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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ### civile La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta: dott. ### presidente rel est. dott. ssa ### consigliere dott. ### consigliere SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 4561/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1885/2018, pubblicata il ### del tribunale di Napoli, sezione distaccata di #### nato il ### a ### e ivi residente ###(C.F.: ###), rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di appello dall'avv. ### (C.F.: ###), elett.te dom.to preso il suo studio sito in ### alla via ### n. 40 #### nata a ### d'### il ### (C.F. ###) ed ivi residente alla via ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ( C.F. ### ), presso cui domicilia in ### d'### alla via ### n. 38, come da procura alle liti conferita a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellata, appellante incidentale ###udienza del 10.7.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione A - ### di primo grado A.a.) ### del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza impugnata: <<La attrice ha citato il convenuto esponendo di essere proprietaria di due fondi in ### distinti con le particelle 370, 374,355 e 356, serviti da una strada prima vicinale e poi privata, larga da cm.40 a cm.80, allargata dal convenuto, proprietario di un fondo, nella zona con una rampa di cemento, installando una condotta idrica, sempre nel percorso della stradina, a meno di un metro dalla particella 356, ed una conduttura elettrica, che invade il suo fondo di cui ai numeri 374, 370, 355, per illuminare il passaggio. Il convenuto si è costituito, ha contestata la legittimazione attiva della attrice, ha detto che la strada è comune, che la sua sistemazione è avvenuta a parità di larghezza, che le condotte idriche ed elettriche sono legittime e risalgono a molti anni prima. Ammesse ed espletate le prove, è stata tenuta la ispezione dei luoghi, è stata tentata la conciliazione senza esito.>>.
A.b.) Il tribunale adito così statuiva: <<1) Accoglie parzialmente la domanda, condanna il convenuto ad arretrare la condotta idrica ad un metro dal confine del fondo della attrice; 2) Rigetta tutti gli altri capi della domanda; 3) Compensa le spese fra le parti. >>.
Il primo giudice così argomentava la sua decisione: <<### è proprietaria dei fondi predetti e con i titoli esibiti ha dimostrato di essere la proprietaria, per cui la eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dal convenuto è infondata. La domanda va qualificata ai sensi dell'art.112 cpc per violazione delle distanze ed invasione del fondo ed anche se ricorre la illegittima realizzazione di opere sulla strada, di cui si discute. Essa, per pacifica ammissione delle parti, è lunga oltre cento metri, parte da un'altra strada pubblica e serve per l'accesso dei fondi posti lungo il suo percorso. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che “si ritiene che pur in assenza di atto scritto, la costituzione di una strada vicinale agraria pone in essere una comunione incidentale agraria derivante dal conferimento del terreno da parte dei proprietari di fondi contigui, che determina la perdita della individualità delle singole porzioni conferite e la nascita di un nuovo bene, accessorio comune dei vari fondi, in base ai principi stabiliti dagli articoli 817, 922, 939 c.c.” (Cassaz. 19.5.1984, n. 3108). Dalle fotografie, dall'estratto di mappa, dalla relazione esibita dall'attrice emerge che si tratta di una strada vicinale che inizia prima del fondo della attrice, lo lambisce, prosegue oltre, raggiunge la proprietà del ### la supera e va verso altri fondi. La sua natura comune ai frontisti deriva da tale stato dei luoghi. ###, pertanto, ha diritto alla sua sistemazione e la messa in opera del cemento, anche ai sensi dell'art.1065 c.c., ove si trattasse di sola servitù di passaggio per le esigenze del fondo dominante e sarebbe stato legittimo apporre il fondo cementizio per rendere più comodo l'esercizio del passaggio. Dalla prova e dagli atti non è emerso che la rampa realizzata sul percorso abbia ampliato la larghezza, come ha assunto la attrice. La prova orale è stata discordante ed i testimoni della attrice che hanno parlato di allargamento non sono stati in grado di dire su quale lato ciò sarebbe avvenuto e, perciò, se è avvenuto a danno del fondo della attrice in quanto su un percorso lungo oltre cento metri la larghezza ha andamento diverso. Inoltre, il cavo elettrico, come si vede dalle fotografie, si svolge sul percorso della stradina, non invade lo spazio aereo del fondo della attrice, e si trova a confine. Ai cavi elettrici non si applica la distanza prevista dall'art.889 c.c., che si riferisce solo ai tubi dell'acqua che possono determinare infiltrazioni anche di sola umidità (Cassaz., sez.II,n.ro 6928). Il tubo della acqua, si trova sul confine con il fondo della attrice, non rispetta la distanza di un metro dal confine e, pertanto, deve essere rimosso.
