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Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 2045/2025 del 11-12-2025

... competente, e che rispetto ad essa non vi era stato alcuno sconfinamento. Si costituiva l'### del ### contestando la domanda, invocandone i rigetto ed allegando verbale di ispezione demaniale dal quale era emerso che l'immobile degli attori insisteva, parzialmente, su area demaniale. Sono state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., a seguito delle quali è stata ammessa C.T.U. sullo stato dei luoghi, al fine di accertare l'eventuale sconfinamento dell'edificio degli attori sul suolo demaniale. All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.10.2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025. Con istanza del 24.10.2025 la parte attrice ha depositato copia della sentenza penale n. 60/2025, emessa in data 3 febbraio 2025 dal Tribunale pag. 4/10 di Nuoro, con la quale gli attori sono stati assolti ai sensi dell'art. 530 primo comma, c.p.p. dall'accusa d'aver commesso, in concorso tra loro, il reato previsto e punito dagli artt. 110 CP, 1161 del R.D. 327 del 30 marzo 1942, in relazione agli (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### R.G. 3428/2020 Il Tribunale Ordinario di #### in persona del dott. ### giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado tra ### (C.F. ###) e ### GRAZIETTA (C.F. ###), assistiti e difesi dall'Avv.  ### attori e ### - ### (C.F. ###), assistita e difesa dall'Avv. #### convenuta ### per parte attrice: “si chiede che l'###mo Tribunale di ### In via principale (per i motivi di cui alle lettere a) e sub a) atto di citazione) in diritto: a) ### e dichiarare l'insussistenza del carattere di demanialità pubblica marittima dell'area su cui insiste l'immobile di parte attrice ### - ### sito in ### di ### - ### distinto al catasto ### al Fg. 15, pag. 2/10 mapp.le 680 parte al ### al F. 15, mapp.le 173 sub. 5. b) Per l'effetto ed anche per i motivi di cui al punto b) (atto di citazione), accertare e dichiarare l'insussistenza dell'asserito credito di parte convenuta o comunque la invalidità o inefficacia degli atti: - “### richiesta di pagamento” inviato a mezzo racc. a/r ###9; mittente “### del ### della Sardegna”. - “Prima richiesta di pagamento” inviato a mezzo racc. a/r ###1; mittente “### del ### della Sardegna”. destinatari gli attori. c) Con vittoria di spese (C.U. Euro.  518,00 e marca ### 27,00; quanto liquidato in favore del C.T.U. in corso di causa e relativi costi di pagamento ### 3.025,96) e compensi professionali. In via subordinata. d) In caso di denegato accoglimento delle conclusioni come alle lettere a), b) e c), e solo per la parte e misura in cui esso dovesse risultare provato in corso di causa, dichiarare in ogni caso prescritto il credito della convenuta per la parte imputabile al periodo di tempo che va oltre il quinto anno dall'invio della richiesta di pagamento e) Non dovute in ogni caso le sanzioni sino alla costituzione del titolo. f) Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi legali”; per parte convenuta: “L'###mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia respingere ogni avversa domanda in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata, in fatto ed in diritto; in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ### e ### evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di ### l'### del ### chiedendo accertarsi la natura non demaniale dell'area sulla quale insiste il loro immobile, sito in ### di ### - ### pag. 3/10 distinto al catasto ### al Fg. 15, mapp.le 680 parte al ### al F. 15, mapp.le 173 sub. 5, dichiarando per l'effetto non dovute le somme richieste dall'### del ### a titolo di asserita occupazione di bene demaniale, con racc. a/r ###9 e con racc. a/r ###1. In subordine, chiedevano comunque accertarsi l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dalla predetta ### per la parte eccedente il quinquennio anteriore alla richiesta. 
Gli attori esponevano che il bene di loro proprietà era stato realizzato da lungo tempo su area che non era assoggettata al regime ed all'uso del mare e che dunque non aveva carattere demaniale. Eccepivano inoltre che l'edificazione era avvenuta nel rispetto di una linea individuata di comune accordo tra il Comune di ### e la ### del ### di ### all'epoca competente, e che rispetto ad essa non vi era stato alcuno sconfinamento. 
Si costituiva l'### del ### contestando la domanda, invocandone i rigetto ed allegando verbale di ispezione demaniale dal quale era emerso che l'immobile degli attori insisteva, parzialmente, su area demaniale. 
Sono state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., a seguito delle quali è stata ammessa C.T.U. sullo stato dei luoghi, al fine di accertare l'eventuale sconfinamento dell'edificio degli attori sul suolo demaniale. All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.10.2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025. 
Con istanza del 24.10.2025 la parte attrice ha depositato copia della sentenza penale n. 60/2025, emessa in data 3 febbraio 2025 dal Tribunale pag. 4/10 di Nuoro, con la quale gli attori sono stati assolti ai sensi dell'art. 530 primo comma, c.p.p. dall'accusa d'aver commesso, in concorso tra loro, il reato previsto e punito dagli artt. 110 CP, 1161 del R.D. 327 del 30 marzo 1942, in relazione agli articoli 54 e 55 del R.D. 327 del 30.03.1942 consistito, secondo il capo di imputazione, nell'aver occupato arbitrariamente un'area demaniale realizzandovi l'immobile oggetto della presente causa, allegando di averla ottenuta soltanto in data ### e dunque dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Nei termini all'uopo assegnati, ambo le parti hanno depositato note scritte, precisando le rispettive conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nei detti termini, la parte attrice depositava comparsa conclusionale. 
La domanda è fondata.  ###.T.U. ing. Pirisi ha verificato lo stato dei luoghi, come indicato dal giudice istruttore nel quesito formulato (““### riproduzione fotografica, planimetrica e dettagliata descrizione dello stato dei luoghi accerti se, sulla base della documentazione presente in atti, l'immobile, o parte di esso, di proprietà degli attori ricada all'interno del confine demaniale; in quest'ultimo caso descriva, eventualmente anche tramite l'ausilio di un esperto geologo, la collocazione topografica e le caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area occupata e in particolare se la stessa presenti le caratteristiche dei beni appartenenti al demanio marittimo (lido del mare, spiaggia, fiumi, torrenti, laghi, porti, rade, lagune, foci di fiumi e bacini di acqua salsa o salmastra) o se possa aver perso dette caratteristiche a causa di un intervento antropico”) ed ha concluso affermando che “lo pag. 5/10 sconfinamento denunciato dall'### del ### può considerarsi un fatto astratto, frutto di traslazione. ### dei ### è costruito su una area che non ha caratteristiche di ### come tutta l'area circostante per almeno 50 metri in direzione ### dopo le dune di sabbia” (cfr. pag. 46 della C.T.U.).  ### l'ausiliario, infatti, la rappresentazione grafica dell'immobile degli attori come collocato, in parte, su area demaniale, è “… un fatto astratto, una collocazione planimetrica dovuta alla modifica delle carte catastali dove sono stati inseriti il ### n 346 del 01/07/1976 ed il ### n 440 del 04/11/1980. ### foglio 15 ha subito una grossa modifica rispetto alla mappa di impianto, in quanto una porzione di mappa a ridosso del ### è migrata al foglio 7a e come se non bastasse per l'elevata densità di aree da frazionare è stato necessario creare lo sviluppo Z del foglio 15 dove ricadono gli immobili in causa. Tutte queste alterazioni, secondo questo ### hanno modificato profondamente la mappa, rendendola distorta e diversa rispetto all'impianto. A questo va aggiunto che la rappresentazione grafica inserita in mappa con sconfinamento cartografico sul mappale 41, è stato generato da un refuso tecnico di responsabilità umana, un pessimo inserimento nei succitati tipo mappali che realizzati per allineamento e squadri, metodo poco accurato ed impreciso ma utilizzabile all'epoca di redazione, hanno riportato la giusta dimensione degli immobili in una posizione traslata dovuta all'uso come punto di origine del rilievo sulla battima anziché su un punto stabile e ben identificato in loco ed in mappa. Anche il ### Pedone ci rammenta che la non probatorietà degli atti catastali, mappe e frazionamenti, non sono sufficienti al fine civilistico di riordino fondiario. ### delle pag. 6/10 entrate con prot. 12235/2015 ha chiesto ai frontisti di procedere alla regolarizzazione degli atti catastali ed in un primo momento ha provveduto alla cancellazione parziale del T.M. 440 del 1980. Effettivamente da una mappa del foglio 15 sviluppo Z del 19/02/2015 (allegato C ### Seddaiu) si può notare che tutte le porzioni di particelle contenenti retini di immobili sconfinanti sulla carta nel mappale 41 vengono eliminati, ma la situazione cambia nella mappa datata 26/02/2019 dove parte degli immobili ricompaiono, ed esattamente immobili dove sono state intraprese azioni legali simili a quelle in oggetto, di conseguenza si denota incertezza anche nell'operato del ### Dalle planimetrie catastali si nota che la rappresentazione grafica in mappa del tipo mappale n 440 del 04/11/1980 è stata parzialmente cancellata, nello specifico è stato eliminato il blocco centrale dove ricade l'abitazione degli attori, mentre sono ancora presenti tutti i restanti immobili, comprese altre unità prospicienti il mappale 41 e che sempre cartograficamente lo invadono. Questo succede per un preciso motivo, se il tipo mappale 440 del 1980 venisse cancellato in toto, i proprietari di tutti gli altri immobili, anche quelli estranei ai presunti sconfinamenti, dovrebbero redigere un nuovo tipo mappale con la conseguenza di dover stipulare di nuovo decine di rogiti notarili. Di conseguenza difficilmente il tipo mappale verrà eliminato, anzi dovrà essere ripristinato in quanto come anticipato lo sconfinamento presente nelle mappe, è solo un fatto astratto cartografico dovuto a delle traslazioni ed alla registrazione di tipo mappali che l'allora ### del ### non avrebbe dovuto registrare in maniera superficiale, ma rigettare e far realizzare totalmente all'interno del vecchio mappale 39 di proprietà del Comune di Siniscola” (cfr. pagg. 45 e 46 dell'elaborato peritale).  pag. 7/10 Il verbale di ispezione demaniale, allegato dall'### resistente, non risulta condotto secondo gli stessi criteri di indagine della C.T.U.: al punto 2) di detto atto, infatti, si legge che “###à ispettiva ha avuto inizio il giorno 04.09.2018, con l'esame della documentazione agli atti d'ufficio. Il sopralluogo è stato effettuato II giorno 13.09.2018, alla presenza del 1° M.llo ### e del 1° M.llo ### in qualità di rappresentanti del Ministero delle ### e ### in servizio presso la ### di ### di #### di #### è terminata in data ###, a seguito di ulteriori approfondimenti documentali e tecnici delle pratiche in ufficio, il tutto al fine di meglio precisare i contenuti dell'odierno verbale”. Il successivo punto 3) recita che “La porzione immobiliare in parola è stata oggetto di precedente intervento ispettivo (verbale di ispezione n. 1 prot.  2016/801/ST-### del 28.01.2015) dal cui esito è emersa l'occupazione abusiva di demanio marittimo mediante realizzazione di porzione di fabbricato in muratura costituito da due unità immobiliari, una al piano terra e l'altra al piano primo, accorpate alla retrostante parte di proprietà privata (v. paragrafo 4 - si confermano le consistenze già riscontrate nell'intervento ispettivo del 2015). All'attualità non risultano corrisposte le indennità richieste dalla ### dell'### del ### (v, paragrafo 10) agli occupanti (riportati al paragrafo 11 del presente verbale ispettivo), per il periodo 01.01.2005 - 31.12.2017”.  ###à ispettiva condotta dall'### del ### dunque, si è basata essenzialmente su verifiche documentali, mentre l'indagine svolta dal C.T.U., su incarico del precedente istruttore, è partita dalla verifica dei luoghi e dell'effettiva collocazione dell'immobile degli odierni attori, non pag. 8/10 soltanto rispetto alle risultanze catastali, ma in primo luogo con riguardo all'effettiva conformazione delle consistenze immobiliari in esame. Da tale articolato esame è emerso che la collocazione, sulle mappe catastali, del cespite degli attori su area in parte demaniale è frutto di una mera traslazione grafica, dovuta ad errori e modifiche delle mappe succedutesi negli anni, e non corrisponde al reale stato dei luoghi, che è caratterizzato dall'assenza di natura demaniale dell'area, in quanto essa non rientra tra quelle destinate ai cd. usi del mare. 
