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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28728/2024 del 07-11-2024

... indicate le opere relative alla illuminazione ed alla segnaletica stradale, e, dall'altro lato che le ragioni del l'appellato si fondavano anche sul richia mo al regolamento comunale che espressamente rico nosce l'incentivo a coloro che ricoprono l'incarico di RUP all'interno dell'ufficio tecnico. 3. Per la cas sazione d ella sente nza della Corte d'appello di Bologna ricorre il ###. Resiste con controricorso ### 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la “errata interpretazione e applicazione dell'art. 92 D. Lgs. 163/2006”. Il ricorso, preliminarmente, deduce che la Corte territoriale: − avrebbe erroneamente ritenuto non contestati an e quantum della pretesa azionata dall'odierno controricorrente, incorrendo in un errore di fatto; − avrebbe erroneamente ritenuto che il controricorrente avesse svolto l'incarico di RUP all'interno dell'uff icio tecni co comunale, mentre in realtà lo stesso era solo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21395/2019 R.G. proposto da ### , in perso na del ### pro tempo re, domiciliato digitale presso PEC ###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### elettiv amente domiciliato in #### 180, pre sso lo studio dell'avvocato #### che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato #### Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - Compenso ex art. 92, D. 
Lgs. n. 163/2 006 - ###.G.N. 21395/2019 Ud. 25/10/2024 ###. ###/L - R.G. 21395/2019 - CC 25/10/2024 - ### nr. 2 di 9 - controricorrente - avverso la senten za della CORTE D'### n. 53/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta ne lla camera di consiglio del giorno 25/10/2024 dal ###. ### 1. Con sentenza n. 53/2019, depositata in data 31 gennaio 2019, la Corte d'appello di Bologna, nella regolare costituzione dell'appellato ### ha respinto l'appello proposto dal ### nei confronti della sentenza del Tribunale di Parma, depositata in data 11 novembre 2016, la quale, a propria volta, aveva respinto l'opposizione proposta dal medesimo ### avverso il decreto ingiuntivo n. 3 64/2014, col quale era stat o ingiunto il pagamento in favore di ### - dipendente del medesimo COMUNE con contratto a te mpo determinato - dell'importo di € 7.544,04 quale compenso ex art. 92, D. Lgs. n. 163/2006 per interventi di manutenzione.  2. Per quan to ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale ha disatteso il motivo di gravame con il quale il ### contestava l'appl icabilità dell'art. 92, D. Lgs. n. 163/2006, osservando preliminarmente che non erano state contestate dall'appellante le circostanze allegate dall'appellato - e cioè l'aver svolto l'incarico di RUP per gli interven ti di manut enzione in dicati nell'originario ricorso - peraltro suffragate anche sul piano probatorio. 
Quanto alla contestazione concernente l'applicabilità dell'art. 92, D. Lgs. n. 163/2006 ad interventi manutentivi ordinari e straordinari, la Corte t erritoriale h a osservato, da un lato, che l'amb ito di ####/L - R.G. 21395/2019 - CC 25/10/2024 - ### nr. 3 di 9 applicazione della previsione concerne non solo le opere pubbliche, ma anche i lavori di cui all'### 1, nel quale sono indicate le opere relative alla illuminazione ed alla segnaletica stradale, e, dall'altro lato che le ragioni del l'appellato si fondavano anche sul richia mo al regolamento comunale che espressamente rico nosce l'incentivo a coloro che ricoprono l'incarico di RUP all'interno dell'ufficio tecnico.  3. Per la cas sazione d ella sente nza della Corte d'appello di Bologna ricorre il ###. 
Resiste con controricorso ### 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. 
Il ricorrente ha depositato memoria. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a due motivi.  1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.  360, n. 3, c.p.c., la “errata interpretazione e applicazione dell'art. 92 D. Lgs. 163/2006”. 
Il ricorso, preliminarmente, deduce che la Corte territoriale: − avrebbe erroneamente ritenuto non contestati an e quantum della pretesa azionata dall'odierno controricorrente, incorrendo in un errore di fatto; − avrebbe erroneamente ritenuto che il controricorrente avesse svolto l'incarico di RUP all'interno dell'uff icio tecni co comunale, mentre in realtà lo stesso era solo responsabile presso l'### al ### e ### Operate tali premesse, il ricorrente censura l'interpretazione che la sentenza impugnata ha fornito dell'art. 92, D. Lgs. n. 163/2006, argomentando che tale previsione - soggetta a stretta interpretazione ####/L - R.G. 21395/2019 - CC 25/10/2024 - ### nr. 4 di 9 in quanto deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico - deve ritenersi riferita alle ipotesi in cui sia presente un'attività di progettazione, con conseguente esclusione dei lavori di man utenzi one ordinaria o straordinaria per i quali non sia necessaria tale attività.  1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.  360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'omessa valutazione delle previsioni del contratto di lavoro concluso tra le parti in causa, e dalle quali si evincerebbe, da un lato, che il controricorrente non faceva parte dell '### del Comune , essendo stato assunto come responsabile del servizio “### Urbano”, e , dall'altro lato che le attività poste in essere dal controricorrente costituivano meri lavori di manutenzione, risultando inesisten te qualsiasi attività di progettazione.  2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 
Lo stesso, in realtà, risulta inammissibile nella parte in cui viene a dedurre una erronea applicazione del principio di non contestazione, dovendosi rammentare che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, la quale, ex art. 115 c.p.c., produce l'effetto della relevatio ad onere probandi (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019), in quanto tale apprezzame nto esige l'inte rpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e d elle deduzioni delle parti, da ciò derivando che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per difett o assoluto o apparenza di mot ivazione o per manifesta ####/L - R.G. 21395/2019 - CC 25/10/2024 - ### nr. 5 di 9 illogicità della stessa (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 de l 28/10/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007). 
