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Corte di Cassazione, Sentenza n. 29755/2025 del 11-11-2025

... unicamente nei co nfronti del ### ne condurrebbe a una sentenza inutiliter data, in quanto la P.A.B. resterebbe comunque obbligata a pagare i danni agli attori danneggiati (i creditori), essendo il capo della sentenza in loro favore ormai passato in giudicato; in altri termini, un eventuale accoglimento del ricorso creerebbe una evidente contraddizione nell'ambito dello stesso processo: da un lato, l'affermazione della responsabilità solidale verso i danneggiati (coperta da giudicato); dall'altro, l'esclusione di tale responsabilità concorrente nei rapporti interni o rispetto al ### 8 - né può dirsi tutelabile un interesse di uno dei coobbligati in solido verso i beneficiari di una condanna a ripartire in diversa misura - o perfino ad escludere - la propria quota di corresponsabilità, poiché i relativi presupposti di fatto e di diritto non possono che operare pure e so prattutto proprio nei confronti di quei benefici ari: sicché l'accertamento di tali presupposti è inscindibil e appunto e proprio anche nei confronti di costoro e la pretesa di uno dei condebitori di mantenere estranei a quell'accertamento i beneficiari della condanna è, conseguentemente, radicalmente inammissibile. (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1843/2022 R.G. proposto da: ###, nella persona del Presidente ###atti in dicato, rappre sentata e difesa dagli avvocati ######### presso l'indirizzo di posta elettroni ca certificata dei quali è do miciliata per legge; -ricorrente contro ###, nella persona del ### pro tempore in atti indicato, rappresentato e difeso dagli avvocati ### e ### presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -controricorrente nonché nei confronti di #### A, ### D'###### A, #### -indicati quali meri destinatari della notifica del ricorso nonché nei confronti di ### e ### in persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato; -indicate quali mere destinatarie della notifica del ricorso udita la relazione svolta in pubblica udienza dal ###.  ### udito il Proc uratore ### nella persona del ###.  ### che, richiamate le conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito l '### ch e, nel l'interesse della ### ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, ha chiesto che questa Corte pronunci principio di diritto ai sensi dell'art. 363 terzo comma c.p.c.; udito l'### quale delegato dell'### che, nell'interesse del Comune resistente, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e comunq ue info ndato, con statuizione sulle spese.  ### 1. In data 24 ottobre 2013 due massi si distaccarono dalla p.f.  149 in C.C. Gries e caddero sulla sottostante p. ed. 4852 in C.C. Gries, ove erano ubicati immobili abitativi di proprietà di ### bele, ### D'### e ### 2. I signor i #### D'### e ### co n ricorso per accertamento tecnico preventivo, convennero dinanzi al Tribunale di ### quale proprietaria della particella fondiaria, da cui si era orig inata la frana, ed il Comune di ### quale responsabile delle opere di prevenzione contro la caduta massi, al fine 3 di accertare le cause della frana e le opere per eliminare i pregiudizi ed i danni subiti. 
Il contraddittorio del procedimento venne esteso: a) ad ### su richiesta della resistente ### b) alla ### di ### su istanza del Comune di ### Il nomi nato c.t.u. individuò quale cau sa principale dell 'evento franoso, del volume complessivo di 120 mc, le pressioni idraulich e verificatesi all'interno dei giunti dell'ammasso roccioso a seguito delle precipitazioni eccezionali del 23 e 24.10.2013 e quale concausa ### l'insufficiente capacità energetica delle barriere in relazione al volume dei singoli blocchi presenti nel corpo di frana. Affermò inoltre la prevedibilità ed evitabilità del distacco di corpi rocciosi di dimensioni analoghe a quelle dei due massi oggetto di crollo.  3. Ad esito del deposito della consulenza tecnica, ###### D'##### ni, ### i ### e ### convenivano in giudizio ### il Comune di ### e la ### di ### deducendo di ritenere i medesimi responsabili ai sensi rispettivamente dell'art. 2051 c.c. 2043 c.c. e chiedendone la condanna in solido tra loro rispettivamente per la quota di ciascuno, al risarcimento dei conseguenti danni, quantificati in complessivi e uro 445.444,68, o nel la diversa mag giore o minore somma, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. 
Si costitui vano in giudizio ### il Comune di ### e la ### di ### che, nel chiedere la reiezione delle domande attrici, evidenziavano il carattere eccezionale delle piogge che avevano preceduto l'evento franoso, nonché del volume complessivo del materiale ro ccioso franato e pertanto l'interruzione del nesso causale, la non prevedibilità del fenomeno concretamente verificatosi e del suo sviluppo , l'idoneità delle barriere esistenti ed, infine, l'irregolarità e l'abusività delle unità abitative colpite dai massi. 4 Anche la convenuta ### deduceva la ricorrenza nella specie delle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, in considerazione della eccezionalità ed imprevedibilità del l'evento franoso de quo, con la conseguenza che nessuna responsabi lità ex art. 2051 o 2043 avrebbe potuto a lei essere imputata. Chiedeva inoltre l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di ### s.p.a., la quale si costituiva in giudizio conferm ando la copertur a assicurativa RCT in favore della chiamante. 
La causa v eniva istruita med iante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante c.t.u, che integrava quella espletata nel precedente a.t.p. e che era a sua volta integrata da un supplemento di relazione, nel quale si prendeva posizione in merito al le osservazioni degl i attori e del Comune di ### , sostanzialmente confermando in gran parte le conclusioni raggiunte dall'esperto nominato in fase di a.t.p. 
Il Tribunale di ### con la sentenza n. 315/2020, per quanto qui rileva: - dichiarava la solidale responsabilità del Comune di ### - ex art. 2051 c.c. - e della ### di ### - ex art. 2043 c.c. - in relazione ai danni subiti dagli attori #### e #### D'##### e ### in occasione dell'evento dannoso del 24 ottobre 2013; danni che liquidava; - accertava che, nei rapporti interni tra il Comune e la ### di ### , la responsabi lità andava ascritta in misura pari al 50% ciascuno; - regolava le spese processuali, comprese quelle di ATP e di ### 4. Avverso la predetta decisione proponevano appello gli originari attori, censurandola in punto di quantum e di regolamentazione delle spese processuali. 
Si costituivano in giudizio la ### e ### S.p.a., che deducevano la formazione del giudicato sulla sentenza nr. 5 315/20 per quanto atteneva alle domande svolte nei loro confronti; nonché il Comune di ### e la ### di ### che formulavano appello incidentale. In particolare, la ### chiedeva che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, fossero rigettate tutte le pretese promosse dagli attori in primo grado ed in appello, nonché quelle promosse dal Comune di ### con conseguente vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio di merito e delle spese relative giudizio di A.T.P. 
La Corte d'appello, con sentenza n. 160/2021, per quanto qui rileva, confermava la sentenza di primo grado in punt o di solidal e responsabilità del Comune di ### e della ### di ### in relazione ai danni subiti dagli attori #### e #### D'##### e ### e c onfermava che, nei rappor ti interni tra Comune di ### e ### di ### la responsabilità andava ascritta a ciascuno dei suddetti enti in misura pari al 50%.  5. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso, ma co n la peculiarità del la specifica e reiterata esclusione del coinvolgimento degli originari attori e beneficiari delle condanne, la ### di ### nella parte in cui la corte territoriale, nel contraddittorio con il solo Comune di ### ha respinto il suo appello incidentale ed ha, di conseguenza, accertato la sua solidale responsabilità nel pagamento dei debiti indicati ed ha statuito che, nei rapporti interni tra ### e Comune, la re sponsabilità sia da ascrivere in misura pari al 50% ciascuno. 
Ha re sistito con controricorso il Comune di Bo lzano, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata proposizione dello stesso nei co nfronti degli originari attori e per proprio difetto di legittimazione passiva. 
Per l'adunanza dello scorso 16 aprile 2025 il ### non ha rassegnato conclusioni scritte ed il ### della ### autonoma ricorrente ha depositato memoria. 6 ### ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza, in considerazione della particolare rilevanza, anche sotto il profilo della novità negli esatti termini, delle questioni di diritto sottese: - sia all'eccezione preliminare, sollevata dal Comune di ### in ordine alle conseguenze processuali di una volontaria e reiterata limitazione dell'impugnazione a solo alcuni dei li tisconsorti invece necessari (per il caso in cui tali debbano qualificarsi i beneficiari della condanna solidale che l'impugnazione comunque rimette in discussione anche in ordine all'identificazione dei condannati); - che al merito dei motivi di ricorso della ### di ### in ordine alla stessa configurabili tà, o meno, di una responsabilità (vuoi ai sensi dell'art. 2043 c.c., vuoi ai sensi dell'art.  2051 c.c.: in entrambi i casi, al ricorrere di quali presupposti di fatto e diritto) di una Pu bblica ### strazione in relazi one ad eventi istituzionalmente prospettati come oggetto di potestà conferite allo specifico fine di prevenirli. 
Per l'odierna ud ienza pubblica, il ### uratore ### ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ed il ### del ### ne resistente ha deposit ato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L 'eccezione di inammis sibilità del ricorso per mancata proposizione dello stesso anche cont ro gli attor i in primo gr ado, formulata dal ### resistente in sede di controricorso, è fondata. 
La disamina dell'eccezione deve partire dal rilievo che la ### di ### pur avendo impugnato la sentenza di condanna in solido, ha volontariamente e reiteratamente limitato l'impugnazione al solo contraddittorio con il ### di ### indicando gli attori danneggiati (i creditori) come “meri destinatari della notifica” e “non intimati in cassazione”. 
Le ragioni della declaratoria di inammissibilità del ricorso stanno nel fatto che: 7 - la P.A.B. non si è limitata a censurare la ripartizione interna della responsabi lità (la misura del 50% nei rapporti tra ### e ###, ma ha contestato in radice la configurabilità della propria responsabilità civile (l'an debeatu r). ### incia ha chiesto la cassazione della sentenza “accertando, nei confronti di detto ### che non sussiste responsabi lità civil e della ### autonoma di ### neppure in solido”; - il ### di ### in quan to condebitor e solidale, non riveste la quali fica di creditore dell'obbligazione risarcit oria; e, pertanto, non ha alcuna leg ittimazione a contraddire in merito all'esistenza stessa del diritto di credito derivante dal fatto illecito che la P .A.B. ha inteso escludere (l'an d ebeatur); per co ntro, soggetti legittimati a contraddire sull'esistenza del cr edito sarebbero stati unicamente gli attori danneggiati, invece erroneamente intimati come meri destinatari della notifica del ricorso; - non ha formato oggetto di impugn azione da parte della ### né la statuizione di condanna solidale emessa in favore di parte attrice (i danneggiati), cioè della parte che, si ribadisce, è stata espressamente esclusa dal ricorso; né la statuizione relativa al riparto interno del 50% ciascuno: detta mancata imp ugnazi one produce l'effetto del passaggio in giudicato della suddetta statuizione; - un eventuale accoglimento del ricorso proposto dalla P.A.B.  unicamente nei co nfronti del ### ne condurrebbe a una sentenza inutiliter data, in quanto la P.A.B. resterebbe comunque obbligata a pagare i danni agli attori danneggiati (i creditori), essendo il capo della sentenza in loro favore ormai passato in giudicato; in altri termini, un eventuale accoglimento del ricorso creerebbe una evidente contraddizione nell'ambito dello stesso processo: da un lato, l'affermazione della responsabilità solidale verso i danneggiati (coperta da giudicato); dall'altro, l'esclusione di tale responsabilità concorrente nei rapporti interni o rispetto al ### 8 - né può dirsi tutelabile un interesse di uno dei coobbligati in solido verso i beneficiari di una condanna a ripartire in diversa misura - o perfino ad escludere - la propria quota di corresponsabilità, poiché i relativi presupposti di fatto e di diritto non possono che operare pure e so prattutto proprio nei confronti di quei benefici ari: sicché l'accertamento di tali presupposti è inscindibil e appunto e proprio anche nei confronti di costoro e la pretesa di uno dei condebitori di mantenere estranei a quell'accertamento i beneficiari della condanna è, conseguentemente, radicalmente inammissibile. 
Quale ulteriore e indipendente ragione di inammissibilità, deve premettersi che la Corte d'a ppello , nella gravata sentenza e quale indefettibile presupposto per ogni successiva impugnazione, configura in modo univoco le responsabilità dirette, sia pure a diverso titolo (con corresponsabilità solidale fra ### ai sensi del l'art. 2051 c.c. e ### ai sensi dell'ar t. 2043 c.c.), di ciascuno dei due enti poi destinatari della condanna: sicché, a maggior ragione per negare quella di uno di costoro, si invocherebbe, a volere pervicacemente mantenere estranei i beneficiari della condanna, un regresso totale. Ma il regresso totale (o l'azzeramento della responsabilità) di un condebitore in solido è previsto nel nostro ordinamento solo quando la sua responsabilità è indiretta (o per fatto altrui, es. art. 2049 c.c. o art. 2054 c.c. per il proprietario non conducente). 
Più precisamente. 
È noto che l'obbligazione risarcitoria, derivante da fatto illecito di cui siano responsabili più soggetti, è retta, nei rapporti esterni verso il danneggiato ###, dall'art. 2055 c.c. (che pone il principio della solidarietà dell'obbligazione risarcitoria). Nei rapp orti interni tra i condebitori solidali, la ripartizione del debito (e, quindi, il regresso) è disciplinata in base alla gravità delle rispettive colpe e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Solo in caso di dubbio, le singole colpe si presumono uguali. Ne consegue che, quando viene accertata una colpa o una responsabilità, questa deve essere misurata 9 ###, il che implica che debba esistere almeno nella misura dell'1 per cento. In estrema sintesi, misurare non può implicare esclusione. 
Orbene, il principio per cui la responsabilità va graduata (e non esclusa) trova eccezione solo in specifici casi in cui un condebitore risponde esclusivamente a titolo di garanzia (o in via indiretta) per rafforzare la posizione del creditore danneggiato, ma in realtà non è responsabile della colpa del verificarsi dell'evento. Tanto si verifica nel caso di re sponsabilità del pad rone e committente per il danno commesso dal dipendente (art. 2049 c.c.). E tanto si verifica nel caso della responsabili tà del proprietario non cond ucente per il danno causato dal conducente (art. 2054, comma 3, c.c.). Solo in queste ipotesi tassative, chi paga, pur essendo tenuto all a solidarietà, ha diritto al regresso integrale nei confronti del responsabile diretto, in quanto egli non è un vero responsabile, ma è tenuto al risarcimento solo ‘in base ad un criterio di imputazione legale'”. La solidarietà, in tali casi, è costruita per garantire il terzo danneggiato. 
Il principio per cui la responsabilità va graduata (e non esclusa) non trova alcuna eccezione nel caso in cui la corresponsabilità solidale si fonda su responsabilità dirette di ciascuno dei due corresponsabili, ragion per cui non è configurabile un regresso totale. 
Tanto si verifica nel caso di specie, nel quale il ### di ### è stato ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., in assenza di prova del caso fortuito e sussistendo un'effettiva relazione di custodia con la res (il fronte roccio so); mentre la P.A.B. è stata riten uta responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver colposamente omesso idonee attività di vigilanza e di intervento diretto (illecito omissivo): trattasi di responsabilità “dirette” di ciascuno dei due enti, fondate sul concorso di colpa (art. 2055 c.c.), sebbene per titoli diversi (rispettivamente art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c.). 
In definitiva: poiché la P.A.B. non risponde per fatto altrui, ma per un a propria omissione co lposa, non è ammissibile un regresso 10 totale della sua responsabilità nei confronti del ### nell'ambito dei rapporti interni. 
Ad abundantiam si rileva che gli originari attori danneggiati (i signori ### D'###### e ### avrebbero dovuto essere considerati litisconsorti necessari nel presente giudizio di legittimità, in quanto: - quando un condebitore in solido (quale per l'appunto la P.A.B., nella specie) impugna in cassazione una sentenza al fine di escludere del tutto la propria responsabili tà, mette in discussione l'esistenza stessa del rapporto obbligatorio verso i creditori (gli attori danneggiati), per cui questi ultimi sono litisconsor ti necessari nel giud izio di legittimità, essendo i beneficiari della condanna; - secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. Sez. Un. n. 3074/2003, nonché, nella giurisprudenza successiva, Cass. n. 19584/13), la contro versia tra più convenuti, coobbligati in solido circa l'individuazione del soggetto responsabile, si configura come causa dipendente dalla cont roversia che leg a i condebitori solidali al creditore comune; - la necessità del litisconsorzio in sede ###azione è richiesta dall'art. 331 c.p.c. (esteso anche alle cause “tra loro dipendenti”, non solo a quelle “inscindibili”). 
In definitiva, il ricorso, mirando ad escludere la responsabilità della ### nei confronti dei danneggiati, avrebbe necessitato del contraddittorio con questi ultimi. La scelta della ### di ricorrere solo nei confronti del ### ha limitato l'oggetto dell'impugnazione alla sola ripartizione interna. Il fatto che la condanna solidale in favore degli origin ari attori sia passata in giudicato impedi sce l 'auspicato regresso totale e preclude in radice l'ammissibilità del ricorso, anche se si volesse prescindere dalla condizione di litisconsorti necessari dei suddetti danneggiati. 
In conclusione: 11 - in una co ntroversia risar citoria che coinvolge più convenuti coobbligati in solido, i dan neggiati (cre ditori), in quanto beneficiari della condann a solidale, devono essere quali ficati come litisconsorti necessari nel giudizio di legittimità, ogniqualvolta l' impugnazione, promossa da uno dei condebitori verso l'altro condebitore, è volta non solo a rimettere in di scussione l'identifi cazione dei condann ati, ma anche a contestare in radice la sussistenza della propria responsabilità (l'an debeatur). In tale ipotesi, la controversia sul riparto interno o sulla esclusione di responsabilità si configura come ‘causa dipendente' dalla causa principale che lega i condebitori al creditore comune (ex art. 331 c.p.c.). Ne consegue che il ricorso proposto unicamente nei confronti dell'altro condebitore - soggetto privo di legittimazione a contraddire in merito all'esistenza del diritto di credito - risulta inammissibile in quanto privo di un interesse gi uridicamente rilevante ed il suo accoglimento condurrebbe a una sentenza inutiliter data, poiché l'ente ricorrente resterebbe comunque obbligato al pagamento nei confronti dei danneggiati; - nel contesto di un'obbligazione risarcitoria solidale derivante da fatto illecito (ex art. 2055 c.c.), ove la corresponsabilità dei condebitori (nella specie, tra ### ex art. 2051 c.c. e ### ex art. 2043 c.c.) s i fond i sul l'accertamento di co ndotte colpose o responsabilità dirette e concorrenti di ciascun soggetto, nei rapporti interni tra gl i stessi conde bitori non è co nfigurabile un diritto di regresso per l'intero o l'esclusione della responsabilità di uno di essi. 
