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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA ### Il Giudice dott. ### a seguito dell'udienza dell'12.11.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa R.G. n° 45313 /2024 vertente TRA ############ CALABRÒ ### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avv. ### sito in ### al viale delle ### n. 9, che li rappresenta e difende come da procura in atti; - ####'#### - ### per il ### in persona del ### pro tempore, domiciliat ###### presso l'### dello Stato, Via dei ### n.12, rappresentato e difeso dai propri funzionari avv.ti ### ed ### ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.; - Parte Resistente - INPS - ### di ### in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n. 29, coma da procura in atti. - Parte Resistente - Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”; ### ricorso depositato in data ### gli istanti indicati in epigrafe adivano l'Intestato Tribunale di ### premettendo che 1) ### assunta in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'istituto scolastico romano “PRIMARIA” per n. 24 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli a.a. s.s. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -2020/2021 - 2021/2022 - 2022/23 - 2023/24 - 2024/25 presso il “### BADALONI”, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, per un n. 24 ore settimanali di lezione; 2) ### assunta in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso il ### “ ### Montale” per n. 15 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato anche per gli a.a. s.s. 2015/2016 - 2016-/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 -2021/2022 presso l'### “### Montale”, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, per un n. 18 ore settimanali di lezione e per gli a.a. s.s 2022/23 -2023/24 - 2024/25 presso l'### scolastico “ ### in virtù di incarichi annuali per un n. 15 ore settimanali di lezione; 3) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### “### I.C. ###” di ### per n. 14 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2018/2019, dal 26/10/2018 all' ###, presso l'### scolastico "### di ### per n. 9 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico anconetano “### - "### per ulteriori n. 8 ore settimanali; per l'a.s. 2019/2020, dal 07/02/2020 al 28/02/2020, dal 02/03/2020 all' ###, dal 9/03/2020 all'1/05/2020, dal 2/05/2020 all'8/06/2020, presso l'### scolastico romano “###” per n. 14 ore settimanali; presso l'### scolastico “G. Pallavicini” ” per n. 2 ore settimanali e presso l'### scolastico “### " per ulteriori n. 8 ore settimanali; nel periodo dal 9/03/2020 all'1/05/2020, presso l'### scolastico romano “###” per n. 14 ore settimanali; dal 9/06/2020 al 23/06/2020 presso l'### scolastico romano “###” per 14 ore settimanali di lezione; dall'11/06/2020 al 12/06/2020 presso l'### scolastico “### per n. 8 ore settimanali di lezione; dal 12/06/2020 al 12/06/2020 presso l'### scolastico “G.Pallavicini” ” per n. 2 ore settimanali; per anno scolastico 2020/21, nel periodo dal 23/09/2020 - 03/10/2020, dal 04/10/2020 al 22/12/2020, presso l'### scolastico romano “###” per n. 16 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “### " per n. 8 ore settimanali di lezione; dal 23/12/2020 al 3/01/2021, dal 4/01/2021 al 2/02/2021, dal 03/02/2021 al 4/03/2021, dal 09/03/2021 all'11/03/2021, dal 16/03/2021 al 18/03/2021, dal 23/03/2021 al 23/03/2021, dal 25/03/2021 a 25/03/2021, dal 30/03/2021 al 30/03/2021, dall'8/04/2021 all'8/04/2021, dal 13/04/2021 al 13/04/2021, dal15/04/2021 al 15/04/2021, dal 20/04/2021 al 20/04/2021 e dal 22/04/2021 all'8/06/2021 presso l'### scolastico “### per n. 8 ore settimanali di lezione; dal 23/12/2020 al 6/01/2021, dal 7/01/2021 al 02/02/2021, dal 3/02/2021 al 4/03/2021, dal 5/03/2021 all'8/03/2021, dal 12/03/2021 al 15/03/2021, dal 19/03/2021 al 22/03/2021, dal 24/03/2021 al 24/03/2021, dal 26/03/2021 al 29/03/2021, dal 31/03/2021 al 31/03/2021, dal 2/04/2021 al 5/04/2021, dal 7/04/2021 al 07/04/2021, dal 09/04/2021 al 12/04/2021, dal14/04/2021 al 