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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24376/2021 del 09-09-2021

... non già statuire sulle modalità di esercizio della servitù. 10. Il primo motivo di ricorso va respinto. 11. Non si nega che la preclusione ex art. 1068, 1° co., cod. civ., per il proprietario del fondo servente, al trasferimento dell'esercizio della servitù in un luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente, possa operare pur per il trasferimento "in verticale" ovvero per l'interramento del canale di deflusso delle acque irrigue, in ipotesi di servitù di acquedotto. Questa Corte invero ammette che la disposizione del 2° co. dell'art. 1068 cod. civ., che consente al proprietario del fondo servente di offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo ugualmente comodo per l'esercizio della servitù nel caso in cui l'originario esercizio sia divenuto eccessivamente gravoso per il fondo servente o impedisca di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, si applica, per analogia, data "### ratio", anche nel caso di spostamento "verticale" della servitù e, più in generale, nel caso di variazioni del modo di esercizio della servitù (cfr. Cass. 3.3.1994, n. 2104). E tuttavia l'interramento della canaletta è stato nella fattispecie di così modesta portata, siccome (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 9308 - 2016 R.G. proposto da: ### - c.f. ### - elettivamente domiciliat ###indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Catania, al viale della ### n. 221, presso io studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. 
RICORRENTE contro ### - c.f. ### - INTIMATA avverso la sentenza n. 301/2015 della Corte d'Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 17 marzo 2021 del consigliere dott. ### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso per denuncia di nuova opera depositato il #### proprietaria e possessore di un terreno in ### irrigato con 1 l'acqua defluente attraverso una canaletta "a cielo aperto", adiva il Tribunale di Catania, sezione distaccata di ### Premetteva che ### proprietaria del fondo limitrofo attraversato dalla condotta, aveva dato inizio a lavori do sostituzione della canaletta con una tubazione in "pvc", destinata ad essere totalmente interrata, e a lavori di recinzione del proprio terreno. 
Indi esponeva che la sostituzione della canaletta avrebbe pregiudicato il passaggio delle acque, siccome il tubo in "pvc" facilmente avrebbe potuto otturarsi, e che la realizzazione della recinzione avrebbe impedito l'ispezione e la manutenzione della canaletta. 
Chiedeva ordinarsi la sospensione dei lavori e adottarsi i più opportuni provvedimenti, ivi compreso l'ordine di ripristino dello status quo ante.  2. Si costituiva ### Instava per il rigetto della domanda.  3. Espletata la c.t.u., con ordinanza in data ### il tribunale faceva obbligo alla resistente, sotto la direzione del consulente, di apporre una griglia per impedire l'ostruzione del tubo per la porzione già posata in opera; faceva obbligo alla resistente, altresì, di astenersi dalla prosecuzione dei lavori.  4. Intrapreso il giudizio di merito, all'esito, con sentenza n. 22/2009 l'adito tribunale, previa conferma dell'ordinanza del 2.2.2005, condannava la resistente ad eseguire quanto disposto in sede cautelare e ad astenersi dalla prosecuzione dei lavori di recinzione del fondo e di sostituzione della canaletta "a cielo aperto" con il tubo in "pvc".  5. Proponeva appello #### 6. Con sentenza n. 301/2015 la Corte d'Appello di Catania accoglieva il gravame, rigettava le domande tutte esperite in prime cure dall'appellata, revocava il provvedimento cautelare in data ### e condannava l'appellata alle spese del doppio grado. 
Premetteva la corte che era fuor di contestazione che il terreno dell'appellata fruisse di una servitù di acquedotto esercitata per il tramite di un canale "a cielo aperto", idoneo a consentire il passaggio delle acque irrigue. 
Indi evidenziava, nel quadro della previsione dell'art. 1067, 2° co., cod. civ., che la sostituzione di porzione della canaletta a "cielo aperto" con due spezzoni - di sei metri - interrati di tubazione in "pvc" non aveva creato, così come si desumeva dalla relazione di c.t.u., alcun pregiudizio nel corso della precedente stagione per l'irrigazione del fondo dominante ed, al contempo, che la sostituzione non sarebbe valsa a diminuire l'utilitas per il medesimo fondo. 
Evidenziava poi che l'appellante aveva senz'altro diritto di recintare il proprio terreno, purché senza limitazione alcuna della facoltà dell'appellata, proprietaria del fondo dominante, di accedere al fondo servente al fine di controllare lo stato dei canali e delle tubazioni dell'acqua e far luogo ad eventuali riparazioni; che del resto l'appellante si era dichiarata disponibile a consegnare a controparte le chiavi per l'apertura del cancelletto di accesso alla porzione del fondo servente interessata dalla presenza della canaletta.  7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso ### ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.  ### non ha svolto difese. 8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1067 e 1068 cod.  Deduce che la fattispecie per cui è controversia, è da ricondurre alla previsione dell'art. 1068 cod. civ., contemplante l'ipotesi del trasferimento dell'esercizio della servitù in luogo diverso da quello originariamente stabilito. 
Deduce segnatamente che non osta all'applicabilità dell'art. 1068 cod. civ. la circostanza per cui il trasferimento del locus servitutis sia avvenuto, onde consentire l'accesso al fondo servente con mezzi carrabili, in senso "verticale", in dipendenza dell'interramento dei due spezzoni della tubatura in "pvc", anziché in senso "orizzontale". 
Deduce ulteriormente che l'applicazione dell'art. 1068 cod. civ. viepiù si giustifica, siccome si è al cospetto di interventi eseguiti dalla proprietaria del fondo servente su beni - la canaletta di adduzione delle acque irrigue - di proprietà di ella ricorrente, beni che la proprietaria del fondo servente non avrebbe potuto di sua iniziativa manomettere, ma di cui avrebbe dovuto chiedere lo spostamento a sue spese.  9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1079 cod.  civ. e dell'art. 112 cod. proc.  Premette che ha esperito, nella fase di merito, un'azione di natura possessoria finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi, tant'è che ha allegato lo stato di possesso della servitù. 
Indi deduce che la Corte di ### ha errato in ordine ai presupposti dell'esperita azione, pronunciandosi extra ovvero ultra petita.  4 Deduce segnatamente che la corte di merito, a fronte della sostituzione di un tratto della canaletta "a cielo aperto" con una tubazione in "pvc" e della intrapresa recinzione del fondo con inglobamento della canaletta, avrebbe dovuto limitarsi a riscontrare la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela possessoria e non già statuire sulle modalità di esercizio della servitù.  10. Il primo motivo di ricorso va respinto.  11. Non si nega che la preclusione ex art. 1068, 1° co., cod. civ., per il proprietario del fondo servente, al trasferimento dell'esercizio della servitù in un luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente, possa operare pur per il trasferimento "in verticale" ovvero per l'interramento del canale di deflusso delle acque irrigue, in ipotesi di servitù di acquedotto. 
Questa Corte invero ammette che la disposizione del 2° co. dell'art. 1068 cod. civ., che consente al proprietario del fondo servente di offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo ugualmente comodo per l'esercizio della servitù nel caso in cui l'originario esercizio sia divenuto eccessivamente gravoso per il fondo servente o impedisca di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, si applica, per analogia, data "### ratio", anche nel caso di spostamento "verticale" della servitù e, più in generale, nel caso di variazioni del modo di esercizio della servitù (cfr. Cass. 3.3.1994, n. 2104). 
E tuttavia l'interramento della canaletta è stato nella fattispecie di così modesta portata, siccome ha riguardato un tratto di pochi metri dell'originario canale "a cielo aperto", che ineccepibilmente la corte di merito ha ricondotto la fattispecie de qua alla previsione del 2° co. dell'art. 1067 cod. civ. ("i/ proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo").  5 Ciò tanto più che questa Corte da tempo spiega, per giunta, che l'inosservanza, da parte del proprietario del fondo servente, del divieto di compiere opere, che rendano più incomodo l'esercizio della servitù (art. 1067, 2° co., cod. dv.), è ravvisabile con riferimento ad aggravi apprezzabili e permanenti e, perciò, va esclusa quando si tratti di opere che comportino una scomodità del predetto esercizio solo eventuale o saltuaria, ovvero si risolvano in un mero aggravio di spesa sopportabile dallo stesso autore (cfr.  5.3.1986, n. 1401).  12. Su tale scorta il riscontro della violazione del divieto prefigurato dal 2° co. dell'art. 1067 cod. civ. a carico del proprietario del fondo servente - il riscontro cioè della tendenziale "diminuzione" dell'esercizio della servitù ovvero della tendenziale sua maggiore "scomodità" - postula e si risolve in un giudizio "di fatto", censurabile dinanzi al Giudice di legittimità nei limiti del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., id est sub specie di "omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti".  13. In questi termini il dictum della Corte di ### va esente da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. 
Più esattamente la corte territoriale ha in modo compiuto ed intellegibile esplicitato il proprio iter argomentativo, ancorandolo agli esiti della c.t.u., ovvero, tra gli altri, al rilievo del consulente tecnico secondo cui il passaggio dell'acqua attraverso una conduttura in "pvc" risultava, per giunta, più agevole rispetto al passaggio attraverso un canale "a cielo aperto" (cfr. sentenza d'appello, pag. 6). 
La corte distrettuale ha puntualizzato inoltre che l'eventualità che lo scorrimento dell'acqua attraverso la tubazione in "pvc" risultasse ostruito, ben 6 si sarebbe potuta prevenire mercé l'installazione di una griglia all'imboccatura e che, a giudizio dell'ausiliario d'ufficio, la tubazione interrata avrebbe potuto reggere il peso connesso al transito in superficie di mezzi meccanici.  14. Il díctum della corte siciliana è in ogni caso ineccepibile. 
Questa Corte spiega che il semplice fatto di una innovazione apportata al fondo servente non può essere considerato di per sé costitutivo di una limitazione della servitù se non costituisca anche un danno effettivo per il fondo dominante, in quanto l'esercizio della servitù è informato al criterio del minimo mezzo, nel senso che il titolare di essa ha il diritto di realizzare il beneficio derivantegli dal titolo o dal possesso senza appesantire l'onere del fondo servente oltre quanto sia necessario ai fini di quel beneficio (cfr.  25.6.1985, n. 3843).  15. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.  16. Si ammetta pure che ### abbia esperito nella fase a cognizione piena un'azione possessoria finalizzata alla reintegrazione ovvero alla manutenzione del possesso della servitù di acquedotto. Tanto, ben vero, nel quadro dell'insegnamento secondo cui, tenuto conto che le azioni di nunciazione (artt. 1171 e 1172 cod. civ.) sono preordinate a difesa sia della proprietà o di altro diritto reale sia del semplice possesso, l'ordinario giudizio di merito successivo alla fase preliminare e cautelare ha natura petitoria o possessoria a seconda che la domanda, alla stregua delle ragioni addotte a fondamento di essa e delle specifiche conclusioni, risulti, secondo la motivata valutazione del giudice, volta a perseguire la tutela della proprietà o del possesso (cfr. Cass. 26.1.2006, n. 1519). 17. Certo è, però, che, contrariamente all'assunto della ricorrente, allorché ha disconosciuto la violazione dei limiti di cui al 2° co. dell'art. 1067 cod. civ., ovvero ha ritenuto che "le condotte poste in essere dal proprietario del fondo servente non incidono negativamente sull'estensione dell'utllítas oggettivamente assicurata dal contenuto essenziale della servitù" (così sentenza d'appello, pag. 6), la corte d'appello ha, in tal guisa ed in pari tempo, disconosciuto la sussistenza di fatti di spoglio o di turbativa.  ###, questa Corte spiega da tempo, seppur con riferimento alla servitù di passaggio, che la configurabilità dello spoglio o della turbativa del possesso di tale servitù e la conseguente esperibilità delle azioni di reintegrazione o manutenzione postulano il riscontro di innovazioni sul fondo servente che si traducano in una privazione o menomazione delle utilità del fondo dominante rispetto, ai sensi dell'art. 1066 cod. civ., a quelle in precedenza godute; cosicché, la mera mutazione dello stato di fatto non può di per sé integrare spoglio o turbativa, occorrendo a tal fine l'ulteriore accertamento del prodursi dei sopra indicati effetti (cfr. Cass. 25.6.1985, 3842; cfr. altresì Cass. (ord.) 12.4.2011, n. 8275, secondo cui, in tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso).  18. Nei termini esposti non si giustifica l'assunto della ricorrente secondo cui la corte distrettuale non ha pronunciato sui presupposti per la concessione della tutela possessoria ed ha erroneamente pronunciato sulle modalità di esercizio della servitù (cfr. ricorso, pag. 21).  4-8 n Nei termini esposti per nulla si configurano il preteso vizio di ultra/extrapetizione, la pretesa violazione dell'art. 112 cod. proc.  19. Con il secondo mezzo di impugnazione la ricorrente ha ulteriormente addotto (cfr. ricorso pag. 21), in ordine all'operata recinzione del fondo servente, che in nessun modo la controparte ha manifestato il proposito di consentirle l'esercizio delle facoltà che le competono quale proprietaria del fondo dominante mediante la consegna delle chiavi del cancello di accesso alla porzione del fondo servente, ove è ubicata la canaletta. 
E tuttavia in tal guisa la ricorrente si duole per l'erronea valutazione degli esiti istruttori. 
Cosicché sovviene l'insegnamento secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr.  10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).  20. ### non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va pertanto assunta.  21. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto ( Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore 9 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art.  13, 1° co. quater, del d.P.R. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r.  115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. 

