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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6033/2025 del 26-11-2025

... proposta tardivamente dopo il decorso del ventennio dalla usucapione dell'opera avente carattere dell'apparenza. g) In via del tutto gradata e subordinata costituire la servitù di acquedotto e per i cavi elettrici, determinando la indennità per la deroga delle distanze legali; h) Condannare la ### al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario o nella misura ritenuta equa.”. B.b.) Si costituiva ### la quale resisteva diffusamente all'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale, con il quale contesta a) l'affermata natura comune della strada non avendo il ### apportato terreno con i propri fondi al viottolo, sicché egli era titolare soltanto di una servitù di passaggio per raggiungere le p.lle 342 e 343, cosa confermata anche dalle deposizioni testimoniali, da ciò conseguendo che egli non aveva titolo a pavimentare con cemento la stradina; b) né ciò gli si poteva riconoscere in quanto titolare di una servitù di passaggio, non avendo egli effettuato opere di manutenzione ordinaria, le quali costituivano, invece, un'opera del tutto nuova determinante un'alterazione dello stato dei luoghi, permettendo l'attraversamento (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ### civile La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta: dott. ### presidente rel est.  dott. ssa ### consigliere dott. ### consigliere SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 4561/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1885/2018, pubblicata il ### del tribunale di Napoli, sezione distaccata di #### nato il ### a ### e ivi residente ###(C.F.: ###), rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di appello dall'avv. ### (C.F.: ###), elett.te dom.to preso il suo studio sito in ### alla via ### n. 40 #### nata a ### d'### il ### (C.F.  ###) ed ivi residente alla via ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ( C.F. ### ), presso cui domicilia in ### d'### alla via ### n. 38, come da procura alle liti conferita a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellata, appellante incidentale ###udienza del 10.7.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note. 
Motivi della decisione A - ### di primo grado A.a.) ### del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza impugnata: <<La attrice ha citato il convenuto esponendo di essere proprietaria di due fondi in ### distinti con le particelle 370, 374,355 e 356, serviti da una strada prima vicinale e poi privata, larga da cm.40 a cm.80, allargata dal convenuto, proprietario di un fondo, nella zona con una rampa di cemento, installando una condotta idrica, sempre nel percorso della stradina, a meno di un metro dalla particella 356, ed una conduttura elettrica, che invade il suo fondo di cui ai numeri 374, 370, 355, per illuminare il passaggio. Il convenuto si è costituito, ha contestata la legittimazione attiva della attrice, ha detto che la strada è comune, che la sua sistemazione è avvenuta a parità di larghezza, che le condotte idriche ed elettriche sono legittime e risalgono a molti anni prima. Ammesse ed espletate le prove, è stata tenuta la ispezione dei luoghi, è stata tentata la conciliazione senza esito.>>. 
A.b.) Il tribunale adito così statuiva: <<1) Accoglie parzialmente la domanda, condanna il convenuto ad arretrare la condotta idrica ad un metro dal confine del fondo della attrice; 2) Rigetta tutti gli altri capi della domanda; 3) Compensa le spese fra le parti. >>. 
Il primo giudice così argomentava la sua decisione: <<### è proprietaria dei fondi predetti e con i titoli esibiti ha dimostrato di essere la proprietaria, per cui la eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dal convenuto è infondata. La domanda va qualificata ai sensi dell'art.112 cpc per violazione delle distanze ed invasione del fondo ed anche se ricorre la illegittima realizzazione di opere sulla strada, di cui si discute. Essa, per pacifica ammissione delle parti, è lunga oltre cento metri, parte da un'altra strada pubblica e serve per l'accesso dei fondi posti lungo il suo percorso. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che “si ritiene che pur in assenza di atto scritto, la costituzione di una strada vicinale agraria pone in essere una comunione incidentale agraria derivante dal conferimento del terreno da parte dei proprietari di fondi contigui, che determina la perdita della individualità delle singole porzioni conferite e la nascita di un nuovo bene, accessorio comune dei vari fondi, in base ai principi stabiliti dagli articoli 817, 922, 939 c.c.” (Cassaz. 19.5.1984, n. 3108). Dalle fotografie, dall'estratto di mappa, dalla relazione esibita dall'attrice emerge che si tratta di una strada vicinale che inizia prima del fondo della attrice, lo lambisce, prosegue oltre, raggiunge la proprietà del ### la supera e va verso altri fondi. La sua natura comune ai frontisti deriva da tale stato dei luoghi. ###, pertanto, ha diritto alla sua sistemazione e la messa in opera del cemento, anche ai sensi dell'art.1065 c.c., ove si trattasse di sola servitù di passaggio per le esigenze del fondo dominante e sarebbe stato legittimo apporre il fondo cementizio per rendere più comodo l'esercizio del passaggio. Dalla prova e dagli atti non è emerso che la rampa realizzata sul percorso abbia ampliato la larghezza, come ha assunto la attrice. La prova orale è stata discordante ed i testimoni della attrice che hanno parlato di allargamento non sono stati in grado di dire su quale lato ciò sarebbe avvenuto e, perciò, se è avvenuto a danno del fondo della attrice in quanto su un percorso lungo oltre cento metri la larghezza ha andamento diverso. Inoltre, il cavo elettrico, come si vede dalle fotografie, si svolge sul percorso della stradina, non invade lo spazio aereo del fondo della attrice, e si trova a confine. Ai cavi elettrici non si applica la distanza prevista dall'art.889 c.c., che si riferisce solo ai tubi dell'acqua che possono determinare infiltrazioni anche di sola umidità (Cassaz., sez.II,n.ro 6928). Il tubo della acqua, si trova sul confine con il fondo della attrice, non rispetta la distanza di un metro dal confine e, pertanto, deve essere rimosso. 
In conclusione, la domanda della attrice va respinta per il capo riguardante la proprietà della strada, che è comune alle parti, per il capo riguardante la pavimentazione, che costituisce atto legittimo del comunista, ed, infine, per il capo riguardante la condotta elettrica che insiste sul percorso della strada, che poteva essere installata. La domanda va accolta per il capo relativo alla condotta idrica, che deve essere arretrata ad un metro dal confine con il fondo della attrice ai sensi dell'art. 889 c.c.>>, regolando le spese con integrale compensazione, stante la reciproca soccombenza. 
B - ### d'appello B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello ### da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, con cui contesta la decisione a) relativamente alla condanna all'arretramento della condotta idrica per avere fatto mal governo delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali, da cui emergeva che questa era stata apposta sul viottolo comune e esisteva sin dall'inizio degli anni '80, né essendo emerso in sede di ispezione dei luoghi che si trovasse a distanza illegale, sicché l'attrice non aveva assolto all'onere probatorio; b) riguardo alla prova della “legittimazione attiva”, considerato che la ### aveva depositato esclusivamente un atto di divisione ereditaria intercorso con i germani, né la proprietà si desumeva dalla relazione di parte prodotta, essendo il tribunale anche andato ultra petita, visto che era stata chiesta la rimozione della condotta; c) per non essersi il primo giudice pronunciato sulla domanda riconvenzionale subordinata di costituzione della servitù di acquedotto, essendo stata data la prova che la condotta era lì dall'inizio degli anni '80, con conseguente usucapione della relativa servitù.  ###, in riforma della sentenza di primo grado, così concludeva: “a) Dichiarare la nullità della Sentenza per difetto, omissione, contraddittoria e illogica motivazione, violazione degli artt. 111 comma 6, ###, 132, comma 4, c.p.c., 118 Disp. Att. c.p.c., art., 6 C.E.D.U, in ordine alla condanna di arretramento della condotta idrica, posta sul viottolo condominiale, ad un metro dal confine del fondo attoreo.  b) In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice ### in quanto la stessa non ha provato di essere proprietaria dei fondi e quindi la condanna è stata adottata in violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.. c) In subordine, dichiarare erroneo e revocare il capo della Sentenza che ha statuito “il tubo della acqua, si trova sul confine con il fondo della attrice, non rispetta la distanza di 1 m dal confine e, pertanto, deve essere rimosso” per violazione degli art.  115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., in quanto l'attrice non ha provato che la condotta idrica, che attraversa il viottolo condominiale, si trova a distanza non legale rispetto al suo fondo; d) In via subordinata dichiarare la nullità della Sentenza di primo grado in ordine alla condanna di arretramento per ultrapetizione e violazione dell'artt. 112 c.p.c..  e) In conseguenza riformare il capo della sentenza che ha statuito “accoglie parzialmente la domanda, condanna il convenuto ad arretrare la conduttura idrica ad un metro dal confine del fondo dell'attrice” e dichiarare che non sia legittimo l'arretramento della condotta idrica che attraversa il viottolo condominiale, rispetto al fondo attoreo, non essendo stato determinato il confine divisorio.  f) In via gradata e subordinata, solo nella denegata e non creduta ipotesi che l'Adita Corte ritenga adempiuto l'onere probatorio di titolarità di parte attrice, dichiari la nullità della Sentenza di primo grado, in merito alla condanna all'arretramento della condotta idrica posta sul viottolo condominiale ad un metro dal fondo attoreo, per vizio di omessa pronuncia e per violazione degli artt. 112, 113, 114, 115, 116 c.p.c. e dell'art.  2697 c.c., anche in relazione agli artt. 1058 e 1061 c.c. e in conseguenza dichiarare che la condotta idrica è in sito dall'inizio degli anni ottanta e, in conseguenza dichiarare acquisito il diritto del convenuto ### a mantenere in sito a distanza non legale rispetto al fondo ### la condotta idrica, che attraverso il viottolo condominiale, essendo esistente in loco dall'inizio degli anni ottanta e la domanda è stata proposta tardivamente dopo il decorso del ventennio dalla usucapione dell'opera avente carattere dell'apparenza.  g) In via del tutto gradata e subordinata costituire la servitù di acquedotto e per i cavi elettrici, determinando la indennità per la deroga delle distanze legali; h) Condannare la ### al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario o nella misura ritenuta equa.”. 