La verificata esclusione dell'area in contestazione dall'ambito del demanio marittimo conduce all'accoglimento della domanda principale degli odierni attori, con conseguente accertamento della natura non demaniale del suolo sul quale insiste il loro immobile ed annullamento delle richieste di pagamento inviate dall'### del ### a fronte dell'assenza del presupposto a fondamento delle stesse. 
Irrilevante, ai fini della decisione, risulta l'esito del processo penale definito con sentenza del Tribunale di Nuoro n. 60/25, il cui deposito, in ogni caso non può essere consentito, nonostante essa sia stata emessa in data ### (e dunque successivamente alla scadenza dei termini ex art.  183 c.p.c.) essendosi già conclusa la fase istruttoria. 
In considerazione dell'esito del giudizio, e tenuto conto che la pretesa di pagamento formulata dall'### del ### era fondata su elementi documentali risultati erronei, senza quindi alcuna responsabilità dell'### predetta, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio. 
Le spese di C.T.U., già liquidate dal giudice istruttore con decreto del 30.1.2025 nel complessivo importo di € 2.900,93 di cui € 2.440,93 per pag. 9/10 onorari ed € 460,00 per spese sostenute, oltre accessori come per legge, vanno invece poste a carico dell'### del ### P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### e ### nei confronti dell'### - #### la accoglie, e per l'effetto: 1) dichiara che l'immobile di proprietà degli attori, sito in ### di ### - ### distinto al catasto ### al Fg. 15, mapp.le 680 parte al ### al F. 15, mapp.le 173 sub. 5, non ricade in area appartenente al demanio marittimo; 2) dichiara non dovute le somme richieste dall'### del ### a titolo di asserita occupazione di bene demaniale, con racc. a/r ###9 e con racc. a/r ###1. 
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, ad eccezione di quelle di C.T.U., già liquidate in € 2.900,93 oltre accessori, che pone a carico della parte convenuta. 
Così deciso nella camera di consiglio della ### in data 10/12//2025.   

Il giudice
### pag. 10/10


causa n. 3428/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Oliva

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8995/2024 del 04-04-2024

... atti - le risultanze della ### In particolare, lo sconfinamento ricostruito dal CTU in capo al ### stesso in danno dei sigg. ### e ### in realtà non sarebbe stato da lui praticato e le recinzioni sarebbero state tutte apposte unilateralmente dai convenuti. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di diritto, in specie dell'art. 1062 c.c. e dell'art. 112 c. p.c., oltre che degli artt. 3 e 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impug nata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. per avere la Corte Territoriale ritenuto sussistente il presupposto dell'appartenenza di uno o più fondi ad un unico proprietario ai fini della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. sulla base, però, dell'applicazione di principi di diritto validi per la disciplina di fattispecie diverse da quella del caso concreto; e dunque per aver quindi deciso con considerazioni prive del requisito dell'omogeneità del giudizio e caratterizzate da argomenti oggett ivamente incomprensibili o, comunque, perplessi. Il ricorrente lamenta l'errore della CTU e il conseguente errore del giudice circa l'unicità della sua (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16355/2019 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### PRINETTO; - ricorrente - contro #### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e dife si dagli avvocati #### e ### - controricorrente - avverso la senten za della CORTE ### di TORINO 2089/2018 depositata il ###. 
Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal #### 1. ### dichiarandosi proprietario dei fondi si ti in #### Fg. 6 nn. 51 e 59, contigui a quelli nn. 50 ,e 52, un tempo di sua proprietà e ora di proprietà di ### e ### a seguito di acquisto nell'ambito di un'azione esecutiva promossa nei confronti dell o stesso atto re, proponeva: 1) actio negatoria servitutis sui fondo n. 51, volta a impedire il transito dei ### e ### su una strada che insisteva su detto mappale e collegava originariamente i fondi del ### dopo che i primi avevano esperito azione possessoria per ottenere il possesso di tale facoltà di transito; 2) azione di risarcimento danni per le molestie al legittimo esercizio di un libero diritto di proprietà su quel fondo; 3) actio finium regundorum tra i vari fondi citati, con conseguente ripristino della situazione quo ante, stante l'incertezza del confine dal momen to che i convenuti, a seguit o d ell'acquisto nell'esecuzione forzata promossa da terzi avverso l'attore, avevano unilateralmente apposto una recinzione e un cancello che non rispettavano il confine.  2. Si costituivano in giudizio ### e ### contestando le pretese attoree e rivendicando per contro: 1) l'acquisto della servitù di passaggio "per destinazione del padre di famiglia" (art. 1062 c.c.); o, in subordine, in via coattiva ex art.  1051 c.c.; o, in estremo subordine, ex art. 1052 c.c.; 2) i danni per aver il ### impedito l'esercizio del loro presunto legittimo diritto di passaggio; 3) il m anteni mento dei confini dagli stessi determinato con la realizzazione di una precaria recinzione, nonché ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 l'ampliamento delle aree così recintate, a scapito delle proprietà confinanti dei sigg. ###, ### e ### che si presumevano avessero sconfinato e che si chiedeva di poter quindi citare in giudizio.  3. Nessuno dei terzi così chiamati si costituiva e il giudizio proseguiva nella contumacia degli stessi.  4. In sede istruttoria più volte veniva tentata, ma invano, la conciliazione.  5. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Torino pronunciava sentenza con la quale, nello stabilire i conf ini tra i fondi, condannava ### e ### a rilasciare ad ### una porzione di terreno (t ratteggiata in rosso nella planimetria di comparazione allegata al n. 3 alla consulenza tecnica), condannava ### a rilasciare a ### e ### altra porzione di terreno tratteggiata in blu nella citata planimetria di comparazione; condannava ### a rilasciare a M arco G aretta e ### olesi la porzione di terreno tratteggiata in verde nella citata planimetria di comparazione; rigettava le domande proposte da ### e ### nei conf ronti di ### e ### dichiarava che il fondo sito in ### e identificato al ### al foglio 6, particella 51, di pro prietà di ### era gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio per l'utilità del fondo di cui al foglio 6, particella 50, di proprietà di ### e ### da esercitarsi sulla strada interna di cui al la planim etria di comparazio ne allegata al n. 3 alla consulenza tecnica; condannava ### a cessare turbative e molestie all'esercizio di tale servitù; condanna ### a ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 pagare a ### ta e ### zo/esi €. 1.000, 00, olt re interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.  6. Avverso la suddetta sentenza interponeva ap pello ### 7. Resistevano al gravame ### e ### 8. Le restanti parti rimanevano contumaci.  9. La Corte d'Appello rigettava il gravame. 
Per que l che ancora rileva la Corte d'Appello ritene va sussistenti le tre condizioni per la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia: a) possesso dei fondi da parte di un unico proprietario prima della divisione; b) opere visibili e permanenti che rivelino in modo non equivoco la relazione di subordin azione tra i fondi; c) l'assenza d i una manifestazione univoca di volontà contraria all'atto del negozio con cui si attua la separazione. 
Il primo presupposto era costituito dal fatto che i fondi erano stati posseduti, prima della loro divisione, dall'unico proprietario; e l'unicità del diritto dominicale sui fondi collegati dalla relazione di servizio non era venuta meno nel caso di specie, di più proprietari in comunione fra loro. Di conseguenza, la questione relativa alla comproprietà, pur sollevata soltanto in sede di gravame, era da ritenersi superata per essere infondata nel merito. Inoltre, anche sulla base dell a giurisprud enza di legittimit à, la costit uzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) poteva avvenire, come nel caso di specie, anche con il decreto di trasferimento del giudice in sede di esecuzione forzata di disposizione della cessione - e quindi della divisione del fondo. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Sussisteva anche il requisito dell'apparenza come rilevato dal CTU e da a ltri elemen ti istruttori me ntre era irrilevante la non interclusione del fondo dominante. 
