Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n.508/### La Corte di Appello di Bari - ### per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai ### 1) dott. ssa ### relatore 2) dott. ssa ### 3) dott. ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 508/2023 R.G. TRA MINISTERO DEL### E ### in persona del ### in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ### Appellante principale ### incidentale E ### nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'avv. to ### principale ### incidentale ### E DI DIRITTO DELLA DECISONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data #### docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### conveniva innanzi al Tribunale del lavoro di ### il suddetto Ministero per sentir accertare e dichiarare “il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ex art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo ### 23.9.2015; condannare il Ministero dell'### al pagamento in favore dell'attuale ricorrente, per gli anni scolastici - 2020/2021; 2021/2022 - dell'importo complessivo di €. 1000,00, (pari ad € 500,00 per ciascun anno), oltre accessori come per legge, quale contributo alla formazione del ricorrente; condannare il Ministero pag. 2/27 dell'### in persona del ### protempore, al pagamento delle competenze legali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Costituitosi in giudizio, il Ministero dell'### e del ### eccepiva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto evidenziando che il differente regime era giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari nonché dai principi di economicità, efficacia ed efficienza che le P.A. sono tenute ad adottare. 2. Con sentenza n. 3941/2022 pubblicata il ### il Tribunale accoglieva la domanda del ricorrente nei seguenti termini: “### il diritto di ### ad ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e quindi del relativo beneficio economico di € 500 per ciascun anno scolastico documentato in ricorso; condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori, da calcolarsi come per legge, in favore del ricorrente; compensa le spese di giudizio” 2.1. Il primo giudice, preliminarmente, ricostruiva il quadro normativo di riferimento, con richiamo all'art. 35 della ### all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi ### attuativi 24.09.2015 e 28.11.2016, alla disciplina contrattuale del comparto ### di cui agli artt. 63 e 64 del ### 29.11.2007, evidenziando la necessità di una lettura congiunta e costituzionalmente orientata della complessa disciplina di riferimento, quindi concludeva, mediante richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che “il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 ### distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto pag. 3/27 il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico (C.d.S., sentenza 1842/2022).
Evidenziava che della questione era stata recentemente investita la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18.05.2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi sulla questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della ### n. 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'### sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, aveva affermato che la stessa doveva essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Precisava, altresì, che l'interpretazione che equiparava anche con riferimento alla ### la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appariva in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione, principi espressi nella nota decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C- 456/09, ### nella quale si affermava che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni pag. 4/27 dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'### Quadro”.
Rimarcava come secondo i principi affermati dalla Suprema Corte occorreva verificare che non vi fossero in concreto ragioni che giustificassero la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato e che, nel caso di specie, nulla era stato provato che potesse giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considerava che veniva in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non potevano che essere considerati identici sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. 2.2. Il Tribunale, infine, pur dando atto che nel ricorso introduttivo della lite si invocava il mero pagamento del corrispondente valore della carta, riteneva che la domanda andasse qualificata come di risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della ### in conseguenza di un illegittimo comportamento del Ministero dell'### e come tale fosse ammissibile nei termini proposti; ciò anche in considerazione del fatto che, essendo la domanda proposta da un docente precario, questi poteva non essere più inserito nell'organigramma scolastico, il che avrebbe reso sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della ### Aggiungeva che non poteva affatto condividersi l'assunto difensivo del Ministero laddove sosteneva essere a carico del docente la prova dell'esborso di somme di denaro ai fini della formazione, perché una soluzione di questo tipo avrebbe leso ulteriormente la posizione del docente non di ruolo che, oltre a non aver ottenuto la ### nei tempi e nella modalità previsti per i docenti precari, avrebbe anche dovuto investire in autonomia sulla formazione senza nessuna certezza di ottenere il ristoro dell'esborso sostenuto.