14/04/2021, dal 16/04/2021 al 19/04/2021, dal 21/04/2021 al 21/04/2021 e dal 22/04/2021 all'8/06/2021, presso l'### scolastico “###” per n. 16 ore settimanali di lezione; per l'anno scolastico 2021/22, nel periodo dal 13/09/2021 al 14/10/2021, dal 15/10/2021 al 14/01/2022, dal 15/01/2022 al 27/01/2022, dal 28/01/2022 al 31/03/2022, dall'1/04/2022 al 03/04/2022, dal 6/04/2022 all'8/04/2022, dal13/04/2022 al 15/04/2022, dal 20/04/2022 al 22/04/2022, dal 27/04/2022 al 29/04/2022, dal 4/05/2022 all'6/05/2022, dal 12/05/2022 al 26/05/2022, dal 27/05/2022 - al 5/06/2022 e dal 6/06/2022 all' ###, presso l'### scolastico “###” per n. 16 ore settimanali di lezione; nel periodo dal 13/09/2021 al 14/10/2021, dal 15/10/2021 al 14/01/2022, dal 15/01/2022 al 27/01/2022, dal 28/01/2022 al 31/03/2022, dal 4/04/2022 al 5/04/2022, dall'11/04/2022 al 12/04/2022, dal 18/04/2022 al 19/04/2022, dal 25/04/2022 al 26/04/2022, dal 2/05/2022 al 3/05/2022, dal 9/05/2022 al 10/05/2022, dal 12/05/2022 al 26/05/2022, dal 27/05/2022 al 05/06/2022 e dal 6/06/2022 all' ###, presso l'### scolastico “### " per n. 8 ore settimanali di lezione; per l'anno scolastico 2022/23 dal 05/09/2022 - 31/08/2023 presso l'### scolastico romano “ I. Ribotti " per n. 4 ore settimanali di lezione; presso l'### scolastico “ #### " per n. 2 ore settimanali di lezione; presso l'### “ ### " per n. 10 ore settimanali di lezione, presso l'### scolastico “### per n. 2 ore settimanali di lezione e presso l'### “ - ### 2" per n. 4 ore settimanali di lezione; per l'anno scolastico 2023/24, dal 1/09/2023 al 31/08/2024, presso l'### “### I.C. ###” di ### per n. 22 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “### per n. 2 ore settimanali di lezione; per l'anno scolastico 2024/25, dal 1/09/2024 al 31/08/2025, presso l'### “ ### I.C. ###” di ### per n. 16 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “### per n. 4 ore settimanali di lezione; 4) ### assunto in qualità di docente di scuola secondaria di I grado per la classe di concorso ### - ### nella ### di I ### in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica dall'1.9.2025, per n. 24 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2015/2016, dal 01/09/2015 al 31/08/2016, presso l'### scolastico “### Gandhi” per n. 24 ore settimanali di lezione, per l'a.s. 2016/2017, dal 01/09/2016 al 31/08/2017, presso l'### scolastico “### Gandhi” per n. 14 ore settimanali di lezione, presso l'### scolastico “### e Borsellino” per n. 2 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “#### - ### A/1” per n. 8 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2017/2018, dal 01/09/2017 al 31/08/2018, presso l'### scolastico “### Gandhi” per n. 16 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “#### - ### A/1” per n. 8 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2018/2019, dal 01/09/2018 al 31/08/2019, presso l'### scolastico “### Gandhi” per n. 16 ore settimanali di lezione e presso l'### “### Magnani” per n. 2 ore settimanali di lezione; per gli a.a. s.s. 2019/20 - 2020/21 -2021/22, 2022/23 e 2023/24, presso l'### scolastico “### Balabanoff”, in virtù di incarichi annuali con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo per n. 24 ore settimanali di lezione e per l'a.s. 2024/2025, dall'1.09.2024 al 31/8/2025, in qualità di docente per un posto di ### presso l'### “### Quaranta”; 5) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### scolastico romano “Mancini”, per n. 20 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s. 2017/18, dall'1/9/2017 al 31/8/2018, presso l'### scolastico “### Balabanoff” per n. 4 ore settimanali di lezione; presso l'### scolastico “Gesmundo” per n. 2 ore settimanali di lezione; presso l'### scolastico “### Spezia” per n. 10 ore settimanali di lezione; presso l'### scolastico “### Matiss” per n. 2 ore settimanali di lezione; presso l'### scolastico “### Polo” per n. 2 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2018/19, dall'1/9/2018 al 31.08./2019, presso l'### scolastico “### Balabanoff” per n. 7 ore settimanali di lezione; presso l'### scolastico “Nuzzo” per n. 2 ore settimanali di lezione; presso l'### scolastico “###” per n. 4 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “### Gaspari” per n. 2 ore settimanali di lezione; per gli a.a. s.s. 2019/20 - 2020/21 -2021/22, 2022/23 e 2023/24, presso l'### scolastico “Mancini”, in virtù di incarichi annuali con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo per n. 24 ore settimanali di lezione; 6) ### attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso il ### “ ### Romano”, per n. 18 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s.2018/2019, dal 17.1.2019 al 31.1.2019, dall'1/2/2019 al 20.2.2019, dal 16.3.2019 al 14.4.2019, dal 15.4.2019 all'8.06.2019, dal 09.6.2019 al 13.6.2019, presso l'### scolastico “### Torricelli” per n. 18 ore settimanali di lezione; per l'a.s.2019/2020, dall'1/9/2019 al 31/8/2020, presso l'### scolastico “### Fermi” per n. 16 ore settimanali di lezione con completamento per n. 2 ore settimanali di lezione presso l'### scolastico “### Gassman”; per l'a.s. 2020/21, dal 15.9. 2020 al 31.8.2021, presso l'### “### Alberti” per n. 2 ore settimanali di lezione; dal 1.09.2020 al 31.8.2021 presso l'### scolastico “### Diaz” per n. 7 ore settimanali di lezione con completamento per 3 ore settimanali di lezione presso l'### scolastico “M. Colonna” e per n. 3 ore settimanali di lezione presso l'### “F. ###; per l'a.s. 2021/22, dall'1/9/2021 al 31/8/2022, presso l'### scolastico “### Narducci” per n. 8 ore settimanali di lezione con completamento per n. 4 ore settimanali di lezione presso l'### scolastico “### e ###” e per n. 4 ore settimanali di lezione presso l' “### e Comunicazione”; dal 20/9/2021 al 31/8/2022, presso l'### G. ###. “G.
Garibaldi” per n. 2 ore settimanali di lezione, dall'1/9/2021 al 31/8/2022, presso l'### scolastico “### Diaz” per n. 7 ore settimanali di lezione con completamento per n. 3 ore settimanali di lezione presso l'### scolastico “M. Colonna” e per n. 3 ore settimanali di lezione presso l'### “F. ###” ; per gli a.a. s.s. 2022/23, 2023/24 e 2024/25, presso “presso il ### “ ### Romano”, per n. 18 ore settimanali di lezione”, in virtù di incarichi annuali con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo; 7) ### assunta in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'I.C. ### di ### per n. 24 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato anche per gli a.a. s.s. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020, 2020/2021 -2021/2022 presso l'### scolastico romano “Leopardi”, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, per un n. 24 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2022/23, dall'1.09.2022 al 31.08.2023, presso l'### scolastico “Leopardi” per n. 20 ore settimanali di lezione e presso l'### “### 69”per n. 4 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2023/24, dall'1.09.2023 al 31.08.2024, presso l' ### scolastico “ Leopardi” per n. 17 ore settimanali di lezione, presso ### “### 69” per n. 4 ore settimanali di lezione e presso l'### “### Nerone” per 3 ore settimanali di lezione e; per l'a.s. 2024/25, dall'1.09.2024 al 31.08.2025, presso l'### “### 69” per n. 4 ore settimanali di lezione; 8) ### assunta in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in virtù di un contratto a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2025, presso l'### scolastico “### del Mondo” di ### per n. 20 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per gli aa.ss. 2015/2016 - 2016/17,con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico “###” per n. 4,30 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “ ### Cutoli” per n. 16 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2018/19, dall'1.9.2018 al 31.8.2019, presso l'### scolastico “ ### Cutoli” per n. 16 ore settimanali di lezione, presso l'I. “###. ### 40” per n. 4,50 ore settimanali di lezione e presso l'I.C. ###.Stabilini per n. 4,50 ore settimanali di lezione ; per l'a.s. 2019/20, dall'1.9.2019 al 31.8.2020, presso l'### scolastico “### Cutoli” per n. 16 ore settimanali di lezione, presso l'I.C “###. ### 40” per