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ORDINANZA sul ricorso n. ###/2019 r.g. proposto da: Autostrade per l'### s.p.a., in persona dell'Avv. ### giusta procura rilasciata dall'### delegato #### rappresentata e difesa come da procura speciale su atto separato allegato al presente ricorso, dall'Avv. ### che richiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato -ricorrente - contro 2 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### s.p.a., in persona del presidente del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al con troricorso, dall'Avv. ### D'### elettivamente domicilia ta in ### presso lo stud io dell'Avv. #### n. 25, il quale chiede di ricevere tutte le comunicazioni all'ind irizzo di posta elettronica certificata indicato -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di ### n. 2451/2019, depositata in data 11 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/5/2024 dal ### dott. ### D'#### 1. Con citazione notificata il ### la ### per l'### s.p.a. (di seguito ### allegava che, a far data dal 3/5/2003, era subentrata alla ### e ### Premetteva che quest'ultima società a veva concluso con la società E-Via n. 12 convenzioni, aventi ad oggetto la disciplina della concessione per l'attraversamento di tratti autostradali per la messa in opera di cavi telefonici in fibra ottica. ### evidenziava che nel periodo tra il 2003 e 200 6 la concessionaria E-Via non aveva provveduto al pagamento del canone annuo dovuto «a titolo di ricognizione e a compenso di maggiori oneri di carattere continuat ivo derivanti dalle opere in attraversamento». 3 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### dunque, il paga mento della somma di euro 368.431,20, portata da n. 105 fatture re lative al periodo in contestazione. 2. Si costit uiva in giudizio la E-### s.p.a. deducendo: i) l'insussistenza dei presupposti per il pagamento del canone, dovendo escludersi «l'avvenuta esecuzione di opere di attraversamento lungo il tracc iato autostradale all'interno delle reti di recinzione»; ii) la sopravvenuta inefficacia delle convenzioni in applicazione dello ius superveniens costituito dagli articoli 91-94 del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003); iii) la contrarietà a norma imperativa dell'art. 10 delle convenzioni posto a base della domanda, in virtù del quale, richiamandosi uno dei parametri «fissati dall'art. 27 del codice della strada», era determinata la misura del canone, dovendo, invece, farsi applicazione del combinato disposto «degli articoli 91 e 92» del d.lgs. n. 259 del 2003.
In via riconvenzionale , la E-VIA chiedeva che fosse statuita l'inefficacia delle convenzioni poste a base della pretesa avversaria «con la declaratoria che nulla era dovuto alla società attrice per il titolo azionato». 3. ### ampl iava il contenuto della do manda pro ducendo ulteriori n. 89 fatture emesse dopo il 2006, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di eu ro 763.099,15. 4. Il tribunale di ### riteneva applicabile alle convenzioni la disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche a far data dal settembre 2003 (in particolare l'art . 94 e non l'art. 91 CCE - quest'ultimo avrebbe escluso ogni pagam ento -) e, in parzia le accoglimento della domanda attorea, cond annava E-Via al pagamento in favore di ### de lla som ma di euro 78.176 ,23.
Dichiarava l'inefficacia delle convenzioni poste a base della domanda 4 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### nella parte in cui richiamavano il codice della strada ai fini d ella quantificazione del corrispettivo. 5. Proponeva appello ### deducendo per quel che ancora qui rileva:1) erroneame nte il giudice aveva applicato il codice dell e comunicazioni elettroniche a rapporti sorti prima della sua entrata in vigore; 2) la mancata applicazione nella determinazione del canone dovuto dei criteri fissati d all'art. 27 del codic e della st rada; 3) l'erronea qualificazione come mutamento della domanda dell'operata precisazione del tema con ampliamento dell'oggetto. 6. Si costituiva in giudizio E-VIA proponendo appello incidentale ove chiedeva: 1) la riforma del capo dell a sentenza che aveva stabilito essere dovuto il canone per gli attraversamenti, nonostante questo fosse dovuto «solo per quelli di tipo longitudinale realizzati lungo la rete auto stradale» , mentre nella specie si discuteva «di attraversamenti di tipo trasversale posti al di sopra ovvero al di sotto della rete autostradale, rispetto ai quali trova[va] applicazione la peculiare disciplina agli articoli 91 e 92 del codice delle comunicazioni elettroniche con conseguente declaratoria che nulla era dovuto ad ### insistendo gli attraversamenti per cui è causa solo su beni del demanio stradale»; 2) la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto di pronunciato, «avendo il tribunale man cato di individuare i parametri legali per la determinazione delle indennità di servitù e dei canoni in applicazione degli articoli 91-94 codice delle comunicazioni elettroniche». 7. La Corte d'appello di ### rigettava il gravame principale proposto da ### Reputava - quanto ai motivi primo e seco ndo di appello principale, esaminati congiuntamente - che correttamente il primo giudice aveva dichiarat o l'inefficacia di una norma pattizia (ossia l'art. 10 delle convenzioni azionate da ### che, pur essendo 5 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### espressione dell'autonomia negoziale, era però «ex post, risultata essere in contrasto con norme im perative dettate d a un a legge speciale di recepimento all'interno dell'ordinamento di una direttiva europea». ### di una norma nuova imperat iva «condizio nante l'autonomia delle parti, comporta che ogni clausola pattizia d i contenuto difforme debba esser e espunta dal contrat to, dovendosene affermare la totale inefficacia, in quanto i relativi effetti che non si siano già prodotti non trovano più giustificazione sul piano causale».
