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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 3043/2021 del 19-10-2021

... con la sentenza n. 16689 del 06/07/2017 ha aperto la strada all'ammissibilità teorica dell'istituto della servitù di parcheggio, finora esclusa tout court dall'orientamento dominante. Recentemente, la Suprema Corte è tornata sul tema, con la sentenza n. 7561 del 18/03/2019 ribadendo che, sebbene non sia preclusa in assoluto la costituzione di servitù, aventi ad oggetto il parcheggio di un'autovettura su un immobile di proprietà altrui, è necessario che la facoltà di parcheggio risulti essere, in concreto, posta a diretto vantaggio del fondo dominante, quale utilitas di ### il: 16/10/2025 n.###/2025 importo 208,75 carattere reale. In altre parole, la qualificazione del vincolo esistente sul fondo servente, alla stregua di un diritto reale di godimento, è esclusa ogni qual volta l'utilità derivante dal peso non sia posta a vantaggio del fondo dominante, bensì vada direttamente a vantaggio della persona del proprietario. In questa prospettiva, diventa pertanto determinante interrogarsi sul contenuto e sulla destinazione dell'utilitas che costituisce oggetto della servitù. Nell'ambito delle servitù prediali, il peso gravante sul fondo servente costituisce una qualitas fundi. In (leggi tutto)...

testo integrale

N. 10000177/2010 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### di Salerno, ### civile, in composizione monocratica in persona del G.O.T.  avv. ### ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente ### causa civile di 1° grado iscritta al R.G. 10000177/2010 avente ad oggetto ### E vertente TRA #### e ### quali eredi di ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ####, alla via ### n 43 ###/O ### rapp.ta e difesa dall'avv. ### presso il cui studio elett. te domicilia in ### alla P/zza ### n. 10 #### rapp.to e difeso dall'avv. ### presso il cui studio elett.  te domicilia in ### alla ###. Capriglione n. 203 ###'udienza del 13.01.2021 sulle conclusioni delle parti, la causa veniva introitata a sentenza con in termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Registrato il: 16/10/2025 n.###/2025 importo 208,75
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva dinanzi al ### di Salerno - ### di ### e ### chiedendo fosse accertato e dichiarato il suo diritto reale di parcheggio nell'area cortilizia costituita da cortile e da uno slargo successivi al cancello di ingresso identificata dalle particelle n. 283, 2014, 1039 e 2016 del foglio 3) ed a favore degli immobili ricevuti da ### con l'atto pubblico del 3.4.70 e precisamente p.lle 284 ### e 1043, 286, 878 ### tutte del foglio 3. 
Esponeva, infatti, il ricorrente che in forza di donazione per ### del 3/4/1970 era titolare di un immobile sito in ### alla salita S. ### n. 5, e della servitù di passaggio per accedervi, a piedi e con mezzi, sul viale carrabile e sul cortile dei germani ### e ### con inclusione e previsione anche del diritto di sostare i propri veicoli nella parte terminale del viale vicina al suo immobile, come del resto aveva sempre fatto in maniera pacifica ed ininterrotta; I convenuti ### e ### eredi di ### e di ### si costituivano in giudizio separatamente contestando le richieste e le domande dell'attore e spiegando contestuale domanda riconvenzionale. 
Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma ### venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali ed una CTU tecnica. 
All'udienza del 16.12.2014 la causa veniva dichiarata interrotta per il decesso del ricorrente e, con successivo ricorso in riassunzione, la stessa veniva riassunta dalla convenuta ### costituivano in giudizio #### e ### quali eredi di ### facendo proprie tutte le premesse, domande, istanze anche istruttorie, eccezioni, produzioni ed ogni e qualsiasi richiesta avanzata in ogni scritto anche a verbale dal loro dante causa e dai suoi difensori e chiedevano al ### di dichiarare che in qualità di eredi del signor ### in virtù dei titoli pubblici di cui in narrativa, ovvero per intervenuta usucapione ultraventennale, sono titolari, in favore dei propri immobili ivi esistenti, del diritto di accesso e, quindi, di sosta, anche con più autoveicoli, a carico dell'area cortilizia costituita da uno slargo al termine del viale carrabile di accesso agli immobili di proprietà dei convenuti, e di condannare per l'effetto i convenuti in solido tra loro a non impedire e a non molestare o frapporre ostacoli in genere all'esercizio dei detti diritti reali loro spettanti. 
Esauritasi la fase istruttoria la causa, sulle richieste finali delle parti di cui in atti, veniva rinviata per le conclusioni e poi introitata a sentenza con in termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Concisa esposizione delle ragioni della decisione La domanda così come proposta dai ricorrenti risulta infondata in fatto ed in diritto e deve essere rigettata. 
Nel merito giova ricordare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16689 del 06/07/2017 ha aperto la strada all'ammissibilità teorica dell'istituto della servitù di parcheggio, finora esclusa tout court dall'orientamento dominante. 
Recentemente, la Suprema Corte è tornata sul tema, con la sentenza n. 7561 del 18/03/2019 ribadendo che, sebbene non sia preclusa in assoluto la costituzione di servitù, aventi ad oggetto il parcheggio di un'autovettura su un immobile di proprietà altrui, è necessario che la facoltà di parcheggio risulti essere, in concreto, posta a diretto vantaggio del fondo dominante, quale utilitas di ### il: 16/10/2025 n.###/2025 importo 208,75 carattere reale. 
In altre parole, la qualificazione del vincolo esistente sul fondo servente, alla stregua di un diritto reale di godimento, è esclusa ogni qual volta l'utilità derivante dal peso non sia posta a vantaggio del fondo dominante, bensì vada direttamente a vantaggio della persona del proprietario. 
In questa prospettiva, diventa pertanto determinante interrogarsi sul contenuto e sulla destinazione dell'utilitas che costituisce oggetto della servitù. 
Nell'ambito delle servitù prediali, il peso gravante sul fondo servente costituisce una qualitas fundi. In quanto tale, la costituzione e la modificazione dei diritti di servitù è soggetta a trascrizione (art. 2643 comma 1 n. 4) cod. civ.), come pure sono soggette a trascrizione le domande giudiziali di rivendica o di accertamento della proprietà e dei diritti reali di godimento su beni immobili (art. 2653 comma 1 n. 1) cod. civ.).  ###. 1028 cod. civ., nel precisare (rispetto all'art. 1027 cod. civ.), che l'utilità oggetto della servitù può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante, implicitamente esclude che la medesima utilità possa andare a vantaggio esclusivamente personale del proprietario del fondo dominante. 
In definitiva, già dal tenore letterale della disposizione emerge implicitamente un vincolo di inerenza stabile tra l'utilitas ed il fondo dominante, e solo indirettamente con il suo proprietario. 
Sotto il profilo sistematico, apparirebbe del resto incongruo assoggettare a trascrizione un peso destinato principalmente alla persona del proprietario, ontologicamente mutevole sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. 
Ancora in ottica sistematica, una simile conclusione è suffragata dal generale divieto di costituzione mediante atti di autonomia privata di obbligazioni propter rem, ovvero di diritti di credito gravanti per relationem nei confronti del soggetto proprietario di un bene. 
Viceversa, nulla vieta alle parti proprietarie di fondi contigui di prevedere, nell'ambito dell'autonomia privata, che una parte si obblighi - ad esempio - a far transitare o sostare l'altra sul proprio fondo. 
Ma questo negozio, secondo l'orientamento giurisprudenziale attualmente dominante, non costituirà un diritto reale, qualora dal titolo non risulti che il peso imposto sul fondo - che chiameremo servente - vada a vantaggio diretto del fondo limitrofo - che chiameremo dominante . 
Diversamente, si è in presenza di un rapporto obbligatorio tra i proprietari dei fondi, che (stando a questa interpretazione) non rivestirà la qualificazione giuridica di diritto reale di godimento. 
Si parla, in tal caso, di servitù irregolari, o personali, che non costituiscono iura in re aliena, in quanto (come noto) i diritti reali sono individuati in un numerus clausus dalla legge, e sfuggono alla possibilità di essere creati dall'autonomia privata. 
Nel caso di specie, infatti, conferendo alla servitù irregolare la natura di diritto reale, si verrebbe ad ammettere un nuovo tipo di diritto di servitù, in cui il peso imposto sul fondo servente è di utilità non tanto al fondo dominante, quanto al proprietario, in aperto contrasto con gli artt. 1027 e 1028 cod.  civ., oltre che con la storia millenaria dell'istituto in questione. 
Ciò sarebbe inconcepibile. Nell'esercizio dell'autonomia privata, alle parti è tutt'al più permesso configurare servitù atipiche quanto al contenuto, in aggiunta alle servitù tipiche previste dal ### civile; non è certamente permesso derogare alle caratteristiche dei diritti reali di godimento. 
Una conseguenza pratica della qualificazione delle servitù irregolari come rapporto obbligatorio e non come diritto reale, è che la loro efficacia si limita alle parti, e non è opponibile erga omnes, come ### il: 16/10/2025 n.###/2025 importo 208,75 accade invece per il diritto di servitù. 
La Suprema Corte (sez. II, sentenza n. 21356 del 09/10/2014) si è espressa nei termini fin qui tratteggiati. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno cassato con rinvio la sentenza d'appello gravata, ravvisando nella stessa una motivazione non esaustiva in ordine alla esclusione della qualità di diritto reale, di cui sembravano emergere i presupposti dalle allegazioni di fatto. 
In una pronuncia più recente (Cass. civ., sez. II, sentenza n. 5603 del 26/02/2019), è stata ribadita l'inammissibilità, nel nostro ordinamento, di servitù prediali aventi ad oggetto una mera commoditas rivolta alla persona del proprietario. 
Inoltre, con un obiter dictum, la sentenza citata nega che la commoditas per il proprietario consistente nel parcheggiare presso il fondo di proprietà sia, come fatto notorio, di per sé sola idonea a costituire un'utilitas per il fondo. 
Alla luce delle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di servitù irregolari di parcheggio, appare possibile tratteggiare lo stato attuale della questione in questi termini: - qualora l'utilitas derivante dal peso gravante sul fondo servente sia posta a diretto vantaggio del fondo dominante, e ciò risulti dal titolo costitutivo della servitù, si avrà un diritto di servitù, vero e proprio ius in re aliena, con efficacia erga omnes; - qualora l'utilitas derivante dal peso gravante su un fondo sia posta a vantaggio del proprietario di un altro fondo, e solo indirettamente (ed eventualmente) venga a costituire un vantaggio per il fondo di cui questi è proprietario, tale utilitas sarà configurabile alla stregua di una mera commoditas, e conseguentemente si avrà unicamente un rapporto obbligatorio, efficace unicamente tra i proprietari dei fondi, secondo i principi comuni delle obbligazioni (servitù irregolari); - in nessun caso, i privati possono costituire nell'ambito dell'autonomia contrattuale diritti reali di servitù atipici, finalizzati a porre prevalentemente utilitas a vantaggio diretto di soggetti, e non dei fondi. 
Vale la pena notare, in conclusione, che per la costituzione o la modificazione del diritto di servitù è richiesta la forma scritta ad substantiam (art. 1350 comma 1 n. 4) cod. civ.). In difetto, in presenza dei presupposti di legge, potrà operare il meccanismo di conversione del contratto nullo ex art. 1424 cod. civ., ma la servitù così costituita avrà natura di servitù irregolare, ossia natura obbligatoria e non reale. 
Venendo all'esame della fattispecie concreta, applicando i principi sviluppatisi a seguito della citata evoluzione giurisprudenziale (che questo giudice ritiene di condividere), va in primo luogo evidenziato che non risulta provato quanto dedotto dai ricorrenti, che ritengono di essere titolari, in virtù dei titoli pubblici, in favore degli immobili ricevuti dal de cuius ### con l'atto pubblico del 3.4.1970, e precisamente il fabbricato individuato dalla particella 284 e dal terreno individuato dalle particelle n. 1043, 286, 878, tutte del foglio 3, ed a carico dei fondi serventi di proprietà dei convenuti - area cortilizia costituita da cortile e da uno slargo successivo al cancello di ingresso - individuati dalle particelle 875, 279, 283, 1039, 2014 e 2016 del foglio 3, del diritto reale di accesso e di parcheggio. 
Posto quanto sopra affermato riguardo la servitù di parcheggio e la sua qualificazione come servitù irregolare o atipica, bisogna anche rilevare che il consulente tecnico incaricato, nella sua relazione ha concluso affermando che “dalla lettura dell'atto di donazione, infatti, risulta chiaramente che i donatari hanno diritto di accesso per il viale carrabile ed il cortile, il quale (oggi di proprietà dei convenuti) deve restare libero per una larghezza uguale a quella del cancello esistente per ### il: 16/10/2025 n.###/2025 importo 208,75 consentire il libero passaggio ai mezzi di trasporto, per cui la sosta deve essere limitata al tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle merci o per far salire e scendere i trasportati e non per parcheggiare. Tale disposizione riguarda tutti i donatari”. 
Nello specifico il ctu, incaricato di individuare la superficie su cui è stata costituita e deve esercitarsi la servitù di passaggio, anche alla stregua delle indicazioni riportate nel titolo, e di accertare se nell'atto di divisione in questione sia o meno previsto il diritto di sosta di veicoli sul viale e sulle successive porzioni di cortile in favore del ricorrente ha concluso affermando testualmente: “l'atto pubblico ha stabilito che la servitù di passaggio deve essere esercitata sul viale carrabile e, per una larghezza uguale a quella del cancello d'ingresso, sul cortile, il quale, come riferito a pag.5, è più largo del cancello (cfr particolare planimetrico doc. 5). La maggiore larghezza nel lato valle è stata ottenuta dalla sopraelevazione dei manufatti, tra i quali quella della cisterna di cui al precedente quesito n.3. 
Ciò conferma che l'attore non ha diritto di transito né sulla maggiore larghezza del cortile, né di sosta nello slargo di cui al precedente quesito. Ed ancora: “l'atto di donazione non prevede il diritto di sosta di veicoli sul viale e sulle successive porzioni di cortile di proprietà dei convenuti in favore di alcuno dei donatari. Difatti all'ultimo capoverso della pag.6 dell'atto di donazione è stabilito che allo scopo di consentire il passaggio ai mezzi di trasporto il cortile dovrà restare libero per una lunghezza uguale a quella del cancello esistente sul lato ovest. 
Alla luce delle considerazioni sinora svolte può ritenersi provata l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa avanzata dai ricorrenti atteso che nell'atto di donazione, come ben precisato anche dal ### si fa riferimento unicamente al diritto di accesso per il viale carrabile ed il cortile, il quale deve restare libero per una larghezza uguale a quella del cancello esistente al fine di consentire il libero passaggio ai mezzi di trasporto, per cui la sosta deve essere limitata al tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle merci o per far salire e scendere i trasportati e non per parcheggiare. 
Inoltre, con specifico riferimento al cortile, risulta accertato che lo stesso è derivato dal frazionamento della particella n. 1042, già di proprietà di ### dante causa dei convenuti, e che dal titolo di proprietà non si evince alcuna servitù di passaggio e/o di sosta anche a carico di tale particella, che risulta peraltro essere di esclusiva proprietà dei convenuti. 
I ricorrenti hanno anche sostenuto di aver acquistato per usucapione la servitù di parcheggio con veicoli nella parte terminale del viale ove esercitano il passaggio attiguo al loro immobile e nello slargo al termine del suddetto viale carrabile. 
Il fatto costitutivo allegato a base dell'invocata usucapione è la situazione di parcheggio pacifico, pubblico ed ininterrotta, per oltre vent'anni, dei propri veicoli nell'area cortilizia successiva al viale ove vi è uno slargo sufficiente alla sosta degli autoveicoli. 
Tuttavia, in base a quanto sopra precisato, sussiste una limitata possibilità di costituire servitù di parcheggio solo per contratto, ma non per usucapione. 
Ciò perchè il parcheggio di veicoli costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo e non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas. 
Inoltre, l'acquisto per usucapione della servitù di parcheggio è impedito anche dall'assenza delle opere richieste dall'art. 1061 c.c. (v. Cass. 7/3/2013 n. 5769) ###.C. ha, infatti, precisato che il mero utilizzo di uno spazio non riconosce definitivamente il parcheggio in assenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù e l'istruttoria ### il: 16/10/2025 n.###/2025 importo 208,75 non ha evidenziato alcun segno permanente visibile che manifesti la destinazione a parcheggio su un viale stretto ed a mala pena sufficiente al transito a senso unico In conclusione il ricorso così come proposto deve essere rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto. 
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ### liquidate in via definitiva e complessiva come da separato decreto, seguono la soccombenza ex art. 91 e ss. c.p.c, trovando liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/14.  P. Q. M.  ### di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede: 1. Rigetta la domanda come proposta da #### e ### quali eredi di ### nei confronti di ### e ### e dichiara accertata l'inesistenza della servitù di parcheggio rivendicata dagli attori.  2. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei convenuti ### e ### delle spese di lite che liquida complessivamente, e per l'intero, in €. 2.738,00 per ciascuno di essi per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e ### ed al rimborso delle spese di CTU liquidate come da separato decreto. 
Così deciso in ### li 16.10. 2021 Il Giudice Onorario (Dr.ssa. #### il: 16/10/2025 n.###/2025 importo 208,75

causa n. 10000177/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Russo Rita, Crisci Edvige

