti all'appellante principale in ragione dell'assegnazione alla stessa del detto immobile nel quadro del progetto divisionale approvato. 
Deve quindi provvedersi alla riforma della sentenza di primo grado, con espunzione dal dispositivo del capo di condanna n. 4. 
Conclusioni e spese La sentenza appellata deve essere parzialmente riformata, in accoglimento dell'appello incidentale. Va accolta la richiesta dell'appellante incidentale, di cui al terzo motivo di gravame, di riforma anche del capo sesto, relativo alla regolazione delle spese di lite del primo grado. ### dell'impugnazione impone infatti una nuova disciplina delle spese ex art. 91 c.p.c. che tenga conto dell'esito complessivo della lite.  ### ha visto respinte le sue domande relative ai beni mobili di ### mentre hanno trovato parziale accoglimento le domande dell'appellante incidentale relative alle elargizioni di ### e al risarcimento da mancato godimento dei beni ereditari. Trattandosi di causa di divisione, vale la regola tendenziale secondo la quale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa (Cass. 22903/13, rv. 628295; n. 1635/20, rv. 656848). Considerato quindi l'esito complessivo della controversia, nonché l'accoglimento solo parziale dell'appello principale e dell'appello incidentale, vi sono giuste ragioni, alla luce della reciproca soccombenza delle parti, per l'integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi, fermi i capi 7 e 8 della sentenza di primo grado relativi alle spese di ### PQM La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza n. 137/2023, pubblicata in data ###, del Tribunale di ### 1) costituisce una servitù di passaggio, a beneficio del mapp. n. 975 sub 1 del fg. 46 Catasto Fabbricati del Comune di ### di ### e a carico dei mapp. nn. 976 sub 1-2-3 del medesimo fg. 46, per consentire l'accesso pedonale e con automezzi dalla via pubblica, ### alla rimessa insistente sul fondo servito, tramite il varco carraio esistente nonché - per il mero transito necessario all'accesso e al recesso dalla rimessa - sulla corte che si trova a sud est del fabbricato insistente sul mapp. n. 975 sub 6; 2) condanna ### a corrispondere a ### per le ragioni di cui in motivazione, la somma di € 31.188,19, oltre agli interessi legali dal 19.1.2020 al saldo, e la somma di € 26.500,00, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo; 3) dichiara non dovute, da parte di ### le somme di cui al capo 4 della sentenza di primo grado; 4) conferma i capi 1, 5, 7 e 8 della sentenza appellata; 5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio. 
Venezia, 4 giugno 2024 ### dott. ### L'### dott. ### 

causa n. 888/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Guido Santoro, Morsiani Dario

Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 854/2024 del 03-06-2024

... del rapporto locatizio, volutamente e scientemente consentito e prolungato la detenzione di fatto, tale per determinazione della stessa locatrice. Pertanto, nulla può pretendere il c.d. locatore a titolo di canoni di locazione /indennità di occupazione nel corso della locazione di fatto, atteso che lo stesso si è determinato a stipulare un contratto nullo. Il mancato pagamento di somme “corrispettive” del godimento del bene non 13 Tribunale di Termini Imerese sez. civile può essere giuridicamente preteso; i pagamenti mensili effettuati vanno ritenuti espressione di una obbligazione naturale o comunque espressione di uno spontaneo riconoscimento di un suo arricchimento verso una diminuzione patrimoniale altrui e in quanto tali irripetibili. Ne consegue che per il periodo decorrente dalla (leggi tutto)...

1 Tribunale di Termini Imerese sez. civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile R.G.N. 559/2021 promosso da ### C.F. #### C.F. #### C.F. ### tutti elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta, assiste e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo ### CONTRO ### C.F. ### elettivamente domiciliat ###via B. Mattarella n. 20 presso lo studio dell'Avv.  ### che la rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria di costituzione, RESISTENTE 2 Tribunale di Termini Imerese sez. civile OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile urbano ### entrambe le parti concludono come da note a trattazione scritta a cui si rinvia ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il ### i ricorrenti adivano il Tribunale di Termini Imerese spiegando le seguenti conclusioni: “Dichiarare che la ###ra ### occupa sine titulo l'unità immobiliare sita nel Comune di #### senza numero civico, identificato al N.C.E.U.  del detto Comune, foglio 20 p.lla 27 oltre all'agrumeto e uliveto circostante identificate alle p.lle 381, 379 e 398 nella disponibilità della ###ra ### e di proprietà del #### - Conseguentemente emettere ordinanza di rilascio dell'immobile sito in #### senza numero civico, identificato al N.C.E.U. del detto Comune, foglio 20 p.lla 27 oltre all'agrumeto e uliveto circostante identificate alle p.lle 381, 379 e 398.-Condannare la ###ra ### al pagamento dell'importo di € 350,00 a titolo di indennità di occupazione abusiva dal mese di luglio 2017 al presente per un totale di € 14.700,00 e oltre l'indennità di occupazione o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, in ogni caso fino all'effettivo rilascio”. 
A sostegno delle avanzate domande rilevano che la conduttrice aveva sottoscritto con la ###ra ### in data ### un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in #### snc, identificato al N.C.E.U. del detto Comune, foglio 20 p.lla 27 oltre agrumeto e uliveto circostante identificati alle p.lle 381, 379 e 398, di proprietà dei tre figli della stessa (di cui due attori nel presente giudizio) e del defunto marito 3 Tribunale di Termini Imerese sez. civile ### deceduto in data ###, beni pervenuti per successione legittima. 
Precisavano che il menzionato bene, per accordo tra i figli del de cuius e la madre ###ra ### era sempre stato nella disponibilità di quest'ultima che, pertanto, aveva provveduto a locarlo alla ###ra ### Esponevano, inoltre che la conduttrice era morosa nel pagamento del concordato canone mensile di €. 350,00 sin dal mese di luglio del 2017 e che la stessa, in difetto di qualsivoglia autorizzazione, aveva proceduto alla realizzazione di diverse opere abusive e che il coniuge, #### aveva adibito lo spazio antistante alla abitazione ad officina meccanica, ove pareva esercitasse la professione di meccanico. 
