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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14274/2021 R.G. proposto da ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati #### ed ### con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in ### via ### 14, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro ### di via ### nn. 48-56-66 e di via ### nn. 14-20-26 i n ### in p ersona de ll'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ### e ### con domicilio eletto presso il loro studio, sito in ### via ### 10, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la senten za della Corte di appello di Caglia ri, ### di ### n. 358/2020, depositata il 16 novembre 2020. udita la relazione d ella causa svolta nella pub blica udienza del 07/01/2026 dal ### letti gli atti del procedimento in epigrafe. ### 2 di 21 Con sentenza n. 812/2019, em essa in data ###/2019, il ### di ### dichiarava dovuta u na sola “quota fissa” in relazione alla uten za idrica ogget to di causa e respingeva le al tre domande proposte dal ### di via ### nn. 48-56-66 e di via ### nn. 14-20-26, sito in ### (di seguito, ###.
In partico lare, esclusa la prescrizione dei crediti vantati da ### per consumi idrici d el ### , il ### ale negava l'applicazione della tariffa residenti in difetto di idonea dimostrazione del possesso dei relativi requisiti e riteneva legittimo l'importo richiesto per deposito cauzionale con la fattura del 06/10/2014, accogliendo la domanda del ### attore solo in relazione alla cd “quota fissa”, ritenuta applicabile per ogni singolo contatore e non per ogni unità immobiliare facente parte del complesso condominiale. ### proponeva appello censurando la sentenza: i) per avere erroneamente escluso l'eccepita prescrizione dei crediti pretesi da ### per consumi; ii) per avere erroneamente ritenuto legittima l'applicazione della tariffa non residenti, essendo on ere del gest ore attingere attraverso l'anag rafe delle utenze g li elementi necessari acquisibili d'ufficio per qu alificare esattamente le stesse e non potendosi chiedere all'utente di forn ire i relativi dati; ii i) per avere omesso di pronun ciarsi sulla domanda di illegitti mità dell e somme pretese a titolo di dep osito cauzionale, stant e il mero rich iamo a precedenti pronunce del tribunale o norme di legge e regolamenti non meglio precisati; iii) per avere omesso di pronunciarsi sulla legittimità della fattura emessa il ### per il pagamento del conguaglio dovuto per partite pregresse relative agli anni 2005-2011, pari ad € 10.048,42.
Nel costitu irsi, ### resisteva all'appello, riproponendo l'eccezione di inammissibilità delle conclusioni del ### relative all'eccepita prescrizione, perché introdotta solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., mentre nell'atto di citazione il fatto estintivo 3 di 21 eccepito riguardava solo le somm e pretese per conguaglio partite pregresse.
La Corte d'appello, respinta ogni altra censura, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non dovuto quanto richiesto da ### con la fattura del 28/04/2016 a titolo di conguagli per partite pregresse relative agli anni 2005-2011. Con riferiment o a tali conguagli, richiamando pronunce già adottate, la menzionata Corte affermava che le integrazioni tariffarie non potevano che valere p er il futuro, consente ndo di evi tare il procrastinarsi del disequ ilibrio, ma non anche di evitare gli effetti negativi che ormai si sono prodotti nel passato, poiché al contrario, operando le modifiche tariff arie re troattivamente per i consumi già effettuati, si realizzava, nell'ambito del rapporto negoziale oggetto di accertamento, da un lato, una evide nte violazione de l principio di legalità e quindi, irretroattività degli atti amministrativi e, dall'altro, una netta violazione dei princip i posti a fondamento del rappo rto contrattuale, non potendo le parti modificare unilateralmente ed ex post il corrispettivo pattuito.
Inoltre, secondo la stessa Corte era del tutto evidente che le somme pretese a titolo di conguaglio solo nel 2016, nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione relativo a consumi relativi al periodo 2005-2011, non potevano che riguardare diritti di credito ormai prescritti ai sensi d ell'art. 2948 c.c., decorrendo il termi ne quinquennale di prescrizione - non dalla data della delibera dell'Ente competente che, in concreto , aveva determinato “monetariamente” l'entità dei conguagli - ma dalla data in cui il diritto di credito poteva essere fatto valere, e cioè dal momento di erogazione della fornitura.