B.b.) Si costituiva ### la quale resisteva diffusamente all'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale, con il quale contesta a) l'affermata natura comune della strada non avendo il ### apportato terreno con i propri fondi al viottolo, sicché egli era titolare soltanto di una servitù di passaggio per raggiungere le p.lle 342 e 343, cosa confermata anche dalle deposizioni testimoniali, da ciò conseguendo che egli non aveva titolo a pavimentare con cemento la stradina; b) né ciò gli si poteva riconoscere in quanto titolare di una servitù di passaggio, non avendo egli effettuato opere di manutenzione ordinaria, le quali costituivano, invece, un'opera del tutto nuova determinante un'alterazione dello stato dei luoghi, permettendo l'attraversamento anche con mezzi meccanici quali motorini o carriole a motore, di cui legittimamente essa ### aveva chiesto la rimozione; c) l'errato governo delle risultanze istruttorie, essendo emerso sia dalle testimonianze che attraverso la relazione di parte, che il viottolo era stato ampliato a far data dal 2004 dagli originari 50, 60 centimetri; d) argomenti che valevano pure riguardo all'allocazione della condotta elettrica che debordava nei propri fondi oltre a instare sulla stradina di cui il ### non era proprietario, né potendo richiedere la costituzione di una servitù di elettrodotto in via subordinata, domanda proponibile solo dall'ente erogatore del servizio, ribadendo nuovamente l'illegittimità della condotta idrica non solo perché a distanza illegale dalla p.lla n. 356, ma anche perché in parte allocata su gli altri terreni di sua proprietà, invadendo le p.lle n. 374, 370 e 355.   ### conseguentemente, previo rigetto del gravame di controparte, così concludeva: “1) Riconoscersi e dichiararsi che il sig. ### ha abusivamente realizzato sul fondo della istante una soletta in cemento armato, ampliando senza alcuna autorizzazione il sedime del viottolo di passaggio e per l'effetto condannare lo stesso alla demolizione di tale manufatto, ed a restringere il passaggio all'ampiezza originaria di cm. 60; 2) Riconoscersi e dichiararsi che il sig. ### ha abusivamente apposto una condotta idrica sul fondo della istante e comunque a distanza illegale rispetto al confine dei beni di proprietà della stessa, e per l'effetto condannarsi lo stesso alla eliminazione e/o regolarizzazione di tale condotta; 3) Riconoscersi e dichiararsi che il sig. ### ha abusivamente apposto una condotta elettrica sul fondo di proprietà della istante e per l'effetto sentirlo condannare alla eliminazione della stessa. 
Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.”. 
B.c.) Riservata la causa in decisione, con ordinanza 18.2.2024 veniva disposta c.t.u., e, dopo la sostituzione del consulente inizialmente nominato, che non prestava il giuramento telematico e deposito della relazione, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva nuovamente riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, di gg. 50 + 20. 
C - Analisi dei motivi di appello C.a.) Innanzi tutto si osserva, ciò costituendo motivo di appello proposto dal ### con cui egli ha contestato che sia stata offerta la prova, da parte della ### della proprietà dei fondi a tutela dei quali l'attrice in primo grado ha agito, che, diversamente da quanto prospetta l'appellante principale, l'azione intrapresa dalla ### non aveva quale oggetto la rivendica della proprietà ex art. 948 c.c., domanda che contiene, quale sua ontologica finalità, anche quella di rientrare nel possesso della proprietà rivendicata (del resto essa non figura in alcun modo nelle conclusioni), ma tendeva alla tutela dei propri fondi, negando il diritto del ### alle turbative poste in essere (allocazione, sulla stradina interpoderale, di una condotta elettrica, di pavimentazione in cemento, ampliandone la larghezza sì da permettere il passaggio con motocicli e carriole elettriche e di una condotta d'acqua a beneficio dei fondi del ### che invadeva quelli di essa ### posta anche a distanza inferiore ad un metro dal confine della p.lla 356). 
Sicché, l'attrice non aveva l'onere di dare la prova della titolarità dei propri fondi nella maniera stringente richiesta dall'azione di rivendica ex art. 948 Inoltre, andrebbe, comunque, rilevato che essa ha prodotto gli atti per notar ### e ### risalenti rispettivamente, ante ventennio dalla domanda, al 1956 e al 1947, da cui emerge l'acquisto in favore del proprio dante causa delle p.lle a tutela delle quali ha agito, poi pervenute ad essa ### per successione; né è chiaro cosa l'appellante intenda contestare con l'osservazione che la prova offerta non riguarderebbe “gli originali”, se cioè afferenti ad un acquisto che legittimi quello anteventennio, in conformità con l'asserita qualificazione della domanda come rivendica, o relativa all'atto in originale, senza, peraltro, che sia in alcun modo specificato, in quest'ultimo caso, come era suo onere, ove intendesse contestare la conformità di quanto prodotto all'originale del documento, in cosa esso risulterebbe non conforme. 
Di tal che il motivo de quo, a dispetto della sequenza proposta dall'appellante da stimare preliminare ad ogni altro, non può che essere disatteso. 
C.b.) Seguendo l'ordine logico delle questioni da trattare, la prima questione su cui è necessario soffermarsi è quella rappresentata dalla natura comune della stradina oggetto del preliminare motivo di appello incidentale della ### considerato che il tribunale ha ritenuto che essa “inizia prima del fondo della attrice, lo lambisce, prosegue oltre, raggiunge la proprietà del ### la supera e va verso altri fondi. La sua natura comune ai frontisti deriva da tale stato dei luoghi”. 
Sul punto l'appellante incidentale contesta tale affermazione, opponendo che il fondo del ### (p.lle 342 e 343), ‘raggiunto' dalla stradina de qua, la quale, peraltro, andrebbe considerata separata in due diversi tratti, non apportano alcuna porzione di terreno al suddetto sentiero, sicché egli non potrebbe assolutamente essere stimato quale compartecipe della comunione incidentale agraria invocata a sostegno delle sue difese, né sul primo tratto, tantomeno sul secondo, vantando esclusivamente una servitù di passaggio sullo stesso, che non lo abilitava affatto a compiere le opere lamentate da essa #### incidentale dà una lettura riguardante la configurazione delle strade ex collatis agris non corretta, giacché la sua formazione non nasce in relazione ai soli fondi confinanti, nel senso che essa venga a porsi a delimitazione dei confini, né occorre imprescindibilmente che i proprietari di fondi posti al termine della stradina ‘conferiscano' una porzione dei loro fondi. 
Invece, come affermato dal giudice di legittimità (vds. di recente Cass. 2388/2023): <<La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c. c. La predetta comunione si estende anche rispetto ai terreni posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorché i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno, ma ciò sempre che il contrario non risulti dai titoli.>>. 
Nel precedente su riportato la Cassazione ha escluso la natura comune della stradina ma proprio perché il titolo prevedeva che al proprietario confinante era attribuita la sola servitù di passaggio, cosa che nel caso in esame non è stata mai dedotta, né è, infatti, desumibile dagli atti.
Di tal che, sebbene ovviamente al c.t.u. sia stato richiesto di esprimere e rappresentare gli elementi di fatto che giustifichino l'accertamento della natura comune o meno della stradina de qua, quanto dallo stesso affermato nella sua relazione circa la sua natura di comunione incidentale agraria deve ritenersi conforme a diritto e ciò, per quanto detto, al di là della correttezza o meno dell'affermazione posta dal primo giudice circa il fatto che la stradina avrebbe anche attraversato il fondo del convenuto, per collegare altri terreni posti in sua prosecuzione, circostanza non desumibile dall'elaborato di consulenza. 
Anche perché non possono condividersi le considerazioni svolte dall'appellante incidentale relative alla conformazione separata in due tratti autonomi e distinti del sentiero in discorso. 
Invero, che ad un certo punto esso si biforchi, proseguendo anche da un lato situato a sinistra, non influisce sulle caratteristiche della strada, essendo il secondo tratto che raggiunge la proprietà del ### quello colorato in blu nella planimetria stilata dal consulente, come si comprende chiaramente dalle planimetrie accluse alla c.t.u. e dalle stesse rappresentazioni fotografiche, posto in diretta prosecuzione con il primo tratto colorato in giallo, in cui, oltretutto, il convenuto figura di per sé anche proprietario di altri terreni con esso confinante o da esso serviti (p.lle 1320 e 1321) , confermando la sua qualità per così dire ‘doppia' di comproprietario. 
C.c.) Questo essendo il regime proprietario del viottolo in discorso, deve conseguentemente condividersi l'affermazione del tribunale secondo la quale il ### poteva legittimamente provvedere a porre in essere opere di sistemazione che ne migliorassero la fruibilità, d'altro canto avendo l'appellante incidentale fondato la propria impugnazione sull'asserita estraneità del convenuto alla titolarità della stradina, estraneità smentita dalle considerazioni appena espresse. Uguale valutazione vale ovviamente anche rispetto alla allocazione della condotta elettrica creata per illuminare il secondo tratto del viottolo, non essendo in alcun modo, come si rileva anche dalla c.t.u., provato che questa debordi fuori dal limite di esso. 
Relativamente alla questione del suo allargamento tale da permettere di percorrerlo con motocicli e carriole a motore, in primo luogo il c.t.u. ha evidenziato come egli non sia in grado di stabilire se detto viottolo, che misura circa un metro di larghezza, sia stato effettivamente ampliato. 
