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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI 8 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 26797/2021 promossa da: ### (CF. ###) in proprio e quale procuratore speciale di ### CF. (###) ### CF.###) ### (CF.###); #### (CF. ###) rappresentati e difesi dagli Avv.ti ### (CF. ###) e ### (CF. ###) ###.S.L. Napoli 1 Centro, in p.l.r.p.t., P. IVA ### rappresentata e difesa dall'avv. ####.O.R.N. Ospedali dei ###C.T.O ### dei ### in p.l.r.p.t., elett.te P.IVA ### rappresentata e difesa dall'avv. #### parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.05.2025 e memorie conclusionali e di replica. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### in proprio e quale procuratore speciale di ##### e ### tutti in proprio e quali eredi di ### con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, convenivano in giudizio la ### 1 Centro e l'A.O.R.
Ospedali dei ###C.T.O., al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti e patendi in relazione al decesso della de cuius, ### rispettivamente moglie e madre degli attori; decesso ricondotto a negligenza, imprudenza ed imperizia dei sanitari operanti presso le strutture convenute.
Gli attori a sostegno della loro domanda deducevano: • che in data #### di anni 56 anni, a causa di dolore toracico/epigastrico irradiato alle spalle ed al collo accompagnato da rialzo termico e sudorazione, veniva accompagnata presso l'### (ora appartenente alla ### 1 Centro), dove veniva ricoverata nel ### di ### • che i sanitari raccoglievano una carente anamnesi patologica remota e recente; • che nonostante la ### fosse una paziente a maggior rischio di patologie cardiovascolari (tra cui la dissezione aortica) perché ipertesa, fumatrice e diabetica i sanitari non procedevano ad una consulenza cardiologica e/o vascolare per la doverosa tempestiva esecuzione a fini diagnostici di specifici esami strumentali (quali un ECG refertato in maniera compiuta e corredato dalla curva enzimatica cardiaca, e soprattutto una TAC torace con mdc, completata dall'### da una RMN e da seriati esami ecocardiografici trans-toracici e soprattutto transesofagei, etc.) e per la precoce instaurazione di una efficace terapia farmacologica e chirurgica; • che soltanto il ### i sanitari effettuavano un ECG (peraltro non adeguatamente eseguito e refertato) che, confermando tutte le predette anomalie cardiologiche, evidenziava una "### sinusale; bassi voltaggi nelle derivazioni laterali alte”. Non veniva tuttavia mai attuata la curva enzimatica cardiaca; • che nei successivi tre giorni la sintomatologia toracica/epigastrica persisteva, ma i sanitari si limitavano solo ad un carente monitoraggio clinico della paziente e, soltanto, in data ###, con estremo ritardo, ovvero dopo ben sei giorni di ricovero e di persistenza della sintomatologia dolorosa della paziente, eseguivano TC addome inferiore -addome superioretorace e collo che, seppur di scarsa qualità per la tecnica utilizzata, segnalava, comunque, una “### di versamento pleurico apico parietobasale sinistra e versamento pericardico. Ectasia marcata dell'aorta ascendente (cm 5) con stria ipodensa a carico della stessa e dell'arco aortico da valutare a giudizio specialistico con angio TC (dissezione?). ### espansione dell'emitorace sinistro con attrazione del mediastino omolateralmente ... versamento pericardico …”; • che pertanto, i sanitari degli P.O. ### sulla base di un referto incompleto, peraltro non accompagnato dalla prescritta ### finalmente, contattavano il ### di ### dell'### (ora appartenente alla A.O. dei ###, ed alle ore 15.00 si disponeva il trasferimento della paziente (inspiegabilmente, in ambulanza senza accompagnamento protetto da ### e senza sedarla ed intubarla), con la diagnosi di aneurisma dissecante dell'aorta, a cui si aggiungeva erroneamente la dicitura di una presunta diagnosi di “verosimile vasculite dei grossi vasi” mai accertata e documentata neppure successivamente all'### • che la ### giungeva in condizioni definite critiche (benchè ancora sveglia, collaborante e con mobilità presente ai quattro arti), presso il ### di ### dell'### alle ore 16.00 dell'1.6.2016, con la diagnosi presuntiva di “dissezione aortica II tipo”. • che al suo arrivo, veniva ricoverata nel reparto di ### e, per la presenza di ### ad alta frequenza, si somministrava beta bloccante, ma non si effettuava una indicata ### né un' ecocuore transesofagea per una più approfondita definizione diagnostica e quindi per attuare tempestivamente la migliore strategia chirurgica, ma si eseguiva soltanto un'ecocuore transtoracica che si limitava ad attestare tra l'altro : “### aortica di II tipo", ossia una dissezione che sarebbe stata confinata solo all'aorta ascendente e non anche all'arco aortico, come invece suggerito sia dalla precedente TAC degli ### sia dalla suddetta ### • che, i sanitari del ### si limitavano a classificare la dissezione di tipo II senza visionare le immagini della TAC dell'1.6.2016 e, comunque, senza ripetere la TC, né la ### né l'eco ### • che alle ore 16.50, insorgeva nella paziente l'instabilità emodinamica con persistente dolore dorsale, per cui la stessa veniva intubata e portata alle ore 17.00 in ###, dove, in assenza di adeguato consenso informato veniva sottoposta ad intervento chirurgico di sostituzione dell'aorta, nel corso del quale si procedeva anche al ricompattamento dell'aorta distale, a conferma del fatto che la dissezione entrava nell'arco e non era, quindi, di tipo II; • che le conseguenze di tali inadeguate scelte e condotte chirurgiche si manifestavano nell'immediato post operatorio; infatti, la mattina seguente (2.6.2016), quando ### al risveglio, presentava ipostenia all'arto inferiore destro e plegia all'arto superiore destro e solo il giorno successivo (3.6.2016) veniva eseguita una visita neurologica che, benchè confermasse la presenza di segni neurologici, tuttavia non disponeva alcuna terapia antiedemigena. I sanitari, pur persistendo i segni neurologici, non eseguivano alcun approfondimento diagnostico necessari a porre la diagnosi precoce di ischemia cerebrale • che nel generale attendismo dei sanitari, nei giorni successivi, lo stato neurologico della povera ### fino al 6.6.2016, quando, finalmente, veniva eseguita la consulenza neurologica di controllo, che confermava l'emiplegia e tardivamente richiedeva un esame TC. Nel frattempo, alle ore 21.45, per affaticamento respiratorio con acidosi si procedeva a reintubazione oro-tracheale e ventilazione meccanica della paziente; • che il giorno 7.6.2016, veniva eseguita la prescritta Tc dell'encefalo che documentava un'ampia lesione ipodensa, estesa prevalentemente nella sostanza bianca emisferica di sinistra (ischemia del territorio dei vasi tributari della carotide interna di sinistra), mentre la TC del torace rilevava l'occlusione dell'arteria carotide interna sinistra e la presenza di "flap residuo esteso dalla