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n. 1873/2022 + n. 1950/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### riunita in camera di consiglio e composta da: D.ssa ### D.ssa ### relatore ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta a ruolo il ### al numero 1873/2022 del Registro generale, alla quale è stata riunita la causa iscritta a ruolo il ### al numero 1950/2022 avente a oggetto: appello avverso sentenza n.774/2022 emessa dal Tribunale di Siena il ### e pubblicata il ### R.G. 1873/2022 pendente fra AVV. ###'### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti; #### D'### (#####), rappresentato e difeso dall'Avv. ### del foro di ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti ### AMCO - ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###), giusta procura in atti; #### (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.: ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, giusta procura in atti; ##### - ###.G. 1950/2022 pendente fra ### D'### (#####), rappresentato e difeso dall'Avv. ### del foro di ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti ##### D'### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti; #### (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.: ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, giusta procura in atti; ##### - CONTUMACE sulle seguenti conclusioni: ### appellante Avv. ### D'### nella comparsa conclusionale nel giudizio riunito R.G. 1873/2022 + R.G. 1950/2022: “###. ### D'### ribadisce che in forza di accordo transattivo sottoscritto con la società ### è cessata tra le parti la materia del contendere con conseguente accordo di provvedere all'estinzione del presente procedimento come da separata istanza di rinuncia agli atti già depositata. A questo riguardo, anche all'esito dei pregressi provvedimenti assunti da ###le Corte, l'appellante ### D'### prende atto del deposito da parte di ### dell'adesione alla rinuncia agli atti anche da parte della cessionaria del credito controverso, società ### Si insiste pertanto per la estinzione del giudizio nel rapporto tra l'appellante ### D'### e le società ### con compensazione delle spese di lite”. ### appellante Avv. ### D'### nell'atto di appello nel giudizio R.G. 1950/2022: “### la Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 774/2022, resa dal Tribunale Civile di ### nei giorni 9 - 20 settembre 2022, e previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza medesima (articolo 283 cod. proc. civ.) o dell'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto e del titolo esecutivo (articolo 624 cod. proc. civ.): 1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'invalida notifica del precetto impugnato, dichiarando la nullità e/o invalidità dello stesso; 2) nel merito, accertare e dichiarare la natura di mutuo condizionato del contratto di finanziamento del 5 febbraio 2013, accertando e dichiarando l'inidoneità del contratto di finanziamento a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.; e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto del 20 novembre 2019; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di ### dei ### di ### S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria, di ### S.p.A., ed ora di ### S.p.A. quale presunto successore nel diritto controverso, a procedere ad esecuzione forzata e/o, comunque, dichiarare nullo, invalido, illegittimo e/o inefficace il precetto notificato in data 4 dicembre 2019 da ### S.p.A. al sig. ### d'### e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; 4) in linea subordinata, accertare e dichiarare l'erroneità / illegittimità della somma portata dall'opposto atto di precetto; e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale dello stesso, nella misura che verrà successivamente determinata in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari”. ### appellata ### - ### S.P.A., nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio R.G. 1873/2022: “### l'###ma Corte d'Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza respinta ed eccezione disattesa, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale: - disporre la riunione del procedimento di appello R.G. 1950/2022 pendente avanti alla medesima Corte di Appello di Firenze al presente procedimento, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza come indicato in atti, per i motivi esposti in narrativa; - rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e/o del precetto e relativo titolo, per difetto dei presupposti di legge che potrebbero legittimarla e comunque priva di fondamento in fatto ed in diritto per le causali di cui in atto; - dichiarare inammissibile ed improponibile, in quanto nuova, la domanda o comunque la doglianza di ritenere invalido il mandato alle liti conferito al difensore di cui all'atto di precetto oggetto di opposizione nel primo grado di giudizio, il tutto in quanto tardivo ed inammissibile, prima ancora che infondato nel merito, come meglio esposto in atto; - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 774/2022, Rep n. 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G. 3390/2019 e 3524/2019, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza; - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 774/2022, Rep 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G. 3390/2019 e 3524/2019, anche a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza; nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'###ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato dal #### D'### rigettarlo integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 774/2022, Rep 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G. 3390/2019 e 3524/2019. In via istruttoria: rigettare le generiche e nuove istanze istruttorie così come proposte in tal sede di appello dal #### D'### per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 774/2022, Rep n. 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G. 3390/2019 e 3524/2019. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. Con ogni riserva istruttoria. Con ogni riserva di legge”. ### appellata ### nella comparsa conclusionale nel giudizio riunito R.G. 1873/2022 + R.G. 1950/2022: "Con riferimento alla posizione di ### d'### voglia l'###ma Core di Appello di Firenze, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di ### perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado. Con riferimento a ### voglia l'###ma Corte di Appello di Firenze disporre l'estromissione di ### stante il consenso delle altre parti ai sensi dell'art. 111 co. 3 c.p.p. e, così dichiarare cessata materia del contendere a spese integralmente compensate”. *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il giudizio di primo grado Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. con istanza di sospensione, l'Avv. ### d'### ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di #### dei ### di ### (nel proseguo: ### e, per essa, in qualità di mandataria, ### S.p.A., proponendo opposizione avverso l'atto di precetto allo stesso notificato in data ###, con il quale veniva ingiunto alla ### S.r.l. in liquidazione, in qualità di parte mutuataria e datrice d'ipoteca, nonché all'odierno appellante, e ad ### d'### in qualità di fideiussori, il pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 1.089,582,07, oltre a interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo, spese di notifica e successive occorrende, in forza di contratto di finanziamento a medio/lungo termine a rogito ### con data 5.2.2013, Rep. N. 45247, Racc. n. 21996, munito di formula esecutiva in data ### (all. 1 fascicolo di primo grado ### d'###.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto, in via preliminare, il difetto di prova della titolarità del diritto azionato in capo a ### S.p.a., e/o del difetto di legittimatio ad causam per non avere la medesima allegato all'atto di precetto notificato la procura che dimostrasse i poteri di rappresentanza derivati da ### e ciò anche per l'intervenuto esercizio del diritto di recesso da parte della medesima dal contratto di servicing stipulato con ### S.p.A., come da comunicato stampa MPS del 30.6.2019 (all.3 fascicolo di primo grado ### d'###.
