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Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 55/2026 del 27-01-2026

... convenuta relativa alla presunta tardività della riassunzione, la stessa risulta infondata. Questo decidente concorda con quanto già chiarito dal precedente ### Dott.ssa ### col provvedimento del 12 gennaio 2024: “ a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto ai sensi degli artt. 301 e 300, comma terzo c.p.c., decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione (Cass., n. 3782 del 2015; Cass., n. 974 del 2006; Cass. 440 del 2002); ritenuto che l'avviso funebre pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di ### non sia idoneo a configurare la conoscenza legale dell'evento e che pertanto, tramite il ricorso depositato da parte attrice il ###, il giudizio sia stato correttamente proseguito”. Alla luce delle superiori considerazioni l'azione promossa (leggi tutto)...

testo integrale

### del Popolo Italiano Tribunale di Caltagirone Sezione Civile Il Giudice Onorario, Dott. ### nella causa civile iscritta al 743/2016 R.G. promossa da: DA ### (C.F. ###) residente ###, rappresentato e difeso dall'avv. ####### MARCINNÒ (C.F. ###) sito in #### n. 55, in persona dell'### pro tempore Dott.  ### nato a ### il ###, C.F. ###, rappresentato e difeso dall'Avv. #### emesso la seguente ### atto di citazione ritualmente notificato il sig. ### conveniva in giudizio il ### formulando le seguenti conclusioni: . “Voglia l'###mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: 1) per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile, comunque improduttiva di qualunque effetto, la delibera dell'assemblea del 5 marzo 2016, adottata dal ### di B. I. ### relativamente ai punti 1, 2, 4 all'ordine del giorno; 2) accertare e dichiarare, quindi, nulla la nomina dell'amministratore Dr. ### 3) condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge. “ Si costituiva in giudizio il ### convenuto il quale in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare parte attrice decaduta dalla impugnazione della delibera condominiale, ulteriormente dichiarare l'improcedibilità della domanda per non essere stato esperito il tentativo di mediazione su taluni punti del presente giudizio; nel merito chiedeva il rigetto della domanda. Con vittoria dei compensi di giudizio. 
Alla prima udienza del 27/10/2016 parte attrice contestava le eccezioni preliminari di parte convenuta motivandone l'infondatezza ed il carattere speculativo; le parti chiedevano i termini ex art. 183 c.p.c.; il Giudice concedeva i termini e rinviava all'udienza del 28 settembre 2017. 
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. il Giudice, rigettate le richieste istruttorie formulate dal ### convenuto, ritenuta la causa matura per la decisione; rinviava per la precisazione delle conclusioni definitive all'udienza del 12/02/2020. 
Seguivano numerosi rinvii. 
Precisate le conclusioni all'udienza del 23.12.24, con note scritte in sostituzione di udienza, ex art.127ter cpc,, la causa veniva posta in riserva. 
Con provvedimento del 18/02/2025, la causa veniva posta in decisione con termini per comparse e repliche, ex art.190cpc.  ********************** 
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni e nei limiti che seguono. 
In ordine alla tempestività dell'opposizione alla delibera assembleare del 5 marzo 2016, va evidenziato che, nel caso che ci occupa, la comunicazione della domanda di mediazione è avvenuta in data ### quindi nel rispetto del termine di 30 giorni dalla delibera, e precisamente al ventiquattresimo giorno, per come rilevato dalla stessa difesa di parte convenuta. ### di mediazione si è svolto il giorno 17 maggio 2016 ed in pari data è stato depositato il verbale dell'incontro conclusosi negativamente. 
Per parte convenuta dal 17 maggio 2016, sarebbe iniziato a decorrere il termine residuale di sei giorni per la proposizione dell'azione dinanzi il Tribunale, ( effetto sospensivo della mediazione) per cui essendo il presente giudizio stato iscritto a ruolo in data ###, l'opposizione sarebbe tardiva e il presente giudizio dovrebbe essere dichiarato inammissibile. 
Parte attrice, invece ritiene infondata tale eccezione, rilevando che l'inizio tempestivo della mediazione interromperebbe i termini di cui all'art.1137cc, per cui dalla data del 17 maggio 2016 sarebbe iniziato a decorrere il nuovo termine di giorni trenta (effetto interruttivo della mediazione) e non quello residuale presunto dal convenuto.  ### 5, comma 6, del decreto legislativo n. 28/2010, applicabile ratione temporis al caso di specie, prevedeva che: “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. 
Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”. 
Dalla lettera della norma emerge che il termine di decorrenza per impugnare la delibera condominiale, in caso di fallimento della mediazione, torni a decorrere per la sua intera durata a partire dalla conclusione della procedura di mediazione, ossia con il deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo. Dalla conclusione della procedura di mediazione e col deposito del verbale negativo della mediazione, inizia a decorrere, per intero ed ex novo, il termine di trena giorni previsto dall'articolo 1137, comma 2, del codice civile.  ### della procedura di mediazione determina, in forza di detta disposizione testuale, non già la sospensione, bensì l'interruzione del termine per impugnare la delibera, giacché la formulazione utilizzata dal legislatore nell'art. 5 d. lgs. n. 28/2010 - “impedisce la decadenza” - e il nuovo termine per la decadenza, in caso di fallimento della mediazione, ritorna a decorrere per la sua intera estensione a far data dalla conclusione della procedura di mediazione, con deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo. (cfr Trib. Monza, sent. n. 65 del 12.01.2016; cfr ####, sent.  n. 244 del 18.02.2022). 
Alla luce di quanto sopra, essendo stato l'atto di citazione notificato in data ###, parte attrice non è incorsa in alcuna decadenza (14 giorni dal deposito del verbale negativo di mediazione). In conclusione, l'eccezione di decadenza è infondata e deve essere disattesa. 
Altrettanto infondata è la seconda eccezione: “- l'improcedibilità della domanda per non essere stato esperito il tentativo di mediazione su taluni punti del presente giudizio”. Tale eccezione è risulta generica, parte convenuta aveva l'onere di specificare in maniera dettagliata in che cosa sarebbe consistita la mancanza di simmetria tra quanto formulato nell'istanza di mediazione con quanto richiesto nella domanda introduttiva del presente giudizio. A tale onere parte convenuta non ha ottemperato, per cui, va interamente rigettata, non spettando al giudice il compito di andare a ricerca in che cosa consista la presunta mancanza di simmetria eccepita dalla difesa del convenuto. 
In ordine all'obbligo di redazione del registro di contabilità, l'articolo 1130 del ###, così come modificato dalla ### di ### 220 del 2012, stabilisce, al numero 7, che l'amministratore di condominio deve curare la tenuta del registro di contabilità. In tale registro, l'amministratore riporta, in ordine cronologico, i singoli movimenti contabili in entrata e in uscita operati sul conto corrente condominiale. ### deve avvenire entro trenta giorni dalla data in cui è effettuata l'operazione. Il successivo articolo 1130 bis stabilisce che l'assemblea dei condomini può nominare un revisore cui far esaminare la correttezza contabile delle voci del registro o può costituire un consiglio di condomini (tre nei condòmini con almeno dodici unità immobiliari) con la funzione di controllo sul bilancio. Il registro di contabilità è parte integrante del rendiconto condominiale. 
Attraverso il registro di contabilità i condòmini possono conoscere in che modo sono stati spesi i loro soldi da parte dell'amministratore nella gestione della cosa condominiale e la correttezza del riparto. 
La mancata allegazione del registro di contabilità determina l'irregolarità del bilancio consuntivo, per cui la contestazione mossa dall'attore risulta fondata. La delibera con la quale viene approvato il bilancio consuntivo è annullabile in caso di mancata allegazione del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica esplicativa ex art.  1130 bis c.c.; documentazione che, nell'insieme, persegue lo scopo di soddisfare l'interesse del singolo condomino ad una corretta informativa. Invero, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 dicembre 2018, n.###, ai sensi dell'art. 1130-bis c.c., il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione annuale sono elementi imprescindibili del rendiconto condominiale, in difetto di siffatti elementi la delibera che approva il bilancio deve considerarsi viziata e, dunque, annullabile. 
Dal bilancio consuntivo prodotto in atti, oggetto del presente giudizio, relativo al periodo di gestione che va dall'1.01,2015 al 31.12.2025, emerge che non è stato ad esso allegato il registro di contabilità, né, tantomeno, il registro risulta essere stato posto nella disponibilità dei condomini in sede assembleare. Risulta al vero, però, che nel bilancio consuntivo veniva espressamente specificato: “…I documenti di spesa sono a disposizione dei ### condomini, per eventuali verifiche, fino al giorno precedente dell'assemblea, previo appuntamento telefonico.” Facoltà che parte attrice non risulta avere esercitato. 
Nessuna copia di richiesta in tal senso risulta agli atti. 
È da rilevare, però, che il condominio opposto ha prodotto in atti verbale del Consiglio del ### del 29.01.2016, nel quale erano presenti i consiglieri sigg. ### e ### assente il terzo consigliere, i quali avrebbero provveduto a verificare la corrispondenza dei dati contabili sia in entrata che in uscita, allegato a detto verbale vi è il registro di contabilità. Alla specifica contestazione di parte attrice, che ha rilevato la mancanza di delibera con la quale il ### e lo ### erano stati nominati consiglieri, per cui non c'è prova della regolare costituzione del ### e della nomina dei due presunti consiglieri sopra indicati, nessuna documentazione a tal proposito è stata prodotta. Appare fondato anche il dubbio sulla effettiva esecuzione della verifica, della corrispondenza della documentazione contabile con quanto riportato dal registro di contabilità (giornale di cassa), composto da due pagine, stante che l'amministratore non lo ha allegato al bilancio consuntivo inviato ai condomini né di di tale verifica è stata data menzione nel verbale di assemblea del 5.03.2016.   Risulta, in ogni caso, non vero che all'istante fosse stato negato il diritto di essere posto a conoscenza dei fatti che nel corso dell'esercizio 2015 avevano inciso sul patrimonio e sull'andamento economico del condominio; che è sarebbe stato leso il suo interesse ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto. Detto ciò, in ogni caso, il bilancio approvato in assenza di allegazione del registro di contabilità che segue il principio di trasparenza è invalido e la relativa deliberazione assembleare può essere impugnata per chiederne l'annullabilità (### di Roma, sentenza del 12 febbraio 2021). Infatti, si ha in tal caso la violazione del diritto all'informazione di cui gode ogni condomino ed inficia il procedimento di formazione della volontà assembleare e dunque la delibera di approvazione (Cass. civ. 12650/2008). Infatti, la mancata allegazione del registro di contabilità non ha permesso di valutare le singole partite di spesa e il loro corretto inserimento nelle varie voci di riparto. Pertanto, la delibera di approvazione del rendiconto va annullata. Con la riforma del 2012, la contabilità dichiarata, dal convenuto, “della massaia” non è più ammissibile. 
Sempre relativamente al bilancio consuntivo de quo e, in particolare, sul riparto delle spese, l'attore lamenta che: “..### delle spese -### per attività fiscali e bancarie” l'amministratore avrebbe ripartito spese di carattere generale quali: tenuta del conto corrente bancario condominiale, spese amministrative per redazione del modello 770, certificazioni fiscali ed altre per l'importo di € 381,36, imputandole soltanto ai proprietari degli appartamenti nella errata convinzione che tali attività non riguardassero tutti i condomini (vedasi Tab 1 Proprietà in “### spese da ripatire” e, colonna ### in “### spese” allegata in atti). Anche tale eccezione è fondata tali spese rientrano nelle spese generali e vanno poste a carico di tutti i condomini. 
Per quanto riguarda le contestazioni mosse sulla ripartizione delle spese relative al cortile comune e al giardino ai quale si accende dalla via pubblica a mezzo di due cancelli automatici, nessuna delle parti ha prodotto il regolamento di condominio ne, tantomeno, atti di proprietà dai quali si potesse evincere che le botteghe esterne non dovessero partecipare alle relative spese. 
In assenza di specifica pattuizione, è regola generale, ex articolo 1123, comma uno codice civile, che le spese per le parti comuni, inclusi cortili e giardini, sono a carico di tutti i condomini in proporzione rispettivi millesimi di proprietà, indipendentemente dall'uso effettivo. Relativamente alle botteghe si può ritenere che ricorre il beneficio indiretto, anche se non usano il giardino né il cortile, innanzi tutto ne hanno, insieme agli altri condomini, la proprietà e, in ogni caso, ne traggono beneficio estetico e di valore dell'immobile pertanto devono contribuire poiché il buon mantenimento valorizza tutto l'edificio, ivi compresa anche la loro bottega ### onere dell'amministratore la corretta redazione del bilancio e derivando dalla violazione di quest'obbligo l'illegittimità del bilancio e conseguentemente della delibera che lo ha approvato, non può che gravare sul condominio l'onere di provare di avere operato secondo le indicazioni di legge, approvando un rendiconto correttamente redatto.  (Cassazione civile, ### II, ordinanza n. 9544 del 7 aprile 2023). Anche su questo punto il riparto di bilancio risulta errato.  ### di indicazione analitica del compenso non esclude che le parti possano convenire il corrispettivo considerando globalmente tutte le attribuzioni dell'amministratore (ex art. 1130 c.c.) e non prestazione per prestazione (o voce per voce). 
La ratio della norma consiste nella necessità che il professionista indichi in modo chiaro il proprio compenso per evitare che i condomini si trovino a dover affrontare pretese economiche non previamente concordate. Riassumendo, gli ermellini precisano che «l'obbligo di “specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta [da svolgersi]”, di cui all'art. 1129, comma 14, c.c., non impedisce alle parti del contratto di amministrazione condominiale di determinare la remunerazione non prestazione per prestazione, ma secondo un sistema globale, e cioè per tutte le attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. e in relazione alla durata annuale ex lege o all'eguale durata del rinnovo dell'incarico (art. 1129, comma 10, c.c.)». (Cass. ###, ### 3 giugno 2025, n. 14428) Per cui avendo fatto riferimento all'importo indicato nel bilancio preventivo l'amministratore, così facendo, ha bloccato il proprio compenso all'importo sopra determinato, per cui non potrà richiede ulteriori compensi extra (lavori straordinari) non essendo stati concordati ulteriori compensi in sede di delibera. Per cui su tale punto la delibera risulta validamente approvata. 
In ordine al bilancio preventivo approvato il 5 marzo 2016, valgono le stesse considerazioni di cui sopra relativamente al riparto delle spese generali e di quelle del cortile -giardino. 
In ordine all'eccezione di parte convenuta relativa alla presunta tardività della riassunzione, la stessa risulta infondata. Questo decidente concorda con quanto già chiarito dal precedente ### Dott.ssa ### col provvedimento del 12 gennaio 2024: “ a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto ai sensi degli artt. 301 e 300, comma terzo c.p.c., decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione (Cass., n. 3782 del 2015; Cass., n. 974 del 2006; Cass. 440 del 2002); ritenuto che l'avviso funebre pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di ### non sia idoneo a configurare la conoscenza legale dell'evento e che pertanto, tramite il ricorso depositato da parte attrice il ###, il giudizio sia stato correttamente proseguito”. 
Alla luce delle superiori considerazioni l'azione promossa dall'attore va accolta nei limiti di cui sopra. 
In ordine alla soccombenza le spese vengono liquidate come da dispositivo, già ridotte di un terzo.  P.Q.M.  ### dott. ### definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, accoglie parzialmente la domanda attorea e in conseguenza: annulla la delibera del 5.03.2016 nella parte in cui approva il bilancio ### gestione 2015, per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva; annulla la delibera del 5.03.2016 nella parte in cui approva il bilancio ### gestione 2016, per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva; rigetta la domanda attorea relativamente alla nomina dell'amministratore e alla determinazione del suo compenso; Condanna il ### a pagare all'attore le spese di lite, già ridotte di un terzo, in €. 3.807,75 Così deciso ### 24.01.2026 ###.O.P. 
Dott. ### 

