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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2021 R.G. proposto da ### O e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### nel indirizzo pec sono elettivamente domiciliati. - ricorrenti - contro #### e ### rappresentate e difese dagli avv.t i ### e ### I eradi, presso il cui studio a ### via ### cen zio, n.25, sono e lettivament e domiciliati. -controricorrenti avverso la sentenza n. 2148 /2020 resa d alla Corte d'appello d i ### pubblicata il ### e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 dalla dott.ssa ### Rilevato che: Oggetto: Servitù convenzionale - ### 2 di 17 1. ### e ### premesso che erano titolari di un diritto di servitù di passaggio a favore della loro proprietà e a carico di una proprie tà comune co n L uana #### e ### posta in Comune di ### del la ### costituita con atto notarile di stralcio di quota in comunio ne del 1983 a favore de l fratello ### lo, e che le p redette ne avevano ostacolato l'esercizio, realizzando nel fondo servente dei manufatti che impedivano loro di accedere al ripostiglio, ai fusti del gasolio da riscaldament o e all e vasche biologiche, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, #### e ### affinché venisse accertata l'esistenza della servitù di passaggio “con ogni mezzo” e per tutta la sua estensione, come fissata nel titolo costitutivo, a favore dei fondi identificati in catasto al Fg. 9, mapp. 189, sub 3, 419 sub 1 e 2, 421 sub 4, 423 e 424 e a carico del fondo al Fg. 9, mapp. 420 sub 3, con condanna delle stesse all'eliminazione de i manufatti e alla cessazione di ogni turbativa, oltreché al risarcimento dei danni.
Costituitesi in giudizio, #### e ### eredi di ### chiesero il rigetto della domanda avversaria, evidenziando che la stradina interessat a dalla serv itù non e ra quella pretesa dag li attori, ma altra che, par tendo dalla via, s i arrestava all'area sud-est della l oro abitazione, e che ne ssun passaggio vi era mai stato sul versante nord-ovest, che i manufatti che ostrui vano il passaggio erano stati realizzati nel 1988 dallo stesso ### rendendo impossibile l'esercizio della servitù, che quelli a cui l'asserita servitù permetteva l'accesso erano stati realizzati da loro nel 1993, che g li atto ri avevano altri acc essi, sicché non sarebbe st ata neces saria la pretesa estensione della servitù, e che la conformazio ne dei luoghi non p ermett eva il passaggio di mezzi pesanti.
Con sentenza n. 693/19, il Tribunale di Treviso rigettò la domanda. 3 di 17 Il giudizio di gravame, incardinato dai medesimi ### e ### si concluse, nella resistenza di #### e ### a ### con la s entenza n. 2148/2020 , pubblicata il ###, con la quale la Corte d'### llo di ### respins e l'appello, affermando che la stradina gravata da servitù era altra rispetto a quella pretesa, in quanto arrivava nella parte sud-est dei fabbricati delle parti e si arrestava allo spigol o sud-ovest del mappale 189 sub 2, che il r iposti glio da rag giung ere era st ato edificato dagli appellanti nel 1993, dopo la cost ituzione della servitù, ed era raggiungibile da altre vie, che nessun rilievo aveva l'esercizio di fatto della servitù, essendo la pretesa fondata su una servitù convenzionale, cui bisognava riferirsi per stabilirne l'estensione, che sulla porzione contesa non vi era mai stata alcuna stradina, sicché ad ess a non potevano riferirsi le par ti con la convenzione del 1983, e che non suss istevano i pre supposti necessari per la costituzio ne della prete sa serv itù, stante l'accessibilità dei fondi. 2. Co ntro la predetta o rdinanza, ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi. #### e ### a ### si sono difesi con controricorso.
Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso.
Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. ci v., la parte ricor rente ha depositato memor ia illustrativa. 4 di 17 Considerato che: 1. Co n il pr imo motiv o di ricorso, si la menta la nullità della sentenza per totale carenza di motivazione in fatto e in diritto ex art. 132, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. ci v., nonché per cont raddittorietà evi dente e illog icità manifesta ex art. 132, n. 4, cod. pr oc. civ ., anc he in relazione all'art. 111 Cost., e per carenza assoluta di motivazione, atteso che la sentenza della Corte d'### di ### non specificava i motivi di diritto sui quali era fondata la decisione e non ne consentiva la comprensione, in quanto perveniva a conclusi oni dis cordanti, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.. Ad avviso dei ricorrenti, i giudici di merito si erano, i nfatti, limitati a riportare per relatione m le argomentazioni del giudice di primo grado, a sua volta appiattitosi sulle difese delle convenute, face ndo riferimenti generic i alla documentazione prodotta, senza alcuna descrizione, e omettendo di svolgere una seria e logica ricognizione dei fatti rilevanti per la controversia, avevano ritenuto che, in assenz a di planimetrie allegate all'atto di cos tituzione della servitù, fosse cor retto verificare lo stato dei luoghi all'epoca, anziché tener conto di quale delle stradine esis tenti consentisse l'uso “c on ogni mezzo” della servitù, come previsto d all'atto stesso, e avevano riportato fedelmente parti degli scritti difensivi delle convenute, contenenti perfino gli errori materiali e logici in essi riportati, senza chiarire la reale estensione della servitù e i motivi per cui il passaggio verso il mappale 419 fosse inutile, benché insistessero su di esso le vasche biologiche e i fisti di gasolio necess itanti d i continue opere d i pulizia. 2. Co l secondo motivo, si lamenta la viol azione e/o falsa applicazione dell'art. 1051 cod. civ., nonché dell'art. 115 cod. proc. 5 di 17 civ., in relazione agli ar tt. 2697 e 1965 cod. civ. (travi samento della prova) quale omesso esame della sussistenza dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva oggetto del procedimento, in rel azione all'art. 360, n. 3, cod. pr oc. civ., perché i giudici di merito, affermando che, ai fi ni dell'individuazione del la stradina, era necessario indagare su quale fosse lo stato dei luoghi all'epoca della pattuizione, riferendosi l'atto costitutivo e sclusivamente alla “attuale stradina”, e che i criteri di cui agli artt. 1064 e 1065 cod. civ. andavano usati solo in caso di indetermi natezza del titolo , avevano negato che la servitù si estendesse dalla via pubblica al mappale 419, benché l'atto costit utivo avesse indiv iduato quest'ultimo come fondo dominante. I giudici non avev ano, poi, considerato che oggetto del procedimento era una servitù coattiva, nonostante la sua costituzione pattizia, per la quale non rilevava la sussistenza di opere permanenti, e che l'acc ertamento della sua estensione, come cristallizzata nel titolo costitutivo, doveva essere effettuata tenendo conto 1) della interclusione dei fondi dominanti, 2) del l'ubicazione dei fondi delle attrici, i quali c ircondavano interamente i propri, 3) della funzione della servitù di permettere l'accesso alla pubblica via ### da parte di tutti i mappali interclusi e 4) del soddisfacimento di una necessità e non di una utilità dei fondi do minanti, ciò che avrebbe dovuto ind urli ad individuare quale unico percorso quello che attraversava il mapp. 420 sub 3, che da sud cos teggia il lato ov est e il lato nord del mappale 189 sub 2. 3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1062 cod. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 e 1965 c od. civ. (t ravisame nto della p rova), quale omesso esame ed errata applicazione dei presupposti della servitù per destinazi one del padre di famiglia, in relazio ne all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito 6 di 17 escluso, in subordine all'accertamento della costituzione pattizia di servitù coattiva nell'estensione dedotta dagli attori, la sussistenza dei requisiti per la costituzione della servitù, nell'estensione da essi dedotta, per destinazione del padre di famiglia. I ricorrenti, premesso che erano pacifici tanto la proprietà, in capo ad essi, dei fondi dominanti da prima del novembre 1983, quanto la divisione, intervenuta con atto notarile del 1983, col fratello ### dante causa delle convenute, hanno evidenziato come i giudici avessero valorizzato il tracciato successivo al 1983, stante la bassa qualità del rilievo aerofotogrammetrico del 1982, anziché tener conto della presenza di segni di passaggio lungo il lato nord del mappale 420 sub 3 fino al mappale 419 nell'anno 1983, quando fu redatto l'atto di divisione, e nel periodo temporale anteriore, e trascurato sia le produzioni attoree attestanti il loro passaggio sulla stradina pretesa prima e dopo la costituzione della servitù e l'utilizzo della stessa da parte della famig lia ### da tempo immemore, sia l'irrilevanza della scarsa evid enza del percorso successivamente alla costituzione della servitù, valendo all 'uopo la sua presenza in periodo antecedente, oltre ad avere errato allorché avevano escluso il requisito d ell'apparenz a, non rilevando la presenza attuale di opere visibili e il possesso nei termini indicati. 