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Tribunale di Tivoli, Sentenza n. 2101/2017 del 19-12-2017

... obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., che rinvia all'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro , professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974). Nel caso di specie sussistono i presupposti mantenere l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante la corresponsione in favore della resistente di un assegno mensile che si ritiene equo mantenere in complessivi euro 550,00 ( euro 275,00 per ciascun figlio). Non è, invero, contestato che la ### lavori presso due cooperative: in una è socia dipendente e svolge attività di assistenza domiciliare scolastica (14 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa ### dr. ### dr.ssa ### dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 574/2015 del ### degli ### civili contenziosi vertente TRA ### nato il ###, con l'Avv. ###; ricorrente #### nata il ###, con l'Avv. ### resistente ###'### del ### interveniente necessario ### divorzio contenzioso.  ###: all'udienza del 18 settembre 2017 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso regolarmente notificato ### conveniva in giudizio ### esponendo di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in ### in data ###. 
Esponeva che da tale unione erano nati i figli ### in data ###, e ### in data ###. 
Rilevava che il Tribunale di ### in data ### aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. 
Aggiungeva che dalla data di comparizione dinanzi al ### del Tribunale non si era più ricostituita la comunione, sia materiale che spirituale, con la resistente. 
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente e che venisse disposta la riduzione del contributo mensile dallo stesso dovuto per il mantenimento dei figli, in ragione del peggioramento delle proprie condizioni economiche. 
Costituitasi in giudizio, la resistente dichiarava di non opporsi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio; si opponeva, invece, alla modifica delle condizioni richiesta dal ricorrente, invocando un aumento del contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli. 
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione, nell'udienza del 15 febbraio 2016 è stata chiesta l'emissione della sentenza non definitiva sulle questioni di status. 
Con la sentenza non definitiva pronunziata da questo tribunale in data 25 febbraio 2016 veniva, quindi, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza pronunziata in pari data veniva disposta la remissione della causa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande. 
Il processo veniva, quindi, istruito mediante l'acquisizione di documentazione e all'udienza del 19 settembre 2017 la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  *** 
In considerazione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa da questo tribunale con la sentenza non definitiva resa inter partes, rimane devoluta a questo collegio unicamente la pronunzia relativamente alle ulteriori domande proposte dalle parti, sia con riferimento all'affidamento dei figli minori, che con riferimento ai provvedimenti di natura economica. 
Per quanto attiene l'affidamento dei figli ### nato il ###, e ### nata il ###, le parti sono concordi nel richiedere l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente dei minori presso la madre. 
Occorre in proposito osservare come alla pronunzia di affidamento condiviso consegue in via principale l'attribuzione ai medesimi genitori del compito di procedere alla individuazione, in prima battuta, di un idoneo regime di vita del figlio minore, che tenga conto in via primaria delle sue esigenze di vita, delle sue inclinazioni e dell'instaurazione di un sano rapporto con entrambe le figure dei genitori e con i rispettivi nuclei familiari di provenienza. 
Ferma restando l'attribuzione in via primaria ai genitori, di comune accordo, del compito di regolamentare il regime di vita dei figli minori appare opportuno stabilire un regolamento minimale dei rapporti tra gli stessi ed il padre, da applicarsi nel caso in cui i coniugi, di comune accordo, non riescano a determinare autonomamente il regime di vita dei figli. 
A tale scopo pare opportuno ribadire le modalità di frequentazione con il padre, concordate dai coniugi in sede di separazione, così come omologate il ###, adattate tuttavia all'età attuale dei minori, con previsione dunque di pernotto durante i fine settimana trascorsi con il padre. 