Ha eccepito, altresì, il difetto di prova del credito preteso da ### con conseguente indeterminatezza e indeterminabilità delle somme richieste in precetto, erroneamente quantificate anche in considerazione dell'illegittima applicazione delle clausole di determinazione degli interessi e capitalizzazione degli interessi passivi, di applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di determinazione dell'interesse ultralegale e di interessi usurari, delle clausole aventi ad oggetto l'illegittima determinazione di spese, competenze, oneri, e remunerazioni e del calcolo degli interessi di mora “dal dovuto” e non fino al passaggio a sofferenza del credito.
Ha contestato l'inidoneità del contratto di finanziamento a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 c.p.c., in quanto il contratto di finanziamento non contemplava una reale “tradizio” delle somme erogate da ### e l'effettiva disponibilità delle somme era stata assoggettata a molteplici condizioni.
Ha dedotto la nullità del contratto di finanziamento per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della ### in quanto, nonostante che il contratto di finanziamento contenesse una clausola di destinazione ed indicasse quale scopo del mutuo la destinazione “a liquidità”, nei fatti la mutuataria non aveva mai realmente beneficiato della somma, utilizzata invece da MPS per estinguere pregresse esposizioni debitorie di ### Si è costituita in giudizio MPS eccependo che la circostanza che le procure speciali non fossero state allegate all'atto di precetto non pregiudicava la regolarità del medesimo trattandosi di atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e non di atto processuale. Ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione relativa all'indeterminatezza delle somme richieste e della correttezza dei tassi applicati, in quanto il precetto recava l'esatta indicazione dell'importo residuo dovuto dai debitori, pari ad € 296.029,05 per n. 9 rate insolute dal 31.10.2014 al 31.12.2018 (al netto dei recuperi già conseguiti) ed € 742.166,86 per capitale residuo dovuto al 22.01.2019, così come già comunicato ai debitori con la lettera di messa in mora dell'11.3.2019 (all. 5 fascicolo primo grado ###; precisava che il calcolo del dovuto era stato eseguito applicando le condizioni economiche concordate e sottoscritte dalle parti.
Ha argomentato che il contratto di finanziamento doveva considerarsi idoneo a costituire titolo esecutivo, in quanto le modalità di erogazione della somma mutuata, così come tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento, erano contenute in specifiche clausole concordate tra le parti e dalle stesse sottoscritte; all'art. 3 del contratto di mutuo, infatti, la parte mutuataria dichiarava di aver ricevuto dalla ### la somma mutuata rilasciandone ampia quietanza e, dall'estratto di sintesi, si evinceva che alla data di stipula del contratto di mutuo era stato registrato l'importo della somma finanziata, così come alla data del 21.2.2013 era stata annotata l'avvenuta erogazione finale (all. 7 fascicolo primo grado ###.
Ha contestato l'affermazione dell'opponente laddove ha qualificato il mutuo di cui è causa quale “mutuo di scopo”, in quanto il contratto di mutuo fondiario, non avendo uno scopo predefinito, poteva essere utilizzato per il conseguimento delle più varie destinazioni e, quindi, anche per risanare una preesistente situazione di crisi.
Ha contestato la richiesta di risarcimento danni, perché infondata e sfornita di prova.
Si costituiva in giudizio ### d'### segnalando che l'atto di precetto era stato dal medesimo autonomamente impugnato ed eccependo, in via pregiudiziale, l'invalida notifica del precetto notificato il ###, in quanto il contratto di finanziamento, stipulato con ### era atto pubblico che la società creditrice aveva l'onere di notificare ai sensi dell'articolo 479 c.p.c. in copia autentica, mentre MPS aveva allegato al precetto una mera copia fotostatica.
Ha eccepito poi la nullità dell'atto di precetto per inidoneità del contratto di finanziamento del 5.2.2013 a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto mutuo condizionato nel quale MPS subordinava l'erogazione del prestito al buon esito di futuri eventi (art. 3 del contratto di mutuo).
In via subordinata, ha eccepito l'irregolarità formale del precetto, perché non corredato né dalla procura legittimante i poteri di ### S.p.a., né dalla procura legittimante i poteri di delega del procuratore speciale di ### S.p.a.; in via ulteriormente subordinata, ha eccepito la nullità parziale dell'atto di precetto per illegittima ed errata quantificazione dell'importo scaturito dall'illegittima applicazione delle clausole di determinazione degli interessi e dalla capitalizzazione di quelli passivi, delle commissioni massimo scoperto e di interessi usurari.
Si è costituita in giudizio ### - ### S.p.A., con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. dichiarando di intervenire nel giudizio facendo proprie tutte le istanze, domande ed eccezioni formulate da MPS in quanto, con effetti giuridici a far data dal 1.12.2020, MPS si era scissa in ### ed aveva trasferito a quest'ultima un compendio di attività e passività, ivi incluso il credito vantato da MPS nei confronti di ### D'### ha precisato altresì di non essere legittimata passiva in ordine a domande restitutorie o risarcitorie originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da MPS anteriormente alla scissione.
