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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei ### dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1453/2020 promossa da: ### elettivamente domiciliata in ### presso lo studio dell'Avv. ### rappresentata e difesa dall'Avv. #### contro ### elettivamente domiciliata in ### presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende come da procura in atti. ### e ###########. ### e ###. ### tutti elettivamente domiciliati in #### presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende come da procure in atti. e Condominio “###”, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. ### elettivamente domiciliato in #### presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende come da procura in atti. ### e ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. ### elettivamente domiciliata in ### presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende come da procura in atti. ### e #### contumace e #### e ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra ### tutti elettivamente domiciliati in #### presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende come da procura in atti. ### e #### contumace avverso sentenza n. 291/2020 del Tribunale di ### trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “### l'###ma Corte di Appello di ### ogni contraria istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'interposto appello per i motivi di cui alla narrativa dell'atto introduttivo, riformare la sentenza del Tribunale di ### in composizione monocratica, n.291/2020 del 25.3.2020, pubblicata il ###, non notificata, nella parte in cui respingendo la domanda proposta da ### di demolizione e/o arretramento della scala di proprietà delle parti convenute incorre nell'erroneo accertamento del fatto, nella errata valutazione delle prove acquisite, nella disapplicazione e violazione dei principi sanciti dalla normativa regolatrice della materia; per l'effetto accogliere le conclusioni nel merito rassegnate in primo grado dall'attrice, compresa la domanda risarcitoria con danni da liquidare in via equitativa, e conseguentemente ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertato lo stato dei luoghi ed in particolare che la scala esterna in cemento armato, insistente sulle particelle attualmente n. 122 sub. n.14 (in origine già nn. 121 e 122), e di cui al F.n.4 del NCU del Comune di ### salvo errori od omissioni, è stata costruita in totale inosservanza delle norme sulle distanze tra edifici in adiacenza al confine con il condominio ### ed in particolare dell'appartamento di proprietà della sig.ra ### e, in ragione della espletata ### dichiarare tenuti e per l'effetto condannare le parti convenute: - ### (c.f.:###, nato il ### a Reggello ed ivi residente ###), ### (c.f.:###, nata il ### ad Incisa in Val d'### e residente ###), - ### (c.f.:###, nata il ### a ### ed ivi residente ###), e ### (c.f.: ###, nato il ### a Terni e residente ###); - ### (c.f.:###, nata il ### a Grenaglione ### e residente ###); ### (c.f.: ###, nato l'08.09.1974 a ### ed ivi residente ###), ### (c.f..:###, nato il ### a Grenaglione ### e residente ###),### (c.f.: ###, nato il ### a ### e residente ###); #### (c.f.: ###, nato il ### a ### ed ivi residente ###), #### (c.f.: ###, nata il ### a ### ed ivi residente ###); ### (c.f.: ###, nata il ### a Milano e residente ###), quali comproprietari della/e particelle su cui insiste la scala predetta, costituendo comunque la medesima bene comune e/o di pertinenza delle singole proprietà individuali ed ad esse in uso, ed in ipotesi salvo se altri in loro vece a ciò tenuti per diverso titolo e/o in forza delle spiegate domande di manleva, alla rimozione di detta opera e di tutte quelle relative e pertinenti, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi a proprie cura e spese, previa demolizione e/o arretramento della scala ridetta e di ogni altro manufatto di pertinenza; in ogni caso con condanna al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa ed in ipotesi anche in separata sede. ### altresì il Tribunale adito respingere tutte le domande riconvenzionali dai convenuti e dai terzi chiamati proposte contro l'attrice in quanto nulle, inammissibili ed infondate in fatto e diritto. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata ### “### l'ill.ma Corte di Appello di ### disattesa ogni contraria istanza e deduzione, previo rigetto di ogni eccezione, domanda, e/o istanza avversaria: in via preliminare - dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c e 348 c.p.c l'appello proposto da ### per le ragioni indicate in atto; nel merito, richiamate le conclusioni rassegnate in primo grado a verbale dell'udienza dell'11 dicembre 2019 che qui si trascrivono:- 1) dato atto e accertato, sulla base delle risultanze istruttorie della ctu redatta dal geom. ### che ha escluso la proprietà della convenuta dai beni comuni non censibili di cui alla particella 122 sub 14, e quindi della scala oggetto in contestazione, respingere la domanda proposta dall'attrice ### in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto; 2) nella denegata ipotesi, respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità di chiamata di terzo sollevata dalla difesa della ### dichiarare la soc. SO.CO.CI obbligata a tenere indenne ### da qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti nel presente giudizio dalla sig.ra ### - dichiarare la soc. Sococi obbligata a rispondere, quale costruttrice della scala oggetto di causa, nei confronti della sig.ra ### per ogni e qualsiasi richiesta di danno che potesse essere riconosciuta legittima e giustificata in conseguenza dei pretesi diritti di affaccio e veduta. 