Riconosceva, pertanto, in favore dell'istante il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso, ma poiché - come in precedenza considerato - il docente “potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico”, condannava il Ministero pag. 5/27 dell'### e del ### al risarcimento per equivalente, mediante erogazione della somma di € 1.000,00, oltre accessori nei limiti di legge e spese compensate in ragione della novità della questione affrontata rispetto alla quale non si registravano, allo stato, decisioni della Corte di cassazione. 3. Avverso tale statuizione, con ricorso depositato in data ###, ha proposto appello il Ministero dell'### e del ### per i motivi di seguito specificamente illustrati e valutati precisando ai sensi dell'art 434 c.p.c. che “la sentenza appellata viene impugnata al fine di chiedere una differente valutazione in diritto, in quanto la sentenza di primo grado ha apoditticamente affermato la natura risarcitoria della domanda di controparte, senza che mai controparte abbia formulato domanda in tal senso. Inoltre, ha riconosciuto all'odierno appellato l'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della ### n. 107 del 13 luglio 2016 per gli anni scolastici di riferimento, con ciò dando luogo a un'evidente discriminazione “alla rovescia” nei confronti dei docenti di ruolo. Peraltro, il Giudice di primo grado non ha considerato che non vi è un danno-conseguenza risarcibile in assenza di spese sostenute per l'aggiornamento professionale, e che, comunque, la possibilità della tutela in forma specifica esclude la tutela per equivalente; ciò fermo restando che il principio di eguaglianza impone che situazioni differenti siano trattate in maniera differente, con la conseguenza che chi ha lavorato per periodi di tempo limitati può ottenere un beneficio proporzionato al proprio servizio e non certo il medesimo beneficio di chi abbia lavorato per l'intero anno. ### di tali principi avrebbe comportato il rigetto della domanda o, in subordine, il suo riconoscimento in forma specifica e per importi proporzionali al tempo effettivamente lavorato” ### ha resistito al gravame, depositando apposita memoria, non opponendosi alla riforma del solo capo della sentenza che aveva erroneamente disposto la condanna al risarcimento del danno in misura corrispondente a quella dell'importo che avrebbe dovuto essere accreditato sulla carta docente per ogni annualità e spiegando appello incidentale nella pag. 6/27 parte in cui aveva compensato le spese di lite del giudizio di primo grado.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 14 maggio 2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo trascritto in calce alla sentenza. 4. Il Ministero dell'### e del ### affida l'atto di gravame a quattro motivi di doglianza. 4.1. Con il primo motivo eccepisce un vizio di extrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dal docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitato quest'ultimo ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'### al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2016 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento ed attribuendo, per tal via, un bene della vita differente da quello invocato dall'istante. 4.2. Con il secondo motivo il Ministero deduce la “violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato; dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015: trattamento illegittimamente più favorevole e discriminazione “alla rovescia”.
Evidenzia che la sentenza impugnata è erronea non solo perché impropriamente qualifica la domanda di controparte alla stregua di una domanda risarcitoria, ma anche perché si pone in aperto contrasto con l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, come interpretato dai recenti orientamenti giurisprudenziali provenienti dal Consiglio di Stato Rileva che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì l'attribuzione di una carta avente un dato valore nominale, con un preciso vincolo di destinazione e finalità di impiego, quali la formazione e l'aggiornamento dei docenti, attività che devono essere provate da coloro che ne fruiscono. pag. 7/27 Più precisamente, la c.d. “carta docente” è uno strumento finalizzato alla formazione del docente che deve avvenire secondo specifiche modalità e tempistiche a pena di decadenza.
A mero titolo di esempio, rimarca che per l'anno scolastico in corso, l'applicazione per consentire la gestione del bonus è aperta a partire dal 27 settembre 2022, e il limite di utilizzo, comprensivo dei residui relativi all'anno scolastico 2021- 2022, è stato fissato alla data del 31 agosto 2023.
Ne deriva, dunque, che la c.d. “carta del docente” costituisce un beneficio a destinazione vincolata, che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente, ipotetico valore monetario.