In conclusione, la domanda della attrice va respinta per il capo riguardante la proprietà della strada, che è comune alle parti, per il capo riguardante la pavimentazione, che costituisce atto legittimo del comunista, ed, infine, per il capo riguardante la condotta elettrica che insiste sul percorso della strada, che poteva essere installata. La domanda va accolta per il capo relativo alla condotta idrica, che deve essere arretrata ad un metro dal confine con il fondo della attrice ai sensi dell'art. 889 c.c.>>, regolando le spese con integrale compensazione, stante la reciproca soccombenza.
B - ### d'appello B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello ### da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, con cui contesta la decisione a) relativamente alla condanna all'arretramento della condotta idrica per avere fatto mal governo delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali, da cui emergeva che questa era stata apposta sul viottolo comune e esisteva sin dall'inizio degli anni '80, né essendo emerso in sede di ispezione dei luoghi che si trovasse a distanza illegale, sicché l'attrice non aveva assolto all'onere probatorio; b) riguardo alla prova della “legittimazione attiva”, considerato che la ### aveva depositato esclusivamente un atto di divisione ereditaria intercorso con i germani, né la proprietà si desumeva dalla relazione di parte prodotta, essendo il tribunale anche andato ultra petita, visto che era stata chiesta la rimozione della condotta; c) per non essersi il primo giudice pronunciato sulla domanda riconvenzionale subordinata di costituzione della servitù di acquedotto, essendo stata data la prova che la condotta era lì dall'inizio degli anni '80, con conseguente usucapione della relativa servitù. ###, in riforma della sentenza di primo grado, così concludeva: “a) Dichiarare la nullità della Sentenza per difetto, omissione, contraddittoria e illogica motivazione, violazione degli artt. 111 comma 6, ###, 132, comma 4, c.p.c., 118 Disp. Att. c.p.c., art., 6 C.E.D.U, in ordine alla condanna di arretramento della condotta idrica, posta sul viottolo condominiale, ad un metro dal confine del fondo attoreo. b) In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice ### in quanto la stessa non ha provato di essere proprietaria dei fondi e quindi la condanna è stata adottata in violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.. c) In subordine, dichiarare erroneo e revocare il capo della Sentenza che ha statuito “il tubo della acqua, si trova sul confine con il fondo della attrice, non rispetta la distanza di 1 m dal confine e, pertanto, deve essere rimosso” per violazione degli art. 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., in quanto l'attrice non ha provato che la condotta idrica, che attraversa il viottolo condominiale, si trova a distanza non legale rispetto al suo fondo; d) In via subordinata dichiarare la nullità della Sentenza di primo grado in ordine alla condanna di arretramento per ultrapetizione e violazione dell'artt. 112 c.p.c.. e) In conseguenza riformare il capo della sentenza che ha statuito “accoglie parzialmente la domanda, condanna il convenuto ad arretrare la conduttura idrica ad un metro dal confine del fondo dell'attrice” e dichiarare che non sia legittimo l'arretramento della condotta idrica che attraversa il viottolo condominiale, rispetto al fondo attoreo, non essendo stato determinato il confine divisorio. f) In via gradata e subordinata, solo nella denegata e non creduta ipotesi che l'Adita Corte ritenga adempiuto l'onere probatorio di titolarità di parte attrice, dichiari la nullità della Sentenza di primo grado, in merito alla condanna all'arretramento della condotta idrica posta sul viottolo condominiale ad un metro dal fondo attoreo, per vizio di omessa pronuncia e per violazione degli artt. 112, 113, 114, 115, 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., anche in relazione agli artt. 1058 e 1061 c.c. e in conseguenza dichiarare che la condotta idrica è in sito dall'inizio degli anni ottanta e, in conseguenza dichiarare acquisito il diritto del convenuto ### a mantenere in sito a distanza non legale rispetto al fondo ### la condotta idrica, che attraverso il viottolo condominiale, essendo esistente in loco dall'inizio degli anni ottanta e la domanda è stata proposta tardivamente dopo il decorso del ventennio dalla usucapione dell'opera avente carattere dell'apparenza. g) In via del tutto gradata e subordinata costituire la servitù di acquedotto e per i cavi elettrici, determinando la indennità per la deroga delle distanze legali; h) Condannare la ### al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario o nella misura ritenuta equa.”.
