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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ### civile La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. ### dott. ### consigliere rel. est. dott. ssa ### consigliere SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo generale 2095/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 589/2019, pubblicata in data 29 marzo 2019, del tribunale di Benevento, TRA ### cf. ### e #### cf. ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### cf. ### e ### cf. ###, in forza di procura stesa in calce all'atto di appello, elett.nte dom.ti presso lo studio del primo in Napoli, via M. Naccherino n. 2 ##### in persona del sindaco p.t., cf. ###, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in ### de' #### alla via ### n. 1, presso lo studio dell'avv. ### - cf. ###, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di risposta, rilasciato in virtù di deliberazione della ### 96 del 13.06.2022 ###' ### cf. ###, #### cf. ### e ### cf. ###, rappresentate e difese dall'avv. ### cf. ###, in forza di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione, elett.nte dom.te presso il suo studio in Napoli, via S. ### dei ### n. 63 #### Appellata contumace ###.to ### S.r.l., in persona del suo curatore ### contumace #### S.p.A.
Appellata contumace ###udienza del 4 novembre 2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti.
Motivi della decisione A - ### di primo grado
A.a.) Con atto di citazione ritualmente notificato, ### anche quale esercente la potestà sulle figlie, allora minori, ### e ### conveniva in giudizio il ### di ### de' ### e ### S.r.l., e, sul presupposto di essere moglie e figlie di ### chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio congiunto in data ###, il quale, dipendente della ### mentre era al lavoro, alla guida di un furgoncino ### di proprietà del datore di lavoro, in uscita dal sito di stoccaggio di c.da Palmentata di S. ### de' ### rimaneva vittima di un incidente mortale: la sbarra collocata a chiusura del sito, aperta, priva di sistemi di bloccaggio che ne controllassero il movimento, “veniva spostata dal vento in atto, violentemente e repentinamente, e si andava a protendere a mo' di lancia puntata proprio contro l'abitacolo del furgoncino condotto dal Truocchio”, uccidendolo.
Veniva chiamata in causa ### S.p.A. da parte della ### e intervenivano nel giudizio #### e ### i quali, deducendo di essere fratelli del defunto ### seppure non conviventi, chiedevano anch'essi il risarcimento dei danni patiti per la perdita del congiunto.
All'esito, precisate le conclusioni e concessi i termini per le difese conclusive, il tribunale così statuiva: “- Dichiara il ### di S. ### de' ### in persona del leg. rappr. p.t. e ### S.r.l. in persona del leg. rappr. p.t. responsabili dei danni non patrimoniali lamentati da ### in proprio e nella qualità e, per l'effetto, condanna il ### di S. ### de' ### e ### S.r.l. in persona dei rispettivi leg. rappr. p.t. al pagamento in favore di ### della somma di €.833.537,00, di cui €.291.172,00 per sé, €.270.303,00 nella qualità di genitore esercente la responsabilità su ### €.272.062,00 nella qualità di genitore esercente la responsabilità su ### oltre accessori da computarsi come in parte motiva; - Rigetta la domanda svolta da #### e ### - Rigetta la domanda di garanzia svolta da ### S.r.l. nei confronti di ### S.p.A.; - ### di S. ### de' ### e ### in persona dei rispettivi leg. rappr. p.t., al pagamento in favore di ### in proprio e nella qualità, delle spese e compensi di lite, che liquida in €.21.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva, oltre tutto quanto anticipato da parte attrice a titolo di spese e compensi di ctu; - #### e ### al pagamento in favore di ### di S. ### de' ### e in favore di ### S.r.l., in persona dei rispettivi leg. rappr. p.t., di spese e compensi di lite, che liquida, per ciascuno dei predetti convenuti, in €.8.710,50 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva; - ### S.r.l. al pagamento in favore di ### S.p.A. di spese e compensi di lite, che liquida in €.8.710,50 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva; - Spese di ctu a carico definitivo di ### S.r.l. e di ### di S. ### de' ### con diritto di ogni parte che abbia anticipato somme a tale titolo in corso di causa di recuperarle in danno dei predetti convenuti ### srl e ### di S. ### de' ###”.
