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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1153/2025 del 17-01-2025

... classi 29, 31, 32, 33, 35 e 43»; ii) precisò che «I segni distintivi oggetto del marchio italiano n. 1410011, depositato il 4 maggio 2010, e quelli oggetto del mar chio n. 1 12755, depositato il 1°april e 1995, dell'### sono del tutto sovrapponibili nella veste grafica, eccezion fatta per un piccolo riquadro nel quale è ritratta una donna con fascio di grano. Il marchio ### come risulta dalle produzioni dell'appellante e come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, gode di rino manza nei paesi comunitari ed in particolare in ### dove sono presenti decine di punti vendita del marchio ### e diversi negozi ### È un brand presente sia nel settore dell'ab bigliament o che dell'arredamento nell 'e-commerce, mentre il marchio ### registrato nel 1988 è limitato al settore della produzione alimentare di pasta secca. Nella sua versione originaria, il marchio è completamente diverso da quello successivamente registrato (ed oggetto del presente procedimento), trattandosi di marchio figurativo che ritrae in un tondo una figura di donna con grandi spighe di grano, su uno sfondo di campi coltivati, unitamente alle parole “pasta ZARA” contenuta in un ovale allungato. Per la sentenza (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 23758/2023 r.g. proposto da: ### S.P.A., con sede in ### X ###, alla via ### n. 34, in p ersona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante ### nolo, rap presentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli #### e ### con cui elettivament e d omicilia presso lo studio di quest'ultimo in ### alla via ### n. 30.  - ricorrente - contro ### DISEÑO ### S.A. (“Inditex”), con sede in ### de la #### 15142 Arteixo (A ###, ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti a rogito ### munita di ### ai sensi della ### de l'Aia 5 ottobre 1961, sottoscritta in data 18 dicembre 2023, allegata al controricorso, dagli ### de ### (###) e ### (###), con i quali elettivamente domicilia presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del primo.  - controricorrente - avverso la sentenza, n. 995/2023, della CORTE DI APPELLO DI GENOVA, pubblicata il giorno 15/09/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 14/01/2025 dal ### dott. ### lette le conclusioni scritte del ###, in persona del ### dott. ### che ha chiesto rigettarsi il ricorso.  ### 1. Con atto notificato il 6 novembre 2014, ### de ### S.A.  (d'ora in avanti, anche, breviter, ###, titolare del marchio europeo 112755 (registrato il 3 gennaio 2001 per prodotti e servizi compresi nelle classi 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28, 37 e 40), citò ### s.p.a. (allora ### S.A., per il prosieguo, più semplicem ente, ### innanzi al Tribunale di Bologna per ottenere l'accertamento d ella nullità del marchio nazionale figurativo n. 1.410.011 di quest'ulti ma, registrato per prodotti e serviz i contenuti nelle classi 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 43, per mancanza di novità ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, comma 1, lett. e), e 25, lett. a), c.p.i., in ragione della rinomanz a d el suddetto marchio a nteriore, con richiesta, tra le altre, di inibitoria all'uso dello stesso.  1.1. Instauratosi il contraddittorio, si costituì la convenuta, chiedendo il rigetto delle avverse domande, perché infondate in fatto ed in diritto, altresì eccependo l'inammissibilità di q uella di inibitoria, generica e priva di allegazioni a supporto, nonché il dif etto di competenza territoriale d el menzionato tribunale a decidere della controversia in ragione della sede ###causa.  1.2. Con ordinanza del 14 giugno 2017, il giudice adito dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore della sezione specializzata in materia di 3 impresa del ### le di ### , innanzi al quale, pertanto, ### tempestivamente riassunse il giudizio e ### si costituì con comparsa di costituzione in riassunzione.  1.3. Con sentenza del 17 giugno 2019, n. 1605, il medesimo tribunale, respinta o ritenuta assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, dichiarò la nullità del marchio nazionale n. 1.410.011, depositato in data 4 maggio 2010, limitatamente alla classe merceologica n. 43, e condannò la convenuta al pagamento delle spese di giudizio nella misura della metà.  2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, r ispettivamente, da ### e da ### l'adita Corte di appello di ### con sentenza del 15 settembre 2023, n. 995, così, tra l'altro, dispose: «### l'appello principale proposto da ### S.A. avverso la sentenza n. 1605/2019 pronunciata inter partes dal ### di #### in data ### e, per l'effetto, dichiara la nullità del marchio nazionale n. 1.410.011, depositato in data 4 maggio 2010, anche in relazione ai prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 35; rigetta l'appello incidentale proposto da ### s.a. (ora ### s.p.a.); […]».  2.1. Per quanto qui di interesse, quella corte: i) spiegò, innanzitutto, che «### è titolare della registrazione del marchio dell'### 112755 per contraddistinguere i prodotti e i servizi delle classi 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28, 37, e 40. […]; nel 2003, ### ha creato il marchio ### dedicato all'arredamento e agli accessori per la casa. La gamma di prodotti ### è ampia e si compone non solo di tessili per la casa, compresa la biancheria da letto, da bagno e da tavola, ma la stessa è integrata anche da stoviglie posate, bicchieri, utensili da cucina, libri di cucina e oggetti di decorazione della cucina ed in generale della casa. Inoltre, sono pubblicizzate anche newsletter di ricette; il marchio ### è l'asset più important e del ### anche in termini di fatturato che, nel 2018, era pari a 18.021 milioni di ### la holding lussemburghese ### S.A., che nelle more del procedimento ha spostato la propria sede ###### nel 2010 ha acquistato i marchi "###, dalla società italiana ### s.p.a.; 4 ### s.p.a. è la li cenziataria esclusiva dei suddetti m archi ed è specializzata nella produzione e comm ercializzazione di paste secche; nel 2010 ### ha registr ato il marchio n. 141001 1 (oggetto del presente procedimento) non solo per la classe 30 ma anche in relazione ai prodotti e servizi delle classi 29, 31, 32, 33, 35 e 43»; ii) precisò che «I segni distintivi oggetto del marchio italiano n. 1410011, depositato il 4 maggio 2010, e quelli oggetto del mar chio n. 1 12755, depositato il 1°april e 1995, dell'### sono del tutto sovrapponibili nella veste grafica, eccezion fatta per un piccolo riquadro nel quale è ritratta una donna con fascio di grano. Il marchio ### come risulta dalle produzioni dell'appellante e come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, gode di rino manza nei paesi comunitari ed in particolare in ### dove sono presenti decine di punti vendita del marchio ### e diversi negozi ### È un brand presente sia nel settore dell'ab bigliament o che dell'arredamento nell 'e-commerce, mentre il marchio ### registrato nel 1988 è limitato al settore della produzione alimentare di pasta secca. Nella sua versione originaria, il marchio è completamente diverso da quello successivamente registrato (ed oggetto del presente procedimento), trattandosi di marchio figurativo che ritrae in un tondo una figura di donna con grandi spighe di grano, su uno sfondo di campi coltivati, unitamente alle parole “pasta ZARA” contenuta in un ovale allungato. Per la sentenza impugnata, la registrazione del nuovo marchio nel 2010 avrebbe avuto la funzione di evitare “sconf inamenti” di ### nel settore alim entare, mentre, secondo la prospett azione dell'a ppellante, il marchio successivo sarebbe stato registrato al fine di trarre un indebito vantaggio dalla rinomanza del segno anteriore senza che vi f osse un giustificato motivo per utilizzare lo stesso»; iii) ricordò che, «Ai sensi dell'art.  12, lett. e), del Codice della proprietà industriale (###: 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o 5 servizi identici, affini o non affini, q uando il marchio anteriore god a nell'### o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giust o motivo trarr ebbe indebitament e vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno a nteriore o r echerebbe pregiudizio agli stessi»; iv) in accoglimento totale dell'appello principale di ### riconobbe sussistent i, nella specie, i requisiti d ella tutela ultramerceologica dei marchi di r inomanza in relazione gli anteriori ma rchi registrati di ### sul segno ### menzionati in atti a sostegno della domanda di nullità e contraffazione/inibitoria e dichiarò la nullità integrale del marchio n. 1410011 di ### per carenza di novità. Opinò, in proposito che, «Nel caso di specie, il rebranding del 2010, senza alcuna ragione oggettiva, ha reso il marchio posteriore sovrapponibile al marchio rinomato anteriore adottando lo stesso carattere grafico ed eliminando gli elementi distintivi tra i due marchi, ossia, la parola pasta e il tondo nel quale era contenuta la denominazione. Come peraltro evidenziato dalla stessa pronuncia di prime cure, non pare dubitabile il carattere distintivo e la notorietà del marchio ### rispetto a quello pasta ### (si vedano, sul punto, le indagini demoscopiche di cui agli allegati 41 e 43 fascicolo primo grado appellante). […]. ### ha allegato elementi concreti, di cui ha fornito la prova, dai quali risulta come altri brand del settore d ell'abbiglia mento e dell'arredamento (non necessariamente del lusso come ad esemp io ###, rivolgano la loro attenzione commerciale verso i settori del food and beverage genericamente inteso (com e produzione di prodott i alimentari, di ristorazione, del food influencer). La stessa ### per ### ha attivato sul sito internet, una newsletter di ricette per gli iscritti. Allo stesso modo, noti marchi, tra i quali proprio ### hanno esteso la loro attività nel settore dell'hotellerie, ossia gli “alloggi temporanei” inclu si nella classe merceologica 43 . Nella specie, essendo il pubblico di riferimento il medesimo (cd. grande pubblico), vi è un rischio futuro d i indebito vantaggio nel caso in cui Ff auf decida di commercializzare dei prodotti con il marchio oggetto del presente procedimento. Ciò, a maggior ragione, vale per la classe merceologica 35, che com prende i servizi di “### à; gestione di affar i commercia li; 6 amministrazione commerciale; lavori di ufficio”. […]. Si tr atta, di tutta evidenza, di servizi accessori, pubb licitari, nei quali il rischio di indebito vantaggio è attuale stante l'ident ità dei segni grafici»; vi) r espinse interamente l'appello incidentale di ### ribadendo che il rebranding aveva «avuto lo scopo di r endere sim ili il marchio notorio anteri ore a quello posteriore, anche, e sopra ttutto, in considerazione della elimina zione dal marchio dell'elemento distintivo tra ### e pasta ### ossia la parola pasta. 
Come si evince dallo stesso atto di costituzione e appello incidentale, i marchi ### acquisiti da ### nel 2010 contenevano al loro interno la parola pasta. Solo nel marchio oggetto del presente procedimento il segno distintivo scompare, come, peraltro, l'ovale allungato che aveva fino a quel momento caratterizzato il marchio. Anche il carattere grafico da sempre adottato muta passando al “times new roman” e divenendo, pertanto, indistinguibile dal marchio anteriore ### 3. Per la cassazione di questa sentenza, ### s.p.a. ha promosso ricorso affidato a cinque motivi. Ha resistito, con controricorso, ### S.A. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «(Ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ovvero n. 4 c.p.c.). 
Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 12, comma 1, lettera e), in combinato disposto con l'art. 25, lett. a), c.p.i., nonché in relazione ai criteri di matrice giurisprudenziale e dottrinale che disciplinano il giudiz io di confondibilità fr a marchi , con riferimento alla prova della sussistenza del presupp osto di tutela del marchio rinomato consistente nell'indebito vantaggio conseguito dal titolare del marchio successivo dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchi o ant eriore, ovvero motivazione solo apparente del capo della sentenza relativo all'accertamento della sussistenza dell'indebito vantaggio per ### conseguente all'uso del marchio contestato per prodotti alimentari compresi nelle classi 29, 30, 31, 32, 33, e per servizi compresi nella classe 35»; 7 II) «(Ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.). Violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., per aver la Corte d'Appello basato la propria decisione su evidenze documentali in ammissibili, in parte prodotte in primo grado in violazione delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. e riprodotte in appello e, in parte, prodotte per la prima volta in appello in assenza delle condizioni di relativa ammissibilità»; III) «(Ex art. 360, primo comma, n. 5, ovvero n. 3, c.p.c.). Omesso esame di un fatto essenziale per non avere la Corte d'Appello considerato la natura denominativa d el marchio europeo n. 1127755 di ### di cui l'intimata assume la violazione, ovvero violazione di norma di legge per aver la Corte d 'Appello va lutato la nullità del mar chio ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. e), e 25, lett. a), c.p.i. sulla base di elementi riferiti alle modalità di uso in concreto del marchio a nteriore, anziché attenersi esclusivamente alle risultanze dell'atto di registrazione del marchio, come prescritto dai principi che presiedono il giudizio di confondibilità fra marchi nell'ambito della valutaz ione della fatti specie della nullità del marchio registrato»; IV) «(Ex art. 360, primo comma, n. 3 ovvero n. 5 c.p.c.). Errore di diritto per aver la Corte d'Appello consid erato il term ine “pasta” distintivo in relazione a prodotti alimentari, tra i quali la pasta, e a servizi di ristorazione, in violazione dell'art. 13, n. 1, lett. b), nonché dei principi che disciplinano il giudizio di confondibil ità fra ma rchi con particolare riferimento alla valutazione al grado di distintività del marchio, ovvero omesso esame di un fatto essenziale per non avere la Corte d'Appello considerato che, fin dagli anni 90, ### è titolare di un marchio privo del termine ### come attestato dalla registrazione italiana n. 592231 dell'esponente»; V) «(Ex art. 360, primo comma, n. 3, ovvero n. 4, c.p.c.). Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 12, comma 1, lett. b), nonché dei principi che regolano il giudizio di confondibilità fra marchi, per non aver la Corte d 'Appello veri ficato la sussistenza dei presupposti di tu tela dell'indebito vantaggio e d el pregiudizio in relazione all'uso del m archi o contestato per servizi inclusi in classe 43, ovvero motivazione solo apparente 8 del capo d ella sentenz a relativo all 'accertamento della sussistenza dell'indebito vantaggio per ### conseguente all'uso del marchio contestato per servizi compresi nella classe 43».   2. Allo scrutinio delle descritte doglianze è opportuno anteporre alcune considerazioni di carattere generale.  2.1. Innanzitutto, è d overoso ricordare che, come rimarcato, affatto condivisibilmente, dal ### nelle sue conclusioni scritte, «il marchio notorio è un segno che, come rivela la stessa d efinizione, ha raggiunto, in uno specifico settore, un significativo grado di conoscenza tra il pubblico e, quindi, è idoneo a contraddistinguere un produttore che si è distinto in un determinato ambito a tal punto da renderlo universalmente conosciuto per le sue realizzaz ioni. Appartengono , quindi, al novero d ei marchi notori i segni che contraddistinguono grandi catene di distribuzione dei prodotti a livello internazionale così come produttori più di nicchia, ma la cui qualità di produzione li rende capofila nel settore di appartenenza. Il comune denominatore di tutti i marchi che compongono il novero dei marchi “notori” o “rinomati” è, per l'appunto, la fama, cioè l'appartenere ad un gruppo di marchi conosciuti dai consumatori indipendentemente dall'uso che questi facciano d ei prodotti. Si tratta, quindi, di segni che hann o una potenzialità intrinseca ultramerceologica, in quanto conosciuti dalla totalità dei consumator i e, quindi, immediatamente riconoscibili anche quando applicati su prodotti non tipici nella categoria merceologica originaria. In virtù di tale car atteristica, godono, a livello europeo , di una protezione supplementare non immediatamente vincola ta ad un giudizio di confondibilità».  2.2. In secondo luogo, deve osservarsi che la Corte d'appello di ### ha individ uato nell'indebito vantaggio p er ### la ragione della tutela ultramerceologica del marchio rinomato “Zara”, di tit olarità di Ind itex, sottolineando come le prove acquisite al fascicolo dessero contezza del fatto che ### avesse adottato degli accorgimenti per rendere più somigliante il suo m archio rispetto a quello della più nota società ivi app ellante, oggi controricorrente, ed evidenziando un profilo di pregiudizio per quest'ultima 9 nella misura in cui la stessa risultava av er già sondato la possibili tà d i espandersi anche nello specifico settore nella distribuzione dei cibi e della ristorazione così come aveva no effettuato in precedenza a ltre società detentrici di marchi altrettanto notori; 2.3. Da ultimo, occorre rimarcare che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato dalla ricorrente in tutte le prospettate censure) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (inte sa com e sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinen te pe rché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 27328, 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. nn. 5490, 3246 e 596 del 2022; Cass. nn. 40495, 28462, 25343, 4226 e 395 del 2021). È opportuno evidenziare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. ### del 2022, Cass. n. ### del 2022 e Ca ss. n. 13408 d el 2022), ha chiarito, tra l'altro, che : a) non integra violazione, né falsa app licazione d i norme di dir itto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuor i dell'amb ito interp retative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed err onea applicaz ione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutaz ione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già al l'erronea ricogn izione d ella fattispecie a stratta recata 10 dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).  3. ### dunque, tutto quanto precede, il primo motivo di ricorso si rivela complessivamente insuscettibile di accoglimento.  3.1. Invero, ribadito che il marchio notorio è tale in quanto conosciuto dalla generalità del pubblico e non è necessariamente legato alla distribuzione di prodotti di lusso o dai connotati di esclusività e raffinatezza, l'assunto della ricorrente secondo cui, sostanzialmente, l'utilizzazione del marchio “Zara” non darebbe luogo ad alcun pregiudizio a lla società controricorrente, né attribuirebbe alcun vantaggio alla ricorrente perché si tratterebbe di un marchio p rivo di prestigio, non persuade, né convince l'ulteriore arg omentazione per cui, sui capi di a bbigliament o di ### il marchio non è evidente (cfr. amplius, pag. 13-14 del ricorso). Si tratta, infatti, di circostanza che, come condivisibilmente sostenuto dal ### nelle sue conclusioni scritte, «è facilmente spiegabile con la scelta della società spagnola di operare la distribuzione dei propri prodotti in negozi monomarca e non costituisce quindi un'implicita ammissione di assenza di prestigio».  3.2. La motivazione della corte d'appello, poi, tutt'altro che apparente (ben comprendendosene l'iter logico), risulta conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi e si fonda su di una esaustiva valutazione di un comportamento significativo che ha p ortato l'odierna ricorrente a rinunciare alla parte denominativa del proprio marchio - “pasta” (atteso che il marchio era i origine “### ZARA”) - per andare ad acquisire un marchio con spiccate cara tteristiche di confondibilità, anche grafica, con il marchio della controricorrente. Argomentazione, quest'ultima, già da sola suf ficiente, sotto il p rofilo logico, a giustificare l'applicazione dell'articolo 12, lett. e), c.p.i. Del resto, come ancora rimarcato dal ### nelle sue, qui condivise, conclusioni scritte, è evidente che, «se il titolare di un marchio usato esclusivamente in una determinata categoria merceologica lo modifica in maniera tale da renderlo simile e confondibile 11 con un marchio notorio, pur applicato fino a quel momento ad altre categorie merceologiche, non può che farlo se non mosso da ragioni di approfittamento ###».  3.3. Quanto, infine, alla sussistenza, nella vicend a in esame, di un indebito vantaggio per ### la corte territoriale ha tenuto in considerazione gli elementi probatori forniti da ### in primo grado ed ha compiuto una valutazione di tipo sia soggettivo che oggettivo, in applicazione dell'univoca giurisprudenza comunitaria in materia secondo cui occorre effettuare una valutazione globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tra i quali figurano, in particolare, l'intensità delle notorietà ed il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, nonché la natura ed il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati, nella prospettiva di determinare - come, in effetti, la sentenza ha determinato - se, nelle condizioni oggettive date, risultasse, o meno, probabile che, nel corso normale degli eventi, ### traesse o potesse trarre un ingiusto vantaggio dalla notorietà e dal carattere distintivo del marchio ### della odierna controricorrente, attraverso un uso del termine ### oggetto della registrazione di marchio in causa esteso oltre al mercato della pasta.  3.4. In definitiva, l'odierna doglianza si rivela volta, sostanzialmente, ad ottenere un riesame delle conclusioni cui è giunta la corte distrettuale sulla base degli accertamenti, di natura chiaramente fattuale, da essa svolti, così dimenticando che: i) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.  deve essere dedotto , a pena di inammissibilità del motivo g iusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme as sertivamente violate , ma anche, e s oprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzi onale compito di verificare il 12 fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. ### del 202 4; Cass. nn. ### , 27328, 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408 e 9014 del 2023; n. ### del 2022. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazion e, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comm a 1, n . 3), c. p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esa minarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto conten ute nell a senten za impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che q ueste ultime c ontrastano col precetto nor mativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»); ii) spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le stesse, quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione e, quindi, a fondare la decisione; iii) il giudizio legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. ### del 2019; Cass. nn. ### e 40493 del 2021; Cass. nn . 3043 5, ### e ### del 2022; Ca ss. nn.  27522, ### e ### del 2023; Cass. nn. 10712, 19423, 25495 e ### del 2024).  4. Il secondo motivo di ricorso si rivela inammissibile.  4.1. Esso, invero, risulta carente di autosufficienza nella misura in cui non individ ua, esattamente, quali siano i docum enti specifici che non avrebbero dovuto avere ingresso nel procedimento (buona parte dei quali, peraltro, - è utile sottolinearlo - per stessa precisazione di ### erano stati 13 versati in atti dall'originaria attrice con la prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., ben prima, dunque, dello sbarramento istruttorio delle seconde e terze memorie di cui alla medesima norma).  4.2. Alteris verbis, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc.  civ., la doglianza non specifica se i documenti tempestivamente prodotti fossero realmente insufficienti dal punto di vista probatorio così da necessitare, per l'accoglimento delle dom ande dell'attrice , l'ulteriore produzione asseritamente avvenuta in appello. Ciò senza dimenticare che, comunque, ai fini dello spostamento del brand “Zara” dall'abbigliamento ed arredamento al settore alimentare, la corte lig ure ha fatto riferimento a brand «non necessar iamente del lusso» (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), sicché nemmeno è configurabile la decisività della censura.  4.3. Come si è già evidenziato disattendendosi il precedente motivo, la corte distrett uale ha compiuto una valuta zione complessiv a del comportamento della società ricorrente, basandosi su una serie d i considerazioni puntuali che, nell'insieme, danno esaustivamente conto del convincimento della medesima corte circa la configurabilità di finalità di agganciamento da parte di ### 4.4. Infine, è certamente condivisibile l'assunto di ### secondo cui (cfr. pag. 14 del controricorso), quanto alla newsletter per ricette attivata sul sito internet di ### ed inserita nel suo atto di citazione in appello in forma di link, non si tratta, a ben vedere, di una nuova produzione, bensì di una deduzione della difesa della parte ivi appellante che si pone nel solco delle prove già offerte nel giudizio di primo grado sul tema della naturale tendenza dei marchi della moda e del lifestyle alla brand extension verso settori solo apparentemente lontani quale quello dell'alimentazione.  4.5. In ogni caso, l'insistere della ricorrente su questo specifico punto dimostra che la stessa, isolando una delle varie considerazioni puntuali della corte distrettuale, perda di vista l'epicentro del ragionamento di quest'ultima che, come si è anticipato, va ben oltre valutazioni di dettaglio.  5. Il terzo motivo di ricorso, laddove lamenta un vizio motivazionale, è inammissibile già solo per l'affa tto dirimente ragione che non sono stati 14 minimamente rispettati gli oneri di allegaz ione puntualmente sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, per la deduzione del vizio di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.  5.1. Ciò non senza evidenziare che, comunque, come sottolineato da ### (cfr. pag. 14-15 del controricorso), la corte d'appello ha apprezzato il m archio dell'intimata come risultante dalla registrazione europea 112755 ed ha applicato del tutto correttamente i consueti criteri del giudizio di interferenza fra marchi, basati sul confronto fra il marchio della cui novità occorre giudicare - nella specie il marchio italiano di ### "### e figura" 1410011 - ed il ricordo imperfetto del marchio anteriore, tenendo con ciò presente che il consumatore medio di riferimento normalmente non potrà esaminarli fianco a fianco, ma dovrà confrontare il ricordo mnemonico (e, quindi, imperfetto) del marchio che già gli è noto con il marchio successivo.  5.2. In altri termini, quindi, ciò che è stato oggetto di giudizio, da parte della corte territoriale, non è stato solo il marchio nel suo complesso, ma anche l'intenzione del titolare del marchio successivo interpretata alla luce delle modifiche apportate sul suo marchio anche sotto il profilo figurativo.  5.3. In ogni caso, anche a voler ammettere un giudizio esclusivamente basato sulla componente denominativa del marchio, l'esito sarebbe altrettanto infausto per la odierna ricorrente perché si dovrebbero mettere a raffronto la denominazione “ZARA” acquisita da ### con quella “ZARA” di ### rendendo ancora più evidente, così, il giudizio di confondibilità, che, in quel caso, si tramuterebbe in un vero e proprio giudizio di identità fra i due lemmi. Pertanto, la corte suddetta ha valutato il comportamento che ha privato il marchio dell'unica caratteristica che originariamente era distintiva fra i due marchi. Né può dirsi che la stessa, così operando, sia incorsa in un vizio motivazionale afferente i parametri di giudizio relativi alla confondibilità dei marchi.  6. il q uarto motivo di ricorso, poi, risulta complessivamente inammissibile perché nemmeno coglie appieno la ratio decidendi, in parte qua, della sentenza impugnata. 15 6.1. In proposito, basta ribadire le già esposte argomentazioni relative alle ragioni che hanno indotto la corte territoriale ad attribuire rilievo, tra l'altro, all'avvenuta r inuncia, da parte dell'odierna ricorr ente, alla parte denominativa - “pasta” - del proprio marchio.  6.1.1. In sostanza, nel porre l'accento sulla eliminazione, nel contesto del marchio di ### della componente verbale "pasta" e del tondo (nel quale era usualm ente contenuta la denominazione), - elementi che caratterizzavano e "distinguevano" i precedenti marchi della ricorrente - la corte d'appello non ha inteso certamente attribuire valenza distintiva ad un termine generico quale è, appunto, quello “pasta”, dotato di una ben precisa valenza ed aderenza significativa e concettuale al genere alimentare pasta. 
