ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15853/2019 R.G. proposto da ### rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivament e domiciliat ###### via ### n. 105, presso lo studio dell'avv. ### - ricorrente - contro ### rappresentat a e difesa dall'avv. ### e Garritano nel cui stu dio in ### vi ale F. e G. F alcone, n. 182, è elettivamente domiciliata; -controricorrente
COMUNE DI COSENZ A, ####### E, ##### S ##### eredi di ### -intimati
Oggetto: Usucapione. 2 di 20 Avverso la sentenza n. 486/2019 della Corte d'Appello di Catanzaro, pubblicata il ### e notificata il ###; udita la relazione d ella causa svolta nella came ra di consiglio d el 28/9/2023 dalla dott.ssa ### Rilevato che: 1. Con att o citazione del 14 Marzo 2 006, ### premesso di aver posseduto uti dominus , pacif icamente e ininterrottamente, alcuni terreni ubicati nel Comune di ### in catasto al foglio 23, particella frazionata 43/b di mq. 507, derivante dalla particella 43, ### 23, particella 46 di mq. 1120, foglio 23, particella frazionata 46 1/2 di mq. 520, derivante da ex via ### foglio 23, particella frazionata 184 /b, di mq.103 , derivante dalla particella 184, intestate rispettivamen te la particella n. 43 ai germani ### e ### la particella 46 a ### per averla acquistata con atto del 19 dicembre 1986 dalla ### e le altre al Comune di ### facendo parte dei terreni residuati dai lavori di bon ifica dei fiu mi ### e Bu sento, che l'amministrazione demaniale aveva alienato al Comune di ### con atto del 13 Febbraio 1911, convenne in giudizio il Comune di ########### e ### perché fosse dichiarato l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione in su o favore dei predetti immobili.
Il giudizio di primo grado, nel quale si costituì il solo Comune di ### si concluse con la sentenza n. 1243/2011, depositata il 27 luglio 2011, che rigettò la domanda, mentre il giudizio di appello, incardinato dal medesimo ### no ### nel quale si si costituì il Comune di ### proponen do appello incidentale in 3 di 20 ordine alla liquidazione delle spese, si concluse con la sentenza 486/2019, che respinse gli appelli princip ale e incide ntale, liquidando le spese in favore del Comune di ### 2. Contro la predetta sentenza ### o ### propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, illustrati anche con memoria.
Si dife nde con controricorso ### Gli altri intimati non hanno svolto difese.
Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 81, 100 e 167 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e 112, cod. proc. civ., perché la Corte d'appello, c on riguardo all'eccezione di carenza di legittim azione passiva sollevata dal Comune ancorché tardivamente costituito, aveva ritenuto immune da vizi la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva sostenuto che la titolarità del diritto, dal lato attivo e passivo, rientrasse tra i fatti costitutivi della domanda, sicché la parte che ne eccepiva la carenza non svolgeva alcuna eccezione in senso stretto, ma proponeva una mera difesa, consistente nella negazione di un fatto costitutivo posto a b ase della domanda, così da non incorrer e in alcuna delle preclusioni contemplate dall'arti colo 167 cod. proc. civ., come affermato dalla sentenza delle ### unite della Corte di cassazione n. 2951/ 2016. I giudici non avevano, invece, tenut o cont o della differenza esistente tra carenza di legittimazione passiva e titolarità del diritto sostanziale, in quanto avevano posto a base della decisione i certificati catastali e la nota dell'### di finanza, prodotti dal Comune, il quale, nell'obiettare che la particella 184 del Fg. 33, 4 di 20 apparteneva al demanio pubblico dello Stato, che le particelle 46, 43 e 184 del Fg. 23 non erano state oggetto di compravendita tra Stato e Comune e che l'atto di compravendita del 1911 si riferiva ad altri terreni, non aveva approntato una mera difesa, ma aveva sollevato un'eccezione in senso stretto, soggetta, in quanto tale, ai termini di decadenza ex art. 167 cod. proc. civ., nella specie violati. Inoltre, una siffatta difesa sarebbe stata proponibile n on dal Comune, ma dalla sola ### finanziaria, che era onerata della relativa prova, sicché l'errore era consistito non soltanto nella violazione del principio della distribuzione d ell'onere della prova, ma anche nel mancato rilievo dell'asse nza di legittimazione del Comune a eccepire la demanialità del bene e nel man cato esame de lla questione, nonostante il motivo proposto in merito. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di valutare le prove offerte dall'appellante e l'attività assertiva da lui svolta. La conclusione cui era gi unto il giudice di primo grado, secondo cui l'atto del 13 febbraio 1911 non conteneva i dati catastali della particella 184 e non consentiva, dunque , di accertare l'inclusione di questa nel compendio venduto al ### e, era, infatti, erronea in quanto fondata su una disamina superficiale dell'atto. All'epoca del rogito, invero, non era stato ancora istituito il nuovo catasto, mentre il rogito costituiva in sé prova indiziaria, posto che la partic ella 184 era pacificamente compresa tra i quozienti di terreno costituenti i residui fluviali posti a destra del fiume ### che tutti i reliquati fluv iali erano stati trasferiti dal de manio al ### con il medesimo atto e che, in seguito all'ultimazione della bonifica, i quozienti di terreno demaniali di quella zona erano stati tacitamente 5 di 20 sdemanializzati per rinuncia alla funzione pubblica da parte della pubblica amministrazione, stante l'impossibilità di un loro utilizzo in ragione dell'ampia arteria stradale che li separava dal letto del fiume.
Inoltre, i giudici di merito avevano fondato la decisione sui documenti prodotti dal ### senza accertarne l'utilizzabi lità e il valore probatorio e senza esaminare le prove offerte dall'attore-appellante, ossia i certificati catastali allegati alla consulenza ### e l'ispezione ipotecaria dell'11 novemb re 2008, con conseguente null ità d ella sentenza per omesso esam e di argomentazion i decisive, rappresentate dai motivi di gravame, e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., olt re ad avere redatt o una sentenza gravemen te contraddittoria, in ordine ai contenuti dell'atto del 1911 e all'estensione delle medesime argome ntazioni anche alle p articelle intestate ai ### e ### e incomprensibile, non essendo chiaro se il giud izio di demanialità fosse stato est eso a tutto il compendio o soltanto alla particella 184. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano ritenuto l'atto pubblico de l 1911 inidone o a dimostrare l'avvenuta cessione delle particelle 43, 46 e 184 al ### di ### senza considerare che l'onere della prova della mancata inclusione di quei beni nell'atto pubblico sarebbe dovuta gravare sul medesimo ### e non sull'attore che, invece, producendo quell'atto, aveva assolto al proprio. 4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 115, cod. proc. civ., e l'omesso e same di document i, la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza, la violazione 6 di 20 dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto non provata l'appartenenza ai privati convenuti delle particelle oggetto di causa, non essendo a ci ò idonee le pro dotte visure ipocata stali asseritamente non costituenti prova d ella titolarità d el diritto di proprietà in capo ai convenu ti ### da e ### cos ì mette ndosi in contrasto con le risultanze dell'ispezione ipotecaria e con i certificati catastali versati in causa, da cui emergeva che la particella 46 era pervenuta a #### e ### in seguito a succession e dal p adre ### che lo aveva acquistato dalla ### a con atto del 1 9 dicembre 1986. ###, ad avviso del ricorrente, p oteva e ssere denunci ata in cassazione in quanto riguardava un punto decisivo della controversia, idoneo a dimostrare con certezza le circostanze del giudizio. Inoltre, stante l'oggetto del la causa, il rico rrente non era neppure onerato dalla prova dell'appartenenza ai convenuti dei terreni in catasto. 5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione apparente, la nullità della sentenza, vizi di motivazione per mancato o inesatto esame di documenti, per avere la Corte d'Appello affermato che il mancato superamento dell'eccezione sulla natura d emaniale dei beni oggetto di causa precludesse l'accoglimento della domanda di usucapione, s alvo prova della sdemanializzazione, non fornita nella specie, arguendo tale considerazione 1) dalle visure catastali e dalla nota dell'### di ### del 30 Marzo 1987, con la quale veniva chiesto al ### di ### di procede re all'acquis izione del fabbricato re alizzato dal ricorrente ai sensi dell'art. 15 della legge 23 novembre 1977, n. 10, prodotti dal ### di ### 2) dal fatto che le particelle 43, 46 e 7 di 20 184 ricadessero ne lla maggiore consistenza tra i beni immob ili appartenenti allo Stato e 3) che la particella 46 fosse asservita da concessione rilasc iata in favore del ricorrente e di ### , autorizzante l'uso della stessa a