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Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 1072/2025 del 30-12-2025

... climatizzazione e di tubazioni per scarico fumi e passaggio di acqua e luce - da determinarsi in via equitativa in corso di causa”, omettendo qualunque allegazione in ordine al pregiudizio subito, anche mediante il ricorso a nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Cionondimeno, il primo giudice, dopo avere rigettato, per carenza di prova, le domande dell'attore concernenti il risarcimento del danno a lui cagionato dall'installazione dell'antenna satellitare e dal motore esterno del climatizzatore, ha accolto la domanda di risarcimento del danno causato dal posizionamento delle tubazioni, osservando come i pluviali e i fili elettrici, in quanto posizionati all'altezza interessata dal passaggio, risultassero idonei ad ingenerare la costituzione di servitù. Ha, dunque, liquidato, in via equitativa, il danno subito dall'attore nella somma “di € 1.500,00 onnicomprensiva all'attualità”, “tenendo conto del fatto che è stata ordinata l'eliminazione di una sola delle vedute, che per il motore del condizionatore e per l'antenna satellitare non è stata fornita la prova del pregiudizio subito, e che il ### fin dal 2018 ha chiesto di poter passare per rimuovere tutte quelle (leggi tutto)...

testo integrale

N. 481/2023 CORTE DI APPELLO DI MESSINA ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, ### composta da Dott.ssa ####ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 481/2023 R. G., promossa da ### nato a ####, il ### (C.F. ###), ivi residente in via ### B, rappresentato e difeso, per procura in calce, dall'Avv.  ### (con pec indicata), presso il cui studio in ### via ### n. 54, è elettivamente domiciliato; Appellante contro ### nato a ####, il ### (C.F. ###), ivi residente ###, rappresentato e difeso, per procura in calce, dall'Avv. ### di ### (con pec indicata), presso il cui studio, in ### via ### n. 19, è elettivamente domiciliato; ### appello avverso la sentenza n. 873/2023, emessa, in data 5 maggio 2023, dal Tribunale di #### atto di citazione, notificato il 4 aprile 2014, ### conveniva in giudizio ### dinanzi al Tribunale di ### esponendo: di essere proprietario di un terreno sito in ### C.da Campola, località ### identificato nel N.C.E.U. al Foglio 112, particella 280, acquistato giusto atto di compravendita in ### reg.to in Patti al n. 160 ### il ###; che detto terreno si estendeva per una superficie complessiva di mq. 4.500 circa, confinante con due lati di altra particella, la n. 286, costituita da un fabbricato di proprietà del convenuto, ### che al terreno di proprietà ### si accedeva percorrendo una stradella comunale ad esclusivo transito pedonale (una scalinata) denominata C.da Campola, attraverso due cancelli in ferro pedonali, posti lungo i lati est e sud-est; che il cancello sul lato est era stato realizzato in aderenza al fabbricato ### la cui parete delimitava il confine tra le predette particelle nn. 280/286; che il convenuto aveva realizzato, in aderenza al fabbricato di sua proprietà, un manufatto - di dimensioni pari a m. 1,25 x m. 1,60 ed altezza pari a m. 2,50 - senza le prescritte autorizzazioni e occupando una porzione, di circa 2 mq., del terreno di proprietà dell'attore, di cui aveva alterato la originaria destinazione, restringendo il passaggio dell'attore, divenuto inutilizzabile per l'accesso con i mezzi di lavoro, indispensabili per lo svolgimento delle attività di manutenzione del terreno; che su detto manufatto aveva edificato una finestra prospiciente ad est sulla particella 280, di proprietà ### che sullo stesso manufatto aveva collocato una tubazione per lo scarico di fumi, oltre a una valvola a saracinesca. 
Lamentava, ancora: che il convenuto aveva collocato un'antenna satellitare, una unità esterna di climatizzazione, entrambe sporgenti sulla proprietà attorea, nonché una tubazione esterna insistente su altra parete del fabbricato di proprietà del ### e attraversante abusivamente la proprietà attorea (particella 280), ed al cui interno aveva fatto passare il conduttore di terra “giallo/verde”, collegato a sua volta ad un pozzetto per la messa a terra, pure esso posizionato sulla porzione di proprietà del ### che il ### aveva edificato un ulteriore corpo di fabbrica, a due elevazioni fuori terra, in aderenza al fabbricato preesistente, lungo il confine nord-est, in assenza delle prescritte autorizzazioni, con affaccio abusivo sul proprio terreno. 
Chiedeva, pertanto: 1) ### e dichiarare abusive e illegittime le opere di ristrutturazione in ampliamento e di nuova edificazione, realizzate dal sig. ### sull'immobile di cui al ### 112 part. 280 e 286, in quanto eseguite in assenza di permesso di costruire e in violazione della vigente normativa antisismica; 2) Conseguentemente condannare il sig. ### alla eliminazione dei realizzati fabbricati come meglio descritti in premessa, mediante la demolizione degli stessi, stante la assoluta non condonabilità, e la rimessione in pristino dello status quo ante; 3) ### e dichiarare che le opere edilizie di cui al superiore punto hanno arrecato pregiudizio al terreno confinante di proprietà del sig. ### in quanto parzialmente occupato dal vano di nuova edificazione di mq 2 ### realizzato dal sig. ### e iniquamente limitato lungo il varco di accesso; 4) Per l'effetto condannare parte convenuta al risarcimento dei danni materiali in favore del sig. ### per le causali indicate in premessa, quale conseguenza immediata e diretta degli interventi di ristrutturazione in ampliamento e nuova edificazione realizzati dal sig. ### da quantificarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione maturandi fino all'effettivo soddisfo; 5) ### e dichiarare la illegittimità degli affacci realizzati dal sig. ### in quanto eseguiti in assenza delle prescritte distanze di legge di cui all'art. 905 c.c.; 6) Per l'effetto condannare, altresì, parte convenuta alla eliminazione delle realizzate finestre e alla esecuzione di quelle opere edilizie che si appalesino indispensabili in corso di causa (individuabili anche a mezzo ### anche per il ripristino della staticità dell'immobile ### di proprietà del sig.  ### 7) ### altresì il sig. ### al risarcimento del danno derivante dalla illegittima apertura delle finestre e dalla illecita realizzazione di ulteriori opere - consistenti nella installazione di una antenna satellitare, di un motore esterno di climatizzazione e di tubazioni per scarico fumi e passaggio di acqua e luce - da determinarsi in via equitativa in corso di causa”. Con vittoria di spese processuali. 
Si costituiva in giudizio ### eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione, nonché il difetto di legittimazione dell'attore. Nel merito, affermava che il vano, di circa 2,00 mq., esisteva da tempo considerevole e, comunque, da oltre venti anni, per cui egli avevano acquistato la proprietà del terreno per usucapione. Precisava che anche la finestra era stata realizzata unitamente al predetto manufatto e che, pertanto, aveva acquistato il relativo diritto di affaccio per usucapione. Analogamente deduceva, con riguardo alla finestra insistente al primo piano, che anch'essa esisteva da tempo immemorabile, e di avere sempre esercitato il diritto di affaccio sul terreno ### anche prima della realizzazione della stessa. Sosteneva la legittimità del posizionamento dell'antenna e dell'unità esterna di climatizzazione sul muro posto sul confine, stante il diritto del proprietario del muro posto al confine, di collocarvi tubi e quant'altro necessario al miglior godimento del proprio immobile. medesime conclusioni giungeva relativamente alla tubazione ed al pozzetto. Contestava di avere realizzato il fabbricato a due elevazioni fuori terra, posto lungo il confine nord-est, in quanto anch'esso, esistente da tempo immemorabile. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande formulate dall'attore e, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse ritenuto e dichiarato l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla porzione di terreno sulla quale insisteva il manufatto, di m 1,25 per m 1,60, nonché del diritto di veduta sul terreno ### esercitato dalle finestre esistenti sulla sua proprietà. Domandava, altresì, l'accertamento del proprio diritto a collocare sulla facciata esterna del suo immobile l'antenna e l'unità esterna di climatizzazione. 
Istruita la causa mediante prova testimoniale e c.t.u., il Tribunale di ### con sentenza 873/2023 del 5 maggio 2023 così provvedeva: “1) ### la domanda riconvenzionale formulata da ### con riguardo al vano esistente sulla part. 280; 2) Accoglie la domanda ex art.  948 c.c. formulata dall'attore e, per l'effetto, condanna ### alla rimozione del vano realizzato sulla particella 280 e al pagamento in favore di ### della somma onnicomprensiva di € 16,00 all'attualità; 3) ### la domanda riconvenzionale formulata da ### con riguardo al diritto di veduta esercitato dall'apertura esistente nel vano adibito a cucinino esistente al piano terra dell'immobile di sua proprietà, identificato al foglio 112, part. 572, prospiciente il fondo di proprietà di ### identificato al foglio 112, part.  280; 4) ### altresì, la domanda ex art. 905 c.c. proposta dall'attore nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna ### ad innalzare l'altezza del lato inferiore dell'apertura posta nella parte sopraelevata, nel vano wc, a mt 2.00 dal pavimento, e a dotarla di grata e rete metallica ai sensi dell'art. 901 c.c.; 5) ### al pagamento in favore di ### della somma onnicomprensiva di € 1.500,00 all'attualità; 6) ### per un quarto le spese di lite e condanna ### alla rifusione in favore di ### dei residui tre quarti, che liquida in € 8.145,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge; 7) ### le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto per tre quarti e a carico dell'attore per un quarto”. 
Avverso tale sentenza ha proposto appello ### chiedendo: “1) In parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare acquistato per usucapione il diritto di proprietà della porzione di terreno dell'attore ove insiste il manufatto di metri 1,25 per 1,60 circa adibito a bagno nonché del diritto di veduta sul terreno ### esercitato dalla finestra del detto bagno; 2) In parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda di condanna al risarcimento del danno per l'esistenza di tubazione ed in ogni caso ridurre l'ammontare liquidato; con vittoria di spese e compensi di difesa del doppio grado del giudizio”. 
Si è costituito in giudizio ### contestando la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata e con vittoria di spese e compensi anche del presente grado del giudizio. 
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 4 settembre 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con i primi due motivi di gravame, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, l'appellante ha dedotto: “abnormità della sentenza impugnata per avere ritenuto che la sentenza pronunziata fra i signori ### e ### da una parte e dall'altra, abbia determinato l'esclusione del possesso utile ad usucapionem da parte del convenuto e i suoi aventi causa. Erroneità della sentenza laddove esclude la sussistenza del possesso utile ad usucapire”. Ha evidenziato che era stato documentalmente provato (e neppure contestato) che, con atto di divisione del 1977, l'immobile oggi di proprietà di ### era stato assegnato alla signora ### sorella di ### e ### e zia di ### e che ### con atto pubblico del 31 ottobre 1989, aveva ceduto a ### detto immobile, comprensivo del vano, adibito a W.C. (oggi locale tecnico), oggetto della domanda di usucapione, esistente sin dal 1958. Di conseguenza, la domanda di usucapione, avanzata, nel 1992, da ### e ### avente ad oggetto il fondo ### ovviamente con esclusione del vano oggetto di domanda di usucapione nel presente giudizio (a cui si accedeva esclusivamente dall'immobile di ###, nessun effetto giuridico poteva comportare in relazione al possesso utile ad acquistare la proprietà della porzione del terreno occupata dal vano bagno, esercitato per oltre vent'anni da ### e prima di lui dalla sua dante causa. 
La doglianza è fondata. 
Occorre premettere che i luoghi di causa sono stati descritti dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal primo giudice, #### Si legge, in particolare, nella relazione dallo stesso redatta che “Gli immobili di cui trattasi ricadono in zona periferica rispetto al centro abitato del Comune di ### in C.da #### di proprietà del #### è catastalmente censito al foglio 112, part.  572, ed è costituito da un fabbricato di tipo economico e popolare con struttura in muratura a due elevazioni f.t., (piano T e 1°)… ### al predetto immobile è garantito da un cancello posto sulla scalinata ### (di transito esclusivamente pedonale), che immette su di una corte di pertinenza, rialzata di circa 60 cm rispetto alla quota della predetta via pubblica, e da cui si accede al piano terra. A questo livello si trovano un vano ingresso/sogg., un vano angolo cottura, e collegato per mezzo di un varco sulla parete perimetrale ### un modesto locale tecnico” … “Il fronte dell'edificio che prospetta sul fondo di proprietà dell'attore è quello ### in particolare i vani che vi si affacciano sono: a piano terra, il locale tecnico realizzato in muratura sul fondo dell'attore ed il vano angolo cottura” … Per quanto attiene invece il fondo in ditta ### questo è catastalmente censito al foglio 112 part. 280 del Comune di ### classato come vigneto ed avente una superficie di mq. 4.045”. 
