### n. 2724/2021 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ### DI ROMA Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da Mariarosaria Budetta Presidente rel. ### ha emesso la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite in grado d'appello, iscritte al n. 2724/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi, trattenute in decisione all'udienza del 19 ottobre 2023, vertenti tra ### fallimento ‘### s.r.l. - in persona del suo ### p.t., avv. ### rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. ### appellata e appellante incidentale nelle due cause riunite E G.M. ### S.R.L., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### appellante nella causa n. 2724/2021 RGappellata nella causa 3515/2021 E ### S.R.L., in persona del ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### appellante autonomo nella causa 3515/2021 - appellato e appellante incidentale nella causa 2724/2021 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5601/2021 pronunciata dal Tribunale di Romarevocatoria fallimentare.
Conclusioni: come in atti.
Fatto e diritto Con sentenza n. 5601/2021, il tribunale di Roma sulla questione controversa ha così motivato, in fatto e in diritto: “ Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento ‘### s.r.l.' , [… ] che la società ### poi fallita era titolare del ramo d'azienda avente ad oggetto la concessione, rilasciata dal Ministero dello ### con determina del 24.11.2010, per la trasmissione nell'intero territorio nazionale dei canali televisivi identificati con i marchi ‘###, ‘### e ‘### aventi collocazione nell'ordinamento automatico dei canali del sistema televisivo digitale terrestre -c.d. Posizione LCN') ai rispettivi nn. 60, 61 e 62; che la sua acquisizione era intervenuta con ‘contratto di cessione' dell'8.10.2013, al prezzo di euro 1.950.000,00 dilazionato in ventiquattro rate mensili ed aveva visto quale cedente ‘### s.r.l.' e quale acquirente ‘### s.r.l.', successivamente ‘### s.r.l.'; che con successivo atto del 7.07.2015 ‘### s.r.l.' aveva ceduto detto ramo d'azienda, previa ridenominazione dei canali in esso compresi, a ‘G.M. ### s.r.l.', al prezzo di euro 1.950.000,00 che avrebbe dovuto essere corrisposto in quarantotto ratei mensili decorrenti dal 30.07.2015; che con sentenza del tribunale di Milano n. 56 del 10.01.2014 ‘### s.r.l.' era stata dichiarata fallita e la curatela, in ragione dell'inadempimento di ‘### s.r.l.' al pagamento dei ratei a proprio onere, aveva chiesto ed ottenuto il sequestro giudiziario del ramo aziendale oggetto di cessione ed aveva, quindi, avviato nei suoi confronti giudizio per la risoluzione del contratto per inadempimento della cessionaria e per la sua condanna alla restituzione del compendio ceduto; che il 28 aprile 2016 ‘### s.r.l.' e ‘G.M. ### s.r.l.' aveva avanzato, alla curatela del fallimento ‘### s.r.l.', proposta transattiva prevedente: il riconoscimento da parte di ‘### s.r.l.' del proprio debito di euro 1.818.750,00 oltre interessi nei confronti della curatela, il pagamento della sola sorte capitale attraverso la cessione del credito di analogo importo vantato nei confronti di ‘G.M. ### s.r.l.' in forza del contratto di cessione del 7.07.2015; la consegna, da parte di ‘### s.r.l.', alla curatela fallimentare, di dichiarazione resa da ‘### s.p.a.' già ‘### s.r.l.', proprio creditore per euro 658.000,00, di impegno a non dare avvio ad azione alcuna che avrebbe potuto pregiudicare l'esecuzione dell'accordo transattivo ovvero determinare nocumento alla curatela; il pagamento, da parte di ‘G.M. ### s.r.l.', della somma di euro 1.500.000,00 in unica soluzione; che tale proposta transattiva era stata accettata con atto scritto del 28.06.2016 -e ciò anche in mancanza della prevista dichiarazione da parte di ‘### s.p.a.'- e la curatela fallimentare aveva conseguito la cifra di euro 1.510.000,00, avendone ammesso la ricezione a seguito della richiesta promossa dalla procedura attrice con missiva del 28.11.2017 con cui era stata sollecitata la restituzione del credito ceduto di euro 1.818.750,00; che detto accordo transattivo e gli atti che ne avevano dato esecuzione dovevano ritenersi revocabili ai sensi degli artt. 67 commi 1 n. 2 e 2 l. fall. poiché integravano adempimenti di debiti scaduti attuati con mezzi anomali di pagamento nel lasso infrannuale computato a ritroso a decorrere dalla pubblicazione, da parte della società solvente, di domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese e con la consapevolezza, in capo alla curatela accipiente, della sua condizione di insolvenza, resa evidente dal promuovimento di azione cautelare reale nel contesto di giudizio volto alla risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda per inadempimento della cessionaria nel pagamento del relativo corrispettivo, dal ricorso, nel contesto transattivo, a forma anomala di pagamento e dalla sussistenza di altro debito della cessionaria nei confronti di ‘### s.p.a.'; ha, quindi, conclusivamente chiesto, in via principale ai sensi dell'art. 67, comma 1 n. 2 l. fall. e in subordine ai sensi dell'art. 67, comma 2 l. fall., tale dichiarazione di inefficacia e la conseguente condanna della curatela del fallimento ‘### s.r.l.' alla restituzione dell'importo di euro 1.510.000,00 oltre accessori elargitole da ‘G.M. ### s.r.l.' nonché di quest'ultima alla corresponsione, in proprio favore, della cifra di euro 308.750,00 -oltre accessoripari alla differenza tra euro 1.818.750,00 ed euro 1.510.000,00 e ciò stante ‘l'inefficacia e la soggezione a revoca anche del patto di riduzione dell'importo soddisfattivo a fronte del suo pagamento in unica soluzione anziché mediante versamento rateali e quindi parziali nonché periodicamente ripetuti'; con vittoria di spese processuali.
