... negazione, da parte del convenuto” (cfr., Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951).
Tale accertamento può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (cfr., Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella ### e la sua iscrizione nel Registro delle ### dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (cfr., Cass. n. 20495/2020).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, nella fattispecie sottoposta ad esame, (leggi tutto)...
causa n. 1448/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Maddalena Natale