Il c.t.u. ha, dunque, riscontrato la presenza di un manufatto, adibito al momento del sopralluogo a locale tecnico, di modeste dimensioni - a suo dire “largo mt. 1,60 e profondo mt. 1,25” - costruito su una “porzione di terreno di mt. 2.00, di proprietà Lupo”, a cui si accede esclusivamente dall'interno del fabbricato del ### attraverso un varco “sormontato da un arco in pietra”, che “collega l'originaria costruzione al vano tecnico”. 
Ha, inoltre, riscontrato la presenza di una finestra nella parete del locale tecnico a piano terra - realizzata con caratteristiche di veduta (consentendo l'affaccio sul fondo del vicino), avente dimensioni di mt. 0,63x0,45, e lato corto inferiore ### posto ad un'altezza dal pavimento interno di mt. 1,18. 
Ciò premesso, si ritiene che dal compendio probatorio sia emersa la prova che il predetto manufatto, costruito sul terreno dell'attore, esistesse da epoca remota e che fosse utilizzato (in passato adibito a latrina, poi a bagno, e infine a locale tecnico), in via esclusiva, da ### (e prima di lui dalla sua dante causa a titolo particolare, ###, potendosi accedere allo stesso solo dall'interno dell'immobile dallo stesso acquistato.
In particolare, il teste ### figlio dell'odierno appellante, dichiarava: “ricordo il piccolo manufatto esistente al piano terra, ed adibito a bagno, da sempre. Preciso che mio nonno mi raccontava che lo stesso prima era una latrina. È vero che il manufatto in questione prima era di tavole di legno e si accedeva solo ed esclusivamente dall'immobile già di proprietà dei miei genitori, ciò a tutt'oggi… Nel 2002-2003 mio padre ha sostituito il tavolato in legno con la muratura”. Ha, inoltre, confermato il teste che “le finestre prospicienti sul fondo ### erano state già realizzate al tempo della realizzazione del fabbricato ### cioè 1920-30”. 
La teste ### riferiva: “il manufatto era stato realizzato prima in tavole di legno e si accedeva e si accede dall'immobile già di proprietà ### e oggi ### Antonino”. Ha aggiunto la teste: “### dire che ho vissuto nell'immobile per cui è causa sin da quando sono nata e ricordo che vi erano finestre prospicienti sul fondo oggi Lupo”. 
Il teste ### riferiva: “posso dire di ricordare che, sin da quando mi sono sposato, e cioè dal 1987, per accedere a casa mia ho sempre percorso l'unica strada comunale che si trova davanti al manufatto, che io ho sempre visto e che era, inizialmente, in tavole di legno di colore scuro”. 
Il teste ### cugino dell'odierno appellante, confermava l'esistenza del manufatto, aggiungendo: “preciso che ricordo l'esistenza di questo manufatto già nel 1958 quando ho iniziato ad andare a scuola e lo stesso era adibito a bagno ed era realizzato in tavole… Il manufatto all'epoca era realizzato da tavole di legno e si accedeva dall'immobile di proprietà di mia zia ### oggi di ### Antonino”. 
Il teste ### confermava l'esistenza del manufatto “da sempre”, precisando di essere in grado di riferire tale circostanza in quanto residente nelle vicinanze. Aggiungeva che “prima era in tavole di legno e si accedeva dalla proprietà di ### e oggi di ### Antonino”. Ha aggiunto il teste di ricordare “l'esistenza delle finestre prospicienti sul fondo ### da sempre”.  ### parte, che il predetto manufatto, annesso all'immobile ### e realizzato sul terreno ### esistesse perlomeno già all'epoca dell'acquisto dell'immobile da parte di ### emerge chiaramente anche dall'atto pubblico di compravendita, stipulato in data 31 ottobre 1989, con cui ### trasferiva a ### la proprietà dell'immobile sito in ### villaggio ### salita ### identificato nel N.C.E.U. al ### 112 part. 572, descritto quale “casetta di vecchia costruzione, composta da un vano cucina e W.C., a pianterreno, e un vano al primo piano”. 
Inoltre, come dedotto dall'appellante, può ritenersi documentalmente provato che detto immobile fosse pervenuto alla venditrice per successione legittima del proprio padre, ### (deceduto in data 1° dicembre 1968) e successivo atto pubblico di divisione del 15 luglio 1977 (in atti). 
A prescindere dalla destinazione nel tempo impressa al vano annesso all'immobile acquistato da ### (latrina, bagno, locale tecnico), può, pertanto, ritenersi idoneamente provato il possesso animo domini, esercitato, in via esclusiva, ininterrottamente e tutt'altro che clandestinamente - essendo la costruzione, come affermato dal c.t.u. e di testi, ben visibile anche dalla strada pubblica - da ### (e prima di lui dalla sua dante causa) sulla porzione, di circa 2 mq., del terreno ricadente nella particella 280, occupata dal predetto manufatto (realizzato prima in legno e poi in muratura) per oltre un ventennio, e dunque per il tempo sufficiente all'acquisto della proprietà per usucapione del terreno stesso. E, analogamente, può ritenersi provato l'esercizio, protratto per oltre un ventennio, della servitù di veduta sul terreno ricadente nella particella 280, attraverso la finestra realizzata sulla parete del predetto vano. 
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, inoltre, nessun atto interruttivo dell'usucapione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c., è stato compiuto dai titolari della particella 280 (acquistata, nel 2011, da ### dai precedenti proprietari, ### nei confronti di ### e con specifico riferimento alla porzione di terreno occupata dal manufatto annesso al fabbricato di proprietà dello stesso. 
Né alcun effetto interruttivo può farsi derivare dalle domande eventualmente formulate dai proprietari nell'ambito del giudizio iniziato, nel 1992, da ### e ### nei confronti dei danti causa di ### (sig.ri ###, avente ad oggetto l'acquisto della proprietà, per usucapione, dei terreni agricoli ricadenti nelle particelle nn. 279 e 280, non avendo in tale giudizio ### assunto la qualità di parte e non avendo, evidentemente, tale giudizio riguardato il possesso esercitato da quest'ultimo sulla piccola porzione occupata dal manufatto oggetto del presente giudizio. 
Né, infine, gli effetti del giudicato (neanche allegato) eventualmente formatosi in esito a tale giudizio possono estendersi nei confronti di ### - ai sensi 2909 c.c. che recita “il giudicato fa stato soltanto tra le parti e i lori eredi o aventi causa” - atteso che, come già evidenziato il ### ha acquistato, per atto inter vivos, il vano costruito sulla particella 280 da ### in epoca precedente all'instaurazione del giudizio (1992). 
Ne segue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato l'acquisto, per usucapione, del diritto di proprietà sulla porzione di terreno ricadente nella particella 280, su cui insiste il manufatto, di metri 1,25 per 1,60, annesso al fabbricato del convenuto, nonché della servitù di veduta verso lo stesso fondo, esercitato dalla apertura realizzata sulla parete di tale manufatto.  2. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto: “erroneità della sentenza laddove liquida il danno per la mancata rimozione delle tubazioni in euro 1.500,00”. Pur riconoscendo la illegittimità del posizionamento del pluviale e dei fili elettrici, ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice, in assenza di prova del relativo pregiudizio, ha ritenuto di condannare il convenuto al pagamento della somma di € 1.500,00, in via equitativa, senza tenere conto dello stato di abbandono del terreno e della irrilevanza del pregiudizio derivante dall'esistenza dei detti tubi, emergente anche dal fatto che, malgrado il convenuto avesse manifestato la propria disponibilità, già nel 2018 (e reiterata nel 2002), a rimuovere i detti manufatti, l'attore avesse ingiustificatamente rifiutato la rimozione spontanea da parte del ### Il motivo è fondato nei limiti che seguono. 
Occorre premettere, in diritto, che, secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di violazione delle distanze legali tra costruzioni, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore (cfr. Cass. Civ., sez. II, 27/06/2024, n.17758). 
Il danno alla proprietà consiste, infatti, nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni (cfr. Cass. Civ., sez. II, 18/04/2025, n. 10328). 
Nel caso in esame, l'attore si è limitato a chiedere la condanna del convenuto “al risarcimento del danno derivante dalla illegittima apertura delle finestre e dalla illecita realizzazione di ulteriori opere - consistenti nella installazione di una antenna satellitare, di un motore esterno di climatizzazione e di tubazioni per scarico fumi e passaggio di acqua e luce - da determinarsi in via equitativa in corso di causa”, omettendo qualunque allegazione in ordine al pregiudizio subito, anche mediante il ricorso a nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. 
Cionondimeno, il primo giudice, dopo avere rigettato, per carenza di prova, le domande dell'attore concernenti il risarcimento del danno a lui cagionato dall'installazione dell'antenna satellitare e dal motore esterno del climatizzatore, ha accolto la domanda di risarcimento del danno causato dal posizionamento delle tubazioni, osservando come i pluviali e i fili elettrici, in quanto posizionati all'altezza interessata dal passaggio, risultassero idonei ad ingenerare la costituzione di servitù. Ha, dunque, liquidato, in via equitativa, il danno subito dall'attore nella somma “di € 1.500,00 onnicomprensiva all'attualità”, “tenendo conto del fatto che è stata ordinata l'eliminazione di una sola delle vedute, che per il motore del condizionatore e per l'antenna satellitare non è stata fornita la prova del pregiudizio subito, e che il ### fin dal 2018 ha chiesto di poter passare per rimuovere tutte quelle che dal ### sono state indicate come fonti di pregiudizio”. 
Dunque, può ritenersi che tale somma omnicomprensiva sia stata liquidata, non solo in relazione al pregiudizio lamentato dall'attore in conseguenza del posizionamento dei pluviali e dei fili elettrici, come sostenuto dall'appellante, ma anche del pregiudizio lamentato in conseguenza della veduta di cui è stata ordinata l'eliminazione. 
Tale ultimo pregiudizio, tuttavia, non ha formato motivo di appello, per cui deve ritenersi che sullo stesso si sia formato il giudicato. 
Ne segue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rigettata, per carenza di allegazione e prova, la domanda risarcitoria concernente il posizionamento delle tubazioni e va riliquidato il danno (non quantificato in modo specifico dal primo giudice) conseguente alla apertura della veduta, posta al primo piano del fabbricato di cui è stata ordinata la rimozione, in misura pari a € 750,00, che appare congrua, tenuto conto della vocazione agricola del terreno degli attori e delle condizioni di abbandono accertate dal c.t.u..  ****** 
Il parziale accoglimento dell'appello induce ad una nuova regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio, che, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza, possono essere compensate, in ragione due terzi, tra le parti, con condanna dell'attore alla rifusione, in favore del convenuto, della rimanente porzione, liquidata - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M.  55/2014 (come parzialmente modificato con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa), ed applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 2.538,66 (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 401,33, per la fase introduttiva, € 602,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 968,33 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. 
Anche le spese del presente grado del giudizio, avuto riguardo all'esito finale della lite, possono essere compensate, in ragione di due terzi, tra le parti, con condanna dell'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, della rimanente porzione, liquidata - seguendo i parametri tariffari di cui al D. 
M. n. 55/2014 (come parzialmente modificato con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa), ed applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 3.330,33 (di cui € 686,00, per la fase di studio, € 472,66, per la fase introduttiva, € 1.015,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 1156,67 per la fase decisionale), per compensi, ed € 111,83 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di #### pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 873/2023, emessa, in data 5 maggio 2023, dal Tribunale di ### così provvede: - In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata: dichiara l'acquisto, da parte di ### per usucapione, del diritto di proprietà sulla porzione, pari a mq. 2, del terreno identificato al foglio 112, particella 280, su cui insiste il manufatto, di m. 1,25 per 1,60, annesso al fabbricato del convenuto, identificato al foglio112, part. 572, nonché della servitù di veduta verso il fondo identificato al foglio 112, particella 280, esercitato dalla apertura realizzata sulla parete del predetto manufatto, rigettando le domande formulate dall'attore con riguardo al manufatto e alla apertura stessi; ridetermina la somma che ### deve pagare in favore di ### a titolo risarcitorio, in € 750,00, all'attualità; dichiara compensate, in ragione di un due terzi, tra le parti le spese del primo grado del giudizio, condannando ### alla rifusione, in favore di ### della rimanente porzione, liquidata in complessivi € 2.538,66, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Conferma nel resto.  - Dichiara compensate, in ragione di due terzi, tra le parti le spese del presente grado del giudizio, condannando l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, della rimanente porzione, liquidata in complessivi € 3.330,33, per compensi, ed € 111,83 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. 
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza. 
Cosi deciso in ### nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.  ### est. ### (###ssa ### (###ssa ###