Evocati, si sono costituiti in giudizio: -la curatela del fallimento ‘### s.r.l.' deducendo che: con contratto dell'8.10.2013 aveva ceduto a ‘### s.r.l.' proprio ramo d'azienda al prezzo di euro 1.950.000,00 da versare in ventiquattro ratei mensili; l'acquirente era stata inadempiente quanto al pagamento di tale importo e la curatela aveva dato impulso a ‘iniziative in via stragiudiziale' e a successiva ‘trattativa' in pendenza della quale la debitrice -come era stato appreso all'esito di interpello del Ministero dello ### perdurando il proprio inadempimento aveva ceduto a ‘G.M. ### s.r.l.', con atto dell'8.07.2015, al prezzo di euro 2.379.000,00 dilazionato in quarantotto rate mensili, il medesimo ramo d'azienda; essendo emersi ulteriori ‘atti illeciti, scientemente indirizzati a trarre ulteriore profitto' essa curatela, con missiva inviata il ### aveva, quindi, rappresentato a ‘### s.r.l.' di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa riportata all'art. 10 del contratto di cessione che doveva, quindi, ritenersi risolto e sollecitato il Ministero dello ### a non procedere alla volturazione degli atti concessori; […] era, quindi, stato sottoscritto, con ‘### s.r.l.' e ‘G.M. ### s.r.l.', accordo transattivo […] prevedente: la rinuncia della curatela alle intraprese azioni cautelari e di merito a fronte del riconoscimento, da parte di ‘### s.r.l.', verso la procedura, del proprio debito di euro 1.818.750,00 oltre interessi; la cessione, in favore della procedura, del credito di importo pari alla sola sorta capitale vantato nei confronti di ‘G.M. ### s.r.l.', la corresponsione, da parte di quest'ultima, alla procedura, del minor importo di euro 1.510.000,00 in unica soluzione oltre che la prestazione di consenso, da parte della curatela, alla volturazione delle autorizzazioni da portare a conoscenza del Ministero dello ### e che tali previsioni avevano avuto regolare esecuzione; l'avversa domanda doveva ritenersi inammissibile laddove giuridicamente riferita alla previsione dell'art. 67, comma 1, n. 2 l. fall. perché non aveva ad oggetto un atto solutorio ed avrebbe potuto avere considerazione, laddove fossero stati sussistenti tutti i pertinenti presupposti, ai sensi di quanto previsto dal n. 1 del medesimo disposto normativo; analoga valutazione di inammissibilità doveva intervenire laddove la domanda attorea fosse stata ricondotta alla previsione dell'art. 67, comma 2, l. fall. tenuto conto del contenuto complesso dell'atto di transazione del quale era stata chiesta la giudiziale revoca che, pertanto, non avrebbe potuto passivamente interessare la sola cessione del credito su cui l'istanza di parte attrice era stata sostanzialmente incentrata; l'infondatezza della domanda apprezzata ai sensi sia dell'art. 67, comma 1, n. 2 che dell'art. 67, comma 2, l. fall.; ha, quindi, conclusivamente instato per le relative declaratorie reiettive, con vittoria di esborsi di lite; -G.M. ### s.r.l., ed ha contestato la domanda eccependo, previa ricostruzione dei rapporti intercorsi con ‘### s.r.l.' e con la curatela del fallimento ‘### s.r.l.', il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo alla procedura fallimentare attrice -tenuto conto del contenuto complesso dell'atto del 26.04.2016 al cui interno era possibile individuare la cessione fatta da ‘### s.r.l.' alla curatela del fallimento ‘### s.r.l.' del credito vantato nei confronti di ‘### s.r.l.' e, quindi, una transazione tra la curatela del fallimento ‘### s.r.l.' e ‘### s.r.l.' sicchè, per effetto della cessione, ‘### s.r.l.' non aveva più la titolarità del credito perché ceduto ad acquisito alla curatela cessionaria e nulla poteva pretendere quanto alla differenza tra l'importo di credito ceduto e quello transatto dalla debitrice con la cessionariaoltre che la sua infondatezza, sostenendo l'opponibilità, alla procedura attrice, della cessione del credito intercorso tra ‘### s.r.l.' e ‘GM ### s.r.l.' il cui adempimento era intervenuto il ###, ai sensi dell'art. 2914 n. 2 c.c. oltre che per l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 67 l. fall.; ne ha, quindi, chiesto il rigetto, con salvezza di spese di causa.
Esaminati gli atti e ai fini dell'esatta delimitazione del tema decisionale, rileva, il decidente […] che la proposta domanda è volta alla declaratoria di giuridica di inefficacia, in via alternativa ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, ovvero comma 2 l. fall., di un atto negoziale complesso indicato come ‘contratto di transazione stipulato in data ### tra ### s.r.l., G M ### s.r.l. ed il ### s.r.l.' e, in via consequenziale, dei pagamenti intervenuti in sua esecuzione.[…] Attraverso la descritta complessa operazione negoziale, pertanto, ‘### s.r.l.' estingueva il proprio debito in essere nei confronti di ‘### s.r.l.' -e, per essa, la curatela fallimentare ad essa succedutache veniva ridimensionato nel relativo ammontare con l'esclusione, a suo onere, dell'addebito dei relativi interessi medio tempore maturati, cedendole il credito vantato nei confronti di ‘G.M. ### s.r.l.' che, in conseguenza, e per il valore corrispondente al relativo importo nominale di euro 1.818.750,00, non era acquisito al suo patrimonio; nel contempo ‘G.M. ### s.r.l.' estingueva, nei confronti della curatela cessionaria, tale debitoria con un risparmio, rispetto a quanto altrimenti avrebbe dovuto erogare alla propria dante causa, di euro 308.750,00 conseguendo, però, da parte della curatela accipiente, il consenso necessario per la volturazione a proprio nome delle concessioni governative afferenti il compendio aziendale acquisito.
