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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 1017/2023 del 07-04-2023

... dell'art. 92 c.p.c. Pertanto, in accoglimento dell'appello, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese di lite e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico del convenuto ente soccombente, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi anticipatari. Nonostante la regolarità della notifica ha omesso di costituirsi l'appellato ### del quale, all'udienza del 22.11.2021 ne è stata dichiarata la contumacia. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa, all'esito della camera di consiglio, mediante deposito di sentenza con contestuale motivazione. 2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. 2.1. Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine (leggi tutto)...

testo integrale

### giudice monocratico del Tribunale di ### prima sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa ### all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 3 aprile 2023, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2229 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad ### appello avverso sentenza del Giudice di ### di ### n. 2878/2018 depositata in cancelleria il ###, mai notificata. 
TRA ### nato a ### di ### il ### (C.F.: ### ) e residente ###, elettivamente domiciliat ### presso lo ### teforte Russo (C.F. e P. Iva: ###) rappresentato e difeso dagli avv.ti ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado #### - p.e.c.: giovan##### in persona del ### e legale rappresentante pro tempore, con sede in 80067 #### alla ### n. 1, (P.IVA: ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.  ### con studio in 80067 #### alla ### 81 (p.e.c.: ###), difensore in primo grado ### da note di trattazione scritta del …….  MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ###, in epigrafe indicato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 2878/2018 resa dal Giudice di ### di ### e depositata in cancelleria ### il: 31/10/2023 n.4286/2023 importo 208,75 13.2.2019, non notificata, denunciandone l'erroneità nella parte in cui, pur accogliendo la domanda di annullamento del verbale n. 77949/2017, elevato dalla ### del comune di ### in data ###, proposta nei confronti del ### di ### ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c. 
Pertanto, in accoglimento dell'appello, ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese di lite e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico del convenuto ente soccombente, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi anticipatari. 
Nonostante la regolarità della notifica ha omesso di costituirsi l'appellato ### del quale, all'udienza del 22.11.2021 ne è stata dichiarata la contumacia. 
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa, all'esito della camera di consiglio, mediante deposito di sentenza con contestuale motivazione.  2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.  2.1. Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con indicazione specifica del capo della sentenza impugnata e dei motivi che sorreggono l'impugnazione.  3. Passando al merito, il motivo di appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. 
Va innanzitutto osservato che l'art. 92, II comma c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. 
A seguito della riformulazione del disposto del citato II comma, rispetto alla precedente previsione, da parte dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, la possibilità per il Giudice di prevedere la compensazione delle spese di lite non è ormai più rimessa ad una valutazione discrezionale ma piuttosto alla ### il: 31/10/2023 n.4286/2023 importo 208,75 verifica della sussistenza di presupposti tassativi ben precisi, e cioè “l'assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Al di fuori di tali casi, non è quindi consentito al giudice disporre la compensazione delle spese di lite. 
Ebbene, nel caso di specie il Giudice di ### ha concluso per l'integrale compensazione delle spese di lite tra il ### ed il ### di ### senza che ricorresse alcuno dei predetti presupposti, né in tal senso ha motivato.  ### aveva, infatti, proposto ricorso innanzi al Giudice di ### di ### rento, al fine di ottenere l'annullamento del verbale di accertamento 77949/2017, elevato in suo danno dalla ### di ### in data ###, con il quale le veniva contestata la violazione dell'art.86 comma 3 del ### della #### di ### si costituiva contestando l'avversa pretesa ed insistendo per il rigetto della domanda. 
Il Giudice di ### accoglieva integralmente la domanda, annullando il verbale di accertamento, ma compensando le spese di lite. 
Non sussiste, dunque, né una ipotesi di soccombenza reciproca, né può sostenersi che la decisione si sia fondata sull'applicazione di un orientamento giurisprudenziale non univoco o successivo ad un overruling. 
Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, dovendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, I comma c.p.c. 
Ciò posto, venendo ora alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, si aggiunge che la Suprema Corte ha anche chiarito che in tema di spese giudiziali, l'art. 91 c.p.c. prevede una limitazione alla liquidazione delle spese processuali nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace, rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 82, primo comma, c.p.c., di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie. 
Detta limitazione non trova invece applicazione per i giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro euro 1.100,00, poiché tali controversie postulano un giudizio secondo diritto ove la difesa tecnica è giustificata dalla complessità delle questioni prospettabili anche con riferimento a provvedimenti sanzionatori inferiori a tale importo (cfr Cassazione civile, sez. VI, 30/04/2015, n. 8806). 
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta in base al D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (applicabile ai giudizi iniziati dopo il 6 ottobre 2011), il qua### il: 31/10/2023 n.4286/2023 importo 208,75 le, all'art. 6, comma 12 ("###opposizione ad ordinanza-ingiunzione") e al comma 10 dell'art. 7 ("Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada"), riproduce la disposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, stabilendo, rispettivamente, che "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile" (art. 6, comma 12) e che "Non si applica l'art. 113 cod. proc. civ., comma 2" (art. 7, comma 10). 
Ne discende, dunque, che il Giudice di ### avrebbe dovuto attenersi, nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai richiamati parametri, tenuto conto altresì della possibilità di discostarsene motivando le ragioni della propria decisione: motivazione inesistente nel caso di specie. 
Dunque, non essendo applicabile alla fattispecie l'art. 91, comma IV, c.p.c. le spese di primo grado vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis stante il completamento della prestazione professionale in data posteriore all'entrata in vigore dei nuovi parametri (23 ottobre 2022), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. 
E' opportuno, invero, evidenziare che, con riferimento alla disciplina delle spese processuali, i parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che li preveda e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate (in termini giurisprudenza consolidata; da ultimo, Cass. 13.11.2020 n. 25788). 
Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il giudicante tento conto del valore della controversia (entro euro 1.100,00), della durata del procedimento, articolatosi in due sole udienze, dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate, determina nel seguente modo i compensi da riconoscere alla parte vittoriosa in primo grado: ➢ fase di studio: euro 68,00 (valore medio di liquidazione); ➢ fase introduttiva: euro 68,00 (valore medio di liquidazione); ➢ fase decisoria: euro 71,00 (valore minimo di liquidazione, essendosi in presenza di una causa di facile trattazione, senza istruttoria e di valore esiguo rispetto allo scaglione di riferimento).  ### il: 31/10/2023 n.4286/2023 importo 208,75 da distrarsi in favore degli avv.ti ### e ### che hanno dichiarato di averne fatto anticipo. 
La somma complessiva, dunque, da riconoscere a titolo di competenze professionali per il primo grado di giudizio ammonta a complessivi euro 207,00 per competenze professionali ed euro 50,00 per spese, oltre accessori di legge.  4. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.  c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile secondo i valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate (scaglione di riferimento fino a euro 1.100,00: fase studio, euro 66,00; fase introduttiva, euro 66,00; fase istruttoria, euro 00,00; fase decisoria, euro 100,00), da distrarsi in favore degli avv.ti ### e ### che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di ### di ### n. 2878/2018 depositata il ###, proposto da ### nei confronti del ### di ### to, in persona del ### p.t., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: A. accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza 2878/2018 depositata il ### del Giudice di ### di ### condanna il ### di ### in persona del ### p.t., al pagamento in favore di ### delle spese di lite di primo grado che liquida in euro 207,00 per compenso ed euro 50,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), IVA e ### se dovute come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari; B. condanna il ### di ### in persona del ### p.t., al pagamento in favore di ### delle spese di lite del secondo grado che liquida in complessivi euro 232,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), IVA e ### se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari. 
Così deciso in ### 3 aprile 2023 Il giudice monocratico dott.ssa ### il: 31/10/2023 n.4286/2023 importo 208,75

causa n. 2229/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Longo Cristina

