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Corte di Cassazione, Sentenza n. 36384/2023 del 29-12-2023

... incidentale, chiedevano dichiararsi l'esistenza di una servitù di transito (pedonale e) veicolare sul passo carrabile e sull'androne per accedere all'area cortilizia; ovvero, in via subordinata, domandavano l'acquisto di detta servitù per usu capione o mediant e costituzione coattiva, ex art. 1051 cod. 4. Con sente nza n. 192 2/2016, la Corte d'App ello di Ro ma accoglieva la richiesta dell'appellante: dichiarava l'inesistenza di una servitù di passaggio veicolare sul fondo di proprietà del ### di ### avente accesso dal civico n. 3; per l'effetto, ne vietava l'esercizio a soggetti estranei al ### di ### 3/8. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte: - doveva considerarsi sufficientemente provato il fatto presupposto dall'appellante, ossia che l'intera area cortilizia di cui si discute e che si trova sul retro del fabbricato di palazzo ### non sia appartenuta sin dall'orig ine ad un unico proprietario, con ciò esclu den dosi la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia. ### la Corte distrettuale, solo una prima parte del cortile è di proprietà del condominio ### (fondo asseritamente servente); l'altra e più estesa area, pur appartenendo allo stesso (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9820/2017 R.G. proposto da: FARMINDUSTRIA - ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - ricorrente contro ### 96 ### elettivamente domiciliat ###, presso lo stu dio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - controricorrente nonchè contro ### 98 ##### 2000 ###, ###, ### & C #### 2 di 14 I ######## 3/8, ### , #### - intimati avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1922/2016 depositata il ###; lette le conclusioni scritte del ### dott.  ### Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal #### 1. Con atto di citazione notificato in data ### ad ### S.p.a. ### e a ### il ### di ### 3/8 chiedeva al giudice monocratico civile del Tribunale di Rom a inibirsi a ### S.p.a e ### ria, rispett ivamente proprietaria e conduttrice di un'area cortilizia retrostante l'edificio, il passaggio veicolare attraverso il passo carrabil e contraddistinto dal numero civico 3, ### del ### Nel p rosieguo de l giudizio di primo grado, a seguito de ll'eccez ione di difetto d i legittimazione passiva, veniva chiamata in causa, ad integrazione del contraddittorio, la nuova proprietaria dell'area cortilizia, M.S.M.C. ### S.r.l. 
All'udienza del 30.11.20 01 interveniv a in giudizio ### s.r.l., per aderire alla domanda principale del l'attrice in qualità di condomin a dell'edificio del ### 3/8 . Le attrici contestavano l'esistenza e/o va lidità della servitù di passaggio veicolare, e chiedevano al Tribunale di ### inibirsi detto passaggio con actio negatoria ser vitutis, o riconoscersi il pagament o di 3 di 14 un'indennità ex art. 1053 cod. civ. qualora fosse disposta una servitù coattiva a loro carico.  2. Il Tribunale di ### con sentenza n. 689/2008, rigettava la domanda attorea, ritenen do sussistente la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, desumibile: - dall'originaria appartenenza (sin dal sec ### dell'intero complesso immobiliare alla famiglia ### - dalla documentazione prodotta, in virtù della quale l'androne del civico 3 metteva in comunicazione un cortile adiacente, in piccola parte di prop rietà del fabbricato storico de l ### 3/8 (###, per il restante di pertinenza - a partire dalla fine dell'800 - di un palazzo già appartenente ad I.N.A., successivamente acquisito da ### unit amente a detta seconda area cortilizia e a vente accesso pedonale dal civico 46 di via del ### Questa seconda area cortilizia era stata data in locazione a ### a Imm obiliare s.r.l., divenuta proprietaria del fabbricato ### con atto del 17.05.1991 (la quale negli anni avrebbe proceduto alla vendita delle singole unità immobiliari, residenziali e uffici), che la utilizzava per il parcheggio di veicoli con accesso dal passo carrabile di ### civico n. 3.  ### di una servitù di pass aggio ped onale e veicolare era documentata dagli atti di vendita con cui ### s.r.l. aveva ceduto gli appartamenti di palazzo ### né poteva dirsi smentita dalla lettera del ### condominiale, recepito nei singoli atti di vendita, ove (all'art. 6) era contenuta una clausola la cui formulazione letterale («servitù a vantaggio di persone») dovesse far propendere per un diritto di passaggio a favore di un soggetto determinato, e non del fondo, m a dovendo valutarsi il contesto complessivo del ### 4 di 14 - dalla conformazione strutturale del ### del ### dalla quale emerge l'originaria e naturale predisposizione d ell'ingresso di cui al civico n. 3 a consentire l'acce sso libero e p rivo di ostacoli all'area cortilizia adiacente, verosimilmente destinata ad accogliere i mezzi di trasporto dell'epoca (carrozze, cavalli).  3. Appell ava ### 96 s.r.l. (unitamente ad altri condomini con posizioni processuali diverse) reit erando le medesime richieste presentate al giudice di prime cure. Le appellate costituite ( quali soggetti succedutisi nella titolarità del fondo asseritamente dominante) chiedevano, talune, la regolazione delle spese di lite; altre, mediante appello incidentale, chiedevano dichiararsi l'esistenza di una servitù di transito (pedonale e) veicolare sul passo carrabile e sull'androne per accedere all'area cortilizia; ovvero, in via subordinata, domandavano l'acquisto di detta servitù per usu capione o mediant e costituzione coattiva, ex art. 1051 cod.  4. Con sente nza n. 192 2/2016, la Corte d'App ello di Ro ma accoglieva la richiesta dell'appellante: dichiarava l'inesistenza di una servitù di passaggio veicolare sul fondo di proprietà del ### di ### avente accesso dal civico n. 3; per l'effetto, ne vietava l'esercizio a soggetti estranei al ### di ### 3/8. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte: - doveva considerarsi sufficientemente provato il fatto presupposto dall'appellante, ossia che l'intera area cortilizia di cui si discute e che si trova sul retro del fabbricato di palazzo ### non sia appartenuta sin dall'orig ine ad un unico proprietario, con ciò esclu den dosi la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia. ### la Corte distrettuale, solo una prima parte del cortile è di proprietà del condominio ### (fondo asseritamente servente); l'altra e più estesa area, pur appartenendo allo stesso mappale, reca chiaramente 5 di 14 l'indicazione di appartenenza ad altra p roprietà (asseritamente dominante), ogg i di ### a S.P.A. (ex I.N.A.), oggetto di molteplici contratti di locazione a favore di innumerevoli conduttori, tra cui da ultimo la ### s.r.l., a sua volta precedente proprietaria dell'intero fabbricato ### - deve ritenersi inesistente la servitù per destinazione del padre di famiglia di passaggio veicolare sul fondo, ex art. 1062 cod. civ.; - deve ritenersi inesistente la costituzione di servitù di passaggio in forma scritta tra i soggetti proprietari dei due fondi, tale non potendo considerarsi il ### contrattuale del 1993 del ### di ### del ### (richiamato nei diversi contratti di vendita degli appartamenti di ###, come non correttamente interpretato dagli appellati. 
Pertanto, la Corte d'Appello di ### per quel che qui ancora rileva: - emetteva il divieto di eserciz io del pass aggio veicolare nei confronti dell'avente causa di ### s.p.a., cioè ### (non legittimata rispetto all'azione negatoria, ma legittimata rispetto all'azione personale) e di tutti i soggetti estranei al condominio di ### del ### 3/8; - rigettava l'appello incidentale di ### S.P.A., in cui si reclamava l'usucapione della servitù di passaggio veicolare, non essendo trascorsi i 20 anni ex art. 1158 cod. civ. tra l'unico atto al quale si sarebbe po tuta att ribuire valenza di esercizio di servitù (contratto di locazione, datato 1992) e la d ata della domanda riconvenzionale (giugno 2000); - rigettava l'appello incidentale in cui la stessa ### s.p.a. chiedeva la costituzione di servitù coattiva ex art. 1051, 1052 cod. civ., posto che non si è in presenza di un cortile intercluso, 6 di 14 essendo il passaggio pedonale possibile dal civico 8 di ### e da via del ### n. 46; - compensava interamente le spese per entrambi i gradi di giudizio.  5. Nell'ambito della procedura ex art. 612 cod. proc. civ. promossa dal ### di ### 3/8 veniva dichiarata dal Tribunale di ### la sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di ####.E., infatti, con ordinanza del 28.08.2018, preso atto dell'assegnazione in favore di ### delle unità immobiliari e delle pertinenze facenti parte del ### di ### del ### n. 3/8, e, quindi, dell'assunzione da parte di quest'ultima della qualità di condomina dello stabile, riteneva venuta meno la condizione in capo alla stessa di «soggetto estraneo» al ### con conseguente suo dir itto di esercitare il passaggio veicolare tramit e l'accesso carrabile del ci vico n. 3 e l'a ndrone del ### al fine di accedere alla propria area cortilizia interna destinata a parcheggio, altrimenti interclusa all'accesso dei veicoli.  5.1. Nelle more del procedimento dinanz i a questa ### e ### assumeva la qualità di proprietaria dell'area cortilizia facente parte del fabbricato con accesso da via del ### n. 46, a séguito di assegnazione attraverso ### 98 s.r.l., della quale l'esponente era socio unico: sì che l'odierna ricorrente è divenuta proprietaria del fondo ( asseritamente) dominant e (area cortilizia del civico 46 di via del ###, nonché comproprietaria del fondo ### servente (area cortilizia del civico n. 3 di ### del ###.  6. Propo neva ricorso per la cassazione di de tta decisio ne ### affidandolo a tre motivi.  ### 96 s.r.l. con controricorso. 7 di 14 Restava intimato il ### 3/8. 
Entrambe le parti hanno pre sentato memoria in p rossimità dell'udienza camerale del 28.06.2022.  ###.M. concludeva per il rigetto del ricorso, ritenendo non indicative le circostanze valorizzate dal ricorrente per le quali originariamente il fondo domina nte e quello servente appartenessero ad un solo proprietario. E', infatti, al momento della divisione dei fondi in oggetto - fatta risalire alla fine dell'800 (allorché la famiglia ### operò il frazionamento dell'intera proprietà) - che si è verificata la cessazione dell'appartenenza dei beni ad un unico proprietario: trova, pertanto, applicazione il principio secondo il quale quando l'appartenenza dei due fondi all'originario proprietario è cessata prima dell'entrata in vigore del codice civile vigente non trova applicazione retroattiva l'art. 1061 cod. civ.; essendo, invece, in vigore l'art. 629 del codice civile del 1986, per il quale potevano costituirsi per destinazione del padre di famiglia soltanto le servitù continue ed apparenti, ed essend o la servitù di passaggio discontinua, deve escludersi la costituzione di servitù nel caso di specie (Cass. n. 8725 del 2015; Cass. n. 28641 del 2011).  6.1. Nell'adunanza camerale del 28.06.2022, il Collegio osservava che la complessità della vicenda, no n chiarita nella senten za impugnata, unitamente ai fatti nuovi segnalati con la memoria dalla ricorrente (in particolare: il fatto che ### sia div enuta titolare dei beni immobili siti nel ### con accesso da ### del ### n. 3/8, oltreché dell'area cor tilizia adibita a parcheggio auto c on accesso pedonal e e carrabile da L argo del ### 3/8, già di proprietà della ### 98 s.r.l., di cui era unica socia; l'adozione di una delibera in data ###, con la quale il ### 3/8, 8 di 14 preso atto degli articoli 5 lettera o) e 6 lettera b) e c) del ### di condo minio «### del ### del ### nn. 3 e 8, riconosceva il diritto dei condo mini di transitare, anch e a bordo di veicolo, per il passo carraio di cui al civico 3 di ### del ### attraverso l'atrio carraio de l condominio, fino dentro al cortile condominiale), hanno reso opportuna la trattazione in pubblica udienza a t ermini dell'art. 37 5, secondo comma, cod. proc. civ ., attesa la particolare rilevanza delle questioni sollevate. 
Pertanto, il Collegio disponeva il rinvio a nuovo ruolo della causa per la riassegnazione in ### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta di rimessione in termi ni pervenuta dall'odierna ricorrente in dat a successiva alla celebrazione della ### (il ###), per l'ammissione di ulteriori memorie difensive di replica alle conclusioni formulate dal ### La ri corrente lamenta la mancata comunicazione da parte della ### dell a soggezione della ### alla normativa di cui all'art. 23 co. 8-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'esponente la quale, nella convinzione che l'udienza si sarebbe svolta con disc ussione orale, ha ritenuto di non depositare ulteriori memorie difensive.  1.1. La noma citata recita: «### 23, comma 8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la ### di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il p rocuratore g enerale fac cia richiesta di discussione orale . 
Entro il quindic esimo g iorno precedente l'udienza, il procuratore 9 di 14 generale formula le sue conclusioni motivate con at to spedito alla cancelleria della Co rte a mezzo di posta e lettronica certifica ta. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenent e le conclusioni ai difensori delle parti che, e ntro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di post a elettronica certificata. La richiesta d i discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e pre sentata, a mezz o di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procediment i per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigo re della legge di conversione del presente decre to. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore». 
Si tratta di disposizione recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connessa all'emergenza epidemiologica da ###19; trattandosi di un testo normativo pubblicato in ### (GU n. 319 del 24-12-2020 - ### Ordinario n. 43) il Collegio ritiene che rientri tra i doveri del difensore acquisire opportuna conoscenza della normativa in vigore: pertanto, la comunicazione della ### può forse tradursi in un servizio utile, ma la su a mancanz a non può integrare la violazione del diritto di difesa .  2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1062, 922, 1350 e 1376 cod. civ. con riferimento all'art. 360, 10 di 14 comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente afferma - quale fatto storico oggetto di dis cussione già in pri mo grado di giudizio - che in origine il palazzo ### apparteneva all'omonima famiglia (dal ###, la quale aveva impresso la servitù di passaggio anche veicolare (riguardante mezzi d'epoca, come carrozze e cavalli) sull'area cortilizia ancor prima de lla separazione dei d ue fondi (avvenuta a fine ‘800), su gran parte della quale sarebbe stato edificato il nuovo stabile con accesso da via del ### n. 46, già dal 1914 di proprietà I.N.A.; che dai successivi atti di vendita prodotti in giudizio non risulta l'esistenza di clausole che annullino o neghino l'esistenza di detto passaggio veicolare. E', pertanto, certo e provato che al momento della separazione della p roprietà d ei due fondi il rappo rto di asservimento è continuato a sussistere, e che perduri la servitù per destinazione del padre di famiglia.  2.1. Il motivo è fondato. A norma dell'art. 1062, comma 1, cod.  civ., la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia «ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attu almente di visi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù». ### l'orientamento di questa ### detta modalità di costituzione di servi tù ex lege è impe dita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, che non può desu mersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà 11 di 14 di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. Sez. 2, n. 4872 del 01/03/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13534 del 20/06/2011). 
