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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1383/2024 del 01-07-2024

... data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Alla luce di tali principi va ritenuto sussistente in capo alla parte ricorrente il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per l' anno scolastico 2023/2024 atteso che la stessa è stata destinataria in detto anno di incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6,e che è attualmente in servizio ; il MI va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla parte ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo. Relativamente all'anno scolastico 2022/2023 la domanda va rigettata. Va osservato,infatti, che la ricorrente non è stata destinataria in detto anno scolastico di incarico annuale fino al 31.8, o di incarico per docenza fino al termine delle attività di (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente Sentenza Nella causa iscritta al n.1073 /2024 RGAL TRA ### , rappresentato e difeso dall' avv.#### ricorrente E MIM in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai dottori ### e #### competenze retributive ### E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'istruzione in qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato, stipulati negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/20245 , con incarichi fino al termine delle attività didattiche(30 giugno);che il MI agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 indeterminato, non le avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali - la c.d. 
Carta elettronica del docente - e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. 
Dopo aver richiamato la giurisprudenza comunitaria e del Consiglio di Stato ha concluso chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge 107 del 2015 per l' anno scolastico di cui sopra; per l'effetto, condannare il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, alla adozione di ogni atto necessario per consentire il godimento della Carta Docente relativamente a detti anni. 
Ha poi chiesto, avendo svolto attività lavorativa come docente anche nell'anno scolastico 2021/2022 la declaratoria del suo diritto di percepire per tutti i periodi di supplenza la ### e la condanna del Ministero dell'### in p.M.p.t., a pagare alla ricorrente , la somma corrispondente alla RPD pari a € 1452,50 oltre interessi e rivalutazione. 
Il Ministero dell'istruzione si è costituito in giudizio riconoscendo la fondatezza della domanda di riconoscimento della ### relativamente al solo anno 2023/2024 e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso. 
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc. 
Rileva questo giudice,quanto alla richiesta relativa alla carta docenti che sull'oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c da parte del Tribunale di Taranto con la sentenza n. 29961 del 2023 e ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art.  1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.  1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 
Alla luce di tali principi va ritenuto sussistente in capo alla parte ricorrente il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per l' anno scolastico 2023/2024 atteso che la stessa è stata destinataria in detto anno di incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6,e che è attualmente in servizio ; il MI va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla parte ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo. 
Relativamente all'anno scolastico 2022/2023 la domanda va rigettata. 
Va osservato,infatti, che la ricorrente non è stata destinataria in detto anno scolastico di incarico annuale fino al 31.8, o di incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6,ma di una serie di contratti a termine per supplenze brevi per come dedotto dalla ricorrente e provato dallo stato matricolare. 
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla ### come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. ### infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. 
Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami della ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione). La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato; laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni sono giunti diversi giudici di merito nelle prime applicazioni della citata pronuncia della S.C.; cfr. Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del 9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del 13.11.2023). 
A tal proposito, con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024 la Corte di Cassazione, decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., dopo aver ribadito i principi già enunciati in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, L. 124/1999, con riferimento alle ipotesi di abuso di contratti a termine in ambito scolastico (Cass. 22552/2016), nonché i principi sopra richiamati con la sentenza 29961/2023, ha affermato che: “7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della ### ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. 8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso - evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della ### e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore. 8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”. 8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica". 8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.” Il ricorso è fondato anche con riferimento alla richiesta di pagamento della retribuzione professionale dovendosi dare atto che i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono documentali e che analoghe pretese hanno già trovato accoglimento da parte della giurisprudenza anche di legittimità, che deve essere nella presente sede richiamata anche ai sensi dell'art 118 disp.att.  c.p.c., in quanto pienamente condivisibile. 
Parte ricorrente premetteva di essere docente,inserita nelle GPS e ### di istituto in provincia di ### e di essere stata utilizzata dal Ministero convenuto mediante la stipula di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 contratti di insegnamento a tempo determinato analiticamente indicati in ricorso. 
La parte ricorrente si doleva di non avere percepito la retribuzione professionale docente, di cui all'art. 7 del CCNL 2001, in quanto corrisposta ai docenti di ruolo o ai docenti assunti a tempo determinato per supplenze annuali al 31 agosto o sino al 30 giugno. In particolare, allegava in diritto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, CCNL 15.3.2001, in combinato con l'art. 25 CCNI 31.8.1999, del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo Quadro CES, #### sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28/6/99/70/CE e degli artt. 526 E 528 D.LGS.  297/1994. 
Sulla questione oggetto di causa, è intervenuta l'ordinanza della Cassazione n. 20015/2018, fissando il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la ### a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio". 
In particolare, la Cassazione così argomentava la sua decisione: “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la ### prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; 2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"; 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della ### includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.17773/2017);4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; 5. la clausola 4 dell'### quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei ### del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del ### comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'### che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato,sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008,causa C- 268/06, ### 13.9.2007, causa ###/05, ###8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (### cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (### cit.,punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause ###/11 e ###/11, ### 7.3.2013, causa ###/11, ###;5.2. l'interpretazione delle norme ### è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della ### non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della ### 7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art.  6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto ### 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.  n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del ### 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; 9. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese". 
Sulla scorta di tali argomentazioni deve ritenersi accertato il diritto della ricorrente al pagamento della retribuzione professionale docenti nell'importo richiesto e non contestato. 
La novità della questione affrontata, rispetto alla quale non si registrano, allo stato, decisioni della Corte di Cassazione, l'adesione parziale della controparte alla domanda attorea ,giustifica la compensazione parziale delle spese processuali nella misura di 1/2; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza). Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.  P.Q.M.  Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l' anno scolastico 2023/2024 e condanna il Ministero dell'istruzione all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento; Dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art.7 del CCNI del 31.8.1999 e condanna il Ministero alla corresponsione della somma di € 1452,50 oltre interessi come per legge.  condanna il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che, al netto della compensazione di ½, liquida in € 515,00 per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con distrazione.  ###1.7.2024 Il giudice Dott.ssa ### D.Ferrentino Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024

causa n. 1073/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrentino Silvana Domenica

