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Tribunale di Paola, Sentenza n. 13/2026 del 15-01-2026

... costituzionale alla formazione dei lavoratori. ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato "### in ###, che "1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che (leggi tutto)...

testo integrale

Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### letti gli atti della controversia iscritta al n. 648/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno 12.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite; lette le “note di trattazione scritta” depositate; dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge; P.Q.M.  Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.  ###### di ### sezione ### nella persona della dott.ssa ### in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 648/2024, avente ad oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione TRA ### nata a #### l'8.3.1988, rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui ### in ### alla ### n 9 elegge domicilio come in atti RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELL'#### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dottori ### e ### funzionarie in servizio presso L'### A.T. ### con domicilio eletto in ### via ### 13, RESISTENTE Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con ricorso depositato il ###, parte ricorrente, premesso di lavorare, al momento dell'introduzione del giudizio, alle dipendenze del Ministero dell'### presso IM “T.CAMPANELLA” di ### ha dedotto di aver svolto plurimi contratti a tempo determinato per gli ### 2022/2023 e 2023/2024 presso gli istituti indicati in ricorso, deducendo il mancato riconoscimento della c.d. "Carta del docente", di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. "###" - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come parte ricorrente; che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e 35 della ### e per violazione articoli 63 e 64 del ### di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente. 
In conseguenza di ciò ha chiesto che il ### accerti e dichiari il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge 107 del 2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; per l'effetto, condannare il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, alla corresponsione in favore della medesima parte ricorrente dell'importo nominale complessivo di euro di € 1.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della legge 107 del 2015, con vittoria delle spese di lite con attribuzione. 
Costituitosi in giudizio, il Ministero dell'### ha aderito alla domanda chiedendo la compensazione delle spese di lite. 
La causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti. 
§ 2. In via preliminare, sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. ### principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica - che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei ### di ### questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. 
§ 3. Nel merito la domanda è fondata e va accolta. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che "### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro", con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.  ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art.  63, rubricato "### in ###, che "1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.  2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)". 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "### del diritto alla formazione", prevede che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità". 
La clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive". 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. "###") prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". 
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova", con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
§ 4. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la ### costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. 
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la "###, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta - peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione - e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della "### anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. 
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. ###/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della ### i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede. 
§ 5. Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che eurounitario. 
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del ### per il ### - #### che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la "### del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015. 
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. 
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che "(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti". 
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il ### di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il ### di Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 7.09.2022, nonché, da ultimo, ### sez. lav., 07/11/2022, (ud. 07/11/2022, dep. 07/11/2022), n.1911. 
Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla ### la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di ###, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### in cui si afferma che: "un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'###. 
Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. ###/2019, ha affermato che: "In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato".  ### i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato. 
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. 
A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento. 
§ 6. Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023 resa in tema di ### docenti. 
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il ### di Taranto, ### nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. ### docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto). 
Con decreto del 29-30.05.2023, il ### della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla ### della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto. 
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal ### di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
I principi di diritto affermati dal Giudice di ### appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati. 
§ 7. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di supplenze con durata fino al 30 giugno o 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per le quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla ### né sul punto risulta contestato alcunché di specifico dal Ministero dell'### sulla minore durata della supplenza; inoltre, la durata al 30 giugno e non al 31 agosto della supplenza esclude anche che possa trovare applicazione il decreto legge n. 69/2023, c.d. ###, pubblicato sulla ### il 13 giugno 2023, che all'art. 15 prevede che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, dovendosi intendere per “supplenza annuale” quelle con durata fino al 31 agosto, escludendo i titolari di supplenze fino al 30 giugno; b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, è comprovato che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di ### come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, essendo pacifico fra le parti, oltre che documentato, che parte ricorrente è docente è stata immessa in ruolo con decorrenza dal 01.09.2024, come da contratto a tempo indeterminato in atti. 
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta nei limiti della annualità domandata e va dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd.  “### del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del Ministero all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (due annualità pari ad € 1.000,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
§ 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione fino a 1.100,00 Euro), della complessità ###, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. ### dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.  P.Q.M.  ### di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. "### del docente" e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico svolto con riferimento alle annualità 2022/2023 e 2023/2024; 2) Condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (due annualità pari ad € 1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; 3) Condanna il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 321,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.  ### dichiaratosi anticipatario, ex art 93 c.p.c. 
Si comunichi.  ### 15.01.2026 Il Giudice Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026

causa n. 1158/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Genduso Ivana

M
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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 519/2025 del 09-04-2025

... l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto; e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e ###; f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento; g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno; h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato; i) mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati; b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in ### e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) (leggi tutto)...

