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ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14546/2020) proposto da: ### S.r.l. in liquidazione (P.IVA: ###), in perso na del suo liquidatore pro - tempore, ra ppresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### - ricorrente - contro ### agricola ### di ### & C. S.s. (C.F.: ###), in persona del suo lega le rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce a l controricorso, dall'Avv. ### elettivamente domiciliata in Rom a, via ### S anto n. 68, presso lo studio dell'Avv. ### e ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. ### R.G.N. 14546/20 C.C. 13/05/2025 Vendita - ### metanodotto - Apparenza - Trascrizione - Risarcimento danni 2 di 17 ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologn a 362/2020, pubblicata il 28 gennaio 2020, notificata a mezzo PEC il 30 gennaio 2020; udita la rel azione della causa svolta nella cam era di consiglio del 13 maggio 2025 da l ### relatore ### lette le memor ie illustrative depositate nell'interesse della ricorrente e della controricorrente ### agricola ### di ### & C. S.s., ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. ### 1.- Esperito procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam, con atto di citazione notificato il 30 dicembre 2009, la A thena ### S.r.l. conv eniva, davanti a l Tribunale di Bologna, l'### agricola ### di ### & C. S.s. e Moruz zi ### chiedendo che, previo accertamento del comportamento connotato da malaf ede della venditrice ### agricola ### e del notaio rogante ### - per aver sottaciuto all'acquirente l'esistenza di una servitù di metanodotto sulla proprietà immobiliare oggetto della vendita per atto pubblico del 24 maggio 2007 -, i convenuti fossero condannati, in solido, al risarcimento dei da nni, in favore dell'attrice, nella misura complessiva di euro 716.450,78 o ne lla diversa, magg iore o minore, somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria 3 di 17 ed int eressi nonché spese dell'avvenu to accertamento tecnico preventivo.
Si costituiva no separatamente in giudizio l'### agricola ### di ### & C. S.s. e ### i qu ali contestavano la fondatezza, in fa tto e in diritto, delle domande avversarie e ne chiedevano il rigetto. ### a agrico la ### in via riconvenzionale, chiedeva di essere manlevata dal notaio nel caso di accoglimento della domanda principale.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 20468/2015, depositata il 27 marzo 2015, rigettava le domande proposte da parte attrice - alla stregua della natura apparente del diritto reale gravante sul bene alienato -, disattendendo altresì la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanz ata dall'### a gricola ### 2.- Con a tto di citazione notifica to il 27 ottobre 2015, la ### S.r.l. proponeva appello avverso la pronuncia di prim e cure, lamenta ndo: 1) l'erronea applicazione alla fattispecie dell'art. 1489 c.c., in ordine alla garanzia per le cose gravate da oneri o diritt i di godimento di terz i, anziché della garanzia per evizione pa rziale di cui all'art. 1484 c.c.; 2) la carenza di alcun accertament o sull'a pparenza del vincolo , per assenza nel caso concreto di a lcuna opera manifesta e visibile inequivocabilmente destinata all'eserciz io della servitù; 3) la mancanza di alcun elemento da cui potesse evincer si la conoscenza del vincolo a cur a dell'acquirente; 4) il m ancato esame del quantum del da nno, consistito nella sospensione dei lavori, nei ritardi n ella co nsegna delle unità im mobiliari e nella mancata vendita di una di queste nonché nei costi di ripristino e 4 di 17 demolizione imposti dalla ### e nella perdita di valore rispetto al prezzo di acquisto, con la rea lizzazione di immobili diversi rispetto ai progetti, con specifico riguardo a parte dei giardini, le cui recinzioni erano in rete metallica e non in muratura.
Si costituiva no separatamente in giudizio l'### agricola ### di ### & C. S.s. e ### i qu ali instavano per il rigetto dell'app ello; l'A ziend a agricola - in via incidentale - chiedeva che, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, fosse disposta la condanna in manleva del notaio.
