testo integrale
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1843/2022 R.G. proposto da: ###, nella persona del Presidente ###atti in dicato, rappre sentata e difesa dagli avvocati ######### presso l'indirizzo di posta elettroni ca certificata dei quali è do miciliata per legge; -ricorrente contro ###, nella persona del ### pro tempore in atti indicato, rappresentato e difeso dagli avvocati ### e ### presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -controricorrente nonché nei confronti di #### A, ### D'###### A, #### -indicati quali meri destinatari della notifica del ricorso nonché nei confronti di ### e ### in persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato; -indicate quali mere destinatarie della notifica del ricorso udita la relazione svolta in pubblica udienza dal ###. ### udito il Proc uratore ### nella persona del ###. ### che, richiamate le conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito l '### ch e, nel l'interesse della ### ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, ha chiesto che questa Corte pronunci principio di diritto ai sensi dell'art. 363 terzo comma c.p.c.; udito l'### quale delegato dell'### che, nell'interesse del Comune resistente, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e comunq ue info ndato, con statuizione sulle spese. ### 1. In data 24 ottobre 2013 due massi si distaccarono dalla p.f. 149 in C.C. Gries e caddero sulla sottostante p. ed. 4852 in C.C. Gries, ove erano ubicati immobili abitativi di proprietà di ### bele, ### D'### e ### 2. I signor i #### D'### e ### co n ricorso per accertamento tecnico preventivo, convennero dinanzi al Tribunale di ### quale proprietaria della particella fondiaria, da cui si era orig inata la frana, ed il Comune di ### quale responsabile delle opere di prevenzione contro la caduta massi, al fine 3 di accertare le cause della frana e le opere per eliminare i pregiudizi ed i danni subiti.
Il contraddittorio del procedimento venne esteso: a) ad ### su richiesta della resistente ### b) alla ### di ### su istanza del Comune di ### Il nomi nato c.t.u. individuò quale cau sa principale dell 'evento franoso, del volume complessivo di 120 mc, le pressioni idraulich e verificatesi all'interno dei giunti dell'ammasso roccioso a seguito delle precipitazioni eccezionali del 23 e 24.10.2013 e quale concausa ### l'insufficiente capacità energetica delle barriere in relazione al volume dei singoli blocchi presenti nel corpo di frana. Affermò inoltre la prevedibilità ed evitabilità del distacco di corpi rocciosi di dimensioni analoghe a quelle dei due massi oggetto di crollo. 3. Ad esito del deposito della consulenza tecnica, ###### D'##### ni, ### i ### e ### convenivano in giudizio ### il Comune di ### e la ### di ### deducendo di ritenere i medesimi responsabili ai sensi rispettivamente dell'art. 2051 c.c. 2043 c.c. e chiedendone la condanna in solido tra loro rispettivamente per la quota di ciascuno, al risarcimento dei conseguenti danni, quantificati in complessivi e uro 445.444,68, o nel la diversa mag giore o minore somma, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
Si costitui vano in giudizio ### il Comune di ### e la ### di ### che, nel chiedere la reiezione delle domande attrici, evidenziavano il carattere eccezionale delle piogge che avevano preceduto l'evento franoso, nonché del volume complessivo del materiale ro ccioso franato e pertanto l'interruzione del nesso causale, la non prevedibilità del fenomeno concretamente verificatosi e del suo sviluppo , l'idoneità delle barriere esistenti ed, infine, l'irregolarità e l'abusività delle unità abitative colpite dai massi. 4 Anche la convenuta ### deduceva la ricorrenza nella specie delle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, in considerazione della eccezionalità ed imprevedibilità del l'evento franoso de quo, con la conseguenza che nessuna responsabi lità ex art. 2051 o 2043 avrebbe potuto a lei essere imputata. Chiedeva inoltre l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di ### s.p.a., la quale si costituiva in giudizio conferm ando la copertur a assicurativa RCT in favore della chiamante.
La causa v eniva istruita med iante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante c.t.u, che integrava quella espletata nel precedente a.t.p. e che era a sua volta integrata da un supplemento di relazione, nel quale si prendeva posizione in merito al le osservazioni degl i attori e del Comune di ### , sostanzialmente confermando in gran parte le conclusioni raggiunte dall'esperto nominato in fase di a.t.p.