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 12160/2024 del 06-05-2024

... grado, di aver acquisi to per usucapione un diritto d i servitù di passaggio ad uso pubblico, pronunziando dunque su una domanda non formalmente proposta dalla parte appellata. 1.6. L a sesta doglianza s'incentra s ull'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., costituiti dalle dimensioni e dalla larghezza della stradina, del tutto inidonea all'uso pubblico e d unque a fungere da accesso alla pista da motocross. 1.7. Mediante l'ultima lagnanza, sempre in relazione all'art. 360 5 c.p.c., il ricorrente lamenta l'omesso esame di una circostanza decisiva, ossia l'utilizzo contra legem del fondo dominante, che mal si concilierebbe con un fine pubblico da soddisfare. 2. Per ragioni di priorità logica , vanno previ amente esaminati i motivi quarto, quinto, se sto e settimo, p erché attaccano la ratio decidendi utilizzata dalla Corte distrettuale, ossia la ritenuta servitù di uso pubblico della strada, in accoglimento dell'appello incidentale del Comune. 3. La quarta censura è inammissibile. Come costantemente affermato da questa Corte in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24123/2019 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### G.  ### 49, presso lo studio dell'avvocato #### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -ricorrente contro ###, in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato #### (###) 2 di 11 -controricorrente nonché contro ##### -intimati avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 2102/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere dr. ##### chiese al Tribunale di Tre viso l'accertamento dell'inesistenza di un diritto di proprietà o d i una servit ù di uso pubblico in capo al Comune di ### del ### su una strada privata, di cui rivendicava l'appartenenza. 
A sua volta, l'### comunale sollecitò il riconoscimento dell'intervenuto acquisto del diritto di passaggio o la costituzione di una servitù coattiva, con la coeva declaratoria dell'esistenza di una servitù di uso pubblico , chiamando al tresì in c ausa ##### e ### che non si costituirono. 
In esi to all'istruttoria, il giudice adito - accertata l'esclusiva proprietà del sedime in capo allo ### - dichiarò, in accoglimento della domanda ric onvenzionale, l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù d i passaggio a favore del Comune, con animali, pedoni e veicoli di ogni tipo. 
La pre detta decisione fu gravata da Gr aziano ### Si costituì ritualmente il Comune di ### del ### che svolse appello incidentale, mentre restarono contumaci i ### 3 di 11 Con sent enza n. 2102 del 22 maggi o 2019 l a Corte d'ap pello di ### rigettò l 'impugnazione principale ed, in parziale accoglimento di quella incidentale, dic hiarò l'esist enza di una servitù di uso pubblico sul tracciato oggetto di causa. 
I giudici di secondo grado sostennero che, sulla scorta della CTU esperita avanti il Tribunale, la servitù di passaggio avrebbe potuto considerarsi apparente, perché il percorso era delimitato ai suoi lati da rec inzioni ben infisse al suolo e contor nata da terr eni aventi quote superiori con scarpate inerbate e circoscritte in parte da una siepe. Tuttavia, divers amente dalle conclu sioni del Tribunale, affermarono che la servitù dov esse qualifi carsi d i uso pubblico. 
Infatti, la strada avr ebbe as solto alla funzione di accesso all'impianto sportivo, già riscont rabile in un frazionamento del 1958, ma anche alla frazione (borgo medievale) posta nei pressi. 
Pertanto, l'uso pubblico sarebbe st ato giustificato dal fatto che il tracciato collegava due strade pubbliche (via ### e via ###, era util izzato da una collet tività inde terminata di individui ed era dunque idone o a soddis fare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù. Inoltr e, sempre sulla base dalle risultanze del l'istruzione pr obatoria, risultava acclarato che tale utilizzo si sarebbe pr otratto ol tre il ventennio, tempo necessario per l'usucapione.  ### ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di sette motivi. Resi ste con controricorso i l Comune di ### del ####.G. ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso. 
In pro ssimità dell'udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Co n la pri ma dogl ianza, proposta ai s ensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per 4 di 11 il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. Si tratterebbe della conclusione del consulente tecnico d'ufficio circ a l'inidoneità oggettiva del passaggio all'uso preteso dal Comune, ossia l'accesso alla pista di motocross.  1.2. At traverso la seconda censura, propos ta semp re ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., lo ### deduce altresì l'omesso esame di fatti decisivi, costituiti dagli atti e provvedimenti amministrativi del Comune di ### del ### che avrebbero inequivocabilmente disconosciuto l'esistenza dell'animus possidendi in capo allo stesso Comune. 
In part icolare, si sarebbe trattato dell'ac cordo ric hiesto dall'ente territoriale per il riattamento della st radina e del pr ovvediment o contingibile ed urgente, che avrebbero dimostrato la carenza dell'animus possidendi.  1.3. Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità della sente nza per motivazione inesistente, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. I g iudici di sec ond o grado avr ebbero mancato di precis are le ragi oni del riconoscimento dell'animus possidendi in capo al Comune e spiegare, correlativamente, perché le difese dello ### sarebbero state reputate infondate.  1.4. Il quarto rilievo assume la violazione degli artt. 1028 c.c. e 42 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. con particolare riferimento al requisito dell'utilitas. La Corte d'appello avrebbe erroneamente trascurato di considerare che il fondo dominante era occupato da un impianto, la pista di motocross, m ai debitamente auto rizzato, per di più r ealizzato i n un'area paesag gisticamente vincolata, di assoluto pregio ambiental e. Non sarebbero dunque suss istiti i presupposti di diritto per riconos cere o co stituire con sentenza il diritto di servitù ogget to di lit e, essendo illegittimo l'utilizzo del fondo dominante. 5 di 11 1.5. La quinta censura attiene alla violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 36 0 n. 4 c.p.c. La sentenza impugnat a avrebbe accertato l'esistenza di una serv itù di uso pubblico, senza considerare che il Comune non aveva mai dedotto, né in primo né in sec ondo grado, di aver acquisi to per usucapione un diritto d i servitù di passaggio ad uso pubblico, pronunziando dunque su una domanda non formalmente proposta dalla parte appellata.  1.6. L a sesta doglianza s'incentra s ull'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., costituiti dalle dimensioni e dalla larghezza della stradina, del tutto inidonea all'uso pubblico e d unque a fungere da accesso alla pista da motocross.  1.7. Mediante l'ultima lagnanza, sempre in relazione all'art. 360 5 c.p.c., il ricorrente lamenta l'omesso esame di una circostanza decisiva, ossia l'utilizzo contra legem del fondo dominante, che mal si concilierebbe con un fine pubblico da soddisfare.  2. Per ragioni di priorità logica , vanno previ amente esaminati i motivi quarto, quinto, se sto e settimo, p erché attaccano la ratio decidendi utilizzata dalla Corte distrettuale, ossia la ritenuta servitù di uso pubblico della strada, in accoglimento dell'appello incidentale del Comune.  3. La quarta censura è inammissibile. 
Come costantemente affermato da questa Corte in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (v. tra le tante, ### 6 - 3, n. 19989 del 10 agosto 2017; Cass. 8247/2024 in motivazione). 
Nel caso i n esame, la Corte territori ale (v. pag. 23) ha desunto l'idoneità della strada all'uso pubblico dall'istruttoria orale, che “ne ha c onfermato da tempo (40 anni) il lib ero accesso pedonale e carraio sia verso il borgo limitrofo che verso il l'impianto sportivo”. 6 di 11 La Corte d'### ha quindi considerato anche la destinazione della strada all'accesso “al borgo limitrofo” (v. anche pag. 20 sentenza) e quind i appare sterile ogni disquisizione sulla regolarità amministrativa dell'impianto di motocross. 
Questa decisiva ratio decidendi non è censurata.  4. Il quinto rilievo non ha ragion d'essere.  4.1. Lo stesso ricorso riferisce (v. pagg. 6 e 7) che, in primo grado, il convenuto aveva richiesto la costituzione di servitù di passaggio pedonale per usucapione ul traventennale ed, in subordine, la declaratoria di esistenza di servitù di uso pubblico. 
La stat uizione della decisione impugnata c orrisponde dunque a quanto richies to con le conclusioni riportate ne ll'epigrafe de lla stessa sentenza ed ascritte a parte appellata (“in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere la spiegata riconvenzionale e, per l'effetto, acc ertare e dichiar are l'esistenza di servitù di uso pubblico sulla strada di cui in esposto”). 
Il riferimento al ventennio è stato correttamente fatto perché è uno degli elementi da considerare nella servitù di uso pubblico per un uso prolung ato nel tempo accertato dalla Corte d'Ap pello in particolare a pagg. 22 e 23 (v. tra le varie Sentenza n. 28632 del 29/11/2017). 
Del resto, r ientra nelle prerogat ive del giudice di merito l'interpretazione della domanda e quindi non è censurab ile la sentenza laddove inter petrando la domanda riconve nzionale, ha ritenuto che il Comune avesse fondato la servitù di uso pubblico anche sulla durata ultraventennale del transito.  5. La sesta doglianza è inammissibile.  5.1. ###. 360 n. 5 c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal 7 di 11 testo della sentenz a o dagli atti proces suali, che abbia costit uito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispe tto delle previsioni degli artt. 366, primo c omma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc . civ., il ricorrente de ve indicare il "fat to storico", il cui esame sia st ato omesso , il "dato", te stuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto stor ico, rilevante in causa, s ia stato comunque preso in cons iderazione dal giudic e, ancorc hé la sentenza non abbia dato c onto di tutte le ris ultanze probato rie (### U., n. 8053 del 7 aprile 2014; ### 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).  5.2. I n partic olare, il motiv o di ricorso deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano reputarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli el ementi di un acc adimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (### 2, n. 10525 del 31 marzo 2022; ### 2, n. 20718 del 13 agosto 2018; ### 1, n. 17761 dell'8 settembre 2016). 
Orbene, la motivazione della Corte d'appello appare plausibile ed immune da vizi logici nella concatenazione e nella valutazione degli elementi istruttori.  5.3. Il ricorrente, lungi dall'indicare i requisiti del fatto storico come sopra delineati, d enuncia in realtà una pluralità di ci rcostanze, 8 di 11 sicché entrambe le d oglianze si risolvono i n una critic a alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito. 
E' dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisc e un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclu sioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fatt uale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a cr iticare il "convi ncimento " che il giudice si è formato, a norma dell'ar t. 11 6, commi 1 e 2, c .p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendib ilità d elle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa inte rpretazione al fine di ottenere la revisione da par te del giudice di legittimità degl i accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.  5.4. Per il re sto, va rib adito che l'esame dei document i esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'at tendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze p robatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservat i al giudice del merito, il quale, nel por re a fondamento della propria d ecisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutt e le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbe ne non menzionati specificame nte, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Se z. 1, n. 19011 d el 31 luglio 2017; ### 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 
In altr i termini, la diff erente lettura delle risultanze i struttorie proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la 9 di 11 doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di mer ito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, c ertamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (### U, 24148 del 25 ottobre 2013).  5.5. È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente de duzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza ass oluta di mo tivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (### U, n. ### del 27 dicembre 2019; ### 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).  6. I l settimo motivo di impugnazione è i nammissibile, perché - come già esposto nella trattazione del quarto motivo - non coglie la doppia ratio decidendi: la Corte terr itoriale ha fondato l'accoglimento dell'appello incidentale del Comune sul fatto che la strada gravata da se rvitù di uso pub blico era utilizzata sia per l'accesso all'impianto sporti vo sia per l'accesso al borgo limit rofo (pag. 23, righi 3 e 4). 
La censura si rivolge al solo accesso alla pista di motocross ed in tal modo non viene contestat a l'altra ratio, mentre il ricorren te avrebbe avuto l'onere di impugnarle entrambe , a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (### 1, n. 17182 del 14 agosto 2020; ### 3, n. 13880 del 6 luglio 2020).  7. L a reiez ione dei suddetti motivi asso rbe logicament e l'esame delle altre censure, che - come premesso - avevano riguardo al tema dell'acq uisto della servitù per usucapione, argomento del tutto marginale ri spetto alla valenza di se rvitù di uso pubblico, quale diritto dal contenuto non predeterminato, ma funzionale al soddisfacimento di un'esigenza di carattere generale, diretta a realizzare un fine di pubblico interesse, consistente in un peso 10 di 11 posto a carico di un bene immobile in favore, non già di altro bene immobile, bensì di soggetti, i quali si identificano in una collettività indistinta di persone, che ne beneficiano " uti cives " (Sez . 2, 28869 del 19 ottobre 2021; ### 2, n. 15931 del 13 giugno 2019). 
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese proce ssuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo.  ### e da atto che ricorrono i presupposti proc essuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di ### del Mo ntello, del le spese del giudiz io di legittimità, che liquida in euro 5.000 (cinq uemila) pe r compensi, oltre alle spese fo rfettarie nella m isura del 15%, agli es borsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussis tenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello ### di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di co nsigli o delle ### a ### il 16 aprile 2024 ##### 11 di 11  