Evidenzia che il Giudice di prime cure, dopo aver riconosciuto all'odierno appellato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 per gli anni scolastici di riferimento, ha condannato l'### al pagamento del corrispondente importo monetario.
Tale statuizione è da ritenersi erronea, in quanto, di fatto, attribuisce all'odierno appellato un trattamento illegittimamente più favorevole rispetto ai docenti di ruolo, dando luogo a una discriminazione “alla rovescia” che la giurisprudenza nazionale ed europea richiamata dallo stesso Giudice di prime cure mira invece a scongiurare. 4.3.Con il terzo rilievo censorio si duole il Ministero della “violazione e falsa applicazione dell'art.2 della direttiva1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato; dell'art.1, comma 121, della legge n.107 del 2015; erroneità, carenza di motivazione e di prova sul punto relativo alla disparità di trattamento”.
Sostiene il Ministero l'erroneità del ragionamento posto dal primo giudice a sostegno della qualificazione della domanda come risarcitoria per equivalente, e della conseguente condanna del medesimo in termini; ragionamento fondato sul falso presupposto che l'omessa fruizione della ### produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come qualificata dal legislatore, una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, quanto piuttosto un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, i cui importi, accreditati sulla ### risultano fruibili pag. 8/27 esclusivamente per l'acquisto di materiale formativo, con la conseguenza che il residuo importo, eventualmente non utilizzato, non rimane affatto nella disponibilità del docente; in mancanza pertanto di acquisti mirati - nella specie, non solo non provati ma neppure allegati - diventa impossibile individuare il danno patrimoniale sofferto dal docente.
Né il danno, prosegue l'appellante, può essere individuato nel mero mancato aggiornamento, posto che, contrariamente al personale in ruolo, la formazione e l'aggiornamento dei docenti non di ruolo non sono affatto obbligatori ma affidati alla sensibilità di ciascuno; il bagaglio culturale personale non influisce, infatti, sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene esclusivamente sulla base dell'inserimento in graduatorie. In via subordinata, il capo impugnato della sentenza è, a detta del Ministero, censurabile nella parte in cui dispone il risarcimento del danno per equivalente e non in forma specifica, contravvenendo così ai principi ordinamentali secondo i quali il danno deve essere risarcito assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore con la conseguenza che, ove fosse corretta la statuizione sul risarcimento del danno, ciò dovrebbe avvenire mediante assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata e, dunque, attraverso il rilascio di una carta del docente con le dovute disponibilità di spesa.
Aggiunge che la situazione determinatasi va esaminata anche alla luce della clausola generale di buona fede, che permea l'ordinamento giuridico ed è riferita anche allo svolgimento del rapporto di lavoro.
Qualora sia percepita come lesiva la mancata assegnazione della carta del docente, non appare conforme a correttezza far maturare varie annualità e poi richiedere tutela per equivalente, ottenendo la maggiore utilità dell'assegnazione di una somma per equivalente senza vincoli di spesa.
Sempre in via subordinata, secondo l'appellante, la sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui afferma la spettanza del diritto al risarcimento del danno all'odierno appellato, disapplicando la normativa nazionale, senza tuttavia svolgere pag. 9/27 alcuna valutazione comparativa tra la situazione del docente precario e quella dei docenti di ruolo.
Evidenzia l'appellante che la giurisprudenza comunitaria e nazionale è attenta, infatti, a evitare che si verifichino situazioni di differente trattamento in senso contrario a quello della lesione degli interessi del lavoratore a tempo determinato; ad evitare cioè che il lavoratore a tempo indeterminato abbia un trattamento deteriore rispetto a quello del lavoratore precario.
Il trattamento riconosciuto all'appellato appare dunque al Ministero illegittimamente più favorevole per almeno due profili.
In primo luogo, laddove il docente di ruolo può spendere la somma accredita sulla carta del docente solo per determinati beni oggetto di aggiornamento professionale mentre il docente a tempo determinato avrebbe libera disponibilità della equivalente somma di denaro oggetto di condanna.
