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Tribunale di Genova, Sentenza n. 82/2026 del 09-01-2026

... condanna di ### per lite temeraria. Nei successivi scritti difensivi la società attrice, in replica alle argomentazioni della convenuta, ha affermato che NGM è la propria “commercial manager” e non “broker”, negando che quest'ultima, nell'ambito della propria attività, abbia svolto indagini ad ampio spettro ed allegando che la “due diligence” a cui si fa riferimento nella mail del 1.08.2019 (cfr. prod. 2 convenuta) si riferisce a verifiche “a compliance and non sanctions investigation will take place” (ovvero “svolgeremo una verifica in punto di compliance e sanzioni”). In sostanza la difesa di parte attrice ha messo in evidenza che NGM ha svolto unicamente alcune verifiche relative alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale, non alla solidità o identità societaria. Ha ribadito che l'identificazione della parte rientra tra gli obblighi ex lege del mediatore ai sensi dell'art. 1759 c.c., obbligo che non può essere "delegato" o eluso. Ha ribadito di non poter agire contro ### perché non sa chi sia esattamente, non avendo ### fornito i “full style and place of incorporation” della predetta ### (i.e., i dati societari completi) ( (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 9392/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9392/2024 promossa da : ### - avv.ti #### e ##### - avv.ti ### e ### CONVENUTA ### Attrice (###: “Voglia l'###mo Tribunale adito accertare e dichiarare la responsabilità di ### S.r.l. in relazione all'inadempimento del contratto di noleggio... e per l'effetto condannare la medesima ### S.r.l..al risarcimento del danno subito da ### quantificato in USD 749.266,43 ovvero USD 747.205,25 oltre rivalutazione e interessi” Convenuta (### S.r.l.): “Piaccia all'###mo Tribunale adito rigettata ogni contraria istanza.nel merito, in via principale, respingere le domande risarcitorie di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto; condannare ex art. 96 cpc parte attrice al risarcimento del danno per responsabilità aggravata da lite temeraria. Con vittoria di spese” Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio ### S.r.l., allegando di essere proprietaria della nave cisterna "### (IMO 9306627), battente bandiera delle ### (cfr. Prod. 1 attrice) e di aver affidato la gestione commerciale della nave alla società greca ###.A., incaricata di negoziare l'impiego commerciale dell'unità. Parte attrice ha, dunque, allegato di essere entrata in contatto con la convenuta ### società di brokeraggio marittimo (cfr. Prod. B attrice), la quale ha proposto delle occasioni di affari. In particolare, in data 2 agosto 2019, ### nella persona del #### ha proposto un noleggio a viaggio (voyage charter party) per il trasporto di carburante da ### (### a ### con data di inizio il 14 agosto 2019, indicando come noleggiatore la società ### e riferendo di agire su indicazione di un altro broker, ### operante per conto di ### (cfr. Prod. 2 attrice).  ### ha allegato di aver fatto corretto affidamento rispetto a quanto rappresentato dal broker marittimo professionista ### fidandosi delle rassicurazioni ricevute circa il noleggiatore. 
A seguito di preliminari scambi e conferme di interesse trasmesse da ### (broker di ### a ### e da questa a NGM (cfr. Prod. 4 attrice), in data 8 agosto 2019 le parti hanno concordato il noleggio a viaggio della cisterna “Kudos” in base alle condizioni riportate nel c.d. “fixture recap” (che riepiloga i principali accordi raggiunti) e il contratto di noleggio a viaggio secondo il formulario “### VITOL 2006” (cfr. Prod. 5 attrice), con il quale hanno previsto: “### la messa a disposizione della ### presso il porto di ### nel periodo temporale compreso tra il 14 e il 16 agosto 2019, pronta alla caricazione di circa 80.000 mt di carburante; ### il corrispettivo complessivo, per il noleggio della ### pari a USD 1.300.000,00, da corrispondersi: − USD 455.000,00 (pari al 35% del nolo complessivo) entro il 13 agosto 2019; − USD 845.000,00 (pari al saldo residuo del nolo) all'arrivo della ### a ### prima dell'inizio delle operazioni di scaricazione; il tutto mediante pagamento sul conto bancario intestato ad #### un periodo temporale di stallia pari a 96 ore (inclusi sabato e domenica)(3); ### un compenso di controstallia pari e USD 18.000,00 per giorno/frazione di giorno (4); ### una commissione pari al 3,75% del corrispettivo del nolo (i.e., USD 48.750,00), da suddividersi tra i due mediatori, ### e ### e dunque da pagarsi da parte di ### da un lato (nella quota del 1,25%) e ### dall'altro lato, ai rispettivi broker; ### l'applicazione della legge inglese al ### e la devoluzione di eventuali controversie tra ### e ### in arbitrato a Londra” Il 13 agosto 2019, ### ha contestato alla controparte il mancato incasso dell'acconto e ### ha richiesto spiegazioni a ### (cfr. Prod. 7 attrice). In data 14 e 15 agosto 2019, ### ha comunicato l'impossibilità di procedere al carico a causa di esiti negativi dei test sulla merce, dichiarando di non poter proseguire nell'esecuzione del contratto (cfr. Prodd. 9, 11 e 12 attrice). La nave, dopo essere giunta a ### il 15 agosto (cfr. Prod. 10 attrice), è rimasta ormeggiata presso il porto. 
Parte attrice ha, dunque, lamentato che l'odierna convenuta, venendo meno agli obblighi di diligenza professionale del mediatore ex art. 1759 c.c., ha omesso di verificare l'identità e l'affidabilità della controparte che si è rivelata poi insolvente e irreperibile. Tale inadempimento ha comportato la risoluzione del contratto, che ha causato ingenti pregiudizi patrimoniali in danno dell'armatore, il quale ha invocato la responsabilità del broker-mediatore anche ai sensi dell'art. 1762 c.c.. 
Nella fattispecie parte attrice ha allegato di aver contestato l'inadempimento a ### tramite i broker ( Prodd. 14 e 15 attrice), ma senza esito. ###, determinato ad agire direttamente contro ### ha, dunque, richiesto a ### i dati completi del noleggiatore, scoprendo che il mediatore non possedeva i dati identificativi certi della società che aveva presentato. 
Per tale ragione parte attrice ha allegato la negligenza del mediatore nella verifica dell'identità di ### contestando all'odierna convenuta di avergli trasmesso solo un generico indirizzo web, senza effettuare verifiche (cfr. Prod. 16 attrice).
La difesa attorea ha messo in evidenza che è emersa senza alcun dubbio la negligenza di ### (e di ### in relazione alla individuazione del noleggiatore. Infatti: “### i primi contatti tra ### e ### risalgono al 28 novembre 2018, quando il #### (che in tutta la vicenda in esame ha agito quale impiegato di ### ha contattato ### in qualità di “charterers [i.e., ### representatives”, firmandosi come ### parte del ### una società di diritto malese (### 18); ### successivamente, in data 28 giugno 2019, il ####, interrogato proprio in relazione ai dati societari del noleggiatore, ha riportato il nominativo di ### una società con sede a ### quale “trader”, nonché il nominativo di ### con sede in ### (### 19)”. 
La condotta del mediatore ha reso impossibile ad ### di agire contro il vero debitore contrattuale.  ### ha sostenuto che indicare un nome fittizio o non identificabile equivale a non manifestare il nome e, sul punto, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'identificazione deve mettere i contraenti in condizione di conoscere tutte le circostanze che riflettono non solo l'identità, ma anche le qualità personali ( 24 gennaio 1973, n. 236). ### non avendo individuato precisamente ### deve rispondere dell'inadempimento del contratto come se fosse il contraente. 
Sul quantum ha calcolato il danno proponendo due conteggi alternativi, a seconda della data di risoluzione considerata, 16 o 22 agosto, richiedendo dunque a titolo di pregiudizio l'importo di USD 749.266,43 o di USD 747.205,25, oltre interessi e rivalutazione. 
Si è costituita in giudizio ### S.r.l. contestando la domanda avversaria ed opponendo che il danno subito da ### è derivato dall'inadempimento contrattuale della ### e non dall'attività di mediazione eseguita dal broker ### La mancata caricazione al porto di origine e la conseguente risoluzione del contratto sono infatti pacificamente dovute al fatto che la merce oggetto di trasporto non era conforme alle necessità di ### e non aveva dunque motivo di essere spedita al porto di destino. Tale circostanza, attiene esclusivamente alla sfera di controllo di ### e non è in alcun modo dipesa dai broker. 
Ha sostenuto di aver interamente adempiuto alle proprie obbligazioni, avendo portato a termine la propria attività di mediazione ex art. 1754 c.c. e di non essere in alcun modo responsabile ai sensi dell'art. 1759 cc, avendo nella propria qualità di mediatore, contribuito - insieme agli altri broker coinvolti - a mettere in relazione le parti per agevolarne il dialogo al fine di addivenire alla conclusione del prospettato affare, pacificamente avvenuta con la stipula del contratto in data 8 agosto 2019. 
Inoltre, ha asserito di aver espletato la propria attività di mediazione con correttezza e diligenza avendo fornito tutte le informazioni in suo possesso, ricevute dal broker della controparte (### e di non aver fornito alcuna “circostanza” non nota o non verificata. 
Ha documentato che la società ### S.A., manager dell'attrice, ha espressamente assunto su di sé l'onere di effettuare la due diligence sulla controparte prima della conclusione dell'affare. In particolare, ha evidenziato che dallo scambio email del 2 agosto 2019 (cfr. ### 2 convenuta) emerge che NGM (agente di ### ha comunicato che l'affare necessitava della previa autorizzazione da parte di ### (“subject the charts were approved by the owners”; “i am pointing out again that the offer is sub to owners' approval of the charts”), la quale, a propria volta, ha subordinato la propria autorizzazione all'esito delle opportune verifiche da parte di NGM circa l'identità delle potenziali controparti. 
Ha messo in luce che il broker di ### ha affermato espressamente che si sarebbero occupati personalmente di effettuare una “due diligence” - anche - sull'identità dei noleggiatori (“we have to do due diligence abt who they are etc”) e che, anche con l'ausilio del proprio dipartimento legale, avrebbero sottoposto i noleggiatori a verifiche riguardanti - anche, e non esclusivamente - gli opportuni controlli relativi alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale (“the checking of the charts will be done by our legal dpt and surely a compliance and non sanctions investigation will take place”; cfr. prod. 2, p. 3). Ha allegato che, in tale occasione, la NGM non ha richiesto all'odierna convenuta di contribuire in alcun modo alle suddette verifiche circa l'identità dei noleggiatori. Al contrario, a specifica richiesta di ### “what docs do you need for clearance”, NGM ha risposto “no need to ask anything further” (cfr. prod. 2, p. 3). Sul punto ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in assenza di particolare mandato a ciò finalizzato, il mediatore, nell'assolvimento dei propri compiti, non è obbligato ad effettuare “specifiche indagini di natura tecnico-giuridica” per identificare elementi che, sebbene ignoti, possano rivelarsi determinanti per la conclusione del contratto (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. III, 11/12/2023, n. ###; Cass. Civ. sez. II, 12/11/2019, n. 29229; Cass. n. 5107/1999). 
Ha pertanto sostenuto che, senza specifico mandato, non è insorto a proprio carico alcun obbligo di svolgere approfondimenti sull'identità dei noleggiatori. 
A sostegno delle proprie argomentazioni ha evidenziato che “### si è dimostrata fin da subito soddisfatta circa l'identità e affidabilità di ### al punto da: ### fornire il proprio benestare all'operazione dopo aver espressamente svolto accurata due diligence, inclusa (ma senza limitazione) quella relativa ai profili sanzionatori internazionali, che presuppone la verifica non solo dell'identità della propria controparte (KYC - ###, ma -anche al fine di evitare attività elusivepersino dei relativi soci e beneficiario effettivo. ### non avrebbe potuto condurre tali verifiche se non avesse compiutamente identificato ### né tantomeno avrebbe potuto fornire il proprio nulla osta all'operazione; ### informare esplicitamente il broker ### che non erano necessari ulteriori documenti in relazione ad #### condurre trattative con ### ciò che implica che ### abbia ritenuto di possedere informazioni sulla controparte sufficienti per avere interesse a stipularci un contratto di trasporto marittimo; ### accettare -e ritenere valida e vincolantel'indicazione del noleggiatore quale “### Energy”, senza indicazione di indirizzo o contatti. ### avesse avuto necessità di ulteriori informazioni, ben avrebbe potuto e dovuto richiederli in sede di sottoscrizione del #### emettere fattura di acconto nei confronti di ### Non si vede come ### possa ritenere non adeguatamente identificato un soggetto nei cui confronti ha però ritenuto di avere tutti i dati necessari per emettere documenti contabili e fiscali; ### compiere le ordinarie attività di interlocuzione con ### -tramite ### in relazione alla gestione del carico, alle analisi richieste e ai pagamenti effettuati. Tali scambi, perfettamente ordinari e coerenti con l'esecuzione del ### testimoniano l'operatività della controparte e l'assenza di dubbi pratici o formali circa la sua identificazione.” La difesa della convenuta ha messo in luce che i broker coinvolti nelle negoziazioni, sfociate nella conclusione del contratto per cui è giudizio sono tre, ossia NGM (quale broker e agente commerciale di ###, ### (in rapporto diretto con i soli broker ### da un lato, e ### dall'altro) e ### (broker di ### e che eventuali lacune di adeguata verifica in relazione a identità ed affidabilità del noleggiatore (obbligo che comunque non incombe sui broker) sarebbero al più ascrivibili a NGM e/o ### ma non certo ### Ha sostenuto che nella fattispecie il riferimento all'art. 1762 c.c., rubricato “contraente non nominato”, è del tutto fuori luogo poiché risulta per tabulas che la ### ha sin dal primo momento speso il nome del potenziale noleggiatore con NGM (cfr. prod. 2), la quale vi ha peraltro anche direttamente interloquito (prodd. 3 e 4). Ed il ### infatti, include espressamente i riferimenti di entrambe ### e ### quali parti contraenti (cfr. prod. 5 controparte). La circostanza che una delle parti -nominateabbia in un secondo momento disatteso i propri impegni contrattuali non può giustificare in alcun modo un'eventuale azione nei confronti del mediatore, a cui non può certo essere richiesto di prevedere e/o garantire l'affidabilità e la buona fede delle parti una volta concluso il contratto. 
