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Corte di Cassazione, Sentenza n. 36384/2023 del 29-12-2023

... proprietaria dell'intero fabbricato ### - deve ritenersi inesistente la servitù per destinazione del padre di famiglia di passaggio veicolare sul fondo, ex art. 1062 cod. civ.; - deve ritenersi inesistente la costituzione di servitù di passaggio in forma scritta tra i soggetti proprietari dei due fondi, tale non potendo considerarsi il ### contrattuale del 1993 del ### di ### del ### (richiamato nei diversi contratti di vendita degli appartamenti di ###, come non correttamente interpretato dagli appellati. Pertanto, la Corte d'Appello di ### per quel che qui ancora rileva: - emetteva il divieto di eserciz io del pass aggio veicolare nei confronti dell'avente causa di ### s.p.a., cioè ### (non legittimata rispetto all'azione negatoria, ma legittimata rispetto all'azione personale) e di tutti i soggetti estranei al condominio di ### del ### 3/8; - rigettava l'appello incidentale di ### S.P.A., in cui si reclamava l'usucapione della servitù di passaggio veicolare, non essendo trascorsi i 20 anni ex art. 1158 cod. civ. tra l'unico atto al quale si sarebbe po tuta att ribuire valenza di esercizio di servitù (contratto di locazione, datato 1992) e la d ata della domanda riconvenzionale (giugno (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9820/2017 R.G. proposto da: FARMINDUSTRIA - ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - ricorrente contro ### 96 ### elettivamente domiciliat ###, presso lo stu dio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - controricorrente nonchè contro ### 98 ##### 2000 ###, ###, ### & C #### 2 di 14 I ######## 3/8, ### , #### - intimati avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1922/2016 depositata il ###; lette le conclusioni scritte del ### dott.  ### Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal #### 1. Con atto di citazione notificato in data ### ad ### S.p.a. ### e a ### il ### di ### 3/8 chiedeva al giudice monocratico civile del Tribunale di Rom a inibirsi a ### S.p.a e ### ria, rispett ivamente proprietaria e conduttrice di un'area cortilizia retrostante l'edificio, il passaggio veicolare attraverso il passo carrabil e contraddistinto dal numero civico 3, ### del ### Nel p rosieguo de l giudizio di primo grado, a seguito de ll'eccez ione di difetto d i legittimazione passiva, veniva chiamata in causa, ad integrazione del contraddittorio, la nuova proprietaria dell'area cortilizia, M.S.M.C. ### S.r.l. 
All'udienza del 30.11.20 01 interveniv a in giudizio ### s.r.l., per aderire alla domanda principale del l'attrice in qualità di condomin a dell'edificio del ### 3/8 . Le attrici contestavano l'esistenza e/o va lidità della servitù di passaggio veicolare, e chiedevano al Tribunale di ### inibirsi detto passaggio con actio negatoria ser vitutis, o riconoscersi il pagament o di 3 di 14 un'indennità ex art. 1053 cod. civ. qualora fosse disposta una servitù coattiva a loro carico.  2. Il Tribunale di ### con sentenza n. 689/2008, rigettava la domanda attorea, ritenen do sussistente la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, desumibile: - dall'originaria appartenenza (sin dal sec ### dell'intero complesso immobiliare alla famiglia ### - dalla documentazione prodotta, in virtù della quale l'androne del civico 3 metteva in comunicazione un cortile adiacente, in piccola parte di prop rietà del fabbricato storico de l ### 3/8 (###, per il restante di pertinenza - a partire dalla fine dell'800 - di un palazzo già appartenente ad I.N.A., successivamente acquisito da ### unit amente a detta seconda area cortilizia e a vente accesso pedonale dal civico 46 di via del ### Questa seconda area cortilizia era stata data in locazione a ### a Imm obiliare s.r.l., divenuta proprietaria del fabbricato ### con atto del 17.05.1991 (la quale negli anni avrebbe proceduto alla vendita delle singole unità immobiliari, residenziali e uffici), che la utilizzava per il parcheggio di veicoli con accesso dal passo carrabile di ### civico n. 3.  ### di una servitù di pass aggio ped onale e veicolare era documentata dagli atti di vendita con cui ### s.r.l. aveva ceduto gli appartamenti di palazzo ### né poteva dirsi smentita dalla lettera del ### condominiale, recepito nei singoli atti di vendita, ove (all'art. 6) era contenuta una clausola la cui formulazione letterale («servitù a vantaggio di persone») dovesse far propendere per un diritto di passaggio a favore di un soggetto determinato, e non del fondo, m a dovendo valutarsi il contesto complessivo del ### 4 di 14 - dalla conformazione strutturale del ### del ### dalla quale emerge l'originaria e naturale predisposizione d ell'ingresso di cui al civico n. 3 a consentire l'acce sso libero e p rivo di ostacoli all'area cortilizia adiacente, verosimilmente destinata ad accogliere i mezzi di trasporto dell'epoca (carrozze, cavalli).  3. Appell ava ### 96 s.r.l. (unitamente ad altri condomini con posizioni processuali diverse) reit erando le medesime richieste presentate al giudice di prime cure. Le appellate costituite ( quali soggetti succedutisi nella titolarità del fondo asseritamente dominante) chiedevano, talune, la regolazione delle spese di lite; altre, mediante appello incidentale, chiedevano dichiararsi l'esistenza di una servitù di transito (pedonale e) veicolare sul passo carrabile e sull'androne per accedere all'area cortilizia; ovvero, in via subordinata, domandavano l'acquisto di detta servitù per usu capione o mediant e costituzione coattiva, ex art. 1051 cod.  4. Con sente nza n. 192 2/2016, la Corte d'App ello di Ro ma accoglieva la richiesta dell'appellante: dichiarava l'inesistenza di una servitù di passaggio veicolare sul fondo di proprietà del ### di ### avente accesso dal civico n. 3; per l'effetto, ne vietava l'esercizio a soggetti estranei al ### di ### 3/8. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte: - doveva considerarsi sufficientemente provato il fatto presupposto dall'appellante, ossia che l'intera area cortilizia di cui si discute e che si trova sul retro del fabbricato di palazzo ### non sia appartenuta sin dall'orig ine ad un unico proprietario, con ciò esclu den dosi la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia. ### la Corte distrettuale, solo una prima parte del cortile è di proprietà del condominio ### (fondo asseritamente servente); l'altra e più estesa area, pur appartenendo allo stesso mappale, reca chiaramente 5 di 14 l'indicazione di appartenenza ad altra p roprietà (asseritamente dominante), ogg i di ### a S.P.A. (ex I.N.A.), oggetto di molteplici contratti di locazione a favore di innumerevoli conduttori, tra cui da ultimo la ### s.r.l., a sua volta precedente proprietaria dell'intero fabbricato ### - deve ritenersi inesistente la servitù per destinazione del padre di famiglia di passaggio veicolare sul fondo, ex art. 1062 cod. civ.; - deve ritenersi inesistente la costituzione di servitù di passaggio in forma scritta tra i soggetti proprietari dei due fondi, tale non potendo considerarsi il ### contrattuale del 1993 del ### di ### del ### (richiamato nei diversi contratti di vendita degli appartamenti di ###, come non correttamente interpretato dagli appellati. 
Pertanto, la Corte d'Appello di ### per quel che qui ancora rileva: - emetteva il divieto di eserciz io del pass aggio veicolare nei confronti dell'avente causa di ### s.p.a., cioè ### (non legittimata rispetto all'azione negatoria, ma legittimata rispetto all'azione personale) e di tutti i soggetti estranei al condominio di ### del ### 3/8; - rigettava l'appello incidentale di ### S.P.A., in cui si reclamava l'usucapione della servitù di passaggio veicolare, non essendo trascorsi i 20 anni ex art. 1158 cod. civ. tra l'unico atto al quale si sarebbe po tuta att ribuire valenza di esercizio di servitù (contratto di locazione, datato 1992) e la d ata della domanda riconvenzionale (giugno 2000); - rigettava l'appello incidentale in cui la stessa ### s.p.a. chiedeva la costituzione di servitù coattiva ex art. 1051, 1052 cod. civ., posto che non si è in presenza di un cortile intercluso, 6 di 14 essendo il passaggio pedonale possibile dal civico 8 di ### e da via del ### n. 46; - compensava interamente le spese per entrambi i gradi di giudizio.  5. Nell'ambito della procedura ex art. 612 cod. proc. civ. promossa dal ### di ### 3/8 veniva dichiarata dal Tribunale di ### la sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di ####.E., infatti, con ordinanza del 28.08.2018, preso atto dell'assegnazione in favore di ### delle unità immobiliari e delle pertinenze facenti parte del ### di ### del ### n. 3/8, e, quindi, dell'assunzione da parte di quest'ultima della qualità di condomina dello stabile, riteneva venuta meno la condizione in capo alla stessa di «soggetto estraneo» al ### con conseguente suo dir itto di esercitare il passaggio veicolare tramit e l'accesso carrabile del ci vico n. 3 e l'a ndrone del ### al fine di accedere alla propria area cortilizia interna destinata a parcheggio, altrimenti interclusa all'accesso dei veicoli.  5.1. Nelle more del procedimento dinanz i a questa ### e ### assumeva la qualità di proprietaria dell'area cortilizia facente parte del fabbricato con accesso da via del ### n. 46, a séguito di assegnazione attraverso ### 98 s.r.l., della quale l'esponente era socio unico: sì che l'odierna ricorrente è divenuta proprietaria del fondo ( asseritamente) dominant e (area cortilizia del civico 46 di via del ###, nonché comproprietaria del fondo ### servente (area cortilizia del civico n. 3 di ### del ###.  6. Propo neva ricorso per la cassazione di de tta decisio ne ### affidandolo a tre motivi.  ### 96 s.r.l. con controricorso. 7 di 14 Restava intimato il ### 3/8. 