Essa, invece, ha considerato, affatto condivisibilmente, che, nel contesto del più ampio giudizio sulla notorietà del marchio ### della controricorrente e della sussistenza delle condizioni di tutela contro gli attacchi alla notorietà ed il par assitismo, non potesse non darsi rilievo ad una evoluzione de l marchio della ricorrente che è oggettiva e che, nel marchio n. 1410011, si è manifestata con l'abbandono di due elementi (il termine pasta ed il tondo) che insieme valevano, o potevano valere, a tenere maggiormente le distanze dal marchio ### di ### 7. Il q uinto motivo di r icorso, infine, si r ivela insuscettibile di accoglimento perché, come giustamente sottolineato dal ### nelle sue conclusioni scrit te, correttam ente la motivaz ione della corte distrettuale ha rimarcato che un marchio di carattere notorio deve essere protetto da tutte le possibili forme di registrazione per ogni classe che sottendono un intento di carattere approfittatorio.  7.1. È inn egabile, allora, che le r agioni dell'avvenuto rig etto dell'impugnazione incidentale in quella sede formulata da ### risultano espressamente svolte per relationem a quanto dalla medesima corte opinato con riguardo alla ivi riconosciuta tutela del marchio di ### 8. In conclusione, dunque, il ricorso di ### s.p.a. deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudiz io di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, - in assenza 16 di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU , n. 4315 del 2 020 - che, stante il ten ore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 1 3, comma 1-quater del d.P .R.  115/02, i presupposti processuali per il versa mento, da parte della menzionata ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».  PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso di ### s.p.a. e la condanna al pagamento delle spese di q uesto giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presup posti processuali per il versamento , da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile 

Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, Campese Eduardo

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3392/2025 del 10-02-2025

... per escludere la confondibilità, l'apposizione di segni distintivi indicanti la reale provenienza del bene. Col quinto mezzo si fa infine questione dell'omesso esame del fatto decisivo e si deduce che, ove la Corte distrettuale avesse preso in considerazione alcuni document i «non avr ebbe mai concluso che ‘la caratteristica individualizzant e del modulo di ### è costituita dal tondo centrale nero, da cui si sviluppa l'alternanza di cerchi concentrici neri e azzurri (e non genericamente neri e di qualunque altro colore) fino a ter minare con l'inv olucro esterno azz urro'», come invece affermato nella sentenza impugnata. La Corte di appello ha escluso la concorrenza sleale per imitazione servile sulla base di argomenti ― autonomamente idonei a sorreggere la decisione circa il detto illecito ― che sono ulteriori rispetto a quelli censurati: come la rilev anza fun zionale dell'alternanza dei colori nel modulo di ### e la non confondibilità dei prodotti in ragione delle differenze cromatiche che li connotavano. Va quindi fatta applicazione del principio per cui qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22226 R.G. anno 2023 proposto da: ### e ### s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati ###### e ### con domicilio eletto presso gli ultimi due; ricorrente contro ### s.r.l., rap presentata e difesa dagli avvocati ##### e ### controricorrente avverso la sentenza n. 2510/2023 depositata il 1 agosto 2023 della Corte di appello di Milano. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 dal consigliere relatore ### Sez. I - RG 22226/2023 camera di consiglio 14.1.2025 2 ### 1. ─ ### e ### ec ### s.r .l., società appartenenti all'omonimo gruppo, specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi di sigillatura di cavi e tubi diretti a proteggere e isolare ambienti da agenti esterni, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di ### s.r.l. e #### s.r.l., quest'ultima nella qualità di distributore europeo dei prodotti di ### deducendo che le convenut e avevano compiuto atti di concorrenza sleale, per imitazione servile confusoria, per appropria zione di pregi e agganciamento, per condotta parassitaria e per denigr azione, e avevano inoltre contraffatto alcuni marchi e modelli di cui era titolare ### Hanno quindi domandato accertarsi sia il compimento di atti di concorrenza sleale sia la contraffazione dei marchi e dei modelli, disporsi l'inibitoria alle convenute quanto alla prosecuzione delle attività illecite poste in essere, ordinarsi il ritiro dal commercio e la distruzione dei prodotti delle convenute e del materiale pubblicitario o promozionale ad essi relativ o, la conda nna delle stesse evocate in giudiz io al risarcimento dei danni e alla retroversione degli utili dell'attuata contraffazione, oltre che la pubblicazione dell'emananda sentenza su quotidiani e riviste e la fissazione di una penale per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione di quanto fosse statuito.   ### nel costituirsi, ha resistito alle pretese azionate contro di essa e ha proposto domande riconvenzionali dirette alla declaratoria di nullità dei titoli di proprietà industriale fatti valere e all'accertamento degli illeciti concorr enziali posti in essere dalle società attrici, con condanna di queste ultime al risarcimento del danno.   Le società ### hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti d i #### e il ### le ha dichiarato estinto il p rocedimento con riguardo al rap porto processuale intercorrente tra le attrici e la detta convenuta. Sez. I - RG 22226/2023 camera di consiglio 14.1.2025 3 In esito al giudizio di primo grado il ### di ### ha poi accertato il compimento di a tti di concorrenza sleale per imitazione servile posti in essere da ### disponendo la conseguente inibitoria, ha respinto le ulteriori domande delle società attrici e ha dichiarato la nullità delle privative dedotte in giudizio.   2. ― La sentenza di primo grado è stata fatta oggetto di gravame sia da ### che dalle società ### Con sentenza del 1 agosto 2023 la Corte di appello di ### in parziale riforma della pronuncia di primo grado e in a ccoglimento dell'appello proposto da ### ha respinto tutte le domande proposte dalle originarie attrici.   3. ─ Avverso tale sentenz a hanno proposto un ricorso per cassazione ### e ### s.r.l. su undici motivi. Resiste con controricorso ### s.r.l..   La ricorrente ha depositato memoria.   ### ha chiesto respingersi il ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― I motivi di ricorso si riassumono come segue.  ### motivo: nu llità della sentenza per violazione o f alsa applicazione degli artt. 115 e 183 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Si censura la sentenza della Corte di appello di ### per aver erroneamente qualificato come fatti primari, soggetti alle preclusioni stabilite per le allegazioni, fatti in realtà secondari, dedotti a dimostr azione di fatti primari tempestiv amente allegati, deducibili anche oltre le suddette preclusioni, e per non aver di conseguenza erroneamente considerato numerosi documenti in quanto ritenuti inerenti a fa tti primari, quando inv ece essi inerivano a fa tti secondari.  ### motivo: nu llità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.. Ci si duole che la sentenza ### I - RG 22226/2023 camera di consiglio 14.1.2025 4 impugnata abbia preteso che venisse fornita una prova diretta degli illeciti di concorrenza sleale per appropriazione di pregi, parassitaria e per denigrazione senza dare ingresso nel presente giudizio alla prova indiziaria, disapplicando l'art. 2729 c.c..  ### motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 2598, 1, c.c. e 32 Cost., in relazione alla domanda di concorrenza sleale per imitazione servile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si imputa al Giudice distrettuale di avere commesso un errore di diritto nell'individuare il pubblico di riferiment o rispet to al quale valutare il rischio di conf ondibilità a i fini dell'accertamento dell'illecito di concorrenza sleale per imitazione servile: in particolare, le ricorrenti lamentano sia stato impropriamente ritenuto che, nel caso di prodotti destinati a diverse categorie e fasce di pubblico, solo una di queste categorie e fasce ― nella specie quella degli acquirenti professionali specializzati ― possa assumere rilievo, a dispetto del fatto che altre categorie e fasce di pubblico possano invece confondersi.  ### motivo: violazione o falsa applicazione dell'art. 2598, 1, c.c., disciplinante la fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Con questo mezzo si denuncia l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel credere che l'app osizione sul prodotto del segno distint ivo denominativo del concorrente imitante escluda di per sé la sussistenza di un illecito di concorrenza sleale per imitazione servile. 
Quinto motivo: omesso esame di un fatto decisivo nel decidere la domanda di concorrenza sleale per imitazione servile ai sensi dell'art.  2598, n. 1, c.c., in applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Con questo mezzo si censura la sentenza della Corte di appello per avere mancato di considera re un fatto decisivo, pr ovato da documenti anch'essi decisivi e parimenti non valutati, consistente nella dimostrata riconduzione, da parte della quasi totalità del pubblico di riferimento, del segno costituito da cerchi concentrici neri, alternati a cerchi di altri ### I - RG 22226/2023 camera di consiglio 14.1.2025 5 colori, partendo da un tondo centrale nero, alla ricorrente ### quale segno distintivo dei suoi prodotti e della sua attività.  ### motivo: violazione o falsa applicazione dell'art. 2598, n. 2, c.c., disciplinante la fattispecie di concorrenza sleale per appropriazione di pregi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Con questo mezzo si censura la sentenza della Corte di appello per aver ritenuto che un illecito di concorrenza sleale per appropriazione di pregi possa ritenersi integrato solo nel caso in cui la vanteria del concorrente sia mendace, e non anche nel caso di agganciam ento p ara ssitario non mendace con cui tuttavia si sfrutti indebitamente la notorietà e l'avviamento del concorrente.  ### motivo: violazione o falsa applicazione dell'art. 2598 disciplinante la fattispecie di concorrenza sleale per appropriazione di pregi, in relazione all'ar t. 36 0, comma 1, n. 3, c.p.c. ### iudice distrettuale avrebbe escluso che possa no integrare illecito concorrenziale gli atti posti in essere da soggetti terzi che si trovano in una particolar e relazione con il concorrente e che obiettivamente agiscono nell'interesse di quest'ultimo. 
Ottavo motivo: violazione o falsa applicazione dell'art. 2598, 2, c.c., disciplinante la fa ttispecie di concorrenza sleale per appropriazione di pregi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. 
Si censura la sentenza della Corte di appello per aver escluso che la sistematica copiatura di tutti i prodotti del concorrente possa costituire un atto di concorrenza sleale per appropria zione di pregi e agganciamento per il solo fatto che la medesim a condotta possa integrare allo stesso tempo gli estremi anche della concorrenza sleale parassitaria ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.. 
Nono motivo: violazione o falsa applicazione dell'art. 2598, n. 3, c.c., con specifico riferimento alla fattispecie di concorrenza sleale parassitaria, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Si lamenta che la Corte di m erito abbia ritenuto che per integra re l'illecito di ### I - RG 22226/2023 camera di consiglio 14.1.2025 6 concorrenza sleale parassita ria le singole condotte imitative del concorrente siano in sé illecite, mentre ben possono essere, ciascuna in sé considerata, lecite, e per aver conseguentemente omesso di valutare le condotte imitative di ### unitariamente e nel loro complesso.  ### motivo: violazione o falsa applicazione dell'art. 2598, 3, c.c. in relazione alla fattispecie di concorrenza sleale parassitaria ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. ### di diritto imputato alla Corte di appello consiste nell'aver essa ritenuto che, perché sia integrato l'illecito di concorrenza sleale parassitaria, sarebbe necessario che le condotte del concorrente siano poste in essere in un tempo immediatamente successivo all'adozione delle stesse da parte del concorrente, così da escludere che tale illecito sia configurabile ove gran parte dei prodotti o delle iniziative imitati risultino sul mercato da tempo risalente; si d educe che, specialmente nel caso di concorrenza parassitaria c.d. sincronica, rilevano d ue dati: che i prodott i e le iniziative imitati diano ancora una utilità e un vantaggio competitivo all'imprenditore vittima dell'illecito; che l'autore della condotta concorrenziale tragga dal proprio comportamento un indebito beneficio. 
Undicesimo motivo: violazione o falsa applicazione dell'art. 2598, n. 2, c.c., in relazi one alla fattispecie di concorrenza sleale p er denigrazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ci si duole che la sentenza impugnata abbia escluso che l'equiparazione del proprio prodotto al prodotto di un concorrente possa integrare anche un atto di concorrenza sleale per denigrazione: si rileva che questa equiparazione può essere scred itante per il concorrente, e ciò a m aggior ra gione allorché si equipari un prodotto di qualità inferiore a un prodotto altrui di qualità superiore.  2. ― Il primo motivo è inammissibile. 
La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto allegati tardivamente, oltre i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., taluni dei fatti posti a fondamento delle domande ### I - RG 22226/2023 camera di consiglio 14.1.2025 7 attrici. 
Le ricorrenti evocano Cass. 23 gennaio 2023, n. 1997, secondo cui il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, e cioè i fatti posti dalle parti a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni, e non riguarda, invece, i fatti secondari ― rilevanti nel processo soltanto quali elementi di conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali ―, poiché tale divieto è finalizzato ad evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. 
Assumono le società istanti che taluni documenti che la Corte di appello ha reputato prodotti tempestivamente sarebbero da qualificarsi «come inerenti a fatt i secondari e dunque dovevano esser e considerati nel decidere le domande formulate in causa da ### Il motivo non coglie la ratio decidendi dell'impugnata statuizione, dal momento che la Corte d i merito non ha aff ermato che i fa tti secondari desumibili dai detti documenti (fatti dedotti in mera funzione probatoria di fatti primari) erano stati oggetto di tardiva allegazione. Ha invece rilevato che specifiche condotte, integranti fatti costitutivi degli illeciti concorr enziali lamentati (quali la prese ntazione di prodotti ### come identici a q uelli di ### o la prospett azione ai professionisti del settore dell'intercambialità dei moduli ### con quelli ### fatti principali, dunque) erano state allegate oltre i termini processuali deputati a regolare la definizione del thema decidendum.  ### i detti documenti rappresentativi di determinati fatti non toglie che questi ultimi, quale elemento costitutivo degli illeciti concorrenziali posti a f ondamento d elle d omande proposte, andassero allegati tempestivamente.   3. ― Il s econdo mezzo si risolve nella sollecitazione a una revisione del giudizio di fatto riservato al giudice del merito. Sez. I - RG 22226/2023 camera di consiglio 14.1.2025 8 Le soc ietà istanti lamentano, in sintesi, che non si sia dato ingresso alla prova per presunzioni e menzionano plurimi documenti da cui si sarebbero potuti ricavare indizi quanto agli illeciti concorrenziali oggetto di causa. Tuttavia, come è noto, «[l]e presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate all a prudenz a d el giudice» ex a rt. 2729 , comma 1, c.c.; e in tale prospettiva questa Corte ha avuto modo di evidenziare che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle p resunzioni semplici , individuare i fatt i da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 5 agosto 2021, 22366, la quale precisa, poi, che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma dev e far e mergere l'assolut a illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio; cfr. pur e: Cass. 26 febbraio 2020, n. 5279; Cass. 27 ottobre 2010, n. 21961; sempre con riferimento alla prova per presunzioni, cfr., di recente, non massimate in CED sul punto: Cass. 30 luglio 2024, n. 21416; Cass. 23 luglio 2024, n. 20429; Cass. 10 giugno 2024, n. 16091).  4. ― Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono inammissibili. 
Le ricorrenti censurano anzitutto, col terzo mezzo, il passaggio della sentenza impugnata in cui la Corte di appello, con r iguardo all'illecito di concorrenza sleale per imitazione servile di un modulo di sigillatura (per il quale il ### ave va riconosciuto fondata la domanda della società ### e di altri prodotti (per i quali il Giudice di primo grado aveva invece disatteso la pretesa azionata), ha osservato che il giudizio di confondibilità deve essere formulato con riguardo alla percezione della clientela cui il prodotto è destinato. ### le società ricorrenti tale giudizio andava condotto prendendo in considerazione non i soli acquirenti dei prodotti di cui si lamentava l'imitazione servile, ### I - RG 22226/2023 camera di consiglio 14.1.2025 9 ma tutti i soggetti che venivano in contatto con esso. 
Le società istanti, col quarto motivo, sottopongono poi a critica l'affermazione per cui, semp re a proposito dell'imitazione servile, la Corte distrett uale ha rileva to che la confondibilità tra i p rodotti era ulteriormente «esclusa anche per il fatto che nel prodotto ### è vistosamente impresso il nome ‘###, mentre nel prodotto ### è v istosamente impresso il nome ‘###; p ertanto, è davvero inverosimile che un tecnico del settore possa confondere il modulo di sigillatura prodotto da ### con quello prodotto da ### ec». Si deduce che in presenza di una imitazione che cade sul complesso degli elementi individualizzanti del prodotto, non è sempre determinante, per escludere la confondibilità, l'apposizione di segni distintivi indicanti la reale provenienza del bene. 
Col quinto mezzo si fa infine questione dell'omesso esame del fatto decisivo e si deduce che, ove la Corte distrettuale avesse preso in considerazione alcuni document i «non avr ebbe mai concluso che ‘la caratteristica individualizzant e del modulo di ### è costituita dal tondo centrale nero, da cui si sviluppa l'alternanza di cerchi concentrici neri e azzurri (e non genericamente neri e di qualunque altro colore) fino a ter minare con l'inv olucro esterno azz urro'», come invece affermato nella sentenza impugnata. 
La Corte di appello ha escluso la concorrenza sleale per imitazione servile sulla base di argomenti ― autonomamente idonei a sorreggere la decisione circa il detto illecito ― che sono ulteriori rispetto a quelli censurati: come la rilev anza fun zionale dell'alternanza dei colori nel modulo di ### e la non confondibilità dei prodotti in ragione delle differenze cromatiche che li connotavano. Va quindi fatta applicazione del principio per cui qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il r icorso che non form uli specif iche doglianz e avverso una di tali ### I - RG 22226/2023 camera di consiglio 14.1.2025 10 rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (per tutte: Cass. Sez. U. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 18 giugno 2019, 16314; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293). 