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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 1301/2024 del 26-06-2024

... a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 al ricorrente in virtù del suo inserimento nelle GPS - ### con punti 95; 2) Considerata l'impossibilità di dare seguito all'incarico per la decorrenza dell'a.s. riconoscere il diritto al risarcimento del danno per mancato guadagno, a titolo di mancata stipula di un contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 in favore del ricorrente in virtù del suo inserimento nelle GPS - ### nell'I.O. di ### o presso una delle istituzioni scolastiche espresse come preferenza nella domanda del 16/08/2022, condannare l'amministrazione resistente al risarcimento dei danni allo stato quantificabili in euro 4.829,67 pari al mancato guadagno sin ad ora prodotto per le ragioni sopra indicate; 3) il tutto con vittoria di spese e (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - ### nella persona del Dott. ### ha pronunciato, all'udienza del 26 giugno 2024, all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. r.g. 1814/2023 TRA ### nato a ### il ### e residente in ####, ### 25 (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ### alla Via G. Carducci n.7, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; RICORRENTE E MINISTERO DEL### E ### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dottoressa ### e del dottor ### funzionari in servizio presso l'### A.T.  di Cosenza, come da incarico in atti, con domicilio eletto in ### via ### 13, RESISTENTE Motivi della decisione Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data ###, il ricorrente ### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### l'### per la ### e l'ATP di ### chiedendo di: “1) ### e riconoscere il diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico a tempo determinato sulla cattedra esterna classe di concorso B-15 radicata presso l'I.O. di ### stante l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione scolastica resistente che non ha attribuito l'incarico di supplenza a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 al ricorrente in virtù del suo inserimento nelle GPS - ### con punti 95; 2) Considerata l'impossibilità di dare seguito all'incarico per la decorrenza dell'a.s.  riconoscere il diritto al risarcimento del danno per mancato guadagno, a titolo di mancata stipula di un contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 in favore del ricorrente in virtù del suo inserimento nelle GPS - ### nell'I.O. di ### o presso una delle istituzioni scolastiche espresse come preferenza nella domanda del 16/08/2022, condannare l'amministrazione resistente al risarcimento dei danni allo stato quantificabili in euro 4.829,67 pari al mancato guadagno sin ad ora prodotto per le ragioni sopra indicate; 3) il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi.” A sostegno della propria domanda la ricorrente premetteva di essere docente inserito nelle nuove GPS nelle istituzioni scolastiche della provincia di ### nella classe di concorso B- 15 Laboratori di ### e ### ed ### posto comune e sostegno, biennio 2022/2024. 
Più in particolare, deduceva che a seguito di presentazione della relativa domanda, veniva inserito nelle predette GPS della provincia di ### al posto n. 14 con l'attribuzione di 95 punti. 
Lamentava che durante le operazioni di formazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato, veniva superato, nell'assegnazione delle supplenze, nei turni di nomina, da altri colleghi che si trovavano in posizione inferiore nella graduatoria delle relative classi di concorso per le sedi di preferenza indicate dal ricorrente. 
Sosteneva che l'assegnazione delle supplenze era avvenuta in violazione del criterio meritocratico. 
Si costituiva in giudizio il Ministero resistente, argomentando diffusamente in ordine alla correttezza della procedura seguita dall'amministrazione, chiedendo il rigetto del proposto ricorso. 
All'odierna udienza, trattandosi di controversia avente carattere documentale, si decide.  *** 
Le contestazioni mosse dal ricorrente sono fondate, atteso che risulta dalla documentazione in atti che il ricorrente ha presentato analitica preferenza nella domanda di partecipazione proprio per la sede poi assegnata al docente ### avente un punteggio inferiore. 
Il ricorrente ha provato che vi è stata assegnazione per la cattedra di ### (cattedra esterna di n.19 ore - n. 17 presso l' I.O. di ### + n. 2 ITI di ###, sede, quella di ### indicata al primo posto tra le preferenze nella propria domanda. 
Il Ministero ha affermato la legittimità del proprio operato con argomentazioni che non appaiono tuttavia condivisibili. 
In particolare, la tesi del Ministero non trova supporto nell'art. 12, comma 4, dell'O.M. che dispone: “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. 
Infatti, l'odierno ricorrente ha espresso, come detto, in modo analitico la preferenza per la scuola a cui è poi stato assegnato altro docente con punteggio inferiore. 
Sotto altro profilo deduce il Ministero che il sistema processa una sola volta la posizione del docente e se non attribuisce la sede ###dato turno di nomina, non riesamina la posizione dello stesso docente nei successivi turni poiché l'algoritmo, ad ogni elaborazione, “riparte” dalla posizione in graduatoria che segue quella dell'ultimo nominato nel turno precedente: cioè il docente che indica, come il ricorrente, la preferenza per una certa sede ###sia risultato assegnatario in primo turno, non viene ripescato nel turno successivo perché scavalcato da un docente con punteggio inferiore. Il che appare frutto di una interpretazione irragionevole, come espresso anche dal Tribunale di Roma con numerosi precedenti, “…non possa ritenersi la legittimità dell'indicata nomina resa possibile dall'applicazione di algoritmo che pretermette candidati con punteggio superiore rispetto a candidati con punteggio inferiore per una medesima classe di concorso per il sol fatto che questi ultimi, in ragione della sola posizione deteriore in graduatoria, partecipano a turno di nomina successivo durante il quale vi sia stata rinuncia di assegnatario del turno di nomina precedente con punteggio superiore ad entrambi. Ed infatti, alcuna norma procedimentale è stata invocata dal Ministero a riscontro della legittimità di tale operato, tale da essere idonea a giustificare, in fatto, un sovvertimento della graduatoria in ragione di una suddivisione delle nomine che, si deve quindi ritenere essere stata operata solo per praticità in diverse fasi. Né il generico richiamo operato in comparsa al principio di “imparzialità dell'attività amministrativa e all'imparzialità di trattamento” è stato spiegato per quale motivo sarebbe idoneo a giustificare il mancato rispetto della graduatoria in fatto posto in essere” (### Roma n. 628/2023). 
Non vi è poi alcuna evidenza che il docente assegnatario in luogo del ricorrente sia titolare di riserva ex lege 68/1999. 
La circostanza, sostenuta dall'amministrazione, che la cattedra di ### sia stata inserita solo dopo la rinuncia del ricorrente non costituisce un argomento utile ai fini del rigetto del ricorso, stante l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione che ha considerato rinunciatario il docente sulla base della mancata espressione di una preferenza al primo turno di nomina. 
Infatti, l'amministrazione datrice di lavoro è obbligata, nel conferire incarichi nell'ambito di procedure selettive o concorsuali, a rispettare i criteri indicati nel bando e i principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), in forza del principio di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.: a fronte di un siffatto obbligo contrattuale, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito al puntuale rispetto di detti criteri e principi, con la conseguenza che è onere dell'### datrice di lavoro provare di aver esattamente adempiuto, soprattutto, ove, come nel caso di specie, l'incarico risulti conferito a candidati che occupano una deteriore posizione in graduatoria. 
A ciò si aggiunga che un intervento correttivo dell'### (che nel caso in esame era a conoscenza della preferenza espressa dalla ricorrente) può peraltro ritenersi doveroso, anche in considerazione dell'obbligo che l'ordinamento pone in capo alle pubbliche amministrazioni di attivarsi per rettificare dichiarazioni ed istanze erronee od incomplete, tramite il cd. soccorso istruttorio che, trovando fondamento negli artt. 6, comma 1 lett. b della Legge n. 241/1990 e 71, comma 3, del DPR n. 445/2000, consente alla pubblica amministrazione di emendare lacune od errori nella fase istruttoria di un rapporto tra P.A. e soggetti privati, che va sempre improntato alla piena e leale collaborazione. Né vi è ragione di ritenere che l'obbligo del soccorso istruttorio affievolisca di fronte al fatto che le procedure per la formazione delle graduatorie in esame prevedono l'utilizzo del mezzo informatico, il quale -anzipotrebbe prestarsi a maggiori errori, proprio per gli automatismi che caratterizzano la procedura informatizzata. 
Sicchè la domanda del ricorrente di accertamento del proprio diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s.  2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS deve ritenersi fondata. 
Fondata è anche la domanda di risarcimento del danno. 
Non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'### parte ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza ambito e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'### aveva vincolato la propria discrezionalità (cfr. T. Roma n. 1463/2023 n.1505/2023). 
Inoltre anche la Suprema Corte, in un caso sovrapponibile, di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. 11737/2020). 
Il danno va parametrato alle retribuzioni mensili perdute nel caso di stipula di regolare contratto di supplenza annuale a far data dal 22.9.2022 fino al termine delle attività didattiche (tenendo conto della possibile assegnazione della docenza affidata al docente ### dal 24.9.2022 fino al termine delle attività didattiche). 
Parte ricorrente ha infatti provato di non essere stata destinataria di altre proposte contrattuali con il ministero resistente, che peraltro non ha contestato la circostanza. 
Inoltre deve ritenersi fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se al ricorrente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stato illegittimamente escluso, prevedendo la ### allegata all'O.M. 112/2022 il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti, domanda che va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del Ministero agli obblighi derivanti dalla normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.  P.Q.M.  ### di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. in accoglimento della domanda, accerta il diritto del ricorrente ad essere destinatario di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s. 2022/23 in una delle sedi delle preferenze espresse e per l'effetto condanna il Ministero resistente al risarcimento del danno parametrato allo stipendio che avrebbe percepito il ricorrente dal 24.09.2023 fino al termine delle attività didattiche; 2. condanna il Ministero resistente a riconoscere al ricorrente il diritto al punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza; 3. condanna il ministero resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.4.00,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.  ### 26-6-2024 

