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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 255/2026 del 15-01-2026

... subito; “### illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado riguardo il rigetto della domanda di risarcimento danni da perdita parentale avanzata dagli interventori rispetto a quella accolta per le parti attrici, ### di giudizio”, con il quale, sebbene sotto altro angolo prospettico, viene nuovamente dedotto che, mentre per le attrici era stato fatto ricorso a nozioni di comune esperienza, essendo state private della figura di marito e padre, ciò era stato negato per essi interventori, mentre ogni prova relativa alle più ampie frequentazioni, come evidenziato anche nel contesto del primo motivo, avrebbe al più dovuto attenere al quantum del risarcimento. Gli appellanti, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, così concludevano: “Dichiarare ammissibili e fondati i motivi di gravame esposti e formulati; Accogliere il presente appello e riformare parzialmente la sentenza n. 589/2019 resa dal Tribunale di Benevento e, per l'effetto condannare gli appellati ### di S. ### dè ### ed ### (oggi ### in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. al pagamento in favore del sig. ### e del sig. ### della somma di € 150.480,00 ciascuno (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ### civile La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. ### dott. ### consigliere rel. est.  dott. ssa ### consigliere SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo generale 2095/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 589/2019, pubblicata in data 29 marzo 2019, del tribunale di Benevento, TRA ### cf. ### e #### cf. ###, rappresentati e difesi dall'avv.  ### cf. ### e ### cf.  ###, in forza di procura stesa in calce all'atto di appello, elett.nte dom.ti presso lo studio del primo in Napoli, via M. Naccherino n. 2 ##### in persona del sindaco p.t., cf.  ###, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in ### de' #### alla via ### n. 1, presso lo studio dell'avv. ### - cf.  ###, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di risposta, rilasciato in virtù di deliberazione della ### 96 del 13.06.2022 ###' ### cf. ###, #### cf. ### e ### cf.  ###, rappresentate e difese dall'avv. ### cf.  ###, in forza di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione, elett.nte dom.te presso il suo studio in Napoli, via S. ### dei ### n. 63 #### Appellata contumace ###.to ### S.r.l., in persona del suo curatore ### contumace #### S.p.A. 
Appellata contumace ###udienza del 4 novembre 2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti. 
Motivi della decisione A - ### di primo grado
A.a.) Con atto di citazione ritualmente notificato, ### anche quale esercente la potestà sulle figlie, allora minori, ### e ### conveniva in giudizio il ### di ### de' ### e ### S.r.l., e, sul presupposto di essere moglie e figlie di ### chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio congiunto in data ###, il quale, dipendente della ### mentre era al lavoro, alla guida di un furgoncino ### di proprietà del datore di lavoro, in uscita dal sito di stoccaggio di c.da Palmentata di S. ### de' ### rimaneva vittima di un incidente mortale: la sbarra collocata a chiusura del sito, aperta, priva di sistemi di bloccaggio che ne controllassero il movimento, “veniva spostata dal vento in atto, violentemente e repentinamente, e si andava a protendere a mo' di lancia puntata proprio contro l'abitacolo del furgoncino condotto dal Truocchio”, uccidendolo. 
Veniva chiamata in causa ### S.p.A. da parte della ### e intervenivano nel giudizio #### e ### i quali, deducendo di essere fratelli del defunto ### seppure non conviventi, chiedevano anch'essi il risarcimento dei danni patiti per la perdita del congiunto. 
All'esito, precisate le conclusioni e concessi i termini per le difese conclusive, il tribunale così statuiva: “- Dichiara il ### di S. ### de' ### in persona del leg. rappr. p.t. e ### S.r.l. in persona del leg. rappr. p.t. responsabili dei danni non patrimoniali lamentati da ### in proprio e nella qualità e, per l'effetto, condanna il ### di S. ### de' ### e ### S.r.l. in persona dei rispettivi leg.  rappr. p.t. al pagamento in favore di ### della somma di €.833.537,00, di cui €.291.172,00 per sé, €.270.303,00 nella qualità di genitore esercente la responsabilità su ### €.272.062,00 nella qualità di genitore esercente la responsabilità su ### oltre accessori da computarsi come in parte motiva; - Rigetta la domanda svolta da #### e ### - Rigetta la domanda di garanzia svolta da ### S.r.l. nei confronti di ### S.p.A.; - ### di S. ### de' ### e ### in persona dei rispettivi leg. rappr. p.t., al pagamento in favore di ### in proprio e nella qualità, delle spese e compensi di lite, che liquida in €.21.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva, oltre tutto quanto anticipato da parte attrice a titolo di spese e compensi di ctu; - #### e ### al pagamento in favore di ### di S. ### de' ### e in favore di ### S.r.l., in persona dei rispettivi leg. rappr. p.t., di spese e compensi di lite, che liquida, per ciascuno dei predetti convenuti, in €.8.710,50 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva; - ### S.r.l. al pagamento in favore di ### S.p.A. di spese e compensi di lite, che liquida in €.8.710,50 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva; - Spese di ctu a carico definitivo di ### S.r.l. e di ### di S.  ### de' ### con diritto di ogni parte che abbia anticipato somme a tale titolo in corso di causa di recuperarle in danno dei predetti convenuti ### srl e ### di S. ### de' ###”. 
Il giudice di primo grado, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di appello, la mancata impugnazione incidentale da parte del ### e la mancata costituzione del F.to di ### a seguito della riassunzione del processo interrotto, per quel che concerne la posizione di ### e ### (e della sorella ###, nel rigettare la domanda così testualmente argomentava: “Quanto agli interventori, fratelli del ### va evidenziato che per gli stessi le controparti hanno contestato la sussistenza di un vincolo affettivo utile a radicare negli stessi un pregiudizio non patrimoniale apprezzabile, benché gli stessi abbiano dedotto in contrario; pur condividendosi che la mera convivenza o la quotidianità dei rapporti non possa ritenersi circostanza dirimente in ordine alla sussistenza o meno di un rapporto affettivo, vale, tuttavia, evidenziare che onere degli stessi era di dedurre e provare l'esistenza di un rapporto costante di affetto e solidarietà reciproci con il defunto (“In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.” Cass. sent. n.21230/2016). 
Orbene, rispetto a tale onere probatorio le mere deduzioni degli interventori non risultano riscontrate da circostanze di fatto concrete utili a desumere, dalla prova delle stesse, l'esistenza di tali affetti, essendosi limitati, gli interventori, a richiedere di provare circostanze inammissibili, siccome valutative, e pertanto non demandabili a testi, o comunque irrilevanti (si veda l'ordinanza istruttoria; l'unico capo ritenuto irrilevante, di per sé sarebbe stato inidoneo a provare la comunanza di affetti che sarebbe stata infranta dal decesso del ###. La pretesa, pertanto, degli intervenienti deve essere disattesa.”. 
B - ### d'appello B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello i soli ### e ### da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, articolando due motivi di gravame così rubricati: “I) Manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza riguardo al rigetto della domanda di risarcimento danni da perdita parentale avanzata dagli interventori ” lamentando l'errato governo del riparto dell'onere della prova da parte del tribunale, nonché non pertinenza del richiamo giurisprudenziale operato, presumendosi, come affermato in plurime occasioni dal giudice di legittimità, il danno oggetto della pretesa azionata dal rapporto intercorrente tra gli interventori ed il fratello, appartenenti alla famiglia nucleare, gravando, per contro, su chi resiste alla domanda, dare la prova dei fatti impeditivi, consistenti nell'assenza di rapporti e della conseguente insussistenza del pregiudizio subito; “### illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado riguardo il rigetto della domanda di risarcimento danni da perdita parentale avanzata dagli interventori rispetto a quella accolta per le parti attrici, ### di giudizio”, con il quale, sebbene sotto altro angolo prospettico, viene nuovamente dedotto che, mentre per le attrici era stato fatto ricorso a nozioni di comune esperienza, essendo state private della figura di marito e padre, ciò era stato negato per essi interventori, mentre ogni prova relativa alle più ampie frequentazioni, come evidenziato anche nel contesto del primo motivo, avrebbe al più dovuto attenere al quantum del risarcimento. 
Gli appellanti, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, così concludevano: “Dichiarare ammissibili e fondati i motivi di gravame esposti e formulati; Accogliere il presente appello e riformare parzialmente la sentenza n. 589/2019 resa dal Tribunale di Benevento e, per l'effetto condannare gli appellati ### di S.  ### dè ### ed ### (oggi ### in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. al pagamento in favore del sig. ### e del sig. ### della somma di € 150.480,00 ciascuno ovvero di quelle diverse somme accertate in corso di causa; Ammettere, se ritenuto necessario ed opportuno, la prova testimoniale ingiustificatamente negata dal giudice di prime cure, anche mondata da eventuali termini, usati per la piacevolezza della narrativa, ma ritenuti valutativi, sui capi articolati al paragrafo III da 1) a 6) con i testimoni ivi indicati (### 13, 14 e 15 del presente atto di appello); 4) ### i convenuti ### di S. ### dè ### ed ### in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”. 
B.b.) Si costituiva ### la quale resisteva all'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale contro l'affermazione di responsabilità nei propri confronti e correlativa condanna, per essere la responsabilità ascrivibile al solo ente comunale, così concludendo: “In via cautelare, rigettare la domanda proposta dagli appellanti di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per carenza assoluta dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 283 c.p.c.; - In via principale, rigettare integralmente l'avversa domanda di appello, anche in via istruttoria, così come formalizzata dai signori ### e ### nei confronti di ### S.R.L. per assoluta inammissibilità ed infondatezza della medesima - Con condanna degli appellanti alle spese del grado di appello, con attribuzione al difensore anticipatario,”. 
B.c.) Si costituiva ### anche quale esercente la potestà sulla minore ### nonché ### divenuta maggiorenne, le quali, dopo avere evidenziato il loro difetto di interesse rispetto al gravame proposto da ### e ### resistevano all'impugnazione incidentale proposta dalla ### così concludendo: “1) Rigettare siccome inammissibile, improponibile ed infondato l'appello incidentale così come formulato dalla ### S.r.l.; 2) ### l'appellante incidentale al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello”. 
B.c.) Dichiarata l'interruzione del processo a seguito del fallimento della ### il giudizio veniva riassunto nei confronti del curatore e si costituiva in giudizio il ### appellato che resisteva con diffuse argomentazioni all'impugnazione, contestando la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto responsabile dell'evento anche esso ente locale, così concludendo: “rigettare il proposto appello principale e confermare la sentenza nelle parti di cui gli appellanti chiedono la riforma che recita come segue: " ... la pretesa, pertanto, degli intervenienti deve essere disattesa...." pertanto: - rigetta la domanda svolta da #### e ### - condanna ##### al pagamento in favore del ### di ### de' ### e in favore di ### in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. di spese e compensi di lite, che liquida, per ciascuno dei predetti convenuti, in euro 8.710,50 per compensi, oltre spese forfetarie, cpa, e iva"; rigettare, altresì, l'appello incidentale, e per l'effetto riformare la sentenza nella parte in cui così recita: "Il comune di ### de' ### va, pertanto, dichiarato responsabile dell'evento dannoso lamentato dagli istanti" .... "con la conseguenza che la responsabilità del sinistro occorso al ### deve ritenersi ascrivibile in misura parimenti concorrente alla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto agli obblighi di tutela della salute dei dipendenti sullo stesso incombenti...." riformulandola come segue: "In ogni caso si esclude la responsabilità del ### di ### de' ### in quanto la stessa va attribuita esclusivamente a ### ex art. 2087 c.  c.; conseguentemente, dichiarare unica responsabile della morte di ### la ### srl, quindi condannare il fallimento ### in persona dei curatori al risarcimento dei danni per cui è causa; per l'effetto condannare gli appellanti anche al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre ### Iva e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario da quantificarsi ex DM 55/2014.”. 
B.d.) All'udienza del 28.6.2022, revocata la declaratoria di contumacia del comune e dichiarata quella di #### S.p,A. e del F.to di ### la causa veniva rinviata per conclusioni.
Assegnata la causa a questa sezione, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la stessa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 40 + 20. 
C - Analisi dei motivi di appello C.a.) In via pregiudiziale, anche in riscontro all'eccezione di parte appellata, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello, precisando che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dagli appellanti, nonché le modifiche richieste al giudice dell'impugnazione, tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dall'ente appellato, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze. 
C.a.i.) Per quel che concerne le posizioni processuali del ### di ### de' ### e della ### deve osservarsi quanto segue.  ### comunale, a seguito della notifica dell'atto di appello, per l'udienza del 21.10.2019, non si costituiva, tanto che, dopo un rinvio dovuto alla segnalazione circa la mancanza di procura in capo al procuratore di ### all'udienza del 13.10.2020 veniva dichiarata la sua contumacia.  ### si è, pertanto, costituito solo a seguito della riassunzione del processo interrotto per la declaratoria di fallimento della ### e, nelle sue difese, sostanzialmente ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto responsabile dell'evento, unitamente alla predetta società. 
Conseguentemente quello da qualificare come appello incidentale (del resto così ritenuto dall'ente), deve essere dichiarato inammissibile. 
Per quel che concerne ### si riscontra la perdita della capacità processuale ed a seguito dell'interruzione del processo il F.to non si è costituito, con declaratoria della sua contumacia, scegliendo così di non proseguire l'appello incidentale, peraltro neppure constando, relativamente alla società in bonis, che il procuratore di ### avesse regolarizzato il segnalato difetto di procura, in ragione del quale la causa era stata rinviata al 21.4.2020. 
In ogni caso, andrebbe osservato come sia pacificamente emerso nel giudizio di primo grado (e nel giudizio penale a carico del legale rappresentante di ### e del sindaco di ### de' ###, circostanza opportunamente rimarcata dalle appellate #### e ### che la sbarra priva di sistemi di sicurezza e bloccaggio, causa della morte di ### fosse stata commissionata e collocata alla presenza del sindaco del comune, ente cui faceva, comunque, capo il sito di stoccaggio e committente del servizio, alla presenza della polizia municipale e di un responsabile di ### tenuta quale datrice di lavoro a verificare le condizioni di sicurezza dei propri dipendenti, sicche, condivisibilmente, il tribunale ha addossato ad entrambi la responsabilità dell'evento. 