Avverso tale statuizion e, ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di impugnazione. ### si è difesa con controricorso. 4 di 21 Fissata udienza in camera di consiglio, con istanza depositata il ### la ricorrente ha chiesto la trattaz ione della causa in pubblica udienza.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
A seguit o di ordinanza interlocu toria di q uesta Corte 2979/2024 (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 2979 dell'01/02/2024), è stata fissata udienza pubblica per la trattazione della causa.
In data ### il controricorrente ha chiesto che, verificati i criteri tabellari di assegnazione delle cause, il ricorso venisse assegnato alla ### di questa Corte. Nel fratte mpo, la ### S ezione ### rimetteva alle ### un procedime nto che poneva questioni giuridiche analoghe a quelle poste nella presente controversia, le quali hanno deciso la causa con sentenza n. 23858/2025 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025), cassando con rinvio la decisione impu gnata, perché venisse data applicazione al seguente principio di diritto: «In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'ar t. 31 della delibera ### 643 /2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, e ch e dovevano essere oggetto di li quidazione e approvazione da parte degli ### d'Am bito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitat e agli utenti in ragione della di sciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il ‘metodo tariffario normalizzato'». Fissata nuova udienza in camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 142, comma 3, e 154 d.lgs. n. 152 del 2006 5 di 21 (“Codice dell'ambiente”), dell'art. 9 direttiva 2000/60/CE, dell'art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell'art. 10 d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. in l. n. 106 del 2011, dell'art. 3 d.p.c.m. del 22/07/2012, dell'art. 1339 c.c. ed, infine, della delibera ### n. 643/2013/R/### oltre che della delibera 18 del 26 /06/2014 dell'Ente di ### d'### della ### (### - che ha provveduto alla quantificazione e al riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite precedenti al 2012 ai sensi dell'art. 31 dell'allegato A alla ### erazione dell'### 643/2013/R/IDR - e del regolamento del servizio idrico integrato (par.
B.16), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello operato una errata int erpretazione delle dis posizioni che regolano il sistema tariffario nel servizio idrico integrato. ### la ricorrente, la definizione delle c.d. partite pregresse ad opera delle competenti ### amministrative (#### è del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell'ambito della dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio (art. 154 del d. lgs. n. 152 del 2006, c.d. “Codice dell'ambiente”). In particolare, a fronte di un nuovo metodo tariffario idrico, i c osti esistenti all'anno base - non considerati in precedenza ai fini tariffari - sono st ati legittimamen te inseriti dalle competenti ### amministrative, come componenti della tariffa, in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio di derivazione europea del full cost recovery (art. 9 Dir. 2000/60/CE). In tale quadro, le d eterminazioni tariffarie entrano di diritto, e per espressa disposizione legislativa, nel regolamento di fornitura ex art. 1339 c.c., poiché il contratto d'utenza di un servizio pubblico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle ### rispetto ai quali il ### non ha alcuna autonomia decisionale. ### nel procedere alla riscossione delle c.d. partite pregresse, si è limitata a 6 di 21 dare puntu ale esecuzione a provvedimenti amminis trativi cogenti, adottati in conformità alla normativa primaria di riferimento.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., oltre che degli artt. 142, comma 3, e 154 d.lg s. n. 1 52 del 2006 ( “### dell'ambiente”), dell'art. 9 direttiva 2000/60/CE, dell'art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. in l. 214 del 2011, dell'art. 10 d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. in l. n. 106 del 2011, dell'art. 3 d.p.c.m. del 22/07/2012, della delibera ### n. 643/2013/R/### della delibera n. 18 del 26/06/2014 dell'Ente di ### d'### della ### (### e del regolamento del servizio idrico integrato (par. B.16), in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che gli importi richiesti a titolo di conguaglio fossero prescritti, senza considerare che il diritto al la riscossione di tali conguagli è sorto - e dunque il dies a quo di decorrenza del relativo termine di prescrizione è cominciato a decorrere - nel momento in cui ### s.p.a. è stata autorizzata a fatturare i relativi im porti, a seguito della loro effettiva quantificazione, e dunque a partire dal 26 giugno 2014, data della delibera n. 18 del Commissario straordinario dell'### d'### 2. Il controricorrente ha rivolto istanza alla ### per l'assegnazione alla sezione tabellarme nte competen te, ind ividuata nella ### ione ### e la ### dente ha dem andato al Collegio della ### ogni decisione sul punto. ### ritiene che la controversia rient ri nelle attribuzioni di questa ### com petente in materia di ### riguardando i temi della natura, portata ed efficacia dei provvedimenti emessi dalle ### regolatrici del pubblico servizio idrico. 3. È in fondata l'eccezione di inammissib ilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., tenuto conto 7 di 21 che l'atto contiene la necessaria e sufficiente esposizione dei fatti di causa, che consente di ricostruire la materia del contendere ai fini della comprensione dei motivi di doglianza prospettati in sede di legittimità.