Il Giudice
Dott. ### n. 1814/2023


causa n. 1814/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Avallone Giordano

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1382/2024 del 01-07-2024

... la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente Sentenza Nella causa iscritta al n.1426 /2024 RGAL TRA ### , rappresentato e difeso dall' avv.#### ricorrente E MIM in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai dottori ### e #### competenze retributive ### E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'istruzione in qualità di docente in forza di una serie di contratti a tempo determinato, stipulati negli a.s.2020/2021 e 2021/2022,con incarichi fino al termine Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 delle attività didattiche(30 giugno);che il MI agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali - la c.d. Carta elettronica del docente - e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. 
Dopo aver richiamato la giurisprudenza comunitaria e del Consiglio di Stato ha concluso chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge 107 del 2015 per gli anni scolastici di cui sopra; per l'effetto, condannare il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, alla adozione di ogni atto necessario per consentire il godimento della Carta Docente relativamente a detti anni. 
Il Ministero dell'istruzione si è costituito in giudizio aderendo alla domanda attorea. 
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc. 
Rileva questo giudice che sull'oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363- bis c.p.c da parte del Tribunale di Taranto con la sentenza n. 29961 del 2023 e ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 
Alla luce di tali principi,provata da parte ricorrente la sussistenza attuale del rapporto di lavoro come docente, va ritenuto sussistente in capo alla parte ricorrente il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici richiesti atteso che la stessa è stata destinataria in detti anni di incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6,e che è attualmente in servizio ; il MI va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla parte ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo. 
La novità della questione affrontata,e l'intervento recente della Suprema Corte, giustifica la compensazione parziale delle spese processuali nella misura di 1/2; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M.  55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza). Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024 antistatario, che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.  P.Q.M.  Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici:2020/2021 e 2021/2022 e condanna il Ministero dell'istruzione all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento; condanna il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che, al netto della compensazione di ½, liquida in € 515,00 per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con distrazione. 
Cosenza,1.7.2024 Il giudice Dott.ssa ### D.Ferrentino Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 01/07/2024

causa n. 1426/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrentino Silvana Domenica

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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 777/2024 del 01-07-2024

... dell'interesse del servizio scolastico; l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura; allorquando essi svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. Evidenzia pure, nella statuizioni dianzi citata, l'irrilevanza della disparità (leggi tutto)...

Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n.508/### La Corte di Appello di Bari - ### per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai ### 1) dott. ssa ### relatore 2) dott. ssa ### 3) dott. ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 508/2023 R.G.   TRA MINISTERO DEL### E ### in persona del ### in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ### Appellante principale ### incidentale E ### nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'avv. to ### principale ### incidentale ### E DI DIRITTO DELLA DECISONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data #### docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### conveniva innanzi al Tribunale del lavoro di ### il suddetto Ministero per sentir accertare e dichiarare “il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ex art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo ### 23.9.2015; condannare il Ministero dell'### al pagamento in favore dell'attuale ricorrente, per gli anni scolastici - 2020/2021; 2021/2022 - dell'importo complessivo di €. 1000,00, (pari ad € 500,00 per ciascun anno), oltre accessori come per legge, quale contributo alla formazione del ricorrente; condannare il Ministero pag. 2/27 dell'### in persona del ### protempore, al pagamento delle competenze legali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. 
Costituitosi in giudizio, il Ministero dell'### e del ### eccepiva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto evidenziando che il differente regime era giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari nonché dai principi di economicità, efficacia ed efficienza che le P.A. sono tenute ad adottare.  2. Con sentenza n. 3941/2022 pubblicata il ### il Tribunale accoglieva la domanda del ricorrente nei seguenti termini: “### il diritto di ### ad ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e quindi del relativo beneficio economico di € 500 per ciascun anno scolastico documentato in ricorso; condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori, da calcolarsi come per legge, in favore del ricorrente; compensa le spese di giudizio” 2.1. Il primo giudice, preliminarmente, ricostruiva il quadro normativo di riferimento, con richiamo all'art. 35 della ### all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi ### attuativi 24.09.2015 e 28.11.2016, alla disciplina contrattuale del comparto ### di cui agli artt. 63 e 64 del ### 29.11.2007, evidenziando la necessità di una lettura congiunta e costituzionalmente orientata della complessa disciplina di riferimento, quindi concludeva, mediante richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che “il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 ### distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto pag. 3/27 il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico (C.d.S., sentenza 1842/2022). 
Evidenziava che della questione era stata recentemente investita la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18.05.2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi sulla questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della ### n. 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'### sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, aveva affermato che la stessa doveva essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. 
Precisava, altresì, che l'interpretazione che equiparava anche con riferimento alla ### la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appariva in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione, principi espressi nella nota decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C- 456/09, ### nella quale si affermava che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni pag. 4/27 dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'### Quadro”. 
Rimarcava come secondo i principi affermati dalla Suprema Corte occorreva verificare che non vi fossero in concreto ragioni che giustificassero la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato e che, nel caso di specie, nulla era stato provato che potesse giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considerava che veniva in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non potevano che essere considerati identici sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato.  2.2. Il Tribunale, infine, pur dando atto che nel ricorso introduttivo della lite si invocava il mero pagamento del corrispondente valore della carta, riteneva che la domanda andasse qualificata come di risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della ### in conseguenza di un illegittimo comportamento del Ministero dell'### e come tale fosse ammissibile nei termini proposti; ciò anche in considerazione del fatto che, essendo la domanda proposta da un docente precario, questi poteva non essere più inserito nell'organigramma scolastico, il che avrebbe reso sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della ### Aggiungeva che non poteva affatto condividersi l'assunto difensivo del Ministero laddove sosteneva essere a carico del docente la prova dell'esborso di somme di denaro ai fini della formazione, perché una soluzione di questo tipo avrebbe leso ulteriormente la posizione del docente non di ruolo che, oltre a non aver ottenuto la ### nei tempi e nella modalità previsti per i docenti precari, avrebbe anche dovuto investire in autonomia sulla formazione senza nessuna certezza di ottenere il ristoro dell'esborso sostenuto. 
Riconosceva, pertanto, in favore dell'istante il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso, ma poiché - come in precedenza considerato - il docente “potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico”, condannava il Ministero pag. 5/27 dell'### e del ### al risarcimento per equivalente, mediante erogazione della somma di € 1.000,00, oltre accessori nei limiti di legge e spese compensate in ragione della novità della questione affrontata rispetto alla quale non si registravano, allo stato, decisioni della Corte di cassazione.  3. Avverso tale statuizione, con ricorso depositato in data ###, ha proposto appello il Ministero dell'### e del ### per i motivi di seguito specificamente illustrati e valutati precisando ai sensi dell'art 434 c.p.c. che “la sentenza appellata viene impugnata al fine di chiedere una differente valutazione in diritto, in quanto la sentenza di primo grado ha apoditticamente affermato la natura risarcitoria della domanda di controparte, senza che mai controparte abbia formulato domanda in tal senso. Inoltre, ha riconosciuto all'odierno appellato l'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della ### n. 107 del 13 luglio 2016 per gli anni scolastici di riferimento, con ciò dando luogo a un'evidente discriminazione “alla rovescia” nei confronti dei docenti di ruolo. Peraltro, il Giudice di primo grado non ha considerato che non vi è un danno-conseguenza risarcibile in assenza di spese sostenute per l'aggiornamento professionale, e che, comunque, la possibilità della tutela in forma specifica esclude la tutela per equivalente; ciò fermo restando che il principio di eguaglianza impone che situazioni differenti siano trattate in maniera differente, con la conseguenza che chi ha lavorato per periodi di tempo limitati può ottenere un beneficio proporzionato al proprio servizio e non certo il medesimo beneficio di chi abbia lavorato per l'intero anno.  ### di tali principi avrebbe comportato il rigetto della domanda o, in subordine, il suo riconoscimento in forma specifica e per importi proporzionali al tempo effettivamente lavorato” ### ha resistito al gravame, depositando apposita memoria, non opponendosi alla riforma del solo capo della sentenza che aveva erroneamente disposto la condanna al risarcimento del danno in misura corrispondente a quella dell'importo che avrebbe dovuto essere accreditato sulla carta docente per ogni annualità e spiegando appello incidentale nella pag. 6/27 parte in cui aveva compensato le spese di lite del giudizio di primo grado. 
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 14 maggio 2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo trascritto in calce alla sentenza.  4. Il Ministero dell'### e del ### affida l'atto di gravame a quattro motivi di doglianza.  4.1. Con il primo motivo eccepisce un vizio di extrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dal docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitato quest'ultimo ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'### al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2016 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento ed attribuendo, per tal via, un bene della vita differente da quello invocato dall'istante.  4.2. Con il secondo motivo il Ministero deduce la “violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato; dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015: trattamento illegittimamente più favorevole e discriminazione “alla rovescia”. 
