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Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 1611/2025 del 11-12-2025

... quindi accertato che i posti erano stati assegnati a docenti che la seguivano in graduatoria in tutte e tre le classi di insegnamento; aveva quindi fatto richiesta di accesso agli atti per verificare l'eventuale esistenza di riserve o di preferenze senza ottenere adeguata e tempestiva risposta; ipotizzando che quanto verificato dipendesse da errore dell'algoritmo che regolava le assegnazioni delle supplenze, lamentava sia il danno economico sia il danno professionale patito, rassegnando le seguenti conclusioni: “####, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi, ingiusti ed erronei i conferimenti degli incarichi annuali da GPS della provincia di ### per l'a.s. 2022/2023 Classe di concorso #### di primo grado e #### di secondo grado e graduatorie incrociate sostegno per le causali di cui in narrativa. #### il diritto della ricorrente alla supplenza annuale da GPS seconda fascia della provincia di ### nonché nelle graduatorie incrociate per il sostegno, nelle sedi indicate tra le preferenze in domanda, con decorrenza dal primo turno di nomine del 02.09.2023, ovvero dai turni di nomine successivi, secondo quanto sarà accertato in giudizi. ### E ### la (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. ### all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3212 del ### per l'anno 2023 promossa da ### C.F. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### con studio in S. ### di #### alla via F. Riso n. 9, p.e.c.  ###, in forza di procura in atti allegata. 
RICORRENTE CONTRO IL MINISTERO DELL'#### GIÀ ###'ISTRUZIONE, ###, (CF: ###) ### -###, ### (C.F.: ###) ###, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa ### funzionario del Ministero dell'istruzione e del merito, ### per la ### - ### I, ### di ### - Via della ### a ### n. 54, ####, presso il cui ### è stato eletto domicilio, pec: ###. 
RESISTENTE CONTRO ####### CF ### - ed elett.te domiciliato ai fini del presente procedimento in ####, via ### n. 71, presso lo studio dell'Avv. ### del foro di ### che la rappresenta e difende in forza di mandato contenuto in separato atto che si pone in calce alla presente comparsa. 
RESISTENTE CONTRO CALA' ### (###) rappresentata e difesa dall'avv. ### pec: ###, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in #### 98, giusta procura rilasciata in calce al presente atto
RESISTENTE Oggetto: violazione della graduatoria GPS FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il ###, ### ha adito il Giudice del lavoro del Tribunale di ### nei confronti del M.I.M., in persona del legale rappresentante, osservando che: inserita quale docente nelle graduatorie delle supplenze di II fascia, classi di concorso ### e ###, nonché nelle graduatorie incrociate per il sostegno, presentava domanda per l'a.s. 2022/2023 ottenendo una supplenza breve di pochi giorni, nonostante il numero di posti che le avrebbero consentito di insegnare per un periodo più lungo; aveva quindi accertato che i posti erano stati assegnati a docenti che la seguivano in graduatoria in tutte e tre le classi di insegnamento; aveva quindi fatto richiesta di accesso agli atti per verificare l'eventuale esistenza di riserve o di preferenze senza ottenere adeguata e tempestiva risposta; ipotizzando che quanto verificato dipendesse da errore dell'algoritmo che regolava le assegnazioni delle supplenze, lamentava sia il danno economico sia il danno professionale patito, rassegnando le seguenti conclusioni: “####, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi, ingiusti ed erronei i conferimenti degli incarichi annuali da GPS della provincia di ### per l'a.s. 2022/2023 Classe di concorso #### di primo grado e #### di secondo grado e graduatorie incrociate sostegno per le causali di cui in narrativa. #### il diritto della ricorrente alla supplenza annuale da GPS seconda fascia della provincia di ### nonché nelle graduatorie incrociate per il sostegno, nelle sedi indicate tra le preferenze in domanda, con decorrenza dal primo turno di nomine del 02.09.2023, ovvero dai turni di nomine successivi, secondo quanto sarà accertato in giudizi. ### E ### la sussistenza in capo alla ricorrente dei seguenti danni, e condannare l'### resistente al relativo risarcimento economico ed integrazione di punteggio: 1)danno economico che potrà essere parametrato alle retribuzioni ( compresa tredicesima mensilità) che avrebbe dovuto percepire e che non sono state dalla stessa percepite a partire dal primo turno di nomine del 02.09.2023, fino al 30.06.2022 ( durata dell'incarico perso), ovvero dai turni di nomine successivi, secondo quanto sarà accertato in giudizio, detratte le somme guadagnate in esecuzione di diversi e ulteriori contratti di supplenza ottenuti a fronte della chiamata diretta da parte degli istituti ( come da documentazione in atti allegata) ovvero in quella somma che il giudice riterrà dovuta anche in via equitativa; 2)danno alla professionalità, con diritto della stessa a vedersi riconosciuto il punteggio intero pari a 12 punti a cui avrebbe avuto diritto se l'incarico di supplenza le fosse stato conferito regolarmente. ### si chiede ex art 210 cpc che l'ill.mo giudice adito ordini all'amministrazione di esibire la documentazione amministrativa che non è nella disponibilità di parte ricorrente e che dovesse essere ritenuta necessaria ai fini della decisione. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” ###, in persona del ### in carica, nel costituirsi ha sottolineato: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo vertendosi in materia di contenziosi sorti sulle ### il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti titolari di supplenza nelle classi di concorso della ricorrente e, in particolare, nei confronti dei docenti espressamente indicati da quest'ultima; l'inesistenza di alcuna alterazione apportata alle graduatorie dal sistema automatizzato nelle assegnazioni delle supplenze; la presenza di cause prioritarie di riserva degli insegnanti nominativamente indicati dalla ricorrente; l'errata compilazione della domanda di quest'ultima che aveva determinato l'automatica rinuncia all'assegnazione di plurime cattedre di insegnamento; l'infondatezza di tutte le pretese della ### Ha quindi concluso di conseguenza. 
Con decreto del 5.8.2024 il Giudice ha autorizzato la notifica ex art. 151 cpc del ricorso, del decreto di fissazione d'udienza e del medesimo decreto nei confronti di tutti i potenziali controinteressati oltre che espressamente nei confronti di ###### e ### Si sono costituite separatamente ### e ### sostenendo, rispettivamente, la correttezza e la legittimità delle regole di assegnazione delle supplenze sia in generale sia con specifico riguardo alle rispettive posizioni, vantando entrambe delle cause di riserva. 
A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 depositate dalle parti. 
Il ricorso è infondato. 
Invero, nelle note in sostituzione di udienza del 19.11.2024, la ricorrente ha dichiarato sia di non avere potuto integrare tempestivamente il giudizio nei confronti di alcuni dei controinteressati sia di non avere interesse a contestare l'esistenza dei titoli di precedenza esposti dai resistenti, lamentando soltanto di non averli potuti apprendere in precedenza stante l'incompletezza della documentazione fornita dall'amministrazione resistente, manifestando altresì la volontà di rinunciare all'azione. 
Orbene, indipendentemente dall'assenza di una procura speciale ad hoc per rinunciare all'azione non presente in atti (v. Cass. Civ. n.13636/2024), la volontà così manifestata di non volere coltivare il presente giudizio comporta comunque il venire meno dell'interesse ad agire della ricorrente rispetto al bene della vita inizialmente richiesto. 
Peraltro, con riferimento alla disciplina delle spese processuali, si osserva da un lato, la dimostrata titolarità da parte della ### e della ### di titoli legittimanti la ragione di precedenza della loro nomina rispetto a quella della ricorrente; dall'altro lato, l'indicazione - non contestata - da parte del Ministero dell'esistenza di ragioni di precedenza rispetto alla ### anche da parte di #### e ### dall'altro lato, infine, l'assenza di prova dell'errato funzionamento, nel caso di specie, delle regole dell'algoritmo contenute nell'O.M. che ha disciplinato l'assegnazione delle supplenze nell'A.S. 2022/2023. 
Pertanto, se, da un lato, deve revocarsi parzialmente il decreto del 5.8.2024 laddove ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti #### e ### atteso che questi ultimi non subiscono alcun pregiudizio al loro diritto di difesa ex art.101, co. 2 c.p.c; e dall'altro lato, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, considerato che nel caso di specie non è censurata la graduatoria per le supplenze ma il criterio di assegnazione delle supplenze sì che la situazione giuridica azionata è quella del diritto soggettivo della ricorrente, si osserva che, tenuto conto del comportamento ante giudizio dell'amministrazione e del rigetto dell'eccezione di giurisdizione ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese tra la ricorrente e il Ministero, mentre nei confronti della ### e della ### (v. pag. 3 ricorso introduttivo) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia.  PER QUESTI MOTIVI IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando; previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di ### nei confronti del M.I.M., in persona del ### in carica, di ### e ### dichiara integralmente compensate le spese di lite tra la ricorrente e il Ministero; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti sia della ### sia della ### che liquida in complessivi € 4.650,00 a ciascuna per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge.  ### 10.12.2025.   Il Giudice Dott.

causa n. 3212/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Marcello Giacalone