deposito per l'attività commerciale ed artigiana da realizzarsi a mezzo di struttura amovibile, e sostenendo che l'atto pubblico del 1911, avente ad oggetto la cessione dei terreni al ### ne di ### fosse inidoneo ad escludere la natura demaniale dei beni ogg etto di causa, non essendovi questi ultimi espressamente inclusi, e che non fosse stata dimostrata l'appartenenza ai privati convenuti delle parti celle rivendicate, no n essendo a tal fine sufficienti le prodotte visure ipocatastali in quanto non costituenti prova della titolarità del diritto di proprietà. Ad avviso del ricorrent e, la Corte d'Appello aveva reso una m otivazione apparente, in quanto si era lim itata a conf ermare acriticamente le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, senza svolgere alcun esame critico dei motivi di gravame, che si era limitata a riassumere. 6. Con il sesto motivo di ricorso, si l amenta la violazione degli artt. 81 cod. proc. civ., 823 cod. civ., degli artt. 115 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere incorsi il Tribunale e la Corte d'appello in evid ente errore di percezione, in quant o avevano fondato la decisione su prove ritenute esist enti, m a in realtà ma i acquisite al processo, atteso che i certificati catastali e la nota dell'### di ### non erano ut ilizzabili in giudi zio, essendo sta ti prodotti dal ### in violazione degli artt . 823 cod. civ. (che riserva alla pubblica amministrazione la tutela dei beni demaniali) e 81 cod. proc. civ. (che limita i casi di sostituzione processuale a quelli previsti dalla legge), che contrastavano con i consolidati principi giurisprudenziali che riservano al demanio l'eccezione di demanialità, e che erano privi 8 di 20 di valore probatorio, giacché la demanialità non era stata affermata in base a preventiva individuazione legislativa o per l'intrinseca natura o finalizzazione del bene al perseguimento di interessi della collettività, ma sulla base di un mero certificato catastale e di un'inconfe rente nota dell'Intendente di ### al ### di ### del 1987. 7. Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta A) la violazione degli artt. 486 e 2697 cod. civ., 110, 303 e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 , primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., e B) la violazione degli artt. 1158 e 2697 cod. civ., e 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; C) la violazione degli artt. 116 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per omesso esame di d ocumenti, per avere la Corte d'appe llo ritenuto indimostrata l'appartenenza ai privati convenuti dei terreni oggetto di causa, stante l'inidoneità, in tal senso, delle visure ipocatastali prodotte, siccome non costituenti tito lo proprietario, mentre il Tribunale aveva deciso nei medesimi termini ma soltanto in quanto non era stato d imostrato che i convenuti ### fossero eredi di ### Poich é il motivo di gravame era tutto in centrato su quest'ultimo profilo, i giudici d'appello avevano violato l'art. 112, cod. proc. civ., in quanto avevano deciso su questione non dedotta come motivo di impugnazione.
Peraltro, l'estraneità al giu dizio degli eredi ### non po teva essere rilevata d'ufficio, ma doveva essere fatta valere dai predetti attraverso la loro rituale costituzione in giudizio. Infatti, l'asserzione, secondo la quale non era stata dimostrata l'appartenenza dei beni ai signori ### e ### si poneva in contrasto con la giurisprudenza, secondo cui l'azione d i usucapione de ve essere esercitata nei confronti di chi cont esti il t itolo vantand one uno proprio e non 9 di 20 dimostrando l'appartenenza del bene al convenuto, non dovendo vertere su questo la prova ai sensi dell'art. 1158 cod. civ.. Il rapporto processuale doveva, perciò, dirsi correttamente instaurato, evocando in giud izio gli intestatari catast ali dei be ni che ne erano oggetto, atteso che spettava solo ai convenuti, attraverso la loro costituzione in giudizio, contestare la loro chiamata in causa in quanto intestatari catastali, non trovando applicazione i princ ipi sul valore probatorio attribuiti dalla giurisprudenz a di legittimità ai certificati catastali quando ad essi viene aff idata la p rova della tit olarità del diritto d i proprietà nei giudizi d i rivendica o di u sucapione, per l'assoluta diversità esistente tra la questione di legittimazione, rilevante nella specie, e la prova da fornire per ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto di proprietà a titolo originario o derivativo.