Ai fini della prova de ll'esercizio del passaggio attrave rso il sedime doveva rilevarsi come il ### fosse unico proprietario del fondo poi acqu istato dalla coppia ### e come lo stesso accedesse attraverso quell'accesso alla strada pubblica denominata ### della ### La circostanza relativa all'utilizzo del sedime di cui si tratta da parte del proprietario-titolare del fondo non era stata soltanto confermata dallo stesso ### in sede di istruttoria per l'interdetto possessorio ma anche da due testi. Peraltro, come rilevato in sede di sopralluogo dallo stesso ### nella specie, era stata riscontrata an che "la p resenza di elementi app arenti chiaramente riconducibili all'asservimento del mappale 51 a favore del mappale 50. Infine, in base alle fotografie prodotte dalla difesa degli appellati, n essun dubbio poteva sussistere sul fatto che il ### avesse interposto una serie di ostacoli sul sedime stradale, ostacoli quali il cancello, dei fili trasversali con appesi due cartelli con scritta e simbolo di divieto di accesso e dei tubi in cemento armato. ### ale, di conseguenza, aveva valutato in modo corretto la ricorrenza di t utti i p resupposti richiesti per la costituzione della servitù p er destinazione del padre di famiglia mentre era del tutto irrilevante che i ### potessero avere accesso al loro fondo attraverso una altra strada privata peraltro impraticabile.  10. ### ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 11. ### e ### hanno resistito con controricorso 12. ### delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.  13. A segu ito di t ale comunicazione, la parte rico rrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.  14. Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc. civ., entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa fatti decisivi per il giudizio risultanti dagli atti di causa, già oggetto di discussione tra le parti, in particolare il reale contenuto del primo mot ivo di ap pello; violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in specie degli art. 112, 115, 116 c.p.c., e dell'art.  111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per aver il giudice ricostruito il predetto motivo omettendo di considerare il reale contenuto della doglianza, come formulata effettivament e dall'appellante, con conseguente travisamento dell'oggett o del decidere risultante dallo svolgimento del processo e conseguente enunciazione decisionale articolata su argomentazioni oggettivamente incomprensibili o perplesse. 
Il ricorrente lamenta che il suo primo motivo d'appello aveva in realtà contenuto diverso rispetto a quanto ricostruito dalla Corte Territoriale. Inoltre, la Corte Territoriale avrebbe chiaramente mal ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 interpretato - con mot ivazione manifestamente perple ssa e contraddetta dagli atti - le risultanze della ### In particolare, lo sconfinamento ricostruito dal CTU in capo al ### stesso in danno dei sigg. ### e ### in realtà non sarebbe stato da lui praticato e le recinzioni sarebbero state tutte apposte unilateralmente dai convenuti.  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di diritto, in specie dell'art. 1062 c.c. e dell'art. 112 c. p.c., oltre che degli artt. 3 e 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impug nata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. per avere la Corte Territoriale ritenuto sussistente il presupposto dell'appartenenza di uno o più fondi ad un unico proprietario ai fini della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. sulla base, però, dell'applicazione di principi di diritto validi per la disciplina di fattispecie diverse da quella del caso concreto; e dunque per aver quindi deciso con considerazioni prive del requisito dell'omogeneità del giudizio e caratterizzate da argomenti oggett ivamente incomprensibili o, comunque, perplessi. 
Il ricorrente lamenta l'errore della CTU e il conseguente errore del giudice circa l'unicità della sua proprietà del fondo servente che invece era in comproprietà con la moglie, ### Tale circostanza farebbe venir m eno uno dei requis iti in fatto per l'operatività delia fattispecie dell'art. 1062 c.c.; e l'errore del ### fatto proprio dal giudice di primo grado, avrebbe determinato l'erronea decisione. In sostanza, i fondi in favore dei quali ora si vorrebbe invocare l'acquisto della servitù di passaggio, in origine non appartenevano solo al ### bensì per la quota di 1/2 anche ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 alla di lui moglie, ### per contro i fondi nn. 51 e 59, sul primo dei quali si vorrebbe oggi ritenere costituita la servitù di passaggio per destinaz ione del padre dì famiglia, sono sempre appartenuti al solo ### per l'intero. 
Il ricorrente cita la giurisprudenza di legittimità e sostiene che nella fattispecie non è possibile affermare l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di d iritto, in specie dell'art. 106 2 c.c e dell'art. 112 c.p.c., oltre che dell'art. 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il giudice dato vita a una motivazione apparente sul secondo profilo di doglianza di cui al secondo motivo di appello del ### e per aver violato il dovere decisorio di cui all'art. 112 c.p.c. e il principio del giusto processo con effetti di nullità insanabile della pronuncia.  ### il ricorrente, essendo la costituzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) frutto di volontà negoziale non potrebbe costituirsi nel caso in cui la cessione - e quindi la divisione del fondo - sia stata disposta dal Giudice in sede ###un decreto di trasferimento dei fondi".  4. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è la seguente: Inammissibilità e/o manifesta infondatez za, del ricorso avverso rigetto do manda di actio negatoria e rego lamento dei confini (doppia conforme), per le seguenti ragioni: 1° motivo: inammissibile, per doppia conforme, con riguardo all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; ### 6-Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 3, n. 15777 del 17 maggio 2022; ### L, n. 24395 del 3 novembre 2020). Inammissibile, con riguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c.: per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilit à di ricorrere al not orio), m entre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia att ribuito magg ior forza di convincimento ad alcune piuttosto ch e ad alt re, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U. n. 20867 del 30 settembre 2020).  2° e 3° motivo, da trattare unitariamente perché riferiti alla pretesa violazione delle stesse norme: inammissib ili, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, i motivi mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (### U., n. ### del 27 dicembre 2019; ### 1, n. 5987/21). 
Inoltre, la servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stat a disposta, anzich é dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forzata (### 2, 14481 del 6 giugno 2018). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 5. Il ricorre nte con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e in sostanziale replica alle conclusioni della proposta osserva che: Non si è in presenz a di una doppia conforme perché la sentenza della Corte Territoriale, impugnata in cassazione, non si si è fondata sulla base delle stesse ragioni di fatto del giudice di prime cure: in effetti, il Tribunale di Torino aveva semplicemente accertato che dalla perizia del ##### erano emersi reciproci sconfinamenti e ch e per questo le parti (reciprocamente tra loro) erano tenute al rilascio delle parti appartenenti all'altra, nel mentre l'iter motivazionale della Corte d'Appello è stato incentrato, in primis, sul rigetto del primo motivo di app ello sul presupposto che “ogni domanda n on proposta in primo grado deve ritenersi inammissibile in sede di gravame. 
Anche il riferimento alla Ctu sarebbe riferito a diversi percorsi motivazionali. 
Il ricorrente insiste nella censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), in quanto lo sconfinamento era attribuibile solo alla controparte che era l'unica che doveva essere condannata al ripristino e che non aveva formulato alcuna domanda di restituzione. Solo in relazione a tali aspetti si sarebbe lamentata la lesione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo fatto incontestato che i sigg. ### e ### hanno solo chiesto la reintegrazione dei confini così come da loro unilateralmente disegnati. 
Inoltre, quanto alla violazione dell'art. 1062 c.c. il ricorrente ribadisce che egli era unico proprietario dei fondi serventi su cui i sigg. ### avevano chie sto (e ottenuto) fosse ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 riconosciuta la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia) ma non era anche unico proprietario dei fondi dominanti, dal momento che lo stesso aveva acquistato questi ultimi con atto notarile in comproprietà con la moglie. 
Infine, pur prende ndo atto dell'ultimo arresto di legitti mità secondo cui l'art. 1062 si applica anche quando la divisione del fondo sia sta ta disposta, anziché dal prop rietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti derivanti dal frazionamento in sede di vendita forzata, il ricorrente evidenzia come della lettera dell'art. 1062 c.c. siano state rese dalla stessa Suprema Corte diverse decisioni, chiaramente contrastanti con il principio esposto (Cass. civ. n. 4956/1978).  6. ### condivide le conclusioni formulate con la proposta di definizione accelerata mentre la memoria della parte ricorrente non offre argomenti idonei a modificare tali conclusioni.  6.1 In particolare, quanto alla ricorrenza di un'ipotesi di doppia conforme deve ribadirsi che: la «doppia conforme» ricorre, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamen te corrispo ndente a quella d i primo grado, ma an che qu ando le due statuizion i siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per raffor zare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (### 6 - 2, Ordinanza 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 ### parte, non è ammissibile il motivo di ricorso ex art. 260, comma 1, n. 5, c.p. c. per omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto che si asserisce omesso non è un fatto storico bensì attiene all'interpretazione della domanda o come nel caso in esame al motivo di appello proposto dal ### Peraltro, deve ribadirsi che: Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio n ecessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo cas o, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione de l suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controll o della correttezz a della motivazione che sor regge sul punto la decisione impugnata (### 6 -5, Ord. n. ### del 2017). 
Per quan to riguarda la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la censura è infondata in quanto a seguito della delimitazione corretta del confine la Corte ha accertato il reciproco sconfin amento e, dunqu e la reciproca soccombenza e ha ordinato il rilascio delle porzioni illegittimamente detenute da entrambe le parti. 
