testo integrale
SENTENZA sul ricorso 10912/2020 R.G. proposto da #### elettivamente domiciliati in #### S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato ### D'### , rappresentati e difesi dagli avvocati ### A ### e ### giusta procura in atti; - ricorrenti - contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### SPADARO, con domicilio digitale presso l'indirizzo pec del difensore; -controricorrente avverso la sent enza n. 461/2020 della CORTE ### d i ### depositata il ###; Udita la relaz ione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2025 dal ### dr. ### Udite le conclusioni del ### dr. ### e del difensore delegato della controricorrente #### convenne innanzi il ### e di #### e ### chiedendo che venisse accertata la 2 di 13 proprietà esclusiva in suo favore di un terreno, esteso per mq 120, distinto al catasto al foglio 32 particella 574 antistante la propria abitazione sita in ### via ### n. 6, o ccupato illegittimamente dai convenuti, i quali avevano demolito il vecchio muro di cinta, posto a confine, ed avevano edificato un manufatto in violazione delle distanze legal i. Chiese, pertanto, la cond anna al rilascio, la rid uzione in pristino, nonché la dem olizione delle costruzioni edificate ed il risarcimento dei danni per la lamentata occupazione.
I coniugi ### e ### si costituirono in giudizio chiedendo il riget to della domanda attorea e form ulando domanda riconvenzionale di acquisto dei fabbricati per usucapio ne ultraventennale.
In esi to all'istruzione probatoria, il giudice adito, q ualificata la domanda proposta dalla ### quale azione di reg olamento dei confini, accertò il lamentato sconfinamento e condannò i convenuti alla riduzi one in pristino dei luoghi mediante demolizione de i manufatti.
A seguito di rituale impugnazione proposta dalle parti soccombenti, con sentenz a n. 461 depositata il 25 febbraio 2020, l a Corte di Appello di ### rigettò il gravame e confermò la sentenza di primo grado.
I giudici catanesi confermarono la qualificazione della domanda data dal ### ritenendo che la stessa non mutasse in seguito alla richiesta di rilascio dell 'area svolt a dall'attrice “essendo l'effetto recuperativo una conseguenza dell'accertamento del confine” (pag. 4).
Ritennero, inoltre, che nessun dubbio potesse sorgere in ordine alla proprietà del terreno in capo alla ### a fronte dei titoli prodotti dalla stessa, no n contestati ex advers o, no nché della dett agliata ricostruzione dei luoghi effettuata nella ### 3 di 13 Rigettarono, altresì, il terzo motivo d'appello riguardante l'istanza ex art. 938 c.c., poiché, trattandosi di una vera e propria domanda, e non di una mera difesa, era soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., non rispettate dai convenuti in primo grado, né la stessa avrebbe potuto essere proposta per la prima volta in appello, sussistendo il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Ritennero, infine, che le spese fossero state correttamente liquidate dal ### trattandosi di causa di valore indeterminabile.
Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione ### e ### sulla scorta di sette motivi. ### con contro ricorso. Ent rambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. ### ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DI DIRITTO La Corte deve preliminarmente dare atto che la memoria ex art. 378 c.p.c. di parte ricorrente risulta depositata in data odierna. E' dunque tardiva, non avendo rispettato il termine di giorni cinque, previsto dall'art. 378 c.p.c.
La Corte deve altresì dare atto, sempre in via preliminare, che la procura speciale rilasciata all'avv. ### con scrittura privata è inamm issibile, essendo il giudizio iniziato in primo grado il 21 marzo 2005, allorq uando la pro cura speciale richiedeva necessariamente un atto notarile. 1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 950 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., avendo la Corte d'appello qualificato, erroneamente, la domanda proposta dalla ### quale azione di regolamento dei confini e non come rivendicazione.
A c onferma che si sar ebbe tratt ato di tale ul tima azione, militerebbero alcune circostanze, tra cui la richiesta dell'attrice di vedersi riconosciuta giudi zialmente la proprietà della porzi one di terreno, e non l'accertamento del confine, nonché la contestazione 4 di 13 svolta dai ricorrenti circa la validità ed idoneità del titolo di proprietà della ### ed il c onseguent e conflitto tra titol i sollevato dai convenuti in primo grado. 2. Co n il se condo mez zo, i ricorrenti censurano la s entenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5.