causa n. 743/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Alfio Filippello

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Tribunale di Ancona, Sentenza n. 123/2026 del 19-01-2026

... ‘massimoborgia' come mero marchio denominativo; -che l'attore nulla aveva dedotto e provato in merito ai prodotti ipoteticamente distinti dal marchio che si assumeva violato, essendosi limitato a creare, poco prima dell'instaurazione del giudizio, un sito internet e a registrare vari domain names; -che risultava evidente il “vuoto assoluto” negli undici anni decorrenti dalla registrazione del marchio (nell'anno 2010) sino alle suddette recenti attività poste in essere nell'anno 2021; -che l'attore doveva pertanto essere ritenuto decaduto per non uso del marchio oggetto di causa ai sensi degli artt. 26 lett. c) e 24 c.p.i.. Il Tribunale di Macerata con ordinanza in data ### dichiarava la propria incompetenza, fissando termine per la riassunzione della causa avanti alla ### del Tribunale di Ancona e nulla disponendo in ordine alle spese di lite (la cui liquidazione compete pertanto all'intestato Tribunale). La causa veniva quindi riassunta dalla parte attrice con citazione notificata in data ### con la quale la stessa reiterava le conclusioni già sopra testualmente riportate. Si costituiva ritualmente in giudizio la società convenuta reiterando le difese sopra richiamate. Assegnati i termini (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA ### Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa ###ssa ### rel.  #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3371/2022 promossa da: ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo ATTORE contro ### (P.iva ###), rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta ### Oggetto: ####: “Piaccia all'###mo Tribunale di Ancona, ### dott.ssa ### contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge: #### 1) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 2569 c.c. e dell'art. 124, D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30, da parte della ### s.r.l. (C.F./P.Iva ###), con sede #######, via ### 158, in persona del legale rappresentante ### (C.F.:###), domiciliata in ####, alla via ### n.168 presso lo studio dell'avv. ### (### e/o ###); 2) Accertare e dichiarare che il marchio “### MILANO”, oggetto della domanda di registrazione n.###9695 e di proprietà della ### s.r.l., è nullo per difetto di novità ex art. 12 e 19 c.p.i.; 3) Inibire alla convenuta l'uso dell'espressione “### MILANO” e del relativo marchio quale segno distintivo dei propri prodotti; 4) Ordinare la distruzione di tutti i prodotti e del materiale commerciale e promozionale recante il marchio “### MILANO”, ivi compresa la chiusura delle pagine web e social allo stesso connesse; 5) Disporre, nei confronti della società convenuta, l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso dei prodotti e dei servizi previsti o conno-tati dal marchio “### MILANO” in contrasto con il marchio di proprietà di parte attrice; 6) Disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura e spese della convenuta, a caratteri doppi del normale e con le denominazioni delle parti in grassetto - ovvero nelle diverse forme che il Tribunale riterrà opportune - sui quotidiani “### della Sera”, “Repubblica” e “### 24 ore” e sui siti web che utilizza la convenuta, fissando a tal fine il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento e autorizzando, in caso di inottemperanza, l'attore a provvedere alla pubblicazione a propria cura con diritto di ottenere il rimborso da parte della convenuta delle spese anticipate; 7) Fissare una somma per violazione ed inosservanza della sentenza stabilendo una penale a presidio dell'esecuzione dell'ordine del Tribunale, penale che si chiede di stabilire nella misura di euro 30,00 per ogni violazione dell'inibitoria e in euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto disposto con la sentenza; 8) Condannare la società convenuta al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, da liquidarsi sulla base del fatturato della ### s.r.l. o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia; 9) Condannare la convenuta alla retroversione degli utili conseguiti dall'uso del marchio “### MILANO”, ai sensi dell'art. 125, 3° comma, C.P.I.; 10) Disporre la trasmissione di copia dell'emananda sentenza all'### e ### per l'annotazione. 
In ogni caso con condanna della ### S.r.l. al pagamento in favore dell'attore di compensi, spese e anticipazioni di causa.” ### “Piaccia all'###mo Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, così provvedere: “#### A) #### − l'inconfigurabilità del marchio “massimoborgia” come marchio d'impresa; − l'intervenuta decadenza per non uso del marchio “massimoborgia”; − la non confondibilità tra il marchio “massimoborgia” e il marchio “### Milano”; − l'assenza di notorietà del marchio “massimoborgia”; − ###'### respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova; B) ### Si reiterano tutte le richieste istruttorie così come formulate nei termini di legge; C) ### E ### GIUDIZIO”. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ### conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Macerata la ### rassegnando le conclusioni sopra riportate. 
A sostegno delle proprie pretese l'attore rappresentava e deduceva, in sintesi e per quanto di interesse: - di essere titolare esclusivo del marchio denominato “massimoborgia”, composto e fortemente caratterizzato dal nome e cognome del proprietario e utilizzato ai fini della produzione e distribuzione di articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria e accessori da uomo; - che tale marchio d'impresa era stato registrato presso la ### di #### e ### di ### in data 5 marzo 2010 al n. ###; - di avere recentemente scoperto che altra azienda, la ### commercializzava con marchio denominato “### Milano”, prodotti sostanzialmente identici ai propri; - che il marchio “### Milano” era stato scelto “ad hoc, per il grande successo del marchio di proprietà di ### per connotare le stesse classi merceologiche e approfittare di tale fama e popolarità”; -che la condotta tenuta dalla ### doveva ritenersi illegittima per violazione dell'art. 2569 c.c. e dell'art. 124, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, comportando un danno per l'attore anche in termini di mancato fatturato; -che era pertanto “interesse del sig. ### adire il Tribunale affinché l'attività del marchio “### MILANO” cessi con dichiarazione di nullità del marchio e conseguente risarcimento del danno in suo favore”. 
Si costituiva tempestivamente nel giudizio avanti al Tribunale di Macerata la società convenuta eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza dell'adito Tribunale, versandosi nell'ipotesi di competenza della ### in materia di ### istituita presso il Tribunale di Ancona. 
Nel merito la società convenuta contestava le pretese attoree chiedendo il rigetto delle relative domande. 
La convenuta deduceva, in particolare, in sintesi e per quanto di interesse: -che il marchio registrato da parte attrice in data ### era un marchio puramente denominativo composto dalle parole ‘### per le classi merceologiche 3 (preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato), 18 (cuoio e sue imitazioni…) e 25 (abbigliamento, scarpe e cappelleria), e, in quanto denominativo, non era accompagnato da alcuna raffigurazione distintiva; -che, di contro, il marchio ‘### registrato dalla ### in data ###, è un marchio complesso, figurativo, con descrizione ‘### scritta ### grigia su fondo blu disegno di un toro rosso dentro la O' - ### rivendicati ‘### (all. n. 5); -che vi era carenza di prova in ordine alla notorietà del marchio rivendicato dall'attore, avendo quest'ultimo prodotto in atti immagini non datate, ed al più risalenti al mese di ottobre 2021 (mese in cui era stato notificato l'atto di citazione), nonché, nei capi mostrati non risultava sempre evincibile il marchio; mentre in altre foto (risalenti agli anni ‘90) risultava visibile il diverso marchio ‘###; -che non sussisteva alcuna confondibilità dei due marchi atteso che gli ulteriori elementi verbali e figurativi del marchio di parte convenuta risultavano idonei a differenziare i due marchi, viste anche le modalità di registrazione del marchio ‘massimoborgia' come mero marchio denominativo; -che l'attore nulla aveva dedotto e provato in merito ai prodotti ipoteticamente distinti dal marchio che si assumeva violato, essendosi limitato a creare, poco prima dell'instaurazione del giudizio, un sito internet e a registrare vari domain names; -che risultava evidente il “vuoto assoluto” negli undici anni decorrenti dalla registrazione del marchio (nell'anno 2010) sino alle suddette recenti attività poste in essere nell'anno 2021; -che l'attore doveva pertanto essere ritenuto decaduto per non uso del marchio oggetto di causa ai sensi degli artt. 26 lett. c) e 24 c.p.i.. 
Il Tribunale di Macerata con ordinanza in data ### dichiarava la propria incompetenza, fissando termine per la riassunzione della causa avanti alla ### del Tribunale di Ancona e nulla disponendo in ordine alle spese di lite (la cui liquidazione compete pertanto all'intestato Tribunale). 
La causa veniva quindi riassunta dalla parte attrice con citazione notificata in data ### con la quale la stessa reiterava le conclusioni già sopra testualmente riportate. 
Si costituiva ritualmente in giudizio la società convenuta reiterando le difese sopra richiamate. 
Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. comma VI c.p.c. le parti depositavano le rispettive memorie.  ###.I. disponeva, all'esito, la comparizione personale delle parti, onde esperire un serio tentativo di conciliazione conferendo delega per l'incombente al GOP dott.ssa ### Il tentativo di conciliazione veniva esperito, con esito negativo, in data ###. 
Con successiva ordinanza ex art. 185 bis c.p.c., emessa in data ###, il G.I. proponeva la definizione della vertenza mediante l'abbandono del giudizio a spese compensate; la parte convenuta aderiva mentre la attrice non accettava detta proposta. 
Con successiva ordinanza in data ### il G.I. - ritenuta la causa matura per la decisione - fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.2.2025 contestualmente disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte. 
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.3.2025 la causa veniva, infine, rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Le pretese attoree risultano infondate e, pertanto, le relative domande non sono suscettibili di accoglimento per i motivi di seguito illustrati. 
Giova in tal senso muovere dalle risultanze documentali di causa.  ### osserva in proposito come, oltre alla documentazione attestante l'intervenuta registrazione del marchio denominativo attoreo (cfr. doc. n. 1 fascicolo attoreo), la difesa attorea abbia prodotto un ulteriore coacervo di documentazione fotografica e contabile -peraltro del tutto priva dell'indispensabile corredo in termini di allegazionela quale, oltre a risultare di incerta formazione e solo marginalmente riferibile al marchio dedotto ad oggetto di causa, nulla prova in merito: - all'effettivo utilizzo del marchio da parte dell'attore a far data dalla relativa registrazione (5.3.2010); -alla effettiva commercializzazione, da parte dello stesso, di prodotti contraddistinti dal marchio “massimo borgia”; -ai relativi volumi di vendita e ampiezza territoriale della diffusione e della penetrazione commerciale di tali prodotti. 
E infatti non sfugge che, come evidenziato anche dalla difesa di parte convenuta, non risulta documentata da parte attrice la presenza di negozi che offrano in vendita prodotti recanti il marchio controverso e lo stesso sito internet “massimoborgia.com”, il cui copyright risale, significativamente, all'anno 2022, non indica alcun punto vendita e non prevede alcuna forma di acquisto on line. 
Alla luce di tali evidenze si osserva, preliminarmente, come colga nel segno l'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dalla parte convenuta, appalesandosi, pertanto, il difetto degli stessi basilari requisiti della legittimazione e dell'interesse ad agire della parte attrice. 