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 1585/2025 del 24-06-2025

... principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva; la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal (leggi tutto)...

testo integrale

pag. 1 N. 5132/2017 R.G. 
Tribunale di ### sezione civile ........................................................  ### giudice monocratico del Tribunale di ### seconda sezione civile, dott.  ### ha pronunciato ### nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5132/2017 R.G., vertente TRA ### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ### di ####, alla via Cassano n. 19, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difense in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.   #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta sul foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.   ###: azione di adempimento. 
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 6-3-2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data ### - ai sensi dell'art. 139 c.p.c. -, ### s.r.l. evocava in giudizio ### innanzi a questo Tribunale al fine di: 1) accertare il conferimento di mandato da parte del convenuto all'ingegnere ### pag. 2 ### 2) dichiarare risolto il mandato per fatto imputabile al mandante; 3) dichiarare che l'ingegnere ### quale amministratore della ### s.r.l. era creditore, nei confronti del convenuto, della somma di euro 889.133,69 oltre interessi e/o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; 4) per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 889.133,69, o di quella somma maggiore o minore ritenuta equa e satisfattiva, oltre interessi. 
A tal fine premetteva che: il ricorrente svolgeva l'attività di ingegnere iscritto all'albo della provincia di Napoli al numero 8770 e ricopriva la qualifica del direttore tecnico e amministrativo unico della ### s.r.l., società specializzata in ingegneria civile e lavori tecnici; la società, nel corso degli ultimi anni, si era occupata, di concerto con i privati e con gli enti pubblici, della realizzazione di progetti riguardanti la riqualificazione di area dismesse, nonché la creazione di alloggi e strutture atte a far fronte alle esigenze abitative in penisola sorrentina e nei comuni limitrofi; in ragione dell'attenzione profusa dalla società ### s.r.l. per la realizzazione di tali progetti, a cavallo tra la fine dell'anno 2012 e l'inizio del 2013, il convenuto - proprietario degli ex cantieri navali “### Maris”, siti in ### di ### alla ### n. 239, riportati in N.C.E.U. al foglio 5 p.lle 506,101 sub 101, 483 e 484 nonché p.lle 1771,1773,1775 -, si rivolgeva all'istante e alla società da lui amministrata conferendogli incarico di elaborare un progetto riguardante il recupero dei predetti impianti produttivi dismessi e di intraprendere tutte le procedure amministrative necessarie al fine del rilascio dei relativi permessi; in esecuzione dell'incarico conferito, l'ingegnere ### predisponeva il progetto di intervento a realizzarsi; la documentazione predisposta veniva sottoposta al convenuto il quale manifestava la propria approvazione al progetto sottoscrivendo, di suo pugno, in qualità di committente, tutta la documentazione propedeutica alla richiesta dei necessari permessi amministrativi; il convenuto provvedeva al pagamento a mezzo bonifico degli oneri relativi ai diritti di istruttoria i diritti di segreteria per il rilascio del permesso costruire; con istanza predisposta e consegnata all'ente dal professionista, assunta al protocollo del Comune di ### di ### al n. 4918 del 29/30-1-2023, corredata da tutta la documentazione tecnica predisposta, veniva richiesto il rilascio del permesso a costruire; l'ingegnere ### predisponeva inoltre, previa approvazione e consenso del convenuto, gli atti occorrenti per il rilascio del preventivo titolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004; in data ### il Comune di ### di ### comunicava il preavviso di diniego del permesso di costruire, in seguito al quale l'ingegnere ### pag. 3 iniziava una complessa attività tecnica e di studio, volta a superare le problematiche emerse in ordine a rilascio del titolo, che conducevano ad una nuova riperimetrazione delle aree a pericolosità a rischio inondazione, disposta dalla ### di ### della ### in attuazione della ### sul ### con p.e.c. del 3-2- 2015 indirizzata al dirigente del #### del Comune di ### di ### l'ingegnere ### chiedeva il riesame dell'istanza anche mediante convocazione di conferenza dei servizi; nelle date del 20-5-2015, 14-1-2016 e 29-2-2026, trasmetteva ulteriori integrazioni richieste dall'ente comunale; tale attività culminava nella indizione, da parte del Comune, della conferenza dei servizi proposta e poi fissata all'8-3-2027, con comunicazione del 24-1-2017 indirizzata tra gli altri alla ### s.r.l. e al convenuto; all'incontro partecipavano l'ingegnere ### e il convenuto e all'esito la seduta veniva aggiornata al 10-5-2017; all'esito della conferenza dei servizi erano stati rilasciati tutti i pareri favorevoli richiesti ed il progetto si poteva ritenere approvato sotto il profilo paesaggistico mentre necessitava un'ulteriore attività per la concessione demaniale marittima; dovendo predisporre ulteriori atti e progetti, l'ingegnere ### aveva contattato più volte il convenuto; nonostante i solleciti, lo ### non aveva sottoscritto la documentazione da presentare alla conferenza dei servizi del 10-5-2017; pertanto, con lettera raccomandata A/R del 28-4-2017, l'ingegnere ### invitava il convenuto a corrispondere quanto dovuto per l'attività prestata in suo favore; la comunicazione rimaneva priva di riscontro ed in ragione di ciò, nell'impossibilità di presentare l'ulteriore documentazione richiesta, la seduta del 10-5-2017 andava deserta con il conseguente parere negativo sull'intero progetto; il convenuto non aveva versato alcun compenso all'istante e alla società da lui amministrata per la lunga e costosa attività svolta. 
Istauratosi il contraddittorio, ### contestava la domanda, chiedendone il rigetto. 
In particolare, eccepiva: la nullità del contratto, deducendo che l'attività oggetto dell'incarico conferito non poteva essere svolta da una società concernendo un'attività professionale tipica dell'ingegnere e solo a questo conferibile; la carenza di legittimazione attiva della ### s.r.l., avendo chiesto la controparte l'accertamento dell'avvenuto conferimento dell'incarico professionale all'ingegnere ### e la condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo in favore della società. 
Nel merito, eccepiva l'inadempimento della controparte, non avendo ottemperato all'obbligo contrattuale di intraprendere tutte le procedure volte al rilascio dei permessi pag. 4 necessari e che, per tale ragione - all'esito della la ### di ### dell'8-3-2017, a seguito della inidoneità del progetto presentato a soddisfare i requisiti richiesti anche sotto il profilo paesaggistico -, predisponeva un nuovo progetto non più rispondente all'interesse del committente, in quanto escludente l'area demaniale. 
Infine, contestava il quantum della somma richiesta a titolo di compenso, osservando che non vi era un accordo preventivo sul punto. 
Riservata la causa in decisione e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 22-5-2023 (per la rinnovazione della c.t.u.) e poi in data ### (per il deposito/ricostruzione del fascicolo di parte attrice), la causa veniva riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 6-3-2025, fissata ai sensi dell'art. 281-quinques c.p.c..  2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva.  2.1. In proposito, giova ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. 
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. 
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva; la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda; trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto ###; mentre le mere difese possono essere proposte oltre il pag. 5 termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..  2.2. Nella specie, il convenuto ha eccepito - in comparsa di costituzione - la carenza di legittimazione attiva di ### s.r.l., osservando che l'attrice aveva chiesto la condanna della controparte per le prestazioni ingegneristiche espletate in suo favore, accertando previamente che l'incarico (il mandato) era stato conferito all'ingegnere ### ovvero ad un soggetto giuridico diverso dalla società attrice. 
Nella memoria depositata nel primo termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. dall'attrice (che, in epigrafe, utilizzava la seguente formula: “Per l'#### in proprio e nella qualità di ### della ### Srl”), la stessa replicava osservando che l'ingegnere ### oltre ad essere direttore tecnico della ### s.r.l., era anche socio unico e legale rappresentante della società, come da visura in atti. 
