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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### di ### Il Giudice dott. ### all'udienza del 21 febbraio 2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n° 21180/2024 vertente TRA ### rappresentata e difesa dall' Avv. ### per procura in atti ####'#### -###- rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc dai propri funzionari Avv.ti ### e ####; FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. art. 414 c.p.c. ### ha chiesto di accogliere nei confronti del Ministero dell'### e del ### per il ### le seguenti conclusioni: “A) previa eventuale disapplicazione dell'O.M. 112/2012 e disapplicazione dei bollettini di nomina nell'ambito della ### di ### come richiamati in premessa in relazione alle posizioni della GPS ivi evidenziate, nonché riassunte e riportate nella tabella allegato 20 e documentate per i successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ### - ###/B presso il ### (###) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 27.07.2023, in relazione alle classe di concorso ### per la seconda fascia, coincidente o meno con gli incarichi e gli istituti evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 20 del ricorso e documentate per i successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, con decorrenza dal 08.09.2023 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini e per l'effetto, anche previo eventuale accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.: - condannare, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### p.t., e l'### regionale per il ### in persona del legale rapp.te p. t., in ragione delle rispettive prerogative e/o competenze, all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ### - ###/B presso il ### (###) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 27.07.2023, in relazione alle classe di concorso ### per la seconda fascia, coincidente o meno con gli incarichi e gli istituti evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 20 del ricorso e documentate per i successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, con decorrenza dal 08.09.2023 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini; - condannare il Ministero dell'### e del ### in persona del ### p. t., e/o l'### regionale per il ### in persona del legale rapp.te p. t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative: al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia per le causali descritte in narrativa, a far data dal 08.09.2023 (data del primo conferimento utile di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico che sarà riconosciuta giudizialmente e sino alla data di presa di servizio derivante dall'attribuzione del nuovo incarico per effetto della invocata tutela giudiziale, detratta la retribuzione netta che eventualmente avrà medio tempore percepito per incarichi temporanei di supplenza di docenza a tempo determinato ricevuti nell'a.s. 2023/2024; al riconoscimento ed all'attribuzione alla medesima ricorrente, del punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere per il periodo compreso tra le decorrenze di cui sopra e l'inizio del servizio che sarà conseguito per effetto della invocata tutela giudiziale (pari a punti 2 per ogni mese o frazione di mese di 16 giorni), detratti eventuali punteggi già conseguiti per effetto di supplenze brevi a tempo determinato ricevute nell'a.s. 2023/2024; al riconoscimento, sia sotto il profilo economico che giuridico, del servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2023/2024 ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso ### per la prima fascia sez. B ovvero ### per la seconda fascia o comunque in relazione agli ulteriori incarichi di cui la ricorrente risulterà avere diritto in corso di causa…. B) ###, per l'ipotesi in cui non venga riconosciuta la richiesta di attribuzione giudiziale del contratto, previa eventuale declaratoria di illegittimità dell'operato del Ministero resistente, per le ragioni di cui in narrativa, e previo accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ####/B, presso il ### (###) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 23.07.2023, in relazione alla classe di concorso ### per la seconda fascia, coincidenti, o meno, con gli incarichi evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 20 del ricorso e documentate per i successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, con decorrenza dal 08.09.2023 e subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini e per l'effetto, anche previo eventuale accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. dei resistenti, ### il Ministero dell'### e del ### in persona del ### p. t., e l'### regionale per il ### in persona del legale rapp.te p. t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative: - al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia per le causali descritte in narrativa, a far data dal 08.09.2023 (data del primo conferimento utile di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico e per la classe di concorso che sarà riconosciuta giudizialmente, e sino alla data del 30.06.2024 (fino al termine delle attività didattiche), detratta la retribuzione netta che avrà medio tempore percepito per incarichi temporanei di docenza a tempo determinato nell'a.s. 2023/2024; - al riconoscimento ed all'attribuzione alla medesima ricorrente, del punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere per il periodo compreso tra il ### o comunque dalle diverse decorrenze di cui sopra e sino al 30.06.2024, pari a punti 2 per ogni mese o frazione di mese di 16 giorni e comunque nella misura massima di 12 punti, detratti eventuali punteggi già conseguiti per effetto di supplenze brevi nell'a.s. 2023/2024; - al riconoscimento, sia sotto il profilo economico che giuridico, del servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2023/2024 ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso ### a far data dal 08.09.2023 al 30.06.2024 o per le differenti decorrenze e c.d.c. che risulteranno in corso di causa; D) condannare il Ministero resistente, in persona del ### pro tempore, e l'### regionale per il ### in persona del legale rapp.te pro tempore, alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.” ### resistente si è costituita chiedendo invece di respingere il ricorso perché infondato con vittoria di spese.
E' stato autorizzato il deposito di note.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa. ****
Il ricorso è parzialmente fondato.