B.b.) Si costituiva ### la quale resisteva diffusamente all'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale, con il quale contesta a) l'affermata natura comune della strada non avendo il ### apportato terreno con i propri fondi al viottolo, sicché egli era titolare soltanto di una servitù di passaggio per raggiungere le p.lle 342 e 343, cosa confermata anche dalle deposizioni testimoniali, da ciò conseguendo che egli non aveva titolo a pavimentare con cemento la stradina; b) né ciò gli si poteva riconoscere in quanto titolare di una servitù di passaggio, non avendo egli effettuato opere di manutenzione ordinaria, le quali costituivano, invece, un'opera del tutto nuova determinante un'alterazione dello stato dei luoghi, permettendo l'attraversamento anche con mezzi meccanici quali motorini o carriole a motore, di cui legittimamente essa ### aveva chiesto la rimozione; c) l'errato governo delle risultanze istruttorie, essendo emerso sia dalle testimonianze che attraverso la relazione di parte, che il viottolo era stato ampliato a far data dal 2004 dagli originari 50, 60 centimetri; d) argomenti che valevano pure riguardo all'allocazione della condotta elettrica che debordava nei propri fondi oltre a instare sulla stradina di cui il ### non era proprietario, né potendo richiedere la costituzione di una servitù di elettrodotto in via subordinata, domanda proponibile solo dall'ente erogatore del servizio, ribadendo nuovamente l'illegittimità della condotta idrica non solo perché a distanza illegale dalla p.lla n. 356, ma anche perché in parte allocata su gli altri terreni di sua proprietà, invadendo le p.lle n. 374, 370 e 355. ### conseguentemente, previo rigetto del gravame di controparte, così concludeva: “1) Riconoscersi e dichiararsi che il sig. ### ha abusivamente realizzato sul fondo della istante una soletta in cemento armato, ampliando senza alcuna autorizzazione il sedime del viottolo di passaggio e per l'effetto condannare lo stesso alla demolizione di tale manufatto, ed a restringere il passaggio all'ampiezza originaria di cm. 60; 2) Riconoscersi e dichiararsi che il sig. ### ha abusivamente apposto una condotta idrica sul fondo della istante e comunque a distanza illegale rispetto al confine dei beni di proprietà della stessa, e per l'effetto condannarsi lo stesso alla eliminazione e/o regolarizzazione di tale condotta; 3) Riconoscersi e dichiararsi che il sig. ### ha abusivamente apposto una condotta elettrica sul fondo di proprietà della istante e per l'effetto sentirlo condannare alla eliminazione della stessa.
Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.”.
B.c.) Riservata la causa in decisione, con ordinanza 18.2.2024 veniva disposta c.t.u., e, dopo la sostituzione del consulente inizialmente nominato, che non prestava il giuramento telematico e deposito della relazione, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva nuovamente riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, di gg. 50 + 20.
C - Analisi dei motivi di appello C.a.) Innanzi tutto si osserva, ciò costituendo motivo di appello proposto dal ### con cui egli ha contestato che sia stata offerta la prova, da parte della ### della proprietà dei fondi a tutela dei quali l'attrice in primo grado ha agito, che, diversamente da quanto prospetta l'appellante principale, l'azione intrapresa dalla ### non aveva quale oggetto la rivendica della proprietà ex art. 948 c.c., domanda che contiene, quale sua ontologica finalità, anche quella di rientrare nel possesso della proprietà rivendicata (del resto essa non figura in alcun modo nelle conclusioni), ma tendeva alla tutela dei propri fondi, negando il diritto del ### alle turbative poste in essere (allocazione, sulla stradina interpoderale, di una condotta elettrica, di pavimentazione in cemento, ampliandone la larghezza sì da permettere il passaggio con motocicli e carriole elettriche e di una condotta d'acqua a beneficio dei fondi del ### che invadeva quelli di essa ### posta anche a distanza inferiore ad un metro dal confine della p.lla 356).