In conseguenza delle rappresentate condotte, parte ricorrente aveva presentato denuncia-querela presso la ### della Repubblica cui era seguito un sopralluogo della locale ### che all'esito redigeva apposito verbale, confermando l'abusività delle opere presenti nell'immobile. 
Si costituiva in giudizio la resistente ### con memoria di costituzione e domanda riconvenzionale spiegando le seguenti conclusioni: - In via preliminare - dichiarare la carenza di legittimazione attiva nei confronti di ### per i motivi di cui al punto 1) e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del contratto di locazione del 10.07.2017; Dichiarare la nullità del contratto di locazione del 10.06.2017 per i motivi di cui al punto 2); Nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; Nel merito e in via riconvenzionale ### i ricorrenti alle restituzione delle somme versate dalla sig.ra ### a titolo di canone di locazione dal giugno 4 Tribunale di Termini Imerese sez. civile 2017 ad oggi per una complessiva somma di € 17.850,00 (350,00x51 mensilità, oltre alle due mensilità morte), stante la mancanza del certificato di agibilità dell'immobile de quo per i motivi di cui al punto 3), nonché al risarcimento del danno che si vorrà determinare in via equitativa. In subordine e in via riconvenzionale condannare i ricorrenti alla restituzione alla sig.ra ### delle somme pagate in eccedenza a titolo di canone di locazione dal giugno 2017 ad oggi, rispetto alla somma mensile di € 350,00, per i motivi di cui al punto 4). 
La conduttrice preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della signora ### in quanto non proprietaria dell'immobile locatole, né detentrice in base ad un titolo giuridico, con conseguente inefficacia del contratto di locazione e delle obbligazioni da esso nascenti. 
La signora ### eccepiva, inoltre, la nullità del contratto di locazione per omessa registrazione, precisando che fosse stata parte locatrice ad imporre il mancato assolvimento dell'adempimento fiscale. 
Inoltre, contestava le accuse di abusi edilizi e, in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione delle somme versate a titolo di canone di locazione per mancanza del certificato di agibilità, nonché il risarcimento del danno per aver abitato un immobile asseritamente non idoneo all'uso concordato. 
Da ultimo, in subordine, contestando il quantum richiesto, dichiarava di aver sempre provveduto al pagamento dei canoni di locazione e delle mensilità a titolo di cauzione, importi di cui chiedeva la restituzione, sin dal giugno 2017, in considerazione della eccepita inefficacia e nullità del contratto di locazione. 
Parte ricorrente, con memoria del 12.10.2021 contestava la sollevata 5 Tribunale di Termini Imerese sez. civile eccezione di difetto di legittimazione attiva, adducendo di aver avuto la disponibilità del bene locato in forza di un contratto di comodato verbale e, quindi, di aver potuto validamente e legittimamente disporre dell'immobile procedendo alla sottoscrizione del contratto di locazione. 
Rileva che, in ogni caso, gli ulteriori ricorrenti legittimamente agivano in rivendica quali proprietari iure hereditatis per successione legittima del padre. 
In merito alla sollevata eccezione di nullità del contratto di locazione per omessa registrazione, rilevavano, in ogni caso, il diritto al riconoscimento di un indennizzo a fronte dell'utilizzo del bene locato da parte del conduttore. 
La causa veniva istruita a mezzo prove orali con escussione dei testi di parte resistente ed interrogatorio formale della signora ### e all'udienza del 14.03.2024 che si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva posta in decisione. 
Preliminarmente, questo Giudice osserva che non può trovare accoglimento la sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della signora #### un principio consolidato della Cassazione (Cass. Civ. 15292/2019) la locazione stipulata a non domino non è un contratto invalido, in quanto non confligge con alcuna prescrizione imperativa, nè l'art. 1571 c.c., include, tra i requisiti di validità del contratto, la proprietà o la disponibilità dell'oggetto da parte del locatore. 
La Corte di Cassazione ha statuito “### il caso in cui ne abbia acquisito illecitamente la detenzione, la mancata disponibilità (giuridica o di fatto) del bene da parte 6 Tribunale di Termini Imerese sez. civile del locatore integra un difetto di legittimazione alla stipula del contratto di locazione, dal quale discende non già la nullità, ma la mera inefficacia del contratto medesimo, nei soli rapporti con l'effettivo legittimato” (Cass. 19/11/2013 n. 25911). 
Ciò in quanto il possesso da parte del locatore di un titolo giuridico per disporre del bene è necessario “solo per negare la possibilità di opporre, al terzo proprietario, il contratto locativo stipulato dal detentore senza titolo, non anche per riconoscere l'inefficacia del contratto nel rapporto interno tra il locatore che abbia ceduto in locazione il bene senza titolo detenuto ed il conduttore che, in forza del contratto, abbia di fatto utilizzato l'immobile locato” (Cass. 11/04/2006 n. 8411). 
Il difetto, dunque, del potere dispositivo in capo al locatore non è di per sè sufficiente per ritenere il contratto stipulato a non domino non vincolante per le parti, con la conseguenza che nel rapporto tra il locatore ed il conduttore, il contratto stipulato dal detentore di fatto è valido e vincolante, salva l'ipotesi di acquisizione illecita della detenzione, fattispecie che esula dal caso in esame. 
Inoltre, dall'effettivo godimento da parte della conduttrice non può nemmeno imputarsi alcun inadempimento in capo al locatore. 