Per la Corte territoriale, dunque, ope rava «il meccanismo di integrazione del contratto dis egnato dall' art. 1339 c.c., grazie al quale, con la decorrenza dal 16 settembre 2003, in sostituzione della clausola negoz iale in contestazione, sono state ex lege introdotti nelle 12 convenzioni i criteri fissati dagli articoli 91 e seguenti d.lgs. n. 259 del 2003».
Di qui, l'infondatezza anche degli altri motivi di appello formulati da ### (terzo e quarto).
La Corte territoriale accoglieva, invece, il primo motivo di appello incidentale proposto da E-### Il tribunale, dunque, non aveva considerato che le convenzioni erano state integrate dallo ius superveniens in virtù del meccanismo predisposto dall'art. 1339 c.c., che aveva sostituito, oltre all'art. 10, anche la clausola t rasfusa ne ll'art. 9 (richia mata dal tribunale), rinviando alla disciplina degli articoli 91 e seguenti del d.lgs. n. 259 del 2003 ai fini dell'individuazione delle ipotesi di attraversamento «che intitolano il soggetto che sia tenuto a subirle a conseguire un canone ovvero la corresponsione di un'indennità una tantum».
Risultava dimostrato che la rete di E-Via era stata realizzata sul demanio stradale come emergeva dalla convenzione in atti conclusa 6 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### dalla società appellante (### con ### «con la conseguenza che la stessa E-Via è sì ten uta al pagamento dell'in dennità per l'attraversamento con appoggio sulla strada appartene nte al demanio dello Stato sulla quale è stat a costituita la servitù d i passaggio dei cavi in applicazione del comb inato disposto degli articoli 823 c.c. e degli articoli 44 d.P.R. n. 327 del 2001, 3 della legge n. 166 del 2002 e 92 e 94, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, sicché con ogni evidenza ### non può vantare alcuna ragione di credito in dipendenza di questo specifico titolo».
Tuttavia, era pacifico che gli attraversamenti non interessavano direttamente la rete autostradale, in quanto realizzati non lungo il tracciato autostradale «all'interno delle reti di recinzione», ma «posti al di sopr a di qu esta [rete au tostrada le] ovvero al di so tto de lla stessa, all'interno dei sottopassi».
Presupposto per l'applicazione della n orma (art. 94 CCE) era l'occupazione della sede autostradale intesa come compresa «nella recinzione che ne circoscrive l'ambito con manufatti invasivi che ne diminuiscano in modo sensibile la fruizione».
Pertanto, laddove l'art. 94 del d.lgs. n. 259 del 2003 fa riferimento ad occupazioni «lungo il percorso delle autostrade […] all'interno delle recinzioni» d oveva escludersi dal campo di applicazione della norma «quanto non si identifichi con l'autostrada intesa come sede stradale dedicata tout court alla circolazione dei veicoli».