Giudice/firmatari: Gorjan Sergio, Abete Luigi

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 19037/2022 del 13-06-2022

... aspetto, concernente l'esistenza di una precedente servitù di acquedotto e la compatibilità, rispetto ad essa, dell'imposizione di una nuova servitù di elettrodotto, è invece stato affrontato dalla Corte territoriale con riguardo al solo profilo dell'estensione delle particelle 195 e 488, ma non anche con riferimento al divieto assoluto di edificazione nascente dalla preesistenza della servitù di acquedotto. Anche in questo caso, la circostanza che, in concreto, l'area sia di dimensioni sufficienti a consentire l'imposizione di entrambi i vincoli reali di cui anzidetto, non è rilevante ai fini della valutazione della possibilità, in astratto, di imporre una servitù di elettrodotto su particella già gravata da preesistente servitù di acquedotto. Le osservazioni che il C.T.P. della società odierna ricorrente aveva mosso all'elaborato del consulente tecnico, dunque, sono state esaminate dal giudice di seconde cure solo in apparenza. In realtà, la Corte di merito ha interpretato in modo eccessivamente riduttivo le predette osservazioni, trascurando, peraltro, gli aspetti essenziali che il consulente di parte aveva sollevato, allo scopo di sollecitare un ulteriore approfondimento (leggi tutto)...

testo integrale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - Presidente - ###. ### - ### - Dott. ### - ### - Ud. 17/05/2022 - ###. ### - #### - R.G.N. 13553/2017 Dott. ### - ### - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13553-2017 proposto da: E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, pre sso lo studio del l'avv. ### A, rappresentato e difeso dall'avv. ### - ricorrente - contro ### e ### E, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### rapp resentati e difesi dall'avv. S #### - controricorrenti - Presidente: #### pubblicazione: 13/06/###orte di Cassazione - copia non ufficiale 2 di 9 avverso la sentenza n. 2195/2016 della CORTE ### di PALERMO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal ##### atto di citazione notificato il #### e ### evocavano in giudizio ### S.p.a. innanzi il Tribunale di ###, sezione distaccata di ### invocando lo spostamento del palo di sostegno delle condutture elettriche esistente nel fondo di loro proprietà. 
Si costituiva la società convenuta, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto. 
Con sentenza n. 206/2010 il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando lo spostamento del traliccio nella posizione indicata dal C.T.U. e compensava parzialmente le spese. 
Interponeva appello avverso detta decisione ### S.p.a. e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 2195/2016, resa nella resistenza degli originari attori, che spiegavano appello incidentale sul governo delle spese, rigettava entrambe le impugnazioni. 
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione ### S.p.a., affidandosi a tre motivi. 
Resistono con controricorso ### e ### La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 122 del T.U. n. 1775 del 1993, 1056 e 1067 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che l'imposizione della servitù di elettrodotto non Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3 di 9 implica alcuna perdita rilevante per il godimento della proprietà o il possesso del fondo servente; né, per converso, il proprietario del detto fondo può in alcun modo diminuire l'esercizio della servitù o renderlo più incomodo, a norma di quanto previsto dall'art. 122 del T.U. n. 1775 del 1993. Di conseguenza, sarebbe erronea la sentenza, con la quale è stato disposto lo spostamento di un traliccio esistente nella sua attuale collocazione da oltre 45 anni; spostamento per la cui realizzazione, inoltre, si dovrebbe installare un by-pass con ben quattro tralicci, con conseguente eccessiva gravosità dell'intervento. 
La censura è infondata. 
La Corte di Appello afferma che, in materia di elettrodotto, la normativa speciale di cui al T.U. n. 1775 del 1993 prevale sui principi generali posti dalle disposizioni del codice civile (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e precisa che l'art. 122 del detto T.U.  prevede il diritto del proprietario del fondo di eseguire qualsiasi innovazione su di esso, ancorchè ciò implichi la rimozione o la diversa collocazione delle condutture e degli appoggi della linea elettrica, senza alcun diritto del gestore ad un indennizzo (cfr. pag.  4 della sentenza). Ne deriva l'assoluta irrilevanza, tanto del fatto che il traliccio di cui si discute fosse collocato nella sua attuale posizione da oltre 45 anni, quanto della circostanza che, per modificare la linea, sia necessario installare un numero di tralicci superiore a quello attuale (4 in luogo di 1). Il proprietario del fondo asservito, infatti, ha la facoltà di chiedere al gestore della linea di eseguire gli interventi necessari per spostare i pali di sostegno in diversa collocazione, più idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di proprietà e godimento del fondo servente, senza diritto del gestore ad alcuna compensazione o indennizzo. 
La conferma di quanto precede si ricava dal tenore letterale delle disposizioni di cui al primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 122 del T.U. n. 1775 del 1993. Il primo comma, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4 di 9 infatti, prevede che “### della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente”. Il terzo comma stabilisce che “Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. 
Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù”. Il quarto comma, invece, ammette che “### salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo”. Ai sensi del quinto comma, “In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù”. Ed infine, secondo il sesto ed ultimo comma, “Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo”.  ###. 122, dunque, costituisce una norma di equilibrio tra le contrapposte esigenze: 1) del gestore, di assicurare la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica mediante la rete; 2) dell'utente finale, di ottenere un servizio di distribuzione dell'energia elettrica adeguato alle sue esigenze; 3) del proprietario del fondo su cui grava la servitù di elettrodotto, di esercitare il proprio diritto dominicale e di godimento sul bene nella forma più comoda, senza pregiudizio per le esigenze sottese alla servitù predetta. 
In tale contesto va inquadrato l'uso della parola “Tuttavia” posta in apertura del quarto comma della norma in esame, che dimostra l'intenzione del legislatore di non privare il proprietario del fondo servente della facoltà di usare liberamente del proprio fondo, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 9 anche qualora ciò comporti la rimozione o lo spostamento dell'elettrodotto, salvo l'obbligo di offrire, ove possibile, un percorso alternativo per la conduttura elettrica. Nello stesso senso va letta anche la disposizione dell'ultimo comma, che consente - per conversoall'utente finale del servizio di distribuzione di chiedere lo spostamento del luogo di esercizio della servitù, in tal caso dietro dimostrazione che ciò costituisca per lui notevole vantaggio, senza danno per il fondo servente. 
Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione delle norme del P.R.G. vigente nel Comune di ### e l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe condiviso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, senza spiegare i motivi della sua decisione e disattendendo i rilievi critici mossi dal consulente di parte, i quali erano, in particolar modo, finalizzati ad ottenere una ulteriore C.T.U. geomorfologica sui luoghi di causa. 
La censura è fondata. 
La Corte di Appello, dopo aver condiviso le conclusioni del C.T.U., esamina la relazione di parte allegata da ### S.r.l., affermando che i rilievi in essa contenuti “… non appaiono, tuttavia, idonei a contrastare le conclusioni che il CTU del giudizio di primo grado, con approfondita, dettagliata e condivisibile motivazione, ha espresso nella propria relazione. Ed invero, nella sentenza impugnata non si fa alcuna menzione della particella 196, più volte richiamata dall'appellante e a dire dello stesso caratterizzata da pericolosità geologica, posto che il tracciato ordinato dal Tribunale, sulla scorta delle condivisibili conclusioni esplicitate nella ### interessa esclusivamente le particelle 254, 488, 974 e 195. Contrariamente, poi, a quanto esposto nella consulenza di parte il ### pur avendo valutato le condizioni geologiche del sito, ha ritenuto realizzabile l'edificazione del Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 9 sostegno anche nella particella 254, ovvero l'unica che in minima parte ricade nella zona 3, previa progettazione strutturale che tenga conto delle caratteristiche del suolo. Né, infine, l'esistenza di una servitù di acquedotto nelle particelle 195 e 488 costituisce un concreto impedimento alla realizzazione del by-pass, atteso che l'estensione delle predette particelle consente senz'altro, così come dedotto dal CTU con motivazione convincente, la realizzazione delle opere funzionali all'esercizio della servitù, rispettando la porzione di terreno asservita all'acquedotto. In ogni caso, le questioni prospettate potranno venire, semmai, in rilievo nel successivo contraddittorio di tipo tecnico con le competenti autorità amministrative, o al più nella fase esecutiva, ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c. che dettano le modalità con cui procedere all'esecuzione degli obblighi di fare, sulla base del titolo offerto dalla sentenza sul merito della controversia, che è corretta e ben motivata” ( pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata). 
Le osservazioni del C.T.P. della società ricorrente erano dunque relative alla fattibilità del percorso alternativo della linea elettrica suggerito dall'ausiliario: percorso che, per stessa ammissione della Corte di Appello, interessa particelle che, almeno in parte, ricadono in zona di inedificabilità assoluta (zona 3) ed in area già interessata da preesistente servitù di acquedotto. 
La Corte distrettuale ha ritenuto il primo aspetto ininfluente, sulla base del fatto che il nuovo percorso interesserebbe la particella 254, ricadente in zona 3, soltanto “in minima parte” e del rilievo che il consulente d'ufficio aveva “… ritenuto realizzabile l'edificazione del sostegno … previa progettazione strutturale che tenga conto delle caratteristiche del suolo”. In realtà, nè la prima, nè la seconda affermazione, risultano coerenti con il senso delle osservazioni tecniche che erano state mosse dal C.T.P. dell'odierna società ricorrente all'elaborato peritale. Ed invero, deve osservarsi che se esiste un vincolo di inedificabilità assoluta di una Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 9 determinata area, posto dalla normativa locale nella zona 3 (divieto pure riportato nel certificato di destinazione urbanistica richiamato nelle note tecniche di parte trascritte in ricorso), l'edificazione su di essa è preclusa, senza che possa rilevare nè, per un verso, il fatto che essa interessi l'area in minima parte, nè, per altro verso, che il C.T.U. la ritenga comunque possibile, sia pure con accorgimenti specifici. ### di una preclusione assoluta a livello normativo, infatti, non consente di indagare sulla praticabilità di ipotetiche eccezioni al precetto. 
Il secondo aspetto, concernente l'esistenza di una precedente servitù di acquedotto e la compatibilità, rispetto ad essa, dell'imposizione di una nuova servitù di elettrodotto, è invece stato affrontato dalla Corte territoriale con riguardo al solo profilo dell'estensione delle particelle 195 e 488, ma non anche con riferimento al divieto assoluto di edificazione nascente dalla preesistenza della servitù di acquedotto. Anche in questo caso, la circostanza che, in concreto, l'area sia di dimensioni sufficienti a consentire l'imposizione di entrambi i vincoli reali di cui anzidetto, non è rilevante ai fini della valutazione della possibilità, in astratto, di imporre una servitù di elettrodotto su particella già gravata da preesistente servitù di acquedotto. 
Le osservazioni che il C.T.P. della società odierna ricorrente aveva mosso all'elaborato del consulente tecnico, dunque, sono state esaminate dal giudice di seconde cure solo in apparenza. In realtà, la Corte di merito ha interpretato in modo eccessivamente riduttivo le predette osservazioni, trascurando, peraltro, gli aspetti essenziali che il consulente di parte aveva sollevato, allo scopo di sollecitare un ulteriore approfondimento tecnico in ordine alla fattibilità dell'intervento di spostamento della linea elettrica. Sotto questo profilo, è opportuno evidenziare che la disamina affidata dal giudice di merito involge in primo luogo la praticabilità, in termini astratti, del percorso alternativo, in funzione della natura e del Corte di Cassazione - copia non ufficiale 8 di 9 regime giuridico delle aree da esso interessate, alla luce delle norme generali e locali vigenti; ed in secondo luogo, l'individuazione delle modalità esecutive e degli accorgimenti tecnici con i quali il nuovo percorso debba, in concreto, essere realizzato. 
Sotto quest'ultimo profilo, non è condivisibile - anzi, si rivela giuridicamente errata - l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “In ogni caso, le questioni prospettate potranno venire, semmai, in rilievo nel successivo contraddittorio di tipo tecnico con le competenti autorità amministrative, o al più nella fase esecutiva, ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c. che dettano le modalità con cui procedere all'esecuzione degli obblighi di fare, sulla base del titolo offerto dalla sentenza sul merito della controversia …”. Proprio perché -come chiarito in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorsol'art. 122 del T.U. n. 1773 del 1993 si ispira all'esigenza di contemperare in modo equilibrato le concorrenti esigenze del gestore, dell'utente finale del servizio di distribuzione dell'elettricità e del proprietario del fondo gravato dalla servitù di elettrodotto, il giudice di merito, ove sia chiamato a delibare una controversia avente ad oggetto la richiesta di trasferimento della linea in altra collocazione, deve necessariamente individuare una soluzione che sia tecnicamente e giuridicamente praticabile, al fine di scongiurare il rischio che, in sede esecutiva, possano sorgere insormontabili difficoltà realizzative tali da impedire l'esecuzione della sentenza o comunque mettere in pericolo la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica. Dette difficoltà, dunque, devono essere considerate, ed affrontate, nell'ambito del giudizio di cognizione, ed in modo particolare nel contraddittorio tecnico tra le parti, dal quale il giudice di merito deve trarre elementi sufficienti a determinare, in modo certo, la fattibilità, o meno, di un percorso della linea elettrica alternativo a quello esistente. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 9 di 9 Il terz o motivo, con il quale la socie tà ricorren te lamenta l'omesso esame di fatto decisi vo, in relazione all'art . 360, primo comma, n. 5, c.p.c., pe rché la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda riconvenzionale di usucapione proposta in sede ###temente assorbito dall'accog limento della seconda censura. 
In definitiva, il primo motivo va rigettato, mentre va accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.  PQM la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. ### la sentenz a impugnata in relazion e al la censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### in data 17 maggio 2022.  ### (L. ### Numero registro generale 13553/2017
Numero sezionale 1078/2022
Corte di ### - copia non ufficiale

causa n. 13553/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Tranfo Daniela, Orilia Lorenzo