causa n. 481/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Silvana Cannizzaro, Vincenza Randazzo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32823/2023 del 27-11-2023

... rete costituisse atto di spoglio d el possesso del passaggio sulla strada uti civis (v. sentenza p. 9, 3° e 4° capoverso). Ric. 2018 n. ### sez. ### - ud. 29-11-2022 -4- 2. Con il secondo motiv o si deduce l'errata attribuzion e di contenuto al diritto di passo su strada privata ad uso pubblico di cui gode ogni cittadino, uti civis. Nella prospettazione della ricorrente, una volta accertata l'esistenza di una servitù di passaggio pubblico, ad ogni cittadino è consentito il libero transito, compreso il proprietario del fondo vicino (società ### che voglia recarsi nella sua proprietà (Cass. n. 4284/1987; Cass. n. 6436/1985). 2.1. Anche il secondo mo tivo è infondato: è consolidato l'orientamento di questa Corte, al q uale il Collegio intende ade rire, secondo il quale l'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico, in relazione all'interesse della collettività di goderne quale collegamento tra due vie pu bbliche , non implica la facoltà dei proprietari frontisti di aprire accessi diretti dai loro fondi su detta strada privata, implicando ciò una utilizzazione di essa più intensa e diversa, non riconducibi le nel contenuto dell'indicata servitù (Cass. Sez. 2, (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso ###-2018 proposto da: ####. ### elettivamente domiciliato in #### 36, presso lo st udio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro D'#### elettivamente domiciliati in ####. VERDINOIS 30, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### - controricorrenti - avverso la senten za n. 2 057/2018 della #### d i ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.11.2022 dal #### Ric. 2018 n. ### sez. ### - ud. 29-11-2022 -2- 1. Con ricorso possessorio risalente a luglio 2009, la società ### di ### e c. s.a.s. (### proponeva azione di spog lio dinanzi al Tribunale di Lucca - ### distaccata d i ### nei confronti di ### o #### G iulia #### e ### D'### proprietari della stradin a privata confinan te a nord con il terreno sul quale l'at trice aveva effettuato un intervento edilizio aut orizzato dal Comune di ### di ### La società lamentava, in particolare, lo spoglio mediante l'apposizione di una rete - da parte dei convenuti - di fronte a due cancelli prospicienti detta strada privata, che impediva il passaggio e l'accesso a due vill ette di recente cost ruzione a cura della società attrice.  2. ### ale di L ucca, in compo sizione monocratica, riteneva sussistente il fumus del lamentato spoglio, sulla base di una delibera comunale n. 1286 del 15.11.2007 nella quale si riconosceva l'esistenza di una servitù di pass aggio di uso pubblico (dicatio ad patriam) gravante sulla strada privata di cui si discute; tale decisione veniva reclamata, e qui ndi accolta, dinanzi al Collegio, che revocava il provvedimento di reintegra. Il processo proseguiva nella fase di merito, e si concl udeva c on sentenza n. 254/201 4 di accogliment o della domanda possessoria e di inibizione ai convenuti di reiterare lo spoglio.  3. Avverso detta sentenza proponevano appello ### e ### D'### La Corte d'Appello di ### con sent enza 2057/2018 accoglieva il gravame revocando il provvedimento di inibitoria. Per quel che qui rilevava, a sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava che: - la comprovata esistenza di una rete di recinzione a confine delle proprietà ### e ### i, inde bitamente rimossa nel 2008 e ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 29-11-2022 -3- ripristinata dai ### prima che fossero costruiti i cancelli delle villette, esclude in capo alla ### il possesso tutelabile del passo; - i ### avevano concesso il passaggio verso la proprietà ### solo per un tempo determinato, coincidente con l'esecuzione dei lavori edili: avendo, pertanto, i proprietari della via privata semplicemente posto in essere un atto di tolleranza, si deve ritenere applicabile l'art.  1144 cod. civ.; - l'uso pub blico di una strada privata consent e il passaggio di chiunque, ma non consente al proprietario confinante con detta strada di aprire un varco nella recinzione per accedere alla sua proprietà.  4. Avverso detta sentenza propon eva ricorso per cassazione ### di ### e c. s.a.s. in liquidazione, affidandolo a tre motivi. 
Si difendevano ### e ### D'### depositando controricorso, illustrato da memoria.  ###: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 cod. proc.  La Corte d'Appello avrebbe escluso il diritto della ### di aprire un varco nella recinzione già esistente, laddove la società aveva agito in via possessoria a tutela del diritto di passo uti civis sulla strada di uso pubblico.  1.1. Il motivo è infondato. La Corte d'App ello si è pronunciata esattamente sul domandato, avendo gli appellanti impugnato la sentenza di prime cure nella parte in cui riconosceva alla ### un diritto di passo il cui accesso era impedito da una rete (v. sentenza, p.  10). Il giudice di seconde cure, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha negato che la rete costituisse atto di spoglio d el possesso del passaggio sulla strada uti civis (v. sentenza p. 9, 3° e 4° capoverso). Ric. 2018 n. ### sez. ### - ud. 29-11-2022 -4- 2. Con il secondo motiv o si deduce l'errata attribuzion e di contenuto al diritto di passo su strada privata ad uso pubblico di cui gode ogni cittadino, uti civis. Nella prospettazione della ricorrente, una volta accertata l'esistenza di una servitù di passaggio pubblico, ad ogni cittadino è consentito il libero transito, compreso il proprietario del fondo vicino (società ### che voglia recarsi nella sua proprietà (Cass. n. 4284/1987; Cass. n. 6436/1985).  2.1. Anche il secondo mo tivo è infondato: è consolidato l'orientamento di questa Corte, al q uale il Collegio intende ade rire, secondo il quale l'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico, in relazione all'interesse della collettività di goderne quale collegamento tra due vie pu bbliche , non implica la facoltà dei proprietari frontisti di aprire accessi diretti dai loro fondi su detta strada privata, implicando ciò una utilizzazione di essa più intensa e diversa, non riconducibi le nel contenuto dell'indicata servitù (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21953 del 25.09.2013, Rv. 628912 - 01; Cass. 15/4/2004 n. 7156; Cass. 24/3/1993, n. 3525).  3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerar e il fatto che, con atto notarile del 02.11.2009, il Comune di ### è divenuto propriet ario di una striscia di suolo, adibita a marciapiede, che si interpone tra la proprietà ### e la strada privata ad uso pubblico. Da tale fatto discende che i due fondi non sono limitrofi e, di conseguenza, non è prospettabile limitazione alcuna al passaggio, posto che il transito avviene attraverso proprietà demaniale (Cass. 24430/2016).  3.1. Il motivo è inammissibile. Ricordato, preliminarmente, che il presente giudizio ha ad oggetto una domanda di tutela possessoria, ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 29-11-2022 -5- risulta assorbente il rilievo che la Corte d'Appello ha accertato, in fatto, che «la rete al confine tra le due proprietà era preesistente al cantiere ed al momento in cui sarebbe avvenuto il presunto spoglio»; donde, secondo il giudice territoriale, la dimostrazione che «### non ha mai esercitat o il possesso della servitù di pas saggio verso la sua proprietà del quale ha chiesto tutela mediante il lamentato spoglio» (pag. 8, primo capoverso, della sentenza). A ciò va aggiunto che l'atto del 2 novembre 2009 a cui fa riferimento il mezzo di impugnazione è successivo all'epoca in cui la stessa socie tà ricorren te colloca il presunto spoglio (fine marzo 2009, vedi la narrativa di fatto a pag. 2 della sentenza). Palese, dunqu e, è il difetto di decisività del la circostanza di cui la ricorrente lamenta l'omesso esame.   4. In d efinitiv a, il Collegio rigetta il ricorso e liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. 
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 , della sussist enza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002. Ric. 2018 n. ### sez. ### - ud. 29-11-2022 -6- Così deciso in ### nella cam era di consig lio della ### a 

Giudice/firmatari: Cosentino Antonello, Amato Cristina

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1060/2022 del 14-01-2022

... foriere sul suolo altrui"; riconoscimento quindi di una servitù. Ma risulta evidente il fatto che il titolo vada interpretato ai sensi della disciplina codicistica di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ai fini della ricostruzione del contenuto della servitù. Osserva dunque il ricorrente che, dalla lettura del titolo, conseguentemente, si evince che controparte può aprire passaggi, ma non aprire e costruire strutture sul suolo altrui per l'attraversamento. Non a caso, dunque, la parte controricorrente aveva articolato anche una domanda per la costituzione della servitù coattiva di passaggio, ben intendendo il regolamento 8 idoneo a difendere la proprietà riservata, ma inidoneo a costituire titolo per la costituzione di una servitù di passo. Su questo punto, non vi è stato giudizio né in primo né in secondo grado. ### specie, la Corte territoriale ha qualificato male il contratto, ascrivendolo a titolo per la servitù e non a ricognizione di inesistenza di servitù, usando un criterio improprio di interpretazione. 2.4. - Sotto il secondo profilo, si osserva che l'art. 1362 c.c. non può ausiliare l'interpretazione sotto il profilo della volontà delle parti in quanto la disposizione in (leggi tutto)...