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N. 6017/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### relatore dott.ssa ### onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 23 ottobre 2024 da: ### (###), assistita e difesa dall'Avv. ### come da procura in atti; RICORRENTE nei confronti di ### (###), assistito e difeso dall'Avv. ### come da procura in atti; RESISTENTE con l'intervento del ### ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c. 
OGGETTO: separazione giudiziale; CONCLUSIONI: per ### e ### congiuntamente, come da verbale di udienza del 25 marzo 2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### e ### hanno contratto matrimonio civile nel comune di ### d'#### in data 22 ottobre 2011. 
Dalla loro unione è nato ### (27 luglio 2022), minorenne. 
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ### ha domandato la separazione personale con addebito al marito, il collocamento del figlio minore presso di sé, con conseguente assegnazione della casa coniugale, l'affidamento super-esclusivo del figlio, la disciplina del diritto di visita del padre con l'intervento dei ### e un contributo per il mantenimento del minore pari a € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ### ha aderito alla domanda sullo status e ha precisato le proprie domande in parziale opposizione alla moglie quanto al resto. 
All'udienza di prima comparizione del 25 marzo 2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo che è stato integrato e confermato da entrambe. Pertanto, il ### relatore, ritenute le condizioni pattuite rispondenti all'interesse della prole, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. 
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento. 
La natura delle doglianze esposte delle parti e le dichiarazioni rese sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi. 
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi. 
Passando alle condizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, questo Collegio ritiene di poter decidere in conformità, in quanto le condizioni pattuite appaiono conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico, bensì rispondenti al best interest della prole e conformi alle conclusioni formulate dai servizi sociali. 
Si osserva, infatti, che il regime dell'affido super esclusivo del minore alla mamma, concordato dai coniugi, è il più rispondente alle esigenze del minore, tenuto conto delle fragilità associate alla figura paterna, in relazione sia al problema di consumo abituale di alcol sia alle reazioni violente assunte da quest'ultimo, tali da esporre il minore ad una situazione di pregiudizio (v. relazione SS dep. 14.3.25). 
In tale ottica, si reputa senz'altro conforme all'interesse del bambino la regolamentazione in forma protetta delle visite col padre, come concordata dai genitori. 
Inoltre, questo Collegio ritiene necessario incaricare i servizi affinché monitorino il nucleo familiare per il periodo di 12 mesi, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, per il minore alla competente #### della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c, data la tenera età del bambino e il contenuto delle relazioni depositate agli atti dai ### Infine, anche gli accordi in punto di mantenimento appaiono adeguati a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, mentre deve darsi atto degli ulteriori accordi economico-patrimoniali raggiunti dai coniugi. 
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto. P.Q.M.  Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi ### e ### i quali hanno contratto matrimonio civile nel comune di ### d'#### in data 22 ottobre 2011; 2. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ### d'#### di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, parte I, ufficio 1, n. 14; 3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto: 3) Disporre l'assegnazione della casa famigliare di proprietà esclusiva della moglie sita in ### - ### 5 alla sig.ra ### con i mobili e suppellettili che ne costituiscono l'arredamento, con collocamento prevalente del figlio minore ### presso la madre.  4) Disporre l'affidamento in via super esclusiva del figlio minore ### alla madre, con esercizio della responsabilità genitoriale anche per le questioni di primaria importanza (scuola e salute) da esercitarsi in via esclusiva in capo alla moglie; 5) Il padre si impegna a contribuire al mantenimento del figlio minore ### nella misura di euro 250,00 mensili, oltre ### ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema di regolamentazione delle spese per i figli allegato al protocollo di intesa del 31.10.2024 in uso presso il Tribunale di Bergamo: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria; b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal ### purché prescritti dal medico di assistenza primaria; d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria; f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal ### g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal ### e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno; d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto; e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e ###; f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento; g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno; h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato; i) mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati; b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in ### e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio; c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la ### e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente; c) viaggi e vacanze; d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. 
Il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) o fornire un preventivo alternativo. In difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. 
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. 
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, con indicazione espressa della causale del pagamento.  6) Disporre che il padre possa vedere il figlio ### - ove ne faccia richiesta - con l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti modulando i tempi di frequentazione tra padre e figlio in modalità protetta alla presenza di un operatore secondo il calendario che verrà predisposto dai servizi sociali al fine di poter giungere, gradualmente, anche alla liberalizzazione una volta superate le difficoltà del signor ###; - il signor ### si impegna ad intraprendere un percorso presso il ### territorialmente competente e a sottoporsi al programma di cura indicato e ai relativi esami periodici; - la signora ### si impegna a proseguire il percorso psicologico in atto; - le parti si dichiarano disponibili ad attivare ogni percorso che verrà loro proposto dai servizi sociali nell'esclusivo interesse del minore; 4. prende atto dei seguenti accordi assunti dalle parti: 7) Le parti ### e ### dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale e di null'altro avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, per cui i medesimi rinunciano ad ogni pretesa economica e/o di versamento di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.  8) I coniugi si impegnano a prendere contatti con ### spa al fine di trasformare il conto corrente cointestato n. ### in conto corrente singolo intestato esclusivamente alla signora ### Il signor ### rinuncia a chiedere alla signora ### il 50% delle somme residue ivi accreditate.  9) I ricorrenti si danno reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio/rinnovo di documenti a tal fine validi anche per il figlio minore.  10) Assegnazione dell'autovettura ### targata ### in comproprietà fra i coniugi al signor ### e dell'autovettura ### i10, targata ### anch'essa in comproprietà fra i coniugi, alla signora ### con impegno per ciascun coniuge di sopportare le spese e oneri tutti, nessuno escluso, relativi ad esse, ivi incluse quelle relative al passaggio di proprietà.  5. incarica i servizi affinché monitorino il nucleo familiare per il periodo di 12 mesi, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, per il minore alla competente ### 6. spese legali compensate.
Manda alla ### per la comunicazione ai servizi sociali già incaricati. 
Così deciso in ### alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.  ### dott.ssa ### estensore dott.ssa