In particolare, “- Il padre potrà vederli o tenerli con sé ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con le esigenze dei minori e comunque: due pomeriggi alla settimana da concordare anticipatamente; due fine settimana al mese, con pernotto; durante le festività natalizie e pasquali alternativamente con l'altro coniuge dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno; durante il periodo feriale estivo, per quindici giorni da concordare anticipatamente di anno in anno”. 
Venendo all'esame delle domande di contenuto patrimoniale, con riferimento alla richiesta di contribuzione al mantenimento dei figli minori, quantificata in sede ###complessivi 550,00 euro mensili, e rispetto alla quale invoca il ricorrente in questa sede riduzione, contestata dalla resistente che ne domanda un aumento, va in proposito rimarcato che a seguito del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., che rinvia all'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro , professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974). 
Nel caso di specie sussistono i presupposti mantenere l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante la corresponsione in favore della resistente di un assegno mensile che si ritiene equo mantenere in complessivi euro 550,00 ( euro 275,00 per ciascun figlio). 
Non è, invero, contestato che la ### lavori presso due cooperative: in una è socia dipendente e svolge attività di assistenza domiciliare scolastica (14 ore settimanali) durante il periodo di apertura delle scuole, percependo € 750,00 al mese, ad eccezione dunque dei mesi da metà giugno a metà settembre; nell'altra cooperativa svolge attività di assistenza domiciliare (13 ore settimanali) percependo circa € 300,00 al mese, mentre dalla documentazione acquisita in atti il ricorrente risulta percepire un reddito mensile di circa 1700,00 euro (non può ritenersi indicativa del reddito percepito la produzione da parte del ricorrente della sola busta paga del mese di agosto 2016, dalla quale risulta, è vero, un reddito netto di € 1366,00 , a seguito, tuttavia, della sottrazione dell'importo di circa 380,00 euro per ### a debito, a conguaglio dell'anno precedente). 
Né induce ad accogliere la richiesta di riduzione del contributo mensile al mantenimento dei minori, la circostanza che a questi ultimi siano state riconosciute indennità assistenziali. Risulta, infatti, che i minori sono affetti l'uno, ### da un ritardo cognitivo border-line e disgrafia, ed in relazione a tale invalidità civile gli viene corrisposta una indennità di frequenza scolastica (dal 1 del mese di ottobre a fine maggio) di € 280,00 mensili, l'altra, ### da una disabilità grave (ritardo cognitivo e della condotta, disturbi inquadrati nella patologia dell'autismo) e per tale patologia, che ha comportato una dichiarazione di invalidità del 100%, le viene corrisposta una indennità di accompagno di € 500,00 mensili. 
Tali importi, tuttavia, risultano strettamente correlati alle necessità assistenziali connesse alle patologie dei minori e verosimilmente via via crescenti con il crescere dell'età, allorquando l'adempimento degli obblighi scolastici e della vita di relazione dei ragazzi impone, al genitore quotidianamente impegnato nella relativa assistenza, un maggior aggravio in termini di impegno e di costi. 
Tali somme andranno corrisposte entro il giorno cinque di ogni mese, e saranno soggette a rivalutazione annuale, come per legge, secondo gli indici ### F.O.I. 
La parte ricorrente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, intese come spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal ### nonché alle spese scolastiche o ricreative. 
In considerazione della natura del presente procedimento si ritengono sussistere giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.  PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il ###; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando;  dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori ### nato il ###, e ### nata il ###;  dispone che i predetti minori abbiano la propria residenza prevalente presso il domicilio materno;  dispone che il regime di vita dei predetti minori venga determinato di comune accordo da entrambi i genitori;  dispone che, in caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il genitore ### abbia la facoltà di incontrare i figli minori con le modalità indicate in motivazione;  pone a carico del ricorrente ### l'obbligo di corrispondere in favore della resistente, entro il giorno cinque di ogni mese, ad esclusivo titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 550,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### oltre che l'obbligo di provvedere al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, intese come spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal ### nonché alle spese scolastiche o ricreative;  dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio del 15 dicembre 2017 ### estensore ### n. 574/2015