La causa, previa riunione con l'opposizione proposta da ### d'### avverso lo stesso atto esecutivo, è stata istruita documentalmente.
Con sentenza n. 774/2022 del 9.9.2022 il Tribunale di ### così ha statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1.In reiezione dell'opposizione, dichiara valido ed efficace il precetto opposto; 2.Condanna parti opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida, in favore di parte opposta, nella somma complessiva di ### 23.937,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e ### come per legge”.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la mancata allegazione della procura di ### S.p.a. non pregiudicasse la regolarità del precetto, trattandosi di atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e ben potendo la procura essere rilasciata anche in un momento successivo; non vi era inoltre, prova del recesso di MPS dal contratto di servicing con ### S.p.a. esercitato alla data di notifica dell'atto di precetto.
Ha respinto l'eccezione di invalidità del contratto di finanziamento come titolo esecutivo, argomentando che tra MPS e ### S.r.l. era stato concluso un contratto di mutuo ipotecario per lo scopo negoziale indicato, ovvero da destinare a liquidità, e che la parte finanziata aveva dichiarato nel contratto di aver ricevuto il denaro pattuito, rilasciandone ampia e liberatoria quietanza, poi costituito in deposito cauzionale in favore della ### a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto; sul punto, il Giudice di primo grado ha ritenuto di aderire all'orientamento della Suprema Corte per cui, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, quale elemento costitutivo del contratto, tuttavia non è necessaria la consegna materiale del denaro nelle mani del mutuatario ai fini del perfezionamento del contratto, essendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica (in questo senso: Cass. civ. 25569/2011; Cass. civ. 17194/2015; Cass. civ. 6174/2020).
Ha ritenuto privi di riscontro probatorio, e quindi infondati, gli ulteriori motivi di opposizione relativi all'errata quantificazione dell'importo oggetto del precetto, nonché al comportamento contrario a buona fede della ### che non avrebbe accettato di rinnovare due cambiali agrarie e non concesso la moratoria ABI per l'anno 2013 se non subordinandola alla prestazione di ulteriori fideiussioni. 2. Il giudizio di secondo grado 2.1 ### d'### ha proposto appello avverso la sentenza ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “### a codesto ###mo Corte ### di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 774 del Tribunale di ### depositata in data 20 settembre 2022 e notificata in data 22 settembre 2022 previe tutte le declaratorie del caso, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva della provvisoria esecutività della stessa sentenza per le motivazioni di cui al § V di parte motiva ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ. - nel merito - accertare e dichiarare l'originario difetto di legittimazione attiva di ### S.p.A. all'avvio dell'azione esecutiva, stante l'insussistenza dell'asserita qualità di mandataria di #### S.p.A. e per l'effetto dichiarare nullo, invalido, illegittimo, inefficace e/o come meglio, e comunque privo di effetto, il precetto notificato in data ### da ### S.p.a. al sig. avv. ### d'### e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; - accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di ### S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria, di ### S.p.A., ed ora di #### S.p.A. quale asserito successore nel diritto controverso, a procedere ad esecuzione forzata e/o, comunque, dichiarare nullo, invalido, illegittimo, inefficace e/o come meglio, e comunque privo di effetto, il precetto notificato in data ### da ### S.p.a., nell'indicata qualità, al sig. avv. ### d'### e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; - dichiarare tenuta e condannare ### S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria, ### S.p.A., ed ora ### S.p.A. nell'indicata qualità di successore nel diritto controverso, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dal sig. avv. ### d'### per l'importo da determinarsi con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., tenendo conto, tra le altre voci, dei costi sino ad oggi sostenuti e ai danni morali subiti oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo. Con vittoria integrale delle spese, dei diritti e degli onorari del presente procedimento”.
Ha dedotto i seguenti motivi: 1) Vizio e/o erroneità della Sentenza per non aver ritenuto assolto l'onere della prova del difetto di procura in capo a ### al momento della notifica del precetto: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e comunque degli art. 77, 115 e 116 c.p.c.
Ha eccepito che la Sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non provato che ### S.p.a., al momento della notifica del precetto, fosse priva degli asseriti poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della mandante ### in quanto sarebbe spettato a ### S.p.a. e/o MPS, a fronte dell'eccezione svolta, dimostrare la sussistenza della legittimazione ad agire della medesima ### S.p.a.
Il difetto di legittimazione ad agire di ### S.p.a., al contrario, risulterebbe pacifico alla luce della delibera di revoca dei poteri di rappresentanza conferiti da MPS a ### S.p.a. in data antecedente al 30.6.2019, e quindi prima della notifica del precetto; della costituzione nel giudizio di opposizione non già di ### S.p.a., bensì di ### che avrebbe confermato l'effettivo esercizio di tale revoca; della mancata contestazione da parte di MPS della revoca del mandato a ### S.p.a. in data antecedente al 30.6.2019.
Ha eccepito che il difetto di legittimazione processuale di ### S.p.a. inciderebbe anche sulla validità del mandato alle liti conferito al difensore, e che la successiva costituzione di MPS non sarebbe idonea a costituire sanatoria o ratifica dell'originario vizio di legittimazione del soggetto che ha notificato il precetto. 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c.
