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Tribunale di Paola, Sentenza n. 940/2025 del 24-11-2025

... persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1065/2020 trattenuta in decisione con note di trattazione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente TRA ### (C.F. ###), ### (C.F###) rappresentati e difesi dall'avv. #### (C.F. ###), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. #### E ### S.R.L. (C.F.###) in persona del legale rappresentante p.t., contumace; ### risarcimento danni; CONCLUSIONI: come da note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora ### e il signor ### convenivano il Comune di ### davanti al Tribunale di ### per sentirlo condannare, unitamente alla ### al pagamento della complessiva somma di €. 20000,00, con vittoria di spese e competenze del giudizio. A sostegno della domanda gli attori assumevano: che in data ###, il terreno della sig.ra ### veniva gravemente danneggiato da un incendio originatosi sul fondo limitrofo di proprietà del Comune di ### che il propagarsi del suddetto incendio distruggeva una barca modello boston ### 17 con motore ### 90cv, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di #### civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1065/2020 trattenuta in decisione con note di trattazione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente TRA ### (C.F. ###), ### (C.F###) rappresentati e difesi dall'avv. #### (C.F. ###), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. #### E ### S.R.L. (C.F.###) in persona del legale rappresentante p.t., contumace; ### risarcimento danni; CONCLUSIONI: come da note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. 
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora ### e il signor ### convenivano il Comune di ### davanti al Tribunale di ### per sentirlo condannare, unitamente alla ### al pagamento della complessiva somma di €. 20000,00, con vittoria di spese e competenze del giudizio. 
A sostegno della domanda gli attori assumevano: che in data ###, il terreno della sig.ra ### veniva gravemente danneggiato da un incendio originatosi sul fondo limitrofo di proprietà del Comune di ### che il propagarsi del suddetto incendio distruggeva una barca modello boston ### 17 con motore ### 90cv, un carrello porta barche, circa 108 pedane in epal, materiale vario da costruzione, circa 100 pali di recinzione in castagno di proprietà del sig. ### nonché una pianta di noci e di ulivo di proprietà della sig.ra ### che in data ###, i procuratori degli attori stipulavano la convenzione di negoziazione assistita con la ### detentrice del terreno di proprietà del Comune di ### senza sortire utile effetto. 
Si costituiva in giudizio il Comune di ### che via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'articolo 163 cpc, numeri 3 e 4 e nel merito instava per il rigetto della domanda attorea perché infondata ed illegittima sia in fatto che in diritto con condanna alle spese del giudizio da distrarsi per dichiarato anticipo. 
Non si costituiva in giudizio la ### di talchè ne veniva dichiarata la contumacia; quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, assunta prova testi e disposta consulenza tecnica, veniva riservata per la decisione con note di trattazione e concessione die termini ex art. 190 c.p.c.. 
Preliminarmente occorre rilevare che appare destituita di fondamento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dello stesso atteso che dalla lettura complessiva dell'atto (Cass. 4828/2006) è possibile evincere sia il petitum che la causa petendi, incombendo evidentemente la qualificazione giuridica della domanda al giudice in virtù del noto principio iura novit curia, atteso che “###esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte” (Cass. n. 5442/06). 
Relativamente, poi, alla ricostruzione del fatto storico e, quindi, dell'incendio lo stesso nella sua dimensione storica è stato riferito dai testi escussi e comunque non contestato; in ordine all'origine ed alle particelle effettivamente interessa te il consulente tecnico nelle conclusioni ha ritenuto che “dall'ortofoto ### del 20 ottobre 2019, che mostra le tracce dell'incendio del 19 settembre, si evince che il fuoco ha interessato: la particella n. 1134 di proprietà di parte attrice nella fascia in piano confinante con la particella n. 693 e in quella del pendìo ovest; il pendìo nord e zone della particella n. 693, che catastalmente è intestata ad altro proprietario; parte del pendìo nord-est e gran parte della zona in piano della particella n. 694 in cui è situata parte dell'impianto di depurazione (cfr ### 2 e Fig. 2 bis - pagg. 9 e10)”. 
Pertanto contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta la propagazione dell'incendio medesimo oltre che da una particella di un terzo soggetto estraneo al giudizio ha coinvolto anche la particella n. 694 in cui è situato parte dell'impianto di depurazione. 
I testi escussi hanno riferito dell'evento nonché del mancato intervento dei ### del fuoco.
Occorre premettere che tra l'ente convenuto e la ### S.r.l. intercorreva contratto di appalto avente ad oggetto l'area di depurazione concessa e manutenuta dalla stessa; pertanto nell'ipotesi in cui l'appaltatore non agisca quale nudus minister, cioè senza libertà di determinazione e di decisione, nell'esecuzione dei lavori commessigli, la sua responsabilità per i danni cagionati a terzi nell'esplicazione della sua autonoma attività è governata dalle regole proprie degli atti illeciti extracontrattuali, per cui egli risponde dei danni che siano derivati dall'inosservanza delle regole tecniche e della comune diligenza, anche quando l'opera sia stata compiuta sotto il controllo di un direttore dei lavori e l'inosservanza dipenda dal fatto colposo del direttore medesimo o da difetto di progetto, ipotesi che fa configurare un concorso di colpa con l'appaltatore, ma non l'esonero di responsabilità di quest'ultimo (Cass. 91/3801; 92/3050). 
Il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori preposto dal committente non annullano l'autonomia dell'appaltatore che, salvo patto contrario, rimane conseguentemente tenuto a rispettare, nella esecuzione dell'appalto, le regole dell'arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente, e, perciò, a controllare, tra l'altro, la qualità del materiale impiegato rispondendo dei vizi di tale materiale anche quando questo è fornito dal committente o da produttore da questo indicato, a meno che non provi che il controllo richiedeva cognizioni tecniche che eccedevano i limiti della diligenza dovuta o di aver dato pronto avviso al committente della inadeguata qualità del materiale ricevuto (Cass 96/169). 
In tema di appalto, il principio secondo cui l'appaltatore esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, implica anche che, di regola, egli solo debba ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera. Il committente, tuttavia, può essere corresponsabile eccezionalmente dei suddetti danni quando si ravvisino, a suo carico, specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art.  2043 c.c. (conf. 00/8686). 
In tema di appalto è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto. In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso - tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete - o allorquando risultino presenti gli estremi della culpa in eligendo, il che si verifica se il compimento dell'opera o del servizio sono stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi. Tali princìpi valgono anche in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore solo nel caso in cui - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto ai fini di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una ingerenza sull'attività di quest'ultimo così penetrante da ridurlo al ruolo di mero esecutore (fattispecie relativa ad un infortunio sul lavoro con esito letale occorso ad un dipendente di una società subappaltatrice delle opere di saldatura relative all'assemblaggio della copertura del locale palazzetto dello sport) (99/2745; 04/15185). 
Tanto premesso in via generale, nello specifico attesa l'esistenza del contratto nonché quanto riferito dai testi escussi in ordine ala circostanza che l'impianto era chiuso e nella gestione della ### S.rl. che non faceva entrare nessuno, deve ritenersi che la custodia dello stesso fosse di esclusiva della predetta quantomeno siccome detentore qualificato.   Non può dunque ravvisarsi la sussistenza di responsabilità “a cascata” per mancato controllo della attività del preposto, laddove la causa dell'incendio si è posta come fattore autonomo causale tale da impedire l'esercizio del controllo da parte dell'appaltante odierno convenuto. 