Non poteva trovare applicazione, allora, l'art. 94 del d.lgs. n. 299 del 2003, in quanto la rete di E-Via si sviluppava «al di fuori di cavedi costruiti o posti a latere di cavalcavia o sottopassi posti lungo il tratto autostradale», dovendosi applicare invece l'art. 91 del d.lgs. n. 259 del 2003, che, «ponendo una li mitazione legale alla p roprietà, conforma una peculiare figura di servitù legale gratuita, comunque 7 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### escludendo che ### abbia titolo per esigere la corresponsione di un canone». 8. Avverso tale sentenza ha pro posto ricorso per cas sazione ### depositando memoria illustrativa. 9. Ha resistito con controricorso ### s.p.a. ###: 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione articoli 25,26,27 e 231 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché articoli 238 e 239 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nonché art. 91-94 e 95 del d.lgs. 1° agosto 2003, 259. - Violazione e/o fal sa applicazione articoli 14 e 15 delle disposizioni sulla legge in ge nerale e principi in m ateria di successione delle leggi con riferimento all'art. 360, primo comma, 3, c.p.c.».
In partic olare, con l'atto di citazione ### e videnzia va la inapplicabilità delle disposizioni del codice d elle comunicazioni elettroniche approvato con d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, almeno «fino alla modifica dell'art. 231, 3º comma, del nuovo codice della strada ad opera dell'art. 1, comma 6, della legge 18 giugno 2009, 69».
Il trib unale - ad avviso della ricorren te - avrebbe errato nel ritenere che la normativa intervenuta successivamente alla stipula delle convenzioni, cost ituita dal codice delle comunicazioni elettroniche, non poteva che ritenersi prevalente rispetto a quella cui facevano riferimento le convenzioni già stipulate, ossia il codice della strada.
Il tribunale, quindi, aveva affermato, da una parte, l'applicabilità dell'art. 94 del codice delle comunicazioni elettroniche e, dall'altra, l'inefficacia sopravvenuta delle convenzioni già stipulate nella parte 8 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### in cui richiamavano il codice della strada per la quantificazione del corrispettivo.
La Corte d'appello aveva ribadito la supremazia del codice delle comunicazioni elettroniche sul codice della strada, ma aveva escluso il diritto di ### al pagamento del canone, ritenendo applicabile alla fattispecie, non l'art. 94, in forza del quale era dovuta l'indennità per l'occupazione del sedime autostradale, ma l'art. 91 del codice delle comunicazioni (che non prevedeva alcun pagamento).
Per la ricorrente, però, il codice della strada non poteva essere qualificato come una normativa di carattere generale, «consistendo al contrario anch'essa in una normativa speciale».
Ed infat ti, l'art. 231 comma 3 del nuovo codice della strada indicava le deroghe tassative alle disposizioni speciali in materia di attraversamenti ed uso della sede stradale, ritenendo prevalenti le disposizioni di cui al d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
Ma le disposizioni del d.P.R. n. 156 del 1973 erano state abrogate dal codice delle comunicazioni elettroniche (### dal 16 settembre 2003 fino alla modifica del 2009 di cui alla legge n. 69 del 2009.
Pertanto, in tale periodo si applicavano, non più le norme vigenti del d.P.R. n. 156 del 1973, da intendersi abrogate, ma «piuttosto le allora e tuttora vigenti disposizioni speciali stabilite dagli articoli 25 e 27 del nuovo codice della strada».
Tanto è vero che il legislat ore successivamente ha ravvisato l'esigenza di modificare l'art. 231 del codice de lla strada, adeguandolo al sopravvenuto ### con l'art. 1, comma 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Non era condivisibile, allora, l'assunto della Corte d'appello in ordine alla preval enza del dirit to comunitario e quindi della normativa di cui al CCE rispetto al codice della strada. 9 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### d'appello aveva poi applicato erroneamente l'art. 91 del CCE sull'erroneo presupposto che gli attraversamenti in questione non interessavano direttamente la rete autostradale trattandosi non già di attraversamenti realizzati lungo il tracciato all'interno delle reti di recinzione, ma di «attraversamenti che sono trasversali rispetto alla rete autostradale nel senso che sono posti al di sopra di questa ovvero al di sotto della stessa, all'interno dei sottopassi».