Sicché, l'attrice non aveva l'onere di dare la prova della titolarità dei propri fondi nella maniera stringente richiesta dall'azione di rivendica ex art. 948 Inoltre, andrebbe, comunque, rilevato che essa ha prodotto gli atti per notar ### e ### risalenti rispettivamente, ante ventennio dalla domanda, al 1956 e al 1947, da cui emerge l'acquisto in favore del proprio dante causa delle p.lle a tutela delle quali ha agito, poi pervenute ad essa ### per successione; né è chiaro cosa l'appellante intenda contestare con l'osservazione che la prova offerta non riguarderebbe “gli originali”, se cioè afferenti ad un acquisto che legittimi quello anteventennio, in conformità con l'asserita qualificazione della domanda come rivendica, o relativa all'atto in originale, senza, peraltro, che sia in alcun modo specificato, in quest'ultimo caso, come era suo onere, ove intendesse contestare la conformità di quanto prodotto all'originale del documento, in cosa esso risulterebbe non conforme.
Di tal che il motivo de quo, a dispetto della sequenza proposta dall'appellante da stimare preliminare ad ogni altro, non può che essere disatteso.
C.b.) Seguendo l'ordine logico delle questioni da trattare, la prima questione su cui è necessario soffermarsi è quella rappresentata dalla natura comune della stradina oggetto del preliminare motivo di appello incidentale della ### considerato che il tribunale ha ritenuto che essa “inizia prima del fondo della attrice, lo lambisce, prosegue oltre, raggiunge la proprietà del ### la supera e va verso altri fondi. La sua natura comune ai frontisti deriva da tale stato dei luoghi”.
Sul punto l'appellante incidentale contesta tale affermazione, opponendo che il fondo del ### (p.lle 342 e 343), ‘raggiunto' dalla stradina de qua, la quale, peraltro, andrebbe considerata separata in due diversi tratti, non apportano alcuna porzione di terreno al suddetto sentiero, sicché egli non potrebbe assolutamente essere stimato quale compartecipe della comunione incidentale agraria invocata a sostegno delle sue difese, né sul primo tratto, tantomeno sul secondo, vantando esclusivamente una servitù di passaggio sullo stesso, che non lo abilitava affatto a compiere le opere lamentate da essa #### incidentale dà una lettura riguardante la configurazione delle strade ex collatis agris non corretta, giacché la sua formazione non nasce in relazione ai soli fondi confinanti, nel senso che essa venga a porsi a delimitazione dei confini, né occorre imprescindibilmente che i proprietari di fondi posti al termine della stradina ‘conferiscano' una porzione dei loro fondi.
Invece, come affermato dal giudice di legittimità (vds. di recente Cass. 2388/2023): <<La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c. c. La predetta comunione si estende anche rispetto ai terreni posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorché i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno, ma ciò sempre che il contrario non risulti dai titoli.>>.
Nel precedente su riportato la Cassazione ha escluso la natura comune della stradina ma proprio perché il titolo prevedeva che al proprietario confinante era attribuita la sola servitù di passaggio, cosa che nel caso in esame non è stata mai dedotta, né è, infatti, desumibile dagli atti.
Di tal che, sebbene ovviamente al c.t.u. sia stato richiesto di esprimere e rappresentare gli elementi di fatto che giustifichino l'accertamento della natura comune o meno della stradina de qua, quanto dallo stesso affermato nella sua relazione circa la sua natura di comunione incidentale agraria deve ritenersi conforme a diritto e ciò, per quanto detto, al di là della correttezza o meno dell'affermazione posta dal primo giudice circa il fatto che la stradina avrebbe anche attraversato il fondo del convenuto, per collegare altri terreni posti in sua prosecuzione, circostanza non desumibile dall'elaborato di consulenza.
Anche perché non possono condividersi le considerazioni svolte dall'appellante incidentale relative alla conformazione separata in due tratti autonomi e distinti del sentiero in discorso.
Invero, che ad un certo punto esso si biforchi, proseguendo anche da un lato situato a sinistra, non influisce sulle caratteristiche della strada, essendo il secondo tratto che raggiunge la proprietà del ### quello colorato in blu nella planimetria stilata dal consulente, come si comprende chiaramente dalle planimetrie accluse alla c.t.u. e dalle stesse rappresentazioni fotografiche, posto in diretta prosecuzione con il primo tratto colorato in giallo, in cui, oltretutto, il convenuto figura di per sé anche proprietario di altri terreni con esso confinante o da esso serviti (p.lle 1320 e 1321) , confermando la sua qualità per così dire ‘doppia' di comproprietario.