Precisato quanto innanzi, il contratto di locazione oggetto della presente controversia, come eccepito da parte resistente e non contestato dall'intimante, è inficiato da nullità per omessa registrazione, in ossequio a quanto disposto dalla ### 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346 secondo cui “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati” 7 Tribunale di Termini Imerese sez. civile Sul punto le ### della Cassazione con le pronunzie n. 23601 del 9.10.2017 e la n. 10498 del 28.4.2017 hanno ricondotto tale tipologia di nullità all'alveo di una nullità testuale sopravvenuta in conseguenza della mancanza di un requisito di validità extra-formale. 
Trattasi di nullità assoluta, non avendo il conduttore, al quale l'adempimento della registrazione non era certo precluso, provveduto in luogo del locatore, trattandosi di obbligazione solidale. 
A nulla rileva, infatti, quanto genericamente addotto dalla resistente, secondo cui la omissione della registrazione del contratto le sarebbe stato imposto da parte ricorrente; in siffatte circostanze, il conduttore avrebbe potuto e dovuto esercitare l'azione di riconduzione del contratto alle condizioni conformi alla legge provvedendo ad una registrazione tardiva del contratto, (c.d. nullità di protezione) in deroga ai principi generali della insanabilità del contratto nullo (Cass. S.U. 18214/2015) (L. 431/98 art 13 c. 6 come introdotto dall'articolo 1, comma 59, legge n 208 del 2015). 
Risultano, pertanto, inconducenti le risultanze istruttorie che hanno confermato l'imposizione da parte del locatore dell'evasione fiscale, non essendo seguita alcuna condotta sanante da parte del conduttore. 
Difettando la obbligatoria registrazione, anche tardiva, si è in presenza di un contratto di locazione che deve essere dichiarato nullo, con conseguente declaratoria di occupazione sine titulo del bene oggetto del contendere da parte della signora ### in accoglimento della relativa domanda formulata da parte ricorrente. 8 Tribunale di Termini Imerese sez. civile Deve quindi dichiararsi che la convenuta ha occupato l'immobile de quo sine titulo, non potendosi riconoscere alla stessa la qualità di detentore, ma unicamente quella di occupante abusivo, mancando un valido contratto di locazione registrato. 
Per l'effetto la signora ### va condannata all'immediato rilascio dell'immobile sito nel Comune di #### senza numero civico, identificato al N.C.E.U. del detto Comune, foglio 20 p.lla 27 oltre all'agrumeto e uliveto circostante identificate alle p.lle 381, 379 e 398 e comunque entro il termine perentorio del 30.06.2024. 
Con riferimento alla domanda di condanna della conduttrice al pagamento dell'indennità di occupazione abusiva, la stessa trova parziale accoglimento nei termini che seguono. 
Deve rassegnarsi che parte locatrice, nonostante il contratto di locazione nullo per omessa registrazione, stipulato con la signora ### ha lasciato il c.d. conduttore nella abitazione prolungando la detenzione di fatto sino al 06.05.2020, data di costituzione in mora a mezzo nota del legale di fiducia; sino a detta data l'occupazione da parte della resistente non può definirsi “abusiva” e, quindi, non è suscettibile di risarcimento, non rinvenendosi in atti missive e/o diffide anteriori a detta data. 
Nessuna allegazione, infatti, è stata fornita da parte ricorrente in ordine al danno da perdita della “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento”. 
Solo a decorrere dal 06.05.2020 si può quindi concretizzare una ipotesi di 9 Tribunale di Termini Imerese sez. civile occupazione abusiva da parte della resistente che si è protratta fino ad oggi non avendo rilasciato l'immobile.  ### richiesto, quindi, deve ricondursi nell'alveo del “danno risarcibile”, oggetto di una dibattuta disputa giurisprudenziale, che è stata affrontata dalle S.U. della Suprema Corte con la recentissima sentenza ### del 15 novembre 2022.  ### le ### “il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del ‘diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo'. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”. 
Per quanto sopra, ai fini del danno risarcibile, devono ricorrere due presupposti: una occupazione abusiva e ingiusta da una parte, e la perdita della concreta possibilità di godimento, dall'altra, che deve essere oggetto di espressa allegazione da parte del proprietario.  “Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto 10 Tribunale di Termini Imerese sez. civile violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria”.  “### che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. 
Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. 
La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. 
In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. 
Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. 
Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”. 
Invece, “se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente 11 Tribunale di Termini Imerese sez. civile rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (…). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici”. 
Sulla base delle predette considerazioni, le ### in esame hanno enunciato i seguenti principi di diritto: -“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; -“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; -“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. 
La Cassazione riconosce, quindi, la ricorrenza della presunzione iuris tantum della sussistenza del pregiudizio derivante direttamente dalla illegittima privazione, ad opera di terzi, della possibilità di esercizio del proprio diritto di godimento. 12 Tribunale di Termini Imerese sez. civile Il proprietario, pertanto, al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio subito è esonerato dall'allegazione e dimostrazione della volontà di utilizzare il bene o di volerlo vendere o locare (danno emergente), sorgendo, solo a seguito di specifiche contestazioni da parte del conduttore, l'onere della prova dello specifico godimento perso, assolvibile anche mediante nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza o semplici presunzioni. 
Al contrario, ove la domanda del proprietario sia volta ed abbia ad oggetto il risarcimento del danno da lucro cessante causato dalla occupazione abusiva, dovrà specificamente fornire prova di occasioni concrete perse. 
Ebbene, con riferimento al caso sottoposto al vaglio di questo Decidente, pacifica la ricorrenza di un contratto di locazione inficiato da nullità per omessa registrazione ed in ossequio ai principi della Corte di Cassazione innanzi richiamati, ai fini del riconoscimento - o meno - della indennità di occupazione abusiva, il discrimine è dato dal comportamento tenuto da parte locatrice, concretamente attivatasi per contestare la predetta occupazione solo con la nota del 06.05.2020 avendo, nel periodo antecedente - sin dalla costituzione del rapporto locatizio, volutamente e scientemente consentito e prolungato la detenzione di fatto, tale per determinazione della stessa locatrice. 