Nel prosieguo del giudizio, anche per le ulteriori contestazioni proposte dal convenuto sulla legittimazione sostanziale dell'attrice, questa ribadiva nelle proprie difese che la domanda era stata proposta dalla società e non dall'ingegnere ### 2.3. Il Tribunale ritiene che l'eccezione sia infondata, in quanto dalla valutazione complessiva dell'atto introduttivo risulta che la domanda è stata proposta dalla società ### s.r.l. e che la richiesta di accertamento del conferimento dell'incarico all'ingegnere ### - richiesto in via incidentale rispetto all'azione di condanna proposta -, deve intendersi formulata, implicitamente, presupponendo la sua qualità di amministratore unico della stessa, per come evidenziato sia nell'epigrafe della citazione, sia nel corpo dell'atto. 
Nella prima pagina dell'atto introduttivo, dopo aver indicato che l'ingegnere ### agiva nella qualità di amministratore unico di ### s.r.l. - come espressamente indicato anche nella procura alle liti conferita al difensore - e dedotto che “il ricorrente” svolgeva l'attività di ingegnere e ricopriva la qualifica di direttore tecnico e amministratore unico della società, l'attrice descriveva l'attività di impresa da essa svolta, consistente nella realizzazione di attività di progettazione - fra l'altro - di recupero di impianti dismessi, e sottolineava che per tale peculiarità il convenuto si rivolgeva all'ingegnere e alla società per il conferimento dell'incarico. 
Appare indubbio che nell'atto di citazione vi siano più riferimenti alla società e all'ingegnere ### specie in relazione alle attività in concreto da questi espletate dopo pag. 6 il conferimento dell'incarico, e che anche in corso di causa ciò sia avvenuto; al contempo, la valutazione complessiva dell'atto di citazione e delle ulteriori deduzioni contenute in atti, consente di ritenere che la domanda sia stata formulata dalla società, avendo affermato di aver ricevuto l'incarico dal convenuto, tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, e che i riferimenti alle competenze, ai contatti e alle attività compiute dall'ingegnere ### siano stati fatti nella qualità da egli rivestita, nella società attrice, di direttore tecnico ed amministratore unico (come chiaramente evidenziato per primo periodo della premessa dell'atto di citazione). 
Per tali ragioni, l'eccezione deve essere respinta, in quanto la domanda è stata proposta, secondo la prospettazione descritta, dalla società - il cui legale rappresentante e direttore tecnico era l'ingegnere ### -, nei confronti del convenuto.  3. Nel merito, la domanda non può essere accolta.  ### ha agito allegando di aver ricevuto dalla controparte, tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, l'incarico di elaborazione del progetto in precedenza descritto ### comparsa conclusionale depositata in data ###, il convenuto ha contestato la legittimazione attiva della società evidenziando che la ### s.r.l. aveva iniziato la propria attività il ###, mentre l'incarico era stato conferito tra il 2012 e il 2013 e, poi, il 9-3- 2017 si era tenuta la conferenza dei servizi che aveva bocciato il progetto per il quale la controparte aveva chiesto il pagamento del compenso; inoltre, sottolineava che dalla visura della società attrice (sub 2 del fascicolo analogico di parte attrice, depositato al momento della iscrizione della causa a ruolo) e dalla asseverazione tecnica da essa depositata (del 7-3-2017, sub 15 del fascicolo analogico di parte attrice), emergeva che la società a favore della quale era stato conferito l'incarico aveva un diverso codice fiscale e una diversa sede rispetto a quella dell'attrice; pertanto alcun vincolo giuridico poteva considerarsi costituito tra le parti in causa.  ### memoria di replica depositata il ###, l'attrice ha controdedotto che l'ingegnere ### era amministratore unico della ### s.r.l. (p. iva. ###), nonché institore e rappresentante legale della ### s.r.l. (p. iva. ###) e che la prima, attrice nel presente giudizio, era l'unica legittimata ad agire in quanto cessionaria dal 25-5-2017 della seconda, allegando stralcio di visura ove risultava che “S.A.E.C. s.r.l.” con c.f. ### aveva stipulato il ### “affitto/comodato” con “### s.r.l.” c.f.  ###. 
In diritto, giova rammentare che, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 pag. 7 “onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat”, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento. Mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è, pertanto, limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001; Cass. civ., 3373/2010). 
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, prospettata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché la carenza di titolarità (o legittimazione sostanziale) attiva e passiva del rapporto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex articolo 167, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 16814 del 17-6-2024). 
La mera difesa, al pari dell'eccezione in senso lato, non è condizionata all'onere di allegazione dei fatti per essa rilevanti, né al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti, ma è inequivocamente condizionata all'emergenza ex actis degli elementi sulla cui base essa può essere rilevata d'ufficio o “dedotta dalla parte interessata” (Cass. civ., sez. un., ordinanza, n. 10531 del 7-5-2013). 
Il giudice ha il potere-dovere di valutare quanto emerge ex actis circa la prova della titolarità del credito che non afferisce ad eccezione in senso stretto ma a mera difesa; pertanto, ben può il giudice del merito, per quanto su sollecitazione (quand'anche tardiva) della parte interessata, pronunciare sulla questione stessa, perché inerente al fatto costitutivo della domanda, dunque per definizione appartenente ab imis al thema pag. 8 decidendum e al thema probandum (cfr. Cass. civ., n. 12611 del 12-5-2025). 
Conseguentemente, la relativa questione, non risolvendosi in un'eccezione in senso stretto, può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 
Tanto evidenziato, per quanto emerso dagli atti e dalle deduzioni delle parti, è indubbio che al momento del conferimento dell'incarico oggetto di causa, la società attrice non era costituita (essendo ciò avvenuto il ###), né aveva iniziato la propria attività (la cui decorrenza indicata nella visura camerale prodotta è quella del 24-5-2017). 
Inoltre, è parimenti evidente che l'attrice non ha tempestivamente allegato, a fondamento della domanda, che stava agendo nella qualità di cessionaria del credito maturato da un diverso soggetto (S.A.E.C. s.r.l. con c.f. ###), per le attività svolte da questi, avendo invece allegato che il rapporto contrattuale era intercorso direttamente tra essa (### s.r.l., con c.f. ###) e il convenuto e che le attività professionali erano state da esse espletate e, solo a seguito delle contestazioni descritte, ha prospettato la diversa tesi evidenziata. 
La circostanza che il legale rappresentante delle due diverse società sia la stessa persona fisica non rileva ai fini in esame in quanto, prima della contestazione della titolarità attiva, l'attrice non ha tempestivamente dedotto e/o precisato alcunchè in ordine ai profili testè illustrati, a confutazione delle avverse contestazioni, per cui tali deduzioni sono estranee al thema decidendum. 
In ragione di quanto evidenziato, risultando provato dalla documentazione prodotta dall'attrice che al momento del conferimento dell'incarico la società non era costituita, la domanda deve essere respinta. 
Ogni altra questione resta assorbita dal merito.  4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.  c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022 (salvo che per la fase decisoria, aumentata del 50%, in ragione della ripetizione delle relative attività a seguito di due rimessioni sul ruolo) tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento indeterminabile - complessità media: fase studio, euro 2.127,00; fase introduttiva, euro 1.416,00; fase istruttoria: euro 3.738,00; fase decisoria, euro 3.579,00 aumentata del 50% in euro 5.368,50).  pag. 9 Relativamente al valore della causa, va ricordato che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. civ., ordinanza n. 10984 del 26-4-2021). 
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.  P.Q.M.  Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di ### di ### ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A) rigetta la domanda; B) condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di ### di Dio che liquida in euro 12.649,50 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute; C) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t..  ### 23 giugno 2025 