Il giudice di primo grado, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di appello, la mancata impugnazione incidentale da parte del ### e la mancata costituzione del F.to di ### a seguito della riassunzione del processo interrotto, per quel che concerne la posizione di ### e ### (e della sorella ###, nel rigettare la domanda così testualmente argomentava: “Quanto agli interventori, fratelli del ### va evidenziato che per gli stessi le controparti hanno contestato la sussistenza di un vincolo affettivo utile a radicare negli stessi un pregiudizio non patrimoniale apprezzabile, benché gli stessi abbiano dedotto in contrario; pur condividendosi che la mera convivenza o la quotidianità dei rapporti non possa ritenersi circostanza dirimente in ordine alla sussistenza o meno di un rapporto affettivo, vale, tuttavia, evidenziare che onere degli stessi era di dedurre e provare l'esistenza di un rapporto costante di affetto e solidarietà reciproci con il defunto (“In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.” Cass. sent. n.21230/2016).
Orbene, rispetto a tale onere probatorio le mere deduzioni degli interventori non risultano riscontrate da circostanze di fatto concrete utili a desumere, dalla prova delle stesse, l'esistenza di tali affetti, essendosi limitati, gli interventori, a richiedere di provare circostanze inammissibili, siccome valutative, e pertanto non demandabili a testi, o comunque irrilevanti (si veda l'ordinanza istruttoria; l'unico capo ritenuto irrilevante, di per sé sarebbe stato inidoneo a provare la comunanza di affetti che sarebbe stata infranta dal decesso del ###. La pretesa, pertanto, degli intervenienti deve essere disattesa.”.
B - ### d'appello B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello i soli ### e ### da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, articolando due motivi di gravame così rubricati: “I) Manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza riguardo al rigetto della domanda di risarcimento danni da perdita parentale avanzata dagli interventori ” lamentando l'errato governo del riparto dell'onere della prova da parte del tribunale, nonché non pertinenza del richiamo giurisprudenziale operato, presumendosi, come affermato in plurime occasioni dal giudice di legittimità, il danno oggetto della pretesa azionata dal rapporto intercorrente tra gli interventori ed il fratello, appartenenti alla famiglia nucleare, gravando, per contro, su chi resiste alla domanda, dare la prova dei fatti impeditivi, consistenti nell'assenza di rapporti e della conseguente insussistenza del pregiudizio subito; “### illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado riguardo il rigetto della domanda di risarcimento danni da perdita parentale avanzata dagli interventori rispetto a quella accolta per le parti attrici, ### di giudizio”, con il quale, sebbene sotto altro angolo prospettico, viene nuovamente dedotto che, mentre per le attrici era stato fatto ricorso a nozioni di comune esperienza, essendo state private della figura di marito e padre, ciò era stato negato per essi interventori, mentre ogni prova relativa alle più ampie frequentazioni, come evidenziato anche nel contesto del primo motivo, avrebbe al più dovuto attenere al quantum del risarcimento.
Gli appellanti, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, così concludevano: “Dichiarare ammissibili e fondati i motivi di gravame esposti e formulati; Accogliere il presente appello e riformare parzialmente la sentenza n. 589/2019 resa dal Tribunale di Benevento e, per l'effetto condannare gli appellati ### di S. ### dè ### ed ### (oggi ### in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. al pagamento in favore del sig. ### e del sig. ### della somma di € 150.480,00 ciascuno ovvero di quelle diverse somme accertate in corso di causa; Ammettere, se ritenuto necessario ed opportuno, la prova testimoniale ingiustificatamente negata dal giudice di prime cure, anche mondata da eventuali termini, usati per la piacevolezza della narrativa, ma ritenuti valutativi, sui capi articolati al paragrafo III da 1) a 6) con i testimoni ivi indicati (### 13, 14 e 15 del presente atto di appello); 4) ### i convenuti ### di S. ### dè ### ed ### in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
B.b.) Si costituiva ### la quale resisteva all'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale contro l'affermazione di responsabilità nei propri confronti e correlativa condanna, per essere la responsabilità ascrivibile al solo ente comunale, così concludendo: “In via cautelare, rigettare la domanda proposta dagli appellanti di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per carenza assoluta dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 283 c.p.c.; - In via principale, rigettare integralmente l'avversa domanda di appello, anche in via istruttoria, così come formalizzata dai signori ### e ### nei confronti di ### S.R.L. per assoluta inammissibilità ed infondatezza della medesima - Con condanna degli appellanti alle spese del grado di appello, con attribuzione al difensore anticipatario,”.