C.b.) Tanto premesso, gli appellanti hanno censurato la decisione sotto un duplice, connesso profilo, evidenziando come il giudice di primo grado abbia richiesto loro la prova dell' “esistenza di un rapporto costante di affetto e solidarietà reciproci con il defunto”, richiamando, peraltro, un precedente della Cassazione (rapporto tra nonni e nipoti), in realtà, da interpretare in loro favore, ribaltando l'onere della prova, il quale, per costante giurisprudenza di legittimità, è addossato in capo ai convenuti, in presenza di rapporto riguardante la cd famiglia nucleare, tra cui rientrano chiaramente anche i fratelli, dimostrando, quale fatto impeditivo, la ricorrenza di situazioni particolari tali da escludere il pregiudizio per l'assenza del perdurare del vincolo affettivo, differenziando ingiustificatamente la loro posizione da quella delle attrici. 
La censura è fondata. 
In proposito, può farsi riferimento ad un recente pronunciamento del giudice di legittimità, con cui è stata cassata la decisione che aveva escluso il risarcimento in favore delle sorelle del defunto, ritenendo, appunto, come non fosse stata data la prova del vincolo affettivo, da ritenersi, invece, presunto, gravando sulla controparte dimostrare il contrario (Cass. n. 3904/2025).   In motivazione ed in maniera tranciante si legge: <<l'unico motivo del ricorso è manifestamente fondato; le sue argomentazioni hanno correttamente smontato le singolari ragioni che il giudice d'appello ha posto alla base del diniego risarcitorio, del tutto difformi dalla giurisprudenza ormai consolidata; oltre a quella invocata dalle ricorrenti, da intendersi come qui richiamata, non si può omettere di ricordare l'ancor più prossima Cass. sez.3, 15 luglio 2022 n. 22397: “### di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del <<quantum debeatur>>): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (corsivo aggiunto; pure Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541 e Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2024 5769)>>. 
Può aggiungersi, infatti, come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “il fatto illecito costituito dalla morte del congiunto dà luogo a un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Pertanto, per i componenti della famiglia nucleare, ovvero coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, per la natura stessa del vincolo di sangue che li unisce, derivante dallo stretto rapporto familiare, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è fondato su una presunzione, rilevante ex art. 2727 c.c., ovvero, la relazione di affetto, di reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale” (cfr., fra le ultime, la già citata civ. 30/08/2022, n. 25541; Cass. civ. 08/04/2020, n. 7748; Cass. civ.  3767/2018). 
Né, può ritenersi che, avendo ### dato vita ad un proprio autonomo nucleo familiare, ciò possa incidere sul rapporto affettivo con i fratelli e le sorelle, escludendolo, essendo una tale affermazione priva di ogni giustificazione proprio in base al comune sentire cui si richiama la giurisprudenza di legittimità. 
Alla luce delle dette considerazioni, tenuto conto che gli appellanti sono fratelli del deceduto, va riconosciuto il richiesto risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio. 
Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, bensì, compensativa di un pregiudizio non economico. 
Va quindi considerato che, nella specie, dalla documentazione anagrafica agli atti, emerge che nessuno degli istanti fosse convivente con il proprio congiunto. 
Riguardo agli ulteriori elementi relativi alla qualità e intensità della relazione affettiva, caratterizzante il rapporto parentale dei ### con il de cuius ed il connesso sconvolgimento delle abitudini di vita quotidiana subito in conseguenza del decesso del congiunto, deve osservarsi che la prova testimoniale richiesta, al di là degli aspetti valutativi contenuti nella relativa articolazione (per i quali non è stata ammessa dal tribunale), risulta estremamente generica e inidonea a dimostrare un'intensità di rapporto così profonda da esorbitare dalla normale dinamica di un rapporto tra fratelli adulti non conviventi, essendo già dimostrata la circostanza che ### fosse il maggiore, ### lavorasse alle dipendenze della stessa ### e ### residente nello stesso comune, ed essendo più che presumibile il loro frequentarsi, per tali ragioni, durante le festività, mentre le circostanze 5) e 6) sono riferite alla sorella ### la quale non ha proposto appello. 
Al fine, quindi, di operare la suddetta quantificazione si ritiene di applicare le tabelle da ultimo al riguardo elaborate dal tribunale di Milano (anno 2024), in adesione al più recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr.  n. 26300/2021, conf. n. 10579/2021).  ### versione delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano in tema di danno parentale prevede, infatti, un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Sono stati al riguardo elaborati cinque fattori d'influenza del risarcimento, una volta ritenuta provata l'esistenza di una relazione affettiva, determinanti per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima, ossia: 1. l'età della vittima primaria, dovendosi ragionevolmente ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita; 2. l'età del congiunto superstite, in ragione del fatto che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età di quest'ultimo; 3. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite; 4. la presenza di altri congiunti all'interno del nucleo familiare del de cuius, atteso che il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi; 5. la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. 
Le circostanze dette, considerate ai fini dell'attribuzione dei punti, rappresentano elementi che rivelano la consistenza di una sofferenza soggettiva e dei pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. 
Pertanto, il risarcimento totale risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato in virtù delle tabelle in questione. 
Alla stregua dei detti parametri, si ritiene congruo il riconoscimento in favore di ### e ### di euro 84.900,00, facendo applicazione del valore del punto base di € 1.698,00 moltiplicato per punti, così calcolati: 14 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (43 anni); 16 punti per l'età dei congiunti al tempo del decesso del fratello (rispettivamente 40 e 39 anni); tenuto conto che i congiunti non erano conviventi e nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari in vita, 12 punti; per quel che concerne l'intensità del rapporto ed in base a quanto in precedenza evidenziato, considerata per presunta e non contestata in forza di specifiche circostanze, la normale frequentazioni tra fratelli non conviventi, oggetto anche della generica prova testimoniale, in assenza, però, di circostanze, neppure dedotte, in ordine alla condivisione di vacanze o di assistenza sanitaria o domestica ovvero tali da incidere sulla portata del pregiudizio, ma valutando le modalità improvvise e del tutto peculiari con cui ha perso la vita il fratello, punti 8, per complessivi 50 punti. 
Trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro. 
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il fatto, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento; al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi e in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n. 492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma, ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ### relativo alla data del fatto (16.2.2008), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ### dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo. 
Pertanto, la domanda degli interventori, in riforma della sentenza impugnata, va accolta, per quanto di ragione, con condanna del comune (quella nei riguardi del fallimento è divenuta improcedibile), al pagamento della somma di euro 84.900,00, oltre interessi con le modalità ora indicate. 
D - Le spese La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio nel rapporto processuale tra ### e ### e il comune, seguendo la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, (determinato, ex art. 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dalla somma attribuita a ciascun attore a titolo di risarcimento dei danni) ai sensi del d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, leggermente al di sotto dei medi, tenuto conto del complessivo tenore delle difese svolte, implicanti, a dispetto della drammaticità dell'evento, questioni di non particolare complessità. 
Si ritiene che, considerata la palese tardività della richiesta di riforma della sentenza di primo grado svolta ‘in via incidentale' dal ### le spese del grado tra l'ente e le originarie attrici, non investite direttamente del gravame principale, possano essere integralmente compensate, sussistendo, però, i presupposti, di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'ente comunale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento della domanda avanzata dagli interventori/appellanti, condanna il ### di ### de' ### al pagamento, in favore di ciascuno di loro, per il danno da questi subito per la perdita del rapporto parentale col fratello, dell'importo di € 84.900,00 ciascuno, liquidato all'attualità, oltre interessi annui computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ### relativo alla data del fatto (16.2.2008), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ### dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo; b) dichiara improcedibile la domanda degli interventori nei riguardi del F.to ### S.r.l., nonché inammissibile l'appello del ### di ### de' ### c) condanna il comune di ### de' ### al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, in favore degli interventori/appellanti, che liquida, c1) quanto al primo grado, in euro 800,00 per spese ed euro 12.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; c2) quanto al grado d'appello in euro 1.165,50 per spese ed euro 12.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.  d) dichiara compensate le spese del grado tra le originarie attrici e l'ente comunale; e) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'ente comunale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit. 
Così deciso il 12 gennaio 2026 Il consigliere estensore dott. ### dott.

causa n. 2095/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Notaro, Forgillo Eugenio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33167/2025 del 18-12-2025

... motivi determina l'accoglimento del ricorso. 11) La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio all a Corte d'appello di ### in diversa sezione e in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra ### della Corte d'appello di ### comunque in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella ### di Consiglio del 13 novembre 2025 dalla ### sezione civile della Corte di Cassazione. ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22115/2023 R.G. proposto da: ### anche in rappresentanza di ######## e ### in qualità di eredi e successori universali testamentari di ##### e ### in qualità di successori ex lege di ### tutti rappresentati e difesi dagli avvocati ### (###) e ### MINARDI (###), con domicilio digitale ex lege; -ricorrenti contro ### rappresentato e difeso dagli avvocati #### (####) e ### (###), con domicilio digitale ex lege; -controricorrente 2 di 19 nonché contro ### rappresentato e difeso dall' avvocato ### BORDONARO (###), con domicilio digitale ex lege; -controricorrente e nei confronti di ### S.P.A., in persona del suo procuratore ad nego tia, ### rappresentata e difesa dagli avvocati ### (###) e ### (###), con domicilio digitale ex lege; -controricorrente nonché contro ###; -intimata
Avverso la SENTENZA della CORTE D'### di ### 2611/2023, depositata il ### 23, notificata in da ta 11/09/2023. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal ### FATTI DI CAUSA Il Tribunale di ###, disposto il mutamento del rito, con la sentenza n. 943/2020, accoglieva parzial mente il ricorso ex art.  702-bis cod.proc.civ. di ##### e ### il primo in proprio, gli altri quali eredi di ### e condannava il commercialista ### rno e l'avvocato ### alla restituzione di euro 488.000,00, ritenendo che: 3 di 19 i) ai con venuti er a stato conferito, in aggiunta ad un a procura speciale a vendere l'immobi le di ### di cui erano proprietari, mandato con rappresentanza nell'interesse delle società della famiglia dei mandanti (### S.r.L., ### B rignoli ### appalti S.r.L. e ### S.r.L.), confidando ch e, con il denaro messo a loro di sposizione, rinveniente da parte del corrispettivo della vendita dell'immobile di ### i professioni sti incaricati avrebbero potuto contenere le pretese creditorie avanzate da terzi nei confronti delle società del gruppo familiare. Era invece risultato che la quasi totalità della somma, cioè euro 488.000,00 a fronte dei 500.000,00 euro disponibili per l' incarico, era stat a utilizzata per estinguere i credi ti dei mandatari per prestazioni professionali rese dai medesimi in favore delle società dei ### per rimborsare il ### di un prestito erogato ai mandanti e per estinguere debiti dei mand anti verso società rico nducibili direttamente al ### o a sua moglie; ii) il comportamento dei convenuti, pur formalmente legittimo, dal punto di vista sostanzi ale, perché er ano stati estin ti crediti effettivamente esistenti, si era rivelato gravemente colposo, perché, in virtù del rapporto fiduciario ricevuto, avrebbero dovuto dapprima estinguere le ob bligazioni di terzi, del tutto estranei anche alla loro compagine familiare, e, successivamente, là dove fossero residuati fondi, i propri crediti e le proprie spettanze, apparendo «naturale e logico» che proprio il rapporto fiduciario richiamato dagli stessi convenuti «avrebbe implicato il pagamento dapprima di creditori estranei a vincoli di amicizia o di parentela, quindi poco propensi a chiedere il fallim ento delle società del ### iii) non erano sussistenti i presupposti per condannare i convenuti al risarcimento del danno, come richiesto dagli attori, perché anche se la somma ricevuta fos se stata util izzata per pagare i terzi creditori estranei non sarebb e stato evitato il fallimento delle 4 di 19 imprese dei man danti, la cui esposizione debitoria era di euro 8.000.000,00 di euro. 
Il Tribunale accoglieva la domanda di manleva avanzata dal ### nei confronti della ### S.p.A., rigettava, invece, la domand a di manleva del ### perché l' assicurazione professionale stipulata con ### non copriva i danni cagionati dall'assicurato con colpa. 
La Corte d'appel lo di ### con la sentenza n. 2611/2023, depositata il ###, notificata in data ###, ha accolto l'appello incidentale del ### e del ### quanto all'insussistenza dell'inadempimento del mandato, e ha dichiarato assorbiti i restanti motivi di appello, sia di quello principale di ### S.p.A. sia di quelli incidentali residui del ### e del ### nonché quello di ### per l' effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di ###, ha rigettato la domanda proposta dai ### nei confronti del ### e del ### Segnatamente, ha osservato che: i) i mandatari non erano tenuti ad ese guire so lo pagamenti previamente autorizzati; ii) la loro condotta non aveva avuto alcuna incidenza sulla sorte delle società ### perché il mandato non era stato conferito per appianare l'ingente esposizione di dette società, ma per contenere i loro debiti; iii) era incontestato che i professionisti avessero maturato crediti per pres tazioni professionali res e anche anteriormente al conferimento del mandato e che qu indi in tale qualità potessero essere destinatari, al pari di altri creditori, di pagamenti; iv) non vi era una gerar chia nell'individuazione dei crediti da transigere o tacitare; v) i pagamenti in favore di ### S.r.L., per crediti verso ### S.r.L., e in favore di ### S.r.L., controllata dalla prima, anche se dette società credi trici erano ricondu cibili formalmente 5 di 19 alla moglie del ### e/o in via di fatto allo stesso ### erano comunque eseguiti in favore di creditrici delle società ### vi) il mandato conteneva la clausola con cui le parti avevano previsto che, in caso di estinzione del mandato «per decorso del termine o per altra causa», i mandatari avrebbero dovuto rimettere nella disponibilità dei mandanti quanto residuato dal ricavato della vendita dell'immobi le, solo ove «già detratti i compensi per l'attività svolta sia in qualità di mandatari che di pro fessionisti nominati da ### s.r.l., ### s.r.l. e ### s.r.l.», e quindi il pag amento dei crediti, per competenze proprie oltre che in favore delle società di riferimento, rientrava pienamente nell'oggetto del mandato; vii) non poteva di rsi s ussistente alcun inadempimento del mandato fiduciar io, non essendo stato dimostrato che le atti vità che i professioni sti dichiaravano di aver svolto non fossero state espletate, né che il corri spettivo individuato non fo sse congruo anche in relazione a quanto previsto nel mandato stesso; infatti, i crediti erano stati ammessi al passivo delle società fallite, quindi il titolo e l'adeguatezza degli importi erano stati verificati, le fatture erano state emesse quando la prospetti va fall imentare era irreversibile.  #### i, ### , ##### in qualità di eredi e successori universali testamentari di ### nonch é ### , ### oli, ### in qualità di successori ex lege di ### hanno presentato ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando cinque motivi.  ### S.p.A., ### e ### hanno resistito con separati controricorsi.  ### non ha svolto attività difensiva in questa sede. 6 di 19 La trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell' art. 380-bis 1 cod.proc. ### non ha depositato conclusioni scritte. 