causa n. 6017/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cimminiello Raffaella, Costanzo Rosa Maria Alba

M

Tribunale di Firenze, Sentenza n. 399/2025 del 25-03-2025

... ### n. 2439/2024 Ruolo Generale Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa ### all'udienza del 25 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2439 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA ### rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. da intendersi in calce al ricorso, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n. 38; RICORRENTE E MINISTERO DELL'#### in persona del ### in carica, C.F. ###, contumace; CONVENUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA ### E ### 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data ### e ritualmente notificato, la docente ### ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il Ministero dell'### e del ### per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito, che di seguito si (leggi tutto)...

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### n. 2439/2024 Ruolo Generale Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa ### all'udienza del 25 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2439 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA ### rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. da intendersi in calce al ricorso, dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n. 38; RICORRENTE E MINISTERO DELL'#### in persona del ### in carica, C.F. ###, contumace; CONVENUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA ### E ### 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data ### e ritualmente notificato, la docente ### ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il Ministero dell'### e del ### per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito, che di seguito si trascrivono: “### e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui per l'a.s. 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023/24 per l'effetto, condannare il Ministero dell'### al pagamento in favore del ricorrente la somma di € 2.500,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.  2. ### convenuto, nonostante la regolarità della notifica in data ### all'indirizzo "###”, non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.  3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti da parte ricorrente e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.  4. ### elettronica del docente è stata istituita dalla l. n. 107 del 2015, che, all'art. 1, comma 121, ha previsto che la suddetta ### “… dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero …, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124.”.  5. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (comma 121).  6. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal D.P.C.M. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art.  1, comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.”.  7. ### canto, l'art. 63 C.C.N.L. ###, in tema di formazione in servizio, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.  8. E l'art. 64 del citato C.C.N.L. stabilisce che: “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. 2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. 3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.  9. In merito alla conformità delle disposizioni normative sopra richiamate alla disciplina eurounitaria è, quindi, intervenuta la Corte di Giustizia dell'### la quale, con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C- 450/21, rilevando l'astratta incompatibilità della normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'### quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato quanto segue: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di ### 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “ anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 
Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza.”.  10. La Corte ha, inoltre, colto l'occasione per ribadire principi di diritto dalla stessa più volte affermati, in base ai quali “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).”.  11. La Suprema Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, con la sentenza n. 29961/2023, ha, a sua volta, affermato i seguenti principi di diritto:- “### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.”;- “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”;- “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es.  la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.”;- “### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”.  12. Con riguardo agli anni scolastici dedotti in giudizio da parte ricorrente (ossia, dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2023/2024), e per quel che rileva ai fini del decidere, è comprovato dai contratti prodotti in atti che la ricorrente in ciascuno di detti a.s. è stata assegnataria di supplenza docente per servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).  13. Dalla documentazione depositata in data ### risulta, altresì, che la ricorrente, alla data odierna, è dipendente a tempo determinato del Ministero convenuto, essendo in corso di esecuzione, per l'a.s. 2024/2025, un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza 5.9.2024 e cessazione al 30.6.2025.  14. Ne consegue che, disapplicata la normativa nazionale sopra esaminata per contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, la ricorrente ha diritto a ottenere una ### (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna annualità oggetto di domanda, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Non può trovare accoglimento la richiesta del 24.3.2025 di estensione della domanda all'annualità scolastica in corso, posto che i fatti costitutivi del diritto azionato devono sussistere alla data di proposizione della domanda giudiziale.  15. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che è stata decisa in prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria, seguono la soccombenza del Ministero.  P.Q.M.  il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione, - accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire, per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### ad attribuire alla ricorrente, per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, dell'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, liquida complessivamente in € 657,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. 
Firenze, 25 marzo 2025 

Il Giudice
del ### n. 2439/2024


causa n. 2439/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Consani Carlotta

