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Tribunale di Varese, Sentenza n. 86/2020 del 05-02-2020

... impossibilità di ricostituire tra i ricorrenti la comunione spirituale e materiale che è essenziale alla conservazione del matrimonio, va qui pronunciato lo scioglimento del matrimonio con conseguente ordine all'### di ### di ### di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto. P.Q.M. Il Tribunale, su conformi conclusioni del ###, in accoglimento della domanda congiunta proposta il ### dai coniugi ### e ### DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in #### il ###, ivi iscritto al nr. 1 ### del registro dei relativi atti di matrimonio dell'anno 2002. Conferma la regolamentazione tra i ricorrenti dei rapporti economici e patrimoniali in genere e delle condizioni inerenti alla prole concordata in dettaglio nelle conclusioni riportate in epigrafe. Ordina all'### di ### del Comune di ### di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Così deciso in ### 28.11.2019 ###### RG n. 3177/2019 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile di ####, riunito in ### di Consiglio nelle persone dei ### DOTT. #### relatore ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento civile nr. R.G.3177/2019 promosso con ricorso in data ### dai coniugi - ### nata il ### ad Angera ###, residente ###, C.F. ###, - ### nato a ### il ### e residente ###, C.F. ###, entrambi assistiti dall'avv. ### con l'intervento del ### sulle conclusioni così precisate; Conclusioni ricorrenti i ### lo scioglimento del matrimonio contratto in #### il ###, ivi iscritto al nr. 1 ### del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002.  i I figli minori ### e ### restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con loro collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre in ####, via ### n. 11.  i Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati dalle ore 15:00 del sabato pomeriggio sino alle 21:00 della domenica sera; egli potrà inoltre vedere e tenere con sé i figli nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 18:00 sino alle 21:00; durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé ### e ### per due settimane, anche non consecutive, comunicando alla madre il periodo a tal fine prescelto entro il 31 maggio di ogni anno; durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli minori, ad anni alterni, la settimana dal 24 al 30 dicembre o quella dal 31 dicembre al 6 gennaio; durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, il padre potrà tenere con se i figli dal venerdì alla domenica di ### o dal lunedì dell'### al mercoledì successivo.  i Il sig. ### corrisponderà alla sig.ra ### a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori ### e ### l'importo mensile di 800,00 euro complessivi (400,00 euro per ciascun figlio), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ### oltre al 50% delle spese straordinarie identificate come da ### in uso presso il Tribunale di ### gli importi di cui sopra dovranno essere versati entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario.  i Il sig. ### corrisponderà in favore della sig.ra ### un assegno divorzile pari a 200,00 euro mensili, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ### che dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario.  i Al di fuori di quanto espressamente stabilito in questa sede, i ricorrenti hanno già provveduto alla definizione di ogni altro rapporto patrimoniale tra loro pendente e, pertanto, allo stato, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione.  i I sig.ri ### e ### infine, forniscono il reciproco assenso al rilascio ed ai successivi rinnovi dei documenti validi per l'espatrio, anche in accompagnamento, dei figli minori ### e ####: Data comunicazione al PM in data #### coniugi ### e ### sono separati sin dal 16.01.2019, data di comparizione davanti al ### del Tribunale di ### nella procedura di separazione personale conclusasi con decreto di omologa n. 110 del 14.03.2019. 
Con ricorso del 24.10.2019 i coniugi adivano questo Tribunale in camera di consiglio e chiedevano congiuntamente che, non potendo essere ricostituita tra essi la comunione spirituale e materiale, fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in #### il ###, ivi iscritto al nr. 1 parte I del registro dei relativi atti di matrimonio dell'anno 2002, dal quale sono nati figli, ancora minori di età. 
Ad esito dell'udienza del 28.11.2019 il Tribunale riservava la decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte. 
DIRITTO Il ricorso è fondato. 
Dalla documentazione prodotta risulta che la procedura di separazione, conclusasi con decreto di omologa del 14.03.2019, risale al 16.01.2019, data in cui i coniugi sono comparsi davanti al ### del Tribunale di ### ai sensi dell'art. 708 c.p.c.; poiché alla luce delle concordi dichiarazioni dei coniugi può ritenersi che la separazione si sia protratta senza interruzione, ricorrono i presupposti oggettivi, in particolare il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 1/12/1970 nr. 898 e successive modificazioni. 
Premesso, in generale, che le pattuizioni tra le parti di limitazione della libertà di determinazione e di movimento, in quanto non coercibili, hanno valenza esclusivamente morale, ritiene il Tribunale che la regolamentazione tra i ricorrenti dei rapporti economici e patrimoniali in genere e delle condizioni inerenti alla prole, stabilita in sede di separazione e ulteriormente concordata e integrata nella presente procedura come in dettaglio precisato nelle conclusioni riportate in epigrafe, soddisfa e risponde alle esigenze degli ex coniugi e dei figli sicché, stante la oggettiva impossibilità di ricostituire tra i ricorrenti la comunione spirituale e materiale che è essenziale alla conservazione del matrimonio, va qui pronunciato lo scioglimento del matrimonio con conseguente ordine all'### di ### di ### di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.  P.Q.M.  Il Tribunale, su conformi conclusioni del ###, in accoglimento della domanda congiunta proposta il ### dai coniugi ### e ### DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in #### il ###, ivi iscritto al nr. 1 ### del registro dei relativi atti di matrimonio dell'anno 2002. 
Conferma la regolamentazione tra i ricorrenti dei rapporti economici e patrimoniali in genere e delle condizioni inerenti alla prole concordata in dettaglio nelle conclusioni riportate in epigrafe. 
Ordina all'### di ### del Comune di ### di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 
Così deciso in ### 28.11.2019 ###### RG n. 3177/2019

causa n. 3177/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Recalcati Marta Maria, Rivellini Fabio

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Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 1835/2025 del 29-12-2025

... incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente; c) dichiara la integrale compensazione delle spese di lite. Così deciso in ### nella camera di consiglio del 23/12/2025. ### est. Dott.ssa ###ssa (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA Il Tribunale di Vicenza, ### riunito in camera di consiglio in persona dei ### dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1326/2024 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. ### CONVENUTO e con l'intervento del ###, in persona del ### della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. 
In punto: separazione personale. 
Conclusioni congiunte delle parti: “1. Dichiarare la separazione personale delle parti.  2. ### delle minori ### e ### sarà condiviso ai genitori con collocamento presso la madre nella casa familiare.  3. La casa familiare sita in ### n. 174 a Bassano del ### sarà assegnata alla sig.  ### che ivi abiterà con le figlie.  4. Le parti chiedono che le bambine, salvo diversi accordi tra i genitori, stiano con il padre il martedì di tutte le settimane e il giovedì nella settimana in cui il weekend sarà materno (entrambe le giornate con pernottamento) e il weekend a settimane alterne, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche, sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola. In ogni caso: sarà sempre il genitore che ha con sé le figlie a riaccompagnarle presso l'altro; nei propri turni di responsabilità ciascun genitore, salvo accordi diversi, si occuperà di tutte le necessità delle minori, provvedendo, per esempio, a ritirarle da scuola in caso di uscita anticipata, ad accompagnarle ad eventuali visite dal pediatra (avvisando comunque l'altro genitore dell'appuntamento) o alle attività ludico-sportive. 
Ogni genitore nei propri turni di responsabilità si avvarrà dell'ausilio di proprie persone di fiducia. 
Qualora l'uno o l'altro dovessero assentarsi per più giorni per viaggi di lavoro o per altri impegni, potranno chiedere la disponibilità dell'altro ad occuparsi delle bambine nei propri turni di responsabilità. Dovrebbe essere una facoltà e non un obbligo, così come il genitore che riceve la richiesta non è obbligato ad aderirvi.  5. Inoltre, chiedono che il Tribunale altresì recepisca quanto segue: Telefonate - il genitore che ha con sé le bambine si adopererà per garantire il contatto telefonico con l'altro genitore nella fascia oraria dalle 18.00 alle 21.00. 
Vacanze scolastiche natalizie - saranno suddivise a metà, alternando i periodi dal 23 al 30 dicembre (con passaggio alle ore 10.00) oppure il periodo dal 31 dicembre al 7 gennaio con riaccompagnamento a scuola, prevedendo, però, attesa la tenera età delle bambine, che le stesse possano trascorrere la giornata del ### con ciascun genitore, o suddividendo il 25 dicembre prevedendo pranzo con uno e cena con l'altra in alternanza negli anni, o prevedendo la ### con un genitore (dal pomeriggio alle 16.30 sino alle 10 del 25) e la giornata del ### con l'altro. 
Il weekend successivo alla ripresa della scuola sarà del genitore che non ha avute le bambine con sé nella settimana dell'### Vacanze di ### e ### di ### - per le vacanze pasquali si prevede l'alternanza negli anni tra il giorno di ### e il Lunedì dell'#### estive - nel periodo estivo ciascun genitore avrà diritto a 3 settimane esclusive con decorrenza da venerdì a venerdì, di cui due anche continuative, da distribuirsi nell'arco dei tre mesi estivi in periodi che i genitori si comunicheranno/concorderanno entro il 30 marzo di ogni anno. Negli anni pari avrà diritto di priorità il padre, in quelli dispari la madre. 
Ciascun genitore prima della partenza dovrà informare l'altro su dove intende condurre le figlie in vacanza, comunicando l'indirizzo esatto e il mezzo di trasporto che utilizzerà. 
I documenti dovranno seguire sempre le minori. 
Cerimonie religiose - entrambi i genitori parteciperanno alle cerimonie religiose.
Compleanno delle minori - ### e ### trascorreranno il giorno del compleanno con il genitore cui spetta il turno di responsabilità, con la possibilità per l'altro di tenerle con sé un paio d'ore oppure di partecipare ai festeggiamenti qualora fosse organizzata una festa. 
Compleanno dei genitori/### della ### e festa del ### - il festeggiato, anche se non è titolare del turno di responsabilità, terrà con sé le bambine dalle ore 19.00 fino al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo. Non vi sarà recupero. 
Eventi eccezionali (quali matrimoni, battesimi, comunioni, anniversari) - due volte all'anno e non nel periodo feriale un genitore può chiedere di tenere con sé le figlie, anche se non è la propria giornata di competenza, per partecipare ad un evento familiare importante. Il genitore deve richiederlo almeno un mese prima. Non vi sarà recupero.  6. Il padre verserà alla madre un assegno di mantenimento per la prole di euro 200,00 a figlia al mese, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ### oltre al 50% delle spese straordinarie come da ### del Tribunale.  7. ### unico verrà percepito dalla sig. ### integralmente.  8. Le spese di lite sono compensate”. 
Conclusioni del ###: visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude per il suo accoglimento. 
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso depositato in data ###, ### premesso di aver contratto matrimonio concordatario con ### nel Comune di #### il ###, con atto trascritto nel registro degli atti del predetto Comune, al n. 9, parte II, serie A, anno 2011; che dall'unione erano nate le figlie ### (in data ###) e ### (in data ###); che l'unione era entrata in irreversibile crisi; che il rapporto tra le parti era divenuto da ultimo molto conflittuale al punto che l'attrice si vedeva costretta a rivolgersi al centro antiviolenza di ### del ### prendendo lentamente coscienza della violenza psicologica cui era sottoposta dal coniuge; che le bambine avevano assistito ad alcuni episodi di violenza fisica e verbale del padre verso la madre; chiedeva la separazione personale dal coniuge con adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473 bis 15 c.p.c. al fine di far cessare il comportamento pregiudizievole del padre verso la madre, nel merito chiedeva affido condiviso, collocamento presso la madre e visite per il padre, obbligo per le parti di intraprendere un percorso di sostegno alla bigenitorialità, assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento per la prole di euro 600,00 complessivamente, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie ed il 50% di quelle veterinarie per i cani ed assegno unico integrale.
Si costituiva in giudizio il convenuto in data ### chiedendo l'accoglimento di conclusioni diverse da quelle ex adverso ed in particolare: di incaricare il consultorio pubblico o la struttura privata da individuarsi al fine di effettuare il recupero del rapporto padre-figlie, con approfondimento volto a determinare quali le migliori condizioni di affido, collocamento e visite per le minori; di assegnare la casa coniugale alla madre che avrebbe continuato a vivere con le figlie; di porre a proprio carico un assegno di mantenimento per la prole complessivamente pari ad euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie; di porre a carico del convenuto altresì il 50% delle spese veterinarie dei cani; di attribuire l'assegno unico integralmente alla madre. Il convenuto negava gli episodi di violenza addebitategli, riconoscendo la crisi matrimoniale e le discussioni con il coniuge, evidenziava tuttavia che ### stava manifestando un comportamento vittimista in grado di manipolare le figlie, le quali avevano pressoché interrotto il rapporto con il padre. Chiedeva di mandare respinta la richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti mancandone i presupposti. 
All'udienza del 7/5/2024 fissata per i provvedimenti indifferibili ed urgenti le parti svolgevano ampia discussione conciliativa ed all'esito il ### relatore si riservava. 
Con ordinanza del 10/5/2024 il Tribunale così provvedeva: “- preso atto che le figlie attualmente sono collocate prevalentemente presso la madre, presso la quale rimarranno allo stato collocate in via prevalente, incarica i ### competenti per territorio di monitorare gli atteggiamenti ed i comportamenti della coppia genitoriale, di esaminare entrambi i genitori ed i relativi contesti familiari e di vita e di valutare le capacità genitoriali delle parti, provvedendo: a) a predisporre ed attuare un percorso di riallaccio dei rapporti padre-figlie, anche inizialmente con incontri in spazio neutro ove necessari; e valutando, anche alla luce degli esiti del percorso di cui al punto a): b) quali siano le migliori condizioni di affidamento delle minori; c) quale sia il più idoneo luogo di residenza delle minori; d) quali siano le più opportune modalità ed i tempi di visita da parte del genitore non collocatario; - assegna ai ### termine fino al 15.10.24 per il deposito della loro relazione; - dispone, in via provvisoria, che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento delle figlie minori, l'importo di € 200 a figlia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ### oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente ### del Tribunale di Vicenza. ### unico verrà percepito per intero dalla ricorrente; - dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in ### del ### via ### nr. 174, alla ricorrente attuale collocataria prevalente delle figlie minori; - fissa udienza per verifica esito relazione S.S. e provvedimenti conseguenti al 31.10.24 ore 10.00, riservando all'esito la fissazione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c.”. 
Con relazione depositata in data ### i ### evidenziavano che la complessità dell'incarico doveva ritenere opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio psicologica. 
Successivamente, il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio psicologica nominando la dott.ssa ### che depositava la relazione definitiva in data ###. 
Alla successiva udienza del 18/12/2025 le parti raggiungevano l'intesa e rassegnavano conclusioni conformi di cui a verbale ed il ### relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM per conclusioni.  * * * 
Tanto premesso, ritiene il Collegio che vada omologata la separazione personale delle parti alle conclusioni conformi rassegnate alla prima udienza di comparizione delle parti. 
I coniugi in effetti concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla decisione di separarsi, ai sensi dell'art. 150 c.c., essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. 
Sussistono poi i presupposti per l'affido condiviso ed il collocamento prevalente presso la madre delle figlie minori ### e ### e per la conferma dei tempi di visita con il padre così come stabiliti, in adesione alle conclusioni della dott.ssa ### la quale ha effettivamente facilitato il riavvicinamento del padre con le figlie. 
Va poi confermata l'assegnazione della casa familiare alla madre ed il contributo al mantenimento ordinario per la prole posto a carico del padre di euro 200,00 mensili a figlia, che si ritiene congruo ed adeguato alle esigenze di ### e ### ed alla capacità economica delle parti, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo ### del Tribunale.  ### unico va attribuito alla madre quale genitore collocatario, come richiesto. 
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.  P. Q. M.  Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: a) dichiara la separazione personale dei coniugi ### e ### uniti in matrimonio in #### in data ### con atto trascritto al n. 9, parte II, serie A, anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate; b) ordina alla ### di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'### dello ### del Comune di #### perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente; c) dichiara la integrale compensazione delle spese di lite. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 23/12/2025.  ### est. 
Dott.ssa ###ssa

