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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 268/2024 del 30-05-2024

... REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI L'#### e ###    N. R.G. 425/2023  La Corte di Appello di L'#### e ### composta dai seguenti magistrati: dr. ###               Presidente   dr. ###     ### relatore        dr. ### Cesare         Consigliere  all'esito dell'udienza del 30 maggio 2024 ha pronunciato la seguente  SENTENZA  con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA  ### domiciliat ###atti, rappresentato e difeso dall'Avv. ### ALDO  e dall'avv. ###                                     ### E  I.N.P.S. - ### domicilaito come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.  GAMBINO (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI L'#### e ###    N. R.G. 425/2023  La Corte di Appello di L'#### e ### composta dai seguenti magistrati: dr. ###               Presidente   dr. ###     ### relatore        dr. ### Cesare         Consigliere  all'esito dell'udienza del 30 maggio 2024 ha pronunciato la seguente  SENTENZA  con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA  ### domiciliat ###atti, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### ALDO  e dall'avv. ###                                     ### E  I.N.P.S. - ### domicilaito come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.  GAMBINO ARMANDO   APPELLATO  Avente ad oggetto : appello avverso sentenza del Tribunale Ordinario di Sulmona, sezione lavoro, n. 125/23 in data ###. 
Con ricorso depositato il ###, ### ha proposto opposizione a intimazione di pagamento ### delle ### n. 054-2022-900006410- 53 del 20.04.2022, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 1.498,88, a titolo di contribuzione dovuta alla ### per l'anno di imposta 1985. Il giudice del lavoro di ### ha respinto il ricorso compensando integralmente le spese processuali. 
Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello ### con ricorso depositato il ###, insistendo per l'accoglimento della proposta opposizione ad intimazione di pagamento e così concludendo “in totale riforma della sentenza impugnata, così provvedere: Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 2/7 In via preliminare processuale: a) ### la legittimazione passiva del ### titolare della pretesa di credito opposta; In via preliminare di merito: 1) ### siccome fondata, l'eccezione di prescrizione estintiva del diritto preteso dall'### con la cartella opposta, giusta il disposto dell'art. 2934, c.1, c.c., in relazione all'art. 3, commi 9 e 10 L. n. 335/1995, nonché gli altri oneri intimati dall'### delle ### - ### pari ad € 5,56 per diritti di notifica e spese esecutive per € 10,84, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento notificata e della cartella di pagamento relativa al credito richiesto. In via subordinata: 1) ### denegata e non creduta ipotesi la Corte di Appello adita dovesse accertare il mancato maturare del termine prescrizionale invocato, in accoglimento del motivo di appello n. 4 - e in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare che il debito intimato al sig. ### debba essere diviso pro quota tra gli eredi del sig. ### e pertanto la somma imputabile al ricorrente sarà di € 299,77, secondo gli ineludibili principi di diritto e giurisprudenziali evidenziati nella narrativa riferibile al quarto motivo di appello. 2) In ogni caso si chiede la ripetizione delle somme che fossero semmai comunque e coattivamente riscosse in pendenza dell'appello ed ordinare sempre comunque all'### e all'ente di riscossione di procedere allo sgravio della cartella intimata all'odierno appellante. In ogni caso condannare gli appellati alle spese e compensi del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”. 
Si sono costituiti in giudizio l'### e l'### delle ### e ### contestando ogni avverso motivo di gravame e chiedendone il rigetto. 
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. 
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in materia di interesse ad agire; principio del contraddittorio; litisconsorzio facoltativo, avendo errato il Tribunale nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### quale ente titolare della pretesa opposta in giudizio, richiamando il principio per cui “### del contribuente rivolta a far valere l'illegittimità dell'avviso di mora non preceduto dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario (e senza perciò che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio), essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore.” Cass. Civ. n. 16412/2007 e n.###/2021). 
Il motivo è fondato e merita accoglimento.  ### riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 3/7 di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. 
Diversa è la situazione in caso di opposizioni proposte dopo la notificazione di una cartella di pagamento che non possono, però, qualificarsi come opposizioni esecutive, ma vanno qualificate come opposizioni cd. recuperatorie. Si tratta, in particolare, di quelle opposizioni con le quali si contesta «una cartella di pagamento, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione», le quali vanno proposte non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e in tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede ###vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente titolare della pretesa contributiva, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. 
In altri termini, con siffatte opposizioni (cd. opposizioni recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti. 
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. nonché articolo 3 commi 9 e 10 L. n. 335/1995 in materia di prescrizione del diritto alla riscossione da parte del titolare del credito e dal concessionario, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397) che ha stabilito il termine prescrizionale quinquennale per i crediti contributivi ### mentre in precedenza, il termine era decennale, atteso che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 
Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 4/7 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario ###, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'### che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ###” Ad avviso dell'appellante, dall'anno di entrata in vigore della legge 335/1995, la prescrizione è determinata in cinque anni, anche se riguarda crediti maturati prima dell'entrata in vigore di tale norma, purché gli atti di recupero posti in essere dal creditore siano successivi alla vigenza della legge, come nel caso di specie, in cui la notifica (o presunta tale) della cartella di pagamento n. ### è avvenuta in data ###, il primo atto interruttivo dei termini prescrizionali è stato notificato in data ###, quale preavviso di fermo amministrativo; il secondo atto interruttivo è stata l'intimazione di pagamento ###280791000 notificata nell'anno 2016; terzo ed ultimo atto interruttivo l'intimazione di pagamento oggetto di impugnativa n. ### 90006410 53/000 notificata a mezzo PEC in data ###. 
Il motivo non è fondato e va rigettato. 
La Suprema Corte ha più volte chiarito che l'art. 3 della legge n. 335 del 1995, che ha introdotto il nuovo termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, prevede che continua ad applicarsi il termine ### di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, ove per "procedure iniziate" ha inteso anche quelle che, pur non richiedendo l'instaurazione del contraddittorio con il debitore, si concretano comunque in una serie di atti finalizzati inequivocabilmente al conseguimento della pretesa creditoria. (cfr. Cass. n. 11529/2013, Cass. n. 46/2009, Cass. n. 1468/2004, Cass. 12822/2002). Deve però trattarsi di atti univocamente finalizzati al recupero dell'evasione contributiva, proprio in virtù dell'intento del legislatore di realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti (valorizzato da Cass. 06/07/2015, 13831). 
Nel caso in esame, sin dal primo grado di giudizio, l'### ha depositato in atti, tempestivamente, una diffida ricevuta dall'interessato in data 12 agosto 1995 avente ad oggetto “interruzione termini prescrizionali” in cui risultano indicate anche le pretese creditorie oggetto del presente giudizio, integrante valido atto interruttivo, da ritenersi compiuto già durante la vigenza della precedente disciplina, considerato che la L.n. 335 del Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 5/7 1995 è entrata in vigore in data 17 agosto 1995, con la conseguenza che alla fattispecie continua ad applicarsi il vecchio termine decennale. (vedi Cass. ###/19 ). 
E' stata poi emessa la cartella esattoriale n. 054-2000-###-12 con oggetto contributi fissi I.V.S. ### di competenza anno 1985 iscritti a ruolo dall'### in data ###, e relative sanzioni, e contributi S.S.N. sul minimale stessa annualità e relative sanzioni, ritualmente notificata in data ###, mai opposta, seguita dalla notifica in data ### del preavviso di fermo amministrativo; quindi dell'intimazione di pagamento ###280791000 nell'anno 2016 ed infine dell'odierna intimazione di pagamento ### 90006410 53/000 a mezzo PEC in data ###. 
In definitiva pertanto deve escludersi che sia mai maturato alcun termine prescrizionale decennale.   Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza in relazione all'art. 112 c.p.c., 132 comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 costituzione, per mancata pronuncia su domande avanzate dal ricorrente in via subordinata, circa la parziarietà del credito vantato da ### in quanto debito successorio riferibile alla posizione del sig.  ### padre dell'odierno ricorrente, nonostante fosse preciso onere del Giudice “pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”. 
Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione agli articoli 2697 c.c., 752 c.c., 754 comma 1 e 1295 nonché art. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla natura parziaria dell'obbligazione debitoria riguardante debito ereditario in capo all'originario debitore sig. ### avendo il predetto avuto cinque eredi che hanno accettato l'eredità loro devoluta ed in particolare: l'odierno ricorrente ###### e ### e sebbene vi sia la presenza di più legittimati passivi l'intimazione è stata notificata solamente al ### richiedendo a quest'ultimo l'intera pretesa creditoria, laddove l'art. 752 c.c., nel disciplinare la "ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi", stabilisce che "i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto"; l'art.  754 c.c., nella parte prima del suo primo comma, stabilisce che "gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero"; l'art. 1295 c.c. espressamente prevede che, "salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione alle rispettive quote", anche alla luce della giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la responsabilità dei coeredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, per l'imposta di registro, caduta in Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 6/7 successione, escludendo l'applicabilità a tale fattispecie dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la responsabilità solidale dei coeredi soltanto relativamente ai debiti del "de cuius" per il mancato pagamento delle imposte sui redditi, dell'art. 36 del d.lgs.  31 ottobre 1990, n. 346, che stabilisce la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione, nonché dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell'imposta di registro). Cassazione civile, sez. trib., 22/10/2014, n. 22426. 
I motivi sono fondati e meritano accoglimento. 
Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie (cfr. n. 18977/2022). 
Il fatto che, ai sensi dell'art. 752 cod. civ., i coeredi "contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie..." e che, ai sensi dell'art. 754 cod. civ., ciascuno è tenuto verso i creditori in proporzione della sua quota, comporta solo che, a seguito della successione, ciascuno dei debitori "non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte", a norma dell'art. 1314 cod. civ., (cfr. Cass. 20338(2007). 
Nel caso in esame, il ricorrente in primo grado, odierno appellante ha indicato quali coeredi ##### e ### la cui qualità di eredi risulta già conosciuta all'ente di riscossione, atteso che la stessa notifica della cartella di pagamento risalente al 23/03/07, dichiarata valida e rituale dl primo giudice che ha rigettato l'eccezione di inesistenza e/o nullità della stessa formulata dal ricorrente, vede come destinatari proprio i sopra indicati. 
Ne consegue che, concorrendo 5 eredi e rispondendo ciascuno in proporzione rispetto alla propria quota, la somma dovuta dal ricorrente ### odierno appellante, dovrà essere ridotta a € 299,77 pari ad 1/5 dell'importo indicato nell'intimazione di pagamento opposta, al cui pagamento il predetto dovrà essere condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, oltre sanzioni e somme aggiuntive fino al soddisfo. 
Non può, invece, essere presa in considerazione l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito, riproposta dall'### in sede di gravame, relativamente alla contribuzione per ### a suo avviso appartenente alla cognizione del giudice tributario, non avendo, sul punto, l'### proposto appello, né in via principale, né in via incidentale, avverso la decisione che ha, sia pure implicitamente, rigettato l'eccezione. 
Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 7/7 Le spese di lite, compensate per 1/3 per il doppio grado di giudizio, in ragione della parziale soccombenza, sono poste, per la restante parte, a carico di ### e di ### in solido tra loro - riguardando i motivi dell'accoglimento entrambe le posizioni - e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.  In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, - ### in € 299,77 l'importo, dovuto nei confronti di ### da ### quale erede di ### a titolo di contributi ### di competenza anno 1985.  - Compensa per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna ### e ### delle ### e ### in solido tra loro alla rifusione delle restanti spese, liquidate in misura di 2/3, per compensi professionali, in € 180 per il primo grado e in € 180 per il secondo grado, oltre, per ciascun grado, spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.    ### est. IL PRESIDENTE ###cronol. 709/2024 del 30/05/2024

causa n. 425/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Tracanna Anna Maria, Fabrizio Riga