La censura proposta quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. pertanto è manifestamente inammissibile risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degl i elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 115 c.p.c. occor re denunciare che il giudice, in contradd izione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fu ori dei p oteri officiosi rico nosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 01). Inoltre, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad e sempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa s econdo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è am missibile , ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi lim iti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02).  6.2 Per ciò che attiene alla costituzione della servitù per destinazione del padre di fam iglia ex art. 1062 cod. civ., un indirizzo consolidato di quest a Corte afferma che essa trova ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 applicazione non solo nell'ipotesi del singolo proprietario ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6884 del 18/06/1991; conf da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3773 del 1996: «… anche nell'ipotesi - rilevante nella specie - di appartenenza dei fondi, poi divisi, ai due fratelli, in comunione tra loro (oltre che in quella dell'appartenenza all'unico "pater") ricorre l'estremo essenziale dell'unicità del diritto dominicale sui fondi il cui rapporto, di subordinazione di fatto, viene in considerazione per il tempo della loro giuridica separazione». Più di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10662 del 22/05/2015, Rv.  635421 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009, Rv. 609319 - 01).  6.3 Lo stesso ric orrente prende atto con la memoria dell'orientamento di questa Corte indicato nella proposta secondo cui : La servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stata disposta, anziché dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forz ata, salvo che il g iudice stesso manifesti una volontà a ciò cont raria anche trami te l'ordine di rimozione delle opere o dei segni apparenti che avrebbero integrato il contenuto della detta servitù, sostituendosi egli, in tale caso, al "dominus" - padre di famiglia (S ez. 2, Sentenza n. 144 81 del 06/06/2018, Rv. 649067 - 02).  7. Il ricorso è rigettato. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti pro cessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  10. Poiché il rico rso è deciso in confo rmità alla p roposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.  380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod.  proc. civ., con con seguente condanna della parte rico rrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della ### delle ### P. Q. M.  La Corte Suprema di ### rigetta il ricorso e condanna la parte rico rrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi li quidati in ### 200 ,00 ed agl i accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 terzo e quarto comma cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 3.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della ### delle #### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 dichiara la sussistenz a dei pre supposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Varrone Luca

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 20737/2025 del 22-07-2025

... di reg olamento dei confini, accertò il lamentato sconfinamento e condannò i convenuti alla riduzi one in pristino dei luoghi mediante demolizione de i manufatti. A seguito di rituale impugnazione proposta dalle parti soccombenti, con sentenz a n. 461 depositata il 25 febbraio 2020, l a Corte di Appello di ### rigettò il gravame e confermò la sentenza di primo grado. I giudici catanesi confermarono la qualificazione della domanda data dal ### ritenendo che la stessa non mutasse in seguito alla richiesta di rilascio dell 'area svolt a dall'attrice “essendo l'effetto recuperativo una conseguenza dell'accertamento del confine” (pag. 4). Ritennero, inoltre, che nessun dubbio potesse sorgere in ordine alla proprietà del terreno in capo alla ### a fronte dei titoli prodotti dalla stessa, no n contestati ex advers o, no nché della dett agliata ricostruzione dei luoghi effettuata nella ### 3 di 13 Rigettarono, altresì, il terzo motivo d'appello riguardante l'istanza ex art. 938 c.c., poiché, trattandosi di una vera e propria domanda, e non di una mera difesa, era soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., non rispettate dai convenuti in primo grado, (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso 10912/2020 R.G. proposto da #### elettivamente domiciliati in #### S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato ### D'### , rappresentati e difesi dagli avvocati ### A ### e ### giusta procura in atti; - ricorrenti - contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### SPADARO, con domicilio digitale presso l'indirizzo pec del difensore; -controricorrente avverso la sent enza n. 461/2020 della CORTE ### d i ### depositata il ###; Udita la relaz ione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2025 dal ### dr. ### Udite le conclusioni del ### dr. ### e del difensore delegato della controricorrente #### convenne innanzi il ### e di #### e ### chiedendo che venisse accertata la 2 di 13 proprietà esclusiva in suo favore di un terreno, esteso per mq 120, distinto al catasto al foglio 32 particella 574 antistante la propria abitazione sita in ### via ### n. 6, o ccupato illegittimamente dai convenuti, i quali avevano demolito il vecchio muro di cinta, posto a confine, ed avevano edificato un manufatto in violazione delle distanze legal i. Chiese, pertanto, la cond anna al rilascio, la rid uzione in pristino, nonché la dem olizione delle costruzioni edificate ed il risarcimento dei danni per la lamentata occupazione. 
I coniugi ### e ### si costituirono in giudizio chiedendo il riget to della domanda attorea e form ulando domanda riconvenzionale di acquisto dei fabbricati per usucapio ne ultraventennale. 
In esi to all'istruzione probatoria, il giudice adito, q ualificata la domanda proposta dalla ### quale azione di reg olamento dei confini, accertò il lamentato sconfinamento e condannò i convenuti alla riduzi one in pristino dei luoghi mediante demolizione de i manufatti. 
A seguito di rituale impugnazione proposta dalle parti soccombenti, con sentenz a n. 461 depositata il 25 febbraio 2020, l a Corte di Appello di ### rigettò il gravame e confermò la sentenza di primo grado. 
I giudici catanesi confermarono la qualificazione della domanda data dal ### ritenendo che la stessa non mutasse in seguito alla richiesta di rilascio dell 'area svolt a dall'attrice “essendo l'effetto recuperativo una conseguenza dell'accertamento del confine” (pag.  4). 
Ritennero, inoltre, che nessun dubbio potesse sorgere in ordine alla proprietà del terreno in capo alla ### a fronte dei titoli prodotti dalla stessa, no n contestati ex advers o, no nché della dett agliata ricostruzione dei luoghi effettuata nella ### 3 di 13 Rigettarono, altresì, il terzo motivo d'appello riguardante l'istanza ex art. 938 c.c., poiché, trattandosi di una vera e propria domanda, e non di una mera difesa, era soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., non rispettate dai convenuti in primo grado, né la stessa avrebbe potuto essere proposta per la prima volta in appello, sussistendo il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. 
Ritennero, infine, che le spese fossero state correttamente liquidate dal ### trattandosi di causa di valore indeterminabile. 
Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione ### e ### sulla scorta di sette motivi.  ### con contro ricorso. Ent rambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.  ### ha concluso per il rigetto del ricorso.  RAGIONI DI DIRITTO La Corte deve preliminarmente dare atto che la memoria ex art. 378 c.p.c. di parte ricorrente risulta depositata in data odierna. E' dunque tardiva, non avendo rispettato il termine di giorni cinque, previsto dall'art. 378 c.p.c. 
La Corte deve altresì dare atto, sempre in via preliminare, che la procura speciale rilasciata all'avv. ### con scrittura privata è inamm issibile, essendo il giudizio iniziato in primo grado il 21 marzo 2005, allorq uando la pro cura speciale richiedeva necessariamente un atto notarile.  1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 950 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., avendo la Corte d'appello qualificato, erroneamente, la domanda proposta dalla ### quale azione di regolamento dei confini e non come rivendicazione. 
A c onferma che si sar ebbe tratt ato di tale ul tima azione, militerebbero alcune circostanze, tra cui la richiesta dell'attrice di vedersi riconosciuta giudi zialmente la proprietà della porzi one di terreno, e non l'accertamento del confine, nonché la contestazione 4 di 13 svolta dai ricorrenti circa la validità ed idoneità del titolo di proprietà della ### ed il c onseguent e conflitto tra titol i sollevato dai convenuti in primo grado.  2. Co n il se condo mez zo, i ricorrenti censurano la s entenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5. 
Nel qualificare la domanda quale azione di regolamento dei confini, i giudici di secondo gr ado avrebbe ro, inoltre, violato il princ ipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo di fatto alterato sia il “petitum” che la “causa petendi”.  3. Con la t erza lagnanza i ric orrenti denunciano la nullità della sentenza sempre per erronea qualificazione della domanda, ex artt.  99 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. 
Nel qualificare la domanda quale azione di regolamento dei confini, i giudici di secondo grad o avrebber o altresì sottratto l'at trice al rigoroso onere probatorio previsto dalla rivendicazione, onere che invero non sarebbe stato assolto dalla ### La domanda, dunque, non avrebbe potuto essere accolta. 
I tre motivi poss ono essere scrutinati co ngiuntamente, perché avvinti dai medesimi presupposti logico-giuridici, e sono infondati. 
La Corte d'appello ha in proposito affermato “nelle premesse dell'atto di citazione, parte attrice, richiamando i propri titoli di provenienza, ma senza invocare un conflitto con i titoli dei convenuti, chiaramente afferma che le costruzioni di costoro hanno occupato una parte del proprio immobile, con il relativo, conseguente, sconfinamento. 
Peraltro, sulla questio ne, è decisiva la p rospettazione di parte convenuta che, nella comparsa di costituzione, non contesta il titolo invocato dall'attrice, tanto è vero che, in via riconvenzionale, chiede l'usucapione di quei contestati manufatti - domanda dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta”. 5 di 13 Con tale motivazione non si confrontano i motivi di ricorso, specie per ciò che concerne il titolo dell'originaria attrice. 
Inoltre, la r ilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità proc essuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del g iudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la ine satta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", pot rà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge l a "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovve ro la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.  (Sez. 3, n. 11103 d el 10 giug no 2020; Sez . 5, n. ### del 6 novembre 2023). 
I ricorrenti non contestano i fatti allegati nell'atto introduttivo, ma l'interpretazione che ne ha dato il giudice di merito. Orbene, il vizio di violaz ione di legge consiste nella de duzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnat o, della fattispecie astratta r ecata da una norma di l egge e im plica necessariamente un problema interpretativo del la stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risult anze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e ineris ce alla tipica valutazione del 6 di 13 giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (### 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019).  4. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 948, 2697, 2704 c.c. ed artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5., avendo la Corte catanese ritenuto, erroneamente, provata la proprietà del terreno in capo alla resist ente, sulla base di titol i contestati nonché di una CTU erronea e contraddittoria. 
Medesime considerazioni varrebbero anche per quanto riguarda la prova delle costruzioni che sarebbero state eseguite dai ricorrenti sul terreno in contesa. 