La facoltà di regresso integrale è riservata unicamente al condebitore che risponde dell'evento dannoso a titolo di garanzia o per fatto altrui (es. art. 2049 c.c. o art. 2054 c.c.), ma non anche al debitore che risponde in base a una propria colpa accertata. Pertanto, la richiesta di cassazione di una sentenza che, pur accer tando la responsabilità solidale, miri all'azzeramento della quota di responsabilità interna di un condebitore direttamente responsabile, è inammissibile, in quanto tale richiesta si scon tra co n il principio che la gr aduazione della 12 <<misura>> della colpa (art. 2055, comma 2 e 3, c.c.) non può implicare l'esclusione, che è invece <<azzeramento>>. 
Dunque, il ricorso viene dichiarato inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: -<<Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza che abbia accertato la responsabilità so lidale per risarcimento danni tra più condebitori (nella specie, enti pubblici, ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c.), qualora uno dei condebitori ricorra in cassazione al fine di contestare in radice l'esistenza della propria responsabilità (l'an debeatur), ma limiti volontariamente e reiter atamente l'impugnazione al solo contraddittorio con l'altro condebitore solidale, escludendo i danneggiati ### che sono stati litisconsorti necessari nel grado di impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei confronti dei creditori determina il passaggio in giudicato della statuizione principale, precludendo l 'esame della questione di responsabilità e rendendo l'impugnazione, limitata al solo rapporto tra condebitori, priva di effetto giuridico utile (e, quindi, inutiliter data)>>.  2. Ma, quand 'anche il ricorso non fosse inammissi bile per le dirimenti ragioni sopra specificate, lo stesso non avrebbe, comunque, meritato accoglimento. 
Infatti, avverso la sentenza della corte territoriale la ### di ### articola in ricorso due motivi. Precisamente: - con il primo motivo, denuncia: <<### 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di legge: articolo 8, comma 1 n. 13, ed articolo 9, comma 1 n 9, del D.P.R. n. 670/1972; articolo 1, comma 1, articolo 2, commi 1 e 2, articolo 3 ed articolo 5, L.P.  34/1975; articolo 12 delle ### articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, ed articolo 11, commi 1 e 2, L.P. n. 15/2002; articolo 80, commi 1 e 4, articolo 81, commi 6 e 7, , artico lo 89, comma 1 ed ar ticolo 106, comma 1, L.P. n. 13/1997>>. In estrema sintesi, si duole del fatto che 13 entrambi i giudici di merito hanno applicato al caso in esame le norme di protezione civile anziché quelle di edilizia e urbanistica; - con il secondo motivo denuncia: <<### 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di legge: articolo 40 cod. pen.; art. 22/bis della legge provinciale dell'11/08/1997 n. 13; articolo 8, comma 1 n. 13, del D.P.R. n. 670/1972>> nella parte in cui la corte di merito (pagg. 24ss, 26ss, 28ss e 30ss), al pari del giudice di primo grado (pagg. 8ss e 22ss), ha affermato che: a) l'evento dannoso era stato causato non tanto e comunque non solo dalle piogge eccezionali di quel periodo, bensì anche dalla condizione intrinseca della parete rocciosa: la presenza di giunti verti cali di partico lare forma e dimensione che, a giudizio dei ### avr ebbe lasciato prevedere la caduta di uno o più massi di dimensioni analoghe ai 2 massi - il primo di 5 / 7 m³, il secondo di 12 / 15 m³ - precipitati verso le abitazioni); b) poiché l'evento dannoso non era stato provocato esclusivamente dalle piogge ecc ezionali, non sussistev ano i presupposti del caso fortuito né dunque l'interruzione del nesso di causalità fra obbligo di vigilanza e prevenzione, asc ritto a ### (ex art. 2051 c.c.) e ### autonoma (ex art. 2043 c.c.), ed evento dannoso.  3. Al riguardo appare opportuno ripercorrere il dictum di entrambe le intervenute sentenze di merito.  3.1. In ordine alla responsabilità per l'evento dannoso oggetto di causa il Tribunale, richiamate le considerazioni dei consulenti d'ufficio incaricati nella fase di accertamento tecnico preventivo ed in quella di merito, ha così argomentato per quanto qui rileva: - le piogge eccezionali cadute il 23 e il 24 ottobre 2013 ed il conseguente aumento del la pressione idraulica all'interno dei gi unti dell'ammasso roccioso non hanno da sole causato l'evento franoso, non potendo quindi configurare un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale; - nonostante l'eccezionalità del volume complessivo dell'evento franoso, pari a 120 m3, nella specie, anche in ipotesi di distacco di 14 singoli blocchi di dimensioni analoghe a qu elli precipitati sul fondo attoreo, le barriere e le misure di consolidamento presenti in loco sarebbero state in ogni caso insufficienti; - sarebbe stato necessar io ese guire, in sede di progettazione delle barriere di protezione nel 1989, delle simulazioni relativ e all'idoneità delle barriere nonché installare protezioni di maggiore capacità di assorbimento e altezza a seguito di approfondita analisi geologico-strutturale; - il ### è responsabile ex art. 2051 c.c., avendo provveduto ad in stallare le misure di protezione par amassi anche nella zona dell'incidente ed essendosi in concreto occupato della manutenzione delle stesse, ricor rendo co sì un rapporto di c ustodia tra esso e la porzione di terreno distaccatasi nell'episodio franoso non riconducibile a caso fortuito; - è responsabile in solido con il ### la ### di ### per avere colpos amente omesso, a seguito della frana del 2004, di porre in essere - come previsto dalla L.P. 34/1975 per il caso di calamità pubblica - idonee attività di vigilanza e di intervento diretto (consolidamento del fronte median te predisposizione di adeguate opere di ancoraggio) che, se eseguite, avrebbero scongiurato l'evento; - la quota di responsabilità dei due enti convenuti è pari al 50% ciascuno.  3.2. Dal canto suo, la corte territoriale, nel respingere i motivi di impugnazione, proposti in sede di appello incidentale dalla ### di ### ha ravvisato la responsabilità di quest'ultima ex art. 2043 c.c. sulla base delle seguenti argomentazioni: - le attività di difesa del suolo, ivi compresa la prevenzione dei rischi da di ssesto idrogeologico , rientrano nella com petenza della ### autonoma, desumibile dagli artt. 8, comma 1 n. 13, e 9, comma 1 n 9, dello ### speciale di ### (d.P.R. n. 670/1972), ove è contemplata una potestà legislativa provinciale rispettivamente primaria e concorrente, in materia di opere di rispettivamente 15 prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubb liche e di utilizzazione delle acque pubbliche (Corte cost. n. 109/2011); - il territorio, nel quale è compreso il pendio roccioso di distacco dei massi, è tra quelli a rischio geologico, come la stessa ### autonoma aveva riconosciuto nell'ammettere la sussistenza, in quella zona, di una situazione di pericolo generico e l'inserimento di quella zona nel piano di pericolo previsto dal D.lgs. n. 180/1998; - detto inserimento nel piano di pericolo era avvenuto in base all'art. 22/bis della L.P. 11 agosto 1997, n. 13 (articolo inserito dall'art.  2 del la L.P. 2 lugl io 2007, n. 3, all'epoca vigente, suc cessivamente abrogato dall'art. 105, comma a, della L.P. 10 luglio 2018, n. 9), ai sensi del quale “1. ### provinciale approva le linee guida per la redazione dei piani di pericolo. Con regolamento di esecuzione sono determinate le norme relative agli interventi ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del grado e del tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione di pericoli o danni dovuti a eventi naturali.” - rilevanti erano altresì le previsio ni contenut e nell'art. 1 e nell'art. 5 della L.P. n. 34/1975; - una volta accertato il nesso causale tr a la man cata predisposizione di idonee strutture di prevenzione ed il danno oggetto di causa, era dimostrato che detto danno fo sse da attribuire alla condotta negligente della ### autonoma, la quale, pur onerata di un obbligo di controllo rispetto alle aree a rischio idrogeologico della medesima ### autonoma, persino individuate nel piano di pericolo so pra citato, aveva omesso di compiere gl i interventi necessari, per l'esecuzione dei quali essa era stata anche titolata, ai fini della prevenzione del rischio poi di fatto realizzatosi; - il suddetto profilo della negligenza era ancora più evidenziato dal fatto che la zona in esame era stata coinvolta in un evento similare accaduto nel 2004 e di cui i nominati consulenti tecnici avevano fatto ampia menzione; 16 - di conseguenza essa ### autonoma era “certamente” a conoscenza della necessità di provvedere ad un adeguato intervento, ben prima che le proprietà attoree fossero danneggiate; - in conclusione, secondo la corte di merito, pur non sussistendo alcun rapporto di proprietà e di custodia fra essa ### autonoma ed il fondo interessato dai distacchi, la condotta da essa ### posta in essere, come sopra riassunta, sarebbe sanzionabile ai sensi dell'art.  2043 c.c. a causa della c olposa pretermissione di opere idonee a mettere in salvaguardia la parte di territorio interessata con una corretta attività di consolidamento e/o di erezione di idonee barriere paramassi e/o comu nque da ll'opportuna “attività di vig ilanza” sull'operato del ### di ### tenuto conto che l'attività di prevenzione posta in essere da quest'ultimo non aveva estromesso essa ### autonoma dai poteri sostitutivi di controllo.  4. Orbene, così considerando unitariamente i motivi per la loro evidente intima connessione, entrambi i giudici di merito, dopo averla correttamente ricostruita e ripercorsa, altrettanto correttamente hanno al co ntempo: ritenuto applicabile al cas o di specie la normativ a in materia di protezione civile e ritenuto erroneo il richiamo (effettuato dalla P.A.B.) alla sola disciplina urbanistica ed edilizia. 
Invero, la legislazione in materia urbanistica ed edilizia si occupa della regolamentazi one, da un lato delle attività di uso e di organizzazione del territorio e, dall'altro, delle attività costruttive, ossia complessivamente del c.d. “governo del ter ritorio ”; ment re la legislazione in materia di protezione civile ricomprende tutte le attività volte alla previsione e prevenzione delle emergenze ed alla gestione del rischio ambientale, in vista della tutela dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente dai danni derivanti da eventi calamitosi naturali o provocati dall'uomo. 
Pertanto, l'evento franoso, per cui è ricorso, è stato correttamente fatto rientrare nella materia della prevenzione del rischio a salv aguardia di una collettività, essendo questa ex a nte 17 indeterminata e indetermi nabile: inver o, il giudizi o sulla indeterminatezza o indeterminabilità dei soggetti, che possono essere attinti da calamità pubbliche, non può che essere effettuato ex ante, in quanto altrim enti la disciplina in tema di protezi one civil e non troverebbe mai applicazione. E, se è vero che - di norma - non basta, per affermare la responsabilità di un ente munito di potestà vòlte a scongiurare eventi, che questi si siano comunque verificati, è del pari vero che se, in relazione a fattispecie concrete, quelle potestà non siano state esercitate (o non lo siano state correttamente), può essere in concreto ricostruito come sussistente un nesso causale tra la condotta illegittima della pubblica amministrazione e l'evento non scongiurato.  ###, la previsione, in tale settore, di un pote re sanzionatorio sostitutiv o in capo all'amministrazione provinciale, a fronte dell'inattività del ### (art. 106, L.P. nr. 13/1997), così come di un potere di controllo, presuppone per sua natura l'esistenza di un potere-dovere di vigilanza della ### sull'operato del ### con le re lative conseguenze tratte dai gi udici di merito a fronte dell'accertata condotta omissiva della P.A.B. 
In sede di merito è stato correttamente ritenuto che la normativa vigente attribuisce alla P.A.B. poteri di intervento , di controllo e di direzione, nonché competen ze nel settor e della protezione civile: essendo la P.A.B. un ente pubblico, la cui attività è istituzionalmente diretta alla tutela e alla realizzazione di interessi pubblici, i poteri di intervento integrano un obbligo-dovere al ricorrere dei presupposti che ne rendano necessario l'esercizio. 
Da tal i poteri normativi e di in tervento diretto della PAB nel settore della protezione civi le, fra cui in particolare l'ambito della prevenzione dei rischi da disse sto idrogeologi co e della programmazione dei relativi in terventi, i giud ici di merito hanno correttamente desunto in capo alla P.A.B. - in qualità di ente cui spetta l'organizzazione e l'attuazione del ### per la protezione civile ed in vista del corretto adempimento del proprio dovere di prevenzione dei 18 rischi - un dover e-potere di vig ilanza sull'attività degli altri att ori istituzionali del complessivo sistema della protezione civile al fine di verificare la corretta attuazione dei loro obblighi, nonché il doverepotere di intervenire direttamente, realizzando le opere necessarie per la prevenzione dei rischi e la difesa del suolo. 
È qui sufficiente aggiungere che, in relazione ad eventi calamitosi anomali (quali le precipitazioni definite straordinarie, con apprezzamento in fatto non censurato da alcuno), la cui prevenzione sia istituzionalmente prospettata come oggetto di potestà conferite ad una PA, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2043 c.c., è necessario che il danneggiato dia anche la prova della colpa di quell'ente (omissione di diligenza o manutenzione, ovvero titolarità di poteri o doveri di intervento preventivo o di controllo di contenuto anche generico, la cui omissione colposa abbia causato il danno); mentre, ai fini della configur abilità di una responsabi lità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., è sufficiente che il danneggiato dia la prova della relazione di custodia della PA, della sussistenza del danno e della sua riconducibilità rispetto all'evento, spettando invece alla PA, che voglia liberarsi da ogni responsabilità, dedurre il caso fortuito, che interrompe il nesso di causalità, provando che erano state realizzate opere preventive adeguate per far fronte ad eventi prevedibili, ma che l'evento in concreto verificatosi era imprevedibile: la P.A. deve cioè provare che le misure di protezione esigibili ( modellate sul rischio prevedibile), se eseguite, avrebbero evitato o ridotto, almeno in parte, i danni causati dall'evento eccezionale in concreto verificatosi. 
Dando corretta applicazione al suddetto consolidato principio di diritto, correttamente entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che l'affermata responsabilità del ### ex art. 2051 c.c. non sollevasse la P.A.B. dalla sua ### responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto la ### era comunque titolare di specifici poteri-doveri di intervento diretto, vigilanza, organizzazione e prevenzione, in forza dei quali avrebbe dovuto e potuto attivarsi per scongiura re l 'evento 19 verificatosi nel 2013, tanto più che la situazione di pericolo pubblico era nota in quanto il territorio era stato inserito dalla stessa ### nelle aree a rischio idrogeologico nel “piano di pericolo” e tanto più che già in occasione dell'evento franoso verificatosi nel 2004 era emersa la necessità di progettare opere di difesa di maggiore capacità. 
E sempre correttamente ent rambi i giudici di merito hanno ritenuto configurabile in capo alla P.A.B. una posizione di garanzia proprio in considerazione delle ampie competenze attribuite alla ### dalla legislazione statale e provinciale in materia di difesa del suolo e protezione civile, tanto pi ù che, com e sopra rilev ato, la ### era “certamente a conoscenza” della situazione di pericolo. 
Invero, in ambito civile, per l'affermazione di una responsabilità omissiva colposa, non è necessario che la norma individui in modo specifico la condotta doverosa omessa; ma è sufficiente che la P.A. sia titolare di poteri o doveri di in tervento preventiv o o di controllo di contenuto, anche generico, la cui omissione colposa abbia causato il danno. Invero, ai fini dell'affermazione della responsabilità civile, non è necessario che una norma giuridica espressa mente sancisca l'esistenza di una posizione di garanzia in capo ad un soggetto, essendo sufficiente (e necessario) che essa possa essere desunta dal complesso delle dispos izioni normative, ed eventualmente anche da previsioni negoziali. 
In altri termini, in virtù delle competenze legislative primarie e concorrenti in materia di difesa del suolo e protezione civile (ex ### di ### e L.P. n. 34/1975 e n. 15/2002), la ### di ### è stata correttamente ritenut a tit olare di un potere di intervento, di controllo e di direzione, che si traduce in un poteredovere di vigilanza in vista della realizzazi one di opere idonee a prevenire il verificarsi del rischio idrogeologico (e, con esso, di eventi franosi). E parimenti correttamente è stato ritenuto in sede di merito che tale obbligo non è eliso dalla concorrente o primaria responsabilità di custodia del ### (ex art. 2051 c.c.), p oiché la ### è 20 sovraordinata con funzione di organizzazione e coordinamento del servizio di protezione civile, sulle aree a rischio idrogeologico da essa stessa individuate nei piani di pericolo. ### di misure idonee o di vigilanza è idonea a fondare la responsabilità civile dell'ente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., purché si accerti il nesso di causalità tra l'omissione e il danno. 
Tanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale i giudici di merito, ad esito di un ar ticolato per corso motivazional e - insindacabile in questa sede, in quanto immune da vizi logici e giuridici - hanno ritenuto che: a) il nesso di causalità era sussistente, in quanto le misure omesse ### sarebbero state idonee ad impedire o ridurre, almeno in parte, il danno causato dall'evento eccezionale; b) il ### era responsabile ex art. 2051 c.c., poiché l'evento era prevedibile ed evitabile (almeno per i massi che avevano causato il danno) e le opere preventive, in concreto realizzate, erano insufficienti, escludendo così il caso fortuito; c) la P.A.B. era responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la mancata verifica delle aree a rischio idrogeologico, in precedenza individuate nel piano di pericolo, per la pretermissione della predisposizione di idonee strutture di prevenzione e per l'omessa vigilan za sull'operato del ### Tanto esclude la fondatezza, nel merito, dei motivi di ricorso, il quale rimane, peraltro, radicalmente inammissibile per le ragioni sopra per prime specificate.  5. Al l'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del la ### ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, nonché la declaratoria della ricorrenza dei presupposti di legge per il versamento, ad opera della ### ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13.  P. Q. M.  La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; 21 - condanna la P.A.B. ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente ### di ### delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7.o00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi li quidati in euro 200 ed agl i accessori di legge; - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad oper a della ### ri corrente al co mpetente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 16 ottobre 2025, nella camera di consiglio della ###.  ### estensore ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gianniti Pasquale