La signora ### è docente precaria, in possesso di regolare titolo di accesso per le seguenti classi di concorso: in prima fascia - sez. B per ### - ###, come da graduatoria pubblicata il ###, nonché di II fascia per l classe di concorso ### - ### E ### Nel rispetto dei termini e dei modi previsti dalla O.M. n. 112 del 06.05.2022 (art. 7) (all. n. 1) e successivo avviso di cui alla ### dell'### n. 18095 dell'11.05.2022 (all. n. 2), la stessa in data ### ha presentato istanza finalizzata all'inserimento e/o aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto GPS di ### istituite ai sensi dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 3.5.1999 n. 124, per le supplenze di scuola secondaria di I e II grado nella ### di ### (all. n. 3), nonché istanze volte all'ammissione agli elenchi aggiuntivi in applicazione dell'art. 10 dell'OM n. 112/2022 (all. n. 4) ed allo scioglimento della riserva per il conseguimento del titolo per l'accesso a graduatoria di prima fascia (all. n. 5). La ricorrente, in data ###, nei termini e nei modi prescritti dalla ### - Avviso del Ministero dell'### n. 41908 del 12.07.2023 (all. n. 6), ha quindi presentato apposita istanza per la partecipazione alle procedure di attribuzione del/dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112, esprimendo le preferenze per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche, in relazione alle scuole ivi specificate, con riferimento alle classe di concorso summenzionate ### - I ###sez. B e ### - ### il tutto secondo le preferenze pure ivi specificate (all. 7).
A seguito della pubblicazione delle graduatorie GPS per la ### di ### per scuole secondarie di II grado ed in relazione all'a.s. 2023/2024, la ricorrente è stata collocata in prima fascia - sez. B in posizione 3094 e con punteggio di 46 per la classe di concorso ### nonché in seconda fascia in posizione 2052 e con punteggio di 37 come risulta dalla graduatoria GPS di I e ### per la ### di ### e per scuole secondarie di II grado ###, pubblicata il ###di cui all'allegato n. 9 al ricorso e per semplificazione estratta riguardo alle classi di concorso in esame (all. n. 8); il tutto relativamente al decreto e per quanto attiene alle graduatorie, a loro volta riportate limitatamente alle classi di concorso summenzionate (così estratte per ragioni di spazio e di dimensione del file excel, essendo comunque consultabile nella sua interezza sul sito dell'### per il ###.
Sul punto, peraltro, non vi sono contestazione da parte dell'amministrazione.
Successivamente sono stati pubblicati una serie di bollettini, per la convocazione e attribuzione degli incarichi in favore di persone aspiranti con punteggio e posizione inferiore alla ricorrente, quindi in pregiudizio della ### e segnatamente: ### bollettino del 08.09.2023 (all. n. 10) Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 46 e posizione 3133, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso ### (###), nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Riguardo a questo bollettino il fatto che si rinvengono scavalchi già al primo bollettino di nomina risulta dovuto, come asserito dallo stesso Ministero, al fatto che la posizione della signora ### sia stata trattata soltanto l'11.09.2023 (allegato n. 28); ragion per cui, qualora i nominativi di cui al bollettino presente non rappresentino particolari situazioni di precedenza, le nomine relative dovrebbero intendersi, si legge in ricorso, come irregolarmente applicate, avendo la ricorrente posizione antecedente in graduatoria; bollettini in rettifica del 22.09.2023, del 02.10.2023, del 10.10.2023, del 20.20.2023 (all. n. 11) Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 45 e posizione 3165, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso ### (###), nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 42,5 e posizione 3305, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso ### (###), nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 43 e posizione 3278, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso ### (###), nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 45 e posizione 3148, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso ### (###), nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). ### bollettino del 22.09.2023 (all. n. 12) - Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 45 e posizione 3166, riguardo ad un contratto annuale e presso il ### - ###; nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). - Classe di concorso ### - ### convocazione in favore di ### con punteggio di 33,5 e posizione 2765, riguardo ad un contratto annuale e presso l'### - ###. ### bollettino del 02.10.2023 (all. n. 13) Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 41,5 e posizione 3400, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso l'### - ###; nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). ### bollettino del 12.10.2022 (all. n. 14) Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 39 e posizione 3525, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso il ### - ###; nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Quinto bollettino del 23.10.2022 (all. n. 15) Classe di concorso ### - ###/B: convocazione in favore di ### con punteggio di 39 e posizione 3520, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso l'### - ###; nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Classe di concorso ### - ###/B e classe di concorso ### - ### a favore di tutti gli assegnatari ivi riportati, riguardo alle posizioni più basse, nonché presso le scuole oggetto di scelta nella domanda di selezione ed alle tipologie di contratto ivi riportate, il tutto documentato dall'allegato n. 16.