Ciò posto si deve poi procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore. 
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione da intendere sussistente, tuttavia, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza. 
Nel caso di specie gli attori, quindi, devono provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto, ovvero sia la circostanza della presenza dell'incendio sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che i danni sono avvenuti per effetto di tale elemento, sia il fatto che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale evento. 
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità afferma che: “In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia es art. 2051 c.c., il custode di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonda nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito; assumendo rilievo, a riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, il propagamento dalle fiamme" (Cass. n. 2962/2011). 
Al riguardo la mancata costituzione della convenuta in qualità di appaltatrice ha impedito che al riguardo fossero dedotte ed allegate circostanze di contenuto contrario. 
Passando alla determinazione del quantum il consulente - cfr. conclusioni - ha stimato € 13.462,00. 
Pertanto alla luce delle argomentazioni sopra esposte la domanda attorea deve trovare accoglimento limitatamente alla convenuta ### S.r.l. in qualità di appaltatrice del servizio di gestione dell'impianto anche dal quale verosimilmente si propagava l'incendio per cui è causa. 
Su la somma sopra indicata andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. 
Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno; su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 1.0%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi. 
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo. 
Le spese del giudizio, così come quelle occorse per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio nella misura già liquidata, seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo; si ritiene sussistano presupposti per compensarle nei confronti del Comune di atteso che l'esistenza del contratto di appalto non era circostanza conoscibile dagli istanti nel momento di introduzione del giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica nella persona del dr. ### definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1) ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta ### S.r.l. al pagamento in suo favore della somma di € 13.462,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione; 2) CONDANNA la convenuta ### S.r.l. convenuti al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio che si liquidano € 4.230,00 per compenso, € 237,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, compensandole nei confronti del convenuto Comune di ### 3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico della convenuta ### S.r.l..  ### 24.11.2025 Il Giudice Dr.

causa n. 1065/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Caprioli Alberto

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Giudice di Pace di Procida, Sentenza n. 319/2025 del 24-09-2025

... GIUDICE DI PACE DI PROCIDA SEZIONE CIVILE SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### , nella causa civile R.G. 1602 / 2022 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### S.P.A. (CF ###) - Avv. ### -RESISTENTESVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli art. 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla L. 69/2009,e pertanto, viene omesso lo svolgimento del processo, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 188/2022 emesso dal Giudice di ### di ### e notificato il ###, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della ### di ### S.p.A. della somma di €.1.141,35 oltre interessi moratori e spese per €.280,00 imputate per l'intero importo della fattura n.190/F del 01.05.2021 (di €.1.038,65) nonché per il saldo pari ad €.102,70 per la fattura n.### del 13.04.2020 (di €.1.302,70). ### precisa, inoltre, che per la fattura n.###/2020 del 13.04.2020 per €.1.302,70 aveva versato la somma di €.600,00 con bonifico del 05.08.2020 con (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 1602 / 2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PROCIDA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , nella causa civile R.G.  1602 / 2022 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### S.P.A. (CF ###) - Avv. ### -RESISTENTESVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli art. 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla L. 69/2009,e pertanto, viene omesso lo svolgimento del processo, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit..
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 188/2022 emesso dal Giudice di ### di ### e notificato il ###, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della ### di ### S.p.A. della somma di €.1.141,35 oltre interessi moratori e spese per €.280,00 imputate per l'intero importo della fattura n.190/F del 01.05.2021 (di €.1.038,65) nonché per il saldo pari ad €.102,70 per la fattura n.### del 13.04.2020 (di €.1.302,70). ### precisa, inoltre, che per la fattura n.###/2020 del 13.04.2020 per €.1.302,70 aveva versato la somma di €.600,00 con bonifico del 05.08.2020 con riserva di ripetizione e per la fattura n.### del 01.05.21 per €.1.038,65 70 aveva versato la somma di €.900,00 con riserva di ripetizione, di cui €.600,00 con bonifico del 02.08.2021 ed €.300,00 con bonifico del 12.04.2022. ### contestava la fondatezza della pretesa creditoria, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice di ### di ### e l'improcedibilità della domanda per messo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione/negoziazione assistita. Nel merito, eccepiva l'intervenuto pagamento e proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione di somme indebitamente versate, quantificate in €1.244,91.
Si costituiva la ### di ### S.p.A. contestando tutte le eccezioni e allegazioni avverse, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, veniva esperito il procedimento di negoziazione assistita con esito negativo. Veniva, quindi, disposta CTU contabile, affidata al dott. ###
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
In merito all'incompetenza territoriale vi è che tale eccezione è stata già correttamente rigettata con ordinanza, in quanto la clausola contrattuale invocata non attribuisce competenza esclusiva al foro di Napoli. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il foro convenzionale concorre in via alternativa con quello del luogo di esecuzione dell'obbligazione.
Infondata risulta essere anche l'eccezione di improcedibilità in quanto la negoziazione assistita è stata regolarmente esperita.
Nel merito l'opposizione è fondata nei limiti di seguito precisati. ### ha accertato che nei rendiconti inviati dalla ### di ### S.p.A. all'opponente sono state incluse voci di costo non contemplate dall'art. 16 del
Regolamento di ### e non inerenti ai servizi connessi al godimento del posto barca.