Entrambe le parti hanno pre sentato memoria in p rossimità dell'udienza camerale del 28.06.2022.  ###.M. concludeva per il rigetto del ricorso, ritenendo non indicative le circostanze valorizzate dal ricorrente per le quali originariamente il fondo domina nte e quello servente appartenessero ad un solo proprietario. E', infatti, al momento della divisione dei fondi in oggetto - fatta risalire alla fine dell'800 (allorché la famiglia ### operò il frazionamento dell'intera proprietà) - che si è verificata la cessazione dell'appartenenza dei beni ad un unico proprietario: trova, pertanto, applicazione il principio secondo il quale quando l'appartenenza dei due fondi all'originario proprietario è cessata prima dell'entrata in vigore del codice civile vigente non trova applicazione retroattiva l'art. 1061 cod. civ.; essendo, invece, in vigore l'art. 629 del codice civile del 1986, per il quale potevano costituirsi per destinazione del padre di famiglia soltanto le servitù continue ed apparenti, ed essend o la servitù di passaggio discontinua, deve escludersi la costituzione di servitù nel caso di specie (Cass. n. 8725 del 2015; Cass. n. 28641 del 2011).  6.1. Nell'adunanza camerale del 28.06.2022, il Collegio osservava che la complessità della vicenda, no n chiarita nella senten za impugnata, unitamente ai fatti nuovi segnalati con la memoria dalla ricorrente (in particolare: il fatto che ### sia div enuta titolare dei beni immobili siti nel ### con accesso da ### del ### n. 3/8, oltreché dell'area cor tilizia adibita a parcheggio auto c on accesso pedonal e e carrabile da L argo del ### 3/8, già di proprietà della ### 98 s.r.l., di cui era unica socia; l'adozione di una delibera in data ###, con la quale il ### 3/8, 8 di 14 preso atto degli articoli 5 lettera o) e 6 lettera b) e c) del ### di condo minio «### del ### del ### nn. 3 e 8, riconosceva il diritto dei condo mini di transitare, anch e a bordo di veicolo, per il passo carraio di cui al civico 3 di ### del ### attraverso l'atrio carraio de l condominio, fino dentro al cortile condominiale), hanno reso opportuna la trattazione in pubblica udienza a t ermini dell'art. 37 5, secondo comma, cod. proc. civ ., attesa la particolare rilevanza delle questioni sollevate. 
Pertanto, il Collegio disponeva il rinvio a nuovo ruolo della causa per la riassegnazione in ### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta di rimessione in termi ni pervenuta dall'odierna ricorrente in dat a successiva alla celebrazione della ### (il ###), per l'ammissione di ulteriori memorie difensive di replica alle conclusioni formulate dal ### La ri corrente lamenta la mancata comunicazione da parte della ### dell a soggezione della ### alla normativa di cui all'art. 23 co. 8-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'esponente la quale, nella convinzione che l'udienza si sarebbe svolta con disc ussione orale, ha ritenuto di non depositare ulteriori memorie difensive.  1.1. La noma citata recita: «### 23, comma 8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la ### di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il p rocuratore g enerale fac cia richiesta di discussione orale . 
Entro il quindic esimo g iorno precedente l'udienza, il procuratore 9 di 14 generale formula le sue conclusioni motivate con at to spedito alla cancelleria della Co rte a mezzo di posta e lettronica certifica ta. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenent e le conclusioni ai difensori delle parti che, e ntro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di post a elettronica certificata. La richiesta d i discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e pre sentata, a mezz o di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procediment i per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigo re della legge di conversione del presente decre to. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore». 
Si tratta di disposizione recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connessa all'emergenza epidemiologica da ###19; trattandosi di un testo normativo pubblicato in ### (GU n. 319 del 24-12-2020 - ### Ordinario n. 43) il Collegio ritiene che rientri tra i doveri del difensore acquisire opportuna conoscenza della normativa in vigore: pertanto, la comunicazione della ### può forse tradursi in un servizio utile, ma la su a mancanz a non può integrare la violazione del diritto di difesa .  2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1062, 922, 1350 e 1376 cod. civ. con riferimento all'art. 360, 10 di 14 comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente afferma - quale fatto storico oggetto di dis cussione già in pri mo grado di giudizio - che in origine il palazzo ### apparteneva all'omonima famiglia (dal ###, la quale aveva impresso la servitù di passaggio anche veicolare (riguardante mezzi d'epoca, come carrozze e cavalli) sull'area cortilizia ancor prima de lla separazione dei d ue fondi (avvenuta a fine ‘800), su gran parte della quale sarebbe stato edificato il nuovo stabile con accesso da via del ### n. 46, già dal 1914 di proprietà I.N.A.; che dai successivi atti di vendita prodotti in giudizio non risulta l'esistenza di clausole che annullino o neghino l'esistenza di detto passaggio veicolare. E', pertanto, certo e provato che al momento della separazione della p roprietà d ei due fondi il rappo rto di asservimento è continuato a sussistere, e che perduri la servitù per destinazione del padre di famiglia.  2.1. Il motivo è fondato. A norma dell'art. 1062, comma 1, cod.  civ., la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia «ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attu almente di visi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù». ### l'orientamento di questa ### detta modalità di costituzione di servi tù ex lege è impe dita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, che non può desu mersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà 11 di 14 di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. Sez. 2, n. 4872 del 01/03/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13534 del 20/06/2011). 
Ai fini dell'accertamento giudiziale della servitù per destinazione del padre di famiglia, il presu pposto dell'effettiva si tuazione di asservimento di un fondo all'altro, di cui all'art. 1062 cod. civ., deve essere effettuat o attraverso la ricostruzione dello stato dei luo ghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario, rimanendo irrilevanti le modifiche successive (Cass. civile, sez. II, 20/ 12/202 1, n. 40 824; Cass. n. ### del 2019; Cass. 10662 del 2015).  2.2. A giudizio del Collegio, la ### d'Appello ha fatto malgoverno dei suddet ti criteri di interpretazione della no rma citata: ignorando l'origine storica (### sec.) dell'allora unica area cortilizia con accesso (anche carraio) dal ci vico n. 3 di ### ricostruibile utilizzando ogni mezzo di prova - dunque anche la ### storicoarchitettonica allegata da parte attrice nel primo grado di giudizio - il giudice di seconde cure ha fotografato uno stato dei luoghi modificatosi a distanza di oltre due secoli, per affermare l'insussistenza di uno dei presupposti dell'art. 1062 cod. civ., ossia la non appartenenza delle due aree cortilizie ad un unico proprietario. Nella ricostruzione della ### d'Appello, la separazione delle due aree cortilizie è fatta risalire all'atto di vendita del 1986 di ### del ### alla ### s.p.a.: l'una, originaria, di pro prietà d el ### di ### del ### con accesso (anche carraio) da ### n. 3; l'altra, separata dalla prima, interposta tra l'edificio di ### e un più recente e dificio (originariamente di proprietà I.N.A., ad o ggi trasferita all'odierna ricorrente) con accesso da via del ### n. 46. 12 di 14 Su tale stato dei luoghi la ### distrettuale ha erroneamente applicato la norma in questione (v. sentenza p. 6, 4°-6° capoverso): cioè sulle modifiche successive, comunque risalenti ad un'e poca posteriore all'entrata in vigore del codice civile vigente contrariamente a quanto ritenuto dal P.M., subíte dall'area cortilizia originariamente unica; non già - come richiesto nei criteri interpretativi sopra riportati - sullo stato dei luoghi registrati all'epoca in cui il compendio immobiliare di cui si discute apparteneva ad un unico proprietario, ossia alla famiglia ### affermazione, questa, non contestata in atti. Inoltre, evidenzia il giudice di prime cure che l'accesso dal civico n. 3, al contrario del civico n. 8 (in cui sono presenti dei gradini), consente il passaggio di veicoli, dimostrato anche dalla persistenza di un cartello posizionato in facciata. Tale stato dei luoghi soddisfa un ulteriore requisito di legge: la servitù per destinazione del padre di famiglia, infatti, è fattispecie non negoziale che postula l'esist enza di segni ed opere visi bili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del pe so imposto al fondo servente (ex plurimis: Cass. Sez. 2, n. ### del 12/12/2019; Cass. 12/02/2014, n. ###ass. 11/02/2009, n. 3389; Cass. 20/07/2009, n. 16842).  2.3. Affermata la sussi stenza del presupposto iniziale sul quale verificare la co stituzione di servit ù per destinazione del p adre di famiglia, né dal ### condominiale del 1993 (v. soprattutto clausola n. 6, lett. c), che riconosceva a ### iare s.p.a., conduttrice di I.N.A., l'accesso dal pass o carrabile di ### del ### civico n. 3, sul quale esiste una servitù perpetua di passaggio pedonale e veicolare a suo favore), né dai molteplici atti di vendita dell'attuale ### del ### e delle unità immobiliari che lo comp ongono (che richiamano detto R egolamento) risulta un'espressa esclusione della ser vitù di passo carrabile; tant o meno 13 di 14 risulta altrove un contenuto negoziale incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, avrebbe a suo tempo determinato la nascita della servitù. Al contrario, come messo in rilievo dal giudice di prime cure, una lettura «integrale» del ### del ### di ### milita nel senso oppo sto, di riconoscere cioè una servitù a vantaggio d el cortile di proprietà I.N.A. (v. clausola n. 12, lettera l), ove si abbina alla servitù di passaggio l'obbligo dei benefi ciari di tale servit ù di partecipare alle spese di pulizia e custodia).  2.4. In defi nitiva, la sentenza merita di essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito e, per l'effetto, è dichiarata la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare sul fondo di proprietà del ### ominio di L argo del ### no con accesso dal civi co n. 3 nei confronti di ### in q uanto proprietaria del fondo dominante.  3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 cod. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto d i discussione tra le parti. Il rico rrente argomenta l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio, non solo da tempi immemorabili ma per lo meno dal 23.02.1962 (fino al 14.06.2000, data di instaurazione del giudizio di primo grado da parte dei proprietari dell'asserito fondo servente): data in cui è stato alienato il ### del ### alla ### s.p.a. con atto dal quale risulta con chiarezza l'esistenza di un diritto di passaggio.  4. In via subordinata, con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 cod. civ., con riferimento all'art. 360 cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il 14 di 14 giudizio oggetto d i discussione tra le parti. La ricorre nte ritiene sussistano i presupposti per la cost ituzione coattiva di passaggio veicolare: per la configurazione dei luoghi, infatti, l'area cortilizia di cui si discu te deve considerarsi int erclusa e, stante la sua storica destinazione a parcheggio auto, l'accesso veicolare sarebbe possibile solo dal passo carraio del ### del ### di ### n. 3.  5. Avendo il Collegio accolto il primo motivo del ricorso, i restanti si dichiarano assorbiti. 