Il Tribunale di ### con la sentenza n. 315/2020, per quanto qui rileva: - dichiarava la solidale responsabilità del Comune di ### - ex art. 2051 c.c. - e della ### di ### - ex art. 2043 c.c. - in relazione ai danni subiti dagli attori #### e #### D'##### e ### in occasione dell'evento dannoso del 24 ottobre 2013; danni che liquidava; - accertava che, nei rapporti interni tra il Comune e la ### di ### , la responsabi lità andava ascritta in misura pari al 50% ciascuno; - regolava le spese processuali, comprese quelle di ATP e di ### 4. Avverso la predetta decisione proponevano appello gli originari attori, censurandola in punto di quantum e di regolamentazione delle spese processuali.
Si costituivano in giudizio la ### e ### S.p.a., che deducevano la formazione del giudicato sulla sentenza nr. 5 315/20 per quanto atteneva alle domande svolte nei loro confronti; nonché il Comune di ### e la ### di ### che formulavano appello incidentale. In particolare, la ### chiedeva che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, fossero rigettate tutte le pretese promosse dagli attori in primo grado ed in appello, nonché quelle promosse dal Comune di ### con conseguente vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio di merito e delle spese relative giudizio di A.T.P.
La Corte d'appello, con sentenza n. 160/2021, per quanto qui rileva, confermava la sentenza di primo grado in punt o di solidal e responsabilità del Comune di ### e della ### di ### in relazione ai danni subiti dagli attori #### e #### D'##### e ### e c onfermava che, nei rappor ti interni tra Comune di ### e ### di ### la responsabilità andava ascritta a ciascuno dei suddetti enti in misura pari al 50%. 5. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso, ma co n la peculiarità del la specifica e reiterata esclusione del coinvolgimento degli originari attori e beneficiari delle condanne, la ### di ### nella parte in cui la corte territoriale, nel contraddittorio con il solo Comune di ### ha respinto il suo appello incidentale ed ha, di conseguenza, accertato la sua solidale responsabilità nel pagamento dei debiti indicati ed ha statuito che, nei rapporti interni tra ### e Comune, la re sponsabilità sia da ascrivere in misura pari al 50% ciascuno.
Ha re sistito con controricorso il Comune di Bo lzano, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata proposizione dello stesso nei co nfronti degli originari attori e per proprio difetto di legittimazione passiva.
Per l'adunanza dello scorso 16 aprile 2025 il ### non ha rassegnato conclusioni scritte ed il ### della ### autonoma ricorrente ha depositato memoria. 6 ### ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza, in considerazione della particolare rilevanza, anche sotto il profilo della novità negli esatti termini, delle questioni di diritto sottese: - sia all'eccezione preliminare, sollevata dal Comune di ### in ordine alle conseguenze processuali di una volontaria e reiterata limitazione dell'impugnazione a solo alcuni dei li tisconsorti invece necessari (per il caso in cui tali debbano qualificarsi i beneficiari della condanna solidale che l'impugnazione comunque rimette in discussione anche in ordine all'identificazione dei condannati); - che al merito dei motivi di ricorso della ### di ### in ordine alla stessa configurabili tà, o meno, di una responsabilità (vuoi ai sensi dell'art. 2043 c.c., vuoi ai sensi dell'art. 2051 c.c.: in entrambi i casi, al ricorrere di quali presupposti di fatto e diritto) di una Pu bblica ### strazione in relazi one ad eventi istituzionalmente prospettati come oggetto di potestà conferite allo specifico fine di prevenirli.
Per l'odierna ud ienza pubblica, il ### uratore ### ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ed il ### del ### ne resistente ha deposit ato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L 'eccezione di inammis sibilità del ricorso per mancata proposizione dello stesso anche cont ro gli attor i in primo gr ado, formulata dal ### resistente in sede di controricorso, è fondata.
La disamina dell'eccezione deve partire dal rilievo che la ### di ### pur avendo impugnato la sentenza di condanna in solido, ha volontariamente e reiteratamente limitato l'impugnazione al solo contraddittorio con il ### di ### indicando gli attori danneggiati (i creditori) come “meri destinatari della notifica” e “non intimati in cassazione”.