n. 4,50 ore settimanali di lezione e presso l'I.C “###. STABILINI” per n. 4,50 ore settimanali di lezione; per gli aa.ss. 2020/21 - 2021/22 e 2022/23, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l' ### scolastico “ ###” per n. 24 ore settimanali di lezione; per l'a.s. 2024/2025, dall'1.9.2024 al 31.08.2025, presso l'### scolastico “### del Mondo” per n. 24 ore settimanali di lezione; 9) ###a attualmente in servizio in qualità di docente con incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, con decorrenza dal 1.09.2025 al 31.08.2026, presso l'### scolastico “### Radice”, per n. 18 ore settimanali di lezione, aveva prestato analogo servizio in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato e, segnatamente, per l'a.s.2015/2016, dall'1/09/2015 al 31/08/2016, presso l'### scolastico romano “### del Mondo” per n. 22,00 ore settimanali di lezione e per n. 2 presso l'### “###. Messina, 51” per il completamento del servizio.; per l'a.s.2016/2017, dall'1/09/2016 al 31/08/2017, presso l'### scolastico romano “### del Mondo” per n. 22,00 ore settimanali di lezione; per l'a.s.2017/2018, dall'1/09/2017 al 31/08/2018, presso l'### scolastico romano “### del Mondo” per n. 17,00 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “M. Bosco” per il completamento del servizio per n. 7 ore settimanali; per l'a.s.2018/2019, dall'1/09/2018 al 31/08/2019, presso l'### scolastico romano “### del Mondo” per n. 20 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “### Bosco” per il completamento del servizio per n. 4 ore settimanali; per l'a.s.2019/2020, dall'1/09/2019 al 31/08/2020, presso l'### scolastico romano “### del Mondo” per n. 22 ore settimanali di lezione e presso l'### scolastico “### Bosco” per il completamento del servizio per n.2 ore settimanali; per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico romano “### del Mondo” per n. 20 ore settimanali di lezione co completamento del servizio per n. 4 ore settimanali di lezione presso l'### scolastico “### Bosco”; per l'a.s.2022/2023, dall'1/09/2022 al 31/08/2023, presso l'### scolastico romano “### del Mondo” per n. 20 ore settimanali di lezione e per l'a.s.2023/2024, dall'1/09/2023 al 31/08/2024, presso l'### scolastico romano “### del Mondo” per n. 20 ore settimanali di lezione con completamento del servizio presso l'I.C.S. “### Stabilini” per n. 4 ore settimanali di lezione; per l'a.s.2024/2025, dall'1/09/2024 al 31/08/2025, presso l'### scolastico “### Radice”, per n. 18 ore settimanali di lezione; 10) ### attualmente titolare di pensione di vecchiaia a decorrere dall'1.09.2023, aveva prestato servizio in qualità di docente di religione in favore del Ministero resistente in virtù di reiterati contratti a tempo determinato per gli a.a. s.s. 2015/2016 - 2016- /2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020, 2020/2021 -2021/2022 con decorrenza dall'1 settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, presso l'### scolastico romano “### Calice” per un n. 17 ore settimanali di lezione e per l'anno scolastico 2022/23, dall'1.09.2022 al 31.08.2023 presso l'### scolastico romano “### Calice” per un n. 16 ore settimanali di lezione. deducevano di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente.
Le parti ricorrenti richiamavano la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente e lamentavano l'illegittimità della condotta del Ministero concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della ### nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'### sul lavoro a tempo determinato recepito dalla ### 1999/70 del Consiglio dell'### come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del ### del ### che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato.
I ricorrenti deducevano di aver interrotto il decorso della prescrizione in ragione delle lettere di diffida del 23.07.2024 e del 2.08.2024 nonché attraverso l'introduzione dei giudizi che si sono conclusi con la sentenza dichiarativa del difetto di legittimazione passiva della ### del Consiglio dei ### verso cui erano stati erroneamente incardinati.