Evidenzia che la sentenza impugnata è erronea non solo perché impropriamente qualifica la domanda di controparte alla stregua di una domanda risarcitoria, ma anche perché si pone in aperto contrasto con l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, come interpretato dai recenti orientamenti giurisprudenziali provenienti dal Consiglio di Stato Rileva che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì l'attribuzione di una carta avente un dato valore nominale, con un preciso vincolo di destinazione e finalità di impiego, quali la formazione e l'aggiornamento dei docenti, attività che devono essere provate da coloro che ne fruiscono.  pag. 7/27 Più precisamente, la c.d. “carta docente” è uno strumento finalizzato alla formazione del docente che deve avvenire secondo specifiche modalità e tempistiche a pena di decadenza. 
A mero titolo di esempio, rimarca che per l'anno scolastico in corso, l'applicazione per consentire la gestione del bonus è aperta a partire dal 27 settembre 2022, e il limite di utilizzo, comprensivo dei residui relativi all'anno scolastico 2021- 2022, è stato fissato alla data del 31 agosto 2023. 
Ne deriva, dunque, che la c.d. “carta del docente” costituisce un beneficio a destinazione vincolata, che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente, ipotetico valore monetario. 
Evidenzia che il Giudice di prime cure, dopo aver riconosciuto all'odierno appellato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 per gli anni scolastici di riferimento, ha condannato l'### al pagamento del corrispondente importo monetario. 
Tale statuizione è da ritenersi erronea, in quanto, di fatto, attribuisce all'odierno appellato un trattamento illegittimamente più favorevole rispetto ai docenti di ruolo, dando luogo a una discriminazione “alla rovescia” che la giurisprudenza nazionale ed europea richiamata dallo stesso Giudice di prime cure mira invece a scongiurare.  4.3.Con il terzo rilievo censorio si duole il Ministero della “violazione e falsa applicazione dell'art.2 della direttiva1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato; dell'art.1, comma 121, della legge n.107 del 2015; erroneità, carenza di motivazione e di prova sul punto relativo alla disparità di trattamento”. 
Sostiene il Ministero l'erroneità del ragionamento posto dal primo giudice a sostegno della qualificazione della domanda come risarcitoria per equivalente, e della conseguente condanna del medesimo in termini; ragionamento fondato sul falso presupposto che l'omessa fruizione della ### produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come qualificata dal legislatore, una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, quanto piuttosto un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, i cui importi, accreditati sulla ### risultano fruibili pag. 8/27 esclusivamente per l'acquisto di materiale formativo, con la conseguenza che il residuo importo, eventualmente non utilizzato, non rimane affatto nella disponibilità del docente; in mancanza pertanto di acquisti mirati - nella specie, non solo non provati ma neppure allegati - diventa impossibile individuare il danno patrimoniale sofferto dal docente. 
Né il danno, prosegue l'appellante, può essere individuato nel mero mancato aggiornamento, posto che, contrariamente al personale in ruolo, la formazione e l'aggiornamento dei docenti non di ruolo non sono affatto obbligatori ma affidati alla sensibilità di ciascuno; il bagaglio culturale personale non influisce, infatti, sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene esclusivamente sulla base dell'inserimento in graduatorie. In via subordinata, il capo impugnato della sentenza è, a detta del Ministero, censurabile nella parte in cui dispone il risarcimento del danno per equivalente e non in forma specifica, contravvenendo così ai principi ordinamentali secondo i quali il danno deve essere risarcito assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore con la conseguenza che, ove fosse corretta la statuizione sul risarcimento del danno, ciò dovrebbe avvenire mediante assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata e, dunque, attraverso il rilascio di una carta del docente con le dovute disponibilità di spesa. 
Aggiunge che la situazione determinatasi va esaminata anche alla luce della clausola generale di buona fede, che permea l'ordinamento giuridico ed è riferita anche allo svolgimento del rapporto di lavoro. 
Qualora sia percepita come lesiva la mancata assegnazione della carta del docente, non appare conforme a correttezza far maturare varie annualità e poi richiedere tutela per equivalente, ottenendo la maggiore utilità dell'assegnazione di una somma per equivalente senza vincoli di spesa. 
Sempre in via subordinata, secondo l'appellante, la sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui afferma la spettanza del diritto al risarcimento del danno all'odierno appellato, disapplicando la normativa nazionale, senza tuttavia svolgere pag. 9/27 alcuna valutazione comparativa tra la situazione del docente precario e quella dei docenti di ruolo. 
Evidenzia l'appellante che la giurisprudenza comunitaria e nazionale è attenta, infatti, a evitare che si verifichino situazioni di differente trattamento in senso contrario a quello della lesione degli interessi del lavoratore a tempo determinato; ad evitare cioè che il lavoratore a tempo indeterminato abbia un trattamento deteriore rispetto a quello del lavoratore precario. 
Il trattamento riconosciuto all'appellato appare dunque al Ministero illegittimamente più favorevole per almeno due profili. 
In primo luogo, laddove il docente di ruolo può spendere la somma accredita sulla carta del docente solo per determinati beni oggetto di aggiornamento professionale mentre il docente a tempo determinato avrebbe libera disponibilità della equivalente somma di denaro oggetto di condanna. 
Inoltre, con ancora maggiore evidenza in quanto la somma di cinquecento euro resa disponibile tramite la carta del docente è naturalmente rapportata all'intero anno oggetto della prestazione lavorativa dei docenti di ruolo; nell'onere di aggiornamento per l'intero anno scolastico rientra ad esempio anche la scelta dei libri di testo, con il conseguente acquisto di eventuali pubblicazioni da comparare, situazione che invece non si verifica per il docente a tempo determinato. 
Diversamente, parte appellata non ha prestato servizio per gli interi anni per i quali ha richiesto e ottenuto condanna del Ministero al risarcimento del danno, ma per periodi più limitati. 
Dunque, l'importo che il Ministero appellante non ha riconosciuto con la mancata assegnazione della carta del docente, andrebbe rideterminato in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato, escludendo l'operatività della fictio per cui un periodo di tempo superiore a 180 giorni equivale all'intera annualità.  4.4. Da ultimo, il Ministero deduce che dall'accoglimento del gravame, in applicazione del principio della soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c. deriva anche la condanna dell'odierno appellato alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.  pag. 10/27 Chiede, pertanto, condannare comunque la parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, quantomeno del presente grado di giudizio.  5. Spiegando appello incidentale, l'appellato, ritiene che la sentenza impugnata sia a sua volta errata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali, e, pertanto, chiede la riforma parziale della sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle competenze del giudizio di primo grado in ragione di un'asserita “novità della questione affrontata, rispetto alla quale non si registrano, allo stato, decisioni della Corte di Cassazione”. 