Le ragioni della declaratoria di inammissibilità del ricorso stanno nel fatto che: 7 - la P.A.B. non si è limitata a censurare la ripartizione interna della responsabi lità (la misura del 50% nei rapporti tra ### e ###, ma ha contestato in radice la configurabilità della propria responsabilità civile (l'an debeatu r). ### incia ha chiesto la cassazione della sentenza “accertando, nei confronti di detto ### che non sussiste responsabi lità civil e della ### autonoma di ### neppure in solido”; - il ### di ### in quan to condebitor e solidale, non riveste la quali fica di creditore dell'obbligazione risarcit oria; e, pertanto, non ha alcuna leg ittimazione a contraddire in merito all'esistenza stessa del diritto di credito derivante dal fatto illecito che la P .A.B. ha inteso escludere (l'an d ebeatur); per co ntro, soggetti legittimati a contraddire sull'esistenza del cr edito sarebbero stati unicamente gli attori danneggiati, invece erroneamente intimati come meri destinatari della notifica del ricorso; - non ha formato oggetto di impugn azione da parte della ### né la statuizione di condanna solidale emessa in favore di parte attrice (i danneggiati), cioè della parte che, si ribadisce, è stata espressamente esclusa dal ricorso; né la statuizione relativa al riparto interno del 50% ciascuno: detta mancata imp ugnazi one produce l'effetto del passaggio in giudicato della suddetta statuizione; - un eventuale accoglimento del ricorso proposto dalla P.A.B. unicamente nei co nfronti del ### ne condurrebbe a una sentenza inutiliter data, in quanto la P.A.B. resterebbe comunque obbligata a pagare i danni agli attori danneggiati (i creditori), essendo il capo della sentenza in loro favore ormai passato in giudicato; in altri termini, un eventuale accoglimento del ricorso creerebbe una evidente contraddizione nell'ambito dello stesso processo: da un lato, l'affermazione della responsabilità solidale verso i danneggiati (coperta da giudicato); dall'altro, l'esclusione di tale responsabilità concorrente nei rapporti interni o rispetto al ### 8 - né può dirsi tutelabile un interesse di uno dei coobbligati in solido verso i beneficiari di una condanna a ripartire in diversa misura - o perfino ad escludere - la propria quota di corresponsabilità, poiché i relativi presupposti di fatto e di diritto non possono che operare pure e so prattutto proprio nei confronti di quei benefici ari: sicché l'accertamento di tali presupposti è inscindibil e appunto e proprio anche nei confronti di costoro e la pretesa di uno dei condebitori di mantenere estranei a quell'accertamento i beneficiari della condanna è, conseguentemente, radicalmente inammissibile.
Quale ulteriore e indipendente ragione di inammissibilità, deve premettersi che la Corte d'a ppello , nella gravata sentenza e quale indefettibile presupposto per ogni successiva impugnazione, configura in modo univoco le responsabilità dirette, sia pure a diverso titolo (con corresponsabilità solidale fra ### ai sensi del l'art. 2051 c.c. e ### ai sensi dell'ar t. 2043 c.c.), di ciascuno dei due enti poi destinatari della condanna: sicché, a maggior ragione per negare quella di uno di costoro, si invocherebbe, a volere pervicacemente mantenere estranei i beneficiari della condanna, un regresso totale. Ma il regresso totale (o l'azzeramento della responsabilità) di un condebitore in solido è previsto nel nostro ordinamento solo quando la sua responsabilità è indiretta (o per fatto altrui, es. art. 2049 c.c. o art. 2054 c.c. per il proprietario non conducente).
Più precisamente.
È noto che l'obbligazione risarcitoria, derivante da fatto illecito di cui siano responsabili più soggetti, è retta, nei rapporti esterni verso il danneggiato ###, dall'art. 2055 c.c. (che pone il principio della solidarietà dell'obbligazione risarcitoria). Nei rapp orti interni tra i condebitori solidali, la ripartizione del debito (e, quindi, il regresso) è disciplinata in base alla gravità delle rispettive colpe e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Solo in caso di dubbio, le singole colpe si presumono uguali. Ne consegue che, quando viene accertata una colpa o una responsabilità, questa deve essere misurata 9 ###, il che implica che debba esistere almeno nella misura dell'1 per cento. In estrema sintesi, misurare non può implicare esclusione.
Orbene, il principio per cui la responsabilità va graduata (e non esclusa) trova eccezione solo in specifici casi in cui un condebitore risponde esclusivamente a titolo di garanzia (o in via indiretta) per rafforzare la posizione del creditore danneggiato, ma in realtà non è responsabile della colpa del verificarsi dell'evento. Tanto si verifica nel caso di re sponsabilità del pad rone e committente per il danno commesso dal dipendente (art. 2049 c.c.). E tanto si verifica nel caso della responsabili tà del proprietario non cond ucente per il danno causato dal conducente (art. 2054, comma 3, c.c.). Solo in queste ipotesi tassative, chi paga, pur essendo tenuto all a solidarietà, ha diritto al regresso integrale nei confronti del responsabile diretto, in quanto egli non è un vero responsabile, ma è tenuto al risarcimento solo ‘in base ad un criterio di imputazione legale'”. La solidarietà, in tali casi, è costruita per garantire il terzo danneggiato.