Tribunale di Sassari, Sentenza n. 765/2024 del 20-06-2024

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ### di SASSARI II sezione CIVILE ### nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 992/2021 promossa da: ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) e ### & C. S.A.S. ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### OPPONENTI contro #### quale mandataria di ### s.p.a., col patrocinio dell'avv. ### presso cui è elettivamente domiciliata OPPOSTA Oggetto: leasingrisoluzione del contratto ### PER ###: “### il decreto ingiuntivo opposto per incertezza, illiquidità ed inesigibilità dell'importo ingiunto agli odierni opponenti per tutti i motivi spiegati in narrativa e per l'effetto 1)### e dichiarare la nullità e/o inefficacia della clausola penale contenuta nel contratto di leasing (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ### di SASSARI II sezione CIVILE ### nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 992/2021 promossa da: ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###) e ### & C. S.A.S. ### (C.F.  ###), con il patrocinio dell'avv. ### OPPONENTI contro #### quale mandataria di ### s.p.a., col patrocinio dell'avv. ### presso cui è elettivamente domiciliata OPPOSTA Oggetto: leasingrisoluzione del contratto ### PER ###: “### il decreto ingiuntivo opposto per incertezza, illiquidità ed inesigibilità dell'importo ingiunto agli odierni opponenti per tutti i motivi spiegati in narrativa e per l'effetto 1)### e dichiarare la nullità e/o inefficacia della clausola penale contenuta nel contratto di leasing perchè vessatoria e comunque eccessiva e procedere a norma dell'art. 1384 c.c. alla riduzione secondo equità - ove necessario anche mediante apposita C.T.U. o onerando parte opposta al ricalcolo; 2)### le poste di dare/avere fra la concedente e l'utilizzatrice sulla base della stima dell'immobile oggetto del contratto di leasing - mediante apposita C.T.U. tecnica - alla data della risoluzione del contratto avvenuta in data ###, o in via meramente subordinata alla data del 30.01.2018 o in via ulteriormente subordinata all'attualità, con riserva di agire a seguito di istruttoria per la differenza nei confronti della concedente; 3)### in ogni caso le poste di dare/avere fra la concedente e l'utilizzatrice depurando l'importo ingiunto da ogni pretesa duplicata, inutile, superflua e non giustificata, onerando parte opposta al ricalcolo; 4)### in ogni caso le difese avverse e la domanda riconvenzionale spiegata perché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi illustrati; 5)Con vittoria di competenze e spese del procedimento” PER ###: “1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta; 2) rigettare ogni avversa domanda come formulata ex adverso con l'atto di opposizione perché infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui all'espositiva che precede e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; 3) con vittoria di spese, competenze professionali, 15% per spese generali ex D.M. n. 55/2014 ed accessori di legge anche della fase monitoria. In subordine e in via riconvenzionale, 1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta; 2) previo accertamento e conseguente declaratoria di intervenuta risoluzione ope legis del contratto di leasing immobiliare n. ###/132655 del 02.03.2009 in data ### per i motivi di cui sopra e/o per quelli contenuti ordinanza del 20.09.2017, rigettare ogni avversa domanda e/o pretesa azionata ex adverso perché infondata in fatto ed in diritto stante le previsioni contrattuali di cui agli artt. 12 e 13 delle condizioni generali del contratto di leasing soprarichiamato (legittimate, ora, anche dal disposto legislativo di cui all'art. 1, commi 136 - 140 delle legge n. 134 del 04.08.2017); 3) in subordine, nella deprecata e improbabile ipotesi codesto ###mo accerti e dichiari nulla e/o inefficace la “clausola penale contenuta nel contratto di leasing” e proceda “a norma dell'art. 1384 c.c. alla riduzione secondo equità” come richiesto da parte opponente, condannare la ### & C. S.a.s. di ### in persona del suo socio accomandatario pro tempore, corrente in ### e i #### e #### nella loro qualità di fideiussori della predetta società ed in solido con essa, entrambi residenti in ### al pagamento della somma di € 179.257,86, ovvero nella maggiore o minore somma accertanda, per contratto dovuta anche tenuto conto delle date di richiesta e di intervenuto rilascio forzoso dell'immobile oggetto del contratto (e relative spese occorse) e del protratto godimento/uso (anche sine titulo) fattone dagli opponenti pur inadempienti al patto di leasing per i motivi di cui all'espositiva che precede da valutarsi in sede ###d'ora si richiede anche al fine determinare il valore locativo dell'immobile e dell'indebito deprezzamento conseguente l'uso, oltre interessi convenzionali di mora sul capitale dovuto dal 09.01.2021 al saldo e/o per legge; 4) con vittoria di spese e competenze professionali ex D. M. 55/2014, 15% per spese generali ed accessori di legge anche della fase monitoria. Si insiste, in ogni caso e per mero scrupolo, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie e deduzioni di prova dedotte (…)”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione notificata il 23 marzo 2021 la ### & C., s.a.s. di #### e ### questi ultimi anche in qualità di fideiussori e ### anche quale socia accomandataria, proponevano tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 63 del 5 febbraio 2021 con cui era stato ingiunto loro il pagamento in solido della somma di € 179.257,86 oltre interessi e spese, che ### assumeva dovutale in seguito alla risoluzione per inadempimento dell'utilizzatrice di un leasing stipulato il 2 marzo 2009. Contratto che aveva ad oggetto sia la concessione di un terreno sito in località ### di ### zona artigianale/commerciale, che l'importo di € 197.967,00 destinato alla costruzione di un capannone mediante appalti a terze imprese scelte dalla stessa società utilizzatrice. 
Esponeva la ricorrente in monitorio di aver già promosso un precedente giudizio in esito al quale, risolto il leasing per inadempimento della ### dal 28 dicembre 2015, era stato ordinato il rilascio dell'immobile, liberato solo il 30 gennaio 2018 in esito ad esecuzione forzata e riallocato da ### il 20 novembre 2020 per il corrispettivo di 170.000 euro, al netto dell'### Gli opponenti eccepivano che la somma portata nel decreto non era dovuta, in quanto pretesa sulla base di documenti di formazione unilaterale, quali le fatture emesse dalla concedente, fondate su un “report” delle spese che questa assumeva sostenute, prive di giustificazione e non documentate. 
Contestavano anche il credito portato dalla fattura emessa per € 84.340,13 avente ad oggetto “penalità risarcitoria - addebito” (doc. prod. cp n°14) che ### assumeva dovutale per la differenza dell'intero importo ancora dovutole alla data della risoluzione del contratto, ossia dal 1° febbraio 2016, pari ad € 254.340,13 (doc.15 cp), portata in detrazione la somma di € 170.000,00 proveniente appunto dalla riallocazione del bene. 
Rilevavano come la clausola penale prevista alla pag. 5 del contratto fosse vessatoria e inefficace in quanto non specificamente sottoscritta dall'utilizzatrice ai sensi dell'art. 1341, Eccepivano inoltre che le conseguenze della risoluzione poste a carico dell'inadempiente non erano coerenti con la disciplina, da ritenersi applicabile benché sopravvenuta, di cui all'art. 1, comma 138, della ### 124/2017. Domandavano quindi la riduzione della penale, ai sensi dell'art. 1384, c.c., perché pattuita in contrasto con la richiamata disposizione laddove prevedeva che il concedente era tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato. Assumevano infatti che la concedente non si fosse uniformata a detta prescrizione, conseguendo in esito alla risoluzione un vantaggio ben maggiore del margine di guadagno che avrebbe ricavato dal compiuto adempimento del contratto. 
Rilevavano, ancora, l'usurarietà degli interessi di mora, pattuiti nel contratto nella misura dell'11.60%, superiori al tasso soglia previsto e pertanto non dovuti. 
Contestavano infine la congruità del prezzo al quale ### aveva ottenuto la riallocazione dell'immobile, palesemente inferiore ai valori di mercato, non stimati dalla concedente, e frutto di un'inerzia che aveva pregiudicato i diritti dell'utilizzatrice. Osservavano anche al riguardo come l'instaurazione da parte della concedente di un giudizio diretto al rilascio dell'immobile fosse superflua ed ingiustificata, dato che sin dalla data del 27 luglio 2015 la società utilizzatrice aveva comunicato alla società di leasing l'impossibilità di saldare i canoni maturandi, manifestando la propria disponibilità alla restituzione delle chiavi e al rilascio del capannone. 
Chiedevano quindi che il valore di mercato dell'immobile fosse opportunamente rideterminato secondo i prezzi correnti di mercato e concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo, come trascritto in epigrafe. 
Si costituiva ### s.p.a., attraverso la sua mandataria e rappresentante ### s.c.p.a. e contestava le ragioni a fondamento dell'opposizione, chiedendone il rigetto. 
Precisava che il credito vantato era stato calcolato al netto dell'importo di € 170.000,00 derivante dalla riallocazione dell'immobile e che ammontava alla data del 1° febbraio 2016 a 254.340,13 euro, dovuti quale residuo debito costituito dall'importo dei canoni maturati e non pagati al febbraio 2016, maggiorato della differenza tra il residuo credito a quella data (€ 254.340,13) e la somma ricavata dalla riallocazione del bene (€ 170.000,00) e pari quindi ad € 84.340,13. Sulla somma oggetto dell'ingiunzione, di 179.275,86 euro, erano dovuti comunque gli interessi convenzionali di mora. 
Sottolineava come per ben quattro anni, dal 1° febbraio 2014, cui datava l'inadempimento, al 30 gennaio 2018, e per oltre due anni dalla risoluzione del contratto, la società opponente aveva goduto del capannone senza corrispondere alcun canone in adempimento del leasing. 
Negava la previsione di clausole vessatorie non specificamente sottoscritte, che fosse eccessiva la concordata penale e contestava la lamentata incongruità del costo di riallocazione del bene, del tutto adeguato alla sua consistenza ed alle effettive condizioni del mercato locale. 
Contestava infine la pattuizione di interessi di mora usurari e formulava le conclusioni riportate in epigrafe, agendo anche in via subordinata riconvenzionale, come sopra trascritto. 
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 7 novembre 2023 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.  ***  ### non è fondata e dev'essere disattesa. 
Deve premettersi che il contratto di leasing, stipulato anche per il finanziamento dell'edificazione del capannone artigianale alle condizioni di cui in espositiva, era stato concluso fra le parti il 2 marzo 2009 (doc. 5 monitorio) e, a seguito della missiva in data 28 dicembre 2015 con cui ### aveva comunicato all'utilizzatrice la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, era stato risolto ex art. 1456, c.c., come dichiarato con ordinanza di questo tribunale in data 20 settembre 2017 che aveva disposto il rilascio del bene locato. 
Le clausole vessatorie, secondo la previsione di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c., sono state specificamente richiamate, non solo attraverso il relativo numero di riferimento, ma anche nel loro contenuto, quindi sottoscritte dalla società utilizzatrice, con la dicitura testuale “si approvano specificamente le pattuizioni tutte contenute nelle seguenti clausole”. Fra queste sono espressamente richiamate le pattuizioni di cui all'art. 12, inerenti alla decadenza dal beneficio del termine e alla penale, ossia al risarcimento dovuto alla concedente a seguito della risoluzione. La relativa eccezione d'inefficacia è pertanto infondata. 
Posto che nella specie non trova applicazione la nuova disciplina introdotta dalla L.124 del 2017, essendosi il rapporto già definitivamente esaurito con la risoluzione intimata dalla concedente nel 2015 in forza della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, ### dichiarata con la richiamata ordinanza di accertamento della risoluzione e di rilascio, dall'importo dovuto alla concedente, e in particolare dal valore del corrispettivo residuo ancora dovuto e contrattualmente previsto a carico dell'utilizzatore, è stata operata ai sensi della clausola contrattuale di cui all'art. 12, lett. C, la detrazione “di quanto il concedente abbia ricavato, al netto di tasse e spese, con la vendita o con il riutilizzo dell'immobile”. Il quantum da detrarre è dunque contrattualmente rapportato al valore di realizzo conseguito dalla concedente a seguito della riottenuta disponibilità del bene e alla sua riallocazione e non al suo verosimile valore di mercato che, quindi, non assume rilevanza. ### parte, posto che ### anche considerato il persistente inadempimento da parte della società utilizzatrice e le palese difficoltà di riscossione del credito maturato, aveva tutto l'interesse a riallocare il bene al massimo prezzo realizzabile nelle date condizioni del mercato locale, deve anche sottolinearsi come l'opponente non abbia offerto alcuna prova a dimostrazione dell'affermata incongruenza di quanto realizzato rispetto al potenziale valore di mercato del cespite, non producendo alcuna documentazione al riguardo (ad esempio, attestante i rilevamenti elaborati dall'O.M.I. e comunque quelli risultanti “da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati”, come previsto dall'art. 1, co. 139, L. citata) e non rivestendo dirimente significato probatorio la perizia di parte, anch'essa non corredata da alcun documento a supporto delle relative argomentazioni. In definitiva, una volta appurato il valore di realizzo del bene, l'onere di dimostrarne la palese incongruità rispetto a quello di mercato, argomento su cui insiste l'opponente, è a carico di chi la invochi, rammentandosi che è interesse della parte inadempiente dare la prova che, per la congiuntura del mercato e per le caratteristiche e l'ubicazione dell'immobile, ### non l'aveva proficuamente riallocato. 
Quanto agli interessi di mora, non se ne ravvisa la dedotta usurarietà. 
E' documentato, e indiscusso, che il tasso di mora pattuito era pari all'11.60% annuo, rientrante pertanto nella soglia disciplinata dal ### del MEF del 19 dicembre 2008, in vigore dal 1° gennaio 2009, il cui art. 2, co. 2°, prevede che ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà. 
Prosegue il DM (art. 3 co. 4) stabilendo che “I tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento” e che “l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla ### d'### e dall'### italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Applicati tali criteri e verificati i tassi soglia all'epoca vigenti, dovendo farsi riferimento alla data della pattuizione, il limite stabilito dal citato DM per i leasing strumentali del terzo trimestre di riferimento per l'anno 2009, cui deve ricondursi quello per cui è causa, era pari al 10.23 per gli interessi corrispettivi e, con la maggiorazione media di 2.1 punti percentuali, il tasso moratorio pattuito in contratto resta al di sotto in tale limite. 
Il calcolo proposto dall'odierna attrice è dunque erroneo, rilevandosi, inoltre, che la maggiorazione applicata appare del tutto coerente coi principi stabiliti dalle ### con la sentenza 19597/2020 e che, alla stregua dei criteri sin qui richiamati, non vanno annoverati nel calcolo costi che non possono essere conteggiati ai fini del superamento del tasso soglia, siccome eterogenei e non cumulabili con gli interessi. 
Quanto alla penale pattuita per l'inadempimento dell'utilizzatore, che ha funzione risarcitoria, essendo diretta a ristorare la concedente del danno patrimoniale subito sia in termini di corresponsione della quota capitale non restituitale, sia per il mancato conseguimento del ricavo atteso dall'esatto adempimento del contratto, deve osservarsi che nella specie la restituzione alla concedente di tutti i canoni maturandi sino al naturale termine del rapporto, attualizzati al tasso dell'1%, è anche temperata (in coerenza con lo spirito della L. 124/2017) dalla previsione del diritto dell'utilizzatore inadempiente ad ottenere quanto il concedente percepisca dalla rivendita o reimpiego in leasing del bene (secondo la nota formula dello “scaduto + scadere - bene”: v. art. 14 delle condizioni generali di locazione finanziaria), formula che non consente di ritenere eccessiva la penale a carico dell'inadempiente, tanto più ove si consideri che nella specie il godimento del bene da parte dell'utilizzatrice si era protratto ben oltre la risoluzione del rapporto. Non risulta, infatti, documentata da parte opponente alcuna concreta ed effettiva disponibilità al rilascio dell'immobile, anche perché la missiva datata 27 luglio 2015 (prod.1 opponente) non risulta sia mai stata inviata a ### Prima ancora, sulla mancanza di un rilascio spontaneo del bene locato, nonostante l'avvenuta risoluzione del contratto risalisse al dicembre 2015, ha già statuito l'ordinanza, irrevocabile, del 20 settembre 2017, emessa da queto tribunale in esito a procedimento sommario celebrato nella contumacia dell'utilizzatrice. Provvedimento che ### ha dovuto mettere in esecuzione, sostenendo quindi spese ulteriori per il recupero coattivo del bene. 
Non ravvisandosi, dunque, sulla base di quanto sin qui esposto, elementi che consentano di ritenere violate le regole contrattuali e il principio della necessaria e corretta decurtazione del costo di allocazione dell'immobile a seguito della risoluzione del contratto, appare superfluo il ricorso alla sollecitata consulenza tecnica contabile, dovendosene ribadire l'irrilevanza. 
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dell'opposta, secondo la soccombenza.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione proposta da ### & C. s.a.s. di ### in persona del suo socio accomandatario, ### e ### confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto. 
Condanna gli opponenti alla rifusione in favore dell'opposta ### s.p.a., rappresentata dalla mandataria ### s.c.p.a., delle spese processuali, liquidate in complessivi € 13.000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge. 
Sassari, 19 giugno 2024 Il giudice ### 

