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Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n. 1088/2025 del 19-12-2025

... in ### Orbene, tenuto conto che le parti, con una scrittura privata sottoscritta in data 17 luglio 2024 (cfr. doc. 12 dell'attrice), avevano concordato un contributo per il mantenimento della prole a carico del padre pari ad € 400,00 al mese ma che l'attrice dovrà ora sostenere maggiori spese per alloggio, avuto, altresì, riguardo alla condizione economica dei coniugi, alla capacità lavorativa del padre, all'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, alle presumibili esigenze dei minori in relazione all'età e all'esclusivo svolgimento dei compiti di cura da parte della madre, si stima equo e congruo imporre 19 di 20 al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. 4. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi della fase decisionale (€ 1.453,00) in relazione alle controversie relative ad affari contenziosi di valore (leggi tutto)...

testo integrale

1 di 20 N. R.G. 2784/2025 ###### di ### composto dai seguenti magistrati: ### rel.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2784/2025 R.G. promossa da ### C.F. ###, nata a ### (### il 1° maggio 1983; rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliat #######, ### D'### n. 38 - attrice - contro ### C.F. ###, nato a ### (### il 4 marzo 1978; rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliat ####### n. 102 - convenuto - con l'intervento del 2 di 20 ###, in persona del ### della Repubblica presso il ### di ### - interventore ex lege - OGGETTO: separazione personale.  ### parte attrice: RICORRE all'###mo ### di ### affinché, verificate tutte le condizioni di legge, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra la ###ra ### ed il sig. ### , autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni A) confermare quanto previsto dal ### dei ### di ### nel decreto n. 5916/2023 del 13/12/2023 (RG 10002350/2019); ovverosia affido esclusivo dei due figli minori alla madre con incarico ai servizi sociali di monitorare il nucleo familiare con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei ragazzi. 
B) ###. ### potrà vedere e tenere con sé i figli minori come da calendario che verrà previsto dai servizi sociali minorili territorialmente competenti; C) disporre a carico del sig. ### il pagamento, della somma di ### 600,00 mensili, ossia € 300,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario; detto importo poi sarà aggiornato secondo gli indici ### con decorrenza da agosto 2026; detta somma dovrà essere versata mensilmente entro il giorno 10 di ciascun mese; 3 di 20 D) disporre a carico del sig. ### l'obbligo al rimborso alla ###ra ### entro il giorno 10 di ciascun mese, del 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli minori così come previste dal ### del ### di ### in materia di ### di ### del 13/06/2023, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte ed allegate al presente ricorso con sottoscrizione in tutte le pagine da parte della sig.ra ### (Doc. 13 all.); E) l'### per i figli minori sarà di spettanza al 100% della sig.ra ### in quanto avente l'affido esclusivo dei due figli minori così come le detrazioni fiscali per i figli a carico; . 
F) ###. ### rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse dei figli fintanto che i ragazzi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. 
G) La casa famigliare sita in ####, via ### n. 16, con tutti gli arredi e suppellettili, verrà assegnata in via definitiva alla sig.ra ### che la abiterà unitamente ai due figli minori (l'attuale sistemazione abitativa presso l'appartamento di proprietà della ### infatti, essendo un semplice monolocale, non è idonea ad ospitare la sig.ra ### ed i due figli minori). La rata del mutuo dalla data di reingresso della sig.ra ### nella casa familiare verrà pagata al 50% dai due coniugi. La sig.ra ### si accollerà i costi di gestione ordinaria dell'immobile mentre le spese straordinarie sull'immobile saranno divise al 50% tra i due coniugi comproprietari dell'alloggio. 
H) disporre che il sig. ### lasci la casa familiare entro 30 giorni dalla data dell'udienza presidenziale; I) con vittoria di spese e di competenze di causa. 
Per parte convenuta: a. ###'### l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, tuttavia con predisposizione, da parte dei servizi sociali minorili territorialmente 4 di 20 competenti, di un calendario di incontri che tenga conto della volontà del #### di esercitare la propria genitorialità. Quest'ultimo ha infatti sempre cercato di mantenere un rapporto costante con i minori, esprimendo in più occasioni la volontà di incontrarli e di partecipare in modo attivo e consapevole al loro processo di crescita e di educazione. Si rammenta altresì che i minori hanno diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza da entrambi i genitori.  b. ### a carico del #### il pagamento della somma, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, che verrà ritenuta di giustizia da ###mo ### di ### e, in ogni caso, nella quota non superiore a € 150,00 per ciascun figlio. Si rappresenta, infatti, che il #### pur essendo assunto con contratto a tempo indeterminato presso la ditta ### è tuttavia gravato dal pagamento della rata del mutuo relativa all'immobile adibito a casa coniugale e deve, altresì, provvedere al proprio sostentamento.  b. ### Assegnare la casa coniugale al #### atteso che il medesimo ha sempre provveduto, e provvede tuttora, al pagamento integrale della rata del mutuo inerente all'immobile, evidenziando altresì che la ###ra ### dispone di un appartamento preso in locazione ove attualmente dimora insieme ai figli. Pertanto, considerato che la ###ra ### dispone di un altro immobile, che le rate del mutuo sono sempre state saldate esclusivamente dal #### e che quest'ultimo svolge un'attività lavorativa stabile, con contratto a tempo indeterminato, e che quindi è in grado di provvedere al mantenimento dei figli e dell'ex coniuge, si ritiene quantomeno legittima l'assegnazione della casa coniugale in suo favore. 5 di 20 ### 1. Con ricorso depositato in data 2 settembre 2025, ### chiedeva la separazione personale da ### l'affidamento esclusivo rafforzato dei loro figli ### (nato il 21 dicembre 2007) e ### (nato il 1° marzo 2012), l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il calendario stabilito dai ### sociali territorialmente competenti, nonché un contributo per il mantenimento dei figli in misura pari ad € 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale percezione dell'assegno unico.  2. ### si costituiva con comparsa depositata in data 18 novembre 2025, aderendo alle domande di separazione, di affidamento esclusivo e rimessione ai ### sociali della disciplina del proprio diritto di visita, ma opponendosi all'assegnazione della casa coniugale a favore della moglie ed offrendo di contribuire al mantenimento dei figli in misura pari ad € 150,00 per ciascun figlio.  3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 12 settembre 2025 al ###, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005). 
Acquisita una relazione da parte dei ### sociali, alla prima udienza del 18 dicembre 2025, sentita personalmente la sola parte attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, dev'essere disattesa l'istanza, formulata dal difensore del convenuto a verbale d'udienza del 18 dicembre 2025, di differimento della prima udienza per consentire alla parte assistita di comparire personalmente. 6 di 20 ###. 473 bis.21 c.p.c. stabilisce, al comma 2, che «Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi». 
La comparizione personale delle parti, infatti, è prevista in funzione del tentativo di conciliazione, che, ai sensi del successivo comma 3, dev'essere esperito dal giudice. 
Tuttavia, il tentativo di conciliazione, pur essendo necessario per l'indagine sull'irreversibilità della frattura spirituale e materiale tra i coniugi, non costituisce un presupposto indefettibile, in quanto se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue, mentre nella diversa ipotesi in cui sia il coniuge convenuto a non comparire, spetta al giudice valutare, tenendo conto delle ragioni della mancata comparizione, l'opportunità di un rinvio per l'espletamento di tale incombente (Cass. 6016/2014), sicché la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, che può essere omessa quando non se ne ravveda la necessità e l'opportunità, come quando - ancorché l'impedimento a comparire sia giustificato - risulti la volontà della parte non comparsa, costituitasi a mezzo di difensore, di conseguire la pronuncia sul vincolo, e quindi si appalesi l'inutilità del tentativo di conciliazione (Cass. 17336/2010, Cass. 23070/2005, 11059/2001). 
Nella specie, ### non è comparso alla prima udienza del 18 dicembre 2025 in quanto tornato nel ### d'origine a seguito dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato applicata dal magistrato di sorveglianza con provvedimento in data 4 luglio 2025, sicché, non solo l'impedimento non può considerarsi temporaneo, perché, nonostante il suo difensore abbia dichiarato (ma non documentato) che è fissata per l'8 gennaio 2026 l'udienza di reclamo avverso il suddetto provvedimento, non è dato sapere quale sarà l'esito né se e quando il convenuto eventualmente farà ritorno in ### ma il tentativo di conciliazione si appalesa altresì del tutto 7 di 20 superfluo, perché, invitati a precisare le conclusioni, il difensore dell'attrice ha insistito nella pronuncia di separazione e quello del convenuto ha insistito nelle istanze formulate nella comparsa costitutiva presupponenti una crisi del rapporto coniugale e dunque la pronuncia sul vincolo, rispetto alla quale non vi è mai stata, invero, alcuna opposizione.  2. La domanda di separazione merita accoglimento. 
Preliminarmente, va osservato che, con riferimento alla domanda di separazione, nonostante i coniugi siano cittadini indiani e abbiano contratto matrimonio in ### sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3, lett. a), Reg. UE 1111/2019, risultando dalla documentazione in atti che, allo stato, essi risiedono stabilmente in ### Al riguardo si osserva che il ### citato ha un ambito di applicazione tendenzialmente universale e si applica anche ai cittadini di stati terzi che hanno contratto matrimonio all'estero, i quali abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio dello Stato membro nel quale si trova il ### adìto (tra cui, appunto, la residenza abituale). 
La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg. 
UE 1259/2010. 
Nella specie, le parti contraevano matrimonio in ### in data 19 dicembre 2004. 
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». 
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente 8 di 20 apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014). 
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi e dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo. 
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.  3. I coniugi hanno due figli, ### ed ### che oggi hanno, rispettivamente, 17 e 13 anni.  3.1. ### ha chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato della prole e la rimessione ai ### sociali della regolamentazione degli incontri tra padre e figli. 
Tali domande, alle quali il convenuto ha sostanzialmente aderito, sono fondate. 
Con sentenza emessa dal ### di ### confermata con sentenza n. 4225/2021 dalla Corte d'appello di ### e divenuta definitiva, ### è stato condannato alla pena 9 di 20 detentiva di sei anni per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesione personale aggravata, violenza sessuale aggravata, commessi tra il 2006 e il 2019. 
In particolare, dalla lettura di un recente provvedimento del magistrato di sorveglianza si evince che «la condanna attiene a gravissime condotte, protrattesi per anni nei confronti della moglie», «poste in essere anche alla presenza dei figli della coppia» e «consistite in reiterate minacce di morte, ingiurie e insulti gravemente offensivi, percosse con calci (diretti anche alle zone genitali della vittima), pugni e schiaffi, nonché in condotte di abuso sessuale reiterate (la donna era costretta ad avere rapporti con il marito nonostante il suo dissenso, tali rapporti sono stati pretesi e ottenuti dal ### anche durante la gravidanza della donna e addirittura anche a pochi giorni di distanza da un parto, quando la vittima aveva ancora i punti di sutura per il parto precedente)».  ### per i minorenni di ### con decreto emesso in data 13 dicembre 2023, ha disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con incarico ai ### sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare per offrire ogni utile supporto ai minori e sostenere il percorso di autonomia della madre, nonché di regolamentare i rapporti tra i minori ed il padre. 
In particolare, il giudice minorile aveva adottato tali statuizioni in ragione dell'adeguatezza della madre e dell'assenza del padre dalla vita dei minori. 
Infatti, dalle informazioni di maggio 2022 e novembre 2022 del ### sociale era emerso che: ### il padre dei minori era ancora in carcere ed aveva svolto incontri protetti con i figli con cadenza non ravvicinata anche in ragione della mancanza di richiesta da parte dell'uomo; ### dopo essere stati collocati in protezione il 29 ottobre 2019, i minori e la madre vivevano in un appartamento in contesto di maggiore autonomia rispetto alla precedente collocazione di cohousing; ### la madre aveva iniziato a sperimentare un percorso di 10 di 20 acquisizione di maggiore consapevolezza delle proprie risorse, reperimento di attività lavorativa ed esercizio monogenitoriale della genitorialità, maturando anche la volontà di separarsi dal marito; ### le incomprensioni di coppia erano proseguite e l'uomo non sembrava aver preso coscienza delle proprie condotte pregresse, attribuendo ogni responsabilità per la propria carcerazione alla moglie. 
Nella relazione d'aggiornamento richiesta ai ### sociali, datata 2 dicembre 2025 ed acquisita agli atti del presente giudizio, si legge: «Il nucleo familiare è seguito dal ### dal 2019. In quell'anno i ### della ### di #### sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto della sig.ra ### che ha raccontato di aver subìto maltrattamenti da parte del marito ### A seguito dell'intervento, i ### hanno preso contatti con il ### affinché si procedesse con il collocamento della sig.ra ### e ai suoi due figli minori in un luogo protetto. Successivamente al loro collocamento, la sig.ra ### ha sporto querela di parte nei confronti di ### Dopo un breve periodo di detenzione presso la ### di ####, il sig. ### ha ottenuto gli arresti domiciliari fino al 2021, data in cui è stato eseguito l'ordine di carcerazione presso l'### di ### con termine pena a ottobre 2025. 
A seguito degli eventi sopra riportati, nel 2023 è stato emanato da parte del ### per i ### dell'### un ### 2350/2019 il quale incarica il ### di svolgere attività di monitoraggio sul nucleo e di regolamentare i rapporti tra i minori e il padre secondo opportunità.  ### di ### di #### stava valutando l'adozione di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano con rimpatrio nel ### d'origine del sig. ### sulla base dell'accertata pericolosità sociale dello stesso. 11 di 20 La madre ha riferito telefonicamente all'assistente sociale scrivente dell'avvenuta espulsione del sig. ### dal territorio italiano a novembre 2025. 
Situazione attuale I minori ### e ### vivono con la madre in un appartamento messo a disposizione dalla ### a ### di #### dal 2021 invece il padre vive da solo nell'abitazione familiare situata a ####. 
La sig.ra ### ha riferito di lavorare come magazziniera in un'azienda sul territorio di ####, con contratto a tempo indeterminato; il sig. ### invece lavora come saldatore a ####, anche lui con contratto indeterminato. 
La madre dei minori ha raccontato di aver avviato la procedura di separazione nel dicembre 2024, aggiungendo inoltre che nel corso dello stesso anno aveva pensato ad un eventuale ricongiungimento con il marito ma quest'ultimo avrebbe, secondo ### simulato tale intenzione esclusivamente per ottenere la revoca delle misure cautelari e dell'obbligo di espatrio. Da quel momento ### ha interrotto ogni rapporto con il sig. ### Anche i minori non hanno più avuto relazioni significative con il padre, riferendo di averlo visto solo occasionalmente presso la moschea di ####. 
La sig.ra ### ha nel tempo avviato un percorso di autonomia personale: ha una stabile occupazione, possiede la patente di guida e ha acquistato un'automobile. Ha inoltre frequentato due corsi di lingua italiana, pur presentando tuttora alcune difficoltà linguistiche. 
Dai riferiti della madre, ### versa regolarmente l'assegno di mantenimento, ma non contribuisce al 50% delle spese straordinarie a favore dei figli. Il mutuo dell'abitazione coniugale risulta cointestato ed è attualmente pagato dal marito. 
Il padre, parlando dei figli, ha dichiarato di essere disponibile a incontrarli qualora lo desiderino, sostenendo che l'interruzione dei 12 di 20 contatti dipenderebbe principalmente dalla loro scarsa volontà di proseguire la relazione. 
La madre ha presentato al ### un'unica richiesta principale, ossia tornare a vivere nell'abitazione familiare insieme ai figli, poiché l'alloggio attuale è situato in una zona isolata, di dimensioni ridotte e non servita dai mezzi di trasporto. 
Visita domiciliare ### attuale in cui vivono i minori e la madre è situata nella frazione di ### di ####, in una zona di campagna. Si tratta di un bilocale al primo piano, messo a disposizione dalla #### è composto da una stanza in cui è presente la cucina con tavolo da pranzo e un letto matrimoniale in cui dormirebbe la madre, da una camera da letto in cui dormirebbero i due minori e da un bagno. Al momento dell'accesso domiciliare l'abitazione si presentava pulita e in ordine. 
La madre e i figli hanno riferito che lo spazio è limitato per tre persone e che la posizione dell'abitazione sarebbe distante dai mezzi di trasporto, motivo per cui la famiglia sarebbe in difficoltà con gli spostamenti. 
I minori ### quasi maggiorenne, svolge uno stage professionale in officina a #### ed è iscritto al terzo anno del ### di ### a ####. Al termine del percorso la sua volontà sarebbe quella di inserirsi nel mondo del lavoro. ### i colloqui svolti il ragazzo è apparso responsabile, educato e rispettoso.  ### ha riferito di aver sofferto per l'assenza del padre e anche durante gli incontri protetti svolti quando quest'ultimo era detenuto, il padre era poco partecipe e coinvolto. 
Il minore ### invece frequenta la classe terza della scuola secondaria di primo grado. Pratica calcio tre volte alla settimana: è accompagnato all'andata dall'educatore e ripreso dalla madre. A scuola presenta alcune difficoltà, in particolare in matematica; 13 di 20 talvolta in alcune occasioni è supportato da un educatore nelle ore pomeridiane per lo svolgimento dei compiti. 
Da un colloquio telefonico svolto con la coordinatrice di classe è emerso che il minore ### appare spesso distratto e poco interattivo durante le lezioni, pur mantenendo un comportamento educato.  ### ha riferito di non avere rapporti con il padre e di incontrarlo sporadicamente al tempio, ma che entrambi ad oggi evitano il contatto. Inoltre, il minore ha aggiunto di non provare attualmente il desiderio di rivederlo e ritiene che in questi anni il padre non sia cambiato e non abbia compreso gli errori commessi. In sede di colloquio ### ha raccontato del forte legame che sussiste tra lui e il fratello ### quest'ultimo, infatti, rappresenterebbe per ### una figura di riferimento significativa. 
Entrambi i minori hanno riferito di aiutare la madre nella quotidianità e di essere dispiaciuti nel vederla in difficoltà.  ### ha riferito che preferirebbe vivere in centro a ####, poiché l'attuale collocazione renderebbe complessi gli spostamenti verso scuola, attività sportive e luoghi di socializzazione. 
I minori sono apparsi molto legati tra loro, collaborativi e reciprocamente di supporto. Entrambi inoltre riferiscono di non voler riprendere i rapporti con il padre, a causa della sofferenza vissuta in passato». 
Sulla base di queste premesse i ### sociali hanno concluso che «l'affidamento esclusivo alla madre costituisc[e] la soluzione maggiormente adeguata, essendo l'unica figura genitoriale effettivamente coinvolta nella cura e gestione dei figli», ritenendo «opportuno mantenere l'attuale collocazione dei minori insieme alla madre, tenuto conto della loro volontà attuale di non voler riprendere contatti con il padre e alcuna richiesta di modifica pervenuta da parte del sig. ### Infine, il magistrato di sorveglianza, con ordinanza in data 4 luglio 2025, ha disposto, nei confronti di ### l'applicazione 14 di 20 della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato sul presupposto della sua persistente pericolosità sociale (cfr. deposito telematico effettuato dal convenuto in data 17 dicembre 2025). 
Orbene, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, presso la quale essi, secondo la concorde richiesta delle parti, debbono essere collocati. 
Come noto, si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma 3, Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui è affidato il figlio in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di esso; ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».  ### concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale («salvo che non sia diversamente stabilito»), trattandosi, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. 
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. 
Il genitore cui il figlio non è affidato ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater, ultimo comma, c.c.). 
Nel caso di specie, la prolunga assenza del padre, che ormai da tempo ha interrotto ogni rapporto con i minori, lasciati alle esclusive cure della madre, e che attualmente neppure si trova sul territorio italiano, senza che possa prevedersi se e quando vi fare eventualmente ritorno, basta a disporre l'affidamento super-esclusivo alla madre, la quale, genitore collocatario e già esercente la 15 di 20 responsabilità esclusiva, deve essere messa nelle condizioni di assumere agilmente le decisioni necessarie alla crescita dei figli. 
Non sussistono motivi neppure per modificare il regime delle visite stabilito dal ### per i minorenni solo due anni fa, come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti. 
Stante l'accordo delle parti e la sostanziale conferma dei provvedimenti vigenti l'ascolto dei minori ultradodicenni è manifestamente superfluo.  3.2. Entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione della casa coniugale, sita in ####, ### n. 16, in comproprietà tra i coniugi. 
La domanda del convenuto, proposta sul rilievo che dopo la separazione di fatto tra i coniugi egli sarebbe rimasto a vivere nell'immobile continuando a pagare il relativo mutuo ipotecario, va de plano respinta, in assenza del presupposto della convivenza con il genitore istante. 
È invece fondata la domanda dell'attrice. 
Infatti, non solo la casa coniugale viene assegnata di preferenza al genitore collocatario di figli minori, in quanto l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 337 sexies c.c., è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole (Cass. 19347/2016) e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. 14553/2011), ma, nella specie, l'attrice se n'è allontanata, pacificamente, nel 2019 a seguito delle gravissime condotte di maltrattamenti e di violenza anche sessuale subite dal marito e, dopo essere stata collocata con i figli in struttura protetta, non ha più avuto la possibilità di fare rientro nell'immobile, in quanto, come si ricava dalla lettura dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza in data 4 luglio 2025 (depositata dal convenuto in data 17 dicembre 2025), il marito ha ivi trascorso gli arresti domiciliari (dal 25 ottobre 2019 fino al 23 dicembre 2021, ossia all'ingresso in 16 di 20 carcere a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed all'emissione del relativo ordine di esecuzione) e durante il successivo periodo di carcerazione avrebbe impedito alla moglie di tornare nella casa familiare (in comproprietà) senza la sua presenza, rioccupando immediatamente l'immobile dopo la scarcerazione avvenuta per sottoposizione alla misura alternativa dell'affidamento in prova concessa in data 2 marzo 2023 (cfr. Cass. ###/2018, che ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall'allontanamento, che non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse del minore).  3.3. ###, in quanto esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ha diritto a percepire integralmente l'assegno unico, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021.  3.4. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. ### è automaticamente adeguato agli indici ### in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». 
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non 17 di 20 riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione; il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e 21273/2013). 
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018). 
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio. 
La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che va determinato secondo i parametri appena citati. 
Nel caso di specie, le parti sono concordi circa la suddivisione paritaria delle spese straordinarie, mentre controvertono sull'ammontare del contributo al mantenimento ordinario dei due figli: infatti, la madre ha chiesto un assegno di € 600,00 al mese (€ 18 di 20 300,00 per ciascun figlio), mentre il padre ha offerto una somma di € 300,00 al mese (€ 150,00 al mese). 
Occorre, dunque, procedere ad una comparazione della condizione economico-patrimoniale delle parti.  ### di anni 42, lavora come magazziniera con contratto a tempo indeterminato e retribuzione di € 1.500,00 circa al mese. 
Finora ha vissuto con i due figli in un appartamento a ### di ####, che ha condotto in locazione dalla ### al canone di € 120,00 al mese, ma, essendo divenuta assegnataria della casa coniugale in comproprietà col marito, è presumibile che vi si trasferirà, dovendo sostenere quantomeno la metà della rata mensile del mutuo gravante su detto immobile, pari complessivamente ad € 500,00 circa. 
Percepisce integralmente l'assegno unico, di cui, però, non ha quantificato l'ammontare. 
Di contro, ### di anni 47, ha lavorato come saldatore con contratto a tempo indeterminato, senza mai né allegare né tantomeno documentare in alcuno modo i redditi da lavoro percepiti, essendo, di conseguenza, tale condotta omissiva valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (art. 473 bis.18 c.p.c.). 
Ha vissuto nella casa coniugale, di cui è comproprietario con la moglie e dalla quale si è allontanato a seguito del provvedimento di espulsione dallo Stato, facendo ritorno in ### Orbene, tenuto conto che le parti, con una scrittura privata sottoscritta in data 17 luglio 2024 (cfr. doc. 12 dell'attrice), avevano concordato un contributo per il mantenimento della prole a carico del padre pari ad € 400,00 al mese ma che l'attrice dovrà ora sostenere maggiori spese per alloggio, avuto, altresì, riguardo alla condizione economica dei coniugi, alla capacità lavorativa del padre, all'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, alle presumibili esigenze dei minori in relazione all'età e all'esclusivo svolgimento dei compiti di cura da parte della madre, si stima equo e congruo imporre 19 di 20 al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.  4. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.  n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi della fase decisionale (€ 1.453,00) in relazione alle controversie relative ad affari contenziosi di valore indeterminato di bassa complessità, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che non sono stati depositati scritti difensivi ulteriori a quello introduttivo e l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni svolta nell'unica udienza celebrata è ricompresa nella fase decisionale secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014. 
All'attrice spetta, altresì, il rimborso delle spese vive documentate, pari ad € 98,00 per C.U.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta: 1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi ### nato a ### (### il 4 marzo 1978, e ### nata a ### (### il 1° maggio 1983, unitisi in matrimonio in ### in data 19 dicembre 2004; 2. dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori ### ed ### a ### la quale potrà prendere in via esclusiva tutte le decisioni concernenti i minori, anche quelle connesse alle questioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione, all'istruzione ed alla residenza abituale, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre; 3. incarica i ### sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare al fine di offrire ogni utile supporto ai 20 di 20 minori e di sostenere il percorso di autonomia della madre, nonché di regolamentare i rapporti tra i minori ed il padre con le modalità ed i tempi consoni al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dei minori stessi, implementandoli se ne sussistono le condizioni o, al contrario, interrompendoli o sospendendoli se disturbanti o pregiudizievoli; 4. assegna a ### la casa coniugale, sita in ####, ### n. 16; 5. dà atto che ### ha diritto a percepire integralmente l'assegno unico; 6. pone a carico di ### l'obbligo di versare a ### a titolo di contributo al mantenimento dei figli ### ed ### entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ### e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato ### 7. condanna ### a rifondere a ### le spese di lite, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 4.358,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. 
Si comunichi ai ### sociali territorialmente competenti (### dei ###. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###, in data 18 dicembre 2025.  ####