Nel qualificare la domanda quale azione di regolamento dei confini, i giudici di secondo gr ado avrebbe ro, inoltre, violato il princ ipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo di fatto alterato sia il “petitum” che la “causa petendi”. 3. Con la t erza lagnanza i ric orrenti denunciano la nullità della sentenza sempre per erronea qualificazione della domanda, ex artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Nel qualificare la domanda quale azione di regolamento dei confini, i giudici di secondo grad o avrebber o altresì sottratto l'at trice al rigoroso onere probatorio previsto dalla rivendicazione, onere che invero non sarebbe stato assolto dalla ### La domanda, dunque, non avrebbe potuto essere accolta.
I tre motivi poss ono essere scrutinati co ngiuntamente, perché avvinti dai medesimi presupposti logico-giuridici, e sono infondati.
La Corte d'appello ha in proposito affermato “nelle premesse dell'atto di citazione, parte attrice, richiamando i propri titoli di provenienza, ma senza invocare un conflitto con i titoli dei convenuti, chiaramente afferma che le costruzioni di costoro hanno occupato una parte del proprio immobile, con il relativo, conseguente, sconfinamento.
Peraltro, sulla questio ne, è decisiva la p rospettazione di parte convenuta che, nella comparsa di costituzione, non contesta il titolo invocato dall'attrice, tanto è vero che, in via riconvenzionale, chiede l'usucapione di quei contestati manufatti - domanda dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta”. 5 di 13 Con tale motivazione non si confrontano i motivi di ricorso, specie per ciò che concerne il titolo dell'originaria attrice.
Inoltre, la r ilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità proc essuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del g iudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la ine satta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", pot rà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge l a "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovve ro la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 3, n. 11103 d el 10 giug no 2020; Sez . 5, n. ### del 6 novembre 2023).
I ricorrenti non contestano i fatti allegati nell'atto introduttivo, ma l'interpretazione che ne ha dato il giudice di merito. Orbene, il vizio di violaz ione di legge consiste nella de duzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnat o, della fattispecie astratta r ecata da una norma di l egge e im plica necessariamente un problema interpretativo del la stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risult anze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e ineris ce alla tipica valutazione del 6 di 13 giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (### 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019). 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 948, 2697, 2704 c.c. ed artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5., avendo la Corte catanese ritenuto, erroneamente, provata la proprietà del terreno in capo alla resist ente, sulla base di titol i contestati nonché di una CTU erronea e contraddittoria.
Medesime considerazioni varrebbero anche per quanto riguarda la prova delle costruzioni che sarebbero state eseguite dai ricorrenti sul terreno in contesa.
Il motivo è complessivamente infondato.
Per un ve rso , allorquando ### e L ucia ### assumono che controparte non avrebbe dimostrato la proprietà del mappale 574, omettono di dare gl i opportuni riferimenti circa la tempestiva contestazione dell'assunto avversario.
Per altro verso, la sentenza impugnata ha affermato “Il motivo è infondato perché si scontra - senza incrinarla - con la dettagliata ricostruzione dei luoghi effettuata dalla consulenza e, poi, dal Giudice nella sentenza impugnata, nella quale si richiama, ulteriormente, l'atto di provenienza del 1991 - nel quale i fa riferimento, invece, alla part. 574 in questione - per cui nessun dubbio permane sulla proprietà dell'immobile in capo alla ### sul quale i convenuti hanno realizzato le costruzioni incriminate”.
Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di mo tivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, no n dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrar ie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non esp ressamente confutate, restano impli citamente disattese p erché incompatibili, solo ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo 7 di 13 puntuali e specific he, ma ev idenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza è tenuta a motivare la propria adesio ne alle predette conclusioni per non risultare affetta da nullità (### 1, n. 15804 del 6 giugno 2024; ### 1, n. ### del 20 novembre 2023).
Nella specie, la Corte d'appello ha plaus ibilme nte motivato circa l'adesione alle conclusioni del ####, la consulenza di parte, ancorché confer mata sotto il vincolo del giuramento, c ostituisce una s emplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base de l p roprio convinc imento conside razioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (### 6-2, n. 9483 del 9 aprile 2021).
Con rig uardo all'invocata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. occorre aggiungere quanto segue.
La differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inam missibile istanza di revisione delle valutazio ni e del convincimento del giudice di merito , tesa all'otteni mento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (### U., n. 24148 del 25 ottobre 2013).
E' allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisc e un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicc hé rimane estranea al p resente giudizio qua lsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giu dice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione del la maggiore o minore 8 di 13 attendibilità delle fonti di prova, co ntrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (### U., n. 20867 del 30 settembre 2020).
Occorre aggiungere che il travisamento della prova, per ess ere censurabile in Cassazione per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla r icognizione d el contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con co nseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativ i che risultan o oggettivamente dal materiale pr obatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunt i dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (### 1, n. 9507 del 6 aprile 2023).