Per quel che concerne il motivo di doglianza espresso dalla ### in ordine ad un asserito mal governo delle risultanze istruttorie da parte del tribunale sul punto e, segnatamente, delle testimonianze raccolte, la corte deve rilevare che esso, se non più radicalmente inammissibile, è, comunque, infondato. 
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, in presenza di testimonianze contrastanti di segno opposto provenienti dai testi addotti rispettivamente dalle parti, non fosse stata raggiunta la prova dell'allargamento del viottolo. 
A fronte di ciò l'appellante incidentale si è sostanzialmente limitata a riportare il contenuto favorevole delle dichiarazioni rilasciate dai testi da essa ### addotti, trascurando del tutto di analizzare le contrapposte dichiarazioni dei testi di controparte e di indicare le ragioni del perché le prime sarebbero da preferire, rispetto alle seconde o i motivi di maggiore attendibilità dei propri testi e inattendibilità di quelli contrari dovuti a particolari circostanze, dovendo, peraltro, rilevarsi che, restando sul piano della “indifferenza dei testi”, il primo teste ascoltato nel suo interesse era il proprio fratello e l'ultimo il tecnico di sua fiducia.  ### canto, le dichiarazioni sono estremamente imprecise, sol che si consideri che uno dei testi (il fratello dell'attrice) parla di una larghezza originaria di 50 centimetri; un altro (il ### unico non legato da rapporti particolari con la ### afferma che il viottolo aveva una larghezza nel primo tratto di 50 centimetri, ora di un metro, nel secondo del tutto approssimativamente di “50, 60, 70, 80” centimetri, addirittura dichiarando che adesso in alcuni punti raggiunge persino il metro e mezzo, cosa non sostenuta neppure dall'attrice e smentita dal c.t.u.; l'ultimo (il ### tecnico di fiducia dell'attrice), riferisce persino di circostanze appresa dalla stessa ### - “###ra ### ha riferito al sottoscritto che, fino ad epoca recente il viottolo, largo circa c. 60” - come si ricava non solo dalla sua deposizione, ma con chiarezza dalla sua stessa relazione di parte, da cui è tratto il passo su riportato per inciso e in corsivo. 
Di tal che, considerate le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, indifferenti, che hanno riferito che il viottolo non è stato ampliato in larghezza, ma solo pavimentato in cemento, alla luce, altresì, del fatto, che non vi sono dati fotografici della situazione preesistente, tanto non può che condurre alla conferma della valutazione fatta dal tribunale circa la mancanza di prova del suo allargamento. 
C.d.) Resta da esaminare la questione riguardante la condotta idrica, rispetto alla quale il ### lamenta l'erroneità della decisione di primo grado laddove la domanda è stata accolta con sua condanna all'arretramento ad un metro dal fondo dell'attrice. 
Innanzi tutto, si evidenzia che l'appellante principale, nel dolersi della mancata considerazione, da parte del tribunale, del fatto che non sarebbe stata valutata la circostanza che tale condotta era stata posizionata da oltre un ventennio, sembra chiedere la declaratoria di usucapione, domanda che, però, non era stata proposta in prima istanza ed è per questo inammissibile. 
In ogni caso, l'allegazione compariva nell'originaria comparsa di risposta, tanto che veniva anche opposto alla ### che la sua azione era “prescritta”, di tal che essa va valutata dal punto di vista della mera eccezione diretta a paralizzare la domanda avversaria. 
Ritiene, però, la corte che le dichiarazioni dei testi scontino, analogamente a quelle riguardanti l'ampliamento della stradina, una imprecisione tale da non consentire di provare con esattezza il dies a quo della sua posa in essere. 
Deve, al riguardo, ricordarsi che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.  ### deve, inoltre, come si è visto, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, essendosi precisato che egli che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.   I testi escussi hanno riferito uno (il ### di frequentare i luoghi di causa da circa dodici anni, in quanto proprietario di altro fondo situato in loco, di tal che la sua dichiarazione di conoscere che la condotta in questione era già presente, non è evidentemente sufficiente ai fini del decorso del termine ventennale. 
I testi addotti dall'attrice, che il ### cerca di portare a sostegno della propria domanda, pur confermando che la condotta è esistente da tempo - peraltro rispetto alla data della deposizione che segue di diversi anni quella della comparsa di risposta in cui è stata proposta l'eccezione - non indicano in nessun modo quando essa sarebbe stata posizionata. 
Restano i testi ### e ### il primo dei quali è, però, l'unico a parlare dell'esistenza, ancorché genericamente, di una condotta idrica che serviva il fabbricato del ### ma con riferimento imprecisato agli inizi degli anni ottanta, mentre il secondo, che, comunque, mancava dai luoghi di causa da circa venti anni rispetto alla data della sua deposizione, riferisce di avere frequentato i luoghi all'inizio del 1980 e di ricordare genericamente che il fabbricato aveva acqua e luce che servivano al padre del ### per allevare gli animali, nulla raccontando di specifico sulla sua allocazione. 
Tali dati, così genericamente riferiti, sono, alla luce di quanto indicato circa il rigore necessario perché possa ritenersi assolto l'onere di dimostrare i presupposti per l'affermato acquisito per usucapione, all'evidenza, insufficienti allo scopo. 
La domanda subordinata di costituzione coattiva di una servitù di acquedotto è inammissibile, essendo emersa l'esistenza di altri proprietari di fondi che sarebbero attraversati dalla condotta, neppure constando in che modo quella attuale, come si sta per vedere allocata al di sotto del viottolo, si ponga, e a che distanza, rispetto a tali terreni. 
Dall'altro lato, non sono state offerte prove sicure che la condotta idrica sia interrata all'interno della proprietà di cui alle particelle della ### e non, come affermato dal tribunale, comunque, al di sotto della stradina in proprietà comune, cosa che lascia intendere anche il c.t.u., almeno per i tratti ancora visibili, parlando di “viottolo attraversato da diverse condutture” e specificando, in riposta alle osservazioni della ### appunto, che la parte a vista “occupa l'area di sedime del viottolo”, mentre quella non a vista “verosimilmente è ubicata anch'essa nell'area di sedime del viottolo”, sebbene non possa essere dichiarato con certezza.  ### canto, anche il teste della stessa parte attrice ### ha dichiarato “vi è la condotta idrica, essa vi è da parecchio tempo; essa è sul percorso viario”, seguito dal tecnico della ### per il quale “su tale percorso vi è una condotta idrica che serve la casa del ### ed è ubicata sull'area di sedime del viottolo; essa in alcuni tratti è a vista”. 
In ogni caso, a conferma del dictum del tribunale, come riscontrato anche dal c.t.u., la condotta “in esso posizionata è ad una distanza inferiore ad un metro dalla restante parte del fondo della ### non occupata dalla via vicinale.”. 
Si osserva, infine, da un lato che non è certo il ### a potersi dolere della statuizione che anziché condannare alla radicale rimozione della condotta, come chiesto dalla ### ne ha ordinato l'arretramento; dall'altro, che è la ### che nel suo atto di citazione si era limitata a dedurre il mancato rispetto della distanza di un metro per la sola p.lla n. 356. 
In conclusione, pertanto, sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettati. 
D- Le spese
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado, ivi comprese quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale ed incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.  P.Q.M.  La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede: a) rigetta sia l'appello principale, che quello incidentale, nei sensi di cui in motivazione; b) compensa le spese del grado integralmente tra le parti, ivi comprese quelle di c.t.u.; c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.. 
Napoli, così deciso in data 21 novembre 2025 Il presidente est.   dott.

causa n. 4561/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Notaro

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 19037/2022 del 13-06-2022

... via riconvenzionale l'accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto. Con sentenza n. 206/2010 il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando lo spostamento del traliccio nella posizione indicata dal C.T.U. e compensava parzialmente le spese. Interponeva appello avverso detta decisione ### S.p.a. e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 2195/2016, resa nella resistenza degli originari attori, che spiegavano appello incidentale sul governo delle spese, rigettava entrambe le impugnazioni. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione ### S.p.a., affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso ### e ### La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 122 del T.U. n. 1775 del 1993, 1056 e 1067 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che l'imposizione della servitù di elettrodotto non Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3 di 9 implica alcuna perdita rilevante per il godimento della proprietà o il possesso del fondo servente; né, per (leggi tutto)...

testo integrale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - Presidente - ###. ### - ### - Dott. ### - ### - Ud. 17/05/2022 - ###. ### - #### - R.G.N. 13553/2017 Dott. ### - ### - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13553-2017 proposto da: E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, pre sso lo studio del l'avv. ### A, rappresentato e difeso dall'avv. ### - ricorrente - contro ### e ### E, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### rapp resentati e difesi dall'avv. S #### - controricorrenti - Presidente: #### pubblicazione: 13/06/###orte di Cassazione - copia non ufficiale 2 di 9 avverso la sentenza n. 2195/2016 della CORTE ### di PALERMO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal ##### atto di citazione notificato il #### e ### evocavano in giudizio ### S.p.a. innanzi il Tribunale di ###, sezione distaccata di ### invocando lo spostamento del palo di sostegno delle condutture elettriche esistente nel fondo di loro proprietà. 
Si costituiva la società convenuta, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto. 
Con sentenza n. 206/2010 il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando lo spostamento del traliccio nella posizione indicata dal C.T.U. e compensava parzialmente le spese. 
Interponeva appello avverso detta decisione ### S.p.a. e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 2195/2016, resa nella resistenza degli originari attori, che spiegavano appello incidentale sul governo delle spese, rigettava entrambe le impugnazioni. 
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione ### S.p.a., affidandosi a tre motivi. 