discendente toracica fino alla iliaca comune di sinistra", confermando così la carente diagnosi iniziale di dissezione aortica ### e l'errato intervento chirurgico; al rientro in reparto, veniva effettuata una consulenza neurologica, che confermava il deficit motorio all'emilato dx, con peggioramento dello stato di coscienza, e solo allora, con estremo ritardo, veniva instaurata terapia con ### (100mlx3); • che il giorno successivo oltre a registrarsi un ulteriore peggioramento neurologico, veniva eseguito esame colturale, che mostrava positività per una infezione nosocomiale, da ### per cui veniva iniziava la somministrazione di ### solo per aerosol, e la paziente non era posta in isolamento, nè venivano adottate le necessarie procedure di sanificazione. Tale infezione determinava un ulteriore aggravamento della condizione clinica della paziente, la quale dal giorno 12.6.2016, presentava un persistente quadro di instabilità emodinamica e di ipotensione su base cardiogena e cerebrale, non adeguatamente monitorata e contrastata, che purtroppo la conduceva al decesso, che veniva constatato alle ore 10.00 del 14.6.16, dopo soli 30 minuti di una inadeguata ### • che la complessiva prestazione resa dai sanitari delle strutture convenute, peraltro di eccellenza per queste patologie, la prima per le capacità diagnostiche e la seconda anche per quella interventistica, in occasione dei ricoveri, non fu solo carente, ma anche caratterizzata dall'assoluta mancata/errata informazione alla ### che, ove compitamente informata, avrebbe potuto, con i suoi familiari, meditare bene, si sarebbe meglio predisposta ed organizzata, e si sarebbe rivolta ad altre strutture meglio attrezzate e maggiormente in grado di garantirle la sopravvivenza, la guarigione e, comunque, una migliore qualità della vita;. • che tale circostanza ha avuto delle evidenti implicazioni in termini non solo di lesione del diritto alla salute, ma anche in termini di lesione del diritto all'autodeterminazione, in quanto la ### non essendo stata posta in condizioni di comprendere quali fossero le reali condizioni di salute, fu privata, del diritto di determinazione sul da farsi. • che parte attrice in relazione all'inadeguata prestazione medica ricevuta specificava che: i sanitari dell'### (appartenente alla ### 1): a) eseguivano un inadeguato ed insufficiente raccordo anamnestico ed esame obiettivo che, ove correttamente eseguiti, avrebbero potuto fornire dati importanti per la formulazione di una corretta e tempestiva diagnosi; b) eseguivano un inadeguato studio diagnostico della paziente, omettendo una consulenza multidisciplinare, specie cardio-vascolare, e sottovalutavano i segnali di dissezione aortica evidenziati già alla RX torace del 26.5.16, ed all'ECG ed all'### del 28.05.2016; c) non eseguivano la curva enzimatica cardiaca, ma solo con estremo ritardo l'inutile misurazione una tantum dei markers cardiaci in data ###; - eseguivano tardivamente e con tecnica scadente, solo il ###, una TAC collo, addome, torace, ignorando (anche nel referto) la presenza di un “flap intimale” a livello dell'aorta toracica con estensione dal piano valvolare fino all'origine dell'arco, quindi, non limitato solo alla aorta ascendente; i sanitari dell'### : a) raccoglievano un inadeguato consenso chirurgico. - omettevano qualsivoglia approfondimento strumentale preoperatorio (TC, ### eco ### etc.) per giungere alla precisa valutazione della dissezione e, dopo aver ripetuto solo una Eco transtoracica, si limitavano a classificare la dissezione di tipo II, cioè confinata alla sola aorta ascendente e non anche all'arco. b) eseguivano in maniera errata il monitoraggio perioperatorio dell'ossigenazione cerebrale e non ponevano in essere adeguate cure in grado di prevenire e comunque evidenziare precocemente la sofferenza cerebrale facendola rientrare nella normalità. c) effettuavano erroneamente l'intervento chirurgico, riparando solo parzialmente la dissezione e omettendo una adeguata protezione cerebrale, peraltro utilizzando una perfusione arteriosa femorale; d) sottovalutavano la gravità dell'ischemia cerebrale: la terapia antiedemigena viene iniziata addirittura dopo 6 giorni dall'intervento ed a 5 giorni dall'evidenza clinica dell'ischemia cerebrale; e) non eseguivano il monitoraggio strumentale dell'ischemia cerebrale, nonostante il peggioramento clinico in atto; f)-non gestivano, né trattavano adeguatamente l'evolversi dell'ischemia cerebrale; g) non prevenivano, né trattavano in maniera corretta la infezione nosocomiale da ### -omettevano di fornire alla paziente (ed ai familiari) informazione circa le sue reali e specifiche condizioni, sui rischi e sulle alternative terapeutiche, impedendo di valutare la possibilità del trasferimento della propria congiunta in una struttura più adeguata. - che, pertanto, dalla narrazione della vicenda clinica della ### emergevano evidenti profili di responsabilità a carico dei sanitari delle strutture sanitare che la ebbero in cura dal 26.05.2016 al 14.06.2016 che consentirono il progredire incontrastato della patologia determinando le lesioni ed il decesso della stessa; Tutto quanto sopra premesso gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni chiedendo di: • accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, in via proporzionale e/o alternativa e/o solidale, dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso de quo, e, per l'effetto, condannarli, solidalmente, alternativamente o proporzionalmente in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita di chances, danno da perdita reddituale, etc.) che non patrimoniali (danno da consapevolezza dell'ineluttabile perdita della vita e da perdita della vita stessa, danno da lesione della dignità, dell'uguaglianza e della libera esplicazione della personalità in ogni ambito, del danno biologico, sia fisico che psichico, temporaneo e permanente, alla salute, alla sicurezza delle cure, relazionale, esistenziale, morale, anche per il doloroso calvario terapeutico, danno per la perdita di chances terapeutiche, di cura, di guarigione e di sopravvivenza, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ed alla salute connesso alla violazione del consenso informato, danno da perdita e compromissione del rapporto parentale, etc.) subiti dagli attori, in proprio e nella qualità di eredi della de cuius ### così come indicati, imputati e specificati in premessa, nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 e seguenti c.c., tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, esclusivamente con liquidazione una tantum, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate dal ### adìto tenuto conto degli approdi giurisprudenziali e/o normativi, comunque non inferiori a quelli legali, dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno, nonché delle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali ex art. 15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.