Ciò premesso, deve preliminarmente escludersi che possa esplicare ostacolo alcuno al giudiziale vaglio della domanda introdotta dalla procedura concorsuale attrice la qualità, in capo ad uno dei convenuti, di curatela fallimentare e ciò in forza applicativa di ormai ben noti principi pretori nomofilattici che hanno trovato affermazione e reiterazione con le sentenze della corte di cassazione rese a sezioni unite del 23.11.2018 n. ### e del 24.06.2020 n. 12476.
Tali decisioni, componendo un relativo dibattito interpretativo, hanno escluso la proponibilità, nei confronti di una procedura fallimentare, di domande aventi ad oggetto dichiarazione di inefficacia di atti dispositivi, e ciò sia nella forma speciale della c.d. revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall. che in quella ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c..
Tale opzione interpretativa muove dalla natura costitutiva della pronuncia di accoglimento della domanda di inefficacia; poiché, con effetto ex nunc, determinerebbe una conseguente modifica dell'assetto patrimoniale del soggetto accipiente, nel caso di intervenuta pregressa dichiarazione di fallimento di questi integrerebbe violazione dei precetti affermati dagli artt. 42, 44, 45, 51 e 52 della legge fallimentare e, in particolare, del principio della c.d. cristallizzazione del passivo che non consente, in difetto dei relativi presupposti (quali il rispetto delle forme pubblicitarie laddove interessino beni immobili) che l'asse fallimentare possa essere attinto in forza di titoli formatisi dopo la dichiarazione di insolvenza non validamente opponibili alla procedura concorsuale.
Di tale principio, e della sua sottesa ratio, non sembra, però, potersene predicare l'applicabilità al caso di specie nel quale, invece, l'atto di cui è stata postulata la giudiziale declaratoria di inefficacia è stato posto in essere ed ha quale propria parte, sia formale che sostanziale, la curatela fallimentare e non già il soggetto, poi dichiarato fallito, sicchè il richiamato complesso normativo, che ha a proprio referente l'attività negoziale del fallito ante e post declaratoria laddove non validamente opponibile alla procedura concorsuale, non è al riguardo pertinente.
Ciò posto, ritiene il decidente che la domanda della procedura attrice va accolta con riferimento alla previsione dell'art. 67, comma 2 l. fall. pure invocata sua causa petendi.
Il descritto negozio transattivo, avuto riguardo al suo contenuto come in precedenza descritto e, in particolare, alle prestazioni economicamente rilevanti poste in essere in sua esecuzione da ‘### s.r.l.', deve rapportarsi al genus tipologico dell'atto a titolo oneroso.
Esso, poi, risulta perfezionato nel periodo sospetto semestrale preso a riferimento dall'indicato disposto normativo e che, nel caso di specie, deve collocarsi nei sei mesi antecedenti l'iscrizione al registro delle imprese del ricorso proposto ai sensi dell'art. 161 l. fall. la cui successiva valutazione di inammissibilità ha determinato l'intervento di dichiarazione di fallimento, secondo il principio della consecuzione di procedure affermato dall'art. 69 bis l. fall.. […] Deve, inoltre, ritenersi riscontrabile, in capo ad entrambe le controparti, la consapevolezza della condizione di insolvenza di ‘### s.r.l.' che emergeva dalla ricorrenza di plurime circostanze di essa inequivocamente espressive ai sensi dell'art. 2729 c.c., tenuto conto: del suo pregresso inadempimento quanto al pagamento del corrispettivo dell'atto di cessione dell'8.10.2013, che aveva determinato la curatela del fallimento della sua dante causa a dare impulso ad azioni per l'acquisizione in via cautelare del compendio aziendale alienato e per la giudiziale risoluzione del contratto di cessione per sua colpa; della mancata volturazione, in capo a ‘G.M. ### s.r.l.', delle autorizzazioni amministrative governative necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale acquisita con l'atto di cessione del 7.07.2016 determinata da tale inadempimento; l'utilizzo di una forma solutoria differente da quella fisiologica prevista dall'art. 1277 comma 1, c.c., espressiva della carenza di liquidità di cui poter fare impiego.
Non possono ritenersi ostative a tale soluzione decisoria le deduzioni rese dai convenuti. […] In accoglimento della proposta domanda, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall. deve, quindi, intervenire la dichiarazione di inefficacia, nei confronti della curatela attrice, dell'atto di transazione intervenuto tra ‘### s.r.l.', ‘GM ### s.r.l. ‘ e la curatela del fallimento ‘### s.r.l.' perfezionatosi con l'accettazione della relativa proposta espressa con atto del 28.04.2016 oltre che, in via consequenziale, dell'atto di cessione da parte di ‘### s.r.l.' in favore della curatela del fallimento ‘### s.r.l.' del credito di euro 1.818.750,00 oltre interessi vantato nei confronti di ‘### s.r.l.'; in dipendenza della inefficacia del negozio transattivo e in adesivo recepimento della relativa richiesta attorea, devono poi intervenire le pronunce restitutorie delle relative prestazioni fungibili rese in suo adempimento e, quindi, la condanna: della curatela del fallimento ‘EDB ### s.r.l.' per l'importo di euro 1.500.000,00 acquisto con la cessione del credito; di ‘### s.r.l.' per la cifra di euro 308.750,00 quale quota parte residua del proprio debito verso ‘### s.r.l.', che rivive nel suo primiero ammontare.
Tali importi vanno incrementati dei relativi interessi di mora al saggio legale maturati dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento e sino all'effettivo soddisfo.