Il principio per cui la responsabilità va graduata (e non esclusa) non trova alcuna eccezione nel caso in cui la corresponsabilità solidale si fonda su responsabilità dirette di ciascuno dei due corresponsabili, ragion per cui non è configurabile un regresso totale.
Tanto si verifica nel caso di specie, nel quale il ### di ### è stato ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., in assenza di prova del caso fortuito e sussistendo un'effettiva relazione di custodia con la res (il fronte roccio so); mentre la P.A.B. è stata riten uta responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver colposamente omesso idonee attività di vigilanza e di intervento diretto (illecito omissivo): trattasi di responsabilità “dirette” di ciascuno dei due enti, fondate sul concorso di colpa (art. 2055 c.c.), sebbene per titoli diversi (rispettivamente art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c.).
In definitiva: poiché la P.A.B. non risponde per fatto altrui, ma per un a propria omissione co lposa, non è ammissibile un regresso 10 totale della sua responsabilità nei confronti del ### nell'ambito dei rapporti interni.
Ad abundantiam si rileva che gli originari attori danneggiati (i signori ### D'###### e ### avrebbero dovuto essere considerati litisconsorti necessari nel presente giudizio di legittimità, in quanto: - quando un condebitore in solido (quale per l'appunto la P.A.B., nella specie) impugna in cassazione una sentenza al fine di escludere del tutto la propria responsabili tà, mette in discussione l'esistenza stessa del rapporto obbligatorio verso i creditori (gli attori danneggiati), per cui questi ultimi sono litisconsor ti necessari nel giud izio di legittimità, essendo i beneficiari della condanna; - secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. Sez. Un. n. 3074/2003, nonché, nella giurisprudenza successiva, Cass. n. 19584/13), la contro versia tra più convenuti, coobbligati in solido circa l'individuazione del soggetto responsabile, si configura come causa dipendente dalla cont roversia che leg a i condebitori solidali al creditore comune; - la necessità del litisconsorzio in sede ###azione è richiesta dall'art. 331 c.p.c. (esteso anche alle cause “tra loro dipendenti”, non solo a quelle “inscindibili”).
In definitiva, il ricorso, mirando ad escludere la responsabilità della ### nei confronti dei danneggiati, avrebbe necessitato del contraddittorio con questi ultimi. La scelta della ### di ricorrere solo nei confronti del ### ha limitato l'oggetto dell'impugnazione alla sola ripartizione interna. Il fatto che la condanna solidale in favore degli origin ari attori sia passata in giudicato impedi sce l 'auspicato regresso totale e preclude in radice l'ammissibilità del ricorso, anche se si volesse prescindere dalla condizione di litisconsorti necessari dei suddetti danneggiati.
In conclusione: 11 - in una co ntroversia risar citoria che coinvolge più convenuti coobbligati in solido, i dan neggiati (cre ditori), in quanto beneficiari della condann a solidale, devono essere quali ficati come litisconsorti necessari nel giudizio di legittimità, ogniqualvolta l' impugnazione, promossa da uno dei condebitori verso l'altro condebitore, è volta non solo a rimettere in di scussione l'identifi cazione dei condann ati, ma anche a contestare in radice la sussistenza della propria responsabilità (l'an debeatur). In tale ipotesi, la controversia sul riparto interno o sulla esclusione di responsabilità si configura come ‘causa dipendente' dalla causa principale che lega i condebitori al creditore comune (ex art. 331 c.p.c.). Ne consegue che il ricorso proposto unicamente nei confronti dell'altro condebitore - soggetto privo di legittimazione a contraddire in merito all'esistenza del diritto di credito - risulta inammissibile in quanto privo di un interesse gi uridicamente rilevante ed il suo accoglimento condurrebbe a una sentenza inutiliter data, poiché l'ente ricorrente resterebbe comunque obbligato al pagamento nei confronti dei danneggiati; - nel contesto di un'obbligazione risarcitoria solidale derivante da fatto illecito (ex art. 2055 c.c.), ove la corresponsabilità dei condebitori (nella specie, tra ### ex art. 2051 c.c. e ### ex art. 2043 c.c.) s i fond i sul l'accertamento di co ndotte colpose o responsabilità dirette e concorrenti di ciascun soggetto, nei rapporti interni tra gl i stessi conde bitori non è co nfigurabile un diritto di regresso per l'intero o l'esclusione della responsabilità di uno di essi.