Nel caso di specie, l'art. 16 del Regolamento di ### elenca tassativamente i servizi che la società deve espletare. ### ha rilevato che sono state addebitate all'opponente spese non riconducibili a tali servizi. In particolare, il ### in relazione al primo quesito “dica se i costi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### sono stati realmente sostenuti dalla società ### di ### S.p.A.” ha accertato che “Sia per l'anno 2019 che per l'anno 2020, la maggior parte dei costi indicati nei rispettivi rendiconti di gestione trovano riscontro nella documentazione contabile/fiscale prodotta, ad eccezione di quelli indicati nella risposta del quesito n. 2. Pertanto, la documentazione prodotta consente di sostenere che i costi sono di competenza dell'esercizio in cui sono stati indicati nel rendiconto; mentre, ad eccezione della tassa rifiuti, non è stata fornita la prova della loro manifestazione finanziaria (ossia del pagamento). In merito, poi, al secondo quesito “dica quali di quei costi siano riconducibili ai c.d. ### (art. 16 Reg. ###”. ### ha verificato la “riconducibiltà” dei costi imputati nel rendiconto di gestione per l'erogazione dei servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### Precisando che “debbono considerarsi riconducibili i costi direttamente connessi all'effettuazione dei servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di gestione. Inoltre, è stata considerata ai fini della risposta al quesito la documentazione contabile prodotta a supporto del sostenimento dei costi. Infine, come evidenziato in precedenza, la valutazione della voce di costo “canone demaniale” è stata effettuata tenendo conto di quanto indicato nell'art. 1 del “### di Godimento”. Dall'esame della documentazione, ho riscontrato voci di costo non riconducibili, stricto sensu, ai servizi portuali ed altri, seppur “astrattamente” rientranti in tali servizi non sono stati prodotti i giustificativi di spesa”. ###, quindi, ha determinato i costi non riconducibili o non provati inclusi nel rendiconto dell'anno 2019: “Materiale di consumo, escluso parzialmente: sono stati esclusi sia costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### sia costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 900000 - 900002 - 900004 - 900009);
Tassa rifiuti, escluso parzialmente: sono stati esclusi costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 901032);
Consulenze tecniche escluso parzialmente: sono stati esclusi costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 901012);
Spese di ricerca e formazione escluso parzialmente: sono stati esclusi sia costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### sia costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 901025 - 908017); ### escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901019); ### escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901018);
Manifestazioni ed eventi, escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901020);
Costi informatici e di noleggio, esclusi parzialmente: sono stati esclusi in quanto costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 902003 - 901017);
Spese di trasferta, esclusi completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901024); ### escluso completamente: per le motivazioni indicate in precedenza è considerato una duplicazione di costo (codice conto mastrino contabile 902004);
Quota amm.to Porto nuovi lavori, escluso parzialmente: sono stati esclusi costi non supportati da documentazione contabile. Nello specifico sono state escluse quote ammortamento costi ante anno 2014, anno 2014, anno 2019 e parzialmente anno 2017 (codice conto mastrino contabile 904012);
Note spese, escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901010);
Oneri bancari, escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 910007);
Interessi passivi bancari, escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 910004);
Altri amm.ti vari, esclusi parzialmente: sono stati esclusi sia costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di #### n. 1 del 08.06.2016 ### sia costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 904013 - 904016 - 904019 - 904020 - 904022 - 904023 - 904024 - 904026 - 904031)”. ### ha determinato, poi, i costi non riconducibili o non provati inclusi nel rendiconto dell'anno 2020: “Materiale di consumo, escluso parzialmente: sono stati esclusi sia costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### sia costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 900002);
Acqua e gas, escluso parzialmente: sono stati esclusi in quanto costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 900003 - 901004);
Tassa rifiuti, escluso parzialmente: sono stati esclusi costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 901032);
Consulenze tecniche, escluso parzialmente: sono stati esclusi costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 900003 - 901012); ### escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901019); ### escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901018);
Manifestazioni ed eventi, escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901020);
Costi informatici e di noleggio, esclusi parzialmente: esclusi in quanto costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 902003 - 901017);
Spese di trasferta, escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 901024); ### escluso completamente: per le motivazioni indicate in precedenza è considerato una duplicazion di costo (codice conto mastrino contabile 902004);
Quota amm.to Porto nuovi lavori, escluso parzialmente: sono stati esclusi costi non supportati da documentazione contabile. Nello specifico sono state escluse quote ammortamento costi ante anno 2014, anno 2014, anno 2019 e parzialmente anno 2017 (codice conto mastrino contabile 904012);
Note spese, escluso completamente: sono stati esclusi sia costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### sia costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 901010);
Oneri bancari, escluso completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 910007);
Interessi passivi bancari, esclusi completamente: sono stati esclusi in quanto costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di ### (codice conto mastrino contabile 910004 - 910003);
Altri amm.ti vari, esclusi parzialmente: sono stati esclusi sia costi non riconducibili ai servizi indicati nell'art. 16 del Regolamento di #### n. 1 del 08.06.2016 ### sia costi non supportati da documentazione contabile (codice conto mastrino contabile 904013 - 904016 - 904019 - 904020 - 904022 - 904023 - 904024 - 904026 - 904031)”.
In relazione, poi, al terzo quesito “quantifichi l'importo dovuto dalla parte opponente in percentuale a quanto indicato dall'art. 2, Punto 2.1.b del contratto per ciascuna voce di costo di cui all'art. 16 Reg. Gestione”. ###, dopo aver espunto le voci non dovute, ha determinato l 'importo dovuto dalla parte opponente per l'anno 2019 in €.851,90 , mentre quello dovuto per l'anno 2020 in €.812,01.
Questo giudicante, pertanto, ritiene di condividere le conclusioni del CTU perché adeguatamente motivate ed immune da vizi logici avendo anche replicato adeguatamente alle osservazioni di controparte.
Quindi, la somma richiesta dalla ### di ### S.p.A. nei confronti di ### per l'anno 2019 è di €.1.302,70 (fattura n.###/2020 del 13.04.2020) in luogo di quella di €.851,90 determinato dal ### mentre per l'anno 2020 è di €.1.038,65 (fattura n.###/2021 del 01.05.2021) in luogo della somma di €.812,01 così come determinato dal ### Rilevato, pertanto, che la somma complessiva richiesta dalla ### di ### per gli anni 2019 e 2020 è di €.2.341,35 - mentre la somma complessiva dovuta è pari ad €.1.663,91 così come determinata dal ### visto che la sig.ra ### ha versato con riferimento a tale periodo anno 2019 e 2020 la somma complessiva di €.1.500,00, l'attrice è tenuto a versare alla parte opposta una differenza di €.163,91 .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in osservanza del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/18, tenendo conto del pregio della attività prestata, della natura delle questioni trattate e delle somme in concreto liquidate (Cass. 5798/19, 21256/16, 3903/16, 19014/07) e degli esborsi, allo stato, eseguiti. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1) Revoca il decreto ingiuntivo n.188/2022; 2) Accoglie nei suddetti limiti l'opposizione e, per l'effetto, quantifica in €.1.663,91 la somma dovuta per gli anni 2029 e 2020 dalla sig.ra ### alla società ### di ### S.p.A. in relazione al posto barca goduto e, pertanto, tenuto conto delle somme già versate, determina in €.163,91 l'importo ancora dovuta dalla parte attrice alla società ### di ### per gli anni 2019 e 2020; 3) Condanna la ### di ### al pagamento delle spese ed onorari di causa, in favore dell'attore, che, tenuto conto dell'esito del giudizio, riduce nella misura del 20% e liquida in misura già ridotta in €.50,00 per spese ed €.415,20 per onorari, oltre 15% spese forfettarie, IVA e ### se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito e dichiaratosi anticipatorio.  4) Pone le spese di C.T.U. già liquidate, nella misura del 80% a carico della società ### di ### ed il restante 20% a carico della parte attrice.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 1602/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Mattia Palumbo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12453/2025 del 11-05-2025

... domiciliazione digitale ex lege -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE D'### 710/2022 depositata il ###. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal ### 2 di 8 Fatti di causa 1.- ### ha concluso un accordo con la ### srl, in base al quale ha dato a quest'ultima in godimento una sua imbarcazione, per un tempo determinato, dietro corrispettivo di un canone, con il patto che ### srl avrebbe potuto, alla scadenza, acquistare il bene o subentrare nel leasing. Il contratto prevedeva dei rimborsi a favore del ### nel caso la società di noleggio non avesse esercitato l'opzione. 2.- Si è verificata questa seconda ipotesi: la ### srl ha restituito l'imbarcazione. Tuttavia, il ### ha notato che la barca aveva subìto danni cui ha dovuto porre rimedio, con relativa spesa, e ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, la società di noleggio chiedendo, oltre che il rimborso delle riparazioni, altresì la spesa che ha dovuto sost enere a causa d el rifiuto di acquistare esercitando l'opzione, prevista contrat tualmente, ed altresì il pagamento dell'acconto, rimasto da corrispondere. La società si è costituita ed ha proposto domanda riconvenzionale, per (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25727/2022 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### C.F.:###, e dall'Avv. ###, C.F.:###, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente contro ### rappresent ato e difeso dall'Avv. ### ta (c.f. ###), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE D'### 710/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal ### 2 di 8 Fatti di causa 1.- ### ha concluso un accordo con la ### srl, in base al quale ha dato a quest'ultima in godimento una sua imbarcazione, per un tempo determinato, dietro corrispettivo di un canone, con il patto che ### srl avrebbe potuto, alla scadenza, acquistare il bene o subentrare nel leasing. 
