testo integrale
ORDINANZA sul ricorso 12282-2021 proposto da: ############################# D'### D'#### pubblico ### verticali ### graduatoria R.G.N. 12282/2021 Cron.
Rep.
Ud. 23/11/2023 CC ###################### PASQUALINA, ########### V ############ P ################# tutti elettivamente domiciliati in #### CLODIA 5 pre sso lo studio dell'avvocato ### TORCICOLLO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro 3 ### (già #### E #### E ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'### presso i cui ### domicilia in ### alla ### 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2526/2020 della CORTE ### di NAPOLI, depositata il ### R.G.N. 1475/2019; udita l a relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal ###. ### CASCIARO.
Rilevato che: 1. La Corte d'appell o di Napoli, confermando la sentenza del locale Tribunale, ha respinto la domanda di ### e altri lavoratori volta ad ottene re l'inquadramento nell'area C, per i profili pr ofessionali specificamente indicati ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. a) ### 1998-2001. 2. La Corte d'appello ha così riassunto la vicenda fattuale e processuale: a) il 22 dicembr e 2005 il Ministero aveva richiesto alla PCM l'autorizzazione ad avviare le procedure di passaggio dall'area B all'area C per complessivi 920 posti, ma l'autorizzazione era stata concessa con d.P.C.m. del 16 gennaio 2007 limitatamente a 460 posizioni; b) un primo accordo sindacale del 12 luglio 2007 aveva stabilito che le graduatorie sarebbero rimaste valide fino ai nuovi bandi e che, nel rispetto dell'art. 12 comma 2 del ### 98/2001 gli idonei sarebbero stati inquadrati 4 per effetto dello scorrimento a mano a mano che si fossero resi disponibili posti messi a concorso; c) un successivo accordo del 13 luglio 2007, oggetto della circolare n. 171/2007, aveva chiarito che sarebbero stati messi a concorso i posti autorizzati e che, in segu ito, ottenu te le necessarie autorizza zioni, sarebbero stati coperti gli ulteriori 460 posti fino al totale di 920 unità; d) il ministero il 24 luglio 2007 aveva quindi indetto 10 procedure di selezione per il passaggio dalla posizione B alla posizione economica ### in distinti profili professionali; e) alcune graduatorie erano state approvate con decreto del 29 luglio 2010 mentre altre erano state approvate il 20 dicembre 2012; f) i lavoratori ricorrenti si erano collocati, alcuni di loro, in posizione non utile rispetto al contingente autorizzato (460 posti) e, i restanti, oltre il numero dei posti comples sivamente bandito (920), cos ì da potersi ritenere semplici idonei per posti successivamente divenuti vacanti; g) nelle more era intervenuto il d.lgs. n. 150/2009 (art. 24) con il quale era stato previsto il concorso pubblico per il passaggio di area e pertanto il Di partimento della ### ione pubblica aveva negato al ministero l'autorizzazione per l'ampliamento a 920 del numero di dipendenti che potevano usufruire del passaggio. 3. La Corte t erritoriale ha po sto a fondamento del rigetto della domanda plurime rationes decidendi ed ha osservato che: a) il preteso diritto all'assunzione era ostacolato dallo ius superveniens (vigente dal 1.1.2010 ) che (come precisato dalla giurisprudenza amministrativ a) aveva eliminato ogni po ssibilità di progressione verticale mediante procedura di selezione interna ed aveva privato di efficacia le graduatorie approvate all'esito delle procedu re selettive, seppure conformi alla contrattazione collettiva all'epoca vigente, anch'essa incisa dalla richiamata modifica normativa; b) l'accordo sindacale del 12 luglio 2007 non prevedeva alcun obbligo di assunzione e di scorrimento della graduatoria per i dipendenti che, come alcuni degli appellanti, si erano collocati oltre il 920º posto; 5 c) o stativa alla progressione era in og ni caso la circostanza della mancanza di au torizzazione succ essiva a quella originaria, limitata a 460 unità; d) alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 il preteso diritto all'assunzione non era sorto in quanto mancava l'autorizzazione e neppure era stata approvata la graduatoria. 4. Per la cassazione della sentenza i lavoratori in epigrafe hanno proposto ricorso sulla base di quattro motivi assistiti da memoria, ai quali il Ministero ha opposto difese con controricorso. ###: 1. In via preliminare, deve essere disattesa l'istanza, proposta dalla parte ricorrente, di riunion e del pres ente procedimento ad altri rico rsi pendenti dinanzi a questa Corte, anche nella medesima adunanza camerale, e con analogo difensore, e di rinvio ad una udienza pubblica.