Sul punto, la ricorrente richiama l'ordinanza di questa ### 8453 del 2019, la quale ha ritenuto che il corrispettivo dovuto allo Stato, al concessionario o al proprietario dell'autostrada è dovuto «sia nel caso in cui la rete di telecomunicazioni venga realizzata lungo il percorso dell'autostrada all'interno delle reti di recinzione, sia qualora - per i percorsi autostradali di nuova costruzione - si utilizzino i cavidotti appositamente realizzati […]». ### da applicare risulta allora il 94 CCE. Del resto, anche la ### d'appello riconosce la non gratuità per l'occupazione del suolo stradale tramite reti di comunicazione elettronica ex art. 94 CCE, anche se poi «no n lo applica per le errate argomentazioni già analizzate». 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole «dell'omesso esame e pronunciame nto sulla integr azione del quantum della domanda di ### per l'### di condanna di E-
Via». ### d'appello ha ritenuto assorbito tale motivo, in quanto il tribunale non aveva mai preso in esame la questione sulla «latitudine consentita dalla precisazione del tema di causa nel corso d el giudizio», cioè sulla domanda per i canoni maturati dopo il 2006, avendo affermato «la sopravven uta inefficacia a partire dal 16 settembre 2003, della clausola dell'articolo 10 delle convenzioni» e dovendo limitare la pronuncia ai canoni maturati fino a quella data. 10 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### realtà, trattavasi di una semplice emendatio libelli, consistente in un semplice ampliamento dell'originario quantum sotto il mero profilo dell'oggetto mediato della domanda. 3.Il primo motivo è parzia lmente fondato nei te rmini che seguono. 3.1. È corretta l'affermazione della ### d'appello per cui il d.lgs. n. 259 del 2003 (### preval e sulla normativa stat ale, e segnatamente sugli articoli 25 e 27 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 4. Nelle dodici convenzioni stipulate tra ### per l'### (### e E-### nel periodo interessato, quindi tra l'anno 2003 ed il 2006, era inserita la clausola pattizia, di cui all'art. 10, che prevedeva a carico del concessionario il pagamento di un canone annuo «a titolo di ricogn izione e a compenso di maggiori one ri di carat tere continuativo derivanti dalle opere in attraversamenti». 4.1. ###. 27 citato - che va letto unitament e all'art. 25 (Attraversamento ed uso della sede stradale) - stabilisce che «le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'### […], precisando al comma 5 che «i provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo […] indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo […] la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata».
Ai commi 7 e 8 dell'art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992, sono indicate le modalità di determinazione della somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze.
Tale norma va letta unitamente agli artt. 65, 66 e 67 del d.P.R. n. 495 d el 1992 (### lamento di esecuzione e di attua zione del nuovo codice della strada). 11 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### 4.2. Peraltro, l'art. 231 del d.lgs. n. 285 del 1992 (### di norme precedentemente in vigore), nella sua formulazione originaria stabiliva che «sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto d alle disposizioni del capo II del presen te titolo , le seguenti disposizioni:[…]».
Al comma 3 dell'art. 231 richiamato si stabiliva che «in deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro 4º, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia p ostale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto de l Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 […]».
Pertanto, vi era il rimando agli artt. 238 e 239 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. ###. 238 del d.P.R. n. 156 del 1973 (### di imporre altri oneri) stabiliva che «le pubbliche amministraz ioni, le regioni, le province ed i com uni non possono im porre per l'impian to o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto»; la norma è stata abrogata dal d.lgs. 1 ° agosto 2003, n. 259. Mentre l'art. 239 (Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari) prevedeva: «per la realizzazione e la man utenzione di impianti d i telecomunicazione ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione»; norma abrogata anch'essa dal d.lgs. n. 259 del 2003.
Il comma 3 dell'art. 231 del d.lgs. n. 285 del 1992, è stato poi modificato dalla legge n. 69 del 2009, sicché dal 4 luglio 2000 la norma attualmente in vigore prevede «in deroga a quanto previsto 12 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo V del titolo II, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni». 5. Tutta via, il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice d elle comunicazioni elettroniche) recepisce alcune direttive comunitarie ed introdu ce nell'ordinamento statale una disciplina speciale con riferimento allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche. 5.1. La giurisprudenz a di legitt imità che si è pronunciata sul rapporto tra la disciplina di cui al CCE e quella dettata dalla normativa statale (segnatamente in ordine al demanio idrico coinvolto in opere per lo svilup po delle comunicazioni elettroniche ) ha affermato in modo costante la prevalenza della disciplina del CCE sulla normativa nazionale anteriore.