In vista dell'odierna ### di Consiglio i ricorrenti e il ### hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazi one ad agire e/o comunque, di inammissibil ità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo a #### e ### quali eredi rinunciatar i dell'eredità di ### la #### ripropone detta ecce zione, già rigettata dal la Corte territoriale, la quale aveva ritenuto non dimostrato che #### e ### avessero rinunciato all'eredità e anzi ravvisando nell'azione proposta gli estrem i dell'accettazione tacita di eredità (p. 17 della sentenza), assum endo che, a seguito di in dagini effettuate dopo la sentenza d'appello, aveva acquisito prova che: a) in pendenza del giudizi o di appel lo e precisamente in data ###, #### e ### ave vano rinunciato all'eredità della madre e dichiarato di non aver compiuto alcun atto che potesse comportare l'accettazione tacita della stessa; b) il 6 maggio 2022 ###### B rignoli, ### e ### avevano accettato tacitamente l'eredi tà di ### , unitamente all'eredità di G iuseppe ### vendendo parte del patrimonio ereditario. 
Di qu i, in aggiunta, la richiesta di condanna non solo di #### e ### ma anche degli altri ricorrenti, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, co d.proc.civ.: i primi, per aver proposto ricorso per cassa zione, pur avendo rinun ciato all'eredità e nella qualità di successori ex lege di ### (v. intestazione del 7 di 19 ricorso: p. 1), i second i perché hanno agi to, dichi arandosi eredi testamentari di ### ma hanno omesso, in mala fede, di avere accettato tacitamente l'eredità di ### (p. 1 del ricorso).  ### di inammissibilità del ricorso proposto da #### e ### va rigettata. 
Premesso che - v. Cass., Sez. Un., 16/02/2016, n. 2951 - la titolarità, rappresentando un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che può essere proposta in ogni fase del giudizio, anche in cassazione, sempre che non si sia forma to il giudicato e che il controricorrente ha dimostrato, riproducendo il contenuto dell'atto di rinuncia all'eredità di #### e ### (p. 25 del controricorso) e allegando detto atto (all. F), che, al momento della proposizione del ricorso per cassazione, i suddetti che, nell'intestazione del ricorso, hanno dichiarato di agire (sol o) quali successori ex le ge della madre, avevano invece già rinunciato all'eredità della stessa, non erano titolari del diritto fatto valere in giudizio, deve osservarsi che la Corte d'appel lo ha statui to - e su detta statui zione si è formato il giudicato - che la proposizione e la resistenza avevano comportato l'accettazione tacita dell'eredità. Ebbene, se è vero che la rinunzia all'eredità ha effetti retroattivi (art. 521 cod.civ.), per cui il rin unziante è consi derato come alienus ab hereditate, lo è altrettanto, però, che può rinunziare all'eredità solo il delato non anche chi, pur non avendo espressamene accettato l'eredità, abbia compiuto atti da cui desumere l'avvenuta accettazion e tacita dell'eredità; il che implica che avendo #### e ### conseguito - resistendo all'appello - la qualità di eredi, non potevano perderla, neppure cedendo l'eredità, essendo pacifico che l'erede non può sves tirsi di tale quali tà, una volta conseguitala (Cass. 09/06/2025, n. 15301; Cass. 16/01/2024, n. 1735). ### 8 di 19 di accettazione del l'eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in p recedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui qu esti co mpia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinunci a deve, infatti, essere riferita alla so la ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità (Cass. 23/07/2020, 15663). 
Tanto as sorbe la censura mossa al silenzio serbato d agli alt ri ricorrenti quanto al fatto di essere divenuti eredi della ### che è infatti messa in relazione con «l'inammissibile “tutela” della versione data dai loro genitori riguardo alla rinuncia all'eredità della ###ra ### in ### (p. 5 del controricorso).  2) Sempre in via preliminare va esaminata ed accolta l'eccezione di inammissibilità del controricorso di ### S.p.A.  sollevata con la memoria dai ricorre nti, per non av ere la stessa fornito la prova del conferimento della procura ad negotia a ### , menzionata nella procura speciale, ma non prodotta né con il controricorso né ai sensi dell'ar t. 372 cod.proc. Il potere di rappresentare la parte in giudizio, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e di conferimento di procura alla lite, spetta un icamente a colui che è inves tito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, e pertanto, il ### in qualità di procuratore di ### S.p.A., avrebbe dovuto produrre con il controricorso ovvero ai sensi dell'art. 372 cod.proc.civ., i 9 di 19 documenti atti a dimostra re detta sua qual ità, pena l'inammissibilità (v. Cass. 1/08/2025, n. 22244). 
Il co ntroricorso di ### S.p.A. è, pertanto, inammissibile.  3) Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 cod.civ. in relazione all'art. 360 n. 3) cod.proc. Attinto da censura è l' esito dell'inter pretazione del cont ratto di mandato nella misura in cui ha portato il giudice a quo a ritenere che l' oggetto del mandato permettesse ai mandatari di usare il capitale loro conferito anche per estinguere crediti propri. 
Il co ntratto, come evidenziato a p. 18 dal gi udice a quo, er a finalizzato a: «a) “ ### transigere e/o estinguer e, laddove ritenuto opportuno e conv eniente i crediti vant ati da terzi nei confronti delle società ### oli s.r.l., ### s.r.l. e ### s.r.l.”; b) “### gli esborsi che si renderanno necessari a vario titolo, ivi compreso il pagamento delle parcelle degli stess i procuratori qu i nominati e/o di altri professionisti, per consentire alle tre imprese suddette di far fronte alle pretese creditorie di terzi ed a quelle di liquidazione laddove necessario”; c)“concludere con i cre ditori delle predette imprese accordi transattivi che prevedano esborsi di danaro da parte delle predette imprese”». 
La tesi dei ricorrenti è che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'ap pello, i mandatari non avess ero affatto detta «ampia libertà» nell'individuazione delle attività esecutive del mandato, in quanto l'acquisto, la transazione o l'estinzione dei crediti dovevano essere «convenient### e opportun ###» per le imprese ### gli esborsi dovevano fronteggiare «pretese creditorie di terzi» che implicavano quindi un'i stanza azionata, giudizialmente o stragiudizialmente, dai creditori, l'oggetto del mandato li obbligava anche a stipular e transazioni e non esclusivamente ad ese guire 10 di 19 pagamenti. Di qui la denunciata violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. I ricorrenti aggiungono che avrebbe errato il giudice d'appello a pag. 21, là dove ha ritenuto che la clauso la «co n cui le parti avevano previsto che, in caso di estinzione del mandato «per decorso del termine o per altra causa», tra cui annover are la prospettabile la sopravvenuta [sic] im possibilità di realizzare lo scopo per cui è stato confe rito, i mandatari avrebbero dovuto rimettere nella disponibi lità dei ma ndanti quanto residuato dal ricavato della vendi ta dell'immobile, solo ove «già detratti i compensi per l'attività svolta sia in qualità di mandatari che di professionisti nominati da ### s.r.l., ### s.r.l . e ### s.r.l.», deponesse per la corretta esecuzione del mandato, avendo omesso di riportare la seguente frase: « (…) e ### s.r.l. per gli in carichi di cui sopra»; tale omissione non avrebbe permesso al giudice a quo di avvedersi che il pagamento dei compensi quali professionisti delle tre imprese era riferito alle attività svolte in relazione al mandato, non in relazione alle attività svolte in precedenza.  ### consistam della censura, intro dotta denunciand o la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, è finalizzata a far emergere che, contrar iamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, i mandatari ave ssero violato gli obblighi contrattuali, avendo provveduto ad estinguere con i mezzi messi a loro disposizione crediti propri o riconducibili a terzi a loro non del tutto estranei piuttosto che far fronte alle pretese di creditori terzi. 
Alla conclusione del giudice a quo si imputa di avere violato: a) il criterio di sufficienza dell'interpre tazione letterale a d esprimere il contenuto del contratto (v. p. 18 del ricors o), in ossequio al principio espres so dal la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da ut ilizzare è il senso let terale delle parole e delle espressio ni 11 di 19 adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente inte rpretativi contemplati dal l'art. 1362 all'art. 1365 c od.civ. e, in cas o di loro insuffici enza, a qu elli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 cod.civ. all'art. 1371 cod.civ.; b) il criter io dell'interpretazione sistematica ed unitar ia delle clausole contrattuali , per avere omesso di verificare che i mandatari avevano l' obbligo «di verificare la “conv enienza e l'opportunità” per le im prese ### dell'estinzione totale o parziale dei cr editi, l'obbligo di far fronte alle vere e proprie “pretese” dei terzi creditori e l'obbligo di stipulare “transazioni” e non semplici pagamenti». 
Il motivo è fondato quanto alla dedotta violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. Sia nella lett era a) che n ella lettera b) del mandato si fa riferimento a «crediti vant ati da terzi» e a «pretese creditorie di terzi». 
Ebbene, queste espressioni certamente sono idonee ad individuare soggetti credi tori delle società di pertinenza dei mandanti e come tali terzi, ma l'uso per identificare i titolari dei credito del termine «terzi » assume, secondo il senso fatto manifesto dalle pa role un parti colare valore, nel senso che se il mandato o meglio le attivit à indicate nella letter a a) come da eseguirsi dai mandatar i avesse dovuto avere ad oggetto genericamente credi ti vantati nei confronti della so cietà, ivi compresi crediti degli stess i mandatari o eventualmente nell a sostanza ad essi riferibil i anche se non fo rmalmente, le parti stipulanti avrebbero semplicemente usato la parola «crediti» nella lettera a) e qu ella di «pretese creditorie» nella lettera b). Tale formulazione della clausol a avrebbe evidenziato palesemente, assumendo le parti come oggetto delle attività co mmesse ai mandatari genericamente «crediti verso le società», l'intenzione di 12 di 19 conferire il mandat o senza esclusione del la titolarità del credito, formale o sos tanziale, anche da parte degli stessi mandatari. 
Quindi, in questo caso, i mandatari avrebbero potuto svolgere le loro attività anche riguardo a crediti da essi stessi, formalmente o meno, vantati verso la società.  ### della parola “terzi”, invece, apparendo superflua nella logica della sola individuazione del mero ed indistinto titolare di crediti verso le società, risultava funzionale ad escludere dalla platea dei creditori proprio i mandatari. In pratica, l'espressione terzo è stata usata dalle parti per escludere che i mandatari potessero svolgere le attività oggetto di mandato anche in loro favore. 
Questa esegesi appare confermata dal criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 cod.civ., giacché esattamente i ricorrenti sottolineano il valore dell'inciso «per gli incarichi di cui sopra» nella clausola che prevede i compensi nel caso di estinzione del mandato per decorso del termine o per altra causa. La posizione di creditor i dei mandatari viene ricollegata ai comp ensi per l'attività svolta in adempimento del mandato (e non per pregresse attività svolte in favore delle società ### e per il conferimento da parte delle società di pertinenza dei mandanti di incarich i professionali necessari per l'adempimento del mandato.  4) Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazi one degli artt. 1175, 1362, 1366 e 1375 cod.civ., in relazione all'art.  360, 1° comma, n. 3) cod.proc. La Corte d'appello avrebbe inoltre interpretato l'ultimo paragrafo del mandato, il quale stabiliva che i compensi per le attività svolte dai mandatari in esecuzione del mandato «saranno quantificati dai mandatari in relazione al tempo dedicato alle rispettive attività, alla difficoltà e alla tipologia delle atti vità poste in ess ere al valore dell'affare» come legittim ante l'estinzione dei crediti che i mandatari vantavano nei confronti dei mandanti, senza considerare che il mandato era oneroso e che secondo una interpretazione in 13 di 19 buona fede era impossibile consentire ai m andatari di pagare esclusivamente o preferenzialmente se stessi (o società collegate) e non gli altri creditori. 
La Corte territ oriale si sarebbe dovuta chiedere in che modo, estinguendo esclusivamente i propri crediti e quelli delle società collegate in prossim ità del fallimento (come dà atto lo stesso giudice d'appello a pag. 21), i mandatari avessero soddisfatto anziché esclusiva mente un interesse proprio, anche quello dei mandanti. ### parte, se l'interesse dei mandanti fos se stato quello di estinguere i cred iti dei mandatari e delle società loro collegate, non ci sarebbe stato biso gno di alcun mandato “generale”; sarebbe bastato semplicemente conferire l'incar ico di vendere l'immobile, trattenendo la somma dovuta per estinguere i propri cred iti, risparmiando così anche sul compenso per i mandatari. 
Di qui la tesi dell'uso abusivo del mandato, perché, come insena questa Corte (tra le tante v. Cass. 26541/2021), anche in assenza di una violazione in senso formale, i mandatari avevano scelto di esercitare il potere di autonomia di cui era titolari, alterando la funzione obiettiva per la quale quel potere era stato loro conferito, consentendo il concretizzarsi di una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del ti tolare del diritto ed il sacrificio cui è sogg etta la controparte. 
La censura qui formulata, attraverso la prospettazi one di un'obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comp ortamenti negoziali nonché la irrazionalità e intima co ntradd ittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto, sulla base di una lettura macroscopicamente contraria ai canoni della buona fede e della convenienza oggettiva, conferma l'errore in cui in cui è incorso il giudice a quo, anche in considerazione della riconosciuta natura fiduciaria del mandato. 14 di 19 La formalistica titolarità da parte dei mandatari di crediti verso le società mandant i, nei termini illustrati, non avrebb e dovuto impedire alla Corte territoriale di valutarne il comportamento sulla scorta del parametro della buona fede oggettiva quale «criterio vólto a contenere le conseguenze negative di un'applicazione formalistica del diritto sul piano della conciliazione di interessi confliggenti secondo una misura insuscettibile di determinazi one aprioristica, ma destinata a precisarsi, di volta in volta, secondo le caratteristiche particolari di ogni singola vicenda nel quadro complessivo delle circos tanze anche sopravvenute del caso concreto. Si profila, così, l'esistenza di un criterio tipicamente bilaterale e qualitativo: perché implicante un giudizio di relazione, dove ciò che è destinato a prevalere non è, sempre e comunque, l'interesse astrattamente privilegiato da una norma, ed attento, altresì, alla qualità degli interess i coinvolti» (Cass. 30/08/2024, n.23438; Cass. 27/03/2024, n.8277; Cass. 22/03/2024, n.7891). 