Occorre considerare che la legge n. 149 del 2022 ha novellato l'art. 375, cod. proc. civ., e ha stabilito che «La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza», nonché nei casi di revocazione ex art. 391 quater cod. proc. Dunque, la trattazio ne ordinaria è ormai quella con rito camerale, restando destinata la trattazione in pubblica udienza ai ricorsi che involgono questioni di diritto di particolare rilevanza.
Questa Corte ha già affermato che «l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82, disp. att. cod. proc. civ., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolar e rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza» (si v., ex aliis, Cass., S.U., 8774 del 2021). Nel caso di specie, le ragioni addotte dalla parte ricorrente, costituite dalle comunanza delle questioni di fatto e di diritto con altri ricorsi, nonché dalle diverse statuizioni dei giudici del merito - peraltro richiamate, allegate 6 e in parte trasc ritte nel ricor so, nella memoria ex art. 380-bis1 e nell'istanza, a sostegno delle proprie difese - in altri procedimenti, dalla rilevanza della questione, non appaiono tali da giustificare un rinvio della decisione del presente ricorso per la fissazione in udienza pubblica, previa riunione con altri procedimenti.
Rilevano in tal senso: l'autonomia dei giudi zi; la costituzione nel presente giudizio di tutte le parti; la medesima ### pubblica (### quale controparte; la prospettazione del ricorrente di censure, esposte in modo articolato, che seppure relative a procedura sulla quale questa Corte non ha ancora pronunciato, ineriscono ad istituti giuridici che hanno già costituito oggetto di principi di diritto enunciati, a ### semplice e a ### Pertanto, non si ravvisano le condizioni di cui all'art. 375, comma 1, cod. p roc. civ., né ulteriori ragioni per trattare il ricorso in udienza pubblica, previa riunione agli altri ricorsi indicati. 2. Può passarsi all'esame dei motivi di ricorso, nell'esposizione dei quali parte ricorrente richiama anche argomenti di sentenze di merito che sono intervenute a favore dei lavoratori in analoghe fattispecie. 3. Con il primo motivo di ricorso è dedotto il vizio ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 62 del d.lgs. n. 150 del 2009, e dell'art. 11 delle disp. prel. cod. civ., in relazione all'art. 2907, cod. Assume parte ricor rente, dopo aver richia mato la statuizione impugnata, facendo rif erimento anche alle decisioni favorevoli ai lavoratori adottate da altre ### d'### lo, che la Corte d'Ap pello ha disatteso il principio dei “diritti quesiti”.
La ri forma dettata dal d.lg s. n. 150 del 2009, se impediva che venissero banditi nuovi concorsi interamente riservati, non precludeva lo scorrimento delle graduatorie approvate a seguito di bandi emanati prima dell'entrata in vigore della stessa.
Nella specie, la richiesta del Ministero di autorizzazione ad assumere, oltre i 460 vincitori per i posti autorizzati, i restanti 460 v incitori, espressa sin dalla richiesta di ampliamento a n. 920 posti di ### da 7 riservare agli interni , avanzata il 22 dicembre 2005 agli ### statal i di controllo della spese, e confermata nei bandi del 24 luglio 2007, costituiva già di per sé la decisione di scorrimento di posti ulteriori che, secondo la giurisprudenza di legittimità, determina l'insorgenza del diritto degli idonei allo scorrimento.
Tale volontà era stata ribadita nell'accordo del 12 luglio 2007 e nella nota del 13 novembre 2012 inviata agli organi statali di controllo.
I ca si decisi dal Consiglio di Stato riguardavano un diverso thema decidendum, costituito dal rapporto fra nuovi bandi di concorso e scorrimento di graduatorie di concorsi interni. La vicenda in esame non poteva essere assimilata ai casi decisi dalle sentenze dei giudici amministrativi. 4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto vizio ex art. 360, n. 3, cod. pro. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 62 del d.lgs. n. 150 del 2009 e dell'art. 11 delle disp. prel., cod. civ., in relazione all'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo vigente prima della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009. Erroneamente, la Corte d'### come già il giudice amministrativo, ha ritenuto che l'art. 35, comma 5-ter, cit., nel testo già vigente prima della riforma, non con sentiva procedure ri servate e che la ultra-vigenza delle graduatorie era istituto esclusivo dei pubblici concorsi.