Decidendo sul gravam e interpos to, la Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l' appello principale e, per l'effetto, con fermava la pronu ncia impugnata, dichiarando assorbito l'appello incidentale e rigettando la richiesta di co ndanna ex art. 96 c.p.c. avanz ata dall'Az ienda agricola ### A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per q uanto di interesse in quest a sede: a) che dovev a essere confermata la ricostruzione del Tribunale in ordine all'integrazione della fattispecie sub art. 1489 c.c., e non già di cui all'art. 1484 c.c., poiché non si trattava di evizione parziale, in quanto il bene trasferito non a veva perduto, nep pure parzialmente, le sue caratteristiche qualitative o qu antitative e l'acquirente non era stato privato, neppure in parte, del bene alie nato, restandone inalterata la consistenza materiale, senza una sua soppressione, neppure parziale, con la perdita del relativo diritto di proprietà; b) che, infatti, l'intervento edilizio programmato era stato eseguito, realizzando il numero di unità im mobiliari previsto, con la sola eccezione della recinzione - che era avvenu ta non già in 5 di 17 muratura, ma con altra modalità, e con l'apertura di un varco in favore di ### -, mentre la fascia di rispetto sulle sole porzioni confinanti della corte-giardino non aveva impedito la realizzazione del giardino medesimo, ma solo la realizzazione, al suo interno, di gazebo, barbecue, piscine int errate e la piantumazione di vegetazione ad alto fu sto, compressioni del diritto dominicale, quest'ultime, con effetti limitati e in ogni caso del tutto ascrivibili agli oneri o diritti reali che diminu ivano il libero godim ento del bene e non erano stati dichiarati in co ntratto; c) che da gli atti emergevano plurime circostanze attestanti l'effettiva conoscenza del vin colo o perlomeno la sua concreta conoscibili tà da parte dell'acquirente, indipendentemente da lle dichiarazioni della venditrice e dai mancati accertamenti e/o avvertenze del notaio, quali: - la palina colorata alta ml. 1,80, in buone condizioni e con l'etichetta Sna m, che segnalava la presenza del metanodotto interrato, che a vrebbe dovuto consi derarsi nota ai t ecnici dell'appellante e, in specie, al progettista dell'intervento edilizio da eseguire, che ne era anche il legale rappresentante; - l'inclusione, in tutti i progetti presentati dal medesimo tecnico, dello stralcio del piano regolatore generale, in cui emergeva che tutta la corte ricadeva all'interno di una fascia di rispetto del metanodotto ben visibile; - il certificat o di destinazio ne urba nistica allegato al rogito, richiesto e procurato dallo stesso tecnico dell'appellante, in cui si affermava espressamente che l'area ricadeva nella fascia di rispetto del metanodotto; - la presenza fisica, in prossimità della corte lato ovest, di un impianto ### in area recintata, composto da un fabbricato, tubazioni, raccordi e saracinesche; - la presenza non contestata di analoghe paline segnalanti il tracciato anche nei 6 di 17 fondi vicini; - la dichiarazione di cui al preliminare e al definitivo sull'accettazione della vicinanza dei beni venduti al predetto impianto ### qualificat o come centrale di ispez ione del metanodotto e/o per il pompaggio e lo smistamento del metano; d) che non valeva a negare l'apparenza del vincolo l'allegazione del fa tto che la palina no n fosse destinata all'esercizio della servitù, poiché, in effett i, essa er a f unzionale alla segna lazione della presenza, e quindi del concreto esercizio, del tracciato del metanodotto sottostante, pure co ncretamente emergente e visibile nel vicino i mpiant o e segna lato dalle paline sui fondi limitrofi; e) che il fatto che la fascia di rispetto fosse indicata nel CDU e nel PRG a fi ni am ministrativi-edilizi e non civilistici non toglieva che, per un soggett o esperto qua le il geometra progettista e interessato, in quant o amministratore e le gale rappresentante della società acquirente, tutti i predetti elementi avevano o dovevano avere l'univoc o significato precisa mente indicativo della esistenza di un onere app arente e, qu indi, verosimilmente formalizzato e trascritto, stante altresì il rilievo nazionale del metanodotto “Cortema ggiore-Minerbio”, indipendentemente dalle affermazioni della venditrice. 3.- Avverso la sentenza d 'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la ### S.r.l. in liquidazione.