Il contratto prevedeva dei rimborsi a favore del ### nel caso la società di noleggio non avesse esercitato l'opzione.  2.- Si è verificata questa seconda ipotesi: la ### srl ha restituito l'imbarcazione. Tuttavia, il ### ha notato che la barca aveva subìto danni cui ha dovuto porre rimedio, con relativa spesa, e ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, la società di noleggio chiedendo, oltre che il rimborso delle riparazioni, altresì la spesa che ha dovuto sost enere a causa d el rifiuto di acquistare esercitando l'opzione, prevista contrat tualmente, ed altresì il pagamento dell'acconto, rimasto da corrispondere. 
La società si è costituita ed ha proposto domanda riconvenzionale, per ottenere il rimborso di spese effettuate per poter utilizzare la barca, consegnata, a suo dire, in condizioni che non consentivano di sfruttarla.  3.- ### ale ha riconosciuto gran parte delle v oci di danno lamentate dal ### e ha rigettato la domanda riconvenzionale.  4.- La Corte di Appello ha invece riformato in parte la decisione di primo grado, riconoscendo al ### una voce di danno (le spese sostenute dopo la restituzione del bene) che in primo grado era stata negata.  5.- Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la ### srl con quattro mo tivi di ricorso il lust rati da memoria. Si è costituito l'intimato con controricorso e ha depositato memoria. 
Ragioni della decisione 3 di 8 1.- Il primo m otivo d i ricorso prospetta “motivazione assen te” in relazione agli articoli 2727 e 2729 La questione attiene alla domanda di pagamento dei canoni. 
Tra le quest ioni fa tte valere dal ### vi e ra la richiesta di pagamento dei canoni per il periodo di prova, e dunque di uso della imbarcazione da parte dell a società d i noleggio , che, secondo il proprietario, non erano stati interamente versati. 
A tale domanda la società di noleggio aveva eccepito di averne versati una parte in contanti ma né il giudice di primo grado né quello di appello hanno ritenuto provata tale eccezione, a fronte anche del fatto che il contr atto preved eva pagam enti che dovevano essere tracciabili.   La ricorre nte contesta questo accertamento , che ritiene fondato su elementi presuntivi. Ed assume che la Corte di merito non ha dato sufficiente motivazione di come ha utilizzato il procedimento presuntivo (“E' chiaro quindi, che il Giudice di seconde cure, pur richiamato l'argomento presunt ivo, non riesce poi a motivarlo adeguatamente, trascurando di dare il giusto rili evo a quegli elementi circostanziali noti, ch e, secondo l'id quod plerumque accidit, ben potevano far supporre che i pagamenti contestati fossero effettivamente avvenuti con denaro contante”, v. ricorso, p. 16-17). 
Per contro oppone elementi diversi da cui avrebbe potuto dedursi il contrario.   Il motivo è infondato. 
In realtà non censura un uso scorretto del procedimento presuntivo, ossia non censura la violazione delle norme che presiedono alla prova presuntiva, ma piuttosto ritiene che i giudici di merito non abbiano dato sufficiente co nto del modo con cui hann o presunto che il pagamento non è avvenuto. 
Dunque, una censura che è sostan zialmente d i difetto di motivazione, e come tale è infondat a, in quanto i l difetto di motivazione è rilevante nella misura in cui non risultano le ragioni 4 di 8 della motivazione stessa, che invece nella fattispeci e sono chiaramente esposte dai giudici di merito, i quali hanno dato conto degli elementi noti da cui hanno ricavato quello ignoto (il mancato pagamento di alcuni canoni) e delle ragioni della inferenza dagli uni all'altro (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza). 
Il motivo contiene anche una censura ulteriore, ossia quella secondo cui il ragionamento presuntivo oltre che difettante di motivazione è altresì infondato nel merito, nel senso che, contrariamente a quanto assunto dai giudici, vi erano eleme nti da cui trarre prova d el pagamento.   Su questo punto il motivo è inammissibile. 
Si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella fornita dai giudici di merito. 
Invero, “la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma” (Cass. 9054/2022). 
In altri termini “In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneame nte sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche 5 di 8 sotto il profi lo dell'ap plicazione concreta; non dimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infi rmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti d i ammissibilità di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.“ (Cass. 18611/ 2021). 
La censura contenuta nel motivo in esame non rispe tta dunqu e questi parametri.  2.- Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 116 c.p.c. e 1766, 2735, 2697 Il motivo contiene una serie di argomenti difficilmente riassumibili in una censura omogenea. 
Innanzitutto, si fa questione di attendibilit à dei t esti, o , più precisamente, di utilizzabilità delle loro dichiarazioni. 
Sostiene la ricorrente che la Corte di Appello ha fatto affidamento su due testi (a d imostrazione dei dann i subiti dal ### che però avevano un interesse di fatto nella causa: uno era mandatario “di fatto”, l'altro era il tit olare del rimessaggio cu i però la società ricorrente attribuiva di avere causato i danni a lei imputati.   In questa parte la censura è inammissibile. 
Intanto la questione è stata risolta dal giudice di appello, cui pure è stata prospettata la questione della incompatibilità dei testi, con un accertamento in fatto, ossia escludendo che quei testi avessero un interesse a partecipare alla causa, che è la condizione della incompatibilità (v. sentenza impugnata, p. 8). E lo ha e scluso ricostruendo le situazioni di fatto, ossia le relazioni di fatto che i due testi avevano con l'attore. 
Questo accertamento non può qui essere rivisto. 
Per il resto, il motivo mira a censurare l'attendibilità dei testi, ed a contrapporre una diversa ricostruzione delle prove che, parimenti, è 6 di 8 qui incensurabile, in quanto rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che ha reso adeguata motivazione del credito concesso ai testimoni. 
Infine, si assume omesso esame di un fatto rilevante, che però è in realtà ancora una v olta una censura rispetto ad una diversa valutazione della prova (p. 24) e, pertanto, il motivo è inammissibile anche sotto questo profilo.  3.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 1362 e ss.  Il contratto prevedeva che, ove la società di noleggio non avesse esercitato l'opzione, avrebbe dovuto rifondere al ### le spese sostenute per riprendersi la barca, sempre che fossero documentate. 
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che tali spese non fossero sufficientemente documentate, mentre quello di appello ha ritenuto sufficiente la fattura, sulla base del fatto che era da presumersi che la barca an dasse co munque custodita e si dovesse fare la spesa relativa. 
La ricorre nte sostiene che il contratto è stat o male inteso, ed in particolare che “con la previsione di detta clausola, che richiede che le spese debbano essere documentate, le parti non hanno affatto inteso stabilire la modalità con la quale la spesa rimborsabile avrebbe dovuto essere effettuat a, bensì porre una condizione allo stesso rimborso, che, nell'eventualità in cui non fosse stato documentato, non avrebbe dato diritto, per l'appunto, alla restituzione” (v. ricorso, p. 26). 
Invece, la Corte di Appello avrebbe inteso che la clausola dà diritto al rimborso di spese comunque successive alla conclusion e del contratto, dunque anche se non documentate, così contravvenendo al canone della interpretazione secondo buona fede ed al canone che impone la soluzione meno gravosa per la parte (1371 c.c.).   Il motivo è inammissibile. 
