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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO Il Tribunale ordinario di Teramo - ### civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### d'### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3771/2016 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016 tra ### c.f. ###, e ### C.F., ###, quest'ultima quale erede di ### rappresentati e difesi dall'avv. ### (c.f. ###) con studio in ### alla via ### D'### 20 ed ivi elettivamente domiciliati; -Attori - e ### (C.F.###), nato a #### in data ###, residente ###; la Sig.ra ####(nata a ### il ###), residente ###; la Sig.ra ######, nata in ### il giorno 17 novembre 1945, residente ###, già costituita in proprio; tutti quali eredi del convenuto #### C.F. ###, nato in #### il giorno 2 luglio 1945 e deceduto in ### il ###, tutti elettivamente domiciliati in 65013 #### al ### n.86, presso e nello studio dell'Avv. #### del ### di ### -convenuti e ### nato a #### il ### (codice ####), residente ###### n. 237; #### nata a #### il ### (codice fiscale: ###) residente in #### alla ###. Barbato n.3; ### nato a #### il ### (codice fiscale: ###) residente ###; ### nata a #### il ### Registrato il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 (codice fiscale ###) residente ###### n.59; ### nata a ### il giorno 8.5.1965 (codice fiscale: ###) residente ###; ### nata a ### il ### codice fiscale: ###) residente in #### alla ###. Turati n.5; DI ### nata a ### il ### (codice fiscale: ###), residente in #### alla ###. Turati n.5, tutti elettivamente domiciliati in #### al C.so ### I n. 103 presso lo studio dell'Avv. ### (cod. fisc. ###) del ### di ### -Terzi chiamati CONCLUSIONI: per parte attrice: “chiedono che l'adito Tribunale di ### voglia accogliere la domanda siccome formulata e condannare, in solido, i convenuti a non più porre in essere turbative o molestie estrinsecantisi nel transito, pedonale o con mezzi meccanici, direttamente o indirettamente, sul ripetuto fondo di proprietà degli attori lungo il frustolo della larghezza di mltre a confine con la sottostante proprietà ### e da questa delimitata da una scarpata della profondità di circa un metro, nonché a risarcire il danno da quantificare e liquidare equitativamente”; per parte convenuta: “-in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria; - nel merito in via principale: a)rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi di cui al presente atto, oltre che dei requisiti richiesti dalla legge per la sua ammissibilità, b)accertare l'esistenza in favore del fondo dei convenuti (Fg.110 part.96-97 catasto terreni di ### c.da ###) e dei convenuti stessi, per costituzione per destinazione del padre di famiglia e/o, comunque, per maturata usucapione acquisitiva del diritto di servitù di passaggio attiva a piedi e con ogni mezzo, sul tratto di terreno proprietà degli attori (### 110 part.62 in catasto terreni di ### c.da ###), tratto evidenziato dalla esistente strada meglio e specificato in atti e documenti e, conseguentemente, si opus sit, ordinare alla ### dei ### di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del ### da ogni responsabilità.
Registrato il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 c) ordinare agli attori: 1)la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento della proprietà dei convenuti ed all'esercizio del loro diritto di transito a piedi e con ogni mezzo, estrinsecantesi nel godimento della servitù di passaggio esistente sul frustolo di terra di proprietà degli attori, nonché 2)il ripristino della situazione antecedente l'illecito, mediante l'asporto di ogni ostacolo e opera atti ad impedire/ostacolare l'accesso sul medesimo terreno; d) Condannare gli attori al risarcimento in favore dei convenuti dei danni per il determinato parziale godimento del fondo (fg.110 part.96-97), in ragione dei reiterati atti di turbativa e molestia posti in essere da essi attori, nella somma prudentemente quantificata in euro 15.000,00 o in quella, minore o maggiore, che sarà ritenuta di Giustizia, anche mediante valutazione in via equitativa. e) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze di parte attrice, accertare l'interclusione del fondo di proprietà dei convenuti per inesistenza e/o inadeguatezza di altro accesso, diverso dall'attuale su cui viene esercitato il passaggio e, per l'effetto, dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà del ###ri ### e ### S.R. ### (part.96-97 Fg.110 Catasto terreni di ### e a carico del fondo di proprietà degli attori (part.62 fg.110 catasto terreni di ###, oltre che, si opus sit stante la già evidente utilità, del fondo intitolato alla ###ra ### (nello specifico individuato sul fondo Fg.110 part.95 NCT del comune di ### in C.da ###) al fine di consentire l'accesso dalla strada comunale per ### sino al fondo dominante, stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc l'esercizio della stessa a piedi e con mezzi, meccanici e non, di ogni tipo, sulla proprietà degli attori (individuata nel catasto terreni di ### - TE - al fg.110 part.62), confermando