Con comparsa del 14.02.2022 si costituiva in giudizio la ### 1 Centro la quale eccepiva la nullità della domanda per estrema ed assoluta genericità ed incertezza degli elementi minimi stessi nella esposizione dei fatti posti a fondamento della pretesa, in aperta violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. Deduceva poi il difetto di legittimazione attiva degli attori non avendo fornito gli stessi la prova della legittimazione attiva nonché della titolarità attiva del diritto vantato. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento vantato dagli attori, per i presunti danni riflessi patiti iure proprio a seguito dell'exitus della ### atteso che i fatti per cui era causa risalivano all'anno 2016 e, alcun rituale atto interruttivo della prescrizione veniva dagli stessi inoltrato prima dell'intervenuto decorso integrale del termine prescrizionale di 5 anni.
Nel merito, deduceva che alcun inadempimento era addebitabile ai sanitari della struttura ospedaliera ### di Napoli, per cui non era possibile riconoscere alcun profilo di colpa professionale (imperizia, imprudenza e negligenza) in capo agli stessi, intervenuti nella vicenda clinica della ### il cui operato, in ogni momento della stessa, era stato improntato al rispetto delle linee guide ed al perseguimento del miglior interesse della paziente. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande spiegate dagli attori. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre #### come per legge Si costituiva in data ### la ### di ### “### dei Colli” ### - ### - CTO (di seguito, per brevità, anche solo “### dei Colli”) la quale in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto azionato dagli stretti congiunti della ### in quanto tale risarcimento del danno non soggiaceva al termine di prescrizione ordinario, bensì a quello più breve stabilito dall'art. 2947 comma 1 c.c (di anni 5), termine spirato nel caso in esame. Precisava all'uopo che il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, richiesti ricadente sotto il regime della responsabilità extracontrattuale (prescrizione quinquennale) doveva ritenersi prescritto relativamente ai fatti non censurati negli atti deputati all'interruzione della decorrenza del termine di prescrizione.
Nel merito, chiedeva di rigettare le domande spiegate dagli attori e/o da eventuali interventori, siccome infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, oltre che carenti di qualsivoglia supporto probatorio, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, condannare in via esclusiva le altre parti convenute e/o terze chiamate, quali unici responsabili dei fatti per cui era causa. In via gradata, nel merito, nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande degli attori e/o di eventuali interventori, tenere indenne l'### di ### “### dei Colli” ### - ### - CTO dal pagamento in favore degli attori e/o di eventuali interventori, a titolo risarcitorio, di qualunque somma imputabile a danni ad essa non ascrivibili; procedere ad una esplicita gradazione della colpa e del quantum di responsabilità in capo a ciascun convenuto/terzo chiamato; procedere, in ogni caso, ad equa riduzione del preteso risarcimento, tenuto conto di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio, con esplicito rigetto di tutte le poste risarcitorie la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente allegati e provati dalle ricorrenti e/o da eventuali interventori, tenuto conto altresì dell'eventuale concorso del fatto colposo di ### e/o degli attori e/o degli eventuali interventori ai sensi dell'art. 1227 c.c., del limite risarcitorio imposto dall'art. 1223 c.c., nonché degli ulteriori limiti imposti dall'art. 1225 In via ulteriormente subordinata, nel merito, per il caso di condanna solidale dell'### di ### “### dei Colli” ### - ### - CTO al risarcimento in favore degli attori e/o di eventuali interventori, accertare e dichiarare il diritto dell'### di ### “### dei Colli” ### - ### - CTO di ripetere in via di regresso dai coobbligati l'importo corrispondente al risarcimento della quota di danno imputabile a questi ultimi, in ragione delle accertate responsabilità. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge; ovvero, in subordine, compensare le spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c..
Depositate le note istruttorie espletata la CTU medico legale, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.05.2025; in tale data, la causa veniva introitata a sentenza, assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, in merito all'eccezione, sollevata dalla convenuta ### 1 Centro, di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per estrema ed assoluta genericità ed incertezza degli elementi minimi stessi nella esposizione dei fatti posti a fondamento della pretesa, in aperta violazione degli artt. 163 e 164 c.p c., occorre rilevare quanto segue.
La nullità per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il "petitum" e la "causa petendi" siano - come nel caso in esame - comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. per tutte Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910).
Più precisamente, è stato chiarito come la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postuli una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. 10926/2023, 16517/2023, Cass. 27670/2008 e conforme ### Napoli 9338/2023, Corte di ### 295/2021, Corte Appello Napoli n. 462/2018 e ### Roma n. 4525/2018).
Ritenuto, pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., che l'atto introduttivo sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata ### all'esame dell'eccezione di carenza legittimazione attiva quale sollevata dalla convenuta ### 1 Centro, mancando allo stato la prova di una situazione qualificata che desse diritto al risarcimento in capo agli attori, deve osservarsi quanto segue.
La Suprema Corte ha approfondito i criteri distintivi tra il requisito della legittimazione in giudizio ed il piano della titolarità sostanziale delle posizioni giuridiche controverse. Sul punto, ragionando ex art. 81 c.p.c., secondo il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", la legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. ### una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. ### perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi (cfr. con la sentenza a ### n. 2951 del 2016 ).
