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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6033/2025 del 26-11-2025

... via del tutto gradata e subordinata costituire la servitù di acquedotto e per i cavi elettrici, determinando la indennità per la deroga delle distanze legali; h) Condannare la ### al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario o nella misura ritenuta equa.”. B.b.) Si costituiva ### la quale resisteva diffusamente all'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale, con il quale contesta a) l'affermata natura comune della strada non avendo il ### apportato terreno con i propri fondi al viottolo, sicché egli era titolare soltanto di una servitù di passaggio per raggiungere le p.lle 342 e 343, cosa confermata anche dalle deposizioni testimoniali, da ciò conseguendo che egli non aveva titolo a pavimentare con cemento la stradina; b) né ciò gli si poteva riconoscere in quanto titolare di una servitù di passaggio, non avendo egli effettuato opere di manutenzione ordinaria, le quali costituivano, invece, un'opera del tutto nuova determinante un'alterazione dello stato dei luoghi, permettendo l'attraversamento anche con mezzi meccanici quali motorini o carriole a motore, di cui legittimamente essa ### aveva chiesto la (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ### civile La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta: dott. ### presidente rel est.  dott. ssa ### consigliere dott. ### consigliere SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 4561/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1885/2018, pubblicata il ### del tribunale di Napoli, sezione distaccata di #### nato il ### a ### e ivi residente ###(C.F.: ###), rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di appello dall'avv. ### (C.F.: ###), elett.te dom.to preso il suo studio sito in ### alla via ### n. 40 #### nata a ### d'### il ### (C.F.  ###) ed ivi residente alla via ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ( C.F. ### ), presso cui domicilia in ### d'### alla via ### n. 38, come da procura alle liti conferita a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellata, appellante incidentale ###udienza del 10.7.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note. 
Motivi della decisione A - ### di primo grado A.a.) ### del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza impugnata: <<La attrice ha citato il convenuto esponendo di essere proprietaria di due fondi in ### distinti con le particelle 370, 374,355 e 356, serviti da una strada prima vicinale e poi privata, larga da cm.40 a cm.80, allargata dal convenuto, proprietario di un fondo, nella zona con una rampa di cemento, installando una condotta idrica, sempre nel percorso della stradina, a meno di un metro dalla particella 356, ed una conduttura elettrica, che invade il suo fondo di cui ai numeri 374, 370, 355, per illuminare il passaggio. Il convenuto si è costituito, ha contestata la legittimazione attiva della attrice, ha detto che la strada è comune, che la sua sistemazione è avvenuta a parità di larghezza, che le condotte idriche ed elettriche sono legittime e risalgono a molti anni prima. Ammesse ed espletate le prove, è stata tenuta la ispezione dei luoghi, è stata tentata la conciliazione senza esito.>>. 
A.b.) Il tribunale adito così statuiva: <<1) Accoglie parzialmente la domanda, condanna il convenuto ad arretrare la condotta idrica ad un metro dal confine del fondo della attrice; 2) Rigetta tutti gli altri capi della domanda; 3) Compensa le spese fra le parti. >>. 
Il primo giudice così argomentava la sua decisione: <<### è proprietaria dei fondi predetti e con i titoli esibiti ha dimostrato di essere la proprietaria, per cui la eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dal convenuto è infondata. La domanda va qualificata ai sensi dell'art.112 cpc per violazione delle distanze ed invasione del fondo ed anche se ricorre la illegittima realizzazione di opere sulla strada, di cui si discute. Essa, per pacifica ammissione delle parti, è lunga oltre cento metri, parte da un'altra strada pubblica e serve per l'accesso dei fondi posti lungo il suo percorso. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che “si ritiene che pur in assenza di atto scritto, la costituzione di una strada vicinale agraria pone in essere una comunione incidentale agraria derivante dal conferimento del terreno da parte dei proprietari di fondi contigui, che determina la perdita della individualità delle singole porzioni conferite e la nascita di un nuovo bene, accessorio comune dei vari fondi, in base ai principi stabiliti dagli articoli 817, 922, 939 c.c.” (Cassaz. 19.5.1984, n. 3108). Dalle fotografie, dall'estratto di mappa, dalla relazione esibita dall'attrice emerge che si tratta di una strada vicinale che inizia prima del fondo della attrice, lo lambisce, prosegue oltre, raggiunge la proprietà del ### la supera e va verso altri fondi. La sua natura comune ai frontisti deriva da tale stato dei luoghi. ###, pertanto, ha diritto alla sua sistemazione e la messa in opera del cemento, anche ai sensi dell'art.1065 c.c., ove si trattasse di sola servitù di passaggio per le esigenze del fondo dominante e sarebbe stato legittimo apporre il fondo cementizio per rendere più comodo l'esercizio del passaggio. Dalla prova e dagli atti non è emerso che la rampa realizzata sul percorso abbia ampliato la larghezza, come ha assunto la attrice. La prova orale è stata discordante ed i testimoni della attrice che hanno parlato di allargamento non sono stati in grado di dire su quale lato ciò sarebbe avvenuto e, perciò, se è avvenuto a danno del fondo della attrice in quanto su un percorso lungo oltre cento metri la larghezza ha andamento diverso. Inoltre, il cavo elettrico, come si vede dalle fotografie, si svolge sul percorso della stradina, non invade lo spazio aereo del fondo della attrice, e si trova a confine. Ai cavi elettrici non si applica la distanza prevista dall'art.889 c.c., che si riferisce solo ai tubi dell'acqua che possono determinare infiltrazioni anche di sola umidità (Cassaz., sez.II,n.ro 6928). Il tubo della acqua, si trova sul confine con il fondo della attrice, non rispetta la distanza di un metro dal confine e, pertanto, deve essere rimosso. 
In conclusione, la domanda della attrice va respinta per il capo riguardante la proprietà della strada, che è comune alle parti, per il capo riguardante la pavimentazione, che costituisce atto legittimo del comunista, ed, infine, per il capo riguardante la condotta elettrica che insiste sul percorso della strada, che poteva essere installata. La domanda va accolta per il capo relativo alla condotta idrica, che deve essere arretrata ad un metro dal confine con il fondo della attrice ai sensi dell'art. 889 c.c.>>, regolando le spese con integrale compensazione, stante la reciproca soccombenza. 
B - ### d'appello B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello ### da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, con cui contesta la decisione a) relativamente alla condanna all'arretramento della condotta idrica per avere fatto mal governo delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali, da cui emergeva che questa era stata apposta sul viottolo comune e esisteva sin dall'inizio degli anni '80, né essendo emerso in sede di ispezione dei luoghi che si trovasse a distanza illegale, sicché l'attrice non aveva assolto all'onere probatorio; b) riguardo alla prova della “legittimazione attiva”, considerato che la ### aveva depositato esclusivamente un atto di divisione ereditaria intercorso con i germani, né la proprietà si desumeva dalla relazione di parte prodotta, essendo il tribunale anche andato ultra petita, visto che era stata chiesta la rimozione della condotta; c) per non essersi il primo giudice pronunciato sulla domanda riconvenzionale subordinata di costituzione della servitù di acquedotto, essendo stata data la prova che la condotta era lì dall'inizio degli anni '80, con conseguente usucapione della relativa servitù.  ###, in riforma della sentenza di primo grado, così concludeva: “a) Dichiarare la nullità della Sentenza per difetto, omissione, contraddittoria e illogica motivazione, violazione degli artt. 111 comma 6, ###, 132, comma 4, c.p.c., 118 Disp. Att. c.p.c., art., 6 C.E.D.U, in ordine alla condanna di arretramento della condotta idrica, posta sul viottolo condominiale, ad un metro dal confine del fondo attoreo.  b) In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice ### in quanto la stessa non ha provato di essere proprietaria dei fondi e quindi la condanna è stata adottata in violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.. c) In subordine, dichiarare erroneo e revocare il capo della Sentenza che ha statuito “il tubo della acqua, si trova sul confine con il fondo della attrice, non rispetta la distanza di 1 m dal confine e, pertanto, deve essere rimosso” per violazione degli art.  115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., in quanto l'attrice non ha provato che la condotta idrica, che attraversa il viottolo condominiale, si trova a distanza non legale rispetto al suo fondo; d) In via subordinata dichiarare la nullità della Sentenza di primo grado in ordine alla condanna di arretramento per ultrapetizione e violazione dell'artt. 112 c.p.c..  e) In conseguenza riformare il capo della sentenza che ha statuito “accoglie parzialmente la domanda, condanna il convenuto ad arretrare la conduttura idrica ad un metro dal confine del fondo dell'attrice” e dichiarare che non sia legittimo l'arretramento della condotta idrica che attraversa il viottolo condominiale, rispetto al fondo attoreo, non essendo stato determinato il confine divisorio.  f) In via gradata e subordinata, solo nella denegata e non creduta ipotesi che l'Adita Corte ritenga adempiuto l'onere probatorio di titolarità di parte attrice, dichiari la nullità della Sentenza di primo grado, in merito alla condanna all'arretramento della condotta idrica posta sul viottolo condominiale ad un metro dal fondo attoreo, per vizio di omessa pronuncia e per violazione degli artt. 112, 113, 114, 115, 116 c.p.c. e dell'art.  2697 c.c., anche in relazione agli artt. 1058 e 1061 c.c. e in conseguenza dichiarare che la condotta idrica è in sito dall'inizio degli anni ottanta e, in conseguenza dichiarare acquisito il diritto del convenuto ### a mantenere in sito a distanza non legale rispetto al fondo ### la condotta idrica, che attraverso il viottolo condominiale, essendo esistente in loco dall'inizio degli anni ottanta e la domanda è stata proposta tardivamente dopo il decorso del ventennio dalla usucapione dell'opera avente carattere dell'apparenza.  g) In via del tutto gradata e subordinata costituire la servitù di acquedotto e per i cavi elettrici, determinando la indennità per la deroga delle distanze legali; h) Condannare la ### al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario o nella misura ritenuta equa.”. 
B.b.) Si costituiva ### la quale resisteva diffusamente all'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale, con il quale contesta a) l'affermata natura comune della strada non avendo il ### apportato terreno con i propri fondi al viottolo, sicché egli era titolare soltanto di una servitù di passaggio per raggiungere le p.lle 342 e 343, cosa confermata anche dalle deposizioni testimoniali, da ciò conseguendo che egli non aveva titolo a pavimentare con cemento la stradina; b) né ciò gli si poteva riconoscere in quanto titolare di una servitù di passaggio, non avendo egli effettuato opere di manutenzione ordinaria, le quali costituivano, invece, un'opera del tutto nuova determinante un'alterazione dello stato dei luoghi, permettendo l'attraversamento anche con mezzi meccanici quali motorini o carriole a motore, di cui legittimamente essa ### aveva chiesto la rimozione; c) l'errato governo delle risultanze istruttorie, essendo emerso sia dalle testimonianze che attraverso la relazione di parte, che il viottolo era stato ampliato a far data dal 2004 dagli originari 50, 60 centimetri; d) argomenti che valevano pure riguardo all'allocazione della condotta elettrica che debordava nei propri fondi oltre a instare sulla stradina di cui il ### non era proprietario, né potendo richiedere la costituzione di una servitù di elettrodotto in via subordinata, domanda proponibile solo dall'ente erogatore del servizio, ribadendo nuovamente l'illegittimità della condotta idrica non solo perché a distanza illegale dalla p.lla n. 356, ma anche perché in parte allocata su gli altri terreni di sua proprietà, invadendo le p.lle n. 374, 370 e 355.   ### conseguentemente, previo rigetto del gravame di controparte, così concludeva: “1) Riconoscersi e dichiararsi che il sig. ### ha abusivamente realizzato sul fondo della istante una soletta in cemento armato, ampliando senza alcuna autorizzazione il sedime del viottolo di passaggio e per l'effetto condannare lo stesso alla demolizione di tale manufatto, ed a restringere il passaggio all'ampiezza originaria di cm. 60; 2) Riconoscersi e dichiararsi che il sig. ### ha abusivamente apposto una condotta idrica sul fondo della istante e comunque a distanza illegale rispetto al confine dei beni di proprietà della stessa, e per l'effetto condannarsi lo stesso alla eliminazione e/o regolarizzazione di tale condotta; 3) Riconoscersi e dichiararsi che il sig. ### ha abusivamente apposto una condotta elettrica sul fondo di proprietà della istante e per l'effetto sentirlo condannare alla eliminazione della stessa. 
Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.”. 
B.c.) Riservata la causa in decisione, con ordinanza 18.2.2024 veniva disposta c.t.u., e, dopo la sostituzione del consulente inizialmente nominato, che non prestava il giuramento telematico e deposito della relazione, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva nuovamente riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, di gg. 50 + 20. 