3) In ogni caso condannare la sig.ra ### e la soc. ### srl al pagamento delle spese ed onorari di causa in favore della convenuta ### Pennasilico” rigettare , in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da ### confermando la sentenza n. 291/2020 resa dal Tribunale di ### in data 25 marzo 2020 e depositata il ###; Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre accessori, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata ############ e #### “### all'###ma Corte di Appello di ### rigettare l'appello così come proposto ex adverso, siccome inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto e non provato, oltre che in fatto e nel merito. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello interposto, piaccia, comunque ed in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la ### s.r.l., chiamata in causa anche a garanzia, oltre che la ### s.a.s di ### (nei confronti dei sig.ri ### e ###, a garantire appunto e manlevare i convenuti concludenti da ogni domanda, pronuncia e statuizione di condanna od altro, vuoi anche per danni e spese tutte, che dovessero esser poste a carico dei concludenti, il tutto oltre le spese e gli oneri che si incontreranno per la costituzione della nuova servitù coattiva ed oltre al risarcimento dei danni patiti e patiendi, nella misura che sarà precisata in corso di causa o da liquidarsi in separata sede. Salva e riservata ogni altra azione, ragione o causa. ### altresì, nel caso di riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della domanda attrice e laddove dovessero esser eliminati la scala ed il relativo passaggio, accertata e dato atto della interclusione delle proprietà delle parti convenute concludenti ed in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale ex art.1051 cod.civ., vuoi anche all'esito della espletanda ### che accerti lo stato dei luoghi e la interclusione dei fondi de quibus ed individui, determini e fissi il passaggio più breve, comodo ed economicamente migliore, per l'accesso dalle suddette proprietà dei convenuti concludenti alla ### (Via del ###, con diritto quindi di passare sul fondo servente, passaggio che s.e.& o., allo stato appare essere individuabile, oltre che nelle porzioni di terreno del lotto al foglio 4 particelle 120-121, nella scala già esistente a confine e del ### di Via del ### 70/72 #### oltre che nella porzione della stessa di proprietà esclusiva del ### del predetto ### sig.### previe le opere necessarie al fine consentire l'accesso alla suddetta scala (individuabile sul foglio 4 particelle 750-752-1030-102 s.e.&.o. o diversa individuazione) e determinando il relativo tracciato, oltre che le opere tutte da realizzare al fine precipuo. ### indi anche determinare, ex art.1053 cod.civ., la indennità, proporzionata al danno cagionato dal passaggio, nella misura che sarà ritenuta all'esito vuoi anche della CTU e dichiarare tenuta e condannare la chiamata in causa ### s.r.l. e la G.E.A. s.a.s. di ### a tenere indenni e comunque rimborsare ai convenuti concludenti anche quanto a tal fine essi saranno tenuti a pagare.
Il tutto con ogni consequenziale pronuncia e provvedimento ed ordine, al ### dei ### di cancellare, in primo luogo, la trascrizione dell'atto introduttivo della ### nelle parti che coinvolgono proprietà dei concludenti non interessate dalla scala e, in secondo luogo, di trascrivere la emananda sentenza costitutiva della servitù di passaggio coattivo. Con condanna della ### al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dai convenuti concludenti, in ragione della illegittima trascrizione della domanda anche a carico delle loro proprietà, come da essa stessa affermato, danni da liquidarsi in separata sede ###vittoria di spese, competenze, onorari, oltre al rimborso spese generali (cap ed iva come per legge) da liquidarsi e distrarsi a favore dell'Avv. ### che si dichiara procuratore antistatario”.
Per la parte appellata ### “###”: “### l'On.le Corte di Appello di ### in caso di accoglimento dell'Appello proposto dalla ###ra ### con conseguente condanna alla rimozione della scala in oggetto, respingere la domanda subordinata avanzata dai ###ri ############# e ### nei confronti del ### “###” volta a far costituire una servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. a carico del ### stesso, perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese, onorari, r.f. e accessori di legge”.
Per la parte appellata ### S.r.l.: “### all'On.le Corte adita, contrariis rejectis, previa verifica della rituale costituzione delle parti appellate, denegata la sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado: - Nel merito rigettare integralmente l'appello proposto dalla ### dichiararlo illegittimo e non accogliibile per tutte le motivazioni in fatto e diritto esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, impugnata nel presente procedimento. - Rigettare la domanda di manleva formulata da i ############ e ### - In ogni caso, rigettare qualsiasi domanda principale o subordinata formulata dalle altre parti processuali nei confronti della ### ed afferente alla condanna di questa nella fattispecie oggetto di giudizio. - Con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto professionista che si dichiara antistatario”.