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Mocci Mauro

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Tribunale di Asti, Sentenza n. 589/2025 del 02-12-2025

... parte attrice) l'atto pubblico di costituzione di servitù, con rogito del notaio ### rep. 16267 e racc. n. 5720, in forza del quale all'art. 2 viene costituita una servitù di passaggio pedonale e carraio - a minor danno - per accedere e recedere alla e dalla ### a carico della predetta corte comune sita in Comune di ### d'### distinta al relativo ### con il ### 37, mappale 269, ed a favore dei sopra descritti immobili di proprietà del ### che accetta - distinti al ### con il ### 37, mappali 273, 778, 944, 945, 946, 947 e 950 e al ### con il ### 37, mappale 273 - da esercitarsi sulla porzione della predetta corte comune della larghezza di metri 3,5 (tre virgola cinque), rappresentata in colore verde nella precitata planimetria al presente ### allegata sotto la lettera "A". Preliminarmente si reputa opportuno richiamare la disciplina codicistica sulle servitù, in particolare l'art. 1063 c.c., laddove rimanda al titolo costitutivo della servitù e, in mancanza, alle restanti norme del ### V, la disciplina sull'esercizio e sull'estensione delle servitù. Ed, infatti, in assenza del titolo il titolare del diritto di servitù può esercitarlo ex art. 1065 c.c. in conformità del suo (leggi tutto)...

testo integrale

Nr. 1989 /2023 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Asti Il Giudice Onorario di ### Dr. ### , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da: Sig. ### rappresentata/o e difesa/o dal/dagli Avv.to G. Manganaro e M. 
Bombara, con domicilio in ### ( ) ###.so G. Matteotti 31, come da delega in calce.  attrice ###. ### e ### rappresentata/o e difesa/o dal/dagli Avv. M. Ferro, presso il cui studio in ### ( ) C.so ### 84 sono elettivamente domiciliat ###calce.  convenuti ### servitù ### Voglia il Giudice Onorario, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; ### - Attore: accertarsi e dichiararsi l'intervenuto aggravamento all'esercizio del diritto di servitù inerente al fondo di proprietà del sig. ### per le ragioni di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare i convenuti a ripristinare lo stato dei luoghi anteriore all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione come descritto nella narrativa che precede e, in particolare, a ripristinare la strada conforme allo status quo ante, il piano altimetrico precedente, rimuovere i cancelli apposti sulla ### e sul confine della proprietà ### condannare i convenuti al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nella misura di € 100/00 ex art. 614bis c.p.c. ovvero in quella maggiore o inferiore ritenuta di giustizia; con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali ex D.M. 55/2014, oltre C.p.a., I.v.a.  ### - ### respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, dichiarando in particolare che nessun aggravamento all'esercizio della servitù può essere riscontrato in ragione dell'avvenuta riqualificazione dell'area; MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, depositato in data ###, il Sig. ### evocava avanti al Tribunale di ### i #### e ### per ivi sentire accertato e dichiarato l'intervenuto aggravamento all'esercizio del diritto di servitù inerente al fondo di proprietà del sig. ### in forza di lavori, eseguiti come da descrizione in atti, dovendosi conseguentemente provvedere alla condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi alle condizioni anteriori all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e, in particolare, a ripristinare la strada conforme allo status quo ante, il piano altimetrico precedente, così a rimuovere i cancelli apposti sulla ### e sul confine della proprietà dominante. 
Si costituivano i convenuti con comparsa di costituzione, contestando in toto la domanda di controparte e chiedendone il rigetto. 
All'esito della compiuta CTU e ritenuta la causa esaurientemente istruita, il G.O.P.  concedeva termine per il deposito delle memorie in forza del combinato disposto ex art. 127 ter e 189 c.p.c. 
Dato atto del deposito nei termini delle note conclusive tutte ex art. 189 c.p.c., la causa viene quindi trattenuta a sentenza ed è ora all'esame del giudicante. 
Tutto ciò premesso, viene pronunciata sentenza come di seguito motivate. 
In fatto ###, titolare di un diritto di servitù di passaggio, sostanzialmente lamenta che i lavori eseguiti sul fondo servente di proprietà di controparte abbiano diminuito o reso più incomodo l'esercizio della servitù costituita in favore del proprio fondo. In particolare le contestazioni concernono: a - lo spostamento del percorso su un'altra area del mappale 269 di proprietà convenuta (fondo servente); 2 - l'installazione di due cancelli alle estremità del percorso, che insiste sul mappale 269; 3 - una situazione di fatto, in forza degli eseguiti lavori, data da una depressione di circa cm 60 del piano di calpestio sul fondo servente, mappale 269, con conseguente criticità del raccordo tra il nuovo percorso e il vecchio percorso sui mappali 944 e 950 di proprietà ### (fondo dominante), che conduce all'unità immobiliare di quest'ultimo; 4 - una realizzazione del nuovo tracciato senza alcuna preparazione del fondo. 
Le controparti, invece, ritengono che non sussistano le ragioni per accogliere la domanda attorea. 
In diritto ### in corso, promossa dall'attore, è quella confessoria servitutis ex art. 1079 finalizzata in primis ad accertare la ricorrenza degli impedimenti o delle turbative atte a diminuire o comunque rendere più incomodo l'esercizio della pacifica servitù di passaggio, nonché, una volta verificata la sussistenza della lamentata situazione di fatto, provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, sui quali parte attrice esercita il suo diritto reale di godimento. 
Quanto agli incombenti probatori di parte attrice, per giurisprudenza di Cassazione consolidata (ex plurimis Cass. Civ. Sent. 18890/14), sulla stessa grava l'onere di provare l'esistenza del diritto di servitù, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e oneri. 
In considerazione del fatto che, comunque, le parti convenute non contestano né l'esistenza, né l'ampiezza e né le modalità di esercizio della servitù costituita in favore dell'immobile di controparte, l'attore risulta aver assolto al proprio incombente probatorio avendo anche dedotto telematicamente (doc. 6 in atti di parte attrice) l'atto pubblico di costituzione di servitù, con rogito del notaio ### rep. 16267 e racc. n. 5720, in forza del quale all'art. 2 viene costituita una servitù di passaggio pedonale e carraio - a minor danno - per accedere e recedere alla e dalla ### a carico della predetta corte comune sita in Comune di ### d'### distinta al relativo ### con il ### 37, mappale 269, ed a favore dei sopra descritti immobili di proprietà del ### che accetta - distinti al ### con il ### 37, mappali 273, 778, 944, 945, 946, 947 e 950 e al ### con il ### 37, mappale 273 - da esercitarsi sulla porzione della predetta corte comune della larghezza di metri 3,5 (tre virgola cinque), rappresentata in colore verde nella precitata planimetria al presente ### allegata sotto la lettera "A". 
Preliminarmente si reputa opportuno richiamare la disciplina codicistica sulle servitù, in particolare l'art. 1063 c.c., laddove rimanda al titolo costitutivo della servitù e, in mancanza, alle restanti norme del ### V, la disciplina sull'esercizio e sull'estensione delle servitù. Ed, infatti, in assenza del titolo il titolare del diritto di servitù può esercitarlo ex art. 1065 c.c. in conformità del suo possesso. 
Indipendentemente dal fatto che la disciplina sulla modalità di esercizio della servitù di passaggio trovi il suo punto di riferimento in un titolo o nel possesso del suo titolare, il proprietario del fondo dominante nell'esercizio del diritto de quo deve attenersi al principio del “minimo mezzo” ex art. 1065 c.c., per cui le eventuali pretese dello stesso in punto di estensione ed esercizio della servitù devono essere finalizzate a soddisfare i bisogni del fondo dominante, ma con il minor aggravio per il fondo servente. 
Va, però, anche ribadito che ex art. 1067 co. 2 c.c. grava a sua volta sul proprietario del fondo servente l'obbligo di non diminuire l'esercizio della servitù o di non renderlo più incomodo. 
Verificato che non vi sono contestazioni sull'esistenza del diritto di servitù in capo all'attore, nonché né sulle modalità dell'esercizio, trattandosi pacificamente di una servitù di passaggio pedonale e carraio, né sull'estensione della stessa, in quanto il tracciato della servitù medesima risulta per tabulas dalla pianta allegata al riferito rogito notarile (doc. 6 in atti di parte attrice), nondimeno rimangono, però le contestazioni attoree sulle opere realizzate su tutto il fondo servente dalle controparti, ritenute atte a diminuire o rendere più incomodo l'esercizio del suo diritto di servitù. Le contestazioni sulle eseguite opere sono: 1 - lo spostamento del tracciato lungo tutto il confine del mappale 269 (fondo servente) con il mappale 1026, che ricade su una proprietà estranea ai fatti di causa; 2 - l'installazione di due cancelli alle estremità del percorso, che insiste sul mappale 269 (fondo servente); 3 - un abbassamento del piano calpestio sul mappale 269 (fondo servente) di circa cm 60, con conseguente criticità del raccordo tra il nuovo percorso e il vecchio percorso sui mappali 944 e 950 di proprietà ### che conduce all'unità immobiliare di quest'ultimo; 4 - una realizzazione del nuovo tracciato senza alcuna preparazione del fondo. 
Sul punto è opportuno evidenziare come, secondo la giurisprudenza di legittimità non possono ritenersi compresi nel divieto di compiere innovazioni o trasformazioni del fondo servente, tali da diminuire o rendere più incomodo l'esercizio del diritto ex art. 1067 co. 2 c.c., quegli atti che, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente, rappresentino l'esercizio compiuto - civiliter - dal proprietario delle facoltà di godimento del fondo, che l'esistenza della servitù non può elidere (ex plurimis Cass. Civ. sent. 25056/18). 
Tenuto conto del consegnato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, occorre verificare se le contestate opere, eseguite sul fondo servente, costituiscano o meno compiuto esercizio - civiliter - delle facoltà di godimento del fondo stesso. 
In punto ###'installazione dei due cancelli, così come pacificamente ammesso e peraltro documentato concordemente dalle intervenute perizie, costituisce un'ipotesi di chiusura del fondo servente, che rientra de iure condito nelle facoltà del relativo proprietario ex art. 841 Gravando, però, sul fondo servente una servitù di passaggio pedonale e carraio, ex art. 1064 co. 2 c.c. il relativo proprietario deve, però, lasciarne libero e comodo l'ingresso per consentire al titolare il relativo esercizio. 
Il tema della chiusura del fondo servente viene affrontato dalla giurisprudenza di legittimità ex plurimis Cass. Civ., sez. 2, sent 21129/12), ribandendo che il conflitto tra il proprietario del fondo servente, cui è assicurata dall'art. 841 cod. civ. la facoltà di chiusura del fondo, e il titolare della servitù di passaggio è regolato dall'art. 1064, secondo comma, cod. civ., nel senso di garantire a quest'ultimo il libero e comodo esercizio della servitù, in base ad un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi.  ### il diritto di chiudere il proprio fondo in capo al proprietario del fondo servente e al contempo gravando sullo stesso l'obbligo di lasciare libero e comodo l'ingresso nel fondo a chi ha il diritto di servitù per esercitare il passaggio, tuttavia il divieto ex art. 1067 co. 2 c.c. di compiere tutte quelle innovazioni, che diminuiscano o rendano incomodo l'esercizio della servitù di passaggio, non sta nell'innovazione in sé, ma nell'incidenza di essa rispetto al modo in cui è stata goduta la servitù, venendo in rilievo, quindi, la frequenza del passaggio, la caratteristica dei luoghi, le particolari esigenze del transito ed ogni altra precedente condizione di esercizio (ex plurimis Cass. Civ., sez 2, sent. 21744/13). 
Tenuto conto, in primis, che il proprietario del fondo servente, ovvero parte convenuta, ha consegnato alla controparte tutti i dispositivi elettrici per la chiusura ed apertura di entrambi i cancelli (circostanza non contestata), e per l'effetto il titolare della servitù de qua non incontra problema alcuno per accedere e recedere dal proprio fondo sia a piedi, che ricorrendo a mezzi meccanici, è ragionevole dedurre che le contestate innovazioni non hanno apportato cambiamenti alle modalità di godimento della servitù de qua, soprattutto tenendo conto dei raggiunti accordi contenuti nel titolo costitutivo. Infatti, sia la larghezza del percorso, così come il percorso stesso, tutto coincide con quanto emerge dalla planimetria allegata all'atto costitutivo della servitù di passaggio (doc. 6 in atti di parte attrice) e le foto prodotte in atti sui luoghi di causa danno ragionevole ed ulteriore conforto alle raggiunte conclusioni. 
Rimane comunque da verificare se l'installazione dei cancelli de quibus abbia prodotto una diminuzione nell'esercizio della servitù di passaggio o l'abbia reso meno agevole sotto il profilo della frequenza del passaggio, della caratteristica dei luoghi, delle esigenze di transito o altra precedente condizione di esercizio di detta servitù. 
Parte attrice non ha in alcun modo dimostrato che il ricorso ai dispositivi elettrici per l'apertura degli installati cancelli e già in dotazione alla stessa abbiano prodotto una più bassa frequenza nell'accesso e recesso dal fondo dominante. Né si potrebbe ragionevolmente dedurre dalla necessità di impiego dei dispositivi elettrici in dotazione che i tempi di attesa nell'apertura dei cancelli possano portare ad un esercizio più incomodo della servitù di passaggio o ad una diminuzione dell'esercizio della stessa. Allo stesso modo, in alcun modo può ritenersi ragionevole che il lamentato oscuramento del percorso, allorquando i cancelli sono chiusi, possa pregiudicare l'esercizio del passaggio pedonale o carraio, il cui tratto risulta certamente visibile una volta aperte le ante dei due cancelli, non risultando in atti riscontri contrari sul punto. 