Sul quantum ha contestato la richiesta risarcitoria in quanto "sproporzionata" allegando che il mediatore non può rispondere dell'intero valore dell'affare, ma al massimo di un danno parametrato alla commissione del broker. 
Ha chiesto, infine, la condanna di ### per lite temeraria. 
Nei successivi scritti difensivi la società attrice, in replica alle argomentazioni della convenuta, ha affermato che NGM è la propria “commercial manager” e non “broker”, negando che quest'ultima, nell'ambito della propria attività, abbia svolto indagini ad ampio spettro ed allegando che la “due diligence” a cui si fa riferimento nella mail del 1.08.2019 (cfr. prod. 2 convenuta) si riferisce a verifiche “a compliance and non sanctions investigation will take place” (ovvero “svolgeremo una verifica in punto di compliance e sanzioni”). In sostanza la difesa di parte attrice ha messo in evidenza che NGM ha svolto unicamente alcune verifiche relative alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale, non alla solidità o identità societaria. 
Ha ribadito che l'identificazione della parte rientra tra gli obblighi ex lege del mediatore ai sensi dell'art. 1759 c.c., obbligo che non può essere "delegato" o eluso. 
Ha ribadito di non poter agire contro ### perché non sa chi sia esattamente, non avendo ### fornito i “full style and place of incorporation” della predetta ### (i.e., i dati societari completi) ( ### 15, 16, 17, 18). 
In conclusione, ha sostenuto che: “#### ha trasmesso ad ### “informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere”, che avrebbe potuto conoscere con l'ordinaria diligenza, ma non lo ha fatto; #### avrebbe dovuto assistere ### anche “durante tutto il corso del contratto, soprattutto, quando sorgono divergenze tra le parti sulla sua esecuzione”, ma non lo ha fatto; e ### per effetto di ciò, “è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente”, consistenti appunto nella impossibilità di rivolgersi direttamente ai noleggiatori per il risarcimento dei danni subiti.” Ha richiamato la sentenza della Cass. 11/12/2023 n. ### che ha statuito la responsabilità del mediatore che fornisce informazioni non verificate o tace sulla mancata verifica.  * * * 
Tanto premesso il Tribunale ritiene la domanda infondata per le ragioni qui di seguito esposte. 
Sulla responsabilità di ### ex art. 1759 c.c. in relazione all'inadempimento di ### al contratto ### attrice ha fondato la propria pretesa risarcitoria sull'allegata responsabilità professionale del broker marittimo convenuto, ### S.r.l., per i danni conseguenti alla mancata esecuzione da parte del noleggiatore ### del contratto di noleggio dell'8 agosto 2019 avente ad oggetto la nave "### (cfr. prod. 4 attrice). 
Nel dettaglio, la società ### ha lamentato l'impossibilità di individuare con precisione il soggetto ### presentato dal broker marittimo per la conclusione dell'affare, sostenendo la violazione da parte del medesimo broker degli obblighi informativi sanciti dall'art. 1759 c.c., nonché la sua responsabilità ai sensi dell'art. 1762 c.c. (Contraente non nominato), da cui deriva l'obbligo di rispondere in vece del contraente non correttamente individuato. 
Tuttavia, le produzioni documentali versate in atti e le stesse allegazioni di parte attrice conducono a differenti conclusioni. Dalla trascrizione delle comunicazioni prodotte in atti dalla parte convenuta - intervenute tra ### (### e ### (### tra il 31 luglio e il 2 agosto 2019 - emerge quanto segue. 
La commercial manager dell'armatrice (### precisa fin dall'inizio la necessità di conoscere il noleggiatore ### e di dover svolgere due diligence su chi sono. Infatti, nella chat del 2 agosto, ore 12:04: ### (### scrive: "morning angelo, ref the kudos and the orin energy cargo subject the charts were approved by the owners (wew have to do due diligence abt who they are etc)" [### in relazione a kudos e il carico di orin ### previa verifica dei noleggiatori da parte degli armatori dobbiamo svolgere due diligence su chi sono ecc.] (cfr. prod. 2 convenuta pag. 2). Ed ancora: 1:59:35 pm: ### “angelo i am pointing out again that the offer is sub to owners approval of the charts and bss loading ex tank fujairah not sts” [sottolineo ancora una volta che l'offerta è subordinata l'approvazione dei noleggiatori da parte degli armatori e sulla base del carico della cisterna ha fujiwara non con trasbordo da nave a nave] (cfr. prod. 2 convenuta pag. 2). 
Il 2 agosto, alle ore 4:06:22 il dipendente della NGM ribadisce la necessità di pagamenti anticipati (BBB - before breaking bulk) proprio perché il noleggiatore è un soggetto ignoto “in any case premium will have to be paid and bbb the ballance freight aniway since we do not know them” (cfr. prod. 2 convenuta pag. 2). 
Dirimente è, infine, la circostanza che la società ### S.A. avoca a sé l'onere di verificare i noleggiarori , esonerando il broker da ulteriori approfondimenti specifici. In data 2 agosto 2019, la NGM nel rispondere alla domanda dell'incaricato di ### “I will tell them what docs do you need for clearance?, ### scrive: “angelo unless i know they will be payng the rate, no need to ask anything further. the checking of the charts will be done by our legal dpt and surely a compliance and non sanctions investigation will take place” (“### a meno che io non sappia che pagheranno la tariffa non c'è bisogno di chiedere altro. la verifica dei noleggiatori sarà effettuata dal nostro dipartimento legale e sicuramente avrà luogo un'indagine di conformità nonché sull'assenza di sanzioni internazionali” (cfr. prod. 3 convenuta pag. 2). 
Appare dunque provato che l'armatrice non si è affidata passivamente alle informazioni fornite dal mediatore, ma ha deciso di procedere autonomamente a una complessa attività di due diligence. 
Oltre a ciò va evidenziato che parte attrice nella propria memoria istruttoria n. 2 ex art. 171ter c.p.c. ha dedotto nel capitolo n. 6 le seguenti circostanze dalle quali si evince che era in possesso dei dati identificativi di un soggetto esistente in quanto il contratto di noleggio è stato concluso: “vero che, nell'ambito della gestione commerciale di ### S.A. (con sede in 47-49 ###., 185 35 Piraeus, ### della nave cisterna “Kudos”, IMO n. 9306627, battente bandiera delle #### S.A., una volta ricevuta tramite il broker italiano ### S.r.l. (con sede in ### 7/11, #### la proposta di impiego a viaggio della predetta nave da parte dei no-leggiatori “### Energy”, ha svolto unicamente attività di verifica a livello sanziona-torio (a mezzo del proprio claims & insurance department), mediante inserimento nella c.d. ### and ### tenuta dall'### of ### degli ### d'### (### e/o nella c.d. ### of ### dell'### della denominazione e/o ragione sociale di ### e del ### di riferimento” (cfr. pag. 4 memoria integrativa n. 2 parte attrice).
Nella propria comparsa conclusionale la difesa attorea descrive in cosa consistono le verifiche relative alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale, finalizzate ad escludere l'iscrizione dei noleggiatori, o più correttamente ed in linea con le verifiche che vengono usualmente condotte con riferimento alla normativa sulle sanzioni, del ### di riferimento, nella c.d. ### and ### (“###”) tenuta dall'### of ### degli ### d'### (“OFAC”) e/o nella c.d. ### of ### dell'### (“### List”). 
Nel dettaglio parte attrice ha allegato: “### è prassi nelle sanctions due diligence, le verifiche sono condotte tramite l'inserimento nella ### e nella ### della denominazione e/o ragione sociale dell'entity (persona fisica e/o giuridica) che si intende controllare, ivi incluse, nel caso di persone giuridiche, del ### di società di riferimento, proprio ad evitare comportamenti di natura elusiva della normativa di riferimento” (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale attrice). 
Il capitolo di prova in esame, nonché le osservazioni svolte nella comparsa conclusionale, non lasciano alcun dubbio sul fatto che la commercial manager dell'armatrice (###, nell'eseguire tale tipo di indagine, abbia inserito “nella ### e nella ### List” la denominazione e/o ragione sociale dell'entity (persona fisica e/o giuridica). 
Ne deriva che la manager dell'armatrice ha identificato la società noleggiatrice, dal momento che la verifica relativa alla sussistenza di eventuali profili sanzionatori a livello internazionale presuppone l'inserimento i dati che identificano il soggetto controllato (“denominazione e/o ragione sociale dell'entity”), secondo quanto allegato dalla attrice. 
Ciò posto, è significativo il fatto che il contratto di noleggio dell'8 agosto 2019 (cfr. prod. 5 attrice) sia stato stipulato solo successivamente a tali indagini eseguite dalla manager dell'armatrice e che, come emerge dalle comunicazioni telematiche (cfr. prod. 2 convenuta), la verifica sia stata posta come condizione per la stipula del contratto stesso. 
Tale circostanza costituisce fonte di presunzione ex art. 2729 c.c. della conoscenza da parte dell'armatore, non solo, dell'identità legale della noleggiatrice (la "### ed il "### of ### della società), ma anche di informazioni afferenti alla sua affidabilità commerciale. Appare evidente che se tali verifiche avessero dato esito negativo o incerto, l'armatore, agendo con la media diligenza professionale, avrebbe dovuto astenersi dalla sottoscrizione del contratto. 
La circostanza che la manager dell'armatrice abbia esonerato espressamente il broker marittimo dal fornire ulteriori informazioni relativamente al noleggiatore vale ad escludere la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1759 c.c., avendo il broker fornito le informazioni in suo possesso ed il cliente dichiarato di voler effettuare ulteriori ed approfondite verifiche in autonomia.  ### contrattuale (mancata caricazione per qualità del prodotto) è un rischio tipico del commercio marittimo che attiene alla fase esecutiva del contratto, della quale il broker non risponde. Non vi è prova di alcun nesso causale tra l'attività di ### e il danno lamentato, essendo l'evento dipeso esclusivamente dalla condotta del noleggiatore e dalla scelta negoziale di ### Sebbene dunque non possa che riconoscersi pregio all'autorevole dottrina citata dalla parte attrice secondo cui le prestazioni contrattuali del broker nel noleggio sono più ampie rispetto a quelle di un mediatore ed investono anche la fase esecutiva del contratto, nella fattispecie in esame l'esonero ad opera del manager dell'armatrice e la mancata prova del nesso causale tra l'asserita negligenza della ### successiva alla stipula del contratto, e il danno lamentato non può che portare al rigetto della domanda.
Sulla responsabilità di ### ex art. 1762 Le suesposte argomentazioni valgono ad escludere la responsabilità del broker anche ai sensi dell'art. 1762 La norma in esame sanziona il mediatore che occulta il nome della controparte o agisce per conto di persona da nominare. 
Nella fattispecie, il nome della società noleggiatrice è stato comunicato dal broker marittimo, che ha fornito sinanche il sito web di ### (orinenergy.com/who-we-are.html). Inoltre, come già detto, la società armatrice, per il tramite della propria manager, ha avocato a sé indagini su profili sanzionatori internazionali dell'operatore commerciale, circostanza che lascia presumere la piena conoscenza da parte dell'armatore dell'identità legale del soggetto controllato (“denominazione e/o ragione sociale dell'entity”). Tanto è vero che il nome del noleggiatore è stato inserito nel contratto. 
Non sussistono elementi idonei a far ritenere che la ### fosse una società inesistente, come sostenuto da parte attrice che, sul punto, non ha adempiuto all' onere probatorio a suo carico. 
Invero, dalla documentazione versata in atti, sono emerse diverse entità giuridiche facenti parte del ### a cui è riconducibile la società noleggiatrice (si vedano al riguardo prodd. 18 e 19 attrice).  ### attrice per dimostrare la responsabilità del broker avrebbe dovuto almeno fornire la prova delle richieste risarcitorie fatte inutilmente a soggetti inesistenti. 
Significativo è, tra l'altro, il fatto che non abbia prodotto nulla sulle verifiche operate dalla propria manager commerciale sul noleggiatore che, come già evidenziato, considerata la conclusione del contratto, si presume abbiano avuto esito positivo. 
Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. 
Va rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta volta alla condanna dell'attrice per lite temeraria. 
Sebbene la domanda attorea risulti infondata, non può ravvisarsi in capo all'attrice quella mala fede o colpa grave richiesti dall'art. 96 c.p.c.. 
Sulle spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 520.001 a € 1.000.000 ### di studio della controversia, valore minimo: € 2.304,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.520,00 Fase decisionale, valore minimo: € 4.007,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 7.831,00 P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta le domande proposte da ### nei confronti di ### S.r.l.; - rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da ### S.r.l.  nei confronti di ### - condanna parte attrice ### alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta ### S.r.l., che liquida in complessivi ### 7.831,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.  ### 09 gennaio 2026