Nello specifico, per quanto innanzi detto, la questione, poste dalla convenuta va riqualificata e correlata alla titolarità passiva, come tale va esaminata unitamente al merito della controversia.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione della domanda degli attori iure proprio, sollevata da entrambe le strutture ospedaliere convenute, si osserva che la stessa produce l'estinzione della situazione soggettiva per effetto dell'inerzia del suo titolare, che non la esercita o non ne usa per il tempo determinato dalla legge. Tuttavia, in tema di responsabilità medica, mette conto di rilevare che la richiesta di risarcimento danni iure proprio dei prossimi congiunti della vittima primaria nei confronti della struttura sanitaria, prescinde da un rapporto contrattuale diretto ed è, pertanto, qualificabile come extracontrattuale: da un lato, infatti, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente e, dall'altro, i parenti non rientrano nella categoria dei «terzi protetti dal contratto», potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto esclusivamente ove l'interesse di questi risulti strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (come specificamente avviene nel caso di contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione). Ne consegue che la natura extracontrattuale della domanda assoggetta la medesima al termine di prescrizione quinquennale, il quale decorre dal momento in cui può considerarsi «riconoscibile» in capo agli eredi/familiari il verificarsi della condotta negligente posta in essere dal sanitario (### Cass. Civ., sez. III, 06/05/2022, n. 14471; Cass. n. 19188/2020; ### Milano, sez. I, 12/08/2022).
Tutto quanto innanzi posto, deve, inoltre, osservarsi come qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorchè per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato purchè il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del processo civile, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (sul punto si richiamano i precedenti Cass. n. 24988/2014 e Cass. 2350/2018 e da ultimo Cass. n. 29859/2023). E tale è il caso in esame non essendo necessario dover coltivare un'espressa domanda volta a ottenere in via incidentale l'accertamento dell'ipotizzato reato”, giacchè - alla luce dell'orientamento del pari consolidato della Corte di legittimità (###., S.U., 9993/2016; Cass. n. 24260/2020; Cass. n. 21404/2021) - la deduzione circa l'applicabilità del termine prescrizionale più lungo di cui all'art. 2947 c.c., comma 3, integra una contro-eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio sulla base delle allegazioni di fatto della parte danneggiata.
Ebbene nel caso in esame, la domanda giudiziale è astrattamente riconducibile, in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi, al delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., il termine di prescrizione per il danno subito dai congiunti della vittima è decennale. Tale termine, inoltre, si riferisce a tutti i soggetti passivi della pretesa risarcitoria, trovando applicazione non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile ma anche contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità diretta come, nella specie, l'ente ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente. ( Cass. Civ., SS.UU. 27337/2008; Cass. Civ. 2797/2008; Cass. Civ. Sez. VI, Ord. 21404/2021).
Pertanto, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, e considerato che nel caso di specie: a) In data #### decedeva presso ### dei Colli”; b) In data ### veniva trasmessa mezzo pec atto di messa in mora ad entrambe le strutture ospedaliere convenute, atto idoneo a produrre l'interruzione della prescrizione (cfr. all. note 183 comma 6 n.2 parte attrice); c) In data ### venivano convocate le parti convenute per la procedura di mediazione, procedura che si concludeva con verbale negativo del 20.03.2018 (cfr. All atto di citazione); d) In data ### veniva ritualmente notificato alle convenute strutture ospedaliere l'atto di citazione per il presente giudizio, per ottenere il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti (cfr. all. atto di citazione.); considerato che tra i vari eventi interruttivi non è trascorso né il termine quinquennale né quello decennale, che pur sarebbe applicabile al caso in esame, l'azione intrapresa, tesa a far valere il diritto degli istanti, non è prescritta, pertanto, l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Nel merito la decisione della causa in epigrafe richiede il preliminare inquadramento del regime applicabile in materia di responsabilità sanitaria, per fatti antecedenti all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24, la legge “Gelli”. In particolare, mentre ha innovato sotto il profilo della qualificazione extracontrattuale della responsabilità del sanitario (salvo il caso dell'assunzione di una obbligazione contrattuale nei confronti del paziente), lascia sostanzialmente invariato lo statuto di responsabilità dell'ente sanitario, in rapporto alle elaborazioni giurisprudenziali precedenti alla riforma (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in ###, 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv; Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura; responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in ###, 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. ### Lucca., 18 gennaio 1992, in ###, 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente - paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle ### della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). ### in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il ### sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Quanto, invece, alla responsabilità del sanitario, quando la prestazione è stata resa nell'ambito di un rapporto diretto medico-paziente che si è sviluppato privatamente, è pacifico che la responsabilità del sanitario vada ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, anche in questa sede, della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e non fruibilità delle modifiche afferenti al titolo di responsabilità quali introdotte dalla novella del 2017.
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario - paziente, che del rapporto medico - paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle ### della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le ### hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto; mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435).
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale; e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore; si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione; così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle ### (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente ###tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ‘‘piu` probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza ### delle ### penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ‘‘non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte ### concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ‘‘oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ‘‘più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: ### P. #### M.) ha confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile; tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle ### civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni ### citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale - prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti; la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa; l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento; è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento; tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno; (in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento; conformi Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017; in sede di merito Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale; in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198) Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo Giudice.