M

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4424/2025 del 04-11-2025

... danti causa; che l'area, peraltro, è gravata da servitù di acquedotto, elettrodotto e di passaggio delle linee telefoniche che in effetti, tutt'ora l'attraversano; che la bouganville, piantata nel giardino di proprietà dell'avv. ### con il passare degli anni, ha visto i suoi rami arrampicarsi per oltre quattro metri fino a raggiungere la zonetta di terreno di proprietà della società ### con ### s.r.l.; che dovendo la società casa ### srl, consolidare la piazzola nella quale doveva essere allocata la nuova cabina ### a servizio dell'intero quartiere (e quindi anche della casa di abitazione dell'avv. ###, in conformità alle disposizioni impartite dall'### aveva dovuto recidere i rami che invadevano la proprietà della deducente; tutto ciò asserito chiedeva il rigetto della domanda. Dopo una lunga fase istruttoria (audizione di diversi informatori e ###, Il Tribunale accoglieva il ricorso e concedeva la tutela interdittale richiesta dall'### ordinanza che veniva confermata dal Collegio in sede ###ordinanza del 25.01.2023. Con atto del 24.03.2023 la soc ### con vista instava per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio. Si costituiva l'### Si concedevano i termini ex art (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO - ### - Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. R.G.A.C. 1191/2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 03.07.2025 con concessione dei termini ex art 190 cpc vertente t r a ### (C.F. ###) in pers del l.r. rappr arch ### e difesa dell'avv.  ### giusta procura in atti e domiciliata presso lo studio del difensore;.  - attore - contro ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ### ROSARIA e dell'avv. ### (###) come da procura in atti ed elett.te domiciliato presso il domicilio del difensore.  - convenuto
OGGETTO: proprietà/diritti reali/possesso/merito possessorio.  CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso per reintegra nel possesso, ### dopo aver esposto: - di essere proprietario di un appartamento ubicato in ### dei ### n. 8 circondato da giardino riportato in catasto di ### al fol. 22, part.lla 294 sub 3; - di possedere animo domini e indisturbatamente dal novembre del 1980, anche una striscia di terreno della larghezza di circa 3 metri che corre lungo tutto il confine del lotto della società resistente delimitato da un muro in cemento armato costruito dalla stessa; - che la società resistente, ### con ### ha posizionato una piattaforma su detta striscia di terreno, a monte, da viale dei ### - che la resistente in particolare ha tentato di appropriarsene procedendo nel novembre del 2019 ad un accatastamento del sub 15 per installarvi, poi, a gennaio 2020 la piattaforma in cemento e ferro; - che sulla parte a valle di detta striscia di terreno, a metà della stessa, insiste, tra l'altro, la legnaia dell'esponente e solo quest'ultimo ne ha il possesso come riconosciuto dal Tribunale di ### già nel 2014 con ordinanza del 18/08, nel procedimento segnato sotto il n. 3167/2014 confermata dalla successiva ordinanza del 30/10/2014 resa a seguito di reclamo della società resistente segnato sotto il n. 8018/2014; - che in particolare l'esponente notava in data ### la presenza di operai incaricati dalla società resistente che si erano introdotti nella parte alta di detta striscia ed avevano occluso con una alta paratia di lamiere la recinzione "a vista" preesistente per impedire la visione di ciò che stavano effettuando dietro la stessa; - che alle immediate rimostranze dell'esponente, tali operai e successivamente lo stesso arch. ### l.r. della società resistente, sospendevano le operazioni in corso, che riprendevano (intorno alle ore 16,30 dello stesso giorno) clandestinamente dopo aver appurato che il ricorrente si era allontanato dal posto; - che il giorno successivo l'esponente rinveniva la installazione di una travatura preconfezionata in ferro calata con un carro gru su cui veniva poggiata una piattaforma, anche essa preassemblata, di circa 10 metri quadrati che impediva ad esso ricorrente l'utilizzo della striscia di terreno nel punto in cui arriva su viale dei ### ricorreva innanzi all'intestato Tribunale chiedendo la reintegra in possesso dei beni di sua proprietà e possesso esclusivo, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi. 
Si costituiva la soc ### con ### eccependo che il ricorrente non ha mai posseduto l'area di terreno oggetto della presente controversia, perché detta area era, ed è tutt'ora, inaccessibile dal fondo ### e dalla contigua stretta fascia di terreno, sottoposta circa di quattro metri rispetto alla zonetta di terreno della superficie di circa dieci metri quadrati, oggetto di controversia; che parte ricorrente confondeva la striscia di terreno sulla quale è ubicata la legnaia ed il serbatoio dell'acqua, con il minuscolo appezzamento di terreno descritto come “… la prima parte di detta striscia di terreno confinante con il viale dei ### …”, laddove si tratta di due appezzamenti di terreno morfologicamente diversi, distinti e separati tra loro; differenza che emerge anche dalla rilevazione catastale, in quanto, mentre la striscia di terreno confinante con la proprietà ### è riportata in ### al foglio n. 22, p.lla 1606, parte del sub 13 per circa 60 mq ###, la piccola zonetta della superficie di circa mq 9,00 ### definito come “… prima parte di detta striscia …” confinante con il viale dei ### è riportata con il n. di subalterno 15 del foglio n. 22, p.lla 1606; che detta zonetta di terreno è comunque assolutamente inaccessibile, sia dalla proprietà ### che dalla striscia di terreno posta a valle e confinante con il fondo ### nella quale sono installati il serbatoio dell'acqua e la legnaia, in quanto vi è un dislivello superiore ai 3,00 metri; che mai l'### o altra persona da questi incaricata aveva messo piede in detta piazzola di terreno nella quale vegetavano fitti roveti; che la piccola area di terreno è stata da sempre posseduta dalla società ### srl, che ne è proprietaria per averla acquistata con atto per notar ### del 19.12.2012, registrato ad ### il ### al n° 7791 e trascritto all'### del ### di ### in data ### ai nn. 52466/### e dai suoi danti causa; che l'area, peraltro, è gravata da servitù di acquedotto, elettrodotto e di passaggio delle linee telefoniche che in effetti, tutt'ora l'attraversano; che la bouganville, piantata nel giardino di proprietà dell'avv. ### con il passare degli anni, ha visto i suoi rami arrampicarsi per oltre quattro metri fino a raggiungere la zonetta di terreno di proprietà della società ### con ### s.r.l.; che dovendo la società casa ### srl, consolidare la piazzola nella quale doveva essere allocata la nuova cabina ### a servizio dell'intero quartiere (e quindi anche della casa di abitazione dell'avv. ###, in conformità alle disposizioni impartite dall'### aveva dovuto recidere i rami che invadevano la proprietà della deducente; tutto ciò asserito chiedeva il rigetto della domanda. 
Dopo una lunga fase istruttoria (audizione di diversi informatori e ###, Il Tribunale accoglieva il ricorso e concedeva la tutela interdittale richiesta dall'### ordinanza che veniva confermata dal Collegio in sede ###ordinanza del 25.01.2023. 
Con atto del 24.03.2023 la soc ### con vista instava per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio. Si costituiva l'### Si concedevano i termini ex art 183 co 6 cpc e con ordinanza del 01.12.24 venivano rigettate le istanze istruttorie rispettivamente richieste e si rinviava direttamente per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza ex art 127 ter cpc del 03.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione coi termini ex art 190 c.p.c. 
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, è necessario soffermarsi preliminarmente sul contenuto della prima memoria ex art 183 co 6 cpc del convenuto ### in cui ha chiesto, altresì, “di ritenere e dichiarare la piena ed esclusiva proprietà in capo all'avv. ### della superficie di terreno della estensione di circa 10 metri quadrati, per la metà già di sua proprietà e per l'altra metà posseduta pacificamente e continuativamente dal 1980 ad oggi, come riportata in ### del Comune di ### al ### 22, part.lla 1606 sub 31, in vista che anche sul resto della superficie, fino al confine sud del lotto ### con ### venga riconosciuto il diritto di proprietà dell'avv. ### nel giudizio principale segnato sotto il n. 1337/2021 attualmente assegnato al dott. ### con prossima udienza fissata per il giorno 18 ottobre 2023. Precisa, altresì, che la domanda oggetto di violazione dei diritti di proprietà e possesso dell'avv.  ### ricomprende anche l'aggetto per circa 80 cm. di larghezza e per la lunghezza di circa m. 8 realizzato da ### con ### srl, e per essa dall'### nella qualità, successivamente alla proposizione del ricorso del 7 febbraio 2020, e come precisato nella istanza depositata in data 2 marzo 2020 in occasione della udienza del giorno 3 marzo e corredata di fotografie in cui si vede chiaramente il nuovo manufatto che si “sporge” oltre il confine di ### con ### andando ad incidere e coprire quanto posseduto, pacificamente fino ad allora, dall'Avv.  ### ”. 
Controparte eccepiva l'inammissibilità di questa ulteriore domanda, e tale eccezione è fondata e meritevole di accoglimento. 
A seguito della modifica apportata all'art 703 cpc dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, la dottrina si è interrogata sugli effetti della novella rispetto al testo previgente della disposizione. E' stato affermato che l'istanza ex art 703 cpc non può mirare ad altro che a far proseguire il giudizio di merito possessorio con il thema decidendum già fissato in ricorso, escludendosi nuove allegazioni. E' stato evidenziato che pur presentando il giudizio una struttura bifasica, esso è retto dalla domanda di tutela interdittiva già presentata in ricorso, onde non è ammissibile una nuova domanda, ma solo la precisazione della domanda laddove si renda necessaria dalle difese dell'altra parte processuale. 
E' del medesimo avviso anche la giurisprudenza di legittimità; infatti la S.C. di Cassazione ha chiarito che “Nel giudizio di reintegrazione da spoglio, sussiste domanda nuova, inammissibile a norma dell'art. 183 c.p.c., soltanto nel caso in cui, in corso di causa, venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo, giacché alla privazione di un bene diverso corrisponde una controversia che esorbita dai limiti dell'originaria pretesa. Per contro, il solo mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso dello stesso bene (modalità, limiti, titolo giustificativo) o allo spoglio (modi d'esecuzione, clandestinità, violenza) non integra un mutamento ma una semplice modificazione della domanda” (Cass. civ. n. 11369/2019); nonché “Il procedimento possessorio, nel regime successivo alle modifiche introdotte dalla l. n. 353 del 1990, ma anteriore alle innovazioni di cui al d.l. n. 35 del 2005, conv. con mod. dalla l. n. 80 del 2005, è strutturato in due fasi, entrambe rette dal ricorso ex art. 703 c.p.c., la prima, a cognizione sommaria, limitata all'emanazione, con ordinanza reclamabile, dei provvedimenti interdittali ed alla fissazione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., di una udienza per la disamina del merito della pretesa possessoria e dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno proposta con il suddetto ricorso, la seconda, invece, a cognizione piena, avente ad oggetto tale disamina, che si conclude con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie. La domanda di risarcimento del danno da lesione del possesso, ove non sia stata formulata, a pena di inammissibilità, nel ricorso introduttivo, può essere, comunque, ancora avanzata all'udienza di trattazione individuata con il provvedimento interinale, ma solo ove sia consequenziale alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto” (Cass. civ. n. 5154/2019); ed infine che “Il procedimento possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria. Da ciò consegue che la procura, conferita al difensore per l'introduzione di un giudizio possessorio, legittima l'avvocato, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte, a depositare altresì l'istanza di fissazione della trattazione del merito” (Cass. civ. n. 4845/2012). 
Ne consegue che la domanda dell'### di conseguimento di tutela interdittale anche con riguardo all'aggetto per circa 80 cm. di larghezza e per la lunghezza di circa m. 8 realizzato da ### con ### srl, manufatto che si sporgerebbe, nella prospettiva di parte, oltre il confine di ### con ### andando ad incidere e coprire quanto posseduto, pacificamente fino ad allora, dall'### rappresenta chiaramente una domanda nuova che è inammissibile. Anche se il fatto è avvenuto ed è stato giù rilevato in pendenza della fase sommaria del giudizio possessorio, esso rappresenta un nuovo di spoglio diverso. Resta comunque la valutazione sul punto già espressa nell'ordinanza possessoria: l'### otterrà di fatto tutela interdittale anche per l'aggiunta di questo nuovo aggetto con il comando imposto dalla controparte di astenersi dal frapporre ogni altro ostacolo all'esercizio del possesso del ricorrente sulla zonetta identificata nel NCU del Comune di ### al foglio n. 22, p.lla 1606, subalterno 15. 
Pertanto, pur essendo formalmente inammissibile la domanda sin dal procedimento possessorio, il ricorrente verrebbe ad essere tutelato nel suo possesso. 
Inammissibile è anche la domanda di rivendica di proprietà formulata dall'### sempre nella memoria I termine ex art 183 co 6 cpc. Il petitum del giudizio possessorio ha ad oggetto il riconoscimento invocato dall'### del possesso animo domini e indisturbatamente dal novembre del 1980, di una striscia di terreno della larghezza di circa 3 metri che corre lungo tutto il confine del lotto della società resistente delimitato da un muro in cemento armato costruito dalla stessa. ### della proprietà di questa striscia di terreno esula dal presente giudizio e deve essere oggetto di una domanda giudiziaria autonoma. 