Per la parte chiamata in causa #### e ### S.r.l.: come in comparsa di costituzione, e dunque “### alla ###ma Corte di ### di ### adita, respinta e disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta, 1. in via preliminare, nel rito - accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità ### 342 C.P.C. NONCHÈ ### ARTT. 348 ### 348 ###.P.C. dell'appello proposto poiché redatto in violazione dei canoni prescritti per l'atto in questione e poiché non sussiste la ragionevole probabilità di essere accolto; 2. in via principale, nel merito - per tutti i motivi di fatto e di diritto, tutti rassegnati nel presente atto ed a cui ci si riporta per brevità, rigettare l'appello promosso ex adverso in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la Sentenza 291/2020 del 25 marzo 2020 del Tribunale di ### 3. in via subordinata, nel merito - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello interposto, in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la ### s.r.l., costruttrice della scala in contestazione, a garantire e manlevare i convenuti da ogni domanda, pronuncia e statuizione di condanna od altro. 4. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVAZIONE 1) ### ha proposto appello avverso la sentenza n. 291/2020 del Tribunale di ### con la quale erano state respinte le domande avanzate dalla stessa ### volte ad ottenere la rimozione di una scala costruita nella proprietà limitrofa in violazione delle distanze dai confini e la conseguente riduzione in pristino dello stato dei luoghi. 1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dalla predetta sig.ra ### con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 21.4.2010, allegando che: • era proprietaria di un immobile sito all'interno del ### “###”, in ####, Via del ### n. 70; • i proprietari dell'immobile confinante, sito in Via del ### n. 68, avevano dato corso a lavori di ristrutturazione - a decorrere dal 2005 -, nel cui ambito era stata realizzata una scala esterna in cemento armato, posizionata a confine con la proprietà del ### e, dunque, in violazione delle norme sulle distanze tra edifici; • competeva alla ricorrente la legittimazione attiva ed al ### di Via del ### 68 la legittimazione passiva; • la causa doveva essere “qualificata come negatoria servitutis” e non richiedeva particolare attività istruttoria, essendo sufficiente una consulenza tecnica d'ufficio descrittiva dello stato luoghi in relazione alle norme di riferimento; • competeva alla ricorrente anche il risarcimento dei danni. 1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “### il Tribunale di #### di ### in funzione di giudice monocratico, accertato lo stato dei luoghi ed in particolare che la scala esterna in cemento armato, insistente sulle particelle nn. 121 e 122. F. n. 4 del NCU del Comune di ### è stata costruita in totale inosservanza delle norme sulle distanze tra edifici ed in violazione e compromissione dei diritti di affaccio e di veduta della proprietà dell'attrice, nonché in adiacenza al confine con il condomino “###” ed in particolare dell'appartamento di proprietà della sig.ra ### dichiarare tenuti e per l'effetto condannare la parte convenuta alla rimozione di detta opera e di tutte quelle relative e pertinenti, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi a proprie cura e spese, previa demolizione e/o arretramento della scala ridetta e di ogni altro manufatto di pertinenza; in ogni caso con condanna al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa ed in ipotesi anche in separata sede ###vittoria di spese e competenze, risposto spese generali ed accessori di legge compresi”. 1.2) Preso atto che il ### di Via del ### n. 68 non era più gestito da un amministratore, la sig.ra ### aveva quindi proceduto alla notifica del ricorso nei confronti dei comproprietari degli appartamenti ivi allocati e, cioè, i sigg.ri ##### S.a.s., ########## e ### 1.2.1) Si erano quindi costituiti ####### S.a.s., ##### e ### esponendo che: o la domanda della ### era stata proposta contro un soggetto (il ### di Via del ### n. 68) in realtà inesistente e non vi erano quindi margini per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari degli immobili posti nell'edificio in questione; o l'originaria particella n. 122 era stata suddivisa in varie sub-particelle mentre la scala oggetto delle doglianze della ricorrente insisteva sulle particelle nn. 900 e 121, con conseguente difetto di legittimazione passiva dei predetti resistenti; o del ### “###” faceva parte anche una scala realizzata, a propria volta, sul confine, sì che era legittima la realizzazione della scala oggetto delle domande della ### o quand'anche la ricorrente avesse avuto ragione, nondimeno si sarebbe in tal caso verificata un interclusione della proprietà dei resistenti, con conseguente diritto ad ottenere la costituzione di una servitù di passaggio sulla proprietà del ### “###” e del sig. ### o dovevano partecipare al giudizio: → la propria dante causa, ### S.r.l., anche quale costruttrice della scala in oggetto, onde essere eventualmente manlevati in ipotesi di accoglimento delle domande della ### → il ### “###“ ed il singolo condomino sig. ### 1.2.2) ### la sig.ra ### aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo proprietaria della scala in questione ed essendo proprietaria di un'immobile separato dalle altre costruzioni, chiedendo in ogni caso di essere autorizzata alla chiamata in causa di ### S.r.l., ai fini dell'eventuale manleva. 1.2.3) ### e ### avevano poi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non servendo la scala in contestazione a raggiungere le loro abitazioni. 