causa n. 9392/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lippi Francesca

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Giudice di Pace di S, Sentenza n. 2280/2025 del 29-12-2025

... sostituzione del precedente, che si riportava ai precedenti scritti difensivi. Quindi, alla udienza del 03.11.2025, la causa era assegnata in decisione. In via preliminare, rileva che l'opponente I.T.L. s.p.a., già C.I.T.L., chiedeva la cessata materia del contendere essendo intervenuto il pagamento, con la condanna della parte opposta alla refusione delle spese di lite, con attribuzione, alla luce della condotta processuale della stessa parte opposta. Infatti, la parte opposta avv. ### in forza della provvisoria esecutorietà dei tre decreti ingiuntivi opposti, promuoveva, senza indugio, tre pignoramenti presso terzi con i quali otteneva il pieno ristoro di quanto dovutole in base agli stessi. Invero, che la circostanza dell'avvenuto pagamento forzoso dei decreti non sia stata comunicata nel presente giudizio dalla opposta, non appare conforme ad una corretta condotta processuale, così come eccepito dalla opponente. Per quanto sopra, dichiara la cessata materia del contendere per intervenuto pagamento degli importi dovuti in base ai decreti ingiuntivi opposti, che, pertanto, il giudice li conferma. Il giudicante, tenuto conto della dichiarata cessata materia del contendere e per i motivi di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S. ### C.V. 
II SEZIONE Il Giudice di ### di S. ### C.V., nella persona del dott. ### di ### ha pronunciato la seguente SENTENZA redatta nella forma semplificata, così come previsto ex lege dall'art. 132 cpc e novellato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/2009, nella causa civile avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 663/2018, emesso dal Giudice di ### di S. ### C.V. il ###, iscritta a ruolo il ### col n. 9159/2018 R.G. alla quale erano riunite la causa di opposizione al decreto ingiuntivo 665/2018, emesso dal Giudice di ### di S. ### C.V. il ###, iscritta a ruolo il ###, con il n. 9162/2018 R.G. e la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 664/2018, emesso dal Giudice di ### di S. ### C.V. il ###, iscritta a ruolo il ###, con il n. 9164/2018 R.G.; riservate per la decisione all'udienza del 03.11.2025, vertenti TRA 1) R.G. n. 9159/2018 I.T.L. s.p.a., già C.I.T.L., in persona del Presidente del ### C.F. ###, rappresentata e difesa, in sostituzione dell'Avv. ### dall'Avv. ### c/o il quale ed elettivamente domicilia in #### alla via ### 16, giusta procura in atti ###. ### C.F.: ###, rappresentata e difesa da se stessa ed elett.te domicilata c/o il proprio studio in ### alla via ### , 14 OPPOSTA 2) R.G.9162/2018 I.T.L. s.p.a., già C.I.T.L., in persona del Presidente del ### C.F. ###, rappresentata e difesa, in sostituzione dell'Avv. ### dall'Avv. ### c/o il quale ed elettivamente domicilia in #### alla via ### 16, giusta procura in atti ###. ### C.F.: ###, rappresentata e difesa da se stessa ed elett.te domicilata c/o il proprio studio in ### alla via ### , 14 OPPOSTA 3) R.G. n. 9164/2018 I.T.L. s.p.a., già C.I.T.L., in persona del Presidente del ### C.F. ###, rappresentata e difesa, in sostituzione dell'Avv. ### dall'Avv. ### c/o il quale ed elettivamente domicilia in #### alla via ### 16, giusta procura in atti ###. ### C.F.: ###, rappresentata e difesa da se stessa ed elett.te domicilata c/o il proprio studio in ### alla via ### , 14 OPPOSTA ### Come da verbale di udienza del 03.11.2025 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con tre distinti atti di citazione in opposizione avverso i decreti ingiuntivi recanti i nn. 663/2018, 665/2018 e 664/2018, tutti provvisoriamente esecutivi, dai quali scaturivano tre autonomi giudizi di opposizione, il ### di lavoroC.I.T.L. chiedeva dichiarare insussistente e/o infondata la pretesa creditoria contenute nei decreti ingiuntivi opposti con i quali le veniva ingiunto, per ogni decreto, il pagamento dell'importo di € 5.000,00 oltre spese e competenze di procedura, spese generali, iva e cpa, in favore dell'opposta avv. ### per il mancato pagamento di fatture emesse per prestazioni professionali. 
Si costituiva in ognuno dei tre giudizi, l'avv. ### che chiedeva la conferma dei decreti ingiuntivi opposti, per i motivi indicati nelle rispettive comparse di costituzione, con vittoria di spese e competenze di giudizio e condanna ai sensi dell'art. 96 cpc . 
Tutte e tre le cause, recanti il n. 9159/2018 e n. 9164/2018 di R.G., pendente innanzi al g.d.p. dott.  ### e quella recante il n. 9162/2024, pendente innanzi al G.d.P. dott. ### erano rimesse al Presidente ###funzione di Giudice Coordinatore, per l'eventuale riunione.
A seguito del decreto del 27.09.2019 del Giudice Delegato, Dott. ### D'### il dott.  ### disponeva la riunione delle cause rubricate al n. 9162/2018 e 9164/2018 di R.G., al giudizio recante il n. 9158/2018 di R.G., pendente innanzi ad esso, stante la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. 
Quindi, la opponente C.I.T.L. produceva note conclusionali datate 14.12.2020 nelle quali comunicava che già dal giugno 2018 l'opposta avv. ### era stata interamente pagata per tutti e tre i decreti ingiunti dal terzo pignorato a seguito di tre pignoramenti presso terzi senza che la stessa opposta avesse mai comunicato detta circostanza. 
Pertanto, la opponente concludeva per la cessata materia del contendere essendo intervenuto il pagamento, con la condanna della parte opposta alla refusione delle spese di lite, con attribuzione, alla luce della condotta processuale della stessa. 
Quindi, in corso di causa, il Presidente del Tribunale di S. ### C. V., con decreto n. 339/2023, disponeva l'assegnazione della presente causa allo scrivente giudicante, essendo il g.d.p. dott.  ### cessato dalle funzioni. 
Pertanto, lo scrivente giudicante fissava l'udienza del 04.07.2024 per il prosieguo. 
Si costituiva la I.T.L. s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., già #### a mezzo di nuovo procuratore e difensore in sostituzione del precedente, che si riportava ai precedenti scritti difensivi. 
Quindi, alla udienza del 03.11.2025, la causa era assegnata in decisione. 
In via preliminare, rileva che l'opponente I.T.L. s.p.a., già C.I.T.L., chiedeva la cessata materia del contendere essendo intervenuto il pagamento, con la condanna della parte opposta alla refusione delle spese di lite, con attribuzione, alla luce della condotta processuale della stessa parte opposta. 
Infatti, la parte opposta avv. ### in forza della provvisoria esecutorietà dei tre decreti ingiuntivi opposti, promuoveva, senza indugio, tre pignoramenti presso terzi con i quali otteneva il pieno ristoro di quanto dovutole in base agli stessi. 
Invero, che la circostanza dell'avvenuto pagamento forzoso dei decreti non sia stata comunicata nel presente giudizio dalla opposta, non appare conforme ad una corretta condotta processuale, così come eccepito dalla opponente. 
Per quanto sopra, dichiara la cessata materia del contendere per intervenuto pagamento degli importi dovuti in base ai decreti ingiuntivi opposti, che, pertanto, il giudice li conferma. 
Il giudicante, tenuto conto della dichiarata cessata materia del contendere e per i motivi di cui sopra, compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.  P.Q.M.  Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessata materia del contendere, per intervenuto pagamento degli importi dovuti in base ai decreti ingiuntivi opposti, che, pertanto, restano confermati; 2) Compensa le spese di lite tra le parti. 
Così deciso in S. ### C.V., il ### 