Ha contestato l'idoneità del contratto di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto il momento della sottoscrizione del contratto di mutuo (5.2.2013) non coincideva con quello di effettiva erogazione dell'importo mutuato (21.2.2013), e l'erogazione effettiva delle somme era condizionata ad eventi successivi, circostanza che, a prescindere o meno dall'effettiva sussistenza di una traditio, priverebbe il mutuo dei requisiti essenziali per poter assumere valenza di titolo esecutivo anche nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, le somme siano state depositate al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo in un deposito cauzionale da svincolarsi in un momento successivo.
Ha lamentato che il Tribunale di ### avrebbe erroneamente trattato congiuntamente due distinte eccezioni formulate dall'odierno appellante, ovvero quella di inidoneità del contratto di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e di nullità del contratto di finanziamento per assenza di causa e così non avrebbe motivato opportunamente il rigetto della prima eccezione.
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento non consentiva di ritenere assolto l'essenziale requisito formale richiesto per attribuirgli valenza di titolo esecutivo, ovvero che sia il contratto, che la traditio del denaro al mutuatario rispettassero i requisiti di forma (atto ricevuto da notaio) prescritti dall'art. 474 c.p.c., dal momento che una parte delle somme che MPS aveva mutuato ad ### S.r.l. era stata svincolata solo in data successiva alla firma del contratto (docc. 15-17 fascicolo di primo grado ### d'### e successivamente all'accertamento da parte della mutuante dell'esecuzione di determinati adempimenti. 3) Impugnazione per omessa pronuncia; violazione e/o non corretta applicazione dell'art. 112 c.p.c.; in ogni caso, in subordine, impugnazione per errore di diritto nell'applicazione degli artt. 1325, n. 2 c.c. in rapporto all'art. 1813 c.c. e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alle prove prodotte in causa.
Il Tribunale di ### avrebbe errato nel respingere l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per mancanza di causa alla luce della acquisizione della disponibilità giuridica delle somme mutuate da parte della ### in realtà, le somme mutuate erano state unilateralmente ed immediatamente utilizzate da MPS per consolidare e ristrutturare un precedente debito di ### a breve/medio termine, a seguito della scadenza e mancato rinnovo di due cambiali agrarie preesistenti per un totale complessivo di ### 825.000 (all.ti 5, 6 e 11 fascicolo primo grado ### d'###.
In conclusione, MPS avrebbe messo in atto una finzione, abusando della propria posizione di contraente forte e conseguendo un duplice risultato utile perché, da un lato, il mutuo, garantito da ipoteche o fideiussioni, aveva agevolato il soddisfacimento della pretesa economica della ### stessa, dall'altro le aveva consentito di percepire gli ulteriori interessi pattuiti quale corrispettivo di una somma in realtà mai utilizzata dal beneficiario apparente; tale operazione sarebbe nulla in quanto del tutto priva di causa in concreto, essendo la reale causa dell'operazione rappresentata dall'estinzione della precedente posizione debitoria, dalla creazione di nuove garanzie reali e/o personali, o comunque nulla in quanto avente causa illecita (Cass. 05.08.2019 n. 20896, Cass. 21.10.2019 n. 26770, Cass. 8.4.2020 n. 7740, Cass. 25.1.2021 n. 1517).
Il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere non provato il comportamento contrario a buona fede di ### attesi i comportamenti che risultavano forniti di prova documentale, ovvero l'aver MPS immotivatamente rifiutato di rinnovare le cambiali agrarie concesse a favore di ### e scadute; l'aver concesso il mutuo al solo fine di ripianare l'esposizione debitoria maturata da ### l'aver preteso il rilascio di garanzie fideiussorie anche da parte dei signori d'### al fine della concessione del mutuo; l'aver tentato di condizionare la concessione della moratoria ABI per l'anno 2013 al rilascio di ulteriori garanzie fideiussorie (all. 3-5 fascicolo primo grado ### d'### All'udienza del 19.11.2024, la Corte riuniva la causa Rg. 1950/2022, pendente tra le stesse parti nonché avverso la medesima sentenza, alla causa Rg. 1873/2022. 2.2 Con atto di citazione in appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nonché dell'atto di precetto e del titolo esecutivo, ### d'### ha proposto appello avverso la sentenza ed ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi: 1) Sulla notificazione dell'atto di precetto: omessa pronuncia; violazione degli articoli 479, primo comma, e 480, secondo comma, c.p.c.
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla doglianza secondo cui ### in violazione dell'art.479 c.p.c., non aveva notificato, prima od unitamente al precetto, copia autentica del titolo esecutivo, ovvero del contratto di finanziamento stipulato per atto pubblico con ### ma si era limitata ad allegare al precetto una mera “copia fotostatica”, priva della data, e della firma dell'### in calce alla certificazione della conformità della fotocopia del mutuo all'originale(cfr. pag. 3 dell'atto di precetto), così che l'atto di precetto era da considerarsi colpito da radicale nullità. 2) Sull'inefficacia del titolo esecutivo: contraddittorietà della motivazione.
Ha lamentato che il Tribunale di ### avrebbe sovrapposto, con una motivazione contraddittoria, due eccezioni, l'una inerente l'efficacia esecutiva del titolo, in quanto le clausole negoziali, disciplinanti erogazione e disponibilità della somma mutuata, avrebbero sottratto il contratto di mutuo alla disciplina dell'art. 474 c.p.c., impedendo a ### dei ### di ### di agire in via esecutiva, l'altra inerente invece la validità del contratto di mutuo in quanto privo di causa concreta e quindi radicalmente nullo ai sensi degli artt. 1325, 1418 e 1813 c.c.. 3) Ancora sull'inefficacia del titolo esecutivo: violazione dell'articolo 474 c.p.c.