In proposito giova ricordare che, come noto, l'art. 24 co. 1 c.p.i., stabilisce che il marchio deve 'a pena di decadenza ...formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non dev'essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo'.  ###. 121 c.p.i., nel testo previgente, stabiliva che 'l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. (...) La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo compreso le presunzioni semplici'. 
La modifica di tale disposizione normativa ha innovato alla distribuzione dell'onere probatorio, ponendolo a carico di chi impugna il titolo, tranne proprio nelle controversie aventi a oggetto la decadenza (dedotta tanto in via di azione quanto di eccezione) per non uso del marchio (art. 13 co. 1 lett. a) e b) d. lgs. n. 15 del 2019). 
Nel caso in esame risulta applicabile la nuova disposizione essendo stata la domanda attorea proposta successivamente all'entrata in vigore della modifica normativa de qua (v. Cass. 6530/2023). 
Nella vigente ripartizione dell'onere probatorio spettava dunque all'attore fornire la prova dell'uso continuativo del marchio a far data dalla relativa registrazione. 
Tale prova non è stata in alcun modo raggiunta, essendo effettivamente riscontrabile dall'esame dei documenti attorei quel “vuoto assoluto” correttamente rilevato dalla difesa della convenuta. 
E infatti, al di là delle inconferenti produzioni fotografiche, risalenti agli anni '90 e relative a marchio (### diverso da quello oggetto di registrazione, non si rinviene in atti alcuna documentazione dell'effettivo uso del marchio oggetto di causa, salve le produzioni relative all'anno 2021, le quali, peraltro, appaiono invero meramente funzionali al presente contenzioso.  ### decadenza dell'attore per mancato uso effettivo del marchio controverso comporta il correlativo rilievo circa il difetto dei fondamentali requisiti di legittimazione e interesse all'azione esperita con il conseguente necessario rigetto delle relative domande.  ### osserva, ad abundantiam, come le pretese attoree risultino, in ogni caso, destituite di fondamento anche in punto di merito. 
In primo luogo, il semplice raffronto tra i due marchi controversi (cfr. doc. n. 1 fascicolo attoreo e doc.  n. 5 fascicolo convenuta) rende evidente la totale assenza di somiglianza e di confondibilità degli stessi. 
La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, ripetutamente chiarito che il giudice di merito valuta l'eventuale confondibilità tra i marchi con un apprezzamento di merito: “3.10. Ancora recentemente (###6.1, n. 12566 del 12.5.2021) questa Corte ha riepilogato la propria giurisprudenza ferma nel ritenere che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (### 1, n. 8577 del 6.4.2018, Rv. 647769 - 01; ### 1, n. 1906 del 28.1.2010, Rv.  611399 - 01; ### 1, n. 6193 del 7.3.2008, Rv. 602620 - 01); tale accertamento va condotto con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro (cfr. quanto evidenziato in motivazione da Cass. 17.10.2018, 26001, attraverso il richiamo a ### 1, n. 4405 del 28.2.2006, Rv. 589976 - 01) (cfr. Cass. civ. n. ###/2021 in motivazione). 
Invero i due marchi oggetto di causa, pur afferenti a beni appartenenti al medesimo settore merceologico ### sono nettamente diversi: il marchio registrato dall'attore, meramente denominativo, è costituito dal suo nome e cognome e non presenta alcuna ulteriore rivendicazione; il marchio della convenuta riporta solo il nome ### in carattere tutto maiuscolo e comprende anche il nome della città di ### nonché ulteriori elementi grafici e di colore, tra cui spicca un toro di colore rosso inserito dentro la O di ### Non si rileva alcun profilo di confondibilità tra tali marchi con conseguente infondatezza di ogni relativa censura attorea. 
Quanto, poi, al lamentato uso del patronimico, ritenuto dalla parte attrice di grande “fama e popolarità”, si osserva come non sussista neppure l'ipotesi di nullità di cui all'art. 8 comma II e III c.p.i. 
Il comma II della citata disposizione recita: “i nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'### italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta , sussistendo i presupposti di cui all'art. 21, comma 1.” ### 21, comma 1, del codice della proprietà industriale, richiamato dal comma 2 della norma ora citata, recita: “1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale: a) del loro nome e indirizzo; b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c) del marchio d'impresa se esso e' necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.”. 
Il comma 3 recita: “Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi”. 
Come è noto, la disposizione di cui al citato comma II disciplina la registrazione come marchio dei nomi di terzi ponendo come regola generale la validità di questa registrazione anche in assenza di un consenso del titolare del nome salvi i limiti indicati dalla norma: vale a dire che l'uso del nome altrui non deve essere tale da ledere fama, credito e decoro del titolare e che in ogni caso l'### ha facoltà di subordinare la registrazione al consenso dell'interessato. 
La norma, dettata per evitare che la necessità in ogni caso di un consenso del terzo ostacoli la registrazione di marchi coincidenti, magari in maniera del tutto causale, con il nome di persone e per contemperare al tempo stesso questa esigenza con il rispetto dei diritti della personalità del titolare del nome, va coordinata con il successivo terzo comma dell'art. 8 che subordina in ogni caso al consenso dell'avente diritto la registrazione di nomi “notori”. 
La finalità del comma III dell'art. 8 cp.i. è quella di riservare in via esclusiva all'avente diritto lo sfruttamento commerciale della notorietà che si traduce sul mercato in una capacità di vendita ovvero di influire sulle scelte del consumatore inducendolo all'acquisito dei beni contraddistinti da un segno notorio. 
E', infatti, evidente che l'accertamento della notorietà costituisce accertamento, non solo della acquisita capacità distintiva del segno, ma anche di una particolare rilevanza di tale capacità idonea a dar luogo a notorietà. 
In caso di omonimia se si tratta di nomi (intesi sia come comprensivi del nome e del cognome sia anche con riferimento al solo cognome come nel caso in esame) entrambi famosi fra i due aventi diritto prevale che per primo ha provveduto alla registrazione del predetto come marchio; nel caso in cui solamente uno solo dei due omonimi è famoso è il titolare di quest'ultimo l'unico avente diritto alla registrazione. 
In relazione alla notorietà la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “è marchio rinomato, o che gode di notorietà, il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia affermabile come conoscenza anche al di fuori dell'ambito merceologico in cui il marchio si è affermato; al fine di accertare la rinomanza del marchio occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie e cioè la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo, le campagne pubblicitarie svolte.  ### la giurisprudenza ### non è richiesta una specifica percentuale di conoscenza del marchio da parte del pubblico e il livello di notorietà deve essere considerato raggiunto se il marchio precedente è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti e servizi contraddistinti e a maggior ragione quando la conoscenza sia diffusa tra il pubblico più vasto non interessato a tale tipo di consumo (Corte di Giustizia 14.9.1999 n. 375, "caso ###; Corte di Giustizia 6.10.2009, "caso ###; Tribunale UE 24.9.2014, "caso ###, ### 5 sezione, 25.1.2012 caso "###; ### 6 ### 27.9.2012 "caso ###; ### 16.12.2010, 3 ###. Il giudice nazionale secondo la Corte di Giustizia deve considerare tutti gli elementi rilevanti, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata dell'uso, l'entità degli investimenti destinati a promuoverlo. 
Inoltre i messaggi veicolati da un marchio notorio o ad esso associati, conferiscono a quest'ultimo un valore importante e meritevole di tutela, tanto più che, nella maggior parte dei casi, la notorietà di un marchio è il risultato di sforzi e investimenti considerevoli del suo titolare (### I grado UE, sez. X, 14.4.2021, n. 201).  (cfr. in motivazione Cass. civ. n. ###/2021). 
Nel caso di specie, alla luce delle già evidenziate lacune probatorie attoree, nessuno degli indicati indicatori di notorietà può ritenersi sussistente. 
In ogni caso, l'utilizzo del cognome ### unitamente agli ulteriori elementi distintivi del marchio della società convenuta non appare in alcun modo idoneo a ledere il credito e il decoro del nome dell'attore ovvero il diritto alla identità personale di quest'ultimo. 
Non sussiste neppure l'ipotesi contemplata dal comma III della citata disposizione in assenza di prova della acquisita notorietà del cognome ### nel senso appena sopra precisato (in tal senso la documentazione depositata dall'attore non è in alcun modo idonea a dimostrare che il marchio controverso abbia, non solo acquisito capacità distintiva, ma neppure una particolare rilevanza di tale capacità idonea a dar luogo a notorietà). 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve escludersi che l'utilizzo del solo cognome ### nel marchio complesso di parte convenuta determini un rischio di confusione o il paventato rischio di agganciamento parassitario con il marchio dell'attore. 
Va esclusa anche, per le medesime ragioni, la violazione da parte della resistente del principio di correttezza professionale di cui all'art. 21 c.p.i. 
Si rammenta che secondo la giurisprudenza (anche comunitaria) si ha uso non conforme ai principi di lealtà o correttezza: 1) quando l'uso avviene in modo tale da poter dare l'impressione che esiste un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio: 2) quando l'uso compromette il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; 3) quando l'uso causa discredito o denigrazione al marchio; 4) quando il terzo presenti il suo prodotto come imitazione o replica del prodotto recante il marchio. 
Nel caso in esame nessuna delle suddette ipotesi ricorre. 
In conclusione, alla luce di tutto quanto rilevato, osservato e ritenuto, le domande attoree devono essere integralmente rigettate. 
Le spese seguono la soccombenza della parte attrice e sono liquidate -ivi comprese quelle relative al giudizio avanti al ### di Maceratacome da dispositivo, in via equitativa in assenza di nota spese, avuto riguardo ai parametri di cui al vigente DM 147/2022 (causa di valore indeterminabile - media complessità).  ### ravvisa, altresì, la sussistenza degli estremi per l'applicazione del disposto di cui all'art. 96, c. 3 c.p.c. (norma che ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo). 
Si osserva, infatti, come il comportamento processuale tenuto dalla parte attrice -che ha deliberatamente cercato di indurre in errore il ### mediante una produzione documentale farraginosa e mistificante, e ha, altresì, rifiutato una ragionevole proposta conciliativa formulata ex art.  185 bis c.p.c.- appare pienamente sussumibile nella nozione di abuso del processo che fonda la responsabilità in parola. 
Pertanto, l'attore dovrà essere condannato, a tale specifico titolo, al pagamento, in favore della società convenuta, di una somma da quantificare in misura pari alla metà di quella da liquidarsi a titolo di rimborso delle spese processuali nonché, per l'effetto, alla sanzione di cui all'art. 96 comma quarto c.p.c.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA le domande attoree ### la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.  ### l'attore ex art. 96 comma terzo c.p.c. al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 5.000,00 ### altresì l'attore ex art. 96 comma quarto c.p.c. al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 2.500,00 DISPONE che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### in materia di ### del 15.1.2026 ###ssa ### rel./est.  ###ssa ### 

causa n. 3371/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Gabriella Pompetti, Maria Federica Minervini