La facoltà di regresso integrale è riservata unicamente al condebitore che risponde dell'evento dannoso a titolo di garanzia o per fatto altrui (es. art. 2049 c.c. o art. 2054 c.c.), ma non anche al debitore che risponde in base a una propria colpa accertata. Pertanto, la richiesta di cassazione di una sentenza che, pur accer tando la responsabilità solidale, miri all'azzeramento della quota di responsabilità interna di un condebitore direttamente responsabile, è inammissibile, in quanto tale richiesta si scon tra co n il principio che la gr aduazione della 12 <<misura>> della colpa (art. 2055, comma 2 e 3, c.c.) non può implicare l'esclusione, che è invece <<azzeramento>>.
Dunque, il ricorso viene dichiarato inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: -<<Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza che abbia accertato la responsabilità so lidale per risarcimento danni tra più condebitori (nella specie, enti pubblici, ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c.), qualora uno dei condebitori ricorra in cassazione al fine di contestare in radice l'esistenza della propria responsabilità (l'an debeatur), ma limiti volontariamente e reiter atamente l'impugnazione al solo contraddittorio con l'altro condebitore solidale, escludendo i danneggiati ### che sono stati litisconsorti necessari nel grado di impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei confronti dei creditori determina il passaggio in giudicato della statuizione principale, precludendo l 'esame della questione di responsabilità e rendendo l'impugnazione, limitata al solo rapporto tra condebitori, priva di effetto giuridico utile (e, quindi, inutiliter data)>>. 2. Ma, quand 'anche il ricorso non fosse inammissi bile per le dirimenti ragioni sopra specificate, lo stesso non avrebbe, comunque, meritato accoglimento.
Infatti, avverso la sentenza della corte territoriale la ### di ### articola in ricorso due motivi. Precisamente: - con il primo motivo, denuncia: <<### 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di legge: articolo 8, comma 1 n. 13, ed articolo 9, comma 1 n 9, del D.P.R. n. 670/1972; articolo 1, comma 1, articolo 2, commi 1 e 2, articolo 3 ed articolo 5, L.P. 34/1975; articolo 12 delle ### articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, ed articolo 11, commi 1 e 2, L.P. n. 15/2002; articolo 80, commi 1 e 4, articolo 81, commi 6 e 7, , artico lo 89, comma 1 ed ar ticolo 106, comma 1, L.P. n. 13/1997>>. In estrema sintesi, si duole del fatto che 13 entrambi i giudici di merito hanno applicato al caso in esame le norme di protezione civile anziché quelle di edilizia e urbanistica; - con il secondo motivo denuncia: <<### 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di legge: articolo 40 cod. pen.; art. 22/bis della legge provinciale dell'11/08/1997 n. 13; articolo 8, comma 1 n. 13, del D.P.R. n. 670/1972>> nella parte in cui la corte di merito (pagg. 24ss, 26ss, 28ss e 30ss), al pari del giudice di primo grado (pagg. 8ss e 22ss), ha affermato che: a) l'evento dannoso era stato causato non tanto e comunque non solo dalle piogge eccezionali di quel periodo, bensì anche dalla condizione intrinseca della parete rocciosa: la presenza di giunti verti cali di partico lare forma e dimensione che, a giudizio dei ### avr ebbe lasciato prevedere la caduta di uno o più massi di dimensioni analoghe ai 2 massi - il primo di 5 / 7 m³, il secondo di 12 / 15 m³ - precipitati verso le abitazioni); b) poiché l'evento dannoso non era stato provocato esclusivamente dalle piogge ecc ezionali, non sussistev ano i presupposti del caso fortuito né dunque l'interruzione del nesso di causalità fra obbligo di vigilanza e prevenzione, asc ritto a ### (ex art. 2051 c.c.) e ### autonoma (ex art. 2043 c.c.), ed evento dannoso. 3. Al riguardo appare opportuno ripercorrere il dictum di entrambe le intervenute sentenze di merito. 3.1. In ordine alla responsabilità per l'evento dannoso oggetto di causa il Tribunale, richiamate le considerazioni dei consulenti d'ufficio incaricati nella fase di accertamento tecnico preventivo ed in quella di merito, ha così argomentato per quanto qui rileva: - le piogge eccezionali cadute il 23 e il 24 ottobre 2013 ed il conseguente aumento del la pressione idraulica all'interno dei gi unti dell'ammasso roccioso non hanno da sole causato l'evento franoso, non potendo quindi configurare un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale; - nonostante l'eccezionalità del volume complessivo dell'evento franoso, pari a 120 m3, nella specie, anche in ipotesi di distacco di 14 singoli blocchi di dimensioni analoghe a qu elli precipitati sul fondo attoreo, le barriere e le misure di consolidamento presenti in loco sarebbero state in ogni caso insufficienti; - sarebbe stato necessar io ese guire, in sede di progettazione delle barriere di protezione nel 1989, delle simulazioni relativ e all'idoneità delle barriere nonché