Concludevano, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della ### del docente secondo legge e per un valore (euro 500,00 per anno) pari a quello non ricevuto negli anni scolastici anteriori all'a.s. 2024/2025, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione; - conseguentemente condannare il Ministero dell'### e del ### al pagamento con le modalità di legge, ad ognuno dei ricorrenti, del predetto beneficio di € 500,00 annui con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione. - per i ricorrenti a cui non sia stato tempestivamente riconosciuto il beneficio e che, al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, condannare, altresì, il Ministero dell'### e del ### al pagamento dell'importo di € 500,00 annui, con le modalità di legge, con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione, a titolo di risarcimento del danno da quantificarsi, se del caso, anche in via equitativa”. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il Ministero convenuto, che sosteneva la legittimità dell'operato dell'### scolastica stante il tenore inequivoco della normativa di settore nazionale ed eurocomunitaria e, in ogni caso, la sussistenza di “ragioni oggettive” idonee a giustificare la disparità di trattamento tra personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e personale docente assunto con contratto a termine. In via subordinata ha sollevato eccezione di parziale prescrizione del credito. Ha quindi concluso chiedendo di “rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, in subordine, dichiarare la prescrizione parziale della pretesa azionata dall'annualità 2015. -condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, ### Att. c.p.c. - riunire tutte le cause aventi medesimi petitum e causa petendi.”.
Si costituiva in giudizio l'### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva essendo l'oggetto dell'odierna controversia di esclusiva competenza dell'### di appartenenza delle parti ricorrenti.
Fissata udienza per il giorno 12/11/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti ricorrenti depositavano le note difensive con le quali si riportavano a quanto esposto in ricorso e rilevavano l'infondatezza della eccezione di parziale prescrizione del credito, posto i summenzionati atti interruttivi prodotti in atti.
A seguito dell'udienza cartolare, il giudizio viene dunque definito con la presente sentenza di parziale accoglimento per le determinazioni di seguito esposte. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Questioni preliminari 1.1. Deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'### nell'odierna controversia.
Appare evidente, come dichiarato dalla difesa dei ricorrenti nel verbale di udienza del 20.5.2025, che la notifica dell'odierno ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di prima udienza all'### sia frutto di un mero errore materiale che ha caratterizzato l'attività di notificazione, non essendo state svolte domande nei confronti dell'### previdenziale. 1.2. Deve dichiararsi la sussistenza di competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dai contratti a tempo indeterminato e determinato sottoscritti nel corrente anno scolastico (2025/26) si evince che tutti i docenti ricorrenti prestano servizio presso ### scolastici romani. 1.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come i ricorrenti, impegnati nella docenza alla data di deposito del ricorso, possano vantare danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi del venir meno del rapporto di insegnamento non avrebbe potuto configurarsi, con conseguente difetto attuale di interesse ad agire secondo il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art.3 DPCM 28 novembre 2016. Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte con recente sentenza 29961/2023 chiarendo che “nel caso di docenti precari cui la ### non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della ### Docente”. 1.4. Ulteriore principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza succitata è che ai docenti che siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento per i danni che siano da essi allegati “da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”. 1.5. Con riferimento al termine di prescrizione i giudici di legittimità hanno infine chiarito che, considerata la natura pecuniaria dell'obbligazione e la peculiarità che il predetto "pagamento di scopo" debba essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto, va esteso anche ai docenti non di ruolo lo stesso regime di prescrizione quinquennale previsto per i docenti di ruolo per evitare una "discriminazione alla rovescia” in cui ai precari venga riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per i docenti di ruolo.
Per i soggetti definitivamente usciti dal sistema scolastico, invece, residuando per loro la sola azione di risarcimento del danno, si applica la prescrizione decennale secondo i principi generali in tema di responsabilità contrattuale 2. Nel merito Il ricorso, per il resto, è parzialmente fondato. 2.1. ###. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Con disposizione del tutto coerente il ### n.### del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del Ministero dell'### n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla ### ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - UNICE - CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale.
Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost. 2.2. In merito è intervenuta la Corte di ### che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La menzionata pronuncia della Corte di ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo ### specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del ### del ### prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente alla formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
Questo stesso Tribunale su un caso analogo, in merito ha già affermato “Ne discende che la questione dei destinatari della ### del docente va risolta tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015, la cui interpretazione deve, quindi, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). Tra tali strumenti può e deve essere compresa la ### del docente, sicchè per tale via si può affermare che della medesima sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna. 6.4. Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma 121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di giustizia può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla ### con estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un'ottica interpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass 27/7/2018, n. 20015 e precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n. 6293)”(### di ### sent. n.5709/2023).
Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'### ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della ### ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di ### 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la ### pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di ### che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “###. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a Corte di ### 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di ### 9 marzo 1978, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal ###, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.” Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'### e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica. 2.3. ### la recente sentenza n.268 della Corte giustizia UE sez. X, del 03/07/2025, il diritto alla fruizione della ### spetta non solo agli insegnanti di ruolo o ai docenti con contratto a tempo indeterminato incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ma anche a docenti investiti delle cd supplenze di breve durata. ### la citata pronuncia della Corte di ### dell'### “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. 2.4. Ritiene l'### nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione dei ricorrenti ai docenti di ruolo in relazione agli anni antecedenti all'anno scolastico 2023/2024, considerato che hanno sostenuto - peraltro senza confutazione da parte del Ministero convenuto, con la conseguenza che il dato in questione può ritenersi pacifico - di avere prestato servizio presso l'### in virtù di incarichi annuali e, per una parte minoritaria dei ricorrenti, con incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal ### per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio, sino alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato ove esso sia intervenuto. 2.4.1. Deve dunque ritenersi accertato, come richiesto al punto 1 delle conclusioni, il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui sono causa per i quali non sia decorso il termine quinquennale di prescrizione. 2.4.2. Di conseguenza va accolta la domanda di condanna formulata nelle conclusioni, avendo chiesto i ricorrenti la condanna del Ministero convenuto all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la ### Ed infatti, ex art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Ciò poiché la ### ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti alla propria formazione professionale.
Quanto ritenuto dall'### è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Punto della motivazione che impone il rigetto l'eccezione formulata in comparsa dal Ministero convenuto in ordine all'impossibilità di erogare tali somme a posteriori. 2.4.3. Va poi parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata in via subordinata dal dicastero resistente.
Riguardo al regime della prescrizione ha chiarito il giudice di legittimità nell'indicata sentenza n. 29961/2023 che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al ### del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Nessun dubbio che la Suprema Corte affermi, conformemente al contenuto normativo dell'art. 2935 c.c., che il dies a quo decorre dal primo giorno di assunzione del docente con il contratto a termine (se a tale data è già possibile esercitare il diritto registrandosi sul sistema telematico per chiedere la carta docente), ovvero dal successivo momento in cui l'operazione può essere compiuta in base al ### e cioè dalla data in cui in concreto il diritto può essere esercitato (in tal senso C. ### 967/2024).
Ai sensi dell'art. 5 del dpcm 28.1.2016 la registrazione di nuovi soggettivi beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita per l'anno scolastico 2016/2017 dal 30.11.2016, mentre a partire dall'anno scolastico 2017/2018 dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno per iniziativa dell'interessato.
Nel caso di specie, occorre esaminare partitamente le situazioni dei diversi docenti per gli anni scolastici di riferimento anteriori all' a.s. 2023/2024, avendo la difesa dei ricorrenti dichiarato di aver ricevuto il versamento della carta docente per l'a.s. 2023/24, così dovendosi intendere ridotta la domanda azionata. - ### negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di contratti a tempo determinato. Il primo atto validamente interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso).
Poiché la difesa istante, onerata della prova, non ha né dedotto né dimostrato di aver posto in essere prima del 23.07.2019 idonei atti interruttivi del termine prescrizionale, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto.
Alcuna efficacia interruttiva, difatti, può essere riconosciuta alla sentenza emessa a conclusione del giudizio n. rg 62633/2022, incardinato dalla ### presso il ### di ### seconda sezione civile, mancando in atti la documentazione afferente all'attività notificatoria del libello introduttivo e qualsiasi indicazione inerente alla data di pubblicazione di detta sentenza da cui poter eventualmente far decorrere l'interruzione del termine prescrizionale.
Occorre precisare, poi, che con riferimento all'a.s. 2015/16, l'art 8 del ### del 23 settembre 2015 aveva previsto l'erogazione dell'importo del beneficio entro il mese di ottobre 2025, nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della ### docenti “e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei 6 docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA”. La ricorrente, quindi, nella specie avrebbe dovuto esercitare la richiesta di erogazione del diritto nei cinque anni successivi ossia al massimo entro il 30 ottobre 2020.