causa n. 574/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Coccoli Francesca

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 47/2026 del 13-01-2026

... 1, comma 121, della legge n. 107/2015), per l'anno scolastico 2022/2023 e, così, per un importo complessivo pari ad € 500,00. La ricorrente è stata infatti esclusa dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docente non di ruolo, avendo espletato, nei suddetti anni scolastici, attività di supplenza in forza di contratti a tempo determinato. 2. Si è costituito il Ministero dell'### e del ### che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto la ricorrente ha svolto, in tale anno, solo supplenze brevi e saltuarie. 3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto. 4. La c.d. “### elettronica del docente” è stata istituita dal comma 121 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». La disposizione precisa che «### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. ### N. 307/2024 Udienza del 13/01/2026 Il Giudice del ### viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza con motivazione contestuale.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO - ### - ### e ### del ### del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ### nella causa iscritta al R.G. ### n. 307/2024 promossa DA ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### - RICORRENTE - ###'#### (C.F.  ###), in persona del ### pro tempore e, per esso, l'### per la #### - ### di ### (C.F. ###), in persona del Dirigente pro tempore rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa #### dell'### - RESISTENTE - Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 avente ad oggetto: ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015). 
Conclusioni delle parti: come da atti di causa. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### chiedendo che le venga riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art.  1, comma 121, della legge n. 107/2015), per l'anno scolastico 2022/2023 e, così, per un importo complessivo pari ad € 500,00. 
La ricorrente è stata infatti esclusa dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docente non di ruolo, avendo espletato, nei suddetti anni scolastici, attività di supplenza in forza di contratti a tempo determinato.  2. Si è costituito il Ministero dell'### e del ### che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto la ricorrente ha svolto, in tale anno, solo supplenze brevi e saltuarie.  3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.  4. La c.d. “### elettronica del docente” è stata istituita dal comma 121 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». 
La disposizione precisa che «### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». 
La fruizione è stata, tuttavia, limitata dalla citata disposizione legislativa al solo personale «docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», così escludendo il personale non di ruolo.  5. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'UE, con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21 (UC / Ministero dell'###, ha ritenuto che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea …».  6. Recependo la decisione europea, la ### della Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione in sede di rinvio pregiudiziale operato dal ### del ### del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs.  n. 149/2022), si è recentemente espressa con la sentenza 29961/2023 (cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la quale, compiendo un articolato excursus sulla ratio istitutiva del bonus e collocandolo sistematicamente all'interno dell'intera struttura normativa prevista per la formazione del personale docente generalmente inteso, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., Lav., Sent. n. 29961/2023).  7. Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio (si vedano i contratti individuali di lavoro allegati al ricorso) risulta provato che la ricorrente sia in possesso dei requisiti enucleati dalla Suprema Corte e necessari per beneficiare, nell'anno scolastico oggetto della domanda, della ### elettronica del docente, atteso che la predetta ha svolto attività di docenza, in sostituzione di docente assente (per 24 ore settimanali nella scuola primaria), nei seguenti periodi: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 - dal 06/10/2022 al 08/10/2022 (doc. n. 1); - dal 10/10/2022 al 12/10/2022 (doc. n. 2); - dal 20/10/2022 al 24/10/2022 (doc. n. 3); - dal 25/10/2022 al 27/10/2022 (doc. n. 4); - dal 28/10/2022 al 28/10/2022 (doc. n. 5); - dal 02/11/2022 al 04/11/2022 (doc. n. 6); - dal 09/11/2022 al 14/11/2022 (doc. n. 7); - dal 15/11/2022 al 18/11/2022 (doc. n. 8); - dal 24/11/2022 al 01/12/2022 (doc. n. 9); - dal 02/12/2022 al 22/12/2022 (doc. n. 10); - dal 09/01/2023 al 07/02/2023 (doc. n. 11); - dal 08/02/2023 al 09/03/2023 (doc. n. 12); - dal 10/03/2023 al 05/04/2023 (doc. n. 13); - dal 12/04/2023 all'11/05/2023 (doc. n. 14); - dal 12/05/2023 al 10/06/2023 (doc. n. 15); - dall'11/06/2023 al 14/06/2023 (doc. n. 16); per un periodo, quindi, ampiamente superiore a 180 giorni ovvero 6 mesi (che è il periodo minimo di durata delle supplenze conferite fino al termine delle attività didattiche - ovvero fino al 30 giugno - atteso che tali supplenze possono essere conferite per posti non vacanti che si rendano disponibili, di fatto, fino al 31 dicembre).  7.1. Si deve quindi osservare che, seppur l'attività di supplenza sia stata svolta non in forza di un unico contratto, ma di una pluralità di contratti a tempo determinato (ovvero con il conferimento di supplenze brevi e temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999), tali contratti si sono susseguiti sostanzialmente senza soluzione di continuità. La ricorrente ha quindi svolto un servizio del tutto equiparabile, quanto a durata minima (sei mesi), a quello prestato dai docenti incaricati per la “copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”, in relazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 ai quali “si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” ovvero sino al 30 giugno (art.  4, comma 2, della legge n. 124/1999), per i quali la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al bonus per cui è causa. 
Conseguentemente, alla ricorrente non può essere negato, a pena di una discriminazione irragionevole, il beneficio richiesto per gli anni scolastici in esame.  7.1.1. ###, la Corte di Giustizia dell'UE, con sentenza del 3 luglio 2025 (causa C-268/24), ha definitivamente chiarito che «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva».  7.1.2. ### non ha però dedotto alcuna ragione oggettiva, diversa dalla natura breve e saltuaria delle supplenze, che possa giustificare un trattamento differenziato rispetto ai docenti di ruolo.  8. Dallo stato matricolare prodotto dal M.I.M. emerge, poi, che la ricorrente è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, essendo destinataria di una supplenza, con orario settimanale completo, fino al 30/06/2026 (ovvero fino al termine delle attività Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026
R.G. LAV. N. 307/2024 didattiche), sicché ella ha diritto all'adempimento in forma specifica, come statuito dalla Suprema Corte (principio di diritto n. 2).  9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  ### del ### definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ### ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 e, quindi, per un importo complessivo di € 500,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero dell'### e del ### a mettere a disposizione della ricorrente la c.d. “### elettronica del docente” e ad accreditarvi l'importo sopra specificato; - condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 300,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. ### Così deciso in ### in data 13 gennaio 2026 ### del #### (firmato digitalmente) Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/01/2026