Occorre all'uopo esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnica a firma del Collegio peritale composto dal dott. ### de ### (specialista in ### e delle ### e dal dott. ### (specialista in ###; relazione che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue: • Il caso in oggetto riguardava il decesso di ### 56enne all'epoca dei fatti, avvenuto dopo intervento di sostituzione aortica ascendente complicato da ischemia cerebrale e bronco-polmonite sostenuta da ### baumani; • In particolare, veniva contestata una condotta inadeguata diagnostica e terapeutica dei ### dell'### e della ### dei ### che la ebbero in cura, i primi dal 26/5/16 all'1/6/16 ed i secondi da tale data al sopraggiunto exitus del 14/6/16; • Dall'esame della documentazione sanitaria disponibile emergeva che la ### si ricoverò presso l'### degli ### per una sintomatologia caratterizzata da febbre e dimagrimento di natura da determinare. ### diagnostico dei predetti ### fu inizialmente rivolto alla ricerca di patologie infettive, oncologiche e/o autoimmuni. A tal fine furono praticati diversi accertamenti laboratoristici e strumentali, tra cui un ecocardiogramma transtoracico (dopo reperto ascultatorio di soffio mesocardico di 2-3/6 e carotideo) che evidenziò una valvulopatia da indagare mediante esame transesofageo, nonché un esame TC che, praticato al sesto giorno di ricovero, fece rilevare, oltre che reperti di ### una falda di versamento pleurico apico-parieto basale sinistro, con versamento pericardico e, soprattutto unaectasia marcata dell'aorta ascendente (5 cm) con stria I ipodensa a carico della stessa e dell'arco aortico, da sottoporre a giudizio specialistico con ### nel sospetto della presenza di una dissezione. Per tale motivo, dopo richiesta di consulenza cardiochirurgica, in pari data la ### fu trasferita alla U.O.C. di ### della ### • Orbene, nell'esaminare la qualità della condotta dei ### che intervennero in questa prima fase clinica, non può non tenersi conto che la ### giunse alla loro attenzione presentando una sintomatologia del tutto generica ed aspecifica, potenzialmente espressiva di un gran messe di patologie. In tal senso, adottando un metro di giudizio ex-ante, l'iniziale orientamento diagnostico verso affezioni infettive, oncologiche e/o autoimmuni appare ragionevole e giustificato. • ### diagnostico intrapreso dai ### dell'### fu sostanzialmente completo, tanto che fu mediante l'esame TC con e senza mdc che fu possibile rilevare l'anomalia aortica che consentì di definire la presenza della dissezione. E fu altrettanto tempestivo l'affidamento del caso ad una struttura altamente specializzata una volta che emerse il sospetto fondato di una dissezione aortica. Sicchè non si rilevano nella condotta dei ### del P.O. aspetti di censura e/o profili di responsabilità nell'assistenza erogata alla ### • Per quanto concerne l'operato dei ### della ### dei ### deve osservarsi che gli stessi strutturarono la loro diagnosi (che poi si rilevò errata) sulla sola scorta di quanto evidenziato all'esame TC espletato presso l'### degli ### e dall'esame ecocardiografico transtoracico praticato all'arrivo della paziente che pure avevano mostrato un interessamento dell'arco aortico. Non vi erano motivi per saltare il filtro di un inquadramento diagnostico con esame angio-Tac od un ecocardiogramma transesofageo che dovevano essere eseguiti, in luogo dell'ecocardiogramma transtoracico (peraltro già eseguito presso l'### degli ### immediatamente all'ingresso della paziente in presenza di un fondato sospetto di dissezione aortica in atto.Tale carenza diagnostica portò ad inquadrare erroneamente la dissezione quale tipo II di ### sulla sola scorta dell'ecocardio transtoracico, laddove invece la patologia aortica in atto interessava già l'arco aortico, oltre che l'aorta ascendente. Ciò ha comportato che l'intervento cardiochirurgico fu confinato ad una sostituzione protesica dell'aorta ascendente, e non si prendesse in considerazione la presenza di lesione a carico dell'arco aortico, sicchè non furono adottati provvedimenti finalizzati a prevenire la progressione del flap verso la carotide comune di sinistra con ostruzione della stessa manifestatasi mediante una grave ischemia cerebrale. • presenza di una estensione della dissezione fino all'arco aortico con coinvolgimento dei tronchi epiaortici (### I) sarebbe stato opportuno prevedere un trattamento diverso ed una intensa attività di monitoraggio diagnostico anche a tale livello che, invece, non venne attuata. La strategia chirurgica da adottare per i due tipi (I e II) di dissezione può essere diversa e si riflette anche sul conseguimento della migliore perfusione possibile del cervello e dell'organismo. Nel caso di specie la superficialità diagnostica portò, tra l'altro, ad utilizzare una cannulazione femorale anziché ascellare che garantisce un flusso anterogrado in particolare a livello cerebrale e limita i rischi da malperfusione nella ### come raccomandato dalle ### europee 2014 • Vieppiù che risulta omesso l'uso i adeguati sistemi di monitoraggio continuo intraoperatorio della saturometria cerebrale regionale, come il ### che avrebbero consentito di individuare precocemente il calo della saturazione di ### a seguito dell'occlusione della carotide interna sinistra. • le censure da muovere nei confronti dei ### della ### dei ### inoltre, non si esauriscono qui in quanto risulta difettosa anche la condotta da loro adottata nella fase post-operatoria e nell'affrontare la complicanza ischemica cerebrale che si verificò. Nello specifico, una volta emersi, già manifesti il giorno seguente l'intervento, i segni di ischemia cerebrale, non si procedette mai a praticare l'esame ecocolordoppler dei tronchi sovraortici, che pure venne prescritto alla seconda consulenza neurologica, né tanto meno ad un esame angio-TC di controllo. Quindi la presenza di ostruzione carotidea venne diagnosticata tardivamente, solo dopo che fu praticato l'esame TC torace il 7/6. • In ultimo, il quadro clinico fu complicato da infezioni di natura nosocomiale che si manifestarono a livello dell'apparato respiratorio (###, già in terza giornata postoperatoria, ed a livello urinario. La loro trasmissione porta a ritenere probabile una carente adozione delle adeguate misure igieniche preventive da parte del personale della struttura, pur risultando depositate in atti procedure aziendali per la contenzione delle infezioni di origine nosocomiali che, tuttavia, non risultano aggiornate e datate • Sul punto deve anche evidenziarsi che risulta tardivo il ricorso ad esami diagnostici strumentali (quali la TC) e, soprattutto, esami colturali finalizzati ad identificare i patogeni responsabili delle predette infezioni, il tutto in assenza di una consulenza infettivologica, il che ha comportato un ritardo nella somministrazione di antibioticoterapia specifica, elemento altrettanto pregiudizievole ai fini dell'outcome della ### • In definitiva, sussistono concreti e molteplici profili di responsabilità professionale nell'operato dei ### della ### dei ### cui può essere ricondotto in senso causale, secondo il principio del più probabile che non, il decesso della ### considerato che secondo la più autorevole letteratura scientifica del settore, la mortalità ospedaliera a 30 giorni dei pazienti sottoposti a intervento chirurgico per dissezione aortica di tipo I è del 15-25% e gli stessi pazienti presentano un percentuale di sopravvivenza ad un anno dell'85-90%, del 75-80% a 5 anni e del 50- 70% a 10 anni • In ultimo, non può farsi a meno di rilevare un difetto, quanto meno formale, nell'acquisizione del consenso all'intervento chirurgico cui la paziente fu sottoposta, posto che non risulta decifrabile la data di sottoscrizione del relativo modulo di consenso informato In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso l'### dei ### “#### CTO di Napoli che hanno prestato assistenza tecnico - medica alla ### Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate sia dai ### delle parti ritenute dal ### non condivisibili ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (cfr. CTU pag. 18 e ss.).