Le norme o ggetto di inte rpretazione sono quelle relative agli articoli 91,92 e 93 CCE. ###. 91 CCE (Limitazioni legali della proprietà) stabilisce che «negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'art. 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del prop rietario , sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre apertu re praticabil i a prospetto», precisando al comma 5 che «nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità». ###. 93 del CCE (### di imporre altri oneri), che costituisce la norma oggetto d i plurime interpretazioni giurisprudenziali di legittimità, prevedeva in origine (nel testo in vigore dal 16 settembre 2003) che «le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge». 13 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### comma 2 dell'art. 93 si chiarisce che «g li operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovve ro l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le op ere di sistem azione dell e aree pubbliche specificamente coinvolte negli interventi di install azione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'art. 4 della legge 31 luglio 1997, 249, […] salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del d.lgs. 15 dicemb re 1997, n. 446 […] ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie […]». ###. 93 ha subito diverse modifiche nel tempo. In particolare, a decorrere dal 1° giugno 2012 (a seguito dell'art. 68 del d.lgs. n. 70 del 2012) si è stabilito che «nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto […] fatta salva […]».
Il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha dis posto (con l' art. 12, comma 3) che «l'art. 93, comma 2, del d.lgs. 1° agosto 2003, 259, e successive mod ificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti solt anto alle prestazion i e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione». ###. 94 del CCE (### di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari) stabilisce, al comma 1, che «per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso de lle auto strade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione». Al 14 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### comma 3 si prevede che «[…] ### provinciale dell'### del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la ind ennità da pagarsi al proprietario in base a ll'effet tiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù». 6. ### costituzionale con varie pronunce ha chiarito che con il CCE l'### ha recepito le direttive quadro del ### europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002 (direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correla te, e all'interconne ssione delle medesime - direttiva accesso; direttiva 20 02/20/CE, relativ a alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica - direttiva autorizzazioni; dire ttiva2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica - direttiva quadro; direttiva 2 002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti ed i servizi di comunicazione elettronica - direttiva servizio universale).
La finalità perseguita è quella del superamento «delle situazioni di mon opolio del settore, mediante la prog ressiva dimin uzione dell'intervento gestorio delle autorità pubbliche e la incentivazione di un vasto processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi nei settori convergenti delle telecomunicazioni , dei media e delle tecnologie dell'informazione», con la previsione di una ser ie di misure regolatorie «destinate ad incidere sul comportamento delle imprese e che dovrebbero condurre ad una completa operatività delle regole della concorrenza» (### cost., sentenza n. 336 del 2005).
Trattando dell'art. 93 del CCE la ### costituzionale (sentenza n. 336 d el 2005; poi ### cost., n. 450 del 2 006; ### , sentenza n. 272 del 2010; ### cost., sentenza n. 47 del 2015) evidenzia che tale disposizione «d eve ritenersi espressione d i un 15 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. In mancanza di un tale principio, infatti, ciascuna regione potrebbe liberamente preved ere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti. È evidente che la finalità della norma è anche quella di “tutela della concorrenza”, sub specie di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore» (sentenze della ### costituzionale richiamate da Cass. n. 10221 del 2019). 7.La giurisprudenza di legittimità inizialmente si è occupata delle fattispecie relative all'attraversamento, con infrastrutture della rete di telecomunicazione, del «reticolo idrico demaniale», gestito dalle regioni ai sensi degli articoli 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998. ### ha riten uto che tale attraversamento non è assoggettabile al pagamento di one ri o cano ni diversi da quelli previsti dal d.lgs. n. 259 del 2003 o da legge statale ad esso successiva (Cass., sez. 1, 3 settembre 2015, n. 17524; che richiama Cass., 30 giugno 2014, n. 14788 e Cass., 30 giugno 2014, n. 14789; oltre a Cass., n. 18004 del 2014).