causa n. 307/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Pirruccio

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Tribunale di Paola, Sentenza n. 13/2026 del 15-01-2026

... cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. I principi di diritto affermati dal Giudice di ### appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati. § 7. (leggi tutto)...

testo integrale

Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### letti gli atti della controversia iscritta al n. 648/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno 12.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite; lette le “note di trattazione scritta” depositate; dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge; P.Q.M.  Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.  ###### di ### sezione ### nella persona della dott.ssa ### in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 648/2024, avente ad oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione TRA ### nata a #### l'8.3.1988, rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui ### in ### alla ### n 9 elegge domicilio come in atti RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELL'#### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dottori ### e ### funzionarie in servizio presso L'### A.T. ### con domicilio eletto in ### via ### 13, RESISTENTE Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con ricorso depositato il ###, parte ricorrente, premesso di lavorare, al momento dell'introduzione del giudizio, alle dipendenze del Ministero dell'### presso IM “T.CAMPANELLA” di ### ha dedotto di aver svolto plurimi contratti a tempo determinato per gli ### 2022/2023 e 2023/2024 presso gli istituti indicati in ricorso, deducendo il mancato riconoscimento della c.d. "Carta del docente", di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. "###" - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come parte ricorrente; che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e 35 della ### e per violazione articoli 63 e 64 del ### di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente. 
In conseguenza di ciò ha chiesto che il ### accerti e dichiari il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge 107 del 2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; per l'effetto, condannare il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, alla corresponsione in favore della medesima parte ricorrente dell'importo nominale complessivo di euro di € 1.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della legge 107 del 2015, con vittoria delle spese di lite con attribuzione. 
Costituitosi in giudizio, il Ministero dell'### ha aderito alla domanda chiedendo la compensazione delle spese di lite. 
La causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti. 
§ 2. In via preliminare, sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. ### principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica - che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei ### di ### questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. 
§ 3. Nel merito la domanda è fondata e va accolta. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che "### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro", con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.  ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art.  63, rubricato "### in ###, che "1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.  2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)". 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "### del diritto alla formazione", prevede che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità". 
La clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive". 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. "###") prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". 
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova", con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
§ 4. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la ### costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. 
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la "###, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta - peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione - e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della "### anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. 
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. ###/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della ### i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede. 
§ 5. Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che eurounitario. 
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del ### per il ### - #### che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la "### del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015. 
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. 
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che "(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti". 
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il ### di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il ### di Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 7.09.2022, nonché, da ultimo, ### sez. lav., 07/11/2022, (ud. 07/11/2022, dep. 07/11/2022), n.1911. 
Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla ### la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di ###, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### in cui si afferma che: "un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'###. 
Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. ###/2019, ha affermato che: "In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato".  ### i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato. 
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. 
A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento. 
§ 6. Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023 resa in tema di ### docenti. 
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il ### di Taranto, ### nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. ### docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto). 
Con decreto del 29-30.05.2023, il ### della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla ### della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto. 
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal ### di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
I principi di diritto affermati dal Giudice di ### appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati. 
§ 7. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di supplenze con durata fino al 30 giugno o 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per le quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla ### né sul punto risulta contestato alcunché di specifico dal Ministero dell'### sulla minore durata della supplenza; inoltre, la durata al 30 giugno e non al 31 agosto della supplenza esclude anche che possa trovare applicazione il decreto legge n. 69/2023, c.d. ###, pubblicato sulla ### il 13 giugno 2023, che all'art. 15 prevede che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, dovendosi intendere per “supplenza annuale” quelle con durata fino al 31 agosto, escludendo i titolari di supplenze fino al 30 giugno; b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, è comprovato che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di ### come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, essendo pacifico fra le parti, oltre che documentato, che parte ricorrente è docente è stata immessa in ruolo con decorrenza dal 01.09.2024, come da contratto a tempo indeterminato in atti. 
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta nei limiti della annualità domandata e va dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd.  “### del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del Ministero all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (due annualità pari ad € 1.000,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
§ 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione fino a 1.100,00 Euro), della complessità ###, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. ### dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.  P.Q.M.  ### di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. "### del docente" e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico svolto con riferimento alle annualità 2022/2023 e 2023/2024; 2) Condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (due annualità pari ad € 1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; 3) Condanna il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 321,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.  ### dichiaratosi anticipatario, ex art 93 c.p.c. 
Si comunichi.  ### 15.01.2026 Il Giudice Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026