Ai fini dell'accertamento giudiziale della servitù per destinazione del padre di famiglia, il presu pposto dell'effettiva si tuazione di asservimento di un fondo all'altro, di cui all'art. 1062 cod. civ., deve essere effettuat o attraverso la ricostruzione dello stato dei luo ghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario, rimanendo irrilevanti le modifiche successive (Cass. civile, sez. II, 20/ 12/202 1, n. 40 824; Cass. n. ### del 2019; Cass. 10662 del 2015).  2.2. A giudizio del Collegio, la ### d'Appello ha fatto malgoverno dei suddet ti criteri di interpretazione della no rma citata: ignorando l'origine storica (### sec.) dell'allora unica area cortilizia con accesso (anche carraio) dal ci vico n. 3 di ### ricostruibile utilizzando ogni mezzo di prova - dunque anche la ### storicoarchitettonica allegata da parte attrice nel primo grado di giudizio - il giudice di seconde cure ha fotografato uno stato dei luoghi modificatosi a distanza di oltre due secoli, per affermare l'insussistenza di uno dei presupposti dell'art. 1062 cod. civ., ossia la non appartenenza delle due aree cortilizie ad un unico proprietario. Nella ricostruzione della ### d'Appello, la separazione delle due aree cortilizie è fatta risalire all'atto di vendita del 1986 di ### del ### alla ### s.p.a.: l'una, originaria, di pro prietà d el ### di ### del ### con accesso (anche carraio) da ### n. 3; l'altra, separata dalla prima, interposta tra l'edificio di ### e un più recente e dificio (originariamente di proprietà I.N.A., ad o ggi trasferita all'odierna ricorrente) con accesso da via del ### n. 46. 12 di 14 Su tale stato dei luoghi la ### distrettuale ha erroneamente applicato la norma in questione (v. sentenza p. 6, 4°-6° capoverso): cioè sulle modifiche successive, comunque risalenti ad un'e poca posteriore all'entrata in vigore del codice civile vigente contrariamente a quanto ritenuto dal P.M., subíte dall'area cortilizia originariamente unica; non già - come richiesto nei criteri interpretativi sopra riportati - sullo stato dei luoghi registrati all'epoca in cui il compendio immobiliare di cui si discute apparteneva ad un unico proprietario, ossia alla famiglia ### affermazione, questa, non contestata in atti. Inoltre, evidenzia il giudice di prime cure che l'accesso dal civico n. 3, al contrario del civico n. 8 (in cui sono presenti dei gradini), consente il passaggio di veicoli, dimostrato anche dalla persistenza di un cartello posizionato in facciata. Tale stato dei luoghi soddisfa un ulteriore requisito di legge: la servitù per destinazione del padre di famiglia, infatti, è fattispecie non negoziale che postula l'esist enza di segni ed opere visi bili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del pe so imposto al fondo servente (ex plurimis: Cass. Sez. 2, n. ### del 12/12/2019; Cass. 12/02/2014, n. ###ass. 11/02/2009, n. 3389; Cass. 20/07/2009, n. 16842).  2.3. Affermata la sussi stenza del presupposto iniziale sul quale verificare la co stituzione di servit ù per destinazione del p adre di famiglia, né dal ### condominiale del 1993 (v. soprattutto clausola n. 6, lett. c), che riconosceva a ### iare s.p.a., conduttrice di I.N.A., l'accesso dal pass o carrabile di ### del ### civico n. 3, sul quale esiste una servitù perpetua di passaggio pedonale e veicolare a suo favore), né dai molteplici atti di vendita dell'attuale ### del ### e delle unità immobiliari che lo comp ongono (che richiamano detto R egolamento) risulta un'espressa esclusione della ser vitù di passo carrabile; tant o meno 13 di 14 risulta altrove un contenuto negoziale incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, avrebbe a suo tempo determinato la nascita della servitù. Al contrario, come messo in rilievo dal giudice di prime cure, una lettura «integrale» del ### del ### di ### milita nel senso oppo sto, di riconoscere cioè una servitù a vantaggio d el cortile di proprietà I.N.A. (v. clausola n. 12, lettera l), ove si abbina alla servitù di passaggio l'obbligo dei benefi ciari di tale servit ù di partecipare alle spese di pulizia e custodia).  2.4. In defi nitiva, la sentenza merita di essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito e, per l'effetto, è dichiarata la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare sul fondo di proprietà del ### ominio di L argo del ### no con accesso dal civi co n. 3 nei confronti di ### in q uanto proprietaria del fondo dominante.  3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 cod. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto d i discussione tra le parti. Il rico rrente argomenta l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio, non solo da tempi immemorabili ma per lo meno dal 23.02.1962 (fino al 14.06.2000, data di instaurazione del giudizio di primo grado da parte dei proprietari dell'asserito fondo servente): data in cui è stato alienato il ### del ### alla ### s.p.a. con atto dal quale risulta con chiarezza l'esistenza di un diritto di passaggio.  4. In via subordinata, con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 cod. civ., con riferimento all'art. 360 cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il 14 di 14 giudizio oggetto d i discussione tra le parti. La ricorre nte ritiene sussistano i presupposti per la cost ituzione coattiva di passaggio veicolare: per la configurazione dei luoghi, infatti, l'area cortilizia di cui si discu te deve considerarsi int erclusa e, stante la sua storica destinazione a parcheggio auto, l'accesso veicolare sarebbe possibile solo dal passo carraio del ### del ### di ### n. 3.  5. Avendo il Collegio accolto il primo motivo del ricorso, i restanti si dichiarano assorbiti. 
Stante la particolare complessità delle vicende che hanno originato la causa, le spese sono compensate nei precedenti gradi di giudizio come nel giudizio di legittimità.  P.Q.M.  ### di Cassazione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, cas sa la sentenza impug nata e, deciden do nel merito, dichiara la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare sul fondo di proprietà del ### ominio di ### del ### con accesso dal civ ico 3 nei conf ronti della proprietaria del fondo dominante. 
Le spese sono compensate nei precedenti gradi di giudizio e nel presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consi glio della ### a 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Amato Cristina

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8703/2024 del 02-04-2024

... proprietà ed a carico di quella del ### convenuto, di una servitù di passaggio coattiva, pedonale e carrabile, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 Si costituiva il ### resistendo alla domanda ed invocando l'individuazione di un percorso alternativo, a carico di fondo di altri soggetti, che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa. All'esito dell'autorizzazione alla chiamata, si costituivano ### e ### o ### mentre rimaneva contumace ### S.r.l. Si costituiva in giudizio ### S.p.a., che formulava a sua volta domanda di costituzione di servitù coattiva di elettrodotto, a norma degli artt. 1051 e 1052 c.c., a carico del fondo di proprietà del ### e a vantaggio di quello dell'attore. Nel corso del giudizio di prime cure l'attore veniva autorizzato, con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 700 c.p. c., a transitare su l 3 fondo del ### per eseguire le opere inerenti il permesso di costruire rilasciatogli dal Comune. Espletata quindi l'ist ruttoria, nel corso della quale venivano disposte due C.T.U., il Tribunale pronunciava sentenza non definitiva 137/2017, con la quale accertava l'interclusione del fondo dell'attore, ai sensi dell'art. 1051 c.c., costituiva la servitù di elettrodotto (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 6121-2020 proposto da: ### in persona del legale rappresentant e pro tempore, elettivamente domiciliato in ####. CONFALONIERI 5, nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliat ###, nello studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### - controricorrente - nonchè contro ### e ### - intimati - avverso la sentenza n. 5092/2019 della ####'APPELLO di VENEZIA, depositata il ###; udita la relaz ione della ca usa svolta in camera di consig lio dal ### atto di citazione notificato il #### evocava in giudizio il Co mune d i ### di ### ed il ### innanzi il Tribunale di Belluno, esponendo di aver ottenuto dall'ente locale il permesso di costruire n. 12/2007 ma di non poter dar corso ai relativi lavori per impossibilità di accedere al suo lotto con mezzi meccanici e chiedeva pertanto la costituzione, in favore della sua proprietà ed a carico di quella del ### convenuto, di una servitù di passaggio coattiva, pedonale e carrabile, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 Si costituiva il ### resistendo alla domanda ed invocando l'individuazione di un percorso alternativo, a carico di fondo di altri soggetti, che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa. 
All'esito dell'autorizzazione alla chiamata, si costituivano ### e ### o ### mentre rimaneva contumace ### S.r.l. 
Si costituiva in giudizio ### S.p.a., che formulava a sua volta domanda di costituzione di servitù coattiva di elettrodotto, a norma degli artt. 1051 e 1052 c.c., a carico del fondo di proprietà del ### e a vantaggio di quello dell'attore. 
Nel corso del giudizio di prime cure l'attore veniva autorizzato, con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 700 c.p. c., a transitare su l 3 fondo del ### per eseguire le opere inerenti il permesso di costruire rilasciatogli dal Comune. 
Espletata quindi l'ist ruttoria, nel corso della quale venivano disposte due C.T.U., il Tribunale pronunciava sentenza non definitiva 137/2017, con la quale accertava l'interclusione del fondo dell'attore, ai sensi dell'art. 1051 c.c., costituiva la servitù di elettrodotto coattivo a v antaggio dello stesso ed a carico del fondo di proprietà del ### fissando la relativa indennità dovuta da ### S.p.a., e rimett endo la causa in istruttoria per l'individuazione del percorso più consono p er l'accesso pedo nale e carrabile al fondo inte rcluso, n el contraddittorio con la ### del ### e ### proprietaria di un terreno interessato al tracciato ipotizzato dal C.T.U. e sino ad allora non evocata in causa. 
Con la sentenza impugnata, n. 5092/2019, la ### di Appello di Venezia rigettava il gravame interposto dal ### nei confronti di ### originario attore, e dei suoi genitori ### ro e ### chiamati in causa, avverso la decisione di prime cure, confermandola. 
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il ### affidandosi a quattro motivi. 
Resiste con controricorso ### Gli altri intimati, ### e ### non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. 
In prossi mità dell'adunanza camerale, ambo le parti costituite hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, 4 n. 3, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la natura interclusa del fondo di proprietà di ### Con il secondo motivo, il cond ominio ricorr ente si duole inve ce dell'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe trascurato di considerare le cause che avevano determinato la situazione di fatto posta a sostegno dell a presunta natura interclusa d el fondo dell'originario attore; cause dipendenti esclusivamente dalla scelta dei genitori dello stesso, che nel donare il terreno al figlio non avevano costituito un diritto di transito a carico della loro residua proprietà, e dalle scelte progettuali del ### Con il terzo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1054 e 2697 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la ### d i ### o non avrebbe rilevato che il ### aveva l'obbligo di rivolgersi prima ai suoi genitori, diretti suoi danti causa, per ottenere gratuitamente la costituzione di servitù a carico d ella loro proprietà, e perché non avrebbe considerato che, prima della donazione all'originario attore di parte del terreno in origine tutto di proprietà dei suoi genitori, il cespite costituiva un unicum che disponeva di comodi accessi pedonali e carrabili alla pubblica via. 
Le tre censure , che sono intim amente collegate, sono in parte inammissibili ed in parte infondate. 
In particolare, è inammissibile la deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo, contenuta nel secondo ed, in parte, nel terzo motivo di ricorso, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme (v.  art. 348 ter ultimo comma cpc). 
Del pari inammissibile è la censura di cui al primo motivo, diretta avverso la statuizione con la quale la ### di ### ha ravvisato la 5 natura interclusa del fondo, sulla base delle risult anze della C.T .U.  esperita in corso di causa, e l'inesistenza di un diritto di servitù su fondi diversi da quello del ### odierno ricorrente.  ### distrettuale, sul punto, ha infatti dato atto che uno dei due percorsi pedonali esistenti aveva natura meramente precaria, mentre l'altro non era comunque idoneo ad assicurare il transito veicolare. Ha poi eviden ziato che, poiché il fondo dell'attore a veva destinazione residenziale, il suo conveniente e normale uso richiedeva la possibilità di accedervi anche con vetture, e che tale possibilità non era possibile neppure mediante costituz ione di servitù a carico della limitrofa proprietà dei suoi genitori (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). 
Inoltre, la ### distrettu ale ha e saminato le varie ipotesi individuate dal C.T.U., dando atto che entrambe le soluzioni prospettate prevedono il transito pedonale e carrabile sulla proprietà del ### in assenza di percorsi alternativi praticabili (cfr. pag. 9 della sentenza).  ### ricorrente attinge tale complessiva ricostruzione del fatto e delle prove cont rapponendovi una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'is tanza di revisione delle valu tazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla nat ura ed ai fini del g iudizio di cassazione (Cass. Se z. U, Sen tenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.  627790). Né è possibile proporre un appre zzament o diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “### dei document i esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra l e varie risultan ze probatorie, di quelle 6 ritenute più idonee a sor reggere la motivaz ione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente i ncompat ibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sen tenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.  631330). 
E' in vece infondata è la tesi p rospettat a con il te rzo motivo di ricorso, secondo cui la disposizione di cui all'art. 1054 c.c. sarebbe applicabile, giusta la previsione del secondo comma, ad ogni ipotesi di divisione del fondo, originariamente unitario. La parte ricorrente incorre in un evidente equivoco, poiché ritiene che per “divisione” si debba intendere il mate riale distacco, dall'originaria consistenz a unitaria, di una parte del fondo. In realtà, l'art. 1054 c.c. si applica, giusta il primo comma, alle alienazioni a titolo onero so e, giusta il secondo, alle divisioni, per tali dovendosi eventualmente intendere le sole fattis pecie di scioglimento della comun ione (ordinaria o ereditaria). Dive rsamente argomentando, infatti, qualsiasi att o dispositivo avente ad oggetto un a sola parte di un fondo, originariamente unitario, ne implicherebbe la materiale divisione, il che renderebbe vana la limitazione, contenut a nel primo comma della norma, alle sole ipo tesi di alienazione a titolo oneroso. Ipotesi, quest'ultima, che nel caso di specie non ricorre, posto che, come lo stesso ricorrente afferma a pag. 5 della memoria, la separazione del 7 fondo è avvenuta mediante donazione di una parte di esso, e dunque mediante un atto non avente carattere di onerosità. 
Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta infine la violazione o falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la ### di ### avrebbe erroneamente costituito una servitù coattiva a carico di area costituente cortile del ### ricorrente. Inoltre, nella parte finale della do glianza il condominio contesta anche la natur a apparen te della motivazione, perché essa si risolverebbe in un apo dittico recepimento delle conclusioni del C.T.U. 