4. Col quarto motivo, si lamenta la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e dell'art. 92 cod. proc. civ., anche in relazione a ll'art. 112, cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. pr oc. civ ., p er avere i g iudici ritenuto gl i appellanti totalmente soccombenti e averli condannati alle spese di lite, senza considerare che era stato chiesto il riconoscimento del diritto di servitù nell'este nsione che, p artendo dalla pubblica v ia ### correva verso il mappale 420 sub 3 e giung eva al mappale 419 passando lungo il lato ovest e nord del mappale 189 sub 2, che le convenute avevano negato l'estensione della servitù 7 di 17 oltre lo spigolo sud ovest del mappale 189 sub 2, affermando che la real e estensione dell a servitù era limitata alla stradina che partiva dalla via pubb lica e si arre stava all'are a sud-est dell'abitazione di parte convenuta, e che il giudice aveva statuito l'estensione della servitù fino allo spigolo ovest del mapp. 189 sub 2, s icché vi era stata soc combenza re ciproca le gittimante la compensazione delle spese. 5. Co l quinto m otivo, infine, si lament a, in subordine a tutti i motivi, l'omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti e documenti di causa, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano omesso di considerare che i fondi individuati c ome dominant i nell'a tto di divisione del 1983 fossero co mpletamente int erclusi, in quanto circondati interamente dal mappale 420 sub 3 delle convenute, che l'estensione della servitù di passaggio dovesse essere a favore di tutti i mappali d i prop rietà degli appell anti indicat i nella convenzione come dominanti e che, pertanto, il tracciato dovesse giungere non solo fino ai mappali 421 sub 1, 189 sub 1, 422 sub 1, 423 e 424, ma anche al 419, che su quest'ultimo mappale fosse stato ricavato nel 1993 un ripostiglio al di sotto del quale vi erano le vasche biologiche e per la condensa grassi, necessitanti di interventi periodici di pulizia, che negare l'estensione della servitù fino a tale vano avrebbe impedito lo svolgimento di dette attività, che il mappale 419 non avesse alcun accesso diretto al mappale 417, terreno agricolo sottoposto a coltivazione periodica, sicché per arrivarci bisognava passare att raverso il mapp. 420 sub 3 delle attrici, e che il percorso più breve dal mappale 419 alla pubblica via fosse il transito attraverso il mapp. 420 sub 3, che la s tradina pretesa fosse quella da sempre utilizzata negli anni per l'estensione dedotta anche prima della divisione del 1983 e che le controparti avessero risposto alla loro diffida del 2009 ammettendo l'esistenza 8 di 17 della servitù anche a favore del mapp. 419. ### i ricorrenti, se i giu dici avessero valutato tutte queste circostanze, avrebbero accertato che la servitù di passaggio costituita con atto notarile del 1983 avesse l'estensione da loro dedotta. 6. Il primo motivo è infondato.
Si osserva, in proposito, come, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto i l sindacato di legit timità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizional e", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irri ducibile c ontraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprens ibile", e dunque di totale carenza di conside razione del la domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, i nvece indispensabile alla soluzione del caso concret o, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto s olo per o messo esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di dis cussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, 8487; Cass., Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/20 18, n. 20721; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940). 9 di 17 Nella specie, non è stato violato il cr iterio del “ minimo costituzionale”, avendo i giudici dato conto del fatto che, avendo lo stralcio divisionale del 1983 fatto riferimento alla “attuale stradina” sulla quale era costituita la servitù di passaggio “con ogni mezzo” compatibile con la stessa e non con “qualsiasi mezzo”, questa era stata corrett amente individuata, alla stregua della aerofotogrammetria del settembre 1982, su quella che, partendo dalla via pubbl ica via ### nnetta, arrivava all'area sud es t dei fabbricati, divenendo una corte a servizio della unità della p arte appellata e non quella che gravava sul mapp. 420, sub 3, sicché essa gravava su strada diversa da quella p retesa, che, all'epoca della sua costituz ione, il mappale 419 non aveva bisogno di accesso diretto all'esterno in quanto il ripostiglio con accesso solo dall'esterno era stato edificato successivamente, ossia nel 1993, e che la pre tesa si riferiva ad una servitù conve nzionale, co n conseguente irrilevanza delle attività svolte in periodo successivo. 7. Il secondo motivo è infondato.