Hanno resistito, con separati controricorsi, gli intimati ### agricola ### di ### & C. S.s. e ### 4.- La ricorrente e la controricorrente ### nda agricola ### hanno depositato memorie illustrative. 7 di 17 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- In primis , deve essere disattesa l'eccezione preliminare dei controricorrenti circa il difetto del requisito di autosufficienza del rico rso per mancata alle gazione degli atti processuali e dei documenti fondanti del ricorso, con la loro puntuale indicazione.
Infatti, è sufficiente che l'indicazione dei document i o degli atti processuali s ui quali il ricorso si fonda avvenga , alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i pa ssaggi essenziali. Dunque, bast a, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, secondo comma, 4, c.p .c., che il documento o l'atto, s pecifica mente indicati nel ricorso, siano a ccompagnati da un riferimento idoneo a identificare la fase del proce sso di merito in cui sian o stati prodotti o formati, senza eccessivi formalismi ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022; ### U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022; ### 3, Ordinanza n. 7186 del 04/03/2022; ### 1, Ordinanza n. 6769 del 01/03/2022).
Condizioni che sono state osservate nella fattispecie. 2.- Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1489 c.c., con l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e con l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiz io, oggetto di discussione tra le pa rti, per avere la Corte di merito sussunto la fattispecie sub art. 1489 c.c. e non sub art. 1484 c.c., nonostante nel caso concreto vi fosse stata un'evizione parziale della cosa , in quanto una parte del bene acquistato da ### sarebbe stata ( e sarebbe tuttora) 8 di 17 interessata non solo dalla servitù di metanodotto, ma anche dal vincolo conseguente alla presenza della fascia di rispetto.
Sicché la suddetta area, proprio in virtù dell'esistenza della servitù, sarebbe stata soggetta ad evizione parziale, che avrebbe inciso sulla q uantità del diritto trasferito dall'### agricola ### Obietta, ancora, l'istante che nella fattispecie avrebbe dovuto evidenziarsi la distinzi one tra evizione parziale ed evizio ne limitativa, quest'ultima ravvisabile nell'ipotesi in cui il compratore avesse subito, da parte di un terzo, l'imposizione o l'esercizio di una limitazione al contenuto del diritto acquistato.
Nella f attispecie sarebbe risultata la precl usione con riferimento ai gi ardini, che non si sarebbero potuti re alizzare secondo le caratt eristiche tipologiche e dimensionali originariamente progettate, in ragione dell'imposizione relativa al rispetto di una fascia di sicurezza di ml. 20 dalla linea di adduzione, sia a destra che a sinistra della stessa, con l'ulteriore obbligo di non realizz are ope re di qualsiasi genere, comprese fognature e canalizza zioni chiuse, e di lasciare il terreno con destinazione agraria per la fascia asservita.
E con l'im pedimento altresì a lla realizzazione di gazebo, barbecue, piscine interrate e alla piantumazione di vegetazione di alto fusto.
Deduce, per l'effe tto, la ricorrente che la servitù di metanodotto e la relativa fa scia di rispetto non avrebbero implicato una mera limitazione del godimento del bene compravenduto, ma una vera e propria privazione delle caratteristiche qualitative e qua ntitative di quest'ultimo, co n la 9 di 17 conseguente necessaria applicazione della disciplina relativa alla garanzia per l'evizione, seppure parziale, e non di quella relativa alla garanzia per i vizi (recte per i pesi e gli oneri non apparenti), come erroneamente ritenuto da entrambi i giudici di merito.
Sotto altro profilo , l'istante os serva che erroneamente sarebbe stata ritenuta l'esistenza del requisito dell'appare nza della servitù di metanodotto, in assenza di un'opportuna indagine volta al suo concreto accertamento.
Senonché la presenza di una palina non avrebbe certamente costituito un'opera destinata all'esercizio della servitù, me ntre, quanto alla fascia di rispetto, essa sarebbe stata indubbiamente invisibile e, quindi, a vrebbe dovuto essere resa nota con ogni mezzo alla società acquirente.