causa n. 1326/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanna Sanfratello, Francesca Grassi

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 1856/2025 del 16-05-2025

... la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale . Dovendo la causa continuare per le domande di addebito e le statuizioni accessorie, va emessa, ai sensi dell'art. 473 bis u.c. c.p.c., sentenza non definitiva. Pertanto, va disposta, come da separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo della dott.ssa ### per la prosecuzione del giudizio ### alla pronuncia definitiva. P.Q.M. Il Tribunale di ###, in composizione collegiale, non (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### - ### - riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### dott.ssa ### dott.ssa ### rel/est dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### nelle cause civili riunite iscritte ai n. 295/2023 e 1561/23 del ### degli ###, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente TRA ### nato a NAPOLI ### il ### (c.f. ###), rapp.to e difeso dall'Avv. ### di ### (c.f. ###), presso il cui studio in #### alla ###. ### n. 3, elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E ### nata a Napoli il ### (c.f. ###), rapp.ta e difesa dall'Avv. ### (c.f. ###) presso il cui studio in Napoli, al ### degli ### n. 19, elettivamente domicilia, giusta procura in atti RESISTENTE E ### (####) quale curatore dei minori ### nato a Napoli il ### CF ###, ### nato a Napoli il ### CF ###, e ### nato a Napoli ### il ### C###, nominata giusta provvedimento del ### istruttore del 28.11.2023, con studio professionale in Frattamaggiore ### alla ### 44 , ammessa al patrocinio a spese dello stato (### n.77/2024, 93/2024 e 95/2024), ###
NONCHÉ ###.M. presso il Tribunale di #### All'udienza del 2 maggio procuratori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale sullo status.  ###.M. ha apposto il visto in data 8 maggio 2025.  RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente ### premetteva: - di aver contratto matrimonio civile con ### in Napoli in data ###, dalla cui unione nascevano tre figli ### nato il 12 agosto 2018, ### nato il 26 luglio 2011 e ### nato il 25 luglio 2007; - che, a causa dei continui litigi provocati dalla resistente, il ### era costretto a lasciare l'immobile, di sua esclusiva proprietà e sul quale gravava un mutuo con una rata pari ad € 700,00 mensili; Pertanto, chiedeva: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del resistente; Affidare congiuntamente i figli minori stabilendo a carico del resistente e a titolo di mantenimento la somma complessiva di € 450,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, servizio sanitario ecc.  considerato che il mutuo grava solo sul ricorrente, chiedendosi altresì disporsi la voltura delle utenze in favore della resistente, tenuto conto che anche le stesse gravano solo sul ricorrente. 
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. 
Con memoria depositata l'1.10.2024 si costituiva ### la quale, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso prodotto e dedotto dal ricorrente deducendo che il rapporto coniugale si era incrinato per colpa del ### e chiedeva l'addebito della separazione a carico del marito per aver ripetutamente violato gli obblighi derivanti dal rapporto di coniugio. La resistente dichiarava che il ### poneva nei suoi confronti comportamenti che sminuivano il suo ruolo come madre e moglie, con continue provocazioni, denigrazioni e vessazioni anche alla presenza dei figli. 
Concludeva pertanto: - pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al sig. ### per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio; - disporre l'affidamento condiviso dei figli minori #### e ### con residenza preferenziale e stabile degli stessi presso la madre, regolando, in caso di mancato accordo tra le parti, le modalità e i tempi in cui il padre potrà tenere con sé i figli minori; - assegnare la casa familiare sita in ### di Napoli ### al ### n. 206 alla sig.ra ### con la quale convivranno stabilmente i figli; - porre a carico del #### il pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale fino alla sua completa estinzione; - disporre che il #### corrisponda alla sig.ra ### un assegno di mantenimento complessivo non inferiore a € 1.200,00 da pagarsi tramite bonifico bancario, con rivalutazione annuale secondo indice ### e da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese; - disporre che l'assegno unico dovrà essere corrisposto per il 50% alla sig.ra ### - porre a carico del sig. ### nella misura del 100% il pagamento delle spese straordinarie, sostenute per i figli minori, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre (libri, strumenti di studio; apparecchi per la salute, mensa scolastica, trasporto scolastico, attività ludico-sportive) nonché le spese mediche non coperte dal ### In via Istruttoria si chiede disporsi ai sensi dell'art. 210 cpc l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e degli estratti conto del sig. ### - ai sensi dell'art. 337 ter c.c. indagini di polizia tributaria, attraverso apposita delega alla ### di ### territorialmente competente, diretta ad acclarare la complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria del sig. ### - CTU psicologia sulla sig.ra ### al fine di accertare e valutare i danni subiti a seguito delle violenze perpetrate dal marito. 
Con vittoria di spese”. 
Con autonomi ricorso RG 1561/23 depositato il ### la sig.ra ### chiedeva la separazione con addebito al marito ### Con decreto del 01.04.2023 il ### dott.ssa ### riuniva al presente giudizio di separazione giudiziale quello recante R.G. 1561/2023, promosso da ### nei confronti del ### . 
All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 4 luglio 2023, il ricorrente dichiarava di essere imprenditore e socio accomandatario della ### sas di ### e C. e di essere gestore del distributore ma di avere una partecipazione solo del 20% della società, percependo una retribuzione mensile di circa euro 1. 100,00 / 1200,00 e di abitare in una villetta di proprietà della di lei sorella; che da marzo del 2023, il figlio ### era andato a vivere con lui mentre i figli ### ed ### erano rimasti ad abitare con la madre presso la causa coniugale sita in ### al ### n. 206 e si rifiutavano di vedere il padre; che aveva sempre versato l'assegno di mantenimento per 600,00 euro facendosi carico delle spese di mutuo, utenze e bollette. 
La resistente dichiarava di essere casalinga e di avere diploma di OSS (operatrice sociosanitaria) ma di svolgere lavori saltuari di pulizia e aver iniziato a lavorare come OSS per sostituzioni estive presso la ### con contratto a tempo determinato; riferiva che il figlio ### dopo episodi di gravi comportamenti di ostilità nei confronti della madre, da marzo 2023 si era trasferito presso il padre assumendo un atteggiamento di rifiuto nei confronti della di lei madre. 
A scioglimento della riserva assunta, il ### esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza resa il 10 luglio, autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto; assegnava la casa coniugale a ### affidava i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi e prevedeva la collocazione dei minori ### ed ### con la madre e di ### con il padre; disponeva che i ### del Comune di ### procedessero ad un percorso di sostegno psicologico della famiglia, con accertamento delle competenze genitoriali delle parti e dei conflitti tra genitori e figli, predisponendo un calendario di visita dei figli da parte del genitore non convivente disponendo relazione sulle iniziative intraprese al G.I. nominato per il prosieguo del giudizio; stabiliva che ### contribuisse al mantenimento dei figli minori ### ed ### conviventi con la madre, con la corresponsione di un assegno mensile di euro 600,00, ossia euro 300,00 a figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ### mentre che la ### contribuisse al mantenimento del figlio minore ### che viveva con il padre e per tutta la durata di tale permanenza, con la corresponsione di un assegno mensile di €. 100,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ### oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per i figli minori, purché previamente concordate e documentate come previste nel protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato
Tribunale in data ###, salvo ogni ulteriore valutazione all'esito dello svolgimento dell'istruttoria. 
All'esito dell'udienza del 28.11.2023, il G. I. Dr.ssa ### a scioglimento della riserva assunta, nominava curatore speciale dei minori l'avv.to ### disponendo la prosecuzione degli incontri padre, madre, figli presso i SS di ### di Napoli al fine di valutare anche la possibilità di organizzarli in spazio neutro ed assegnava alle parti i termini di cui all'art 183 VI co c.p.c. per l'udienza del 22.03.24. 
Veniva altresì richiesta, ai ### di ### di Napoli e di ### una relazione socio ambientale sul nucleo familiare del padre ed i suoi rapporti con i figli al fine di verificare le competenze genitoriali con l'ausilio della ASL territorialmente competente. 
Si costituiva il curatore speciale dei minori Avv.to ### il ### la quale monitorava il nucleo familiare, ascoltava i minori , acquisiva le relazioni dei SS di ### e suggeriva un percorso di sostegno psicologico per ### e di ausilio per gli altri due ragazzi chiedendo la nomina di un CTU per valutare le rispettive capacità genitoriali delle parti, la prosecuzione degli incontri dinanzi ai SS e l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità. 
All'udienza del 18.10.2024 veniva ascoltato il minore ### il quale manifestava il suo disagio a continuare la convivenza con la madre soprattutto a causa della presenza del nuovo compagno di quest'ultima e chiedeva di potersi trasferire dal padre dove aveva anche il suo centro di interessi. 
Il curatore speciale chiedeva la collocazione anche dei minori ### ed ### con il padre. 
Con ordinanza del 18.10.2024 data la elevata conflittualità dei figli con la madre, e all'esito dell'audizione del minore ### il ### istruttore, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 10.07.23, disponeva la collocazione prevalente di ### e ### con il padre nella casa coniugale sita in ### di Napoli al ### a lui assegnata e nella quale viveva anche con il figlio ### (che già aveva la collocazione prevalente presso il ### mentre la madre poteva vedere i figli come secondo un calendario predisposto, rinviando il processo per conferimento CTU all'incaricata Dr.ssa Russo, in seguito sostituita dalla dott.ssa ### non essendo la prima più iscritta all'albo. 
Ritenuta ammissibile la prova per testi articolata della resistente ad eccezione dei capi B, H e G relativi a circostanze negative, e la prova contraria richiesta dal ### sui medesimi capi ammessi per la prova diretta, l'udienza veniva rinviata per l'escussione testimoniale.
Depositata la relazione del CTU ed acquisite le relazioni dei SS, all'udienza del 2 maggio, i procuratori impugnavano le dichiarazioni rese dai testi avversi ed insistevano per la pronunzia parziale sullo status. All'esito, il ### assegnava la causa in decisione per la sentenza sullo status. 
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. 
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale . 
Dovendo la causa continuare per le domande di addebito e le statuizioni accessorie, va emessa, ai sensi dell'art. 473 bis u.c. c.p.c., sentenza non definitiva. 
Pertanto, va disposta, come da separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo della dott.ssa ### per la prosecuzione del giudizio ### alla pronuncia definitiva.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti, così provvede: - pronuncia la separazione personale dei coniugi ### nato a NAPOLI ### il ### e ### nata a Napoli il ###; - ordina all'### di ### del Comune di NAPOLI la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.  3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello ###) (### n. 4; ###, ### A, ### 2007); - provvede in ordine al prosieguo del giudizio come da separata ordinanza; - spese al definitivo. 
Così deciso in ### il 13 maggio 2025 ### estensore ###ssa ###ssa ### n