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 25-02-2025

... 156 c.p.c. a causa della mancata indicazione, nella sentenza, della condomina G uarino ### convenuta e costit uitasi in proprio nel giudizio di p rimo grado . I ricorrenti evidenziano il carattere inscindibile dell a causa che impone il litisconsorzio necessario tra i comproprietar i delle p arti co muni dell'edificio in 5 di 15 contestazione e, pertanto, sostengono che la sente nza è da ritenersi inutiliter data; 2.con il se condo mot ivo di ricorso viene denunci ata, in relazione all'art.360, primo comma, n.4 c.p.c., la nullità della s entenza impugnata per violazione dell'art. 101 c.p.c. in relazione agli artt. 132 e 15 6 c.p.c., p er aver e la Corte di Appello indicat o ### erroneamente quale amministratrice pro tempor e della ### s.r.l. invece che come condomina; 3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del ### di ### approvato ai sensi della l. 219/81, e dell'art 873 cc, con correlata violazione dell'art 12 delle ### e dell'art 3 del TU 6.6.2001 n.380, per avere la Co rte terri toriale ritenut o erroneamente non applicabile al caso di specie l'art 9 bis del ### di ### facente rinvio (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25607/2020 R.G. proposto da: ### 64, ### DI ######## O #### A, ########### F ####################### domiciliat ####### p resso la ### de lla CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ### (###), ### 2 di 15 (###), ### (###), ### (###) -ricorrenti contro ###, domiciliat ######## press o la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -controricorrente nonchè contro #### elettivamente domiciliati in ###, 28, presso lo studio dell'avvocato #### (####) che li rappresenta e difende -controricorrenti nonchè contro D'############ , ##################### R ######### D ##### G ### 3 di 15 ############### -intimati avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 2381/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal ### Premesso che: 1. il ### di via ### n°64 in ### e i condomini indicati in epigrafe propongono ricorso, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza n.2381 del 2020 con cui la C orte di Appello di Napoli ha parzi almente acc olto l'appello d egl i attori/appellanti, ### e ### avverso la sentenza del Tribunale d i ### n.888/2013 d i accoglim ento parziale della domanda, dagl i stessi avanzata, di condanna all'arretramento dell'edificio condominiale, e dificato dalla ### s.r.l., a distanza inferiore a quella di legge dalla proprietà attorea. 
In part icolare, per quanto di interesse, il giudice di p rime cure aveva disatteso le domande riconvenzionali di usucapione spiegate dai diver si convenuti ed aveva dichiarat o la violazione dei limi ti legali ex art. 873 c.c. da parte della predetta società per una sola porzione dell'edificio in c ontestazione in quanto, trattandosi di lavori eseguiti ex l.219/81, doveva trovare applicazione la disciplina civilistica in deroga a quella prescri tta dal ### edilizio allora vigente (art.15), in virtù del rinvio previsto dall'art 9 bis del ### di ### del Comune di ### post terremoto, con la conseguenza che l'edificio doveva essere, in parte qua, arretrato a t re metri dall a proprietà dei ### ano. Avverso la s entenza 4 di 15 avevano proposto appello i ### e, in via incide ntale, il ### ed i condomini Co ppola ### ppe, Cop pola #### e ### In accoglimento dell'appello principale e rigettando l'incidentale, la Corte d'Appello di Napoli ha condannato “il ### e gli appellati condomini” ad arretrare la porzione di fabbricato cond ominiale ed ificata in violazione delle distanze legali fino all a distanza di metri 5 dal confine del la proprietà degli attori/appell anti, così ritenendo app licabile la normativa di cui al ### edilizio comunale, in luogo della minore distanza di metri 3 individuata dal giudice di prime cure. In accoglimento della domanda proposta in p rimo grado dagli appellanti/attori, la Corte territoriale ha altresì condannato gli appellati alla riduzione e all'arretramento, fino all'uguale distanza di 5 metri dalla diversa particella 1280 di proprietà degli appellanti, sia delle opere condominiali su di essa realizzate, sia della porzione di fabbricato prospiciente la detta particella; 2. ### e Ro ssano ### hanno depositato controricorso; 3.il Comune di ### ha depositato controricorso con cui ha dichiarato di rimettersi alla Corte sul primo, secondo e quinto motivo di ricorso e di aderire al ricorso per il resto; 4. i ricor renti, i controricorrenti e il Com une hanno de positato memoria; considerato che: 1.con il pr imo motiv o di ricorso viene denunciata, in relazione all'art.360, primo comma, n.4 c.p.c., la nullità della s entenza impugnata per violazione dell'art.101 c.p.c. in relazione agli artt.  132 e 156 c.p.c. a causa della mancata indicazione, nella sentenza, della condomina G uarino ### convenuta e costit uitasi in proprio nel giudizio di p rimo grado . I ricorrenti evidenziano il carattere inscindibile dell a causa che impone il litisconsorzio necessario tra i comproprietar i delle p arti co muni dell'edificio in 5 di 15 contestazione e, pertanto, sostengono che la sente nza è da ritenersi inutiliter data; 2.con il se condo mot ivo di ricorso viene denunci ata, in relazione all'art.360, primo comma, n.4 c.p.c., la nullità della s entenza impugnata per violazione dell'art. 101 c.p.c. in relazione agli artt.  132 e 15 6 c.p.c., p er aver e la Corte di Appello indicat o ### erroneamente quale amministratrice pro tempor e della ### s.r.l. invece che come condomina; 3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all'art.  360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del ### di ### approvato ai sensi della l. 219/81, e dell'art 873 cc, con correlata violazione dell'art 12 delle ### e dell'art 3 del TU 6.6.2001 n.380, per avere la Co rte terri toriale ritenut o erroneamente non applicabile al caso di specie l'art 9 bis del ### di ### facente rinvio alla disciplina codicistica sulle distanze, giudicando invece operativa l a disciplina contenuta nel ### all'epoca vigente, che imponeva la maggiore distanza di cinque met ri dal co nfine. In particolare, i ricorrenti sostengono che l'intervento di r istrutturazi one urbanistica realizzato dalla ### si è sostanziato in una nuova costruzione, per effetto della riedificazione di due distinti fabbricati distrutti (ex ### ed ### con volumi, altezza e sagoma diversi da quelli precedenti nell'ambito unitario di via ### via ### via ### e che, pertanto, trovano applicazione gli artt. 9 bis e 12 del ### di ### ero, relativi alle ipote si di “ricostruzione in diverso sito d'impianto e/ o con sagoma div ersa da quella preesistente”, che non vietano gli aumenti di volume ed altezze. 
Sostengono inoltre che non possa operare invece l'art. 10 lett a) del ### di ### come erroneamente sostenuto dalla Corte territoriale, atteso che la norma inerisce alle ipotesi di ricostruzione nei nuclei storici di ### 6 di 15 4. con il quar to motivo di ricorso vie ne denunciata, in relazione all'art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c ed il vizio di ultra-petizione ed extra-petizione rispetto al capo B) del dispositivo della sentenza impugnata ed al correlato paragrafo “###” (pag 23 e ss) della parte m otivazionale, pe r avere la Corte d i Appello accolto la dom anda di demolizione di alcune opere - un muro di contenimento e una rampa di accesso ai garagerealizzate dalla ### sulla porzione di fondo ind ividuata dalla p articella 1280, malgr ado si trattasse di domanda nuo va rispett o a quelle proposte relativamente a tale particella in primo grado e aventi ad oggetto l'accertamento del la proprietà di detta particella, l'accertamento della inesistenza di pesi o servitù a carico della particella, la condanna dei proprietari delle unità vicine “a eliminare le vedute” aperte sulla particella; 5. con il qu into motiv o di ricorso viene lamentata, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 e n. 5 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1159 e 1152 c .c. per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato l'eccezione, formulata da alcuni condomini e riproposta in appello dagli appellati ### e ### ola ### relativa all'usucapio ne d ecennale del diritto di mantenere le parti comuni e le singo le unità immobiliar i sulla particella 1280. I ricorrenti ev idenziano che , al mom ento dell'istaurazione del giudizio di primo grado, era già decors o il tempo utile ad usucapire, atteso che essi avevano acquisito i beni con atti d i permuta stip ulati con la ### nel 27.01.1984, debitamente trascritti e resi opponibili a terzi il ###, che la ### s.r.l. si era impegnata fin da subito al trasferimento della proprietà delle unità immobiliari e dei proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio da edificare, che i beni erano venuti ad esistenza nel dicembre 1985, che a nulla rilevava la data dell'effettiva consegna dei predetti beni ad essi ricorrenti; 7 di 15 6. il sesto motivo di ricorso è rubricato “### spese e competenze legali”. Viene veicolato una istanza di rifo rma del capo della sentenza relativo al riparto delle spese processuali del doppio grado di giudiz io per effetto dell'accogl imento dei mo tivi di ricorso, in ossequio al principio di soccombenza; 7. il primo motivo di ricorso è infondato. 
Non è r avvisabi le il denunciato difetto di integrit à del contraddittorio nel giudizio di appello in rifer imento a ### ino ### quale condomina convenuta e costituitasi in proprio nel giudizio di primo grado. 
Trattandosi di preteso error in procedendo questa Corte ha accesso al fatto ###. Dal fascicolo di primo grado emerge che la ### si era costituita con l'avvocato ### Risulta inoltre che l'atto di appello è stato notificato alla ### (e alla srl E quedil) press o il suddetto avvocato. ### ino è stata quindi parte del giudizio di appello sebbene non si sia costituita in appello. La Corte di Ap pello ha dat o conto del fatto che gli appellanti ### e ### avevano chiesto condannarsi “gli appellati” ad arretrare fino a distanza di cinque metri dai confini i manufat ti in contestazione ed ha accol to l'appello. La Corte di Appello ha accolto la domanda. Non vi sono dubbi sulla riferibilità della condanna anche alla ### 8. il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 
Si sostiene che nella sentenza impugnata la Corte di Appello abbia indicato ### erroneamente quale amministratrice pro tempore della ### s.r.l. laddove invece dalla sentenza di primo grado amministrato re della società risultava essere ### e che pertanto la sentenza sia nulla. Non si riproducono nel ricor so, in ossequio al principio di auto sufficienza, né si depositano unitamente al ricorso, i documenti a sostegno d elle deduzioni. 8 di 15 Deve osservarsi che nella comparsa di costituzione della ### in appello la stessa si qualifica come liquidatore della ### e così è indicata nella sentenza e che “In tema di rappresentanza processuale delle società di capitali, la mancanza di "legitimatio ad processum" per difetto di potere rappresentati vo può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittim ità, con il solo limite del giudicato sul punto, a condizione che la controparte, co nsultando gli atti s oggetti a pubblicità legale, fornisca la prova dell'insussistenza di tale potere. 
Ne consegue l'inammissibilità della censura, proposta per la prima volta in sede di legit timità, fondata sul d ifetto di " legitimatio ad processum" in capo al sedicente rappresentante di una pers ona giuridica, qualora il ricorrente non abbia riprodotto nel ricorso, in ossequio al principio di aut osuffici enza, i documenti a sostegno delle sue deduzioni, né li abbia comunque depositati unitamente al ricorso” (Cass. n.10009 del 24/04/2018). 
Il motiv o è altresì inammissib ile pe r difetto di interesse non essendo individuabile l 'utilità pratica che i ricorrenti possano perseguire dal contestare la qualific azione dell a ### come liquidatore della società in assenza di domande dei ricorrenti contro la società o della società contro i ricorrenti; 9. il terzo motivo di ricorso è infondato.  ### e di Appello, con insindacabile accertamento in fatto, ha evidenziato che l'edificio realizzato dalla ### differisce dai due distinti fabbricati distrutti dal sisma (ex ### ed ### per maggior volume -14.096 metri cubi oltre 6962,88 metri cubi per servizi , in luogo di 11282 delle due ville distruttee per maggior altezza -otto piani per un totale di 24 metri, in luogo dei quattro piani della ### e dei tre piani della ###. 