La censura è infondata.  ### di ### esaminando il motivo di gravame proposto, sul punto, dall'odierno ricorrente, ha evidenziato che l'esenzione prevista dal quarto comma dell'art. 1 051 c.c. op era soltanto qualora il proprietario del fondo dominante abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali raggiungere la pubblica via eliminando così la condizione di interclusione del suo fondo. La statuizione è conforme all'insegnamento di questa ### secondo cui “In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, quarto comma, -che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c.- non prevede u n'esenzione assoluta del le aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base d ella richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve att ribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12340 del 15/05/2008, Rv. 603221; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19482 del 23/09/2011, Rv. 619332; nonché Cass. Sez. 2, 8 Sentenza n. 14102 del 03/08/2012, Rv. 623558, secondo la quale “Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'event uale destinazione in dustriale del fondo interclu so, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi”). 
Di conseguen za, “… la norma indicata no n trova applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e si mili” (Cass. Sez. 2, Sen tenza n. 6814 del 14/12/1988, Rv. 461067; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3049 del 13/09/1975, Rv. ###; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3517 del 23/06/1979, Rv. ###; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 162 del 25/01/1971, Rv. ###). 
Inoltre, va anche ribadito che “La determinazione delle modalità di attuazione ed esercizio della servitù di passaggio coattivo rientra nelle attribuzioni del giudice di merito, che può scegliere tra le varie ipotesi prospettate in merito dal consulente tecnico, con l 'unico limite dell'osservanza dei criteri dettati dal codice civile in re lazione alle accertate concrete necessità da soddisfare, curando l'equo contemperamento dell'utilità del fondo dominante e dell'aggravio del fondo servente . Ogni dubbio che resid ui al riguardo, in ordine al le modalità di esercizio del la servitù coatt iva (come di quella convenzionale) di passaggio, va risolto alla stregua della medesima legge economica del minimo mezzo” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17940 del 27/08/2020, Rv. 658945). Nel caso di specie, la ### di ### ha operato la valutazione comparativa tra le varie possibilità individuate dal C.T.U. , pervenendo al fine ad una decisione adeguatamente 9 motivata, che rispetta pienamente i criteri fissati da questa ### di legittimità per l'esercizio e lo svolgimento del procedimento valutativo di cui anzidetto. 
Né, infine, è possibile richiamare, a favore della tesi propugnata dal ### ricorrente, l'ulteriore principio, sempre affermato da questa ### secondo cui “In tema di servitù coattive, in virtù dei principi di correttezza e lealtà nei rapporti tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo ser vente, l'interclusione derivata dall'iniziativa edilizia del proprietario del fondo dominante in tanto può trovare tutela i n quanto la stessa sia ch iesta al giu dice prima dell'intervento edilizio, in modo che questi possa valutare, senza i limiti derivanti dall'ormai avvenuta realiz zazione dell'intervento stesso, quale sia la soluzi one più i donea a contemperare le contrapposte esigenze dei propriet ari” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 944 del 16/01/2013, Rv. 624868). Nel caso di specie, infatti, è la stessa parte ricorrente, nell'esposizione dei fatt i processuali, a dare atto che l'originario attore si era rivolto alla giustizia prima di eseguire le opere autorizzate dal Comune di ### di ### con il permesso di costruire n. 12/2007, tanto è vero che lo stesso aveva proposto, in corso di causa, ricorso ex art. 700 c.p.c. proprio per conseguire, dal Tribunale, un provvedimento che autorizzasse il passaggio al fine di terminare l'edificazione dell'edificio assentito dal permesso di costruire di cui anzidetto. 
Per quanto concerne la mot ivazione della sentenza impugnat a, infine, essa - come si è visto - è tutt'altro che apparente, né appare manifestamente illogica, essendo idonea ad integrare il cd. m inimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 nonché, sullo specifico 10 profilo della mot ivazione apparente, Cass. S ez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023 in motivazione). 
In definitiva, il ricorso va rigettato. 
Le spese de l presente giudizio di legit timità, liquidate come d a dispositivo, seguono la soccombenza. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  PQM la ### rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore di quella controrico rrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso i n ### nella camera di consig lio della ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Oliva Stefano

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28683/2024 del 07-11-2024

... per usucapione del diritto di passaggio pedonale e carrabile sui suddetti immobili dei convenuti ed a favore della p.ed. 26 p.m. 4 e della p.ed. 28/2, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti ai maggiori costi di realizzazione del garage determinati dal ritardo nel rilascio della concessione; in via subordinata, chiedevano che, previo accertamento della completa o relativa interclusione della loro proprietà, fosse costituita servitù coattiva di passaggio a carico dei fondi dei convenuti ed in favore dei loro fondi. 2. Solo alcuni dei convenuti - ed in particolare ###### e ### - si costituivano contestando le pretese attoree. 3. ### ribunale di Trento - previo rigetto della do manda principale di usucapione - accoglieva, invece, quella subordinata di costituzione coattiva della servitù per interclusione relativa ex art. 1052, comma 2, c.c. e condannava ### e ### in solido, al pagamento in favore dei proprietari dalla p.ed 22 dell'importo di complessivi euro 7.496,00 ed in favore del proprietario della p.ed. 26 p.m. 1 dell'importo di euro 1.890,00. 4. ###### e ### ela proponevano appello avverso la suddetta sentenza. Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11459/2020 R.G. proposto da: ##### e #### elett ivamente domicil iati in ##### N. 68, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappre senta e difende unit amente all'avvocato ### MAZZORANA; - ricorrenti - e ### rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di nomina di nuovo difensore del 3 Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 ottobre 2023, dall'avv.to ### con elezione di domicilio digitale presso l'ind irizzo ####; - altro ricorrente - contro ### e ### elettiv amente domiciliat ###A-4, presso lo studio dell'avvocat o ### che li rappre senta e difende unitamente agli avvocati ### e ### LORENZI; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - e ##### e ### - intimati - avverso la senten za della CORTE ### di TRENTO 321/2019, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal #### 1. ### e ### proprietari della p.ed. 28/2 C.C. Vigo (casa di abitazione costituita da un piano seminterrato destinato a deposi to ed ulteriori piani destinat i ad abitazione), nonché della p.m. 4 della p.ed. 26 sempre C.C. Vigo (Comune di ###, porzione di casa collegata alla p.ed. 28/2 destinata anch'essa ad abitazione, nonché della p.m. 3 sempre della p.ed. 2 6 successivamente divenu ta p.m. 4 della p.e d. 26 Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 ###, convenivano in giudizio i signo ri ######### e ### comproprietari della p.ed. 22, ed ### proprietario della p.ed. 26 p.m.1. 
La dom anda dei citati attori era dire tta ad otte nere, in via principale, che fosse accertato il loro acquisto per usucapione del diritto di passaggio pedonale e carrabile sui suddetti immobili dei convenuti ed a favore della p.ed. 26 p.m. 4 e della p.ed. 28/2, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti ai maggiori costi di realizzazione del garage determinati dal ritardo nel rilascio della concessione; in via subordinata, chiedevano che, previo accertamento della completa o relativa interclusione della loro proprietà, fosse costituita servitù coattiva di passaggio a carico dei fondi dei convenuti ed in favore dei loro fondi.  2. Solo alcuni dei convenuti - ed in particolare ###### e ### - si costituivano contestando le pretese attoree.  3. ### ribunale di Trento - previo rigetto della do manda principale di usucapione - accoglieva, invece, quella subordinata di costituzione coattiva della servitù per interclusione relativa ex art.  1052, comma 2, c.c. e condannava ### e ### in solido, al pagamento in favore dei proprietari dalla p.ed 22 dell'importo di complessivi euro 7.496,00 ed in favore del proprietario della p.ed. 26 p.m. 1 dell'importo di euro 1.890,00.  4. ###### e ### ela proponevano appello avverso la suddetta sentenza. Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 5. ### e ### re sistevano al gravame.  6. La Corte di Appello di Trento - con sentenza n. 321/2019 - rigettava il gravame sulla costituzione della servitù e accoglieva solo il motivo relativo alla determinazione dell'indennità.  ### rte d'Appello, come prima il Tribunale, accertata l'interclusione relativa del fondo di proprietà degli attori sulla scorta della consulenza tecn ica, riteneva applicabile la disciplina di cui all'art. 1052, comma 2, c.c. "interpretata alla luce di quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità in seguito alla pronuncia della Corte Costituzi onale n.167/1999", come ripetu tamente accolta dalla giuris prudenza di legitti mità successiva alla citat a pronuncia che vi ha ricompreso anche gli interessi di caratt ere abitativo a prescindere dal limite ricavabile dalla norma delle esigenze generali dell'agricoltura e dell'industria o della peculiare situazione di salute del richiedente. 
La Corte trentina precisava (v. pagg. 12-13 della sentenza qui impugnata) che "già la Corte Co stituzi onale, in effetti, aveva rilevato come l'omessa previsione dell'esigenza di accessibilità alla casa di abitazione limitasse lo sviluppo di ogni sin gola persona umana, quale fine ultimo dell'organizzazione sociale dello Stato, ledendo il principio personalista che ispira la ### Una limitazione di tale genere al diritto del proprietario del fondo servente si è ritenuta legittima quale limite olla proprietà privato imposto dalla legge, ai sensi della norma costituzionale, con il fine di assicurare la funzione sociale della proprietà. Così, l'istituto della servitù coattiva di passaggio non può più, ritenersi condizionato da un'ottica dominicale e produ ttivistica, bensì deve considerarsi ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 orientato - nella prospettiva di tutela dei valori della persona di cui agli artt. 2 e 3 Cast. - anche alla tutelo delle esigenze di carattere abitativo (Cass. Civ. Sez. II n. 10045/2008; Cass. Civ. Sez. II 14103/2012; Cass. Civ. Sez. II n. 1603/2017). Tale giurisprudenza valorizzava anche le esigenze di accessibi lità tramite i mezz i meccanici della casa di abitazione, in ragione dell'odierno comune stile di vita”.  ### il giudice del gravame era infondato anche il motivo relativo alla sussistenza del limite di cui all'art. 1051, comma 4, in quanto la particella gravata da servitù era costituita da una vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l'accesso agli immobili che vi si affacciavano. ### parcheggio dei veicoli anche nella parte più ampia della strada, invece, non consentiva il transito sulla medesima. La particella, dunque, non corrispondeva alla definizione di cortile come spazio scoperto recintato posto a disimpegno esclusivo di uno o più case. Inoltre, l'articolo 1051, comma 4, c.c. non prevedeva un'esenzione assoluta delle aree di attinenza indicate ma, al più, un criterio di scelta ove possibile. 
Pertanto, in un bi lanciamento di interessi, l'esenzione doveva ritenersi limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso avesse la poss ibilità d i scegliere tra più fondi attraverso i qua li attuare il passaggio La Corte d 'appello accoglieva, invece , il mot ivo relativo al criterio di determin azione dell'in dennità che non poteva esser e legato esclusiv amente al valore di mercato del terreno assoggettato a servitù, dovendosi tener presente la pe rdita di valore complessivo della proprietà. Sulla base di questo criterio riteneva equa un'indennità pari ad euro 14.000,00 in favore dei ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 proprietari della p.ed. 22, e di euro 3.5 00,00 in favore del proprietario della p.ed. 26.p.m., riconoscendo, altresì, gli interessi legali dalla domanda al saldo. 
La Corte d'appello accoglieva anche il motivo relativo al riparto delle spese di lite evidenziand o che a lcune delle rich ieste degli attori erano state rigett ate e, quindi, vi era u na soccombe nza parziale, sicché individu ava come criterio unitario quello della reciproca parziale soccomben za e le compensava pe r un terzo, ponendo i residui due terzi a carico de gli appellanti, prevalentemente soccombenti.  8. ###### e ### ela ### hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.  9. ### e ### hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.  10. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ravvisan do l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza d i tutti i motivi di entrambi i ricorsi.  11. A seguito della comunicazione di detta proposta, il solo ricorrente ### a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso mentre gli altri ricorrenti principali, così come i ricorrenti incidentali, non hanno insistito nei rispettivi ricorsi form ulando analoga rich iesta, e, dunque, ai sensi degli artt. 380 bis e 391 c.p.c., gli stessi devono intendersi rinunciati, con riguardo alle loro specifiche posizioni. Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 12. In dipendenza dell'istanza formalizzata dal ### è stata, perciò, fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.  13. Detto ricorrent e, con m emoria depositata in prossimità dell'udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360, n. 3, c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1052, comma 2, c.c., insussistenza di esigenze tutelabili sottese alla richiesta servitù coattiva per interclusione relativa. 
Si assum e da parte dei ricorrenti che la Corte d 'Appello i n pretesa violazione dell'art. 1052, comma 2, c.c. non avreb be riferito "quali sarebbero le esigenze rispondenti ad interessi di carattere generale ex art. 1052 c.c. sottese alle richieste di servitù coattiva per interclusione relativa".  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1051, comma 4, c.c.; art. 360, n. 5, c.p.c.- per omesso e same circa un punt o decisivo per il giudizio sull'esenzione in materia di cortili. 