Stante la particolare complessità delle vicende che hanno originato la causa, le spese sono compensate nei precedenti gradi di giudizio come nel giudizio di legittimità.  P.Q.M.  ### di Cassazione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, cas sa la sentenza impug nata e, deciden do nel merito, dichiara la sussistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare sul fondo di proprietà del ### ominio di ### del ### con accesso dal civ ico 3 nei conf ronti della proprietaria del fondo dominante. 
Le spese sono compensate nei precedenti gradi di giudizio e nel presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consi glio della ### a 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Amato Cristina

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25074/2023 del 23-08-2023

... l'esistenza dei presupposti per l'acquisto del la servitù di passaggio tramite usucapione. Più precisamente, la servitù di passaggio per raggiungere il fondo, la cui esistenza era garan tita nel preliminare, non risultava dal titolo di pr ovenienza (l'atto notaio ### del 1949: statuizione, que sta, che non risulta censurata dai ricorrenti) e neppure sussistevano i requisiti per l'acquisto del diritto di passaggio a titolo di usucapione in favore dei sigg.ri #### ha anzi accertato che il passaggio per l'accesso al fondo oggetto del preli minare era in disuso , come si evince dalla lettura degli atti delle parti. A tacere che la sentenza impugnata ha considerato l'atto di provenienza dei promittenti vendito ri in una con gli esiti dell'istruttoria svolta in giudizio e si è pronunciata al riguardo, ciò che viene censurato dai ricorrenti non è l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagl i atti processuali, che ab bia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 21-10-2022 -8- decisivo, secondo il paradigma dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ma l'erronea (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 9126-2018 proposto da: #### elettivamente domiciliati in #### 1, presso lo studio dell'avvocat o ### che li rappresenta e difende unitam ente a gli avvo cati ### ALBARELLO e ### giu sta procura speciale in atti; - ricorrenti - contro #### S ##### (in qualità di eredi di ###, elettivamente domiciliati in #### 33, presso lo studio dell'avvocato ### Ric. 2018 n. ### sez. ### - ud. 21-10-2022 -2- GALIENA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### giusta procura speciale in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1589/2017 della CORTE ### di VENEZIA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal ###. #### 1. Con att o di citazi one notificat o il 13/3 /2003, ### ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di ### e ### chiedendo accertarsi la risoluzione ai sensi dell'art. 1385 c.c. del contratto preliminare di vendita stipulato con gli stessi il ###, in ragione del suo recesso a causa dell'inadempimento dei convenuti. Chiedeva di conseguenza la condanna di questi ultimi alla restituzione del doppio della caparra confi rmatoria ad essi v ersata per un importo di euro 172.000 ,00. Dedu ceva l'attore che i signori ### e ### gli avevano promesso in vendita un fondo dichiarando l'esistenza di un acc esso (“tramite la carrareccia posta a fianco della ferrovia ### a servizio dell'ex casello e che immette direttamente su via Carbonare”), del quale invece il fondo era risultato privo.  2. Si costituivano in giudizio i convenuti ### e ### contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti. Rilevavano che il fondo oggetto della vendita era dotato, oltre che dell'accesso indicato nel preli minare, anche di un altro accesso parallelo cost ituito dalla sede della vecchia ferrovia ### nel tempo trasformata ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 21-10-2022 -3- in strada percorribile nor malmente usata per il transito nella zona. Chiedevano in via riconvenzionale che il Tribunale, accertata la legittimità del recesso da essi a loro volta effettuato con atto i n data 3/12/20 02 per l' inadempime nto dell'attore, dichiarasse la risoluzione del contratto preliminare con diritto degli stessi di trattenere la somma di euro 86.000,00 ad essi versata a tit olo di caparra confirmatori a. In subord ine chiedevano la risoluzione del con tratto preliminare per inadempimento dell'attore ai sensi dell'art. 1453 c.c., con condanna dello stesso al risarcimento del danno quantificato in euro 172.000,00 oltre interessi.  3. Disposta l'acquisizione di prove per testi ed espletata ### con sentenz a n. 1425/2009 del 15/09/200 9, il Tribunale di ### ha accertato la leg ittimità del recesso dell'att ore ### dal contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti e ha condannato i convenuti in solido a restituire allo stesso la somma di euro 172.000,00, oltre agli interessi e alle spese di lite.  4. ### e ### hanno impugnato la predetta sentenza, lamentando l'errore della pronuncia: per avere ritenuto inesistente il diritto di pass aggio indicato nel contratto preliminare in base all'errata valutazione del principio dell'onere della prova; per non avere ritenuto provata l'esistenza del diritto di passaggio indicato nella promessa di vendita in base all'interpretazione fornita dal CTU del titolo di acquisto d egli appellanti; per l'omessa valutazion e della circostanza relativa all'accertata conoscenza da parte dell'appellato della situazione di fatto e di diritto dello stato di luoghi e del passaggio oggetto di causa già in epoca precedente alla sottoscrizione del contratto preliminare; per il mancato accoglimento della domanda ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 21-10-2022 -4- riconvenzionale di accertamento dell'inadempim ento del contratto preliminare da par te dell'appellato, essendo stata raggiunta in giudizio la prova dell 'esistenza del passaggio oggetto di causa.  5. ### e di A ppello di Venez ia, nella resistenza dell'appellato, con la sentenza n. 1589/2 017 ha rit enuto infondati i motivi di appello, confermando la statuizione relativa alla legittimità del recesso dell'appellato e all'accoglimento della domanda dello stesso d i conseguire il doppio della caparra confirmatoria versata agli appellanti.  6. Avverso la decisione propongono ricorso per cassazione i sig.ri ### e ### con cinque motivi di censura.  7. Resist ono con controricorso gli eredi del sig. ### deceduto successivamente al deposito della sentenza di secondo grado.  8. In pro ssimità dell'udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il pr imo motiv o i ricorrenti denu nciano, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla valutazione dell'atto del notaio ### congiuntamente all'esito della CTU e allo stato dei luoghi.  ### i ricorrenti la ### e distrettuale a vrebbe completamente omesso di esaminare queste ci rcostanze, limitandosi ad esaminare il testo le tterale dell'atto notaio ### senza considerare la valutazione dell'atto di stralcio di quota divisionale in relazione all'esito della CTU e allo stato dei luoghi. Ciò a magg ior ragione considerando che prima di sottoscrivere il contratto preliminare il ### aveva avuto ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 21-10-2022 -5- modo di verificare lo stato di fatto del passaggio e lo stato di diritto risultante dall'att o di divisione del 1949, avendo una rappresentazione della situazi one di fatto e di dirit to del passaggio identica a quell a che è stata confermata dall'istruttoria.  2.- Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per falsa applicazione dell'art. 2697 ### di appello avrebbe errato nell'onerare gli stessi di una prova piena in relazione al diritto di accesso al fondo per cui è causa e pre cisamente - una volta constatato che l'att o di divisione notaio ### de l 1949 non fosse costituti vo del diritto di servitù di passag gio - in ordin e alla dimostrazione dell'avvenuto acquisto per usucapione di tale diritto di servitù, ritenuta dai ricorrenti non necessaria, posta la sussistenza di elementi fortemente presuntivi al riguardo, e precisamente: la circostanza che dal 1949 al 1997 l'unico tragitto esistente per accedere al fondo per cui è causa è quello descritto nel contratto preliminare e il fatto che nessuno ave va mai messo in discussione o tentato di impedire il transito sul tratto di strada che dalla p ubblica via ### porta al fon do oggetto del preliminare.  ### territoriale avrebbe dunque attribuito ai ricorrenti un onere probatorio con un'ampiezza eccessiva, che agli stessi non competeva, ritenuto inutile in relazio ne al caso concreto e al complesso delle risultanze processuali.  3.- Con il te rzo motiv o i ricorrenti si lam entano, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., della nullità della sentenza per vizi di motivazione per avere la ### di appello di Venezia operato un mero rinvio alla decisione del giudice di primo grado ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 21-10-2022 -6- senza motivare la propria adesione alla decisione, pur essendo ciò stato fatto oggetto di uno specifico motivo di appello.  4. - Con il quarto motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione di legge per avere la ### falsamente applicato l'art. 1478 c.c., non essendosi m ai gli appellanti impegnati al trasferimento di proprietà del passaggio per cui è causa. Non si trattava infatti, nella specie, di valutare la vendita di cosa altrui in relazione al diritto di passaggio di cui al contratto preliminare, che gli odierni ricorrenti non hanno mai affermato essere di loro proprietà, bensì di valutare l'esistenza in fatto e in diritto del passaggio stesso. Il richiamo all'art. 1478 c.c. è dunque inconferente.  5. - Con il qu into e ultimo motivo i ricor renti censurano l'omessa pronuncia - ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in relazi one al dedotto obbligo di gar anzia a l oro carico. 
