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Tribunale di Pavia, Sentenza n. 740/2025 del 27-11-2025

... due prove scritte e alla prova orale previste per il concorso ordinario), essendo dirimente il carattere “automatico” della procedura», sicché non poteva dirsi sanante una procedura, come quella ivi impostata, organizzata attraverso «una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, la formazione di una graduatoria di vincitori sulla base del punteggio riportato ......., l'immissione in ruolo nei limiti dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4».. Tali conclusioni vanno qui pienamente confermate. 5. Per altro verso, non vi è dubbio che già Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n. 187 valorizzò, quale misura idonea ad incidere sull'illecito eurounitario «cancellandolo» rispetto alle situazioni più risalenti di precariato e comunque pregresse, il realizzarsi della stabilizzazione grazie «o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande». Ipotesi ravvisata come sussistente nel piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, co. 95 ss. della legge 107 del 2015 e nel mantenimento per i precari della possibilità di accesso ai ruoli «fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento» (co. (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA N. 343/2025 Oggi 27 novembre 2025 innanzi alla giudice ### nella stanza virtuale a mezzo collegamento ### compaiono l'avv. ### per parte ricorrente e la dott.ssa ### per parte resistente. 
La giudice preliminarmente chiede alle parti come mai vi sia una discrasia tra i contratti depositati dal ricorrente e lo stato matricolare depositato dal resistente. ###. ### dichiara che anche in altre cause è stata rilevata un'incompletezza dello stato matricolare, la dott.ssa ### non contesta i contratti depositati da parte ricorrente. 
La giudice osserva, inoltre, che parte ricorrente ha depositato note non autorizzate definite come pre-verbale; l'avv. ### dichiara di averlo fatto al solo fine di depositare la recentissima sentenza della Suprema Corte e di agevolare la verbalizzazione di questa udienza. 
I procuratori delle parti discutono oralmente; in particolare l'avv. ### illustra oralmente il contenuto delle note e la dott.ssa ### richiama, tra l'altro, la decadenza dall'impugnazione dei contratti a tempo determinato; a quest'ultimo riguardo l'avv. ### evidenzia che al momento del deposito del ricorso il ricorrente stava ancora lavorando a tempo determinato; i procuratori delle parti richiamano le conclusioni di merito contenute nei rispettivi atti. 
La giudice autorizza i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza. 
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e successivamente dà lettura della sentenza che forma parte integrante del verbale. 
La giudice del lavoro ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### sezione civile La giudice del lavoro ### pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 343/2025 R.G. promossa da ### C.F. ###, con il patrocinio dell'avv. ### RICORRENTE contro #### C.F. ###, con il patrocinio della dott.ssa ### della dott.ssa ### e della dott.ssa ### RESISTENTE CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: - Accertare e dichiarare che la reiterazione dei contratti a termine stipulati dal ricorrente con il Ministero dell'### e del ### per il periodo 2006/2007 al 2024/2025, su posti vacanti e disponibili in organico di diritto, costituisca un abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato; - Condannare il Ministero dell'### e del ### al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità della retribuzione lorda, ai sensi dell'art. 12 della ### n. 166/2024, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta equa dal Tribunale; - Disporre la rivalutazione monetaria e il pagamento degli interessi legali sulle somme dovute, a decorrere dalla data della diffida sino all'effettivo pagamento.  - Condannare il Ministero dell'### e del ### al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore antistatario.  CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE In via definitiva e nel merito 1. Rigettare il ricorso; 2. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree in esito al presente giudizio, si chiede di liquidare la somma minore, che risulterà dovuta alla luce delle circostanze del caso concreto, rimettendo la determinazione del quantum alla competente ### 3. In ogni caso, compensare integralmente le spese di lite in ragione della serialità della vertenza.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.  ### è docente di religione cattolica e ha insegnato alle dipendenze del Ministero resistente ininterrottamente negli anni scolastici dal 2006/2007 sino al momento del deposito del ricorso, avvenuto il 5 marzo 2025, in virtù di contratti a tempo determinato: i contratti prevedevano il servizio dal primo settembre al 31 agosto di ogni anno scolastico negli anni dal 2006/2007 al 2012/2013 e dal 2017/2018 al 2024/2025 e dal primo settembre al 30 giugno di ogni anno per gli anni dal 2013/2014 al 2016/2017 (docc. sub 2 di parte ricorrente, non contestati da parte resistente, ancorché non tutti riportati nello stato matricolare depositato sub 1 dalla stessa parte resistente). 
Con il ricorso introduttivo di questo giudizio, ### ha sostenuto l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine per un periodo superiore a 36 mesi e, conseguentemente, ha chiesto la condanna dell'### resistente al risarcimento dei danni procurati dal proprio comportamento abusivo.  ### dell'### e del ### costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la peculiarità dell'insegnamento della religione cattolica nonché il fatto che, a seguito di procedura straordinaria di assunzione riservata agli insegnanti di religione cattolica, il ricorrente è entrato in ruolo a partire dal primo settembre 2025; in via subordinata ha chiesto che il danno sia liquidato in una misura inferiore alla richiesta, eccependo altresì la prescrizione dei crediti maturati nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso, avvenuta il 13 marzo 2025. 
La causa, da decidere sulla base dei documenti depositati, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata discussa dai procuratori delle parti all'odierna udienza.  2. La fondatezza del ricorso, alla luce della disciplina normativa e dei princìpi giurisprudenziali applicabili alla controversia Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c. viene di seguito riportato uno stralcio della recentissima sentenza pronunciata dalla Suprema Corte con riguardo alla fattispecie che ci occupa (Cass. ###/2025).  “2.1 Richiamata quanto all'evoluzione storica la disamina svolta da Cass. 9 giugno 2022, n. 18698 (punti 3, 3.1 e 3.2), va altresì detto come, rispetto al tema di reiterazione di contratti a termine dei docenti di religione, l'assetto giuridico si sia sostanzialmente consolidato nel senso che: - il sistema di rispondenza del sistema scolastico al fabbisogno di tali docenti è caratterizzato da una quota di insegnanti di ruolo (70% dell'organico) con contratto a tempo indeterminato ed una quota non di ruolo (30%), sulla base di contratti annuali, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 186 del 2003; - per previsione della contrattazione collettiva (art. 47, co. 6 e 7 del ### 1994/1997) i contratti annuali, se non mutino le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si rinnovano automaticamente; - sono da considerare comunque precari non solo i docenti per i quali i mutamenti del fabbisogno realizzino discontinuità nelle assunzioni annuali, ma anche i docenti i cui rapporti annuali a termine nel tempo si siano costantemente rinnovati e ciò per l'assenza, anche rispetto ad essi, di garanzie di stabilità paragonabili a quelle dei docenti di ruolo ed a tempo indeterminato (Cass. 18698/2022 cit., punto 8); - in tale quadro, il superamento dei trentasei mesi di durata continuativa o discontinua - così apprezzati sulla base della regola legale di svolgimento dei concorsi ogni triennio (art. 3, co. 2, legge n. 186 del 2003) ed in coerenza le conclusioni in generale assunte da questa S.C. con la sentenza 2016 n. 22552, in cui appunto fu individuato quello di 36 mesi come parametro tendenziale di durata massima delle assunzioni a termine - è stato ritenuto fonte di responsabilità per la P.A. nei termini del c.d. danno eurounitario da precarizzazione; - da ciò il conseguente diritto alla tutela in base al sistema di tale danno eurounitario (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072), ovverosia con presunzione di sussistenza del danno nei limiti del risarcimento secondo i parametri di cui all'art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010, salva prova di maggiore pregiudizio. 
Come si è detto, le conclusioni di Cass. 18698/2022 sono state confermate da tutta la giurisprudenza successiva di questa S.C. (Cass. 21 maggio 2025, n. 13640; Cass. 28 aprile 2023, n. 11227; Cass. 27 aprile 2023, n. 11169) e sono da aversi per acquisite, anche per la loro coerenza rispetto a Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri, la quale, pur avendo ritenuto in sé sostanzialmente non in contrasto con la ### il sistema di inquadramento degli insegnanti di religione secondo le quote del 70 e 30 % di cui si è detto, ha richiesto che si verifichi tuttavia in concreto se il rinnovo dei contratti a termine con lo stesso docente soddisfi effettivamente esigenze provvisorie, considerando tutte le circostanze del caso, tra cui il numero dei rinnovi per lo svolgimento del medesimo lavoro.  3. Il tema dell'attuale contenzioso si inserisce nel contesto sopra descritto e concerne la possibilità di ravvisare, nelle procedure di reclutamento per l'immissione in ruolo regolate dal legislatore con l'art. 1-bis del d.l. n. 126 del 2019, conv. con mod. in legge n. 159 del 2019 e poi attuate con D.M. n. 9 del 2024, misure idonee a sanare l'illecito eurounitario in ipotesi verificatosi verso singoli docenti e qui, in specie, della lavoratrice parte della presente causa.  3.1 È in proposito necessario delineare l'evolversi della normativa appena richiamata.  ###. 1-bis, cit. è stato introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 126 del 2019 ed esso originariamente prevedeva che fosse bandito, entro l'anno 2020, un concorso per la copertura dei posti vacanti per l'insegnamento della religione cattolica e disponibili negli a.s. 2020/2021 e 2022/2023, con riserva di una quota non superiore al 50% ai docenti che avessero svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive. Il termine per il bando del concorso è stato quindi prorogato dapprima (d.l. n. 183 del 2020) al 2021, con spostamento delle annate di riferimento al periodo dal 2021/2022 al 2023/2024 e quindi (d.l. n. 228 del 2020) all'anno 2022. Con l'art. 47, co. 9, del d.l. n. 36 del 2022, conv. con mod. in legge n. 79 del 2022, la previsione, ancora non attuata, è stato oggetto di una significativa rielaborazione. È stato infatti previsto che il concorso riguardasse la copertura del 50 % dei posti (co. 1) e che ad esso si affiancasse una procedura “straordinaria”, riservata agli insegnanti che avessero svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali (co.2). A quest'ultima procedura era da destinare il 50 % dei posti vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024//2025 e la norma ha rimesso ad apposito decreto ministeriale la formazione del bando con la previsione, tra l'altro, delle «modalità di svolgimento della prova orale didatticometodologica», nonché delle modalità di «valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito». Il termine di svolgimento delle procedure è stato quindi ulteriormente prorogato al 2023 (d.l. n. 198 del 2022) ed al 2024 (d.l. n. 132 del 2023) e le quote sono state modificate nel senso di destinare il 30 % dei posti al concorso ed il 70 % dei posti alla procedura straordinaria (d.l. n. 75 del 2023).  3.2 ###.M. n. 9 del 2024 la procedura straordinaria è stata avviata ed è pacifico che essa sia stata svolta e che, alla data della pronuncia di appello, la docente non fosse stata tuttavia assunta, come anche alla data dell'udienza pubblica di trattazione del ricorso per cassazione.  4. Tutto ciò posto, si rileva che, secondo la giurisprudenza di questa S.C. già consolidata e cui va data continuità, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive; ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (Cass. 27 maggio 2021 n. 14815 - in relazione alla procedura di procedura di reclutamento, per titoli ed esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, comma 6, del d.l. n. 101 del 2013, conv., con mod., dalla l.  125 del 2013 - e poi, in senso conforme, tra le altre, Cass. 18698/2022 cit., punto 12.1, sul tema proprio dei docenti di religione; Cass. 15 dicembre 2023, n. ###; Cass. 6 aprile 2025, n. 9049). Il precedente cardine di Cass. 14815/2021 cit., ha fatto leva su Corte di Giustizia 19 marzo 2020, #### punti 100 e 101, ove si è ritenuto che l'organizzazione di procedure in cui i lavoratori già occupati in modo abusivo possono solo avere occasione, in concorrenza con altri candidati, di tentare di accedere ad un impiego stabile «essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato» risulta non idonea a «sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'### e quindi a «consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro». Su tale base si è ritenuto che non siano idonei a sanare l'illecito concorsi riservati, ma destinati a svolgersi “per titoli ed esami” e quindi destinati solo ad offrire «al dipendente precario una mera chance di assunzione» (Cass. 14815/2021 cit.). 