B.c.) Si costituiva ### anche quale esercente la potestà sulla minore ### nonché ### divenuta maggiorenne, le quali, dopo avere evidenziato il loro difetto di interesse rispetto al gravame proposto da ### e ### resistevano all'impugnazione incidentale proposta dalla ### così concludendo: “1) Rigettare siccome inammissibile, improponibile ed infondato l'appello incidentale così come formulato dalla ### S.r.l.; 2) ### l'appellante incidentale al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello”.
B.c.) Dichiarata l'interruzione del processo a seguito del fallimento della ### il giudizio veniva riassunto nei confronti del curatore e si costituiva in giudizio il ### appellato che resisteva con diffuse argomentazioni all'impugnazione, contestando la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto responsabile dell'evento anche esso ente locale, così concludendo: “rigettare il proposto appello principale e confermare la sentenza nelle parti di cui gli appellanti chiedono la riforma che recita come segue: " ... la pretesa, pertanto, degli intervenienti deve essere disattesa...." pertanto: - rigetta la domanda svolta da #### e ### - condanna ##### al pagamento in favore del ### di ### de' ### e in favore di ### in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. di spese e compensi di lite, che liquida, per ciascuno dei predetti convenuti, in euro 8.710,50 per compensi, oltre spese forfetarie, cpa, e iva"; rigettare, altresì, l'appello incidentale, e per l'effetto riformare la sentenza nella parte in cui così recita: "Il comune di ### de' ### va, pertanto, dichiarato responsabile dell'evento dannoso lamentato dagli istanti" .... "con la conseguenza che la responsabilità del sinistro occorso al ### deve ritenersi ascrivibile in misura parimenti concorrente alla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto agli obblighi di tutela della salute dei dipendenti sullo stesso incombenti...." riformulandola come segue: "In ogni caso si esclude la responsabilità del ### di ### de' ### in quanto la stessa va attribuita esclusivamente a ### ex art. 2087 c. c.; conseguentemente, dichiarare unica responsabile della morte di ### la ### srl, quindi condannare il fallimento ### in persona dei curatori al risarcimento dei danni per cui è causa; per l'effetto condannare gli appellanti anche al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre ### Iva e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario da quantificarsi ex DM 55/2014.”.
B.d.) All'udienza del 28.6.2022, revocata la declaratoria di contumacia del comune e dichiarata quella di #### S.p,A. e del F.to di ### la causa veniva rinviata per conclusioni.
Assegnata la causa a questa sezione, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la stessa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 40 + 20.
C - Analisi dei motivi di appello C.a.) In via pregiudiziale, anche in riscontro all'eccezione di parte appellata, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello, precisando che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dagli appellanti, nonché le modifiche richieste al giudice dell'impugnazione, tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dall'ente appellato, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
C.a.i.) Per quel che concerne le posizioni processuali del ### di ### de' ### e della ### deve osservarsi quanto segue. ### comunale, a seguito della notifica dell'atto di appello, per l'udienza del 21.10.2019, non si costituiva, tanto che, dopo un rinvio dovuto alla segnalazione circa la mancanza di procura in capo al procuratore di ### all'udienza del 13.10.2020 veniva dichiarata la sua contumacia. ### si è, pertanto, costituito solo a seguito della riassunzione del processo interrotto per la declaratoria di fallimento della ### e, nelle sue difese, sostanzialmente ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto responsabile dell'evento, unitamente alla predetta società.
Conseguentemente quello da qualificare come appello incidentale (del resto così ritenuto dall'ente), deve essere dichiarato inammissibile.
Per quel che concerne ### si riscontra la perdita della capacità processuale ed a seguito dell'interruzione del processo il F.to non si è costituito, con declaratoria della sua contumacia, scegliendo così di non proseguire l'appello incidentale, peraltro neppure constando, relativamente alla società in bonis, che il procuratore di ### avesse regolarizzato il segnalato difetto di procura, in ragione del quale la causa era stata rinviata al 21.4.2020.
In ogni caso, andrebbe osservato come sia pacificamente emerso nel giudizio di primo grado (e nel giudizio penale a carico del legale rappresentante di ### e del sindaco di ### de' ###, circostanza opportunamente rimarcata dalle appellate #### e ### che la sbarra priva di sistemi di sicurezza e bloccaggio, causa della morte di ### fosse stata commissionata e collocata alla presenza del sindaco del comune, ente cui faceva, comunque, capo il sito di stoccaggio e committente del servizio, alla presenza della polizia municipale e di un responsabile di ### tenuta quale datrice di lavoro a verificare le condizioni di sicurezza dei propri dipendenti, sicche, condivisibilmente, il tribunale ha addossato ad entrambi la responsabilità dell'evento.