Il ricorrente, quindi, critica la sentenza del Consiglio di Stato n. 3284 del 2 luglio 2015 e ripercorre le proprie difese già svolte in primo e in secondo grado con cui deduceva che i concorsi interni andavano considerati procedure concorsuali di reclutamento (è richiamata in particolare Cass. S.U. n. 8985 del 2018 ), con applicazione del pr incipio della vigenza triennale della graduatoria, da utilizzare non solo per i vincitori ma anche per gli idonei. 5. Con il terzo motivo di ricorso è prospettato vizio ex art. 360, n.3, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 4, e dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con particolare riferimento al ruolo dell'autorizzazione a bandire e ad assumere, alla funzione dell'approvazione della graduatoria, e alla natura ed efficacia degli “atti negoziali” (contrattuali e unilaterali) posti in essere dalla PA e regolanti una fase successiva alla conclusione dei concorsi. 8 Parte ricorrente censura la sentenza di appello per non aver riconosciuto la sussistenza di un diritto soggettivo. 5.1. Nonostante la mancata autorizzazione nel d.P.C.m. 16 gennaio 2007 per gli ulteriori 460 posti, il bando era comunque intervenuto per 920 posti.
Come si evinceva dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni ### dello Stato decide se avviare o meno una procedura concorsuale e il numero dei posti occorrenti sul la base del proprio fabbisogno.
Pertanto, il Ministero era già titolare del potere di bandire i posti non ancora approvati, atteso che l'approvazione non costituisce condizione per l' insorgenza del relativo potere, ma per l'acquisto di e fficacia del medesimo, e i lavorat ori avevan o fatto legittimo affidamento sull'intervento dell'autorizzazione. ### diniego di autorizzazione rendeva operativa la previsione di cui all'art. 1359, cod. civ., e quindi la condizione si deve considerare avverata.
In ogni caso l' atto amministrativo illegittimo è suscettibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario. 5.2. Il difetto di autorizzazione, nonché la sopravvenuta riforma, non produceva alcun effetto impeditivo sulla possibilità di proc edere allo scorrimento della graduatoria per i posti inizialmente coperti in quanto autorizzati e poi divenuti vacanti. La copertura del turn over era già stata prevista nell'accordo del 12 luglio 2007 e ribadita nel novembre 2012.
Nel termine triennale di vigenza della graduatoria residuavano ancora posti banditi e non ancora autorizzati e ulteriori posti banditi e autorizzati resisi vacanti a seguito di mobilità, per cui il ### avrebbe dovuto scorrere la graduatoria. 5.3. Era priva di rilevanza la circostanza che le graduatorie per cui è causa erano state approvate dopo il 1° gennaio 2010 (d.lgs. 150/2009), atteso che, come affermato da alcune ### di merito, rilevava la legge generale vigente al momento di indizione dei bandi e la speciale disciplina 9 degli stessi, e non vi erano previsioni di applicazione retroattiva della riforma.
Né, assumeva rilievo la previsione legislativa, intervenuta con la legge di bilancio per il 2019, di autorizzazione per la copertura dei posti ulteriori banditi nel 2007. 6. Con il quarto motivo di ricorso è prospettato vizio ex art. 360, n.3, cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, cod. civ., nonché dell'art. 115, cod. proc. Assume parte ricorrente di non essere incorsa in alcun difetto d i allegazione e prova, in quanto in base alla regola fissata dall'art. 2697, cod. civ., spett a sì al ri corrente allegare i fatti posti a fondamento del diritto azionato, ma è onere del resistente allegare e provare le circostanze che integrano eccezioni, ossia fatti estintivi o impeditivi del diritto medesimo. ### nel giudizio di appello si era limitato solo ad eccepire che la posizione in graduatoria dell'appellante, originario ricorrente, vedeva quest'ultimo collocato oltre i posti complessivamente banditi, compresi cioè quelli non autorizzati, ma nulla aveva dedotto in ord ine alla diversa circostanza dedotta nel ricorso originario che, nell'ambito dei posti banditi autorizzati nel corso de l tempo, e c ioè fra la data di a pprovazione del la graduatoria e la d ata ultima di scadenza della medesima, si fosse effettivamente verificato un numero di scoperture di posti tali da consentire lo scorrimento della graduatoria fino ad arrivare alla posizione del ricorrente.