causa n. 295/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Scognamiglio Anna, Tabarro Alessandra

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4929/2023 del 06-11-2023

... merito alla natura ordinaria (e non ereditaria) della comunione di cui si è chiesto lo scioglimento, occorre muovere dalla descrizione e dalla valutazione dei singoli immobili svolte dal nominato c.t.u., ing. ### nel proprio elaborato depositato il ###. All'esito dei sopralluoghi e degli accertamenti svolti, l'ausiliario ha, in sintesi, rilevato che: - il magazzino sito in ### in ### n. 62 ha una superficie totale di mq 86,80 e una superficie utile di mq 74,94, è conforme sul piano urbanistico (edificato in data anteriore all'anno 1942), lo stato dei luoghi è conforme alla planimetria depositata in ### e, in pessimo stato manutentivo, ha un valore di euro 24.600,00; - il magazzino sito in ### in ### n. 4 ha una superficie totale di mq 147,11 e una superficie utile di mq 120,32, è conforme sul piano urbanistico (anch'esso edificato in data anteriore all'anno 1942) e catastale e, in pessimo stato di conservazione, ha un valore di euro 40.400,00; Registrato il: 22/05/2025 n.###/2025 importo 3027,75 - il magazzino sito in ### in via ### 2, avente superficie totale di mq 72,30 e utile di mq 62,60, a fronte della concessione edilizia rilasciata a nome del nonno ### con la quale veniva (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO - ### - In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 16567 del ### degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente tra ### nato a ### il ###, C.F. ###; rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura in calce all'atto di citazione; - attore E ### nata a ### il ### C.F. ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ###, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione; - convenuta MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio la sorella ### e, premesso che il comune padre ### era deceduto in ### il ### lasciando eredi i soli due figli, esponeva che il patrimonio relitto era composto da magazzini e da terreni e che, nonostante le richieste di divisione formulate alla sorella in via stragiudiziale e in sede di mediazione, la convenuta (che aveva apportato modifiche, senza il consenso dell'attore, a un magazzino comune e aveva impedito all'attore il materiale godimento del bene, omettendo la consegna delle nuove chiavi del portone d'ingresso, e aveva altresì provveduto alla ripetuta aratura di un terreno) era rimasta inerte. 
Per tali ragioni, chiedeva, testualmente, all'intestato Tribunale: “- Accertato e ### il ### in ### tra i ###ri ### e ### - Dire e Dichiarare, il diritto dei #### a procedere allo ### della ### Registrato il: 22/05/2025 n.###/2025 importo 3027,75
E per l'effetto, ad ottenere la divisione giudiziale degli immobili descritti in premessa provenienti, per la quota parte indivisa del 50% di spettanza alle odierne parti, dalla successione del proprio genitore #### avvenuto in ### il 5 maggio 2003, oltre accessori e pertinenze, dei seguenti immobili: A) Magazzino sito in #### - ### n. 62, ###, censito al ### del Comune di ##### 7798, ### C/2, ### 3, mq. 72, ### mg. 85 e Rendita €. 78,09; B) Magazzino sito in #### - ### n. 2, ###, censito al ### del Comune di ##### 8880, ### C/2, ### 5, mq. 64, ### mg.  72 e Rendita € 99,16; C) Magazzino sito in ####- ### n. 4, ###, censito al ### del Comune di ##### 2366, ### 3, ### C/2, ### 3, mq. 121, ### mq. 146 e Rendita €. 131,23; D) Terreno con quota pari ad 1/6 complessiva, sito in #### - C.da ###, censito al ### del Comune di #### 57, ### 482, 1533 e 1534 (ex 48), ### 750 mg.  (cfr. ### n. 4813/2016 dell'8.06.2016 del ### di #### "### del 21.06.2000 e ### del 24.07.2018 e registrato in data ### al 10706, prodotte in atti, ### 4, 5 e 6); E) Terreno sito in #### - C.da Paterna, censito al ### del Comune di #### 23, ### 112, ### 1, ### are 92, ### E. 47,98. (cfr. ### prodotti in atti, DOC 7); ⁃ Conseguentemente, dire e dichiarare la divisione giudiziale degli immobili stessi, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ogni parte la corrispondente quota ideale pari al 50% della sua proprietà esclusiva, secondo quanto verrà stabilito dal C.T.U. che dovrà essere nominato ai fini della redazione di un progetto divisionale.  ⁃ In via subordinata, alternativa, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni e/o del singolo bene immobile: ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione al 50% della somma ricavata tra le parti, spettante a ciascuno di essi.  ⁃ In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui l'odierna convenuta non intenda addivenire all'alienazione dell'immobile, condannarla alla liquidazione in favore dell'attore, della somma equivalente al valore delle singole quote (pari al 50%) a lui spettanti, oltre interessi medio tempore maturati e maturandi. 
Infine, in relazione al ### sito in ##### n. 2 ### (ove, senza una richiesta di autorizzazione sono state apportate delle modifiche strutturali al portone di ingresso, ad un tramezzo interno, nonché al tetto" per il godimento materiale, in maniera congiunta, del magazzino in questione), "si insiste, nelle more del presente giudizio, affinchè l'odierna convenuta, ### consegni la chiave del portone di accesso magazzino de quo"; Registrato il: 22/05/2025 n.###/2025 importo 3027,75 - Condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del giudizio in considerazione del comportamento ostativo posto in essere in fase di mediazione, che ha determinato la necessaria introduzione del presente procedimento” Si costituiva in giudizio ### eccependo, in via preliminare, l'inesistenza e la nullità dell'atto di citazione perché privo di sottoscrizione del procuratore e affermando, nel merito, la sua mancata opposizione alla divisione, ma puntualizzando, da un lato, la necessità di accertare l'insussistenza di irregolarità urbanistiche ostative alla divisione ed evidenziando, dall'altro, la mancata produzione della certificazione ipocatastale necessaria ai fini del giudizio. 
Opponendosi, poi, alla domanda di consegna delle chiavi del magazzino, rilevava come, diversamente da quanto prospettato dall'attore, gli interventi di manutenzione da lei effettuati rispetto ad alcuni beni comuni fossero finalizzati alla loro conservazione. 
Tali, in breve, le posizioni delle parti, respinte, per le ragioni di cui all'ordinanza del 22.5.2021, l'eccezione preliminare di nullità della citazione sollevata dalla convenuta e la richiesta di consegna delle chiavi di un magazzino comune formulata, ex art 186 ter c.p.c., da parte attrice all'udienza di prima comparizione (giacché strumentale alla consegna in favore dell'attore non tanto di un bene mobile, ossia la chiave in sé, quanto piuttosto di un immobile, con conseguente insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.), venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, per quel che qui rileva, parte attrice rappresentava che, nelle more, le parti avevano venduto a terzi la quota indivisa del terreno sito in #### - C.da ###. 
Disposta una consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'arch. ### chiarita l'impossibilità di dividere il compendio secondo una modalità condivisa da entrambe le parti, all'udienza del 14 febbraio 2023, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.   ***** 