Affermano gli stessi che la clausola contrattuale contenuta nella promessa di vendita (del seguente tenore: “l'accesso al fondo come dichiarato dai proprietari avviene tramite la carrareccia posta a fianco della ferrovia ### a servizio dell'ex casello e che immet te direttamente su via Carbonare”) integrava l'assunzione di un obbligo di garanzia nei confronti del ### con la consegu enza che laddove qualcuno avesse messo in discussione la possibilità del promittente acquirente di transitare sul percor so, lo stesso av rebbe potuto rivalersi sugli odierni ricorrenti. Queste considerazio ni non sono state pre se in considerazione dal giudice di appello ben ché costituenti fatto decisivo ai fini del giudizio, dal momento che, laddove si fosse ritenuto esistente un obbligo di garanzia dei promitt enti venditori, il recesso d el ### sarebbe stato esercitato illegittimamente. Ric. 2018 n. ### sez. ### - ud. 21-10-2022 -7- 6.- Il primo motivo è inammissibile, non perché - come sostenuto dai controricorre nti - in presenz a di “doppia conforme” opera il divieto , posto dall'art. 348 ter comma 5 c.p.c., di censurare la sentenza ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., dato che la norma non è nel caso di specie applicabile ratione temporis (trattandosi di atto di appello introdotto con citazione notificata il ###), ma per le ragioni che seguono. 
La sent enza della ### d'appello di Venezia appare correttamente motivata nel punto in cui ha precisato che i promittenti venditori, odierni ricorrenti, si eran o resi inadempienti agli obblighi contrattualmente assunti e neppure avevano fornito o o fferto prove sufficienti a comprov are l'esistenza dei presupposti per l'acquisto del la servitù di passaggio tramite usucapione. 
Più precisamente, la servitù di passaggio per raggiungere il fondo, la cui esistenza era garan tita nel preliminare, non risultava dal titolo di pr ovenienza (l'atto notaio ### del 1949: statuizione, que sta, che non risulta censurata dai ricorrenti) e neppure sussistevano i requisiti per l'acquisto del diritto di passaggio a titolo di usucapione in favore dei sigg.ri #### ha anzi accertato che il passaggio per l'accesso al fondo oggetto del preli minare era in disuso , come si evince dalla lettura degli atti delle parti. 
A tacere che la sentenza impugnata ha considerato l'atto di provenienza dei promittenti vendito ri in una con gli esiti dell'istruttoria svolta in giudizio e si è pronunciata al riguardo, ciò che viene censurato dai ricorrenti non è l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagl i atti processuali, che ab bia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 21-10-2022 -8- decisivo, secondo il paradigma dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ma l'erronea valutazione delle risultanze probatorie introdotte nel processo (l'atto di compravendita notaio ### del 1949 e la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice di prime cure). Il mezzo di ricorso mira infatti a richiedere una pronuncia da part e di questa ### sostitutiva delle determinaz ioni già assunte dal giudice di seconde cur e, rip roponendo le stesse ragioni di censura già r espinte in sede ###que contrapponendo nuovamente - e imp ropriamente, in sede di legittimità - le ragion i dei ricorrenti a que lle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (per tutte, Cass. 4651/2021).  7.- Il secondo motivo è infondato. 
Non sussiste alcuna alterazione del riparto dell'o nere della prova, posto che la dimostrazione delle circostanze idonee ad escludere il riscont rato inadempimento rispetto agli obblighi assunti in sede di contratto preliminare, secondo le regole in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale, incombeva sui promettenti venditori , i quali, precisa la sentenza, “non sono stati in grado di provare la loro titolarità del diritto di passaggio oggetto dell a promessa di vendita, che costituiva un elemento essenziale della stessa”.  ### ha p iù volte afferm ato che la vio lazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., “censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 21-10-2022 -9- dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i rist retti limiti del ‘nuovo' art. 360 c.p .c., n. 5)” (Cass. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020). 
Niente di tutto ciò si rinviene nella sentenza impugnata.  8.- Anche il terzo motivo è infondato.  ### i ricorrenti i l giud ice di secondo grado avrebbe dovuto motivare almeno succintamente le ragioni di adesione alla pronuncia del Tribunale di ### in relazione al sollevato motivo di appello e non limitarsi a un mero rinvio alla sentenza di primo grado, che si risolve in una acritica approvazione della sentenza soggetta a controllo. 
La censur a è dest ituita di fonda mento: la m otivazi one per relationem alla sentenza d i prime cure è tut t'altro che una pedissequa riproposizione di tale decisione da parte della ### distrettuale, ma una sua pon derata condi visione, ch e poggia sulla riconsiderazione degli atti di causa e rende l'iter logicoargomentativo della decisione del tutto comprensibile. 
Costituisce costante indirizzo di questo Giudice ch e la motivazione della sentenza del giudice di appello “che contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, è da ritenersi legittima tutte le volte in cui il giudice del gravame, sia pur sinteticamente, fornisca, comunque, una risposta alle censure formulate, nell'atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva delle due sentenze” (Cass. n. 3636/2007). 
Nella specie, il decisum della ### di ap pello di ### a appare “supportato dalla compiuta esposizione degli argomenti logici che hanno so stenuto il giudizio conclusiv o, in modo da ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 21-10-2022 -10- consentire la verifica ab ex terno del l'esame critico svolto dal giudice di appello s ulla censur a mossa dall'ap pellante alla sentenza impugnata” (Cass. nn. 4791/ 2016; 10998/ 2017; 17290/2018).  9.- Il quarto motivo va disatteso. 
Con esso i rico rrenti censurano la sentenza impugnata laddove la stessa ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 1478 c.c., non essendosi mai gl i appellanti impegnati al trasferimento di proprietà del passaggio per cui è causa. 
Il motivo è privo di rilevanza, posto che la ### di Appello di ### ha richiamato la norma, ritenuta applicabile per analogia al contratto preliminare, come riconosciuto anche in precedenti di questa ### quale argomentazione per rigettare il motivo di appello incentrato sulla conoscenza da parte dell'appellato della situazione di fatto e di diritto dei luoghi e del passaggio oggetto di causa e sul la sua ritenuta irril evanza r ispetto agli obblighi assunti dai promittenti venditori di fare acquistare al ### la proprietà di un fondo, dichiarando l'esistenza di un accesso del quale invece il fondo era risultato privo. 
Come sostenuto anche dai controricorrenti, il passag gio motivazionale non è dirimente ai fini della decisione.  10.- Il quinto motivo è inammissibile. 
Sostengono i ricorrenti che gli stessi avrebbero sostanzialmente assunto un obbligo di garanzia nei confronti del promissario acquirente rispetto all'effettiva esi stenza della situazione di fatto descritta nel preliminare, nel senso che se qualcuno avesse messo in discussione la possibilità del ### di transitare sul percorso individuato della planimetria allegata ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 21-10-2022 -11- alla CTU, quest'ultimo avrebbe potuto rivalersi sugli odierni ricorrenti. 
A detta degli stessi la prospettazione difensiva, non tenuta in considerazione dalla ### di appello, era stata prospettata a pag. 16 dell'atto di appello, ma parte ricorrente omette però di precisare se questa tesi dif ens iva si fosse articolata in uno specifico motivo di appello. 
Al riguardo deve essere ricordato anzitutto che l'omissione di pronuncia - per consoli data giurisprudenza di questa Co rte - deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c. e che la stessa “deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudice, il quale manchi completamen te di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto” (Cass. n. 22204/2021). 
Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente una obbli gazione in capo ai promittenti venditori e non un obbligo di garanzia, l'assunzione del quale non si evince affatto nella parte del contratto preliminare trascritta nel ricorso ed elevata a motivo di doglianza.  11.- In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti devono essere condannati al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza.  12.- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto d ella sussistenza dei presuppost i per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 21-10-2022 -12- di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favor e dei controricorrenti, delle spese de l giudizio di legittimità, che liquida in ### 7.100,00 per compensi, oltre alle spese forfe ttarie nella misura del 15 per cento, ag li esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della su ssistenza dei presuppo sti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Poletti Dianora

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 12160/2024 del 06-05-2024

... riconoscimento dell'intervenuto acquisto del diritto di passaggio o la costituzione di una servitù coattiva, con la coeva declaratoria dell'esistenza di una servitù di uso pubblico , chiamando al tresì in c ausa ##### e ### che non si costituirono. In esi to all'istruttoria, il giudice adito - accertata l'esclusiva proprietà del sedime in capo allo ### - dichiarò, in accoglimento della domanda ric onvenzionale, l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù d i passaggio a favore del Comune, con animali, pedoni e veicoli di ogni tipo. La pre detta decisione fu gravata da Gr aziano ### Si costituì ritualmente il Comune di ### del ### che svolse appello incidentale, mentre restarono contumaci i ### 3 di 11 Con sent enza n. 2102 del 22 maggi o 2019 l a Corte d'ap pello di ### rigettò l 'impugnazione principale ed, in parziale accoglimento di quella incidentale, dic hiarò l'esist enza di una servitù di uso pubblico sul tracciato oggetto di causa. I giudici di secondo grado sostennero che, sulla scorta della CTU esperita avanti il Tribunale, la servitù di passaggio avrebbe potuto considerarsi apparente, perché il percorso era delimitato ai suoi lati da rec inzioni ben infisse al (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24123/2019 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### G.  ### 49, presso lo studio dell'avvocato #### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -ricorrente contro ###, in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato #### (###) 2 di 11 -controricorrente nonché contro ##### -intimati avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 2102/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere dr. ##### chiese al Tribunale di Tre viso l'accertamento dell'inesistenza di un diritto di proprietà o d i una servit ù di uso pubblico in capo al Comune di ### del ### su una strada privata, di cui rivendicava l'appartenenza. 
A sua volta, l'### comunale sollecitò il riconoscimento dell'intervenuto acquisto del diritto di passaggio o la costituzione di una servitù coattiva, con la coeva declaratoria dell'esistenza di una servitù di uso pubblico , chiamando al tresì in c ausa ##### e ### che non si costituirono. 
In esi to all'istruttoria, il giudice adito - accertata l'esclusiva proprietà del sedime in capo allo ### - dichiarò, in accoglimento della domanda ric onvenzionale, l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù d i passaggio a favore del Comune, con animali, pedoni e veicoli di ogni tipo. 
La pre detta decisione fu gravata da Gr aziano ### Si costituì ritualmente il Comune di ### del ### che svolse appello incidentale, mentre restarono contumaci i ### 3 di 11 Con sent enza n. 2102 del 22 maggi o 2019 l a Corte d'ap pello di ### rigettò l 'impugnazione principale ed, in parziale accoglimento di quella incidentale, dic hiarò l'esist enza di una servitù di uso pubblico sul tracciato oggetto di causa. 
I giudici di secondo grado sostennero che, sulla scorta della CTU esperita avanti il Tribunale, la servitù di passaggio avrebbe potuto considerarsi apparente, perché il percorso era delimitato ai suoi lati da rec inzioni ben infisse al suolo e contor nata da terr eni aventi quote superiori con scarpate inerbate e circoscritte in parte da una siepe. Tuttavia, divers amente dalle conclu sioni del Tribunale, affermarono che la servitù dov esse qualifi carsi d i uso pubblico. 
Infatti, la strada avr ebbe as solto alla funzione di accesso all'impianto sportivo, già riscont rabile in un frazionamento del 1958, ma anche alla frazione (borgo medievale) posta nei pressi. 
Pertanto, l'uso pubblico sarebbe st ato giustificato dal fatto che il tracciato collegava due strade pubbliche (via ### e via ###, era util izzato da una collet tività inde terminata di individui ed era dunque idone o a soddis fare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù. Inoltr e, sempre sulla base dalle risultanze del l'istruzione pr obatoria, risultava acclarato che tale utilizzo si sarebbe pr otratto ol tre il ventennio, tempo necessario per l'usucapione.  ### ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di sette motivi. Resi ste con controricorso i l Comune di ### del ####.G. ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso. 
In pro ssimità dell'udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Co n la pri ma dogl ianza, proposta ai s ensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per 4 di 11 il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. Si tratterebbe della conclusione del consulente tecnico d'ufficio circ a l'inidoneità oggettiva del passaggio all'uso preteso dal Comune, ossia l'accesso alla pista di motocross.  1.2. At traverso la seconda censura, propos ta semp re ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., lo ### deduce altresì l'omesso esame di fatti decisivi, costituiti dagli atti e provvedimenti amministrativi del Comune di ### del ### che avrebbero inequivocabilmente disconosciuto l'esistenza dell'animus possidendi in capo allo stesso Comune. 
In part icolare, si sarebbe trattato dell'ac cordo ric hiesto dall'ente territoriale per il riattamento della st radina e del pr ovvediment o contingibile ed urgente, che avrebbero dimostrato la carenza dell'animus possidendi.  1.3. Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità della sente nza per motivazione inesistente, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. I g iudici di sec ond o grado avr ebbero mancato di precis are le ragi oni del riconoscimento dell'animus possidendi in capo al Comune e spiegare, correlativamente, perché le difese dello ### sarebbero state reputate infondate.  1.4. Il quarto rilievo assume la violazione degli artt. 1028 c.c. e 42 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. con particolare riferimento al requisito dell'utilitas. La Corte d'appello avrebbe erroneamente trascurato di considerare che il fondo dominante era occupato da un impianto, la pista di motocross, m ai debitamente auto rizzato, per di più r ealizzato i n un'area paesag gisticamente vincolata, di assoluto pregio ambiental e. Non sarebbero dunque suss istiti i presupposti di diritto per riconos cere o co stituire con sentenza il diritto di servitù ogget to di lit e, essendo illegittimo l'utilizzo del fondo dominante. 5 di 11 1.5. La quinta censura attiene alla violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 36 0 n. 4 c.p.c. La sentenza impugnat a avrebbe accertato l'esistenza di una serv itù di uso pubblico, senza considerare che il Comune non aveva mai dedotto, né in primo né in sec ondo grado, di aver acquisi to per usucapione un diritto d i servitù di passaggio ad uso pubblico, pronunziando dunque su una domanda non formalmente proposta dalla parte appellata.  1.6. L a sesta doglianza s'incentra s ull'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., costituiti dalle dimensioni e dalla larghezza della stradina, del tutto inidonea all'uso pubblico e d unque a fungere da accesso alla pista da motocross.  1.7. Mediante l'ultima lagnanza, sempre in relazione all'art. 360 5 c.p.c., il ricorrente lamenta l'omesso esame di una circostanza decisiva, ossia l'utilizzo contra legem del fondo dominante, che mal si concilierebbe con un fine pubblico da soddisfare.  2. Per ragioni di priorità logica , vanno previ amente esaminati i motivi quarto, quinto, se sto e settimo, p erché attaccano la ratio decidendi utilizzata dalla Corte distrettuale, ossia la ritenuta servitù di uso pubblico della strada, in accoglimento dell'appello incidentale del Comune.  3. La quarta censura è inammissibile. 
Come costantemente affermato da questa Corte in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (v. tra le tante, ### 6 - 3, n. 19989 del 10 agosto 2017; Cass. 8247/2024 in motivazione). 
Nel caso i n esame, la Corte territori ale (v. pag. 23) ha desunto l'idoneità della strada all'uso pubblico dall'istruttoria orale, che “ne ha c onfermato da tempo (40 anni) il lib ero accesso pedonale e carraio sia verso il borgo limitrofo che verso il l'impianto sportivo”. 6 di 11 La Corte d'### ha quindi considerato anche la destinazione della strada all'accesso “al borgo limitrofo” (v. anche pag. 20 sentenza) e quind i appare sterile ogni disquisizione sulla regolarità amministrativa dell'impianto di motocross. 
Questa decisiva ratio decidendi non è censurata.  4. Il quinto rilievo non ha ragion d'essere.  4.1. Lo stesso ricorso riferisce (v. pagg. 6 e 7) che, in primo grado, il convenuto aveva richiesto la costituzione di servitù di passaggio pedonale per usucapione ul traventennale ed, in subordine, la declaratoria di esistenza di servitù di uso pubblico. 
La stat uizione della decisione impugnata c orrisponde dunque a quanto richies to con le conclusioni riportate ne ll'epigrafe de lla stessa sentenza ed ascritte a parte appellata (“in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere la spiegata riconvenzionale e, per l'effetto, acc ertare e dichiar are l'esistenza di servitù di uso pubblico sulla strada di cui in esposto”). 
Il riferimento al ventennio è stato correttamente fatto perché è uno degli elementi da considerare nella servitù di uso pubblico per un uso prolung ato nel tempo accertato dalla Corte d'Ap pello in particolare a pagg. 22 e 23 (v. tra le varie Sentenza n. 28632 del 29/11/2017). 