Si deduce da parte dei ricorrenti che la Corte d'Appello non avrebbe apprezzato le caratteristiche dell'area su cu i è stata costituita la servitù di passo, area che costituirebbe u n cortile esentato ex art. 1051, comma 4, c.c. dalla imposizione di servitù coattive.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: art 360 n. 3 c.p.c.  - violazione o falsa applicazione art. 1053 c.c., errata quantificazione della indennità ex art. 1053 c.c. Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1032 c.c.; art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio sul rimborso delle spese di giudizio e sulle spese di ### 5. Il ricorso incident ale deve ritenersi rinunciato e, quindi, diventa ultroneo riportarne i motivi.  6. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è stata di inam missibilità e/o manifesta infondatezza dei ricorsi per le seguent i ragi oni: << ### e secondo motivo del ricorso principale: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché con essi si attinge la valutazione in fatto d ella Corte di App ello, sotto i profi li, rispe ttivamente , dell'inesistenza di esigenze sottese alla domanda di costituzione della servitù (primo motivo) e dell'appl icabilità del divi eto di costituzione di servitù a carico di cortili (secondo mo tivo). In particolare, gli odierni ricorrenti si dolgono del fatto che la domanda non era stata pro posta in relazione ad un portico del q uale i controricorrenti erano solo comproprietari, che pure avrebbe dovuto essere attraversato per raggiungere la p ubblica via. La Corte di Appello h a rigettato la doglianza, affermando , condivisibilmente, che non è possibile costituire servitù di passaggio su un fondo in comproprietà, essendo il transito sullo stesso connaturato all'esercizio del di ritto di comproprietà. Sul punto, vale richiamare il principio secondo cui “### che il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 destinazione di essa, o di non impedire l'altrui pari uso, il passaggio su una strada comune, in origi ne destinata a servire alcuni, determinati fondi di proprietà esclusiva, che venga effettuato da un comunista anche per accedere ad altro fondo, a lui appartenente in proprietà esclusiva, di per sè non raffigura un godimento vietato, a norma dell'art. 1059, primo comma, cod. civ., non comportando la costituzione di una servitù sul bene comune, perché non si risolve nella modifica della destinazione di questo, ne' nell'impedimento dell'altrui pari diritto” (Cass. Se z. 2, Sentenza n. 476 del 20/01/1994, Rv. 485047). La relativa ind agine costitu isce un accertamento di fatto (cfr. Cass. S ez. 2, Se ntenza n. 3368 d el 23/03/1995, Rv. 491342), fermo restando ch e, in tema di condominio “… il superamento d ei lim iti del p ari uso della cosa comune, di cui all'ar t. 1102 c. c., che im pedisce la modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., deve essere provato dalla parte che contesti l'uso del la cosa operato da uno dei comproprietari, mentre la deduzione, da parte del convenuto, della legittimità della modifica costituisce un'eccezione in senso improprio, che, rilevabile dal giudice anche d'ufficio, non comporta alcun onere probatorio a carico del convenuto medesimo” ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5809 del 22/02/2022, Rv. 664184). Poiché nel caso di specie la Corte di Appello ha accertato che il portico è destinato per sua natura a consentire l'accesso ai beni di proprietà individuale, il passaggio va considerato uso proprio della cosa comune (cfr. pag. 11 della sent enza). La Corte di strettuale, richiamando la C.T.U., ha poi ravvisato l'interclusione del fondo ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 dominante, ritenendo non adeguato l 'attuale accesso per raggiungerlo con mezzi meccanici (cfr. pag. 13 della sentenza) ed ha escluso che l'area interessata dal passaggio costituisse cortile, trattandosi, invece, di “… vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l'accesso agli immobili che vi si affacciano …” ( pag. 15 della sentenza). Trattasi di accertamento di fatto, che i ricorrenti contestano median te la contrapposizione, all a ricostruzione dei fatti e delle prove operata dal giudice di merito, di una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il mo tivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanz a di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “### dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra l e varie risult anze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discut ere ogni sin golo elemento o a confutare tutte le deduz ioni d ifensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzi onati specificam ente, sono logicamente ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). 
Nel caso di specie, in fine, la mo tivazione della sentenz a impugnata non risulta viziat a da apparenza, n é appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).  ### motivo del ricorso principale e unico motivo del ricorso incidentale: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto attingono entrambi, evi dentemente sotto diverse ed opposte prospettive, la statuizione con la quale la Corte di Appello ha determinato l'indennità ex art. 1053 c.c., correggendo il criterio utilizzato dal primo giudice, che aveva tenuto conto del solo valore venale dell'area asser vita, senza considerare che l'affermazi one dell'esistenza del diritto reale ne precl udeva qualsiasi altro uso alternativo. Sul punto, la decisione è coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. deve essere quantifica ta in misura proporzionata al danno effettivamente cagionato al fondo servente (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23078 del 25 /07/2022, Rv. 665382; Cass. Sez . 2, Ordinanza n. 21866 del 09/10/2020, Rv. 659377; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10269 del 18 /05/2016 Rv. 639969). Il relati vo accertamento rientra nella valutazione del fatto affidata al giudice di merito, onde anche per le censure in esame possono richiamarsi ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 gli argomenti esposti in relazione allo scrutinio dei primi due motivi del ricorso principale.  ### m otivo del ricorso princip ale: inammiss ibile, o comunque manifestamente i nfondato, perché attinge il governo delle spese, che la Corte di Appello, avendo parzialmente riformato la decisione di prime cure, in punto di quantum dell'indennità ex art. 1053 c.c., ha governato con riferimento al doppio grado del giudizio, compensandole in parte e ponendole, per il resto, a carico della parte complessivamente soccombente>>.  7. Il ricorrente ### (l'unico - come visto - che ha chiesto la decisione ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c.), con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha insistito nella richiesta di accog limento del ricorso e, in vi a preliminare, ha rilevato che non gli è stata comunicata la fissazione dell'odierna adunanza camerale. 
La comunicazione, infatti, è stata inviata al precede nte difensore. 
Va, tuttavia, considerato che il nuovo difensore del ricorrente, essendo - come d al medesimo attestato - venuto comunque a conoscenza della predetta fissazione, ha svolto ulteriori deduzioni difensive rispetto a quelle di cui al ricorso, tenendo conto anche del tenore della proposta di defi nizione anticipata e, perciò, non si ravvisano le condizioni per un differimento dell'adunanza camerale (peraltro nemmeno richiesto), non essendosi venuta a configurare alcuna lesione dei diritti di difesa e al contraddittorio.  7.1. Nel merito, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione del cortile in un'o ttica comparativa e di bilanciame nto delle contrapposte esigenze dei proprietari del fondo dominante e di ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 quello servente, ai fini d el riscontro della concreta appl icabilità dell'art. 1052, secondo comma, c.c. venendosi sostanzialmente a porre nel nulla la naturale destin azione a cortile dell'area assoggettata alla servitù di passaggio pedonale e carrabile. Inoltre, il ricorrente deduce che si è tenuto conto di una piccola frazione dell'immobile e non del suo insieme da considerarsi unitariamente e, in quanto tale, non intercluso. 
Il ricorre nte, infine, nella memoria rappresenta che la medesima area è stata gravata anche d a servitù di passaggio pedonale, nonostante il C.T.U. abbia espressamente riconosciuto, a p agina 10 del relativo elaborato t ecnico, che l'immobile erroneamente ritenuto relativamente intercluso quanto al transito veicolare, è, in vece, “comodame nte raggiungibile a pied i scendendo la scala interna”.  8. Ritiene il collegio che la memoria del citato ricorrente non offre argomenti tali da consentire di modificare le conclusioni di cui alla propost a di definizione formulata ai sensi dell'art. 38 0-bis, comma 1, c.p.c. 
La senten za impugnata è conforme agli indiriz zi giurisprudenziali di questa Corte, avendo affermato il principio di diritto alla stregua del quale l'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fond o non intercluso, non solo per esigenz e dell'agricoltura o dell'industria, ma anch e a tut ela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituz ionale n. 1 67 del 1999, un mutam ento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fon do servente, m aggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8817 del 10/04/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14103 del 3.08.2012). 
Il giudizio di comparazione dei contrapposti interessi spetta al giudice del merito e - ove congruamente motivato, come avvenuto nel caso specie - si sottrae al sindacato di questa Corte, non potendosi riscontrare alcuna violazione di legge. 
Peraltro, la Corte trentina ha ritenuto che l'area che costituisce il fondo c.d. servente, da un lato, non può riten ersi un cortile essendo una vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l'accesso agl i immobili c he vi si affacc iano e, dall'altro, ha accertato che l'asserito parcheggio dei veicoli anche nella parte più ampia della strada non consentiva il transito sulla medesima. La particella, dunque, n on corrispondeva alla definizione di cortile come spazio scoperto recintato posto a disimpegno esclusivo di uno o più case. 
Inoltre, la Corte territoriale ha posto in evidenza che l'articolo 1051, comma 4, c.c. non prevede un'esenzione assoluta delle aree ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 di attinenza indicate ma, al più, un criterio di scelta ove possibile. 
Pertanto, in un bilanciamento di interessi, l'esenzione deve ritenersi limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso avesse la possibilità di scegliere tra più fondi attraverso i qu ali attuare il passaggio. 
Il ricorrente richiede, da un lato, una diversa qualificazione dell'area come cortile e, dall'altro, un nuovo g iudizio di bilanciamento in virtù del quale si affermi che la deroga all'art.  1051, comma 4, c.c. non possa nel caso in questione operare. 
Senonché, si tratta in entrambi i casi di attività che presuppone un giudizio di fatto precluso a questa Corte se non in presenza di un omesso esame di un fatto decisivo che, tuttavia, non è dedotto (e, comunque, non sussiste). 
Sulla base dell'ampia motivazione, infatti, la Corte d'Appello ha escluso la natura di cortile dell'area assoggettata alla servitù e ha ritenuto che, in ogni caso, tale natura sarebbe stata recessiva rispetto alla necessità di consentire il passaggio carrabile al fondo dominante ex art. 1052, comma 2, 8.1 Infine, è del tutto infondata la tesi del ricorrente secondo cui non vi è stata una valutazione unitaria del “fondo dominante” in quanto vi era sicuramente un altro accesso pedonale all'immobile degli attori. Infatt i, che si sia tenut o conto della situazione complessiva è dimostrato dal fatto che la norma applicata è stata quella relativa all'interclusione relativa dovendosi altrimenti fare riferimento all'art. 1051 La stessa argomentazione vale per la servitù solo pedonale. 
Quanto agli ulteriori motivi, non possono che confermarsi le considerazioni svolte nella pro posta di definizione, posto che la ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 Corte distrettuale ha legittimamente aumentato (nelle misure prima richiamate) le due indennità riconosciute dal primo giudice in favore dei proprietari dei fondi serventi, proprio in relazione alla perdita di valore complessivo dell'immobile gravato dalla servitù. 
Lo stesso de ve osservarsi pe r il governo dell e spese del giudizio di merito, con riferimento al quale è stata correttamente ritenuta sussistente un'ipotesi di reciproca parziale soccombenza tra le parti, con accollo dei due terzi delle stesse agli appellanti, siccome prevalentemente soccombenti, e con compensazione del residuo terzo.  9. In defi nitiva, il rico rso di ### i ### va integralment e rigettato, con cons eguente sua condanna - in appli cazione del principio della soccombenza - al pag amento delle spese del presente giudizio in favore d elle parti controricorrenti, liq uidate come in dispositivo.  10. Poiché il ricorso è deciso in conformit à alla pro posta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, della stessa norma - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., con conseg uen te condanna del citato ricorrente principale al pagamento, in favore dei controricorrenti, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende (anch'essa liquidata in dispositivo).  11. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento - da parte del ### - di un ulteriore importo a titolo contributo ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 unificato, pari a quello previsto per la prop osiz ione dell'impugnazione, se dovuto.  12. Deve, infine, dichiararsi l'estinzione del presente giudizio con rifer imento al ricorso principale propost o da ##### e ### nei confronti di ### e ### ed in relazione al ricorso incidentale da questi ultimi due formulato nei confronti dei primi, non avendo essi chiesto la decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.. Ciò ai sensi di quest'ultima stessa norma, in correlazione con l'art. 391 c.p.c., con conseguente compensazione delle spese in ordine ai rapporti processuali t ra i m edesimi instauratosi e poi reciprocamente estintisi.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso proposto da ### Dichiara l'estinzione d el giudizio con riferime nto al ricorso principale proposto da ##### e ### e al ricorso incidentale proposto da ### e ### con compensazione delle spese tra le stesse parti. 
Condanna il ricorrente principale ### al pagamento, in favore dei controricorrenti F orner ### e ### er ### delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre al contributo forfettario, iva e cpa, nella misura e sulle voci come per legge. 
Condanna, altresì, lo stesso ricorrente ### ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c. p.c., al pagamen to, in favore delle suddette parti controricorrenti, dell a ulteriore somma di euro ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 1.500,00, nonché ex art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dell'importo di euro 1.000,00 in favore della ### delle ammende. 
Dichiara la sussist enza de i presupposti processuali per il versamento, da parte del citato ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Varrone Luca

M
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Tribunale di Teramo, Sentenza n. 199/2025 del 19-02-2025

... compravendita, i venditori cedevano il fondo con ivi incluse le servitù, attive e passive, ed in particolare quelle di accesso con ogni mezzo agricolo; c) che, infatti, da tempo immemorabile per accedere al fondo dei convenuti viene esercitata una servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile, con ogni mezzo, su una strada collocata sul terreno di proprietà di ### e ### tracciato che costeggia prima l'area di ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 pertinenza degli attori e, successivamente, anche il fondo di ### (a sua volta ceduto alla stessa dai ### precedenti titolari del fondo di parte convenuta); d) che, in ogni caso, la strada sarebbe stata realizzata in origine dal comune proprietario dei fondi al fine di consentire l'accesso ai terreni attualmente di proprietà ### - ### e che, pertanto, sarebbe possibile configurare una servitù nata per destinazione del padre di famiglia; e) che nel lontano 1977 i danti causa dei convenuti avevano instaurato un'azione avverso i ### poiché questi ultimi inibivano il libero esercizio del diritto di servitù tramite atti di molestia, controversia che veniva transatta, dando luogo all'estinzione del giudizio per inattività delle parti (con (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO Il Tribunale ordinario di Teramo - ### civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### d'### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3771/2016 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016 tra ### c.f. ###, e ### C.F., ###, quest'ultima quale erede di ### rappresentati e difesi dall'avv. ### (c.f. ###) con studio in ### alla via ### D'### 20 ed ivi elettivamente domiciliati; -Attori - e ### (C.F.###), nato a #### in data ###, residente ###; la Sig.ra ####(nata a ### il ###), residente ###; la Sig.ra ######, nata in ### il giorno 17 novembre 1945, residente ###, già costituita in proprio; tutti quali eredi del convenuto #### C.F. ###, nato in #### il giorno 2 luglio 1945 e deceduto in ### il ###, tutti elettivamente domiciliati in 65013 #### al ### n.86, presso e nello studio dell'Avv.  #### del ### di ### -convenuti e ### nato a #### il ### (codice ####), residente ###### n. 237; #### nata a #### il ### (codice fiscale: ###) residente in #### alla ###. Barbato n.3; ### nato a #### il ### (codice fiscale: ###) residente ###; ### nata a #### il ### Registrato il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 (codice fiscale ###) residente ###### n.59; ### nata a ### il giorno 8.5.1965 (codice fiscale: ###) residente ###; ### nata a ### il ### codice fiscale: ###) residente in #### alla ###. Turati n.5; DI ### nata a ### il ### (codice fiscale: ###), residente in #### alla ###. Turati n.5, tutti elettivamente domiciliati in #### al C.so ### I n. 103 presso lo studio dell'Avv. ### (cod. fisc.  ###) del ### di ### -Terzi chiamati CONCLUSIONI: per parte attrice: “chiedono che l'adito Tribunale di ### voglia accogliere la domanda siccome formulata e condannare, in solido, i convenuti a non più porre in essere turbative o molestie estrinsecantisi nel transito, pedonale o con mezzi meccanici, direttamente o indirettamente, sul ripetuto fondo di proprietà degli attori lungo il frustolo della larghezza di mltre a confine con la sottostante proprietà ### e da questa delimitata da una scarpata della profondità di circa un metro, nonché a risarcire il danno da quantificare e liquidare equitativamente”; per parte convenuta: “-in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria; - nel merito in via principale: a)rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi di cui al presente atto, oltre che dei requisiti richiesti dalla legge per la sua ammissibilità, b)accertare l'esistenza in favore del fondo dei convenuti (Fg.110 part.96-97 catasto terreni di ### c.da ###) e dei convenuti stessi, per costituzione per destinazione del padre di famiglia e/o, comunque, per maturata usucapione acquisitiva del diritto di servitù di passaggio attiva a piedi e con ogni mezzo, sul tratto di terreno proprietà degli attori (### 110 part.62 in catasto terreni di ### c.da ###), tratto evidenziato dalla esistente strada meglio e specificato in atti e documenti e, conseguentemente, si opus sit, ordinare alla ### dei ### di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del ### da ogni responsabilità. 