Doveva perciò ritenersi provato, ex art. 115, cod. proc. civ., che vi era un numero di posti vacanti di ### nell'ambito dei posti banditi, che si era scoperto durante il termine di vigenza della graduatoria. Ricorda, quindi, gli elementi di prova offerti in primo grado, rispetto ai quali non vi erano state deduzioni del Ministero.
In ogni caso, nella lettera del 13 novembre 2012, e da ultimo nella lettera del 5 maggio 2018, il Ministero aveva manifestato la volontà di voler attingere alla graduatoria per coprire tutti i posti vacanti nella dotazione organica di area ### scorrendo integralmente le graduatorie stesse. 7. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. 10 8. Va in primo luogo rilevato che sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la specifica ratio decidendi propria della sentenza impugnata, le censure che si incentrano sulla critica del ragionamento decisorio di sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, o sulla contestazione delle difese svolte nei gradi di merito dal ### così come quelle che si risolvono nel mero richiamo delle argomentazioni svolte in primo grado e in appello. 9. Vanno, quindi, esaminate le residue censure. Le stesse sono in parte non fondate e in parte inammissibili. 10. Il punto centrale, che ha priorità logico giuridica, delle plurime deduzioni difensive, come si può rilevare dalla sintesi sopra riportata, è co stituito dalla prospettazione della sussisten za di un obbligo del ### in ragione degli ### del 2007 e dei bandi, di procedere all'inquadramento nell'### C di tutti coloro che avevano partecipato alle procedure bandite (per 920 posti di cui tuttavia solo per 460 era intervenuta l'autorizzazione) e che si erano collocati come idonei oltre la 460^ posizioni, sia entro i 920 posti, sia oltre. A tale censura si collega, nella prospettaz ione di parte ricorrente, il ded otto avveramento, comunque, della condizione sospensiva ex art. 1359, cod. civ., in ragione del legittimo affidamento ingenerato nei partecipanti, sia la domandata disapplicazione.
Logicamente successive, rispetto a tali doglianze, sono quelle relative alla legittimità di un concorso riservato, per la progressione tra ### bandito prima del d.lgs. n. 150 del 2009, e all'assimilabilità dello stesso al c oncorso pubblico, di talch é all'entrata in vi gore della rifor ma, i partecipanti alla selezione risultati idonei avrebbe ro già maturato un diritto quesito all'inquadramento.
In relazione allo scorrimento per turn-over parte ricorrente richiama l'### e ### del 12 luglio 2007, e contesta l'affermata carenza di allegazione e prova in merito da parte della Corte d'### Come esposto a pag. 9 del ricorso, i ricorrenti si sono collocati, alcuni di loro, in posizione non utile rispetto all'iniziale contingente autorizzato (460 po sti) e, i rest anti, oltre il numero dei po sti compl essivamente 11 bandito (920), così da potersi ritenere se mplici idonei per posti successivamente divenuti vacanti. 11. Per un compiuto esame delle cen sure e delle difese dell'### occorre precisare quanto segue, come emerge dagli atti di causa e dalla documentazione richiamata dalle parti. 11.1. Deve essere premesso che l'art. 15, comma 1, del ### ministeri 1998-2001, stabilisce che nell'ambito del sistema cl assificatorio sono possibili passaggi dei dipendenti da un'Are a alla posizione inizi ale dell'area immediatamente superiore dall'interno.
Ciò può avvenire (art. 15 cit., comma 2) nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale per le assunzioni dall'esterno in base alle vigenti disposizioni e con le medesime regole di cui agli art. 6 del d.lgs. n. 29 del 1993 (che tra l'altro prevede “Per le amministrazioni dello Stato la programmazione triennale del fa bbisogno e l'approva zione delle variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio dei ministri, secondo le modalità di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400”).
La contrattazione collettiva prevede (art. 15, cit. comma 1, A, a), quindi, il ricorso a procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di corso-concorso con appositi criteri stabiliti dall'amministrazione con le procedure per la contrattazione integrativa.
Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, come mod. dalla legge n. 311 del 2004, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del ### per la funzione pubblica di concerto con il ### dell'economia e delle finanze.