Del resto, r ientra nelle prerogat ive del giudice di merito l'interpretazione della domanda e quindi non è censurab ile la sentenza laddove inter petrando la domanda riconve nzionale, ha ritenuto che il Comune avesse fondato la servitù di uso pubblico anche sulla durata ultraventennale del transito.  5. La sesta doglianza è inammissibile.  5.1. ###. 360 n. 5 c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal 7 di 11 testo della sentenz a o dagli atti proces suali, che abbia costit uito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispe tto delle previsioni degli artt. 366, primo c omma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc . civ., il ricorrente de ve indicare il "fat to storico", il cui esame sia st ato omesso , il "dato", te stuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto stor ico, rilevante in causa, s ia stato comunque preso in cons iderazione dal giudic e, ancorc hé la sentenza non abbia dato c onto di tutte le ris ultanze probato rie (### U., n. 8053 del 7 aprile 2014; ### 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).  5.2. I n partic olare, il motiv o di ricorso deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano reputarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli el ementi di un acc adimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (### 2, n. 10525 del 31 marzo 2022; ### 2, n. 20718 del 13 agosto 2018; ### 1, n. 17761 dell'8 settembre 2016). 
Orbene, la motivazione della Corte d'appello appare plausibile ed immune da vizi logici nella concatenazione e nella valutazione degli elementi istruttori.  5.3. Il ricorrente, lungi dall'indicare i requisiti del fatto storico come sopra delineati, d enuncia in realtà una pluralità di ci rcostanze, 8 di 11 sicché entrambe le d oglianze si risolvono i n una critic a alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito. 
E' dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisc e un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclu sioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fatt uale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a cr iticare il "convi ncimento " che il giudice si è formato, a norma dell'ar t. 11 6, commi 1 e 2, c .p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendib ilità d elle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa inte rpretazione al fine di ottenere la revisione da par te del giudice di legittimità degl i accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.  5.4. Per il re sto, va rib adito che l'esame dei document i esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'at tendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze p robatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservat i al giudice del merito, il quale, nel por re a fondamento della propria d ecisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutt e le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbe ne non menzionati specificame nte, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Se z. 1, n. 19011 d el 31 luglio 2017; ### 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 
In altr i termini, la diff erente lettura delle risultanze i struttorie proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la 9 di 11 doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di mer ito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, c ertamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (### U, 24148 del 25 ottobre 2013).  5.5. È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente de duzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza ass oluta di mo tivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (### U, n. ### del 27 dicembre 2019; ### 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).  6. I l settimo motivo di impugnazione è i nammissibile, perché - come già esposto nella trattazione del quarto motivo - non coglie la doppia ratio decidendi: la Corte terr itoriale ha fondato l'accoglimento dell'appello incidentale del Comune sul fatto che la strada gravata da se rvitù di uso pub blico era utilizzata sia per l'accesso all'impianto sporti vo sia per l'accesso al borgo limit rofo (pag. 23, righi 3 e 4). 
La censura si rivolge al solo accesso alla pista di motocross ed in tal modo non viene contestat a l'altra ratio, mentre il ricorren te avrebbe avuto l'onere di impugnarle entrambe , a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (### 1, n. 17182 del 14 agosto 2020; ### 3, n. 13880 del 6 luglio 2020).  7. L a reiez ione dei suddetti motivi asso rbe logicament e l'esame delle altre censure, che - come premesso - avevano riguardo al tema dell'acq uisto della servitù per usucapione, argomento del tutto marginale ri spetto alla valenza di se rvitù di uso pubblico, quale diritto dal contenuto non predeterminato, ma funzionale al soddisfacimento di un'esigenza di carattere generale, diretta a realizzare un fine di pubblico interesse, consistente in un peso 10 di 11 posto a carico di un bene immobile in favore, non già di altro bene immobile, bensì di soggetti, i quali si identificano in una collettività indistinta di persone, che ne beneficiano " uti cives " (Sez . 2, 28869 del 19 ottobre 2021; ### 2, n. 15931 del 13 giugno 2019). 
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese proce ssuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo.  ### e da atto che ricorrono i presupposti proc essuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di ### del Mo ntello, del le spese del giudiz io di legittimità, che liquida in euro 5.000 (cinq uemila) pe r compensi, oltre alle spese fo rfettarie nella m isura del 15%, agli es borsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussis tenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello ### di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di co nsigli o delle ### a ### il 16 aprile 2024 ##### 11 di 11  

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Mocci Mauro

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1652/2025 del 25-09-2025

... soggetto (il ### di Via del ### n. 68) in realtà inesistente e non vi erano quindi margini per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari degli immobili posti nell'edificio in questione; o l'originaria particella n. 122 era stata suddivisa in varie sub-particelle mentre la scala oggetto delle doglianze della ricorrente insisteva sulle particelle nn. 900 e 121, con conseguente difetto di legittimazione passiva dei predetti resistenti; o del ### “###” faceva parte anche una scala realizzata, a propria volta, sul confine, sì che era legittima la realizzazione della scala oggetto delle domande della ### o quand'anche la ricorrente avesse avuto ragione, nondimeno si sarebbe in tal caso verificata un interclusione della proprietà dei resistenti, con conseguente diritto ad ottenere la costituzione di una servitù di passaggio sulla proprietà del ### “###” e del sig. ### o dovevano partecipare al giudizio: → la propria dante causa, ### S.r.l., anche quale costruttrice della scala in oggetto, onde essere eventualmente manlevati in ipotesi di accoglimento delle domande della ### → il ### “###“ ed il singolo condomino sig. ### 1.2.2) ### la sig.ra ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in persona dei ### dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1453/2020 promossa da: ### elettivamente domiciliata in ### presso lo studio dell'Avv. ### rappresentata e difesa dall'Avv. #### contro ### elettivamente domiciliata in ### presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende come da procura in atti.  ### e ###########.  ### e ###. ### tutti elettivamente domiciliati in #### presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende come da procure in atti. e Condominio “###”, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. ### elettivamente domiciliato in #### presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende come da procura in atti.  ### e ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. ### elettivamente domiciliata in ### presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende come da procura in atti.  ### e #### contumace e #### e ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra ### tutti elettivamente domiciliati in #### presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende come da procura in atti.  ### e #### contumace avverso sentenza n. 291/2020 del Tribunale di ### trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “### l'###ma Corte di Appello di ### ogni contraria istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'interposto appello per i motivi di cui alla narrativa dell'atto introduttivo, riformare la sentenza del Tribunale di ### in composizione monocratica, n.291/2020 del 25.3.2020, pubblicata il ###, non notificata, nella parte in cui respingendo la domanda proposta da ### di demolizione e/o arretramento della scala di proprietà delle parti convenute incorre nell'erroneo accertamento del fatto, nella errata valutazione delle prove acquisite, nella disapplicazione e violazione dei principi sanciti dalla normativa regolatrice della materia; per l'effetto accogliere le conclusioni nel merito rassegnate in primo grado dall'attrice, compresa la domanda risarcitoria con danni da liquidare in via equitativa, e conseguentemente ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertato lo stato dei luoghi ed in particolare che la scala esterna in cemento armato, insistente sulle particelle attualmente n. 122 sub. n.14 (in origine già nn. 121 e 122), e di cui al F.n.4 del NCU del Comune di ### salvo errori od omissioni, è stata costruita in totale inosservanza delle norme sulle distanze tra edifici in adiacenza al confine con il condominio ### ed in particolare dell'appartamento di proprietà della sig.ra ### e, in ragione della espletata ### dichiarare tenuti e per l'effetto condannare le parti convenute: - ### (c.f.:###, nato il ### a Reggello ed ivi residente ###), ### (c.f.:###, nata il ### ad Incisa in Val d'### e residente ###), - ### (c.f.:###, nata il ### a ### ed ivi residente ###), e ### (c.f.: ###, nato il ### a Terni e residente ###); - ### (c.f.:###, nata il ### a Grenaglione ### e residente ###); ### (c.f.: ###, nato l'08.09.1974 a ### ed ivi residente ###), ### (c.f..:###, nato il ### a Grenaglione ### e residente ###),### (c.f.: ###, nato il ### a ### e residente ###); #### (c.f.: ###, nato il ### a ### ed ivi residente ###), #### (c.f.: ###, nata il ### a ### ed ivi residente ###); ### (c.f.: ###, nata il ### a Milano e residente ###), quali comproprietari della/e particelle su cui insiste la scala predetta, costituendo comunque la medesima bene comune e/o di pertinenza delle singole proprietà individuali ed ad esse in uso, ed in ipotesi salvo se altri in loro vece a ciò tenuti per diverso titolo e/o in forza delle spiegate domande di manleva, alla rimozione di detta opera e di tutte quelle relative e pertinenti, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi a proprie cura e spese, previa demolizione e/o arretramento della scala ridetta e di ogni altro manufatto di pertinenza; in ogni caso con condanna al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa ed in ipotesi anche in separata sede. ### altresì il Tribunale adito respingere tutte le domande riconvenzionali dai convenuti e dai terzi chiamati proposte contro l'attrice in quanto nulle, inammissibili ed infondate in fatto e diritto. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”. 