Analogamente, secondo Cass. 9049/2025 cit., riguardante l'immissione in ruolo di docenti presso la ### D'### «non rilevano ... la qualificazione del concorso come “straordinario”, la dichiarata finalità di superare il precariato, né la previsione di una sola prova scritta su quesiti a risposta multipla (rispetto alle due prove scritte e alla prova orale previste per il concorso ordinario), essendo dirimente il carattere “automatico” della procedura», sicché non poteva dirsi sanante una procedura, come quella ivi impostata, organizzata attraverso «una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, la formazione di una graduatoria di vincitori sulla base del punteggio riportato ......., l'immissione in ruolo nei limiti dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4».. Tali conclusioni vanno qui pienamente confermate.  5. Per altro verso, non vi è dubbio che già Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n. 187 valorizzò, quale misura idonea ad incidere sull'illecito eurounitario «cancellandolo» rispetto alle situazioni più risalenti di precariato e comunque pregresse, il realizzarsi della stabilizzazione grazie «o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande». 
Ipotesi ravvisata come sussistente nel piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, co. 95 ss. della legge 107 del 2015 e nel mantenimento per i precari della possibilità di accesso ai ruoli «fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento» (co. 109 della legge citata). Tale assetto - che costituisce in sostanza applicazione del criterio di alternatività delle sanzioni, alla condizione di un loro carattere proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo (Corte di Giustizia 26 novembre 2014, ### punti 77-79 e Corte di Giustizia 3 luglio 2014, punti 64-65) - è stato poi ripreso dal noto arresto di Cass. 7 novembre 2016, 22552, secondo la quale la quale si realizzerebbe invece una «astratta “chance” di stabilizzazione», come tale inidonea a cancellare l'illecito, nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non sia «certo» ovvero non sia «conseguibile in tempi ravvicinati» (in quel caso ravvisati in quelli «compresi tra l'entrata in vigore della legge n.107 del 2015 ed il totale scorrimento delle graduatorie»). Anche perché, come rileva Cass. 28 febbraio 2024, n. 5244, «il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante».  6. Tirando le fila del ragionamento, il punto di convergenza tra le selezioni “blande” di cui a Cass. 22552/2016 cit. e l'automatismo richiesto da Cass. 14815/2021 cit. e dalle altre pronunce conformi successive, sta nel ritenere che la stabilizzazione, per essere sanante dell'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari.  6.1 Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata emerge che la procedura di stabilizzazione svolta nel 2024 non ha tuttora portato alla stabilizzazione della ricorrente, per quanto essa sia collocata in graduatoria. 
Soprattutto, poi, in via assorbente, la Corte territoriale ha accertato che la procedura indetta ha natura selettiva, risultando caratterizzata da una prova orale - che evidentemente può avere esito positivo come no. Dal controricorso si evince che la prova orale era di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all'uso didattico delle tecnologie e che vi era prova di lingua inglese, oltre a valutazione dei titoli. La selettività è dunque in re ipsa e del resto, al di là degli accertamenti in fatto, era la stessa norma a prevedere che il d.m. regolasse le «modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica», nonché le modalità di «valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito». Tale caratteristica, al di là del momento in cui il collocamento in graduatoria della docente esitasse in un'immissione in ruolo, esclude quindi che si possa parlare di “cancellazione” dell'illecito.  6.2 Tale connotazione esime dalla disamina dell'ulteriore e più generale questione del se l'immissione in ruolo abbia ancora effetti sananti rispetto agli obblighi risarcitori a fronte dell'inciso introdotto nell'art. 36, co. 5 del d.  lgs. n. 165 del 2001, dal d.l. n. 131/2024 conv. con mod. in legge n. 166 del 2024, secondo cui «nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto»”. 
Nel caso che ci occupa, diversamente da quello sul quale è intervenuta la Suprema Corte, l'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente risulta avvenuta, peraltro dopo il deposito del ricorso; in ogni caso, parte resistente non contesta la natura selettiva, seppure con probabilità molto ampia di successo del procedimento di assunzione, sostenendo piuttosto che attraverso lo scorrimento integrale delle graduatorie “tutti i partecipanti - chi prima, chi dopo - verranno immessi in ruolo”. 
Ne deriva che non deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e deve, invece, essere riconosciuto il diritto del ricorrente a ottenere un risarcimento per l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato da parte dell'amministrazione resistente. 
Anche in merito all'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente è opportuno riportare uno stralcio della medesima sentenza della Suprema Corte, che così ha rilevato: “va ribadito l'orientamento per cui «nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente» (Cass. 12 dicembre 2023, n. ###; Cass. 8 novembre 2023, n. ###; Cass. 24 luglio 2025, n. 21136; sul termine decennale, v. anche già Cass. 3 marzo 2020, n. 5740)”. 
Quanto, poi, all'eccezione di decadenza per mancata impugnazione dei singoli contratti a termine ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo n. 81/2015, la giurisprudenza di legittimità ha più volte osservato che nel pubblico impiego privatizzato, rispetto al quale non è possibile ottenere una pronuncia costitutiva del rapporto ma solo il risarcimento del danno, il termine d'impugnazione deve farsi decorrere dal termine dell'ultimo contratto in quanto “la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto” (Cass. n. 4960/2023; si veda, altresì, Cass. n. 22861/2022). 
Con riguardo, infine, alla misura del risarcimento dovuto, deve applicarsi l'art. 12 del d.l. n. 131/2024, convertito nella L. n. 166/2024, secondo il quale: “### specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. 
Questa giudice ritiene corretto determinare il danno nella misura di otto mensilità, considerando il notevole numero dei contratti susseguitisi nel tempo; deve, tuttavia, considerarsi, in senso limitativo della misura del risarcimento, il fatto che le docenze sono state prestate tutte nel medesimo istituto scolastico: questo fatto comporta una notevole riduzione del danno derivante dalla situazione di precarietà, posto che il ricorrente non è stato soggetto a variazioni della propria organizzazione di vita e di lavoro; inoltre, dal punto di vista della “gravità della violazione”, non si deve dimenticare che il comportamento dell'amministrazione resistente è stato determinato in buona parte dalla peculiarità del sistema legislativo di individuazione dei docenti di religione cattolica, che - come efficacemente esposto da parte resistente nella propria comparsa - non poteva prescindere dal permanere dell'approvazione dell'autorità ecclesiastica; infine, la forbice tra le quattro e le ventiquattro mensilità è stata stabilita solo recentemente dal legislatore, mentre in precedenza (e quindi quando è stato commesso per la gran parte l'abuso) i parametri erano inferiori.  3. Le spese di lite. 
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza. Vengono liquidate, come indicato nel dispositivo, tenendo conto della misura in cui la domanda viene accolta (art. 5, primo comma, del tariffario professionale), della bassa complessità della causa, che è ormai di natura “seriale”, visti i numerosi precedenti di merito, e infine considerando che non è stata necessaria attività istruttoria orale. 
Viene operata la distrazione a favore del procuratore del ricorrente, che si è dichiarato antistatario.  ### la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ### con ricorso depositato il 5 marzo 2025: 1) accerta e dichiara l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato operata da parte resistente negli anni indicati nel ricorso; 2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato; 3) condanna l'amministrazione resistente a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno indicato al punto che precede, la somma equivalente a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994 n. 724, dalla domanda giudiziale al saldo; 4) condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.p.A. se e come dovuti per legge, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario. 
Deciso all'udienza del 27 novembre 2025 La giudice del lavoro ### n. 343/2025

causa n. 343/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Grazia Toscani, Marcella Frangipani

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 2435/2025 del 26-11-2025

... riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025 giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione" (Cass. Sez. U. 4870/2022; ### U. n. 26272/2016); tuttavia, qualora venga censurata la scelta dell'ente pubblico di coprire i posti della pianta organica non mediante “scorrimento” della graduatoria del precedente concorso, bensì con altra procedura (ad es. concorso interno, mobilità, etc.), la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione della diversa procedura, ed allora la contestazione investe, a ben vedere, l'esercizio del potere da parte dell'### cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. S.U. n. 26272/2016). V.3 Sono quindi devolute alla cognizione del Giudice Amministrativo le fattispecie nelle quali il privato non lamenta, nella sostanza, il mancato scorrimento tout (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### lavoro Il Giudice dott. ### all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 8459 /2024 R.G.L.  promossa da: ### (avv.  ### ) RICORRENTE contro CITTA' ### (avv.ti ### - #### (avv.ti ### - #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025
OGGETTO: Diritto di assunzionescorrimento graduatoria MOTIVI DELLA DECISIONE I Con ricorso depositato in data ###, la dott.ssa ### espone: a) di avere partecipato al concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale nel profilo di istruttore direttivo tecnico (agronomo forestale) (### dei ### e dell'elevata qualificazione - c ex cat D - ### indetto dalla #### con bando di concorso pubblico n. 1/2023 del 19/05/2023 (doc. 1 di ricorso); b) di essere stata collocata al sesto posto (ultima degli idonei) della graduatoria finale, pubblicata con D.D. del 21/11/2023 (doc. 2); c) i primi due candidati venivano assunti a dicembre 2023 dalla ### di ### mentre per scorrimento della graduatoria da parte di altro ente un terzo candidato veniva espunto dalla graduatoria stessa; d) in data ### veniva bandito ulteriore concorso per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 11 unità di personale nel profilo di istruttore direttivo tecnico (### dei funzionari e dell'elevata qualificazione - ex cat. D) (doc. 3); e) al termine della procedura concorsuale, 51 candidati risultavano idonei, ed i primi 10 più un riservista venivano assunti; f) la pianta organica della ### di ### prevede nove profili professionali di istruttore direttivo riferiti alle specifiche professionalità richieste, ovvero: - Amministrativo - di ### - ### - Elaborazione dati - ### - ### - ### - ### - Vigilanza; g) il piano triennale di fabbisogno del personale 2024/2026 prevede nel corso del 2024 sei assunzioni nel profilo di ### (doc.  5).  h) con D.D. del 26/08/2024 (doc. 6), dato atto che nel predetto piano triennale di fabbisogni erano previste sei assunzioni di I.D.T. venivano individuati i vincitori del ### n. 1/2023, fra i quali non rientrava l'odierna ricorrente; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025 i) ritenendo di essere stata esclusa per errore, la dott.ssa ### presentava, senza successo, istanza di autotutela (doc. 7); j) con determina dirigenziale del 30/09/2024, a fronte della rinuncia di uno dei vincitori si provvedeva all'ulteriore scorrimento della graduatoria del concorso 10/2023 (doc. 8); k) uno dei candidati del concorso 1/2023 veniva assunto ed assegnato alla ##### ed ### I.1 Ciò premesso, la ricorrente ha convenuto in giudizio #### ed il sig. ### chiedendo all'adìto Tribunale, previa parziale disapplicazione della delibera dirigenziale 26 agosto 2024, di accertare il proprio diritto ad essere assunta a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze dell'Ente convenuto quale #### dei ### e dell'### C.C.N.L.  ### a far data dal 02/09/2024, oltre al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separato giudizio.  ### in giudizio entrambi i convenuti: la ##### replicando che non sussisteva, nel caso di specie, il requisito dell'identità delle graduatorie da scorrere per le assunzioni, il dott. ### eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e, in ogni caso, di non essere legittimato passivo dell'avversaria azione. 