Il d.P.C.m. 16 gennaio 2007 (### del 23 febbraio 2007) autorizzava il ### ad avviare procedure di passaggio tra le ### in particolare per la copertura di 460 p osti nella posizi one economica C 1 dall'### B, a fronte di una richiesta dell'### pari a 920 posti (effettuata con nota n. 45 261 del 22 dicembre 2005, relativa al pian o 12 triennale di assunzioni), in r agione di plurime considerazioni nella sostanza relative alla consistenza e determinazione degli organici e alle relative procedure. ###. 15 del ### del Ministero sottoscritto in data 31 maggio 2007, rinviava ad un successivo accordo per stabilire, tra l'altro, le modalità concorsuali e le procedure di ammissione.
Con l'Accordo tra il ### e le ### del 12 luglio 2007 (### n. 170 del 13 luglio 2007 recante “### di riqualificazione, validità delle graduatorie ”), veniva stabilito all'art. 2 c he “### salve le disposizioni normative vigenti, le graduatorie relative ai passaggi tra le aree rimarranno valide sino a nuovi bandi. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, del ### 1998/2001 citato nelle premesse, gli idonei v erranno inquadrati per effetto dello scorrimento man mano che si renderanno disponibili i posti messi a concorso a seguito di rinunce, pensionamenti o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo del personale risultato vincitore”.
A quanto previsto dal ### art. 15, si dava corso con l'### del 13 lug lio 2007, ### n. 171 del 2007, che interv eniva tra l'### e le ### e recava “### tra le aree verso la posizione economica ###, in attuazione dell'art. 15 del ### 1998/2001”, si affermava espressamente con riguardo al “### dall'area B alla posizione economica ###” che: “L'### ha richiesto l'autorizzazione ad avviare procedure per il passaggio di 920 unità dall'area B alla posizione economica C 1.
Con d .P.C.m. 16 g ennaio 2007 è s tata concessa a questa ### l'autorizzazione ad avviare le procedure per l'accesso alla posizione economica C 1 di 460 unità (come da relativa ###.
I pos ti corrispondono al 50% di quanto richiesto dall'### poiché una richiesta integrativa è stata formulata, si metteranno a concorso i posti autorizzati, adeguando successivamente le assunzioni all'autorizzazione integrativa, per un numero totale di 920”.
Con la nota 756 8 del 27 febb raio 2007, il ### chiede va alla ### pubblica e al Ministero del l'### e de lle ### di 13 integrare il contingente di posti autorizzati, riportandolo ai 920 oggetto della richiesta originaria.
Con nota n. 24567 del 23 luglio 2007 si sollecitava il ### della ### pubblica aff inché provvedesse ad adeguare l'autorizzazione emanata.
Il 24 luglio 2007 intervenivano i 10 bandi (profili professionali ### C, ##### di Stato, #### tecnic o, ### in comuni cazione e informazi one, ### amministrativo, #### conservatore, ### dell'arte).
Negli stes si, che facevano riferimen to a complessivi 920 posti, si affermava, tra l'altro (art.1) che nelle more del rilascio della autorizzazione richiesta ad e stendere fino a 920 i posti complessivi per l'accesso alla posizione economica ###, l'A mministrazione potrà procedere all'inquadramento in ruolo, nella sostanza, della prima metà dei posti oggetto del bando per ciascun profilo professionale unità di personale collocate nelle varie graduatorie regionali (…). “Le restanti (…) unità di personale, che avranno anch'esse completato i percorsi formativi e superato gli esami finali, conseguiranno l'inquadramento in ruolo solo dopo la concessione a questa ### della suddetta autorizzazione”.
I bandi prevedevano inoltre, art. 7, al comma 1, che “I candidati dichiarati vincitori sono inquadrati - in conformità alle disposizioni di cui al ### 16 gennaio 2007 citato nelle premesse ed eventuali successive determinazioni del Di partimento della ### pubblica conseguenti alla richiesta nota 24567 del 23 luglio 2007 - secondo l'ordine del le rispettive graduatorie regionali, nel profilo professionale (…)”.
Al comma 2: “L'### in caso di esaurimento di una grad uatoria regionale senza che i relativi posti si ano stati completamente coperti, proced e alla formazione di una graduatoria unica nazionale, secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato - applicando, in caso di parità di merito, il principio della minore età anagrafica - allo scopo di destinare i candidati, ove accettino, a regioni diverse da quella per la quale gli stessi hanno concorso”. 14 Le graduatorie regionali venivano approvate con decreto ministeriale il 29 luglio 2010 (archeologo, architetto, storico dell'arte) e il 20 dicembre 2010 (le ulteriori 7 graduatorie).