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 1596/2026 del 24-01-2026

... procura speciale in atti -controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 47/2025 depositata il ###. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal ### copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc ### 1. - ### e ### ricorrono con quattro motivi per la cassazione della sentenza del 12 dicembre 2024, con cui la Corte d'appello di Salerno, decidendo all'esito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 27140 del 2021, aveva dichiarato che ### non è figlio di ### per l'effetto accertando che al primo spettavano lo status di figlio naturale e il cognome della madre ### con ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere ad annotazioni e incombenti relativi. 2.‒ La Corte d'appello, reiterando le proprie precedenti conclusioni, ha così deciso, in riassunzione, l'impugnazione proposta ### e ### avverso la sentenza con cui il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda di disconoscimento di paternità proposta da ### per impotenza a generare. 3.‒ Questa Corte con ordinanza n. 27140 del 2021, disattesa l'eccezione di decadenza, nella ritenuta inapplicabilità ratione temporis della nuova (leggi tutto)...

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta da: ######.17/12/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6746/2025 R.G. proposto da: ### e ### rappresentati e difesi dall'### per procura speciale in atti -ricorrenti contro ### rappresentato e difeso dall'### per procura speciale in atti -controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 47/2025 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal ### copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc ### 1. - ### e ### ricorrono con quattro motivi per la cassazione della sentenza del 12 dicembre 2024, con cui la Corte d'appello di Salerno, decidendo all'esito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 27140 del 2021, aveva dichiarato che ### non è figlio di ### per l'effetto accertando che al primo spettavano lo status di figlio naturale e il cognome della madre ### con ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere ad annotazioni e incombenti relativi.  2.‒ La Corte d'appello, reiterando le proprie precedenti conclusioni, ha così deciso, in riassunzione, l'impugnazione proposta ### e ### avverso la sentenza con cui il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda di disconoscimento di paternità proposta da ### per impotenza a generare.  3.‒ Questa Corte con ordinanza n. 27140 del 2021, disattesa l'eccezione di decadenza, nella ritenuta inapplicabilità ratione temporis della nuova versione dell'art. 244, quarto comma, cod. civ. ‒ secondo la quale l'azione in esame non può essere proposta oltre cinque anni dalla nascita del bambino ‒, aveva annullato la sentenza impugnata. 
Si è fatto applicazione del principio di diritto per il quale l'interesse del minore “disconoscendo” va apprezzato previo bilanciamento tra il diritto all'identità personale declinato con riguardo all'affermazione della verità biologica e il correlato interesse alla certezza degli status e la diversa sua accezione, correlata ai legami affettivi sviluppatisi all'interno della famiglia e, quindi, alla loro stabilità. 
La ricerca della paternità di un infraquattordicenne non è ammessa dove risultati il suo interesse contrario alla privazione dell'acquisito status di figlio legittimo di colui che abbia promosso l'azione di disconoscimento o, ancora, all'assunzione dello stato di figlio naturale del destinatario dell'azione di disconoscimento. 
Si è così ritenuto che i giudici di appello nel far prevalere il “favor veritatis” avevano omesso tale doveroso bilanciamento, non provvedendo ad accertare il concreto interesse del minore. 
Nel giudizio di merito il giudice non aveva inoltre proceduto all'ascolto dell'infradodicenne capace di discernimento, in tal modo incorrendo in una nullità per violazione del contraddittorio, per un adempimento mancato che, attivabile anche d'ufficio, era sancito da norme imperative dettate a tutela dell'esclusivo interesse del minore.  4.‒ Nel corso del giudizio in riassunzione veniva disposta c.t.u. e ascoltato ### che, divenuto maggiorenne, provvedeva a nominare quale suo difensore l'avvocato già individuato come suo curatore.  4.1.‒ La corte d'appello, nel valutare il profilo dell'identità personale «che scaturisce dai legami affettivi familiari», ha riferito come ### avesse ricordato in sede di ascolto di avere «solo ricordi negativi del padre», per poi riportare davanti a c.t.u., «in una fase successiva e quindi meno spontanea», l'evidenza dell'acquisto di un gelato e di giocattoli con ### La Corte territoriale ha quindi concluso nel senso che quanto qualificato, nel racconto del disconoscendo, in termini di «ricordi vaghi» non avrebbe riscontrato l'esistenza di legami affettivi che potessero giustificare «la preminenza di un diritto di ### a salvaguardare la propria identità quale figlio del ### Laddove la disposta c.t.u., negli esiti, aveva rimarcato gli «effetti devastanti» individuati in un possibile «disturbo psicotico» che il disconoscimento della paternità avrebbe potuto arrecare al figlio, la corte di merito ha invece ritenuto che nulla di significativo fosse emerso quanto alla «preesistenza di legami affettivi e familiari», estremo su cui soltanto, chiamata a investigare nel giudizio di rinvio, avrebbe dovuto costruirsi, secondo il principio dettato dalla Corte di cassazione, il diritto all'identità del figlio di cui era stata accertata, per altro verso, la diversa identità biologica. 
I giudici di appello in sede di rinvio hanno quindi accolto la domanda di disconoscimento della paternità naturale proposta da ### non ravvisando profili di mantenimento dello status in pregiudizio dell'identità del figlio.  5.‒ Resiste con controricorso ### È stata fissata la trattazione camerale del ricorso.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.─ Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.  civ., per violazione del principio del “favor minoris”, dei diritti alla bigenitorialità, alla certezza giuridica, all'unicità della condizione giuridica e sociale dell'individuo e della sua identità personale, nella stabilità dei legami affettivi acquisiti con la nascita (artt. 2, 3 e 30 Cost.). 
I ricorrenti fanno altresì valere la mancata e/o errata valutazione dell'interesse del minore, con violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2, 3 e 30 Cost., ultimo comma, dell'art. 244 cod. civ., dell'art.  104 commi 7 e 9, d. lgs. n. 154 del 2013, dell'art. 12 della ### di ### sui diritti del fanciullo, dell'art. 3 della ### di ###.  2.‒ Con i successivi motivi i ricorrenti denunciano: la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod.  proc. civ., per errore di percezione nell'esame della c.t.u. e motivazione illogica e/o apparente; la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod.  proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dalla consulenza tecnica d'ufficio, per essersi la corte discostata dalle conclusioni del c.t.u.; la violazione dell'art.  132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. per mancanza e/o insufficiente motivazione delle ragioni per cui la corte di merito ha ritenuto di non aderire alle conclusioni del nominato consulente tecnico di ufficio.  3.─ Nel trattare congiuntamente i motivi proposti, i ricorrenti deducono quindi quanto segue. 
Le motivazioni adottate dal giudice d'appello rivelerebbero un grave vizio motivazionale laddove la sentenza impugnata afferma che la consulenza tecnica di ufficio, per brevità c.t.u., nella parte conclusiva, si sarebbe del tutto «scollegata» a quanto in precedenza evidenziato, affermando l'esistenza di «effetti devastanti che potrebbero portare il ragazzo ad un disturbo psicotico». 
La relazione di c.t.u. in più punti avrebbe evidenziato le criticità psicologiche del giovane ### e la corte d'appello, discostandosene, avrebbe deciso sostituendo alla valutazione tecnicoscientifica un proprio personale apprezzamento, soggettivo, atecnico e di «natura morale». 
I giudici di appello non avrebbero tenuto conto delle dichiarazioni rese da ### che, in sede di ascolto, aveva riferito che a lui sarebbe dispiaciuto se si fosse stabilita la non paternità di ### a tanto legando la perdita de «l'appartenenza» e del suo «equilibrio». 
La corte di merito avrebbe concluso nel senso che non vi erano elementi per giustificare la preminenza di un diritto di ### a salvaguardare la propria identità come figlio di ### «senza valutare in alcun modo i devastanti effetti psicologici sul minore di una modifica dello status, come ampiamente emersi e prospettati nella ### di ### In modo contraddittorio il giudice di appello aveva ascoltato il minore e, all'esito, disposto c.t.u. di cui aveva poi escluso la rilevanza pur a fronte delle conclusioni sfavorevoli, in essa contenute, al disconoscimento. 
La motivazione impugnata sarebbe stata pertanto perplessa, contraddittoria e incomprensibile, collocandosi al di sotto della soglia del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, della ### La sentenza avrebbe violato il principio del “favor minoris” con riferimento al corno di giudizio integrato dal diritto alla certezza giuridica e alla identità personale. 
I ricorrenti richiamano, inoltre, la necessità di evitare ogni automatismo nell'applicazione delle norme che riguardano la filiazione, e riferiscono, in tal senso, anche della giurisprudenza costituzionale nella parte in cui ha rimarcato l'incompatibilità della tutela dell'identità personale con modelli rigidamente astratti e presunzioni assolute, «insensibili alla complessità delle situazioni personali, che possono in concreto smentire la generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (è citata, la sentenza della Corte costituzionale, n. 183 del 2023). 
Anche la giurisprudenza convenzionale avrebbe valorizzato la complessità delle relazioni all'interno della famiglia, in cui si compongono il senso della identità personale, i legami biologici, giuridici e sociali, nonché i sentimenti, le aspirazioni, i diritti e i doveri dei singoli e che quindi si trova a ricevere tutela nei termini di cui all'art. 8 CEDU (sono citate le sentenze: Corte EDU Moretti e ### c. ### del 27 aprile 2010; X., Y. e Z. c.  ###, del 22 aprile 1997; ### e ### c. ### 27 gennaio 2015 e, sullo stesso caso, ### 24 gennaio 2017). 
La Corte costituzionale avrebbe affermato la necessità di una ragionevole comparazione del “favor veritatis” con altri valori costituzionali e riconosciuto che «il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia» (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014) e tanto laddove già l'### costituente, all'art. 30 della ### con il riconoscere la possibilità di imporre limiti alla ricerca della paternità, aveva «chiaramente manifestato la scelta di non attribuire un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale». 
I ricorrenti richiamano, ancora, la giurisprudenza di legittimità e il principio secondo il quale il tema del disconoscimento della paternità non comporta la prevalenza del “favor veritatis” sul “favor minoris”, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale, legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli “status”, e quello alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia. 
Il bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento, in concreto, dell'interesse superiore del minore (sono citate, tra le altre, Cass., Sez. I, 6 ottobre 2021 n. 27140, Cass., Sez. I, 21 febbraio 2020, n. 4791; Cass., Sez. I, 3 aprile 2017, n. 8617). 
La motivazione della sentenza gravata non avrebbe fatto buon governo dei principi richiamati, non valutando, in alcun modo, l'effettivo interesse del minore, da quest'ultimo pure dapprima rappresentato in sede di ascolto il 4 aprile 2023 e, quindi, meglio evidenziato nella relazione di ctu, con particolare riguardo alle conseguenze, riferite all'avvertita identità personale e sociale, del disconoscimento sulla psiche del minore collegate alla perdita di “status” di figlio di ### 4.‒ Resiste con controricorso ### che, in via preliminare, eccepisce la nullità della procura alle liti, rilasciata dai ricorrenti al loro difensore, ### del ### di ### per difetto del requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. e, nel merito, deduce l'inammissibilità dei motivi per difetto di specificità dovuto, anche, alla critica in via cumulativa svolta, nella natura vincolata del giudizio di legittimità.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.‒ In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dai ricorrenti al loro difensore per difetto di specialità.   In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, terzo comma, cod. proc. civ., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso ( SU 19 gennaio 2024, n. 2075). 
La compiuta indicazione del provvedimento impugnato, quanto a parti, data di adozione e pubblicazione e numero di registro, contenuta nel corpo della procura integra, di quest'ultima, la richiesta specificità o specialità senza che gli incongrui contenuti sui poteri processuali ivi pure attribuiti al difensore ‒ che pure compresi nella procura alle liti in atti meglio si correlano a quelli propri dell'impugnazione di merito ‒ valgano ad escludere la riferibilità del mandato difensivo al proposto ricorso per cassazione, nella evidente volontà impugnatoria della parte.  2.‒ Nel resto, i motivi proposti sono tutti inammissibili perché non specifici e inconcludenti.  2.1.‒ La scelta dei ricorrenti di affidare ad una trattazione congiunta, nell'asserita loro “connessione”, l'esposizione dei motivi realizza una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei che impropriamente fanno riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art.  360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc.  ### giurisprudenza di questa Corte non consente la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. 
Una siffatta cumulativa formulazione, disattendendo il principio di specificità, mira infatti a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, in modo inammissibile, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (tra le altre: Cass., Sez. L., 6 febbraio 2024, n. 3397; in termini: Cass. Sez. I, 23 ottobre 2018, n. 26874).  2.2.‒ I motivi sono ancora inammissibili perché non colgono neppure la ratio della decisione impugnata.  2.2.1.‒ Come ormai da tempo affermato da questa Corte (Cass., I, 6 ottobre 2021, n. 27140; in termini, Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, 26767), in tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo di riferimento definito dalla ### la ### europea dei diritti fondamentali e dalle previsioni del codice civile (artt. 30 Cost.; 24 (Diritti del bambino), comma 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea; art. 8 della ### europea dei diritti dell'uomo (###, art.  244 (Termini dell'azione di disconoscimento) cod. civ.), insieme a quello giurisprudenziale, non comporta una precostituita prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris". 
La giurisprudenza costituzionale ha conosciuto, con sempre maggiore intensità, negli anni più recenti, un percorso di progressivo riconoscimento del legame affettivo-familiare quale strumento integrativo della identità della persona, valorizzando della cellula familiare la natura di momento in cui si forma la personalità dell'individuo (così per l'art. 2 Cost., sui diritti personali assoluti e, pure indicato, l'art. 8 ### sulla vita privata e familiare della persona). 
Tanto è avvenuto, da ultimo, con le sentenze che, pronunciate sull'istituto dell'adozione del maggiorenne (art. 292 e ss. cod. civ.) ─ di cui si è valorizzato l'utilizzo ad integrazione di nuove formazioni sociali giuridicamente rilevanti ─, hanno riconosciuto rilievo giuridico ai rapporti affettivi di fatto a definizione, anche, di nuovi modelli familiari e di legami di solidarietà tra individui in cui continua a trovare espressione e sviluppo l'identità della persona (da ultimo: sentenza, n. 215 del 2025; in precedenza: sentenza n. 5 del 2024; sentenza n. 135 del 2023; sentenza n. 79 del 2022). 
Si tratta di relazioni tanto più rilevanti laddove poi a venire in considerazione è l'equilibrato sviluppo della personalità del minore che trova riconoscimento anche, e soprattutto, nelle vissute relazioni affettivofamiliari (vedi, Corte costituzionale, sentenza n. 68 del 2025). 
Nell'indicato contesto, va riscritto il diritto all'identità personale inteso nella sua duplice accezione di diritto alla verità biologica, nel connesso interesse alla certezza degli "status" e alla stabilità dei rapporti familiari, e ai legami affettivi e personali che trovano sviluppo all'interno di una famiglia, specie quando si tratta di un minore infraquattordicenne e venga in considerazione il suo preminente interesse. 
Con l'ulteriore precisazione, come ha ancora ritenuto questa Corte, che il bilanciamento delle due indicate declinazioni non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass., Sez. I, 6 ottobre 2021, n. 27140; in termini, Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26767).  3.‒ A fronte degli indicati principi, di cui l'impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione, il proposto mezzo lascia invece che insieme all'accertamento del diritto all'identità personale da declinarsi sub specie della esistenza di consolidati rapporti familiari dell'individuo fondanti la sua personalità, acquistino rilievo, in modo indistinto, le possibili condizioni di squilibrio psicologico, non in quanto diretto effetto causale della negata identità familiare, quanto, e piuttosto, perché espressive di un indistinto e diffuso aggravio psicologico comunque connesso a una dolorosa vicenda di vita della persona. 
La corte d'appello ha ritenuto infatti che il possibile rischio dell'equilibrio psichico del ricorrente (rischio di scompenso psicotico), su cui pure si è espresso il nominato tecnico di ufficio, non sarebbe stato determinato dalla recisione e negazione del legame familiare ‒ in realtà mai realizzatosi per le dichiarazioni rese all'interno dei due contesti di ascolto del minore, davanti al giudice e da parte del ctu ‒, ma da una relazione da sempre sofferta e mai stabilmente avviatasi con colui che il ricorrente avrebbe voluto come proprio padre. 
I giudici d'appello, in modo concludente, riferiscono infatti che il ricorrente aveva solo ricordi negativi del padre, rammentando, in particolare, un episodio in cui ### aveva minacciato, armato, madre e figlio perché se ne andassero via di casa, e la mancanza di rapporti con i nonni paterni, da cui il giovane ### ricordava di avere ricevuto, qualche volta, del denaro. 
Su queste premesse, la corte salernitana, con una ortopedica lettura degli esiti della disposta ctu, che non segna alcun travalicamento di competenze, ma che riafferma, motivatamente, la capacità decisionale della prima, esclude che aspirazioni e speranze del giovane ### possano altrimenti integrare la necessaria relazione familiare, costitutiva della identità personale, illegittimamente negata in caso di disconoscimento dello status di figlio ### 3.1.─ Nessuna dispercezione della relazione tecnica e nessuna contraddizione, tale da infirmare l'espressione stessa del processo logico della sentenza impugnata, è tra l'ascolto del minore, la disposizione della consulenza tecnica psicologica e la decisione della corte di merito di discostarsi dalle conclusioni dell'ammesso mezzo tecnico. 
La corte di merito in ragione delle spiegate puntuali ragioni rifugge, pure, da ogni preteso automatismo applicativo di negazione delle dedotte relazioni affettive. 
Neanche è configurabile l'omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che, ricostruito in ricorso solo parzialmente e in non perspicua valutazione delle risultanze riportate nell'impugnata sentenza, vale in effetti a sovrapporre una diversa e alternativa lettura del merito.  3.2.─ Il diritto all'identità personale può dirsi inciso dal diniego dello status di figlio solo quando il primo abbia avuto nel tempo espressione e riconoscimento, in quanto avvertito dal singolo come appartenenza ad un determinato contesto familiare, inteso come insieme di affetti e relazioni, e come tale vissuto nei rapporti con gli altri e dalla socialità di appartenenza.  3.3.‒ Siffatta ratio, concludentemente esposta nell'impugnata sentenza, non risulta attinta dai motivi con cui i ricorrenti si dolgono e contestano gli esiti del giudizio. 
I ricorrenti non fanno valere, infatti, attraverso contrarie evidenze, una relazione familiare e sociale diretta a fondare, a fronte delle altrimenti scarne e insufficienti circostanze indicate in sentenza (quelle sull'acquisto di gelati e giocattoli), l'esistenza di uno stabile legame tra ### e ### ma si trovano, piuttosto, a richiamare, per una autonoma causalità, la sofferenza del giovane di un vissuto contrassegnato da assenze, speranze, mancate conoscenze e cattivi rapporti personali che si vogliono aggravati da un esito negativo del giudizio.  4.‒ Il ricorso va, in via conclusiva, dichiarato inammissibile. 
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Si dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. 
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.  P.q.m.  Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal controricorrente che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre € 200,00 per esborsi nonché al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. 
Dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. 
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. 
Così deciso, in ### nella ### di Consiglio del 17 dicembre 2025.  ### 