causa n. 992/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Deiana Stefania

Tribunale di Lanciano, Sentenza n. 214/2024 del 05-06-2024

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO Affari Contenziosi Civili Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### D'### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1084/2022 promossa da: ### nato ad #### il 20 agosto 1956, C.F. ###, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio a ####, alla ### n. 99 è elettivamente domiciliato ATTORE contro Comune di #### con sede ###F, P.IVA ### - C.F. ### in persona del ### pro tempore #### nato ad ### il ### C.F. ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio legale dell'Avv. ### (### - P. IVA ###; ### - P.I. ###) CONVENUTO Provincia di ### C.F. 8000130692, in persona del Presidente (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO Affari Contenziosi Civili Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### D'### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1084/2022 promossa da: ### nato ad #### il 20 agosto 1956, C.F. ###, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio a ####, alla ### n. 99 è elettivamente domiciliato ATTORE contro Comune di #### con sede ###F, P.IVA ### - C.F. ### in persona del ### pro tempore #### nato ad ### il ### C.F. ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio legale dell'Avv. ### (### - P. IVA ###; ### - P.I. ###) CONVENUTO
Provincia di ### C.F. 8000130692, in persona del Presidente pro-tempore, dott. ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### M. Danesi de ### del ### di ### C.F.  ###, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del proprio difensore #### CONCLUSIONI Per parte attrice: “Alla luce di quanto sopra evidenziato, si conclude affinché voglia all'###mo Giudice adito: A) ACCERTARE E ### la piena ed esclusiva responsabilità del Comune di ### in persona del ### pro tempore, nella causazione dei danni causati agli immobili di proprietà dell'attore come descritti nella premessa in fatto e nella CTU a firma della dott.ssa geol. ### e, per l'effetto; B) ### il Comune di ### in persona del ### pro tempore, al pronto ed immediato pagamento, a favore dell'attrice, di tutti i danni arrecatigli a causa dei fatti di cui in premessa, come risultanti nell'ATP a firma della dott.ssa geol. ### e così quantificati: danni all'immobile euro 68.575,74 oltre interessi e rivalutazione; C) ### inoltre, la convenuta al pagamento di spese di CTU e competenze professionali sia della procedura di ATP (procedura n. 269/2022 RGC del Tribunale di ### che del giudizio di merito, da distrarsi a favore degli avvocati antistatari che rendono la dichiarazione di rito.” Per parte convenuta Comune di ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, produzione e deduzione: - disporre la rinnovazione della CTU per i motivi esposti in premessa; - nel merito accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del Comune di ### per lo stato di dissesto idrogeologico lamentato dall'attore; - accertare e dichiarare la responsabilità congiunta e solidale, per i danni lamentati dall'attore a causa dello stato di dissesto idrogeologico, della ### e la ### di ### - con conseguente vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del Comune di ###” Per la chiamata in causa ### di ### “### di ### nel riportarsi a tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e richiesto nella propria comparsa di risposta, così precisa le proprie conclusioni: • in via principale, accertare e dichiarare che la ### di ### non ha alcuna responsabilità per i danni lamentati da parte attrice, per l'effetto respingere ogni richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti, sia da parte del #### che dal Comune di ### con vittoria delle spese e competenze di giudizio; • in via subordinata, per l'ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda attrice e ritenere impegnata a qualsiasi titolo la responsabilità della ### di ### accertare e dichiarare la responsabilità concorrente del Comune di ### della ### di ### e della ### stabilendo le quote di responsabilità di ciascuno con conseguente condanna dei convenuti per la quota di propria spettanza. Si chiede che la causa venga trattenuta a decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. Con osservanza. ### li 11 dicembre 2023.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 18 marzo 2022, il sig. ### ha chiesto di procedere alla nomina di un CTU per l'accertamento tecnico preventivo, ATP richiesto anche ai fini conciliativi e diretto alla verifica dello stato dei luoghi e delle condizioni in cui versava l'immobile di proprietà in conseguenza di fenomeni franosi in atto. Al Consulente nominando veniva richiesto i descrivere i luoghi e i danni causati all'immobile del ricorrente, verificando ogni ulteriore danno causato e causando con quantificazione dello stesso previo accertamento del nesso di causalità tra gli eventi descritti nella perizia a firma dell'ing. Bucci e i danni provocati all'immobile del ricorrente. 
A prova della legittimazione, il ricorrente ha dedotto, senza contestazione, di essere proprietario dell'immobile di civile abitazione, ove risiede, sito nel Comune di ####, alla ### n. 2, lungo la S.P. 110 “Torricella-Altino”, al Km. 21+550, individuato catastalmente al Fg. 8 P.lla 255. L' abitazione del ### è interessata direttamente da un evidente movimento franoso tuttora in atto, come ampiamente rilevato nella perizia a firma dell'ing. 
Bucci. Tale movimento si è manifestato negli ultimi due anni ed interessa una fascia di territorio piuttosto ampia che, oltre l'abitazione dell'attore, comprende anche l'intera parte a valle fino a lambire le abitazioni di ### di ### Nello specifico, sulla base della documentazione fotografica raccolta nel tempo dal sig.  ### e dei riscontri fatti dai geologi durante i sopralluoghi per conto della ### è stato evidenziato lo spanciamento del muro di contenimento che delimita la ### al Km.21+550, con un significativo cedimento della sede/carreggiata stradale, lungo la direttrice che interessa in pieno proprio l'abitazione del #### Il significativo abbassamento del terreno lato valle ha condotto, per un tratto di circa 1 mt, alla scopertura della testa dei pali di fondazione che sostengono l'abitazione dell'attore, l'avvallamento/deformazione della pavimentazione al piano seminterrato e il grave stato fessurativo e deformativo che interessa parte dell'abitazione. 
Il tratto di strada provinciale 110, al km 21+550, è stato oggetto di intervento da parte della ### disposto con ### del Presidente ### del 10 dicembre 2020; anche la ### ha effettuato una serie di sopralluoghi e, segnatamente: in data 25 agosto 2020 è stato trasmesso il primo report di sopralluogo alla ### report acquisito dal Comune di ### in data 25 agosto 2020, al quale è stata allegata la “### di censimento e monitoraggio preventiva delle aree critiche idrogeologico-### danni e Criticità”, a firma del geol. ### Nella nota è emersa la sussistenza di evidenti stati di dissesto che interessano l'abitazione del ### deformazioni della sede viaria ###, deformazioni dell'immobile, evidenti segni di movimento della coltre geologica, anche di altri edifici, evidenti rotazioni dei pali di sostegno. Nello stesso documento sono stati indicati interventi da porre in essere, la necessità di eseguire ulteriori approfondimenti, infine consigliando all'amministrazione comunale di avviare le procedure di cui ### 28 maggio 2015, nonché al ### di attuare le verifiche e monitoraggi necessari, nonché di vigilare sulle aree segnalate ed adeguare il ### di ### civile. 
In data 29 settembre 2021 è stato trasmesso il secondo report di sopralluogo (acquisito anche dal Comune di ### il 23 settembre 2021), con relativa scheda di censimento redatta dal geol.  ### e consegnata in data 16 settembre 2021 al ### del ### individuato nel ### del Comune di #### Tale seconda nota è stata inviata anche alla ### Anche in essa viene denunciato il movimento franoso che interessa il tratto del SP 110 al Km 21+550, e dalla relazione di parte dell'ing. Bucci è emerso che solo alla luce di tale secondo sopralluogo è stato rilevato che proprio i movimenti franosi in atto hanno dato luogo all'insorgere di lesioni anche sul ponte di attraversamento delle condotte forzate che portano alla centrale ### (ponte che dista poco meno di 100 mt dall'abitazione del sig.  ###. Ciò a conferma che il movimento franoso è tutt'ora in atto. Lo stesso geologo, dott.  ### ha constatato la sussistenza di deformazione dell'edificio e il movimento del terreno nella parte a valle, consigliando di effettuare ulteriori approfondimenti, al fine di mitigare le condizioni di pericolosità dovute al movimento franoso. 
Incardinata la causa (proc. n. 269/2022), con provvedimento del 10 maggio 2022 il Giudice ha nominato la dott.ssa geol. ### quale ### le operazioni peritali iniziate il 7 giugno 2022 si sono concluse con il deposito della relazione datata 27 ottobre 2022. In essa, è stata evidenziata la chiara responsabilità del Comune di ### non costituitosi in ### All'esito, con atto di citazione del 14 dicembre 2022, il sig. ### ha incardinato il presente procedimento nei confronti del Comune di ### unico responsabile sulla base di quanto indicato nella richiamata ### Con comparsa di costituzione del 6 marzo 2023, si è costituito in giudizio il Comune di ### chiedendo di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., alla chiamata in causa della ### nonché della ### di ### ha inoltre chiesto di disporre la rinnovazione della CTU e, nel merito, di accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del Comune di ### per lo stato di dissesto idrogeologico lamentato dall'attore ovvero, in via residuale, di accertare e dichiarare la responsabilità congiunta e solidale, per i danni lamentati dall'attore a causa dello stato di dissesto idrogeologico, unitamente alla ### e alla ### di ### Con provvedimento del 13 marzo 2023, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della ### e della ### di ### Con comparsa del 1° settembre 2023, si è costituita la ### di ### (mentre la ### è rimasta contumace), chiedendo di escludere qualsiasi responsabilità della stessa e, per l'effetto, di respingere ogni richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti. In via subordinata, per l'ipotesi in cui sarebbe emersa la responsabilità della ### di ### ha richiesto di accertare e dichiarare la responsabilità concorrente del Comune di ### della ### di ### e della ### stabilendo le rispettive quote di responsabilità con conseguente condanna dei convenuti per quanto di spettanza. 
All'udienza del 21 settembre 2023 il Giudice si è riservato e, successivamente, a scioglimento della riserva, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. 
All'udienza dell'8 febbraio 2024, il Giudice ha trattenuto la causa a decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.  #### DEL COMUNE Nel corso del giudizio è emersa la non contestazione circa il verificarsi del fatto storico, in particolare del movimento franoso manifestatosi negli ultimi due anni e che interessa una fascia di territorio ampia che, oltre l'abitazione dell'attore, comprende anche l'intera parte a valle fino a lambire le abitazioni di ### di ### il punto controverso che qui occupa attiene all'attribuzione della responsabilità per i danni cagionati e, quindi, l'individuazione dell'Ente competente ad intervenire per prevenire e rimuovere tali danni. 