Alle stesse conclusioni si perviene, tenuto conto che la larghezza del percorso, lungo il quale può essere esercitata la servitù, è stata mantenuta già a partire dai cancelli de quibus nelle misure previste nel titolo costitutivo e non vi è contestazione alcuna sulla circostanza, e che non risultano né documentate e nè, comunque, esposte esigenze di transito particolari (ad es. necessità di impiego di mezzi particolari), in presenze delle quali l'installazione di detti cancelli de quibus possa rendere l'esercizio della servitù ragionevolmente più incomodo. La stessa perizia di parte attrice non menziona problematiche correlate ad esigenze di transito particolari. 
Né, infine, a decorrere dalla stipula dell'atto costitutivo della servitù de qua sono emerse in atti o fosse pure nella perizia di parte attrice una condizione di esercizio della servitù medesima diversa o più agevole di quanto parte attrice possa esercitare una volta chiuso il percorso con i richiamati cancelli. 
Da tutto quanto fin qui esposto si perviene alla conclusione che l'opera di installazione dei predetti cancelli possa rientrare tra quegli atti che rappresentano l'esercizio compiuto - civiliter - dal proprietario delle facoltà di godimento del fondo servente e che l'esistenza della servitù non può elidere, con conseguente rigetto della domanda attorea, quanto alla richiesta rimozione dei due cancelli de quibus. 
In punto Ripristino della ### nella condizione conforme allo status quo ante ### agli impedimenti o turbative, su cui si fonda l'actio confessoria di parte attrice, si richiamano le presunte modifiche al plano altimetrico, nonché quelle intervenute sul percorso de quo a seguito di lavori eseguiti sulla proprietà del fondo servente in data successiva alla stipula dell'atto costitutivo della servitù de qua. 
Quest'ultimo risale, infatti, all'11.04.2018, mentre l'esecuzione dei lavori ha avuto inizio a seguito del rilasciato ### di ### nr. 11/2021 dell'11.03.2021 (doc. 4 in atti di parte convenuta). 
Costituisce circostanza documentale, peraltro non contestata dall'attore, il fatto che all'esito dell'atto costitutivo de quo il percorso, lungo il quale verrebbe esercitata la servitù di passaggio, sarebbe stato tracciato come da planimetria esplicativa richiamata all'art. 2 del predetto atto costitutivo e ad esso allegata (doc. 6 in atti di parte attrice). 
Occorre anche precisare che ogni successiva valutazione circa la sussistenza di ipotesi, idonee a diminuire o rendere più incomoda la servitù di passaggio ad oggi in capo all'attore e da lui pienamente esercitata, procede tenuto conto del tracciato descritto nella ### ovvero ### A all'atto costitutivo della servitù con rogito del ### rep. 16267, racc. 5720, dell'11.04.2018, stante l'estinzione della precedente servitù, che costituisce circostanza ammessa in atti da parte attrice, nonché concordata dalle parti tutte intervenute nell'atto costitutivo in atti come da art. 3 capoverso 2. La menzionata disposizione è, infatti, del seguente tenore: “### tutte riconoscono che dalla data odierna sono da considerarsi estinte tutte le servitù in precedenza costituite o di fatto acquisite nel tempo, riguardanti i lotti sopra descritti e le ### medesime tutte”. 
Proprio in considerazione delle indicazioni, di cui alla allegata planimetria esplicativa, le caratteristiche del tracciato, sul quale esercitare la servitù per accedere e recedere dal fondo dominante di proprietà ### sono data da una larghezza costante di m. 3,5 e da uno sviluppo lineare lungo il mappale 269 del Fg. 37 di proprietà convenuta, così da fiancheggiare tutto il confine con il mappale 1026 dello stesso foglio (altra proprietà estranea ai fatti). 
Proprio in esito agli eseguiti lavori il percorso destinato all'esercizio della servitù è rimasto posizionato, così come descritto nel più volte richiamato allegato A, di cui al depositato atto costitutivo di servitù. 
Che il tracciato della costituita servitù rispetti le indicazioni morfologiche descritte nella ### esplicativa, come da ### A all'atto costitutivo, trova conforto nella relazione peritale di CTU in atti, sulle cui ragionevoli conclusioni non vi è motivo di dubitare alla luce sia della produzione documentale di parte attrice (doc. nr. 8 in atto di citazione), così come delle stesse relazioni tecniche dei rispettivi CTP di parte. 
Tenuto conto dell'estratto di mappa aggiornato e della ### allegata all'### costitutivo di servitù, ### A. ### 16267, il ### geom. S. Zoppi, ha proceduto a suddividere in 3 settori il passaggio per l'esercizio della servitù de qua (i colori dei singoli settori richiamano quelli di cui alla medesima ###. 
La servitù di passaggio risulta così composta: a - un tratto (colorazione rossa) insistente sulle particelle 1026 (titolarità ### - parte estranea al giudizio) e 1167 (titolarità G.G. ### e A.M. ### - parti convenute) fino al cancello carraio, che dà sulla stradina ### Su tale tratto non emergono difficoltà di percorrenza e, comunque, non risulta in alcun modo difforme dal corrispondente percorso di cui alla ### b - un tratto (colorazione verde) insistente per intero sulla particella 269 (titolarità G.G. ### e A.M. ### compreso tra il cancello antistante la stradina ### e il cancello antistante la particella 944 (titolarità ### - attore). Anche per questo tratto non vengono segnalate difformità nel percorso rispetto a quanto delineato nella predetta ### e anzi si precisa che sia l'andamento, quanto la pendenza sono lineari. Si precisa, piuttosto, una luce interna in entrambi in cancelli alle estremità del tratto de quo pari a m. 3,80, ovvero superiore alla prevista larghezza di m. 3,50 come da indicazione contenute in ### dell'11.04.2018 all'art. 2). 
Completa il percorso per raggiungere il fabbricato di proprietà ### infine, il tratto (colorazione azzurra) insistente sulle particelle 944 e 950 (titolarità ###, costituita da un passaggio su terreno naturale dove, pur in assenza di recinzioni e delimitazioni che ne impediscono l'individuazione immediata, tuttavia si delinea in linea di massima il passaggio. E, comunque, dallo stato naturale del tratto si percepisce, a parere del ### un utilizzo “non quotidiano” o comunque non continuativo da parte della proprietà attorea, in ciò confortato dall'ulteriore dato che lo stesso fabbricato di proprietà ### risulti attualmente disabitato. 
Pertanto, sotto il profilo planimetrico, si può pervenire alla conclusione che l'esecuzione dei lavori ad opera della proprietà servente lungo tutto il tratto insistente sulla particella 269 (proprietà G.G. ### e A.M. ### - parti convenute) non abbia prodotto alcuna modifica al tracciato, che mantiene l'andamento lineare e la larghezza come da prescrizione contenuta nell'art. 2 dell'atto costitutivo di servitù e come da ### a detto atto. Tale conclusione non trova smentita alcuna nemmeno nella relazione peritale di parte attrice, laddove a pag. 2 della stessa il #### G. Chiambretti, riferisce che nell'allegato grafico planimetrico all'atto di costituzione della servitù sono ben definiti, dal punto planimetrico, il percorso della servitù di passaggio all'interno delle proprietà ### e ### senza che risulti in contestazione la realizzazione di un tracciato lineare diverso da quello descritto nella ### Certamente non costituisce violazione del divieto di diminuire la servitù ex art. 1067 co. 2 c.c. la riferita traslazione del tracciato, in quanto eseguita come da richiamata ### ovvero correndo in maniera lineare lungo la facciata dell'unità immobiliare ### e costantemente a m. 10 dalla stessa e, quindi, come da condivisa volontà espressa dalle parti nell'atto costitutivo di servitù dedotto in atti. Sul punto, peraltro, non vi è smentita alcuna nella relazione tecnica del CT di parte attrice e nemmeno in quella depositata dal ### Rimangono, invece, in contestazione sia il profilo altimetrico del percorso, quanto i lavori di esecuzione del tracciato con riferimento alla preparazione del fondo, agli strati di rifinitura con l'impiegata ghiaia.  ### alle osservazioni attoree, che lamentano una realizzazione del nuovo tracciato senza alcuna preparazione del fondo e, comunque, tale da risultare strutturalmente inadeguato e privo di consistenza, delle stesse non vi è riscontro documentale alcuno né nella relazione tecnica e né nelle successive osservazioni del proprio CT di parte, ### G. Chiambretto. Mentre il #### S. 
Zoppi riferisce sul punto il materiale impiegato (ghiaia, griglie in plastica e pietrisco), senza peraltro evidenziare problemi particolari sull'esercizio del passaggio pedonale e carraio lungo il realizzato percorso. Peraltro, le stesse previsioni di un certo deterioramento nel breve termine, contenute a pag. 6 della relazione di CT di parte attrice, risultano generiche e senza riscontro tecnico, ovvero si tratta di mere valutazioni non puntuali. 
Infine, quanto alla porzione di servitù di passaggio insistente sul mappale 269 (proprietà ### - ###, secondo le lagnanze di parte attrice gli eseguiti lavori su detto mappale hanno generato una variazione altimetrica, ovvero una sorta di depressione nella misura di circa cm. 60 lungo tutto il tracciato dal cancello 1 fino al cancello 2, con conseguenti criticità nel raccordo con il tracciato che insiste sui mappali 944 - 950 della proprietà ### e che conduce fino all'unità immobiliare della proprietà dominante medesima. 
Proprio la relazione di CTU riferisce che sul tratto della servitù di passaggio insistente sul detto mappale 269, per una lunghezza pari a m. 36, vi sia un dislivello tra i due cancelli di circa cm.  93 ed una pendenza di poco inferiore al 3% e tale da non impedire, né rendere tantomeno difficoltoso il normale transito carrabile sulla servitù (a pag. 7). Sia in atti di parte attrice, così come nella relazione del CT di parte ### G. Chiambretto, nulla viene riportato in termini di misurazione altimetrica, salvo lamentare genericamente una percorrenza non agevole del tracciato ed una accentuata pendenza del percorso, soprattutto in fase di raccordo con il tracciato insistente sulla proprietà del fondo dominante. 
Peraltro, la produzione fotografica contenuta in atti e in particolar modo quella contenuta nella relazione del CT di parte, ### G. Chiambretto, risultano riferibili a situazioni di fatto relative al vecchio tracciato della servitù o alla fase dei lavori in corso, per cui non possibile procedere ad un confronto altimetrico o anche ad una corretta valutazione dei dislivelli. E' lo stesso ### G. 
Chiambretto a riportare nel proprio elaborato peritale (a pag. 4) di aver provveduto ad indicare anche l'andamento del profilo del terreno, prima della sua rimodellazione, utilizzando la documentazione fotografica prima descritta (ovvero foto tratte da ### in grado di offrire un esame critico dei luoghi prima dei lavori di trasformazione operati dalla proprietà ### - come a pag. 2) e le fotografie scattate nel corso del lavori dalla proprietà #### poi all'ulteriore osservazione di parte attorea, secondo cui il realizzato raccordo tra l'attuale tracciato e quello insistente sul mappale Gente (proprietà dominante) abbia prodotto un aumento della pendenza nel tratto del percorso, che ricade sulla proprietà dominante, in esito ad un piano altimetrico più basso del area, sulla quale pesa la servitù di passaggio, si reputa ragionevole aderire alle conclusioni contenute nell'elaborato peritale del ### ove non si fa menzione alcuna di eventuali interventi nelle misure altimetriche del piano servitù de quo. Anzi, proprio a pag. 15, il CTU, geom. S. Zoppi, precisa che, seppure sia vero che la proprietà ### (fondo immobiliare frontaliero a quello della proprietà ### abbia alzato, rispetto alla servitù…, il piano altimetrico del proprio cortile, questo non incide sull'altimetria della servitù. Allo stesso modo, analizzando - riferisce il CTU a pag 16 della relazione finale - l'elaborato tecnico allegato al ### di costruire n. 11/2021, redatto dal ### G. Gozzelino, laddove è intervenuta la modifica maggiore all'altimetria del cortile ### non vi è sostanzialmente ricaduta sulla servitù di causa.  ### consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. sent. 24376/21) il semplice fatto di una innovazione apportata al fondo servente non può essere considerato costitutivo di una limitazione della servitù se non costituisca anche un danno effettivo per il fondo dominante, in quanto l'esercizio della servitù è informato al principio del minimo mezzo, nel senso che il titolare di essa ha il diritto di realizzare il beneficio derivantegli dal titolo o dal possesso senza appesantire l'onere del fondo servente, oltre quanto necessario ai fini di quel beneficio. 
All'esito dell'esame degli elaborati peritali e della documentazione prodotta in atti, non risulta che i lavori di parte convenuta abbiano prodotto per le esposte ragioni una variazione altimetrica idonea a creare una pendenza del tracciato in grado di diminuire o rendere più incomodo il relativo esercizio, ovvero le contestate innovazioni apportate al fondo servente, non costituendo un danno effettivo per il fondo dominante, non possono essere considerate costitutive di una limitazione della riconosciuta servitù di passaggio pedonale e carraio in danno di parte attrice. 
Pertanto, le istanze attoree vanno tutte respinte.  P.Q.M.  Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione, depositato in data ###, dal #### - parte attrice - con il quale venivano convenuti in giudizio i #### e ### - parti convenute -, contrariis reiectis, così provvede: ### sussistere di fatti idonei a diminuire o rendere più incomoda la costituita servitù di passaggio pedonale e carrabile in forza dell'atto costitutivo con rogito del ### rep. nr.  16267 e racc. Nr. 5720 ### istanze attoree tutte.  ed infine, ### ricorrendo le condizioni di cui all'art. 91.c.p.c., la condanna di parte attrice soccombente all'integrale refusione delle spese di lite, che vengono liquidate in €. 10.860/00 (diecimilaottocentosessanta/00), oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa. 
Stante la concorde istanza di CTU avanzata in atti dalle parti tutte, le relative competenze rimangono compensate tra le stesse. 
Sentenza pubblicata con la sottoscrizione in forma digitale del presente verbale ed immediatamente depositata in cancelleria ### alla ### per le comunicazioni di rito.  ### lì 30/11/2025 il G.O.  ### 