II.1 Replica in particolare la #### che: - nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 era prevista per l'anno 2023 l'assunzione di n. 18 unità di ### direttivo tecnico, da reclutare mediante concorso pubblico, mobilità o scorrimento di graduatorie di precedenti concorsi; - venivano quindi bandite nell'anno 2023 tre diverse procedure concorsuali: ### pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità di personale nel profilo di ### direttivo tecnico (### forestale) - area dei ### e della elevata qualificazione - ex categoria D” (bando n. 1/2023); ### pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 11 unità di personale nel profilo di ### direttivo tecnico - area dei ### e della elevata qualificazione - ex categoria D riservato a architetti e ingegneri (bando n. 10/2023; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025 ### pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità di personale nel profilo di ### direttivo tecnico - ### turismo (### dei ### e della elevata qualificazione - ex categoria D) (bando n. 11/2023); - le unità di personale da selezionare con i concorsi di cui sopra venivano assunte - alla conclusione delle procedure selettive per un totale di 14 candidati vincitori, di cui n. 11 Architetti/Ingegneri, n. 2 Agronomi forestali e n. 1 ### direttivo tecnico in ### turistico (mentre altre 4 figure di ### direttivo tecnico previste nel ### 2023/2025 erano assunte a seguito di mobilità esterna o a seguito di progressione di carriera).  - successivamente, nel ### 2024/2026 di ### metropolitana veniva prevista per l'anno 2024 l'assunzione mediante scorrimento di graduatorie di n. 6 nuove unità di ### direttivo tecnico, da destinare rispettivamente alla ### integrate con gli ### (n. 1 unità), al ### ambiente e ### ambientale (n. 3 unità) e al ### territoriale ed ### (n. 2 unità).  - la ### procedeva quindi a verificare preliminarmente con i ### interessati dalle nuove acquisizioni quali tipologie di professionalità fossero da acquisire; le indicazioni fornite dai ### sono state di assumere tramite scorrimento n. 4 Architetti/Ingegneri (di cui uno per la ### - integrate per gli ###, uno per il ### territoriale ### e due per il ### e ### ambientale) e n. 2 Agronomi forestali (di cui uno per il ### territoriale ### e uno per il ### ambiente e ### ambientale); - la ### procedeva infine allo scorrimento delle due graduatorie come da determinazione dirigenziale n. 5098 del 26.8.2024.  ###'udienza del 02/10/2025 i procuratori delle parti hanno discusso nel merito il ricorso; è stata fissata nuova udienza al 26/11/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025 ### dott.ssa ### lamenta nel presente giudizio la mancata sua assunzione da parte della CITTÀ ### nonostante il piano dei fabbisogni 2024/2026 prevedesse l'assunzione di sei unità nel profilo di ### e la ricorrente stessa fosse risultata idonea nel concorso pubblico n. 1/2023; la determina dirigenziale 26/08/2024, infatti, autorizzava l'assunzione di soli due candidati idonei su tre. 
IV.1 A sostegno della tesi secondo la quale l'Ente non avrebbe potuto indire un nuovo concorso senza prima scorrere la graduatoria del precedente bando, viene richiamata giurisprudenza della S. C. (sentenza 07/06/2021 n. 15790, Cass 18/05/2016 n. 10244, Cass 12/01/2016 n. 280), secondo cui “il criterio della prevalenza della graduatoria di data anteriore, in quanto tale destinata a scadere per prima, può essere derogato solo in presenza di ragioni di interesse pubblico che giustifichino la deroga, ragioni che non possono esaurirsi nella contestuale presenza di più graduatorie, di per sé non sufficiente a comprimere il diritto allo scorrimento prioritario degli idonei utilmente classificatisi nella graduatoria più antica”; la regola generale che assicuri imparzialità, trasparenza ed efficienza all'agire delle amministrazioni pubbliche viene individuata nel tendenziale favor per la graduatoria meno recente, motivato dalla necessità di salvaguardare sia l'aspettativa di nomina di coloro che per primi l'hanno acquisita, sia il buon andamento della P.A.  ###ò premesso, è fondata - ed assorbente rispetto ad ogni altra questione controversa - l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal convenuto ### V.1 Occorre evidenziare, in primo luogo, che il riparto della giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuare con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (Cass. n. 2368/2024). 
V.2 La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata a ritenere che la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025 giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione" (Cass. Sez. U.  4870/2022; ### U. n. 26272/2016); tuttavia, qualora venga censurata la scelta dell'ente pubblico di coprire i posti della pianta organica non mediante “scorrimento” della graduatoria del precedente concorso, bensì con altra procedura (ad es. concorso interno, mobilità, etc.), la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione della diversa procedura, ed allora la contestazione investe, a ben vedere, l'esercizio del potere da parte dell'### cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. S.U. n. 26272/2016). 
V.3 Sono quindi devolute alla cognizione del Giudice Amministrativo le fattispecie nelle quali il privato non lamenta, nella sostanza, il mancato scorrimento tout court della graduatoria, quanto piuttosto l'agere e le scelte della P.A. che, invece di far luogo allo scorrimento della graduatoria, ha proceduto alle assunzioni per altra via: indizione di una nuova procedura destinata agli esterni, procedura destinata ai soli interni, ricorso a professionisti esterni, etc. (Cass. 6159/2025). 
V.5 ### di Stato si muove nel solco tracciato dalla S. C., riconoscendo la giurisdizione del Giudice Amministrativo allorquando - avuto riguardo al petitum sostanziale - siano impugnati atti di macro-organizzazione che incidono ### sul diritto allo scorrimento, ribadendo che le scelte discrezionali e di macro-organizzazione della P.A. rientrano, ai sensi dell'art.  63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella giurisdizione del giudice amministrativo (### di Stato, sentenza n. 390 del 20 gennaio 2025).  ### al caso in esame, la sostanziale contestazione di parte ricorrente non verte sulle modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria, bensì sull'esercizio del potere amministrativo e, in particolare, sulla scelta operata dall'### in merito alle modalità da adottare per la copertura del posto, frutto di una valutazione discrezionale, a cui non può che corrispondere una situazione di semplice interesse legittimo. 
VI.1 Non siamo al cospetto di due concorsi identici per requisiti di accesso, ben diversi essendo i titoli di studio richiesti: è sufficiente osservare che la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025 ricorrente, agronoma forestale, è stata correttamente ammessa al concorso 1/23, mentre non avrebbe potuto partecipare (come, in effetti, non ha partecipato), al concorso n. 10/23, non possedendo il titolo di studio previsto dal bando. 
VI.2 A ben guardare, dunque, la ricorrente sotto il profilo del petitum sostanziale si duole delle scelte discrezionali della ### di ### che, nel ### dei ### di ### 2024/2026 e conseguente ### 26/08/2024 - entrambi atti di macroorganizzazione - ha deliberato di assumere ulteriori due figure di agronomo forestale e quattro di architetto/ingegnere, per poi attingere dalla graduatoria del concorso n. 10/2023, anziché in via prioritaria da quella del concorso 1/2023. 
VI.3 In conclusione, a fronte di due concorsi che presentavano diversi requisiti di accesso, non è configurabile un diritto soggettivo del candidato dichiarato idoneo allo scorrimento della graduatoria (e dunque all'assunzione), bensì un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale da parte della P.A.; ragione per la quale deve essere dichiarato il difetto il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del Giudice Amministrativo.  ### spese di lite relative al rapporto processuale fra la ricorrente e la #### sono suscettibili di integrale compensazione, tenuto conto delle persistenti difficoltà nell'individuare, nella materia, la linea di demarcazione tra atti di diritto privato e provvedimenti amministrativi, ed altresì in considerazione del fatto che anche l'Ente convenuto, così come la ricorrente, ha ritenuto sussistere nel caso di specie la giurisdizione del Giudice Ordinario. 
VII.1 Per quanto riguarda, invece, il rapporto processuale fra la ricorrente ed il convenuto ### la prima deve farsi carico per intero delle spese sostenute dal secondo, nonostante alcuna domanda sia stata diretta nei suoi confronti, in ossequio al “principio di causalità” che governa la regolamentazione delle spese di lite (Cass. n. 23123 del 17/09/2019); le suddette spese sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, in conformità ai parametri dettati dal d.m.  55/2014. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025 P.Q.M.  Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo competente il Giudice Amministrativo; dichiara tenuta e condanna ### al pagamento delle spese processuali in favore di ### che liquida in € 3.513,00, oltre rimborso forfetario, c.p.a. ed IVA come per legge; compensa le spese relative al rapporto processuale fra ### e #### Così deciso in ### il 26 novembre 2025 Il Giudice del ### dott. ### scritta con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/11/2025

causa n. 8459/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gian Luca Robaldo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2168/2024 del 22-01-2024

... 150/2009 (art. 24) con il quale era stato previsto il concorso pubblico per il passaggio di area e pertanto il Di partimento della ### ione pubblica aveva negato al ministero l'autorizzazione per l'ampliamento a 920 del numero di dipendenti che potevano usufruire del passaggio. 3. La Corte t erritoriale ha po sto a fondamento del rigetto della domanda plurime rationes decidendi ed ha osservato che: a) il preteso diritto all'assunzione era ostacolato dallo ius superveniens (vigente dal 1.1.2010 ) che (come precisato dalla giurisprudenza amministrativ a) aveva eliminato ogni po ssibilità di progressione verticale mediante procedura di selezione interna ed aveva privato di efficacia le graduatorie approvate all'esito delle procedu re selettive, seppure conformi alla contrattazione collettiva all'epoca vigente, anch'essa incisa dalla richiamata modifica normativa; b) l'accordo sindacale del 12 luglio 2007 non prevedeva alcun obbligo di assunzione e di scorrimento della graduatoria per i dipendenti che, come alcuni degli appellanti, si erano collocati oltre il 920º posto; 5 c) o stativa alla progressione era in og ni caso la circostanza della mancanza di au torizzazione succ essiva a quella (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 12282-2021 proposto da: ############################# D'### D'#### pubblico ### verticali ### graduatoria R.G.N. 12282/2021 Cron. 
Rep. 
Ud. 23/11/2023 CC ###################### PASQUALINA, ########### V ############ P ################# tutti elettivamente domiciliati in #### CLODIA 5 pre sso lo studio dell'avvocato ### TORCICOLLO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro 3 ### (già #### E #### E ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'### presso i cui ### domicilia in ### alla ### 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2526/2020 della CORTE ### di NAPOLI, depositata il ### R.G.N. 1475/2019; udita l a relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal ###. ### CASCIARO. 
Rilevato che: 1. La Corte d'appell o di Napoli, confermando la sentenza del locale Tribunale, ha respinto la domanda di ### e altri lavoratori volta ad ottene re l'inquadramento nell'area C, per i profili pr ofessionali specificamente indicati ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. a) ### 1998-2001.  2. La Corte d'appello ha così riassunto la vicenda fattuale e processuale: a) il 22 dicembr e 2005 il Ministero aveva richiesto alla PCM l'autorizzazione ad avviare le procedure di passaggio dall'area B all'area C per complessivi 920 posti, ma l'autorizzazione era stata concessa con d.P.C.m.  del 16 gennaio 2007 limitatamente a 460 posizioni; b) un primo accordo sindacale del 12 luglio 2007 aveva stabilito che le graduatorie sarebbero rimaste valide fino ai nuovi bandi e che, nel rispetto dell'art. 12 comma 2 del ### 98/2001 gli idonei sarebbero stati inquadrati 4 per effetto dello scorrimento a mano a mano che si fossero resi disponibili posti messi a concorso; c) un successivo accordo del 13 luglio 2007, oggetto della circolare n. 171/2007, aveva chiarito che sarebbero stati messi a concorso i posti autorizzati e che, in segu ito, ottenu te le necessarie autorizza zioni, sarebbero stati coperti gli ulteriori 460 posti fino al totale di 920 unità; d) il ministero il 24 luglio 2007 aveva quindi indetto 10 procedure di selezione per il passaggio dalla posizione B alla posizione economica ### in distinti profili professionali; e) alcune graduatorie erano state approvate con decreto del 29 luglio 2010 mentre altre erano state approvate il 20 dicembre 2012; f) i lavoratori ricorrenti si erano collocati, alcuni di loro, in posizione non utile rispetto al contingente autorizzato (460 posti) e, i restanti, oltre il numero dei posti comples sivamente bandito (920), cos ì da potersi ritenere semplici idonei per posti successivamente divenuti vacanti; g) nelle more era intervenuto il d.lgs. n. 150/2009 (art. 24) con il quale era stato previsto il concorso pubblico per il passaggio di area e pertanto il Di partimento della ### ione pubblica aveva negato al ministero l'autorizzazione per l'ampliamento a 920 del numero di dipendenti che potevano usufruire del passaggio.  3. La Corte t erritoriale ha po sto a fondamento del rigetto della domanda plurime rationes decidendi ed ha osservato che: a) il preteso diritto all'assunzione era ostacolato dallo ius superveniens (vigente dal 1.1.2010 ) che (come precisato dalla giurisprudenza amministrativ a) aveva eliminato ogni po ssibilità di progressione verticale mediante procedura di selezione interna ed aveva privato di efficacia le graduatorie approvate all'esito delle procedu re selettive, seppure conformi alla contrattazione collettiva all'epoca vigente, anch'essa incisa dalla richiamata modifica normativa; b) l'accordo sindacale del 12 luglio 2007 non prevedeva alcun obbligo di assunzione e di scorrimento della graduatoria per i dipendenti che, come alcuni degli appellanti, si erano collocati oltre il 920º posto; 5 c) o stativa alla progressione era in og ni caso la circostanza della mancanza di au torizzazione succ essiva a quella originaria, limitata a 460 unità; d) alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 il preteso diritto all'assunzione non era sorto in quanto mancava l'autorizzazione e neppure era stata approvata la graduatoria.  4. Per la cassazione della sentenza i lavoratori in epigrafe hanno proposto ricorso sulla base di quattro motivi assistiti da memoria, ai quali il Ministero ha opposto difese con controricorso.  ###: 1. In via preliminare, deve essere disattesa l'istanza, proposta dalla parte ricorrente, di riunion e del pres ente procedimento ad altri rico rsi pendenti dinanzi a questa Corte, anche nella medesima adunanza camerale, e con analogo difensore, e di rinvio ad una udienza pubblica. 