Parimenti inammissib ili sono sia le ce nsure che vengono ad investire l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte ter ritoriale in ordine alla qualità di ### del ### nto e di addetto all'### dell'odierno controricorrente, sia le censure riferite al ### adottato dal Comune, dal momento che tale atto - in violazione della regola di specificità di cui all'art. 366 c.p.c. - non viene riprodotto nelle parti rilevanti e che non emerge in alcun modo che la violazione del medesim o sia stata dedotta nei gradi de l giudizio di merito. 
Il mot ivo risulta invece fondato nella p arte in cui dedu ce la violazione dell'art. 92 , D. Lgs. n. 163/2006 in quanto la deci sione impugnata non risulta aver verificato che l'attività dedotta dall'odierno controricorrente comprendesse la progettaz ione delle opere seguite nella veste di R.U.P. 
La previ sione citata, ed in particolar e il comma 5 nella sua formulazione ratione temporis vigente, («5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modali tà e i criteri p revisti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della di rezione dei lavori, de l collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita d al regolamento in rapporto all'ent ità e alla complessità dell'opera d a realizzare. ###. ###/L - R.G. 21395/2019 - CC 25/10/2024 - ### nr. 6 di 9 ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente p reposto alla strutt ura competente, previo accertamento positivo delle spec ifiche attività svolte dai prede tti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazi one, l'incent ivo corrisposto al singolo di penden te non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organ ico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri») deve infatti essere letta ed interpretata alla luce delle disposizioni dettate dalla sezione I del ### le quali riguardano tutte l'attività di progettazione e sono - eloquentemente - intitolate “### incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”, da ciò dovendosi dedurre che il riconoscimento dell'incentivo viene a postula re lo svolgimento dell 'attiv ità di progettazione. 
Come chiarito da questa Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. ### del 2023), costituisce costante orientamento quello per cui il compenso incentivante previsto in favore «del personale degli uffici tecnici di P.A.  per la progett azione di opere pubbliche dall'art. 18, primo comma, legge n. 109 de l 1994 e succ. mod.», pos to a carico delle amministrazioni aggiudicatarie o titol ari di atti di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva ‒ compenso che costituisce trattamento retributivo accessorio a carattere premiale rispe tto a quello ordinario ed incentivan te dell'attivit à lavorativa svo lta con mansioni di progettazione ‒ è disci plinato nei suoi presupposti dal ####/L - R.G. 21395/2019 - CC 25/10/2024 - ### nr. 7 di 9 regolamento che tali amministrazioni sono chiamate ad emanare ai sensi dell'art. 6, legge n. 127 del 1997, e richiede in generale un'attività di progettazione per un'opera pubblica, prevista nel suddetto atto di pianificazione, per la realizzazione d ella quale ci sia st ata l'aggiudicazione dell'appalto (vedi ex plu rimis, Cass, ### L, 12/04/2019, n. 10344; cui adde Cass., Sez. L, 05/06/2017, n. 13937, Cass., Sez. L, 12/04/2011 n. 8344). 
Questa Corte (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23849 del 2024), ulteriormente, ha richiamato anc he gli orientamenti del la giurisprudenza contabile, la quale, a propria volta, ha ritenuto che resti esclusa dal novero delle attività incentivabili la manutenzione ordinaria, riconoscendo l'emolumento solo a favore delle attività di manutenzione straordinaria, purché si sia resa necessaria un'attività di progettazione, con d istinzione che la medesima giurisprudenza contabile ha poi ritenuto fosse stata addirittura su perata, in senso ulteriorment e restrittivo, dal sopravvenuto art. 97, comma 7-ter, nel senso dell'esclusione del diritto anche in relazione all'attività di manutenzione straordinaria ( cfr. Corte dei ### sez. autono mie, 18-23 marzo 2016). 
Rispetto a questi univoci dat i interpretativi non può invece assumere rilevanza il richiamo - operato dalla decisione impugnata - all'### I del medesimo D. Lgs. n. 163/2006, in quanto quest'ultimo vale ad individuare le attività di cui all'art. 3, comma 7, del medesimo D. Lgs. n. 163/2006 («Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzi one o, congiu ntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del p rogetto definitivo, la progettazion e esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo ### capo IV, ####/L - R.G. 21395/2019 - CC 25/10/2024 - ### nr. 8 di 9 l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un 'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara») ma non può invece valere ad individuare le att ività dalle qu ali scaturisce il diritto al compenso incentivante, non essendo a tal fine sufficiente l'aver ricoperto il ruolo di R.U.P., dal momen to che il dipendente cui venga attribuito tale ruolo può svolgere il proprio incarico anch e in relazione ad opere che non richiedono attivit à di progettazione. 
In sintesi, è da ritenere che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo dell 'art. 92, D. Lgs. n. 163/2006 , aven do valutato unicamente il ruolo di R.U.P. svolto dall'odierno controricorrente senza invece verificare se il medesimo ruolo - in relazione a tutti od alcuni degli interventi che assumeva di aver seguito - fosse stato ricoperto in relazione alla realizzazione di opere o di lavori richiedenti una previa progettazione che costituisce, invece, presu pposto per il riconoscimento dell'incentivo.  3. ### del primo motivo determina l'assorbimento del secondo.  4. La decisione impugnata deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi qui richiamati, provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.  P. Q. M.  La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione ####/L - R.G. 21395/2019 - CC 25/10/2024 - ### nr. 9 di 9 Così deciso in ### nella cam era di consig lio della ### 