Intanto, come eccepito dal controricorrente, il motivo è formulato in questi termini per la prima volta, posto che nei gradi precedenti la 7 di 8 società si era limitata a contestare che le spese fossero provate e documentate e non che la clausola andasse intesa in un certo modo anziché in altro. 
Ma, soprattutto, il motivo di ricorso attribuisce alla Corte di merito una interpretazione che essa non ha dato: anche i giudici di merito hanno inteso la clausola nel senso che le spese sostenute dal ### per riprendersi la barca vanno rimborsate se documentate, salvo il fatto ad averle ritenute tali, a differenza del giudice di primo grado. 
La censura dunque, alla fine, è solo sulla esistenza della prova delle spese di cui è stat o riconosciuto rim borso, e d infatti il motivo si conclude cosi: “Se, dunque, l'interpretazione da darsi alla clausola in esame è nel se nso che l a stessa pone un a condizione sospensivamente condizionata al rimborso, non essendo stato documentato il pagamento, come riconosciuto da entrambi i giudici di merito, si deve concludere che la condizione non si è avverata, con l 'effetto di paralizzare l'operativit à del dispo sto pattizio in commento” (p. 28). 
Conseguentemente il motivo prospetta un diverso accertamento del fatto, o meglio una diversa valutazione delle prove, ed in quanto tale è inammissibile.  4.- Il quarto motivo prospetta violazione degli articoli 2056, 1223 e 2043 Tra i danni riconosciuti al proprietario della imbarcazione v'è quello relativo al tender che non è stato restituito, come, per accordi presi, andava fatto. 
Il fatto era pacifico: era provato e non contestato che il tender non era stato restituito. 
E dunque i giudici di merito hanno accordato l'indennizzo previsto in contratto per l'acquisto di un nuovo tender. 
Sostiene la ricorrente che invece la Corte di merito avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il proprietario avrebbe potuto recupere il 8 di 8 tender dove si trova va (pare fosse stato lascia to in S ardegna) e dunque richiedere solo le spese relative al relativo recupero.   Il motivo è inammissibile e comunque infondato. 
E' inammissibile in quanto non risulta che la questione sia stata posta in appello in questi termini, che sono fondamentalmente quelli di concorso del danneggiato, il quale non può lucrare il valore di un tender nuovo, quando avrebbe potuto recuperare e riparare da sé quello vecchio, ottenendo semmai la spesa relativa a tale recupero. 
Ma non risulta che la questione del concorso di colpa del danneggiato sia stata posta davanti ai giudici di merito. 
E' comunque infondata la censura, in quanto se l'accordo prevede la restituzione del bene, ed il bene non è restituito, ne deriva il diritto del creditore ad avere l'equivalente in denaro, non essendo costui gravato dall'obbligo di dimostrare che il bene non restituito poteva essere (dal medesimo creditore) recuperato comunque, salvo ovviamente che tale onere a carico del creditore sia espressamente pattuito.   Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 6.500,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali al 15%. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti p er il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Cricenti Giuseppe

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 2071/2025 del 03-06-2025

... R.G. 804/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro, n. 370/2022, vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###; #### APPELLATA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente ###: come in atti. RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso depositato in data ### innanzi al Tribunale di ### deduceva quanto segue - di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società ### con mansioni promiscue di guardiano, giardiniere e addetto all'ormeggio, con contratto a tempo pieno di 12 ore lavorative al giorno, inquadrato nel II livello del ### 2 ###, nei seguenti periodi: a) 10/06/2011- 31/10/2011; b)14/05/2012-15/10/2012; c) 12/05/2014-31/10/2014; d)05/06/2015-30/10/2015; e)05/05/20106-31/10/2016; f)21/04/2017- 31/10/2017; g) 02/05/2018-31/10/2018; - che nei suddetti periodi aveva lavorato in orario notturno dalle ore 20,00 alle ore 8,00 per sette giorni la settimana senza riposo settimanale, senza la possibilità di godere di ferie e permessi retribuiti; - che le (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### composta dai ### dr. ### - Presidente dr.ssa ### - ### dr. ### - ### relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 804/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro, n. 370/2022, vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###; #### APPELLATA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente ###: come in atti.  RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso depositato in data ### innanzi al Tribunale di ### deduceva quanto segue - di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società ### con mansioni promiscue di guardiano, giardiniere e addetto all'ormeggio, con contratto a tempo pieno di 12 ore lavorative al giorno, inquadrato nel II livello del ### 2 ###, nei seguenti periodi: a) 10/06/2011- 31/10/2011; b)14/05/2012-15/10/2012; c) 12/05/2014-31/10/2014; d)05/06/2015-30/10/2015; e)05/05/20106-31/10/2016; f)21/04/2017- 31/10/2017; g) 02/05/2018-31/10/2018; - che nei suddetti periodi aveva lavorato in orario notturno dalle ore 20,00 alle ore 8,00 per sette giorni la settimana senza riposo settimanale, senza la possibilità di godere di ferie e permessi retribuiti; - che le retribuzioni corrisposte erano sensibilmente inferiori a quanto effettivamente dovuto secondo quanto previsto dal ### ed ammontavano ad € 75.558,54 come confermato dai conteggi di parte allegati. Tanto premesso chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle “differenze retributive per i rapporti di lavoro subordinato secondo quanto stabilito nel ### nella misura di € 75.558,54 o diversa somma ritenuta di giustizia”. 
Il Tribunale dichiarava nullo il ricorso per difetto della causa petendi e, quindi, delle ragioni giuridiche poste a sostegno della domanda. Nulla disponeva sulle spese stante la contumacia della convenuta ### Con ricorso depositato l'1.4.2022, ### ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di #### srl, pur ritualmente intimata, restava contumace. 
Con l'atto di appello, ### censura la decisione del Tribunale per 1. violazione dell'art 164, quarto comma, cod. proc. civ. Sostiene l'appellante: “Nel caso in esame il ricorso, unitamente ai documenti allegati, contiene tutti gli elementi per la precisa identificazione della domanda e per consentire al resistente di apprestare la propria difesa. Era indicato il tipo di attività lavorativa prestata: guardiano, giardiniere e addetto all'ormeggio. Il periodo: a) 10/06/2011-31/10/2011; b)14/05/2012-15/10/2012; c) 12/05/2014- 31/10/2014; d)05/06/2015-30/10/2015; e)05/05/2006- 31/10/2016; f)21/04/2017-31/10/2017; 02/05/2018-31/10/2018. ### di lavoro: 12 ore al giorno, in orario notturno dalle ore 20,00 alle ore 8,00 per sette giorni la settimana. Deduceva il ### di non aver goduto del riposo settimanale, delle ferie e dei permessi retribuiti. Indicava negli allegati conteggi, mese per mese ed anno per anno, la somma percepita e quella dovuta, e quindi il credito vantato per differenza. La somma complessiva dovuta (v. sotto) era pari ad € 160.148,22, quella percepita era pari ad € 84.589,68 e quella ancora dovuta era pari ad € 75.558,50 … Per quanto esposto, atteso che le ragioni della domanda si basano sulla retribuzione ancora dovuta al ### quantificata in base alle mansioni espletate, agli orari osservati, ai periodi lavorati e a tutto quanto caratterizzava lo specifico rapporto inter partes, in considerazione del ### depositato in atti , è del tutto infondata l'ipotesi di nullità del ricorso ravvisata d'ufficio dal primo giudicante”; 2. violazione dell'art. 202 - 420 c.p.c. - Mancata ammissione della prova testimoniale articolata. Dichiara l'appellante: “Erroneamente il Tribunale non ammetteva le prove richieste, nonostante le stesse fossero in realtà rilevanti e decisive ai fini del decidere. La testimonianza del ### e della sig.ra ### sui capitoli 1 e 2 della premessa del ricorso avrebbe potuto confermare i fatti posti alla base del ricorso, ossia l'attività lavorativa svolta dal ### alle dipendenze della società ### (guardiano, giardiniere e addetto all'ormeggio), le ore e i periodi lavorati, la mancata fruizione del riposo settimanale, delle ferie e dei permessi retribuiti da parte del lavoratore. Tali circostanze, ove confermate, avrebbero determinato l'accoglimento della domanda”.  ### è fondato. 