La censura di cui al quin to motivo è v ieppiù inammissibile in quanto verte sul mancato apprezzamento della prova documentale da cui si sarebbe dovuto ricavare il fatto decisivo oggetto di omesso esame: fatto indicato nella «riconduzione a ### di tu tti i prodot ti che presentino un'alternanza di cerchi neri con cerchi di diverso colore (non necessariamente azzurri), partendo da un tondo centrale nero». Come è del tutto evidente, si è qui in presenza non di un fatto, quanto di un giudizio; e tale giudizio è contrastante con quello espresso dalla Corte di merito, secondo cui «la caratteristica individualizzante del modulo di ### è costit uita dal tondo centrale nero, da cui si sviluppa l'alternanza di cerchi concentrici neri e azzurri (e non genericamente cerchi concentrici neri e di qualunque altro colore)». La doglianza si colloca quindi di fuori dalla fattispecie di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.: tale norma concerne infatti l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054), mentre l'esame e la valutazione dei documenti di causa, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (per tutte: Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056).   5. ― Il s esto motivo a ttiene alla concorrenza sleale per appropriazione di pregi e investe la senten za impug nata per aver ritenuto sussistente tale illecito «esclusivamente quando il concorrente si v anti di un pregio, di una qualit à dei pr odotti o dell'attività del concorrente che in realtà lo stesso non poss iede, vale a dire esclusivamente quando la vanteria sia mendace», mentr e esso ricorrerebbe in tutte le ipotesi «in cui un soggetto si propone al pubblico equiparandosi ad un concorrente, agganciandosi a quest'ultimo al fine ### I - RG 22226/2023 camera di consiglio 14.1.2025 11 di ottenere un vantaggio concorrenziale».   La censura è declinata avendo riguardo a due episodi: l'essersi in ### qualificata in un documento (che la Corte di appello ritiene peraltro destinato ai suoi distr ibutori, è quindi interno alla sua organizzazione) come «alternativa a ### e la presentazione di un listino prezz i in cui «vengono indicati i prodotti ### a cui corrispondono i prodotti ### Ora, la condotta di «appropriazione di pregi», contemp lata dall'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c., è integrata dal vanto operato da un imprenditore circa le caratteristiche della propria impresa, mutuate da quelle di un altro imprenditore, tutte le volte in cui detto vanto abbia l'attitudine di fare in debitamente acquisire al prim o un merito non posseduto, realizzando una concorrenza sleale per c.d. agganciamento, quale atto illecito di mero pericolo (così Cass. 13 luglio 2021, n. 19954; cfr. pure Cass. 7 gennaio 2016, n. 100).   La Corte di merito ha osservato, in base a una lettura qui non sindacabile delle risultanze probatorie, che nei due documenti non vi era alcuna equiparazione dei prodotti ### a quelli ### in tal modo ha escluso che la stessa abbia operato un indebito aggancia mento all'impresa concorrente.   Il motivo è dunque infondato.   6. ― Il settimo motivo che ― come in precedenza accennato ― censura la sentenza impugnata per aver disatteso il principio secondo cui l'illecito concorrenziale può essere posto in essere da parte di chiunque si trovi, rispetto all'imprenditore avvant aggiato dal comportamento lesivo, in una particolare relazione, per effetto della quale la sua attività possa ritenersi obiettivamente svolta nell'interesse del concorrente, verte sul passaggio della sentenza in cui si esamina la condotta posta in essere da un «soggetto giuridico autonomo diverso da ### viene in questione la presentazione del listino dei prezzi di cui si è detto esaminando il sesto motivo. Sez. I - RG 22226/2023 camera di consiglio 14.1.2025 12 Il mezzo è inammissibile. 
Stante il m ancato accoglimento del precedente motivo, la condotta di cui qui si dibatte non può considerarsi, nella sua oggettività, fatto costitutivo della concorrenza sleale per appropriazione di pregi: qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relat ive a lle altre ragioni esplicitament e fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenu ta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 26 f ebbraio 2024 , n. 51 02; Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).   Per completezza mette conto di aggiungere quanto appresso.   Per la g iurisprudenza di questa Corte, esiste responsab ilità solidale dell'impr enditore concorrente e del terzo non concorrente quando quest'ultimo agisca per conto d i un concorrente del danneggiato, o comunque in collegamento con lo stesso (Cass. 6 giugno 2012, n. 9117 Cass. 9 novembre 2011, n. 13882; Ca ss. 11 aprile 2001, n. 5375): il ter zo si deve quind i trov are in un a relazione particolare con l'imprenditore, soggett o av vantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo (Cass. 12 luglio 2019, n. 18772).   Ciò posto, la Corte di appello non ha disatteso tale principio, in quanto ha rettament e conferito riliev o alla mancata allegazione del rapporto corrente tra il soggetto terzo e ### 7. ― ### motivo è infondato.   La Corte di ### ha affermato che l'imitazione di una gamma di prodotti non integra la fattispecie della concorrenza sleale per appropriazione di pregi e in base alla giurisprudenza citata al § 5 tale enunciato si rivela corretto. Sez. I - RG 22226/2023 camera di consiglio 14.1.2025 13 8. ― Col nono motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la concorrenza sleale parassitaria.   ### iudice distrettuale ha esaminato le diverse condotte denunciate a tale riguardo dalle odierne ricorrenti e ha spiegato per quale ragione ciascuna di esse era da considerarsi lecita. In particolare, e in sintesi, ha osser vato: che i cata loghi e i video promozionali d i ### erano differenti da quelli di ### che nei cataloghi della controricorrente non veniva mai affermato, contrariamente a quanto dedotto, che i prodott i ### potessero essere utilizzati in tutti i settori in cui operava ### che con riferimento alla produzione degli oggetti diversi da l modulo di sigillatura multi-diametro, il T ribunale aveva accertato l'insussistenza dell'imitazione servile e ta le accertamento non era stato impugnato; che neppure il detto modulo poteva essere considerato oggetto di imitazione servile; che le forme dei moduli di sigillatura dovevano ritenersi inoltre funzionali, e quindi liberamente riproducibili; che non era prova che ### avesse avviato sistematici contatti con gli agenti di ### che non aveva fondamento quanto denunciato dalle appellanti circa la proposta di ### a un cliente indiano con riguardo a un prodotto sviluppato da ### per il medesimo cliente, visto che, in primo luogo, l'imitazione di una sola iniziativa commerciale non poteva costituire atto di concorrenza sleale parassitaria, difettando del requisito della sistema ticità, in s econdo luogo, non risultava provato che il prodotto personalizzato realizzato dall'odierna controricorrente fosse in vendita nell'### europea e, in terzo luogo, ### aveva fornito una spiegazione ragionevole della vicenda, la quale non era stata specificamente contestata da ### Le ricorrenti lamentano l'assenza di una valutazione complessiva del comportamento posto in atto da ### Ora, è senz'altro vero che la figura della concorrenza parassitaria consiste in un comporta mento il quale ben può r ealizzarsi in una pluralità di atti che, considerati isolatamente possono essere leciti, ma ### I - RG 22226/2023 camera di consiglio 14.1.2025 14 presi, invece, nel loro insiem e costituiscono un illecito, poiché rappresentano la continua e ripetuta imitazione d elle iniziat ive del concorrente e, quindi, lo sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui (così Cass. 20 luglio 2004, n. 13423, non massimata in CED sul punto). Tuttavia, dalla pronuncia impugnata non si ricava che siano state poste in atto condotte suscettibili di comporsi in un quadro siffatto: l'accertamento compiuto dalla Corte ter ritoriale restituisce, infatti, una immagine segnata dalla completa assenza degli elementi costitutivi della concorrenz a parassitaria, intesa com e continuo e sistematico operare di un im prenditore sulle orme dell'i mprenditor e concorrente, attraverso l'imitazione delle iniziative di quest'ultimo.   Il motivo va dunque disatteso.   9. ― Col decimo motivo si impugna il passo della motivazione della sentenza impugnata in cui si afferma che ### non aveva mai allegato che ### ebbe a commercializzare i prodotti subito dopo il loro lancio sul mercato così da sfruttare le utilità particolari derivanti dalle nuove iniziative commerciali dell'imprenditore concorrente.   Le ricorrenti evocano il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui nella concorrenza parassitaria l'imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per «breve» deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto (per tutte: Cass. 12 ottobre 2018, n. 25607; Cass. 20 luglio 2004, n. 13423, cit.).   La censura è priva di decisività, posto che un errore di diritto nell'apprezzamento del profilo in questione è privo di conseguenze in mancanza di comportamenti riconducibili alla concorrenza parassitaria: ### I - RG 22226/2023 camera di consiglio 14.1.2025 15 comportamenti specificamente riferiti, dalla sentenza, all'imitazione dei prodotti, la quale, come si è visto, è stata esclusa per la connotazione funzionale delle forme dei moduli di sigillatura e per il giudicato interno caduto sull'accertament o che riguardava gli altri oggetti di cui si disputava.   Il motivo è dunque inammissibile.   10. ― ### icesim o mezzo verte sulla concorrenza sleale p er denigrazione. Si censura l'affermazione secondo cui «sostenere che un bene, oggettivamente di qualità inferiore, è equiparabile ad altro bene, oggettivamente di qualità superiore, non costituisce certa mente una denigrazione di quest'ultimo, ma costituisce semmai un'appropriazione dei suoi pregi». ### si colloca in uno scenario processuale in cui, come ricorda la Corte di appello, ### si era limitata ad affermare, del tutto genericamente , che l'equiparazione fatta da Wa llMax dei suoi prodotti a quelli di ### costituiva denigrazione.   ###. 2598, n. 2, considera atti di concorrenza sleale la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito: ebbene, l'equiparazione dei prodotti del concorrente a quelli p ropri ne im plica non la d egradazio ne ma semmai l'esaltazione, posto che un tale accostamento è evidentemente finalizzato a rimarcare l'elevato livello qualitativo dell'offerta di entrambi i concorrenti.   11. ― Il ricorso è respinto.   12. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pa gamento, in favore della parte contr oricorrente, d elle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, ### I - RG 22226/2023 camera di consiglio 14.1.2025 16 del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l.  228 del 2012, dà att o della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 1ª ### 

Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, Falabella Massimo

M
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Tribunale di Pistoia, Sentenza n. 217/2025 del 16-10-2025

... transenne rinvenute sul furgone di ### vi fossero segni distintivi idonei ad attestare la titolarità di tali beni in capo al Comune. Ebbene, è pacifico che il 4 novembre 2021 ### con il successivo intervento anche di ### abbia fotografato il furgone posto sulla pubblica via in prossimità dell'abitazione del ### per comprovare l'asserito ritrovamento dei beni mancanti dal cantiere comunale. Tali fotografie sono state dichiaratamente inviate tramite whatsapp a ### il quale le ha poi prodotte in allegato alla denuncia-querela sporta dinanzi alla ### il ###. Tra queste foto (sub doc. 19 ricorso), nelle quali è possibile vedere l'autocarro ### della ### parcheggiato, con transenne ed altro materiale (una cassa di legno, le paline della toponomastica di cui si è detto, alcuni pancali in legno, altri residui in legno e in ferro) ammassati sul cassone posteriore, non risultano comprese anche le ulteriori tre fotografie (raffiguranti alcuni dettagli di transenne riportanti o lo stemma del Comune di ### o il logo della marca TES tipica, dichiaratamente, delle transenne in uso al Comune) che ### ha prodotto in sede di procedimento disciplinare solo dopo essere stato sentito dall'UPD in ordine, (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA #### n. r.g. 448/2024 tra ### PARTE RICORRENTE e COMUNE DI PISTOIA PARTE RESISTENTE Oggi 16 ottobre 2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa ### sono comparsi: ### la parte personalmente con l'avv. ####, l'avv. ####. ### si riporta agli atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.  ###. ### rileva preliminarmente che le note di controparte sono tardive perché depositate il ###; nel merito, si riporta agli atti, chiedendo il rigetto del ricorso, e chiede inoltre di essere autorizzata al deposito della sentenza di condanna del ### (sent. 391/2025 del 27.3.2025- 25.5.2025) con riferimento all'episodio da cui è derivato il licenziamento.  ###. ### contesta l'eccezione di tardività del deposito delle note conclusionali, essendo le stesse state depositate il ###, ed evidenziando, ad ogni modo, che il termine assegnato dal giudice per tale deposito non è un termine perentorio. 
Il Giudice 1) ### parte resistente a produrre in via telematica la sentenza penale di condanna 391/2025; 2) si ritira in ### di consiglio. 
Il Giudice dott.ssa ### la ### di consiglio, assenti le parti, alle ore 18.25 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.  ### dott.ssa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA ### Il Tribunale, nella persona del ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 448/2024 promossa da: ### (C.F.: ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###atti presso il difensore avv. ### Parte ricorrente contro ### (C.F.: ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###atti presso il difensore avv. #### Parte resistente ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ### ha convenuto in giudizio il Comune di ### suo ex datore di lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'###mo Tribunale adito, valutata la fondatezza delle ragioni addotte ed esperita ogni indagine ritenuta necessaria ed/o opportuna, accogliere le domande proposte a mezzo del presente ricorso ed in particolare ### In tesi ###) ### e dichiarare la invalidità e illegittimità del procedimento disciplinare n. 59736 del 2.05.2023 per violazione dell'art. 55 bis del D.Lvo 165/2001 comma 4 e comma 9 ter , per violazione dell'art. 55 ter comma 1 d. Lvo 165/2001 e violazione del ### disciplinare ### locali art. 59 commi 1 e 8 lettera e, e per l'effetto annullare la sanzione disciplinare comminata dal datore di lavoro della sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione per mesi sei e per l'effetto, condannare il Comune di ### al pagamento delle mancate retribuzioni per tutto il periodo della sospensione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo; In ipotesi ###) ### e dichiarare il difetto di proporzionalità della sanzione comminata al lavoratore della sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione per mesi sei nell'ambito del procedimento disciplinare n. 59736 del 2.05.2023 e per l'effetto ne ridetermini la sanzione alla luce dei fatti e dei comportamenti risultanti in corso di causa; Ancora in tesi ###) ### e dichiarare l'illegittimità del procedimento disciplinare n. 130147 del 28.09.2023 e per l'effetto annullare il licenziamento senza preavviso per insussistenza dei fatti contestati e per l'effetto condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro condannando il Comune di ### al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; In ipotesi ###, annullare la sanzione del licenziamento disciplinare per difetto di proporzionalità con rideterminazione della sanzione disciplinare con una sanzione conservativa e per l'effetto condannare il Comune di ### a pagare al dipendente le differenze retributive dovute con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo”. 
In particolare, il ricorrente ha dedotto di essere stato sanzionato disciplinarmente dal Comune convenuto in due occasioni: i) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 6 mesi, irrogatagli il ### con decorrenza 1.10.2023, scaturita da contestazione disciplinare del 3.5.2023 ai sensi dell'art. 59, comma 8, ### 21.5.2018, per l'asserita sottrazione da un cantiere comunale, nel novembre 2021, di materiale ferroso di proprietà del Comune (in specie, transenne, una palina per la toponomastica, dissuasori mobili), fatti oggetto di un procedimento penale in cui ### era imputato ai sensi degli artt. 110 - 624 - 625, n. 7, c.p.; ii) licenziamento disciplinare senza preavviso, ai sensi dell'art. 72, comma 9, punto 2, lett. b), d) ed f), ### 16.11.2022, irrogato in data ###, all'esito di procedimento disciplinare originato da contestazione disciplinare del 10.10.2023, per fatti oggetto di altro procedimento penale (nel corso del quale ### era stato destinatario di una misura cautelare personale) per il reato di cui all'art. 624-625, n. 7), c.p., ed in particolare per il furto di materiale del Comune di ### (una coppia di rampe, materiale in rame, due sedili di un fuoristrada ### in dotazione al Comune). 
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento disciplinare sub i), sulla scorta dei seguenti motivi: a) il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato tardivamente, in violazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001; b) la contestazione disciplinare del 3.5.2023 sarebbe generica; c) ad ogni modo, i fatti contestati non corrisponderebbero alle concrete vicende storico-fattuali, che invece il ricorrente aveva rappresentato in sede di memoria difensiva nel corso del procedimento disciplinare; d) sproporzione della sanzione rispetto alla gravità dei fatti contestati. Ha poi contestato la legittimità del provvedimento disciplinare sub ii) per: a) genericità della contestazione disciplinare; b) insussistenza dei fatti contestati; c) sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla concreta gravità del fatto contestato. 
Costituitosi tempestivamente, il Comune di ### convenuto, evidenziata la correttezza dell'operato del Comune sia sotto il profilo procedurale che formale, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, la conferma delle sanzioni oggetto di causa e la vittoria delle spese di giudizio. 
La causa, istruita anche a mezzo di prove orali, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.  ***
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 6 mesi, irrogata nei confronti di ### in data ### a decorrere dal 1.10.2023 In relazione al provvedimento disciplinare prot. n. 113952/2023, adottato in data 24 agosto 2023 (con decorrenza posticipata al 1 ottobre 2023), scaturito dalla contestazione disciplinare del 2 maggio 2023 (all'esito del procedimento prot. n. 59736/2023), il ricorso merita accoglimento, alla luce del principio della ragione più liquida, e la sospensione in esame deve essere annullata, con ogni effetto di legge. 
Non risulta, infatti, raggiunta la prova - il cui onere incombeva sulla parte resistente - della fondatezza dell'addebito disciplinare mosso dal Comune al ricorrente, né in ordine alla sussistenza del fatto né in merito alla sua rilevanza disciplinare. 
Il tenore della contestazione disciplinare è il seguente: “In data 7 Aprile 2023 è stato notificato al ### del Comune di ### decreto di citazione diretta a giudizio nei ### confronti, acquisito con prot. ris. n. 49993 in pari data. In esito alle indagini preliminari, risulta la Sua imputazione per il reato di cui agli artt. 110-624-625 n. 7) c.p. compiuto in ragione del servizio prestato come dipendente del Comune di ### Nello specifico, il reato imputato consisterebbe nell'essersi impossessato di materiali di proprietà del Comune di ### agendo quale dipendente del Comune, al fine di trarne profitto e in concorso con altri dipendenti, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e abusando del rapporto d'opera che la legava all'ente datore di lavoro. I fatti oggetto di indagine, fatte salve le conseguenze penali, costituiscono violazione degli obblighi di comportamento del dipendente, sanzionabili disciplinarmente in base al sistema disciplinare costituito dagli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001, dal ### di ### dei dipendenti del Comune di ### approvato con ### della ### n. 48 dell'11.4.2014 nonché dell'allora vigente ### di cui all'art. 59 del ### 21.05.2018 coordinato con le previsioni del D.Lgs. 165/2001 […]” (cfr. doc. 2 ricorso, analogo a doc. 9 memoria). 
Nel decreto di citazione diretta a giudizio (emesso nel corso del proced. RGNR 4522/2021; cfr. doc.  8 memoria) cui l'addebito disciplinare fa rinvio per relationem era formulata l'imputazione nei confronti dell'odierno ricorrente - e di un suo collega - per il “delitto p.e.p. dagli artt. 110-624 e 625 n.7) c.p., perché, al fine di trarne profitto per sé, in concorso tra loro, agendo quali dipendenti del Comune di ### con la qualifica di collaboratori specializzati, assegnati al reparto fabbricati, si impossessavano della palina per la toponomastica, di alcuni dissuasori di sosta ad U e di alcune transenne, sottraendolo al Comune di ### che deteneva i suddetti materiali presso il cantiere comunale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e abusando del rapporto di opera che li legava al suddetto ente pubblico”.
Dunque, da quanto evidenziato, si deduce che l'Ente convenuto ha inteso contestare al ricorrente quale illecito disciplinare la commissione del delitto di furto aggravato così come addebitatogli anche nell'ambito del procedimento penale ‘parallelo', senza ulteriore specificazione di elementi diversi ed ulteriori che potessero assumere rilevanza disciplinare ancorché penalmente irrilevanti o non significativi. Fatti che il Comune ha sussunto nella fattispecie astratta di illecito disciplinare di cui all'art. 59, comma 8, lett. e), ### 21.5.2018 (applicabile ratione temporis), in quanto “violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti di cui sia, comunque, derivato grave danno all'ente, agli utenti o a terzi” (cfr. provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare sub doc. 4 ricorso, analogo a doc. 5 memoria). 
A questo proposito, vale la pena premettere come non si possa condividere quanto asserito in memoria difensiva dal Comune datore di lavoro, allorché afferma che in ambito disciplinare sarebbe stata ritenuta raggiunta la prova in ordine alla “sottrazione dolosa da parte di ### di beni della disponibilità dell'Ente, circa l'accesso non autorizzato e clandestino all'area dei cantieri e circa il comportamento del dipendente intenzionalmente privo di correttezza, lealtà e integrità, al punto tale da compromettere gravemente il vincolo fiduciario posto a cardine del rapporto” contrattuale di lavoro. 
Valgono come circostanze aggravanti i precedenti disciplinari nel biennio..., l'intenzionalità del comportamento, il danno economico e di pericolo all''immagine dell'### comunale, considerata anche l'attuale pendenza del procedimento penale” (cfr. pag. 5 memoria difensiva). Gli elementi fattuali menzionati nelle difese del convenuto, invero, non compaiono - come visto - nella contestazione disciplinare, ove si addebita al ### l'impossessamento di materiali di proprietà del Comune, abusando del rapporto di servizio che lo lega al datore di lavoro (ancorché nessuna specificazione di cosa debba intendersi per tale ‘abuso' compaia nella contestazione de qua). 
È pacifico tra le parti (e documentato; cfr. doc. 5 ricorso) che il procedimento disciplinare ha preso le mosse allorché la ### il 4 novembre 2021, su segnalazione del collega ### aveva ritenuto di verificare se il materiale ferroso destinato allo smaltimento (che avrebbe dovuto trovarsi presso il sito deputato nel cantiere comunale, ma che ### aveva dichiarato che non si trovava più) fosse stato asportato dall'odierno ricorrente e dal collega #### sulla cui scorta ### aveva formulato tale sospetto nei confronti del ### era che lo stesso era stato incaricato dal ### di recuperare delle transenne sparse sul territorio per delle manifestazioni ormai concluse. Altrettanto incontroverso è il fatto che il dipendente comunale ### inviato da ### per verificare se il materiale ferroso mancante fosse nella disponibilità di ### recatosi in prossimità dell'abitazione di quest'ultimo vi rinveniva, parcheggiato sulla pubblica via, l'autocarro ### tg. ### di proprietà del padre del ricorrente) e, sul cassone di tale furgone, verificava la presenza di alcune transenne, oltre ad altri beni (una palina della toponomastica, dissuasori di sosta a U).  ### orale, di contro a quanto ritenuto da parte resistente, non ha dimostrato, in termini di probabilità prevalente, che il ricorrente si sia introdotto nel cantiere comunale per sottrarre materiale di proprietà del Comune. 