Il Giudice
di #### di


causa n. 9159/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Carmelo Di Martino

M
1

Tribunale di Foggia, Sentenza n. 922/2025 del 09-05-2025

... le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 - applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella - si omette la redazione dello svolgimento del processo. 1. Con atto di citazione del 15/05/2019 ### ha convenuto in giudizio ### e ### deducendo: di essere proprietaria di un immobile sito in ### alla ### n.18, identificato al catasto al foglio 125, part.361 sub.5, comprendente il relativo giardino, confinante con la proprietà dei convenuti, anch'esso dotato di un pertinente giardino; che le due proprietà sono divise da un muro di confine alto m. 1,10; che ### nel 2006 richiedeva al ### “###”, comprensorio in cui sono situati i predetti immobili, il “nulla osta per la realizzazione di una copertura precaria in legno lamellare completamente aperta sul solaio” del box di proprietà #### che in data ### il ### ha rilasciato il predetto nulla osta per l'opera da realizzare, “facendo salvi i diritti dei terzi”; che il convenuto in data ### ha presentato al Comune di ### la D.I.A. e che in data ### ha (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.g. 3452/2019, promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### presso il cui studio in ### alla ### n.22 è elettivamente domiciliat ###atti ### contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dagli avv.ti ### FATIGATO e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti #### (C.F. ###) con il patrocinio degli avv.ti #### e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti ### Oggetto: proprietà. 
Registrato il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Conclusioni: all'udienza del 23 ottobre 2024, svolta secondo le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 - applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella - si omette la redazione dello svolgimento del processo.  1. Con atto di citazione del 15/05/2019 ### ha convenuto in giudizio ### e ### deducendo: di essere proprietaria di un immobile sito in ### alla ### n.18, identificato al catasto al foglio 125, part.361 sub.5, comprendente il relativo giardino, confinante con la proprietà dei convenuti, anch'esso dotato di un pertinente giardino; che le due proprietà sono divise da un muro di confine alto m. 1,10; che ### nel 2006 richiedeva al ### “###”, comprensorio in cui sono situati i predetti immobili, il “nulla osta per la realizzazione di una copertura precaria in legno lamellare completamente aperta sul solaio” del box di proprietà #### che in data ### il ### ha rilasciato il predetto nulla osta per l'opera da realizzare, “facendo salvi i diritti dei terzi”; che il convenuto in data ### ha presentato al Comune di ### la D.I.A. e che in data ### ha presentato un permesso di costruire in sostituzione della ### che nella D.I.A. i coniugi ### hanno dichiarato che i lavori avrebbero comportato “la sostituzione di un gazebo mobile con copertura precaria in legno lamellare nel giardino privato” e nella relazione asseverata è stata indicata la “realizzazione di un gazebo autoportante in legno lamellare posto nel giardino privato di pertinenza”; che, secondo la propria ricostruzione, i convenuti avrebbero, invece, realizzato una “vera e propria costruzione”, al posto di un “gazebo mobile con copertura precaria”, chiudendo il predetto manufatto, lungo il perimetro di confine con la proprietà attorea, con “vetrate”, così ampliandone la volumetria; che, sempre secondo la tesi attorea, sarebbe stato “eretto un manufatto edilizio non precario e saldamente ancorato al pavimento, con strutture portanti verticali ed orizzontali in legno lamellare e copertura in legno sormontata da tegole in laterizio”; che all'interno del predetto manufatto vi sono “allestimenti da cucina - soggiorno ed è dotato di impianti elettrico e idrico”; che tale manufatto, secondo la propria tesi, violerebbe “le distanze minime prescritte dalle vigenti norme tra confini di proprietà ex art. 873 c.c. e le distanze minime prescritte per la veduta su proprietà finitime ex art. 905 c.c.”; che, asseritamente, l'opera realizzata avrebbe modificato completamente l'uso del solaio di copertura dei box, essendo stata allestita per un uso permanente e non temporaneo in considerazione delle sue ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 dotazioni; che in data ### l'amministratore del ### “###”, ### asseritamente, avrebbe invitato i coniugi a ripristinare lo stato dei luoghi e avrebbe evidenziato “la difformità di quanto edificato rispetto a quanto autorizzato dall'### dei condomini con la deliberazione del 06/04/2006”; che l'attrice in data ### ha depositato un esposto alla ### di ### al fine di accertare lo stato dei luoghi; che, secondo la propria tesi, la stessa subirebbe un danno, derivante dalla violazione delle norme prescritte in tema di distanze tra le costruzioni; che non è stato possibile risolvere bonariamente la lite e i convenuti non si sono presentati all'incontro di mediazione. 
Pertanto, l'attrice ha concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare, che i ###ri ### e ### hanno realizzato il manufatto edilizio di cui in premessa in violazione delle norme di legge in materia edilizia, di distanze legali ed in violazione delle norme tecniche di esecuzione del ### del Comune di ### in danno della confinante ###ra ### 2) per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale, all'integrale rimozione dell'opera realizzata ripristinando lo stato originario dei luoghi nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice per la limitazione del suo diritto di godimento del fondo, liquidandoli nella complessiva somma di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà al termine del giudizio o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; 3) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali”. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ### si sono costituiti ### e ### eccependo “la parziale incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario” in merito all'accertamento “di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale” ed esponendo: di non aver violato norme in materia edilizia né tecniche di esecuzione del ### né quelle riguardanti le distanza legali; che, secondo la propria ricostruzione, essendo le due proprietà divise da un muretto alto m. 1,10, tale muro ai sensi dell'art. 878 c.c. non può essere “computato per il computo della distanza indicato dall'art. 873 c.c.”; che ### essendo presente all'assemblea condominiale in cui è stato concesso il nulla osta per “la costruzione di un gazebo in legno lamellare” e non essendosi opposta, secondo la propria tesi, non potrebbe “invocare la clausola ‘con salvezza dei diritti dei terzi'”, perché terzi sarebbe solo chi è estraneo al condominio; che, asseritamente, l'attrice avendo votato in maniera favorevole alla predetta assemblea avrebbe “assentito la installazione della struttura”, per cui, ora, non le sarebbe “concesso di revocare il proprio consenso sul quale, come su quello degli altri condomini, i convenuti hanno fatto legittimo affidamento”; che, asseritamente, non vi sarebbe alcuna differenza ai fini civilistici e del rispetto del diritto altrui, tra quanto autorizzato dall'assemblea e quanto ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 effettivamente costruito; che non si tratta di una costruzione, ma di un gazebo, in quanto, secondo la propria tesi, la struttura sarebbe “amovibile e smontabile”, “tenuta insieme da bulloni e viti”; che l'originario costruttore realizzò un “patio coperto in muratura e chiuso da tre lati” e che il ### successivamente “ha autorizzato a chiudere sul quarto lato, con una porta di accesso e una finestra”; che il tecnico incaricato dal ### ha verificato che non vi sarebbe alcuna violazione da parte dei coniugi ### i quali avrebbero “semplicemente installato dei vetri”, senza alcun aumento di volumetria; che la costruzione, asseritamente, non sarebbe addossata al confine, ma costruita interamente all'interno della proprietà dei convenuti; che, secondo la propria ricostruzione, l'immobile dell'attrice sarebbe distante “11 metri e 30 centimetri” dal “gazebo”, pertanto non vi sarebbe alcuna violazione della normativa sulla distanze né del divieto di inspicere e prospicere; che a causa dell'altezza del muretto, il costruttore, secondo la propria tesi, non avrebbe inteso limitare “la ispezione e la prospezione da ciascun fondo in quello vicino e confinante”, perché “non solo tra le parti in causa, ma tra tutte le singole porzioni immobiliari del complesso immobiliare, è consentita la veduta reciproca, essendo la media di altezza umana assai superiore al limite del metro e dieci centimetri”; che anche in assenza del gazebo si potrebbe guardare nel fondo del vicino; che gli allestimenti interni del gazebo, asseritamente, non corrisponderebbero alla descrizione fatta dall'attrice e non lederebbero alcun suo diritto; che l'attrice non avrebbe interesse ad agire nel presente giudizio, perché, secondo la propria tesi, il solaio di copertura del box sarebbe rimasto “tale nella sua funzione e nella sua destinazione”, la quale non sarebbe mutata dall'aver “appoggiato” sopra il gazebo; che, sempre secondo la propria tesi, alla ### non potrebbe interessare cosa la convenuta fa del proprio solaio, perché, asseritamente “non viene leso alcun diritto soggettivo dai convenuti”; che non hanno partecipato al tentativo di mediazione, in considerazione di quanto affermato dal tecnico incaricato dal ### che non aveva rilevato alcuna violazione. 
Pertanto, i convenuti hanno così concluso: “- ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito in ordine all'accertamento di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale; - ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito, per l'accertamento di eventuali violazioni delle norme tecniche di esecuzione del ### generale del Comune di ### - stante la infondatezza della lamentata violazione di distanze legali e della lamentata creazione di servitù di inspicere e prospicere, invece preesistenti e disposte dal costruttore, originario pater familias; - considerata la conseguente inesistenza dei danni lamentati dalla attrice; si conclude per l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa comprese quelle tecniche eventualmente a sostenersi”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Alla prima udienza del 09/10/2019, l'attrice, in aggiunta alle domande già formulate, ha chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Il Tribunale, ritenendo di poter definire la questione riguardante il difetto di giurisdizione unitamente al merito, ha concesso i termini di cui all'art. 183, co.  6 c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 22/04/2020 e, successivamente, al 22/07/2020. 