il tracciato da sempre esistente, ponendo ogni onere e spesa, ivi inclusa l'indennità, se dovuta, a carico dei terzi chiamati in causa. f)In ogni caso condannare gli attori alla demolizione e all'asporto dei materiali generanti molestia e turbativa all'esercizio del passaggio, al fine di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo di proprietà dei convenuti. g) in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare i terzi chiamati in causa tenuti a manlevare i convenuti da ogni onere, spesa e pagamento e, per l'effetto, condannare questi ultimi ad ogni eventuale pagamento di oneri di passaggio, e/o di risarcimento riconosciuto in capo agli attori, oltre che alla refusione delle spese tutte di causa e contrattuali sostenute e da sostenersi dai convenuti ed al risarcimento del danno, quest'ultimo nella somma già prudentemente quantificata in euro 15.000,00 o in quella diversa ritenuta di Giustizia, anche mediante valutazione in via equitativa. h)In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; per i terzi chiamati: Registrato il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 “A) in via pregiudiziale, emettere sentenza di rito con la quale sia dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte degli attori, con condanna di questi ultimi alla rifusione delle spese di lite; B) ### in via principale: 1) rigettare la domanda degli attori siccome inammissibile e destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto per i motivi innanzi esposti, con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di lite; 2) accertare l'esistenza in favore del fondo dei convenuti, per costituzione per destinazione del padre di famiglia ovvero per maturata usucapione acquisitiva, della servitù di passaggio attiva a piedi e con ogni mezzo, sul tratto di terreno di proprietà degli attori, riportato nel N.C.T. del comune di ### al ### 110 part.62, meglio specificato in atti e documenti e, specificamente, nella consulenza tecnica versata in atti, con vittoria di spese e competenze del giudizio; 3) in adesione alle richieste dei convenuti, i terzi chiamati in causa nulla obiettano affinché l'On. le Giudice voglia ordinare agli attori di cessare ogni turbativa al pacifico esercizio della servitù di passaggio, a piedi e con ogni mezzo, sulla strada esistente sul fondo degli attori nonché di ripristinare lo status quo ante mediante la rimozione di ogni ostacolo e opera atti ad impedire e/o ostacolare l'esercizio del diritto di passaggio; 4) i terzi chiamati in causa nulla obiettano in ordine alla richiesta dei convenuti di condannare gli attori al risarcimento in favore dei convenuti dei danni subiti per il parziale godimento del fondo in ragione dei reiterati atti di turbativa e molestia posti in essere dagli attori; 5) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze di parte attrice volte ad accertare l'insussistenza del diritto di passaggio, i terzi chiamati in causa, nulla obiettano riguardo alla richiesta dei convenuti di accertare l'interclusione del fondo di proprietà dei convenuti per inesistenza e/o inadeguatezza di altro accesso, diverso dall'attuale su cui viene esercitato il passaggio e, per l'effetto, di dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dei convenuti (in N.C.T. del comune di ### al Fg.110 part. 96-97) e a carico del fondo di proprietà degli attori (in N.C.T. del comune di ### al Fg.110, part.62), oltre che, si opus sit stante la già evidente utilità, del fondo intitolato alla ###ra ### (nello specifico, individuato in N.C.T. del comune di ### sul fondo Fg.110 part.95) al fine di consentire l'accesso dalla strada comunale per ### sino al fondo dominante di proprietà dei convenuti, stabilendo, ex art.1051, 2° comma cc. l'esercizio della servitù a piedi e con mezzi, meccanici e non, di ogni tipo, sulla proprietà degli attori (individuata in N.C.T. comune di ### al Fg.110 part.62), confermando il tracciato da sempre esistente, escludendo tuttavia il riconoscimento di indennità a favore degli attori proprietari del fondo servente; 6) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli attori, si insiste affinché sia rigettata, per i motivi esposti in premessa, la richiesta formulata dai convenuti di dichiarare i terzi chiamati in causa tenuti a manlevare i convenuti da ogni oncre, spesa e pagamento , per l'effetto, si chiede di rigettare la ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 richiesta di condanna dei terzi chiamati in causa ad ogni eventuale pagamento di oneri di passaggio, e/o di risarcimento riconosciuti in capo agli attori, oltre che alla refusione delle spese tutte di causa e contrattuali sostenute e da sostenersi dai convenuti, infine, si chiede che sia rigettata la richiesta formulata dai convenuti di condanna dei terzi chiamati in causa al risarcimento del danno, quantificata in curo 15.000,00 o nella misura diversa ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa; 7) condannare, in ogni caso, gli attori c/o i convenuti alla rifusione in favore dei terzi chiamati in causa delle spese di lite e del compenso del presente giudizio”.