Registrato il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 c) ordinare agli attori: 1)la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento della proprietà dei convenuti ed all'esercizio del loro diritto di transito a piedi e con ogni mezzo, estrinsecantesi nel godimento della servitù di passaggio esistente sul frustolo di terra di proprietà degli attori, nonché 2)il ripristino della situazione antecedente l'illecito, mediante l'asporto di ogni ostacolo e opera atti ad impedire/ostacolare l'accesso sul medesimo terreno; d) Condannare gli attori al risarcimento in favore dei convenuti dei danni per il determinato parziale godimento del fondo (fg.110 part.96-97), in ragione dei reiterati atti di turbativa e molestia posti in essere da essi attori, nella somma prudentemente quantificata in euro 15.000,00 o in quella, minore o maggiore, che sarà ritenuta di Giustizia, anche mediante valutazione in via equitativa.  e) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze di parte attrice, accertare l'interclusione del fondo di proprietà dei convenuti per inesistenza e/o inadeguatezza di altro accesso, diverso dall'attuale su cui viene esercitato il passaggio e, per l'effetto, dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà del ###ri ### e ### S.R. ### (part.96-97 Fg.110 Catasto terreni di ### e a carico del fondo di proprietà degli attori (part.62 fg.110 catasto terreni di ###, oltre che, si opus sit stante la già evidente utilità, del fondo intitolato alla ###ra ### (nello specifico individuato sul fondo Fg.110 part.95 NCT del comune di ### in C.da ###) al fine di consentire l'accesso dalla strada comunale per ### sino al fondo dominante, stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc l'esercizio della stessa a piedi e con mezzi, meccanici e non, di ogni tipo, sulla proprietà degli attori (individuata nel catasto terreni di ### - TE - al fg.110 part.62), confermando il tracciato da sempre esistente, ponendo ogni onere e spesa, ivi inclusa l'indennità, se dovuta, a carico dei terzi chiamati in causa.  f)In ogni caso condannare gli attori alla demolizione e all'asporto dei materiali generanti molestia e turbativa all'esercizio del passaggio, al fine di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo di proprietà dei convenuti.  g) in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare i terzi chiamati in causa tenuti a manlevare i convenuti da ogni onere, spesa e pagamento e, per l'effetto, condannare questi ultimi ad ogni eventuale pagamento di oneri di passaggio, e/o di risarcimento riconosciuto in capo agli attori, oltre che alla refusione delle spese tutte di causa e contrattuali sostenute e da sostenersi dai convenuti ed al risarcimento del danno, quest'ultimo nella somma già prudentemente quantificata in euro 15.000,00 o in quella diversa ritenuta di Giustizia, anche mediante valutazione in via equitativa.  h)In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; per i terzi chiamati: Registrato il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 “A) in via pregiudiziale, emettere sentenza di rito con la quale sia dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte degli attori, con condanna di questi ultimi alla rifusione delle spese di lite; B) ### in via principale: 1) rigettare la domanda degli attori siccome inammissibile e destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto per i motivi innanzi esposti, con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di lite; 2) accertare l'esistenza in favore del fondo dei convenuti, per costituzione per destinazione del padre di famiglia ovvero per maturata usucapione acquisitiva, della servitù di passaggio attiva a piedi e con ogni mezzo, sul tratto di terreno di proprietà degli attori, riportato nel N.C.T. del comune di ### al ### 110 part.62, meglio specificato in atti e documenti e, specificamente, nella consulenza tecnica versata in atti, con vittoria di spese e competenze del giudizio; 3) in adesione alle richieste dei convenuti, i terzi chiamati in causa nulla obiettano affinché l'On. le Giudice voglia ordinare agli attori di cessare ogni turbativa al pacifico esercizio della servitù di passaggio, a piedi e con ogni mezzo, sulla strada esistente sul fondo degli attori nonché di ripristinare lo status quo ante mediante la rimozione di ogni ostacolo e opera atti ad impedire e/o ostacolare l'esercizio del diritto di passaggio; 4) i terzi chiamati in causa nulla obiettano in ordine alla richiesta dei convenuti di condannare gli attori al risarcimento in favore dei convenuti dei danni subiti per il parziale godimento del fondo in ragione dei reiterati atti di turbativa e molestia posti in essere dagli attori; 5) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze di parte attrice volte ad accertare l'insussistenza del diritto di passaggio, i terzi chiamati in causa, nulla obiettano riguardo alla richiesta dei convenuti di accertare l'interclusione del fondo di proprietà dei convenuti per inesistenza e/o inadeguatezza di altro accesso, diverso dall'attuale su cui viene esercitato il passaggio e, per l'effetto, di dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dei convenuti (in N.C.T. del comune di ### al Fg.110 part. 96-97) e a carico del fondo di proprietà degli attori (in N.C.T. del comune di ### al Fg.110, part.62), oltre che, si opus sit stante la già evidente utilità, del fondo intitolato alla ###ra ### (nello specifico, individuato in N.C.T. del comune di ### sul fondo Fg.110 part.95) al fine di consentire l'accesso dalla strada comunale per ### sino al fondo dominante di proprietà dei convenuti, stabilendo, ex art.1051, 2° comma cc. l'esercizio della servitù a piedi e con mezzi, meccanici e non, di ogni tipo, sulla proprietà degli attori (individuata in N.C.T. comune di ### al Fg.110 part.62), confermando il tracciato da sempre esistente, escludendo tuttavia il riconoscimento di indennità a favore degli attori proprietari del fondo servente; 6) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli attori, si insiste affinché sia rigettata, per i motivi esposti in premessa, la richiesta formulata dai convenuti di dichiarare i terzi chiamati in causa tenuti a manlevare i convenuti da ogni oncre, spesa e pagamento , per l'effetto, si chiede di rigettare la ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 richiesta di condanna dei terzi chiamati in causa ad ogni eventuale pagamento di oneri di passaggio, e/o di risarcimento riconosciuti in capo agli attori, oltre che alla refusione delle spese tutte di causa e contrattuali sostenute e da sostenersi dai convenuti, infine, si chiede che sia rigettata la richiesta formulata dai convenuti di condanna dei terzi chiamati in causa al risarcimento del danno, quantificata in curo 15.000,00 o nella misura diversa ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa; 7) condannare, in ogni caso, gli attori c/o i convenuti alla rifusione in favore dei terzi chiamati in causa delle spese di lite e del compenso del presente giudizio”. 
OGGETTO: diritti reali ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### hanno chiamato in giudizio ### e ### ivi deducendo di essere proprietari di un fondo rustico con fabbricato rurale, sito in ### di ### alla c.da ###, acquistato nel 2013, e chiedendo di accertare l'assenza di diritti reali di godimento (quali servitù prediali di passaggio) gravanti sul proprio fondo ed a vantaggio del fondo confinante di proprietà dei convenuti. 
Nello specifico gli stessi hanno rappresentato come i coniugi ### avessero adottato condotte consistenti nell'arbitrario transito pedonale e con mezzi meccanici sul fondo di proprietà degli attori, pur in assenza di qualsivoglia titolo volto ad attribuire loro il diritto di goderne ad uso transito e chiedendo la cessazione delle turbative e delle molestie recate. 
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali hanno preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda principale per mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria. 
In secondo luogo, hanno esercitato domanda riconvenzionale volta ad accertare l‘acquisto, per usucapione, del diritto di servitù di passaggio (anche con mezzi meccanici) sul fondo di proprietà di parte attrice, e, in subordine, chiedendo di pronunciare sentenza costitutiva volta a riconoscere il diritto reale di godimento, ex art. 1061 c.c., a fronte della natura interclusa del fondo di proprietà dei convenuti, il quale non avrebbe altro agevole accesso alla via pubblica. 
Nello specifico, i convenuti hanno dedotto: a) che gli stessi acquistavano il fondo di loro proprietà in data ### da ######## e ### b) che, nell'atto di compravendita, i venditori cedevano il fondo con ivi incluse le servitù, attive e passive, ed in particolare quelle di accesso con ogni mezzo agricolo; c) che, infatti, da tempo immemorabile per accedere al fondo dei convenuti viene esercitata una servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile, con ogni mezzo, su una strada collocata sul terreno di proprietà di ### e ### tracciato che costeggia prima l'area di ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 pertinenza degli attori e, successivamente, anche il fondo di ### (a sua volta ceduto alla stessa dai ### precedenti titolari del fondo di parte convenuta); d) che, in ogni caso, la strada sarebbe stata realizzata in origine dal comune proprietario dei fondi al fine di consentire l'accesso ai terreni attualmente di proprietà ### - ### e che, pertanto, sarebbe possibile configurare una servitù nata per destinazione del padre di famiglia; e) che nel lontano 1977 i danti causa dei convenuti avevano instaurato un'azione avverso i ### poiché questi ultimi inibivano il libero esercizio del diritto di servitù tramite atti di molestia, controversia che veniva transatta, dando luogo all'estinzione del giudizio per inattività delle parti (con cessazione, da parte degli odierni attori, delle condotte di turbativa). 
Hanno pertanto chiesto l'accertamento dell'acquisto del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia o, in alternativa, per usucapione, ovvero, ancora, in caso di rigetto della domanda riconvenzionale e di accoglimento della negatoria servitutis esercitata in via principale, dare luogo alla costituzione coattiva di una servitù di passaggio (pedonale e con mezzi meccanici) ex art. 1051 Hanno, ancora, dedotto che i ### avrebbero adottato una condotta lesiva del libero godimento del proprio diritto, frapponendo ostacoli al transito (quali cavi metallici ed aste in legno contenenti chiodi sporgenti volti ad inibire il passaggio) ed hanno, pertanto, chiesto di far cessare le condotte di turbativa e condannare gli attori a risarcire il danno derivante dai reiterati atti di molestia, da quantificarsi in euro 15.000,00. 
Questi ultimi, inoltre, hanno articolato domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda attorea, con contestuale chiamata in causa dei terzi venditori dell'immobile di loro proprietà, chiedendo di essere manlevati da qualsivoglia onere su di essi gravante; il titolo della garanzia impropria risiederebbe nel contratto di compravendita tra essi intercorso, nel quale i venditori espressamente specificavano di aver ceduto - oltre alla proprietà del fondo - i diritti reali di godimento annessi. 
Alla prima udienza veniva autorizzata la chiamata dei terzi e contestualmente, rilevata la natura del giudizio, sottoposto alla condizione di procedibilità della mediazione, il Giudice onerava le parti all'instaurazione del procedimento entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. 
Si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati (### + altri) i quali hanno fatto proprie le deduzioni dei convenuti, recepite ad adiuvandum, chiedendo il rigetto della domanda attorea, ed allegando, a tal fine, perizia stragiudiziale attestante la presenza dei segni evidenti dell'esercizio della servitù apparente, oltre alla natura del tutto interclusa del terreno degli odierni convenuti.  ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00
In ordine, invece, ai rapporti intercorsi tra essi terzi chiamati ed i #### hanno dedotto l'inoperatività della dedotta garanzia impropria (stante l'impossibilità di estendere analogicamente le disposizioni di cui agli artt. 1480, 1484 e 1485 c.c.) alla fattispecie concreta, dal momento che non si è concretamente al cospetto di un'evizione, anche parziale, esercitata dagli attori, ed hanno, peraltro, sostenuto che non sussisterebbero in ogni caso i presupposti per appurare qualsiasi titolo di responsabilità contrattuale (di matrice risarcitoria) a fronte dell'assoluta buona fede con cui i danti causa avevano ceduto una posizione giuridica fattivamente ritenuta esistente in quanto costantemente dagli stessi esercitata da tempo immemore. 
Hanno, infine, chiesto la condanna di parte attrice al pagamento di una somma ex art. 96 co. 3 c.p.c.  stante la natura del tutto infondata della domanda articolata. 
In sede di prima udienza, volta alle verifiche preliminari ed alla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. ratione temporis vigente, parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea dal momento che i ### non avrebbero esperito il tentativo di mediazione obbligatorio pur a fronte dell'ordine giudiziale, condizione, invece, soddisfatta dagli odierni convenuti ma solo relativamente al petitum della riconvenzionale. 
In data ### si è costituita spontaneamente l'erede di ### ex art.  302 c.p.c. ed a fronte del decesso di detto convenuto, insistendo per l'accoglimento delle deduzioni proposte in sede di comparsa di costituzione. 
Il procedimento è stato poi interrotto con ordinanza del 10.6.2022 a seguito del decesso dell'attore ### Il giudizio è stato poi riassunto dai convenuti nei confronti degli eredi di quest'ultimo. 
La causa, pervenuta sul ruolo dell'odierno ### in data ###, è stata istruita documentalmente e con l'esperimento dell'interrogatorio formale e delle prove per testimoni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  * 
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea articolata in via principale. 
Come noto da tempo il Giudice di legittimità ha affermato il principio per cui non sussiste l'obbligo di svolgere il procedimento di mediazione sulla domanda riconvenzionale.   Più in particolare, le ### della Corte di Cassazione hanno affermato che, qualora il procedimento di mediazione sia stato svolto sulla domanda principale, non abbia senso (e anzi la cosa costituirebbe un inutile aggravio del processo) lo svolgimento del procedimento di mediazione su una ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 domanda riconvenzionale, collegata allo stesso titolo giuridico per cui si controverte con la domanda principale. 
Ebbene, nel caso di specie, a fronte dell'invito giudiziale all'instaurazione della procedura di mediazione, articolata nei confronti delle parti in causa, i convenuti hanno attivato il procedimento, il quale ha avuto esito negativo, i cui effetti sono da “estendersi”, in termini di avvenuto adempimento della condizione di procedibilità, al petitum della domanda principale, del resto strettamente pregiudiziale, nei suoi fondamenti costitutivi, all'oggetto della azione articolata in via riconvenzionale (in quanto se, da una parte, la domanda attorea può essere qualificata come una negatoria servitutis, volta ad accertare l'assenza del diritto di servitù, quella riconvenzionale pertiene proprio alla sussistenza di tale diritto, acquisito, a dire dei convenuti, per usucapione). 
Ne deriva, quindi, che l'instaurazione del procedimento di mediazione da parte dei #### si estende inevitabilmente all'insieme delle fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, determinando, quindi, il corretto adempimento della condizione di procedibilità. 
Nel merito la controversia può essere definita sulla scorta del criterio della ragione più liquida. 