E d'altronde sia nel preliminare sia nel defin itivo nessun cenno era contenuto in ordine all'esistenza di tale servitù, anzi era ga rantita l'assenza di ogni e qualsiasi vincolo ed onere pregiudizievole per la società a cquire nte, tra cui le servitù, ad eccezione della servitù di passaggio sulla strada poderale.
Continua l'istante che a diverse conclusioni non si sarebbe potuti giungere neanche all'esito della disamina del certificato di destinazione urbanistica e del piano regolatore generale, che si sarebbero limitati genericamente ad attestare che l'area ricadeva nella fa scia di rispetto, senza tutt avia specificare i lim iti di edificabilità. 2.1.- Il motivo è in parte qua inammissibile e in parte qua infondato. 2.1.1.- È inamm issibile nella parte in cui è prospettato l'omesso esame di fatt i decisivi, oggetto di discussione tra le 10 di 17 parti, secondo l'attuale formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Infatti, nella fattispecie è integra ta un'ipotesi di “doppia conforme” per le medesime rationes decidendi, rispetto alla quale è precluso avvalersi di tale mezzo di ricorso ai sensi dell'art. 348- ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (oggi ripreso dall'art. 360, quart o comma, c.p.c.), a fronte di un giudiz io d'appello instaurato dopo l'11 settembre 2012.
Ricorre, in proposito, il presupposto affinché trovi applicazione la disposizione di cui al citato a rt. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. - secondo cui non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme -, appunto perché nei due gradi di merito le “questioni di fatto” sono state decise in base alle “stesse ragioni” e riperco rrendo il medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; ### 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; ### 6-2, Ordinanza n. ### del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; ### 1, Sentenza 26774 del 22/12/2016; S ez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). ###, è onere del rico rrente ind icare, allo scopo di escludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fatt o poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro etero genee (Cass. Sez. 3, Ordin anza n. 5947 del 28/02/2023; ### 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; ### L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; ### 1, Sentenza n. 26774 11 di 17 del 22/ 12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell'a tto introduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia. 2.1.2.- Quanto alla censurata violazione di legge, si rileva che, in tema di co mpravendita, l'evizio ne totale o parziale si verifica solo quando l'acquirente sia privato, in tutto o in parte, del bene alienato, mentre, nell'ipotesi in cui, inalterato il diritto nella su a estensione quantit ativa, risulti esistente una servitù passiva non dichiarata, si determina la mancanza di una qualitas fundi, con la conseguente applicazio ne dell'art. 1489 c.c., il quale, oltre ai rimedi sinallagmatici della risoluzione e della riduzione del prezzo, consente anche il solo risarcimento del danno (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14324 del 24/06/2014; ### 2, Sentenza n. 29367 del 28/12/2011; ### 2, Sentenza n. 24055 del 25/09/2008; ### 2, Sentenza n. 4786 del 28/02/2007; ### 3, Sentenza n. 1215 del 13/02/1985; ### 2, Sentenza n. 3433 del 05/06/1982).
Pertanto, nell'ipotesi di privaz ione che si tradu ca esclusivamente in limitazioni inerenti al godimento del bene o in imposizioni di oneri che lascino integra l'a cquisizio ne patrimoniale, trova applicazione l'art. 1489 Nella fa ttispecie, la stessa ricorrente ha escluso qualsiasi privazione quantitativa incidente sulla estensione della proprietà acquistata ###, sostenendo che la servitù di metanodotto, con la rel ativa fascia di rispetto, ne avrebb e limitato (recte compresso) il godimento con riferimento all'area da destinare a giardini ###, restando com unque ferma l'acqu isizione della titolarità della proprietà dell'area. 12 di 17 Il che esclud e che si sia ingenerata un'ipotesi di evizione parziale. 2.1.3.- Anche la conclu sione circa la conoscenz a, da parte dell'acquirente, della servitù di metanodotto da cui era gravato il cespite a lienato - con la consegu ente preclusio ne della tutela risarcitoria ai sensi della fattispecie delineata dall'art. 1489 c.c. - merita conferma, in ragione delle argomentazioni esposte nella pronuncia impugnata.
