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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6935/2025 del 15-03-2025

... rispetto ai primi 8 due motivi, la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione de ll'art. 115 c.p.c., per errore di percezione sull a ricognizione del contenuto della prova (avviso di accertamento impugnato). 5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza, ai sensi del l'art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., per vio lazione dell'ar t. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per totale inesistenza della motivazione in relazione all'eccezione da lui sollevata circa la non applicabilità delle sanzioni, anche in virtù del principio di legittimo affidamento. 6. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 24, secondo comma, ###, 1, comma 162, legge n. 296/2006 e 7 legge n. 212/2000 (### del Contribuente), in relazione all'eccezione da lui sollevata circa il difetto di motiv azione dell 'avviso di accertamento impugnato nella parte relativa alla determinazione degli interessi, avuto particolare riguardo alla “decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti”. 7. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 8189/2023 proposto da: ### (C.F.: ###; P.IVA: ###), con domicilio fiscale in ####, alla ### n. 33, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### (C.F.: ###; p.e.c.: ###), che lo rappresenta e difende in forza di delega su foglio separato notificato unitamente al ricorso (telefax: 06.80.68.79.54; indirizzo di posta certificata: ###); - ricorrente - contro Comune di ### (C.F.: ###), con sede ###, in persona del ### dott. ### n ### rappresentato e difeso dal ### Avv. ### (C.F.: ### accertamento ### - ### motivazione ###), del foro di Napoli, in forza di procura speciale rilasciata con atto separato e notificata telematicamente in una con il controricorso, e da lui difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'### di ### nella persona dell'Avv. ### (C.F.: ###), ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale pec dei difensori di seguito indicati: ###, ###; - controricorrente - - avverso la sentenza 584/2023 emessa dalla ### il ### e notificata il ###; udita la relazione della causa svolta dal ###. ### Rilevato che 1. Maglioz zi ### impugnava dinanz i alla CTP di ### l'avviso di accertamento relativo alla ### sui R ifiuti (### contraddis tinto dal numero 13/S per “infedele denuncia” avente ad oggetto l'anno di imposta 2013.  2. ###ìta CTP rigettava il ricorso, affermando che: a) le informazioni precise ed univoch e, contenute nell'atto impugna to, avevano consentito al contribuente di ben comprendere l'esatta consis tenza della pret esa tributaria e quindi l'ambito delle difese da svolgere; b) l'atto non poteva annullarsi per omessa indic azione del calcolo degli interessi, atteso che l'accertamento aveva indicato i saggi di interessi applicati ed il periodo di riferimento; c) gli importi richiesti non erano errati in quanto, tenuto conto che la riduzione era stata ap plicata sia sul la parte fissa che variabile dell'imposta, l'Ente aveva correttamente agito disconoscendo e richiedendo la restituzione della riduzione sul “### per l'esercizio delle funzioni ambientali (5%)” e sulla “Maggiorazione spettante allo Stato per i servizi indivisibili nella misura di euro 0,30 al mq.; d) le sanzioni erano state legittimamente applicate in virtù della normativa applicabile; e) la riduzione prevista dal ### non spettava, in quanto agli atti non era presente la dichiarazione del contribuente con cui detta riduzione era stata richiesta. 3 3. Sull'imp ugnazione del contribuente, la CTR del ### accoglieva parzialmente il gravame (limitatamente alla richiesta di applicazione del cumulo giuridico nella determinazione delle sanzioni), evidenziando che: a) l'atto oggetto di impugnazione conteneva tutti gl i elementi necessari a rappresentare l'iter logicogiuridico seguito dall'Ente nella sua formazione ed emissio ne (articolo del #### violato, dati catast ali e superficie di ogni immo bile, tariffa ap plicata, decorrenza, criteri di applicazione calcolo delle sanzioni ed interessi percentuale della riduzione oggetto di recupero); b) le sanzioni erano state determinate correttamente; c) l'Amministrazione comunale, a seguito di alcune verifiche telematiche, aveva riscontrato la man canza dei re quisiti previsti dal ### o comunale, come specificatamente indicato nell'avviso di acc ertamento impugnato, vale a dire la mancanza della traduzione del sito in quattro lingue e delle informazioni turistiche sulla città; d) l'avviso riportava sia le percentuali degli interessi legali appli cate, sia il periodo di vigenza di ciascuna di esse, oltre che il totale dovuto.  4. Avverso tale sentenza ha propost o ricorso per cas sazione ### sulla base d i sei motivi. ### une di ### ha resistito con controricorso. 
In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 
Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in relazione all'eccezione da lui sollevata circa il dife tto di motivazione dell'avviso i mpugnat o, per non aver lo stesso indicato specificamente i comportamenti che avrebbero determinato la violazione dell'art. 15 del ### ap provato dal Comune di ### nonché quali controlli sarebbero stati effettuati e quando gli stessi sarebbero stati effettuati.  2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione 4 degli artt. 1, comma 162, legge n. 296/2006 e 7 legge n. 212/2000 (### del Contribuente), nella parte in cui ha considerato l'avviso di accertamento impugnato come completo e corretto.  3. I due motivi, da trattare congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. 
Va premesso che, sebbene la violazione della norma regolamentare non sia espressamente indicata nella rubrica dei due motivi (avuto part icolare riguardo al quarto), nel corpo degli stessi viene chiaramente individuata la normativa violata nell'art . 14, commi 3 e 4 , del R egolame nto ### del Comune di ### (cfr. pagg. 14 e ss. del ricorso). 
Ciò deb itamente premesso, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve rit enersi ade mpiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto d i difesa e pe r delimitare l'ambito delle ragi oni deducibili dall'### nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'### ha l'onere di provare l'effe ttiva su ssistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11270 del 09/05/2017). 
Orbene, premesso che, in o sservanza del principio di autosu fficienza, il ricorrente ha trascritto (a pagina 14 del ricorso) l'avviso di accertamento impugnato, non è revocabile in dubbio che lo stesso, oltre a far riferimento a non meglio specificati controlli eseguiti (solo in sede di controdeduzioni identificati in verifiche telematiche), difettasse della specifica indicazione di quali fossero, tra la pluralità di quelli previsti dall'art. 14, commi 3 e 4, del ### del Comune di ### i requisiti mancanti. 
E' nullo, per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l'avviso ove la motivazione dell'atto faccia riferimento a “controlli d'ufficio effettuati”, di fatto non allegati né precedentemente noti al contribuente o riprodotti nell'avviso stesso, atteso che l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, mira 5 a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11623 del 11/05/2017). 
Solo in sede ###primo grado, il Comune di ### ha, infatti, indicato i req uisiti mancanti, affermando che <<[… ] risulta la mancanza di due dei requisiti previsti nel citato art. 14, comma 3, e cioè la traduzione in quattro lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo) e le informazioni turistiche sulla città>>. 
Rappresenta, del resto, un pr incipio consolidat o quello secondo cui l'avviso di accertamento privo, in violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere "integrata" in giudizio dall'### finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (fra le tante, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12400 del 21/05/2018). Invero, la motivazione del provvedimento, ove carente, non può essere inte grata dall'### trazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso, poich é la sufficienza dell a pre detta motivazione va apprezzata con giudizio ex ante, basato sull'idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14931 del 14/07/2020; conf. Cass., 5, Sentenza n. 25450 del 12/10/2018). 
Va ricordato che la motivazione dell'avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una cor retta dialettica processuale, presupponendo l'onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni d ell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge , permettendo di comprendere la ratio della decisione adottata (Cass., Sez. 6 5, Sentenza n. 22003 del 17/10/2014). 
In que st'ottica, pienamente condivisibili sono le argomentaz ioni del ricorrente a tenore delle quali <<l'atto fiscale ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili in giudizio da parte del destinatario, il quale deve essere messo in grado di conoscere le ragioni e la misura della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa (Cassazione 22003/2014). Da ciò deriva che l'oggetto della contesa è delimitato in via assoluta proprio dall'att o impugnato (Cassazione n . 13056/2004) e, pertanto l'### in corso di causa, non può addu rre nuo vi profil i motivazionali (cassazione n. 4327/2016)>>. 
Senza tralasciare che, in tema di contenzioso tributario, all'### finanziaria non è consentito mut are i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell'atto impositivo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5160 del 26/02/2020). 
E' noto, peraltro, che, sebbene il processo tributario sia annoverabile tra quelli di "impugna zione-merito" (in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiaraz ione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'###, il giudice, solo ove riten ga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020). 
Inconferente è la deduzione difensi va del Co mune ( cfr. pag. 7 del controricorso), a mente della quale <<I giudici di secondo grado, inoltre, inquadrata correttamente la fattispecie de qua nell'ambito delle cd.  agevolazioni tributarie, secon do cui chi vuol fare valere una forma di esenzione o di a gevolazione de ve provare, in caso di contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta dell'esenzione o della agevolazione, hanno accertato che il contribuente non ha assolto l'onere probatorio posto a su o carico p erché non ha provato di pote r godere de lla riduzione tariffaria>>, atteso che non è in gioco, nel caso di specie, l'assolvimento o 7 meno dell'onere probatorio (nel qual caso varrebbe il principio secondo cui per le riduzioni di tariffe e agevolazioni è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussi stenza per vincere la presunz ione legale di produttività; cfr., fra le tante, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 237 3 del 27/01/2022), bensì la congruità o meno, dal punto di vista motivazionale, degli avvisi di accertamento impugnati. 
Da u ltimo, è opportuno evid enziare che l'obbligo motivazionale dell'accertamento è assolto quando il contribuente è stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di contestare efficacemen te l'an ed il quantum dell'imposta; ne consegue, quindi, ch e il requisito motivaziona le esige, olt re alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della po sizione creditoria dedotta, l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimi tare l'ambit o delle ragioni adduci bili dall'ente imp ositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, re stando, poi, affidate al giudizio di impugnaz ione dell'atto l e questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva, ma dovendosi escludere, comu nque, la sufficienza della motivazione dell'atto impositivo dal fatto di una compiuta difesa del contribuente in giudizio (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26336 del 09/10/2024). Ragion per cui non incide sulle considerazioni che precedono la circost anza, valorizzata invece, dalla ### secondo cui gli elementi contenuti negli avvisi di accertamento <<hanno consentito al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa, che ha esercitato in maniera ampia e puntuale>>. 
Ciò a pre scind ere dagli ulteriori rilievi per cui g li avvisi impug nati contengono <<l'indicazione dei dati catastali di una sola, delle tre oggetto di accertamento, unità immobiliare sita in “### di ### n. 15”>> e <<In relazione alla terza unità immobiliare oggetto di accertamento, oltre alle omissioni già sopra indicate, si riscontra anche la mancata indicazione della sua identificazione catastale>>.  4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in subordine rispetto ai primi 8 due motivi, la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione de ll'art. 115 c.p.c., per errore di percezione sull a ricognizione del contenuto della prova (avviso di accertamento impugnato).  5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza, ai sensi del l'art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., per vio lazione dell'ar t. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per totale inesistenza della motivazione in relazione all'eccezione da lui sollevata circa la non applicabilità delle sanzioni, anche in virtù del principio di legittimo affidamento.  6. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 24, secondo comma, ###, 1, comma 162, legge n. 296/2006 e 7 legge n. 212/2000 (### del Contribuente), in relazione all'eccezione da lui sollevata circa il difetto di motiv azione dell 'avviso di accertamento impugnato nella parte relativa alla determinazione degli interessi, avuto particolare riguardo alla “decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti”.  7. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver omesso ogni pronuncia in relazione all'eccezione da lui sollevata circa l'errata determinazione degli importi dovuti, tenuto presente che il Comune aveva accertato l'in fedeltà anche per quant o riguardava il “### per l'esercizio dell e funzioni amb ientali in (5%) e p er la “Maggiorazione spettante allo Stato per i servizi indivisibili nella misura di euro 0,30 al mq ”.  8. I motivi dal terzo al sesto restano assorbiti nell'accoglimento del primo e del secondo.  9. Alla st regua delle consid erazioni che precedono, in ac coglimento del primo e d el secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario del contribuente. 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, laddove ricorrono giusti motivi per compensare quelle relative ai gradi di merito.  P.Q.M. 9 accoglie il primo ed il seco ndo mo tivo del rico rso, dichiara ass orbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna il resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e ### Così deciso in ### nella camera di consiglio tenutasi in data ###.   