Per la parte appellata ### “### l'ill.ma Corte di Appello di ### disattesa ogni contraria istanza e deduzione, previo rigetto di ogni eccezione, domanda, e/o istanza avversaria: in via preliminare - dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c e 348 c.p.c l'appello proposto da ### per le ragioni indicate in atto; nel merito, richiamate le conclusioni rassegnate in primo grado a verbale dell'udienza dell'11 dicembre 2019 che qui si trascrivono:- 1) dato atto e accertato, sulla base delle risultanze istruttorie della ctu redatta dal geom. ### che ha escluso la proprietà della convenuta dai beni comuni non censibili di cui alla particella 122 sub 14, e quindi della scala oggetto in contestazione, respingere la domanda proposta dall'attrice ### in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto; 2) nella denegata ipotesi, respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità di chiamata di terzo sollevata dalla difesa della ### dichiarare la soc. SO.CO.CI obbligata a tenere indenne ### da qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti nel presente giudizio dalla sig.ra ### - dichiarare la soc. Sococi obbligata a rispondere, quale costruttrice della scala oggetto di causa, nei confronti della sig.ra ### per ogni e qualsiasi richiesta di danno che potesse essere riconosciuta legittima e giustificata in conseguenza dei pretesi diritti di affaccio e veduta. 3) In ogni caso condannare la sig.ra ### e la soc.  ### srl al pagamento delle spese ed onorari di causa in favore della convenuta ### Pennasilico” rigettare , in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da ### confermando la sentenza n. 291/2020 resa dal Tribunale di ### in data 25 marzo 2020 e depositata il ###; Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre accessori, per entrambi i gradi di giudizio”. 
Per la parte appellata ############ e #### “### all'###ma Corte di Appello di ### rigettare l'appello così come proposto ex adverso, siccome inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto e non provato, oltre che in fatto e nel merito. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello interposto, piaccia, comunque ed in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la ### s.r.l., chiamata in causa anche a garanzia, oltre che la ### s.a.s di ### (nei confronti dei sig.ri ### e ###, a garantire appunto e manlevare i convenuti concludenti da ogni domanda, pronuncia e statuizione di condanna od altro, vuoi anche per danni e spese tutte, che dovessero esser poste a carico dei concludenti, il tutto oltre le spese e gli oneri che si incontreranno per la costituzione della nuova servitù coattiva ed oltre al risarcimento dei danni patiti e patiendi, nella misura che sarà precisata in corso di causa o da liquidarsi in separata sede. Salva e riservata ogni altra azione, ragione o causa. ### altresì, nel caso di riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della domanda attrice e laddove dovessero esser eliminati la scala ed il relativo passaggio, accertata e dato atto della interclusione delle proprietà delle parti convenute concludenti ed in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale ex art.1051 cod.civ., vuoi anche all'esito della espletanda ### che accerti lo stato dei luoghi e la interclusione dei fondi de quibus ed individui, determini e fissi il passaggio più breve, comodo ed economicamente migliore, per l'accesso dalle suddette proprietà dei convenuti concludenti alla ### (Via del ###, con diritto quindi di passare sul fondo servente, passaggio che s.e.& o., allo stato appare essere individuabile, oltre che nelle porzioni di terreno del lotto al foglio 4 particelle 120-121, nella scala già esistente a confine e del ### di Via del ### 70/72 #### oltre che nella porzione della stessa di proprietà esclusiva del ### del predetto ### sig.### previe le opere necessarie al fine consentire l'accesso alla suddetta scala (individuabile sul foglio 4 particelle 750-752-1030-102 s.e.&.o. o diversa individuazione) e determinando il relativo tracciato, oltre che le opere tutte da realizzare al fine precipuo. ### indi anche determinare, ex art.1053 cod.civ., la indennità, proporzionata al danno cagionato dal passaggio, nella misura che sarà ritenuta all'esito vuoi anche della CTU e dichiarare tenuta e condannare la chiamata in causa ### s.r.l. e la G.E.A. s.a.s. di ### a tenere indenni e comunque rimborsare ai convenuti concludenti anche quanto a tal fine essi saranno tenuti a pagare. 
Il tutto con ogni consequenziale pronuncia e provvedimento ed ordine, al ### dei ### di cancellare, in primo luogo, la trascrizione dell'atto introduttivo della ### nelle parti che coinvolgono proprietà dei concludenti non interessate dalla scala e, in secondo luogo, di trascrivere la emananda sentenza costitutiva della servitù di passaggio coattivo. Con condanna della ### al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dai convenuti concludenti, in ragione della illegittima trascrizione della domanda anche a carico delle loro proprietà, come da essa stessa affermato, danni da liquidarsi in separata sede ###vittoria di spese, competenze, onorari, oltre al rimborso spese generali (cap ed iva come per legge) da liquidarsi e distrarsi a favore dell'Avv. ### che si dichiara procuratore antistatario”. 
Per la parte appellata ### “###”: “### l'On.le Corte di Appello di ### in caso di accoglimento dell'Appello proposto dalla ###ra ### con conseguente condanna alla rimozione della scala in oggetto, respingere la domanda subordinata avanzata dai ###ri ############# e ### nei confronti del ### “###” volta a far costituire una servitù coattiva di passaggio ex art.  1051 c.c. a carico del ### stesso, perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese, onorari, r.f. e accessori di legge”. 
Per la parte appellata ### S.r.l.: “### all'On.le Corte adita, contrariis rejectis, previa verifica della rituale costituzione delle parti appellate, denegata la sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado: - Nel merito rigettare integralmente l'appello proposto dalla ### dichiararlo illegittimo e non accogliibile per tutte le motivazioni in fatto e diritto esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, impugnata nel presente procedimento. - Rigettare la domanda di manleva formulata da i ############ e ### - In ogni caso, rigettare qualsiasi domanda principale o subordinata formulata dalle altre parti processuali nei confronti della ### ed afferente alla condanna di questa nella fattispecie oggetto di giudizio. - Con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto professionista che si dichiara antistatario”. 
Per la parte chiamata in causa #### e ### S.r.l.: come in comparsa di costituzione, e dunque “### alla ###ma Corte di ### di ### adita, respinta e disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta, 1. in via preliminare, nel rito - accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità ### 342 C.P.C. NONCHÈ ### ARTT. 348 ### 348 ###.P.C. dell'appello proposto poiché redatto in violazione dei canoni prescritti per l'atto in questione e poiché non sussiste la ragionevole probabilità di essere accolto; 2. in via principale, nel merito - per tutti i motivi di fatto e di diritto, tutti rassegnati nel presente atto ed a cui ci si riporta per brevità, rigettare l'appello promosso ex adverso in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la Sentenza 291/2020 del 25 marzo 2020 del Tribunale di ### 3. in via subordinata, nel merito - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello interposto, in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la ### s.r.l., costruttrice della scala in contestazione, a garantire e manlevare i convenuti da ogni domanda, pronuncia e statuizione di condanna od altro. 4. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. 
MOTIVAZIONE 1) ### ha proposto appello avverso la sentenza n. 291/2020 del Tribunale di ### con la quale erano state respinte le domande avanzate dalla stessa ### volte ad ottenere la rimozione di una scala costruita nella proprietà limitrofa in violazione delle distanze dai confini e la conseguente riduzione in pristino dello stato dei luoghi.  1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dalla predetta sig.ra ### con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 21.4.2010, allegando che: • era proprietaria di un immobile sito all'interno del ### “###”, in ####, Via del ### n. 70; • i proprietari dell'immobile confinante, sito in Via del ### n. 68, avevano dato corso a lavori di ristrutturazione - a decorrere dal 2005 -, nel cui ambito era stata realizzata una scala esterna in cemento armato, posizionata a confine con la proprietà del ### e, dunque, in violazione delle norme sulle distanze tra edifici; • competeva alla ricorrente la legittimazione attiva ed al ### di Via del ### 68 la legittimazione passiva; • la causa doveva essere “qualificata come negatoria servitutis” e non richiedeva particolare attività istruttoria, essendo sufficiente una consulenza tecnica d'ufficio descrittiva dello stato luoghi in relazione alle norme di riferimento; • competeva alla ricorrente anche il risarcimento dei danni.  1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “### il Tribunale di #### di ### in funzione di giudice monocratico, accertato lo stato dei luoghi ed in particolare che la scala esterna in cemento armato, insistente sulle particelle nn. 121 e 122. F. n. 4 del NCU del Comune di ### è stata costruita in totale inosservanza delle norme sulle distanze tra edifici ed in violazione e compromissione dei diritti di affaccio e di veduta della proprietà dell'attrice, nonché in adiacenza al confine con il condomino “###” ed in particolare dell'appartamento di proprietà della sig.ra ### dichiarare tenuti e per l'effetto condannare la parte convenuta alla rimozione di detta opera e di tutte quelle relative e pertinenti, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi a proprie cura e spese, previa demolizione e/o arretramento della scala ridetta e di ogni altro manufatto di pertinenza; in ogni caso con condanna al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa ed in ipotesi anche in separata sede ###vittoria di spese e competenze, risposto spese generali ed accessori di legge compresi”.  