Resistono con controricorso ### e ### La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 122 del T.U. n. 1775 del 1993, 1056 e 1067 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che l'imposizione della servitù di elettrodotto non Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3 di 9 implica alcuna perdita rilevante per il godimento della proprietà o il possesso del fondo servente; né, per converso, il proprietario del detto fondo può in alcun modo diminuire l'esercizio della servitù o renderlo più incomodo, a norma di quanto previsto dall'art. 122 del T.U. n. 1775 del 1993. Di conseguenza, sarebbe erronea la sentenza, con la quale è stato disposto lo spostamento di un traliccio esistente nella sua attuale collocazione da oltre 45 anni; spostamento per la cui realizzazione, inoltre, si dovrebbe installare un by-pass con ben quattro tralicci, con conseguente eccessiva gravosità dell'intervento. 
La censura è infondata. 
La Corte di Appello afferma che, in materia di elettrodotto, la normativa speciale di cui al T.U. n. 1775 del 1993 prevale sui principi generali posti dalle disposizioni del codice civile (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e precisa che l'art. 122 del detto T.U.  prevede il diritto del proprietario del fondo di eseguire qualsiasi innovazione su di esso, ancorchè ciò implichi la rimozione o la diversa collocazione delle condutture e degli appoggi della linea elettrica, senza alcun diritto del gestore ad un indennizzo (cfr. pag.  4 della sentenza). Ne deriva l'assoluta irrilevanza, tanto del fatto che il traliccio di cui si discute fosse collocato nella sua attuale posizione da oltre 45 anni, quanto della circostanza che, per modificare la linea, sia necessario installare un numero di tralicci superiore a quello attuale (4 in luogo di 1). Il proprietario del fondo asservito, infatti, ha la facoltà di chiedere al gestore della linea di eseguire gli interventi necessari per spostare i pali di sostegno in diversa collocazione, più idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di proprietà e godimento del fondo servente, senza diritto del gestore ad alcuna compensazione o indennizzo. 
La conferma di quanto precede si ricava dal tenore letterale delle disposizioni di cui al primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 122 del T.U. n. 1775 del 1993. Il primo comma, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4 di 9 infatti, prevede che “### della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente”. Il terzo comma stabilisce che “Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. 
Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù”. Il quarto comma, invece, ammette che “### salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo”. Ai sensi del quinto comma, “In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù”. Ed infine, secondo il sesto ed ultimo comma, “Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo”.  ###. 122, dunque, costituisce una norma di equilibrio tra le contrapposte esigenze: 1) del gestore, di assicurare la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica mediante la rete; 2) dell'utente finale, di ottenere un servizio di distribuzione dell'energia elettrica adeguato alle sue esigenze; 3) del proprietario del fondo su cui grava la servitù di elettrodotto, di esercitare il proprio diritto dominicale e di godimento sul bene nella forma più comoda, senza pregiudizio per le esigenze sottese alla servitù predetta. 
In tale contesto va inquadrato l'uso della parola “Tuttavia” posta in apertura del quarto comma della norma in esame, che dimostra l'intenzione del legislatore di non privare il proprietario del fondo servente della facoltà di usare liberamente del proprio fondo, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 9 anche qualora ciò comporti la rimozione o lo spostamento dell'elettrodotto, salvo l'obbligo di offrire, ove possibile, un percorso alternativo per la conduttura elettrica. Nello stesso senso va letta anche la disposizione dell'ultimo comma, che consente - per conversoall'utente finale del servizio di distribuzione di chiedere lo spostamento del luogo di esercizio della servitù, in tal caso dietro dimostrazione che ciò costituisca per lui notevole vantaggio, senza danno per il fondo servente. 
Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione delle norme del P.R.G. vigente nel Comune di ### e l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe condiviso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, senza spiegare i motivi della sua decisione e disattendendo i rilievi critici mossi dal consulente di parte, i quali erano, in particolar modo, finalizzati ad ottenere una ulteriore C.T.U. geomorfologica sui luoghi di causa. 
La censura è fondata. 
La Corte di Appello, dopo aver condiviso le conclusioni del C.T.U., esamina la relazione di parte allegata da ### S.r.l., affermando che i rilievi in essa contenuti “… non appaiono, tuttavia, idonei a contrastare le conclusioni che il CTU del giudizio di primo grado, con approfondita, dettagliata e condivisibile motivazione, ha espresso nella propria relazione. Ed invero, nella sentenza impugnata non si fa alcuna menzione della particella 196, più volte richiamata dall'appellante e a dire dello stesso caratterizzata da pericolosità geologica, posto che il tracciato ordinato dal Tribunale, sulla scorta delle condivisibili conclusioni esplicitate nella ### interessa esclusivamente le particelle 254, 488, 974 e 195. Contrariamente, poi, a quanto esposto nella consulenza di parte il ### pur avendo valutato le condizioni geologiche del sito, ha ritenuto realizzabile l'edificazione del Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 9 sostegno anche nella particella 254, ovvero l'unica che in minima parte ricade nella zona 3, previa progettazione strutturale che tenga conto delle caratteristiche del suolo. Né, infine, l'esistenza di una servitù di acquedotto nelle particelle 195 e 488 costituisce un concreto impedimento alla realizzazione del by-pass, atteso che l'estensione delle predette particelle consente senz'altro, così come dedotto dal CTU con motivazione convincente, la realizzazione delle opere funzionali all'esercizio della servitù, rispettando la porzione di terreno asservita all'acquedotto. In ogni caso, le questioni prospettate potranno venire, semmai, in rilievo nel successivo contraddittorio di tipo tecnico con le competenti autorità amministrative, o al più nella fase esecutiva, ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c. che dettano le modalità con cui procedere all'esecuzione degli obblighi di fare, sulla base del titolo offerto dalla sentenza sul merito della controversia, che è corretta e ben motivata” ( pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata). 
Le osservazioni del C.T.P. della società ricorrente erano dunque relative alla fattibilità del percorso alternativo della linea elettrica suggerito dall'ausiliario: percorso che, per stessa ammissione della Corte di Appello, interessa particelle che, almeno in parte, ricadono in zona di inedificabilità assoluta (zona 3) ed in area già interessata da preesistente servitù di acquedotto. 
La Corte distrettuale ha ritenuto il primo aspetto ininfluente, sulla base del fatto che il nuovo percorso interesserebbe la particella 254, ricadente in zona 3, soltanto “in minima parte” e del rilievo che il consulente d'ufficio aveva “… ritenuto realizzabile l'edificazione del sostegno … previa progettazione strutturale che tenga conto delle caratteristiche del suolo”. In realtà, nè la prima, nè la seconda affermazione, risultano coerenti con il senso delle osservazioni tecniche che erano state mosse dal C.T.P. dell'odierna società ricorrente all'elaborato peritale. Ed invero, deve osservarsi che se esiste un vincolo di inedificabilità assoluta di una Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 9 determinata area, posto dalla normativa locale nella zona 3 (divieto pure riportato nel certificato di destinazione urbanistica richiamato nelle note tecniche di parte trascritte in ricorso), l'edificazione su di essa è preclusa, senza che possa rilevare nè, per un verso, il fatto che essa interessi l'area in minima parte, nè, per altro verso, che il C.T.U. la ritenga comunque possibile, sia pure con accorgimenti specifici. ### di una preclusione assoluta a livello normativo, infatti, non consente di indagare sulla praticabilità di ipotetiche eccezioni al precetto. 
Il secondo aspetto, concernente l'esistenza di una precedente servitù di acquedotto e la compatibilità, rispetto ad essa, dell'imposizione di una nuova servitù di elettrodotto, è invece stato affrontato dalla Corte territoriale con riguardo al solo profilo dell'estensione delle particelle 195 e 488, ma non anche con riferimento al divieto assoluto di edificazione nascente dalla preesistenza della servitù di acquedotto. Anche in questo caso, la circostanza che, in concreto, l'area sia di dimensioni sufficienti a consentire l'imposizione di entrambi i vincoli reali di cui anzidetto, non è rilevante ai fini della valutazione della possibilità, in astratto, di imporre una servitù di elettrodotto su particella già gravata da preesistente servitù di acquedotto. 
Le osservazioni che il C.T.P. della società odierna ricorrente aveva mosso all'elaborato del consulente tecnico, dunque, sono state esaminate dal giudice di seconde cure solo in apparenza. In realtà, la Corte di merito ha interpretato in modo eccessivamente riduttivo le predette osservazioni, trascurando, peraltro, gli aspetti essenziali che il consulente di parte aveva sollevato, allo scopo di sollecitare un ulteriore approfondimento tecnico in ordine alla fattibilità dell'intervento di spostamento della linea elettrica. Sotto questo profilo, è opportuno evidenziare che la disamina affidata dal giudice di merito involge in primo luogo la praticabilità, in termini astratti, del percorso alternativo, in funzione della natura e del Corte di Cassazione - copia non ufficiale 8 di 9 regime giuridico delle aree da esso interessate, alla luce delle norme generali e locali vigenti; ed in secondo luogo, l'individuazione delle modalità esecutive e degli accorgimenti tecnici con i quali il nuovo percorso debba, in concreto, essere realizzato. 