Giudice/firmatari: Di Pisa Fabio, Penta Andrea

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4237/2025 del 22-10-2025

... chiedere supporto relativamente alla erroneità della decorrenza dell'indennità stabilita dalla commissione medica ### Le attrici sostenevano di aver ricevuto continue rassicurazioni dal ### circa la presentazione del ricorso e di essere state invitate a rivolgersi all'Avv. ### - il legale individuato dal ### - per chiarimenti; ma appuravano successivamente che in realtà il ricorso non era stato mai depositato. Le attrici quantificano il danno patrimoniale in € 5.104,45, corrispondente a 10 mensilità arretrate dell'indennità di accompagnamento (Agosto 2015 - Maggio 2016), oltre a danni non patrimoniali. Chiedevano, pertanto, previo accertamento della responsabilità professionale, la condanna nei confronti dei convenuti al pagamento in solido del danno patrimoniale quantificato in euro 5.104,45 oltre interessi in misura legale e maggior danno a decorrere dal giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfatto. ### di spese di lite con attribuzione. Si costituiva in giudizio l'Avv. ###, contestando e impugnando tutto quanto dedotto dalle attrici e opponendosi all'accoglimento della domanda. Eccepiva la carenza di legittimazione attiva delle attrici, non avendo fornito (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI SALERNO Ud del 22.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc Il Giudice dr ### le note scritte e le rispettive memorie conclusionali ### e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc R E P U B BL I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO - ### - Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. ### all'esito dell'udienza del 22.10.25 ha pronunciato la seguente ### art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 9163 del ### degli ### dell'anno 2019 deciso e vertente TRA ### nata a ### il ### C.F. ###) e ### nata ad Agropoli l'11.12.1966 (C.F. ###), in proprio e nella qualità di eredi legittime del #### rappresentate e difese dall'Avv. ### presso il cui studio sono elettivamente domiciliat ###### della Repubblica, 45 ###. ###, C.F. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui studio elettivamente dimicilia in ### 269, ###### sede ###persona del legale rappresentante p.t..  ### S.p.A. (P.IVA ###), con sede ###persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, ### di ### 276; ### in ### risarcimento danni ### come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### convenivano in giudizio l'Avv. ### e il ### chiedendo l'accertamento della loro responsabilità professionale e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'omessa proposizione di un ricorso giudiziario in materia previdenziale che avrebbe avuto elevate chance di successo, nella prospettiva attorea. 
In particolare, le attrici deducevano che ### deceduto il ###, aveva presentato il ### una domanda all'### di ### per il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% e dell'indennità di accompagnamento. ### di ### con verbale del 27.06.2016, aveva riconosciuto l'invalidità al 100% a decorrere dal 31.07.2015, ma aveva differito l'erogazione dell'indennità di accompagnamento solo dal 01.06.2016.  ### le attrici, ### si era recato presso il ### di ### per chiedere supporto relativamente alla erroneità della decorrenza dell'indennità stabilita dalla commissione medica ### Le attrici sostenevano di aver ricevuto continue rassicurazioni dal ### circa la presentazione del ricorso e di essere state invitate a rivolgersi all'Avv.  ### - il legale individuato dal ### - per chiarimenti; ma appuravano successivamente che in realtà il ricorso non era stato mai depositato. Le attrici quantificano il danno patrimoniale in € 5.104,45, corrispondente a 10 mensilità arretrate dell'indennità di accompagnamento (Agosto 2015 - Maggio 2016), oltre a danni non patrimoniali. 
Chiedevano, pertanto, previo accertamento della responsabilità professionale, la condanna nei confronti dei convenuti al pagamento in solido del danno patrimoniale quantificato in euro 5.104,45 oltre interessi in misura legale e maggior danno a decorrere dal giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfatto. ### di spese di lite con attribuzione. 
Si costituiva in giudizio l'Avv. ###, contestando e impugnando tutto quanto dedotto dalle attrici e opponendosi all'accoglimento della domanda. Eccepiva la carenza di legittimazione attiva delle attrici, non avendo fornito prova della qualità di eredi e della legittimazione ad agire in proprio nonché l'infondatezza della pretesa risarcitoria per difetto di costituzione di un rapporto professionale con ### o con le attrici. 
Affermava la convenuta di essersi limitata a fornire un parere a un collaboratore del ### esaminando documentazione medica e ritenendo l'assenza dei presupposti per proporre ricorso.
Precisava poi che lo stesso ### aveva dichiarato di non aver avuto contatti diretti con lei e che nessun mandato o procura alle liti era stato firmato o autenticato. A sostegno della sua posizione, l'Avv.  ### produceva il decreto di archiviazione del procedimento disciplinare attivato nei suoi confronti dal ### di ### che non aveva ravvisato alcuna violazione deontologica. Contestava poi l'arbitrarietà e l'infondatezza del quantum richiesto. 
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa, a garanzia, della sua compagnia assicurativa a norma dell'art. 269 c.p.c. e concludeva per il rigetto della domanda attrice perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto; in ipotesi di soccombenza, anche parziale, essere manlevata da ogni pretesa attorea, condannando la compagnia garante ### S.p.A. a tenerla indenne da ogni e qualsivoglia pagamento; vittoria di spese di lite con attribuzione. 
Autorizzata la chiamata in causa e regolarmente citata, si costituiva in giudizio ### S.p.A., la quale contestava in fatto e in diritto la domanda di manleva e/o garanzia, nonché la richiesta di risarcimento formulata dalle attrici. In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda di garanzia per mancanza del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, deduceva che l'accoglimento della domanda di garanzia era subordinato alla prova di un contratto di assicurazione valido ed efficace e all'operatività della garanzia in relazione all'evento dannoso. Richiamava le condizioni generali e particolari di polizza, in particolare l'### 29 delle ### che limita la copertura alle richieste presentate per la prima volta all'### nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i comportamenti colposi non siano stati posti in essere oltre due anni prima della data di effetto della polizza, e alle richieste presentate entro un anno dalla cessazione del contratto se il fatto avveniva durante la validità. ### evidenziava che l'Avv.  ### aveva ricevuto una richiesta stragiudiziale di risarcimento il ###, mentre la polizza n. 801444786 aveva validità dal 23.02.2018 al 23.02.2019 ed era cessata per disdetta dell'Avv.  ### . 
Dichiarava di aver avuto conoscenza della richiesta solo con la notifica dell'atto di chiamata in causa. 
Eccepiva la violazione degli ### 1892 e 1893 c.c. da parte dell'Avv.  ### per aver omesso di dichiarare la richiesta di risarcimento ricevuta il ### al momento del rinnovo della polizza il ###, circostanza che avrebbe privato ### della possibilità di scegliere se rinnovare o a quali condizioni. 
Richiamava l'### 36 delle CGA sul "### di ###, affermando che l'assicurazione copre solo la responsabilità personale e diretta dell'### escludendo quella derivante in via solidale da rapporti con altri professionisti. Deduceva infine che la domanda attorea era infondata, ribadendo che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato, e che la responsabilità del legale sussiste solo se l'inadempienza è causalmente rilevante sull'esito della controversia. Contestava la prova del nesso di causalità e l'infondatezza del quantum richiesto. Concludeva pertanto, in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancanza dell'obbligatorio tentativo di negoziazione nonché nulla, inammissibile, improcedibile ed infondata la chiamata in garanzia nei confronti della ### S.p.a. per le causali esposte anche per mancanza dell'obbligatorio tentativo di mediazione; dichiarare che nulla sarà dovuto in favore dell'assicurato alla luce delle previsioni delle CGA per come descritte nella narrativa; accertare e dichiarare sempre e comunque il diritto alla manleva operante nei limiti di quanto dedotto in narrativa, con ulteriore accertamento subordinato della ripartizione del rischio, il tutto entro il massimale di polizza richiamato in precedenza, con riserva di azione di regresso e rivalsa nei confronti dei soggetti di cui sia eventualmente accertata la responsabilità esclusiva; dichiarare l'infondatezza della domanda; vittoria di spese di lite.  ### benchè regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva quindi dichiarato contumace nell'udienza del 13.10.2020.  ###.I. istruiva la causa con prova testimoniale escutendo i testi ### figlia di ### sentita il ###, che confermava di aver ritirato il fascicolo dall'Avv.  ### , ma non di aver verificato i documenti presenti al suo interno né ha conferito personalmente alcun mandato; ed il teste ### ex dipendente del ### sentito il ###, che dichiarava di non ricordare che ### si fosse recata presso il ### nel periodo indicato e negava di aver fatto firmare alcun mandato per l'Avv.  ### , affermando che il ### non si occupava di ricorsi e non aveva rapporti con l'Avv.  ### per tale attività. 
Espletata la prova testimoniale e precisate le rispettive conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.10.2025 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima. 
Ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale, preliminarmente, va rilevata la contumacia del ### regolarmente citato ma non costituitosi. 
Per quanto attiene la posizione dell'Avv. ###, le attrici hanno basato la loro pretesa risarcitoria sulla responsabilità professionale, deducendo la sussistenza di un rapporto di mandato, seppur mediato dal ### Hanno argomentato che le stesse dichiarazioni dell'Avv.  ### nel procedimento disciplinare e il suo coinvolgimento nella gestione della pratica di ### costituissero prova della sua responsabilità. 
Tuttavia, il convenuto ha costantemente negato l'esistenza di un rapporto professionale diretto con il ### o le sue eredi, limitando il proprio ruolo a un mero parere legale fornito a un collaboratore del ### Tale circostanza è stata corroborata dalla dichiarazione del ### stesso nell'esposto al ### di ### in cui affermava “di non aver avuto contatti diretti con l'Avv.  ### ”.
E' da tenere, inoltre, in considerazione l'esito del procedimento disciplinare a carico dell'Avv.   ### , che è stato archiviato dal ### di ### non avendo ravvisato alcuna violazione deontologica. 
La prova testimoniale, in particolare la dichiarazione di ### ha ulteriormente indebolito la tesi attorea di un incarico conferito tramite il ### in quanto il teste ha negato di aver fatto firmare mandati per l'Avv.  ### e ha dichiarato che il ### non gestiva ricorsi né aveva rapporti con il legale per tale attività. 
Neppure la testimonianza di ### ha offerto elementi probatori a sostegno di un mandato formale o di un rapporto diretto. In assenza di un formale rapporto professionale, non è configurabile alcuna violazione di obblighi contrattuali da parte dell'Avv.  ### . Infatti il ### funge da mediatore tra l'utenza e gli avvocati con essi convenzionati, allorquando è necessario intentare un'azione giudiziaria contro l'### e una volta individuato il legale, il cliente deve sottoscrivergli il mandato difensivo per agire in giudizio; circostanza che non si è verificata nel caso di specie, per cui non vi è alcuna responsabilità attribuibile all'avv ### Ad abundantiam si osserva che la convenuta ha eccepito che secondo la sua valutazione tecnica non vi fossero gli estremi per promuovere l'azione giudiziaria con successo, come avrebbe relazionato ad un esponente del ### anche a voler concedere che detta sua valutazione tecnica fosse errata, nulla avrebbe vietato agli utenti, che non la condividevano, di rivolgersi ad altro legale. 
Pertanto, la domanda di accertamento della responsabilità professionale nei confronti dell'Avv.  ### deve essere rigettata. 
Tale rigetto assorbe la domanda di manleva e garanzia avanzata dalla convenuta nei confronti di ### S.p.A. ed assorbe tutte le eccezioni formulate dalla terza chiamata sulla inoperatività della polizza professionale. 
Per quanto riguarda la posizione del ### dichiarato contumace, gli attori ne invocano la responsabilità per violazione degli artt 8 e 9 della ### n. 152/2001, che prevedono che gli istituti di patronato assicurino la tutela in sede giudiziaria anche tramite convenzioni con avvocati. 
Le attrici hanno dedotto una condotta colposa e omissiva del ### per nom aver informato correttamente la sig ### sullo stato dell'azione giudiziaria; nell'aver fornito informazioni non veritiere circa la presentazione del ricorso da parte dell'avv ### che in realtà non era mai avvenuto. 
Poiché il ### non presenta ricorsi in proprio a favore dei suoi clienti, ma funge da mediatore con gli avvocati con esso convenzionati affinchè li rappresentino in sede giudiziaria per la tutela dei loro diritti, la responsabilità del ### sussisterebbe esclusivamente nella falsa informazione data alla ### che il ricorso giudiziario era stato presentato dall'avv ###
Deducono gli attori che questa condotta inadempiente avrebbe impedito loro di conseguire il diritto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento del loro genitore per ulteriori dieci mensilità rispetto alla decorrenza indicata dalla ### medica ### Anche a voler concedere che il ricorso giudiziario per ottenere la diversa decorrenza dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento avesse avuto chance di accoglimento prossime alla certezza, come sostenuto dagli attori, ed anche assumendo la responsabilità del ### per aver mentito sulla presentazione del relativo ricorso giudiziario, non ci si può esimere dall'evidenziare che gli attori hanno concorso colposamente ex art 1227 c.c. alla produzione del danno con la loro condotta inerte e passiva dopo aver scoperto “la bugia” del ### Infatti, dopo aver appurato che alcun ricorso era stato presentato, gli attori ben potevano rivolgersi ad altro ### o ad altro legale per far presentare il ricorso giudiziario così da conseguire il bene della vita agognato, fino a quando non fosse maturato il termine di prescrizione del diritto. 
In altri termini, la falsa informazione data dal ### di per sé non ha prodotto alcun danno, soprattutto perché gli attori si sono accorti tempestivamente che l'avv ### indicato dal ### medesimo come legale incaricato della loro pratica, non aveva presentato il ricorso; quindi, gli attori ben avrebbero potuto ovviare rivolgendosi ad altro ### Il danno per gli attori è scaturito dalla loro successiva inerzia nel coltivare l'azione giudiziaria contro l'### entro il termine di prescrizione del diritto, essendosi invece concentrati solo sull'inadempimento contrattuale ascritto al ### ed all'avv ### Gli attori vanno condannati alle spese di lite secondo soccombenza nei confronti della convenuta costituita con applicazione dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi tabellari dello scaglione di valore della causa determinato dalla domanda giudiziale. Vanno compensate le spese tra la convenuta e la compagnia assicurativa da ella evocata in giudizio. Nulla sulle spese nei confronti del ### rimasto contumace.  P.Q.M.  ### di #### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 9163/2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: ➢ Dichiara la contumacia del convenuto ### sede di ### ➢ Rigetta la domanda attorea; ➢ Dichiara assorbite la domanda di manleva e garanzia proposta dall'Avv. ### nei confronti di ### S.p.A. e le eccezioni di inoperatività della polizza assicurativa da quest'ultima sollevate; ➢ Condanna agli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, ### che si liquidano in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese al 15% IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.; ➢ Compensa integralmente le spese di lite tra la convenuta ### e ### S.p.A.  ### 22.10.2025