Alcun tipo di responsabilità era invece addebitabile all'operato dei sanitari del P.O. degli Incurabile che ebbero in cura la ### nella prima fase del suo ricovero dal 26.05.2016 al 01.06.2016 ### all'esame delle domande spiegate da parte attrice, per quanto concerne la domanda iure successionis del danno biologico terminale subito dalla ### proposta dagli attori ###### e ### quali eredi della de cuius rispettivamente nella qualità di coniuge e figli giova osservare che la giurisprudenza di legittimità nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia, come nel caso in esame (cfr. all da 7 a 13 prod attorea, estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, n. 4 cert. di nascita nonché stato famiglia al decesso e stato di famiglia integrale), è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede ( cfr. tra le altre Cass. 16814/2018).
Posto quanto innanzi, occorre osservare che i più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità ( da ultimo Cassazione civile sez. III, 16/02/2023, n.4998 ) hanno chiarito come a) il "danno biologico terminale" è un pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo; b) il "danno catastrofale" (o anche detto: "danno morale terminale", "danno da lucida agonia"), consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando, ai fini della liquidazione in via equitativa in base alle specificità del caso concreto, soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Ebbene, nel caso in esame, con riferimento esclusivamente al periodo in cui la ### era ricoverata presso l'### dei ### “#### CTO di Napoli (01.06.2016 al 14.06.2016), dall' esame della documentazione medica agli atti, emergeva: • che la ### in data ### trasferita presso la ### dell'### Diagnosi presuntiva “dissezione aortica di tipo II” Si riportano i reperti della TAC eseguita presso l'### degli ### Ore 16.00 ### :paziente sveglia, discretamente collaborante, mobilità presente a 4 arti (…); • che alle ore 16,50 Per instabilità emodinamica si procede ad intervento urgente … Ore 17.00 La paziente entra in sala operatoria: paziente intubata, incisione inguinale ed isolamento arteria femorale … ore 22:50 si ricovera in ### dopo l'intervento di dissezione aortica di tipo II sedata e intubata • che il giorno 02/06 h 11,40 Apiretica paziente sedata, risvegliabile, esegue ordini semplici. Ipostenia arto inferiore inferiore dx plegia arto sup dx. Intubata e ventilata Ore 15,20 Paziente sveglia ,meccanica respiratoria valida si rimuove tubo tracheale e si posizione MV 50% Ore 16,10 Episodio di FA ad alta risposta ventricolare ore 21,10 Apiretica ,### ,collaborante ipostenia brachio crurale dx #### 50% P/F 150, PA 130/65 mmHg, • che in data 03/06 ore 9,23 ### 165/80 mm### presente. Paziente contattabile, non molto collaborante plegia arto superiore dx probabile afasia motoria. Si richiede consulenza neurologica. ### vigile, collaborante. Disfasia espressiva … ; • che in data 04/06 h 10,30 Apiretica, sveglia, poco collaborante, sguardo deviato a sx ipostenia brachio crurale dx… stazionaria …; • che tra il 05 e 06 giugno 2016 le condizioni neurologiche si mantenevano stazionarie fino al peggioramento che portò in data ### allo stato di coma: ### neurologica: Paziente in coma, tetraplegia, alluce muto bilateralmente. Quadro clinico di grave ictus ischemico da occlusione della carotide interna sinistra.
EO parametri vitali stazionari …; • che la ### non si riprenderà dal coma fino al decesso che avveniva in data 14/06 ore 9,30: Improvviso arresto cardiocircolatorio manovre di RCP secondo protocollo ### e MCE ventilazione con alti flussi con ### 100% si somministrano ### 1 fl ev Ore 10.00 Dopo circa 30 min di RCP non ripresa di attività cardiaca spontanea si constata l'exitus. Diagnosi definitiva “dissezione aortica tipo II + ictus ischemico cerebrale (cfr CTU pagg. 4 e 5).
Tutto quanto innanzi posto, si ritiene di riconoscere il danno terminale, dall'intervento (01.06.2016), periodo in cui la ### conservava lo stato di coscienza, fino all'aggravarsi delle sue condizioni ed il sopraggiungere dello stato di coma (08.06.2016) e quindi per 7 giorni; intervallo temporale, questo in cui la vittima si trovava in condizioni di infermità legate al non adeguato atto medico ricevuto e che la stessa percepiva la gravità delle sue condizioni e l'ineluttabilità dell'avvicinarsi dell'evento morte.
La quantificazione di tale danno deve essere fatta in applicazione delle ### di ### 2024, relative al danno non patrimoniale terminale, e prendendo in considerazione il periodo dal 01.06.2016 al 08.06.2016 - dal ricovero allo stato di coma - vengono riconosciuti € 5.000,00 per i primi tre giorni ed ulteriori € 4.634,00 dal giorno 4 al giorno 7, per un totale risarcitorio per tale voce di danno di € 9.634,00 in favore degli eredi.