Così succintamente compendiati i fatti per cui è causa e le difese svolte dalle parti, si osserva innanzitutto che la documentazione prodotta da parte attrice (in particolare, doc. 6 allegato alla citazione e doc. 15 allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) prova che i due fratelli ### e ### sono oggi comproprietari, per la quota di ½ ciascuno, dei beni indicati in citazione (ad eccezione del terreno sito in ### in ### ceduto a terzi dopo l'introduzione del giudizio) La quota del 50% dei suddetti immobili è stata trasferita a ciascuno dei due fratelli dallo zio ### al fine di reintegrare la quota di legittima cui aveva diritto il loro padre ### (deceduto in ### il ###) rispetto all'eredità di ### (a sua volta, padre ### e di ### e nonno di ### e di ###. 
Registrato il: 22/05/2025 n.###/2025 importo 3027,75
In particolare, i due fratelli ### e ### sono gli unici eredi di ### - deceduto ab intestato, lasciando i due figli odierni contendenti e la moglie ### che ha però rinunciato all'eredità (v. doc. 2 allegato alla citazione) - e in questa qualità avevano agito in giudizio a tutela dei diritti spettanti a ### quale erede legittimario del padre ### (deceduto il ###). 
Quest'ultimo aveva, infatti, nominato erede universale il solo figlio ### (zio degli odierni contendenti) e, all'esito del giudizio così proposto, il ### aveva riconosciuto la lesione della quota di riserva di ### ma aveva, al contempo, accertato che, con scrittura privata sottoscritta da quest'ultimo e da ### erano già state disciplinate le modalità di reintegrazione della suddetta quota (v. doc. 3 e doc. 4 allegati alla citazione). 
Dunque, con successivi atti “di reintegrazione di quota di legittima” stipulati in data ### presso il notaio ### (doc. 6 allegato alla citazione) e in data ### presso il notaio ### di ### (doc. 15 allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), ### ha trasferito, rispettivamente, a ciascuno dei due eredi di ### ossia ### e ### la quota del 50% dei beni sopraindicati. 
Tale premessa si rende necessaria al fine di chiarire che, seppure i beni sopra elencati siano pervenuti alle parti nella qualità di eredi di ### diversamente da quanto prospettato dalle parti, il compendio comune di cui oggi si chiede la divisione non costituisce una massa ereditaria, giacché non si tratta di beni che appartenevano a ### al momento della sua morte, ma di beni acquistati da ciascuno dei due fratelli nella misura di ½ ciascuno a seguito di atti inter vivos conclusi con ### ***** 
Tanto premesso in merito alla natura ordinaria (e non ereditaria) della comunione di cui si è chiesto lo scioglimento, occorre muovere dalla descrizione e dalla valutazione dei singoli immobili svolte dal nominato c.t.u., ing. ### nel proprio elaborato depositato il ###. 
All'esito dei sopralluoghi e degli accertamenti svolti, l'ausiliario ha, in sintesi, rilevato che: - il magazzino sito in ### in ### n. 62 ha una superficie totale di mq 86,80 e una superficie utile di mq 74,94, è conforme sul piano urbanistico (edificato in data anteriore all'anno 1942), lo stato dei luoghi è conforme alla planimetria depositata in ### e, in pessimo stato manutentivo, ha un valore di euro 24.600,00; - il magazzino sito in ### in ### n. 4 ha una superficie totale di mq 147,11 e una superficie utile di mq 120,32, è conforme sul piano urbanistico (anch'esso edificato in data anteriore all'anno 1942) e catastale e, in pessimo stato di conservazione, ha un valore di euro 40.400,00; Registrato il: 22/05/2025 n.###/2025 importo 3027,75 - il magazzino sito in ### in via ### 2, avente superficie totale di mq 72,30 e utile di mq 62,60, a fronte della concessione edilizia rilasciata a nome del nonno ### con la quale veniva autorizzata la costruzione di un fabbricato composto da piano terra e primo piano (pag. 73 della relazione), ad oggi, risulta composto esclusivamente dal piano terra e l'ingresso al magazzino, diversamente da quanto emerge dalle planimetrie catastali, è situato su via ### e non su via ### si trova in uno stato conservativo non del tutto ottimale (ma migliore rispetto ai due precedenti magazzini, anche grazie ai lavori di manutenzione che, da quanto emerso nel corso del giudizio, pare siano stati eseguiti da ### e ha un valore complessivo di euro 23.634,00; - il terreno sito in ####, ### censito al ### del Comune di #### 23, ### 112, ha una complessiva estensione di mq 9.290 che in parte, per mq 3.200, ricade in zona industriale-artigianale (###) e in parte, mq 6.090, in zona agricola (###), per un complessivo valore di euro 154.700,00. 
Ora, rispetto alle sopra trascritte conclusioni raggiunte dal c.t.u., si rendono indispensabili alcune precisazioni e alcune correzioni. 
Va fin da subito chiarito che le difformità riscontrate rispetto all'immobile di via ### n. 2 non sono ostative alla divisione del bene. 
Ricordato, innanzitutto, il recente insegnamento delle ### della Suprema Corte secondo cui “La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (Cass. Sez. Un. n. 8230/2019), nel caso di specie, secondo quanto accertato dall'ausiliario, per la costruzione del magazzino di via ### (peraltro, presumibilmente realizzata in data anteriore al 1942), era stata rilasciata, a nome di ### (3.10.1905), una ### (prot. 6069/77 reg. costr. N. 279/79 del 17/05/1979) che autorizzava la costruzione di un fabbricato (composto da piano terra e primo piano), sicché, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, la difformità della costruzione (realizzata senza il primo piano) rispetto al titolo abilitativo ### non osta alla divisione. 
Neppure rileva la difformità catastale, data dall'apertura d'ingresso realizzata in via ### con chiusura della originaria apertura su via ### (indicata in ###, atteso che, sebbene, pacificamente, l'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52/1985 si applichi anche ai provvedimenti giudiziali di ### il: 22/05/2025 n.###/2025 importo 3027,75 trasferimento di diritti reali e di scioglimento delle comunioni (cfr. Cass. n. 17990/2016; Cass. 18043/2020), con conseguente improcedibilità della domanda in ipotesi di accertamento della non conformità dello stato di fatto del cespite alle planimetrie catastali (v. in particolare Cass. 18043/2020), per individuare con esattezza il perimetro applicativo oggettivo della richiamata disposizione, va effettuata una analisi sistematica delle norme catastali che individuano i casi nei quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione dello stato dei beni con allegazione delle planimetrie catastali e pagamento della relativa sanzione. Viene in rilievo, dunque, l'art. 17 del DPR n. 1142 del 1949, a mente del quale, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, l'obbligo della relativa dichiarazione si configura nelle ipotesi in cui “la variazione incide sulla consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe” dell'unità immobiliare e dunque sulla determinazione della rendita catastale “a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, di ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni o cambio di destinazione d'uso del bene immobile urbano”, mentre “non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che pur variando la superficie utile dei vani interessati non variano il numero di vani o la loro funzionalità. Comportano, invece, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione l'effettuazione di interventi in cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l'utilizzazione di superfici coperte quali balconi o terrazze [….] ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi igienici ecc..” (così pp. 11 e 12 Circolare dell'### del ### n. 2 del 9.7.2010 prot. n. 3667); Dunque, nel caso di specie, neppure le difformità catastali riscontrate dal c.t.u. ostano alla divisione del cespite. 