Dalla documentazione in atti, in particolare dai report di sopralluogo redatti dai geologi incaricati dalla ### dalla perizia di parte e da quella a firma della dott.ssa geol.  ### è emerso chiaramente che l'area del Comune di #### dove appunto è localizzata l'abitazione del sig. ### oltre il tratto limitrofo/adiacente/confinante della ### (al Km. 21+550), risulta interessato di recente da un complesso ed esteso movimento franoso. Addirittura, nell'ultimo report a firma del dott. ### si evidenzia che il movimento franoso in atto va ad interessare anche il ponte della ### al di sotto del quale corrono le condotte forzate che convogliano l'acqua alla sottostante ### S. ### Tale movimento franoso che si presenta come un movimento roto-traslazionale lungo la direttrice verso valle, è da ricondursi/ricollegarsi ad uno stato di deformazioni superficiali in stato di quiescenza, così come indicato anche nella cartografia ### ma che per un qualsiasi motivo si è riattivato o attivato in parte, per lo meno proprio lungo la direttrice che interessa l'abitazione del sig. ### come risulta analiticamente descritto nella perizia a firma dell'ing. Bucci. ###/riattivazione del movimento franoso ha interessato ed interessa ancora oggi, in maniera significativa e preoccupante, soprattutto l'abitazione del #### come risulta evidente della perizia a firma dell'ing. Bucci, di conseguenza la domanda attorea circa il diritto al risarcimento deve essere accolta. 
Nella documentazione pubblica v'è modo di verificare che già nel 2016 il Comune di ### aveva contemplato lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico proprio in località ### lavori che all'epoca già risultavano urgenti e che non è stato provato siano stati eseguiti. 
A seguito della nomina a ### la dott.ssa geol. ### dopo aver compiuto le dovute operazioni peritali, ha chiaramente evidenziato la responsabilità del Comune di ### Infatti nella relazione si precisa che “risulta evidente che la competenza in materia di difesa contro tale fenomeno sia del Comune”, non essendo stato possibile “tentare la conciliazione tra le parti poiché il Comune di ### non si è costituito nel procedimento”.  ### di responsabilità in capo all'### in difetto di costituzione nel relativo procedimento di istruzione preventiva è stata contrastata con richiesta di rinnovo della CTU al fine di permettere la partecipazione alle nuove operazioni peritali “con l'ausilio di un proprio CTP che avrebbe coadiuvato il nominato CTU nella redazione dell'elaborato peritale”, CTP che il Comune non è stato messo in condizioni di nominare. A sostegno della richiesta, l'### ha, infatti, lamentato la mancata comunicazione del decreto di fissazione udienza per malfunzionamento del servizio di posta elettronica affermando di non aver potuto prendere parte al procedimento di ATP “… per mero errore del sistema informativo che all'epoca non ha consentito la corretta ricezione della posta elettronica …”. 
Sul punto l'### non ha avuto modo di documentare la circostanza, pertanto, l'esito del procedimento per ATP concluso senza la partecipazione del Comune, pur ritualmente chiamato, è da ritenersi valido con ogni efficacia della CTU ivi emessa nei confronti dell'### la cui rinnovazione non pare neppure giustificata in relazione alle conclusioni raggiunte attesa la loro correttezza e l'iter logico eseguito dal tecnico nominato. 
Nel merito l'### ha comunque eccepito l'esistenza di presunti abusi edilizi nell'abitazione del sig. ### sostenendo, testualmente, che “da accertamenti svolti dallo stesso Comune di ### è emerso che una porzione di fabbricato dell'odierno attore è stata realizzata in assenza di titolo edificatorio”. 
Tale assunto è stato peraltro già oggetto di valutazione all'interno della perizia del CTU nominato in fase di accertamento tecnico, perizia nella quale si riportano le conclusioni cui è giunto anche l'### Conte nella sua relazione di parte dove si legge che il fabbricato di proprietà del ricorrente è stato edificato nel rispetto della normativa all'epoca vigente; sebbene ci siano delle incongruenze/difformità esse non hanno inciso sulla determinazione dei danni e delle lesioni che presenta oggi l'immobile, motivo per cui dovrebbe escludersi una qualsiasi forma di responsabilità in capo al ### È dunque emerso che le presunte irregolarità non hanno nulla a che fare con quanto rilevato dalla ### Infatti, in conformità a quanto richiesto, il ### ha realizzato un fabbricato per uso di civile abitazione costituito da un piano seminterrato “porticato” aperto e un piano destinato a civile abitazione. 
Le varianti successive all'inizio lavori del 03/08/1982 e la ### rilasciata in data ### n.46 per lavori di “### di un fabbricato per uso di civile abitazione” prevedono anche, “a protezione del piano portico, trovasi a quota inferiore della strada … muro a sostegno del piazzale antistante l'accesso al fabbricato. La copertura rimane a terrazza opportunamente coibentata ed impermeabilizzata” Nessuna difformità si riscontra nei rispetto ai titoli abilitativi emessi e nella relazione dell'#### tecnico di parte, sono state individuate come necessarie alcune opere che consistono nell'irrigidimento del solaio al piano seminterrato, come può evincersi dalle lavorazioni riportate nel computo metrico estimativo a firma dello stesso ingegnere al fine di garantire la maggiore stabilità dell'edificio rispetto al movimento franoso già in essere da anni nell'area che ha interessato anche l'abitazione del #### opere comunque non sufficienti alla risoluzione del problema. 
Pertanto, a fronte del movimento franoso derivante dal dissesto idrogeologico occorre un più ampio intervento sull'intera area compromessa. 
In ragione della aderenza delle opere ai titoli abilitativi emessi e l'assenza di opere non autorizzare sull'area si può escludere una qualunque forma di responsabilità da parte del privato sig. ### Circa la responsabilità in capo al Comune di ### pur prescindendo da quanto acclarato nella ### non può negarsi che questa sussista per i seguenti motivi. 
Il Comune di ### ha più volte, negli anni, disatteso prima gli inviti ad intervenire da parte della ### e poi a procedere nel senso accertato ed individuato nella ### Infatti, l'### ha disatteso quanto riportato nella scheda di censimento e monitoraggio preventivo a firma del #### ed inviatagli dalla ### - ### dei ### di ### (###) con pec del 25.08.2020; successivamente non ha considerato l'ulteriore invito della ### - ### dei ### di ### (###) fatto con pec del 22.09.2021 attraverso la scheda di censimento e monitoraggio preventivo resa dal #### di ### e, infine, ha soprasseduto sulle conclusioni a cui sono giunti nel 2022 il #### e l'#### nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo. ### progredire del movimento franoso ad oggi è sempre più evidente e preoccupante: a distanza di poco tempo, poco più di un anno dal rifacimento dell'asfalto, la S.P. 110 presenta nuovi avvallamenti e fessure sulla sede stradale e vi è stata recentemente la rottura della conduttura del gas metano, il tutto richiederebbe l'immediata realizzazione degli interventi urgenti e necessari connessi alla stabilità e alla salvaguardia della pubblica sicurezza ed incolumità, del #### e della sua famiglia oltre che della sua abitazione. 
In considerazione della chiamata in causa della ### e della ### di ### deve valutarsi se emerga un titolo di responsabilità anche in capo a tali ### Facendo una breve digressione sulla materia e sulla competenza legislativa, v'è da considerare come la disciplina rientri nel “governo del territorio” che, ai sensi dell'articolo 117 Cost, è materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e ### Orbene, richiamando la risposta del CTU al quesito G, volto ad accertare a quali soggetti siano imputabili i danni e quali siano le rispettive quote di responsabilità, il perito ha dichiarato che “La legge ### n. 81 del 16 settembre 1998 stabilisce, nell'art. 19 comma 10, che: ### restano ferme le competenze: a) delle ### in materia di opere classificabili di quarta categoria; b) dei ### in materia di opere di quinta categoria, nonché quelle relative a fossi o aste non classificate, fuorché nei casi in cui si debbano realizzare opere di sola difesa di beni privati nel qual caso provvedono i proprietari ed i possessori frontisti; c) della ### per le rimanenti opere.” ### il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 le opere idrauliche di quinta categoria (art. 10 del R.D. n. 523/1904) sono quelle che "provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane”. 
Nel caso oggetto di contenzioso non si tratta di sola difesa di un bene privato, poiché il movimento franoso si estende su una fascia importante del versante ed interessa, oltre all'abitazione in questione, anche le proprietà limitrofe. Occorre, in aggiunta, considerare quanto osservato dall'### Bucci il quale ha confermato la competenza in materia di difesa contro tale fenomeno in capo al Comune. 
A dispetto di quanto affermato dal Comune che ritiene che l'art. 19 disciplinerebbe l'obbligo di intervento in capo al solo proprietario degli immobili interessati dal fenomeno franoso, in quanto interessato esclusivo alle opere da realizzare, tale assunto non appare fondato poiché nella ### in risposta al quesito B) ( “verifichi e descriva i fenomeni franosi in atto, come specificati nella perizia a firma dell'ing. Bucci”) si evidenzia che “nella zona su cui giace il fabbricato oggetto di contenzioso e più in generale, nella zona compresa tra la strada provinciale in contrada ### e il piede del versante, in cui sono ubicati il parco giochi e la ### dell'### è presente un fenomeno franoso attivo di tipo deformazione superficiale lenta”. Il fenomeno in atto riguarda una zona molto ampia, non limitata alla sola abitazione dell'attore, per cui la responsabilità non può che essere, secondo la normativa condivisa da tutte le parti in causa, del Comune di ### che è responsabile per le opere idrauliche che compromettono l'abitato cittadino entro il perimetro urbano. 
Del tutto inapplicabile al caso di specie è poi l'art. 10 del R.D. 523 del 1904, il quale evidenzia al secondo comma che le opere vengono eseguite a cura del Comune “col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati”. Acclarato che il presente giudizio ha ad oggetto il risarcimento del danno causato da un comportamento omissivo va dimostrato se le opere eventualmente da eseguire arrecherebbero un esclusivo “vantaggio” all'attore ovvero in quale misura, fermo il vantaggio del quale l'intera area urbana beneficerebbe venendo garantita la stabilità del suolo. 
Dalla lettura della perizia a firma dell'ing. Bucci e report della ### sin dal 20.08.2020, si evince come le opere richieste non arrecherebbero un solo vantaggio al privato ma rappresentano una legittima espressione di un interesse pubblico alla stabilità della intera area urbana. 
Di conseguenza non può evidenziarsi una responsabilità concorrente del privato dato che le opere da realizzare non ineriscono ad un privato diritto del sig. ### che non viene ad essere l'unico avvantaggiato da tali interventi. 
Ad ogni modo la parte che invoca la responsabilità ripartita, così come la ripartizione di spese tra privato e Comune, non dimostra in quale misura le opere da realizzare andrebbero ad esclusivo vantaggio del privato, senza godere comunque di pari vantaggio l'area urbana circostante. 