E' noto che “Nel rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata - salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione - al giudice del merito, il quale, in sede di appello, può trarre elementi di conforto del proprio convincimento positivo circa la sufficienza degli elementi contenuti nel ricorso dal rilievo che essi consentirono al giudice di primo grado di impostare e svolgere l'istruttoria ritenuta necessaria per la decisione della controversia”, così ex multis Sez. L, Sentenza n. 7097 del 09/05/2012. 
Invero, questa Corte, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, esaminate le deduzioni e quanto allegato da parte appellante (v. certificato del centro per l'impiego della provincia di ### che attesta l'esistenza di diversi rapporti di lavoro alle dipendenze della società convenuta) nel ricorso di primo grado ritiene che la prova per testi articolata già nel detto ricorso e reiterata nel presente grado d'appello ben poteva essere espletata proprio nel giudizio di primo grado e, pertanto, ritenendone la necessità al fine di ritenere o meno la fondatezza di quanto dedotto ed allegato, questo Collegio ne ha disposto l'espletamento in questo grado. 
Ebbene, i testi escussi hanno affermato quanto segue.  ### “A.D.R.: non ho avuto rapporti di lavoro con la ### srl. Ho frequentato tale posto, perché avevo una piccola imbarcazione a titolo di hobby, ho conosciuto la parte appellante, e ciò dal 2010 in poi, presso il porto ### di ### e ivi ho visto lavorare il sig. ### e l'ho visto lavorare fino a 5 anni fa circa, se non ricordo male. A.D.R.: Posso dire che l'ho visto in più occasioni, io andavo a pescare anche di notte, l'ho visto fare il guardiano notturno, aiutava ad ormeggiare le barche che tornavano al porto e l'ho visto innaffiare le piante poste intorno al porto, con la loro potatura. ### visto provvedere anche allo smistamento dell'immondizia. 
A.D.R.: Per il periodo per cui ho detto, l'ho visto fare le cose poc'anzi descritte ogni anno nei mesi da marzo a ottobre, ossia fine stagione. A.D.R.: Io andavo a pescare o anche con gli amici presso il porto per cui ho detto la mattina o la sera. ### non c'erano orari. A.D.R.: Ho visto il ### lavorare nei mesi più freddi, intendo marzo, aprile e maggio di ogni anno, dalle 20:00 alle 8:00 della mattina seguente, nei mesi da giugno a fine agosto, dalle 18:00 del pomeriggio alle 8:00 della mattina. Dopo il mese di agosto lo vedevo dalle 20:00 alle 8:00 della mattina seguente”.  ### “A.D.R.: non ho mai avuto rapporti di lavoro con la ### srl. Conosco l'appellante da molto tempo, circa 16 anni perché ho una piccola barchetta che ormeggiava presso il porto ### dove lui lavorava. A.D.R: Io di solito andavo di pomeriggio, intendo dire le 18:00/18:30 e lo trovavo lì presso il porto e mi intrattenevo con lui circa 10 minuti e poi lo vedevo andare a lavorare e fare in particolare lavori di giardinaggio, guardiania e si occupava anche dell'ormeggio delle barche. A.D.R.: Preciso che io stavo presso il porto anche durante la notte anzi fuori con la barca e quando rientravo vedevo sempre il ### Preciso che rientravo verso le 7 circa e sempre trovavo ### A.D.R.: ### visto presso il porto dal 2015, nei mesi a partire da marzo fino a fine ottobre”. 
In definitiva, le dichiarazioni rese dai testi come sopra richiamate confermano appieno le deduzioni dell'appellante circa le mansioni da lui svolte e gli orari dallo stesso osservati, quantomeno durante i periodi dallo stesso indicati, nonché quanto emergente dalla certificazione del ### per l'impiego della ### di ### del 10.7.2019, allegata nel fascicolo di primo grado di parte appellante. Invero, non risulta provato quanto richiesto a titolo di ferie non godute. 
Circa la somma dovuta all'odierno appellante, occorre precisare che i conteggi dallo stesso allegati appaiono congrui alla luce della parimenti allegata contrattazione collettiva. Attesa, pertanto, la mancata dimostrazione dell'omesso godimento delle ferie negli anni 2012 e 2016, l'importo complessivo dovuto all'appellante è pari a € 74.277,57 (= € 75.556,54 - € 1.280,97). 
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, in integrale riforma della gravata sentenza, la ### srl va condannata al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 74.277,57, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo. 
In considerazione della soccombenza, le spese del primo e del presente grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellata.  P.Q.M.  - in integrale riforma della gravata sentenza, condanna la ### srl al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 74.277,57, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo; - condanna l'appellata al pagamento delle spese del primo grado, liquidate in complessivi € 5.360,00 e di quelle del presente grado liquidate in complessivi € 4.997,00, oltre per entrambi i gradi spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e ### con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Roma, 3.6.2025 L'###. ### Dr.

causa n. 804/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Bonanni Roberto, Alberto Celeste

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Tribunale di Civitavecchia, Sentenza n. 1300/2025 del 13-11-2025

... di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, la dichiarazione di indipendenza economica delle parti, l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione paterna, con mantenimento diretto del figlio da parte dei genitori nei periodi di rispettiva frequentazione e ripartizione in eguale misura tra le parti delle spese straordinarie relative al figlio. In data ### si costituiva in giudizio ### la quale contestava gli avversi assunti, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e deduceva: - che tra le parti era stata emessa sentenza parziale sullo status 259/2022 ed in seguito sentenza definitiva in cui erano state ratificate le conclusioni congiunte depositate; - che il ricorrente aveva la finalità di riappropriarsi della casa coniugale e per tale motivo aveva coinvolto il figlio per raggiungere il suddetto obiettivo; - che la resistente aveva avuto un nuovo incarico lavorativo con orari diversi e con trasferta quotidiana presso gli ### della ### di ### con rientro nel domicilio intorno alle ore 18,30 per due giorni settimanali; - che era stato richiesto al ### di modificare le modalità di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa ### dott. ### relatore dott. ### riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1865 del ### degli ### dell'anno 2023, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio TRA ### nato a ### il ###, residente in ### di ####, rappresentato e difeso dall'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti; - ricorrente E ### nata a ### il ###, residente in ### di ####, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura speciale in atti; - resistente Con l'intervento del ###.  ###'udienza del 28.05.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, ed il ### rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando ai difensori termine di 30 giorni per deposito di note autorizzate in replica alle circostanze dedotte dalla controparte e per eventuali ulteriori precisazioni delle conclusioni.   Svolgimento del processo Con ricorso depositato il ###, ritualmente e tempestivamente notificato con il decreto di fissazione d'udienza, ### premesso che in data 23 maggio 2009 aveva contratto in ### di #### matrimonio concordatario con ### e che dalla loro unione era nato il figlio ### il ### in ### esponeva che il 21 dicembre 2022 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato le conclusioni congiunte depositate dai difensori delle parti nella causa di separazione giudiziale, che da allora non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti e che erano decorsi i termini di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni conseguente statuizione. 