Pertanto, nulla può pretendere il c.d. locatore a titolo di canoni di locazione /indennità di occupazione nel corso della locazione di fatto, atteso che lo stesso si è determinato a stipulare un contratto nullo. 
Il mancato pagamento di somme “corrispettive” del godimento del bene non 13 Tribunale di Termini Imerese sez. civile può essere giuridicamente preteso; i pagamenti mensili effettuati vanno ritenuti espressione di una obbligazione naturale o comunque espressione di uno spontaneo riconoscimento di un suo arricchimento verso una diminuzione patrimoniale altrui e in quanto tali irripetibili. 
Ne consegue che per il periodo decorrente dalla sottoscrizione del contratto non registrato e sino alla nota di diffida del 06.05.2020, parte ricorrente avrebbe dovuto fornire prova della volontà di utilizzare il bene o di volerlo vendere o locare, manifestando di essere contrario alla situazione abusiva, determinazione al contrario manifestata solo con la nota del legale di fiducia. 
Non risulta infatti agli atti alcuna contestazione anteriore alla richiamata missiva del mese di maggio 2020 dovendosi rigettare, per il periodo dal 10.06.2017 e sino al 06.05.2020 la domanda di indennità di occupazione spiegata da parte ricorrente. 
La domanda può trovare, invece, accoglimento per il periodo dal maggio 2020 sino alla data dell'effettivo rilascio, ma in misura inferiore rispetto alla richiesta dei ricorrenti quantificata nel medesimo ammontare del concordato canone di locazione. 
Le più recenti sentenze della Corte di cassazione affermano, infatti, che quando il contratto di locazione non è stato registrato, il proprietario non ha diritto al pagamento dell'intero canone pattuito con l'inquilino, ma soltanto alla ben minore «indennità di occupazione», che è una sorta di indennizzo per l'uso dei locali protratto nel tempo.  ###à di occupazione, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte 14 Tribunale di Termini Imerese sez. civile Costituzionale (C. Cost. sent. n. 238/2017), consiste in un «equo indennizzo» da riconoscere al proprietario come una forma di compensazione monetaria per l'occupazione del bene avvenuta senza contratto di locazione registrato. 
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. ord. n. ### del 23.11.2021) ha sancito che “senza registrazione del contratto il locatore può richiedere non il pagamento dei canoni pattuiti, ma soltanto «una indennità di occupazione che non può coincidere con quanto il locatore avrebbe diritto di pretendere ove il contratto non fosse stato colpito dalla sanzione della nullità». 
Per quanto la resistente deve essere condannata al pagamento in favore dei ricorrenti dell'indennità di occupazione, quantificata in via equitativa in € 9.800,00 con decorrenza dal mese di maggio 2020 fino al mese di giugno 2024 compreso, oltre € 200,00 mensili fino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze. 
Quanto alla domanda di condanna alla restituzione in favore della signora ### spiegata in subordine ed in via riconvenzionale, trattandosi di contratto nullo, il conduttore ha diritto alla restituzione delle somme versate in base a quanto stabilito nel contratto rimasto senza registrazione (per la parte in eccedenza rispetto all'indennità di occupazione) e che ha provato di aver effettivamente corrisposto dal luglio 2017 e fino al mese di luglio 2021, come emerso in sede di interrogatorio formale, nonchè dalle dichiarazioni testimoniali. 
Ne conseguirebbe il diritto della signora ### alla restituzione dell'importo di €. 350,00 mensili dal luglio 2017 al luglio 2021; tuttavia, per costante 15 Tribunale di Termini Imerese sez. civile insegnamento della Suprema Corte, «### un contratto di locazione sia dichiarato nullo, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione il diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata, tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore» (Cassazione civile 3971/2019) La signora ### ha, pertanto, diritto alla restituzione della differenza tra l'importo di €. 350,00 corrisposto dal maggio 2020 al mese di luglio 2021 ed il minor importo di €. 200,00 riconosciuto a titolo di indennità di occupazione con decorrenza dal maggio 2020 e sino al mese di luglio 2021 pari ad € 150,00 mensili per un totale di € 2.100,00. 
Per l'effetto i ricorrenti vanno condannati al pagamento della somma di € 2.100,00 come sopra meglio specificato. 
Non trova accoglimento la domanda riconvenzionale della resistente volta alla restituzione dell'importo di €. 17.850,00 versato a titolo di canone di locazione per addotta mancanza del certificato di agibilità e del risarcimento del danno, non avendo la resistente fornito prova alcuna delle addotte circostanze. 
In ultimo osserva il decidente che non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte resistente. 
Sul punto, la stessa deve essere respinta per mancanza dei presupposti, di cui alla richiamata norma, la quale - nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa 16 Tribunale di Termini Imerese sez. civile grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione - non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, qualora la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare ### gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3388/2007; n. 10606/2010; 21798/2015). 
Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità, cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.  ###à di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno consequenziale al comportamento di quest'ultima. 
Nel caso di specie, invece, la resistente non ha allegato né provato l'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata 17 Tribunale di Termini Imerese sez. civile fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa della parte ricorrente. 
In considerazione dell'esito della lite sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese nella misura del 50% e per porre a carico della resistente la rimanente parte del 50% che liquida in favore della parte ricorrente in € 2.694,00 oltre ### CPA e rimborso 15% spese generali. 