Occorre, innanzitutto, osservar e come il principio second o cui i diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono al la categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, sicché da un lato l'attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi, dall'altro il giudice può accog liere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, 23/8/2019, n. 21641; Cass., Sez. 2, 24/11/2010, n. 23851; Cass., Sez. 2, 07/07/1999, n. 7078) , va reso comp atibile con la struttura de l giudizio di cassazione, il quale non consente nuove o diverse indagini di fatto, neppure sulla base di elementi già presenti in atti (Cass., Sez. 6 - 2, 10/05/2013, n. 11211). 10 di 17 Orbene, se è vero c he le serv itù conv enzionali non sempr e si identificano con quelle volontarie, giacché anche le servitù coattive possono essere costit uite mediante contratto ( arg. ex art. 1032 cod. civ.) e non cessano, solo per questo, di essere coattive e di essere soggette al re lativo regime giuridico (Cass., Sez. 2, 22/06/1962, n. 1613; Cass., Sez. 2, 21 /12/2012, n. 23839), è altrettanto vero che, per la sua cos tituzione, deve ri correre l a condizione della interclusione del fondo, nel senso che questo non deve avere uscit a sulla strada pubbli ca o non deve pot ersela procurare senza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai rel ativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ip otesi di passaggio coatto, che p uò esse re disposto officio iudicis, ex art. 1052 cod. civ.. In quest'ultimo caso, però, ove l'accesso alla via pubblica già avvenga in forza di servitù volontaria su altro fondo, la c ostituz ione della servit ù prevista dall'art. 1052 cod. civ. è condizionata, oltre al rispetto dei requisiti predetti, alla rispondenza alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, s enza compromet tere analoghe utilizzazioni di quello servente, e la ricorrenza di tale requisito deve essere valutata con riguardo allo stato attuale dei terreni ed alle effettive possibilità di un loro più ampio o migliore impiego (Cass., Sez. 2, 14/6/2017, n. 14788).
Nella specie, i giudici di merito hanno però d el tutto escluso, in fatto, il requi sito dell a interclusione, affermando che gli immobili dominanti erano liberamente e facilmente accessibili da parte degli appellanti sia dal lato sud attraverso la pubblica via, la stradina di accesso (servitù non cont estata) e il percorso pos to ad e st del mappale n. 420, sia da est, attraverso la capezzagna insistente sul mappale 417 di propriet à dell'a ppellante, p ercorsi questi non contestati dai medesimi, che si erano limitati ad affermare che il 11 di 17 percorso sul mapp. 417 era una stradina percorribile solo a piedi, circostanza questa smentita dalle fotografie prodotte, e che quello a sud non era stato più utilizzato dal 2016.
Da ciò consegue l'infondatezza della censura.
Quanto alla valutaz ione del t itolo, si osserva come, a me nte dell'art. 1063 cod. civ., “l'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in m ancanza, dalle s eguenti disposizioni”, norma alla cui stregua va letta anche la prima parte dell'art. 1065 cod. civ., secondo cui “colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso”.
Ciò significa che, come già affermato da questa Corte, l'estensione e le modalità di esercizio della servi tù devono e ssere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte rego latrice primaria del dir itto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dall a loro naturale d estinazione, element i tutti formativi e caratterizzanti l'utilitas legittimante la costituzione della servi tù, mentre il ricorso ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 cod. civ. è possibile solo quando il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, ossia quando la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo (Cass., Sez. 2, 9/8/2018, n. 20696; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216; Cass., Sez. 2, 11/6/2010, n. 14088).
Gli artt. 1063, 1064 e 1065 cod. civ. contem plano, infatti , una graduatoria delle fonti regol atrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, nel senso che il riferimento primario è costituito dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 cod. civ. riv estono caratter e meramente sussidiario e posso no 12 di 17 trovare applicazione sol tanto quando il titolo manifesti lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego dei generali criteri ermeneutici (Cass., Sez. 2, 11/6/2018, n. 15 046; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, n. 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216; Cass., 2, 16/8/2012, n. 14546; Cass., Sez. 2, 6/2/2009, n. 3030; Cass., Sez. 2, 10/5/20 04, n. 8853; Cass., Sez. 2, 7/6/2002, n. 8261; Cass., Sez. 2, 7/8/19 95, n. 8643; Cas s., Sez. 2, 18/8/1981, 4662).