A fondamento delle proprie domande il ricorrente deduceva: - che a seguito dell'accordo di separazione omologato, era stato disposto l'affidamento condiviso del figlio ai genitori con collocamento presso la madre, regolamentazione della frequentazione padre figlio, un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili e le spese straordinarie al 50% tra le parti oltre al pagamento della somma di euro 1.000,00 avente natura transattiva rispetto a tutte le pretese economiche dei coniugi; - che la resistente aveva iniziato un lavoro in provincia di ### per cui il figlio trascorreva un tempo superiore con il padre rispetto alle pattuizioni della separazione ed inoltre il figlio aveva la volontà di trascorrere maggiore tempo con il padre; - che la madre non poteva né accompagnare né ritirare il figlio da scuola, per cui vi provvedevano il padre ed i nonni materni e il figlio trascorreva con il padre quasi tutti i pomeriggi della settimana; - che la ### era stata assunta dalla ### di ### con la qualifica di ### amministrativo cat. C, contratto a tempo pieno, e la sua situazione reddituale era migliorata, in quanto in precedenza aveva un contratto part time con guadagno di 557,00 euro mentre attualmente era stata assunta con un contratto con paga di circa 1480,00 euro per 13 mensilità; - che il ### lavorava quale ### con la qualifica di appuntato scelto presso la locale caserma di ### di ### percependo un reddito di circa 1.700 euro mensili, cui devono aggiungersi le indennità accessorie in base ai turni lavorativi di regola ammontanti ad euro 200,00 mensili ma era gravato da un mutuo per la casa coniugale con rata mensile di euro 561,50 e due finanziamenti per acquisto di auto e ristrutturazione per complessivi euro 500,00 mensili; - che il ricorrente aveva la possibilità di organizzare i propri turni di lavoro per dedicarsi alla cura del figlio, che ormai aveva una propria cameretta nell'abitazione paterna dove aveva trasferito i propri beni personali. 
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, la dichiarazione di indipendenza economica delle parti, l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione paterna, con mantenimento diretto del figlio da parte dei genitori nei periodi di rispettiva frequentazione e ripartizione in eguale misura tra le parti delle spese straordinarie relative al figlio. 
In data ### si costituiva in giudizio ### la quale contestava gli avversi assunti, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e deduceva: - che tra le parti era stata emessa sentenza parziale sullo status 259/2022 ed in seguito sentenza definitiva in cui erano state ratificate le conclusioni congiunte depositate; - che il ricorrente aveva la finalità di riappropriarsi della casa coniugale e per tale motivo aveva coinvolto il figlio per raggiungere il suddetto obiettivo; - che la resistente aveva avuto un nuovo incarico lavorativo con orari diversi e con trasferta quotidiana presso gli ### della ### di ### con rientro nel domicilio intorno alle ore 18,30 per due giorni settimanali; - che era stato richiesto al ### di modificare le modalità di frequentazione con il figlio al fine di fare coincidere i giorni di permanenza dal padre con i due pomeriggi in cui la madre rientrava verso le 18,30; - che la madre riusciva ad organizzare gli accompagnamenti del figlio facendo ricorso all'ausilio dei suoi genitori e di amici di famiglia mentre il ### aveva non solo negato la modifica dei giorni ma anche cominciato a porre in esser un controllo ossessivo sugli spostamenti del bambino; - che il figlio aveva cominciato a manifestare malesseri improvvisi e stati di ansia ed irrequietezza; - che il ricorrente aveva dichiarato nell'anno 2022 redditi complessivi per euro 32.736,00 ed era titolare di due immobili, di moto e scooter e di una barca mentre la resistente aveva dichiarato nell'anno 2023 redditi complessivi per euro 13.318,00 e per l'anno 2022 euro 8.487,00, non era titolare di alcun bene immobile ed era proprietaria esclusivamente di una autovettura. 
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento congiunto del figlio con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di frequentazione padre figlio, l'assegnazione della casa familiare a favore della resistente, un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per il figlio di euro 250,00 mensile con decorrenza dal mese di agosto 2022, e spese straordinarie al 50% tra le parti. 
All'udienza presidenziale ex art. 473 bis. 21 c.p.c. comparivano personalmente le parti e il ### delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ritenuto necessario disporre l'audizione del figlio minore ### fissava udienza in data 12 gennaio 2024 riservando all'esito l'emissione dei provvedimenti provvisori. 
In data ### veniva sentito il figlio delle parti alla presenza della dott.ssa ### psicologa in servizio presso la ### 4. 
Veniva emessa ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. con cui veniva disposta la conferma dei provvedimenti di separazione ed in particolare dell'affidamento condiviso con collocamento presso la madre e, dato atto dell'ampia frequentazione di ### con il padre, una riduzione dell'assegno di mantenimento ad euro 150,00 mensili. Venivano rigettate le richieste di prova, tra cui anche di ### e disposto un aggiornamento della situazione reddituale delle parti con deposito entro il 5 gennaio 2025 dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, dichiarazioni dei redditi, buste paga e estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie degli ultimi tre anni. ### del 24 gennaio 2025 è stata rinviata per esigenze di congedo ordinario al 28 maggio 2025. In tale data, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, ed il ### ha rimesso la causa al Collegio per la decisione assegnando ai difensori termine di 30 giorni per deposito di note autorizzate in replica alle circostanze dedotte dalla controparte e per eventuali ulteriori precisazioni delle conclusioni. 
Motivi della decisione ### il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 23 maggio 2009, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al ### del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. 
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue. 
Sulla domanda di affidamento e collocamento del figlio minore ### i difensori hanno richiesto l'affidamento condiviso del figlio, mentre con riferimento al collocamento il ricorrente ha richiesto l'affidamento paritario del minore e la resistente ha richiesto il collocamento prevalente presso la madre come disposto in sede di separazione giudiziale. 
In primo luogo, deve rilevarsi che non possono essere accolte le richieste di riapertura dell'istruttoria avanzata dal difensore della ### la quale ha richiesto disporsi una CTU al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti e condizioni migliori di affidamento e collocamento per il figlio, oltre accertamenti per il tramite della guardia di finanza e prova per testi.  ### ritiene di confermare l'ordinanza istruttoria del 28.2.2024 emessa dal ### delegato con cui le prove sono state rigettate per i seguenti motivi: “rilevato che le richieste di prove orali devono ritenersi inammissibili in quanto non rilevanti ai fini della decisione; considerato che deve essere rigettata la richiesta di CTU non essendo emersi profili di incapacità genitoriale delle parti e a seguito dell'audizione della minore che lo stesso risulta sereno e ben integrato nell'ambiente scolastico, familiare ed amicale dove vive; rilevato che la richiesta del difensore della resistente di accertamenti tramite la polizia tributaria appare meramente esplorativa” ed essendo la causa matura per essere decisa.  ### ritiene che debbano essere confermati i provvedimenti provvisori in materia di affidamento e collocamento assunti in corso di causa nonché di frequentazione del padre con il figlio, tenuto conto che andrà comunque prevista in linea di principio una flessibilità per la frequentazione che presuppone collaborazione e dialogo tra i genitori nell'interesse del figlio, atteso la possibilità di modifica dei giorni di impiego per esigenze lavorative in particolare della ### atteso che il ### ha dichiarato di vere maggiore elasticità organizzativa per motivi di lavoro. 