Il governo delle spese processuali segue la soccombenza […] “ Avverso detta sentenza, hanno proposto: appello principale il ### s.r.l. (d'ora in poi ### nella causa n. 3515/2021, appello principale ### s.r.l. (d'ora in poi GM) nella causa n. 2724/2021, appello incidentale lo stesso ### nella causa r. g. n. 2724/2021 (del medesimo contenuto dell'appello autonomo), appello incidentale il fallimento ### s.r.l. (d'ora in poi ### nella causa 2724/2021, ciascun appellante deducendo l'erroneità della sentenza per i motivi rispettivamente dedotti ai quali si rinvia, e sinteticamente ivi riportati. #### nella causa n. 3515/2021 ha dedotto : erronea valutazione del Tribunale circa l'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria iniziata nei confronti di una procedura ; erronea valutazione circa l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 67,2° comma L. Fall. ; erronea valutazione del Tribunale circa la fondatezza della domanda formulata ex art. 67, 2° comma, L. Fall.; in particolare erronea valutazione circa l'assolvimento dell'onere della prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del ### attore; erronea pronuncia da parte del Tribunale nel condannare esclusivamente le parti convenute alla restituzione delle sole prestazioni fungibili.
E ha chiesto: in via pregiudiziale : dichiarare inammissibili l'azione e tutte le domande formulate dal ### s.r.l., nessuna esclusa, in via subordinata: dichiarare infondate e, per l'effetto, rigettare le eccezioni preliminari nonché tutte le domande, nessuna esclusa, formulate dal ### s.r.l.. in via ulteriormente subordinata: in caso di mancato accoglimento delle precedenti domande e per l'ipotesi di conferma della pronuncia di revoca della transazione in data 28 giugno 2016, riformare la sentenza di primo grado indicando le conseguenti pronunce restitutorie scaturenti per legge in capo a tutte le parti, per le ragioni meglio descritte nell'atto di citazione in appello e nella comparsa di risposta depositata dal #### s.r.l. nel presente giudizio; in ogni caso con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, della ### Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e dell'IVA nella misura di legge. 2) ### GM ha dedotto: - Violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma 2 L.F.; illogica, inesatta, erronea, infondata motivazione in ordine alla declaratoria di inefficacia del negozio transattivo del 28/04/2016 e delle relative conseguenze da esso scaturenti. Inammissibilità della domanda spiegata in primo grado dal ### 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 67 comma 2 L.F. e 1264 c.c.:difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire da parte del ### ai danni di GM ### srl. 3) Illogica, inesatta, erronea, infondata motivazione nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'applicazione dell'art. 2914 n. 2 4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma 2 L.F.: erronea dichiarazione di inefficacia della cessione del credito contenuta nella scrittura del 28/04/2016 nei confronti della società appellante nonostante l'inesistenza di alcun atto intercorso tra le parti. 5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma 2 L.F. e dell'art. 2729 c.c.: illogica, inesatta, erronea, infondata motivazione in ordine alla asserita consapevolezza della condizione di insolvenza di SIM da parte di GM. 6) Erronea, inesatta ed illogica condanna al pagamento delle spese processuali.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 c.p.c . e ha chiesto: - dichiarare inammissibile la domanda spiegata dal ### in primo grado in ordine alla domanda formulata in primo grado nei confronti di GM; - nel merito dichiarare l'estraneità ai fatti di causa da parte di GM e comunque rigettare la domanda spiegata dal ### nei confronti di GM siccome infondata sia in fatto che in diritto; - in via meramente subordinata, solo ed unicamente per scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle predette domande, disporre la condanna al pagamento delle spese di lite a carico di GM nella misura di euro 21.387,00 ed in via ulteriormente gradata nell'importo di euro 37.000,00 in solido con il ### Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ### CPA e rimborso spese generali di entrambi i gradi di giudizio. ### incidentale (in entrambi i giudizi) ### SIM ha dedotto: Inammissibilità di tutte le formulazioni, conclusioni comprese, contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata da G M ### s.r.l. nella causa r. g. 3515/2021: (“E' dato obiettivo che la comparsa di costituzione e risposta versata da GM ### S.r.l. nella causa r. g. n. 3515/2021 non comprenda appello incidentale, limitandosi infatti soltanto al richiamo dell'atto di appello principale già proposto dalla medesima parte processuale nella diversa causa r. g. n. 2724/2021. Trattandosi di parte processuale risultata soccombente nel primo grado di giudizio, avrebbe invece dovuto esporre i suoi ### motivi di riforma della sentenza criticata secondo forma e sostanza dell'impugnativa, seppur ormai da presentarsi in via incidentale, stante già l'impugnativa principale produttiva della causa r. g. n. 2724/2021”). 2. Inaccoglibilità, già in rito, di almeno una delle due identiche impugnative proposte dal ### s.r.l., con conseguente ascrivibilità ad essa della evitabile lievitazione delle spese processuali. Risulta in atti che il ### s.r.l. abbia proposto, con identico contenuto, dapprima impugnativa principale nella causa r. g. 3515/2021 e successivamente appello incidentale nella causa r. g. n. 2724/2021. 3. in subordine alle prime due, nullità assoluta ed insanabile - cioè inesistenza - o quanto meno inammissibilità ai sensi dell'art. 345, comma 1, c.p.c., della domanda classificata nell'avverso appello di EDB come proposta in estremo subordine, nel merito: infondatezza degli avversi motivi di appello e appello incidentale: per aver omesso la pronuncia ai sensi dell'art. 67 co. 1 proposta in via principale e non alternativa come ritenuto dal tribunale.