È al tresì infondata l'eccezione di inam missibili tà dei mot ivi di ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., avendo la parte chiaramente indicato i capi della decisione censurata e le ragioni poste fondamento delle doglianze chiaramente descritte, illustrando e depositando gli atti su cui il motivo si fonda. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati. 4.1. Come sopra evidenziato, le ### di questa Corte con la senten za n. 23858/2025 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025) hanno affrontato la stessa questione e hanno accolto il corrispondente motivo di doglianza, e scludendo che il gesto re del servizio idrico potesse pretendere dall'utenza conguagli applicando con efficacia retroattiva il nuovo regime tariffario, ma ritenendo lo stesso gestore potesse esigere conguagli relativi al pe riodo precedente esigibili in base al regime esistent e nei periodi di riferimento degli stessi. 4.2. Ai fini della illustrazione delle ragioni della decisione, è utile una preliminare ricostruzione normativa della materia, posto che la domanda compre un arco tempo rale amplissimo , che ha visto una convulsa evoluzione normativa e regolamentare. 4.2.1. Gli artt. 13, 14, 15 della l. n. 36 del 1994 (cosiddetta legge ### hanno introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto servizio idrico integ rato (###, costituito dall'in sieme dei servizi pubblic i di captazione, adduzion e e distribuzione di acqua per usi civici, di fognatura e depurazione delle acque reflue.
La disciplina, frutto di impulso eurounitario, ha avuto il fine di salvaguardare il patrimonio idrico e, allo stesso tempo, di realizzare più efficaci ed efficienti sistemi di gestione del servizio. Essa ha individuato 8 di 21 la tariffa come sistema di copertura dei costi di gestione del servizio.
La complessiva attuazione della legge ### ha implicato una profonda ridefinizione organizzativa, tra cui in particolare la razionalizzazione dell'elevato numero di gestioni territoriali in precedenza esistenti, nel tentativo di conseguire più adeguate dimensioni gestionali sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e politico-amministrativi, il tutto con la finalità di ottenere maggiori efficienza e trasparenza di costi.
La men zionata legge ha individuato, in particolare, gl i ### (###, qual i aree di dimensione terr itoriale allargata, volte a meglio realizzare gli obiettivi di efficientamento del servizio, demandandone il disegno a ### e ### cui è stata affidata la pia nificazione, la scelta del g estore d el servizio, definendo la relativa convenzione, determin are le tariffe e svolgere attività di controllo.
Per quanto concerne le tariffe del servizio idrico, gli artt. 13 e 14 della legge ### hanno disegnato il cosiddetto ### che, quanto in specifico al servizio idrico, doveva appunto realizzare la remunerazione in tariffa, garantendo l'orientamento ai costi oltre a una remunerazione del capitale investito.
In particolare, il comma 2 dell'art. 13 l. n. 36 del 1994 ha stabilito che la tariffa dovesse essere determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servi zio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo tale che fosse assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Il comma 3 dello stesso articolo ha, poi, previsto l'elaborazione di un «metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento».