causa n. 9163/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Danise Gustavo

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 1089/2025 del 11-12-2025

... ### al pagamento della somma di € 116.899,62 oltre interessi e rivalutazione (€ 50.612,78 - £ 98.000.000 - per la ripetizione di quanto versato per l'acquisto dell'immobile; € 19.873,78 - £ 38.481.000 + iva - per la ripetizione di quanto pagato per i lavori di completamento e/o di rifinitura dell'immobile; € 19.625,36 - £ 38.000.000 - per il rimborso dell'acquisto dei materiali e degli arredi). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### della Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da ### cassando con rinvio, per aver ravvisato nella sentenza di appello una violazione di legge in ordine ad un punto decisivo della controversia. Segnatamente, la violazione dell'art. 2935 c.c. in punto di decorrenza della prescrizione decennale del diritto alla stipula del contratto definitivo, essendo evidente, dal testo della clausola contenuta nell'integrazione del contratto preliminare del 1.8.1990, che il diritto alla stipula del contratto definitivo poteva essere esercitato immediatamente, non essendo sottoposto alla condizione sospensiva erroneamente ravvisata dal giudice d'appello (la consegna al notaio dei certificati di abitabilità e di conformità urbanistica ad opera della parte venditrice), (leggi tutto)...

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R.G. n. 1184/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott. ### rel.  riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in sede ###grado di appello iscritta al n. 1184 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente TRA ### nato a ### il ### (###); rappresentato e difeso dall'avv. ### per procura allegata all'atto di citazione in riassunzione; - appellante in riassunzione - E ### nato a #### il ### (###); rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### per procura allegata alla comparsa di risposta; - appellato in riassunzione - OGGETTO: giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito della cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno n. 268/2019, pubblicata il ###.  ### l'appellante in riassunzione: “2) nel merito, ed in riforma della sentenza 197/2013 Tribunale di Vallo della ### accogliere integralmente le seguenti domande attrici così come formulate in primo grado dal signor ### e ribadite in secondo grado dal medesimo: a) accertare e dichiarare estinto per prescrizione l'eventuale diritto del signor ### al trasferimento dell'immobile di proprietà del signor ### b) accertare e dichiarare non dovuto alcun importo in suo favore in restituzione ad opera del signor ### ed in favore del signor ### e di cui alle scritture private in atti richiamate; c) condannare il convenuto signor ### al risarcimento dei danni subiti dall'istante nella misura non inferiore ad € 100.000,00 ovvero da determinarsi nel corso del giudizio anche a mezzo CTU ovvero ancora in via equitativa, oltre interessi e svalutazione monetaria; d) ordinare ogni altro provvedimento conseguenziale e/o necessario; con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge. 3) in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della Corte Suprema di Cassazione n. 21497/2024 e rigettando ogni domanda ed eccezione del convenuto in riassunzione, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e in diritto, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (formalità n. 16731 R.G. - n. 13839 R.P. del 9/5/2013), con esonero del ### del ### di ### di ### che dovrà provvedervi, da ogni responsabilità al riguardo, ed ordinando altresì il rilascio dell'immobile per cui è causa, tuttora posseduto dal signor ### e facente parte del complesso residenziale sito in ### alla località “Pigna”; immobile costituito da un appartamento sito al secondo piano del corpo centrale, adibito a civile abitazione ed individuato nel N.C.E.U. del Comune di ### al foglio 24 particella 396 sub. 21. 3) Condannare il convenuto signor ### al pagamento delle spese processuali di tutti i precedenti gradi del giudizio comprese quelle del giudizio di legittimità, nonché al pagamento delle spese del presente grado”. 
Per l'appellato in riassunzione: “1. confermare - con l'eccezione ed i limiti di cui all'appello incidentale - tutti gli altri capi della sentenza di primo grado oggetto dell'atto di riassunzione non esplicitamente annullati dalla ordinanza di rinvio della Corte Suprema di Cassazione n. 21497/2024, da cui il presente giudizio di riassunzione; 2. rigettare integralmente la domanda così come proposta dall'attore in riassunzione ### perché inammissibile ed improponibile (perché in violazione degli artt. 163, n. 4, e 345 c.p.c.), pretestuoso e, comunque, infondato in fatto ed in diritto. Voglia, in ogni caso, in accoglimento del proposto appello incidentale: 3. condannare ### al pagamento in favore di ### della somma di € 116,899,62 - maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo - a titolo di ripetizione delle somme: di € 50.612,78 (£ 98.000.000) erogati dal secondo al primo all'atto dell'acquisto dell'immobile per cui è causa; di € 19.873,78 (£ 38.481.000 + IVA) occorsi e sostenuti per i lavori di completamento e/o di rifinitura dell'immobile stesso; 4. di € 19.625,36 (£ 38.000.000) spesi per l'acquisto dei materiali e degli arredi, di cui la struttura compravenduta con la scrittura privata del 12.04.1989 è stata dotata dal ### 5. condannare, in ogni caso, l'attore in riassunzione ### al pagamento delle spese, diritti ed onorari del grado di giudizio”.  ### data 12.4.1989 ### (promittente venditore) e ### (promissario acquirente) stipularono un contratto preliminare di compravendita di un appartamento in un fabbricato di un complesso residenziale in corso di costruzione a ### loc. Pigna, per il prezzo di £ 98 milioni.   Con scrittura integrativa del 1.8.1990 le parti dichiararono che ### versava la somma di £ 38.481.000 più iva per il saldo dei lavori di rifinitura e la somma di £ 33 milioni a saldo del prezzo e che veniva immesso nel possesso dell'appartamento, con la consegna delle chiavi. Le parti stabilirono, poi, che “la proprietà si trasferirà a mezzo rogito notarile presumibilmente entro il ### e sarà redatto dal ### a cui il signor ### dovrà consegnare la documentazione necessaria quindici giorni prima della stipula”.   Con atto di citazione notificato il #### convenne in giudizio ### e chiese al Tribunale di Vallo della ### di dichiarare che il diritto del promissario acquirente al trasferimento dell'immobile si era estinto per prescrizione, essendo decorsi oltre diciotto anni dalla stipula del contratto preliminare, e che al convenuto non era dovuto alcun importo in restituzione; chiese, altresì, la condanna di ### al risarcimento dei danni subiti per essere stato privato della libera disponibilità del bene, nella misura non inferiore ad € 100.000,00.   ### costituitosi, sostenne che il contratto concluso con l'attore aveva la natura di contratto definitivo di compravendita e propose domande riconvenzionali dirette ad ottenere la sentenza di trasferimento della proprietà, ex art. 2932 c.c., e la condanna di ### al risarcimento dei danni subiti per la mancata stipula dell'atto definitivo imputabile unicamente al venditore, che l'aveva procrastinata per anni in attesa di procedere all'accatastamento e di dotarsi del certificato di agibilità, con la conseguente impossibilità di rivendere l'immobile a terzi, nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.   In subordine, in caso di accoglimento della domanda attrice, chiese in via riconvenzionale la condanna del promittente venditore alla restituzione di tutte le somme corrisposte per l'acquisto dell'appartamento e di quelle comunque sborsate per il suo completamento, per l'acquisto di materiali e a titolo di imposte, con rivalutazione monetaria e interessi legali.   La sentenza di primo grado Con sentenza n. 197/2013, pubblicata il ###, il Tribunale di Vallo della ### rigettò le domande proposte da ### (capo a); accolse la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. e, per l'effetto, dichiarò trasferita la proprietà dell'unità immobiliare a ### (capi b e c); accolse la domanda riconvenzionale risarcitoria e, per l'effetto, condannò ### al pagamento, in favore del convenuto, della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale (capo d); condannò ### a pagare a ### le spese processuali (capo e) e l'ulteriore somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. (capo f).   Qualificata la scrittura privata del 12.4.1989 come contratto preliminare, il giudice di primo grado espose che alla data del 31.12.1990 l'immobile non risultava ancora iscritto al catasto del Comune di ### che l'accatastamento è stato eseguito solo in data ###, mentre il certificato di agibilità è stato rilasciato solo in data ###; che da quest'ultima data inizia a decorrere il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., poiché fino al rilascio del certificato di agibilità le parti potevano legittimamente rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo; che la proposizione della domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di risposta di ### depositata in data ### ha determinato l'interruzione del termine decennale di prescrizione decorrente dal 16.11.1999; che ### a cui spettava di dotarsi della documentazione necessaria per il rogito (accatastamento e certificati di agibilità), non ha informato il promissario acquirente del momento in cui si sarebbe potuto procedere alla vendita definitiva e non l'ha convocato dinanzi al notaio per la stipula; che basta solo questo per concludere, da un lato, che il termine di prescrizione non è mai iniziato a decorrere e, dall'altro, che la mancata stipula del contratto definitivo è imputabile in via esclusiva al promittente venditore; che deve essere accolta la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., poiché alla avvenuta corresponsione integrale del prezzo concordato e alla formale immissione del promissario acquirente nel possesso del bene non è seguita la stipula del contratto definitivo; che deve essere accolta anche la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti per la mancata stipula del definitivo e l'impossibilità da parte del convenuto di rivendere l'immobile, poiché la testimonianza del notaio ### ha confermato che il ### più volte convocato presso lo studio del notaio, si era sempre rifiutato, accampando vari pretesti; che il teste ### interessato all'acquisto dell'immobile, ha riferito che nell'anno 2003-2004 si recò con il ### presso il notaio ### il ### il quale consigliò di procedere alla stipula di un solo atto di vendita dal ### ma questi gli riferì di non poter accettare la sua proposta perché il ### non gli aveva pagato l'appartamento; che interessato all'acquisto si è detto anche il teste ### che può concludersi che, a partire del 16.11.1999, il contratto definitivo non è stato concluso per colpa esclusiva del promittente venditore; che in mancanza di prova del valore del bene risultante dai lavori e del prezzo offerto da aspiranti acquirenti, il danno per la mancata stipula del definitivo deve essere risarcito equitativamente in € 10.000,00; che la mala fede dell'attore, per aver proposto una domanda infondata di accertamento della prescrizione al solo fine di procrastinare l'obbligazione assunta e domande risarcitorie manifestamente infondate denotano la responsabilità aggravata del ### che ha finanche negato, in sede di interrogatorio formale, ciò che è pienamente emerso dall'istruttoria espletata; che, pertanto doveva essere accolta la domanda avanzata dal convenuto e disposta, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria, liquidato equitativamente in € 5.000,00.   La sentenza di appello cassata La Corte di appello di ### con sentenza n. 268/2019, pubblicata il ###, accolse parzialmente l'appello, riformando solo la statuizione di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c. (capo f della sentenza di primo grado) e rigettando la relativa domanda.   ### il giudice di appello, correttamente il Tribunale di Vallo della ### aveva fatto decorrere la prescrizione dal momento in cui il ### ha avuto il certificato di abitabilità, in quanto “mancavano ancora le certificazioni predette, il cui rilascio si atteggiava a evento condizionante (o termine, non è qui necessario attardarsi troppo sul senso della clausola, data l'identità delle conseguenze giuridiche) rispetto alla successiva stipulazione del contratto definitivo”. In assenza della certificazione amministrativa il ### non avrebbe potuto azionare il diritto al trasferimento dell'immobile e, pertanto, “l'eccezione di prescrizione non può che essere rigettata”. La sentenza di secondo grado condivise anche la condanna del ### al risarcimento dei danni, essendo provato, sia che questi aveva più volte rifiutato la stipula del rogito, sia che il ### aveva trovato più di una persona interessata all'acquisto, ma non aveva potuto vendere il bene. 
Accolse, invece, l'appello in riferimento alla condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c., poiché non ravvisò i presupposti dell'abuso del diritto e dello scopo dilatorio o defatigatorio da parte dell'attore, le cui ragioni erano solo infondate.   ### di cassazione e rinvio La sentenza di secondo grado, impugnata da ### venne cassata dalla Corte di cassazione che, con ordinanza n. 21497/2024, pubblicata il ###, dispose il rinvio alla Corte di appello di ### in diversa composizione. 
Osservò la Suprema Corte che, secondo la Corte di appello, la stipula del definitivo è stata subordinata alla consegna al notaio dei certificati di abitabilità e di conformità urbanistica ad opera della parte venditrice e che il termine decennale di prescrizione cominciava a decorrere dal giorno di rilascio del certificato (16.11.1999); che, tuttavia, “il testo della clausola non menziona, né espressamente, né implicitamente, il meccanismo della condizione, ma è esplicito nel prevedere l'obbligo, a carico del promittente venditore, di procurare la «documentazione necessaria» alla stipula del contratto definitivo”; che la Corte di appello “sostituisce d'ufficio una condizione sospensiva alla previsione negoziale palese di un obbligo in capo al promittente venditore”; che “il promissario acquirente ha omesso di ricorrere al giudice per l'assegnazione di un termine ex art. 1183 c.c. per l'adempimento di tale obbligo oppure di agire direttamente ex art. 2932 c.c. entro il termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di conclusione del contratto preliminare; che, infatti, tale termine non risulta oggetto di una determinazione negoziale, se non nella formulazione contenuta nella scrittura integrativa del 1990, che non è nemmeno presa in considerazione dalla Corte di appello, mentre è citata dal ricorrente a p. 23 e non è contestata dal controricorrente («il signor ### dovrà consegnare la documentazione necessaria 15 giorni prima della stipula»)”; che “anche tale formulazione non è però risolutiva e non esclude l'omissione del ricorso al giudice ex art. 1183 c.c. per l'assegnazione di un termine (avente così ad oggetto la data per la stipula del contratto definitivo) ovvero l'omissione della proposizione della domanda ex art.  2932 c.c. entro dieci anni dalla conclusione del contratto preliminare”. 
Concluse la Suprema Corte, in base a queste considerazioni, che la sentenza di secondo grado “viola l'art. 2935 c.c., dal momento che il potere di ricorrere al giudice ex art. 1183 c.c. avrebbe potuto essere esercitato immediatamente” e che, inoltre, “nella domanda di adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c. «deve ritenersi implicita la richiesta di fissazione del detto termine, con la conseguenza che, trascurato l'esercizio di tali alternative facoltà e protrattasi l'inerzia per l'ordinario termine prescrizionale, il diritto alla stipula del contratto definitivo deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione» (così, Cass. 15587/2001)”.   La riassunzione al giudice di rinvio ### la causa, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ### chiede la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle sue domande (dichiarazione di estinzione del diritto di ### al trasferimento dell'immobile per prescrizione decennale e di insussistenza del diritto alla restituzione delle somme di cui alle scritture private; condanna di ### al risarcimento dei danni nella misura non inferiore ad € 100.000,00).  ### costituitosi, conclude per la conferma della sentenza di primo grado, con rigetto integrale delle domande di parte attrice, sostenendo che il ricorso per cassazione di ### ha censurato, con un unico motivo, esclusivamente le statuizioni della Corte di appello afferenti i punti da 7) a 17), alcunché censurando in merito alle ulteriori statuizioni di cui ai punti 18), 19) e 20) della stessa sentenza, costituenti ragioni distinte ed autonome, divenute definitive ed irrevocabili; che resta ferma la statuizione di cui al punto 18), ossia l'accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., così anche la statuizione di cui al punto 19), relativa all'avvenuto pagamento del prezzo, e la statuizione di cui al punto 20), relativa al risarcimento dei danni in favore dell'acquirente. 