La Corte di Appello ha quindi escluso potersi applicare l'art.9 bis del ### di ### adottato con la delibera del ### n. 249 del 1981 ai sensi dell'art. 8 lettera h) della legge 219 del 9 di 15 1981. ### è relativo alle ipotesi di “ricostruzione” e prevede, in part icolare, che in caso di “ricostruzio ne in dive rso si to d'impianto e/o con sagoma div ersa da quella p reesistent e, le distanze dai confini, in deroga all'art. 15 del vigente regolamento edilizio, dovranno essere quelle previse dal codice civile”. La Corte di Appello ha affermato che l'edificio, in quanto non ricostruzione ma costruzione nuova, era soggetto alla distanza di cinque metri dal confine, imposta dall'art. 15 del ### edilizio. La Corte di Appello ha anche evidenziato che l'art. 12 dello stesso piano di recupero prevedeva che per l'ambito unitario di via ### via ### via ### in cui insiste l'edificio condominiale avrebbe dovuto essere emanato un progetto unitario particolareggiato e che tale progett o, approvato il 29 gennaio 1982 e mo dificato con delibera 244 del 1983, preved eva a sua volta che il nuo vo intervento edilizio doveva mantenere le medesime cubature delle ville distrutte. La Corte di Appello ha altresì richiamato gli art. 10 lett.a) del piano d i recupero se condo cui le “ nuove unità ed ilizie dovranno essere ricostruite con volume ed altezza non superiore al preesistente” e l'art. 16 del regolamento ed ilizio secondo cui “in nessun caso le costruzioni de vono superar e l'altezza massima di m.14”. 
I ricorrenti sostengono che la Corte di Appello ha errato perché in realtà l'art. 9 bis, facendo riferimento alla “ricostruzione in diverso sito d'impianto e/o sagoma diversa”, riguardava proprio le nuove costruzioni essendo la ricostruzio ne in senso stretto la nuov a edificazione senza modifiche di volum e, altezza o s agoma. 
Sostengono poi l'art. 10 lett .a) del piano di recupero riguardav a esclusivamente la ricostruzione in sito e all'inter no dei “nuclei storici” di ### mentre l'intervento unitario di #### e ### era regolato dall'art. 12 e questo non faceva riferimento alle altezze. 10 di 15 ### della normativa e segnatamente dell'art. 9 bis del piano di ricostruzione fornita dalla Corte di Appello è centrata non solo sulla differenza di altezza e quindi di sagoma tra l'edificio de quo e i preesis tenti m a anche sull'incremento di volume dell'uno rispetto agli altri. Occorre poi rimarcare che lo strumento comunale subordinato al piano di ricostruz ione, co stituito dal progetto di ristrutturazione urbanistica del ### di ### approvato il 29 gennai o 1982 e modificato con delib era 244 d el 1983, prevedeva a sua volta che il nuovo int ervento edilizio dovev a mantenere le medesime c ubature dell e ville distrutte ossia non consentiva incrementi di volume per gli interventi di rigenerazione urbana relativi al comparto in parola. 
La conc lusione a cui la Corte di ### o è giunta secondo cui l'edificio è una nuova costruzione e non è sussumile nella categoria della ricostruzione ai sensi dell'art. 9 bis del piano di ricostruzione ed è soggetto alla distanza di cui all'art. 15 del regolamento edilizio e non alla minore distanza di cui all'art. 873 c.c. è coerente con la nozione di ricostruz ione di ed ificio e di ristrutturazione nella legislazione nazionale. 
In pass ato la ricostruzione e ra indi viduata in un intervento che fosse contenuto nei limiti preesistenti d i altezza, volumetria, sagoma ed area di se dime dell 'edificio, p er cui in presenza di eccedenze si aveva una nuova costr uzione sogg etta alle nuove distanze legali vigenti al tempo della realizz azione del nuovo fabbricato, mentre per la rico struzione continuavano a v alere le distanze legali previst e per l'edificio ori ginario (vedi n.473/2019). Tale distinzione era basata dalla giurisprudenza su una serie di disposizioni, a partire dall'art. 31 comma 1 lettera d) della L.n.457/1987, per poi passare all'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, che nella sua formulazione originaria prevedeva che “nell'ambito de gli interv enti di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e 11 di 15 successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi ed area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”. Successivamente il d.l.  n. 69/2013, ha modificato il sopra riportato art. 3, comprendendo, nell'ambito della ristrutturazione e dilizia, gli inter venti consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazio ni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, essendo quindi che, pur potendosi avere ristrutturazio ne anche senza il ris petto della sagoma, in caso di ma ggiore volumetria si aveva nuova costruzione. E' poi ulteriormente intervenuto però l'art. 5 del D.L.  n. 32/2019, convertito nella L.n. 55/2019, sul tema delle distanze per le costruzioni, che all'art. 2 bis del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 ha aggiunto il comma 1 ter, in base al quale “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispe tto delle distanze legittimame nte preesistenti purc hé sia effettuata assicurando la coi ncidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei l imiti dell'altezza massima di quest'ultimo”. Da ultimo l'art. 10 comma 1 lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.  n. 120/2020 ha modificato l'art. 2 bis comma 1 ter del D.P.R.  380/2001 stabilendo che “in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto d i pertinenza non consentano la modific a dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzi one è c omunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti” aggiungendo “gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente prees istenti”, e dallo stesso 12 di 15 D.L. è stato ulteriormente modificato l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 facendo rientrare nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi ”di demolizione e ri costruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospett i, sedime e caratt eristiche planovolumetriche e tipologiche”, in tal modo su perando la definizione tradizionale di ristrutturazione. E' stato poi chiarito dalla giurisprudenza di questa sezione, che anche dopo l'intervento della riforma del D.L. n. 76 /2020, ancorché s i possa parlare di ricostruzione anche per opere che aumentino i l volume o modifichino la sagoma dell'opera da ricostruire, si richiede sempre che la ric ostruzi one sia compiuta nel rispetto delle distanz e preesistenti e cioè delle distanze conformi alla normativa vigente nel momento in cui è stato realizzato l'intervento originario ( n. 20428/2022). 
Questa Corte di legittimità ha affermato che “In tema di distanze, per effetto della modifica dell'ar t. 3, comma 1, lett. d), d.P.R.  n. 380 del 2001, inter venuta con l 'art. 10 d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020, rientrano nella nozione di "rist rutturazione edilizia" anche gli interventi di demoliz ione di edifici esistenti e loro ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristic he plano-volumetriche e tipologiche, purché sia mantenuto il volume preesis tente, salvo che la legislazione vigente o gli strumenti comunali consentano incrementi di volume anche per interventi di rigenerazione urbana, con il limite del fedele ripristino del preesistente posto per gli edifici tutelati e per le zone A. I n tutti i casi, l'intervent o di d emolizione-ricostruzione, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutt urazione o nuova costruzione, deve essere realizzato, ai fini delle distanze, sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche quando questo sia legittimamente posto a una distanza da fabbricati e da confini inferiore a quelle attualment e p reviste” ( n.12751 del 11/05/2023). 13 di 15 La con clusione a cui è giunta la Corte di Ap pel lo è anche logi ca perché, mentre assoggetta le nuove costruzioni al rispetto di una distanza assoluta dal co nfine di 5 metri (come previsto dal regolamento edilizio) facendo rimane re soggette alla minore distanza di cui all'ar t.873 c.c. solo le ricos truzioni quantunque ricostruzioni, ai sensi dell'art. 9 bis del piano d i recupero, con diversa sagoma; 10. il quarto motivo di ricorso è infondato. 
I ricorrenti sostengono che la Corte di ### avrebbe accolto la domanda di demolizi one di alcune opere - un m uro di contenimento e una rampa di accesso ai garagerealizzate dalla ### sulla porzione di fondo di 60 mq individuata dalla particella 1280, malgr ado si trattasse di domanda nuo va rispett o a quelle proposte relativamente a tale particella in primo grado e consistenti nella domanda di accertamento della proprietà, nella domanda di accertamento della inesistenza di pe si o servitù a car ico della particella, nella domanda di condanna d ei proprietar i delle unità vicine “a eliminare le vedute” sulla particella. 
La dom anda contenuta nella ori ginaria citazione è ri portata a pagina 6 del controricorso di ### e ### Si legge che gli attori avevano lamentato che la ### aveva costruito su tale particel la della quale la ### aveva ott enuto il possesso nella prospettiva della stipulazione di un contratto di permuta poi mancato, come accer tato dal Tribunale d i Napoli con sentenza n.5687/1995 del 5/24.6.1995 passato in giudicato, e che gli attori chiedevano la condanna dei conv enuti ad arretrare l'edifici o e le pertinenze relative a distanza d i regolamento. A pagina 8 della sentenza impugnata sono trascritte le conclusioni rassegante dagli attori-appellanti e vi si legge anc ora la m edesima do manda (“condannare gli appellati alla demolizione di tutte le fabbriche e manufatti comunque eretti a meno di 5 metri dai confini e di 10 metri da preesiste nti fabbr icati … o comunque su proprietà 14 di 15 attorea”). Nella originaria domanda e nelle richieste in appello era quindi compresa l a domanda su cui la Corte di ### llo ha pronunciato (v. pagina 23 e ss. sentenza impugnata). La Corte di ### ha esattamente riportato i termini della domanda, in primo grado e in appel lo, a pag ina 24 de lla sentenza. La pronuncia di arretramento dei manufatti rispetto alla particella 1280 in nessun modo viola l'art. 112 c.p.c.; 11. il quinto motivo di ricorso è infondato. 
La Corte di ### ha rilevato che non era stata allegata la data in cui ### e ### avevano preso possesso dei beni dei qual i chiedevano di essere dichiarati proprietari per usucapione. Al contrario di quanto s ostengono i ricorrenti, è logicamente ineccepibile l'affermazi one della Corte di ### per cui la data non pot eva coinci dere con q uella della stipula d ei contratti di permuta essendo i beni ancora da costruire. I ricorrenti deducono che i beni erano ve nuti ad esis tenza nel 1985. La deduzione deve ritenersi inammissibile perché nuova in difetto di specificazione di quando sarebbe stata fatta nel primo grado e in assenza di riferimenti ad essa da parte della Corte di ### In aggiunta deve osservarsi che la Corte di ### ha sottolineato che nei contrat ti era previsto che la cons egna avrebb e dovuto avere luogo entro due m esi dal completam ento della costruzione, così confutando la tesi dell'automatismo tra realizzazione e consegna. 
Pur nell 'ipotesi della venuta ad esistenza dei be ni nel 1985, resterebbe impregiudicata la conclusio ne della Corte di ### sulla assenza di certezza sulla data dell'effettiva presa di possesso; 12. il sesto motivo di ricorso è inammissibile. Esso veicola non una censura ma solo una istanza di decisione sulle spese per l'ipotesi di accoglimento di uno dei motivi precedenti; 13. in conclusione il ricorso deve essere rigettato; 14. le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra ricorrenti e i controricorrenti ### e ### e sono compensate tra 15 di 15 ricorrenti e Comune di ### stante il contenuto sostanzialmente adesivo del controricorso di quest'ultimo rispetto al ricorso; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorre nti a ri fondere ai controricorrenti ### e ### le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 8500,00, per c ompensi professi onali, € 200,00 per esborsi olt re rimborso forfettario delle spe se generali nella misura del 15 % e altri accessori di legge se dovuti; compensa le spese tra i ricorrenti e il Comune di ### Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q uello dovuto per il ricorso, a norma del c omma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### 20 febbraio 2025.   

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Mondini Antonio

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Corte d'Appello di Potenza, Sentenza n. 289/2025 del 14-09-2025

... 5, Comune di ### in ### diverso da quello della sua Sentenza n. 289/2025 pubbl. il ### RG n. 564/2021 Repert. n. 785/2025 del 15/09/2025 residenza (via ### 15). In particolare, l'appellata ha sostenuto che la notifica effettuata nelle mani di un familiare del destinatario è valida soltanto se eseguita presso la residenza del destinatario stesso e che, nel caso di specie, neppure il familiare a cui era stato consegnato il plico era residente presso il luogo di notificazione, né tantomeno era sua convivente. ### ha, quindi, proposto appello incidentale chiedendo che previa dichiarazione dell'irregolarità del contraddittorio trattandosi di litisconsorzio necessario ed essendo la pronuncia del primo giudice inutiliter data, fosse disposta la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., con vittoria delle spese di lite. 5. ###, ### ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale proposto da ### perché notificato a persona deceduta (### nonché l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da ### anche questo notificato a persona deceduta, oltre che tardivo essendosi la parte costituita in giudizio oltre il termine di 20 giorni prima della data udienza di (leggi tutto)...