Il motivo è complessivamente infondato. 
Per un ve rso , allorquando ### e L ucia ### assumono che controparte non avrebbe dimostrato la proprietà del mappale 574, omettono di dare gl i opportuni riferimenti circa la tempestiva contestazione dell'assunto avversario. 
Per altro verso, la sentenza impugnata ha affermato “Il motivo è infondato perché si scontra - senza incrinarla - con la dettagliata ricostruzione dei luoghi effettuata dalla consulenza e, poi, dal Giudice nella sentenza impugnata, nella quale si richiama, ulteriormente, l'atto di provenienza del 1991 - nel quale i fa riferimento, invece, alla part. 574 in questione - per cui nessun dubbio permane sulla proprietà dell'immobile in capo alla ### sul quale i convenuti hanno realizzato le costruzioni incriminate”. 
Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di mo tivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, no n dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrar ie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non esp ressamente confutate, restano impli citamente disattese p erché incompatibili, solo ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo 7 di 13 puntuali e specific he, ma ev idenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza è tenuta a motivare la propria adesio ne alle predette conclusioni per non risultare affetta da nullità (### 1, n. 15804 del 6 giugno 2024; ### 1, n. ### del 20 novembre 2023). 
Nella specie, la Corte d'appello ha plaus ibilme nte motivato circa l'adesione alle conclusioni del ####, la consulenza di parte, ancorché confer mata sotto il vincolo del giuramento, c ostituisce una s emplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base de l p roprio convinc imento conside razioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (### 6-2, n. 9483 del 9 aprile 2021). 
Con rig uardo all'invocata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.  occorre aggiungere quanto segue. 
La differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inam missibile istanza di revisione delle valutazio ni e del convincimento del giudice di merito , tesa all'otteni mento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (### U., n. 24148 del 25 ottobre 2013). 
E' allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisc e un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicc hé rimane estranea al p resente giudizio qua lsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giu dice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione del la maggiore o minore 8 di 13 attendibilità delle fonti di prova, co ntrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (### U., n. 20867 del 30 settembre 2020). 
Occorre aggiungere che il travisamento della prova, per ess ere censurabile in Cassazione per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla r icognizione d el contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con co nseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativ i che risultan o oggettivamente dal materiale pr obatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunt i dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (### 1, n. 9507 del 6 aprile 2023). 
Le condizioni che precedono non ricorrono nel caso di specie. 
Per il resto, va r ibadito che l'esame dei docume nti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probator ie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a disc utere ogni sing olo elemento o a confutare tutte l e deduz ioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disat tesi tutti i rilievi e circostanze che, 9 di 13 sebbene non menzionati spe cificam ente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (### 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; ### 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).  ###, sempre per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il gi udice, in contraddizione es pressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la pos sibilità di r icorre re al notorio), mentre - come detto - è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ( U., n. 20867 del 30 settembre 2020). 
È, in conclusione, inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di me rito (### U, n. ### del 27 dicembre 2019; ### 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).  5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., dovendosi ravvedere nel caso di specie il vizio di ultra petizio ne della sentenza imp ugnata, laddove ha dispost o “erroneamente l'arretramento a distanza le gale dei manufatti edificati dai coniugi ### benchè la sig.ra ### avesse domandato la sola eliminazione delle opere realizzate oltre il confine” (pag. 21). 
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. 
Da un lato, la doglianza pone, ancora una volta, questioni di merito. 
Dall'altro, la misura contestata era stata disposta dal ### La sentenza impugnata non ne h a trattato, né i ricorr enti hanno 10 di 13 dimostrato di ave rla impugnata in appello (come si desume dai motivi di gravame riportati a pag. 6 e ss. del ricorso). 
Conseguentemente, qualora la violaz ione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato si riferisca alla sentenza di primo grado, essa non può essere denunziata per la prima volta in cassazione, essendosi formato il giudicato sulla questione oggetto della decisione (### 2, n. 20402 del 5 settembre 2013).  ###, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non sol o di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione pr ima di esam inare nel merit o la questione stessa (### 2, n. 2038 del 24 gennaio 2019).  6. Con il sesto motivo si censura la sentenza gravata per violazione degli artt. 936 e 938 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e 5. 
In part icolare, i giudici di secondo grado , avrebb ero errato nel ritenere inammissibile l'ap plicazione dell'art. 938 c.c., formulata, invero, ritualmente, così come avrebbero illegittimamente applicato l'art. 936 c.c., stante la buona fede dei ricorrenti ed il decorso di oltre sei mesi dal giorno dell'incorporazione. 
Il motivo è complessivamente inammissibile. 
Per un verso, la deduzione della cd. accessione invertita di cui all'art.  938 c.c. non dà luogo ad una mera difesa o eccezione, ma ad una vera e propr ia domand a (principale o riconvenzi onale), volta a conseguire un provvedimento giudiziale ad un tempo costitutivo del diritto di proprietà a favore del costruttore ed estintivo del diritto del proprietario del suolo, oltre che impositivo del pagamento del doppio 11 di 13 del valore dell'area stessa, sicché tale richiesta è soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., ed è inammissibile ove proposta, per la prima volta, in appello, ex art. 345 c.p.c. ( 2, n. 12415 del 17 maggio 2017; ### 2, n. 4286 del 22 febbraio 2011). 
La dec isione impugnata è dunque perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte. 
Per altro verso, la violazione dell'art. 936 c.c. risulta eccepita per la prima volta nel presente giudizio. Del resto , anche l'eccezione di tardività della domanda di r imozione delle o pere non cos tituisce mera difesa, ma eccezione da sollevare o riproporre, ad istanza di parte, e non suscettibile di rilievo d'ufficio.  7. Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 poiché se la Corte d'appello avesse applicato i principi sopra richiam ati “non avrebb e condannato gli appellanti alle spese e compensi dei due gradi di giudizio”. 
Il motivo è inammissibile. 
In generale, l'individuazione della parte soccombente, ai fini della condanna alle spese, deve essere operata in considerazione dell'esito finale della contr oversia sulla base di una valutazione globale ed unitaria, senza che possa rilev are l'esito di una peculiare fase del processo (### 6-3, n. 13356 del 18 maggio 2021; ### 6-3, n. 6369 del 13 marzo 2021). 
In particolare, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza v a inteso nel senso che soltanto la part e interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad acc ertare che non risulti violato il pr incipio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la 12 di 13 valutazione dell'opportunità d i compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limi ti (minimi, o ve previsti e) massimi fissati dalle tab elle vigenti (### 6-3, n. 14459 d el 26 maggio 20231; ### 1, n.19613 del 4 agosto 2017). 
La sent enza impugnata ha correttam ente applicato i prin cip i che precedono. 
Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese proce ssuali in favore della ### c ome liquidate in dispositivo. 
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all'art.  13 com ma 1-quater D.P.R. n. 115/20 02 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ### delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500 (quattromila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part e di ### a e ### d i un ulterio re importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio delle ### il 26 giugno 2025.  #### 13 di 13 #### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Mocci Mauro

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22211/2025 del 01-08-2025

... totale, di una particella altrui nell'ambito di uno sconfinamento di un edificio che insiste in parte sul proprio fondo. Il settimo motivo è rigettato. ### la giurisprude nza di questa Corte, come concretizzata fra le pronunce meno remote da Cass. 11845/2021: «la buona fede rilevante ai fini dell'acces sione i nvertita di cui all'art. 938 consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di possesso dall'art. 1147 c.c., non è presunta, ma deve essere provata dal costrutto re; ai fi ni probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolez za dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo, in b ase alle co gnizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisir e con un 10 di 11 comportamento diligente, sicché la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino». Fra le (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3505/2022 R.G. proposto da: #### difesi dagli avvocati #### e ###
LA -ricorrenti contro #### O ####
LANDA, ### difesi dall'avvocato #### -controricorrenti avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1663/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal #### 1982 Gi useppe ### io, dante causa degli attuali controricorrenti, conveniva dinanzi al Tribunale di ### 2 di 11 ### proprie tario di un fondo confinante, per un'azione di regolamento di confini, lamentando un'occupazione di terreni con costruzione di un manufatto e coltivazioni. Quel giudizio, dopo una sentenza di primo grado favorevole all'attore, veniva annullato in appello nel 2010, ove si disponeva la rimessi one della causa al primo giudice per difetto di integrazione de l contradditto rio nei confronti di ### mo glie del conv enuto, comproprietaria dei fondi e quindi litisconsort e necessaria. I l giudizio veniva quindi riassunt o nel 2010 dagli er edi ### e ### nei confronti di entrambi i coniugi. 
Il Tribunale di ### nel 2019 rigettava le domande degli attori e acco glieva la domanda riconvenzionale di usucapio ne avanzata dai convenut i. Il primo giudice fondav a la sua dec isione su una duplice e distinta argom entazione . ### l'usucapione era maturata poiché il suo pos sesso, iniziato al più tardi nel 1982, non era stato v alidamente interrotto fino alla notifica dell'atto di riassunzione nel 2010; la domanda giudiziale del 1982, notificata solo al marito, non poteva estendere a lei i suoi effetti, data l'inapplicabilità dell'art. 1310 c.c. in materia di diritti reali. ### nque, l'usuc apione era ugualment e maturata perché la dichiarazione di nullità del primo giudizio aveva privato la domanda iniziale del suo effetto sospensivo per manente, riducendolo a un effetto interruttivo istantaneo, con la conseguenza che il termine ventennale era ripreso a decorrere nel 1982 e si era completato nel 2002. 
La Corte di appello di ### con la sentenza qui impugnata, ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo che l'atto notificato nel 2010 co stituisse una tempestiva riassunzione del processo originario e non l'introduzione d i un nuov o giudizi o. Di conseguenza, ha affermato che la do mand a giudiziale del 1982 aveva prodott o un effetto interruttivo e sos pensivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 co. 2 c.c., protrattosi per tutta 3 di 11 la durat a del process o e ostativo al compimento dell'usucapione. 