Aggiunge che oggetto dei contratti preliminari prodotti nel giudizio di primo grado ed oggetto di causa non era la compravendita di un appartamento completato e rifinito ma della sola parte strutturale (pareti perimetrali, volume e relativi diritti condominiali), mentre ogni altra opera di completamento e rifinitura, con materiali e arredi, non rientravano tra i beni promessi in vendita, trattandosi di opere compiute e materiali acquistati esclusivamente dal promissario acquirente, per cui, a prescindere dalla stipula dell'atto pubblico, ### non ne può rivendicare la restituzione. ### ripropone, poi, la domanda riconvenzionale subordinata, rimasta assorbita dal rigetto delle domande dell'attore e dall'accoglimento della sua domanda ex art. 2932 c.c., avente ad oggetto la condanna di ### al pagamento della somma di € 116.899,62 oltre interessi e rivalutazione (€ 50.612,78 - £ 98.000.000 - per la ripetizione di quanto versato per l'acquisto dell'immobile; € 19.873,78 - £ 38.481.000 + iva - per la ripetizione di quanto pagato per i lavori di completamento e/o di rifinitura dell'immobile; € 19.625,36 - £ 38.000.000 - per il rimborso dell'acquisto dei materiali e degli arredi).  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### della Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da ### cassando con rinvio, per aver ravvisato nella sentenza di appello una violazione di legge in ordine ad un punto decisivo della controversia. Segnatamente, la violazione dell'art. 2935 c.c. in punto di decorrenza della prescrizione decennale del diritto alla stipula del contratto definitivo, essendo evidente, dal testo della clausola contenuta nell'integrazione del contratto preliminare del 1.8.1990, che il diritto alla stipula del contratto definitivo poteva essere esercitato immediatamente, non essendo sottoposto alla condizione sospensiva erroneamente ravvisata dal giudice d'appello (la consegna al notaio dei certificati di abitabilità e di conformità urbanistica ad opera della parte venditrice), né ad un termine pattizio per la stipula (che “non risulta oggetto di una determinazione negoziale”). Con la conseguenza che la prescrizione decennale, iniziata a decorrere dal giorno della stipula del contratto preliminare (anziché dal giorno in cui il certificato è stato rilasciato al promissario acquirente, in data ###, come invece erroneamente ritenuto nella sentenza cassata) e non interrotta nel decennio dal promissario acquirente (che ha omesso di ricorrere al giudice per l'assegnazione di un termine ex art. 1183 c.c. o di agire direttamente ex art. 2932 c.c.), è giunta a maturazione e ha estinto il diritto per intervenuta prescrizione. 
È compito del giudice del rinvio decidere l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della ### n. 197/2013, pubblicata il ###, proposto e riassunto da ### uniformandosi a quanto statuito dalla Suprema Corte. 
In tal senso vanno riesaminate tutte le statuizioni della sentenza di primo grado impugnate da ### non essendosi verificato, diversamente da quanto ritiene ### alcun giudicato interno su alcune. Non vi è una cassazione parziale della sentenza di appello che lascia in piedi le altre parti della sentenza indipendenti dalla parte cassata (art. 336, comma 1, c.p.c.).
Prima di procedere all'esame va rilevata l'inammissibilità della domanda dell'appellante di condanna di ### al rilascio dell'immobile, trattandosi di una domanda nuova non proposta in primo grado, e neppure nell'atto di riassunzione ex art. 392 c.c., ma introdotta solo in questa fase con la precisazione delle conclusioni nella nota scritta del 12.9.2025.   2. La domanda di dichiarazione di estinzione per prescrizione e la domanda riconvenzionale di adempimento ex art. 2932 La sentenza di primo grado ha rigettato la domanda proposta da ### avente ad oggetto la dichiarazione che il diritto del promissario acquirente (### al trasferimento dell'immobile si è estinto per prescrizione (capo a) ed ha accolto la contrapposta domanda riconvenzionale di ### diretta ad ottenere la sentenza di trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. (capi b e c). 
La prima immediata conseguenza dell'estinzione per prescrizione del diritto alla stipula del contratto definitivo, a cui il giudice del rinvio deve attenersi in forza dell'ordinanza della Suprema Corte senza ulteriore valutazione, è la riforma di entrambe le statuizioni e, conseguentemente, l'accoglimento della domanda del promittente venditore (### di dichiarazione di estinzione del diritto di ### alla stipula del contratto definitivo di compravendita ed il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c..   3. La domanda riconvenzionale risarcitoria di ### sentenza di primo grado ha accolto la domanda riconvenzionale di ### diretta ad ottenere la condanna di ### al risarcimento dei danni subiti per la mancata stipula del contratto definitivo imputabile unicamente al venditore, che l'aveva procrastinata per anni in attesa di procedere all'accatastamento e di dotarsi del certificato di agibilità, con la conseguente impossibilità di rivendere l'immobile a terzi. Conseguentemente ha condannato ### al pagamento, in favore del convenuto, della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale del promittente venditore (capo d).   Anche questa parte della sentenza deve essere riformata, come conseguenza dell'inerzia del promissario acquirente nel dare esecuzione al contratto preliminare mediante la proposizione di una domanda ex art. 1183 c.c., ovvero ex art. 2932 E infatti, le ragioni di accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria (l'inadempimento del promittente venditore, che non ha convocato il promissario acquirente presso il notaio per la stipula del definitivo, previa consegna al notaio della documentazione occorrente per il rogito) vengono meno nel momento in cui si ritiene, secondo l'ordinanza della Suprema Corte, che la stipula del contratto definitivo non era condizionata all'ottenimento del certificato, che le parti non avevano fissato un termine per la stipula del definitivo e che il promissario acquirente poteva immediatamente agire in giudizio ai sensi dell'art. 1183 c.c. per la fissazione giudiziale del termine di stipula, o ai sensi dell'art. 2932 c.c. per la domanda di adempimento in forma specifica. Ne consegue che, non potendosi ravvisare un inadempimento dell'obbligo del promittente venditore di stipulare il contratto definitivo (entro il termine che, non essendo fissato dalle parti, poteva essere stabilito dal giudice ex art. 1183 c.c.), non è ipotizzabile un risarcimento del danno cagionato dalla mancata stipula del contratto definitivo per responsabilità contrattuale del promittente venditore. 
Né rileva la circostanza, confermata dalla testimonianza del notaio ### che il ### sia stato più volte convocato presso il suo studio ma si è sempre rifiutato, accampando vari pretesti. Non essendo previsto un termine entro cui stipulare il contratto definitivo, il rifiuto del promittente venditore agli inviti rivolti verbalmente o per iscritto non comportavano ancora una sua inadempienza dell'obbligo. Era onere della parte interessata ricorre al giudice, entro il termine ordinario di prescrizione, per la fissazione di un termine ex art. 1183 c.c. o per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ex art. 2932 c.c. Di qui la riforma del capo d) della sentenza di primo grado ed il rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria.   4. Le altre domande (restitutorie e risarcitorie) non esaminate dalla sentenza impugnata La sentenza di primo grado non ha esaminato le altre domande proposte, ritenendole assorbite dall'attribuzione al promittente venditore della responsabilità per la mancata esecuzione del contratto preliminare e dal trasferimento immobiliare con la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. In particolare, non ha esaminato: a) la domanda di ### di condanna di ### al risarcimento dei danni subiti per essere stato privato della libera disponibilità del bene per 18 anni, nella misura non inferiore ad € 100.000,00 (corrispondente al valore locativo non inferiore ad € 500,00 mensili x 12 mesi x 18 anni); b) le contrapposte domande aventi ad oggetto le somme pagate dal promissario acquirente (la domanda di ### di dichiarazione giudiziale che ### non ha diritto alla restituzione di alcun importo e la domanda riconvenzionale di ### di restituzione di tutte le somme corrisposte per l'acquisto dell'appartamento e di quelle comunque sborsate per il suo completamento, per l'acquisto di materiali e a titolo di imposte, con rivalutazione monetaria e interessi legali).  4.1. La prima domanda, con la quale il promittente venditore chiede il risarcimento del danno a lungo patito per essere stato privato del godimento del bene, presuppone la sua detenzione sine titulo da parte del promissario acquirente. 
Questi, però, ha avuto il godimento del bene per diversi anni in base ad un valido titolo, costituito dall'accordo siglato nell'integrazione contrattuale del 1.8.1990, in forza del quale era stato immesso anticipatamente nel possesso dell'immobile, prima della stipula del contratto definitivo. Né il titolo (il contratto preliminare con effetti anticipati) è venuto meno con efficacia retroattiva, dal momento che la sentenza di primo grado non ha pronunciato alcuna risoluzione del contratto. 
Neanche il promittente venditore, che ha eccepito la prescrizione del diritto della controparte alla stipula del contratto definitivo e ha chiesto il risarcimento dei danni per privazione del godimento del bene, ha proposto una domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente. 
Invero, nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che nel novero degli effetti restitutori della pronuncia di risoluzione di un contratto preliminare di vendita con effetti anticipati va incluso anche l'obbligo (restitutorio e non risarcitorio) del promissario acquirente di corrispondere al promittente venditore l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene negoziato che gli sia stato consegnato anticipatamente, nell'intervallo di tempo compreso fra la consegna ed il rilascio e secondo la disciplina della ripetizione d'indebito (Cass., 28.11.2017, n. 28381; Cass., 18.1.2002, n. 550). Si è ulteriormente chiarito che non appare pertinente il richiamo alle conseguenze della sopravvenuta inefficacia del contratto preliminare con effetti anticipati (che si verifica, ad esempio, nel caso di prescrizione del diritto alla stipula del definitivo), che non incide sulla causa giustificatrice dell'originaria attribuzione (Cass., n. 28381/2017, cit.).
Data la sua natura restitutoria e non risarcitoria (come, invece, erroneamente qualificata da ###, l'obbligazione del promissario acquirente di pagare l'equivalente monetario dell'uso e del godimento del bene non può prescindere da una pronuncia di risoluzione contrattuale e non può essere fatta valere solo con una domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale. Di qui il rigetto della domanda risarcitoria (rectius, restitutoria) di ### 4.2. Ha natura restitutoria anche la domanda riconvenzionale di ### di condanna di ### alla restituzione di tutte le somme corrisposte per l'acquisto dell'appartamento e di quelle comunque sborsate per il suo completamento, mentre ha natura risarcitoria quella di condanna al rimborso per l'acquisto di materiali e a titolo di imposte. La prima consiste nella restituzione delle somme corrisposte dal promissario acquirente al promittente venditore in esecuzione del contratto preliminare (quale anticipazione del prezzo della vendita e del corrispettivo per l'esecuzione delle opere di completamento); la seconda consiste nel risarcimento del danno emergente per l'acquisto presso terzi del materiale impiegato per le opere di completamento e per il pagamento di imposte. 
Per la domanda di natura restitutoria valgono le medesime considerazioni svolte in ordine alla restituzione al promittente venditore dell'equivalente monetario del godimento del bene da parte del promissario acquirente. ### di restituzione di tutte le prestazioni rese in esecuzione del contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati (la restituzione al promittente venditore del bene che aveva consegnato e dell'equivalente monetario dell'uso e del godimento da parte del promissario acquirente; la restituzione a quest'ultimo delle somme versate per il pagamento anticipato del prezzo) sorge solo con la pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta, secondo la disciplina della ripetizione d'indebito. Come già chiarito, neppure la sopravvenuta inefficacia del contratto preliminare con effetti anticipati (per la prescrizione del diritto di una parte alla stipula del definitivo, fatta valere dalla controparte) fa venir meno la causa giustificatrice delle prestazioni (il contratto preliminare ad effetti anticipati), senza una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto (Cass., n. 28381/2017, cit.), che nessuna parte ha chiesto. Di qui il rigetto della domanda riconvenzionale di ### di restituzione delle somme corrisposte per l'acquisto dell'appartamento e di quelle comunque sborsate per il suo completamento. 4.3. Non può essere accolta, però, neanche la domanda di ### diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa di insussistenza del diritto di ### alla restituzione delle somme. Trattandosi di anticipazione del prezzo della vendita non conclusa, l'incameramento definitivo delle somme presuppone la stipula del contratto di vendita.  4.4. Non può essere accolta la domanda riconvenzionale risarcitoria avente ad oggetto il rimborso del materiale impiegato e delle imposte pagate. Anche tale domanda, che ha ad oggetto un danno emergente, come quella risarcitoria già sopra esaminata (punto 3.), avente ad oggetto un lucro cessante (per impossibilità di rivendere l'immobile a terzi) presuppone un inadempimento dell'obbligo del promittente venditore di stipulare il contratto definitivo. Valgono, pertanto, le medesime ragioni di rigetto della domanda risarcitoria già esposte, che escludono un inadempimento dell'obbligo del promittente venditore di stipulare il contratto definitivo. Conseguentemente, va rigettata anche l'altra domanda riconvenzionale risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. accolta in primo grado con la condanna di ### al pagamento in favore di ### della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria (capo f). 
In definitiva, la sentenza di primo grado deve essere riformata con l'accoglimento solo della domanda di ### di dichiarazione di avvenuta estinzione per prescrizione del diritto di ### alla stipula del contratto definitivo di compravendita. Vanno, invece, rigettate tutte le altre domande: sia quelle proposte da ### (la domanda di dichiarazione di insussistenza del diritto di ### alla restituzione delle somme corrisposte e di condanna di ### al risarcimento dei danni), sia le domande riconvenzionali proposte da ### (la domanda adempimento in forma specifica ex art.  2932 c.c. e le domande di condanna di ### al risarcimento dei danni e alla restituzione delle somme a lui corrisposte).  ### chiede di ordinare al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta in via riconvenzionale da ### (che indica come eseguita in data ### al reg. gen. n. 7820 e al reg. part. n. 5961) e della trascrizione della sentenza di primo grado richiesta dal ### del Tribunale di Vallo della ### (che indica come eseguita in data ### al reg. gen. n. 16731 e reg. part. n. 13839). Non ha prodotto, però, le note di trascrizione.
Stante l'accoglimento parziale dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali anche del primo grado di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento delle spese processuali deve comprendere, altresì, quelle del precedente giudizio di appello, stante l'effetto espansivo che la cassazione della sentenza d'appello produce anche sul capo relativo alle spese (Cass., ord., 7.2.2022, n. 3798), del giudizio di legittimità, come indicato dalla Suprema Corte, e del giudizio di rinvio. Il risultato finale (la soccombenza reciproca in ordine alle contrapposte domande restitutorie e risarcitorie) giustifica la compensazione per intero di tutte le spese processuali tra le parti.  PQM La Corte di Appello di ### prima sezione civile, definitivamente decidendo in sede ###grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1184/2024, così provvede: 1. dichiara l'inammissibilità della domanda nuova dell'appellante ### di condanna di ### al rilascio dell'immobile per cui è causa; 2. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vallo della ### n. 197/2013, pubblicata il ###: a. dichiara l'estinzione per prescrizione del diritto di ### alla stipula del contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto l'unità immobiliare facente parte del complesso residenziale sito in ### loc. Pigna; b. rigetta le altre domande proposte da ### (dichiarazione di insussistenza del diritto di ### alla restituzione delle somme corrisposte e condanna di ### al risarcimento dei danni subiti); c. rigetta le domande riconvenzionali proposte da ### 3. compensa interamente tra le parti tutte le spese processuali dal giudizio di primo grado al giudizio di rinvio.  ### lì 25/11/2025 ### estensore ### (dott. ### (dott.ssa ###