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CC. 12/10/2021 ORDINANZA sul ricorso 29330-2016 proposto dal: CONDOMINIO di ### 96 ###-
ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in #### 33 - ricorrente - contro ### s.r.l. [già ### s.r.I.] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ####### 83 - controricorrente - contro CONDOMINIO di ### 96 - ####/### e C - ### in persona dell'amministratore pro tempore 2., -intimato e contro ################## in ##### BOTTI, ########### FANTI, ###, ##############, ##### COCCIA, ##### TAGLIACOZZI, nonché del #### N. 96 PAL. ###/###, di #### PEDE, ### e del #### N. 96 PAL. C, oltre che nei confronti di ########### IAPOLO, ##### BATISTA, ##### MICHELI, #### - intimati - avverso la sentenza definitiva n. 5464/2016 della CORTE d'APPELLO di ### notificata il ###; nonché della 2 sentenza parziale n. 2293/2014 resa nel medesimo giudizio depositata il ###; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/10/2021, dal ###. ##### s.r.l. conveniva in giudizio il ### N. 96 #### chiedendo che venisse dichiarata costituita la servitù di passaggio carrabile per l'accesso dalla via pubblica al piano pilotj di sua proprietà, e viceversa, ordinando al ### l'eliminazione di qualsivoglia ostacolo che impedisse detta servitù. La società attrice evidenziava di essere esclusiva proprietaria e di possedere alcune porzioni immobiliari (uffici, boxes per posti auto, un'area scoperta e alcuni piani pilotj) all'interno del ### di via ### numero 96, costituito da quattro fabbricati (###ne A, ###/### e C), inserite in un complesso di area comune e che, per previsione degli allegati regolamenti condominiali delle suddette palazzine (specie art. 5) l'attrice poteva imporre servitù attive e passive e adibire le proprie porzioni immobiliari di proprietà esclusiva a qualsiasi uso. 
Si costituiva il ### convenuto eccependo il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini. ### contestava tale diesa in quanto spettava all'amministratore la rappresentazione in giudizio del ### Il Tribunale di ### disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli comproprietari del ### convenuto.  3 ### era eseguita nei confronti dei singoli condomini intimati e riportati in epigrafe. 
Con sentenza n. 9004/2007, il Tribunale di ### dichiarava l'improcedibilità della domanda sul presupposto che la società attrice non avesse proceduto a integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini. 
Avverso detta sentenza proponeva appello ### s.r.l. in liquidazione, al quale resistevano il ### di ### n. 96 Pal. A, il ### di ### n. 96 Pal. ###/### e #### e ### eccepivano l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'infondatezza. 
Con sentenza parziale n. 2293/2014, depositata in data ###, la Corte d'Appello di ### accoglieva l'appello e dichiarava l'integrità del contraddittorio disponendo, come da separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per procedersi alla trattazione della stessa. In particolare, la Corte d'Appello rilevava che secondo la più recente e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la legittimazione passiva dell'amministratore del ### sussiste, con riguardo ad azioni negatorie o confessorie di servitù, anche ove sia domandata la rimozione di opere comuni o l'eliminazione di ostacoli (come nella fattispecie) che turbino l'esercizio della servitù, non rendendosi necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini (Cass. n. 919 del 2004). 
Con sentenza definitiva n. 5464/2016 la Corte d'Appello di ### accertava l'esistenza della servitù di passaggio carrabile che permettesse l'accesso alla pubblica via a favore delle 4 porzioni immobiliari di proprietà dell'appellante poste al piano pilotj del ### di ### n. 96 Pal. A, ordinando agli appellati l'eliminazione di qualsiasi ostacolo che impedisse il passaggio e l'esecuzione delle opere necessarie; condannava gli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado. 
Avverso le suddette due sentenze propone ricorso per cassazione il ### di via ### n. 96 Pal. A sulla base di tre motivi. Resiste le ### s.r.l. con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Va preliminarmente affermata l'inammissibilità della eccezione proposta dal controricorrente, per asserita tardività o decadenza del ricorso, per decorso dei termini e mancata formulazione della riserva facoltativa di ricorso ex art. 361 c.p.c.; nonché la inammissibilità e/o improponibilità e/o improseguibilità e/o nullità del ricorso per mancata impugnazione della sentenza parziale nelle conclusioni del ricorso in cassazione.  1.1. - Infatti, nel sistema di riserva facoltativa di impugnazione contro sentenza non definitiva, come la mancata dichiarazione tempestiva di riserva comporta soltanto decadenza dalla facoltà di impugnazione differita e non preclude l'esercizio del potere di impugnazione immediato (entro il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., ovvero, in difetto di notificazione della sentenza, entro quello annuale decorrente, ex art. 327 stesso codice, dalla pubblicazione della sentenza medesima), così la tempestiva formulazione della riserva non costituisce manifestazione della volontà di impugnare, ma semplice strumento di conservazione del relativo potere, sostituendo al 5 dovere di osservare il termine di decadenza l'onere di proporre il gravame insieme con quello contro la sentenza che definisce il giudizio (Cass. n. 5737 del 1990). In ipotesi di sentenza non definitiva pronunciata ai sensi dell'art. 279, secondo comma, 4, cod. proc. civ., l'effetto riconducibile all'omessa riserva di impugnazione nel termine fissato dall'art. 361 c.p.c. non è quello della decadenza del soccombente dal potere di impugnare la sentenza, ma quello più limitato della preclusione circa la facoltà di esercizio dell'impugnazione differita. Ne consegue che la sentenza non definitiva può essere correttamente impugnata entro gli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. ( n. 21417 del 2014; Cass. n. 12614 del 2007; Cass. n. 6951 del 2004). Non foss'altro per il fatto che la controricorrente del presente giudizio di cassazione era parte appellante nelle due sentenze di gravame.  2. - Con il primo motivo, il ### ricorrente lamenta la «violazione di legge (art. 1362 c.c.) sull'interpretazione dell'AH. A al regolamento condominiale del 1979», chiaro nel testo secondo cui: il piano pilotj resta di proprietà della società la quale, all'interno dello spazio di sua proprietà, potrà rimuovere fioriere e aprire varchi. Pertanto, la norma non sarebbe idonea alla costituzione di una servitù. In violazione del canone letterale e del senso della disposizione, il Giudice d'appello attribuisce all'aprire varchi e rimuovere fioriere un significato che va oltre il termine letterale: sono varchi e fioriere sul suolo altrui, quindi è il riconoscimento di una servitù. Si sottolinea che il regolamento ha ad oggetto "i giardini e le fioriere presenti nei ###. ### specie, la Corte d'Appello ha qualificato male il contratto ascrivendolo a titolo flt0-41 servitù (Cass. n. 5893 del 1996).  6 2.1. - Il motivo è fondato.  2.2. - A pagina 8) della sentenza gravata "con autorizzazione irrevocabile alla abolizione delle fioriere in questione, per permettere l'accesso al piano pilotj senza diritto al alcuna indennità", la Corte territoriale attribuisce all'aprire dei varchi ed allo spostamento delle fioriere un significato che va oltre il tenore letterale. Osserva la medesima che era di palmare evidenza che la società appellante si fosse riservata fin dalla costruzione degli enti di gestione la facoltà di destinare il piano pilotj, di sua proprietà ad uso diverso da quello attuale. Laddove, i singoli proprietari condomini, con la sottoscrizione dell'atto di acquisto del proprio immobile e dell'allegato regolamento condominiale avevano concesso alla società appellante la facoltà di modificare lo stato dei luoghi, con autorizzazione irrevocabile alla ablazione delle fioriere in questione per permettere l'accesso al piano pilotj senza diritto ad alcuna indennità.  2.3. - Risulta consolidato che in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio (cfr. Cass. n. 18509 del 2008), si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, e tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del 7 risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; n. 1754 del 2006). 
Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 8909 del 2013; Cass. 24539 del 2009; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 17248 del 2003).  2.4. - In violazione del canone letterale e del senso della disposizione di cui all'art. 1362 c.c., la Corte di merito attribuiva erroneamente all'aprire dei varchi e allo spostamento delle fioriere il significato per cui "sono varchi e foriere sul suolo altrui"; riconoscimento quindi di una servitù. Ma risulta evidente il fatto che il titolo vada interpretato ai sensi della disciplina codicistica di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ai fini della ricostruzione del contenuto della servitù. 
Osserva dunque il ricorrente che, dalla lettura del titolo, conseguentemente, si evince che controparte può aprire passaggi, ma non aprire e costruire strutture sul suolo altrui per l'attraversamento. Non a caso, dunque, la parte controricorrente aveva articolato anche una domanda per la costituzione della servitù coattiva di passaggio, ben intendendo il regolamento 8 idoneo a difendere la proprietà riservata, ma inidoneo a costituire titolo per la costituzione di una servitù di passo. 
Su questo punto, non vi è stato giudizio né in primo né in secondo grado. ### specie, la Corte territoriale ha qualificato male il contratto, ascrivendolo a titolo per la servitù e non a ricognizione di inesistenza di servitù, usando un criterio improprio di interpretazione.  2.4. - Sotto il secondo profilo, si osserva che l'art. 1362 c.c. non può ausiliare l'interpretazione sotto il profilo della volontà delle parti in quanto la disposizione in commento è stata predisposta da una sola parte. Né l'art. 1363 c.c. che ha favorito l'interpretazione, là dove la Corte non ha chiaramente considerato né il criterio letterale, né quello, pur sempre soggettivo, dell'ausilio che una parte della scrittura può dare alla comprensione dell'altra.  3.1. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva la «### di legge (art. 1073 c.c.)». Si evidenzia che una delle cause di estinzione delle servitù è costituita dal non uso ventennale. Le servitù costituite per titolo non sono sottratte al regime dell'estinzione per non uso.  3.2. - Con il terzo motivo, la ricorrente lamentava la «### di legge (art. 270 c.p.c.)». Si deduce che, quanto all'integrazione del contraddittorio, si è esaurito un grado di merito senza approfondimenti istruttori, non recuperati neanche dalla Corte d'Appello.  4. - In conclusione, va accolto il primo motivo, con assorbimento degli altri due. La sentenza impugnata deve essere dunque cassata, in relazione al motivo accolto, e rinviata ad altra 9 sezione della Corte d'appello di ### che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; con assorbimento di entrambi i due rimanenti motivi, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di ### che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Bellini Ubaldo

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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 230/2025 del 18-02-2025

... cui il convenuto ha chiesto la costituzione di una servitù coattiva in favore del suo immobile per il passaggio dalla suddetta via ### n. 1 bis - la domanda principale è fondata. Invero, il convenuto, pur correttamente avanzando la pretesa in via di riconvenzione, non ha dimostrato, pur essendone onerato, lo stato di interclusione del proprio fondo (Cass. 20235/2021), limitandosi ad una generica domanda di costituzione di servitù coattiva. Peraltro, a tutto voler concedere, conferente è la deduzione dell'attrice, in punto di osservazioni alla c.t.u., secondo cui nell'atto per notar ### del 26 giugno 1998, rep. n 16322, ### padre delle parti in causa, proprietario della p.lla 161, ebbe a permutare con ### padre degli attuali proprietari dell'adiacente p.lla 145, una servitù di passaggio pedonale e carraio, e che nell'atto per notar ### del 17 gennaio 2007 rep.n. 23961, in merito alla predetta servitù di passaggio istituita sulla particella n. 145 del foglio n. 16, è precisato che tale servitù è istituita agli eventuali fabbricati che verranno realizzati, e a carico dei limitrofi suoli edificatori, identificati dalle particelle n. 161, 176 (attuale particella 236, ovvero (leggi tutto)...