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6190/2025 del 08-03-2025

... privilegiato, anche per la successiva mobilità , i docenti vincitori del concorso del 2012 rispetto a quelli inseriti nelle ### - non sussisteva, pertanto, alcun contrasto fra il ### relativo all'anno scolastico 2016/2017 e la disciplina di legge; - l'algoritmo era stato correttame nte svil uppato tenendo conto dell'ordine di preferenze, al fine di dare massima valorizzazione al 3 di 10 criterio della vic inanza territoriale e pe r questo la appellante era stata superata nella assegnazione delle sedi da colleghi con punteggi inferiori che quelle sed i avevano indicat o secondo un criterio di preferenza più alto; - la fase D era stata riservata ai soli docenti assunti a seguito del superamento del concorso del 2012 e, pertanto, alla stessa la ### non aveva potuto partecipare, sicché non poteva aspirare ai posti che si erano resi disponibili solo una volta ultimata la fase C; - la disp onibilità a insegnare nelle scuole speciali at tribuisce u n diritto di precedenza non assoluto ma limitato alla singo la graduatoria e nella specie dalla documentazione prodotta non era possibile desumere quante scuole speciali fossero disponibili negli ambiti richiesti dalla ### e quali fossero i (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25960/2018 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### LIGUORI presso il q uale è domicili ata come da pec registri di giustizia - ricorrenti - contro ###'###, ### E ### RICERCA - #### - intimato - e contro ##### - intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di ### n. 93/2018, depositata il ###, RG 484/2017; udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 18.12.2024 dal ###.  ### 1.  2 di 10 la Corte d'Appello di ### ha respinto il gravame proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede ###tegralmente rigettat o il ricorso con il quale la ricorrente, docente immessa in ruolo d all'anno scolastico 2015/2016 e in precedenza iscritta nelle graduato rie ad esaurimento (di seguito, ###), aveva cont estato l'assegnazione definitiva a ### per la class e di concorso ### e per l'insegnamento delle discipline giuridic he, in luogo d i un suo avvicinamento alla propria residenza in ### i, provincia di ### 2.  la Corte territoriale ha ritenuto che: - erroneamente era stato chiamato in giudizio anche l'ufficio scolastico regionale, anzic hé il solo Ministero, unic o legittimato passivo e al riguardo ha disapplicato la disposizione regolamentare con la quale la legittimazione medesima era stata riconosciuta in violazione della normativa primaria dettata dall'art. 75 del d.lgs.  300/1999; - correttamente era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei colleghi della ricorrente che, secondo le allegazioni del ricorso, sare bbero stati illegitt imamente assegnati agli ambiti territoriali della regione ### pur avendo un pu nteggio inferiore; - il Minis tero aveva operato nel rispetto della normativa dettata dalla legge n. 1 07/2015 ch e, contrariamen te a quanto asserito dalla appellant e, aveva espressamente privilegiato, anche per la successiva mobilità , i docenti vincitori del concorso del 2012 rispetto a quelli inseriti nelle ### - non sussisteva, pertanto, alcun contrasto fra il ### relativo all'anno scolastico 2016/2017 e la disciplina di legge; - l'algoritmo era stato correttame nte svil uppato tenendo conto dell'ordine di preferenze, al fine di dare massima valorizzazione al 3 di 10 criterio della vic inanza territoriale e pe r questo la appellante era stata superata nella assegnazione delle sedi da colleghi con punteggi inferiori che quelle sed i avevano indicat o secondo un criterio di preferenza più alto; - la fase D era stata riservata ai soli docenti assunti a seguito del superamento del concorso del 2012 e, pertanto, alla stessa la ### non aveva potuto partecipare, sicché non poteva aspirare ai posti che si erano resi disponibili solo una volta ultimata la fase C; - la disp onibilità a insegnare nelle scuole speciali at tribuisce u n diritto di precedenza non assoluto ma limitato alla singo la graduatoria e nella specie dalla documentazione prodotta non era possibile desumere quante scuole speciali fossero disponibili negli ambiti richiesti dalla ### e quali fossero i docenti alle stesse assegnati; - quanto ai docenti indicati d alla ### lli, risultava pro vata la legittimità della prevalenza rico nosciuta agli stessi, p erché il ### proveniva da graduatoria di merito e il ### era titolare di un punteggio ag giuntivo, in quanto ricopriva la carica di consigliere comunale nella sede di prima preferenza; - non risultava dagli atti che la ### fosse stata superata da docenti che prestav ano assistenz a a disabili e in ogni caso legittimamente la contrattazione integrativa aveva attribu ito agl i stessi il titolo di precedenza; 3.  ### h a proposto ricorso p er cassazione su lla base di cinque motivi; il Ministero è rimasto intimato; il Pubb lico Ministero ha depositat o note scritte con le quali ha insistito per il rigetto del ricorso per cassazione; la ricorrente ha depositato memoria.   4 di 10 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.  il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.p.r. n. 280 del 2007, dell'art. 8 del d.p.r. n. 17 del 2009, dell'art. 75 del d.p.r. n. 17 del 2009 e dell'art. 75 del d. lgs. n. 300 del 1999, oltre a violazione dell'art. 3 del D.M. del 18.12. 2014 ed a violazione e falsa applicazione dell'art. 8, co. 7, lett. H del DPCM n. 98 del 2014; il mot ivo fa riferimento al capo dell a sentenza che ha escluso la legittimazione passiva dell'### 1.1 si tratt a di censura inammissib ile in quanto rispet to ad essa la ricorrente è priva di interesse; come g ià ritenuto dalla Corte terr itoriale la que stione è priva di rilievo, dato il fatto che è sta to comun que evocato in giu dizio il Ministero, unico legittimato passivo, come anche da giurisprudenza di questa S.C. (Cass. 9 novembre 2021, n. ###); 2.  il secondo motivo adduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 107 c.p.c., nonché dell'art. 3 del d.m. 18.12.2014 e dell'art. 8, co. 7, lett H, del ### 98/2014 e con esso si sostiene che err oneamen te la Corte territoriale aveva confermato il capo della sentenza di primo grado con cu i si era riten uta giust ificata la chiamata in giudizio iussu iudicis dei controinteressati; la ricorrente, oltre a rilevare che gravava sul Ministero l'onere di indicare con precisione i lit isconsorti eventualmente pretermessi, assume che la Corte d'Appello aveva erroneamente qualificato la domanda come finalizzata ad ottenere una pronuncia costitutiva di attribuzione di una determinat a sede ###quan to la pretesa riguardava invece l'accertamento dell'illegittimità degli atti 5 di 10 impugnati al fine di ottenere una nuova valutazione della domanda di mobilità, destinata ad incidere solo sul rapporto organico fra la ricorrente e l'### datore di lavoro; 2.1 il motivo è inammissibile, intanto perché non è dato comprendere, per difetto di trascrizione delle conclusioni di primo grado e quindi di specificità, quale fosse l'esatto tenore della domanda su cui poi la censura argomenta; d'altra parte, esse ndovi st ata chiamata in causa di quei controinteressati, poi non costituitisi né in seco ndo grado, né in questa sede ###è spiegato quale sia l'interesse ad ins istere su quei profili di critica; 3.  il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di dirit to (art. 360 n. 3 c.p .c) con riferimen to alla legge 107/2015 (art. 1, commi 73, 108, 96, 98) e degli artt. 400, comma 17, e 201 della legge n. 124/1999 (da riferire più correttamente, sembrerebbe, d.lgs. n. 297/1994); con e sso si conte sta la sent enza impugnata per non ave re considerato che anche i docenti ins eriti nelle GAE avevan o in precedenza superato un concor so ordinario (nella specie que llo bandito nel 1999), sicché non si giu stificava il loro inserimento, disposto con l'ordinanza regolat iva della mobilità, in una fase deteriore rispetto a quella cui avevano potuto partecipare i docenti risultati idonei al concorso del 2012, favoriti anche da un indebito accantonamento di posti; nella censura si sostiene p oi che la Corte te rritoriale aveva erroneamente interpretato la legge 107/2015, che non riconosceva alcuna precedenza ai v incitori dei concorsi, e di av ere, di conseguenza, escluso l'illegittimi tà della O.M. e del ### che, in contrasto con la legge, avevano inserito detta precedenza in favore 6 di 10 degli idonei del concorso del 2012, violando il principio della parità di trattamento e i canoni indicati nell'art. 97 Cost.; 3.1 il motivo va disatteso, avendo questa S.C. già ritenuto non solo che «in tema di mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica, l'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e gli artt. 462, comma 7, e 470 , commi 1 e 2, d.l gs. n. 297 del 1 994, d emandano l a regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti alla contrattazione collettiva, cui sono rimesse scelte di merito e tecniche per definire l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento, non sindacabili se non quando esse si p ongano in contrasto con norme di legge, realizzin o ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli» (Cass. 10 gennaio 2 024, n. 1 055), ma anche, attraverso la disamina di quelle ordinanze e della corrispo ndente contrattazione, che «il contratto coll ettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.  per l'a.s. 2 016/2017 e l 'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 hanno previsto che gli insegnanti provenien ti da graduato rie di merito 2012 assunti da fasi B e C del 2015/2016 sono ammessi, a domanda, alla fase B della mobilità 2016/2017, con riferimento alla mobilità endoprovinciale su a mbito, con la conseguenza che essi sono p referiti, rispetto all'ambito richie sto, ai docenti delle medesime fasi assunzionali pro venienti d alle graduatorie ad esaurimento (cd. GAE), in quanto questi ultimi sono stati inseriti nella successiva fase C del la mobilit à 2016/ 201 7, da svolgersi espressamente sui posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti; al contrario, per la mobilità interprovinciale su ambito, gli insegnanti provenienti da graduatorie di merito 2012 sono postergati ai docenti provenienti da GAE assunti nelle fasi B e C del 2015/2016, poiché nella mobilità 2016/2017 i primi docenti sono st ati ammessi in fas e D, mentre quel li provenie nti da GAE 7 di 10 hanno partecipato alla fase C» (ora Cass. 27 dicem bre 202 4, ###, ma già anche Cass. 1055/2024, in motivazione, cit.); nei citati precedenti, cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., si è anche escluso che la normativa presenti profili di legittimità costituzionale; si è in particolare rilevato che l'avere il legislatore ritenuto che gli idonei di concorsi precedenti a quello del 2012 potessero accedere ai ruoli attraverso il recl utamento straordinario sostanzialmente solo attrave rso le ### con il punt egg io che avevano in dette graduatorie ed in regime d i concorrenza con g li altri iscritti, «è scelta del tutto discrezionale e, di per sé, non sindacabile, valendo in ipote si a giustificarla anche solo i plu rim i scorrimenti per assunzioni dirette che quella l ista di idonei poteva avere già assicurato»; precisandosi altresì come «da tale preferenza in s ede di reclutamento derivasse logicamente anche l a necessità di mantenere i posti assegnati al di fuori dalla mobilità straordinaria 2016/2017» e ciò perché gli idon ei del 2012 «furono oggetto di posizione privilegiata in sede ###quanto nelle corrispondenti fasi (fasi B e C di assunz ione) essi avrebbero comunque sopravanzato, sulla base di preferenze “tra tutte le province, a livello n azio nale”, il personale provenien te da GAE (comma 100, dell'art. 1 L. 107/2015)», sicché risultava inevitabile «che i posti assegnati al personale IGM 2012 non potessero, come invece accaduto con il personale delle medesime fasi proveniente da ### essere resi dispo nibili per la mobilità straordinaria dei docenti assunti ent ro il 2014/2015», rischiando si altrimenti che quel personale «pur privilegiato in sede di reclutamento, vedesse poi svanire la preferenza espressa su b ase provinci ale, se nella ### di destinazione per il 2015/2016 i posti avessero potuto essere destinati anche in sede di mobilità straordinaria 2016/2017 8 di 10 al personale assunto entro il 2014/2015 o, in via concorrenziale, al personale proveniente da ### per quanto occorrer possa si evidenza che questa S.C. ha altresì ritenuto che nelle procedure di mobilità del personale docente di fascia C per l'ann o scolas tico 2016-2017, l'assegnazione de lle cattedre avviene, ex art. 6 del c.c.n.i. dell'8 aprile 20 16 e d el relativo ### 1, in considerazione delle preferenze espresse dai candidati, senza che sussista alcuna vi olazione de l criterio meritocratico di cui all'art. 97 Cost., essendo si in una fase successiva a que lla del re clutamento: ne cons egue che all'assegnazione non si procede seguendo una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale, articolata tenendo conto del punteggio conseguito da ogni insegn ante, ma sulla scorta di distinte graduatorie, elaborate sulla base dell'ordine di preferenze espresso dal richiede nte in relaz ione ai vari ambiti territoriali, strutturate al loro interno in consid erazione del pun teggio conseguito (Cass. 19 marzo 2024 n. 7354); 4.  il quarto motivo è formulato ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. come omesso esame di fatto decisivo e con esso si rileva che, nell'agire, la ricorrente aveva fatto riferimento all'opzione per l'insegnamento in scuo le speciali ed in specie per adulti e\o serali, profilo mal valutato dal Ministero e risp etto al qu ale la sentenza di appello aveva omesso di considerare anche la documentazione dalla quale risultavano classificate le sedi spe ciali con la dicitura “adulti o istruzione e scuole serali”; il motivo è inammissibile; la Corte d'Appello ha infatti espressamente esaminato quel punto, come an che la document azione, aven do ritenuto che essa non consentisse di avere per raggiunta adeguata prova in favore della ricorrente, non emergendo né quali scuole speciali fossero 9 di 10 disponibili negli ambiti di riferimento, né quali docenti siano stati ad esse assegnati; non vi è dunque stato alcun omesso esame di fatti e la valutazione dell'istruttoria attiene al merito, sicché la sol lecitazione ad una revisione di essa è impropria risp etto al giudizio di legi ttimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. ###; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. ###); 5.  il quin to motivo denuncia la violazione e falsa applicazio ne deg li artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e addebita alla Corte territ oriale di avere erroneame nte ritenuto che la nullità della contrattazione integrativa fosse stata eccepita ex a rt. 40 d .lgs. n. 165/2 001 quando, in realtà, era stata d enunciat a la violazione di norma imperativa ravvisata della dis ciplina dettata dall a legge 107/2015; il m otivo è inammissibile p erché non coglie il decisum della sentenza impugnata che, oltre a richiamare i limiti di competenza della contrattazione collettiva, ha anche escluso il den unciato contrasto con la legge citata e nel merito di ciò già si è detto in precedenza; 6.  sussistendo i presupposti per l'integrale rigetto del ricorso, seppure si rileva la nullità della notifica di esso, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale d ello Stato e non presso l'###, esigenze di pron ta definizione e ragionevole durata consigliano di non disporre la rinnovazione; essendo le parti pubbliche rimaste intimate non occorre provvedere sulle spese.   P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 10 di 10 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussi stenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Belle' Roberto