Tale somma, inoltre, deve essere suddivisa nella misura di 1/3 in favore del marito e 2/3, da suddividere in parti uguali tra tutti e 4 i figli della ### Parte ricorrente domandava, inoltre, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quale azionato iure proprio, nella qualità di coniuge e figli di ### Tale istanza necessita tuttavia una verifica preliminare in ordine alla effettiva titolarità attiva riferibile solo ai soggetti che provino - anche in termini presuntivi - esistenza e consistenza dei legami affettivi invocati quali titolo risarcitorio. Ebbene, come chiarito, in atti sussiste la prova della titolarità del rapporto parentale con la de cuius degli attori figli della compianta ### e del marito della stessa (cfr. all da 7 a 13 prod attorea, estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, n. 4 cert. di nascita nonché stato famiglia al decesso e stato di famiglia integrale), non ignora questo Giudice, che l'azione esperita è volta a ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019). Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. ### di legittimità ha specificato in merito che la facoltà di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass. 21230/2016 Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 Cass 21230/2016n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.); si ritiene, quindi, la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto marito - moglie e genitore-figlio, ove compiutamente allegata, possa essere acquisita in via presuntiva.
Tutto quanto innanzi posto, la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale, spiegata dal marito e dai figli della de cuius ### è fondata e deve essere accolta con i limiti di seguito indicati in applicazione delle indicazioni delle ### del 2024 quali elaborate dal ### di ### precisando quanto segue.
In relazione al parametro della convivenza: è presente in atti documentazione relativa alla residenza della de cuius in vita e degli attori, da cui si evince la convivenza con #### e ### con la de cuius (cfr. cert. stato famiglia integrale con residenza all. 12 prod attorea).
In relazione al parametro della residualità affettiva: la famiglia è ancora composta dal marito e 4 figli con conseguente attribuibilità di zero punti anche per tale voce tabellare.
In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva”: ( punto E delle tabelle milanesi e per il quale è prevista la attribuibilità di un massimo di 30 punti) atteso che le prove orali pur articolate dai ricorrenti avevano carattere valutativo e generico e pertanto non potevano ritenersi ammissibili in questa sede (e comunque considerato che per come articolate non sarebbero state ex se idonee a sorreggere la valutazione di cui al capo E delle ### di ### 2024);.
In base agli elementi valutativi innanzi esplicitati ed in applicazione dei richiamati criteri tabellari, per #### sono configurabili punti 52 di cui: 18 per l'età della vittima primaria (56), 18 punti per l'età dell'istante vittima secondaria (59); 16 punti per la convivenza; 0 per la presenza di più tre superstiti del nucleo familiare originario; 0 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 203.372,00.
Per quanto concerne #### sono configurabili 40 punti, di cui: 18 per l'età della vittima primaria (56), 22 per l'età dell'istante vittima secondaria (33); 0 per la convivenza; 0 per la presenza di più tre superstiti del nucleo familiare originario; nessun punto per la qualità ed intensità della relazione affettiva; considerato il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 156.440,00. #### sono configurabili punti 40, di cui: 18 per l'età della vittima primaria (56), 22 per l'età dell'istante, vittima secondaria (36); 0 per la convivenza; 0 per la presenza di oltre tre superstiti del nucleo familiare originario; nessun punto per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3.911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 156.440,00 #### sono configurabili 58 punti, di cui: 18 per l'età della vittima primaria (56), 24 per l'età dell'istante, vittima secondaria (23); 16 per la convivenza; 0 per la presenza di oltre tre superstiti del nucleo familiare originario; nessun punto per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3.911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 226.838,00 #### sono configurabili 58 punti, di cui: 18 per l'età della vittima primaria (56), 24 per l'età dell'istante, vittima secondaria (22); 16 per la convivenza; 0 per la presenza di oltre tre superstiti del nucleo familiare originario; nessun punto per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato il valore punto (€ 3.911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 226.838,00.
In ordine alla domanda di risarcimento del danno da perdita chance di sopravvivenza, la stessa è assorbita, visto il riconoscimento del pieno nesso di causalità e la conseguente liquidazione dei danni già quantificati. ### alla domanda di risarcimento per lesione del diritto di autodeterminazione per mancanza di una adeguata informazione circa l'intervento a cui era stata sottoposta la ### deve osservarsi che parte attrice lamentava che i sanitari operanti presso la struttura convenuta non avevano adeguatamente informato la stessa e suoi familiari in merito ai gravi rischi connessi alle reali condizioni cliniche ed alla pratica chirurgica da operare.
A ciò doveva aggiungersi che, così come avvalorato anche dai ### nel consenso informato dell'intervento chirurgico presso l'### dei ### pur presente in atti in forma scritta, non è decifrabile la data di sottoscrizione da parte della paziente.
Ebbene in ordine alla richiesta di risarcimento danni per lesione del diritto di autodeterminazione la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr. Cass. 28985/2019) come il consenso informato costituisca, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario nonché un diritto fondamentale della persona. Questo, infatti, ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, nell'eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla; e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (v. per tutte Cass. 16.10.2007 21748). ### la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ciò posto, al diritto al consenso informato corrisponde l'obbligo del medico (di fonte contrattuale o comunque correlato ad analoga obbligazione ex lege che insorge dal cd. "contatto sociale") di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative (cfr amplius Cass. n. 28985/2019 e da ultimo ###/2023 e Cass. 28974/2024 ). Tuttavia, il Giudice di legittimità ha altresì chiarito che nel caso in cui un soggetto agisca in giudizio sul presupposto che l'atto medico sia stato compiuto senza un consenso consapevolmente prestato, richiedendo il risarcimento del danno alla salute, deve necessariamente allegare e dimostrare che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato (cfr. Cass. ###/2018; Cass. n. 9887/2020, Cass. n. 17322/2020; Cass. 1936/23 e da ultimo Cass. n. 5631/23; Cass. n. 17649/24 28974/2024 e Cass. n 38/2025). Ed infatti, in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili, va da sé che la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé (cfr. Cass. 17649/2024). Ed infatti deve essere il paziente stesso ad allegare e dimostrare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico, circostanza la cui “prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (cfr., ancora Cass. 1936/23). Ciò in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., per la quale è colui che assume di essere danneggiato a dover dimostrare la sussistenza del pregiudizio per il quale domanda il risarcimento, dovendosi escludere ogni possibile automatismo che conduca a configurare l'assenza di consenso informato come danno in re ipsa, che prescinde dall'allegazione delle conseguenze negative che potrebbe aver determinato.