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese processuali relative alla difesa di parte resistente vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto, P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, così provvede: - Dichiara la nullità del contratto di locazione dell'immobile sito in #### senza numero civico, identificato al N.C.E.U. del detto Comune, foglio 20 p.lla 27 oltre all'agrumeto e uliveto circostante identificate alle p.lle 381, 379 e 398, sottoscritto il ### dalle signore ### e ### per omessa registrazione; - per l'effetto dichiara che la signora ### detiene senza titolo l'immobile sito in #### senza numero civico, identificato al N.C.E.U. del detto Comune, foglio 20 p.lla 27 oltre all'agrumeto e uliveto circostante identificate alle p.lle 381, 379 e 398 dal mese di maggio 2020; 18 Tribunale di Termini Imerese sez. civile - ordina alla signora ### il rilascio immediato del predetto immobile, libero da persone e cose, sito in #### senza numero civico, identificato al N.C.E.U. del detto Comune, foglio 20 p.lla 27 oltre all'agrumeto e uliveto circostante identificate alle p.lle 381, 379 e 398 e comunque entro il termine perentorio del 30.06.2024; - condanna la signora ### al pagamento in favore dei ricorrenti dell'indennità di occupazione, quantificata in via equitativa in € 9.800,00 con decorrenza dal mese di maggio 2020 fino al mese di giugno 2024 compreso, oltre € 200,00 mensili fino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze; - condanna parte ricorrente alla restituzione, in favore della signora ### della somma di € 2.100,00 per le causali di cui in parte motiva con decorrenza dal maggio 2020 e sino al mese di luglio 2021; - rigetta la domanda riconvenzionale in via principale di parte resistente per i motivi di cui in parte motiva; - compensa le spese di lite nella misura del 50%; - condanna la resistente al pagamento della rimanente parte del 50% che liquida in favore della parte ricorrente in € 2.694,00 oltre ### CPA e rimborso 15% spese generali.  - rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.-. 
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte resistente ammessa al gratuito patrocinio ### deciso in ### il ###. 19 Tribunale di ### sez. civile Il Giudice Dott.ssa ### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.

causa n. 559/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cusenza Maria

1

Corte d'Appello di Brescia, Sentenza n. 536/2024 del 22-05-2024

... gravame frutto di contegno processuale scientemente informato, con colpa grave o comunque con malafede, ad agire in appello noncuranti delle emergenze istruttorie del primo grado di giudizio, disattendendo così, volutamente ed a soli fini dilatori, il chiaro percorso logico argomentativo sotteso al provvedimento emesso dalla giudicante prime cure sulla scorta di approfondito vaglio in sede di giudizio, talché, la sentenza risulta immotivatamente gravata in evidente assenza di fondate ragioni, in fatto e in diritto, atte a sostenere con argomentazioni giuridicamente rilevanti l'interposto appello. In ogni caso: con vittoria dei compensi professionali del presente grado di giudizio, I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali come per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data (leggi tutto)...

N. 1034/2021 R.G. 
REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d'Appello di Brescia, ### seconda civile, composta da: dott.ssa ### dott.ssa ### dott. ### ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile n. 1034/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 07/02/2024, promossa DA ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### del foro di ### in forza di procure allegate alla comparsa di nuovo difensore del 29.01.2024 e ### (C.F.  ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### del ### Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie foro di ### come da mandato rilasciato in calce alla citazione di primo grado; APPELLANTE CONTRO ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### del foro di bari in forza di delega rilasciata in calce alla comparsa di primo grado; APPELLATA NONCHÉ' CONTRO ### S.R.L. (C.F. ###), con sede in ### rappresentata e difesa dall'avv. ### del foro di ### ed elettivamente domiciliat ###come da procura rilasciata in primo grado; APPELLATA In punto: Appello alla sentenza N. 1616/2021 emessa dal Tribunale di ### pubblicata in data ###.  CONCLUSIONI Per parte appellante: In via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa al presente proposto appello e con richiamo a tutte le difese svolte in primo grado di giudizio e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n° 1616/21, R.G. 2834/16 emessa dal Tribunale di ### del 06.09.2021 Giudice Dott.ssa ### e depositata in pari data ed accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare In via principale e nel merito: previo accertamento dell'attività edile posta in atto dalla convenuta principale, ### nella sua qualità di committente e responsabile, nel proprio immobile sito in #### via ### 3 scala C) primo piano e sovrastante quello di ### odierna attrice, per come narrato in premessa all'atto di citazione, e previo accertamento delle conseguenti immissioni protratte nel tempo oltre i limiti della normale tollerabilità, come narrato in premessa all'atto introduttivo il giudizio, condannare al risarcimento del conseguente danno morale e/o patrimoniale subito da ### e ### di ####, la ###ra ### di ####, della somma che si quantificherà in corso di causa e/o di quella ritenuta equa e di giustizia da parte di codesto ###mo Tribunale adito e, comunque, non inferiore all'importo di ### 46.000,00, così come da utili indicazioni fornite con sentenza del Tribunale di Milano, sicuramente conosciuta ed oltre modo indicata in atti, il quale ha emesso decisione in paritaria situazione posta al vaglio di quest'ultimo. 
Previo accertamento del tempo necessariamente impiegato dall'attore ### al fine di sottrarre i #### e ### dalle protratte nel tempo insopportabili e dannose immissioni sonore oltre il normale limite della sopportabilità e tollerabilità, come in narrativa, tempo sottratto alla propria attività e durante le normali ore di lavoro, condannare conseguentemente la convenuta ### di ####, al pagamento nei confronti dell'attore ### della somma che si quantificherà in corso di causa e/o di quella ritenuta equa e di giustizia da codesto ###mo Tribunale adito. 
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre ed instare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. si chiede sin d'ora che codesto ###mo Tribunale, voglia ordinare a ### s.r.l. di ####, odierna terza chiamata, di fornire agli atti del giudizio i nominativi e relativi dati di residenza degli operai che hanno prestato attività lavorativa nell'immobile della convenuta principale e nel periodo in oggetto, al fine di poterli chiamare a testi, sulle circostanze dedotte in premessa al presente atto e precedute dalla locuzione “vero che”. 