Va osservato che il contratto era funzionalizzato, come è emerso dai fatti di causa, a contenere l'esposizione debitoria delle società della famiglia ### e, per quanto sia indubbio che le parti non avessero stabilito una gerar chia di strumenti - transazioni, pagamenti ecc. - pure avevano contemplato l'esigenza che l'ampia discrezionalità - evincibile dal dato letterale sintetizzata in questi termini dal giudice a quo: il mandato prevedeva «lo svolgimento di attività funzionale ad acquistare/ transigere / estinguere cr editi vantati dai terzi nei confronti delle imprese ### ove “ritenuto opportuno conveniente” (lett. a) nonché sostenere gli esborsi dei professionisti, ricomprese le parcelle dei procuratori nomi nati, necessari per “fare fronte alle pretese credi torie dei terzi ed a quelle di liquidazione laddove necessario» - conferita ai mandatari dovesse essere comunque finalizzata a «fare fronte alla crisi delle imprese ### utilizzando il denaro messo a disposizi one per gestire più che risolvere la situazione debi toria del le società dei 15 di 19 mandanti; la stessa Corte d'appello ha dato atto che il mandato a vendere l'immobile da cui ricavare la somma da destinare a detta operazione faceva parte del tentativo di una r emissione in bonis delle società dei mandanti; sicché il comportamento concretamente tenuto dai man datari, valutato necess ariamente a po steriori e tenuto conto degli interessi delle parti in conflitto, avrebbe dovuto essere ritenuto contrario a buona fede; la prestazione dei mandatari, da intendersi come attività posta in essere per adempiere gli obbligh i ricevuti con il mandato, avrebbe dovuto essere considerata scorretta, ai sensi dell'art. 1375 cod.civ., tale da permettere di qualificare il loro comportamento in termini d i inesatto adempimento, guardando al programma negoziale in una prospettiva che tenda a spingere il comportamento delle parti verso esiti di collaborazione che sono impliciti nell'accordo assunto; non avrebbe potuto ritenersi esatta la prestazione posta in essere prescindendo dalla considerazione dell'interesse dei mandanti; ciò a maggior ragione avuto riguardo per l'ampia discrezionalità di cui godevano i mandatari. Proprio detta discrezionalità anzi avre bbe dovuto i mporre al giudice a quo di valutare il comportamento tenuto dai man datari secondo buona fede e correttezza; il fatto cioè che non avessero precisi vincoli, non essendo state impartite loro diret tive specifiche circa gli atti da compiere (transazioni, pagamenti, ecc.) né una preferenza per certe tipologie di atti o una delimitazione dei terzi con cui transigere o le cui pretese estinguere (la violazione di dette istruzioni av rebbe determinato automaticamente una valutazione in termin i di non iure della condotta dei mandatar i), non eso nerava il giudice a qu o dall'accertare se, pur rimanendo formalmente entro i li miti del potere loro conferito, i due professionisti avessero scelto modalità di esecuzione dell'incarico (non già contra legem, cioè contrarie ai limiti formali dell'incar ico ricevuto, ma) tali da contemper are 16 di 19 l'equilibrio dei contrapposti interessi, all'insegna, come si esprime la dottrina, della «volontà vera» dell'altra parte. 
Il motivo - ferme le ragioni di fondatezza enunciate - potrebbe addirittura dirsi assorbito, perché il suo esame sarebbe s olo funzionale ad aggiungere un elem ento ulteriore e dunque non decisivo all'esegesi delle clau sole contrattu ali giustificativa dell'accoglimento del primo motivo.  6) Con il terzo motivo parte ricorrente si duol e della violazione dell'art. 132,2° comma, n. 4) cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4) cod.proc. Attinta da censura è la seguente affermazione contenuta a p. 19 della impug nata sentenza: «### non poco rilievo d eve essere assegnato alla cir costanza che le fatture espos te siano state emesse in data ###, in un momento in cui la irreversibilità della prospettiva fallimentare ha consentito di non potere più fare alcun affidament o, ove mai vi fosse stato, sul dispi egarsi di pagamenti a terzi av enti ri cadute positive per il destino delle società, sicché il pagamento delle proprie competenze, rientrante nel mandato, non ha in alcun modo inficiato la diligenza richiesta nella esecuzione del mandato che di fatto ha visto i professionisti utilizzare l'importo messo a disposizione dei mandanti per chiudere posizioni debitorie delle società». 
Per i ricorrenti «non si comprende infatti come il pagamento effettuato a sé stessi avrebbe contribuito a “gestire” (a pag. 19, V cpv.) la situazione debitoria delle tre imprese e in che modo questo pagamento sarebbe stato “conveniente ed opportuno” (v. motivo I del presente ricorso) nell'interesse delle imprese ### 7) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo la violazione dell'art. 115 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. , 1° comma, n. 4 cod.proc.  La Corte d'appello ha ritenuto che tanto i mandatari, quanto le società ad essi collegate, fossero “terzi” a tutti gli effetti ai fini del 17 di 19 mandato e, dunque, nessuna violazione era stata commessa, non essendo previsto nel contratto concluso di dover preferire gli altri creditori, senza accertare se, in disparte la questione del pagamento preferenziale e della natura di «terzi» dei mandatari e delle società loro collegate, vi fossero stati altri in adempimenti ritualmente allegati da parte attrice e riproposti in appello ex art.  346 co d.proc.civ. Difatti, nel ricorso in troduttivo (doc. 3) l'allegazione era stata ben più ampia. In particolare, nei punti 13, 14, 15 e 16, si era co ntestato, tra le alt re cose: a) la mancata prova dell'an e del quantum in relazione alle fatture emesse per prestazioni proprie dai due professionisti; b) l'aver fatto pagamenti a so ggetti terzi rispetto alle tre imprese famil iari (### a al ### S.r.L.; ### S.r.L.; ### S.r.L.). 
La tesi dei ricorrenti è che la Corte d'appello, là dove ha affermato (p. 20 della sentenza gravata) che «Non è contestato che i professionisti avessero maturato cr editi per prestazioni professionali rese anche anteriormente al co nferimento del mandato, e che quindi in tale qualità potessero essere destinatari, al pari di alt ri creditori, di pagamenti» né che «che le attività esposte siano sta te poste in ess ere in favor e delle società individuate nel mandato», sia incorsa nella violazione dell'art. 115 cod.proc.civ., per aver dato per pacifici fatti decisivi che invec e erano espressamente contestati.  8) Con il quinto i ricorrenti si dolgono della violazi one del l'art.  132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc. A pag. 21 il giudice a quo ha affermato: «### la sentenza di primo grado non ha accertato che le atti vità esposte dai professionisti non siano state espletate, né che il corrispettivo individuato non sia congruo anche in relazione a quanto previsto nel mandato stesso». La motivazione non raggiungerebbe il minimo costituzionale, perché il ### ale si era avvalso del modulo 18 di 19 decisorio della ragione più liquida, rapp resentata dal fatto che il pagamento era stato effettuato verso sé stessi e non verso terzi creditori, intendendo per «terzi» i creditori diversi dai mandatari e dalle società loro collegate. 
E quanto alla congruità delle parcelle dei mandatari, là dove ha affermato che «Una conferma della congruità dei compensi esposti è da individuarsi nella ammissione al passivo delle società fallite, ammissione che presuppone la verifica del fondamento del titolo e la prova della adeguatezza degli importi esposti (docc. 14, 15, 16 fasc. I grado ###», la motivazione non terrebbe conto che in tutti i tre documenti richiamati (doc. 7, 8, 9 allegati al ricorso) il ### scriveva espressamente di non essere stato pagato, tanto da chi edere l'ammissione al fallimento; di conseguenza, la motivazione della Corte d'appello a giustificazione della congruità sarebbe illogica, perché se il credito del ### era stato estinto attraverso il mandato la prova della congruità del pagamento effettuato onde estinguerlo non poteva derivare dall' ammissione al fallimento che si riferiva a prestazioni non pagate. 
La stessa censura è mossa avverso il ragionamento motivazionale che ha finito per ritenere congruo il pagamento delle competenze dello studio ### S.r.L. 
In aggiunta, il pagamento effettuato in favore della ### S.r.L.  era stato contestato, non solo deducendo che la ### S.r.L. era riconducibile al ### ma anche perché il documento che la Corte d'appello ha assunto a prova dell'esistenza del credito della ### S.r.L. per un preteso rimbors o di un finanziamento soci versato da ### S.r.L. nella Immobili are ### co S.r.L., società fallita in data ###, non era firmato, sembrava artatamente realizzato per giustificare il pagamento stato eseguito in data ### mentre il documento era datato 21/11/2012 e perché il rimborso era stato eseguito in favore di una società non 19 di 19 oggetto del mandato, la ### S.r.L. (di cui il ### era, peraltro, presidente del consiglio d'amministrazione). 
Di qui la censura mossa alla Corte d'appello di non avere illustrato da co sa abbia ricavato l' effettiva dimostrazio ne del credi to (in disparte la questi one della riconducibilità del pag amento al mandato).  9) Dato l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione, i motivi terzo, quarto e quinto sono assorbiti.  10) La fondatezza dei primi due motivi determina l'accoglimento del ricorso.  11) La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio all a Corte d'appello di ### in diversa sezione e in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra ### della Corte d'appello di ### comunque in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione. 
Così deciso nella ### di Consiglio del 13 novembre 2025 dalla ### sezione civile della Corte di Cassazione.  ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Gorgoni Marilena

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33633/2023 del 01-12-2023

... accolto il terzo ; conse guentemente, l'impugnata sentenza va cassata solo in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di ### in diversa composizione. 11 P.Q.M. ### te rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo, cass a l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche p er le spese, alla Corte d'appello di Rom a in diversa composizione. Così deciso in ### il 24 ottobre 2023. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 8050-2017 proposto da: ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 19, presso lo studio dell'avvocato ###, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### SALIMBENI, ##### - ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ### L'####, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 144, presso lo studio degli avvocati ### R.G.N. 8050/2017 Cron. 
Rep. 
Ud. 24/10/2023 CC #### che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4394/2016 della CORTE ### di ### depositata il ### R.G.N. 1933/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal ###. ### RILEVATO che: Il giudice del lavoro del Tribunale di ### accolse la domanda proposta della società ### s.p.a nei confronti dell'### tesa all'accerta mento della insussistenza dei presupposti relativi alla pretesa dell'### derivante dalla variazione della classificazione dell'attività svolta dai dipendenti ad detti alla “sala conta” e dall'addetto alla gestione del magazzino, pari all'importo di euro 305.026,80; la Corte d'appello di ### con la sentenza n. 4394 del 2016, su impugnazione dall'### ha riformato la gravata sentenza ed ha rigettato l'opposizione della ### s.p.a.; la C orte territoriale ha dato atto che l'### in occasione dell'ispezione effettuata presso la filiale romana della società, aveva correttamente accertato che, sia per la posizione delle guardie giurate addette all'assistenza clienti che per quella del dipendente ### si trat tava di attività complementari e conseguenti alla conta del denaro ("sala conta" ) che rientravano nella voce di rischio "712" indicata dall'### e non nella voce "722" utilizzata dalla società, per cui era risultata 3 corretta la nuova classificazione ope rata dall'istituto a decorrere dal'1.10.2002, decorrenza, questa, non contestata, con conseguente obbligo della società di versare le somme a tale titolo richieste; per la cassazione della sentenza ricorre la ### s.p.a con tre motivi, illus trati da memoria, cu i resiste l'### con controricorso; il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni. 