Per ragione più liquida si intende il c.d. criterio che permette al giudice di rigettare la domanda sulla base di un motivo più facile da accertare anche sotto il profilo istruttorio, nel senso che la contrazione dei tempi processuali cui l'utilizzazione del criterio porta è apprezzabile in un duplice senso: ci vorrà meno attività processuale (e meno tempo) per istruire una questione più liquida e, peraltro, ove questa dovesse rivelarsi fondata, si avrà un ulteriore risparmio di attività processuale grazie all'effetto spiegato dall'accoglimento del motivo più liquido, che renderà superfluo l'esame degli altri. 
Ebbene, in conformità a tale criterio decisiorio la domanda principale deve essere rigettata con contestuale accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad accertare l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio (pedonale e con mezzi meccanici) sul fondo servente di proprietà degli odierni attori. 
Le domande, infatti, devono essere esaminate congiuntamente, dal momento che, per la loro stretta interconnessione, l'accoglimento dell'una determina il rigetto dell'altra. 
Ebbene, dall'istruttoria svolta, in sede orale e documentale, è emerso come gli odierni convenuti (ed i precedenti proprietari del fondo dominante prima di loro) abbiano esercitato in maniera fattiva ed indisturbata il possesso della servitù di passaggio sul fondo di proprietà dei ### Occorre premettere che la servitù di passaggio rientra fra le c.d. servitù discontinue ed il suo acquisto per usucapione presuppone, per l'intera durata del ventennio, un duplice requisito: a) l'utilizzo del fondo servente con passaggi che, sia pure discontinui, si manifestino “con una frequenza corrispondente al concreto interesse del fondo dominante ed al contenuto stesso della utilità ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 perseguita” (c.d. utilitas, su cui v. Cass. 30 luglio 2002, n. 11285 e Cass. 12 febbraio 1994, n. 1428); b) l'esistenza di segni visibili che “mostrino di essere stati concretati al preciso fine di dare accesso, attraverso il fondo preteso servente, a quello preteso dominante”, vale a dire diano prova di “un segno di raccordo, non necessariamente fisico, ma almeno funzionale delle opere con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di questo” (v. 
Cass. 6 novembre 2012, n. 19091; Cass. 31 maggio 2010, n. 13238; Cass. 3 aprile 2003, n. 5146). 
Nello specifico, l'acquisto per usucapione della servitù apparente presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per il relativo riconoscimento non basta provare il decorso del tempo necessario per l'usucapione e l'esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo - sin dall'inizio del ventennio necessario al possesso - avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione; inoltre, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 cod. civ., che regolano detto istituto (cfr. Cass. Civ. n. 18859/2013). 
Peraltro gli elementi costitutivi dell'usucapione, valevoli anche in tema di servitù, sono: - la continuità temporale (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità); - il modo pacifico e la pubblicità (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi); - la non equivocità (per la quale il possesso deve essere esercitato in modo né dubbio né incerto). 
Ebbene, nel caso di specie, emergono una serie di elementi idonei ad indicare la presenza di un indisturbato godimento del fondo (corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio) per un lasso di tempo ben superiore al ventennio. 
In primo luogo, tale situazione è emersa sulla scorta delle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio. 
In questo senso assumono rilievo le dichiarazioni di ### il quale ha specificato: “(…) vedevo chi era lì a lavorare, ci passavo con la mietitrebbia, era usuale passare da quel terreno, vedevo esercitare il passaggio liberamente, c'era una strada lì e tutt'ora c'è. Ci sono sempre passato, è una strada in cui si passa non è una strada asfaltata però è di passaggio. Non c'è altro modo di passare da quella strada”, ed ancora “è dagli anni 50 che quella strada viene utilizzata e fin da piccoli ci passavamo, per quel che ne so io non ci sono altri modi di accedere ai fondi che stanziano a fianco alla strada in questione, sul cap. 7, effettivamente i ### avevano lasciato il tratto di strada libero, prima c'era un pescheto, successivamente è stato tolto e sono stati messi i filari, circa 7-8 anni fa hanno cambiato la coltura presente, ma anche prima di questo cambiamento di coltura il ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 passaggio era libero”, nonché quelle del teste ### che ha specificato: “l'unica strada per andare sul terreno dei convenuti è quella, non c'è altro modo di acceder al fondo e lo hanno sempre esercitato, sia con mezzi agricoli che a piedi, anche io stesso ci sono sempre passato” (verbale di udienza del 21.2.2024). 
Assume, ancora, precipuo rilievo la dichiarazione del proprietario dell'immobile su cui persiste, a dire dei convenuti, il diritto di servitù funzionale all'accesso al fondo di loro titolarità, ### D'### (prima di proprietà ### il quale ha precisato: “il terreno indicato in blu, venduto dai ### ai ### lo lavorava mio padre, all'incirca dal 1995 al 2002/2003, e lui passava dalla strada comunale sul tracciato in rosso con il trattore per arrivare al terreno dei ### e non c'è mai stata nessuna discussione per quanto ne so io e per quanto mi ha detto mio padre”, ed ancora ### ha dichiarato: “Li ho visti passare quando c'ero io , ma non sempre , da almeno trenta /quaranta anni , andavano a lavorare i terreni, posso dire che sono al corrente di ciò perché sono nato nella casa che si vede nella foto n. 14 da cui sono andato via quando mi sono sposato a ventisette anni , e tornavo lì successivamente perché andavo a coltivare i miei terreni” (verbale di udienza dell'8.10.2024).  ###à delle dichiarazioni in esame, oltretutto, è avallata da tutta una serie di elementi prodotti in via documentale che fungono da riscontri meritevoli di vaglio. 
Da una parte, infatti, il contenzioso instaurato nel 1977 dagli ascendenti dei terzi chiamati (danti causa dei convenuti) volti ad ottenere la cessazione delle turbative del possesso del diritto di servitù da parte dei ### pur essendo un elemento “neutro” dal punto di vista della presenza o meno delle condotte lesive del godimento, funge da indizio circa l'esercizio, giù al tempo, delle facoltà connesse al diritto di passaggio meccanico e non.  ### canto, tale circostanza non è neanche realmente contestata dagli attori (assumendo rilievo quanto disposto dal principio di cui all'art. 115 c.p.c.), dal momento che gli stessi hanno altresì confermato la presenza del transito esercitato, in maniera altresì continuativa, dagli odierni proprietari del fondo di parte convenuta, nulla deducendo, in ordine all'assenza di un esercizio del godimento tra il 1977 e la data di proposizione della domanda giudiziale, limitandosi ad affermare che i precedenti proprietari del fondo dominante (terzi chiamati nel presente giudizio) avessero lasciato il proprio terreno in stato di abbandono senza esercitare alcun diritto di servitù. 
Circostanza, altresì, idonea a fungere da supporto alle considerazioni svolte risiede nella specifica indicazione - nell'atto pubblico di acquisto del fondo dominante - della servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, oggetto, evidentemente, anch'essa di trasferimento a titolo derivativo, stante l'ambulatorietà del diritto di servitù.  ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00
È chiaro, come più volte sottolineato da parte attrice, che questo non possa fungere da titolo costitutivo del diritto reale di godimento (irrilevante nella misura in cui, in questa sede, i convenuti hanno agito in riconvenzionale proprio per ottenere la pronuncia per l'acquisto mediante usucapione) ma è, quantomeno, ulteriore indice del consapevole protratto possesso (da parte dei danti causa prima e dei convenuti poi) della servitù di passaggio, al punto da ritenere cristallizzato il proprio diritto facendolo oggetto di specifica menzione nell'atto traslativo del terreno e del fondo. 
La natura visibile dell'esercizio discontinuo del possesso sul tratto oggetto di contenzioso, poi, è resa abbastanza evidente dalle immagini versate in atti, da cui è dato riscontrare (come confermato dai testi escussi) la presenza di un tracciato stradale visibile (pur non asfaltato) conformato al percorso seguito, soprattutto con mezzi meccanici, che rende visibile la sussistenza di opere sul manto stradale, idonee a fungere da segni tangibili dell'onere imposto sul fondo servente, tale dato morfologico contribuisce a rendere manifesta la natura non precaria ma stabile del passaggio. 
Dalle foto prodotte, infatti, è possibile scorgere una strada in terra battuta che costeggia la proprietà dei ### e che giunge, passando da un altro fondo, di proprietà ex ### presso l'area dominante. 
Tale tracciato è caratterizzato dalla visibile conformazione protesa a servire al passaggio veicolare, stante l'assenza di vegetazione (è dato scorgere la presenza di erba alta e stoppe da una parte e di un vero e proprio vigneto nelle parti laterali della strada che si interrompono in corrispondenza della strada di passaggio). 
Anche su questo punto, peraltro, le contestazioni degli attori sono parse particolarmente generiche, dal momento che questi ultimi si sono limitati a dedurre la costante aratura del frustolo da parte degli stessi a fronte della inservibilità del tratto di strada determinato dal continuo passaggio dei convenuti. 
Non sfugge a questo Tribunale come, secondo il predominante orientamento della Corte di ### per configurare la presenza dei presupposti dell'acquisto a titolo originario del diritto di servitù di passaggio non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.  ### canto si ritiene che tutti gli elementi, nel loro complessivo operare (a partire dalle dichiarazioni testimoniali per passare ai dati documentalmente acquisiti) conducano a vagliare l'esistenza un esercizio indisturbato del diritto di passaggio certamente da più di venti anni. 
In questo senso, quindi, appaiono poco conferenti le dichiarazioni dei due testimoni di parte attrice, i quali avevano prestato attività di ### a favore degli attori, e ciò in quanto le loro dichiarazioni ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 sono parse generiche e, comunque, non idonee ad esautorare l'impianto probatorio, dal momento che si sono limitati ad evidenziare di non aver visto passare nessuno nei periodi in cui hanno lavorato per gli attori, circostanza, questa, per la sua natura circostanziata e poco specifica, inidonea a confutare quanto sopra delineato. 
Parte convenuta ha, altresì, esercitato domanda volta ad ottenere la cessazione delle turbative nel godimento del proprio diritto (dal momento che parte attrice avrebbe inserito tutta una serie di ostacoli idonei ad impedire il libero passaggio), allegando documentazione fotografica raffigurante i cavi metallici idonei a turbare il transito. Parte attrice, d'altro canto, nulla ha obiettato in ordine a detta circostanza; la domanda può essere accolta stante l'intervenuto accertamento dell'acquisto del diritto di servitù per usucapione, dovendo i ### consentire, per l'effetto, il libero passaggio con mezzi meccanici e non del tratto di strada oggetto di giudizio. 
Le altre domande restano, pertanto, assorbite. 
La domanda risarcitoria, invece, deve essere rigettata, non avendo parte convenuta in alcun modo allegato e provato i presupposti dell'illecito aquiliano, soprattutto nel quantum (se non in maniera del tutto generica). 
La domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dal terzo convenuto deve essere rigettata, stante l'assenza dei presupporti della responsabilità aggravata (in primis la colpa grave o la malafede nell'agire in giudizio). 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice e devono essere liquidate come in dispositivo (prendendo in considerazione i parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la blanda complessità della vicenda).  Per Questi Motivi Il Tribunale di ### sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa ### d'### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattendendo ogni altra domanda, eccezione e deduzione: - rigetta la domanda attorea; - accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta e dichiara che i convenuti sono divenuti titolari, per usucapione, del diritto di servitù di passaggio pedonale e con ogni genere di veicoli a favore del tratto di terreno di proprietà degli attori (### 110 part.62 in catasto terreni di ### c.da ###) ed a favore del fondo dominante (Fg.110 part.96-97 catasto terreni di ### c.da ###); ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 - ordina a parte attrice la cessazione degli atti di turbativa del pacifico godimento dell'esercizio del diritto di transito a piedi e con ogni mezzo sul tratto di strada indicato e su cui insiste il diritto di servitù di passaggio; - manda alla ### dei ### territorialmente competente per la relativa trascrizione e annotazione con esonero del ### da ogni responsabilità al riguardo; - condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti e dei terzi chiamati, da quantificare, per ciascuna parte, in euro 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, in relazione alla posizione dei convenuti, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### 18.2.2025 Il giudice Dott.ssa ### d'### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00

causa n. 3771/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela D'Adamo

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Tribunale di Belluno, Sentenza n. 134/2019 del 28-03-2019

... riferisce parte attrice non corrisponde ad alcuna servitù; si tratta di un tracciato arbitrariamente individuato e disegnato dalla parte attrice. 2.4) ### ha eccepito l'improcedibilità della domanda per difetto del tentativo di mediazione obbligatoria; nel merito ha contestato che la servitù sia apparente e che sussistano i presupposti per la costituzione della servitù coattiva, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda perché infondata. In via riconvenzionale ha chiesto che venga accertata l'insussistenza della servitù di passaggio. 3) Alla prima udienza del 26.11.15 la difesa di parte attrice ha eccepito l'indeterminatezza dell'eccezione di parte convenuta, laddove deduce l'esistenza di un ### passaggio verso la via pubblica attraverso i mappali 75, 74, 351. Alla medesima udienza il procedimento è stato sospeso, per difetto dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. 4) Il procuratore dell'attore, deducendo di avere esperito il tentativo di mediazione, ha riassunto il giudizio; tuttavia, all'udienza del 22.09.16, il procuratore del condominio convenuto ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, perché la parte non si era presentata personalmente (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI BELLUNO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa numero 1006/15 RG, promossa con atto di citazione notificato il ### da: ### (C.F. ###) - Ammesso a patrocinio a spese dello Stato come da delibera 28.01.2015 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### - Rappresentato e difeso dall'Avv. ### e domiciliat ####### 5, come da mandato a margine dell'atto di citazione; CONTRO ### (C.F.: ###), corrente a ### Domegge di ### - ### di #### in via ### n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, ##### e difeso dall'avv. ### del ### di ### come da procura in atti, e domiciliato, ai soli fini del procedimento de quo, presso lo studio della stessa in ### Calalzo di #### alla via ### n. 27/B; * 
OGGETTO: usucapione; *  ### Richiamate in via preliminare le eccezioni svolte nei precedenti atti difensivi, il sottoscritto difensore precisa le seguenti conclusioni, dando atto che vengono di seguito riportate in corsivo per scrupolo difensivo anche le istanze ed eccezioni superate dall'ordinanza istruttoria 14.07.2018, anche per il caso di eventuale modifica della stessa o in funzione dell'eventuale futuro appello: In via preliminare di rito si eccepisce la nullità dell'avversa eccezione di esistenza di altro accesso diretto (veicolare o pedonale) come dedotta a pagina due, rigo 12 e seguenti dell'avversa comparsa di costituzione e risposta, per indeterminatezza e per violazione del diritto di difesa, subordinatamente affermando l'infondatezza dell'assunto difensivo del convenuto. 
