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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO ### e ### del lavoro, dott. ### all'esito dell'udienza del 30.11.2022, tenuta con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 16 D.L. 228/2021, conv. con mod. da L. 15/2022, in proroga delle disposizioni di cui all'art. 221 D.L. 34/2020, conv. con mod. da L. 77/2020, ha pronunciato la seguente ### nella controversia iscritta al R. G. n. 901/2019, avente ad oggetto: accertamento negativo dell'obbligo contributivo ed opposizione ad avviso di addebito; introdotta DA ### (c.f.: ###), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato; RICORRENTE CONTRO I.N.P.S., in persona del Presidente p.t..
RESISTENTE CONTUMACE CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso di addebito n. #####; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del ### ricorso depositato in data ###, il sig. ### esponeva di aver ricevuto, in data ###, notificazione di avviso bonario di pagamento da parte dell'I.N.P.S., con cui veniva richiesta la somma di € 15.754,50 per omesso versamento alla gestione separata di contributi previdenziali per l'anno 2011, relativi a redditi di lavoro autonomo.
Premesso che a nulla era valso il ricorso in sede amministrativa, esponeva di aver ricevuto, in data ###, notificazione di avviso di addebito ###760130000, con cui l'I.N.P.S. intimava il pagamento della somma di € 16.490,21 per il medesimo titolo.
Deduceva l'infondatezza della pretesa per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 co. 26 L. 335/1995, come interpretato dall'art. 18 co. 12 D. L. 98/2011.
Precisava che, nel periodo 2010-2011, egli era già docente presso il ### a ### di Napoli e svolgeva abitualmente attività di musicista professionista presso il ### di Napoli, munito di partita ### Deduceva, pertanto, di essere soggetto esclusivamente all'obbligo previdenziale nei confronti di E.N.P.A.L.S., a cui aveva regolarmente versato i contributi previdenziali, con l'applicazione dell'aliquota al 33%.
Eccepiva, infine, l'illegittimità e l'erroneità delle sanzioni applicate, nonché la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 335/1995.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo annullarsi l'avviso impugnato; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente ### non si costituiva in giudizio, benché ritualmente intimato.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'odierna udienza di discussione, tenuta con modalità di trattazione scritta, la causa veniva decisa come da sentenza. MOTIVI della DECISIONE 1. Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, poiché proposta entro il termine di 40 giorni successivi alla notificazione dell'avviso di addebito opposto.
Ancora in via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'I.N.P.S. non costituitosi in giudizio, benché ritualmente intimato.
Nel merito, ai fini del corretto inquadramento giuridico della pretesa contributiva in controversia, occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia, nei termini interpretativi offerti dalla giurisprudenza e dal legislatore stesso.
In estrema sintesi, il presupposto dell'iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. ex art. 2 co. 26 L. 335/1995 è l'assenza di altra forma di copertura previdenziale per il libero professionista, laddove il reddito da questi prodotto non sia assoggettato a diversa contribuzione obbligatoria ed egli non sia iscritto ad alcuna altra istituzione previdenziale.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la citata normativa di legge, come interpretata dall'art. 18 co. 12 D. L. 98/2011, conv. con mod. da L. 111/2011, risponde al principio di universalità della copertura assicurativa previdenziale di cui all'art. 38 co. 2 Cost., laddove si prevede il diritto di tutti i lavoratori attivi di creare una posizione previdenziale e di fruirne, pagando la relativa contribuzione (Cassazione civile, sez. lav., 17/12/2018, n. ###: “Il principio di universalizzazione della copertura assicurativa obbligatoria si traduce nella regola per cui l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'### è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (seppur non esclusivo), ma anche occasionale (oltre un certo limite monetario) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco ed anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento” - fattispecie relativa all'obbligo d'iscrizione alla gestione separata di una professionista, iscritta all'albo dei praticanti avvocati).
Di conseguenza, i liberi professionisti, che, non essendo iscritti alla cassa previdenziale di riferimento, producono redditi rilevanti grazie all'attività svolta, sono soggetti all'obbligo previdenziale attraverso l'iscrizione alla gestione separata, anche se essi versino alla cassa professionale il contributo integrativo, in forza della funzione e della natura di quest'ultimo (Cassazione civile, sez. lav., 11/01/2019, n. 519: “Gli avvocati non iscritti alla ### ma alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo (in ragione dell'iscrizione all'###, hanno l'obbligo di iscriversi alla ### poiché il versamento del solo contributo integrativo non determina la costituzione di alcuna posizione previdenziale”).