1.2.4) A seguito delle chiamate in causa dei terzi, si erano poi costituiti: − ### S.r.l., eccependo preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo, per indeterminatezza della domanda, e, nel merito, l'infondatezza della domanda, in considerazione, tra l'altro, che la scala era stata edificata nel rispetto delle distanze legali e comunque precedentemente alla realizzazione della finestra della ### chiedendo infine l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'arch. ### (a cui aveva affidato la progettazione dei lavori di ristrutturazione in questione); − il ### “###”, che aveva chiesto la condanna di tutti i convenuti citati dall'attrice a rimuovere e/o comunque arretrare a distanza legale la scala esterna e le sue pertinenze stante la violazione degli artt. 873, 905 e 907 c.c., con condanna al risarcimento del danno e reiezione della domanda subordinata volta a costituire una servitù coattiva di passaggio a carico di detto condominio; 1.2.5) Si era poi costituito anche l'#### che, dopo aver eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di chiamata in causa, aveva chiesto nel merito la reiezione delle domande avanzate dalla ### S.r.l. nei propri confronti (in quanto aveva prestato la propria opera professionale in favore di quest'ultima società solo per la realizzazione di una variante in corso d'opera al progetto di ristrutturazione dell'immobile residenziale sito nel Comune di ### alla ### del ### autorizzato giusta concessione edilizia del 19 settembre 2001 e che tale variante - autorizzata dal Comune di ### con provvedimento del 9 febbraio 2005 (prot. 6847/2005) - prevedeva non la costruzione ex novo di una scala, bensì la risistemazione - secondo uno schema più razionale - delle varie scale esterne già presenti presso lo stabile). 1.2.6) Infine, si erano costituiti anche l'Avv. ### e l'Avv. ### proponendo domanda riconvenzionale e richiesta di chiamata del terzo, individuato nel loro dante causa ### s.a.s. e nei soci di essa ### e ### 1.3) Mutato il rito, espletata istruttoria mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di ### aveva infine ritenuto che: − non esisteva alcun ### di Via del ### n. 68 e la domanda era stata “quindi legittimamente proposta nei confronti dei proprietari che si servono della scala”; − sussisteva la legittimazione passiva di tutti i convenuti, ad eccezione di ### e ### peraltro già estromessi dal processo in corso di causa; − la domanda della ### (e del ### “###”) era infondata, rilevando che: o “...va detto che, dopo che nel ricorso introduttivo la ricorrente aveva fatto un vago cenno alla presunta violazione dei diritti di affaccio e di veduta, nel corso dell'istruttoria, l'attenzione si è focalizzata sulla scala nella sua interezza e la questione si è posta esclusivamente in relazione alla presunta violazione delle distanze legali tra costruzioni, secondo quanto previsto dall'art. 873 c.c. (senza alcun riferimento, almeno negli scritti difensivi, ad eventuali regolamenti locali), tanto che non è neanche mai stato dimostrato quale sia la distanza che intercorre tra la finestra dell'appartamento della ricorrente e la scala in questione; la ricorrente non ha inoltre provato l'esistenza dell'anteriorità dell'acquisto del diritto alla veduta né che la stessa rispetti le distanze minime dal confine indicate dagli artt. 905 e 906 c.c.”; o “Quanto alla presunta violazione delle distanze legali previste dall'art. 873 c.c., dalla c.t.u. emerge che la scala di cui si chiede l'arretramento è stata costruita in aderenza alla struttura preesistente della scala di proprietà del condominio “###” e sulla parte terminale della stessa di proprietà del condomino ### tra le due scale è presente una struttura in muratura della larghezza media di cm. 75/80 cm. (p. 11 relazione peritale); irrilevante che anche questo elemento di congiunzione sia stato realizzato dalla società costruttrice chiamata in causa, perché ciò che conta è che la costruzione sia in aderenza, questo al fine di evitare eventuali anguste intercapedini; pertanto, essendo pacifico che anche il condominio “###” aveva, per primo, costruito ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta dall'art. 873 c.c., la società costruttrice della scala e dante causa dei convenuti si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 877 c.c. di costruire in aderenza”; o “...irrilevante, in questa sede, che la scala di cui si discute possa essere stata realizzata in maniera non conforme ai titoli edilizi rilasciati; tra l'altro l'eventuale illecito penale, di cui comunque le autorità comunali competenti furono portate a conoscenza, sarebbe in ogni caso oggi ampiamente prescritto, cessando la permanenza del reato con la fine dei lavori (tra le tante ### 3, n. 29974 del 06/05/2014 - dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 26049801); pertanto, appare superflua la trasmissione degli atti alla ### della ### così come richiesto da parte ricorrente”; − nessun addebito avrebbe comunque potuto essere mosso nei confronti dell'arch. ### “...poiché il medesimo aveva prestato la propria opera professionale, su richiesta della società committente, solo per la realizzazione di una variante in corso d'opera al progetto di ristrutturazione dell'immobile residenziale ### di Via del ### n. 68, presentato e firmato da altro tecnico ed autorizzato con concessione edilizia datata 19.11.2001 (prot. 5210/2000); - la variante prevedeva la mera risistemazione delle varie scale esterne già preesistenti nello stabile condominiale (e non la costruzione di una scala ex novo) - (pag. 32, relazione c.t.u.); - l'#### non era mai stato incaricato della direzione dei lavori di realizzazione della variante né aveva mai partecipato ad essi (pag. 32, relazione c.t.u.)”, sì che le spese sostenute dallo stesso arch. ### avrebbero dovuto essere poste a carico della parte che lo aveva chiamato in causa. 