blog dirittopratico

3.666.396
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 807/2023 del 24-10-2023

... 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. ### del Docente. Ha, in proposito, osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero”. La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. ### all'udienza del 24.10.2023 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente ### nella causa iscritta al n. R.G. 935/2023 TRA ########################### rappresentati e difesi come in atti dagli avv.ti ### della ##### ricorrenti ###.I.M., Ministero dell'### e del ### in persona del ministro in carica p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417- bis c.p.c. dalle dott.sse ### e ### funzionari in servizio presso l'USR per la ### - A.T. di Bergamo.  resistente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023
OGGETTO: ###: come in atti e verbali di causa *** Con ricorso depositato in data ### ritualmente notificato, i docenti ########################### agivano in giudizio contro il Ministero dell'### innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del ### per ivi sentire accertare e dichiarare il loro diritto ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la ### elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per il servizio prestato presso vari istituti nella provincia bergamasca con contratti a termine; con conseguente condanna dell'### convenuta al pagamento in loro favore, della somma di € 500,00 per ciascuno a.s. tramite la cd. ### del Docente. 
Parte ricorrente, in particolare, lamentava la violazione, da parte del Ministero convenuto, del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato (### 18 maggio 2022 causa C-450/21), nel non riconoscere ai lavoratori a termine la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali - cd. la c.d. ### elettronica del Docente ex art. 1, co. 121 L. n. 107 del 2015. 
Si costituiva in giudizio il Ministero dell'### contestando fermamente quanto ex adverso sostenuto ed argomentato; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023 insisteva, pertanto, per l'integrale rigetto delle avverse pretese, considerato il corretto agere dell'### in linea con la normativa europea in punto di non discriminazione tra i lavoratori; eccepiva la parziale prescrizione delle somme richieste e, preliminarmente, la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda. 
Il Giudice, all'odierna udienza, fissata con le modalità della trattazione scritta, esaminate le note pervenute e acquisita la documentazione richiesta, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, definiva il giudizio con motivazione contestuale. 
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto entro i limiti di seguito indicati.  *** 
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità formulata dal Ministero convenuto dal momento che gli aa.ss. per i quali si richiede il beneficio sono evincibili dalla documentazione prodotta (v. diffide e stato matricolare agli atti, in parte acquisiti per ordine del giudice a chiarimento e razionalizzazione delle produzioni già operate). 
Quanto al merito, si condivide pienamente l'iter argomentativo di cui alla recente ### Trib. Bergamo n. 67/2023 che di seguito si ripropone nei suoi passaggi salienti. 
A norma dell'art. 1, co. 121, L. n. 107/15 “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023 software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. 
I successivi D.P.C.M. del 23.09.2015 e del 28.11.2016, nell'identificare i “beneficiari della carta”, hanno chiarito che la platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” - art. 3. 
Sulla base di tale disposizione, il Ministero ha negato al ricorrente la ### del Docente, in quanto titolare di contratto a termine negli aa.ss. per i quali p stato richiesto il beneficio. 
Sulla questione oggetto del contendere, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023 quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico… un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.  ### il Consiglio ricorrerebbe un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione; canone che risulterebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. 
Sulla base di tali argomentazioni, il Consiglio di Stato ha concluso affermando “il dirittodovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso… Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023 docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.  ### di Stato ha, poi, ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, co. 121 ss. L. n. 107/2015; il Collegio è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs.  n. 165/2001 (T.U. ###), la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. 
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del ### di riferimento “pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023 ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.  n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”. 
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'### a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato. 
La Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. ### del Docente. 
Ha, in proposito, osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero”. 
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023 trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. 
Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. 
Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla ### e sconfessando la tesi del Ministero - secondo cui la cd. ### del Docente non sarebbe correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico (e, pertanto, non rientrerebbe tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato) - non si può dubitare della riconducibilità della cd.  ### del Docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato e, conseguentemente, “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale” (punto 43, ordinanza citata). 
Avverso l'attribuzione della ### del Docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023 tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. 
In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della ### richiamata, deve disapplicarsi l'art. 1 della L.  107/2015 (i D.P.C.M. del 23.09.2015 e del 28.11.2016, applicativi di tale disposizione, sono stati nelle more della decisione della ### annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della cd. ### del Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato. 
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va affermato, quindi, che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto tra docente e MIM non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la ### Nel caso di specie, si osserva che i docenti ricorrenti, per gli anni per i quali chiedono la concessione del beneficio hanno prestato in concreto attività lavorativa per la quasi totalità dell'anno scolastico presso vari istituti scolastici della ### sul punto si veda la documentazione prodotta dal ricorrente (contratti di lavoro e diffide in atti) e lo stato matricolare depositato dalla parte convenuta al doc. 1.  ### convenuto, infatti, non ha allegato né provato alcun concreto elemento che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato ormai divenuta fatto notorio per effetto del contenzioso che ruota intorno al diverso trattamento degli uni e degli altri. Le varie previsioni in tema di formazione del personale docente - l'art. 282 d.lgs n. 297/1994, l'art. 28 ### 4.8.1995 ###, gli artt. 63 e 64 ### 27.11.2007 ### - non operano, peraltro, alcuna ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023 differenziazione al riguardo sulla base della natura a tempo determinato ovvero indeterminato del contratto di lavoro. 
Gli argomenti spesi dal Ministero per contestare la sussistenza degli altri presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4, d'altronde, non si reputano decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle raggiunte dalla Corte di Giustizia. 
È vero che la ### consente acquisti di beni durevoli e che l'incremento delle competenze derivante dai vari impieghi della medesima è destinato ad esplicare i suoi effettivi positivi sul servizio scolastico nel corso dell'intera vita lavorativa del docente ed è astrattamente condivisibile la considerazione che un tale “ritorno” a lungo termine dell'investimento non è oggettivamente possibile per un docente a termine, tuttavia, l'erogazione del bonus con cadenza annuale e all'inizio dell'anno scolastico, rende evidente che, nelle intenzioni del legislatore, la ricaduta formativa degli acquisti che possono essere realizzati con la carta docente è messa in conto già nel medesimo anno scolastico e ciò consente di configurare comunque un “ritorno” dell'investimento anche per il docente a termine, quantomeno per quello che abbia un contratto fino al termine delle lezioni, come i ricorrenti. 
La natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro o l'esistenza di un termine, peraltro, non sono affatto garanzia rispettivamente di lunga durata o, al contrario, di brevità della relazione lavorativa; a tal proposito, non si può dimenticare, infatti, che la permanenza in servizio del docente a tempo indeterminato percettore del bonus non è affatto certa, potendo questi trovarsi già verso il termine della sua carriera o in procinto di cogliere altre opportunità di lavoro. Analogamente, il sistema di reclutamento dei docenti consente spesso al docente a termine di essere più o meno rapidamente immesso in ruolo.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023
Il fatto che il docente sia a termine, dunque, non appare certo idoneo ad evocare l'esistenza di una ragione oggettiva di trattamento differenziato rispetto a tale vantaggio finanziario legato alla formazione e si rivela costituire esso stesso il reale motivo della disparità di trattamento. 
A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (Cass. n. ###/2019). 
Alla luce di quanto esposto in merito alla configurabilità di un'ingiustificata disparità di trattamento tra parte ricorrente e i docenti di ruolo, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea, infatti, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”. 
Una volta disapplicata la parte dell'art. 1 co. 121 L. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, la doverosa applicazione anche a parte ricorrente della restante parte della norma conduce ad affermare il suo diritto a percepire l'importo di € 500,00 nelle forme della cd. ### negli aa.ss. dedotti in giudizio e a qualificare ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023 la mancata attivazione della ### in suo favore come inadempimento al corrispondente obbligo del Ministero convenuto.  ### deve essere, dunque, condannato non al pagamento diretto di € 500,00 per ogni anno scolastico, bensì ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della ### ed accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, co 121, L. n. 107/2015) dalla quale conseguirebbe una discriminazione al contrario. 
Solo per completezza si ricorda che nelle more del giudizio lo Stato italiano per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15 d.l. 69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, va in ogni caso evidenziato che si tratta sicuramente di una disposizione che rende evidente che il beneficio della carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro. 
Va, tuttavia, precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del 28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023 senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. 
Urge un'ulteriore importante osservazione in punto di prescrizione.  ### in parte qua sollevata dal Ministero è fondata parzialmente per alcuni docenti: trova applicazione nel caso di specie la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico. Infatti, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato “### della carta” dispone quanto segue: “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. 
La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. 
Ebbene, dalla chiara lettura della norma richiamata appare evidente che ‘'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo; la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### per l'anno scolastico successivo; in ogni caso, ogni anno scolastico la ### viene ricaricata dell'importo di € 500,00.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023
Ciò significa che l'importo in esame viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. 
In atti non risulta alcuna valida lettera di messa in mora antecedente al deposito dei vari ricorsi poi riuniti (deposito avvenuto nel mese di gennaio 2023 per tuti i procedimenti), che, pertanto, rappresenta il primo atto interruttivo della prescrizione valido, cosa da cui discende la prescrizione dei crediti anteriori a gennaio 2018.  ###. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un termine di decadenza. 
Ebbene, leggendo l'articolo 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 non può esservi dubbio che il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121 in relazione al bonus previsto per l'a.s. 2017/2018 fosse il 30 novembre 2017 - ivi previsto come primo giorno in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma - e che il termine ultimo per usufruire dell'importo ( che, in base all'art. 6, sembra essere la conclusione dell'a.s. successivo) non è altro che un termine di decadenza suscettibile di determinare l'estinzione per mancato esercizio del diritto già sorto ed esercitabile sin dal 30 novembre 2017. 
Il dies a quo del termine di prescrizione del diritto che la presente decisione accerta in capo a parte ricorrente per l'a.s. 2017/2018 non ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023 può che essere identificato, dunque, nella data del 30 novembre 2017 in cui avrebbe potuto far valere la disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo. 
Considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalle diffide depositate in atti, i crediti relativi agli anni scolastici sino all'a.s. 2017/18 risultano effettivamente prescritti (v.  in tal senso Tribunale Torino sez. V, 25/01/2023, n. 145) per quei docenti che hanno richiesto il beneficio anche per quell'anno scolastico, ovvero, ########### (per quest'ultimo manca diffida agli atti e il primo atto interruttivo è rappresentato dalla notifica del ricorso giudiziario). Per i docenti indicati le diffide agli atti sono state inoltrate al Ministero tra febbraio e giugno 2023. 
Per tutti gli altri docenti non è intervenuta alcuna prescrizione (sia considerando la diffida agli atti che la data di notifica del ricorso). 
In definitiva, ai ricorrenti spetterà l'emolumento richiesto tramite la ### del ### (o equipollente) per i seguenti aa.ss.: ### dal 2019/2020 al 2022/2023; ### dal 2021/2022 al 2022/2023; ### dal 2018/2019 al 2021/2022; ### 2019/2020 e 2022/2023; ### dal 2019/2020 al 2022/2023; ### dal 2018/2019 al 2022/2023; ### dal 2019/2020 al 2020/2021; ### 2022/2023; ### dal 2018/2019 al 2022/2023; ### dal 2019/2020 al 2022/2023; ### 2018/2019; ### dal 2020/2021 al2022/2023; ### dal 2020/2021al 2022/2023; ### dal 2020/2021 al2022/2023; ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023 ### dal 2018/2019 al 2022/2023; ### dal 2018/2019 al 2022/2023; ### dal 2018/2019 al 2020/2021; ### dal 2020/2021 al 2022/2023; ### dal 2019/2020 al 2022/2023; ### dal 2020/2021 al 2022/2023; ### dal 2021/2022 al 2022/2023; ### dal 2018/2019 al 2020/2021; ### 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023; ### dal 2018/2019 al 2020/2021; ### dal 2018/2019 al 2022/2023. 
In definitiva, la domanda attorea può esser accolta entro i termini appena esposti. 
Le spese di lite si compensa per un quarto stante la parziale prescrizione delle richieste per alcuni docenti come sopra rimessa; la restante parte, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto dei docenti ricorrenti ad ottenere la ### del ### per l'importo di € 500,00 annui e condanna il Ministero dell'### e del ### a mettere a disposizione dei ricorrenti detta ### (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge e limitatamente ai seguenti aa.ss.: - ### dal 2019/2020 al 2022/2023; - ### dal 2021/2022 al 2022/2023; - ### dal 2018/2019 al 2021/2022; - ### 2019/2020 e 2022/2023; - ### dal 2019/2020 al 2022/2023; ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023 - ### dal 2018/2019 al 2022/2023; - ### dal 2019/2020 al 2020/2021; - ### 2022/2023; - ### dal 2018/2019 al 2022/2023; - ### dal 2019/2020 al 2022/2023; - ### 2018/2019; - ### dal 2020/2021 al2022/2023; - ### dal 2020/2021al 2022/2023; - ### dal 2020/2021 al2022/2023; - ### dal 2018/2019 al 2022/2023; - ### dal 2018/2019 al 2022/2023; - ### dal 2018/2019 al 2020/2021; - ### dal 2020/2021 al 2022/2023; - ### dal 2019/2020 al 2022/2023; - ### dal 2020/2021 al 2022/2023; - ### dal 2021/2022 al 2022/2023; - ### dal 2018/2019 al 2020/2021; - ### 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023; - ### dal 2018/2019 al 2020/2021; - ### dal 2018/2019 al 2022/2023; 2) compensa per un quarto le spese di lite condanna il Ministero dell'### al pagamento della restante parte che si liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice del #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023