Ciò posto, osserva il giudicante che, come correttamente osservato dal c.t.p. di parte attrice nelle proprie osservazioni alla bozza di consulenza, il c.t.u. non ha stimato il compendio alla data odierna, e, ritenendo ### che il riferimento al calcolo del valore dei beni “al momento della divisione” di cui al quesito formulato in sede di conferimento dell'incarico (con ordinanza del 12.4.2022) fosse da intendersi quale richiesta di retrodatare il valore dei beni all'anno in cui sono stati conclusi con ### gli atti notarili di “reintegrazione della quota di riserva” (di cui si è detto in precedenza), ha stimato i cespiti all'anno 2018.  ### in cui è incorso il c.t.u., che non ha stimato i beni all'attualità, risulta però superato all'esito della consultazione della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'### delle ### utilizzata dal c.t.u. per la stima dei magazzini, giacché il valore di mercato di beni quali quelli oggetto del giudizio nell'anno 2018 risulta pressoché identico al valore degli stessi cespiti alla data odierna. 
Vanno, dunque, confermate, poiché condivisibili e congruamente motivate, soprattutto avendo riguardo alle condizioni dei beni, le stime eseguite dal c.t.u. per i tre magazzini in comunione tra le parti. 
Con riferimento, invece, al terreno ubicato nel Comune di ### in contrada ### censito al ### del Comune di ### al foglio 23, particella 112, osserva il giudicante che, ### il: 22/05/2025 n.###/2025 importo 3027,75 erroneamente (verosimilmente, attenendosi ai certificato datati 20.7.2018 e 16.7.2018 allegati agli atti notarili denominati di “reintegrazione della quota di riserva” sottoscritti con ### v. doc.  6 allegato alla citazione e doc. 16 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice) il c.t.u.  ha affermato che il fondo, avente complessiva estensione di mq 9.290, ricade per mq 3.200 in zona industriale-artigianale “###” e per mq 6.090 in zona agricola “###”. 
In realtà, come riportato dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di ### in data in data ### (v. doc. 16 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice), ad oggi la particella 112 del foglio di mappa n. 23 ricade interamente nella zona destinata ad area agricola “###”. 
Quanto detto reca con sé significative ripercussioni sul calcolo del valore dell'intero terreno, stimato dal c.t.u. in euro 154.700,00 sull'assunto per cui i mq 3.200 ricadenti nella zona “###” avessero un valore di euro 116.700,00 e i mq 6.090 ricadenti in zona “###” un valore di euro 38.000,00 (calcolato tenendo in considerazione un valore di euro 6,25 per mq). 
Dunque, prescindendo dalle contestazioni svolte dai tecnici di parte alla stima effettuata dal c.t.u. per il terreno in zona “###”, in realtà, l'intero terreno di mq 9.290 va stimato utilizzando i criteri impiegati dal c.t.u. per la stima dei lotti agricoli in zona “###” -condivisi dal giudicante giacché congruamente motivati anche all'esito delle osservazioni mosse sul punto dai tecnici di parte, in accoglimento delle quali il c.t.u. ha modificato al ribasso i valori indicati nella bozza di consulenza tecnica - sicché, moltiplicando per i mq 9.290 il valore di euro 6,25 congruamente indicato dal c.t.u., il fondo comune va stimato in euro 58.062,50. 
Per quanto finora detto, correggendo le conclusioni adottate dal nominato ausiliario, il compendio comune ai due fratelli ### ha un complessivo valore di euro 146.696,50, atteso che: 1- il magazzino sito in #### - ### n. 62, ###, censito al ### del Comune di ##### 7798, ### C/2, ha un valore di euro 24.600,00; 2- il magazzino sito in #### - ### n. 4, ###, censito al ### del Comune di ##### 2366, ### 3, ### C/2, ha un valore di euro 40.400,00; 3- il magazzino sito in #### - ### n. 2, ###, censito al ### del Comune di ##### 8880, ### C/2, ha un valore di euro 23.634,00; 4- il terreno sito in #### - C.da ### censito al ### del Comune di #### 23, ### 112, ha un valore di euro 58.062,50. 
Ciascuno dei due fratelli ### titolare di ½ di ciascuno dei cespiti sopra elencati, ha dunque diritto a conseguire una quota dal valore di euro 73.348,25.  *****  ### il: 22/05/2025 n.###/2025 importo 3027,75
Venendo adesso al quomodo della divisione, va innanzitutto rammentato, in punto di diritto, che la disciplina generale in tema di divisione impone al giudice di perseguire in via prioritaria il risultato della divisione in natura; soltanto nel caso in cui tale risultato non sia conseguibile, interviene la regola dettata dall'art. 720 c.c., che individua, come soluzioni alternative, dapprima l'attribuzione al condividente che ne faccia richiesta (e secondo i criteri preferenziali dettati dal codice, nell'ipotesi di richieste concorrenti) ed infine, ove risulti mancante una richiesta siffatta, la vendita del bene (o del compendio comune), vista appunto come extrema ratio alla quale ricorrere solo nel caso in cui sia impedita la possibilità di mantenere il bene (o il compendio comune) nella sfera degli originari comunisti (in questi termini, da ultimo, anche Cass. n. 3694/2021). 
Ora nel caso di specie, il nominato c.t.u. ha affermato la possibilità di procedere alla divisione in natura di ciascuno dei tre magazzini comuni, evidenziando che: - il magazzino posto in via M. ### n. 62, avente superficie utile di mq 74,94, può essere suddiviso mediante creazione di due porzioni omogenee di mq 36 e mq 37, ponendo a carico di entrambe le parti “le spese relative alle modifiche da effettuarsi e che consistono nella realizzazione della parete divisoria, dell'apertura e la collocazione di un portone di ingresso al locale 2, nonché le spese relative al catasto e quelle autorizzative comunali”; - il magazzino posto in via ### 4, avente superficie utile di mq 120,32, può essere suddiviso in natura, creando due distinti locali, con accessi diversi, ciascuno di mq 59,10 e 59,56, realizzando una parete divisoria, una nuova apertura e collocando un nuovo portone di ingresso, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni; - il magazzino sito in via ### 2, avente superficie utile di 62,60 può essere diviso in due distinte porzioni omogenee di mq 29,06 e mq 29,71, previo ripristino dell'ingresso su via ### eliminando l'attuale ingresso da via ### e realizzando, poi, un tramezzo e una successiva porta su via ### richiedendo le necessarie autorizzazioni.  ### ha, invece, escluso la possibilità di dividere in due porzioni il terreno posto in ### senza un sostanziale deprezzamento del suo valore, a ciò aggiungendo che si tratterebbe di un lotto intercluso con unica possibilità di ingresso. 
Rispetto alle conclusioni così raggiunte dal c.t.u., parte attrice, ha manifestato la sua volontà di procedere alla divisione del compendio comune mediante frazionamento in due porzioni di ciascun magazzino (così come suggerito dal c.t.u.) e ha, inoltre, proposto la divisione in natura anche del terreno comune, mediante esecuzione di frazionamento perpendicolare all'asse della strada che scongiurerebbe sia la realizzazione di un fondo intercluso sia il deprezzamento del terreno. 
Dal proprio canto, parte convenuta, nelle osservazioni alla bozza di c.t.u., ha manifestato il proprio dissenso al frazionamento di ciascun magazzino, evidenziando, da un lato, che tale operazione comporterebbe una svalutazione dei beni, giacché si verrebbero a creare unità di minore quadratura ### il: 22/05/2025 n.###/2025 importo 3027,75 aventi probabile minore interesse di mercato, e che, dall'altro, la realizzazione di due locali per ciascun magazzino attraverso realizzazione di una parete interna ed apertura di un nuovo vano porta richiederebbe l'istruzione di pratiche presso gli enti di competenza (non soltanto il Comune di ### ma anche soprintendenza per la modifica del prospetto e il genio civile per l'apertura della porta d'accesso, trattandosi di edifici in muratura), nonché l'avvio di procedimenti per il conseguimento di nuovi identificativi catastali, cui si correla la necessità di eseguire tutte le opere edili di completamento (esempio finiture, infissi, impianti, sicurezza sismica) al fine di rendere i nuovi immobili agibili in ogni loro parte come da dichiarazioni di norma che dovranno essere rese dal tecnico incaricato per la redazione della ### di ### . 