OGGETTO: diritti reali ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### hanno chiamato in giudizio ### e ### ivi deducendo di essere proprietari di un fondo rustico con fabbricato rurale, sito in ### di ### alla c.da ###, acquistato nel 2013, e chiedendo di accertare l'assenza di diritti reali di godimento (quali servitù prediali di passaggio) gravanti sul proprio fondo ed a vantaggio del fondo confinante di proprietà dei convenuti.
Nello specifico gli stessi hanno rappresentato come i coniugi ### avessero adottato condotte consistenti nell'arbitrario transito pedonale e con mezzi meccanici sul fondo di proprietà degli attori, pur in assenza di qualsivoglia titolo volto ad attribuire loro il diritto di goderne ad uso transito e chiedendo la cessazione delle turbative e delle molestie recate.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali hanno preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda principale per mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
In secondo luogo, hanno esercitato domanda riconvenzionale volta ad accertare l‘acquisto, per usucapione, del diritto di servitù di passaggio (anche con mezzi meccanici) sul fondo di proprietà di parte attrice, e, in subordine, chiedendo di pronunciare sentenza costitutiva volta a riconoscere il diritto reale di godimento, ex art. 1061 c.c., a fronte della natura interclusa del fondo di proprietà dei convenuti, il quale non avrebbe altro agevole accesso alla via pubblica.
Nello specifico, i convenuti hanno dedotto: a) che gli stessi acquistavano il fondo di loro proprietà in data ### da ######## e ### b) che, nell'atto di compravendita, i venditori cedevano il fondo con ivi incluse le servitù, attive e passive, ed in particolare quelle di accesso con ogni mezzo agricolo; c) che, infatti, da tempo immemorabile per accedere al fondo dei convenuti viene esercitata una servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile, con ogni mezzo, su una strada collocata sul terreno di proprietà di ### e ### tracciato che costeggia prima l'area di ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 pertinenza degli attori e, successivamente, anche il fondo di ### (a sua volta ceduto alla stessa dai ### precedenti titolari del fondo di parte convenuta); d) che, in ogni caso, la strada sarebbe stata realizzata in origine dal comune proprietario dei fondi al fine di consentire l'accesso ai terreni attualmente di proprietà ### - ### e che, pertanto, sarebbe possibile configurare una servitù nata per destinazione del padre di famiglia; e) che nel lontano 1977 i danti causa dei convenuti avevano instaurato un'azione avverso i ### poiché questi ultimi inibivano il libero esercizio del diritto di servitù tramite atti di molestia, controversia che veniva transatta, dando luogo all'estinzione del giudizio per inattività delle parti (con cessazione, da parte degli odierni attori, delle condotte di turbativa).
Hanno pertanto chiesto l'accertamento dell'acquisto del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia o, in alternativa, per usucapione, ovvero, ancora, in caso di rigetto della domanda riconvenzionale e di accoglimento della negatoria servitutis esercitata in via principale, dare luogo alla costituzione coattiva di una servitù di passaggio (pedonale e con mezzi meccanici) ex art. 1051 Hanno, ancora, dedotto che i ### avrebbero adottato una condotta lesiva del libero godimento del proprio diritto, frapponendo ostacoli al transito (quali cavi metallici ed aste in legno contenenti chiodi sporgenti volti ad inibire il passaggio) ed hanno, pertanto, chiesto di far cessare le condotte di turbativa e condannare gli attori a risarcire il danno derivante dai reiterati atti di molestia, da quantificarsi in euro 15.000,00.