Infine, in merito alla circostanza che il CTU avrebbe condiviso le osservazioni dell'ing. Bucci, perito di parte, ma non sul punto dell'attribuzione della responsabilità anche alla ### e alla ### si riporta per completezza quanto affermato dal tecnico di parte contestandone la lettura resa: “Per quanto rappresentato nella presente relazione ed alla luce della situazione in essere, al fine della salvaguardia principale inerente l'incolumità del nucleo familiare oltre che del bene immobile di proprietà del #### si ritiene opportuno e doveroso che la ### la ### di ### ed il Comune di ### tramite le proprie strutture ed uffici, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nell'immediatezza si attivino concretamente e fattivamente affinché si provveda: I. quanto meno, nel porre in essere ciò che risulta esplicitamente indicato e raccomandato nei report redatti dai ### di cui agli ### D e ### alla presente e che comunque venga posto in essere al più presto quanto necessario al fine di garantire l'incolumità personale, familiare e dell'abitazione del sig. ### II.  all'esecuzione immediata almeno degli interventi necessari ed urgenti al fine di evitare un ulteriore ammaloramento/degrado della abitazione a causa del progredire del movimento franoso e dell'immobilismo di quanti preposti ed obbligati comunque ad intervenire; ### una volta realizzate le opere esterne di consolidamento e messa in sicurezza, si dovrà procedere nel porre in essere gli interventi strettamente connessi e necessari al ripristino della funzionalità dell'abitazione stessa”. Ebbene, il CTP non attribuisce la responsabilità ad un soggetto specifico ma chiede che la problematica venga risolta secondo le rispettive competenze e responsabilità. Il CTU, rispondendo al quesito specificamente posto, conclude per la responsabilità del Comune di ### Quanto alla invocata responsabilità della ### di ### osserva che dalla documentazione versata in atti è emerso che in seguito alle segnalazioni effettuate dal #### concernenti la presenza di un movimento franoso che interessava il fabbricato di sua proprietà, veniva effettuato un primo sopralluogo da parte del geologo ### incaricato dalla ### - ### dei ### di ### (###) di cui al report del 20.8.2020, trasmesso per conoscenza alla ### di ### con nota del 25.8.2020, acquisita al prot. n. 11391 in pari data.  ### veniva effettuato un secondo sopralluogo in sito da parte del geologo ### incaricato dalla stessa ### da cui il secondo report trasmesso con comunicazione del 22.09.2021. ### di ### si è attivata, per quanto di sua competenza, atteso che, nell'ambito delle consuete attività manutentive, tenuto conto anche delle indicazioni fornite nel primo report di sopralluogo del 2020, ha progettato nell'anno 2020 ed eseguito nell'anno 2021 i lavori di manutenzione straordinaria di varie ### del Distretto 4 tra cui è ricompresa la S.P. 110. Gli interventi eseguiti dalla ### di ### ultimati il ### hanno interessato il tratto della S.P. 110 dal km 21+150 al km 21+575 mediante l'eliminazione delle deformazioni esistenti con ripristino della livelletta stradale, rifacimento di cordolo e zanella in calcestruzzo lungo il lato di valle e lungo il lato di monte per il solo tratto relativo alla zanella ricostruita ai piedi del muro esistente, ripristino della pavimentazione stradale in tre tratti in successione dal km 21+150 al km 21+575. Gli interventi sopra descritti sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato e collaudati come da ### di ### del 4.3.2022 approvato con ### n. 229 del 16.03.2022. Gli interventi sono stati realizzati dalla ### nell'ambito delle consuete attività manutentive che le competono al fine di eliminare avvallamenti e disconnessioni della carreggiata stradale a salvaguardia della circolazione veicolare e della pubblica incolumità. Gli ammaloramenti presenti nel tratto in questione, oggetto d'intervento, sono da ritenersi chiaramente riconducibili a movimenti franosi del versante. Quanto di competenza dell'### provinciale, anche sulla scorta della legislazione vigente (LR n. 81/98 art 19). 
Nel merito, infatti, si evidenzia che la ### di ### non ha competenza in materia di risanamento idrogeologico e difesa del suolo essendo competenti rispettivamente il Comune interessato e la #### compete esclusivamente l'onere di salvaguardare e manutenere il proprio patrimonio viario a garanzia della sicurezza stradale e contenimento acque di grandi bacini, azioni che ha prontamente affrontato ed eseguito. ### è intervenuta per le proprie specifiche competenze, in maniera efficace e tempestiva alla risoluzione delle deformazioni del piano viario come risulta dal certificato di regolare esecuzione dei lavori. 
Risulta del tutto evidente che gli interventi eseguiti dalla ### non possono considerarsi risolutivi della frana, poiché sono stati rivolti esclusivamente a ripristinare la pavimentazione stradale ed evitare possibili corrivazioni superficiali delle acque di piattaforma a ridosso del fabbricato. Il movimento franoso in questione è stato, dunque, causa di danni anche per il patrimonio provinciale. Tali interventi sono stati eseguiti dalla ### nell'ambito delle attività di manutenzione di sua competenza, al fine di tutelare la circolazione stradale, ma gli ammaloramenti presenti nel tratto della S.P. per cui è causa sono chiaramente riconducibili a movimenti franosi del versante che, in quanto tali, esulano dalle competenze della ### come previsto dalla normativa in materia, sono invece demandati alla ### ai ### ed ai privati. 
Rispetto alla responsabilità della ### ferma la competenza legislativa demandata ex art 117 Cost e la attività connessa di rilievo e verifica delle esigenze sul territorio con emissione del PAI che determina la competenza idrogeologica sull'area interessata distinguendo i vari livelli di criticità (nella relazione si legge che “gran parte del versante mostra indizi di pregressi movimenti gravitativi di tipo deformativo superficiale lento, come riportato anche dalla cartografia ### nella quale tale zona è identificata come area a pericolosità elevata (### n. 3-4)”), restano poi ferme le ripartizioni di cui alla legge regionale 81/1998 richiamata che, entro il perimetro urbano, rimettono la competenza in capo al Comune nel principio di prossimità e vicinanza del bene ai fini della effettiva tutela dell'interesse pubblico. 
Pertanto, per come ivi motivato, può affermarsi l'esclusiva responsabilità del Comune di #### E ### Ai fini della responsabilità del Comune (la cui titolarità è stata motivata nel paragrafo precedente) occorre richiamare la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c., rispondendo il Comune sulla base di tale disciplina del danno causato dalle cose in custodia. 
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e si fonda sul mero accertamento del nesso di causalità tra la cosa ed il danno e può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito cui è onerato il custode, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato (### Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; ### 3, Ordinanza n. 2480 dell'1/2/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 25837 del 31/10/2017). 
Tale essendo il titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza e dell'entità del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito. 
In particolare, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità” (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7172 del 4/03/2022; ### 3, Ordinanza n. 2477 dell'1/02/2018; ### 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; ### 3, ### n. 8229 del 7/04/2010). 
Dunque, se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo - che può essere anche il fatto del danneggiato - tuttavia, questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. 
La relazione tra l'evento (danni all'abitazione dell'attore per movimento franoso) e la cosa in custodia (area del Comune di ### bacino idrogeologico) sono stati dimostrati dalla CTU versata in atti del procedimento per ATP il quale ha chiarito a pag. 5 che “### di tali movimenti gravitativi è la presenza dell'acqua; come riportato nello studio geologico del collega ### di ### infatti, si riscontra la presenza di falda acquifera libera dalla profondità di 12 mt dall'attuale piano di campagna e di abbondante circolazione idrica a carattere effimero, all'interno degli orizzonti più superficiali”. 
Il fatto consistente nel movimento franoso che attiene alla cosa sotto la custodia del Comune si intende provato poiché non contestato e, ferma la relazione tra questo e la cosa in custodia essendo da essa derivato il danno, in difetto di prova del caso fortuito il danno è imputabile al custode a norma dell'articolo 2051 Sul punto l'### non ha dimostrato di aver fatto tutto quanto richiesto per impedire l'aggravarsi del danno e/o emergenza dello stesso così consentendo di ritenerlo responsabile dei danni occorsi all'attore e stimati da CTU dell' ATP nel valore comprensivo di lavori e delle spese tecniche di € 68.575,74. A tal proposito si evidenzia che tale quantificazione ha ad oggetto il solo danno (parametrato ai lavori da eseguire) sull'immobile, non potendosi determinare la somma necessaria per il ripristino dell'intera area coinvolta in difetto di richiesta in tal senso. 
La somma, costituente debito di valore, va maggiorata degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dal deposito della CTU nel procedimento per ATP fino alla emissione della presente pronuncia. ### pubblicazione della pronuncia al saldo la somma diviene debito di valuta con diritto agli interessi legali sulle somme ex art 1224 comma 1 SULLE SPESE DI LITE Le spese, in ragione dell'accoglimento della domanda attorea, seguono la soccombenza ex art 91 cpc e vengono poste, sia per l'attore che per il convenuto terzo chiamato e costituito a carico del convenuto Comune di ### Quanto alla determinazione dei compensi legali di parte attrice, essi vengono liquidati ai sensi del d.m. 147/2022 secondo lo scaglione di valore della causa. Sia con riguardo al procedimento di istruzione preventiva, sia con riguardo al presente procedimento di cognizione, i compensi vanno liquidati nei minimi, in ragione della non particolare complessità del contenzioso, tenendo conto di tutte le fasi di ambedue i procedimenti. Le somme come liquidate vanno distratte in favore del legale dichiaratosi antistatario. 
Per quanto riguarda i compensi da riconoscere alla ### di ### costituita a seguito di chiamata in causa da parte del Comune le cui richieste sono state accolte, essi vengono posti a carico del Comune di ### e liquidati per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale nei minimi, attesa l'assenza di fase istruttoria e di particolari posizioni difensive affrontate.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - ACCERTA E ### la piena ed esclusiva responsabilità del Comune di ### in persona del ### pro tempore, nella causazione dei danni causati agli immobili di proprietà dell'attore come descritti nella CTU a firma della dott.ssa geol. ### - ### il Comune di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento, a favore dell'attrice, di tutti i danni all'immobile, come risultanti nell'ATP a firma della dott.ssa geol. ### quantificati in euro 68.575,74 oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data del deposito della CTU (27.10.2022) alla pubblicazione della sentenza e interessi legali fino al saldo; - ACCERTA e ### l'assenza di responsabilità della ### di ### e per l'effetto ### ogni richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti, sia da parte del #### che dal Comune di ### - ACCERTA e ### l'assenza di responsabilità della ### e per l'effetto ### ogni richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti, sia da parte del #### che dal Comune di ### - ### il convenuto Comune di ### al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore ### che liquida per il procedimento di istruzione preventiva nella somma di € 1.914 oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso (ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10.3.14, n. 55 e successive modifiche introdotte con il D.M. 147_2022), al rimborso del contributo unificato, i.v.a. e c.a. come per legge; quanto al presente procedimento liquida per compensi € 7.052 oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso (ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10.3.14, n. 55 e successive modifiche introdotte con il D.M. 147_2022), al rimborso del contributo unificato, i.v.a. e c.a. come per legge. Somme tutte da distrarsi in favore del legale della parte attrice dichiaratosi antistatario; - ### il convenuto Comune di ### al pagamento in favore della terza chiamata ### di ### dei compensi del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.217 oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso (ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10.3.14, n. 55 e successive modifiche introdotte con il D.M. 147_2022), i.v.a. e c.a. come per legge. 
Nulla rispetto ai compensi della convenuta ### rimasta contumace.  ### 05/06/2024 