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 26-07-2025

... tà denunciate, che avevano portato alla nomina di docenti appartenenti alla fase D di mobilità e di insegnanti che, pur avendo partecipato alla sua stessa fase, avevano un punteggio di gran lunga inferiore. In particolare, avrebbe dovuto essere applicato l'art. 6 del ### 8 aprile 2016, in base al quale la fase D avrebbe dovuto svolgersi solo dopo le altre. Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del ### del l'8 aprile 2016 e dei cr iteri di ass egnazione di cui all'allegato 1 e l'omesso esame di fatti decisivi. Insiste in ordine al fatto che le sarebbero stati preferiti docenti che avevano partecipato a fasi successive e, all'interno della sua fase, che avevano punteggi inferiori. Rappresenta la necessità che, comunque, tutti coloro che avevano espresso una data prefe renza, fossero presi in considerazione all'interno di un'unica graduatoria di merito. Con il terzo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 24 Cost., l'omesso esame di fatti decisivi e la nullità della sentenza in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle sue censure concernenti il (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 2217/2021 proposto da: ### ra ppresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata in #### di ### da ### n. 1/b; -ricorrente contro Ministero dell'### e ### scolastico regionale per la ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati in ### via dei ### 12; -controricorrenti avverso la SENTENZA della Corte d'app ello di ### n. 235/2020, pubblicata il 6 luglio 2020. 
Udita la relazi one svolta nella camera di consigl io del 4 giugno 2025 dal ##### ha agito davanti al Tribunale di ### esponendo che: era una docente di scuola primaria entrata in ruolo il 1° settembre 2011 e titolare presso l'### di ### aveva partecipato all a fase ### delle operazioni di mobilità per l'a.s.  2016/2017; aveva concorso per un posto di sostegno minorati psico fisici, indicando nell'ordine vari ambiti territoriali siti in ### i posti da lei richiesti erano stati assegnati illegittimamente a docenti appartenenti a fasi di mobilità successive e ad altri che avevano partecipato alla stessa fase di mobilità, ma con punteggio inferiore e senza precedenza ex art.  13, comma 1, ### mobilità 2016/2017. 
La ricorrente ha chiesto la disapplicazione e l'annullamento del rigetto del trasferimento e la dichiarazione di ille gittimità della condotta delle ### resistenti, consistente nel diniego del suo trasferimento presso l'### 004 od altro spettante fra le preferenze indicate, e l'accertamento del suo diritto al detto trasferimento, nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria, con condanna del Ministero a trasferirla e a risarcire i danni. 
Il Tribunale di ### nel contraddittorio con il Ministero, con sentenza n. 289/2018, ha rigettato il ricorso.  ### ha proposto appello che la Corte d'appello di ### nel contraddittorio con il Ministero, con sentenza n. 235/2020, ha rigettato.  ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.  ### amministrazioni si sono difese con controricorso.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 4, c. p.c., e dell 'art. 118 disp. att. c.p .c. in quanto la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata apparente, atteso che la 3 corte territoriale avrebbe esaminato solo le operazioni di trasferimento avvenute all'interno della provincia di ### tta, senza analizzare l e operazioni avvenute negli altri ambiti indi cati e senza valutare le gravi irregolari tà denunciate, che avevano portato alla nomina di docenti appartenenti alla fase D di mobilità e di insegnanti che, pur avendo partecipato alla sua stessa fase, avevano un punteggio di gran lunga inferiore. 
In particolare, avrebbe dovuto essere applicato l'art. 6 del ### 8 aprile 2016, in base al quale la fase D avrebbe dovuto svolgersi solo dopo le altre. 
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del ### del l'8 aprile 2016 e dei cr iteri di ass egnazione di cui all'allegato 1 e l'omesso esame di fatti decisivi. 
Insiste in ordine al fatto che le sarebbero stati preferiti docenti che avevano partecipato a fasi successive e, all'interno della sua fase, che avevano punteggi inferiori. 
Rappresenta la necessità che, comunque, tutti coloro che avevano espresso una data prefe renza, fossero presi in considerazione all'interno di un'unica graduatoria di merito. 
Con il terzo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 24 Cost., l'omesso esame di fatti decisivi e la nullità della sentenza in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle sue censure concernenti il malfunzionamento dell'algoritmo utilizzato.  2) Le censure sono inammissibili. 
Innanzitutto, si osserva che la corte territoriale ha motivato con chiarezza la sua deci sione, sostanzialmente aff ermando che la ricorrente non av esse possibilità, con il suo punteggio, di ottenere le sedi richieste, dovendosi tenere conto, comunque, della precedenza spettante, in ambito provinciale, ai docenti nominati da graduatorie di merito 2012. 
In particolare, ha precisato che, nella specie, solo gli insegnanti assunti in fase C del piano straordinario da graduatoria di merito del concorso pubblico 4 2012, partecipanti alla fase ### della mobilità straordinaria nelle province di prima nomina avevano potuto ottenere la sede in ### nella ### di assunzione in quanto esclusi dalla mobilità nazionale. 
Quanto agli ulteriori profili, si evidenzia che le contestazioni sollevate con il secondo motivo attengono chiaramente al merito della controversia, mirando a criticare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello, che, come appena detto, ha verificato come i posti in ### non potessero essere assegnati alla ricorrente. 
Del tu tto generiche, poi, son o le considerazioni relative all'algoritmo che, peraltro, perdono ogni consistenza di fronte al menzionato accertamento di fatto. 
Si sottolinea, inoltre, che, per costante giurisprudenza, in base alla nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (come modificato dal d.lgs.  n. 40 del 2006), secondo cui è possibile la denuncia con ricorso per cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, non è consentito alla S.C. procedere ad una interpretazione diretta della clausola di un contr atto collettivo integrativo, in quanto la norma riguarda esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (Cass., n. 27062/2013). 
Per l'esattezza, rileva il principio per il quale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs.  165 del 2001 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs.  n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 1 65 del 2001, ment re i contratti integrativi, atti vati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legit timità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovv ero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall'art. 360, n. 5, c.p.c. nel test o applicabile ratione temporis (Cass. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; 5 Cass. n. 15934/2013; Cass. n. 4921/2016, Cass. n. 1 6705/2018; Cass. ###/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass. n.7568/2020; Cass. n. 25626/2020) Nella specie, la ricorrente lamenta, in maniera, peraltro, piuttosto generica, la violazi one dell'art. 6 d el ### dell'8 aprile 2016 per l'ann o scolastico 2016/2017 e del relativo allegato 1 operata dalla corte territoriale, chiedendo, altresì, a qu esta Suprema Corte, di sostituire all'interpretazione di detta contrattazione operata dal giudice del merito una sua interpretazione alternativa. 
Siffatto sindacato è, però, precluso a questo Collegio.  ###, la stessa ricorrente non ha prospettato con chiarezza quali canoni ermeneutici non sarebbero stati rispettati e la censura non è corredata da una sufficiente riproduzione della menzionata contrattazione, atteso che il ricorso contiene solo stralci di alcune clausole, sui quali non posso no fondarsi le valutazioni di questa Suprema Corte, occorrendo l'intero testo negoziale, dal che deriva l'operatività degli ordinari criteri di specificità del ricorso, il quale risulta inammissibile ove il ricorrente non depositi il contenuto della normativa collettiva integrativa di cui censuri l'illogica o contraddittoria interpretazione, ovviamente nella sua integr alità, né in dichi la localizzazione negl i atti di causa del corrispondente documento (Cass., n. 12481/2022; Cass., SU, n. 8950/2022). 
A identiche conclusioni sono arrivate, in contesti analoghi, anche altre recenti decisioni di questa Suprema Corte (Cass., n. 2476, n. 6199, n. 8051 e n. 8053 del 2025).  3) La sanzione dell'inammissibilità non può essere evitata neppure prendendo in considerazione alcuni precedenti, concernenti situazioni in effetti similari, nelle quali, però, il ricorso per cassazione era stato rigettato o accolto. 
Ad esempio, può menzionarsi la sentenza della Cass., n. 1055 del 2024, in base a cui “In tema di trasferimento territoriale dei docenti della scuola pubblica, alla contrattazione collettiva - cui l'art. 40, co. 1, d. lgs. n. 165/2001, e gli artt.  462, co. 7 e 470, co. 1 e 2 d. lgs. n. 297/1994 demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti - sono rimesse scelte di merito e tecni che attrave rso le quali resta regolato l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento; tali scelte non 6 sono sindacabili, se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge oppure realizzino in giustificate disparità di trattamento o risul tino manifestamente irragionevoli”. 
Questa decisione, che si è conclusa con un rigetto del ricorso, ha superato la questione dell'ammissibilità dello stesso in quanto oggetto del contendere era la legittimità o meno della posizione che era stata attribuita dalla contrattazione collettiva per la mobilità (a domanda) 2016/2017 agli IGM 2012 assunti in fase B e C nel 2015/2016 rispetto ai docenti delle medesime fasi assunti da GAE e, quindi, non era in discussione in sede di legittimità l'interpretazione del contratto integrativo, ma unicamente la validità dello stesso in relazione alla normativa di legge. 
Allo stesso modo , l'ordinanza di questa ### n. ### del 2024, occupandosi di un ricorso che concerneva il sistema della medesima mobilità, come regolato dal relativo ### e dalla successiva ### del 2016, lo ha considerato ammissibile, pur rigettandolo. 
Quest'ultima pronuncia ha valutato l' impugnazione perché a essere contestata non era l'interpretazione dei citati ### e Ordinanza accolta dalla corte territoriale, ma la regolamentazione normativa, con riferimento a detta mobilità. del regime degli IGM 2012 assunti per reclutamento straordinario. 
Siffatta ordinanza ha dato rilievo all'impianto normativo primario all'interno del quale la menzionata contrattazione integrativa e l'Ordinanza ministeriale si sono poste, occupandosi, innanzitutto, del tema della legittimità costituzionale della scelta del legislatore di differenziare i docenti assunti in fase B e C del reclutamento 2015/2016, a seconda del loro provenire da GM 2012 o da #### della Suprema Corte è stato condotto alla luce del disposto della legge n. 107 del 2015 e si è concluso affermando che la diff erenza in sede di reclutamento tra IGM 2012 e personale proveniente da GAE risale ad una scelta di discrezionalità del legislatore, come tale non sindacabile. 
Inoltre, la Suprema Corte ha considerato la legittimità o meno della posizione attribuita dalla contrattazione collettiva per la mobilità (a domanda) 2016/2017 agli IGM 2012 assunti in fase B e C nel 2015/2016 rispetto ai docenti delle medesime fasi assunti da ### ma ciò ha fatto per escludere che “il complessivo 7 sistema intercetti una violazione di norme, né vi sono ingiustificate disparità di trattamento, in quanto l'assetto differenziale è derivato dal distinguo operato tra varie categorie di docenti, in ragione delle diverse regole (e preferenze) che li hanno interessati in sede di reclutamento; neppure emergono tratti di manifesta irragionevolezza nella disciplina del complesso fenomeno che dovev a essere regolato e tutto ciò esclude, altresì, che abbiano rilievo situazioni di occasionale sfavore per l'uno o l'altro docente ammesso alla mobilità. Va aggiunto, infine, per completezza, che appartiene parimenti alle scelte di merito quella, con forte connotato tecnico, di procedere per fasi e con l'inserimento in ciascuna di queste fasi solo di talune tipologie di candidati alla mobilità”. La leg ittimità di tale sistema, qu indi, pur se derivante anche da un ### e da una successiva ### attuativa, è stata analizzata dalla Suprema Corte non al fine di s cegliere una fra le possibili interpretazioni alternative del ### e dell'Ordinanza, ma per verificare se una data lettura dello stesso, da parte del giudice di appello, contravvenisse ai principi costituzionali o a norme imperative di legge, realizzasse ingiustifi cate disparità di trattamento o risultasse manifestamente irragionevole, all a luce, però, pur sempre, di un impianto complessivo costruito dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. 
Ad identiche conclusioni deve giungersi con riguardo alla sentenza della Cass., n. 7354 del 2024, la quale ha affermato il principio di diritto per il quale, nelle procedure di mobilità del personale docente di fascia C per l'anno scolastico 2016-2017, l'assegnazione delle cattedre avviene, ex art. 6 del ### dell'8 aprile 2016 e del relativo ### 1, in considerazione delle preferenze espresse dai candidati, senza che sussista alcuna violazione del criterio meritocratico di cui all'art. 97 Cost., essendosi in una fase successiva a quella del reclutamento: ne consegue che all'assegnazione non si procede seguendo una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambit o territorial e, ar ticolata tenendo conto del punteggio conseguito da ogni insegnante, ma sulla scorta di distinte graduatorie, elaborate sulla base dell'ordine di preferenze espresso dal richiedente in relazione ai vari ambiti territorial i, strutturate al loro interno in considerazione del punteggio conseguito”. 8 In questa vicenda, concernente sempre la stessa mobilità, alla Suprema Corte non è stato chiesto di optare fra più possibili interpretazioni alternative del ### e del suo ### 1. Essa ha, piuttosto, chiarito che “l'opzione operata in sede collettiva di attribuire rilievo ai fini dell'assegnazione delle cattedre ad un criterio distinto da quello meritocr atico basato sul pu nteggio conseguito non contravviene ai principi costituzionali che, nel subordinare l'accesso all'impiego pubblico alla procedura del concorso pubblico, pongono a fondamento quel criterio selettivo, non ess endo la procedura in questione finalizzata al reclutamento del personale, per essere attinente all'attribuzione di una sede ###vista della successiva procedura di mobilità prevista dalla l.  107/2015, ben potendo dunque quella disciplina così interpretata, non inficiata dal contr asto con norme imperative, ben essere con siderata legit tima e presiedere all'espletamento della procedura secondo le stabilite modalità”. 
Pure in questo caso, quindi, una specifica interpretazione della contrattazione integrativa non è stata sostituita con un'alt ra, ma, in qu anto ritenuta non implausibile, è stata messa a confronto con i precetti costituzionali e la normativa imperativa, assunti come parametri esterni della sua legittimità. 
Al contrario, nei precedenti sopramenzionati di questa ###, n. 2476 del 2025, n. 6199 del 2025 e n. 8051 e n. 8053 del 2025, è stata proprio la richiesta al giud ice del la legittimità di porre a raffronto differen ti possibili interpretazioni del ### de quo, affinché ne scegliesse una diversa da quella fatta propria dal giudice del merito, a condurre, in ragione della non corretta formulazione della censura, a condurre alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.  ###, la giurisprudenza è giunta da molti anni ad affermare che è ben possibile denunciare direttamente in cassazione il contrasto fra la contrattazione integrativa e le disposizioni di legge imperative o la contrattazione collettiva nazionale di riferimento (###, n. 21316/2022; ###, n. 21236/2015; ###, 14530/2014). 
Al contrario, con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa 9 applicazione dei contratti ed acc ordi collettivi, deve in tendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del detto d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione (###, n. 14449/2017). 
Ne deriv a che saranno inam missibili i ricorsi che censurino in via diretta l'interpretazione della contrattazione integrativa (###, n. 27062/2013), non riportino il contenuto della normativa collettiva integrativa della quale critichino l'illogica o contraddittoria interpretazione (###, n. 8231/2011), non indichino in maniera specifica i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c. violati o chiedano alla ### C orte di sostit uire all'int erpretazione del la corte territoriale un'altra possibile interpretazion e dello stesso testo (### , 18214/2024).  4) Il ricorso è dichiarato inammissibile, in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego contr attualizzato, è consentito denunciare direttamente in sede ###la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi integrativi, ma solo il contrasto fra tali contratti ed accordi e le disposizioni di legge imperativ e o la contrattazione co llettiva nazionale di riferimento; inoltre, è possibile chiedere, nella medesima sede ###ordine agli stessi contratti e accordi integrativi, la verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione indicati dagli ar tt. 1362 ss. c. c. e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione minima ex ar t. 111 Cost. Ne deriva che sono inammissibili i ricorsi per cassazione che, senza lamentare il mancato rispetto di norme imperative o della contrattazione collettiva nazionale, censurino in via diretta l'interpretazione della contrattazione integrativa del giudice di merito, non rip ortino il contenuto della normativa collettiva in tegrativa della quale critichino l'illogica o contraddittoria interpretazione, non indichino in maniera specifica i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c. violati o domandino 10 alla ### di sostituire all'interpretazione della corte territoriale un'altra possibile interpretazione dell'identico testo”. 
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  ### - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### il 4  

Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Cavallari Dario

M
4

Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 447/2025 del 13-11-2025

... soltanto nel primo turno di nomina, che coinvolgeva i docenti della ### fascia fino alla posizione 293 (47.5 pt.), e veniva attribuito un solo incarico di supplenza ad un aspirante collocato in posizione successiva, trattandosi di una sede non opzionata dalla ricorrente. Nei successivi turni di nomina per la classe di concorso ### la ricorrente non veniva più convocata, in quanto l'algoritmo utilizzato dal ### che elabora i dati considerando il punteggio e le preferenze di assegnazione ai vari istituti scolastici espresse dal docente, la considerava rinunciataria. La mancata convocazione della ricorrente ai turni di nomina successivi al primo non è legittima. In occasione della pubblicazione dei successivi bollettini il programma non consentiva di scorrere la graduatoria a partire da chi possedeva il punteggio più alto ed era rimasto insoddisfatto in relazione al tipo di posto oggetto di preferenza. Vero è che l'art. 12, co. 10, della OM n. 112/2022 prevede che “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti in posizione di graduatoria successiva rispetto (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### Composta da: Dott. ### Dott.ssa ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa di lavoro iscritta al n.ro 200 /2025 R.G.L.  promossa da: ### cod. fisc. ###, nata ad ### il ### e residente ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e da intendersi in calce ai ricorsi in appello, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in ### della ### alla via ### de ### n. 15 ###'#### cod. fisc.  ###, in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, con sede ###/A (### - RM) e domiciliato ex lege presso l'### dello Stato di ### cod. fisc. ###, in persona del l.r.p.t. e con sede in ### (TO - 10129) alla via dell'### n. 21 ###: altre ipotesi ### Per l'appellante: come da ricorso depositato in data ###. 
Per l'appellato: come da memoria depositata in data #### ricorso ex art. 414, ### ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### il Ministero dell'### e del ### (### e l'### esponendo: - di essere docente inserita nelle GPS della provincia di ### nella II fascia per le classi di concorso ### scienze economico aziendali, ### scienze giuridico-economiche, ### scienze matematiche applicate e ### graduatorie sostegno incrociate della scuola secondaria di II grado; - di aver presentato domanda di inserimento nelle GPS di cui all'OM n. 112/2022 e successiva istanza di partecipazione alla procedura informatizzata per il conferimento delle supplenze per l'a.s. 22/23 esprimendo le preferenze ivi indicate; - di essere collocata nella II fascia delle ### * in posizione 278 con punti 49 per la cl. di conc. ###; * in posizione 436 con punti 45 per la cl. di conc. ###; * in posizione 977 con punti 45 per la cl. di conc. ###; * con punti 49 nella graduatoria incrociata sostegno scuola secondaria di II grado ### - di non aver ottenuto, pur partecipando alla procedura, alcuna supplenza per le classi di concorso opzionate in domanda; - che in occasione dei turni di nomina successivi al primo, ottenevano l'attribuzione di incarichi di supplenza aspiranti con punteggio inferiore sulle scuole indicate dalla ricorrente in domanda; - di ritenere illegittimo l'operato dell'### Tanto esposto, la docente si rivolgeva al Tribunale perché fosse: - previa disapplicazione dei bollettini di nomina e dell'OM n. 112/22, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad un incarico annuale sulla classe di concorso ### presso l'### di ### o in altra sede ###domanda per le classi di concorso ###, ###, ### e ### incrociate con decorrenza 30.08.2022 e condannata l'### al riconoscimento del conseguente punteggio; - condannare l'### al risarcimento del danno patrimoniale relativo alle retribuzioni non percepite, detratto l'aliunde perceptum derivante dalle altre supplenze stipulate per l'a.s. 22/23. 
Con vittoria di spese. 
Si costituivano in giudizio il MIM e l'### contestando le domande avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. 
All'udienza del 17.10.2024, all'esito della discussione, il Tribunale decideva la causa con il seguente dispositivo di sentenza: “disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, dichiara la carenza di interesse ad agire della ricorrente in riferimento alla domanda di riconoscimento giuridico del servizio non prestato nel periodo compreso tra il 30 agosto 2022 ed il 31 agosto 2023 e alla domanda di attribuzione del relativo punteggio; respinge le altre domande; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.600,00, oltre rimb. 15%”.  ### ha impugnato la sentenza di primo grado (n.2606/2024) chiedendone la riforma assumendo le seguenti conclusioni: “previa eventuale declaratoria di illegittimità dell'operato del Ministero resistente, per le ragioni di cui in narrativa e previo accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ###, presso l'I.I. S. C.  ### (###) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 13.08.2022, in relazione alla classe di concorso ###, ###, ###ed ### incrociate, coincidenti, o meno, con gli incarichi evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 20 del ricorso, con decorrenza dal 30.08.2022 e subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini e per l'effetto, anche previo eventuale accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. dei resistenti, ### il Ministero dell'### e del ### in persona del ### p. t., e l'### regionale per il ### in persona del legale rapp.te p.  t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative: - al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia per le causali descritte in narrativa, a far data dal 30.08.2022 (data del primo conferimento utile di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico e per la classe di concorso che sarà riconosciuta giudizialmente, e sino alla data del 31.08.2023 (per l'intera annualità), detratta la retribuzione netta che avrà medio tempore percepito per incarichi temporanei di docenza a tempo determinato nell'a.s. 2022/2023; così determinata tale somma all'esito dell'istruttoria nella misura di euro 17.433,63, all'esito dei conteggi depositati in primo grado ovvero altra somma che risulterà dall'esame degli atti di causa; - al riconoscimento, sia sotto il profilo economico che giuridico, del servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2022/2023 ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso ### a far data dal 30.08.2022 al 31.08.2023 o per le differenti decorrenze e c.d.c. che risulteranno in corso di causa. - ### il Ministero resistente, in persona del ### pro tempore, e l'### regionale per il ### in persona del legale rapp.te pro tempore, alla refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.  ### dell'### e del ### si è costituito in appello chiedendo la reiezione del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza. 
All'udienza del 29.10.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza trascritto in calce.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. 
La Giudice di prime cure ha così motivato la sua decisione: “parte convenuta chiedeva disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri aspiranti al conferimento degli incarichi, eccepiva la carenza di interesse ad agire in riferimento alla domanda di riconoscimento giuridico del servizio non prestato asseritamente per fatto e colpa dell'amministrazione scolastica, in quanto dal 1° settembre 2023 la ricorrente aveva ottenuto l'immissione in ruolo, ed in ogni caso nell'anno scolastico 2022/23 aveva stipulato contratti di supplenza sulla classe di concorso ### che le avevano consentito di maturare il punteggio rivendicato di 12 punti, nel merito rigettare il ricorso; deve essere accolta l'eccezione di carenza di interesse ad agire in riferimento alla domanda di riconoscimento giuridico del servizio non prestato asseritamente per fatto e colpa dell'amministrazione scolastica, in quanto alla data di deposito del ricorso (4 dicembre 2023), la ricorrente era già stata immessa in ruolo.
Inoltre, nel corso dell'anno scolastico oggetto di causa (2022/23) la ricorrente stipulava diversi contratti di supplenza breve per 11 ore dal 20 ottobre 2022 e fino al 6 luglio 2023 sulla classe di concorso ###, maturando 12 punti, con ulteriore profilo di carenza di interesse a rivendicare in giudizio l'attribuzione di un punteggio già conseguito; scarsamente comprensibile appariva la domanda di condanna dell'amministrazione all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale con decorrenza dal 30 agosto 2022, considerato che, come detto il ricorso, veniva depositato quando il predetto anno scolastico era terminato da oltre tre mesi; in corso di causa parte ricorrente limitava la domanda al risarcimento del danno (e non sussisteva quindi l'esigenza di integrazione del contraddittorio), pari alle differenze retributive maturate da settembre 2022 ad agosto 2023, credito quantificato in € 17.433,63”. 
La prima Giudice ha però respinto la domanda di risarcimento del danno evidenziando e ritenendo che: la domanda risarcitoria non è fondata; a seguito della pubblicazione delle graduatorie GPS per la provincia di ### per le scuole secondarie di ### grado, la ricorrente risultava collocata in seconda fascia: - in posizione 278 con punteggio 49 per la classe di concorso ###; - in posizione 436 con punteggio 45 per la classe di concorso ###; - in posizione 977 con punteggio 45 per la classe di concorso ###; - con punteggio di 49 punti relativamente alla graduatoria incrociata di cui alla classe di concorso ### la ricorrente non conseguiva un incarico per la classe di concorso 046 in quanto fino al sesto turno di nomina le graduatorie erano state esaurite prima di arrivare alla sua posizione, e non venivano effettuati successivi turni di nomina per mancanza di disponibilità; relativamente alla classe di concorso ###, la ricorrente lamentava che in seguito alla pubblicazione del secondo bollettino, avvenuta l‘8 settembre 2022, veniva convocato ### pur avendo punteggio e posizione inferiore (punteggio di 47,5 e posizione 297), ed otteneva un contratto annuale presso l'I.I.S. V. 
Bosso - A. Monti di ### - ###.  ### giustificava la mancata convocazione della ricorrente in quanto trattava la sua istanza soltanto nel primo turno di nomina, che coinvolgeva i docenti della ### fascia fino alla posizione 293 (47.5 pt.), e veniva attribuito un solo incarico di supplenza ad un aspirante collocato in posizione successiva, trattandosi di una sede non opzionata dalla ricorrente.   Nei successivi turni di nomina per la classe di concorso ### la ricorrente non veniva più convocata, in quanto l'algoritmo utilizzato dal ### che elabora i dati considerando il punteggio e le preferenze di assegnazione ai vari istituti scolastici espresse dal docente, la considerava rinunciataria. 