CONSIDERATO che: col primo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R.  1124 del 1965, art. 40, ed al D.M. 12 dicembre 2000, artt. 4, 5 e 6 (art. 360 c.p.c., n. 3), assumendo che la Corte d'appello ha correttamente inquadrato la normativa di riferimento, ma ha err ato nell'applicarla e nell'indiv iduare la norma specificamente riferibile alla fattispecie. In partico lare, la ricorrente rileva che gli impiegati della "sala conta" svolgevano un'attività contabile d'ufficio me diante l'uso di macchine da ufficio, per cui la loro lavorazione avreb be dovuto es sere inquadrata nel grande gruppo "O", sott ogruppo "### nale degli uffici in genere - ### vario", voce "0722", mentre nessun rilievo avrebbe dovuto esser dato ad una "presunta complementarietà e/o sussidiarietà" al fine di inquadrare la suddetta lavorazione nella voce "0712", relativa, invece, all'attività delle "### giurate", appartenente al sottogruppo 4 "Servizi di investigazione, s orveglian za, controllo e verifica" (0710); c iò perché, n el caso in e same, non ricor reva il presupposto voluto dalla legge affinché una lavorazion e, seppur ben definita nei suoi caratteri d istintivi, fosse ricompresa in un'altra attività principale ed assorbente, ossia l'indispensabilità per il compimento del ciclo produttivo d i quest'ultima. In definitiva, l'attività degli adde tti alla " sala conta" costituiva solo un aspetto del campo operativo della ### non inestricab ilmente connesso con le ulteriori attività caratterizzanti l'oggetto della società, e nulla aveva in comune con l'attività di vigilanza, trasporto e custodia; col secondo motivo, dedotto per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la ricorrente lamenta che la motivazione dell'impugnata sentenza appare carente in ordine al p resunto carattere complementa re e/o sussidiario dell'attività di conta del denaro rispetto alle attività principali di custodia e di trasporto dei valori, sostenendo che se la Corte territoriale avesse opportunamen te valutato la prova documentale e quella per testi sarebbe pervenuta al convincimento opposto di escludere la natura complementare e sussidiaria della conta del denaro; col terzo motivo, proposto per erronea applicazione del D.P.R.  n. 1124 del 1965, art. 15, (art. 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente sostiene che in attuazione di tale norma, disattesa dalla Corte di merito, la nuova classificazione del personale addetto alla 5 conta non potev a essere retr odatata al 1° ottobre 2002, dovendo invece farsi decorrere la stessa dal 31 gennaio 2003, data corris pondente ai due anni precedenti all'acquisto del ramo d'azienda, avvenuto il 31 gennaio 2005; il primo motivo è infondato; come questa Cor te di legittimità ha già avuto modo di affermare in fattispecie analoga relativa alla odierna ricorrente (Cass. n. 21426 del 2019) non sussiste, infatti, la lamentata violazione di legge in quanto correttamente la Corte territoriale ha rilevato che il D.M. 12 dicembre 2000, nel regolare le nuove tariffe dei premi per l'assicurazion e contro gli infor tuni sul lavoro e le malattie professionali, dispone che agli effetti delle tariffe per le lavorazion i si intende il c iclo di o perazioni necessarie per la realizzazione di quanto in esso prescritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie, purché svolte dallo stesso datore di lavoro e in connessione operativa con l'attività principale, ancorché effettuate in luoghi diversi (art. 4, punto 1, sulle modalità per l'applicazione delle tariffe), per cui non rileva che la definizione delle voci di tariffa in esame non conte mpla tra le attivi tà elencate la conta del denaro, in quanto la citata disposizione ministeriale estende la copertura assicurativa anche alle attività acc essorie e complementari; una volta individuata la fonte normativa di riferimento, la Corte di merito ha osservato, in maniera altrettanto corretta, che dalla visura camerale in atti è emerso che la ### forniva 6 servizi di sicurezza pr ivata e consimili, svolgeva attività di trasporto di beni e valori, di scorta, di vigilanza e di deposito con custodia per conto di terzi per mezzo di guardie giurate, nonché tutte le attività inerenti, complementari e conseguenti alla "contazione" di denaro e titoli, per dedurne in maniera logica che - essendo pacifico che la filiale romana della stessa società forniva non s olo servizi di trasport o, ma anche di custodia di valori rispetto alla quale la conta del denaro era fondamentale ed imprescindibile - l'operazione intermedia di "contazione del denaro", successiva al trasporto presso i locali della società, era essenziale sia per la verifica di ciò che veniva preso in custodia, sia per la conseguente restituzio ne al cliente; infatti, la Corte d'appello, ha evidenziato al riguardo che tutti i testi escussi avevano riferito che la sala-conta era adiacente ai locali deputati alla custodia e che i valori restavano in tale sale per il tempo strettamente necessario per l'operazione stessa di "contazione", per essere poi spostati nel caveau; da tutto ciò la Corte di merito ha tratto la logica conclusione che era da escludere il carattere autonomo dell'attività oggetto di causa e che per l'individ uazione della voce di tariffa applicabile ci si doveva r iferire alla lavorazio ne principale, considerando che nel concetto di lavorazione vanno comprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con l'attività principale, anche se effettuate in luoghi diversi; 7 si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1277 del 4.2.2000) che "Con riguardo alla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortu ni sul lavoro secondo il sistema delle tariff e c ontributive approvate con decreto ministeriale, caratterizzato dalla classificazione tecnica di lavorazioni suddivise in gruppi, il rischio di infortuni (al quale è riferito il tasso di contribuzione) proprio di una produzione complessa, comprendente più lavorazioni, non può coincidere con quello proprio di ciascuna di esse. Ne consegue che per l'individuazione della voce di tariffa applic abile ci si de ve riferire alla lavorazione princip ale, c onsiderando che nel concetto di "lavorazione" vanno co mprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dal dato re di lavoro in connessione operativa con l'attività prin cipale, anche se effettuate in luoghi diversi" (in sen so con f. v. Sez. lav.  14674 del 13.11.2000 e n. 16274 del 3.8.2005); il secondo motivo è inammissibile in quanto con la sentenza 8053 del 7/4/2014 delle ### di questa Corte, si è precisato che l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, in troduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti p rocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato 8 un esito diverso della contr oversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il " fatto storico", il cui e same sia stato omesso, il "dato ", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "q uando " tale fatto sia stato ogge tto di disc ussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque pres o in considerazione dal giudice, ancorché la s entenza non abbia dato ### di tutte le risultanze probatorie; quindi, nel sistema, l'intervento di modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, comporta un'ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la r iduzione al minimo costituzionale del sin dacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescind endo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione 9 apparente, nel contrasto irrid ucibile fra af fermazioni inconciliabili, nella motivazione p erplessa ed ob iettivamente incomprensibile; è evidente che nella specie la valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine al carattere complementare dell'attività di conta del denaro rispetto alle attività principali di custodia e di trasporto dei valori svolte dalla società ### spa sfugge ai rilievi di censu ra, esse ndo la stessa Corte perv enuta al convincimento della natura complementare d ell'attività in esame alla luce dell'at tivit à istruttoria sv olta, costituita dai documenti prodotti in atti e dalle testimonianze raccolte in giudizio che le hanno consentito di spiegare adeguatamente ed in maniera esente da vizi logici e giuridici che l'attività di conta del denaro era pienamente integrata nel ciclo operativo del trasporto vigilato e della custod ia dei valori, essend o strumentale a garantire esclusivament e la realizzazione di quest'ultima; resta puramente astratto ed inevitabilmente impattante con il contrario accertamento in fatto operato dalla Corte territoriale, dunque, il rilievo svolto dalla ricorrente in memoria, secondo cui difett erebbe “quel collegamento necessario e imprescindibile (id est: connessione teleologica) tra le varie attività che, solo, consente, come si è già detto, l'attrazione di tutte nella categoria della principale”; infatti, è proprio tale collegamento che la sentenza ha accert ato nel merito dell'esame della fattispecie; 10 è, invece, fondato il terzo motivo di doglianza sulla decorrenza del debito nei confronti dell'### l poiché nell'impugnata sentenza, pur dandosi atto d ella produzione di copia del contratto di acquisto del ramo d 'azienda d ella filiale di via ### in data ###, ceduto dalla ### s.r.l. all'appellata società, non è correttamente applicato la disposizione di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art.  15, sulla retrodatazione biennale dell'obbligazione solidale del nuovo acquirente, in quanto si f a decor rere la stessa obbligazione dall'1.10.2002 anziché dal 31.1.2003, per cui si impone la rideterminazione del relativo importo; infatti, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 15, comma 1, stabilisce che "Nel caso di trasferimento di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, q uest'ultimo, nono stante la denuncia effettuata ai sen si dell'art. 12, è solidalmente obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto all'istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale, r iferentisi all' anno in corso e ai d ue antecedenti"; in def initiva, vanno rigettati i primi d ue motivi del ricorso, mentre va accolto il terzo ; conse guentemente, l'impugnata sentenza va cassata solo in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di ### in diversa composizione. 11 P.Q.M.  ### te rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo, cass a l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche p er le spese, alla Corte d'appello di Rom a in diversa composizione. 
Così deciso in ### il 24 ottobre 2023.   

Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Calafiore Daniela

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1043/2026 del 19-01-2026

... motivo devono essere rigettati perché infondati e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla CGT di II grado della ### che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. In parzia le accoglimento de l primo motivo di ricorso, inammissibili o rigettati gli alt ri, cassa la sente nza impugnata con rinvio alla Co rte di giustizia di secondo grado della ### in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso a ### nella camera di consiglio del 10/12/2025. ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6858/2024 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente contro ### in persona del Di rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato presso i cui uffici a ### via dei ### n.12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente contro ### e ####; -intimati avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### n. 5013 del 2023 depositata il 06 settembre 2023 non notificata. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 dal #### 1. La controversia trae origine dall'impugnazione proposta da ### avverso l'intimazione di pagamento n. ###410323000, emessa dall'### delle ### e notificata il ###, relativa a diverse cartelle di pagamento e atti impositivi, tra cui, in particolare le cartelle di pagamento relative all'ICI dovuta per le annualità dal 2001 al 2008.  2. ### d i ### o, dop o aver esteso il contraddittorio agli en ti impositori, ### delle ### e ### di ### a ### aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento in ragione della “acompetenza o difetto di attribuzioni” del funzionario che l'aveva emessa, della mancanza o irritualità della notificazione degli atti prodromici all'intim azione e dell 'intervenuta prescrizione o decadenza.  3. Avverso la sentenza della CTP il contribuente aveva proposto appello, respinto dalla CGT di II grado della ### che aveva ritenuto infondate tutte le sue difese.  4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della CGT di II grado, affidandosi a tre motivi, la ### delle ### si è difesa depositando il controricorso mentre l'### delle ### e il ### di ### a ### sono rimasti intimati.  5. Successivam ente, il ###, il ricorre nte ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell' art. 378 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c. in combinato 3 disposto con l'art. 32 d. Lgs. n. 546 del 1992 e con gli articoli 2934 e 2948, n. 4 c.c., per l'errore in cui sare bbe incor sa la CGT di II grado nella ricognizione della prova documentale e nella non corretta ricognizione del contenuto oggettivo della prova documentale oltre che nell'affermazione di irretrattabilità della pretesa tributaria anche sotto il profilo della prescrizione già maturata all'epoca della notificazione delle cartelle. 
Il ricorre nte ha soste nuto, in particolare, che la senten za impug nata avrebbe erroneamente disatteso la sua eccezione di prescrizione dei crediti relativi all'ICI delle ann ualità d al 2001 al 2008, avendo riconosciuto l'intervenuta interruzione per effetto delle intimazioni di pagamento del 12.05.2010, del 3.04.2015 e del 23.08.2018, senza, tuttavia, avvedersi che nell'atto di appello aveva denunziato, la mancanza nel fascicolo dell'### delle ### e ### del docum ento relativo alla notificazione dell'intimazione di pagamento del 12.4.2010 ed il fatto che l'intimazione del 3.4.2015 era riferita solo all'### e non poteva aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale dell'### Con lo stesso motivo il ricorrente ha dedotto l'erroneità della pronuncia della CGT di II grado nella parte in cui ha ritenuto che la mancata impugnazione dell'atto prodromico all'intimaz ione di paga mento e la consegu ente irretrattabilità del credito precludano al contribuente la possibilità di far valere la prescrizion e eventual mente maturata in epoca preceden te alla notificazione della cartella non opposta, in violazione dei principi dettati in materia dalla pronun cia della Corte a sezioni unite n. 23397 del 2016, secondo cui la definitività dell'atto non modifica il termine di prescrizione del tributo.  1.2. Il motivo è solo parzialmente fondato.  1.3. La doglianza contiene più censure riconducibili a vizi diversi tra quelli previsti dall'art. 360 comma 1 c. p.c. come d educibili nel giudizio di legittimità, tuttavia, si comprende chiaramente che il ricorrente inte nde lamentare nella sentenza impugnata: 4 ### il travisam ento d ella prova documentazione, in relazione all'art . 360 comma 1 n. 5 c.p.c., con riguardo all'inesistenza nel fascicolo di ### delle ### e ### dell'atto interruttivo della prescrizione e all'aver tratto informazioni inesistenti ai fini dell'interruzione della prescrizione dal documento relativo all'intimazione di pagamento del 3.4.2015; ### la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 comma 1 3 c.p.c., delle norme sulla prescrizione di cui agli articoli 2934 e 2948 n. 4 c.c. laddove ha sostenuto l'erroneità dell'affermazione da parte della CGT di II grado in ordine all' irretrattabilità del credito tributario, anche sotto il profilo della già maturata prescrizione, in mancanza di impugnazione del relativo atto impositivo o della relativa cartella.  1.4. Sotto il primo profilo, relativo al travisamento della prova documentale, la Corte a sezioni unite ha chiarito che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di ver ifica logica della rico nducibi lità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395 n. 4 c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360 nn. 4 e 5 c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale». ( ###. U. n. 5792 del 2024) Ne deriva che la doglianza avverso la sentenza impugnata relativa al fatto di aver posto a fondamento della decisione un documento inesistente, e cioè l'atto di intimazione del 12.5.2010, deve essere ricondotta ad un errore di percezione revocatorio censurabile, ai sensi dell'art. 395 comm a 1 n. 4 c.p.c., come una svista del giudice. Invece, la doglianza relativa al fatto di aver tratto da un d ocumento u n'informazione prob atoria inesistente o impossibile logicamente da dedurre, e cioè aver tratto dal documento del 5 3.4.2015 relativo all'intimazione di pagamento dell'### l'intimazione di pagamento relativa al credito per l'### configura un vizio da far valere con ricorso per cassaz ione come vi olazione dell'art. 115 c.p.c., ai sensi dell'articolo 360 n. 5, c.p.c., trattandosi di fatto sostanziale.  1.5. Nel caso di specie il ricorrente non aveva mai dedotto nella fase del giudizio di merito l'inesistenza del documento relativo all'atto di intimazione del 12.5. 2010, tanto è vero che nell'atto di appello, alla pag. 9, si era limitato a sostenere che non era stata seguita da altri atti interruttivi per ben otto anni senza fare alcun cenno all'irreperibilità del documento nel fascicolo dell'### delle ### e ### mentre aveva puntualmente evidenziato nell'atto di appello, alla pag. 10, l'erronea valutazione del documento del 3.4.2015, contenente solo l'intimazione di pagamento del debito ### 1.6. Il motivo è , dunq ue, inammissibile con riferiment o alla dedu zione dell'inesistenza del documento relativo al l'intimazione di paga mento del 12.5.2010 perché il contribuente, con il ricorso per cassazione, ha fatto valere un errore revocatorio, ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. che non aveva mai denunciato prima nel corso del giudizio di merito.  1.7. È, invece, fondato con riferimento alla deduzione de ll'erronea valutazione del conten uto del d ocumento relativo all'intimazione di pagamento del 3.4.2015 che effettivamente si riferisce solo all'### (v. all.  4 al ricorso a pag. 7) e che è stato, però, valutato dalla CGT di II grado come atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito per l'### 1.8. Il motivo sotto il secondo profilo, relativo alla lamentata violazione di norme di diritto, è infondato.  ### di II grado, confermando sul punto la decisione del giudice di primo grado, ha affermato che “### in questo grado di giudizio è stata prodotta la docu mentazione attestante la notifica degli atti pro dromici dell'intimazione di pagamento impugnata con la conseguenz a che la mancata impugnazi one delle cartelle di pagamento e degli altri atti 6 prodromici ha reso irretrattabili i crediti fiscali in essi riportati.” Con ciò si è atte nuta alla giurisprudenza della Corte secondo cu i la definitività derivante dalla mancata impugnazione dell'atto impositivo o della cartella relativa al credito tribu tario ogg etto dell'atto di in timazione impugnat o, cristallizza la pretesa tribut aria e pre clude al contribuente di far valere anche la prescrizione anteriormente maturata.  1.9. Afferma, in particolare, la Corte che « In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fi scale maturato precedente mente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.» (Cass. n. ### del 29/11/2021) e che « […] l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs.  n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.» (Cass. n. 6436 del 11/03/2025; Cass. 20476 del 2025). Inconferente rispetto alla fattispecie oggetto di causa è, invece, il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza della Corte relativa alla diversa q uestione del re gime della prescrizione applicabile alla pretesa tributaria racchiusa in un atto di accertamento divenuto definitivo in relazione alla previsione dell'art. 2953 1.10. Il motivo deve, quindi, essere accolto limitatamente al vizio dedotto, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., con riferimento all'erronea valutazione del conten uto del d ocumento relativo all'intimazione di pagamento del 3.4.2015 e rigettato sotto tutti gli altri profili.  2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 11 comma 2 del d. lgs. n. 546 7 del 1992 e dell'art. 1 comma 8 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, in combinato disposto con l'art.  4-novies del d.l. n. 34 del 2019 e con l'art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933, per avere la CGT di II grado erroneam ente d isatteso la sua eccezione di nul lità insa nabile della costituzione nel giudizio di merit o dell'### tramite un avvocato del libero foro, formulata con le memorie illustrative in secondo grado evidenziando l'inapplicabilità al processo tributario, retto dalla previsione dell'art. 11 comma 2 d. lgs. 546 del 1992, dei principi enunciati dalla Corte a sezioni unite con la sentenza n. ### del 2019 solo per il processo civile ordinario.  2.1. Il motivo è infondato.  2.2. La giurisprudenza della Corte ha, infatti, da tempo riconosciuto la legittimità della difesa in giudizio dell'amministrazione finanziaria, mediante avvocati del libero foro, anche nei procedimenti avanti alle commissioni tributarie o alle corti di giustizia tributaria di merito. 