C.c.) Questo essendo il regime proprietario del viottolo in discorso, deve conseguentemente condividersi l'affermazione del tribunale secondo la quale il ### poteva legittimamente provvedere a porre in essere opere di sistemazione che ne migliorassero la fruibilità, d'altro canto avendo l'appellante incidentale fondato la propria impugnazione sull'asserita estraneità del convenuto alla titolarità della stradina, estraneità smentita dalle considerazioni appena espresse. Uguale valutazione vale ovviamente anche rispetto alla allocazione della condotta elettrica creata per illuminare il secondo tratto del viottolo, non essendo in alcun modo, come si rileva anche dalla c.t.u., provato che questa debordi fuori dal limite di esso.
Relativamente alla questione del suo allargamento tale da permettere di percorrerlo con motocicli e carriole a motore, in primo luogo il c.t.u. ha evidenziato come egli non sia in grado di stabilire se detto viottolo, che misura circa un metro di larghezza, sia stato effettivamente ampliato.
Per quel che concerne il motivo di doglianza espresso dalla ### in ordine ad un asserito mal governo delle risultanze istruttorie da parte del tribunale sul punto e, segnatamente, delle testimonianze raccolte, la corte deve rilevare che esso, se non più radicalmente inammissibile, è, comunque, infondato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, in presenza di testimonianze contrastanti di segno opposto provenienti dai testi addotti rispettivamente dalle parti, non fosse stata raggiunta la prova dell'allargamento del viottolo.
A fronte di ciò l'appellante incidentale si è sostanzialmente limitata a riportare il contenuto favorevole delle dichiarazioni rilasciate dai testi da essa ### addotti, trascurando del tutto di analizzare le contrapposte dichiarazioni dei testi di controparte e di indicare le ragioni del perché le prime sarebbero da preferire, rispetto alle seconde o i motivi di maggiore attendibilità dei propri testi e inattendibilità di quelli contrari dovuti a particolari circostanze, dovendo, peraltro, rilevarsi che, restando sul piano della “indifferenza dei testi”, il primo teste ascoltato nel suo interesse era il proprio fratello e l'ultimo il tecnico di sua fiducia. ### canto, le dichiarazioni sono estremamente imprecise, sol che si consideri che uno dei testi (il fratello dell'attrice) parla di una larghezza originaria di 50 centimetri; un altro (il ### unico non legato da rapporti particolari con la ### afferma che il viottolo aveva una larghezza nel primo tratto di 50 centimetri, ora di un metro, nel secondo del tutto approssimativamente di “50, 60, 70, 80” centimetri, addirittura dichiarando che adesso in alcuni punti raggiunge persino il metro e mezzo, cosa non sostenuta neppure dall'attrice e smentita dal c.t.u.; l'ultimo (il ### tecnico di fiducia dell'attrice), riferisce persino di circostanze appresa dalla stessa ### - “###ra ### ha riferito al sottoscritto che, fino ad epoca recente il viottolo, largo circa c. 60” - come si ricava non solo dalla sua deposizione, ma con chiarezza dalla sua stessa relazione di parte, da cui è tratto il passo su riportato per inciso e in corsivo.
Di tal che, considerate le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, indifferenti, che hanno riferito che il viottolo non è stato ampliato in larghezza, ma solo pavimentato in cemento, alla luce, altresì, del fatto, che non vi sono dati fotografici della situazione preesistente, tanto non può che condurre alla conferma della valutazione fatta dal tribunale circa la mancanza di prova del suo allargamento.
C.d.) Resta da esaminare la questione riguardante la condotta idrica, rispetto alla quale il ### lamenta l'erroneità della decisione di primo grado laddove la domanda è stata accolta con sua condanna all'arretramento ad un metro dal fondo dell'attrice.
Innanzi tutto, si evidenzia che l'appellante principale, nel dolersi della mancata considerazione, da parte del tribunale, del fatto che non sarebbe stata valutata la circostanza che tale condotta era stata posizionata da oltre un ventennio, sembra chiedere la declaratoria di usucapione, domanda che, però, non era stata proposta in prima istanza ed è per questo inammissibile.
