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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27927/2024 del 29-10-2024

... assicurazione sulla loro vita stipulati da ### 8. Con sentenza definitiva 5.2.2019 n. 543 il ### di ### ribadita la sussistenza della propria giurisdizione, stabilì che tutti e otto i contratti di assicurazione stipulati da ### attribuivano a lui stesso il diritt o all'indennizzo. Tale diritto, con la morte del titolare, si era trasferito perciò mortis causa ai suoi eredi. La sentenza definitiva fu appellata da ### e ### 9. Con sentenza 15.12.2020 n. 1240 la Corte d'appello di ### rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne che: -) la giurisdizione spettava al giudice italiano, perché aveva ad oggetto una successione aperta in ### -) correttamente era stata ordinata la chiamata in causa di ### e ### altrimenti la sentenza sarebbe stata inutiliter data; -) correttamente il ### aveva ammesso la produzione tardiva di documenti da parte di ### in quanto trattavasi di documenti acquisiti successivamente alla scadenza del termine di cui al l'art. 183 (vecchio testo) c.p.c.; N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 -) co rrettamente il ### aveva rigettato le i stanze istruttorie formulate da ### e Vir ginia G iribaldi ### in quanto tardi ve e comunque irrilevanti e (leggi tutto)...

testo integrale

### sui ricorsi iscritti al n. 5369/21, il primo dei quali proposto da: -) ### e e ### d omiciliate ex lege all'indirizzo PEC del proprio dife nsore, difes e dall'avvocato ### - ricorrente - e, il secondo, da -) ### a, dom iciliata ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dagli avvocati ### e ### - ricorrente - contro -) ### , domi ciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati ### e ### - controricorrente - nonché contro -) ### domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati ### e ### - controricorrente - nonché contro -) #### - intimati - Oggetto: assicurazione sulla vita - controversia tra più pretendenti alla qualifica di “beneficiario” - clausola di proroga della giurisdizione inserita nel contratto di assicurazione - effetti. 
N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 15 dicembre 2020 1240; udita la relazione della causa svolta n ella camera di c onsiglio del 18 settembre 2024 dal ### relatore dott. ### Fatti di causa 1. Nel 1997 ### stipulò con la società assicuratrice ### otto contratti di assicurazione sulla vita. 
Quattro di questi furono st ipulati sulla vita di ### nipote ex filia (o abiatica) del contraente; le altre quattro sulla vita di ### anch'essa nipote ex filia (o abiatica) del contraente. 
I con tratti furono stipulati sia per il caso di vita che di morte; avev ano durata ventennale e per ciascuno di essi fu versato un premio unico di un milione di franchi svizzeri. 
Le portatrici di rischio ### e ### gemelle, avevano sei anni al momento della stipula.  2. Il #### venne a mancare , lasci ando quali eredi la moglie ### e i tre figli ### R iccardo #### e ### Il ### venne a mancare anche ### lasciando quali eredi i tre figli sopra indicati ed i nipoti ex filio ### e ### 3. Il #### (come s'è detto, figlio di ### e ### conv enne dinanzi al ### e di ### i qu attro coeredi (### bastiano, #### e ### esponendo che: -) il testamento olografo di ### redatto sei anni prima della morte (21.3.2006) era invalido per incapacità del testatore; -) le otto assicurazioni stipulate da ### sulla vita delle due nipoti ex filia attribuivano il diritto all'indennizzo al contraente ### N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 -) tale diritto era stato attribuito da ### alla propria moglie con un testamento olografo datato 29.9.1997, del quale però esisteva solo una fotocopia. 
Sulla base di questi fatti l'attore dedusse - per quanto qui ancora rileva - che i diritti di credito scaturenti dai contratti di assicurazione stipulati da ### ed a quest i spettanti erano caduti in successione: o per effetto del testamento olografo del 1 997, ovvero, in ogni caso, per successione legittima. Essi si erano dunque trasferiti da ### alla moglie ### e da questa ai tre figli. 
Chiese, pertanto, che il ### ale accert asse che i cred iti sorti dagli o tto contratti di assicurazione stipulati da ### con la ### erano caduti in successione e spettavano pro quota ai tre figli.  4. ### si costituì aderendo alla domand a attorea.  5. Ma riella ### si costit uì, eccependo il difet to di giurisdiz ione del ### di ### sulla domanda avente ad oggetto l'indivi duazione dell'esatto beneficiario dell'indennizzo assicurativo dovuto dalla ### in v irtù d'una clausola che attribuiva al giudice elvetico le controversie concernenti il contratto.  ### la convenuta, nella nozione di “controversie concernenti il contratto” rientravano non so lo quelle tra bene ficiario e assicuratore, ma anche quelle concernenti l'individuazione dell'effettivo beneficiario. Tanto si desumerebbe dalla previ sione contrattuale secondo cu i “gli aventi dir itto” possono promuovere i giudizi “in re lazione al contratto” esclusivamente dinanzi al foro di ### Aggiunse che in o gni caso le benefici arie del diritto all'inde nnizzo erano ### e ### sia in virtù dei patti contrattuali, sia in considerazione dello scopo voluto dal contraente, che fu quello di compiere una liberalità in favore delle nipoti.   N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 6. Con sentenza n on definitiva n. 1937/17 il ### unale di ### rigettò l'eccezione di difetto di giurisdizione, annullò il testamento olografo di ### datato 21.3.2006 ed ordinò la chiamata in causa di ### e ### riten endole litisconsorti necessar ie rispetto alla questione controversa consistente nell o stabilire se i diritt i scaturenti dai contratti di assicurazione rientrassero o meno nell'eredità di ### 7. ### e ### si costituirono, eccependo il difetto di giurisdizione e la nullità del provvedi mento che aveva ordinato la loro chiamata in causa; nel merito dedussero di essere le uniche beneficiarie dei diritti scaturenti dai contratti di assicurazione sulla loro vita stipulati da ### 8. Con sentenza definitiva 5.2.2019 n. 543 il ### di ### ribadita la sussistenza della propria giurisdizione, stabilì che tutti e otto i contratti di assicurazione stipulati da ### attribuivano a lui stesso il diritt o all'indennizzo. Tale diritto, con la morte del titolare, si era trasferito perciò mortis causa ai suoi eredi. 
La sentenza definitiva fu appellata da ### e ### 9. Con sentenza 15.12.2020 n. 1240 la Corte d'appello di ### rigettò il gravame. 
La Corte d'appello ritenne che: -) la giurisdizione spettava al giudice italiano, perché aveva ad oggetto una successione aperta in ### -) correttamente era stata ordinata la chiamata in causa di ### e ### altrimenti la sentenza sarebbe stata inutiliter data; -) correttamente il ### aveva ammesso la produzione tardiva di documenti da parte di ### in quanto trattavasi di documenti acquisiti successivamente alla scadenza del termine di cui al l'art. 183 (vecchio testo) c.p.c.; N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 -) co rrettamente il ### aveva rigettato le i stanze istruttorie formulate da ### e Vir ginia G iribaldi ### in quanto tardi ve e comunque irrilevanti e generiche; -) correttamente il ### aveva ritenuto che beneficiario dei diritti scaturenti dai contratti di assicurazione f osse lo stesso contraente (###, in quanto i contratti di assicurazione n on conten evano l'indicazione di alcun beneficiario, né le prove offerte consentivano di stabilire che fosser o stati st ipulati da ### per atto di l iberalità verso le due nipoti.  10. La sentenza d'a ppello è stata impugnata per Cassazione da ### e, con separato ricorso, da ### e #### ha resistito con separati controricorsi alle due impugnazioni, ed altrettanto ha fatto ### Ragioni della decisione 1. Ritiene il Collegio che il primo ed il secondo motivo del ricorso di ### e ### ice ### nonché il pri mo motivo de l ricorso di ### impongano la rimessione del presente ricorso alle ### Non so lo perché i s uddetti motivi di ricorso pongono una quest ione di giurisdizione del giudice italiano, ma anche perché la decisione su questa impone la previa soluzione d'una questione di diritto processuale sulla quale esiste un contrasto occulto nella giurisprudenza di questa Corte.  2. Col primo motivo del proprio ricorso (sovrapponibile al primo motivo del ricorso di ### le germane ### e ### censurano la sentenza d'appello nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione da loro sollevata. 
Deducono che tutti e otto i contratti stipulati da ### con la ### contenevano una clausola che attribuiva al giudice elveti co le controversie concernenti il co ntratto. Assumono che in tali controversie debbono ritenersi rientrare non solo quelle tra beneficiario e assicuratore, ma anche quelle in cui si controverta sull'individuazione dell'effettivo N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 beneficiario. Tanto si desumerebbe dalla previsione contrattuale secondo cui “gli aventi diritto” possono promuovere i giudizi “in relazione al contratto” esclusivamente dinanzi al foro di ### 2.1. Col secondo motivo - proposto in via subordinata al rigetto del primo - ### e ### denunciano la violazione dell'art. 102 c.p.c. 
Sostengono che al giudizio avrebbe dovuto partecipare necessariamente la società ### S.A. e che la mancata partecipazione di essa ha reso la decisione inutiliter data, perc hé inopponibile al sog getto - l'assicuratore - tenuto a pagare l'in dennizzo al soggetto cui risulterà dovuto all'e sito del presente giudizio.  3. La questione di giurisdizione non può essere decisa da questo collegio, perché mancano i pres upposti di cui a ll'art. 374, comma primo, ultimo periodo, c.p.c.. 
Vero è, infatti, che le ### hanno già affrontato e risolto il caso in cui si pre sentino connesse una controversia successoria devoluta alla giurisdizione del giudice italiano ed una controversia contrattuale devoluta alla giurisdizione del giudice straniero (stabilendo che il foro speciale delle successioni non può attrarre la causa connessa, “perché la clausola di scelta del foro prevale a sua volta sulla regola della connessione”: ex aliis, ### U, Ordinanza n. 26654 del 30/09/2021). 
Tuttavia, la fattispe cie concreta oggi in esame presenta un elemento di particolarità che non ne consente l'as similazione ai casi già de cisi: la struttura trilatera del contratto di assicur azione sulla vi ta a beneficio del terzo. Non consta, infatti, che sia mai stata sottoposta alle ### la questione concernente la giurisdizione a decidere sulla lite tra più soggetti che si contendano la qualità di beneficiario d'una polizza vita ex art. 1920 c.c., quando il contratto di assicurazione contenga una clausola di proroga della giurisdizione.   N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 4. Reputa inoltre il collegio doveroso segnala re come la question e di giurisdizione posta dai primi due motivi del ric orso principa le si intrecci, rafforzando la conclusione dell'insussistenza di precedenti pronunce - idonee ad evitare la rimessione a quelle - delle ### negli esatti termini, con una questione di massima di particolare importanza, non sempre decisa in modo uniforme d a questa Corte, ciò che di p er sé giustifi cherebbe la rimessione alle ### Tale questione consiste nella definizione dell'esatto criterio in base al quale distinguere se una questione sollevata dalle parti debba o non debba essere decisa con efficacia di giudicato.  4.1. Infatti, per stabilire se la Corte d'appello di ### abbia travalicato i limiti della giurisdizione, occorrerebbe previamente decidere se la questione concernente l'interpr etazione del contratto di assicurazione sulla vita che forma oggetto del contendere poteva esser e decisa incidenter tantum, oppure era una questione da risolvere con efficacia di giudicato. 
Nel s econdo caso essa non si sarebbe potuta decidere senza la partecipazione al giudizio del debitore (la ### S.A.), ma l a partecipazione al giudizio del debitore sarebbe stata impedita dalla clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel contratto di assicurazione o, a tutto concedere, sarebbe stato indispensabile valutare l'interazione di tale proroga con gli altri criteri attributivi della giurisdizione nella fattispecie.  4.2. La g iurisprudenza di questa Corte, aderendo ad antica dottrina, distingue due tipi di questioni pregiudiziali: a) la questione pregiudiziale in senso logico (o punto pregiudiziale), consistente in circostanze che rientrano nel fatto c ostitutivo del diritto dedotto in cau sa; ad es., per stabi lire se è fondata la dom anda di risoluzione bisogna stabilire se esiste un contratto valido ed efficace; b) l a questione pregiudiziale in sen so tecnico (o qu estione pregiudiziale tout court), la quale ha le seguenti caratteristiche: N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 -) c onsiste in circostanze distinte ed indipenden ti dal fatto costitutivo della domanda; -) costituisce un presupposto giuridico del fatto costitutivo della domanda; -) può dar luogo ad un giudizio autonomo; -) è idonea “ad influire su liti diverse e di prevedibile insorgenza fra le stesse parti, o anche su altri rapporti e altri soggetti” (ex multis, ### 3, Sentenza n. 8093 del 03/04/2013, Rv. 625650 - 01). 
Si a mmette pacificamente che tali qu estioni possano es sere decise con efficacia di giudicato solo in pres enza di espressa domanda (così g ià la sentenza “capofila”, ovvero ### U, Sentenza n. 2619 del 05/07/1975, Rv.  ### - 01, ove si afferma: “ in t ema di questioni pregiudiziali, occorre distinguere le questioni che sono ta li soltanto in senso l ogico, in quanto investono circostan ze le quali rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e debbono essere d ecise nec essariamente incidenter tantum e questioni pregiudiziali in senso tecnico, che concern ono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo di cui, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico e che possono dar luogo ad un giudizio autonomo ed alla formazione della cosa giudicata”).  4.3. Tuttavia, la massima appena trascritta, cui la Corte presta formalmente ossequio da cinquant'anni, a causa della sua evidente latitudine si è rivelata inadeguata sul piano pratico e fom ite di incertezze. L a disamina della giurisprudenza di legittimità rivela, infatti, che, per distinguere le pregiudiziali in senso tecnico da quelle in senso logico, talvolta si privilegia, ma tala ltra si sv aluta, il requisito della “ suscettibilità [della questione pregiudiziale] di dar luogo ad un giudizio autonomo”.  4.3.1. Così ad esempio, nonostant e l'accertamento della titolarità d'un diritto reale o d'una privativa industriale sia per definizione suscettibile di dar luogo a “giudizi autonomi”, v i è un nutrito orientamento che ha N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 ravvisato in questioni di questo tipo delle mere pregiudiziali in senso logico, da decidere senza effetto di giudicato. 
Ad esempio: -) Cass. 28331/19 ha qualificato come pregiudiziale in senso logico l'accertamento della proprietà dell'immo bile nel giudizio di annullame nto dell'ordine di abbattimento; -) Ca ss. 14578/05 ha qualificato come pregiudiziale in senso logico l'accertamento della proprietà d'un muro crol lato, nel giudizio di risarcimento dei danni causati dal crollo; -) Ca ss. 8093/13 ha qualificato come pregiudiziale in senso logico, nel giudizio di riscatto agrario, la preesiste nza d'un contratto d'affitto tra convenuto e venditore; -) Cass. 16830/12 ha qualificato pregiudiziale in senso logico, nel giudizio di contraffazione del marchio, l'accertamento della validità del brevetto; -) Cas s. 14650/11 ha qualificato una pregiudiziale in senso logico, nel giudizio di risarcim ento del danno da distruzione di un velivolo, l'accertamento della proprietà del medesimo; -) Cass. 2482/04, in un giudizio di rilascio di immobile, ha ritenuto (sia pure solo con un obiter dictum) c he fosse una pregiudiziale in senso lo gico l'accertamento in capo a chi chiedeva il rilascio della qualità di proprietario dell'immobile per acquisto a titolo di legato.  4.3.2. Altre decisio ni, persino a fronte d'una esplicita domanda di accertamento con effetto di giudicato d'una questione pregiudiziale, hanno escluso che per ci ò solo essa dovesse qualificarsi come pregiudiziale in senso te cnico, pretendendo a tal fine l'ulteriore requisito che l'eccezi one fosse idonea a “mutare la n atura dell'azione” (in applicazion e di questo principio, ad es., Cass. 14275/07 in un giudizio di divisione ereditaria ha qualificato come pregiudiziale in senso logico la domanda riconvenzionale di accertamento della qualità in capo ad uno dei condividenti di coltivatore ed affittuario del fondo caduto in successione).   N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 4.4. In conclusione, tutte le sentenze sopra richiamate, dovendo distinguere tra pregiudiziale in senso logico e pregiudiziale in senso tecnico, richiamano alla lettera la massima del 1975 delle ###, sopra ricordata. Esse tuttavia interpretano in modo ondi vago e incostante i tr e requisiti s tabiliti dalle ### per identificare una pregi udiziale in senso tecnico, ovvero: “l'indipendenza” dal fatto costitutivo della domanda; la na tura di “presupposto giuridico” del fatto costitutivo della domanda; l'idoneità a “dar luogo ad un autonomo giudizio”.  5. Reputa il Collegio che le oscillazioni sopra evidenziate non scaturiscano dalla inevitabil e varietà dei casi concreti, né dalla pur insopprimi bile soggettività del giudicante, ma trovino la propria radice prima nella inaffidabilità dei tralatizi criteri di distinzione tra “pregiudiziale logica” e “pregiudiziale tecnica”.  5.1. Sul piano teorico, è arduo infatti spiegare come una questione possa, nello stes so tempo, essere “indipendente” dal fatt o costitutivo della domanda ma costitu irne un “ presupposto giuridico”. Così c ome, analogamente, è arduo comp rendere q uali mai potranno essere, in un sistema proce ssuale che ammette l'azione di accertamento, question i “inidonee a dar luogo ad un autonomo giudizio”.  5.2. Sul piano pratico, poi, sono le stesse incertezze in cui si avviluppa la giurisprudenza a dimostrare la scarsa efficienza dei suddetti criteri distintivi, i quali lungi dal costituire un criterio distintivo sicuro, hanno rappresentato nei fatti un argine rotto al torrente delle opinioni ed un volano di contrasti.  5.3. Tuttavia, se una regola processuale di fonte giurisprudenziale non è di agevole applicazione; se dà luogo a reiterati contrasti; se non consente la prevedibilità delle decisioni; essa appare di dubbia compatibilità col quadro costituzionale e con i princìpi dell'ordinamento sovranazionale, ben mutato rispetto all'epoca in cui quella regola sorse. N.R.G.: 5369/21 Camera di consiglio del 18 settembre 2024 In par ticolare, i tradizionali criteri distintivi tra pregiudizia le logica e pregiudiziale tecnica sono di dubbia compatibilità sia col principio per cui la legge processuale “deve es sere accessibile ai giustiziabili e da loro prevedibile quanto agli effetti” (Corte EDU 27.1.2017, Paradiso e ### c. Ital ia, i n causa n. 25358/ 12, § 169 ); sia col princ ipio per il quale gli “organi nazionali” (tra i qua li ovviamente rientran o gli organi giudi ziari) dovrebbero “avere orientamenti stabili”, ed esercitare nel corso del tempo i loro poteri in modo da non ledere imprevedibilmente situazioni e rapporti giuridici soggettivi ( Corte giust. UE, 15 Febbraio 1 986, ### in cau sa C- 63/93; nello stesso giudizio, e nello stesso senso, si vedano in particolare le significative conclusioni dell'avvocato generale ### in ### p. I-572, ma specialmente 581 e ss., § 24).  6. È ne cessario, p ertanto, disporre la t rasmissione degli atti alla ###, affinché voglia valutare l'assegnazione del ricorso alle ### oni ### quanto alla questione di giurisdizione del giudice italiano e quanto alla connessa questione di massima di particolare importanza appena descritta.  P. q. m.  rimette la causa alla ###, perché ne valuti l'assegnazione alle ### Così deciso in ### 18 settembre 2024.   