causa n. 21395/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Rolfi Federico Vincenzo Amedeo

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Giudice di Pace di Cagliari, Sentenza n. 1280/2025 del 27-11-2025

... marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale creata per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata” (art. 44, D.Lgs. n. 507/1993, richiamato implicitamente dalla normativa sul ###. La giurisprudenza ha chiarito che sono esclusi dalla tassazione solo gli accessi “a filo” con il manto stradale, privi di opere visibili che rendano concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico [Cass. Civ., Sez. 6, N. 21714 del 08-07- 2022][Cass. Civ., Sez. 5, N. 25345 del 11-11-2020]. Nel caso di specie, la società concessionaria fonda la propria pretesa sull'esistenza di un abbassamento del marciapiede antistante l'immobile del ricorrente. Tuttavia, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava sull'ente impositore o sul suo concessionario, il quale agisce come attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione [Corte d'### di ### sez. 1, sentenza 399/2020]. La parte resistente avrebbe dovuto, quindi, dimostrare non solo l'esistenza di una modifica del piano stradale, ma anche che tale modifica costituisse inequivocabilmente un passo carrabile, ossia un'opera specificamente destinata a consentire l'accesso veicolare (leggi tutto)...

testo integrale

N. RG 5852 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - Il Giudice di ### di ### Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile R.G. n. 5852 / 2024 vertente tra ### (C.F. ###), nato a ### il ###, residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### e rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### e dall'Avv. ### - RICORRENTE - OPPONENTE - ###.T.I. I.C.A. ### - ### composto dalla società ### e ### (I.C.A.) ### (P.IVA e C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, e dalla ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell'Avv. ### e dell'Avv. ### dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti; - RESISTENTE - OPPOSTA - Oggetto: Opposizione ad accertamento esecutivo - ### (### anno 2023.
Conclusioni delle parti: come in atti ### ricorso depositato in data ###, il sig. ### proponeva opposizione avverso l'atto di “accertamento esecutivo” n. 16290448, notificato in data ###, con cui l'R.T.I. I.C.A. ### - ### in qualità di concessionaria per il Comune di ### richiedeva il pagamento della somma di € 262,95 a titolo di ### (### per l'anno 2023, in relazione a un presunto passo carrabile sito in ### Via dei ### n. 20. 
Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, deduceva l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del canone, eccependo, tra l'altro: l'esistenza di precedenti pronunce giudiziarie a sé favorevoli per le medesime fattispecie relative ad annualità pregresse; l'assenza di un passo carrabile, trattandosi di un mero avvallamento del marciapiede finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche; la mancata richiesta di concessione e l'assenza di utilizzo effettivo dell'accesso con veicoli; l'illegittimità dello strumento dell'accertamento esecutivo per la riscossione di un'entrata di natura patrimoniale. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva. 
Si costituiva in giudizio l'R.T.I. I.C.A. ### - ### contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione. La resistente sosteneva la piena legittimità della pretesa, affermando che la presenza di un abbassamento del marciapiede ### idoneo a facilitare l'accesso veicolare alla proprietà privata, dotata di garage, integrasse di per sé il presupposto oggettivo del passo carrabile tassabile, a prescindere dall'esistenza di una formale concessione, dall'utilizzo effettivo e dalla presenza di apposita segnaletica. 
Concessa la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### proposta dal sig. ### è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 
In via preliminare, va confermata la giurisdizione di questo Giudice ordinario a decidere la controversia.
Come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti e costantemente affermato dalla giurisprudenza, le controversie relative al ### (###, così come in precedenza per il ### non hanno natura tributaria, bensì patrimoniale, trattandosi di un corrispettivo per una concessione, reale o presunta, di uso particolare di un bene pubblico. Tale natura esclude la giurisdizione delle ### in favore di quella del Giudice Ordinario (Corte Cost., sentenza n. 64 del 2008 [Corte Cost., sentenza n. 64 del 19 marzo 2008]; Cass., Sez. Un., n. 23748 del 2020 [ Civ., Sez. U, N. 23748 del 28-10-2020]). 
Nel merito, l'impugnativa è fondata su più profili, ciascuno dei quali idoneo a determinare l'annullamento dell'atto opposto.  1. SULL'#### IMPOSITIVO. 
Il presupposto per l'applicazione del canone per passo carrabile è l'occupazione di suolo pubblico mediante “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale creata per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata” (art. 44, D.Lgs. n. 507/1993, richiamato implicitamente dalla normativa sul ###. La giurisprudenza ha chiarito che sono esclusi dalla tassazione solo gli accessi “a filo” con il manto stradale, privi di opere visibili che rendano concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico [Cass. Civ., Sez. 6, N. 21714 del 08-07- 2022][Cass. Civ., Sez. 5, N. 25345 del 11-11-2020]. 
Nel caso di specie, la società concessionaria fonda la propria pretesa sull'esistenza di un abbassamento del marciapiede antistante l'immobile del ricorrente. 
Tuttavia, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava sull'ente impositore o sul suo concessionario, il quale agisce come attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione [Corte d'### di ### sez. 1, sentenza 399/2020]. La parte resistente avrebbe dovuto, quindi, dimostrare non solo l'esistenza di una modifica del piano stradale, ma anche che tale modifica costituisse inequivocabilmente un passo carrabile, ossia un'opera specificamente destinata a consentire l'accesso veicolare alla proprietà del sig. ### sottraendo così una porzione di suolo all'uso pubblico generalizzato. 
Tale prova non può ritenersi raggiunta. Il ricorrente ha contestato fin dall'inizio la natura di passo carrabile dell'opera, descrivendola come un “avvallamento del marciapiede che comprende casualmente solo minima parte di tale ingresso e si estende oltre per altri 20 metri circa”, riconducibile a un intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche.   A fronte di tale specifica contestazione, la documentazione fotografica prodotta dalla resistente e la planimetria dell'immobile, da cui si evince la presenza di un garage, non sono sufficienti a superare il dubbio sulla reale natura e funzione della modifica del marciapiede. La resistente non ha fornito elementi idonei a smentire la tesi del ricorrente, ovvero che l'abbassamento del cordolo non sia un manufatto puntuale e funzionale esclusivamente al suo accesso, ma un livellamento più esteso del marciapiede. In assenza di una prova certa e inequivocabile sulla qualificazione dell'opera come passo carrabile ai sensi di legge, il presupposto oggettivo per l'applicazione del canone deve ritenersi non dimostrato.  2. ### Anche a voler superare il profilo che precede, l'opposizione risulta dirimente e fondata sotto un altro, e ancor più radicale, aspetto: la mancanza di prova dell'utilizzo effettivo del suolo pubblico.  ### al pari del ### che ha sostituito, è configurato come il “corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici” [Cass. Civ., Sez. 5, N. 23255 del 23-10-2020]. La sua ratio risiede non nella mera limitazione potenziale dell'uso collettivo, ma “in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 27977 del 21-10-2025]. 
La più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità ha tratto da tale principio una conseguenza fondamentale in tema di presupposto applicativo del canone. Si è infatti affermato che: “essendo il presupposto applicativo del ### l'effettivo e concreto utilizzo del bene pubblico da parte del singolo, il mancato uso, pur dopo il rilascio della concessione, esclude l'obbligo di pagamento.” [Cass. Civ., Sez. 1, N. 22664 del 05-08-2025] Pertanto, non è sufficiente la mera esistenza di un manufatto che renda *potenzialmente* possibile un uso particolare del suolo pubblico; è necessario che tale uso vi sia *in concreto*. La debenza del canone non può fondarsi su una presunzione di utilizzo, ma deve essere ancorata a una prova dell'effettiva fruizione del beneficio da parte del privato. 
Nel caso in esame, il ricorrente ha costantemente negato di utilizzare l'accesso con veicoli, specificando di non usare l'autovettura per recarsi presso l'immobile. A fronte di tale negazione, la società concessionaria non ha fornito alcuna prova, neppure di natura presuntiva, circa un utilizzo effettivo e concreto del presunto passo carrabile da parte del sig. ### nell'annualità 2023. Le argomentazioni della resistente si basano esclusivamente sulla potenzialità d'uso, desunta dalla presenza del manufatto e di un garage. Ciò, tuttavia, non è sufficiente a integrare il presupposto impositivo, come chiarito dalla Suprema Corte [Cass. Civ., Sez. 1, N. 22664 del 05-08-2025]. 
In assenza della prova di un'occupazione e di un utilizzo effettivo, viene a mancare il fatto generatore dell'obbligazione patrimoniale, con conseguente illegittimità della pretesa creditoria.  3. ###ILLEGITTIMITÀ ###. 
Infine, un ulteriore profilo di illegittimità dell'atto impugnato risiede nello strumento utilizzato per la riscossione.  ### opposto è qualificato come “accertamento esecutivo” ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019, strumento che concentra in sé la funzione di titolo esecutivo e di precetto. 
Tuttavia, come evidenziato dalla difesa del ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, stante la natura di entrata patrimoniale di diritto privato del ### (e, per identità di ratio, del ###, la sua riscossione coattiva non può avvenire tramite strumenti autoritativi tipici delle entrate tributarie. ### creditore deve, invece, munirsi di un titolo esecutivo formatosi secondo le ordinarie procedure civilistiche [Cass. Civ., Sez. 3, N. 7188 del 04-03-2022]. 
In particolare, la Corte di Cassazione ha statuito che: “il diritto dell'amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generale dall'art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999, è subordinato - dall'art. 21 del citato d.lgs. e ai fini dell'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto a titolo di ### (anche in caso di abusiva occupazione), stante la sua natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico - al conseguimento da parte del Comune, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo.” [Cass. Civ., Sez. 3, N. 7188 del 04-03-2022] ### di accertamento esecutivo, pertanto, si palesa come uno strumento illegittimo per la riscossione del canone in oggetto, in quanto consente all'ente di agire *in executivis* senza il preventivo accertamento giudiziale del proprio credito, in violazione dei principi che governano la tutela dei diritti soggettivi nei rapporti di natura privatistica.
Per tutte le suesposte ragioni, l'opposizione deve essere accolta e l'atto di accertamento esecutivo n. 16290448 deve essere annullato. 
La domanda del ricorrente volta a ottenere una pronuncia di "condanna in futuro" su eventuali atti futuri è inammissibile, in quanto esula dall'oggetto del presente giudizio, che è circoscritto alla legittimità dell'atto specificamente impugnato, e si porrebbe in contrasto con il principio della domanda e del divieto di pronunce di carattere generale e preventivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ### contro R.T.I. I.C.A. ### - ### ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di accertamento esecutivo 16290448 del 18.09.2024, notificato in data ###.  2. Dichiara inammissibile la domanda di condanna in futuro.  3. Condanna la resistente R.T.I. I.C.A. ### - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 500,00 per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 5852/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Luigia Frau