causa n. 935/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Lapenta Raffaele, Inzucchi Giuseppina

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32945/2022 del 09-11-2022

... di riformare in tema la pronuncia di primo grado in senso più sfavorevole all'### appellante non incontra alcun limite nel divieto giudice dell'appello di reformatio in peius della decisione ai danni dell'appellante, operante ogni qualvolta l'appellato che sia rimasto parzialmente soccombente in esito al giudizio non abbia a sua volta proposto impugnazione incidentale" (così a p. 12, 1° §, della sentenza 9 di 12 gravata). Ne segue l'inammissibilità del motivo alla stregua del principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 359/2005, ribadito in motivazione espressa, non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017. Tale principio è nel senso che "Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25937/2019 R.G. proposto da: ####, domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ### (CF: ###) - Ricorrente - ###, elettivamente domiciliato in #### 20, presso lo studio dell'avvocato ### (CF: ###) rappresentato e difeso dall'avvocato #### (CF: ###) - Controricorrente - avverso la sentenza di CORTE D'### n. 1657/2018 tO depositata il ###.  4 ig,3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal ####: 1. I fatti di causa sono così si ricavano dalla sentenza impugnata. - L'### costituita in data ###, ora ### dei ### (di seguito la: "###, odierna ricorrente), svolgente l'attività di ### di formazione e corsi di aggiornamento professionale, in data 10 marzo 1999 stipulò con il Comune di ### (di seguito: "il Comune", odierno resistente), un contratto di locazione, di durata ventennale, dell'immobile sito in località ### da adibire esclusivamente a locale per lo svolgimento di corsi professionali. Il canone complessivo, convenuto di C 45.861,37, era pari alla somma occorrente per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile locato, giusto elenco dei lavori facente parte integrante dello stesso contratto. Eseguiti i lavori stabiliti, fu accertata dall'### la conformità e l'agibilità dei locali, tant'è che, ottenuto l'accreditamento e la certificazione di qualità ### dal 2000 al 2008, in detti locali sono state svolte azioni formative, regolarmente autorizzate.  2. A seguito di una verifica mirata da parte dell'### A.V.C. della Provincia di ### nell'anno 2008 venne rilevata l'inadeguatezza di detta sede e, quindi, di fatto, venne meno la sua conformità rispetto al possesso dei requisiti previsti dal D.M.  166/2001 sull'accreditamento del centro per l'espletamento delle attività formative. Tale situazione fu portata a conoscenza del locatore con nota del 29-4-2008, e reiterata con nota del 15-7-2009, con la quale si sollecitava ancora un sopralluogo da parte di tecnici dell'Ente per la verifica dello stato dell'immobile e dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuare, al fine di vedersi riconoscere e rinnovare la certificazione di accreditamento della sede.  3. Dopo continue e reiterate richieste, in data ###, il tecnico del Comune di ### all'uopo incaricato, redigeva relazione 2 di 12 tecnica del sopralluogo effettuato, nella quale rilevava lo stato di inagibilità dei locali, ormai non più utilizzati da circa quattro anni, evidenziando che la struttura necessitava di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, primo fra tutti, dell'allacciamento alla rete fognaria di recente realizzazione. 
Nonostante detta relazione - si legge questa volta nel ricorso - il Comune non procedette alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, venendo meno all'obbligo di cui all'art.  1575 e ss. c.c., e non consentendo così l'utilizzo della cosa locata secondo l'uso convenuto, con grave danno del conduttore che, dal 2008, non ha più potuto svolgere i corsi di formazione per l'impossibilità di aderire ai bandi pubblicati dalla ### non avendo più potuto chiedere e ottenere l'accreditamento per l'inadeguatezza della sede.  4. Il giudizio di primo grado. - L'### instaurò il giudizio 5561/2014 R.G. nanti al Tribunale di ### chiedendo che al locatore fosse ordinata l'esecuzione dei lavori necessari, nonché il risarcimento dei danni subiti, quantificati in C 596.811,00, in esso comprese anche le mensilità di canone già anticipate. ### si costituì in giudizio contestando ogni assunto di parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda e in via subordinata, per il caso di accoglimento anche parziale della stessa, il riconoscimento della responsabilità prevalente e/o concorrente dell'### nella causazione dei danni per omessa custodia del bene, con conseguente riduzione del preteso risarcimento in proporzione della colpa accertata. Venne quindi ammessa ed espletata ### al fine di accertare lo stato dei luoghi e la necessità o meno degli interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile locato. Con successivo ricorso, rubricato al n. 124/2016 R.G., il Comune chiese che fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto di locazione per la non osservanza da parte dell'### del termine essenziale per la 3 di 12 realizzazione dei lavori per come convenuti con lo stesso contratto di locazione.  5. La sentenza di primo grado. - Disposta la riunione dei due procedimenti, con sentenza n. 162/2017 in data ### il Tribunale di ### così decise: nel giudizio n. 5561/2014, accertò che il Comune di ### in qualità di locatore, era tenuto ad effettuare i lavori di manutenzione straordinaria richiesti dalla ricorrente, e per l'effetto, condannò il Comune stesso ad effettuare i lavori indicati nella ### con relativo computo metrico e dettagliati in parte motiva della sentenza. Nel giudizio n. 124/2016, rigettò la domanda, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.  6. Il giudizio di secondo grado. - Avverso la sentenza di cui al punto che precede l'attuale ricorrente propose impugnazione, deducendo la sua erroneità per i seguenti motivi: (1) mancato riconoscimento del danno derivante dall'affermato inadempimento degli obblighi gravanti sul locatore ex art. 1576 c.c.; (2) errata determinazione del danno in C 3.500,00, deducendo che, nonostante fosse stata accertata e affermata la responsabilità di cui agli artt. 1575 e 1576 c.c. a carico del locatore, nella determinazione del danno, il giudice non avesse tenuto conto: ### in primo luogo del fatto che il canone locativo era stato già anticipato e quindi corrisposto anche per tutto il periodo in cui il locale era stato inagibile. E, avuto conto alla somma incamerata dal Comune per la realizzazione dei lavori eseguiti ai fini dell'agibilità del locale, il canone era stato convenuto in C 2.298,50 per ogni anno (il cui importo doveva essere rivalutato e maggiorato per interessi), e, quindi, alla data della decisione erano maturate 8 annualità corrisposte, o meglio anticipate, senza la sinallagmatica prestazione del godimento del bene. Pertanto, veniva chiesta la riforma sul punto della sentenza di primo grado, con l'affermazione che il Comune doveva essere condannato a corrispondere la somma di C 20.686,50, pari a 9 annualità del canone inutilmente anticipato, 4 di 12 a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità da inadempimento contrattuale, oltre a quelle che sarebbero venute a maturare per il protrarsi dell'inadempimento contrattuale da parte dell'Ente, che, all'atto della presentazione del gravame, non aveva ancora adempiuto all'ordine di cui nella sentenza gravata; ### inoltre, secondo l'odierna ricorrente, il giudice di primo grado aveva omesso di considerare il mancato guadagno conseguente all'impossibilità di svolgere i corsi di formazione, che poteva essere equamente calcolato utilizzando l'introito medio degli anni pregressi e pari ad C. 7.380,00 al mese per 79 mesi, ossia anni: 6 - mesi 9 dal 29 aprile 2008 al 30/11/2014, nonché per gli anni successivi. Di conseguenza, l'odierna ricorrente lamentavaa l'erroneità della sentenza nella parte in cui dichiarava che non era stata data prova del danno subìto, mentre, almeno sotto il profilo della perdita di chance, si sarebbe dovuto tenere conto degli introiti che l'### avrebbe incamerato nell'esercizio dell'attività di formazione. ### stata impedita a svolgere detti compiti per colpa del comportamento omissivo del Comune non poteva rimanere senza conseguenze risarcitorie, per cui veniva denunciata anche una contraddittorietà della pronuncia di primo grado nella parte in cui, affermata la responsabilità dell'Ente per inadempimento contrattuale, si era omesso poi di determinare anche equamente i danni subiti prendendo come parametri gli introiti realizzati dall'### negli anni in cui i locali erano agibili. Quanto al secondo motivo di gravame, veniva dedotta l'erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui essa aveva determinato il danno subìto dall'appellante nella misura di C 3.500,00, deducendo che il giudice, nel prendere come parametro di valutazione il contratto di fornitura intervenuto con la soc. coop. ### per l'utilizzo della struttura per la durata di 10 anni a decorrere dal 20 giugno 2003, era incorso in errore, sia nel calcolare l'importo, sia, e soprattutto, nell'interpretazione del contratto, che, all'art. 3, 5 di 12 stabiliva "un importo di C 700,00 per ogni ambiente, oltre iva, messo a disposizione della ###. E, considerato che all'art. 1, lett. c) veniva stabilita la messa a disposizione della ### di ben 7 locali, l'importo dovuto era di 4.900,00 euro mensili (7x 700,00) per come stabiliva ancora il successivo art. 4. Inoltre, essendo la durata di tale contratto di anni 10, dal mese di giugno 2008 e fino al mese di giugno 2013, erano maturate ben 60 mensilità, pari ad C 294.000,00. Per cui il mancato utile derivante dall'interruzione dell'esecuzione di tale contratto avrebbe dovuto essere pari ad C 294.000,00 e non ad C 3.500,00, per come erroneamente stabilito il giudice di prime cure. Pertanto, anche sul punto veniva chiesta la riforma della sentenza di primo grado, con la determinazione di tale voce di danno in C 294.000,00 e, quindi, con la condanna dell'Ente responsabile al pagamento di detta somma, oltre agli interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo. Con comparsa di costituzione in appello, il Comune di ### nel contestare l'appello principale, spiegò a sua volta appello incidentale, deducendo 5 motivi di censura riconducibili in primo luogo alla mancata richiesta di dichiarare risolto ab origine il contratto di locazione intervenuto tra l'### e l'Ente per mancata osservanza del termine essenziale, oltre che per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile all'Ente, per errata interpretazione dell'accordo contrattuale e per ingiustizia della decisione.  