causa n. 2784/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Rago Stefano, Dazzi Damiano

M

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1809/2025 del 16-10-2025

... solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”. 3.6 Il quarto motivo è infondato. ### lamenta la mancanza di causa del contratto de quo, in quanto MPS avrebbe utilizzato le somme mutuate al solo scopo di ristrutturare un debito a breve - medio termine, già gravante sulla ### S.r.l., e non per dotare la medesima società ### di “liquidità”. Osserva la Corte che la più recente giurisprudenza di legittimità ha concluso per la validità del c.d. "mutuo solutorio" stipulato per il risanamento dell'esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante; a tale proposito si citano, ex multis: “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito (leggi tutto)...

testo integrale

n. 1873/2022 + n. 1950/2022 R.G.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### riunita in camera di consiglio e composta da: D.ssa ### D.ssa ### relatore ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta a ruolo il ### al numero 1873/2022 del Registro generale, alla quale è stata riunita la causa iscritta a ruolo il ### al numero 1950/2022 avente a oggetto: appello avverso sentenza n.774/2022 emessa dal Tribunale di Siena il ### e pubblicata il ### R.G. 1873/2022 pendente fra AVV. ###'### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti; #### D'### (#####), rappresentato e difeso dall'Avv. ### del foro di ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti ### AMCO - ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###), giusta procura in atti; #### (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.: ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, giusta procura in atti; ##### - ###.G. 1950/2022 pendente fra ### D'### (#####), rappresentato e difeso dall'Avv. ### del foro di ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti ##### D'### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore, giusta procura in atti; #### (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.: ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, giusta procura in atti; ##### - CONTUMACE sulle seguenti conclusioni: ### appellante Avv. ### D'### nella comparsa conclusionale nel giudizio riunito R.G. 1873/2022 + R.G. 1950/2022: “###. ### D'### ribadisce che in forza di accordo transattivo sottoscritto con la società ### è cessata tra le parti la materia del contendere con conseguente accordo di provvedere all'estinzione del presente procedimento come da separata istanza di rinuncia agli atti già depositata. A questo riguardo, anche all'esito dei pregressi provvedimenti assunti da ###le Corte, l'appellante ### D'### prende atto del deposito da parte di ### dell'adesione alla rinuncia agli atti anche da parte della cessionaria del credito controverso, società ### Si insiste pertanto per la estinzione del giudizio nel rapporto tra l'appellante ### D'### e le società ### con compensazione delle spese di lite”.  ### appellante Avv. ### D'### nell'atto di appello nel giudizio R.G. 1950/2022: “### la Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 774/2022, resa dal Tribunale Civile di ### nei giorni 9 - 20 settembre 2022, e previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza medesima (articolo 283 cod. proc. civ.) o dell'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto e del titolo esecutivo (articolo 624 cod. proc. civ.): 1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'invalida notifica del precetto impugnato, dichiarando la nullità e/o invalidità dello stesso; 2) nel merito, accertare e dichiarare la natura di mutuo condizionato del contratto di finanziamento del 5 febbraio 2013, accertando e dichiarando l'inidoneità del contratto di finanziamento a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.; e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto del 20 novembre 2019; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di ### dei ### di ### S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria, di ### S.p.A., ed ora di ### S.p.A. quale presunto successore nel diritto controverso, a procedere ad esecuzione forzata e/o, comunque, dichiarare nullo, invalido, illegittimo e/o inefficace il precetto notificato in data 4 dicembre 2019 da ### S.p.A. al sig.  ### d'### e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; 4) in linea subordinata, accertare e dichiarare l'erroneità / illegittimità della somma portata dall'opposto atto di precetto; e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale dello stesso, nella misura che verrà successivamente determinata in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari”. ### appellata ### - ### S.P.A., nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio R.G. 1873/2022: “### l'###ma Corte d'Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza respinta ed eccezione disattesa, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale: - disporre la riunione del procedimento di appello R.G. 1950/2022 pendente avanti alla medesima Corte di Appello di Firenze al presente procedimento, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza come indicato in atti, per i motivi esposti in narrativa; - rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e/o del precetto e relativo titolo, per difetto dei presupposti di legge che potrebbero legittimarla e comunque priva di fondamento in fatto ed in diritto per le causali di cui in atto; - dichiarare inammissibile ed improponibile, in quanto nuova, la domanda o comunque la doglianza di ritenere invalido il mandato alle liti conferito al difensore di cui all'atto di precetto oggetto di opposizione nel primo grado di giudizio, il tutto in quanto tardivo ed inammissibile, prima ancora che infondato nel merito, come meglio esposto in atto; - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 774/2022, Rep n. 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G. 3390/2019 e 3524/2019, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza; - dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso la sentenza n. 774/2022, Rep 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G.  3390/2019 e 3524/2019, anche a norma dell'art. 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnata sentenza; nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'###ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato dal #### D'### rigettarlo integralmente in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 774/2022, Rep 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G.  3390/2019 e 3524/2019. In via istruttoria: rigettare le generiche e nuove istanze istruttorie così come proposte in tal sede di appello dal #### D'### per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 774/2022, Rep n. 1348/2022 del 9 - 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di ### nella persona della ###ssa ### nell'ambito dei procedimenti riuniti n. R.G. 3390/2019 e 3524/2019. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. Con ogni riserva istruttoria. Con ogni riserva di legge”.  ### appellata ### nella comparsa conclusionale nel giudizio riunito R.G. 1873/2022 + R.G. 1950/2022: "Con riferimento alla posizione di ### d'### voglia l'###ma Core di Appello di Firenze, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di ### perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado. Con riferimento a ### voglia l'###ma Corte di Appello di Firenze disporre l'estromissione di ### stante il consenso delle altre parti ai sensi dell'art. 111 co. 3 c.p.p. e, così dichiarare cessata materia del contendere a spese integralmente compensate”.  * 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il giudizio di primo grado Con atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. con istanza di sospensione, l'Avv. ### d'### ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di #### dei ### di ### (nel proseguo: ### e, per essa, in qualità di mandataria, ### S.p.A., proponendo opposizione avverso l'atto di precetto allo stesso notificato in data ###, con il quale veniva ingiunto alla ### S.r.l. in liquidazione, in qualità di parte mutuataria e datrice d'ipoteca, nonché all'odierno appellante, e ad ### d'### in qualità di fideiussori, il pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 1.089,582,07, oltre a interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale dal dovuto al saldo, spese di notifica e successive occorrende, in forza di contratto di finanziamento a medio/lungo termine a rogito ### con data 5.2.2013, Rep. N. 45247, Racc. n. 21996, munito di formula esecutiva in data ### (all. 1 fascicolo di primo grado ### d'###.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto, in via preliminare, il difetto di prova della titolarità del diritto azionato in capo a ### S.p.a., e/o del difetto di legittimatio ad causam per non avere la medesima allegato all'atto di precetto notificato la procura che dimostrasse i poteri di rappresentanza derivati da ### e ciò anche per l'intervenuto esercizio del diritto di recesso da parte della medesima dal contratto di servicing stipulato con ### S.p.A., come da comunicato stampa MPS del 30.6.2019 (all.3 fascicolo di primo grado ### d'###. 
Ha eccepito, altresì, il difetto di prova del credito preteso da ### con conseguente indeterminatezza e indeterminabilità delle somme richieste in precetto, erroneamente quantificate anche in considerazione dell'illegittima applicazione delle clausole di determinazione degli interessi e capitalizzazione degli interessi passivi, di applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di determinazione dell'interesse ultralegale e di interessi usurari, delle clausole aventi ad oggetto l'illegittima determinazione di spese, competenze, oneri, e remunerazioni e del calcolo degli interessi di mora “dal dovuto” e non fino al passaggio a sofferenza del credito. 
Ha contestato l'inidoneità del contratto di finanziamento a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 c.p.c., in quanto il contratto di finanziamento non contemplava una reale “tradizio” delle somme erogate da ### e l'effettiva disponibilità delle somme era stata assoggettata a molteplici condizioni. 
Ha dedotto la nullità del contratto di finanziamento per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della ### in quanto, nonostante che il contratto di finanziamento contenesse una clausola di destinazione ed indicasse quale scopo del mutuo la destinazione “a liquidità”, nei fatti la mutuataria non aveva mai realmente beneficiato della somma, utilizzata invece da MPS per estinguere pregresse esposizioni debitorie di ### Si è costituita in giudizio MPS eccependo che la circostanza che le procure speciali non fossero state allegate all'atto di precetto non pregiudicava la regolarità del medesimo trattandosi di atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e non di atto processuale.   Ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione relativa all'indeterminatezza delle somme richieste e della correttezza dei tassi applicati, in quanto il precetto recava l'esatta indicazione dell'importo residuo dovuto dai debitori, pari ad € 296.029,05 per n. 9 rate insolute dal 31.10.2014 al 31.12.2018 (al netto dei recuperi già conseguiti) ed € 742.166,86 per capitale residuo dovuto al 22.01.2019, così come già comunicato ai debitori con la lettera di messa in mora dell'11.3.2019 (all. 5 fascicolo primo grado ###; precisava che il calcolo del dovuto era stato eseguito applicando le condizioni economiche concordate e sottoscritte dalle parti. 
Ha argomentato che il contratto di finanziamento doveva considerarsi idoneo a costituire titolo esecutivo, in quanto le modalità di erogazione della somma mutuata, così come tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento, erano contenute in specifiche clausole concordate tra le parti e dalle stesse sottoscritte; all'art. 3 del contratto di mutuo, infatti, la parte mutuataria dichiarava di aver ricevuto dalla ### la somma mutuata rilasciandone ampia quietanza e, dall'estratto di sintesi, si evinceva che alla data di stipula del contratto di mutuo era stato registrato l'importo della somma finanziata, così come alla data del 21.2.2013 era stata annotata l'avvenuta erogazione finale (all. 7 fascicolo primo grado ###. 
Ha contestato l'affermazione dell'opponente laddove ha qualificato il mutuo di cui è causa quale “mutuo di scopo”, in quanto il contratto di mutuo fondiario, non avendo uno scopo predefinito, poteva essere utilizzato per il conseguimento delle più varie destinazioni e, quindi, anche per risanare una preesistente situazione di crisi. 
Ha contestato la richiesta di risarcimento danni, perché infondata e sfornita di prova. 
Si costituiva in giudizio ### d'### segnalando che l'atto di precetto era stato dal medesimo autonomamente impugnato ed eccependo, in via pregiudiziale, l'invalida notifica del precetto notificato il ###, in quanto il contratto di finanziamento, stipulato con ### era atto pubblico che la società creditrice aveva l'onere di notificare ai sensi dell'articolo 479 c.p.c.  in copia autentica, mentre MPS aveva allegato al precetto una mera copia fotostatica. 
Ha eccepito poi la nullità dell'atto di precetto per inidoneità del contratto di finanziamento del 5.2.2013 a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto mutuo condizionato nel quale MPS subordinava l'erogazione del prestito al buon esito di futuri eventi (art. 3 del contratto di mutuo). 
In via subordinata, ha eccepito l'irregolarità formale del precetto, perché non corredato né dalla procura legittimante i poteri di ### S.p.a., né dalla procura legittimante i poteri di delega del procuratore speciale di ### S.p.a.; in via ulteriormente subordinata, ha eccepito la nullità parziale dell'atto di precetto per illegittima ed errata quantificazione dell'importo scaturito dall'illegittima applicazione delle clausole di determinazione degli interessi e dalla capitalizzazione di quelli passivi, delle commissioni massimo scoperto e di interessi usurari. 
Si è costituita in giudizio ### - ### S.p.A., con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. dichiarando di intervenire nel giudizio facendo proprie tutte le istanze, domande ed eccezioni formulate da MPS in quanto, con effetti giuridici a far data dal 1.12.2020, MPS si era scissa in ### ed aveva trasferito a quest'ultima un compendio di attività e passività, ivi incluso il credito vantato da MPS nei confronti di ### D'### ha precisato altresì di non essere legittimata passiva in ordine a domande restitutorie o risarcitorie originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da MPS anteriormente alla scissione. 
La causa, previa riunione con l'opposizione proposta da ### d'### avverso lo stesso atto esecutivo, è stata istruita documentalmente. 
Con sentenza n. 774/2022 del 9.9.2022 il Tribunale di ### così ha statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1.In reiezione dell'opposizione, dichiara valido ed efficace il precetto opposto; 2.Condanna parti opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida, in favore di parte opposta, nella somma complessiva di ### 23.937,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e ### come per legge”. 
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la mancata allegazione della procura di ### S.p.a. non pregiudicasse la regolarità del precetto, trattandosi di atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e ben potendo la procura essere rilasciata anche in un momento successivo; non vi era inoltre, prova del recesso di MPS dal contratto di servicing con ### S.p.a. esercitato alla data di notifica dell'atto di precetto. 
Ha respinto l'eccezione di invalidità del contratto di finanziamento come titolo esecutivo, argomentando che tra MPS e ### S.r.l. era stato concluso un contratto di mutuo ipotecario per lo scopo negoziale indicato, ovvero da destinare a liquidità, e che la parte finanziata aveva dichiarato nel contratto di aver ricevuto il denaro pattuito, rilasciandone ampia e liberatoria quietanza, poi costituito in deposito cauzionale in favore della ### a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto; sul punto, il Giudice di primo grado ha ritenuto di aderire all'orientamento della Suprema Corte per cui, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, quale elemento costitutivo del contratto, tuttavia non è necessaria la consegna materiale del denaro nelle mani del mutuatario ai fini del perfezionamento del contratto, essendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica (in questo senso: Cass. civ. 25569/2011; Cass. civ. 17194/2015; Cass. civ. 6174/2020). 