In via preliminare subordinata di rito, nella denegata ipotesi di reiezione dell'eccezione attorea sopra tenorizzata, si reitera la richiesta (formulata nel verbale della prima udienza) di autorizzazione alla chiamata in giudizio anche a titolo di integrazione del contraddittorio dei terzi proprietari (sigg.ri ### e ########## e ### con riserva di altri all'esito della verifica dell'aggiornamento delle schede ipocatastali all'epoca del provvedimento del GI) dei terreni censiti ai mappali 75, 351, 394, 234, 232, 77, 308 e 258 del fg 22 del Nct del Comune di ### di ### (ex adverso indicati, sia pure in modo non univoco, come idonei ad ospitare l'azionata servitù di passaggio veicolare), fissandosi apposita nuova udienza di comparizione parti. 
In via preliminare si chiede il sanzionamento della condotta del ### avendo esso rifiutato di coltivare la mediazione riattivata dal ### in prosecuzione della prima, come si desume dalla missiva dell'avv. ### 13.1.2017 versata in atti con il verbale di deposito 10.02.2017 dell'attore. 
Nel merito ed in diritto, previo rigetto delle avverse conclusioni siccome infondate, dato atto che l'attore ed i suoi danti causa utilizzano da oltre trenta anni (antecedenti la notifica della citazione introduttiva del presente giudizio) il transito indicato in rosso nella planimetria di cui al doc. n. 3 sul piazzale del ### convenuto (censito al Mn 71 del fg 22 del Nct del Comune di ### di ### adibito in parte a prato ed in parte a piazzale) per raggiungere, provenendo dalla strada comunale denominata “###” all'altezza del civico n. 3, a piedi e con veicoli, il fabbricato (in breve “casa attorea”) sito in ### di ####, loc. #### 32, censito al ### di detto Comune, fg. 22, mn 74, cat ###, vani 4,5 (già MU, n. 1195 dell'### ed i terreni adiacenti il fabbricato censiti al Nct di ### di ### fg.  22, i mn 74-75-351; dato atto che l'attore dichiara di congiungere il proprio possesso del suddetto transito a quello dei danti causa, ed in particolare a quello di ### (generalizzata nello storico della citazione); dato atto che il fondo attoreo e l'abitazione ivi insistente sono interclusi quanto all'accesso veicolare rispetto alla via pubblica: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione di detto transito veicolare e pedonale a favore dei fondi attorei dominanti [### del Comune di ### di ### fg. 22, mn 74, cat ###, vani 4,5 (già MU, n. 1195 dell'### ed i terreni adiacenti il fabbricato censiti al Nct di ### di ### fg. 22, i mn 74-75-351] a carico del fondo servente (censito al Mn 71 del fg 22 del Nct del Comune di ### di ### adibito in parte a prato ed in parte a piazzale) di proprietà del convenuto ### secondo il percorso individuato nella planimetria di cui al doc. 3 attoreo: con una larghezza di m 4,00 e secondo il tracciato in concreto individuato in eligenda ### Per l'effetto condannarsi il convenuto ### a rimuovere per la lunghezza di metri 4 la ringhiera installata a confine con la proprietà attorea in corrispondenza con il varco del passaggio indicato in rosso nella planimetria allegata al documento attoreo n. 3 (in corrispondenza dello spigolo sud-ovest del mn. 71 a confine con lo spigolo nord-est del mn. 75). 
In via parzialmente subordinata accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione del transito veicolare e pedonale di cui al punto precedente, con le medesime specifiche e caratteristiche, quanto meno fino alla ringhiera esistente al confine tra il piazzale del ### (in corrispondenza dello spigolo sud-ovest del mn. 71 a confine con lo spigolo nord-est del mn. 75): in connesso parziale subordine e per quanto necessario ad integrazione della domanda di usucapione sia costituita la servitù di passaggio veicolare e pedonale larga m 4,00 ex art. 1051 cc. e per quanto necessario ex art. 1052 cc nella parte terminale dell'invocato transito individuato nella planimetria di cui al doc. n. 3 attoreo (in corrispondenza dello spigolo sud-ovest del mn. 71 a confine con lo spigolo nord-est del mn. 75), consistente nel transito dal piazzale del condominio al mn. 75 attoreo. Disponendosi l'apertura di un varco nella ringhiera di recinzione come invocato al punto precedente. 
In via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto totale o parziale della domanda sopra formulata. Accertato che la proprietà attorea [### del Comune di ### di ### fg. 22, mn 74, cat ###, vani 4,5 (già MU, n. 1195 dell'### ed i terreni adiacenti il fabbricato censiti al Nct di ### di ### fg. 22, i mn 74-75-351] è di fatto interclusa quanto all'accesso veicolare rispetto alla via pubblica in quanto il viottolo pedonale insistente sul mn. 308 non è suscettibile di ampliamento e di trasformazione carraia (sia per ragioni di costo che di pendenza in zona geliva); dato atto dell'età avanzata dell'attore e della sua compagna convivente nonché di altra persona ospitata gravemente invalida, e tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 167/99 nonché della giurisprudenza di merito e legittimità in punto di interpretazione degli artt. 1051-1052 cc: sia costituita ex art. 1051 cc e subordinatamente ex art. 1052 cc servitù di transito veicolare e pedonale a favore dei fondi attorei dominanti [### del Comune di ### di ### fg. 22, mn 74, cat ###, vani 4,5 (già MU, n. 1195 dell'### ed i terreni adiacenti il fabbricato censiti al Nct di ### di ### fg. 22, i mn 74-75-351] a carico del fondo servente (censito al Mn 71 del fg 22 del Nct del Comune di ### di ### adibito in parte a prato ed in parte a piazzale) di proprietà del convenuto ### secondo il percorso avente larghezza di m 4,00 individuato nella planimetria di cui al doc. 3 attoreo (provenendo dalla strada comunale denominata “###” all'altezza del civico n. 3 fino all'ingresso sul mn. 75 attoreo) ovvero secondo quello da individuarsi in ### Per l'effetto condannarsi il convenuto ### a rimuovere per la lunghezza di metri 4 la ringhiera installata a confine con la proprietà attorea in corrispondenza con il varco del passaggio indicato in rosso nella planimetria allegata al documento attoreo n. 3 (in corrispondenza dello spigolo sud-ovest del mn. 71 a confine con lo spigolo nord-est del mn. 75), nonché ad adempiere ad ogni altra prescrizione attuativa giudiziale o di ### tenuto conto del contenuto dell'ordinanza 14.07.2018. 
Vinte le spese di lite con distrazione in favore dell'avv. ### che se ne dichiara antistatario, con salvezza dei benefici del gratuito patrocinio. 
In via istruttoria [... omissis] *  ### in via preliminare: per le ragioni esposte, sia dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della procedura di ### in materia obbligatoria con consequenziale condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia; nel merito: a) siano respinte in toto tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto; in via riconvenzionale: b) sia accertata e dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio pedonale e carraio, o di altro peso, nonché sia accertato e dichiarato che alcuna servitù di passaggio pedonale e veicolare è stata oggetto di usucapione sul terreno di cui al mappale 71 del foglio 22 in Comune di ### di ### - ### di ### ed a favore dell'immobile di cui al mappale 74 del medesimo foglio, ed eventualmente meglio identificabile graficamente e fotograficamente attraverso eligenda ### c) per l'effetto, sia inibito a ### il passaggio, sia pedonale che veicolare, ed ogni altro indebito utilizzo, sul mappale 71 del foglio 22 del Comune di ### di ### - ### di ### in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle svolte domande attoree, ai sensi dell'art. 1053 c.c., I e II comma, sia determinata, a favore del ### un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio od il pagamento della valore della zona eventualmente occupata dal transito, il tutto da determinarsi mediante erigenda ### in ogni caso: spese, anticipazioni e compenso professionale, oltre accessori come per legge, integralmente rifusi; in via istruttoria [... omissis] * 
MOTIVAZIONE 1) #### ha esposto quanto segue.  1.1) E' proprietario di un fabbricato e del terreno di pertinenza in ### di ### località ### meglio identificato nell'atto di citazione. 
Il fondo sul quale insiste il fabbricato di sua proprietà è totalmente intercluso al transito veicolare; l'accesso pedonale è garantito da una ripida scalinata, realizzata su una fascia di terreno censita al NCT di ### di ### foglio 22, mappale 308, che non è ulteriormente allargabile al fine di consentire il traffico veicolare, che sarebbe comunque impossibile, considerata la forte pendenza.  1.2) ### è titolare del terreno circostante, adibito in parte a prato e in parte a piazzale, con rampa di collegamento alla strada pubblica.  ### veicolare e, in parte, pedonale alla casa dell'attore è stato effettuato, da oltre trenta anni, dall'attore e dalla sua dante causa (### nata il ### e deceduta il ###) secondo il tragitto indicato in rosso nella planimetria prodotta sub 3 (percorrendo ### imboccando la rampa e, quindi, il piazzale del ### fino allo spigolo sud-ovest, per poi accedere allo spigolo nordest del mappale 75 di proprietà dell'attore e, di lì, al mappale 74 ed al fabbricato dominante.  1.3) In epoca recente il ### ha installato una ringhiera, lungo il bordo del piazzale, che impedisce il passaggio veicolare e l'attore è costretto ad arrestarsi con la vettura al limite del piazzale, scaricare le proprie cose e quindi scavalcare la ringhiera per accedere al proprio fondo.  1.4) Ha quindi chiesto l'accertamento della servitù, per intervenuta usucapione e, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 cc, evidenziando anche la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale numero 167 del 1999.  2) ### convenuto ha contestato la pretesa ed ha esposto quanto segue.  2.1) Il fabbricato dell'attore non insiste su un fondo totalmente intercluso; esso è servito, da tempo immemorabile, da un accesso diretto alla via pubblica attraverso il mappale 308, di proprietà dello stesso ### che consente il passaggio pedonale, ammesso dallo stesso attore. 
Inoltre, attraverso i mappali 74, 75 e 351, tutti in ditta attorea, è possibile accedere ad un'altra strada pubblica, chiamata ‘###, così come rileva da un cancello in loco.  2.2) ### non si è mai servito del fondo del ‘### per l'accesso veicolare alla di lui proprietà, posto che, dall'edificazione del plesso condominiale ad oggi i terreni delle odierne parti processuali sono stati divisi da un muro in cemento, prima ornato da una ringhiera in ferro ed ora da una recinzione lignea.  2.3) Il “tragitto indicato in rosso” cui si riferisce parte attrice non corrisponde ad alcuna servitù; si tratta di un tracciato arbitrariamente individuato e disegnato dalla parte attrice.  2.4) ### ha eccepito l'improcedibilità della domanda per difetto del tentativo di mediazione obbligatoria; nel merito ha contestato che la servitù sia apparente e che sussistano i presupposti per la costituzione della servitù coattiva, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda perché infondata. 
In via riconvenzionale ha chiesto che venga accertata l'insussistenza della servitù di passaggio.  3) Alla prima udienza del 26.11.15 la difesa di parte attrice ha eccepito l'indeterminatezza dell'eccezione di parte convenuta, laddove deduce l'esistenza di un ### passaggio verso la via pubblica attraverso i mappali 75, 74, 351. 
Alla medesima udienza il procedimento è stato sospeso, per difetto dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.  4) Il procuratore dell'attore, deducendo di avere esperito il tentativo di mediazione, ha riassunto il giudizio; tuttavia, all'udienza del 22.09.16, il procuratore del condominio convenuto ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, perché la parte non si era presentata personalmente e il difensore non era munito di procura speciale, chiedendo la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale. 
Il Giudice ha assegnato alle parti termine per brevi note difensive, rinviando l'udienza al 07.03.17, alla quale si è riservato. 
In data ###, nelle more dell'udienza prevista per il ###, l'attore ha attivato nuovamente la procedura di mediazione; all'incontro, fissato il ### è comparso l'attore personalmente, assistito dal difensore; la mediazione ha avuto esito negativo. 
All'udienza del 07.03.17 il procuratore del ### convenuto ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità restando ininfluente la seconda mediazione introdotta. 
Il Giudice si è riservato e, con ordinanza datata 18.05.17, ha rigettato l'eccezione del condominio convenuto (1), assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, cpc.  1 Si riporta di seguito, per comodità di lettura e consultazione, il testo integrale dell'ordinanza datata 18.05.17: “Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.03.17 osserva.  1) Alla prima udienza del 26.11.15 il procuratore del ### convenuto ha eccepito il mancato esperimento di mediazione obbligatoria e la conseguente improcedibilità. 
Il Giudice ha sospeso il procedimento.  2) Il procuratore dell'attore, deducendo di avere esperito il tentativo di mediazione, ha riassunto il giudizio. 
All'udienza del 22.09.16 il procuratore del condominio convenuto ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, perché la parte non si è presentata personalmente e il difensore non era munito di procura speciale. 
Ha pertanto richiesto la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale, depositando il verbale dell'incontro in sede di mediazione del 02.02.16. 
Il Giudice ha assegnato alle parti termine per brevi note difensive, rinviando l'udienza al 07.03.17, alla quale si è riservato.  3) In data ###, nelle more dell'udienza prevista per il ###, l'attore ha attivato nuovamente la procedura di mediazione; all'incontro, fissato il ### è comparso l'attore personalmente, assistito dal difensore (cfr. verbale depositato con nota del 10.02.17); la mediazione ha avuto esito negativo.  4) All'udienza del 07.03.17 il procuratore del ### convenuto ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità restando ininfluente la seconda mediazione introdotta. 
Il Giudice si è riservato.  *  5) Il Giudice osserva.  5.1) E' pacifico che il presente processo verta in materia nella quale è prevista la mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1 bis, legge 28 del 2010, come successivamente integrata e modificata). 
E' pacifico, altresì, che dopo la pronuncia del Giudice di sospensione del processo all'udienza del 26.11.15, parte attrice abbia attivato il procedimento di mediazione.  5.1.1) E' provato, sulla base del verbale di mediazione del 02.02.16, che l'attore è rimasto assente all'incontro e che il suo difensore non era munito di procura speciale. 
Questo Giudice è consapevole della varietà di opinioni espresse dalla giurisprudenza in tema di improcedibilità. 
Rileva tuttavia che la legge si limita a stabilire che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
Tale dizione, anche tenuto conto della tutela costituzionale del diritto di agire in giudizio (art.  24 Cost.), non pare possa essere interpretata nel senso di estendere la sanzione della improcedibilità anche all'assenza ingiustificata del soggetto che l'ha promossa (o che sia stato chiamato a parteciparvi). 
La stessa legge 28 del 2010 prevede sanzioni specifiche, diverse dalla declaratoria di improcedibilità, per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione: Art. 8, comma 4-bis, legge cit. “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell' articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. 