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Rossetti Marco

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Tribunale di Matera, Sentenza n. 271/2025 del 30-05-2025

... del richiamato art. 102, secondo comma, c.p.c., la sentenza emanata non produca effetti verso lo stesso usufruttuario, rimasto estraneo al processo, ovvero non nuoccia né giovi a costui non facendo "stato" nei suoi confronti, dal momento che, come segnalato in dottrina, sebbene l'usufruttuario sia un avente causa del nudo proprietario siccome titolare di un diritto "dipendente" da quello del dominus, egli tuttavia diviene titolare di un diritto proprio, che rimane autonomo e distinto da quello del proprietario non dipendendo più dal medesimo, onde resta insensibile alle vicende che esso attraversa, comprese le relative sentenze pronunciate in merito, laddove, del resto, l'avente causa è vincolato dal giudicato formatosi verso il suo autore solo se detto giudicato è anteriore al proprio acquisto, cosicché, supponendosi la decisione emanata dopo la costituzione dell'usufrutto, non può operare l'art.2909 c.c.. Occorre, quindi, determinare se una pronuncia del genere possa stimarsi inutiliter data, ovvero sia tale, secondo il. consolidato orientamento che ravvisa in una ipotesi siffatta la sussistenza degli estremi del litisconsorzio necessario, da risultare inidonea a produrre effetti di (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 103/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA Sezione Civile Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/04/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2, la seguente SENTENZA nella presente controversia instaurata da (c.f.: ), (c.f.: ), (c.f.: ), e (c.f.: ), rappresentati e difesi dagli avv.ti ### (c.f.: ) e ### (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultima in ####, via ### d'### n. 43; attori nei confronti di (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv.  ### (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultimo in ####, via ### n. 248; convenuto e (c.f.: ) e (c.f.: ), rappresentati e difesi dall'avv. ### (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultimo in ####, viale ### n. 109; terzi intervenuti ##################### R.G. n. 103/2019 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Con atto di citazione iscritto a ruolo il ###, , , e a divano il T ribunale di M atera, a ffinché fosse a ccertata l'esistenza di una servitù d'uso, contrattuale o costituitasi per usucapione ventennale, consistente nella installazione e manutenzione delle antenne televisive e della canna fumaria, nonché nello sciorinamento dei panni sul lastrico solare e nel passaggio libero su detto ultimo bene di proprietà di , insistente sull'immobile sito in ### alla via ### n. 153 Nello specifico, rappresentavano che: con atto pubblico del 12/02/1971 , risp ettivamente loro pa dre e marito, a veva a cquistato d a il s uolo edificatorio sito in ### identificato in catasto al foglio 28 part. 433, con riserva di proprietà su alcune parti tanto dell'area edificabile quanto dell'edificio erigendo come riportate nell'allegata planimetria; le parti avevano convenuto che, in caso di sviluppo parziale dell'edificio in altezza rispetto ai quattro piani previsti, ferma restando la proprietà del lastrico in capo al , i contraenti avrebbero potuto utilizzare la sua superficie per sciorinare i panni o per apporre antenne televisive, con la previsione che, in caso di sopraelevazioni, detti diritti sarebbero stati esercitati sul nuovo lastrico solare dell'ultimo piano; sin dalla stipulazione di detto atto e fino al 2016 essi avevano pacificamente esercitato questi diritti, disponendo di una copia delle chiavi di accesso al terrazzo, a cui avevano sempre acceduto liberamente e alle cui spese di manutenzione avevano sempre provveduto in autonomia. Tanto, quindi, anche dopo il trasferimento della proprietà del in c apo a n el 2014. 
Lamentavano che: dal settembre 2016, il e la coniuge avevano iniziato a porre in essere una serie di condotte atte ad impedire o rendere oltremodo gravoso detto esercizio, cambiando la serratura della porta di accesso al lastrico e non rilasciando loro una copia delle chiavi; gli inviti alla cessazione delle molestie e al ripristino della situazione quo ante erano rimasti senza seguito, contestando il convenuto l'esistenza stessa del diritto di servitù; sicché, erano stati costretti ad adire l'A.G. per il riconoscimento del diritto violato. 
II.1. si costituiva in giudizio il ###, eccependo in primis il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo egli solo usufruttuario dell'appartamento a cui accedeva il lastrico solare in contestazione, appartenendone la proprietà ai figli minori e , giusta atto pubblico a ### del 29/01/2014, con cui e , eredi di, avevano venduto loro l'appartamento e il lastrico solare di 230mq, garantendone la proprietà piena ed esclusiva, nonché la libertà da iscrizioni, trascrizioni, vincoli e ### R.G. n. 103/2019 gravami di sorta. Nel merito, poi: contestava che gli attori avessero mai acquisito un diritto reale di servitù, trattandosi al più di un diritto personale di godimento, prescrittosi per il mancato esercizio per dieci anni; evidenziava che la contribuzione alla manutenzione del lastrico costituiva un obbligo previsto per legge, data la funzione di copertura del bene rispetto a tutti gli immobili sottostanti e quindi anche a quello di proprietà degli attori; in ogni caso, negava che gli attori avessero mai steso i panni sul terrazzo e comunque che lo avessero utilizzato uti domini e sosteneva che l'esercizio dei diritti di installazione e manutenzione richiedessero passaggi saltuari, con cadenza annuale, tali da non consentire un possesso utile ai fini dell'usucapione. 
II.2. Il ###, intervenivano nel giudizio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori e nati a ### il ###, proprietari dell'immobile asseritamente gravato dalla servitù d'uso vantata dagli attori, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Precisavano che: nessuna servitù di uso era mai stata costituita contrattualmente, trattandosi di un diritto personale di godimento a favore e a carico rispettivamente dei soli contraenti; il diritto di sciorinare i panni si era estinto per prescrizione, non essendo mai stato esercitato, mentre i diritti di installazione e manutenzione dell'antenna televisiva e della canna fumaria non erano mai stati negati, essendo contestata solo la necessità per il loro esercizio della disponibilità della chiave di accesso al terrazzo. I diritti in questione ben avrebbero potuto essere esercitati con l'accesso al lastrico solare consentito di volta in volta dai proprietari, dovendosi contemperare i diritti degli attori con l'obbligo dei proprietari di assicurare la custodia del bene ex art. 2051 c.c. e il diritto di prevenire utilizzi indebiti dello stesso; gli attori e il loro dante causa non avevano mai avuto libero accesso al terrazzo, sicché nessun possesso utile ai fini dell'usucapione potevano vantare in merito ad un presunto passaggio su detta area. 
III. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, il fascicolo veniva riassegnato alla scrivente il ###. La causa veniva, quindi, istruita oralmente. 
Il ### si costituivano in giudizio personalmente e , divenuti maggiorenni, facendo proprie le difese precedentemente assunte dai propri genitori. 
Tutte le parti depositavano memorie conclusionali il ###, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come innanzi e all'udienza del 28/04/2025, all'esito della discussione cartolare, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c.. 
IV. Le domande degli attori possono trovare riconoscimento solo in parte per le ragioni di cui infra. ### R.G. n. 103/2019 IV.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva (rectius capacità sostanziale e processuale passiva) di , usufruttuario del lastrico sito al terzo piano del condominio di via ### n. 153, in ### La giurisprudenza di legittimità «ha avuto modo di affermare in materia: a) che, determinando la servitù un rapporto tra fondi di cui uno fornisce utilità all'altro, la legittimazione processuale, attiva e passiva, nei giudizi ove viene in contestazione l'esistenza di detto rapporto, compete a coloro che, al momento della domanda, sono titolari delle situazioni giuridiche dominicali rispettivamente avvantaggiate e svantaggiate dalla servitù medesima, laddove, però, quando il godimento completo del bene, cui si riferisce in linea di vantaggio o svantaggio la controversa situazione di servitù, spetta non al proprietario ma al titolare del diritto di usufrutto, a detto soggetto si estende la legittimazione processuale, attiva e passiva, ai sensi dell'art. 1012, secondo comma, c.c., il quale, legittimando espressamente l'usufruttuario alle azioni per far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo (confessoria servitutis) o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo (negatoria servitutis), implica di per sé che lo stesso usufruttuario sia legittimato passivamente rispetto all'esperimento delle azioni nelle quali egli lo è attivamente, ovvero rispetto alle azioni intentate dai terzi per far riconoscere l'esistenza di servitù o far dichiarare l'inesistenza di servitù concernenti fondi di cui detti terzi siano proprietari, salvo l'onere, in base alla norma dianzi citata, di chiamare in causa il proprietario che, quindi, deve partecipare al giudizio come litisconsorte necessario (Cass. 29 gennaio 1983, n. 819; Cass. 22 aprile 1992, n. 4808; nonché Cass. 20 marzo 1964, n. 632; Cass. 26 ottobre 1973, n. 2777; Cass. 15 luglio 1974, n. 2122: Cass. 24 luglio 1976, n. 2968); b) che il fine specifico della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 1012 c.c. deve essere individuato nella necessità di consentire l'opponibilità al nudo proprietario del giudicato reso nei confronti dell'usufruttuario, attesa l'inutilità, altrimenti, di un giudicato destinato, siccome reso in assenza del medesimo proprietario ed a quest'ultimo perciò inopponibile, ad avere efficacia soltanto temporanea (Cass. 11 gennaio 1967, n. 106; Cass. 8 maggio 1981, n. 3004), ovvero legata, in relazione alla durata dell'usufrutto (art. 979 c.c.), al termine dell'usufrutto stesso, tanto vero che la questione, postasi nel silenzio del codice del 1865, era stata risolta dalla dottrina nel senso di riconoscere l'opponibilità di detto giudicato al dominus soltanto qualora, di fatto, l'usufruttuario lo avesse evocato in causa; c) che, tuttavia, simili ragioni non ricorrono, invece, nella diversa ipotesi in cui l'azione confessoria o negatoria servitutis venga esperita dal nudo proprietario o nei confronti del nudo proprietario senza che al relativo giudizio venga chiamato a partecipare anche l'usufruttuario del fondo attivamente o passivamente gravato dalla servitù stessa, in quanto, se è vero che, in applicazione dei limiti soggettivi del giudicato, questo, il quale verrà a formarsi in un caso del genere a conclusione del relativo giudizio, non potrà mai pregiudicare i diritti dell'usufruttuario medesimo e potrà quindi restare privato di una parte dei suoi effetti per tutta la durata dell'usufrutto, è anche vero che esso non soltanto risulta virtualmente idoneo a produrre tutti i suoi effetti nel momento in cui verrà meno il diritto di usufrutto, ma potrà, in ipotesi, realizzare anche altri eventuali ### R.G. n. 103/2019 effetti ancor prima di tale momento (evitando, ad esempio, che nell'inerzia dell'usufruttuario si estingua per prescrizione una servitù negativa, o per il cui esercizio non necessiti il fatto dell'uomo, che esista a favore del fondo gravato da usufrutto, ovvero impedendo, durante il periodo in cui perdura l'usufrutto stesso, che venga usucapita dal proprietario del contiguo immobile una servitù di prospetto che venga indebitamente esercitata a carico del fondo su cui insiste l'usufrutto), onde, in conclusione, la mancata partecipazione al giudizio dell'usufruttuario del fondo servente potrà comportare soltanto che la sentenza, non potendo pregiudicarne i diritti, resterà inopponibile al predetto usufruttuario e non sarà in grado di produrre effetti che siano lesivi dei medesimi diritti sino all'estinzione dell'usufrutto, rimanendo così insuscettibile di venire eseguita prima che tale diritto sia cessato (Cass. 1375-71, cit.). 
Tanto premesso, si osserva nella specie che, qualora venga proposta domanda di costituzione di una servitù coattiva (nella specie, di passaggio), sia indubitabile, secondo quanto è dato ricavare dagli artt. 1051 e 1077 c.c. nonché dall'art. 1078 c.c. (là dove dispone che le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo non si estinguono con la fine dell'usufrutto), che detta servitù, venendo imposta affinché sopperisca "sempre" ai bisogni del fondo, non possa chiedersi ad altri che al proprietario, giusta l'affermazione di taluni autori, rappresentando del resto la proprietà, come affermato da altri, il diritto - base per eccellenza cui possa inerire una servitù di qualsiasi natura, la quale è notoriamente una limitazione propria dell'ampio dominio generale che spetta al proprietario del fondo servente o che tale si pretende. Ove, però, quest'ultimo risulti gravato da usufrutto, resta da risolvere il quesito circa la necessità o meno che al giudizio partecipi altresì l'usufruttuario e che il medesimo, salva se del caso l'applicazione del secondo comma dell'art. 102 c.p.c. (e, semmai, in grado di appello, del primo comma dell'art. 354 c.p.c.), sia quindi evocato in causa unitamente al nudo proprietario. Al riguardo, non è parimenti dubitabile che, qualora non venga chiamato in giudizio l'usufruttuario del fondo che si assume servente ed il contraddittorio non venga integrato a norma del richiamato art. 102, secondo comma, c.p.c., la sentenza emanata non produca effetti verso lo stesso usufruttuario, rimasto estraneo al processo, ovvero non nuoccia né giovi a costui non facendo "stato" nei suoi confronti, dal momento che, come segnalato in dottrina, sebbene l'usufruttuario sia un avente causa del nudo proprietario siccome titolare di un diritto "dipendente" da quello del dominus, egli tuttavia diviene titolare di un diritto proprio, che rimane autonomo e distinto da quello del proprietario non dipendendo più dal medesimo, onde resta insensibile alle vicende che esso attraversa, comprese le relative sentenze pronunciate in merito, laddove, del resto, l'avente causa è vincolato dal giudicato formatosi verso il suo autore solo se detto giudicato è anteriore al proprio acquisto, cosicché, supponendosi la decisione emanata dopo la costituzione dell'usufrutto, non può operare l'art.2909 c.c.. Occorre, quindi, determinare se una pronuncia del genere possa stimarsi inutiliter data, ovvero sia tale, secondo il. consolidato orientamento che ravvisa in una ipotesi siffatta la sussistenza degli estremi del litisconsorzio necessario, da risultare inidonea a produrre effetti di diritto sostanziale persino nei confronti delle parti del processo, siccome resa nei confronti solo di alcuno dei partecipanti ad un rapporto giuridico plurisoggettivo, nel quale i nessi tra i diversi soggetti, nonché tra questi e l'oggetto R.G. n. 103/2019 comune, costituiscano un insieme unitario, la cui integrità condizioni ogni vicenda del rapporto medesimo, di guisa che esso risulti immutabile, nella sua essenza come nelle configurazioni accidentali, senza la partecipazione di tutti i titolari, non potendo detto rapporto esistere ed atteggiarsi se non in modo identico nei confronti di tutti i suoi soggetti (Cass. 12 marzo 1976, n. 876; Cass. 24 maggio 1978, n. 2615; Cass. 23 novembre 1979, n. 6145; Cass. 9 novembre 1981, n. 5934). In questo senso, ribadito come nella specie si verta in materia di tutela "costitutiva" (di servitù coattiva di passaggio) la quale, quindi, non può non produrre i suoi effetti nei confronti di tutti i titolari di diritti reali (proprietà ed usufrutto) sul fondo che si pretende servente, giova osservare, secondo quanto rilevato anche dalla prevalente dottrina con argomentazioni evidentemente estensibili al lato "passivo" del rapporto, identiche essendone le ragioni, che il secondo comma dell'art. 1012 c.c. consente: a) di chiarire vuoi che l'azione alla quale l'usufruttuario è legittimato è quella di servitù (confessoria servitutis) e non quella di usufrutto (confessoria usus fructus), vuoi che l'usufruttuario non è mai titolare esclusivo della servitù, salvo semmai di quella che abbia acquistato egli stesso e che debba estinguersi con l'estinzione dell'usufrutto, riferendosi infatti la norma genericamente alle servitù a favore del fondo, laddove, del resto, la norma stessa implica che il nudo proprietario sia considerato titolare attuale, e non futuro, della servitù, dal momento che sarebbe bastato altrimenti escludere l'efficacia verso il dominus delle sentenze pronunciate nei confronti dell'usufruttuario e consentire al primo di intervenire nel processo quando lo avesse ritenuto opportuno per la salvaguardia delle proprie ragioni; b) di chiarire altresì, prevedendo espressamente la necessità della partecipazione al giudizio altresì del nudo proprietario, che l'usufruttuario non è né il rappresentante legale né il sostituto processuale del dominus, dal momento che non fa valere il diritto di quest'ultimo, ma un diritto proprio, per quanto condizionato al diritto dell'altro; c) di ritenere, in definitiva, che l'usufruttuario, lungi dal risultare usufruttuario della servitù in quanto quest'ultima è uno di quei diritti che, come non ammettono la divisione per quote venendo divisa orizzontalmente fra più titolari, così non ammettono una scissione "verticale" del loro contenuto, in maniera che una parte possa spettare al nudo proprietario e l'altra all'usufruttuario, sia "contitolare" della servitù medesima, secondo quanto si evince altresì dalle prime parole dell'art. 1079 c.c. ("Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio..."), onde, se l'usufruttuario può fare altrettanto, segno è questo che anch'egli risulta titolare della servitù; d) di assimilare, perciò, la posizione del proprietario e dell'usufruttuario a quella dei condomini (là dove è noto il consolidato orientamento giurisprudenziale che reputa sussistere un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui venga chiesta la costituzione di una servitù di passaggio coattivo in danno di un fondo appartenente pro indiviso a più soggetti, ritenendosi cioè che la domanda vada proposta nei confronti di tutti i detti condomini nella veste appunto di litisconsorti necessari: Cass. 10 gennaio 1968, n. 54; Cass. 2 ottobre 1968, n. 3064; Cass. 11 ottobre 1969, n. 3287; Cass. 26 gennaio 1976, n. 250; Cass. 10 settembre 1980, n. 5222; Cass. 26 gennaio 1995, n. 941; Cass. 24 febbraio 1995, n. 2124), postulandosi così che il giudicato non possa non avere efficacia per tutti e due, essendo inammissibile che, quando vi siano due titolari della stessa servitù, uno agisca anche per R.G. n. 103/2019 l'altro o, quanto meno, per se stesso, con la conseguenza che l'altro possa promuovere la stessa azione in un momento successivo. Tanto basta a disattendere altresì l'assunto secondo cui, nella specie, non vengono proposte domande concernenti l'usufrutto, così da ricavarne la conclusione che la partecipazione dell'usufruttuario al giudizio sia meramente facoltativa (Cass. 22 luglio 1965, n. 1698), occorrendo d'altra parte sottolineare che la servitù può concretarsi, secondo l'espressa previsione dell'art. 1060 c.c. (nella quale ricade senza dubbio la costituzione di una servitù di passaggio, capace di intaccare comunque la sfera di godimento del fondo, a differenza di altre, del genere ad esempio di una servitù altius non tollendi, là dove si ammetta che non rientri tra i poteri dell'usufruttuario alzare il fabbricato presente sul fondo medesimo) in una limitazione non soltanto del dominio, ma anche dell'usufrutto costituito sul fondo gravato, onde il medesimo usufruttuario, quante volte la servitù sia suscettibile di comportare una siffatta limitazione, come può denegare il proprio consenso alla relativa imposizione ad opera del proprietario, ai sensi del richiamato art. 1060 c.c., essendo le manifestazioni di volontà di ambedue elementi essenziali e di uguale valore del negozio costitutivo della suindicata servitù, così deve essere chiamato in giudizio insieme con il dominus ove tale costituzione sia richiesta in via coattiva da un terzo, allo scopo di evitare che resti estraneo a detto giudizio lo stesso soggetto che, con riferimento alla materia controversa quale determinata dalla domanda dell'attore, risulti essere passivamente legittimato siccome partecipe del rapporto litigioso dedotto, rendendo perciò necessaria la sua presenza nel processo, atteso che, stante l'unitarietà (di nuovo) del menzionato rapporto, la sentenza non può non esplicare efficacia anche nei confronti di lui» (v. Cassazione civile sez. I sentenza del 23/05/2002 n.7541 e sez. II ordinanza del 31/05/2018 n.13871). 
Nel caso che ci occupa, gli attori hanno correttamente evocato in giudizio in proprio, usufruttuario del lastrico solare, presunto fondo servente. Poiché i proprietari si sono costituiti in giudizio volontariamente, è stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie. 
IV.2. Come risulta chiaramente dal testo del contratto stipulato il ### a ### in ### rep. 10684 e racc. 1302, all'esito della compravendita intercorsa tra e, il primo ha conservato, ex aliis, la proprietà esclusiva dell'intera area edificatoria sul piano terzo del costruendo stabile; ma “i contraenti [hanno precisato] che nessun indennizzo previsto dall'art. 1127 c.c. dovranno corrispondersi reciprocamente e che in caso di esecuzione parziale, in altezza, dello stabile, e sempre restando la proprietà a chi compete in forza di quanto sopra stabilito, potranno servirsi reciprocamente per sciorinare i panni o per apporre antenne televisive dell'ultimo lastrico solare; detti diritti, man mano si trasferiranno sul nuovo lastrico solare in seguito alle sopraelevazioni”. ### R.G. n. 103/2019 È controversa tra le parti l'interpretazione di detta ultima previsione, perché gli attori sostengono che si tratti di una vera e propria servitù, mentre il convenuto e i terzi intervenuti ritengono che sia solo un diritto personale di uso. 
In media stat virtus. Innanzitutto, il contratto suddetto fa riferimento esclusivamente alla apposizione di antenne televisive e non anche di canne fumarie. In secondo luogo, deve distinguersi tra il diritto ad installare l'antenna tv dal diritto allo sciorinamento dei panni.  * 
Per quanto attiene all'antenna tv, deve ritenersi senz'altro riconosciuto un diritto di servitù, per la natura propria dello stesso: è incontrovertibile, infatti, che l'antenna tv costituisce accessorio indispensabile per il godimento e/o il migliore godimento dei beni immobili ubicati in un plesso condominiale, sicché, se non previsto volontariamente, potrebbe essere oggetto di una domanda di costituzione di servitù coattiva. Nel caso di specie, ancorché effettivamente la previsione contrattuale sia assolutamente deficitaria sul punto, deve ritenersi che per le caratteristiche intrinseche del diritto in questione l'intenzione delle parti non possa che essere stata quella di costituire a carico del lastrico solare del terzo piano, di proprietà del venditore, una servitù a favore dell'immobile dell'acquirente e dei suoi aventi causa. Circostanza questa che pare confermata dal fatto che: 1. identico diritto è stato previsto anche in caso di sopraelevazione al piano quarto e oltre. Eventualità questa in cui la proprietà del lastrico sarebbe condominiale e i singoli condomini e (e loro aventi causa) potrebbero utilizzare il bene comune a servizio del migliore godimento dei rispettivi immobili sottostanti, purché ciò non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio, non ne alteri la destinazione d'uso e il decoro architettonico, non rechi pregiudizio alle altre proprietà private o alla proprietà comune; 2. l'esercizio del diritto non è stato sottoposto ad un dato termine finale, apparendo la suddetta finalità financo incompatibile con un uso a tempo, né in qualche modo è stato legato alla persona delle parti contraenti tale da poter configurare solo una obbligazione personale; 3. considerando che le antenne tv devono collocarsi necessariamente sull'ultimo piano dell'edificio, in mancanza di un consenso del proprietario di quest'ultimo ben potrebbe esserne richiesta la costituzione coattiva all in presenza degli altri presupposti di legge. 