7. La sentenza di secondo grado. - Con la sentenza oggetto di ricorso la Corte di Appello di ### ha rigettato l'appello incidentale del Comune e accolto parzialmente l'appello principale dell'### con la condanna del Comune di ### al pagamento in favore dell'### della somma di C 25.200,00, a titolo di risarcimento danni, somma già rivalutata all'attualità, calcolata sulla base di un canone mensile di C 2.800,00 (4 locali x C 700) e per nove mesi, sull'assunto che il contratto intervenuto tra l'### e la ### sarebbe venuto comunque a cessare nel settembre 2009.  6 di 12 8. #### dei ### ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di ### 9. Il pubblico Ministero non depositato le proprie conclusioni.  10. Parte ricorrente ha ritualmente depositato memoria.  ###: 1. Il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 434, punto I, e dell'art. 436 c.p.c., in relazione all'art. 360, punto 3, c.p.c." - La ricorrente censura la decisione della Corte territoriale lamentando che essa sarebbe incorsa in un vizio di ultra-petizione, in violazione dell'art 112 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto di rinvenire, nella comparsa di risposta con appello incidentale dell'odierna resistente, un motivo implicito di appello incidentale relativo alla quantificazione del danno. 
In realtà - deduce la ricorrente - l'odierno resistente, nello spiegare appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, si sarebbe limitato a riproporre tutte le censure già eccepite in primo grado, finalizzate a dimostrare come il contratto di locazione dovesse essere dichiarato risolto di diritto ab origine per la mancata osservanza del termine essenziale previsto nel contratto per la realizzazione dei lavori necessari convenuti da parte del conduttore. Nulla sarebbe stato invece dedotto dal Comune in merito alla quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado, né in relazione all'interpretazione del contratto di locazione e alla sua durata. 
Parimenti, nulla sarebbe stato dedotto dal Comune in merito all'interpretazione del contratto di fornitura intervenuto tra l'associazione ### dei ### e la ###, che il giudice di primo grado ha posto a fondamento della quantificazione del danno riconosciuto all'odierno ricorrente. Sicché la Corte avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. nel momento in cui ha ritenuto di attribuire 7 di 12 valenza di appello incidentale ad una generica eccezione dell'odierna resistente non qualificabile a tale titolo.  2. Il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione dell'art. 1363 c.c. in relazione all'art. 360, punto 3, c.p.c., per errata interpretazione del contratto". - La ricorrente censura la decisione della Corte territoriale in relazione alla lamentata erronea interpretazione del contratto di fornitura con ###, con conseguente violazione dell'art. 1363 3. Il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione, per mancata applicazione, dell'art. 1223 c.c., in relazione all'art. 360, punto 3, c.p.c." - La ricorrente censura la decisione della Corte territoriale quanto alla determinazione del risarcimento del danno per il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1575 c.c., e cioè per la mancata manutenzione straordinaria dell'immobile locato tale da consentirne l'uso a cui era destinato, risarcimento quantificato dalla Corte nell'importo di euro 25.200,00 disponendo che tale somma fosse "già rivalutata all'attualità". Sul punto il ricorrente rimarca come, trattandosi di risarcimento da inadempimento contrattuale, e quindi di un'obbligazione di valore, l'importo dovuto va determinato calcolando la rivalutazione dal giorno di maturazione del credito fino alla sua liquidazione.  4. Quanto al primo motivo di ricorso. - Il primo motivo assume come oggetto di critica la motivazione della sentenza impugnata (a p. 7 del ricorso) solo per due parti estrapolate e non nella sua interezza. 
Sgicché la critica non risulta parametrarsi all'effettiva complessiva motivazione risultante a quella pagina, che ha il seguente tenore: "Cionondimeno, osserva la Corte sempre a tale riguardo (e cioè con riferimento all'appello incidentale del Comune, n.d.r.) che, in sede di concreta rideterminazione del danno debba tenersi conto anche dei rilievi correttamente sollevati dal Comune di ### nella propria comparsa costitutiva in appello, allorquando, nel contestare 8 di 12 la fondatezza dei motivi di gravame sul presupposto dell'assoluta inidoneità della documentazione prodotta dall'### appellante a comprovare l'esistenza di ragioni di danno nei termini da essa invocati, evidenziava, con specifico riferimento al contratto di fornitura sopra richiamato (quello stipulato dall'### con ###, n.d.r.), come nella vicenda in esame fosse stato comunque possibile per quest'ultima usufruire dei locali per cui è causa sino all'anno 2009, successivamente al quale, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, il rapporto non sarebbe tuttavia comunque proseguito ulteriormente fino alla scadenza decennale in esso prevista nel 2013, attesa la sopravvenuta comunicazione da parte della ### di non aver più interesse ad utilizzare la struttura dal mese di settembre, circostanza, quest'ultima, di cui la stessa ### appellante aveva dato atto sin dal verbale di assemblea associativa tenutasi il ### prodotto all'incarto di causa. A tal proposito, infatti, giova rilevare come il contenuto dello scritto difensivo del Comune di ### assuma sul punto valenza di appello incidentale (si evidenzia, però, non incluso nelle statuizioni di rigetto adottate in dispositivo da questa Corte) avverso la decisione di primo grado relativamente alla determinazione del danno da mancato guadagno riconosciuto in favore dell'### conduttrice, sulla base della presumibile durata che il rapporto di fornitura in questione avrebbe avuto sino al 2013 nei termini di cui in contratto qualora l'Ente locatore non si fosse reso inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 1575 e 1576 c.c., con la conseguenza che nella specie il potere di questa Corte di riformare in tema la pronuncia di primo grado in senso più sfavorevole all'### appellante non incontra alcun limite nel divieto giudice dell'appello di reformatio in peius della decisione ai danni dell'appellante, operante ogni qualvolta l'appellato che sia rimasto parzialmente soccombente in esito al giudizio non abbia a sua volta proposto impugnazione incidentale" (così a p. 12, 1° §, della sentenza 9 di 12 gravata). Ne segue l'inammissibilità del motivo alla stregua del principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 359/2005, ribadito in motivazione espressa, non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017. Tale principio è nel senso che "Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.". Nella specie, l'assunzione come oggetto di critica della motivazione in modo parziale, ed individuandone due passi estrapolati, si risolve nella mancata considerazione dell'effettività della motivazione stessa. Peraltro, il motivo si limita ad evocare solo tre righe della comparsa di costituzione in appello del medesimo Comune, senza procedere alla dimostrazione di come ciò che la Corte territoriale - a torto o a ragione - ha ritenuto appello incidentale non lo fosse. E' palese che ciò avrebbe richiesto una indicazione dei contenuti della comparsa ben più ampia. La comparsa è indicata come prodotta in calce al ricorso, ma l'assenza di riproduzione segnalata si risolve in un mandato a questa S.C. di rintracciare cosa, leggendo la comparsa, 10 di 12 potrebbe supportare la censura. ###. 366, n. 6, c.p.c. esigeva una riproduzione diretta o indiretta di ciò che della comparsa la motivazione assume come integrare appello incidentale. Va rilevato che la censura non si presta ad essere riconvertita, a fronte della stessa incertezza della motivazione, là dove dice che quanto relativo all'appello incidentale non è stato incluso nel dispositivo [sic], in una censura di contrasto fra dispositivo e motivazione. Peraltro, leggendo la motivazione, il Collegio rileva che, essendovi stato appello principale sul punto relativo ai danni, ed essendo esso stato accolto parzialmente, ciò che la Corte territoriale ha considerato appello incidentale non ha nemmeno la chiara connotazione in tal senso, ma semmai, parrebbe, di mera argomentazione contrastante l'appello principale.  5. Quanto al secondo motivo di ricorso. - Il secondo motivo di ricorso denuncia in ipotesi un errore revocatorio, che si sarebbe dovuto denunciare con la revocazione ex n. 4 dell'art. 395 c.p.c. È appena il caso di notare che non si sostiene che si trattasse di punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata. Il motivo omette anzi di dire "se" e "dove" il problema dei vani era stato introdotto in giudizio. Il motivo è sotto tale profilo anche assolutamente generico.  6. Quanto al terzo motivo di ricorso. - Tale motivo può essere accolto, ma sotto il profilo della violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. Manca infatti totalmente nella sentenza impugnata la motivazione sulla rivalutazione all'attualità, ed anzi per i nove mesi considerati l'importo di C 25.200,00 risulta dalla moltiplicazione della somma di C 700,00 mensili x 4 e poi del risultato per 9 mesi. La motivazione è inesistente, e parte ricorrente, pur non avendo evocato la violazione della norma indicata nella intestazione, l'ha dedotta nel quinto rigo dell'illustrazione, sicché si può apprezzare il motivo come propositivo di essa sulla base di Cass., Sez. Un., 17931 del 2013.  P.Q.M.  11 di 12 La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi. Accoglie il terzo.  ### e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. 
Così deciso in ### il 21 giugno 2002, nella camera di consiglio della ###. 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Rossello Carmelo Carlo