Il tutto, dietro pagamento di oneri, diritti, bolli, spese tecniche, computo dei lavori, certificazioni non preventivati dal c.t.u., ma verosimilmente elevati. 
Ebbene, le osservazioni mosse dal c.t.p. di parte convenuta sono pienamente condivise dal giudicante, giacché l'istanza di equità sottesa alla proposta di divisione formulata dal c.t.u. (in realtà per i soli magazzini) e avallata (anche con riferimento al terreno) da parte attrice deve inevitabilmente soccombere a fronte di un frazionamento di unità privo di convenienza sotto l'aspetto economicofunzionale. 
Al riguardo va infatti richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (così, tra le altre, Cass. n. 12498/2007). 
Come condivisibilmente evidenziato dal tecnico di parte convenuta, a fronte di magazzini aventi una superficie non particolarmente estesa, il frazionamento in due porzioni rischierebbe di pregiudicare la naturale vocazione di tali immobili quali luoghi di deposito (così in particolare per il magazzino di via ### da cui si dovrebbero ricavare due unità di soli mq 36 e mq 37 e per quello di via ### da cui si ricaverebbero locali di soli mq 29,06 e mq 29,71), con conseguente, verosimile, sacrificio anche del valore di mercato di tali beni. 
Peraltro, come pure rilevato dal tecnico della convenuta, tale operazione risulta poco conveniente anche all'esito di una comparazione tra il valore, non particolarmente elevato, di tali magazzini (e ciò con particolare riferimento ai magazzino di via ### e di via ### stimati, rispettivamente, in euro 24.600,00 e in euro 23.634,00) e i costi, sia connessi ai materiali e alla manodopera sia alle pratiche amministrative da istruire, che le parti dovrebbero sostenere per ricavare da ciascun magazzino due unità distinte, aventi autonomi impianti e aperture.  ### il: 22/05/2025 n.###/2025 importo 3027,75
Dunque, tenuto conto delle dimensioni, della destinazione e dei costi di adeguamento (che, ancorché non quantificati, ragionevolmente, risulterebbero troppo elevati rispetto al valore degli stessi immobili), non si ritiene conveniente il frazionamento in due autonome unità immobiliari di ciascun magazzino proposta dal c.t.u. 
Stante l'impossibilità di eseguire in questi termini una divisione in natura del compendio comune, resta assorbita la proposta di parte attrice di suddividere in due porzioni anche il terreno. 
Va adesso rammentato che “In tema di divisione ereditaria o di cose in comunione, non è necessario formare delle porzioni assolutamente omogenee, poiché il diritto del condividente ad una porzione in natura dei beni compresi nelle categorie degli immobili, dei mobili e dei crediti in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla medesima categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni rientranti nelle suddette tre categorie, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti. Pertanto, qualora nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, spetta al giudice del merito accertare se il diritto della parte sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure per mezzo dell'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio” (Cass. n. 9282/2018; v. anche Cass. n. 27405/2013: “Il contenuto del diritto dei condividendi ad una porzione di beni immobili comuni, qualitativamente omogenea all'intero, consiste nella proporzionale divisione degli immobili considerati nel genere, contrapposti agli altri generi patrimoniali (mobili e crediti) e non in un frazionamento quotistico delle singole entità immobiliari (fabbricati, terreni, ecc.) comprese nella massa da dividere.”) Ebbene, nel caso di specie, le caratteristiche degli immobili comuni e il loro valore rendono opportuna l'assegnazione di interi immobili a ciascun condividente e, volendosi ridurre al minimo l'inevitabile conguaglio in denaro, vanno formate due quote dal valore di euro 73.348,25 così composte: ###: - Terreno sito in #### - C.da ### censito al ### del Comune di #### 23, ### 112, ### dal valore di euro 58.062,50; - ### sito in #### - ### n. 2, ###, censito al ### del Comune di ##### 8880, ### C/2, dal valore di euro 23.634,00; - obbligo di corrispondere un conguaglio di euro 8.348,25 in favore dell'assegnatario del ### B; ### B: - ### sito in #### - ### n. 62, ###, censito al ### del Comune di ##### 7798, ### C/2, dal valore di euro 24.600,00; - ### sito in #### - ### n. 4, ###, censito al ### del Comune di ##### 2366, ### 3, ### C/2, dal valore di euro 40.400,00; - diritto a ricevere un conguaglio di euro 8.348,25 da parte dell'assegnatario della quota A.  ### il: 22/05/2025 n.###/2025 importo 3027,75
Trattandosi di quote di uguale valore, l'assegnazione delle stesse avverrà, in applicazione dell'art. 729 c.c., mediante estrazione a sorte dei due lotti sopra formati, al passaggio in giudicato della presente sentenza.  ***** 
Le spese di lite del giudizio di divisione, stante l'assenza di inutili resistenze da parte della convenuta (che, costituendosi in giudizio, seppur non adottando un comportamento diretto all'immediato accoglimento delle richieste di parte attrice, ha comunque aderito alla domanda di divisione) e l'assenza di prove in ordine a sue, effettive, condotte ostative alla divisione (così come lamentato dall'attore), vanno poste a carico della massa e liquidate, secondo i criteri di cui al dm n 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 260.000,00: parametri medi ridotti della metà per tutte le fasi, stante la semplicità dell'attività concretamente svolta), in euro 7.052,00; Stessa sorte per le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto, anch'esse da porre a carico della massa.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - ACCERTA e ### che ### e ### sono comproprietari, per la quota di ½ ciascuno, dei seguenti beni: 1- magazzino sito in #### - ### n. 62, ###, censito al ### del Comune di ##### 7798, ### C/2; 2- magazzino sito in #### - ### n. 4, ###, censito al ### del Comune di ##### 2366, ### 3, ### C/2; 3- magazzino sito in #### - ### n. 2, ###, censito al ### del Comune di ##### 8880, ### C/2; 4- terreno sito in #### - C.da ### censito al ### del Comune di #### 23, ### 112; - DISPONE lo scioglimento della comunione esistente tra ### e ### sul compendio sopra descritto mediante estrazione a sorte, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, dei seguenti lotti: ### A composto da: ### Terreno sito in #### - C.da ### censito al ### del Comune di #### 23, ### 112, ### dal valore di euro 58.062,50; ### il: 22/05/2025 n.###/2025 importo 3027,75 #### sito in #### - ### n. 2, ###, censito al ### del Comune di ##### 8880, ### C/2, dal valore di euro 23.634,00; ### obbligo di corrispondere un conguaglio di euro 8.348,25 in favore dell'assegnatario del ### B; ### B composto da: #### sito in #### - ### n. 62, ###, censito al ### del Comune di ##### 7798, ### C/2, dal valore di euro 24.600,00; #### sito in #### - ### n. 4, ###, censito al ### del Comune di ##### 2366, ### 3, ### C/2, dal valore di euro 40.400,00; ### diritto a ricevere un conguaglio di euro 8.348,25 da parte dell'assegnatario della quota A; - PONE a carico della massa, in solido nei rapporti esterni e in parti uguali nei rapporti interni, le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto, nonché le spese di lite relative al giudizio di divisione, liquidate in euro 7.052,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, per ciascun condividente, oltre a esborsi per euro 786,00 a favore del solo ### Così deciso in ### il ###.  ### il: 22/05/2025 n.###/2025 importo 3027,75