Occorre considerare che la legge n. 149 del 2022 ha novellato l'art. 375, cod. proc. civ., e ha stabilito che «La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza», nonché nei casi di revocazione ex art. 391 quater cod.  proc.  Dunque, la trattazio ne ordinaria è ormai quella con rito camerale, restando destinata la trattazione in pubblica udienza ai ricorsi che involgono questioni di diritto di particolare rilevanza. 
Questa Corte ha già affermato che «l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82, disp. att. cod. proc. civ., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolar e rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza» (si v., ex aliis, Cass., S.U., 8774 del 2021).   Nel caso di specie, le ragioni addotte dalla parte ricorrente, costituite dalle comunanza delle questioni di fatto e di diritto con altri ricorsi, nonché dalle diverse statuizioni dei giudici del merito - peraltro richiamate, allegate 6 e in parte trasc ritte nel ricor so, nella memoria ex art. 380-bis1 e nell'istanza, a sostegno delle proprie difese - in altri procedimenti, dalla rilevanza della questione, non appaiono tali da giustificare un rinvio della decisione del presente ricorso per la fissazione in udienza pubblica, previa riunione con altri procedimenti. 
Rilevano in tal senso: l'autonomia dei giudi zi; la costituzione nel presente giudizio di tutte le parti; la medesima ### pubblica (### quale controparte; la prospettazione del ricorrente di censure, esposte in modo articolato, che seppure relative a procedura sulla quale questa Corte non ha ancora pronunciato, ineriscono ad istituti giuridici che hanno già costituito oggetto di principi di diritto enunciati, a ### semplice e a ### Pertanto, non si ravvisano le condizioni di cui all'art. 375, comma 1, cod. p roc. civ., né ulteriori ragioni per trattare il ricorso in udienza pubblica, previa riunione agli altri ricorsi indicati.  2. Può passarsi all'esame dei motivi di ricorso, nell'esposizione dei quali parte ricorrente richiama anche argomenti di sentenze di merito che sono intervenute a favore dei lavoratori in analoghe fattispecie.  3. Con il primo motivo di ricorso è dedotto il vizio ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 62 del d.lgs.  n. 150 del 2009, e dell'art. 11 delle disp. prel. cod. civ., in relazione all'art. 2907, cod.  Assume parte ricor rente, dopo aver richia mato la statuizione impugnata, facendo rif erimento anche alle decisioni favorevoli ai lavoratori adottate da altre ### d'### lo, che la Corte d'Ap pello ha disatteso il principio dei “diritti quesiti”. 
La ri forma dettata dal d.lg s. n. 150 del 2009, se impediva che venissero banditi nuovi concorsi interamente riservati, non precludeva lo scorrimento delle graduatorie approvate a seguito di bandi emanati prima dell'entrata in vigore della stessa. 
Nella specie, la richiesta del Ministero di autorizzazione ad assumere, oltre i 460 vincitori per i posti autorizzati, i restanti 460 v incitori, espressa sin dalla richiesta di ampliamento a n. 920 posti di ### da 7 riservare agli interni , avanzata il 22 dicembre 2005 agli ### statal i di controllo della spese, e confermata nei bandi del 24 luglio 2007, costituiva già di per sé la decisione di scorrimento di posti ulteriori che, secondo la giurisprudenza di legittimità, determina l'insorgenza del diritto degli idonei allo scorrimento. 
Tale volontà era stata ribadita nell'accordo del 12 luglio 2007 e nella nota del 13 novembre 2012 inviata agli organi statali di controllo. 
I ca si decisi dal Consiglio di Stato riguardavano un diverso thema decidendum, costituito dal rapporto fra nuovi bandi di concorso e scorrimento di graduatorie di concorsi interni. La vicenda in esame non poteva essere assimilata ai casi decisi dalle sentenze dei giudici amministrativi.  4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto vizio ex art. 360, n. 3, cod.  pro. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 62 del d.lgs. n. 150 del 2009 e dell'art. 11 delle disp. prel., cod. civ., in relazione all'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo vigente prima della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009.   Erroneamente, la Corte d'### come già il giudice amministrativo, ha ritenuto che l'art. 35, comma 5-ter, cit., nel testo già vigente prima della riforma, non con sentiva procedure ri servate e che la ultra-vigenza delle graduatorie era istituto esclusivo dei pubblici concorsi. 
Il ricorrente, quindi, critica la sentenza del Consiglio di Stato n. 3284 del 2 luglio 2015 e ripercorre le proprie difese già svolte in primo e in secondo grado con cui deduceva che i concorsi interni andavano considerati procedure concorsuali di reclutamento (è richiamata in particolare Cass. S.U. n. 8985 del 2018 ), con applicazione del pr incipio della vigenza triennale della graduatoria, da utilizzare non solo per i vincitori ma anche per gli idonei.  5. Con il terzo motivo di ricorso è prospettato vizio ex art. 360, n.3, cod.  proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 4, e dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con particolare riferimento al ruolo dell'autorizzazione a bandire e ad assumere, alla funzione dell'approvazione della graduatoria, e alla natura ed efficacia degli “atti negoziali” (contrattuali e unilaterali) posti in essere dalla PA e regolanti una fase successiva alla conclusione dei concorsi. 8 Parte ricorrente censura la sentenza di appello per non aver riconosciuto la sussistenza di un diritto soggettivo.  5.1. Nonostante la mancata autorizzazione nel d.P.C.m. 16 gennaio 2007 per gli ulteriori 460 posti, il bando era comunque intervenuto per 920 posti. 
Come si evinceva dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni ### dello Stato decide se avviare o meno una procedura concorsuale e il numero dei posti occorrenti sul la base del proprio fabbisogno. 
Pertanto, il Ministero era già titolare del potere di bandire i posti non ancora approvati, atteso che l'approvazione non costituisce condizione per l' insorgenza del relativo potere, ma per l'acquisto di e fficacia del medesimo, e i lavorat ori avevan o fatto legittimo affidamento sull'intervento dell'autorizzazione.  ### diniego di autorizzazione rendeva operativa la previsione di cui all'art. 1359, cod. civ., e quindi la condizione si deve considerare avverata. 
In ogni caso l' atto amministrativo illegittimo è suscettibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario.  5.2. Il difetto di autorizzazione, nonché la sopravvenuta riforma, non produceva alcun effetto impeditivo sulla possibilità di proc edere allo scorrimento della graduatoria per i posti inizialmente coperti in quanto autorizzati e poi divenuti vacanti. La copertura del turn over era già stata prevista nell'accordo del 12 luglio 2007 e ribadita nel novembre 2012. 
Nel termine triennale di vigenza della graduatoria residuavano ancora posti banditi e non ancora autorizzati e ulteriori posti banditi e autorizzati resisi vacanti a seguito di mobilità, per cui il ### avrebbe dovuto scorrere la graduatoria.  5.3. Era priva di rilevanza la circostanza che le graduatorie per cui è causa erano state approvate dopo il 1° gennaio 2010 (d.lgs. 150/2009), atteso che, come affermato da alcune ### di merito, rilevava la legge generale vigente al momento di indizione dei bandi e la speciale disciplina 9 degli stessi, e non vi erano previsioni di applicazione retroattiva della riforma. 
Né, assumeva rilievo la previsione legislativa, intervenuta con la legge di bilancio per il 2019, di autorizzazione per la copertura dei posti ulteriori banditi nel 2007.  6. Con il quarto motivo di ricorso è prospettato vizio ex art. 360, n.3, cod.  proc. civ.: violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, cod. civ., nonché dell'art. 115, cod. proc.  Assume parte ricorrente di non essere incorsa in alcun difetto d i allegazione e prova, in quanto in base alla regola fissata dall'art. 2697, cod.  civ., spett a sì al ri corrente allegare i fatti posti a fondamento del diritto azionato, ma è onere del resistente allegare e provare le circostanze che integrano eccezioni, ossia fatti estintivi o impeditivi del diritto medesimo.  ### nel giudizio di appello si era limitato solo ad eccepire che la posizione in graduatoria dell'appellante, originario ricorrente, vedeva quest'ultimo collocato oltre i posti complessivamente banditi, compresi cioè quelli non autorizzati, ma nulla aveva dedotto in ord ine alla diversa circostanza dedotta nel ricorso originario che, nell'ambito dei posti banditi autorizzati nel corso de l tempo, e c ioè fra la data di a pprovazione del la graduatoria e la d ata ultima di scadenza della medesima, si fosse effettivamente verificato un numero di scoperture di posti tali da consentire lo scorrimento della graduatoria fino ad arrivare alla posizione del ricorrente. 
Doveva perciò ritenersi provato, ex art. 115, cod. proc. civ., che vi era un numero di posti vacanti di ### nell'ambito dei posti banditi, che si era scoperto durante il termine di vigenza della graduatoria. Ricorda, quindi, gli elementi di prova offerti in primo grado, rispetto ai quali non vi erano state deduzioni del Ministero. 
In ogni caso, nella lettera del 13 novembre 2012, e da ultimo nella lettera del 5 maggio 2018, il Ministero aveva manifestato la volontà di voler attingere alla graduatoria per coprire tutti i posti vacanti nella dotazione organica di area ### scorrendo integralmente le graduatorie stesse.  7. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. 10 8. Va in primo luogo rilevato che sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la specifica ratio decidendi propria della sentenza impugnata, le censure che si incentrano sulla critica del ragionamento decisorio di sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, o sulla contestazione delle difese svolte nei gradi di merito dal ### così come quelle che si risolvono nel mero richiamo delle argomentazioni svolte in primo grado e in appello.  9. Vanno, quindi, esaminate le residue censure. Le stesse sono in parte non fondate e in parte inammissibili.  10. Il punto centrale, che ha priorità logico giuridica, delle plurime deduzioni difensive, come si può rilevare dalla sintesi sopra riportata, è co stituito dalla prospettazione della sussisten za di un obbligo del ### in ragione degli ### del 2007 e dei bandi, di procedere all'inquadramento nell'### C di tutti coloro che avevano partecipato alle procedure bandite (per 920 posti di cui tuttavia solo per 460 era intervenuta l'autorizzazione) e che si erano collocati come idonei oltre la 460^ posizioni, sia entro i 920 posti, sia oltre. A tale censura si collega, nella prospettaz ione di parte ricorrente, il ded otto avveramento, comunque, della condizione sospensiva ex art. 1359, cod. civ., in ragione del legittimo affidamento ingenerato nei partecipanti, sia la domandata disapplicazione. 