Passando al merito, si richiama e conferma il contenuto dell'ordinanza del 01.12.24 che integralmente si riporta “ ### seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “Nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice” (Cass. Sentenza n. 1386 del 20/01/2009) e rilevato che il convenuto ### ha chiesto l'escussione del teste ### già sentito come informatore nella fase possessoria mentre la controparte ha chiesto l'escussione dei testi ### e ### anch'essi già escussi quali informatori nella fase cautelare; ritenuta irrilevante l'escussione ulteriori dei due periti, rispettivamente indicati, in relazione al petitum processuale del giudizio di merito possessorio che costituisce prosecuzione della fase sommaria, attesa la struttura unitaria del procedimento (Cass. n. 1142 del 2005), ed è funzionalmente destinata ad accertare, con cognizione piena, l'esistenza dei presupposti della tutela possessoria, prescindendo dalle questioni petitorie; ritenuta superflua e non determinante la CTU richiesta da parte attrice …”. 
Non è stata ammessa la prova testimoniale dei periti di parte che non avrebbero potuto apportare alcun contributo rilevante in questo giudizio, che ha ad oggetto l'accertamento di un fatto illecito, ossia un atto di spoglio del possesso ad immagine del diritto di proprietà sulla striscia di terreno invocato dall'### Il Tribunale conferma il proprio convincimento formatosi sulla base delle dichiarazioni rese dagli informatori escussi in fase sommaria, che possono essere utilizzati per la decisione anche nel giudizio di merito possessorio secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, e richiamato nell'ordinanza del 02.12.24. 
Segnatamente veniva escusso, nell'udienza del 18.11.21 una prima volta ### che riferiva “conosco i luoghi di causa. La proprietà di #### frequentata in qualità di giardiniere. Ho lavorato quando lui mi chiamava. Riconosco le foto che mi vengono mostrate (in allegato alla ###. Le piante che si vedono nelle foto del 2010, 2012 e 2014 le ho potate sempre io. Effettuavo tale lavoro 1 o 2 volte l'anno. Ciò fino a quando è stata immessa la pedana cioè fino al 2020, 2021. Lo stato dei luoghi non era praticabile, per questo motivo io a volte anche con l'aiuto dell'avv ### o con i miei nipoti potavamo le piante per consentire il deposito di legna. Quando non era necessario la lasciavamo più alta. Io stesso portavo la legna. La trasportavo su un furgone e la gettavo dall'altro lato, sulla striscia, attualmente sto consegnando la legna seguendo un altro percorso con entrata dall'altro lato. All'incirca devo percorrere 30 metri in più. Preciso che lo scarico della legna avveniva dalla strada dove fermavo il furgone. La bouganville parte dalla proprietà ### Ha un fusto di 30 anni circa. La paratia che si vede (foto 11 pag 17 della perizia) l'ho realizzata io più di 20 anni fa perché il terreno era sconnesso e cadeva sempre terreno giù e quindi l'ho realizzata per contenere. Non ricordo la presenza di alcuna scala in ferro in prossimità della bouganville. ###. ### possiede un piccolo camino. I ciocchi di legno che gli consegnavo erano di 10, 20 cm l'uno. Li lanciavo ad un metro e mezzo all'interno della proprietà. In genere consegnavo due o tre quintali di legna. A seconda degli anni effettuavo questa consegna una o due volte l'anno. Sui roghi era appoggiata vicino al muro una ringhiera al fine di evitare che terzi potessero entrare nella proprietà e cadessero di sotto e per contenere la bouganville. Il pannello che si vede nella foto a pag 26 della relazione è stato realizzato all'inizio dei lavori per costruzione della piattaforma, prima non c'era. Originariamente c'era solo la bouganville e la ringhiera all'interno della proprietà”. 
Tale dichiarazione veniva riscontrata dall'informatore ### che riferiva che “La striscia in questione è utilizzabile, precisamente l'avv. ### vi depositava la legna; ho visto personalmente qualche anno un furgone parcheggiato su viale dei ### con una persona che lanciava tronchetti di legno non grandi all'interno della proprietà. 
Nell'occasione tale furgone dava fastidio a me per l'accesso alla mia abitazione”. 
Nell'udienza del 05.01.22 veniva escusso per la seconda volta il teste ### che precisava “riconosco lo stato dei luoghi come rappresentato nella foto (si intende quella in bianco e nero acquisita nella precedente udienza). Quando vi era necessità di consegnare la legna all'avv. ### procedevo con l'aiuto dei miei familiari a tagliare la bouganville per ridurne l'altezza e quindi lanciavo la legna col mio furgnone dalla strada. Il deposito di legno si trova a valle della pedana. Una volta lanciata la legna andavo dall'altra parte per sistemarla. Non era conveniente consegnare la legna direttamente entrando dall'altra parte perché il percorso è più lungo e quindi avrei dovuto trasportare le casse di legna a mano; mentre così era tutto più semplice … I rami della legna che lanciavo erano piccolissimi”. 
I testi di parte resistente, ### e ### non hanno reso dichiarazioni in grado di sconfessare il possesso vantato dall'### né la ricostruzione dei fatti offerta dal ### infatti, in qualità di operai al servizio hanno riferito delle attività compiute nella proprietà dell'arch. ### dal 2018 in poi.  ### con ### non ha indicato nuovi testimoni nella memoria II termine; né la richiesta di espletamento di una CTU sulla consistenza e la potatura della pianta di buganvillea è rilevante ai fini della decisione. 
Non resta che confermare la valutazione già espressa in fase sommaria nel seguente passo della motivazione dell'ordinanza possessoria “…il possesso dell'### sulla zonetta de qua è stato esercitato mediante consegna della legna destinata al riscaldamento della sua abitazione. Il teste ### ha riferito infatti di aver potato le piante che si vedono nelle foto del 2010, 2012 e 2014 allegate in atti, per una due volte l'anno, fino al 2020; di aver potato i rami, facendosi a volta aiutare dallo stesso avv. ### al fine di lanciare i tronchetti di legno dall'altra parte, in basso, per poi depositarli nella legnaia del ricorrente; di aver anche trasportato la legna ogni volta che serviva; che in alternativa avrebbe dovuto seguire un altro percorso con entrata dall'altro lato percorrendo 30 metri in più circa con la legna in mano; che lo scarico della legna avveniva da viale dei ### dove fermava il furgone e che la bouganville preesistente partiva dalla proprietà ### che i ciocchi di legno che gli consegnava erano di 10, 20 cm l'uno; li lanciava ad un metro e mezzo all'interno della proprietà; che in genere gli consegnava due o tre quintali di legna all'anno in una o due consegne. 
Poiché le dichiarazioni rese da questo teste erano determinanti ai fini della decisione, lo scrivente lo escuteva nuovamente - per chiarimenti dopo l'acquisizione di una fotografia in bianco e nero fornita dall'informatore del resistente ### ed allegata agli atti - ed il ### riconosceva anche la suddetta foto che rappresentava lo stato pregresso dei luoghi; ribadiva che all'atto della consegna della legna procedeva con l'aiuto dei suoi familiari a tagliare la bouganville per ridurne l'altezza e quindi lanciava la legna trasportata col suo furgone dalla strada (viale dei ###; che il deposito di legno si trova a valle della pedana; che una volta lanciata la legna andava dall'altra parte per sistemarla; che non era conveniente consegnare la legna direttamente entrando dall'altra parte perché il percorso è più lungo e quindi avrebbe dovuto trasportare le casse di legna a mano; mentre così era tutto più semplice; che i rami della legna che lanciavo erano piccolissimi. 
Tali dichiarazioni sono chiare, precise, puntuali, non inverosimili e plausibili; motivo per cui non vi sono ragioni preconcette per dubitare dell'attendibilità di tale informatore, anche perché talune circostanze da lui riferite sono state confermate dalle dichiarazioni rese anche dagli altri informatori escussi; in primis da ### uno degli operai che ha realizzato la piattaforma per la società ### con ### Questi ha ribadito che al momento del loro accesso sul luogo esisteva sterpaglia che lui aveva tagliato unitamente agli altri operai “dalla strada”. In pratica per eseguire l'incarico commissionato di realizzazione della pedana, gli operai incaricati dall'arch. ### hanno potato, da viale dei ### la sterpaglia ed apposto la pedana con la gru. Se ciò è vero, non si può dubitare della plausibilità della condotta “analoga” descritta dal ### che “dalla strada” tagliava una parte della vegetazione e lanciava i tronchetti di legno sul fondo sottostante su incarico dell'avv. ### In secondo luogo l'informatore ### ha riferito di aver visto personalmente qualche anno fa un furgone parcheggiato su viale dei ### con una persona che lanciava tronchetti di legno non grandi all'interno della proprietà; che tale furgone dava pregiudizio anche a lui per l'accesso alla sua abitazione. In punto di diritto il possesso è un comportamento materiale, un potere di fatto sulla res ad immagine di un diritto reale, a cui l'ordinamento conferisce tutela giuridica. Gli elementi costitutivi del possesso sono il corpus possessionis, che si identifica nel comportamento del soggetto che agisce svolgendo un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale e l'animus possidendi, che si identifica nella intenzione di tenere la cosa come proprietario o come titolare di un altro diritto reale. Tale elemento, soggettivo, consente di distinguere il possesso dalla mera detenzione. In giurisprudenza si è sempre evidenziato che il possesso può essere esercitato anche per intervalli di tempo, a seconda delle esigenze del possessore, non facendo, la intermittenza, venir meno l'animus possidendi (Cass 1565/74; n 488/72; n 1428/94). Inoltre - e si tratta di un punto cruciale della controversia - è tutelato il possesso anche dello spazio sovrastante il fondo posseduto (in tal senso Cass. sentenza n. 12258 del 20/08/2002). Detta ultima pronuncia è molto rilevante per il caso di specie; la zonetta ove la società resistente ha realizzato la piattaforma non consente, come visto, l'accesso diretto pedonale alla striscia di terreno sottostante (oggetto della tutela possessoria in favore dell'### già riconosciuta nell'ordinanza cautelare del 2014) essendovi un dislivello di tre metri; ma il ricorrente ### l'ha sempre utilizzata (e quindi posseduta) in altezza, incaricando il ### di lanciare tocchetti di legno che poi venivano raccolti sul fondo sottostante e conservati nella sua legnaia. 
Come evidenziato dal collegio nell'ordinanza di rigetto del reclamo, quantunque si volesse prescindere dalle dichiarazioni rese dal ### va evidenziato che il protrarsi dei rami della bouganville, per tanti anni e fino al gennaio del 2020, sino al momento della realizzazione della piattaforma, resa possibile dal taglio dei rami operato dagli operai incaricati dal ### già depone di per sé per la sussistenza del pregresso possesso dell'### della zonetta in commento, e non rileva in senso contrario il dislivello di 3 metri sussistente tra la piattaforma e la sottostante parte di striscia di terreno di larghezza 3,00 metri (cfr pag.25 della relazione svolta in fase sommaria) sia perché il medesimo CTU ha accertato che la piattaforma insiste sulla parte nord della striscia di terreno in possesso del ricorrente ### (sul punto si legge in perizia che “alla luce del rilievo topografico effettuato e di tutto quanto descritto e documentato si evince chiaramente che l'area in questione, dove è stata realizzata la piattaforma insiste sulla parte nord della striscia di terreno in possesso del ricorrente Avv. B. ### Per meglio chiarire il concetto si effettuano alcune considerazioni su base catastale inerente lo stato dei luoghi oggetto di causa. La attuale particella 1606 di proprietà della società resistente “### con Vista” deriva dalla precedente particella 1497 come visibile dalla rappresentazione catastale (estratti di mappa wegis) al 2013 (particella 1497 prima dell'acquisto da parte della società resistente) ed attuale al 2020 (particella 1606 di proprietà della società resistente post demolizione e ricostruzione). Si precisa che le particelle (467 e 782) identificano la strada di ### dei ### così come emerso dal rilievo topografico. Come ben visibile dagli estratti di mappa wegis al 2013 (particella 1497) ed al 2020 (particella 1606) il confine nord delle particelle 1497 e 1606 è sempre rappresentato dalla particella 467 ed ancora più a nord dalla particella 782, ciò trova altresì riscontro negli elaborati progettuali in atti, in cui il confine nord di proprietà resistente è sempre la strada p. lla 467. confine NORD. Quindi la striscia di terreno di larghezza 3,00m, che si sviluppa su tutto il confine della p. lla 497, è comprensiva della porzione sovrastante, attualmente occupata dalla intera piattaforma (aggettante e non) fino al confine stradale nord delimitato dalla particella 467. Detto confine con la strada (particella 467) è ubicato di fatto in corrispondenza dei due pali esistenti”), sia perché il possesso si espande anche in altezza soprattutto se viene esercitato dal possessore come provato nel caso di specie attraverso le dichiarazioni del ### che dalla strada lanciava i tocchetti di legno verso il basso in proprietà ### proprio dal punto in cui è stata realizzata la piattaforma. 
Con la costruzione della piattaforma, il ### ha quindi integrato uno spoglio sia violento che clandestino del possesso ad immagine del diritto di proprietà sulla zonetta de qua agitur; possesso che deve essere tutelato e ripristinato. 
Parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di questo giudizio secondo soccombenza ma con liquidazione secondo i parametri minimi P.Q.M.  Il Tribunale, in persona del Giudice dr ### ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia: 1) Conferma il contenuto dell'ordinanza possessoria resa il ### e per l'effetto, ordina a ### con ### in pers. del l.r. di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi, attraverso la rimozione di tutte le opere compiute come descritte in atti e di astenersi dal frapporre ogni altro ostacolo all'esercizio del possesso del ricorrente della superficie di terreno della estensione di circa 10 metri quadrati come riportata in ### del Comune di ### al ### 22, part.lla 1606 sub 15; 2) Condanna parte attrice ### con ### alla rifusione delle spese di giudizio in favore di controparte che si liquidano in € 3.809,00 oltre rimborso forfettario spese al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge; 3) Condanna parti attrici, in solido, al pagamento della CTU già liquidato con separato decreto; Così deciso in ### 04/11/2025 