Quanto, invece, all'esercizio di detta servitù, in difetto di qualsivoglia regolamentazione contrattuale, va richiamato il disposto dell'art. 1065 c.c. per cui “colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo ### R.G. n. 103/2019 servente”. Precisato che il contratto non ha previsto una servitù di passaggio sul lastrico solare per la manutenzione e/o sostituzione dell'antenna in questione, appare compatibile con il diritto di servitù di antenna la conservazione delle chiavi di accesso al terrazzo da parte dei proprietari del lastrico del terzo piano, i quali sono tenuti soltanto a consentire, a semplice richiesta e senza dilazionamenti non strettamente necessari, l'accesso del e dei suoi aventi causa sul terrazzo tutte le volte in cui si ponga la necessità di un intervento manutentivo o sostitutivo dell'antenna tv di loro proprietà. Tale conclusione costituisce, allo stato, applicazione del principio del minor aggravio di cui sopra, consentendo un giusto equilibrio tra il diritto degli attori e quello del convenuto e dei terzi intervenuti, in ragione della occasionalità degli interventi di manutenzione/sostituzione, degli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c. che gravano sull'usufruttuario e sui proprietari del lastrico al terzo piano (privo di parapetto), del diritto di quest'ultimi di assicurare il rispetto della servitù nei limiti strettamente corrispondenti al titolo per evitare l'utilizzo improprio del bene e il danneggiamento della guaina bituminosa posta sul piano di calpestio, non idonea a consentire il normale transito di persone e cose (circostanza questa pacifica e non contestata).  ### canto, all'esito dell'istruttoria orale non è stato dimostrato dagli attori l'esercizio libero del passaggio sul lastrico, con la piena disponibilità delle chiavi della porta di ingresso. Sul punto è significativa la testimonianza di , coinquilina delle parti in causa, che abita proprio al terzo ed ultimo piano della palazzina di via ### n. 153 dall'01/09/1986. La donna, sentita all'udienza del 10/05/2024, non solo ha riferito di non aver mai visto la andare sul lastrico solare a stendere i panni e a svolgere altre attività, come l'essiccazione di pomodori e fichi, ma ha precisato che “si saliva sul terrazzo solo per controllare l'antenna e io chiedevo le chiavi ai sig.ri a ccordi erano quelli di chiedere la chiave ai sig.ri solo in caso di necessità per salire sul terrazzo in quanto, essendo coperto di catrame, era opportuno salire il meno possibile per evitare crepe che potessero causare infiltrazioni all'appartamento all'ultimo piano, quello mio…in occasione dei lavori di ristrutturazione ci sono stati dei piccoli interventi anche sul lastrico solare i cui costi sono stati sostenuti dai condomini secondo le tabelle millesimali. 
Il pagamento avveniva direttamente dal condominio in favore della ditta”. Dette dichiarazioni sono state confermate anche dal teste marito della , ascoltato nella stessa udienza. Ancorché i due condomini abbiano precisato di non sapere se qualcuno degli altri condomini si fosse fatto una copia delle chiavi della porta del terrazzo, hanno riferito di non avere contezza del fatto che a qualcun altro fosse stato consentito dai proprietari il libero accesso al terrazzo sia durante la proprietà che al momento del passaggio della stessa ai . ### Per_ ### R.G. n. 103/2019 * 
Per quanto attiene alla canna fumaria, poi, è pacifico tra le parti che sul lastrico solare al terzo piano ve ne sia una collegata all'immobile di proprietà degli attori. 
La permanenza della canna fumaria degli attori sul lastrico del terzo piano non è stata oggetto di contestazione da parte del convenuto e dei terzi, i quali hanno solo proposto una diversa qualificazione giuridica del diritto (non diritto reale di servitù come asserito dagli attori, ma diritto personale di godimento) e si sono opposti al rilascio di copia delle chiavi di accesso al lastrico, pur avendo dichiarato la loro disponibilità a consentire il transito quando si dovessero porre le esigenze di manutenzione e sostituzione del bene, per il tempo strettamente necessario agli interventi tecnici. 
Ebbene, dagli atti delle parti, dalla documentazione versata in atti e all'esito dell'istruttoria, non sono emersi elementi utili per ricostruire la genesi di questo diritto, che, però, certamente non trova fondamento nel contratto di vendita tra e . Dalle caratteristiche intrinseche dello stesso, pare potersi concludere, che si tratti di un diritto personale di godimento, configurandosi piuttosto come diritto reale su bene altrui e specificatamente una servitù apparente, poiché la canna fumaria è un'opera visibile e permanente posta a servizio della proprietà privata dei e a carico di un bene immobile di proprietà dei (e loro aventi causa). In quanto servitù apparente, ben avrebbe potuto essere acquistata dagli attori per usucapione ventennale. Considerato che la costruzione dell'edificio condominiale risale al 1972 e che, in difetto di contestazione, deve ritenersi pacifica l'installazione della canna fumaria degli attori da quel momento, alla data del 2014, quando ha ceduto la proprietà agli intervenuti, era decorso un arco di tempo di oltre quarant'anni, idoneo a consentire al e ai suoi aventi causa l'acquisto a titolo originario del diritto di servitù di canna fumaria. 
Dal diritto a conservare la collocazione della canna fumaria sul lastrico del terzo piano va, però, distinto il diritto al passaggio libero ed indiscriminato sul terrazzo su cui detta opera è collocata. A proposito si richiama quanto detto innanzi per l'antenna tv, sicché i proprietari del lastrico del terzo piano e il suo usufruttuario devono consentire, a semplice richiesta e senza dilazionamenti non strettamente necessari, l'accesso del e dei suoi aventi causa sul terrazzo tutte le volte in cui si ponga la necessità di un intervento manutentivo o sostitutivo della canna fumaria di loro proprietà. Tale conclusione costituisce, allo stato, applicazione del principio del minor aggravio, consentendo un giusto equilibrio tra il diritto degli attori e quello del convenuto e dei terzi intervenuti, in ragione della occasionalità degli interventi di manutenzione/sostituzione, degli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c. che gravano sull'usufruttuario e sui proprietari del lastrico al ### R.G. n. 103/2019 terzo piano (privo di parapetto), del diritto di quest'ultimi di assicurare il rispetto della servitù nei limiti strettamente corrispondenti al titolo per evitare l'utilizzo improprio del bene e il danneggiamento della guaina bituminosa posta sul piano di calpestio, non idonea a consentire il normale transito di persone e cose (circostanza questa pacifica e non contestata).  * 
Quanto, invece, allo sciorinamento dei panni: - se gli attori non avessero astrattamente la possibilità di provvedervi sulle loro proprietà private, seguendo sempre il criterio della natura del diritto, ben potrebbe sostenersi che la pattuizione sia stata intesa dalle parti come carico sul fondo servente del a beneficio del fondo dominante del ; nell'eventualità in cui l'attività fosse preclusa dal convenuto e dai terzi intervenuti, la stessa potrebbe essere richiesta dagli attori in via coattiva all - se gli attori godessero, invece, della facoltà alternativa - come deve presumersi, visto che l'impossibilità non è stata dedotta dagli attori - si pone il problema di capire se l'intenzione delle parti nel contratto di compravendita sia stata quella di costituire, anche in questo caso, una vera e propria servitù a carico del fondo servente del e a vantaggio del fondo dominante del o pi uttosto una c.d. servitù irregolare. 
Vanno, dunque, in primis scandagliati i limiti di ammissibilità nel nostro sistema civilistico della figura della c.d. servitù irregolare, per individuare le sue caratteristiche giuridiche e il rapporto intercorrente con la categoria delle servitù prediali in senso proprio, e, quindi, verificare la sua possibile compatibilità, ancorché avente natura obbligatoria, con l'imposizione di un vincolo non temporalmente predeterminato. 
Ebbene, «In base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., i privati possono sottrarsi alla tipicità dei diritti reali su cose altrui, costituendo, invece della servitù prediale, un obbligo a vantaggio della persona indicata nell'atto, senza alcuna funzione di utilità fondiaria" (### 2, Sent. n. 3091 del 2014). Infatti, la volontà delle parti può dar luogo a rapporti meramente obbligatori sottraendosi alla regola della tipicità dei diritti reali su cosa altrui (### 2, Sen. 2651 del 2010). In altri termini, lo schema tipico della previsione di un peso su di un fondo ### per l'utilità di un altro fondo ### in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, non impedisce la legittima pattuizione di un semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio di un determinato soggetto senza alcuna funzione di utilità fondiaria (vedi ### 2, Sent. n. 25195 del 2021, ### 2, Sent. n. 3091 del 2014)» (v. Cassazione civile sez. II sentenza del 14/01/2022 n.1140). Difatti, «### ed unilateralità, assieme alle connotazioni comuni dei diritti reali (ravvisabili nella possibilità del titolare di esercitare il proprio diritto ### R.G. n. 103/2019 senza che occorra l'attività collaborativa di terzi, nel legame tra il diritto e l'oggetto su cui è costituito e nell'opponibilità "erga omnes"), delineano gli elementi costitutivi e, quindi, i confini di operatività delle servitù tradizionalmente intese e regolate dal codice civile (artt. 1027-1028). Si è, tuttavia, osservato in dottrina che, a differenza degli altri "iura in re aliena", il contenuto delle servitù non deve uniformarsi del tutto alle tipologie previste dalla legge (la cui catalogazione, rimane, pur sempre, un "numerus clausus” essendo consentito ai privati di determinarlo in relazione all'utilità che il bene, di volta in volta, è demandato a soddisfare, ma ciò necessariamente a condizione che venga rispettata la struttura legale minima contemplata dal codice civile (con particolare riguardo agli artt. 1027 e 1028) e che, quindi, sia accertata la presenza degli elementi caratterizzanti il diritto in discorso. A tal proposito deve rilevarsi che risulta in particolare, inderogabile il requisito della predialità che esprime il principio di cooperazione fondiaria, esaltando il principio della possibile ordinaria "deviazione di inutilità da un fondo ad un altro, allo scopo di valorizzare - con funzione "servente" - una determinata proprietà immobiliare. Il principio di tipicità legale necessaria dei diritti reali si traduce nella regola secondo cui i privati non possono creare figure di diritti reali al di fuori di quelle previste dalla legge e - secondo il recente orientamento espresso dalle ### unite (con la sentenza 28972/2020, con la quale è stato affermato che proprio per effetto dell'operatività del principio appena richiamato è da ritenere preclusa la pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del c.d. "diritto reale di uso esclusivo" di una porzione condominiale) - tale caratterizzazione è supportata anche degli argomenti secondo i quali: - l'art. 1322 c.c., colloca nel comparto contrattuale il principio dell'autonomia; - l'ordinamento mostra di guardare sotto ogni aspetto con sfavorevole a limitazioni particolarmente incisive del diritto di proprietà; - l'art. 2643 c.c., contiene un'elencazione tassativa dei diritti reali soggetti a trascrizione. Sulla base di questa impostazione di fondo, quindi, si prospetta del tutto diversa l'ipotesi in cui la suddetta "utilitas" non sia destinata ad un altro fondo ma a vantaggio esclusivo di una determinata persona ed eventualmente a prescindere dalla qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale. 
A questo proposito si suole fare riferimento alla figura delle "servitù irregolari", le quali, come è noto, non sono menzionate nel codice civile e che concordemente dottrina e giurisprudenza escludono dal novero dei diritti reali e che, invece sono riconducibili - sul piano pratico - a quelle convinzioni che hanno ad oggetto limitazioni della proprietà del fondo altrui a beneficio, però, di un certo soggetto. La migliore dottrina ha asserito che la configurabilità delle servitù personali avrebbe, infatti, determinato la presenza nel sistema di una figura speciale, difettante dell'essenza stessa della servitù, ovvero della connotazione fondamentale della predialità. Si è, però, aggiunto che tale disconoscimento non ne ha significato, tuttavia, l'espunzione dall'ordinamento, ma semplicemente una riqualificazione in termini di rapporto obbligatorio, che, in alcun modo, legittima il riconoscimento di una categoria propria di "servitù atipiche". Con riferimento all'istituto delle "servitù irregolari" si contendono il campo, nella giurisprudenza di questa Corte, due orientamenti: a) un primo indirizzo ha stabilito che le convenzioni costitutive di servitù "personali" o "irregolari", aventi come contenuto limitazioni della proprietà del fondo altrui a beneficio di un determinato soggetto R.G. n. 103/2019 e non di un diverso fondo, devono ritenersi disconosciute dal codice vigente, come da quello abrogato del 1865, essendo dirette a realizzare un interesse non meritevole di tutela perché concretizzantesi in una mera comodità, del tutto personale, di coloro che accedono al preteso fondo servente, ma non in un'utilità oggettiva, pur se indiretta, del fondo dominante (cfr. Cass. n. 2233/1951, Cass. n. 16342/2002; Cass. n. 23708/2014 e Cass. n. 5603/2019); b) un secondo indirizzo ha ritenuto che in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., è consentito alle parti di sottrarsi alla regola della tipicità dei diritti reali su cose altrui attraverso la costituzione di rapporti meramente obbligatori; pertanto, invece di prevedere l'imposizione di un peso su un fondo ### per l'utilità di un altro ###, in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una "qualitas fundi", le parti ben possono pattuire un obbligo personale, configurabile quando il diritto attribuito sia previsto per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo, senza alcuna funzione di utilità fondiaria (v. Cass. n. 1387/1981; Cass. n. 2651/2010, Cass. n. 8363/2011 e Cass. n. 3091/2014). 
Ad avviso del collegio sussistono ragioni preferenziali che fanno propendere per l'adesione a questo secondo orientamento, a condizione, però, che l'obbligo personale derivante dalla "servitù irregolare" non risulti caratterizzato da un vincolo permanente nel tempo. Le servitù irregolari possono, quindi, essere ritenute ammissibili in quanto siano configurate come il frutto di rapporti obbligatori atipici, e, quindi, come figure che rinvengono una loro legittimazione generale nel principio essenziale della libera iniziativa economica privata, nel riconoscimento della proprietà privata e delle correlate facoltà, nonché, più specificamente, nel principio dell'autonomia negoziale, che consente, entro i limiti imposti dalla legge, con particolare riferimento al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela (ai sensi dell'art.  1322 c.c., comma 2), la costituzione di diritti personali a contenuto obbligatorio che conferiscono ad un determinato soggetto la facoltà di ritrarre apposite utilità dal fondo di proprietà altrui esclusivamente per il perseguimento di un vantaggio della persona o delle persone riportate nel relativo atto costitutivo, ma senza il conseguimento di un'utilità fondiaria in senso proprio. Da qui la conseguenza che nell'ipotesi di "servitù irregolare", così come appena inquadrata, non è data, per la sua tutela, "actio in rem", ma solo quella inerente al rapporto di natura obbligatoria in caso di inadempimento. Il complesso di argomentazioni che precedono - dal quale discende l'incasellamento dell'istituto della "servitù irregolare" nell'ambito dei rapporti obbligatori atipici con esclusione di ogni connotato di realità - conduce, ad avviso del collegio, a riconoscere necessariamente allo stesso un carattere temporaneo, dovendosi considerare estranea al nostro ordinamento ed incompatibile con l'altrui diritto di proprietà la concezione di un'obbligazione personale di natura perpetua (che - se conclusa - sarebbe nulla), in quanto "disintegrerebbe" in modo temporalmente indefinito il diritto di proprietà dal suo contenuto economico (in tali termini si era pronunciata già la risalente Cass. n. 1056/1050, seguita, successivamente, da Cass. n. 4530/1984 e, più recentemente, da Cass. 193/2020), eliminandone la facoltà essenziale di poter godere pienamente del bene che ne costituisce oggetto. Anche in ambito successorio si è sostenuto che l'attribuzione patrimoniale gratuita di un bene con vincolo perpetuo di R.G. n. 103/2019 destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell'art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell'onerato, i cui poteri dispositivi sul bene destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo risulterebbero sostanzialmente sterilizzati "sine die" (cfr. Cass. 15240/2017). Alla stregua del riferito impianto argomentativo non può, perciò, essere recepito il contrario principio sostenuto da un minoritario orientamento di questa Corte (manifestatosi, soprattutto, con la risalente sentenza 1911/1969), secondo cui, nell'esercizio del loro potere di autonomia, le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto in relazione anche alla durata di esso, nei limiti imposti dalla legge, la quale, in effetti, spesso limita la durata dei contratti tipici da essa regolati, ma, ove limiti non ne siano stabiliti, il contratto obbligatorio può essere anche voluto dai contraenti come perpetuo (tesi, questa, peraltro sostenuta anche da autorevole dottrina). Deve, quindi, affermarsi l'applicabilità, nel nostro ordinamento, del principio della generale inammissibilità delle obbligazioni perpetue, il quale non consente ai soggetti la possibilità di vincolarsi senza alcun termine. Per converso, in consonanza con la prevalente dottrina, la perpetuità del diritto si giustifica soltanto dove non si ponga un problema di soggetti vincolati a tempo indeterminato, per essere, invece, questa la ragione essenziale dell'illimitatezza temporale della proprietà. La stessa predominante dottrina, cui accede anche la prevalente giurisprudenza di questa Corte ( la già citata Cass. n. 1056/1950 e, per applicazioni pratiche, Cass. n. 3286/2002 e Cass. n. 26863/2008), considera, del resto, come immanente nel nostro sistema civilistico - quale espressione del generale canone della c.d.  buona fede esecutiva di cui all'art. 1375 c.c. - la possibilità dell'assoluta libertà di recedere da un contratto di durata quando le parti non abbiano previsto un termine, in tal senso riconoscendosi una piena legittimazione all'affermazione del principio generale di recedibilità dai contratti a tempo indeterminato, il quale è preposto alla tutela del debitore contro l'indefinita protrazione del vincolo ove la condotta imposta consista nello svolgimento di un'attività o nell'astenersi da essa» (v. Cassazione civile sez. II sentenza del 17/09/2021 n.25195). 
In mancanza di una predeterminazione temporale del diritto di servitù irregolare, deve ritenersi che lo stesso cessi con la morte dell'avente diritto, mentre si trasmette dall'obbligato ai suoi eredi, tenuti al risarcimento del danno provocato al soggetto attivo, qualora gli impediscano l'esercizio del proprio diritto (v. Cassazione civile sez. II sentenza 14/01/2022 n.1140). 
Ebbene, venendo al caso che ci occupa, il contratto di compravendita del 12/01/1971 non specifica se la volontà delle parti sia stata quella di costituire una servitù prediale o una servitù irregolare. 
Dall'analisi complessiva delle pattuizioni ivi contenute e considerando le modalità di estrinsecazione proprie del diritto, si ritiene che il diritto di sciorinamento sia stato inteso dalle parti contraenti come diritto reale di servitù a beneficio dell'immobile del e a carico dell'immobile del , considerato che è stato previsto, in caso di sopraelevazione dal quarto piano in poi, non solo la conservazione del diritto di sciorinamento del ma il sorgere del ### R.G. n. 103/2019 medesimo diritto per il sul terrazzo condominiale, senza fissazione di un dies ad quem e senza far riferimento alle persone degli stipulanti. 
Contrariamente, però, a quanto sostenuto dagli attori, si tratta senza dubbio di una servitù non apparente, perché i fili per la stesa del bucato, pur essendo opere visibili, difettano del carattere della permanenza e della destinazione specifica all'esercizio di detta servitù. Infatti, sono permanenti quelle opere che, per le loro caratteristiche di inamovibilità assoluta o a seguito di interventi di rilievo sotto il profilo tecnico ed economico, rendono manifesta l'intenzione di esercitare la servitù (animus utendi iure servitutis), ferma l'univocità della loro funzione oggettiva rispetto all'uso della servitù stessa, volendosi evitare che la servitù medesima sorga in base a manifestazioni non chiare ed equivoche, che, non incidendo sensibilmente nella sfera giuridica altrui, potrebbero anche essere tollerate, a titolo precario, solo per ragioni di buon vicinato.  ### assunta dal requisito dell'apparenza sta, dunque, nella necessità di escludere che possano diventare servitù le facoltà esercitate clandestinamente, sicché, a fronte della possibilità di acquistare il diritto di servitù attraverso situazioni di fatto derivanti dal possesso o dalla destinazione, è necessario che l'esistenza di tali servitù sia chiara e certa per mezzo di opere visibili e permanenti, impiegate in modo univoco al loro esercizio, non essendo sufficienti quei segni esteriori estranei a tale esercizio (così ex multis Cassazione civile sez. II sentenza del 25/10/2017 n.25355, sez. VI ordinanza del 17/03/2017 n.7004, sez. II sentenza del 21/11/2014 n.24856). È stato, altresì, precisato dalla giurisprudenza di legittimità che l'esistenza di un'opera stabile idonea allo scopo non è di per sé sufficiente per riconoscere l'esistenza della servitù, essendo essenziale la prova che dette opere siano state poste in essere al preciso fine di consentire l'esercizio della servitù a beneficio del preteso dominante attraverso il fondo preteso servente, e, pertanto, la dimostrazione di un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio di quella servitù (v. ex aliis Cassazione civile sez. VI ordinanza del 06/05/2021 n.11834). Le suddette qualità delle opere, visibilità e permanenza, destinate all'esercizio della servitù devono sussistere anche in caso di servitù discontinua, non richiedendosi necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse, la cui apparenza e destinazione all'esercizio della servitù permangono anche in caso di utilizzazione saltuaria (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 27/11/2023 n.###). 
Pur volendo ammettere l'esistenza di un filo sul lastrico del terzo piano - poi rimosso nel 2016 dal convenuto e dai terzi intervenuti - all'esito dell'istruttoria non è stato dimostrato che esso sia stato posizionato dal o comunque destinato all'esercizio della sua servitù, tanto più che: ### R.G. n. 103/2019 • , sentita all'udienza del 17/11/2022 in sede di interrogatorio formale, ne ha rivendicato la proprietà, precisando di averli agganciati alla canna fumaria dell'appartamento dei figli (la circostanza non è stata smentita dagli attori) e riferendo di averli rimossi in concomitanza con i lavori di ristrutturazione del ### che avevano interessato anche il lastrico; • , sentita come teste all'udienza del 10/05/2024, ha riferito che fino all'anno 2014, e quindi prima che l'immobile dei suoi genitori fosse venduto ai , sul terrazzo del terzo piano non vi erano fili per stendere i panni; • e sentiti come testi nella stessa udienza di , hanno negato di aver mai visto il filo per stendere i panni riportato nella foto all. 3 dell'atto di citazione. 
Poiché gli attori non hanno provato che la servitù di sciorinamento dei panni sia stata esercitata nel ventennio successivo alla sua costituzione volontaria, il diritto deve ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 1073 c.c.. 
V. Attesa la reciproca soccombenza, dispone tra le parti l'integrale compensazione delle spese processuali.  P.Q.M.  disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede: ACCERTA e ### che, con l'atto di compravendita del 12/02/1971 a ### rep. 10864 racc. 1302, le parti contraenti hanno costituito a favore del fondo dominante di e a carico del fondo servente lastrico solare al terzo piano di proprietà di due servitù volontarie aventi ad oggetto il collocamento delle antenne televisive e lo sciorinamento dei panni; ACCERTA e ### l'intervenuta costituzione per usucapione del diritto di servitù di collocamento della canna fumaria a favore del fondo dominante di (e suoi aventi causa) e a carico del fondo servente lastrico solare al terzo piano di proprietà di ( e suoi aventi causa); RIGETTA la domanda di parte attrice volta al riconoscimento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul lastrico solare al piano terzo dell'edificio in ### via ### n. 153, di proprietà degli odierni intervenuti; ACCERTA e ### l'intervenuta estinzione per prescrizione della servitù di sciorinamento dei panni; ### R.G. n. 103/2019 DISPONE tra le parti l'integrale compensazione delle spese processuali.  ### 30/05/2025 Il Giudice Dott.ssa ### N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento.  ### restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art.  13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..