Logicamente successive, rispetto a tali doglianze, sono quelle relative alla legittimità di un concorso riservato, per la progressione tra ### bandito prima del d.lgs. n. 150 del 2009, e all'assimilabilità dello stesso al c oncorso pubblico, di talch é all'entrata in vi gore della rifor ma, i partecipanti alla selezione risultati idonei avrebbe ro già maturato un diritto quesito all'inquadramento. 
In relazione allo scorrimento per turn-over parte ricorrente richiama l'### e ### del 12 luglio 2007, e contesta l'affermata carenza di allegazione e prova in merito da parte della Corte d'### Come esposto a pag. 9 del ricorso, i ricorrenti si sono collocati, alcuni di loro, in posizione non utile rispetto all'iniziale contingente autorizzato (460 po sti) e, i rest anti, oltre il numero dei po sti compl essivamente 11 bandito (920), così da potersi ritenere se mplici idonei per posti successivamente divenuti vacanti.  11. Per un compiuto esame delle cen sure e delle difese dell'### occorre precisare quanto segue, come emerge dagli atti di causa e dalla documentazione richiamata dalle parti.  11.1. Deve essere premesso che l'art. 15, comma 1, del ### ministeri 1998-2001, stabilisce che nell'ambito del sistema cl assificatorio sono possibili passaggi dei dipendenti da un'Are a alla posizione inizi ale dell'area immediatamente superiore dall'interno. 
Ciò può avvenire (art. 15 cit., comma 2) nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale per le assunzioni dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e con le medesime regole di cui agli art. 6 del d.lgs. n. 29 del 1993 (che tra l'altro prevede “Per le amministrazioni dello Stato la programmazione triennale del fa bbisogno e l'approva zione delle variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio dei ministri, secondo le modalità di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400”). 
La contrattazione collettiva prevede (art. 15, cit. comma 1, A, a), quindi, il ricorso a procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di corso-concorso con appositi criteri stabiliti dall'amministrazione con le procedure per la contrattazione integrativa. 
Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, come mod.  dalla legge n. 311 del 2004, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del ### per la funzione pubblica di concerto con il ### dell'economia e delle finanze. 
Il d.P.C.m. 16 gennaio 2007 (### del 23 febbraio 2007) autorizzava il ### ad avviare procedure di passaggio tra le ### in particolare per la copertura di 460 p osti nella posizi one economica C 1 dall'### B, a fronte di una richiesta dell'### pari a 920 posti (effettuata con nota n. 45 261 del 22 dicembre 2005, relativa al pian o 12 triennale di assunzioni), in r agione di plurime considerazioni nella sostanza relative alla consistenza e determinazione degli organici e alle relative procedure.  ###. 15 del ### del Ministero sottoscritto in data 31 maggio 2007, rinviava ad un successivo accordo per stabilire, tra l'altro, le modalità concorsuali e le procedure di ammissione. 
Con l'Accordo tra il ### e le ### del 12 luglio 2007 (### n. 170 del 13 luglio 2007 recante “### di riqualificazione, validità delle graduatorie ”), veniva stabilito all'art. 2 c he “### salve le disposizioni normative vigenti, le graduatorie relative ai passaggi tra le aree rimarranno valide sino a nuovi bandi.   Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, del ### 1998/2001 citato nelle premesse, gli idonei v erranno inquadrati per effetto dello scorrimento man mano che si renderanno disponibili i posti messi a concorso a seguito di rinunce, pensionamenti o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo del personale risultato vincitore”. 
A quanto previsto dal ### art. 15, si dava corso con l'### del 13 lug lio 2007, ### n. 171 del 2007, che interv eniva tra l'### e le ### e recava “### tra le aree verso la posizione economica ###, in attuazione dell'art. 15 del ### 1998/2001”, si affermava espressamente con riguardo al “### dall'area B alla posizione economica ###” che: “L'### ha richiesto l'autorizzazione ad avviare procedure per il passaggio di 920 unità dall'area B alla posizione economica C 1. 
Con d .P.C.m. 16 g ennaio 2007 è s tata concessa a questa ### l'autorizzazione ad avviare le procedure per l'accesso alla posizione economica C 1 di 460 unità (come da relativa ###. 
I pos ti corrispondono al 50% di quanto richiesto dall'### poiché una richiesta integrativa è stata formulata, si metteranno a concorso i posti autorizzati, adeguando successivamente le assunzioni all'autorizzazione integrativa, per un numero totale di 920”. 
Con la nota 756 8 del 27 febb raio 2007, il ### chiede va alla ### pubblica e al Ministero del l'### e de lle ### di 13 integrare il contingente di posti autorizzati, riportandolo ai 920 oggetto della richiesta originaria. 
Con nota n. 24567 del 23 luglio 2007 si sollecitava il ### della ### pubblica aff inché provvedesse ad adeguare l'autorizzazione emanata. 
Il 24 luglio 2007 intervenivano i 10 bandi (profili professionali ### C, ##### di Stato, #### tecnic o, ### in comuni cazione e informazi one, ### amministrativo, #### conservatore, ### dell'arte). 
Negli stes si, che facevano riferimen to a complessivi 920 posti, si affermava, tra l'altro (art.1) che nelle more del rilascio della autorizzazione richiesta ad e stendere fino a 920 i posti complessivi per l'accesso alla posizione economica ###, l'A mministrazione potrà procedere all'inquadramento in ruolo, nella sostanza, della prima metà dei posti oggetto del bando per ciascun profilo professionale unità di personale collocate nelle varie graduatorie regionali (…). “Le restanti (…) unità di personale, che avranno anch'esse completato i percorsi formativi e superato gli esami finali, conseguiranno l'inquadramento in ruolo solo dopo la concessione a questa ### della suddetta autorizzazione”. 
I bandi prevedevano inoltre, art. 7, al comma 1, che “I candidati dichiarati vincitori sono inquadrati - in conformità alle disposizioni di cui al ### 16 gennaio 2007 citato nelle premesse ed eventuali successive determinazioni del Di partimento della ### pubblica conseguenti alla richiesta nota 24567 del 23 luglio 2007 - secondo l'ordine del le rispettive graduatorie regionali, nel profilo professionale (…)”. 
Al comma 2: “L'### in caso di esaurimento di una grad uatoria regionale senza che i relativi posti si ano stati completamente coperti, proced e alla formazione di una graduatoria unica nazionale, secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato - applicando, in caso di parità di merito, il principio della minore età anagrafica - allo scopo di destinare i candidati, ove accettino, a regioni diverse da quella per la quale gli stessi hanno concorso”. 14 Le graduatorie regionali venivano approvate con decreto ministeriale il 29 luglio 2010 (archeologo, architetto, storico dell'arte) e il 20 dicembre 2010 (le ulteriori 7 graduatorie). 
Il d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, all'art. 24 ha stabilito che le ### “a decorrere dal 1° gennai o 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pu bblici, con riserva non sup eriore al c inquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”.  11.2. Dunque, nella fattispecie in esame, i bandi e gli atti dell'### che li avevano preceduti, facevano riferimento ai complessivi 920 posti ### C, per cui ### aveva richiesto in origine l'autorizzazione alla copertura con progressione interna dall'### B, ma contenevano l'indicazione che l'inquadramento nell'### C sarebbe potuta intervenire solo per i complessivi 460 posti autorizzati, nei quali non si è collocata parte ricorrente, in quanto solo per tale numero di posizioni (suddivise per ### e profili professionali) era in tervenuta l'autorizzazione con d.P.C.m. 16 gennaio 2007, salvo che, come si è sopra ricordato e fino alla concorrenza dei soli 920 posti inizialmente richiesti, intervenissero “successive determina zioni del ### della ### pubblica”, che nella specie, come è pacifico tra le parti, non sono poi intervenute. 
La necessità dell'autorizzazione era riconosciuta dallo stesso art. 15 del ### e dall'### del 13 luglio 2007.  11.3. Correttamente la Corte d'### ha affermato che la mancanza dell'autorizzazione non consentiva all'### azione di effe ttuare l'inquadramento nell'### C, se non per le 460 posizioni già autorizzate. 
Vengono in ril ievo gli artt. 52, 35, comma 4, e 6 del d.l gs.  165/2001 nel testo vigente alla data di avvio della procedura, nonché l'art. 39 della legge n. 449 del 1997. 
Si tratta di un complesso di disposizioni dalle quali, già nel testo vigente ratione temporis, prima della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009, come d i seguito riportato per quanto qui rileva, si ev ince la 15 necessità dell'autorizzazione preventiva, che è condizione per l'indizione della procedura e, comunque, perché l'assunzione possa essere disposta.  ###. 52, primo comma, sanciva che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansi oni per le quali è stato assunto (…) ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive”.  ###. 6, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevedeva: “Le variazioni delle dota zioni organiche già determ inate sono approv ate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (…), e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbi sogno di personale è deliberata dal C onsiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.” ###. 35, comma 4, nel testo vigente ratione temporis, già prevedeva “ Le deter minazioni relative all'avvio di proce dure di reclutamento sono adottate da ciascuna am ministraz ione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale (…) Per le amministrazioni dello Stato (…), l'avvio delle procedu re concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del ### per la funzione pubblica di concerto con il ### dell'economia e delle finanze”.  11.4. Le disposizioni citate condizionano indubbiamente la validità dei passaggi di ### che, sul la base della giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte a ### semplice e a ### hanno efficacia novativa e vanno equiparate alle nuove assunzioni a tutti gli effetti.   L' assimilazione delle procedure per le progressioni interne tra ### ai concorsi pubblici, r ichiede che anche per le stesse, sia intervenuta l'autorizzazione a coprire i posti, secondo la normativa sopra richiamata, alla quale, come si è esposto, fa riferimento anche il ### 11.5. Ciò ha già costituito oggetto d i statui zione da parte della giurisprudenza di legittimità. 16 Devono essere richiamati i principi, consolidati nella giurisprudenza della Corte, ben riassunti nella motivazione di Cass. n. 19006 del 2010 (ex aliis richiamata da Cass n. 7810 del 2022, n. ### del 2021, n. 4393 del 2020, n. 3332 del 2018). 
Nella sentenza citata, questa Corte ha affermato che: a) an che un concorso ri servato a sogge tti già dipendenti dell'amministrazione che lo bandisce, ha natura di procedura "pubblica" di assunzione, ai sensi e per gli effetti della previsione di cui al d.lgs.  165 del 2001, art. 63, comma 4, qualora sia diretto alla copertura di posti di qualifica superiore il cui conferimento implichi una radicale mutamento della precedente posizione lavorativa e, cons eguentemente, una novazione del precedente rapporto di lavoro, come nel caso - ricorrente nella specie - dell'accesso alla qualifica d irigenziale di personale appartenente alle aree; b) nondimeno, la controversia esula da quelle relative alle procedure concorsuali - le quali, risolvendosi nella contestazione dell'esercizio di un potere amministrativo, hanno ad oggetto un interesse legittimo la cui tutela compete al giudice amministrativo - ed inerisce al "diritto all'assunzione" di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, allorché un soggetto inserito in graduatoria concorsuale affermi di esserne titolare senza contestare in alcun modo la conformità a legge della procedura concorsuale (dal bando all'approv azione della gra duatoria), che anzi viene posta a base della pretesa azionata; c) l'indicata ipotesi ricorre nella fattispecie comunemente denominata di "s corrimento" della graduatoria, perché il soggetto, idoneo non vincitore che vi è in serito, pretende l 'assunzione affer mando l'obbligo dell'amministrazione di coprire posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso attingendo dalla graduatoria medesima; d) si tratta allora di verificare il fondamento di merito della domanda e cioè la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto, tra i quali viene in rilievo, prima di ogni altro, l'obbligo dell'amministrazione di coprire un posto me diante utilizzo di una graduatoria di precede nte concors o, obbligo che può derivare o da puntuali previsioni del bando, oppure da 17 apposita decisione dell'amministrazione di rende re disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l'apertura di una nuova procedura concorsuale.  11.6. Si può inoltre ricordare, pur esul ando dal thema de cidendum qualsiasi questione di giurisdizione, che questa Corte, a ### ha affermato (Cass., S.U., n. ### del 2023, che richiama Cass., S.U. n. 26270 del 2016), che, alla stregua dei principi enucleati, ex art. 97 Cost., dal giudice delle leggi, per “procedure concorsuali di assunzione” (art.63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex no vo dei ra pporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma an che i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. In tale ambito rientrano anche quelle interne, purché configurino progressioni verticali dirette a realizzare la novazione oggettiva del precedente rapporto di lavoro, con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente.  11.7. Non a caso, nella fattispecie in esame, nella quale l'autorizzazione era stata richiesta per 920 unità e ottenuta solo per 460, il passaggio all'### superiore era stata espressam ente condi zionato ne ll'### del 13 luglio 2007 e nei bandi del 24 luglio 2007, come si è sopra esposto, al rilascio di un'autorizzazione successiva, pacificamente mai intervenuta. 