In ogni caso: ### ed onorari di causa interamente rifusi, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e c.p.a. come per legge relativi di entrambi i gradi di giudizio. 
Per parte appellata ### Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: In via preliminare e in rito: accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. dell'art. 342 c.p.c. per difetto del profilo censorio e di causalità; In via principale: rigettare in quanto inammissibili e infondati tutti i motivi di appello proposti da #### e DE ### confermando la sentenza n. 1616/21, R.G. 2834/16, emessa dal Tribunale di ### in data ### - Giudice dott.ssa ### - depositata in data ###, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute per lite temeraria in quella misura che sarà ritenuta equa di giustizia; In ogni caso: con vittoria dei compensi professionali del presente grado di giudizio, l'I.V.A., il C.P.A., il 15% per spese generali, come per legge, e il costo del contributo unificato versato per la chiamata in causa del terzo in primo grado. 
In via gradata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'interposto appello, anche parziale, voglia la Corte d'Appello adita dichiarare la società ### s.r.l. (C.F. e P.IVA ###, ###419126) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###/B, tenuta a manlevare integralmente parte appellata da qualsiasi forma di risarcimento dovuta in favore degli appellanti, oltre che a titolo di rifusione dei compensi professionali; In ogni caso: con vittoria dei compensi professionali del presente grado di giudizio, l'I.V.A., il C.P.A., il 15% per spese generali, come per legge, e il costo del contributo unificato versato per la chiamata in causa del terzo in primo grado. 
Per la appellata ### In via preliminare: accertare e dichiarare che l'appello proposto risulta inammissibile in ragione di quanto previsto ex art. 342, nn. 2 e 3 c.p.c., per essere l'interposto gravame del tutto privo di idonee motivazioni attraverso le quali possa cogliersi quale sia il senso della critica mossa dagli attori al provvedimento gravato onde confutarne in modo analitico e debitamente argomentato le ragioni, le quali, di contro, sono state invece con puntualità addotte dalla Giudice prime cure a sostegno della sentenza resa; in ogni caso, dichiarare lo stesso meritevole di rigetto, perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con propria comparsa da questa parte processuale; In via principale e di merito: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, per le argomentazioni spiegate dalla presente parte processuale con propria comparsa costitutiva, tutti i motivi di impugnazione proposti dagli appellanti e, per tale ragione, confermare integralmente la sentenza n. 1616/21, rep. 3265/21, emessa nell'ambito del procedimento n. 2834/16, R.G. Tribunale di ### con cui gli allora attori venivano condannati, in via solidale, alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata ### s.r.l.; altresì, accertare, dichiarare e di conseguenza condannare le odierne parti appellanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., essendo lo spiegato gravame frutto di contegno processuale scientemente informato, con colpa grave o comunque con malafede, ad agire in appello noncuranti delle emergenze istruttorie del primo grado di giudizio, disattendendo così, volutamente ed a soli fini dilatori, il chiaro percorso logico argomentativo sotteso al provvedimento emesso dalla giudicante prime cure sulla scorta di approfondito vaglio in sede di giudizio, talché, la sentenza risulta immotivatamente gravata in evidente assenza di fondate ragioni, in fatto e in diritto, atte a sostenere con argomentazioni giuridicamente rilevanti l'interposto appello. 
In ogni caso: con vittoria dei compensi professionali del presente grado di giudizio, I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali come per legge.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data ###, #### e ### convenivano in giudizio ### esponendo che: - che ### è proprietaria di un immobile nell'edificio condominiale di ### via ### 3 sito al piano rialzato, ubicato esattamente sotto l'unità acquistata da ### nel mese di ottobre 2015; - che la convenuta aveva da subito dato corso ad interventi di manutenzione, materialmente iniziati in data ###, e dal primo giorno detti lavori si erano rivelati di importanza e di tale entità da creare forti disagi ed immissioni di rumore insopportabili; - che i lavori avevano inizio alle ore 7 del mattino e per oltre due mesi e mezzo gli operai avevano usato martelli pneumatici; - che sin dal 20 novembre 2015 l'avv. ### aveva rappresentato l'insostenibilità della situazione, ma la società appaltatrice non aveva replicato, sicché l'avvocato era stato costretto a portare gli anziani genitori presso il suo studio professionale per qualche ora al giorno al fine di sottrarli alle moleste immissioni sonore; - che, proprio in ragione della condotta ascrivibile alla convenuta, ### e ### avevano subito una lesione alla salute mentre l'avvocato si era trovato costretto a limitare il proprio lavoro proprio per la necessità di portare i genitori nel proprio studio professionale per sottrarli ai devastanti rumori dati dall'uso dei pneumatici, da cui la richiesta di danno in importo non inferiore ad € 46.000. 
La convenuta ### resisteva ed allegava: - che in data ### aveva acquistato un immobile sito in ### alla via ### n. 3 ubicato al primo piano, sovrastante a quello di proprietà degli attori in cui dimorava il figlio ### - che, avendo deciso di dar corso a lavori di ristrutturazione, aveva incaricato un architetto per la progettazione e la direzione dei lavori, nonché ### s.r.l.  con sede in ### per l'esecuzione delle opere, la quale si era impegnata a tenerla indenne da qualsiasi forma di responsabilità verso terzi; - che i lavori erano iniziati in forza di ### n. 12064 del 18.11.2015 e durati qualche mese; - che nessuna anomalia si era verificata nel cantiere e, in ogni caso, alla deducente non poteva essere mossa alcuna accusa in ordine alle modalità esecutive dell'intervento edile; - che era incomprensibile l'atteggiamento degli attori che sin dall'inizio dei lavori avevano assunto atteggiamenti di astio e, in occasione di plurimi sopralluoghi, non erano stati riscontrati i danni lamentati da parte attrice, nonostante le plurime segnalazioni di controparte all'ufficio ### di ### ai ### del ### alla ### di ### ai ### tuttavia, nessuna autorità aveva mai interrotto l'esecuzione delle opere. 