C - Analisi dei motivi di appello C.a.) Innanzi tutto si osserva, ciò costituendo motivo di appello proposto dal ### con cui egli ha contestato che sia stata offerta la prova, da parte della ### della proprietà dei fondi a tutela dei quali l'attrice in primo grado ha agito, che, diversamente da quanto prospetta l'appellante principale, l'azione intrapresa dalla ### non aveva quale oggetto la rivendica della proprietà ex art. 948 c.c., domanda che contiene, quale sua ontologica finalità, anche quella di rientrare nel possesso della proprietà rivendicata (del resto essa non figura in alcun modo nelle conclusioni), ma tendeva alla tutela dei propri fondi, negando il diritto del ### alle turbative poste in essere (allocazione, sulla stradina interpoderale, di una condotta elettrica, di pavimentazione in cemento, ampliandone la larghezza sì da permettere il passaggio con motocicli e carriole elettriche e di una condotta d'acqua a beneficio dei fondi del ### che invadeva quelli di essa ### posta anche a distanza inferiore ad un metro dal confine della p.lla 356). 
Sicché, l'attrice non aveva l'onere di dare la prova della titolarità dei propri fondi nella maniera stringente richiesta dall'azione di rivendica ex art. 948 Inoltre, andrebbe, comunque, rilevato che essa ha prodotto gli atti per notar ### e ### risalenti rispettivamente, ante ventennio dalla domanda, al 1956 e al 1947, da cui emerge l'acquisto in favore del proprio dante causa delle p.lle a tutela delle quali ha agito, poi pervenute ad essa ### per successione; né è chiaro cosa l'appellante intenda contestare con l'osservazione che la prova offerta non riguarderebbe “gli originali”, se cioè afferenti ad un acquisto che legittimi quello anteventennio, in conformità con l'asserita qualificazione della domanda come rivendica, o relativa all'atto in originale, senza, peraltro, che sia in alcun modo specificato, in quest'ultimo caso, come era suo onere, ove intendesse contestare la conformità di quanto prodotto all'originale del documento, in cosa esso risulterebbe non conforme. 
Di tal che il motivo de quo, a dispetto della sequenza proposta dall'appellante da stimare preliminare ad ogni altro, non può che essere disatteso. 
C.b.) Seguendo l'ordine logico delle questioni da trattare, la prima questione su cui è necessario soffermarsi è quella rappresentata dalla natura comune della stradina oggetto del preliminare motivo di appello incidentale della ### considerato che il tribunale ha ritenuto che essa “inizia prima del fondo della attrice, lo lambisce, prosegue oltre, raggiunge la proprietà del ### la supera e va verso altri fondi. La sua natura comune ai frontisti deriva da tale stato dei luoghi”. 
Sul punto l'appellante incidentale contesta tale affermazione, opponendo che il fondo del ### (p.lle 342 e 343), ‘raggiunto' dalla stradina de qua, la quale, peraltro, andrebbe considerata separata in due diversi tratti, non apportano alcuna porzione di terreno al suddetto sentiero, sicché egli non potrebbe assolutamente essere stimato quale compartecipe della comunione incidentale agraria invocata a sostegno delle sue difese, né sul primo tratto, tantomeno sul secondo, vantando esclusivamente una servitù di passaggio sullo stesso, che non lo abilitava affatto a compiere le opere lamentate da essa #### incidentale dà una lettura riguardante la configurazione delle strade ex collatis agris non corretta, giacché la sua formazione non nasce in relazione ai soli fondi confinanti, nel senso che essa venga a porsi a delimitazione dei confini, né occorre imprescindibilmente che i proprietari di fondi posti al termine della stradina ‘conferiscano' una porzione dei loro fondi. 
Invece, come affermato dal giudice di legittimità (vds. di recente Cass. 2388/2023): <<La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c. c. La predetta comunione si estende anche rispetto ai terreni posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorché i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno, ma ciò sempre che il contrario non risulti dai titoli.>>. 
Nel precedente su riportato la Cassazione ha escluso la natura comune della stradina ma proprio perché il titolo prevedeva che al proprietario confinante era attribuita la sola servitù di passaggio, cosa che nel caso in esame non è stata mai dedotta, né è, infatti, desumibile dagli atti.
Di tal che, sebbene ovviamente al c.t.u. sia stato richiesto di esprimere e rappresentare gli elementi di fatto che giustifichino l'accertamento della natura comune o meno della stradina de qua, quanto dallo stesso affermato nella sua relazione circa la sua natura di comunione incidentale agraria deve ritenersi conforme a diritto e ciò, per quanto detto, al di là della correttezza o meno dell'affermazione posta dal primo giudice circa il fatto che la stradina avrebbe anche attraversato il fondo del convenuto, per collegare altri terreni posti in sua prosecuzione, circostanza non desumibile dall'elaborato di consulenza. 
Anche perché non possono condividersi le considerazioni svolte dall'appellante incidentale relative alla conformazione separata in due tratti autonomi e distinti del sentiero in discorso. 
Invero, che ad un certo punto esso si biforchi, proseguendo anche da un lato situato a sinistra, non influisce sulle caratteristiche della strada, essendo il secondo tratto che raggiunge la proprietà del ### quello colorato in blu nella planimetria stilata dal consulente, come si comprende chiaramente dalle planimetrie accluse alla c.t.u. e dalle stesse rappresentazioni fotografiche, posto in diretta prosecuzione con il primo tratto colorato in giallo, in cui, oltretutto, il convenuto figura di per sé anche proprietario di altri terreni con esso confinante o da esso serviti (p.lle 1320 e 1321) , confermando la sua qualità per così dire ‘doppia' di comproprietario. 
C.c.) Questo essendo il regime proprietario del viottolo in discorso, deve conseguentemente condividersi l'affermazione del tribunale secondo la quale il ### poteva legittimamente provvedere a porre in essere opere di sistemazione che ne migliorassero la fruibilità, d'altro canto avendo l'appellante incidentale fondato la propria impugnazione sull'asserita estraneità del convenuto alla titolarità della stradina, estraneità smentita dalle considerazioni appena espresse. Uguale valutazione vale ovviamente anche rispetto alla allocazione della condotta elettrica creata per illuminare il secondo tratto del viottolo, non essendo in alcun modo, come si rileva anche dalla c.t.u., provato che questa debordi fuori dal limite di esso. 
Relativamente alla questione del suo allargamento tale da permettere di percorrerlo con motocicli e carriole a motore, in primo luogo il c.t.u. ha evidenziato come egli non sia in grado di stabilire se detto viottolo, che misura circa un metro di larghezza, sia stato effettivamente ampliato. 
Per quel che concerne il motivo di doglianza espresso dalla ### in ordine ad un asserito mal governo delle risultanze istruttorie da parte del tribunale sul punto e, segnatamente, delle testimonianze raccolte, la corte deve rilevare che esso, se non più radicalmente inammissibile, è, comunque, infondato. 
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, in presenza di testimonianze contrastanti di segno opposto provenienti dai testi addotti rispettivamente dalle parti, non fosse stata raggiunta la prova dell'allargamento del viottolo. 
A fronte di ciò l'appellante incidentale si è sostanzialmente limitata a riportare il contenuto favorevole delle dichiarazioni rilasciate dai testi da essa ### addotti, trascurando del tutto di analizzare le contrapposte dichiarazioni dei testi di controparte e di indicare le ragioni del perché le prime sarebbero da preferire, rispetto alle seconde o i motivi di maggiore attendibilità dei propri testi e inattendibilità di quelli contrari dovuti a particolari circostanze, dovendo, peraltro, rilevarsi che, restando sul piano della “indifferenza dei testi”, il primo teste ascoltato nel suo interesse era il proprio fratello e l'ultimo il tecnico di sua fiducia.  ### canto, le dichiarazioni sono estremamente imprecise, sol che si consideri che uno dei testi (il fratello dell'attrice) parla di una larghezza originaria di 50 centimetri; un altro (il ### unico non legato da rapporti particolari con la ### afferma che il viottolo aveva una larghezza nel primo tratto di 50 centimetri, ora di un metro, nel secondo del tutto approssimativamente di “50, 60, 70, 80” centimetri, addirittura dichiarando che adesso in alcuni punti raggiunge persino il metro e mezzo, cosa non sostenuta neppure dall'attrice e smentita dal c.t.u.; l'ultimo (il ### tecnico di fiducia dell'attrice), riferisce persino di circostanze appresa dalla stessa ### - “###ra ### ha riferito al sottoscritto che, fino ad epoca recente il viottolo, largo circa c. 60” - come si ricava non solo dalla sua deposizione, ma con chiarezza dalla sua stessa relazione di parte, da cui è tratto il passo su riportato per inciso e in corsivo. 
Di tal che, considerate le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, indifferenti, che hanno riferito che il viottolo non è stato ampliato in larghezza, ma solo pavimentato in cemento, alla luce, altresì, del fatto, che non vi sono dati fotografici della situazione preesistente, tanto non può che condurre alla conferma della valutazione fatta dal tribunale circa la mancanza di prova del suo allargamento. 
C.d.) Resta da esaminare la questione riguardante la condotta idrica, rispetto alla quale il ### lamenta l'erroneità della decisione di primo grado laddove la domanda è stata accolta con sua condanna all'arretramento ad un metro dal fondo dell'attrice. 
Innanzi tutto, si evidenzia che l'appellante principale, nel dolersi della mancata considerazione, da parte del tribunale, del fatto che non sarebbe stata valutata la circostanza che tale condotta era stata posizionata da oltre un ventennio, sembra chiedere la declaratoria di usucapione, domanda che, però, non era stata proposta in prima istanza ed è per questo inammissibile. 
In ogni caso, l'allegazione compariva nell'originaria comparsa di risposta, tanto che veniva anche opposto alla ### che la sua azione era “prescritta”, di tal che essa va valutata dal punto di vista della mera eccezione diretta a paralizzare la domanda avversaria. 
Ritiene, però, la corte che le dichiarazioni dei testi scontino, analogamente a quelle riguardanti l'ampliamento della stradina, una imprecisione tale da non consentire di provare con esattezza il dies a quo della sua posa in essere. 
Deve, al riguardo, ricordarsi che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.  ### deve, inoltre, come si è visto, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, essendosi precisato che egli che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.   I testi escussi hanno riferito uno (il ### di frequentare i luoghi di causa da circa dodici anni, in quanto proprietario di altro fondo situato in loco, di tal che la sua dichiarazione di conoscere che la condotta in questione era già presente, non è evidentemente sufficiente ai fini del decorso del termine ventennale. 
I testi addotti dall'attrice, che il ### cerca di portare a sostegno della propria domanda, pur confermando che la condotta è esistente da tempo - peraltro rispetto alla data della deposizione che segue di diversi anni quella della comparsa di risposta in cui è stata proposta l'eccezione - non indicano in nessun modo quando essa sarebbe stata posizionata. 
Restano i testi ### e ### il primo dei quali è, però, l'unico a parlare dell'esistenza, ancorché genericamente, di una condotta idrica che serviva il fabbricato del ### ma con riferimento imprecisato agli inizi degli anni ottanta, mentre il secondo, che, comunque, mancava dai luoghi di causa da circa venti anni rispetto alla data della sua deposizione, riferisce di avere frequentato i luoghi all'inizio del 1980 e di ricordare genericamente che il fabbricato aveva acqua e luce che servivano al padre del ### per allevare gli animali, nulla raccontando di specifico sulla sua allocazione. 
Tali dati, così genericamente riferiti, sono, alla luce di quanto indicato circa il rigore necessario perché possa ritenersi assolto l'onere di dimostrare i presupposti per l'affermato acquisito per usucapione, all'evidenza, insufficienti allo scopo. 
La domanda subordinata di costituzione coattiva di una servitù di acquedotto è inammissibile, essendo emersa l'esistenza di altri proprietari di fondi che sarebbero attraversati dalla condotta, neppure constando in che modo quella attuale, come si sta per vedere allocata al di sotto del viottolo, si ponga, e a che distanza, rispetto a tali terreni. 
Dall'altro lato, non sono state offerte prove sicure che la condotta idrica sia interrata all'interno della proprietà di cui alle particelle della ### e non, come affermato dal tribunale, comunque, al di sotto della stradina in proprietà comune, cosa che lascia intendere anche il c.t.u., almeno per i tratti ancora visibili, parlando di “viottolo attraversato da diverse condutture” e specificando, in riposta alle osservazioni della ### appunto, che la parte a vista “occupa l'area di sedime del viottolo”, mentre quella non a vista “verosimilmente è ubicata anch'essa nell'area di sedime del viottolo”, sebbene non possa essere dichiarato con certezza.  ### canto, anche il teste della stessa parte attrice ### ha dichiarato “vi è la condotta idrica, essa vi è da parecchio tempo; essa è sul percorso viario”, seguito dal tecnico della ### per il quale “su tale percorso vi è una condotta idrica che serve la casa del ### ed è ubicata sull'area di sedime del viottolo; essa in alcuni tratti è a vista”. 
In ogni caso, a conferma del dictum del tribunale, come riscontrato anche dal c.t.u., la condotta “in esso posizionata è ad una distanza inferiore ad un metro dalla restante parte del fondo della ### non occupata dalla via vicinale.”. 
Si osserva, infine, da un lato che non è certo il ### a potersi dolere della statuizione che anziché condannare alla radicale rimozione della condotta, come chiesto dalla ### ne ha ordinato l'arretramento; dall'altro, che è la ### che nel suo atto di citazione si era limitata a dedurre il mancato rispetto della distanza di un metro per la sola p.lla n. 356. 
In conclusione, pertanto, sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettati. 
D- Le spese
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado, ivi comprese quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale ed incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.  P.Q.M.  La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede: a) rigetta sia l'appello principale, che quello incidentale, nei sensi di cui in motivazione; b) compensa le spese del grado integralmente tra le parti, ivi comprese quelle di c.t.u.; c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.. 
Napoli, così deciso in data 21 novembre 2025 Il presidente est.   dott.