Ha quindi chiesto: In rito: - 1) ove l'appello proposto dal ### s.r.l. nel giudizio Corte App. Roma r. g. n. 3515/2021 fosse ritenuto ammissibile e procedibile dall'###ma Corte adita, dichiarare, per conseguenza, l'inammissibilità dell'impugnativa incidentale proposta dal medesimo ### s.r.l. nel presente processo riunito Corte App. Roma r. g. n. 2724/2021, secondo condivisibile principio giurisprudenziale contenuto nella pronuncia n. 15582 della ### della Suprema Corte di ### depositata il ###; - 2) accertare e dichiarare, … l'inesistenza o quanto meno l'inammissibilità ex art. 345, comma 1, c.p.c., della domanda testualmente classificata come “in via ulteriormente subordinata” formulata nella pagina undici della comparsa di costituzione con appello incidentale proposto dal ### s.r.l. in persona del ### nel presente giudizio.
Nel merito: - I) In via principale, dichiarare inammissibile e/o infondato, e comunque respingere in toto perché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale, sia l'appello principale proposto da G.M. ### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 5601/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, #### il ###, pubblicata in data ### all'esito del giudizio iscritto al R.
G. n. 55086/2018 e non notificata, così confermandola in tutte le parti censurate con tale impugnativa, sia l'appello in via incidentale proposto dal ### s.r.l. in persona del ### avverso la medesima Sentenza, così confermandola in tutte le parti censurate con tale seconda impugnativa. - II. Sempre in via principale ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal ### s.r.l. n. 877/2016 pendente dinanzi al Tribunale di Roma, in persona del ### fallimentare - pertanto in parziale riforma della sentenza impugnata n. 5601/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, ### il ###, pubblicata in data ### all'esito del giudizio iscritto al R. G. 55086/2018 e non notificata - dichiarare privi di efficacia e revocare - ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, Regio Decreto 1942 n. 267 - il contratto di transazione stipulato in data ### tra ### s.r.l., G M ### s.r.l. ed il ### s.r.l. nonché ### il pagamento attuativo, in tale contratto espressamente concordato, per complessivi euro 1.818.750,00 effettuato dalla ### s.r.l. mediante cessione al ### s.r.l. di credito, per eguale importo, vantato verso G. M. ### s.r.l. ed altresì ### il pagamento, parimenti espressamente convenuto nel richiamato contratto di transazione, da parte di quest'ultima società debitrice nella ridotta misura di euro 1.510.000,00 in unica soluzione anziché mediante versamenti rateali fino al raggiungimento del complessivo e più elevato importo di euro 1.818.750,00; e per l'effetto: - ### condannare il ### s.r.l., in persona del ### fallimentare protempore, al pagamento in favore del ### s.r.l., n. 877/2016, in persona del ### fallimentare, della somma di euro 1.510.000,00, pari a quanto ricevuto da G.M. ### s.r.l., oltre ad interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione del ### s.r.l., n. 877/2016, introduttivo del primo grado di giudizio fino all'effettivo saldo; - ### condannare G. M. ### s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento in favore del ### s.r.l., n. 877/2016, in persona del ### fallimentare, della somma di euro 308,750,00 pari alla differenza pecuniaria tra il credito di euro 1.818.750,00 nei confronti della medesima G. M. ### s.r.l. - ceduto da ### s.r.l. - ed il predetto pagamento di euro 1.510.000,00 effettuato dalla stessa G. M. ### s.r.l. in favore del ### s.r.l. - stante l'inefficacia e la soggezione a revoca anche del patto di riduzione dell'importo soddisfattivo a fronte del suo pagamento in unica soluzione anziché mediante versamenti rateali e quindi parziali nonché periodicamente ripetuti - oltre ad interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione del ### s.r.l., n. 877/2016, introduttivo del primo grado di giudizio fino all'effettivo saldo; III. In ogni caso, confermare la sentenza impugnata n. 5601/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, ### il ###, pubblicata in data ### all'esito del giudizio iscritto al R. G. n. 55086/2018 e non notificata, in ogni sua parte diversa ed ulteriore rispetto a quella censurata con il suddetto appello incidentale del ### s.r.l., compresi motivazione e dispositivo inerenti sia all'accoglimento delle domande di revoca ex art. 67, comma 2, R. D. 1942 n. 267 proposte dal ### medesimo, sia alla statuizione di condanna alle spese e competenze di lite in favore di tale parte processuale; IV. Sempre in ogni caso, con condanna in favore del ### S.r.l. n. 877/2016 in persona del ### alla rifusione di spese, anche generali e compensi di lite, oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
All'udienza del 19 ottobre 2023 all'esito della discussione ex art. 352 c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione.
Gli appelli proposti da GM e da ### EDM sono fondati.
Va preliminarmente rilevata la infondatezza delle questioni preliminari: 1) della inammissibilità della azione revocatoria fallimentare nei confronti del fallimento, in quanto non sussiste la dedotta violazione del principio di intangibilità dell'attivo e passivo fallimentare, trattandosi di un atto posto in essere dal curatore fallimentare e quindi di un atto di gestione (anche autorizzato dal GD) successivo al fallimento della società e al momento di cristallizzazione della massa fallimentare. Non rileva pertanto nel caso di specie il richiamo a sent. Cass. S.U. 12476/2020, che riguarda la diversa ipotesi di azione revocatoria avente ad oggetto un atto posto in essere dalla società in bonis e successivamente fallita, così come la sent. Cass. ###/2018 ivi richiamata, e la sent. Cass. 10486/2011 pure richiamata in atti; viceversa, da sent. Cass. . 6709/2009 richamata da Cass. sent. n. 10486/2011 si deduce la ammissibilità dell'azione nei confronti di atti posti in essere dal curatore fallimentare (in quel caso un pagamento dovuto alla fallita in base ad atti pregressi e non posti in essere dal curatore, ma solo ricevuto dalla curatela fallimentare), in cui - non essendo un atto negoziale posto in essere dal curatore - si discuteva della diversa questione della prededucibilità o meno del credito ai sensi dell'art. 111 l.f.. 2. della inammissibilità dell'appello di ### s.r.l. : il #### s.r.l. ha eccepito che il giudizio di appello instaurato in via principale dal ### sarebbe improcedibile poiché esso avrebbe potuto essere introdotto esclusivamente nelle forme dell'appello incidentale, nell'ambito del processo introdotto da ### s.r.l. invero, va rilevato che l'art. 335 cod. proc. civ. prevede l'ammissibilità di impugnazioni proposte autonomamente contro la stessa sentenza e ne dispone la riunione; la Suprema Corte, in virtù del combinato disposto degli artt. 333 e 335 cod. proc. civ., ha peraltro precisato che la seconda impugnazione deve essere considerata ammissibile e deve essere riunita alla prima e, solo in caso di mancata riunione, essa seconda impugnazione deve essere considerata inammissibile ( Cass. 16 febbraio 1998 n. 1637, Sez. U, Sentenza n. 15843 del 07/07/2009 tra le varie).