Sotto quest'ultimo profilo, non è condivisibile - anzi, si rivela giuridicamente errata - l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “In ogni caso, le questioni prospettate potranno venire, semmai, in rilievo nel successivo contraddittorio di tipo tecnico con le competenti autorità amministrative, o al più nella fase esecutiva, ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c. che dettano le modalità con cui procedere all'esecuzione degli obblighi di fare, sulla base del titolo offerto dalla sentenza sul merito della controversia …”. Proprio perché -come chiarito in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorsol'art. 122 del T.U. n. 1773 del 1993 si ispira all'esigenza di contemperare in modo equilibrato le concorrenti esigenze del gestore, dell'utente finale del servizio di distribuzione dell'elettricità e del proprietario del fondo gravato dalla servitù di elettrodotto, il giudice di merito, ove sia chiamato a delibare una controversia avente ad oggetto la richiesta di trasferimento della linea in altra collocazione, deve necessariamente individuare una soluzione che sia tecnicamente e giuridicamente praticabile, al fine di scongiurare il rischio che, in sede esecutiva, possano sorgere insormontabili difficoltà realizzative tali da impedire l'esecuzione della sentenza o comunque mettere in pericolo la continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica. Dette difficoltà, dunque, devono essere considerate, ed affrontate, nell'ambito del giudizio di cognizione, ed in modo particolare nel contraddittorio tecnico tra le parti, dal quale il giudice di merito deve trarre elementi sufficienti a determinare, in modo certo, la fattibilità, o meno, di un percorso della linea elettrica alternativo a quello esistente. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 9 di 9 Il terz o motivo, con il quale la socie tà ricorren te lamenta l'omesso esame di fatto decisi vo, in relazione all'art . 360, primo comma, n. 5, c.p.c., pe rché la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda riconvenzionale di usucapione proposta in sede ###temente assorbito dall'accog limento della seconda censura. 
In definitiva, il primo motivo va rigettato, mentre va accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.  PQM la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. ### la sentenz a impugnata in relazion e al la censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### in data 17 maggio 2022.  ### (L. ### Numero registro generale 13553/2017
Numero sezionale 1078/2022
Corte di ### - copia non ufficiale

causa n. 13553/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Tranfo Daniela, Orilia Lorenzo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20489/2025 del 21-07-2025

... l'inesistenza, sul fondo di sua proprietà sito in ### di servitù di elettrodotto in favore di ### s.p.a. e di condannare la società alla demolizione di un traliccio apposto sul predetto terreno a distanza non regolamentare, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni. Si costituì in giudizio la societ à convenuta, formulando eccezione riconvenzionale di usucapione ventennale della servitù di elettrodotto. Con sent enza n. 1914/2012, il ### ice di primo grado, p revio espletamento di C.T.U., accolse le domande attoree. E-### s.p.a., già ### ribuzione s .p.a., interpose appello. ### resistette al gravame. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 5319 del 6 novembre 2019, riformò integralmente la pronuncia di prime cure, respingendo le domande del #### e adito dichiarò la tempe stività dell'eccezione di usucapione e, sulla scorta delle prove testimoniali e documentali offerte dalla societ à, ritenne maturato al tempo dell'introduzione del giudizio, ovverosia nel gennaio 2005, il ventennio necessario ad usu capire la ser vitù, atteso che l'edificazione del traliccio per cui è causa doveva collocarsi, al più tardi, nel 1982. Avverso tale sentenza ### e ### (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18140/2020 R.G. proposto da: ### e ### rappresentati e difesi dagli avvocati ### O ### e ### ed elettivamente domiciliati in ####. 242, presso lo studio dell'avvocato ### - ricorrenti - contro E-### s.p.a.  - intimata - avverso la sentenza n. 5319/2019 della CORTE ### d i NAPOLI, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/7/2025 dal ### dr. ### Udito il ### dott. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
Udito l'avv. ### per i ricorrenti.  2 di 11 #### domandò al Tri bunale di Avellino di accert are l'inesistenza, sul fondo di sua proprietà sito in ### di servitù di elettrodotto in favore di ### s.p.a. e di condannare la società alla demolizione di un traliccio apposto sul predetto terreno a distanza non regolamentare, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni. 
Si costituì in giudizio la societ à convenuta, formulando eccezione riconvenzionale di usucapione ventennale della servitù di elettrodotto. 
Con sent enza n. 1914/2012, il ### ice di primo grado, p revio espletamento di C.T.U., accolse le domande attoree. 
E-### s.p.a., già ### ribuzione s .p.a., interpose appello. ### resistette al gravame. 
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 5319 del 6 novembre 2019, riformò integralmente la pronuncia di prime cure, respingendo le domande del #### e adito dichiarò la tempe stività dell'eccezione di usucapione e, sulla scorta delle prove testimoniali e documentali offerte dalla societ à, ritenne maturato al tempo dell'introduzione del giudizio, ovverosia nel gennaio 2005, il ventennio necessario ad usu capire la ser vitù, atteso che l'edificazione del traliccio per cui è causa doveva collocarsi, al più tardi, nel 1982. 
Avverso tale sentenza ### e ### quale comproprietaria del fondo oggetto di controver sia, propongono ricorso a questa Corte, affidand osi a sette censure, ill ustrate da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. E-distribuzione s.p.a. è rimasta intimata.  ### ha concluso per il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 11 1. Con la pri ma doglianza, ai sens i dell'art. 360, n. 3 c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 180 c .p.c., per omessa dichi arazione di tard iva proposizione dell'eccezione di usucapione. ### e territoriale av rebbe erroneamente accolto l'eccezione di usucapione proposta da ### s.p.a., omettendo di rilevarne la tardività in quanto proposta oltre il termine di venti giorni pri ma dell'udie nza di comparizione ex art. 166 c.p.c. 
Il motivo è destituito di fondamento. 
Trattando dell'eccezione di usucapione formulata con la comparsa di costituzione e risposta, la Corte d'app ello ne ha correttamente rilevato la tempestività “ rispetto al regime processual e dell e decadenze e preclusioni dettato dagli artt. 167 e 180 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vi gente, anteriore alla r iforma del 2005 (l. n. 80/2005 entrata in vigore dall'1.3.2006)”. 
I ric orrenti ripropongono la questione neg li stessi termini, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza considerare il principio tempus regit actum, ap plicato dai giudici napoletani. Invero, ai sensi dell'art. 2, comma 3° quinquies del D.L.  n. 35 del 14 marzo 2005, le modifiche apportate all'art. 167 c.p.c. si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. ### è stata formulata con la comparsa di costituzione e risposta depositata all'atto della prima udienza, il 4 aprile 2005, allorquando le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio potevano essere sollevate fino a venti giorni prima dell'udienza di trattazione successiva alla prima udienza. 
Infatti, nel regim e giuridico successivo alla l. n. 353 del 1990 e precedente al d.l. n. 35 del 2005, il c onvenuto che si costit uiva tardivamente decadeva dalla facoltà di proporre domand e riconvenzionali, giusta il dispo sto dell'art. 167 c.p.c., così come modificato dall'art. 3 d.l. n. 238 del 1995, conv. in l. n. 534 del 1995, mentre, per quanto attiene alle "eccezioni processuali e di merito 4 di 11 non rilevabili d'ufficio", vigendo il termine perentorio di cui all'art.  180, secondo comma, c.p.c., del pari introdotto dalla novella del 1995, siffatt e eccezioni potevano ess ere proposte, al più tard i, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione ex art. 180 cit. e quella di trattazione ex art. 183 c.p.c., ovvero nel termine stabilito dal giudice istruttore (### 2, n. 17121 del 13 agosto 2020).  2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., il ### e la ### si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116 e 257 c.p.c., nonché dell'omessa motivazione su punti decisi vi della controversia. ### di secondo gr ado avrebbe omesso di considerare una valutazione globale e complessiva di tutte le risultanze istruttorie, orali e documentali e, in specie, avrebbe avallato le dichiarazioni rese dai testi degli odierni ricorrenti.  3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 11 4 c.p.c. ### ice del gravame avrebbe erroneamente valorizzato la dichiarazione resa da un teste di ### s.p.a., no n consi derando come questi fosse un dipend ente della società e omettendo di dirimere, alla luce delle risultanze istruttorie documentali in atti, il contrasto tra la predetta dichiarazione e alcune deposizioni dei testi attorei.  4. Con la quarta censura, il ### e la ### lamentano l'omessa motivazione in relazione alla valutazione parziale e segmentata del materiale probatorio. La Corte partenopea non avrebbe esaminato unitariamente ed organicamente il c omplesso delle risultanze istruttorie e, in particolare, avrebbe omesso di valutare e porre a fondamento della decisione la consulenza tecnica d'ufficio, che aveva accertato l'insussistenza, presso gli uffici pubblici, di documenti che consentissero di individuare in maniera incontrovertibile la data di realizzazione del traliccio. 5 di 11 5. Con la q uinta ce nsura, i ric orrenti denunciano l'erronea valutazione della documentazione relativa al completamento della linea di elet trificazione . ### e di secondo grado avre bbe erroneamente fondato il proprio convincimento su un documento, prodotto dall'appellante ma non reperito nei pubblici uffici, svincolato dalle ulteriori risultanze probatorie, relativo all'elettrificazione della linea e non, pe r conve rso, del s ingolo tralic cio oggetto di controversia.  6. Attraverso la sesta doglianza il ### e la ### assumono la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione alla mancata valutazione delle prove testimoniali tutte e delle circostanze dedotte dai testi. ### i ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe erroneamente operato una valutazione parcellizzata e non organica degli elementi pro batori acquisiti, omettendo d i esaminare le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice in ordine alla collocazione temporale dell'installazione del traliccio per cui è causa.  7. Con il settimo motivo si censura la pronuncia di seconde cure per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. anche in relazione alla errone a indicazione di una com parazione delle dichiarazioni testimoniali (introdotte dal ### con le “emergenze documentali”.  ### e di seconde cure avrebb e erroneame nte omesso qualsivoglia riferimento all'insussis tenza, accertata dal C.T.U., di documenti depositati presso ### idonei ad individuare una precisa collocazione temporale della costruzione del traliccio. 
Le suddet te censure possono essere s crutinate congiuntamente, perché tutte volte a contestare il co nvincimento dei giudi ci di secondo grado in ordine alla sussistenza dell'elemento temporale per la declaratoria di usucapione. 