causa n. 4561/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Notaro

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1667/2025 del 04-11-2025

... numero I; è costituita in favore di questa quota servitù di passaggio sulla quota IV per come segnata col colore arancione nell'allegato ### della ### - la quota indicata col numero IV di cui all'allegato ###, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto a conguaglio di € 262, in confronto della quota I e di € 343,36 in confronto della quota II; - la quota indicata col numero IX si cui all'allegato ### della CTU, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a conguaglio di € 44,32 nei confronti della quota ### di € 44,58 nei confronti della quota ### € 147,20 nei confronti della quota II; - la quota indicata col numero X di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore quota del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a (leggi tutto)...

testo integrale

### tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1634/2021 R.G.A.C. vertente TRA ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### alla via ### n. 5/A; - ATTRICE - CONTRO ### (c.f.: ###), rappresento e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 1.   - CONVENUTO - Oggetto: azione di risarcimento danni da occupazione sine titulo e riconvenzionale di accertamento acquisto proprietà per usucapione. 
Conclusioni delle parti Per l'attrice (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata in data ###): “### e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'occupazione illegittima e/o sine titulo dei fondi oggetto del compendio immobiliare dei de quorum ### e ### perpetrata dall'odierno convenuto e, per l'effetto, accertare e dichiarare, alla luce delle motivazioni argomentate in narrativa, l'infondatezza della domanda avversaria di usucapione ex art. 1158 c.c. dei fondi indicati al N.C.T. del Comune di ### al ### 18, ### 22, 52, 53, 54, nonché del fabbricato ivi insistente, indicato al ### 18, ### 8 sub 1, come tale da reiettarsi in toto; accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, il nocumento patrimoniale recato da tale illegittima condotta ai danni dell'attrice; per l'ulteriore effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 193.008,75, a cagione del danno procurato dal convenuto, e tanto sulla scorta dei parametri di quantificazione resi per il tramite dell'elaborato peritale del 21/10/2021 a firma dell'### Scrivano, offerto in produzione e da intendersi quale parte integrante del presente atto, ovvero secondo altra e differente quantificazione, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo; con condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del ### antistatario”. 
Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data ###): “rigettare la domanda attorea di risarcimento danni, siccome caotica, inammissibile per difetto dei presupposti di legge, oltre che infondata in fatto e in diritto, non provata e comunque prescritta; accertare e dichiarare in via riconvenzionale che ### possiede da oltre 30 anni i terreni indicati nel N.C.T. del Comune di ### foglio 18, particelle: 22, 52, 53 e 54, nonché il fabbricato indicato al foglio 18, particella 8, sub 1 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che ### per possesso di fatto ultra-ventennale (art.  1158 c.c.) o ultra-quindicinale (art. 1159-bis c.c.), è diventato proprietario per maturata usucapione ordinaria o abbreviata in proprio favore dei diritti vantati da ### sui terreni indicati nel N.C.T., foglio 18, particelle: 22, 52, 53 e 54, nonché sull'intero fabbricato indicato al foglio 18, particella 8, sub 1. In subordine, nella denegata avversa ipotesi, e salvo gravame, accertare e dichiarare che il danno invocato nell'atto di citazione per le quote dei terreni di parte attorea ammonta a meno di € 41.363,76, giammai a quanto richiesto giudizialmente, ovvero nella minore somma che verrà accertata e dichiarata giudizialmente; accertare e dichiarare che ### sui terreni e sul fabbricato rurale per cui è causa, ha realizzato opere di trasformazione, miglioramenti e addizioni, per la complessiva somma di € 147.867,54, per come risultante nella perizia di parte del dott. ### da potere verificare anche a mezzo di espletanda ### e per l'effetto, condannare parte attrice a corrispondergli il relativo indennizzo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ovvero, in estremo subordine, compensare le relative somme, e con salvezza del diritto di ritenzione in caso di mancato e/o ritardato pagamento delle stesse. In ogni caso, condannare ### in proprio e in qualità, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria al pagamento di una somma di denaro da liquidare in via equitativa; condannare ### in proprio e in qualità, al pagamento delle spese e dei compensi professionali”. 
Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### dichiarando di agire in proprio e nella qualità di procuratrice generale di #### e ### (in qualità di eredi di ###, ha dedotto che con sentenza n. 2324/2006 del 13/12/2006, il tribunale di ### ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni dei defunti ### classe 1878 e ### procedendo alla formazione delle quote. Avendo il de cuius disposto per la quota disponibile in favore dei quattro figli maschi (##### e ###, a ciascuno di costoro o ai loro eredi considerati per stirpe, spettava una quota pari ai 15/88 della massa, mentre a ciascuna delle sette figlie femmine o ai loro eredi considerati per stirpi spettava una quota pari ai 4/88. Una delle quote pari a 15/88 veniva direttamente assegnata ad ### mentre per le altre venivano disposti due diversi sorteggi, coinvolgendo soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. 
La sentenza individuava preliminarmente i soggetti che dei due danti causa originari (### classe 1878 e ### dovevano considerarsi eredi: degli undici figli dei coniugi defunti, della cui eredità si discuteva, risultavano deceduti ### (cui per rappresentazione era succeduto ###, ### (cui erano succeduti ### odierna attrice, ### e ###, ### (cui erano succeduti ######## e ###, ### (cui erano succeduti #### e ###, ### (cui erano succeduti, dopo il decesso del coniuge ### i figli ##### e ###, ### (cui erano succeduti ##### classe 1942, ### e #### (cui erano succeduti #### classe 1945, #### e ###, ### (cui erano succeduti, dopo il decesso del figlio ### gli eredi di costui, ##### e ###, ### (cui erano succeduti #### e ###, mentre gli altri (### e ### risultavano ancora in vita.  ### ereditario era costituito dai fondi in agro del Comune di ### denominati “Piccirillo”, in catasto al foglio 18, p.lle 8, 22, 52, 53, 54, “### e Zirullo”, in catasto al foglio 32, p.lle 298, 299 e 300 di estensione pari a Ha 28.95.50. 
A parziale riforma della menzionata sentenza del tribunale di ### la corte d'appello di Catanzaro con sentenza n. 507/2013 del 18/4/2013, passata in giudicato a seguito del rigetto da parte della corte di cassazione del ricorso avverso di essa proposto da ### (padre dell'odierno convenuto ###, ha disposto procedersi all'estrazione a sorte di due gruppi di quote fra soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. In particolare, la corte stabiliva che “A) ### e gli eredi di #### e ### le quote V, VI, VII e ### di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte: - la quota indicata col numero V di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (nell'intero identificato in CT al fol 18, partt. 22, 52, 53, 54), dal fondo ### (fol 32, partt. 298 e 2999 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari a 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.880) dei laghetti collinari, e da un diritto di credito per conguaglio di € 415,68 a carico dell'assegnatario della quota n. I; - la quota indicata col numero VI di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero) dal fondo ### (fo. 32, part. 300 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari ai 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.800) dei laghetti collinari e dal diritto di credito ad un conguaglio di € 790,68 nei confronti dell'assegnatario della quota I - la quota indicata col numero VII di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero) e dalla quota di comproprietà pari ai 15/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare un conguaglio pari ad € 44,32 in favore dell'assegnatario della quota IX; - la quota indicata col numero ### di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero), dal fabbricato nella stessa località (fol. 18, part. 8, mq 130 del ### di ### e della quota di comproprietà pari ai 15/88 della superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare l'eccedenza di valore, pari ad € 44,58, in favore dell'assegnatario della quota IX; B) tra ### e gli eredi di ####### e ### le quote numero I, II, ### IV, IX, X e XI di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte (ferma restando la identificazione del fondo ### nel suo complesso): - la quota indicata col numero I di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero), e dalla quota di comproprietà pari a 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare a conguaglio € 415,68 in favore dell'assegnatario della quota V, € 790,68 in favore dell'assegnatario della quota VI, € 606,16 in favore dell'assegnataria della quota ### ed € 262,80 in favore dell'assegnataria della quota IV; - la quota indicata col numero II di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari a 4/88 sulla superficie complessiva (mq.  12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare a conguaglio € 343,36 in favore dell'assegnatario della quota IV; - la quota indicata col numero III di cui all'allegato ### della CTU da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito di € 606,16 a conguaglio nei confronti dell'assegnatario della quota numero I; è costituita in favore di questa quota servitù di passaggio sulla quota IV per come segnata col colore arancione nell'allegato ### della ### - la quota indicata col numero IV di cui all'allegato ###, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq.  12.800) dei laghetti collinari, con diritto a conguaglio di € 262, in confronto della quota I e di € 343,36 in confronto della quota II; - la quota indicata col numero IX si cui all'allegato ### della CTU, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a conguaglio di € 44,32 nei confronti della quota ### di € 44,58 nei confronti della quota ### € 147,20 nei confronti della quota II; - la quota indicata col numero X di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore quota del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a conguaglio di € 236,94 nei confronti della quota II; - la quota indicata col numero XI di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggior quota del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito di € 236,94 nei confronti della quota II”.  ### ha dedotto che con atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc. n. 1.180), è divenuta titolare, medio tempore, di ulteriori quote già in ditta ad altri coeredi, acquisendo, in particolare, la proprietà della porzione nella titolarità di ### della quota di 15/88 già in ditta al de cuius ### la proprietà della quota di 4/88 di cui ### era titolare in qualità di erede di ### la proprietà dell'ulteriore quota di 4/88 di cui ### era titolare per averla ricevuta in donazione da ### unico erede della defunta ### e la proprietà della quota di 15/88 già in ditta dagli eredi del defunto ### Lamenta l'attrice che, sebbene la corte d'appello avesse previsto l'estrazione a sorte delle quote, non si è mai proceduto all'assegnazione, a causa della condotta ostativa del convenuto ### che, se pure regolarmente invitato a comparire in data ### davanti al notaio ### di ### della ### appositamente incaricato dalla stessa attrice, non è comparso, per come si evince dal verbale del 7/3/2018 redatto dallo stesso notaio. 
Non avendo il convenuto inteso dare spontanea esecuzione alla sentenza della corte d'appello di Catanzaro, l'attrice lo diffidava al rilascio con missiva di messa in mora del 13/12/2024. Successivamente gli notificava un atto di precetto per l'esecuzione degli obblighi di fare, opposto tuttavia dall'odierno convenuto ed ancora pendente davanti a questo tribunale al momento dell'introduzione del presente giudizio.  ### depositava, altresì, ricorso per l'attuazione di obblighi di fare iscritto al 59/2019 davanti al giudice dell'esecuzione di questo tribunale, che procedeva però alla sua estinzione per vizi riscontrati nella procedura di notificazione dell'atto agli eredi residenti all'estero. 