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Giudice di Pace di Rovigo, Sentenza n. 479/2025 del 15-12-2025

... tutto il R.G. 5109/2024 territorio nazionale la segnaletica stradale nonché i mezzi di regolazione e controllo e di omologazione stabilisce, fra l'altro, che nel ### (DPR 495/1992) vengono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e di regolazione del traffico nonché quelli atti all'accertamento e rilevamento automatico delle infrazioni. Tale norma si limita dunque a rimandare al ### per gli aspetti esclusivamente tecnici relativi alla fabbricazione, costruzione ed utilizzo dei materiali, modalità di omologazione e approvazione, senza entrare minimamente nel merito della fidefacenza dei rilievi stessi. Nello specifico, trattandosi di uno strumento di rilevazione delle infrazioni al codice della strada utilizzato per l'accertamento della velocità, esso soggiace alla prescrizione specifica prevista dall'art. 142 comma 6 che ne richiede l'omologazione, per la quale è competente il Ministero dello ### e non il Ministero delle ### e ### Ne consegue che le risultanze di apparecchi “non omologati”, in base all'interpretazione sistematica della richiamata normativa, risultano prive della presunzione di legge (art. 2700 c.c.) che (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 5109/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI ROVIGO in persona del Giudice di ### avv. ### ha pronunciato la presente ### nella causa civile promossa da ### ricorrente rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliat ###### 9 ### di ### resistente difeso e rappresentato dall'avv. ### con domicilio eletto in #####° Maggio 3 OGGETTO: ricorso avverso verbale n. X-1070249/2024 (### 2405870) del 24/10/2024 emesso da ### di ### di ### ex art. 142 co. 8 CdS Causa assegnata a sentenza in data ### Conclusioni del ricorrente: “in via preliminare, sospendere l'efficacia del verbale impugnato; nel merito annullare per i motivi di cui in narrativa il verbale impugnato e qui prodotto; con vittoria di spese e competenze del giudizio”. 
Conclusioni del resistente: “In via principale e nel merito: per le ragioni meglio esposte in narrativa, rigettarsi l'opposizione proposta poiché infondata in fatto e in diritto e confermare il verbale di accertamento X-1070249/2024 (### 2405870) del Comune di ### per gli importi e le sanzioni ivi contenuti, con ogni altra conseguente statuizione di legge. Con vittoria di spese e compensi di causa”. 
Concisa esposizione del fatto e motivi della decisione Si premette che nella redazione della sentenza non è necessario esporre lo svolgimento del processo, per quanto previsto dall'art. 132 n. 4 c.p.c. e la motivazione viene redatta mediante “la concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi” a norma dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.  R.G. 5109/2024 Il ricorrente si oppone ad un verbale elevato dalla ### del Comune di ### per violazione del limite di velocità, accertata nell'ambito territoriale di competenza, sostenendone l'illegittimità per diversi di merito, fra cui la mancanza di omologazione dello strumento di rilevazione di velocità e conseguente difetto di prova delle violazioni contestate. 
Costituendosi in giudizio l'### contestava i motivi di ricorso, producendo documentazione attinente, rilevando quanto alla mancanza di omologazione dello strumento di rilevazione della velocità l'equivalenza di tale controllo con l'approvazione.  ### dell'omologazione dell'apparecchiatura deve ritenersi assorbente rispetto agli ulteriori motivi di opposizione ed anche in conformità al principio della ragione più liquida (Cass. n.17214/2016, Cass. n. 23160/2015 , ### Sent. n. 9936/2014 e ### 23542/201), per esigenze di economia processuale e celerità del giudizio, potrà omettersi l'esame dei restanti motivi. 
Ritiene il giudicante la fondatezza del ricorso in quanto la mancanza di omologazione dello strumento utilizzato per il rilievo automatico della velocità non consente, a mente dell'art.  142 comma 6 C.d.S., di ritenere che la rilevazione sia fonte di prova della velocità stessa. 
E' ferma convinzione di questo giudice che il dato normativo non consenta di ritenere l'equivalenza delle due operazioni laddove si discuta della fidefacenza di rilevazione in automatico della velocità, senza la presenza di agenti. 
E ciò non solo per le differenti modalità procedurali che debbono essere seguite per l'omologazione e per l'approvazione, solo la prima essendo destinata ad attestare che il prototipo di un apparecchio sia rispondente alle caratteristiche richieste dal ### ma altresì per le finalità ad esse consequenzialmente sottese.  ### l'art. 142 comma 6 CdS si richiede in tal caso l'omologazione dello strumento affinchè le risultanze delle rilevazioni siano idonee a fornire piena prova circa il superamento dei limiti di velocità, mentre in caso di approvazione, ove il ricorrente contesti la velocità rilevata, sarà necessaria la presenza di personale di polizia che attesti l'avvenuto superamento dei limiti stessi, così come rilevati dall'apparecchiatura solamente approvata. 
Né a tale interpretazione osta il contenuto dell'art. 45 comma 6, in relazione all'art.  192 comma 3 Reg. Esec. CdS., quale norma che, al fine di rendere uniforme su tutto il R.G. 5109/2024 territorio nazionale la segnaletica stradale nonché i mezzi di regolazione e controllo e di omologazione stabilisce, fra l'altro, che nel ### (DPR 495/1992) vengono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e di regolazione del traffico nonché quelli atti all'accertamento e rilevamento automatico delle infrazioni. 
Tale norma si limita dunque a rimandare al ### per gli aspetti esclusivamente tecnici relativi alla fabbricazione, costruzione ed utilizzo dei materiali, modalità di omologazione e approvazione, senza entrare minimamente nel merito della fidefacenza dei rilievi stessi. 
Nello specifico, trattandosi di uno strumento di rilevazione delle infrazioni al codice della strada utilizzato per l'accertamento della velocità, esso soggiace alla prescrizione specifica prevista dall'art. 142 comma 6 che ne richiede l'omologazione, per la quale è competente il Ministero dello ### e non il Ministero delle ### e ### Ne consegue che le risultanze di apparecchi “non omologati”, in base all'interpretazione sistematica della richiamata normativa, risultano prive della presunzione di legge (art. 2700 c.c.) che rende l'atto fidefacente, al contrario delle apparecchiature omologate che, sole, possono fornire dati incontrovertibili in relazione alla prova della violazione. 
Tale orientamento è stato sostenuto dalla Suprema Corte con ordinanza della ### (Cass. Civ. Sez. ###. n 10505/2024 del 18.4.2024), successivamente confermato da altre pronunce del Giudice di legittimità (Cass. Civ. n. 20913/2024; 2857/2025; n. 12924/2025; n.13966 del 26/05/2025, n. 25521/2025). 
Il ricorso deve pertanto essere accolto. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sui valori minimi, stante la semplicità del giudizio, dei ### di cui al D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del giudizio.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a sanzione amministrativa R.G.  5109/2024 promossa da: ### di ### con ricorso depositato in data ###, così provvede: R.G. 5109/2024 - accoglie il ricorso; - condanna l'amministrazione a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 139,00 per compensi, € 43,00 per anticipazioni, oltre al 15 % per rimborso forfetario spese generali, IVA e contributo previdenziale come per legge; - sentenza esecutiva ex lege. 
Così deciso in ### in data 1 dicembre 2025 Il Giudice di ###

causa n. 5109/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Patrizia Prando