Ed allora, atteso che: 1) sebbene non sia decifrabile la data della sottoscrizione da parte della ### ( CTU pag. 16) un consenso scritto ed esaustivo veniva firmato dalla paziente; 2) parte attrice si duole solo genericamente nel proprio atto introduttivo dell'assenza di una completa informazione, da parte dei sanitari che la ebbero in cura circa la tipologia delle pratiche mediche che misero in atto e delle loro possibili conseguenze, senza tuttavia provare, o chiedere di provare con ogni mezzo che, se adeguatamente informata circa le possibili conseguenze, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento (ciò anche tenuto conto che si trattava di un intervento necessario eseguito in una struttura di alta specializzazione): consegue che alcun risarcimento potrà essere corrisposto per l'omessa insufficiente acquisizione del consenso, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata. ### all'esame della domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativo alla perdita reddituale giova osservare osservare quanto segue.
La Suprema Corte, ha chiarito che tale danno deve essere risarcito mediante la liquidazione di una somma da calcolarsi “ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima”, la liquidazione presuppone, l'allegazione e la prova della perdita reddituale subita (cfr. Cass. 28988/2020).
Non ignora la scrivente che il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa.
Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito» (Cass. 21988/2019 15737/2018; Cass. 11361/2014).
Alla luce delle coordinate giurisprudenziali sopra riportate, deve osservarsi che nella fattispecie sottoposta al nostro esame, a fronte di una generica richiesta di risarcimento per tale posta di danno, nulla potrà essere riconosciuto, in quanto dall'esame dell'istruttoria è emerso che parte istante, non ha allegato documentazione idonea a suffragare l'esistenza di una reale flessione reddituale in relazione causale con l'evento morte.
Esaurite la disamina delle domande risarcitorie, in relazione a quelle accolte, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ###, alla data del verificarsi del sinistro (16.06.2016) e rivalutata anno per anno in base all'indice ### fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Occorre esaminare, altresì, la pretesa risarcitoria degli attori, relativa ai danni patrimoniali per le spese funerarie. Ebbene, depositata agli atti vi è la fattura per il servizio funebre (cfr. all. 1 alla II memoria istruttoria di parte attrice) che dimostra l'esborso di € 2.600,00; la fattura è intestata a ### Tali somme configurano una perdita economica direttamente riconducibile alla responsabilità della ### dei ### Per l'effetto, anche a domanda risarcitoria risarcimento del danno patrimoniale va dunque accolta in favore di ### (cfr. Cass. n.11684 del 2014). Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali dall'evento al soddisfo.
In ordine alle spese di lite, nei rapporti tra parte attrice e ### dei ### si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della sesta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione), del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M.147/2022. Su tali somme deve essere applicato un aumento del 30% ex art 4 comma ii del dm cit per la difesa di più parti con medesimo disegno defensionale (unico aumento attesa la piena omogeneità del contenuto difensivo); aumento che viene tuttavia annullato per una pari compensazione dovuta al rigetto della domanda di risarcimento della domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ( cfr Cass. 6486/25; ###/2024; Cass 18929/2024). In ordine alla base di calcolo si osserva quanto segue: le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari (Cfr da ultimo Cass. n. 10367 del 17 aprile del 2024 e conforme ### 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983); ciò dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c. (ex multis, ### 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962, Rv. 254645 - 01); tale consolidata conclusione è oggi confermata dall'art. 4, comma 4, d.m. 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto (rectius del relativo decisum, cfr Cass 10367 cit e n. 26614 del 21/12/2016).
Nei rapporti tra gli attori e la convenuta ### 1 Centro, attesa la gravità della vicenda umana occorsa alla propria congiunta, moglie e madre, nonché la natura specialistica degli accertamenti necessari a far luce sull'assenza di responsabilità della convenuta, sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese tra parte attrice e l'### 1 Centro (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26/06/2018, n. 16828 da ultimo 17240/2023 secondo la quale: “la peculiarità della vicenda umana trattata rende ingiustificata la condanna alle spese non risultando possibile disgiungere la valutazione di soccombenza dalla considerazione della piena legittimità e umana comprensibilità della loro iniziativa processuale al fine dell'accertamento delle cause della grave lesione patita dalla minore e delle relative responsabilità …”).
Spese di CTU definitivamente ed integralmente a carico della #### PQM ### di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede: - Accoglie per quanto di ragione la domanda, quale spiegata iure hereditatis dagli attori e condanna l'### dei ### - ### - CTO al pagamento in favore di ### in proprio e quale procuratore speciale di ##### e ### di € 9.634,00; sulle somme de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (14/06/2016) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ### - Accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice, quale spiegata iure proprio, e condanna l'### dei Colli” ### - ### - ###.IVA ### al pagamento: • in favore di ### di € 203.372,00; • in favore di ### quale procuratore speciale di ### di € 156.440,00; • in favore di ### quale procuratore speciale di ### di € 156.440,00; • in favore di ### quale procuratore speciale di ### di € 226.838,00; • in favore di ### quale procuratore speciale di ### di € 226.838,00; sulle somme de quibus decorrono interessi compensativi ad un tasso dell'0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (14/06/2016) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ### - Accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e condanna l'### dei ### - ### - ###.IVA ### al pagamento in favore di ### quale procuratore speciale di ### della somma di € 2.600,00 per danni patrimoniali, su tale somma decorrono interessi legali codicistici dall'evento (14.06.2016) al soddisfo; - Rigetta le residue domande attoree; - Condanna l'### dei Colli” ### - ### - ###.IVA ### al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario; spese che liquida in € 22.457,00 per compensi professionali, € 545,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed ### se dovute, come per legge; - Rigetta la domanda nei confronti dell'ASL ####. IVA ###; - Compensa le spese tra parte attrice e l'### 1 ###. IVA ###; - Spese di CTU definitivamente a carico dell'### dei Colli” ### - ### P.IVA ###.
Napoli, 7 ottobre 2025 Il Giudice dott.
causa n. 26797/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Console Francesca