Inoltre, con ancora maggiore evidenza in quanto la somma di cinquecento euro resa disponibile tramite la carta del docente è naturalmente rapportata all'intero anno oggetto della prestazione lavorativa dei docenti di ruolo; nell'onere di aggiornamento per l'intero anno scolastico rientra ad esempio anche la scelta dei libri di testo, con il conseguente acquisto di eventuali pubblicazioni da comparare, situazione che invece non si verifica per il docente a tempo determinato.
Diversamente, parte appellata non ha prestato servizio per gli interi anni per i quali ha richiesto e ottenuto condanna del Ministero al risarcimento del danno, ma per periodi più limitati.
Dunque, l'importo che il Ministero appellante non ha riconosciuto con la mancata assegnazione della carta del docente, andrebbe rideterminato in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato, escludendo l'operatività della fictio per cui un periodo di tempo superiore a 180 giorni equivale all'intera annualità. 4.4. Da ultimo, il Ministero deduce che dall'accoglimento del gravame, in applicazione del principio della soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c. deriva anche la condanna dell'odierno appellato alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. pag. 10/27 Chiede, pertanto, condannare comunque la parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, quantomeno del presente grado di giudizio. 5. Spiegando appello incidentale, l'appellato, ritiene che la sentenza impugnata sia a sua volta errata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali, e, pertanto, chiede la riforma parziale della sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle competenze del giudizio di primo grado in ragione di un'asserita “novità della questione affrontata, rispetto alla quale non si registrano, allo stato, decisioni della Corte di Cassazione”.
Deduce che il caso de quo non contempla assolutamente l'ipotesi della assoluta novità della questione trattata tale da giustificare la decisione di compensare integralmente le spese giudiziali. Evidenzia che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la novità della questione trattata deve caratterizzarsi come “assoluta”. A tal proposito, rimarca che nel caso in esame non si versa in un'ipotesi di assoluta novità della questione trattata. Il Tribunale di ### aveva infatti totalmente omesso qualsiasi riferimento alla sentenza n. ### del 31.10.2022, anteriore alla pronuncia, con la quale la Corte di Cassazione, sezione lavoro, aveva stabilito che anche il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione tipica del personale docente, aveva pieno diritto al beneficio economico previsto dalla cd. “### docente” a supporto della formazione e dell'aggiornamento per la cd. “### docente”. Inoltre il principio dell'applicabilità del beneficio economico della c.d. “### docente” era stato statuito - prima della Cassazione S.L. del 31.10.2022 - dalla pur già citata sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 del Consiglio di Stato.
Sulla questione, peraltro, si era altresì pronunciata, in senso favorevole ai precari, la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022. Per di più, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla cd. “### docenti” la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appariva, altresì, in linea persino con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea in relazione ad alcune note questioni, come quella pag. 11/27 concernente il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. 6. Ciò posto ritiene la Corte che sia necessario premettere, al fine di delibare i diversi motivi censori denunciati, una ricognizione del quadro normativo disciplinante l'istituto della ### elettronica - riconosciuta dal legislatore ai docenti di ruolo e non anche al personale precario - che va inserito nel contesto del sistema della formazione scolastica. 6.1. La Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causaC-113/22, CX. c. Instituto Nacional de la ### §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95, ### sentenza 28.01.2015, ÖBB Personenverkehr, C-417/13, sentenza 14.03.2018, in causa C- 482/2016, ### ha chiarito che «quando una discriminazione, contraria al diritto dell'### sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria».
Ne discende che ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla ### il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite. ###. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne pag. 12/27 le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il bonus di 500 euro costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della ### elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal Ministero.
Analogamente la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del pag. 13/27 18.03.1999 (recepito dalla direttiva 1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art 20 della ### Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Come noto la ###, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della ### del docente al personale precario si pone in contrasto con clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D.
Lgs. n. 297/94 e gli artt. 63 e 64 del ### del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata. ### la ### è infatti palese che «la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal Ministero nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste».
Tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la ### elettronica anche al personale precario, rimettendo al giudice nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. 6.2.a. In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data ###, i seguenti principi: pag. 14/27 1) la ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; 2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto; l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri; tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali; peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo; nè viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative; è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione; 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione pag. 15/27 dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la ### “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro; il pregiudizio, specifica la Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”; 4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del ### 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento di fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del pag. 16/27 diritto interno confliggente - della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### allegato alla ### 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: “### significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa” (così Cass. citata, con richiamo a Corte di Giustizia 9 settembre 2003, ### punto 49); b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della ### avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 6.2.b. Precisa ancora la Suprema Corte, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 euro, che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto.
La Corte perviene a tale conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
Il nesso tra la ### e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il ### dell'### (c.d.
PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di pag. 17/27 istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico; l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura; allorquando essi svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Evidenzia pure, nella statuizioni dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati » o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova) e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo n. 297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 pag. 18/27 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata». ### la Cassazione queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica «annua»”.
Per tale motivo, secondo la Cassazione, non possono essere riconosciuti come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal ### DL. n. 69/2023.
Ricorda, infine, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 ### (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, ### 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. 6.2.c. Giova, infine, evidenziare che alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione ### può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile.
Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio - secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il pag. 19/27 riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo.
La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla ### Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale.
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo, per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento.
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla ### che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene pag. 20/27 riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M. 23.9.2015 e il d.P.C.M. del 28.11.2016). 6.2.d. Infine, va disatteso, in quanto privo di fondamento, il rilievo prospettato dal Ministero dell'### secondo cui in ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus ### docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico. ### nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6)…l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della ### di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche; presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni.
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla ### nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come ‘annualità' pag. 21/27 didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della ### quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”); b) ancora, nella più volte ribadita, dalla ### non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale ‘annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. 297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999; c) alla circostanza che la ### docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore; diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo - quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto; che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta, del resto, confermato dallo stesso Ministero dell'### il quale, nella ### 23.05.1980, n. 147 (prot. 2391/49/SR), prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del docente a part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno; d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo; e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la ### al sostegno pag. 22/27 della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo. 6.3. Va, infine, dato atto che nelle more della pronuncia della ### è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e preinfrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «1. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
Per quanto concerne poi la durata della prestazione il DL. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della ### n. 124/99.
Pur non trovando applicazione, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») alla fattispecie in esame, certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 euro va riconosciuto soltanto ai soli docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999. ###. 15 del DL. n. 69/23 non può essere esteso certamente agli anni diversi dall'a.s. 2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, il che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole pag. 23/27 generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle ### «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica. 7. Alla luce dei suesposti principi, devono essere esaminati i motivi dell'appello principale il cui esame può essere condotto complessivamente per l'intima connessione. 7.1. Non è ravvisabile alcun vizio di extrapetizione da parte del Tribunale, attenendo il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno in forma equivalente ad una valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal Giudice al momento della pronuncia.
Come chiarito dalla ### con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della #### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”.
Chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Ministero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la ### e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la pag. 24/27 domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”. 7.2. Nella fattispecie in esame il ricorrente ha allegato, con il ricorso introduttivo del giudizio, e dimostrato attraverso la produzione dei relativi contratti, di aver svolto la propria attività di insegnante, con contratto a tempo determinato, nei seguenti periodi: 1) dal 22.09.2020 al 30.06.2021 presso l'### di ### 2) dal 04.09.2021 al 30.06.2022, presso l'### di ### Dai medesimi contratti risulta che lo stesso ha lavorato con orario settimanale completo e con supplenza fino al termine delle attività didattiche e che è ancora attualmente interno al sistema scolastico avendo allegato ulteriore contratto a termine dal 01.09.2023 al 30.06.2024.