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 257/2023 del 23-03-2023

... 297/1994, l'art. 28 del ### del 4.8.1995, comparto scuola, gli artt. 63 e 64 del ### del 27.11.2007, comparto scuola - non operano peraltro alcuna differenziazione al riguardo sulla base della natura a tempo determinato ovvero indeterminato del contratto di lavoro. Gli argomenti spesi dal Ministero per contestare la sussistenza degli altri presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4, d'altronde, non offrono elementi decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle raggiunte al riguardo dalla Corte di Giustizia. È vero che la carta docenti consente acquisti di beni durevoli e che l'incremento delle competenze derivante dai vari impieghi della medesima è destinato ad esplicare i suoi effettivi positivi sul servizio scolastico nel corso dell'intera vita lavorativa del docente ed è astrattamente condivisibile la considerazione che un tale “ritorno” a lungo termine dell'investimento non è oggettivamente possibile per un docente a termine. ### del bonus con cadenza annuale e all'inizio dell'anno scolastico, tuttavia, rende evidente che, nelle intenzioni del legislatore, la ricaduta formativa degli acquisti che possono essere (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA n. 1644/2022 R.G. 
Oggi 23/03/2023, la presente causa viene trattata per iscritto. 
Il Giudice, viste le note depositate, pronuncia sentenza, depositando dispositivo e motivazione.  ### *** 
TRIBUNALE DI BERGAMO ### in composizione monocratica in persona del dott. ### in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di pubblico impiego n. 1644/22, promossa con ricorso depositato il 29 settembre 2022 da ### con l'avv. G. Marone - attore - contro Ministero dell'### e del ### con sede ###persona del ### pro tempore, con le funzionarie dott.sse M. Albanese e G. Tabone - convenuto - Oggetto: carta elettronica docente. 
Causa chiusa a sentenza il 23 marzo 2023. 
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 29 settembre 2022, ### conveniva il MIM per l'accertamento del diritto al beneficio della ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 c. 121 l. 107/2015, con condanna del Ministero al pagamento delle somme maturate.  ### convenuto si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda, anche per prescrizione. 
La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna. 
Le parti depositavano note difensive. 
Motivi della decisione La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei termini seguenti, con richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. alla sentenza n. 2045/22 di questo Tribunale.  << In diritto, la pretesa dei docenti va valutata alla luce del disposto dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 che così prevede: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i “beneficiari della carta” ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito - all'art.  3 - che la platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
Sulla base di tali disposizioni, il ### ha negato ai docenti ricorrenti, in quanto titolari di contratti a termine, la carta di cui sopra.  *** 
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della ### del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, ### il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il ###, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente. 
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi “un sistema di formazione ‘a doppia trazione': quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”.  ### il Consiglio di Stato, “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.  ### il Consiglio ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione. 
Canone che risulterebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. 
Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Stato ha concluso nel senso che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso. … Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A.  emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M.  del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche ‘i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati'”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.  ### di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; il collegio è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs.  n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. 
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del ### di riferimento “pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ‘strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio' (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.  *** 
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'### europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato. 
La Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. carta elettronica del docente. 
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero”. 
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive - addotte a giustificazione della disparità di trattamento anche nella memoria di costituzione nel presente giudizio - che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di ‘ragioni oggettive' richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. 
Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò significherebbe pregiudicare “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. 
Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla ### non può questo Giudice più dubitare della riconducibilità della “### del docente” alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale” (punto 43, ordinanza citata). 