A tal fine è stato emanato il d.m. 1° agosto 1996, il quale ha previsto una tariffa secondo il metodo di controllo tariffario dei limiti di 9 di 21 prezzo, in applicazione della deliberazione CIP n. 34 del 18 dicembre 1991, stabilendo un price cap, un prezzo “k”, fissato dall'Ente preposto all'### che è stata costruita su un meccanismo di contenimento dell'aumento tariffario variamente modulato in relazione ai livelli raggiunti dalla tariffa reale negli anni precedenti.
Per quan to d'interesse, con l.r. Sardeg na n. 29 del 1997, il legislatore regionale ha individ uato un unico ### corrispondete all'intera ### La tariffa stabilita dall'### d'ambito è stata, pe rtanto, unica per tutto il t erritorio regionale. La stessa risu lta essere stata adottata in sede di prima applicazione nel 2005 (cfr. #### II, 12 aprile 2017, 651, confermata da ### Stato, Sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4301, richiamata nella delibera del ### n. 18 del 2014, che ha indicato i criteri di conguaglio per le partite pregresse).
Nel frattempo, a livello eurounitario, con specifico riferimento a tariffe e costi, è interven uto l'art. 9 dell a diretti va 2000/60/CE (cosiddetta direttiva quadro sulle acque), il quale ha previsto che, entro il 201 0, tutti gli ### mem bri avrebbero dovuto organizzarsi per garantire il recupero integrale dei costi del servizio idrico, secondo il rispetto del principio “chi inquina paga” e dell'internalizzazione dei costi ambientali a carico degli in quin atori/utent i e politiche dei p rezzi dell'acqua che incentivassero i consumatori all'uso efficien te della risorsa e selezione dei costi recuperabili sulla base di modelli di analisi economica del servizio e della sua ottimale gestione.
La disciplina prevista dalla legge ### è stata sostituita dal d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. “### dell'ambiente), che ne ha sostanzialmente recepito le previsioni per le parti di interesse.
Per quanto in specifico riguarda le tariffe, l'art. 154, comma 1, d.lgs. cit., originariam ente recitava: «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere 10 di 21 e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inqui na paga”. Tut te le quote della t ariffa del ser vizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.» La previsione circa l'«adeguatezza del capitale investito» è, poi, venuta meno, a seguito della consultazione referendaria indetta nel 2011. ###. 154, comma 1, d.lgs. cit. è stato , quin di, abrogato limitatamente alle parole «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito», a decorrere dal 21 luglio 2011, dall'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 116 del 2011 e successivamente modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), d.l. n. 133 del 2014, conv. con modif. in l. n. 164 del 2014.
Per quan do riguarda l'elaborazione dell a tariffa, l'art. 154, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, ha previ sto che il ### dell'ambiente, su proposta dell'### di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, procedesse alla definizione con decreto delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, tenendo conto della necessità d i recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga". ###. 154, comma 4, ha, poi, stabilito che la tariffa base dovesse essere stabilita per ciascun ATO dall'ente di governo pro posto, nell'osservanza del decreto ministeriale sopra menzionato, e applicata dai soggett i gestori, nel rispetto dell a ### e del relativo disciplinare, ai sensi dell'art. 154, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006. 11 di 21 ###. 170, comma 3, lett. l), d.lgs. cit. ha, comunque, precisato che fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 154, comma 2, d.lgs. cit., avrebbe continuato ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996, il qual e, come sopra evidenziato, ave va re gola to la det erminazione della tariffa di riferimento secondo il ### 4.2.2. Per quanto d'interesse, con l.r. ### n. 3 del 2013, nelle more del rio rdino del ### a seguit o dell'introduzione del ### dell'ambiente, sono state attribuite ad un ### straordinario le funzioni già svolte dall'### d'### fino al 31 dicembre 2014.
La l.r. ### n. 4 del 2015 ha previsto anch'essa l'istituzione di un unico ### (### e ha istituto l'Ente di governo dello stesso, che ha sostituito l'### d'ambito anche per l'approvazione delle tariffe.
