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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19757/2025 del 17-07-2025

... 1775/1933 comportasse l'automatica costituzione di una servitù di elettrodotto; tale norma, invero, si soggiu nge, subordina la costituzione di detta servi tù all'e sistenza di un'autori zzazione permanente o temporanea, da parte dell'autorità competente. Dalla lettura del provvedimento era dato rilevare che era autorizzata unicamente la S.M.E. ad impiantare una linea elettrica ad alta tensione. A fronte di una motivazione apparente, che non consentiva di cogliere la ratio decidendi, resa per relationem non argomentata, doveva constatarsi <<l'inesistenza del decreto di esproprio e/o di imposizione della servitù di elettrodotto, la mancata corresponsione di indennità e il riconoscimento espresso della abusività delle linee elettriche ### e ### esclude la costituzione di una servitù coattiva ai sensi del T.U. n. 1775 del 1993 e rende del tutto erroneo l'iter argomentativo utilizzato dal giudice di secondo grado per rigettare le domande proposte dagli attuali ricorrenti>>. 9. Con il quinto motivo, si censura la sentenza impugnata per <<violazione e falsa applicazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112 e 116 cod. proc. civ.>>. 7 di 7 Ingiusto (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso 9928/2021 R.G. proposto da: ##### rappresenti e difesi dall'avvocat o ### con domicilio digitale presso l'indirizzo pec del difensore; - ricorrenti - contro E-### S.P.A., già ### S.p.a., in proprio nonché nella qualità di mandataria della ### S.p.a., in persona del legale rappresentan te pro tempo re, elettiv amente domiciliata in #### 29, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; - controricorrente - e #### (già ### s.r.l .), ### -intimate avverso la senten za n. 3 509/2020 della #### d i ### depositata il ###; 2 di 7 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal ### udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal ### Osserva 1.## s.r.l. ### proprietaria di un complesso immobiliare composto da tre fabbricati con annesse aree scoperte, sito in ### via ### dei ### n. 37/B, convenne in giud izio, innanzi il Tribunale di #### s.p.a. ed ### s.p.a., dedu cendo che nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'area aveva ri nvenuto dei cavi elettrici sotterranei di proprietà dell'### la cui presenza non era mai stata comunicata. 
Chiese, pertanto , che venisse accertata la presenza nel sottosuolo di cavi elettrici, anche ad alta tens ione, pienamente funzionanti, che gli stessi erano stati collocati dall'### senza alcun provvedimento adottato nelle forme di legge e /o consenso della società propriet aria dell'area e che le convenute fossero condannate alla rimozione dei cavi abusivi ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.  1.1. Si costituì ### s.p.a. chiedendo il rigetto delle pretese avverse e deducendo che la servi tù di elettro dotto fosse stata costituita per legge , per destinazione del pad re di famiglia ovvero per u sucapione; in sub ordine, svolse domanda riconvenzionale di costituzione coat tiva della su ddetta servitù. 
Rimase contumace la società ### s.p.a.  1.2.1. ### ale ordinò la chiamata in causa della ### s.p.a. e della ### s.r.l. quali acquirenti dalla ### di parte degli immobili ove insistevano i cavi. 3 di 7 Si costitu ì solo la prima, associandosi alle domande svolt e dalla sua dante causa e istando per il rigetto della domanda riconvenzionale di ### 2. In seguito, #### e ### rispettivamente nudi proprietari e usufruttuaria di un fabbricato sito in ### in via ### dei ### 37, convennero, innanzi al Tribunale d i #### ione s.p.a. ed ### s.p.a. chiedendo che venis se accertata, nel complesso di loro proprietà, la presenza di elettrodotti interrati AT funzionanti, che gli stessi erano stati collocati senza alcun provvedimento di legge e/o consenso delle società succedutesi nella titolarità dell'area, che la collocazione di tali cavi era pertanto abusiva e che ledeva il diritto alla salute; concluser o per la rimozione deg li elettrodotti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.  2.1. Anche in tale giud izio si cost ituì solamente En el ### s.p.a. spiegando le medesime eccezioni e le medesime domande dell'altro giu dizio incardinato innanzi allo stesso Tribunale.  2.2. I g iudizi vennero riuniti, e, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale di ### accogliendo, per questa parte, la dom anda degli attori, condannò ### s.p.a. alla rimozione delle linee di media te nsione correnti nel sottosuolo della proprietà attorea, siccome descritta dalla c.t.u.  3. Avverso la sentenza di primo grado pro posero ap pello ### e ### in proprio e quali cessionari della ### s.r.l., nonché ### Si costi tuì ### s.p.a., im pugnando e contestando l'atto di appello avversario e proponendo, a sua volta, appello incidentale, con il quale chiese la riforma della sentenza di primo grado ch e l'aveva condannata alla rimozione dei cavi elettrici. 4 di 7 3.1. La Corte d i ### o di ### rigettò sia l'app ello principale che quello incidentale.  3.2. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel che qui possa rilevare: - doveva essere d ichiarato il difetto di legittimazione ad impugnare di ### e ### aro ### quali cessionari di ### s.r.l. poiché <<il titol o in virtù del quale i predetti sostengono di agire in sede di gravame…..riguarda il “credito eventuale” (così testualmente indicato nell' atto di cessione) scaturente dall 'azione di garanzia oggetto del giudizio pendente presso il Tribunale di ### con RGN 20686/07 promosso dalla ### are ### spa contro la ### i spa (ancora non definito all'atto della cessione), che riguarda un diritto diverso da quelli oggetto dei giudizi riuniti>>; - ne conseguiva che: a) gli appellanti non erano legittimati ad impugnare la sentenza di primo grado anche in relazione alle statuizioni di rigetto riferentesi alla ### s.r.l.; b) trattandosi di cause scindibili (connesse solo soggettivamente), doveva rilevarsi il passaggio in g iudicato della sentenza di primo grado relativamente alle statuizioni afferenti la ### c) il “thema decidendum ” doveva pertanto riguardare esclusivamente le censure relative gli immobili d i pro prietà dei ### - <<la linea interrata ### risulta autorizzata nel 1937 in favore della SME (### di elettricità) e realizzata nel periodo compreso tra la fine degli anni '30 ed inizio anni '40 (…). Ciò comporta che, trattandosi di opere già esistenti all'epoca in cui per eff etto dell a nazionaliz zazione de ll'energia elettrica con l. 1643/62 e con successivo Dpr 342/65, vi è stato il trasferimento all'### della centrale elettrica e dei relativi impianti, la servit ù di attraversamento dell a [del] fondo ora di proprietà ### mediante la p reesistente linea elettrica in parte nza dalla 5 di 7 centrale medesima, configura una servitù coattiva di elettrodotto, che quel decreto, di natura sostanzialmente amministrativa anche se formalmente legislativa, viene implicitamente ad imporre, in via espropriativa ed in relazione a al dispo sto trapasso del l'azienda elettrica nella sua globalità funzionale (v. Cass. sentenza n. 5740 del 07/11/1 979). Dunque, in relazione a tale linea non viene in considerazione l'iter espropriativo previsto dal TU 1775/1 933 invocato dagli appellanti>>; 4. #### e e ### propongono ricorso fondato su cinque motiv i. Resiste con controricorso e- ### s.p.a. già ### s.p.a. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie.  5. Con il primo motivo i ricorrent i denu nciano violazione e falsa applicazione dell'art. 360 co. n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 11 1, 112, 1 13, 115, 132, 3 52 cod. proc. civ.; 2 697 e 2729 cod. civ.; 24 e 111 Costituzione, avendo i ### di secondo grado errato nel dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti ### e ### In particolar modo, la Corte d'appello, a causa della “rilevante lievitazione cartacea” del fascicolo dei ### non aveva preso in considerazione specifici docu menti depositati dai ricorrenti (dichiarazione relativa alla interpre tazione dei patti contenut i nell'atto 8 luglio 2009 e dichiarazione autentica del 15 aprile 2015), diretti a provare la loro legittimazione ad agire.  6. Con il secondo moti vo viene den unciata <<violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 182 cod.  proc. civ.>>, avendo la Corte d'appello “implicitamente” escluso la possibilità di applicare il disposto di cui all'art. 182 cod. proc. civ.: non avendo rinvenuto il documento che attestava la legittimazione degli esponenti, la Corte locale avrebbe dovuto assegnare loro un termine al fine di consentire la re golarizzazione o la cost ituzione della persona cui spetti la rappresentanza. 6 di 7 7. Con la terza doglianza, si censura la sentenza impugnata per <<violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 101 co. 2 cod. proc. civ.>>, non avendo la Corte d'appello provveduto a integrare il contraddittorio, avuto riguardo al difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, rilevato d'ufficio. 