Avverso l'attribuzione della “### del docente” al personale precario non pare si possa neppure richiamare la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. 
In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della ### richiamata, si deve disapplicare l'art.  1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della ### annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce il beneficio della “### del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato. 
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va affermato, quindi, che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto tra docente e ### non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente>>.  *** 
Nel caso in esame, il ricorrente, nel periodo per cui chiede la concessione del beneficio, ha prestato in concreto attività lavorativa per la quasi totalità dell'anno scolastico, come da prospetti allegati dal ### Ciò che consente di ritenere la prestazione resa dal lavoratore sia di fatto equiparabile ai colleghi a tempo indeterminato. 
A fronte di tali allegazioni, il Ministero convenuto <<non ha allegato né provato alcun concreto elemento che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato ormai divenuta fatto notorio per effetto del contenzioso che ruota intorno al diverso trattamento degli uni e degli altri. Le varie previsioni in tema di formazione del personale docente - l'art. 282 del d.lgs. 297/1994, l'art. 28 del ### del 4.8.1995, comparto scuola, gli artt. 63 e 64 del ### del 27.11.2007, comparto scuola - non operano peraltro alcuna differenziazione al riguardo sulla base della natura a tempo determinato ovvero indeterminato del contratto di lavoro. 
Gli argomenti spesi dal Ministero per contestare la sussistenza degli altri presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4, d'altronde, non offrono elementi decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle raggiunte al riguardo dalla Corte di Giustizia. 
È vero che la carta docenti consente acquisti di beni durevoli e che l'incremento delle competenze derivante dai vari impieghi della medesima è destinato ad esplicare i suoi effettivi positivi sul servizio scolastico nel corso dell'intera vita lavorativa del docente ed è astrattamente condivisibile la considerazione che un tale “ritorno” a lungo termine dell'investimento non è oggettivamente possibile per un docente a termine.  ### del bonus con cadenza annuale e all'inizio dell'anno scolastico, tuttavia, rende evidente che, nelle intenzioni del legislatore, la ricaduta formativa degli acquisti che possono essere realizzati con la carta docente è messa in conto già nel medesimo anno scolastico e ciò consente di configurare comunque un “ritorno” dell'investimento anche per il docente a termine, quantomeno per quello che abbia un contratto fino al termine delle lezioni o che comunque presti servizio per una porzione significativa dell'anno scolastico. La natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro o l'esistenza di un termine, peraltro, non sono affatto garanzia rispettivamente di lunga durata o, al contrario, di brevità della relazione lavorativa. Al riguardo non si può dimenticare, infatti, che la permanenza in servizio del docente a tempo indeterminato percettore del bonus non è affatto certa, potendo questi trovarsi già verso il termine della sua carriera o in procinto di potrebbe cogliere altre opportunità di lavoro. Analogamente, il sistema di reclutamento dei docenti consente spesso al docente a termine di essere più o meno rapidamente immesso in ruolo. 
Il fatto che il docente sia a termine, dunque, non appare certo idoneo ad evocare l'esistenza di una ragione oggettiva di trattamento differenziato rispetto a tale vantaggio finanziario legato alla formazione e si rivela costituire esso stesso il reale motivo della disparità di trattamento. 
A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (Cass. n. ###/2019). 
Alla luce di quanto esposto in merito alla configurabilità di un'ingiustificata disparità di trattamento tra parte ricorrente e i docenti di ruolo, nel caso di specie sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea. 
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito dalla sentenza appena citata, “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”>>. 
Va pertanto disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l.  n. 107/2015, che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti. 
La pacifica sussistenza di un rapporto in corso tra le parti al momento della presente decisione consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 c. 2 del d.P.C.M.  28 novembre 2016 (a mente del quale “### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”). 
Conclusivamente, il MIM va condannato a riconoscere a ### il beneficio della ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 c. 121 l. 107/2015 per gli aa.ss. richiesti.  ### di prescrizione è infondata: il credito azionato, di natura non retributiva, bensì di adempimento in equivalente monetario di un obbligo di natura formativa, non rientra tra quelli ex art. 2948 n. 4 *** Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate ex d.m.  55/2014 in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. 
G. Marone.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, così provvede: 1) condanna il MIM a riconoscere a ### il beneficio della ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 c. 121 l. 107/2015 per gli aa.ss. richiesti; 2) condanna il MIM a pagare a ### la somma di € 1.800,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e ### a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore dell'avv. G. Marone. 
Bergamo, 23 marzo 2023 