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CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati - dott.ssa ### presidente est.  - dott.ssa ### D'### consigliera - dott.ssa ### consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 564/21 R.G., vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### E ### rappresentata e difesa dall'avv. ### E #### rappresentato e difeso dall'avv. #### n. 289/2025 pubbl. il ###
RG n. 564/2021
Repert. n. 785/2025 del 15/09/2025 #### ed ### di #### 1. ### agiva dinanzi al Tribunale di Lagonegro nei confronti di ###### e ### ( quest'ultima madre dell'attore) deducendo: - di essere nato il ### in Francavilla in ### a seguito di una relazione sentimentale, esclusiva ed intima, intercorsa tra la madre, ### e ### - che tale relazione era stata connotata da caratteri di esclusività, intimità, assiduità, stabilità e di convivenza e coabitazione, durata per circa 40 anni fino alla morte del ### - che al momento della sua nascita, la madre era nubile mentre il padre naturale era coniugato con ### dalla cui unione sono nate tre figlie, ##### - che alla sua nascita era stato riconosciuto soltanto dalla madre; - che sin dalla nascita ### si era sempre comportato come suo padre, sia in privato che pubblicamente, nei rapporti con amici, parenti e clienti della sua impresa, provvedendo anche alla sua educazione e al suo mantenimento. 
Alla luce di tali deduzioni l'attore chiedeva di dichiarare ### suo padre naturale e, per l'effetto, di riconoscere il suo status di figlio del ### con tutti i connessi e consequenziali diritti ed obblighi previsti dalla legge; di riconoscere il diritto di conservare l'attuale cognome materno; di ordinare all'### dello ### del Comune di ### in ### di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita; di condannare i convenuti alle spese di lite. 
Sentenza n. 289/2025 pubbl. il ###
RG n. 564/2021
Repert. n. 785/2025 del 15/09/2025
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio ### non opponendosi all'accertamento domandato dall'attore, mentre non si costituivano in giudizio le altre parti convenute. 
Venivano escussi i testimoni ed espletata la ctu.  2. Con sentenza 513/2021 il Tribunale di Lagonegro accoglieva la domanda attorea, dichiarando ### padre di ### ordinava all'### dello Stato civile del Comune competente di annotare la sentenza al passaggio in giudicato; compensava le spese di lite tra le parti costituite ponendo a carico dell'attore le spese di ctu. 
A sostegno della decisione, osservava il primo giudice: - che tutti i testimoni escussi avevano confermato quanto asserito dall'attore in merito alla relazione dell'attore con ### - che inoltre l'esame del DNA aveva accertato la paternità con un'elevata percentuale di probabilità pari al 99,99 %; - che le eccezioni di nullità della ctu sollevate da ### (quest'ultima aveva lamentato il mancato rispetto del contraddittorio da parte del perito il quale, dopo avere eseguito un primo test genetico, aveva rinnovato arbitrariamente gli accertamenti giungendo a conclusioni opposte rispetto alle prime indagini,) non erano fondate.  3. Avverso la sentenza ha proposto appello ### deducendo: 3.1 la nullità della ctu ; 3.2 la erronea valutazione delle prove avendo erroneamente il primo giudice fondato la decisione sulle dichiarazioni testimoniali dalle quali è emerso che il ### aveva avuto un contegno “da padre” nei confronti di ### e tuttavia tale mera circostanza non è idonea a dimostrare che il predetto fosse realmente il padre dell'attore.  4. Si è costituita ### contumace nel giudizio di primo grado, la quale ha eccepito la nullità della notifica nei suoi confronti dell'atto di citazione del giudizio dinanzi al Tribunale perché notificato presso un indirizzo (via ### 5, Comune di ### in ### diverso da quello della sua Sentenza n. 289/2025 pubbl. il ###
RG n. 564/2021
Repert. n. 785/2025 del 15/09/2025 residenza (via ### 15). In particolare, l'appellata ha sostenuto che la notifica effettuata nelle mani di un familiare del destinatario è valida soltanto se eseguita presso la residenza del destinatario stesso e che, nel caso di specie, neppure il familiare a cui era stato consegnato il plico era residente presso il luogo di notificazione, né tantomeno era sua convivente.  ### ha, quindi, proposto appello incidentale chiedendo che previa dichiarazione dell'irregolarità del contraddittorio trattandosi di litisconsorzio necessario ed essendo la pronuncia del primo giudice inutiliter data, fosse disposta la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., con vittoria delle spese di lite.  5. ###, ### ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale proposto da ### perché notificato a persona deceduta (### nonché l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da ### anche questo notificato a persona deceduta, oltre che tardivo essendosi la parte costituita in giudizio oltre il termine di 20 giorni prima della data udienza di citazione fissata in citazione.  6.Non si sono costituiti, nonostante la regolare citazione in giudizio, #### e gli eredi di ### i quali devono essere dichiarati contumaci.  7.All'udienza del 18.3.25 la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE 8. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata da ### con la quale quest'ultimo ha dedotto: - che sua madre, ### convenuta e litisconsorte necessaria rimasta contumace nel precedente grado del giudizio, è deceduta in data ### (quindi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni della precedente fase dinanzi al Tribunale e prima della pubblicazione della sentenza impugnata). 
Sentenza n. 289/2025 pubbl. il ###
RG n. 564/2021
Repert. n. 785/2025 del 15/09/2025 che il decesso non è stato documentato dalle parti né in altro modo equipollente ai sensi dell'art. 300 comma 4 c.p.c., sicché esso non ha prodotto alcun effetto interruttivo sul giudizio che è proseguito normalmente fino alla sentenza oggi impugnata. 
Che la morte della parte contumace, anche se mai documentata obbliga l'appellante a rivolgere l'impugnazione, a pena di inammissibilità, esclusivamente nei confronti degli eredi della parte contumace deceduta indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell'evento stesso da parte del soccombente (Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 06-08-2015 n. 16555); che l'appellante ha evocato in giudizio dinanzi alla Corte di Appello adita, in violazione dell'art. 163 n. 2 c.p.c., direttamente e personalmente la sig.ra ### nonostante sia già deceduta come risulta dalla relata di notifica e dall'avviso di ricevimento nel quale l'### dà atto che la notifica è avvenuta mediante consegna del plico postale a “persona convivente”; che la notificazione è giuridicamente inesistente, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte che ha dichiarato inesistenti le notifiche degli atti introduttivi del giudizio di primo grado ovvero gli atti di riassunzione del giudizio ove rivolti a persona già deceduta ed analogicamente applicabili all'atto di citazione contenente l'appello della sentenza; che, pertanto, stante l'inesistenza giuridica e/o la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di appello e della sua notificazione siccome rivolti a persona contumace già deceduta, il gravame è inammissibile.  ### è infondata e, pertanto deve essere respinta.. 
Trattandosi, infatti, di impugnazione di una sentenza pronunciata nei confronti di più parti, con la regolare notificazione dell'appello nei confronti di ### attore nel giudizio di primo grado, opera l'effetto conservativo dell'impugnazione essendo stato l'appello validamente introdotto almeno nei confronti di una delle parti del giudizio. 
Sentenza n. 289/2025 pubbl. il ###
RG n. 564/2021
Repert. n. 785/2025 del 15/09/2025
Per tale motivo la Corte, con ordinanza del 14.6.22, ha ordinato la notificazione dell'appello principale e dell'appello incidentale agli eredi della parte deceduta, notificazione che peraltro è andata a buon fine. 
Ne consegue che la omessa citazione nel giudizio di appello degli eredi della parte deceduta non produce alcuna conseguenza sulla validità e sulla ammissibilità dell'impugnazione proposta da ### avendo quest'ultima validamente costituito il rapporto processuale nei confronti di almeno una delle parti e avendo successivamente provveduto, su ordine del giudice, alla regolare notificazione dell'appello anche nei confronti della parte inizialmente pretermessa.  9. ### incidentale proposto da ### deve essere esaminato in via prioritaria rispetto all'appello principale essendo stata dedotta la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata per omessa regolare citazione in giudizio della stessa quale litisconsorte necessario.  #### ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale essendosi la parte costituita tardivamente in giudizio atteso che l'udienza di comparizione prevista nell'atto di citazione è quella del 21.04.2022 e il termine per la tempestiva costituzione in giudizio e per proporre appello incidentale scadeva l' ### , mentre la ### ha depositato la comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale il ### cioè il giorno successivo alla scadenza del termine perentorio. 
Tanto premesso, dall'esame della documentazione depositata dall'appellante incidentale è emerso: - che la busta telematica contenente la comparsa di risposta con l'appello incidentale è stata trasmessa in data ### a mezzo pec alla cancelleria della Corte; - che sono state ottenute la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna ed è avvenuto anche il superamento dei controlli automatici mediante la generazione della terza ricevuta pec; Sentenza n. 289/2025 pubbl. il ###
RG n. 564/2021
Repert. n. 785/2025 del 15/09/2025 - che tuttavia l'operatore di cancelleria, all'esito dell'ultimo controllo c.d.  manuale, ha rifiutato il deposito con messaggio consegnato al depositante lo stesso giorno alle ore 15,47 perché erroneamente inviato al registro della volontaria giurisdizione anziché nel fascicolo telematico RG 564/2021 a cui l'atto di parte era riferito; - che a seguito di tale rifiuto, è stato effettuato il secondo deposito il giorno successivo e cioè il ### (quando il termine perentorio per la costituzione in giudizio era scaduto) che è andato a buon fine.  ### l'appellante incidentale l'errore di individuazione del registro non costituirebbe impedimento alla ricezione del deposito telematico non potendo la cancelleria esimersi dall'accettare ugualmente il deposito e, in caso di rifiuto, il depositante avrebbe diritto alla remissione in termini con possibilità di effettuare un nuovo deposito con efficacia (ex tunc) che retroagisce, cioè, al momento della generazione della ricevuta di consegna del primo deposito rifiutato. Il deposito della comparsa, pertanto, sebbene eseguito in data ###, deve ritenersi come effettuato a decorrere dalla data del primo deposito rifiutato e cioè dal 01- 04-2022, con la conseguenza che l'appello in essa contenuto deve considerarsi tempestivo ed ammissibile.  ### è infondato. 
Alla luce della ricostruzione cronologica dei fatti, si ritiene che la costituzione dell'appellante incidentale sia avvenuta tardivamente. 
Vi è da rilevare che in caso di deposito telematico, completati i controlli formali, il gestore dei servizi telematici, all'esito dell'intervento dell'ufficio, invia al depositante il quarto ed ultimo messaggio di posta elettronica certificata, contenente l'esito dell'intervento di accettazione o il “rifiuto degli atti” operato dalla cancelleria. 
In caso di rifiuto da parte della cancelleria, il depositante dovrà provvedere ad effettuare un nuovo deposito.  ### la consolidata giurisprudenza, il deposito telematico degli atti si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da Sentenza n. 289/2025 pubbl. il ###
RG n. 564/2021
Repert. n. 785/2025 del 15/09/2025 parte del gestore di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. in l. n. 221 del 2012), e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della ### con la conseguenza che la verifica da parte del Giudice della tempestività del ricorso deve avvenire con riferimento a tale momento ( Cass. n. 6743/2021; n. 28982/2019). 
Vi è però da aggiungere che in tema di deposito telematico dell'atto introduttivo il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (### “è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC), (Cassazione civile un. - 11/10/2023, n. 28403), circostanza quest'ultima non verificatasi nel caso che ci occupa. 
Ed invero, pur avendo ricevuto in data ### la comunicazione del rifiuto della cancelleria e dell'errore di trasmissione, l'appellante avendone ancora la possibilità (avendo ricevuto il messaggio di rifiuto lo stesso giorno alle ore 15,47) non ha tuttavia provveduto al nuovo deposito telematico ma lo ha fatto soltanto il giorno successivo ovvero dopo la scadenza del termine perentorio previsto dall'art 166 cpc.. 
Né risulta che l'appellante abbia formulato tempestiva istanza di rimessione in termini ex articolo 153 c.p.c.. 
Quanto alle conseguenze che derivano dalla tardiva costituzione in giudizio dell'appellante incidentale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c., all'epoca vigenti, l'appellato che intende proporre impugnazione incidentale deve farlo con la comparsa di risposta da depositare, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 20 gg prima dall'udienza di comparizione. 
E' pacifica in giurisprudenza l'affermazione secondo la quale il dies a quo per calcolare il termine della costituzione dell'appellato decorre dalla data di udienza Sentenza n. 289/2025 pubbl. il ###
RG n. 564/2021
Repert. n. 785/2025 del 15/09/2025 fissata nell'atto di citazione contenente l'appello principale, a nulla rilevando l'eventuale rinvio d'ufficio di tale udienza (Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 30- 12-2009 n. 28092). 
Poiché nel caso di specie la data di udienza fissata nell'atto di citazione che contiene l'appello principale è quella del 21.04.2022, il termine per la costituzione in giudizio per proporre tempestivamente appello incidentale scadeva l' ### mentre la ### ha effettuato il deposito della comparsa di costituzione e risposta il giorno successivo.   ### incidentale proposta da ### è, pertanto, inammissibile.  9. Nel merito l'appello principale non merita accoglimento.  9.1 Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la nullità della consulenza tecnica d'ufficio (eccezione tempestivamente formulata e ritualmente coltivata) per i seguenti motivi: - il CTU, dopo avere fatto eseguire un primo esame del DNA presso l'### di Napoli che avrebbe dato esito negativo per l'attore, avrebbe poi arbitrariamente senza necessità scientifica e solo per scelta del CTU disposto la ripetizione di tale esame presso l'### degli ### di ### che, invece, ha dato esito positivo per l'attore ; - il CTU avrebbe omesso l'avviso della ripresa delle operazioni peritali operando in tal modo in assenza di contraddittorio avendo inviato una comunicazione a mezzo pec alla difesa di parte attrice e non ai ### - il ctu non avrebbe esplicitato le procedure seguite per garantire l'integrità dei campioni esaminati presso l'### di ### in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; - il CTU irragionevolmente dà prevalenza ai risultati del secondo test rispetto a quelli ottenuti nel primo; -il Ctu non avrebbe prodotto gli elettroferogrammi a sostegno del secondo esame svoltosi a ### Sentenza n. 289/2025 pubbl. il ###
RG n. 564/2021
Repert. n. 785/2025 del 15/09/2025 - il profilo Y risultato comune, solo nel secondo accertamento, tra l'attore ed il defunto ### è facilmente riconducibile al dato che vede entrambi i soggetti natii di un piccolissimo centro abitato, ove spesso i concittadini hanno un progenitore in comune, senza che da ciò̀ possa desumersi, in disconoscimento degli esiti del primo accertamento, la sussistenza di un rapporto genetico di tipo “padrefiglio”; - l'elaborato redatto dal CTU sarebbe sprovvisto di bibliografia scientifica e la bozza di relazione sarebbe priva di identità̀ formale e sostanziale essendo stata trasmessa ai legali in formato “word” priva sottoscrizione. 
Tanto premesso occorre in n primo luogo rilevare che in tema di consulenza tecnica di ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., comma 2, e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sè, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado, nemmeno successivamente, di intervenire alle operazioni ( ex plurimis v.  10/02/2020, n. 3047; Cass. 15/07/2016, n. 14532). 