Ha dedotto che, affinchè un contratto di mutuo possa avere valenza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., lo stesso deve contenere pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, devono rispettare i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. civ. n.6174/2020).
Nel caso di specie, la mancanza dell'efficacia esecutiva del mutuo de quo si desumerebbe dal fatto che la stipulazione del contratto di mutuo e l'erogazione dell'importo mutuato fossero collocati in momenti diversi (contratto di mutuo sottoscritto il ### ed erogazione del denaro il ###); inoltre, dall'analisi delle “condizioni di erogazione del finanziamento”, disciplinate dagli artt. 3 e 3-bis del contratto 5 febbraio 2013, si ricaverebbe che l'effettiva erogazione delle somme soggiaceva al verificarsi di eventi, successivi alla conclusione del contratto, da accertarsi mediante atti esecutivi privi dei requisiti di forma dettati dall'articolo 474 c.p.c.. 4) Sulla nullità del contratto di mutuo: violazione degli articoli 1325, 1418 e 1813 c.c. e 115, primo comma, c.p.c.
Ha eccepito, altresì, che il contratto di mutuo fosse privo di causa concreta, e dunque radicalmente nullo; ### infatti, avrebbe utilizzato le somme mutuate al solo scopo di ristrutturare un debito a breve - medio termine, già gravante su ### a causa della scadenza, provocata dall'istituto stesso, di due cambiali agrarie dell'importo complessivo di euro 825.000,00; il contratto non era quindi volto a dotare ### di “liquidità”, da destinare alle proprie necessità di impresa, ma soddisfaceva l'esclusivo interesse di MPS che così si procurò, mediante mere operazioni contabili, nuove garanzie ipotecarie e fideiussorie.
Il contratto di mutuo si sarebbe dunque concretizzato in un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, e sarebbe dunque privo di causa concreta, così invalido ed inefficace. 5) In ogni caso: sulla violazione dei principi generali di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 c.c.) e dell'articolo 115, primo comma, c.p.c.
Ha eccepito che il comportamento tenuto da MPS violasse i principi generali di correttezza e buona fede, e che pertanto le pretese creditorie dell'### andassero respinte. 6) Sull'istanza di esibizione: violazione degli articoli 115, primo comma, e 210 c.p.c., e 119, quarto comma, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Infine, ha riproposto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte di MPS delle cambiali agrarie nn. 2267719,53 (di euro 350.000,00) e 2266615,16 (di euro 475.000,00), e la “perizia di stima dell'intero complesso aziendale della debitrice principale ### s.r.l. redatta su mandato … [dell'istituto mutuante] dai sig.ri ### nel marzo 2017”. 2.3 Si è costituita, nel giudizio R.G. 1873/2022, ### - ### S.p.a. (nel proseguo: ###, quale società beneficiaria risultante dalla scissione di MPS in ### rassegnando le conclusioni sopra trascritte e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e deducendo: I) in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per la ragionevole probabilità di non accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., essendo la sentenza di primo grado correttamente ed analiticamente motivata; II) in via preliminare e pregiudiziale, la necessità della riunione del procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di ### 1950/2022 promosso da ### d'### con il procedimento RG 1873/2022 promosso da ### d'### in quanto proposti avverso la medesima sentenza; III) circa l'irregolarità formale del precetto ed il difetto di legitimatio ad causam, per l'assenza di procura speciale in capo a ### S.p.A. ad agire in nome e per conto di ### eccepito da ### d'### che ### S.p.A., in persona del procuratore speciale #### aveva agito quale mandataria in nome e per conto di MPS in forza di regolari procure speciali richiamate nel precetto notificato e riversate in atti, e che la circostanza che tali procure speciali non fossero state allegate all'atto di precetto, al cui margine è stata apposta la procura alle liti al difensore, non pregiudicasse la regolarità del medesimo, quale atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e non atto processuale; inoltre, la censura introdotta in appello e relativa all'invalidità del mandato alle liti conferito al difensore, a causa del difetto di legittimazione processuale di ### S.p.a., dovrebbe considerarsi quale domanda nuova ed inammissibile; IV) circa l'assenza della qualità di titolo esecutivo in capo al contratto di finanziamento de quo, che risultava documentalmente provata l'effettiva erogazione della somma finanziata, in quanto nell'art. 3 del contratto di finanziamento testualmente recita: “parte mutuataria, che rilascia, con la sottoscrizione del presente contratto, ampia e liberatoria quietanza”; che vi era stata contestuale costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, come indicato all'art. 3 del contratto, fino alla verifica di eventuali iscrizioni pregiudizievoli e “comunque non prima del termine di 10 ### giorni previsto dal quarto comma dell'art. 39 del ### 385/1993”; che all'art. 3 bis del contratto, secondo cui, della somma costituita deposito cauzionale infruttifero (ossia tutti i finanziati € 860.000,00), si prevedeva che la minor somma di € 10.000,00 venisse “trattenuta a titolo di deposito cauzionale presso la ### stessa a garanzia della regolarizzazione dell'immobile suddetto, con l'intesa che la somma sarà resa disponibile alla ### mutuataria quando la ### mutuante avrà accertato, mediante tecnico di propria fiducia, la conclusione dell'iter di regolarizzazione dell'immobile”. Ha argomentato che il mutuo con contestuale deposito cauzionale infruttifero era perfettamente valido come titolo esecutivo, e che la contestuale costituzione di un deposito cauzionale non ne inficiava minimamente la piena efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c.; V) l'infondatezza della domanda di risarcimento danni avanzata da ### d'### in quanto priva di causa petendi e di prova. ### non ha depositato ulteriori atti, né rassegnato conclusioni, nel giudizio riunito. 2.4 Con comparsa di costituzione e risposta con nuovo difensore, si è costituita nel giudizio RG 1873/2022 ### quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. in quanto cessionaria da ### dei crediti in oggetto, come risultante dal contratto di cessione di credito e dalla documentazione versata in atti, facendo proprie le allegazioni, eccezioni e domande tutte, anche in via istruttoria, avanzate da ### in giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, ### si è costituita nel giudizio, poi riunito, RG 1950/2022 promosso da ### d'### ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###ma Core di Appello di Firenze, contrariis reiectis, i) ### riunione del presente procedimento a quello 1873/2022 R.G. proposto da ### d'### avverso la medesima sentenza; ii) ### la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e del precetto e relativo titolo per difetto dei presupposti di legge che potrebbero legittimarla e comunque priva di fondamento in fatto e diritto; iii) dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di ### ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. perché manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento; iv) in subordine, respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di ### perché infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata; v) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del grado” .