C.b.) Tanto premesso, gli appellanti hanno censurato la decisione sotto un duplice, connesso profilo, evidenziando come il giudice di primo grado abbia richiesto loro la prova dell' “esistenza di un rapporto costante di affetto e solidarietà reciproci con il defunto”, richiamando, peraltro, un precedente della Cassazione (rapporto tra nonni e nipoti), in realtà, da interpretare in loro favore, ribaltando l'onere della prova, il quale, per costante giurisprudenza di legittimità, è addossato in capo ai convenuti, in presenza di rapporto riguardante la cd famiglia nucleare, tra cui rientrano chiaramente anche i fratelli, dimostrando, quale fatto impeditivo, la ricorrenza di situazioni particolari tali da escludere il pregiudizio per l'assenza del perdurare del vincolo affettivo, differenziando ingiustificatamente la loro posizione da quella delle attrici.
La censura è fondata.
In proposito, può farsi riferimento ad un recente pronunciamento del giudice di legittimità, con cui è stata cassata la decisione che aveva escluso il risarcimento in favore delle sorelle del defunto, ritenendo, appunto, come non fosse stata data la prova del vincolo affettivo, da ritenersi, invece, presunto, gravando sulla controparte dimostrare il contrario (Cass. n. 3904/2025). In motivazione ed in maniera tranciante si legge: <<l'unico motivo del ricorso è manifestamente fondato; le sue argomentazioni hanno correttamente smontato le singolari ragioni che il giudice d'appello ha posto alla base del diniego risarcitorio, del tutto difformi dalla giurisprudenza ormai consolidata; oltre a quella invocata dalle ricorrenti, da intendersi come qui richiamata, non si può omettere di ricordare l'ancor più prossima Cass. sez.3, 15 luglio 2022 n. 22397: “### di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del <<quantum debeatur>>): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (corsivo aggiunto; pure Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541 e Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2024 5769)>>.
Può aggiungersi, infatti, come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “il fatto illecito costituito dalla morte del congiunto dà luogo a un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Pertanto, per i componenti della famiglia nucleare, ovvero coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, per la natura stessa del vincolo di sangue che li unisce, derivante dallo stretto rapporto familiare, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è fondato su una presunzione, rilevante ex art. 2727 c.c., ovvero, la relazione di affetto, di reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale” (cfr., fra le ultime, la già citata civ. 30/08/2022, n. 25541; Cass. civ. 08/04/2020, n. 7748; Cass. civ. 3767/2018).
Né, può ritenersi che, avendo ### dato vita ad un proprio autonomo nucleo familiare, ciò possa incidere sul rapporto affettivo con i fratelli e le sorelle, escludendolo, essendo una tale affermazione priva di ogni giustificazione proprio in base al comune sentire cui si richiama la giurisprudenza di legittimità.
Alla luce delle dette considerazioni, tenuto conto che gli appellanti sono fratelli del deceduto, va riconosciuto il richiesto risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio.
Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, bensì, compensativa di un pregiudizio non economico.
Va quindi considerato che, nella specie, dalla documentazione anagrafica agli atti, emerge che nessuno degli istanti fosse convivente con il proprio congiunto.
Riguardo agli ulteriori elementi relativi alla qualità e intensità della relazione affettiva, caratterizzante il rapporto parentale dei ### con il de cuius ed il connesso sconvolgimento delle abitudini di vita quotidiana subito in conseguenza del decesso del congiunto, deve osservarsi che la prova testimoniale richiesta, al di là degli aspetti valutativi contenuti nella relativa articolazione (per i quali non è stata ammessa dal tribunale), risulta estremamente generica e inidonea a dimostrare un'intensità di rapporto così profonda da esorbitare dalla normale dinamica di un rapporto tra fratelli adulti non conviventi, essendo già dimostrata la circostanza che ### fosse il maggiore, ### lavorasse alle dipendenze della stessa ### e ### residente nello stesso comune, ed essendo più che presumibile il loro frequentarsi, per tali ragioni, durante le festività, mentre le circostanze 5) e 6) sono riferite alla sorella ### la quale non ha proposto appello.