Innanzitutto, a mezzo delle dichiarazioni del teste ### (pensionato ex dipendente del Comune, credibile in quanto indifferente alle parti in causa; cfr. verbale ud. 26.2.2025), è stata offerta prova del fatto che fosse prassi che i dipendenti che prestavano servizio presso i cantieri comunali vi portassero materiale da lavoro personale, anche per sopperire a carenze (magari momentanee) di attrezzature comunali. Sul punto, il teste ### ha riferito che, quantunque non sapesse se l'autorizzazione a tale condotta provenisse dal funzionario ### più volte una simile situazione si era verificata “Si è vero, a volte ho visto che qualcosa è successo anche se non so dire se fosse stato il ### ad autorizzare questa cose. Ad giducie: ### ricordo che una volta è successo che ha portato una betoniera per fare un lavoro, ma non ricordo la data esatta. Il lavoro si riferisce al giardino ### che si trova tra ### a ### e C.so Matteotti dove dovevamo fare delle gettate di cemento armato e non vi era la betoniera del Comune perché la stavano usando i muratori e lo ricordo bene perché mi fu detto ame di andare insieme al ### a prendere questa betoniera […] ### che sempre la giardino ### il ### non ricordo se 2/3volte, ha portato un suo decespugliatore e lo ricordo perché erano marca diverse da quelli in suo al comune”. La circostanza non risulta essere stata smentita dai dichiaranti intimati dalla parte convenuta. In particolare, si considerino le dichiarazioni del teste ### sentito all'udienza dell'11.12.2024, il quale ha meramente riferito di non conoscere quali prassi seguisse il suo predecessore ### in qualità di PO funzionario responsabile del cantiere comunale di via ### senza con ciò negare che una prassi di tal sorta esistesse, e non ha nemmeno sconfessato la possibilità che il predetto ### avesse sottoscritto e rilasciato a ### un buono di consegna delle transenne di cui si discute nel dicembre 2020 (sub doc. 17 ricorso); ancora, di nessun rilievo risultano le dichiarazioni del teste ### sentito all'udienza del 11.12.24, il quale nulla ha saputo riferire sul punto de quo, non confermando né smentendo l'esistenza della predetta prassi.  ### non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che i beni rinvenuti da ### sul furgone di proprietà del padre del ### ed in uso alla cooperativa ### di cui ### è socio fossero di proprietà comunale (o, comunque, che fossero proprio quei beni di cui il Comune aveva asseritamente la disponibilità nei giorni antecedenti al 4 novembre 2021). Quanto alla palina della toponomastica e ai dissuasori, il teste di parte resistente ### all'udienza dell'11.12.2024, ha dichiarato che sul furgone del ### “[…] vi era altro materiale che però io sinceramente non posso dichiarare che fosse del comune di ### in quanto non era presente un marchio o un logo del Comune” e che, al più, tali paline risultavano “simili a quelle utilizzate dal Comune di ### nel cantiere comunale”. Il che, unitamente alle foto allegate in atti, vale ad attestare l'inattendibilità di quanto dichiarato in sede di procedimento disciplinare dal collega ### allorché ha riferito che tali materiali fossero sicuramente del Comune: si tratta di asserto meramente affermato ma smentito dalle risultanze acquisite in corso di causa, da reputarsi più affidabili perché assunte innanzi a questo giudice nel pieno del contraddittorio processuale. La provenienza di tali materiali dal cantiere comunale è rimasta indimostrata, inoltre, anche a fronte della testimonianza resa da ### vicino di casa del ### il quale ha riferito “io questi pezzi di tubo tondo l'ho depositati nel furgone del ### perché conoscevo la ### maria, ossia la padrona della ### alla quale avevo chiesto di depositare questi tubi che io non potevo più utilizzare affinché li potessero utilizzare loro come cooperativa sapendo che facevano servizio e attività di giardinaggio” (cfr. verbale ud.  11.12.2024, pag. 2): il teste risulta credibile, non avendo alcun interesse nella causa e rispetto ai fatti che ne sono oggetto, e l'attendibilità delle informazioni riferite si desume dal fatto che il teste ha saputo collocare temporalmente l'episodio, senza contraddizioni di alcun genere, riconoscendo peraltro in foto il furgone di cui trattasi. 
Quanto alle transenne, invece, gli elementi acquisiti in istruttoria non consentono di ritenere sicura la provenienza delle stesse dal cantiere comunale, e ciò sia per quanto già osservato supra circa l'uso per i dipendenti addetti ai cantieri comunali di mettere a disposizione materiali personali per sopperire ad eventuali carenze momentanee, sia perché la documentazione fotografica acquisita in atti non permette di asserire con certezza processuale (in termini di ‘più probabile che non') che sulle transenne rinvenute sul furgone di ### vi fossero segni distintivi idonei ad attestare la titolarità di tali beni in capo al Comune. Ebbene, è pacifico che il 4 novembre 2021 ### con il successivo intervento anche di ### abbia fotografato il furgone posto sulla pubblica via in prossimità dell'abitazione del ### per comprovare l'asserito ritrovamento dei beni mancanti dal cantiere comunale. Tali fotografie sono state dichiaratamente inviate tramite whatsapp a ### il quale le ha poi prodotte in allegato alla denuncia-querela sporta dinanzi alla ### il ###. Tra queste foto (sub doc. 19 ricorso), nelle quali è possibile vedere l'autocarro ### della ### parcheggiato, con transenne ed altro materiale (una cassa di legno, le paline della toponomastica di cui si è detto, alcuni pancali in legno, altri residui in legno e in ferro) ammassati sul cassone posteriore, non risultano comprese anche le ulteriori tre fotografie (raffiguranti alcuni dettagli di transenne riportanti o lo stemma del Comune di ### o il logo della marca TES tipica, dichiaratamente, delle transenne in uso al Comune) che ### ha prodotto in sede di procedimento disciplinare solo dopo essere stato sentito dall'UPD in ordine, anche, a quanto fosse raffigurato in tali immagini. 
Il resistente, in atti ed anche nel corso dell'udienza di discussione, ha sostenuto che tali ulteriori tre foto sarebbero dirimenti nel dimostrare la provenienza delle transenne. Questo giudice non condivide tale assunto, per i seguenti ordini di ragioni. Non risulta motivata la ragione per la quale tali foto di dettaglio - se davvero essenziali ai fini non solo del procedimento disciplinare ma, prima ancora, di quello penale, avviato con la denuncia-querela di ### il ### - non sarebbero state prodotte da ### alla ### né in sede di denuncia-querela, né in occasione della sua audizione a sit l'8.11.2021 (cfr. doc. 19 ricorso). Né, invero, è possibile ricavare dalla email, che, solo in data ###, ### ha inviato all'### la data nella quale tali immagini fotografiche siano state ricevute dal ### Dunque, tenuto conto sia del fatto che non è possibile asserire la natura coeva di tali foto rispetto a quelle prodotte ab origine in sede di denuncia-querela, sia della impossibilità di affermare che gli oggetti rappresentati in tali immagini si trovassero sul furgone (per l'assenza di idonei punti di riferimento che collochino con certezza quei dettagli sui materiali che si trovavano sul furgone in uso a ###, non si può attribuire a tali rappresentazioni fotografiche un peso nel senso auspicato dal Comune resistente. 
Né ad un diverso esito potrebbe portare la valutazione delle dichiarazioni rese da ### e ### nel corso dell'istruttoria. Il primo, infatti, non era presente al momento in cui le foto sono state scattate, e comunque - come detto - non ha dato giustificazione della mancata produzione alla ### in prossimità ai fatti di causa, ed anche all'UPD al momento dell'apertura del procedimento disciplinare delle tre foto de quibus; il secondo, di contro, ancorché sia stato direttamente coinvolto nel fotografare il furgone di ### il ###, non ha saputo riferire in che posizione si trovassero le transenne asseritamente riportanti il logo del Comune di ### e quello della ditta produttrice, non consentendo quindi di vagliare la piena attendibilità di quanto dichiarato.   Infine, non risulta esser stata acquisita prova del danno lamentato dal Comune. Difatti, anche a voler ritenere che i materiali reperiti sul furgone tg. ### della ### e in uso al ricorrente fossero quelli che si trovavano precedentemente nel cantiere comunale, tale danno risulta escluso per il fatto che - e tanto è pacifico tra le parti - il ### ha riportato al cantiere comunale le transenne non appena invitato a farlo dal ### ben prima dell'instaurazione del procedimento disciplinare (nell'immediatezza dei fatti, a ben vedere), venendo pertanto meno uno dei presupposti della fattispecie disciplinare contestata (ai sensi dell'art. 59, comma 8, lett. e), ### 21.5.2018, richiamato supra) Tutto ciò considerato, deve concludersi, applicando lo standard probatorio del ‘più probabile che non' ed il riparto degli oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., per l'infondatezza dell'addebito disciplinare per come contestato e sanzionato dal Comune datore di lavoro nei confronti del ricorrente per i fatti del 3-4 novembre 2021. 
A conferma della ricostruzione storico-fattuale sin qui illustrata può trarsi ulteriore argomento di prova ulteriore dalla sentenza n. 383/2025 di assoluzione per insussistenza del fatto contestato resa da questo Tribunale all'esito del giudizio penale di primo grado (### 4522/2021 - ### 922/2023) nei confronti di ### (cfr. produzione documentale di parte ricorrente con le note del 6.10.2025), da cui può evincersi che anche in tale sede non sia stata raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del fatto contestato. 
In definitiva, la sanzione disciplinare di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata al ### con provvedimento n. 4897/2023, del 24 agosto 2023 (con decorrenza posticipata al 1 ottobre 2023), all'esito del procedimento prot. n. 59736/2023, deve essere annullata, con conseguente condanna di parte resistente alla corresponsione al lavoratore delle retribuzioni corrispondenti, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. 
Ogni ulteriore questione assorbita. 
Il licenziamento disciplinare senza preavviso irrogato nei confronti di ### con provv.  prot. n. 9265 del 19.1.2024 Il ricorso risulta fondato, invero, anche in ordine alle doglianze che il ricorrente muove nei confronti della contestazione disciplinare del 28.9.2023, a seguito della quale è stato poi irrogato il licenziamento disciplinare senza preavviso in data ###. 
Ebbene, nel caso di specie il Comune datore di lavoro ha contestato a ### un ulteriore fatto oggetto di procedimento penale a suo carico, della cui pendenza il resistente era venuto a conoscenza per il tramite del difensore del ### che intendeva giustificarne la mancata comparizione dinanzi all'UPD (per altri diversi fatti disciplinarmente rilevanti non oggetto di causa) in quanto destinatario di misura cautelare del divieto di dimora nel comune di ### In particolare, il Comune ha formulato la seguente contestazione disciplinare (cfr. doc. 29 ricorso, analogo a doc. 24 memoria), con rinvio per relationem ai fatti di cui all'ordinanza cautelare del 21.8.2023 del GIP del Tribunale di ### (proced. ### 2410/2023; cfr. doc. 28 ricorso): “[…] Le indagini preliminari conducono ad una qualificazione giuridica della condotta nelle fattispecie di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 n. 7) c.p., in aggiunta alle altre ipotesi di reati contestate, in quanto lei si sarebbe impossessato di materiali detenuti dal Comune di ### presso i ### agendo quale dipendente del Comune, al fine di trarne profitto e con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e abusando del rapporto d'opera che la legava all'ente datore di lavoro. I fatti oggetto di indagine, fatte salve le conseguenze penali, costituiscono violazione degli obblighi di comportamento del dipendente, sanzionabili disciplinarmente in base al sistema disciplinare costituito dagli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001, dal ### di ### dei dipendenti del Comune di ### approvato con ### della ### n. 48 dell'11.4.2014, nonché dal titolo VII (responsabilità disciplinare) del ### 16/11/2022. Pertanto […] Le contesto i fatti sopra descritti, che potrebbero integrare, ove accertati la violazione dei doveri di comportamento e degli obblighi di diligenza e lealtà di cui al ### di ### dei dipendenti del Comune di ### […] e al ### di cui all'art. 72 del ### 16/11/2022 coordinato con le previsioni del D.Lgs. 165/2001”. 
La contestazione penale cui la contestazione disciplinare fa rinvio ha ad oggetto la commissione “del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 624 e 625 n. 7 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso al fine di trarne profitto per sé, agendo quale dipendente del comune di ### con la qualifica di collaboratore specializzato, assegnato al reparto fabbricati, si impossessava di due rampe di alluminio della lunghezza di circa 3 metri, 2 sedute posteriori asportate da un veicolo in dotazione ai cantieri (per un valore complessivo di circa € 2.000) nonché di cavi di rame, sottraendoli al Comune di ### che deteneva i suddetti materiali presso il cantiere comunale. Con le aggravanti di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e abusando del rapporto di opera che lo legava al suddetto ente pubblico. Fatti commessi a ### in data antecedente al 21.5.2023 e il 14 giugno 2023”. 
Nel provvedimento disciplinare prot. n. 9265/2024 del 19.1.2024 che ha irrogato il licenziamento senza preavviso (cfr. doc. 7 memoria, nonché 57 ricorso) il Comune ha sussunto tali condotte nelle fattispecie sanzionate dall'art. 72, comma 9, punto 2), lett. b), d), f)1. 
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, il giudice non ritiene raggiunta la prova della addebitabilità a ### delle condotte ascrittegli dal datore di lavoro con la contestazione disciplinare del 28.9.2023, prova di cui risultava onerato il Comune convenuto. 
Manca, infatti, prova idonea che ### si sia introdotto in maniera abusiva nel cantiere comunale ove prestava servizio, per sottrarre le due rampe di alluminio e gli altri beni cui si fa riferimento nel capo d'imputazione summenzionato. È stato sentito, infatti, il teste ### intimato dall'### resistente, il quale ha riferito “### che la mia abitazione è davanti alla 1 In particolare, l'art. 72, comma 9, punto 2, lett. b), prescrive la sanzione del licenziamento senza preavviso per “commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 61 del ### del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall'art. 62 del ### del 21.05.2018”; la lett. d) prevede tale sanzione per i casi di “commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”; la lett. f), infine, sanziona col licenziamento senza preavviso le “violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”. ferrovia e il cantiere del Comune è circa 300 mt da casa mia. Io ho solo visto questo signore, che non so dire se fosse il ### che camminava lungo la ferrovia e mi ha dato sospetto. Ho quindi chiamato il vivaista che è davanti alla ferrovia e si chiama ### di cui non mi ricordo il cognome che è venuto a vedere e mi ha detto che era tutto apposto. A questo punto ho chiamato un altro amico ### e gli ho detto che vi era una persona che camminava lungo la ferrovia con queste rampe e poi non ho fatto altro. Io ho fatto un video di questo signore che camminava con le due rampe lungo la ferrovia e l'ho mandato al mio amico ### e poi non so dire lui che cosa abbia fatto. Ad giudice: Io ho visto questo signore che andava e veniva nel senso che andava verso il cantiere del comune e poi tornava indietro verso il passaggio al livello. Non so dire se sia entrato dentro il cantiere del Comune oppure in altro posto visto che dopo vi sono degli zingari”. A domanda sul cap. 11 di cui alla memoria (“DCV che il #### in quell'occasione le si avvicinò e le riferì di essere in servizio”) ha dichiarato di non ricordare di essere stato avvicinato dall'uomo che aveva visto né se gli avesse detto qualcosa. Ha poi dichiarato di aver solo ripreso “questo signore che camminava lungo la ferrovia” perché “non era una cosa normale e oltretutto era pericoloso” (cfr. verbale ud. 8.10.2024, pag. 3-4). 
Non vi è alcuna dimostrazione che la persona che camminava lungo la ferrovia fosse il ricorrente e - circostanza ancor più significativa - che questo soggetto sia entrato nel cantiere comunale, per poi portare via qualcosa. E ciò, oltretutto, considerando la significativa distanza (300 m) tra l'abitazione del ### ed il cantiere comunale, per cui è ragionevole escludere che il teste potesse riconoscere in modo preciso i lineamenti della persona che procedeva lungo la ferrovia. 
Né vi sono ulteriori elementi dai quali risulti possibile affermare, secondo il canone del più probabile che non, che ### si sia introdotto furtivamente nel cantiere comunale e si sia appropriato di beni del Comune datore di lavoro. 
Quanto ai sedili del ### non è stata dimostrata la sottrazione degli stessi ad opera del ### potendosi verificare in atti che gli stessi non siano stati reperiti nel corso della perquisizione disposta nell'ambito del procedimento penale a carico dell'odierno ricorrente, non risultando i medesimi beni nel verbale di ricognizione dei beni sottoposti a sequestro preventivo ( doc. 41 ricorso). Si consideri, peraltro, che il teste ### all'udienza del 11.12.2024, ha riferito che le chiavi dell'autoveicolo suddetto erano nella disponibilità della ### e del collega ### e che “l'ufficio del ### non era accessibile agli operai mentre quello di ### era accessibile anche dagli operai durante il turno di servizio perché poi, se no, venivano chiuse a chiave”. Di talché deve concludersi che il ricorrente non possa aver avuto accesso, in maniera furtiva ed abusiva, al veicolo de quo: difatti, se avesse sottratto le chiavi del ### durante il turno di servizio ed avesse asportato i sedili, sarebbe stato senz'altro visto dai colleghi e dai superiori (mentre nessuno ha dichiarato una circostanza del genere), e deve escludersi che l'avesse fatto in altro orario, non potendo accedere all'ufficio del collega ### o della ### che erano chiusi a chiave. 
Né è possibile affermare, a fronte della specifica contestazione della circostanza da parte del lavoratore, che i cavi di rame fossero stati sottratti dal cantiere del comune di ### non avendo il Comune allegato alcun elemento a supporto di tale assunto. 
Non risulta provata nemmeno la circostanza della sottrazione delle rampe di alluminio da parte di ### Sono gli stessi testi escussi sui capitoli articolati dal Comune convenuto ad aver dichiarato che le rampe in dotazione al Comune erano prive di segni ed elementi distintivi particolari, che potessero ricondurle alla proprietà del Comune (in questo senso, cfr. dich. teste ### ud.  11.12.2024, pag. 7; in senso analogo, cfr. dichiarazioni rese alla ### nel corso del procedimento penale da ### dipendente del comune che, come dallo stesso dichiarato e comunque pacifico tra le parti, utilizza solitamente le rampe per mezzi escavatori: doc. 50 ricorso, pag.  9). Lo stesso ### sentito dalla ### non è stato in grado di riferire se le rampe che erano state rinvenute sul terreno del ### e poi consegnate al Comune dalla p.g. nel corso delle indagini (cfr. doc. 37 ricorso), di cui alla foto n. 1 del fascicolo del P.M. (sub doc. 45 ricorso), fossero in effetti rampe di proprietà comunale (avendo per contro riconosciuto quelle da lui generalmente utilizzate, sub foto 2 fascicolo PM prodotta col doc. 46 del ricorso). 
E che il ricorrente avesse nella propria disponibilità una coppia di rampe quale quella di cui al doc.  45 del ricorso è stato dichiarato dal teste ### (cfr. verbale ud. 8.10.2024: “sì è vero perché qualche volta l'ho aiutato anch'io a caricare e scaricare queste rampe perché mi è venuto a prendere a casa perché non avevo il mezzo per andare a lavoro. Eravamo insieme e nel frattempo gli ho dato una mano”). Tale dichiarante, di contro a quanto contestato dal Comune, risulta attendibile rispetto ai fatti di causa, in quanto non coincidenti con quelli per i quali il medesimo è stato disciplinarmente sanzionato e si è trovato imputato (essendo stato, comunque, assolto all'esito del procedimento penale menzionato dalla difesa di parte resistente, circostanza che si ricava dalla pronuncia depositata dal ricorrente con le note autorizzate per l'odierna udienza) e non avendo dunque alcun interesse rispetto ai fatti sui quali è stato sentito nel presente giudizio. Quanto affermato dal ### risulta dunque sufficiente, in uno con gli altri elementi sin qui esposti, a far dubitare della ricostruzione storicofattuale prospettata dal Comune resistente, rendendo così superflua la valutazione dell'attendibilità delle altre testimoni intimate dal ricorrente (### e ###, rispetto alle quali il Comune ha eccepito l'incapacità a testimoniare e/o la scarsa attendibilità per l'interesse che, per la rispettiva posizione rivestita nella società ### (### quale socia lavoratrice e ### quale legale rappresentante), esse avrebbero nella presente causa. 
Quanto agli ulteriori beni su cui si è concentrata l'istruttoria (banchi di scuola, paline della toponomastica), ancora una volta deve rilevarsi la mancanza di prova da parte del Comune che tali altri materiali rinvenuti nella disponibilità del ### fossero di proprietà comunale (così come non vi è prova delle circostanze spazio-temporali nelle quali asseritamente tali beni sarebbero stati sottratti dal cantiere comunale). 
Infine, tenuto conto delle fattispecie astratte di violazione disciplinare contestate (cui si è fatto cenno supra), si evidenzia che, in ogni caso, non vi è prova che i fatti de quibus integrino gli estremi del furto, venendo meno quindi l'ipotesi di cui all'art. 72, comma 9, punto 2 lett. b) (commissione di illeciti di rilevanza penale), lett. d) (mancando sia la prova della commissione del fatto sia del dolo), e lett. f) non essendo precisato dal Comune quali sarebbero gli obblighi violati né dimostrata la riferibilità al ### di violazioni pur che siano. 
In conclusione, il licenziamento disciplinare irrogato nei confronti del ricorrente con provvedimento del 19.1.2024 deve essere annullato per le ragioni sin qui esposte, con assorbimento di ogni altro motivo di doglianza dedotto in ricorso. 
Ne consegue l'obbligo in capo alla parte resistente, ai sensi dell'art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, con condanna del Comune a corrispondere al lavoratore un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per il periodo dal giorno del licenziamento (19.1.2024) sino alla data di effettiva reintegrazione (comunque in misura non superiore a 24 mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Con condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. 