Occorre tenere p resente che, sempre per quant o riguarda le tariffe, con l'art. 2 d.l. n. 79 del 1995, convertito in l. n. 172 del 1995, è stata demandata in via transitoria al ### l'elaborazione e l'aggiornamento delle tariffe idriche, come fissate dagli articoli 13, 14 e 15 della l. n. 36 del 1994 «in caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 3 6 del 1994, sono fis sati dal ### con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione».
Tale regime suppletivo è stato riproposto nell'art. 31 della l. 448 del 1998 e da successive analoghe disposizioni fino al 2010.
Con l'entrata in vigore del d.l. n. 135 del 2009 (conv. con modif. in l. n . 166 del 2009), è cessata la competen za “transitoria” in supplenza del ### rispetto alla determinazione ed all'aggiornamento 12 di 21 tariffario, che è stata assegnata all'### per l'energia elettrica ed il gas (###, ai sensi dell'art. 21, comma 19, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. in l. n. 214 del 2011), con la precisazione che tali funzioni dovessero essere esercitate con i medesimi poteri attribuiti a quest'ultima ### dalla l. n. 481 del 1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
In effetti, l'art. 10, comma 14, lett. d), d.l. n. 70 del 2011 (conv. con m odif. in l. n. 106 d el 2011 ) aveva inizialmen te demandat o all'### nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua di pre disporre il metodo tariffario, ma a tale ### è subentrata, prima ancora della sua en trata in funzio ne, proprio l'### (in virtù del menzionato art. 21, comma 19, d.l. n. 201 del 2011).
L'### ha, poi, provveduto ad approvare, con la deliberazione n. 585/2 012/R/IDR del 28 dicembre 2012, il ### (### per il periodo transitorio 2012-2013.
La stessa ### ha successivamente adottato, a modifica e integrazione della deliberazione 585/2012/R/### la deliberazione 88/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013, recante l'approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex ### (###, sempre per gli anni 2012 e 2013.
Con deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 la ### ha approvato il ### (###, applicato a partire dal 2014.
A seguito del parere del ### di Stato n. 267 del 25 gennaio 2013, con delibera n. 38/2013/R/IDR del 31 gennaio 2013, la stessa ### ha avviato il procedimento per la restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa all a “remunerazione del capitale investito, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio31 dicembre 2011 non coperto dal ### Transitorio”, che 13 di 21 si è concluso con la deliberazione n. 273/2013/R/IDR del 25/06/2013, la qual e ha indicato i crit eri per la de terminazione dell'importo da restituire, prevedendo che que sto dovesse essere pari all'importo previsto in ciascun ### di ### dedotte esclusivamente le seguenti voci di costo: i) gli oneri fiscali in ragione dell'imposta effettivamente pagata, ii) gli oneri finanziari effettivamente sostenuti e documentati dal gestore, iii) gli accantonamenti per la svalutazione crediti, nella misura ritenuta efficiente da parte dell'Ente d'### o del soggetto competente.
L'### è stata attiva fino al 2018, quando è stata sostituita da ### (### di ### per ### e Ambiente), che ha esteso le sue competenze anche al settore dei rifiuti. 4.2.3. Proprio nelle premesse alla deliberazione dell'### 643/2013/R/IDR del 27/12/2013, si legge il riferimento alle “partite pregresse”, poiché l'### ha ritenuto che, nell'ambito delle misure necessarie a portare a compime nto il quadro rego lato rio in via d i definizione fosse necessario disciplinare, tra le mo lteplici altre situazioni, «il trattamento di eventuali partite pregresse, derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti il trasferiment o delle competenze all'### da eviden ziare pun tualmente come componente distinta dalla boll etta, al fine di favorire la massima trasparenza per l'utenza». ### della deliberazione regola minuziosamente la materia dei conguagli agli artt. 6 e 9, ma riguardano la gestione della tariffa nel primo perio do di applicazione e in quel lo di transi zione (rispettivamente, l'anno 2014 e gli anni 2012-2013), senza riferirsi ad eventuali conguagli riferiti al periodo precedente al 2012.