Ha ritenuto privi di riscontro probatorio, e quindi infondati, gli ulteriori motivi di opposizione relativi all'errata quantificazione dell'importo oggetto del precetto, nonché al comportamento contrario a buona fede della ### che non avrebbe accettato di rinnovare due cambiali agrarie e non concesso la moratoria ABI per l'anno 2013 se non subordinandola alla prestazione di ulteriori fideiussioni.  2. Il giudizio di secondo grado 2.1 ### d'### ha proposto appello avverso la sentenza ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “### a codesto ###mo Corte ### di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 774 del Tribunale di ### depositata in data 20 settembre 2022 e notificata in data 22 settembre 2022 previe tutte le declaratorie del caso, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva della provvisoria esecutività della stessa sentenza per le motivazioni di cui al § V di parte motiva ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ. - nel merito - accertare e dichiarare l'originario difetto di legittimazione attiva di ### S.p.A. all'avvio dell'azione esecutiva, stante l'insussistenza dell'asserita qualità di mandataria di #### S.p.A. e per l'effetto dichiarare nullo, invalido, illegittimo, inefficace e/o come meglio, e comunque privo di effetto, il precetto notificato in data ### da ### S.p.a. al sig. avv. ### d'### e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; - accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di ### S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria, di ### S.p.A., ed ora di #### S.p.A. quale asserito successore nel diritto controverso, a procedere ad esecuzione forzata e/o, comunque, dichiarare nullo, invalido, illegittimo, inefficace e/o come meglio, e comunque privo di effetto, il precetto notificato in data ### da ### S.p.a., nell'indicata qualità, al sig. avv. ### d'### e/o l'esecuzione promossa da quest'ultima; - dichiarare tenuta e condannare ### S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria, ### S.p.A., ed ora ### S.p.A.  nell'indicata qualità di successore nel diritto controverso, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dal sig. avv. ### d'### per l'importo da determinarsi con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., tenendo conto, tra le altre voci, dei costi sino ad oggi sostenuti e ai danni morali subiti oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo. Con vittoria integrale delle spese, dei diritti e degli onorari del presente procedimento”. 
Ha dedotto i seguenti motivi: 1) Vizio e/o erroneità della Sentenza per non aver ritenuto assolto l'onere della prova del difetto di procura in capo a ### al momento della notifica del precetto: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e comunque degli art.  77, 115 e 116 c.p.c. 
Ha eccepito che la Sentenza di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non provato che ### S.p.a., al momento della notifica del precetto, fosse priva degli asseriti poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della mandante ### in quanto sarebbe spettato a ### S.p.a. e/o MPS, a fronte dell'eccezione svolta, dimostrare la sussistenza della legittimazione ad agire della medesima ### S.p.a. 
Il difetto di legittimazione ad agire di ### S.p.a., al contrario, risulterebbe pacifico alla luce della delibera di revoca dei poteri di rappresentanza conferiti da MPS a ### S.p.a. in data antecedente al 30.6.2019, e quindi prima della notifica del precetto; della costituzione nel giudizio di opposizione non già di ### S.p.a., bensì di ### che avrebbe confermato l'effettivo esercizio di tale revoca; della mancata contestazione da parte di MPS della revoca del mandato a ### S.p.a. in data antecedente al 30.6.2019. 
Ha eccepito che il difetto di legittimazione processuale di ### S.p.a.  inciderebbe anche sulla validità del mandato alle liti conferito al difensore, e che la successiva costituzione di MPS non sarebbe idonea a costituire sanatoria o ratifica dell'originario vizio di legittimazione del soggetto che ha notificato il precetto.  2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c. 
Ha contestato l'idoneità del contratto di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto il momento della sottoscrizione del contratto di mutuo (5.2.2013) non coincideva con quello di effettiva erogazione dell'importo mutuato (21.2.2013), e l'erogazione effettiva delle somme era condizionata ad eventi successivi, circostanza che, a prescindere o meno dall'effettiva sussistenza di una traditio, priverebbe il mutuo dei requisiti essenziali per poter assumere valenza di titolo esecutivo anche nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, le somme siano state depositate al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo in un deposito cauzionale da svincolarsi in un momento successivo. 
Ha lamentato che il Tribunale di ### avrebbe erroneamente trattato congiuntamente due distinte eccezioni formulate dall'odierno appellante, ovvero quella di inidoneità del contratto di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e di nullità del contratto di finanziamento per assenza di causa e così non avrebbe motivato opportunamente il rigetto della prima eccezione. 
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento non consentiva di ritenere assolto l'essenziale requisito formale richiesto per attribuirgli valenza di titolo esecutivo, ovvero che sia il contratto, che la traditio del denaro al mutuatario rispettassero i requisiti di forma (atto ricevuto da notaio) prescritti dall'art. 474 c.p.c., dal momento che una parte delle somme che MPS aveva mutuato ad ### S.r.l. era stata svincolata solo in data successiva alla firma del contratto (docc. 15-17 fascicolo di primo grado ### d'### e successivamente all'accertamento da parte della mutuante dell'esecuzione di determinati adempimenti.  3) Impugnazione per omessa pronuncia; violazione e/o non corretta applicazione dell'art. 112 c.p.c.; in ogni caso, in subordine, impugnazione per errore di diritto nell'applicazione degli artt. 1325, n. 2 c.c. in rapporto all'art. 1813 c.c. e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alle prove prodotte in causa. 
Il Tribunale di ### avrebbe errato nel respingere l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per mancanza di causa alla luce della acquisizione della disponibilità giuridica delle somme mutuate da parte della ### in realtà, le somme mutuate erano state unilateralmente ed immediatamente utilizzate da MPS per consolidare e ristrutturare un precedente debito di ### a breve/medio termine, a seguito della scadenza e mancato rinnovo di due cambiali agrarie preesistenti per un totale complessivo di ### 825.000 (all.ti 5, 6 e 11 fascicolo primo grado ### d'###. 
In conclusione, MPS avrebbe messo in atto una finzione, abusando della propria posizione di contraente forte e conseguendo un duplice risultato utile perché, da un lato, il mutuo, garantito da ipoteche o fideiussioni, aveva agevolato il soddisfacimento della pretesa economica della ### stessa, dall'altro le aveva consentito di percepire gli ulteriori interessi pattuiti quale corrispettivo di una somma in realtà mai utilizzata dal beneficiario apparente; tale operazione sarebbe nulla in quanto del tutto priva di causa in concreto, essendo la reale causa dell'operazione rappresentata dall'estinzione della precedente posizione debitoria, dalla creazione di nuove garanzie reali e/o personali, o comunque nulla in quanto avente causa illecita (Cass. 05.08.2019 n. 20896, Cass. 21.10.2019 n. 26770, Cass. 8.4.2020 n. 7740, Cass. 25.1.2021 n. 1517). 
Il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere non provato il comportamento contrario a buona fede di ### attesi i comportamenti che risultavano forniti di prova documentale, ovvero l'aver MPS immotivatamente rifiutato di rinnovare le cambiali agrarie concesse a favore di ### e scadute; l'aver concesso il mutuo al solo fine di ripianare l'esposizione debitoria maturata da ### l'aver preteso il rilascio di garanzie fideiussorie anche da parte dei signori d'### al fine della concessione del mutuo; l'aver tentato di condizionare la concessione della moratoria ABI per l'anno 2013 al rilascio di ulteriori garanzie fideiussorie (all. 3-5 fascicolo primo grado ### d'### All'udienza del 19.11.2024, la Corte riuniva la causa Rg. 1950/2022, pendente tra le stesse parti nonché avverso la medesima sentenza, alla causa Rg.  1873/2022.  2.2 Con atto di citazione in appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, nonché dell'atto di precetto e del titolo esecutivo, ### d'### ha proposto appello avverso la sentenza ed ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte. 
Ha dedotto i seguenti motivi: 1) Sulla notificazione dell'atto di precetto: omessa pronuncia; violazione degli articoli 479, primo comma, e 480, secondo comma, c.p.c. 
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla doglianza secondo cui ### in violazione dell'art.479 c.p.c., non aveva notificato, prima od unitamente al precetto, copia autentica del titolo esecutivo, ovvero del contratto di finanziamento stipulato per atto pubblico con ### ma si era limitata ad allegare al precetto una mera “copia fotostatica”, priva della data, e della firma dell'### in calce alla certificazione della conformità della fotocopia del mutuo all'originale(cfr. pag. 3 dell'atto di precetto), così che l'atto di precetto era da considerarsi colpito da radicale nullità. 2) Sull'inefficacia del titolo esecutivo: contraddittorietà della motivazione. 
Ha lamentato che il Tribunale di ### avrebbe sovrapposto, con una motivazione contraddittoria, due eccezioni, l'una inerente l'efficacia esecutiva del titolo, in quanto le clausole negoziali, disciplinanti erogazione e disponibilità della somma mutuata, avrebbero sottratto il contratto di mutuo alla disciplina dell'art.  474 c.p.c., impedendo a ### dei ### di ### di agire in via esecutiva, l'altra inerente invece la validità del contratto di mutuo in quanto privo di causa concreta e quindi radicalmente nullo ai sensi degli artt. 1325, 1418 e 1813 c.c..  3) Ancora sull'inefficacia del titolo esecutivo: violazione dell'articolo 474 c.p.c. 
Ha dedotto che, affinchè un contratto di mutuo possa avere valenza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., lo stesso deve contenere pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, devono rispettare i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. civ. n.6174/2020). 
Nel caso di specie, la mancanza dell'efficacia esecutiva del mutuo de quo si desumerebbe dal fatto che la stipulazione del contratto di mutuo e l'erogazione dell'importo mutuato fossero collocati in momenti diversi (contratto di mutuo sottoscritto il ### ed erogazione del denaro il ###); inoltre, dall'analisi delle “condizioni di erogazione del finanziamento”, disciplinate dagli artt. 3 e 3-bis del contratto 5 febbraio 2013, si ricaverebbe che l'effettiva erogazione delle somme soggiaceva al verificarsi di eventi, successivi alla conclusione del contratto, da accertarsi mediante atti esecutivi privi dei requisiti di forma dettati dall'articolo 474 c.p.c..  4) Sulla nullità del contratto di mutuo: violazione degli articoli 1325, 1418 e 1813 c.c. e 115, primo comma, c.p.c. 
Ha eccepito, altresì, che il contratto di mutuo fosse privo di causa concreta, e dunque radicalmente nullo; ### infatti, avrebbe utilizzato le somme mutuate al solo scopo di ristrutturare un debito a breve - medio termine, già gravante su ### a causa della scadenza, provocata dall'istituto stesso, di due cambiali agrarie dell'importo complessivo di euro 825.000,00; il contratto non era quindi volto a dotare ### di “liquidità”, da destinare alle proprie necessità di impresa, ma soddisfaceva l'esclusivo interesse di MPS che così si procurò, mediante mere operazioni contabili, nuove garanzie ipotecarie e fideiussorie.
Il contratto di mutuo si sarebbe dunque concretizzato in un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, e sarebbe dunque privo di causa concreta, così invalido ed inefficace.  5) In ogni caso: sulla violazione dei principi generali di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 c.c.) e dell'articolo 115, primo comma, c.p.c. 
Ha eccepito che il comportamento tenuto da MPS violasse i principi generali di correttezza e buona fede, e che pertanto le pretese creditorie dell'### andassero respinte.  6) Sull'istanza di esibizione: violazione degli articoli 115, primo comma, e 210 c.p.c., e 119, quarto comma, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
Infine, ha riproposto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte di MPS delle cambiali agrarie nn. 2267719,53 (di euro 350.000,00) e 2266615,16 (di euro 475.000,00), e la “perizia di stima dell'intero complesso aziendale della debitrice principale ### s.r.l. redatta su mandato … [dell'istituto mutuante] dai sig.ri ### nel marzo 2017”.  2.3 Si è costituita, nel giudizio R.G. 1873/2022, ### - ### S.p.a. (nel proseguo: ###, quale società beneficiaria risultante dalla scissione di MPS in ### rassegnando le conclusioni sopra trascritte e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e deducendo: I) in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per la ragionevole probabilità di non accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., essendo la sentenza di primo grado correttamente ed analiticamente motivata; II) in via preliminare e pregiudiziale, la necessità della riunione del procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di ### 1950/2022 promosso da ### d'### con il procedimento RG 1873/2022 promosso da ### d'### in quanto proposti avverso la medesima sentenza; III) circa l'irregolarità formale del precetto ed il difetto di legitimatio ad causam, per l'assenza di procura speciale in capo a ### S.p.A. ad agire in nome e per conto di ### eccepito da ### d'### che ### S.p.A., in persona del procuratore speciale #### aveva agito quale mandataria in nome e per conto di MPS in forza di regolari procure speciali richiamate nel precetto notificato e riversate in atti, e che la circostanza che tali procure speciali non fossero state allegate all'atto di precetto, al cui margine è stata apposta la procura alle liti al difensore, non pregiudicasse la regolarità del medesimo, quale atto stragiudiziale prodromico all'avvio dell'esecuzione e non atto processuale; inoltre, la censura introdotta in appello e relativa all'invalidità del mandato alle liti conferito al difensore, a causa del difetto di legittimazione processuale di ### S.p.a., dovrebbe considerarsi quale domanda nuova ed inammissibile; IV) circa l'assenza della qualità di titolo esecutivo in capo al contratto di finanziamento de quo, che risultava documentalmente provata l'effettiva erogazione della somma finanziata, in quanto nell'art. 3 del contratto di finanziamento testualmente recita: “parte mutuataria, che rilascia, con la sottoscrizione del presente contratto, ampia e liberatoria quietanza”; che vi era stata contestuale costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, come indicato all'art. 3 del contratto, fino alla verifica di eventuali iscrizioni pregiudizievoli e “comunque non prima del termine di 10 ### giorni previsto dal quarto comma dell'art. 39 del ### 385/1993”; che all'art. 3 bis del contratto, secondo cui, della somma costituita deposito cauzionale infruttifero (ossia tutti i finanziati € 860.000,00), si prevedeva che la minor somma di € 10.000,00 venisse “trattenuta a titolo di deposito cauzionale presso la ### stessa a garanzia della regolarizzazione dell'immobile suddetto, con l'intesa che la somma sarà resa disponibile alla ### mutuataria quando la ### mutuante avrà accertato, mediante tecnico di propria fiducia, la conclusione dell'iter di regolarizzazione dell'immobile”. Ha argomentato che il mutuo con contestuale deposito cauzionale infruttifero era perfettamente valido come titolo esecutivo, e che la contestuale costituzione di un deposito cauzionale non ne inficiava minimamente la piena efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c.; V) l'infondatezza della domanda di risarcimento danni avanzata da ### d'### in quanto priva di causa petendi e di prova.  ### non ha depositato ulteriori atti, né rassegnato conclusioni, nel giudizio riunito.  2.4 Con comparsa di costituzione e risposta con nuovo difensore, si è costituita nel giudizio RG 1873/2022 ### quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. in quanto cessionaria da ### dei crediti in oggetto, come risultante dal contratto di cessione di credito e dalla documentazione versata in atti, facendo proprie le allegazioni, eccezioni e domande tutte, anche in via istruttoria, avanzate da ### in giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, ### si è costituita nel giudizio, poi riunito, RG 1950/2022 promosso da ### d'### ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###ma Core di Appello di Firenze, contrariis reiectis, i) ### riunione del presente procedimento a quello 1873/2022 R.G. proposto da ### d'### avverso la medesima sentenza; ii) ### la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e del precetto e relativo titolo per difetto dei presupposti di legge che potrebbero legittimarla e comunque priva di fondamento in fatto e diritto; iii) dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di ### ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. perché manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento; iv) in subordine, respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 774/2022 del Tribunale di ### perché infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata; v) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del grado” . 