Si è chiarito che il menzionato principio ha trovato conferma nella nuova formulazione d ell'art. 93, comma 2, del ### (come novellato dall'art. 68 del d.lgs. n. 70 del 2012, inapplicabile "ratione temporis"), la quale - a fronte di una generica indicazione contenuta nel comma 1 - ha precisato, in senso restrittivo, che nessun altro onere finanziario, re ale o contributo può essere imposto per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettro nica, fatta salva 16 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### l'applicazione della tassa o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Pertanto, l'operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha soltanto l'obbligo di tenere indenne l'ente dalle spese necessarie per le op ere di sistem azione dell e aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale, fatta salva la tassa per l'occupazione di spaz i ed aree pubbl iche (### ), il canon e (### ovvero l'eventuale contributo una tantum per le spese di costruzione delle gallerie di cui al decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, articolo 47, comma 4 (Cass., sez. 1, n. 10221 del 2019). 7.1. Particolarmente chiara è, poi, la sentenza di questa ### 283 del 10 gennaio 2017, che si occupa proprio dell'applicabilità o meno dell'art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992, proprio come nel caso in esame, riguardando proprio una controversia di E-### In motivazione, si è chiarito che la disciplina di cui all'art. 93 del CCE è st ata semp re considerata, dal l'indirizzo interpretativo assolutamente prevalente, come espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quanto «persegue la fi nalità di garantire a tutti gli op eratori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni». Del resto, in caso contrario, ogni singola amminist razione dotata di potestà impositiva potrebbe liberam ente prevedere obblighi pecun iari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio (si richiamano anche le pronunce della ### cost., nn. 336 del 2005; 450 del 2006; 47 del 2015).
Si chiarisce ancora in motivazione che «un o rientame nto monolitico di questa ### [si citano Cass. n. 14788 del 2014; n. 17 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### 17524 del 2015, n. 13912 del 2016] riferito, peraltro, alla diversa materia dell'attrav ersamento, con infrastrutture della rete di telecomunicazione, del c.d. reticolo idrico de maniale gestito dalle regioni ai sensi degli articoli 86 89 del d.lgs. n. 112 del 1998, ha stabilito che l'attraversamento in questione non è assoggettabile al pagamento di oneri o canoni diversi da quelli previsti dal d.lgs. 259 del 2003 […] o da legge statale ad esso successiva».
Del re sto, tale principio h a trovato conferma nella nuova formulazione dell'art. 93, comma 2, del ### come novellato dall'art. 68 del d.lgs. n. 70 del 20 12, la qual e ha precisato «in senso restrittivo, che nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto p er l'esercizio dei servizi di comu nicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche».
Nella pronuncia richiamata (Cass., sez. 1, n. 283 del 10/1/2017) non si manca di osservare - per confutarlo - anche la formazione di un indirizzo giurisprudenziale minoritario, per il quale «l'applicabilità dell'art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992 (che consente al l'ente proprietario della strada l'imposi zione di un canone per l'uso o l'occupazione a qualsiasi titolo del suolo e del sottosuolo della strada medesima), non sarebbe esclusa per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 1993, benché si tratti di norma ad esso precedente». ###. 27, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, dunque, in base a tal e p eculiare interpretaz ione, sarebbe richiamato proprio dall'art. 93 del CCE, che, al comma 1, fa esp ressam ente salva «l'applicazione di altre disp osizioni d i legge che stabilisc ono altri canoni o oneri per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica». 18 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### tesi mino ritaria troverebbe giovamento anche dal 22 º “Considerando” della direttiva 2002/21/CE 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti di servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), per la quale rimangono impregiudicati le «disposizioni nazio nali vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici».
Non trovere bbe poi applicazione alla fattispecie concreta il disposto dell'art. 1, comma 6, della legge n. 69 del 2009, a mente del quale «l'art. 231, comma 3, del codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: “in deroga a quanto pre visto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del ### di cui al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni”». Ciò in quanto tale norma non inciderebbe sull'attribuzione agli enti locali del potere di imporre altri oneri, oltre ### e ### attesa la natura di norme speciali rivestite dalle d isposizioni legislative che prevedon o il predetto potere impositivo degli enti locali, ed allo stesso art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992 con specifico riferimento alle strade».
Per questa ### (Cass. n. 28 3 del 2017 , cit.), però, a confutazione di quanto sopr a affermato, proprio la linea interpretativa seguita da una parte delle d ecisioni dell a giurisprudenza amministrativa ed ordinaria «ha indotto il legislatore ad emanare una norma di interpretazione autentica dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003. Ed invero, l'art. 12, comma 3, del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha stabilito che «l'art. 93, comma 2, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso ch e gli oper atori che fornis cono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle 19 RG n. ###/2019 Cons. Est. ### D'### tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione».
Pertanto è di tutta e videnza - altrimenti la disposizione non avrebbe alcun significat o, essendo la prescriz ione suindicata già desumibile dal testo dell'art. 93, comma 2, - che «la norma ha inteso stabilire il canone interpretativo unico applicabile alla disposizione specifica concernente “gl i operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica”, prescrivendo che la disposizione in parola debba essere interpretata nel senso che essi siano sottoposti soltanto alle tasse o canoni (### e ### previsti dal comma 2 della disposizione succitata».