Esaurita l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 13/10/2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 02/10/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  *****  1. Eccezione del difetto di giurisdizione.  ### è infondata. ### la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione “le controversie tra proprietari, relative alla violazione delle distanze legali tra le costruzioni o rispetto ai confini, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di cause tra privati, anche quando la violazione denunciata riguardi una costruzione realizzata in conformità ad una concessione edilizia ### illegittima, potendo il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentalmente tale illegittimità e disapplicare l'atto” (Cass. civ. 18499/2020, conf. a Cass., Sez. Un., 19 novembre 2011, n. 21578). In particolare con riguardo alla concessione in deroga, nelle controversie “fra privati, proprietari di fondi finitimi, in tema di osservanza delle distanze fra costruzioni, la insorgenza di questione circa la legittimità di licenza edilizia, rilasciata dal sindaco "in deroga", non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, implicando un sindacato incidentale sull'atto amministrativo, al solo fine della sua eventuale disapplicazione, in quanto lesivo delle posizioni di diritto soggettivo dedotte in causa” (Cass., Sez. Un., 15 luglio 1987, n. 6186).  2. Irrilevanza della sussistenza del titolo abilitativo e della conformità della costruzione alla concessione o licenza. Qualificazione del manufatto come costruzione. 
Ai fini della decisione della presente controversia è irrilevante tanto la esistenza della concessione (salva la ipotesi della cosiddetta licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile e agli strumenti urbanistici locali”, costituendo ius receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che (Cass. civ. 29166/2021). 
Tanto premesso, giova ricordare che “In tema di distanze legali, peraltro, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, invero, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. civ. 345/2024; Cass. n. 23843 del 2018; n. 144 del 2016; n. 19530 del 2005)”. Nel caso di specie il manufatto dei convenuti rientra, per le caratteristiche accertate dal ### ing. ### nella nozione di costruzione, essendo stabilmente ancorato al terreno ed essendo dotato di impianti per la luce, l'acqua e fognario, nonché di angolo cottura e bagno, a nulla rilevando il livello di posa e di elevazione dell'opera, i caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, determinando un incremento del volume, della superficie e della funzionalità” (Cass. 23856/2018; Cass. civ.24473/2017; Cass. civ. 9769/2014; Cass civ. 20340/2013).  3. Violazione della distanza ex art. 873 In punto di violazione della distanza di cui all'art. 873 c.c. la domanda non è fondata, atteso che benché il Ctu abbia accertato che “Il manufatto oggetto di causa, per quanto innanzi relazionato, è stato realizzato dal convenuto in aderenza al muro di cinta di confine con la proprietà della parte attorea, ad una distanza dal fabbricato di quest'ultima di 11,34 m”, deve richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “in tema di limitazioni legali alla proprietà, i requisiti del muro di cinta che, ai sensi dell'art. 878 c.c. non va considerato ai finii del computo delle distanze ed è accomunato ad ogni altro muro isolato che non abbia altezza superiore a tre metri, sono: a) di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione; b) di essere destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe; c) di avere un'altezza non superiore ai tre metri” (Cass. civ. 12459/2004). 
Nel caso di specie, pertanto, essendo il muro realizzato a confine alto m 1,20, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 878 c.c., e la distanza di 10 metri prevista dal regolamento comunale deve ritenersi rispettata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 4. Violazione delle distanze per le vedute dirette e balconi ### attrice ha lamentato la violazione dell'art. 905 c.c. in proprio danno. 
La domanda è parzialmente fondata, atteso che “Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 cc, conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 cc in tema di distanze, è necessario che le cd. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza” (Cass. civ. 3043/2020). I convenuti contestano la sussistenza della detta violazione, evidenziando come anche in assenza e prima della realizzazione della costruzione oggetto di causa fossero nella costante condizione di affacciarsi e guardare nella proprietà di parte attrice. ### coglie, invero, solo in parte la realtà fattuale, apparendo indubitabile la maggiore utilità che una costruzione, stabile, che ripara dagli agenti atmosferici, dotata di servizi può arrecare al proprietario, consentendo un utilizzo più intenso ed esteso a tutto l'anno, a differenza del godimento limitato che consente uno spazio scoperto o aperto su uno o più lati. Ed è proprio al permanente utilizzo del bene realizzato che deve ritenersi faccia da contraltare la diminuita riservatezza del vicino. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “per la sussistenza di una veduta è necessario che l'apertura abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all'affaccio sul fondo altrui, veduta che non deve subire limitazioni nemmeno a piombo sicché la visione, a carico del vicino sia mobile e globale” (Cass. cic. 4847/2012). 
Nel caso di specie, così come accertato dal ### le cui conclusioni sul punto si condividono, in quanto esenti da vizi logici e di metodo, deve rilevarsi, alla luce della “descrizione e ubicazione del manufatto de quo”, “che esso sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 905 c.c., in quanto con la sua edificazione è stata realizzata una veduta diretta, non distanziata di 1,50 m dal paramento interno del muro di cinta che delimita il confine tra le proprietà delle parti in causa (cfr. foto n. 22)”, a tal riguardo, risultando inconferente ogni riferimento e considerazione in ordine alla limitata altezza del predetto muro di cinta, di soli m. 1,10.  5. Domanda di riduzione in pristino e risarcitoria Preliminarmente, deve rilevarsi che parte attrice assentì alla realizzazione dell'opera oggetto di causa partecipando alla delibera condominiale del 06.04.2006. Ai fini della verifica delle violazioni lamentate non incide, pertanto, la clausola di stile “salvi i diritti di terzi”, la quale non può che riferirsi a soggetti estranei ai condomini che hanno preso parte all'assemblea e hanno validamente deliberato l'assenso all'esecuzione dei lavori di parte convenuta, senza che la delibera sia mai stata impugnata o revocata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Ai fini della presente controversia, incide invece la difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato. Difformità ampiamente dimostrata in atti, oggetto di accertamento da parte del Comune di ### del Giudice Amministrativo, dell'amministratore del condominio e neanche specificamente contestata. 
Trattasi, tuttavia, di difformità che incide non sulla creazione di una nuova veduta, come potrebbe immaginarsi ove su un muro senza aperture venisse aperta una finestra o costruita una veranda o un balcone prima inesistenti, ma sull'esercizio più intenso e permanente di uno spazio esterno per tutto l'anno, con maggior aggravio a carico del fondo vicino in termini di diminuzione della riservatezza. 
Quanto rilevato, se non giustifica la domanda di riduzione in pristino, nondimeno si traduce in un decremento di utilità per il fondo di parte attrice che merita equitativamente di essere indennizzato.   Quanto alla tutela risarcitoria, le ### con sentenza del 15.11.2022 n. ###, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della ###, e quella della teoria causale, sostenuta dalla ###. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle ### in senso positivo. È stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato dalla Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente (nel caso di specie non riconosciuta), sia la tutela in forma risarcitoria. ### hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della ###, nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. ### hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così tra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
In particolare, la lesione della proprietà - nella specie accertata sotto il profilo previsto dall'art. 905 cod.  civ. - è di per sé produttiva di danno, che consiste proprio nel mancato godimento delle facoltà tipiche della proprietà per effetto dell'altrui illegittimo comportamento (tra le molte, Cass. 31/08/2018, 21501; Cass. 16/12/2010, n. 25475). Pertanto, una volta accertata l'esistenza della lesione è esclusa la necessità di specifica attività probatoria, mentre l'obiettiva difficoltà di determinazione del quantum impone che il giudice proceda alla liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., adottando eventualmente, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (cfr. Vedi anche Cass. 12630/19; Cass. 03/04/2012, n. 5334; Cass. 27/03/2008, n. 7972)”. 
Sul punto giova inoltre precisare che “La liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa" o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. 
La liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini).  ###à (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè, positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova) (Cass. ord. 17 novembre 2020, n. 26051). 
Nella presente controversia, la difficoltà di quantificazione del danno è effettiva, tanto da essere stata risolta dal Ctu stimando per 43 mesi € 868,60. Estendendo ad un periodo illimitato la detta stima ed escludendo la parte di danno da violazione ex art. 873 c.c., per quanto già esposto, deve ritenersi congrua la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00, non ritenendosi conculcato il diritto dell'istante a realizzare anche per parte propria un gazebo o un pergolato.  6. Altre domande ### infine essere dichiarata l'inammissibilità di ogni altra domanda non formulata in citazione, come ad esempio, la domanda tesa all'accertamento della lesione del diritto di veduta dell'attrice, formulata in spregio delle preclusioni istruttorie solo ad istruttoria iniziata e precisata in comparsa conclusionale. 
Respinge la domanda per lite temeraria, la cui infondatezza si coglie nell'accoglimento solo parziale della domanda attorea.  7. Spese di lite ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Le spese di lite, attesa il parziale accoglimento della domanda, meritano compensazione nella misura di un mezzo e sono poste a carico di parte convenuta per la restante parte, liquidata applicando i parametri medi delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria. 
Pone le spese di ctu. come in atti liquidate, al 50% a carico di ciascuna delle parti, attesa l'utilità dell'accertamento ai fini della dimostrazione delle parziali ragioni di entrambe.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando in primo grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie parzialmente la domanda e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00; - Compensa nella misura di un mezzo le spese di lite, ponendole per la restante parte a carico della parte convenuta e liquidandole, nella misura già dimidiata, per compenso professionale in € 3.808,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.  - pone le spese di Ctu al 50% a carico di ciascuna delle parti. 
Così deciso in ### il giorno 09.05.2025 Il Giudice dott.ssa ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00