Nel caso i due procedimenti sono stati riuniti: l'eccezione, dunque, è infondata.
Quanto alla incidenza sulle spese del secondo appello, dedotta dal ### SIM, il motivo è parimenti infondato, in quanto le questioni proposte con l'appello incidentale sono le medesime dell'appello principale, così come le difese del ### , la cui posizione non è stata pertanto aggravata dalla proposizione ### dell'appello incidentale; 3. della inammissibilità delle conclusioni di GM nella causa 2724/2021, in cui non è stato proposto appello incidentale (da essa proposto nella causa 3515/2021): invero, all'esito della riunione delle cause, che comporta l'esame dell'appello incidentale nella causa n. 3515/2021, le conclusioni per relationem a quelle dell'appello incidentale sono ammissibili nella misura in cui costituiscono mero richiamo al contenuto dell'appello incidentale già tempestivamente proposto in altra causa, e che deve essere esaminato in questa sede, nelle cause riunite.
Passando quindi all'esame del merito (motivi di appello di GM e di ###: la Corte reputa che debba esaminarsi in ragione del noto principio della ragione più liquida (tra le varie, Cass Ord. 363/2019) la sussistenza dei presupposti della azioni revocatorie esperite, ex art. 67 co. 1 e co. 2 l.f., censurata da entrambi gli appellanti.
Quanto ai presupposti della fattispecie di cui al co. 2, ritenuta dal primo giudice: premessa la revocabilità dell'atto di transazione quale atto a titolo oneroso - che la Corte condivide - il tribunale sulla scientia decoctionis ai fini della ritenuta applicabilità dell'art. 67 co. 2 ha rilevato che “### inoltre, ritenersi riscontrabile, in capo ad entrambe le controparti, la consapevolezza della condizione di insolvenza di ‘### s.r.l.' che emergeva dalla ricorrenza di plurime circostanze di essa inequivocamente espressive ai sensi dell'art. 2729 c.c., tenuto conto: del suo pregresso inadempimento quanto al pagamento del corrispettivo dell'atto di cessione dell'8.10.2013, che aveva determinato la curatela del fallimento della sua dante causa a dare impulso ad azioni per l'acquisizione in via cautelare del compendio aziendale alienato e per la giudiziale risoluzione del contratto di cessione per sua colpa; della mancata volturazione, in capo a ‘G.M. ### s.r.l.', delle autorizzazioni amministrative governative necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale acquisita con l'atto di cessione del 7.07.2016 determinata da tale inadempimento; l'utilizzo di una forma solutoria differente da quella fisiologica prevista dall'art. 1277 comma 1, c.c., espressiva della carenza di liquidità di cui poter fare impiego” .
Orbene, premesso che la carenza di liquidità non equivale perciò stesso a insolvenza, e premessi anche i noti principi in tema di onere probatorio quanto alla sussistenza della scientia decoctionis, che deve essere effettiva, sia pure suscettibile di prova per presunzioni ( per tutte, Cass., Ordinanza n. 3854 del 08/02/2019, Cass. Ord. n. 27070 del 14/09/2022 ), rileva la Corte che le peculiarità del caso in esame non consentano di ritenere gli elementi indiziari univocamente interpretabili nel senso della idoneità a fondare la prova della scientia decoctionis, da parte della curatela che ha stipulato l'atto in oggetto, né da parte di GM, per le ragioni che seguono, che rendono fondati i motivi di appello di ### e di GM sotto tale profilo.
Va rilevato che l'atto di transazione è stato stipulato da una curatela fallimentare ( con l'autorizzazione peraltro del GD), e che pertanto taluni elementi e circostanze che il ### ha dedotto a sostegno della prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del fallimento ### mentre possono essere astrattamente riferibili alla società (### in bonis (che però non è essa parte del contratto di transazione), non possono tout court estendersi al curatore fallimentare, che ha stipulato l'atto revocando, e che è soggetto terzo rispetto alla società, e così in particolare: le notizie di stampa sulla crisi della società SIM e sulle vertenze dei lavoratori, peraltro risalenti a due anni prima della transazione, non possono assumere alcuna valenza indiziaria nei confronti della curatela fallimentare, non potendo evidentemente inferirsi da alcun elemento neppure presuntivo la conoscenza delle stesse da parte di un soggetto totalmente estraneo alle vicende societarie di ### non avendo rapporti commerciali con la società, da cui dedurre l'interesse e la conoscenza di notizie di stampa sulla stessa. Va peraltro aggiunto che la stampa cui si ci si riferisce non riguarda riviste o quotidiani note e diffuse, sibbene testate giornalistiche online di limitata diffusione (###, il che ne esclude la rilevanza anche ai fini della scientia decoctionis di GM. (cfr. tra le varie Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 23650 del 31/08/2021, per cui la valutazione ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, di una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente deve essere condotta in concreto, secondo le “sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati”).