Nell'art. 1 del bando, si prevede l'inquadramento in ruolo “solo dopo la concessione a questa amministrazione della suddetta autorizzazione”. 
Tale autor izzazione all'assunzione costituisce un provvedimento che presuppone il potere di effettuare una effettiva valutazione discrezionale sui posti da bandire e sul personale da assumere, rispetto alla cui adozione non vi è alcuna posizione di diritto soggettivo. 
Lo stesso bando indica l'autorizzazione come presupposto necessario per l'inquadramento per coloro che non si fossero collocati fra i primi 460 posti. 
Dunque, la posi zione giuridica di parte ricorrente non può ritenersi definita quale diritto quesito, quando entrava in vigore il decreto legislativo 18 n. 150 del 2009, dal momento che all'epoca mancava l'autorizzazione ad attuare l'assunzione, mentre la graduatoria non era stata ancora approvata. 
Va infatti rilevato come la posizione giuridica soggettiva del candidato si tr asforma in diritto all'as sunzione solo quando è approvata la graduatoria che vede lo stesso candidato in posizione utile rispetto ai posti messi a concorso. 
Di talché, lo ius superveniens non ha modificato la posizione giuridica dei coloro che si erano posizionati oltre il 460^ posto già autorizzato, poiché gli stessi non avevano ancora maturato alcun diritto soggettivo.  11.8. Va inoltre consider ato che in assenza di una normativa transitoria il mutato assetto normativo non poteva non incidere sul la stipula del nuovo contratto di lavoro, non più legittimo alla luce del citato ius superveniens, e quind i anche sull'eff icacia delle graduatorie già approvate, quanto agli idonei collocatisi oltre la 460^ posizione. 
Questa Corte ha già affermato che il diritto del candidato vincitore ad assumere l'inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla pubblica amministrazione in regime di pubblico impiego privatizzato per il reclutamento di propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso. Nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello “ius superveniens”, l'### ha il potere-dovere di bloccare i pro vvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di increme nto del personal e, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all'art. 97 Cost. (Cass., 12679 del 2016, n. 24806 del 2016, n. ### del 2017, n. 748 del 2018) 11.9. E non è senza significato che solo con la legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 342, il legislatore ha previsto la possibilità di coprire, per l'anno 2019, le carenze di personale nei profili professionali delle ### e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per l'anno 2019, i candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente all'### e all'### con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, 19 si sono co llocati nelle graduatorie medesime in posiz ione utile in bas e al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è st ata indetta ciascuna procedura. Anche t ale disposizione conferm a la necessità dell'autoriz zazione, già p revista dalle disposizioni normati ve e contrattuali sopra richiamate, e consente lo “scorrimento”, in presenza dei requisiti previsti, nella specie comunque non allegati e provati, solo in favore di coloro che erano collocati in posizione utile rispetto ai posti banditi ed autorizzati.  11.10. Pertanto, nessun legittimo affidamento può vantar e parte ricorrente, né sussiste causa imputabile all'### a i fini dell'applicabilità dell'art. 1359, cod.  Quanto alla disapplicazione, a prescindere dal vaglio sulla novità della questione e sulla specificità de lla censura quanto all' oggetto (l'atto amministrativo) della stessa, si oss erva che manca, per le ragioni sopra esposte, la posizione di diritto soggettivo all'inquadramento. 
Questa Corte ha già affermato che ai fini della disapplicazione da parte del giudice ordinario occorre un collegamento con l'atto amministrativo in termini di presupposto della posizione giuridica di diritto soggettivo per cui è causa (Cass. S.U., n. 24609 del 2019, n. 25476 del 2021).  12. Quanto alle censure relative allo scorrimento della graduatoria per turn-over, si osserva che la Corte d'### con accertamento di fatto, nella sostanza ha escluso che l'accordo del 1 2 lugli o 2007 obbligasse allo scorrimento della graduatoria fino a copertura di tutte le vacanze. 
Tale ac certamento non è stato adeguat amente contestato da parte ricorrente. 
La regola posta dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in s ede di legittimità la violazi one o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui a ll'art. 40 del predett o d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento 20 dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contr addittoria (Cass., 14449 del 2017). 
Tale p rincipio trova applicazione anche p er gli acc ordi integrativi ### e ###, quali quelli che vengono in rilievo nella fattispecie in esame e quanto al turn-over quello del 12 luglio 2007. 
Come questa Corte ha già affermato (si v., Cass., n. 9461 del 2021, n. 27136 del 2017), posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss., cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazi one, mediante spe cifica indicazione delle norme asseri tamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discost ato dai canoni leg ali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. 
Nella specie, parte ricorrente si è limitata, senza indicare la violazione dei criteri ermeneutici, a contrapporre la propria lettura dell'### a quella della Corte di merito, che lo ha interpretato, in ossequio ai principi già enunciati da questa Corte (Cass., n. 11666 del 2022), sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espre ssioni usate e l a ratio del precett o contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale. 
Come si è sopra ricordato, nell'### (art. 2, comma 1) vi è la chiara previsione di salvaguardia (“fatte salve le disposizioni normative vigenti”) e lo stesso, oltretutto (art. 2 comma 2), subordina l'eventuale scorrimento al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, del ### 1998/2001. 21 12.1. La Corte d'### ha inol tre a ffermato che in relazione al prospettato scorrimento delle graduatorie per turn over vi era carenza di allegazione e prova, atteso che in proposito parte ricorrente si era limitata a fare leva sulla carenza dell'organico senza allegare e provare il verificarsi delle condizioni previste. 
Tale statuizione non è adeguatamente censurata dal ricorso, che vi dedica il quarto motivo, atteso che detto motivo è inammissibile proprio nella parte in cui sollecita una diversa valutazione delle risu ltanze processua li anche mediante la valori zzazione del principio di non contestazione, e della infondatezza dello stesso quanto al riparto degli oneri probatori. Infatti, il diritto all'assunzione per scorrimento presuppone, come hanno affermato le ### (Cass. S.U. 4870 del 2022) il completamento di una fattispecie complessa: approvazione della graduatoria; perdurante validità della stessa; decisione della PA di coprire la vacanza avvalendosi dello scorrimento, sicché fa cari co alla parte che quel dirit to pretende di azionare dimos trarne gl i elementi costitutivi. 
La negaz ione da parte dell'A mministrazione del la ricorren za di detti presupposti costituisce una mera difesa, con la conseguenza che la stessa non è soggetta a preclusioni.  13. Alla non fondatezza e inammissibilità delle suddette censure segue l'inammissibilità per difetto di rilevanza di ogni ulteriore profilo di doglianza.  14. La Corte rigetta il ricorso.  15. Le s pese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. ### i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. 
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti proce ssuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 23 novembre 2023. 

Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Casciaro Salvatore

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 26-07-2025

... operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017; aveva concorso per un posto di sostegno minorati psico fisici, indicando nell'ordine vari ambiti territoriali siti in ### i posti da lei richiesti erano stati assegnati illegittimamente a docenti appartenenti a fasi di mobilità successive e ad altri che avevano partecipato alla stessa fase di mobilità, ma con punteggio inferiore e senza precedenza ex art. 13, comma 1, ### mobilità 2016/2017. La ricorrente ha chiesto la disapplicazione e l'annullamento del rigetto del trasferimento e la dichiarazione di ille gittimità della condotta delle ### resistenti, consistente nel diniego del suo trasferimento presso l'### 004 od altro spettante fra le preferenze indicate, e l'accertamento del suo diritto al detto trasferimento, nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria, con condanna del Ministero a trasferirla e a risarcire i danni. Il Tribunale di ### nel contraddittorio con il Ministero, con sentenza n. 289/2018, ha rigettato il ricorso. ### ha proposto appello che la Corte d'appello di ### nel contraddittorio con il Ministero, con sentenza n. 235/2020, ha rigettato. ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso n. 2217/2021 proposto da: ### ra ppresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata in #### di ### da ### n. 1/b; -ricorrente contro Ministero dell'### e ### scolastico regionale per la ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati in ### via dei ### 12; -controricorrenti avverso la SENTENZA della Corte d'app ello di ### n. 235/2020, pubblicata il 6 luglio 2020. 
Udita la relazi one svolta nella camera di consigl io del 4 giugno 2025 dal ##### ha agito davanti al Tribunale di ### esponendo che: era una docente di scuola primaria entrata in ruolo il 1° settembre 2011 e titolare presso l'### di ### aveva partecipato all a fase ### delle operazioni di mobilità per l'a.s.  2016/2017; aveva concorso per un posto di sostegno minorati psico fisici, indicando nell'ordine vari ambiti territoriali siti in ### i posti da lei richiesti erano stati assegnati illegittimamente a docenti appartenenti a fasi di mobilità successive e ad altri che avevano partecipato alla stessa fase di mobilità, ma con punteggio inferiore e senza precedenza ex art.  13, comma 1, ### mobilità 2016/2017. 
La ricorrente ha chiesto la disapplicazione e l'annullamento del rigetto del trasferimento e la dichiarazione di ille gittimità della condotta delle ### resistenti, consistente nel diniego del suo trasferimento presso l'### 004 od altro spettante fra le preferenze indicate, e l'accertamento del suo diritto al detto trasferimento, nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria, con condanna del Ministero a trasferirla e a risarcire i danni. 
Il Tribunale di ### nel contraddittorio con il Ministero, con sentenza n. 289/2018, ha rigettato il ricorso.  ### ha proposto appello che la Corte d'appello di ### nel contraddittorio con il Ministero, con sentenza n. 235/2020, ha rigettato.  ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.  ### amministrazioni si sono difese con controricorso.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 4, c. p.c., e dell 'art. 118 disp. att. c.p .c. in quanto la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata apparente, atteso che la 3 corte territoriale avrebbe esaminato solo le operazioni di trasferimento avvenute all'interno della provincia di ### tta, senza analizzare l e operazioni avvenute negli altri ambiti indi cati e senza valutare le gravi irregolari tà denunciate, che avevano portato alla nomina di docenti appartenenti alla fase D di mobilità e di insegnanti che, pur avendo partecipato alla sua stessa fase, avevano un punteggio di gran lunga inferiore. 
In particolare, avrebbe dovuto essere applicato l'art. 6 del ### 8 aprile 2016, in base al quale la fase D avrebbe dovuto svolgersi solo dopo le altre. 
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del ### del l'8 aprile 2016 e dei cr iteri di ass egnazione di cui all'allegato 1 e l'omesso esame di fatti decisivi. 
Insiste in ordine al fatto che le sarebbero stati preferiti docenti che avevano partecipato a fasi successive e, all'interno della sua fase, che avevano punteggi inferiori. 
Rappresenta la necessità che, comunque, tutti coloro che avevano espresso una data prefe renza, fossero presi in considerazione all'interno di un'unica graduatoria di merito. 
Con il terzo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 24 Cost., l'omesso esame di fatti decisivi e la nullità della sentenza in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle sue censure concernenti il malfunzionamento dell'algoritmo utilizzato.  2) Le censure sono inammissibili. 