1.3.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “1) respinge le domande formulate da ### e dal ### “###”; 2) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale; 3) condanna la ricorrente ed il ### “###”, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore: - dell'avvocato ### dichiaratosi antistatario, che liquida in € 7.657,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge; - in favore di ### che liquida in € 7.254,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge; - in favore della società So.co.ci. s.r.l. che liquida in € 7.254,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge; 4) condanna la società So.co.ci. s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore di ### che liquida in € 7.254,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge; 5) pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa con decreto del 28.11.2017, a carico della ricorrente e del ### in solido tra loro”. 2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello ### contestando la parte della sentenza stessa in cui era stato ritenuto che la costruzione della scala oggetto di causa non avesse integrato una violazione delle distanze legali. 2.1) Il gravame è stato poi in particolare affidato ai seguenti motivi: 1°. “###”, avendo il giudice di prime cure effettuato un limitato e lacunoso richiamo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, con un riferimento privo di riscontri all'assenza di intercapedini, sì da non rendere percepibili le ragioni della decisione; 2°. “###”, censurando l'omessa verifica da parte del Tribunale dell'effettiva sussistenza di una situazione di fatto tale da consentire di valutare le costruzioni oggetto di causa come realizzate “in aderenza”, circostanza invece da escludere in base ad una corretta lettura delle risultanze emergenti dalla stessa ### 3°. “###'ART. 873 c.c.”, rilevando come la nozione di costruzione in aderenza elaborata dalla giurisprudenza di legittimità fosse in netto contrasto con quanto infine ritenuto dal Tribunale; 4°. “###'ART. 877 c.c.”, dal momento che la scala oggetto di causa non era né in appoggio, né aderente alla costruzione preesistente. ### ha quindi infine chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. 2.2) La sig.ra ### ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., contestando comunque nel merito sia le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata (avendo il giudice di prime cure adeguatamente motivato il proprio convincimento e dato corretta lettura delle risultanze della ###, sia la fondatezza della domanda già avanzata dalla ### in prime cure e reiterata in sede di appello, chiedendo quindi la reiezione dell'appello stesso e la conferma della sentenza impugnata. 2.3) ########## l'Avv. ### e l'Avv. ### hanno parimenti eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., esponendo poi che: − “Il ricorso introduttivo del procedimento, depositato il ###, è stato proposto contro il ### di Via del ### n.68 di #### risultato inesistente. Non si era, quindi, in presenza di una ipotesi di integrazione del contraddittorio, così come argomentato poi nella successiva istanza della ricorrente del 22.7.2010, bensì di domanda del tutto nuova, cosicché tutto quanto posto in essere è inesistente e comunque nullo per assoluto difetto degli elementi ex lege previsti per il ricorso (art.702 bis 1° comma, in riferimento all'art.163 nn. 2-3-4-6-7 c.p.c.), oltre che per difetto di procura (artt.83-84 c.p.c.), segnatamente, quindi, anche dello jus postulandi e del mandato rilasciato per agire contro altro soggetto che ora non risulta più evocato in giudizio”; − il Tribunale di ### aveva correttamente valutato il contenuto della relazione di consulenza tecnica; − non erano stati convenuti in appello la soc. ### S.a.s. (e dei relativi soci, sigg.ri ### e ### ed i sigg.ri. 2.4) ### “###” ha invece argomentato nel senso della fondatezza dell'appello della sig.ra ### 2.5) ### S.r.l. ha contestato la fondatezza del gravame proposto dalla ### chiedendo che fosse comunque corretto l'errore materiale contenuto nella sentenza (laddove non era stata disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore della stessa ### S.r.l., dichiaratosi antistatario). 2.6) Con ordinanza del 7.12.2022, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### s.a.s., #### e ### in quanto già parti del processo in prime cure e non citati nel presente grado di giudizio. 2.6.1) Operata l'integrazione, si sono costituiti ### s.a.s., ### e ### eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis c.p.c. e contestando comunque nel merito la fondatezza dello stesso. 2.7) Non si sono invece costituiti nel presente grado di giudizio ### e ### di cui deve quindi dichiararsi la contumacia. 3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto. 3.1) Antecedentemente all'analisi del gravame, tuttavia, devono essere prese in considerazione le questioni preliminari sollevate da alcune delle parti appellate, onde rilevarne l'impossibilità di accoglimento. 