Il Giudice
dott. ### D'###


causa n. 1084/2022 R.G. - Giudice/firmatari: D'Alfonso Chiara

Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 657/2024 del 06-05-2024

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 909 dell'anno 2020 vertente TRA ### C.F. ###, elettivamente domiciliat ###C.so Calatafimi m. 589 presso lo studio degli Avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono giusto mandato conferito in calce al ricorso R I C O R R E N T E CONTRO ### C.F. ###, elettivamente domiciliat ###### n.82, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce alla memoria di costituzione R E S I S T E N T E OGGETTO: comodato di immobile urbano ### le parti concludono come da note a trattazione scritta a cui si rinvia ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 909 dell'anno 2020 vertente TRA ### C.F. ###, elettivamente domiciliat ###C.so Calatafimi m. 589 presso lo studio degli Avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono giusto mandato conferito in calce al ricorso R I C O R R E N T E CONTRO ### C.F. ###, elettivamente domiciliat ###### n.82, presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce alla memoria di costituzione R E S I S T E N T E OGGETTO: comodato di immobile urbano ### le parti concludono come da note a trattazione scritta a cui si rinvia ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il ### il ricorrente ha adito il Tribunale di Termini Imerese spiegando le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare il diritto dell'odierno attore, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2033 c.c. ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte al resistente per le causali di cui in ricorso, oltre interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza e fino al soddisfo stante la ricorrenza della mala fede in capo al resistente; Conseguentemente condannare il resistente alla restituzione in favore del ricorrente delle somme indebitamente percepite pari ad 13.200,00 per le causali di cui a ricorso, oltre interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza e fino al soddisfo stante la ricorrenza della mala fede in capo al resistente; In subordine e senza recesso alcuno dalle superiori domande, condannare il resistente alla restituzione in favore del ricorrente delle somma indebitamente percepite pari ad € 8.700,00 per le causali di cui in ricorso (pagamenti documentati) oltre interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza e fino al soddisfo stante la ricorrenza della mala fede in capo al resistente; Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali del presente giudizio da distrarsi in favore dei legali antistatari che dichiarano di averli anticipati e di non avere percepito compenso alcuno”. 
A sostegno delle proprie domande il ricorrente adduceva di avere condotto in comodato d'uso gratuito verbale dall'anno 2010 dal proprietario #### il box ### sito in ### in ### 12/A; successivamente con decorrenza dal mese di agosto 2010 aveva di fatto cominciato a corrispondere al proprietario un canone mensile pari ad €.  150,00 e di avere concordato il rilascio dell'immobile entro il ###. 
Precisava di avere rilasciato l'immobile e di avere provveduto sin dall'inizio del 2010 alla corresponsione del canone mensile di € 150,00, rilevando come, in considerazione della natura gratuita dell'intercorso rapporto, gli importi corrisposti fossero stati indebitamente incassati dal proprietario, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2033 cod. civ. applicabile al caso di specie. 
Concludeva chiedendo la condanna del #### alla restituzione di tutti i canoni a far data dal 2010 e sino al dicembre 2017 per il complessivo importo di €.13.200,00 o in subordine di €. 8.700,00 come da ricevute prodotte agli atti, rilevando la mala fede del proprietario. 
Si costituiva in giudizio il #### il quale eccepiva preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio per omesso esperimento del procedimento di mediazione e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando la riconducibilità del rapporto intercorso al contratto di comodato modale e, quindi, con legittima percezione dell'importo mensile a titolo di rimborso spese apposto al comodatario in considerazione della sua esiguità, compatibile con il carattere essenzialmente gratuito del comodato, non integrante una controprestazione a vantaggio del concedente. 
A riprova della qualificazione giuridica attribuita al rapporto intercorso, depositava il verbale di mancata comparizione reso nel procedimento di mediazione dallo stesso promosso, nel quale era stato indicato come oggetto della domanda “contratto di comodato modale”. 
Non contestato l'importo di €. 8.700,00 corrispostogli dal ricorrente, si opponeva alla restituzione dello stesso, chiedendo accertarsi, in via riconvenzionale, il proprio maggior credito ex art. 2041 cc a titolo di indennità di occupazione pari ad €. 15.563,84 da porre in compensazione all'eventuale condanna al pagamento di €. 13.200,00 ovvero €. 8.700,00 per arricchimento senza causa ex art.2033 cod. civ.-. 
Chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda di restituzione di €. 13.200,00, perché non provata dal ricorrente in difetto di produzione documentale, contestando la natura locatizia attribuita ai fini dell'avanzata domanda ex art.  2033 cod. civ. da parte ricorrente all'intercorso rapporto ed eccependo la decadenza ex art. 79 comma II L. 392/1978 dal preteso diritto dello stesso alla restituzione degli importi innanzi indicati. 
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, all'udienza del 16.12.2021, celebratasi a trattazione scritta secondo le modalità previste dall'articolo 83 del D.L. 17/03/2020 n. 18, comma 7, lett. h), il giudice poneva la causa in decisione. 
Nel merito, la domanda di parte ricorrente alla restituzione degli importi mensilmente corrisposti in forza dell'addotto contratto di comodato verbale gratuito è infondata, ritenendo questo Giudice che tra le parti sia intercorso un rapporto locatizio, avente ad oggetto il box/magazzino sito in ### in via ### 12/A. 
Dall'esame degli atti, in particolare dal contratto di compravendita del 05.12.2002 prodotto da parte resistente (all.1), risulta che il predetto bene sia catastato in categoria C/2, nella quale rientrano i magazzini e i depositi e che lo stesso sia stato adibito dal #### per la conservazione dei suoi mobili e di due motoveicoli, circostanza addotta dal resistente e non contestata dal ricorrente. 
Non si rinviene alcun vincolo di pertinenzialità del predetto magazzino con altro immobile adibito ad uso abitazione né, in considerazione della destinazione come innanzi apposta, che lo stesso sia stato utilizzato per lo svolgimento di attività commerciali. 
Peraltro, emerge anche dalle ricevute prodotte in atti, sottoscritte dal locatore e non disconosciute, che le parti abbiano imputato i pagamenti mensili quale “affitto” del garage, nonché come espressamente indicato nella ricevuta del 07.07.2014 “acconto canoni di locazione magazzino”. 
Ne consegue l'inapplicabilità al rapporto intercorso tra le parti, in ragione della natura del bene e sua utilizzazione, delle norme di cui alla L. 431/98 e di quelle della L. 392/78, dovendosi ritenere valido l'intercorso accordo di locazione verbale, vigendo per la fattispecie di locazione di un magazzino/box il principio della libertà della forma, cui bisogna applicare le disposizioni di cui all'art. 1571 cod. civ. e seguenti, che disciplinano la locazione e che la definiscono come il contratto, con il quale una parte, dietro corrispettivo, si obbliga a fare godere ad un'altra una cosa mobile o immobile.  ###à della forma scritta è, infatti, prevista esclusivamente per gli immobili ad uso abitativo (ovvero a pertinenze dell'immobile abitativo); la stessa obbligatorietà non si rintraccia nella L. 392/78, la cui operatività risulta, comunque, esclusa nel caso de quo, attesa l'assenza di qualsivoglia collegamento funzionale dell'immobile/deposito con alcuna delle attività contemplate dall'art. 27 L. 392/78. 
Ciò posto, ricorrendo un valido contratto di locazione orale, la corresponsione del pattuito importo da parte del #### deve ritenersi dovuta quale controprestazione dell'utilizzo del bene di proprietà del #### non potendosi accogliere la domanda di restituzione di quanto versato, poiché, in caso contrario, si realizzerebbe un inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore. 
Quanto all'ammontare corrisposto nel corso del periodo dedotto, lo stesso risulta correttamente determinato, oltre che per concorde volontà delle parti nell'esercizio della libertà contrattuale anche in considerazione della corretta identificazione del bene e della zona urbana nella quale insiste. 
Per quanto sopra esposto la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento e deve essere rigettata. 
In ultimo va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte resistente in via subordinata avente ad oggetto l'asserito credito per indennità di occupazione ex art. 2041 cc, contenuta nella memoria di costituzione del sig. ### senza la prevista richiesta di differimento ai sensi dell'art. 418 c.p.c.-. 
E' pacifico in giurisprudenza (tra le tante Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23815 del 16/11/2007) il principio secondo il quale "… l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non è sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo”. 
In applicazione dei detti principi va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal resistente. 
Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano in €.  2.109,00 per compensi professionali, oltre ### CPA e rimborso 15% spese generali, P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione disattesa, così provvede: - rigetta le domande di parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa; - dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di parte resistente; - condanna parte ricorrente #### al pagamento in favore del resistente #### delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 2.109,00 per compensi professionali, oltre ### CPA e rimborso 15% spese generali. 
Così deciso in ### il 6 maggio 2024. 
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.  

causa n. 909/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Cusenza Maria, Rizzo Anna Maria

Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 1179/2024 del 23-04-2024

... R.G.N. 3555/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ### DI MILANO Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il ### avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4235/2022, pubblicata il ###, TRA PRO. ### S.R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###### 2, 84090, ### con il patrocinio dell'Avv. ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###FERRANTE M. ### 21, 84125, ### presso lo ### dell'Avv. ### giusta delega in atti; -APPELLANTE CONTRO ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###### 20124, ### con il (leggi tutto)...