causa n. 1184/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Iannicelli Guerino, Balletti Maria

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 1212/2025 del 24-02-2025

... risarcimento successiva all'1 gennaio 1983». Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1 gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dall'1 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli ### o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE. La Corte di Giustizia, richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza del 2018, ha ribadito che le formazioni dei medici specializzandi devono essere oggetto di remunerazione adeguata, alle condizioni previste dal diritto europeo, spettando al giudice interno verificarne la loro sussistenza. A tal fine, vengono indicate le tre seguenti condizioni: i) che la norma giuridica violata (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### Così composta: ### de ### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5550/2024 di ### degli affari contenziosi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 10.2.2024 TRA ### ( C.F. ### ) elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti ### ( CF. ### ) Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 18427/2024 della Corte di Cassazione ( adeguamento retributivo e risarcimento del danno in relazione alle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76) - ### atto di citazione ritualmente notificato ### laureato in medicina e chirurgia e specializzato in ### nel 1986 a seguito di un corso di specializzazione della durata legale di 4 anni iniziato nell'A.A. 1981/1982, ricorreva, unitamente ad altri medici, innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accertamento del diritto a una remunerazione adeguata, e in subordine il risarcimento del danno per omesso o tardivo recepimento delle ### comunitarie nei confronti della ### del Consiglio dei ### e del Ministero dell'### dell'### e della ### Il Tribunale adito con sentenza n. 13662/2014 rigettava la domanda ritenendo che la normativa europea sulla formazione medica si applicasse solo ai soggetti immatricolati ai corsi di specializzazione a decorrere dall'A.A. 1983/1984, dovendosi escludere la natura auto-esecutiva di detta normativa. 
Avverso detta sentenza proponeva appello ### La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3527/2021 rigettava il gravame modificando la motivazione fornita dal Tribunale di Roma e ritenendo che il risarcimento non potesse essere riconosciuto a coloro che si fossero iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982. 
Tale pronuncia era impugnata da ### . 
Con ordinanza n. 18427/2024, pubblicata il cinque luglio 2024 la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, riteneva assorbito il secondo e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. 
In particolare era affermato testualmente : “La Corte di giustizia dell'unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima. Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”. 
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, ### riassumeva il giudizio nei confronti della ### del Consiglio dei ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'###ma Corte d'### di ### in funzione di Giudice di rinvio in appello, applicando i principi enunciati dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.18427/2024 sopra indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, in riforma dell'impugnato capo 2) della sentenza del Tribunale di ### n.13662/2014, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.608/2012, da confermarsi nel resto, accogliere l'appello proposto, così provvedendo a seguito del rinvio: accertare e dichiarare il danno subito dal Dott. ### per le ragioni esposte nel presente atto ed in particolare per il mancato recepimento e/o per la non corretta applicazione della normativa comunitaria sopra citata da parte dello Stato italiano, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al risarcimento del danno subito a partire dall'1/1/1983 per tutti gli anni frequentati di formazione specialistica fino alla sua conclusione avvenuta nell'a. a. 1985/1986, così come indicato nel corpo del presente atto, in attuazione di quanto stabilito dalla richiamata ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione; per l'effetto, condannare la convenuta ### del Consiglio dei ### in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere in favore del predetto appellante la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di specializzazione, e pertanto la somma di euro 25.177,29 (considerando la sola frazione dell'a. a. 1982/1983 a partire dall'1/1/1983), salvo errori od omissioni; ovvero eventuali altre somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia ad esito del presente giudizio anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al dì dell'effettivo soddisfo, con conseguente diritto dello stesso a percepire a detto titolo le predette somme. Si richiamano, per completezza difensiva, le istanze istruttorie come richieste e formulate nell'atto di citazione del giudizio di primo grado e nella memoria ex art.183, comma VI, n.2, c.p.c., che si producono, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte. Per completezza difensiva si precisa che nelle ### di ### del 27/1/2021, depositate nel giudizio d'appello R.G. n.866/2015 e inserite nel relativo fascicolo (oggi all. n.5), per il Dott. ### si è formulata l'istanza di dichiarare inammissibile, e comunque di stralciare dal giudizio, l'eccezione dell'appellata sull'inammissibilità/infondatezza della domanda del medico in quanto iscritto alla specializzazione prima del 29/1/1982, per i motivi di cui alle pagg.13-14 del presente atto. In ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto enunciati dalla richiamata ordinanza di rinvio, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, onorari e diritti di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente.” ### del Consiglio dei ### seppur ritualmente evocata nel presente giudizio in riassunzione, non si costituiva. 
La Corte all'esito dell'udienza del dieci febbraio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro dicembre 2024, riservava la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata la contumacia della ### del Consiglio dei ### non costituita nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo del presente grado. 
Nel merito.  ### rileva che, quanto al diritto ad una adeguata remunerazione per la frequenza ai corsi di specializzazione medica, la Corte di Cassazione aveva inizialmente affermato il principio della insussistenza del predetto diritto per i medici che avessero frequentato i corsi di specializzazione antecedentemente all'anno 1983 in considerazione del carattere unitario e non frazionabile del periodo di formazione specialistica (ex multis, Cass. 15198/15). 
Tale orientamento è stato, però, superato a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'### europea che, con sentenza 24 gennaio 2018, C-616/16 e C- 617/16, ha stabilito che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/### come modificata dalla direttiva 82/76/ ### devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione, a partire dall'1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Ad essa ha fatto seguito la sentenza delle ### n. 20348/2018, la quale ha pertanto affermato il diritto come spettante anche per l'anno accademico 1982-1983, ma a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.  ### è stato poi nuovamente modificato in senso ampliativo. 
In particolare, con ordinanza del 22.9.2020, la Corte di Cassazione ha nuovamente richiesto, mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, una pronuncia della Corte di Giustizia europea su seguente quesito «Se l'art. 189, comma 3, del ### sull'### e gli artt. 13 e 16 della ### 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/### ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della ### 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza ### spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della ### suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'1 gennaio 1983». 
Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1 gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dall'1 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli ### o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE. 
La Corte di Giustizia, richiamando quanto già affermato nella precedente sentenza del 2018, ha ribadito che le formazioni dei medici specializzandi devono essere oggetto di remunerazione adeguata, alle condizioni previste dal diritto europeo, spettando al giudice interno verificarne la loro sussistenza. A tal fine, vengono indicate le tre seguenti condizioni: i) che la norma giuridica violata abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli il cui contenuto può essere identificato; ii) che la violazione sia sufficientemente qualificata; iii) che sussista un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato e il danno subito dalle persone lese. 
Per quanto attiene ai periodi di formazione iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva, e proseguiti dopo la scadenza del termine di trasposizione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che anche questi rientrino nell'ambio di applicazione ratione temporis della direttiva stessa.  ### la Corte, infatti, in base al suo costante orientamento giurisprudenziale, una norma giuridica nuova si applica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la introduce, e - pur non applicandosi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della normativa precedente - essa disciplina gli effetti futuri di queste situazioni, nonché le situazioni giuridiche nuove, ad eccezione dei casi particolari in cui disposizioni specifiche ne determinino speciali condizioni di applicazione nel tempo. All'esito di tale affermazione, la Corte ha sancito che per le iscrizioni ad una scuola di specializzazione antecedenti all'entrata in vigore (29 gennaio 1982) della direttiva 82/76, la formazione si è svolta in conformità delle condizioni a quel tempo applicabili. 
In tal senso, l'iscrizione effettuata in un momento antecedente ha fatto sorgere una situazione giuridica definitivamente acquisita anteriormente all'entrata in vigore di detta direttiva. In linea con quanto già affermato nel 2018, si è ribadito che soltanto alla scadenza del termine di trasposizione (1 gennaio 1983) la ### 82/76 ha fatto entrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'### gli effetti di un'iscrizione effettuata prima dell'entrata in vigore della direttiva in parola. 
Pertanto, per i periodi di formazione cosiddetti “a cavallo”, quali quelli iniziati prima ma proseguiti dopo il 1° gennaio 1983, l'iscrizione ha continuato a produrre i suoi effetti per tutta la durata delle formazioni stesse. 
In conclusione, la situazione di un medico iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della ### 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima. 
A tale pronuncia della ### ha fatto seguito la sentenza n. 20278 del 23.6.2022 delle ### della Corte di Cassazione che, facendo propri i principi sopra enunciati, ha affermato che “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dall'1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli ### membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE”. 
A tale nuovo orientamento giurisprudenziale il Collegio ritiene di doversi adeguare, in linea con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di annullamento con rinvio che ha dato origine al presente grado di giudizio con la conseguenza che, nel caso in esame, sussiste il diritto di ### al risarcimento del danno, con limitazione dello stesso a partire dal primo gennaio 1983 e fino al conseguimento del diploma di specializzazione. 
Ai fini della liquidazione viene utilizzando il parametro di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre 1999 n. 370, ossia per ogni anno di specializzazione ### 6.713,94 (somma equivalente all'importo in ### 13.000), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. 
La Corte specifica che, dovendo il calcolo partire dal primo gennaio 1983, la somma dovuta per l'A.A. 1982-1983 viene decurtata di un quarto in considerazione del trimestre per cui non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno; il relativo importo per l'A.A. 1982-1983 viene dunque quantificato in ### 5.035,45. 
Ne consegue che vanno riconosciuti a ### per il corso di specializzazione in ### generale della durata legale di 4 anni dall'anno accademico 1982 al 26.3.1986, ### 5.035,45 per l'A.A. 1982-1983, ### 6.713,94 per l'A.A. 1983-1984, ### 6.713,94 per l'A.A. 1984-1985, ### 6.713,94 per l'A.A. 1985- 1986, per un totale complessivo di ### 25.177,27, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale. 
Tenuto conto del recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia, in particolare successivo alla sentenza annullata le spese di tutti i gradi di giudizio sono compensate.  P.Q.M.  La Corte di ### di ### definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio proposto da ### ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara la contumacia della ### del Consiglio; condanna la ### del Consiglio al pagamento di ### 25.177,27 in favore di ### oltre interessi legali dalla domanda al saldo; compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.  ### camera di consiglio del dieci febbraio 2024 #### de

causa n. 5550/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Thellung De Courtelary Benedetta, Marina Tucci