Tuttavia, è di palmare evidenza che tale obbligo non sussista allorquando il professionista sia iscritto alla cassa di appartenenza del proprio ordine professionale e, pertanto, versi il contributo soggettivo, poiché, in tal caso, egli risulta aver già assolto all'obbligo di creazione e di alimentazione della propria posizione pensionistica.
Va, altresì, osservato che il contributo integrativo risulta diretto a finanziare l'assistenza di categoria, in quanto espressione di un dovere solidaristico nell'ambito del settore professionale di appartenenza.
Per contro, il contributo soggettivo corrisponde all'accantonamento pensionistico vero e proprio, sia pure nell'ambito del cd. sistema a ripartizione generazionale, in cui, cioè, i contributi correnti vengono utilizzati per il pagamento delle prestazioni attualmente erogate ai pensionati.
Proprio in ragione della loro funzione solidaristica, i contributi integrativi, a differenza dei contributi soggettivi, non sono utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva: lo scopo del versamento del contributo integrativo non è quello di precostituire una prestazione pensionistica in favore dell'assicurato, ma, piuttosto, come già evidenziato, quello di partecipare ad una solidarietà collettiva categoriale, tanto da essere di norma utilizzato, dalle casse di previdenza dei professionisti, per finalità assistenziali.
Non a caso, l'obbligo di versamento del contributo integrativo è ricollegato non già all'appartenenza al regime previdenziale di categoria, ma alla stessa appartenenza all'ordine professionale, derivando non dall'iscrizione alla cassa professionale, ma dall'iscrizione all'albo, tanto da dover essere assolto anche da chi è iscritto ad altro sistema previdenziale e, dunque, fruirà di un trattamento pensionistico erogato da un ente diverso.
Di conseguenza, il versamento del solo contributo integrativo non può dare diritto al riconoscimento dell'annualità di riferimento nel calcolo dell'anzianità ai fini previdenziali, ed esso, in quanto inidoneo ai fini della copertura previdenziale, non elide l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, obbligo che, si ribadisce, resta escluso solo in presenza di iscrizione ad altra forma assicurativa, con versamento del contributo soggettivo (### civile, sez. lav., 10/11/2021, n. ###: “### non iscritto alla cassa forense, cui versa il contributo integrativo, deve comunque iscriversi alla gestione separata presso l'Inps”). 2. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che il principio di universalità della copertura previdenziale impone di prescindere da qualsiasi considerazione inerente all'abitualità dell'esercizio professionale, nel contempo rilevando, come si vedrà meglio appresso, che il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione decorre non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì dal termine previsto per il pagamento dei contributi (### civile, sez. VI, 11/07/2022, n. 21816: “### non iscritto alla ### per il mancato raggiungimento delle necessarie soglie di reddito è tenuto ad iscriversi alla ### presso l'### anche qualora svolga attività libero - professionale priva del carattere dell'abitualità. La prescrizione per il versamento dei relativi contributi decorre dal momento in cui scadono i termini stabiliti per il pagamento”- in parte motiva: “ … la produzione (da parte del professionista) di un reddito superiore alla soglia di ### 5.000,00 (come nella specie) costituisce il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la ### restando invece normativamente irrilevante (l'entità del reddito) qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità … ”).
Due sono, pertanto, le ipotesi in cui ricorre l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata: quella in cui il professionista produce un reddito superiore ad € 5.000,00 annui (con irrilevanza dell'abitualità professionale), e quella in cui la professione è svolta con abitualità (con irrilevanza del volume di reddito prodotto).
Più in dettaglio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 annui determini ex se l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, in assenza di altra copertura previdenziale, consentendo tale volume reddituale di prescindere dall'accertamento del requisito dell'abitualità e, dunque, di affermare l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata anche in presenza di attività professionale occasionale (### civile, sez. VI, 02/12/2020, n. 27461: “Sussiste l'obbligo di iscrizione alla ### presso l'### per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla ### di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio; l'obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, di iscrizione alla ### è, infatti, rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento”; conforme: ### civile, sez. VI, 17/11/2020, n. 26021; ### civile, sez. lav., 18/02/2021, n. 4419: “In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione”). 3. Proprio sulla scorta del medesimo principio di universalizzazione previdenziale, occorre richiamare quanto stabilito dalla Corte Costituzionale in merito all'obbligo di iscrizione degli avvocati alla gestione separata I.N.P.S..
Trattasi, invero, di affermazioni di principio che senz'altro coinvolgono non già la sola classe forense ma l'intera categoria dei liberi professionisti, principalmente nella misura in cui il giudice delle leggi ha ribadito la sussistenza, nel nostro ordinamento giuridico, di un generale criterio di universalizzazione della contribuzione previdenziale, ricollegata alla produzione di redditi da attività di lavoro autonomo.