Deduce che il caso de quo non contempla assolutamente l'ipotesi della assoluta novità della questione trattata tale da giustificare la decisione di compensare integralmente le spese giudiziali. Evidenzia che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la novità della questione trattata deve caratterizzarsi come “assoluta”. A tal proposito, rimarca che nel caso in esame non si versa in un'ipotesi di assoluta novità della questione trattata. Il Tribunale di ### aveva infatti totalmente omesso qualsiasi riferimento alla sentenza n. ### del 31.10.2022, anteriore alla pronuncia, con la quale la Corte di Cassazione, sezione lavoro, aveva stabilito che anche il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione tipica del personale docente, aveva pieno diritto al beneficio economico previsto dalla cd. “### docente” a supporto della formazione e dell'aggiornamento per la cd.  “### docente”. Inoltre il principio dell'applicabilità del beneficio economico della c.d. “### docente” era stato statuito - prima della Cassazione S.L. del 31.10.2022 - dalla pur già citata sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 del Consiglio di Stato. 
Sulla questione, peraltro, si era altresì pronunciata, in senso favorevole ai precari, la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022. Per di più, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla cd. “### docenti” la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appariva, altresì, in linea persino con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea in relazione ad alcune note questioni, come quella pag. 11/27 concernente il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione.  6. Ciò posto ritiene la Corte che sia necessario premettere, al fine di delibare i diversi motivi censori denunciati, una ricognizione del quadro normativo disciplinante l'istituto della ### elettronica - riconosciuta dal legislatore ai docenti di ruolo e non anche al personale precario - che va inserito nel contesto del sistema della formazione scolastica.  6.1. La Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causaC-113/22, CX. c. Instituto Nacional de la ### §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95, ### sentenza 28.01.2015, ÖBB Personenverkehr, C-417/13, sentenza 14.03.2018, in causa C- 482/2016, ### ha chiarito che «quando una discriminazione, contraria al diritto dell'### sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria». 
Ne discende che ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla ### il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite.  ###. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne pag. 12/27 le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il bonus di 500 euro costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della ### elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal Ministero. 
Analogamente la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del pag. 13/27 18.03.1999 (recepito dalla direttiva 1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art 20 della ### Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Come noto la ###, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della ### del docente al personale precario si pone in contrasto con clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D. 
Lgs. n. 297/94 e gli artt. 63 e 64 del ### del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata.  ### la ### è infatti palese che «la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal Ministero nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste». 
Tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la ### elettronica anche al personale precario, rimettendo al giudice nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.  6.2.a. In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data ###, i seguenti principi: pag. 14/27 1) la ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; 2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.  1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto; l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri; tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali; peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo; nè viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative; è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione; 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.  1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione pag. 15/27 dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la ### “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro; il pregiudizio, specifica la Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”; 4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.  2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del ### 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento di fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del pag. 16/27 diritto interno confliggente - della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### allegato alla ### 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: “### significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa” (così Cass. citata, con richiamo a Corte di Giustizia 9 settembre 2003, ### punto 49); b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della ### avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.  6.2.b. Precisa ancora la Suprema Corte, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 euro, che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto. 
La Corte perviene a tale conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. 
Il nesso tra la ### e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. 
Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il ### dell'### (c.d. 
PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di pag. 17/27 istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art.  2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. 
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs.  297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co.  9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. 
Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico; l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata. 
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura; allorquando essi svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. 
Evidenzia pure, nella statuizioni dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati » o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova) e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo n. 297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 pag. 18/27 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata».  ### la Cassazione queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica «annua»”. 
Per tale motivo, secondo la Cassazione, non possono essere riconosciuti come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal ### DL. n. 69/2023. 
Ricorda, infine, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 ### (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, ### 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.  6.2.c. Giova, infine, evidenziare che alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione ### può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile. 
Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio - secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il pag. 19/27 riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. 
La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla ### Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale. 
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M.  28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo, per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento. 
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla ### che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene pag. 20/27 riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M.  23.9.2015 e il d.P.C.M. del 28.11.2016).  6.2.d. Infine, va disatteso, in quanto privo di fondamento, il rilievo prospettato dal Ministero dell'### secondo cui in ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus ### docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico.  ### nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6)…l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della ### di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.  124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche; presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni. 