causa n. 1989/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Sorgi Salvatore

M
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Tribunale di Teramo, Sentenza n. 199/2025 del 19-02-2025

... di proprietà degli attori lungo il frustolo della larghezza di mltre a confine con la sottostante proprietà ### e da questa delimitata da una scarpata della profondità di circa un metro, nonché a risarcire il danno da quantificare e liquidare equitativamente”; per parte convenuta: “-in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria; - nel merito in via principale: a)rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi di cui al presente atto, oltre che dei requisiti richiesti dalla legge per la sua ammissibilità, b)accertare l'esistenza in favore del fondo dei convenuti (Fg.110 part.96-97 catasto terreni di ### c.da ###) e dei convenuti stessi, per costituzione per destinazione del padre di famiglia e/o, comunque, per maturata usucapione acquisitiva del diritto di servitù di passaggio attiva a piedi e con ogni mezzo, sul tratto di terreno proprietà degli attori (### 110 part.62 in catasto terreni di ### c.da ###), tratto evidenziato dalla esistente strada meglio e specificato in atti e documenti e, conseguentemente, si opus sit, ordinare alla ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO Il Tribunale ordinario di Teramo - ### civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### d'### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3771/2016 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016 tra ### c.f. ###, e ### C.F., ###, quest'ultima quale erede di ### rappresentati e difesi dall'avv. ### (c.f. ###) con studio in ### alla via ### D'### 20 ed ivi elettivamente domiciliati; -Attori - e ### (C.F.###), nato a #### in data ###, residente ###; la Sig.ra ####(nata a ### il ###), residente ###; la Sig.ra ######, nata in ### il giorno 17 novembre 1945, residente ###, già costituita in proprio; tutti quali eredi del convenuto #### C.F. ###, nato in #### il giorno 2 luglio 1945 e deceduto in ### il ###, tutti elettivamente domiciliati in 65013 #### al ### n.86, presso e nello studio dell'Avv.  #### del ### di ### -convenuti e ### nato a #### il ### (codice ####), residente ###### n. 237; #### nata a #### il ### (codice fiscale: ###) residente in #### alla ###. Barbato n.3; ### nato a #### il ### (codice fiscale: ###) residente ###; ### nata a #### il ### Registrato il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 (codice fiscale ###) residente ###### n.59; ### nata a ### il giorno 8.5.1965 (codice fiscale: ###) residente ###; ### nata a ### il ### codice fiscale: ###) residente in #### alla ###. Turati n.5; DI ### nata a ### il ### (codice fiscale: ###), residente in #### alla ###. Turati n.5, tutti elettivamente domiciliati in #### al C.so ### I n. 103 presso lo studio dell'Avv. ### (cod. fisc.  ###) del ### di ### -Terzi chiamati CONCLUSIONI: per parte attrice: “chiedono che l'adito Tribunale di ### voglia accogliere la domanda siccome formulata e condannare, in solido, i convenuti a non più porre in essere turbative o molestie estrinsecantisi nel transito, pedonale o con mezzi meccanici, direttamente o indirettamente, sul ripetuto fondo di proprietà degli attori lungo il frustolo della larghezza di mltre a confine con la sottostante proprietà ### e da questa delimitata da una scarpata della profondità di circa un metro, nonché a risarcire il danno da quantificare e liquidare equitativamente”; per parte convenuta: “-in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria; - nel merito in via principale: a)rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi di cui al presente atto, oltre che dei requisiti richiesti dalla legge per la sua ammissibilità, b)accertare l'esistenza in favore del fondo dei convenuti (Fg.110 part.96-97 catasto terreni di ### c.da ###) e dei convenuti stessi, per costituzione per destinazione del padre di famiglia e/o, comunque, per maturata usucapione acquisitiva del diritto di servitù di passaggio attiva a piedi e con ogni mezzo, sul tratto di terreno proprietà degli attori (### 110 part.62 in catasto terreni di ### c.da ###), tratto evidenziato dalla esistente strada meglio e specificato in atti e documenti e, conseguentemente, si opus sit, ordinare alla ### dei ### di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del ### da ogni responsabilità. 
Registrato il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 c) ordinare agli attori: 1)la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento della proprietà dei convenuti ed all'esercizio del loro diritto di transito a piedi e con ogni mezzo, estrinsecantesi nel godimento della servitù di passaggio esistente sul frustolo di terra di proprietà degli attori, nonché 2)il ripristino della situazione antecedente l'illecito, mediante l'asporto di ogni ostacolo e opera atti ad impedire/ostacolare l'accesso sul medesimo terreno; d) Condannare gli attori al risarcimento in favore dei convenuti dei danni per il determinato parziale godimento del fondo (fg.110 part.96-97), in ragione dei reiterati atti di turbativa e molestia posti in essere da essi attori, nella somma prudentemente quantificata in euro 15.000,00 o in quella, minore o maggiore, che sarà ritenuta di Giustizia, anche mediante valutazione in via equitativa.  e) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze di parte attrice, accertare l'interclusione del fondo di proprietà dei convenuti per inesistenza e/o inadeguatezza di altro accesso, diverso dall'attuale su cui viene esercitato il passaggio e, per l'effetto, dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà del ###ri ### e ### S.R. ### (part.96-97 Fg.110 Catasto terreni di ### e a carico del fondo di proprietà degli attori (part.62 fg.110 catasto terreni di ###, oltre che, si opus sit stante la già evidente utilità, del fondo intitolato alla ###ra ### (nello specifico individuato sul fondo Fg.110 part.95 NCT del comune di ### in C.da ###) al fine di consentire l'accesso dalla strada comunale per ### sino al fondo dominante, stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc l'esercizio della stessa a piedi e con mezzi, meccanici e non, di ogni tipo, sulla proprietà degli attori (individuata nel catasto terreni di ### - TE - al fg.110 part.62), confermando il tracciato da sempre esistente, ponendo ogni onere e spesa, ivi inclusa l'indennità, se dovuta, a carico dei terzi chiamati in causa.  f)In ogni caso condannare gli attori alla demolizione e all'asporto dei materiali generanti molestia e turbativa all'esercizio del passaggio, al fine di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo di proprietà dei convenuti.  g) in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare i terzi chiamati in causa tenuti a manlevare i convenuti da ogni onere, spesa e pagamento e, per l'effetto, condannare questi ultimi ad ogni eventuale pagamento di oneri di passaggio, e/o di risarcimento riconosciuto in capo agli attori, oltre che alla refusione delle spese tutte di causa e contrattuali sostenute e da sostenersi dai convenuti ed al risarcimento del danno, quest'ultimo nella somma già prudentemente quantificata in euro 15.000,00 o in quella diversa ritenuta di Giustizia, anche mediante valutazione in via equitativa.  h)In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; per i terzi chiamati: Registrato il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 “A) in via pregiudiziale, emettere sentenza di rito con la quale sia dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte degli attori, con condanna di questi ultimi alla rifusione delle spese di lite; B) ### in via principale: 1) rigettare la domanda degli attori siccome inammissibile e destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto per i motivi innanzi esposti, con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di lite; 2) accertare l'esistenza in favore del fondo dei convenuti, per costituzione per destinazione del padre di famiglia ovvero per maturata usucapione acquisitiva, della servitù di passaggio attiva a piedi e con ogni mezzo, sul tratto di terreno di proprietà degli attori, riportato nel N.C.T. del comune di ### al ### 110 part.62, meglio specificato in atti e documenti e, specificamente, nella consulenza tecnica versata in atti, con vittoria di spese e competenze del giudizio; 3) in adesione alle richieste dei convenuti, i terzi chiamati in causa nulla obiettano affinché l'On. le Giudice voglia ordinare agli attori di cessare ogni turbativa al pacifico esercizio della servitù di passaggio, a piedi e con ogni mezzo, sulla strada esistente sul fondo degli attori nonché di ripristinare lo status quo ante mediante la rimozione di ogni ostacolo e opera atti ad impedire e/o ostacolare l'esercizio del diritto di passaggio; 4) i terzi chiamati in causa nulla obiettano in ordine alla richiesta dei convenuti di condannare gli attori al risarcimento in favore dei convenuti dei danni subiti per il parziale godimento del fondo in ragione dei reiterati atti di turbativa e molestia posti in essere dagli attori; 5) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze di parte attrice volte ad accertare l'insussistenza del diritto di passaggio, i terzi chiamati in causa, nulla obiettano riguardo alla richiesta dei convenuti di accertare l'interclusione del fondo di proprietà dei convenuti per inesistenza e/o inadeguatezza di altro accesso, diverso dall'attuale su cui viene esercitato il passaggio e, per l'effetto, di dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dei convenuti (in N.C.T. del comune di ### al Fg.110 part. 96-97) e a carico del fondo di proprietà degli attori (in N.C.T. del comune di ### al Fg.110, part.62), oltre che, si opus sit stante la già evidente utilità, del fondo intitolato alla ###ra ### (nello specifico, individuato in N.C.T. del comune di ### sul fondo Fg.110 part.95) al fine di consentire l'accesso dalla strada comunale per ### sino al fondo dominante di proprietà dei convenuti, stabilendo, ex art.1051, 2° comma cc. l'esercizio della servitù a piedi e con mezzi, meccanici e non, di ogni tipo, sulla proprietà degli attori (individuata in N.C.T. comune di ### al Fg.110 part.62), confermando il tracciato da sempre esistente, escludendo tuttavia il riconoscimento di indennità a favore degli attori proprietari del fondo servente; 6) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli attori, si insiste affinché sia rigettata, per i motivi esposti in premessa, la richiesta formulata dai convenuti di dichiarare i terzi chiamati in causa tenuti a manlevare i convenuti da ogni oncre, spesa e pagamento , per l'effetto, si chiede di rigettare la ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 richiesta di condanna dei terzi chiamati in causa ad ogni eventuale pagamento di oneri di passaggio, e/o di risarcimento riconosciuti in capo agli attori, oltre che alla refusione delle spese tutte di causa e contrattuali sostenute e da sostenersi dai convenuti, infine, si chiede che sia rigettata la richiesta formulata dai convenuti di condanna dei terzi chiamati in causa al risarcimento del danno, quantificata in curo 15.000,00 o nella misura diversa ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa; 7) condannare, in ogni caso, gli attori c/o i convenuti alla rifusione in favore dei terzi chiamati in causa delle spese di lite e del compenso del presente giudizio”. 
OGGETTO: diritti reali ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### hanno chiamato in giudizio ### e ### ivi deducendo di essere proprietari di un fondo rustico con fabbricato rurale, sito in ### di ### alla c.da ###, acquistato nel 2013, e chiedendo di accertare l'assenza di diritti reali di godimento (quali servitù prediali di passaggio) gravanti sul proprio fondo ed a vantaggio del fondo confinante di proprietà dei convenuti. 
Nello specifico gli stessi hanno rappresentato come i coniugi ### avessero adottato condotte consistenti nell'arbitrario transito pedonale e con mezzi meccanici sul fondo di proprietà degli attori, pur in assenza di qualsivoglia titolo volto ad attribuire loro il diritto di goderne ad uso transito e chiedendo la cessazione delle turbative e delle molestie recate. 
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali hanno preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda principale per mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria. 
In secondo luogo, hanno esercitato domanda riconvenzionale volta ad accertare l‘acquisto, per usucapione, del diritto di servitù di passaggio (anche con mezzi meccanici) sul fondo di proprietà di parte attrice, e, in subordine, chiedendo di pronunciare sentenza costitutiva volta a riconoscere il diritto reale di godimento, ex art. 1061 c.c., a fronte della natura interclusa del fondo di proprietà dei convenuti, il quale non avrebbe altro agevole accesso alla via pubblica. 
Nello specifico, i convenuti hanno dedotto: a) che gli stessi acquistavano il fondo di loro proprietà in data ### da ######## e ### b) che, nell'atto di compravendita, i venditori cedevano il fondo con ivi incluse le servitù, attive e passive, ed in particolare quelle di accesso con ogni mezzo agricolo; c) che, infatti, da tempo immemorabile per accedere al fondo dei convenuti viene esercitata una servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile, con ogni mezzo, su una strada collocata sul terreno di proprietà di ### e ### tracciato che costeggia prima l'area di ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 pertinenza degli attori e, successivamente, anche il fondo di ### (a sua volta ceduto alla stessa dai ### precedenti titolari del fondo di parte convenuta); d) che, in ogni caso, la strada sarebbe stata realizzata in origine dal comune proprietario dei fondi al fine di consentire l'accesso ai terreni attualmente di proprietà ### - ### e che, pertanto, sarebbe possibile configurare una servitù nata per destinazione del padre di famiglia; e) che nel lontano 1977 i danti causa dei convenuti avevano instaurato un'azione avverso i ### poiché questi ultimi inibivano il libero esercizio del diritto di servitù tramite atti di molestia, controversia che veniva transatta, dando luogo all'estinzione del giudizio per inattività delle parti (con cessazione, da parte degli odierni attori, delle condotte di turbativa). 
Hanno pertanto chiesto l'accertamento dell'acquisto del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia o, in alternativa, per usucapione, ovvero, ancora, in caso di rigetto della domanda riconvenzionale e di accoglimento della negatoria servitutis esercitata in via principale, dare luogo alla costituzione coattiva di una servitù di passaggio (pedonale e con mezzi meccanici) ex art. 1051 Hanno, ancora, dedotto che i ### avrebbero adottato una condotta lesiva del libero godimento del proprio diritto, frapponendo ostacoli al transito (quali cavi metallici ed aste in legno contenenti chiodi sporgenti volti ad inibire il passaggio) ed hanno, pertanto, chiesto di far cessare le condotte di turbativa e condannare gli attori a risarcire il danno derivante dai reiterati atti di molestia, da quantificarsi in euro 15.000,00. 
Questi ultimi, inoltre, hanno articolato domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda attorea, con contestuale chiamata in causa dei terzi venditori dell'immobile di loro proprietà, chiedendo di essere manlevati da qualsivoglia onere su di essi gravante; il titolo della garanzia impropria risiederebbe nel contratto di compravendita tra essi intercorso, nel quale i venditori espressamente specificavano di aver ceduto - oltre alla proprietà del fondo - i diritti reali di godimento annessi. 
Alla prima udienza veniva autorizzata la chiamata dei terzi e contestualmente, rilevata la natura del giudizio, sottoposto alla condizione di procedibilità della mediazione, il Giudice onerava le parti all'instaurazione del procedimento entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. 
Si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati (### + altri) i quali hanno fatto proprie le deduzioni dei convenuti, recepite ad adiuvandum, chiedendo il rigetto della domanda attorea, ed allegando, a tal fine, perizia stragiudiziale attestante la presenza dei segni evidenti dell'esercizio della servitù apparente, oltre alla natura del tutto interclusa del terreno degli odierni convenuti.  ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00
In ordine, invece, ai rapporti intercorsi tra essi terzi chiamati ed i #### hanno dedotto l'inoperatività della dedotta garanzia impropria (stante l'impossibilità di estendere analogicamente le disposizioni di cui agli artt. 1480, 1484 e 1485 c.c.) alla fattispecie concreta, dal momento che non si è concretamente al cospetto di un'evizione, anche parziale, esercitata dagli attori, ed hanno, peraltro, sostenuto che non sussisterebbero in ogni caso i presupposti per appurare qualsiasi titolo di responsabilità contrattuale (di matrice risarcitoria) a fronte dell'assoluta buona fede con cui i danti causa avevano ceduto una posizione giuridica fattivamente ritenuta esistente in quanto costantemente dagli stessi esercitata da tempo immemore. 