Il giudice
monocratico dott. ###


causa n. 5132/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Coppola Francesco

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Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 15/2026 del 13-01-2026

... problematica è stata affrontata di recente dalla Corte di appello di Torino (sentenza 165 del 24 maggio 2024), secondo cui ciò che rileva al fine della verifica sulla disparità di trattamento è la comparabilità delle mansioni. Il Giudice dell'appello ha riportato in motivazione un passo della citata sentenza n. 29961/2023 della Cassazione, nel quale si legge che “l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”. Nel caso di specie sussiste perciò il diritto della ricorrente a percepire il relativo beneficio economico anche per l'anno scolastico 2021/2022, attesa la continuità del servizio prestato e la sua durata complessiva (dal 15.12.2021 al 11.06.2022), come si evince dall'esame dei contratti di lavoro a tempo determinato offerti in comunicazione dalla parte ricorrente. Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovranazionale che regola la fattispecie. ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “###”) prevede che: “Al fine di (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 741/2025 Lav.  ###  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO SEZIONE CIVILE, ### E ###  Il Tribunale civile di ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA  ### causa in materia di lavoro iscritta la n. R.G. 741/2025 Lav. promossa da ### (C.F. ###), nato a #### il ###, residente ###, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. ###  (C.F. ###) e dall'avv. ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in #### n. 13                                     RICORRENTE Contro MINISTERO DELL'#### (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis 1° comma c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa ### (C.F. ###) dell'### di ### legalmente domiciliat ###### via ### D'### n. 4 RESISTENTE Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.  RAGIONI DI FATTO E ### DECISIONE   ### Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ### ha agito in giudizio dinanzi al tribunale civile di ### sezione lavoro e previdenza sociale, contro il ###'ISTRUZIONE per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adìto, contrariis rejectis, previo, se del caso, annullamento o disapplicazione nei confronti della parte ricorrente degli atti amministrativi pertinenti, presupposti o consequenziali o comunque connessi alla vicenda per cui è causa, in quanto illegittimi, nonché di ogni altro provvedimento o atto amministrativo, anche se emesso da diversa ### in quanto abbia disposto in violazione del diritto fatto valere dalla parte ricorrente nella presente controversia, In principalità e nel merito ### e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015 (c.  d. Carta del Docente), per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per i motivi di cui al presente ricorso, e per l'effetto ### tenuto e condannarsi il Ministero dell'### al rilascio in favore della parte ricorrente della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge 107/2015, nonché al pagamento in favore della parte ricorrente, anche, se del caso, mediante accredito sulla ### del Docente, della complessiva somma di euro 2.000,00, corrispondente al valore della ### elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, nel corso dei quali la parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze del Ministero convenuto in qualità di docente con contratti a tempo determinato. Con vittoria di spese e onorari di causa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.” La parte resistente ha invece così concluso: “Rigettare la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'attribuzione della ### per l'anno scolastico 2021/2022, durante il quale è stato assunto con 9 contratti per supplenze brevi (art. 4, comma 3, L. 124/1999). Tanto anche ai fini delle spese di lite.” ### parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere docente che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della c.d. “carta elettronica del docente”, introdotta dalla L. 107/2015 finalizzata all'acquisito di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali; di ritenere illegittima l'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio. 
Tanto premesso, non è contestato che la parte ricorrente, assunta in forza dei contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali ed essendo soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua. 
Né v'è dubbio sul fatto che la parte ricorrente non abbia percepito la ### elettronica del ### vale a dire che non le sia stata erogata tramite la suddetta ### la somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, poiché assegnata dal Ministero soltanto al personale docente di ruolo. 
Per quanto riguarda la questione relativa alle c.d. supplenze brevi, occorre evidenziare che secondo quanto dispone l'art. 11, comma 14, della legge n.124/99, è equiparato al servizio annuale “il servizio di insegnamento non di ruolo se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. 
La problematica è stata affrontata di recente dalla Corte di appello di Torino (sentenza 165 del 24 maggio 2024), secondo cui ciò che rileva al fine della verifica sulla disparità di trattamento è la comparabilità delle mansioni. Il Giudice dell'appello ha riportato in motivazione un passo della citata sentenza n. 29961/2023 della Cassazione, nel quale si legge che “l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”. 
Nel caso di specie sussiste perciò il diritto della ricorrente a percepire il relativo beneficio economico anche per l'anno scolastico 2021/2022, attesa la continuità del servizio prestato e la sua durata complessiva (dal 15.12.2021 al 11.06.2022), come si evince dall'esame dei contratti di lavoro a tempo determinato offerti in comunicazione dalla parte ricorrente. 
Ciò posto, occorre ora inquadrare la questione nell'ambito della normativa interna e sovranazionale che regola la fattispecie. ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima.” Il comma 124 sancisce poi che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo
è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. Inoltre, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015), all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”. 
In tale quadro si inserisce poi la nota del Ministero prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, la quale al punto 2, rubricato “Destinatari”, ribadisce che “la ### del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle ### scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”. Va osservato inoltre che l'art. 282 del ### delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “### è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Infine, va richiamata la clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. 
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, dalla lettura disposizioni appena richiamate, che la ### del ### che è un beneficio economico con destinazione vincolata all'aggiornamento e alla formazione del docente, costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione del personale docente e che la formazione si connota quale elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. Tuttavia, la legge che ha introdotto la ### e i decreti che ad essa hanno dato attuazione, hanno scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta dagli insegnanti di ruolo e precari e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Inoltre, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della ### del ### anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. 
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della ### del ### si è pronunciato il Consiglio di Stato, ### il quale, con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento (sent. n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della ### del ### affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato. In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione “a doppia trazione”, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### dall'altra, i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. A parere del Consiglio di Stato, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione, e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A.: ed invero, un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe docente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, secondo il Collegio amministrativo, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ottemperarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente, precario, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. ### la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, se la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Se pertanto il dirittodovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su una parte di esso, non è corretto ritenere che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. 