Esse sono inammissibili. 
La sent enza impugnata ha affermato “ ### contrasto tre le dichiarazioni dei quattro testi di parte attrice (oggi appellata) - sigg.ri ####, ####, 6 di 11 #### e #### e quelle rese dall'unico teste di parte convenuta (odierno appe llante) - sig.  ### dipendente ### dal 1981 con qualifica di tecnico specialista - circa l'epoca di i nstallazione del traliccio di causa, ricondotta dai primi all'anno 1985 (circa sei mesi dopo l'inizio dei lavori di realizzazione del fabbricato ### e dal secondo al 1982 (epoca di completam ento della linea elettrica MT 20#### va risolto valut ando la credibilità dei testi in base ad elementi sia soggettivi che oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali ulteriori elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria (in tal senso v. Cass. ordinanza n. 1547 del 27/01/2015). In particolare, quanto alle dichiarazioni provenienti da persone legate da vincoli di parentela con una delle parti, se è vero che non ne è consentita una aprioristica valutazione di non credibilità, è pur vero che neppure è escluso che l'esistenza di tale vincolo possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (v.  Ordinanza n. 98 del 04/01/2019). Esaminando il materiale istruttorio del primo grado alla luce di tali principi, si osserva che il contrasto su riferito va risolto - in dissenso con il tribunale - valorizzando i dati oggetti vi ricavabili dai documenti prodotti in primo grado dall'### da cui emerge che i lavori di elettrificazione del Comune di ### se affidati alla società ### ro-### srl - dove è ubicato l'immobile ### - terminarono nel 1982 (v. nota del 20.11.1982 della ### con riferimento al contratto d'appalto 501.19.9.5 del 21.12.1979, entrambi prodotti nel fascicolo di primo grado dell'### e non constano elementi probator i circ a una successiva implementazione di tralicci nella medesima zona (di cui neanche il ctu ha potuto riferire, v pag. 14 relazione dell'ing. #### del 13.10.2010), modifica che, anzi, appare da escludere 7 di 11 in base allo stato dei luoghi emergente dalle fotografie allegate alla ctu (foto 1 e 2) ove il traliccio di causa risulta chiaramente parte integrante della rete di tralicci installati in sequenza e costituente la rete elettrica della zona. Trattandosi di documenti - quelli prodotti dall'### - che si sono formati in epoca di gran lunga antecedente all'introduzione del presente giudizio e che riguardano un'oper a indiscutibilmente realizzata per conto della società elettrica, i dati da essa ricavabili danno indubbio conforto alle dichiarazioni rese dal teste ### (addotto dall'###, a diretta conoscenza dei fatti per aver seguito per sonalmente come tecnico specialista la progettazione ed i lavori di installazione della rete elettrica, secondo cui l'appalto terminò nel novembre 2002, ed incrinano l'attendibilità di quanto riferito dai testi escussi su istanza del ### - che invece hanno affermato che il traliccio di causa non era presente quando iniziò la costruzione del fabbricato ### nel 1985 - tutti legati a lui da vinc oli di parentela (fratell i) o di aff inità ### e le cui deposizioni, comparate con le emergenze documentali, si palesano poco credibili e verosimilmente caratterizzate dall'intento di favorire il familiar e. Non appare, poi, rilevante che nella lettera d el 27.12.2002 inviata dall'### al ### manchi il riferimento a pretesi diritti di servitù acquisiti per usucapione - come invece valorizzato dal primo giudice - atteso che essa costituisce un mero riscontro alla missiva del 30.10.2002 inviata dal ### contenente richiesta di spostamento del traliccio, con cui la società ele ttrica richiedeva informazioni per acquisire elementi utili ad istruire la pratica. Sulla scorta di quanto prec ede, ritie ne la Corte che le prove offerte dall'### - orali e documentali - complessivamente valutate siano maggiormente attendibili della controprova offerta dal ### e diano idonea dimostrazione dell'installazione del traliccio di causa al più tardi nel 1982, inv ece che nel 1985 come afferm ato dai testi dell'appellato e ritenuto dal tribunale, con conseguente maturazione 8 di 11 del ventennio utile ad usucapire la servitù di elettrodotto alla data di introduzione del presente giudizio (gennaio 2005)”. 
La motivazione della Corte d'appello appare plausibile e logica. 
Va premesso che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, ###, che viene violato qual ora la motivazione sia to talmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o ri sulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal test o della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (### U., n. 8053 del 7 aprile 2014; ### 1, n. 7090 del 3 marzo 2022). 
La sent enza impugnata si pone b en al di sopra del mi nimo costituzionale. 
In realtà, le censure si risolvono in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito. 
In altr i termini, la diffe rente lettura delle risul tanze is truttorie proposta dal ### e dalla ### non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (### U., 24148 del 25 ottobre 2013). 
E' allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisc e un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicc hé 9 di 11 rimane estranea al p resente giudizio qua lsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giu dice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione del la maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, co ntrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (### U., n. 20867 del 30 settembre 2020). 
Occorre aggiungere che il travisamento della prova, per ess ere censurabile in Cassazione per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sul la ricogni zione del cont enuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con co nseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativ i che risultan o oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunt i dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (### 1, n. 9507 del 6 aprile 2023). 
Le condizioni che precedono non ricorrono nel caso di specie. 
Per il resto, va r ibadito che l'esame dei docume nti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probator ie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra 10 di 11 altro limite che quello di indicare le r agioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a disc utere ogni sing olo elemento o a confutare tutte l e deduz ioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disat tesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non m enzionati specificamente, sono logicam ente incompatibili con la decisione adottata (### 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; ### 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).  ###, sempre per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il gi udice, in contraddizione es pressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la pos sibilità di r icorre re al notorio), mentre - come detto - è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ( U., n. 20867 del 30 settembre 2020). 
È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (### U, n. ### del 27 dicembre 2019; ### 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 
Al rig etto del ricorso non segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, in mancanza di attività difensiva da parte della società intimata. 
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all'art.  13 com ma 1-quater D.P.R. n. 115/20 02 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione 11 di 11 rigetta il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Mocci Mauro

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 29580/2024 del 18-11-2024

... dell'appellan te, dichiarando che costei aveva acquisito per usucapione il diritto di servitù di elettrodotto sul fondo dell'attore principale. 3. Questi in sintesi gli argomenti salienti della decisione. La cabina di trasformazione risultava essere stata messa in uso nel dicembre del 1983 e, insieme a due elettrodotti aerei, faceva parte inte grante della rete elettrica, rifornend o gli abitanti d ella contrada ### del comune di ### di #### aveva acquistat o lo stacco di te rreno nel quale insisteva la cabina solo nel 2010, quando oramai si era maturato l'acquisto per usucapione della servitù in favore dell'appellante, la quale, con continuità aveva m anif estato esercizio del po tere corrispondente a una tale servitù. Non aveva fondamento l'asserto del ### secondo il quale la presenza della cabina era di ostacolo alla progettata edificazione, 3 di 9 stante che il terre no si trovava in zon a agricola, con un indice bassissimo di edificabilità, t ale da fare escludere in radice ogni possibilità di sfruttamento edificatorio. Nulla spettava a titolo d'indennità poiché non si era in presenza di una servitù coattiva, bensì di servitù acquisita per usucapione. 4. ### ha avanzato ricorso (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 28697/2019 R.G. proposto da: ### elettivam ente d omiciliato in #### 11, presso lo stud io dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocat o ### giusta procura in atti; - ricorrente - contro E-### S.P.A. (già ### S.p.A.), in persona del legale rappresent ante pro tempo re, elettiv amente domiciliata in #### 32, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### giusta procura in atti; - controricorrente - avverso la senten za n. 1 282/2019 della #### d i ### depositata in data ###; udita la relazione d ella causa svolta nella pub blica udienza d el 26/09/2024 dal ### 2 di 9 Udito il P.M. in persona del ### procuratore ### che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
Udito l'avvocato ### su delega orale dell'avvocato ### per il ricorrente. 
Fatti di causa 1. ### ale di Ag rigento, accolta la doman da avanz ata da ### ci e disatte sa quella riconvenzionale di acquisto per usucapione, proposta d a ### s.p.a., oggi E- ### s.p.a., condannò la convenuta a rimuovere la cabina elettrica collocata n el fondo dell'att ore e a corrispo ndere a quest'ultimo, a titolo d'indennità per l'illegit tima occupazione, l'importo di € 900,00, oltre interessi per rivalutazione a decorrere dal dicembre 1982.  2. La Corte d'appello di ### accolta l'impugnazione di E- ### s.p.a., rigettata le domande del ### accolse quella dell'appellan te, dichiarando che costei aveva acquisito per usucapione il diritto di servitù di elettrodotto sul fondo dell'attore principale.  3. Questi in sintesi gli argomenti salienti della decisione. 
La cabina di trasformazione risultava essere stata messa in uso nel dicembre del 1983 e, insieme a due elettrodotti aerei, faceva parte inte grante della rete elettrica, rifornend o gli abitanti d ella contrada ### del comune di ### di #### aveva acquistat o lo stacco di te rreno nel quale insisteva la cabina solo nel 2010, quando oramai si era maturato l'acquisto per usucapione della servitù in favore dell'appellante, la quale, con continuità aveva m anif estato esercizio del po tere corrispondente a una tale servitù. 
Non aveva fondamento l'asserto del ### secondo il quale la presenza della cabina era di ostacolo alla progettata edificazione, 3 di 9 stante che il terre no si trovava in zon a agricola, con un indice bassissimo di edificabilità, t ale da fare escludere in radice ogni possibilità di sfruttamento edificatorio. 