Infine, il mancato esame del d ocumento catastale costituiv a ulteriore motivo di nullità della sentenza. 8.1. Ritiene innanzitutto il Collegio che non sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari processuali ### e M arino ### dovendo trovare applicazione il principio, già affermat o da qu esta Corte, secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o di sua infondatezza prima facie, di def inire con immediatezza il pro cedimen to, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutt o ininfluent e sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esig enze d i tutela del contraddittorio, delle garanzie di dif esa e del dirit to alla partecipazione a l processo in 10 di 20 condizioni di parità (in tal senso, Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11287; Cass., Sez. 3, 17/6/2013, n. 15106). 8.2 Venendo al merito, i motivi, da trattare congiuntam ente in quanto strettamente connessi, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.
Occorre innanzitut to evidenziare come tutte le censure siano incentrate sulla sol a questione dell'affe rmata demanialità, da parte della Corte d'Appello, delle aree oggetto di giudizio, affrontata sotto vari profi li principalmente vertenti sull'assenza di legittimazione del ### a fornire qualsiasi prova documentale, essendo egli decaduto ex art. 167 cod. proc. civ. e spettando il predetto rilievo al solo Stato; sulla ritenu ta incongruità della prova do cumentale offerta dal ricorrente a dimostrazione della proprietà delle aree (rogito del 1911 e certif icati catastali) e sull'ome sso esame della stessa; sul riparto dell'onere della prova sul punto tra le parti e, infine, sulla incongruità della motivazione i n merito, siccome acriticamente appiattita sulle argomentazioni del giudice di primo grado, oltreché incerta in merito all'estensione, su una porzione o sull'intero, della proprietà demaniale del bene rivendicato.
Orbene, nel delineare i contenuti delle doglianze, il ricorrente ha omesso del tutto di considerare che la reiezione della domanda non è stata affatto fondata sulla sola mancata dimostrazione, da parte sua, della proprietà di tutti i terreni, onde stabilire se egli avesse evocato correttamente o meno in giudizio i convenu ti, ma al tresì sulla fondatezza del dedotto acquisto del la proprietà per usucapione, escluso, quanto alla particella 46, per essere rimasti indimostrati sia l'esercizio del possesso ut ile ad usucap ire, stante la compat ibilità dell'attività edificatoria, svolta su l fondo e riferita dai testi, con la concessione pacificamente rilasciata in favore del ricorrente al fine di 11 di 20 consentirgli l'uso del bene come deposito p er l'attività artigiana e commerciale da esercitarsi a m ezzo d i strutture amovibili, sia l'interversione nel possesso, necessaria per essere avvenuta l'iniziale apprensione del fondo a titolo meramente detentivo, come risultante dalla nota dell 'Intendente d i ### del 20/3/1987, e, quanto alla particella 43, per essere rimasto parimenti indimostrato il possesso utile ad usucapire, atteso ch e i testi, pur avendo a ffermato che il possesso era stato e sercitato dal 1981 attraverso l'edificazione sul fondo, non aveva no specificato q uali particelle fossero state interessate da tale attività, aspe tto questo considerato di ri lievo stante la sussistenza di un rapporto concessorio, interessante parte dell'immobile, idoneo a giustificarla.
Tale mancanza no n può allora che det erminare l'inammissibi lità dei motivi, atteso che, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugn azione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determi na l'inammissibilità, per difetto d i interesse, anche del gravam e proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sente nza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez. I, 18 aprile 1998, n. 3951; Cass., Sez. 2, 30/3/2022, n. 10257). 8.3 Purtuttavia, la questione della legittimità della prova offerta dal ### va comunque sindacata, ave ndo la reputata portata dirimente della stessa inciso, indirettamente, sulla valutazione della attendibilità dei testi sentiti.