Questi ultimi, inoltre, hanno articolato domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda attorea, con contestuale chiamata in causa dei terzi venditori dell'immobile di loro proprietà, chiedendo di essere manlevati da qualsivoglia onere su di essi gravante; il titolo della garanzia impropria risiederebbe nel contratto di compravendita tra essi intercorso, nel quale i venditori espressamente specificavano di aver ceduto - oltre alla proprietà del fondo - i diritti reali di godimento annessi.
Alla prima udienza veniva autorizzata la chiamata dei terzi e contestualmente, rilevata la natura del giudizio, sottoposto alla condizione di procedibilità della mediazione, il Giudice onerava le parti all'instaurazione del procedimento entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
Si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati (### + altri) i quali hanno fatto proprie le deduzioni dei convenuti, recepite ad adiuvandum, chiedendo il rigetto della domanda attorea, ed allegando, a tal fine, perizia stragiudiziale attestante la presenza dei segni evidenti dell'esercizio della servitù apparente, oltre alla natura del tutto interclusa del terreno degli odierni convenuti. ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00
In ordine, invece, ai rapporti intercorsi tra essi terzi chiamati ed i #### hanno dedotto l'inoperatività della dedotta garanzia impropria (stante l'impossibilità di estendere analogicamente le disposizioni di cui agli artt. 1480, 1484 e 1485 c.c.) alla fattispecie concreta, dal momento che non si è concretamente al cospetto di un'evizione, anche parziale, esercitata dagli attori, ed hanno, peraltro, sostenuto che non sussisterebbero in ogni caso i presupposti per appurare qualsiasi titolo di responsabilità contrattuale (di matrice risarcitoria) a fronte dell'assoluta buona fede con cui i danti causa avevano ceduto una posizione giuridica fattivamente ritenuta esistente in quanto costantemente dagli stessi esercitata da tempo immemore.
Hanno, infine, chiesto la condanna di parte attrice al pagamento di una somma ex art. 96 co. 3 c.p.c. stante la natura del tutto infondata della domanda articolata.
In sede di prima udienza, volta alle verifiche preliminari ed alla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. ratione temporis vigente, parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea dal momento che i ### non avrebbero esperito il tentativo di mediazione obbligatorio pur a fronte dell'ordine giudiziale, condizione, invece, soddisfatta dagli odierni convenuti ma solo relativamente al petitum della riconvenzionale.
In data ### si è costituita spontaneamente l'erede di ### ex art. 302 c.p.c. ed a fronte del decesso di detto convenuto, insistendo per l'accoglimento delle deduzioni proposte in sede di comparsa di costituzione.
Il procedimento è stato poi interrotto con ordinanza del 10.6.2022 a seguito del decesso dell'attore ### Il giudizio è stato poi riassunto dai convenuti nei confronti degli eredi di quest'ultimo.
La causa, pervenuta sul ruolo dell'odierno ### in data ###, è stata istruita documentalmente e con l'esperimento dell'interrogatorio formale e delle prove per testimoni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. *
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea articolata in via principale.
Come noto da tempo il Giudice di legittimità ha affermato il principio per cui non sussiste l'obbligo di svolgere il procedimento di mediazione sulla domanda riconvenzionale. Più in particolare, le ### della Corte di Cassazione hanno affermato che, qualora il procedimento di mediazione sia stato svolto sulla domanda principale, non abbia senso (e anzi la cosa costituirebbe un inutile aggravio del processo) lo svolgimento del procedimento di mediazione su una ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 domanda riconvenzionale, collegata allo stesso titolo giuridico per cui si controverte con la domanda principale.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte dell'invito giudiziale all'instaurazione della procedura di mediazione, articolata nei confronti delle parti in causa, i convenuti hanno attivato il procedimento, il quale ha avuto esito negativo, i cui effetti sono da “estendersi”, in termini di avvenuto adempimento della condizione di procedibilità, al petitum della domanda principale, del resto strettamente pregiudiziale, nei suoi fondamenti costitutivi, all'oggetto della azione articolata in via riconvenzionale (in quanto se, da una parte, la domanda attorea può essere qualificata come una negatoria servitutis, volta ad accertare l'assenza del diritto di servitù, quella riconvenzionale pertiene proprio alla sussistenza di tale diritto, acquisito, a dire dei convenuti, per usucapione).