Nell'allegato A alla menzionata de liberazione, cont enente la disciplina del ### sono spiegate le componenti di conguaglio. In particolare, al comma 1 dell'art. 29 dell'allegato A è stabilito, come regola, che, a partire dal 2014 viene determinata la 14 di 21 componente di conguaglio riferita all'ann o preceden te (a - 2), da inserire nella formu la per determinare il VGR (vincolo ai ricav i del gestore). È, poi, precisato, al successivo comma 2, che «I conguagli determinati da ### d'### e al tri soggetti competenti re lativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del ### e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013, devono essere espressi in unità di consumo ed evide nziati in bolletta separatam ente dalle tariffe in approvate per l'anno in corso utilizzando le regole indicate all'### 31 e successivi.» Solo l'art. 31 del menz ionato allegato A, nel regolare la quantificazione e il riconoscimento delle partite pregresse, ha previsto al primo comma che «3.1. Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'### delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni t ariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugn o 2014, d agli ### d '### o dagli alt ri soggetti competenti e comunicati all'###» Il secondo comma dello stesso articolo ha preci sato, poi, che «3.2. Al fine di favorire la mass ima trasparenza per gli utenti, l a riscossione dei conguagli di cui al precedente comma 31.1 deve attenersi alle seguenti regole: a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a -2), ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno; b) i conguagl i devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso; c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.» In attu azione di tale previsione il Com missario straordinario dell'Ente di ### della ### ha approvato, con la delibera n. 18 del 26 giugno 2014, il riconoscimento e la quantificazione dei conguagli 15 di 21 relativi alle partite pregresse, relative cioè a forniture precedenti al 2012-2013. 4.3. ### di questa Corte, n ella sentenza sopra menzionata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23858 del 26/08/2025) hanno escluso che la de libera 643/2 013/R/ IDR potesse introdurre una disciplina che giustificasse conguagli relativi a partite pregresse in base alle inno vative prescrizioni del ### mentre ha ritenuto che i conguagli potessero essere richiesti ove rispondenti ai criteri di det erminazione applicabili al momento delle prestaz ioni di riferimento, che seguivano il diverso ### 4.4. La pronuncia appena richiamata (Cass., Sez. U, Sentenza 23858 del 26/08/20 25) ha riguardato un precedente specifico, risolvendo questioni in tutto sovrapponibili a quelli posti nel presente giudizio, sicché i principali percorsi argomentativi del la m enzionata devono essere di seguito riportati. 4.4.1. Le menzion ate ### hanno eviden ziato che l'ingresso, nel nostro o rdinamento, d i una disciplina retro attiva dei conguagli non poteva trovare fondamento nel principio unionale del recupero dei costi dei ser vizi idrici, po sto dall'art. 9 della dir. 2000/60/CE, che non è di immediata ap plicazione nel no stro ordinamento e non persegue fin alità di armonizz azione totale delle normative degli ### membri in materia di acque. Sul piano del diritto nazionale, poi, le s tesse hanno rilevato che no n vi è traccia della volontà legislativa di autorizzare un intervento di portata retroattiva da parte dell'### regolatoria al fine di assicurare “ora per allora” una piena applicazione del principio del full cost recovery, sancito dall'art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, tale da superare per il passato le previsioni del ### In tale quadro, ad opinione delle ### la programmata approvazione, da parte degli ### d'### dei conguagli «relativi a periodi precedenti al trasferimento all'### dell e funzi oni di 16 di 21 regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie» (art. 31 della delibera 643/2013/R/### non poteva attuarsi secondo criteri diversi da quelli introdotti col ####, come sopra evidenziato, proprio il d.lgs. n. 152 del 2006 aveva previsto, in via transitoria, che continuasse a trovare applicazione il metodo tariffario precedente, disponendo all'art. 1 70, comma 3, lett. l), che fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 154, comma 2, con cui si sarebbero dovute definire le componenti di costo delle nuove tariffe, avrebbe continuato ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996. ### hanno, poi, ricordato che il decreto ministeriale