In specie, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 104/2022, depositata il ### (udienza del 23.2.2022), ha definitivamente sancito la conformità a ### dell'obbligo di iscrizione degli avvocati alla gestione separata I.N.P.S. in assenza di altra forma di copertura previdenziale In particolare, il giudice delle leggi è stato investito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 co. 26 L. 335/1995, come interpretato dall'art. 18 co. 12 D. L. 98/2011, nella parte in cui prevede, a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla ### di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie (di reddito o di volumi di affari), ex art. 22 L. 576/1980, l'obbligo di iscrizione presso la gestione separata I.N.P.S., nonché, in subordine, dello stesso art. 18 co. 12 D. L. 98/2011, nella parte in cui non prevede che il predetto obbligo decorra per i periodi successivi alla sua entrata in vigore, per contrasto con gli artt. 3 e 117 co. 1 Cost. e con l'art. 6 C.E.D.U. (questioni sollevate in via incidentale dal Tribunale di Catania con l'ordinanza n. 86 del 2.2.2021, pubblicata in ### n. 24 del 16.6.2021).
Ebbene, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la prima questione, in quanto il citato art. 2 non ha introdotto elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale, mentre ha reputato fondata la seconda questione, dichiarando il medesimo art. 2 costituzionalmente illegittimo (per violazione del principio dell'affidamento) nella parte in cui non prevede che gli avvocati soggetti ad iscrizione alla gestione separata siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione in riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 18 predetto.
In particolare, nella sentenza predetta, si legge che “ … il legislatore ha costantemente seguito una coerente linea di progressiva estensione, oggettiva e soggettiva, della tutela previdenziale, tradizionalmente riferita ai lavoratori subordinati, dapprima attribuendola anche ai lavoratori autonomi, successivamente ampliando le categorie di attività autonome soggette ad assicurazione obbligatoria, anche in caso di esercizio di due o più attività, in modo che a ciascuna di esse corrisponda una forma di assicurazione. Con specifico riguardo ai lavoratori autonomi, la tendenza alla progressiva estensione della tutela previdenziale ha visto innanzi tutto la privatizzazione delle casse, degli istituti e degli enti già istituiti per la gestione di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore di specifiche categorie professionali (art. 1, comma 32, della legge n. 537 del 1993; d.lgs. n. 509 del 1994). In seguito sono state introdotte ulteriori regole volte ad assicurare la tutela previdenziale dei soggetti esercenti attività professionale, il cui svolgimento era subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi, ma ancora privi di un'autonoma gestione categoriale; si è prescritta la costituzione di nuovi enti previdenziali o l'inclusione della categoria in forme di previdenza obbligatorie già esistenti per categorie similari (art. 2, comma 25, della legge n. 335 del 1995; d.lgs. n. 103 del 1996). A completamento di tutto ciò è stato previsto l'istituto, residuale e di nuovo conio, della ### separata, con cui sono stati assoggettati ad obbligo contributivo i redditi tratti da attività autonome esercitate in forma abituale e considerati tali dalla normativa fiscale (art. 2, comma 26, della legge 335 del 1995). La finalità, espressamente dichiarata in quest'ultima disposizione, è stata quella di realizzare l'«estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti»; finalità questa che ha trovato ulteriore attuazione nella successiva evoluzione normativa, volta ad ampliare progressivamente - mediante continui e ripetuti interventi normativi - le categorie di lavoratori tenuti ad iscriversi a tale ### con il risultato di estendere l'obbligo assicurativo a quasi tutti i lavoratori autonomi e a tutte le forme di attività professionale, anche se esercitate in via meramente occasionale, ove produttive di un reddito superiore a una determinata soglia. La norma censurata, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive in questa coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa. Essa, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale - come sospetta il giudice rimettente - ma, al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art. 38, secondo comma, ###, nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»). La tutela previdenziale, infatti, assume rilevanza, sul piano costituzionale, per i lavoratori subordinati e per quelli autonomi, essendo il lavoro tutelato «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35, primo comma, ###)”.
Quanto alle sanzioni, la ### ha, invece, affermato che: “… l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, sia una disposizione genuinamente di interpretazione autentica, in quanto il significato da essa espresso, secondo l'interpretazione prevalsa nella giurisprudenza di legittimità a partire dal 2017, poteva ritenersi già contenuto tra i significati plausibilmente espressi dalla disposizione interpretata. … Il legislatore, pur fissando legittimamente, con l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, un precetto normativo che la disposizione interpretata era fin dall'inizio idonea ad esprimere, avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell'ordinamento previdenziale. … Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza. La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla ### separata ### relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica”. 4. In applicazione di siffatti principi, va rilevato che il sig. ### non fosse tenuto all'iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. per l'anno 2011, essendo dimostrato per tabulas che egli fosse iscritto ad altro sistema previdenziale, al quale risultano versati i contributi soggettivi (cfr. estratti contributivi per gli anni 2010 e 2011, in allegato alla produzione di parte ricorrente, recanti attestazione di versamento dei contributi previdenziali all'E.N.P.A.L.S. da parte della ### di ###.