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1268/2025 del 01-06-2025

... responsabilità conseguente alla omessa manutenzione della sede stradale chiedendo la condanna del Comune convenuto per l'attribuzione a questi di una responsabilità per cosa in custodia. Va anzitutto osservato che la Suprema Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare che, a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (v. Cass., 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763 e già Cass., 13/1/2003, n. 298). Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo come, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art.14 C.d.S., gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Altresì precisandosi che (comma 3) per le strade in (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice onorario di ### di ### di ###. II civile in persona del Giudice Avv. ### ha pronunziato la seguente ### causa iscritta al numero di R.G. 5764/2022 promossa con atto notificato in data ### da ### n. a Melito di Napoli il ### cf ### elettivamente domiciliata in ### alla Via benedetto ### n. 2/4 presso lo studio dell'### stabilito ### che agisce di intesa con l'Avv. ### del foro del tribunale di Napoli-Nord che la rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto introduttivo PEC : ### ATTORE contro ### in persona del ### pro-tempore ###: risarcimento danni ### come da verbali di causa del 21.05.2025 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato ### nel premettere che il giorno 19.04.2021 alle h. 12,15 circa in ### di Napoli alla ### mentre si trovava, a piedi, a causa di un dissesto posto sulla sede stradale, cadeva al suolo, conveniva innanzi al Giudice onorario di ### di ### di Napoli il Comune di ### di Napoli per sentirlo condannare al risarcimento per le lesioni subite e quantificate nei limiti della competenza per valore del giudice adito, con vittoria di spese ed onorari. Rassegnate dalle parti le conclusioni in formato telematico e riportate in epigrafe, la causa era riservata per la decisione alla udienza del 21.05.2025. 
Va osservato che la titolarità attiva risulta provata attraverso il deposito della certificazione medica in atti ed in particolare del certificato del P.S. del presidio ospedaliero CTO ### del 22.04.2021 dal quale risulta che la parte attorea si recava presso il detto ospedale ove riferiva di...frattura composta del 5° metatarso…. 
La titolarità passiva, invece, discende dalla proprietà pubblica ex art 822, comma II e 824cc della strada nella quale si è verificato il sinistro oggetto del presente giudizio che è posto all'interno del territorio del Comune di ### di Napoli e facente parte del c.d.  demanio artificiale o accidentale. 
Nel merito, dalle testimonianze raccolte si ricavano senz'altro elementi sufficienti per ricostruire la dinamica del sinistro. 
Infatti, il teste attoreo ### genero della parte attorea, ricorda che verso le h.  12,30 si trovava a piedi in compagnia della suocera in ### di Napoli alla ### Riferisce che mentre camminavano, la suocera cadeva al suolo a causa di una buca posta sulla sede stradale coperta da erba. Ricorda che a seguito della caduta la parte attorea lamentava dolori e che provvedeva ad accompagnare la stessa all'### di Napoli. Ricorda che lui camminava a fianco della suocera. Precisa poi, che non pioveva. 
Orbene il contrasto giurisprudenziale relativo alle norme applicabili [art 2043cc o 2051cc] è del tutto apparente, nel senso che nulla impedisce che il nostro ordinamento appresti per la medesima fattispecie di danno una doppia tutela e correlativamente, che nel nostro sistema sussiste un duplice titolo di responsabilità. Sarà poi questione da valutarsi caso per caso se la domanda concretamente proposta sia da ricondursi all'una o all'altra delle citate disposizioni, le quali del resto, come appare evidente presuppongono, sul piano probatorio e ancora prima, allegazioni diverse.  ### quanto prospettato nell'atto introduttivo ed alla luce in particolare delle allegazioni in fatto e diritto ivi riportate da parte attrice, questa sembra aver incentrato la pretesa dedotta in giudizio in primo luogo sul profilo di responsabilità conseguente alla omessa manutenzione della sede stradale chiedendo la condanna del Comune convenuto per l'attribuzione a questi di una responsabilità per cosa in custodia. 
Va anzitutto osservato che la Suprema Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare che, a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (v. Cass., 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763 e già Cass., 13/1/2003, n. 298).
Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo come, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art.14 C.d.S., gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Altresì precisandosi che (comma 3) per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito (v. Cass., 20/212006, n. 3651; Cass., 14/7/2004, 13087), e che (comma 4) per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune. 
In caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 14 C.d.S.) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito. 
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto ( Cass.20/2/2006, n. 3651). 
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). 
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova ### del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima; tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come dettol'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito; nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consustanziali ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.). 
Al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno; al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. 
Giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. ### della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: ### che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; ### che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa la Suprema Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (### 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. 
La Suprema Corte ha al riguardo tuttavia ormai da tempo chiarito che l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. ( v., Cass., 14/3/2006, 5445 ) né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass., 17/5/2001, n. 6767), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale ( cfr. Cass., 9/11/2005, n. 21684; Cass., 13/7/2005, n. 14749; Cass., 17/5/2005, n. 6767; Cass., 25/6/2003, n. 10131), che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità, ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. ( v. Cass., 20/2/2006, n. 3051), in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto. 
Nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca posta sul manto stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la buca possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. 
Ciò non significa, peraltro, che tale condotta -ancorché non integrante il fortuitonon possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art.  1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte. 
In conclusione, deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art.  2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227,1° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. 
Fatta tale premessa in punto di diritto, in punta di fatto vi è da dirsi che dall'escusso testimoniale è emerso che la parte attrice mentre si trovava a piedi in ### di Napoli, mentre camminava cadeva al suolo a causa di una buca posta sulla sede ###la conseguenza che appare ragionevole ritenere la sussistenza della responsabilità del Comune di ### di Napoli, avendo l'attore fatto affidamento sulla normale transitabilità della strada.  ###, infatti, aveva l'obbligo di tenere integra la sede stradale da eventuali anomalie tali da determinare pericolo per il pubblico transito, essendo esigibile all'ente comunale la possibilità in concreto della custodia, trattandosi di bene demaniale### posta all'interno del comune, nonché tenuto conto dei sistemi di controllo e tecnologi di cui lo stesso è dotato e non avendo, il custode, fornito la prova ### del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che potesse essere valido ad elidere il nesso causale: caso fortuito che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. 
Ora, come su indicato, la condotta colposa della vittima può comunque assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1°cc. 
Non ignora questo giudicante che parte della giurisprudenza, tra cui quella della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 10.05.1999 n.156), afferma sussistere una incompatibilità tra l'art 1227 comma 1° cc e la responsabilità aquiliana della P.A., in quanto se per insidia si intende un pericolo che si annida nel manto stradale caratterizzato dalla non visibilità oggettiva e dalla non prevedibilità soggettiva, sono evidenti le ragioni che portano ad affermare l'incompatibilità tra un concorso colposo della vittima e l'insidia stessa. Infatti, se
è possibile ricondurre, anche solo in parte il fatto dannoso al danneggiato, non sarebbe possibile definire il pericolo imprevedibile e inevitabile con conseguente esclusione della responsabilità della P.A. ogni qual volta vi sia una concorrente colpa del danneggiato. 