La mancata convocazione della ricorrente ai turni di nomina successivi al primo non è legittima. In occasione della pubblicazione dei successivi bollettini il programma non consentiva di scorrere la graduatoria a partire da chi possedeva il punteggio più alto ed era rimasto insoddisfatto in relazione al tipo di posto oggetto di preferenza. 
Vero è che l'art. 12, co. 10, della OM n. 112/2022 prevede che “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”, ma la norma non può che riferirsi alle ipotesi di rinuncia previste dal precedente comma 4 (le sedi non indicate nelle preferenze), mentre le sedi diventate disponibili dovevano essere proposte agli aspiranti che le avevano opzionate e non avevano espressamente rinunciato; nell'anno scolastico oggetto di causa (2022/23), come detto la ricorrente stipulava diversi contratti di supplenza breve per 11 ore settimanali che coprivano pressoché interamente il periodo dal 20 ottobre al 6 luglio 2023. 
Considerato che la ricorrente indicava soltanto 57 preferenze su 150, di cui 37 riguardavano spezzoni orari (superiori a 6 ore, soggetti ad eventuale completamento), le prime preferenze espresse in domanda (da 1 a 21) riguardavano solo spezzoni orari riferiti a specifiche scuole, nel corso dell'anno non chiedeva il completamento dell'orario, né lamentava di essere stata pretermessa, ma attendeva l'inizio dell'anno scolastico successivo per depositare il ricorso, può affermarsi che la ricorrente non intendeva ottenere una delle sedi diventate disponibili dovevano essere proposte agli aspiranti che le avevano opzionate e non avevano espressamente rinunciato; nell'anno scolastico oggetto di causa (2022/23), come detto la ricorrente stipulava diversi contratti di supplenza breve per 11 ore settimanali che coprivano pressoché interamente il periodo dal 20 ottobre al 6 luglio 2023. 
Considerato che la ricorrente indicava soltanto 57 preferenze su 150, di cui 37 riguardavano spezzoni orari (superiori a 6 ore, soggetti ad eventuale completamento), le prime preferenze espresse in domanda (da 1 a 21) riguardavano solo spezzoni orari riferiti a specifiche scuole, nel corso dell'anno non chiedeva il completamento dell'orario, né lamentava di essere stata pretermessa, ma attendeva l'inizio dell'anno scolastico successivo per depositare il ricorso, può affermarsi che la ricorrente non intendeva ottenere una cattedra intera, e la richiesta veniva formulata per la prima volta nel presente giudizio al solo fine di conseguire un risarcimento per un danno insussistente; il ricorso deve pertanto essere respinto” (pagine 4-5-6 dell'impugnata sentenza).  2. 
Fonda il suo appello la ### della professoressa ### sui seguenti motivi: 1) La motivazione della sentenza è errata per quanto attiene il rigetto del ricorso relativamente al punteggio le affermazioni rese dal giudice di prime cure risultano del tutto insussistenti in quanto parte ricorrente già in prima udienza aveva precisato le proprie conclusioni, limitando la domanda giudiziale al solo risarcimento del danno e rinunciando alla pretesa in ordine al punteggio, situazione questa poi confermata nelle successive udienze di discussione. 
Ragion per cui, la detta decisione in ordine al punteggio non può che risultare erronea ed insussistente in quanto avendone dato rinuncia già in prima udienza avrebbe dovuto essere considerata tamquam non esset ai fini della decisione. 2) La sentenza è illogica e ha errato nel valutare le risultanze probatorie e gli elementi di fatto decisivi per la decisione posto che da nessun elemento era dato da ritenere che la parte ricorrente non avesse richiesto il completamento dell'orario.  3. 
Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e meritevole di accoglimento. 
Per la ragione più liquida pare opportuno prendere in esame il secondo motivo. 
Si deve evidenziare che la stessa Giudice di prime cure ha ritenuto illegittima la mancata convocazione della ricorrente ai turni di nomina successivi al primo con motivazione pienamente condivisa da questo Collegio (e non oggetto di appello incidentale dal Ministero appellato) Sul punto appare opportuno ribadire che nessuna fattispecie di rinuncia e/o esclusione contemplata dall'OM 112/2022 sia rinvenibile in relazione alla posizione della ricorrente.  ###. 12, comma 4, I periodo, dell'OM citato prescrive che la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. 
Il riferimento è alla mancata presentazione dell'istanza avente ad oggetto le preferenze, che come documentato la ricorrente ha trasmesso tempestivamente in data ###. 
Quindi alcuna rinuncia ai sensi della disposizione citata può rinvenirsi.  ###. 12, comma 4, II periodo, dell'OM citato continua prescrivendo che costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. 
Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. 
Da una semplice lettura della disposizione e comunque come confermato anche dalla giurisprudenza di merito prevalente, è evidente ed è pacifico che è da considerarsi rinunciatario il candidato/docente solo ed esclusivamente con riferimento alla sede e/o tipo di posto per i quali non ha espresso preferenza. 
Appare davvero irragionevole, ponendo un sacrificio inaccettabile al principio del merito, la disposizione summenzionata nella parte in cui, non consente di ripartire con lo scorrimento della graduatoria dalla posizione dell'aspirante con partecipazione ad ulteriore fase di attribuzione, nel caso sopraggiungano disponibilità di posti in relazione a scuole per le quali esso aspirante ha invece indicato la sede. 
Ciò posto, il fatto che il Tribunale abbia ritenuto l'insussistenza del danno, accogliendo il ragionamento operato da parte convenuta in sede di costituzione (pagina 3 della comparsa) in ragione del fatto che le prime ventuno scelte, da lei operate, avevano ad oggetto soltanto cattedre con richiesta di spezzoni di orario, presupponendo che posizionare tali preferenze all'inizio della elencazione rappresentasse senza alcun ombra di dubbio la volontà dell'odierna appellante di essere assegnataria di un orario per spezzone e quindi di un orario considerevolmente ridotto rispetto a quello intero, è un ragionamento che, secondo il Collegio, non è suffragato da alcun elemento.
Ora, come rilevato dalla difesa di parte appellante, la ricorrente, all'atto di effettuare la domanda, in primo luogo, indicava in elenco una serie di richieste di spezzoni su una serie specifica di istituti, ma non li limitava ad un orario sensibilmente inferiore, indicando per tutte e ventuno le preferenze un limite minimo di sette ore (non di sei come si descrive in sentenza) ad un massimo di diciassette ore e tanto a fronte di un orario massimo per cattedra intera di diciotto ore. 
In più, la stessa ricorrente specificava la volontà di avere disponibilità per il completamento dell'orario. 
Non è così pensabile che una persona che chiede uno spezzone di ben diciassette ore con disponibilità al completamento per l'orario intero di diciotto ore, abbia inteso rappresentare la volontà a preferire uno spezzone di orario inferiore, avendo la stessa potuto tranquillamente limitare il proprio orario in domanda. 
Tra l'altro la stessa ricorrente, nel predisporre da domanda, aveva effettuato le successive preferenze ad orario pieno (come detto di diciotto ore e quindi sostanzialmente identico alle domande per spezzoni di diciassette ore più completamento) nelle medesime scuole e per le medesime cattedre di cui alle domande per spezzone, lasciando sorgere il legittimo sospetto che tale elencazione, per come strutturata, non fosse certo frutto della volontà di privilegiare le domande a spezzone rispetto a quelle ad orario intero, bensì di un mero errore tecnico nell'inserire le preferenze in domanda. 
La giudice di primo grado ha così formulato le sue considerazioni in difetto di un sufficiente riscontro probatorio.  4. 
Fondata è, inoltre, a parere del Collegio la domanda di risarcimento del danno. 
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che: “in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento "ex tunc" del rapporto di lavoro; il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'"aliunde perceptum", qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori.” (Sez. L - , Ordinanza n. 16665 ordinanza del 04.08.2020). 
Ora, la lesione del diritto della ricorrente si è concretizzato con l'omessa chiamata a far data dal 30.08.2022 (data pubblicazione primo bollettino), in relazione alla posizione/posto annuale presso l'I.I.S. C. ### e per la classe di concorso ###. 
Riguardo al quadro risarcitorio, alla ricorrente è stato pertanto impedito di prendere servizio a far data dal 30.08.2022, con contratto annuale, così pregiudicandone la posizione sotto il profilo economico non avendo ricevuto la retribuzione commisurata all'intera annualità con decorrenza dalla data indicata. 
Pertanto, in presenza dell'obbligo a carico della PA di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento sulla base del legittimo punteggio spettante sulla base della graduatoria (…), deve ritenersi applicabile la tutela risarcitoria di cui agli artt. 1218 e segg.  Ora, nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 22 febbraio 2024, la difesa della ricorrente aveva limitato la domanda al risarcimento del danno e la Giudice di prime cure aveva invitato parte ricorrente a depositare l'estratto conto contributivo ### aggiornato al 2024, copia dei cedolini paga relativi all'anno scolastico 2022/2023 ed un conteggio delle differenze rivendicate a titolo risarcitorio, previa deduzione degli importi percepiti nell'anno scolastico 2022/2023 (avendo comunque in tale anno stipulato dei contratti di supplenza breve per 11 ore settimanali che coprivano pressoché interamente il periodo dal 20 ottobre al 06 luglio 2023). 
All'udienza del 17 ottobre 2024 il Ministero convenuto ha depositato un conteggio che ha quantificato le differenze in € 16.904,99 (rispetto alla somma di € 17.443,63 indicata dalla ricorrente) conteggio al quale la difesa dell'appellante aveva aderito e pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, il MIM deve essere condannato al risarcimento del danno in favore della appellante in tale misura, oltre interessi di legge dalla data della sentenza al saldo. 
In base al principio della soccombenza il MIM deve essere condannato a rimborsare all'appellata di entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione fino ad € 26.000,00 (comprensive della fase istruttoria so9lo con riferimento al primo grado di giudizio), spese da distrarsi in favore del difensore.  P. Q. M.  Visto l'art. 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, condanna il MIM a risarcire il danno ad ### quantificato in euro 16.904,99, oltre interessi di legge dalla data della sentenza al saldo; condanna il MIM a rimborsare ad ### le spese di entrambi i gradi liquidate per il primo in euro 5.388,00 e per il presente in euro 3.966,00, oltre rimborso forfettaria IVA e ### con distrazione a favore del difensore. 
Così deciso all'udienza del 29.10.2025 ### est Dott.

causa n. 200/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Piero Rocchetti