causa n. 1158/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Genduso Ivana

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 519/2025 del 09-04-2025

... pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno; d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto; e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e ###; f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento; g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno; h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato; i) mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati; b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in ### e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato; e) alloggio presso la sede universitaria; spese (leggi tutto)...

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N. 6017/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### relatore dott.ssa ### onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024 da: ### (###), assistita e difesa dall'Avv. ### come da procura in atti; RICORRENTE nei confronti di ### (###), assistito e difeso dall'Avv. ### come da procura in atti; RESISTENTE con l'intervento del ### ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c. 
OGGETTO: separazione giudiziale; CONCLUSIONI: per ### e ### congiuntamente, come da verbale di udienza del 25 marzo 2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### e ### hanno contratto matrimonio civile nel comune di ### d'#### in data 22 ottobre 2011. 
Dalla loro unione è nato ### (27 luglio 2022), minorenne. 
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ### ha domandato la separazione personale con addebito al marito, il collocamento del figlio minore presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale, l'affidamento super-esclusivo del figlio, la disciplina del diritto di visita del padre con l'intervento dei ### e un contributo per il mantenimento del minore pari a € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ### ha aderito alla domanda sullo status e ha precisato le proprie domande in parziale opposizione alla moglie quanto al resto. 
All'udienza di prima comparizione del 25 marzo 2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo che è stato integrato e confermato da entrambe. Pertanto, il ### relatore, ritenute le condizioni pattuite rispondenti all'interesse della prole, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. 
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento. 
La natura delle doglianze esposte delle parti e le dichiarazioni rese sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi. 
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi. 
Passando alle condizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, questo Collegio ritiene di poter decidere in conformità, in quanto le condizioni pattuite appaiono conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico, bensì rispondenti al best interest della prole e conformi alle conclusioni formulate dai servizi sociali. 
Si osserva, infatti, che il regime dell'affido super esclusivo del minore alla mamma, concordato dai coniugi, è il più rispondente alle esigenze del minore, tenuto conto delle fragilità associate alla figura paterna, in relazione sia al problema di consumo abituale di alcol sia alle reazioni violente assunte da quest'ultimo, tali da esporre il minore ad una situazione di pregiudizio (v. relazione SS dep. 14.3.25). 
In tale ottica, si reputa senz'altro conforme all'interesse del bambino la regolamentazione in forma protetta delle visite col padre, come concordata dai genitori. 
Inoltre, questo Collegio ritiene necessario incaricare i servizi affinché monitorino il nucleo familiare per il periodo di 12 mesi, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, per il minore alla competente #### della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c, data la tenera età del bambino e il contenuto delle relazioni depositate agli atti dai ### Infine, anche gli accordi in punto di mantenimento appaiono adeguati a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, mentre deve darsi atto degli ulteriori accordi economico-patrimoniali raggiunti dai coniugi. 
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto. P.Q.M.  Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi ### e ### i quali hanno contratto matrimonio civile nel comune di ### d'#### in data 22 ottobre 2011; 2. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ### d'#### di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, parte I, ufficio 1, n. 14; 3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto: 3) Disporre l'assegnazione della casa famigliare di proprietà esclusiva della moglie sita in ### - ### 5 alla sig.ra ### con i mobili e suppellettili che ne costituiscono l'arredamento, con collocamento prevalente del figlio minore ### presso la madre.  4) Disporre l'affidamento in via super esclusiva del figlio minore ### alla madre, con esercizio della responsabilità genitoriale anche per le questioni di primaria importanza (scuola e salute) da esercitarsi in via esclusiva in capo alla moglie; 5) Il padre si impegna a contribuire al mantenimento del figlio minore ### nella misura di euro 250,00 mensili, oltre ### ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema di regolamentazione delle spese per i figli allegato al protocollo di intesa del 31.10.2024 in uso presso il Tribunale di Bergamo: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria; b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal ### purché prescritti dal medico di assistenza primaria; d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria; f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal ### g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal ### e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno; d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto; e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e ###; f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento; g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno; h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato; i) mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati; b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in ### e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio; c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la ### e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente; c) viaggi e vacanze; d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. 
Il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) o fornire un preventivo alternativo. In difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. 
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. 
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, con indicazione espressa della causale del pagamento.  6) Disporre che il padre possa vedere il figlio ### - ove ne faccia richiesta - con l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti modulando i tempi di frequentazione tra padre e figlio in modalità protetta alla presenza di un operatore secondo il calendario che verrà predisposto dai servizi sociali al fine di poter giungere, gradualmente, anche alla liberalizzazione una volta superate le difficoltà del signor ###; - il signor ### si impegna ad intraprendere un percorso presso il ### territorialmente competente e a sottoporsi al programma di cura indicato e ai relativi esami periodici; - la signora ### si impegna a proseguire il percorso psicologico in atto; - le parti si dichiarano disponibili ad attivare ogni percorso che verrà loro proposto dai servizi sociali nell'esclusivo interesse del minore; 4. prende atto dei seguenti accordi assunti dalle parti: 7) Le parti ### e ### dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e di null'altro avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, per cui i medesimi rinunciano ad ogni pretesa economica e/o di versamento di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.  8) I coniugi si impegnano a prendere contatti con ### spa al fine di trasformare il conto corrente cointestato n. ### in conto corrente singolo intestato esclusivamente alla signora ### Il signor ### rinuncia a chiedere alla signora ### il 50% delle somme residue ivi accreditate.  9) I ricorrenti si danno reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio/rinnovo di documenti a tal fine validi anche per il figlio minore.  10) Assegnazione dell'autovettura ### targata ### in comproprietà fra i coniugi al signor ### e dell'autovettura ### i10, targata ### anch'essa in comproprietà fra i coniugi, alla signora ### con impegno per ciascun coniuge di sopportare le spese e oneri tutti, nessuno escluso, relativi ad esse, ivi incluse quelle relative al passaggio di proprietà.  5. incarica i servizi affinché monitorino il nucleo familiare per il periodo di 12 mesi, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, per il minore alla competente ### 6. spese legali compensate.
Manda alla ### per la comunicazione ai servizi sociali già incaricati. 
Così deciso in ### alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.  ### dott.ssa ### estensore dott.ssa

causa n. 6017/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cimminiello Raffaella, Costanzo Rosa Maria Alba

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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 960/2025 del 02-07-2025