contemplato dall'art. 154, comma 2, d.lgs. cit. non è st ato mai approvato, in quanto, come sopra evidenziato, nel 2011 venne istituita la nuova ### regolatoria del settore idrico (### e ad essa si demandò il compito, in precedenza assegnato al Ministero, di stabilire le componenti di costo della tariffa idrica, concludendo che il d.lgs. 152 del 2006 ha recepito il principio del recupero de i costi f issato dall'art. 9 della dire ttiva 200 0/60/CE ma, nel prevedere che continuasse ad applicarsi il d.m. 1° agosto 1996, e con esso il ### non ha consentito, per il periodo successivo alla propria entrata in vigore, e fino all'emanazione del provvedimento con cui furono ridefinite le componenti di costo della tariffa del servizio idrico, che una nuova disciplina regolatoria si sovrapponesse a quella emanata in attuazione della legge #### le ### ite , ritenere che la delib era sopra menzionata avesse consentito agli ### d'### d i approvare conguagli (relativi a pe riodi precedenti al trasferimento ad ### delle funzioni di regolazione e controllo del settore), che non erano esigibili in forza del Me todo ### e ra non solo contrastante col principio di irret roatt ività degli atti ammini strativi (abbiano o meno essi contenuto normativo), ma anche privo di solida 17 di 21 base giurid ica, avendo riguardo al contratto d i utenza, da cui si originano i diritti e gli obb lighi delle parti, te nuto cont o che, nell a prospettiva privatistica in cui deve inquadrarsi il rapporto tra gestore e utente, quest'ultimo deve poter fare affidamento sul sistema tariffario tempo per tempo in vigore.
In sintesi, le ### hanno affermato che l'addebito dei conguagli riferiti a partite pregresse non può implicare la violazione dei principi di irretroattiv ità deg li atti amministrativi e di affidamento nell'esecuzione del contratto di somministrazione, con la previsione di conguagli in base a una t ariffa non vigent e al momento della erogazione del servizio. 4.4.2. A que sto punto, però, le st esse ### hanno rilevato che anche il ### in vigore nel periodo che qui interessa (anni dal 2005 al 2011), pur prevedendo un tetto tariffario, conteneva meccanismi atti a consentire il recupero dei costi e le variazioni del corrispettivo del servizio che consentivano di raggiungere il livello atteso dei ricavi. ###. 8 del d.m. 1° agost o 1996 consid erava, infatti, espressamente sia una revisione triennale per la ver ifica dei miglioramenti di efficienza per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolat a, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio o vvero dell'effettuazione degli investimenti, sia la p ossibilità, da parte dell'### d'### (ora Ente d i governo e, all'epoca dei fatt i, ### per ATO della ###, di intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario in ordine: i) al raggiungim ento d ei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti; ii) alla corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di 18 di 21 gestione; iii) alla rispondenza dei cost i operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione. ### contemplava, dunque, elementi correttivi che rendeva no possibile la revisione del pre zzo praticato all'utente tenendo conto dell'equilibrio della gestione (e quindi del rapporto tra ricavi e costi).
In tale ottica, le Se zioni ### hanno ritenut o c he l'art. 31, comma 1, della delib era ### 643/201 3/R/### allorquando ha previsto che gli event uali conguagli r elativi a perio di precedenti al trasferimento all'### delle funzioni di regolazione e controllo del settore, che non fossero stati già con siderati ai fini de l calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, dovessero essere quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli ### d'### o dagli altri soggetti competenti, non ha previsto che questi ultimi enti potessero procedere al recupero in base al n uovo sistema di conguagli contemplato dal #### le ### anzi, i conguagli attuabili in base all'art. 31 sopra menz ion ato andavano individuati prendendo in considerazione le dinamiche t ariffarie p reviste dal ### in vigore nell'arco di tempo d'interesse, che, come sopra evidenziato conteneva all'art. 8 del d.m. 1° agosto 1996 la previsione di revisione di prezzi.
In tal senso, la citata pre visione circa la q uantificazione ed approvazione, entro il 30 g iugno 2014, degli «eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'### delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie» legittima i conguagli che nel precedente periodo regolatorio non era stato possibile liquidare.