Al fine, quindi, di operare la suddetta quantificazione si ritiene di applicare le tabelle da ultimo al riguardo elaborate dal tribunale di Milano (anno 2024), in adesione al più recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. n. 26300/2021, conf. n. 10579/2021). ### versione delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano in tema di danno parentale prevede, infatti, un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Sono stati al riguardo elaborati cinque fattori d'influenza del risarcimento, una volta ritenuta provata l'esistenza di una relazione affettiva, determinanti per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima, ossia: 1. l'età della vittima primaria, dovendosi ragionevolmente ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita; 2. l'età del congiunto superstite, in ragione del fatto che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età di quest'ultimo; 3. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite; 4. la presenza di altri congiunti all'interno del nucleo familiare del de cuius, atteso che il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi; 5. la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Le circostanze dette, considerate ai fini dell'attribuzione dei punti, rappresentano elementi che rivelano la consistenza di una sofferenza soggettiva e dei pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Pertanto, il risarcimento totale risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato in virtù delle tabelle in questione.
Alla stregua dei detti parametri, si ritiene congruo il riconoscimento in favore di ### e ### di euro 84.900,00, facendo applicazione del valore del punto base di € 1.698,00 moltiplicato per punti, così calcolati: 14 punti in ragione dell'età della vittima primaria all'epoca del decesso (43 anni); 16 punti per l'età dei congiunti al tempo del decesso del fratello (rispettivamente 40 e 39 anni); tenuto conto che i congiunti non erano conviventi e nel nucleo familiare primario sono presenti 2 familiari in vita, 12 punti; per quel che concerne l'intensità del rapporto ed in base a quanto in precedenza evidenziato, considerata per presunta e non contestata in forza di specifiche circostanze, la normale frequentazioni tra fratelli non conviventi, oggetto anche della generica prova testimoniale, in assenza, però, di circostanze, neppure dedotte, in ordine alla condivisione di vacanze o di assistenza sanitaria o domestica ovvero tali da incidere sulla portata del pregiudizio, ma valutando le modalità improvvise e del tutto peculiari con cui ha perso la vita il fratello, punti 8, per complessivi 50 punti.
Trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il fatto, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento; al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi e in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n. 492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma, ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ### relativo alla data del fatto (16.2.2008), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ### dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Pertanto, la domanda degli interventori, in riforma della sentenza impugnata, va accolta, per quanto di ragione, con condanna del comune (quella nei riguardi del fallimento è divenuta improcedibile), al pagamento della somma di euro 84.900,00, oltre interessi con le modalità ora indicate.
D - Le spese La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio nel rapporto processuale tra ### e ### e il comune, seguendo la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, (determinato, ex art. 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dalla somma attribuita a ciascun attore a titolo di risarcimento dei danni) ai sensi del d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, leggermente al di sotto dei medi, tenuto conto del complessivo tenore delle difese svolte, implicanti, a dispetto della drammaticità dell'evento, questioni di non particolare complessità.
Si ritiene che, considerata la palese tardività della richiesta di riforma della sentenza di primo grado svolta ‘in via incidentale' dal ### le spese del grado tra l'ente e le originarie attrici, non investite direttamente del gravame principale, possano essere integralmente compensate, sussistendo, però, i presupposti, di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'ente comunale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit. P.Q.M. La Corte d'Appello, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento della domanda avanzata dagli interventori/appellanti, condanna il ### di ### de' ### al pagamento, in favore di ciascuno di loro, per il danno da questi subito per la perdita del rapporto parentale col fratello, dell'importo di € 84.900,00 ciascuno, liquidato all'attualità, oltre interessi annui computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ### relativo alla data del fatto (16.2.2008), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ### dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo; b) dichiara improcedibile la domanda degli interventori nei riguardi del F.to ### S.r.l., nonché inammissibile l'appello del ### di ### de' ### c) condanna il comune di ### de' ### al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, in favore degli interventori/appellanti, che liquida, c1) quanto al primo grado, in euro 800,00 per spese ed euro 12.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; c2) quanto al grado d'appello in euro 1.165,50 per spese ed euro 12.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. d) dichiara compensate le spese del grado tra le originarie attrici e l'ente comunale; e) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'ente comunale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Così deciso il 12 gennaio 2026 Il consigliere estensore dott. ### dott.
causa n. 2095/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Notaro, Forgillo Eugenio