causa n. 103/2019 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 9837/2025 del 18-12-2025

... calcolati gli interessi dovuti dall'illecito alla data di pubblicazione della sentenza. Per tale calcolo soccorre il criterio fatto proprio dalla Corte di Cassazione (cfr. n. 9194/2020) che, operata la devalutazione dell'importo oggi liquidato in moneta attuale fino al momento del fatto, calcola gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato anno per anno fino al versamento dell'acconto, che copre interamente il danno non patrimoniale. Dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali. 6.3. Va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno relativo alle spese mediche allegate dalla ricorrente nella misura di euro 1.850,00, come riconosciute anche dai ### Inoltre, deve essere riconosciuto alla ricorrente l'importo di euro 4.200,00 per gli interventi necessari per il rifacimento del ponte protesico di sei elementi, come accertato dai ### “In pertinenza ai fatti in esame in futuro sarà necessaria la realizzazione di un ponte definitivo di sei elementi (13-12-11-21-22- 23) ad un costo ammontante, in base al preventivo prodotto dalla ricorrente, a complessivi € 4.200,00 (quattromiladuecento/00)” (pag. 23). Su tali importi decorrono gli (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO di ###. 127 ###.P.C.  ### esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue. 
Si comunichi. 
Milano, 18 dicembre 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### dott. ### all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. c.p.c. la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 418/2024 promossa da: ● ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso il difensore ricorrente contro ● ### (C.F.  ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliato in ### alla p.zza ###IV maggio n. 18, presso il difensore avv.  convenuto In punto: ### professionale ### Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data ###, la sig.ra ### ha convenuto in giudizio lo ### dott.ssa ### e dott. ### chiedendo, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto contrattuale, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito in relazione alle prestazioni sanitarie offerte nella somma di euro 14.389,50, oltre al rimborso delle spese legali e tecniche.
La ricorrente esponeva la seguente vicenda sanitaria. 
Nel mese di luglio 2018, la sig.ra ### si recava presso lo ### dott.ssa ### e dott. ### a causa di una modifica della dimensione e del volume dei denti e le veniva consigliato di procedere con un rifacimento completo dell'arcata superiore, mediante l'apposizione di 14 corone e di quella inferiore mediante applicazione di 8 corone. La ricorrente accettava il piano cure proposto, il cui costo veniva preventivato in euro 5.200,00, prontamente versati a mezzo bonifici bancari. 
Le cure venivano, quindi, realizzate e completate nel mese di dicembre 2018. 
Tuttavia, nel mese di ottobre 2019 la ricorrente subiva l'improvvisa rottura del rivestimento ceramico tra i denti 21 e 22 dell'arcata superiore, prontamente contestata allo studio odontoiatrico in occasione di uno dei controlli periodici, ma la circostanza veniva minimizzata. Successivamente, nel mese di ottobre 2021, mentre si trovava in ### il ponte superiore anteriore, già compromesso, finiva con il cedere e si staccava. La ricorrente informava telefonicamente lo studio odontoiatrico e le veniva consigliato di rivolgersi con urgenza ad uno studio milanese per le cure necessarie, indicato dagli stessi convenuti nello studio ### s.r.l. 
Alla visita eseguita presso il suindicato studio, emergeva che il dente 1.3 era gravemente compromesso e non più salvabile; la ricorrente veniva invitata a rivolgersi allo studio odontoiatrico convenuto, che aveva eseguito l'impianto. 
Pertanto, nel mese di novembre 2019 la ricorrente si recava presso lo studio odontoiatrico convenuto, ove il dott. ### procedeva all'estrazione del dente, fissando il ponte con un cemento semipermanente e rimandando la paziente ad altro appuntamento. 
In occasione del successivo appuntamento, lo studio convenuto proponeva alla ricorrente di rifare il ponte oppure di mettere un nuovo impianto, in entrambi i casi con costi a proprio carico. La sig.ra ### si rivolgeva, quindi, ad altro professionista che rilevava l'imperita esecuzione del ponte realizzato dal convenuto. 
A seguito della malpractice medica, la sig.ra ### subiva danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale consistenti nelle spese da sostenere per le nuove cure, nella restituzione degli importi versati e nel danno biologico sofferto. 
Pertanto, la sig.ra ### proponeva il presente giudizio. 
Con decreto pronunciato in data ###, il ### fissava l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno 10-05-2024, da tenersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 14-05-2024 il ### invitava parte ricorrente al deposito della notifica dell'atto introduttivo e del decreto giudiziale effettuata al convenuto. 
Alla successiva udienza del 28-06-2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il ### rilevata la violazione dei termini a comparire di cui all'art. 281 undecies c.p.c., rinviava il procedimento all'udienza del 12-11-2024 per la rinnovazione della notifica degli atti alla parte convenuta. 
In data ### si costituiva in giudizio lo ### eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione proposta dalla sig.ra ### per erronea vocatio in jus ovvero la carenza di legittimità passiva dello studio convenuto, con conseguente estromissione dello stesso; chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa degli odontoiatri ### e ### chiedendo il mutamento del rito da semplificato a ordinario e, nel merito, contestando la ricostruzione dei fatti effettuata dalla ricorrente, con conseguente rigetto della domanda proposta. 
All'udienza del 12-11-2024, il ### respingeva le istanze preliminari della parte convenuta e disponeva consulenza medico legale sulla persona della ricorrente, nominando quali CTU la dott.ssa ### e il dott. ### All'esito del deposito della perizia, all'udienza del 15-07-2025, il ### tentava la conciliazione tra le parti, che dava esito negativo. Pertanto, la causa, matura per la decisione, perveniva all'udienza del 27-11-2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'esito dell'udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il ### pronunciava la sentenza, redatta in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.  2. Le questioni rilevanti nel giudizio La materia del contendere verte sull'accertamento della responsabilità contrattuale del convenuto ### con riferimento alle prestazioni odontoiatriche rese nei confronti della ricorrente. 
In particolare, in base alle allegazioni della sig.ra ### gli addebiti mossi al convenuto riguardano l'imperita esecuzione delle prestazioni odontoiatriche effettuate a far tempo dal mese di luglio 2018, dalle quali la ricorrente non avrebbe tratto alcun giovamento; secondo la prospettazione della sig.ra ### le prestazioni rese in maniera negligente e imprudente dallo studio convenuto avrebbero causato la caduta del ponte: in particolare, l'inidonea sigillatura e l'imperita posa avrebbero consentito che la saliva si infiltrasse sino a determinare il cedimento del dente 1.3. 3. Le eccezioni sollevate dalla parte convenuta 3.1. Preliminarmente, parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dello ### dott.ssa ### e dott. ### trattandosi di un soggetto privo di personalità giuridica e, quindi, privo della capacità di stare in giudizio autonomamente. 
La censura non è fondata. 
Richiamando il verbale d'udienza del 12-11-2024, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente (doc. n. 1 e 2), emerge che la sig.ra ### ha instaurato un rapporto di natura contrattuale con lo ### dott.ssa ### e dott. ### peraltro dal convenuto non contestato. 
Riguardo alla posizione di tale parte, occorre premettere che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 c.c. (cfr. Cass. civ., n. 8768/2018). 
In particolare, la giurisprudenza riconosce allo studio associato l'applicabilità delle disposizioni codicistiche dettate in materia di società semplice, sulla base dell'assunto che l'associazione tra professionisti costituisce una delle più rilevanti e concrete manifestazioni di detto tipo di società. 
Lo studio associato risulta dotato di una certa soggettività giuridica, dal momento che nei rapporti con i terzi lo studio associato si presenta come centro unitario di imputazione di situazioni di natura soggettiva.  3.2. Anche in sede di precisazione delle conclusioni, parte convenuta ha reiterato la richiesta di conversione del rito da semplificato a ordinario. 
La richiesta è già stata rigettata all'udienza del 12-11-2024, il cui verbale si richiama integralmente.  4. La responsabilità professionale Nel merito, la domanda svolta dalla sig.ra ### risulta fondata ed è meritevole di accoglimento per le ragioni e nei termini che seguono. 
Ciò posto, in primo luogo, pare opportuno ricordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità medica.
Nel caso di specie, trova applicazione il regime proprio della responsabilità di natura contrattuale, sia quanto alla ripartizione dell'onere della prova, sia in ordine ai principi relativi alla diligenza e al grado della colpa nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. 
In particolare, per quanto attiene all'onere della prova, è noto che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, sul tema, Cass. S.U. n. 13533/2001). 
Con specifico riguardo alla responsabilità sanitaria, costituisce indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta censurabile del sanitario sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 42104/2021; Cass. civ. n. 18392/2017; Cass. Civ., 26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018). 
Di converso, grava sul sanitario, quale debitore convenuto, l'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - sempre secondo un criterio di diligenza specifica - ovvero che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un diverso evento a lui non imputabile. 
Tali affermazioni sono poi state meglio precisate dalla Suprema Corte con la recente sentenza 10050/2022 secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.  5. ### della responsabilità ### posto, nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale disposta nel corso del presente procedimento, che ha potuto sottoporre a visita medico legale la danneggiata, nonché esaminare e valutare la documentazione medica prodotta in atti. 
Al riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. n. 6155/2009). 
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. n. 4792/2013).  ### un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è, infatti, un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. n. 12387/2020). 
Quanto, infine, alla natura dei poteri dei ### va segnalato il recente arresto delle ### secondo cui il ### d'### è un ausiliario del ### che gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo ### di rito (a dispetto di quanto accadeva nel ### del 1865) e dunque le indagini che il Consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il ### se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche. Si deve quindi oggi ritenere definitivamente superato l'opposto orientamento, formatosi a seguito della sentenza n. ###/2019, che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti. ### giungono a tale conclusione valorizzando la circostanza che i poteri del CTU nello svolgimento del suo incarico derivano direttamente dal ### che lo ha nominato e, dunque, sono esercitabili, sotto il profilo istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal ### Pertanto, per il ### d'### non operano le preclusioni che operano per le parti poiché il perito, godendo dei medesimi poteri di accertamento del ### analogamente a quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'art. 118 c.p.c., l'art. 213 c.p.c. e l'art. 2711 c.c.). 
Di conseguenza, così come il ### non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio (ex art. 183, comma 8, c.p.c.), “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”. 
Appare, quindi, opportuno riferirsi a quanto accertato dai CTU dott.ssa ### e dott.  ### i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato la sig.ra ### (pagg. da 4-11) hanno accertato quanto segue: “Sulla base delle condizioni cliniche riscontrate agli elementi dentali ed alle ### vi era indicazione ai trattamenti proposti. Stante la condizione di bruxista della perizianda, ben evidente antecedentemente al piano di cure proposto, venne dai sanitari dello #### omesso l'allestimento di una placca occlusale ### che la ###ra ### avrebbe dovuto indossare immediatamente dopo la cementazione dei manufatti protesici definitivi (pag. 20- 21). 
Con riferimento alle conseguenze negative derivate dall'operato della parte convenuta, i CTU hanno rilevato che “In nesso causale con l'omesso allestimento di un bite è derivata la perdita dell'elemento 13 e la necessità di rieseguire ex novo il manufatto protesico frontale 13-12-11-21-22-23. ### di una placca di svincolo avrebbe consentito di correggere gli effetti negativi del bruxismo sulle strutture protesiche e sui sottostanti monconi dentali, portando anche beneficio al disturbo temporomandibolare (### diagnosticato dai sanitari dello ###
Vadalà”. 
Proseguono i CTU evidenziando che “In base alla diagnosi inizialmente formulata i trattamenti attuati alla perizianda non sono risultati effettuati con la dovuta diligenza. (…) Le buone pratiche cliniche di settore e le raccomandazioni cliniche in odontostomatologia del Ministero della ### indicano che il bruxismo riveste particolare importanza per le negative conseguenze che può cagionare nei trattamenti protesici ed a livello di denti, parodonto e del cavo orale in genere. ### prescrizione di una placca di svincolo in un soggetto parafunzionale ed affetto da DTM costituisce una violazione dei doveri di diligenza e perizia tecnica. (…) Le terapie programmate presso lo ### sono da considerarsi routinarie nell'attività odontoiatrica, prive di particolari difficoltà tecniche. 
Le prestazioni in concreto attuate non sono risultate effettuate in conformità alle regole all'epoca acquisite al corredo scientifico del settore odontoiatrico” (pagg. 21-22). 
I tecnici del ### hanno, quindi, rilevato profili di censurabilità nell'operato della parte convenuta, con espresso riferimento alla fase esecutiva. 
Concludendo, quindi, il quadro probatorio sull'accertamento della responsabilità, i consulenti hanno accertato che: ● l'errata esecuzione degli interventi induce a ritenere che il censurabile operato dei medici sia derivato da negligenza, imprudenza e imperizia; ● il comportamento della parte convenuta non è da ritenersi conforme alle linee guida e alle buone pratiche della comunità scientifica. 
Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi sussistente la responsabilità del convenuto, essendo risultati provati da parte della ricorrente, sia il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari e il danno alla salute subito, sia la colpa della parte convenuta, essendo emersi chiaramente dalla relazione tecnica profili di negligenza, imprudenza e imperizia nell'esecuzione degli interventi. 
Parte convenuta non è riuscita a dimostrare che “l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 18392/2017). 
Nel caso in esame, non vi è per l'appunto prova del fatto che la condotta della parte convenuta sia stata conforme alle regole dell'arte medica, risultando al contrario censurabile la sua condotta per come accertata dai consulenti del giudice. In particolare, i ### rispondendo alle obiezioni sollevate dai consulenti della parte convenuta, hanno evidenziato che “la causa della frattura dell'elemento dentale 13 è stata ricondotta dagli scriventi - in termini di più probabile che non - a difetti nell'esecuzione tecnica del manufatto protesico ed anche dalla accertata condizione di bruxista della signora ### clinicamente evidente antecedentemente alle terapie proposte dai sanitari di detto Studio” (pag. 25).
Infine, si osserva che, alla luce del chiaro e condivisibile percorso argomentativo svolto dai consulenti tecnici, non è neppure ipotizzabile un concorso colposo della ricorrente nella causazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., come invocato dal convenuto. 
Sul punto, appare esaustivo e condivisibile quanto risposto dai CTU al preciso quesito del ### “ Il comportamento della signora ### non ha in alcun modo contribuito a determinare i danni nella stessa derivati” (pag. 23). 
Sulla base della motivata valutazione dei ### che il Tribunale condivide e ritiene esaustiva, questo giudice ritiene che parte convenuta debba essere dichiarata responsabile e condannata a risarcire a parte ricorrente i danni cagionati dall'inesatto adempimento della prestazione sanitaria.  6. La liquidazione del danno ### premesso, si procede alla liquidazione del danno. 
Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.  6.1. Quanto al primo si osserva che secondo i più recenti l'insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria generale di danno che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio e presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento. Occorre dunque accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.  6.2. Per quanto riguarda il danno-conseguenza subito dalla ricorrente, i consulenti hanno accertato quanto segue: “La componente temporanea del danno è quantificabile in 10 ### giorni di ITP al 25% ed ulteriori 30 ### giorni di ITP mediamente al 10%, con ripercussioni negative nello svolgere le consuete attività della vita quotidiana in misura percentuale sovrapponibile all'entità della inabilità biologica. Rispetto alle preesistenti condizioni cliniche gli esiti di natura permanente sono da correlarsi alla perdita dell'elemento dentale 13. 
Considerata la parziale emendibilità ottenuta attraverso la sostituzione implantare effettuata, nell'attualità è stimabile una lesione dell'integrità psico-fisica pari a mezzo punto percentuale (danno biologico permanente = 0,5%)” (pag. 22).  ### applicandosi i valori previsti dagli artt. 138 e 139 del ### delle ### (cfr Cass. civ. n. 28990/2019), considerando l'età della ricorrente al momento del fatto (57 anni) e utilizzando le ultime tabelle di cui all'art. 139 del ### delle ### aggiornate al 18-07-2025, il danno fisico permanente - stimato dai CTU nella misura del 0,5%, con riferimento alla perdita dell'elemento 13 - corrisponde all'importo di euro 368,50, mentre il danno da invalidità temporanea sofferto dalla sig.ra ### è pari a euro 308,99 (euro 56,18 al giorno). 
Si perviene, quindi, all'importo di euro 677,49 a titolo di danno non patrimoniale. 
Sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio da questo Tribunale devono essere calcolati gli interessi dovuti dall'illecito alla data di pubblicazione della sentenza. Per tale calcolo soccorre il criterio fatto proprio dalla Corte di Cassazione (cfr. n. 9194/2020) che, operata la devalutazione dell'importo oggi liquidato in moneta attuale fino al momento del fatto, calcola gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato anno per anno fino al versamento dell'acconto, che copre interamente il danno non patrimoniale. 
Dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.  6.3. Va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno relativo alle spese mediche allegate dalla ricorrente nella misura di euro 1.850,00, come riconosciute anche dai ### Inoltre, deve essere riconosciuto alla ricorrente l'importo di euro 4.200,00 per gli interventi necessari per il rifacimento del ponte protesico di sei elementi, come accertato dai ### “In pertinenza ai fatti in esame in futuro sarà necessaria la realizzazione di un ponte definitivo di sei elementi (13-12-11-21-22- 23) ad un costo ammontante, in base al preventivo prodotto dalla ricorrente, a complessivi € 4.200,00 (quattromiladuecento/00)” (pag. 23). 
Su tali importi decorrono gli interessi legali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.  6.4. Parte ricorrente ha chiesto, altresì, anche il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella somma di euro 5.200,00 a titolo di restituzione dei compensi versati allo studio convenuto.
Si osserva che la restituzione del corrispettivo presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento dei convenuti. 
Nel caso di specie, è pacifico che il rapporto professionale è già stato risolto, con la conseguenza che il compenso percepito dal convenuto pari a euro 5.200,00 dovrà essere parzialmente restituito in quanto la prestazione offerta si è rivelata solo in parte inutiliter data e cioè solo con riferimento al ponte di sei elementi (13-12-11-21-22-23) sui 22 realizzati. 
Considerato che il costo per la realizzazione del ponte per l'arcata superiore di 14 elementi e per l'arcata inferiore di 8 elementi praticato dallo studio convenuto è inferiore ai prezzi medi di mercato e ai prezzi indicati nel tariffario dei medici odontoiatri e che, quindi, il criterio del costo unitario non può essere utilizzato; considerato che solo 6 dei 22 elementi devono essere rifatti, si ritiene congruo disporre la restituzione di euro 1.500,00. 
Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale. 
In definitiva, risulta dovuta alla ricorrente la complessiva somma di euro 8.227,49.  7. La liquidazione delle spese di lite ### soccombenza segue la condanna della parte convenuta a corrispondere alla ricorrente le spese di lite del presente procedimento - liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 e tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere - ivi comprese le somme versate dalla ricorrente ai CTU e ai consulenti di parte. 
Con riferimento a queste ultime, pare utile rammentare che si tratta di esborsi per consulenza tecnica di parte, al cui ristoro la parte vittoriosa ha diritto ove produca la notula del proprio CTP (cfr. Cass. 26729/2024: “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att.  cod. proc. civ.); nel caso di specie la produzione della notula del c.t.p. era sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività, con la conseguente erroneità della statuizione della corte territoriale secondo cui le spese di CTP devono parimenti restare a carico della parte essendo stata una libera scelta di quest'ultima nominare un consulente di parte”). 
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato le fatture del CTP dott. ### n. 14/2022 per euro 610,00 e n. 3/2025 per euro 1.220,00 (doc. n. 8 e n. 10) pari a complessivi euro 1.830,00 ed ha inserito la relativa richiesta nella quantificazione dei danni effettuata con nota del 16-11-2025, seppur in misura maggiore e non documentata.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, accoglie il ricorso e per l'effetto: 1) condanna lo ### al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, dell'importo complessivo di euro 8.227,49, oltre interessi come in motivazione; 2) condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese del presente procedimento, che liquida nella somma di euro 5.077,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato e della marca ex dpr n. 115/2002; 3) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di ### come da decreto di liquidazione del 12-07-2025; 4) condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di CTP pari a complessivi euro 1.830,00.  ### 18 dicembre 2025