Soltanto in tal caso il giudic e è tenuto a ricorrere al criteri o oggettivo del c.d. minimo mezzo di cui all'art. 1064 cod. civ., ossia del contempe ramento delle esigenze del fondo dominante con i l minore aggravio del fondo servente (c.d. minimo mezzo; cfr. , Sez. 2, 20/7/1991, n. 8122; Cass., Sez. 2, 7/5/1987, n. 4238; Cass., Sez. 2, 10/6/1982, n. 3524), o alla regola di cui all'art. 1064 cod. civ., secondo cui “il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne”, la quale include nel suo contenuto anche quelle facoltà accessorie (c.d. adminicula servitutis) che rientrano nel contenut o unitario della servitù, cui corrisponde, dal lato passivo, un pati del proprie tario del fondo servente, e che, pur variabili per il contenuto in quanto funzionali al tipo di servitù e alle relative esigenze concrete , sono prive di autonoma esis tenza, siccome estranee agli elem enti strutturali e all'espli cazione del vincolo (Cass., Sez. 2, 28/5/1979, n. 3097), senza dar luogo perciò ad autonoma servitù e senza perdersi o estinguersi se non insieme con la servitù alla quale ineriscono (Cass., Sez. 6-2, 30/7/2020, 16322; Cass., Sez. 2, 17/11/1979, n. 5983).
Tutti questi c riteri e, più in gener ale, l'interpretazione del ti tolo convenzionale costitutivo della servitù, consistente nella ricerca e individuazione della volontà dei contraent i, determina un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. U, 13/2/2024, n. 3925), interpretazione che, nella specie, è 13 di 17 stata operata dai giudici di merito, senza che possa in questa sede criticarsi il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, il quale non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (che at tribuisce ril ievo all'omes so esame di un fatto storico, principale o sec ondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. c iv. - dà ril ievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. 1, 26/9/2018, n. 23153; Cass., Sez. 3, 10/6/2016, n. 11892), sia perché la contestazione della persuasivit à del ragionamento del giudice di me rito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione dell e risulta nze processuali e la ricostruzione della fattispecie concreta operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass., Sez. 1, 6/11/2023, n. ###; Cass., Sez. 5, 15/5/2018, n. 11863, Cass., Sez. 6-5, 7/12/2017, 29404; Cass., Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056), come invece accaduto nella specie. 8. Il terzo motivo è parimenti infondato.
Ferme restando le c onsiderazioni che preced ono, occor re ulteriormente osservare come la violazio ne del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configuri unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte 14 di 17 diversa da quella che ne e ra gravat a in applicazione di detta norma, non anche quand o il r icorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia r itenuto erroneamente che la parte onerata avesse asso lto tale onere, mentre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressam ente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il me desimo, nel valutare le prove proposte da lle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055).
Nella specie, i giudici di merito hanno escluso che potesse ravvisarsi l'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della rivendicata servitù, affermando che non sussistessero i pre supposti per l'accoglimento della dom anda anche per tit oli diversi da quelli dedotti in giu dizio dagli attori, s enza violare i principi sopra esposti e che il passaggio rivendicato mancasse del requisito dell'apparenza previs to dall'art. 1061 cod. civ., stante l'assenza di opere visibili e permanenti, e non fosse dimostrato il possesso ultraventennale. 9. Il quinto motivo è, invece, inammissibile.
Nell'ipotesi di c.d. «doppia conforme» , prevista dall'art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applic abile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 g iug no 2012, n. 83, conv ertito, co n modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134, ai giudi zi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiest a la notificazione dal giorno 11 settem bre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art . 360, primo comma, n. 5, cod. pr oc. civ. (nel testo 15 di 17 riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve, infatti, indicare le ragioni di fatto poste a base, risp ettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigett o dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/ 12/2016, n. 26774; Cas s., sez. L., 06/08/2019, n. 20994).
Non avendo i ricorrenti adempiuto nella specie a tale incombente, ne deriva, sotto questo profilo, l'inammissibilità della censura. 10. Il quarto motivo è, infine, infondato.
In tem a di condanna alle spese pro cessuali, il pr incipio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagame nto del le spese stesse. Con riferime nto al regolamento delle spese, il sindac ato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad acc ertare che non risulti violato il pr incipio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere d iscrezional e del giudice di merit o, sia la valutazione dell'opportunità d i compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipot esi di soccombe nza reciproca, q uanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle t abelle vigenti (Cass,, ### 1, 4/8/2017, 19613).
Nella specie, la Corte d'### ha corre ttamente applicato il principio della soccombenza, avendo respinto il gravame proposto dagli odierni ricorrenti, sicché non sussiste la violazione lamentata. 11. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sens i dell'art. 380-bis cod. pro c. civ., vanno app licati - come 16 di 17 previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui i n dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. 12. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favor e della parte cont roricorrente, del le spese del gi udizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai se nsi dell'art. 96 cod. proc. civ ., al p agamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in € 2.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza de i pres upposti processuali per il versamento, da parte della ricor rente, d i un ulteriore imp orto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 7/11/2024. ### 17 di 17