causa n. 6746/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Laura Tricomi

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 16052/2024 del 10-06-2024

... dal conto corrente della beneficiaria senza alcun nulla asta o autorizzazione del Giudice tutelare; ed infine l'omesso tempestivo deposito dei rendiconti annuali, deposito ottenuto solo dopo reiterati solleciti da parte del Giudice tutelare. G.G. ha proposto reclamo, osservando che il Giudice tutelare avrebbe errato a consentire la presentazione di osservazioni da parte di soggetto che non era il tutore o erede e in ogni caso che i suoi rendiconti erano regolari, poiché egli non necessitava di autorizzazione alcuna per proporre giudizi o resistere in giudizio a difesa della madre, essendo il suo legale rappresentante. La Corte d'appello, adita in riassunzione dopo che il Tribunale di ### si era dichiarato incompetente, ha respinto il reclamo, osservando che l'art. 380 secondo comma c.c., dettato in materia di tutela, ma richiamato dall'art. 411 c.c., consente al giudice di sottoporre il conto annuale dell'amministrazione a qualche prossimo parente o affine; ha ritenuto infondato il secondo motivo di reclamo relativo alla pretesa omessa concessione di un termine per controdeduzioni, richiesta valutata come meramente dilatoria, posto che nella relazione acconnpagnatoria G.G. aveva già (leggi tutto)...