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- ### 1 - n. 4669/2021 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I SEZIONE CIVILE in persona del g.u., dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4669 del ### degli ### dell'anno 2021, avente ad ### actio negatoria servitutis TRA ### c.f. ###, rappresentata e difesa da sé medesima ed elettivamente domiciliat #######, alla via ### n. 1 #### c.f. ###, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in ####, al corso ### n. 31 CONVENUTO ### E ### Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio ### deducendo: di essere proprietaria di due fondi siti nel Comune di ####, catastalmente distinti al fg. 16, p.lle nn. 163 e 167 (oggi n. 229), pervenuti, giusta donazione per notaio ### del 26.6.1998, dal padre, ### di avere edificato, giusta concessione edilizia n. 70 del 14.10.1999, sui predetti fondi una villetta per civile abitazione, dove attualmente risiedeva; che accanto ai fondi di cui trattasi insisteva altra proprietà del defunto padre, distinta in ### al fg. 16, p.lla n. 236, sub. 2 e 3, alla via Cassino n. 1, poi donata da questo alla coniuge, ### e da questa lasciata al convenuto, giusta testamento olografo del 22.16.2022; che alla sua villetta si accedeva attraverso tre ingressi, - ### 2 - uno pedonale da via ### n. 8, uno pedonale e carraio da via ### n. 1 e, infine, uno carraio e pedonale da via ### n. 1 bis; che alla villetta ereditata dal convenuto si accedeva unicamente da via Cassino n. 1 bis; che per prestare assistenza ai genitori consentiva loro di accedere alla villetta attraverso il proprio cancello di ingresso su via ### n. 1 bis, dotando i genitori delle chiavi e del telecomando dello stesso; che alla morte della genitrice il fratello convenuto si impossessava delle chiavi e del telecomando, pretendendo di accedere all'immobile ereditato attraverso i cancelli di sua proprietà esclusiva in via ### n. 1 bis; che il convenuto era stato formalmente diffidato a consegnare le chiavi ed il telecomando del cancello, senza esito; che, inoltre, nell'esclusiva proprietà dell'attrice erano ubicati tre contatori relativi all'utenza della villetta ereditata dal convenuto, con le relative condutture e la rete fognaria senza che se ne avesse titolo. 
Chiedeva, quindi: accertarsi l'inesistenza di qualsiasi diritto personale o reale in favore del convenuto sui fondi in proprietà dell'attrice, nonché di utilizzare i cancelli su via ### 1 bis; ordinarsi, pertanto, al convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo ed al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attrice; farsi ordine al convenuto di rimozione dei contatori delle utenze di corrente elettrica, gas e idrica, con le relative condutture compresa quella fognaria relativa; farsi ordine al convenuto di spostare la sua residenza da via ### n. 1 bis. 
Si costituiva ### il quale contestava l'avverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda; in via riconvenzionale condizionata, chiedeva costituirsi servitù coattiva, a favore del suo immobile ed a danno di quello dell'attrice, per tutti gli esistenti sottoservizi (luce, gas, acqua, fogne), oltre che degli ingressi carraio e pedonale da via ### n. 1 bis, dichiarandosi disponibile a corrispondere eventuale indennità ai sensi dell' art. 1038 c.c.; in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la ripetizione degli esborsi sopportati dal defunto padre per la realizzazione degli interventi richiesti all'epoca dall'attrice. 
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., co. 6 c.p.c., esperite le prove orali ed espletata ctu per descrivere lo stato dei luoghi, la causa veniva rinviata per conclusioni ed assegnata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 
Il Tribunale osserva. 
Occorre rammentare come l'actio negatoria servitutis abbia l'essenziale presupposto di contestare la sussistenza di pretese altrui sul bene immobile al fine di farne dichiarare l'inesistenza (Cass. n. ###/2018) e possa, inoltre, essere diretta, oltre che all'accertamento dell'inesistenza di tali diritti vantati da terzi, anche alla cessazione di turbative o molestie, in - ### 3 - tal caso, ove esse siano attuate mediante la realizzazione di un'opera, potendo anche determinarsi la condanna alla trasformazione o demolizione dell'opera stessa (Cass. 27564/2014). 
In particolare, “l'azione “negatoria servitutis”, quella di rivendica e “la confessoria servitutis” si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi; con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione; con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possede ###forza di un titolo valido; allorchè, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena propria della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario; da ultimo, nell'ipotesi di confessoria servitutis, ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia” (Cass. n. 472/2017). 
Quindi, con specifico riferimento all'actio negatoria servitutis, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possede ###forza di un titolo valido. Al convenuto, al contrario, incombe l'onere di provare l'esistenza di un diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. nn. 2838/1999, 13212/2013). 
Applicando le coordinate ermeneutiche tracciate al caso di specie, può considerarsi certamente fornita la prova della titolarità dell'immobile oggetto della pretesa dominicale dell'attrice, avendo ella prodotto l'atto di donazione per notar ### del 26.6.1998 (rep.  16322) che le fornisce la legittimazione ad agire in negatoria servitutis. 
Orbene, in ordine alle turbative, va evidenziato che non è contestato dal convenuto che egli per raggiungere la propria abitazione (p. 236) passi dalla proprietà della sorella attrice attraverso l'accesso pedonale (cancello in ferro) e carraio (cancello a doppia anta elettrico) sito in via ### n. 1 bis, di cui ha, rispettivamente, chiavi e telecomando. 
Parimenti, la presenza dei contatori di acqua, luce e gas e delle relative condutture a servizio della proprietà del convenuto è confermata anche dalla consulenza tecnica d'ufficio a firma del geometra ### la quale ha evidenziato che i contatori sono posizionati pima del - ### 4 - cancello elettrico suddetto in una nicchia, mentre la conduttura delle fogne è parimenti sottostante al terreno attoreo. 
Tuttavia, in ordine a tale seconda questione, la domanda principale è infondata, con assorbimento della domanda riconvenzionale subordinata di costituzione (recte di mantenimento) dei sottoservizi e di pagamento delle spese di realizzazione dei medesimi, poiché, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata (cfr. Cass. n. 15934/2019), nell'azione negatoria riguardante le tubature e i contatori del gas e/o dell'acqua, l'azione volta ad ottenere l'accertamento della inesistenza della servitù di apporre le tubature e i contatori medesimi, e la conseguente condanna alla loro rimozione, va proposta, non già nei confronti dell'utente del servizio di fornitura proprietario del suolo, che è privo di legittimazione passiva, ma nei confronti dell'ente erogatore del gas o dell'acqua (ex plurimis, Cass. nn.  22050/ 2018, 11784/2006, 8815/2003, 1991/1980), anche ove l'installazione delle condutture sia stata favorita da accordi intercorsi tra i proprietari confinanti o dal contributo materiale o finanziario dell'utente medesimo (Cass. n. 1991/1980). 
In ordine, invece, alla prima questione - dove dirimente è il vaglio della domanda riconvenzionale, formulata in via gradata, con cui il convenuto ha chiesto la costituzione di una servitù coattiva in favore del suo immobile per il passaggio dalla suddetta via ### n. 1 bis - la domanda principale è fondata. 
Invero, il convenuto, pur correttamente avanzando la pretesa in via di riconvenzione, non ha dimostrato, pur essendone onerato, lo stato di interclusione del proprio fondo (Cass. 20235/2021), limitandosi ad una generica domanda di costituzione di servitù coattiva. 
Peraltro, a tutto voler concedere, conferente è la deduzione dell'attrice, in punto di osservazioni alla c.t.u., secondo cui nell'atto per notar ### del 26 giugno 1998, rep. n 16322, ### padre delle parti in causa, proprietario della p.lla 161, ebbe a permutare con ### padre degli attuali proprietari dell'adiacente p.lla 145, una servitù di passaggio pedonale e carraio, e che nell'atto per notar ### del 17 gennaio 2007 rep.n. 23961, in merito alla predetta servitù di passaggio istituita sulla particella n. 145 del foglio n. 16, è precisato che tale servitù è istituita agli eventuali fabbricati che verranno realizzati, e a carico dei limitrofi suoli edificatori, identificati dalle particelle n. 161, 176 (attuale particella 236, ovvero l'immobile del convenuto), con ciò attestandosi che per il lotto del convenuto fosse previsto l'accesso da via Cassino, attraverso le particelle 145 e 161 del foglio n. 16. 
Conseguentemente, la domanda principale va accolta relativamente al passaggio del convenuto nel fondo attoreo attraverso l'accesso pedonale (cancello in ferro) e carraio - ### 5 - (cancello a doppia anta elettrico) sito in via ### n. 1 bis, con conseguente ordine al medesimo di cessare di attraversarlo. Va, invece, respinta relativamente alla rimozione dei contatori e delle tubazioni. 
Inammissibile, infine, è la domanda attorea, volta ad ottenere lo spostamento della residenza del convenuto da via ### n. 1 bis, trattandosi di turbativa che non si sostanzia in una pretesa di diritto sulla cosa (Cass. n. ###/2018). 
La reciproca soccombenza (S.U. n. ###/2022) giustifica la compensazione delle spese di lite. 
Quanto alla c.t.u., non avendo il consulente fatto pervenire, nel termine stabilito dall'art. 71 d.p.r. n. 115/2002, alcuna richiesta di liquidazione, essa dovrà essere avanzata nei modi ordinari e, pertanto, nessuna regolazione delle spese di consulenza va fatta.  P.Q.M.  Il Tribunale di Benevento, pronunziando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: 1. accoglie parzialmente la domanda principale e dichiara che nessuna servitù di passaggio esiste sul fondo di proprietà di ### sito in #### e identificato in ### al fg. 16, p.lla n. 229 (già 163 e 167); 2. rigetta la domanda riconvenzionale condizionata di costituzione di servitù di passaggio; 3. per l'effetto sub 1), ordina a ### di non attraversare il fondo attoreo mediante l'accesso pedonale e carraio sito in via ### n. 1 bis; 4. rigetta, nel resto, la domanda principale volta alla rimozione dei contatori delle utenze di acqua, luce e gas e delle relative tubazioni; 5. dichiara assorbita sub 4) la domanda riconvenzionale condizionata di costituzione di servitù in ordine alla fornitura di acqua, luce e gas, nonché quella di pagamento delle spese di realizzazione dei servizi medesimi; 6. dichiara inammissibile la domanda attorea di spostamento della residenza del convenuto da via ### n. 1 bis; 7. compensa le spese di lite. 
Benevento, 18.2.2025.   Il Giudice Dott. #### del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd.  “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del ### 7 marzo 2005, n. 82] e - ### 6 - depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.

causa n. 4669/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Papaleo Leonardo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14849/2024 del 28-05-2024