Questo giudicante però propende per la tesi per la quale l'accertamento della imprevedibilità del pericolo non esclude a priori l'affermazione della corresponsabilità ex art 1227 comma 1° cc. 
Infatti, l'art 1227 comma 1° cc, non disciplinerebbe l'elemento soggettivo dell'illecito (colpa del danneggiato) ma il nesso causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso. La norma non costituirebbe espressione del principio di autoresponsabilità, che imporrebbe ai danneggiati dei doveri di attenzione e diligenza al fine di prevenire i danni che possono verificarsi, ma sarebbe il corollario del concetto di causalità secondo cui il danneggiato non può essere responsabile di quei danni casualmente imputabili al danneggiato (cfr.  3.12.2002 n.17152). La colpa richiamata dall'art 1227 comma 1°cc costituirebbe solo un requisito essenziale per la rilevanza causale del fatto al danneggiato. 
Quindi se l'imprevedibilità del pericolo può escludere per incompatibilità logica la colpa del danneggiato, non può escludere la possibilità che la condotta di quest'ultimo contribuisca casualmente alla produzione dell'evento dannoso; con la conseguenza che non vi sarebbe la suddetta incompatibilità tra la presenza dell'insidia stradale, così come definita dalla giurisprudenza e l'applicazione dell'art 1227 comma 1° cc che prevede appunto il contributo causale del danneggiato alla produzione del danno. 
Da quanto è emerso dalla istruttoria si denota una condotta imperita dell'attore, il quale con maggior accortezza e prudenza avrebbe potuto evitare l'evento dannoso. 
Invero la stessa genericità delle dichiarazioni del teste, che …poneva il piede in una buca… non appare sufficiente per ritenere che la buca non fosse visibile. 
Invero come è rappresentato nelle foto depositate nella produzione di parte attorea la situazione di pericolo sarebbe derivata dalla presenza di una buca posta sulla sinistra del marciapiede ed in particolare non situata sulla zona di marciapiede che avrebbe dovuto percorrere la ### quanto piuttosto alla altezza di una zona coperta da erba e vegetazione e dunque non percorribile (v. foto n.5). Invero lo stesso teste dichiara che questi era di fianco alla ### e dunque ciò induce a ritenere che la stessa fosse alla sinistra del teste e dunque percorrendo un tratto di marciapiede non idoneo. 
Inoltre, sempre dalle foto depositate nella produzione della parte attrice, si nota che il marciapiede, per quanto ai suoi lati vi siano cespugli, è nella parte centrale percorribile; in particolare la stessa presenza del teste affianco alla ### induce di ritenere che questi avrebbe potuto non solo avvedersi della insidia, quanto persuadere la ### a percorrere un tratto di strada ritenuto più idoneo e scegliere, dunque, un percorso meno disagevole e meno insidioso di quello effettuato: circostanza che appare senza ombra di dubbio elemento sintomatico della poco accorta attenzione della stessa parte attrice. 
Invero per la ridotta velocità di movimento, l'attenzione non doveva che necessariamente essere rivolta alla strada; per cui appare, che tale situazione pericolosa, era senz'altro evitabile dall'attore solo che avesse doverosamente guardato la strada o addirittura, questi si fosse determinata a scegliere un percorso alternativo.  ### parte, l'età del danneggiato (a. 68), le foto del luogo, le modalità dell'incidente come riferite dal teste, inducono a ritenere che lo sguardo erano o dovevano essere rivolti sulla strada (evidentemente, l'attenzione di questi era rivolta altrove), apparendo piuttosto verosimile che la stessa sia inciampata per mera distrazione e poco accortezza nell'incedere. 
Perciò tutte le circostanze sopra descritte inducono a ritenere che l'attore era in condizione di valutare lo stato di conservazione della strada che avrebbe dovuto suggerire e sollecitare, attraverso l'uso della ordinaria diligenza, una condotta più accorta ed avveduta e scegliere un percorso alternativo. 
Si ribadisce che proprio la presenza dell'erba ai lati del marciapiede (così da determinare un corridoiov. foto) avrebbe dovuto indurre la parte attorea o ad una maggiore attenzione o scegliere un percorso alternativo. 
A ciò aggiungasi che il sinistro si è verificato alle h. 12,15 del mese di aprile, vale a dire in un orario di un periodo dell'anno in cui è notorio che vi sia un'ottima illuminazione naturale, che, pertanto, non poteva creare una ragionevole ostacolo alla visibilità di un pedone normalmente accorto. 
Quanto detto implica, sotto il profilo oggettivo della non visibilità della buca, chedate le caratteristiche dello stato dei luoghi( la buca era in una zona, che dalle foto non appare praticabile mentre il marciapiede era percorribile nella sua parte centrale)-il pericolo da essa rappresentato era tale consentire senza difficoltà all'attento e prudente utente della strada, di evitare di percorrere la strada in quel punto, così da rendere del tutto irrilevante l'assenza di apposita segnaletica stradale di pericolo. 
Sul distinto piano soggettivo della non prevedibilità dell'ostacolo, va esclusa l'imprevedibilità del pericolo costituito dalla presenza della buca, in base alla massima di esperienza secondo la quale la presenza di erba o cespuglio presente sulla sede ###cui la ### camminava) lascia presumere la possibilità di esistenza di una sconnessione sottostante. 
Tale circostanza così costituisce una ulteriore prova in ordine alla assoluta prevedibilità del pericolo da parte della ### la quale, proprio perché stava percorrendo un tratto di strada caratterizzato ai lati da erba, era perfettamente consapevole del pericolo e sicuramente poteva prevedere l'esistenza di sconnessioni sul piano della strada da lei percorso. 
Non va, infine, nemmeno taciuta la circostanza che la buca si trovava nella zona di abitazione della parte attrice di ### in ### [v. intestazione atto di citazione e premessa lettera a)]. 
A tal proposito va tenuto presente che ai fini della valutazione della condotta del danneggiato come caso fortuito capace di escludere il pregiudizio, la mera circostanza che la buca si trovi nelle vicinanze della abitazione, non comporta di per sé colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre una imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode. 
In sintesi la presenza della buca nelle vicinanze della abitazione è certamente indizio ed elemento utile per consentire un giudizio affermativo sulla prevedibilità del danno a cui, nel caso in esame, vanno perciò aggiunti gli ulteriori elementi così come sopra evidenziati. 
In conclusione, appare piuttosto verosimile che la ### abbia posto lì il piede per una mera negligenza e disattenzione nel camminare essendo la strada percorsa dalla parte attorea, al momento dell'infortunio, in condizioni di manutenzione certamente visibili da chi la percorreva. 
Le osservazioni finora esposte e nei termini dalla elaborazione pretoria, trovano conferma nelle considerazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui se un utente della strada non si attiene ad elementari misure di prudenza e non fa nulla per evitare che il suo incedere finisca proprio nel punto più pericoloso, mentre gli basterebbe un po' di attenzione per dirigerlo altrove o addirittura possa porre in essere una condotta positiva nell'evitare l'ostacolo con un percorso alternativo o rinunziando a percorrerlo, è evidente che non può pretendere che sia il proprietario della strada a rispondere dei danni subiti, dovendosi gli stessi collegare direttamente alla sua condotta e non potendosi, invece, ritenere che sia stata il fondo sconnesso a produrli. ### parte la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi, comporta l'interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l'evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è la volontà dello stesso danneggiato e alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile, che l'evento deve essere ricollegato in nesso eziologico(cfr. Cass. 21.10.1998 n.10434; Cass. 25.05.1994 n.5083). Infatti, la stessa Corte Costituzionale con sentenza del 10.05.1999 n.156 ha richiamato il principio di auto-responsabilità a carico degli utenti” gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità”, non vantando i privati un diritto soggettivo alla manutenzione delle strade. 
Pertanto, l'uso, da un lato, dell'ordinaria diligenza, esigibile alla luce dello stato dei luoghi e dall'altro, la mancanza di attenzione dell'attore al proprio incedere, avrebbe in definitiva consentito la ragionevole individuazione della fonte del pericolo e conseguentemente di evitarlo. 
Venendo dunque alla quantificazione concreta del concorso della condotta colposa dell'attore nella determinazione dell'evento dannoso e delle sue conseguenze, considerato quanto innanzi evidenziato, con particolare riguardo alla entità della insidia e nel contempo alla inaccortezza e negligenza della vittima, ritiene questo giudice che l'entità causale della colpa concorrente del danneggiato debba essere graduata nella misura del 50% restando il residuo da addebitarsi alla già descritta responsabilità della amministrazione comunale. 