R.G.N. 3555/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ### DI MILANO Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il ### avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4235/2022, pubblicata il ###, TRA PRO. ### S.R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###### 2, 84090, ### con il patrocinio dell'Avv. ### (C.F.  ###), elettivamente domiciliat ###FERRANTE M. ### 21, 84125, ### presso lo ### dell'Avv. ### giusta delega in atti; -APPELLANTE CONTRO ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###### 20124, ### con il patrocinio dell'Avv.  #### (C.F. ###), elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 10, 20122, ### presso lo ### dell'Avv. ### giusta delega in atti; -APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 4235/2022, pubblicata il ###, in materia di “Leasing”.  CONCLUSIONI: Dott.ssa ###ssa ### relatore ###ssa #### S.R.L.: “1) Accogliere il proposto gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 4235/2022 -accertata preliminarmente la non conformità del bene concesso in leasing alla ### n.2006/42/CE, alla stregua della consulenza tecnica d'### allegata in attidichiarare la nullità del contratto di locazione finanziaria n. ### intercorso in data ### con l'allora ### S.p.A., ora ### S.p.A., per illiceità dell'oggetto della fornitura, condannando, conseguenzialmente, essa ### appellata, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione dei canoni locativi interamente versati dalla ###metal ### S.r.l. ed ammontanti complessivamente ad € 451.478,70; il tutto gravato di interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo; 2) Dichiarare inammissibile, improponibile e/o comunque rigettare il proposto appello incidentale perché palesemente infondato, oltre che pretestuoso e speculativo, non sussistendo alcun credito in favore dell'appellata per l'asserita tardiva restituzione del bene, per tutti i motivi già ampiamente rappresentati in prime cure; 3) Condannare, altresì, essa appellata, a norma dell'art. 8, comma 4-bis del D.lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per entrambi i gradi di giudizio per aver, essa ### S.p.A., omesso di partecipare al procedimento di mediazione senza giustificato motivo; 4) Condannare, infine, ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare, nonché alla restituzione di tutte le somme corrisposte da ###metal ### S.r.l. in esecuzione della sentenza impugnata”.  ### S.P.A.: “Voglia l'###ma Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare. 
Preliminarmente: Dichiarare inammissibile l'appello avversario, in quanto lo stesso non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348 bis, I comma, c.p.c. 
Nel merito: Respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto. 
In via di gravame incidentale: Condannare l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di ### 79.158,30, ovvero del diverso importo che risulterà di legge o di giustizia, anche, ma solo occorrendo, previa liquidazione equitativa, ai sensi dell'art.  1226 c.c., oltre I.V.A., se applicabile alla fattispecie, ed oltre agli interessi di mora, al tasso convenzionale, ovvero, in subordine, al tasso di cui al combinato disposto degli artt. 17, D.L. 132/14, convertito nella L. 162/14, e 5, D. Lgs. 231/02, ovvero ancora, in ulteriore subordine, al tasso legale ordinario, da ogni singola scadenza mensile al saldo effettivo. 
In ogni caso e sempre, per quanto di ragione, in via di gravame incidentale: Condannare l'appellante all'integrale rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e compensi di difesa relativi vuoi al procedimento cautelare definito in prime cure, vuoi al presente grado. 
In via istruttoria: Respingere tutte le istanze avversarie. 
Si ripropongono, solo per quanto occorresse, le istanze eventualmente svolte nel corso del giudizio e non espressamente rinunciate”.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ### S.r.l. (in seguito, “Pro Metal”), quale utilizzatrice del contratto di locazione finanziaria n. ### del 22/09/2014 avente ad oggetto una “vasca di verniciatura”, con atto di citazione notificato il ###, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di ### S.p.a. (in seguito, “BNL”), quale avente causa di ### S.p.a., concedente del predetto contratto, al fine di chiedere, previo accertamento della non conformità del bene alla ### macchine n. 2006/CE, la declaratoria della “nullità” del contratto con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dei canoni quantificati in € 451.478,70, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo, e, per altro verso, la condanna al ritiro, a propria cura e spese, del macchinario, ivi incluso il pagamento di una penale ex art. 641-bis c.p.c. per ciascun giorno di ritardo quantificata in via equitativa, nonché la condanna al versamento del contributo unificato per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. 
Si costituiva regolarmente in giudizio ### chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata della terza fornitrice ### S.r.l. al fine di esercitare l'azione di manleva, nel merito, il rigetto delle domande formulate dall'attrice per infondatezza, e, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento di un importo afferente ciascun mese di ritardo dalla data di scadenza del contratto (01/11/2019) sino all'effettiva restituzione quantificato in € 6.089,10 al mese. 
Nelle more del giudizio, ### introduceva un procedimento cautelare ai sensi degli artt. 700 e 669-bis e ss. c.p.c. al fine di ottenere la condanna di BNL all'immediato ritiro del bene oggetto di leasing a propria cura e spese, procedimento dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere (essendo stato riconsegnato il bene in data ###), con differimento della regolazione delle relative spese alla sentenza di merito. 
Rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo fornitore e istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, il Tribunale di ### decideva il giudizio di merito con l'impugnata sentenza, con la quale, qualificata l'azione attorea quale domanda di declaratoria di nullità contrattuale per “l'allegata illiceità dell'oggetto attesa la contrarietà a norme imperative”, ne rilevava l'infondatezza sulla scorta delle seguenti considerazioni: - il bene era stato consegnato in data ### come indicato nel relativo verbale sottoscritto dal fornitore e dall'utilizzatrice, recante la dichiarazione -resa all'esito del collaudo completodella piena conformità del bene alla normativa infortunistica, antinquinamento ed alla normativa CE; - la clausola 6) delle condizioni generali -approvata con duplice approvazione sia in calce al testo negoziale che nell'apposita postilla di chiusuraprevedeva l'esclusione della responsabilità della concedente per vizi palesi ed occulti, originari e sopravvenuti del bene ivi inclusi i difetti di funzionamento, la mancanza di qualità ed idoneità del bene stesso, e, per altro verso, l'estensione all'utilizzatrice di tutte le garanzie spettanti nei confronti del fornitore quale proprietaria del bene, così abilitando l'utilizzatrice a rivolgersi direttamente al fornitore per farle valere; - emerse delle criticità nel corso di verifiche di conformità agli standards internazionali, tali da rendere il bene -in tesiinutilizzabile come da comunicazione in data ### inoltrata dall'attrice alla convenuta, ### aveva avviato dinanzi al Tribunale di ### un procedimento di accertamento tecnico preventivo , cui aveva fatto seguito -in conseguenza degli esiti della CTU e della successiva integrazioneil successivo giudizio di merito contro il fornitore, volto ad ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per l'inutilizzabilità del bene quantificati nell'importo corrispondente ai canoni di leasing versati; nel corso di tale giudizio, in particolare, ### aveva formulato un'ulteriore domanda volta a far accertare la nullità contrattuale allegando le medesime censure oggetto del presente giudizio; - la domanda attorea non era conforme all'orientamento della Suprema Corte, in base al quale: “in tema di locazione finanziaria, qualora l'utilizzatore prescelga, oltre al bene, anche il fornitore e ove sia stabilito che il "fornitore" consegnerà il bene direttamente all'utilizzatore, l'operazione si svolge nel senso per cui il rapporto in cui l'acquisto, ad opera del concedente, va effettuato per conto dell'utilizzatore, con la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assume -pertantoneppure indirettamente l'obbligo della consegna, ne' garantisce che il bene sia immune da vizi e che presenti le qualità promesse, ne' rimane tenuto alla garanzia per evizione” (Cass. n. 6412/1998); - pertanto, secondo il primo Giudice, “l'assunto attoreo (…) risulta contrastare con le evidenziate pattuizioni in quanto riversa sulla società finanziatrice, sul rilievo del collegamento funzionale tra i contratti, le conseguenze negative della scelta del prodotto e del fornitore, sia pure emerse successivamente alla consegna, interamente riferibili alla società attrice”, cosicché “l'allegata assolta accertata inutilizzabilità del bene per l'intera durata del contratto non rende priva di giustificazione causale, come preteso, il pagamento dei canoni locativi, operando sul diverso piano del contratto di fornitura alle cui vicende eventuali le parti hanno espressamente reso impermeabile il contratto di finanziamento come precisato dal combinato disposto delle clausole 6) 12) e 13)”. 
Inoltre, il Tribunale rigettava anche la domanda riconvenzionale formulata da BNL volta a conseguire il ristoro in via equitativa di un importo relativo alla ritardata riconsegna del bene, in quanto “la documentazione prodotta in sede cautelare riscontra l'esistenza di plurime ed obiettive difficoltà connesse alla definizione delle modalità di ritiro nonché un'intensa interlocuzione tra le parti per la definizione delle relative tempistiche”, cosicché, in un'ottica di buona fede nell'adempimento delle obbligazioni restitutorie, nessuna responsabilità per il ritardo nella riconsegna del bene era attribuibile all'utilizzatrice. 
Tenuto conto della limitata valenza della domanda riconvenzionale nella delibazione complessiva delle reciproche istanze, il primo Giudice condannava ### al rimborso delle spese di lite del giudizio di merito, mentre, per quanto riguarda la fase cautelare, compensava integralmente tra le parti le relative spese.  **** 
Avverso detta sentenza ### ha proposto appello con atto di citazione notificato il ### chiedendone, sulla base dei due motivi enucleati, la riforma, con accoglimento delle conclusioni come in epigrafe precisate. 
Si è regolarmente costituita in giudizio ### eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., e chiedendone nel merito il rigetto per infondatezza, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Ha proposto, altresì, appello incidentale, chiedendo, da un lato, di condannare l'appellante al pagamento della somma di € 79.158,30, ovvero del diverso importo di legge o di giustizia, oltre interessi di mora, al tasso convenzionale, ovvero, in subordine, al tasso di cui al combinato disposto degli artt. 17 del D.L. n. 132/2014 (convertito nella L.  162/2014) e 5 del D.lgs. n. 231/2002, ovvero ancora, in ulteriore subordine, al tasso legale ordinario, da ogni singola scadenza mensile al saldo effettivo; per altro verso, di condannare l'appellante all'integrale rifusione delle spese e compensi di difesa relativi al procedimento cautelare definito in prime cure e al presente grado. 
Sulle conclusioni precisate per via telematica ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa in camera di consiglio dopo la scadenza dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.  ### preliminare sollevata da BNL di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. dell'appello principale non merita accoglimento, atteso che, in base ad un giudizio prognostico altamente probabilistico e ad una valutazione sommaria, l'appello principale non è apparso alla Corte “a prima vista” infondato alla luce dell'oggetto della causa sottoposta al suo vaglio, giustificativa di un approfondito esame di merito. 
Con il primo motivo d'appello principale, l'appellante censura la “violazione e falsa applicazione dell'art. 41 cost. e degli artt. 1322, 1346, 1418 c.c. nonché, degli artt. 4, 6, 12 e 13 del contratto di leasing finanziario”.  ### la prospettazione d'appello, il Tribunale avrebbe erroneamente basato la decisione su presupposti di diritto e richiami giurisprudenziali irrilevanti ed afferenti una fattispecie giuridica diversa (ovvero, la risoluzione del contratto per vizi e/o mancanza di qualità del bene) rispetto a quella sottoposta al suo esame (la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto). 
In particolare, l'esclusione di responsabilità in capo alla concedente di cui all'art. 6, e quindi la ritenuta impermeabilità del contratto di finanziamento rispetto alle vicende afferenti la fornitura del bene, sarebbe riferita alla sola e diversa fattispecie riguardante eventuali vizi e/o mancanza di qualità del bene medesimo, non all'ipotesi di illiceità dell'oggetto del contratto di leasing per contrarietà a norme imperative e/o di ordine pubblico. 
Inoltre, “il regime di segregazione degli effetti giuridici tra il contratto di vendita e quello di leasing” -in tesi, erroneamente affermato dal primo Giudicerisulterebbe “documentalmente smentito alla stregua dell'art. 4) del contratto, nella misura in cui detta clausola negoziale legittima la sola concedente (e non l'utilizzatrice) ad esperire l'azione di risoluzione contrattuale nei confronti del fornitore, valorizzando in tal guisa il vincolo di interdipendenza e collegamento causale esistente tra la vendita e la locazione finanziaria ad essa strumentale” (cfr. atto appello pag. 09). 
In ogni caso, la clausola 6) di esclusione di responsabilità in capo alla concedente sarebbe nulla ex art. 1229 c.c., concernendo, in tesi, la controversia in materia di nullità contrattuale per illiceità dell'oggetto, “ossia, una circostanza che per la sua gravità esula dalla disponibilità negoziale delle parti e che, se accertata (come nel caso di specie), travolge ex tunc l'intera operazione economicocommerciale (incluso il contratto di leasing) perché realizzata dalle parti mediante un congegno contrattuale invalido e, pertanto, irrimediabilmente inefficace”(pag. 10 appello). 
Pertanto, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare la nullità del contratto di leasing per contrarietà del bene compravenduto alle norme imperative e di ordine pubblico settoriali ex artt.  1346 e 1418 Con il secondo motivo d'appello principale, rubricato “sulla nullità derivata del contratto di leasing per illiceità del bene oggetto della fornitura collegata”, ### censura la sentenza nella parte in cui “pur ritenendo “accertata (l')inutilizzabilità del bene per l'intera durata del contratto” -e, dunque, provata la nullità della fornitura per il illiceità dell'oggetto alla stregua di quanto divisato dal CTU (…)- affermava sorprendentemente che siffatta invalidità contrattuale “non rende priva di giustificazione causale, come preteso, il pagamento dei canoni locativi operando sul diverso piano del contratto di fornitura (…)”.  ### la prospettazione dell'appellante, a fronte dell'accertata non conformità del bene oggetto della fornitura, e, dunque, a fronte della conseguenziale nullità del relativo contratto di vendita per illiceità dell'oggetto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare anche la nullità “derivata” del contratto di leasing collegato alla fornitura illecita. Invero -sempre secondo la tesi di ###, il contratto di leasing sarebbe un “contratto collegato (con collegamento negoziale tra locazione finanziaria e compravendita) nel quale la fornitura viene negoziata dalla società di leasing allo scopo, noto al fornitore che ha trattato direttamente con l'utilizzatore, di soddisfare l'interesse del futuro beneficiario ad acquisire la disponibilità del bene”. 