Essendo rimasto sostanzialmente inattuato il dispositivo della sentenza della corte d'appello di Catanzaro e continuando ### a detenere illegittimamente i fondi, nonostante la sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, ### lo ha convenuto in giudizio, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo, per sentirlo condannare al risarcimento del danno consistente nel mancato utilizzo del fondo per finalità prettamente agricole oppure in termini di cessione in fitto nell'ottica della produzione di reddito, quantificato dal perito nominato dall'attrice, ing. ### nella somma di € 193.008,75 per il periodo di mancato utilizzo ricompreso fra il 1990 e il 2020, cui si aggiunge l'ulteriore importo di € 19.580,60 spettante a #### e ### in qualità di eredi di ### di cui ### ha dichiarato di essere procuratrice speciale. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data ### (nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione per il ###) si è costituito in giudizio ### per eccepire preliminarmente di trovarsi nel possesso dei soli terreni in località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ### di cui all'allegato ### della c.t.u. depositata nel giudizio di appello relativamente alle quote V, VI, VII e ### e non anche di quelli di cui alle località ### e ### riportati in catasto al foglio 32, p.lle 298, 299 e 300 e considerati dal perito di parte attrice ai fini della quantificazione del danno. Il convenuto ha pure eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno vantato da parte attrice, contestandone comunque la fondatezza per mancanza dei presupposti dell'azione, giacché, non avendo mai avuto il possesso dei terreni di località ### l'attrice non ne ha mai subito lo spoglio e non potrebbe, pertanto, reclamare alcun danno. Il convenuto ha altresì domandato in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà degli immobili in località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###, per usucapione ventennale o quindicinale ex art. 1159-bis c.c. per averli posseduti, in via esclusiva, almeno dalla fine degli anni ottanta e dunque antecedentemente all'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, cui egli è rimasto comunque estraneo. Il convenuto ha affermato di avere posseduto i suddetti beni in via esclusiva anche nei confronti dei propri più stretti familiari, avendo escluso dal possesso degli stessi perfino suo fratello e sua sorella, oltre che suo padre. Le attività di trasformazione e coltivazione dei terreni sarebbero sintomatiche della interversione del possesso. 
Al riguardo, il convenuto ha riferito di aver non solo ristrutturato e realizzato la costruzione del rudere di cui al foglio 18, p.lla 8, sub 1, ma avrebbe trasformato gli immobili da terreni adibiti al pascolo a terreni seminativi irrigui, mediante la realizzazione di invasi al loro interno; avrebbe inoltre costruito il capannone aziendale di deposito di patate e acquistato un trattore per la coltivazione dei terreni; avrebbe, infine, recintato i terreni, realizzando staccionate di pali in legno e filo spinato, che non esistevano quando i terreni erano meramente adibiti a pascolo. In via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il convenuto ha domandato il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1150 c.c. per le spese di trasformazione, dei miglioramenti e delle addizioni e variazioni colturali da lui effettuate a propria cura e spese per un totale di € 147.867,54, così come stimato dal proprio tecnico di fiducia, ing. ### Il risarcimento del danno reclamato dall'attrice, laddove ritenuto sussistente, dovrebbe dunque essere limitato all'importo di € 45.712,12 (corrispondente alla differenza fra l'importo reclamato in citazione e quello di € 147.867,54, ulteriormente decurtato della quota di danno pari ad € 19.009,68 che il consulente di parte attrice ha stimato sussistente in relazione alla quota relativa alle particelle 289, 299 e 300 mai possedute dal convenuto). 
Alla prima udienza del 24/9/2021, il giudicante rilevava la mancanza in atti della procura generale rilasciata da #### e ### a ### risultando depositata la sola procura speciale rilasciata il ### relativa alla sola divisione ereditaria ed alle attività ad essa strettamente connesse fra cui non rientrava la domanda di risarcimento danni da occupazione sine titulo azionata in questa sede ###lo stesso provvedimento assegnava a parte attrice termine sino al 30/11/2021 per consentire la regolare costituzione di #### e ### Alla successiva udienza del 14/1/2022 il difensore di parte attrice ammetteva di non aver depositato nuova procura conferita da #### e ### a ### dichiarando che la causa sarebbe stata proseguita dalla sola ### in proprio. 
Successivamente allo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti, per essere poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/10/2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte con decreto del 4/10/2024, ritualmente comunicato ai difensori delle parti, e con ordinanza del 4/11/2024, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 
Con ordinanza del 31/5/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione allegata da parte attrice alla comparsa conclusionale. 
All'udienza dell'11/7/2025 il difensore di parte attrice chiariva che il documento allegato alla comparsa conclusionale era stato in realtà precedentemente depositato nei termini. Il difensore insisteva, altresì, per l'ammissione di c.t.u. per la quantificazione dei danni subiti. 
All'esito le parti, su invito del giudicante, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per avervi le parti espressamente rinunciato.  2. Va preliminarmente chiarito che la domanda proposta dall'attrice è circoscritta a quella da lei avanzata in proprio, per avere rinunciato, all'udienza del 14/1/2022, a quella proposta in qualità di procuratrice generale di #### e ### 3. Tanto premesso, ai fini della decisione sulle istanze ed eccezioni delle parti, occorre preliminarmente procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda proposta da ### Nell'atto di citazione, quest'ultima ha premesso di essere comproprietaria dei fondi siti in ### località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lla 8, sub 1 ### e p.lle 22, 52, 53, 54 ###, in qualità di erede di ### (erede a sua volta di ### classe 1878 e ### e per aver acquistato con atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc.  1.180), ulteriori quote stabilite con la sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 507/2013 già in ditta ad altri coeredi, acquisendo, in particolare, la proprietà della porzione nella titolarità di ### della quota di 15/88 già in ditta al de cuius ### la proprietà della quota di 4/88 di cui ### era titolare in qualità di erede di ### la proprietà dell'ulteriore quota di 4/88 di cui ### era titolare per averla ricevuta in donazione da ### unico erede della defunta ### e la proprietà della quota di 15/88 già in ditta dagli eredi del defunto ### Nell'atto di citazione l'attrice ha denunciato l'occupazione sine titulo dei predetti immobili da parte di ### figlio di ### (a sua volta figlio ed erede dei defunti ### classe 1878 e ###, chiedendo la condanna del convenuto al versamento di un'indennità di occupazione per il tempo di abusiva detenzione (dal 1990 al 2020). 
Costituendosi in giudizio, ### rimarcando di non aver preso parte al giudizio di scioglimento della comunione ereditaria dei fondi facenti parte dell'asse ereditario dei defunti ### classe 1878 e ### ha chiesto in riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale o quindicinale ex art. 1159-bis c.c. degli stessi fondi, perché da lui posseduti da data antecedente alla proposizione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria. 
Orbene, è pacifico nella giurisprudenza in tema di difesa della proprietà, che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (cfr. cass. n. 4416/2007; cass. 26003/2010). 
Si è chiarito, in particolare, che “la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione; né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile” (cfr. cass. n. 705/2013). 
Applicando tali consolidati principi giurisprudenziali, appare evidente che l'attrice, non avendo mai allegato un pregresso titolo legittimante l'occupazione del bene da parte del convenuto ed avendo, cionondimeno, richiesto l'immediata retrocessione del bene (v. pag. 11 dell'atto di citazione), oltre al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, ha inteso esercitare un'azione di rivendicazione. 
Da tanto discendono due corollari: il primo è che il potere di rivendica, non costituendo un diritto autonomo, ma una facoltà contenuta nel diritto di proprietà è, come tale, imprescrittibile (cfr. cass. n. 5010/1986) e tanto è sufficiente per affermare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto; il secondo è che resta a carico della parte che agisce in rivendicazione la c.d. probatio diabolica, essendo essa tenuta a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. cass. n. 21940/2018; cass. n. 1210/2017). 
Nel caso di specie, l'attrice ha preteso di dimostrare la titolarità del diritto ad una quota della proprietà degli immobili in località ### attraverso la produzione della sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 507/2013, passata in giudicato, che ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria mediante la formazione di undici quote e demandando al notaio il procedimento di assegnazione attraverso l'estrazione a sorte. 
Orbene, per consolidato orientamento della giurisprudenza, l'atto di divisione, stante la carenza di effetti traslativi derivanti dallo stesso, ha carattere semplicemente dichiarativo e non è idoneo, pertanto, a fornire da solo, nei confronti dei terzi, la prova dell'acquisto della proprietà (cfr. cass. n. 3669/1987). 
Tuttavia, se ciò è esatto nei confronti dei terzi estranei alla divisione, nel diverso caso in cui “la controversia sorga tra i condividenti (o i loro aventi causa) deve pervenirsi a diversa conclusione, non già perché ricorra tra loro, quella traslazione che è esclusa dalla natura dell'atto divisionale, bensì perché la divisione, accertando i diritti delle parti nel presupposto di una comunione dei beni divisi, presuppone l'appartenenza dei beni alla comunione” (così testualmente cass. n. 4828/1994; cass. n. 1901/1974; cass. n. 4556/1985; cass. 4276/1984). 
Nel presente caso, risulta pacificamente acquisito al giudizio che i beni per cui è causa facevano parte dell'asse ereditario dei coniugi ### classe 1878 e ### diviso giudizialmente con sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro, passata in giudicato, per cui deve trarsi la conclusione che risulta provata la titolarità del cespite in capo alla comunione ereditaria dei danti causa di ### Occorre ulteriormente rammentare che la giurisprudenza più risalente nel tempo, sulla scorta dell'art. 757 c.c., ha attribuito alla divisione carattere dichiarativo ( cass. n. 5133/1983) e retroattivo (cfr. cass. n. 1175/1983). 
È altrettanto noto che in generale le sentenze dichiarative, ai sensi dell'art.  282 c.p.c., producono effetti unicamente a seguito del passaggio in giudicato delle statuizioni ivi contenute. 
In altri termini, l'effettivo scioglimento della comunione e l'assegnazione al singolo erede dei beni facenti parte della massa si producono solo con l'irretrattabilità della sentenza. 
Le conclusioni sopra riportate non mutano neppure accedendo all'indirizzo giurisprudenziale più recente, espresso dalle sezioni unite della corte di legittimità, per cui negli atti di scioglimento della comunione ereditaria sarebbe ravvisabile una natura costitutivo-traslativa e non meramente dichiarativa (cfr. cass., sez. un., n. 25021/2019) atteso che l'efficacia esecutiva della sentenza è collegata anche in tal caso pur sempre al passaggio in giudicato della stessa. 
E poiché nel caso in esame è pacifico che la sentenza della corte d'appello di Catanzaro è rimasta ineseguita, non essendosi mai proceduto al perfezionamento del procedimento di estrazione a sorte dei lotti, i beni per cui è causa devono ritenersi tuttora in comproprietà fra gli eredi dei defunti ### classe 1878 e ### 4. Dirimente diviene, a questo punto, la disamina della domanda riconvenzionale di usucapione promossa da ### relativamente agli immobili situati in ### località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###. 
Al riguardo il tribunale osserva che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversio possessionis nei rapporti tra comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possede ###maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possede ###via esclusiva (cfr. cass. n. 11903/2015; in tema di condominio, cfr. cass. n. 17322/2010; in tema di comunione ereditaria, cfr. cass. n. ###/2022). 
In particolare, la corte di cassazione ha ritenuto irrilevante il fatto che uno dei comproprietari abbia occupato l'intero immobile e provveduto alle spese fiscali e di manutenzione ordinaria e straordinaria (cfr. cass. n. 7075/1999); ha, poi, escluso che la volontà di possede ###più uti condominus possa desumersi dal mero fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, atteso che il coerede che invochi l'usucapione deve anche provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (cfr. cass. n. 5226/2002); in tema di comunione ordinaria, ha ritenuto insufficienti, ai fini della prova del possesso esclusivo e animo domini incompatibile con il permanere dell'altrui compossesso, atti di mera gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo a una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di un altro compossessore (cfr. cass. n. 9100/2018); ancora, ha ritenuto irrilevante il fatto che un coerede, che già abitava con il padre un appartamento e, quindi, ne aveva le chiavi, avesse continuato ad essere il solo ad averne la disponibilità, con la precisazione (tratta da cass. n. 1370/1999) che, ai fini dell'invocata fattispecie acquisitiva, potrebbe assumere rilevanza l'intervenuta sostituzione della serratura - della quale tutti i coeredi avessero in precedenza la chiave - accompagnata dalla prova che la sostituzione sia stata voluta e manifestata al fine di escludere il compossesso dei coeredi e non invece a fini di ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto (cfr. cass. n. 9359/2021). 