Nel caso in esame sono stati prodotti tre brevi articoli tratti dal suddetto sito online , nei quali si riporta della cassaintegrazione e possibile licenziamento di lavoratori, ma anche dichiarazioni della società intesa a “ continuare a produrre i suoi canali televisivi. Il suo obiettivo è quello di cambiare modello produttivo…”; a “cambiare radicalmente modello industriale … con una struttura con pochissimi lavoratori dipendenti cui si affiancheranno gli ex dipendenti”; a “non voler cessare la propria attività, bensì di voler continuare a produrre per i 4 canali in questione”, sicchè tali notizie neppure evidenziano in modo inequivoco lo stato di dissesto di ### Va poi rilevato che , non risultando allegate né provate procedure esecutive in corso all'epoca della transazione nei confronti della società SIM in bonis, ovvero la pendenza di procedimenti in sede monitoria e di cognizione ordinaria per il pagamento di somme diverse da quelle stesse oggetto della transazione (ivi comprese quelle nei confronti di ###, la consapevolezza dello stato di insolvenza si fonda in sostanza sulle stesse vicende connesse al rapporto tra SIM e EDB (nonché GM) e all'inadempimento della prima alla obbligazione di pagamento del prezzo della cessione del ramo di azienda da parte di ### Orbene, l'inadempimento al contratto originario stipulato tra SIM e EDB avente ad oggetto la cessione di ramo d'azienda - e per cui era intervenuta un'azione di risoluzione tra le parti con relativo giudizio in corso - non è di per sé indice dello stato di insolvenza della società. E' principio acquisito che l'esistenza di inadempimenti sono equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato, con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso: nel caso in esame, esso non può dedursi in alcun modo dal solo inadempimento ( e relative conseguenze) al citato contratto, che aveva dato luogo alla azione di risoluzione contrattuale, pendente in sede giudiziaria.
Va peraltro considerato che, nelle more, SIM aveva ceduto la medesima azienda a GM per la stessa cifra, e non risulta che questa fosse in difficoltà alcuna con il relativo pagamento, che anzi aveva reiteratamente offerto a SIM e EDB in bonis e al ### al fine di concludere definitivamente l'affare, per cui il debito di SIM ben avrebbe potuto essere saldato (come poi è avvenuto con la transazione), il che ulteriormente avalla la tesi che l'inadempimento - che dovrebbe essere sintomatico della conoscenza dello stato di insolvenza - non poteva invece essere univocamente inteso equivalente alla insolvenza, essendo compatibile anche con una difficoltà transeunte di pagamento di un debito. Quanto alla vertenza giudiziaria tra SIM e il fallimento EDB per il mancato adempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo della cessione di ramo aziendale e conseguente sequestro giudiziario del complesso immobiliare, esso appare apprezzabile in questa sede appunto nei ### termini di un inadempimento contrattuale (peraltro relativo sempre alla stessa obbligazione): va infatti rilevato che il provvedimento cautelare in quella sede chiesto e ottenuto dal ### della società ### ha avuto ad oggetto il sequestro giudiziario di tale complesso produttivo, che non può costituire alcun elemento indiziario ai fini della prova dello stato di insolvenza, non essendo come è noto il suo presupposto fondato sullo stato finanziario ed economico del destinatario del provvedimento, ma solo sulla necessità di garantire il mantenimento della operatività e produttività dell'azienda (come peraltro indicato a fondamento dell'istanza cautelare, in atti), nelle more della causa di merito poi instaurata per la risoluzione del contratto e la condanna alla restituzione del ramo aziendale.
Né il riferimento - richiamato dall'appellato fallimento EDB - contenuto nella proposta di transazione e negli atti inerenti la vertenza giudiziaria tra le parti, relativo al “pervicace inadempimento” o alla “comprovata inaffidabilità del proprio interlocutore negoziale” del fallimento ### ovvero a suoi comportamenti dilatori o in mala fede, alludono in alcun modo allo stato di insolvenza della società, sibbene ### al suo inadempimento e l'intento di sottrarsi agli effetti della risoluzione del contratto, onde anche da tali atti non appare potersi dedurre la consapevolezza di uno stato di decozione della società.
Quanto al riferimento al credito della società ### nei confronti i ### che aveva condotto ad un sequestro conservativo nei confronti della società ### esso risulta essere stato pagato (circostanza dedotta da GM, e che appare suffragata dal fatto che tale società aveva rinunciato alle azioni nei confronti).
In definitiva, l'unico elemento “indiziario” - ai fini della scientia decoctionis - consiste nell'inadempimento al contratto con EDB e nelle conseguenti vicende giudiziarie e sequestro giudiziario, che sono chiaramente inidonei a tal fine, considerato anche che non risultano procedure esecutive iniziate, ovvero protesti e quanto altro notoriamente utile a provare lo stato di insolvenza e la sua conoscibilità. Viceversa, l'avvenuto saldo del debito nei confronti di ### e la sussistenza di somme (quelle dovute da GM) idonee ad estinguere il debito nei confronti di ### al momento della transazione, depongono anche in senso contrario.
Non appare poi controverso quanto dedotto dall'appellante ### EDB che “il bilancio ultimo approvato da ### s.r.l. al momento dell'accettazione della proposta transattiva (cioè quello al 31 dicembre 2014) presentava una situazione economica della società sostanzialmente immutata rispetto all'anno precedente, pur avendo svalutato un credito per € 390.313,00”, onde neppure da questo poteva emergere una situazione oggettivamente apprezzabile come sintomo di insolvenza (né invero le risultanze del bilancio sono state dedotte dal fallimento attore in primo grado a sostegno della domanda).