causa n. 3452/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Carbonelli Mariangela Martina

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 5195/2025 del 18-12-2025

... il loro studio - Opposta/Convenuta - ### Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 12/12/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 961/2021 del 20 aprile 2021, questo Tribunale ingiungeva a ### il pagamento della somma di euro 33.640,26 oltre interessi e spese, ad istanza di ### S.r.l. per credito derivante dai contratti di finanziamento n. ### e 1114888267 stipulati con ###it S.p.A. e successivamente ceduti. Con atto di citazione del 15 ottobre 2021, ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo: l'inefficacia del decreto per notifica oltre i termini ex art. 644 c.p.c.; la carenza di legittimazione attiva di ### per mancata prova della cessione del credito; la nullità del decreto per mancanza di prova scritta ex artt. 633-634 c.p.c.; la nullità dei contratti per violazione dell'art. 117 TUB; la presenza di clausole vessatorie; l'impugnativa della documentazione prodotta in mera copia ex art. 2719 ### si costituiva contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto. All'udienza del 25 marzo 2022, il precedente Giudice assegnava termine per (leggi tutto)...

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8107/2021 N.R.G.A.C.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Salerno, 1^ ###, nella persona del ###.  ### in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8107/2021, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 961/2021 TRA ### nata a #### il ###, residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio.  - Opponente/Attrice - E ### S.r.l., con sede ###### alla ### della ### n. 4/A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### ed ### ed elettivamente domiciliata presso il loro studio - Opposta/Convenuta - ### Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 12/12/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 961/2021 del 20 aprile 2021, questo Tribunale ingiungeva a ### il pagamento della somma di euro 33.640,26 oltre interessi e spese, ad istanza di ### S.r.l. per credito derivante dai contratti di finanziamento n. ### e 1114888267 stipulati con ###it S.p.A. e successivamente ceduti. 
Con atto di citazione del 15 ottobre 2021, ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo: l'inefficacia del decreto per notifica oltre i termini ex art. 644 c.p.c.; la carenza di legittimazione attiva di ### per mancata prova della cessione del credito; la nullità del decreto per mancanza di prova scritta ex artt. 633-634 c.p.c.; la nullità dei contratti per violazione dell'art. 117 TUB; la presenza di clausole vessatorie; l'impugnativa della documentazione prodotta in mera copia ex art. 2719 ### si costituiva contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto. 
All'udienza del 25 marzo 2022, il precedente Giudice assegnava termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria. All'udienza successiva venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. su concorde istanza delle parti. 
Le parti depositavano le rispettive memorie nei termini assegnati, confermando le proprie posizioni processuali.  ### è fondata e deve essere accolta.  1. Questioni preliminari ### è tempestiva e ritualmente proposta. Non sussistono eccezioni processuali ostative alla decisione nel merito.  2. Sull'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica Il primo motivo di opposizione si fonda sulla pretesa inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. 
Tale eccezione è fondata e deve essere accolta. 
Dall'esame degli atti risulta che il decreto ingiuntivo n. 961/2021 è stato emesso dal Tribunale di Salerno il 20 aprile 2021 ed è stato notificato all'opponente solo in data 6 settembre 2021, quindi ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pronuncia stabilito dall'art. 644 c.p.c. 
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento monitorio, rimuovendo l'intimazione di pagamento e ostando al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla. 
Tuttavia, come precisato in giurisprudenza, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta sì l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il poteredovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 951/13, n. 21050/06), e ciò anche indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio (Cass. n. 8955/06, n. 67/02). 
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 961/2021 deve essere dichiarato inefficace per tardiva notifica, ma il giudizio deve proseguire nel merito sulla domanda creditoria formulata da ### 3. Sulla legittimazione attiva di ### e sulla prova della cessione del credito Il motivo centrale dell'opposizione si fonda sulla pretesa carenza di legittimazione attiva di ### per difetto di prova dell'avvenuta cessione del credito. 
Tale argomentazione è fondata e merita accoglimento. 
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che ### ha depositato: • l'avviso di cessione pubblicato sulla ### 108 del 10 settembre 2016; • una comunicazione di cessione inviata alla debitrice; • un documento denominato "contratto di cessione" (allegato 12 del fascicolo monitorio); • una lista dei crediti ceduti (allegato 13 del fascicolo monitorio). 
Tuttavia, come correttamente eccepito dall'opponente, il documento denominato "contratto di cessione" non costituisce un vero e proprio contratto di cessione, ma una semplice comunicazione unilaterale di ### a ### dei ### di ### nella quale vengono comunicate le "intese raggiunte", senza alcuna sottoscrizione da parte della banca cedente e senza specificazione dell'elenco dei crediti oggetto della cessione. 
Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la titolarità del credito costituisce elemento costitutivo della domanda che deve essere provato dall'attore cessionario. La pubblicazione nella ### dell'avviso di cessione assolve esclusivamente alla funzione di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, sostituendo la notificazione di cui all'art. 1264 c.c., ma non costituisce di per sé prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto. 
Come precisato dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 401 del 28 gennaio 2025, "### è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera 'notificazione' della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella ### ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. ### parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità". 
Nel caso di specie, l'opponente ha specificamente contestato l'esistenza stessa del contratto di cessione, evidenziando che il documento prodotto da ### non costituisce un vero contratto di cessione ma una mera comunicazione unilaterale priva di sottoscrizione della controparte e dell'elenco dei crediti ceduti.
Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 1189 del 14 marzo 2025, "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al ### n. 385/93 art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale". 
Nel presente caso, ### non ha assolto gli oneri probatori, sotto un duplice aspetto. Non ha prodotto un valido contratto di cessione che dimostri l'effettivo trasferimento del credito da ### dei ### di ### E sotto il secondo profilo, dall'analisi della documentazione allegata, in particolare il confronto tra l'atto notarile di deposito e la lista crediti ceduti prodotta da ### emerge una carenza probatoria di particolare gravità.  ### notarile di deposito del 19 ottobre 2021 (documento ###.pdf) attesta formalmente il deposito presso il ### di un documento "consistente in tutto di 252 ### fogli di carta per totali 504 ### facciate scritte", relativo all'operazione di trasferimento di crediti perfezionatasi in data 27 giugno 2016. ### certifica espressamente che "il documento non presenta postille, abrasioni o altri vizi visibili o correzioni" e che forma "parte integrante e sostanziale" dell'atto di cessione. 
Al contrario, la "lista crediti ceduti" prodotta da ### (documento 13-###crediti-ceduti.pdf) si presenta come un semplice file PDF di formazione nativa digitale, privo di qualsiasi elemento che ne attesti l'autenticità, la provenienza o la riconducibilità all'atto notarile di deposito, sottoscritto digitalmente dal difensore della convenuta ma senza dichiararne lo scopo non evidente. Tale documento non reca alcuna sottoscrizione, certificazione di conformità, timbri o altri elementi identificativi che possano collegarlo in modo univoco e certo alla documentazione depositata presso il ### Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, Corte d'appello civile L'### sentenza n. 568 del 9 maggio 2025, "affinché il documento in esame possa considerarsi parte integrante del contratto di cessione, è necessario o che il documento sia sottoscritto o che a questo le parti si siano riferite con elementi certi che ne consentano la univoca e precisa identificazione". Nel caso di specie, il file PDF prodotto da ### risulta anonimo non solo per quanto riguarda la provenienza ma anche per quanto riguarda la sua riferibilità ai crediti elencati nel contratto di cessione. 
La giurisprudenza ha inoltre precisato che "un file in formato PDF di formazione nativa digitale, privo di sottoscrizione e di attestazione di conformità o corrispondenza all'originale, non può supplire alla mancata produzione dell'allegato contrattuale, risultando incerto quanto a provenienza e riferibilità ai crediti elencati nel contratto di cessione". 
Questa carenza assume particolare rilevanza alla luce dell'art. 1262 c.c., secondo cui "il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso", e delle disposizioni in materia di valore probatorio dei documenti informatici. 
Nel caso di specie non sussiste alcuna evidenza documentale e/o certificatoria della conformità del documento riprodotto nel file pdf, asseritamente costituente l'elenco dei crediti ceduti parzialmente censurato per ragioni di privacy, alla eventuale originaria forma informatica e immodificabile o cartacea, con la conseguenza che tale documento, da considerarsi un file pdf di produzione unilaterale, risulta inidoneo a costituire valida prova della inclusione dello specifico credito per cui è causa nella cessione in blocco. 
La disconnessione tra l'atto notarile autentico e il file PDF prodotto da ### evidenzia quindi un vizio probatorio insanabile che conferma l'impossibilità per la società opposta di dimostrare la propria legittimazione sostanziale. ### di qualsiasi elemento che consenta di ricondurre il documento informatico all'atto notarile di deposito rende tale documentazione inidonea a fornire la prova dell'inclusione dei crediti specifici nell'operazione di cessione, determinando così il difetto di titolarità attiva del credito azionato. 
Ne consegue che la documentazione prodotta non consente di verificare con certezza che i crediti relativi ai contratti n. ### e 1114888267 siano stati effettivamente inclusi nell'operazione di cessione.  4. Sulla mancata produzione del contratto di finanziamento 1114888267 Un ulteriore profilo di nullità del decreto ingiuntivo emerge dalla mancata produzione del contratto di finanziamento n. 1114888267, per il quale ### richiede il pagamento di euro 3.145,89. 
Come correttamente evidenziato dall'opponente, l'allegato n. 6 del fascicolo monitorio, pur essendo denominato "contratto 1114888267", contiene in realtà il contratto n. ###. Pertanto, ### non ha fornito la prova scritta del credito derivante dal contratto n. 1114888267, in violazione dei requisiti di cui agli artt. 633- 634 c.p.c.  5. Sull'idoneità della documentazione contabile prodotta ### alla documentazione contabile prodotta da ### deve rilevarsi che gli allegati n. 7 e 8 del fascicolo monitorio, denominati "estratto conto", costituiscono in realtà delle "liste movimenti" che non rispettano i requisiti prescritti dall'art. 50 TUB.
Come evidenziato dall'opponente, tali documenti non riportano un saldo finale chiaro e non consentono di determinare con certezza l'ammontare del credito preteso. In particolare, dalla "lista movimenti" relativa al contratto n. ### emerge che il credito risulta "####" per euro 13.041,22 oltre interessi di mora pari a euro 2.136,85, mentre l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo risulta essere nettamente maggiore. 
Come consolidato nella giurisprudenza di questo Tribunale (sentenza n. 1602 del 10 aprile 2025), "l'estratto conto certificato ex art. 50 del D.Lgs. n. 385 del 1993 riveste efficacia probatoria piena esclusivamente nell'ambito della fase monitoria del procedimento per decreto ingiuntivo, non anche nella successiva fase contenziosa instaurata con l'opposizione. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c., la banca è onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso monitorio con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto". 
In considerazione di quanto sopra esposto ed in sintesi, l'opposizione deve essere accolta per i seguenti motivi: • Il decreto ingiuntivo n. 961/2021 è inefficace per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.  • ### non ha fornito adeguata prova della propria titolarità del credito, non avendo depositato un valido contratto di cessione che dimostri l'effettivo trasferimento dei crediti da ### dei ### di ### nonché il trasferimento dello specifico credito.  • ### non ha prodotto il contratto di finanziamento 1114888267, per il quale richiede il pagamento di euro 3.145,89, in violazione dei requisiti di prova scritta di cui agli artt. 633-634 c.p.c. • La documentazione contabile prodotta (liste movimenti) non rispetta i requisiti dell'art. 50 TUB e non consente di determinare con certezza l'ammontare del credito preteso.  6. Spese processuali Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono poste a carico di ### S.r.l., e considerate la natura, il valore e la complessità ### delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 7.616,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.701,00 per la fase di studio; € 1.204,00 per la fase introduttiva; € 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.905,00 per la fase decisionale) spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge oltre contributo unificato e bollo in favore di ### e con attribuzione all'Avv. ### antistatario.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: ACCOGLIE l'opposizione proposta da ### DICHIARA inefficace il decreto ingiuntivo n. 961/2021 del 20 aprile 2021 per tardiva notifica oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. 
RIGETTA nel merito la domanda creditoria formulata da ### S.r.l. nei confronti di #### S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di ### liquidate in euro 7.616,00 per compensi, oltre contributo unificato e marca da bollo, spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv.  ### antistatario.
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 8107/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Cerruti

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 60/2025 del 05-06-2025

... ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa; osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata; che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logicogiuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; - richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o (leggi tutto)...