M
2

Tribunale di Catania, Sentenza n. 4990/2024 del 06-11-2024

... svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. La Corte ha ancora evidenziato che “### una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, ### C- 574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di ### cit.). In dettaglio la ### della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato: “35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro Il Giudice del ### del Tribunale di Catania, dott.ssa ### a seguito dell'udienza del 05/11/2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3001/2024 R.G.L; #### nata a ### il ###, C.F.  ###, rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c. in quanto avvocato del ### di ### - Ricorrente - ###'#### in persona del ### pro tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott.  ### - Resistente
Oggetto: Accertamento del diritto al beneficio economico, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.  #### Con ricorso depositato in data ###, ### adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo: - di essere insegnate della ### di II grado attualmente in servizio presso il ### & ### di ### in virtù di contratto a tempo determinato, dal 01.09.2023 al 30.06.2024, per 18 ore settimanali per la classe di concorso ### - di aver in precedenza prestato servizio in favore dell'amministrazione resistente in virtù di contratti a tempo determinato e, segnatamente, nell'a.s.  2020/2021, dal 28.10.2020 al 30.06.2021, per 9 ore settimanali, presso il ### di ### - classe di concorso ### nell'a. s. 2021/2022, dal 09.12.2021 al 30.06.2022, per 18 ore settimanali, presso il ### di ### - classe di concorso ### nell'a.s. 2022/2023, dal 05.09.2022 al 30.06.2023, per 18 ore settimanali, presso il ### di ### - classe di concorso ### - che per i periodi in cui aveva lavorato con contratti a tempo determinato non aveva potuto beneficiare della carta, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «### del docente») ossia dell'erogazione della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, erogata esclusivamente nei confronti dei colleghi docenti di ruolo; - che il mancato riconoscimento del suddetto beneficio determina un'ingiustificata disparità di trattamento economico inerente la posizione giuridica dei docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato. 
Ciò premesso, argomentando ampiamente circa l'illegittimità delle disposizioni che disciplinano l'erogazione della carta del docente, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “### e dichiarare che la ricorrente, per le ragioni sopra esposte, ha diritto all'assegnazione della “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Per l'effetto, condannare il Ministero dell'### e del ### , in persona del ### pro tempore, ad attribuire alla ricorrente la “carta elettronica” del docente per l'importo nominale complessivo di € 2.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 30.12.1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994.; Condannare il Ministero dell'### e del ### al pagamento di spese e compensi del giudizio.” Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 04.06.2024, si costituiva in giudizio il Ministero resistente che, contestate le domande di parte ricorrente ed eccepita la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., nonché ordinaria ex art.  2936 c.c., in relazione alle pretese anteriori al quinquennio, ovvero, in subordine, al decennio, formulava le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; -Dichiarare estinti i diritti prescritti; -### ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova; -In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria; ### la compensazione delle spese di giudizio in ragione della soccombenza parziale o della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244). ” Istruita la causa mediante l'acquisizione di prove documentali, l'udienza del 05/11/2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c, dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.  ******* 
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. 
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ### alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 3929/2022 emessa in data ### nel proc. n. 5471/2022 R.G. - est. dott.ssa L. Renda - e sentenza n. 3798/2022 emessa in data ### nel proc.  7698/2022 R.G. - est. dott. M. Fiorentino; da ultimo, cfr. altresì sentenza 138/2023 emessa in data ### nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza 4613/2023 emessa il ### nel proc. n. 8772/2023 R.G. - est. dott.ssa P. 
Mirenda). 
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della ### (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data ### dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, ### VII, che mutando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente. 
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “### di tali commi (n.d.r.  art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/20151111) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ### a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### e con il ### dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. 
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ###, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.» Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. ### del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.” Ciò premesso, ribadisce l'### le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di ### n. 3798/2022.  “...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che ### “era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia ###, 18/05/2022, n.450). 
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “### … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).  46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. 
La Corte ha ancora evidenziato che “### una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, ### C- 574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di ### cit.). 
In dettaglio la ### della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato: “35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.  36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, ilversamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza….».  ……… 38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (### in termini Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 ### ordinanza del 9 febbraio 2012, ### C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, ### 12 dicembre 2013, ### C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, ### C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Álvarez ### C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, ###éndez C-315/17, punto 45.)”. 
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'### nel precedente in esame secondo cui “...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.  ### del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli ### membri. 
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”. 
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. 
Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468). 
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro ### allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'### va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015. 
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle ### nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del ### del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di ### cit.). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024
Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il dirittodovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica. 
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti. 
Come si desume dalla documentazione versata in atti (contratti prodotti da parte ricorrente e stato matricolare prodotto dal Ministero resistente), parte ricorrente è stata assunta negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico -o poco dopo l'inizio dello stessofino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999 . 
Nello specifico nell'a.s. 2020/2021 la ricorrente ha prestato servizio con decorrenza dal 28/10/2020 al 30/06/2021, nell'a.s. 2021/2022 con decorrenza dal 09/12/2021 al 30/06/2022, nell'a.s. 2022/2023 con decorrenza dal 05/09/2022 al 30/06/2023, nell'a.s. 2023/2024 con decorrenza dal 01/09/2023 al 30/06/2024. 
La situazione lavorativa della parte ricorrente sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato. 
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il ### sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art.  4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”. 
Ciò posto, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente, rilevandosi la mancata maturazione del termine quinquennale con riferimento alle annualità richieste da parte ricorrente, tenuto conto della notifica dell'odierno ricorso in data ###. 
Stante quanto sopra, in definitiva, va accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024 l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 indicati e documentati e così per complessivi € 2.000,00 con la condanna del Ministero agli adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto. 
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., tenuto peraltro conto del progressivo consolidarsi del suindicato orientamento giurisprudenziale e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte convenuta.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: - accerta il diritto di ### di fruire della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di euro 2.000,00 00 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge 724/94; condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e ### come per legge. 
Così deciso in ### in data 05 novembre 2024 ### Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 06/11/2024

causa n. 3001/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cutrona Luisa Maria

M
1

Giudice di Pace di Gallipoli, Sentenza n. 670/2025 del 15-12-2025

... regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia exart. 142, C.d.S.; cfr. in tale senso, Cass., n. 28333/2008, cit.). Non vi è una distinzione chiara e netta tra l'omologazione e l'approvazione dei dispositivi elettronici, non tanto sulla procedura, poiché l'art. 192, comma 3, C.d.S. richiama il comma 2 della stessa norma citata, quanto sulla finalità perseguita: nel caso dell'approvazione, il legislatore ha richiesto vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minore precisione; nel caso dell'omologazione invece, vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, sono posti, evidentemente, nell'interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa. Pertanto, la sua mancanza, inevitabilmente si traduce in una violazione alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti. Quanto sopra evidenziato consente allora di affermare che in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, (leggi tutto)...