Va ulteriormente osservato che, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, trattandosi di attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e, comunque, non espressiva dell'esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene (c.d. ius excludendi alios), costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr., in questi termini, n. 1796/2022; più in generale, cfr. cass. n. 19196/2005, secondo cui “il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto”).  ### della prova del dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapente (cfr. cass. n. 13921/2002). 
Nel caso in esame, ### non ha dimostrato - non risultando all'uopo idonee le allegazioni e le prove offerte in giudizio a mezzo testimoni - che il rapporto materiale con il compendio immobiliare oggetto di lite si sia verificato in modo tale da escludere, con palese manifestazione di volontà, da oltre vent'anni, ### e comunque gli altri coeredi da ogni possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, essendosi i testi limitati a confermare lo svolgimento da parte del convenuto di una serie di attività (trasformazione dei terreni da adibiti a pascolo a seminativi irrigui, realizzazione di invasi e di capannone per il deposito delle patate) compatibili con la sua qualità di comproprietario, restando del tutto neutra, ai fini che qui interessano, la circostanza che l'altra comproprietaria si sia astenuta dall'uso della cosa comune, rientrando pur sempre il non uso tra le facoltà di godimento della res delineato dall'art. 832 c.c. (cfr. cass., sez. un., n. ###/2022). 
Da qui il rigetto della domanda riconvenzionale, senza trascurarsi di evidenziare che identica domanda, proposta dal defunto padre del convenuto nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, era stata rigettata con sentenza passata in giudicato e la medesima domanda proposta dall'odierno convenuto nell'ambito dell'opposizione di terzo formulata in sede di opposizione al precetto nel giudizio iscritto al n. 4735/2018 R.G. davanti a questo tribunale è stata parimenti rigettata con sentenza n. 692/2022.  5. ### ha svolto in via principale domanda di condanna al pagamento del risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile a far data dall'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria (risalente al 1990) e fino all'anno 2020. 
La domanda è solo parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti che seguono. 
Nessun danno risarcibile in favore della comproprietaria pretermessa può ravvisarsi per il periodo anteriore alla sentenza n. 20550/2017 della corte di cassazione, che ha sancito il passaggio in giudicato della sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro. Infatti, sino a quel momento e per le ragioni espresse nel punto che precede, lo sfruttamento degli immobili da parte del convenuto è legittimamente avvenuto, per avere egli agito dapprima unitamente al padre ### (comproprietario dei beni al pari dell'attrice per come desumibile dalla sentenza di scioglimento della comunione ereditaria) e dopo la sua morte, come comproprietario perché erede di quest'ultimo. 
Rientrando lo sfruttamento degli immobili tra le facoltà di ogni comproprietario, nessuna pretesa risarcitoria può essere vantata dall'attrice, non potendo derivare alcun diritto al risarcimento da una condotta posta in essere da taluno nell'esercizio di un diritto. 
Il danno da mancata utilizzazione dei beni di cui è comproprietaria può, invece, ravvisarsi a partire dal momento in cui il convenuto ha posto in essere una condotta ostativa all'esecuzione della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria successivamente al suo passaggio in giudicato. 
Un simile momento può ravvisarsi nel 12/10/2018, in cui il convenuto ha ricevuto la notifica dell'atto di precetto per obbligo di fare (estrazione a sorte di quote di divisione ereditaria), senza darvi seguito, ma anzi proponendo opposizione a quel precetto con contestuale opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c. (sul presupposto di aver usucapito i cespiti per cui oggi è causa che avevano formato oggetto di divisione ereditaria) dando seguito al giudizio iscritto al n. 4735/2018 R.G. definito da questo tribunale con la già richiamata sentenza di rigetto n. 692/2022 depositata agli atti del presente giudizio. 
Solo da quel momento in poi la condotta tenuta da ### può ritenersi pregiudizievole per l'attrice, in quanto ostativa all'acquisizione da parte sua del diritto all'attribuzione di una delle quote predisposte dalla corte d'appello di Catanzaro. Manca, del resto, la prova che ### abbia, in precedenza, espressamente formulato richiesta di accedere al bene e di farne uso al pari del convenuto ### Del tutto irrilevante è al riguardo la diffida al rilascio dei cespiti immobiliari, datata 13/12/2013 e indirizzata, fra gli altri, a ### non avendo l'attrice fornito la prova della sua effettiva spedizione e ricezione da parte del convenuto. 
Il risarcimento spettante all'attrice va commisurato al danno subito per il mancato godimento della quota a lei spettante e incontestatamente pari a 152/352 per come stimata dal perito di parte attrice (con dichiarazione non smentita dal perito di parte convenuta che ha anzi stimato la quota di proprietà astrattamente spettante a ### in 168/352) dal 12/10/2018 sino all'anno 2020 per come domandato in citazione e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, corrispondenti a quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. contenenti il rinvio alla quantificazione operata nella perizia allegata all'atto di citazione e riferita al periodo ricompreso fra il 1990 e il 2020. 
Ai fini della quantificazione può farsi riferimento alla perizia redatta dall'ing.  ### la cui metodologia di calcolo non è stata contestata dal convenuto, il quale - dando per corretti i calcoli sviluppati dal menzionato ingegnere - si è limitato a scomputare dalla somma domandata, pari a complessivi € 212.589,34, l'importo di € 19.009,68 (corrispondente al danno derivante dal mancato utilizzo delle particelle 298, 299 e 300 che il convenuto ha affermato di non aver mai posseduto senza incontrare sul punto la contestazione della controparte) e quello di € 147.867,54 corrispondente alle spese sostenute per le migliorie asseritamente da lui apportate al fondo.  ###. ### ha stimato in € 2.200,00 il canone annuo di affitto che la ### avrebbe potuto pretendere per la superficie di una sola quota di 15/88 e in € 560,00 il canone annuo di affitto che la ### avrebbe potuto pretendere per la superficie di una sola quota di 4/88. Avendo la ### acquisito medio tempore la proprietà dell'intera quota di 15/88 appartenente a ### di altra quota di pari dimensioni e di due quote di 4/88, il canone annuo di affitto a cui avrebbe potuto avere diritto è pari ad € 11.040,00 (di cui € 4.400,00 derivanti dal prodotto di € 2.200,00 per una quota di 15/88 × 2 anni dal 12/10/2018 al 2020 e successivamente moltiplicato per due, avendo acquisito la ### due quote da 15/88, per un totale di € 8.800,00, ed € 1.120,00 derivanti dal prodotto di € 560,00 per una quota di 4/88 × 2 anni dal 12/10/2018 al 2020 e successivamente moltiplicato per due, avendo acquisito la ### due quote da 4/88, per un totale di € 2.240,00).  ###, stimato dal perito alla data della relazione (i.e. 21/10/2021), costituendo debito di valore, va rivalutato all'attualità in € 12.784,00. 
Devono poi essere applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del verificarsi del fatto (i.e. 12/10/2018), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del fatto (i.e. 12/10/2018) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (complessivamente pari ad € 1.390,00) per un valore finale totale di € 14.174,00 (€ 12.784,00 + € 1.390,00) da liquidarsi in favore dell'attrice e a carico del convenuto. 
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.  6. Passando, in ultimo, all'esame della domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo per i miglioramenti effettuati ai fondi per cui è causa, occorre evidenziare che l'art. 1150 c.c. stabilisce che per i miglioramenti è dovuta un'indennità pari, nel caso di possesso di buona fede, all'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti. In caso di mala fede, invece, l'indennità sarà pari alla minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore. 
Quanto alle addizioni, se queste, come nel caso di specie, costituiscono miglioramenti (come addizioni vengono indicati gli invasi, il capannone per il ricovero delle patate, la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione, quindi modifiche che si inseriscono nell'ambito della trasformazione dei terreni e della ristrutturazione e rinnovamento del rudere e che, pertanto, possono considerarsi “miglioramento”) e il possessore è di buona fede, l'indennità è dovuta, come per i miglioramenti, nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (art. 1150, quinto comma, c.c.). 
Dunque, anche a voler ammettere che ### sia possessore di buona fede (dunque secondo la ricostruzione per lo stesso più favorevole), ai sensi della disciplina citata non gli è dovuto il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione, ma un'indennità commisurata all'aumento di valore conseguito dagli immobili per effetto dei miglioramenti.  ### parte, è evidente che spese sostenute e aumento di valore indichino concetti diversi e non sovrapponibili, ben potendo esservi, ad esempio, interventi di ristrutturazione che non incidono affatto o non incidono sensibilmente sul valore dell'immobile. 
Il convenuto non ha, tuttavia, fornito alcun parametro per quantificare l'asserito aumento di valore dell'immobile, di cui non è stato indicato né il valore di partenza (che non si identifica con la rendita catastale, la cui funzione principale è quella di definire l'entità fiscale del bene e, pertanto, non coincide con il valore di mercato), né il valore finale ed i criteri per la sua determinazione in relazione alle opere eseguite. 
La cifra di € 147.867,54 indicata nella comparsa di risposta è del tutto priva di giustificazione e non è possibile comprendere da dove derivi nemmeno attraverso la lettura della perizia di parte datata 17/7/2021 a firma dell'ing. ### La cifra appare del tutto arbitraria, non essendo ancorata ad alcun dato obiettivo e verificabile, né ad un valore commerciale di partenza. 
Né, d'altra parte, è stata fornita una rappresentazione o descrizione delle condizioni originarie dell'immobile e nemmeno sono state formulate specifiche istanze istruttorie sul punto, così risultando impraticabile un'eventuale c.t.u. che, qualora ammessa, si sarebbe rivelata del tutto esplorativa. 
In definitiva, deve concludersi che non è stata raggiunta la prova del quantum dell'indennità richiesta, né può ricorrersi al potere di determinazione giudiziale in via equitativa ex art. 1226 c.c., che presuppone comunque, oltre alla raggiunta prova del danno, che la precisa determinazione dell'ammontare dello stesso sia impossibile o molto difficile, nonché l'allegazione, da parte del danneggiato, di plausibili parametri di quantificazione, non potendo risolversi tale prerogativa del giudice in una supplenza al mancato assolvimento dell'onere della prova della parte (cfr. cass. n. 3794/2008; cass. n. 8615/2006). 
Nel caso di specie era certamente possibile per parte convenuta operare una stima realistica dell'indennità fondata sull'allegazione di obiettivi parametri di quantificazione, prendendo per esempio a parametro il valore di terreni agricoli analoghi nella stessa zona o l'incidenza percentuale dello stato di conservazione. 
Nulla di tutto questo è stato fatto, pertanto la domanda riconvenzionale volta ad ottenere un'indennità per miglioramenti e addizioni va rigettata.  7. Quanto al regolamento delle spese, il sensibile ridimensionamento della domanda proposta dall'attrice ne giustifica la compensazione per la metà. 
Per la restante metà le spese sono poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M.  55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa (da ritenersi indeterminabile ma ricompreso nello scaglione di media complessità da € 26.000,01 ad € 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si distraggono in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta.  P.Q.M.  Il tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: - accerta e dichiara che ### è comproprietaria per la quota attribuitale in virtù della sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro passata in giudicato e dell'atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc. n. 1.180) degli immobili siti in ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###; - rigetta la domanda riconvenzionale formulata da ### di acquisto della proprietà per usucapione degli immobili siti in ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###; - condanna ### al risarcimento in favore di ### del danno da occupazione illegittima della quota di comproprietà a lei spettante in virtù dei titoli richiamati al primo punto a partire dal 12/10/2018 sino al 31/12/2020 che quantifica in € 14.174,00 in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi; - rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo per addizioni e miglioramenti; - condanna ### alla rifusione in favore di ### della metà delle spese relative al presente giudizio che liquida, complessivamente e per l'intero, nella somma di € 8.415,29 (di cui € 13,29 per spese di notifica, € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed € 7.616,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti la restante metà e con distrazione in favore dell'avv. #### 4 novembre 2025 