Il Giudice
del #### n. 1644/2022


causa n. 1644/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Sergio Cassia, Inzucchi Giuseppina

M

Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 468/2024 del 08-05-2024

... 297/1994, l'art. 28 del ### del 4.8.1995, comparto scuola, gli artt. 63 e 64 del ### del 27.11.2007, comparto scuola - non operano peraltro alcuna differenziazione al riguardo sulla base della natura a tempo determinato ovvero indeterminato del contratto di lavoro. Gli argomenti spesi dal Ministero per contestare la sussistenza degli altri presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4, d'altronde, non offrono elementi decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle raggiunte al riguardo dalla Corte di Giustizia. È vero che la carta docenti consente acquisti di beni durevoli e che l'incremento delle competenze derivante dai vari impieghi della medesima è destinato ad esplicare i suoi effettivi positivi sul servizio scolastico nel corso dell'intera vita lavorativa del docente ed è astrattamente condivisibile la considerazione che un tale “ritorno” a lungo termine dell'investimento non è oggettivamente possibile per un docente a termine. ### del bonus con cadenza annuale e all'inizio dell'anno scolastico, tuttavia, rende evidente che, nelle intenzioni del legislatore, la ricaduta formativa degli acquisti che possono essere (leggi tutto)...

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R.G. N. 439/ 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO ### in composizione monocratica e in funzione di Giudice del ### in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella controversia di primo grado promossa da ### causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da ########## con gli avv.ti ### e ### -####'#### P. ###.T.  con le funzionarie dott.sse ### e ### ed elettivamente domiciliat ### - RESISTENTE
Oggetto: Carta docente ### note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024
Con ricorso depositato in data ###, i ricorrenti, docenti precari a tempo determinato, agivano in giudizio nei confronti del ### per sentir accertare il proprio diritto ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 per gli anni scolastici in cui ha prestato attività lavorativa in favore del ### Tutti i ricorrenti hanno riferito e la convenuta, mediante deposito dello stato matricolare, ha confermato che sono tutti attualmente in servizio presso istituti nella provincia di ### I ricorrenti hanno inviato a mezzo PEC al Ministero resistente le diffide interruttive della prescrizione. 
Le parti ricorrenti hanno dedotto che in esecuzione dei contratti di lavoro a termine per il predetto anno scolastico ha svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato. 
Ciò nonostante, il ### agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato (### 18 maggio 2022 causa C-450/21), non avrebbe accordato la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali - la c.d. ### elettronica del docente - e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.  ***  ### si costituiva tempestivamente ritenendo infondata la domanda, rilevando che la “carta elettronica del docente” non risulta correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientra tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato. 
In ogni caso il convenuta evidenziava che la clausola n. 4 afferma che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive» e si tratterebbe di distinzione oggettiva, in quanto soltanto per il personale docente di ruolo si impone, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale; la clausola n. 6, a sua volta, statuisce che «nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale» e che la ### attiene alla formazione.  ### in relazione alla ricorrente ### eccepiva l'incompetenza territoriale del tribunale adito in favore di quello di ### stante la sede di lavoro della ricorrente, essere attualmente in servizio in provincia di ### presso l'#####. 
Relativamente alla docente ### la convenuta chiedeva di escludere dal computo l'anno scolastico 2020/2021, posto che nel corso dello stesso, come da stato matricolare (###N.1 della memoria), non risulta destinataria di alcun incarico di docenza Il Giudice, in prima udienza, accertava l'incompetenza territoriale del tribunale adito in relazione alla posizione della docente ### Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima udienza e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va accolto.  *** 
In diritto, la pretesa dei docenti va valutata alla luce del disposto dell'art. 1, comma 121, l. 107/15 che così prevede: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. 
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 previgente (art. 2) e ha chiarito - all'art. 3 - che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». 
Sulla base di tali disposizioni, il ### ha negato ai docenti ricorrenti, in quanto titolari di contratti a termine, la carta di cui sopra.  *** 
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della ### del ### si è pronunciato il Consiglio di Stato, ### il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il ###, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente. 
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico».  ### il Consiglio di Stato «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.».  ### il Consiglio ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione. 
Canone che risulterebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». 
Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Stato ha concluso dicendo «il dirittodovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».  ### di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; il collegio è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. 
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del ### di riferimento «pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.  107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo».  *** 
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'### europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024
Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato. 
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. 
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero» La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive - addotte a giustificazione della disparità di trattamento anche nella memoria di costituzione nel presente giudizio - che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». 
Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato». 
Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla ### non può questo Giudice più dubitare della riconducibilità della “### del docente” alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata). 
Avverso l'attribuzione della “### del docente” al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. 