Hanno, infine, chiesto la condanna di parte attrice al pagamento di una somma ex art. 96 co. 3 c.p.c.  stante la natura del tutto infondata della domanda articolata. 
In sede di prima udienza, volta alle verifiche preliminari ed alla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. ratione temporis vigente, parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea dal momento che i ### non avrebbero esperito il tentativo di mediazione obbligatorio pur a fronte dell'ordine giudiziale, condizione, invece, soddisfatta dagli odierni convenuti ma solo relativamente al petitum della riconvenzionale. 
In data ### si è costituita spontaneamente l'erede di ### ex art.  302 c.p.c. ed a fronte del decesso di detto convenuto, insistendo per l'accoglimento delle deduzioni proposte in sede di comparsa di costituzione. 
Il procedimento è stato poi interrotto con ordinanza del 10.6.2022 a seguito del decesso dell'attore ### Il giudizio è stato poi riassunto dai convenuti nei confronti degli eredi di quest'ultimo. 
La causa, pervenuta sul ruolo dell'odierno ### in data ###, è stata istruita documentalmente e con l'esperimento dell'interrogatorio formale e delle prove per testimoni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  * 
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea articolata in via principale. 
Come noto da tempo il Giudice di legittimità ha affermato il principio per cui non sussiste l'obbligo di svolgere il procedimento di mediazione sulla domanda riconvenzionale.   Più in particolare, le ### della Corte di Cassazione hanno affermato che, qualora il procedimento di mediazione sia stato svolto sulla domanda principale, non abbia senso (e anzi la cosa costituirebbe un inutile aggravio del processo) lo svolgimento del procedimento di mediazione su una ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 domanda riconvenzionale, collegata allo stesso titolo giuridico per cui si controverte con la domanda principale. 
Ebbene, nel caso di specie, a fronte dell'invito giudiziale all'instaurazione della procedura di mediazione, articolata nei confronti delle parti in causa, i convenuti hanno attivato il procedimento, il quale ha avuto esito negativo, i cui effetti sono da “estendersi”, in termini di avvenuto adempimento della condizione di procedibilità, al petitum della domanda principale, del resto strettamente pregiudiziale, nei suoi fondamenti costitutivi, all'oggetto della azione articolata in via riconvenzionale (in quanto se, da una parte, la domanda attorea può essere qualificata come una negatoria servitutis, volta ad accertare l'assenza del diritto di servitù, quella riconvenzionale pertiene proprio alla sussistenza di tale diritto, acquisito, a dire dei convenuti, per usucapione). 
Ne deriva, quindi, che l'instaurazione del procedimento di mediazione da parte dei #### si estende inevitabilmente all'insieme delle fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, determinando, quindi, il corretto adempimento della condizione di procedibilità. 
Nel merito la controversia può essere definita sulla scorta del criterio della ragione più liquida. 
Per ragione più liquida si intende il c.d. criterio che permette al giudice di rigettare la domanda sulla base di un motivo più facile da accertare anche sotto il profilo istruttorio, nel senso che la contrazione dei tempi processuali cui l'utilizzazione del criterio porta è apprezzabile in un duplice senso: ci vorrà meno attività processuale (e meno tempo) per istruire una questione più liquida e, peraltro, ove questa dovesse rivelarsi fondata, si avrà un ulteriore risparmio di attività processuale grazie all'effetto spiegato dall'accoglimento del motivo più liquido, che renderà superfluo l'esame degli altri. 
Ebbene, in conformità a tale criterio decisiorio la domanda principale deve essere rigettata con contestuale accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad accertare l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio (pedonale e con mezzi meccanici) sul fondo servente di proprietà degli odierni attori. 
Le domande, infatti, devono essere esaminate congiuntamente, dal momento che, per la loro stretta interconnessione, l'accoglimento dell'una determina il rigetto dell'altra. 
Ebbene, dall'istruttoria svolta, in sede orale e documentale, è emerso come gli odierni convenuti (ed i precedenti proprietari del fondo dominante prima di loro) abbiano esercitato in maniera fattiva ed indisturbata il possesso della servitù di passaggio sul fondo di proprietà dei ### Occorre premettere che la servitù di passaggio rientra fra le c.d. servitù discontinue ed il suo acquisto per usucapione presuppone, per l'intera durata del ventennio, un duplice requisito: a) l'utilizzo del fondo servente con passaggi che, sia pure discontinui, si manifestino “con una frequenza corrispondente al concreto interesse del fondo dominante ed al contenuto stesso della utilità ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 perseguita” (c.d. utilitas, su cui v. Cass. 30 luglio 2002, n. 11285 e Cass. 12 febbraio 1994, n. 1428); b) l'esistenza di segni visibili che “mostrino di essere stati concretati al preciso fine di dare accesso, attraverso il fondo preteso servente, a quello preteso dominante”, vale a dire diano prova di “un segno di raccordo, non necessariamente fisico, ma almeno funzionale delle opere con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di questo” (v. 
Cass. 6 novembre 2012, n. 19091; Cass. 31 maggio 2010, n. 13238; Cass. 3 aprile 2003, n. 5146). 
Nello specifico, l'acquisto per usucapione della servitù apparente presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per il relativo riconoscimento non basta provare il decorso del tempo necessario per l'usucapione e l'esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo - sin dall'inizio del ventennio necessario al possesso - avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione; inoltre, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 cod. civ., che regolano detto istituto (cfr. Cass. Civ. n. 18859/2013). 
Peraltro gli elementi costitutivi dell'usucapione, valevoli anche in tema di servitù, sono: - la continuità temporale (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità); - il modo pacifico e la pubblicità (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi); - la non equivocità (per la quale il possesso deve essere esercitato in modo né dubbio né incerto). 
Ebbene, nel caso di specie, emergono una serie di elementi idonei ad indicare la presenza di un indisturbato godimento del fondo (corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio) per un lasso di tempo ben superiore al ventennio. 
In primo luogo, tale situazione è emersa sulla scorta delle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio. 
In questo senso assumono rilievo le dichiarazioni di ### il quale ha specificato: “(…) vedevo chi era lì a lavorare, ci passavo con la mietitrebbia, era usuale passare da quel terreno, vedevo esercitare il passaggio liberamente, c'era una strada lì e tutt'ora c'è. Ci sono sempre passato, è una strada in cui si passa non è una strada asfaltata però è di passaggio. Non c'è altro modo di passare da quella strada”, ed ancora “è dagli anni 50 che quella strada viene utilizzata e fin da piccoli ci passavamo, per quel che ne so io non ci sono altri modi di accedere ai fondi che stanziano a fianco alla strada in questione, sul cap. 7, effettivamente i ### avevano lasciato il tratto di strada libero, prima c'era un pescheto, successivamente è stato tolto e sono stati messi i filari, circa 7-8 anni fa hanno cambiato la coltura presente, ma anche prima di questo cambiamento di coltura il ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 passaggio era libero”, nonché quelle del teste ### che ha specificato: “l'unica strada per andare sul terreno dei convenuti è quella, non c'è altro modo di acceder al fondo e lo hanno sempre esercitato, sia con mezzi agricoli che a piedi, anche io stesso ci sono sempre passato” (verbale di udienza del 21.2.2024). 
Assume, ancora, precipuo rilievo la dichiarazione del proprietario dell'immobile su cui persiste, a dire dei convenuti, il diritto di servitù funzionale all'accesso al fondo di loro titolarità, ### D'### (prima di proprietà ### il quale ha precisato: “il terreno indicato in blu, venduto dai ### ai ### lo lavorava mio padre, all'incirca dal 1995 al 2002/2003, e lui passava dalla strada comunale sul tracciato in rosso con il trattore per arrivare al terreno dei ### e non c'è mai stata nessuna discussione per quanto ne so io e per quanto mi ha detto mio padre”, ed ancora ### ha dichiarato: “Li ho visti passare quando c'ero io , ma non sempre , da almeno trenta /quaranta anni , andavano a lavorare i terreni, posso dire che sono al corrente di ciò perché sono nato nella casa che si vede nella foto n. 14 da cui sono andato via quando mi sono sposato a ventisette anni , e tornavo lì successivamente perché andavo a coltivare i miei terreni” (verbale di udienza dell'8.10.2024).  ###à delle dichiarazioni in esame, oltretutto, è avallata da tutta una serie di elementi prodotti in via documentale che fungono da riscontri meritevoli di vaglio. 
Da una parte, infatti, il contenzioso instaurato nel 1977 dagli ascendenti dei terzi chiamati (danti causa dei convenuti) volti ad ottenere la cessazione delle turbative del possesso del diritto di servitù da parte dei ### pur essendo un elemento “neutro” dal punto di vista della presenza o meno delle condotte lesive del godimento, funge da indizio circa l'esercizio, giù al tempo, delle facoltà connesse al diritto di passaggio meccanico e non.  ### canto, tale circostanza non è neanche realmente contestata dagli attori (assumendo rilievo quanto disposto dal principio di cui all'art. 115 c.p.c.), dal momento che gli stessi hanno altresì confermato la presenza del transito esercitato, in maniera altresì continuativa, dagli odierni proprietari del fondo di parte convenuta, nulla deducendo, in ordine all'assenza di un esercizio del godimento tra il 1977 e la data di proposizione della domanda giudiziale, limitandosi ad affermare che i precedenti proprietari del fondo dominante (terzi chiamati nel presente giudizio) avessero lasciato il proprio terreno in stato di abbandono senza esercitare alcun diritto di servitù. 
Circostanza, altresì, idonea a fungere da supporto alle considerazioni svolte risiede nella specifica indicazione - nell'atto pubblico di acquisto del fondo dominante - della servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, oggetto, evidentemente, anch'essa di trasferimento a titolo derivativo, stante l'ambulatorietà del diritto di servitù.  ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00
È chiaro, come più volte sottolineato da parte attrice, che questo non possa fungere da titolo costitutivo del diritto reale di godimento (irrilevante nella misura in cui, in questa sede, i convenuti hanno agito in riconvenzionale proprio per ottenere la pronuncia per l'acquisto mediante usucapione) ma è, quantomeno, ulteriore indice del consapevole protratto possesso (da parte dei danti causa prima e dei convenuti poi) della servitù di passaggio, al punto da ritenere cristallizzato il proprio diritto facendolo oggetto di specifica menzione nell'atto traslativo del terreno e del fondo. 
La natura visibile dell'esercizio discontinuo del possesso sul tratto oggetto di contenzioso, poi, è resa abbastanza evidente dalle immagini versate in atti, da cui è dato riscontrare (come confermato dai testi escussi) la presenza di un tracciato stradale visibile (pur non asfaltato) conformato al percorso seguito, soprattutto con mezzi meccanici, che rende visibile la sussistenza di opere sul manto stradale, idonee a fungere da segni tangibili dell'onere imposto sul fondo servente, tale dato morfologico contribuisce a rendere manifesta la natura non precaria ma stabile del passaggio. 
Dalle foto prodotte, infatti, è possibile scorgere una strada in terra battuta che costeggia la proprietà dei ### e che giunge, passando da un altro fondo, di proprietà ex ### presso l'area dominante. 
Tale tracciato è caratterizzato dalla visibile conformazione protesa a servire al passaggio veicolare, stante l'assenza di vegetazione (è dato scorgere la presenza di erba alta e stoppe da una parte e di un vero e proprio vigneto nelle parti laterali della strada che si interrompono in corrispondenza della strada di passaggio). 
Anche su questo punto, peraltro, le contestazioni degli attori sono parse particolarmente generiche, dal momento che questi ultimi si sono limitati a dedurre la costante aratura del frustolo da parte degli stessi a fronte della inservibilità del tratto di strada determinato dal continuo passaggio dei convenuti. 
Non sfugge a questo Tribunale come, secondo il predominante orientamento della Corte di ### per configurare la presenza dei presupposti dell'acquisto a titolo originario del diritto di servitù di passaggio non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.  ### canto si ritiene che tutti gli elementi, nel loro complessivo operare (a partire dalle dichiarazioni testimoniali per passare ai dati documentalmente acquisiti) conducano a vagliare l'esistenza un esercizio indisturbato del diritto di passaggio certamente da più di venti anni. 
In questo senso, quindi, appaiono poco conferenti le dichiarazioni dei due testimoni di parte attrice, i quali avevano prestato attività di ### a favore degli attori, e ciò in quanto le loro dichiarazioni ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 sono parse generiche e, comunque, non idonee ad esautorare l'impianto probatorio, dal momento che si sono limitati ad evidenziare di non aver visto passare nessuno nei periodi in cui hanno lavorato per gli attori, circostanza, questa, per la sua natura circostanziata e poco specifica, inidonea a confutare quanto sopra delineato. 
Parte convenuta ha, altresì, esercitato domanda volta ad ottenere la cessazione delle turbative nel godimento del proprio diritto (dal momento che parte attrice avrebbe inserito tutta una serie di ostacoli idonei ad impedire il libero passaggio), allegando documentazione fotografica raffigurante i cavi metallici idonei a turbare il transito. Parte attrice, d'altro canto, nulla ha obiettato in ordine a detta circostanza; la domanda può essere accolta stante l'intervenuto accertamento dell'acquisto del diritto di servitù per usucapione, dovendo i ### consentire, per l'effetto, il libero passaggio con mezzi meccanici e non del tratto di strada oggetto di giudizio. 
Le altre domande restano, pertanto, assorbite. 
La domanda risarcitoria, invece, deve essere rigettata, non avendo parte convenuta in alcun modo allegato e provato i presupposti dell'illecito aquiliano, soprattutto nel quantum (se non in maniera del tutto generica). 
La domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dal terzo convenuto deve essere rigettata, stante l'assenza dei presupporti della responsabilità aggravata (in primis la colpa grave o la malafede nell'agire in giudizio). 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice e devono essere liquidate come in dispositivo (prendendo in considerazione i parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la blanda complessità della vicenda).  Per Questi Motivi Il Tribunale di ### sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa ### d'### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattendendo ogni altra domanda, eccezione e deduzione: - rigetta la domanda attorea; - accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta e dichiara che i convenuti sono divenuti titolari, per usucapione, del diritto di servitù di passaggio pedonale e con ogni genere di veicoli a favore del tratto di terreno di proprietà degli attori (### 110 part.62 in catasto terreni di ### c.da ###) ed a favore del fondo dominante (Fg.110 part.96-97 catasto terreni di ### c.da ###); ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 - ordina a parte attrice la cessazione degli atti di turbativa del pacifico godimento dell'esercizio del diritto di transito a piedi e con ogni mezzo sul tratto di strada indicato e su cui insiste il diritto di servitù di passaggio; - manda alla ### dei ### territorialmente competente per la relativa trascrizione e annotazione con esonero del ### da ogni responsabilità al riguardo; - condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti e dei terzi chiamati, da quantificare, per ciascuna parte, in euro 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, in relazione alla posizione dei convenuti, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### 18.2.2025 Il giudice Dott.ssa ### d'### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00