Il d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, all'art. 24 ha stabilito che le ### “a decorrere dal 1° gennai o 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pu bblici, con riserva non sup eriore al c inquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”. 11.2. Dunque, nella fattispecie in esame, i bandi e gli atti dell'### che li avevano preceduti, facevano riferimento ai complessivi 920 posti ### C, per cui ### aveva richiesto in origine l'autorizzazione alla copertura con progressione interna dall'### B, ma contenevano l'indicazione che l'inquadramento nell'### C sarebbe potuta intervenire solo per i complessivi 460 posti autorizzati, nei quali non si è collocata parte ricorrente, in quanto solo per tale numero di posizioni (suddivise per ### e profili professionali) era in tervenuta l'autorizzazione con d.P.C.m. 16 gennaio 2007, salvo che, come si è sopra ricordato e fino alla concorrenza dei soli 920 posti inizialmente richiesti, intervenissero “successive determina zioni del ### della ### pubblica”, che nella specie, come è pacifico tra le parti, non sono poi intervenute.
La necessità dell'autorizzazione era riconosciuta dallo stesso art. 15 del ### e dall'### del 13 luglio 2007. 11.3. Correttamente la Corte d'### ha affermato che la mancanza dell'autorizzazione non consentiva all'### azione di effe ttuare l'inquadramento nell'### C, se non per le 460 posizioni già autorizzate.
Vengono in ril ievo gli artt. 52, 35, comma 4, e 6 del d.l gs. 165/2001 nel testo vigente alla data di avvio della procedura, nonché l'art. 39 della legge n. 449 del 1997.
Si tratta di un complesso di disposizioni dalle quali, già nel testo vigente ratione temporis, prima della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009, come d i seguito riportato per quanto qui rileva, si ev ince la 15 necessità dell'autorizzazione preventiva, che è condizione per l'indizione della procedura e, comunque, perché l'assunzione possa essere disposta. ###. 52, primo comma, sanciva che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansi oni per le quali è stato assunto (…) ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive”. ###. 6, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevedeva: “Le variazioni delle dota zioni organiche già determ inate sono approv ate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (…), e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbi sogno di personale è deliberata dal C onsiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.” ###. 35, comma 4, nel testo vigente ratione temporis, già prevedeva “ Le deter minazioni relative all'avvio di proce dure di reclutamento sono adottate da ciascuna am ministraz ione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale (…) Per le amministrazioni dello Stato (…), l'avvio delle procedu re concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del ### per la funzione pubblica di concerto con il ### dell'economia e delle finanze”. 11.4. Le disposizioni citate condizionano indubbiamente la validità dei passaggi di ### che, sul la base della giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte a ### semplice e a ### hanno efficacia novativa e vanno equiparate alle nuove assunzioni a tutti gli effetti. L' assimilazione delle procedure per le progressioni interne tra ### ai concorsi pubblici, r ichiede che anche per le stesse, sia intervenuta l'autorizzazione a coprire i posti, secondo la normativa sopra richiamata, alla quale, come si è esposto, fa riferimento anche il ### 11.5. Ciò ha già costituito oggetto d i statui zione da parte della giurisprudenza di legittimità. 16 Devono essere richiamati i principi, consolidati nella giurisprudenza della Corte, ben riassunti nella motivazione di Cass. n. 19006 del 2010 (ex aliis richiamata da Cass n. 7810 del 2022, n. ### del 2021, n. 4393 del 2020, n. 3332 del 2018).