causa n. 418/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Filippa Grillo, Roberta Maria Mandelli

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 34301/2025 del 27-12-2025

... 23721/2021), perché mira a prevenire l'adozione di una sentenza inutiliter data. Questa Corte (Cass. 7776/ 2017) ha chiarit o la differenza tra difetto di legitimatio ad causam, attiva e passiva, e carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio: a) la prima attiene alla regolarità del contraddittorio (la sua violazione forma oggetto di error in procedendo, Cass. n. 2827 7/2005, e il difetto di legitimatio ad causam si è sempre ritenuto che potesse essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo) e all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata e «richiede perciò solo l 'interpretazione di tale norma, ai fini della « verifica, second o la prospettazione offerta dall'attore, della regolarit à processuale del contraddittorio»(Cass., sez. II civ., 17 marzo 1995, n. 3110, Cass.. sez. II civ., 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass., sez. I civ., 20 novembre 2003, n. 17606)»; b) l'effettiva titolarità del rapporto attiene a questione preliminare di merito e richiede, invece, anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., (leggi tutto)...

testo integrale

discussione tra le parti; b) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 3, comma 6, del D.M. Sanità 15 aprile 1994, dell'art. 15, comma 15, 6 del D.L. n. 95/2012, dell'art. 8, comma 1, lettera b) e lettera d) e dell'art. 8, comma 3, della ### n. 42/2009, dell'art. 1, comma 1-bis, della ### 241/1990, degli artt. 1337 e 1338 c.c., dell'art. 1218 c.c.; c) con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.; d) con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 702 quater c.p.c.. 
In relazione alla sentenza definitiva, si lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., in punto di prova del credito azionato.  2. ### articola i segu enti motivi di rico rso incidenta le condizio nato, in relazione alla sola sentenza non definitiva n. 477/2020: a) con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., nn.3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993 (convertito in L. n. 423/1993) e dell'art. 100 c.p.c., per essere la ### in q uanto En te incaricato del pagamento del corrispettivo, l'unica legittimata passiva rispetto a domande di pagamento delle prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione ; b) con il secondo motivo, ex art.360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione, in via subordinata al primo motivo, dell'art. 102 c.p.c. e nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, dovendo essere convenuta in giudizio la ### c) con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), della L. n. 296/2006, nonché dell'art. 2 delle Preleggi, in relazione alla ritenuta durata limitata al triennio 2007/2009 della portata dell'art.1, comma 769, lett. o), della legge n. 296/2006 (laddove dispone che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni sanit arie rese per conto del Se rvizio ### debbano praticare uno sconto del 20% degli importi indicati, per le prestazioni di diagnostica, dal D.M. 22/7/1996). 
Nei primi due motivi (nel primo, in via generale, nel secondo, sotto il profilo della conseguente n ullità del giudizio per vizio del contraddittorio), la ### assume che, in forza dell'art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993, soggetto passivo delle pretese patrimoniali avanzate da tutti i soggetti che erogano prestazioni 7 sanitarie in regime di convenzione sarebbe la ### ente in nome e per conto del quale la ASL procede alla relativa liquidazione. Ciò in coerenza con i poteri di determinazione dei criteri di finanziamento e dei budget di spesa, dalla legge riconosciuti - per l'appunto - in capo alle ### E irrilevante dovrebbe ritenersi la circostanza che sia la ASL a stipulare le convenzioni ex art. 8- quinquies d.lgs. n. 502/1992 con le strutture interessate, dal momento che «l'Ente incaricato al pagamento delle prestazioni rese dalla struttura privata accreditata per conto del S.S.N. rimane la ### sulle cui casse il relativo onere economico finisce per gravare. Conseguentemente, secondo la prospettazione della controricorrente-ricorrente incidentale, in via condizionata, il giudice di merito non avrebbe potuto emettere la statuizione di condanna nei confronti della ### o quantomeno non avrebbe potut o farlo senza ch e al processo partecipasse, in qualità di litisconsorte necessaria, la ### Nel proprio controricorso al ricorso incidentale, la ### in replica, deduce che la legittimazione passiva non potrebbe riconoscersi in capo a un soggetto terzo rispetto a quello che ebbe a stipulare gli accordi contrattuali, né la ### 4 aveva indicato in virtù di quali disposizioni o provvedimenti incaricato del pagame nto, per il triennio 2010-2013, dovesse ritenersi alt ro soggetto. 
Pertanto, «in difetto di prova circa la designazione da parte della ### in forza dell'art. 2, d.lgs. n. 502 del 1992, e dell'art. 2, comma 2, lett. c), della l.r.  n. 18 del 1994, di un Ente incaricato del pagamento, la legittimazione passiva ricade comunemente in capo all'### U.S.L. a cui compete, per espressa previsione legislativa, la concreta gestione dei servizi socio-sanitari ed a cui è demandato, per l'appunto, anche il compito di stipulare gli accordi contrattuali con le strutture accreditate».  3. Risult a, in via pre liminare, necessario affrontare il t ema dell'ordine di trattazione della questione posta con il primo motivo sollevato dalla ASL 4 nel ricorso incidentale condizionato, rispetto al ricorso principale della ### 3.1. ### (Cass. S.U. 5456/2009) hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il ricorso i ncident ale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi 8 comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condiz ionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o prel iminari di merito, rilevabili di ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implic ita (ove quest'ultima sia po ssibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale».  ### si sono confrontate con la sentenza Cass. S.U. n. 23019 del 31/10/2007, con la quale le stesse ### (superand o un pregresso orientamento espresso in Cass. S.U. n. 212/2001, secondo il quale l'esame di questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, posta con rico rso in via in cidenta le dalla parte interamente vittoriosa nel merito, prescinde dalla sollecitazione delle parti e va compiuto e deciso sempre con priorità) hanno ritenu to che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito (nella fattispecie, sulla giurisdizione) o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, ma dev'essere esaminato con priorità «solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito rilevabili d'ufficio non siano state esaminate nel giudizio di merito, poiché quando le questioni siano state affrontate e decise dal giudice di merito esse cessano di essere rilevabili d'ufficio». E tale principio doveva essere coordinato con quello affermato nella successiva Cass. S.U. n. 24883 del 9.10.2008 (sul giudicato implicito in tema di giurisdizione), secondo il quale sulla giurisdizione può formarsi il giudicato implicito tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con la conseguenza che le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giu risdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato implicito o esplicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità.  ### del 2009, in linea, hanno affermato che, allorché la questione pregiudiziale o preliminare sia stata decisa dal giudice di appello, il riesame 9 della questione da parte della Corte di cassazione postula la proposizione di un'impugnazione, che è ammissibile in presenza di un interesse della parte, interesse che, per la parte totalmente vittoriosa, sorge solo nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale ; in caso cont rario, infatti, i l ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione poiché il suo eventuale accoglim ento non potrebbe p rocurargli un risultato più favorevole in concreto di quello derivante dal rigetto del ricorso principale. E si è altresì ribadito che il principio secondo cui l'ordine logico delle questioni da esaminare è rimesso al giudice, vale solo per il primo grado; «quando, invece, la decisione su una questione vi è stata, il riesame della stessa da parte del giudice dell'impugnazione è rimesso necessariamente all'impulso di parte, per il principio devolutivo che regge il sistema delle impugnazioni» e quindi, se tale impulso di parte è condizionato all'accoglimento dell'impugnazione avversaria e al sopravvenire della soccomben za anche formale e dell'interesse all'impugnazione, in questi termini va valutato dal giudice il mezzo impugnatorio proposto. E comunque il rispetto del principio dell'ordine logico delle questioni da esaminare imponeva anzitutto l'esame del ricorso principale. 
Di conseguenza, qualora sia intervenuta decisione sulla questione pregiudiziale di rito, ivi compresa quella attinente alla giurisdizione, o preliminare di merito, il ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale. 
In conformità si sono espresse: Cass. S.U., n. 23318 del 4 novembre 2009; Cass. S.U. n. 7381 del 25/3/2013, ove le ### hanno affermato che, nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (quale l'improponibilità dell'appello, comunque rigettato, in relazione all'intervenuta rinuncia preventiva all'impugnazione, disattesa nella sentenza gravata sul presupposto della nullità di detta rinuncia) ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione 10 esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale deve essere esaminato d alla Corte solo in presenza dell'att ualità dell'intere sse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale; Cass. 4619 del 6/3/2015, Cass. n. 6138 del 14/3/2018, Cass. n. 25694 del 25/9/2024 (in quest'ultima, nella fattispecie, nell'unico motivo del ricorso incidentale si era posta la questione della preclusione da giudicato, intervenuto in un precedente giudizio, sulla quale si era espressa in senso negativo la Corte di appello, e questa Corte ha ritenuto che, avendo il ricorso incidentale natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parti, e poiché sulla questione specifica il ricorrente incidentale era risultato vincitore in sede di merito, l'esame della stessa dovesse essere subordinato al vaglio di fondatezza del ricorso principale); Cass. S.U., ord. n. ### del 30 novembre 2022; Cass. S.U. n. ### del 7/12/2023.  3.2. Deve poi richiamarsi altro orientamento, espresso nella sentenza n. 9671 del 19 aprile 2018, con il quale la ### civile di questa Corte ha affermato il principio: «Il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla parte interamente vittoriosa su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nella precedente fase di merito, può essere esaminato e deciso con priorità, senza tenere conto della s ua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, quando sia fondato su una ragione più liquida che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità». 
Nel dare applicazione al principio enunciato, questa Corte ha ritenut o logicamente pregiudiziale l'esame del ricorso incidentale - con il quale era stata denunciata la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver il giudice del gravame accolto l'appello incidentale, ove era stata chiesta la declaratoria del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado - e, ritenuta la sua fondatezza, lo ha accolto, dichiarando, conseguentemente, inammissibile il ricorso principale. 
Questa Corte ha spiegato che la natura condizionata del ricorso incidentale, perché propost o dalla parte interamente vittorio sa con riferimento ad u na questione pregiudiziale rima sta assorbita, non ne preclude l'e same (e la decisione) con priorità, quando sia fondato su una ragione p iù liquid a, che 11 consenta di m odificare l'ordine delle questioni da trat tare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. e ciò, a maggior ragione, vale se - come nel caso lì in esame - la questione poteva essere rilevata d'uff icio e perciò era p ossibile superare la volontà dell a parte, manifestata con la propo sizione del ricorso incidentale condizionato, di subordinare l'esame d ell'impug nazione all'accoglimento del ricorso principale. 
In senso analogo, Cass. Sez. L, n. 23531 del 18 novembre 2016. 
Quindi, secondo tale indirizzo, il giudice di legittimità può sempre esaminare prioritariamente le questioni pregiudiziali, fatte valere con il ricorso incidentale condizionato, quando si tratta di questioni suscettibile di decisione più liquida nel senso della definizione della lite, mentre secondo l'orientamento espresso nelle decisioni pe r prime richiamate (par.3.1), il medesi mo giudice può esaminare prioritariamente tali questioni solo se si tratta di questioni preliminari di merit o o pregiudiziali di rito , rilev abili d'ufficio (posto che la rileva bilità d'ufficio della questione consente al giudice di non rispettare la subordinazione, che la parte ha d ato, all'e same del ricorso incident ale per il solo caso di fondatezza del ricorso principale ), ma «che non sono state oggetto di una decisione esplicita o implicita del giudice di merito». 
Tuttavia, secondo il suddetto indirizzo qui in esame, tale inversione dell'ordine di trattazione del ricorso incidentale rispetto al ricorso principale è destinata ad operare solo in presenza di una ragione più liquida di definizione della lite.  3.3. Nel presente giu dizio, la questione posta nel primo motivo dalla ### riguarda la legittimazione passiva della Asl o della ### Va rammentato, in proposito, che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di legitimatio ad causam, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendo ed è rilevabile d'ufficio in 12 ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione (Cass. n. 7776/2017; Cass. n. 11744/2018; Cass. 29505/2020; Cass. n. 23721/2021), perché mira a prevenire l'adozione di una sentenza inutiliter data. 
Questa Corte (Cass. 7776/ 2017) ha chiarit o la differenza tra difetto di legitimatio ad causam, attiva e passiva, e carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio: a) la prima attiene alla regolarità del contraddittorio (la sua violazione forma oggetto di error in procedendo, Cass. n. 2827 7/2005, e il difetto di legitimatio ad causam si è sempre ritenuto che potesse essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo) e all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata e «richiede perciò solo l 'interpretazione di tale norma, ai fini della « verifica, second o la prospettazione offerta dall'attore, della regolarit à processuale del contraddittorio»(Cass., sez. II civ., 17 marzo 1995, n. 3110, Cass.. sez. II civ., 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass., sez. I civ., 20 novembre 2003, n. 17606)»; b) l'effettiva titolarità del rapporto attiene a questione preliminare di merito e richiede, invece, anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17606, m. 568326) l'effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio. 
Tale ultima questione (relativa alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio), a seguito del principio espresso dalle ### nella sentenza n. 2951 del 16/2/2016 (nel senso che «la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa»), poiché attiene al merito, rientrando nel problema de lla fondatezza della domanda, ossia della verifica della sussistenza del diritto quale fatto valere in giudizio, e poiché la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità non si risolve un'eccezione in senso stretto (implicante necessità di introdurla nel giudizio nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte, con l'ulteriore conseguenza che spetta alla parte che prospetta tale eccezione l'onere di provarne la fondatezza), dev'essere comunque (come la questione 13 della legitimatio ad causam) verificata officiosamente dal giudice, in base alle risultanze di causa (Cass. 11744/2018; Cass. 8625/2025). 
Nel secondo motivo del ricorso incidentale condizionato della Asl si pone poi una questione sicuramente d i legittimatio ad causam passiva, denunciandosi un difetto di regolare contraddittorio, per mancata partecipazione al giudizio della #### nel 2016, pur ribadendo la distinzione tra legittimazione al processo (legittimazione ad agire in giudizio, che attiene al diritto d'azione) e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda, hanno ritenuto (discostandosi, sul punto, dall'orientamento allora maggioritario) che essa non rie ntri nel potere dispositivo della parti e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata e non formi oggetto di un'eccezione in senso stretto. Quindi anche la care nza di titolarit à, da lato attivo o pass ivo, de l rapporto dedotto in giudizio, al pari della carenza della legittimazione ad agire, può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio, essendo u na «mera difesa», può essere posta dal convenuto anche oltre il termine posto per le eccezioni in senso stretto e può essere sollevata d'ufficio dal giudice, può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345, secondo coma, c.p.c.  prevede il divieto di «nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio». 
Il tutto, deve confrontarsi però con il rilievo del comportamento processuale del convenuto e con il principio di no n cont estaz ione che si riflette sull'onere probatorio. 
In sostanza, alla luce delle ### del 2016, la contestazione, da parte del convenut o, della titolarità del rapporto contro verso dedotto in giud izio dall'attore ha natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituz ione assuma va lore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme soltanto le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. 14 3.4. Orbene, la questione, preliminare di merito, di difetto di legittmazione dal lato passivo, posta con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato di ### rilevabile d'ufficio, è stat a oggetto di statuizione espressa (in senso negativo, avendo la Corte territoriale respinto l'eccezione dell'appellante ### da parte della Corte d'appello. 
Questa Corte dovrebbe quindi, alla luce dei principi sopra richiamati, esaminare anzitutto il ricorso principale, dove ndo assicurarsi ulteriore continuità all'indirizzo in materia affermato da queste ### a partire da Cass. SU, 6 marzo 2009, n. 54 56, secondo cui «###nche alla luce del prin cipio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve e ssere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'u fficio, non siano state oggett o di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazi one, solo in presenza de ll'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale». 
E con la rimessione ex art.374 c.p.c. le ### sono state investite dell'esame di tutti i mot ivi del ricorso principale e di quello incid entale condizionato.  4.Ciò premesso, esaminando in via prioritaria il ricorso principale, al fine della verifica dell'attualità dell'interesse al ricorso incidentale condizionato della ### i primi quattro motivi sono rivolti a censurare le statuizioni della sentenza non definitiva n. 477/2020.  4.1. Il primo motivo è infondato. 15 Con esso si denuncia, in relazione alla statuizione con cui la Corte d'appello ha ritenuto provata da Asl l'eccezione inerente il superamento del budget, l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentati dalla circostanza che i conteggi riportati dall'### nei propri scritti erano st ati effettuat i sulla base delle fatture, depositate dalla struttura ricorrente al sol fine di dimostrare l'illegittima applicazione dello sconto oltre il triennio di riferiment o (doc. n. 1 fascicolo di pri mo grado), senza dimostrare l'avvenuto pagamento, e dal fatto che le fatture, da sole, sotto il profilo giuridico, non sono idonee a dimostrare l'intervenuto pagamento delle somme ivi riportate. Erroneamente, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto provato il pagamento delle fatture offerte in comunicazione dalla medesima ### s.r.l. 
Orbene, anzit utto, l'onere di provare il mancato su peramento de l budget annuale, negli anni dal 2 010 al 2013, gravava sulla struttura acc reditata ricorrente (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza del 13/2/2018, n. 3403; conf.  n. 23324 del 27/9/2018; Cass. n. 26234 del 16/10/2019; Cassn. 5661 del 2/3/2021).  ###. 29474/2024 si è poi chiarito che «In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regi me di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spe sa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo». 