Da quanto esposto emerge che, a seguito della pubblicazione dei bollettini di conferimento di nomine (dal 08.09.2023), la prof.ssa ### ad oggi non è rimasta aggiudicataria di alcuna nomina relativa alle classi di concorso e alle sedi da ella indicate, dovendosi riscontrare che, come sopra evidenziato e documentato, diversi docenti collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla sua, hanno ottenuto incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche o comunque su spezzoni orari, nelle stesse sedi dalla ricorrente indicate.
Al fine di sostenere le sue ragioni le sedi e i contratti assegnati ad altri docenti, con punteggio e posizione più bassi di quelli del ricorrente, pure evidenziati nei bollettini, sono stati compiutamente raggruppati dalla ### ed elencati - progressivamente - all'interno del documento n. 20, nonché documentati anche con l'allegato n. 16. ****
Con il presente giudizio la ricorrente, in considerazione della illegittima mancata attribuzione dell'incarico annuale ovvero alla fine delle attività didattiche di cui è causa, lamenta di avere subito in ogni caso danni di natura economica, non avendo la stessa potuto lavorare con continuità per l'intero anno e chiede che le venga riconosciuto giudizialmente ogni diritto connesso a quello di assunzione per l'intero anno scolastico 2023/2024, disapplicati i bollettini di nomina ### fascia della ### di ### in ossequio alla graduatoria, alle preferenze e scelte rese; concernendo di conseguenza il riconoscimento del conseguente punteggio ed ogni altro diritto consequenziale, ivi compresa la richiesta di risarcimento del danno.
Occorre allora esaminare la normativa da applicare al caso di specie. ###.M. 116 del 06.05.2022 (così come all'art. 1, tale O.M. disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, 124) il Ministero dell'### per quanto in questa sede rileva, ha previsto, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata, in quanto l'assegnazione degli stessi è affidata a un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.
Come previsto da tale Ordinanza la stipula dei contratti a tempo determinato avviene subordinatamente alle immissioni in ruolo e all'assegnazione al personale docente di ruolo delle dotazioni organiche e comunque alle modalità di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3.
Difatti il comma 4, del citato art. 2 testualmente prescrive che in subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti”.
Il successivo comma 5 prevede che ai fini dell'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle summenzionate lettere a) e b) del citato comma 4, subordinatamente all'utilizzo delle GAE (e quindi in caso di incapienza ed esaurimento delle stesse), “si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3”. ###. 3, da ultimo citato, ai commi nn. 1 e 2, espressamente prevede che: “1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della ### 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle ### all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). 2. ###, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.” Il successivo comma 3 prevede che l'aggiornamento e i nuovi inserimenti in ### le posizioni e i punteggi e le precedenze, sono determinati “sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2”.
Tale articolo 3, in sintesi, per quanto in questa sede rileva, prevede che: - i titoli dichiarati dall'aspirante nell'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione; - le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce. In relazione alla seconda fascia e alle classi di concorso di cui alla ### A, essa è costituita dai soggetti in possesso, alternativamente, di uno sei seguenti requisiti: possesso 24 CFU/CFA nelle materie pedagogiche, abilitazione su altra classe di concorso, precedente inserimento nella seconda classe di concorso (cfr. art. 3, comma 9, lett.b, sub. i).
Vengono poi richiesti i requisiti generali tra cui la cittadinanza italiana (art. 6).
Ebbene, come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente era (all'atto della domanda) ed è tutt'ora, come pure dichiarato nella domande allegate del 30.05.2022 e del 13.08.2022, in possesso di regolare titolo di accesso per le classi di concorso, nonché degli ulteriori titoli di ammissione e non, valutati ai fini del punteggio nonché i titoli di servizio dichiarati pure nella domanda del 23.05.2022 (cfr. all. n. 17).
Del resto, la valutazione sulla sussistenza dei titoli di accesso e valutativi e di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio è già stata positivamente eseguita dal Ministero e ### scolastico resistenti, in quanto la ricorrente è stata inserita nelle graduatorie GPS di I - sez B e II fascia, con il corretto punteggio.
Tanto evidenziato, con riferimento specifico alla procedura di nomina del docente da GPS di I - sez B e II fascia si evidenzia ulteriormente quanto appresso.
La ricorrente, come documentato, ha presentato le istanze di inserimento/aggiornamento nella graduatoria ### in ottemperanza e nei modi previsti dall'art. 7 dell'OM 116 del 06.05.2022 e quindi mediante la procedura informatica e, in particolare, l'istante ha depositato l'istanza di aggiornamento/inserimento in GPS per la ### di ### il ###, quindi nel termine di cui all'avviso ### 18095 dell'11.05.2022, emessa in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022, indicando, tra le altre cose, come evidenziato, i titoli di accesso richiesti, i titoli di servizio e valutabili.