Nella sentenza citata, questa Corte ha affermato che: a) an che un concorso ri servato a sogge tti già dipendenti dell'amministrazione che lo bandisce, ha natura di procedura "pubblica" di assunzione, ai sensi e per gli effetti della previsione di cui al d.lgs. 165 del 2001, art. 63, comma 4, qualora sia diretto alla copertura di posti di qualifica superiore il cui conferimento implichi una radicale mutamento della precedente posizione lavorativa e, cons eguentemente, una novazione del precedente rapporto di lavoro, come nel caso - ricorrente nella specie - dell'accesso alla qualifica d irigenziale di personale appartenente alle aree; b) nondimeno, la controversia esula da quelle relative alle procedure concorsuali - le quali, risolvendosi nella contestazione dell'esercizio di un potere amministrativo, hanno ad oggetto un interesse legittimo la cui tutela compete al giudice amministrativo - ed inerisce al "diritto all'assunzione" di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, allorché un soggetto inserito in graduatoria concorsuale affermi di esserne titolare senza contestare in alcun modo la conformità a legge della procedura concorsuale (dal bando all'approv azione della gra duatoria), che anzi viene posta a base della pretesa azionata; c) l'indicata ipotesi ricorre nella fattispecie comunemente denominata di "s corrimento" della graduatoria, perché il soggetto, idoneo non vincitore che vi è in serito, pretende l 'assunzione affer mando l'obbligo dell'amministrazione di coprire posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso attingendo dalla graduatoria medesima; d) si tratta allora di verificare il fondamento di merito della domanda e cioè la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto, tra i quali viene in rilievo, prima di ogni altro, l'obbligo dell'amministrazione di coprire un posto me diante utilizzo di una graduatoria di precede nte concors o, obbligo che può derivare o da puntuali previsioni del bando, oppure da 17 apposita decisione dell'amministrazione di rende re disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l'apertura di una nuova procedura concorsuale. 11.6. Si può inoltre ricordare, pur esul ando dal thema de cidendum qualsiasi questione di giurisdizione, che questa Corte, a ### ha affermato (Cass., S.U., n. ### del 2023, che richiama Cass., S.U. n. 26270 del 2016), che, alla stregua dei principi enucleati, ex art. 97 Cost., dal giudice delle leggi, per “procedure concorsuali di assunzione” (art.63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex no vo dei ra pporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma an che i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. In tale ambito rientrano anche quelle interne, purché configurino progressioni verticali dirette a realizzare la novazione oggettiva del precedente rapporto di lavoro, con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente. 11.7. Non a caso, nella fattispecie in esame, nella quale l'autorizzazione era stata richiesta per 920 unità e ottenuta solo per 460, il passaggio all'### superiore era stata espressam ente condi zionato ne ll'### del 13 luglio 2007 e nei bandi del 24 luglio 2007, come si è sopra esposto, al rilascio di un'autorizzazione successiva, pacificamente mai intervenuta.
Nell'art. 1 del bando, si prevede l'inquadramento in ruolo “solo dopo la concessione a questa amministrazione della suddetta autorizzazione”.
Tale autor izzazione all'assunzione costituisce un provvedimento che presuppone il potere di effettuare una effettiva valutazione discrezionale sui posti da bandire e sul personale da assumere, rispetto alla cui adozione non vi è alcuna posizione di diritto soggettivo.
Lo stesso bando indica l'autorizzazione come presupposto necessario per l'inquadramento per coloro che non si fossero collocati fra i primi 460 posti.
Dunque, la posi zione giuridica di parte ricorrente non può ritenersi definita quale diritto quesito, quando entrava in vigore il decreto legislativo 18 n. 150 del 2009, dal momento che all'epoca mancava l'autorizzazione ad attuare l'assunzione, mentre la graduatoria non era stata ancora approvata.
Va infatti rilevato come la posizione giuridica soggettiva del candidato si tr asforma in diritto all'as sunzione solo quando è approvata la graduatoria che vede lo stesso candidato in posizione utile rispetto ai posti messi a concorso.
Di talché, lo ius superveniens non ha modificato la posizione giuridica dei coloro che si erano posizionati oltre il 460^ posto già autorizzato, poiché gli stessi non avevano ancora maturato alcun diritto soggettivo. 11.8. Va inoltre consider ato che in assenza di una normativa transitoria il mutato assetto normativo non poteva non incidere sul la stipula del nuovo contratto di lavoro, non più legittimo alla luce del citato ius superveniens, e quind i anche sull'eff icacia delle graduatorie già approvate, quanto agli idonei collocatisi oltre la 460^ posizione.