Come noto, la Corte a sezioni unite ha affermato il prin cipio gen erale secondo cui « Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'### delle ### impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla ### intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv.  in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad 8 assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispeci e alle ipotesi previste dalla ### tra l'### e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità d i questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'### a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità » ( Cass. Sez. U. ### del 2019).  2.3. Gli stessi principi valgono anche con riferimento al patrocinio innanzi alle ### di giustizia tributaria di merito come chiarito dalla giurisprudenza della Corte che, ricostruito il complesso quadro normativo anche attraverso l'esame delle norme di interpretazione autentica, ha concluso riconoscendo all'amministrazione finanziaria la facoltà di avvalersi, alle stesse condizioni, per la difesa innanzi alle commissioni tributarie o alle corti di giustizia tributaria del patrocinio degli avvocati del libero foro. 
Afferma, in particolare, la Corte in materia di difesa in giudizio dell'### delle ### e ### che « ### alla difesa in giudizio, il comma 8 dell'articolo 1 del d.l. n.193/2016, conv. dalla legge n.225/2016, dispone: "### è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentan za e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale d eliberati ai sensi del comma 5 d el presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli 9 riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per i l patroci nio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546". Deve, inoltre, rilevarsi che la norma di interpretazione autentica dell'articolo 4-nonies, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla ### 28 giugno 2019, n. 58, prevede che "il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'### delle entrate ### per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, int ende non avvalersi dell'Avvocatura dell o Stato nei giudizi a quest'ul tima riservat i su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad ass umere il patrocinio". Tale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tun c, che la delibera motivat a è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle. Il legislatore ha voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luog o fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. ###. 43, comma 4, del r.d. n. 1611/1933 - con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza - opera dunque solo nel caso in cui A.d.E.R., nonost ante la speci fica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi. In sostanza, non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimento dell'avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un'eccezione, perché il tenore testuale della norma - a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e che oltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sulle norme di rango primario - esclude con 10 chiarezza sia l'organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per la chiara alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio "altresì") tra le due facoltà radicate in capo all'A.d.E.R. Pertanto, il richiamo, operato dall'art. 1, comma 8, all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui l'### dell'### delle entrate e dell'### delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia "pubblica-del libero foro") dettate dalla prima parte dello stesso comma 8. Detta soluzione inte rpretativa pare conforme al ### collo d'intesa del 22.6.2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e ### proprio in forza del disposto dell'art. 1, comma 8, cit., secondo cui, in subiecta materia, «3.4.2 ### sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio ### avvocati, nelle controversie relative a: - liti innanzi al Giudice di ### (compresa la fase di appe llo); - liti innanz i alle ### L avoro di Tribunale e Corte d'Appello; - liti innanzi alle ### ( Cass. n. ### del 2019 in motivazione; Cass. n. 24967 del 2022; Cass. n. 28199 del 2024; Cass. n. 10661 del 2025).  2.4. In sint esi, dunque, non sussisto no ostacoli normativi alla facoltà dell'### delle ### e ### di costituirsi nel giudizio di merito tributario con avvocati del libero foro né speciali oneri di documentazione del potere di rappresentanza e assistenza, dal momento che la ### stipulata con l' Avvocatura dello Stato non riserva il patrocinio dell'### delle ### e ### all'Avvocatura dello Stato ma prevede espressamente la facoltà dell'ente di stare in giu dizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati d el libero foro per le controversie innanzi alle ### tributarie. 11 2.5. ### di II grado si è uniformata ai principi enunciati dalla Corte in materia anche richiamandoli espressamente in motivazione e non sussiste, pertanto, il vizio di violazione di norma di diritto lamentato dal ricorrente con riferimento alla costituzione dell'### delle ### e ### con avvocato del libero foro nel giudizio di merito che, correttamente, è stata ritenuta rituale senza alcun onere di documentare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza diverse dalla procura alle liti.  3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 97 comma 4 Cost. censurando la sentenza della CGT di II grado della ### ia n ella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per l' “acompetenza” o il difetto di attribuzione ai sensi dell' art. 21-septies legge 241 del 1990, in capo al soggetto , Dr. Pi ergiorgio ### che, qualificandosi come “responsabile del procedimento di emissione e notifica”, aveva provveduto ad emetterla e notificarla. Contestualmente alla censura il ricorrente ha prospettato la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 97 comma 4 Cost., dell'art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, relativo al trasferimento del personale delle società del gruppo ### all'### delle ### e ###” ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente” senza espletamento di concorso pubblico.  3.1. Il motivo è infondato.  3.2. ### al personale trasmig rato dalle società d el gruppo ### s.p.a. all' ### delle ### e Ris cossione del potere di sottoscrivere gli atti di riscossione si desume dalla previsione dell'art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla ### n. 225 del 2016 secondo cui “ ### conto de lla s pecificità delle funzioni prop rie della riscossione fi scale e delle compet enze t ecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla 12 data di cui al comma 1 il personale delle società del ### con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in serviz io alla data di ent rata in vigo re del presente de creto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricogn izione delle competenze possedu te, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile.” 3.3. La norma, contestualmente all'estinzione delle società del gruppo ### s.p.a. ed al trasferimento senza soluzione di cont inuità dei rapporti giuridici e delle funzioni di riscossione all'### delle ### e ### ha previsto anche il trasferimento in blocco dei rapporti con il personale, regolati da contratto di diritto privato, stabilendo l'automatica ricognizione delle competenze necessarie ai fini dell'at tribuzione delle funzioni all'interno de ll'ente a sa lvaguardia delle esigenze d i continuità dell'attività di riscossione.  3.4. Il soggetto che ha sottoscritto l'intimazione di pagamento nella sua veste di dipe ndente trasferito da ### all'### delle ### e ### è stato, quindi, investito del relativo potere in forza della norma richiamata senza che rilevi, in alcun modo, ai fini della validità dell'atto di riscossione la sua qualifica o la fonte concorsuale o meno del suo rapporto di lavoro con l'ente.  3.5. La giuris prudenza della Corte ha, infatti, ripetu tamente affermato l'irrilevanza ai fini de lla validità d ell'atto della riscossion e dell'esistenza stessa della sottoscrizione del funzionario e della sua qualifica purché sia chiara la provenienza dell'atto dall'ente e, comunque, l'irrilevanza ai fini della validità, anche degli atti impositivi, delle questioni relative alla fonte del loro rapporto di lavoro con l'amministrazione finanziaria. 13 3.6. Sotto il primo profilo la giurisprudenza di legittimità ha efficacemente chiarito che, in forza della espressa previsione dell'art. 42 comma 1 e 3 d.P.R. n. 600 del 1 973- secondo cui gli accertam enti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono, a pena di nullità, sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato-, « […] soltanto l'avviso di accertam ento è nullo se non reca la sottoscrizione de l capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, in caso di conte stazione de l contribuente, incombe all'amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere, ma, atteso il principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, tale sanzione non trova applicazione per la cartella di pagamento, il diniego di condono, l'avviso di mora [eq uiparato all'intimazione di pagame nto] e l'attribuzione di rendita, per cui opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27871; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2022, n. 21767; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9845; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. ###; Cass., Sez. Trib., 12 luglio 2025, n. 19193; Cass., Sez. Trib., 22 settembre 2025, n. 25790), gravando sul contr ibuente l'onere di provarne la non imputabilità » ( Cass. n. 29293 del 2025 in motivazione; Cass. n. 21290 del 2018; Cass. 4283 del 2010).  3.7. In ogni caso, poi, con riferimento al secondo profilo la giurisprudenza della Corte, anche n ell'ipote si in cui la sottoscrizione e la qual ifica del funzionario delegato, sono stabilite a pena di nullità dell'atto impositivo, ha negato ogni incidenz a sulla validità dell'atto impositivo alle questioni di illegittimità costituzionale relative alla fonte del suo rapporto di lavoro con l'ente e alla sua assunzione in mancanza di concorso pubblico ( Cass. 5177 del 2020).  3.8. La senten za impugnato ha fatt o corretta applicazione dei principi richiamati laddove ha rigettato il motivo di appello re lativo al difetto di attribuzioni del funzionario che ha sottoscritto l'intimazione di pagamento 14 richiamando la previsione dell'art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla ### n. 225 del 2016 mentre la questione di illegittimità della norma proposta dal ricorrente è inammissibile in quanto irrilevante ai fini della de cisione sulla sua doma nda di annullamento dell'at to di intimazione impugnato.  4. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto nei soli limiti delineati al punto 1.10, essendo inammissibile e infondato quanto al resto, il secondo ed il terzo motivo devono essere rigettati perché infondati e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla CGT di II grado della ### che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  In parzia le accoglimento de l primo motivo di ricorso, inammissibili o rigettati gli alt ri, cassa la sente nza impugnata con rinvio alla Co rte di giustizia di secondo grado della ### in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio del 10/12/2025.  ### 

Giudice/firmatari: Crucitti Roberta, Marconi Daniela

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1106/2026 del 19-01-2026

... motivi di ricorso, per quanto di ragione, e deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, ### di ### in diversa composizione , chiamata a statuire anche sulle spese de l presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e cassa la senten za impugnata, con rinvio alla Corte d'appe llo di #### di ### in diversa composi zione, chiama ta a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile il ###. ### (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14274/2021 R.G.  proposto da ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati #### ed ### con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in ### via ### 14, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro ### di via ### nn. 48-56-66 e di via ### nn. 14-20-26 i n ### in p ersona de ll'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ### e ### con domicilio eletto presso il loro studio, sito in ### via ### 10, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la senten za della Corte di appello di Caglia ri, ### di ### n. 358/2020, depositata il 16 novembre 2020.  udita la relazione d ella causa svolta nella pub blica udienza del 07/01/2026 dal ### letti gli atti del procedimento in epigrafe.  ### 2 di 21 Con sentenza n. 812/2019, em essa in data ###/2019, il ### di ### dichiarava dovuta u na sola “quota fissa” in relazione alla uten za idrica ogget to di causa e respingeva le al tre domande proposte dal ### di via ### nn. 48-56-66 e di via ### nn. 14-20-26, sito in ### (di seguito, ###. 
In partico lare, esclusa la prescrizione dei crediti vantati da ### per consumi idrici d el ### , il ### ale negava l'applicazione della tariffa residenti in difetto di idonea dimostrazione del possesso dei relativi requisiti e riteneva legittimo l'importo richiesto per deposito cauzionale con la fattura del 06/10/2014, accogliendo la domanda del ### attore solo in relazione alla cd “quota fissa”, ritenuta applicabile per ogni singolo contatore e non per ogni unità immobiliare facente parte del complesso condominiale.  ### proponeva appello censurando la sentenza: i) per avere erroneamente escluso l'eccepita prescrizione dei crediti pretesi da ### per consumi; ii) per avere erroneamente ritenuto legittima l'applicazione della tariffa non residenti, essendo on ere del gest ore attingere attraverso l'anag rafe delle utenze g li elementi necessari acquisibili d'ufficio per qu alificare esattamente le stesse e non potendosi chiedere all'utente di forn ire i relativi dati; ii i) per avere omesso di pronun ciarsi sulla domanda di illegitti mità dell e somme pretese a titolo di dep osito cauzionale, stant e il mero rich iamo a precedenti pronunce del tribunale o norme di legge e regolamenti non meglio precisati; iii) per avere omesso di pronunciarsi sulla legittimità della fattura emessa il ### per il pagamento del conguaglio dovuto per partite pregresse relative agli anni 2005-2011, pari ad € 10.048,42. 
Nel costitu irsi, ### resisteva all'appello, riproponendo l'eccezione di inammissibilità delle conclusioni del ### relative all'eccepita prescrizione, perché introdotta solo con la memoria ex art.  183, comma 6, n. 1 c.p.c., mentre nell'atto di citazione il fatto estintivo 3 di 21 eccepito riguardava solo le somm e pretese per conguaglio partite pregresse. 