IL GIUDICE
Dr. ###


causa n. 1191/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Danise Gustavo, Ronga Valerio

M
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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5492/2025 del 06-11-2025

... non oggetto di usucapione e che rappresenta una mera servitù idrica - appartenente per acquisizione al patrimonio della ### Hanno dichiarato di impugnare la sentenza del Tribunale sammaritano nella parte in cui ha statuito “… ###.U.R. ### n. 11 Speciale del 20/02/2009, contenente l'inventario dei beni della ### sono elencati tra le pertinenze dei suoli acquedottistici di provenienza ex ### MEZ. I seguenti beni: ( 194) acquedotto ### I ### condotta adduttrice ### di ### (135) acquedotto campano 2° stralcio acquedotto dal partitore ### (136) acquedotto campano 3° stralcio condotta ### - S. Iorio serbatoio ### la cui denominazione evoca proprio i luoghi oggetto di causa. A sua volta già l'art. 6 della legge n. 183/1976 aveva disposto il trasferimento alle ### delle opere ex ### ed in tal senso è anche il successivo DPR 218/1978. A mente poi dell'art. 1 L.R. ### n. 38/1993 fanno parte del demanio regionale i beni delle specie di quelli indicati nel secondo comma dell'art. 822 del c.c. (e quindi anche gli acquedotti) se appartengono alla regione per acquisizione a qualsiasi titolo ....”. Hanno addotto che, da un'attenta disamina del suindicato bollettino regionale, allegati A e B, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE di APPELLO di ### riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. ### rel./est.  dr. ### dr. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. 4091/2023 ###: appello avverso la sentenza del Tribunale di ### 2706/2023 deliberata e pubblicata il ### (n. 715/2010 RG); usucapione di immobile; TRA ### c.f. ###, ### c.f. ###, la prima quale erede di ### difesi dall'avv. ### (c.f.  ###) e dall'avv. ### (c.f. ###) domicilio digitale: ### domicilio digitale: ##### s.p.a., c.f. ###,
CORTE di APPELLO di ### sezione civile in persona del curatore p.t., già ### di ### difeso dall'avv. ### (c.f. ###) domicilio digitale: ##### c.f. ###, in persona del ### della ### difesa dall'avv. ### (c.f. ###) domicilio digitale: ##### c.f. ###, difeso dall'avv. ### (c.f. ###) e dall'avv. ### (c.f. ###) domicilio digitale: ### domicilio digitale: #### fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini seguenti.  “Con atto notificato il #### e ### hanno citato in giudizio il ### (### per l'approvvigionamento ### di ### di ### chiedendo all'intestato tribunale di essere dichiarati proprietari per usucapione del fondo esteso circa 2.000 mq. sito in ### riportato in catasto al foglio n. 46, p.lla 4, che assumono aver posseduto per oltre quarant'anni anche tramite il loro defunto genitore e dante causa ###
CORTE di APPELLO di ### sezione civile Il ### si è costituito il ### di ### di ### eccependo la nullità dell'atto introduttivo e, nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto esperita riguardo ad un bene di natura demaniale. 
L'11.1.2011 è intervenuto volontariamente, aderendo alla posizione del #### il quale ha allegato di aver ricevuto dalla ### in data ###, la concessione d'uso di parte del fondo demaniale oggetto di domanda ed ha quindi pure lui concluso per il rigetto della domanda degli attori. 
Chiamata in causa dagli attori, autorizzati dal G.U., con comparsa del 26.10.2011 si è costituita in giudizio la ### chiedendo il rigetto della domanda at-torea poiché attinente a bene demaniale.”.   Il Tribunale di ### con la sentenza impugnata, ha deciso come segue: “- rigetta la domanda degli attori; - compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite; - pone definitivamente a carico di parte attrice, di parte convenuta e della terza chiamata in causa, in solido tra loro, le spese di c.t.u.”. 
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame ### erede e coniuge di ### e ### ne hanno argomentato i motivi a sostegno ed hanno chiesto: “Voglia l'###ma Corte di Appello di Napoli accogliere il gravame perché fondato in fatto e in diritto e meritevole di tutela e, in riforma dell'appellata sentenza, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: ###: 1) ove necessario, disporre il supplemento e/o rinnovo della CTU per un approfondimento dello stato luoghi dal momento che la fascia a ridosso della ### ove è situata la condotta idrica, appare inglobata nella proprietà della ### di ### 2) nel merito, accogliere la domanda perché fondata e meritevole di tutela; 3) dichiarare avvenuta l'usucapione in ordine al bene sopra descritto, posseduto e coltivato dagli attori e, quindi, di conseguenza, dichiarare la proprietà esclusiva degli istanti sul bene stesso dell'estensione di circa 2.000 ### metri quadrati, pari a circa mezzo moggio, misura locale, riportato in catasto al foglio 46, p.lla 4;
CORTE di APPELLO di ### sezione civile 4) ordinare la trascrizione a favore degli istanti (### e ### avente causa del de cuius sig. ###, presso la ### dei ### competente, e tutti gli atti consequenziali come per legge; 5) in caso di opposizione degli appellati condannarli al pagamento delle spese e competenze processuali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti difensori per anticipo fattone; in mancanza compensarle.”.   ### di ### s.p.a. ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come segue: “1 - Rigettarsi la impugnazione proposta, perché inammissibile e totalmente infondata, confermandosi integralmente l'impugnata sentenza del Giudice di primo grado e respingendosi ogni relativa rinnovazione istruttoria.  2 - In conseguenza, condannarsi la parte appellante alla refusione delle spese processuali per il presente grado di giudizio.”.   ### si è costituita ed ha concluso: “affinché l'adita Corte voglia confermare la sentenza impugnata, immune, per quanto sopra esposto, da censure logiche o giuridiche, con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.   ### si è costituito ed ha chiesto: “A) dichiarare inammissibile l'appello proposto in quanto privo di fondamento giuridico per tutti i motivi innanzi esposti; B) non disporre il rinnovo della ### anche alla luce dell'attività istruttoria espletata, perché non contestata dai tecnici degli attori e delle controparti; C) nel merito, rigettare l'appello avverso la sentenza n.2706/2023 del Tribunale di S.  ### C.V. perché proposto i prerequisiti richiesti dall'art. 1158 c.p.c. e confermare la sentenza de qua in ogni sua parte; D) condannare gli appellanti al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre c.p.a. e spese generali, in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.”.   Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 28.10.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod.  proc. civ., con assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
CORTE di APPELLO di ### sezione civile L'### DEL#### di ### s.p.a. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.   ### dev'essere disattesa.   La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. 13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. ###/2021; Cass. n. 40560/2021; n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. ###/2022; Cass. n. 1538/2023; Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. 18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. ###/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. 9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. 24048/2021; Cass. n. 9378/2024).   Nella specie, l'atto di appello confezionato da ### e ### risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di ### e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
CORTE di APPELLO di ### sezione civile ### di ### s.p.a. ha eccepito, poi, l'inammissibilità del gravame, sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., ed ha chiesto una pronuncia diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo.  ### non può trovare accoglimento. 
La sede propria di valutazione di tale richiesta è quella della fase iniziale del giudizio di appello, che è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito. 
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4996/2024, ha statuito che “… la facoltà per il giudice d'appello di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod.  proc. civ., l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., dopo aver sentito le parti, prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al secondo comma del medesimo art. 350 cod. proc. civ. (cfr.  20 maggio 2020, n. 9225; Cass. 1° giugno 2020, n. 10409; Cass. 19 luglio 2016, 14696).”. 
L'###'IMMOBILE ### e ### hanno dichiarato di impugnare la sentenza nella parte in cui statuito che: “La domanda di parte attrice va rigettata in quanto non ricorrono le condizioni affinché possa operare l'istituto dell'usucapione del fondo oggetto di domanda, …; difatti il preteso acquisto del diritto reale di proprietà che gli attori assumono di aver conseguito per usucapione è incompatibile con la natura demaniale che caratterizza il fondo medesimo, il quale costituisce una pertinenza dell'acquedotto demaniale regionale.”. 
Hanno dedotto, a sostegno dell'impugnazione, che l'affermazione non può essere condivisa, se si tiene conto che oggetto della domanda è l'area agricola (bene immobile), e giammai la condotta idrica, sulla quale è stata esercitata, ininterrottamente, sin dall'anno 1968 l'attività di coltivazione. ### agricola è cosa ben diversa dall'opera idraulica o acquedottistica per consistenza, estensione, caratteristiche fisiche e funzionali. Invero, l'area agricola di cui si discute è estesa circa 2.000 metri quadrati; è recintata; ha un
CORTE di APPELLO di ### sezione civile unico accesso ed è sempre stata suscettibile di attività agricola; viceversa, la condotta idrica è interrata nel sottosuolo e non visibile; non ha mai costituito alcun ostacolo, né ha mai ostacolato l'esercizio continuo ed ininterrotto dell'attività agricola svolta incessantemente, pubblicamente, pacificamente ed esclusivamente dagli attori. Peraltro, l'unico pozzetto di ispezione si trova al di là della recinzione dell'area, ossia sulla ripa, a pochi centimetri dalla banchina stradale così come la stessa conduttura idrica, in ghisa, del diametro di 30 centimetri corre lungo il lato nord a confine con ### nel sottosuolo ad una quota di metri quattro (accertamento peritale) e non ha mai ostacolato lo svolgimento dell'attività agricola in capo agli odierni appellanti.   Hanno rimarcato che giammai essi attori hanno pensato di usucapire “l'acquedotto” o meglio la condotta idrica, interrata e non visibile, peraltro presente su una minima parte dell'area agricola, ma soltanto il fondo di circa mq. 2.000. Infelice argomentazione è stata quella di denominare come “suolo acquedottistico” l'intera area agricola, da sempre utilizzata e sfruttata esclusivamente da coltivazioni (uliveto ed ortaggi vari), nonostante solo una piccola fascia di pochi centimetri (cm 80 - ottanta circa), che corre lungo il lato nord, a confine con la via ### sia stata interessata dal posizionamento della conduttura idrica ovvero dalla servitù di acquedotto.   Hanno aggiunto che la conduttura idrica è lunga diversi chilometri e attraversa il territorio di numerosi comuni. Le aree antistanti, poste fisicamente prima e dopo a quella di cui si controverte, dove è interrata la condotta idrica, sono state annesse alle proprietà private, recintate o delimitate da muri di confine costruendovi al di sopra piattaforme in cemento armato ed anche costruzioni. 
Hanno sostenuto che l'art. 6 della legge n. 183/1976 ha previsto il trasferimento alle ### delle sole opere realizzate e collaudate dall'ex ### per il ### quindi solo la conduttura idrica è stata trasferita alla ### ma giammai l'area agricola per la quale è stata avanzata domanda di usucapione. Peraltro, l'area fu acquistata esclusivamente dal ### di ### di ### con atto pubblico, in assenza di qualsivoglia dichiarazione di pubblica utilità e di atto di espropriazione, mai rinvenuti nè prodotti in giudizio, e fa parte del suo patrimonio esclusivo, che è
CORTE di APPELLO di ### sezione civile un soggetto giuridico diverso dalla ### Il fondo, dunque, fu acquistato in via esclusiva dal ### di ### di ### ed è stato parte del suo patrimonio fino al verificarsi dell'invocata usucapione. Viceversa, soltanto l'opera idraulica o conduttura idrica ### fu esclusivamente finanziata dalla ### del ### e poi acquisita, per legge, dalla ### Hanno evidenziato il vizio logico-giuridico commesso dal Tribunale che ha confuso i beni e l'inclusione in due distinti e ben diversi patrimoni: l'area agricola, oggetto di usucapione, appartenente al patrimonio esclusivo del ### idrico, per avvenuto acquisto nell'anno 1959; la condotta idrica o acquedottistica, con le opere annesse, finanziate dalla ### - non oggetto di usucapione e che rappresenta una mera servitù idrica - appartenente per acquisizione al patrimonio della ### Hanno dichiarato di impugnare la sentenza del Tribunale sammaritano nella parte in cui ha statuito “… ###.U.R. ### n. 11 Speciale del 20/02/2009, contenente l'inventario dei beni della ### sono elencati tra le pertinenze dei suoli acquedottistici di provenienza ex ### MEZ. I seguenti beni: ( 194) acquedotto ### I ### condotta adduttrice ### di ### (135) acquedotto campano 2° stralcio acquedotto dal partitore ### (136) acquedotto campano 3° stralcio condotta ### - S. Iorio serbatoio ### la cui denominazione evoca proprio i luoghi oggetto di causa. A sua volta già l'art. 6 della legge n. 183/1976 aveva disposto il trasferimento alle ### delle opere ex ### ed in tal senso è anche il successivo DPR 218/1978. A mente poi dell'art. 1 L.R.  ### n. 38/1993 fanno parte del demanio regionale i beni delle specie di quelli indicati nel secondo comma dell'art. 822 del c.c. (e quindi anche gli acquedotti) se appartengono alla regione per acquisizione a qualsiasi titolo ....”. 
Hanno addotto che, da un'attenta disamina del suindicato bollettino regionale, allegati A e B, non si riscontra da nessuna parte la specifica indicazione del bene immobile de quo. Parimenti dall'allegato M - ###, intitolato “pertinenze acquedottistiche”, non è specificata da nessuna parte la consistenza dei beni. 
Hanno ribadito che l'opera idraulica, ossia la conduttura idrica che corre lungo il lato nord del suolo agricolo in questione, lungi dall'impedire ogni
CORTE di APPELLO di ### sezione civile forma di coltivazione agricola, non impedisce l'usucapione dell'area dismessa dal ### di ### di ### Anzi essa è giuridicamente compatibile con la presenza o la costituzione sul fondo de quo di una servitù coattiva di acquedotto e questa non attribuisce ai fondi la natura di bene demaniale. Essi appellanti non hanno mai inteso acquisire la proprietà della conduttura idrica interrata o presente nel sottosuolo; il bene del quale rivendicano l'intervenuto acquisto per usucapione è soltanto l'area agricola di mq. 2.000 circa. 