Ne deriva, quindi, che l'instaurazione del procedimento di mediazione da parte dei #### si estende inevitabilmente all'insieme delle fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, determinando, quindi, il corretto adempimento della condizione di procedibilità.
Nel merito la controversia può essere definita sulla scorta del criterio della ragione più liquida.
Per ragione più liquida si intende il c.d. criterio che permette al giudice di rigettare la domanda sulla base di un motivo più facile da accertare anche sotto il profilo istruttorio, nel senso che la contrazione dei tempi processuali cui l'utilizzazione del criterio porta è apprezzabile in un duplice senso: ci vorrà meno attività processuale (e meno tempo) per istruire una questione più liquida e, peraltro, ove questa dovesse rivelarsi fondata, si avrà un ulteriore risparmio di attività processuale grazie all'effetto spiegato dall'accoglimento del motivo più liquido, che renderà superfluo l'esame degli altri.
Ebbene, in conformità a tale criterio decisiorio la domanda principale deve essere rigettata con contestuale accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad accertare l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio (pedonale e con mezzi meccanici) sul fondo servente di proprietà degli odierni attori.
Le domande, infatti, devono essere esaminate congiuntamente, dal momento che, per la loro stretta interconnessione, l'accoglimento dell'una determina il rigetto dell'altra.
Ebbene, dall'istruttoria svolta, in sede orale e documentale, è emerso come gli odierni convenuti (ed i precedenti proprietari del fondo dominante prima di loro) abbiano esercitato in maniera fattiva ed indisturbata il possesso della servitù di passaggio sul fondo di proprietà dei ### Occorre premettere che la servitù di passaggio rientra fra le c.d. servitù discontinue ed il suo acquisto per usucapione presuppone, per l'intera durata del ventennio, un duplice requisito: a) l'utilizzo del fondo servente con passaggi che, sia pure discontinui, si manifestino “con una frequenza corrispondente al concreto interesse del fondo dominante ed al contenuto stesso della utilità ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 perseguita” (c.d. utilitas, su cui v. Cass. 30 luglio 2002, n. 11285 e Cass. 12 febbraio 1994, n. 1428); b) l'esistenza di segni visibili che “mostrino di essere stati concretati al preciso fine di dare accesso, attraverso il fondo preteso servente, a quello preteso dominante”, vale a dire diano prova di “un segno di raccordo, non necessariamente fisico, ma almeno funzionale delle opere con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di questo” (v.
Cass. 6 novembre 2012, n. 19091; Cass. 31 maggio 2010, n. 13238; Cass. 3 aprile 2003, n. 5146).
Nello specifico, l'acquisto per usucapione della servitù apparente presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per il relativo riconoscimento non basta provare il decorso del tempo necessario per l'usucapione e l'esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo - sin dall'inizio del ventennio necessario al possesso - avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione; inoltre, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 cod. civ., che regolano detto istituto (cfr. Cass. Civ. n. 18859/2013).
Peraltro gli elementi costitutivi dell'usucapione, valevoli anche in tema di servitù, sono: - la continuità temporale (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità); - il modo pacifico e la pubblicità (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi); - la non equivocità (per la quale il possesso deve essere esercitato in modo né dubbio né incerto).
Ebbene, nel caso di specie, emergono una serie di elementi idonei ad indicare la presenza di un indisturbato godimento del fondo (corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio) per un lasso di tempo ben superiore al ventennio.
In primo luogo, tale situazione è emersa sulla scorta delle dichiarazioni dei testi escussi nel corso del giudizio.
In questo senso assumono rilievo le dichiarazioni di ### il quale ha specificato: “(…) vedevo chi era lì a lavorare, ci passavo con la mietitrebbia, era usuale passare da quel terreno, vedevo esercitare il passaggio liberamente, c'era una strada lì e tutt'ora c'è. Ci sono sempre passato, è una strada in cui si passa non è una strada asfaltata però è di passaggio. Non c'è altro modo di passare da quella strada”, ed ancora “è dagli anni 50 che quella strada viene utilizzata e fin da piccoli ci passavamo, per quel che ne so io non ci sono altri modi di accedere ai fondi che stanziano a fianco alla strada in questione, sul cap. 7, effettivamente i ### avevano lasciato il tratto di strada libero, prima c'era un pescheto, successivamente è stato tolto e sono stati messi i filari, circa 7-8 anni fa hanno cambiato la coltura presente, ma anche prima di questo cambiamento di coltura il ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 passaggio era libero”, nonché quelle del teste ### che ha specificato: “l'unica strada per andare sul terreno dei convenuti è quella, non c'è altro modo di acceder al fondo e lo hanno sempre esercitato, sia con mezzi agricoli che a piedi, anche io stesso ci sono sempre passato” (verbale di udienza del 21.2.2024).