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla ### nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come ‘annualità' pag. 21/27 didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della ### quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”); b) ancora, nella più volte ribadita, dalla ### non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale ‘annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs.  297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999; c) alla circostanza che la ### docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore; diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo - quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto; che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta, del resto, confermato dallo stesso Ministero dell'### il quale, nella ### 23.05.1980, n. 147 (prot.  2391/49/SR), prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del docente a part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno; d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo; e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la ### al sostegno pag. 22/27 della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo.  6.3. Va, infine, dato atto che nelle more della pronuncia della ### è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e preinfrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «1. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». 
Per quanto concerne poi la durata della prestazione il DL.  69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della ### n. 124/99. 
Pur non trovando applicazione, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») alla fattispecie in esame, certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 euro va riconosciuto soltanto ai soli docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999.  ###. 15 del DL. n. 69/23 non può essere esteso certamente agli anni diversi dall'a.s. 2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, il che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole pag. 23/27 generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle ### «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica.  7. Alla luce dei suesposti principi, devono essere esaminati i motivi dell'appello principale il cui esame può essere condotto complessivamente per l'intima connessione.  7.1. Non è ravvisabile alcun vizio di extrapetizione da parte del Tribunale, attenendo il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno in forma equivalente ad una valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal Giudice al momento della pronuncia. 
Come chiarito dalla ### con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della #### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”. 
Chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Ministero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la ### e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la pag. 24/27 domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”.  7.2. Nella fattispecie in esame il ricorrente ha allegato, con il ricorso introduttivo del giudizio, e dimostrato attraverso la produzione dei relativi contratti, di aver svolto la propria attività di insegnante, con contratto a tempo determinato, nei seguenti periodi: 1) dal 22.09.2020 al 30.06.2021 presso l'### di ### 2) dal 04.09.2021 al 30.06.2022, presso l'### di ### Dai medesimi contratti risulta che lo stesso ha lavorato con orario settimanale completo e con supplenza fino al termine delle attività didattiche e che è ancora attualmente interno al sistema scolastico avendo allegato ulteriore contratto a termine dal 01.09.2023 al 30.06.2024. 
In applicazione dei principi in precedenza esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica, e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente, rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro la stessa ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del Ministero all'attribuzione della ### “secondo il sistema proprio di essa”, per la evidente necessità che il bonus fosse utilizzato nei modi e per le finalità indicate dalla L.  n.107/2015.  ### ha dimostrato, in corso di causa, la persistenza del proprio interesse alla prestazione in forma specifica, in quanto era (e lo è tutt'ora) interno al sistema scolastico ed ha dimostrato di rientrare nella platea dei beneficiari avendo sottoscritto contratti a termine rientranti nella ‘annualità' come intesa dalla ### e cioè con inizio dell'anno scolastico in data antecedente al 31 dicembre e con termine non prima del 30 giugno dell'anno successivo, rientrando dunque nell'ipotesi sub 2) della citata sentenza (“ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano pag. 25/27 interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”). 
Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore dello stesso, della ### in misura piena per le ragioni dianzi dette per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 richiesti in ricorso.  8. In conclusione, l'appello del Ministero dell'### e del ### va accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza ed in sostituzione del risarcimento del danno per equivalente accordato dal Tribunale, deve riconoscersi in favore del docente, il diritto a fruire della ### per un valore pieno di euro 500,00 in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L.  107/2015, con conseguente condanna del Ministero ad ottemperare in tal senso, con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.  9. Anche l'appello incidentale del ### va accolto sia pure nei limiti di seguito esposti. 
Non pare alla ### corretta la statuizione adottata dal primo giudice con riferimento alla integrale compensazione delle spese del primo grado del giudizio in ragione della “novità della questione affrontata rispetto alla quale non si registrano, allo stato, decisioni della ### di Cassazione”. 
Al riguardo va evidenziato che l'accertamento del diritto al beneficio della carta del docente per gli anni richiesti in ricorso ha trovato pieno riconoscimento da parte del primo giudice e tanto sulla scorta di principi giurisprudenziali già espressi a favore dell'applicabilità del beneficio economico in questione anche ai docenti precari affermati dalla sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 del Consiglio di Stato - citata dallo stesso Tribunale di ### nella impugnata sentenza - secondo la quale “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto pag. 26/27 il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. 
Sulla questione, peraltro, si era altresì pronunciata la ### di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, pure menzionata nella decisione oggetto di gravame, secondo la quale “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 […] deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali […]”. 
Né può omettersi di considerare che l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla cd. “### docenti” la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo si pone in continuità con i principi ripetutamente affermati, oltre che dalla giurisprudenza comunitaria, dalla stessa ### di cassazione con riferimento al riconoscimento del servizio c.d.  pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione.  10.### chiarificatore della ### intervenuto solo nel corso del giudizio, è valso a precisare solo le modalità del relativo riconoscimento ed alcuni aspetti specifici della disciplina di riferimento così come recepiti, in parziale accoglimento dell'appello del Ministero, nella presente decisione, sicchè può valere a giustificare, ma solo parzialmente, la compensazione delle spese del doppio grado, nella misura della metà, dovendo la restante parte essere posta a carico del Ministero, parte sostanzialmente soccombente, nella misura e con le modalità di cui in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività in concreto svolta, in ossequio ai parametri di cui al DM 147/22.   P.Q.M.  pag. 27/27 ### di appello di #### definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 15 maggio 2023 dal Ministero dell'### e del ### nei confronti di ### nonchè sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto avverso la sentenza n.3941/2022 resa in data 21 novembre 2022 dal Tribunale di ### giudice del lavoro, così provvede: accoglie gli appelli per quanto di ragione e, in riforma della impugnata sentenza condanna il Ministero dell'### e del ### all'attribuzione, in favore di parte appellata, della ### per un importo pari al valore di euro 500,00 per anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'accredito nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994; condanna il Ministero appellante al pagamento in favore di ### della metà delle spese del doppio grado che liquida per l'intero in complessivi euro 500,00 per il primo grado ed euro 550,00 per il presente grado di giudizio oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario, compensando tra le parti la residua metà. 
Così deciso, in ### in data 14 maggio 2024.   ### estensore dott.ssa ### n. 508/2023