Si era così dato lu ogo a una decision e “a sorpresa”, in violazione del contraddittorio.  8. Con il quarto motivo, i ricorre nti denunci ano la <<violazione e falsa applicazione dell'art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 cod.  proc. civ. in relazione agli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ., 118 disp.  att. cod. proc. civ., 116, 119 e 123 R. D. 11 dicembre 1 933 1775>>, avendo, la Corte d'appello errato nel ritenere che il r.d.  1775/1933 comportasse l'automatica costituzione di una servitù di elettrodotto; tale norma, invero, si soggiu nge, subordina la costituzione di detta servi tù all'e sistenza di un'autori zzazione permanente o temporanea, da parte dell'autorità competente. 
Dalla lettura del provvedimento era dato rilevare che era autorizzata unicamente la S.M.E. ad impiantare una linea elettrica ad alta tensione. 
A fronte di una motivazione apparente, che non consentiva di cogliere la ratio decidendi, resa per relationem non argomentata, doveva constatarsi <<l'inesistenza del decreto di esproprio e/o di imposizione della servitù di elettrodotto, la mancata corresponsione di indennità e il riconoscimento espresso della abusività delle linee elettriche ### e ### esclude la costituzione di una servitù coattiva ai sensi del T.U. n. 1775 del 1993 e rende del tutto erroneo l'iter argomentativo utilizzato dal giudice di secondo grado per rigettare le domande proposte dagli attuali ricorrenti>>.  9. Con il quinto motivo, si censura la sentenza impugnata per <<violazione e falsa applicazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc.  civ. in relazione agli artt. 112 e 116 cod. proc. civ.>>. 7 di 7 Ingiusto doveva reputarsi il rigetto de lla domanda risarcitoria: la ### iare ### E st, come documentalmente dimostrato, era stata costretta a corrispond ere all'impresa appaltatrice la somma di 400.000 euro, a sèguito di transazione, proprio a cagione dei rilevanti ritardi nello svolgimento dei lavori procurato dalla presenza delle linee elettriche; sotto altro profilo, del tutto contraddittoriamente era stato negato il diritto alla prova e, tuttavia, rigettato il diritto che si era inteso provare.  10. Le quest ioni poste, av endo speciale riguardo al qua rto motivo, sollecitano vaglio nom ofilattico. È, pertanto, op portuno rimettere la causa al dibattito della pubblica udienza.  P.Q.M.  rimette la causa alla pubblica udienza. 
Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Grasso Giuseppe

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8703/2024 del 02-04-2024

... proprietà ed a carico di quella del ### convenuto, di una servitù di passaggio coattiva, pedonale e carrabile, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 Si costituiva il ### resistendo alla domanda ed invocando l'individuazione di un percorso alternativo, a carico di fondo di altri soggetti, che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa. All'esito dell'autorizzazione alla chiamata, si costituivano ### e ### o ### mentre rimaneva contumace ### S.r.l. Si costituiva in giudizio ### S.p.a., che formulava a sua volta domanda di costituzione di servitù coattiva di elettrodotto, a norma degli artt. 1051 e 1052 c.c., a carico del fondo di proprietà del ### e a vantaggio di quello dell'attore. Nel corso del giudizio di prime cure l'attore veniva autorizzato, con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 700 c.p. c., a transitare su l 3 fondo del ### per eseguire le opere inerenti il permesso di costruire rilasciatogli dal Comune. Espletata quindi l'ist ruttoria, nel corso della quale venivano disposte due C.T.U., il Tribunale pronunciava sentenza non definitiva 137/2017, con la quale accertava l'interclusione del fondo dell'attore, ai sensi dell'art. 1051 c.c., costituiva la servitù di elettrodotto (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 6121-2020 proposto da: ### in persona del legale rappresentant e pro tempore, elettivamente domiciliato in ####. CONFALONIERI 5, nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliat ###, nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### - controricorrente - nonchè contro ### e ### - intimati - avverso la sentenza n. 5092/2019 della ####'APPELLO di VENEZIA, depositata il ###; udita la relaz ione della ca usa svolta in camera di consig lio dal ### atto di citazione notificato il #### evocava in giudizio il Co mune d i ### di ### ed il ### innanzi il Tribunale di Belluno, esponendo di aver ottenuto dall'ente locale il permesso di costruire n. 12/2007 ma di non poter dar corso ai relativi lavori per impossibilità di accedere al suo lotto con mezzi meccanici e chiedeva pertanto la costituzione, in favore della sua proprietà ed a carico di quella del ### convenuto, di una servitù di passaggio coattiva, pedonale e carrabile, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 Si costituiva il ### resistendo alla domanda ed invocando l'individuazione di un percorso alternativo, a carico di fondo di altri soggetti, che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa. 
All'esito dell'autorizzazione alla chiamata, si costituivano ### e ### o ### mentre rimaneva contumace ### S.r.l. 
Si costituiva in giudizio ### S.p.a., che formulava a sua volta domanda di costituzione di servitù coattiva di elettrodotto, a norma degli artt. 1051 e 1052 c.c., a carico del fondo di proprietà del ### e a vantaggio di quello dell'attore. 
Nel corso del giudizio di prime cure l'attore veniva autorizzato, con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 700 c.p. c., a transitare su l 3 fondo del ### per eseguire le opere inerenti il permesso di costruire rilasciatogli dal Comune. 
Espletata quindi l'ist ruttoria, nel corso della quale venivano disposte due C.T.U., il Tribunale pronunciava sentenza non definitiva 137/2017, con la quale accertava l'interclusione del fondo dell'attore, ai sensi dell'art. 1051 c.c., costituiva la servitù di elettrodotto coattivo a v antaggio dello stesso ed a carico del fondo di proprietà del ### fissando la relativa indennità dovuta da ### S.p.a., e rimett endo la causa in istruttoria per l'individuazione del percorso più consono p er l'accesso pedo nale e carrabile al fondo inte rcluso, n el contraddittorio con la ### del ### e ### proprietaria di un terreno interessato al tracciato ipotizzato dal C.T.U. e sino ad allora non evocata in causa. 
Con la sentenza impugnata, n. 5092/2019, la ### di Appello di Venezia rigettava il gravame interposto dal ### nei confronti di ### originario attore, e dei suoi genitori ### ro e ### chiamati in causa, avverso la decisione di prime cure, confermandola. 
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il ### affidandosi a quattro motivi. 
Resiste con controricorso ### Gli altri intimati, ### e ### non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. 
In prossi mità dell'adunanza camerale, ambo le parti costituite hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, 4 n. 3, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la natura interclusa del fondo di proprietà di ### Con il secondo motivo, il cond ominio ricorr ente si duole inve ce dell'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe trascurato di considerare le cause che avevano determinato la situazione di fatto posta a sostegno dell a presunta natura interclusa d el fondo dell'originario attore; cause dipendenti esclusivamente dalla scelta dei genitori dello stesso, che nel donare il terreno al figlio non avevano costituito un diritto di transito a carico della loro residua proprietà, e dalle scelte progettuali del ### Con il terzo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1054 e 2697 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la ### d i ### o non avrebbe rilevato che il ### aveva l'obbligo di rivolgersi prima ai suoi genitori, diretti suoi danti causa, per ottenere gratuitamente la costituzione di servitù a carico d ella loro proprietà, e perché non avrebbe considerato che, prima della donazione all'originario attore di parte del terreno in origine tutto di proprietà dei suoi genitori, il cespite costituiva un unicum che disponeva di comodi accessi pedonali e carrabili alla pubblica via. 
Le tre censure , che sono intim amente collegate, sono in parte inammissibili ed in parte infondate. 
In particolare, è inammissibile la deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo, contenuta nel secondo ed, in parte, nel terzo motivo di ricorso, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme (v.  art. 348 ter ultimo comma cpc). 
Del pari inammissibile è la censura di cui al primo motivo, diretta avverso la statuizione con la quale la ### di ### ha ravvisato la 5 natura interclusa del fondo, sulla base delle risult anze della C.T .U.  esperita in corso di causa, e l'inesistenza di un diritto di servitù su fondi diversi da quello del ### odierno ricorrente.  ### distrettuale, sul punto, ha infatti dato atto che uno dei due percorsi pedonali esistenti aveva natura meramente precaria, mentre l'altro non era comunque idoneo ad assicurare il transito veicolare. Ha poi eviden ziato che, poiché il fondo dell'attore a veva destinazione residenziale, il suo conveniente e normale uso richiedeva la possibilità di accedervi anche con vetture, e che tale possibilità non era possibile neppure mediante costituz ione di servitù a carico della limitrofa proprietà dei suoi genitori (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). 
Inoltre, la ### distrettu ale ha e saminato le varie ipotesi individuate dal C.T.U., dando atto che entrambe le soluzioni prospettate prevedono il transito pedonale e carrabile sulla proprietà del ### in assenza di percorsi alternativi praticabili (cfr. pag. 9 della sentenza).  ### ricorrente attinge tale complessiva ricostruzione del fatto e delle prove cont rapponendovi una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'is tanza di revisione delle valu tazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla nat ura ed ai fini del g iudizio di cassazione (Cass. Se z. U, Sen tenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.  627790). Né è possibile proporre un appre zzament o diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “### dei document i esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra l e varie risultan ze probatorie, di quelle 6 ritenute più idonee a sor reggere la motivaz ione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente i ncompat ibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sen tenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.  631330). 