Quanto alla posi zione di M aria ### litisconsort e inizialmente pretermessa, la Corte d istrettuale ha applicato il principio secondo cui l'integ razione del contraddittor io produce effetti sananti retroattiv i anche nei confront i del litisconsorte successivamente evocato in giudizio, con d ecorrenza dalla prima notifica. La Corte ha altr esì rigettato la domanda riconvenzionale subordinata di accessione invertita ex art. 938 c.c. per la mancata prova della buo na fede del costruttore . Infine, ha dichiarat o gli ### e ### pro prietar i dei terreni e ha co ndannato i ### e ### alla rimozione del manufatto. 
Ricorrono in cassazione i convenuti con sette motivi, illustrati da memoria. Resistono gli attori con controricorso e memor ia. Il consigliere delegato ha proposto de finizione del ricorso per improcedibilità. I ricorrenti ne hanno chiesto la decisione.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - In via preliminare , a superamento della proposta di definizione anticipata, è da osservare che, nonostante la mancata produzione della relata di noti fica, il ricorso è p rocedibile poic hé risulta dagli atti che esso è stato no tificato il 20 gennai o 2022, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, a vvenuta il 23 nove mbre 2021, sicché non vi è incertezza sulla tempestività dell'impugnazione.  2. - Il primo e il secondo motivo meritano di essere esaminati congiuntamente. 
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. I ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame, in quanto gli app ellanti avevano c ensurato unicamente l'argomentazione secondaria della sentenza di primo grado, relativa alla posiz ione del solo ### omettendo di criticare la ragione principale e autonoma della decis ione, fond ata sulla mancata 4 di 11 interruzione del possesso nei confr onti della ### ile. ###, privo di specifici tà sulla ratio decidendi principale, non avrebbe devoluto tale questione al giudice del gravame. 
Con il secondo motivo si lamenta la vi olazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 29 09 c.c. e 324 c.p.c. Quale conseguenza del primo motivo, si deduce che sulla statuizione di primo grado relativ a all'avvenuta usucapione in favore di ### si sarebbe formato il giudicato interno, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione. La Corte di ap pello, pronunciandosi anche su tale capo, avrebbe violato il giudicato. 
Il primo e il secondo motivo sono rigettati.  ### orientamento costante «### devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricom presi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi s u ragioni che, pur non spe cificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connes sione con quelle espressamente dedot te, costituendone necessario antecedente logico e giuridico ; in appello, infatti, il gi udice p uò riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolg ere punti decisivi della statuizione i mpugnata suscettibili di giudicato interno in asse nza di conte stazione, decidendo anche in base a ragioni d iverse da quelle svolte nei motivi di gravame» (così, tra le meno remote, Cass. ###/2024). 
Nel caso attuale, la Corte di appello ha correttamente rigettato l'eccezione di inammissibilit à ex art. 342 c.p.c., motivando che l'atto di gravame individuava chiaramente le questioni e le censure contro la decisione di pri mo grado, permettendo al colleg io di comprendere il devolutum come esteso alla posizione di entrambi i coniugi ### e ### le e alla controparte di difendersi adeguatamente. Implicitamente, rite nendo l'appello idoneo a 5 di 11 investire l'intera statuizione s ull'usucapione, ha escluso la formazione di un giudicato parziale sulla posizione della ### 3. - Con il terzo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 170 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c., 101 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. Si critica l'interpretazione dell'atto del 2010 come mera riassunzione del precedente giudizio. 
Ad avvi so dei ricorrenti, l a forma dell'att o ###, la notifica personale e la nuova costituzi one in g iudizio generavano un'oggettiva equivocità, che, in ossequio al principio di buona fede e del diritto di difesa, avrebbe dovuto indurre a qualificarlo come atto introdutt ivo di un nuovo processo per non pregiud icare le strategie difensive dei convenuti. 
Il terzo motivo è rigettato. 
La censura dell'error in procedendo è sufficientemente specifica da consentire un proficuo accesso agli atti per verificare il rispetto dei canoni enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr.  n. 16924 del 2012, tra le altre). Per stabilire se un atto costituisca una riassunzione o l'inizio di un nuovo processo, è necessario un esame del suo contenuto e del suo tenore complessivo. Se da ciò si desume una implicita ma inequivoca volontà d i pros eguire il giudizio inizialmente prom osso, nonché la pres enza di tutt i gli elementi idonei a ciò, l'eventuale inosservanza della forma corretta dell'atto è irrilevante ex art. 156 co. 3 c.p.c. 
Così è nel caso attuale. 
La Corte ha affermato correttamente che, in base al principio di strumentalità delle forme, l'uso della citazione anziché del ricorso per la riassunzione costituisce una mera irregolarità, avendo l'atto raggiunto il suo scopo in quanto conteneva tutti gli elementi idonei a i dentificare la causa da proseguire. Ha quindi conclus o che il processo era stato tempestivamente riassunto.  4. - Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 164 co. 5, 10 2 e 331 c.p.c. Si ce nsura l'ap plicazione 6 di 11 dell'efficacia sanante retroattiva dell'i ntegrazione del contraddittorio. I ricorrenti sostengono che il princi pio affermato dalle ### nel 2010 non si adatterebbe alle azioni relative a diritti reali, per le quali gli effetti della domanda si producono solo con la not ifica al destinatario. Si argomenta, i noltre, che la mancata notifica al litisconsorte necessario costituisce un vizio che non può essere sanato con efficacia ex tunc, similmente a quanto previsto dall'art. 164 co. 5 c.p.c. per i vizi concernenti l 'editio actionis. 
Il quarto motivo è rigettato.  ### la sentenza delle ### n. 9523 del 2010: «Nel caso di liti sconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti ne cessarie m a è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanzi ale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse». 
In altr e parole l'ordine di integrazione del c ontraddittorio nei confronti del litiscons orte necessari o pretermesso produce un effetto sanante retroattivo - in linea con il principio generale della retroattività della sanatoria dei vizi processuali - che si estende non solo al piano pro cessuale , ma anche a quell o sostanziale. La sanatoria opera ex tunc, c on la conseg uenza che gli effetti della domanda giudiziale si producono nei confronti di tutte le parti, compresa quella successivamente evocata, sin dal momento della notificazione dell'atto introduttivo originario.  ### e di appello si è conformat a correttamente a tale principio, mentre la distinzione, prospettata dai ricorrenti, tra diritti potestativi e diritti reali mostra di non c ogliere la ratio della decisione delle ### la quale non si fonda sulla natura del 7 di 11 diritto azionato, bensì sulla struttura del litisconsorzio necessario e sulla necessità processuale di pervenire a una pronuncia unica e con effetti uniformi per tutte le parti. ### sanante retroattivo è connaturato al rimedio pro cessual e dell'integrazione, che mira a emendare l'atto introdutt ivo viziato, rendendol o idoneo fin dall'origine a produrre tutti i suoi e ffet ti, sia processuali sia sostanziali. 
Pertanto, la domanda giudiziale notificata nel 1982 al solo ### ha i nterrotto e sospeso ex art. 2945 co . 2 c.c. il decorso del termine per l'usucapione anc he nei confronti della ### litisconsorte necessaria evocata in giudizio a seguito dell'ordine di integrazione.  5. - Con il quinto motivo si deduce la vi olazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, a fronte dell'eccezione possideo quia possideo che aveva trasformato l'azione in rivendica, avrebbe accolto la domanda degl i attori no nostante questi non avess ero fornito la probatio diabolica. Inoltre, la sentenza sarebbe nulla per omessa motivazione s u un fatto decisivo, non avendo esaminato l'eccezione e la situazione di possesso vantata dai convenuti. 
Il quinto motivo è rigettato.  ### la giurisprudenza di questa Corte la probatio diabolica che accompagna l'esercizio dell'azione di rivendicazione trova una mitigazione nell'ipotesi in cui convenuto spie ghi una domanda ovvero un'eccezione riconve nzionale, invocando un possess o ad usucapionem iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad ope ra dell'attore in rivendica (o del suo dante causa): in tal caso, infatti, l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto p er usucapione da parte del convenuto, attenendo il thema disputandum all'appartenenza attuale del bene al convenut o in for za dell'invocata usucapione e non già 8 di 11 all'acquisto del bene medesimo da parte dell'att ore (così, tra le altre, Cass. 8215/2016). 
Così è nel caso attuale, in cui titolo di acquisto prodotto dagli attori — il rogit o notarile del 1927 - non è stat o mai posto i n discussione, cosicché il rigetto della riconvenzionale di usucapione ha risolto il conflitto in favore dei proprietari, rendendo superfluo ogni ulteriore onere probatorio a loro carico.  6. - Il sesto motivo lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c., e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Si cri tica il rigetto della domanda r iconvenzional e di usucapione e la mancata ammissione della prova testimoniale. La Corte avrebbe errato nel giudicare equivoca la coltivazione di un fondo agricol o e nel non considerare che i cap itoli di prova vertevano anche su altri elementi (recinzione, edificazione), idonei a dimostrare un possesso uti dominus. Il rigetto immotivato della prova avrebbe violato il diritto di difesa. 
Il sesto motivo è rigettato.  ### un orientamento consolidato di questa Corte (cfr., tra le meno remote, Cass. 1796/2022) la mera coltivazione di un fondo è un'attività di per sé equivoca, inidonea a dimostrare l'esercizio di un p ossesso uti dominus, in quanto non esprime i n modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere il bene come proprietario, potendo tale attività corri spondere anche a un rapporto di diversa natura, co me la dete nzione per ragioni di servizio o di lavoro, o fondar si sull a mera toll eranza del proprietario.  ### e si è confo rmata a q uest'orientamento, ritenendo le circostanze di prova generiche e i l comport amento della coltivazione di per sé equivoco e i nidoneo, a d imostrare un possesso uti dominus . Quanto al manufat to, la pro va è stata correttamente rit enuta irrilevante, poiché si allega la cos truzione 9 di 11 agli inizi d egli anni '70, un momento insufficiente a ritenere maturata l'usucapione. 