In applicazione dei principi in precedenza esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica, e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente, rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro la stessa ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del Ministero all'attribuzione della ### “secondo il sistema proprio di essa”, per la evidente necessità che il bonus fosse utilizzato nei modi e per le finalità indicate dalla L. n.107/2015. ### ha dimostrato, in corso di causa, la persistenza del proprio interesse alla prestazione in forma specifica, in quanto era (e lo è tutt'ora) interno al sistema scolastico ed ha dimostrato di rientrare nella platea dei beneficiari avendo sottoscritto contratti a termine rientranti nella ‘annualità' come intesa dalla ### e cioè con inizio dell'anno scolastico in data antecedente al 31 dicembre e con termine non prima del 30 giugno dell'anno successivo, rientrando dunque nell'ipotesi sub 2) della citata sentenza (“ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano pag. 25/27 interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore dello stesso, della ### in misura piena per le ragioni dianzi dette per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 richiesti in ricorso. 8. In conclusione, l'appello del Ministero dell'### e del ### va accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza ed in sostituzione del risarcimento del danno per equivalente accordato dal Tribunale, deve riconoscersi in favore del docente, il diritto a fruire della ### per un valore pieno di euro 500,00 in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. 107/2015, con conseguente condanna del Ministero ad ottemperare in tal senso, con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. 9. Anche l'appello incidentale del ### va accolto sia pure nei limiti di seguito esposti.
Non pare alla ### corretta la statuizione adottata dal primo giudice con riferimento alla integrale compensazione delle spese del primo grado del giudizio in ragione della “novità della questione affrontata rispetto alla quale non si registrano, allo stato, decisioni della ### di Cassazione”.
Al riguardo va evidenziato che l'accertamento del diritto al beneficio della carta del docente per gli anni richiesti in ricorso ha trovato pieno riconoscimento da parte del primo giudice e tanto sulla scorta di principi giurisprudenziali già espressi a favore dell'applicabilità del beneficio economico in questione anche ai docenti precari affermati dalla sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 del Consiglio di Stato - citata dallo stesso Tribunale di ### nella impugnata sentenza - secondo la quale “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto pag. 26/27 il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Sulla questione, peraltro, si era altresì pronunciata la ### di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, pure menzionata nella decisione oggetto di gravame, secondo la quale “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 […] deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali […]”.
Né può omettersi di considerare che l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla cd. “### docenti” la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo si pone in continuità con i principi ripetutamente affermati, oltre che dalla giurisprudenza comunitaria, dalla stessa ### di cassazione con riferimento al riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. 10.### chiarificatore della ### intervenuto solo nel corso del giudizio, è valso a precisare solo le modalità del relativo riconoscimento ed alcuni aspetti specifici della disciplina di riferimento così come recepiti, in parziale accoglimento dell'appello del Ministero, nella presente decisione, sicchè può valere a giustificare, ma solo parzialmente, la compensazione delle spese del doppio grado, nella misura della metà, dovendo la restante parte essere posta a carico del Ministero, parte sostanzialmente soccombente, nella misura e con le modalità di cui in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività in concreto svolta, in ossequio ai parametri di cui al DM 147/22. P.Q.M. pag. 27/27 ### di appello di #### definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 15 maggio 2023 dal Ministero dell'### e del ### nei confronti di ### nonchè sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto avverso la sentenza n.3941/2022 resa in data 21 novembre 2022 dal Tribunale di ### giudice del lavoro, così provvede: accoglie gli appelli per quanto di ragione e, in riforma della impugnata sentenza condanna il Ministero dell'### e del ### all'attribuzione, in favore di parte appellata, della ### per un importo pari al valore di euro 500,00 per anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'accredito nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994; condanna il Ministero appellante al pagamento in favore di ### della metà delle spese del doppio grado che liquida per l'intero in complessivi euro 500,00 per il primo grado ed euro 550,00 per il presente grado di giudizio oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario, compensando tra le parti la residua metà.
Così deciso, in ### in data 14 maggio 2024. ### estensore dott.ssa ### n. 508/2023
causa n. 508/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Orlando Vittoria