installare protezioni di maggiore capacità di assorbimento e altezza a seguito di approfondita analisi geologico-strutturale; - il ### è responsabile ex art. 2051 c.c., avendo provveduto ad in stallare le misure di protezione par amassi anche nella zona dell'incidente ed essendosi in concreto occupato della manutenzione delle stesse, ricor rendo co sì un rapporto di c ustodia tra esso e la porzione di terreno distaccatasi nell'episodio franoso non riconducibile a caso fortuito; - è responsabile in solido con il ### la ### di ### per avere colpos amente omesso, a seguito della frana del 2004, di porre in essere - come previsto dalla L.P. 34/1975 per il caso di calamità pubblica - idonee attività di vigilanza e di intervento diretto (consolidamento del fronte median te predisposizione di adeguate opere di ancoraggio) che, se eseguite, avrebbero scongiurato l'evento; - la quota di responsabilità dei due enti convenuti è pari al 50% ciascuno. 3.2. Dal canto suo, la corte territoriale, nel respingere i motivi di impugnazione, proposti in sede di appello incidentale dalla ### di ### ha ravvisato la responsabilità di quest'ultima ex art. 2043 c.c. sulla base delle seguenti argomentazioni: - le attività di difesa del suolo, ivi compresa la prevenzione dei rischi da di ssesto idrogeologico , rientrano nella com petenza della ### autonoma, desumibile dagli artt. 8, comma 1 n. 13, e 9, comma 1 n 9, dello ### speciale di ### (d.P.R. n. 670/1972), ove è contemplata una potestà legislativa provinciale rispettivamente primaria e concorrente, in materia di opere di rispettivamente 15 prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubb liche e di utilizzazione delle acque pubbliche (Corte cost. n. 109/2011); - il territorio, nel quale è compreso il pendio roccioso di distacco dei massi, è tra quelli a rischio geologico, come la stessa ### autonoma aveva riconosciuto nell'ammettere la sussistenza, in quella zona, di una situazione di pericolo generico e l'inserimento di quella zona nel piano di pericolo previsto dal D.lgs. n. 180/1998; - detto inserimento nel piano di pericolo era avvenuto in base all'art. 22/bis della L.P. 11 agosto 1997, n. 13 (articolo inserito dall'art. 2 del la L.P. 2 lugl io 2007, n. 3, all'epoca vigente, suc cessivamente abrogato dall'art. 105, comma a, della L.P. 10 luglio 2018, n. 9), ai sensi del quale “1. ### provinciale approva le linee guida per la redazione dei piani di pericolo. Con regolamento di esecuzione sono determinate le norme relative agli interventi ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del grado e del tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione di pericoli o danni dovuti a eventi naturali.” - rilevanti erano altresì le previsio ni contenut e nell'art. 1 e nell'art. 5 della L.P. n. 34/1975; - una volta accertato il nesso causale tr a la man cata predisposizione di idonee strutture di prevenzione ed il danno oggetto di causa, era dimostrato che detto danno fo sse da attribuire alla condotta negligente della ### autonoma, la quale, pur onerata di un obbligo di controllo rispetto alle aree a rischio idrogeologico della medesima ### autonoma, persino individuate nel piano di pericolo so pra citato, aveva omesso di compiere gl i interventi necessari, per l'esecuzione dei quali essa era stata anche titolata, ai fini della prevenzione del rischio poi di fatto realizzatosi; - il suddetto profilo della negligenza era ancora più evidenziato dal fatto che la zona in esame era stata coinvolta in un evento similare accaduto nel 2004 e di cui i nominati consulenti tecnici avevano fatto ampia menzione; 16 - di conseguenza essa ### autonoma era “certamente” a conoscenza della necessità di provvedere ad un adeguato intervento, ben prima che le proprietà attoree fossero danneggiate; - in conclusione, secondo la corte di merito, pur non sussistendo alcun rapporto di proprietà e di custodia fra essa ### autonoma ed il fondo interessato dai distacchi, la condotta da essa ### posta in essere, come sopra riassunta, sarebbe sanzionabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. a causa della c olposa pretermissione di opere idonee a mettere in salvaguardia la parte di territorio interessata con una corretta attività di consolidamento e/o di erezione di idonee barriere paramassi e/o comu nque da ll'opportuna “attività di vig ilanza” sull'operato del ### di ### tenuto conto che l'attività di prevenzione posta in essere da quest'ultimo non aveva estromesso essa ### autonoma dai poteri sostitutivi di controllo. 4. Orbene, così considerando unitariamente i motivi per la loro evidente intima connessione, entrambi i giudici di merito, dopo averla correttamente ricostruita e ripercorsa, altrettanto correttamente hanno al co ntempo: ritenuto applicabile al cas o di specie la normativ a in materia di protezione civile e ritenuto erroneo il richiamo (effettuato dalla P.A.B.) alla sola disciplina urbanistica ed edilizia.