3.1.1) Anzitutto, in considerazione dello stato della procedura, non è più suscettibile di essere presa in considerazione l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348bis c.p.c. sollevata dalla ### e da ### s.a.s., ### e ### 3.1.2) In secondo luogo, per quanto concerne l'eccezione ex art. 342 c.p.c., sollevata da quasi tutti gli appellati, si ricorda come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del 16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass. 7675 del 19.3.2019). Infine, è stato precisato che “In materia di appello, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così Cass. 20124 del 7.10.2015) In quest'ottica deve quindi evidenziarsi come il gravame in analisi non possa in alcun modo assurgere al deficit contenutistico valorizzato dalla Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342 c.p.c., dal momento che risultano esposti dall'appellante profili di censura sufficientemente chiari nei confronti della sentenza impugnata, con indicazione delle considerazioni del giudice di prime cure oggetto delle censure predette, la cui valutazione deve essere dunque compiuta sul piano della fondatezza o meno dell'appello e non su quello della sua ammissibilità. 3.1.3) Infine, per quanto concerne la questione della nullità dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure (reiterata in questa sede da ########## l'Avv. ### e l'Avv. ### e fondata sulla circostanza per cui le domande della sig.ra ### erano state ab origine rivolte (ed il ricorso introduttivo notificato) nei confronti di soggetto inesistente (il ### di Via del ### n. 68) e solo in un secondo momento rivolte nei confronti dei singoli comproprietari di immobili posti nell'edificio confinante a quello della sig.ra ### si osserva come la questione non possa essere presa in considerazione. Al netto di ogni altra valutazione, va infatti rilevato come nella sentenza impugnata sia espressamente indicato che “### atto dell'inesistenza del condominio, la domanda è stata quindi legittimamente proposta nei confronti dei proprietari che si servono della scala”, sì che tale valutazione avrebbe potuto (e dovuto) essere contestata esclusivamente mediante la proposizione di appello incidentale. Nell'assenza di un tale gravame, la questione risulta dunque essere ormai insuscettibile di ulteriore valutazione nella presente sede, dato che anche le questioni astrattamente suscettibili di rilievo d'ufficio incontrano comunque il limite rappresentato dal giudicato interno. 3.2) Passando quindi all'analisi del merito del gravame, deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza del primo motivo di gravame. 3.2.1) Il tenore della motivazione esposta dal giudice di prime cure, pur sinteticamente espressa, rende infatti pienamente edotti del percorso logico-argomentativo seguito onde pervenire alle conclusioni infine raggiunte. Come ricordato al pregresso paragrafo 1.3), il Tribunale di ### ha fondato il proprio convincimento rilevando che “...dalla c.t.u. emerge che la scala di cui si chiede l'arretramento è stata costruita in aderenza alla struttura preesistente della scala di proprietà del condominio “###” e sulla parte terminale della stessa di proprietà del condomino ### tra le due scale è presente una struttura in muratura della larghezza media di cm. 75/80 cm. (p. 11 relazione peritale); irrilevante che anche questo elemento di congiunzione sia stato realizzato dalla società costruttrice chiamata in causa, perché ciò che conta è che la costruzione sia in aderenza, questo al fine di evitare eventuali anguste intercapedini; pertanto, essendo pacifico che anche il condominio “###” aveva, per primo, costruito ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta dall'art. 873 c.c., la società costruttrice della scala e dante causa dei convenuti si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 877 c.c. di costruire in aderenza” e ritenendo peraltro irrilevante “...che la scala di cui si discute possa essere stata realizzata in maniera non conforme ai titoli edilizi rilasciati”. ### argomentativo è dunque piuttosto nitido e la motivazione non può ritenersi apparente, mentre le censure mosse dall'appellante alla condivisibilità della valutazione in oggetto non attengono più al dato formale della percepibilità della motivazione, ma alla correttezza del suo contenuto. 3.3) Il secondo, terzo e quarto dei motivi di appello devono poi essere trattati congiuntamente, concernendo tutti censure mosse all'assunto del Tribunale di ### secondo cui le due opere presenti in loco, tra cui le scale oggetto delle doglianze della sig.ra ### erano state costruite in aderenza. 3.3.1) ### appellante ha anzitutto addotto come il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato le risultanze emergenti dall'espletata ### dalle quali non poteva trarsi la conclusione per cui le due opere predette erano state costruite in aderenza. La censura non è condivisibile.
Nella relazione di consulenza tecnica in questione è infatti dato leggere espressamente (a pg. 11 della stessa) che “Si conferma che la ### in contestazione è stata realizzata dalla ### s.r.l. in aderenza alla struttura preesistente della ### di ### del ### “###” e sulla parte terminale della stessa di ### del ### Tra le due scale è presente una struttura in muratura della larghezza media di cm 75/80”, con la precisazione (a pg 21) per cui “...la scala in oggetto ha una sua autoportanza in quanto è parte della struttura in cemento armato e quindi non in appoggio” e, infine, rispondendo “Si concorda con quanto asserito” al rilievo per cui “Non è corretto dire che la scala che serve il condominio ### è a confine con la scala in contestazione. Definizione di confine: il confine è una linea reale o immaginaria che segna i termini di una proprietà; in questo caso le due proprietà sono separate da un muro della larghezza di cm 75/80 e pertanto è corretto definire che la scala del