In questo senso, condivisibilmente, si è espresso anche Tribunale Taranto, sez. II, 16/04/2015, fonte ### “In materia di procedimento civile, quando la mediazione è disposta dal giudice - e quando cioè la stessa si atteggia a condizione di procedibilità - e non vi sia possibilità di rinnovarla in caso di inerzia, dovendosi dichiarare l'improcedibilità della domanda, il suo esperimento deve essere effettivo non dovendosi rivelare lo stesso solo una ulteriore forma di rallentamento del processo. Tuttavia detta effettività non può spingersi fino al punto di ritenere che si applichi la sanzione della improcedibilità anche quando l'attore si rifiuti di partecipare immotivatamente alla mediazione sin dalla fase preliminare”.  5.1.2) Va inoltre considerato che l'ordinanza del 26.11.15 si è limitata a sospendere il processo, senza indicare alcun termine per l'esperimento del procedimento di mediazione e che, in ogni caso, molte opinioni ritengono che il termine di 15 giorni, previsto dalla legge per l'attivazione della procedura, sia meramente ordinatorio e non perentorio. 
Tribunale Milano, sez. I, 27/09/2016, “### il tentativo di mediazione obbligatoria risulti esperito, ancorché in epoca successiva al termine assegnato dal giudice, la domanda è procedibile”. 
Corte appello ### sez. I, 28/06/2016, fonte ### “Il mancato rispetto di un termine di natura ordinatoria, fissato dal Giudice in stretta applicazione dei termini di legge previsti ai sensi dell'art. 5 d.lg. n. 28/2010, non comporta l'improcedibilità del giudizio, stante la natura non perentoria del termine medesimo, la cui mancata osservanza non determina effetti decadenziali, atteso che il tentativo di mediazione è stato regolarmente espletato”. 
Quindi non si può ritenere inutile il secondo esperimento di mediazione, documentato in atti (attivato in data ### con incontro tenuto il ###, al quale l'attore ha presenziato).  *  6) ### deve essere condannato, con la presente ordinanza, al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato, per non avere partecipato all'incontro di mediazione del 02.02.16 senza giustificato motivo (ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, legge 28 del 2010, sopra citato).  5) A seguito del deposito delle memorie istruttorie, è stata disposta ### d'### affidata al #### Dalla relazione di CTU datata 06.05.2018 emerge, fra l'altro, quanto segue.  5.1) ### di comproprietà' della parte attrice sig. ### è costituito da una casetta unifamiliare, composta da un abitazione al piano rialzato, una soffitta e un seminterrato ad uso cantina, realizzata con ### 57/68 del 19.08.1968 e divenuta abitabile con ### di ### del 24.02.1970.  ### ha accesso dalla via ### tramite una scalinata di larghezza utile di circa 1,40. Tale scalinata insiste sul mappale n. 308, che è in comproprietà dell'attore. 
Dagli elaborati progettuali si è potuto appurare che era originariamente prevista una strada di accesso al fabbricato proprio su tale area (mapp. 308 in comproprietà' dell'attore, nel luogo ove oggi sorge la scalinata); tuttavia realizzare un accesso veicolare su tale percorso sarebbe stato impossibile, a causa della pendenza elevata, ed è stata pertanto realizzata una scalinata.  5.2) Non vi sono servitù trascritte in favore del fondo di proprietà dell'attore ed a carico del fondo sul quale insiste il condominio convenuto.  ### ha esposto di non avere reperito opere visibili e permanenti destinate alla servitù di passaggio reclamata dalla parte attrice. 
Tra il condominio ### e la casa dell'attore, posta a valle, è interposta una recinzione, posata da tempo, che impedisce il passaggio; pur non essendo databile, è presumibile che essa sia stata realizzata contestualmente al condominio stesso ###adozione della forma dell'ordinanza si veda Tribunale Mantova, sez. I, 14/06/2016, “In tema di mediazione obbligatoria, quando la parte convenuta che si sia costituita in giudizio, non è comparsa senza giustificato motivo all'incontro fissato dall'organismo di mediazione designato ricorrono i presupposti previsti dall'art. 8 comma 4 bis d.lg. 28/2010; norma questa che prevede una sanzione per tale comportamento prescindendo del tutto dall'esito della causa. Detta norma non indica la forma del provvedimento con la quale la sanzione deve essere irrogata e, pertanto, si applica in tali casi, in via generale, l'art. 176 c.p.c. che dispone, in tema di sanzioni, che tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga diversamente, hanno la forma dell'ordinanza e che l'art. 179 c.p.c.”.  7) Devono essere assegnati alle parti i richiesti termini per le memorie previste dall'art. 183, comma 6, cpc.  per questi motivi 1) ### al versamento in favore dell'### dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per quanto di competenza; 2) Il Giudice concede i termini richiesti ai sensi dell'art. 183, coma 6, cpc, con decorrenza dal 01.06.17 e rinvia il processo all'udienza del 26.09.17 alle ore 10,00 per l'ammissione delle prove. 
Invita cortesemente le parti a recare con sé all'udienza copia cartacea delle memorie prodotte. 
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza”.  (costruito con concessione edilizia 27/81 del 21/07/1981 e dichiarato abitabile con certificato di abitabilità del 09/11/1985, protocollo 2079). 
In ogni caso, nell'elaborato fotografico allegato a una DIA prot 1807 del 18.06.2006 la recinzione era visibile, ma risultava ancora priva del completamento ligneo, mentre nell'elaborato fotografico allegato alla DIA prot 4531 del 24.08.2009 la recinzione ne era provvista. 
Inoltre sul presunto accesso ai fondi dell'attore da tempo vi è uno stendibiancheria “fisso amovibile” (intendesi verosimilmente fisso, ma asportabile con facilità). 
Nel tragitto tra in condominio e la casa dell'attore non vi sono tracce evidenti di pregressi passaggi e vista la conformazione dei luoghi appare assai difficile poter ipotizzare un libero passaggio pedonale e, ancor più, con autoveicoli (specie considerata la pendenza, cfr. fotografie a pagina 15 della ####.  5.3) Poiché il fondo di parte attrice è dotato del descritto accesso pedonale, non può essere considerato intercluso. Esso tuttavia non può essere raggiunto con autoveicoli e, considerate le dimensioni e la posizione, nonché il dislivello, l'attuale accesso pedonale non può essere ampliato per realizzare un passo carrabile.  5.4) Non esistono allo stato altri accessi alla via pubblica. 
Per quanto riguarda il percorso alternativo indicato dal ### convenuto, il CTU ha rilevato che attraverso i mappali 74,75 e 351 non si raggiunge la via pubblica, ma si raggiunge il mappale n. 394 che a sua volta non confina con la via pubblica. 
Per poter arrivare alla via ### bisognerebbe attraversare tutto il mappale 394 e il mappale 234. Tali terreni sono considerati “edificabili” dallo strumento attuativo comunale e un attraversamento degli stessi, considerato lo stato dei luoghi e la pendenza sarebbe possibile intersecandoli in zona centrale, compromettendo la potenzialità' edificatoria degli stessi. 
Inoltre, si tratta di terreno in forte pendenza nord-sud, che è ulteriormente accentuata in corrispondenza del tratto terminale del mappale 351, che si presenta fortemente scosceso ed è inadatto alla realizzazione di una strada passaggio veicolare, se non previa realizzazione di opere provvisionali complesse. 
Ove fosse riconosciuta l'insufficienza del passaggio pedonale rispetto ai bisogni del fondo e si ritenesse di dover dotare il fondo attoreo di un accesso veicolare, il CTU ha esposto di ritenere che la via più adeguata e meno onerosa coincida con quella indicata dall'attore, attraverso la esistente strada-percorso di accesso dalla via ### che porta agli ingressi del condominio ### Creare l'accesso all'attore dalla esistente strada che porta ai garage comporterebbe eventualmente la perdita della superficie di un solo posto auto per il ### il quale potrà comunque essere recuperato in altro luogo.  ### ha precisato che nel condominio ### sono presenti internamente 11 Autorimesse a fronte di 10 appartamenti.  6) Si deve osservare che nella presente causa appare centrale l'apprezzamento della ### svolta.  ### risulta approfondita, argomentata e coerente ed ha preso in considerazioni le osservazioni dei ### di parte. 
Non emergono motivi di alcun genere per discostarsi dagli elementi forniti dalla CTU e questo Giudice ritiene pertanto, in particolare con riguardo all'esposizione dello stato di fatto, di condividerne i risultati e farli propri.  *  7) La domanda proposta dalla parte attrice deve essere rigettata.  8) Non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi proprietari dei terreni censiti ai mappali 75, 351, 394, 234, 232, 77, 308 e 258 del fg 22 del Nct del Comune di ### di ### (indicati dalla parte convenuta come idonei ad ospitare l'azionata servitù di passaggio veicolare). 
Il Giudice deve infatti limitarsi a verificare le condizioni di asservimento del terreno indicato dall'attore, senza necessità alcuna di effettuare tale verifica nei confronti di proprietari di fondi diversi, attraverso i quali potrebbero astrattamente essere individuate ulteriori soluzioni. Sul punto, si vedano: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6562 del 31/03/2015 (Rv. 634795 - 01), “### controversia per la costituzione di una servitù di scarico coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per il collegamento alla pubblica fognatura e il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari, dovendo il giudice limitarsi a verificare le condizioni di asservimento del terreno indicato dall'attore, tra le quali che la servitù sia costituita nel modo più conveniente (anche economicamente) per il fondo dominante e meno pregiudizievole per quello servente, riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o dispendio”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10045 del 16/04/2008 (Rv. 602772 - 01), “Ai fini della costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso, il proprietario di quest'ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù. A tal fine devono essere contemperati il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che - ove la soluzione più conveniente riguardi il proprietario di un fondo non parte in causa - non presuppone la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo”.  9) Come ha rilevato la ### tecnica disposta nel giudizio, l'immobile della parte attrice non è intercluso, perché dispone di un passaggio pedonale.  ### dell'attore, precisamente, ha accesso dalla via ### tramite una scalinata di larghezza utile di circa 1,40; tale scalinata insiste sul mappale n. 308, che è in comproprietà dell'attore. 
E' importante notare, sotto questo profilo, che l'immobile è stato costruito nelle esatte condizioni in cui si trova ora (con ### 57/68 del 19.08.1968 ed è divenuto abitabile con ### di ### del 24.02.1970).  ### ha riferito che dagli elaborati progettuali si è potuto appurare che era originariamente prevista una strada di accesso al fabbricato proprio sull'area su cui insiste la scala (mapp. 308 in comproprietà' dell'attore, nel luogo ove oggi sorge la scalinata); tuttavia realizzare un accesso veicolare su tale percorso sarebbe stato impossibile, a causa della pendenza elevata, ed è stata pertanto realizzata una scalinata. 
Risulta quindi che l'immobile della parte attrice non è mai stato dotato di un accesso carrabile.  10) Poiché si tratta di una zona montana e considerata la posizione dell'immobile, non si può ritenere indispensabile un accesso carraio al fabbricato.  ### veicolare non si può infatti ritenere indispensabile sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione concreta dello stato dei luoghi (per fare un facile esempio, chi è proprietario di un immobile nel centro storico di ### non può avere un accesso carrabile); ove si acquisti o si realizzi un'abitazione in una zona impervia o particolarmente scomoda, non si potrà poi pretendere di realizzare un passaggio veicolare, a discapito del vicino, che ivi abbia realizzato (in epoca successiva) altro e diverso manufatto. 
Ove la parte attrice avesse ritenuto di avere la necessità dell'accesso veicolare, avrebbe potuto verificare la concreta realizzabilità di esso anteriormente all'edificazione o all'acquisto dell'abitazione; come si è visto, il progetto originario prevedeva un accesso veicolare impossibile da realizzare effettivamente: se ne deduce che quando è stata realizzata l'abitazione fu ritenuto sufficiente l'accesso pedonale. 
E' anche opportuno notare che il condominio convenuto è stato costruito oltre dieci anni dopo la costruzione dell'abitazione della parte attrice (il condominio è stato costruito con concessione edilizia del 1981 e dichiarato abitabile nel 1985); laddove oggi viene chiesta la costituzione della servitù, prima della costruzione del condominio non vi era alcun genere di passaggio.  11) Va inoltre osservato che la parte attrice pretenderebbe di transitare attraverso il cortile del condominio. Per quanto tale corte sia adibita a transito per i garages del condominio, essa non perde la propria natura di elemento pertinenziale di immediata fruibilità e il passaggio di terzi attraverso di essa è suscettibile di compromettere in modo rilevante l'utilizzo dello scoperto condominiale. 
Apparirebbe difficile costituire su tale area una servitù di passaggio coattivo, a mente della previsione dell'art. 1051, ultimo comma, cc.  12) La pretesa servitù non è usucapibile, perché non è apparente. 
Non vi è alcuna opera visibile e permanente destinata all'esercizio della servitù, perché non emerge in alcun modo la possibilità di un transito veicolare (e, per vero, neppure pedonale) che conduca alla proprietà della parte attrice. 
Come si nota chiaramente dalle fotografie e come ha rilevato il CTU (si veda pagina 15 della relazione), vista la conformazione dei luoghi, appare assai difficile ipotizzare un libero passaggio pedonale, prima ancora che con autoveicoli. 
Tra il condominio convenuto e la proprietà di parte attrice infatti, oltre ad esservi una ringhiera (già presente nell'elaborato fotografico allegato a una DIA prot 1807 del 18.06.2006, ancora priva del completamento ligneo, mentre nell'elaborato fotografico allegato alla DIA prot 4531 del 24.08.2009 la recinzione ne era provvista), che preclude materialmente il passaggio, vi è anche un significativo dislivello.  13) Deve essere conseguentemente accolta la domanda riconvenzionale svolta dal condominio, di accertamento negativo, con dichiarazione della insussistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare.  14) ### attrice deve essere condannata alla rifusione alla controparte delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura della causa, dell'effettivo valore della stessa e dell'attività processuale svolta in giudizio. 
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.  per questi motivi Definitivamente pronunciando nella causa n. 1006/ 15 RG, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione: 1) Rigetta le domande proposte dalla parte attrice ### 2) accerta e dichiara che non sussiste alcuna servitù di passaggio pedonale e carraio sul terreno di cui al mappale 71 del foglio 22 in Comune di ### di ### - ### di ### ed a favore dell'immobile di cui al mappale 74 del medesimo foglio; 3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice ### fermo restando l'obbligo solidale nei confronti del Consulente, e condanna la stessa parte attrice a restituire alla parte convenuta ### in persona dell'### pro tempore, gli anticipi da questa eventualmente versati, oltre ad interessi dalla data del pagamento degli anticipi alla data della effettiva restituzione.  4) ### parte attrice ### a rifondere le spese di lite in favore della parte convenuta ### in persona dell'### pro tempore, liquidate in complessivi euro 3.200,00, oltre al 15% per spese generali ed oltre ad IVA e CPA, come per legge; ### 26 gennaio 2019 

Il Giudice
Dott. ### n. 1006/2015


causa n. 1006/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Velo Paolo

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