Con riferimento all'anno scolastico 2016/2017, la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto alla erogazione della carta docente a decorrere dal 30.11.2016, data da cui era possibile ai sensi dell'art. 5 DPM 2016 registrarsi sul sistema telematico. Non avendo posto in essere atti interruttivi nei cinque anni successivi, sino al 30.11.2021, al momento della notifica della diffida (luglio 2024) e del presente ricorso (novembre 2024), il diritto per tali annualità era già prescritto.
Risulta essere prescritto anche il diritto rispetto alle annualità 2017/2018 e 2018 /2019 non essendo intervenuto alcun atto interruttivo nel quinquennio decorrente dalle rispettive date di assunzione del servizio (1.09.2017 e 1.09.2018) e, quindi, fino al 1.09.22 e 1.09.2023.
Rispetto invece alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente - che poteva esercitare il diritto dal 1.9.2019 (data di assunzione) - risulta avere notificato in data 23 luglio 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso) che ha avuto effetto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale.
Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi. - ### negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023 ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso). Poiché la difesa istante, onerata della prova, non ha né dedotto né dimostrato di aver posto in essere prima del 23.07.2019 idonei atti interruttivi del termine prescrizionale, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto.
È sufficiente analizzare la situazione con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2018/2019 in cui la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto dall' ### (data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al 1.9.2023, il diritto si è quindi prescritto.
Riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2019 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (1.09.2024) notificando in data 23 luglio 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso). Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi. - ### negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. ### con riferimento alla supplenza dell'a.s. 2018/19, avrebbe potuto esercitare il diritto ad esigere il beneficio della ### docenti a decorrere dal 26.10.2018 (data di assunzione), non avendolo fatto nei cinque anni successivi sino al 26.10.2023, tale diritto risulta prescritto al momento della notifica della diffida del 23 luglio 2024.
Invece, con riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020, il ricorrente potendo esercitare il diritto dal 07/02/2020 (data di assunzione) sino al 7.02.2025, ha notificato in data 23 luglio 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso) con effetto interruttivo del termine prescrizionale. Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi. - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione del ricorrente è sempre l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto. ### di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale a decorre dall'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse. - ### negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di contratti a tempo determinato. Nella specie, la ricorrente con riferimento alla supplenza relativa agli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 avrebbe potuto esercitare il diritto dalla data di assunzione, ossia rispettivamente dall' ### e dall'1.09.2018 e, non avendolo fatto nei cinque anni successivi (fino al 1.9.2022 e 1.09.2023), al momento della notifica della diffida (luglio 2024) e a maggior ragione del presente ricorso (novembre 2024), il diritto per ambedue le annualità si era già prescritto. Invece, rispetto alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente - che poteva esercitare il diritto dal 1.9.2019 (data di assunzione) - risulta avere notificato il 23 luglio del 2024 idoneo atto che ha avuto effetto interruttivo del termine prescrizionale (all. 12 al ricorso). Alcuna efficacia interruttiva, difatti, può essere riconosciuta alla sentenza emessa a conclusione del giudizio n. rg 62633/2022, incardinato dalla ### presso il ### di ### seconda sezione civile, mancando in atti la documentazione afferente all'attività notificatoria del libello introduttivo nonché la data di pubblicazione di detta sentenza, da cui poter eventualmente far decorrere l'interruzione del termine prescrizionale.
Parimenti non si è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi. - ### negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Con riferimento alla supplenza dell'a.s. 2018/19 avrebbe potuto esercitare il diritto ad esigere il beneficio della ### docenti a decorrere dal 17.1.2019 (data di assunzione), non avendolo fatto nei cinque anni successivi sino al 17.1.2024, tale diritto era già prescritto al momento della notifica della diffida del 23 luglio 2024.
Invece, con riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020, il ricorrente potendo esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2019 (data di assunzione) sino al 1.09.2024, ha notificato in data 23 luglio 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso) con effetto interruttivo del termine prescrizionale. Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi. - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023 in virtù di reiterati contratti a tempo determinato.
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente deve ritenersi la sentenza n. 1395/2024, pubblicata il ### a conclusione del giudizio n. rg 12028/2023, prodotta in atti (all. 18 al ricorso), di cui la difesa della ricorrente non produce la documentazione afferente alla relata di notificazione del libello introduttivo del relativo giudizio, sicché, in assenza di idonei atti interruttivi nel periodo antecedente al quinquennio della pubblicazione (ossia il ###), il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto.