La Corte d'appello, respinta ogni altra censura, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non dovuto quanto richiesto da ### con la fattura del 28/04/2016 a titolo di conguagli per partite pregresse relative agli anni 2005-2011.   Con riferiment o a tali conguagli, richiamando pronunce già adottate, la menzionata Corte affermava che le integrazioni tariffarie non potevano che valere p er il futuro, consente ndo di evi tare il procrastinarsi del disequ ilibrio, ma non anche di evitare gli effetti negativi che ormai si sono prodotti nel passato, poiché al contrario, operando le modifiche tariff arie re troattivamente per i consumi già effettuati, si realizzava, nell'ambito del rapporto negoziale oggetto di accertamento, da un lato, una evide nte violazione de l principio di legalità e quindi, irretroattività degli atti amministrativi e, dall'altro, una netta violazione dei princip i posti a fondamento del rappo rto contrattuale, non potendo le parti modificare unilateralmente ed ex post il corrispettivo pattuito. 
Inoltre, secondo la stessa Corte era del tutto evidente che le somme pretese a titolo di conguaglio solo nel 2016, nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione relativo a consumi relativi al periodo 2005-2011, non potevano che riguardare diritti di credito ormai prescritti ai sensi d ell'art. 2948 c.c., decorrendo il termi ne quinquennale di prescrizione - non dalla data della delibera dell'Ente competente che, in concreto , aveva determinato “monetariamente” l'entità dei conguagli - ma dalla data in cui il diritto di credito poteva essere fatto valere, e cioè dal momento di erogazione della fornitura. 
Avverso tale statuizion e, ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di impugnazione.  ### si è difesa con controricorso. 4 di 21 Fissata udienza in camera di consiglio, con istanza depositata il ### la ricorrente ha chiesto la trattaz ione della causa in pubblica udienza. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. 
A seguit o di ordinanza interlocu toria di q uesta Corte 2979/2024 (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 2979 dell'01/02/2024), è stata fissata udienza pubblica per la trattazione della causa. 
In data ### il controricorrente ha chiesto che, verificati i criteri tabellari di assegnazione delle cause, il ricorso venisse assegnato alla ### di questa Corte.   Nel fratte mpo, la ### S ezione ### rimetteva alle ### un procedime nto che poneva questioni giuridiche analoghe a quelle poste nella presente controversia, le quali hanno deciso la causa con sentenza n. 23858/2025 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025), cassando con rinvio la decisione impu gnata, perché venisse data applicazione al seguente principio di diritto: «In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'ar t. 31 della delibera ### 643 /2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e ch e dovevano essere oggetto di li quidazione e approvazione da parte degli ### d'Am bito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitat e agli utenti in ragione della di sciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il ‘metodo tariffario normalizzato'».   Fissata nuova udienza in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 142, comma 3, e 154 d.lgs. n. 152 del 2006 5 di 21 (“Codice dell'ambiente”), dell'art. 9 direttiva 2000/60/CE, dell'art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell'art. 10 d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. in l. n. 106 del 2011, dell'art. 3 d.p.c.m. del 22/07/2012, dell'art. 1339 c.c. ed, infine, della delibera ### n. 643/2013/R/### oltre che della delibera 18 del 26 /06/2014 dell'Ente di ### d'### della ### (### - che ha provveduto alla quantificazione e al riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite precedenti al 2012 ai sensi dell'art. 31 dell'allegato A alla ### erazione dell'### 643/2013/R/IDR - e del regolamento del servizio idrico integrato (par. 
B.16), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello operato una errata int erpretazione delle dis posizioni che regolano il sistema tariffario nel servizio idrico integrato.  ### la ricorrente, la definizione delle c.d. partite pregresse ad opera delle competenti ### amministrative (#### è del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell'ambito della dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio (art. 154 del d. lgs. n. 152 del 2006, c.d.  “Codice dell'ambiente”). In particolare, a fronte di un nuovo metodo tariffario idrico, i c osti esistenti all'anno base - non considerati in precedenza ai fini tariffari - sono st ati legittimamen te inseriti dalle competenti ### amministrative, come componenti della tariffa, in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio di derivazione europea del full cost recovery (art. 9 Dir. 2000/60/CE). In tale quadro, le d eterminazioni tariffarie entrano di diritto, e per espressa disposizione legislativa, nel regolamento di fornitura ex art. 1339 c.c., poiché il contratto d'utenza di un servizio pubblico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle ### rispetto ai quali il ### non ha alcuna autonomia decisionale. ### nel procedere alla riscossione delle c.d. partite pregresse, si è limitata a 6 di 21 dare puntu ale esecuzione a provvedimenti amminis trativi cogenti, adottati in conformità alla normativa primaria di riferimento. 
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., oltre che degli artt. 142, comma 3, e 154 d.lg s. n. 1 52 del 2006 ( “### dell'ambiente”), dell'art. 9 direttiva 2000/60/CE, dell'art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell'art. 10 d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. in l. n. 106 del 2011, dell'art. 3 d.p.c.m. del 22/07/2012, della delibera ### n. 643/2013/R/### della delibera n. 18 del 26/06/2014 dell'Ente di ### d'### della ### (### e del regolamento del servizio idrico integrato (par. B.16), in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che gli importi richiesti a titolo di conguaglio fossero prescritti, senza considerare che il diritto al la riscossione di tali conguagli è sorto - e dunque il dies a quo di decorrenza del relativo termine di prescrizione è cominciato a decorrere - nel momento in cui ### s.p.a. è stata autorizzata a fatturare i relativi im porti, a seguito della loro effettiva quantificazione, e dunque a partire dal 26 giugno 2014, data della delibera n. 18 del Commissario straordinario dell'### d'### 2. Il controricorrente ha rivolto istanza alla ### per l'assegnazione alla sezione tabellarme nte competen te, ind ividuata nella ### ione ### e la ### dente ha dem andato al Collegio della ### ogni decisione sul punto.  ### ritiene che la controversia rient ri nelle attribuzioni di questa ### com petente in materia di ### riguardando i temi della natura, portata ed efficacia dei provvedimenti emessi dalle ### regolatrici del pubblico servizio idrico.  3. È in fondata l'eccezione di inammissib ilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., tenuto conto 7 di 21 che l'atto contiene la necessaria e sufficiente esposizione dei fatti di causa, che consente di ricostruire la materia del contendere ai fini della comprensione dei motivi di doglianza prospettati in sede di legittimità. 
È al tresì infondata l'eccezione di inam missibili tà dei mot ivi di ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., avendo la parte chiaramente indicato i capi della decisione censurata e le ragioni poste fondamento delle doglianze chiaramente descritte, illustrando e depositando gli atti su cui il motivo si fonda.  4. Il primo motivo di ricorso è fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati.  4.1. Come sopra evidenziato, le ### di questa Corte con la senten za n. 23858/2025 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025) hanno affrontato la stessa questione e hanno accolto il corrispondente motivo di doglianza, e scludendo che il gesto re del servizio idrico potesse pretendere dall'utenza conguagli applicando con efficacia retroattiva il nuovo regime tariffario, ma ritenendo lo stesso gestore potesse esigere conguagli relativi al pe riodo precedente esigibili in base al regime esistent e nei periodi di riferimento degli stessi.  4.2. Ai fini della illustrazione delle ragioni della decisione, è utile una preliminare ricostruzione normativa della materia, posto che la domanda compre un arco tempo rale amplissimo , che ha visto una convulsa evoluzione normativa e regolamentare.  4.2.1. Gli artt. 13, 14, 15 della l. n. 36 del 1994 (cosiddetta legge ### hanno introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto servizio idrico integ rato (###, costituito dall'in sieme dei servizi pubblic i di captazione, adduzion e e distribuzione di acqua per usi civici, di fognatura e depurazione delle acque reflue. 
La disciplina, frutto di impulso eurounitario, ha avuto il fine di salvaguardare il patrimonio idrico e, allo stesso tempo, di realizzare più efficaci ed efficienti sistemi di gestione del servizio. Essa ha individuato 8 di 21 la tariffa come sistema di copertura dei costi di gestione del servizio. 
La complessiva attuazione della legge ### ha implicato una profonda ridefinizione organizzativa, tra cui in particolare la razionalizzazione dell'elevato numero di gestioni territoriali in precedenza esistenti, nel tentativo di conseguire più adeguate dimensioni gestionali sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e politico-amministrativi, il tutto con la finalità di ottenere maggiori efficienza e trasparenza di costi. 
La men zionata legge ha individuato, in particolare, gl i ### (###, qual i aree di dimensione terr itoriale allargata, volte a meglio realizzare gli obiettivi di efficientamento del servizio, demandandone il disegno a ### e ### cui è stata affidata la pia nificazione, la scelta del g estore d el servizio, definendo la relativa convenzione, determin are le tariffe e svolgere attività di controllo. 
Per quanto concerne le tariffe del servizio idrico, gli artt. 13 e 14 della legge ### hanno disegnato il cosiddetto ### che, quanto in specifico al servizio idrico, doveva appunto realizzare la remunerazione in tariffa, garantendo l'orientamento ai costi oltre a una remunerazione del capitale investito. 
In particolare, il comma 2 dell'art. 13 l. n. 36 del 1994 ha stabilito che la tariffa dovesse essere determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servi zio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo tale che fosse assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Il comma 3 dello stesso articolo ha, poi, previsto l'elaborazione di un «metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento». 
A tal fine è stato emanato il d.m. 1° agosto 1996, il quale ha previsto una tariffa secondo il metodo di controllo tariffario dei limiti di 9 di 21 prezzo, in applicazione della deliberazione CIP n. 34 del 18 dicembre 1991, stabilendo un price cap, un prezzo “k”, fissato dall'Ente preposto all'### che è stata costruita su un meccanismo di contenimento dell'aumento tariffario variamente modulato in relazione ai livelli raggiunti dalla tariffa reale negli anni precedenti. 
Per quan to d'interesse, con l.r. Sardeg na n. 29 del 1997, il legislatore regionale ha individ uato un unico ### corrispondete all'intera ### La tariffa stabilita dall'### d'ambito è stata, pe rtanto, unica per tutto il t erritorio regionale. La stessa risu lta essere stata adottata in sede di prima applicazione nel 2005 (cfr. #### II, 12 aprile 2017, 651, confermata da ### Stato, Sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4301, richiamata nella delibera del ### n. 18 del 2014, che ha indicato i criteri di conguaglio per le partite pregresse). 
Nel frattempo, a livello eurounitario, con specifico riferimento a tariffe e costi, è interven uto l'art. 9 dell a diretti va 2000/60/CE (cosiddetta direttiva quadro sulle acque), il quale ha previsto che, entro il 201 0, tutti gli ### mem bri avrebbero dovuto organizzarsi per garantire il recupero integrale dei costi del servizio idrico, secondo il rispetto del principio “chi inquina paga” e dell'internalizzazione dei costi ambientali a carico degli in quin atori/utent i e politiche dei p rezzi dell'acqua che incentivassero i consumatori all'uso efficien te della risorsa e selezione dei costi recuperabili sulla base di modelli di analisi economica del servizio e della sua ottimale gestione. 
La disciplina prevista dalla legge ### è stata sostituita dal d.lgs.  n. 152 del 2006 (cd. “### dell'ambiente), che ne ha sostanzialmente recepito le previsioni per le parti di interesse. 
Per quanto in specifico riguarda le tariffe, l'art. 154, comma 1, d.lgs. cit., originariam ente recitava: «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere 10 di 21 e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inqui na paga”. Tut te le quote della t ariffa del ser vizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.» La previsione circa l'«adeguatezza del capitale investito» è, poi, venuta meno, a seguito della consultazione referendaria indetta nel 2011.  ###. 154, comma 1, d.lgs. cit. è stato , quin di, abrogato limitatamente alle parole «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito», a decorrere dal 21 luglio 2011, dall'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 116 del 2011 e successivamente modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), d.l. n. 133 del 2014, conv. con modif. in l. n. 164 del 2014. 
Per quan do riguarda l'elaborazione dell a tariffa, l'art. 154, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, ha previ sto che il ### dell'ambiente, su proposta dell'### di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, procedesse alla definizione con decreto delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, tenendo conto della necessità d i recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga".  ###. 154, comma 4, ha, poi, stabilito che la tariffa base dovesse essere stabilita per ciascun ATO dall'ente di governo pro posto, nell'osservanza del decreto ministeriale sopra menzionato, e applicata dai soggett i gestori, nel rispetto dell a ### e del relativo disciplinare, ai sensi dell'art. 154, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006. 11 di 21 ###. 170, comma 3, lett. l), d.lgs. cit. ha, comunque, precisato che fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 154, comma 2, d.lgs. cit., avrebbe continuato ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996, il qual e, come sopra evidenziato, ave va re gola to la det erminazione della tariffa di riferimento secondo il ### 4.2.2. Per quanto d'interesse, con l.r. ### n. 3 del 2013, nelle more del rio rdino del ### a seguit o dell'introduzione del ### dell'ambiente, sono state attribuite ad un ### straordinario le funzioni già svolte dall'### d'### fino al 31 dicembre 2014. 
La l.r. ### n. 4 del 2015 ha previsto anch'essa l'istituzione di un unico ### (### e ha istituto l'Ente di governo dello stesso, che ha sostituito l'### d'ambito anche per l'approvazione delle tariffe. 
Occorre tenere p resente che, sempre per quant o riguarda le tariffe, con l'art. 2 d.l. n. 79 del 1995, convertito in l. n. 172 del 1995, è stata demandata in via transitoria al ### l'elaborazione e l'aggiornamento delle tariffe idriche, come fissate dagli articoli 13, 14 e 15 della l. n. 36 del 1994 «in caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 3 6 del 1994, sono fis sati dal ### con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione». 
Tale regime suppletivo è stato riproposto nell'art. 31 della l.  448 del 1998 e da successive analoghe disposizioni fino al 2010. 
Con l'entrata in vigore del d.l. n. 135 del 2009 (conv. con modif.  in l. n . 166 del 2009), è cessata la competen za “transitoria” in supplenza del ### rispetto alla determinazione ed all'aggiornamento 12 di 21 tariffario, che è stata assegnata all'### per l'energia elettrica ed il gas (###, ai sensi dell'art. 21, comma 19, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. in l. n. 214 del 2011), con la precisazione che tali funzioni dovessero essere esercitate con i medesimi poteri attribuiti a quest'ultima ### dalla l. n. 481 del 1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. 
In effetti, l'art. 10, comma 14, lett. d), d.l. n. 70 del 2011 (conv.  con m odif. in l. n. 106 d el 2011 ) aveva inizialmen te demandat o all'### nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua di pre disporre il metodo tariffario, ma a tale ### è subentrata, prima ancora della sua en trata in funzio ne, proprio l'### (in virtù del menzionato art. 21, comma 19, d.l. n. 201 del 2011). 