testo integrale

 GIUDICE DI PACE DI GALLIPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### Avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1440/2025 R.G.A.C e promossa DA ### da ### ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso -RICORRENTE ### in persona del ### in carica pro-tempore rappresentato e difeso dal #### di PL, giusta procura in atti -RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso a verbale di accertamento autovelox **************** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 132/2° comma n. 4 disp. attuaz. cpc come novellato dall'art. 45 comma 17 Legge 69/2009 entrata in vigore il ### si omette lo svolgimento del processo e si espongono le ragioni della decisione con modalità concise. All'udienza del 12.12.2025, il Giudice, verificata la “trattazione scritta” tra le parti, esaminando il fascicolo d'ufficio nonché gli scritti provenienti dalle parti, ha deciso la causa con riserva di motivazione nei termini.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto il ###, ### svolgeva opposizione avverso il verbale di contestazione al CDS n° 847/VXP/1524/2025 elevato per una presunta violazione accertata dalla ### del Comune di ### con il quale, a seguito di rilevazione effettuata sulla S.P. 361 Km. 21+600 ### direz. Maglie gli veniva comminata la sanzione amministrativa di €. 543,00, per violazione della cui all'art. 142 comma 9 cds poiché alla guida del proprio veicolo circolava ad una velocità che eccedeva il limite massimo consentito di Km/h 50. Nel verbale si precisava che la violazione era stata accertata con apparecchiatura ### 1507, la cui perfetta funzionalità era stata verificata prima dell'uso dal costruttore. All'accertamento conseguiva la segnalazione per la decurtazione dalla stessa di punti dalla patente di guida. Nel merito, ritiene il ricorrente nullo/illegittimo il predetto verbale per motivi che possono sintetizzarsi, data la loro esposizione ripetitiva, nei seguenti: 1) mancanza del decreto del prefetto; omessa taratura ed omologazione e mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico; 3) omessa preventiva informazione agli automobilisti. Si costituiva telematicamente, il ### di ### il quale chiedeva il rigetto del ricorso contestando puntualmente i motivi del ricorrente. Veniva fissata l'udienza del 12.12.2025, nel corso della quale il Giudice decideva, riservando la motivazione nei termini di legge.  ______________________ Il ricorso è fondato poiché merita di essere accolto il motivo, preliminare ed assorbente rispetto agli altri, della mancanza di omologazione dell'apparecchio rilevatore della velocità. 
Va subito osservato che il verbale impugnato fa riferimento soltanto ad un ### (non meglio definito) e ad un certificato di taratura, ma non al decreto di omologazione dell'apparecchio. 
Deve ritenersi, pertanto, anche preso atto da quanto riportato dal ### di ### nella propria memoria costitutiva, che l'apparecchio in questione non sia stato omologato, come richiesto dalla legge, ma, soltanto, approvato.
La questione dell'omologazione degli apparecchi di misurazione automatica della velocità, piuttosto controversa, ha visto, recentemente, l'assunzione di posizioni differenti da parte dei giudici di merito. 
I più recenti interventi della giurisprudenza di legittimità, e da ultimo le recentissime ordinanze n. 20913 del 26/07/2024 e n. 10505 del 19/04/2024, tuttavia, non sembrano lasciare spazio a dubbi. 
La Corte di Cassazione sez. VI, già con ordinanza n. 8694 del 17.3.2022, ha precisato che "in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'### la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021). Le apparecchiature di misurazione della velocità, invero, devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l'effettuazione di tali controlli (che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi) dev'essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento (Cass. n. 10463 del 2020). 
La Cassazione, in sostanza, non dice che va fornita prova dell'iniziale omologazione o approvazione, ma menziona, esclusivamente, l'omologazione, peraltro a fronte di un ricorso che, come unico motivo, chiedeva proprio di considerare il provvedimento di approvazione equiparabile a quello di omologazione. 
La stessa Cassazione, con ordinanza n. 14597/2021, ha chiarito che "in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'### la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento". 
E sempre la Suprema Corte, con pronuncia n. 18354 del 12.7.2018, aveva già precisato che "in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata". 
Per di più, l'art. 345 Reg. Att. c.d.s., al comma 2, recita testualmente che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei ###. Quindi, non si può certo, da tale dizione, sostenere che sia sufficiente, per i prototipi, l'approvazione, a maggior ragione se si ricorda il tenore testuale dell'art. 142 c. 6 c.d.s., laddove recita che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate ". 
La stessa Corte di Cassazione, peraltro, con sentenza n. 15042/11, ha, a suo tempo, stabilito il principio di diritto secondo cui il modello dello strumento deve essere omologato, mentre quello concretamente utilizzato deve essere approvato. "La necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 4 95, art. 345, comma 2, cosa come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare, ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass. n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); il termine di validità dell'omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacché tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore ". 
La distinzione tra approvazione ed omologazione è ravvisabile, inoltre, nell'art. 192 reg. att. c.d.s., c.1 : "ogni volta che nel ### e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del ministero dei ### pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero indirizzandola all'### generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405".
Dunque, si tratta di due procedimenti distinti, anche se la norma non specifica in modo esplicito le singole ipotesi in cui sia richiesto l'uno o l'altro; certo è che non possono essere considerati la stessa cosa, posto che, altrimenti, non vi sarebbe stata ragione di due differenti menzioni. 
Del resto, la più recente posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, le apparecchiature di misurazione della velocità, invero, devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l'effettuazione di tali controlli - che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi - dev'essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento (Cass. civ. sez. VI, 17 marzo 2022, n. 8694; in precedenza Cass. n. 10463/2020; Cass. civ. sez. II, 11 maggio 2016, n. 9645; Cass. civ. sez. II, 9 luglio 2018, n. 18022; nonché Cass. civ. sez. II, 26 gennaio 2021, n. 1608, la quale, distingue tra apparati soggetti alla verifica periodica già prima della nota pronuncia del Giudice delle ### Corte cost. n. 113/2015 - espressasi in materia, e strumenti destinati ad essere impiegati esclusivamente con la presenza o sotto il controllo di un operatore della polizia stradale, per i quali invece detta verifica non era prescritta, prima della sopra richiamata sentenza). 
I richiamati principi, validi a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi (Cass. civ. sez. II, 3 giugno 2020, n. 10463) pongono dunque a carico della ### in presenza di una contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. 
In tale ottica, si rammenta come la ### (Corte cost. n. 113/2015 cit., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, C.d.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, ed ha, di conseguenza, ritenuto che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio concretamente adoperato, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio medesimo è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. civ. sez. II, 29 ottobre 2020, n. 23953; Cass., n. 533/2018). 
Inoltre non va trascurata la circostanza, inerente la stessa opportuna distinzione tra approvazione ed omologazione ravvisabile nell'art. 192, reg. att., C.d.S. sulla cui scorta è possibile affermare che, trattasi di due procedimenti distinti, anche se la norma di riferimento non specifica in modo chiaro ed inequivocabile le singole ipotesi in cui è richiesto l'uno o l'altro. 
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo, non va poi dimenticato che l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384, reg. esec., C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione - come l'art. 384, reg. esec., C.d.S. cit., lett. e), concernente l'ipotesi in cui l'accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari - rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell'### (v. tra le più recenti, Cass., 19032/ 2008; Cass., n. 9308/2007; Cass., n. 24355/2006). 
Inoltre, la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica della velocità, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come peraltro si desume, sul piano logico e letterale, dall'art. 345, comma 2 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 197, d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, secondo cui non ciascun esemplare, ma le singole apparecchiature intese quindi come “modello” di riferimento, devono ricevere l'approvazione ministeriale (Cass., n. 29333/2008). 
Il termine di validità dell'omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata, ed oltre il quale, tale utilizzazione non è più legittima - giacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad un arco di tempo durante il quale, le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., n. 28333/2008, cit.; Cass., 9950/2007; in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè l'art. 142, comma 6, C.d.S., nè il relativo regolamento di esecuzione di cui all'art. 345, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacchè, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia exart. 142, C.d.S.; cfr. in tale senso, Cass., n. 28333/2008, cit.). 
Non vi è una distinzione chiara e netta tra l'omologazione e l'approvazione dei dispositivi elettronici, non tanto sulla procedura, poiché l'art. 192, comma 3, C.d.S. richiama il comma 2 della stessa norma citata, quanto sulla finalità perseguita: nel caso dell'approvazione, il legislatore ha richiesto vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minore precisione; nel caso dell'omologazione invece, vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, sono posti, evidentemente, nell'interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa. 
Pertanto, la sua mancanza, inevitabilmente si traduce in una violazione alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti. 
Quanto sopra evidenziato consente allora di affermare che in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti opera fino a quando non sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. 10212/2005). 
Tale principio, ovviamente, per effetto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui si è detto innanzi, deve oggi essere integrato con la previsione che l'apparecchiatura utilizzata sia omologata e sottoposta alle verifiche periodiche. Al riguardo, è opportuno precisare che secondo la giurisprudenza di legittimità, la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato dall'apparecchio utilizzato ( civ. sez. VI-2, 13 dicembre 2018, n. ###). 
In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, pertanto, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi. 
Gli autovelox devono inoltre essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento, con certificazioni di omologazione e conformità e non possono essere provate con altri mezzi (Cass. civ. sez. II, 11 maggio 2016, n. 9645 cit.).  ###. 192, comma 2, del ### di attuazione al ### della strada, stabilisce che detta omologazione viene rilasciata - su richiesta dell'impresa produttrice dell'autovelox - dall'ufficio del competente ministero, e consiste nell'accertamento della corrispondenza ed efficacia dell'autovelox alle prescrizioni stabilite dallo stesso regolamento di attuazione al ### della strada. 
Ciò premesso, come si è già detto, in presenza di una contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta però all'### la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento adoperato per la rilevazione della velocità (Cass. n. 14597/2021). 
In conclusione, è opportuno riportare quanto ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10505 depositata il ###, con la quale ha chiarito che le due procedure hanno “natura e finalità” diverse e che l'approvazione è propedeutica alla omologazione, che è un accertamento di natura tecnica che non può essere in alcun modo aggirato.  ### sezione civile ha distinto i “due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento” ###, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche “natura necessariamente tecnica” proprio per “garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico”. Del resto, anche recentemente, la Cassazione (n. 3335/2024) ha affermato che il giudice è tenuto ad accertare se le verifiche “siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità” Né possono avere un'influenza sul piano interpretativo, a fronte della chiarezza della normativa primaria, le circolari ministeriali “evocate dal ricorrente”, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione. Al contrario, prosegue la decisione, “è evidente che l'art. 45, comma 6, c.d.s. - per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione” Al contrario, distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, “giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox). Per di più, va rilevato che il ### di ### non è stato nemmeno autorizzato alla collocazione dell'apparecchio con decreto del ### Da ultimo, va osservato che i principi innanzi esposti sono stati confermati dal Tribunale di Lecce con sentenza 2279/2024 del 27/06/2024 (Dott.ssa Pinto) e da ultimo, sent. n. 40 del 09.01.2025 e n. 3348/2025 Dott.ssa Saracino) ed ancora dalla Corte Suprema con ordinanza n. 13996 del 26/05/2025.  ### del ricorso comporta la rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### Avv. ### definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ### contro il ### di ### così provvede: 1) Accoglie il ricorso e, per lo effetto, annulla il verbale di contestazione n° 847###1524/2025 del ### di ### 2) Condanna il ### di ### alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in complessivi €. 450,00 di cui € 43 per spese oltre rimborso spese generali /15%) iva e cap se dovuti, con distrazione in favore dell'Avv. ### antistatario.  ### lì, 12.12.2025 ### (Dott. ###