Questa Corte ha già affermato che il diritto del candidato vincitore ad assumere l'inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla pubblica amministrazione in regime di pubblico impiego privatizzato per il reclutamento di propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso. Nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello “ius superveniens”, l'### ha il potere-dovere di bloccare i pro vvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di increme nto del personal e, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all'art. 97 Cost. (Cass., 12679 del 2016, n. 24806 del 2016, n. ### del 2017, n. 748 del 2018) 11.9. E non è senza significato che solo con la legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 342, il legislatore ha previsto la possibilità di coprire, per l'anno 2019, le carenze di personale nei profili professionali delle ### e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per l'anno 2019, i candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente all'### e all'### con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, 19 si sono co llocati nelle graduatorie medesime in posiz ione utile in bas e al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è st ata indetta ciascuna procedura. Anche t ale disposizione conferm a la necessità dell'autoriz zazione, già p revista dalle disposizioni normati ve e contrattuali sopra richiamate, e consente lo “scorrimento”, in presenza dei requisiti previsti, nella specie comunque non allegati e provati, solo in favore di coloro che erano collocati in posizione utile rispetto ai posti banditi ed autorizzati. 11.10. Pertanto, nessun legittimo affidamento può vantar e parte ricorrente, né sussiste causa imputabile all'### a i fini dell'applicabilità dell'art. 1359, cod. Quanto alla disapplicazione, a prescindere dal vaglio sulla novità della questione e sulla specificità de lla censura quanto all' oggetto (l'atto amministrativo) della stessa, si oss erva che manca, per le ragioni sopra esposte, la posizione di diritto soggettivo all'inquadramento.
Questa Corte ha già affermato che ai fini della disapplicazione da parte del giudice ordinario occorre un collegamento con l'atto amministrativo in termini di presupposto della posizione giuridica di diritto soggettivo per cui è causa (Cass. S.U., n. 24609 del 2019, n. 25476 del 2021). 12. Quanto alle censure relative allo scorrimento della graduatoria per turn-over, si osserva che la Corte d'### con accertamento di fatto, nella sostanza ha escluso che l'accordo del 1 2 lugli o 2007 obbligasse allo scorrimento della graduatoria fino a copertura di tutte le vacanze.
Tale ac certamento non è stato adeguat amente contestato da parte ricorrente.
La regola posta dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in s ede di legittimità la violazi one o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui a ll'art. 40 del predett o d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento 20 dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contr addittoria (Cass., 14449 del 2017).
Tale p rincipio trova applicazione anche p er gli acc ordi integrativi ### e ###, quali quelli che vengono in rilievo nella fattispecie in esame e quanto al turn-over quello del 12 luglio 2007.
Come questa Corte ha già affermato (si v., Cass., n. 9461 del 2021, n. 27136 del 2017), posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss., cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazi one, mediante spe cifica indicazione delle norme asseri tamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discost ato dai canoni leg ali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.
Nella specie, parte ricorrente si è limitata, senza indicare la violazione dei criteri ermeneutici, a contrapporre la propria lettura dell'### a quella della Corte di merito, che lo ha interpretato, in ossequio ai principi già enunciati da questa Corte (Cass., n. 11666 del 2022), sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espre ssioni usate e l a ratio del precett o contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale.
Come si è sopra ricordato, nell'### (art. 2, comma 1) vi è la chiara previsione di salvaguardia (“fatte salve le disposizioni normative vigenti”) e lo stesso, oltretutto (art. 2 comma 2), subordina l'eventuale scorrimento al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, del ### 1998/2001. 21 12.1. La Corte d'### ha inol tre a ffermato che in relazione al prospettato scorrimento delle graduatorie per turn over vi era carenza di allegazione e prova, atteso che in proposito parte ricorrente si era limitata a fare leva sulla carenza dell'organico senza allegare e provare il verificarsi delle condizioni previste.
Tale statuizione non è adeguatamente censurata dal ricorso, che vi dedica il quarto motivo, atteso che detto motivo è inammissibile proprio nella parte in cui sollecita una diversa valutazione delle risu ltanze processua li anche mediante la valori zzazione del principio di non contestazione, e della infondatezza dello stesso quanto al riparto degli oneri probatori. Infatti, il diritto all'assunzione per scorrimento presuppone, come hanno affermato le ### (Cass. S.U. 4870 del 2022) il completamento di una fattispecie complessa: approvazione della graduatoria; perdurante validità della stessa; decisione della PA di coprire la vacanza avvalendosi dello scorrimento, sicché fa cari co alla parte che quel dirit to pretende di azionare dimos trarne gl i elementi costitutivi.
La negaz ione da parte dell'A mministrazione del la ricorren za di detti presupposti costituisce una mera difesa, con la conseguenza che la stessa non è soggetta a preclusioni. 13. Alla non fondatezza e inammissibilità delle suddette censure segue l'inammissibilità per difetto di rilevanza di ogni ulteriore profilo di doglianza. 14. La Corte rigetta il ricorso. 15. Le s pese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. ### i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti proce ssuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 23 novembre 2023.