Innanzitutto, si osserva che la corte territoriale ha motivato con chiarezza la sua deci sione, sostanzialmente aff ermando che la ricorrente non av esse possibilità, con il suo punteggio, di ottenere le sedi richieste, dovendosi tenere conto, comunque, della precedenza spettante, in ambito provinciale, ai docenti nominati da graduatorie di merito 2012. 
In particolare, ha precisato che, nella specie, solo gli insegnanti assunti in fase C del piano straordinario da graduatoria di merito del concorso pubblico 4 2012, partecipanti alla fase ### della mobilità straordinaria nelle province di prima nomina avevano potuto ottenere la sede in ### nella ### di assunzione in quanto esclusi dalla mobilità nazionale. 
Quanto agli ulteriori profili, si evidenzia che le contestazioni sollevate con il secondo motivo attengono chiaramente al merito della controversia, mirando a criticare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello, che, come appena detto, ha verificato come i posti in ### non potessero essere assegnati alla ricorrente. 
Del tu tto generiche, poi, son o le considerazioni relative all'algoritmo che, peraltro, perdono ogni consistenza di fronte al menzionato accertamento di fatto. 
Si sottolinea, inoltre, che, per costante giurisprudenza, in base alla nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (come modificato dal d.lgs.  n. 40 del 2006), secondo cui è possibile la denuncia con ricorso per cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, non è consentito alla S.C. procedere ad una interpretazione diretta della clausola di un contr atto collettivo integrativo, in quanto la norma riguarda esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (Cass., n. 27062/2013). 
Per l'esattezza, rileva il principio per il quale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs.  165 del 2001 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs.  n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 1 65 del 2001, ment re i contratti integrativi, atti vati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legit timità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovv ero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall'art. 360, n. 5, c.p.c. nel test o applicabile ratione temporis (Cass. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; 5 Cass. n. 15934/2013; Cass. n. 4921/2016, Cass. n. 1 6705/2018; Cass. ###/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass. n.7568/2020; Cass. n. 25626/2020) Nella specie, la ricorrente lamenta, in maniera, peraltro, piuttosto generica, la violazi one dell'art. 6 d el ### dell'8 aprile 2016 per l'ann o scolastico 2016/2017 e del relativo allegato 1 operata dalla corte territoriale, chiedendo, altresì, a qu esta Suprema Corte, di sostituire all'interpretazione di detta contrattazione operata dal giudice del merito una sua interpretazione alternativa. 
Siffatto sindacato è, però, precluso a questo Collegio.  ###, la stessa ricorrente non ha prospettato con chiarezza quali canoni ermeneutici non sarebbero stati rispettati e la censura non è corredata da una sufficiente riproduzione della menzionata contrattazione, atteso che il ricorso contiene solo stralci di alcune clausole, sui quali non posso no fondarsi le valutazioni di questa Suprema Corte, occorrendo l'intero testo negoziale, dal che deriva l'operatività degli ordinari criteri di specificità del ricorso, il quale risulta inammissibile ove il ricorrente non depositi il contenuto della normativa collettiva integrativa di cui censuri l'illogica o contraddittoria interpretazione, ovviamente nella sua integr alità, né in dichi la localizzazione negl i atti di causa del corrispondente documento (Cass., n. 12481/2022; Cass., SU, n. 8950/2022). 
A identiche conclusioni sono arrivate, in contesti analoghi, anche altre recenti decisioni di questa Suprema Corte (Cass., n. 2476, n. 6199, n. 8051 e n. 8053 del 2025).  3) La sanzione dell'inammissibilità non può essere evitata neppure prendendo in considerazione alcuni precedenti, concernenti situazioni in effetti similari, nelle quali, però, il ricorso per cassazione era stato rigettato o accolto. 
Ad esempio, può menzionarsi la sentenza della Cass., n. 1055 del 2024, in base a cui “In tema di trasferimento territoriale dei docenti della scuola pubblica, alla contrattazione collettiva - cui l'art. 40, co. 1, d. lgs. n. 165/2001, e gli artt.  462, co. 7 e 470, co. 1 e 2 d. lgs. n. 297/1994 demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti - sono rimesse scelte di merito e tecni che attrave rso le quali resta regolato l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento; tali scelte non 6 sono sindacabili, se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge oppure realizzino in giustificate disparità di trattamento o risul tino manifestamente irragionevoli”. 
Questa decisione, che si è conclusa con un rigetto del ricorso, ha superato la questione dell'ammissibilità dello stesso in quanto oggetto del contendere era la legittimità o meno della posizione che era stata attribuita dalla contrattazione collettiva per la mobilità (a domanda) 2016/2017 agli IGM 2012 assunti in fase B e C nel 2015/2016 rispetto ai docenti delle medesime fasi assunti da GAE e, quindi, non era in discussione in sede di legittimità l'interpretazione del contratto integrativo, ma unicamente la validità dello stesso in relazione alla normativa di legge. 
Allo stesso modo , l'ordinanza di questa ### n. ### del 2024, occupandosi di un ricorso che concerneva il sistema della medesima mobilità, come regolato dal relativo ### e dalla successiva ### del 2016, lo ha considerato ammissibile, pur rigettandolo. 
Quest'ultima pronuncia ha valutato l' impugnazione perché a essere contestata non era l'interpretazione dei citati ### e Ordinanza accolta dalla corte territoriale, ma la regolamentazione normativa, con riferimento a detta mobilità. del regime degli IGM 2012 assunti per reclutamento straordinario. 
Siffatta ordinanza ha dato rilievo all'impianto normativo primario all'interno del quale la menzionata contrattazione integrativa e l'Ordinanza ministeriale si sono poste, occupandosi, innanzitutto, del tema della legittimità costituzionale della scelta del legislatore di differenziare i docenti assunti in fase B e C del reclutamento 2015/2016, a seconda del loro provenire da GM 2012 o da #### della Suprema Corte è stato condotto alla luce del disposto della legge n. 107 del 2015 e si è concluso affermando che la diff erenza in sede di reclutamento tra IGM 2012 e personale proveniente da GAE risale ad una scelta di discrezionalità del legislatore, come tale non sindacabile. 
Inoltre, la Suprema Corte ha considerato la legittimità o meno della posizione attribuita dalla contrattazione collettiva per la mobilità (a domanda) 2016/2017 agli IGM 2012 assunti in fase B e C nel 2015/2016 rispetto ai docenti delle medesime fasi assunti da ### ma ciò ha fatto per escludere che “il complessivo 7 sistema intercetti una violazione di norme, né vi sono ingiustificate disparità di trattamento, in quanto l'assetto differenziale è derivato dal distinguo operato tra varie categorie di docenti, in ragione delle diverse regole (e preferenze) che li hanno interessati in sede di reclutamento; neppure emergono tratti di manifesta irragionevolezza nella disciplina del complesso fenomeno che dovev a essere regolato e tutto ciò esclude, altresì, che abbiano rilievo situazioni di occasionale sfavore per l'uno o l'altro docente ammesso alla mobilità. Va aggiunto, infine, per completezza, che appartiene parimenti alle scelte di merito quella, con forte connotato tecnico, di procedere per fasi e con l'inserimento in ciascuna di queste fasi solo di talune tipologie di candidati alla mobilità”. La leg ittimità di tale sistema, qu indi, pur se derivante anche da un ### e da una successiva ### attuativa, è stata analizzata dalla Suprema Corte non al fine di s cegliere una fra le possibili interpretazioni alternative del ### e dell'Ordinanza, ma per verificare se una data lettura dello stesso, da parte del giudice di appello, contravvenisse ai principi costituzionali o a norme imperative di legge, realizzasse ingiustifi cate disparità di trattamento o risultasse manifestamente irragionevole, all a luce, però, pur sempre, di un impianto complessivo costruito dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. 
Ad identiche conclusioni deve giungersi con riguardo alla sentenza della Cass., n. 7354 del 2024, la quale ha affermato il principio di diritto per il quale, nelle procedure di mobilità del personale docente di fascia C per l'anno scolastico 2016-2017, l'assegnazione delle cattedre avviene, ex art. 6 del ### dell'8 aprile 2016 e del relativo ### 1, in considerazione delle preferenze espresse dai candidati, senza che sussista alcuna violazione del criterio meritocratico di cui all'art. 97 Cost., essendosi in una fase successiva a quella del reclutamento: ne consegue che all'assegnazione non si procede seguendo una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambit o territorial e, ar ticolata tenendo conto del punteggio conseguito da ogni insegnante, ma sulla scorta di distinte graduatorie, elaborate sulla base dell'ordine di preferenze espresso dal richiedente in relazione ai vari ambiti territorial i, strutturate al loro interno in considerazione del punteggio conseguito”. 8 In questa vicenda, concernente sempre la stessa mobilità, alla Suprema Corte non è stato chiesto di optare fra più possibili interpretazioni alternative del ### e del suo ### 1. Essa ha, piuttosto, chiarito che “l'opzione operata in sede collettiva di attribuire rilievo ai fini dell'assegnazione delle cattedre ad un criterio distinto da quello meritocr atico basato sul pu nteggio conseguito non contravviene ai principi costituzionali che, nel subordinare l'accesso all'impiego pubblico alla procedura del concorso pubblico, pongono a fondamento quel criterio selettivo, non ess endo la procedura in questione finalizzata al reclutamento del personale, per essere attinente all'attribuzione di una sede ###vista della successiva procedura di mobilità prevista dalla l.  107/2015, ben potendo dunque quella disciplina così interpretata, non inficiata dal contr asto con norme imperative, ben essere con siderata legit tima e presiedere all'espletamento della procedura secondo le stabilite modalità”. 
Pure in questo caso, quindi, una specifica interpretazione della contrattazione integrativa non è stata sostituita con un'alt ra, ma, in qu anto ritenuta non implausibile, è stata messa a confronto con i precetti costituzionali e la normativa imperativa, assunti come parametri esterni della sua legittimità. 
Al contrario, nei precedenti sopramenzionati di questa ###, n. 2476 del 2025, n. 6199 del 2025 e n. 8051 e n. 8053 del 2025, è stata proprio la richiesta al giud ice del la legittimità di porre a raffronto differen ti possibili interpretazioni del ### de quo, affinché ne scegliesse una diversa da quella fatta propria dal giudice del merito, a condurre, in ragione della non corretta formulazione della censura, a condurre alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.  ###, la giurisprudenza è giunta da molti anni ad affermare che è ben possibile denunciare direttamente in cassazione il contrasto fra la contrattazione integrativa e le disposizioni di legge imperative o la contrattazione collettiva nazionale di riferimento (###, n. 21316/2022; ###, n. 21236/2015; ###, 14530/2014). 
Al contrario, con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa 9 applicazione dei contratti ed acc ordi collettivi, deve in tendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del detto d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione (###, n. 14449/2017). 
Ne deriv a che saranno inam missibili i ricorsi che censurino in via diretta l'interpretazione della contrattazione integrativa (###, n. 27062/2013), non riportino il contenuto della normativa collettiva integrativa della quale critichino l'illogica o contraddittoria interpretazione (###, n. 8231/2011), non indichino in maniera specifica i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c. violati o chiedano alla ### C orte di sostit uire all'int erpretazione del la corte territoriale un'altra possibile interpretazion e dello stesso testo (### , 18214/2024).  4) Il ricorso è dichiarato inammissibile, in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego contr attualizzato, è consentito denunciare direttamente in sede ###la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi integrativi, ma solo il contrasto fra tali contratti ed accordi e le disposizioni di legge imperativ e o la contrattazione co llettiva nazionale di riferimento; inoltre, è possibile chiedere, nella medesima sede ###ordine agli stessi contratti e accordi integrativi, la verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione indicati dagli ar tt. 1362 ss. c. c. e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione minima ex ar t. 111 Cost. Ne deriva che sono inammissibili i ricorsi per cassazione che, senza lamentare il mancato rispetto di norme imperative o della contrattazione collettiva nazionale, censurino in via diretta l'interpretazione della contrattazione integrativa del giudice di merito, non rip ortino il contenuto della normativa collettiva in tegrativa della quale critichino l'illogica o contraddittoria interpretazione, non indichino in maniera specifica i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c. violati o domandino 10 alla ### di sostituire all'interpretazione della corte territoriale un'altra possibile interpretazione dell'identico testo”. 