Nella specie, è pacifico: -che le operazioni peritali sono state espletate previa comunicazione alle parti e che, pertanto, a queste ultime è stata data la possibilità di presenziare alle attività di studio preliminare della documentazione e di impostazione delle successive operazioni, circostanza questa che, oltre ad essere documentata dalla pec allegata alla relazione tecnica depositata il ### con la ricevuta di avvenuta consegna (del 17.10.2020), è stata ammessa dalla stessa difesa della parte eccipiente laddove ha affermato che delle nuove operazioni peritali svolte presso l'istituto romano era stato avvisato il difensore ma non anche il ### circostanza quest'ultima priva di rilevanza se si considera l'avvenuto regolare coinvolgimento delle parti; Sentenza n. 289/2025 pubbl. il ###
RG n. 564/2021
Repert. n. 785/2025 del 15/09/2025 - che la parte convenuta ha potuto esplicare la sua attività difensiva e di critica all'attività peritale e il ctu ha esaminato e congruamente risposto alle osservazioni con separato elaborato allegato e depositato in atti, risultando in tal modo garantito e giammai compromesso il diritto di replica della parte medesima che , si ripete, è stato ampiamente dalla stessa esercitato. 
Priva di pregio è, inoltre, l'asserita arbitrarietà della decisione assunta dal perito di ripetere l'accertamento e di eseguire l'esame anche sul DNA della madre dell'attore atteso che ciò era espressamente previsto nel quesito formulato dal giudice che aveva lasciato al ctu la predetta facoltà di prelievo ed inoltre la scelta, tutt'altro che arbitraria, è stata dettata e sorretta da ragioni di natura squisitamente scientifica essendosi rivelata insufficiente la prima indagine ematogenetica fondata solo sul DNA del presunto padre di ### in quanto non in grado di escludere una parentela di tipo patrileneare. Inoltre, come efficacemente evidenziato dal primo giudice, occorre considerare che accertamenti come quelli per cui si discute sono caratterizzati da elevato profilo tecnico e sono rimesse alle conoscenze e al sapere scientifico dell'ausiliario, fermo restando che ogni valutazione in ordine ai risultati spetta all'### così come il controllo sulla correttezza della procedura. 
Balza evidente allora che l'esito del secondo accertamento proprio perché fondato sull'esame del DNA di entrambi i genitori dell'attore è più completo e connotato da maggiore attendibilità rispetto al primo. 
Quanto alle restanti censure sollevate dall'appellante di natura formale appare opportuno richiamare il consolidato principio secondo cui non si ha diritto alla regolarità formale del processo, ovvero all'applicazione delle regole processuali in quanto tali (e ciò vale anche per l' attività espletata dall'ausiliario del giudice) se non si adduce il concreto pregiudizio che ne è derivato: e ciò perchè (tra le molte, Cass. Sez. U. 09/08/2018, n. 20685) è di norma indispensabile, per avere interesse a dolersi di un vizio processuale, allegare anche le conseguenti lesioni del diritto di difesa e nel caso di specie non è dato cogliere, né d'altra parte è stata allegata, la rilevanza concreta delle dedotte irregolarità formali dell'elaborato peritale, Sentenza n. 289/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 785/2025 del 15/09/2025 (Cass. Sez. U., 08/05/2017 n. 11141; Cass. 22/02/2016, n. 3432; 18/12/2015, n. 26831; Cass. 24/09/2015, n. 18394; Cass. 16/12/2014, n. 26450; Cass. 13/05/2014, n. 10327; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. Sez. U. 19/07/2011, n. 15763). 
Alla luce delle precedenti considerazioni il primo motivo di appello è infondato.  9.2 Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione delle prove testimoniali assunte avendo il Tribunale erroneamente fondato sulla mera circostanza riferita dai testi circa il contegno “ da padre” tenuto dal ### nei confronti di abitante ### non potendo tale condotta dimostrare che lo stesso fosse realmente il genitore naturale dell'attore. 
La censura propone una lettura riduttiva e parziale delle ragioni sulle quali si fonda la decisione impugnata. 
Posto, infatti, che non è in discussione l'attendibilità dei testimoni escussi nel giudizio di primo grado, le circostanze da essi riferite sono di contenuto ben più pregnante e complesso rispetto a quanto prospettato dall'appellante avendo i dichiaranti non solo descritto lo strettissimo legame affettivo e paterno platealmente manifestato fino alla sua morte dal ### nei confronti dell'attore, ma gli stessi testimoni hanno concordemente riferito in merito alla lunga relazione sentimentale intrattenuta dal predetto ### con ### madre di ### connotata da una perdurante e assidua frequentazione durata anche oltre l'epoca del concepimento. 
Il Tribunale, pertanto, contrariamente all'assunto dell'appellante, ha correttamente valorizzato tutte le complesse e significative circostanze riferite dai testimoni fondando la sua decisione oltre che sulle prove orali anche sul convergente esito delle prove di compatibilità genetica. 
Ne consegue che anche il secondo motivo di gravame è infondato e l'appello deve essere respinto con assorbimento di ogni altra questione.  10. Con riferimento alle spese di lite le stesse, nel rapporto tra l'appellante principale, l'appellante incidentale e l'appellato ### seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di Sentenza n. 289/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 785/2025 del 15/09/2025 cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla ### n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa complessità bassa . 
Nel rapporto tra l'appellante principale e l'appellante incidentale, le spese sono integralmente compensate stante la reciproca soccombenza. 
Nulla per le spese quanto alle parti contumaci. 
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 a carico sia dell'appellante principale , ### sia dell'appellante incidentale, ### le quali sono tenute ciascuno a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalle stesse dovuto per la impugnazione rispettivamente proposta.  P.Q.M.  - dichiara la contumacia di dichiarata la contumacia di #### e degli eredi di ### - rigetta l'appello principale; -dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da ### -condanna ### alla rifusione delle spese di lite sostenute da ### liquidate in € 4996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge da attribuire al procuratore per dichiarato anticipo; - condanna ### alla rifusione delle spese di lite sostenute da ### liquidate in € € 4996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge da attribuire al procuratore per dichiarato anticipo; Dispone la compensazione integrale delle spese del grado nel rapporto tra l'appellante principale, ### e l'appellante incidentale, ### - nulla sulle spese quanto alle parti appellate non costituite. 
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.  115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 a carico sia dell'appellante principale , ### n. 289/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 785/2025 del 15/09/2025 ### sia dell'appellante incidentale, ### le quali sono tenute ciascuno a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalle stesse dovuto per la impugnazione rispettivamente proposta. 
Manda alla ### per gli adempimenti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio telematica del 13 settembre ### estensore Dott.ssa ### n. 289/2025 pubbl. il ###
RG n. 564/2021
Repert. n. 785/2025 del 15/09/2025 16/10/2025, #### conformità della presente copia cartacea all'originale telematico in mio possesso da cui è stata estratta.Io sottoscritto ### (CF ###) del foro di ### attesto, a norma e per tutti gli effetti di legge,#### 9 ### 53 DEL 1994 E 23 COMMA 1 ###. 1 1 di 22 #### in Cassazione Via Cona n. 130 - 85044 - #### tel. ### - cell. ### email: ### pec: #### - nell'interesse di ### (c.f. ###), nato il 17-10- 1978 a #### ed ivi residente ###, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv. ### (c.f. ###) che lo rappresenta, assiste e difende in virtù del mandato conferito in calce alla comparsa di risposta depositata nel fascicolo RG 564/2021 innanzi alla Corte di Appello di Potenza; i quali dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125 e 136 c.p.c. di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche relative al presente procedimento via PEC f ### e/o al numero di fax ###; PREMESSO - cche la Corte di Appello di ### all'esito del procedimento RG 564/2021 ha emesso in data ### la sentenza n. 289/2025 depositata mediante pubblicazione in data ### e notificata in data ### con la quale ha respinto l'appello incidentale presentato dalla sig.ra ### avverso la sentenza n. 513/2021 del Tribunale di ### condannando la medesima al pagamento delle spese e competenze legali in favore del sottoscritto quale difensore antistatario dell'appellato sig. ### come da seguente dispositivo che si trascrive: - condanna ### alla refusione delle spese di lite sostenute da ### liquidate in ### 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da attribuire al procuratore per dichiarato anticipo; - cche nonostante il sollecito bonario la debitrice non ha provveduto al pagamento; - cche la predetta sentenza viene notificata in uno al presente atto di precetto in copia conforme munita efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c. così come novellato dal d. Lgs.  149/2022; tanto premesso, il sottoscritto avvocato, quale difensore antistatario del sig. ##### E ### alla sig.ra ### (c.f. ###) nata il ### a ### villa #### ed ivi residente ###, indirizzo pec estratto dal ### di #### - di provvedere al pagamento entro giorni 10 dalla data di notifica del presente atto, delle seguenti somme: Pag. 2 2 a 22 competenze liquidate € 4.996,00 compensi per precetto (DM 1147/222) € 2000,00 spese generali 15% € 779,400 cap 4% € 239,,01 Iva (22%) € 1.367,117 Totale salvo errori o omissioni € 7..581,,58 oltre interessi maturandi come per legge sino al soddisfo, il tutto con espresso AVVERTIMENTO - che, in caso di mancato adempimento, decorso inutilmente il termine di gg 10 dalla notifica del presente precetto, si procederà certamente ad esecuzione forzata; - che la parte debitrice può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore; - che il Giudice competente per l'esecuzione è il Tribunale di #### il ###. Avv. ### 16/10/2025, #### conformità della presente copia cartacea all'originale telematico in mio possesso da cui è stata estratta.Io sottoscritto ### (CF ###) del foro di ### attesto, a norma e per tutti gli effetti di legge,#### 9 ### 53 DEL 1994 E 23 COMMA 1 ### 16/10/2025, #### conformità della presente copia cartacea all'originale telematico in mio possesso da cui è stata estratta.Io sottoscritto ### (CF ###) del foro di ### attesto, a norma e per tutti gli effetti di legge,#### 9 ### 53 DEL 1994 E 23 COMMA 1 ### sottoscritto AAvv. ### (c.f. ###) con studio in #### alla ### n. 130 iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di ### in ragione del disposto della L.53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### giusta delibera del 16-03-2010 n. 31, quale difensore del sig. A ### (c.f. ###) per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti in calce alla comparsa di risposta depositata nel fascicolo del giudizio RG 564/2021 innanzi alla Corte di Appello di ### che si notifica; NOTIFICO 1) copia informatica (nome file: “ ###289_2025_Corte_di_###pdf.p7m”) - da me sottoscritta con dispositivo di firma digitale in formato “ cades” in corso di validità - conforme all'originale digitale della sentenza n. 289/2025 pubblicata in data ### dalla Corte di ### di ### all'esito del procedimento RG 564/2021, estratta dal sottoscritto difensore dal relativo fascicolo telematico, di cui si attesta la conformità all'originale da cui è estratta ai sensi dell'art. 3 bis comma 2 L. 21 gennaio 1994 n. 53 e degli artt. 196 octies comma 2 e 196 undecies disp. Att. C.p.c. ed avente forza di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; 2) copia informatica (nome file: “
Atto_di_precetto_###pdf.p7m”) - da me sottoscritta con dispositivo di firma digitale in formato “ cades” in corso di validità - conforme all'originale digitale dell'atto di precetto datato 16-10-2025 nell'interesse del sottoscritto Avv. ### pedissequo alla sentenza di cui al punto 1 che precede, di cui si attesta la conformità all'originale da cui è estratta ai sensi dell'art. 3 bis comma 2 L. 21 gennaio 1994 n. 53 e degli artt. 196 octies comma 2 e 196 undecies disp. Att. C.p.c.; 3) copia informatica conforme all'originale analogico della procura alle liti (nome file: “
Procura alle liti.pdf.p7m”) in calce alla comparsa di risposta depositata nel fascicolo del giudizio RG 564/2021 innanzi alla Corte di ### di ### di cui si attesta la conformità all'originale da cui è estratta ai sensi dell'art. 3 bis comma 2 L. 21 gennaio 1994 n. 53, dell'art. 16-undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e dell'art. 22 d. Lgs. 07-03-2005 n. 82; al seguente ### - sig.ra ### (c.f. ###) residente ###- indirizzo pec estratto dal ### di #### ; DDICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione alla sentenza n. 289/2025 emessa dalla Corte di ### di ### all'esito del giudizio RG 564/2021 proposto da DE ### contro ### ed altri e del pedissequo atto di precetto in uno alla stessa notificato; ATTESTO ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis comma 2 L. 21 gennaio 1994 n. 53, 16-undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e 22 d. Lgs. 07-03-2005 n. 82 e ss.mm.  che gli atti notificati s sono copie informatiche conformi agli originali da cui sono stati estratti.  ### il ### Avv. ### (firmato digitalmente) 16/10/2025, #### conformità della presente copia cartacea all'originale telematico in mio possesso da cui è stata estratta.Io sottoscritto ### (CF ###) del foro di ### attesto, a norma e per tutti gli effetti di legge,#### 9 ### 53 DEL 1994 E 23 COMMA 1 ### trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.
E' possibile verificare l'identità del mittente e la validità legale del certificato di firma utilizzato tramite servizi gratuiti messi a disposizione da alcune ### come ad esempio: - ### https://vol.actalis.it/volCertif/home.html - ### https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php - ### https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0 - ### http://vol.ca.notariato.it/verify 16/10/2025, #### conformità della presente copia cartacea all'originale telematico in mio possesso da cui è stata estratta.Io sottoscritto ### (CF ###) del foro di ### attesto, a norma e per tutti gli effetti di legge,#### 9 ### 53 DEL 1994 E 23 COMMA 1 ###:
Ricevuta di accettazione
Il giorno 16/10/2025 alle ore 17:37:15 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da "###" ed indirizzato a: ### ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: ###.###.###.###.### Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio. --------------------------------------------------------
Acceptance receipt
On 16/10/2025 at 17:37:15 (+0200) the message "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" sent by "###" and addressed to: ### ("posta certificata") was accepted by the certified email system. ###: ###.###.###.###.### As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.
Consegne: -- Ricevuta di avvenuta consegna --
Il giorno 16/10/2025 alle ore 17:37:18 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da "###" ed indirizzato a "###"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: ###.###.###.###.### ----------------------------------------------------------------------------------------- -- Delivery pec notification --
On 16/10/2025 at 17:37:18 (+0200) the message "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" from "###" and addressed to "###" was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: ###.###.###.###.###
Elenco allegati: Atto_di_precetto_###pdf.p7m
Procura_alle_liti.pdf.p7m
Relata_di_notifica.pdf.p7m ###289_2025_Corte_di_###pdf.p7m 16/10/2025, #### conformità della presente copia cartacea all'originale telematico in mio possesso da cui è stata estratta.Io sottoscritto ### (CF ###) del foro di ### attesto, a norma e per tutti gli effetti di legge,#### 9 ### 53 DEL 1994 E 23 COMMA 1 ###