condominio ### è in aderenza al muro di confine esistente, come il C.T.U. afferma alla risposta successiva a pag. 13/22”. Dunque, la valutazione (già sopra ricordata) del giudice di prime cure secondo cui “...dalla c.t.u. emerge che la scala di cui si chiede l'arretramento è stata costruita in aderenza alla struttura preesistente della scala di proprietà del condominio “###” e sulla parte terminale della stessa di proprietà del condomino ### Riccardo” risulta pienamente conforme al dato emergente dalla CTU stessa. Le doglianze di parte appellante (esposte in particolare nel secondo motivo di gravame), consistenti nell'assunto per cui “...la lettura completa della relazione e l'esame dei documenti ad essa allegati avrebbero consentito di rappresentare correttamente lo stato dei luoghi e cogliere dunque la imprecisione terminologica in cui incorre il CTU nel passo citato in motivazione. Come già detto del resto che si sia trattato proprio di errore sul fatto lo si coglie semplicemente considerando che lo stesso CTU in altre parti della sua relazione smentisce l'ipotesi di costruzioni in aderenza misurando la distanza della scala dalla linea di confine (ove si trova il muro che il confine stesso segna) e a ciò fa conseguire la necessità di riposizionare la stessa alla distanza imposta dalla legge (che giustamente egli indica in un metro e mezzo dalla linea di confine)”, non vanno del resto ad integrare una contestazione attinente alla correttezza o meno della lettura che, delle risultanze della ### ha dato il giudice di prime cure, ma una censura della correttezza della stessa ### 3.3.2) Il profilo che risulta dunque da valutare è la nozione di “aderenza”, ritenuta dall'appellante scorrettamente valutata ### dal consulente tecnico d'ufficio ed altrettanto scorrettamente recepita ### dal Tribunale di ### La sig.ra ### ha in particolare esposto al riguardo (nel terzo motivo di gravame) che secondo la giurisprudenza di legittimità (citando Cass. 6768/2012) è orientata nel senso che “Si ha costruzione in aderenza quando la nuova opera e quella preesistente combaciano perfettamente da uno dei lati, in modo che non rimanga tra i due muri, nemmeno per un breve tratto o a intervalli, uno spazio vuoto, ancorché totalmente chiuso”. La conclusione raggiunta dal giudice di prime cure recependo le indicazioni del CTU era dunque errata, in quanto era “...certo ed incontrovertibile infatti che il tratto di scala sopraelevato, rispetto al muro esistente sul confine, non è aderente a nulla, neppure al muro stesso che controparte ha costruito sul confine (in appoggio al muro preesistente) e dal quale il tratto di scala in contestazione (e la struttura in cemento armato cui la stessa appoggia) è completamente staccato”. ### la doglianza in esame non appare condivisibile. Deve infatti rilevarsi come la documentazione fotografica in atti consenta di riscontrare la correttezza della valutazione del CTU allorché ha indicato che la scala oggetto di causa è stata costruita in aderenza a quella precedentemente realizzata. Il muro oggetto delle argomentazioni dell'appellante (e che la stessa appellante ha indicato essere stato costruito in appoggio - rectius, tuttavia, in aderenza - al preesistente muro ivi allocato) risulta costituire parte integrante della scala stessa, sostanzialmente rappresentandone l'innesto nella parte a confine e non avendo altrimenti la scala stessa altri punti d'appoggio (in questo caso da intendersi in senso proprio). Si riportano le seguenti fotografie onde consentire un'immediata percezione dello stato dei luoghi e non ricorrere a descrizioni che, sul piano semantico, possono non essere adeguatamente rappresentative di tale stato. (foto n. 3 allegata alla ### in cui il muro posto sulla sinistra rappresenta il muro posto a confine con la proprietà del ### “###”) (foto n. 16 allegata alla ### in cui è rappresentata a scala di accesso al ### “###”, posta dall'altra parte del muro sopra ricordato e che, nella presente foto, è posto alla destra del muro pure qui raffigurato). Risulta evidente come entrambe le scale siano costituite, oltre che dalle rampe e dai gradini ivi allocati, anche dai muri posti nella loro parte laterale: sinistra (per il muro della scala di proprietà degli odierni appellati) e destra (per il muro del ### “###”), avendo a riferimento le immagini presenti nelle fotografie sopra esposte. La presenza del muro oggetto delle argomentazioni dell'appellante, dunque, non comporta alcuna conseguenza in punto di esclusione della ravvisabilità di una costruzione “in aderenza” ai sensi dell'art. 877 3.3.3) Infine, in forza delle medesime considerazioni sin qui espresse, deve ritenersi non suscettibile di accoglimento la censura dell'appellante (esposta nel quarto motivo di gravame) secondo cui “A quanto appena detto consegue altresì la violazione del principio della prevenzione richiamato in motivazione e che impone, contrariamente a quanto avvenuto nella fattispecie ed a quanto erroneamente presupposto dal giudice a quo, di costruire in appoggio o in perfetta aderenza, salvo in difetto di ciò il rispetto della distanza prevista dal codice. E nella fattispecie la scala contestata non è né in appoggio né aderente alla costruzione preesistente né rispetta la distanza prevista dal codice”. 