Orbene, le argomentazioni del ricorr ent e circa l'ass enza di legittimazione, in capo al ### ad eccepire e provare la 12 di 20 demanialità dei fondi e, prima ancora, la decadenza in cui lo stesso era incorso in ragione della sua tardiva costituzione, incidente altresì sulle deduzioni probatorie, si scontrano, innanzitut to, con l'orientamento espresso sulla questione dalle ### unite di questa Corte, di cui viene offerta un'interpretazione tutt'affatto disancorata dai contenuti effettivi della relativa decisione.
Sul punto, occorre prendere le mosse dai principi che regolano la materia, in virtù dei quali la legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda dire tta all'accertamen to dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, ricollegandosi al principio di cui all'art. 81 cod. proc. civ., int eso a prevenire una sentenza inutiliter data (in tal senso Cass., Sez. 3, 26/11/2003, n. 18067; Cass., Sez. L, 3/7/2003, n. 10551), va rico nosciuta a chi contesti detta proprietà, va ntando un diritto proprio (Cass., Sez. 2, 26/5/1990, n. 4907), a chi possiede il bene o a tutti coloro che ne sono proprietari all'atto della domanda - e non anche ai precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari (Cass., Sez. 6-2, 4/10/2018, n. 24260) -, in quanto detta domanda comporta l'accertamento di una situazione g iuridica (usucap ione e proprietà esclusiva) confliggente con qu ella preesistente (comproprietà degli altri), della quale il giudice può solo conoscere in contra dditorio di ogni interessato , restando altrimenti la relativa deci sione, resa a contraddittorio non integro, inutiliter data, nell 'ambito di una controversia che importi l'accertamento d i una situazione giuridica unica, oltreché inidonea a spiegare effetti nei confronti delle sole parti presenti (Cass., Sez. 2, 14/6/2018, n. 15619).
Ciò detto, va altresì osservato come costituisca principio pacifico nella giurispruden za di legittimità quello secondo cui la q uestione relativa alla legittimazione si distingua nettamente dall'accertamento 13 di 20 in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio.
Mentre la legittimazione, che costituisce espressione del principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo u n diritto altrui in nome proprio fu ori dei cas i espressamente previsti dalla legge, può esser e verificata anche d'ufficio in ogni stat o e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione, onde stabilire, in via preliminare al merit o, l'astratt a coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destina tari degli e ffetti della pronuncia richiesta (Cass., Sez. L, 3/7/2003, n. 10551; Cass., Sez. 3, 1/3/2004, n. 4121), la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, del rapporto giurid ico controverso, in ordin e al quale si chiede al giud ice di e mettere una sentenza, att iene all'effet tiva titolarità passiva di quel rapporto, sicché, riguardando il merito e non le regole procedurali, non può essere esaminata d'ufficio, ma rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, (tra tutte , Cass., Sez. 3, 30/5/200 8, n. 144 68; Cass., Sez. 1, 9/6/2006, n. 13477, Cass., Sez. L, 03/07/2003, cit.).
Pertanto, applicando questi principi alla domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione, la conclusione non può che essere q uella di ricondurre al merito e non alla legittimazione ogni questione afferente al fondamento della pretesa (Cass., Sez. 2, 26/5/1990, n. 4907), ivi compresa la titolarità formale del bene in capo al convenuto.
Tale distinzione è stata ribadita anche da Cass., S ez. U, 16/2/2016, n. 2951, allorché ha c hiarito come la legittimazione, eccepibile in ogni grado e stato del giudizio e rilevabile anche d'ufficio 14 di 20 dal giudice, sia ancorata alla domanda, nella quale l'attore affermi di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, indicando nel convenuto il tito lare dell'obbligo o dell a diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, e alla prospettazi one in essa contenuta, senza porre problemi di carattere probatorio, mancando essa tutte le volte in cui da tale prospettazione astratta emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore o non riguardi il convenuto, mentre l'accertamento, all'esito del processo, che la parte non era titolare del diritto prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), attiene al merito della causa e alla fondatezza della domanda, senza escludere la legit timazione a p romuovere un processo.