A tal fine va ribadito che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art 1227, primo comma cod. civ., non concretando una eccezione in senso proprio ma attenendo alla eziologia dell'evento dannoso, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte ( cfr. Cass. 20.08.2009 n.1854). 
Venendo all'entità delle lesioni subite da ### il CTU sulla scorta della documentazione clinica e dell'esame obiettivo condotto sul periziato, ha accertato che l'attore nel sinistro per cui è causa riportò ... frattura del quinto metatarso piede sinistro... 
In relazione alla quantificazione delle lesioni, il Ctu ha stimato nel 3% il danno biologico residuato, quantificando l'invalidità temporanea totale in 30 gg, quella parziale in gg 30 da valutarsi al 75% e ulteriori 30 al 50% e gg 30 gg al 25%. 
In relazione ai postumi residui le conclusioni cui perviene il Ctu sono da ritenersi ampiamente condivisibili, se non nei limiti di cui si dirà, in quanto, oltre che adeguatamente motivate dal punto di vista medico, appaiono basate sull'esame clinico ed amnestico del periziato e su una corretta ed analitica valutazione, coerente con sotto il profilo logico ed ineccepibile sotto quello scientifico, della documentazione sanitaria in atti, per cui non sussistono ragioni per discostarsene. 
Detto ciò, in merito alla liquidazione del danno da invalidità permanente, deve richiamarsi quanto statuito dalle sentenze delle ### Unite della S.C.  (n.26972,26973,26974,26975/08) e per le quali è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, evitando duplicazioni così facendo riferimento ad un'unica voce di danno non patrimoniale inteso nei sensi descritti dagli art. 138 e 139 Codice assicurazioni. Inoltre, il ### ha chiarito che ove si lamenta degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nella area del danno biologico che ne costituisce componente. 
Così costituisce duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei termini su indicati e sovente liquidato in percentuale da un terzo alla metà del primo. Va infatti sempre bandita, secondo la raccomandazione delle SS. UU, perché giuridicamente infondata, ogni automaticità nel riconoscimento del cd danno morale soggettivo hic et nunc meramente parametrato al danno biologico determinando, diversamente e come sopra specificato, duplicazioni risarcitorie non consentite. Invero nell'esaminare funditus la figura del danno non patrimoniale, la Corte ha ricondotto nel suo ambito anche il danno biologico ed il danno morale, chiarendo che quest'ultimo, inteso nella sua tradizionale accezione di pregiudizio derivante dalle sofferenze è destinato ad essere riparato con il riconoscimento del danno biologico potendosi al più intervenire sul piano della personalizzazione della sua quantificazione, occorrendo in ogni caso, così come per tutte le ipotesi di danno non patrimoniale fornire la prova sia pure a carattere presuntivo, circa la sua esistenza. 
Va a questo punto rilevato che sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte( cfr. Cass 25.02-7.06.2011 n.12408) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale, per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica vanno applicati parametri di valutazione uniforme che in difetto di previsione normativa vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%) da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. 
In conclusione all'attore, il quale al momento del sinistro aveva 68 anni, in applicazione delle tabelle di ### da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto, tenuto conto della dinamica dell'incidente, dell'età del danneggiato, della natura delle lesioni, può senza dubbio ritenersi che il danno biologico residuato può determinarsi nel 3 %, riconoscendo la somma complessiva espressa in valuta attuale di € 1.700,00# comprendendo in esso le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, essendo riconosciuto al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva e così adeguatamente personalizzato. 
Ciò posto va evidenziato che il danneggiato non ha allegato, come era suo onere fare, né tanto meno provato cheanche avvalendosi delle presunzioni, per essere, se del caso, idoneo a fornire la serie concatenata di fatti noti da cui risalire al fatto ignotoalcun elemento che consenta nella fattispecie concreta di reputare comprovato, in considerazione delle modalità di verificazione del sinistro, delle tipologie delle lesioni, dell'età dell'infortunato, che al medesimo debba liquidarsi ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma ulteriore rispetto a quella su riconosciuta. 
Deve poi. considerarsi, che come la più recente dottrina medicolegale ha avuto modo di precisare che anche per la c.d. invalidità temporanea occorre partire dal concetto di stato morboso nel suo evolvere; ciò porta a ritenere non più corretto scientificamente un riconoscimento di invalidità temporanea agganciato esclusivamente alle certificazioni del medico di famiglia circa i periodi di riposo consigliato, o simili. Occorre, al contrario, far costante riferimento all'apprezzabilità delle conseguenze del processo morboso. Ne discende che un danno biologico temporaneo, non può configurarsi, a livello concettuale, come “assoluto”, vale a dire correlato alla perdita del 100% dell'efficienza psico-fisica del soggetto.  ### medicolegale, dovrà così sforzarsi di fornire indicazioni per “fasce di incidenza”, in modo da offrire al giudicante criteri di valutazione in grado di conformare la liquidazione del danno alla maggiore o minore compressione delle ordinarie occupazioni del danneggiato. 
Nel caso di specie, i periodi di invalidità temporanea non vanno individuati in quelli durante i quali il paziente è stato comunque sottoposto a terapie riabilitative. Ebbene se nell'immediatezza dell'incidente, a seguito della lesione l'attore, può considerarsi che sia stata effettivamente privato quasi del tutto della possibilità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni, non può dirsi altrettanto, ad esempio per i periodi in cui si è sottoposto a cicli di terapia riabilitativa, nel corso dei quali, pur fortemente limitanti, non erano accompagnati dalla preclusione totale di molte ordinarie occupazioni di una persona normale. 
Ciò posto pare più ragionevole ed adeguato alla realtà del caso concreto indicare, come detto, in 20 gg la durata della invalidità parziale al 75% e gg 10 al 50% tanto in relazione alla tipologia della malattia.
Stimando inoltre quale congruo l'importo di € 115,00# per ogni giorno di invalidità assoluta temporanea, può essere riconosciuto l'importo di € 1.725,00# per la invalidità parziale (gg 20 al 75%) e di € 575,00# per la invalidità parziale (gg. 10 al 50%) per un importo complessivo di € 2.300,00#. 
Complessivamente, pertanto, all'attore va riconosciuta la complessiva somma di ### 2.000,00# in moneta attuale, somma così arrotondata, e ridotta per il concorso di colpa (50% a suo carico), cui andranno aggiunti gli interessi e la rivalutazione come da dispositivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia del 13.08.2022 n. 147, prendendo come riferimento il valore della domanda come accolta. 
Si ritiene, infatti, di aderire ai principi di diritto enunziato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 15857 del 12.06.2019 per i quali in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo se la domanda viene rigettata ed a quello accordata dal giudice, se viene accolta. 
Le spese di ### secondo la liquidazione fattane in corso di causa e liquidate complessivamente in € 300,00# con decreto telematico dovranno gravare, attesa l'esito del giudizio, in via definitiva al 50% sulla parte soccombente. 
Sul punto va rilevato infatti che secondo l'orientamento della S.C, il giudice può ripartire in quote uguali le spese della consulenza d'ufficio sia perché la compensazione non implica condanna ma solo esclusione del rimborso sia perché la Ctu non è un vero e proprio mezzo di prova ma un atto compiuto nell'interesse comune delle parti (cfr. Cass n.1023 del 2013). Inoltre ...poiché le spese di Ctu rientrano fra tutti i costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli articoli 91 e 92 del cpc, il giudice di merito che statuisce su di esse, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'art 92cpc, ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass -Sez. VI 7.09.2016- n. 17739).  P.Q.M.  Il Giudice onorario di ### di ### di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) dichiara, in parziale accoglimento della domanda, il Comune di ### di Napoli in persona del ### pro-tempore responsabile nella determinazione del sinistro per cui è causa del 50%, e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di ### a titolo di risarcimento per le lesioni subite nel sinistro per cui è causa, della complessiva somma di € 2.000,00# oltre interessi dalla domanda; b) condanna il Comune di ### di Napoli in persona del ### pro-tempore al pagamento dei compensi di lite in favore di ### e che liquida in complessive € 1.265,00# oltre € 130,00# per spese, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione all' Avv.  stabilito ### che ha dichiarato di averne fatto anticipo; c) pone le spese di ### come liquidate in corso di causa e liquidate complessivamente in € 300,00# con decreto telematico a carico della convenuta soccombente per il 50%. 
Così deciso in ### di Napoli, il ### 