Chiedeva la chiamata in giudizio di ### s.r.l. per essere da questa manlevata in ipotesi di condanna.  ### s.r.l. si costituiva e resisteva; premesso di essere in possesso di ogni titolo abilitativo, di aver apposto in loco il cartello attestante l'inizio dei lavori di manutenzione straordinaria ed indicante il nominativo del progettista e del direttore dei lavori arch. ### allegava che già due giorni dopo l'inizio dei lavori l'avv. ### aveva lamentato l'esistenza di danni all'unità dei propri genitori; che il sopralluogo in realtà non aveva evidenziato alcuna anomalia, tanto che nessun accertamento tecnico preventivo era stato intrapreso; che nessuna prova era stata data in ordine ai patiti danni morali per immissioni rumorose, attesa l'assenza di qualsivoglia certificazione medica. 
Istruita la lite con numerosi testi, il Tribunale adito, disattesa un'eccezione preliminare sulla validità del mandato rilasciato all'avv. ### da ### s.r.l. per essere il coniuge di ### rigettava le domande di parte attrice, con condanna alle spese di lite, argomentando che dalle deposizioni dei testi non era emersa l'intollerabilità delle immissioni rumorose dall'appartamento di ### pur dando atto dell'esistenza degli ordinari rumori connessi con un'attività di manutenzione straordinaria.  #### e ### proponevano appello a cui resistevano ### e ### s.r.l. 
La causa era rinviata all'udienza del 7.02.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art.  190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha accolto l'eccezione di conflitto di interessi sollevata in primo grado in quanto l'avv. ### procuratore della terza chiamata ### s.r.l., è marito e convivente di ### portatrice di interessi confliggenti con quelli della società patrocinata. Allega che il difensore dell'originaria convenuta e quello della terza chiamata condividono lo studio in ### via ### n. 86 e tanto avrebbe dovuto indurre il giudicante a dichiarare nulla ed inesistente la difesa posta in essere dall'avv.  ### e trasmettere gli atti ai competenti ### Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata disattesa la loro domanda risarcitoria per malgoverno delle istanze istruttorie. Allega che i vari testi avevano dato conto delle immissioni di rumore determinate dai lavori che si erano protratti sino al mese di marzo 2016 e il giudice non aveva dato il giusto valore ai files sonori, la cui valenza non era mai stata disconosciuta. 
Il primo motivo è infondato. 
Pur volendo attribuire alla nozione di conflitto di interessi ampio significato ai sensi del vigente art. 24 del codice deontologico, il conflitto di interessi postula necessariamente che l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il proprio assistito, in assenza di consenso da parte di quest'ultimo, poiché il conflitto si evidenzia in tutti quei casi in cui, per qualsiasi ragione, ci si ponga processualmente in antitesi con il patrocinato (cfr. Cass. sezioni unite 12.03.2021 n. 7030). 
Nel caso concreto, l'avv. ### non ha alcuna posizione processuale di contrasto con la società rappresentata in giudizio, né, a parere di questa Corte, esiste conflitto di interessi con la posizione della convenuta principale ### sua coniuge e convivente. Infatti, l'originaria convenuta nella sua comparsa si è limitata a rappresentare l'infondatezza della domanda attorea e, in ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, ha chiesto di essere manlevata dalla società a cui aveva affidato le opere in virtù di espressa previsione contrattuale e per il fatto che, normalmente, fatta salva l'ipotesi del nudus minister o di culpa in eligendo, il committente non risponde per i danni cagionati ai terzi in quanto l'appaltatore è soggetto che gode di propria autonomia gestionale. 
La società ### s.r.l. a sua volta ha contestato il merito della pretesa attorea, allineandosi in tal modo alla difesa della sua chiamante, ma non ha confutato le ragioni della sua chiamata in giudizio o la propria responsabilità in ipotesi di condanna della committente. Non esiste pertanto alcun contrasto di interessi - anzi a bene vedere esiste una piena convergenza di interessi tra chiamante e chiamata - e dunque neppure deve sorprendere che la convenuta e la società appaltatrice siano stati difesi da due professionisti dello stesso studio professionale. 
Il secondo motivo di appello è manifestamente infondato.  ### che ### dopo aver acquistato l'immobile in ### in data ###, abbia in seguito perfezionato un contratto di appalto con ### s.r.l. per eseguire lavori di ristrutturazione straordinaria nel bene appena acquistato, opere durate all'incirca sino al marzo 2016 con comunicazione di fine lavori al 19.07.2016. 
Come correttamente argomentato dal primo giudice, è pacifico e notorio che lavori di manutenzione straordinaria in un edificio condominiale determinino immissioni rumorose negli altri appartamenti, in particolare ai corrispondenti piani inferiore e superiore, ma occorre verificare se, nel caso concreto, si siano verificate immissioni, per durata ed intensità, tali da eccedere la normale tollerabilità parametrata sulla reattività dell'uomo medio e al quesito deve essere data risposta negativa.  ### teste di parte attrice e progettista e direttore dei lavori nominato dall'originaria convenuta, riferiva che i lavori di manutenzione straordinaria erano consistiti nell'abbattimento di una limitata porzione di tavolati interni, nell'integrale rifacimento dei bagni di circa 5 mq., incluso il pavimento, mentre nel resto dell'appartamento la ceramica era stata sovrapposta a quella esistente; aggiungeva che da subito l'avv. ### si era lamentato dei rumori e dell'esistenza di danni materiali, che non erano giunte lamentele di altri condomini e che mai gli era stato consentito parlare con ### e con #### di condomino ### riferiva che erano giunte segnalazioni da parte dell'avvocato e di altri condomini per il rumore eccessivo e di aver quindi incaricato il geom. Monti di fare verifiche, il quale tuttavia non aveva mai fornito gli elementi sufficienti per far inserire la questione nell'ordine del giorno e che anzi il geom. Monti gli aveva comunicato che si trattava di una normale ristrutturazione dell'appartamento condotta in modo corretto, senza la presenza di fessurazioni negli altri fondi e che, con tutta probabilità, non erano state impiegate attrezzature speciali, ad es. compressore, altrimenti il geom. 