Giudice/firmatari: Lucia Gesummaria

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 14-11-2023

... asseritamente ritenuto corresponsabile, salvo incorrere in una sentenza inutiliter data; non avrebbero, invero, potuto imputare alla proprietaria-danneggiata la responsabilità di terzi, quale il conducente, asseritamente ritenuto corresponsabile, né attribuire alla stessa le conseguenze non riconducibili alla propria condotta (ex art. 1223 ) e alla posizione processuale da lei rivestita, in ragione dell'assenza di un vincolo di rappresentanza, di sostituzione processuale nonché di litisconsorzio necessario tra conducente e proprietario del veicolo; la sentenza deve pertanto essere cassata per evidenti vizi afferenti al contraddittorio; all'accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue l'assorbimento degli altri, la cassazione in parte qua della impugnata sentenza e il rinvio della ca usa alla Corte d'Appello di ### , in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese; Così deciso in ### nella ### di ### della ### (leggi tutto)...

testo integrale

sul ricorso 22948/2020 proposto da: ### rappresentata e difesa dagli avvocati ### e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in ### via ### n. 38pec: -ricorrente - contro A.m.a.t. ### - intimata - nonchè contro ###, in perso na del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall 'avvocato ### ed elettivament e d omiciliato p resso il domicilio digitale pec: -controricorrente - nonchè contro ### in persona del ### ntante, rappresentata e difesa dall 'avvocato ### ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale ### -controricorrente - avverso la senten za n. 2 326/2019 della #### d i ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2023 dal #### Rilevato che: ### convenne in giudizio il Comune di ### per sentirne dich iarare la responsabilità per i danni subìti da una autovettura di sua proprietà, condotta dal marito ### con a bordo il figlio, a seguito di un sinistro occorso in data 4 marzo 2009, quando l'autovettu ra condotta dal ### a causa d el mancato funzionamento della pubblica illuminazione e dell'omessa installazione della necessaria segnale tica stradale, andava ad impattare violentemente cont ro la rotatoria di recente costruzione, riportando gravissimi danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche; il Comune, ritenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiamò in causa, ritenendole solidalmente responsabil i, le sue du e controllate, la società ### responsabile del servizio di illuminazione pubblica, e la società ### responsabile della segnaletica stradale, che si costituirono in giudizio eccependo anch'esse il proprio difetto di legittimazione passiva; non fu invece chiamato in causa il conducente dell'autovettura nei cui confronti i convenuti non formularono alcuna conclusione; istruita la causa con prove testimoniali e ### il Tribunale adito condannò in solido il Comune di ### e la AGM al risarcimento del danno in favore dell'attrice nella misura di € 8.300,00; 3 avverso la sentenza la AGM propose appello principale ed il Comune appello incidentale, senza provv edere alla notifica dei gravami al conducente del veicolo; con detti appelli lamentarono l'erroneità della sentenza di primo grado per mancato riconoscimento della responsabilità del conducente nella causazione d el sinistro e conseguenziale assenza di responsabilità di essi appellanti; la Corte d 'Appello di ### con se ntenza pubblicata in data ###, ha parzialmente accolto i gravami ritenendo, per quanto ancora qui di interesse che, essendo emerso dal l'istruttoria che il conducente dell'autovettura andava ad una velocità superiore al limite consentito, il fatto del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227 c.c., aveva concorso alla produzione dell 'evento dannoso, così che gli appellanti dovevano essere condannati al 50% dei danni quali stimati dal Tribunale, con interessi e rivalutazione; avverso la sentenza ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; hanno resistito con distinti controricorsi il Comune di ### e la società ### il ricorso è stato assegnato per la trattazione in ### sussistendo i presupposti dell'art. 380bis c.p.c.  la ricorrente ha depositato memoria; ### che: con il primo motivo di ricorso - difetto di legittimazione passiva della ricorrente con riguardo alla condotta del conducente, violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 102 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, primo co. n. 3 c.p.c. - la ricorrente lamenta che i giudici d'appello hanno accertato la responsabili tà concorrent e del conducente del veicolo danneggiato nella produzione del sinistro senza che il medesimo fosse stato evocato in giudizio né dagli originari convenuti né d'ufficio ai sensi dell'art. 354 c.p.c. 4 con il secondo motivo - falsa ed erronea applicazione degli artt.  1223 e 1227 c.c. ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la corte di merito, nell'affermare il suo concorso colposo nella produzione dell'evento, è incorsa nella violazione tanto dei principi dettati in tema di nesso di cau salità quanto di quelli in m ateria di concorso colposo, perché la sua condotta, in quanto del tutto estranea alla produz ione dell'evento, non avrebbe mai po tuto determinare l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 1227 c.c.; con il terzo motivo la ricorre nte lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2055 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. perché la Corte del gravame non ha considerato che la condanna doveva essere pronunciata nei confronti dei soccombenti in solido e non anche in via parziaria, così determinando la perdita in favore del creditore della garanzia dell'art. 2055 c.c., non considerando che la corresponsabilità nella causazione del sinistro gode di un'effic acia meramente interna che non giustifica la riduzione del risarcimento in favore del danneggiato; con il quarto mo tivo di rico rso - contraddittoria e parziale motivazione con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.- la ricorrente lamenta che la sentenza ha confuso tra conducente e proprietaria ed ha statuito la corresponsabilit à della proprietaria senza nep pure motivare in relazione alle risultanze della ### il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito esposte e ciò determina l'accoglimento del ricorso in parte qua, con assorbimento degli ulteriori motivi; innanzitutto vi è un evidente difetto di legittimazione passiva della proprietaria dell'autovettura, la quale è stata ritenuta corresponsabile del sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c. pur essendo la stessa completamente estranea alla dinamica de i fatti; il d ifetto di legittimazione passiva è evide nte anche rispetto al conducente dell'autovettura che, pur essendo il soggetto realmente legittimato a 5 rispondere di una sua eventuale corresponsabilità, non è stato neppure mai evocato in giudizio; è allora evidente che i soggetti interessati, qualora avessero voluto ottenere un accertame nto opponibile al conducente, avrebbero dovuto estendere il contraddittorio al soggetto asseritamente ritenuto corresponsabile, salvo incorrere in una sentenza inutiliter data; non avrebbero, invero, potuto imputare alla proprietaria-danneggiata la responsabilità di terzi, quale il conducente, asseritamente ritenuto corresponsabile, né attribuire alla stessa le conseguenze non riconducibili alla propria condotta (ex art. 1223 ) e alla posizione processuale da lei rivestita, in ragione dell'assenza di un vincolo di rappresentanza, di sostituzione processuale nonché di litisconsorzio necessario tra conducente e proprietario del veicolo; la sentenza deve pertanto essere cassata per evidenti vizi afferenti al contraddittorio; all'accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue l'assorbimento degli altri, la cassazione in parte qua della impugnata sentenza e il rinvio della ca usa alla Corte d'Appello di ### , in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese; P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese; Così deciso in ### nella ### di ### della ### 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Moscarini Anna