A ciò ai aggiunga che risulta altresì avverata la prescrizione estintiva del credito.
In subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi per l'iscrizione dei professionisti alla gestione separata oggetto dell'atto impugnato, termine preposto alla tutela di interessi pubblicistici e, pertanto, sottratto alla libera disponibilità delle parti, irrinunciabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (### civile, sez. lav., 04/12/2018, n. ###: “… il primo motivo di ricorso, avente valore assorbente, è fondato, atteso che, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. 9226/2018, 27163/2008, 230/2002), nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti; detto principio - che attualmente è fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2, - vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge; parimenti consolidato è il principio conseguente, secondo cui la relativa eccezione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dall'art. 437 c.p.c.; ed invero il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 345 c.p.c. e specificamente all'art. 437 c.p.c., comma 2 per il rito del lavoro, concerne soltanto l'eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio e non può quindi inerire all'eccezione di prescrizione in discorso; …”; nello stesso senso: ### civile, sez. lav., 15/04/2015, n. 7621; ### civile, sez. lav., 15/10/2014, n. 21830; ### civile, sez. lav., 14/11/2008, n. 27163; ### civile, sez. lav., 24/03/2005, n. 6340; ### civile, sez. lav., 10/12/2004, n. 23116).
Come già anticipato, poi, il dies a quo del termine di prescrizione in parola non può farsi decorrere dal momento in cui il professionista rende la dichiarazione dei redditi, che rimane una mera dichiarazione di scienza priva di rilevanza costitutiva del credito contributivo, bensì dal momento in cui scade il termine annuale per il pagamento dei contributi, essendo questo il dies a partire dal quale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il diritto di credito può essere esercitato, il tutto in conformità con quanto statuito dalla ### (### civile, sez. VI, 12/11/2021, n. ###: “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del ### 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite”; ### civile, sez. lav., 10/11/2021, n. ###: “La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata ### decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”; ### civile, sez. lav., 23/02/2021, n. 4899: “### dell'obbligo di versare i contributi alla gestione separata ### si verifica nel momento in cui, alla scadenza fissata, il contribuente omette il versamento. Solo da quel momento ### può esercitare il suo diritto di credito, non essendo rilevanti né la modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica), né l'epoca temporale per detto adempimento”; ### civile, sez. VI, 11/02/2021, n. 3367: “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”; ### civile, sez. lav., 09/07/2020, n. 14638: “In tema di contributi dovuti alla gestione separata, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”; ### civile, sez. lav., 31/10/2018, n. 27950: “In tema di contributi a percentuale, posto che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito professionale, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini di pagamento per il versamento delle relative somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”).
Il termine di pagamento in questione coincide, ogni anno, con il termine di scadenza del saldo dell'imposta sui redditi. 5. Orbene, facendo governo dei consolidati criteri ermeneutici nella fattispecie in controversia, si rileva che per l'annualità contributiva 2011, il termine per il versamento dei contributi di previdenza è scaduto in data ###.
Anche volendo tener conto dello slittamento del termine per il pagamento alla data del 9.7.2012, stabilito dall'art. 1 D.P.C.M. 6.6.2012, ed ipotizzandone l'applicabilità, l'avviso bonario di pagamento, secondo quanto allegato dal ricorrente ed in assenza di diversi elementi (anche in ragione della contumacia dell'###, è stato notificato il ###, sicché, in tale data, il quinquennio risulta spirato.
Dunque, tirando le fila del discorso, il ricorso va accolto, con annullamento dell'atto impugnato, sia in considerazione della radicale insussistenza dell'obbligo di iscrizione e versamento contributivo alla gestione separata, sia in ragione della prescrizione del credito, pur volendo ammetterne la sussistenza. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione fattane. P. Q. M. Il dott. ### quale ### del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) dichiara insussistente e comunque prescritto il credito contributivo preteso dall'I.N.P.S. in relazione all'annualità 2011 e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. ###760130000; 2) condanna l'I.N.P.S., in persona del Presidente p. t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.870,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre € 43,00 per esborsi, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in ### lì 30.11.2022 ### del lavoro dott. ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa ### funzionaria ### del Ministero della Giustizia, addetta all'### per il Processo.
RG n. 901/2019
causa n. 901/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Del Gaudio Cinzia, Vernillo Domenico