Ha dedotto: I) in via preliminare, la necessità della riunione del procedimento pendente avanti alla Corte d'Appello di ### 1950/2022 promosso da ### d'### con il procedimento RG 1873/2022 promosso da ### d'### in quanto proposti avverso la medesima sentenza; II) in via preliminare, la formazione del giudicato interno sulle questioni eccepite in primo grado e non riproposte in appello (carenza di procura, carenza di legitimatio in causam, successione a titolo particolare nel diritto controverso, doglianze sulle somme portate nell'atto di precetto); III) in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per la ragionevole probabilità di non accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., essendo la sentenza di primo grado correttamente ed analiticamente motivata; VI) circa l'eccezione relativa all'omessa pronuncia sulla notificazione del titolo in forma esecutiva, la sua inammissibilità in quanto la stessa avrebbe dovuto essere sollevata mediante l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'opposizione all'esecuzione e che, comunque, la modalità di trascrizione del titolo esecutivo con attestazione di conformità costituisce un equipollente della notifica del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., a nulla rilevando la mancata firma di attestazione da parte dell'### della conformità, trattandosi di atto complesso che si conclude con la attestazione della notifica, la quale ricomprende ovviamente in sé anche gli atti ad essa preparatori; V) circa l'inefficacia e/o mancata valenza del contratto di mutuo azionato come titolo esecutivo, che l'erogazione delle somme era avvenuta contestualmente al mutuo mediante la consegna giuridica delle somme, che poi i mutuatari avevano dopo versato a titolo di deposito cauzionale infruttifero presso la MPS in attesa del verificarsi di alcuni avvenimenti contrattualmente previsti, senza che con ciò si verificasse alcuna interversione del possesso e soprattutto della proprietà di esse e restando dunque le somme nella giuridica proprietà e disponibilità dei mutuatari; i mutuatari avevano quindi convenzionalmente concordato di costituire un deposito cauzionale infruttifero fino alla realizzazione dei presupposti contrattualmente previsti e, alla sua scadenza, le somme sarebbero rientrate automaticamente nella loro disponibilità; VI) circa l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per carenza di causa del contratto di mutuo, che la sentenza della Corte di Cassazione n. 20896/2019 aveva statuito la validità del mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario; VII) circa la violazione dei principî generali di correttezza e buona fede, che il motivo di appello è dedotto in maniera criptica e sfornita di prova; VIII) sull'istanza di esibizione, che vi era stata contestazione sul punto da parte di ### e che comunque sarebbe stato dell'odierno appellante fornire prova della formulazione di richiesta di consegna di copia dei documenti richiesti, inevasa, che avrebbe costituito il presupposto per fondare una richiesta di esibizione; inoltre, la richiesta di esibizione non era stata reiterata nelle conclusioni, e deve pertanto ritenersi inammissibile in appello. 
Nella propria comparsa conclusionale, ### ha rilevato che tutti i motivi di appello spiegati dall'appellante ### d'### avevano trovato compiuto esame nella sentenza delle ### della Corte di Cassazione n. 5841 del 5.3.2025, che aveva confermato l'infondatezza dei motivi di appello proposti.  2.5 Con ordinanza del 29.2.2024 emessa nel giudizio R.G. 1873/2022, la Corte d'Appello di Firenze, seconda sezione civile, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 
Con le note scritte per udienza del 15.4.2025 ### d'### ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente notificato all'appellata ### chiedendo l'estinzione del giudizio relativamente alla posizione processuale tra le medesime parti. 
Con le note scritte per l'udienza del 15.4.2025, ### con riferimento alla parte ### d'### ha dichiarato di prendere atto della rinuncia all'appello, ed ha accettato la rinuncia agli atti a spese integralmente compensate; con riferimento alla parte ### d'### ha rassegnato le conclusioni come sopra trascritte. 
All'udienza del 15.04.2025 la Corte ha dichiarato la contumacia di MPS ed ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte e, assorbita ogni istanza compresa quella di eventuale inibitoria, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Con istanza del 17.4.2025, ### d'### e ### hanno rinnovato l'istanza di estinzione del giudizio RG 1873/2022; con provvedimento dell'8.5.2025, la Corte si dichiarava in attesa dell'accettazione di ### Con istanza di estinzione del procedimento del 13.5.2025, ### S.r.l. ha chiesto alla Corte, in riforma del provvedimento dell'8.5.2025, di dichiarare l'estinzione del procedimento pendente tra la medesima e ### d'### fermi e impregiudicati tutti i diritti nel procedimento avverso ### d'### Con decreto del 20.5.2025 la Corte, rilevato che ### era intervenuta nel giudizio quale cessionaria del credito di ### S.p.a., precedentemente costituitasi nel presente procedimento e tuttora parte del procedimento, ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c., poiché che non ne era stata mai disposta l'estromissione, peraltro neppure richiesta, ha disatteso l'istanza, in attesa dell'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio anche da parte di ### S.p.a. 
Nella comparsa conclusionale del 13.6.2025, ### ha chiesto alla Corte di disporre, ex art.111, terzo comma, c.p.c., l'estromissione di ### visto il consenso prestato dalla medesima nell'atto di cessione del credito (all. 4 fascicolo secondo grado ### e prestato da ### d'### con la richiesta di estinzione del giudizio, e di dichiarare cessata materia del contendere, con spese compensate. 
Con comparsa conclusionale del 16.6.2025, ### d'### preso atto del deposito da parte di ### dell'adesione alla rinuncia agli atti anche da parte di ### ha insistito per la estinzione del giudizio nel rapporto tra ilo medesimo appellante e ### e ### con compensazione delle spese di lite.  *  3. ### di inibitoria avanzata dalle parti appellanti resta assorbita dalla presente decisione.  3.1 Circa il giudizio di appello introdotto da ### d'### osserva la Corte come, dall'analisi del documento n.4 del fascicolo secondo grado ### a firma ### datato 16.10.2024 ed avente come oggetto “contratto di cessione dei crediti in data 27 giugno 2024 tra ### - ### S.p.A. e ### S.r.l.”, contenente esplicito riferimento, tra gli altri, al contratto di finanziamento a medio/lungo termine ipotecario, stipulato tra MPS e ### S.r.l. in data ### a rogito del notaio ##### in ### (### 45247; racc.  21.996), si possa ritenere acquisito il consenso di ### all'estromissione dal giudizio. 
Il sopra citato documento, infatti, testualmente recita: “### pertanto l'intervento (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c.) di ### quale titolare dei ### con estromissione di ### in tutti i giudizi pendenti e inerenti ai ### sopra richiamati”. 
Ritenuto pertanto acquisito l'espresso consenso di tutte le parti in causa, la Corte dichiara l'estromissione di ### ex art.111 c.p.c. e, attesa la rinuncia all'appello di ### d'### debitamente accettata da ### dichiara l'estinzione del giudizio pendente tra le suddette parti, con compensazione delle spese, secondo l'accordo delle parti.  3.2 ### introdotto da ### d'### va rigettato.  3.3 Il primo motivo è inammissibile.  #### d'### ha riproposto le eccezioni di nullità dell'atto di precetto, lamentando l'omessa pronuncia del Tribunale in proposito, ed insistendo nella doglianza secondo cui ### in violazione dell'art.479 c.p.c., si sarebbe limitata ad allegare al precetto non una copia autentica del titolo esecutivo, ma una mera “copia fotostatica”, priva della data e della firma dell'### in calce alla certificazione della conformità della fotocopia del mutuo all'originale. 
Premesso che il primo Giudice non ha espressamente qualificato i motivi di opposizione proposti, viene in rilievo quanto affermato dalla Suprema Corte riguardo al fatto che “La individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza ….. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede ###materia esecutiva … la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. Qualora il giudice a quo, come nel caso di specie, non abbia fornito alcuna univoca qualificazione giuridica all'opposizione proposta, il giudice dell'impugnazione deve a ciò provvedere, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma proprio ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa” (Cass. n.6844/2024; nello stesso senso: Corte d'Appello di Firenze, ### I, n.1953/2022). 
Osserva il Collegio che il motivo fatto valere dall'appellante ### d'### relativo all'omessa e/o invalida notificazione del titolo esecutivo, è proprio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; l'orientamento della Suprema Corte è infatti univoco sul punto: “### notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, cpc, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità” (Cass. civ. n. 10871/2023); “### notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora si proponga opposizione avverso il precetto deducendo un tale vizio del precetto stesso, non si è di fronte a una opposizione all'esecuzione ma agli atti esecutivi da proporsi, per l'effetto, entro cinque giorni dalla notifica del precetto” (Cass. civ. n.5111/2007). 
La sentenza di primo grado, con riguardo al profilo in esame, appare dunque inappellabile ai sensi dell'art. 618, comma terzo, c.p.c., in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost. 
Si veda, in proposito, la recente pronuncia della Corte di Cassazione n.6844/2024 che ha statuito: “nel caso di sentenza emessa in sede ###materia esecutiva (a cui non si applica la modifica normativa sopravvenuta per effetto dell'articolo 14 della legge n. 52 del 2006, che ha comportato la sostituzione dell'articolo 616 Cpc), la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi”. 
Peraltro, “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione”. (Cass. Ordinanza n. 3166/2020).  3.4 Il secondo motivo è infondato. 
Osserva il Collegio che, pur avendo il giudice di primo grado trattato congiuntamente i due profili di doglianza lamentati dall'odierno appellante, l'uno inerente l'efficacia esecutiva del titolo, e l'altro inerente la validità del contratto di mutuo in quanto privo di causa concreta, ha comunque argomentato e motivato in sentenza con specifico riferimento ad entrambi i motivi, con richiami giurisprudenziali inerenti sia la valenza del contratto di finanziamento quale titolo esecutivo, sia la nullità del contratto per mancanza di causa (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado).  3.5 Il terzo motivo è infondato.  #### d'### lamenta la mancata efficacia esecutiva del contratto di finanziamento, in quanto la stipulazione del contratto di mutuo, e l'erogazione dell'importo, furono effettuati in momenti temporali diversi, e perché dalle pattuizioni contrattuali si desumeva che l'effettiva erogazione delle somme soggiaceva al verificarsi di eventi, successivi alla conclusione del contratto. 
La questione, altamente dibattuta in giurisprudenza, ha trovato infine definizione con la sentenza n. 5841/2025 delle ### della Corte di Cassazione, che hanno chiarito che il perfezionamento del contratto di mutuo si verifica nel momento in cui la somma mutuata, anche se non consegnata, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario con l'accredito sul conto corrente, e che il contratto di mutuo per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante debba considerarsi lecito: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art.  474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”. 
Nel caso di specie, i mutuatari hanno convenzionalmente concordato di costituire un deposito cauzionale infruttifero fino alla realizzazione dei presupposti contrattualmente previsti (artt.3 e 3 bis del contratto del 5.2.2013), ed il trasferimento delle somme mutuate è comprovato dalla “ampia e liberatoria quietanza” rilasciata ai mutuatari con la sottoscrizione dell'atto (art.3 del contratto del 5.2.2013). 
Appare pertanto provato che la somma mutuata sia entrata nella disponibilità giuridica degli appellanti, equivalente alla traditio materiale della somma, e che il contratto di finanziamento del 5.2.2013, munito dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisca valido titolo esecutivo. 
Anche l'ulteriore questione lamentata dall'appellante ### d'### relativa alla presenza nel contratto di pattuizioni collegate ad eventi futuri (art. 3 bis contratto del 5.2.2013), che non rispetterebbero i requisiti di forma dettati dall'art.474 c.p.c., si rivela infondata alla luce del recente orientamento delle ### della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.5968/2025, hanno statuito che: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”.  3.6 Il quarto motivo è infondato.  ### lamenta la mancanza di causa del contratto de quo, in quanto MPS avrebbe utilizzato le somme mutuate al solo scopo di ristrutturare un debito a breve - medio termine, già gravante sulla ### S.r.l., e non per dotare la medesima società ### di “liquidità”.
Osserva la Corte che la più recente giurisprudenza di legittimità ha concluso per la validità del c.d. "mutuo solutorio" stipulato per il risanamento dell'esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante; a tale proposito si citano, ex multis: “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass. civ. n.23149/2022); “Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso” ( civ. n.###/2021).  3.7 Il quinto motivo è infondato.  ### ha eccepito che il comportamento tenuto da MPS abbia violato i principi generali di correttezza e buona fede, e che pertanto le pretese creditorie dell'### andassero respinte. 
La censura inerente la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede da parte della ### in sede di concessione del mutuo non appare adeguatamente provata in termini di specifici comportamenti illeciti posti in essere dall'istituto di credito, non essendo sufficiente allo scopo la sola deduzione della circostanza per cui il mutuo sarebbe stato erogato per ripianare posizioni debitorie preesistenti e per dotarsi di garanzie ipotecarie e fideiussorie. 
Sul punto, la sentenza delle ### della Corte di Cassazione n.26724/2007 ha evidenziato come l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nel corso della sua esecuzione, non ne determina la nullità, e ciò indipendentemente dalla natura delle norme con le quali vi sia contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge; la violazione degli obblighi di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, responsabilità che tuttavia, nel caso di specie, non è stata invocata dalla parte appellante, che si è limitata a richiedere l'accertamento e la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo.  3.8 Il sesto motivo è inammissibile, prima che infondato.  ### ha riproposto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., da parte di ### delle cambiali agrarie e della perizia di stima del complesso aziendale della debitrice principale ### S.r.l.  ### di esibizione, proposta per la prima volta da ### d'### nelle memorie ex art.183, comma sesto, n.2 c.p.c., deve considerarsi rinunciata implicitamente per mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure, e dunque deve considerarsi inammissibile in appello. 
Nel merito, si osserva che comunque la motivazione di rigetto del giudice di primo grado appare logica e condivisibile, alla luce della mancanza della prova dell'impossibilità di acquisizione dei documenti direttamente dalla ### ai fini della produzione in giudizio. 
A ciò si aggiunga il fatto che l'appellante non ha spiegato l'incidenza della richiesta ai fini decisori, né nelle memorie ex art.183, comma sesto, n.2 c.p.c., nelle quali si è limitato a dedurre: “Sul punto, infine, questa difesa si associa alla già formulata richiesta di esibizione ex art. 210, cod. proc. civ., nei confronti di ### delle due cambiali agrarie sopra richiamate, come pure della perizia di stima dell'intero complesso aziendale di ### S.r.l.”, né nell'atto di appello in cui si è lamentato del rigetto dell'istanza, senza però supportare, con un'idonea motivazione, la necessità dell'acquisizione dei documenti ai fini della prova. 4. Le spese del giudizio R.G. 1950/2022 - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, ed operata la riduzione del 50% (essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento), seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede: 1. dichiara l'estromissione di ### - ### S.P.A dal giudizio R.G. 1873/2022; 2. dichiara l'estinzione del giudizio R.G. 1873/2022; 3. compensa tra le parti le spese del giudizio R.G. 1873/2022; 4. respinge l'appello proposto da ### d'### nel giudizio R.G. 1950/2022 e, per l'effetto, conferma integralmente nei suoi confronti la sentenza n. 774/2022 emessa dal Tribunale di ### il ### e pubblicata il ###; 5. condanna l'appellante ### d'### al pagamento delle spese del giudizio R.G. 1950/2022 nei confronti di ### liquidate in € 12.032,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge; 6. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante ### d'### i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002. 
Firenze, camera di consiglio del 14.10.2025.   ###. EST.   D.ssa ### D.ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1873/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrieri Alessandra, Mariani Isabella