La ricezione da parte del sistema del M.I., quindi l'invio entro i termini, sono attestati dalla presenza di un numero protocollo rilasciato sulla domanda e dalla data di presentazione ivi contenuta (cfr. all. n. 3 - all. n. 7).
Come previsto dall'art. 12 dell'OM in esame, il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche avviene con modalità informatizzata.
Con la precisazione che hanno diritto a conseguire le supplenze “esclusivamente gli aspiranti […] che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero”. ###. 12, comma 3, prevede che “### la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”.
Il successivo comma IV precisa i casi in cui debba considerarsi rinunciatario un aspirante, ovvero nel caso in cui non sia presentata l'istanza (di conferimento incarico) e la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, limitatamente alle preferenze non espresse.
Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.
Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 4).
Nel caso di specie, la prof.ssa ### come evidenziato, ha fatto domanda di attribuzione dell'incarico di cui all'art. 12 citato entro il termine previsto, come da domanda prodotta in atti, esprimendo le preferenze per il tipo di contratto, per le sedi e tipologia di posto in relazione alla sua classe di concorso.
Da un esame di detta domanda non pare sussistono ragioni di esclusione o per le quali alla ricorrente debbano essere preferiti aspiranti in graduatoria con punteggio e posizioni più bassi, come accaduto, se si considera che detti aspiranti sono stati preferiti proprio in relazione alle stesse ed identiche preferenze pure fatte dall'istante per la sede, il tipo di posto e classe di concorso.
Non v'è motivo alcuno per il quale si possa considerare legittimamente scavalcata la ricorrente e infatti l'amministrazione anche nel presente giudizio non lo ha indicato, e tantomeno provato.
Quindi lo scavalcamento della ricorrente appare illegittimo e ciò anche alla luce della comparsa di costituzione.
In proposito il Ministero si è difeso (v. comparsa di costituzione) sostenendo quanto segue: “La ricorrente ### è stata processata nel primo turno di nomina dell'08.09.2023 ove è stato conferito l'incarico al docente ### (con punti 46 e posizione in graduatoria 3133,c.c. ### fascia ###) presso ### - ### in quanto in possesso di una riserva N (riserva destinata agli invalidi civili), come si evince da bollettino di nomine dell'08.09.2023 che si allega, ove in corrispondenza del docente ### risulta la riserva N.Nel predetto bollettino, risulta incaricata anche la docente ### (con punti 45 e posizione in graduatoria 3165, c.c. ### fascia ###) presso ### - I. I. S. ### per uno spezzone di 9 ore avendo tale docente espresso nella propria domanda GPS (che si allega in copia) la preferenza anche per gli spezzoni, cosa che invece non ha fatto la ### l la quale, nella sua domanda GPS (che si allega), non ha espresso preferenze per spezzoni ma solo per cattedre intere annuali o fino al termine delle attività didattiche. Gli altri docenti indicati dal ricorrente, come egli stesso riferisce, sono stati processati, invece, nei turni di nomina successivi al primo.Evidentemente, le sedi indicate dalla ricorrente nella sua domanda di inserimento nella GPS non rientravano tra quelle disponibili nel primo turno di nomina e ciò ha reso la stessa “rinunciataria” ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'O.M., con conseguente esclusione dall'intera procedura di conferimento incarichi relativa all'anno scolastico per cui è causa.In termini generali, il candidato che nel bollettino di spettanza non può essere soddisfatto in base alle preferenze che ha manifestato, perché indisponibili i posti richiesti, perde la possibilità di conseguire incarichi dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'intero anno scolastico di riferimento. Ergo, trattandosi di operazioni non soggette a rifacimento (lo stesso poteva dirsi per le nomine in presenza), il candidato “rinunciatario” non partecipa ai successivi turni di nomina neppure in presenza di disponibilità sopravvenute collimanti con quelle espresse in domanda.Così dispone l'art. 12 comma 10, dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, ai sensi del quale “### dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto (…)”.Risulta del tutto legittimo che la docente ### “rinunciataria” nel primo bollettino di nomine, non abbia potuto partecipare alle ulteriori fasi di conferimento degli incarichi da ### in occasione delle quali la disponibilità sopravvenuta presso gli istituti da lei richiesti, e non rientranti tra quelli disponibili nel primo turno di nomine (ove la posizione della ricorrente è stata processata), non poteva che essere conferita a docenti collocati in posizione di graduatoria successiva, conformemente a quanto statuisce l'art. 12, comma 10, seconda parte,dell'O.M. 112/2022 che testualmente dispone: “Le disponibilità successive che si determinano,anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Al contrario, anche questo giudice ritiene del tutto persuasivo e condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale (ad es. Trib. ### 19.12.2023) per il quale” Il ricorso deve essere accolto, in quanto l'interpretazione data dal Ministero all'ordinanza che regola l'attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico. ### il Ministero, il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sedi prescelte; viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito.
Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia; il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza. Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate; ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura. Per chiarire l'esito paradossale dell'interpretazione propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno scolastico. Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile. In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili.
Tale interpretazione, sostenuta dal Ministero, è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata ove si afferma che “(…) Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (art. 12, comma 4). Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste; l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto. Nel caso di specie, il …. non avanza alcuna pretesa nei confronti delle sedi che si sono rese disponibili con il primo turno di nomina in data 30 agosto 2022, proprio riconoscendo che, non essendo tra quelle da lui selezionate, con riferimento a queste doveva essere ritenuto rinunciatario. Non ha invece mai rinunciato alle sedi da lui indicate nelle proprie preferenze, né si può interpretare il comma 4 sopra riportato affermando che dica l'esatto opposto del proprio testo letterale. ### sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo del comma 4 citato, che afferma “Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”, nonché nel comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le “disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”. Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza. ### periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario; come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina. Per quanto riguarda il comma 10, che le operazioni di conferimento di supplenza non siano “soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie: il… non ha chiesto il rinnovo delle nomine stabilite con il decreto del 30 agosto 2022, ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere compreso nelle nomine previste nel decreto successivo. Neppure è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto per le ragioni più volte espresse questi non può essere ritenuto rinunciatario dell'incarico. Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo, secondo il quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”: occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione. ### “trattato dalla procedura” non è chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere come l'ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione (ossia dell'aspirante collocato al posto 1090 nella classe di concorso ###), oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale. ### fornita dal Ministero è oggettivamente la più lineare, laddove considera quale “ultimo dei candidati trattato dalla procedura” l'ultimo dei posti presi astrattamente in considerazione dai vari decreti; nel caso di specie, poiché con il decreto del 30 agosto 2022 erano state effettuate nomine sino al posto 1090 della graduatoria, ed il ricorrente era collocato al posto 1048, le successive disponibilità avrebbero dovuto riguardare i candidati a partire dalla posizione 1091 e successive, escludendo così il ….Tale interpretazione però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza. Se si esamina il bollettino allegato al decreto del 30 agosto 2022 (documento 8 di parte ricorrente), si può constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente; di conseguenza, non si può affermare che questi sia l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina. Questa interpretazione, ossia di considerare quale candidato “trattato dalla procedura” quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del Ministero (di avere alle proprie dipendenze i soggetti più competenti) e degli aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria. Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal Ministero come destinatari di provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del Ministero convenuto. Al contrario, gli aspiranti come il ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze. Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della parità di trattamento fra aspiranti come ventilato dal Ministero, poiché per i candidati, come il ricorrente, non vi sarebbe una “seconda partecipazione” alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi è stata alcuna chiamata nei suoi confronti. Neppure è vero che “le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggetto a rifacimento ogni qualvolta sorgano delle disponibilità sopravvenute” come lamenta parte convenuta a pagina 10 della memoria; semplicemente, lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale. Se il Ministero avesse considerato il *** rinunciatario solo con riferimento alle sedi non indicate, avrebbe dovuto chiamarlo con il secondo decreto emesso l'8 settembre 2022, dove ha assegnato la cattedra annuale per la classe di concorso ### presso la scuola #### prima scelta del ricorrente; invece lo ha escluso dalle successive chiamate e ha attribuito la nomina alla professoressa …, collocata in posizione deteriore in graduatoria. Per tutte le ragioni fin qui esposte, la procedura di nomina si appalesa illegittima ed il ricorrente avrebbe dovuto essere destinatario del posto rivendicato, con conseguente riconoscimento del punteggio che avrebbe avuto in tale ipotesi ed il pagamento delle retribuzioni perdute da quella data sino al 30 giugno 2023 (scadenza del contratto attribuito alla …), detratto quanto percepito per effetto dell'attuale contratto a tempo determinato da lui stipulato. Neppure può essere condivisa l'eccezione fatta del Ministero secondo cui il ricorrente, per dimostrare di aver diritto al posto presso la scuola #### avrebbe dovuto dimostrare che nessun altro docente in posizione superiore a lui in graduatoria avrebbe potuto rivendicare l'attribuzione di questa cattedra, poiché si tratta di un fatto impeditivo del diritto del ricorrente. Il …* ha dimostrato il proprio diritto ad ottenere tale posto di lavoro, allegando il proprio punteggio (superiore a quello della ) e la disponibilità della cattedra da lui prescelta come prima; l'eccezione secondo cui gli potevano essere altri aspiranti in una posizione preminente rispetto quella dell'attore, come detto, costituisce un fatto impeditivo del diritto rivendicato e le circostanze fattuali su cui si poggia dovevano essere dimostrate dal Ministero convenuto”.