Invece, riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2019 (data di assunzione), ha debitamente interrotto nei termini anzidetti la prescrizione quinquennale. Del pari non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi. - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di reiterati contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, con esclusione dell'a.s.2017/2018 di cui non è stata prodotta in atti idonea documentazione attestante lo svolgimento di supplenze anche per brevi periodi.
Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 13 al ricorso). Poiché la difesa istante, onerata della prova, non ha né dedotto né dimostrato di aver posto in essere prima del 1.08.2019 idonei atti interruttivi del termine prescrizionale, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017 e 2018/2019 deve senz'altro dirsi prescritto.
È sufficiente analizzare la situazione con riferimento alla supplenza dell'anno scolastico 2018/2019 in cui la ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto dall'1.9.2018 (data di assunzione) e non avendolo fatto nei cinque anni successivi, ossia fino al 1.9.2023, il diritto si è quindi prescritto.
Riguardo alla supplenza dell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente che poteva esercitare il diritto a decorrere dal 1.9.2019 (data di assunzione), ha debitamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale (1.09.2024) notificando in data 1° agosto 2024 idoneo atto di diffida (doc. 12 al ricorso). Parimenti non è prescritto il diritto con riguardo agli anni scolastici successivi. - ### ha prestato servizio in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato. Il primo atto interruttivo della prescrizione riferito alla specifica posizione della ricorrente è l'atto di diffida ricevuto dall'### resistente il ### (all. 12 al ricorso) per cui, in assenza di atti interruttivi in data antecedente al 23.07.2019, il diritto alla corresponsione dell'importo richiesto per le annualità relative agli aa.ss. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019 deve ritenersi prescritto. ### di diffida di luglio 2024 ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale a decorre dall'anno scolastico 2019/2020 essendo intervenuto entro 5 anni dalla data di assunzione (1.09.2019-1.09.2024). Parimenti non risulta prescritto il diritto con riguardo agli ulteriori anni scolastici di interesse. 2.3.5. In definitiva, dev'essere senz'altro riconosciuto il diritto di ########## e ### ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici sopra indicati - escluso quelli per cui vi è prescrizione del diritto - e quella di condanna ad erogare la somma di € 500,00 per le annualità indicate, mediante rilascio della ### elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo e relativo accredito della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto ai singoli accrediti alla concreta attribuzione. 2.3.6. Con riferimento alla posizione della ### non più inserita nel circuito scolastico essendo in pensione dal 1.09.2023, il diritto alla ### docente non è più esigibile trattandosi di un'obbligazione giustificata dallo scopo vincolato di consentire una costante attività di formazione e aggiornamento professionale del personale docente. Deve essere contestualmente rigettata anche la domanda formulata dalla ricorrente, in subordine, di condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno in forma equivalente non essendo sorretta da alcuna allegazione e rilevata l'assenza di qualsiasi prova, anche solo presuntiva, del pregiudizio sortito dalla ### in termini di perdita di chances formative, di importi spesi con tale finalità o di qualsiasi menomazione non patrimoniale della professionalità acquisita negli anni in contestazione. 3. Si dispone la compensazione parziale delle spese di lite tra ########## e ### e il Ministero resistente in ragione di un mezzo, ritenendo che sussistano gravi ed eccezionali motivi per la compensazione stante la soccombenza parziale e condanna il MIM al pagamento del residuo mezzo in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in favore delle parti ricorrenti nella frazione che liquida e distrae come da dispositivo seguente, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della natura seriale del contenzioso e del numero dei ricorrenti assistiti. 3.1 Si dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio tra ### e il Ministero resistente in ragione della peculiarità della vicenda processuale. P.Q.M. ### di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### 2) accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto - di ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa. ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastico, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 2021/22 e 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire al ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - ### ad usufruire della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente in riferimento a tali anni scolastici, il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un ammontare di € 2.000,00 oltre accessori; - rigetta nel resto il ricorso; - compensa integralmente le spese di lite tra ### e il Ministero resistente; - compensa le spese di lite tra ########### e il Ministero resistente in ragione di un mezzo e condanna il Ministero resistente al pagamento del residuo mezzo in favore di detti ricorrenti, frazione che liquida in complessivi 1.265,00 euro oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratasi antistataria. ### 9.12.2025 Il Giudice dott.
causa n. 45313/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rigato Francesco