E' in vece infondata è la tesi p rospettat a con il te rzo motivo di ricorso, secondo cui la disposizione di cui all'art. 1054 c.c. sarebbe applicabile, giusta la previsione del secondo comma, ad ogni ipotesi di divisione del fondo, originariamente unitario. La parte ricorrente incorre in un evidente equivoco, poiché ritiene che per “divisione” si debba intendere il mate riale distacco, dall'originaria consistenz a unitaria, di una parte del fondo. In realtà, l'art. 1054 c.c. si applica, giusta il primo comma, alle alienazioni a titolo onero so e, giusta il secondo, alle divisioni, per tali dovendosi eventualmente intendere le sole fattis pecie di scioglimento della comun ione (ordinaria o ereditaria). Dive rsamente argomentando, infatti, qualsiasi att o dispositivo avente ad oggetto un a sola parte di un fondo, originariamente unitario, ne implicherebbe la materiale divisione, il che renderebbe vana la limitazione, contenut a nel primo comma della norma, alle sole ipo tesi di alienazione a titolo oneroso. Ipotesi, quest'ultima, che nel caso di specie non ricorre, posto che, come lo stesso ricorrente afferma a pag. 5 della memoria, la separazione del 7 fondo è avvenuta mediante donazione di una parte di esso, e dunque mediante un atto non avente carattere di onerosità. 
Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta infine la violazione o falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la ### di ### avrebbe erroneamente costituito una servitù coattiva a carico di area costituente cortile del ### ricorrente. Inoltre, nella parte finale della do glianza il condominio contesta anche la natur a apparen te della motivazione, perché essa si risolverebbe in un apo dittico recepimento delle conclusioni del C.T.U. 
La censura è infondata.  ### di ### esaminando il motivo di gravame proposto, sul punto, dall'odierno ricorrente, ha evidenziato che l'esenzione prevista dal quarto comma dell'art. 1 051 c.c. op era soltanto qualora il proprietario del fondo dominante abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali raggiungere la pubblica via eliminando così la condizione di interclusione del suo fondo. La statuizione è conforme all'insegnamento di questa ### secondo cui “In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, quarto comma, -che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c.- non prevede u n'esenzione assoluta del le aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base d ella richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve att ribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12340 del 15/05/2008, Rv. 603221; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19482 del 23/09/2011, Rv. 619332; nonché Cass. Sez. 2, 8 Sentenza n. 14102 del 03/08/2012, Rv. 623558, secondo la quale “Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'event uale destinazione in dustriale del fondo interclu so, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi”). 
Di conseguen za, “… la norma indicata no n trova applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e si mili” (Cass. Sez. 2, Sen tenza n. 6814 del 14/12/1988, Rv. 461067; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3049 del 13/09/1975, Rv. ###; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3517 del 23/06/1979, Rv. ###; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 162 del 25/01/1971, Rv. ###). 
Inoltre, va anche ribadito che “La determinazione delle modalità di attuazione ed esercizio della servitù di passaggio coattivo rientra nelle attribuzioni del giudice di merito, che può scegliere tra le varie ipotesi prospettate in merito dal consulente tecnico, con l 'unico limite dell'osservanza dei criteri dettati dal codice civile in re lazione alle accertate concrete necessità da soddisfare, curando l'equo contemperamento dell'utilità del fondo dominante e dell'aggravio del fondo servente . Ogni dubbio che resid ui al riguardo, in ordine al le modalità di esercizio del la servitù coatt iva (come di quella convenzionale) di passaggio, va risolto alla stregua della medesima legge economica del minimo mezzo” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17940 del 27/08/2020, Rv. 658945). Nel caso di specie, la ### di ### ha operato la valutazione comparativa tra le varie possibilità individuate dal C.T.U. , pervenendo al fine ad una decisione adeguatamente 9 motivata, che rispetta pienamente i criteri fissati da questa ### di legittimità per l'esercizio e lo svolgimento del procedimento valutativo di cui anzidetto. 
Né, infine, è possibile richiamare, a favore della tesi propugnata dal ### ricorrente, l'ulteriore principio, sempre affermato da questa ### secondo cui “In tema di servitù coattive, in virtù dei principi di correttezza e lealtà nei rapporti tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo ser vente, l'interclusione derivata dall'iniziativa edilizia del proprietario del fondo dominante in tanto può trovare tutela i n quanto la stessa sia ch iesta al giu dice prima dell'intervento edilizio, in modo che questi possa valutare, senza i limiti derivanti dall'ormai avvenuta realiz zazione dell'intervento stesso, quale sia la soluzi one più i donea a contemperare le contrapposte esigenze dei propriet ari” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 944 del 16/01/2013, Rv. 624868). Nel caso di specie, infatti, è la stessa parte ricorrente, nell'esposizione dei fatt i processuali, a dare atto che l'originario attore si era rivolto alla giustizia prima di eseguire le opere autorizzate dal Comune di ### di ### con il permesso di costruire n. 12/2007, tanto è vero che lo stesso aveva proposto, in corso di causa, ricorso ex art. 700 c.p.c. proprio per conseguire, dal Tribunale, un provvedimento che autorizzasse il passaggio al fine di terminare l'edificazione dell'edificio assentito dal permesso di costruire di cui anzidetto. 
Per quanto concerne la mot ivazione della sentenza impugnat a, infine, essa - come si è visto - è tutt'altro che apparente, né appare manifestamente illogica, essendo idonea ad integrare il cd. m inimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 nonché, sullo specifico 10 profilo della mot ivazione apparente, Cass. S ez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023 in motivazione). 
In definitiva, il ricorso va rigettato. 
Le spese de l presente giudizio di legit timità, liquidate come d a dispositivo, seguono la soccombenza. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  PQM la ### rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore di quella controrico rrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso i n ### nella camera di consig lio della ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Oliva Stefano

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8995/2024 del 04-04-2024

... dei quali ora si vorrebbe invocare l'acquisto della servitù di passaggio, in origine non appartenevano solo al ### bensì per la quota di 1/2 anche ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 alla di lui moglie, ### per contro i fondi nn. 51 e 59, sul primo dei quali si vorrebbe oggi ritenere costituita la servitù di passaggio per destinaz ione del padre dì famiglia, sono sempre appartenuti al solo ### per l'intero. Il ricorrente cita la giurisprudenza di legittimità e sostiene che nella fattispecie non è possibile affermare l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di d iritto, in specie dell'art. 106 2 c.c e dell'art. 112 c.p.c., oltre che dell'art. 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il giudice dato vita a una motivazione apparente sul secondo profilo di doglianza di cui al secondo motivo di appello del ### e per aver violato il dovere decisorio di cui all'art. 112 c.p.c. e il principio del giusto processo con effetti di nullità insanabile della pronuncia. ### il ricorrente, essendo (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16355/2019 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### PRINETTO; - ricorrente - contro #### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e dife si dagli avvocati #### e ### - controricorrente - avverso la senten za della CORTE ### di TORINO 2089/2018 depositata il ###. 
Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal #### 1. ### dichiarandosi proprietario dei fondi si ti in #### Fg. 6 nn. 51 e 59, contigui a quelli nn. 50 ,e 52, un tempo di sua proprietà e ora di proprietà di ### e ### a seguito di acquisto nell'ambito di un'azione esecutiva promossa nei confronti dell o stesso atto re, proponeva: 1) actio negatoria servitutis sui fondo n. 51, volta a impedire il transito dei ### e ### su una strada che insisteva su detto mappale e collegava originariamente i fondi del ### dopo che i primi avevano esperito azione possessoria per ottenere il possesso di tale facoltà di transito; 2) azione di risarcimento danni per le molestie al legittimo esercizio di un libero diritto di proprietà su quel fondo; 3) actio finium regundorum tra i vari fondi citati, con conseguente ripristino della situazione quo ante, stante l'incertezza del confine dal momen to che i convenuti, a seguit o d ell'acquisto nell'esecuzione forzata promossa da terzi avverso l'attore, avevano unilateralmente apposto una recinzione e un cancello che non rispettavano il confine.  2. Si costituivano in giudizio ### e ### contestando le pretese attoree e rivendicando per contro: 1) l'acquisto della servitù di passaggio "per destinazione del padre di famiglia" (art. 1062 c.c.); o, in subordine, in via coattiva ex art.  1051 c.c.; o, in estremo subordine, ex art. 1052 c.c.; 2) i danni per aver il ### impedito l'esercizio del loro presunto legittimo diritto di passaggio; 3) il m anteni mento dei confini dagli stessi determinato con la realizzazione di una precaria recinzione, nonché ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 l'ampliamento delle aree così recintate, a scapito delle proprietà confinanti dei sigg. ###, ### e ### che si presumevano avessero sconfinato e che si chiedeva di poter quindi citare in giudizio.  3. Nessuno dei terzi così chiamati si costituiva e il giudizio proseguiva nella contumacia degli stessi.  4. In sede istruttoria più volte veniva tentata, ma invano, la conciliazione.  5. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Torino pronunciava sentenza con la quale, nello stabilire i conf ini tra i fondi, condannava ### e ### a rilasciare ad ### una porzione di terreno (t ratteggiata in rosso nella planimetria di comparazione allegata al n. 3 alla consulenza tecnica), condannava ### a rilasciare a ### e ### altra porzione di terreno tratteggiata in blu nella citata planimetria di comparazione; condannava ### a rilasciare a M arco G aretta e ### olesi la porzione di terreno tratteggiata in verde nella citata planimetria di comparazione; rigettava le domande proposte da ### e ### nei conf ronti di ### e ### dichiarava che il fondo sito in ### e identificato al ### al foglio 6, particella 51, di pro prietà di ### era gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio per l'utilità del fondo di cui al foglio 6, particella 50, di proprietà di ### e ### da esercitarsi sulla strada interna di cui al la planim etria di comparazio ne allegata al n. 3 alla consulenza tecnica; condannava ### a cessare turbative e molestie all'esercizio di tale servitù; condanna ### a ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 pagare a ### ta e ### zo/esi €. 1.000, 00, olt re interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.  6. Avverso la suddetta sentenza interponeva ap pello ### 7. Resistevano al gravame ### e ### 8. Le restanti parti rimanevano contumaci.  9. La Corte d'Appello rigettava il gravame. 