Tale giurisprudenza va applicata anche al caso di specie in cui la ricorrente è stata immotivatamente ed illegittimamente scavalcata dai nominativi e per le posizioni di cui alla tabella prodotta quale allegato n. 20 e successivi nominativi documentati nell'allegato n. 16 (pure evidenziati nei bollettini allegati), e ciò con riferimento alle classi di concorso di I fascia - sez. B ### e di II fascia ###.
Per ognuna di esse o in ogni caso per la maggior parte delle stesse vi era la disponibilità di posto per la ricorrente.
E ciò considerando la posizione in graduatoria e il punteggio della ricorrente come superiore a quello dei colleghi cui è stato attribuito l'incarico, ma anche l'identità della scuola e della tipologia di contratto oggetto di preferenza da parte della ricorrente. ### della ricorrente dalle attribuzioni dell'incarico annuale, sin dal 08.09.2023 appare quindi illegittima ed ingiustificata.
In conclusione, come accaduto già per il precedente anno scolastico 2022/2023 il Ministero resistente ha fatto ricorso) a un sistema di reclutamento dei docenti del tutto illegittimo; in quanto in occasione di ogni disponibilità (quindi di volta in volta a seguito della pubblicazione dei bollettini) non consente di scorrere la graduatoria da chi ha un punteggio più alto (e che allo stesso tempo è rimasto insoddisfatto nei precedenti bollettini in relazione al tipo di posto oggetto di sua preferenza).
Mentre la giurisprudenza di merito si è prevalentemente espressa in favore della illegittimità di un siffatto sistema di reclutamento in relazione all'a.s. 2023/2024, ma anche con riferimento ai sistemi precedenti (laddove si ovviava, a vario modo, a quello che è il merito espresso e desumibile dalla graduatoria).
Si è pure già visto come alcuna fattispecie di rinuncia e/o esclusione contemplata dall'OM 112/2022 sia rinvenibile in relazione alla posizione della ricorrente. - ###. 12, comma 4, I periodo, dell'OM citato prescrive che la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Il riferimento è alla mancata presentazione dell'istanza avente ad oggetto le preferenze, che come documentato la ricorrente ha trasmesso tempestivamente in data ###.
Quindi alcuna rinuncia ai sensi della disposizione citata è mai intervenuta. - ###. 12, comma 4, II periodo, dell'OM citato continua prescrivendo che costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
Da una semplice lettura della disposizione e comunque come confermato anche dalla giurisprudenza, è evidente che è da considerarsi rinunciatario il candidato/docente solo ed esclusivamente con riferimento alla sede e/o tipo di posto per i quali non ha espresso preferenza.
A riguardo si può richiamare anche la ordinanza collegiale del Tribunale di Cassino del 13.03.2023, con la quale proprio in riferimento a tale disposizione si afferma testualmente: “la norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa (si specifica che la rinuncia opera “limitatamente alle preferenze non espresse” e che il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa”.
Come già detto Tribunale di Torino, si è pure espresso ripetutamente, tra le altre con la sentenza n. 743/2023, affermando che “è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili” in quanto trattasi di una interpretazione, come sostenuta dal Ministero resistente, che “è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata”, ovvero della disposizione in esame (art. 12, comma 4, II periodo).
Nella stessa sentenza si afferma quindi che il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste; l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto.
E' evidente quindi che alcuna fattispecie di rinuncia è rinvenibile a carico della docente ricorrente che ha chiesto il riconoscimento giudiziale del diritto ad essere destinataria del posto resosi disponibile a decorrere dal terzo bollettino (08.09.2023), in relazione alla propria posizione in graduatoria e alle preferenze espresse. ****
Ricapitolando, l'art. 12, comma 4, ultimo periodo prevede testualmente che ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento, mentre il comma il comma 10 dello stesso art. 12 statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e, al terzo periodo, che le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi si attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura.
Quanto al comma 4 è evidente che lo stesso per connessione logico-giuridica si riferisca alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario, quindi solo per le sedi per le quali non abbia espresso la preferenza (di cui al primo turno) e non per le altre, come testualmente pure affermato dal Tribunale di Torino, tra le altre con la richiamata sentenza n. 743/2023.
Mentre con riferimento alla disposizione di cui all'art. 12, comma 10, è stato affermato, come in realtà è evidente, il principio secondo cui il fatto che le operazioni di conferimento di supplenza non siano “soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie; mentre proprio come per il caso di specie, è domandato di accertarsi il diritto ad essere ricompreso nelle nomine previste dai decreti successivi al primo ed ovviamente non è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto come detto non può considerarsi rinunciatario (in tal senso, la citata sentenza n. 743/2023).
Il terzo periodo dell'art. 12, comma 10, invece, come detto, prevede che le disponibilità che si sono determinate successivamente a quello del primo bollettino del 25.08.2023 (quindi e nello specifico dal 08.09.2023) sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione in favore degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura.