Il giudice
dott.ssa ###


causa n. 1634/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Grossi Ermanna

M
16

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31568/2025 del 03-12-2025

... collocazione di un cancello chiuso (che ostacola il passaggio e l'accesso) sul locus servitutis modifica la precedente situazione di esercizio del diritto di passaggio rispetto al modo in cui era stata goduta fino a quel momento la servitù di scarico di acque impure, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in materia di aggravamento delle servitù (Cass. n.10700/2014) e ritenendola auto maticamente applicabile anche al possesso di servitù, ed al primo capoverso di pagina 11, ha testualmente indicato: “accertata e dichiarata l'avvenuta molestia 6 del possess o subita dall'### con la chiusur a totale del fondo servente”. Da ulti mo la Corte distrett uale ha pr ecisato di non pot er garantire all'### un accesso indiscriminato e totalmente autonomo al fondo servente per la manutenzione del manufatto fognario e per gli interventi urgenti di riparazione , o disost ruzione, ove necessari, il che avr ebbe evidentemente finito per attribuirgli un po ssesso corrispo ndente ad una vera e propr ia serv itù di passaggio e non ad una servitù di scarico di acque impure, e d ha quindi imposto a i ### la realizzazione di un sistema di agevole accesso al pozzo fognario sito sul fondo servente (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4311/2023 R.G. proposto da: ### e ### elett.te domiciliati in ### VIA ### 10, presso lo studio dell'a vvocato ### PATERNO', che li rappresenta anche disgiuntamente agli avvocati ### IASIELLO e ### -ricorrenti contro ### elett.te domiciliato in #### 31, presso lo studio dall'avvocato ### c he lo rappr esenta e difende unitamente all'avvocato ### -controricorrente nonché contro #### 165 ###, -intimato avverso la SENTENZA della CORTE ### di GENOVA n. 1304/2022 depositata il ###. 
Udita la relazi one svo lta nella camera di consiglio del 2.12.2025 dal #### ricorso ex artt. 1168 e 1170 cod. civ. in data #### assumendo di essere proprietario di un i mmobile ne l ### in località ### n. 165 in Moneglia, domandava al Tribunale di Genova di disporre, alternativamente, la reintegrazione o la manutenzione nel possesso corrispondente al diritto di servitù di scarico di acque impure g ravante sul confinante ter reno (particella 921 d el foglio 20), di proprietà di ### e ### con conseguente loro condanna al ri sarcimento dei danni subiti , per l'ostacolo da essi frapposto al possesso della servitù. In particolare il ricorrente lamentava la realizzazione, da parte dei ### di una recinzione, che ad agosto 2016 aveva c hiuso il passagg io tramite una scale tta dalla pr oprietà ### al fondo servente, impedendogli l'accesso al pozzetto fognario ivi ubicato, che in precedenza aveva es ercitato p er control lare lo stato delle tubazioni, per operazioni di spurgo ed eventuali riparazioni. 
Costituitisi i resistenti ### no n conte stavano l'esistenza delle tubazioni della servitù di scarico al di so tto della loro proprie tà, né l'apposizione della recinzione sulla scale tta ad agosto 2016, av venuta perché su di essa transitavano incaricati dell'### per raggiungere un terreno di proprietà di quest'ultimo per coltivarlo in assenza di una servitù di passaggio, ma sostenevano che il pozzetto reso irraggiungibile era stato realizzato, mediante scasso, dall'### senza il loro consenso, solo nel giugno 2016, mentre il pozzetto oggetto di verifiche periodiche da parte del ### o era ubicato sulla diversa partic ella 70, ri masta liberamente accessibile. 3 Interveniva anche il ### che aderiva alle richieste del condomino ### A conclusione della fase sommaria, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 5.7.2017, pur riconoscendo l'esistenza del diritto di servitù fognaria sulla proprietà dei ### da non confondere con una servitù di passaggio vera e propria, riteneva che non potesse essere precluso ai proprietari ### l'esercizio della fac oltà di chiusura del fondo, e respingeva il ricorso possessorio nella sua duplice formulazione. 
In sede di reclamo, il Tribunale di Genova in composizione collegiale, con ordinanza dell'1.8.2017, rifo rmava il provvedimento del primo giudice, disponendo la realizzazione di u n cancell o, o di altra analoga struttura, dotato di un meccanismo di apertura e chiusura a chiave, sulla scaletta di accesso al fondo servent e dei ### ed impone ndo ai predetti la consegna delle chiavi all'### affinché p otesse accedere autonomamente al fondo servente, con cadenza semestrale per l'attività di ordinaria manutenzione della condotta fognaria, ed anche al di fuori di tale cadenza temporale in caso di emergenza. Su istanza dei ### ano il giudizio possessorio pro seguiva nel merito, nella contumacia del ### Con la s entenza n. 793/2019 del 20.3.2019 il Tri bunale d i ### rigettava le richieste del l'originari o ricorrente e del ### e li condannava al pagamento delle spese processuali della fase sommaria, del giudizio di reclamo e della fase di merito, ritenendo che fosse in facoltà dei proprietari del fondo servente ### chiudere il loro fondo senza essere tenuti a consegnare le chiavi all'### azzi , dovendo essi solo consentire, previa richiesta, l'ac cesso al fondo serv ente per la manutenzione della servitù di scarico di acque i mpure ed in caso di urgenza per interv enti di riparaz ione, come effettivamente si er ano impegnati a fare. 
Contro tale sentenz a interponeva app ello l'### e r esistevano i ### mentre il ### restava contumace. 4 Con la sentenza n. 1304/2022 del 3.5/14.12.2022 la Corte d'Appello di ### pur senza neg are il dir itto degli ap pellati di chiude re il fond o servente, ordinava ad essi la re alizzazione di una strutt ura che consentisse un agevole accesso al p ozz o fognario per l'attività di manutenzione della conduttura fognaria e per le situazioni di emergenza specificate in motivazione, dotata di un meccanismo di comoda apertura e chiusura, consegnandone le chiavi all'appellante ### che avrebbe potuto esercit are l'accesso al fond o servente con le modalità temporali già indicate nell'ordinanza di reclamo. 
La Corte distrettuale compensava per metà le spese processuali per tutti i gradi di giudizio, sommario e di merito, condannando i ### in solido al paga mento della residua metà, nonché alla restituzione al l'### della somma di € 18.324,00 che aveva loro corrisposto a titolo di spese legali nelle more del giudizio. 
Avverso tale sentenza ### e ### hanno proposto ricorso a questa Corte, sull a scort a di cinque dogli anze, e ### ha resistito con controricorso, mentre il ### è rimasto intimato. 
Nell'imminenza dell'adunanza camerale, i ricorrenti ed il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..  RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente va respinta l'eccezione di inam missib ilità del ricorso sollevata dal controricorrente per avere chiesto i ### di annullare la sentenza impugnata, facendo quindi valere un vizio non contemplato dall'art. 360 c.p.c.. 
Ed invero non solo i ricorrenti hanno chiaramente individuato i vizi ex art.  360 c.p.c. che hanno inteso far valere, come di seguito esposto, sicché nessun dubbio s ussiste sul contenuto oggettivo delle censure, ma in subordine rispetto all'impr opria richiesta di annullamento, hanno domandato di cassare l'impugnat a sentenza d ella Corte d'Appello di 5 ### con rinvio ad altro g iudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.  1) Col primo motivo, articolato ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., i ricor renti s i dolgono della nullità della sentenza ex art. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all 'art. 112 c.p.c., giacché la Corte distrettuale, a fronte della richiesta tutela possessoria del diritto di servitù di scarico di acque impure, avrebbe riconosciuto all'appellato un diritto di passaggio sul fondo servente dei ### pronunciando extra petita. 
Il primo motivo é infondato, in quanto la Corte distrettuale, al penultimo capoverso di pagina 8, ha ritenuto incontestato che l'### i abbia instaurato un'azione possesso ria al fine di avere nuovamente libero accesso al fondo dei R overano per ispezionare e manut enere il pozz o fognario sito in quel fondo, accesso in precedenza dal medesimo esercitato senza contestazioni per lo meno sino all'agosto 2016, quando i ### proprietari del fondo servente, avev ano apposto deg li ostacoli impedendogli il passaggio e l'accesso, e subito d opo ha considerato irrilevante ai fini della tutela poss essori a la circos tanza eccepita dagli appellati, che ci sarebbero stati altri manufatti riconducibili alla proprietà dell'appellante, per negare l'accesso autonomo, sebbene regolamentato, al fondo servente, per ispezionare il pozzo fognario. 
Ulteriormente il giudice di secondo grado, al secondo capoverso di pagina 10, ha indicato che la collocazione di un cancello chiuso (che ostacola il passaggio e l'accesso) sul locus servitutis modifica la precedente situazione di esercizio del diritto di passaggio rispetto al modo in cui era stata goduta fino a quel momento la servitù di scarico di acque impure, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in materia di aggravamento delle servitù (Cass. n.10700/2014) e ritenendola auto maticamente applicabile anche al possesso di servitù, ed al primo capoverso di pagina 11, ha testualmente indicato: “accertata e dichiarata l'avvenuta molestia 6 del possess o subita dall'### con la chiusur a totale del fondo servente”. 
Da ulti mo la Corte distrett uale ha pr ecisato di non pot er garantire all'### un accesso indiscriminato e totalmente autonomo al fondo servente per la manutenzione del manufatto fognario e per gli interventi urgenti di riparazione , o disost ruzione, ove necessari, il che avr ebbe evidentemente finito per attribuirgli un po ssesso corrispo ndente ad una vera e propr ia serv itù di passaggio e non ad una servitù di scarico di acque impure, e d ha quindi imposto a i ### la realizzazione di un sistema di agevole accesso al pozzo fognario sito sul fondo servente di loro proprietà attraverso la recinzione installata sulle scalette, consistente in un cancello, o altra analoga struttura ugualmente idonea dotata di un meccanismo di comoda chiusura ed apertura e la consegna all'### delle chiavi, con facoltà di autonomo accesso da parte di quest'ultimo a cadenza semestrale per l'attività di ordinaria manutenzio ne dell'intera conduttura fognaria, e con facol tà di accesso fuor i da tal e scadenza temporale solo nel caso di si tuazione di emerge nza attinenti alla disostruzione, o riparazione della conduttura suddetta. 
La sent enza impugnata ha pertanto accolto l'azione subo rdinata d i manutenzione nel possesso deg li adminicula servitutis della servitù di scarico di acque impure dell'### ossia delle facoltà accessorie che a norma dell'art . 1064 comma primo cod. civ. erano indisp ensabili per l'esercizio del diritto e s enza le quali l' utilitas della servitu non p oteva ricevere attuazione, pur non dando l uogo ad autonome servitù. Tali adminicula servitutis comprendevano le facoltà di accesso sul fondo servente dei ### sul quale era ubicato il pozzo fognario e passava sotto terra la cond uttura fognaria (vedi sull'a mmissibilità dell'azione di manutenzione nel possesso di adminicula servitutis Cass. 11.10.2016 n.20463; Cass. n. 369/1982 ; Cass. n.1669 /1975) e d erano funzionali anche alla vigilanza sulle condizioni della conduttura di scarico delle acque 7 impure, agli spurghi ed alle riparazioni occorrenti (vedi sulla tutelabilità possessoria di tali facoltà occorrenti a garantire l'ut ilità della s ervitù di scarico Cass. 10.2.2016 n. 2643; Cass. n. 9891/ 1996; n.1497/1994).  2) Col secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., si lamenta la nullità della sentenza ex art. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c., per violazione sotto altro profil o dell'art. 112 c.p.c., pe r avere il ### ce di seconde cure erroneamente qualificato la domanda in termini di generica “azione possessoria” e non sub speci e di azione di reintegrazione o manutenzione. 
Anche questo secondo motivo é infondato, perché l'impugnata sentenza, pur avendo al penultimo capoverso di pagina 8 parlato genericamente di azione possessoria al fine di avere nuovamente libero accesso al fondo dei ### per ispezionare e manutenere i l pozzo fognario sito in quel fondo, al primo capoverso di pagina 11 ha poi chiarito di avere accertato l'avvenuta molestia del p ossesso subita dall'### accogliendo pertanto la domanda subord inata de ll'### di manut enzione nel possesso ex art. 1170 cod. civ., e non la domanda principale di spoglio, ponendosi piuttosto, come v edremo, non un problema di difetto di qualificazione giuridica della domanda acc olta, ma di carenza della motivazione addotta dalla Corte sui presupposti dell'azi one di manutenzione.  3) Col terzo motivo, articolato in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., i ricor renti c ensurano la nullità della sentenza per ome ssa motivazione, ed in subordine per mo tivazione ap parente, in ordine alla sussistenza dei presupposti, in fatto e in diritto, che avrebbero condotto all'accoglimento dell'azione di manutenzione del possesso degli adminicula servitutis subita dall'appell ato con la chiusura del fondo servente, in violazione dell'art. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c.. 8 4) Col quarto motivo i ricorr enti lamentano, in relazione al l'art. 36 0, comma 1°, n. 4) c.p.c., l a nullità della s entenza ai sensi dell'ar t. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c., per omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate dai ### sin dalla fase sommaria e reiterate nel corso dei due gradi di giudizio, in violazione dell'art. 112 c.p.c. ed in particolare delle seguenti: a) difet to di prova dell'ult rannualità del possesso degli adminicula servitutis, in quanto il pozzetto sul fondo s ervente al quale l'### intendeva accedere era st ato realizzato soltanto nel gi ugno 2016 e la causa posse ssoria era iniziata ad aprile 2017; b) ins ussistenza della turbativa del possesso degli adminicula servitutis, posto che la condotta fognaria che attraver sava il fond o servente era sotterranea e che mai l'### aveva avanzato doglianze circa l'impo ssibilità di proced ere all'ispezione, o riparazione della stessa, o del pozzetto fognario scavato a giugno 2016, prima dell'inizio del giudizio possessorio, mentre l'esistenza della servitù di s carico di acque impure er a stata rico nosciuta dai ### nella comparsa di costituzione e risposta del 24.5.2017; c) il difetto dell'animus spoliandi, e dell'animus turbandi, in quanto i ### al punto 4 di pagina 4 della comparsa sopra citata, avevano dichiarato di avere recintato ad agosto 2016 il fondo servente, compresa la scaletta di accesso dalla proprietà ### in quanto la stessa veniva utilizzata da incaricati del predetto per accedere ad altri fondi destinati alla coltivazione agricola, in assenza di una servitù di passaggio giustificativa; d) la totale mancanza di offerta di prova dell'animus spoliandi o turbandi da parte del ricorrente. 
Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché riguardano la nullità della sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulle eccezioni (ma anche difese) sopra elencate dei ### e di motivare in ordi ne alla sussi stenza dei presupposti dell'azione di manutenzione del possesso richiesti dall'art. 1170 cod. civ., rappresentati dall'accertamento dell'esercizio da parte dell'### di un 9 possesso degli adminicula servitutis di durata ultrannuale (vedi art. 1170 comma 2° cod. civ.), dal conseguimento non violento, né clandestino del possesso, o dal decorso di oltre un anno dalla cessazione della molestia, o della clandestinità, e dall'accertamento dell'animus spoliandi, o turbandi, presupposti oggetto delle specifiche contestazioni sollevate dai ### I sudd etti motivi sono fondati, pe rché pur non potendosi ravv isare una mancanza totale d i motivazione, dato c he l'impugnata sentenza ha fondato il propri o convincim ento a pagina 9 sul contenuto astrat to del diritto di servitù di scarico, sull'art. 1064 comma primo cod. civ. inerente alla ricom prensione nel diritto di servitù delle facolt à indispensab ili per usarne, tra le q uali per le servitù d i fognatura, come quella in esame , rientrano la facoltà di inst allare opere idonee allo scarico s ul fondo servente e di accedervi per la manutenzione periodica, e sul richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che sarebbe stata ignorata dal Tribunale, in materia di servitù di passaggio (diversa dalla servitù di scarico di acque impure) relativa al conte mperamento tra il diritt o del proprietario del fondo servente di chiudere il fondo ex art. 841 cod. civ. ed il diritto del proprietario del fondo dominante di mante nere un libero e comodo ingresso, per poi concentrar si sui rimedi da imporre ai proprietari del fondo servente per fare venire meno la mol estia determi nata dall'apposizione ad agosto 2016 del cancello sulla scaletta di collegamento tra la proprietà ### ed il fondo servente, e dato che nel respingere la domanda risarcitoria conseguenziale alla molestia possessori a dell'### alla pagina 12 terzo capoverso si é indicato che l'appellante nulla aveva d imostrato sull 'effettiva volontà dei ### di non vo ler concedere l'accesso al fondo servente in caso di emergenza, la motivazione resa deve ritenersi meramente apparente.  ### e distrettuale, infat ti, ha deciso la controversia come se av esse carattere petitorio, consid erando il possesso degli adminicula servitutis rappresentati dalle facoltà di accesso s ul fondo servente da parte 10 dell'### per ispezionare, controllare, riparare e disostruire il pozzo fognario su di esso realizzato a giugno 2016, impedito dall'installazione della recinzione sulla scaletta di accesso dalla sua proprietà, prescindendo completamente non solo dal confrontarsi con le puntuali difese articolate dai ### sopra richiamate, ma anche dallo spiegare le ragioni per le quali aveva rit enuto sussistent e in fatto l'esercizio ultrannuale di quelle facoltà prima dell 'inizio del giudi zio possessorio ad aprile 2017, considerato non clandestino l'eser cizio di tali facoltà nonostante la contestazione dei ### circa la realizzazione del pozzo fognario sul loro fondo servente solo a giugno 2016 senza il loro consenso, e ritenuto sussistente l'animus turbandi dei ### ancorché gli stessi non avessero negato l'esistenza del diritto di ser vitù di scarico di acque impure, dichiarando pi uttosto di avere recintato il fo ndo servente per impedire agli incaricati dell'### di esercitare su di esso il passaggio ai fini non della riparazione, o vigilanza della servitù di scarico di acque impure, ma per il rag giungime nto a scopo di coltivazi one di un fondo agricolo limitrofo dell'### in assenza di servitù di passaggio, come emergente anche dalla pagina 6 dell'impugnata sentenza. 
Prescindendo quindi completamente dall'accertamento e dalla valutazione della situazione d i fatto preesistente alla real izzazione d ella recinzion e sulla scaletta ad agosto 2016 da parte de i ### rano, dal requisito dell'ultrannualità e dell'elemento soggettivo, la Corte distrettuale non ha consentito di comprendere le ragioni del la decisione adottata, né le motivazioni per le quali ha disatte so le difese dei ### i nerenti a presupposti essenziali dell'azione di manutenzione nel possesso. 
Come recentemente ribadito dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 26971 del 26.9.2025 “il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione delle sentenze è stato ricondotto al "minimo costituzionale" dalla riformulaz ione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. p roc.  Occorre quindi che il vizio motivazionale lamentato emerga direttamente 11 dal testo del provvedimento impugnato, senza bisogno del confronto con gli atti pro cessuali. ### ia motivazionale censurabile in cassazi one comprende i casi di assenza mate riale o grafica di mo tivazione, d i motivazione apparente, di contrasto i nsanabile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione in se st essa pe rplessa ed incomprensibile che ne annichi lisca l a funzione. Si esclude la rilevanza del vi zio di "sufficienza" della motivazione, essendo il sindacato cassatorio circoscritto ai sol i casi in cui il p rovvedimento si manifest i privo d elle ragio ni che dovrebbero supportare la decisione as sunta dal giudice, per inefficacia espositiva che si risolva in un'effe ttiva assenz a di giusti ficazione della sentenza”.  5) Col quinto motivo si censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 841, 1043, 1064 e 1065 cod. c iv., atteso che la servitù di sc arico delle acque non comporterebbe il dovere di consegnare al prop rietario d el fondo dominante le chiavi del cancello di chiusura del fondo servente, poiché tale consegna darebbe luogo a d una autonoma servitù di p assaggio, non compresa in quella di scarico. 
Per effetto dell'accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, l'ultimo motivo deve ritenersi assorbito. 
Il giudi ce di rinvio, che si individ ua nella Corte d'Appello di ### i n diversa composizione, dovrà provvedere anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità in base all'esito finale della lite.  P.Q.M.  La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, respinti i primi due motivi ed assorbito l 'ultimo, cass a l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvi a alla Corte d'Appello di ### i n diversa composizione, che provvederà anche per le spese de l giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 2.12.2025 12 ### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Picaro Vincenzo

M
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Tribunale di Catania, Sentenza n. 2213/2025 del 24-04-2025