causa n. 3771/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela D'Adamo

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Tribunale di Belluno, Sentenza n. 134/2019 del 28-03-2019

... ha accesso dalla via ### tramite una scalinata di larghezza utile di circa 1,40. Tale scalinata insiste sul mappale n. 308, che è in comproprietà dell'attore. Dagli elaborati progettuali si è potuto appurare che era originariamente prevista una strada di accesso al fabbricato proprio su tale area (mapp. 308 in comproprietà' dell'attore, nel luogo ove oggi sorge la scalinata); tuttavia realizzare un accesso veicolare su tale percorso sarebbe stato impossibile, a causa della pendenza elevata, ed è stata pertanto realizzata una scalinata. 5.2) Non vi sono servitù trascritte in favore del fondo di proprietà dell'attore ed a carico del fondo sul quale insiste il condominio convenuto. ### ha esposto di non avere reperito opere visibili e permanenti destinate alla servitù di passaggio reclamata dalla parte attrice. Tra il condominio ### e la casa dell'attore, posta a valle, è interposta una recinzione, posata da tempo, che impedisce il passaggio; pur non essendo databile, è presumibile che essa sia stata realizzata contestualmente al condominio stesso ###adozione della forma dell'ordinanza si veda Tribunale Mantova, sez. I, 14/06/2016, “In tema di mediazione obbligatoria, quando (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI BELLUNO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa numero 1006/15 RG, promossa con atto di citazione notificato il ### da: ### (C.F. ###) - Ammesso a patrocinio a spese dello Stato come da delibera 28.01.2015 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### - Rappresentato e difeso dall'Avv. ### e domiciliat ####### 5, come da mandato a margine dell'atto di citazione; CONTRO ### (C.F.: ###), corrente a ### Domegge di ### - ### di #### in via ### n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, ##### e difeso dall'avv. ### del ### di ### come da procura in atti, e domiciliato, ai soli fini del procedimento de quo, presso lo studio della stessa in ### Calalzo di #### alla via ### n. 27/B; * 
OGGETTO: usucapione; *  ### Richiamate in via preliminare le eccezioni svolte nei precedenti atti difensivi, il sottoscritto difensore precisa le seguenti conclusioni, dando atto che vengono di seguito riportate in corsivo per scrupolo difensivo anche le istanze ed eccezioni superate dall'ordinanza istruttoria 14.07.2018, anche per il caso di eventuale modifica della stessa o in funzione dell'eventuale futuro appello: In via preliminare di rito si eccepisce la nullità dell'avversa eccezione di esistenza di altro accesso diretto (veicolare o pedonale) come dedotta a pagina due, rigo 12 e seguenti dell'avversa comparsa di costituzione e risposta, per indeterminatezza e per violazione del diritto di difesa, subordinatamente affermando l'infondatezza dell'assunto difensivo del convenuto. 
In via preliminare subordinata di rito, nella denegata ipotesi di reiezione dell'eccezione attorea sopra tenorizzata, si reitera la richiesta (formulata nel verbale della prima udienza) di autorizzazione alla chiamata in giudizio anche a titolo di integrazione del contraddittorio dei terzi proprietari (sigg.ri ### e ########## e ### con riserva di altri all'esito della verifica dell'aggiornamento delle schede ipocatastali all'epoca del provvedimento del GI) dei terreni censiti ai mappali 75, 351, 394, 234, 232, 77, 308 e 258 del fg 22 del Nct del Comune di ### di ### (ex adverso indicati, sia pure in modo non univoco, come idonei ad ospitare l'azionata servitù di passaggio veicolare), fissandosi apposita nuova udienza di comparizione parti. 
In via preliminare si chiede il sanzionamento della condotta del ### avendo esso rifiutato di coltivare la mediazione riattivata dal ### in prosecuzione della prima, come si desume dalla missiva dell'avv. ### 13.1.2017 versata in atti con il verbale di deposito 10.02.2017 dell'attore. 
Nel merito ed in diritto, previo rigetto delle avverse conclusioni siccome infondate, dato atto che l'attore ed i suoi danti causa utilizzano da oltre trenta anni (antecedenti la notifica della citazione introduttiva del presente giudizio) il transito indicato in rosso nella planimetria di cui al doc. n. 3 sul piazzale del ### convenuto (censito al Mn 71 del fg 22 del Nct del Comune di ### di ### adibito in parte a prato ed in parte a piazzale) per raggiungere, provenendo dalla strada comunale denominata “###” all'altezza del civico n. 3, a piedi e con veicoli, il fabbricato (in breve “casa attorea”) sito in ### di ####, loc. #### 32, censito al ### di detto Comune, fg. 22, mn 74, cat ###, vani 4,5 (già MU, n. 1195 dell'### ed i terreni adiacenti il fabbricato censiti al Nct di ### di ### fg.  22, i mn 74-75-351; dato atto che l'attore dichiara di congiungere il proprio possesso del suddetto transito a quello dei danti causa, ed in particolare a quello di ### (generalizzata nello storico della citazione); dato atto che il fondo attoreo e l'abitazione ivi insistente sono interclusi quanto all'accesso veicolare rispetto alla via pubblica: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione di detto transito veicolare e pedonale a favore dei fondi attorei dominanti [### del Comune di ### di ### fg. 22, mn 74, cat ###, vani 4,5 (già MU, n. 1195 dell'### ed i terreni adiacenti il fabbricato censiti al Nct di ### di ### fg. 22, i mn 74-75-351] a carico del fondo servente (censito al Mn 71 del fg 22 del Nct del Comune di ### di ### adibito in parte a prato ed in parte a piazzale) di proprietà del convenuto ### secondo il percorso individuato nella planimetria di cui al doc. 3 attoreo: con una larghezza di m 4,00 e secondo il tracciato in concreto individuato in eligenda ### Per l'effetto condannarsi il convenuto ### a rimuovere per la lunghezza di metri 4 la ringhiera installata a confine con la proprietà attorea in corrispondenza con il varco del passaggio indicato in rosso nella planimetria allegata al documento attoreo n. 3 (in corrispondenza dello spigolo sud-ovest del mn. 71 a confine con lo spigolo nord-est del mn. 75). 
In via parzialmente subordinata accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione del transito veicolare e pedonale di cui al punto precedente, con le medesime specifiche e caratteristiche, quanto meno fino alla ringhiera esistente al confine tra il piazzale del ### (in corrispondenza dello spigolo sud-ovest del mn. 71 a confine con lo spigolo nord-est del mn. 75): in connesso parziale subordine e per quanto necessario ad integrazione della domanda di usucapione sia costituita la servitù di passaggio veicolare e pedonale larga m 4,00 ex art. 1051 cc. e per quanto necessario ex art. 1052 cc nella parte terminale dell'invocato transito individuato nella planimetria di cui al doc. n. 3 attoreo (in corrispondenza dello spigolo sud-ovest del mn. 71 a confine con lo spigolo nord-est del mn. 75), consistente nel transito dal piazzale del condominio al mn. 75 attoreo. Disponendosi l'apertura di un varco nella ringhiera di recinzione come invocato al punto precedente. 
In via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto totale o parziale della domanda sopra formulata. Accertato che la proprietà attorea [### del Comune di ### di ### fg. 22, mn 74, cat ###, vani 4,5 (già MU, n. 1195 dell'### ed i terreni adiacenti il fabbricato censiti al Nct di ### di ### fg. 22, i mn 74-75-351] è di fatto interclusa quanto all'accesso veicolare rispetto alla via pubblica in quanto il viottolo pedonale insistente sul mn. 308 non è suscettibile di ampliamento e di trasformazione carraia (sia per ragioni di costo che di pendenza in zona geliva); dato atto dell'età avanzata dell'attore e della sua compagna convivente nonché di altra persona ospitata gravemente invalida, e tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 167/99 nonché della giurisprudenza di merito e legittimità in punto di interpretazione degli artt. 1051-1052 cc: sia costituita ex art. 1051 cc e subordinatamente ex art. 1052 cc servitù di transito veicolare e pedonale a favore dei fondi attorei dominanti [### del Comune di ### di ### fg. 22, mn 74, cat ###, vani 4,5 (già MU, n. 1195 dell'### ed i terreni adiacenti il fabbricato censiti al Nct di ### di ### fg. 22, i mn 74-75-351] a carico del fondo servente (censito al Mn 71 del fg 22 del Nct del Comune di ### di ### adibito in parte a prato ed in parte a piazzale) di proprietà del convenuto ### secondo il percorso avente larghezza di m 4,00 individuato nella planimetria di cui al doc. 3 attoreo (provenendo dalla strada comunale denominata “###” all'altezza del civico n. 3 fino all'ingresso sul mn. 75 attoreo) ovvero secondo quello da individuarsi in ### Per l'effetto condannarsi il convenuto ### a rimuovere per la lunghezza di metri 4 la ringhiera installata a confine con la proprietà attorea in corrispondenza con il varco del passaggio indicato in rosso nella planimetria allegata al documento attoreo n. 3 (in corrispondenza dello spigolo sud-ovest del mn. 71 a confine con lo spigolo nord-est del mn. 75), nonché ad adempiere ad ogni altra prescrizione attuativa giudiziale o di ### tenuto conto del contenuto dell'ordinanza 14.07.2018. 
Vinte le spese di lite con distrazione in favore dell'avv. ### che se ne dichiara antistatario, con salvezza dei benefici del gratuito patrocinio. 
In via istruttoria [... omissis] *  ### in via preliminare: per le ragioni esposte, sia dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della procedura di ### in materia obbligatoria con consequenziale condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia; nel merito: a) siano respinte in toto tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto; in via riconvenzionale: b) sia accertata e dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio pedonale e carraio, o di altro peso, nonché sia accertato e dichiarato che alcuna servitù di passaggio pedonale e veicolare è stata oggetto di usucapione sul terreno di cui al mappale 71 del foglio 22 in Comune di ### di ### - ### di ### ed a favore dell'immobile di cui al mappale 74 del medesimo foglio, ed eventualmente meglio identificabile graficamente e fotograficamente attraverso eligenda ### c) per l'effetto, sia inibito a ### il passaggio, sia pedonale che veicolare, ed ogni altro indebito utilizzo, sul mappale 71 del foglio 22 del Comune di ### di ### - ### di ### in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle svolte domande attoree, ai sensi dell'art. 1053 c.c., I e II comma, sia determinata, a favore del ### un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio od il pagamento della valore della zona eventualmente occupata dal transito, il tutto da determinarsi mediante erigenda ### in ogni caso: spese, anticipazioni e compenso professionale, oltre accessori come per legge, integralmente rifusi; in via istruttoria [... omissis] * 
MOTIVAZIONE 1) #### ha esposto quanto segue.  1.1) E' proprietario di un fabbricato e del terreno di pertinenza in ### di ### località ### meglio identificato nell'atto di citazione. 
Il fondo sul quale insiste il fabbricato di sua proprietà è totalmente intercluso al transito veicolare; l'accesso pedonale è garantito da una ripida scalinata, realizzata su una fascia di terreno censita al NCT di ### di ### foglio 22, mappale 308, che non è ulteriormente allargabile al fine di consentire il traffico veicolare, che sarebbe comunque impossibile, considerata la forte pendenza.  1.2) ### è titolare del terreno circostante, adibito in parte a prato e in parte a piazzale, con rampa di collegamento alla strada pubblica.  ### veicolare e, in parte, pedonale alla casa dell'attore è stato effettuato, da oltre trenta anni, dall'attore e dalla sua dante causa (### nata il ### e deceduta il ###) secondo il tragitto indicato in rosso nella planimetria prodotta sub 3 (percorrendo ### imboccando la rampa e, quindi, il piazzale del ### fino allo spigolo sud-ovest, per poi accedere allo spigolo nordest del mappale 75 di proprietà dell'attore e, di lì, al mappale 74 ed al fabbricato dominante.  1.3) In epoca recente il ### ha installato una ringhiera, lungo il bordo del piazzale, che impedisce il passaggio veicolare e l'attore è costretto ad arrestarsi con la vettura al limite del piazzale, scaricare le proprie cose e quindi scavalcare la ringhiera per accedere al proprio fondo.  1.4) Ha quindi chiesto l'accertamento della servitù, per intervenuta usucapione e, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 cc, evidenziando anche la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale numero 167 del 1999.  2) ### convenuto ha contestato la pretesa ed ha esposto quanto segue.  2.1) Il fabbricato dell'attore non insiste su un fondo totalmente intercluso; esso è servito, da tempo immemorabile, da un accesso diretto alla via pubblica attraverso il mappale 308, di proprietà dello stesso ### che consente il passaggio pedonale, ammesso dallo stesso attore. 
Inoltre, attraverso i mappali 74, 75 e 351, tutti in ditta attorea, è possibile accedere ad un'altra strada pubblica, chiamata ‘###, così come rileva da un cancello in loco.  2.2) ### non si è mai servito del fondo del ‘### per l'accesso veicolare alla di lui proprietà, posto che, dall'edificazione del plesso condominiale ad oggi i terreni delle odierne parti processuali sono stati divisi da un muro in cemento, prima ornato da una ringhiera in ferro ed ora da una recinzione lignea.  2.3) Il “tragitto indicato in rosso” cui si riferisce parte attrice non corrisponde ad alcuna servitù; si tratta di un tracciato arbitrariamente individuato e disegnato dalla parte attrice.  2.4) ### ha eccepito l'improcedibilità della domanda per difetto del tentativo di mediazione obbligatoria; nel merito ha contestato che la servitù sia apparente e che sussistano i presupposti per la costituzione della servitù coattiva, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda perché infondata. 
In via riconvenzionale ha chiesto che venga accertata l'insussistenza della servitù di passaggio.  3) Alla prima udienza del 26.11.15 la difesa di parte attrice ha eccepito l'indeterminatezza dell'eccezione di parte convenuta, laddove deduce l'esistenza di un ### passaggio verso la via pubblica attraverso i mappali 75, 74, 351. 
Alla medesima udienza il procedimento è stato sospeso, per difetto dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.  4) Il procuratore dell'attore, deducendo di avere esperito il tentativo di mediazione, ha riassunto il giudizio; tuttavia, all'udienza del 22.09.16, il procuratore del condominio convenuto ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, perché la parte non si era presentata personalmente e il difensore non era munito di procura speciale, chiedendo la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale. 
Il Giudice ha assegnato alle parti termine per brevi note difensive, rinviando l'udienza al 07.03.17, alla quale si è riservato. 
In data ###, nelle more dell'udienza prevista per il ###, l'attore ha attivato nuovamente la procedura di mediazione; all'incontro, fissato il ### è comparso l'attore personalmente, assistito dal difensore; la mediazione ha avuto esito negativo. 
All'udienza del 07.03.17 il procuratore del ### convenuto ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità restando ininfluente la seconda mediazione introdotta. 
Il Giudice si è riservato e, con ordinanza datata 18.05.17, ha rigettato l'eccezione del condominio convenuto (1), assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, cpc.  1 Si riporta di seguito, per comodità di lettura e consultazione, il testo integrale dell'ordinanza datata 18.05.17: “Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.03.17 osserva.  1) Alla prima udienza del 26.11.15 il procuratore del ### convenuto ha eccepito il mancato esperimento di mediazione obbligatoria e la conseguente improcedibilità. 
Il Giudice ha sospeso il procedimento.  2) Il procuratore dell'attore, deducendo di avere esperito il tentativo di mediazione, ha riassunto il giudizio. 
All'udienza del 22.09.16 il procuratore del condominio convenuto ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, perché la parte non si è presentata personalmente e il difensore non era munito di procura speciale. 
Ha pertanto richiesto la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale, depositando il verbale dell'incontro in sede di mediazione del 02.02.16. 
Il Giudice ha assegnato alle parti termine per brevi note difensive, rinviando l'udienza al 07.03.17, alla quale si è riservato.  3) In data ###, nelle more dell'udienza prevista per il ###, l'attore ha attivato nuovamente la procedura di mediazione; all'incontro, fissato il ### è comparso l'attore personalmente, assistito dal difensore (cfr. verbale depositato con nota del 10.02.17); la mediazione ha avuto esito negativo.  4) All'udienza del 07.03.17 il procuratore del ### convenuto ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità restando ininfluente la seconda mediazione introdotta. 
Il Giudice si è riservato.  *  5) Il Giudice osserva.  5.1) E' pacifico che il presente processo verta in materia nella quale è prevista la mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1 bis, legge 28 del 2010, come successivamente integrata e modificata). 