Assume, ancora, precipuo rilievo la dichiarazione del proprietario dell'immobile su cui persiste, a dire dei convenuti, il diritto di servitù funzionale all'accesso al fondo di loro titolarità, ### D'### (prima di proprietà ### il quale ha precisato: “il terreno indicato in blu, venduto dai ### ai ### lo lavorava mio padre, all'incirca dal 1995 al 2002/2003, e lui passava dalla strada comunale sul tracciato in rosso con il trattore per arrivare al terreno dei ### e non c'è mai stata nessuna discussione per quanto ne so io e per quanto mi ha detto mio padre”, ed ancora ### ha dichiarato: “Li ho visti passare quando c'ero io , ma non sempre , da almeno trenta /quaranta anni , andavano a lavorare i terreni, posso dire che sono al corrente di ciò perché sono nato nella casa che si vede nella foto n. 14 da cui sono andato via quando mi sono sposato a ventisette anni , e tornavo lì successivamente perché andavo a coltivare i miei terreni” (verbale di udienza dell'8.10.2024). ###à delle dichiarazioni in esame, oltretutto, è avallata da tutta una serie di elementi prodotti in via documentale che fungono da riscontri meritevoli di vaglio.
Da una parte, infatti, il contenzioso instaurato nel 1977 dagli ascendenti dei terzi chiamati (danti causa dei convenuti) volti ad ottenere la cessazione delle turbative del possesso del diritto di servitù da parte dei ### pur essendo un elemento “neutro” dal punto di vista della presenza o meno delle condotte lesive del godimento, funge da indizio circa l'esercizio, giù al tempo, delle facoltà connesse al diritto di passaggio meccanico e non. ### canto, tale circostanza non è neanche realmente contestata dagli attori (assumendo rilievo quanto disposto dal principio di cui all'art. 115 c.p.c.), dal momento che gli stessi hanno altresì confermato la presenza del transito esercitato, in maniera altresì continuativa, dagli odierni proprietari del fondo di parte convenuta, nulla deducendo, in ordine all'assenza di un esercizio del godimento tra il 1977 e la data di proposizione della domanda giudiziale, limitandosi ad affermare che i precedenti proprietari del fondo dominante (terzi chiamati nel presente giudizio) avessero lasciato il proprio terreno in stato di abbandono senza esercitare alcun diritto di servitù.
Circostanza, altresì, idonea a fungere da supporto alle considerazioni svolte risiede nella specifica indicazione - nell'atto pubblico di acquisto del fondo dominante - della servitù di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, oggetto, evidentemente, anch'essa di trasferimento a titolo derivativo, stante l'ambulatorietà del diritto di servitù. ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00
È chiaro, come più volte sottolineato da parte attrice, che questo non possa fungere da titolo costitutivo del diritto reale di godimento (irrilevante nella misura in cui, in questa sede, i convenuti hanno agito in riconvenzionale proprio per ottenere la pronuncia per l'acquisto mediante usucapione) ma è, quantomeno, ulteriore indice del consapevole protratto possesso (da parte dei danti causa prima e dei convenuti poi) della servitù di passaggio, al punto da ritenere cristallizzato il proprio diritto facendolo oggetto di specifica menzione nell'atto traslativo del terreno e del fondo.
La natura visibile dell'esercizio discontinuo del possesso sul tratto oggetto di contenzioso, poi, è resa abbastanza evidente dalle immagini versate in atti, da cui è dato riscontrare (come confermato dai testi escussi) la presenza di un tracciato stradale visibile (pur non asfaltato) conformato al percorso seguito, soprattutto con mezzi meccanici, che rende visibile la sussistenza di opere sul manto stradale, idonee a fungere da segni tangibili dell'onere imposto sul fondo servente, tale dato morfologico contribuisce a rendere manifesta la natura non precaria ma stabile del passaggio.