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Tribunale di Perugia, Sentenza n. 657/2025 del 03-06-2025

... il ###, (C.F. ), domiciliat ###, giusta procura con scrittura privata autenticata dal notaio di ### del 20.07.2016, rep. n. 109823/###, rappresentata e difesa, per procura speciale ex art. 83 c.p.c. estesa su separato foglio da intendersi materialmente congiunto ed in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. ### - codice fiscale - con domicilio digitale, ai sensi degli artt. 16 e 16 sexies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modifiche, all'indirizzo di posta elettronica certificata: risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici e presso il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, e con numero di fax #### , (cf ), in persona della Presidente p.t. della ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### c.f. per delega a calce al detto atto in base a D.G.R n. 541/2024 ed elettivamente domiciliata presso la medesima (### in Perugia, ### n. 96, Fax 075/5043625 Fax 075/5043625 PEC: ###: Diritto di rivalsa ex art.1916 CONCLUSIONI: ### all'udienza del 14.5.2025 con termini per memorie e repliche ex art.189 c.p.c. antecedenti detta udienza. ### P. ### P. ####### P. ####### Con atto di citazione del 3.6.2024 depositato in data ### ,con sede ###, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI PERUGIA ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di ###.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2258del ### degli affari civili dell' anno 2024 promossa da: on sede ###, iscrizione nel ### stro delle ### di ### (### TV n. ###, ### n. 1.###, codice fiscale partita IVA , in persona del suo procuratore speciale Dr. , nato a ### il ###, (C.F. ), domiciliat ###, giusta procura con scrittura privata autenticata dal notaio di ### del 20.07.2016, rep. n. 109823/###, rappresentata e difesa, per procura speciale ex art. 83 c.p.c. estesa su separato foglio da intendersi materialmente congiunto ed in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. ### - codice fiscale - con domicilio digitale, ai sensi degli artt. 16 e 16 sexies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modifiche, all'indirizzo di posta elettronica certificata: risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici e presso il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, e con numero di fax #### , (cf ), in persona della Presidente p.t. della ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### c.f. per delega a calce al detto atto in base a D.G.R n. 541/2024 ed elettivamente domiciliata presso la medesima (### in Perugia, ### n. 96, Fax 075/5043625 Fax 075/5043625 PEC: ###: Diritto di rivalsa ex art.1916 CONCLUSIONI: ### all'udienza del 14.5.2025 con termini per memorie e repliche ex art.189 c.p.c. antecedenti detta udienza. ### P. ### P. ####### P. ####### Con atto di citazione del 3.6.2024 depositato in data ### ,con sede ###, iscrizione nel ### delle ### di ### (### TV ###, ### n. 1.###, codice fiscale , partita IVA , in persona del suo procuratore speciale Dr. , nato a ### il ###, (C.F. ) , domiciliat ###, giusta procura con scrittura privata autenticata dal notaio di ### del 20.07.2016, rep. n. 109823/###, rappresentata e difesa, per procura speciale ex art. 83 c.p.c.  estesa su separato foglio da intendersi materialmente congiunto ed in calce al detto atto, dall'Avv. ### - codice fiscale - con domicilio digitale, ai sensi degli artt. 16 e 16 sexies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modifiche, all'indirizzo di posta elettronica certificata: risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici e presso il quale dichiarava di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, e con numero di fax ###, conveniva in giudizio la in persona dell'organo suo legale rappresentante pro tempore, con sede ###, partita iva , codice fiscale , indirizzo di posta elettronica certificata: al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità della ne l verificarsi del sinistro del giorno 21.2.2018, in via principale, per responsabilità ex ### P. ### P. ####### P. ### P. ### art. 2052 c.c. ,danno cagionato da animali. ,in subordine, per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c e per l'effetto, sentirla condannare al pagamento, nell'esercizio del diritto di rivalsa dell'### tiva attrice, a norma degli artt. 1203 o 1916 o 1299 c.c., della somma di € 9.120,40 (8.120,40 + 1.000,00) o di quella diversa, che fosse stata accertata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia ad istruttoria esperita, anche in via equitativa, il tutto oltre il danno da rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. sulle somme rivalutate dal fatto al saldo; vinte le spese di lite. 
Asseriva l'esponente che : in data 21 febbraio 2018, in ### del ####, sulla strada regionale 71, al km. 107 + 300 mt., l'autovettura ### targata ### di proprietà della ###ra e condotta da mentre procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia, veniva colpita nella parte anteriore laterale destra da un cinghiale che, improvvisamente, invadeva di corsa la carreggiata per attraversarla; di conseguenza, a sua volta, dopo aver investito il suino e perso il controllo del mezzo, la ### invadeva parzialmente la corsia di marcia opposta proprio al sopraggiungere dell'autovettura ### targata ### di proprietà e condotta dalla ###ra ,la quale veniva urtata, riportando danni alla fiancata sinistra. Intervenivano immediatamente sul luogo i ### della ### di ### i quali, dopo aver redatto documentazione fotografica dell'accaduto ed acquisito la testimonianza oculare del ### , che conduceva il proprio furgone a poca distanza dall'auto colpita dal cinghiale e le deposizioni dei conducenti, riportavano nel verbale quanto segue: “… si ritiene che la repentinità e l'imprevedibilità dell'attraversamento del cinghiale sia stata l'unica causa dell'incidente stradale e che, pertanto, nessuna responsabilità oggettiva possa essere imputata ad alcuno dei due conducenti …”. 
A seguito della richiesta di risarcimento danni inoltrata dalla proprietaria del veicolo ### l'esponente riferiva che, all'esito dell'istruttoria espletata, dell'esame del verbale di intervento dei ### dell'espletamento di consulenza medico-legale per l'accertamento dei danni alla persona e una perizia per l'accertamento dei danni al veicolo urtato dal veicolo assicurato stante la polizza RCA a garanzia della circolazione del detto veicolo ### della ###ra risarciva alla danneggiata la complessiva somma di € 8.120,40 a fronte dei danni al veicolo, alla persona del suo conducente e per spese legali. 
Successivamente, affermava che aveva più volte manifestato l'intento di agire in via di rivalsa nei confronti della ritenuta responsabile del danno e precisamente, in data 25 marzo 2021, la ### aveva inviato una monitoria richiedendo in rivalsa il pagamento di quanto versato alla danneggiata e a tale richiesta la dava riscontro il 17 maggio 2021 affermando: “… non è attiva alcuna copertura assicurativa afferente alla RCT per lesioni personali e/o morte causate dalla fauna selvatica e che, pertanto, qualsiasi eventuale responsabilità in capo alla , relativamente ai sinistri da fauna selvatica dovrà essere accertata nelle opportune sedi giudiziarie …” Successivamente, in data 19 giugno 2023, inviava altra raccomandata insistendo per il pagamento in rivalsa ma tale richiesta rimaneva senza esito. Infine, proseguiva l'attrice, in data 28 agosto 2023, il difensore di trasmetteva via PEC allau na diffida di pagamento rimasta anche questa senza esito né riscontro. ### Infine, il 5 marzo 2024 l'attrice esperiva, senza successo, il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162 del 2014 e pertanto instaurava il presente giudizio. 
Con memoria del 9.9.2024 si costituiva in giudizio la , (cf ), in persona della Presidente p.t. della ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### C.F.   per delega in calce al detto atto in base a D.G.R n. 541/2024 ed elettivamente domiciliata presso la medesima (### in #### n. 96, Fax 075/5043625 Fax 075/5043625 PEC: la quale contestava quanto asserito e preteso da parte attrice in quanto, come si leggeva nel verbale dei ### intervenuti sul luogo del sinistro, in data ###, alle ore 8.30 in ### del ### al Km 107+300 ,l'autovettura targata ### di proprietà di , condotta da , impattava con un cinghiale e andava a colpire il veicolo di , d alla stessa condotto, che si trovava sul lato opposto della strada.  ### assicuratrice di , asseriva la convenuta, affermava che in forza della polizza per la RC del veicolo DE ###, aveva risarcito a sia i danni al veicolo (euro 6.350,00) che alla persona della conducente (euro 820,00), oltre onorari (euro 950,00), per un importo complessivo di euro 8.120,40 e per questo eccepiva, preliminarmente e in rito, l'incompetenza per valore del Giudice adito per essere questa in capo al Giudice di ### stante che l'attrice aveva convenuto in giudizio la per ivi sentirla condannare al pagamento di euro 9.120,40 e l'art. 7 c.p.c. stabiliva che la competenza del Giudice di ### ammontava fino ad euro 10.000,00 e che ”Il giudice di pace è, altresì, competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purchè il valore della controversia non superi euro 25.000,00”,così che competente per valore, nel caso di specie trattandosi di danno prodotto dalla circolazione di veicoli, era il Giudice di ### Nel merito, la convenuta sosteneva che era la compagnia assicuratrice del veicolo di , targato ### che, come affermato da controparte,aveva risarcito il danno ad e che, in questa sede ###rivalsa nei confronti della a seguito di polizza per R.C. auto, ma nel verbale dei ### si leggeva che si trattava di “scontro laterale tra veicoli in marcia”,così che la vettura della sig.ra non aveva riportato danni derivanti da un impatto con un cinghiale, ma derivanti dall'impatto con il veicolo della il cui conducente aveva invaso la corsia di marcia opposta e colpito la vettura di quest'ultima, così che la asseriva di non essere responsabile del danno causato dalla vettura di e l'attrice non aveva titolo per agire in rivalsa nei confronti della La convenuta sosteneva altresì l'infondatezza della pretesa di controparte in quanto la legge 11/2/1992 n. 157, (“### per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), si limitava ad attribuire alle ### a statuto ordinario il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica, mentre con riferimento alle funzioni amministrative stabiliva che “Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142….”. Ai sensi della detta normativa,continuava la ### P. ##### convenuta,venivano predisposti annualmente i censimenti delle popolazioni di cinghiali, sulla base dei quali venivano redatti i piani di prelievo che cercavano di bilanciare l'obiettivo di mantenere numericamente la popolazione della specie con quello di evitare l'eccessiva sua proliferazione, evidenziando che qualsiasi intervento sulla strada non era di competenza della ### poiché con la L.R. n. 3/1999, la ### aveva trasferito alle ### le funzioni di progettazioni, costruzione, manutenzione e vigilanza delle strade regionali. 
Quindi la non disponeva di alcun dovere o potere di controllo o intervento sulle strade pubbliche la cui gestione si divideva tra ### (strade statali e autostrade) e ### (tutte le altre strade), ferma restando la competenza dei comuni per le tratte di loro pertinenza territoriale. 
Per mero scrupolo difensivo, la convenuta i evidenziava che secondo la giurisprudenza di legittimità, anche più recente (Cass. Civ. n. 9276/2014, cit.)., “ non può costituire oggetto di obbligo giuridico ..la recinzione di tutte le strade e la segnalazione generalizzata di tutti perimetri boschivi” e in ogni caso, come risultava dal verbale dei ### nel luogo del sinistro era presente la segnaletica “pericolo animali selvatici”. 
Proseguiva la convenuta asserendo l'assenza di responsabilità della stessa nella presente fattispecie, sia che fosse stata inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., sia invece che fosse stata inquadrata in quella dell'art.  2052 c.c.. avendo l'### correttamente dato esecuzione alla normativa statale e regionale sopra richiamata e l'attrice, gravata dal relativo onere in caso di applicazione dell'art. 2043 c.c., non aveva individuato né indicato quale fosse stato il comportamento omissivo tenuto dalla in relazione a specifici ed espressi obblighi ad essa spettanti, La condotta preventiva che eventualmente avrebbe potuto essere richiesta alla sulla base della normativa esistente atteneva, principalmente, alla realizzazione di campagne volte al contenimento della proliferazione della fauna selvatica,ma anche sotto tale profilo l'### aveva assolto pienamente i suoi doveri in quanto, anche per il periodo interessato dal sinistro per cui si discuteva, la asseriva di aver adottato tutte le misure di contenimento della specie cinghiale, compatibilmente e nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore. 
Non sussisteva neanche la responsabilità della ex art. 2052 c.c, stante che nel caso di specie non era proprietaria della strada e pertanto non poteva effettuare interventi strutturali sulla stessa ed avendo posto in essere tutte le misure idonee a gestire la fauna selvatica, monitorare il territorio ed effettuare i censimenti e i piani di abbattimento della specie, come richiesto dalla normativa in materia. 
La responsabilità del sinistro per cui è causa risultava. a dire delle convenuta,, altresì, imputabile al comportamento imprudente del conducente , il quale, laddove avesse tenuto una velocità moderata non avrebbe ucciso un cinghiale sul colpo, evitando di finire nella corsia di marcia opposta in quanto,con una velocità moderata, sarebbe stato in grado di avvistare tempestivamente l'animale e di evitare l'impatto, considerato che erano le 8.30 del mattino e quindi in pieno giorno e che era avvisato dalla segnaletica di “pericolo di attraversamento animali selvatici”. 
La convenuta sosteneva che, in qualità di ente capofila insieme con le #### e le ###
VINCE di ####### e ### aveva provveduto a richiedere all'#### un cofinanziamento per la realizzazione del “### 2011”, avente l'obiettivo di promuovere azioni mirate alla conservazione della specie di fauna selvatica particolarmente protette e nel contempo promuovere azioni che riducano gli incidenti provocati da fauna selvatica. Detto progetto, cui partecipava non solo la Regione ma anche la ### prevedeva la possibilità di installare i dissuasori elettronici, esclusivamente nelle zone con più alta frequenza di incidenti. Nel realizzare le varie azioni previste dal suddetto progetto, era stato effettuato, tra l'altro, il monitoraggio delle strade dell' per verificare l'incidenza dei sinistri con animali selvatici su ognuna di esse, al fine di predisporre l'installazione di dissuasori esclusivamente nei punti di maggior incidenza e tenendo in considerazione la possibilità di reale applicazione degli stessi sulla base delle caratteristiche del tratto viario.Detti dispositivi ,asseriva la convenuta,erano stati, quindi, installati solamente nei tratti di strada dove si verificava un alto numero di incidenti stradali con animali selvatici e la ### di ### aveva installato i sistemi di prevenzione ubicandoli nelle zone con più alta frequenza di incidenti, La convenuta contestava altresì il quanum debeatur preteso e concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice, per tutte le motivazioni esposte, con vittoria di sese di lite. 
Fissata la prima udienza ex art.171 c.p.c.per il giorno 4.12.2024,alla luce delle eccezioni e richieste delle parti,il Giudice riservava la decisione, assunta con ordinanza del 5.2.2025 con la quale ,ritenuto che le questioni pregiudiziali di incompetenza per valore di questo ### e di carenza di legittimazione attiva di parte attrice, come sollevate da parte convenuta, avrebbero potuto essere decise unitamente al merito ,che la causa era esaurientemente istruita con la documentazione versata in atti sia con l'atto introduttivo che con le memorie deputate e quindi che poteva essere decisa, fissava per discussione l'udienza del 14.5.2025, concedendo alle parti i termini antecedenti detta udienza di cui all'art.189 c.p.c. per il deposito delle memorie previste da tale norma. 
All'udienza di cui sopra il Giudice riservava la decisione. 