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  ### - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### il 4  

Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Cavallari Dario

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22050/2022 del 12-07-2022

... esistenti quali idonei non vincitori, a seguito di concorso indetto nel 2005, fossero stabilizzati tramite scorrimento delle graduatorie esisten ti, sicché la ### 4 A.C. del 15 giugno 2022 - r.g. n. ###-2016 Consigliere estensore ### utilmente inserita in graduatoria, avrebbe dovuto, in forza dell'anzidetto accordo, essere stabi lizzata entro e non oltre il ###; in tali sensi la statu izione del primo giudice, la ddove aveva riconosciuto tale diritto alla ### si appalesava esente da censure; 2. per la cassazione dell a sentenz a ha proposto ricorso ### con tre motivi illustrati con memoria; 3. l'AUSL di ### ha resistito con regolare controricorso; 4. entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. c iv. per omesso esame di fattispecie sott oposta a giudizio e l'omessa applicazione della direttiva 1999/70/CE, dell'art. 36 d. lgs. 165/2001 e dell'art. 2126 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.; lamenta l'omessa pronuncia s ulle pretese economiche e di ricostruzione di carriera e l'erro re della Corte territoriale nell 'aver ritenuto nuove le (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 5022-2016 proposto da: ### elettivamente domi ciliata in #### 39, presso lo studio dell'avvocato ###, rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### U.S.L. ###, in persona del legale ### R.G.N. 5022/2016 Cron. 
Rep. 
Ud. 15/06/2022 ###.C. del 15 giugno 2022 - r.g. n. ###-2016 Consigliere estensore ### 2369 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 5, presso lo studio dell'avvocato ### VALENTINI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 725/2015 della CORTE ### di BOLOGNA, depositat a il ### R.G.N. 518/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal ###.  ### Rilevato che: 1. la Corte d 'appello di Bo logna respingeva l'appello di ### - medico specialista in oftalmologia in servizio dal 25 gennaio 2010 a tempo ind ete rminato quale dirigente presso la U.O. della ### di ### - che aveva chiesto, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, la trasformazione (a far tempo dal primo contratto del 1.1.2004 o dalle altre date indicate in ricorso) in rapporto di lavoro dipen dente a tempo indeterminato dell'attivi tà svolta sulla base di contratti di lavo ro auton omo pro fessionale a termine, presso la medesim a ### di ### a, prima dell'intervenuta stabilizzazione nonché le d ifferenze retributive tra quanto percepito e quan to dovu to sulla base delle previ sioni del c.c.n.l. per gli incarichi di lavoro dipendente a tempo determinato; ### aveva ### impugnato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato esistente il suo diritto soggettivo all'assunzione 3 A.C. del 15 giugno 2022 - r.g. n. ###-2016 Consigliere estensore ### a t empo indeterminato a far da ta dal 31.12 .2009 (termine di scadenza dell'accordo stipulato il 18 giugno 2008 tra l'### di ### e le ### ove si e ra concordato l'utilizzo di graduatorie esistenti e lo scorrimento dell e stesse entro il 31. 12.2009), respingendo al contempo la domanda di retrodatazione del rapporto al 2004; 2. la Corte territoriale osservava che la domanda della ricorrente volta al riconoscimento ab initio del carattere subordinato dei rapporti di lavoro a tempo determinato fosse nuova rispetto al petitum di cui al giudizio di primo grado e come tale inammissibile; aggiungeva, nondimeno, che non vi fossero allegazioni sufficienti da cui d esumere il potere di supremazia gerarch ica o di controllo dell'esecuzione della prestazione da parte dell'### e che non risultava dall'istruttoria alcun elemento per dichiarar e la natura subordinata della prestazione di lavoro; secondo la Corte di merit o (che sul pun to dissentiva dalla valutazione del primo g iudice) l'accordo del 18 giu gno 2008 non faceva sorgere un diritto soggettivo perfetto all'assunzione a tempo indeterminato, e ciò in quanto il prec edente accordo del 20 luglio 2007, sottoscritto tra la ### e le ### per la dirigenza medica e veterinaria, stabiliva un piano di stabilizzazione su base triennale, poi definito, appunto, con l'accordo aziendale del 18 giugno, cit., il quale individuava l'arco temporale di completamento delle operazioni nel triennio 2008/2010, effettuando altresì una puntuale ricognizione delle unità da stab ilizzare e dello sviluppo cron ologico in cui ciò sarebbe dovuto avvenire; si prevedeva, in tal guisa, che gli incaricati già in attività al 31 dicembre 2006, collocati nelle graduatorie esistenti quali idonei non vincitori, a seguito di concorso indetto nel 2005, fossero stabilizzati tramite scorrimento delle graduatorie esisten ti, sicché la ### 4 A.C. del 15 giugno 2022 - r.g. n. ###-2016 Consigliere estensore ### utilmente inserita in graduatoria, avrebbe dovuto, in forza dell'anzidetto accordo, essere stabi lizzata entro e non oltre il ###; in tali sensi la statu izione del primo giudice, la ddove aveva riconosciuto tale diritto alla ### si appalesava esente da censure; 2. per la cassazione dell a sentenz a ha proposto ricorso ### con tre motivi illustrati con memoria; 3. l'AUSL di ### ha resistito con regolare controricorso; 4. entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. 
Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art.  112 cod. proc. c iv. per omesso esame di fattispecie sott oposta a giudizio e l'omessa applicazione della direttiva 1999/70/CE, dell'art.  36 d. lgs. 165/2001 e dell'art. 2126 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.; lamenta l'omessa pronuncia s ulle pretese economiche e di ricostruzione di carriera e l'erro re della Corte territoriale nell 'aver ritenuto nuove le domande sul riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; assume che in primo grado era stato già riconosciuto il rapporto come d i natura subordinata e che l'azienda d oveva riservare alla ricorrente un trattamento identico a quello dei medici di ruolo, pena, in dife tto, la violaz ione del principio d i non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine; 2. con il secondo e il terzo motivo denuncia, in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la falsa applicazione di accordi collettivi e la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 nonché degli artt. 345 e ss. cod. proc. civ., oltre all'omesso esame di una fattispecie sottoposta a giudizio; 5 A.C. del 15 giugno 2022 - r.g. n. ###-2016 Consigliere estensore ### si duole della violazione da parte dell'### dell'accordo sottoscritto il 18 giugno 2008 co n le parti sind acali, accordo finalizzato alla stabilizzazione del rapporto per eliminare l'illegittima apposizione del termine ai rapporti di lavoro e non alla instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro; sostiene che la stessa ### aveva definito il rapporto di lavoro «a tempo determinato» e lamenta il mancato riconoscimento di un diritto soggettivo perfetto a far data dell'accordo del 2008, (quest'ultimo) considerato non assoggett abile alla discrezionalità e/o alle tempistiche organizzative dell'### aggiunge che in mod o illegittimo era stat o rimandato il ricono scimento del suo diritto alla fase attuativa del piano di stabilizzazione; 3. il Coll egio ritiene, in ragione della funzione nomofilattica affidata al giudice di legitt imità dall'ordinamento, che risolutive ai fini del presente giudizio siano le considerazioni già svolte da questa Corte nella decisione 11.11.2021 n. ###, relativa a vicenda sovrapponibile, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 4. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati; 5. come si rileva dallo storico di lite, la Corte territoriale ha basato la propria pronuncia di diniego del riconoscimento di un rapporto di lavoro ad ini tio subordinato su una duplice ratio decide ndi: a) la relativa domanda era nuova rispetto al petitum di cui al giudizio di primo grado e, quindi, inammissibile; b) dall'istruttoria non risultava alcuna prova degli elementi essenziali p er dichiarare la natura subordinata della prestazione di lavoro; la ricorrente non ha fornito alcun elemento per scalfire il suddetto decisum della Corte territoriale; 6 A.C. del 15 giugno 2022 - r.g. n. ###-2016 Consigliere estensore ### 6. del ricorso di primo grado sono trascritte solo le conclusioni e non è riportato il contenu to del verbale di ud ienza del g iudizio di primo grado av ente ad oggetto le prove sulla su ssistenza della subordinazione, asseritamente ritenute non necessarie; per il resto la ricorrente fa rifer imento solo a deduzioni e ad istanze istruttorie formulate in grado di appello e, dunque, tardivamente; 7. in o gni caso, a nche a voler ritene re che vi fosse stata una richiesta di trasformazione del lavoro precario in un rapporto a tempo indeterminato (peraltro preclusa dall'art. 97 Cost.) o comunque una richiesta di riconoscimento della natura subordinata dei rapporti (ai fini, se non della trasform azione, quantomeno del riconoscimento dell'anzianità pregressa) i rilievi si limitano ad opporre, in modo del tutto inammissibile, alle valutazioni in fatto della Corte territoriale una diversa lettura delle risultanze di causa; 8. il rich iamo, p oi, alla direttiva europe a e ad una pretesa discriminazione, ai fini della rico struzione della carriera, è del tutto improprio in mancanza di rapporto di lavoro subordinato a termine; 9. né d'altra parte esi ste una stabi lizzazione con assunzione diretta sic et sim pliciter la qual e, a tacer d'altro, sarebbe costituzionalmente illegittima (Corte cost. nn. 67 e 69 del 3 marzo 2011); come da questa Corte già afferm ato (Cass. 26 settembre 2018, n. 23019; Cass. 5 novembre 2020, n. 24776), in materia di pubblico impiego privatizzato, i p rocessi di stabilizz azione sono effettuati - in pres enza dei requisiti soggettiv i previsti - nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno; di conseguenza, in assenza dei presupposti, non è configurabile un diritto soggettivo all a stabilizzazione - escludendosi, pertanto, l'esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai suoi potenziali destinatari - né un dirit to alla proro ga dei contratti a 7 A.C. del 15 giugno 2022 - r.g. n. ###-2016 Consigliere estensore ### termine in scadenza, ammissibil e solo nell'ipotesi di concreta possibilità di definire utilment e la p rocedura finalizzata alla trasformazione del rapporto a te mpo indete rminato; le assu nzioni , dunque, in presenza delle indicate condizioni, avvengono solo a far data dalla s tipula del contratt o dopo la nomina dei vin citori di concorso ovvero dopo lo scorrimento della graduatoria: non esistono ### assunzioni retrodatate né trasformazioni di rapporto; 10. quanto alla domanda di retrodatazione alla data dell'accordo (18.6.2008) le censure sono inammissibili laddove contrappo ngo no all'interpretazione offerta dalla Corte territoriale una propria diversa lettura delle clausole dello stesso se nza neppure denun ciare la violazione dei canoni interpretativi; 11. anche il riferimen to, rimarcat o dalla ricorrente, conten uto nell'accordo suddetto, al riconoscimento dell'esistenza di posti vacanti per lo svolgimento di attività istituzionali e continuative che, a quella data, erano state assolte con contratti precari, resta in sé irrilevante scontando l'insussistenza, nel caso di specie, di rapporti di lavoro a termine; peraltro, il piano di stabilizzazione, oltre ad essere limitato per numero di posti era anche un piano scaglionato nel tempo sulla base delle risorse economiche e organizzative; né la ricorrente può ricondurre al comportamento de lla USL che avrebbe accertato, attraverso la successiva stabilizzazione, la «connotazione sostanziale» dei pregressi rapporti come rapporti di lavoro d ipendente, la fondatezza di un riconosciment o in tal senso dei rapporti di lavoro autonomo, dovendosi, peraltro, rilevare la novità della relativa questione che non risulta nei suddetti termini mai formulata nel corso del giudizio di merito; 12. segue la reiezione del ricorso; 13. le sp ese sono regolat e in ossequio al principio della soccombenza; 8 A.C. del 15 giugno 2022 - r.g. n. ###-2016 Consigliere estensore ### 14. occorre dare att o, ai fini e pe r gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2 020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. 
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q uello previsto, per il ricorso, a norma d el cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. 
Così deciso nella ### camerale del 15 giugno 2022.   

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Casciaro Salvatore

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