Partendo poi dal p resupposto ch e la titolari tà del diritto fatto valere in giudizio, in quan to elemento costitutivo de lla dom anda, possa consistere n on solo in meri fatti, m a anche in fatt i-diritto, sussistenti allorché il diritto prospettato contempli, tra i suoi elementi costitutivi, altri diritti, le ### unite hanno sostenuto che colui che fa valere un diritto in giudizio, dovendo, in generale, allegare non solo che un dirit to esiste, ma altresì che quel diritto gli appartiene, è tenuto a provare la sussistenza di ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua perso na, essendo la titolarità de l diritto un fatto, appartenente alla categoria dei f atti-diritto, che costituiscono fondamento della domanda.
Il convenuto che non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto e ai fatti prospettati può, dal canto suo, difendersi o limi tandosi a negarli, così da svolg ere una mera difesa, o contrapponendo altri fatti che privino di efficacia i fatti costitutivi, o modifichino o estinguano il diritto. 15 di 20 Soltanto in quest'ultimo caso può dunque profilarsi un'eccezione in senso stretto, soggetta a decadenza ex art. 167 cod. proc. civ. e all'onere probatorio a carico del convenuto ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., ma non anche nel caso di mera difesa.
Pertanto, la mera difesa, con la quale il convenuto si limiti a negare la titolarità del dir itto fatto valere in giudizio e, dunque , l'elemento costitutivo della domanda, non è soggetta, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, al termine di decadenza di cui all'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ., ma può essere fatta va lere anche oltre il termine dettato dalla predetta disposizione o sollevata d'ufficio dal giudice, senza che rilevi l'onere, sullo stesso gravante ai sensi del primo comma della medesima norma, di prendere posizione nella comparsa di rispo sta sui fatti p osti dall 'attore a fondamento della domanda, non prevedendo il primo comma, contra riamente a quanto sancito nel comma successivo, alcuna decadenza (Cass., U, 16/2/2016, n. 2951).
Alla stregua di tali argomentazioni, le citate ### unite hanno quindi affermato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscim ento, o lo svolg imento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
A tali principi si sono at tenuti, nella specie , i giudici d i merito, allorché hanno riten uto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'appellato ### a sollevare la questione della demanialità delle aree contese e di inte rvenuta d ecadenz a della relativa eccezione per mancat o rispetto d el termine ex art. 167, secondo comma, cod. proc. civ., consid erando me ra difesa le deduzioni di parte convenuta, n on sog gette, pe rtanto, al predetto 16 di 20 termine decadenziale, si ccome rientranti tra i fatti costitutivi della domanda. 8.4 Né può profilarsi l'inidoneità della prova offerta dal ### a suffragare la propria tesi difensiva in quanto tardivamente proposta, non essendovi coincidenza temporale tra i termini concessi alle parti per le deduzioni finalizzate a delineare il thema decidendum e quelli a sua disp osizione per l'indicazione di mezzi di prova e prod uzioni documentali, essendo questi ultimi necessariamen te e normativamente successivi ai primi.
Ferma, infatti, la tempestività delle deduzioni difensive del ### che, evidenziando la demanialità della particella 184, non ha fatto altro che negare le deduzioni attoree e non eccepire la proprietà in capo a terzi del b ene, seco ndo quanto in vece evidenziato nelle censure, deve osservarsi come il convenuto non sia incorso, nella specie, in alcuna decade nza prob atoria, avendo i giudic i di merito chiarito che la sua costituzione era avvenuta il ###, qualche giorno prima dell'ud ienza di prima compariz ione, fissata per il ###, e che il predetto aveva depo sitato p roprio in quell'occasione i documenti oggetto di cont estaz ione, sicché non vi era stata alcuna violazione dei termini per le deduzioni istruttorie, a quella data non ancora evidentemente neppure concessi. 8.5 Quanto alle questioni relative al difetto di motivazione, prevalentemente riferito alla mancata o non corretta disamina delle prove attoree, si osserva quanto segue.