Invero, la legislazione in materia urbanistica ed edilizia si occupa della regolamentazi one, da un lato delle attività di uso e di organizzazione del territorio e, dall'altro, delle attività costruttive, ossia complessivamente del c.d. “governo del ter ritorio ”; ment re la legislazione in materia di protezione civile ricomprende tutte le attività volte alla previsione e prevenzione delle emergenze ed alla gestione del rischio ambientale, in vista della tutela dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente dai danni derivanti da eventi calamitosi naturali o provocati dall'uomo.
Pertanto, l'evento franoso, per cui è ricorso, è stato correttamente fatto rientrare nella materia della prevenzione del rischio a salv aguardia di una collettività, essendo questa ex a nte 17 indeterminata e indetermi nabile: inver o, il giudizi o sulla indeterminatezza o indeterminabilità dei soggetti, che possono essere attinti da calamità pubbliche, non può che essere effettuato ex ante, in quanto altrim enti la disciplina in tema di protezi one civil e non troverebbe mai applicazione. E, se è vero che - di norma - non basta, per affermare la responsabilità di un ente munito di potestà vòlte a scongiurare eventi, che questi si siano comunque verificati, è del pari vero che se, in relazione a fattispecie concrete, quelle potestà non siano state esercitate (o non lo siano state correttamente), può essere in concreto ricostruito come sussistente un nesso causale tra la condotta illegittima della pubblica amministrazione e l'evento non scongiurato. ###, la previsione, in tale settore, di un pote re sanzionatorio sostitutiv o in capo all'amministrazione provinciale, a fronte dell'inattività del ### (art. 106, L.P. nr. 13/1997), così come di un potere di controllo, presuppone per sua natura l'esistenza di un potere-dovere di vigilanza della ### sull'operato del ### con le re lative conseguenze tratte dai gi udici di merito a fronte dell'accertata condotta omissiva della P.A.B.
In sede di merito è stato correttamente ritenuto che la normativa vigente attribuisce alla P.A.B. poteri di intervento , di controllo e di direzione, nonché competen ze nel settor e della protezione civile: essendo la P.A.B. un ente pubblico, la cui attività è istituzionalmente diretta alla tutela e alla realizzazione di interessi pubblici, i poteri di intervento integrano un obbligo-dovere al ricorrere dei presupposti che ne rendano necessario l'esercizio.
Da tal i poteri normativi e di in tervento diretto della PAB nel settore della protezione civi le, fra cui in particolare l'ambito della prevenzione dei rischi da disse sto idrogeologi co e della programmazione dei relativi in terventi, i giud ici di merito hanno correttamente desunto in capo alla P.A.B. - in qualità di ente cui spetta l'organizzazione e l'attuazione del ### per la protezione civile ed in vista del corretto adempimento del proprio dovere di prevenzione dei 18 rischi - un dover e-potere di vig ilanza sull'attività degli altri att ori istituzionali del complessivo sistema della protezione civile al fine di verificare la corretta attuazione dei loro obblighi, nonché il doverepotere di intervenire direttamente, realizzando le opere necessarie per la prevenzione dei rischi e la difesa del suolo.
È qui sufficiente aggiungere che, in relazione ad eventi calamitosi anomali (quali le precipitazioni definite straordinarie, con apprezzamento in fatto non censurato da alcuno), la cui prevenzione sia istituzionalmente prospettata come oggetto di potestà conferite ad una PA, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2043 c.c., è necessario che il danneggiato dia anche la prova della colpa di quell'ente (omissione di diligenza o manutenzione, ovvero titolarità di poteri o doveri di intervento preventivo o di controllo di contenuto anche generico, la cui omissione colposa abbia causato il danno); mentre, ai fini della configur abilità di una responsabi lità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., è sufficiente che il danneggiato dia la prova della relazione di custodia della PA, della sussistenza del danno e della sua riconducibilità rispetto all'evento, spettando invece alla PA, che voglia liberarsi da ogni responsabilità, dedurre il caso fortuito, che interrompe il nesso di causalità, provando che erano state realizzate opere preventive adeguate per far fronte ad eventi prevedibili, ma che l'evento in concreto verificatosi era imprevedibile: la P.A. deve cioè provare che le misure di protezione esigibili ( modellate sul rischio prevedibile), se eseguite, avrebbero evitato o ridotto, almeno in parte, i danni causati dall'evento eccezionale in concreto verificatosi.