M
2

Tribunale di Roma, Sentenza n. 2237/2025 del 21-02-2025

... riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. ex pluribus sentenza n. 41 del 2011), il principio del merito è posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica. Appare davvero irragionevole, ponendo un sacrificio inaccettabile al principio del merito, la disposizione summenzionata nella parte in cui, non consente di ripartire con lo scorrimento della graduatoria dalla posizione dell'aspirante (che nella prima fase di attribuzione non aveva scelto la sede per la quale è stata data la nomina), con partecipazione ad ulteriore fase di attribuzione, nel caso sopraggiungano disponibilità di posti in relazione a scuole per le quali esso aspirante ha invece indicato la sede. **** Insomma, alla ricorrente è stato illegittimamente negato il diritto a vedersi destinataria dell'attribuzione/nomina per una serie di incarichi che invece sono stati attribuiti a docenti con punteggio e posizione nettamente inferiori. Lo scorrimento ordinario e normale della graduatoria, avrebbe comportato in favore della ricorrente l'attribuzione degli incarichi, negli istituti con i tipi di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### di ### Il Giudice dott. ### all'udienza del 21 febbraio 2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n° 21180/2024 vertente TRA ### rappresentata e difesa dall' Avv. ### per procura in atti ####'#### -###- rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc dai propri funzionari Avv.ti ### e ####; FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. art. 414 c.p.c. ### ha chiesto di accogliere nei confronti del Ministero dell'### e del ### per il ### le seguenti conclusioni: “A) previa eventuale disapplicazione dell'O.M. 112/2012 e disapplicazione dei bollettini di nomina nell'ambito della ### di ### come richiamati in premessa in relazione alle posizioni della GPS ivi evidenziate, nonché riassunte e riportate nella tabella allegato 20 e documentate per i successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ### - ###/B presso il ### (###) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 27.07.2023, in relazione alle classe di concorso ### per la seconda fascia, coincidente o meno con gli incarichi e gli istituti evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 20 del ricorso e documentate per i successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, con decorrenza dal 08.09.2023 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini e per l'effetto, anche previo eventuale accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.: - condannare, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### p.t., e l'### regionale per il ### in persona del legale rapp.te p. t., in ragione delle rispettive prerogative e/o competenze, all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ### - ###/B presso il ### (###) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 27.07.2023, in relazione alle classe di concorso ### per la seconda fascia, coincidente o meno con gli incarichi e gli istituti evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 20 del ricorso e documentate per i successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, con decorrenza dal 08.09.2023 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini; - condannare il Ministero dell'### e del ### in persona del ### p. t., e/o l'### regionale per il ### in persona del legale rapp.te p. t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative: al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia per le causali descritte in narrativa, a far data dal 08.09.2023 (data del primo conferimento utile di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico che sarà riconosciuta giudizialmente e sino alla data di presa di servizio derivante dall'attribuzione del nuovo incarico per effetto della invocata tutela giudiziale, detratta la retribuzione netta che eventualmente avrà medio tempore percepito per incarichi temporanei di supplenza di docenza a tempo determinato ricevuti nell'a.s. 2023/2024; al riconoscimento ed all'attribuzione alla medesima ricorrente, del punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere per il periodo compreso tra le decorrenze di cui sopra e l'inizio del servizio che sarà conseguito per effetto della invocata tutela giudiziale (pari a punti 2 per ogni mese o frazione di mese di 16 giorni), detratti eventuali punteggi già conseguiti per effetto di supplenze brevi a tempo determinato ricevute nell'a.s. 2023/2024; al riconoscimento, sia sotto il profilo economico che giuridico, del servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2023/2024 ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso ### per la prima fascia sez. B ovvero ### per la seconda fascia o comunque in relazione agli ulteriori incarichi di cui la ricorrente risulterà avere diritto in corso di causa…. B) ###, per l'ipotesi in cui non venga riconosciuta la richiesta di attribuzione giudiziale del contratto, previa eventuale declaratoria di illegittimità dell'operato del Ministero resistente, per le ragioni di cui in narrativa, e previo accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ####/B, presso il ### (###) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 23.07.2023, in relazione alla classe di concorso ### per la seconda fascia, coincidenti, o meno, con gli incarichi evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 20 del ricorso e documentate per i successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, con decorrenza dal 08.09.2023 e subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini e per l'effetto, anche previo eventuale accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. dei resistenti, ### il Ministero dell'### e del ### in persona del ### p. t., e l'### regionale per il ### in persona del legale rapp.te p. t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative: - al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia per le causali descritte in narrativa, a far data dal 08.09.2023 (data del primo conferimento utile di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico e per la classe di concorso che sarà riconosciuta giudizialmente, e sino alla data del 30.06.2024 (fino al termine delle attività didattiche), detratta la retribuzione netta che avrà medio tempore percepito per incarichi temporanei di docenza a tempo determinato nell'a.s. 2023/2024; - al riconoscimento ed all'attribuzione alla medesima ricorrente, del punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere per il periodo compreso tra il ### o comunque dalle diverse decorrenze di cui sopra e sino al 30.06.2024, pari a punti 2 per ogni mese o frazione di mese di 16 giorni e comunque nella misura massima di 12 punti, detratti eventuali punteggi già conseguiti per effetto di supplenze brevi nell'a.s. 2023/2024; - al riconoscimento, sia sotto il profilo economico che giuridico, del servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2023/2024 ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso ### a far data dal 08.09.2023 al 30.06.2024 o per le differenti decorrenze e c.d.c. che risulteranno in corso di causa; D) condannare il Ministero resistente, in persona del ### pro tempore, e l'### regionale per il ### in persona del legale rapp.te pro tempore, alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.” ### resistente si è costituita chiedendo invece di respingere il ricorso perché infondato con vittoria di spese. 
E' stato autorizzato il deposito di note. 
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.  **** 
Il ricorso è parzialmente fondato. 
La signora ### è docente precaria, in possesso di regolare titolo di accesso per le seguenti classi di concorso: in prima fascia - sez. B per ### - ###, come da graduatoria pubblicata il ###, nonché di II fascia per l classe di concorso ### - ### E ### Nel rispetto dei termini e dei modi previsti dalla O.M. n. 112 del 06.05.2022 (art. 7) (all. n. 1) e successivo avviso di cui alla ### dell'### n. 18095 dell'11.05.2022 (all. n. 2), la stessa in data ### ha presentato istanza finalizzata all'inserimento e/o aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto GPS di ### istituite ai sensi dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 3.5.1999 n. 124, per le supplenze di scuola secondaria di I e II grado nella ### di ### (all. n. 3), nonché istanze volte all'ammissione agli elenchi aggiuntivi in applicazione dell'art. 10 dell'OM n. 112/2022 (all. n. 4) ed allo scioglimento della riserva per il conseguimento del titolo per l'accesso a graduatoria di prima fascia (all. n. 5). La ricorrente, in data ###, nei termini e nei modi prescritti dalla ### - Avviso del Ministero dell'### n. 41908 del 12.07.2023 (all. n. 6), ha quindi presentato apposita istanza per la partecipazione alle procedure di attribuzione del/dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112, esprimendo le preferenze per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche, in relazione alle scuole ivi specificate, con riferimento alle classe di concorso summenzionate ### - I ###sez. B e ### - ### il tutto secondo le preferenze pure ivi specificate (all.  7). 
A seguito della pubblicazione delle graduatorie GPS per la ### di ### per scuole secondarie di II grado ed in relazione all'a.s. 2023/2024, la ricorrente è stata collocata in prima fascia - sez. B in posizione 3094 e con punteggio di 46 per la classe di concorso ### nonché in seconda fascia in posizione 2052 e con punteggio di 37 come risulta dalla graduatoria GPS di I e ### per la ### di ### e per scuole secondarie di II grado ###, pubblicata il ###di cui all'allegato n. 9 al ricorso e per semplificazione estratta riguardo alle classi di concorso in esame (all. n. 8); il tutto relativamente al decreto e per quanto attiene alle graduatorie, a loro volta riportate limitatamente alle classi di concorso summenzionate (così estratte per ragioni di spazio e di dimensione del file excel, essendo comunque consultabile nella sua interezza sul sito dell'### per il ###. 
Sul punto, peraltro, non vi sono contestazione da parte dell'amministrazione. 
Successivamente sono stati pubblicati una serie di bollettini, per la convocazione e attribuzione degli incarichi in favore di persone aspiranti con punteggio e posizione inferiore alla ricorrente, quindi in pregiudizio della ### e segnatamente: ### bollettino del 08.09.2023 (all. n. 10) Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 46 e posizione 3133, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso ### (###), nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Riguardo a questo bollettino il fatto che si rinvengono scavalchi già al primo bollettino di nomina risulta dovuto, come asserito dallo stesso Ministero, al fatto che la posizione della signora ### sia stata trattata soltanto l'11.09.2023 (allegato n. 28); ragion per cui, qualora i nominativi di cui al bollettino presente non rappresentino particolari situazioni di precedenza, le nomine relative dovrebbero intendersi, si legge in ricorso, come irregolarmente applicate, avendo la ricorrente posizione antecedente in graduatoria; bollettini in rettifica del 22.09.2023, del 02.10.2023, del 10.10.2023, del 20.20.2023 (all. n. 11) Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 45 e posizione 3165, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso ### (###), nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 42,5 e posizione 3305, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso ### (###), nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 43 e posizione 3278, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso ### (###), nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 45 e posizione 3148, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso ### (###), nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). ### bollettino del 22.09.2023 (all. n. 12) - Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 45 e posizione 3166, riguardo ad un contratto annuale e presso il ### - ###; nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). - Classe di concorso ### - ### convocazione in favore di ### con punteggio di 33,5 e posizione 2765, riguardo ad un contratto annuale e presso l'### - ###.  ### bollettino del 02.10.2023 (all. n. 13) Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 41,5 e posizione 3400, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso l'### - ###; nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). ### bollettino del 12.10.2022 (all. n. 14) Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 39 e posizione 3525, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso il ### - ###; nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Quinto bollettino del 23.10.2022 (all. n. 15) Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 39 e posizione 3520, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso l'### - ###; nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Classe di concorso ### - ###/B e classe di concorso ### - ### a favore di tutti gli assegnatari ivi riportati, riguardo alle posizioni più basse, nonché presso le scuole oggetto di scelta nella domanda di selezione ed alle tipologie di contratto ivi riportate, il tutto documentato dall'allegato n. 16. 
Da quanto esposto emerge che, a seguito della pubblicazione dei bollettini di conferimento di nomine (dal 08.09.2023), la prof.ssa ### ad oggi non è rimasta aggiudicataria di alcuna nomina relativa alle classi di concorso e alle sedi da ella indicate, dovendosi riscontrare che, come sopra evidenziato e documentato, diversi docenti collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla sua, hanno ottenuto incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche o comunque su spezzoni orari, nelle stesse sedi dalla ricorrente indicate. 
Al fine di sostenere le sue ragioni le sedi e i contratti assegnati ad altri docenti, con punteggio e posizione più bassi di quelli del ricorrente, pure evidenziati nei bollettini, sono stati compiutamente raggruppati dalla ### ed elencati - progressivamente - all'interno del documento n. 20, nonché documentati anche con l'allegato n. 16.  **** 
Con il presente giudizio la ricorrente, in considerazione della illegittima mancata attribuzione dell'incarico annuale ovvero alla fine delle attività didattiche di cui è causa, lamenta di avere subito in ogni caso danni di natura economica, non avendo la stessa potuto lavorare con continuità per l'intero anno e chiede che le venga riconosciuto giudizialmente ogni diritto connesso a quello di assunzione per l'intero anno scolastico 2023/2024, disapplicati i bollettini di nomina ### fascia della ### di ### in ossequio alla graduatoria, alle preferenze e scelte rese; concernendo di conseguenza il riconoscimento del conseguente punteggio ed ogni altro diritto consequenziale, ivi compresa la richiesta di risarcimento del danno. 
Occorre allora esaminare la normativa da applicare al caso di specie.  ###.M. 116 del 06.05.2022 (così come all'art. 1, tale O.M. disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, 124) il Ministero dell'### per quanto in questa sede rileva, ha previsto, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata, in quanto l'assegnazione degli stessi è affidata a un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura. 
Come previsto da tale Ordinanza la stipula dei contratti a tempo determinato avviene subordinatamente alle immissioni in ruolo e all'assegnazione al personale docente di ruolo delle dotazioni organiche e comunque alle modalità di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3. 
Difatti il comma 4, del citato art. 2 testualmente prescrive che in subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti”. 