Per que l che ancora rileva la Corte d'Appello ritene va sussistenti le tre condizioni per la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia: a) possesso dei fondi da parte di un unico proprietario prima della divisione; b) opere visibili e permanenti che rivelino in modo non equivoco la relazione di subordin azione tra i fondi; c) l'assenza d i una manifestazione univoca di volontà contraria all'atto del negozio con cui si attua la separazione. 
Il primo presupposto era costituito dal fatto che i fondi erano stati posseduti, prima della loro divisione, dall'unico proprietario; e l'unicità del diritto dominicale sui fondi collegati dalla relazione di servizio non era venuta meno nel caso di specie, di più proprietari in comunione fra loro. Di conseguenza, la questione relativa alla comproprietà, pur sollevata soltanto in sede di gravame, era da ritenersi superata per essere infondata nel merito. Inoltre, anche sulla base dell a giurisprud enza di legittimit à, la costit uzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) poteva avvenire, come nel caso di specie, anche con il decreto di trasferimento del giudice in sede di esecuzione forzata di disposizione della cessione - e quindi della divisione del fondo. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Sussisteva anche il requisito dell'apparenza come rilevato dal CTU e da a ltri elemen ti istruttori me ntre era irrilevante la non interclusione del fondo dominante. 
Ai fini della prova de ll'esercizio del passaggio attrave rso il sedime doveva rilevarsi come il ### fosse unico proprietario del fondo poi acqu istato dalla coppia ### e come lo stesso accedesse attraverso quell'accesso alla strada pubblica denominata ### della ### La circostanza relativa all'utilizzo del sedime di cui si tratta da parte del proprietario-titolare del fondo non era stata soltanto confermata dallo stesso ### in sede di istruttoria per l'interdetto possessorio ma anche da due testi. Peraltro, come rilevato in sede di sopralluogo dallo stesso ### nella specie, era stata riscontrata an che "la p resenza di elementi app arenti chiaramente riconducibili all'asservimento del mappale 51 a favore del mappale 50. Infine, in base alle fotografie prodotte dalla difesa degli appellati, n essun dubbio poteva sussistere sul fatto che il ### avesse interposto una serie di ostacoli sul sedime stradale, ostacoli quali il cancello, dei fili trasversali con appesi due cartelli con scritta e simbolo di divieto di accesso e dei tubi in cemento armato. ### ale, di conseguenza, aveva valutato in modo corretto la ricorrenza di t utti i p resupposti richiesti per la costituzione della servitù p er destinazione del padre di famiglia mentre era del tutto irrilevante che i ### potessero avere accesso al loro fondo attraverso una altra strada privata peraltro impraticabile.  10. ### ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 11. ### e ### hanno resistito con controricorso 12. ### delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.  13. A segu ito di t ale comunicazione, la parte rico rrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.  14. Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc. civ., entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa fatti decisivi per il giudizio risultanti dagli atti di causa, già oggetto di discussione tra le parti, in particolare il reale contenuto del primo mot ivo di ap pello; violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in specie degli art. 112, 115, 116 c.p.c., e dell'art.  111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per aver il giudice ricostruito il predetto motivo omettendo di considerare il reale contenuto della doglianza, come formulata effettivament e dall'appellante, con conseguente travisamento dell'oggett o del decidere risultante dallo svolgimento del processo e conseguente enunciazione decisionale articolata su argomentazioni oggettivamente incomprensibili o perplesse. 
Il ricorrente lamenta che il suo primo motivo d'appello aveva in realtà contenuto diverso rispetto a quanto ricostruito dalla Corte Territoriale. Inoltre, la Corte Territoriale avrebbe chiaramente mal ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 interpretato - con mot ivazione manifestamente perple ssa e contraddetta dagli atti - le risultanze della ### In particolare, lo sconfinamento ricostruito dal CTU in capo al ### stesso in danno dei sigg. ### e ### in realtà non sarebbe stato da lui praticato e le recinzioni sarebbero state tutte apposte unilateralmente dai convenuti.  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di diritto, in specie dell'art. 1062 c.c. e dell'art. 112 c. p.c., oltre che degli artt. 3 e 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impug nata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. per avere la Corte Territoriale ritenuto sussistente il presupposto dell'appartenenza di uno o più fondi ad un unico proprietario ai fini della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. sulla base, però, dell'applicazione di principi di diritto validi per la disciplina di fattispecie diverse da quella del caso concreto; e dunque per aver quindi deciso con considerazioni prive del requisito dell'omogeneità del giudizio e caratterizzate da argomenti oggett ivamente incomprensibili o, comunque, perplessi. 
Il ricorrente lamenta l'errore della CTU e il conseguente errore del giudice circa l'unicità della sua proprietà del fondo servente che invece era in comproprietà con la moglie, ### Tale circostanza farebbe venir m eno uno dei requis iti in fatto per l'operatività delia fattispecie dell'art. 1062 c.c.; e l'errore del ### fatto proprio dal giudice di primo grado, avrebbe determinato l'erronea decisione. In sostanza, i fondi in favore dei quali ora si vorrebbe invocare l'acquisto della servitù di passaggio, in origine non appartenevano solo al ### bensì per la quota di 1/2 anche ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 alla di lui moglie, ### per contro i fondi nn. 51 e 59, sul primo dei quali si vorrebbe oggi ritenere costituita la servitù di passaggio per destinaz ione del padre dì famiglia, sono sempre appartenuti al solo ### per l'intero. 
Il ricorrente cita la giurisprudenza di legittimità e sostiene che nella fattispecie non è possibile affermare l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di d iritto, in specie dell'art. 106 2 c.c e dell'art. 112 c.p.c., oltre che dell'art. 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il giudice dato vita a una motivazione apparente sul secondo profilo di doglianza di cui al secondo motivo di appello del ### e per aver violato il dovere decisorio di cui all'art. 112 c.p.c. e il principio del giusto processo con effetti di nullità insanabile della pronuncia.  ### il ricorrente, essendo la costituzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) frutto di volontà negoziale non potrebbe costituirsi nel caso in cui la cessione - e quindi la divisione del fondo - sia stata disposta dal Giudice in sede ###un decreto di trasferimento dei fondi".  4. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è la seguente: Inammissibilità e/o manifesta infondatez za, del ricorso avverso rigetto do manda di actio negatoria e rego lamento dei confini (doppia conforme), per le seguenti ragioni: 1° motivo: inammissibile, per doppia conforme, con riguardo all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; ### 6-Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 3, n. 15777 del 17 maggio 2022; ### L, n. 24395 del 3 novembre 2020). Inammissibile, con riguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c.: per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilit à di ricorrere al not orio), m entre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia att ribuito magg ior forza di convincimento ad alcune piuttosto ch e ad alt re, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U. n. 20867 del 30 settembre 2020).  2° e 3° motivo, da trattare unitariamente perché riferiti alla pretesa violazione delle stesse norme: inammissib ili, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, i motivi mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (### U., n. ### del 27 dicembre 2019; ### 1, n. 5987/21). 
Inoltre, la servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stat a disposta, anzich é dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forzata (### 2, 14481 del 6 giugno 2018). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 5. Il ricorre nte con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e in sostanziale replica alle conclusioni della proposta osserva che: Non si è in presenz a di una doppia conforme perché la sentenza della Corte Territoriale, impugnata in cassazione, non si si è fondata sulla base delle stesse ragioni di fatto del giudice di prime cure: in effetti, il Tribunale di Torino aveva semplicemente accertato che dalla perizia del ##### erano emersi reciproci sconfinamenti e ch e per questo le parti (reciprocamente tra loro) erano tenute al rilascio delle parti appartenenti all'altra, nel mentre l'iter motivazionale della Corte d'Appello è stato incentrato, in primis, sul rigetto del primo motivo di app ello sul presupposto che “ogni domanda n on proposta in primo grado deve ritenersi inammissibile in sede di gravame. 