Per tale ragione, resta esclusa «per tali soggetti l'applicabilità del comma 1, che concerne genericam ente “l'impianto di reti” o “l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica”, vietando alle amministrazioni, anche locali, di imporre “oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”».
Si è anche chiarito che tale norma interpretativa, per tale sua natura, è applicabile re troattivam ente anche a fattispecie insorte prima della sua entrata in vigore (Cass. n. 293 del 2017). 8. Nella stessa d irezione muove anche la giurisprudenza amministrativa (### Stato, sez. III, 1 giugno 2016, n. 2335), per la quale art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003 deve essere letto alla luce della sentenza della ### costituzionale n. 272 del 2010, che ha specificato che «il richiamo dell'art. 93, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003, ad altri eventuali oneri o canoni che non siano stabiliti dalla legge deve intendersi alla sola legge statale».
Si richia ma anche la ratio della sentenza della ### costituzionale n. 336 del 2005, e quindi al fine di evitare che ogni regione possa «liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una 20 RG n. ###/2019 ### Est. ### D'### ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti».
Si fa presente che anche nella giurisprudenza di legittimità, il titolo legittimante l'imposizione di oneri o canoni per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica «non può essere rinvenuto né negli articoli 822 e 823 c.c. né negli articoli 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998, che delegano alle regioni la gestione del demanio idrico, le relative concessioni, la determin azione dei canoni ed intr oito dei relativi proventi». 9. Anche la giurisprudenza di questa ### a sezioni unite, ha ritenuto che lo scadere di una concessione non comporta il venir meno del radicale divieto contenuto nell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, di assoggettare a canoni - o, comunque, a qualsiasi altro onere - la occu pazione di aree con infrastrutture di telecom unicazione ancora utilizzabili, essendo la menzionata disposizione finalizzata - in recepimento delle ### unionali - ad eliminare ogni possibile interferenza sulla libera concorrenza, nel settore di mercato delle telecomunicazioni che possa derivare dalla sottoposizione all'interno del territo rio dello Stato a canoni o oneri geograficamente differenziati (Cass., Sez. U., 3 maggio 2018, n. 10536). ### a sezioni unite, occupandosi della materia in sede di rego lamento di giurisdizione, ha riba dito il principio per cui l'attraversamento del demanio idrico gestito dalle regioni, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998, art. 86 e 89, da parte di infrastrutture di comunicazione elettronica, non è soggetto al pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal d.lgs. n. 259 del 2003 o da legge statale ad esso successiva (Cass., Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2730). 10. Va, poi, fatto riferimento alla questione relativa all'influenza che può avere il d.lgs. n. 259 del 2003 sui contratti di concessione già stipulat i, in quanto la giurisprudenza di legittim ità si è 21 RG n. ###/2019 ### Est. ### D'### pronunciata su domande presentate dagli operatori economici nei confronti degli enti territoriali, ma non nei confronti dei concedenti.
In realt à, vi è un unico p recedente, che non risolve però la questione della prevalenza tra il d.lgs. n. 259 del 2003 e la normativa statale pregressa, costituita dall'art. 27 del d.lgs. n. 295 del 1992.
Si è, quindi, sostenuto che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 259 del 2003 è rimasto fermo il principio, sancito dagli artt. 25 e 27 del codice della strada, dell'onerosità dell'uso della sede stradale da parte dell 'operatore di telecomunicazioni, posto che l'art. 94 del citato d.lgs., che è norma speciale rispetto al precedente art. 93, con riferimento all'installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, ha previsto che l'occupazione della sede o de lle strutture autostradali per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico dà luogo ad una servit ù che viene imposta con decreto del ### dello sviluppo economico previo pagamento di un'indennità nel la misur a stabilita dall'ufficio provinciale dell'### del territorio - in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sente nza di m erito che, in virtù dell'errat o principio di gratuità dell'installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, aveva respinto la domanda di pagamento del canon e di occupazione del suolo autostrad ale proposta dalla concessionaria nei confronti di un operatore di telecomunicazioni, peraltro in relazione ad un arco tempor ale in parte anteceden te all'entrata in vigore del codice comu nicazioni e lettroniche (Cass., sez. 3, 27 marzo 2019 n. 8453).