A tale riguardo, occorre richiamare l'audizione del figlio ### che ha dichiarato all'udienza del 28 febbraio 2024, alla presenza di uno psicologo: “frequento la terza media presso la scuola ### a ### di ### Mi trovo bene a scuola come compagni e professori. Ho la media dell'8,5 al primo quadrimestre. Ho fatto calcio fino a ottobre dello scorso anno e poi ho sospeso perché ci sono stati problemi per la società sportiva. Ho voluto anche smettere perché i miei amici non frequentavano più la scuola di calcio. Adesso non faccio sport. Vado in bicicletta a ### di ### I miei genitori vivono entrambi a ### di #### madre sta lavorando in provincia di ### ed una volta l'ho anche accompagnata. ### madre lavora in un ufficio di energie rinnovabili. ### madre rientra dal lavoro verso le 15,00 tutti i giorni tranne martedì e giovedì che rientra verso le 18,00. Talvolta riesce anche a tornare prima a casa. ### madre lavora da circa un anno fuori ### Io esco da scuola alle 14.00. La mattina vado a scuola con un vicino di casa quando sono da mia madre. Il lunedì mi viene a prendere la zia materna e mangiamo insieme a casa di mia madre. Sto con mia zia fino a quando mia madre rientra a casa. Gli altri giorni mangio da mio padre e quando mia madre rientra vado a casa con lei. Dormo da mio padre il mercoledì tutte le settimane ed il giovedì alternando le settimane. I weekend sono alternati e iniziano dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina. Quando sono da mia madre mi accompagna il vicino di casa a scuola mentre quando sono con mio padre lui mi porta a scuola. 
Per me va bene questa organizzazione. I mei genitori abitano vicino a ### di ### A piedi le case distano 10 o 15 minuti. Dopo le medie vorrei fare il liceo di scienze applicate. Vi è una scuola a ### che dista 15 minuti con l'autobus. Già mi sono accordato con i miei genitori per la prossima scuola. Ho partecipato agli open day con mio padre e con mia madre. 
Lì andrò con l'autobus da solo e ci sono amici che hanno scelto la stessa scuola. Per me sarebbe meglio stare con mia madre il mercoledì che torna prima e con mio padre il martedì. Per me va bene stare lo stesso tempo con mio padre e mia madre perché mi trovo bene con entrambi.” Deve essere confermata la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla resistente tenuto conto che l'abitazione di ### di ### sita in via ### n. 49 rappresenta l'habitat domestico dove il figlio è cresciuto dapprima con i genitori ed in seguito con la madre, che deve essere preservato.
In merito alle statuizioni economiche deve rilevarsi che il ricorrente ha richiesto in primo luogo che, essendo aumentata la frequentazione tra padre e figlio in maniera quasi paritaria, venga disposto l'affidamento diretto a ciascun genitore e in subordine la conferma dei provvedimenti emessi in via provvisoria mentre la resistente ha richiesto un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. 
In sede di udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. il ricorrente ha dichiarato di lavorare come ### scelto dei ### e di guadagnare in media euro 1.700,00 / 1.800,00 mensili essendo gravato da una rata di mutuo (acquisto e ristrutturazione) per la casa familiare assegnata alla ### di complessivi euro 550,00 circa oltre finanziamenti per circa 500,00 euro. Dalla documentazione reddituale esibita risultano stipendi di euro 1.600,00 circa in media in quanto già risulta detratta una cessione del quinto di euro 300,00 circa e rimborsi per mutui e finanziamenti per circa 550,00 euro mensili con redditi lordi dichiarati per il 2023 di euro 37.780,14 e per il 2022 di euro 33.932,26. 
La resistente, all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., ha dichiarato di percepire euro 1.500,00 mensili e di non avere finanziamenti in corso. Tuttavia, in corso di causa è risultato che la resistente ha dapprima lavorato per alcuni mesi presso il comune di ### è stata assunta il 12 maggio 2025 presso l'avvocatura di Stato in ### presso cui dovrebbe avere un aumento di stipendio. Deve rilevarsi che il difensore della resistente ha documentato che il ### alle dipendenze dell'Avvocatura di Stato, presso cui è stata assunta la ### prevede anche la possibilità di lavoro agile ed in smart working, e dunque che la medesima potrà occuparsi del figlio dovendo viaggiare esclusivamente verosimilmente per tre giorni settimanali. 
Dunque, ritiene il collegio che debba essere confermato l'assegno di mantenimento per il figlio ### a carico del ### da corrispondere alla ### nella somma mensile di euro 100,00 tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come sopra ricostruita, della circostanza per la quale il ### contribuisce anche con l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà su cui grava un mutuo da lui corrisposto tuttora con rata mensile di euro 550,00 ed infine dalla circostanza non contestata per cui il figlio ha aumentato rispetto alla separazione la frequentazione con il padre sia infrasettimanale che con riguardo ai pernottamenti.
La spese di lite devono essere compensate per le ragioni della decisione e la reciproca soccombenza parziale.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1865/2023 R.G.A.C., così decide: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ### di #### il ### tra ### nato a ### il ### e ### nata a ### il ###, registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'anno 2009, atto n. 1, parte II, S. A; 2. dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento; 3. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ### ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre; le decisioni di maggior interesse per il minore ed inerenti all'educazione, l'istruzione, la salute, saranno assunte di come accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale del figlio; 4. dispone che la casa coniugale sita in ### di ##### n. 49 venga assegnata alla madre ### in qualità di genitore collocatario del minore ### 5. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà con l'assenso della madre e comunque, in caso di mancato accordo, a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì all'entrata di scuola, tutti i martedì col pernotto e i giovedì con pernotto nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre; durante il periodo estivo il minore ### trascorrerà con il padre le vacanze per n. 15 giorni anche non consecutivi che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 giugno di ciascun anno; le vacanze scolastiche in occasione delle feste comandate saranno trascorse da ### parte con la madre e parte col padre, assicurando una equa distribuzione dei giorni tra i genitori. In caso di disaccordo il minore trascorrerà ad anni alterni la ### con un genitore e il ### con l'altro, il 31 dicembre con chi ha trascorso il ### e il primo dell'anno con chi ha trascorso la ### per le festività pasquali, sempre in caso di mancato diverso accordo, ### trascorrerà ad anni alterni la ### con un genitore e il lunedì dell'### con l'altro; al fine di favorire gli spostamenti del minore tra le rispettive abitazioni dei genitori, ciascun genitore provvederà, a proprie spese, a garantire un guardaroba autonomo al figlio ### presso la propria abitazione, e l'altro genitore si impegna a riconsegnare i vestiti con il quale il bambino si è recato dall'altro; 6. dispone che ### corrisponda a ### per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 100,00, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ### con decorrenza dal mese di marzo 2024; 7. pone a carico di entrambi i genitori ed in eguale misura al 50%, le spese straordinarie del figlio ### secondo le specifiche contenute nel ### vigente presso il Tribunale di Civitavecchia; 8. ordina al competente ### dello ### di procedere all'annotazione della presente sentenza; 9. dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio. 
Così deciso, in ### 7 novembre 2025 Si comunichi ai difensori delle parti.  ### relatore Dott.ssa ###

causa n. 1865/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gelso Gianluca, Roberta Nardone

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