Anche il riferimento alla Ctu sarebbe riferito a diversi percorsi motivazionali. 
Il ricorrente insiste nella censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), in quanto lo sconfinamento era attribuibile solo alla controparte che era l'unica che doveva essere condannata al ripristino e che non aveva formulato alcuna domanda di restituzione. Solo in relazione a tali aspetti si sarebbe lamentata la lesione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo fatto incontestato che i sigg. ### e ### hanno solo chiesto la reintegrazione dei confini così come da loro unilateralmente disegnati. 
Inoltre, quanto alla violazione dell'art. 1062 c.c. il ricorrente ribadisce che egli era unico proprietario dei fondi serventi su cui i sigg. ### avevano chie sto (e ottenuto) fosse ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 riconosciuta la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia) ma non era anche unico proprietario dei fondi dominanti, dal momento che lo stesso aveva acquistato questi ultimi con atto notarile in comproprietà con la moglie. 
Infine, pur prende ndo atto dell'ultimo arresto di legitti mità secondo cui l'art. 1062 si applica anche quando la divisione del fondo sia sta ta disposta, anziché dal prop rietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti derivanti dal frazionamento in sede di vendita forzata, il ricorrente evidenzia come della lettera dell'art. 1062 c.c. siano state rese dalla stessa Suprema Corte diverse decisioni, chiaramente contrastanti con il principio esposto (Cass. civ. n. 4956/1978).  6. ### condivide le conclusioni formulate con la proposta di definizione accelerata mentre la memoria della parte ricorrente non offre argomenti idonei a modificare tali conclusioni.  6.1 In particolare, quanto alla ricorrenza di un'ipotesi di doppia conforme deve ribadirsi che: la «doppia conforme» ricorre, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamen te corrispo ndente a quella d i primo grado, ma an che qu ando le due statuizion i siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per raffor zare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (### 6 - 2, Ordinanza 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 ### parte, non è ammissibile il motivo di ricorso ex art. 260, comma 1, n. 5, c.p. c. per omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto che si asserisce omesso non è un fatto storico bensì attiene all'interpretazione della domanda o come nel caso in esame al motivo di appello proposto dal ### Peraltro, deve ribadirsi che: Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio n ecessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo cas o, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione de l suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controll o della correttezz a della motivazione che sor regge sul punto la decisione impugnata (### 6 -5, Ord. n. ### del 2017). 
Per quan to riguarda la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la censura è infondata in quanto a seguito della delimitazione corretta del confine la Corte ha accertato il reciproco sconfin amento e, dunqu e la reciproca soccombenza e ha ordinato il rilascio delle porzioni illegittimamente detenute da entrambe le parti. 
La censura proposta quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. pertanto è manifestamente inammissibile risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degl i elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 115 c.p.c. occor re denunciare che il giudice, in contradd izione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fu ori dei p oteri officiosi rico nosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 01). Inoltre, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad e sempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa s econdo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è am missibile , ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi lim iti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02).  6.2 Per ciò che attiene alla costituzione della servitù per destinazione del padre di fam iglia ex art. 1062 cod. civ., un indirizzo consolidato di quest a Corte afferma che essa trova ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 applicazione non solo nell'ipotesi del singolo proprietario ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6884 del 18/06/1991; conf da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3773 del 1996: «… anche nell'ipotesi - rilevante nella specie - di appartenenza dei fondi, poi divisi, ai due fratelli, in comunione tra loro (oltre che in quella dell'appartenenza all'unico "pater") ricorre l'estremo essenziale dell'unicità del diritto dominicale sui fondi il cui rapporto, di subordinazione di fatto, viene in considerazione per il tempo della loro giuridica separazione». Più di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10662 del 22/05/2015, Rv.  635421 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009, Rv. 609319 - 01).  6.3 Lo stesso ric orrente prende atto con la memoria dell'orientamento di questa Corte indicato nella proposta secondo cui : La servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stata disposta, anziché dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forz ata, salvo che il g iudice stesso manifesti una volontà a ciò cont raria anche trami te l'ordine di rimozione delle opere o dei segni apparenti che avrebbero integrato il contenuto della detta servitù, sostituendosi egli, in tale caso, al "dominus" - padre di famiglia (S ez. 2, Sentenza n. 144 81 del 06/06/2018, Rv. 649067 - 02).  7. Il ricorso è rigettato. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti pro cessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  10. Poiché il rico rso è deciso in confo rmità alla p roposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.  380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod.  proc. civ., con con seguente condanna della parte rico rrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della ### delle ### P. Q. M.  La Corte Suprema di ### rigetta il ricorso e condanna la parte rico rrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi li quidati in ### 200 ,00 ed agl i accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 terzo e quarto comma cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 3.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della ### delle #### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 dichiara la sussistenz a dei pre supposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Varrone Luca

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25536/2024 del 24-09-2024

... costituzione, a favore di un suo terreno intercluso, di una servitù coattiva di passaggio a piedi, a carico del confinante terreno di essa ricorrente. La Corte di Appello ha altresì posto a carico di essa ricorrente l'obbligo di eliminare un dislivello presente sul tracciato de lla servitù ed impeditivo del passaggio ed ha liquidato ad essa ricorrente una indennità calcolata sul valore agricolo del fondo gravato; 2. ### resiste con controricorso; 3. la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. a seguito di propo sta di definizione del giudi zio per i nammissibilità o comunque manifesta infondatezza del ricorso; 4.la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il pr imo motiv o di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente; 2. il motivo è inammissibile. La motivazione della sentenza in epigrafe è effettiva e chiarissima: la Cort e di Appello ha pr ecisato che il fondo della attuale controricorrente era intercluso e che il percorso su cui la servitù coattiva doveva essere costituito era, come già precisato anche dal giudice di primo grado, esattamente quello (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3961/2021 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### 30 PAL. 6, pres so lo stud io del l'avvocato #### (###) rappresentato e difeso dagli avvocati D'### (D ###), #### (###) -ricorrente contro ### elettivam ente domiciliato in #### 641, press o lo s tudio dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall 'avvocato ### O (###) 2 di 6 -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1333/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal ### Premesso che: 1.### ricor re con sei mo tivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di pr imo gr ado di accoglimento d ella domanda di ### per la costituzione, a favore di un suo terreno intercluso, di una servitù coattiva di passaggio a piedi, a carico del confinante terreno di essa ricorrente. La Corte di Appello ha altresì posto a carico di essa ricorrente l'obbligo di eliminare un dislivello presente sul tracciato de lla servitù ed impeditivo del passaggio ed ha liquidato ad essa ricorrente una indennità calcolata sul valore agricolo del fondo gravato; 2. ### resiste con controricorso; 3. la causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. a seguito di propo sta di definizione del giudi zio per i nammissibilità o comunque manifesta infondatezza del ricorso; 4.la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il pr imo motiv o di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente; 2. il motivo è inammissibile. 