Dando corretta applicazione al suddetto consolidato principio di diritto, correttamente entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che l'affermata responsabilità del ### ex art. 2051 c.c. non sollevasse la P.A.B. dalla sua ### responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto la ### era comunque titolare di specifici poteri-doveri di intervento diretto, vigilanza, organizzazione e prevenzione, in forza dei quali avrebbe dovuto e potuto attivarsi per scongiura re l 'evento 19 verificatosi nel 2013, tanto più che la situazione di pericolo pubblico era nota in quanto il territorio era stato inserito dalla stessa ### nelle aree a rischio idrogeologico nel “piano di pericolo” e tanto più che già in occasione dell'evento franoso verificatosi nel 2004 era emersa la necessità di progettare opere di difesa di maggiore capacità.
E sempre correttamente ent rambi i giudici di merito hanno ritenuto configurabile in capo alla P.A.B. una posizione di garanzia proprio in considerazione delle ampie competenze attribuite alla ### dalla legislazione statale e provinciale in materia di difesa del suolo e protezione civile, tanto pi ù che, com e sopra rilev ato, la ### era “certamente a conoscenza” della situazione di pericolo.
Invero, in ambito civile, per l'affermazione di una responsabilità omissiva colposa, non è necessario che la norma individui in modo specifico la condotta doverosa omessa; ma è sufficiente che la P.A. sia titolare di poteri o doveri di in tervento preventiv o o di controllo di contenuto, anche generico, la cui omissione colposa abbia causato il danno. Invero, ai fini dell'affermazione della responsabilità civile, non è necessario che una norma giuridica espressa mente sancisca l'esistenza di una posizione di garanzia in capo ad un soggetto, essendo sufficiente (e necessario) che essa possa essere desunta dal complesso delle dispos izioni normative, ed eventualmente anche da previsioni negoziali.
In altri termini, in virtù delle competenze legislative primarie e concorrenti in materia di difesa del suolo e protezione civile (ex ### di ### e L.P. n. 34/1975 e n. 15/2002), la ### di ### è stata correttamente ritenut a tit olare di un potere di intervento, di controllo e di direzione, che si traduce in un poteredovere di vigilanza in vista della realizzazi one di opere idonee a prevenire il verificarsi del rischio idrogeologico (e, con esso, di eventi franosi). E parimenti correttamente è stato ritenuto in sede di merito che tale obbligo non è eliso dalla concorrente o primaria responsabilità di custodia del ### (ex art. 2051 c.c.), p oiché la ### è 20 sovraordinata con funzione di organizzazione e coordinamento del servizio di protezione civile, sulle aree a rischio idrogeologico da essa stessa individuate nei piani di pericolo. ### di misure idonee o di vigilanza è idonea a fondare la responsabilità civile dell'ente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., purché si accerti il nesso di causalità tra l'omissione e il danno.
Tanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale i giudici di merito, ad esito di un ar ticolato per corso motivazional e - insindacabile in questa sede, in quanto immune da vizi logici e giuridici - hanno ritenuto che: a) il nesso di causalità era sussistente, in quanto le misure omesse ### sarebbero state idonee ad impedire o ridurre, almeno in parte, il danno causato dall'evento eccezionale; b) il ### era responsabile ex art. 2051 c.c., poiché l'evento era prevedibile ed evitabile (almeno per i massi che avevano causato il danno) e le opere preventive, in concreto realizzate, erano insufficienti, escludendo così il caso fortuito; c) la P.A.B. era responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la mancata verifica delle aree a rischio idrogeologico, in precedenza individuate nel piano di pericolo, per la pretermissione della predisposizione di idonee strutture di prevenzione e per l'omessa vigilan za sull'operato del ### Tanto esclude la fondatezza, nel merito, dei motivi di ricorso, il quale rimane, peraltro, radicalmente inammissibile per le ragioni sopra per prime specificate. 5. Al l'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del la ### ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, nonché la declaratoria della ricorrenza dei presupposti di legge per il versamento, ad opera della ### ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13. P. Q. M. La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; 21 - condanna la P.A.B. ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente ### di ### delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7.o00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi li quidati in euro 200 ed agl i accessori di legge; - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad oper a della ### ri corrente al co mpetente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in ### il 16 ottobre 2025, nella camera di consiglio della ###. ### estensore ###