Sulle spese di lite Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in prossimità ai medi di scaglione, tenuto conto della concreta attività processuale delle parti, del numero di udienze istruttorie, con l'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, C.M. 55/2014, ricorrendone i presupposti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione ### definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita 1) ### la sanzione disciplinare di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata a ### con provvedimento n. 113952/2023, del 24.8.2023, all'esito del procedimento prot. n. 59736/2023, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, condanna il Comune di ### alla corresponsione al ricorrente delle retribuzioni corrispondenti (a decorrere dal 1.10.2023), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo; 2) ### il licenziamento senza preavviso irrogato nei confronti di ### con provv.  prot. n. 9265 del 19.1.2024, per le ragioni di cui in motivazione, e per l'effetto condanna il Comune di ### alla reintegrazione di ### nel posto di lavoro, nonché a corrispondere al lavoratore un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per il periodo dal giorno del licenziamento (19.1.2024) sino alla data di effettiva reintegrazione (comunque in misura non superiore a 24 mensilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo; 3) Condanna il Comune di ### al pagamento in favore di ### delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a.  come per legge se dovuti.  ### pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.  ### 16 ottobre 2025 ### dott.ssa ### sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.

causa n. 448/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giulia Pecchioli

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8886/2025 del 07-10-2025

... neurologica che, benchè confermasse la presenza di segni neurologici, tuttavia non disponeva alcuna terapia antiedemigena. I sanitari, pur persistendo i segni neurologici, non eseguivano alcun approfondimento diagnostico necessari a porre la diagnosi precoce di ischemia cerebrale • che nel generale attendismo dei sanitari, nei giorni successivi, lo stato neurologico della povera ### fino al 6.6.2016, quando, finalmente, veniva eseguita la consulenza neurologica di controllo, che confermava l'emiplegia e tardivamente richiedeva un esame TC. Nel frattempo, alle ore 21.45, per affaticamento respiratorio con acidosi si procedeva a reintubazione oro-tracheale e ventilazione meccanica della paziente; • che il giorno 7.6.2016, veniva eseguita la prescritta Tc dell'encefalo che documentava un'ampia lesione ipodensa, estesa prevalentemente nella sostanza bianca emisferica di sinistra (ischemia del territorio dei vasi tributari della carotide interna di sinistra), mentre la TC del torace rilevava l'occlusione dell'arteria carotide interna sinistra e la presenza di "flap residuo esteso dalla discendente toracica fino alla iliaca comune di sinistra", confermando così la carente diagnosi iniziale (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI 8 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 26797/2021 promossa da: ### (CF. ###) in proprio e quale procuratore speciale di ### CF. (###) ### CF.###) ### (CF.###); #### (CF. ###) rappresentati e difesi dagli Avv.ti ### (CF.  ###) e ### (CF. ###) ###.S.L. Napoli 1 Centro, in p.l.r.p.t., P. IVA ### rappresentata e difesa dall'avv. ####.O.R.N. Ospedali dei ###C.T.O ### dei ### in p.l.r.p.t., elett.te P.IVA ### rappresentata e difesa dall'avv. #### parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.05.2025 e memorie conclusionali e di replica.   Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### in proprio e quale procuratore speciale di ##### e ### tutti in proprio e quali eredi di ### con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, convenivano in giudizio la ### 1 Centro e l'A.O.R.
Ospedali dei ###C.T.O., al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti e patendi in relazione al decesso della de cuius, ### rispettivamente moglie e madre degli attori; decesso ricondotto a negligenza, imprudenza ed imperizia dei sanitari operanti presso le strutture convenute. 
Gli attori a sostegno della loro domanda deducevano: • che in data #### di anni 56 anni, a causa di dolore toracico/epigastrico irradiato alle spalle ed al collo accompagnato da rialzo termico e sudorazione, veniva accompagnata presso l'### (ora appartenente alla ### 1 Centro), dove veniva ricoverata nel ### di ### • che i sanitari raccoglievano una carente anamnesi patologica remota e recente; • che nonostante la ### fosse una paziente a maggior rischio di patologie cardiovascolari (tra cui la dissezione aortica) perché ipertesa, fumatrice e diabetica i sanitari non procedevano ad una consulenza cardiologica e/o vascolare per la doverosa tempestiva esecuzione a fini diagnostici di specifici esami strumentali (quali un ECG refertato in maniera compiuta e corredato dalla curva enzimatica cardiaca, e soprattutto una TAC torace con mdc, completata dall'### da una RMN e da seriati esami ecocardiografici trans-toracici e soprattutto transesofagei, etc.) e per la precoce instaurazione di una efficace terapia farmacologica e chirurgica; • che soltanto il ### i sanitari effettuavano un ECG (peraltro non adeguatamente eseguito e refertato) che, confermando tutte le predette anomalie cardiologiche, evidenziava una "### sinusale; bassi voltaggi nelle derivazioni laterali alte”. Non veniva tuttavia mai attuata la curva enzimatica cardiaca; • che nei successivi tre giorni la sintomatologia toracica/epigastrica persisteva, ma i sanitari si limitavano solo ad un carente monitoraggio clinico della paziente e, soltanto, in data ###, con estremo ritardo, ovvero dopo ben sei giorni di ricovero e di persistenza della sintomatologia dolorosa della paziente, eseguivano TC addome inferiore -addome superioretorace e collo che, seppur di scarsa qualità per la tecnica utilizzata, segnalava, comunque, una “### di versamento pleurico apico parietobasale sinistra e versamento pericardico. Ectasia marcata dell'aorta ascendente (cm 5) con stria ipodensa a carico della stessa e dell'arco aortico da valutare a giudizio specialistico con angio TC (dissezione?). ### espansione dell'emitorace sinistro con attrazione del mediastino omolateralmente ... versamento pericardico …”; • che pertanto, i sanitari degli P.O. ### sulla base di un referto incompleto, peraltro non accompagnato dalla prescritta ### finalmente, contattavano il ### di ### dell'### (ora appartenente alla A.O. dei ###, ed alle ore 15.00 si disponeva il trasferimento della paziente (inspiegabilmente, in ambulanza senza accompagnamento protetto da ### e senza sedarla ed intubarla), con la diagnosi di aneurisma dissecante dell'aorta, a cui si aggiungeva erroneamente la dicitura di una presunta diagnosi di “verosimile vasculite dei grossi vasi” mai accertata e documentata neppure successivamente all'### • che la ### giungeva in condizioni definite critiche (benchè ancora sveglia, collaborante e con mobilità presente ai quattro arti), presso il ### di ### dell'### alle ore 16.00 dell'1.6.2016, con la diagnosi presuntiva di “dissezione aortica II tipo”.  • che al suo arrivo, veniva ricoverata nel reparto di ### e, per la presenza di ### ad alta frequenza, si somministrava beta bloccante, ma non si effettuava una indicata ### né un' ecocuore transesofagea per una più approfondita definizione diagnostica e quindi per attuare tempestivamente la migliore strategia chirurgica, ma si eseguiva soltanto un'ecocuore transtoracica che si limitava ad attestare tra l'altro : “### aortica di II tipo", ossia una dissezione che sarebbe stata confinata solo all'aorta ascendente e non anche all'arco aortico, come invece suggerito sia dalla precedente TAC degli ### sia dalla suddetta ### • che, i sanitari del ### si limitavano a classificare la dissezione di tipo II senza visionare le immagini della TAC dell'1.6.2016 e, comunque, senza ripetere la TC, né la ### né l'eco ### • che alle ore 16.50, insorgeva nella paziente l'instabilità emodinamica con persistente dolore dorsale, per cui la stessa veniva intubata e portata alle ore 17.00 in ###, dove, in assenza di adeguato consenso informato veniva sottoposta ad intervento chirurgico di sostituzione dell'aorta, nel corso del quale si procedeva anche al ricompattamento dell'aorta distale, a conferma del fatto che la dissezione entrava nell'arco e non era, quindi, di tipo II; • che le conseguenze di tali inadeguate scelte e condotte chirurgiche si manifestavano nell'immediato post operatorio; infatti, la mattina seguente (2.6.2016), quando ### al risveglio, presentava ipostenia all'arto inferiore destro e plegia all'arto superiore destro e solo il giorno successivo (3.6.2016) veniva eseguita una visita neurologica che, benchè confermasse la presenza di segni neurologici, tuttavia non disponeva alcuna terapia antiedemigena. I sanitari, pur persistendo i segni neurologici, non eseguivano alcun approfondimento diagnostico necessari a porre la diagnosi precoce di ischemia cerebrale • che nel generale attendismo dei sanitari, nei giorni successivi, lo stato neurologico della povera ### fino al 6.6.2016, quando, finalmente, veniva eseguita la consulenza neurologica di controllo, che confermava l'emiplegia e tardivamente richiedeva un esame TC. Nel frattempo, alle ore 21.45, per affaticamento respiratorio con acidosi si procedeva a reintubazione oro-tracheale e ventilazione meccanica della paziente; • che il giorno 7.6.2016, veniva eseguita la prescritta Tc dell'encefalo che documentava un'ampia lesione ipodensa, estesa prevalentemente nella sostanza bianca emisferica di sinistra (ischemia del territorio dei vasi tributari della carotide interna di sinistra), mentre la TC del torace rilevava l'occlusione dell'arteria carotide interna sinistra e la presenza di "flap residuo esteso dalla discendente toracica fino alla iliaca comune di sinistra", confermando così la carente diagnosi iniziale di dissezione aortica ### e l'errato intervento chirurgico; al rientro in reparto, veniva effettuata una consulenza neurologica, che confermava il deficit motorio all'emilato dx, con peggioramento dello stato di coscienza, e solo allora, con estremo ritardo, veniva instaurata terapia con ### (100mlx3); • che il giorno successivo oltre a registrarsi un ulteriore peggioramento neurologico, veniva eseguito esame colturale, che mostrava positività per una infezione nosocomiale, da ### per cui veniva iniziava la somministrazione di ### solo per aerosol, e la paziente non era posta in isolamento, nè venivano adottate le necessarie procedure di sanificazione. Tale infezione determinava un ulteriore aggravamento della condizione clinica della paziente, la quale dal giorno 12.6.2016, presentava un persistente quadro di instabilità emodinamica e di ipotensione su base cardiogena e cerebrale, non adeguatamente monitorata e contrastata, che purtroppo la conduceva al decesso, che veniva constatato alle ore 10.00 del 14.6.16, dopo soli 30 minuti di una inadeguata ### • che la complessiva prestazione resa dai sanitari delle strutture convenute, peraltro di eccellenza per queste patologie, la prima per le capacità diagnostiche e la seconda anche per quella interventistica, in occasione dei ricoveri, non fu solo carente, ma anche caratterizzata dall'assoluta mancata/errata informazione alla ### che, ove compitamente informata, avrebbe potuto, con i suoi familiari, meditare bene, si sarebbe meglio predisposta ed organizzata, e si sarebbe rivolta ad altre strutture meglio attrezzate e maggiormente in grado di garantirle la sopravvivenza, la guarigione e, comunque, una migliore qualità della vita;.  • che tale circostanza ha avuto delle evidenti implicazioni in termini non solo di lesione del diritto alla salute, ma anche in termini di lesione del diritto all'autodeterminazione, in quanto la ### non essendo stata posta in condizioni di comprendere quali fossero le reali condizioni di salute, fu privata, del diritto di determinazione sul da farsi.  • che parte attrice in relazione all'inadeguata prestazione medica ricevuta specificava che: i sanitari dell'### (appartenente alla ### 1): a) eseguivano un inadeguato ed insufficiente raccordo anamnestico ed esame obiettivo che, ove correttamente eseguiti, avrebbero potuto fornire dati importanti per la formulazione di una corretta e tempestiva diagnosi; b) eseguivano un inadeguato studio diagnostico della paziente, omettendo una consulenza multidisciplinare, specie cardio-vascolare, e sottovalutavano i segnali di dissezione aortica evidenziati già alla RX torace del 26.5.16, ed all'ECG ed all'### del 28.05.2016; c) non eseguivano la curva enzimatica cardiaca, ma solo con estremo ritardo l'inutile misurazione una tantum dei markers cardiaci in data ###; - eseguivano tardivamente e con tecnica scadente, solo il ###, una TAC collo, addome, torace, ignorando (anche nel referto) la presenza di un “flap intimale” a livello dell'aorta toracica con estensione dal piano valvolare fino all'origine dell'arco, quindi, non limitato solo alla aorta ascendente; i sanitari dell'### : a) raccoglievano un inadeguato consenso chirurgico. - omettevano qualsivoglia approfondimento strumentale preoperatorio (TC, ### eco ### etc.) per giungere alla precisa valutazione della dissezione e, dopo aver ripetuto solo una Eco transtoracica, si limitavano a classificare la dissezione di tipo II, cioè confinata alla sola aorta ascendente e non anche all'arco.  b) eseguivano in maniera errata il monitoraggio perioperatorio dell'ossigenazione cerebrale e non ponevano in essere adeguate cure in grado di prevenire e comunque evidenziare precocemente la sofferenza cerebrale facendola rientrare nella normalità.  c) effettuavano erroneamente l'intervento chirurgico, riparando solo parzialmente la dissezione e omettendo una adeguata protezione cerebrale, peraltro utilizzando una perfusione arteriosa femorale; d) sottovalutavano la gravità dell'ischemia cerebrale: la terapia antiedemigena viene iniziata addirittura dopo 6 giorni dall'intervento ed a 5 giorni dall'evidenza clinica dell'ischemia cerebrale; e) non eseguivano il monitoraggio strumentale dell'ischemia cerebrale, nonostante il peggioramento clinico in atto; f)-non gestivano, né trattavano adeguatamente l'evolversi dell'ischemia cerebrale; g) non prevenivano, né trattavano in maniera corretta la infezione nosocomiale da ### -omettevano di fornire alla paziente (ed ai familiari) informazione circa le sue reali e specifiche condizioni, sui rischi e sulle alternative terapeutiche, impedendo di valutare la possibilità del trasferimento della propria congiunta in una struttura più adeguata.  - che, pertanto, dalla narrazione della vicenda clinica della ### emergevano evidenti profili di responsabilità a carico dei sanitari delle strutture sanitare che la ebbero in cura dal 26.05.2016 al 14.06.2016 che consentirono il progredire incontrastato della patologia determinando le lesioni ed il decesso della stessa; Tutto quanto sopra premesso gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni chiedendo di: • accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, in via proporzionale e/o alternativa e/o solidale, dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso de quo, e, per l'effetto, condannarli, solidalmente, alternativamente o proporzionalmente in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita di chances, danno da perdita reddituale, etc.) che non patrimoniali (danno da consapevolezza dell'ineluttabile perdita della vita e da perdita della vita stessa, danno da lesione della dignità, dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito, del danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente, alla salute, alla sicurezza delle cure, relazionale, esistenziale, morale, anche per il doloroso calvario terapeutico, danno per la perdita di chances terapeutiche, di cura, di guarigione e di sopravvivenza, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ed alla salute connesso alla violazione del consenso informato, danno da perdita e compromissione del rapporto parentale, etc.) subiti dagli attori, in proprio e nella qualità di eredi della de cuius ### così come indicati, imputati e specificati in premessa, nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 e seguenti c.c., tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, esclusivamente con liquidazione una tantum, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate dal ### adìto tenuto conto degli approdi giurisprudenziali e/o normativi, comunque non inferiori a quelli legali, dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno, nonché delle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali ex art. 15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari. 
Con comparsa del 14.02.2022 si costituiva in giudizio la ### 1 Centro la quale eccepiva la nullità della domanda per estrema ed assoluta genericità ed incertezza degli elementi minimi stessi nella esposizione dei fatti posti a fondamento della pretesa, in aperta violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. Deduceva poi il difetto di legittimazione attiva degli attori non avendo fornito gli stessi la prova della legittimazione attiva nonché della titolarità attiva del diritto vantato. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento vantato dagli attori, per i presunti danni riflessi patiti iure proprio a seguito dell'exitus della ### atteso che i fatti per cui era causa risalivano all'anno 2016 e, alcun rituale atto interruttivo della prescrizione veniva dagli stessi inoltrato prima dell'intervenuto decorso integrale del termine prescrizionale di 5 anni. 
Nel merito, deduceva che alcun inadempimento era addebitabile ai sanitari della struttura ospedaliera ### di Napoli, per cui non era possibile riconoscere alcun profilo di colpa professionale (imperizia, imprudenza e negligenza) in capo agli stessi, intervenuti nella vicenda clinica della ### il cui operato, in ogni momento della stessa, era stato improntato al rispetto delle linee guide ed al perseguimento del miglior interesse della paziente. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande spiegate dagli attori. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre #### come per legge Si costituiva in data ### la ### di ### “### dei Colli” ### - ### - CTO (di seguito, per brevità, anche solo “### dei Colli”) la quale in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto azionato dagli stretti congiunti della ### in quanto tale risarcimento del danno non soggiaceva al termine di prescrizione ordinario, bensì a quello più breve stabilito dall'art. 2947 comma 1 c.c (di anni 5), termine spirato nel caso in esame. Precisava all'uopo che il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, richiesti ricadente sotto il regime della responsabilità extracontrattuale (prescrizione quinquennale) doveva ritenersi prescritto relativamente ai fatti non censurati negli atti deputati all'interruzione della decorrenza del termine di prescrizione.
Nel merito, chiedeva di rigettare le domande spiegate dagli attori e/o da eventuali interventori, siccome infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, oltre che carenti di qualsivoglia supporto probatorio, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, condannare in via esclusiva le altre parti convenute e/o terze chiamate, quali unici responsabili dei fatti per cui era causa. In via gradata, nel merito, nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande degli attori e/o di eventuali interventori, tenere indenne l'### di ### “### dei Colli” ### - ### - CTO dal pagamento in favore degli attori e/o di eventuali interventori, a titolo risarcitorio, di qualunque somma imputabile a danni ad essa non ascrivibili; procedere ad una esplicita gradazione della colpa e del quantum di responsabilità in capo a ciascun convenuto/terzo chiamato; procedere, in ogni caso, ad equa riduzione del preteso risarcimento, tenuto conto di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio, con esplicito rigetto di tutte le poste risarcitorie la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente allegati e provati dalle ricorrenti e/o da eventuali interventori, tenuto conto altresì dell'eventuale concorso del fatto colposo di ### e/o degli attori e/o degli eventuali interventori ai sensi dell'art. 1227 c.c., del limite risarcitorio imposto dall'art. 1223 c.c., nonché degli ulteriori limiti imposti dall'art. 1225 In via ulteriormente subordinata, nel merito, per il caso di condanna solidale dell'### di ### “### dei Colli” ### - ### - CTO al risarcimento in favore degli attori e/o di eventuali interventori, accertare e dichiarare il diritto dell'### di ### “### dei Colli” ### - ### - CTO di ripetere in via di regresso dai coobbligati l'importo corrispondente al risarcimento della quota di danno imputabile a questi ultimi, in ragione delle accertate responsabilità. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge; ovvero, in subordine, compensare le spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c.. 
Depositate le note istruttorie espletata la CTU medico legale, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.05.2025; in tale data, la causa veniva introitata a sentenza, assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.  MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, in merito all'eccezione, sollevata dalla convenuta ### 1 Centro, di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per estrema ed assoluta genericità ed incertezza degli elementi minimi stessi nella esposizione dei fatti posti a fondamento della pretesa, in aperta violazione degli artt. 163 e 164 c.p c., occorre rilevare quanto segue.
La nullità per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il "petitum" e la "causa petendi" siano - come nel caso in esame - comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. per tutte Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910). 
Più precisamente, è stato chiarito come la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postuli una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. 10926/2023, 16517/2023, Cass. 27670/2008 e conforme ### Napoli 9338/2023, Corte di ### 295/2021, Corte Appello Napoli n. 462/2018 e ### Roma n. 4525/2018). 
Ritenuto, pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., che l'atto introduttivo sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata ### all'esame dell'eccezione di carenza legittimazione attiva quale sollevata dalla convenuta ### 1 Centro, mancando allo stato la prova di una situazione qualificata che desse diritto al risarcimento in capo agli attori, deve osservarsi quanto segue. 
La Suprema Corte ha approfondito i criteri distintivi tra il requisito della legittimazione in giudizio ed il piano della titolarità sostanziale delle posizioni giuridiche controverse. Sul punto, ragionando ex art. 81 c.p.c., secondo il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", la legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. ### una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo.  ### perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi (cfr. con la sentenza a ### n. 2951 del 2016 ). 
Nello specifico, per quanto innanzi detto, la questione, poste dalla convenuta va riqualificata e correlata alla titolarità passiva, come tale va esaminata unitamente al merito della controversia. 
Con riferimento all'eccezione di prescrizione della domanda degli attori iure proprio, sollevata da entrambe le strutture ospedaliere convenute, si osserva che la stessa produce l'estinzione della situazione soggettiva per effetto dell'inerzia del suo titolare, che non la esercita o non ne usa per il tempo determinato dalla legge. Tuttavia, in tema di responsabilità medica, mette conto di rilevare che la richiesta di risarcimento danni iure proprio dei prossimi congiunti della vittima primaria nei confronti della struttura sanitaria, prescinde da un rapporto contrattuale diretto ed è, pertanto, qualificabile come extracontrattuale: da un lato, infatti, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente e, dall'altro, i parenti non rientrano nella categoria dei «terzi protetti dal contratto», potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto esclusivamente ove l'interesse di questi risulti strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (come specificamente avviene nel caso di contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione). Ne consegue che la natura extracontrattuale della domanda assoggetta la medesima al termine di prescrizione quinquennale, il quale decorre dal momento in cui può considerarsi «riconoscibile» in capo agli eredi/familiari il verificarsi della condotta negligente posta in essere dal sanitario (### Cass. Civ., sez. III, 06/05/2022, n. 14471; Cass. n. 19188/2020; ### Milano, sez. I, 12/08/2022). 
Tutto quanto innanzi posto, deve, inoltre, osservarsi come qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorchè per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato purchè il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del processo civile, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (sul punto si richiamano i precedenti Cass. n. 24988/2014 e Cass. 2350/2018 e da ultimo Cass. n. 29859/2023). E tale è il caso in esame non essendo necessario dover coltivare un'espressa domanda volta a ottenere in via incidentale l'accertamento dell'ipotizzato reato”, giacchè - alla luce dell'orientamento del pari consolidato della Corte di legittimità (###., S.U., 9993/2016; Cass. n. 24260/2020; Cass. n. 21404/2021) - la deduzione circa l'applicabilità del termine prescrizionale più lungo di cui all'art. 2947 c.c., comma 3, integra una contro-eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio sulla base delle allegazioni di fatto della parte danneggiata. 