3.4) Deve dunque rilevarsi come le motivazioni complessivamente poste dall'appellante a sostegno del gravame non possano trovare accoglimento. Non è peraltro fuor di luogo osservare come le allegazioni ab origine poste dall'appellante a sostegno delle proprie domande siano consistite unicamente nella prospettazione per cui “...i proprietari dello stabile limitrofo, ubicato alla Via del ### 68, a cominciare dall'anno 2005 hanno dato avvio alla ristrutturazione del fabbricato principale ed a varie altre opere edilizie per la sistemazione dell'edificio, tra le quali la realizzazione di una scala esterna in cemento armato posizionata in corrispondenza del confine con il condominio “###”, ciò si evince chiaramente dalla relazione, redatta per conto dell'attrice dall'### Benedetti, che viene prodotta (doc. n.2) unitamente a lettera 7/6/2006 (doc. n.3) nella quale si precisa che “...la scala realizzata all'interno della proprietà So.co.ci si trova in corrispondenza del confine di proprietà con il condominio “###” ed il filo esterno della soletta della scala corrisponde al confine di proprietà”.” (così a pg. 1 del ricorso introduttivo, evidenziazione del collegio). Dunque, solo tale allegazione in punto di fatto risulta essere stata posta a fondamento delle richieste della sig.ra ### (senza riferimenti di sorta a abusi edilizi, norme urbanistiche, esistenza di intercapedini ecc., che pure hanno occupato parte del contenzioso sorto in prime cure) e, sulla scorta di tale unica allegazione, la sig.ra ### ha quindi chiesto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Appare piuttosto evidente la correzione di strategia difensiva adottata in corso di causa dalla stessa sig.ra ### allo scopo di neutralizzare la prospettazione dei resistenti in prime cure volta all'applicazione della possibilità di costruire in aderenza rispetto alla preesistente scala. In tal senso deve in effetti plausibilmente intendersi l'assunto (contenuto a pg 9 dell'atto di appello) secondo cui “...la scala in contestazione anche per le sue caratteristiche (si tratta di struttura sopraelevata) non può essere tecnicamente aderente a nulla, tanto meno a quella del condominio limitrofo (###, dato che quella dei convenuti si trova a circa 35/40 cm. dalla linea di confine ove invece era già allocata quella preesistente di cui è parte il muro già esistente (costruito con la scala del condominio ### che segna proprio il limite di proprietà tra i due condomìni (vani dunque sul punto i richiami di questa difesa nella comparsa conclusionale alle pagg. nn. 10-11, e nella memoria di replica alla pag. n.3).”. ### secondo cui la scala degli odierni appellati si trova a 35/40 cm dalla linea di confine appare in effetti collidere inesorabilmente con quella secondo cui la stessa scala era posizionata in corrispondenza del confine con il ### “###”, mentre proprio dalla predetta allegazione emerge che il muro posto nella proprietà di quest'ultimo condominio era stato realizzato in concomitanza con la costruzione della scala presente dello stesso ### “###” e che lo stesso “segna proprio il limite di proprietà tra i due condomini”. ### sotto questo aspetto, dunque, le conclusioni raggiunte dal CTU devono vieppiù ritenersi condivisibili. 4) Occorre poi rilevare come, nel contesto delle conclusioni formulate da ########## l'Avv. ### e l'Avv. ### sia contenuta la richiesta di condanna della sig.ra ### al risarcimento dei danni per l'illegittima trascrizione della domanda giudiziale. Tale domanda non può essere presa in considerazione. Già in prime cure era stata infatti avanzata una simile richiesta (con domanda reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni) senza che consti tuttavia una pronuncia sul punto da parte del giudice di prime cure, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.. Nei confronti di tale omissione di pronuncia avrebbe tuttavia dovuto essere proposto appello incidentale sì che la mancata proposizione di una tale impugnazione non consente di prendere in considerazione né le conseguenze derivanti dalla predetta omissione di pronuncia, né il merito della domanda in questione. 5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di ### e del ### “###”, in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.. 5.1) La predetta condanna alla refusione delle spese di lite deve essere resa anche con riferimento alla posizione dei terzi chiamati, in prime cure, ### S.r.l., #### e ### S.r.l., dal momento che la loro partecipazione al giudizio rappresenta l'esito di un corretto esercizio delle prerogative difensive delle parti resistenti nel primo grado di giudizio quale conseguenza della tipologia di domande avanzate dalla sig.ra ### ed a cui il ### “###” ha aderito. 5.2) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. la Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 291/2020 del Tribunale di ### così statuisce: 1) dichiara la contumacia di ### e ### 2) respinge l'appello; 3) condanna ### ed il ### “###”, in solido tra loro, a rifondere a ### le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge; 4) condanna ### ed il ### “###”, in solido tra loro, a rifondere a ############ e #### le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore Avv. ### dichiaratosi antistatario; 5) condanna ### ed il ### “###”, in solido tra loro, a rifondere a ### S.r.l. le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore Avv. ### dichiaratosi antistatario; 6) condanna ### ed il ### “###”, in solido tra loro, a rifondere a #### e ### S.r.l., le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge; 7) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025 dalla Corte di Appello di ### su relazione del Dott. #### relatore Dott. #### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
causa n. 1453/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Cecchi Marco, Carlo Breggia