Nulla spettava a titolo d'indennità poiché non si era in presenza di una servitù coattiva, bensì di servitù acquisita per usucapione.  4. ### ha avanzato ricorso sulla base di tre motivi, l'intimata ha resistito con controricorso.  5. ### delegato della ### ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.  6. Il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto decidersi il ricorso.  7. Fissata ad unanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.  8. Con ordin anza interlo cutoria n. 11675/2024, pubblicata il ###, la trattazione è stata rimessa alla pubblica udienza, all'approssimarsi della quale il ### in persona del ### ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. 
Ragioni della decisione 9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia <<violazione ed errata applicazione>> degli artt. 1158 e 2697 cod.  Si sostiene che gli elementi valorizzati dalla Corte di ### al fine di dichia rare l'interven uto acquisto per usucapione in favore della controricorrente erano idonei allo scopo. 
In particolare: (1) nessun rilievo avrebbe potuto assegnarsi al contratto preliminare di compravendita del 3/6/1980 stipulato con il precedente proprietario ### stante che non si era mai addiven uti alla stipula del contratto defi nitivo e con quell o preliminare non constava essere stat a disposta imme diata immissione in favore della promissaria acquirente e il ### il ### aveva venduto il terreno a tale ### il quale 4 di 9 aveva stipulato, in data ###, contratto pre liminare di compravendita con l'odierno ricorrente, al quale era seguito l'atto definitivo; (2) la richiesta di autorizzazione all'installazione non era stata riscontrata d al comune di ### di ### ro, che mai aveva autorizzato il manufatto, che era stato installato in assenza di autorizzazione nel 1983; (3) non constava alcuna data certa a riguardo della collocazione della cabina, attivata il ###; (4) la controrico rrente non aveva mai risposto alle richieste di spostamento inoltrate dall'esponente, comunicando, per contro, di avere impiantato l'opera da più di vent'anni; (5) in definitiva la E-
Distribuzione non aveva reso piena prova, come era suo onere, dei maturati presupposti per l'usucapione.  9.1. Il motivo non supera lo scrutinio d'ammissibilità. 
La Corte d'appello, come si è visto, ha individuato le emergenze di causa che l'hanno portata a ritenere che E-### abbia fornito piena prova deg li element i costitutivi dell'ac quisto per usucapione della se rvitù di elettrodotto, avendo, in partic olare, evidenziato il possesso pubblico e inin terrott o per oltre un ventennio della cabina, comprovato dal regolare funzionamento di essa, destinata a fornire energia elettrica a una frazione del comune di ### di ### Inoltre, è lo stesso impug nante a c onfermare che la cab ina venne messa in opera con autonom o atto d'impossessamento, poiché l'allora promittent e alienante n on aveva anticipatamente immesso nel “possesso” (re ctius: deten zione) la pro missaria acquirente. La eventuale mancanza di titoli amministrativi da parte del Comune è del tutto ininfluen te sugl i elementi cost itutivi dell'usucapione (giurisprudenza pacifica, cfr., fra le tante, Cass. 25843/2023). 5 di 9 In definitiva, il motivo mira a un improprio riesame del vaglio di merito, peraltro sulla base di indici non pertinenti. 
Merita precisare ch e, in linea gene rale, la denuncia d i violazione di legge sostanzia le non d etermina nel g iudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal g iudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso au spicato dal ricorrente (ex multis, S.U . n. 25573, 12/11/2020). E ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella ded uzione di un'err onea ricognizione, da parte del provvedime nto impugn ato, de lla fattispecie astratta recata da una norma di legge e implic a necessariamente un problema interpretativ o della ste ssa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazi one del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, 3340, 05/02/2019).  10. Con il secon do motivo viene d enunciata <<violazione, erronea applicazione>> dell'art. 122 r.d. n. 1775/1933.  ### l'assunto impu gnatorio la sentenza, in sp regio alla disposizione invocata, che attribuis ce al proprietario d el fondo gravato il diritto di far luogo alle innovazioni del proprio fondo che reputi necessarie, cui corrisponde l'obbligo del titolare della servitù di spost are a sue spese l'impianto , a veva negato un tal diritto all'esponente. In particolare si addebita alla decisione di non avere valutato <<che tra le at tività agricole rie ntra la sericoltu ra, nella fattispecie impedita per la presenza della cabina abusiva>>. 6 di 9 10.1. Il motivo è inammissibile. 
Consta dalla senten za della Corte di ### mo che l'odierno ricorrente aveva prospettato che lo spostame nto si rendeva necessario in relazione all'intenzione dello sfruttamento edilizio del terreno e che una tale e venienza doveva e ssere esclusa, n on consentendo la tipologia edi lizia de l fondo, avente destinazione agricola e con un infimo indice edificatorio, edificazione alcuna.  ### ratio non viene contestata dal ricorrente, il q uale, invece, espone altra e del tutto ipotetica ragione per la quale lo spostamento sarebbe stato necessario. 
È d el tutto evid ente, quindi, che, per un verso, la “ratio decidendi”, rimasta incontroversa, ha reso la sentenza irrevocabile sul punto e, per altro verso, e in disparte, la nuova giustificazione addotta con il ricorso resta in q uesta sede ###essendo stata posta davanti al gi udice del merito e richiedente, all'evidenza, accertamenti incompatibili con il giudizio di legittimità.  11. Con il terzo motivo viene denunciata <<violazione, erronea applicazione>> dell'art. 123 r.d. n. 1775/1933. 
Si sostiene che, non avendo la controparte usucapito la servitù, spetta al proprietario del fondo l'indennità di cui alla norma richiamata.  11.1. La doglianza è inammissibile.  ### gio non ignora il “revi rement” operato con l'ordinanza n.10920, 26/4/2023 di questa ### con la quale si è affermato che la servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in re lazione alla funzione svolta, potendo e ssa essere costituita si a volontariamente che per usucap ione, con la conseguente applicazione dell'art . 122 del r.d n. 175 5 del 1933, che pone a carico dell'### le spe se rela tive allo spos tamento, anziché dell'art. 1068 c.c. (Rv. 667759). Decisione che, peraltro, si 7 di 9 pone in consapevole cont rasto con la pronuncia n. 28271, 04/11/2019 sempre di questa ### la quale ha precisato che la servitù di elettrodott o acquist ata per usucapione ha natura di servitù volontaria, pur in presenza dei presupposti per l'imposizione coattiva del vincolo, in quanto estranea all'attuazione di un potere autoritativo o di un dovere legalmente imposto a servitù, essendo nata non secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo, ma indipendentemente da esso, in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto (Rv. 655687). 
Tuttavia, qui il contrasto non assume rilievo e il motivo non si confronta con la motivazione, la quale ha spiegato che l'usucapione del diritto di servitù di elettrodotto era già maturato allorquando proprietario del fondo era person a diversa dall'esp onente (profilo questo affrontato in sede di rigetto del primo motivo). Essendo incontroverso che l'odierno ricorr ente acquist ò il terreno a usucapione oramai perfezionata, quindi, già gravata dal peso reale, non può pretendere ristoro dal titolare della servitù. 
Appare utile richiamare recente decisione di questa ### la quale ha affrontat o, sia pure in vicenda non esattamente sovrapponibile, il punto.  <<Pertinente risulta il principio di diritto enunciato dalle ### unite, secondo il quale il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario (sent. n. 2951, 16/02/2016, Rv. 638374 - 01). Trattasi di un enunciato che trova fondamento nella regola secondo la quale, esclusa ambulatorietà, il pregiudizio arrecato alla cosa deve essere risarcito al proprietario di essa al tem po, sta nte che l'acquirente, che su ccessivamente ne 8 di 9 rilevi la titolarità, acquista il bene nello stato in cui si trova e in relazione a quello stato corrisponde il corrispettivo stimato congruo dalle parti del negozio di alienazione>> (Cass. n. 21125/2024).  12. Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse van no liquidate, tenuto conto del va lore e della qu alità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore della controricorrente.  13. Al rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata, consegue, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 3 e 4, cod. pro c. civ., la condann a del ricorrente al pagamento in favore della controparte e della cassa delle ammende, delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).  14. Ai sensi del l'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 1 15/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorren te delle spese del giudizio di legittimit à, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; condanna, altresì , la ricorr ente al pagamento dell'ulteriore somma di € 3.500,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell'art. 96, co. 3, cod. proc. civ.; nonché della somma di € 3.000,00, ai sensi dell'art. 96, co. 4, cod. proc.  civ., in favore della cassa delle ammende. 9 di 9 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupp osti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il giorno 26 settembre 2024.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Grasso Giuseppe

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 1419/2018 del 29-03-2018

... riconvenzionale volta a sentir dichiarare il diritto di servitù di elettrodotto sul bene in contestazione per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. e T.U. n. 1775 del 1933. Conseguentemente, precisava le proprie conclusioni nel modo che segue: “### all'### Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta. Nel merito: In accoglimento della preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva, rigettare la domanda proposta dal sig. ### fortunato nei confronti dell'### s.p.a.; rigettare, comunque, la domanda attorea proposta, siccome totalmente infondata in fatto e in diritto. In via riconvenzionale premesso l'accertamento dell'ultraventennale possesso esclusivo, continuativo, pubblico e pacifico della servitù di elettrodotto sul fondo di cui in narrativa, nella consistenza parimenti descritta in narrativa e rappresentata nella planimetria che fa parte integrante del presente atto; ritenere e dichiarare verificatasi in favore di ### s.p.a. acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto; e per l'effetto ordinare al competente ### dei ### la trascrizione dell'emittenda sentenza di essa ### s.p.a. contro il sig. ### in via gradatamente subordinata, ritenere e dichiarare (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ### n. r.g. 90400028/2012 Oggi 29 Marzo 2018 alle ore 10,00 innanzi al G.O.T. D.ssa ### sono comparsi: Per le parti convenute l'avv. ### che insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nelle rispettive comparse di costituzione e in tutti gli scritti difensivi, precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle di cui agli atti introduttivi, discute la causa insistendo per il rigetto della domanda e chiede che la causa venga decisa. 