Ebbene nel caso in esame, la domanda giudiziale è astrattamente riconducibile, in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi, al delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., il termine di prescrizione per il danno subito dai congiunti della vittima è decennale. Tale termine, inoltre, si riferisce a tutti i soggetti passivi della pretesa risarcitoria, trovando applicazione non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile ma anche contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità diretta come, nella specie, l'ente ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente. ( Cass. Civ., SS.UU. 27337/2008; Cass. Civ. 2797/2008; Cass. Civ. Sez. VI, Ord. 21404/2021). 
Pertanto, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, e considerato che nel caso di specie: a) In data #### decedeva presso ### dei Colli”; b) In data ### veniva trasmessa mezzo pec atto di messa in mora ad entrambe le strutture ospedaliere convenute, atto idoneo a produrre l'interruzione della prescrizione (cfr. all.  note 183 comma 6 n.2 parte attrice); c) In data ### venivano convocate le parti convenute per la procedura di mediazione, procedura che si concludeva con verbale negativo del 20.03.2018 (cfr. All atto di citazione); d) In data ### veniva ritualmente notificato alle convenute strutture ospedaliere l'atto di citazione per il presente giudizio, per ottenere il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti (cfr. all. atto di citazione.); considerato che tra i vari eventi interruttivi non è trascorso né il termine quinquennale né quello decennale, che pur sarebbe applicabile al caso in esame, l'azione intrapresa, tesa a far valere il diritto degli istanti, non è prescritta, pertanto, l'eccezione è infondata e deve essere rigettata. 
Nel merito la decisione della causa in epigrafe richiede il preliminare inquadramento del regime applicabile in materia di responsabilità sanitaria, per fatti antecedenti all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24, la legge “Gelli”. In particolare, mentre ha innovato sotto il profilo della qualificazione extracontrattuale della responsabilità del sanitario (salvo il caso dell'assunzione di una obbligazione contrattuale nei confronti del paziente), lascia sostanzialmente invariato lo statuto di responsabilità dell'ente sanitario, in rapporto alle elaborazioni giurisprudenziali precedenti alla riforma (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in ###, 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv; Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura; responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in ###, 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. ### Lucca., 18 gennaio 1992, in ###, 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente - paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle ### della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).  ### in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il ### sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 
Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, quando la prestazione è stata resa nell'ambito di un rapporto diretto medico-paziente che si è sviluppato privatamente, è pacifico che la responsabilità del sanitario vada ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, anche in questa sede, della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del 2017.
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario - paziente, che del rapporto medico - paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. 
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle ### della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le ### hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto; mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). 
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale; e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. 
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo costituito dall'avvenuto adempimento. 
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. 
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. 
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore; si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione; così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). 
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle ### (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente ###tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ‘‘piu` probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza ### delle ### penali. 
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. 
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. 
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ‘‘non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte ### concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento). 
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ‘‘oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ‘‘più probabile che non''. 
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: ### P. #### M.) ha confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile; tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". 
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. 
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle ### civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. 
Più precisamente, le sezioni ### citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale - prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. 
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. 
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti; la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa; l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento; è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento; tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno; (in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808). 
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento; conformi Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale; in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198) Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo Giudice. 
Occorre all'uopo esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnica a firma del Collegio peritale composto dal dott. ### de ### (specialista in ### e delle ### e dal dott. ### (specialista in ###; relazione che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice. 
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue: • Il caso in oggetto riguardava il decesso di ### 56enne all'epoca dei fatti, avvenuto dopo intervento di sostituzione aortica ascendente complicato da ischemia cerebrale e bronco-polmonite sostenuta da ### baumani; • In particolare, veniva contestata una condotta inadeguata diagnostica e terapeutica dei ### dell'### e della ### dei ### che la ebbero in cura, i primi dal 26/5/16 all'1/6/16 ed i secondi da tale data al sopraggiunto exitus del 14/6/16; • Dall'esame della documentazione sanitaria disponibile emergeva che la ### si ricoverò presso l'### degli ### per una sintomatologia caratterizzata da febbre e dimagrimento di natura da determinare. ### diagnostico dei predetti ### fu inizialmente rivolto alla ricerca di patologie infettive, oncologiche e/o autoimmuni. A tal fine furono praticati diversi accertamenti laboratoristici e strumentali, tra cui un ecocardiogramma transtoracico (dopo reperto ascultatorio di soffio mesocardico di 2-3/6 e carotideo) che evidenziò una valvulopatia da indagare mediante esame transesofageo, nonché un esame TC che, praticato al sesto giorno di ricovero, fece rilevare, oltre che reperti di ### una falda di versamento pleurico apico-parieto basale sinistro, con versamento pericardico e, soprattutto unaectasia marcata dell'aorta ascendente (5 cm) con stria I ipodensa a carico della stessa e dell'arco aortico, da sottoporre a giudizio specialistico con ### nel sospetto della presenza di una dissezione. Per tale motivo, dopo richiesta di consulenza cardiochirurgica, in pari data la ### fu trasferita alla U.O.C. di ### della ### • Orbene, nell'esaminare la qualità della condotta dei ### che intervennero in questa prima fase clinica, non può non tenersi conto che la ### giunse alla loro attenzione presentando una sintomatologia del tutto generica ed aspecifica, potenzialmente espressiva di un gran messe di patologie. In tal senso, adottando un metro di giudizio ex-ante, l'iniziale orientamento diagnostico verso affezioni infettive, oncologiche e/o autoimmuni appare ragionevole e giustificato.  • ### diagnostico intrapreso dai ### dell'### fu sostanzialmente completo, tanto che fu mediante l'esame TC con e senza mdc che fu possibile rilevare l'anomalia aortica che consentì di definire la presenza della dissezione. E fu altrettanto tempestivo l'affidamento del caso ad una struttura altamente specializzata una volta che emerse il sospetto fondato di una dissezione aortica. Sicchè non si rilevano nella condotta dei ### del P.O. aspetti di censura e/o profili di responsabilità nell'assistenza erogata alla ### • Per quanto concerne l'operato dei ### della ### dei ### deve osservarsi che gli stessi strutturarono la loro diagnosi (che poi si rilevò errata) sulla sola scorta di quanto evidenziato all'esame TC espletato presso l'### degli ### e dall'esame ecocardiografico transtoracico praticato all'arrivo della paziente che pure avevano mostrato un interessamento dell'arco aortico. Non vi erano motivi per saltare il filtro di un inquadramento diagnostico con esame angio-Tac od un ecocardiogramma transesofageo che dovevano essere eseguiti, in luogo dell'ecocardiogramma transtoracico (peraltro già eseguito presso l'### degli ### immediatamente all'ingresso della paziente in presenza di un fondato sospetto di dissezione aortica in atto.Tale carenza diagnostica portò ad inquadrare erroneamente la dissezione quale tipo II di ### sulla sola scorta dell'ecocardio transtoracico, laddove invece la patologia aortica in atto interessava già l'arco aortico, oltre che l'aorta ascendente. Ciò ha comportato che l'intervento cardiochirurgico fu confinato ad una sostituzione protesica dell'aorta ascendente, e non si prendesse in considerazione la presenza di lesione a carico dell'arco aortico, sicchè non furono adottati provvedimenti finalizzati a prevenire la progressione del flap verso la carotide comune di sinistra con ostruzione della stessa manifestatasi mediante una grave ischemia cerebrale.  • presenza di una estensione della dissezione fino all'arco aortico con coinvolgimento dei tronchi epiaortici (### I) sarebbe stato opportuno prevedere un trattamento diverso ed una intensa attività di monitoraggio diagnostico anche a tale livello che, invece, non venne attuata. La strategia chirurgica da adottare per i due tipi (I e II) di dissezione può essere diversa e si riflette anche sul conseguimento della migliore perfusione possibile del cervello e dell'organismo. Nel caso di specie la superficialità diagnostica portò, tra l'altro, ad utilizzare una cannulazione femorale anziché ascellare che garantisce un flusso anterogrado in particolare a livello cerebrale e limita i rischi da malperfusione nella ### come raccomandato dalle ### europee 2014 • Vieppiù che risulta omesso l'uso i adeguati sistemi di monitoraggio continuo intraoperatorio della saturometria cerebrale regionale, come il ### che avrebbero consentito di individuare precocemente il calo della saturazione di ### a seguito dell'occlusione della carotide interna sinistra.  • le censure da muovere nei confronti dei ### della ### dei ### inoltre, non si esauriscono qui in quanto risulta difettosa anche la condotta da loro adottata nella fase post-operatoria e nell'affrontare la complicanza ischemica cerebrale che si verificò. Nello specifico, una volta emersi, già manifesti il giorno seguente l'intervento, i segni di ischemia cerebrale, non si procedette mai a praticare l'esame ecocolordoppler dei tronchi sovraortici, che pure venne prescritto alla seconda consulenza neurologica, né tanto meno ad un esame angio-TC di controllo. Quindi la presenza di ostruzione carotidea venne diagnosticata tardivamente, solo dopo che fu praticato l'esame TC torace il 7/6.  • In ultimo, il quadro clinico fu complicato da infezioni di natura nosocomiale che si manifestarono a livello dell'apparato respiratorio (###, già in terza giornata postoperatoria, ed a livello urinario. La loro trasmissione porta a ritenere probabile una carente adozione delle adeguate misure igieniche preventive da parte del personale della struttura, pur risultando depositate in atti procedure aziendali per la contenzione delle infezioni di origine nosocomiali che, tuttavia, non risultano aggiornate e datate • Sul punto deve anche evidenziarsi che risulta tardivo il ricorso ad esami diagnostici strumentali (quali la TC) e, soprattutto, esami colturali finalizzati ad identificare i patogeni responsabili delle predette infezioni, il tutto in assenza di una consulenza infettivologica, il che ha comportato un ritardo nella somministrazione di antibioticoterapia specifica, elemento altrettanto pregiudizievole ai fini dell'outcome della ### • In definitiva, sussistono concreti e molteplici profili di responsabilità professionale nell'operato dei ### della ### dei ### cui può essere ricondotto in senso causale, secondo il principio del più probabile che non, il decesso della ### considerato che secondo la più autorevole letteratura scientifica del settore, la mortalità ospedaliera a 30 giorni dei pazienti sottoposti a intervento chirurgico per dissezione aortica di tipo I è del 15-25% e gli stessi pazienti presentano un percentuale di sopravvivenza ad un anno dell'85-90%, del 75-80% a 5 anni e del 50- 70% a 10 anni • In ultimo, non può farsi a meno di rilevare un difetto, quanto meno formale, nell'acquisizione del consenso all'intervento chirurgico cui la paziente fu sottoposta, posto che non risulta decifrabile la data di sottoscrizione del relativo modulo di consenso informato In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso l'### dei ### “#### CTO di Napoli che hanno prestato assistenza tecnico - medica alla ### Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate sia dai ### delle parti ritenute dal ### non condivisibili ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (cfr. CTU pag. 18 e ss.). 
Alcun tipo di responsabilità era invece addebitabile all'operato dei sanitari del P.O. degli Incurabile che ebbero in cura la ### nella prima fase del suo ricovero dal 26.05.2016 al 01.06.2016 ### all'esame delle domande spiegate da parte attrice, per quanto concerne la domanda iure successionis del danno biologico terminale subito dalla ### proposta dagli attori ###### e ### quali eredi della de cuius rispettivamente nella qualità di coniuge e figli giova osservare che la giurisprudenza di legittimità nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia, come nel caso in esame (cfr. all da 7 a 13 prod attorea, estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, n. 4 cert. di nascita nonché stato famiglia al decesso e stato di famiglia integrale), è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede ( cfr. tra le altre Cass. 16814/2018). 
Posto quanto innanzi, occorre osservare che i più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità ( da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n.4998 ) hanno chiarito come a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo; b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima. 
Ebbene, nel caso in esame, con riferimento esclusivamente al periodo in cui la ### era ricoverata presso l'### dei ### “#### CTO di Napoli (01.06.2016 al 14.06.2016), dall' esame della documentazione medica agli atti, emergeva: • che la ### in data ### trasferita presso la ### dell'### Diagnosi presuntiva “dissezione aortica di tipo II” Si riportano i reperti della TAC eseguita presso l'### degli ### Ore 16.00 ### :paziente sveglia, discretamente collaborante, mobilità presente a 4 arti (…); • che alle ore 16,50 Per instabilità emodinamica si procede ad intervento urgente … Ore 17.00 La paziente entra in sala operatoria: paziente intubata, incisione inguinale ed isolamento arteria femorale … ore 22:50 si ricovera in ### dopo l'intervento di dissezione aortica di tipo II sedata e intubata • che il giorno 02/06 h 11,40 Apiretica paziente sedata, risvegliabile, esegue ordini semplici. Ipostenia arto inferiore inferiore dx plegia arto sup dx. Intubata e ventilata Ore 15,20 Paziente sveglia ,meccanica respiratoria valida si rimuove tubo tracheale e si posizione MV 50% Ore 16,10 Episodio di FA ad alta risposta ventricolare ore 21,10 Apiretica ,### ,collaborante ipostenia brachio crurale dx #### 50% P/F 150, PA 130/65 mmHg, • che in data 03/06 ore 9,23 ### 165/80 mm### presente. Paziente contattabile, non molto collaborante plegia arto superiore dx probabile afasia motoria. Si richiede consulenza neurologica. ### vigile, collaborante. Disfasia espressiva … ; • che in data 04/06 h 10,30 Apiretica, sveglia, poco collaborante, sguardo deviato a sx ipostenia brachio crurale dx… stazionaria …; • che tra il 05 e 06 giugno 2016 le condizioni neurologiche si mantenevano stazionarie fino al peggioramento che portò in data ### allo stato di coma: ### neurologica: Paziente in coma, tetraplegia, alluce muto bilateralmente. Quadro clinico di grave ictus ischemico da occlusione della carotide interna sinistra. 
EO parametri vitali stazionari …; • che la ### non si riprenderà dal coma fino al decesso che avveniva in data 14/06 ore 9,30: Improvviso arresto cardiocircolatorio manovre di RCP secondo protocollo ### e MCE ventilazione con alti flussi con ### 100% si somministrano ### 1 fl ev Ore 10.00 Dopo circa 30 min di RCP non ripresa di attività cardiaca spontanea si constata l'exitus. Diagnosi definitiva “dissezione aortica tipo II + ictus ischemico cerebrale (cfr CTU pagg. 4 e 5). 
Tutto quanto innanzi posto, si ritiene di riconoscere il danno terminale, dall'intervento (01.06.2016), periodo in cui la ### conservava lo stato di coscienza, fino all'aggravarsi delle sue condizioni ed il sopraggiungere dello stato di coma (08.06.2016) e quindi per 7 giorni; intervallo temporale, questo in cui la vittima si trovava in condizioni di infermità legate al non adeguato atto medico ricevuto e che la stessa percepiva la gravità delle sue condizioni e l'ineluttabilità dell'avvicinarsi dell'evento morte. 
La quantificazione di tale danno deve essere fatta in applicazione delle ### di ### 2024, relative al danno non patrimoniale terminale, e prendendo in considerazione il periodo dal 01.06.2016 al 08.06.2016 - dal ricovero allo stato di coma - vengono riconosciuti € 5.000,00 per i primi tre giorni ed ulteriori € 4.634,00 dal giorno 4 al giorno 7, per un totale risarcitorio per tale voce di danno di € 9.634,00 in favore degli eredi. 
Tale somma, inoltre, deve essere suddivisa nella misura di 1/3 in favore del marito e 2/3, da suddividere in parti uguali tra tutti e 4 i figli della ### Parte ricorrente domandava, inoltre, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quale azionato iure proprio, nella qualità di coniuge e figli di ### Tale istanza necessita tuttavia una verifica preliminare in ordine alla effettiva titolarità attiva riferibile solo ai soggetti che provino - anche in termini presuntivi - esistenza e consistenza dei legami affettivi invocati quali titolo risarcitorio. Ebbene, come chiarito, in atti sussiste la prova della titolarità del rapporto parentale con la de cuius degli attori figli della compianta ### e del marito della stessa (cfr. all da 7 a 13 prod attorea, estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, n. 4 cert. di nascita nonché stato famiglia al decesso e stato di famiglia integrale), non ignora questo Giudice, che l'azione esperita è volta a ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. ### di legittimità ha specificato in merito che la facoltà di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass. 21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 Cass 21230/2016n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.); si ritiene, quindi, la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto marito - moglie e genitore-figlio, ove compiutamente allegata, possa essere acquisita in via presuntiva. 
Tutto quanto innanzi posto, la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale, spiegata dal marito e dai figli della de cuius ### è fondata e deve essere accolta con i limiti di seguito indicati in applicazione delle indicazioni delle ### del 2024 quali elaborate dal ### di ### precisando quanto segue.
In relazione al parametro della convivenza: è presente in atti documentazione relativa alla residenza della de cuius in vita e degli attori, da cui si evince la convivenza con #### e ### con la de cuius (cfr. cert. stato famiglia integrale con residenza all. 12 prod attorea). 
In relazione al parametro della residualità affettiva: la famiglia è ancora composta dal marito e 4 figli con conseguente attribuibilità di zero punti anche per tale voce tabellare. 
In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva”: ( punto E delle tabelle milanesi e per il quale è prevista la attribuibilità di un massimo di 30 punti) atteso che le prove orali pur articolate dai ricorrenti avevano carattere valutativo e generico e pertanto non potevano ritenersi ammissibili in questa sede (e comunque considerato che per come articolate non sarebbero state ex se idonee a sorreggere la valutazione di cui al capo E delle ### di ### 2024);. 
In base agli elementi valutativi innanzi esplicitati ed in applicazione dei richiamati criteri tabellari, per #### sono configurabili punti 52 di cui: 18 per l'età della vittima primaria (56), 18 punti per l'età dell'istante vittima secondaria (59); 16 punti per la convivenza; 0 per la presenza di più tre superstiti del nucleo familiare originario; 0 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 203.372,00. 
Per quanto concerne #### sono configurabili 40 punti, di cui: 18 per l'età della vittima primaria (56), 22 per l'età dell'istante vittima secondaria (33); 0 per la convivenza; 0 per la presenza di più tre superstiti del nucleo familiare originario; nessun punto per la qualità ed intensità della relazione affettiva; considerato il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 156.440,00.  #### sono configurabili punti 40, di cui: 18 per l'età della vittima primaria (56), 22 per l'età dell'istante, vittima secondaria (36); 0 per la convivenza; 0 per la presenza di oltre tre superstiti del nucleo familiare originario; nessun punto per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3.911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 156.440,00 #### sono configurabili 58 punti, di cui: 18 per l'età della vittima primaria (56), 24 per l'età dell'istante, vittima secondaria (23); 16 per la convivenza; 0 per la presenza di oltre tre superstiti del nucleo familiare originario; nessun punto per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3.911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 226.838,00 #### sono configurabili 58 punti, di cui: 18 per l'età della vittima primaria (56), 24 per l'età dell'istante, vittima secondaria (22); 16 per la convivenza; 0 per la presenza di oltre tre superstiti del nucleo familiare originario; nessun punto per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3.911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 226.838,00. 
In ordine alla domanda di risarcimento del danno da perdita chance di sopravvivenza, la stessa è assorbita, visto il riconoscimento del pieno nesso di causalità e la conseguente liquidazione dei danni già quantificati. ### alla domanda di risarcimento per lesione del diritto di autodeterminazione per mancanza di una adeguata informazione circa l'intervento a cui era stata sottoposta la ### deve osservarsi che parte attrice lamentava che i sanitari operanti presso la struttura convenuta non avevano adeguatamente informato la stessa e suoi familiari in merito ai gravi rischi connessi alle reali condizioni cliniche ed alla pratica chirurgica da operare. 
A ciò doveva aggiungersi che, così come avvalorato anche dai ### nel consenso informato dell'intervento chirurgico presso l'### dei ### pur presente in atti in forma scritta, non è decifrabile la data di sottoscrizione da parte della paziente. 
Ebbene in ordine alla richiesta di risarcimento danni per lesione del diritto di autodeterminazione la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr. Cass. 28985/2019) come il consenso informato costituisca, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario nonché un diritto fondamentale della persona. Questo, infatti, ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, nell'eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla; e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (v. per tutte Cass. 16.10.2007 21748). ### la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ciò posto, al diritto al consenso informato corrisponde l'obbligo del medico (di fonte contrattuale o comunque correlato ad analoga obbligazione ex lege che insorge dal cd. "contatto sociale") di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative (cfr amplius Cass. n. 28985/2019 e da ultimo ###/2023 e Cass. 28974/2024 ). Tuttavia, il Giudice di legittimità ha altresì chiarito che nel caso in cui un soggetto agisca in giudizio sul presupposto che l'atto medico sia stato compiuto senza un consenso consapevolmente prestato, richiedendo il risarcimento del danno alla salute, deve necessariamente allegare e dimostrare che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato (cfr. Cass. ###/2018; Cass. n. 9887/2020, Cass. n. 17322/2020; Cass. 1936/23 e da ultimo Cass. n. 5631/23; Cass. n. 17649/24 28974/2024 e Cass. n 38/2025). Ed infatti, in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili, va da sé che la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé (cfr. Cass. 17649/2024). Ed infatti deve essere il paziente stesso ad allegare e dimostrare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico, circostanza la cui “prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (cfr., ancora Cass. 1936/23). Ciò in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., per la quale è colui che assume di essere danneggiato a dover dimostrare la sussistenza del pregiudizio per il quale domanda il risarcimento, dovendosi escludere ogni possibile automatismo che conduca a configurare l'assenza di consenso informato come danno in re ipsa, che prescinde dall'allegazione delle conseguenze negative che potrebbe aver determinato. 