Ora è evidente che una tale disposizione astrattamente consentirebbe di partecipare all'attribuzione dei posti, resisi disponibili dopo la pubblicazione del primo bollettino, nello specifico in favore di coloro in posizione successiva all'ultimo dei trattati al terzo turno e quindi, con riferimento ad esempio alla ### di prima ###B a coloro che hanno una posizione successiva alla n. 3094, a discapito quindi di chi, come per la ricorrente, ha un punteggio (46) e una posizione maggiori (posizione n. 3094), che per sola sfortuna - e non potrebbe essere altrimenti - non ha potuto ricevere un incarico già al terzo turno di nomina (08.09.2023 riguardo alla classe di concorso ####/B), in quanto il tipo di posto e di sede oggetto di sua preferenza non erano disponibili o se disponibili correttamente assegnati ai riservisti, come accaduto nel caso di specie.
Disponibilità utile (in quanto libera da riserve), come detto, che si è verificata dopo, a far data dal 08.09.2023.
Ebbene, una tale disposizione, così interpretata, violerebbe i principi costituzionali di meritocrazia, nonché di buona fede e di correttezza, come pure evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 743/2023, la quale oltremodo evidenzia come i docenti, come per la ricorrente, che non hanno visto soddisfatte le loro preferenze nel primo turno, non possono certamente essere considerati come soggetti “trattati” nel primo turno, in quanto mai effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra, tant'è che non sono evidentemente presenti nel relativo primo bollettino (e quindi non possono essere considerati rinunciatari, se non per le sedi che non sono state indicate nelle preferenze a mente del richiamato comma IV).
In buona sostanza, illegittimamente, la procedura di reclutamento delineata dal Ministero impedisce a chi ha un punteggio e una posizione più alta di vedersi destinatario di un incarico, allorquando per la prima volta viene in essere la disponibilità del posto per il quale aveva legittimamente espresso la preferenza.
Ed ancora, sempre con riferimento a fattispecie del tutto identiche a quelle di cui in oggetto, è stato affermato ( ordinanza collegiale Tribunale di Cassino del 13.03.2023) che la condotta dell'amministrazione (di non consentire convocazioni al secondo turno a chi, come per la ricorrente, al primo non ha visto materializzarsi disponibilità in relazione alle proprie preferenza) si appalesa illegittima in quanto non sussistono sufficienti indici normativi per ritenere la mancata indicazione di alcune sedi tra le preferenze come una rinuncia “implicita” alle successive fasi della procedure, e non è possibile estendere l'efficacia del meccanismo di esclusione previsto all'art. 12 comma 4 dell'O.M. 112/2022 in via analogica a fattispecie non ivi espressamente disciplinate. Infatti, non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi.
Come illegittimo, e quindi da disapplicare, è l'OM 112 del 2022, nella parte in cui impedisce senza ragione alcuna il rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza, ovvero laddove a fronte di ### disponibilità successive dispone che si dia luogo ad attribuzione in favore degli aspiranti “collocati in posizione di graduatoria successiva” così impedendo di partecipare alle attribuzioni degli incarichi a chi, come per la ricorrente, non ha visto soddisfatte le sue preferenze nel primo turno di nomina, nonostante abbia un punteggio più alto.
Come detto una tale disposizione si pone in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano e segnatamente con il principio del merito proprio delle procedure concorsuali che, come affermato dalla giurisprudenza, impone di privilegiare criteri di selezione meritocratica.
Come affermato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. ex pluribus sentenza n. 41 del 2011), il principio del merito è posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.
Appare davvero irragionevole, ponendo un sacrificio inaccettabile al principio del merito, la disposizione summenzionata nella parte in cui, non consente di ripartire con lo scorrimento della graduatoria dalla posizione dell'aspirante (che nella prima fase di attribuzione non aveva scelto la sede per la quale è stata data la nomina), con partecipazione ad ulteriore fase di attribuzione, nel caso sopraggiungano disponibilità di posti in relazione a scuole per le quali esso aspirante ha invece indicato la sede. ****
Insomma, alla ricorrente è stato illegittimamente negato il diritto a vedersi destinataria dell'attribuzione/nomina per una serie di incarichi che invece sono stati attribuiti a docenti con punteggio e posizione nettamente inferiori.
Lo scorrimento ordinario e normale della graduatoria, avrebbe comportato in favore della ricorrente l'attribuzione degli incarichi, negli istituti con i tipi di contratto/cattedra, indicati nella più volte richiamata tabella di cui all'allegato n. 20 (e come pure evidenziati nei bollettini allegati).
Sulla base dell'ordine delle preferenze espresse e tenuto conto delle corrispondenti disponibilità verificatesi a decorrere dalla pubblicazione del primo bollettino in poi (08.09.2023), la docente aveva il diritto ad essere chiamata in primis per un contratto con decorrenza appunto dal 08.09.2023 (cioè a decorrere dalla pubblicazione del terzo bollettino) e segnatamente per la classe di concorso ### - ###/B per una convocazione al termine delle attività didattiche in favore di ### con punteggio di 46 e posizione 3133, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso ### (###); nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20) Nella specie la ricorrente, con punteggio e posizione superiori, nella domanda delle preferenze del 03.08.2023 ha indicato la disponibilità per tale scuola.