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 12656/2025 del 09-12-2025

... l'introduzione dei giudizi che si sono conclusi con la sentenza dichiarativa del difetto di legittimazione passiva della ### del Consiglio dei ### verso cui erano stati erroneamente incardinati. Concludevano, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della ### del docente secondo legge e per un valore (euro 500,00 per anno) pari a quello non ricevuto negli anni scolastici anteriori all'a.s. 2024/2025, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione; - conseguentemente condannare il Ministero dell'### e del ### al pagamento con le modalità di legge, ad ognuno dei ricorrenti, del predetto beneficio di € 500,00 annui con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione. - per i ricorrenti a cui non sia stato tempestivamente riconosciuto il beneficio e che, al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, condannare, altresì, il Ministero dell'### e del ### al pagamento dell'importo di € 500,00 annui, con le modalità di legge, con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA ### Il Giudice dott. ### a seguito dell'udienza dell'12.11.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa R.G. n° 45313 /2024 vertente TRA ############ CALABRÒ ### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avv.  ### sito in ### al viale delle ### n. 9, che li rappresenta e difende come da procura in atti; - ####'#### - ### per il ### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###### presso l'### dello Stato, Via dei ### n.12, rappresentato e difeso dai propri funzionari avv.ti ### ed ### ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.; - Parte Resistente - INPS - ### di ### in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n. 29, coma da procura in atti.  - Parte Resistente - Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”; ### ricorso depositato in data ### gli istanti indicati in epigrafe adivano l'Intestato Tribunale di ### premettendo che 1) ### assunta in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'istituto scolastico romano “PRIMARIA” per n. 24 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli a.a. s.s. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -2020/2021 - 2021/2022 - 2022/23 - 2023/24 - 2024/25 presso il “### BADALONI”, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, per un n. 24 ore settimanali di lezione; 2) ### assunta in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso il ### “ ### Montale” per n. 15 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato anche per gli a.a. s.s. 2015/2016 - 2016-/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 -2021/2022 presso l'### “### Montale”, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, per un n. 18 ore settimanali di lezione e per gli a.a. s.s 2022/23 -2023/24 - 2024/25 presso l'### scolastico “ ### in virtù di incarichi annuali per un n. 15 ore settimanali di lezione; 3) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### “### I.C. ###” di ### per n. 14 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2018/2019, dal 26/10/2018 all' ###, presso l'### scolastico "### di ### per n. 9 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico anconetano “### - "### per ulteriori n. 8 ore settimanali; per l'a.s.  2019/2020, dal 07/02/2020 al 28/02/2020, dal 02/03/2020 all' ###, dal 9/03/2020 all'1/05/2020, dal 2/05/2020 all'8/06/2020, presso l'### scolastico romano “###” per n. 14 ore settimanali; presso l'### scolastico “G. Pallavicini” ” per n. 2 ore settimanali e presso l'### scolastico “### " per ulteriori n. 8 ore settimanali; nel periodo dal 9/03/2020 all'1/05/2020, presso l'### scolastico romano “###” per n. 14 ore settimanali; dal 9/06/2020 al 23/06/2020 presso l'### scolastico romano “###” per 14 ore settimanali di lezione; dall'11/06/2020 al 12/06/2020 presso l'### scolastico “### per n. 8 ore settimanali di lezione; dal 12/06/2020 al 12/06/2020 presso l'### scolastico “G.Pallavicini” ” per n. 2 ore settimanali; per anno scolastico 2020/21, nel periodo dal 23/09/2020 - 03/10/2020, dal 04/10/2020 al 22/12/2020, presso l'### scolastico romano “###” per n. 16 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “### " per n. 8 ore settimanali di lezione; dal 23/12/2020 al 3/01/2021, dal 4/01/2021 al 2/02/2021, dal 03/02/2021 al 4/03/2021, dal 09/03/2021 all'11/03/2021, dal 16/03/2021 al 18/03/2021, dal 23/03/2021 al 23/03/2021, dal 25/03/2021 a 25/03/2021, dal 30/03/2021 al 30/03/2021, dall'8/04/2021 all'8/04/2021, dal 13/04/2021 al 13/04/2021, dal15/04/2021 al 15/04/2021, dal 20/04/2021 al 20/04/2021 e dal 22/04/2021 all'8/06/2021 presso l'### scolastico “### per n. 8 ore settimanali di lezione; dal 23/12/2020 al 6/01/2021, dal 7/01/2021 al 02/02/2021, dal 3/02/2021 al 4/03/2021, dal 5/03/2021 all'8/03/2021, dal 12/03/2021 al 15/03/2021, dal 19/03/2021 al 22/03/2021, dal 24/03/2021 al 24/03/2021, dal 26/03/2021 al 29/03/2021, dal 31/03/2021 al 31/03/2021, dal 2/04/2021 al 5/04/2021, dal 7/04/2021 al 07/04/2021, dal 09/04/2021 al 12/04/2021, dal14/04/2021 al 14/04/2021, dal 16/04/2021 al 19/04/2021, dal 21/04/2021 al 21/04/2021 e dal 22/04/2021 all'8/06/2021, presso l'### scolastico “###” per n. 16 ore settimanali di lezione; per l'anno scolastico 2021/22, nel periodo dal 13/09/2021 al 14/10/2021, dal 15/10/2021 al 14/01/2022, dal 15/01/2022 al 27/01/2022, dal 28/01/2022 al 31/03/2022, dall'1/04/2022 al 03/04/2022, dal 6/04/2022 all'8/04/2022, dal13/04/2022 al 15/04/2022, dal 20/04/2022 al 22/04/2022, dal 27/04/2022 al 29/04/2022, dal 4/05/2022 all'6/05/2022, dal 12/05/2022 al 26/05/2022, dal 27/05/2022 - al 5/06/2022 e dal 6/06/2022 all' ###, presso l'### scolastico “###” per n. 16 ore settimanali di lezione; nel periodo dal 13/09/2021 al 14/10/2021, dal 15/10/2021 al 14/01/2022, dal 15/01/2022 al 27/01/2022, dal 28/01/2022 al 31/03/2022, dal 4/04/2022 al 5/04/2022, dall'11/04/2022 al 12/04/2022, dal 18/04/2022 al 19/04/2022, dal 25/04/2022 al 26/04/2022, dal 2/05/2022 al 3/05/2022, dal 9/05/2022 al 10/05/2022, dal 12/05/2022 al 26/05/2022, dal 27/05/2022 al 05/06/2022 e dal 6/06/2022 all' ###, presso l'### scolastico “### " per n. 8 ore settimanali di lezione; per l'anno scolastico 2022/23 dal 05/09/2022 - 31/08/2023 presso l'### scolastico romano “ I. Ribotti " per n. 4 ore settimanali di lezione; presso l'### scolastico “ #### " per n. 2 ore settimanali di lezione; presso l'### “ ### " per n. 10 ore settimanali di lezione, presso l'### scolastico “### per n. 2 ore settimanali di lezione e presso l'### “ - ### 2" per n. 4 ore settimanali di lezione; per l'anno scolastico 2023/24, dal 1/09/2023 al 31/08/2024, presso l'### “### I.C. ###” di ### per n. 22 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “### per n. 2 ore settimanali di lezione; per l'anno scolastico 2024/25, dal 1/09/2024 al 31/08/2025, presso l'### “ ### I.C. ###” di ### per n. 16 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “### per n. 4 ore settimanali di lezione; 4) ### assunto in qualità di docente di scuola secondaria di I grado per la classe di concorso ### - ### nella ### di I ### in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica dall'1.9.2025, per n. 24 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2015/2016, dal 01/09/2015 al 31/08/2016, presso l'### scolastico “### Gandhi” per n. 24 ore settimanali di lezione, per l'a.s. 2016/2017, dal 01/09/2016 al 31/08/2017, presso l'### scolastico “### Gandhi” per n. 14 ore settimanali di lezione, presso l'### scolastico “### e Borsellino” per n. 2 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “#### - ### A/1” per n. 8 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2017/2018, dal 01/09/2017 al 31/08/2018, presso l'### scolastico “### Gandhi” per n. 16 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “#### - ### A/1” per n. 8 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2018/2019, dal 01/09/2018 al 31/08/2019, presso l'### scolastico “### Gandhi” per n. 16 ore settimanali di lezione e presso l'### “### Magnani” per n. 2 ore settimanali di lezione; per gli a.a. s.s. 2019/20 - 2020/21 -2021/22, 2022/23 e 2023/24, presso l'### scolastico “### Balabanoff”, in virtù di incarichi annuali con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo per n. 24 ore settimanali di lezione e per l'a.s. 2024/2025, dall'1.09.2024 al 31/8/2025, in qualità di docente per un posto di ### presso l'### “### Quaranta”; 5) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### scolastico romano “Mancini”, per n. 20 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2017/18, dall'1/9/2017 al 31/8/2018, presso l'### scolastico “### Balabanoff” per n. 4 ore settimanali di lezione; presso l'### scolastico “Gesmundo” per n. 2 ore settimanali di lezione; presso l'### scolastico “### Spezia” per n. 10 ore settimanali di lezione; presso l'### scolastico “### Matiss” per n. 2 ore settimanali di lezione; presso l'### scolastico “### Polo” per n. 2 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2018/19, dall'1/9/2018 al 31.08./2019, presso l'### scolastico “### Balabanoff” per n. 7 ore settimanali di lezione; presso l'### scolastico “Nuzzo” per n. 2 ore settimanali di lezione; presso l'### scolastico “###” per n. 4 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “### Gaspari” per n. 2 ore settimanali di lezione; per gli a.a.  s.s. 2019/20 - 2020/21 -2021/22, 2022/23 e 2023/24, presso l'### scolastico “Mancini”, in virtù di incarichi annuali con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo per n. 24 ore settimanali di lezione; 6) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso il ### “ ### Romano”, per n. 18 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s.2018/2019, dal 17.1.2019 al 31.1.2019, dall'1/2/2019 al 20.2.2019, dal 16.3.2019 al 14.4.2019, dal 15.4.2019 all'8.06.2019, dal 09.6.2019 al 13.6.2019, presso l'### scolastico “### Torricelli” per n. 18 ore settimanali di lezione; per l'a.s.2019/2020, dall'1/9/2019 al 31/8/2020, presso l'### scolastico “### Fermi” per n. 16 ore settimanali di lezione con completamento per n. 2 ore settimanali di lezione presso l'### scolastico “### Gassman”; per l'a.s. 2020/21, dal 15.9. 2020 al 31.8.2021, presso l'### “### Alberti” per n. 2 ore settimanali di lezione; dal 1.09.2020 al 31.8.2021 presso l'### scolastico “### Diaz” per n. 7 ore settimanali di lezione con completamento per 3 ore settimanali di lezione presso l'### scolastico “M. Colonna” e per n. 3 ore settimanali di lezione presso l'### “F. ###; per l'a.s. 2021/22, dall'1/9/2021 al 31/8/2022, presso l'### scolastico “### Narducci” per n. 8 ore settimanali di lezione con completamento per n. 4 ore settimanali di lezione presso l'### scolastico “### e ###” e per n. 4 ore settimanali di lezione presso l' “### e Comunicazione”; dal 20/9/2021 al 31/8/2022, presso l'### G. ###. “G. 
Garibaldi” per n. 2 ore settimanali di lezione, dall'1/9/2021 al 31/8/2022, presso l'### scolastico “### Diaz” per n. 7 ore settimanali di lezione con completamento per n. 3 ore settimanali di lezione presso l'### scolastico “M. Colonna” e per n. 3 ore settimanali di lezione presso l'### “F. ###” ; per gli a.a. s.s. 2022/23, 2023/24 e 2024/25, presso “presso il ### “ ### Romano”, per n. 18 ore settimanali di lezione”, in virtù di incarichi annuali con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo; 7) ### assunta in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'I.C. ### di ### per n. 24 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato anche per gli a.a. s.s. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020, 2020/2021 -2021/2022 presso l'### scolastico romano “Leopardi”, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, per un n. 24 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2022/23, dall'1.09.2022 al 31.08.2023, presso l'### scolastico “Leopardi” per n. 20 ore settimanali di lezione e presso l'### “### 69”per n. 4 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2023/24, dall'1.09.2023 al 31.08.2024, presso l' ### scolastico “ Leopardi” per n. 17 ore settimanali di lezione, presso ### “### 69” per n. 4 ore settimanali di lezione e presso l'### “### Nerone” per 3 ore settimanali di lezione e; per l'a.s. 2024/25, dall'1.09.2024 al 31.08.2025, presso l'### “### 69” per n. 4 ore settimanali di lezione; 8) ### assunta in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'### scolastico “### del Mondo” di ### per n. 20 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli aa.ss. 2015/2016 - 2016/17,con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “###” per n. 4,30 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “ ### Cutoli” per n. 16 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2018/19, dall'1.9.2018 al 31.8.2019, presso l'### scolastico “ ### Cutoli” per n. 16 ore settimanali di lezione, presso l'I. “###. ### 40” per n. 4,50 ore settimanali di lezione e presso l'I.C. ###.Stabilini per n. 4,50 ore settimanali di lezione ; per l'a.s. 2019/20, dall'1.9.2019 al 31.8.2020, presso l'### scolastico “### Cutoli” per n. 16 ore settimanali di lezione, presso l'I.C “###. ### 40” per n. 4,50 ore settimanali di lezione e presso l'I.C “###. STABILINI” per n. 4,50 ore settimanali di lezione; per gli aa.ss. 2020/21 - 2021/22 e 2022/23, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l' ### scolastico “ ###” per n. 24 ore settimanali di lezione; per l'a.s.  2024/2025, dall'1.9.2024 al 31.08.2025, presso l'### scolastico “### del Mondo” per n. 24 ore settimanali di lezione; 9) ###a attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### scolastico “### Radice”, per n. 18 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s.2015/2016, dall'1/09/2015 al 31/08/2016, presso l'### scolastico romano “### del Mondo” per n. 22,00 ore settimanali di lezione e per n. 2 presso l'### “###. Messina, 51” per il completamento del servizio.; per l'a.s.2016/2017, dall'1/09/2016 al 31/08/2017, presso l'### scolastico romano “### del Mondo” per n. 22,00 ore settimanali di lezione; per l'a.s.2017/2018, dall'1/09/2017 al 31/08/2018, presso l'### scolastico romano “### del Mondo” per n. 17,00 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “M. Bosco” per il completamento del servizio per n. 7 ore settimanali; per l'a.s.2018/2019, dall'1/09/2018 al 31/08/2019, presso l'### scolastico romano “### del Mondo” per n. 20 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “### Bosco” per il completamento del servizio per n. 4 ore settimanali; per l'a.s.2019/2020, dall'1/09/2019 al 31/08/2020, presso l'### scolastico romano “### del Mondo” per n. 22 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “### Bosco” per il completamento del servizio per n.2 ore settimanali; per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico romano “### del Mondo” per n. 20 ore settimanali di lezione co completamento del servizio per n. 4 ore settimanali di lezione presso l'### scolastico “### Bosco”; per l'a.s.2022/2023, dall'1/09/2022 al 31/08/2023, presso l'### scolastico romano “### del Mondo” per n. 20 ore settimanali di lezione e per l'a.s.2023/2024, dall'1/09/2023 al 31/08/2024, presso l'### scolastico romano “### del Mondo” per n. 20 ore settimanali di lezione con completamento del servizio presso l'I.C.S.  “### Stabilini” per n. 4 ore settimanali di lezione; per l'a.s.2024/2025, dall'1/09/2024 al 31/08/2025, presso l'### scolastico “### Radice”, per n. 18 ore settimanali di lezione; 10) ### attualmente titolare di pensione di vecchiaia a decorrere dall'1.09.2023, aveva prestato servizio in qualità di docente di religione in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato per gli a.a. s.s. 2015/2016 - 2016- /2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020, 2020/2021 -2021/2022 con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico romano “### Calice” per un n. 17 ore settimanali di lezione e per l'anno scolastico 2022/23, dall'1.09.2022 al 31.08.2023 presso l'### scolastico romano “### Calice” per un n. 16 ore settimanali di lezione.  deducevano di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente. 
Le parti ricorrenti richiamavano la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente e lamentavano l'illegittimità della condotta del Ministero concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della ### nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'### sul lavoro a tempo determinato recepito dalla ### 1999/70 del Consiglio dell'### come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt.  29, 63 e 64 del ### del ### che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato.
I ricorrenti deducevano di aver interrotto il decorso della prescrizione in ragione delle lettere di diffida del 23.07.2024 e del 2.08.2024 nonché attraverso l'introduzione dei giudizi che si sono conclusi con la sentenza dichiarativa del difetto di legittimazione passiva della ### del Consiglio dei ### verso cui erano stati erroneamente incardinati. 
Concludevano, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della ### del docente secondo legge e per un valore (euro 500,00 per anno) pari a quello non ricevuto negli anni scolastici anteriori all'a.s. 2024/2025, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione; - conseguentemente condannare il Ministero dell'### e del ### al pagamento con le modalità di legge, ad ognuno dei ricorrenti, del predetto beneficio di € 500,00 annui con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione.  - per i ricorrenti a cui non sia stato tempestivamente riconosciuto il beneficio e che, al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, condannare, altresì, il Ministero dell'### e del ### al pagamento dell'importo di € 500,00 annui, con le modalità di legge, con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione, a titolo di risarcimento del danno da quantificarsi, se del caso, anche in via equitativa”. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 
Si costituiva tempestivamente in giudizio il Ministero convenuto, che sosteneva la legittimità dell'operato dell'### scolastica stante il tenore inequivoco della normativa di settore nazionale ed eurocomunitaria e, in ogni caso, la sussistenza di “ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento tra personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e personale docente assunto con contratto a termine. In via subordinata ha sollevato eccezione di parziale prescrizione del credito. Ha quindi concluso chiedendo di “rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, in subordine, dichiarare la prescrizione parziale della pretesa azionata dall'annualità 2015. -condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, ### Att. c.p.c. - riunire tutte le cause aventi medesimi petitum e causa petendi.”. 
Si costituiva in giudizio l'### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva essendo l'oggetto dell'odierna controversia di esclusiva competenza dell'### di appartenenza delle parti ricorrenti. 
Fissata udienza per il giorno 12/11/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti ricorrenti depositavano le note difensive con le quali si riportavano a quanto esposto in ricorso e rilevavano l'infondatezza della eccezione di parziale prescrizione del credito, posto i summenzionati atti interruttivi prodotti in atti. 
A seguito dell'udienza cartolare, il giudizio viene dunque definito con la presente sentenza di parziale accoglimento per le determinazioni di seguito esposte.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Questioni preliminari 1.1. Deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'### nell'odierna controversia. 
Appare evidente, come dichiarato dalla difesa dei ricorrenti nel verbale di udienza del 20.5.2025, che la notifica dell'odierno ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di prima udienza all'### sia frutto di un mero errore materiale che ha caratterizzato l'attività di notificazione, non essendo state svolte domande nei confronti dell'### previdenziale.  1.2. Deve dichiararsi la sussistenza di competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dai contratti a tempo indeterminato e determinato sottoscritti nel corrente anno scolastico (2025/26) si evince che tutti i docenti ricorrenti prestano servizio presso ### scolastici romani.  1.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come i ricorrenti, impegnati nella docenza alla data di deposito del ricorso, possano vantare danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi del venir meno del rapporto di insegnamento non avrebbe potuto configurarsi, con conseguente difetto attuale di interesse ad agire secondo il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art.3 DPCM 28 novembre 2016. Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte con recente sentenza 29961/2023 chiarendo che “nel caso di docenti precari cui la ### non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della ### Docente”.  1.4. Ulteriore principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza succitata è che ai docenti che siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento per i danni che siano da essi allegati “da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.  1.5. Con riferimento al termine di prescrizione i giudici di legittimità hanno infine chiarito che, considerata la natura pecuniaria dell'obbligazione e la peculiarità che il predetto "pagamento di scopo" debba essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto, va esteso anche ai docenti non di ruolo lo stesso regime di prescrizione quinquennale previsto per i docenti di ruolo per evitare una "discriminazione alla rovescia” in cui ai precari venga riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per i docenti di ruolo. 
Per i soggetti definitivamente usciti dal sistema scolastico, invece, residuando per loro la sola azione di risarcimento del danno, si applica la prescrizione decennale secondo i principi generali in tema di responsabilità contrattuale 2. Nel merito Il ricorso, per il resto, è parzialmente fondato.  2.1. ###. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Con disposizione del tutto coerente il ### n.### del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del Ministero dell'### n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla ### ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato. 
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - UNICE - CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. 
Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.  2.2. In merito è intervenuta la Corte di ### che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La menzionata pronuncia della Corte di ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo ### specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”. 
A loro volta gli artt. 63 e 64 del ### del ### prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente alla formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo. 
Questo stesso Tribunale su un caso analogo, in merito ha già affermato “Ne discende che la questione dei destinatari della ### del docente va risolta tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015, la cui interpretazione deve, quindi, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). Tra tali strumenti può e deve essere compresa la ### del docente, sicchè per tale via si può affermare che della medesima sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.  107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna. 6.4. Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma 121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di giustizia può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla ### con estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un'ottica interpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass 27/7/2018, n. 20015 e precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n. 6293)”(### di ### sent. n.5709/2023). 
Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'### ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della ### ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di ### 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la ### pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di ### che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art.  4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”. 
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “###. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a Corte di ### 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di ### 9 marzo 1978, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal ###, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.” Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'### e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.  2.3. ### la recente sentenza n.268 della Corte giustizia UE sez. X, del 03/07/2025, il diritto alla fruizione della ### spetta non solo agli insegnanti di ruolo o ai docenti con contratto a tempo indeterminato incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ma anche a docenti investiti delle cd supplenze di breve durata.  ### la citata pronuncia della Corte di ### dell'### “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.  2.4. Ritiene l'### nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione dei ricorrenti ai docenti di ruolo in relazione agli anni antecedenti all'anno scolastico 2023/2024, considerato che hanno sostenuto - peraltro senza confutazione da parte del Ministero convenuto, con la conseguenza che il dato in questione può ritenersi pacifico - di avere prestato servizio presso l'### in virtù di incarichi annuali e, per una parte minoritaria dei ricorrenti, con incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal ### per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio, sino alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato ove esso sia intervenuto.  2.4.1. Deve dunque ritenersi accertato, come richiesto al punto 1 delle conclusioni, il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui sono causa per i quali non sia decorso il termine quinquennale di prescrizione.  2.4.2. Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto i ricorrenti la condanna del Ministero convenuto all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la ### Ed infatti, ex art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Ciò poiché la ### ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti alla propria formazione professionale. 
Quanto ritenuto dall'### è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. 