L'### ha, poi, provveduto ad approvare, con la deliberazione n. 585/2 012/R/IDR del 28 dicembre 2012, il ### (### per il periodo transitorio 2012-2013. 
La stessa ### ha successivamente adottato, a modifica e integrazione della deliberazione 585/2012/R/### la deliberazione 88/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013, recante l'approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex ### (###, sempre per gli anni 2012 e 2013. 
Con deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 la ### ha approvato il ### (###, applicato a partire dal 2014. 
A seguito del parere del ### di Stato n. 267 del 25 gennaio 2013, con delibera n. 38/2013/R/IDR del 31 gennaio 2013, la stessa ### ha avviato il procedimento per la restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa all a “remunerazione del capitale investito, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio31 dicembre 2011 non coperto dal ### Transitorio”, che 13 di 21 si è concluso con la deliberazione n. 273/2013/R/IDR del 25/06/2013, la qual e ha indicato i crit eri per la de terminazione dell'importo da restituire, prevedendo che que sto dovesse essere pari all'importo previsto in ciascun ### di ### dedotte esclusivamente le seguenti voci di costo: i) gli oneri fiscali in ragione dell'imposta effettivamente pagata, ii) gli oneri finanziari effettivamente sostenuti e documentati dal gestore, iii) gli accantonamenti per la svalutazione crediti, nella misura ritenuta efficiente da parte dell'Ente d'### o del soggetto competente. 
L'### è stata attiva fino al 2018, quando è stata sostituita da ### (### di ### per ### e Ambiente), che ha esteso le sue competenze anche al settore dei rifiuti.  4.2.3. Proprio nelle premesse alla deliberazione dell'### 643/2013/R/IDR del 27/12/2013, si legge il riferimento alle “partite pregresse”, poiché l'### ha ritenuto che, nell'ambito delle misure necessarie a portare a compime nto il quadro rego lato rio in via d i definizione fosse necessario disciplinare, tra le mo lteplici altre situazioni, «il trattamento di eventuali partite pregresse, derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti il trasferiment o delle competenze all'### da eviden ziare pun tualmente come componente distinta dalla boll etta, al fine di favorire la massima trasparenza per l'utenza».  ### della deliberazione regola minuziosamente la materia dei conguagli agli artt. 6 e 9, ma riguardano la gestione della tariffa nel primo perio do di applicazione e in quel lo di transi zione (rispettivamente, l'anno 2014 e gli anni 2012-2013), senza riferirsi ad eventuali conguagli riferiti al periodo precedente al 2012. 
Nell'allegato A alla menzionata de liberazione, cont enente la disciplina del ### sono spiegate le componenti di conguaglio. In particolare, al comma 1 dell'art. 29 dell'allegato A è stabilito, come regola, che, a partire dal 2014 viene determinata la 14 di 21 componente di conguaglio riferita all'ann o preceden te (a - 2), da inserire nella formu la per determinare il VGR (vincolo ai ricav i del gestore). È, poi, precisato, al successivo comma 2, che «I conguagli determinati da ### d'### e al tri soggetti competenti re lativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del ### e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013, devono essere espressi in unità di consumo ed evide nziati in bolletta separatam ente dalle tariffe in approvate per l'anno in corso utilizzando le regole indicate all'### 31 e successivi.» Solo l'art. 31 del menz ionato allegato A, nel regolare la quantificazione e il riconoscimento delle partite pregresse, ha previsto al primo comma che «3.1. Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'### delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni t ariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugn o 2014, d agli ### d '### o dagli alt ri soggetti competenti e comunicati all'###» Il secondo comma dello stesso articolo ha preci sato, poi, che «3.2. Al fine di favorire la mass ima trasparenza per gli utenti, l a riscossione dei conguagli di cui al precedente comma 31.1 deve attenersi alle seguenti regole: a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a -2), ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno; b) i conguagl i devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso; c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.» In attu azione di tale previsione il Com missario straordinario dell'Ente di ### della ### ha approvato, con la delibera n. 18 del 26 giugno 2014, il riconoscimento e la quantificazione dei conguagli 15 di 21 relativi alle partite pregresse, relative cioè a forniture precedenti al 2012-2013.  4.3. ### di questa Corte, n ella sentenza sopra menzionata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025) hanno escluso che la de libera 643/2 013/R/ IDR potesse introdurre una disciplina che giustificasse conguagli relativi a partite pregresse in base alle inno vative prescrizioni del ### mentre ha ritenuto che i conguagli potessero essere richiesti ove rispondenti ai criteri di det erminazione applicabili al momento delle prestaz ioni di riferimento, che seguivano il diverso ### 4.4. La pronuncia appena richiamata (Cass., Sez. U, Sentenza 23858 del 26/08/20 25) ha riguardato un precedente specifico, risolvendo questioni in tutto sovrapponibili a quelli posti nel presente giudizio, sicché i principali percorsi argomentativi del la m enzionata devono essere di seguito riportati.  4.4.1. Le menzion ate ### hanno eviden ziato che l'ingresso, nel nostro o rdinamento, d i una disciplina retro attiva dei conguagli non poteva trovare fondamento nel principio unionale del recupero dei costi dei ser vizi idrici, po sto dall'art. 9 della dir.  2000/60/CE, che non è di immediata ap plicazione nel no stro ordinamento e non persegue fin alità di armonizz azione totale delle normative degli ### membri in materia di acque. Sul piano del diritto nazionale, poi, le s tesse hanno rilevato che no n vi è traccia della volontà legislativa di autorizzare un intervento di portata retroattiva da parte dell'### regolatoria al fine di assicurare “ora per allora” una piena applicazione del principio del full cost recovery, sancito dall'art.  154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, tale da superare per il passato le previsioni del ### In tale quadro, ad opinione delle ### la programmata approvazione, da parte degli ### d'### dei conguagli «relativi a periodi precedenti al trasferimento all'### dell e funzi oni di 16 di 21 regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie» (art. 31 della delibera 643/2013/R/### non poteva attuarsi secondo criteri diversi da quelli introdotti col ####, come sopra evidenziato, proprio il d.lgs. n. 152 del 2006 aveva previsto, in via transitoria, che continuasse a trovare applicazione il metodo tariffario precedente, disponendo all'art. 1 70, comma 3, lett. l), che fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 154, comma 2, con cui si sarebbero dovute definire le componenti di costo delle nuove tariffe, avrebbe continuato ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996.  ### hanno, poi, ricordato che il decreto ministeriale contemplato dall'art. 154, comma 2, d.lgs. cit. non è st ato mai approvato, in quanto, come sopra evidenziato, nel 2011 venne istituita la nuova ### regolatoria del settore idrico (### e ad essa si demandò il compito, in precedenza assegnato al Ministero, di stabilire le componenti di costo della tariffa idrica, concludendo che il d.lgs.  152 del 2006 ha recepito il principio del recupero de i costi f issato dall'art. 9 della dire ttiva 200 0/60/CE ma, nel prevedere che continuasse ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996, e con esso il ### non ha consentito, per il periodo successivo alla propria entrata in vigore, e fino all'emanazione del provvedimento con cui furono ridefinite le componenti di costo della tariffa del servizio idrico, che una nuova disciplina regolatoria si sovrapponesse a quella emanata in attuazione della legge #### le ### ite , ritenere che la delib era sopra menzionata avesse consentito agli ### d'### d i approvare conguagli (relativi a pe riodi precedenti al trasferimento ad ### delle funzioni di regolazione e controllo del settore), che non erano esigibili in forza del Me todo ### e ra non solo contrastante col principio di irret roatt ività degli atti ammini strativi (abbiano o meno essi contenuto normativo), ma anche privo di solida 17 di 21 base giurid ica, avendo riguardo al contratto d i utenza, da cui si originano i diritti e gli obb lighi delle parti, te nuto cont o che, nell a prospettiva privatistica in cui deve inquadrarsi il rapporto tra gestore e utente, quest'ultimo deve poter fare affidamento sul sistema tariffario tempo per tempo in vigore. 
In sintesi, le ### hanno affermato che l'addebito dei conguagli riferiti a partite pregresse non può implicare la violazione dei principi di irretroattiv ità deg li atti amministrativi e di affidamento nell'esecuzione del contratto di somministrazione, con la previsione di conguagli in base a una t ariffa non vigent e al momento della erogazione del servizio.  4.4.2. A que sto punto, però, le st esse ### hanno rilevato che anche il ### in vigore nel periodo che qui interessa (anni dal 2005 al 2011), pur prevedendo un tetto tariffario, conteneva meccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazioni del corrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livello atteso dei ricavi.  ###. 8 del d.m. 1° agost o 1996 consid erava, infatti, espressamente sia una revisione triennale per la ver ifica dei miglioramenti di efficienza per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolat a, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio o vvero dell'effettuazione degli investimenti, sia la p ossibilità, da parte dell'### d'### (ora Ente d i governo e, all'epoca dei fatt i, ### per ATO della ###, di intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario in ordine: i) al raggiungim ento d ei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti; ii) alla corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di 18 di 21 gestione; iii) alla rispondenza dei cost i operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione.  ### contemplava, dunque, elementi correttivi che rendeva no possibile la revisione del pre zzo praticato all'utente tenendo conto dell'equilibrio della gestione (e quindi del rapporto tra ricavi e costi). 
In tale ottica, le Se zioni ### hanno ritenut o c he l'art. 31, comma 1, della delib era ### 643/201 3/R/### allorquando ha previsto che gli event uali conguagli r elativi a perio di precedenti al trasferimento all'### delle funzioni di regolazione e controllo del settore, che non fossero stati già con siderati ai fini de l calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, dovessero essere quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli ### d'### o dagli altri soggetti competenti, non ha previsto che questi ultimi enti potessero procedere al recupero in base al n uovo sistema di conguagli contemplato dal #### le ### anzi, i conguagli attuabili in base all'art.  31 sopra menz ion ato andavano individuati prendendo in considerazione le dinamiche t ariffarie p reviste dal ### in vigore nell'arco di tempo d'interesse, che, come sopra evidenziato conteneva all'art. 8 del d.m. 1° agosto 1996 la previsione di revisione di prezzi. 
In tal senso, la citata pre visione circa la q uantificazione ed approvazione, entro il 30 g iugno 2014, degli «eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'### delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie» legittima i conguagli che nel precedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare. 
La disposizione assume, in sintesi, autonomo valore precettivo con esclusivo riguardo all'individuazione della data entro cui i conguagli relativi andavano ap provati, senza affatto legalizzare il recupero di 19 di 21 importi diversi e ulteriori rispetto a quelli che potevano pretendersi in base al m etodo tariffario vigente all'epoca in cu i si collocavano le partite pregresse da conguagliare. 
In tale ottica, secondo le ### la prescrizione contenuta nell'art. 31, comma 1, della delibera 643/2013/R/IDR non ha assunto portata retroattiva. 
Essa, infatti, ha operato la liquidazione ora per allora di importi che, in base al ### avrebbero potuto essere riversati sull'utente attraverso i sopradescritti incrementi tariffari. Non viene, infatti, in question e una tariffa integrativa retroatt iva, applic ata su consumi effettuati in anni precedenti, quanto, piuttosto, l'applicazione di conguagli che nel previgente sistema regolatorio erano già a carico dell'utente. 
Le stesse Se zioni ### ha nno rilevato che la richi amata disposizione non contrasta nem meno col principio d i affidamento dell'utente, il quale ha visto semplicemente posticipato il recupero, da parte del gestore, di somme che quest'ultimo avrebbe potuto conseguire prima, se solo l'Ente d'### avesse tempest ivamente provveduto a convertire quei conguagli in aumenti tariffari.  4.5. In continuità con la decisione delle ### appena illustrata, la censura deve essere accolta, d ovendosi ribadire il principio, secondo il quale : «In tema d i servizio idrico i ntegrato, i conguagli che il gesto re può richie dere, a norma dell'art. 31 dell a delibera ### 643/2013 /R/IDR del 27 di cembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli ### d'### o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che p otevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stat o i stituito e regolame ntato il ### 20 di 21 ### ice del rinvio dovrà pertanto accertare che g li importi quantificati dall'Ente d'### siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all'utente nella vigenza del ### secondo quanto stabilito dal d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo di riferimento.  5. Anche il secondo motivo è fondato. 
Come pure evidenziato dalle ### nella sentenza sopra richiamata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 238 58 del 26/08/202 5), la ricostruzione sopra operata è coerente col principio enunciato in punto di prescrizione da Cass. Sez. U, Sentenza n. 29593 dell'11/10/2022, secondo la quale prima della determinazione delle voci da recuperare da parte d ell'Ente competente, non era giuridicamente possibile il recupero in questione. 
In effe tti, il d iritto al conguaglio, ancorch é riferito a partite pregresse, necessitava dell'approvazione e quantificazione dell'Ente d'ambito o degli altri soggetti competenti, che, come si è visto - ai sensi dell'art. 31, comma 1, della delibera ### 643/2013/R/IDR - doveva intervenire entro il 30 giugno 2014.  ### di tal i adempimenti, il gest ore era nell'impossibilità giuridica di far valere il proprio credito, sicché, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescriz ione di t ale diritto ha cominciato a decorrere dal momento in cui è stato adottato il menzionato atto di approvazione e quantificazione. 
Il motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto in applicazione del seguente principio di diritto: ««In tema di servizio idrico integrato, i conguagli previsti dall'art. 31 della delibera ### 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, potevano essere richiesti dal gestore solo a seguito dell'approvazione e quantificazione degli ### d'### o degli altri soggetti competenti, da compiersi entro il 30 giugno 2014, con la conseguenza che la prescrizione del relativo credito ha cominciato a 21 di 21 decorrere solo dal momento in cui tale approvazione e quantificazione è intervenuta».  6. In conclusione, devono essere accolti i motivi di ricorso, per quanto di ragione, e deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, ### di ### in diversa composizione , chiamata a statuire anche sulle spese de l presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e cassa la senten za impugnata, con rinvio alla Corte d'appe llo di #### di ### in diversa composi zione, chiama ta a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile il ###.  ### 

Giudice/firmatari: Abete Luigi, Reggiani Eleonora

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