La motivazione della sentenza in epigrafe è effettiva e chiarissima: la Cort e di Appello ha pr ecisato che il fondo della attuale controricorrente era intercluso e che il percorso su cui la servitù coattiva doveva essere costituito era, come già precisato anche dal giudice di primo grado, esattamente quello individuato dalla ### 3 di 6 nell'originario atto di citazione e nel precedente ricorso ex art. 700 c.p.c. trattandosi di percorso risultato, in esito a convergenti ctu disposte sia nel procedimento cautelare s ia in primo grado, più breve rispetto ad altri percorsi dedotti dalla ### e dei quali i ctu avevano dato conto e, a differenza d i tali percorsi alternat ivi, insistente sulla proprietà della convenuta invece che su proprietà di più perso ne. Non sussiste il vizio di mot ivazione apparente. Tale vizio, per costante giurisprudenza di legittimità, ricorre quando la motivazione, benché graficamente esis tente, non renda, tuttav ia, percepibile il fondamento della decisio ne, perché r ecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del p roprio convincimento, non potendosi lasciare all'i nterpre te il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, ### U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; ### 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, O rdinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145). In realtà il motivo di ricorso in esame sotto il riferimento formale al vizio motivazionale mira ad ottenere da questa Corte di legittimità una rilettura delle relazioni dei ctu auspicando una valutazione dello stato dei luoghi diversa rispetto a quella operata dai giudici di merito, nel senso, in particolare, della non minore utilità per il fondo intercluso e del minore aggravio per i fondi serventi in caso di scelta di uno dei perco rsi alternativi . Il motivo si scontra con i principi per cui “Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analis i degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il poter e di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllar e, sotto i l profilo logico formale e della 4 di 6 correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a c ui resta ri servato di indivi duare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e sceglier e, tra e sse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fat ti in discussione” (Cass, ### 5 - , Ordinanza n.### del 22/11/2023). Il motivo contrasta, in altri termini, con la statuizione per cui “È i nammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omess o esame circa un fatto dec isivo per il gi udizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U - , sentenza n.### del 27/12/2019); 3. c on il secondo motivo d i ricorso viene dedott o, in riferimento all'art. 360, primo com ma, n.5 c .p.c., che la Corte di App ello avrebbe omesso di rilevare che dalle CTU era emerso che uno dei percorsi alternativi era più breve rispetto a quello individuato dal giudice di primo grado e dalla Corte di Appello; 4. con il terzo motivo di ricorso vengono lamentate “violazione e falsa applicazione dell'art.1051, secondo comma, c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.” per avere la Corte di Appello individuato il tracciato della servitù a c arico della proprietà dell a ricorrente malgrado che tale tracci ato fosse “estremamente gravoso” per il fondo serv ente laddove, al la luce di una lettura corretta della relazione di consulenza tecnica d i primo grado, i percorsi alternativi avrebbero consentito identico vantaggio per il fondo interclus o con “aggravio praticamente nullo per i fond i serventi” alternativi; 5. con il quarto motivo di ricorso vengono lamentate “violazione e falsa appli cazione dell'art.1051, quarto comma, c.c., in rel azione all'art. 360, primo com ma, n.3, c.p .c.”, per avere la Corte di Appello affermato che l'ins istenza del tracciato su c ortili ed aree pertinenziali al fabbricato della ricorrente non era di ostacolo alla 5 di 6 costituzione della servitù non applicando si il limite de l quarto comma dell'art. 1051 c.c. in caso di interclusione assoluta, senza tuttavia tener conto della possibilità di costituire la servitù su uno dei percorsi alternativi senza interessare case, cortili o giardini; 6. con il quinto motivo di ricorso vengono lamentate “violazione e falsa appli cazione degli artt.1030, 1053, 1064 e 1069 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.”, per avere la Corte di Appello ritenuto di porre a carico di essa ricorrente le spese per l'eliminazione di un dislivello di cinquanta centimetri, presente in un punto del tracciato; 7. con il sesto motivo di ricorso vengono lamentate “violazione e falsa applicazione dell'art, 1053 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.”, per av ere la Corte di ### lo liquidato l'indennità correlata alla costituzione della servitù avendo riguardo al valore agricolo dell'area gravata e negando rilievo al pregiudizio recato dal passaggio alla atti vità produttiva (“produzione di tendoni”) esercitata in loco dalla ricorrente; 8. il quarto motivo di ricorso deve essere esaminato con priorità rispetto al secondo, al terzo, al quinto e al sesto motivo. Esso è fondato e gli altri restano assorbiti.  8.1 L a Corte di ### -che pure ha dato conto della ecc ezione della ### riguardo al fatto che il tracciato poi prescelto avrebbe intersecato “cortili ed aree iner enti il fabbricato abitativo dell'appellante”- si è lim itata a r ichiamare la decisione di ques ta Corte di legittimità n.10857/2016 (“In tema di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista d all'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, non opera in caso di interclusione assoluta del fondo dominante sia nel caso di costituzione "ex novo" della servitù, sia ove ne venga ampliata, per esigenze sopravvenute, una già e sistente, configurandosi, in entrambi i casi, la medesima situazione di necessità pe r il fondo dominante”), laddove invece avrebbe dovuto verificare se i percorsi 6 di 6 alternativi interessavano o non interessavano le aree menzionate dalla norma. E' stato infatti precisato che “in materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non preve de un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree” (Cass. Sez. 2, ordinanza n.8660 del 02/04/2024); 9. in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa de ve ess ere ri nviata alla Cor te di ### di Salerno in diversa composizione; 10.il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbiti gli al tri, cas sa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di ### di Salerno in diversa composizione.  ### 12 settembre 2024.  ### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Mondini Antonio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30274/2024 del 25-11-2024

... diffida del 2009 ammettendo l'esistenza 8 di 17 della servitù anche a favore del mapp. 419. ### i ricorrenti, se i giu dici avessero valutato tutte queste circostanze, avrebbero accertato che la servitù di passaggio costituita con atto notarile del 1983 avesse l'estensione da loro dedotta. 6. Il primo motivo è infondato. Si osserva, in proposito, come, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto i l sindacato di legit timità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizional e", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irri ducibile c ontraddittorietà" e di (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2021 R.G. proposto da ### O e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### nel indirizzo pec sono elettivamente domiciliati.  - ricorrenti - contro #### e ### rappresentate e difese dagli avv.t i ### e ### I eradi, presso il cui studio a ### via ### cen zio, n.25, sono e lettivament e domiciliati.  -controricorrenti avverso la sentenza n. 2148 /2020 resa d alla Corte d'appello d i ### pubblicata il ### e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 dalla dott.ssa ### Rilevato che: Oggetto: Servitù convenzionale - ### 2 di 17 1. ### e ### premesso che erano titolari di un diritto di servitù di passaggio a favore della loro proprietà e a carico di una proprie tà comune co n L uana #### e ### posta in Comune di ### del la ### costituita con atto notarile di stralcio di quota in comunio ne del 1983 a favore de l fratello ### lo, e che le p redette ne avevano ostacolato l'esercizio, realizzando nel fondo servente dei manufatti che impedivano loro di accedere al ripostiglio, ai fusti del gasolio da riscaldament o e all e vasche biologiche, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, #### e ### affinché venisse accertata l'esistenza della servitù di passaggio “con ogni mezzo” e per tutta la sua estensione, come fissata nel titolo costitutivo, a favore dei fondi identificati in catasto al Fg. 9, mapp. 189, sub 3, 419 sub 1 e 2, 421 sub 4, 423 e 424 e a carico del fondo al Fg. 9, mapp. 420 sub 3, con condanna delle stesse all'eliminazione de i manufatti e alla cessazione di ogni turbativa, oltreché al risarcimento dei danni. 
Costituitesi in giudizio, #### e ### eredi di ### chiesero il rigetto della domanda avversaria, evidenziando che la stradina interessat a dalla serv itù non e ra quella pretesa dag li attori, ma altra che, par tendo dalla via, s i arrestava all'area sud-est della l oro abitazione, e che ne ssun passaggio vi era mai stato sul versante nord-ovest, che i manufatti che ostrui vano il passaggio erano stati realizzati nel 1988 dallo stesso ### rendendo impossibile l'esercizio della servitù, che quelli a cui l'asserita servitù permetteva l'accesso erano stati realizzati da loro nel 1993, che g li atto ri avevano altri acc essi, sicché non sarebbe st ata neces saria la pretesa estensione della servitù, e che la conformazio ne dei luoghi non p ermett eva il passaggio di mezzi pesanti. 
Con sentenza n. 693/19, il Tribunale di Treviso rigettò la domanda. 3 di 17 Il giudizio di gravame, incardinato dai medesimi ### e ### si concluse, nella resistenza di #### e ### a ### con la s entenza n. 2148/2020 , pubblicata il ###, con la quale la Corte d'### llo di ### respins e l'appello, affermando che la stradina gravata da servitù era altra rispetto a quella pretesa, in quanto arrivava nella parte sud-est dei fabbricati delle parti e si arrestava allo spigol o sud-ovest del mappale 189 sub 2, che il r iposti glio da rag giung ere era st ato edificato dagli appellanti nel 1993, dopo la cost ituzione della servitù, ed era raggiungibile da altre vie, che nessun rilievo aveva l'esercizio di fatto della servitù, essendo la pretesa fondata su una servitù convenzionale, cui bisognava riferirsi per stabilirne l'estensione, che sulla porzione contesa non vi era mai stata alcuna stradina, sicché ad ess a non potevano riferirsi le par ti con la convenzione del 1983, e che non suss istevano i pre supposti necessari per la costituzio ne della prete sa serv itù, stante l'accessibilità dei fondi.  2. Co ntro la predetta o rdinanza, ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi.  #### e ### a ### si sono difesi con controricorso. 
Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. 
In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso. 
Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. ci v., la parte ricor rente ha depositato memor ia illustrativa.   4 di 17 Considerato che: 1. Co n il pr imo motiv o di ricorso, si la menta la nullità della sentenza per totale carenza di motivazione in fatto e in diritto ex art. 132, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att.  cod. proc. ci v., nonché per cont raddittorietà evi dente e illog icità manifesta ex art. 132, n. 4, cod. pr oc. civ ., anc he in relazione all'art. 111 Cost., e per carenza assoluta di motivazione, atteso che la sentenza della Corte d'### di ### non specificava i motivi di diritto sui quali era fondata la decisione e non ne consentiva la comprensione, in quanto perveniva a conclusi oni dis cordanti, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice, in relazione all'art.  360, n. 4, cod. proc. civ.. Ad avviso dei ricorrenti, i giudici di merito si erano, i nfatti, limitati a riportare per relatione m le argomentazioni del giudice di primo grado, a sua volta appiattitosi sulle difese delle convenute, face ndo riferimenti generic i alla documentazione prodotta, senza alcuna descrizione, e omettendo di svolgere una seria e logica ricognizione dei fatti rilevanti per la controversia, avevano ritenuto che, in assenz a di planimetrie allegate all'atto di cos tituzione della servitù, fosse cor retto verificare lo stato dei luoghi all'epoca, anziché tener conto di quale delle stradine esis tenti consentisse l'uso “c on ogni mezzo” della servitù, come previsto d all'atto stesso, e avevano riportato fedelmente parti degli scritti difensivi delle convenute, contenenti perfino gli errori materiali e logici in essi riportati, senza chiarire la reale estensione della servitù e i motivi per cui il passaggio verso il mappale 419 fosse inutile, benché insistessero su di esso le vasche biologiche e i fisti di gasolio necess itanti d i continue opere d i pulizia.  2. Co l secondo motivo, si lamenta la viol azione e/o falsa applicazione dell'art. 1051 cod. civ., nonché dell'art. 115 cod. proc. 5 di 17 civ., in relazione agli ar tt. 2697 e 1965 cod. civ. (travi samento della prova) quale omesso esame della sussistenza dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva oggetto del procedimento, in rel azione all'art. 360, n. 3, cod. pr oc. civ., perché i giudici di merito, affermando che, ai fi ni dell'individuazione del la stradina, era necessario indagare su quale fosse lo stato dei luoghi all'epoca della pattuizione, riferendosi l'atto costitutivo e sclusivamente alla “attuale stradina”, e che i criteri di cui agli artt. 1064 e 1065 cod.  civ. andavano usati solo in caso di indetermi natezza del titolo , avevano negato che la servitù si estendesse dalla via pubblica al mappale 419, benché l'atto costit utivo avesse indiv iduato quest'ultimo come fondo dominante. I giudici non avev ano, poi, considerato che oggetto del procedimento era una servitù coattiva, nonostante la sua costituzione pattizia, per la quale non rilevava la sussistenza di opere permanenti, e che l'acc ertamento della sua estensione, come cristallizzata nel titolo costitutivo, doveva essere effettuata tenendo conto 1) della interclusione dei fondi dominanti, 2) del l'ubicazione dei fondi delle attrici, i quali c ircondavano interamente i propri, 3) della funzione della servitù di permettere l'accesso alla pubblica via ### da parte di tutti i mappali interclusi e 4) del soddisfacimento di una necessità e non di una utilità dei fondi do minanti, ciò che avrebbe dovuto ind urli ad individuare quale unico percorso quello che attraversava il mapp.  420 sub 3, che da sud cos teggia il lato ov est e il lato nord del mappale 189 sub 2.  3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1062 cod. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 e 1965 c od. civ. (t ravisame nto della p rova), quale omesso esame ed errata applicazione dei presupposti della servitù per destinazi one del padre di famiglia, in relazio ne all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito 6 di 17 escluso, in subordine all'accertamento della costituzione pattizia di servitù coattiva nell'estensione dedotta dagli attori, la sussistenza dei requisiti per la costituzione della servitù, nell'estensione da essi dedotta, per destinazione del padre di famiglia. I ricorrenti, premesso che erano pacifici tanto la proprietà, in capo ad essi, dei fondi dominanti da prima del novembre 1983, quanto la divisione, intervenuta con atto notarile del 1983, col fratello ### dante causa delle convenute, hanno evidenziato come i giudici avessero valorizzato il tracciato successivo al 1983, stante la bassa qualità del rilievo aerofotogrammetrico del 1982, anziché tener conto della presenza di segni di passaggio lungo il lato nord del mappale 420 sub 3 fino al mappale 419 nell'anno 1983, quando fu redatto l'atto di divisione, e nel periodo temporale anteriore, e trascurato sia le produzioni attoree attestanti il loro passaggio sulla stradina pretesa prima e dopo la costituzione della servitù e l'utilizzo della stessa da parte della famig lia ### da tempo immemore, sia l'irrilevanza della scarsa evid enza del percorso successivamente alla costituzione della servitù, valendo all 'uopo la sua presenza in periodo antecedente, oltre ad avere errato allorché avevano escluso il requisito d ell'apparenz a, non rilevando la presenza attuale di opere visibili e il possesso nei termini indicati.  4. Col quarto motivo, si lamenta la violazione dell'art. 91 cod. proc.  civ. e dell'art. 92 cod. proc. civ., anche in relazione a ll'art. 112, cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. pr oc. civ ., p er avere i g iudici ritenuto gl i appellanti totalmente soccombenti e averli condannati alle spese di lite, senza considerare che era stato chiesto il riconoscimento del diritto di servitù nell'este nsione che, p artendo dalla pubblica v ia ### correva verso il mappale 420 sub 3 e giung eva al mappale 419 passando lungo il lato ovest e nord del mappale 189 sub 2, che le convenute avevano negato l'estensione della servitù 7 di 17 oltre lo spigolo sud ovest del mappale 189 sub 2, affermando che la real e estensione dell a servitù era limitata alla stradina che partiva dalla via pubb lica e si arre stava all'are a sud-est dell'abitazione di parte convenuta, e che il giudice aveva statuito l'estensione della servitù fino allo spigolo ovest del mapp. 189 sub 2, s icché vi era stata soc combenza re ciproca le gittimante la compensazione delle spese.  5. Co l quinto m otivo, infine, si lament a, in subordine a tutti i motivi, l'omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti e documenti di causa, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano omesso di considerare che i fondi individuati c ome dominant i nell'a tto di divisione del 1983 fossero co mpletamente int erclusi, in quanto circondati interamente dal mappale 420 sub 3 delle convenute, che l'estensione della servitù di passaggio dovesse essere a favore di tutti i mappali d i prop rietà degli appell anti indicat i nella convenzione come dominanti e che, pertanto, il tracciato dovesse giungere non solo fino ai mappali 421 sub 1, 189 sub 1, 422 sub 1, 423 e 424, ma anche al 419, che su quest'ultimo mappale fosse stato ricavato nel 1993 un ripostiglio al di sotto del quale vi erano le vasche biologiche e per la condensa grassi, necessitanti di interventi periodici di pulizia, che negare l'estensione della servitù fino a tale vano avrebbe impedito lo svolgimento di dette attività, che il mappale 419 non avesse alcun accesso diretto al mappale 417, terreno agricolo sottoposto a coltivazione periodica, sicché per arrivarci bisognava passare att raverso il mapp. 420 sub 3 delle attrici, e che il percorso più breve dal mappale 419 alla pubblica via fosse il transito attraverso il mapp. 420 sub 3, che la s tradina pretesa fosse quella da sempre utilizzata negli anni per l'estensione dedotta anche prima della divisione del 1983 e che le controparti avessero risposto alla loro diffida del 2009 ammettendo l'esistenza 8 di 17 della servitù anche a favore del mapp. 419. ### i ricorrenti, se i giu dici avessero valutato tutte queste circostanze, avrebbero accertato che la servitù di passaggio costituita con atto notarile del 1983 avesse l'estensione da loro dedotta.  6. Il primo motivo è infondato. 
Si osserva, in proposito, come, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto i l sindacato di legit timità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.  132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizional e", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irri ducibile c ontraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprens ibile", e dunque di totale carenza di conside razione del la domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, i nvece indispensabile alla soluzione del caso concret o, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto s olo per o messo esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di dis cussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, 8487; Cass., Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/20 18, n. 20721; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940). 9 di 17 Nella specie, non è stato violato il cr iterio del “ minimo costituzionale”, avendo i giudici dato conto del fatto che, avendo lo stralcio divisionale del 1983 fatto riferimento alla “attuale stradina” sulla quale era costituita la servitù di passaggio “con ogni mezzo” compatibile con la stessa e non con “qualsiasi mezzo”, questa era stata corrett amente individuata, alla stregua della aerofotogrammetria del settembre 1982, su quella che, partendo dalla via pubbl ica via ### nnetta, arrivava all'area sud es t dei fabbricati, divenendo una corte a servizio della unità della p arte appellata e non quella che gravava sul mapp. 420, sub 3, sicché essa gravava su strada diversa da quella p retesa, che, all'epoca della sua costituz ione, il mappale 419 non aveva bisogno di accesso diretto all'esterno in quanto il ripostiglio con accesso solo dall'esterno era stato edificato successivamente, ossia nel 1993, e che la pre tesa si riferiva ad una servitù conve nzionale, co n conseguente irrilevanza delle attività svolte in periodo successivo.  7. Il secondo motivo è infondato. 