Ed allora, atteso che: 1) sebbene non sia decifrabile la data della sottoscrizione da parte della ### ( CTU pag. 16) un consenso scritto ed esaustivo veniva firmato dalla paziente; 2) parte attrice si duole solo genericamente nel proprio atto introduttivo dell'assenza di una completa informazione, da parte dei sanitari che la ebbero in cura circa la tipologia delle pratiche mediche che misero in atto e delle loro possibili conseguenze, senza tuttavia provare, o chiedere di provare con ogni mezzo che, se adeguatamente informata circa le possibili conseguenze, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento (ciò anche tenuto conto che si trattava di un intervento necessario eseguito in una struttura di alta specializzazione): consegue che alcun risarcimento potrà essere corrisposto per l'omessa insufficiente acquisizione del consenso, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.  ### all'esame della domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativo alla perdita reddituale giova osservare osservare quanto segue. 
La Suprema Corte, ha chiarito che tale danno deve essere risarcito mediante la liquidazione di una somma da calcolarsi “ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima”, la liquidazione presuppone, l'allegazione e la prova della perdita reddituale subita (cfr. Cass. 28988/2020). 
Non ignora la scrivente che il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. 
Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito» (Cass. 21988/2019 15737/2018; Cass. 11361/2014).
Alla luce delle coordinate giurisprudenziali sopra riportate, deve osservarsi che nella fattispecie sottoposta al nostro esame, a fronte di una generica richiesta di risarcimento per tale posta di danno, nulla potrà essere riconosciuto, in quanto dall'esame dell'istruttoria è emerso che parte istante, non ha allegato documentazione idonea a suffragare l'esistenza di una reale flessione reddituale in relazione causale con l'evento morte. 
Esaurite la disamina delle domande risarcitorie, in relazione a quelle accolte, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ###, alla data del verificarsi del sinistro (16.06.2016) e rivalutata anno per anno in base all'indice ### fino al momento della pubblicazione della presente decisione. 
Occorre esaminare, altresì, la pretesa risarcitoria degli attori, relativa ai danni patrimoniali per le spese funerarie. Ebbene, depositata agli atti vi è la fattura per il servizio funebre (cfr. all. 1 alla II memoria istruttoria di parte attrice) che dimostra l'esborso di € 2.600,00; la fattura è intestata a ### Tali somme configurano una perdita economica direttamente riconducibile alla responsabilità della ### dei ### Per l'effetto, anche a domanda risarcitoria risarcimento del danno patrimoniale va dunque accolta in favore di ### (cfr. Cass. n.11684 del 2014). Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali dall'evento al soddisfo. 
In ordine alle spese di lite, nei rapporti tra parte attrice e ### dei ### si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della sesta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione), del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M.147/2022. Su tali somme deve essere applicato un aumento del 30% ex art 4 comma ii del dm cit per la difesa di più parti con medesimo disegno defensionale (unico aumento attesa la piena omogeneità del contenuto difensivo); aumento che viene tuttavia annullato per una pari compensazione dovuta al rigetto della domanda di risarcimento della domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ( cfr Cass. 6486/25; ###/2024; Cass 18929/2024). In ordine alla base di calcolo si osserva quanto segue: le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari (Cfr da ultimo Cass. n. 10367 del 17 aprile del 2024 e conforme ### 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983); ciò dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c.  (ex multis, ### 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962, Rv. 254645 - 01); tale consolidata conclusione è oggi confermata dall'art. 4, comma 4, d.m. 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (rectius del relativo decisum, cfr Cass 10367 cit e n. 26614 del 21/12/2016).
Nei rapporti tra gli attori e la convenuta ### 1 Centro, attesa la gravità della vicenda umana occorsa alla propria congiunta, moglie e madre, nonché la natura specialistica degli accertamenti necessari a far luce sull'assenza di responsabilità della convenuta, sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese tra parte attrice e l'### 1 Centro (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26/06/2018, n. 16828 da ultimo 17240/2023 secondo la quale: “la peculiarità della vicenda umana trattata rende ingiustificata la condanna alle spese non risultando possibile disgiungere la valutazione di soccombenza dalla considerazione della piena legittimità e umana comprensibilità della loro iniziativa processuale al fine dell'accertamento delle cause della grave lesione patita dalla minore e delle relative responsabilità …”). 
Spese di CTU definitivamente ed integralmente a carico della #### PQM ### di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede: - Accoglie per quanto di ragione la domanda, quale spiegata iure hereditatis dagli attori e condanna l'### dei ### - ### - CTO al pagamento in favore di ### in proprio e quale procuratore speciale di ##### e ### di € 9.634,00; sulle somme de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (14/06/2016) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ### - Accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice, quale spiegata iure proprio, e condanna l'### dei Colli” ### - ### - ###.IVA ### al pagamento: • in favore di ### di € 203.372,00; • in favore di ### quale procuratore speciale di ### di € 156.440,00; • in favore di ### quale procuratore speciale di ### di € 156.440,00; • in favore di ### quale procuratore speciale di ### di € 226.838,00; • in favore di ### quale procuratore speciale di ### di € 226.838,00; sulle somme de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (14/06/2016) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ### - Accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e condanna l'### dei ### - ### - ###.IVA ### al pagamento in favore di ### quale procuratore speciale di ### della somma di € 2.600,00 per danni patrimoniali, su tale somma decorrono interessi legali codicistici dall'evento (14.06.2016) al soddisfo; - Rigetta le residue domande attoree; - Condanna l'### dei Colli” ### - ### - ###.IVA ### al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario; spese che liquida in € 22.457,00 per compensi professionali, € 545,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed ### se dovute, come per legge; - Rigetta la domanda nei confronti dell'ASL ####. IVA ###; - Compensa le spese tra parte attrice e l'### 1 ###. IVA ###; - Spese di CTU definitivamente a carico dell'### dei Colli” ### - ### P.IVA ###. 
Napoli, 7 ottobre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 26797/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Console Francesca

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Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 510/2025 del 16-09-2025

... danneggiare l'altrui azienda, mediante l'utilizzo di segni distintivi volti a creare confusione con i prodotti e l'attività di un concorrente e la diffusione di notizie e apprezzamenti sull'altrui attività volti a cagionarne discredito. Il n. 3 della norma descrive invece atti atipici di concorrenza sleale secondo una clausola generale e aperta; trattasi di norma in bianco di tutela contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale del concorrente (C. Civ. n. 18772/2019). La finalità della norma è quella di tutelare l'iniziativa economica privata, sancita dall'art. 41 Cost., quale “…valore guida da considerare leso ogni qualvolta che l'equilibrio delle condizioni del mercato venga compromesso fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge, o fuori delle funzioni alle quali le eccezion stesse debbono rispondere” (C. Civ. n. 11859/1997). 3.3. Tra le condotte sanzionate e riconducibili alla disposizione del comma 3 della norma rientra senz'altro lo storno di dipendenti, atto di concorrenza sleale diretto nei confronti di un concorrente determinato e che consiste nel sottrarre, all'impresa concorrente, personale dipendente mediante metodi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. ###, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 614/2022 avente ad oggetto illecito ex art. 2598 ###.F.W. ### S.R.L. (###), con il patrocinio dell'Avv. ### e dell'Avv. ### come da procura in atti ### CONTRO ### S.P.A. (###), con il patrocinio dell'Avv. ### come da procura in atti #### per le ragioni in fatto e in diritto dedotte nel corso del presente giudizio, ### l'###mo Tribunale di Cuneo, contraris reiectis: ö nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esposte in narrativa, le condotte poste in essere da ### S.p.A. nei confronti di N.F.W. ### s.r.l. configurano illecito ex art. 2598 c.c. e per l'effetto condannare ### S.p.A. a rifondere N.F.W.  ### s.r.l. dei danni subiti, condannando la stessa convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma prudenziale di € 400.000,00, ovvero della diversa minore o maggiore somma che risultasse dovuta all'esito del giudizio; ö In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge; ö In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie già formulate e ingiustamente rigettate dal G.I., ammettendo prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso NFW ### s.r.l. dal 30.2.2017 e sino al 9.10.2019 con mansione di saldatore a pressione? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 2. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso NFW ### s.r.l. dal 30.3.2017 e sino al 8.10.2019 con mansione di carpentiere? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 3. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo determinato presso NFW ### s.r.l. dal 17.9.2018 al 17.11.2018 e poi dal 14.3.2019 al 31.7.2019 con mansione di saldatore a pressione? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 4. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo determinato presso NFW ### s.r.l. dal 12.9.2018 al 12.11.2018 e poi dal 11.3.2019 al 31.7.2019 con mansione di saldatore a pressione? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 5. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso NFW ### s.r.l. da giugno 2018 ad ottobre 2018 con mansione di saldatore a pressione? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 6. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso NFW ### s.r.l. dal 1.6.2017 al 20.11.2020? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 7. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso NFW ### s.r.l. 28.11.2017 al 31.10.2020 con mansione manovale d'officina? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 8. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso NFW ### s.r.l. 14.3.2018 al gennaio 2020 con mansione di saldatore? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 9. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso NFW ### s.r.l. 1.6.2017 al maggio 2019 con mansione di saldatore? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 10. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso NFW ### s.r.l. 1.6.2017 a ottobre 2020? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 11. Vero che lei ha lavorato con contratto a tempo indeterminato presso NFW ### s.r.l. dal 30.3.2017 al 31.12.2020 con mansione tubista? Se sì, da quanto tempo svolge questa mansione? 12. Vero che lei, nel corso del rapporto di lavoro con ### prestava la propria attività presso i cantieri in cui la sua datrice di lavoro operava in qualità di subappaltatrice ### 13. Vero che durante l'esecuzione del rapporto di lavoro con ### uno o più rappresentanti di ### (tra i cui i sigg.ri ##### e ### le hanno offerto un contratto di lavoro con sé o con una società interinale per continuare a svolgere l'attività lavorativa presso il medesimo cantiere in cui già lavorava quale cantiere di ### Se sì, vero che le hanno consigliato di dimettersi da ### 14. Vero che lei ha interrotto il predetto rapporto di lavoro per dimissioni volontarie? 15. Vero che dopo essersi dimesso da ### s.r.l. ha continuato a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze di altri datori di lavoro presso i medesimi cantieri di ### 16. Vero che a seguito delle dimissioni presentate a NFW lei è stato assunto dalla società interinale ### 17. Vero che nel periodo di assunzione presso ### ha prestato comunque attività lavorativa presso i cantieri ### Se sì, da chi prendeva ordini? Chi era il suo superiore/responsabile? 18. Vero che a seguito delle dimissioni presentate a NFW lei è stato assunto da ### S.p.A.? 19. Vero che a seguito delle dimissioni presentate a NFW lei è stato assunto dalla società ### s.r.l.? 20. Vero che nel periodo di assunzione presso ### s.r.l. Lei ha prestato comunque attività lavorativa presso i cantieri ### Se sì, da chi prendeva ordini? Chi era il suo superiore/responsabile? 21. Vero che la Sua domanda di dimissioni del 1.1.2021 è stata inviata per Suo conto dal sig. ### dipendente di ### 22. Vero che Lei è dipendente di NFW sin dal 2017, anno della sua costituzione? 23. Vero che ### all'interno della società, si occupa della gestione del personale dipendente? In particolare è Lei che si occupa di verificare le presenze dei singoli dipendenti nei vari cantieri di ### Se sì, Lei si occupava anche della gestione dei dipendenti presso i cantieri oggetto di subappalto tra ### e ### 24. Vero che a fare tempo dall'anno 2018 ### nell'ambito dei tabulati attestanti le presenze dei vari lavoratori nei cantieri in cui NFW era coinvolta come subappaltatrice di ### iniziò a riscontrare la presenza, tra gli operai di imprese concorrenti, di alcuni lavoratori che in precedenza avevano lavorato alle dipendenze di ### 25. Vero che fino al mese di maggio 2020 ### trasmetteva a NFW mensilmente i tabulati di cui al precedente capitolo a mezzo fax? 26. Vero che a far tempo da maggio 2020, ### ha iniziato a comunicare le presenze dei dipendenti di NFW presso i cantieri solo telefonicamente e non più a mezzo fax? 27. Vero che nel novembre 2020, lei contattava il sig. ### (dipendente di NFW a fare tempo dal 2017) per il rinnovo del contratto di lavoro? Se sì, vero che il dipendente rifiutava tale rinnovo in quanto il sig. ### aveva contattato il dipendente per dirgli che ### non avrebbe più affidato a NFW il cantiere di ### in cui lo stesso era impiegato? 28. Vero che lei era presente quando il sig. ### legale rappresentante di ### s.r.l., ha contattato l'ex dipendente di ### per offrirgli un contratto di lavoro con loro? Se sì, vero che in tale situazione era stato suggerito al dipendente ### di rassegnare le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro con ### tornare a casa (### per due settimane e successivamente accettare la proposta di lavoro di ### s.r.l.? 29. Vero che, con riferimento alle circostanze di cui al precedente punto il sig. ### garantì al sig. ### di continuare a lavorare per ### per il tramite di ### costruzioni s.r.l., segnalando la propria società come subappaltatrice della stessa ### 30. Vero che a fare tempo dal 2017 i rapporti tra NFW e ### erano talmente consolidati al punto che il NFW poteva definirsi monomandataria con unico committente ### 31. Vero che dall'anno 2019 il volume degli affari intrattenuti con ### subì una flessione con conseguente calo di fatturato? 32. Vero che la problematica relativa alle dimissioni rassegnate da alcuni dipendenti di NFW e della loro successiva assunzione presso altre società operanti nei cantieri di ### venne sottoposta all'attenzione dei responsabili di ### in particolare al sig. ### 33. Vero che a far data dal 2019 NFW ha iniziato a riscontrare problematiche nell'esecuzione di commesse per clienti terzi rispetto a ### Se sì, dica il teste a cosa si dovevano tali problematiche.  34. Vero che nel contesto descritto nel punto precedente NFW ha assunto un elevato numero di dipendenti in sostituzione di alcuni lavoratori che si erano dimessi nel medesimo periodo? 35. Vero che nel medesimo periodo, ossia negli anni 2019 e 2020, sono state registrati licenziamenti da parte dei NFW per mancato superamento del periodo di prova nei confronti di dipendenti neoassunti? 36. Vero che lei era impiegato presso il cantiere di ### relativo all'esecuzione del contratto di appalto che NFW aveva sottoscritto con ### S.C. a partire da settembre 2020 a gennaio 2021? Se sì, il teste riferisca quanti erano a settembre 2020 i dipendenti impiegati nell'appalto.  37. Vero che su un numero complessivo di dipendenti impiegati presso l'appalto relativo al cantiere di ### di cui al precedente capitolo, pari a n. 20, sono stati licenziati almeno n. 11 dipendenti? 38. Vero che NFW in data ### ha sottoscritto un contratto per il montaggio di tubazioni, apparecchiature, accessori d'impianto e supporti secondari inerenti al progetto ### con ### come da documento che le si rammostra doc. 66? 39. Vero che nell'ambito del predetto contratto di appalto con ### di n. 26 lavoratori inizialmente selezionati per l'esecuzione dell'opera solo n. 9 dipendenti sono rimasti impiegati nell'appalto sino a completa esecuzione? 40. Vero che lei ha svolto la propria attività lavorativa in favore di NFW da aprile 2020 a novembre 2020 presso il cantiere di ### ove NFW ha operato come subappaltatore di ### 41. Vero che da aprile 2020, data di inizio del cantiere, a novembre 2020, data di chiusura del cantiere, sono stati licenziati e assunti almeno 17 dei lavoratori originariamente impiegati da ### 42. Vero che negli anni dal 2019 al 2022 ### ha intrattenuto rapporti commerciali con la società ### s.r.l.s.? Se sì, dica l'interrogato in base a quale tipologia contrattuale erano disciplinati detti rapporti commerciali.  43. Vero che tra gli incarichi assegnati da ### S.p.A. ad ### s.r.l.s.  rientrano anche attività svolte da quest'ultima presso il cantiere ### di ####? 44. Vero che ### S.p.A. dal 2019 al 2022 si è servita, per la somministrazione di manodopera, delle agenzie interinali ### s.r.l. e ### s.r.l.? Dei sigg.ri: ### (c.f. ###) sui capitoli di prova nn. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova nn. 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova nn. 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova nn. 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova nn. 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova nn. 6, 12, 13, 14, 15, 18; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova nn. 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova nn. 8, 12, 13, 14, 15, 18; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova nn. 9, 12, 13, 14, 15, 18, 36, 37; ### (c.f. PTTGV ### sui capitoli di prova nn. 10, 12, 13, 14, 15, 18; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova nn. 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21; ### c/o N.F.W. ### s.r.l. sui capitoli nn. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova nn. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova n. 36, 37, 38, 39, 40, 41; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; ### (c.f. ###) sui capitoli di prova n. 38, 39, 40, 41; Si chiede interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di ### S.p.A.  sui capitoli di prova n. 42, 43, 44; Si formula istanza ex art. 210 c.p.c. per: - l'esibizione delle fatture emesse da ### s.r.l.s. nei confronti di ### S.p.A. negli anni 2020, 2021 e 2022 per come registrate nelle scritture contabili della convenuta; - l'esibizione dei giornali di cantiere relativi agli incarichi assunti dalla convenuta e subappaltate all'attrice, negli anni 2019, 2020 e 2021 nei confronti dei committenti e presso i cantieri di seguito indicati (tutti ricavabili dagli ordini prodotti da NFW sub doc. 5: ### Nutkao cantiere di ####; #### cantiere di ####; #### cantiere di ####; #### sede ### (###; #### S.p.A. cantiere ### - ####; ### Ferrero, cantiere di ####; #### di ###### S.p.A. cantiere di #### - per l'esibizione delle fatture emesse da ### s.r.l. nei confronti di ### S.p.A. negli anni 2020, 2021 e 2022 come registrate nelle scritture contabili della convenuta.  ### voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - 1) respingere le domande avversarie poiché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto; - 2) dichiarare tenuta e condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio, ivi compreso il 15% per spese generali e tenuto conto che il presente atto è stato redatto mediante collegamenti ipertestuali ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014; - 3) dichiarare tenuta e condannare altresì l'attrice al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; - 4) in via istruttoria, occorrendo: - 4.1) ammettere i seguenti 3 capitoli di prova avanzati nella seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. (ove ritenuti necessari): 1. Vero che ### s.p.a. nel mese di ottobre 2020 disponeva di n. 274 dipendenti, come risulta dal doc. 15 che si rammostra al test; 2. Vero che di questi 274 dipendenti, 18 sono saldatori, 61 carpentieri, 32 tubisti e 25 meccanici; 3. Vero che tali operai sono muniti di qualifiche e/o specializzazioni. 
Si indica a teste la signora ### nata a ### il ### dipendente ### ufficio paghe.  - 4.2) rigettare l'ammissione di tutte le istanze di prova avversarie per le ragioni sopra evidenziate, instando - per la denegata ipotesi di ammissione - che siano sentiti in controprova, su tutti i capitoli eventualmente ammessi, i se guenti testimoni: ### (c.f.: ###), ### sandro (c.f.: ###), ### (c.f.: ###), dipendenti ### MOTIVI DELLA DECISIONE ### E ### 1. La società attrice N.WF. ### s.r.l., operante nel settore dell'impiantistica industriale, ha convenuto in giudizio la società ### s.p.a., operante nel campo industriale a livello mondiale, con cui ha avuto, dal 2017, rapporti contrattuali di subappalto, al fine di accertare la sussistenza di condotte illecite anticoncorrenziali, ai sensi dell'art. 2598 c.c., poste in essere dalla convenuta, nell'ambito di tali rapporti contrattuali e consistenti, in particolare, nello storno di dipendenti. Allega l'attrice che i rapporti contrattuali con la convenuta erano regolati, in generale, da accordi quadro, rinnovati periodicamente, che trovavano specifica attuazione, con riguardo a incarichi specifici, con documenti integrativi, con corrispettivo determinato a corpo, con scambio di offerte economiche e in base ai servizi richiesti dalla subappaltante. Nel 2018, secondo la ricostruzione proposta dall'attrice, si sono verificati episodi di dimissioni volontarie da parte di dipendenti esperti, assunti poco dopo da società concorrenti nei medesimi cantieri di ### o alle dipendenze dirette di quest'ultima, a suo dire indotti da personale della società convenuta ad accettare proposte di impiego presso la società appaltatrice o altre società a quest'ultima riconducibili.  1.1. Tali circostanze erano state formalmente contestate dall'attrice; nondimeno la convenuta aveva proseguito in tale attività illecita con conseguente grave danno per la società NFW che, a causa della riduzione del personale, aveva rifiutato diverse commesse di altre società, alcune delle quali avevano contestato alla società attrice la minore qualità e affidabilità negli incarichi subappaltati, conferiti a personale non munito di adeguata esperienza, con conseguenti richieste risarcitorie. Le contestazioni formulate dall'attrice alla convenuta, volte alla cessazione delle condotte anticoncorrenziali, sono rimaste senza esito, così come l'invito alla negoziazione assistita.  1.2. Per l'effetto, la società attrice ha introdotto il presente giudizio contestando le condotte anticoncorrenziali poste in essere dalla convenuta e costituite dallo storno di almeno venti dipendenti di maggiore esperienza, che avrebbero interrotto il rapporto di lavoro con l'attrice per passare alle dipendenze di società interinali o operanti negli stessi cantieri di ### richiamando a tal fine i tabulati di presenza dei lavoratori in cantiere, non più trasmessi da ### a partire da maggio 2020, lamentando altresì le modalità con cui i lavoratori sarebbero stati convinti dalla ### a interrompere il rapporto di lavoro con NFW al fine di passare alle dipendenze della convenuta.  1.3. ### la prospettazione attorea, tali condotte illecite hanno arrecato gravi danni consistenti nel rifiuto di commesse a causa della carenza numerica e di qualità del personale impiegato nei cantieri, nella riduzione di ordini da parte di ### con conseguente drastica diminuzione del fatturato annuo, oltre alla perdita di chances, per la mancanza di personale specializzato in grado di garantire la realizzazione di opere ad alta specializzazione. Per l'effetto, invocando la violazione della norma dell'art. 2598 c.c., in ragione della sottrazione del personale qualificato da parte di ### al fine di acquisire il know-how dell'attrice, ritenendo sussistente pertanto il requisito soggettivo della malafede della convenuta, ha concluso chiedendo l'accertamento di tali condotte illecite e la conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in conseguenza del calo di fatturato, del mancato incasso e spese sostenute per le controversie con società appaltanti, le spese di ricerca e formazione del personale, costi diretti e indiretti per la gestione dei lavoratori stornati e di quelli sostituiti e il danno di immagine, quantificati in via prudenziale in euro 400.000,00.  2. La convenuta si è costituita contestando di aver mai sottratto personale alla società attrice, al fine di conseguire indebiti vantaggi concorrenziali, risultando peraltro che allo stato la società ### continua ad assegnare subappalti alla società attrice. Nel dettaglio, la convenuta contesta la sussistenza di condotte distrattive relative ai venti dipendenti dell'attrice, avendo ingaggiato unicamente due ex dipendenti della ### nel novembre 2020, a causa del mancato pagamento delle retribuzioni da parte di quest'ultima, stante peraltro l'obbligo dell'appaltatore di corrispondere il pagamento dei salari in forza del contratto quadro intervenuto tra le parti. La convenuta invoca pertanto l'estraneità alle dimissioni degli altri dipendenti, riconducibili peraltro a normali dinamiche del mercato del lavoro e al ritardo nel pagamento delle retribuzioni da parte dell'attrice.  2.1. Ritiene pertanto la convenuta insussistenti le condotte illecite contestate dall'attrice, disponendo peraltro da lungo tempo sia del know-how che di una struttura imprenditoriale e industriale tale da smentire la ricostruzione attorea, non sussistendo peraltro nemmeno i presupposti oggettivi richiesti dalla norma dell'art. 2598 c.c., in ordine alle pretese conoscenze specialistiche dei lavoratori stornati ed eccependo, da ultimo, l'assenza di prova di ciascuna delle voci di danno di cui l'attrice chiede il ristoro. 
La convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..  2.2. Il precedente giudicante assegnatario del fascicolo, ritenendo sussistente la competenza funzionale della ### del Tribunale di Torino, aveva invitato le parti a contraddire su tale questione. Riassegnato il fascicolo e dato atto della sussistenza della competenza del Tribunale ordinario, trattandosi di questione involgente profili di concorrenza sleale c.d. “pura”, sono stati assegnati i termini ex art.  183 co. 6 c.p.c.. Rigettate le istanze istruttorie di prova orale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  3. La domanda attorea è volta all'accertamento di condotte illecite di concorrenza sleale da parte della convenuta, attuate mediante lo storno di dipendenti, nell'ambito di rapporti contrattuali di subappalto tra le due imprese, con conseguente condanna della società ### al risarcimento del danno per le importanti e gravi perdite economiche verificatesi in conseguenza di tali illeciti. ### invoca il disposto dell'art. 2598 c.c.; la norma, secondo l'impostazione giurisprudenziale pressochè costante, è volta a tutelare il mercato e l'esigenza pubblicistica che lo stesso si svolga nel rispetto delle regole generali di correttezza.  3.1. La concorrenza, forma di competizione che si sviluppa nel mercato economico, di regola lecita, diviene illecita quando si realizza strumenti che permettono di appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato altrui ovvero della clientela del concorrente, o ancora, quando è volta ad estromettere dal mercato altre imprese. In altri termini, la concorrenza è normalmente ammessa ed anzi stimolata, al fine di favorire, nell'ambito della libertà di iniziativa economica, sia la migliore offerta di prodotti e servizi al pubblico che l'innovazione e della crescita economica in generale. 
Costituiscono invece illecito quelle attività concorrenziali distorsive, condotte con metodologie scorrette in quanto volte a danneggiare l'impresa concorrente, in termini economici, di immagine e di posizionamento sul mercato. Sotto tale profilo, ai fini del perfezionamento dell'illecito concorrenziale descritto dall'art. 2598 c.c. è richiesta la sola potenzialità o il pericolo di danno, integrata dalla idoneità della condotta a causare un pregiudizio. Il danno che ne consegue non è in re ipsa, ma richiede l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del danneggiato, secondo i principi generali che regolano la materia del risarcimento del danno da fatto illecito.  3.2. La norma in questione descrive tre tipologie di atti di concorrenza sleale: ai nn. 1 e 2 della disposizione sono descritti gli atti tipici di concorrenza volti a danneggiare l'altrui azienda, mediante l'utilizzo di segni distintivi volti a creare confusione con i prodotti e l'attività di un concorrente e la diffusione di notizie e apprezzamenti sull'altrui attività volti a cagionarne discredito. Il n. 3 della norma descrive invece atti atipici di concorrenza sleale secondo una clausola generale e aperta; trattasi di norma in bianco di tutela contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale del concorrente (C. Civ. n. 18772/2019). La finalità della norma è quella di tutelare l'iniziativa economica privata, sancita dall'art. 41 Cost., quale “…valore guida da considerare leso ogni qualvolta che l'equilibrio delle condizioni del mercato venga compromesso fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge, o fuori delle funzioni alle quali le eccezion stesse debbono rispondere” (C. Civ. n. 11859/1997).  3.3. Tra le condotte sanzionate e riconducibili alla disposizione del comma 3 della norma rientra senz'altro lo storno di dipendenti, atto di concorrenza sleale diretto nei confronti di un concorrente determinato e che consiste nel sottrarre, all'impresa concorrente, personale dipendente mediante metodi particolarmente persuasivi, al fine di indurre i lavoratori a dimettersi dall'impresa concorrente, per poi assumerli. In un contesto concorrenziale e nella prospettiva della richiamata libertà economica, tale pratica non è in assoluto illecita e inammissibile, posto che, al contrario, si interferirebbe sul funzionamento del mercato del lavoro e della libertà dei lavoratori di scegliere l'offerta di lavoro maggiormente confacente alle proprie attitudini e capacità lavorative. 
Le condotte divengono tuttavia illecite se connotate da determinati elementi caratterizzanti.  3.4. Nel dettaglio, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini della sussistenza dell'illecito devono ricorrere un elemento oggettivo e un elemento soggettivo. ### oggettivo dello storno di dipendenti ricorre quando tale condotta è attuata con l'intento di disgregare l'azienda rivale, desumibile da diversi indizi quali l'elevato numero di dipendenti sottratti all'impresa rivale, in particolare di quelli in possesso di particolari competenze e qualifiche tecniche, la concentrazione temporale delle assunzioni dei dipendenti o dei collaboratori, la contestuale sottrazione di segreti; l'attuazione di tali condotte mediante metodi particolarmente insidiosi, quale, ad esempio, l'opera degli stessi funzionari dell'impresa concorrente. In altri termini, l'elemento oggettivo consiste nella disgregazione dell'organizzazione aziendale della impresa rivale, in modo da vanificare gli sforzi di investimenti di quest'ultima, creando nel mercato l'effetto parassitario capace di accaparrarsi l'avviamento di chi subisce lo storno (C. Civ. n. ###/2017; C. Civ. n. 20228/2013; C. Civ. n. 23045/2008; C. Civ.  13424/2008).  3.5. Correlativamente, l'elemento soggettivo si concreta nell'animus nocendi, ovvero nell'intenzione di danneggiare l'altrui impresa, che ecceda il normale pregiudizio e con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale. Si pone pertanto al di fuori del perimetro dell'illiceità la normale contrattazione per il passaggio di lavoratori da un'impresa all'altra, in quanto espressione della libera circolazione del lavoro e della richiamata libertà di iniziativa economica. 
Costituisce difatti diritto dell'imprenditore quello di “sottrarre” dipendenti alle imprese concorrenti mediante mezzi leciti, quali la promessa di un trattamento retributivo migliore, aspettative di crescita professionale, così come è diritto del lavoratore cambiare la propria posizione lavorativa, vieppiù nel momento in cui, acquisito un bagaglio di conoscenze e di competenze specifiche, decida di investirle in una diversa occupazione, anche al fine di una propria crescita personale e professionale.  3.6. La ricostruzione fin qui richiamata è ben sintetizzata da una recente pronuncia, di legittimità, che ha chiarito che “…per la configurazione della fattispecie residuale di illecito per violazione del criterio della correttezza professionale (ex art. 2598 c.c., n. 3), non è sufficiente la mera consapevolezza in capo all'impresa concorrente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altra impresa, ma è necessaria l'intenzione di conseguire tale risultato (animus nocendi) sia pur cristallizzata in elementi indicatori di carattere oggettivo; inoltre la condotta deve risultare inequivocabilmente idonea a cagionare danno all'azienda nei confronti della quale l'atto di concorrenza asseritamente sleale viene rivolto. La concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza professionale non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori di un'impresa a un'altra concorrente, né dalla constatazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente (attività in quanto tali legittime); è necessario, invece, che l'imprenditore concorrente miri, attraverso l'acquisizione di risorse del competitore, a vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando effetti distorsivi del mercato; in siffatta prospettiva, assumono rilievo la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà ricollegabile alla sua sostituzione e i metodi eventualmente adottati per convincere i dipendenti a passare a un'impresa concorrente” (C. Civ.  8581/2022). In conclusione, ai fini della sussistenza dello storno dei dipendenti quale atto anticoncorrenziale, devono ricorrere diversi elementi: la quantità e qualità del personale stornato e la sua collocazione nella struttura dell'impresa concorrente; le modalità del passaggio dei dipendenti da un'impresa all'altra; le difficoltà di sostituzione del personale sottratto; i metodi adottati per indurre i dipendenti a passare all'impresa concorrente.  3.7. Quanto all'ipotesi in cui l'imprenditore si avvalga della collaborazione di soggetti che hanno violato l'obbligo di fedeltà nei confronti del loro datore di lavoro, la giurisprudenza ha altresì chiarito tale condotta non integra ex se un atto illecito e contrario alla legittima concorrenza, essendo invece necessario che l'imprenditore si appropri, tramite il dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva dell'altro datore di lavoro, o che il terzo istighi o presti intenzionalmente un contributo causale alla violazione dell'obbligo di fedeltà cui è tenuto il dipendente stesso (C. Civ.  13550/2017).  4. Alla luce di tali coordinate interpretative, la domanda attorea deve essere rigettata, non sussistendo la prova della condotta di concorrenza sleale, da parte della convenuta, nei termini innanzi descritti, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. In primo luogo, occorre preliminarmente rilevare che soltanto con gli scritti conclusivi parte attrice invoca la fattispecie della concorrenza sleale, invocando l'abuso di dipendenza economica e richiamando a tal fine la disciplina descritta dall'art. 9 l. 192/1998, recante la disciplina della subfornitura nelle attività produttive. È appena il caso di evidenziare la assoluta inammissibilità di tale allegazione, trattandosi di questione dedotta per la prima volta negli scritti conclusivi, tale da costituire domanda nuova, fondata su diversa causa petendi, e pertanto modificata ben oltre le preclusioni stabilite dall'art. 183 co. 6 c.p.c..  4.1. Nel merito, è circostanza pacifica, risultando dalla comune prospettazione delle parti e per quanto documentato in atti, che tra le due società odierne parti del giudizio sia in essere un rapporto contrattuale di appalto, regolato in via generale dal contratto quadro (doc. 3 fascicolo parte attrice), avente ad oggetto la realizzazione di opere e di lavori via via concordati tra le parti e disciplinati da specifici accordi (doc. 4 fascicolo parte attrice), con corrispettivo determinato a corpo, mediante scambio di offerte economiche predisposte dall'appaltatrice in base ai servizi richiesti dalla società committente (doc. 5 fascicolo parte attrice). Ciò posto, l'attrice allega la sussistenza di atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., consistenti nello storno di venti dipendenti che, secondo la ricostruzione attorea, sono stati avvicinati da dipendenti e responsabili della ### o da società a questa collegate, e da questi convinti a dimettersi dalla società attrice per essere assunti o direttamente dalla società convenuta o da società terze ma operanti negli stessi cantieri della ### 4.2. La circostanza era stata oggetto di specifica contestazione formulata nel febbraio 2020 dal responsabile della società attrice alla convenuta, che aveva lamentato, come si legge nell'oggetto della mail, la “razzia mio personale” (doc. 7 fascicolo parte attrice), in particolare censurando il contegno di tale ### dipendente di ### in ordine allo storno del dipendente con la qualifica di saldatore ### La società convenuta, in persona di ### aveva riscontrato tale comunicazione, rappresentando di esser stato contattato direttamente dal saldatore in quanto “in difficoltà nel cantiere di Napoli” (doc. 8 fascicolo parte attrice), assumendosi la colpa di quanto accaduto, a causa peraltro di una “esigenza imminente”.  4.3. La condotta di concorrenza sleale, per quanto allegato dall'attrice, concerne in particolare venti dipendenti della stessa, assunti tra il 2017 e il 2018 e tutti con specifiche qualifiche. A tal fine l'attrice ha prodotto le buste paga di ### saldatore (doc.  21 fascicolo parte attrice); ### carpentiere (doc. 22 fascicolo parte attrice); ### saldatore (doc. 23 fascicolo parte attrice), ### saldatore (doc. 24 fascicolo parte attrice); ### saldatore (doc. 25 fascicolo parte attrice); ### carpentiere tubista (doc. 26 fascicolo parte attrice); ### saldatore (doc. 27 fascicolo parte attrice); ### saldatore (doc.  28 fascicolo parte attrice); ### carpentiere (doc. 29 fascicolo parte attrice); ### carpentiere (doc. 30 fascicolo parte attrice); ### saldatore (doc. 31 fascicolo parte attrice); ### manovale (doc. 32 fascicolo parte attrice); ### manovale (doc. 33 fascicolo parte attrice); ### tubista (doc. 34 fascicolo parte attrice); ### impiegato (doc. 35 fascicolo parte attrice); ### manovale (doc. 36 fascicolo parte attrice); ### saldatore (doc. 37 fascicolo parte attrice); ### carpentiere (doc. 38 fascicolo parte attrice); ### saldatore (doc. 39 fascicolo parte attrice) e ### carpentiere (doc. 40 fascicolo parte attrice). Le dimissioni dei lavoratori sono avvenute tra il 2019 e il 2021.  4.4. A dire dell'attrice, i lavoratori si sarebbero dimessi su pressione dei responsabili della ### adombrando l'esistenza di un “metodo Simic” strutturato proprio al fine di sottrarre i lavoratori dipendenti alla società attrice per assumerli alle dipendenze della società convenuta o di altre società a questa collegata e attuato nei cantieri della società committente. Nel dettaglio, secondo la ricostruzione attorea, i lavoratori più meritevoli sarebbero stati “adescati” dai responsabili di ### e altre società subappaltatrici della stessa, con le lusinghe di migliori offerte lavorative, che avrebbero indotto i dipendenti di NFW a comunicare inaspettatamente le dimissioni, per poi essere assunti presso la ### o agenzie interinali e altre società di fiducia della medesima. La ricostruzione attorea prova troppo poco.  4.5. Nel dettaglio, secondo la prospettazione attorea, i dipendenti #### e ### tra novembre e dicembre 2020, sarebbero stati avvicinati da un responsabile della società ### subappaltatrice presso un cantiere della società convenuta in ### in particolare, il ### sarebbe stato indotto a dimettersi dall'attrice per passare alle dipendenze di ### per essere impiegato presso lo stesso cantiere; il ### avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo contrattuale offerto dall'attrice, per essere assunto da ### mentre il dipendente ### dopo aver rassegnato le dimissioni, era passato alle dipendenze della stessa ### 4.6. Sul punto si deve osservare che la convenuta ha ammesso di aver assunto unicamente due dipendenti, ### e ### che avevano rassegnato le proprie dimissioni dall'attrice a causa dei ritardi nel pagamento della retribuzione. Di tale circostanza, peraltro, la convenuta ha offerto prova, risultando la comunicazione del 4 dicembre 2020 con cui il responsabile della #### aveva rappresentato alla società attrice le doglianze di diversi dipendenti di quest'ultima, tra cui il ### e il ### in ordine al mancato pagamento delle retribuzioni, cui aveva provveduto, in forza del vincolo di solidarietà discendente dal contratto di appalto, la stessa società ### come risulta dal riscontro inviato dalla NFW in pari data (doc. 3 fascicolo parte convenuta). Il sollecito di pagamento era stato peraltro preceduto da altra segnalazione da parte della ### in ordine al mancato pagamento delle retribuzioni di ben otto dipendenti della società attrice. In altri termini, la circostanza che le dimissioni dei tre dipendenti si fossero verificate tra novembre e dicembre 2020, induce a ritenere che gli stessi si fossero dimessi, evidentemente, per questioni relative ai ritardi nel pagamento delle retribuzioni da parte dell'attrice.  4.7. Nulla viene specificamente allegato e documentato in ordine agli altri lavoratori interessati dallo storno posto in essere dalla convenuta, direttamente o per il tramite di altre imprese alla stessa collegate, né vi è la prova della riconducibilità della società ### così come delle agenzie interinali ### e ### nella “sfera di influenza” della società convenuta. Quand'anche un collegamento si reputasse esistente, non vi è in ogni caso la prova, attraverso tale condotta, dell'animus nocendi in capo alla società convenuta, in termini di vantaggio che avrebbe conseguito per effetto dello storno dei dipendenti, non risultando la dimostrazione, sostanzialmente, che lo storno dei dipendenti sia stato posto in essere con lo specifico intento, da parte della convenuta, di danneggiare l'impresa attrice sottraendo risorse e know-how, posto che, come già innanzi rilevato, l'assunzione di dipendenti dimissionari è circoscritta a poche unità.  4.8. E ciò anche in conformità alle richiamate coordinate interpretative, posto che lo storno di dipendenti in sé, come già rilevato, non costituisce attività illecita, ma espressione del principio di libera circolazione del lavoro, diventando attività illecita soltanto solo se attuato con lo specifico scopo di danneggiare l'altrui impresa e con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale. 
A ciò si aggiunga che la stessa giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che, affinchè lo storno di dipendenti altrui possa configurare atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., è necessario che i dipendenti interessati dallo storno siano particolarmente qualificati ed utili per la gestione dell'impresa concorrente, in relazione all'impiego delle rispettive conoscenze tecniche usate presso l'altra impresa e non possedute dal concorrente stesso, così permettendo a quest'ultimo l'ingresso nel mercato prima di quanto sarebbe stato possibile in base a propri studi e ricerche (C. Civ.  13424/2008; C. Civ. n. 9386/2012).  4.9. Considerato che tutti i dipendenti interessati dalla pretesa attività illecita di storno risultano essere operai, ciascuno addetto a una specifica mansione, come emerge dalla documentazione depositata in atti dall'attrice (docc. 21-40 fascicolo parte attrice), e che la società convenuta, per stessa ammissione dell'attrice, è leader nel proprio settore a livello mondiale, a fortiori, la prova del vantaggio che la società convenuta avrebbe ritratto dalla condotta illecita di storno dei dipendenti, doveva essere ancora più rigorosa. In altri termini, ed in conclusione, si deve ritenere insussistente la prova della condotta illecita di storno dei dipendenti da parte della convenuta, non risultando la prova né dell'elemento oggettivo, né dell'elemento soggettivo, nei termini innanzi descritti. Né tale prova poteva essere offerta per mezzo di una inammissibile prova orale, come già osservato nell'ordinanza di rigetto del 17 gennaio 2024, che integralmente si richiama.  5. La domanda attorea di accertamento delle condotte anticoncorrenziali da parte della convenuta, ai sensi dell'art. 2598 c.c., deve pertanto essere rigettata, con assorbimento della correlativa domanda di risarcimento del danno, avente ad oggetto diverse voci: calo di fatturato, perdita di chance, in termini di utile per commesse rifiutate, mancato incasso e spese sostenute per contenziosi, spese di ricerca e formazione, costi diretti gestione amministrativa dei lavoratori stornati e danno d'immagine e del tutto apoditticamente quantificato in euro 400.000,00.  5.1. Sul punto, fermo restando quanto innanzi si è osservato, in ordine alla insussistenza delle condotte illecite di storno, è appena il caso di evidenziare che il risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale non si sottrae alle normali regole probatorie in materia risarcitoria, con la conseguenza che il danneggiato deve offrire la prova sia delle effettive e concrete conseguenze dannose subite in conseguenza dell'attività illecita, sia in termini di perdita economica che in termini di esborsi sostenuti e, correlativamente, della riconducibilità di tali pregiudizi alla condotta illecita, in termini di nesso causale.  5.2. Sotto tale profilo, nulla è stato allegato e documentato dall'attrice, che si è limitata ad un richiamo del fatturato, peraltro dovendosi rilevare, per quanto allegato dalla stessa attrice, un aumento del fatturato totale nell'anno 2021, pur a fronte di un sensibile aumento del costo del personale e un aumento dell'anno 2022, rispetto all'anno 2019, a fronte della riduzione dei costi del personale. Stesso a dirsi per quanto concerne l'asserito rifiuto di ulteriori commesse, non risultando la prova della riconducibilità di tali perdite al preteso illecito.  5.3. A ciò si aggiunga che, per giurisprudenza consolidata, in tema di danno alla reputazione commerciale derivante dall'attività di concorrenza sleale, il danno all'immagine non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere allegato e specificamente dimostrato da chi invochi il risarcimento, anche mediante una prova per presunzioni, che il danneggiato deve specificamente allegare e non potendo ritenersi sussistente sulla base della “mera idoneità” dell'attività di concorrenza sleale a creare discredito, o sulla base del “potenziale discredito” che può derivare dalla stessa (C. Civ. n. 21586/2023). Per i motivi fin qui esposti, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.  6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della controversia, tenuto conto della complessiva attività svolta, delle questioni affrontate e dell'esito della lite. Per l'effetto, in ragione dell'integrale rigetto della domanda attorea, quest'ultima deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, spese che si liquidano in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Deve invece essere rigettata la domanda di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., non risultando la manifesta e inequivocabile inammissibilità o infondatezza delle domande e avendo richiesto la domanda attorea una attività istruttoria sia pur di natura documentale.  PQM Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede, in rigetto della domanda attorea: rigetta integralmente le domande della società ### s.r.l.; condanna la società attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta ### s.p.a., spese che si liquidano in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.  rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta. 
Cuneo, 27 agosto 2025 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 614/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Berardi Ruggiero

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