testo integrale

A.M.  ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ### sul ricorso iscritto al n. 7074/2023 R.G. proposto da: G.G. , avvocato orni ssis rappresentato e difeso da se stesso ex art 86 c.p.c.  -ricorrente ###.P. I, elettivamente domiciliato in ### TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###), come da procura speciale in atti.  -controricorrente nonché contro ###.G. LI -intima ti
Avverso il ### della CORTE ### di TORINO 45/2022 depositato il ###. ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal #### ha impugnato il decreto reso in data 20 febbraio 2020 con il quale il Giudice Tutelare di ### non approvando i rendiconti relativi agli anni 2015,2016, 2017 da lui presentati in qualità di amministratore di sostegno della madre R.D. I nonché il rendiconto finale 2018 ha dichiarato chiusa l'amministrazione di sostegno a favore della signora ###.D. Unelle more interdetta su iniziativa dell'altro figlio) disponendo la trasmissione del provvedimento alla ### della Repubblica per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 314, 323, 328 c.p. nonché al tutore e al protutore per le iniziative ex art. 382 e 411 Ai rendiconti erano state presentate osservazioni depositate dal tutore della signora R.D. L, avv. ###.M. I, nonché dall'altro figlio I dell'amministrata, G.P. e dal nipote, evidenziando prelievi non giustificati da parte dell'amministratore di sostegno per rilevanti importi negli anni 2015-2016-2017-2018, con bonifici in favore dello stesso amministratore per oltre 100.000,00 euro nel 2015, per oltre 230.000,00 euro nel 2016, per oltre 220.000,00 euro nel 2017 e per oltre 275.000,00 euro nel 2018. Si contestava che l'amministratore di sostegno, avvocato, avesse provveduto ad assumere, di propria iniziativa ed omettendo di informare il Giudice tutelare, il patrocinio della madre in numerose cause giudiziali e controversie stragiudiziali che avevano visto la beneficiaria contrapposta ai familiari; inoltre che le consistenti parcelle fatturate per asserite prestazioni professionali rese nell'interesse dell'amministrata fossero state emesse in autonomia, avendo provveduto l'amministratore di sostegno ad autoliquidare in proprio favore i compensi per le diverse prestazioni legali e a 2 di 1 1 G.G. ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 prelevare direttamente i relativi importi dal conto corrente della beneficiaria senza alcun nulla asta o autorizzazione del Giudice tutelare; ed infine l'omesso tempestivo deposito dei rendiconti annuali, deposito ottenuto solo dopo reiterati solleciti da parte del Giudice tutelare. 
G.G. ha proposto reclamo, osservando che il Giudice tutelare avrebbe errato a consentire la presentazione di osservazioni da parte di soggetto che non era il tutore o erede e in ogni caso che i suoi rendiconti erano regolari, poiché egli non necessitava di autorizzazione alcuna per proporre giudizi o resistere in giudizio a difesa della madre, essendo il suo legale rappresentante. 
La Corte d'appello, adita in riassunzione dopo che il Tribunale di ### si era dichiarato incompetente, ha respinto il reclamo, osservando che l'art. 380 secondo comma c.c., dettato in materia di tutela, ma richiamato dall'art. 411 c.c., consente al giudice di sottoporre il conto annuale dell'amministrazione a qualche prossimo parente o affine; ha ritenuto infondato il secondo motivo di reclamo relativo alla pretesa omessa concessione di un termine per controdeduzioni, richiesta valutata come meramente dilatoria, posto che nella relazione acconnpagnatoria G.G.  aveva già depositato note di replica ai rilievi sulla gestione contenuti nelle memorie di osservazioni del tutore e, nel merito, ha ritenuto che i prelievi fossero ingiustificati poiché in ragione di quanto disposto dal decreto di apertura della misura di protezione la beneficiaria non poteva assumere obbligazioni per importi superiori ad euro 500,00 se non con l'assistenza dell'amministratore e l'autorizzazione del Giudice tutelare; nella specie, ha osservato la Corte che l'amministratore aveva ecceduto i propri poteri di rappresentanza processuale conferendo a se stesso un mandato professionale oneroso.  3 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 707472023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale ###,2024 Data pubblicazione 107116.2024 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione G.G. affidandosi a due motivi. Si è difeso con controricorso G.P. Il ricorrente ha depositato memoria.  ### 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il provvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all'art.  360, n. 4, c.p.c., per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, stante la mancata concessione dei termini per il deposito sia delle memorie istruttorie che delle memorie conclusionali e delle relative repliche ex art. 190 c.p.c., nonché in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 45 disp. att.  c.c. terzo comma, in applicazione del quale l'impugnazione del rendiconto dell'amministratore deve decidersi con sentenza dal Tribunale in sede ###composizione collegiale ex art.  50 bis c.p.c. (D.Igs. n. 51 del 1998, art. 56); si deduce la erronea applicazione, in ipotesi di giudizio di rendiconto della amministrazione di sostegno ex art. 386 ult. co. c.c., del rito camerale in luogo del rito ordinario di cognizione. La parte contesta la competenza della Corte d'appello rilevando che il decreto di non approvazione del rendiconto si impugna -come egli ha fattocon un atto di citazione che introduce un giudizio ordinario innanzi al Tribunale e che per questo provvedimento non vale la regola enunciata dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 21985/2021 in ordine alla reclamabilità in Corte d'appello dei decreti del Giudice tutelare. Pertanto, rileva il ricorrente, erroneamente il Tribunale di ### ha dichiarato la propria incompetenza. Osserva che egli, riassumendo il giudizio innanzi alla Corte d'appello, ha proposto detta eccezione di incompetenza "in via preliminare" e cioè alla prima udienza di trattazione del 20 maggio 2022, rilevando a verbale espressamente l'incompetenza 4 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale 18052,2024 Data pubblicazione 107116.2024 funzionale della Corte per essere ancora competente in materia il Tribunale di ### in composizione collegiale; ed, in ogni caso, sempre in via preliminare, chiedendo la concessione dei termini per deduzioni istruttorie e per le doverose repliche, istanze istruttorie e repliche difensive. 
Controparte eccepisce che il ricorrente invece di riassumere innanzi alla Corte avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza e comunque che la relativa eccezione è stata dedotta in udienza e non con il ricorso per riassunzione.  2.- Il motivo è inammissibile. 
Il ricorrente deduce di avere contestato la competenza innanzi alla stessa Corte d'appello davanti alla quale aveva riassunto il giudizio, ma non di avere proposto regolamento di competenza ex art 42 c.p.c. e quindi ha prestato acquiescenza alla decisione del Tribunale di ### che ha dichiarato la propria incompetenza e indicato la competenza della Corte d'appello, inquadrando il provvedimento reso dal Giudice tutelare tra quelli impugna bili ex art. 720 bis c.p.c. (ratione temporis vigente e come intrepretato dalle sezioni unite di questa Corte). Deve qui ricordarsi che la riassunzione, anche a fini cautelativi, non preclude di per sé la contestazione della competenza (Cass. n. 19654 del 13/09/2006) che è però preclusa dall'inutile scadere del termine di cui all'art. 47 c.p.c.; e nel caso di specie non risulta che la parte, riassumendo davanti al giudice indicato come competente, abbia anche e separatamente proposto, nei termini, il regolamento di competenza. Come correttamente osserva la controparte, è improduttiva di effetti la contestazione della competenza esplicitata nel giudizio di riassunzione -e peraltro non con il ricorso ma solo in udienzapoiché le pronunce negative sulla competenza si impugnano soltanto con il regolamento di competenza.  5 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale 18052,2024 Data pubblicazione 107116.2024 Ne consegue anche l'inammissibilità del rilievo in ordine alla mancata concessione dei termini per la comparsa conclusionale, dal momento che la parte, non impugnando la decisione sulla competenza, ha accettato tutti gli aspetti della pronuncia negativa del Tribunale di ### presupposti e connessi con la declinatoria della competenza, in essi compresi quelli relativi al rito applicabile. 
Il Tribunale di ### infatti ha negato la propria competenza poiché ha inquadrato il provvedimento di mancata approvazione del rendiconto nell'ambito di quelli resi ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c.  ratione temporis vigente, da trattarsi con il rito camerale. 
Quanto al resto, la Corte d'appello ha verificato che il contraddittorio era stato rispettato, accertando che la parte aveva avuto modo di contraddire ai rilievi presentati dal tutore, così attenendosi al principio che il rito camerale è improntato alla regola della flessibilità e quindi, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme; a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, e segnatamente quelle relative alla assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ( Cass. n. 29865 del 12/10/2022).  3.-Con il secondo motivo del ricorso si censura il provvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all'art.  360 n. 5 c.p.c. per errore nella ricostruzione del fatto posto a fondamento della decisione e per omesso esame ed omessa motivazione sulla giustificazione della intera attività gestionale compiuta in continuità e in virtù della procura notarile già esistente al momento della nomina quale amministratore di sostegno e contenente un mandato gestionale in rem propriam, illimitato ex art. 1723 comma 2 cc, nonché una procura generale alle liti ex art.  1722 c.c.; con la conseguente totale obliterazione di elementi 6 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 decisivi regolarmente dedotti che ove valutati dalla Corte torinese avrebbero comportato una diversa decisione sulla autorizzazione dell'intera attività compiuta e pertanto sulla approvazione previa ratifica del rendiconto dell'amministratore di sostegno in esame. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Torino è incorsa in un errore evidente e grave nella ricostruzione di un fatto posto a fondamento della decisione, laddove ha omesso completamente di valutare l'esistenza, pacificamente documentale, dell'atto notarile contenente la procura speciale con un mandato anche in rem propriam irrevocabile al ricorrente a gestire tutto il patrimonio immobiliare della amministrata, anche per quota indivisa, con poteri di incasso e spese e compensazione senza limiti di prelievo e di spesa e una procura generale alle liti. Si tratta di un atto notarile precedente all'incardinarsi del procedimento di amministrazione di sostegno, valutato dal Giudice tutelare del Tribunale di ### che ne ha tenuto in debito conto, come si evince dal decreto di nomina in continuità gestionale amministrativa. La parte deduce che il mandato ricevuto aveva pacificamente per oggetto atti relativi all'esercizio di una attività continuativa (dal 1985) di gestione e messa a reddito di immobili che, non essendo la sopravvenuta incapacità del mandante idonea all'estinzione, è certamente da considerarsi in vigore in perfetta continuità, essendo irrevocabile non avendo il provvedimento di nomina ad amministratore di sostengo reso dal Giudice tutelare stabilito diversamente sul punto. 
Il ricorrente in memoria precisa, inoltre, che nel procedimento penale aperto in seguito alla segnalazione del Giudice tutelare il P.M. ha formulato richiesta di archiviazione.  4.- Il motivo è inammissibile.  4.1.- In primo luogo, si osserva che la parte pur deducendo che si tratta di un fatto pacifico e documentale non spiega quando, dove e in che termini lo ha sottoposto ai giudici di merito; nel 7 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ##### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 ### sezionale 1879,2024 Nurnero di raccolta generale 16052f2024 Data pubblicazione 10,136,2024 provvedimento impugnato non si fa cenno della questione, tanto che la controparte ne eccepisce la novità, in quanto solo oggi il ricorrente, per la prima volta, parla di una procura generale mentre innanzi al Tribunale aveva parlato di un mandato per obbligazioni contratte in precedenza; il controricorrente peraltro contesta articolatamente che le attività per cui il ricorrente si è autoliquidato le parcelle fossero comprese nella procura generale. 
Deve qui richiamarsi il principio secondo il quale ove una determinata questione giuridica — che implichi un accertamento di fatto — non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 28/07/2008, n. 20518; 907/2018).  4.2.- Deve anche osservarsi, sotto il profilo della rilevanza della censura e della pretesa decisività del fatto dedotto, che, come questa Corte ha già affermato, il decreto di apertura della amministrazione di sostegno toglie efficacia alla procura volontaria se e nella misura in cui la procura riguardi quegli atti per i quali il Giudice tutelare estende al beneficiario le limitazioni previste dalle norme che regolano l'interdizione e la inabilitazione. 
Qualora la persona, anteriormente all'apertura di amministrazione di sostegno abbia rilasciato una procura generale o speciale in favore di un terzo (o di un parente, come nella fattispecie) essa ha con questo atto, fondato sulla capacità di liberamente disporre dei propri diritti, espresso la volontà di 8 di 1 1 ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ###### registro generale 707472023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale ###,2024 Data pubblicazione 107116.2024 o in parte, al mandatario. Se successivamente è nominato un amministratore di sostegno e sono conferiti al predetto poteri di rappresentanza o di assistenza, decade di per sé la procura anteriore, se riguarda quegli atti per cui sono estese al beneficiario le stesse limitazioni dell'interdetto o dell'inabilitator venendo meno il presupposto sul quale la procura si fonda, e cioè la piena capacità di esercitare quei diritti e di disporne. A mente dell'ad 1722 c.c., infatti, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante comporta l'estinzione del mandato; nulla dice la norma, per il caso in cui il mandante divenga beneficiario di un provvedimento di amministrazione di sostegno, ma è evidente che lo scopo della norma è di affermare che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento in cui si limita la capacità di agire del mandante ( n. 3600 del 08/02/2024, in motivazione).  ### 1722 c.c. è stato scritto in un momento storico in cui le uniche misure limitative della capacità di agire erano la interdizione e la inabilitazione, e — verosimilmente per un difetto di coordinamentonon è stato aggiornato dopo l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6 che introduce nel codice la nuova misura di protezione per la persona priva di autonomia. Tuttavia, l'art. 411 c.c., introdotto dalla predetta legge 6/2004, consente di estendere al beneficiario gli stessi effetti limitazioni e decadenze previste per l'interdetto o l'inabilitato, sebbene con la specifica indicazione degli atti che il beneficiario non può compiere o non può compiere da solo e ispirandosi al principio che la capacità di agire va limitata nella minore misura possibile; ne discende -a cascatache si estendono al beneficiario gli effetti delle limitazioni imposte che siano previsti ex lege (e quindi anche gli effetti previsti dall'ad 1722 c.c.) sia pure con riferimento ai soli atti espressamente indicati dal Giudice tutelare. Ciò vale non solo nel 9 di 1 1 Oscuramento disposto d'ufficio affidare la gestione dei suoi interessi, in tutto ### disposto d'ufficio ### registro generale 7074,2023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale 18052,2024 Data pubblicazione 107116f2024 caso in cui sia nominato amministratore di sostegno persona diversa dal precedente rappresentante volontario, ma anche nel caso in cui sia nominata la stessa persona che, in questo caso, trarrà la fonte dei suoi poteri non più dalla procura, ma dal decreto di apertura della amministrazione di sostegno, entro il perimetro tracciato e con i limiti in esso imposti, ad esempio l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare.  4.3.- Nel caso di specie, la Corte ha accertato che gli atti compiuti dall'amministratore erano atti per i quali la capacità di agire della beneficiaria era stata limitata, prevedendo che detti atti si potessero compiere solo con la assistenza dell'amministratore e previa autorizzazione del Giudice tutelare e ed è questo il punto qui rilevante, e non gli esiti del procedimento penale, di cui peraltro non si ha piena contezza. 
Quanto al resto, si tratta di osservazioni di merito che non trovano ingresso in sede di legittimità, dovendosi qui ricordare che la censura ex art 360 n. 5 c.p.c. non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). 
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. 
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.  ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a ### to Da: #### 1 Ser ial*: 465fc 23d0a 6fe 80 - ### to Da: ###### disposto d'ufficio ### registro generale 707472023 Nurnero sezionale 1879,2024 ### di raccolta generale ###,2024 Data pubblicazione 10,1:### P.Q.M.  - Dichiara inammissibile il ricorso; - ### il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.  - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52; - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.  ##### Sana i* bcaac 3a 1:13f28, 16807fe bc 752a 63a 704 Da: ##### 