In ogni caso, l'allegazione compariva nell'originaria comparsa di risposta, tanto che veniva anche opposto alla ### che la sua azione era “prescritta”, di tal che essa va valutata dal punto di vista della mera eccezione diretta a paralizzare la domanda avversaria.
Ritiene, però, la corte che le dichiarazioni dei testi scontino, analogamente a quelle riguardanti l'ampliamento della stradina, una imprecisione tale da non consentire di provare con esattezza il dies a quo della sua posa in essere.
Deve, al riguardo, ricordarsi che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. ### deve, inoltre, come si è visto, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, essendosi precisato che egli che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. I testi escussi hanno riferito uno (il ### di frequentare i luoghi di causa da circa dodici anni, in quanto proprietario di altro fondo situato in loco, di tal che la sua dichiarazione di conoscere che la condotta in questione era già presente, non è evidentemente sufficiente ai fini del decorso del termine ventennale.
I testi addotti dall'attrice, che il ### cerca di portare a sostegno della propria domanda, pur confermando che la condotta è esistente da tempo - peraltro rispetto alla data della deposizione che segue di diversi anni quella della comparsa di risposta in cui è stata proposta l'eccezione - non indicano in nessun modo quando essa sarebbe stata posizionata.
Restano i testi ### e ### il primo dei quali è, però, l'unico a parlare dell'esistenza, ancorché genericamente, di una condotta idrica che serviva il fabbricato del ### ma con riferimento imprecisato agli inizi degli anni ottanta, mentre il secondo, che, comunque, mancava dai luoghi di causa da circa venti anni rispetto alla data della sua deposizione, riferisce di avere frequentato i luoghi all'inizio del 1980 e di ricordare genericamente che il fabbricato aveva acqua e luce che servivano al padre del ### per allevare gli animali, nulla raccontando di specifico sulla sua allocazione.
Tali dati, così genericamente riferiti, sono, alla luce di quanto indicato circa il rigore necessario perché possa ritenersi assolto l'onere di dimostrare i presupposti per l'affermato acquisito per usucapione, all'evidenza, insufficienti allo scopo.
La domanda subordinata di costituzione coattiva di una servitù di acquedotto è inammissibile, essendo emersa l'esistenza di altri proprietari di fondi che sarebbero attraversati dalla condotta, neppure constando in che modo quella attuale, come si sta per vedere allocata al di sotto del viottolo, si ponga, e a che distanza, rispetto a tali terreni.
Dall'altro lato, non sono state offerte prove sicure che la condotta idrica sia interrata all'interno della proprietà di cui alle particelle della ### e non, come affermato dal tribunale, comunque, al di sotto della stradina in proprietà comune, cosa che lascia intendere anche il c.t.u., almeno per i tratti ancora visibili, parlando di “viottolo attraversato da diverse condutture” e specificando, in riposta alle osservazioni della ### appunto, che la parte a vista “occupa l'area di sedime del viottolo”, mentre quella non a vista “verosimilmente è ubicata anch'essa nell'area di sedime del viottolo”, sebbene non possa essere dichiarato con certezza. ### canto, anche il teste della stessa parte attrice ### ha dichiarato “vi è la condotta idrica, essa vi è da parecchio tempo; essa è sul percorso viario”, seguito dal tecnico della ### per il quale “su tale percorso vi è una condotta idrica che serve la casa del ### ed è ubicata sull'area di sedime del viottolo; essa in alcuni tratti è a vista”.
In ogni caso, a conferma del dictum del tribunale, come riscontrato anche dal c.t.u., la condotta “in esso posizionata è ad una distanza inferiore ad un metro dalla restante parte del fondo della ### non occupata dalla via vicinale.”.
Si osserva, infine, da un lato che non è certo il ### a potersi dolere della statuizione che anziché condannare alla radicale rimozione della condotta, come chiesto dalla ### ne ha ordinato l'arretramento; dall'altro, che è la ### che nel suo atto di citazione si era limitata a dedurre il mancato rispetto della distanza di un metro per la sola p.lla n. 356.
In conclusione, pertanto, sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettati.
D- Le spese
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado, ivi comprese quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale ed incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit. P.Q.M. La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede: a) rigetta sia l'appello principale, che quello incidentale, nei sensi di cui in motivazione; b) compensa le spese del grado integralmente tra le parti, ivi comprese quelle di c.t.u.; c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 21 novembre 2025 Il presidente est. dott.
causa n. 4561/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Notaro