... “respingere le domande proposte dalla ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023, e quanto alle domande relative all'anno scolastico 2023/2024, si rimette a giustizia anche in ordine alle spese di lite”. La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti. Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue. Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con i sopraindicati contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, come emerge dai contratti allegati al fascicolo di parte ricorrente e dallo stato matricolare completo prodotto dal Ministero resistente. Parimenti, dallo stato matricolare in atti emerge che la ricorrente, anche per l'a.s. 2024/2025, ha stipulato con l'amministrazione resistente un contratto di lavoro a tempo determinato, dal 13.09.2024 al 30.06.2025, su posto normale, per n. 15 ore di servizio settimanali. Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1819/2024 tra ### RICORRENTE e MIM - #### RESISTENTE Oggi 2 luglio 2025 innanzi alla Dott.ssa ### sono comparsi: ### l'avv. ### e l'avv. ### oggi sostituiti dall'avv. ### - #### nessuno ###. ### si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, anche con riferimento all'annualità 2022/2023, contestando l'eccezione sollevata sul punto dal Ministero resistente in memoria di costituzione. 
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti. 
Il Giudice Dott.ssa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa di I ### iscritta al n. r.g. 1819/2024 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### con elezione di domicilio in #### GROSSETO, presso il difensore avv. ### PARTE RICORRENTE contro MIM - #### (C.F. ###), con il patrocinio del funzionario delegato dott. ### PARTE RESISTENTE Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ###, la docente ### ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### in forza dei seguenti contratti fino al termine delle attività didattiche: 1) Nell'a.s. 2022/2023 - contratto dal 21.09.2022 al 30.06.2023, per n. 6 ore di servizio settimanali, per un posto normale, presso ### - "### - #### con primo completamento per n. 6 ore presso #### - GRANACCI - ### A ### e con secondo completamento per n. 6 ore presso ### - ### - ### 2) Nell'a.s. 2023/2024 - contratto dal 20.09.2023 al 30.06.2024, per n. 12 ore di servizio settimanali, per un posto normale, presso ### - "### - #### senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di € 500,00 annui (per gli aa/ss. 2022/2023 e 2023/2024), sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, alla luce delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della disciplina contrattuale di cui agli artt. 63 e 64 CCNL del 29/11/2007, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22; nonché la natura discriminatoria del mancato riconoscimento del predetto beneficio economico a favore dei docenti assunti a tempo determinato, anche in virtù della normativa comunitaria, richiamando l'ordinanza del 18/05/2022 emessa dalla ### nella causa C-450/21. 
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24 e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'### al pagamento in favore del ricorrente la somma di € 1000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”. 
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'### e del ### contestando la domanda con riferimento alla annualità 2022/2023, nella quale la ricorrente stipulava con l'amministrazione resistente un contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario di cattedra (n. 6 ore di servizio settimanali), a fronte di un orario di lavoro a tempo pieno di n. 18 ore settimanali, con la conseguenza che la sua concreta situazione non è comparabile a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, atteso che i docenti part-time di ruolo sono tenuti, ai sensi dell'art. 4, co. 1, dell'O.M 55/1998 e dell'art. 39, co. 4, ### a garantire almeno il 50% dell'orario di cattedra. 
Parte resistente ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni: “respingere le domande proposte dalla ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023, e quanto alle domande relative all'anno scolastico 2023/2024, si rimette a giustizia anche in ordine alle spese di lite”. 
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti. 
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue. 
Nella fattispecie, è documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con i sopraindicati contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, come emerge dai contratti allegati al fascicolo di parte ricorrente e dallo stato matricolare completo prodotto dal Ministero resistente.
Parimenti, dallo stato matricolare in atti emerge che la ricorrente, anche per l'a.s. 2024/2025, ha stipulato con l'amministrazione resistente un contratto di lavoro a tempo determinato, dal 13.09.2024 al 30.06.2025, su posto normale, per n. 15 ore di servizio settimanali. 
Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. 
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ### il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121». 
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. 
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 ### in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.  ###. 64 del citato ### stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. 2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. 3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”. 
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della ### elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente; a tal proposito, la ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una discriminazione a danno dei docenti precari, che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi, in difetto di ragioni obiettive). 
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l.  107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842). 
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'### è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE. 
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. 
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa n. 450/2021). 
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della ### precisando il significato e la portata del diritto dell'### hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'### (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali. 
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il ###, affermando i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 
Ciò posto, nel caso in esame, è documentale che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con incarichi sino al termine delle attività didattiche. 
Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto comparabili ai docenti di ruolo i docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche, con conseguente spettanza della carta docente anche a favore di tali ultimi docenti, in virtù del principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### Deve, inoltre, essere respinta l'eccezione sollevata dal Ministero resistente in memoria di costituzione in relazione alla annualità 2022/2023, per avere le parti stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno, poiché dal contratto prodotto da parte ricorrente e dallo stato matricolare completo prodotto dal Ministero resistente emerge una prima sede ###ore presso ### - ### - ### A ### e una seconda sede ###ore presso ### - ### - ### con la conseguenza che l'orario di lavoro effettivamente osservato dalla ricorrente nella predetta annualità complessivamente supera il 50% dell'orario di cattedra. 
Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di ### 500,00 annui per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00, tramite il sistema della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994). 
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.  ### spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.  P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara il diritto della ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015; - per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### ad attribuire alla ricorrente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 400,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA se dovute come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.  ### resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.  ### 2 luglio 2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 1819/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Fraccalvieri Silvia

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