Si rammenta, al riguardo, anzitutto che nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi la responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1489 c.c. è esclusa tanto nel caso in cui il com pratore abbia avuto effettiva conosce nza del peso gravante sulla cosa, presumendosi che egli l'abbia accettata con tale peso, quant o nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti, che risultino cioè da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, perché il com pratore, avendo la possibilità di esaminare la co sa prima dell'acquisto, ove abb ia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile, deve subir e le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità.
Ne consegue che la garanzia di cui trattasi è esclusa quando le limitaz ioni erano effettivamente conosciute dall'acquir ente (anche solo per l'apparenza dello jus in re aliena), applicandosi la presunzione legale che il co mpratore, a conoscenza dei p esi, abbia accettato il bene con quelle limitazioni, senza che rilevi la dichiarazione del venditore della inesistenza di pesi od oneri sul bene m edesimo, non operando, in tal caso, il principio dell'affidamento (Cass. Sez. 2, Ord inanza n. 27706 del 13 di 17 25/10/2024; ### 2, Sentenza n. 14289 del 04/06/2018; ### 2, Sentenza n. 22363 del 26/09/2017; ### 2, Sentenza n. 8500 del 08/04/2013; ### 2, Sentenza n. 2856 del 11/03/1995; ### 2, Sentenza n. 10525 del 30/10/1990; ### 2, Sentenza n. 3400 del 23/05/1980; ### 2, Sentenza n. 5703 del 03/11/1979; ### 2, Sentenza n. 5952 del 14/12/1978; ### 2, Sentenza n. 4026 del 05/12/1975; ### 2, Sentenza n. 1566 del 17/06/1966).
Ora, sebbene l'apparenza della servitù postuli la presenza di segni visibili di opere di nat ura permanent e obiett ivamente destinate al suo esercizio e che rivelino, in maniera inequivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo serven te ex art. 1061, secondo comma, c.c., elemento non surrogabile dal dato puramente soggettivo della conoscenza delle opere né da segni esteriori che, pur lascia ndo sup porre l'esistenza di opere, non siano idonee a rivelare la concreta situazione dei luoghi e lo stato di asservimento tra i due fondi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. ### del 27/11/2023; ### 2, Sentenza n. 7817 del 04/04/2006; ### 2, Sentenza n. 8736 del 26/06/2001; ### 2, Sentenza n. 6522 del 11/06/1993; ### 2, Sentenza n. 3695 del 11/08/1989; ### 2, Sentenza n. 9038 del 05/12/1987; quanto alla non apparenza della servitù che si eserciti attraverso tubazioni sotterranee Sez. 2, Sentenz a n. 1028 del 10/02/1984; in ordine alla necessaria visibilità del tracciato in una servitù di acquedotto affinché la servitù sia apparente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3509 del 28/ 05/1981), nondimeno l'azione ex ar t. 1489 c.c. è comunque preclusa allorché il compratore sia a conoscenza del vincolo o del peso o dell'onere. 14 di 17 Nella fattispecie, pur ritenendo che l'apparenza della servitù di m etanodotto non possa essere, dunque, desunt a dalla mera presenza in sé di un a “ palina” segnaletica, in quanto tale elemento non poteva consid erarsi obie ttivamente destina to a consentire l'esercizio della servitù (non essendo una componente funzionale del gasdotto e, come tale, inequivocabilmente rivelatrice della sua esistenz a), tuttavia, la pronuncia ha comunque individuato una serie di el ementi indiziari da cui desumere che l'a cquirente ne fosse a co noscenza prima dell'acquisto: - la palina colorata alta ml. 1,80, in buone condizioni e con l'etichetta ### che segnalava la presenza del metanodotto interrato, nota ai tecnici dell'appellante e, in specie, al progettista dell'intervento edilizio da eseguire, che ne era anche il legale rapp resenta nte; - l'inclusione, in tutti i progett i presentati dal m edesimo tecnico, del lo stralcio del piano regolatore generale, in cui emergeva che tutta la corte ricadeva all'interno di una fascia di rispetto del metanodotto ben visibile; - il certificat o di destinazione urbanistica allegato al rogito, richiesto e procurato dallo stesso