Il successivo comma 5 prevede che ai fini dell'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle summenzionate lettere a) e b) del citato comma 4, subordinatamente all'utilizzo delle GAE (e quindi in caso di incapienza ed esaurimento delle stesse), “si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3”.  ###. 3, da ultimo citato, ai commi nn. 1 e 2, espressamente prevede che: “1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della ### 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle ### all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). 2. ###, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.” Il successivo comma 3 prevede che l'aggiornamento e i nuovi inserimenti in ### le posizioni e i punteggi e le precedenze, sono determinati “sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2”. 
Tale articolo 3, in sintesi, per quanto in questa sede rileva, prevede che: - i titoli dichiarati dall'aspirante nell'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione; - le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce. In relazione alla seconda fascia e alle classi di concorso di cui alla ### A, essa è costituita dai soggetti in possesso, alternativamente, di uno sei seguenti requisiti: possesso 24 CFU/CFA nelle materie pedagogiche, abilitazione su altra classe di concorso, precedente inserimento nella seconda classe di concorso (cfr. art. 3, comma 9, lett.b, sub. i). 
Vengono poi richiesti i requisiti generali tra cui la cittadinanza italiana (art. 6). 
Ebbene, come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente era (all'atto della domanda) ed è tutt'ora, come pure dichiarato nella domande allegate del 30.05.2022 e del 13.08.2022, in possesso di regolare titolo di accesso per le classi di concorso, nonché degli ulteriori titoli di ammissione e non, valutati ai fini del punteggio nonché i titoli di servizio dichiarati pure nella domanda del 23.05.2022 (cfr. all. n. 17). 
Del resto, la valutazione sulla sussistenza dei titoli di accesso e valutativi e di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio è già stata positivamente eseguita dal Ministero e ### scolastico resistenti, in quanto la ricorrente è stata inserita nelle graduatorie GPS di I - sez B e II fascia, con il corretto punteggio. 
Tanto evidenziato, con riferimento specifico alla procedura di nomina del docente da GPS di I - sez B e II fascia si evidenzia ulteriormente quanto appresso. 
La ricorrente, come documentato, ha presentato le istanze di inserimento/aggiornamento nella graduatoria ### in ottemperanza e nei modi previsti dall'art. 7 dell'OM 116 del 06.05.2022 e quindi mediante la procedura informatica e, in particolare, l'istante ha depositato l'istanza di aggiornamento/inserimento in GPS per la ### di ### il ###, quindi nel termine di cui all'avviso ### 18095 dell'11.05.2022, emessa in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022, indicando, tra le altre cose, come evidenziato, i titoli di accesso richiesti, i titoli di servizio e valutabili. 
La ricezione da parte del sistema del M.I., quindi l'invio entro i termini, sono attestati dalla presenza di un numero protocollo rilasciato sulla domanda e dalla data di presentazione ivi contenuta (cfr. all. n. 3 - all. n. 7). 
Come previsto dall'art. 12 dell'OM in esame, il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche avviene con modalità informatizzata. 
Con la precisazione che hanno diritto a conseguire le supplenze “esclusivamente gli aspiranti […] che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero”.  ###. 12, comma 3, prevede che “### la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. 
Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”. 
Il successivo comma IV precisa i casi in cui debba considerarsi rinunciatario un aspirante, ovvero nel caso in cui non sia presentata l'istanza (di conferimento incarico) e la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, limitatamente alle preferenze non espresse. 
Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. 
Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 4). 
Nel caso di specie, la prof.ssa ### come evidenziato, ha fatto domanda di attribuzione dell'incarico di cui all'art. 12 citato entro il termine previsto, come da domanda prodotta in atti, esprimendo le preferenze per il tipo di contratto, per le sedi e tipologia di posto in relazione alla sua classe di concorso. 
Da un esame di detta domanda non pare sussistono ragioni di esclusione o per le quali alla ricorrente debbano essere preferiti aspiranti in graduatoria con punteggio e posizioni più bassi, come accaduto, se si considera che detti aspiranti sono stati preferiti proprio in relazione alle stesse ed identiche preferenze pure fatte dall'istante per la sede, il tipo di posto e classe di concorso. 
Non v'è motivo alcuno per il quale si possa considerare legittimamente scavalcata la ricorrente e infatti l'amministrazione anche nel presente giudizio non lo ha indicato, e tantomeno provato. 
Quindi lo scavalcamento della ricorrente appare illegittimo e ciò anche alla luce della comparsa di costituzione. 
In proposito il Ministero si è difeso (v. comparsa di costituzione) sostenendo quanto segue: “La ricorrente ### è stata processata nel primo turno di nomina dell'08.09.2023 ove è stato conferito l'incarico al docente ### (con punti 46 e posizione in graduatoria 3133,c.c. ### fascia ###) presso ### - ### in quanto in possesso di una riserva N (riserva destinata agli invalidi civili), come si evince da bollettino di nomine dell'08.09.2023 che si allega, ove in corrispondenza del docente ### risulta la riserva N.Nel predetto bollettino, risulta incaricata anche la docente ### (con punti 45 e posizione in graduatoria 3165, c.c. ### fascia ###) presso ### - I. I. S. ### per uno spezzone di 9 ore avendo tale docente espresso nella propria domanda GPS (che si allega in copia) la preferenza anche per gli spezzoni, cosa che invece non ha fatto la ### l la quale, nella sua domanda GPS (che si allega), non ha espresso preferenze per spezzoni ma solo per cattedre intere annuali o fino al termine delle attività didattiche. Gli altri docenti indicati dal ricorrente, come egli stesso riferisce, sono stati processati, invece, nei turni di nomina successivi al primo.Evidentemente, le sedi indicate dalla ricorrente nella sua domanda di inserimento nella GPS non rientravano tra quelle disponibili nel primo turno di nomina e ciò ha reso la stessa “rinunciataria” ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'O.M., con conseguente esclusione dall'intera procedura di conferimento incarichi relativa all'anno scolastico per cui è causa.In termini generali, il candidato che nel bollettino di spettanza non può essere soddisfatto in base alle preferenze che ha manifestato, perché indisponibili i posti richiesti, perde la possibilità di conseguire incarichi dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'intero anno scolastico di riferimento. Ergo, trattandosi di operazioni non soggette a rifacimento (lo stesso poteva dirsi per le nomine in presenza), il candidato “rinunciatario” non partecipa ai successivi turni di nomina neppure in presenza di disponibilità sopravvenute collimanti con quelle espresse in domanda.Così dispone l'art. 12 comma 10, dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, ai sensi del quale “### dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto (…)”.Risulta del tutto legittimo che la docente ### “rinunciataria” nel primo bollettino di nomine, non abbia potuto partecipare alle ulteriori fasi di conferimento degli incarichi da ### in occasione delle quali la disponibilità sopravvenuta presso gli istituti da lei richiesti, e non rientranti tra quelli disponibili nel primo turno di nomine (ove la posizione della ricorrente è stata processata), non poteva che essere conferita a docenti collocati in posizione di graduatoria successiva, conformemente a quanto statuisce l'art. 12, comma 10, seconda parte,dell'O.M. 112/2022 che testualmente dispone: “Le disponibilità successive che si determinano,anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”. 
Al contrario, anche questo giudice ritiene del tutto persuasivo e condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale (ad es. Trib. ### 19.12.2023) per il quale” Il ricorso deve essere accolto, in quanto l'interpretazione data dal Ministero all'ordinanza che regola l'attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico. ### il Ministero, il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sedi prescelte; viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. 
Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia; il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza. Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate; ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura. Per chiarire l'esito paradossale dell'interpretazione propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno scolastico. Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile. In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili. 
Tale interpretazione, sostenuta dal Ministero, è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata ove si afferma che “(…) Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (art. 12, comma 4). Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste; l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto. Nel caso di specie, il …. non avanza alcuna pretesa nei confronti delle sedi che si sono rese disponibili con il primo turno di nomina in data 30 agosto 2022, proprio riconoscendo che, non essendo tra quelle da lui selezionate, con riferimento a queste doveva essere ritenuto rinunciatario. Non ha invece mai rinunciato alle sedi da lui indicate nelle proprie preferenze, né si può interpretare il comma 4 sopra riportato affermando che dica l'esatto opposto del proprio testo letterale. ### sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo del comma 4 citato, che afferma “Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”, nonché nel comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le “disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”. Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza. ### periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario; come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina. Per quanto riguarda il comma 10, che le operazioni di conferimento di supplenza non siano “soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie: il… non ha chiesto il rinnovo delle nomine stabilite con il decreto del 30 agosto 2022, ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere compreso nelle nomine previste nel decreto successivo. Neppure è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto per le ragioni più volte espresse questi non può essere ritenuto rinunciatario dell'incarico. Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo, secondo il quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”: occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione.  ### “trattato dalla procedura” non è chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere come l'ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione (ossia dell'aspirante collocato al posto 1090 nella classe di concorso ###), oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale. ### fornita dal Ministero è oggettivamente la più lineare, laddove considera quale “ultimo dei candidati trattato dalla procedura” l'ultimo dei posti presi astrattamente in considerazione dai vari decreti; nel caso di specie, poiché con il decreto del 30 agosto 2022 erano state effettuate nomine sino al posto 1090 della graduatoria, ed il ricorrente era collocato al posto 1048, le successive disponibilità avrebbero dovuto riguardare i candidati a partire dalla posizione 1091 e successive, escludendo così il ….Tale interpretazione però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza. Se si esamina il bollettino allegato al decreto del 30 agosto 2022 (documento 8 di parte ricorrente), si può constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente; di conseguenza, non si può affermare che questi sia l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina. Questa interpretazione, ossia di considerare quale candidato “trattato dalla procedura” quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del Ministero (di avere alle proprie dipendenze i soggetti più competenti) e degli aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria. Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal Ministero come destinatari di provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del Ministero convenuto. Al contrario, gli aspiranti come il ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze. Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della parità di trattamento fra aspiranti come ventilato dal Ministero, poiché per i candidati, come il ricorrente, non vi sarebbe una “seconda partecipazione” alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi è stata alcuna chiamata nei suoi confronti. Neppure è vero che “le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggetto a rifacimento ogni qualvolta sorgano delle disponibilità sopravvenute” come lamenta parte convenuta a pagina 10 della memoria; semplicemente, lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale. Se il Ministero avesse considerato il *** rinunciatario solo con riferimento alle sedi non indicate, avrebbe dovuto chiamarlo con il secondo decreto emesso l'8 settembre 2022, dove ha assegnato la cattedra annuale per la classe di concorso ### presso la scuola #### prima scelta del ricorrente; invece lo ha escluso dalle successive chiamate e ha attribuito la nomina alla professoressa …, collocata in posizione deteriore in graduatoria. Per tutte le ragioni fin qui esposte, la procedura di nomina si appalesa illegittima ed il ricorrente avrebbe dovuto essere destinatario del posto rivendicato, con conseguente riconoscimento del punteggio che avrebbe avuto in tale ipotesi ed il pagamento delle retribuzioni perdute da quella data sino al 30 giugno 2023 (scadenza del contratto attribuito alla …), detratto quanto percepito per effetto dell'attuale contratto a tempo determinato da lui stipulato. Neppure può essere condivisa l'eccezione fatta del Ministero secondo cui il ricorrente, per dimostrare di aver diritto al posto presso la scuola #### avrebbe dovuto dimostrare che nessun altro docente in posizione superiore a lui in graduatoria avrebbe potuto rivendicare l'attribuzione di questa cattedra, poiché si tratta di un fatto impeditivo del diritto del ricorrente. Il …* ha dimostrato il proprio diritto ad ottenere tale posto di lavoro, allegando il proprio punteggio (superiore a quello della ) e la disponibilità della cattedra da lui prescelta come prima; l'eccezione secondo cui gli potevano essere altri aspiranti in una posizione preminente rispetto quella dell'attore, come detto, costituisce un fatto impeditivo del diritto rivendicato e le circostanze fattuali su cui si poggia dovevano essere dimostrate dal Ministero convenuto”. 
Tale giurisprudenza va applicata anche al caso di specie in cui la ricorrente è stata immotivatamente ed illegittimamente scavalcata dai nominativi e per le posizioni di cui alla tabella prodotta quale allegato n. 20 e successivi nominativi documentati nell'allegato n. 16 (pure evidenziati nei bollettini allegati), e ciò con riferimento alle classi di concorso di I fascia - sez. B ### e di II fascia ###. 
Per ognuna di esse o in ogni caso per la maggior parte delle stesse vi era la disponibilità di posto per la ricorrente. 
E ciò considerando la posizione in graduatoria e il punteggio della ricorrente come superiore a quello dei colleghi cui è stato attribuito l'incarico, ma anche l'identità della scuola e della tipologia di contratto oggetto di preferenza da parte della ricorrente.  ### della ricorrente dalle attribuzioni dell'incarico annuale, sin dal 08.09.2023 appare quindi illegittima ed ingiustificata. 