... demanio dello Stato sulla quale è stat a costituita la servitù d i passaggio dei cavi in applicazione del comb inato disposto degli articoli 823 c.c. e degli articoli 44 d.P.R. n. 327 del 2001, 3 della legge n. 166 del 2002 e 92 e 94, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, sicché con ogni evidenza ### non può vantare alcuna ragione di credito in dipendenza di questo specifico titolo». Tuttavia, era pacifico che gli attraversamenti non interessavano direttamente la rete autostradale, in quanto realizzati non lungo il tracciato autostradale «all'interno delle reti di recinzione», ma «posti al di sopr a di qu esta [rete au tostrada le] ovvero al di so tto de lla stessa, all'interno dei sottopassi». Presupposto per l'applicazione della n orma (art. 94 CCE) era l'occupazione della sede autostradale intesa come compresa «nella recinzione che ne circoscrive l'ambito con manufatti invasivi che ne diminuiscano in modo sensibile la fruizione». Pertanto, laddove l'art. 94 del d.lgs. n. 259 del 2003 fa riferimento ad occupazioni «lungo il percorso delle autostrade […] all'interno delle recinzioni» d oveva escludersi dal campo di applicazione della norma «quanto non si identifichi con (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. ###/2019 r.g. proposto da: Autostrade per l'### s.p.a., in persona dell'Avv. ### giusta procura rilasciata dall'### delegato #### rappresentata e difesa come da procura speciale su atto separato allegato al presente ricorso, dall'Avv. ### che richiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato -ricorrente - contro 2 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### s.p.a., in persona del presidente del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al con troricorso, dall'Avv. ### D'### elettivamente domicilia ta in ### presso lo stud io dell'Avv. #### n. 25, il quale chiede di ricevere tutte le comunicazioni all'ind irizzo di posta elettronica certificata indicato -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di ### n. 2451/2019, depositata in data 11 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/5/2024 dal ### dott. ### D'#### 1. Con citazione notificata il ### la ### per l'### s.p.a. (di seguito ### allegava che, a far data dal 3/5/2003, era subentrata alla ### e ### Premetteva che quest'ultima società a veva concluso con la società E-Via n. 12 convenzioni, aventi ad oggetto la disciplina della concessione per l'attraversamento di tratti autostradali per la messa in opera di cavi telefonici in fibra ottica.  ### evidenziava che nel periodo tra il 2003 e 200 6 la concessionaria E-Via non aveva provveduto al pagamento del canone annuo dovuto «a titolo di ricognizione e a compenso di maggiori oneri di carattere continuat ivo derivanti dalle opere in attraversamento». 3 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### dunque, il paga mento della somma di euro 368.431,20, portata da n. 105 fatture re lative al periodo in contestazione.  2. Si costit uiva in giudizio la E-### s.p.a. deducendo: i) l'insussistenza dei presupposti per il pagamento del canone, dovendo escludersi «l'avvenuta esecuzione di opere di attraversamento lungo il tracc iato autostradale all'interno delle reti di recinzione»; ii) la sopravvenuta inefficacia delle convenzioni in applicazione dello ius superveniens costituito dagli articoli 91-94 del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003); iii) la contrarietà a norma imperativa dell'art. 10 delle convenzioni posto a base della domanda, in virtù del quale, richiamandosi uno dei parametri «fissati dall'art. 27 del codice della strada», era determinata la misura del canone, dovendo, invece, farsi applicazione del combinato disposto «degli articoli 91 e 92» del d.lgs. n. 259 del 2003. 
In via riconvenzionale , la E-VIA chiedeva che fosse statuita l'inefficacia delle convenzioni poste a base della pretesa avversaria «con la declaratoria che nulla era dovuto alla società attrice per il titolo azionato».  3. ### ampl iava il contenuto della do manda pro ducendo ulteriori n. 89 fatture emesse dopo il 2006, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di eu ro 763.099,15.  4. Il tribunale di ### riteneva applicabile alle convenzioni la disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche a far data dal settembre 2003 (in particolare l'art . 94 e non l'art. 91 CCE - quest'ultimo avrebbe escluso ogni pagam ento -) e, in parzia le accoglimento della domanda attorea, cond annava E-Via al pagamento in favore di ### de lla som ma di euro 78.176 ,23. 
Dichiarava l'inefficacia delle convenzioni poste a base della domanda 4 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### nella parte in cui richiamavano il codice della strada ai fini d ella quantificazione del corrispettivo.  5. Proponeva appello ### deducendo per quel che ancora qui rileva:1) erroneame nte il giudice aveva applicato il codice dell e comunicazioni elettroniche a rapporti sorti prima della sua entrata in vigore; 2) la mancata applicazione nella determinazione del canone dovuto dei criteri fissati d all'art. 27 del codic e della st rada; 3) l'erronea qualificazione come mutamento della domanda dell'operata precisazione del tema con ampliamento dell'oggetto.  6. Si costituiva in giudizio E-VIA proponendo appello incidentale ove chiedeva: 1) la riforma del capo dell a sentenza che aveva stabilito essere dovuto il canone per gli attraversamenti, nonostante questo fosse dovuto «solo per quelli di tipo longitudinale realizzati lungo la rete auto stradale» , mentre nella specie si discuteva «di attraversamenti di tipo trasversale posti al di sopra ovvero al di sotto della rete autostradale, rispetto ai quali trova[va] applicazione la peculiare disciplina agli articoli 91 e 92 del codice delle comunicazioni elettroniche con conseguente declaratoria che nulla era dovuto ad ### insistendo gli attraversamenti per cui è causa solo su beni del demanio stradale»; 2) la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto di pronunciato, «avendo il tribunale man cato di individuare i parametri legali per la determinazione delle indennità di servitù e dei canoni in applicazione degli articoli 91-94 codice delle comunicazioni elettroniche».  7. La Corte d'appello di ### rigettava il gravame principale proposto da ### Reputava - quanto ai motivi primo e seco ndo di appello principale, esaminati congiuntamente - che correttamente il primo giudice aveva dichiarat o l'inefficacia di una norma pattizia (ossia l'art. 10 delle convenzioni azionate da ### che, pur essendo 5 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### espressione dell'autonomia negoziale, era però «ex post, risultata essere in contrasto con norme im perative dettate d a un a legge speciale di recepimento all'interno dell'ordinamento di una direttiva europea».  ### di una norma nuova imperat iva «condizio nante l'autonomia delle parti, comporta che ogni clausola pattizia d i contenuto difforme debba esser e espunta dal contrat to, dovendosene affermare la totale inefficacia, in quanto i relativi effetti che non si siano già prodotti non trovano più giustificazione sul piano causale». 
Per la Corte territoriale, dunque, ope rava «il meccanismo di integrazione del contratto dis egnato dall' art. 1339 c.c., grazie al quale, con la decorrenza dal 16 settembre 2003, in sostituzione della clausola negoz iale in contestazione, sono state ex lege introdotti nelle 12 convenzioni i criteri fissati dagli articoli 91 e seguenti d.lgs.  n. 259 del 2003». 
Di qui, l'infondatezza anche degli altri motivi di appello formulati da ### (terzo e quarto). 
La Corte territoriale accoglieva, invece, il primo motivo di appello incidentale proposto da E-### Il tribunale, dunque, non aveva considerato che le convenzioni erano state integrate dallo ius superveniens in virtù del meccanismo predisposto dall'art. 1339 c.c., che aveva sostituito, oltre all'art. 10, anche la clausola t rasfusa ne ll'art. 9 (richia mata dal tribunale), rinviando alla disciplina degli articoli 91 e seguenti del d.lgs. n. 259 del 2003 ai fini dell'individuazione delle ipotesi di attraversamento «che intitolano il soggetto che sia tenuto a subirle a conseguire un canone ovvero la corresponsione di un'indennità una tantum». 
Risultava dimostrato che la rete di E-Via era stata realizzata sul demanio stradale come emergeva dalla convenzione in atti conclusa 6 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### dalla società appellante (### con ### «con la conseguenza che la stessa E-Via è sì ten uta al pagamento dell'in dennità per l'attraversamento con appoggio sulla strada appartene nte al demanio dello Stato sulla quale è stat a costituita la servitù d i passaggio dei cavi in applicazione del comb inato disposto degli articoli 823 c.c. e degli articoli 44 d.P.R. n. 327 del 2001, 3 della legge n. 166 del 2002 e 92 e 94, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, sicché con ogni evidenza ### non può vantare alcuna ragione di credito in dipendenza di questo specifico titolo». 
Tuttavia, era pacifico che gli attraversamenti non interessavano direttamente la rete autostradale, in quanto realizzati non lungo il tracciato autostradale «all'interno delle reti di recinzione», ma «posti al di sopr a di qu esta [rete au tostrada le] ovvero al di so tto de lla stessa, all'interno dei sottopassi». 
Presupposto per l'applicazione della n orma (art. 94 CCE) era l'occupazione della sede autostradale intesa come compresa «nella recinzione che ne circoscrive l'ambito con manufatti invasivi che ne diminuiscano in modo sensibile la fruizione». 
Pertanto, laddove l'art. 94 del d.lgs. n. 259 del 2003 fa riferimento ad occupazioni «lungo il percorso delle autostrade […] all'interno delle recinzioni» d oveva escludersi dal campo di applicazione della norma «quanto non si identifichi con l'autostrada intesa come sede stradale dedicata tout court alla circolazione dei veicoli». 
Non poteva trovare applicazione, allora, l'art. 94 del d.lgs. n. 299 del 2003, in quanto la rete di E-Via si sviluppava «al di fuori di cavedi costruiti o posti a latere di cavalcavia o sottopassi posti lungo il tratto autostradale», dovendosi applicare invece l'art. 91 del d.lgs. n. 259 del 2003, che, «ponendo una li mitazione legale alla p roprietà, conforma una peculiare figura di servitù legale gratuita, comunque 7 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### escludendo che ### abbia titolo per esigere la corresponsione di un canone».  8. Avverso tale sentenza ha pro posto ricorso per cas sazione ### depositando memoria illustrativa.  9. Ha resistito con controricorso ### s.p.a.  ###: 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione articoli 25,26,27 e 231 del d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285, nonché articoli 238 e 239 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nonché art. 91-94 e 95 del d.lgs. 1° agosto 2003, 259. - Violazione e/o fal sa applicazione articoli 14 e 15 delle disposizioni sulla legge in ge nerale e principi in m ateria di successione delle leggi con riferimento all'art. 360, primo comma, 3, c.p.c.». 
In partic olare, con l'atto di citazione ### e videnzia va la inapplicabilità delle disposizioni del codice d elle comunicazioni elettroniche approvato con d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, almeno «fino alla modifica dell'art. 231, 3º comma, del nuovo codice della strada ad opera dell'art. 1, comma 6, della legge 18 giugno 2009, 69». 
Il trib unale - ad avviso della ricorren te - avrebbe errato nel ritenere che la normativa intervenuta successivamente alla stipula delle convenzioni, cost ituita dal codice delle comunicazioni elettroniche, non poteva che ritenersi prevalente rispetto a quella cui facevano riferimento le convenzioni già stipulate, ossia il codice della strada. 
Il tribunale, quindi, aveva affermato, da una parte, l'applicabilità dell'art. 94 del codice delle comunicazioni elettroniche e, dall'altra, l'inefficacia sopravvenuta delle convenzioni già stipulate nella parte 8 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### in cui richiamavano il codice della strada per la quantificazione del corrispettivo. 
La Corte d'appello aveva ribadito la supremazia del codice delle comunicazioni elettroniche sul codice della strada, ma aveva escluso il diritto di ### al pagamento del canone, ritenendo applicabile alla fattispecie, non l'art. 94, in forza del quale era dovuta l'indennità per l'occupazione del sedime autostradale, ma l'art. 91 del codice delle comunicazioni (che non prevedeva alcun pagamento). 
Per la ricorrente, però, il codice della strada non poteva essere qualificato come una normativa di carattere generale, «consistendo al contrario anch'essa in una normativa speciale». 
Ed infat ti, l'art. 231 comma 3 del nuovo codice della strada indicava le deroghe tassative alle disposizioni speciali in materia di attraversamenti ed uso della sede stradale, ritenendo prevalenti le disposizioni di cui al d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni. 
Ma le disposizioni del d.P.R. n. 156 del 1973 erano state abrogate dal codice delle comunicazioni elettroniche (### dal 16 settembre 2003 fino alla modifica del 2009 di cui alla legge n. 69 del 2009. 
Pertanto, in tale periodo si applicavano, non più le norme vigenti del d.P.R. n. 156 del 1973, da intendersi abrogate, ma «piuttosto le allora e tuttora vigenti disposizioni speciali stabilite dagli articoli 25 e 27 del nuovo codice della strada». 
