... giurisprudenziale l'associazione in partecipazione è un contratto sinallagmatico aleatorio,nel senso che nella fattispecie è impossibile determinare preventivamente, al momento della conclusione del contratto, se e in quale misura l'associato percepirà un vantaggio economico. In particolare l'art.
2549 c.c. statuisce che, al fine di costituire un contratto di associazione in partecipazione, l'associante debba attribuire all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. In aggiunta a ciò, l'art. 2553 c.c., disciplinante la divisione degli utili e delle perdite, chiaramente enuncia: “### patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto”. Gli articoli 2551 e 2552
c.c. prevedono che i terzi acquistano diritti ed assumono obbligazioni solo nei confronti dell'associante e che all'associante spetti la gestione dell'impresa o dell'affare, mentre all'associato spetti ex lege solo il diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si (leggi tutto)...
causa n. 23141/2005 R.G. - Giudice/firmatari: Caporali Paola