In tale precedente si è ritenuto che «il contrasto fra il codice della strada e il CCE r avvisato d alla ### d'appello […] non sussiste.
Entrambe le discipline sono ispirate al principio dell'onerosità dell'uso della sede autostr adale da parte dell'operatore di telecomunicazioni», mentre le sole novi tà consistono 22 RG n. ###/2019 ### Est. ### D'### nell'individuazione «delle competenze del Min istro dello sviluppo, quanto all'adozione del d ecreto impositivo della se rvitù, e dell'### del territorio, per quel che concerne la determinazione dell'indennità dovuta al gestore della sede autostradale».
Pertanto, si è ritenuto che il giudice di merito aveva «parimenti errato nel ravvisare una discontinuità fra tale disciplina e le regole precedentemente poste dal codice della strada. Non sussistendo un simile contrasto fra i due codici, si è inutilmente soffermata sulla questione della prevalenza dell'uno sull'altro» (Cass., n. 8453 del 2019).
Nella parte final e della motivazione questa ### giunge ad affermare che «piut tosto, avu to riguardo all'arco temporale che costituisce oggetto della domanda formulata […] - dal 2001 al 2009 - , [la ### d'appello] avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma determinata ai sensi dell'art. 27, commi 7 e 8 , cod. strada, fino all'entrata in vigore del CCE (16 settembre 2003); e poi, per il periodo successivo, per il pagamento di un'indennità nella misura stabilita dall'art. 94 Cod. comunicazioni». 11. Ciò che più conta, ai fini della risoluzione della controversia è quan to afferma in motivazione que sta ### nel precedent e richiamato, ove si ritiene che «dunque, anche dopo l'entrata in vigore del CCE è rima sto fermo il princip io per il quale l'operatore di telecomunicazioni che utilizzi la sede o le strutture autostradali per l'istallazione di cavi è tenuto al pagamento di un corrispettivo allo Stato o al concessionario o al prop rietario d ell'autost rada. ### corrispettivo è dovuto sia nel caso in cui la rete di telecomunicazioni venga realizzata lungo il percorso della autostrada all'interno delle reti di recinzione, sia qualora - per percorsi autostradali di nuova costruzione - si utilizzino i cavidotti appositamente realizzati, sia - 23 RG n. ###/2019 ### Est. ### D'### infine - quando sia necessario spostare l'impianto per far spazio ai lavori di ampliamento della sede stradale».
Ciò comporta, dunque, che trova applicazione, non l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, ma l'art. 94, che prevede un'indennità da pagarsi al proprietario o al concedente.
Inoltre, l'art. 94, comma 8, prevede un richiamo agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Anche su questo, questa ### nel precedente richiamato ( n. 8453 del 2019), ha chiarito che «l'art. 3 della legge n. 166 del 2002 pone la regola dell'onerosità delle servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque ed energia, relative a ser vizi di interesse p ubblico. Il successivo art. 40 fissa come obbligatoria, nei lavori di costruzione e di manuten zione straordinaria di strade ed aut ostrade la cui esecuzione comporti lavori di scavo de l sottosuolo, la realizzazione di c avidotti per il passaggio di cavi di telecomunicazioni: l'accesso a tali strutture da parte deg li interessati avviene a fronte del pagamento di un corrispettivo commisurato alle spese aggiuntive sostenute per la realizzazione dei cavidotti».
Ciò a conferma, che anche dopo l'entrata in vigore del ### è rimasto fermo il p rincipio per il quale l'operatore è tenuto al pagamento di un corrispettivo. 12. Il secondo motivo è inammissibile.
Invero, nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione no n possono trovare ingresso, e pe rciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbe nte, 24 RG n. ###/2019 ### Est. ### D'### l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (Cass., sez. 1, 16 giugno 2022, n. 19442).
Ed infatti, la ### di appello, in ordine al secondo motivo di appello incidentale di E-### ha ritenuto che «all'accoglimento del primo motivo e, dunque, alla statuizione a questo conseguente che nulla è dovuto dalla s.p.a. E-Via a far data dal 16 settembre 2003 per il titolo dedotto da ### consegue l'assorbimento del secondo motivo di appello, essendo stato questo formulato in via gradata». 13. La sentenza impugn ata deve, quindi, essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla ### d'appello di ###
causa n. 30463/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, D'Orazio Luigi