Ma, in og ni caso, la ### ha agito in giudizio lamentand o l'illegitt ima ultrattività del c.d. sconto previsto dalla ### F inanziaria 2007 e di avere subito un'ingiustificata ed irragionevole decurtazione della remunerazione per gli anni 2010/2013, in quanto per le fatture relative alle prestazioni erogate «il sistema ha generato fattu re mensi li riportanti la voce “applicazione sconto ### 2007 L. 27-12-2006». 
Quindi, la ### già ### agendo per il riconoscimento della sola presunta debenza in suo favore della somma pari ad € 182.807,16, della quale 16 assumeva essere creditrice a fronte dell'emissione delle fatture allegate sub doc. 1 al ricorso introdut tivo e dalle quali risultava l'applicazione della decurtazione tariffaria, ha evidentemente dato atto che le fatture de quibus fossero state effettivamente saldate dal S.S.R. nel loro ammontare (id est, al netto dell'applicazione del c.d. sconto ex ### 2007). 
E la Corte di Appello di Roma ha correttamente statuito che «###atto della sua costituzione in giudizio la ASL aveva debitamente prodotto, a corredo della comparsa di costituzione, i ### commissariali che avevano fissato i tetti di spesa e nel corpo della comparsa ne aveva esplicitato la portata (pag. 32 e 33), indicando sia i tetti di spesa anno per anno fissati, sia anche gli importi già versati alla ### eo ### , a carico del ### quale p agamento delle fatture inviatele» e che la ### in sede di memoria di costituzione depositata innanzi al Tribunale di Civitavecchia, aveva tempestivamente eccepito il superamento dei ### 2010/2013, in consegue nza del raffronto tra i budget annualmente imposti alla struttura ed i pagamenti eseguiti in favore della medesima; ciò malgrado, la ### s.r.l., in sede di udienza ex art. 702 ter cod. proc.  civ., aveva del tutto omesso la specifica contestazione del fatto dedotto dalla resistente e ciò con ogni altra conseguenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 cod. proc. civ., che prevede l'onere di contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte processuale, dovendosi pertanto gli stessi, in difetto, considerarsi provati con conseguente esonero della parte dall'onere della prova.  4.2. La ricorrente principale, con il secondo motivo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 3, comma 6 del D.M. 15 aprile 1994, dell'art. 15, comma 15 del D.L. n. 95/2012, dell'art.  8, comma 1, lettera b) e lettera d) e dell'art. 8, comma 3, della ### 42/2009, dell'art. 1, comma 1-bis, della ### n. 241/1990, degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., nonché dell'art. 1218 cod. civ., per non aver la Corte d'Appello rilevato che, dalla asserita illegittima ultra applicazione dello sconto di cui alla ### 2007, sarebbe asseritamente conseguito, in relazione alla determinazione dei budget annuali, un vantaggio per il S.S.R. ch e avrebbe beneficiato di maggiori prestazioni a fronte del pagamento di minori importi alla struttura accreditata. 17 Anche tale censura è infondata. 
Con il D.lgs. n. 502/1992, dopo l'istituzione del ### ex L. n. 833/1978, si è operato un riordino della disciplina applicabile in materia sanitaria. 
L' art. 8 ha affidato alle ### il compito di definire i requisiti minimi che le strutture devono avere per poter iniziare ovvero proseguire ad operare per conto del S.S.N. (art. 8, comma 4), introducendo un sistema basato su un corrispettivo determinato a fronte della prestazione resa al fine di perfezionare il controll o della spesa sanitaria pu bblica (art. 8, comma 5) e prevedend o, altresì, la cessazione dei rapp orti conven zionali in atto entro un triennio dall'entrata in vigore del decreto (art. 8 comma 7). 
Successivamente e nel medesimo contesto di razionalizzazione della finanza pubblica, la L. n. 724/1994 ha disciplinato il sistema del pagamento a tariffa, introducendo limiti ben precisi di spesa regionale per ciascun anno (cfr. art. 6 della L. n. 724/1994).  ###.lgs. n. 229/1999, modificando l'art. 1 del D.lgs. 502/1992, ha puntualizzato il principio per il quale deve procedersi contestualmente all'individuazione dei L.E.A.(Livelli essenziali di ### e dell'entità delle risorse finanziarie. Si sono aggiunti all'art. 8 del D.lgs. n. 502/1992 i successivi artt. 8-bis - 8-octies, definendo un sistema ancora più arti colato di collabo razione tra strutture private e servizio p ubblico, basato sulla plu ralità di livelli destinati alla progressiva integrazione-autorizzazione, accreditamento ed accordi (le c.d. tre “A”).  ### di prestazioni da parte della struttura accreditata presuppone la stipula di appositi accordi con i quali viene autorizzato lo stanziamento delle prestazioni, da remunerarsi con il sistema «a tariffa», entro un tetto massimo prefissato (art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 229/1999 che ha modificato il D.Lgs.  n. 502/1992). 
E l'art. 8-sexies prescrive che: «Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del ### sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammont are globale predefinito ind icato negli accordi contrattu ali di cui 18 all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazio ne del finanziamento globale delle singole st rutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remun erate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione». 
La legge ### n. 4 del 2003 è in linea con tali principi. 
La legittimazione della struttura privata ad operare per conto ed a carico del S.S.N. trova un insuperabile limite normativo nella esistenza di un sistema di remunerazione ancorato a tariffe predeterminate con riferimento ad un tetto di spesa. 
Ne consegue che al momento della sottoscrizione degli accordi, stipulati ai sensi e per gli effetti dell'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 229/1999 che ha modificato il D.Lgs. n. 502/19 92, tali «tetti massimi di spesa» (rectius, i ### fissati dall'### venivano inderogabilmente accettati senza riserve dalla ### s.r.l. 
Il sistema di programmazione è incentrato su di un modello bifasico in seno al quale, alla fase autoritativa regionale, segue un momento di negoziazione su base territoriale.   In forza di tale modello bifasico, la ### non solo definisce unilateralmente il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni ed i preventivi annuali delle prestazioni, ma vincola la successiva contrattazione dei piani determinandone m odalità ed indirizzi.  ### programmatorio re gionale rappresenta, in definitiva, il primo e fondamentale strumento di orientamento per le strutture sanitarie pubbliche e private. 
Nella fase di negoziazione particolare, l'### non può che applicare tali determinazioni programmatiche. Il numero delle prestazioni è direttamente correlato al fabbisogno assistenziale e l'entità della tariffa non incide né sul numero delle prestazioni né sul fabbisogno stesso. 19 In sostan za, la struttura sanitaria p rivata accre ditata, salva la facoltà di censurare tempestiv amente la determinazione del budget annu almente assegnatole dall'A.S.L. compete nte, deve attenersi al tetto di spe sa e non erogare prestazioni oltre il suddetto budget. 
E questa Corte (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza del 29/10/2019, n. 27608) ha affermato che la struttura accreditata vanta un credito alla remunerazione delle prestazioni erogate, bench é extra budget, «solo i n astratto», in quan to, in concreto, «la remu nerazione risultava inesigibile, con conseguente corretta declaratoria di non antigiuridicità della condotta della ### stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui la ASL e la ### non avrebbero potuto sottrarsi». In presenza di un generale divieto di remunerazione di prestazioni extra budget, non si possono ritenere talune prestazioni rispondenti alle caratteristiche dedotte dalla ricorrente e comunque remunerabili, anche in ragione del pertine nte rilievo che alla stru ttura accreditata è data la possibilità di rifiutare la prestazione, essendovi un obbligo solo per il servizio sanitar io nazionale di erogare le pre stazioni sanitarie all'utenza, mentre la struttura privata accreditata non ha obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto di spesa (### Stato, sez. III, 07/01/2014, n. 2; ### Stato, sez. V, 30/04/2003, n. 2253). 
E in Cass. 26334 del 29/9/2021 si è affermato che « In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti del l'ASL e della ### atteso che la m ancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura p rivata accreditat a non ha l'obbligo di ren dere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato deriva nte dall'avvenuto accreditamento». 20 Nelle successive ordinanze nn. 56 del 3/1/2023 e ### del 17/11/2023, in tema di servizi ospedalieri, ai fini dell'operatività del meccanismo dei «tetti di spesa», si chiarito che occorre distinguere (almeno fino all'entrata in vigore dell'art. 79 d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008) tra strutture accreditate e st rutture pubbliche o ad esse eq uiparate, cui appartengono gli istituti di ricovero e cura d i carattere scientifi co (### , poiché «solo p er le prime è possibile teorizzare un limit e alle prestazioni erogabili», mentre per le altre, che fanno st abilmente p arte de l sistema sanitario nazionale, non è neppure ipotizzabile un'interruzione delle prestazioni al raggiungimento di un limite prefissato, non potendo tali strutture sottrarsi al dovere di offrire il servizio a tutti gli utenti, sia pure nei limiti consentiti dalla loro capacità operativa, determinata dall'assetto strutturale ed organizzativo.  4.3. Il terzo motivo, in punto di violazione dell'art.2697 c.c., è infondato per le ragioni già espresse. 
A fronte della letteralità degli accordi (che contemplavano i tetti massimi annuali e il m ancato ricon oscimento delle pre stazioni erogate extra budget), in applicazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., era la ### s.r.l. (ora ### s.r.l.) a dover provare l'esistenza del fatto negativo (c.d. fatto costitutivo negativo), rappresentato dalla mancata erosione dei ### annuali fissati per gli anni dal 2010 al 2013. 
La doglianza in punto di violazione dell'art.115 c.p.c. è inammissibile. 
Come precisato da questa Corte ( Cass. S.U. n. 20867 del 30/09/2020; conf. 
Cass. n. 16016 del 9/6/2021), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., «occorre denunciare che il Giudice, in contraddizione espressa ovvero implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non conte stati e la possibilità di ricorrere al notorio)», mentre è inammissibile la diversa doglianza volta a censurare la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del nuovo art. 360 , n. 5 cod. proc. civ., Cass. 21 Civ., 29/5/2018, n. 13395; Cass. Civ., ord., 31/8/2020, n. 18092), ovvero a lamentare che il giudice del merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (v. anche Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769). 
Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata, che, a fronte dell'allegazione dei conteggi inerenti i pagamenti posti in essere dal S.S.R. nel quadriennio 2010 - 2013 effettuata dall'### sanitaria controricorrente, la ### s.r.l.  (ora ### s.r.l.) ha omesso d i contestare speci ficamente il fatto allegato come presupposto dell'eccezione di superamento del budget.  4.4. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata laddove la Corte di Appello di Roma ha ritenuto ammissibile il deposito delle fatture nn. 191110 e 20577 del 2013, eseguito dall'### sanitaria innanzi alla Corte di Appello. 
Anche il presente motivo è infondato. 
In materia di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-quater cod. proc.  civ., vigente ratione temporis, prevedeva «… ### ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile …». 
In materia, questa Corte ha ritenuto che possono essere prodotti documenti nuovi in appello ove il ### egio li ritenga indispensabili, ed on erando, d i conseguenza, il giudice di tale specifico accertamento (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza del 12/11/2018, n. 28990). 
In generale, si è ritenuto che, in tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intend ano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo at to dife nsivo e fino alla 22 pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Cass. n. 46 del 7/1/2021; Cass. n. 19226/2024) Le fatture in questione, emesse dalla ### s.r.l. nel secondo semestre del 2013, erano documenti indispensabili perché necessari al fine di dimostrare il superamento del budget assegnato per il 2013, in cui sarebbe incorsa la ### s.r.l. ove fosse stata confermata la statuizione resa dal Tribunale di Civita vecchia riguardo all'applicazion e dello sconto di cui a lla ### 2007 oltre il triennio 2007-2009 e, pertanto, potevano essere depositati in sede di giudizio di appello.  4.5. ### motivo, il quinto, proposto avverso la sentenza definitiva, con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., è inammissibile. 
La ricorre nte principale lamenta che l a Corte territoriale abbia ritenuto n on necessario l'espletament o di una C.T.U. contabile in considerazione della circostanza per cui la ### s.r.l., in sede di note autorizzate depositate in data ###, aveva omesso di contestare specificamente i conteggi allegati dalla ### Ma, in applicazione del principio della contestazione specifica di cui all'art. 115 cod. proc. civ., che serve a delimitare il thema probandum, la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili ( Civ., Sez. VI, 26/11/2020, n. 26908) ; in mancanza di tale indicazione, la contestazione è generica, e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova. 
La statuizione della Corte d'appello, in punto di non necessità di una consulenza tecnica, risulta quindi corretta e non sindacabile in questa sede di legittimità.  5. Stante il rigetto del ricorso pri ncipale, il ricorso incidentale condizionato risulta assorbito.  6. Ciò posto, sussistono, tuttavia, i presupposti perché sulla questione posta dal primo mot ivo del ricorso incidenta le condizionato (il secondo ponendo la questione della legitimatio ad causam e descrivendo una mera conseguenza in rito, difetto di regolare contraddittorio, della fondatezza del primo), per come delibata dalla stessa sentenza impugnata, aven te rilievo nomofila ttico in presenza di pronunce espressione di indirizzi non sempre univoci e dell'interesse attuale alla definizione della questione atteso il contenzioso in essere presso questo giudice di legittimità, questa Corte a ### si pronunci d'ufficio nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3 (vedasi S.U. n. 1179 9/2017, su esame, ai sensi dell'art.363 c.p.c., di questione di particolare importanza sollevata con la rimessione alle ### in ragione di contrasti in seno alle sez ioni semplici, seppure posta in motiv o non scrutinabile per assorbimento). 
E o ccorre procedere alla ricostruzio ne del quadro normativo e della giurisprudenza di legittimità.  6.1 Nel sistema scaturito dalla legge istitutiva del ### S.S.N. (legge n. 833 del 1978), contraddistinto da una primazia del soggetto pubblico rispetto a quello privato, le convenzioni tra ### e strutture private si uniformavano a uno schema unico nazionale (artt. 43, 44 e 48 della l. n. 833/1978), al quale, in molti casi, si affiancava, a livello regionale, l'individuazione di una cd. U.S.L. «capofila», su cui, per ragioni organizzative interne, poteva essere concentrata la competenza ad effettuare i pagamenti diretti delle prestazioni effettuate da lle strutture convenzionate, senz a che peraltro un tale sch ema organizzativo , interno al comparto amministrativo sanitario, valesse ad esonerare la U.S.L. territoria lmente competente dall'obbligazione di pagamento del corrispettivo (Cass. n. 5177/1995). 
Con la riforma del S.S.N., attuata dal d.lgs. n. 502 del 1992, si è provveduto ad una separazione dell'attività di programmazione e finanziamento del servizio sanitario (riservata allo Stato e alle regioni) da quella di concreta gestione dello stesso, affidata ad aziende sanitarie locali (che sostituirono le vecchie ###, congegnate secondo un modell o imprenditoriale impernia to sull'auto nomia patrimoniale, contabile e tecn ica rispetto all'ente pub blico di riferimento; 24 attraverso il sistema d el cd. accreditamento, le struttu re sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge, sono autorizzate ad erogare prestazioni di assistenza sanitaria per conto del ### i cui costi vengono coperti (in tutto o in parte) dall'ente pubblico di riferimento e l'accreditamento si realizza attraverso un provvedimento amministrativo riconducibile alle concessioni di pubblico servizio, in virtù del quale l'### accreditante conserva una posizio ne di suprem azia rispetto al soggetto accred itato, e splicantesi (tra l'altro) att raverso una vigilanza che può portare alla sospensione o alla revoca della misura (### 8 - quater). 
Il comma 2 dell'art.2 del d.lgs. 592/1992 stabilisce che «spettano in particolare alle regioni l a determinazione dei principi sull 'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere». 
Quindi si instaura, tra i soggetti accreditati e l'ente accreditatore, un contratto accessorio (stipulato dalla ### iure privatorum), con il quale vengono stabil iti tipologia, volumi e remunerazione delle prestazioni erogabili (art.8-quinquies; art. 8-sexies; per le ### auto nom e, vedasi art.15, comma 15, del d.l. n. 95/2012, conv. nella legge n. 135/2012); Mentre spetta alle singole regioni, nell'ambito del piano sanitario regionale, regolamentare il concreto funzionamento del sistema d ell'accreditamento, provvedendo al riparto delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie coinvolte, a queste ultime la legislazione regionale generalmente demanda la stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, ai quali è rimessa la determinazione del corrispettivo delle diverse categorie di prestazioni contemplate e il budget complessivo posto a carico del ### sanitario.  ###. 1, comma 10, del d.l. n. 324/1993 (convertito in legge n. 423/1993, l'11/11/1993), dispone che «nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenz ion ate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per l e obbligaz ioni sorte 25 successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'en te incaricato del pagamen to del corrispettivo, anzic hé l'unità sanitaria locale territorialmente competente».  6.2. A seguito della riforma del ### si è posto il tema se tale norma, letteralmente riferita alle vecchie USL (malgrado fissazione della data di cessazione delle st esse il 31/12 /1993), si applicas se «solo p er le prestazioni autorizzate dall'U.S.S.L. nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 30 dicembre 199 2, n. 502 (…) ovvero anche successivame nte, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si [erano] costituite in aziende sanitarie locali», avendo alcune ### (tra cui la ### inteso perpetuare il modello organizzativo della «tesoreria centralizzata» (individuando una ASL o un'azienda ospedaliera «capofila» su cui accentrare la competenza al pag amento del corrispettivo delle prestaz ioni erogate dalle strutture accreditate). 
Questa Corte, con una prima sentenza del 2007 (Cass. n. 18448/2007), aveva optato per un'applicazione estensiva de lla norma (sia temporalmente sia oggettivamente, come riferita anche alle nuove aziende sanitarie locali) e, con riguardo alla ### in m ancanza di diverse speci fiche de signazioni, da parte dell'ordinamento regionale, circa il soggetto incaricato del pagamento del corrispettivo per le prestazioni svolte in regime di convenziona mento, ha ritenuto che fosse la ### il soggetto passivamente legittimato all'azione di adempimento ex art. 1, comma 10, citato, irrilevante essendo, a tal fine, la circostanza che la prestazione sanitaria fosse stata autorizzata dalla ### posto che «l'autorizzazione della prestazione sanitaria costitu isce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato». 
Nella pronuncia n. 13333/2015, con riferimento alla ### questa Corte ha condiviso la lettura estensiva della norma espressa nella pronuncia del 2007, cosicché, riguardo alle pre stazioni svolte p er conto delle ASL d ella provincia di ### legittimata passiva doveva ritenersi l'azienda ospedaliera ### - ### in capo alla quale la delibera della ### regionale n. 1761 del 2002 (sulla ba se della Leg ge regionale n. 18/19 94) aveva 26 accentrato l'erogazione dei corrispettivi ai soggetti erogatori privati accreditati di specialistica ambulatoriale che insistevano sul territorio delle Asl di ### e ### sistema operante a partire dalla «fattura del mese di gennaio 2003 pagabile il 30 aprile successivo» (conf. Cass. 24639/2016; Cass. 26959/2016). 