Le condizioni che precedono non ricorrono nel caso di specie.
Per il resto, va r ibadito che l'esame dei docume nti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probator ie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a disc utere ogni sing olo elemento o a confutare tutte l e deduz ioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disat tesi tutti i rilievi e circostanze che, 9 di 13 sebbene non menzionati spe cificam ente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (### 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; ### 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). ###, sempre per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il gi udice, in contraddizione es pressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la pos sibilità di r icorre re al notorio), mentre - come detto - è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ( U., n. 20867 del 30 settembre 2020).
È, in conclusione, inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di me rito (### U, n. ### del 27 dicembre 2019; ### 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., dovendosi ravvedere nel caso di specie il vizio di ultra petizio ne della sentenza imp ugnata, laddove ha dispost o “erroneamente l'arretramento a distanza le gale dei manufatti edificati dai coniugi ### benchè la sig.ra ### avesse domandato la sola eliminazione delle opere realizzate oltre il confine” (pag. 21).
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Da un lato, la doglianza pone, ancora una volta, questioni di merito.
Dall'altro, la misura contestata era stata disposta dal ### La sentenza impugnata non ne h a trattato, né i ricorr enti hanno 10 di 13 dimostrato di ave rla impugnata in appello (come si desume dai motivi di gravame riportati a pag. 6 e ss. del ricorso).
Conseguentemente, qualora la violaz ione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato si riferisca alla sentenza di primo grado, essa non può essere denunziata per la prima volta in cassazione, essendosi formato il giudicato sulla questione oggetto della decisione (### 2, n. 20402 del 5 settembre 2013). ###, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non sol o di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione pr ima di esam inare nel merit o la questione stessa (### 2, n. 2038 del 24 gennaio 2019). 6. Con il sesto motivo si censura la sentenza gravata per violazione degli artt. 936 e 938 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e 5.
In part icolare, i giudici di secondo grado , avrebb ero errato nel ritenere inammissibile l'ap plicazione dell'art. 938 c.c., formulata, invero, ritualmente, così come avrebbero illegittimamente applicato l'art. 936 c.c., stante la buona fede dei ricorrenti ed il decorso di oltre sei mesi dal giorno dell'incorporazione.
Il motivo è complessivamente inammissibile.
Per un verso, la deduzione della cd. accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. non dà luogo ad una mera difesa o eccezione, ma ad una vera e propr ia domand a (principale o riconvenzi onale), volta a conseguire un provvedimento giudiziale ad un tempo costitutivo del diritto di proprietà a favore del costruttore ed estintivo del diritto del proprietario del suolo, oltre che impositivo del pagamento del doppio 11 di 13 del valore dell'area stessa, sicché tale richiesta è soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., ed è inammissibile ove proposta, per la prima volta, in appello, ex art. 345 c.p.c. ( 2, n. 12415 del 17 maggio 2017; ### 2, n. 4286 del 22 febbraio 2011).
La dec isione impugnata è dunque perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte.
Per altro verso, la violazione dell'art. 936 c.c. risulta eccepita per la prima volta nel presente giudizio. Del resto , anche l'eccezione di tardività della domanda di r imozione delle o pere non cos tituisce mera difesa, ma eccezione da sollevare o riproporre, ad istanza di parte, e non suscettibile di rilievo d'ufficio. 7. Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 poiché se la Corte d'appello avesse applicato i principi sopra richiam ati “non avrebb e condannato gli appellanti alle spese e compensi dei due gradi di giudizio”.
Il motivo è inammissibile.
In generale, l'individuazione della parte soccombente, ai fini della condanna alle spese, deve essere operata in considerazione dell'esito finale della contr oversia sulla base di una valutazione globale ed unitaria, senza che possa rilev are l'esito di una peculiare fase del processo (### 6-3, n. 13356 del 18 maggio 2021; ### 6-3, n. 6369 del 13 marzo 2021).
In particolare, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza v a inteso nel senso che soltanto la part e interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad acc ertare che non risulti violato il pr incipio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la 12 di 13 valutazione dell'opportunità d i compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limi ti (minimi, o ve previsti e) massimi fissati dalle tab elle vigenti (### 6-3, n. 14459 d el 26 maggio 20231; ### 1, n.19613 del 4 agosto 2017).
La sent enza impugnata ha correttam ente applicato i prin cip i che precedono.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese proce ssuali in favore della ### c ome liquidate in dispositivo.
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 com ma 1-quater D.P.R. n. 115/20 02 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ### delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500 (quattromila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part e di ### a e ### d i un ulterio re importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio delle ### il 26 giugno 2025. #### 13 di 13 ####