Il Giudice
onorario di ###


causa n. 5764/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Dario Ciaccio

M
2

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8226/2022 del 14-03-2022

... regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale (in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di ### esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di ### - ### 2, n. 719, 16/01/2008, Rv. 601282 -. Principio, questo, pienamente condiviso dalla giurisprudenza successiva (si vedano, ad es., Cass. nn. 21320/2017 e 7630/2019). Si è anche spiegata la ragione che sta alla base (leggi tutto)...

testo integrale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - Presidente - ###. ### - ### Consigliere - Dott. ### - ### - Ud. 17/02/2022 - ###. ### - ### - R.G.N. 17350/2021 Dott. ### - ### - ### ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17350-2021 proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, pres so lo studio d ell'avvocato ### VAGLIO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 21, presso lo studio dell 'avvocato ### che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 18208/ 2020 del TRIBUNALE di ### depositata il ###; Presidente: #### pubblicazione: 14/03/###orte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 17350 sez. ### - ud. 17-02-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal ##### ritenuto che il ### ha formulato la seguente proposta: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio, sulla base di quanto riporta la sentenza impugnata, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Giudice di pace rigettò l'opposizione avanzata da ### avverso il verbale elevato dalla ### locale del Comune di ### perché la propria autovettura era stata registrata da apposito sistema automatico transitare nella corsia riservata ai mezzi pubblici; - il Tribunale di ### rigettò l'impugnazione della ### sul presupposto che la circostanza che a bordo del mezzo si fosse trovato il padre disabile della ricorrente, provvisto di regolare contrassegno rilasciato dal Comune di ### da solo non era bastevole, anche ad ammettere l'esposizione del contrassegno in parola (non rilevabile dal sistema automatico di controllo), a giustificare il transito in area interdetta, dovendo essere cura della persona autorizzata fare previa comunicazione di un tale suo diritto al comune di transito, diverso da quello del rilascio dell'autorizzazione; - l'insoddisfatta appellante ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di due motivi; osserva 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 36 e 38, d. lgs. n. 285/1992, 11, co. 4, d. P.R. 16/9/1996, n. 610, 381 regolamento attuazione ed esecuzione del cod. della strada. 
Il Giudice d'appello, in contrasto con il principio di diritto più volte enunciato in sede ###aveva tenuto conto del fatto che l'autorizzazione in parola afferisce alla persona del disabile e, non collegata a un veicolo in particolare, autorizza il transito su qualsiasi mezzo, purché posto a servizio della persona autorizzata; aveva, inoltre, sempre in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, imposto un onere non previsto dalla legge alla persona trasportata, che secondo l'assunto censurato sarebbe Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 17350 sez. ### - ud. 17-02-2022 -3- tenuta a previamente segnalare l'utilizzo del “tagliando invalidi” nel territorio di un comune diverso da quello che ebbe a rilasciare l'autorizzazione.  1.1. La doglianza è manifestamente fondata. 
Questa Corte già nel 2008 ebbe a chiarire che in tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell'art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale (in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di ### esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di ### - ### 2, n. 719, 16/01/2008, Rv. 601282 -. 
Principio, questo, pienamente condiviso dalla giurisprudenza successiva (si vedano, ad es., Cass. nn. 21320/2017 e 7630/2019). Si è anche spiegata la ragione che sta alla base di una tale opzione ermeneutica: l'autorizzazione in parola, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge. Di talché, ove il controllo automatico, sia stato effettuato in maniera tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando esposto sul cruscotto (se il controllo viene svolto dagli operatori il problema neppure si pone), ove il predetto ente non voglia esporsi a elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 17350 sez. ### - ud. 17-02-2022 -4- l'utente della strada, se del caso contattando previamente l'intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico.  2. Alla luce di quanto esposto resta assorbito (assorbimento proprio) il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo e violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ. 111 Cost., per non essersi il tribunale pronunciato sulla denunciata mancanza di segnaletica indicante la corsia preferenziale>>; 3. ritenuto che ### capitale resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria; 4. considerato che il Collegio condivide la proposta del ### ulteriormente chiarendo che non può frapporsi ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sull'addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell'ente locale territoriale, così pervertendo lo scopo della legge; semmai, si tratterebbe di adeguare i sistemi automatizzati alla fattispecie, sperimentando, ad es., meccanismi di verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza; nel mentre, nel resto trattasi di accertamenti e verifiche di merito in ordine alla correttezza del transito di competenza dell'ente, il cui esito non può porsi presuntivamente a carico del soggetto autorizzato; 5. considerato che la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio; il Giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.  accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accolto motivo e rinvia al Tribunale di ### in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 17350 sez. ### - ud. 17-02-2022 -5- ### (### Numero registro generale 17350/2021
Numero sezionale 1813/2022
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

causa n. 17350/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Valia Carmela

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