Peraltro, quanto alla conoscenza dello stato di insolvenza da parte di GM, questa era certamente a conoscenza della pendenza di giudizi e di iniziative, anche stragiudiziali, che il ### aveva intrapreso ai danni di SIM in quanto quest'ultima non aveva adempiuto alle proprie obbligazioni, ma era anche perfettamente a conoscenza di essere lei stessa debitrice nei confronti di SIM per un importo considerevole, pari ad euro 1.818.750,00, al momento della cessione, che ha sempre dichiarato, ammesso e riconosciuto di voler onorare.
Per quanto attiene alla mancata volturazione delle autorizzazioni in capo a GM , cui pure il tribunale fa riferimento per la prova della scientia decoctionis, essa è la mera conseguenza dell'inadempimento alla obbligazione di pagamento, e non un ulteriore elemento rispetto a questo, utile per la valutazione di un quadro indiziario plurimo e qualificante.
Né infine può rilevare nel caso di specie la circostanza che la cessione del credito sia considerata uno strumento “anomalo” di pagamento, rilevante ai fini della prova della scientia decoctionis ai fini dell'art. 62 c. 2 l.f., ovvero ai fini dell'art. 62 co. 1 l.f.
Ed invero, è nota la giurisprudenza di legittimità sulla cessione del credito quale mezzo anomalo di pagamento, ma tale valutazione va effettuata in relazione alla concreta fattispecie, potendo le circostanza del caso e gli accordi negoziali escludere tale valutazione (cfr. tra le varie Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14002 del 31/05/2018, Cass. 1617/2009, sebbene in diverse fattispecie): l' anomalia dell' adempimento con la cessione di credito può cioè essere non significativa nel caso concreto, perché superata dalle caratteristiche peculiari che regolavano l'assetto di interessi realizzato con l'atto revocando.
Orbene, nel caso in esame, le parti hanno convenuto non una mera “cessione del credito” estranea all'atto posto in essere, ma una cessione, all'interno di una transazione, che definiva un nuovo assetto di interessi tra le parti, avente ad oggetto proprio il pagamento della somma oggetto della transazione, da parte di un soggetto ### che interveniva nell'atto per pagare al fallimento EDB proprio lo stesso credito (per la cessione dello stesso ramo di azienda) che doveva essere pagato dal debitore originario ### e che aveva esso stesso interesse ad estinguere, al fine di acquisire in ultima analisi i diritti derivanti dal contratto con SIM del 7.7.2015. Nella transazione tra l'altro era infatti statuito che: “il ### [### nel termine di 5 giorni lavorativi dall'intervenuto effettivo incasso da parte del ### [### dell'importo [da parte di GM] di cui al par. f), autorizzerà irrevocabilmente il Ministero dello ### - ### delle ### a dare corso agli adempimenti necessari affi### la titolarità delle autorizzazioni a trasmettere si perfezioni in capo a GM impegnandosi a porre in essere qualsiasi attività di sua competenza al fine di consentire a GM di ottenere la predetta voltura ministeriale in proprio favore, ivi compresa l'eventuale dichiarazione di rinuncia alla risoluzione contrattuale comunicata il ### in virtù della clausola risolutiva espressa di cui al punto 8 della premessa.” La transazione ha quindi, con la cessione di credito, realizzato invero un nuovo assetto di interessi tra le tre parti coinvolte, con l'insorgenza di ### obbligazioni anche del ### SIM direttamente nei confronti del debitore ceduto GM, il cui obbligo di pagamento in conseguenza di ciò appare anche connesso alla attuazione di corrispondenti obblighi del ### SIM, così realizzando, come detto, la cessione una funzione ulteriore rispetto alla mera causa di estinzione di un debito pregresso.
E' dunque evidente che la cessione del credito non aveva solo funzione solutoria di un debito nei confronti di SIM ma strumento attuativo di un interesse specifico anche del debito ceduto, attuati a mezzo della transazione, ed in questo senso non appare equiparabile ad un “mezzo anomalo di pagamento”, configurandosi anche quale corrispettivo di obblighi ### assunti dal ### SIM con la transazione.
Appare pertanto condivisibile quanto evidenziato dall'appellante GM sul punto, per cui “E', dunque, evidente che la causa della cessione del credito debba essere individuata non già nella mera estinzione di un qualunque debito pregresso in capo al #### s.r.l. attraverso la cessione di un qualsivoglia credito vantato da ### s.r.l. verso terzi”, attuando in questo caso la cessione anche un interesse specifico del debitore ceduto, con l'assunzione di obbligazioni corrispondenti del creditore (### SIM). ### quindi escludersi anche la configurabilità della fattispecie dei cui all'art. 67 co. 1 n. 2. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello principale di ### s.r.l. e dell'appello incidentale di ### s.r.l., in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinta la domanda proposta da ### s.r.l. , restando assorbito l'appello incidentale di questa.
Resta assorbita ogni altra domanda ed eccezione.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza del ### SIM nei confronti di GM (con la precisazione che esse devono comprendere anche la fase istruttoria, anche se solo documentale - Cass. 28627/2023, diversamente da quanto rilevato dalla stessa GM, nella opposta situazione di soccombente in primo grado); possono essere compensate tra il ### Sim e il ### EDB tenuto conto che l'originario inadempimenti di SIM ha dato causa alle vicende giudiziarie e alla conseguente transazione. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando, nella cause riunite, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede: 1. accoglie l'appello principale di ### s.r.l. e l'appello incidentale di ### s.r.l. e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da ### s.r.l. nel primo grado di giudizio, nei confronti di dette appellanti, 2. condanna ### s.r.l. al pagamento delle spese del doppio grado nei confronti di ### s.r.l., liquidate per il primo grado in euro 37.000,00, e in euro 20.400,00 per il presente grado di appello, oltre accessori di legge, 3. compensa le spese del doppio grado tra ### s.r.l. e ### s.r.l.
Roma, 5 dicembre 2023 Il Presidente est. Mariarosaria Budetta
causa n. 2724/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Mariarosaria Budetta