causa n. 16567/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Amato Giulia, Ingrassia Silvia

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Tribunale di Civitavecchia, Sentenza n. 1143/2016 del 26-10-2016

... congiuntamente, chiedendo una sentenza declaratoria dello scioglimento del loro matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso. R.G.A.C. n. 1366/2016 ### ricorso depositato presso il Tribunale di Civitavecchia in data ###, i ricorrenti, in presenza dei presupposti di legge, formulavano richiesta di sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio fra di loro contratto in data ###, alle condizioni ivi precisate. In data ### il P.M. ha dichiarato di intervenire nel giudizio. All'udienza del 13.10.2016 le parti, come detto, confermavano le conclusioni congiunte, chiedendo la declaratoria dello scioglimento del loro matrimonio, alle condizioni precisate in ricorso. ### pertanto, tratteneva la causa in decisione per il Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE A fronte del ricorso e delle conclusioni congiuntamente rassegnate, nonché dall'esame della documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio, ritiene il Collegio che la domanda dei coniugi debba essere accolta, in presenza dei presupposti di legge per la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio, essendo emersa la volontà delle parti di non ricostituire in alcun modo la comunione di vita materiale e spirituale propria (leggi tutto)...

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R.G.A.C. n. 1366/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. ### rel.  dott. ### dott. ### R. ### riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1366 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente TRA ### nata a ### il ###, E ### nato a ### il ###, entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura allegata in calce al ricorso, ####'udienza del 13.10.2016 le parti concludevano congiuntamente, chiedendo una sentenza declaratoria dello scioglimento del loro matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso. 
R.G.A.C. n. 1366/2016 ### ricorso depositato presso il Tribunale di Civitavecchia in data ###, i ricorrenti, in presenza dei presupposti di legge, formulavano richiesta di sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio fra di loro contratto in data ###, alle condizioni ivi precisate. 
In data ### il P.M. ha dichiarato di intervenire nel giudizio. 
All'udienza del 13.10.2016 le parti, come detto, confermavano le conclusioni congiunte, chiedendo la declaratoria dello scioglimento del loro matrimonio, alle condizioni precisate in ricorso. ### pertanto, tratteneva la causa in decisione per il Collegio.  MOTIVI DELLA DECISIONE A fronte del ricorso e delle conclusioni congiuntamente rassegnate, nonché dall'esame della documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio, ritiene il Collegio che la domanda dei coniugi debba essere accolta, in presenza dei presupposti di legge per la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio, essendo emersa la volontà delle parti di non ricostituire in alcun modo la comunione di vita materiale e spirituale propria del rapporto di coniugio tra le stesse intercorso, ed essendo, altresì, decorso, senza riconciliazione, il termine previsto dalla legge, dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al ### del Tribunale in sede di separazione personale. 
Possono, altresì, essere integralmente recepite le condizioni previste, come indicate in ricorso. 
Rimane escluso che, qualora siano previsti trasferimenti immobiliari, la presente decisione possa costituire titolo per detti trasferimenti, ovvero accertamento della consistenza degli immobili, della loro trasferibilità o validità degli accordi.  P.Q.M.  Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da ### nata a ### il ###, e ### nato a ### il ###, R.G.A.C. n. 1366/2016 in data 15 settembre 1996 e trascritto nei registri dello ### del Comune di ### al 2, ###, ### C, anno 1996, alle condizioni sopra precisate. 
Ordina al competente ### dello ### di procedere all'annotazione della presente sentenza ed al ### di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970. 
Nulla per le spese del presente giudizio. 
Civitavecchia, 14 ottobre 2016 ### est. 
RG n. 1366/2016

causa n. 1366/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Mantelli Gianfranco

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