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N. 833/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA Sezione Civile Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### all'udienza del 5 febbraio 2025, esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 833/2024 R.G.  vertente tra ### nata a ### il ### (C.F. ###), ed ivi residente ###, elettivamente domiciliata a ### nella Via dello ### n. 98, presso lo studio dell'avv. ### pec: ### dal quale è rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia disgiuntamente all'avv. ### pec: valenticateri### - a t t r i c e ###- contro ### nata a ### il ### (cod. fisc. ###), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in ### nello studio legale ### & ### (via dei ### n. 89) e rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati #### e #### del Foro di ### - c o n v e n u t a ###-
Avente ad oggetto: locazione di immobile_ risoluzione contratto e indennità di avviamento_ Conclusioni delle parti ###udienza del 15.1.2025: attrice ###: insiste nella richiesta di risoluzione del contratto e si oppone alla domanda di pagamento dell'indennità di avviamento in quanto le parti avevano manifestato per fatti concludenti la volontà di proseguire nel rapporto locativo mediante il pagamento dei canoni sino all'ottobre 2023; e conclude chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento dei canoni di locazione scaduti da ottobre 2023 sino alla data odierna per l'importo di euro 15.000,00 in favore di parte ricorrente e altresì con condanna alle spese del giudizio.  convenuta ###: riportandosi alle note conclusive in atti, obiettando ed opponendosi a quanto dedotto da parte ricorrente ed a tal fine precisando che la risoluzione del contratto è avvenuta per volontà di parte locatrice con la richiesta di aumento del canone di locazione nella vigenza del contratto antecedentemente stipulato, e conclude come da note conclusive in atti, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per quanto attiene al rilascio dell'immobile, e in subordine con la compensazione tra quanto dovuto a titolo di indennità di avviamento e i canoni di locazione che la conduttrice ### avrebbe dovuto corrispondere dal novembre 2023 ad oggi.  RAGIONI in ### e in ### della DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) Il Giudice rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, art. 118 disp. att.  c.p.c., (cfr., ante riforma, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata, come da orientamenti giurisprudenziali consolidati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa; osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata; che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logicogiuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; - richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs.  546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella ### possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti; OSSERVA 1) Con atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida in locazione ad uso non abitativo (art. 658, comma 1, c.p.c.- art. 27 l. n. 392/1978) ### esponeva che: l'intimante è proprietaria dell'unità immobiliare, sita a ### nella Via dello ### n. 1 angolo Via degli ### identificata al N.C.E.U. al foglio di mappa 200 particella 364 sub 4, di circa 107 mq.; -la detta unità immobiliare era stata locata da ### e ### a ### nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA ###), con sede a ### nella via degli ### n.8, in virtù di contratto di locazione ad uso commerciale, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 392/1978, stipulato in data ### e registrato all'### delle #### di ### al n. 929 serie III in data ### (…); -il contratto veniva stipulato per la durata di anni sei con inizio dal 21.03.2011 e fino al 20.04.2017 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori sei anni; -il canone annuo di locazione veniva convenuto in € 14.400,00, da pagarsi in rate mensili di € 1.200,00 caduna entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, nella misura del 75% delle variazioni, accettate dall'### -con appendice di rettifica al contratto di cui infra le medesime parti concordavano una diminuzione del canone mensile da € 1.200,00 ad € 1.000,00 mensili (oltre rivalutazione annuale, nella misura del 75% delle variazioni, accettate dall'###, a decorrere dal rinnovo del citato contratto avvenuto in data ###; -che, frattanto, in data ### la sig.ra ### nata a ### il ### (C.F.  ###), ed ivi residente ###, subentrava nel soprammenzionato contratto ai signori ### e ### mentre in data ### la signora ### nata a ### il ### (C.F. ###), ed ivi residente ###/A, subentrava alla posizione del sig. ### per intervenuto decesso di quest'ultimo; -che il conduttore risulta moroso per il mancato pagamento dei canoni relativi alle mensilità di novembre-dicembre 2023, nonché per le mensilità di gennaio-febbraio-marzo 2024, per la somma complessiva di € 5.000,00, oltre interessi legali al saldo, -che, nonostante i numerosi inviti al pagamento spontaneo delle somme dovute e da ultimo con nota pec del 07.03.2024, il conduttore non ha ad oggi sanato la propria morosità. 
Chiedeva quindi di: In via principale: -Convalidare lo sfratto per morosità con la conseguente condanna della sig.ra ### nata a ### il ### (C.F. ###), ed ivi residente ###/A, al rilascio dell'unità immobiliare sita a ### nella Via dello ### 1 angolo Via degli ### identificata al N.C.E.U. al foglio di mappa 200 particella 364 sub 4, di circa 107 mq., libera da persone e cose, in favore dell'odierno istante; emettere, in sede di convalida, decreto ingiuntivo per l'ammontare dei canoni scaduti e pari ad € 5.000,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ### oltre ancora interessi come per legge e spese della procedura; In via subordinata: -Pronunciare, nel caso di opposizione dell'intimato, ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c. e, previa conversione del rito ex art. 426 c.p.c., disporre la prosecuzione del giudizio ex art. 667 c.p.c.; In ogni caso: -Dichiarare risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato in data ### e conseguentemente condannare la sig.ra ### al rilascio dei locali suindicati liberi da persone e cose in favore dell'attuale proprietario, nel termine minimo da fissarsi ex art. 56 della l. n. 392/1978; -Condannare, in ogni caso, parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  2) Si costituiva ### eccependo che il locatore aveva manifestato la volontà di recedere dal contratto prima della scadenza, cosicché il conduttore ha ### diritto all'indennità di avviamento pari a 18 mensilità, e pertanto ad oggi l'odierna convenuta, risulta ### creditrice nei confronti del locatore ### per l'importo di €. 13.000,00, detratti i canoni già maturati. 
Dunque, che la conduttrice sin dal novembre 2023 (momento in cui il locatore asseriva essere iniziata la morosità) si era resa disponibile al rilascio dell'immobile a fronte della corresponsione dell'avviamento che tuttavia il locatore aveva negato. 
Rappresentava il tenore delle corrispondenze intercorse fra le parti: raccomandata inviata in data ### con cui la locatrice odierna attrice aveva comunicato la volontà di proseguire il rapporto contrattuale esclusivamente e subordinatamente ad un aumento del canone da €.  1.000,00 ad €. 1.400,00 ed in caso contrario di ritenere risolto il contratto alla scadenza nel rispetto dei sei mesi di preavviso Con lettera raccomandata del 05.12.2022 la conduttrice ### aveva invece rappresentato il proprio dissenso all'aumento del canone di locazione pattuito. 
Con pec del 10.02.2023 la locatrice aveva ribadito la volontà di volere recedere dal contratto e di cessare la locazione alla scadenza del contratto del 21.03.2023. 
Rappresentava, inoltre, stante la precarietà della situazione e le complesse tempistiche amministrative dettate dai monopoli di Stato per l'eventuale trasferimento della rivendita di tabacchi condotta presso l'immobile locato, e che con raccomandata del 30.10.2023 trasmessa anche a mezzo pec, la conduttrice aveva comunicato formalmente di volere aderire alla disdetta comunicata in data ### e successivamente ribadita, richiedendo il pagamento dell'indennità di avviamento e rendendosi disponibile all'immediato rilascio dell'immobile Ed ancora, che con successiva Pec del 13.03.2024 la conduttrice ribadiva l'adesione alla disdetta formulata in data ### comunicando che dalle mensilità di novembre 2023 il canone mensile sarebbe stato imputato a deconto dell'indennità di avviamento e così di seguito sin quando il locatore non avrebbe versato il saldo dovuto al netto delle compensazioni per i canoni
Ribadiva altresì l'immediata disponibilità a rilasciare l'immobile contestualmente all'esecuzione del pagamento dell'avviamento. 
Deduceva, pertanto, che il conduttore aveva inequivocabilmente manifestato la volontà di recedere dal contratto di locazione prima della scadenza del medesimo che sarebbe avvenuta in data ###, a meno dell'accettazione da parte del conduttore dell'aumento del canone da €.  1.000,00 ad €. 1.400,00 (quasi il 40% in più rispetto a quello pattuito). 
Ed inoltre, che con la missiva del 10.02.2024 la locatrice aveva precisato che la locazione prevedeva il suo termine finale il ### e che allo scadere di detto termine la locazione sarebbe cessata. E per cui, sulla scorta di una tale volontà ed in considerazione della dichiarata indisponibilità del conduttore alla richiesta unilaterale di modifica del canone, ne conseguiva la cessazione del contratto per volontà della locatrice ### E dunque che parte conduttrice aveva solamente aderito alla formulata disdetta, a ciò determinata dalla circostanza che la ### all'interno dei locali condotti in locazione, svolge l'attività di rivendita di tabacchi (circostanza riportata anche nel contratto di locazione) che notoriamente è sottoposta alla disciplina ed al controllo dell'### e dei ### così esponendo che una repentina cessazione del contratto, od una azione che ne comprometta la continuazione, avrebbe arrecato un danno irreparabile alla conduttrice, che di fatto si sarebbe vista revocare la licenza. 
Ed ancora che l'adesione del conduttore, la cessazione del rapporto locativo alla data bilateralmente concordata, non incorreva nel divieto di cui all'art. 79 legge citata la rinuncia del conduttore al diritto di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, se compiuta dopo la stipulazione del contratto. Pertanto, dopo l'adesione del conduttore alla richiesta di anticipato rilascio, il locatore non può invocare i vizi dell'atto di disdetta per inferirne l'inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni per il tempo successivo all'intervenuta cessazione del contratto Nel caso in esame il conduttore aveva comunicato la volontà di interrompere il contratto alla data del 21.03.2023 ed il conduttore aveva manifestato la propria adesione a tale volontà e dunque che è impedito al conduttore di invocare l'inadempimento dei canoni locatizi per il tempo successivo all'intervenuta cessazione. 
Invocava poi il diritto del conduttore all'indennità di avviamento e compensazione ex art. 1243 c.c. e ciò atteso che, secondo il dettato normativo di riferimento, ### n. 392 /1978 art. 34, in caso di cessazione del rapporto di locazione commerciale che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore il medesimo ha diritto, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. 
E che la giurisprudenza di legittimità aveva ribadito che: In tema di locazione di immobile urbano ad uso diverso da abitazione, la disdetta del contratto di locazione, quale atto di natura negoziale, ha la funzione di impedire, se non opposta, la rinnovazione del contratto; con la conseguenza che, ancorché detto atto sia inefficace per mancanza di valido motivo di diniego, il rilascio non può essere ricondotto alla volontà del conduttore in ordine alla cessazione del rapporto od al mutuo consenso delle parti, non venendo meno il diritto del medesimo all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. Per poter contestare validamente la spettanza dell'indennità al conduttore occorre infatti che la cessazione del rapporto sia dovuta all'iniziativa del medesimo ovvero alla sua partecipazione ad una convenzione risolutoria (scioglimento per mutuo consenso ex art. 1372, comma 1, c.c.); mentre è assolutamente irrilevante la circostanza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile senza contestazioni in sede giudiziale o stragiudiziale, prestando adesione, espressa o tacita, alla richiesta del locatore, poiché, in tal caso, la genesi della cessazione del rapporto si identifica pur sempre nella condotta del locatore, che abbia manifestato la volontà di porre termine alla locazione.  ###, sia pure di carattere presuntivo, della sussistenza di un rapporto di causa ed effetto tra diniego di rinnovo della locazione da parte del locatore e rilascio da parte del conduttore costituisce pertanto una mera quaestio facti, come tale insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se congruamente motivata.” Per cui l'orientamento della Corte di Cassazione non lasciava alcun dubbio sulla volontà di recesso manifestata dal locatore e sul diritto del conduttore all'indennità di avviamento, concretizzatosi in diciotto mensilità del canone corrisposto, e dunque pari ad €. 18.000,00. 
Deduceva allora che la conduttrice ### aveva corrisposto canoni di locazione sino al mese di novembre 2023 e che, pertanto, se da un lato avrebbe dovuto corrispondere i canoni di locazione dal mese di novembre 2023 sino al mese di marzo 2024, dall'altro la medesima è ### creditrice nei confronti della locatrice dell'indennità di avviamento ammontante a complessivi € 18.000,00. 