La valut azione del giudice di merit o circa la gene ricità e l'inidoneità complessiva dei ca pitoli di prova a dimostrare un possesso pieno ed esclusivo, caratterizzato dal l' animus rem sib i habendi rientra nell'apprezzamento del giudice di merito che, in quanto adeguatament e motivato, si sottrae al sindacat o di legittimità. Le censure dei ricorrenti, in definitiva, si risolvono nella richiesta di una nuova e divers a valutazione de l materiale istruttorio, inammissibile in questa sede ###il settimo motivo si denuncia la vio lazione e fal sa applicazione dell'art. 938 c.c. Si contesta il rigetto della domanda di accessione invertita, sostenendo che la mancata prova della buona fede è conseguenza dell'illegittimo diniego della prova testimoniale e che la Corte av rebbe errato nell'interpret are il presupposto oggettivo dell'istituto, che sarebbe precluso solo dalla costruzione interamente sul fondo altrui, e non dalla mera occupazione, anche totale, di una particella altrui nell'ambito di uno sconfinamento di un edificio che insiste in parte sul proprio fondo. 
Il settimo motivo è rigettato.  ### la giurisprude nza di questa Corte, come concretizzata fra le pronunce meno remote da Cass. 11845/2021: «la buona fede rilevante ai fini dell'acces sione i nvertita di cui all'art. 938 consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di possesso dall'art. 1147 c.c., non è presunta, ma deve essere provata dal costrutto re; ai fi ni probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolez za dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo, in b ase alle co gnizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisir e con un 10 di 11 comportamento diligente, sicché la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino». 
Fra le distinte e autonome ragioni che la sentenza ha fornito a fondamento del rigetto della domanda ex art. 938 c.c., campeggia quella relativa al difetto di prova della buona fede, la quale è in linea con l'orientamento precedentemente indicato. ### dei ricorrenti, secondo cui la mancata prova sarebbe dipesa dalla non ammissione della prova testimoniale, è privato di forza dalla motivazione sottesa al rigetto del sesto motivo, cui si rinvia. Ciò rende superfluo l'esame delle critiche relative all'interpretazione del presupposto oggettivo dello sconfinamento, essendo la statuizione impugnata autonomamente fondata sull'accertata carenza del requisito soggettivo della buona fede.  8. - La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 
Inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad ope ra dell a parte ricorrente , di un'ulteriore so mma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 8.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, da corrispondere all'avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###. 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Caponi Remo

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 27272/2025 del 13-10-2025

... circoscritta alla domanda di rilascio di un'area oggetto di sconfinamento da parte degli odierni ricorrenti e a quelle di arretramento del fabbricato eretto da questi ultimi, a distanza non regolare dal confine tra i fondi, e di risarcim ento d el danno (quest'ultima, peraltro, ri gettata già in prime cure per difetto della prova del danno). Non vi era quindi alcuna incertezza sul bene della vita del quale l'originaria parte attrice aveva 12 invocato protezione, on de l'eccezione di nullità della citazione introduttiva del giudizio di prime cure è stata a ragione disattesa dalla Corte territoriale. Con il sesto ed ultimo motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di ### avrebbe liquidato le spese anche in favore di una parte rimasta contumace in seconde cure. La censura è fondata. La Corte di ### ha condannato gli odierni ricorrenti a rifondere le spese del giudizio di seconde cure anche in favore di ### e ### rimasti tuttavia contumaci in secondo grado. Ne deriva l'accoglimento della censura in esame. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 4928-2024 proposto da: ### e ### elettivamente domiciliat ###, nello stu dio dell'avv. ### che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### - controricorrente - nonchè contro #### e #### elettivamente domiciliat ###, nello studio del dott. ### rappresentati e difesi dall'avv.  ### - controricorrenti - nonchè contro #### S ### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### - controricorrente - nonchè contro ### e ### - intimati - avverso la sent enza n. 1094/ 2023, della CORTE DI APPELLO di TORINO, depositata il ###; udita la relazione d ella causa svolta in camera di consiglio dal ### udito il P.G., nella persona del dott. ### uditi gli avv.ti ### per parte ricorrente , in sostituzione dell'avv. #### per il controricorren te ### S.r.l.; ### in sostituzione dell'avv. ### per i controricorrenti #### e Ferrè ### 3 Con atto di citazione notificato il #### S.r.l. evocava in giudizio ### S.a.s. di ### & C., proprietaria di alcun i fondi confinanti con qu ello di cui la società attrice era comproprietaria innanzi il Tribunale di Verbania, chiedendo il rilascio di una porzione d i suolo occupata sine titulo e l'arret ramento del manufatto eretto in violazione delle distanze legali. 
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e spiegando, in via riconvenzionale, corrispondente richiesta di condanna dell'attrice ad arretrare muri, terrazzame nti, terrapieni e parti del proprio edificio realizzate in violazione delle distanze, o in subordine la sua condanna al risarcimento del danno ed al pagamento di una indennità ex art.  2058 Veniva autorizzata, me rcè la riconvenzionale suindicata, la chiamata in giudizio degli altri comproprietari del fondo della società attrice, prima della q uale, su invit o del giudice, le parti originarie esperivano il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D. Lgs.  n. 28 del 2010, che si concludeva con esito negativo. 
Si costitu ivano in giudizio i terzi chiama ti, contestand o la fondatezza della domanda rico nvenzionale sp iegata anche nei loro riguardi. 
Nel corso del giudizio di prime cure veniva cancellata dal registro delle imprese la società convenuta e la causa, in terrotta, v eniva riassunta nei confronti dei soci di detta società, odierni ricorrenti, che si costituivano facendo proprie le difese svolte dalla società cancellata. 
Con sentenza n. 335/2021 il T ribunale, do po aver ricostruito il confine tra i due fondi, condan nav a gli odierni rico rrenti al rilascio dell'area da essi occupata ed all'arretramento del loro edificio sino al rispetto della distanza di mt. 5 dal confine; rigettava invece tutte le altre domande, principali e riconvenzionale. 4 Con la sentenza impugnata, n. 1094/2023, la Corte di Appello di Torino rigettava il gravame interpo sto dagl i odierni ricorrenti, confermando la decisione d i prime cure. La Corte di Appello ha condiviso la ratio della pronuncia di primo grado, che aveva, nell'ordine: 1) ritenuto non necessario l'esperimento di un nuovo procedimento di mediazione, per effetto della mancata partecipazione dei terzi chiamati a quella svoltasi, tra le sole parti originarie del giudizio, prima della loro chiamata in causa; 2) qualificato la domanda di rilascio dell'area occupata dagli odierni ricorrenti come di regolamento dei confini, visto il contenuto sostanziale della pretesa, n on applicando il regime della prova previ sto per la domanda di rivendicazione, e rit enendo che il limes coincidesse con quello di cui al tip o di fr azionamento del 1 3.5.19 92, predisposto dall'originario proprietario dell'int ero lotto, in assenza di pro ve di un accordo per una diversa collocazione del confine; 3) rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice, in assenza di prova del danno; 4) accolto quella di arr etramento del fabbricato degli o dierni ricorrenti, avendo accertato la sua collocazione a distanza inferiore a quella legale, pari a metri 5 dal confine tra i fondi; 5) rigettato la domand a riconven zionale dell'originaria parte convenuta, in parte per impossibilità di individuarne con certezza l'oggetto, ed in parte perché comunque la distanza di 5 metri dal confine era rispettata. 
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione ### e P ontiroli ### già soci della disciolt a e cancellata ### S.a.s. di ### & C., affidandosi a sei motivi. 
Resistono con separati controricorsi, rispettiv amen te: ### i #### e #### S.r.l.; ### 5 ### e ### Sono invece rimasti intimati ### e ### già contumaci anche in appello. 
In prossimità dell'udienza pubblica, il P.G., nella persona del ### dott. ### ha dep ositato conclusioni scritte, insis tendo per l'accoglimento del sesto motivo del ricorso e nel rigetto degli altri, mentre hanno depositato memoria la parte ricorrente ed i controricorrenti ### S.r.l., da un lato, e #### e ### dall'altro lato. 
Sono comparsi in udienza pubblica il P.G., nella persona del ### dott. ### che ha insistito nelle proprie conclusioni scritte; l'avv. ### per parte ricorrente, in sostituzione dell'a vv. ### che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; l'avv. ### per il controricorrente ### S.r.l., e l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### per i controricorrenti #### e ### le quali hanno entrambe concluso per il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe ritenuto necessario esperire un ulteriore tentativo di mediazione nei confronti dei terzi chiamati, in relazione ai quali era stata spiegata, dalla società dante causa degli o dierni ricorrenti, doman da riconvenzionale di arretramento e risarcimento del danno. 
La censura è infondata. 
Va dat a continuità al prin cipio secondo cui “La med iazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l 'introduzione d ella causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenz ionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e 6 gli intere ssi delle parti ed al giud ice di esperire il ten tativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo ” ( Sez. U, Sentenza n. 3452 del 07/02/2024, Rv. 670006). Ne consegue la sufficienza del tentativo di mediazione obbligatorio esperito prima della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, non essendo previsto l'onere di ripetere l'adempimento in relazione alle domande riconvenzionali. 
Con il secondo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere ammissibili le produzioni documentali eseguite dagli odierni ricorrenti in seconda istanza, in quanto finalizzate a dimostrare la sussi stenza della loro legittimazione processuale e la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti. 
Il motivo è infondato. 