In merito alle questioni pregiudiziali in rito sollevate da parte convenuta e in primo luogo, la asserita carenza di legittimazione attiva di ad essere parte di questo giudizio per essere la compagnia assicuratrice del veicolo di , targato ### e che aveva risarcito il danno al veicolo targato ### di e alla persona della stessa e che, in questa sede ###rivalsa nei confronti della per quanto corrisposto alla detta danneggiata, la convenuta rilevava che detta ### gnia assicuratrice aveva risarcito la sig.ra a seguito di polizza per R.C. auto e che nel verbale dei ### si leggeva che si trattava di “scontro laterale tra veicoli in marcia”. Quindi, proseguiva la convenuta, la vettura della sig.ra non aveva riportato danni derivanti da un impatto con un cinghiale, ma conseguenti all'impatto con il veicolo della il cui conducente aveva invaso la corsia di marcia opposta percorsa dalla vettura condotta dalla prima e colpito il detto veicolo, così che la ### bria non era responsabile del danno causato dalla vettura di assicurata dell'odierna attrice e non aveva titolo per agire in rivalsa nei confronti della A tale proposito va tuttavia osservato che, per costante Giurisprudenza, la legittimazione ad causam è la condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal Giudice una decisione di merito, favorevole o contraria e dipende dalla domanda, come previsto dall'art.81 c.p.c.,così che deve essere verificata dal Giudice soltanto ### sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto. Il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere.(v. Corte appello - ### 02/01/2025, n. 9 ;Cassazione civile sez. I,28/10/2024, n.27766) e quindi la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal Giudice se risultante dagli atti di causa. (Cassazione civile sez. III - 01/04/2025, n. 8625) altrimenti deve essere dimostrata da chi la solleva e decisa con il merito.Nel caso di specie la domanda di parte attrice è volta ad ottenere, in rivalsa ed in base al'ar.1916 c.c.quanto corrisposto per il proprio assicurato ad un soggetto danneggiato ritenendo che il danno sia ascrivibile ad un terzo soggetto e per questo chiede una decisione del Giudice in senso positivo o negativo mentre l'effettiva titolarità o meno del rapporto giuridico sottostante va decisa con il merito, in base alle prove fornite dalle parti circa la sussistenza o meno, in capo a parte attrice, di detta titolarità cheai sensi dell'art.1916 c.c.,appare dimostrata. 
Riguardo l'incompetenza per valore di questo ### in favore del Giudice di ### ai sensi dell'art.7 2° comma c.p.c. nuova formulazione eccepita da parte convenuta, si rileva che la domanda di parte attrice è tesa a far riconoscere, in suo favore, il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, sino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso terzi, ex art.1916 c.c. e la giurisprudenza afferma che il diritto di surrogazione riconosciuto all'assicuratore che ha pagato l'indennità può essere esercitato solo nei confronti dei “terzi responsabili”, per tali intendendosi non i 'terzi obbligati' o i soggetti tenuti ad una prestazione corrispondente a quella che l'assicuratore ha effettuato in via di indennizzo, ma coloro che sono estranei al rapporto assicurativo e che per contratto, per fatto illecito o per altra causa sono tenuti a rispondere di un evento imputabile ad essi o a persone del cui operato essi devono rispondere. In questo caso, parte attrice sostiene che causa del sinistro è stato l'improvviso attraversamento della carreggiata percorsa dall'auto del ad opera di un cinghiale che ha colpito il mezzo mandandolo ad urtare quello che proveniva nella opposta corsia di marcia,causando danni al veicolo e al conducente,e per questo la domanda di surroga dopo l'avvenuto risarcimento, è stata proposta nei confronti del soggetto terzo, responsabile del fatto illecito in quanto tenuto alla custodia della fauna selvatica, nel caso, l'attuale Ente convenuto, estraneo al rapporto assicurativo e ritenuto responsabile dell'evento per fatto illecito ai sensi dell'art.2052 c.c. Non trattandosi quindi di “causa di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli o di natanti” secondo l'esatta dizione dell'art.7 secondo comma c.p.c. c. con riferimento all'art.2052 c.c,ma di causa volta alla surrogazione dell'assicuratore nei diritti del proprio assicurato nei confronti del terzo responsabile del danno risarcito in nome e per conto dell'assicurato stesso,tale comma non si applica nè si applica l'art.7 1° comma c.p.c. che recita “Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimina euro quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice” e quindi si applica l'art.9 c.p.c.per il quale il Tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice e in base alla domanda, ai sensi dell'art.10 c.p.c..e nel caso la domanda proposta ha un valore di €.9.120,40,oltre interessi e rivalutazione monetaria, non riguarda beni mobili né un risarcimento a seguito di sinistro ### automobilistico del quale la responsabilità sia ascrivibile ad uno o entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti e quindi la cognizione della stessa è di competenza di questo Giudice. 
Venendo al merito della controversia: come risulta dai documenti prodotti da parte attrice e non contestati da parte convenuta e nello specifico, dal Verbale dei ### della ### di ### del 3.3.2018( ved.doc.n.1 di parte attrice),risulta che gli stessi intervenivano in ### del ### sulla strada regionale n.71 con limite di km/h70 in corrispondenza del km.107+300 in data ### ,in giorno feriale,alle 8,30 del mattino per “### laterale fra veicoli in marcia” tra il veicolo A) come ivi descritto di proprietà di e condotto da , veicolo assicurato con il veicolo B) come ivi descritto,condotto dalla proprietaria ,assicurata con Nel detto verbale, sotto il tiolo “ ###'INCDENTE” si legge “### 8,35 del mattino del 21.2.2018 la ### di ### della ### ha incaricato la pattuglia di questo Comando…. di portarsi a ### del ### al Km.107 della s.r.(strada regionale n.d.r.).poichè un conducente aveva investito un cinghiale”. ### sul posto dopo cinque minuti dalla segnalazione, la pattuglia constatava che nell'incidente, “…originato da un cinghiale, erano state coinvolte due automobili, indicate in rubrica come A)e B). A chiarire la vicenda prima ancora delle dichiarazioni dei due conducenti e dei rilievi da eseguire è stato il ### , il quale stava viaggiando su un furgone che seguiva il veicolo A). Egli ha raccontato ai militari che, il veicolo A) stava viaggiando con direzione ### del ###dalla destra della strada improvvisamente era sbucato un cinghiale di grosse dimensioni che aveva colpito all'angolo anteriore destro il veicolo A).### tuttavia non aveva respinto e sbalzato l'animale, ma l'aveva investito al punto che il cinghiale, per qualche secondo era finito sotto il mezzo, causandone così l'ingovernabilità da parte del conducente. Il veicolo A) privo di controllo era sbadato sulla sinistra andando a colpire lateralmente il veicolo B che proveniva in senso opposto, A seguito dell'impatto il veicolo B) aveva terminato la propria corsa nella cunetta per la raccolta dell'acqua a lato strada ,sulla propria destra; il cinghiale, una volta sbalzato dal veicolo A) era caduto nella cunetta posta a lato strada, a destra del medesimo veicolo ,privo di vita. Il conducente del veicolo A) invece era riuscito a prendere il controllo del mezzo e a fermarsi poco più avanti a lato strada. I militari dopo aver congedato il testimone, hanno quindi effettato rilievi fotografici dei due veicoli e dell'animale, dai quali è emerso che la dinamica dei fatti non poteva essere diversa da quella raccontata dal ### Anche i due conducenti,che viaggiano da soli nei due veicoli, hanno sommariamente fornito versioni che confermavano la medesima ricostruzione”. Si legge altresì che i verbalizzanti convocavano personale del ### viabilità della ### di ### per ripristinare la strada e per contattare la ditta specializzata per la rimozione della carcassa dell'animale e concludevano il verbale asserendo che “ ### nel tratto di strada interessato dall'incidente sia ben segnalato il pericolo di attraversamento di animali selvatici, si ritiene che la repentinità e l'imprevedibilità dell'attraversamento del cinghiale sia stata l'unica causa dell'incidente stradale e che, pertanto, nessuna responsabilità oggettiva possa essere imputata ad alcuno dei due conducenti, Per tali ragioni i ### intervenuti hanno ritenuto doveroso non adottare alcun tipo di provvedimento nei loro confronti”(v.verb.allegato da parte attrice). ### Ai sensi dell'art.2043 c.c. in materia di risarcimento del danno qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno così che sono elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale: il fatto, il dolo o la colpa, il danno ingiusto, il nesso di causalità che rappresenta il legame eziologico tra un dato evento, sia esso originato da un'azione umana, sia esso naturale ed il prodursi di una determinata conseguenza rilevante per l'ordinamento giuridico, nonchè un elemento psicologico, ravvisabile alternativamente nel dolo o nella colpa: il dolo consiste nella coscienza e volontà del fatto e delle sue conseguenze;la colpa è la divergenza tra la condotta tenuta dal soggetto e lo standard del comportamento che l'ordinamento si aspettava da lui. La condotta deve cagionare un danno, dunque deve provocare direttamente degli effetti negativi: deve esistere nesso di causa tra il fatto illecito e l'evento dannoso, la cosiddetta “causalità materiale”, che serve per capire quando, in termini giuridici, possiamo dire che un danno è veramente conseguenza di un fatto illecito. 
Nel caso di specie,non essendo stata ravvisata dai ### intervenuti nella quasi immediatezza dell'evento né tantomeno dimostrata da parte convenuta una responsabilità extra contrattuale per fatto illecito come sopra descritta in capo al conducente dell'auto A) assicurata con per i danni subiti dal conducente del veicolo B) assicurato a seguito dell'evento verificatosi i data 21.2.2018,anche alla luce della testimonianza resa dal conducente del mezzo che seguiva l'auto indicata nel verbale dei ### quale veicolo A) assicurato stante che risulta ed è stato accertato che nessuna responsabilità era da attribuirsi allo stesso,non essendo emerso alcun nesso di causalità tra un comportamento doloso o colposo del medesimo ed il danno arrecato al veicolo B), la causa del sinistro va rinvenuta esclusivamente nell'attraversamento repentino e imprevedibile della carreggiata percorsa dal veicolo A) da parte di un cinghiale descritto dal teste e riportato nel verbale redatto dai ### come “di grosse dimensioni”, che ha colpito il mezzo sul lato destro, gli faceva perdere il controllo dell'auto e lo faceva impattare con il veicolo B) che percorreva l'opposta corsia di marcia. 
Quindi,responsabile dei danni subiti dal veicolo B) e dal suo conducente,risarciti dall'### del veicolo A),attuale parte attrice,risarcimento per il quale chiede di surrogarsi nei diritti del proprio assicurato, è un terzo soggetto non direttamente coinvolto nel sinistro, ma responsabile del verificarsi dello stesso per essere il soggetto che ha l'obbligo di custodia della fauna selvatica in quanto, come sancito dalla Corte in ### sez. III del 12/03/2024, n. 6539, nel caso in cui si invoca una responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2052 del codice civile.,in quanto detta norma è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992, che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e che sono affidate alla quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.  ###.2052 c.c. afferma che “ Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”, che consiste in un evento imprevedibile e inevitabile che sfugge al controllo del proprietario o dell'utente dell'animale ed è stato quindi stabilito il principio per cui, nell'azione ### di risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva alla poiché titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, come anche delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, pure se svolte da ulteriori enti, mentre la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata, in ossequio al principio di effettività, all'ente, sia esso ####, ### o ### zione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente; in quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.).( v. Tribunale - L'### 05/04/2023, n. 234 ;Tribunale sez. IV - Torino, 11/01/2022, n. 75; Tribunale sez. I - Pisa, 18/11/2022, 1428;### civile sez. VI - 24/03/2021, n. 8206). 
Nel presente caso l'attraversamento dell'ungulato è avvenuto sulla ### n.71 al Km.107+300 come risulta chiaramente dal Verbale dei ### di ### intervenuti sul luogo del sinistro, con la conseguenza che è dimostrata, a parere di chi scrive ,la responsabilità della ai sensi dell'art.2052 c.c. che non ha dimostrato, come suo onere,la sussistenza dell'esimente del caso fortuito,cioè che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema ,di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi,risultando l'affermazione dell'Ente convenuto di aver predisposto idonei mezzi di protezione a tutela della circolazione dei veicoli, del tutto generica ,non suffragata da elementi concreti atti a dimostrare che, sul tratto di strada in questione, siano stati apposti i presidi dalla stessa descritti e di cui alla convenzione con la ### di ### (non chiamata in causa quale delegata dalla p er la gestione della fauna selvatica n.d.r., ) con fondi del ###072 come da delibera della ### del 28.9.2017 versata in atti quale doc.n.5 di parte convenuta,peraltro non riguardante il territorio del Comune di castiglione del### ma di altri 4 Comuni espressamente indicati in detta deliberae non essendosi rilevata utile allo scopo ed idonea ad evitare l‘evento verificatosi, la mera apposizione del cartello di pericolo per attraversamento di animali selvatici, visto che è non è stata riscontrata dai ### né dimostrata in altro modo,la responsabilità ,quanto meno concorrente, in capo all'assicurato Legittimamente, pertanto, l'### parte attrice, dopo aver risarcito il danno causato dal proprio assicurato al veicolo e al conducente del veicolo B),ha chiesto di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del terzo soggetto,non coinvolto nel sinistro ma responsabile del verificarsi dello stesso ai sensi dell'art.2052 attuale convenuto, che non ha,come detto, dimostrato l'estraneità della propria posizione rispetto l'evento. ### La domanda va quindi accolta e la va condannata,ai sensi dell'art.1916 c.c. a pagare,in favore di nell'esercizio del diritto di rivalsa della stessa, a norma degli artt. 1916 c.c., la somma di € 9.120,40 (8.120,40 + 1.000,00) il tutto oltre il danno da rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. sulle somme rivalutate dal fatto al saldo. 
Le spese seguono la soccombenza.   P.Q.M.  Il Giudice Onorario del Tribunale di ### ,definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da on sede ###, iscrizione nel ### delle ### di ### (### TV n. ###, ### n. 1.###, codice fiscale , partita IVA , in persona del suo procuratore speciale Dr. , n ato a ### il ###, (C.F. ), domiciliat ###, giusta procura con scrittura privata autenticata dal notaio di ### del 20.07.2016, rep. n. 109823/###, rappresentata e difesa, per procura speciale ex art. 83 c.p.c. estesa su separato foglio da intendersi materialmente congiunto ed in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. ### - codice fiscale - con domicilio digitale, ai sensi degli artt. 16 e 16 sexies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modifiche, all'indirizzo di posta elettronica certificata: risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici e presso il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni, e con numero di fax ### contro , (cf , in persona della Presidente p.t. della ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### c.f. per delega a calce al detto atto in base a D.G.R n. 541/2024 ed elettivamente domiciliata presso la medesima ### P. ### P. ####### P. #### (### in #### n. 96, Fax 075/5043625 Fax 075/5043625 PEC: Dichiarata, preliminarmente ed in rito, la legittimazione attiva di parte attrice ad essere parte di questo giudizio e dichiarata, preliminarmente ed in rito, la competenza per valore di questo Giudice a decidere della presente controversia, accoglie la domanda e per l'effetto, condanna la in persona della Presidente p.t.  della ### a pagare,in favore di n persona del suo procuratore speciale Dr. nell'esercizio del diritto di rivalsa spettante alla stessa ai sensi dell'art.1916 c.c, la somma di € 9.120,40 (8.120,40 + 1.000,00) il tutto oltre il danno da rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. sulle somme rivalutate dal fatto al saldo. 
Condanna la in persona della Presidente p.t. della ### a pagare le spese di lite in favore di n persona del suo procuratore speciale Dr.  se gue:€.5.077,00 per compenso professionale,oltre ### e ### come per legge.  ### 3.6.2025 #### 