causa n. 1440/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Tobia Nassisi

M
1

Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1096/2022 del 30-11-2022

... rito del lavoro, concerne soltanto l'eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio e non può quindi inerire all'eccezione di prescrizione in discorso; …”; nello stesso senso: ### civile, sez. lav., 15/04/2015, n. 7621; ### civile, sez. lav., 15/10/2014, n. 21830; ### civile, sez. lav., 14/11/2008, n. 27163; ### civile, sez. lav., 24/03/2005, n. 6340; ### civile, sez. lav., 10/12/2004, n. 23116). Come già anticipato, poi, il dies a quo del termine di prescrizione in parola non può farsi decorrere dal momento in cui il professionista rende la dichiarazione dei redditi, che rimane una mera dichiarazione di scienza priva di rilevanza costitutiva del credito contributivo, bensì dal momento in cui scade il termine annuale per il pagamento dei contributi, essendo questo il dies a partire dal quale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il diritto di credito può essere esercitato, il tutto in conformità con quanto statuito dalla ### (### civile, sez. VI, 12/11/2021, n. ###: “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO ### e ### del lavoro, dott. ### all'esito dell'udienza del 30.11.2022, tenuta con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 16 D.L. 228/2021, conv. con mod. da L. 15/2022, in proroga delle disposizioni di cui all'art. 221 D.L. 34/2020, conv.  con mod. da L. 77/2020, ha pronunciato la seguente ### nella controversia iscritta al R. G. n. 901/2019, avente ad oggetto: accertamento negativo dell'obbligo contributivo ed opposizione ad avviso di addebito; introdotta DA ### (c.f.: ###), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato; RICORRENTE CONTRO I.N.P.S., in persona del Presidente p.t.. 
RESISTENTE CONTUMACE CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso di addebito n. #####; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. 
SVOLGIMENTO del ### ricorso depositato in data ###, il sig. ### esponeva di aver ricevuto, in data ###, notificazione di avviso bonario di pagamento da parte dell'I.N.P.S., con cui veniva richiesta la somma di € 15.754,50 per omesso versamento alla gestione separata di contributi previdenziali per l'anno 2011, relativi a redditi di lavoro autonomo. 
Premesso che a nulla era valso il ricorso in sede amministrativa, esponeva di aver ricevuto, in data ###, notificazione di avviso di addebito ###760130000, con cui l'I.N.P.S. intimava il pagamento della somma di € 16.490,21 per il medesimo titolo. 
Deduceva l'infondatezza della pretesa per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 co. 26 L. 335/1995, come interpretato dall'art. 18 co. 12 D. L. 98/2011. 
Precisava che, nel periodo 2010-2011, egli era già docente presso il ### a ### di Napoli e svolgeva abitualmente attività di musicista professionista presso il ### di Napoli, munito di partita ### Deduceva, pertanto, di essere soggetto esclusivamente all'obbligo previdenziale nei confronti di E.N.P.A.L.S., a cui aveva regolarmente versato i contributi previdenziali, con l'applicazione dell'aliquota al 33%. 
Eccepiva, infine, l'illegittimità e l'erroneità delle sanzioni applicate, nonché la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale ex art. 3 co. 9 L.  335/1995. 
Tanto premesso, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo annullarsi l'avviso impugnato; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente ### non si costituiva in giudizio, benché ritualmente intimato. 
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'odierna udienza di discussione, tenuta con modalità di trattazione scritta, la causa veniva decisa come da sentenza.  MOTIVI della DECISIONE 1. Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento. 
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.  46/1999, poiché proposta entro il termine di 40 giorni successivi alla notificazione dell'avviso di addebito opposto. 
Ancora in via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'I.N.P.S. non costituitosi in giudizio, benché ritualmente intimato. 
Nel merito, ai fini del corretto inquadramento giuridico della pretesa contributiva in controversia, occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia, nei termini interpretativi offerti dalla giurisprudenza e dal legislatore stesso. 
In estrema sintesi, il presupposto dell'iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. ex art.  2 co. 26 L. 335/1995 è l'assenza di altra forma di copertura previdenziale per il libero professionista, laddove il reddito da questi prodotto non sia assoggettato a diversa contribuzione obbligatoria ed egli non sia iscritto ad alcuna altra istituzione previdenziale. 
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la citata normativa di legge, come interpretata dall'art. 18 co. 12 D. L. 98/2011, conv. con mod. da L. 111/2011, risponde al principio di universalità della copertura assicurativa previdenziale di cui all'art. 38 co. 2 Cost., laddove si prevede il diritto di tutti i lavoratori attivi di creare una posizione previdenziale e di fruirne, pagando la relativa contribuzione (Cassazione civile, sez. lav., 17/12/2018, n. ###: “Il principio di universalizzazione della copertura assicurativa obbligatoria si traduce nella regola per cui l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'### è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (seppur non esclusivo), ma anche occasionale (oltre un certo limite monetario) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento” - fattispecie relativa all'obbligo d'iscrizione alla gestione separata di una professionista, iscritta all'albo dei praticanti avvocati). 
Di conseguenza, i liberi professionisti, che, non essendo iscritti alla cassa previdenziale di riferimento, producono redditi rilevanti grazie all'attività svolta, sono soggetti all'obbligo previdenziale attraverso l'iscrizione alla gestione separata, anche se essi versino alla cassa professionale il contributo integrativo, in forza della funzione e della natura di quest'ultimo (Cassazione civile, sez. lav., 11/01/2019, n. 519: “Gli avvocati non iscritti alla ### ma alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo (in ragione dell'iscrizione all'###, hanno l'obbligo di iscriversi alla ### poiché il versamento del solo contributo integrativo non determina la costituzione di alcuna posizione previdenziale”). 
Tuttavia, è di palmare evidenza che tale obbligo non sussista allorquando il professionista sia iscritto alla cassa di appartenenza del proprio ordine professionale e, pertanto, versi il contributo soggettivo, poiché, in tal caso, egli risulta aver già assolto all'obbligo di creazione e di alimentazione della propria posizione pensionistica. 
Va, altresì, osservato che il contributo integrativo risulta diretto a finanziare l'assistenza di categoria, in quanto espressione di un dovere solidaristico nell'ambito del settore professionale di appartenenza. 
Per contro, il contributo soggettivo corrisponde all'accantonamento pensionistico vero e proprio, sia pure nell'ambito del cd. sistema a ripartizione generazionale, in cui, cioè, i contributi correnti vengono utilizzati per il pagamento delle prestazioni attualmente erogate ai pensionati. 
Proprio in ragione della loro funzione solidaristica, i contributi integrativi, a differenza dei contributi soggettivi, non sono utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva: lo scopo del versamento del contributo integrativo non è quello di precostituire una prestazione pensionistica in favore dell'assicurato, ma, piuttosto, come già evidenziato, quello di partecipare ad una solidarietà collettiva categoriale, tanto da essere di norma utilizzato, dalle casse di previdenza dei professionisti, per finalità assistenziali. 
Non a caso, l'obbligo di versamento del contributo integrativo è ricollegato non già all'appartenenza al regime previdenziale di categoria, ma alla stessa appartenenza all'ordine professionale, derivando non dall'iscrizione alla cassa professionale, ma dall'iscrizione all'albo, tanto da dover essere assolto anche da chi è iscritto ad altro sistema previdenziale e, dunque, fruirà di un trattamento pensionistico erogato da un ente diverso. 
Di conseguenza, il versamento del solo contributo integrativo non può dare diritto al riconoscimento dell'annualità di riferimento nel calcolo dell'anzianità ai fini previdenziali, ed esso, in quanto inidoneo ai fini della copertura previdenziale, non elide l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, obbligo che, si ribadisce, resta escluso solo in presenza di iscrizione ad altra forma assicurativa, con versamento del contributo soggettivo (### civile, sez. lav., 10/11/2021, n. ###: “### non iscritto alla cassa forense, cui versa il contributo integrativo, deve comunque iscriversi alla gestione separata presso l'Inps”).  2. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che il principio di universalità della copertura previdenziale impone di prescindere da qualsiasi considerazione inerente all'abitualità dell'esercizio professionale, nel contempo rilevando, come si vedrà meglio appresso, che il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione decorre non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì dal termine previsto per il pagamento dei contributi (### civile, sez. VI, 11/07/2022, n. 21816: “### non iscritto alla ### per il mancato raggiungimento delle necessarie soglie di reddito è tenuto ad iscriversi alla ### presso l'### anche qualora svolga attività libero - professionale priva del carattere dell'abitualità. La prescrizione per il versamento dei relativi contributi decorre dal momento in cui scadono i termini stabiliti per il pagamento”- in parte motiva: “ … la produzione (da parte del professionista) di un reddito superiore alla soglia di ### 5.000,00 (come nella specie) costituisce il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la ### restando invece normativamente irrilevante (l'entità del reddito) qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità … ”). 
Due sono, pertanto, le ipotesi in cui ricorre l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata: quella in cui il professionista produce un reddito superiore ad € 5.000,00 annui (con irrilevanza dell'abitualità professionale), e quella in cui la professione è svolta con abitualità (con irrilevanza del volume di reddito prodotto). 
Più in dettaglio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 annui determini ex se l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, in assenza di altra copertura previdenziale, consentendo tale volume reddituale di prescindere dall'accertamento del requisito dell'abitualità e, dunque, di affermare l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata anche in presenza di attività professionale occasionale (### civile, sez. VI, 02/12/2020, n. 27461: “Sussiste l'obbligo di iscrizione alla ### presso l'### per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla ### di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio; l'obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, di iscrizione alla ### è, infatti, rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L.  269 del 2003, art. 44, comma 2) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento”; conforme: ### civile, sez. VI, 17/11/2020, n. 26021; ### civile, sez. lav., 18/02/2021, n. 4419: “In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione”).  3. Proprio sulla scorta del medesimo principio di universalizzazione previdenziale, occorre richiamare quanto stabilito dalla Corte Costituzionale in merito all'obbligo di iscrizione degli avvocati alla gestione separata I.N.P.S.. 