Occorre, innanzitutto, osservar e come il principio second o cui i diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono al la categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, sicché da un lato l'attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi, dall'altro il giudice può accog liere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, 23/8/2019, n. 21641; Cass., Sez. 2, 24/11/2010, n. 23851; Cass., Sez. 2, 07/07/1999, n. 7078) , va reso comp atibile con la struttura de l giudizio di cassazione, il quale non consente nuove o diverse indagini di fatto, neppure sulla base di elementi già presenti in atti (Cass., Sez.  6 - 2, 10/05/2013, n. 11211). 10 di 17 Orbene, se è vero c he le serv itù conv enzionali non sempr e si identificano con quelle volontarie, giacché anche le servitù coattive possono essere costit uite mediante contratto ( arg. ex art. 1032 cod. civ.) e non cessano, solo per questo, di essere coattive e di essere soggette al re lativo regime giuridico (Cass., Sez. 2, 22/06/1962, n. 1613; Cass., Sez. 2, 21 /12/2012, n. 23839), è altrettanto vero che, per la sua cos tituzione, deve ri correre l a condizione della interclusione del fondo, nel senso che questo non deve avere uscit a sulla strada pubbli ca o non deve pot ersela procurare senza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai rel ativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ip otesi di passaggio coatto, che p uò esse re disposto officio iudicis, ex art. 1052 cod. civ.. In quest'ultimo caso, però, ove l'accesso alla via pubblica già avvenga in forza di servitù volontaria su altro fondo, la c ostituz ione della servit ù prevista dall'art. 1052 cod. civ. è condizionata, oltre al rispetto dei requisiti predetti, alla rispondenza alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, s enza compromet tere analoghe utilizzazioni di quello servente, e la ricorrenza di tale requisito deve essere valutata con riguardo allo stato attuale dei terreni ed alle effettive possibilità di un loro più ampio o migliore impiego (Cass., Sez. 2, 14/6/2017, n. 14788). 
Nella specie, i giudici di merito hanno però d el tutto escluso, in fatto, il requi sito dell a interclusione, affermando che gli immobili dominanti erano liberamente e facilmente accessibili da parte degli appellanti sia dal lato sud attraverso la pubblica via, la stradina di accesso (servitù non cont estata) e il percorso pos to ad e st del mappale n. 420, sia da est, attraverso la capezzagna insistente sul mappale 417 di propriet à dell'a ppellante, p ercorsi questi non contestati dai medesimi, che si erano limitati ad affermare che il 11 di 17 percorso sul mapp. 417 era una stradina percorribile solo a piedi, circostanza questa smentita dalle fotografie prodotte, e che quello a sud non era stato più utilizzato dal 2016. 
Da ciò consegue l'infondatezza della censura. 
Quanto alla valutaz ione del t itolo, si osserva come, a me nte dell'art. 1063 cod. civ., “l'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in m ancanza, dalle s eguenti disposizioni”, norma alla cui stregua va letta anche la prima parte dell'art. 1065 cod. civ., secondo cui “colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso”. 
Ciò significa che, come già affermato da questa Corte, l'estensione e le modalità di esercizio della servi tù devono e ssere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte rego latrice primaria del dir itto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dall a loro naturale d estinazione, element i tutti formativi e caratterizzanti l'utilitas legittimante la costituzione della servi tù, mentre il ricorso ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 cod. civ. è possibile solo quando il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, ossia quando la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo (Cass., Sez. 2, 9/8/2018, n. 20696; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216; Cass., Sez. 2, 11/6/2010, n. 14088). 
Gli artt. 1063, 1064 e 1065 cod. civ. contem plano, infatti , una graduatoria delle fonti regol atrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, nel senso che il riferimento primario è costituito dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss.  cod. civ., mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 cod. civ. riv estono caratter e meramente sussidiario e posso no 12 di 17 trovare applicazione sol tanto quando il titolo manifesti lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego dei generali criteri ermeneutici (Cass., Sez. 2, 11/6/2018, n. 15 046; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, n. 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216; Cass., 2, 16/8/2012, n. 14546; Cass., Sez. 2, 6/2/2009, n. 3030; Cass., Sez. 2, 10/5/20 04, n. 8853; Cass., Sez. 2, 7/6/2002, n. 8261; Cass., Sez. 2, 7/8/19 95, n. 8643; Cas s., Sez. 2, 18/8/1981, 4662). 
Soltanto in tal caso il giudic e è tenuto a ricorrere al criteri o oggettivo del c.d. minimo mezzo di cui all'art. 1064 cod. civ., ossia del contempe ramento delle esigenze del fondo dominante con i l minore aggravio del fondo servente (c.d. minimo mezzo; cfr.  , Sez. 2, 20/7/1991, n. 8122; Cass., Sez. 2, 7/5/1987, n. 4238; Cass., Sez. 2, 10/6/1982, n. 3524), o alla regola di cui all'art. 1064 cod. civ., secondo cui “il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne”, la quale include nel suo contenuto anche quelle facoltà accessorie (c.d. adminicula servitutis) che rientrano nel contenut o unitario della servitù, cui corrisponde, dal lato passivo, un pati del proprie tario del fondo servente, e che, pur variabili per il contenuto in quanto funzionali al tipo di servitù e alle relative esigenze concrete , sono prive di autonoma esis tenza, siccome estranee agli elem enti strutturali e all'espli cazione del vincolo (Cass., Sez. 2, 28/5/1979, n. 3097), senza dar luogo perciò ad autonoma servitù e senza perdersi o estinguersi se non insieme con la servitù alla quale ineriscono (Cass., Sez. 6-2, 30/7/2020, 16322; Cass., Sez. 2, 17/11/1979, n. 5983). 
Tutti questi c riteri e, più in gener ale, l'interpretazione del ti tolo convenzionale costitutivo della servitù, consistente nella ricerca e individuazione della volontà dei contraent i, determina un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. U, 13/2/2024, n. 3925), interpretazione che, nella specie, è 13 di 17 stata operata dai giudici di merito, senza che possa in questa sede criticarsi il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, il quale non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.  proc. civ. (che at tribuisce ril ievo all'omes so esame di un fatto storico, principale o sec ondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. c iv. - dà ril ievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. 1, 26/9/2018, n. 23153; Cass., Sez. 3, 10/6/2016, n. 11892), sia perché la contestazione della persuasivit à del ragionamento del giudice di me rito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione dell e risulta nze processuali e la ricostruzione della fattispecie concreta operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass., Sez. 1, 6/11/2023, n. ###; Cass., Sez. 5, 15/5/2018, n. 11863, Cass., Sez. 6-5, 7/12/2017, 29404; Cass., Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056), come invece accaduto nella specie.  8. Il terzo motivo è parimenti infondato. 
Ferme restando le c onsiderazioni che preced ono, occor re ulteriormente osservare come la violazio ne del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configuri unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte 14 di 17 diversa da quella che ne e ra gravat a in applicazione di detta norma, non anche quand o il r icorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia r itenuto erroneamente che la parte onerata avesse asso lto tale onere, mentre la violazione dell'art.  115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressam ente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il me desimo, nel valutare le prove proposte da lle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055). 
Nella specie, i giudici di merito hanno escluso che potesse ravvisarsi l'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della rivendicata servitù, affermando che non sussistessero i pre supposti per l'accoglimento della dom anda anche per tit oli diversi da quelli dedotti in giu dizio dagli attori, s enza violare i principi sopra esposti e che il passaggio rivendicato mancasse del requisito dell'apparenza previs to dall'art. 1061 cod. civ., stante l'assenza di opere visibili e permanenti, e non fosse dimostrato il possesso ultraventennale.  9. Il quinto motivo è, invece, inammissibile. 
Nell'ipotesi di c.d. «doppia conforme» , prevista dall'art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applic abile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 g iug no 2012, n. 83, conv ertito, co n modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134, ai giudi zi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiest a la notificazione dal giorno 11 settem bre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art . 360, primo comma, n. 5, cod. pr oc. civ. (nel testo 15 di 17 riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve, infatti, indicare le ragioni di fatto poste a base, risp ettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigett o dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/ 12/2016, n. 26774; Cas s., sez. L., 06/08/2019, n. 20994). 
Non avendo i ricorrenti adempiuto nella specie a tale incombente, ne deriva, sotto questo profilo, l'inammissibilità della censura.  10. Il quarto motivo è, infine, infondato. 
In tem a di condanna alle spese pro cessuali, il pr incipio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagame nto del le spese stesse. Con riferime nto al regolamento delle spese, il sindac ato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad acc ertare che non risulti violato il pr incipio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere d iscrezional e del giudice di merit o, sia la valutazione dell'opportunità d i compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipot esi di soccombe nza reciproca, q uanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle t abelle vigenti (Cass,, ### 1, 4/8/2017, 19613). 
Nella specie, la Corte d'### ha corre ttamente applicato il principio della soccombenza, avendo respinto il gravame proposto dagli odierni ricorrenti, sicché non sussiste la violazione lamentata.  11. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sens i dell'art. 380-bis cod. pro c. civ., vanno app licati - come 16 di 17 previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc.  civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui i n dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.  12. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.   La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favor e della parte cont roricorrente, del le spese del gi udizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai se nsi dell'art. 96 cod. proc. civ ., al p agamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in € 2.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza de i pres upposti processuali per il versamento, da parte della ricor rente, d i un ulteriore imp orto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 7/11/2024.  ### 17 di 17  

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Pirari Valeria

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