Hanno rievocato le deposizioni testimoniali, dalle quali è risultato che essi hanno delimitato il fondo agricolo realizzandovi una recinzione, con la quale, in concreto, hanno esercitato lo ius excludendi alios. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata proprio dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 cod.  Hanno riaffermato che la realizzazione della conduttura idrica sul fondo oggetto di controversia, e precisamente lungo il lato prospiciente la via ### non gli attribuisce natura demaniale, anzi il fondo agricolo, di proprietà del ### di ### per effetto dell'atto di compravendita del 21/09/1959, fa parte del suo patrimonio disponibile ed è usucapibile. 
Hanno deprecato la sentenza del Tribunale di primo grado anche sotto il profilo del riparto dell'onere della prova. Nella fattispecie, essi attori hanno fornito la prova piena e rigorosa di aver svolto sul terreno, in modo pubblico, continuato e incontrastato, un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, protrattasi per oltre un ventennio, escludendo, con la realizzazione della recinzione, ogni altro dalla coltivazione del fondo, ossia manifestando lo ius excludendi alios. Viceversa, i convenuti non hanno fornito alcun documento per dimostrare i propri assunti: non è stata depositata, nè rinvenuta alcuna dichiarazione di pubblica utilità, né alcun decreto di espropriazione, né un qualsivoglia documento attestante le deduzioni o eccezioni attoree. 
Hanno richiamato l'attenzione sulle dichiarazioni dei testimoni, che hanno riferito sulle circostanze cadute nella loro percezione, relative alla coltivazione ed all'uso continuo del terreno, iniziato, dall'anno 1968 (oltre cinquanta anni), prima dal padre degli attori, ### e poi
CORTE di APPELLO di ### sezione civile proseguito dagli stessi, nonché relative all'impianto ed al raccolto dei frutti della terra, alla costruzione della recinzione ed alla sopportazione dei relativi costi. 
I motivi meritano reiezione. 
Come ha correttamente ritenuto il Tribunale di ### il fondo sul quale ### e ### pretendono di aver maturato il diritto di proprietà per usucapione presenta natura demaniale, in quanto destinato alla pubblica utilità, e, dunque, non può formare oggetto di diritti di terzi estranei all'ente pubblico che ne è proprietario (oggi la ### per la p.lla 5213 destinata a sede dell'acquedotto “### di ### - ### - ### e ### di ###Iorio”, e la ### di ### per la p.lla 5214 destinata a banchina laterale della strada provinciale “Galatina”), il tutto secondo il regime dei beni pubblici delineato dagli artt. 822 e ss. cod.  Il terreno in discorso risulta ubicato in zona periferica del Comune di ### frazione di ### in ### località ### e contraddistinto originariamente in catasto, al fol. 46, p.lla 4, con estensione di mq. 2020. Successivamente è stato frazionato nella p.lla 5213, con superficie catastale di mq. 1377, e nella p.lla 5214, con superficie catastale di mq. 643. 
Entrambi i fondi - come già detto - risultano appresi dai menzionati enti territoriali e destinati al pubblico servizio.  ### sedime ricadente nella p.lla 4 del fol. 46, esteso mq. 2020, fu oggetto di occupazione da parte del ### per l'### di ### di ### a seguito della deliberazione del Consiglio di ### della ### per il ### n. 424/### in data ###, per la costruzione della condotta idrica e, proprio nel prosieguo di tale procedura, fu oggetto di “cessione volontaria” in favore del predetto ### da parte dei proprietari, ####### con atto per notar ### del 21.9.1959, rep. 49678/8528, registrato il ###. Alla data del rogito, il ### acquisiva “anche il possesso legale” del fondo, avendone già il possesso materiale, per averlo precedentemente occupato per l'inizio dei lavori di impianto della condotta di adduzione (v. art. 4° dell'atto ###. La cessione volontaria del cespite, in favore del ### per l'
CORTE di APPELLO di ### sezione civile di ### di ### ha comportato che la procedura espropriativa si è chiusa appunto con quell'atto negoziale consensuale e ciò giustifica l'assenza di un decreto di esproprio, circostanza che ### e ### hanno invocato, invece, ma senza fondamento, a sostegno della propria prospettazione sulla natura privatistica del predio. 
Successivamente, la porzione contraddistinta con la p.lla 5214, a nord del fondo, è stata espropriata e destinata all'adeguamento della strada provinciale “Galatina”, a seguito di atto deliberativo della giunta ### di ### 231 del 7.7.2004. Si tratta di una striscia di suolo che costeggia l'arteria viaria, con larghezza costante di circa m. 3,00, destinata al deflusso delle acque piovane provenienti dalla strada. 
La porzione contraddistinta con la p.lla 5213, invece, posta a sud della precedente, è stata riservata all'alloggiamento dell'acquedotto pubblico, che impegna l'intera lunghezza della stessa, sin dalla data di costruzione dell'opera, all'incirca nell'anno 1960. ### fondo risulta poi pervenuto al demanio della ### per effetto dell'art. 6 legge n. 183/1976 e poi degli artt. 139 e 148 del d.p.r. 218/1978. 
La ricostruzione delle vicende inerenti gli immobili consente di accertare che l'intero fondo originariamente accatastato al fol. 46, p.lla 4, esteso circa mq.  2020, sul quale ### e ### oggi intendono affermare il loro acquisto per usucapione, è stato legittimamente e di fatto destinato all'utilizzo pubblico, mediante apposite procedure espropriative ed è attualmente acquisito al demanio regionale (p.lla 5213) e provinciale (p.lla 5214). Si legge, infatti, anche nella relazione di c.t.u. (a fol. 9) che “… il terreno oggetto di vertenza, indicato nell'atto di citazione attrice con la particella 4 del foglio 46 del Comune di ### è lo stesso terreno identificato oggi con le particelle catastali 5213 e 5214 del foglio 46 del Comune di ###”. 
La destinazione all'uso pubblico di entrambe le p.lle 5213 e 5214 esclude ogni possibilità di usucapione, da parte di ### e ### Né possono essere condivisi i loro sforzi argomentativi, rivolti a sostenere che la domanda riguarda soltanto il suolo e non l'opera idraulica; che non hanno mai inteso usucapire la condotta, ma soltanto il fondo agricolo sovrastante di mq. 2000 circa; che la coltivazione del predio non interferisce con
CORTE di APPELLO di ### sezione civile le attività di manutenzione dell'opera pubblica; che l'esistenza della tubazione nel sottosuolo non può impedire l'usucapione del sedime sovrastante; che l'esercizio del loro possesso si è manifestato esteriormente con la realizzazione della recinzione dell'appezzamento (ius excludendi alios); che la ### è titolare soltanto della servitù di acquedotto; che, in definitiva, il loro diritto è compatibile con la permanenza dell'opera pubblica. 
Sul punto, questa Corte considera e ribadisce quanto già valutato dal Tribunale di ### in ordine alla natura demaniale dei cespiti o, quantomeno, in ordine alla loro appartenenza al patrimonio indisponibile degli enti territoriali (### e ### di ###, che ne impedisce qualsivoglia acquisizione della proprietà per usucapione, da parte degli appellanti. 
Il regime giuridico delle p.lle 5213 e 5214 deriva dagli atti espropriativi e di conferimento di pubblica utilità sopra richiamati e dalla destinazione attuale ed effettiva dei fondi al soddisfacimento dell'interesse pubblico (acquedotto “### di ### - ### - ### e ### di ###Iorio” e strada provinciale “Galatina”). 
La Corte di legittimità, del resto, ha ben chiarito che “In tema di beni immobili, allorquando lo Stato o altro ente pubblico intervenga nel settore della proprietà, fondiaria o urbana, per assicurare il soddisfacimento di un interesse pubblico primario, quali l'esigenza di redistribuzione della proprietà agraria ovvero l'assicurazione di una casa di abitazione per i cittadini non abbienti oppure, ancora, la ricostruzione post-terremoto, la finalità perseguita assume valenza e prevalente rispetto alla posizione individuale di eventuali soggetti che si pongano in una mera relazione di fatto con la cosa. Il bene immobile interessato dall'intervento pubblico rimane, pertanto, nel patrimonio indisponibile dell'ente e non è usucapibile a vantaggio del privato, sino all'intervenuto completamento dei diversi procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'interesse pubblico perseguito. Ove, viceversa, l'intervento progettato non abbia avuto seguito e non si sia realizzato in concreto l'asservimento del bene alla finalità pubblica perseguita, ovvero il bene sia stato abbandonato dall'ente pubblico per un periodo di tempo incompatibile con l'utilizzazione in concreto a fini di pubblica utilità, può configurarsi una reviviscenza dell'interesse individuale rispetto a quello generale.” (Cass. n. 21137/2020). ### del principio di diritto appena
CORTE di APPELLO di ### sezione civile richiamato alla fattispecie in esame comporta, ove ce ne fosse stato dubbio, che l'effettiva ed attuale destinazione dell'intero sedime delle p.lle 5213 e 5214 alla finalità pubblica preclude qualsivoglia acquisizione di diritti con essa incompatibili, quale il diritto di proprietà affermato da ### e ### Peraltro, il perdurante e concreto esercizio della potestà pubblica sui beni in lite - e ciò smentisce l'assunto di ### e ### secondo cui l'appezzamento è stato abbandonato dall'ente pubblico regionale - è dimostrato anche dal rilascio della concessione (d.d.  436 del 6.7.2010), verso il canone annuo di € 309,87, per “pulizia e taglio d'erba”, per un periodo temporaneo (quattro anni rinnovabili), di una porzione di mq.  1040 della p.lla 5213, in favore di ### il quale deriva le sue facoltà sul fondo proprio da quel provvedimento amministrativo, con il quale la ### - ### e ### ha esercitato discrezionalmente il suo potere di disporre del bene ed ha manifestato il perdurare della sua signorìa pubblicistica su esso. 
In piena aderenza al principio sopra richiamato, la Corte Suprema ha riaffermato che “### un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché "destinati ad un pubblico servizio", ai sensi dell'art. 826, terzo comma, cod. civ. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio, e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio.” (Cass. n. 5867/2020). Pertanto, con riferimento alla fattispecie, la volontà espressamente manifestata dagli enti pubblici di destinare i beni (acquedotto e banchina stradale) al pubblico servizio ed il conferimento reale e verificato delle opere al soddisfacimento di tale finalità di pubblico interesse, comporta la sottrazione delle p.lle 5213 e 5214 alla pretesa dei soggetti privati (### e ###, sia che si vogliano ritenere le opere di natura demaniale (artt. 822 cod. civ.) che di natura patrimoniale indisponibile, in quanto destinate a pubblico servizio (art. 826 comma III cod. civ.), considerati i divieti e le condizioni preclusive di diritti di terzi esplicitamente imposti dall'art. 823 cod. civ. (per i beni demaniali) e dall'art. 828 cod. civ. (per i beni del patrimonio indisponibile).
CORTE di APPELLO di ### sezione civile La pretesa di ### e ### di sentirsi riconoscere il legittimo possesso esercitato sui fondi e la conseguente acquisizione della proprietà per usucapione sulla sola parte superficiaria e/o residuale dell'intero appezzamento, con esclusione della condotta idrica sotterranea, confligge irrimediabilmente, ancora una volta, con il regime giuridico pubblicistico che interessa gli immobili in lite. Sul punto, questa Corte deve rimarcare, da un lato, che i vincoli di pubblico interesse imposti sulle due particelle 5213 e 5214 li hanno coinvolti nella loro interezza, quindi sia nella parte “superficiaria” che nella parte “sotterranea”, e che il principio civilistico delineato dall'art. 840 comma I cod. civ. ammonisce che “La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene …”; dall'altro lato, che la legislazione codicistica non prevede - ed anzi, come si è visto, esclude espressamente - diritti di natura privatistica sui beni demaniali e/o del patrimonio indisponibile concorrenti con il vincolo pubblicistico di destinazione oppure su porzioni residuali del suolo o del sottosuolo. 
Non merita accoglimento neppure il diverso assunto degli appellanti, in base al quale la ### sarebbe titolare ed avrebbe acquisito soltanto una servitù coattiva di acquedotto, del tutto compatibile con il diritto esercitato iure domini da essi possessori. Tale prospettazione è del tutto fuori dalla realtà rappresentata e generata dai titoli di provenienza sopra passati in esame, che rivelano come sia il ### per l'### di ### di ### (al quale è succeduta la ### che la ### di ### abbiano acquisito la piena proprietà dei fondi rispettivamente sub p.lle 5213 e 5214 e non piuttosto un (più limitato) diritto di servitù. 
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata, nelle parti attinte dall'impugnazione.  ### spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di ### e ### per effetto della rinnovata soccombenza, con
CORTE di APPELLO di ### sezione civile attribuzione, per la parte loro spettante, agli avv.ti ### e ### che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc.  Ai fini del computo degli onorari di avvocato, il valore della causa va individuato sulla base della stima dell'immobile, non determinata e non evincibile in atti, per cui deve trovare applicazione la tabella 12 - giudizi innanzi alla Corte di Appello - scaglione valore indeterminato/bile da € 26.000,01 ad € 260.000,00 (art. 5 comma 6 d.m. 55/2014). 
Va escluso, per questo giudizio di appello, il compenso ai difensori per la “fase istruttoria e/o di trattazione”, non essendo stata compiuta alcuna attività tra la prima udienza e quella di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 25664/2025) A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di ### e ### di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.  115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).  P.Q.M.  La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di ### 2706/2023 deliberata e pubblicata il ### (n. 715/2010 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da ### e ### 2) condanna ### e ### in solido, al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida: - in favore di ### di ### s.p.a., in € 6.946,00 per onorario, oltre ### CPA e rimborso spese generali al 15%; - in favore della ### in € 6.946,00 per onorario, oltre ### CPA e rimborso spese generali al 15%; - in favore di ### in € 6.946,00 per onorario, oltre ### CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione agli avv.ti ### e ### 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR 115/2002, a carico di ### e ### per il
CORTE di APPELLO di ### sezione civile versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello. 
Così deciso in Napoli, in data 4 novembre 2025.  #### (firma apposta in modalità digitale)