causa n. 2258/2024 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Tribunale di Bologna, Sentenza n. 3615/2025 del 16-12-2025

... venditrice e del notaio rogante, come risulta da una scrittura privata sottoscritta in data ### dalle parti; - che ### non gli ha restituito la somma mutuata. Pertanto, ### chiede la condanna di ### al pagamento di euro 43.940,00 oltre interessi. ### si difende eccependo: - che era incapace al momento della sottoscrizione della scrittura; - che la firma apposta alla scrittura non è sua; - che il denaro utilizzato per la compravendita dell'immobile potrebbe essere dello stesso ### non di ### perché potrebbe derivare da precedenti dazioni da ### a ### Pertanto, ### chiede il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di ### alla restituzione di tutte le somme indebitamente ricevute. 2. La domanda principale è fondata. Il Tribunale osserva: 1) nella scrittura privata del 1/10/20 risulta che “i ###ri ### ed ### concedono al #### un prestito in denaro”, in particolare ### avrebbe ricevuto da ### euro 43.940,00 tramite tre assegni circolari a favore di determinati soggetti; 2) la Ctu grafologa nominata, con percorso motivato e condivisibile, ha attribuito la sottoscrizione disconosciuta a ### 3) AT ha depositato copia degli assegni emessi a favore dei soggetti (leggi tutto)...

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Repubblica Italiana Tribunale di ### del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 9715/2023 tra le parti: #### (C.F.: ###) − Difesa: Avv.to ### − Domicilio: ### 1 40137 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.to #### (C.F.: ###) − Difesa: Avv.ta ### − Domicilio: ###, 26 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.ta ### a ### il ### sulle seguenti conclusioni: ### “accertare e dichiarare che il #### risulta essere debitore nei confronti del #### della somma di €43.940,00 a seguito della scrittura privata sottoscritta in data ### e per l'effetto condannare il #### al pagamento a favore del #### della somma di € 43.940,00, o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. In ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione dalla messa in mora al saldo. Respingere la domanda riconvenzionale così come proposta perché infondata in fatto e in diritto” ### “nel merito, in via principale - respingere tutte le domande proposte da parte attrice, per i motivi tutti esposti in narrativa e, conseguentemente dichiarare che nessuna somma è dovuta dal convenuto a parte attrice; nel merito, in via riconvenzionale - condannare ### a restituire a ### tutte le somme indebitamente ricevute, nella misura determinata in corso di causa” Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.  ### allega: - di aver prestato a ### 43.940,00 € per la compravendita di un immobile, tramite la dazione di assegni circolari a favore della venditrice e del notaio rogante, come risulta da una scrittura privata sottoscritta in data ### dalle parti; - che ### non gli ha restituito la somma mutuata. 
Pertanto, ### chiede la condanna di ### al pagamento di euro 43.940,00 oltre interessi.  ### si difende eccependo: - che era incapace al momento della sottoscrizione della scrittura; - che la firma apposta alla scrittura non è sua; - che il denaro utilizzato per la compravendita dell'immobile potrebbe essere dello stesso ### non di ### perché potrebbe derivare da precedenti dazioni da ### a ### Pertanto, ### chiede il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di ### alla restituzione di tutte le somme indebitamente ricevute.  2. 
La domanda principale è fondata. 
Il Tribunale osserva: 1) nella scrittura privata del 1/10/20 risulta che “i ###ri ### ed ### concedono al #### un prestito in denaro”, in particolare ### avrebbe ricevuto da ### euro 43.940,00 tramite tre assegni circolari a favore di determinati soggetti; 2) la Ctu grafologa nominata, con percorso motivato e condivisibile, ha attribuito la sottoscrizione disconosciuta a ### 3) AT ha depositato copia degli assegni emessi a favore dei soggetti indicati nella scrittura privata, così assolvendo il proprio onere probatorio in merito alla conclusione del mutuo e al suo conseguente diritto alla restituzione della somma prestata a FM (il diritto alla ripetizione sussisterebbe anche qualificando la fattispecie in termini di adempimento del terzo); 4) il convenuto ha messo in dubbio la titolarità della somma di cui agli assegni circolari, sostenendo che il denaro consegnato potesse derivare da precedenti dazioni poste in essere da ### a ### che si sarebbe offerto di custodire i proventi della vendita della casa paterna del convenuto; 5) tuttavia, la circostanza è rimasta priva di riscontro istruttorio; 6) la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla ### della Repubblica presso il Tribunale di ### allegata da FM, non chiarisce questo aspetto, posto che nel capo di imputazione f) si legge solo: “in data ### [gli imputati, tra cui ### inducevano ### a sottoscrivere una scrittura privata nella quale si impegnava a restituire circa 80.000 € ricevuti in prestito da ### e Semeraro”; quindi non emerge quale possibile condotta delittuosa né la fittizia sottoscrizione di un contratto di mutuo tra AT e FM (incentrandosi il disvalore del capo f) nella pattuizione di un contratto di mutuo a tasso presumibilmente usuraio) né si fa in alcun modo riferimento al deposito del corrispettivo della vendita della casa paterna di ### da parte di ### 7) dal meccanismo “consegna di somma - restituzione di identica somma” (così come dall'adempimento del terzo) in via di principio non deriva il pregiudizio richiesto dall'art. 428 cc, almeno in assenza di elementi di segno contrario, che non emergono dalle istanze istruttorie di ### 3. 
La domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto è generica e manca di riscontro istruttorio, perché FM non ha individuato né ha provato la consegna delle somme di cui chiede la restituzione (il capitolo di prova orale n. 3 si riferisce alla consegna di una somma a ###.  4. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi. 
Spese di Ctu, liquidate come in atti, a definitivo carico di ### P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, così provvede: 1) condanna ### a restituire ad ### euro 43.940,00 oltre interessi ex art. 1284 comma IV cc dalla domanda; 2) rigetta la domanda riconvenzionale; 3) condanna ### a rifondere ad ### le spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 (di cui 3.717,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi; 4) spese di Ctu a definitivo carico di #### 15/12/2025 Il giudice
Certificazione di conformità Io sottoscritto Avv. ### (###) del foro di ### - pec: ### , nella qualità di procuratore del #### ai sensi dell'art. 16 bis, IX bis del D.L. n° 172/2012 attesto la conformità della presente sentenza n° 3615/2025 pubblicata in data ### dal Tribunale di ### emessa nella causa contro #### contenuta nel fascicolo informatico del procedimento n° 9715/2023 in carico presso il Tribunale di ### dal quale è stata estratta. 
Avv. ### Bassini

causa n. 9715/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Siracusano

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Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 1082/2025 del 23-12-2025