Monti avrebbe riferito della circostanza. 
Il teste ### agente della ### locale di ### riferiva di una chiamata da parte di ### per la verifica del rispetto degli orari di lavoro e che, giunto sul posto, gli operai stavano ultimando i lavori di pavimentazione; analogamente il teste ### altro agente, riferiva che nel momento del sopralluogo non vi erano rumori di disturbo. 
La teste ### impiegata dello studio dell'avvocato ### riferiva che nel corso di esecuzione dei lavori i genitori dell'avvocato erano soliti venire in studio in quanto nella loro casa c'erano rumori insopportabili; il teste ### confermava di aver spedito delle email e su incarico dell'avvocato e si era seduto nel parco, di fronte al condominio, al freddo, per ascoltare i rumori, ma di aver udito dei normalissimi rumori di cantiere riferendo la circostanza all'avvocato. 
Il teste ### tecnico comunale, narrava che l'avvocato aveva segnalato strani scricchiolii nel suo appartamento cagionati dai lavori, ma aggiungeva che in occasione dei sopralluoghi erano stati riscontrati rumori assolutamente in linea con quelli di un cantiere, ossia il normale suono di un trapano quando fora le superfici. 
Il teste ### condominio, negava di aver sentito rumori in quanto il suo appartamento, sebbene al primo piano, è ubicato su altro lato; la condomina ### confermava l'esistenza dei rumori e delle registrazioni che erano state effettuate; il teste ### procedeva alla puntuale descrizione dei lavori (ossia la demolizione di due o tre tavolati) e che le attività rumorose di solito erano concentrate nella mattinata, mentre dopo i materiali venivano asportati; a domanda, specificava che le lamentele erano giunte subito, prima ancora di prendere in mano il martello. 
Alla luce di questo quadro probatorio, si evince con estrema chiarezza che i lavori eseguiti nell'appartamento di ### sono stati di entità contenuta, eseguiti con i tradizionali strumenti di lavoro, senza uso di martello pneumatico, e durati di fatto pochi mesi. 
I testi effettivamente in posizione di sicura imparzialità nulla di utile hanno segnalato, se non la presenza di normali rumori derivanti da un'attività di cantiere, e pure il teste ### nonostante l'incarico ricevuto dall'attore che di fatto teneva le fila di questa doglianza, appositamente appostato nel parco antistante ha espressamente dichiarato di “normalissimi” rumori di cantiere, normalità che si evince anche dall'ascolto degli audio allegati al fascicolo. 
Nessun danno materiale è stato arrecato all'appartamento attoreo da cui si possa desumere anche induttivamente l'intensità dei rumori - ed anzi danni materiali sono stati espressamente esclusi - non esiste alcun accertamento strumentale sulle immissioni e non è stata allegata alcuna certificazione medica, sicché, a fronte di un siffatto vuoto probatorio, il rigetto della domanda risarcitoria era imposto. 
Infatti, il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità (cfr. Cass. 18.07.2019 n. 19434). 
Ne consegue che la parte lesa deve in primo luogo dimostrare il fatto illecito altrui, ossia le immissioni eccedenti i limiti della normale tollerabilità per una persona di media sensibilità (e nel caso concreto l'eccessiva sensibilità al rumore può ragionevolmente essere dipesa dall'età di ### e di ### nati rispettivamente nel 1926 e nel 1928) e poi che da detto fatto è derivato un danno alla salute e/o al normale svolgimento della vita familiare ed anche questi eventi, da cui poter ricavare in via presuntiva il danno, sono rimasti sforniti di dimostrazione. 
In conclusione, il gravame va disatteso e gli appellanti in solido vanno condannati alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo. 
Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. 
Infatti, da un lato i motivi di gravame sono articolati in modo piuttosto generico e non si confrontano adeguatamente con l'articolata motivazione del Tribunale e pertanto, è ravvisabile l'ipotesi dell'abuso del processo tutte le volte in cui la parte impugnante insista colpevolmente in tesi giuridiche già reputate infondate dal primo giudice e la cui inconsistenza giuridica appaia ictu oculi rilevabile con un minimo di diligenza. Pertanto, se da un lato correttamente il Tribunale ha escluso l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. nel primo grado in quanto la prospettiva attorea si era rivelata infondata in ragione del materiale probatorio raccolto, ma non era temeraria in sé, nel grado di appello la grande quantità di elementi probatori di segno contrario alla tesi risarcitoria ricavabile dalle deposizioni testimoniali avrebbe dovuto indurre la parte ad evitare di proporre un appello palesemente infondato. 
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### da ### e da ### avverso la sentenza n. 1616/2021 emessa dal Tribunale di ### in data ###, così provvede: - Rigetta l'appello - condanna gli appellanti in solido a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado che liquida, per ciascuna parte costituita, in complessivi € 6.946 per compenso (di cui € 2.058 per la fase di studio della controversia, € 1.148 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge; - condanna gli appellanti in solido a rifondere alle parti appellate il danno ex art.  96 comma 3 c.p.c. liquidato per ciascuna parte appellata costituita in € 2.000; - dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 21 maggio 2024 ### dott. ### dott.ssa ### 

causa n. 1034/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Aliprandi Vittorio Carlo, Pallini Alda, Cantu' Manuela Maria Rosa

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (15389 voti)

©2013-2024 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.261 secondi in data 21 giugno 2024 (IUG:5N-EAC6C6) - 487 utenti online