La disposizione assume, in sintesi, autonomo valore precettivo con esclusivo riguardo all'individuazione della data entro cui i conguagli relativi andavano ap provati, senza affatto legalizzare il recupero di 19 di 21 importi diversi e ulteriori rispetto a quelli che potevano pretendersi in base al m etodo tariffario vigente all'epoca in cu i si collocavano le partite pregresse da conguagliare.
In tale ottica, secondo le ### la prescrizione contenuta nell'art. 31, comma 1, della delibera 643/2013/R/IDR non ha assunto portata retroattiva.
Essa, infatti, ha operato la liquidazione ora per allora di importi che, in base al ### avrebbero potuto essere riversati sull'utente attraverso i sopradescritti incrementi tariffari. Non viene, infatti, in question e una tariffa integrativa retroatt iva, applic ata su consumi effettuati in anni precedenti, quanto, piuttosto, l'applicazione di conguagli che nel previgente sistema regolatorio erano già a carico dell'utente.
Le stesse Se zioni ### ha nno rilevato che la richi amata disposizione non contrasta nem meno col principio d i affidamento dell'utente, il quale ha visto semplicemente posticipato il recupero, da parte del gestore, di somme che quest'ultimo avrebbe potuto conseguire prima, se solo l'Ente d'### avesse tempest ivamente provveduto a convertire quei conguagli in aumenti tariffari. 4.5. In continuità con la decisione delle ### appena illustrata, la censura deve essere accolta, d ovendosi ribadire il principio, secondo il quale : «In tema d i servizio idrico i ntegrato, i conguagli che il gesto re può richie dere, a norma dell'art. 31 dell a delibera ### 643/2013 /R/IDR del 27 di cembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli ### d'### o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che p otevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stat o i stituito e regolame ntato il ### 20 di 21 ### ice del rinvio dovrà pertanto accertare che g li importi quantificati dall'Ente d'### siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all'utente nella vigenza del ### secondo quanto stabilito dal d.m. 1° agosto 1996, nel testo applicabile per ciascun periodo di riferimento. 5. Anche il secondo motivo è fondato.
Come pure evidenziato dalle ### nella sentenza sopra richiamata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 238 58 del 26/08/202 5), la ricostruzione sopra operata è coerente col principio enunciato in punto di prescrizione da Cass. Sez. U, Sentenza n. 29593 dell'11/10/2022, secondo la quale prima della determinazione delle voci da recuperare da parte d ell'Ente competente, non era giuridicamente possibile il recupero in questione.
In effe tti, il d iritto al conguaglio, ancorch é riferito a partite pregresse, necessitava dell'approvazione e quantificazione dell'Ente d'ambito o degli altri soggetti competenti, che, come si è visto - ai sensi dell'art. 31, comma 1, della delibera ### 643/2013/R/IDR - doveva intervenire entro il 30 giugno 2014. ### di tal i adempimenti, il gest ore era nell'impossibilità giuridica di far valere il proprio credito, sicché, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescriz ione di t ale diritto ha cominciato a decorrere dal momento in cui è stato adottato il menzionato atto di approvazione e quantificazione.
Il motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto in applicazione del seguente principio di diritto: ««In tema di servizio idrico integrato, i conguagli previsti dall'art. 31 della delibera ### 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, potevano essere richiesti dal gestore solo a seguito dell'approvazione e quantificazione degli ### d'### o degli altri soggetti competenti, da compiersi entro il 30 giugno 2014, con la conseguenza che la prescrizione del relativo credito ha cominciato a 21 di 21 decorrere solo dal momento in cui tale approvazione e quantificazione è intervenuta». 6. In conclusione, devono essere accolti i motivi di ricorso, per quanto di ragione, e deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, ### di ### in diversa composizione , chiamata a statuire anche sulle spese de l presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e cassa la senten za impugnata, con rinvio alla Corte d'appe llo di #### di ### in diversa composi zione, chiama ta a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile il ###. ###