causa n. 508/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Orlando Vittoria

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 2048/2024 del 27-06-2024

... base dei contratti prodotti, per l'anno scolastico 2019-2020, dal 19.09.2019 al 30.06.2020 e, per l'a.s. 2020-2021, dal 30.09.2020 al 30.6.2021, per l'a.s. 2021-2022, dal 4.9.2021 al 30.6.2022, - ha adito l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver prestato mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo e lamentando di non aver fruito della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “### Docenti”) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015, chiedendo, pertanto, la condanna del Ministero al riconoscimento del predetto beneficio 1.1. Con ricorso depositato in data #### - premesso di aver prestato servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche ed in particolare, sulla (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FOGGIA ### in persona della dott.ssa ### in funzione di Giudice del ### ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 27/06/2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA Nelle cause riunite iscritte ai nn. 11158/23, 11240/23 e 11498/23 e Ruolo Affari Contenziosi lavoro TRA #### e ### rappr. e dif.  dall'Avv. #### E Ministero dell'### e del #### per la ### - ### V ### di ### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex art.  417 bis c.p.c dalla dr.ssa ### OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (### 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107) CONCLUSIONI: come in atti.  RAGIONI DI FATTO E ### 1. Con ricorso depositato in data #### - premesso di aver prestato servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche ed in particolare, sulla base dei contratti prodotti, per l'anno scolastico 2019-2020, dal 19.09.2019 al 30.06.2020 e, per l'a.s. 2020-2021, dal 30.09.2020 al 30.6.2021, per l'a.s. 2021-2022, dal 4.9.2021 al 30.6.2022, - ha adito l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver prestato mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo e lamentando di non aver fruito della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “### Docenti”) prevista dall'art.  1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015, chiedendo, pertanto, la condanna del Ministero al riconoscimento del predetto beneficio 1.1. Con ricorso depositato in data #### - premesso di aver prestato servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche ed in particolare, sulla base dei contratti prodotti, per l'anno scolastico 2021-2022, dal 04.09.2021 al 30.06.2022 e, per l'a.s. 2022-2023, dal 12.09.2022 al 30.6.2023, - ha adito l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver prestato mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo e lamentando di non aver fruito della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “### Docenti”) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015, chiedendo, pertanto, la condanna del Ministero al riconoscimento del predetto beneficio.  1.2. Con ricorso depositato in data ###, ### - premesso di aver prestato servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche dal 15.10.2019 al 30.6.2020, dal 24.9.2020 al 30.6.2021, dal 4.9.2021 al 31.8.2022, dal 7.9.2022 al 31.8.2023 - ha adito l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver prestato mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo e lamentando di non aver fruito della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “### Docenti”) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015. 
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la predetta parte ha, pertanto, chiesto - previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi di rango sovranazionale - l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la ### elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del Ministero all'assegnazione della suddetta ### 1.3. Il Ministero dell'### e del ### ritualmente costituitosi, ha contestato le domande, chiedendone il rigetto.  1.4. Le cause sono state riunite per evidenti elementi di connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva e, in assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di cui in epigrafe - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta come in atti.  2. I ricorsi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.  2.1. Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. 
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.  ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo. 
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo - all'art. 3 - che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.  2.2. Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il ### abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione. 
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che euro unitario.  2.3. Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato - in riforma della sentenza n. 7799/2016 del ### per il ##### (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M.  ### del 23 settembre 2015 e della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “### Docenti”) - ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt.  3, 35 e 97 Cost., “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. 
In questa direzione - soggiunge il Consiglio di Stato - “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. 
Del resto, “la ### del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”. 
Accedendo, quindi, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, L. n. 107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.  2.4. Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella euro unitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'### a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 2.6.1999. 
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “### Docenti” rientra tra le “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'### quadro innanzi citato. 
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. 
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”. 
La Corte ha, quindi, puntualizzato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'### quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- ### una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. 
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. ### del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”. 
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della ### elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.  2.5. Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal ### di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.  2.6. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi quanto segue. 
Per la ricorrente ### (rgl 11498/23) si tratta di incarichi in supplenza con durata fino al 30 giugno e annuale, ai sensi dell'art. 4, primo e secondo comma della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “### Docente”. 
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, è in atti il contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31.8.2024 (affoliato al fascicolo di parte), comprovante la perdurante attualità del servizio al momento della presente pronuncia. 
Per i ricorrenti ### (rgl 11158/23) e ### (rgl 11240/23), si tratta di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche inquadrabili nel secondo comma dell'art. 4 L, 124/1999. 
Entrambi sono interni al sistema, risultando la ### inserita nelle graduatorie per le supplenze ed il ### destinatario di contratto di supplenza sino al 30.6.2024 (v. contratto affoliato al fascicolo di parte). 
Di alcun ausilio si presentano le deduzioni del Ministero in ordine alla durata delle supplenze ovvero della decorrenza degli incarichi ad anno scolastico iniziato, risultando prevalente lo svolgimento di attività di docenza per la quasi totalità degli anni scolastici, tale da rendere sussistente l'esigenza formativa garantita dalla normativa di interesse.  2.7. Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, deve dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico in questa sede ###conseguente condanna del Ministero all'attribuzione in favore della ricorrente della c.d. ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (4 annualità pari ad euro 2.000,00 per la ricorrente ### 3 annualità per la ricorrente ### pari ad € 1.500,00 e 2 annualità per il ricorrente ### pari ad € 1.000,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., dovendosi evidenziare la non corretta funzionalità per tutti i documenti rilevanti ai fini del decidere del collegamento ipertestuale.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti RGL 11158/23, 11240/23 e 11498/23, e, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) dichiara il diritto di #### e ### e a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” per ciascuno degli anni scolastici indicati nei ricorsi riuniti; b) condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore di ciascuna delle parti ricorrenti della “### Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (4 annualità pari ad euro 2.000,00 per la ricorrente ### 3 annualità per la ricorrente ### pari ad € 1.500,00 e 2 annualità per il ricorrente ### pari ad € 1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; c) condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore delle ricorrenti, che liquida in euro 2280,00 per compenso professionale, oltre CU se versato, ### CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  ### all'esito dell'udienza del 27.6.2024 IL GL Dott.ssa ### n. 11158/2023

causa n. 11158/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Sgarro Monica

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