Invece, quanto al rilievo del primo Giudice relativo alle azioni esercitate da ### nei confronti del fornitore, l'appellante evidenzia che la domanda del presente giudizio si fonderebbe su un titolo giuridico del tutto differente rispetto alla domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale introdotta dinanzi al Tribunale di ### in quanto “il Tribunale di ### è stato adito promuovendo un'azione di risarcimento danni riguardante i pregiudizi patrimoniali da fermo produttivo subiti dalla odierna appellante quale conseguenza della accertata inutilizzabilità del bene fornito da ### S.r.l.”, mentre “il presente gravame trae invece origine da una autonoma domanda di nullità del contratto di locazione finanziaria (con conseguenziale richiesta di ripetizione dei canoni versati), per l'accertata illiceità dell'oggetto -stante la non conformità del bene concesso in leasing alla ### n.2006/42/CEcircostanza invocata, invece, solo incidenter tantum (sotto forma di eccezione di nullità del collegato contratto di fornitura), nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale campano per responsabilità extracontrattuale della ### fornitrice”. 
I due motivi d'appello principale possono essere congiuntamente esaminati in quanto devolvono al Collegio la valutazione sulla sussistenza o meno della nullità del contratto di leasing e sulle conseguenze -sempre in termini di nullità- sul medesimo contratto derivanti da un'eventuale declaratoria di nullità del differente contratto di fornitura. 
Occorre premettere che sono pacifiche e documentali le seguenti circostanze: - ### aveva sottoscritto, quale utilizzatrice, il contratto di locazione finanziaria n. ### in data ###, avente ad oggetto una “vasca di verniciatura”, con ### S.p.a., concedente del predetto contratto, nonché dante causa di ### - ### aveva scelto il fornitore, con il quale aveva concordato il tipo e le caratteristiche del bene, nonché il prezzo e le modalità di consegna (cfr. clausola n. 3 condizioni generali); - dall'esame del verbale di consegna in atti, sottoscritto dal fornitore e dall'utilizzatrice, risulta che il bene era stato consegnato in data ### direttamente all'utilizzatrice e che quest'ultima aveva dichiarato, all'esito del completo collaudo, che il bene era pienamente conforme alla normativa infortunistica, antinquinamento ed alla normativa CE; - con la clausola 6) delle condizioni generali -approvata con duplice approvazione sia in calce al testo negoziale che nell'apposita postilla di chiusurale parti avevano previsto l'esclusione della responsabilità della concedente per vizi palesi ed occulti, originari e sopravvenuti del bene ivi inclusi i difetti di funzionamento, la mancanza di qualità ed idoneità del bene stesso, e, per altro verso, l'estensione all'utilizzatrice di tutte le garanzie spettanti nei confronti del fornitore quale proprietaria del bene, così abilitando l'attrice a rivolgersi direttamente al fornitore per farle valere. 
Tanto premesso, l'appellante, con i rilievi esposti nelle pagg. 3-4 dell'atto di appello, evidenzia che solo successivamente alla consegna del bene sarebbero emerse delle criticità “in termini di rischi ambientali e sicurezza sui luoghi di lavoro”, tali da rendere il bene inutilizzabile come rappresentato all'allora concedente ### S.p.a. in data ###, e, che, pertanto, aveva convenuto in giudizio la fornitrice ### S.r.l. dinanzi al Tribunale di ### al fine di chiedere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni per l'inutilizzabilità del bene quantificati nell'importo corrispondente ai canoni versati, instaurando, altresì, nelle more del giudizio, un procedimento di accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale, sarebbe stata accertata la non conformità del bene alla ### n. 2006/42, e, quindi, la sua inutilizzabilità (in tesi, confermata anche nel giudizio di merito all'esito dell'incarico peritale “integrativo” conferito al medesimo CTU della fase cautelare). 
BNL replica che tali asserite statuizioni giudiziali di accertamento non sarebbero ad essa opponibili, non avendo partecipato ai relativi giudizi. 
Inoltre, sostiene che la dedotta difformità, così come l'altrettanta presunta “inutilizzabilità” dell'impianto di cui sopra, non sarebbe stata provata dall'appellante, non risultando in atti alcun accertamento giudiziale definitivo e non avendo dedotto e prodotto la parte alcun elemento probatorio idoneo a tal fine. 
Sul punto, i dedotti accertamenti giudiziali circa la mancata conformità del bene alla direttiva macchine non solo sono inopponibili all'appellata per la mancata partecipazione di BNL ai relativi giudizi, ma ### non ha prodotto in questo giudizio elementi probatori da cui evincere la mancata asserita conformità del bene, essendosi limitata a produrre solo uno stralcio della richiamata CTU (svolta - si ripetenel separato giudizio instaurato con la sola fornitrice), da cui, peraltro, si desume che la denunciata difformità era facilmente emendabile con una spesa di qualche migliaia di euro. 
Pertanto, la richiesta incidentale di accertamento della non conformità del bene concesso in leasing alla ### n. 2006/42/CE -preliminare alla richiesta declaratoria di nullità del contratto di leasing (cfr. conclusioni ###- è del tutto preclusa nel presente giudizio, in mancanza di atti, documenti o strumenti su cui effettuare il chiesto accertamento. 
Non essendoci quindi prova alcuna circa l'asserita non conformità del bene comprato alla ### europea ### in mancanza di prova della presunta nullità dell'oggetto compravenduto, nessun effetto “derivato” può scaturire sul contratto di leasing, che è, comunque, un contratto separato e distinto dal contratto di vendita, pur intercorrendo tra essi un collegamento negoziale funzionale, individuabile nel perseguimento di una causa concreta unitaria, ravvisata nell'interesse dell'utilizzatrice ad ottenere il godimento del bene, a fronte dell'interesse della concedente di ricevere il valore della compravendita più gli interessi per l'operazione finanziaria. 
Per tutto quanto esposto, la dedotta difformità del bene concesso in leasing (alla cui individuazione e scelta, si ricorda, il concedente non ha minimamente partecipato) è rimasta priva di riscontro probatorio, con conseguente infondatezza della domanda di declaratoria di nullità del contratto di leasing per l'illiceità dell'oggetto o per nullità “derivata”, e della correlata domanda di condanna alla restituzione dei canoni locativi versati. 
In ogni caso, anche a voler ritenere provata una non meglio specificata difformità del macchinario oggetto del leasing, essa non sarebbe sufficiente per poter sostenere la nullità del contratto di leasing per contrarietà a norme imperative, in quanto non tutte le norme in materia antiinfortunistica e ambientale sono imperative e non tutte le difformità dalla legge comportano la nullità del contratto a motivo della tipizzazione ex lege dei casi di nullità. 
Diversamente ragionando, a fronte dell'incontestata ricezione del bene da parte dell'utilizzatrice e dell'intervenuto adempimento da parte della società di intermediazione all'obbligo assunto di acquistare il bene al fine di garantirne la disponibilità all'utilizzatrice (che - tra l'altrolo ha tenuto per tutta la durata del contratto), la caducazione del contratto di leasing a motivo della meramente dedotta nullità dell'oggetto del contratto si tradurrebbe in un'ingiustificata violazione degli accordi assunti tra utilizzatore e lessor, cui questo ha dato regolare esecuzione, a seguito della consegna e dell'intervenuto benestare della utilizzatrice dopo il collaudo, facendo legittimo affidamento sulla legittimità e regolarità dell'acquisto effettuato. A ben vedere, la concedente si vedrebbe esposta al rischio finanziario di aver anticipato l'intero costo dell'acquisto del bene, senza più ricevere la controprestazione stabilita consistente nella restituzione del valore della compravendita più gli interessi per l'operazione finanziaria. 
Pertanto, i difetti o le carenze segnalate da ### possono qualificarsi come non meglio specificate carenze delle qualità promesse del bene, ma non tali da comportare la dedotta nullità del contratto rendendo inoperanti le clausole pattuite tra le parti di inopponibilità dei vizi del bene alla lessor che, tra l'altro, pur informata del vizio riscontrato nel bene, non è stata posta nelle condizioni di valutare la gravità dell'inadempimento attribuito alla fornitrice, per avviare l'eventuale giudizio di risoluzione del contratto di compravendita. 
I vizi del bene devono ricadere quindi sull'utilizzatrice, non solo perché è di fatto colei che ha scelto il bene, a cui favore tutta l'operazione economica è svolta, ma anche perché la legge e gli accordi negoziali -così come correttamente richiamati dal primo Giudicele hanno traslato tutti i diritti di agire direttamente nei confronti del fornitore per far valere le azioni a tutela del compratore (con la sola eccezione dell'azione di risoluzione), riconoscendole, peraltro, anche la possibilità di agire extra contrattualmente per ottenere quanto pagato per il leasing (cfr. Cass. SS.UU. n. 19785/2015), come d'altronde fatto dalla ### Per quanto riguarda, infine, la reiterata domanda di condanna di BNL al pagamento alla sanzione prevista per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 8, c. 4-bis del D.lgs. n. 28/2010, non si ravvisa un'utilità concreta, giuridicamente apprezzabile, che l'appellante possa ottenere con l'accoglimento di tale domanda (sul punto, cfr. Cass. 12/01/2022, n. 692; ex plurimis Cass. n. 28307 del 11/12/2020; Cass. n. 13395 del 29/05/2018). 
Con l'appello incidentale, l'appellata censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale volta a conseguire il ristoro in via equitativa di un importo relativo alla ritardata riconsegna del bene. 
A tal proposito, BNL richiama l'art. 17 delle condizioni generali -in base alle quale le parti avevano previsto che, in caso di ritardo nella restituzione, la concedente avrebbe potuto chiedere all'utilizzatrice il pagamento di una penale pari all'ammontare di un canone per ogni periodo o frazione di esso previsto dal contrattoevidenziando -a confutazione della relativa motivazione di rigetto del Tribunaleche “non si trattava e non si tratta, quindi, di esprimere una valutazione circa la maggiore o minore “difficoltà” dell'adempimento dovuto, né di decidere discrezionalmente se ed in quale misura l'omissione vada sanzionata, bensì di far rispettare una pattuizione esplicita, mai derogata convenzionalmente dagli stipulanti e, come tale, pienamente vincolante per questi ultimi”. 
Pertanto, considerato il tempo intercorso tra la scadenza del leasing (01/11/2019) ed il giorno di riconsegna del bene (07/12/2020), chiede la condanna al pagamento della somma di € 79.158,30 (l'ammontare periodico del precedente canone di leasing pari a € 6.089,10 -cfr. doc. 1, pag. 1- per 13 mensilità compiute), oltre ### se dovuta per legge, ed interessi moratori.  ### chiede, altresì, la parziale riforma del capo concernente la liquidazione delle spese del procedimento d'urgenza, tenuto conto che il primo Giudice dopo aver differito la corrispondente relativa regolazione alla pronuncia di merito, operava una “compensazione” intrinsecamente arbitraria, in violazione degli artt. 91, I comma, e 92, I e II comma, c.p.c.”. 
Sul punto, a prescindere da qualsiasi questione di inammissibilità della domanda in via incidentale qui riproposta e già oggetto di separato giudizio tra le parti, dall'esame dei documenti prodotti da parte appellante emerge, da un lato, che a fronte della comunicazione di ### di non voler riscattare il bene con richiesta a BNL di provvedere al relativo ritiro, la concedente in data ### rispondeva: “le confermiamo altresì che il ritiro avverrà senza aggravio di costi per ### S.r.l., preso atto della volontà di quest'ultima di non riscattare il bene” (cfr. doc. 19 appellante), così facendo sorgere il legittimo affidamento circa il ritiro del bene da parte della ### dall'altro canto, come correttamente sottolineato dal primo Giudice, la documentazione prodotta dall'odierno appellante in sede cautelare dà prova delle plurime richieste inviate dalla stessa ### alla BNL e alla terza società da quest'ultima indicata quale destinataria del macchinario (### S.r.l.), di aver indicazione su tempi e modalità della restituzione del bene. 
Pertanto, l'esame della documentazione in atti non consente di attribuire all'appellante alcuna responsabilità, quantomeno univoca e unilaterale, in merito al ritardo nella riconsegna del bene, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di ### Sulla base delle sue esposte considerazioni, e quindi avuto riguardo all'esistenza di plurime ed obiettive difficoltà connesse alla definizione delle modalità di ritiro del bene nonché all'intensa interlocuzione tra le parti per la definizione delle relative tempistiche, risulta del tutto condivisibile la decisione del primo giudice di compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento d'urgenza, con conseguente rigetto della richiesta di parziale riforma del capo dell'impugnata sentenza concernente la liquidazione delle spese di tale procedimento.  ### sentenza merita quindi conferma, ritenendo infondate le doglianze mosse ed inidonee a confutarne l'esaustiva e condivisa motivazione. 
Le spese del presente grado devono essere poste integralmente a carico della ### appellante in applicazione del criterio della soccombenza. Va infatti considerato, come correttamente evidenziato dal primo giudice con motivazione non contestata, che la domanda riconvenzionale di BNL ha una limitata valenza rispetto alla domanda di ### di declaratoria della nullità del contratto di leasing, fondamentale oggetto del giudizio. Pertanto, la sostanziale prevalente soccombenza dell'appellante non può che comportare la sua condanna all'integrale rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa (€ 451.478,70), e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, con l'applicazione dei valori medi, come da nota spese depositata da ### Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ##### S.R.L. avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 4235/2022, pubblicata il ###, così provvede: 1. rigetta l'appello; 2. condanna l'appellante al rimborso in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 14.239,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio della controversia, € 2.552,00 per la fase introduttiva, ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 1 c. 1-quater, comma inserito dall'art. 1, c. 17, L. n. 228/2012. 
Così deciso, in ### il #### estensore ###ssa ###ssa ### 

causa n. 3555/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Federici Maria Grazia, Panella Eva, Ciriaco Isabella

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