Ha dedotto: I) in via preliminare, la necessità della riunione del procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di ### 1950/2022 promosso da ### d'### con il procedimento RG 1873/2022 promosso da ### d'### in quanto proposti avverso la medesima sentenza; II) in via preliminare, la formazione del giudicato interno sulle questioni eccepite in primo grado e non riproposte in appello (carenza di procura, carenza di legitimatio in causam, successione a titolo particolare nel diritto controverso, doglianze sulle somme portate nell'atto di precetto); III) in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per la ragionevole probabilità di non accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., essendo la sentenza di primo grado correttamente ed analiticamente motivata; VI) circa l'eccezione relativa all'omessa pronuncia sulla notificazione del titolo in forma esecutiva, la sua inammissibilità in quanto la stessa avrebbe dovuto essere sollevata mediante l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'opposizione all'esecuzione e che, comunque, la modalità di trascrizione del titolo esecutivo con attestazione di conformità costituisce un equipollente della notifica del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., a nulla rilevando la mancata firma di attestazione da parte dell'### della conformità, trattandosi di atto complesso che si conclude con la attestazione della notifica, la quale ricomprende ovviamente in sé anche gli atti ad essa preparatori; V) circa l'inefficacia e/o mancata valenza del contratto di mutuo azionato come titolo esecutivo, che l'erogazione delle somme era avvenuta contestualmente al mutuo mediante la consegna giuridica delle somme, che poi i mutuatari avevano dopo versato a titolo di deposito cauzionale infruttifero presso la MPS in attesa del verificarsi di alcuni avvenimenti contrattualmente previsti, senza che con ciò si verificasse alcuna interversione del possesso e soprattutto della proprietà di esse e restando dunque le somme nella giuridica proprietà e disponibilità dei mutuatari; i mutuatari avevano quindi convenzionalmente concordato di costituire un deposito cauzionale infruttifero fino alla realizzazione dei presupposti contrattualmente previsti e, alla sua scadenza, le somme sarebbero rientrate automaticamente nella loro disponibilità; VI) circa l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per carenza di causa del contratto di mutuo, che la sentenza della Corte di Cassazione n. 20896/2019 aveva statuito la validità del mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario; VII) circa la violazione dei principî generali di correttezza e buona fede, che il motivo di appello è dedotto in maniera criptica e sfornita di prova; VIII) sull'istanza di esibizione, che vi era stata contestazione sul punto da parte di ### e che comunque sarebbe stato dell'odierno appellante fornire prova della formulazione di richiesta di consegna di copia dei documenti richiesti, inevasa, che avrebbe costituito il presupposto per fondare una richiesta di esibizione; inoltre, la richiesta di esibizione non era stata reiterata nelle conclusioni, e deve pertanto ritenersi inammissibile in appello.
Nella propria comparsa conclusionale, ### ha rilevato che tutti i motivi di appello spiegati dall'appellante ### d'### avevano trovato compiuto esame nella sentenza delle ### della Corte di Cassazione n. 5841 del 5.3.2025, che aveva confermato l'infondatezza dei motivi di appello proposti. 2.5 Con ordinanza del 29.2.2024 emessa nel giudizio R.G. 1873/2022, la Corte d'Appello di Firenze, seconda sezione civile, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con le note scritte per udienza del 15.4.2025 ### d'### ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente notificato all'appellata ### chiedendo l'estinzione del giudizio relativamente alla posizione processuale tra le medesime parti.
Con le note scritte per l'udienza del 15.4.2025, ### con riferimento alla parte ### d'### ha dichiarato di prendere atto della rinuncia all'appello, ed ha accettato la rinuncia agli atti a spese integralmente compensate; con riferimento alla parte ### d'### ha rassegnato le conclusioni come sopra trascritte.
All'udienza del 15.04.2025 la Corte ha dichiarato la contumacia di MPS ed ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte e, assorbita ogni istanza compresa quella di eventuale inibitoria, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con istanza del 17.4.2025, ### d'### e ### hanno rinnovato l'istanza di estinzione del giudizio RG 1873/2022; con provvedimento dell'8.5.2025, la Corte si dichiarava in attesa dell'accettazione di ### Con istanza di estinzione del procedimento del 13.5.2025, ### S.r.l. ha chiesto alla Corte, in riforma del provvedimento dell'8.5.2025, di dichiarare l'estinzione del procedimento pendente tra la medesima e ### d'### fermi e impregiudicati tutti i diritti nel procedimento avverso ### d'### Con decreto del 20.5.2025 la Corte, rilevato che ### era intervenuta nel giudizio quale cessionaria del credito di ### S.p.a., precedentemente costituitasi nel presente procedimento e tuttora parte del procedimento, ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c., poiché che non ne era stata mai disposta l'estromissione, peraltro neppure richiesta, ha disatteso l'istanza, in attesa dell'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio anche da parte di ### S.p.a.