... attraverso la demolizione dei muri di delimitazione del passaggio medesimo. Infatti, i detti muri erano stati realizzati per garantire il passaggio in sicurezza a causa della presenza di cani di grossa taglia e, pertanto, in assenza del detto pericolo, l'eliminazione dei detti muri non è di ostacolo all'esercizio del diritto di servitù; infatti, come evidenziato nella relazione di consulenza tecnica di ufficio, il passaggio che consente di raggiungere il pozzo oggetto di controversia può più agevolmente rinvenirsi nella scala in muratura di accesso al giardino della convenuta che presenta nella parte più bassa una porticina in ferro. Detta porta «è posta in cima ad una scaletta alla quale si accede, appunto dall'esterno, attraverso una scivola facente parte dell'area condominiale che porta ai garage di uno stabile posto a sud/est della particella 1385. Tale porticina, quando funzionante, consentirebbe ai ### l'ingresso alla proprietà della ###ra ### e di esercitare il loro diritto di passaggio attraverso la prima parte del giardino fino al pozzo in comproprietà”. Poiché detta porta è risultata quasi del tutto deteriorata per mancanza di uso e manutenzione, non addebitabile alla (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA - ###, dott.ssa ### in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5530/2020 R.G., avente per oggetto: “responsabilità extra-contrattuale”; TRA ### c.f. ### e ### CATHERINE, c.f. ###, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### giusta procura in atti; ### CONTRO ### c.f. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti; ### all'udienza del 25 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.  #### Con atto di citazione notificato in data #### e ### quale erede di ### hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, ### al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno in forma specifica in conseguenza dell'illegittima distruzione e/o demolizione del pozzo sito in ### contrada ### via ### e dei relativi manufatti. 
Hanno dedotto, a tal fine, di essere proprietari della metà indivisa del richiamato piccolo pozzo di acqua sorgiva di modestissima portata, nonché della metà indivisa di nove metri quadrati del terreno adiacente, raggiungibile attraverso un viottolo, della larghezza di centimetri cinquanta, attraverso la limitrofa corte dell'abitazione di proprietà della convenuta, in virtù di atto di compravendita del 16.12.1977 a rogito del ### Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il ### si è costituita ### la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione, il difetto di procura e la litispendenza con altro giudizio tra le stesse parti avente il medesimo oggetto. Nel merito, ha contestato l'esistenza di alcun titolo di proprietà in capo agli attori, l'intervenuta prescrizione di ogni loro diritto ivi compresa la servitù e la carenza di prova in ordine alla demolizione delle opere perite, a suo dire, in ragione della mancata manutenzione spettante a parte attrice. 
Istruita la causa mediante consulenza tecnica e rigettate le ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti, all'udienza del 25 febbraio 2025, previa precisazione delle conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, in via preliminare, occorre valutare le eccezioni sollevate dalla convenuta. 
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. 
Trattasi, invero, di azione di carattere essenzialmente personale da ricomprendersi nella categoria dell'azione di risarcimento di danni mediante reintegrazione in forma specifica, danni derivanti da fatto illecito (demolizione opere), a nulla rilevando che la chiesta eliminazione dell'attività materiale e asseritamente lesiva realizzata dalla convenuta sia conseguenza della lesione dolosa o colposa di un diritto reale. 
La domanda, pertanto, non è soggetta, alla mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs 28/2010, di talché l'eccezione sul punto va respinta. 
Parimenti infondata è l'eccepita litispendenza giacché è accaduto, in altro procedimento, che l'attore, pur tenuto ex art. 165 c.p.c., a costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto del 27.2.2020, rendendosi così giuridicamente presente nel processo, ha omesso le formalità previste per il codice di rito, determinando, in tal modo, uno stato di quiescenza del giudizio connotato dall'assenza di alcun rapporto formale tra agente e soggetto giudicante. 
Indi, nessuna litispendenza tra le due cause; peraltro, la già avvenuta estinzione della prima - a prescindere da una pronuncia formale - non preclude la riproposizione della domanda nel caso in cui, come nella specie, siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale.   Analoghe considerazioni vanno espresse con riguardo all'eccepito difetto di procura poiché l'affermazione della valida instaurazione del procedimento giudiziario e della sussistenza dei presupposti dell'accertamento della domanda in contraddittorio con il convenuto, presuppone la regolarità della procura rilasciata dalle parti e versata telematicamente in atti in data ###. 
Sul punto, “La procura alle liti - ove rilasciata in calce o margine della citazione o su foglio congiunto materialmente all'atto introduttivo, tanto in assenza, quanto in presenza di timbri di congiunzione - è valida ed è riferibile al processo cui accede, non rilevando la diversità dei caratteri a stampa dei due atti, né altri requisiti di forma, nessuno dei quali è prescritto a pena di nullità, né la eventuale mancanza di data” (Cass. civ., sez. II, n. 799/2024). 
Sempre in via preliminare, parte convenuta ha dedotto che la ### «non ha prodotto alcuna successione che legittima l'azione oggi proposta e non ha fornito alcuna prova della inesistenza di altri eredi del sig ### …» (cfr. comparsa di costituzione). 
Anche questa eccezione appare infondata; ed infatti, la parte convenuta non ha mai contestato il legame sussistente tra l'attrice e il de cuius, legame che, comunque, emerge dalla documentazione prodotta in atti (cfr. in particolare procura speciale prodotta in atti), da cui appunto emerge che l'attrice ### era la moglie del de cuius ### di guisa che «La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (Cass. n. 390/2025). 
Quanto, poi, all'eventuale sussistenza di altri eredi, le azioni a tutela della proprietà non richiedono un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, essendo che ciascuno di essi ha la legittimazione ad agire a tutela della cosa comune.   Detto ciò e passando all'esame del merito della controversia, in diritto, la domanda è fondata nei limiti che seguono. 
Dall'atto rogato a firma del ### in data ### (all. 1 atto di citazione) risulta pacificamente, che l'attore ### unitamente all'altro acquirente ### è comproprietario della metà indivisa di un piccolo pozzo di acqua sorgiva nonché della metà indivisa di nove metri quadrati di terreno adiacente a detto pozzo. Risulta, altresì, dal medesimo atto che faceva parte della vendita anche il diritto di servitù di passaggio da esercitarsi attraverso un viottolo della lunghezza di cinquanta centimetri al fine di arrivare presso il detto pozzo.   Le evidenze documentali, pertanto, smentiscono la tesi della convenuta circa l'inesistenza del pozzo e del relativo titolo di proprietà così come pure inconsistente è la dedotta prescrizione dei diritti dell'attore atteso che il diritto di proprietà è connotato da pienezza, elasticità, autonomia, indipendenza, esclusività, perpetuità e imprescrittibilità. 
Del pari, anche la prescrizione del diritto di servitù non può dirsi realizzata, innanzitutto, dalla pacifica ammissione di ### la quale, nella comparsa conclusionale asserisce: “oggetto della controversia è solo la servitù di passaggio di circa 50 cm che come risulta dalla CTU non è stata mai negata e comunque ancora oggi esiste, alla quale si accede da un cancello posto sul confine del condominio limitrofo” (cfr. pag. 1 comparsa conclusionale parte convenuta). 
E poi, in ogni caso, l'esercizio della servitù emerge evidentemente dal processo esecutivo iniziato appunto da ### per l'esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 2019/2007 e dall'attività espletata da cui si evince appunto che in data 23 luglio 2008 si constatava la realizzazione di un muro ai confini del viottolo che conduceva al pozzo, in modo appunto di permettere ai ### l'attraversamento in sicurezza del fondo della controparte. 
Indi, dal 2008 all'inizio del presente giudizio, in ogni caso, non è trascorso il tempo necessario alla perdita del diritto di servitù per non uso ventennale. 
Orbene, va osservato che l'attore, in citazione ha prospettato l'avvenuta illegittima distruzione e/o demolizione del pozzo e di tutti i manufatti ad opera di ### Quanto al pozzo, dalla consulenza tecnica espletata dal nominato ausiliario, le cui conclusioni vanno pienamente condivise, emerge che “Si tratta di un pozzo freatico ricadente come detto nella particella 1385, posto nell'area arredata a giardino annessa alla villa d'abitazione (della convenuta), a circa 10 metri dal confine sud, costituita da specie vegetali ornamentali diverse, con piscina nella estrema parte nord/est della particella stessa… Il pozzo presenta un'apertura a livello del terreno, che ne consente l'ispezione interna, allo stato attuale coperta da un chiusino (o tombino) quadrato in ghisa di cm 50 di lato… Lo scorrimento dell'acqua avviene a pelo libero e non raggiunge mai la superficie. È quindi necessario l'uso di una pompa sommersa per il sollevamento dell'acqua in superficie.” (pagg.  4 e 5 relazione di c.t.u.). Ed ancora:” si tratta di un'antica struttura a sezione circolare in muratura con diametro di circa due metri, con pareti rivestite in pietrame e con laterizi nella parte superiore, per un'altezza di circa metri 0,80-1,00, intervento quest'ultimo eseguito verosimilmente in epoca più recente. Lo stesso può dirsi per il cordolo di cemento a sezione quadrata realizzato immediatamente al disotto della copertura del pozzo. Nella parte interna di quest'ultimo, poco al disotto del piano di campagna e lungo il suo diametro è installata una vecchia e grossa trave in legno, certamente utilizzata un tempo come attacco dell'argano per la installazione della pompa sommersa, ecc.. 
Infissa nella parete si trova altresì una scaletta in ferro per consentire eventuali ispezioni del pozzo stesso. Le condizioni interne del pozzo sembrano integre, almeno in apparenza, nella parte più superficiale priva di acqua. È bene però sottolineare che si tratta di una struttura antica ed è quindi certo che occorrano indagini più approfondite da affidare a personale tecnico e ditte specializzate in materia. All'epoca del sopralluogo di cui sopra, eseguito dopo giornate di piogge intense e durature, sono state effettuate misurazioni, in maniera empirica e quindi da considerarsi approssimative, che hanno comunque consentito di accertare il livello statico dell'acqua (livello del pelo libero dell'acqua nella canna del pozzo), allora pari a metri 9,00 circa dalla bocca del pozzo stesso, mentre la sua profondità è stata misurata intorno a metri 19,00 circa.” (pag. 6 relazione di c.t.u.). 
Il consulente tecnico, quindi, ha constatato l'esistenza del pozzo confutandone in sostanza l'avvenuta demolizione ad opera di ### che, in effetti, ha ricondotto su un unico livello (quello più alto attuale) il terreno prima posto su due livelli altimetrici oggi adibito ad area arredata a giardino, annessa alla propria villa d'abitazione. 
In conseguenza di dette opere, l'apertura del pozzo, in origine fuori terra, risulta collocata a pari livello del giardino della convenuta e coperta da una botola. 
Quanto alla richiesta di ripristino del casotto, dalla menzionata ctu resa dal dott. ### nella procedura esecutiva iscritta al n. 2390/2007 r.g.e.-Tribunale di ### posta a sostegno della tesi difensiva attorea, e, in particolare nella fotografia alla stessa allegata, si evidenzia che nell'anno 2008 e, dunque, entro il ventennio antecedente all'instaurazione del presente giudizio, insisteva esattamente al di sopra dell'apertura del pozzo una struttura sovrastante che appunto delimitava la comproprietà dell'area circostante al pozzo di cui all'originario atto di proprietà, oggi demolita analogamente a quanto avvenuto alla struttura muraria che delimitava il percorso di cinquanta centimetri di larghezza e circa metri sette di lunghezza che dalla zona estrema sud/est della particella 1385 conduceva al casotto pozzo. 
Rispetto al dedotto crollo, parte convenuta nulla ha provato nonostante l'onere della prova posto a suo carico di dimostrare i fatti posti a sostegno della propria difesa; indi, demolendo il casotto, la ### si è anche appropriata in modo definitivo della proprietà comune. 
Né colgono nel segno le considerazioni relative alla mancanza di funzionalità, allo stato di abbandono, all'inefficienza della struttura e alle lacune autorizzative del pozzo in questione, e il suo assoluto diniego alla riattivazione del pozzo; si tratta, infatti, quanto alle autorizzazioni, di implicazioni amministrative relative solo all'uso del pozzo e non anche al diritto di proprietà dello stesso e dell'area circostante. Quanto, poi, alla decisione sull'uso dello stesso, valgono le norme sull'amministrazione della cosa comune da adottarsi, anche in caso di impossibilità di formare una maggioranza, e in presenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 1105 Di talché, ### deve essere condannata, a propria cura e spese, al rispristino dell'apertura del pozzo fuori terra e alla realizzazione del casotto menzionato nella relazione di c.t.u. del dott.  ### secondo le modalità indicate a pag. 11 dell'elaborato peritale redatto a firma del nominato ausiliario, dott. ### In particolare, il predetto manufatto dovrà essere realizzato a sezione quadrata con lati di m 2,00, altezza di m 2,20 circa, copertura con tegole e porticina di accesso, da realizzare con adeguato cordolo di fondazione, blocchi prefabbricati in calcestruzzo, rifinito con intonaco e tinteggiatura (cfr. pag. 11 relazione di c.t.u.). 
Rispetto, infine, alla servitù di passaggio, va innanzi tutto rimarcato che parte convenuta non ne disconosce, in favore dell'attore, il contenuto, e comunque il detto diritto, da esercitarsi mediante un percorso di larghezza di cinquanta centimetri, che dalla proprietà ### consentiva di raggiungere il pozzo attraversando la proprietà di parte convenuta, v'è da dire che, oggi, detto diritto non può dirsi in alcun modo compromesso nonostante l'avvenuto mutamento dello stato dei luoghi attraverso la demolizione dei muri di delimitazione del passaggio medesimo. 
Infatti, i detti muri erano stati realizzati per garantire il passaggio in sicurezza a causa della presenza di cani di grossa taglia e, pertanto, in assenza del detto pericolo, l'eliminazione dei detti muri non è di ostacolo all'esercizio del diritto di servitù; infatti, come evidenziato nella relazione di consulenza tecnica di ufficio, il passaggio che consente di raggiungere il pozzo oggetto di controversia può più agevolmente rinvenirsi nella scala in muratura di accesso al giardino della convenuta che presenta nella parte più bassa una porticina in ferro. 
Detta porta «è posta in cima ad una scaletta alla quale si accede, appunto dall'esterno, attraverso una scivola facente parte dell'area condominiale che porta ai garage di uno stabile posto a sud/est della particella 1385. Tale porticina, quando funzionante, consentirebbe ai ### l'ingresso alla proprietà della ###ra ### e di esercitare il loro diritto di passaggio attraverso la prima parte del giardino fino al pozzo in comproprietà”. 
Poiché detta porta è risultata quasi del tutto deteriorata per mancanza di uso e manutenzione, non addebitabile alla convenuta considerato che la manutenzione deve essere fatta dal lato degli attori (la porta non si apre dal lato della convenuta), sarà sufficiente, per gli stessi, provvedere semplicemente al relativo ripristino, mediante riparazione e/o sostituzione dei perni e dei cardini della porta dal proprio lato, al fine di raggiungere il pozzo in comproprietà.  ### mutamento dei luoghi consente, comunque, la conservazione delle condizioni originarie della servitù senza rendere più gravoso l'onere del fondo servente e senza svantaggio del fondo dominante. 
Esula dalla presente controversia ogni questione relativa alla sicurezza dell'immobile della convenuta e alla tutela del diritto alla privacy (spostamento servitù, o modifica delle modalità esecutive o altro), in assenza di alcuna domanda di regolamentazione del diritto. 
Le spese di lite, unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 (valore della causa da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), per tutte le fasi del giudizio.  P.Q.M.  ### della ### del Tribunale di ### dott.ssa ### in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5530/2020 R.G., in accoglimento della domanda promossa da ### e ### condanna ### alla realizzazione dell'apertura del pozzo fuori terra e al ripristino del casotto collocato al di sopra dell'apertura del pozzo, sito in ### contrada ### via ### secondo le modalità meglio indicate a pag. 11 della relazione di consulenza tecnica. 
Condanna parte convenuta alla refusione, in favore degli attori, delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 5.637,00, di cui euro 560,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge. 
Pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate come in atti con decreto del 17 aprile 2025. 
Così deciso in ### il 22 aprile 2025 IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO (dott.ssa ### 

causa n. 5530/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Longo Grazia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7503/2024 del 20-03-2024