tecnico dell'appellante, in cui si affermava espressamente che l'area ricadeva nella fascia di rispetto del metanodotto; - la presenza fisica, in prossimità della corte lato ovest, di un impianto ### in area recintata, composto da un f abbricato, tu bazioni, raccordi e saracinesche; - la presenza non contestata di analoghe paline segnalanti il tracciato anche nei fondi vicini; - la dichiarazione di cui al preliminare e al definitivo sull'accett azione della vicinanza dei beni venduti al predetto impiant o ### qualificato come centrale di ispezione 15 di 17 del m etanodotto e/o per il pompaggio e lo smistamento del metano. 3.- Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1337 e 1218 c.c. nonché degli artt. 1176 e 2230 c.c., con l'omessa, insuffic iente e contradd ittoria motivazione circa un punt o decisivo della controve rsia e con l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale escluso la responsabilità sia della parte venditrice sia del notaio rogante, nonostante nell'atto di vendita non fosse stat a dich iarata l'esistenza della servitù di m etanodotto, né il pubblico ufficiale avesse accertato l'e sistenza di tale gravame; e ciò senza che rilevasse la trascrizio ne del vin colo, né analoghe forme di pubblicità dello stesso.
Assume l'istante che la dichiarazione della parte venditrice, secondo la quale - con la stipula dell'atto di compravendita - sarebbero venute a cessare tutte le servitù at tive e passive in essere, con la sola eccezione della servitù di passaggio per veicoli e perso ne sulla stra da poderale, avrebbe esonerato la società acquirente dall'onere di esaminare la cosa e di compiere qualsiasi indagine, dal momento che la dichiarazione sarebbe stata idonea a fondare un affidamento del compratore.
In consegue nza, il notaio avrebbe avuto l'obbligo di consultare preliminarmente i registri immobiliari, al fine di identificare e descrivere correttamente il bene e di verificare che lo stesso fosse libero da gravami e liberamente commerciabile. 16 di 17 3.1.- Il motivo è inammissibile nella pa rte in cui si evoca l'omesso esame di un fatto decisivo, per quant o anzidetto con riguardo alla prima doglianza. 3.2.- È invece infondato in ordine alla lamentata violazione di legge. 3.2.1.- E ciò seb bene la trascrizio ne del vincolo sia in sé irrilevante allo scopo di escludere la responsabilità ex art. 1489 c.c., assumendo valore solo verso il terzo acquirente e non per il compratore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14289 del 04/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 881 del 30/01/1987; ### 3, Sentenza 1215 del 13/02/1985; ### 2, Sentenza n. 5287 del 06/08/1983; Sez. 3, Sentenza n. 577 del 29/01/1982; ### 2, Sentenza 6033 del 14/11/ 1981; ### 2, Sentenza n. 1992 del 25/03/1980). 3.2.2.- Infatti, la Corte distrettuale ha dato atto degli elementi da cui è stato ricavato il conv incimento sull'effettiva conoscenza - da parte dell'acquirente - del peso imposto sul fondo (recte della s ervitù di metanodotto) al momento in cui l'atto di vendita si è perfezionato.
Conoscenza desunta altresì dal fatto che la menzio ne della fascia di rispetto del metanodotto era riportata nel certificato di destinazione catastale e nello stralcio del piano regolatore generale, come allegati al rogito notarile.
Ne discende che l'effettiva conoscenza della servitù escludeva la responsabilità del venditore e del notaio. 4.- In consegu enza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 17 di 17 Le spese e compen si di lite seguono l a soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processua li per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che li quida in com plessivi euro 10.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, in favore dell'### agricola ### di ### chi ### & C. S.s. e in euro 8.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, in favore di ### L uigi, ol tre accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella cam era di co nsiglio della ###
causa n. 14546/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Bertuzzi Mario, Trapuzzano Cesare