Un ulteriore elemento utile a sostegno della illegittimità del sistema, in evidente contrasto rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost., a parere del Consiglio di Stato, sta nel fatto che se la ### del ### è erogata a favore anche dei docenti part-time, il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato, e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto, non si comprende il motivo per il quale la stessa debba essere negata ai docenti non di ruolo, impegnati anche con il massimo monte ore settimanale e molte volte per l'intero anno scolastico.  ### della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, senza nulla modificare il precedente in relazione alla ### del ###, il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, in base a tale previsione, vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero della ### elettronica pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale. 
La normativa nazionale disciplinante la ### elettronica del ### è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'### con riferimento alla sua compatibilità con l'### quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata dalla Giudice del lavoro di ### nell'ambito di un giudizio analogo a quello in esame, la ### ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive; per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro; spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del Ministero in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.  ### dopo aver stabilito, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la piena comparabilità della situazione della ricorrente nel procedimento principale, con quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del Ministero dell'### ai quali la ### è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. ### ha pertanto concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Sulla portata della predetta clausola 4, con riferimento alla equiparabilità o meno delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal Ministero dell'### e del ### con contratti a termine e da quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due categorie di docenti, si è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha affermato “…8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai ### succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza ###, ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. ###/2019). 
A fronte di ciò, nella specie, il Ministero convenuto non ha dedotto alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente, assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato, di tal che deve ritenersi che la ricorrente, in forza dei contratti a tempo determinato via via succedutisi, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo, disponendo delle medesime competenze professionali. Né, ai fini del riconoscimento del diritto alla ### a favore dei docenti a tempo determinato, possono assumere rilevo, quali fattori ostativi, l'eventuale limitata durata dei contratti, né l'orario di lavoro inferiore al tempo pieno, né ancora la non continuità dei contratti di assunzione. E ciò in ragione del fatto che la disciplina normativa prevede il riconoscimento del beneficio economico de quo, e per intero, non solo, anche ai docenti con rapporto di lavoro part time, ma anche “Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato,…”, e comunque anche ai docenti “in periodo di formazione e prova”, ai “docenti dichiarati inidonei per motivi di salute…”, ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati…” (si vedano. D.P.C.M. 23.9.2015, art. 2, e D.P.C.M.  28.11.2016, art. 3). 
In conclusione, tenuto conto dell'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determinato a quelle del docente di ruolo, della necessità di garantire lo svolgimento di dette mansioni ad opera di docenti opportunamente formati e della sussistenza, anche in capo agli insegnanti assunti a tempo determinato, del diritto/dovere della formazione, deve fondatamente ritenersi la spettanza della ### elettronica anche ai docenti assunti con contratti a termine. Pertanto, avuto conto del disposto della sentenza della ### richiamata - le cui sentenze interpretative hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, ed efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (Cass. Sez.  Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (#####. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss) - deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (mentre i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della ### annullati dal Consiglio di Stato con la pronuncia citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della ### del ### anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato. 
Va di conseguenza dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla ### elettronica del ### della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato. Ed invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'### scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario” (v., circa la necessità di evitare simili discriminazioni, secondo le indicazioni della giurisprudenza della ### ex plurimis, Cass. n. ###/2019, in materia di ricostruzione di carriera del personale docente). Né può ritenersi che ostino ad una pronuncia di condanna in tal senso le conclusioni del ricorso, ove si chiede la condanna del Ministero al pagamento della somma, pari ad euro 500,00 per ogni anno scolastico. Ed infatti, come ritenuto dal Tribunale di Gorizia (### Gorizia, sez. lav., 22.11.2022 RG 189/2022, e 13.12.2022, RG 228/2022), in fattispecie analoga, “### atto introduttivo - da apprezzare globalmente e non nella sola parte destinata ad ospitare le conclusioni, avendo riguardo non solo alla sua formulazione letterale, ma anche, e soprattutto, al suo sostanziale contenuto, in guisa da apprezzare le finalità che con esso la parte intende perseguire [cfr. Cass. n. 5743/2008; Cass. n. 3041/2007; Cass. n. 8107/2006] - contiene profonde e radicali censure ad un impianto normativo che ha privato la ricorrente del diritto ad un'adeguata formazione. La possibilità di ottenere una formazione alle stesse condizioni dei docenti di ruolo è la finalità perseguita col ricorso, al di là della lettera delle conclusioni, e di ciò deve necessariamente tenersi conto”. 
È pertanto incontestato ed altresì provato documentalmente che la parte ricorrente ha svolto le relative prestazioni negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (cfr. contratti di lavoro offerti in comunicazione dalla parte ricorrente). 
Deve essere quindi riconosciuto alla parte ricorrente il diritto all'accreditamento sulla ### del ### di euro 500 annui per ciascun anno scolastico sopra indicato, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, con conseguente condanna del Ministero convenuto a provvedervi in conformità.  ### della domanda principale assorbe ogni ulteriore questione. 
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata, con riferimento ai valori minimi in ragione della ripetitività delle questioni trattate.  P.Q.M.  ### civile di ### in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone: 1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente - condanna il Ministero dell'### e del ### alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla ### elettronica del ### dell'importo nominale di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente; 2) condanna il Ministero dell'### e del ### alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1.314,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e ### oltre contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori antistatari. 
IVA e ### come per legge ### 13.1.26 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 741/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Fiorello Natalia

M
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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 111/2026 del 28-01-2026