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 26-02-2025

... la stessa era comproprietaria. Tanto emerge dalla sentenza impugnata. ### proposta in origine dall'attore-attuale ricorrente contro i soli ### vedeva la ### come c ontraddittore in forza del principio per cui nelle azioni a tute la delle distanze legali sono contraddittori necessari tutti i co mproprietari pro indiviso dell'immobile confinante, quando ne sia chiesta la demolizione o il ripristino, essendo altrimenti la sentenza "inutili ter data" (v., tra molte, ### 1, Sentenza n. 1841 del 30/03/1979: “Nel giudizio promosso per conseguire la rimozione di una costruzione, illegittimamente realizzata in violazione delle distanze legali nei rapporti di vicinato , sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari del fondo su cui l'opera medesima si trova, in 7 di 15 quanto la sentenza resa n ei confront i di alcuni soltanto di e ssi resterebbe inutiliter data, perché non eseguibile nei confronti degli altri”); la ### però , ha chiesto a su a volta accertarsi l'acquisto per usucapione del diritt o di manten ere il muro così come era. In sostanza la ### ha proposto una azione confessoria servitutis. La tesi del ricorrente, per cui questa azione avrebbe dovuto essere proposta (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16365/2019 R.G. proposto da: ### elett ivamente domiciliat ####### 57 , presso lo studio dell 'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -ricorrente contro ##### elettivamente domiciliati in ### 3, presso lo studio dell'avvocato ### (####) che li rappresenta e difende unitamen te all'avvocato #### (FRTGN ### -controricorrenti 2 di 15 avverso SENTENZA di CORTE D'#### n. 106/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal ### Premesso che: 1.### propriet ario di una “casa a schiera facente parte di un edificio tri-familiare” in Comune di ### conveniva davanti al Tribunale d i ### a, ### e ### ardini, proprietari confinanti, chiedendo ne la condanna alla riduzione in pristino del muro di confine, innalzato e modificato nell a conformazione, ed al risarcimento del danno da riduzione di visuale e da impossibilità, per l'attore, di ampliare il suo immobile.   I convenuti si costituivano opponendosi alle domande.   Il contraddittorio veniva integrato nei confronti di ### moglie in regime di comunione legale di ### e quindi comproprietaria, con i convenuti de l muro di cui era c hiesto il ripristino, la quale si opponeva anch'essa alle domande e spiegava domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del diritto a mantenere il muro così come era.  ### ale accoglieva in parte le domande dell'attore. 
Segnatamente - per quanto ancora interessa - condannava i convenuti e la intervenut a al ripristin o del m uro e negava il risarcimento del danno.   I convenuti ### e ### e la ### proponevano appello.   ### propo neva appello incidentale censurand o la decisione del Tribunale in ordi ne al mancato ric onoscimento del risarcimento del danno. 
La Corte d i ### lo di Ve nezia, con sentenza 106 d el 2019, accoglieva in parte l'appello pri ncipale ritenendo fondata la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del diritto a mantenere il muro all'altezza e nella sua conformazione. 3 di 15 La Corte d i ### lo tant o riteneva sul rilievo che l'azione del ### era stata proposta il 29 aprile 2013 mentre, come emerso dalle prove te stimoniali, l'innalzamento del muro era stato completato nel 1989. La Corte precisava che nel 1989 erano state anche realizzate, per le parti “strutturali e al grezzo ”, le scale addossate al muro e un locale coperto da terrazza e che queste opere erano state poi completate con la “pavim entazione delle scale e del terrazzo”, tra il 1992 e l'estate del 1993; 2.### attore ### ricorre con cinque motivi per la cassazione della sentenza della Corte di #### e ### e L uigia ### resistono con controricorso; 3. le parti hanno depositato memorie; considerato che: 1.con il prim o motiv o di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 5, comma 1bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n 28 e del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 conv. in legge 9 agosto 2013, n, 98, nonché degli artt. 102, 354, primo comma, e 383, terzo comma.  c.p.c. Si deduce che la Corte di ### ha erroneamente escluso la inammissibilità o improcedibilità della domanda riconvenzionale di usucapione proposta d a ### non precedut a dalla mediazione obbligatoria nei confronti dei tre condomini confinanti, ossia il ricorrente e i due proprietari delle altre case facenti parte dell' “edificio trifamiliare” in cui era inserita la “casa a schiera” del ricorrente medesimo. Si deduce inoltre che la Corte di ### ha omesso di rilevare, in riferiment o a tale doman da, il d ifetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di d etti comproprietari, litisconsorti necessari in quanto “il preteso diritto a mantenere” il muro così come era “non incideva sulla sfera dei diritti del solo attore ma sull'intero condominio”. 
La prima doglianza è riferita alla affermazione della Corte di ### per cui l'esperimento della procedura di mediazione non è richiesto 4 di 15 per le domande riconvenzionali dal momento che la procedura “ha funzione deflattiv a dell'azione giudiziale che nel caso della domanda riconvenzionale del chiamato in causa è già iniziata e non cesserebbe neanche qualora la mediazione eliminasse la domanda riconvenzionale”; 2. il motivo è infondato quanto alla prima doglianza e inammissibile quanto alla seconda. 
Quest'ultima ha priorità logica sulla seconda.  2.1. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente sottolineato (v. per tu tte, n.11 043 del 05/04/2022) che la parte che solleva l'eccezione di non integrità del contraddittorio ha l'onere, a pena di inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 366 c.p.c. di indicare le persone che debbano p artecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di indicare gli atti del processo di merito d ai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione. 
Nel caso di specie il ricorrente non ha assolto all'onere suddetto, avendo solo menzionato non identificati “condomini” proprietari di altre case a schiera senza fornire le informazioni richieste.  2.2. Quanto all'altro p rofilo di censura, è corretta l'affermazione della Corte di App ello secondo cui la d omanda rico nvenzionale proposta da ### no n era sogge tta alla procedura di mediazione. Con recente senten za delle Se zioni ### di questa Corte (n. 3452 del 07/02/2024) è stato affermato il seguente principio di diritto, valevole cioè sia per le domande riconvenzionali collegate all'oggett o della lite sia per le domand e riconvenzionali c.d. “eccentriche” o vvero in nessun modo “o biettivamente ricollegabili all'oggetto” della causa (v. punto 2 della motivazione della sentenza de lle ###: la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimen to di u na soluzione conciliativa che scongiuri l'introduz ione della causa, è applicabile al so lo atto 5 di 15 introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando ch e al mediatore compete d i valutare tut te le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.  ### dopo avere e videnziato le ragioni d i carattere letterale e logico siste matico d ell'esclusi one della mediazione obbligatoria per le domande riconvenzionali (v. motivazione punto 3), hanno anch e fatto un riferiment o specifico al caso di cui si tratta anche nel presente processo, di domanda proposta dal terzo chiamato laddove (punto 3 .3.2.3.) hanno a ffermato che la mediazione obbligatoria è finalizzata a rendere più rapida e meno onerosa per tutti la risoluzione della controversia, quando questa sia ormai comunque instaurata, che l'effetto deflattivo, il principio di ragionevole durata e il divieto di inutili intralci allo svolgimento del processo, portano a concludere che la mediazione svolge un ruolo profi cuo, solo se non si presti ad e ccessi o abusi e che la soluzione che volesse sottoporre alla mediaz ione “ogni domanda fatta valere in giudizio, diversa ed ulte riore rispetto a quella inizialmente introdotta dall'attore , non solo, quindi, la domanda riconvenzionale ma anche … la domanda proposta da e contro terzi interventori, volontari o su chiamata”, finirebbe per contraddire il già segnalato intento di velocizzare e rendere meno onerosa per tutti la risoluzione della controversia già pendente; 3. con il secondo motivo di ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione degli artt. 102 , 106, 167, 268 c.p.c., 11 00, 1101, 1102, 1140, 1158, 873 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn.  3 e 5 , c.p.c. ”. Il ricorre nte sostiene che la Corte di App ello, accogliendo la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione proposta da ### avrebbe violato le disposizioni indicate in quanto tra la stessa ### e i ### sussiste una comunione, “le ope re eseguite dalla comunione nell'area di rispetto tra due case confinanti possono essere oggetto di usucapione solo in favore 6 di 15 della comunione stessa unitariamente considerata”, la domanda di usucapione dei ### era stata proposta tardivamente essendosi i ### costituiti in primo grado oltre i termini di cui agli artt.  166 e 167 c.p.c., essi erano quindi “decaduti dalla domanda”, la domanda di usucapione dell a ### non p oteva essere accolta dato che “la comunione rappresentata dalla magg ioranza dei partecipanti era decaduta dalla possibil ità di domandare l'usucapione”, la ### non aveva mai p rovato il suo possesso “solitario” ventennale in o rdine al diritto di manten ere le opere “abusive”, la ### non era comproprietaria della opere suddette giacché, trattandosi di opere abusive, non poteva averle acquistate con atto di compravendita, la ### non era neppure litisconsorte necessaria dato che non era proprietaria delle opere in questione ed avrebbe dovuto essere considerata sempl ice interveniente ad adiuvandum; 4. il motivo è infondato. 
I termini esatti della questione sono questi: ### è stata chia mata in causa come li tisconsorte necessaria rispetto alla domanda principale di riduzione in pristino di un muro insist ente su un fond o di cui la stessa era comproprietaria. Tanto emerge dalla sentenza impugnata. ### proposta in origine dall'attore-attuale ricorrente contro i soli ### vedeva la ### come c ontraddittore in forza del principio per cui nelle azioni a tute la delle distanze legali sono contraddittori necessari tutti i co mproprietari pro indiviso dell'immobile confinante, quando ne sia chiesta la demolizione o il ripristino, essendo altrimenti la sentenza "inutili ter data" (v., tra molte, ### 1, Sentenza n. 1841 del 30/03/1979: “Nel giudizio promosso per conseguire la rimozione di una costruzione, illegittimamente realizzata in violazione delle distanze legali nei rapporti di vicinato , sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari del fondo su cui l'opera medesima si trova, in 7 di 15 quanto la sentenza resa n ei confront i di alcuni soltanto di e ssi resterebbe inutiliter data, perché non eseguibile nei confronti degli altri”); la ### però , ha chiesto a su a volta accertarsi l'acquisto per usucapione del diritt o di manten ere il muro così come era. In sostanza la ### ha proposto una azione confessoria servitutis. 
La tesi del ricorrente, per cui questa azione avrebbe dovuto essere proposta congiuntamente da tutti i comunisti, cioè dalla ### e dai ### assieme, non tiene conto del principio per cui “In tema di giud izio diretto all'accertament o dell'usucapione, la fattispe cie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione propost a è diret ta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i so gge tti non citati in giudizio potranno eventualmente va ntare in futuro” ( Sez. 2, Sentenza n.6163 del 20/03/2006; Cass, n.14522/2012; Cass. n. 202 del 11/01/1979; v. altresì Cass. n.###/2023, ove in motivazione si afferma che “a fronte di una domanda principale di rilascio di un bene nei confronti di un condominio è stata proposta riconvenzionale di accertament o dell'usucap ione. Pertanto, vi è litisconsorzio necessario proprio e solo per la domanda principale, non anche per la riconvenzionale. Infat ti, in caso di doman da di accertamento dell'usucapione, ricorre il li tisconsorzio necessario unicamente ove la pluralità di soggetti si collochi dal lato passivo, cioè ove siano più di uno i soggetti nei cui confronti è diretta la domanda cosicché tutti costo ro devono partecipare al processo, non anche nel caso in cui la plu ralità si riscont ri dal lato attivo . 
Infatti, in tal caso, la domand a, ove accolta, conduce all'accertamento di un diritto di cui potranno giovarsi anche gli altri soggetti che non han no partecipato al giudizio, come atto ri in 8 di 15 riconvenzionale, nel caso di sp ecie”; esattam ente negl i stessi termini, anche Cass. n.18286/2020, in motivazione). 
Nessun rilievo assume il fatto a cui il ricorrente fa cenno per cui la ### sarebbe divenuta comproprietaria del fondo su cui il muro insiste, ex lege, essendo già stato speci ficato che il già citato principio di insussisten za del l itisconsorzio necessario in caso di azione confessor ia servitutis vale anche se la domanda di usucapione è propost a da un coniuge in regime di comunione legale: “Nel giudi zio diretto al l'accertamento dell'usucapione, proposto da un coniuge in regime di comunione legale dei beni, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro coniuge, quale acquirente "ope legis", agli effe tti dell'art. 17 7, primo comm a, lettera a), cod. civ., occorren do la p resenza in causa di tut ti i comproprietari esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda di usucapione è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non cit ati in giud izio p otranno eventualmente vantare in futuro” ( Sez. 2, Sentenza n.15522 del 14/08/2012). 
Va infine rilevato che la contestazione del possesso della ### è inammissibile per due concorrenti ragioni: la Corte di ### ha espressamente riferito il possesso dalla stessa accertato sulla base di testimonianze, anche alla ### e la contestazione si riduce ad una affermazione fattuale contraria ad un accertamento della Corte di App ello, insindacabile; la contestaz ione deve ritenersi nuova, cioè avanzata solo in questa sede dato che il ricorrente non precisa quando sarebbe stata sollevata nel merito; 5. con il te rzo motivo di ricorso si lamenta “viola zione o falsa applicazione degli artt. 872 , 873, 934, 114 0, 1143, 1158, 1163, 1165 c.c., 20, primo comma lettera b), della l n. 47/85 ora art. 44 9 di 15 d.P.R. 380/2001; 5, sesto comma, d.lgs. 28/2010; 392-631 c.p. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.”. 
Il ricorre nte sostiene che la Corte di Ap pello avrebbe giudicat o senza accertare il possesso ultraventennale della ### avrebbe giudicato sulla base dell'accertamento del possesso ultraventennale dei soli ### senza considerare che, essendo questi “decaduti” dalla domanda di usucapione, tale accertamento non aveva rilievo. 
Lamenta altresì il ricorrente che la Corte di A ppello non avrebbe tenuto conto del fatto che il possesso de lla ### non sare bbe stato utile ad usucapionem perché il muro sarebbe stato “abusivo” e fuori commercio, che detto possesso non sarebbe stato pacifico essendo stato ogg etto di continue “proteste” da parte di esso ricorrente, che il possesso sarebbe st ato acquistat o in m odo violento, in particolare do vendosi rite nere la violenza sussistente sia perché la sopraelevazione era stata effettuata “senza permesso e senza prima aver chiesto e pagato la medianza”, il che “costituiva di per sé un atto violento”, sia in relazione ad “un altro elemento attestante l'origine violenta” costitui to dal fatto che la sopraelevazione era abusiva e penalmente illecita ai sensi dell'art.  20 lett. b) l.n. 47/85 e dell'art. 44 d.P.R. 380/2001. Il ricorrente, sotto altro profilo, contesta l'affermazione della Corte di ### per cui l'inizio del termine di usucapione risaliva all'anno 1989 quando il completamento delle opere era avvenuto nel 1993. Aggiunge che la Corte di ### non avrebbe “rilevato le omissioni e i silenzi del CTU” il quale avrebbe a sua volta omesso di dare conto in modo preciso di plurime violazioni delle norme sulle distanze commesse dai ### Insiste, infine, sul caratt ere abusivo e quindi “fuori commercio” di tutt e le opere re alizzate dagli attuali controricorrenti; 6. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 
Va ricordato che la Corte di ### ha accertato, sulla base delle testimonianze di ### di ### ino ### oli e del 10 di 15 “geometra Marangoni”, che la realizzazione del muro, “ne lla sua conformazione e sopraelevazione”, “si situa al più tardi nel 1989”. 
La Corte d i ### o, dato che la dom anda giud iziale era stata proposta dal ### nel 2013, ha concluso che “risulta usucapito il diritto di mantenere le opere realizzate dai ### sul confine”. 
Va altresì ricordato che la Corte di ### ha affermato che nessun rilievo, rispetto al decorso del termine di usucapione”, poteva essere annesso al fat to che le opere erano state condonate “successivamente”. 
Va infin e ricordato che la Corte d i ### ha poi aff ermato che nessuna efficacia interruttiva del possesso poteva essere attribuita alle “rich ieste scritte e alle diffide” inviate dal ### ini alla controparte essendo la in terruzione possib ile o me diante tempestivi, “idonei atti giudiziari” o me diante atti comportanti la materiale sottrazione della cosa al possessore. 
Il motivo è inammissibile in riferimento a tutte le censure che o non sono correlate alla decisione impugnata, che in troducono questioni da ritenersi nuove e che so no basate su allegazioni di elementi di fatto da rit enersi anc h'essi nuovi in a ssenza di riferimenti a quando sarebbero stati prospettati nel merito, oppure si riducono ad affermaz ioni di fat to contrastanti con quanto accertato dalla Corte di ### è già stato detto, con riguardo al terzo motivo di ricorso, delle contestazioni sul p ossesso della ### deve ritenersi nuova ogni questione, di cui non vi è traccia nella sentenza, sul preteso vizio del possesso in quanto acquistato violentemente; devono ritenersi nuove e legate a circost anze fattuali nuove tutte le questioni relative al contenuto della ### tende a contrastare un preciso accertamento della Corte di ### l'affermazione per cui la de correnza del t ermine di usucapione dovrebbe essere ancorata al 1993. 11 di 15 Il motivo è infondato per la parte in cui si deduce che la Corte di ### avrebbe dovuto dare rilievo al carattere abusivo delle opere escludendo che le stesse potessero essere usucapite in quanto fuori commercio. 
La Corte di ### in primo luogo, ha affermato che dalla CTU di primo grado era emerso che “le ope re realizzate dai signo ri ### sono legittime”. In ogni caso la ded uzione in esame, quand'anche le opere fossero state, sotto il profilo amministrativo, “illegittime” o “abusive”, sareb be stata inconferente alla luce del principio per cui “è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difet to della concessio ne edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapp orto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del posses so <<ad usucapionem>>” (Cass. n.2584 3 del 05/09/2023; si veda altresì Cass. n.1395/2017). 
Il mot ivo è parimenti infondato p er la parte in cui si contesta l'affermazione della Corte di A ppello secondo la quale nessuna efficacia interruttiva del possesso poteva essere attribuita alle “richieste scritte e alle diffide” inviate dal ### alla controparte essendo la interruzione possibile o mediante tempestivi, “idonei atti giudiziari” o median te atti comportanti la materiale sottrazione della cosa al possessore . L 'affermazione della Corte di ### è corretta atteso che gli atti interruttivi del possesso sono solo quelli aventi natura recuperatoria e demolitoria tass ativamente previsti dal comb. disp. degli artt. 1165 e 2943 c.c. e non le richieste o diffide. Si vedano, nella giu risprudenz a di questa Corte di legittimità, tra altre, la sentenza n.9845 del 19/06/2003 (“In tema di usucapione, il rinvio de ll'art. 1 165 cod. civ. alle norme sulla prescrizione in generale e, in particolare, a quelle dettate in tema 12 di 15 di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottene re, "ope iud icis", la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, con la conseguenza che, mentre può legittimamente ritenersi (come nel caso di specie) atto interruttivo del termine della prescrizione acqu isitiva la no tifica dell'atto di citazione con il qual e venga richiest a la materiale consegna di t utti i b eni immobili dei q uali si vanti un d iritto dominicale (nella specie, pe rché assegnati in proprietà escl usiva con sentenza passata in giudicato per effetto di divisione in lotti di un compendio ereditario), atti interr uttivi non risultano, per converso, ne' la diffida ne' la messa in mora, potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale”) e la sentenza n.6029/2019 (che, sul richiamo ad alcuni precedenti -Cass. Sez. 2, Sentenza n.14659 del 27/08/2012, Rv.623921; Cass. Sez. 2, Sen tenza n.16234 del 25/07/2011, Rv.618663 e Cass. Sez. 2, Se ntenza n.13625 dell'11/06/2009, Rv.608623-, ribadisce il principio per cui "In tema di possesso ad usucapionem, con il rinvio fatto dall'art.1165 all'art.2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, cosicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dall a norma, per quanto con ess i si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti"); 7. con il qu arto m otivo d i ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione degli artt. 905 , 906, 1140, 11 43, 1158 c.c. nonché degli artt. 102 e 354, primo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.”. 13 di 15 Il mot ivo, in primo luogo riprop one la que stione proposta con il primo mot ivo, per cui la Corte di ### o avrebbe pronu nciato inutilmente in quanto sarebbero rimasti esclusi dal processo, in violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., i due proprietari delle altre case facenti parte dell'“edificio trifam iliare” in cui era inserita la “casa a schiera” del ricorrente. 
Il mot ivo, in secondo luogo, veicola una serie di affermazioni su servitù di veduta che si eserciterebbero “dai pianerottoli e dalle due terrazze e dalla ringhiera” d ella pro prietà dei ### i e della ### sul “fondo condominiale e sulla terrazza” del ricorrente. 
Il mot ivo, in terzo luogo, solleva di nu ovo la qu estione dell a assenza del possesso della ### 8. il motivo è inammissibile per la prima parte, ripropositiva delle censure relative alla dedotta violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. 
E' sufficiente il rinvio a quanto affermato, riguardo tali censure, in riferimento al primo motivo di ricorso. 
Il motivo è inammissibile per la parte relativa a pretese servitù di veduta che si eserciterebbero da scale, terrazze o ringhiere perché si riduce ad affermazioni de l tutt o scollegate dalla sente nza impugnata nella quale si legge di servitù di veduta “d al muro divisorio”, per di più, accertate inesistenti: “nessun diritto di veduta risulta violato n el caso che ci occupa dal momento c he il muro sopraelevato non ha aperture e non consente di affacciarsi essendo anche sovrastato da una rete metallica”. 
Il mot ivo è inammissibile per la parte ripropo sitiva delle contestazioni sul possesso della ### E' su fficiente il rinvio a quanto affermato, riguardo a dette contestazioni, in riferimento al secondo motivo di ricorso; 8. con il qu into motivo di ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione degli artt. 872 , 873, 1126 c.c. e 112 c.p. c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.”. 14 di 15 Si deduce che “il danno da costruzione abusiva che viola le distanze legali è in re ipsa”, che la Corte di ### avrebbe dovuto liquidare al ricorrente il risarcimento su base equitativa “utilizzando i criteri valutativi che le prove acquisite in causa le met tevano a disposizione”, che la Corte di ### av rebbe violat o l'art. 1 12 c.p.c. negando il risarcimento per difetto di prova del danno; 9. il motivo è infondato. 
Va premesso che la Corte di ### ha dato conto del fatto che l'attuale ricorrente, allora appellante incidentale, aveva, fin o dal primo grado, ch iesto la cond anna dei proprietari confinanti, oltre che a rimettere in pristino il muro di confine, “al risarcimento del danno da riduzione di visuale e da impossibilità di ampliare la sua proprietà”. 
La Corte di ### non ha trascurato di pronunciarsi su tale domanda. 
Non ha, qu indi, comm esso alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.  che, come noto, detta il principio della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali, imponendo al giudice di pronunciare su ogni domanda ed eccezione sottopostagli. 
La Corte d i ### lo ha espre ssamente “respinto” la do manda evidenziando che, come emerso dalla ### “il m uro e il suo innalzamento risultano esattame nte sul confine”, e il muro sopraelevato aveva una altezza tale che “non riduce la visibilità e panoramicità della proprietà Visentini”. 
Il motivo si basa sull'assunto per cui la Corte di ### avrebbe negato il risarcimento ritenendo indimostrata l'entità del danno che sarebbe stata invece ricavabil e da -peraltro imprecisati“criteri valutativi che le prove le mettevano a disposizione”. La Corte ha negato il risarcimento pe r una ragio ne diversa ossia perché ha escluso l'illecito. 15 di 15 Si aggiunge per completezza che, in caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno non è in re ipsa ma, come questa Corte ha preci sato, “può essere provata attraverso le presunzioni , tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si d esuma un a riduzione di fruibilità dell a proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore” (Cass. Sez. 2 - , ordinanza n.17758 del 27/06/2024 (Rv. 671712 - 02); 9. in conclusione il ricorso deve essere rigettato; 10. le spese seg uon o la soccomben za; sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.  PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrent e a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €. 4.000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. 
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q uello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### 23 gennaio 2025.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Mondini Antonio

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