Punto della motivazione che impone il rigetto l'eccezione formulata in comparsa dal Ministero convenuto in ordine all'impossibilità di erogare tali somme a posteriori. 2.4.3. Va poi parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata in via subordinata dal dicastero resistente. 
Riguardo al regime della prescrizione ha chiarito il giudice di legittimità nell'indicata sentenza n. 29961/2023 che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.  124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al ### del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”. 
Nessun dubbio che la Suprema Corte affermi, conformemente al contenuto normativo dell'art.  2935 c.c., che il dies a quo decorre dal primo giorno di assunzione del docente con il contratto a termine (se a tale data è già possibile esercitare il diritto registrandosi sul sistema telematico per chiedere la carta docente), ovvero dal successivo momento in cui l'operazione può essere compiuta in base al ### e cioè dalla data in cui in concreto il diritto può essere esercitato (in tal senso C. ### 967/2024). 
Ai sensi dell'art. 5 del dpcm 28.1.2016 la registrazione di nuovi soggettivi beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita per l'anno scolastico 2016/2017 dal 30.11.2016, mentre a partire dall'anno scolastico 2017/2018 dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno per iniziativa dell'interessato. 
Nel caso di specie, occorre esaminare partitamente le situazioni dei diversi docenti per gli anni scolastici di riferimento anteriori all' a.s. 2023/2024, avendo la difesa dei ricorrenti dichiarato di aver ricevuto il versamento della carta docente per l'a.s. 2023/24, così dovendosi intendere ridotta la domanda azionata.  - ### negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di contratti a tempo determinato. Il primo atto validamente interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso). 
Poiché la difesa istante, onerata della prova, non ha né dedotto né dimostrato di aver posto in essere prima del 23.07.2019 idonei atti interruttivi del termine prescrizionale, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto. 
Alcuna efficacia interruttiva, difatti, può essere riconosciuta alla sentenza emessa a conclusione del giudizio n. rg 62633/2022, incardinato dalla ### presso il ### di ### seconda sezione civile, mancando in atti la documentazione afferente all'attività notificatoria del libello introduttivo e qualsiasi indicazione inerente alla data di pubblicazione di detta sentenza da cui poter eventualmente far decorrere l'interruzione del termine prescrizionale. 
Occorre precisare, poi, che con riferimento all'a.s. 2015/16, l'art 8 del ### del 23 settembre 2015 aveva previsto l'erogazione dell'importo del beneficio entro il mese di ottobre 2025, nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della ### docenti “e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei 6 docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA”. La ricorrente, quindi, nella specie avrebbe dovuto esercitare la richiesta di erogazione del diritto nei cinque anni successivi ossia al massimo entro il 30 ottobre 2020. 
Con riferimento all'anno scolastico 2016/2017, la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto alla erogazione della carta docente a decorrere dal 30.11.2016, data da cui era possibile ai sensi dell'art. 5 DPM 2016 registrarsi sul sistema telematico. Non avendo posto in essere atti interruttivi nei cinque anni successivi, sino al 30.11.2021, al momento della notifica della diffida (luglio 2024) e del presente ricorso (novembre 2024), il diritto per tali annualità era già prescritto. 
Risulta essere prescritto anche il diritto rispetto alle annualità 2017/2018 e 2018 /2019 non essendo intervenuto alcun atto interruttivo nel quinquennio decorrente dalle rispettive date di assunzione del servizio (1.09.2017 e 1.09.2018) e, quindi, fino al 1.09.22 e 1.09.2023. 
Rispetto invece alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente - che poteva esercitare il diritto dal 1.9.2019 (data di assunzione) - risulta avere notificato in data 23 luglio 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso) che ha avuto effetto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale. 
Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  - ### negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023 ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso). Poiché la difesa istante, onerata della prova, non ha né dedotto né dimostrato di aver posto in essere prima del 23.07.2019 idonei atti interruttivi del termine prescrizionale, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto. 
È sufficiente analizzare la situazione con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2018/2019 in cui la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto dall' ### (data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al 1.9.2023, il diritto si è quindi prescritto. 
Riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2019 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (1.09.2024) notificando in data 23 luglio 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso). Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  - ### negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di reiterati contratti a tempo determinato.  ### con riferimento alla supplenza dell'a.s. 2018/19, avrebbe potuto esercitare il diritto ad esigere il beneficio della ### docenti a decorrere dal 26.10.2018 (data di assunzione), non avendolo fatto nei cinque anni successivi sino al 26.10.2023, tale diritto risulta prescritto al momento della notifica della diffida del 23 luglio 2024. 
Invece, con riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020, il ricorrente potendo esercitare il diritto dal 07/02/2020 (data di assunzione) sino al 7.02.2025, ha notificato in data 23 luglio 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso) con effetto interruttivo del termine prescrizionale. Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione del ricorrente è sempre l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto.  ### di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale a decorre dall'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.  - ### negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di contratti a tempo determinato. Nella specie, la ricorrente con riferimento alla supplenza relativa agli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 avrebbe potuto esercitare il diritto dalla data di assunzione, ossia rispettivamente dall' ### e dall'1.09.2018 e, non avendolo fatto nei cinque anni successivi (fino al 1.9.2022 e 1.09.2023), al momento della notifica della diffida (luglio 2024) e a maggior ragione del presente ricorso (novembre 2024), il diritto per ambedue le annualità si era già prescritto. Invece, rispetto alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente - che poteva esercitare il diritto dal 1.9.2019 (data di assunzione) - risulta avere notificato il 23 luglio del 2024 idoneo atto che ha avuto effetto interruttivo del termine prescrizionale (all. 12 al ricorso). Alcuna efficacia interruttiva, difatti, può essere riconosciuta alla sentenza emessa a conclusione del giudizio n. rg 62633/2022, incardinato dalla ### presso il ### di ### seconda sezione civile, mancando in atti la documentazione afferente all'attività notificatoria del libello introduttivo nonché la data di pubblicazione di detta sentenza, da cui poter eventualmente far decorrere l'interruzione del termine prescrizionale. 
Parimenti non si è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  - ### negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Con riferimento alla supplenza dell'a.s. 2018/19 avrebbe potuto esercitare il diritto ad esigere il beneficio della ### docenti a decorrere dal 17.1.2019 (data di assunzione), non avendolo fatto nei cinque anni successivi sino al 17.1.2024, tale diritto era già prescritto al momento della notifica della diffida del 23 luglio 2024. 
Invece, con riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020, il ricorrente potendo esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2019 (data di assunzione) sino al 1.09.2024, ha notificato in data 23 luglio 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso) con effetto interruttivo del termine prescrizionale. Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023 in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente deve ritenersi la sentenza n. 1395/2024, pubblicata il ### a conclusione del giudizio n. rg 12028/2023, prodotta in atti (all. 18 al ricorso), di cui la difesa della ricorrente non produce la documentazione afferente alla relata di notificazione del libello introduttivo del relativo giudizio, sicché, in assenza di idonei atti interruttivi nel periodo antecedente al quinquennio della pubblicazione (ossia il ###), il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto. 
Invece, riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2019 (data di assunzione), ha debitamente interrotto nei termini anzidetti la prescrizione quinquennale. Del pari non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di reiterati contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, con esclusione dell'a.s.2017/2018 di cui non è stata prodotta in atti idonea documentazione attestante lo svolgimento di supplenze anche per brevi periodi. 
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 13 al ricorso). Poiché la difesa istante, onerata della prova, non ha né dedotto né dimostrato di aver posto in essere prima del 1.08.2019 idonei atti interruttivi del termine prescrizionale, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto. 
È sufficiente analizzare la situazione con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2018/2019 in cui la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto dall'1.9.2018 (data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al 1.9.2023, il diritto si è quindi prescritto. 
Riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2019 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (1.09.2024) notificando in data 1° agosto 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso). Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi.  - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto.  ### di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale a decorre dall'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019-1.09.2024). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse.  2.3.5. In definitiva, dev'essere senz'altro riconosciuto il diritto di ########## e ### ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici sopra indicati - escluso quelli per cui vi è prescrizione del diritto - e quella di condanna ad erogare la somma di € 500,00 per le annualità indicate, mediante rilascio della ### elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto ai singoli accrediti alla concreta attribuzione.  2.3.6. Con riferimento alla posizione della ### non più inserita nel circuito scolastico essendo in pensione dal 1.09.2023, il diritto alla ### docente non è più esigibile trattandosi di un'obbligazione giustificata dallo scopo vincolato di consentire una costante attività di formazione e aggiornamento professionale del personale docente. Deve essere contestualmente rigettata anche la domanda formulata dalla ricorrente, in subordine, di condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno in forma equivalente non essendo sorretta da alcuna allegazione e rilevata l'assenza di qualsiasi prova, anche solo presuntiva, del pregiudizio sortito dalla ### in termini di perdita di chances formative, di importi spesi con tale finalità o di qualsiasi menomazione non patrimoniale della professionalità acquisita negli anni in contestazione.  3. Si dispone la compensazione parziale delle spese di lite tra ########## e ### e il Ministero resistente in ragione di un mezzo, ritenendo che sussistano gravi ed eccezionali motivi per la compensazione stante la soccombenza parziale e condanna il MIM al pagamento del residuo mezzo in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in favore delle parti ricorrenti nella frazione che liquida e distrae come da dispositivo seguente, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della natura seriale del contenzioso e del numero dei ricorrenti assistiti.  3.1 Si dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio tra ### e il Ministero resistente in ragione della peculiarità della vicenda processuale.  P.Q.M.  ### di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### 2) accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto - di ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa. ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastico, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 2021/22 e 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - rigetta nel resto il ricorso; - compensa integralmente le spese di lite tra ### e il Ministero resistente; - compensa le spese di lite tra ########### e il Ministero resistente in ragione di un mezzo e condanna il Ministero resistente al pagamento del residuo mezzo in favore di detti ricorrenti, frazione che liquida in complessivi 1.265,00 euro oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratasi antistataria.  ### 9.12.2025 Il Giudice dott.

causa n. 45313/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rigato Francesco

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