Tanto è vero che il legislat ore successivamente ha ravvisato l'esigenza di modificare l'art. 231 del codice de lla strada, adeguandolo al sopravvenuto ### con l'art. 1, comma 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Non era condivisibile, allora, l'assunto della Corte d'appello in ordine alla preval enza del dirit to comunitario e quindi della normativa di cui al CCE rispetto al codice della strada. 9 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### d'appello aveva poi applicato erroneamente l'art. 91 del CCE sull'erroneo presupposto che gli attraversamenti in questione non interessavano direttamente la rete autostradale trattandosi non già di attraversamenti realizzati lungo il tracciato all'interno delle reti di recinzione, ma di «attraversamenti che sono trasversali rispetto alla rete autostradale nel senso che sono posti al di sopra di questa ovvero al di sotto della stessa, all'interno dei sottopassi». 
Sul punto, la ricorrente richiama l'ordinanza di questa ### 8453 del 2019, la quale ha ritenuto che il corrispettivo dovuto allo Stato, al concessionario o al proprietario dell'autostrada è dovuto «sia nel caso in cui la rete di telecomunicazioni venga realizzata lungo il percorso dell'autostrada all'interno delle reti di recinzione, sia qualora - per i percorsi autostradali di nuova costruzione - si utilizzino i cavidotti appositamente realizzati […]».  ### da applicare risulta allora il 94 CCE. Del resto, anche la ### d'appello riconosce la non gratuità per l'occupazione del suolo stradale tramite reti di comunicazione elettronica ex art. 94 CCE, anche se poi «no n lo applica per le errate argomentazioni già analizzate».  2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole «dell'omesso esame e pronunciame nto sulla integr azione del quantum della domanda di ### per l'### di condanna di E-
Via».  ### d'appello ha ritenuto assorbito tale motivo, in quanto il tribunale non aveva mai preso in esame la questione sulla «latitudine consentita dalla precisazione del tema di causa nel corso d el giudizio», cioè sulla domanda per i canoni maturati dopo il 2006, avendo affermato «la sopravven uta inefficacia a partire dal 16 settembre 2003, della clausola dell'articolo 10 delle convenzioni» e dovendo limitare la pronuncia ai canoni maturati fino a quella data. 10 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### realtà, trattavasi di una semplice emendatio libelli, consistente in un semplice ampliamento dell'originario quantum sotto il mero profilo dell'oggetto mediato della domanda.  3.Il primo motivo è parzia lmente fondato nei te rmini che seguono.  3.1. È corretta l'affermazione della ### d'appello per cui il d.lgs.  n. 259 del 2003 (### preval e sulla normativa stat ale, e segnatamente sugli articoli 25 e 27 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).  4. Nelle dodici convenzioni stipulate tra ### per l'### (### e E-### nel periodo interessato, quindi tra l'anno 2003 ed il 2006, era inserita la clausola pattizia, di cui all'art. 10, che prevedeva a carico del concessionario il pagamento di un canone annuo «a titolo di ricogn izione e a compenso di maggiori one ri di carat tere continuativo derivanti dalle opere in attraversamenti».  4.1. ###. 27 citato - che va letto unitament e all'art. 25 (Attraversamento ed uso della sede stradale) - stabilisce che «le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'### […], precisando al comma 5 che «i provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo […] indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo […] la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata». 
Ai commi 7 e 8 dell'art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992, sono indicate le modalità di determinazione della somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze. 
Tale norma va letta unitamente agli artt. 65, 66 e 67 del d.P.R.  n. 495 d el 1992 (### lamento di esecuzione e di attua zione del nuovo codice della strada). 11 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### 4.2. Peraltro, l'art. 231 del d.lgs. n. 285 del 1992 (### di norme precedentemente in vigore), nella sua formulazione originaria stabiliva che «sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto d alle disposizioni del capo II del presen te titolo , le seguenti disposizioni:[…]». 
Al comma 3 dell'art. 231 richiamato si stabiliva che «in deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro 4º, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia p ostale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto de l Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 […]». 
Pertanto, vi era il rimando agli artt. 238 e 239 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.  ###. 238 del d.P.R. n. 156 del 1973 (### di imporre altri oneri) stabiliva che «le pubbliche amministraz ioni, le regioni, le province ed i com uni non possono im porre per l'impian to o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto»; la norma è stata abrogata dal d.lgs. 1 ° agosto 2003, n. 259. Mentre l'art. 239 (Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari) prevedeva: «per la realizzazione e la man utenzione di impianti d i telecomunicazione ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione»; norma abrogata anch'essa dal d.lgs. n. 259 del 2003. 
Il comma 3 dell'art. 231 del d.lgs. n. 285 del 1992, è stato poi modificato dalla legge n. 69 del 2009, sicché dal 4 luglio 2000 la norma attualmente in vigore prevede «in deroga a quanto previsto 12 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo V del titolo II, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».  5. Tutta via, il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice d elle comunicazioni elettroniche) recepisce alcune direttive comunitarie ed introdu ce nell'ordinamento statale una disciplina speciale con riferimento allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche.  5.1. La giurisprudenz a di legitt imità che si è pronunciata sul rapporto tra la disciplina di cui al CCE e quella dettata dalla normativa statale (segnatamente in ordine al demanio idrico coinvolto in opere per lo svilup po delle comunicazioni elettroniche ) ha affermato in modo costante la prevalenza della disciplina del CCE sulla normativa nazionale anteriore. 
Le norme o ggetto di inte rpretazione sono quelle relative agli articoli 91,92 e 93 CCE.  ###. 91 CCE (Limitazioni legali della proprietà) stabilisce che «negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'art. 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del prop rietario , sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre apertu re praticabil i a prospetto», precisando al comma 5 che «nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità».  ###. 93 del CCE (### di imporre altri oneri), che costituisce la norma oggetto d i plurime interpretazioni giurisprudenziali di legittimità, prevedeva in origine (nel testo in vigore dal 16 settembre 2003) che «le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge». 13 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### comma 2 dell'art. 93 si chiarisce che «g li operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovve ro l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le op ere di sistem azione dell e aree pubbliche specificamente coinvolte negli interventi di install azione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'art. 4 della legge 31 luglio 1997, 249, […] salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del d.lgs. 15 dicemb re 1997, n. 446 […] ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie […]».  ###. 93 ha subito diverse modifiche nel tempo. In particolare, a decorrere dal 1° giugno 2012 (a seguito dell'art. 68 del d.lgs. n. 70 del 2012) si è stabilito che «nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto […] fatta salva […]». 
Il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha dis posto (con l' art. 12, comma 3) che «l'art. 93, comma 2, del d.lgs. 1° agosto 2003, 259, e successive mod ificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti solt anto alle prestazion i e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione».   ###. 94 del CCE (### di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari) stabilisce, al comma 1, che «per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso de lle auto strade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione». Al 14 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### comma 3 si prevede che «[…] ### provinciale dell'### del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la ind ennità da pagarsi al proprietario in base a ll'effet tiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù».  6. ### costituzionale con varie pronunce ha chiarito che con il CCE l'### ha recepito le direttive quadro del ### europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002 (direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correla te, e all'interconne ssione delle medesime - direttiva accesso; direttiva 20 02/20/CE, relativ a alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica - direttiva autorizzazioni; dire ttiva2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica - direttiva quadro; direttiva 2 002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti ed i servizi di comunicazione elettronica - direttiva servizio universale). 
La finalità perseguita è quella del superamento «delle situazioni di mon opolio del settore, mediante la prog ressiva dimin uzione dell'intervento gestorio delle autorità pubbliche e la incentivazione di un vasto processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi nei settori convergenti delle telecomunicazioni , dei media e delle tecnologie dell'informazione», con la previsione di una ser ie di misure regolatorie «destinate ad incidere sul comportamento delle imprese e che dovrebbero condurre ad una completa operatività delle regole della concorrenza» (### cost., sentenza n. 336 del 2005). 
Trattando dell'art. 93 del CCE la ### costituzionale (sentenza n. 336 d el 2005; poi ### cost., n. 450 del 2 006; ### , sentenza n. 272 del 2010; ### cost., sentenza n. 47 del 2015) evidenzia che tale disposizione «d eve ritenersi espressione d i un 15 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. In mancanza di un tale principio, infatti, ciascuna regione potrebbe liberamente preved ere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti. È evidente che la finalità della norma è anche quella di “tutela della concorrenza”, sub specie di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore» (sentenze della ### costituzionale richiamate da Cass. n. 10221 del 2019).  7.La giurisprudenza di legittimità inizialmente si è occupata delle fattispecie relative all'attraversamento, con infrastrutture della rete di telecomunicazione, del «reticolo idrico demaniale», gestito dalle regioni ai sensi degli articoli 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998.  ### ha riten uto che tale attraversamento non è assoggettabile al pagamento di one ri o cano ni diversi da quelli previsti dal d.lgs. n. 259 del 2003 o da legge statale ad esso successiva (Cass., sez. 1, 3 settembre 2015, n. 17524; che richiama Cass., 30 giugno 2014, n. 14788 e Cass., 30 giugno 2014, n. 14789; oltre a Cass., n. 18004 del 2014). 
Si è chiarito che il menzionato principio ha trovato conferma nella nuova formulazione d ell'art. 93, comma 2, del ### (come novellato dall'art. 68 del d.lgs. n. 70 del 2012, inapplicabile "ratione temporis"), la quale - a fronte di una generica indicazione contenuta nel comma 1 - ha precisato, in senso restrittivo, che nessun altro onere finanziario, re ale o contributo può essere imposto per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettro nica, fatta salva 16 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### l'applicazione della tassa o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
Pertanto, l'operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha soltanto l'obbligo di tenere indenne l'ente dalle spese necessarie per le op ere di sistem azione dell e aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale, fatta salva la tassa per l'occupazione di spaz i ed aree pubbl iche (### ), il canon e (### ovvero l'eventuale contributo una tantum per le spese di costruzione delle gallerie di cui al decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, articolo 47, comma 4 (Cass., sez. 1, n. 10221 del 2019).  7.1. Particolarmente chiara è, poi, la sentenza di questa ### 283 del 10 gennaio 2017, che si occupa proprio dell'applicabilità o meno dell'art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992, proprio come nel caso in esame, riguardando proprio una controversia di E-### In motivazione, si è chiarito che la disciplina di cui all'art. 93 del CCE è st ata semp re considerata, dal l'indirizzo interpretativo assolutamente prevalente, come espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quanto «persegue la fi nalità di garantire a tutti gli op eratori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni». Del resto, in caso contrario, ogni singola amminist razione dotata di potestà impositiva potrebbe liberam ente prevedere obblighi pecun iari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio (si richiamano anche le pronunce della ### cost., nn. 336 del 2005; 450 del 2006; 47 del 2015). 