In conclusione, come accaduto già per il precedente anno scolastico 2022/2023 il Ministero resistente ha fatto ricorso) a un sistema di reclutamento dei docenti del tutto illegittimo; in quanto in occasione di ogni disponibilità (quindi di volta in volta a seguito della pubblicazione dei bollettini) non consente di scorrere la graduatoria da chi ha un punteggio più alto (e che allo stesso tempo è rimasto insoddisfatto nei precedenti bollettini in relazione al tipo di posto oggetto di sua preferenza). 
Mentre la giurisprudenza di merito si è prevalentemente espressa in favore della illegittimità di un siffatto sistema di reclutamento in relazione all'a.s. 2023/2024, ma anche con riferimento ai sistemi precedenti (laddove si ovviava, a vario modo, a quello che è il merito espresso e desumibile dalla graduatoria). 
Si è pure già visto come alcuna fattispecie di rinuncia e/o esclusione contemplata dall'OM 112/2022 sia rinvenibile in relazione alla posizione della ricorrente.  - ###. 12, comma 4, I periodo, dell'OM citato prescrive che la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. 
Il riferimento è alla mancata presentazione dell'istanza avente ad oggetto le preferenze, che come documentato la ricorrente ha trasmesso tempestivamente in data ###. 
Quindi alcuna rinuncia ai sensi della disposizione citata è mai intervenuta.  - ###. 12, comma 4, II periodo, dell'OM citato continua prescrivendo che costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. 
Da una semplice lettura della disposizione e comunque come confermato anche dalla giurisprudenza, è evidente che è da considerarsi rinunciatario il candidato/docente solo ed esclusivamente con riferimento alla sede e/o tipo di posto per i quali non ha espresso preferenza. 
A riguardo si può richiamare anche la ordinanza collegiale del Tribunale di Cassino del 13.03.2023, con la quale proprio in riferimento a tale disposizione si afferma testualmente: “la norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa (si specifica che la rinuncia opera “limitatamente alle preferenze non espresse” e che il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa”. 
Come già detto Tribunale di Torino, si è pure espresso ripetutamente, tra le altre con la sentenza n. 743/2023, affermando che “è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili” in quanto trattasi di una interpretazione, come sostenuta dal Ministero resistente, che “è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata”, ovvero della disposizione in esame (art. 12, comma 4, II periodo). 
Nella stessa sentenza si afferma quindi che il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste; l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto. 
E' evidente quindi che alcuna fattispecie di rinuncia è rinvenibile a carico della docente ricorrente che ha chiesto il riconoscimento giudiziale del diritto ad essere destinataria del posto resosi disponibile a decorrere dal terzo bollettino (08.09.2023), in relazione alla propria posizione in graduatoria e alle preferenze espresse.  **** 
Ricapitolando, l'art. 12, comma 4, ultimo periodo prevede testualmente che ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento, mentre il comma il comma 10 dello stesso art. 12 statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e, al terzo periodo, che le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi si attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura. 
Quanto al comma 4 è evidente che lo stesso per connessione logico-giuridica si riferisca alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario, quindi solo per le sedi per le quali non abbia espresso la preferenza (di cui al primo turno) e non per le altre, come testualmente pure affermato dal Tribunale di Torino, tra le altre con la richiamata sentenza n. 743/2023. 
Mentre con riferimento alla disposizione di cui all'art. 12, comma 10, è stato affermato, come in realtà è evidente, il principio secondo cui il fatto che le operazioni di conferimento di supplenza non siano “soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie; mentre proprio come per il caso di specie, è domandato di accertarsi il diritto ad essere ricompreso nelle nomine previste dai decreti successivi al primo ed ovviamente non è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto come detto non può considerarsi rinunciatario (in tal senso, la citata sentenza n. 743/2023). 
Il terzo periodo dell'art. 12, comma 10, invece, come detto, prevede che le disponibilità che si sono determinate successivamente a quello del primo bollettino del 25.08.2023 (quindi e nello specifico dal 08.09.2023) sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione in favore degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura. 
Ora è evidente che una tale disposizione astrattamente consentirebbe di partecipare all'attribuzione dei posti, resisi disponibili dopo la pubblicazione del primo bollettino, nello specifico in favore di coloro in posizione successiva all'ultimo dei trattati al terzo turno e quindi, con riferimento ad esempio alla ### di prima ###B a coloro che hanno una posizione successiva alla n. 3094, a discapito quindi di chi, come per la ricorrente, ha un punteggio (46) e una posizione maggiori (posizione n. 3094), che per sola sfortuna - e non potrebbe essere altrimenti - non ha potuto ricevere un incarico già al terzo turno di nomina (08.09.2023 riguardo alla classe di concorso ####/B), in quanto il tipo di posto e di sede oggetto di sua preferenza non erano disponibili o se disponibili correttamente assegnati ai riservisti, come accaduto nel caso di specie. 
Disponibilità utile (in quanto libera da riserve), come detto, che si è verificata dopo, a far data dal 08.09.2023. 
Ebbene, una tale disposizione, così interpretata, violerebbe i principi costituzionali di meritocrazia, nonché di buona fede e di correttezza, come pure evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 743/2023, la quale oltremodo evidenzia come i docenti, come per la ricorrente, che non hanno visto soddisfatte le loro preferenze nel primo turno, non possono certamente essere considerati come soggetti “trattati” nel primo turno, in quanto mai effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra, tant'è che non sono evidentemente presenti nel relativo primo bollettino (e quindi non possono essere considerati rinunciatari, se non per le sedi che non sono state indicate nelle preferenze a mente del richiamato comma IV). 
In buona sostanza, illegittimamente, la procedura di reclutamento delineata dal Ministero impedisce a chi ha un punteggio e una posizione più alta di vedersi destinatario di un incarico, allorquando per la prima volta viene in essere la disponibilità del posto per il quale aveva legittimamente espresso la preferenza. 
Ed ancora, sempre con riferimento a fattispecie del tutto identiche a quelle di cui in oggetto, è stato affermato ( ordinanza collegiale Tribunale di Cassino del 13.03.2023) che la condotta dell'amministrazione (di non consentire convocazioni al secondo turno a chi, come per la ricorrente, al primo non ha visto materializzarsi disponibilità in relazione alle proprie preferenza) si appalesa illegittima in quanto non sussistono sufficienti indici normativi per ritenere la mancata indicazione di alcune sedi tra le preferenze come una rinuncia “implicita” alle successive fasi della procedure, e non è possibile estendere l'efficacia del meccanismo di esclusione previsto all'art. 12 comma 4 dell'O.M. 112/2022 in via analogica a fattispecie non ivi espressamente disciplinate. Infatti, non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi. 
Come illegittimo, e quindi da disapplicare, è l'OM 112 del 2022, nella parte in cui impedisce senza ragione alcuna il rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza, ovvero laddove a fronte di ### disponibilità successive dispone che si dia luogo ad attribuzione in favore degli aspiranti “collocati in posizione di graduatoria successiva” così impedendo di partecipare alle attribuzioni degli incarichi a chi, come per la ricorrente, non ha visto soddisfatte le sue preferenze nel primo turno di nomina, nonostante abbia un punteggio più alto. 
Come detto una tale disposizione si pone in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano e segnatamente con il principio del merito proprio delle procedure concorsuali che, come affermato dalla giurisprudenza, impone di privilegiare criteri di selezione meritocratica. 
Come affermato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. ex pluribus sentenza n. 41 del 2011), il principio del merito è posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica. 
Appare davvero irragionevole, ponendo un sacrificio inaccettabile al principio del merito, la disposizione summenzionata nella parte in cui, non consente di ripartire con lo scorrimento della graduatoria dalla posizione dell'aspirante (che nella prima fase di attribuzione non aveva scelto la sede per la quale è stata data la nomina), con partecipazione ad ulteriore fase di attribuzione, nel caso sopraggiungano disponibilità di posti in relazione a scuole per le quali esso aspirante ha invece indicato la sede.  **** 
Insomma, alla ricorrente è stato illegittimamente negato il diritto a vedersi destinataria dell'attribuzione/nomina per una serie di incarichi che invece sono stati attribuiti a docenti con punteggio e posizione nettamente inferiori. 
Lo scorrimento ordinario e normale della graduatoria, avrebbe comportato in favore della ricorrente l'attribuzione degli incarichi, negli istituti con i tipi di contratto/cattedra, indicati nella più volte richiamata tabella di cui all'allegato n. 20 (e come pure evidenziati nei bollettini allegati). 
Sulla base dell'ordine delle preferenze espresse e tenuto conto delle corrispondenti disponibilità verificatesi a decorrere dalla pubblicazione del primo bollettino in poi (08.09.2023), la docente aveva il diritto ad essere chiamata in primis per un contratto con decorrenza appunto dal 08.09.2023 (cioè a decorrere dalla pubblicazione del terzo bollettino) e segnatamente per la classe di concorso ### - ###/B per una convocazione al termine delle attività didattiche in favore di ### con punteggio di 46 e posizione 3133, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso ### (###); nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20) Nella specie la ricorrente, con punteggio e posizione superiori, nella domanda delle preferenze del 03.08.2023 ha indicato la disponibilità per tale scuola. 
La lesione del diritto della ricorrente si è concretizzato con l'omessa chiamata a far data dal 08.09.2023 (data pubblicazione terzo bollettino), in relazione alla posizione di cui alla classe di concorso ### - ###/B per una convocazione al termine delle attività didattiche in favore di ### con punteggio di 46 e posizione 3133 e riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso ### (###), con la conseguenza che il riconoscimento giudiziale all'attribuzione di un posto deve essere parametrato a tale tipo di posto e alla correlata decorrenza, mentre, come detto, per gli ulteriori scavalcamenti la domanda è da intendersi formulata in via subordinata.  **** 
Occorre a questo punto rilevare che, come si evince dalle sue note autorizzate, la ricorrente ha insistito solo per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno cagionatole dall'illegittima condotta tenuta dal Ministero resistente.  ### i principi generali, tale risarcimento del danno va commisurato alla retribuzione non percepita a far data dal 08.09.2023 (come si è visto data del primo conferimento di incarico utile a soggetto con posizione peggiore) sino al 30.06.2024 (trattandosi di incarico a termine delle attività didattiche) detratta la retribuzione percepita, per gli incarichi di supplenza breve dalle graduatorie di istituto. 
Come noto, la giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce infatti la tutela risarcitoria in favore del lavoratore per il quale si accerti che l'assunzione era dovuta e, con particolare riferimento ai docenti, qualora gli stessi siano stati “scavalcati”, e ciò sia nella misura corrispondente alla retribuzione che avrebbe dovuto percepire e che non ha percepito, che con riferimento alla correlata progressione economica giuridica e al punteggio. 
La Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto tale diritto al risarcimento del danno, affermando che “il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori” (Cass. Civ. sez. lavoro, ord. n. 16665/2020). Si è così affermato che, in presenza dell'obbligo a carico della PA “di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento sulla base del legittimo punteggio spettante sulla base della graduatoria (…), deve ritenersi applicabile la tutela risarcitoria di cui agli artt. 1218 e segg. c.c.”. In ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione (fattispecie analoga nei suoi tratti essenziali alla presente) l'inadempimento del Ministero, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto al ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al Ministero l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto appunto diretta a far valere un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 11737/2010). 
In proposito il Ministero ha eccepito che la docente ### a partire dal 03.11.2023 e fino al 13.06.2024, è stata incaricata da ### d'### presso l'### per i ### e ### di ### (###), su posto di sostegno psicofisico (c.c. ### con orario settimanale completo, come si evince dallo stato matricolare prodotto dal Ministero stesso. Pertanto, la ricorrente non avrebbe subito alcun danno economico e professionale, avendo la stessa percepito regolare retribuzione per quasi tutto l'anno scolastico 2023/24 (dal 03.11.2023 al 13.06.2024) e conseguito il punteggio massimo di 12 punti previsto per la prestazione del servizio relativo all'intero anno scolastico. 
In realtà, come si evince proprio dal foglio matricolare depositato da parte resistente, la professoressa ### è stata convocata da ### d'### per una serie di supplenze, che in ogni caso non coprono interamente il periodo lavorativo per il quale la stessa ### avrebbe avuto diritto. 
Ciò è confermato dai cedolini di pagamento ricevuti dalla professoressa ### durante l'anno scolastico di riferimento depositati dalla stessa ricorrente, attraverso i quali sono state calcolate con i conteggi autorizzati dal giudice le differenze retributive ancora dovute alla ricorrente. 
La somma ancora dovuta, pari ad € 11.103,04, si ricava agevolmente dal semplice raffronto delle mensilità cui la ricorrente avrebbe avuto diritto, rispetto a quanto la stessa ha effettivamente percepito per le medesime mensilità. 
Per le esposte ragioni, il ricorso appare, in questi limiti, meritevole di accoglimento. 
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, pur se parziale.  P.Q.M.  dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ### - ###/B presso il ### (###) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 27.07.2023, in relazione alle classe di concorso ### per la seconda fascia, coincidente o meno con gli incarichi e gli istituti evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 20 del ricorso e documentate per i successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, con decorrenza dal 08.09.2023 : Per l'effetto, condanna il Ministero dell'### del ### al risarcimento del danno subito dalla professoressa ### e quindi al pagamento della somma di euro 11.103,04, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti in cui la legge ne consente il cumulo; condanna il Ministero dell'### e del ### a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3350,00, oltre spese generali (15%),rimborso contributo unificato, iva e cpa da distrarsi.  ### lì 21.02.2025 

IL GIUDICE
Dott. ### n. 21180/2024


causa n. 21180/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Umberto Buonassisi

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