Nessuno è comparso per parte attrice. 
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone integrale e pubblica lettura in udienza.   ###.O.T.   D.ssa ### il: 05/10/2020 n.9975/2020 importo 226,25 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Terza Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del G.O.T. d.ssa ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 90400028/2012 promossa da : ### ( C.F. ### ), elettivamente domiciliat ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti ; ATTORE ### S.P.A. ( C.F. ) , elettivamente domiciliat ###, rappresentato e difeso dall'avv. #### giusta procura in atti; ### S.P.A. ( C.F. ### ), elettivamente domiciliat ###, rappresentato e difeso dall'avv. #### giusta procura in atti.  CONVENUTI ### E ### Con atto di citazione notificato in data ###, il sig. ### conveniva in giudizio l'### s.p.a., in persona del Suo procuratore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### e dichiarare il legittimo possesso, continuato ed ininterrotto, in capo all'attore, del tratto di terreno così come sopra individuato, a far data dal 1970, statuirne pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 cod. civ., la usucapione di legge in favore dell'attore ### Conseguentemente ordinare al ### dei ### di ### la trascrizione in favore dell'attore del tratto di terreno sito nel territorio del Comune di ### identificato catastalmente nella particella n. 47 del foglio n. 54, della superficie di are 19,66, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo. Con spese e compensi nel caso di opposizione”. 
Sosteneva l'attore di trovarsi nel possesso, continuato e ininterrotto, da oltre 40 anni di un tratto di terreno sito nel Comune di ### C. da Ciappe, della superficie complessiva di 19,66 are, ### il: 05/10/2020 n.9975/2020 importo 226,25 identificato al catasto alla particella n. 47 del foglio 54. A sostegno della spiegata domanda, lo stesso asseriva di aver goduto del detto appezzamento di terreno in via esclusiva, continuativa e pacifica, di aver effettuato opere di miglioramento consistenti in lavori di dissodamento, spianamento e realizzazione di infrastrutture e di avere provveduto in proprio alla coltivazione di ortaggi. 
Il convenuto ### s.p.a., costituitosi in giudizio con atto depositato in data ###, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva indicando quale proprietaria del terreno ### s.p.a. ; nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto. In via gradata, proponeva domanda riconvenzionale volta a sentir dichiarare il diritto di servitù di elettrodotto sul bene in contestazione per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. e T.U. n. 1775 del 1933. Conseguentemente, precisava le proprie conclusioni nel modo che segue: “### all'### Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta. Nel merito: In accoglimento della preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva, rigettare la domanda proposta dal sig. ### fortunato nei confronti dell'### s.p.a.; rigettare, comunque, la domanda attorea proposta, siccome totalmente infondata in fatto e in diritto. In via riconvenzionale premesso l'accertamento dell'ultraventennale possesso esclusivo, continuativo, pubblico e pacifico della servitù di elettrodotto sul fondo di cui in narrativa, nella consistenza parimenti descritta in narrativa e rappresentata nella planimetria che fa parte integrante del presente atto; ritenere e dichiarare verificatasi in favore di ### s.p.a. acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto; e per l'effetto ordinare al competente ### dei ### la trascrizione dell'emittenda sentenza di essa ### s.p.a. contro il sig. ### in via gradatamente subordinata, ritenere e dichiarare costituita servitù di elettrodotto coattivo sul terreno rivendicato dall'attore; in subordine, ritenere e dichiarare l'avvenuta acquisizione in favore dell'### s.p.a. della servitù di elettrodotto coattivo a titolo originario stante l'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica e la irreversibile distinazione del fondo a tal fine. Con vittoria di spese e compensi.” All'udienza di prima comparizione del 30/04/2012, il Tribunale, su richiesta dell'attore, rinviava il procedimento all'udienza del 29/10/2012 autorizzando la chiamata di ### s.p.a.. A seguito di ciò, con atto di citazione notificato in data ###, l'attore conveniva in giudizio ### s.p.a. che non si costituiva stante l'inosservanza dei termini a comparire. Di poi, all'udienza del 29/10/2012, il Tribunale disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di ### s.p.a. nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 c.p.c.  rinviando all'udienza del 08/04/2018. All'udienza così fissata, si costituiva - con atto depositato in data ### - il convenuto ### s.p.a. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ ### all'On.le Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione e ### il: 05/10/2020 n.9975/2020 importo 226,25 difesa, così provvedere: In via preliminare: dichiarare l'estinzione del presente procedimento, in via gradatamente subordinata, dichiarare la nullità della domanda ai sensi dell'art. 156 comma 2° c.p.c.; in via ulteriormente subordinata, dichiarare ### s.p.a., carente di titolarità passiva e per l'effetto rigettare la domanda proposta nei suoi confronti. Nel merito: rigettare, comunque, la domanda attorea, siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”. 
Quindi, il Tribunale - su richiesta delle parti - concedeva i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. e di poi, disponeva l'ammissione delle prove orali richieste. Successivamente, soppressa la sezione distaccata di ### il Tribunale con ordinanza del 15/04/2015, revocava il provvedimento ammissivo assunto dal G.O. D.ssa Verzì essendo lo stesso privo di data e di depositato, e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni all'udienza del 23/09/2016. 
Successivamente , all'udienza odierna sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, la causa è stata discussa e decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. , dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione. 
§§§§§§ Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione sollevata da ### S.p.a. in ordine alla invocata decadenza dell'attore della facoltà di chiamare un terzo in causa.   ### di che trattasi si appalesa fondata e, pertanto, và accolta.  ###, in considerazione delle difese svolte da ### s.p.a., chiedeva di poter convenire in causa un terzo, e precisamente, ### s.p.a. 
La detta richiesta veniva autorizzata dal Tribunale che fissava per la prosecuzione l'udienza del 29/10/2012 ; nulla precisava in ordine ai termini decadenziali entro i quali il detto adempimento andava effettuato. 
Sul punto, unanime orientamento della Suprema Corte afferma che in mancanza di espressa determinazione del termine perentorio per la notifica della citazione, il limite temporale sia rappresentato dall'udienza fissata dal Giudice e dal rispetto dei termini minimi a comparire. 
Nel caso di che trattasi, l'attore - per come è dato rilevare dagli atti di causa - ha effettuato il relativo adempimento ( notifica atto di citazione al terzo ### s.p.a. ) ben oltre il limite di cui all'art. 163 bis c.p.c. richiedendo la notifica dell'atto di chiamata di terzo solo in data ### il: 05/10/2020 n.9975/2020 importo 226,25 27/08/2012. 
Posto che il termine di cui all'art. 269 , 3° comma cpc è di natura perentoria ( Cass. Civ. n. 2899/05 ) e quindi, non è suscettibile di rinnovazione o proroga, ne consegue la nullità della chiamata di terzo di ### s.p.a. 
Venendo adesso a esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal convenuto ### s.p.a., si rileva ed osserva quanto segue: Nel giudizio di usucapione , legittimato passivo è il proprietario ( o il possessore ) del bene di cui si chiede pronunciarsi l'acquisto per usucapione. Il nostro ordinamento impone, quindi, l'identificazione del convenuto cioè del contraddittore legittimato con riguardo alla situazione sostanziale dedotta in giudizio. 
Sul punto orientamento unanime della Suprema Corte afferma che : “### con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà ( nella specie a titolo di usucapione ) va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda e non anche dei precedenti danti causa che non hanno veste di litisconsorti necessari; pertanto, qualora sia citato nel giudizio di usucapione oltre all'attuale proprietario alcuno dei danti causa, l'omessa pronuncia in merito a questi non infirma la sentenza emanata sulla domanda proposta nei confronti dell'unico legittimato passivo” ( In tal senso Cass. Civ. Sez. II n. 5335/00) Nel caso che ci occupa, il tratto di terreno sito nel Comune di ### in catasto alla particella n. 47 foglio 54 per il quale l'attore chiede dichiararsi l'avvenuta usucapione in proprio favore, non risulta in proprietà del convenuto ### s.p.a.. 
La detta circostanza trova conferma nella visura catastale, offerta in produzione dal convenuto ### s.p.a. , dalla quale risulta che la titolarità della particella di che trattasi si appartiene a soggetti diversi da quelli convenuti in giudizio. 
In base alla detta certificazione, anche il convenuto ### s.p.a. risulterebbe peraltro soggetto estraneo alla vicenda di cui è causa. 
Nessuna prova in senso contrario è stata fornita dall'attore nel corso del giudizio di che trattasi. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore nella misura indicata in dispositivo ( in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014 ai sensi dell'art. 28 dello stesso D.M. ) con ### il: 05/10/2020 n.9975/2020 importo 226,25 riferimento ad entrambi i convenuti.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, -### nulla la chiamata in causa del terzo ### s.p.a. per i motivi sopra esposti; -Dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto ### s.p.a.; -Condanna l'attore ### al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti, delle spese processuali dalle stesse sostenute che liquida -per ciascuno - nella somma di € 1.620,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15% ( art. 2, comma 2° D.M. 55/2014 ), Iva e Cpa come per legge. 
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale .  ### 29 Marzo 2018 ###.O.T.   d.ssa ### telematicamente Ex art. 15 D.M. 44/2011 ### il: 05/10/2020 n.9975/2020 importo 226,25

causa n. 90400028/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Giardinieri Maria Barbara

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