Si chiarisce ancora in motivazione che «un o rientame nto monolitico di questa ### [si citano Cass. n. 14788 del 2014; n. 17 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### 17524 del 2015, n. 13912 del 2016] riferito, peraltro, alla diversa materia dell'attrav ersamento, con infrastrutture della rete di telecomunicazione, del c.d. reticolo idrico de maniale gestito dalle regioni ai sensi degli articoli 86 89 del d.lgs. n. 112 del 1998, ha stabilito che l'attraversamento in questione non è assoggettabile al pagamento di oneri o canoni diversi da quelli previsti dal d.lgs.  259 del 2003 […] o da legge statale ad esso successiva». 
Del re sto, tale principio h a trovato conferma nella nuova formulazione dell'art. 93, comma 2, del ### come novellato dall'art.  68 del d.lgs. n. 70 del 20 12, la qual e ha precisato «in senso restrittivo, che nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto p er l'esercizio dei servizi di comu nicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche». 
Nella pronuncia richiamata (Cass., sez. 1, n. 283 del 10/1/2017) non si manca di osservare - per confutarlo - anche la formazione di un indirizzo giurisprudenziale minoritario, per il quale «l'applicabilità dell'art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992 (che consente al l'ente proprietario della strada l'imposi zione di un canone per l'uso o l'occupazione a qualsiasi titolo del suolo e del sottosuolo della strada medesima), non sarebbe esclusa per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 1993, benché si tratti di norma ad esso precedente».  ###. 27, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, dunque, in base a tal e p eculiare interpretaz ione, sarebbe richiamato proprio dall'art. 93 del CCE, che, al comma 1, fa esp ressam ente salva «l'applicazione di altre disp osizioni d i legge che stabilisc ono altri canoni o oneri per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica». 18 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### tesi mino ritaria troverebbe giovamento anche dal 22 º “Considerando” della direttiva 2002/21/CE 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti di servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), per la quale rimangono impregiudicati le «disposizioni nazio nali vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici». 
Non trovere bbe poi applicazione alla fattispecie concreta il disposto dell'art. 1, comma 6, della legge n. 69 del 2009, a mente del quale «l'art. 231, comma 3, del codice della strada, di cui al d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: “in deroga a quanto pre visto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del ### di cui al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni”». Ciò in quanto tale norma non inciderebbe sull'attribuzione agli enti locali del potere di imporre altri oneri, oltre ### e ### attesa la natura di norme speciali rivestite dalle d isposizioni legislative che prevedon o il predetto potere impositivo degli enti locali, ed allo stesso art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992 con specifico riferimento alle strade». 
Per questa ### (Cass. n. 28 3 del 2017 , cit.), però, a confutazione di quanto sopr a affermato, proprio la linea interpretativa seguita da una parte delle d ecisioni dell a giurisprudenza amministrativa ed ordinaria «ha indotto il legislatore ad emanare una norma di interpretazione autentica dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003. Ed invero, l'art. 12, comma 3, del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha stabilito che «l'art. 93, comma 2, del d.lgs.  1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso ch e gli oper atori che fornis cono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle 19 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione». 
Pertanto è di tutta e videnza - altrimenti la disposizione non avrebbe alcun significat o, essendo la prescriz ione suindicata già desumibile dal testo dell'art. 93, comma 2, - che «la norma ha inteso stabilire il canone interpretativo unico applicabile alla disposizione specifica concernente “gl i operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica”, prescrivendo che la disposizione in parola debba essere interpretata nel senso che essi siano sottoposti soltanto alle tasse o canoni (### e ### previsti dal comma 2 della disposizione succitata». 
Per tale ragione, resta esclusa «per tali soggetti l'applicabilità del comma 1, che concerne genericam ente “l'impianto di reti” o “l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica”, vietando alle amministrazioni, anche locali, di imporre “oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”». 
Si è anche chiarito che tale norma interpretativa, per tale sua natura, è applicabile re troattivam ente anche a fattispecie insorte prima della sua entrata in vigore (Cass. n. 293 del 2017).  8. Nella stessa d irezione muove anche la giurisprudenza amministrativa (### Stato, sez. III, 1 giugno 2016, n. 2335), per la quale art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003 deve essere letto alla luce della sentenza della ### costituzionale n. 272 del 2010, che ha specificato che «il richiamo dell'art. 93, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003, ad altri eventuali oneri o canoni che non siano stabiliti dalla legge deve intendersi alla sola legge statale». 
Si richia ma anche la ratio della sentenza della ### costituzionale n. 336 del 2005, e quindi al fine di evitare che ogni regione possa «liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una 20 RG n. ###/2019 ### Est. ### D'### ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti». 
Si fa presente che anche nella giurisprudenza di legittimità, il titolo legittimante l'imposizione di oneri o canoni per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica «non può essere rinvenuto né negli articoli 822 e 823 c.c. né negli articoli 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998, che delegano alle regioni la gestione del demanio idrico, le relative concessioni, la determin azione dei canoni ed intr oito dei relativi proventi».  9. Anche la giurisprudenza di questa ### a sezioni unite, ha ritenuto che lo scadere di una concessione non comporta il venir meno del radicale divieto contenuto nell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, di assoggettare a canoni - o, comunque, a qualsiasi altro onere - la occu pazione di aree con infrastrutture di telecom unicazione ancora utilizzabili, essendo la menzionata disposizione finalizzata - in recepimento delle ### unionali - ad eliminare ogni possibile interferenza sulla libera concorrenza, nel settore di mercato delle telecomunicazioni che possa derivare dalla sottoposizione all'interno del territo rio dello Stato a canoni o oneri geograficamente differenziati (Cass., Sez. U., 3 maggio 2018, n. 10536).  ### a sezioni unite, occupandosi della materia in sede di rego lamento di giurisdizione, ha riba dito il principio per cui l'attraversamento del demanio idrico gestito dalle regioni, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998, art. 86 e 89, da parte di infrastrutture di comunicazione elettronica, non è soggetto al pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal d.lgs. n. 259 del 2003 o da legge statale ad esso successiva (Cass., Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2730).  10. Va, poi, fatto riferimento alla questione relativa all'influenza che può avere il d.lgs. n. 259 del 2003 sui contratti di concessione già stipulat i, in quanto la giurisprudenza di legittim ità si è 21 RG n. ###/2019 ### Est. ### D'### pronunciata su domande presentate dagli operatori economici nei confronti degli enti territoriali, ma non nei confronti dei concedenti. 
In realt à, vi è un unico p recedente, che non risolve però la questione della prevalenza tra il d.lgs. n. 259 del 2003 e la normativa statale pregressa, costituita dall'art. 27 del d.lgs. n. 295 del 1992. 
Si è, quindi, sostenuto che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs.  259 del 2003 è rimasto fermo il principio, sancito dagli artt. 25 e 27 del codice della strada, dell'onerosità dell'uso della sede stradale da parte dell 'operatore di telecomunicazioni, posto che l'art. 94 del citato d.lgs., che è norma speciale rispetto al precedente art. 93, con riferimento all'installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, ha previsto che l'occupazione della sede o de lle strutture autostradali per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico dà luogo ad una servit ù che viene imposta con decreto del ### dello sviluppo economico previo pagamento di un'indennità nel la misur a stabilita dall'ufficio provinciale dell'### del territorio - in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sente nza di m erito che, in virtù dell'errat o principio di gratuità dell'installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, aveva respinto la domanda di pagamento del canon e di occupazione del suolo autostrad ale proposta dalla concessionaria nei confronti di un operatore di telecomunicazioni, peraltro in relazione ad un arco tempor ale in parte anteceden te all'entrata in vigore del codice comu nicazioni e lettroniche (Cass., sez. 3, 27 marzo 2019 n. 8453). 
In tale precedente si è ritenuto che «il contrasto fra il codice della strada e il CCE r avvisato d alla ### d'appello […] non sussiste. 
Entrambe le discipline sono ispirate al principio dell'onerosità dell'uso della sede autostr adale da parte dell'operatore di telecomunicazioni», mentre le sole novi tà consistono 22 RG n. ###/2019 ### Est. ### D'### nell'individuazione «delle competenze del Min istro dello sviluppo, quanto all'adozione del d ecreto impositivo della se rvitù, e dell'### del territorio, per quel che concerne la determinazione dell'indennità dovuta al gestore della sede autostradale». 
Pertanto, si è ritenuto che il giudice di merito aveva «parimenti errato nel ravvisare una discontinuità fra tale disciplina e le regole precedentemente poste dal codice della strada. Non sussistendo un simile contrasto fra i due codici, si è inutilmente soffermata sulla questione della prevalenza dell'uno sull'altro» (Cass., n. 8453 del 2019). 
Nella parte final e della motivazione questa ### giunge ad affermare che «piut tosto, avu to riguardo all'arco temporale che costituisce oggetto della domanda formulata […] - dal 2001 al 2009 - , [la ### d'appello] avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma determinata ai sensi dell'art. 27, commi 7 e 8 , cod. strada, fino all'entrata in vigore del CCE (16 settembre 2003); e poi, per il periodo successivo, per il pagamento di un'indennità nella misura stabilita dall'art. 94 Cod.  comunicazioni».  11. Ciò che più conta, ai fini della risoluzione della controversia è quan to afferma in motivazione que sta ### nel precedent e richiamato, ove si ritiene che «dunque, anche dopo l'entrata in vigore del CCE è rima sto fermo il princip io per il quale l'operatore di telecomunicazioni che utilizzi la sede o le strutture autostradali per l'istallazione di cavi è tenuto al pagamento di un corrispettivo allo Stato o al concessionario o al prop rietario d ell'autost rada. ### corrispettivo è dovuto sia nel caso in cui la rete di telecomunicazioni venga realizzata lungo il percorso della autostrada all'interno delle reti di recinzione, sia qualora - per percorsi autostradali di nuova costruzione - si utilizzino i cavidotti appositamente realizzati, sia - 23 RG n. ###/2019 ### Est. ### D'### infine - quando sia necessario spostare l'impianto per far spazio ai lavori di ampliamento della sede stradale». 
Ciò comporta, dunque, che trova applicazione, non l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, ma l'art. 94, che prevede un'indennità da pagarsi al proprietario o al concedente. 
Inoltre, l'art. 94, comma 8, prevede un richiamo agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166. 
Anche su questo, questa ### nel precedente richiamato ( n. 8453 del 2019), ha chiarito che «l'art. 3 della legge n. 166 del 2002 pone la regola dell'onerosità delle servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque ed energia, relative a ser vizi di interesse p ubblico. Il successivo art. 40 fissa come obbligatoria, nei lavori di costruzione e di manuten zione straordinaria di strade ed aut ostrade la cui esecuzione comporti lavori di scavo de l sottosuolo, la realizzazione di c avidotti per il passaggio di cavi di telecomunicazioni: l'accesso a tali strutture da parte deg li interessati avviene a fronte del pagamento di un corrispettivo commisurato alle spese aggiuntive sostenute per la realizzazione dei cavidotti». 
Ciò a conferma, che anche dopo l'entrata in vigore del ### è rimasto fermo il p rincipio per il quale l'operatore è tenuto al pagamento di un corrispettivo.  12. Il secondo motivo è inammissibile. 
Invero, nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione no n possono trovare ingresso, e pe rciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbe nte, 24 RG n. ###/2019 ### Est. ### D'### l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (Cass., sez. 1, 16 giugno 2022, n. 19442). 
Ed infatti, la ### di appello, in ordine al secondo motivo di appello incidentale di E-### ha ritenuto che «all'accoglimento del primo motivo e, dunque, alla statuizione a questo conseguente che nulla è dovuto dalla s.p.a. E-Via a far data dal 16 settembre 2003 per il titolo dedotto da ### consegue l'assorbimento del secondo motivo di appello, essendo stato questo formulato in via gradata».  13. La sentenza impugn ata deve, quindi, essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla ### d'appello di ### 

causa n. 30463/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, D'Orazio Luigi

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