Giudice/firmatari: Tricomi Laura, Russo Rita Elvira Anna

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 255/2026 del 15-01-2026

... stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dagli appellanti, nonché le modifiche richieste al giudice dell'impugnazione, tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dall'ente appellato, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze. C.a.i.) Per quel che concerne le posizioni processuali del ### di ### de' ### e della ### deve osservarsi quanto segue. ### comunale, a seguito della notifica dell'atto di appello, per l'udienza del 21.10.2019, non si costituiva, tanto che, dopo un rinvio dovuto alla segnalazione circa la mancanza di procura in capo al procuratore di ### all'udienza del 13.10.2020 veniva dichiarata la sua contumacia. ### si è, pertanto, costituito solo a seguito della riassunzione del processo interrotto per la declaratoria di fallimento della ### e, nelle sue difese, sostanzialmente ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto responsabile dell'evento, unitamente alla predetta società. Conseguentemente quello da qualificare come appello incidentale (del resto così ritenuto dall'ente), deve essere (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ### civile La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. ### dott. ### consigliere rel. est.  dott. ssa ### consigliere SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo generale 2095/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 589/2019, pubblicata in data 29 marzo 2019, del tribunale di Benevento, TRA ### cf. ### e #### cf. ###, rappresentati e difesi dall'avv.  ### cf. ### e ### cf.  ###, in forza di procura stesa in calce all'atto di appello, elett.nte dom.ti presso lo studio del primo in Napoli, via M. Naccherino n. 2 ##### in persona del sindaco p.t., cf.  ###, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in ### de' #### alla via ### n. 1, presso lo studio dell'avv. ### - cf.  ###, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di risposta, rilasciato in virtù di deliberazione della ### 96 del 13.06.2022 ###' ### cf. ###, #### cf. ### e ### cf.  ###, rappresentate e difese dall'avv. ### cf.  ###, in forza di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione, elett.nte dom.te presso il suo studio in Napoli, via S. ### dei ### n. 63 #### Appellata contumace ###.to ### S.r.l., in persona del suo curatore ### contumace #### S.p.A. 
Appellata contumace ###udienza del 4 novembre 2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti. 
Motivi della decisione A - ### di primo grado
A.a.) Con atto di citazione ritualmente notificato, ### anche quale esercente la potestà sulle figlie, allora minori, ### e ### conveniva in giudizio il ### di ### de' ### e ### S.r.l., e, sul presupposto di essere moglie e figlie di ### chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio congiunto in data ###, il quale, dipendente della ### mentre era al lavoro, alla guida di un furgoncino ### di proprietà del datore di lavoro, in uscita dal sito di stoccaggio di c.da Palmentata di S. ### de' ### rimaneva vittima di un incidente mortale: la sbarra collocata a chiusura del sito, aperta, priva di sistemi di bloccaggio che ne controllassero il movimento, “veniva spostata dal vento in atto, violentemente e repentinamente, e si andava a protendere a mo' di lancia puntata proprio contro l'abitacolo del furgoncino condotto dal Truocchio”, uccidendolo. 
Veniva chiamata in causa ### S.p.A. da parte della ### e intervenivano nel giudizio #### e ### i quali, deducendo di essere fratelli del defunto ### seppure non conviventi, chiedevano anch'essi il risarcimento dei danni patiti per la perdita del congiunto. 
All'esito, precisate le conclusioni e concessi i termini per le difese conclusive, il tribunale così statuiva: “- Dichiara il ### di S. ### de' ### in persona del leg. rappr. p.t. e ### S.r.l. in persona del leg. rappr. p.t. responsabili dei danni non patrimoniali lamentati da ### in proprio e nella qualità e, per l'effetto, condanna il ### di S. ### de' ### e ### S.r.l. in persona dei rispettivi leg.  rappr. p.t. al pagamento in favore di ### della somma di €.833.537,00, di cui €.291.172,00 per sé, €.270.303,00 nella qualità di genitore esercente la responsabilità su ### €.272.062,00 nella qualità di genitore esercente la responsabilità su ### oltre accessori da computarsi come in parte motiva; - Rigetta la domanda svolta da #### e ### - Rigetta la domanda di garanzia svolta da ### S.r.l. nei confronti di ### S.p.A.; - ### di S. ### de' ### e ### in persona dei rispettivi leg. rappr. p.t., al pagamento in favore di ### in proprio e nella qualità, delle spese e compensi di lite, che liquida in €.21.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva, oltre tutto quanto anticipato da parte attrice a titolo di spese e compensi di ctu; - #### e ### al pagamento in favore di ### di S. ### de' ### e in favore di ### S.r.l., in persona dei rispettivi leg. rappr. p.t., di spese e compensi di lite, che liquida, per ciascuno dei predetti convenuti, in €.8.710,50 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva; - ### S.r.l. al pagamento in favore di ### S.p.A. di spese e compensi di lite, che liquida in €.8.710,50 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva; - Spese di ctu a carico definitivo di ### S.r.l. e di ### di S.  ### de' ### con diritto di ogni parte che abbia anticipato somme a tale titolo in corso di causa di recuperarle in danno dei predetti convenuti ### srl e ### di S. ### de' ###”. 
Il giudice di primo grado, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di appello, la mancata impugnazione incidentale da parte del ### e la mancata costituzione del F.to di ### a seguito della riassunzione del processo interrotto, per quel che concerne la posizione di ### e ### (e della sorella ###, nel rigettare la domanda così testualmente argomentava: “Quanto agli interventori, fratelli del ### va evidenziato che per gli stessi le controparti hanno contestato la sussistenza di un vincolo affettivo utile a radicare negli stessi un pregiudizio non patrimoniale apprezzabile, benché gli stessi abbiano dedotto in contrario; pur condividendosi che la mera convivenza o la quotidianità dei rapporti non possa ritenersi circostanza dirimente in ordine alla sussistenza o meno di un rapporto affettivo, vale, tuttavia, evidenziare che onere degli stessi era di dedurre e provare l'esistenza di un rapporto costante di affetto e solidarietà reciproci con il defunto (“In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.” Cass. sent. n.21230/2016). 
Orbene, rispetto a tale onere probatorio le mere deduzioni degli interventori non risultano riscontrate da circostanze di fatto concrete utili a desumere, dalla prova delle stesse, l'esistenza di tali affetti, essendosi limitati, gli interventori, a richiedere di provare circostanze inammissibili, siccome valutative, e pertanto non demandabili a testi, o comunque irrilevanti (si veda l'ordinanza istruttoria; l'unico capo ritenuto irrilevante, di per sé sarebbe stato inidoneo a provare la comunanza di affetti che sarebbe stata infranta dal decesso del ###. La pretesa, pertanto, degli intervenienti deve essere disattesa.”. 
B - ### d'appello B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello i soli ### e ### da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, articolando due motivi di gravame così rubricati: “I) Manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza riguardo al rigetto della domanda di risarcimento danni da perdita parentale avanzata dagli interventori ” lamentando l'errato governo del riparto dell'onere della prova da parte del tribunale, nonché non pertinenza del richiamo giurisprudenziale operato, presumendosi, come affermato in plurime occasioni dal giudice di legittimità, il danno oggetto della pretesa azionata dal rapporto intercorrente tra gli interventori ed il fratello, appartenenti alla famiglia nucleare, gravando, per contro, su chi resiste alla domanda, dare la prova dei fatti impeditivi, consistenti nell'assenza di rapporti e della conseguente insussistenza del pregiudizio subito; “### illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado riguardo il rigetto della domanda di risarcimento danni da perdita parentale avanzata dagli interventori rispetto a quella accolta per le parti attrici, ### di giudizio”, con il quale, sebbene sotto altro angolo prospettico, viene nuovamente dedotto che, mentre per le attrici era stato fatto ricorso a nozioni di comune esperienza, essendo state private della figura di marito e padre, ciò era stato negato per essi interventori, mentre ogni prova relativa alle più ampie frequentazioni, come evidenziato anche nel contesto del primo motivo, avrebbe al più dovuto attenere al quantum del risarcimento. 
Gli appellanti, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, così concludevano: “Dichiarare ammissibili e fondati i motivi di gravame esposti e formulati; Accogliere il presente appello e riformare parzialmente la sentenza n. 589/2019 resa dal Tribunale di Benevento e, per l'effetto condannare gli appellati ### di S.  ### dè ### ed ### (oggi ### in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. al pagamento in favore del sig. ### e del sig. ### della somma di € 150.480,00 ciascuno ovvero di quelle diverse somme accertate in corso di causa; Ammettere, se ritenuto necessario ed opportuno, la prova testimoniale ingiustificatamente negata dal giudice di prime cure, anche mondata da eventuali termini, usati per la piacevolezza della narrativa, ma ritenuti valutativi, sui capi articolati al paragrafo III da 1) a 6) con i testimoni ivi indicati (### 13, 14 e 15 del presente atto di appello); 4) ### i convenuti ### di S. ### dè ### ed ### in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”. 
B.b.) Si costituiva ### la quale resisteva all'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale contro l'affermazione di responsabilità nei propri confronti e correlativa condanna, per essere la responsabilità ascrivibile al solo ente comunale, così concludendo: “In via cautelare, rigettare la domanda proposta dagli appellanti di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per carenza assoluta dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 283 c.p.c.; - In via principale, rigettare integralmente l'avversa domanda di appello, anche in via istruttoria, così come formalizzata dai signori ### e ### nei confronti di ### S.R.L. per assoluta inammissibilità ed infondatezza della medesima - Con condanna degli appellanti alle spese del grado di appello, con attribuzione al difensore anticipatario,”. 
B.c.) Si costituiva ### anche quale esercente la potestà sulla minore ### nonché ### divenuta maggiorenne, le quali, dopo avere evidenziato il loro difetto di interesse rispetto al gravame proposto da ### e ### resistevano all'impugnazione incidentale proposta dalla ### così concludendo: “1) Rigettare siccome inammissibile, improponibile ed infondato l'appello incidentale così come formulato dalla ### S.r.l.; 2) ### l'appellante incidentale al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello”. 
B.c.) Dichiarata l'interruzione del processo a seguito del fallimento della ### il giudizio veniva riassunto nei confronti del curatore e si costituiva in giudizio il ### appellato che resisteva con diffuse argomentazioni all'impugnazione, contestando la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto responsabile dell'evento anche esso ente locale, così concludendo: “rigettare il proposto appello principale e confermare la sentenza nelle parti di cui gli appellanti chiedono la riforma che recita come segue: " ... la pretesa, pertanto, degli intervenienti deve essere disattesa...." pertanto: - rigetta la domanda svolta da #### e ### - condanna ##### al pagamento in favore del ### di ### de' ### e in favore di ### in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. di spese e compensi di lite, che liquida, per ciascuno dei predetti convenuti, in euro 8.710,50 per compensi, oltre spese forfetarie, cpa, e iva"; rigettare, altresì, l'appello incidentale, e per l'effetto riformare la sentenza nella parte in cui così recita: "Il comune di ### de' ### va, pertanto, dichiarato responsabile dell'evento dannoso lamentato dagli istanti" .... "con la conseguenza che la responsabilità del sinistro occorso al ### deve ritenersi ascrivibile in misura parimenti concorrente alla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto agli obblighi di tutela della salute dei dipendenti sullo stesso incombenti...." riformulandola come segue: "In ogni caso si esclude la responsabilità del ### di ### de' ### in quanto la stessa va attribuita esclusivamente a ### ex art. 2087 c.  c.; conseguentemente, dichiarare unica responsabile della morte di ### la ### srl, quindi condannare il fallimento ### in persona dei curatori al risarcimento dei danni per cui è causa; per l'effetto condannare gli appellanti anche al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre ### Iva e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario da quantificarsi ex DM 55/2014.”. 
B.d.) All'udienza del 28.6.2022, revocata la declaratoria di contumacia del comune e dichiarata quella di #### S.p,A. e del F.to di ### la causa veniva rinviata per conclusioni.