In disp arte il problema de l riparto dell 'onere della prova sugli elementi costitutivi d ella domanda, ivi compresi i fat ti-diritto e, dunque, il diritto prospettato come appartenere al ### che, alla stregua dei principi espressi dalle S ezioni unite, grava, come si è visto, sull'attore, o ccorre evidenziare come la mot ivazione sia solo 17 di 20 apparente e la sentenza si a nulla perché affe tta da error in procedendo, «qu ando, benché graficamente esiste nte, non renda, tuttavia, percepibile il fondament o della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente in idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare al l'interprete il compit o di integrarla con le più varie, ipot etic he conget ture» (Cass., Sez. U, 03/11/2016, n. 22232); -«La riformulaz ione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertit o dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla m otivazio ne, sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", ne lla 'motivazione apparente", n el "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e d obiettivamente incomprensib ile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U , 07/04/2014, n . 8053; Cass., Sez . 5, 6/5/2020, n. 8487), aspetti quest i non ravvisab ili nella specie, avendo i giudici di merito compiutamente e ampiamente argomentato sulle ragioni del proprio convincimento e dato risposta a tutti i rilievi sollevati con i motivi d'appello.
Ciò consente di escludere altresì la fondatezza sia della doglianza riferita alla asserita violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., atteso che 18 di 20 il v izio di omessa pronuncia ricorre ove manchi qual sivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così d ando luogo alla ines istenza di una decisi one sul pun to della controversia per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto , ma non può dipendere dall'omesso esame di un elemento di prova (Cass., Sez . 1, 23/3/2017, n. 7472; Cass., Sez 2, 23 /3/1995, n. 2085), come, invece, preteso ne lla specie, sia di q uella riguardante l'asserita violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., ricorrendo la prima solo quando si deduca che il giudice ha dic hiarato espressamente di non dover osservare la reg ola conten uta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma dispos te di su a iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il mede simo, n el valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto ch e ad altre, e la seconda unicamen te quando il giudice di merito abbia attrib uito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, ma non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua va lutazione delle acqu isizioni istruttorie, l a sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055).
Né, infine, è ammissibile la parte del sesto motivo con la quale si lamenta che i giudici non avessero valutato la natura e la funzione del bene qualificato come dem aniale, atteso che t ale questione, pur implicate un accertamento di fatto, non risulta essere stata trattata nella sentenza impugnata, sicché sarebbe stato onere del ricorrente, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice 19 di 20 di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (in questi termini, ### 2 , Sentenza n. 14 477 del 06/06/20 18; Cass., Sez. 6-5, 13/12 /2019, n. ###; Cass., Sez. 2, 15/3/202 2, 12877).
Pertanto, le doglianze proposte dal ricorrente in ordine alla valutazione delle prove e al privilegio concesso a que lla offerta da parte convenuta, risultano, all'evidenza, inammissibili in quanto volte ad un nuovo apprezzamento della prova testimoniale e documentale per accreditare innanzi a que sta Corte di legittimi tà u n nuovo e rinnovato giudizio in relazione alla questione dell'appart enenza al ### e ai privati delle aree contese e della stessa sussistenza di un possesso utile ad usucapire, e ciò senza neanche articolare, sulle questioni sopra prospettate , il vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi del novellato articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., unic o strumento attrave rso il quale è possibi le oggi sindacare, con ricorso per cassazione, il tessuto argomentativo di un provvedimento impugnato in sede di legittimità, laddove quest'ultimo dovesse omettere l'esame di un “fatto storico”, oggetto di discussione tra le parti e decisivo ai fini del l'adozione della decisione g iudiziale (vedi per tutte Cass., Sez .1, 12/5/2023, n. 131 12), benché la valutazione del compendio p robatorio sia preclusa a questa Corte, essendo riservata al giudice di merito al quale spetta, in via esclusiva, il compit o di individuare le fonti del prop rio convincimento, di controllarne l'attend ibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute ma ggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così 20 di 20 liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i cas i tassativ amente previ sti dalla legge (cfr. Cass., 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056; Cass.,04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/11/2013, n. 24679; Cass. , 16/12/2011, n. 27197; Cass.,07/02/2004 n. 2357).
Consegue da quanto detto, l'inammissibilità del ricorso. 9. In conc lusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Le spese del giu dizio, liquid ate come in dispositivo, segu ono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagament o, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi d ell'art. 1 3, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 , comma 17, legge n. 2 28 del 2012, dichiara la sussistenz a dei pre supposti processuali per il versamento, da parte de l ricorrente, di u n ulte riore importo de l contributo unificato pre visto per il ricorso a norma dell 'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. ### 28/9/2023