In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della ### richiamata, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della ### annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della “### del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato. 
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va affermato, quindi, che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto tra docente e ### non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente. 
Nel caso di specie, si osserva che la ricorrente per l'anno per il quale chiede la concessione del beneficio ha prestato in concreto attività lavorativa per la quasi totalità dell'anno scolastico, sul punto si veda il prospetto non contestato e la relativa documentazione a corredo e anche dallo stato matricolare depositato dalla parte convenuta (doc. 1). 
I ricorrenti, per quanto di interesse nel presente giudizio, hanno prestato attività didattica alle dipendenze del Ministero resistente, in forza dei predetti contratti a termine per i seguenti anni scolastici: ### (2 anni scolastici): • a.s. 2022/23 dall'8.9.2022 al 31.8.2023; • a.s. 2023/24 dall'1.9.2023 al 30.6.2024; ### (5 anni scolastici): • a.s. 2019/20 dal 17.9.2019 al 30.6.2020; • a.s. 2020/21 dal 12.10.2020 al 30.6.2021; • a.s. 2021/22 dal 6.9.2021 al 30.6.2022; • a.s. 2022/23 dal 9.9.2022 al 30.6.2023; • a.s. 2023/24 dall'1.9.2023 al 30.6.2024; ### (4 anni scolastici): Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 • a.s. 2020/21 dal 3.10.2020 al 30.6.2021; • a.s. 2021/22 dal 4.9.2021 al 30.6.2022; • a.s. 2022/23 dall'8.9.2022 al 30.6.2023; • a.s. 2023/24 dall'1.9.2023 al 30.6.2024; ### (6 anni scolastici): • a.s. 2018/19 dal 2.10.2018 al 30.6.2019; • a.s. 2019/20 dal 16.9.2019 al 30.6.2020; • a.s. 2020/21 dal 15.9.2020 al 30.6.2021; • a.s. 2021/22 dal 6.10.2021 al 30.6.2022; • a.s. 2022/23 dal 7.9.2022 al 30.6.2023; • a.s. 2023/24 dall'1.9.2023 al 30.6.2024; ### (6 anni scolastici): • a.s. 2018/19 dal 17.9.2018 al 30.6.2019; • a.s. 2019/20 dal 14.9.2019 al 30.6.2020; • a.s. 2020/21 dal 16.9.2020 al 31.8.2021; • a.s. 2021/22 dal 4.9.2021 al 30.6.2022; • a.s. 2022/23 dall'8.9.2022 al 30.6.2023; • a.s. 2023/24 dall'1.9.2023 al 30.6.2024; ### (5 anni scolastici): • a.s. 2019/20 dal 30.9.2019 al 30.6.2020; • a.s. 2020/21 dal 14.10.2020 al 30.6.2021; • a.s. 2021/22 dal 22.9.2021 al 31.8.2022; • a.s. 2022/23 dall'8.9.2022 al 31.8.2023; • a.s. 2023/24 dall'1.9.2023 al 30.6.2024; ### (4 anni scolastici): • a.s. 2020/21 dal 2.10.2020 al 30.6.2021; • a.s. 2021/22 dal 6.9.2021 al 30.6.2022; • a.s. 2022/23 dal 7.9.2022 al 30.6.2023; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 • a.s. 2023/24 dall'1.9.2023 al 30.6.2024; ### (2 anni scolastici): • a.s. 2022/23 dal 30.9.2022 al 30.6.2023; • a.s. 2023/24 dal 27.9.2023 al 30.6.2024; ***  ### convenuto, infatti, non ha allegato né provato alcun concreto elemento che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato ormai divenuta fatto notorio per effetto del contenzioso che ruota intorno al diverso trattamento degli uni e degli altri. Le varie previsioni in tema di formazione del personale docente - l'art. 282 del d.lgs 297/1994, l'art. 28 del ### del 4.8.1995, comparto scuola, gli artt. 63 e 64 del ### del 27.11.2007, comparto scuola - non operano peraltro alcuna differenziazione al riguardo sulla base della natura a tempo determinato ovvero indeterminato del contratto di lavoro. 
Gli argomenti spesi dal Ministero per contestare la sussistenza degli altri presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4, d'altronde, non offrono elementi decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle raggiunte al riguardo dalla Corte di Giustizia. 
È vero che la carta docenti consente acquisti di beni durevoli e che l'incremento delle competenze derivante dai vari impieghi della medesima è destinato ad esplicare i suoi effettivi positivi sul servizio scolastico nel corso dell'intera vita lavorativa del docente ed è astrattamente condivisibile la considerazione che un tale “ritorno” a lungo termine dell'investimento non è oggettivamente possibile per un docente a termine.  ### del bonus con cadenza annuale e all'inizio dell'anno scolastico, tuttavia, rende evidente che, nelle intenzioni del legislatore, la ricaduta formativa degli acquisti che possono essere realizzati con la carta docente è messa in conto già nel medesimo anno scolastico e ciò consente di configurare comunque un “ritorno” dell'investimento anche per il docente a termine, quantomeno per quello che abbia un contratto fino al termine delle lezioni, come il ricorrente. La natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro o l'esistenza di un termine, peraltro, non sono affatto garanzia rispettivamente di lunga durata o, al contrario, di brevità della relazione lavorativa. Al riguardo non si può dimenticare, infatti, che la permanenza in servizio del docente a tempo indeterminato percettore del bonus non è affatto certa, potendo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 questi trovarsi già verso il termine della sua carriera o in procinto di potrebbe cogliere altre opportunità di lavoro. Analogamente, il sistema di reclutamento dei docenti consente spesso al docente a termine di essere più o meno rapidamente immesso in ruolo. 
Il fatto che il docente sia a termine, dunque, non appare certo idoneo ad evocare l'esistenza di una ragione oggettiva di trattamento differenziato rispetto a tale vantaggio finanziario legato alla formazione e si rivela costituire esso stesso il reale motivo della disparità di trattamento. 
A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, «non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare» (Cass., n. ###/2019). 
Alla luce di quanto esposto in merito alla configurabilità di un'ingiustificata disparità di trattamento tra parte ricorrente e i docenti di ruolo, nel caso di specie sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea. 
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito dalla sentenza appena citata, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”. 
Una volta disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, la doverosa applicazione anche a parte ricorrente della restante parte della norma conduce ad affermare il suo diritto a percepire l'importo di € 500 nelle forme della cd. carta elettronica docente negli a.s. dedotti in giudizio e a qualificare la mancata attivazione della carta elettronica in suo favore come inadempimento al corrispondente obbligo del Ministero convenuto. 
In assenza di elementi in senso contrario, la pacifica esistenza di un rapporto in corso tra le parti al momento della presente decisione non consente dubbi sulla possibilità giuridica e materiale dell'adempimento richiesto da parte ricorrente con la domanda di condanna del Ministero che ha ad oggetto esattamente ciò che parte ricorrente aveva diritto ad ottenere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 tempestivamente in ciascuno degli a.s. in questione ovvero la messa a disposizione dell'importo nelle forme previste dal ### 28 novembre 2016. 