Assegnata la causa a questa sezione, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la stessa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 40 + 20. 
C - Analisi dei motivi di appello C.a.) In via pregiudiziale, anche in riscontro all'eccezione di parte appellata, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello, precisando che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dagli appellanti, nonché le modifiche richieste al giudice dell'impugnazione, tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dall'ente appellato, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze. 
C.a.i.) Per quel che concerne le posizioni processuali del ### di ### de' ### e della ### deve osservarsi quanto segue.  ### comunale, a seguito della notifica dell'atto di appello, per l'udienza del 21.10.2019, non si costituiva, tanto che, dopo un rinvio dovuto alla segnalazione circa la mancanza di procura in capo al procuratore di ### all'udienza del 13.10.2020 veniva dichiarata la sua contumacia.  ### si è, pertanto, costituito solo a seguito della riassunzione del processo interrotto per la declaratoria di fallimento della ### e, nelle sue difese, sostanzialmente ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto responsabile dell'evento, unitamente alla predetta società. 
Conseguentemente quello da qualificare come appello incidentale (del resto così ritenuto dall'ente), deve essere dichiarato inammissibile. 
Per quel che concerne ### si riscontra la perdita della capacità processuale ed a seguito dell'interruzione del processo il F.to non si è costituito, con declaratoria della sua contumacia, scegliendo così di non proseguire l'appello incidentale, peraltro neppure constando, relativamente alla società in bonis, che il procuratore di ### avesse regolarizzato il segnalato difetto di procura, in ragione del quale la causa era stata rinviata al 21.4.2020. 
In ogni caso, andrebbe osservato come sia pacificamente emerso nel giudizio di primo grado (e nel giudizio penale a carico del legale rappresentante di ### e del sindaco di ### de' ###, circostanza opportunamente rimarcata dalle appellate #### e ### che la sbarra priva di sistemi di sicurezza e bloccaggio, causa della morte di ### fosse stata commissionata e collocata alla presenza del sindaco del comune, ente cui faceva, comunque, capo il sito di stoccaggio e committente del servizio, alla presenza della polizia municipale e di un responsabile di ### tenuta quale datrice di lavoro a verificare le condizioni di sicurezza dei propri dipendenti, sicche, condivisibilmente, il tribunale ha addossato ad entrambi la responsabilità dell'evento. 
C.b.) Tanto premesso, gli appellanti hanno censurato la decisione sotto un duplice, connesso profilo, evidenziando come il giudice di primo grado abbia richiesto loro la prova dell' “esistenza di un rapporto costante di affetto e solidarietà reciproci con il defunto”, richiamando, peraltro, un precedente della Cassazione (rapporto tra nonni e nipoti), in realtà, da interpretare in loro favore, ribaltando l'onere della prova, il quale, per costante giurisprudenza di legittimità, è addossato in capo ai convenuti, in presenza di rapporto riguardante la cd famiglia nucleare, tra cui rientrano chiaramente anche i fratelli, dimostrando, quale fatto impeditivo, la ricorrenza di situazioni particolari tali da escludere il pregiudizio per l'assenza del perdurare del vincolo affettivo, differenziando ingiustificatamente la loro posizione da quella delle attrici. 
La censura è fondata. 
In proposito, può farsi riferimento ad un recente pronunciamento del giudice di legittimità, con cui è stata cassata la decisione che aveva escluso il risarcimento in favore delle sorelle del defunto, ritenendo, appunto, come non fosse stata data la prova del vincolo affettivo, da ritenersi, invece, presunto, gravando sulla controparte dimostrare il contrario (Cass. n. 3904/2025).   In motivazione ed in maniera tranciante si legge: <<l'unico motivo del ricorso è manifestamente fondato; le sue argomentazioni hanno correttamente smontato le singolari ragioni che il giudice d'appello ha posto alla base del diniego risarcitorio, del tutto difformi dalla giurisprudenza ormai consolidata; oltre a quella invocata dalle ricorrenti, da intendersi come qui richiamata, non si può omettere di ricordare l'ancor più prossima Cass. sez.3, 15 luglio 2022 n. 22397: “### di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del <<quantum debeatur>>): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (corsivo aggiunto; pure Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541 e Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2024 5769)>>. 
Può aggiungersi, infatti, come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “il fatto illecito costituito dalla morte del congiunto dà luogo a un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Pertanto, per i componenti della famiglia nucleare, ovvero coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, per la natura stessa del vincolo di sangue che li unisce, derivante dallo stretto rapporto familiare, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è fondato su una presunzione, rilevante ex art. 2727 c.c., ovvero, la relazione di affetto, di reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale” (cfr., fra le ultime, la già citata civ. 30/08/2022, n. 25541; Cass. civ. 08/04/2020, n. 7748; Cass. civ.  3767/2018). 
Né, può ritenersi che, avendo ### dato vita ad un proprio autonomo nucleo familiare, ciò possa incidere sul rapporto affettivo con i fratelli e le sorelle, escludendolo, essendo una tale affermazione priva di ogni giustificazione proprio in base al comune sentire cui si richiama la giurisprudenza di legittimità. 
Alla luce delle dette considerazioni, tenuto conto che gli appellanti sono fratelli del deceduto, va riconosciuto il richiesto risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio. 
Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, bensì, compensativa di un pregiudizio non economico. 
Va quindi considerato che, nella specie, dalla documentazione anagrafica agli atti, emerge che nessuno degli istanti fosse convivente con il proprio congiunto. 
Riguardo agli ulteriori elementi relativi alla qualità e intensità della relazione affettiva, caratterizzante il rapporto parentale dei ### con il de cuius ed il connesso sconvolgimento delle abitudini di vita quotidiana subito in conseguenza del decesso del congiunto, deve osservarsi che la prova testimoniale richiesta, al di là degli aspetti valutativi contenuti nella relativa articolazione (per i quali non è stata ammessa dal tribunale), risulta estremamente generica e inidonea a dimostrare un'intensità di rapporto così profonda da esorbitare dalla normale dinamica di un rapporto tra fratelli adulti non conviventi, essendo già dimostrata la circostanza che ### fosse il maggiore, ### lavorasse alle dipendenze della stessa ### e ### residente nello stesso comune, ed essendo più che presumibile il loro frequentarsi, per tali ragioni, durante le festività, mentre le circostanze 5) e 6) sono riferite alla sorella ### la quale non ha proposto appello. 
Al fine, quindi, di operare la suddetta quantificazione si ritiene di applicare le tabelle da ultimo al riguardo elaborate dal tribunale di Milano (anno 2024), in adesione al più recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr.  n. 26300/2021, conf. n. 10579/2021).  ### versione delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano in tema di danno parentale prevede, infatti, un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Sono stati al riguardo elaborati cinque fattori d'influenza del risarcimento, una volta ritenuta provata l'esistenza di una relazione affettiva, determinanti per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima, ossia: 1. l'età della vittima primaria, dovendosi ragionevolmente ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita; 2. l'età del congiunto superstite, in ragione del fatto che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età di quest'ultimo; 3. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite; 4. la presenza di altri congiunti all'interno del nucleo familiare del de cuius, atteso che il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi; 5. la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. 
Le circostanze dette, considerate ai fini dell'attribuzione dei punti, rappresentano elementi che rivelano la consistenza di una sofferenza soggettiva e dei pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. 
Pertanto, il risarcimento totale risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato in virtù delle tabelle in questione. 
Alla stregua dei detti parametri, si ritiene congruo il riconoscimento in favore di ### e ### di euro 84.900,00, facendo applicazione del valore del punto base di € 1.698,00 moltiplicato per punti, così calcolati: 14 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (43 anni); 16 punti per l'età dei congiunti al tempo del decesso del fratello (rispettivamente 40 e 39 anni); tenuto conto che i congiunti non erano conviventi e nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari in vita, 12 punti; per quel che concerne l'intensità del rapporto ed in base a quanto in precedenza evidenziato, considerata per presunta e non contestata in forza di specifiche circostanze, la normale frequentazioni tra fratelli non conviventi, oggetto anche della generica prova testimoniale, in assenza, però, di circostanze, neppure dedotte, in ordine alla condivisione di vacanze o di assistenza sanitaria o domestica ovvero tali da incidere sulla portata del pregiudizio, ma valutando le modalità improvvise e del tutto peculiari con cui ha perso la vita il fratello, punti 8, per complessivi 50 punti. 
Trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro. 
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il fatto, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento; al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi e in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n. 492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma, ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ### relativo alla data del fatto (16.2.2008), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ### dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo. 
Pertanto, la domanda degli interventori, in riforma della sentenza impugnata, va accolta, per quanto di ragione, con condanna del comune (quella nei riguardi del fallimento è divenuta improcedibile), al pagamento della somma di euro 84.900,00, oltre interessi con le modalità ora indicate. 
D - Le spese La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio nel rapporto processuale tra ### e ### e il comune, seguendo la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, (determinato, ex art. 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dalla somma attribuita a ciascun attore a titolo di risarcimento dei danni) ai sensi del d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, leggermente al di sotto dei medi, tenuto conto del complessivo tenore delle difese svolte, implicanti, a dispetto della drammaticità dell'evento, questioni di non particolare complessità. 
Si ritiene che, considerata la palese tardività della richiesta di riforma della sentenza di primo grado svolta ‘in via incidentale' dal ### le spese del grado tra l'ente e le originarie attrici, non investite direttamente del gravame principale, possano essere integralmente compensate, sussistendo, però, i presupposti, di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'ente comunale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento della domanda avanzata dagli interventori/appellanti, condanna il ### di ### de' ### al pagamento, in favore di ciascuno di loro, per il danno da questi subito per la perdita del rapporto parentale col fratello, dell'importo di € 84.900,00 ciascuno, liquidato all'attualità, oltre interessi annui computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ### relativo alla data del fatto (16.2.2008), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ### dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo; b) dichiara improcedibile la domanda degli interventori nei riguardi del F.to ### S.r.l., nonché inammissibile l'appello del ### di ### de' ### c) condanna il comune di ### de' ### al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, in favore degli interventori/appellanti, che liquida, c1) quanto al primo grado, in euro 800,00 per spese ed euro 12.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; c2) quanto al grado d'appello in euro 1.165,50 per spese ed euro 12.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.  d) dichiara compensate le spese del grado tra le originarie attrici e l'ente comunale; e) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'ente comunale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit. 
Così deciso il 12 gennaio 2026 Il consigliere estensore dott. ### dott.

causa n. 2095/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Notaro, Forgillo Eugenio

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