E' pacifico, altresì, che dopo la pronuncia del Giudice di sospensione del processo all'udienza del 26.11.15, parte attrice abbia attivato il procedimento di mediazione.  5.1.1) E' provato, sulla base del verbale di mediazione del 02.02.16, che l'attore è rimasto assente all'incontro e che il suo difensore non era munito di procura speciale. 
Questo Giudice è consapevole della varietà di opinioni espresse dalla giurisprudenza in tema di improcedibilità. 
Rileva tuttavia che la legge si limita a stabilire che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
Tale dizione, anche tenuto conto della tutela costituzionale del diritto di agire in giudizio (art.  24 Cost.), non pare possa essere interpretata nel senso di estendere la sanzione della improcedibilità anche all'assenza ingiustificata del soggetto che l'ha promossa (o che sia stato chiamato a parteciparvi). 
La stessa legge 28 del 2010 prevede sanzioni specifiche, diverse dalla declaratoria di improcedibilità, per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione: Art. 8, comma 4-bis, legge cit. “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell' articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. 
In questo senso, condivisibilmente, si è espresso anche Tribunale Taranto, sez. II, 16/04/2015, fonte ### “In materia di procedimento civile, quando la mediazione è disposta dal giudice - e quando cioè la stessa si atteggia a condizione di procedibilità - e non vi sia possibilità di rinnovarla in caso di inerzia, dovendosi dichiarare l'improcedibilità della domanda, il suo esperimento deve essere effettivo non dovendosi rivelare lo stesso solo una ulteriore forma di rallentamento del processo. Tuttavia detta effettività non può spingersi fino al punto di ritenere che si applichi la sanzione della improcedibilità anche quando l'attore si rifiuti di partecipare immotivatamente alla mediazione sin dalla fase preliminare”.  5.1.2) Va inoltre considerato che l'ordinanza del 26.11.15 si è limitata a sospendere il processo, senza indicare alcun termine per l'esperimento del procedimento di mediazione e che, in ogni caso, molte opinioni ritengono che il termine di 15 giorni, previsto dalla legge per l'attivazione della procedura, sia meramente ordinatorio e non perentorio. 
Tribunale Milano, sez. I, 27/09/2016, “### il tentativo di mediazione obbligatoria risulti esperito, ancorché in epoca successiva al termine assegnato dal giudice, la domanda è procedibile”. 
Corte appello ### sez. I, 28/06/2016, fonte ### “Il mancato rispetto di un termine di natura ordinatoria, fissato dal Giudice in stretta applicazione dei termini di legge previsti ai sensi dell'art. 5 d.lg. n. 28/2010, non comporta l'improcedibilità del giudizio, stante la natura non perentoria del termine medesimo, la cui mancata osservanza non determina effetti decadenziali, atteso che il tentativo di mediazione è stato regolarmente espletato”. 
Quindi non si può ritenere inutile il secondo esperimento di mediazione, documentato in atti (attivato in data ### con incontro tenuto il ###, al quale l'attore ha presenziato).  *  6) ### deve essere condannato, con la presente ordinanza, al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato, per non avere partecipato all'incontro di mediazione del 02.02.16 senza giustificato motivo (ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, legge 28 del 2010, sopra citato).  5) A seguito del deposito delle memorie istruttorie, è stata disposta ### d'### affidata al #### Dalla relazione di CTU datata 06.05.2018 emerge, fra l'altro, quanto segue.  5.1) ### di comproprietà' della parte attrice sig. ### è costituito da una casetta unifamiliare, composta da un abitazione al piano rialzato, una soffitta e un seminterrato ad uso cantina, realizzata con ### 57/68 del 19.08.1968 e divenuta abitabile con ### di ### del 24.02.1970.  ### ha accesso dalla via ### tramite una scalinata di larghezza utile di circa 1,40. Tale scalinata insiste sul mappale n. 308, che è in comproprietà dell'attore. 
Dagli elaborati progettuali si è potuto appurare che era originariamente prevista una strada di accesso al fabbricato proprio su tale area (mapp. 308 in comproprietà' dell'attore, nel luogo ove oggi sorge la scalinata); tuttavia realizzare un accesso veicolare su tale percorso sarebbe stato impossibile, a causa della pendenza elevata, ed è stata pertanto realizzata una scalinata.  5.2) Non vi sono servitù trascritte in favore del fondo di proprietà dell'attore ed a carico del fondo sul quale insiste il condominio convenuto.  ### ha esposto di non avere reperito opere visibili e permanenti destinate alla servitù di passaggio reclamata dalla parte attrice. 
Tra il condominio ### e la casa dell'attore, posta a valle, è interposta una recinzione, posata da tempo, che impedisce il passaggio; pur non essendo databile, è presumibile che essa sia stata realizzata contestualmente al condominio stesso ###adozione della forma dell'ordinanza si veda Tribunale Mantova, sez. I, 14/06/2016, “In tema di mediazione obbligatoria, quando la parte convenuta che si sia costituita in giudizio, non è comparsa senza giustificato motivo all'incontro fissato dall'organismo di mediazione designato ricorrono i presupposti previsti dall'art. 8 comma 4 bis d.lg. 28/2010; norma questa che prevede una sanzione per tale comportamento prescindendo del tutto dall'esito della causa. Detta norma non indica la forma del provvedimento con la quale la sanzione deve essere irrogata e, pertanto, si applica in tali casi, in via generale, l'art. 176 c.p.c. che dispone, in tema di sanzioni, che tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga diversamente, hanno la forma dell'ordinanza e che l'art. 179 c.p.c.”.  7) Devono essere assegnati alle parti i richiesti termini per le memorie previste dall'art. 183, comma 6, cpc.  per questi motivi 1) ### al versamento in favore dell'### dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per quanto di competenza; 2) Il Giudice concede i termini richiesti ai sensi dell'art. 183, coma 6, cpc, con decorrenza dal 01.06.17 e rinvia il processo all'udienza del 26.09.17 alle ore 10,00 per l'ammissione delle prove. 
Invita cortesemente le parti a recare con sé all'udienza copia cartacea delle memorie prodotte. 
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza”.  (costruito con concessione edilizia 27/81 del 21/07/1981 e dichiarato abitabile con certificato di abitabilità del 09/11/1985, protocollo 2079). 
In ogni caso, nell'elaborato fotografico allegato a una DIA prot 1807 del 18.06.2006 la recinzione era visibile, ma risultava ancora priva del completamento ligneo, mentre nell'elaborato fotografico allegato alla DIA prot 4531 del 24.08.2009 la recinzione ne era provvista. 
Inoltre sul presunto accesso ai fondi dell'attore da tempo vi è uno stendibiancheria “fisso amovibile” (intendesi verosimilmente fisso, ma asportabile con facilità). 
Nel tragitto tra in condominio e la casa dell'attore non vi sono tracce evidenti di pregressi passaggi e vista la conformazione dei luoghi appare assai difficile poter ipotizzare un libero passaggio pedonale e, ancor più, con autoveicoli (specie considerata la pendenza, cfr. fotografie a pagina 15 della ####.  5.3) Poiché il fondo di parte attrice è dotato del descritto accesso pedonale, non può essere considerato intercluso. Esso tuttavia non può essere raggiunto con autoveicoli e, considerate le dimensioni e la posizione, nonché il dislivello, l'attuale accesso pedonale non può essere ampliato per realizzare un passo carrabile.  5.4) Non esistono allo stato altri accessi alla via pubblica. 
Per quanto riguarda il percorso alternativo indicato dal ### convenuto, il CTU ha rilevato che attraverso i mappali 74,75 e 351 non si raggiunge la via pubblica, ma si raggiunge il mappale n. 394 che a sua volta non confina con la via pubblica. 
Per poter arrivare alla via ### bisognerebbe attraversare tutto il mappale 394 e il mappale 234. Tali terreni sono considerati “edificabili” dallo strumento attuativo comunale e un attraversamento degli stessi, considerato lo stato dei luoghi e la pendenza sarebbe possibile intersecandoli in zona centrale, compromettendo la potenzialità' edificatoria degli stessi. 
Inoltre, si tratta di terreno in forte pendenza nord-sud, che è ulteriormente accentuata in corrispondenza del tratto terminale del mappale 351, che si presenta fortemente scosceso ed è inadatto alla realizzazione di una strada passaggio veicolare, se non previa realizzazione di opere provvisionali complesse. 
Ove fosse riconosciuta l'insufficienza del passaggio pedonale rispetto ai bisogni del fondo e si ritenesse di dover dotare il fondo attoreo di un accesso veicolare, il CTU ha esposto di ritenere che la via più adeguata e meno onerosa coincida con quella indicata dall'attore, attraverso la esistente strada-percorso di accesso dalla via ### che porta agli ingressi del condominio ### Creare l'accesso all'attore dalla esistente strada che porta ai garage comporterebbe eventualmente la perdita della superficie di un solo posto auto per il ### il quale potrà comunque essere recuperato in altro luogo.  ### ha precisato che nel condominio ### sono presenti internamente 11 Autorimesse a fronte di 10 appartamenti.  6) Si deve osservare che nella presente causa appare centrale l'apprezzamento della ### svolta.  ### risulta approfondita, argomentata e coerente ed ha preso in considerazioni le osservazioni dei ### di parte. 
Non emergono motivi di alcun genere per discostarsi dagli elementi forniti dalla CTU e questo Giudice ritiene pertanto, in particolare con riguardo all'esposizione dello stato di fatto, di condividerne i risultati e farli propri.  *  7) La domanda proposta dalla parte attrice deve essere rigettata.  8) Non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi proprietari dei terreni censiti ai mappali 75, 351, 394, 234, 232, 77, 308 e 258 del fg 22 del Nct del Comune di ### di ### (indicati dalla parte convenuta come idonei ad ospitare l'azionata servitù di passaggio veicolare). 
Il Giudice deve infatti limitarsi a verificare le condizioni di asservimento del terreno indicato dall'attore, senza necessità alcuna di effettuare tale verifica nei confronti di proprietari di fondi diversi, attraverso i quali potrebbero astrattamente essere individuate ulteriori soluzioni. Sul punto, si vedano: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6562 del 31/03/2015 (Rv. 634795 - 01), “### controversia per la costituzione di una servitù di scarico coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per il collegamento alla pubblica fognatura e il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari, dovendo il giudice limitarsi a verificare le condizioni di asservimento del terreno indicato dall'attore, tra le quali che la servitù sia costituita nel modo più conveniente (anche economicamente) per il fondo dominante e meno pregiudizievole per quello servente, riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o dispendio”; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10045 del 16/04/2008 (Rv. 602772 - 01), “Ai fini della costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso, il proprietario di quest'ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù. A tal fine devono essere contemperati il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che - ove la soluzione più conveniente riguardi il proprietario di un fondo non parte in causa - non presuppone la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo”.  9) Come ha rilevato la ### tecnica disposta nel giudizio, l'immobile della parte attrice non è intercluso, perché dispone di un passaggio pedonale.  ### dell'attore, precisamente, ha accesso dalla via ### tramite una scalinata di larghezza utile di circa 1,40; tale scalinata insiste sul mappale n. 308, che è in comproprietà dell'attore. 
E' importante notare, sotto questo profilo, che l'immobile è stato costruito nelle esatte condizioni in cui si trova ora (con ### 57/68 del 19.08.1968 ed è divenuto abitabile con ### di ### del 24.02.1970).  ### ha riferito che dagli elaborati progettuali si è potuto appurare che era originariamente prevista una strada di accesso al fabbricato proprio sull'area su cui insiste la scala (mapp. 308 in comproprietà' dell'attore, nel luogo ove oggi sorge la scalinata); tuttavia realizzare un accesso veicolare su tale percorso sarebbe stato impossibile, a causa della pendenza elevata, ed è stata pertanto realizzata una scalinata. 
Risulta quindi che l'immobile della parte attrice non è mai stato dotato di un accesso carrabile.  10) Poiché si tratta di una zona montana e considerata la posizione dell'immobile, non si può ritenere indispensabile un accesso carraio al fabbricato.  ### veicolare non si può infatti ritenere indispensabile sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione concreta dello stato dei luoghi (per fare un facile esempio, chi è proprietario di un immobile nel centro storico di ### non può avere un accesso carrabile); ove si acquisti o si realizzi un'abitazione in una zona impervia o particolarmente scomoda, non si potrà poi pretendere di realizzare un passaggio veicolare, a discapito del vicino, che ivi abbia realizzato (in epoca successiva) altro e diverso manufatto. 
Ove la parte attrice avesse ritenuto di avere la necessità dell'accesso veicolare, avrebbe potuto verificare la concreta realizzabilità di esso anteriormente all'edificazione o all'acquisto dell'abitazione; come si è visto, il progetto originario prevedeva un accesso veicolare impossibile da realizzare effettivamente: se ne deduce che quando è stata realizzata l'abitazione fu ritenuto sufficiente l'accesso pedonale. 
E' anche opportuno notare che il condominio convenuto è stato costruito oltre dieci anni dopo la costruzione dell'abitazione della parte attrice (il condominio è stato costruito con concessione edilizia del 1981 e dichiarato abitabile nel 1985); laddove oggi viene chiesta la costituzione della servitù, prima della costruzione del condominio non vi era alcun genere di passaggio.  11) Va inoltre osservato che la parte attrice pretenderebbe di transitare attraverso il cortile del condominio. Per quanto tale corte sia adibita a transito per i garages del condominio, essa non perde la propria natura di elemento pertinenziale di immediata fruibilità e il passaggio di terzi attraverso di essa è suscettibile di compromettere in modo rilevante l'utilizzo dello scoperto condominiale. 
Apparirebbe difficile costituire su tale area una servitù di passaggio coattivo, a mente della previsione dell'art. 1051, ultimo comma, cc.  12) La pretesa servitù non è usucapibile, perché non è apparente. 
Non vi è alcuna opera visibile e permanente destinata all'esercizio della servitù, perché non emerge in alcun modo la possibilità di un transito veicolare (e, per vero, neppure pedonale) che conduca alla proprietà della parte attrice. 
Come si nota chiaramente dalle fotografie e come ha rilevato il CTU (si veda pagina 15 della relazione), vista la conformazione dei luoghi, appare assai difficile ipotizzare un libero passaggio pedonale, prima ancora che con autoveicoli. 
Tra il condominio convenuto e la proprietà di parte attrice infatti, oltre ad esservi una ringhiera (già presente nell'elaborato fotografico allegato a una DIA prot 1807 del 18.06.2006, ancora priva del completamento ligneo, mentre nell'elaborato fotografico allegato alla DIA prot 4531 del 24.08.2009 la recinzione ne era provvista), che preclude materialmente il passaggio, vi è anche un significativo dislivello.  13) Deve essere conseguentemente accolta la domanda riconvenzionale svolta dal condominio, di accertamento negativo, con dichiarazione della insussistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare.  14) ### attrice deve essere condannata alla rifusione alla controparte delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura della causa, dell'effettivo valore della stessa e dell'attività processuale svolta in giudizio. 
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.  per questi motivi Definitivamente pronunciando nella causa n. 1006/ 15 RG, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione: 1) Rigetta le domande proposte dalla parte attrice ### 2) accerta e dichiara che non sussiste alcuna servitù di passaggio pedonale e carraio sul terreno di cui al mappale 71 del foglio 22 in Comune di ### di ### - ### di ### ed a favore dell'immobile di cui al mappale 74 del medesimo foglio; 3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice ### fermo restando l'obbligo solidale nei confronti del Consulente, e condanna la stessa parte attrice a restituire alla parte convenuta ### in persona dell'### pro tempore, gli anticipi da questa eventualmente versati, oltre ad interessi dalla data del pagamento degli anticipi alla data della effettiva restituzione.  4) ### parte attrice ### a rifondere le spese di lite in favore della parte convenuta ### in persona dell'### pro tempore, liquidate in complessivi euro 3.200,00, oltre al 15% per spese generali ed oltre ad IVA e CPA, come per legge; ### 26 gennaio 2019 

Il Giudice
Dott. ### n. 1006/2015


causa n. 1006/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Velo Paolo

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