... processuali in favore degli opponenti. Con atto di appello del 30/3/2011 D'### proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado allegando l'esistenza del mutuo, l'erronea esclusione della prova del contratto di mutuo, e l'errato rigetto della domanda nei confronti del ### chiedendo l'ammissione della prova testimoniale. ### D'### concludeva chiedendo rigettarsi le opposizioni, e confermarsi il decreto, con attribuzione degli interessi al tasso convenzionale del 14%, e in subordine al tasso legale, con vittoria delle spese del doppio grado e condanna alla restituzione delle somme pagate per effetto della sentenza di I grado, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali. Si costituivano con comparsa del 16/9/2011 gli appellati quali chiedevano rigettarsi il gravame, previa eventuale ammissione della prova testimoniale contraria. La Corte d'appello di Bari, ### con sentenza n.ro 118/2016 pronunciando sull'appello proposto, con citazione del 30/3/2011, da D'#### nei confronti di ### e #### avverso la sentenza n.224/2010 del Tribunale di Bari, rigettava l'appello e condannava l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore degli appellati. Con ricorso per (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - ###, composta dai signori magistrati: 1)dott. ### 2) dott. ### 3) avv. ### ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------- ### nel giudizio di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza numero ###-21 sul ricorso RG 9656-2016, che ha cassato la sentenza n. 118/2016 della Corte di appello di Bari, depositata il ###, che aveva confermato la sentenza n. 224/2010 pubblicata il ###, con cui il Tribunale di Bari - sez. dist. Acquaviva - accoglieva integralmente le avverse opposizioni al d.i. n.170/03.; tra D'### rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione dall'avv. prof. ### A. Martielli e dall'avv. ### - attore in riassunzione - nei confronti ### e ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### - convenuti in riassunzione -; nonché ###______ R.G. N° 1766-2021 Cron. N°________ Rep. N° ________ OGGETTO: ### e ### quali eredi del sig. ### -altri convenuti-; * * * * * * 
All'udienza collegiale del 07.06.2023 la causa è passata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------- per D'### condannare i sigg.ri ### e ### in solido tra loro, e per le causali esposte in atti, al pagamento in favore del sig. D'### dell'importo di € 51.645,68 (pari a £. 100.000.000) della diversa somma che si riterrà dovuta, in ogni caso maggiorata di interessi tasso legale e rivalutazione monetaria come per legge e fino al soddisfo. al Con vittoria di spese e compensi di tutte le fasi di giudizio, compreso quello di legittimità, oltre ### 15%, CAP ed IVA come per legge.  per ### e ### rigettare l'avversa domanda, con il favore delle spese processuali, per le quali i difensori, dichiarandosi anticipatari, chiedono la distrazione a loro a favore.  ### ricorso per decreto ingiuntivo n.170 del 10/7/2003 il Tribunale di Bari, ### di ### delle ### ingiungeva a #### e ### di pagare, in solido, su istanza ed in favore di D'### la somma di € 100.767,91, di cui € 72.694,41 per sorte capitale, e di € 28.073,50 per interessi legali all'8/7/2003, in virtù di 28 vaglia cambiari, garantiti da ipoteca. 
Con atto del 18/11/2003 proponevano opposizione i coniugi ### - ### mentre con atto del 25/11/2003 proponeva una distinta opposizione ### giudizi che venivano riuniti e istruiti con produzioni documentali e interrogatorio formale degli opponenti ### Nella prima opposizione i coniugi ### eccepivano la prescrizione triennale, l'inutilizzabilità dei titoli quali promesse di pagamento, ### eccependo la decadenza del creditore opposto dall'azione cambiaria di regresso per mancata levata del protesto, e l'inammissibilità o improponibilità dell'azione causale, ai sensi del terzo comma dell'art.66 della L. cambiaria. 
Si costituiva in giudizio, l'opposto ### assumendo che ci fosse, quale rapporto causale, un contratto di mutuo di ex-lire 215.000.000, intervenuto con i coniugi ### in favore dei quali ### si era costituito fideiussore. 
Con l'atto di costituzione spiegava riconvenzionale per il pagamento degli interessi al tasso convenzionale annuo del 14%. 
Il giudice del Tribunale di Bari, con sentenza n.224/2010, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto, rigettava la domanda riconvenzionale e condannava l'opposto D'### al rimborso delle spese processuali in favore degli opponenti. 
Con atto di appello del 30/3/2011 D'### proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado allegando l'esistenza del mutuo, l'erronea esclusione della prova del contratto di mutuo, e l'errato rigetto della domanda nei confronti del ### chiedendo l'ammissione della prova testimoniale.  ### D'### concludeva chiedendo rigettarsi le opposizioni, e confermarsi il decreto, con attribuzione degli interessi al tasso convenzionale del 14%, e in subordine al tasso legale, con vittoria delle spese del doppio grado e condanna alla restituzione delle somme pagate per effetto della sentenza di I grado, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali. 
Si costituivano con comparsa del 16/9/2011 gli appellati quali chiedevano rigettarsi il gravame, previa eventuale ammissione della prova testimoniale contraria. 
La Corte d'appello di Bari, ### con sentenza n.ro 118/2016 pronunciando sull'appello proposto, con citazione del 30/3/2011, da D'#### nei confronti di ### e #### avverso la sentenza n.224/2010 del Tribunale di Bari, rigettava l'appello e condannava l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore degli appellati. 
Con ricorso per Cassazione D'### impugnava la sentenza di appello con quattro motivi neri confronti dei coniugi ### e #### 1) errata valutazione delle prove raccolte, che invece dimostravano l'esistenza di un rapporto di mutuo tra detti coniugi e l'appellante; 2) rilevanza della sentenza penale di assoluzione di D'### nonché omessa valutazione delle dichiarazioni rese da ### al ### ed alla polizia giudiziaria; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. con la conseguente nullità della sentenza, in quanto pur avendo chiesto l'appellante di pronunciare su tutta la domanda restitutoria, inizialmente quantificata in £. 215.000.000, rigettava la domanda, nonostante fosse emersa la prova di un credito di entità inferiore; 4) violazione ovvero la falsa applicazione degli artt. 2697, 2735, 2727 e 2729 с.с., nonché degli artt. 167 е 115 c.p.c., e del principio di non contestazione, in quanto le emergenze delle indagini in sede ###particolare le dichiarazioni rese da ### agli inquirenti erano state svalutare al rango di meri indizi, sebbene avessero valenza di piena prova, ben potendo le dichiarazioni medesime essere valutate alla stregua di una confessione stragiudiziale resa a terzi, oltre alla mancata valutazione della non contestazione della controparte sui fatti allegati dal ricorrente.  5) violazione ovvero la falsa applicazione degli artt. 2721 e 2724 c.c., quanto al rigetto della prova testimoniale richiesta in primo grado, e reiterata in appello, e finalizzata a documentare la consegna di una somma di denaro al ### motivata in ragione dell'impossibilità di poter considerare le dichiarazioni rese dallo stesso convenuto come un principio di prova per iscritto. 
La Suprema Corte, con l'ordinanza di accoglimento e rinvio alla odierna Corte in diversa composizione, valutando congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso, connessi tra loro, congiuntamente esaminati, li ha ritenuti fondati, mentre dichiarava inammissibile il quinto, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e nei limiti di cui alla motivazione, con rinvio ad altra ### della Corte d'Appello di Bari anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. 
Con atto di citazione del 24.11.2021 notificato in data ###, ### D'### ha riassunto il giudizio di merito chiedendo che l'originaria domanda di condanna nei confronti di ### e ### in solido tra loro, fosse ridotta per il minor credito di £. 100.000.000 (€ 51.645,68), maggiorato dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria, col favore delle spese processuali compreso quello di legittimità. 
Si sono costituiti nella presente fase del giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda. 
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.. 
Motivi della decisione Con l'ordinanza di annullamento la Suprema Corte esaminando i primi quattro motivi di ricorso ha rilevato che la Corte barese, pur avendo considerato in maniera unitaria il rapporto di mutuo, come peraltro emerso anche dagli accertamenti svolti anche in sede ###cui si faceva riferimento ad un prestito unitariamente considerato di ex-lire 100.000.000, senza che fosse stata dedotta o dimostrata l‘esistenza di altri ed autonomi rapporti di debito, non avrebbe tenuto conto, con riferimento alla dichiarazioni confessoria del ### circa l'essere debitore di cento milioni, come precisato dallo stesso ### dinanzi all'autorità penale, laddove aveva riferito che parte di tale somma, pari a £. 30.000.000, si trattava solo di capitale e non anche di interessi. Mentre, irrilevante sarebbe, ai fini del riconoscimento del credito vantato dall'attore, la circostanza che gli interessi fossero stati pattuiti in maniera illegale, in quanto la domanda era finalizzata ad ottenere la restituzione del solo capitale mutuato, al netto degli eventuali interessi pattuiti contra legem, avuto riguardo alla data delle dazioni, ridotti al tasso di interesse legale, secondo la disciplina dell'art.  1284 c.c., non essendo invece applicabile l'art. 1815 c.c. nel testo scaturente dalla legge interpretativa n. 24/2001, trattandosi di elargizioni risalenti, al più tardi, al 1993 e quindi a data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 108/1996. 