causa n. 4091/2023 R.G. - Giudice/firmatari: De Tullio Giuseppe

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18498/2025 del 07-07-2025

... 9038 del 05/12/1987; quanto alla non apparenza della servitù che si eserciti attraverso tubazioni sotterranee Sez. 2, Sentenz a n. 1028 del 10/02/1984; in ordine alla necessaria visibilità del tracciato in una servitù di acquedotto affinché la servitù sia apparente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3509 del 28/ 05/1981), nondimeno l'azione ex ar t. 1489 c.c. è comunque preclusa allorché il compratore sia a conoscenza del vincolo o del peso o dell'onere. 14 di 17 Nella fattispecie, pur ritenendo che l'apparenza della servitù di m etanodotto non possa essere, dunque, desunt a dalla mera presenza in sé di un a “ palina” segnaletica, in quanto tale elemento non poteva consid erarsi obie ttivamente destina to a consentire l'esercizio della servitù (non essendo una componente funzionale del gasdotto e, come tale, inequivocabilmente rivelatrice della sua esistenz a), tuttavia, la pronuncia ha comunque individuato una serie di el ementi indiziari da cui desumere che l'a cquirente ne fosse a co noscenza prima dell'acquisto: - la palina colorata alta ml. 1,80, in buone condizioni e con l'etichetta ### che segnalava la presenza del metanodotto interrato, nota ai tecnici dell'appellante e, in (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14546/2020) proposto da: ### S.r.l. in liquidazione (P.IVA: ###), in perso na del suo liquidatore pro - tempore, ra ppresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### - ricorrente - contro ### agricola ### di ### & C. S.s. (C.F.: ###), in persona del suo lega le rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce a l controricorso, dall'Avv. ### elettivamente domiciliata in Rom a, via ### S anto n. 68, presso lo studio dell'Avv.  ### e ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. ### R.G.N. 14546/20 C.C. 13/05/2025 Vendita - ### metanodotto - Apparenza - Trascrizione - Risarcimento danni 2 di 17 ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologn a 362/2020, pubblicata il 28 gennaio 2020, notificata a mezzo PEC il 30 gennaio 2020; udita la rel azione della causa svolta nella cam era di consiglio del 13 maggio 2025 da l ### relatore ### lette le memor ie illustrative depositate nell'interesse della ricorrente e della controricorrente ### agricola ### di ### & C. S.s., ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.  ### 1.- Esperito procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam, con atto di citazione notificato il 30 dicembre 2009, la A thena ### S.r.l. conv eniva, davanti a l Tribunale di Bologna, l'### agricola ### di ### & C. S.s.  e Moruz zi ### chiedendo che, previo accertamento del comportamento connotato da malaf ede della venditrice ### agricola ### e del notaio rogante ### - per aver sottaciuto all'acquirente l'esistenza di una servitù di metanodotto sulla proprietà immobiliare oggetto della vendita per atto pubblico del 24 maggio 2007 -, i convenuti fossero condannati, in solido, al risarcimento dei da nni, in favore dell'attrice, nella misura complessiva di euro 716.450,78 o ne lla diversa, magg iore o minore, somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria 3 di 17 ed int eressi nonché spese dell'avvenu to accertamento tecnico preventivo. 
Si costituiva no separatamente in giudizio l'### agricola ### di ### & C. S.s. e ### i qu ali contestavano la fondatezza, in fa tto e in diritto, delle domande avversarie e ne chiedevano il rigetto. ### a agrico la ### in via riconvenzionale, chiedeva di essere manlevata dal notaio nel caso di accoglimento della domanda principale. 
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 20468/2015, depositata il 27 marzo 2015, rigettava le domande proposte da parte attrice - alla stregua della natura apparente del diritto reale gravante sul bene alienato -, disattendendo altresì la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanz ata dall'### a gricola ### 2.- Con a tto di citazione notifica to il 27 ottobre 2015, la ### S.r.l. proponeva appello avverso la pronuncia di prim e cure, lamenta ndo: 1) l'erronea applicazione alla fattispecie dell'art. 1489 c.c., in ordine alla garanzia per le cose gravate da oneri o diritt i di godimento di terz i, anziché della garanzia per evizione pa rziale di cui all'art. 1484 c.c.; 2) la carenza di alcun accertament o sull'a pparenza del vincolo , per assenza nel caso concreto di a lcuna opera manifesta e visibile inequivocabilmente destinata all'eserciz io della servitù; 3) la mancanza di alcun elemento da cui potesse evincer si la conoscenza del vincolo a cur a dell'acquirente; 4) il m ancato esame del quantum del da nno, consistito nella sospensione dei lavori, nei ritardi n ella co nsegna delle unità im mobiliari e nella mancata vendita di una di queste nonché nei costi di ripristino e 4 di 17 demolizione imposti dalla ### e nella perdita di valore rispetto al prezzo di acquisto, con la rea lizzazione di immobili diversi rispetto ai progetti, con specifico riguardo a parte dei giardini, le cui recinzioni erano in rete metallica e non in muratura. 
Si costituiva no separatamente in giudizio l'### agricola ### di ### & C. S.s. e ### i qu ali instavano per il rigetto dell'app ello; l'A ziend a agricola - in via incidentale - chiedeva che, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, fosse disposta la condanna in manleva del notaio. 
Decidendo sul gravam e interpos to, la Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l' appello principale e, per l'effetto, con fermava la pronu ncia impugnata, dichiarando assorbito l'appello incidentale e rigettando la richiesta di co ndanna ex art. 96 c.p.c. avanz ata dall'Az ienda agricola ### A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per q uanto di interesse in quest a sede: a) che dovev a essere confermata la ricostruzione del Tribunale in ordine all'integrazione della fattispecie sub art. 1489 c.c., e non già di cui all'art. 1484 c.c., poiché non si trattava di evizione parziale, in quanto il bene trasferito non a veva perduto, nep pure parzialmente, le sue caratteristiche qualitative o qu antitative e l'acquirente non era stato privato, neppure in parte, del bene alie nato, restandone inalterata la consistenza materiale, senza una sua soppressione, neppure parziale, con la perdita del relativo diritto di proprietà; b) che, infatti, l'intervento edilizio programmato era stato eseguito, realizzando il numero di unità im mobiliari previsto, con la sola eccezione della recinzione - che era avvenu ta non già in 5 di 17 muratura, ma con altra modalità, e con l'apertura di un varco in favore di ### -, mentre la fascia di rispetto sulle sole porzioni confinanti della corte-giardino non aveva impedito la realizzazione del giardino medesimo, ma solo la realizzazione, al suo interno, di gazebo, barbecue, piscine int errate e la piantumazione di vegetazione ad alto fu sto, compressioni del diritto dominicale, quest'ultime, con effetti limitati e in ogni caso del tutto ascrivibili agli oneri o diritti reali che diminu ivano il libero godim ento del bene e non erano stati dichiarati in co ntratto; c) che da gli atti emergevano plurime circostanze attestanti l'effettiva conoscenza del vin colo o perlomeno la sua concreta conoscibili tà da parte dell'acquirente, indipendentemente da lle dichiarazioni della venditrice e dai mancati accertamenti e/o avvertenze del notaio, quali: - la palina colorata alta ml. 1,80, in buone condizioni e con l'etichetta Sna m, che segnalava la presenza del metanodotto interrato, che a vrebbe dovuto consi derarsi nota ai t ecnici dell'appellante e, in specie, al progettista dell'intervento edilizio da eseguire, che ne era anche il legale rappresentante; - l'inclusione, in tutti i progetti presentati dal medesimo tecnico, dello stralcio del piano regolatore generale, in cui emergeva che tutta la corte ricadeva all'interno di una fascia di rispetto del metanodotto ben visibile; - il certificat o di destinazio ne urba nistica allegato al rogito, richiesto e procurato dallo stesso tecnico dell'appellante, in cui si affermava espressamente che l'area ricadeva nella fascia di rispetto del metanodotto; - la presenza fisica, in prossimità della corte lato ovest, di un impianto ### in area recintata, composto da un fabbricato, tubazioni, raccordi e saracinesche; - la presenza non contestata di analoghe paline segnalanti il tracciato anche nei 6 di 17 fondi vicini; - la dichiarazione di cui al preliminare e al definitivo sull'accettazione della vicinanza dei beni venduti al predetto impianto ### qualificat o come centrale di ispez ione del metanodotto e/o per il pompaggio e lo smistamento del metano; d) che non valeva a negare l'apparenza del vincolo l'allegazione del fa tto che la palina no n fosse destinata all'esercizio della servitù, poiché, in effett i, essa er a f unzionale alla segna lazione della presenza, e quindi del concreto esercizio, del tracciato del metanodotto sottostante, pure co ncretamente emergente e visibile nel vicino i mpiant o e segna lato dalle paline sui fondi limitrofi; e) che il fatto che la fascia di rispetto fosse indicata nel CDU e nel PRG a fi ni am ministrativi-edilizi e non civilistici non toglieva che, per un soggett o esperto qua le il geometra progettista e interessato, in quant o amministratore e le gale rappresentante della società acquirente, tutti i predetti elementi avevano o dovevano avere l'univoc o significato precisa mente indicativo della esistenza di un onere app arente e, qu indi, verosimilmente formalizzato e trascritto, stante altresì il rilievo nazionale del metanodotto “Cortema ggiore-Minerbio”, indipendentemente dalle affermazioni della venditrice.  3.- Avverso la sentenza d 'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la ### S.r.l. in liquidazione. 
Hanno resistito, con separati controricorsi, gli intimati ### agricola ### di ### & C. S.s. e ### 4.- La ricorrente e la controricorrente ### nda agricola ### hanno depositato memorie illustrative.   7 di 17 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- In primis , deve essere disattesa l'eccezione preliminare dei controricorrenti circa il difetto del requisito di autosufficienza del rico rso per mancata alle gazione degli atti processuali e dei documenti fondanti del ricorso, con la loro puntuale indicazione. 
Infatti, è sufficiente che l'indicazione dei document i o degli atti processuali s ui quali il ricorso si fonda avvenga , alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i pa ssaggi essenziali. Dunque, bast a, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, secondo comma, 4, c.p .c., che il documento o l'atto, s pecifica mente indicati nel ricorso, siano a ccompagnati da un riferimento idoneo a identificare la fase del proce sso di merito in cui sian o stati prodotti o formati, senza eccessivi formalismi ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022; ### U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022; ### 3, Ordinanza n. 7186 del 04/03/2022; ### 1, Ordinanza n. 6769 del 01/03/2022). 
Condizioni che sono state osservate nella fattispecie.  2.- Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1489 c.c., con l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e con l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiz io, oggetto di discussione tra le pa rti, per avere la Corte di merito sussunto la fattispecie sub art. 1489 c.c. e non sub art. 1484 c.c., nonostante nel caso concreto vi fosse stata un'evizione parziale della cosa , in quanto una parte del bene acquistato da ### sarebbe stata ( e sarebbe tuttora) 8 di 17 interessata non solo dalla servitù di metanodotto, ma anche dal vincolo conseguente alla presenza della fascia di rispetto. 
Sicché la suddetta area, proprio in virtù dell'esistenza della servitù, sarebbe stata soggetta ad evizione parziale, che avrebbe inciso sulla q uantità del diritto trasferito dall'### agricola ### Obietta, ancora, l'istante che nella fattispecie avrebbe dovuto evidenziarsi la distinzi one tra evizione parziale ed evizio ne limitativa, quest'ultima ravvisabile nell'ipotesi in cui il compratore avesse subito, da parte di un terzo, l'imposizione o l'esercizio di una limitazione al contenuto del diritto acquistato. 
Nella f attispecie sarebbe risultata la precl usione con riferimento ai gi ardini, che non si sarebbero potuti re alizzare secondo le caratt eristiche tipologiche e dimensionali originariamente progettate, in ragione dell'imposizione relativa al rispetto di una fascia di sicurezza di ml. 20 dalla linea di adduzione, sia a destra che a sinistra della stessa, con l'ulteriore obbligo di non realizz are ope re di qualsiasi genere, comprese fognature e canalizza zioni chiuse, e di lasciare il terreno con destinazione agraria per la fascia asservita. 
E con l'im pedimento altresì a lla realizzazione di gazebo, barbecue, piscine interrate e alla piantumazione di vegetazione di alto fusto. 
Deduce, per l'effe tto, la ricorrente che la servitù di metanodotto e la relativa fa scia di rispetto non avrebbero implicato una mera limitazione del godimento del bene compravenduto, ma una vera e propria privazione delle caratteristiche qualitative e qua ntitative di quest'ultimo, co n la 9 di 17 conseguente necessaria applicazione della disciplina relativa alla garanzia per l'evizione, seppure parziale, e non di quella relativa alla garanzia per i vizi (recte per i pesi e gli oneri non apparenti), come erroneamente ritenuto da entrambi i giudici di merito. 