Trattasi, invero, di affermazioni di principio che senz'altro coinvolgono non già la sola classe forense ma l'intera categoria dei liberi professionisti, principalmente nella misura in cui il giudice delle leggi ha ribadito la sussistenza, nel nostro ordinamento giuridico, di un generale criterio di universalizzazione della contribuzione previdenziale, ricollegata alla produzione di redditi da attività di lavoro autonomo. 
In specie, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 104/2022, depositata il ### (udienza del 23.2.2022), ha definitivamente sancito la conformità a ### dell'obbligo di iscrizione degli avvocati alla gestione separata I.N.P.S. in assenza di altra forma di copertura previdenziale In particolare, il giudice delle leggi è stato investito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 co. 26 L. 335/1995, come interpretato dall'art. 18 co. 12 D. L.  98/2011, nella parte in cui prevede, a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla ### di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie (di reddito o di volumi di affari), ex art. 22 L. 576/1980, l'obbligo di iscrizione presso la gestione separata I.N.P.S., nonché, in subordine, dello stesso art. 18 co. 12 D. L. 98/2011, nella parte in cui non prevede che il predetto obbligo decorra per i periodi successivi alla sua entrata in vigore, per contrasto con gli artt. 3 e 117 co. 1 Cost. e con l'art. 6 C.E.D.U.  (questioni sollevate in via incidentale dal Tribunale di Catania con l'ordinanza n. 86 del 2.2.2021, pubblicata in ### n. 24 del 16.6.2021). 
Ebbene, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la prima questione, in quanto il citato art. 2 non ha introdotto elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale, mentre ha reputato fondata la seconda questione, dichiarando il medesimo art. 2 costituzionalmente illegittimo (per violazione del principio dell'affidamento) nella parte in cui non prevede che gli avvocati soggetti ad iscrizione alla gestione separata siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione in riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 18 predetto. 
In particolare, nella sentenza predetta, si legge che “ … il legislatore ha costantemente seguito una coerente linea di progressiva estensione, oggettiva e soggettiva, della tutela previdenziale, tradizionalmente riferita ai lavoratori subordinati, dapprima attribuendola anche ai lavoratori autonomi, successivamente ampliando le categorie di attività autonome soggette ad assicurazione obbligatoria, anche in caso di esercizio di due o più attività, in modo che a ciascuna di esse corrisponda una forma di assicurazione. Con specifico riguardo ai lavoratori autonomi, la tendenza alla progressiva estensione della tutela previdenziale ha visto innanzi tutto la privatizzazione delle casse, degli istituti e degli enti già istituiti per la gestione di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore di specifiche categorie professionali (art. 1, comma 32, della legge n. 537 del 1993; d.lgs. n. 509 del 1994). In seguito sono state introdotte ulteriori regole volte ad assicurare la tutela previdenziale dei soggetti esercenti attività professionale, il cui svolgimento era subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi, ma ancora privi di un'autonoma gestione categoriale; si è prescritta la costituzione di nuovi enti previdenziali o l'inclusione della categoria in forme di previdenza obbligatorie già esistenti per categorie similari (art. 2, comma 25, della legge n. 335 del 1995; d.lgs. n. 103 del 1996). A completamento di tutto ciò è stato previsto l'istituto, residuale e di nuovo conio, della ### separata, con cui sono stati assoggettati ad obbligo contributivo i redditi tratti da attività autonome esercitate in forma abituale e considerati tali dalla normativa fiscale (art. 2, comma 26, della legge 335 del 1995). La finalità, espressamente dichiarata in quest'ultima disposizione, è stata quella di realizzare l'«estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti»; finalità questa che ha trovato ulteriore attuazione nella successiva evoluzione normativa, volta ad ampliare progressivamente - mediante continui e ripetuti interventi normativi - le categorie di lavoratori tenuti ad iscriversi a tale ### con il risultato di estendere l'obbligo assicurativo a quasi tutti i lavoratori autonomi e a tutte le forme di attività professionale, anche se esercitate in via meramente occasionale, ove produttive di un reddito superiore a una determinata soglia. La norma censurata, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive in questa coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa. Essa, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale - come sospetta il giudice rimettente - ma, al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art.  38, secondo comma, ###, nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»). La tutela previdenziale, infatti, assume rilevanza, sul piano costituzionale, per i lavoratori subordinati e per quelli autonomi, essendo il lavoro tutelato «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35, primo comma, ###)”. 
Quanto alle sanzioni, la ### ha, invece, affermato che: “… l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, sia una disposizione genuinamente di interpretazione autentica, in quanto il significato da essa espresso, secondo l'interpretazione prevalsa nella giurisprudenza di legittimità a partire dal 2017, poteva ritenersi già contenuto tra i significati plausibilmente espressi dalla disposizione interpretata. … Il legislatore, pur fissando legittimamente, con l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, un precetto normativo che la disposizione interpretata era fin dall'inizio idonea ad esprimere, avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell'ordinamento previdenziale. … Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza. La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla ### separata ### relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica”.  4. In applicazione di siffatti principi, va rilevato che il sig. ### non fosse tenuto all'iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. per l'anno 2011, essendo dimostrato per tabulas che egli fosse iscritto ad altro sistema previdenziale, al quale risultano versati i contributi soggettivi (cfr. estratti contributivi per gli anni 2010 e 2011, in allegato alla produzione di parte ricorrente, recanti attestazione di versamento dei contributi previdenziali all'E.N.P.A.L.S. da parte della ### di ###. 
A ciò ai aggiunga che risulta altresì avverata la prescrizione estintiva del credito. 
In subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi per l'iscrizione dei professionisti alla gestione separata oggetto dell'atto impugnato, termine preposto alla tutela di interessi pubblicistici e, pertanto, sottratto alla libera disponibilità delle parti, irrinunciabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (### civile, sez. lav., 04/12/2018, n. ###: “… il primo motivo di ricorso, avente valore assorbente, è fondato, atteso che, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. 9226/2018, 27163/2008, 230/2002), nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti; detto principio - che attualmente è fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2, - vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge; parimenti consolidato è il principio conseguente, secondo cui la relativa eccezione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dall'art. 437 c.p.c.; ed invero il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 345 c.p.c. e specificamente all'art. 437 c.p.c., comma 2 per il rito del lavoro, concerne soltanto l'eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio e non può quindi inerire all'eccezione di prescrizione in discorso; …”; nello stesso senso: ### civile, sez. lav., 15/04/2015, n. 7621; ### civile, sez. lav., 15/10/2014, n. 21830; ### civile, sez. lav., 14/11/2008, n. 27163; ### civile, sez. lav., 24/03/2005, n. 6340; ### civile, sez. lav., 10/12/2004, n. 23116). 
Come già anticipato, poi, il dies a quo del termine di prescrizione in parola non può farsi decorrere dal momento in cui il professionista rende la dichiarazione dei redditi, che rimane una mera dichiarazione di scienza priva di rilevanza costitutiva del credito contributivo, bensì dal momento in cui scade il termine annuale per il pagamento dei contributi, essendo questo il dies a partire dal quale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il diritto di credito può essere esercitato, il tutto in conformità con quanto statuito dalla ### (### civile, sez. VI, 12/11/2021, n. ###: “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del ### 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite”; ### civile, sez. lav., 10/11/2021, n. ###: “La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata ### decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”; ### civile, sez. lav., 23/02/2021, n. 4899: “### dell'obbligo di versare i contributi alla gestione separata ### si verifica nel momento in cui, alla scadenza fissata, il contribuente omette il versamento. Solo da quel momento ### può esercitare il suo diritto di credito, non essendo rilevanti né la modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica), né l'epoca temporale per detto adempimento”; ### civile, sez. VI, 11/02/2021, n. 3367: “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”; ### civile, sez. lav., 09/07/2020, n. 14638: “In tema di contributi dovuti alla gestione separata, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”; ### civile, sez. lav., 31/10/2018, n. 27950: “In tema di contributi a percentuale, posto che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito professionale, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini di pagamento per il versamento delle relative somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”). 
Il termine di pagamento in questione coincide, ogni anno, con il termine di scadenza del saldo dell'imposta sui redditi.  5. Orbene, facendo governo dei consolidati criteri ermeneutici nella fattispecie in controversia, si rileva che per l'annualità contributiva 2011, il termine per il versamento dei contributi di previdenza è scaduto in data ###. 
Anche volendo tener conto dello slittamento del termine per il pagamento alla data del 9.7.2012, stabilito dall'art. 1 D.P.C.M. 6.6.2012, ed ipotizzandone l'applicabilità, l'avviso bonario di pagamento, secondo quanto allegato dal ricorrente ed in assenza di diversi elementi (anche in ragione della contumacia dell'###, è stato notificato il ###, sicché, in tale data, il quinquennio risulta spirato. 
Dunque, tirando le fila del discorso, il ricorso va accolto, con annullamento dell'atto impugnato, sia in considerazione della radicale insussistenza dell'obbligo di iscrizione e versamento contributivo alla gestione separata, sia in ragione della prescrizione del credito, pur volendo ammetterne la sussistenza.  6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione fattane.  P. Q. M.  Il dott. ### quale ### del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) dichiara insussistente e comunque prescritto il credito contributivo preteso dall'I.N.P.S. in relazione all'annualità 2011 e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. ###760130000; 2) condanna l'I.N.P.S., in persona del Presidente p. t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.870,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre € 43,00 per esborsi, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### lì 30.11.2022 ### del lavoro dott. ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa ### funzionaria ### del Ministero della Giustizia, addetta all'### per il Processo. 
RG n. 901/2019

causa n. 901/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Del Gaudio Cinzia, Vernillo Domenico

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22564 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.139 secondi in data 18 dicembre 2025 (IUG:GF-A583C8) - 2198 utenti online