La lesione del diritto della ricorrente si è concretizzato con l'omessa chiamata a far data dal 08.09.2023 (data pubblicazione terzo bollettino), in relazione alla posizione di cui alla classe di concorso ### - ###/B per una convocazione al termine delle attività didattiche in favore di ### con punteggio di 46 e posizione 3133 e riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso ### (###), con la conseguenza che il riconoscimento giudiziale all'attribuzione di un posto deve essere parametrato a tale tipo di posto e alla correlata decorrenza, mentre, come detto, per gli ulteriori scavalcamenti la domanda è da intendersi formulata in via subordinata. ****
Occorre a questo punto rilevare che, come si evince dalle sue note autorizzate, la ricorrente ha insistito solo per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno cagionatole dall'illegittima condotta tenuta dal Ministero resistente. ### i principi generali, tale risarcimento del danno va commisurato alla retribuzione non percepita a far data dal 08.09.2023 (come si è visto data del primo conferimento di incarico utile a soggetto con posizione peggiore) sino al 30.06.2024 (trattandosi di incarico a termine delle attività didattiche) detratta la retribuzione percepita, per gli incarichi di supplenza breve dalle graduatorie di istituto.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce infatti la tutela risarcitoria in favore del lavoratore per il quale si accerti che l'assunzione era dovuta e, con particolare riferimento ai docenti, qualora gli stessi siano stati “scavalcati”, e ciò sia nella misura corrispondente alla retribuzione che avrebbe dovuto percepire e che non ha percepito, che con riferimento alla correlata progressione economica giuridica e al punteggio.
La Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto tale diritto al risarcimento del danno, affermando che “il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori” (Cass. Civ. sez. lavoro, ord. n. 16665/2020). Si è così affermato che, in presenza dell'obbligo a carico della PA “di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento sulla base del legittimo punteggio spettante sulla base della graduatoria (…), deve ritenersi applicabile la tutela risarcitoria di cui agli artt. 1218 e segg. c.c.”. In ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione (fattispecie analoga nei suoi tratti essenziali alla presente) l'inadempimento del Ministero, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto al ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al Ministero l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto appunto diretta a far valere un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 11737/2010).
In proposito il Ministero ha eccepito che la docente ### a partire dal 03.11.2023 e fino al 13.06.2024, è stata incaricata da ### d'### presso l'### per i ### e ### di ### (###), su posto di sostegno psicofisico (c.c. ### con orario settimanale completo, come si evince dallo stato matricolare prodotto dal Ministero stesso. Pertanto, la ricorrente non avrebbe subito alcun danno economico e professionale, avendo la stessa percepito regolare retribuzione per quasi tutto l'anno scolastico 2023/24 (dal 03.11.2023 al 13.06.2024) e conseguito il punteggio massimo di 12 punti previsto per la prestazione del servizio relativo all'intero anno scolastico.
In realtà, come si evince proprio dal foglio matricolare depositato da parte resistente, la professoressa ### è stata convocata da ### d'### per una serie di supplenze, che in ogni caso non coprono interamente il periodo lavorativo per il quale la stessa ### avrebbe avuto diritto.
Ciò è confermato dai cedolini di pagamento ricevuti dalla professoressa ### durante l'anno scolastico di riferimento depositati dalla stessa ricorrente, attraverso i quali sono state calcolate con i conteggi autorizzati dal giudice le differenze retributive ancora dovute alla ricorrente.
La somma ancora dovuta, pari ad € 11.103,04, si ricava agevolmente dal semplice raffronto delle mensilità cui la ricorrente avrebbe avuto diritto, rispetto a quanto la stessa ha effettivamente percepito per le medesime mensilità.
Per le esposte ragioni, il ricorso appare, in questi limiti, meritevole di accoglimento.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, pur se parziale. P.Q.M. dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ### - ###/B presso il ### (###) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 27.07.2023, in relazione alle classe di concorso ### per la seconda fascia, coincidente o meno con gli incarichi e gli istituti evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 20 del ricorso e documentate per i successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, con decorrenza dal 08.09.2023 : Per l'effetto, condanna il Ministero dell'### del ### al risarcimento del danno subito dalla professoressa ### e quindi al pagamento della somma di euro 11.103,04, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti in cui la legge ne consente il cumulo; condanna il Ministero dell'### e del ### a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3350,00, oltre spese generali (15%),rimborso contributo unificato, iva e cpa da distrarsi. ### lì 21.02.2025 IL GIUDICE
Dott. ### n. 21180/2024
causa n. 21180/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Umberto Buonassisi