... l'### faceva valere l'acquisto per usucapione della servitù di uso pubblico, ma di non essersi pronunciata sulla ricorrenza o meno dell'us ucapione ventennale della servitù predia le dello stacco di terreno; 2.1. il motivo è fondato; 2.2. l'### aveva chiesto, in via riconvenzionale, di accertare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio senza fare alcun riferimento alla servitù di uso pubblico, figura giuridica che è stata direttamente evocata dal primo giudice (cfr. pagg. 9 e seguenti del ricorso per cas sazione dell'### che riproduce la comp arsa di costituzione e risposta della parte con la domanda riconvenzionale). Con l'appello incidentale l'### aveva insistito sempre sulla mera servitù acquistata p er usucapione (ancora una volta senza fare riferimento all'uso pubblico), sicch é spettava alla Corte d'appello verificare la sussistenza o meno della prova del possesso ventennale della detta ser vitù prediale di passaggio , vagliando la prospettiva dell'esercizio del passaggio uti civis da parte d ell'### sanitaria, anziché concentrarsi soltanto sull'uso pubblico dello stacco di terreno. E questo perché la ricorrente aveva dedotto di avere esercitato il passaggio (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 20411/2019 proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### 52, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###).  - Ricorrente - ####### elettivamente d omiciliati in ### 2 2/A, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentati e difesi dagli avvocati ### (####), ### (###).  - ### - Nonché contro ###, elettivamen te domicili ato in ### P.###, 32 (FAX 06.###), pre sso lo studio ### dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###).  - ### - Nonché contro ########### - Intimati - Avverso la sentenza della Corte d'appell o di ### ia n. 855/2019, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta dal ### nella camera di consiglio del 06 febbraio 2024. 
Rilevato che: 1. con atto di citazione notificato il ###, i sig.ri ### hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di ### il Comune di ### (in seguito: “Comune”) e l'### di ### (in seguito: “ASPR”), assumendo: ### di essere comproprietari di comple ssivi 24/72esimi di uno stacco di terre no sito ne l centro abitato di ### residuato in seguito all'esprop riazione, disposta, anche nei loro confronti, nel maggio 1989, dal Comune, di un'area di mq 27.882; ### che lo stacco di terreno confina con ###. ### lungo la quale sorge l'edificio di proprietà de lla ### adibito a guardia medica, nonché con la ### da ### senza uscita; ### che “essendo l 'area in questione, sepp ure a fondo sterrat o rimasta aperta sull a via pubblic a, l'Azienda… si e ra fatta lecito di aprire tre accessi (di cui du e carrabili ed un o pedonale ), muniti di cancello, attraverso i quali si accede sia a piedi che con automezzi alla guardia medica”, e, che il perso nale e gli utenti della guardia 3 medica parcheggiano in tale area, cosa che fanno anche i residenti della zona; ### che tale area è utilizzata per un più comodo e d ulterio re collegamento tra la ### da ### e la ###. #### che, con raccomandata del settembre 2010, avevano chiesto sia al Comune che l'### di delimitare e chiudere la ### da ### e i tre acce ssi esistent i sulla strada in questione al fine di eliminare il protrarsi dello status quo. ### non aveva risposto; invece, l'### aveva risposto che l'apertura dei tre cancelli era avvenuta in conformit à della concessione edilizia del 29/12/ 1988, rilasciata dal Comune stesso per la realizzazione del poliambulatorio; ciò premesso, gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarar e che lo stacco di terreno non è gravato da alcun diritto, peso o servitù pubblica di passaggio in favore della confinante proprietà dell'### e delle confinanti ### da ### e ###. ### di proprietà del Comune, con la consegu ente condanna dell'### a chiudere i tre accessi che si aprono sull'area in questione, nonché la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni per l'illegittimo uso dell'area dal 1°/01/1993 al soddisfo; 2. costituendosi in giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto della domanda e, nel caso di accoglimento, la condanna dell'### a tenerlo indenne di ogni onere e conseguenza economica; 3. nel primo atto difensi vo, l'### ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, dichiararsi che essa ha acquistato per usucapione la servitù di passaggio e di parcheggio. In subordine, ha chiesto la condanna del Comune ad autorizzare l'apertura di tre accessi, uno pedonale e due carrabili, sulla via pu bblica, e al pagamento delle spese occorrenti pe r la loro realizzazione e al risarcimento dei danni conseguenti alla chiusura degli accessi; 4 4. il Tribunale di ### integrato il contraddittorio nei confronti di tut ti i comproprietari dell'are a, con sentenza n. 71/2015, ha rigettato la doman da princip ale di parte at trice e la d omanda di garanzia del Comune; in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'### ha dichiarato intervenuto, per volontaria devoluzione, l'acquisto della servitù di uso pubblico sul tratto di terreno di 522,45 mq compreso tra il confine di via ### ed il prolungamento di ### da ### 5. proposta impugnazione dai sig.ri Pa cetto, i quali hanno contestato la ricorrenza della dicatio ad patriam, nel contraddittorio del Comune , che ha chiesto il riget to del gravame, e dell '### la quale ha chiesto il rigetto del gravame e, in via incident ale, per l'ipotesi di accoglimento dell'ap pello principale, dich iararsi l'intervenuto acquisto della servitù per usucapione o, in subordine, la condanna del Comune ad autorizzare l'apertura di tre accessi ( uno pedonale e due carrabili) sulla via pubbl ica, e al pagamen to dell e spese occorrenti per la loro realizzazione e al risarcimento dei danni conseguenti alla chiusura degli accessi; 6. la Corte di ### in accoglimento dell'appello principale, ha dichiarato il terreno di parte attrice non gravato da alcuna servitù di uso pubblico; ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni della stessa parte; ha condann ato l'### alla chiusura d egli accessi realizzati sul terreno di parte at trice; ha rigettat o le domande proposte dall'### verso il Comune; 7. la sente nza d'ap pello, per quanto ancora interessa, si fonda sulle seguenti ragioni: ### quanto allo stato dei luoghi, all'ed ificio sede del poliambulatorio si accede, da sempre, da tre accessi (uno pedonale e due carrabili) che si aprono sullo stacco del più vasto terreno di parte attrice, utilizzato an che per il collegamento tra le me nzionate vie 5 pubbliche. Al m omento dell'espropriazione dell'area su cui è st ato realizzato il poliambulat orio non si provvide, in coerenza con il progetto dell'opera pubblica, alla costituzione di una servitù di u so pubblico; ### l'### ha ch iesto che sia dic hiarato che ha acquistato per usucapione la servitù, usucapione negata dal Tribunale di ### sia perché il decorso del ventennio era stato interrotto dalla diffida del 06/09/2010, sia perché manca la prova di quando il poliambulatorio sia stat o attivato ed è probabile che la guardia medica si a stata aperta al pubblico nel 1992; ### tuttav ia, il primo giudice non ha respinto la dom anda dell'### dando rilievo alla intervenuta costituzione della servitù per effetto della “dicatio ad patriam”, valorizzando la circostanza che gli attori n on si erano o pposti al l'apertura del poliambulatorio e, soprattutto, la c ircostanza che essi non avevano ritenuto di dotare il confine del loro terreno con la ### da ### (per venti metri o poco più) di una recinzione metallica, il che era sign ificativo della volontaria devoluzione dell'area ad u so pubblico; ### a que sto proposito, è fondato l'appello principale di parte attrice, a fronte dell a consolidata giurispruden za di legittimità sull'istituto della dicatio ad patriam: ed infatti, il primo giudice ha erroneamente desunto la volontarietà della messa a disposizione del terreno a favore della collettività da mere omissioni di comportamenti (la mancata recinzione dell'area, e cioè, l'avere tollerato che altri vi passassero o vi parcheggiassero) ai q uali i pro prietari non erano obbligati; ### non è fondato l'appello i ncidentale dell'### diretto alla declaratoria di usucapione della servitù di uso pubblico in mancanza di prova dell'uso generalizz ato da parte di una collettività 6 indeterminata, dovendosi ritenere probabile piuttosto che, come già affermato dal primo giu dice, l'uso pub blico (cfr. pag. 10) «abbia avuto inizio solo con l'apertura del poliambulatorio risalente al 1992 e dunque a meno di un vent ennio rispetto all'esercizio dell'actio negatoria servitutis, risalente al marzo 2011»; ### infine, rigettato l'appello incidentale d ell'### deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'appellata nei confronti del Comune, perché ### “priva di alcun fondamento normativo”; 8. l'### ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d'appello e ha depositato una memoria.  ###### hanno resistito con controricorso, illustrato con una memoria.  ### di ### nel controricorso, ha aderito ai primi due motivi di ricorso e ha chiesto il rigetto del terzo motivo, concernente la domanda di risarcime nto dei danni svolta dall'### nei confronti dell'ente territoriale, per l'ipotesi di accoglimento della negatoria servitutis proposta da parte attrice. 
Gli altri intimati non hanno svolto difese; Considerato che: 1. il primo motivo di ricorso - “### insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto d i discussio ne (art. 360 n. 5 c.p.c.). 
Violazione e falsa applicazione dei principi g enerali in materia di dicatio ad patriam (art. 360 n. 3 c.p.c. anche in relazione all'art. 12 delle preleggi)” - censura la sen tenza im pugnata che non ha considerato la rilevanza e il significato di tutta una serie di omissioni ai fini dell'applicazione dell'istituto della devoluzione volontaria, quali: la manca ta opposizione da parte d ei proprie tari, (cfr. pag. 7 del 7 ricorso per cassazione) “a tutto un iter di atti e lavori”; la pacifica, incontestata, manifesta e continua utilizzazione dell'area a parcheggio pubblico e a zona di trans ito per giu ngere al poliamb ulatorio; la mancata recinzione o delimitazione del terreno; l'inesistenza di lavori di pulizia e/o manutenzione; la circostanza che il terreno non sia mai stato messo in vendita o affittato a terzi; 1.1. il motivo è inammissibile; 1.2. fin da Cass. Sez. U. 07/04/ 2014, n. 8053, si è and ato consolidando il principio di diritto p er cui l'attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , applicabile ratione temporis, ha introdotto nell'ordinamento un vi zio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere de cisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dell a controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, 6, e 369 , secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente d eve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (cfr., altresì Cass., 27/04/2023, n. 11111, che, in motivazione, punto 5.2.2., sottolinea che il “nuovo” motivo di cui al n. 5 assume caratteristiche completamente diverse da quelle del “vecchio” vizio di motivazione); 1.3. quanto al d edotto error in iudi cando (violazione e falsa applicazione dei princìpi ge nerali in mate ria di dicatio ad patriam), occorre evidenziare che la censura non indica la norma di diritto che si assume violata; pertanto, non soddisfa i requisiti formali dell'art.  366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve 8 contenere, a pena di inammissibilità, «4) i motivi per i quali si chiede la cassazione con l'indicazione de lle norme di diritto su cui si fondano». È orientamento radicato di questa Corte, enunciato anche dalle ### unite (Cass. Sez. U., 28/10/2020, n. 23745) che «[i]n tema di ricorso p er cassazione, l'onere di specificità dei motivi , sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art . 360, comma 1, n . 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressa mente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa». 
Inoltre, giova ricord are (cfr., ex multi s, Cass. 1 8/04/2 023, 10263, in motivazione, e le pronunce di legittimità ivi indicate) che il vizio di violazione di legge è integrato dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativ o della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo de lle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretaz ione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, so ttratta al sindacato di legittimità. 
Nella fattispecie concreta in esame la critica si rivolge al dictum della Corte territo riale che, con un accertamento di fatto, insindacabile in cassazione, che ha illustrato senza incorrere in aporìe logiche, ha s tabilito che non è stata data la prova ci rca la volontà degli attori di mettere l'area a dis posi zione della collettività, 9 assoggettandola al correlativo uso, in maniera continuativa e non a titolo precario o per mera tolleranza; 2. il second o moti vo - “### e falsa applicazione dell'art.  1158 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Nullità della senten za per omessa pronuncia in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 1158 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.). Omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione (art. 360, n. 5, c.p.c.)” - ascrive alla Corte di ### di essersi limitata a disattendere il motivo di appello incidentale con il quale l'### faceva valere l'acquisto per usucapione della servitù di uso pubblico, ma di non essersi pronunciata sulla ricorrenza o meno dell'us ucapione ventennale della servitù predia le dello stacco di terreno; 2.1. il motivo è fondato; 2.2. l'### aveva chiesto, in via riconvenzionale, di accertare l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio senza fare alcun riferimento alla servitù di uso pubblico, figura giuridica che è stata direttamente evocata dal primo giudice (cfr. pagg. 9 e seguenti del ricorso per cas sazione dell'### che riproduce la comp arsa di costituzione e risposta della parte con la domanda riconvenzionale). 
Con l'appello incidentale l'### aveva insistito sempre sulla mera servitù acquistata p er usucapione (ancora una volta senza fare riferimento all'uso pubblico), sicch é spettava alla Corte d'appello verificare la sussistenza o meno della prova del possesso ventennale della detta ser vitù prediale di passaggio , vagliando la prospettiva dell'esercizio del passaggio uti civis da parte d ell'### sanitaria, anziché concentrarsi soltanto sull'uso pubblico dello stacco di terreno. 
E questo perché la ricorrente aveva dedotto di avere esercitato il passaggio quanto meno dal gennaio 1991 (attraverso il transito degli operai del cantiere per la costruzione del poliambulatorio) e, quindi, 10 da oltre venti anni rispetto alla data della successiva doman da giudiziale (14/03/2011). 
In termin i generali, è chiaro che l'esercizio del possesso de lla servitù di passaggio, da parte d el tito lare del presunto fondo dominante, ossia il transito (nel nostro caso da parte dell'### sul presunto fondo servente, ben può manifestarsi per le più svariate finalità, non esclusa l'esecuzione di lavori al proprio immobile che richieda il passaggio ripetuto dei propri operai e dipendenti. 
Ne consegue che è giuridicamente errata l'affermazione de lla Corte d'app ello (cfr. pag. 9 della sentenza) secondo cui gli accessi degli operai erano irrilevanti trattandosi di “un'utilizzazione funzionale alla […] esecuzione dei lavori”). 
Si rende necessario che il giudice di merito riesamini la vicenda; 3. il terzo motivo - “### pronuncia in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 2043 c.c. ( art. 360 n. 4 c.p.c.)” - censura la sent enza impugnata che ha rigettato l a domanda di risarcim ento dei danni proposta dall'### nei confronti del Co mune ritenendola “priva di alcun fondamento normativo”, senza fornire altra motivazione; 3.1. il motivo è logicamente assorbito dall'accoglimento del secondo.  4. in conclusi one, accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo, la sentenza è cassata con rinvio al giudice a quo anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.  accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo motivo e assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di ### in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### in data 6 febbraio 2024.   ### 11 ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Guida Riccardo

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