Circa le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, rileva la Suprema Corte, che effettivamente la giurisprudenza ha affermato che (Cass. n. 20255/2019) le dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile, e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell'art. 228 с.р.с., soltanto nei casi in cui sia spontanea о provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all'interno del giudizio civile medesimo (conf. Cass. n. 15464/2013), e che (cfr, n. 8096/2006), tuttavia il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto, ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio, sicchè quando sia stata resa nel giudizio penale, la confessione, di norma, vale soltanto a fornire elementi indiziari, salvo che nel caso in cui, all'atto del compimento delle relative dichiarazioni, l'avversario non si sia già costituito parte civile, nella quale ipotesi produce l'efficacia di confessione piena, con la conseguenza di impedire nel successivo giudizio civile l'ammissione dell'interrogatorio formale sui medesimi fatti che ne hanno formato oggetto di confessione. 
Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni a sé sfavorevoli rese, come nel caso di specie, dalla persona offesa del reato, ### la Suprema Corte richiama l'orientamento in tema di utilizzabilità anche in sede civile delle prove raccolte in sede ###8/2013) poiché il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale, come prove atipiche. 
Ciò detto, nella vicenda in esame nell'interrogatorio formale reso in giudizio del 26.06.2006, ### effettivamente ammise la ricezione di cento milioni, ma la sentenza della Corte di appello cassata dalla Suprema Corte effettivamente non valutò le specifiche dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da ### che aveva dichiarato e precisato al PM, che i trenta milioni, di cui riconosceva essere debitore nel 1993, erano dovuti a titolo di capitale e non di interessi, così come nelle sommarie informazioni testimoniali del 27.09.1996. 
Mentre, la Corte barese, pur ritenendo che i richiamati atti del procedimento penale non potessero integrare piena prova, costituendo elementi indiziari del rapporto contrattuale di mutuo intercorso fra i medesimi, non aveva risolto gli esatti termini dell'accordo economico, non potendosi distinguere se una parte del debito di lire 100.000.000, in specie il debito di lire 30.000.000, conseguisse al mancato rimborso di precedenti elargizioni a tassi, quanto meno, ultralegali, non validamente pattuiti, né ritenersi acquisita una prova convincente della corretta sorte capitale erogata, per accertare l'effettiva entità del credito. 
Mentre, in seguito al rinvio della Suprema Corte, l'odierno Collegio evidenzia il fatto che fosse certa l'effettiva individuazione della sorte capitale erogata, in quanto valutando complessivamente il materiale probatorio e le dichiarazioni rese da ### “in sede di sommarie informazioni testimoniali e di dichiarazioni al PM”, ### aveva effettivamente riferito di aver ricevuto prima dieci milioni, e poi venti milioni in contanti, e che essendo debitore di trenta milioni nel 1993 a titolo di prestito, ne aveva ricevuto altri settanta milioni in contanti, a conferma quindi del fatto che effettivamente avesse ricevuto cento milioni a titolo di capitale. 
Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. 
Ciò vuol dire, che, quanto all'actio ex causa nei confronti dei coniugi ### l'effettiva esistenza del mutuo allegato dal D'### a sostegno della pretesa non è più in discussione come vorrebbero gli odierni convenuti, mentre per i suoi termini economici occorre, come riferisce la Suprema Corte, esaminare dettagliatamente quanto ### aveva riferito in sede di sommarie informazioni e dichiarazioni al PM, nonché in sede di interrogatorio formale, per accertare l'importo della somma a titolo di sorte capitale. 
Nel costituirsi nel giudizio di appello, i coniugi ### pur rilevando che la Suprema Corte ha rimesso alla Corte di appello la lettura del complesso delle risultanze probatorie circa il fatto che risultava che i coniugi ### avessero ricevuto dal D'### un prestito pari a £. 100.000.000, così come riferito dal convenuto in sede di interrogatorio formale, e che tale somma fosse costituita interamente dal capitale (come emergerebbe dalle indagini penali) hanno sostenuto che dal complessivo esame del compendio probatorio si potesse ritenere che la debitoria in parola si riferisse ad un negozio giuridico diverso da quello allegato da parte opponente, come sottostante le cambiali (e cioè un mutuo di £ 215 milioni, al tasso di interesse annuo del 14%, per la conclusione di una permuta immobiliare). 
Quindi, secondo la tesi dei convenuti, la domanda di D'### tesa alla restituzione dell'importo di £. 100.000.000 (oggi € 51.645,68) oltre accessori di legge, pari alla sorte capitale che il ### ha riconosciuto essergli stata mutuata dal primo-, dovrebbe essere rigettata, perché il mutuo confessato dal ### sarebbe diverso da quello posto dal D'### a fondamento della propria pretesa. 
Su questo punto la Suprema Corte, richiamando quanto già precedentemente statuito dalla Corte barese, da considerarsi giudicato implicito non più soggetto ad alcuna rivalutazione, ha sempre considerato il rapporto in modo unitario, in cui si fa riferimento ad un prestito unitariamente considerato di £. 100.000.000. 
Quindi, una presunta pluralità e diversità dei mutui intercorsi tra le parti risulta preclusa dal contrario giudicato interno sull'unitarietà del mutuo in questione affermato già dalla pronuncia n. 118/2016 di questa Corte, e non oggetto di impugnazione sul punto dal ### dinanzi alla Suprema Corte. 
Quindi, le divergenze riguardano esclusivamente il suo contenuto economico, che dall'esame congiunto delle dichiarazioni rese dal ### in data ###, dinanzi al ### titolare dell'inchiesta, che vedeva indagato D'### per usura (anche ai danni dello stesso ### riconobbe di avere ricevuto in prestito dall'indagato la somma di £. 100.000.000 senza provare di aver restituito, neppure quella sorte capitale. 
Nel relativo interrogatorio dinanzi al PM, ### confermò già un prestito di 30 milioni di sorte capitale (pag. 9 interr.), e chiese un ulteriore prestito di 70 milioni “### gli dissi: mi puoi fare un prestito più grande?....” “ho detto che tutta 1'operazione era di 100 milioni…” (pag.13); “Per quale ammontare complessivo di danaro ha fatto lavori? N. ### Un 100 milioni” (pag. 22). 
Tali dichiarazioni, nella lettura complessiva con l'interrogatorio reso nel giudizio di primo grado, confermano che ### aveva ricevuto, prima dieci milioni e poi venti milioni in contanti, e che essendo debitore di trenta milioni nel 1993 come prestito, aveva ricevuto altri settanta milioni in contanti, a conferma quindi del fatto che effettivamente avesse ricevuto cento milioni a titolo di capitale nel suo complesso. 
Tale circostanza, peraltro, non viene smentita dai convenuti neppure nel giudizio di riassunzione, i quali allegano inammissibilmente una presunta datio in solutum, con assoluta genericità. 
Quindi, accertato il prestito ai coniugi nella misura complessiva di ex-lire 100.000.000, pari a ### € 51.645,68, su gli stessi sono dovuti i soli interessi legali dalla data della domanda dal 09.07.2003 al soddisfo, in quanto non risulta una pattuizione scritta di interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c.. 
Pertanto, in sintesi, l'opposizione dei coniugi ### va accolta per quanto di ragione, e gli stessi vanno condannati in favore di D'### della somma di ### € 51.645,68 oltre interessi legali dal 09.07.2003 al soddisfo con una statuizione diretta sulle domande proposte dalla parti.  “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia)". Cass. civ., Sez. I, 28/01/2005, n. 1824”. 
In conseguenza della modifica della precedente pronuncia, sono da rideterminare le spese processuali di tutti i gradi di giudizio, con una valutazione unitaria e globale della lite, secondo il principio della soccombenza, e con una parziale compensazione pari al 50% tenuto conto del parziale accoglimento della opposizione dei coniugi ### in quanto la domanda iniziale di pagamento di D'### fu proposta nella misura doppia, di circa ### 100.767,91, rispetto a quanto accertato e liquidato; sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (26.000-52.000,00), come liquidate in dispositivo.  PQM La Corte d'Appello di Bari - ### -, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte con ordinanza numero ###-21 sul ricorso RG 9656-2016, sull'opposizione proposta dai coniugi ### con atto del 18.11.2003 sul ricorso per decreto ingiuntivo n.170 del 10/7/2003 del Tribunale di Bari - sez. distaccata di ###, nonché sulla riconvenzionale proposta da D'### così provvede: 1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore di D'### della somma di € 51.645,68 oltre interessi legali come in motivazione; 2) condanna ### e ### al pagamento in favore di D'### della metà delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, che liquida per l'intero quanto al primo grado in ### 8.000,00 per compensi, quanto al grado di appello in ### 603,90 per spese e ### 10.000,00 per compensi, quanto al giudizio di legittimità in ### 1.801,16 per spese ed ### 6.000,00 per compensi, quanto al giudizio di riassunzione in ### 856,97 ed ### 7.000,00 per compensi oltre alle spese generali, cap ed Iva come per legge. 
Così deciso in videoconferenza il #### ausiliario relatore avv. ### dott. ### 