Precisamente, che la ### avrebbe dovuto corrispondere canoni di locazione dal mese di novembre a marzo per €. 5.000,00 e nel contempo creditrice di €. 18.000,00 e così invocando alla compensazione ex art. 1242 c.c. per €. 5.000,00 (canoni di novembre - dicembre 2023 / gennaio - febbraio - marzo 2024) risultando creditrice ancora di €. 13.000,00. 
Ed altresì, che la conduttrice legittimamente aveva continuato a permanere nella detenzione dell'immobile posto che il comma 3 del predetto articolo prevede inoltre che: ### del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. 
Ribadiva l'immediata disponibilità della conduttrice di rilasciare i locali liberi e sgomberi da persone e/o cose previo pagamento dell'indennità ad essa spettante, rappresentando, in ogni caso, che la previsione normativa statuisce che l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di avviamento. 
Ossia, che è impedita la concessione dello sfratto senza la preventiva verifica della corresponsione ovvero dell'offerta reale afferente l'indennità di avviamento. 
Concludeva chiedendo: ### - rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata il ### sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.; - #### l'esistenza dei gravi motivi che ostano alla convalida dello sfratto, consistenti nella mancanza della morosità nel pagamento dei canoni in quanto ampiamente compensati fino alla concorrenza con il credito vantato dalla conduttrice a titolo di indennità di avviamento. 
RIGETTARE ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti stante che i medesimi sono compensati fino alla concorrenza con il credito per indennità di avviamento vantato dalla convenuta; ### - #### il diritto della conduttrice sig.ra ### ai sensi del'art. 34 L. n. 392 /1978 all'indennità di avviamento nonché il diritto della medesima a continuare a detenere l'immobile fino all'integrale pagamento dell'indennità di avviamento pari ad € 18.000,00 dedotti i canoni già scaduti per la detenzione del fabbricato successiva alla cessazione del contratto ovvero fino alla totale compensazione.  - Dare atto che la stessa convenuta è immediatamente disponibile a rilasciare l'immobile locato a condizione della previa corresponsione dell'indennità di avviamento. 
CONDANNARE la sig. ### quale locatrice a corrispondere l'indennità di avviamento alla conduttrice ### nella misura di diciotto mensilità prevista dalla legge e pertanto nell'importo di €. 18.000,00 dedotti in compensazione i canoni per detenzione da occupazione successiva alla cessazione del contratto di locazione.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. 3) Con ordinanza resa all'udienza del 23 maggio 2024, letto l'art. 665 c.p.c. e considerato che l'opposizione di parte intimata non consentiva la convalida; ritenuto che l'opposizione appariva fondata su prova scritta in ragione delle questioni dedotte e comunque sussistendo gravi motivi che impedivano la concessione della convalida, stante la possibile fondatezza delle eccezioni sollevate, considerate le circostanze di cui si discute e i profili sollevati circa della indennità per l'avviamento commerciale e la compensazione con i canoni scaduti; ritenuto, pertanto, che le eccezioni sollevate dalla parte intimata potevano dirsi non infondate, stante le argomentazioni di parte intimata, le interpretazioni giurisprudenziali sulla tematica e la documentazione offerta, ferma ogni successiva valutazione nella fase successiva; considerato, infatti, che tutti i profili che riguardano l'odierna fattispecie andavano più adeguatamente apprezzati nella fase successiva a cognizione piena, a seguito del mutamento di rito; disposta la conversione del rito, e fissata così nuova udienza di verifica dell'esito della mediazione ed in subordine di discussione, e rigettata ogni ulteriore istanza, le parti erano rimesse in mediazione, assegnando termini per il deposito di memorie integrative e documenti. 
Nel termine a tal fine assegnato, soltanto parte convenuta depositata memoria integrativa convenuta ed eccepiva la decadenza dell'intimante alle domande spiegate per mancato deposito della memoria integrativa e la mancata contestazione alle difese avversarie e conseguente prova dei fatti dedotti dall'intimata. 
Ribadiva pertanto che, se da un lato la stessa convenuta conduttrice avrebbe dovuto corrispondere i canoni di locazione dal mese di novembre 2023 sino al mese di marzo 2024, dall'altro la medesima era creditrice nei confronti della locatrice dell'indennità di avviamento ammontante a complessivi € 18.000,00, così chiedendo la compensazione ex art. 1242 c.c. per €. 5.000,00 (canoni di novembre - dicembre 2023 / gennaio - febbraio - marzo 2024). 
La causa, istruita in via documentale, veniva così avviata alla fase decisoria, con assegnazione dei termini per il deposito di note conclusive. 
All'udienza del 15 gennaio 2025, in via preliminare, il procuratore di detta parte convenuta formalizzava offerta reale banco judicis delle chiavi dell'immobile ai fini della riconsegna dello stesso, e nel contempo, il procuratore costituito di parte attrice/ricorrente dichiarava di accettare le chiavi dell'immobile che venivano pertanto consegnate dal procuratore/difensore di parte resistente e accettate/prese in consegna dal procuratore/difensore di parte ricorrente. 
La causa era poi brevemente rinviata al solo fine di acquisire il fascicolo (n. 678/2024 R.G.) relativo alla fase sommaria al fine di esaminare esclusivamente gli atti e la documentazione prodotta retrohactis temporibus dalle parti (in detta fase) e non rinvenuta nel fascicolo telematico del presente giudizio, e decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 5.2.2025.  4) Tali essendo i termini dell'odierno dibattito processuale, occorre in primo luogo che le circostanze storico-fattuali rassegnate dalle parti, e in particolare in ordine alla pattuizione contrattuale, alla corrispondenza delle parti e l'avvenuta risoluzione, trovino conferma di piena credibilità e fondatezza e dunque supporto probatorio nelle risultanze documentali allegate nel fascicolo della fase sommaria: vd. originario contratto di locazione commerciale del 21 marzo 2011, interrogazione contratto di locazione ### delle ### appendice di rettifica contratto di locazione, disdetta contratto di locazione del 14.9.2022, racc. a.r. 5.16/12/2022 inviata dal difensore di ### a ### pec 10.2.2023, racc. a.r. del 30.10.2023, pec 13.3.2024, licenza rivendita tabacchi intestata a ###. 
Per quanto attiene la consegna dell'immobile va intanto rilevata l'avvenuta cessazione della materia del contendere. Ed invero, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale; essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difesa svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite. 
Dunque, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia. 
Nel caso di specie, l'avvenuta consegna delle chiavi mediante offerta reale banco judicis delle chiavi dell'immobile ai fini della riconsegna dello stesso e la contestuale accettazione impone di rilevare una situazione che ha effettivamente eliminato le ragioni di contrasto tra le parti.
Va comunque dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione alla stregua di quanto dedotto e formalizzato dalla conduttrice con la ridetta nota del 30 ottobre 2023 inviata alla locatrice. 
E ciò avendo parte conduttrice dichiarato expressis verbis e formalmente la propria adesione alla antecedente disdetta comunicata in data ### e successivamente ribadita, richiedendo poi il pagamento dell'indennità di avviamento e rendendosi disponibile all'immediato rilascio dell'immobile, e dunque rappresentando che dalle mensilità di novembre 2023 il canone mensile sarebbe stato imputato a deconto dell'indennità di avviamento e così di seguito sin quando il locatore non avrebbe versato il saldo dovuto al netto delle compensazioni per i canoni dovuti. 
In diritto, appare pienamente fondata la richiesta avanzata del conduttore all'indennità di avviamento e compensazione ex art. 1243 c.c. e ciò atteso che, secondo il dettato normativo di riferimento, ### n. 392 /1978 art. 34, in caso di cessazione del rapporto di locazione commerciale che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore il medesimo ha diritto, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. 
In punto di fatto la circostanza non è contestabile considerata l'attività svolta dalla ### (della rivendita di tabacchi condotta presso l'immobile locato). 
Come precisato e stabilito dal disposto di legge in questione, vd. art. 34 L. 27 luglio 1978, 392, Indennità per la perdita dell'avviamento, In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. 
Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.  ### del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. ###à di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.
Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.(1) Con l'introduzione della ### equo canone, infatti, il legislatore ha introdotto una presunzione di danno, fondata sull'id quod plerumque accidit e avente funzione riparatoria, attraverso la quale il conduttore viene esentato dal dovere di provare il danno subito, essendo il pregiudizio presunto per il solo fatto di dover lasciare la propria attività imprenditoriale, trasferendola in un luogo diverso. 
Come autorevolmente e condivisibilmente precisato da autorevole orientamento, allorquando il rapporto locatizio venga a cessare, il locatore sarà tenuto a versare l'indennità da perdita dell'avviamento, mentre il conduttore dovrà restituire l'immobile locato. 
Può capitare che il locatore ometta o ritardi di versare al conduttore l'importo corrispondente all'indennità da perdita dell'avviamento. In tal caso, il conduttore sarà onerato esclusivamente dall'obbligazione del versamento del canone fino al rilascio dell'immobile, senza però essere tenuto a risarcire al locatore il maggior danno derivato dal ritardato rilascio dell'immobile, se questo è causato proprio dall'inadempimento del proprietario. 
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione la quale ha affermato, con sentenza 13417 del 2001, che “l'inquilino che alla scadenza del contratto rifiuti la restituzione dell'immobile in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, a nulla rilevando che continui a godere dell'immobile per l'esercizio della sua attività o, al contrario, si limiti a detenerlo astenendosi dall'utilizzarlo". 
Quanto sopra precisato, inoltre, va considerato quanto precisato dal ###, Cassazione civile ### III sentenza n. 19634 del 3 ottobre 2016, per cui Nei rapporti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, in cui l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuto versamento della indennità per l'avviamento commerciale, ex artt. 34, comma 3, e 69, comma 8, della l. n. 392 del 1978, fin quando tale corresponsione non avvenga, anche solo nella forma dell'offerta reale non accettata, la ritenzione dell'immobile da parte del conduttore avviene "de iure" e rappresenta la causa di giustificazione impeditiva della scadenza dell'obbligo di consegna, con la conseguenza che non insorgono la mora nella riconsegna ed il conseguente obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 1591
Per quanto detto, va accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla conduttrice, dovendosi riconoscere, comunque, sussistente, in capo a parte conduttrice, l'onere di provvedere al versamento del canone fino al rilascio dell'immobile.  -Alla stregua delle superiori precisazioni e rilievi, posto che l'immobile è stato rilasciato in data 15 gennaio 2025, ed essendo il canone locatizio pari a euro 1.000,00 e dunque maturato un credito in favore di parte locatrice pari a complessivi euro 15.000,00 (€ 5.000,00 da novembre 2023 a marzo 2024, oltre a € 10.000,00 da aprile 2024 e sino a gennaio 2025), ed essendo inoltre sussistente e riconosciuto un credito in favore di parte conduttrice pari a € 18.000,00 (a titolo di indennità di avviamento pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto), operata la compensazione tra i reciproci crediti tra le parti, ne deriva il riconoscimento della somma calcolata per differenza di euro 3.000,00 complessivi in favore della conduttrice/convenuta - resistente ### Per quanto attiene alle spese del giudizio, considerato l'esito del giudizio e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, appaiono configurabili le ragioni ipotizzate dall'art. 92, co. 2, cpc, che consentono di applicare alle parti l'integrale compensazione delle spese di lite. 
Conseguono, pertanto, le statuizioni come in dispositivo. 
Il concomitante carico di lavoro giustifica la redazione non contestuale della motivazione della sentenza ex art. 429 c.p.c.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla restituzione dell'immobile sito in ### nella Via dello ### n. 1 angolo Via degli ### identificata al N.C.E.U. al foglio di mappa 200 particella 364 sub 4, di circa 107 mq., avvenuta banco judicis all'udienza del 15 gennaio 2024 con la riconsegna delle chiavi, dichiarando altresì risolto il contratto di locazione in essere tra le parti; 2) accerta e dichiara il diritto della conduttrice ### all'indennità di avviamento dedotti i canoni già scaduti per la detenzione/occupazione dell'immobile dal novembre 2023 e sino all'effettivo rilascio; 3) in dipendenza, operata la compensazione tra i reciproci crediti come accertati tra le parti, come precisato al capo che precede, condanna ### a corrispondere la differenza dovuta pari a euro 3.000,00 in favore di ### 4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti; - Motivazione riservata in giorni sessanta.  ### 5 febbraio 2025 il Giudice dott. ### presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 833/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Matteo Torre

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