Sul punto, la giurisprudenza di merito successiva alla sentenza della ### è costante, ex multis: Tribunale di Milano sez. lav. 15/12/2022 n. 3006, Tribunale di Milano sez. lav.  13/12/2022 n. 2996, Tribunale Milano sez. lav. 24/11/2022, n. 2816, Tribunale Arezzo, 23/11/2022, n. 286, Tribunale di Torino sez. V, 22/11/2022, n.1648, Tribunale di Gorizia , sez. lav. , 22/11/2022, n. 91, Tribunale di Torino sez. V, 10/11/2022, n.1533 In conclusione, rilevato che la parte ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e considerato che il ### non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni del ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. 
Quanto all'anno 2022/23, la parte convenuta evidenzia di aver intenzione di riconoscere in via amministrativa il diritto, ma non deduce né benchè meno prova di aver effettivamente accreditato la somma, la parte convenuta avrebbe dovuto aver già riconosciuto e accreditato la somma sulla carta docente, non vi è prova che ciò è avvenuto e, come noto, l'onere della prova dell'adempimento grava sul detore ### posto, la domanda va accolta.  ###'ISTRUZIONE deve essere, dunque, condannato non al pagamento diretto di € 500,00 per ogni anno scolastico, bensì ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della ### ed accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.) dalla quale conseguirebbe una discriminazione al contrario. 
Va tuttavia precisato che l'importo di euro 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 ### del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. 
Infine, la parte convenuta ha prodotto stato matricolare (doc. 1 della memoria) dal quale risulta un nuovo contratto di assunzione a tempo determinato per tutti i ricorrenti, il che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 consente di ritenere integrato, ove mai la circostanza rilevi, il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 ### 28 novembre 2016. 
Solo per completezza si ricorda che nelle more del giudizio il ### per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15 d.l. 69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, va in ogni caso evidenziato che si tratta sicuramente di una disposizione che rende evidente che il beneficio della carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro. 
La tesi appena esposta è stata nel complesso confermata dalla Cass. n. 29961/2023.  *** 
La parte convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale.  ### è fondata in relazione agli importi richiesti in relazione agli anni scolastici 2018/19, trova applicazione nel caso di specie la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico. 
La parte ricorrente ha interrotto la prescrizione con lettera di messa in mora ### del 17.10.23 ### del 6.11.23 Infatti, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato “### della carta” dispone quanto segue: “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.  2. ### di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. 
Ebbene, dalla chiara lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo; la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### per l'anno scolastico successivo; in ogni caso, ogni anno scolastico la ### viene ricaricata dell'importo di € 500,00.  ### significa che l'importo in esame viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art.  2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.  ###. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un termine di decadenza. 
Leggendo l'articolo 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 non può esservi dubbio che il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121 in relazione al bonus previsto per l'a.s. 2016/2017 fosse il 30 novembre 2016 - ivi previsto come primo giorno in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma - e che il termine ultimo per usufruire dell'importo (che, in base all'art. 6, sembra essere la conclusione dell'a.s. successivo) non è altro che un termine di decadenza suscettibile di determinare l'estinzione per mancato esercizio del diritto già sorto ed esercitabile sin dal 30 novembre 2016. 
Il dies a quo del termine di prescrizione del diritto che la presente decisione accerta in capo a parte ricorrente per l'a.s. 2016/2017 non può che essere identificato, dunque, nella data del 30 novembre 2016 in cui avrebbe potuto far valere la disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo.  ### presente fattispecie, in cui l'a.s. più risalente è il 2018/19, deve tenersi conto che l'art.  5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016, ha previsto che «la registrazione di nuovi soggetti beneficiari Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno». Il giorno da cui decorre il termine di prescrizione è dunque il 1 settembre 2018. 
Considerata l'interruzione della prescrizione nell'ottobre e novembre 2023 erano già prescritti gli importi dovuti a titolo di ### docente in relazione agli anni scolastici 2015/2016 (termine spirato il ###), 2016/17 (termine spirato il ###), 2018/19 (termine spirato il ###) richiesti dai ricorrenti per l'a.s. 2018/19. 
Considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalle messe in mora dell'ottobre (### e novembre 2023 (###, sono prescritte le somme richieste in relazione all'a.s. 2018/19. 
Sul punto, si veda Tribunale Torino sez. V, 25/01/2023, n.145 *** 
Quanto al valore da prendere in considerazione per determinare lo scaglione applicabile, l'art. 
D.M. n. 147 del 13/08/2022 rinvia alle regole poste dal codice di procedura civile per la determinazione del valore della controversia (art. 10 c.p.c.) con esclusione della fase istruttoria non svolta. 
Si applicano i valori minimi considerata la serialità del contenzioso e un aumento del 10% per ciascun ricorrente considerata l'assoluta comunanza delle posizioni.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, così decide: - accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici in narrativa per l'importo di € 500,00 annui e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, e quindi condanna il ### a corrispondere a o ### € 1.000,00; o ### € 2.500,00 o ### € 2.000,00 o ### € 2.500,00; o ### € 2.500,00; o ### € 2.500,00; o ### € 2.000,00; o ### € 1.000,00 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 - condanna il Ministero dell'istruzione a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 1.751,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore del difensore antistatario.  ### 8 maggio 2024 Il Giudice del lavoro ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024

causa n. 439/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Bertolino Giulia, Inzucchi Giuseppina

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