Sotto altro profilo , l'istante os serva che erroneamente sarebbe stata ritenuta l'esistenza del requisito dell'appare nza della servitù di metanodotto, in assenza di un'opportuna indagine volta al suo concreto accertamento. 
Senonché la presenza di una palina non avrebbe certamente costituito un'opera destinata all'esercizio della servitù, me ntre, quanto alla fascia di rispetto, essa sarebbe stata indubbiamente invisibile e, quindi, a vrebbe dovuto essere resa nota con ogni mezzo alla società acquirente. 
E d'altronde sia nel preliminare sia nel defin itivo nessun cenno era contenuto in ordine all'esistenza di tale servitù, anzi era ga rantita l'assenza di ogni e qualsiasi vincolo ed onere pregiudizievole per la società a cquire nte, tra cui le servitù, ad eccezione della servitù di passaggio sulla strada poderale. 
Continua l'istante che a diverse conclusioni non si sarebbe potuti giungere neanche all'esito della disamina del certificato di destinazione urbanistica e del piano regolatore generale, che si sarebbero limitati genericamente ad attestare che l'area ricadeva nella fa scia di rispetto, senza tutt avia specificare i lim iti di edificabilità.  2.1.- Il motivo è in parte qua inammissibile e in parte qua infondato.  2.1.1.- È inamm issibile nella parte in cui è prospettato l'omesso esame di fatt i decisivi, oggetto di discussione tra le 10 di 17 parti, secondo l'attuale formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. 
Infatti, nella fattispecie è integra ta un'ipotesi di “doppia conforme” per le medesime rationes decidendi, rispetto alla quale è precluso avvalersi di tale mezzo di ricorso ai sensi dell'art. 348- ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (oggi ripreso dall'art. 360, quart o comma, c.p.c.), a fronte di un giudiz io d'appello instaurato dopo l'11 settembre 2012. 
Ricorre, in proposito, il presupposto affinché trovi applicazione la disposizione di cui al citato a rt. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. - secondo cui non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme -, appunto perché nei due gradi di merito le “questioni di fatto” sono state decise in base alle “stesse ragioni” e riperco rrendo il medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; ### 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; ### 6-2, Ordinanza n. ### del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; ### 1, Sentenza 26774 del 22/12/2016; S ez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).  ###, è onere del rico rrente ind icare, allo scopo di escludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fatt o poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro etero genee (Cass. Sez. 3, Ordin anza n. 5947 del 28/02/2023; ### 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; ### L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; ### 1, Sentenza n. 26774 11 di 17 del 22/ 12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell'a tto introduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.  2.1.2.- Quanto alla censurata violazione di legge, si rileva che, in tema di co mpravendita, l'evizio ne totale o parziale si verifica solo quando l'acquirente sia privato, in tutto o in parte, del bene alienato, mentre, nell'ipotesi in cui, inalterato il diritto nella su a estensione quantit ativa, risulti esistente una servitù passiva non dichiarata, si determina la mancanza di una qualitas fundi, con la conseguente applicazio ne dell'art. 1489 c.c., il quale, oltre ai rimedi sinallagmatici della risoluzione e della riduzione del prezzo, consente anche il solo risarcimento del danno (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14324 del 24/06/2014; ### 2, Sentenza n. 29367 del 28/12/2011; ### 2, Sentenza n. 24055 del 25/09/2008; ### 2, Sentenza n. 4786 del 28/02/2007; ### 3, Sentenza n. 1215 del 13/02/1985; ### 2, Sentenza n. 3433 del 05/06/1982). 
Pertanto, nell'ipotesi di privaz ione che si tradu ca esclusivamente in limitazioni inerenti al godimento del bene o in imposizioni di oneri che lascino integra l'a cquisizio ne patrimoniale, trova applicazione l'art. 1489 Nella fa ttispecie, la stessa ricorrente ha escluso qualsiasi privazione quantitativa incidente sulla estensione della proprietà acquistata ###, sostenendo che la servitù di metanodotto, con la rel ativa fascia di rispetto, ne avrebb e limitato (recte compresso) il godimento con riferimento all'area da destinare a giardini ###, restando com unque ferma l'acqu isizione della titolarità della proprietà dell'area. 12 di 17 Il che esclud e che si sia ingenerata un'ipotesi di evizione parziale.  2.1.3.- Anche la conclu sione circa la conoscenz a, da parte dell'acquirente, della servitù di metanodotto da cui era gravato il cespite a lienato - con la consegu ente preclusio ne della tutela risarcitoria ai sensi della fattispecie delineata dall'art. 1489 c.c. - merita conferma, in ragione delle argomentazioni esposte nella pronuncia impugnata. 
Si rammenta, al riguardo, anzitutto che nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi la responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1489 c.c. è esclusa tanto nel caso in cui il com pratore abbia avuto effettiva conosce nza del peso gravante sulla cosa, presumendosi che egli l'abbia accettata con tale peso, quant o nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti, che risultino cioè da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, perché il com pratore, avendo la possibilità di esaminare la co sa prima dell'acquisto, ove abb ia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile, deve subir e le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità. 
Ne consegue che la garanzia di cui trattasi è esclusa quando le limitaz ioni erano effettivamente conosciute dall'acquir ente (anche solo per l'apparenza dello jus in re aliena), applicandosi la presunzione legale che il co mpratore, a conoscenza dei p esi, abbia accettato il bene con quelle limitazioni, senza che rilevi la dichiarazione del venditore della inesistenza di pesi od oneri sul bene m edesimo, non operando, in tal caso, il principio dell'affidamento (Cass. Sez. 2, Ord inanza n. 27706 del 13 di 17 25/10/2024; ### 2, Sentenza n. 14289 del 04/06/2018; ### 2, Sentenza n. 22363 del 26/09/2017; ### 2, Sentenza n. 8500 del 08/04/2013; ### 2, Sentenza n. 2856 del 11/03/1995; ### 2, Sentenza n. 10525 del 30/10/1990; ### 2, Sentenza n. 3400 del 23/05/1980; ### 2, Sentenza n. 5703 del 03/11/1979; ### 2, Sentenza n. 5952 del 14/12/1978; ### 2, Sentenza n. 4026 del 05/12/1975; ### 2, Sentenza n. 1566 del 17/06/1966). 
Ora, sebbene l'apparenza della servitù postuli la presenza di segni visibili di opere di nat ura permanent e obiett ivamente destinate al suo esercizio e che rivelino, in maniera inequivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo serven te ex art. 1061, secondo comma, c.c., elemento non surrogabile dal dato puramente soggettivo della conoscenza delle opere né da segni esteriori che, pur lascia ndo sup porre l'esistenza di opere, non siano idonee a rivelare la concreta situazione dei luoghi e lo stato di asservimento tra i due fondi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. ### del 27/11/2023; ### 2, Sentenza n. 7817 del 04/04/2006; ### 2, Sentenza n. 8736 del 26/06/2001; ### 2, Sentenza n. 6522 del 11/06/1993; ### 2, Sentenza n. 3695 del 11/08/1989; ### 2, Sentenza n. 9038 del 05/12/1987; quanto alla non apparenza della servitù che si eserciti attraverso tubazioni sotterranee Sez. 2, Sentenz a n. 1028 del 10/02/1984; in ordine alla necessaria visibilità del tracciato in una servitù di acquedotto affinché la servitù sia apparente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3509 del 28/ 05/1981), nondimeno l'azione ex ar t. 1489 c.c. è comunque preclusa allorché il compratore sia a conoscenza del vincolo o del peso o dell'onere. 14 di 17 Nella fattispecie, pur ritenendo che l'apparenza della servitù di m etanodotto non possa essere, dunque, desunt a dalla mera presenza in sé di un a “ palina” segnaletica, in quanto tale elemento non poteva consid erarsi obie ttivamente destina to a consentire l'esercizio della servitù (non essendo una componente funzionale del gasdotto e, come tale, inequivocabilmente rivelatrice della sua esistenz a), tuttavia, la pronuncia ha comunque individuato una serie di el ementi indiziari da cui desumere che l'a cquirente ne fosse a co noscenza prima dell'acquisto: - la palina colorata alta ml. 1,80, in buone condizioni e con l'etichetta ### che segnalava la presenza del metanodotto interrato, nota ai tecnici dell'appellante e, in specie, al progettista dell'intervento edilizio da eseguire, che ne era anche il legale rapp resenta nte; - l'inclusione, in tutti i progett i presentati dal m edesimo tecnico, del lo stralcio del piano regolatore generale, in cui emergeva che tutta la corte ricadeva all'interno di una fascia di rispetto del metanodotto ben visibile; - il certificat o di destinazione urbanistica allegato al rogito, richiesto e procurato dallo stesso tecnico dell'appellante, in cui si affermava espressamente che l'area ricadeva nella fascia di rispetto del metanodotto; - la presenza fisica, in prossimità della corte lato ovest, di un impianto ### in area recintata, composto da un f abbricato, tu bazioni, raccordi e saracinesche; - la presenza non contestata di analoghe paline segnalanti il tracciato anche nei fondi vicini; - la dichiarazione di cui al preliminare e al definitivo sull'accett azione della vicinanza dei beni venduti al predetto impiant o ### qualificato come centrale di ispezione 15 di 17 del m etanodotto e/o per il pompaggio e lo smistamento del metano.  3.- Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1337 e 1218 c.c. nonché degli artt. 1176 e 2230 c.c., con l'omessa, insuffic iente e contradd ittoria motivazione circa un punt o decisivo della controve rsia e con l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale escluso la responsabilità sia della parte venditrice sia del notaio rogante, nonostante nell'atto di vendita non fosse stat a dich iarata l'esistenza della servitù di m etanodotto, né il pubblico ufficiale avesse accertato l'e sistenza di tale gravame; e ciò senza che rilevasse la trascrizio ne del vin colo, né analoghe forme di pubblicità dello stesso. 
Assume l'istante che la dichiarazione della parte venditrice, secondo la quale - con la stipula dell'atto di compravendita - sarebbero venute a cessare tutte le servitù at tive e passive in essere, con la sola eccezione della servitù di passaggio per veicoli e perso ne sulla stra da poderale, avrebbe esonerato la società acquirente dall'onere di esaminare la cosa e di compiere qualsiasi indagine, dal momento che la dichiarazione sarebbe stata idonea a fondare un affidamento del compratore. 
In consegue nza, il notaio avrebbe avuto l'obbligo di consultare preliminarmente i registri immobiliari, al fine di identificare e descrivere correttamente il bene e di verificare che lo stesso fosse libero da gravami e liberamente commerciabile. 16 di 17 3.1.- Il motivo è inammissibile nella pa rte in cui si evoca l'omesso esame di un fatto decisivo, per quant o anzidetto con riguardo alla prima doglianza.  3.2.- È invece infondato in ordine alla lamentata violazione di legge.  3.2.1.- E ciò seb bene la trascrizio ne del vincolo sia in sé irrilevante allo scopo di escludere la responsabilità ex art. 1489 c.c., assumendo valore solo verso il terzo acquirente e non per il compratore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14289 del 04/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 881 del 30/01/1987; ### 3, Sentenza 1215 del 13/02/1985; ### 2, Sentenza n. 5287 del 06/08/1983; Sez. 3, Sentenza n. 577 del 29/01/1982; ### 2, Sentenza 6033 del 14/11/ 1981; ### 2, Sentenza n. 1992 del 25/03/1980).  3.2.2.- Infatti, la Corte distrettuale ha dato atto degli elementi da cui è stato ricavato il conv incimento sull'effettiva conoscenza - da parte dell'acquirente - del peso imposto sul fondo (recte della s ervitù di metanodotto) al momento in cui l'atto di vendita si è perfezionato. 
Conoscenza desunta altresì dal fatto che la menzio ne della fascia di rispetto del metanodotto era riportata nel certificato di destinazione catastale e nello stralcio del piano regolatore generale, come allegati al rogito notarile. 
Ne discende che l'effettiva conoscenza della servitù escludeva la responsabilità del venditore e del notaio.  4.- In consegu enza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 17 di 17 Le spese e compen si di lite seguono l a soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 
Sussistono i presupposti processua li per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che li quida in com plessivi euro 10.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, in favore dell'### agricola ### di ### chi ### & C. S.s. e in euro 8.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, in favore di ### L uigi, ol tre accessori come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella cam era di co nsiglio della ### 

causa n. 14546/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Bertuzzi Mario, Trapuzzano Cesare

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