causa n. 1766/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Filippo Labellarte, Giuseppet Dellosso

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Tribunale di Ragusa, Sentenza n. 124/2026 del 28-01-2026

... trascritto. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 Parte ricorrente citava in giudizio ### per chiedere la revoca del provvedimento di ripetizione di indebito comunicato da ### inerente la restituzione della somma di € 10675,07 per rate di pensione non dovute. ### si costituiva in giudizio eccependo il superamento della soglia reddituale da parte della ricorrente. Il ricorso è fondato. ### 52 L 88 /89 così recita al comma 2 “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.“ Anche la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto con la sentenza n. 482 del 2017 ha rigettato il ricorso dell'### avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato.” Nel caso di specie, l'### sostiene che il soggetto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RAGUSA ### Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.  ### , ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. 128 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito, promossa da ### nata a ### il ### CF ###, rapp.ta e difesa dall'### in persona del legale rapp.te pro tempore, CF ###, rapp.to e difeso dall'### e ### resistente ### delle parti. 
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto. 
Motivi della decisione Il ricorso è fondato. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
Parte ricorrente citava in giudizio ### per chiedere la revoca del provvedimento di ripetizione di indebito comunicato da ### inerente la restituzione della somma di € 10675,07 per rate di pensione non dovute.  ### si costituiva in giudizio eccependo il superamento della soglia reddituale da parte della ricorrente. 
Il ricorso è fondato.  ### 52 L 88 /89 così recita al comma 2 “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.“ Anche la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto con la sentenza n. 482 del 2017 ha rigettato il ricorso dell'### avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato.” Nel caso di specie, l'### sostiene che il soggetto beneficiario della prestazione, a seguito di ricostruzione pensionistica, ha superato le soglie reddituali prefissate. 
Invero da un lato non appare configurabile nessun dolo in capo alla ricorrente, dall'altro essa ha dimostrato di non avere superato la soglia di reddito. 
Può infatti parlarsi di comportamento doloso, quando il pensionato pone in essere un'attività illecita - rilevante in sede penale -, ma anche alcuni comportamenti quali l'indicazione incompleta dei propri dati nella dichiarazione del proprio reddito o l'omissione di fatti determinanti il proprio diritto o la misura della prestazione, che il beneficiario è tenuto a comunicare e che non siano già a conoscenza dell'ente, integrano un comportamento doloso. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
A tal proposito ###. 13 comma. 1 L. 30.12.1991 n. 412 dispone: “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 L. 9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale 2 sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. ### od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. 
In tema di indebito previdenziale, ma anche riguardo a quello assistenziale, ( Cass. 11498/1996 e n. 8731/2019) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa. 
Nel caso di specie la ricorrente, per come documentalmente dimostrato, non aveva alcun obbligo di comunicazione di redditi ad ### per gli anni in contestazione in quanto possedeva esclusivamente redditi diversi dalla pensione corrisposta dall'### derivanti da fabbricati per l'importo di €. 127,00 ed € 254,00 (docc. 4 di cui in ricorso); tali redditi di fabbricati non sono rilevanti ai fini dell'erogazione della prestazione. 
La buona fede di parte ricorrente è altresì provata dalla comunicazione di ### del 30.1.2019 (v all 9 di cui in ricorso), con la quale ### comunicava alla medesima ricorrente che “ a seguito del ricalcolo non sono risultate somme a debito” Inoltre parte ricorrente, nel merito, ha dimostrato documentalmente di non avere superato i limiti stabiliti dalla legge, ai fini della fruizione della prestazione collegata al reddito, della maggiorazione e dell'aumento sociale della pensione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ### a sua volta non ha fornito compiuta prova in ordine al superamento dei limiti reddituali, in quanto si è limitato ad eccepire tale superamento senza darne prova, e ciò a fronte della documentazione depositata dalla ricorrente. 
Per quanto sopra esposto la domanda può trovare accoglimento Le spese seguono la soccombenza. 
PTM Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del ###.  ### 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad ### dall'odierna ricorrente per le causali di cui al provvedimento del 1.10.2018 notificato il ### 2) ### al rimborso in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute in ragione del suindicato provvedimento 3) ### al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ### deciso in ### il #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 128/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Corrado Celeste

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