Nella comparsa conclusionale del 13.6.2025, ### ha chiesto alla Corte di disporre, ex art.111, terzo comma, c.p.c., l'estromissione di ### visto il consenso prestato dalla medesima nell'atto di cessione del credito (all. 4 fascicolo secondo grado ### e prestato da ### d'### con la richiesta di estinzione del giudizio, e di dichiarare cessata materia del contendere, con spese compensate.
Con comparsa conclusionale del 16.6.2025, ### d'### preso atto del deposito da parte di ### dell'adesione alla rinuncia agli atti anche da parte di ### ha insistito per la estinzione del giudizio nel rapporto tra ilo medesimo appellante e ### e ### con compensazione delle spese di lite. * 3. ### di inibitoria avanzata dalle parti appellanti resta assorbita dalla presente decisione. 3.1 Circa il giudizio di appello introdotto da ### d'### osserva la Corte come, dall'analisi del documento n.4 del fascicolo secondo grado ### a firma ### datato 16.10.2024 ed avente come oggetto “contratto di cessione dei crediti in data 27 giugno 2024 tra ### - ### S.p.A. e ### S.r.l.”, contenente esplicito riferimento, tra gli altri, al contratto di finanziamento a medio/lungo termine ipotecario, stipulato tra MPS e ### S.r.l. in data ### a rogito del notaio ##### in ### (### 45247; racc. 21.996), si possa ritenere acquisito il consenso di ### all'estromissione dal giudizio.
Il sopra citato documento, infatti, testualmente recita: “### pertanto l'intervento (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c.) di ### quale titolare dei ### con estromissione di ### in tutti i giudizi pendenti e inerenti ai ### sopra richiamati”.
Ritenuto pertanto acquisito l'espresso consenso di tutte le parti in causa, la Corte dichiara l'estromissione di ### ex art.111 c.p.c. e, attesa la rinuncia all'appello di ### d'### debitamente accettata da ### dichiara l'estinzione del giudizio pendente tra le suddette parti, con compensazione delle spese, secondo l'accordo delle parti. 3.2 ### introdotto da ### d'### va rigettato. 3.3 Il primo motivo è inammissibile. #### d'### ha riproposto le eccezioni di nullità dell'atto di precetto, lamentando l'omessa pronuncia del Tribunale in proposito, ed insistendo nella doglianza secondo cui ### in violazione dell'art.479 c.p.c., si sarebbe limitata ad allegare al precetto non una copia autentica del titolo esecutivo, ma una mera “copia fotostatica”, priva della data e della firma dell'### in calce alla certificazione della conformità della fotocopia del mutuo all'originale.
Premesso che il primo Giudice non ha espressamente qualificato i motivi di opposizione proposti, viene in rilievo quanto affermato dalla Suprema Corte riguardo al fatto che “La individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza ….. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede ###materia esecutiva … la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Qualora il giudice a quo, come nel caso di specie, non abbia fornito alcuna univoca qualificazione giuridica all'opposizione proposta, il giudice dell'impugnazione deve a ciò provvedere, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma proprio ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa” (Cass. n.6844/2024; nello stesso senso: Corte d'Appello di Firenze, ### I, n.1953/2022).
Osserva il Collegio che il motivo fatto valere dall'appellante ### d'### relativo all'omessa e/o invalida notificazione del titolo esecutivo, è proprio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; l'orientamento della Suprema Corte è infatti univoco sul punto: “### notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, cpc, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità” (Cass. civ. n. 10871/2023); “### notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora si proponga opposizione avverso il precetto deducendo un tale vizio del precetto stesso, non si è di fronte a una opposizione all'esecuzione ma agli atti esecutivi da proporsi, per l'effetto, entro cinque giorni dalla notifica del precetto” (Cass. civ. n.5111/2007).
La sentenza di primo grado, con riguardo al profilo in esame, appare dunque inappellabile ai sensi dell'art. 618, comma terzo, c.p.c., in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost.
Si veda, in proposito, la recente pronuncia della Corte di Cassazione n.6844/2024 che ha statuito: “nel caso di sentenza emessa in sede ###materia esecutiva (a cui non si applica la modifica normativa sopravvenuta per effetto dell'articolo 14 della legge n. 52 del 2006, che ha comportato la sostituzione dell'articolo 616 Cpc), la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi”.
Peraltro, “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione”. (Cass. Ordinanza n. 3166/2020). 3.4 Il secondo motivo è infondato.
Osserva il Collegio che, pur avendo il giudice di primo grado trattato congiuntamente i due profili di doglianza lamentati dall'odierno appellante, l'uno inerente l'efficacia esecutiva del titolo, e l'altro inerente la validità del contratto di mutuo in quanto privo di causa concreta, ha comunque argomentato e motivato in sentenza con specifico riferimento ad entrambi i motivi, con richiami giurisprudenziali inerenti sia la valenza del contratto di finanziamento quale titolo esecutivo, sia la nullità del contratto per mancanza di causa (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado). 3.5 Il terzo motivo è infondato. #### d'### lamenta la mancata efficacia esecutiva del contratto di finanziamento, in quanto la stipulazione del contratto di mutuo, e l'erogazione dell'importo, furono effettuati in momenti temporali diversi, e perché dalle pattuizioni contrattuali si desumeva che l'effettiva erogazione delle somme soggiaceva al verificarsi di eventi, successivi alla conclusione del contratto.