Dalle foto prodotte, infatti, è possibile scorgere una strada in terra battuta che costeggia la proprietà dei ### e che giunge, passando da un altro fondo, di proprietà ex ### presso l'area dominante.
Tale tracciato è caratterizzato dalla visibile conformazione protesa a servire al passaggio veicolare, stante l'assenza di vegetazione (è dato scorgere la presenza di erba alta e stoppe da una parte e di un vero e proprio vigneto nelle parti laterali della strada che si interrompono in corrispondenza della strada di passaggio).
Anche su questo punto, peraltro, le contestazioni degli attori sono parse particolarmente generiche, dal momento che questi ultimi si sono limitati a dedurre la costante aratura del frustolo da parte degli stessi a fronte della inservibilità del tratto di strada determinato dal continuo passaggio dei convenuti.
Non sfugge a questo Tribunale come, secondo il predominante orientamento della Corte di ### per configurare la presenza dei presupposti dell'acquisto a titolo originario del diritto di servitù di passaggio non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. ### canto si ritiene che tutti gli elementi, nel loro complessivo operare (a partire dalle dichiarazioni testimoniali per passare ai dati documentalmente acquisiti) conducano a vagliare l'esistenza un esercizio indisturbato del diritto di passaggio certamente da più di venti anni.
In questo senso, quindi, appaiono poco conferenti le dichiarazioni dei due testimoni di parte attrice, i quali avevano prestato attività di ### a favore degli attori, e ciò in quanto le loro dichiarazioni ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 sono parse generiche e, comunque, non idonee ad esautorare l'impianto probatorio, dal momento che si sono limitati ad evidenziare di non aver visto passare nessuno nei periodi in cui hanno lavorato per gli attori, circostanza, questa, per la sua natura circostanziata e poco specifica, inidonea a confutare quanto sopra delineato.
Parte convenuta ha, altresì, esercitato domanda volta ad ottenere la cessazione delle turbative nel godimento del proprio diritto (dal momento che parte attrice avrebbe inserito tutta una serie di ostacoli idonei ad impedire il libero passaggio), allegando documentazione fotografica raffigurante i cavi metallici idonei a turbare il transito. Parte attrice, d'altro canto, nulla ha obiettato in ordine a detta circostanza; la domanda può essere accolta stante l'intervenuto accertamento dell'acquisto del diritto di servitù per usucapione, dovendo i ### consentire, per l'effetto, il libero passaggio con mezzi meccanici e non del tratto di strada oggetto di giudizio.
Le altre domande restano, pertanto, assorbite.
La domanda risarcitoria, invece, deve essere rigettata, non avendo parte convenuta in alcun modo allegato e provato i presupposti dell'illecito aquiliano, soprattutto nel quantum (se non in maniera del tutto generica).
La domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dal terzo convenuto deve essere rigettata, stante l'assenza dei presupporti della responsabilità aggravata (in primis la colpa grave o la malafede nell'agire in giudizio).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice e devono essere liquidate come in dispositivo (prendendo in considerazione i parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la blanda complessità della vicenda). Per Questi Motivi Il Tribunale di ### sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa ### d'### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattendendo ogni altra domanda, eccezione e deduzione: - rigetta la domanda attorea; - accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta e dichiara che i convenuti sono divenuti titolari, per usucapione, del diritto di servitù di passaggio pedonale e con ogni genere di veicoli a favore del tratto di terreno di proprietà degli attori (### 110 part.62 in catasto terreni di ### c.da ###) ed a favore del fondo dominante (Fg.110 part.96-97 catasto terreni di ### c.da ###); ### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00 - ordina a parte attrice la cessazione degli atti di turbativa del pacifico godimento dell'esercizio del diritto di transito a piedi e con ogni mezzo sul tratto di strada indicato e su cui insiste il diritto di servitù di passaggio; - manda alla ### dei ### territorialmente competente per la relativa trascrizione e annotazione con esonero del ### da ogni responsabilità al riguardo; - condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti e dei terzi chiamati, da quantificare, per ciascuna parte, in euro 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, in relazione alla posizione dei convenuti, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in ### 18.2.2025 Il giudice Dott.ssa ### d'### il: 16/05/2025 n.1934/2025 importo 1100,00
causa n. 3771/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela D'Adamo