La Corte d i ### lo ha e videnziato che gli appellanti , odiern i ricorrenti, dopo essersi vista rigettare dal Tribunale, per carenza di prova, la loro eccezione di carenza di legittimazione attiva di ### S.r.l., perché il suolo acquistato da quest'ultima sarebbe stato gravato da usi civici, con conseguente nullità del titolo di acquisto, avevano introdotto in secondo grado nuovi documenti, non depositati in prime cure, adducendo che la loro mancata produzione sarebbe dipesa dal fatto che l'invio telematico del loro atto difensivo era stato suddiviso in più “buste telematiche ” dalle quali i predetti docume nti erano stati esclusi per mera svista (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata). La Corte territoriale, al riguardo, ha ravvisato l'assenza di una causa non imputabile per il mancato depo sito tempe stivo d i detta documentazione, indicata come 15, ### e ###, essendo onere della parte verificare il contenuto delle varie “buste telematiche” depositate 7 in uno al suo scritto difensivo; evidenziando, altresì, che gli appellanti, odierni ricorrenti, non avevano dedotto, né dimostrato, che il mancato deposito era dipeso da un malfunzionamento del sistema informatico (cfr. pag. 18 de lla sentenza). Con riferimento invece ad ulte riori documenti, indicati come 41, 42 e ### , la Corte di ### ha evidenziato trattarsi di atti rilasciati dal Comune di ### asseritamente dopo la sentenza del Tribunale, ma in assenza di prova di una precedente richiest a rimasta inevasa (cfr. pag . 18 della sentenza). Trattasi di statuizio ne coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui, nella vigenza del testo dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotto dall'art. 54 del D. L. n. 83 del 2012, convertito con legge n. 134 del 2012, la parte interessata deve dimostrare l'esistenza di una causa di impossibilità non imputabile, ove richieda di produrre, in second e cure, documenti non depositati nei termini scansiti dal procedimento di prime cure (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16289 del 12/06/2024, Rv. 671542; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29506 del 24/10/2023, Rv. 669299; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26522 del 09/11/2017, Rv. 646466; Cass. Sez. U, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017, Rv. 643939). Per cercare di superare tale ratio, i ricorrenti sostengono che si tratterebbe di document i ammissi bili, perché finalizzati a dimostrare la sussistenza della legittimazione processuale, ma non considerano che essi erano stati prodotti, in appello, a sostegno della fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di ### S.r.l. per nullità del suo titolo di acquisto, che da loro stessi era stata sollev ata. Tratta vasi, pertanto, di docu mentazione tesa a dimostrare la fondatezza di una eccezione di nullit à di un atto di acquisto a titolo derivativo, e non a provare -come sostengono oggi i ricorrentila sussistenza della legittimazione attiva di ### S.r.l, la quale aveva adeguatamente assolto al suo onere probatorio mediante 8 la produzione del suo titolo di provenienza, essendo stata inquadrata l'azione da essa proposta sub specie di regolamento del confine. 
Peraltro, la doglianza non si confronta con l'ulteriore ratio della decisione della Corte distret tuale, la quale ha evi denziato che la sentenza del ### per gli ### del #### d'### e ### n. 1/2019 aveva accertato l'inesistenza di diritti di uso civico sui terreni oggetto di causa (cfr. pag. 18 della sentenza). 
Con il terzo motivo, viene invece contestata la violazione o falsa applicazione dell'art. 950 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p .c., perché la Corte di ### avrebb e erroneamente determinato il confine tra i fondi. 
La censura è inammissibile. 
La Corte di ### condividendo la statuizione del Tribunale, ha ritenuto che, in assenza di prova certa sulla conclusione di un accordo bonario per la collocazione del confine in posizione diversa da quella indicata dal tipo d i frazionament o del 1992, a suo tempo redatto dall'originario proprietario dell'intero lotto, valessero le risultanze di quest'ultimo atto. Trattasi di apprezzamento di merito, che la parte ricorrente attinge contrappone ndovi una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'is tanza di revisione delle valu tazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla nat ura ed ai fini del g iudizio di cassazione (Cass. Se z. U, Sen tenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.  627790). Né sussiste alcuna violazione d ell'art. 950 c.c., poiché nell'actio finium regundorum la prova del confine è ammessa con ogni mezzo, in presenza di una incertezza sulla sua collocazione, a meno che detta incertezza non sia escl usa, come nella fattispecie, dalla presenza di un tipo di frazionamento unitario, al quale ambedue le parti 9 avevano fatto riferimento mediante il richiamo ai dati catastali in esso contenuti, in considerazione anche de l fatto che t rattavasi di frazionamento successivo alla ### del Ministero delle ### 2/1988, che ha introdotto le procedure auto matizzate per gl i aggiornamenti catastali a tutt'oggi in vigore (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata). Gli odierni ricorrenti affermano invece che dagli atti del giudizio di merito sarebbe emersa la dimostrazione di un accordo per un posizionamento alternativo del confine, ma non considerano che detto profilo è stato esaminato, sia dal Tribunale che dalla Corte di ### che concordemente hanno escluso il conseguime nto della prova dell'esistenza di un siffatto accordo (cfr. pagg. 22 e ss. della sentenza). Al riguardo, va evidenziato che non è possibile proporre, in sede ###apprezzamento diverso ed alternativ o delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “### dei documenti esibiti e delle deposi zioni dei testimoni, non ché la valutazione dei documenti e delle risultanze d ella pro va testimoniale, il g iudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decision e una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limit e che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confu tare tutte le deduzi oni difensive, dovendo rit enersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicame nte incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sen tenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 10 631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812). 
Con il quarto motivo, la parte ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che il progetto di realizzazione dei due fabbricati ricadeva nell'ambito di un unico piano di lottizzazione, con conseguente possibilità, prevista dal richiamato art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, di derogare alle distanze legali fissate dai regolamenti locali. 
La censura è infondata. 
La Corte di ### ha rigettato il motivo di gravame con cui gli odierni ricorrenti avevano proposto la censura di cui alla doglianza qui in esame, osservando che essi avevano prodotto in atti del giudizio di merito soltanto una planimetria indicante l'ubicazione delle opere di urbanizzazione dell'area (doc. 11) e dalla convenzione stipulata con il Comune di ### (depositata come doc. 14 dalla difesa di ### S.r.l.) non emergeva alcuna deroga alle distanze previste dalle N.T.A.  del vigente P.R.G. (cfr. pag. 25 della sentenza impugnata). La censura non si confronta neppure con tale decisiva statuizione, non avendo i ricorrenti dimostrato di aver offerto la prova, nel corso del giudizio di merito, sull'esistenza d i una deroga alle norme generali in tema di distanze, che la Corte distrettuale ha espressamente escluso trovarsi nella convenzione con l'ente locale depositata in atti. 
Peraltro, giova osservare che la censura è anche inconferente alla ratio della decisione , poiché la Corte distrettuale, conferman do la decisione di prime cure, ha ravvisato la violazione della distanza dal confine, e non di quella -diversatra fabbricati, alla quale si riferisce la disposizione di cui all'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968. 11 Con il quin to mot ivo, la parte ricorrente lamenta ancora la violazione o falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di ### avrebbe dovuto rilevare la nullità della citazione origin ariamente propost a da ### S.r.l. per genericità del suo contenuto e dare rilievo alle risultanze della C.T.U., dalle quali in vece si sarebbe d iscostato senza fornire adegu ata motivazione. 
La censura è inammissibile nella parte in cui contiene la deduzione di un vizio di omesso esame, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme. E' del pari ina mmi ssibile per la parte in cui i ricorrenti lamentano l'inadeguatezza della motivazione resa dalla Corte distrettuale, trattandosi di ipotesi escl usa, ormai dal 2012, dal paradigma dei vizi utilmente denunziabili in sede di legittimità. 
Nel resto, la censura non considera che il vizio dedotto avrebbe dovuto essere veicolato, a norma di quanto previsto dall'art. 161 c.p.c., in un motivo di appello, che non risulta esser stato proposto. Peraltro, va anche osservato che la Corte di ### conformemente a quanto già ritenu to dal Tribunale, ha inquadrato la d omanda di rila scio proposta da ### S.r.l. nell'alv eo dell'actio finium re gundorum, interpretandola sulla base del suo contenuto sostanziale. In tal modo la Corte di ### ha confermato il giudizio di adeguata specificità dell'istanza di tutela formulata da ### S.r.l., che -del restoera circoscritta alla domanda di rilascio di un'area oggetto di sconfinamento da parte degli odierni ricorrenti e a quelle di arretramento del fabbricato eretto da questi ultimi, a distanza non regolare dal confine tra i fondi, e di risarcim ento d el danno (quest'ultima, peraltro, ri gettata già in prime cure per difetto della prova del danno). Non vi era quindi alcuna incertezza sul bene della vita del quale l'originaria parte attrice aveva 12 invocato protezione, on de l'eccezione di nullità della citazione introduttiva del giudizio di prime cure è stata a ragione disattesa dalla Corte territoriale. 
Con il sesto ed ultimo motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di ### avrebbe liquidato le spese anche in favore di una parte rimasta contumace in seconde cure. 
La censura è fondata. 
La Corte di ### ha condannato gli odierni ricorrenti a rifondere le spese del giudizio di seconde cure anche in favore di ### e ### rimasti tuttavia contumaci in secondo grado. Ne deriva l'accoglimento della censura in esame. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effett i di quanto previsto dall'art . 384 c.p.c., con eliminazione della condanna al le spese oggetto d ella doglianza in esame. 
In conclusi one, vanno rigettati i primi cinque motivi di ricorso, mentre va accolto il sesto . La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, in relazione alla censur a accolta, con decisione della causa nel merito ed eliminazione della statuizione sulle spese oggetto del sesto motivo. 
In ragione dell'accoglimen to solo parziale del ricorso, e dunque della reciproca soccombenza, è opportuno disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.  la Corte accoglie il sesto motivo di ricorso e rigetta gli altri.  ### la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall'art. 384 13 c.p.c., elimina la condanna alle spese del giudizio di appello disposta in favore dei contumaci ### e ### Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso i n ### nella camera di consig lio della ### addì 02 ottobre 2025.   ##### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Oliva Stefano

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