La esclusione della legittimazione passiva in capo alla ASL e l'attribuzione della stessa all'### per quanto riguarda la ### è stata affermata anche in Cass. n. 17857/2018, ove si è chiarito altresì che, a seguito della «regionalizzazione» della sanità ad opera del d.lgs.  n. 502/1992, «le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto del le specifich e caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento», cosicché, a differenza dei criteri organizzativi adottati dalla ### (che, con la l. reg. n. 24/20 08, ha accen trato la gestione dell'assistenz a sanitaria in capo alle ### restando la ### titolare esclusivamente di poteri di programmazione, coordinamento e vigilanza sugli enti operanti nel settore), nella ### la delibera della ### n. 1761/2002 aveva individuato in tale ### specifica e non nella ASL il soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni oggetto di causa (conf. Cass. 21235/2019; 3676/2020; Cass. 28005/2021; Cass.24758/ 2021; Cass. 1564/2024; 3350/2024 e Cass. 11720/2024), con scissione conseguente tra ASL territoriale di riferimento e soggetto «pagatore». 
Si è quindi ritenuto necessario scrutinare, quanto alla ### i contenuti della delibera di ### regionale, per l'individuazione dell'ente incaricato del pagamento del corrispettivo quale soggetto debitore-inadempiente, in quanto, avuto riguardo al D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, la ### con la l. r. n.18/1994, avrebbe demandato alla ### l'in dividuazione de l soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni oggetto di causa. 27 Si ricava da alcune pronunce che, qualora non sia rintracciabile una delibera che designi altro soggetto quale incaricato del pagamento del corrispettivo, spetterebbe la legittimazione comunque alla ### 6.3. Con la c.d. ###, di cui al d.lgs. n. 229/1999, si è introdotto il sistema di accreditamento istituzionale, secondo il quale (essendo tre le fasi della sequenza gestionale: autorizzazione, accreditamento, accordo, cd. «###») l'accreditamento non è più, di per sé, sufficiente all'esecuzione delle prestazioni per conto de l ### essendo necessaria l'ulte riore fase contrattuale, la cu i attuazione è generalmente demandata alle singole ### sulla base di modelli delineati dalla legislazione (o - più spesso - dalla regolamen tazione amministrativa) regionale.  ### con sentenza n. ### del 14/12/2023, nel ricostruire i tratti caratteristici dell'istituto dell'accreditamento, hanno ribadito come, in mancanza dell'accordo de quo, gli enti del S. S.N. non sono tenu ti a corrisponde re la remunerazione delle prestazioni erogate, in quanto il rapporto tra strutture accreditate e ASL poggia «su una base strettamente negoziale, sì che al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del ### sanitario» e dal contratto scaturisce l'obbligo della struttura accreditata all'erogazione delle prestazioni agli assistiti, non ché il diritto al corrispondente pagamento da parte dell'amministrazione sanitaria. 
Di conseguen za, se, come già chiarito dalla g iurisp rude nza, nell'amb ito dei diversi moduli o rganizzativi concretamente adot tabili in seno all'apparato regionale, l'obbligazione di pagamento può essere posta in capo ad un unico soggetto, eventualmente (ma non necessariamente) coincidente con una delle ASL in cui si articola il sistema sanitario regionale, con riguardo alla ### quest'ultim a, come si evid enzia n ella ### del ### attraverso una serie di de libere della ### re gionale (n . 813 /2008, 58/2012, n. 358/2011 e n. 51/2012; da ultimo la delibera del ### ad acta n. 308/2015), ha successivamente abbandonato lo schema organizzativo dell'azienda «capofila» (ne lla specie, l'### ospe daliera ### - ###, adottando un sistema di pagamento diffuso tra le diverse ### chiamate a certificare i crediti delle strutture accreditate e a pagarli secondo 28 una tempis tica determinata, a fronte del ricevime nto di fatture ad esse intestate. 
E così (e la giurisprudenza di merito già aveva seguito tale tesi), in Cass. 8845/2024 (la cui controversia aveva ad oggetto la domanda proposta da una struttura accreditata nei confronti dell'### 6 per far dichiarare l'illegittima detrazione tariffaria operata in base alla legge finanziaria 2007, che prevedeva uno sconto tariffario per il triennio 2007/2009, e correlata condanna al paga mento del dovuto), si è ritenuta legittimata, n ella contrapposizione ### esclusivamente la Asl , vale a dire il sogget to che si obbliga contrattualmente al pagamento del corrispettivo, in assenza di «un qualsivoglia provvedimento indicante l'asserita legittimazione passiva della ### (la quale, alla stregua dell'architettura generale della legislazione in materia, pur essendo l'Ente finanziatore delle ### «rimane normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera delle programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore»); Tuttavia, Cass. n. 21851/2023 ha accolto un motivo di ricorso per cassazione della ### che si doleva della sua affermata legittimazione passiva, in quanto «la ### con la l. r. n.18/1994 ha demandato alla ### l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa» e la Corte d'ap pello av eva rigettato l'eccez ione di difetto di legittimazione passiva con una mot ivazione inconferente, ob literando «di scrutinare i contenuti della delibera di ### pertinente al caso di specie, al fine di indi viduare l'ent e incaricato del pagamento del corrisp ettivo quale soggetto debit ore-inadempiente». Si è q uindi rilevat o comunque un v izio motivazionale nella sentenza impu gnata d'appello consiste nte nel mancato scrutinio delle delibere della ### regionale. 
Nelle pronunce nn. 29099/2023 e 705/2024, sempre con riguardo alla ### si è afferma to che «in base alla legislazi one nazion ale e regionale il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie nella regione ### coincide con l'ente regionale “incaricato del pagamento” e finanziatore, senza che sia necessaria la dimostrazione di una delibera di giunta, discendendo dalla 29 legislazione l'obbligo anzidetto» (vi ene richiamato, come in dive rsi dei precedenti citati, l'art. 2, comma 2, lett. c, della l. reg. ### n. 18/1994, ai sensi del quale la ### regionale «provvede alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna ed eroga alle stesse le risorse finanziarie»). 
Nella ordinanza n. 11720 del 2/5/2024 (nella quale una struttura accreditata aveva convenuto in giudizio sia l'### U.S.L. ### 2 sia la ### al fine di otten ere la cor retta remunerazione delle prestazioni ero gate ne l quadriennio 2010-2013 - le quali erano state, invece, decurtate per essere stato ancora illegittimamente applicato lo «sconto» previsto dalla legge ### del 2007 - e la c onseguent e condanna delle convenute al pagamento del dovuto) si è accolto il m otivo d i ricorso pe r cassazione dell a ### ritenuta legittimata passiva nel giudizio di merito, con il qual e si lament ava che il pagamento delle somme rivendicate dal ### era demandato, «per gli anni di riferimento», all'### S. ### In appello, si era ritenuto che la questione della legittimazione passiva della ### attenendo al merit o e non all'individ uazione del soggetto legittimat o a ricorrere, non sarebbe stata rilevabile al di fuori delle p reclusioni di cui al l'art. 345 c.p.c. 
Questa Corte, premesso che tale questione, alla luce delle ### 2951/2016) era invece rilevabile di ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, ha fatto richiamo, in tema di organizzazione sanitaria, all'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 de l 1993, conv., con modif., dalla l. n. 42 3 d el 1993, disposizione che si è ritenuta applicabile anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali, nonché alla giurisprudenza pregressa che fonda la legittimazione passiva dell'ente, diverso dall'unita sanitaria locale competente, «incaricato del pagamento», «su leggi e relative delibere regionali, che espressamente prevedono - per ciascuna singola regione - la legittimazione dell'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni rese, nell'ambito del ### dalle case di cura accreditate». Si è quin di affermato che «la que stione della individuazione d el soggetto 30 legittimato passivo per le obbligazion i di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il S.S.N. e autorizzate dall'### sanitaria locale va risolta, per la ### alla luce del combinato disposto del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c) (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. 1564/2024; Cass. 3350/2024)». Per la Reg ione ### il soggetto legittimato è stato in dividuato nei precedenti richiamati nell'ordinanza n. 11720, nell'### come sostenuto dalla ASL ricorrente incidentale, con conseguente suo difetto, nella specie, di legittimazione passiva.  ### il modello o rganizzativo della ### invece, la legittimazione passiva è stata fatta ricadere sulle ###, in q uanto le leggi regionali n. 29/2002 e 24/2008, nel riservare alla ### solo i compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, avevano demandato alle ASL la stipula degli accordi ex art. 8-quinquies d. lgs. n. 502/1992 e in quanto, in mancanza di un provvedimento di incarico dell'Ente, soggetto terzo, gli effetti del contratto concluso tra ASL e struttura accreditata non possono che farsi ricadere sulle parti contraenti (Cass. n. 23067/2016; Cass. n. 22037/2016; Cass. nn. 11922, 11923, 11924 e 11925 del 2017; Cass. n. 5982/2019; n. 7745 /2020; Cass. n.1860 4/2020; Cass. n. 25851/20 20; Cass. 13037/2022; Cass. n. 22509/2023; Cass. n. ###/2023; Cass. n. 6788/2024; contra tale indirizzo solo Cass. n. 11258/2020, secondo cui la ### è il titolare passivo dell'obbligazione di pagamento).  6.4. Orbene, osservano queste ### l'art. 1, comma 10, del d.l.  324/1993, secondo cui «nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenz ion ate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbli gazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'en te incaricato del pagamen to del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente», ha indubbiamente dettato 31 una disciplina derogatoria rispetto all'effetto giuridico normalmente promanante dalla fattispecie. 
Ne consegue, sulla base anzitutto di un'interpretazione letterale del dettato normativo, che, in mancanza dell'esplicita indicazione di un «ente incaricato del pagamento del corrispettivo», legittimat o passivo rispetto alla prete sa della struttura convenzionata de ve essere ritenuta l'unità (o l'aziend a) sanitaria locale territorialmente competente, la ASL (e prima la ###, parte del rapporto giuridico intrattenuto con i soggetti accreditati (e prima convenzionati). 
E, d'altra parte, la fonte dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio è il contratto tra la ### ente pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale (art. 3, comma 1 -bis, d.lgs. n . 502 del 1992) e la struttura (autorizzata e) accreditata, che opera come st rumento funz ionale alla regolazione degli aspetti patrimoniali del rapporto ( Cass. n. 29472 del 14/11/2024). 
E la regola generale dell'art.1372, comma 2, c.c. prescrive che il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. 
Il comma 1 0 dell'ar t.1 del d. l. n. 324/1993 contempla effe ttivamente la possibilità che il pagamento de l debito fac ente cap o alla ASL possa essere demandato a un ente diverso d a qu ello che h a stipulato la convenzione e precisamente a un ente «incaricato del pagamento». 
Ma ciò non implica (come invece ritenuto nelle pronunce n. 29099/2022 e 705/2024) la necessaria identificazione dell'e nte sud detto - «incaricato del pagamento» - nell'ente finanziatore e quindi sempre nella ### la quale appresta i fondi necessari al finanziamento delle prestazioni svolte in regime di accreditamento.  ###. 1, comma 10, del D.L. n. 324/1993, fa riferimento all' «ente incaricato del corrispettivo», non all' «ente finanziatore», né individua espressamente la ### come l'E nte incaricato del pag amento delle prestazioni rese dalle strutture in regime di convenzione. 32 Se il Legislatore avesse voluto fare riferimento alla ### in quanto Ente finanziatore, lo avrebbe espressamente d ichia rato, semplificando l'interpretazione. 
Inoltre, seguendo tale i nterpretazione, si dovre bbe ritenere che, pur in mancanza di una specifica disposizione legislativa (sulla falsariga di quella che, per esempio, determinò la successione delle regioni nei debiti e crediti facenti capo alle soppresse ### art. 6, comma 1, l. n. 724/1994 e art. 2, comma 14, l. n. 549/9 5), sia ipotizzabile, in capo alla ### r imasta estranea alla convenzione, una sorta di «posizione di garanzia» rispetto ai debiti contratti dalle ASL in forza della gen erale respo nsabilità patrimoniale consegue nte all'inadempimento di un'obbligazione assunta nell'ambito di un rapp orto contrattuale. 
Occorre invece, per escludere la legittimazione passiva della contraente ### uno specifico atto di «incarico», secondo l'impostazione fatta propria Cass. 13333/2015, n. 26959/2016 e n. 2463 9/2016, con riguardo al - passato - modello organizzativo della ASL «capofila», attuato nella ### con la delibera della ### regionale n. 1761 del 2002 (la cui efficacia esterna, è garantita dal rango della norma primaria, l'art.1, comma 10, citato, che ha trovato attuazione in tale delibera) e mediante l'accentramento del servizio di pagamento delle strutture accreditate nell'azienda ospedaliera ### - ### In manca nza di un provvedimen to di «incarico», adotta to in seno all'ordinamento regionale, come diverso modulo organizzat ivo (il quale, valendosi della facoltà accordata dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 324/1993, demandi la funzione di pag amento a un diverso soggetto), gli effett i del contratto concluso tra ASL e struttura accreditata non possono riverberarsi, secondo le regole generali civilistiche, nei confronti (e, dunque, in danno) di un soggetto terzo (vale a dire la ###, come correttamente ritenuto in n. 8845/2024 e Cass. n. 21851/2023, quanto alla ### E osserva anche il P.G. - richiamate le argomentazioni espresse nella recente Cass. n. 8845/2024, che, a sua volta, si è conformata ai principi espressi in 33 Cass., 28 febbraio 2019, n. 5982 - che con il d.lgs. n. 229/1999 (la cd. riforma Bindi) è mutato l'assetto no rmativo, ponendosi «ogni potere d 'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria compete alle A.S.P., ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le st rutture pub bliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, mentre alla ### e sono riservati esclusivamente compit i d i programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le A.S.P. delle risorse economich e necessarie per l'effettuazi one de i predetti interventi». 
Il d.lgs. 229/1999 ha posto al centro dell'attività pubblica di assistenza sociosanitaria le «aziende unità sanitarie local i» (ossi a le ###, le qua li h anno «personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale» (art. 3 comma 1- bis d.lgs. 502/92) e «definiscono accordi con le strutt ure pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione delle cure domiciliari» (art. 8- quinques, comma 2, del d.lgs. 502/92). È previsto che tali accordi e contratti possano essere conclusi pure dalle ### oltre che dalle ASL (vedi l'art. 8- quinques comma 2 appena cit.). 
Ma sempre in forza dello strument o contrattuale, de putato a individuare il legittimato passivo: se il contratto è concluso dall'### questa è la parte debitrice. 
Se il legislatore del 1999 ha inteso introdurre lo strumento negoziale nell'ambito dell'attività pubblica volta alla erogazione del servizio pubblico di assistenza sanitaria, demandato, quanto alle attività di laboratorio, riabilitazione, etc., alle strutture private acc reditate (secondo il noto sistema delle «3### ossia autorizzazione, accreditamento, acco rdo), l'accordo è l'ultimo necessario elemento per il sorgere delle reciproche obbligazioni in capo ai centri privati e alla pubblica amministrazione. 
Quando il legislatore ha voluto escludere la legittimazione passiva delle ASL lo ha previsto espressamente, come ad esempio per i debiti delle disciolte ### 34 per le quali sono state create gestioni liquidatorie sostanzialmente facenti capo alle regioni (art. 2, comma quattordicesimo, della legge 28 dicembre 1995, 549). 
L' art. 1 comma 10 decreto legge 324/93, convertito dalla legge 423/1993 è una norma rela tiva all'assett o anteriore alle modifiche introdotte dalla c.d.  riforma Bindi, nel quale non vi era il contratto quale requisito necessario per perfezionare il rapporto con i centri privati. 
La sua interpretazione non può quindi prescindere dal confronto con l'assetto nuovo introdotto con il d.lgs. n. 229/1999 sino al punto di considerare del tutto irrilevante il dato, ritenuto invece decisivo dall'art. 8 - quinques d.lgs. 502/02, della stipula del contratto.  ### l'interpretazione d a dare all'art.1 comma 10 del d.lgs. 324/19 93, implicante la necessità di una specifica disposizione normativa per l'attribuzione a u n soggetto t erzo rispetto al rapporto contratt uale dell'obbligazione di pagamento delle prestazioni sanit arie da parte degli accredit ati, in difetto diquesta esplicita previsione, alla regione si attribuiscono mere «competenze riguardanti esclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento e della vigilanza sugli enti operanti nel settore» e i contratti posti in essere fanno capo alle ### ove da queste stipulati.  ###. 2 lett. c) della legge ### n. 18/1994, «### per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e de lle aziende osped aliere», secondo cui, «### salve le competenze del ### region ale, la ### a regionale, nei confronti de lle aziende di cui all'art. 1 - le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere - : …… c) provvede alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna ed eroga alle stesse le risorse finanziarie», non afferma che la ### possa individuare, con delibera di giunta, il soggetto obbligato al pagamento nei confronti dei centri accreditati, in luogo dell'unità sanitaria locale territorialmente competente. 35 Tale disposizione si limita a ricondurre all'ente re gionale l'attiv ità di programmazione («determinazione dei criteri di finanziamento»), promozione, indirizzo e supporto, nonché vigilanza, rispetto all'attività in concreto svolta dalle «aziende unità sanitarie local i» e d alle «aziende ospedaliere», e assegnazione delle risorse alle ### (le «aziende di cui all'art. 1 »), le quali appunto vengono indirettamente individuate come le interfacce nei rapporti con i centri privati; le ASL beneficiano delle risorse assegnate dalla ### e sulla base di esse agiscono e si obbligano nei confronti dei centri accreditati. 
Da rilevare che, nel presente giudizio, la ### nel motivo di ricorso incidentale condizionato, non deduce che legittimata passiva sia l'### -### quale Ente incaricato del pagamento, individuato dalla ### in forza dell'art. 2, D.Lgs. n. 502 del 1992, e dell'art. 2, comma 2, lett. c), della L.R. n. 18 del 1994, come affermato in vari arresti di questa Corte (ma in relazione a periodi specifici e a specifiche delibere della ### che avevano conferito a t ale ### l'in carico di eseguire i pagamenti delle prestazioni sanitarie alle strutture accreditate), ma sostiene che la ### sia unic a legittimata passiv a, quale En te finanziatore. Nella specie, i contratti per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, sono stati stipul ati dall'### 4 e la legittimazione passiva doveva competere a detta ### secondo il principio di diritto che queste ### enunciano ex art.363 c.p.c..  6.5. In conclusi one, le ### unite risolvono la qu estione di massima affermando, ex art. 363 cod. proc. civ., il principio di diritto seguente: «La legi ttimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 8-quinques d.lgs. 502/92, spetta a queste ultime, in difetto, ai sensi dell'art.1, comma 10, d.l.n. 324/1993, convertito in legge n 423/1993, di disposizione di legge regionale o, solo se richiamato in ambito contrattuale, di un provvedime nto dell'autorità regionale che ind ichino un diverso Ente incaricato del pagamento per gli anni in contestazione». 36 7. Per quanto sopra esposto, va respinto il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e, nell'intere sse della legge, ex art.363 c.p.c., va enunciato il principio di diritto di cui sopra. 
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte respinge il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e, nell'interesse della legge, ex art.363 c.p.c., enuncia il principio di diritto di cui in motivazione. 
Condanna la parte ricorrente, in via principale, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in €. 8.000,00, oltre oltre 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.  1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.  #### D'### 

Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Iofrida Giulia

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 17546/2024 del 25-06-2024

... dell'ulteriore rapporto sociale, non si può dire che la sentenza pronunciata senza il coinvolgimento dei creditori istanti soltanto per il fallimento sociale sia inutiliter data, perché i creditor i originari non sono coinvo lti in una situazione giuridica strutturalmente comune a un a pluralità di soggetti. Il principio secondo cui l'accertamento di un rapporto sociale deve essere necessariamente svolto in contraddittorio di tutti i presunti e reali componenti della società non trova difatti applicazione nel caso in cui un socio illimitatamente responsabile, per sottrarsi all'estensione del fallimento nei propri confronti, neghi il rapporto sociale, pro prio in considerazione d ell'ogget to del giudizio di dichiarazione di fallimento (tra varie, Ca ss. n. 122/98; 8676/98). 7.1.- Il fall imento in estensione è, all ora, addizione di una sentenza a una precedente, quella di fallimento d ella società, rispetto alla quale resta comunque autonoma: pur essendo previsti per i due f allime nti un unico giudice e un unico curatore, le procedure restano distinte, ex art. 148, comma 1, l. fall., con la separazione dei patrimoni (della società e del socio) e con distinte masse attive e passive, ex (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 3030 del ruolo generale dell'anno 2023, proposto da ### rappresentata e di fesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. ### presso lo studio della quale in ### alla via ### n. 7, elettivamente si domicilia -ricorrente contro ### di s.a.s. Ca rrozzeria ### di ### in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. ### col quale elettivamente si domicilia in ### alla via dell'### presso lo studio dell'avv. ### -controricorrente e nei confronti di ###### in estensione, su istanza del curatore, di socio accomandante ingeritosi nella gestione dell a società- Creditori istanti per il fallimento sociale
Litisconsorzio necessario
Esclusione. 
U.P. 26/03/2024. 
RG n. 3030/23 ### estensore -intimati per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze, pubblicata il 28 dicembre 2022, n. 2896/22; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2024 dalla presidente estensore ### sentita la ### a generale, in persona della sostituta de l ### generale ### che ha concluso per il rigetto del ricorso, chi edendo un approfondimento sulla questione del litisconsorzio necessario in riferim ento ai creditori istanti per la dichiarazione di fallimento della società; sentito per il controricorrente l'avv. ### Fatti di causa ### dalla sentenza impugnata che ### è stata dichiarata fallita in estensione del fallimento di s.a.s. Carr ozzeria ### di ### su iniziativa del curatore, in quanto socia accomandante ingeritasi nella gestione della società. 
In sede di reclamo, promosso dall'odierna ricorrente, la corte d'appello ha escluso la necessità della rimessione al primo giudice, che non aveva provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori istanti per il fallimento della società; ma ha disposto l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di reclamo, in base all a considerazione c he la partecipazione ad esso fosse sufficiente a preserva re l'in teresse dei cr editori in questione a mantenere intatta l'estensione del fallimento sociale alla socia accomandante, al fine di potersi soddisfare anche sui beni di costei. 
Nel merito la corte territoriale ha rigettato il reclamo, facendo leva, a compro va dell'ingerenza della socia accomandante nella gestione della so cietà, sulle dichiar azioni rese dal dipendente ### e dall'avv. ### secondo le quali era appunto ### a occuparsi della carrozzeria, gestendo il personale e ### 3 di 12 RG n. 3030/23 ### estensore comportandosi da titolare con pieni poteri. Queste dichiarazioni sono state ritenute particolarm ente significative, perché le une frontalmente contrarie a quelle rese da altro dipendente, sulle quali aveva puntato la reclamante, e le altre provenienti da un avvocato, difensore di altra società, sicuramente disinteressato alle vicende di causa. Gli elementi di prova in questione, ha aggiunto il giudice del reclamo, avevano trovato riscontro nella piena operatività sul conto corrente della società da parte della socia, la quale aveva provveduto a prelievi anche ingenti, la giustificazione dei quali era rimasta priva di riscontri documentali; nella circostanza che due bonifici di pari importo erano stati compiuti dalla reclamante uno in favore di sé stessa e l' altro in fav ore dell'accomandatario con la medesima causale “provvigioni”; in un ul teriore bonifico a sé stessa con la causale “prel socio”, e nel pagamento, da parte della reclamante, con denaro proprio delle spettanze dovute a un dipendente licenziato. E, ancora, la corte d'appello ha sottolineato che ### era socia della s.a.s. nella misura del 99%, il che denotava il suo interesse al buon andamento di gestione e, quindi, spiegava la sua ingerenza. 
Contro questa sentenza ### propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e il lustra con memoria, cui il ### della società replica con controricorso. 
Ritenuta la rilevanza nomofilattica della questione concernente la co nfigurabilità del litisconsorzio necessario nei confronti dei creditori istanti per il fallimento della società, è stata disposta la trattazione in pubblica udienza del giudizio, in prossimità della quale il ### controricorrente ha depositato memoria. 
Motivi della decisione 1.- Il primo motivo di ricorso, col quale la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 15, 18 e 147 l.fall. perché ### 4 di 12 RG n. 3030/23 ### estensore la corte d'appello non ha dichiarato la nullità del giudizio e disposto la trasmissione al primo giudice per la violazione del litisconsorzio necessario avvenuta in primo grado in relazione ai creditori istanti per il fallimento sociale, è infondato, benché occorra la correzione della motivazione della sentenza impugnata.  2.- La giurisprudenza più recente di questa Corte distingue tra l'ipotesi in cui si discuta della sola sentenza dichiarativa di fallimento in estensione e quella in cui, mediante l'estensione del fallimento a un socio occulto, si giunga a dichiarare il fallimento sociale, e non più individuale. 
Nel primo caso, si specifica, l'interesse dei creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti della società è tutelato, nel giudizio dichiarativo del fallimento in estensione, dall'iniziativa del curator e fallimentare, legittimato al pari loro a chiedere l'estensione; inoltre, salvo che siano stati proprio quei creditori ad aver proposto istanza di estensione, la loro p artecipazione al procedimento ex artt. 15 e 147 l. fall. non è giustificata neppure dall'art. 91 c.p.c., poiché il presunto socio potrebbe reclamare le eventuali spese nei confronti del curatore fallimentare.  2.1.- I creditori istanti per il fallimento sociale, anche se non istanti per quello in e stensione, sarebbero, invece, litisconsorti necessari nella fase della eventuale revoca del secondo fallimento, in considerazione dei pregiudizi che la revoca potrebbe arrecare alle pretese da loro vantate. 
Queste pretese , a norma dell'art. 14 8 l. fall., si intendono dichiarate anche nel fallimento dei singoli soci: e l'eventuale revoca del fallimento in estensione sarebbe, allora, idonea a pregiudicare anche gli interessi dei creditori istanti per il primo fallimento, tra l'altro esponendoli a doma nde risarcitorie da parte del fallito in estensione (Cass. n. 10795/14; n. 24112/15; n. 21430/16; n. ### 5 di 12 RG n. 3030/23 ### estensore 4917/17; n. 29288/21; n. 7266/23; si legge in parte della giurisprudenza, peraltro, che il liti sconsorzio necessario con i creditori istanti per il fall imento della società sussiste anche nel procedimento di estensione ex art. 147 l. fall.: Cass. n. 7152/10; 22256/12).  3.- Si sottolinea, invece, che nel secondo caso, ossia in quello in cui m ediante l'estensione del fallimento a un socio occulto si dichiari il fallimento sociale, non si può escludere che il creditore del singolo socio il limitatamente re sponsabile possa avere minor vantaggio, a causa della presenza di nuovi creditori del fallimento sociale. E allora, si ritiene che spetti ai c reditori del fallimento individuale una posizione di tutela non delegabile al curatore, né ad altri legittimati cui sia riconducibile l'iniziativa di estensione.  3.1.- I creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti dell'imprenditore appar entemente individuale sarebbero dunque litisconsorti necessari già nel giudizio di tribunale in cui si discute della iniziativa di un terzo volta al citato mutamento del titolo della responsabilità fallimentare del già fallito, oltre che nella fase dell'eventuale reclamo (in termini, Cass. n. 3621/16).  4.- Nel caso in esame troverebbe applicazione il primo dei due indirizzi, poiché si discute dell'estensione, su istanza del curatore, del fallimento sociale già dichiar ato alla socia acco mandante ingeritasi nella gestione della società.  ### in questione non è, tuttavia, persuasivo, perché, in realtà, non so lo non si prospetta alcuna necessità d'integrare il contraddittorio con i creditori istanti per il fallimento sociale che non abbiano richiesto l'estensione nel procedimento di fallimento previsto dagli artt. 15 e 147 l. fall., ma neanche si configura tale necessità nel successivo procedimento di reclamo. ### 6 di 12 RG n. 3030/23 ### estensore 5.- La tesi secondo la quale il giudizio d'impugnazione della sentenza di fallimento in estensione del socio rite nuto illimitatamente responsabile si deve svolgere comunque nei confronti dei creditori ricorrenti per il fallimento sociale si pone in continuità con la giurisprudenza antecedente alla riforma fallimentare, della quale mutua l'argomento incentrato sull'interesse coinvolto dalla controversia relativa alla revoca del fallimento in estensione; ma è conformata da regole che la riforma ha superato. 
In epoca antecedente all a riforma, il procediment o di estensione non vedeva la partecipazione di ricorrenti in senso proprio, a fronte dell' iniziativa ufficiosa che lo governava. Per conseguenza, si argomentava, il richiamo all'art. 18 (contenuto nel comma 3 dell'art. 147 l. fall., nel testo allora vigente), nella parte che individ uava il credi tore istante come litisconsort e necessario nel giudizio di opposizione (art. 18, comma 3, l. fall., nel testo vigente all'epoca), andava interpretato nel senso che si riferiva ai creditori istanti per il primo fallimento, non potendosi, nella formulazion e originaria della norma, individuare c reditori istanti nel giudizio di estensione (v., in particolare, Cass. 10693/05; n. 10731/13). L 'estensione era d'al tronde considerata sviluppo dell'iniziativa originariamente assunta dai creditori, la quale si riteneva implicitamente riferita a tutti coloro che erano chiamati per legge a rispondere del dissesto denunciato (Cass. n. 6257/88; n. 10431/92).  5.1.- Pure dopo la sentenza n. 142/70 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimaz ione atti va anche ai creditori si è seguitato ad affer mare, tut tavia, che il tribunal e esercitava poteri officiosi rispetto ai quali l'istan za di estensione presentata da un creditore o dal curatore o dallo stesso fallito (a seguito di Corte cost. n. 127/75) non era considerata niente più che ### 7 di 12 RG n. 3030/23 ### estensore una sollecitazione ad attuare la regola della responsabilità illimitata dei soci nei fallimenti delle società a cui si riferisce l'art. 147 l. fall.; per cui il tribunale poteva procedere anche in mancanza di una sollecitazione qualificata (Cass. n. 11079/04). E all ora, si sottolineava, per co erenza il ricon oscimento ai creditori della legittimazione a chiedere l'estensione del fallimento non poteva avere ridotto ai soli creditori effettiva mente ist anti per l'estensione la necessità della partecipazione al relativo giudizio di opposizione (Cass. n. 10693/05, cit.).  6.- Nel regime riformato, il pern o su cui si muoveva l'orientamento descritto è venuto meno, perché è tramontata l'iniziativa ufficiosa. 
Il procedimento di estensione può esser e promosso dal curatore, dai creditori e dai soci già falliti, che assumono, appunto, il ruolo di ricorrenti in senso proprio, e ai quali va applicato lo statuto del ricorrente, in rapporto all'oggetto del giudizio di fallimento in estensione e a quello del successivo giudizio di reclamo. E la qualità di ricorrente in senso proprio non è comp atibile con l'implicita riferibilità ai soggetti chiamati per legge a rispondere del dissesto dell'iniziativa originariamente assunta dai cr editori per la dichiarazione di fallimento della società.  6.1.- ### del procedimento di fallimento in estensione del socio accomandante di una società in accomandita semplice è difatti diverso da quello del procedimento princip ale, proprio perché materia di contestazione non è la dichiarazione di fallimento della società, ma soltanto se, al momento di essa, esisteva un altro socio illimitatamente responsabile al quale il fallimento doveva essere esteso, ossia se: a.- vi è stata da parte di quel socio assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali; b.- è trascorso un tempo non superiore all'anno dall'iscrizione nel registro delle imprese ### 8 di 12 RG n. 3030/23 ### estensore di una vicenda, personale o societaria, che abbia determinato il venir meno della suddetta responsabilità (in termini, da ultimo, Cass. 12403/24); c.- l'insolvenza della so cietà concerne obblig azioni relative al periodo in cui sussistevano il rapporto di quel socio e la sua responsabilità illimitata, ex art. 147, comma 2, l. fall.  7.- E allora, poiché l'oggetto del giudizio di fallimento in estensione è l' accertamento dell'ulteriore rapporto sociale, non si può dire che la sentenza pronunciata senza il coinvolgimento dei creditori istanti soltanto per il fallimento sociale sia inutiliter data, perché i creditor i originari non sono coinvo lti in una situazione giuridica strutturalmente comune a un a pluralità di soggetti. Il principio secondo cui l'accertamento di un rapporto sociale deve essere necessariamente svolto in contraddittorio di tutti i presunti e reali componenti della società non trova difatti applicazione nel caso in cui un socio illimitatamente responsabile, per sottrarsi all'estensione del fallimento nei propri confronti, neghi il rapporto sociale, pro prio in considerazione d ell'ogget to del giudizio di dichiarazione di fallimento (tra varie, Ca ss. n. 122/98; 8676/98).  7.1.- Il fall imento in estensione è, all ora, addizione di una sentenza a una precedente, quella di fallimento d ella società, rispetto alla quale resta comunque autonoma: pur essendo previsti per i due f allime nti un unico giudice e un unico curatore, le procedure restano distinte, ex art. 148, comma 1, l. fall., con la separazione dei patrimoni (della società e del socio) e con distinte masse attive e passive, ex art. 148, comma 2, l. fall. (in termini, già Cass., sez. un., n. 8257/02).  8.- A mag gior ragione queste considerazioni valgono con riguardo all'oggetto del procedimento di reclamo contro la sentenza ### 9 di 12 RG n. 3030/23 ### estensore dichiarativa del fallimento in estensione del socio ritenut o illimitatamente responsabile. 
Il reclamo non subisce condizionamenti dal proprio ordinario carattere devolutivo: il comma 2, n. 3, dell'art. 18 l. fall. -richiamato dall'art. 147, comma 6, l. fall.-, il quale prescrive che il reclamo contro la sentenza di fallimento deve contenere l'esposizione dei fatti e degl i elementi di di ritto su cui si basa l' impugnazi one, con le relative conclusioni, impedisce di configurarlo quale mezzo a critica illimitata, col quale sia sufficiente lamentare l'erroneità della decisione per ottenerne la riforma (Cass. n. 12706/14; n. ###/21; n. 14196/24). Il che assume rilevanza proprio in rapporto all'oggetto della impugnazione, che non è la sentenza principale, ossia quella del fallimento della società, bensì la pronun cia di falliment o in estensione, a sé stante e autonomamente avversata, nell'ambito del perimetro suo proprio (come sopra indicato sub 6.1): la sentenza dichiarativa del fallimento della soci età, in asse nza d'impugnazione, fa stato erga omnes, anche dunque nei confronti dei soci, a ttuali e precedenti se fallibil i (in termini, Cass. 17098/13, secondo cui il socio dichiarato fallito in estensione può discutere in sede di reclamo cont ro la sentenza di chiarativa d el proprio fal limento solo della propria fallibilit à, in assenza d'impugnazione della sentenza principale). 
La contestazione della -solapronuncia dichiar ativa di fallimento in estensione non può dunque trasformare il reclamo nel contesto processuale in cui riesaminare anche la prima pronuncia sotto un profilo che, stante la premessa dinanzi esposta, si configura tutt'al più di mera incompletezza, come tale imputabile all'omissione di iniziativa di una parte a ciò legittimata.  8.1.- In questo contesto il criterio dell'interesse, valorizzato anche nella sentenza impugnata, si rivela ininfluente. ### 10 di 12 RG n. 3030/23 ### estensore ### all'estensione non è difatti immanente e i creditori istanti per il fallimento sociale potrebbero non aver lo, e ciononostante trovarsi esposti a una domanda di risarcimento per danni derivante dall'iniziativa ulteriore da loro non desiderata, ma promossa da altri. 
Non solo: i creditori istanti per il predetto fallimento sociale potrebbero anche avere interesse contrario all'estensione, qualora, per ese mpio, dispongano di una ga ranzia personale, poiché si troverebbero esposti alla concorrenza sul patrimonio personale di tutti i creditori sociali.  9.- ### soggettiva del rapporto processuale in sede di reclamo, che la giurispruden za richiamata àncora all'art. 18, comma 9, l.fall., il quale si limita peraltro a di sciplinare i tempi d'intervento di «qualunque interessato», non si co ordina con la fisionomia stessa del litisco nsorzio: non con quello sostanziale, il quale postula l'unitarietà o comunque l'inscindibilità della situazione sostanziale, tale sin dal l'origine, che non si riscont ra n el caso in esame, per le considerazioni già espresse; né tampoco con quello processuale, che delinea gli effetti, in sede d'impugnazione, derivanti da una pronuncia tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, ex art. 331 c.p.c. (in tema, cfr. Cass., sez. un., 11676/24). Nel giudizio di reclamo contro la -solasentenza d i estensione del fallimento al so cio di società di persone ritenuto illimitatamente responsabile, du nque, contraddittore necessario è sempre il curatore; ma, per il resto, il contraddittorio va radicato - soltantonei confronti di chi ha richiesto l'estensione e, quindi, nei confronti del creditore istante o di altro socio già fallito che sia comunque istante (in termini, in relazione al socio fallito, il diritto di difesa del quale trova adeguata tutela nella sua facoltà di chiedere l'estensione del fallimento, di comparire in camera di consiglio e di ### 11 di 12 RG n. 3030/23 ### estensore far valere le proprie ragioni nei limiti compatibili con la natura del procedimento, Cass. n. 6151/81; n. 6100/82; n. 122/98, cit.).  9.1.- Il moti vo va quindi respi nto, con l'affer mazione del seguente principio di diritto: “A seguito delle modifiche alla legge fallimentare, che hanno comportato il venir meno dell'iniziativa ufficiosa, i cred itori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone non sono litisconsorti necessari nel successivo procedimento di fallime nto in estensione previsto dagli artt. 15 e 147 l . fall.  promosso a istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese proc essuali che il presunto socio potrebbe re clamare nei confronti dello stesso curatore. I predetti creditori non sono litisconsorti necessari neanche nel giud izio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stat o appunto esteso, poiché l'oggetto della sentenza di fallimento in estensione è diverso da quello della sentenza di fallimento della società”.  10.- Col secondo motivo di ricorso la ricorren te lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 147 l.fall. e dell'art. 2320 nonché l'omesso esame dell'effettiva rilevanza della delega a operare sui conti correnti della società. 
Il motivo è inammissibile. 
Da un lato, con esso non ci si confronta con l'impianto della decisione impug nata, in cui l'operatività bancaria è soltant o un tassello di riscontro del complessivo quadro probatorio sintetizzato in narrativa, e perdipiù mediante una lettura di quei dati alternativa a quella argomentatamente compiuta dal giudice d'appello. 
Dall'altro, con esso si adombra l'illiceità dei prelievi, che escluderebbero l'ingerenza nella gestione sociale; ma in tal modo s'introduce un profilo nuovo, posto che in sede di merito i bonifici ### 12 di 12 RG n. 3030/23 ### estensore erano stati giustificati come pagamento di retribuzioni o corresponsione di utili.  10.1.- Fermi restando gli accertamenti in fatto e le correlate valutazioni del compendio istrut torio, comunque in diritto la decisione impugna ta risulta coerente con i princip i affermati d a questa Corte, in base ai quali, ai fini della conf igurabili tà dell'ingerenza nella gestione sociale che giustifica, in base all'art.  2320 c.c., la responsabilità illimitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali, è necessario e sufficiente che questi contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società o di compiere atti aventi influenza decisiva o almeno rilevante sulla sua ammin istrazione (C ass. n. 1125 0/16; n. 4498/18; 6771/2022), senza che assumano rilievo l'intensità e la continuità dell'indebita ingerenza, trattandosi di conseguenza riconducibi le anche a condotte isolate o comunque di non eccezional e rilievo (Cass. n. 23651/14; n. 6771/2022, cit.), purché gli atti non rivelino natura meramente esecutiva (ancora Cass. n. 6771/2022) come, nel caso in esame, i giudici di merito hanno decisamente escluso (in termini, da ultimo, Cass. n. 12806/24). 
Il ricorso è per conseguenza respinto e le spese seguono la soccombenza.  Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 5000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di rimborso di spese forfetarie, iva e cpa. 
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. 
Così deciso in ### il 26 marzo 2024.   

causa n. 3030/23 R.G. - Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Perrino Angelina Maria

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