La questione, altamente dibattuta in giurisprudenza, ha trovato infine definizione con la sentenza n. 5841/2025 delle ### della Corte di Cassazione, che hanno chiarito che il perfezionamento del contratto di mutuo si verifica nel momento in cui la somma mutuata, anche se non consegnata, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario con l'accredito sul conto corrente, e che il contratto di mutuo per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante debba considerarsi lecito: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Nel caso di specie, i mutuatari hanno convenzionalmente concordato di costituire un deposito cauzionale infruttifero fino alla realizzazione dei presupposti contrattualmente previsti (artt.3 e 3 bis del contratto del 5.2.2013), ed il trasferimento delle somme mutuate è comprovato dalla “ampia e liberatoria quietanza” rilasciata ai mutuatari con la sottoscrizione dell'atto (art.3 del contratto del 5.2.2013).
Appare pertanto provato che la somma mutuata sia entrata nella disponibilità giuridica degli appellanti, equivalente alla traditio materiale della somma, e che il contratto di finanziamento del 5.2.2013, munito dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisca valido titolo esecutivo.
Anche l'ulteriore questione lamentata dall'appellante ### d'### relativa alla presenza nel contratto di pattuizioni collegate ad eventi futuri (art. 3 bis contratto del 5.2.2013), che non rispetterebbero i requisiti di forma dettati dall'art.474 c.p.c., si rivela infondata alla luce del recente orientamento delle ### della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.5968/2025, hanno statuito che: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”. 3.6 Il quarto motivo è infondato. ### lamenta la mancanza di causa del contratto de quo, in quanto MPS avrebbe utilizzato le somme mutuate al solo scopo di ristrutturare un debito a breve - medio termine, già gravante sulla ### S.r.l., e non per dotare la medesima società ### di “liquidità”.
Osserva la Corte che la più recente giurisprudenza di legittimità ha concluso per la validità del c.d. "mutuo solutorio" stipulato per il risanamento dell'esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante; a tale proposito si citano, ex multis: “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass. civ. n.23149/2022); “Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso” ( civ. n.###/2021). 3.7 Il quinto motivo è infondato. ### ha eccepito che il comportamento tenuto da MPS abbia violato i principi generali di correttezza e buona fede, e che pertanto le pretese creditorie dell'### andassero respinte.
La censura inerente la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede da parte della ### in sede di concessione del mutuo non appare adeguatamente provata in termini di specifici comportamenti illeciti posti in essere dall'istituto di credito, non essendo sufficiente allo scopo la sola deduzione della circostanza per cui il mutuo sarebbe stato erogato per ripianare posizioni debitorie preesistenti e per dotarsi di garanzie ipotecarie e fideiussorie.
Sul punto, la sentenza delle ### della Corte di Cassazione n.26724/2007 ha evidenziato come l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nel corso della sua esecuzione, non ne determina la nullità, e ciò indipendentemente dalla natura delle norme con le quali vi sia contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge; la violazione degli obblighi di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, responsabilità che tuttavia, nel caso di specie, non è stata invocata dalla parte appellante, che si è limitata a richiedere l'accertamento e la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo. 3.8 Il sesto motivo è inammissibile, prima che infondato. ### ha riproposto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., da parte di ### delle cambiali agrarie e della perizia di stima del complesso aziendale della debitrice principale ### S.r.l. ### di esibizione, proposta per la prima volta da ### d'### nelle memorie ex art.183, comma sesto, n.2 c.p.c., deve considerarsi rinunciata implicitamente per mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure, e dunque deve considerarsi inammissibile in appello.
Nel merito, si osserva che comunque la motivazione di rigetto del giudice di primo grado appare logica e condivisibile, alla luce della mancanza della prova dell'impossibilità di acquisizione dei documenti direttamente dalla ### ai fini della produzione in giudizio.
A ciò si aggiunga il fatto che l'appellante non ha spiegato l'incidenza della richiesta ai fini decisori, né nelle memorie ex art.183, comma sesto, n.2 c.p.c., nelle quali si è limitato a dedurre: “Sul punto, infine, questa difesa si associa alla già formulata richiesta di esibizione ex art. 210, cod. proc. civ., nei confronti di ### delle due cambiali agrarie sopra richiamate, come pure della perizia di stima dell'intero complesso aziendale di ### S.r.l.”, né nell'atto di appello in cui si è lamentato del rigetto dell'istanza, senza però supportare, con un'idonea motivazione, la necessità dell'acquisizione dei documenti ai fini della prova. 4. Le spese del giudizio R.G. 1950/2022 - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, ed operata la riduzione del 50% (essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento), seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede: 1. dichiara l'estromissione di ### - ### S.P.A dal giudizio R.G. 1873/2022; 2. dichiara l'estinzione del giudizio R.G. 1873/2022; 3. compensa tra le parti le spese del giudizio R.G. 1873/2022; 4. respinge l'appello proposto da ### d'### nel giudizio R.G. 1950/2022 e, per l'effetto, conferma integralmente nei suoi confronti la sentenza n. 774/2022 emessa dal Tribunale di ### il ### e pubblicata il ###; 5. condanna l'appellante ### d'### al pagamento delle spese del giudizio R.G. 1950/2022 nei confronti di ### liquidate in € 12.032,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge; 6. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante ### d'### i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.10.2025. ###. EST. D.ssa ### D.ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
causa n. 1873/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrieri Alessandra, Mariani Isabella