... ditta opposta ammonterebbe ad euro 16.718,68, e sia la scrittura privata del 24.1.2022, conciliativa della controversia insorta tra la ditta opposta e l'altro committente dell'appalto, sig. ### destinatario del decreto ingiuntivo n. 658/2021 del 29.5.2021 con il quale parte opposta, richiamando la fattura n. 2/2021 del 29.6.2021, aveva ingiunto allo stesso il pagamento della somma di euro 18.390,55. Con la suddetta scrittura privata la ditta opposta e il sig. ### hanno stabilito che, con il versamento della somma ingiunta, comprensiva di capitale e accessori (euro 19.195,12 di cui euro 18.390,55 per capitale): “le parti rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa derivante dal decreto ingiuntivo n. 658/2021 e dalla fattura n. 2/2021 ad esso sotteso e la ditta ### in persona dell'omonomo titolare, all'esatto pagamento della somma di cui al punto 3 del presente atto, rinuncerà ad avvalersi del decreto ingiuntivo n. 658/2021” (cfr. punto 4 della scrittura privata). Sulla base di tale scrittura, parte opponente sostiene che la pretesa azionata dall'opposta sia stata interamente soddisfatta mediante il pagamento dell'intero saldo da parte del coobbligato ### ex art. 1293 c.c., così (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Unica CIVILE Il Tribunale di Campobasso, in persona del ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA resa nella causa civile iscritta al n. 675/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA ### nato a ### (### il ###, rappresentato e difeso, per procura alle liti su foglio separato in calce all'atto di citazione, dall'### e dall'### presso il cui studio professionale, in ### C.so ### n. 75, è elettivamente domiciliat ###persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'### presso il cui studio professionale, in ### C.so ### n. 100, è elettivamente domiciliata; CONVENUTA-OPPOSTA MOTIVI DELLA DECISIONE ### del contendere attiene la richiesta di pagamento della ditta ### della somma di euro 7.898,07 a titolo di mancato pagamento del saldo dell'appalto ad oggetto lavori edili eseguiti in ### per la costruzione di un immobile per civile abitazione di proprietà del sig.  ### e del sig. ### La ditta opposta ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Campobasso il decreto ingiuntivo n. 98/2022, emesso in data ### e notificato all'opponente in data ###, avverso il quale, con citazione notificata in data ###, il sig. ### ha proposto opposizione eccependo: 1) l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della negoziazione assistita; 2) la carenza dei presupposti ex art. 633 cpc, essendo inidonea la sola fattura a costituire valida prova della esistenza del credito in assenza, tra l'altro, dell'attestazione della regolare tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 e seguenti del c.c.; 3) la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito azionato; 4) nel merito, premessa la stipula tra le parti del contratto di appalto nel marzo 2019 e le risultanze della contabilità finale redatta dal direttore dei lavori, parte opponente ha osservato come i rapporti economici tra le parti siano stati definiti con la transazione del 24.1.2021 intervenuta dopo che parte opposta aveva chiesto ed ottenuto nei confronti del solo sig. ### altro decreto ingiuntivo recante il n. 658/2021 dell'importo di euro 18.390,55. Avanzata domanda riconvenzionale per il grave ritardo nell'esecuzione dei lavori e per i gravi vizi dell'opera, l'opponente ha concluso nei seguenti termini: “1) In rito: dichiarare improcedibile il presente procedimento monitorio, o in alternativa disporre a carico del ricorrente l'onere di esperire la procedura negoziale di cui al DL n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014; 2) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in violazione delle norme ex art. 633 e 634 c.p.c.; 3) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di certezza ed esigibilità del credito opposto; 4) nel merito: revocare il decreto ingiuntivo in quanto emesso senza alcuna ragione sottostante per somme non dovute, accogliendo pertanto la presente opposizione e rigettando le pretese avverse; 5) in via riconvenzionale accertare e dichiarare che l'opera eseguita dalla ditta ### è risultata viziata così come denunciato in atti; 6) conseguentemente condannare la ditta ### al risarcimento danni ex art. 1223 c.c. in favore dell'opponente; 7) condannare parte opposta al risarcimento danni da responsabilità aggravata ex art.  96 c.p.c.” La società opposta si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza delle questioni preliminari e, nel merito, ha osservato come, per volere degli stessi fratelli ### le fatture erano state singolarmente a loro intestate dividendo l'importo ancora dovuto e che l'intervenuta transazione aveva avuto ad oggetto la sola posizione dell'altro comproprietario ### destinatario del decreto ingiuntivo 658/2021, senza alcuna espressa o tacita rinuncia al credito ancora vantato nei confronti dell'odierno opponente. Contestando punto per punto le richieste dell'opponente, oggetto della domanda riconvenzionale, ha così concluso:” 1) dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 98/2022 del 17.2.2022, emesso dal ### del Tribunale di Campobasso dott.ssa ### ex art. 648 I° comma, cpc; 2) rigettare la domanda degli opponenti perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto 98/2022 del 17.2.2022, emesso dal ### del Tribunale di Campobasso dott.ssa ### dichiarandolo definitivamente esecutivo; 3)accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria della ditta opposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo; 4) accertare e dichiarare l'infondatezza della spiegata domanda riconvenzionale per le motivazioni esposte in premessa e, per l'effetto, rigettarla; 5) accertare e dichiarare che alcun danno è derivato all'opponente dall'esecuzione dei lavori ad opera della ditta ### né è alla stessa imputabile e, conseguentemente, rigettare la domanda riconvenzionale dell'opponente co ogni effetto di legge in uno con la richiesta di condanna ex art. 96 cpc, avanzata dall'opponente; 6) accertare e dichiarare l'esatto ammontare dei lavori eseguiti dalla ditta ### e, conseguentemente, determinare con una consulenza tecnica di ufficio, l'ammontare del credito vantato dalla ditta ### anche tenuto conto del contenuto della perizia di parte a firma del geom. ### e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della diversa somma che risulterà in corso di causa”. 
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione e concesso termine all'opposta per l'espletamento della negoziazione assistita, la causa è stata istruita con le prove richieste dalle parti e con la consulenza tecnica d'ufficio. Terminata la fase istruttoria il ### all'udienza del 24 ottobre 2025 ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. 
In via preliminare, ribadisce il Tribunale l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della azione monitoria per l'omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita da parte dell'opposta. 
Infatti, la negoziazione assistita è obbligatoria in due casi: per risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, nei casi di sinistri stradali, oppure per il pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a cinquantamila euro mentre non è obbligatoria: nei procedimenti per ingiunzione, vale a dire, nelle richieste di emissione di un decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione allo stesso, nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva per comporre la lite, indicati dall'art. 696 bis cpc, nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, cosiddetti "procedimenti camerali", nei giudizi, principali o incidentali, di opposizione all'esecuzione forzata, nell'azione civile esercitata nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile. 
Da quanto detto è evidente che nel caso in esame, parte opposta, trattandosi di un procedimento di ingiunzione e di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva la facoltà e non l'obbligo di avviare la negoziazione assistita. ###. 3, comma 3, lett. A del D.L. n. 132/2014 prevede, infatti, che l'obbligo della negoziazione non si applica nei procedimenti per ingiunzione "inclusa l'opposizione", senza nessuna eccezione. ### di improcedibilità, ribadita dall'opponente nelle proprie note conclusive, va pertanto rigettata in quanto infondata. 
Altrettanto infondate risultano le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'opponente in merito all'asserita inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo o sulla mancanza di certezza, esigibilità e liquidità del credito azionato in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso quanto la sussistenza o meno della pretesa creditoria che, trattandosi di un giudizio a cognizione piena ed esauriente, deve essere accertata mediante gli ordinari mezzi istruttori e non in forza della documentazione di provenienza unilaterale. Inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Incombe, quindi, su parte convenuta opposta l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. Si rileva, poi, che con sentenza 30.10.01 n. 13533, in tema di riparto dell'onere probatorio, le ### risolvendo un contrasto da tempo insorto nella giurisprudenza di legittimità, in ordine al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni, hanno affermato il principio a termini del quale "... il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa," costituito dall'avvenuto adempimento. 
Tale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. inteso anche come inesatto adempimento. La sentenza pone quindi a carico del creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, non solo la prova dell'adempimento della propria obbligazione, ma anche la prova dell'esatto adempimento attesa l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente. 
Alla luce dei principi sopra indicati, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, parte opposta ha fornito prova sufficiente della fonte del diritto di credito dalla stessa azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo essendo stato prodotto in atti, oltre la fattura n. 3/2021, anche il contratto di appalto stipulato tra le parti in data ###. 
Inoltre, non può non rilevarsi come parte opponente, ricevuta la fattura n. 3/2021 e la diffida ad adempiere con raccomandata del 6 settembre 2021 (cfr. allegata al fascicolo monitorio), con la quale parte opposta ha chiesto il pagamento della fattura n. 2/2021 dell'importo di euro 18.390,55 e della fattura n. 3/2021 dell'importo di euro 7.898,07, nulla ha contestato. 
Ebbene, ciò costituisce ulteriore elemento di prova della fondatezza della pretesa creditoria, come da pacifico orientamento della Suprema Corte secondo cui: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Tuttavia, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare (Cass. n. 23499/2004); inoltre, “la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione” (Cass. n. 15832/2011, nel senso che la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto, anche Cass. n. 13651/2006). ...". 
Non da ultimo, si osserva che il committente, avendo lamentato vizi specifici dell'opera, ha ammesso implicitamente che i lavori sono stati eseguiti. Consegue che la ditta opposta è sollevata dall'onere di provare l'esecuzione delle opere oggetto di appalto (cfr. Cass. n. 18418/2025).. 
Tra l'altro la stessa parte opponente non ha contestato il rapporto intercorso tra le parti né il quantum debeatur (precisazione resa all'udienza del 12.9.2025) ma ha eccepito l'estinzione del credito ingiunto affermando che il saldo dei lavori è già stato interamente corrisposto alla ditta ### Nello specifico, l'opponente, a fondamento della propria tesi estintiva dell'obbligazione, richiama sia la contabilità finale redatta dal direttore dei lavori, #### secondo cui, accertati in complessivi euro 164.336,96 i costi per i lavori eseguiti e detratti gli acconti già versati, il saldo finale ancora dovuto in favore della ditta opposta ammonterebbe ad euro 16.718,68, e sia la scrittura privata del 24.1.2022, conciliativa della controversia insorta tra la ditta opposta e l'altro committente dell'appalto, sig. ### destinatario del decreto ingiuntivo n. 658/2021 del 29.5.2021 con il quale parte opposta, richiamando la fattura n. 2/2021 del 29.6.2021, aveva ingiunto allo stesso il pagamento della somma di euro 18.390,55. 
Con la suddetta scrittura privata la ditta opposta e il sig. ### hanno stabilito che, con il versamento della somma ingiunta, comprensiva di capitale e accessori (euro 19.195,12 di cui euro 18.390,55 per capitale): “le parti rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa derivante dal decreto ingiuntivo n. 658/2021 e dalla fattura n. 2/2021 ad esso sotteso e la ditta ### in persona dell'omonomo titolare, all'esatto pagamento della somma di cui al punto 3 del presente atto, rinuncerà ad avvalersi del decreto ingiuntivo n. 658/2021” (cfr. punto 4 della scrittura privata). 
Sulla base di tale scrittura, parte opponente sostiene che la pretesa azionata dall'opposta sia stata interamente soddisfatta mediante il pagamento dell'intero saldo da parte del coobbligato ### ex art. 1293 c.c., così liberando da ogni obbligazione l'altro condebitore odierno opponente.  ### di estinzione dell'obbligazione, che viene dall'opponente avanzata per la prima volta in occasione dell'odierna opposizione a decreto ingiuntivo, non pare potersi condividere. 
Nella specie, la transazione intervenuta tra la ditta opposta e il sig. ### non copre assolutamente l'oggetto dell'odierna domanda contenziosa e le situazioni giuridiche ad essa sottese dal momento che nella scrittura privata non sono stati regolamentati i rapporti tra la ditta opposta e il sig.  ### ad oggetto un credito per un ammontare diverso e sulla base di una fattura, intestata ad un soggetto diverso, che non è stata oggetto di trattativa. 
Peraltro, si evince dalla documentazione in atti (decreto ingiuntivo n. 65872021), che parte opposta, richiamando nel corpo del ricorso la contabilità di fine lavori redatta dal direttore dei lavori, non ha agito per l'intero nei confronti del sig. ### Infatti, dalla contabilità finale risulta che i lavori eseguiti ammontano ad euro 164.336,96 e gli acconti versati pari ad euro 140.576,78, con un saldo finale di euro 23.760,18 e non 16.718,68, come sostenuto dall'opponente. Inoltre, non hanno alcuna rilevanza in questo giudizio le somme contestate all'impresa dal direttore dei lavori né quelle richieste dalla ditta ### sia perché trattasi di questioni mai allegate dall'opponente e sia perche, quella avanzata dell'opposta, intesa ad ottenere il riconoscimento di somme ulteriori rispetto a quelle ingiunte per aver realizzato il rivestimento esterno in pietra di spessore superiore e da valutare a metro cubo secondo il ### delle ### del ### è palesemente infondata per quanto previsto al punto 18 del contratto di appalto: “posa in opera di pietra per rivestimento esterno, posato a vista, con sigillatura delle fughe, comprensivo di malta, tagli, pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte…euro 60,00 a mq”.  ###. 1567 c.c. espressamente stabilisce che "se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarlo, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, in mancanza è determinata dal giudice". 
La previsione normativa sopra riportata impone, quindi, di privilegiare l'accordo delle parti con riguardo alla misura del corrispettivo e, pertanto, la richiesta dell'opposta, che utilizzando i criteri residuali (prezziario regionale e prezzi di mercato all'epoca dei lavori) vorrebbe ottenere un maggior importo rispetto a quello pattuito, non è fondata. 
Sulla domanda riconvenzionale per i vizi dell'opera oggetto di appalto. 
All'esito della prova orale e delle risultanze della CTU la domanda riconvenzionale va parzialmente accolta. 
Anzitutto nessun rimprovero può essere mosso alla ditta appaltatrice per il ritardo nell'esecuzione delle opere: dalla documentazione prodotta dall'opposta (cfr. doc. 7 della comparsa di costituzione), vi sono state diverse varianti che hanno legittimamente comportato un ritardo nella consegna dei lavori (una prima variante per la posa in opera di n. 6 pali in c.a. in sottofondazione, una seconda variante per la nuova collocazione della scala esterna rispetto a quanto previsto nel progetto e, infine, una terza variante per modifiche apportate al solaio e alla carpenteria di copertura rispetto a quanto previsto nel progetto iniziale).  ### delle suddette varianti, oltre che risultare documentalmente, è stata confermata dal direttore dei lavori, geom ### e dai testi ### e ### escussi all'udienza del 12.02.2024. 
Sui gravi vizi di costruzione, rileva quanto accertato dal geom. ### in sede di consulenza tecnica d'ufficio. 
Parte opponente ha dedotto, in particolare, che “la scala in cemento armato deve essere demolita, non essendo possibile posare i gradini a causa di una evidente sproporzione tra le alzate del primo gradino e dell'ultimo”. 
Il consulente, in risposta al primo quesito, ha rilevato che: “la scala in oggetto è una scala realizzata in cemento armato che collega il piano interrato destinato a garage con il piano terra avente destinazione residenziale. La scala oggetto del rilievo risulta essere realizzata a regola d'arte; i gradini della stessa presentano una diversità di pochi millimetri nelle altezze che rappresenta generalmente una situazione “normale” in quanto le strutture realizzate in cemento armato, allo stato grezzo, per le modalità in cui vengono eseguite, presentano le dette difformità. Dette diversità di altezza non comporteranno problematiche al momento del rivestimento dei gradini in quanto gli stessi dovranno essere regolarizzati (come sempre avviene in una fase di completamento di una struttura in cemento armato) in fase di rifinitura tenendo conto anche del materiale (alzate e pedate) che si sceglierà per il completamento. Pertanto, la differenza di altezza dei gradini non sarà di ostacolo all'esecuzione di un corretto rivestimento della scala. Da quanto detto deriva, quindi, che non si prevedono oneri aggiuntivi rispetto a quelli che sono necessari per la normalità operativa di completamento e finitura di una scala”. 
Accertata l'esecuzione a regola d'arte della scala in cemento, nulla è dovuto all'opponente per il completamento dell'opera (massetto e rivestimento delle pedane e delle alzate) perchè non previsto nel contratto di appalto.  ###, inoltre, si duole che: “la muratura esterna in pietra presenta angoli vivi e non levigati, che necessitano di rimozione in quanto potenzialmente pericolosi”. 
Il consulente, rispondendo al secondo quesito, ha osservato che: “###accertamento effettuato sulle murature esterne del fabbricato nonché sul perimetro esterno degli infissi, si può notare che la posa in opera della pietra a faccia vista, a parere del sottoscritto, è stata posata in maniera corretta e secondo le buone regole del costruire. In alcuni punti del paramento esterno si evidenziano alcuni conci della muratura a faccia vista con spigoli vivi che non sono stati smussati in fase di posa in opera. Al riguardo si rappresenta che quando si tratta di una notevole fornitura di materiale lapideo, essendo questo tagliato dal fornitore con strumentazione meccanica, la pietra può presentare questi spigoli vivi e che gli stessi possono essere, in fase di posa in opera, scalpellati. Ovviamente l'esecuzione di tale scalpellatura, necessaria per togliere la pericolosità degli spigoli vivi, deve essere oggetto di specifico accordo economico in quanto tale lavorazione richiede un maggior onere per l'esecuzione. Nel caso di specie si evidenzia che l'impresa ha riferito in corso di sopralluogo, che le pietre per l'esecuzione della muratura a faccia vista sono state fornite dal committente e che l'impresa si è limitata alla sola posa in opera come da contratto di appalto (cfr contratto d'appalto art. 18 pag. 5)“. 
Accertata la regolare esecuzione del rivestimento esterno e non prevedendo il contratto alcun impegno assunto dalla ditta opposta per i lavori di scalpellatura delle pietre a faccia vista, nulla può essere riconosciuto all'opponente. 
Parte opponente lamenta ancora che: “la guaina sottostante alla muratura esterna non è stata correttamente posata, causando umidità di risalita e la formazione di muffe all'interno” . 
Senonchè il consulente, rispondendo al terzo quesito, ha accertato: “Dal sopralluogo effettuato si accertava che i muri perimetrali interni non presentavano muffa da risalita. In sede di sopralluogo le parti riferivano che il proprietario aveva provveduto in proprio al ripristino delle zone ammalorate. 
Per quanto riguarda la posa in opera della guaina isolante, questa è stata posata in modo corretto”. 
Consegue che anche tale doglianza sollevata dall'opponente va rigettata. 
Da ultimo parte opponente lamenta che “sui muri in cemento armato del piano interrato sono stati lasciati i distanziatori che fuoriescono dal muro e devono essere rimosso”. 
La domanda riconvenzionale su tale punto va invece accolta avendo accertato il consulente che: “Dal sopralluogo effettuato si constatava che al piano interrato, lungo le pareti perimetrali in cemento armato, erano presenti dei distanziatori utilizzati nella fase lavorativa di realizzazione della muratura in cemento armatoLa spesa presumibile per l'eliminazione dei distanziatori presenti ancora sul muro in cemento armato è di circa € 400,00”. 
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise tranne la parte in cui l'ausiliario ha determinato il valore economico per eliminare i difetti e/o i vizi (quesito n. 5) in ragione del fatto che alcune opere richiamate non sono state oggetto di specifica pattuizione tra le parti e, comunque, le stesse risultano eseguite a regola d'arte. ### risultanze peritali, pertanto, è emersa la sola esistenza delle difformità in relazione alla mancata rimozione da parte della ditta opposta dei distanziatori, per eliminare i quali parte opponente deve sostenere una spesa di ### 400,00. Il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato e parte opponente, detratta la somma di euro 400,00, va condannata al pagamento della somma di euro 7.498,07 oltre interessi legali dalla messa in mora (6 settembre 2021) al saldo. 
Le spese di lite e quelle della CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo considerato il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento di un solo capo della domanda riconvenzionale per un importo assolutamente irrisorio.  Per Questi Motivi Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del ### definitivamente pronunziando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 98/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso in data ###, proposta dal sig. ### nei confronti della ditta ### e sulla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, così provvede: - Rigetta l'opposizione e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna ### al pagamento, in favore della ditta ### della somma di euro 7.498,07 oltre interessi legali dalla messa in mora (6 settembre 2021) al saldo; - condanna il sig. ### al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite che determina in complessivi euro 2.552,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge; - pone le spese di CTU interamente a carico di parte opponente. 
Così deciso in ### il 22 dicembre 2025.   ### 

causa n. 675/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Dentale Michele

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