1.2) Preso atto che il ### di Via del ### n. 68 non era più gestito da un amministratore, la sig.ra ### aveva quindi proceduto alla notifica del ricorso nei confronti dei comproprietari degli appartamenti ivi allocati e, cioè, i sigg.ri ##### S.a.s., ########## e ### 1.2.1) Si erano quindi costituiti ####### S.a.s., ##### e ### esponendo che: o la domanda della ### era stata proposta contro un soggetto (il ### di Via del ### n. 68) in realtà inesistente e non vi erano quindi margini per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari degli immobili posti nell'edificio in questione; o l'originaria particella n. 122 era stata suddivisa in varie sub-particelle mentre la scala oggetto delle doglianze della ricorrente insisteva sulle particelle nn. 900 e 121, con conseguente difetto di legittimazione passiva dei predetti resistenti; o del ### “###” faceva parte anche una scala realizzata, a propria volta, sul confine, sì che era legittima la realizzazione della scala oggetto delle domande della ### o quand'anche la ricorrente avesse avuto ragione, nondimeno si sarebbe in tal caso verificata un interclusione della proprietà dei resistenti, con conseguente diritto ad ottenere la costituzione di una servitù di passaggio sulla proprietà del ### “###” e del sig. ### o dovevano partecipare al giudizio: → la propria dante causa, ### S.r.l., anche quale costruttrice della scala in oggetto, onde essere eventualmente manlevati in ipotesi di accoglimento delle domande della ### → il ### “###“ ed il singolo condomino sig. ### 1.2.2) ### la sig.ra ### aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo proprietaria della scala in questione ed essendo proprietaria di un'immobile separato dalle altre costruzioni, chiedendo in ogni caso di essere autorizzata alla chiamata in causa di ### S.r.l., ai fini dell'eventuale manleva.  1.2.3) ### e ### avevano poi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non servendo la scala in contestazione a raggiungere le loro abitazioni.  1.2.4) A seguito delle chiamate in causa dei terzi, si erano poi costituiti: − ### S.r.l., eccependo preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo, per indeterminatezza della domanda, e, nel merito, l'infondatezza della domanda, in considerazione, tra l'altro, che la scala era stata edificata nel rispetto delle distanze legali e comunque precedentemente alla realizzazione della finestra della ### chiedendo infine l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'arch. ### (a cui aveva affidato la progettazione dei lavori di ristrutturazione in questione); − il ### “###”, che aveva chiesto la condanna di tutti i convenuti citati dall'attrice a rimuovere e/o comunque arretrare a distanza legale la scala esterna e le sue pertinenze stante la violazione degli artt. 873, 905 e 907 c.c., con condanna al risarcimento del danno e reiezione della domanda subordinata volta a costituire una servitù coattiva di passaggio a carico di detto condominio; 1.2.5) Si era poi costituito anche l'#### che, dopo aver eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di chiamata in causa, aveva chiesto nel merito la reiezione delle domande avanzate dalla ### S.r.l. nei propri confronti (in quanto aveva prestato la propria opera professionale in favore di quest'ultima società solo per la realizzazione di una variante in corso d'opera al progetto di ristrutturazione dell'immobile residenziale sito nel Comune di ### alla ### del ### autorizzato giusta concessione edilizia del 19 settembre 2001 e che tale variante - autorizzata dal Comune di ### con provvedimento del 9 febbraio 2005 (prot. 6847/2005) - prevedeva non la costruzione ex novo di una scala, bensì la risistemazione - secondo uno schema più razionale - delle varie scale esterne già presenti presso lo stabile).  1.2.6) Infine, si erano costituiti anche l'Avv. ### e l'Avv. ### proponendo domanda riconvenzionale e richiesta di chiamata del terzo, individuato nel loro dante causa ### s.a.s. e nei soci di essa ### e ### 1.3) Mutato il rito, espletata istruttoria mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di ### aveva infine ritenuto che: − non esisteva alcun ### di Via del ### n. 68 e la domanda era stata “quindi legittimamente proposta nei confronti dei proprietari che si servono della scala”; − sussisteva la legittimazione passiva di tutti i convenuti, ad eccezione di ### e ### peraltro già estromessi dal processo in corso di causa; − la domanda della ### (e del ### “###”) era infondata, rilevando che: o “...va detto che, dopo che nel ricorso introduttivo la ricorrente aveva fatto un vago cenno alla presunta violazione dei diritti di affaccio e di veduta, nel corso dell'istruttoria, l'attenzione si è focalizzata sulla scala nella sua interezza e la questione si è posta esclusivamente in relazione alla presunta violazione delle distanze legali tra costruzioni, secondo quanto previsto dall'art. 873 c.c. (senza alcun riferimento, almeno negli scritti difensivi, ad eventuali regolamenti locali), tanto che non è neanche mai stato dimostrato quale sia la distanza che intercorre tra la finestra dell'appartamento della ricorrente e la scala in questione; la ricorrente non ha inoltre provato l'esistenza dell'anteriorità dell'acquisto del diritto alla veduta né che la stessa rispetti le distanze minime dal confine indicate dagli artt. 905 e 906 c.c.”; o “Quanto alla presunta violazione delle distanze legali previste dall'art. 873 c.c., dalla c.t.u. emerge che la scala di cui si chiede l'arretramento è stata costruita in aderenza alla struttura preesistente della scala di proprietà del condominio “###” e sulla parte terminale della stessa di proprietà del condomino ### tra le due scale è presente una struttura in muratura della larghezza media di cm. 75/80 cm. (p. 11 relazione peritale); irrilevante che anche questo elemento di congiunzione sia stato realizzato dalla società costruttrice chiamata in causa, perché ciò che conta è che la costruzione sia in aderenza, questo al fine di evitare eventuali anguste intercapedini; pertanto, essendo pacifico che anche il condominio “###” aveva, per primo, costruito ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta dall'art. 873 c.c., la società costruttrice della scala e dante causa dei convenuti si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 877 c.c. di costruire in aderenza”; o “...irrilevante, in questa sede, che la scala di cui si discute possa essere stata realizzata in maniera non conforme ai titoli edilizi rilasciati; tra l'altro l'eventuale illecito penale, di cui comunque le autorità comunali competenti furono portate a conoscenza, sarebbe in ogni caso oggi ampiamente prescritto, cessando la permanenza del reato con la fine dei lavori (tra le tante ### 3, n. 29974 del 06/05/2014 - dep. 09/07/2014, P.M.  in proc. Sullo, Rv. 26049801); pertanto, appare superflua la trasmissione degli atti alla ### della ### così come richiesto da parte ricorrente”; − nessun addebito avrebbe comunque potuto essere mosso nei confronti dell'arch.  ### “...poiché il medesimo aveva prestato la propria opera professionale, su richiesta della società committente, solo per la realizzazione di una variante in corso d'opera al progetto di ristrutturazione dell'immobile residenziale ### di Via del ### n. 68, presentato e firmato da altro tecnico ed autorizzato con concessione edilizia datata 19.11.2001 (prot. 5210/2000); - la variante prevedeva la mera risistemazione delle varie scale esterne già preesistenti nello stabile condominiale (e non la costruzione di una scala ex novo) - (pag. 32, relazione c.t.u.); - l'#### non era mai stato incaricato della direzione dei lavori di realizzazione della variante né aveva mai partecipato ad essi (pag. 32, relazione c.t.u.)”, sì che le spese sostenute dallo stesso arch. ### avrebbero dovuto essere poste a carico della parte che lo aveva chiamato in causa.  1.3.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “1) respinge le domande formulate da ### e dal ### “###”; 2) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale; 3) condanna la ricorrente ed il ### “###”, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore: - dell'avvocato ### dichiaratosi antistatario, che liquida in € 7.657,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge; - in favore di ### che liquida in € 7.254,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge; - in favore della società So.co.ci. s.r.l. che liquida in € 7.254,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge; 4) condanna la società So.co.ci. s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore di ### che liquida in € 7.254,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. ed i.v.a come per legge; 5) pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa con decreto del 28.11.2017, a carico della ricorrente e del ### in solido tra loro”. 2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello ### contestando la parte della sentenza stessa in cui era stato ritenuto che la costruzione della scala oggetto di causa non avesse integrato una violazione delle distanze legali.  2.1) Il gravame è stato poi in particolare affidato ai seguenti motivi: 1°. “###”, avendo il giudice di prime cure effettuato un limitato e lacunoso richiamo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, con un riferimento privo di riscontri all'assenza di intercapedini, sì da non rendere percepibili le ragioni della decisione; 2°. “###”, censurando l'omessa verifica da parte del Tribunale dell'effettiva sussistenza di una situazione di fatto tale da consentire di valutare le costruzioni oggetto di causa come realizzate “in aderenza”, circostanza invece da escludere in base ad una corretta lettura delle risultanze emergenti dalla stessa ### 3°. “###'ART. 873 c.c.”, rilevando come la nozione di costruzione in aderenza elaborata dalla giurisprudenza di legittimità fosse in netto contrasto con quanto infine ritenuto dal Tribunale; 4°. “###'ART. 877 c.c.”, dal momento che la scala oggetto di causa non era né in appoggio, né aderente alla costruzione preesistente.  ### ha quindi infine chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.  2.2) La sig.ra ### ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., contestando comunque nel merito sia le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata (avendo il giudice di prime cure adeguatamente motivato il proprio convincimento e dato corretta lettura delle risultanze della ###, sia la fondatezza della domanda già avanzata dalla ### in prime cure e reiterata in sede di appello, chiedendo quindi la reiezione dell'appello stesso e la conferma della sentenza impugnata.  2.3) ########## l'Avv.  ### e l'Avv. ### hanno parimenti eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., esponendo poi che: − “Il ricorso introduttivo del procedimento, depositato il ###, è stato proposto contro il ### di Via del ### n.68 di #### risultato inesistente. Non si era, quindi, in presenza di una ipotesi di integrazione del contraddittorio, così come argomentato poi nella successiva istanza della ricorrente del 22.7.2010, bensì di domanda del tutto nuova, cosicché tutto quanto posto in essere è inesistente e comunque nullo per assoluto difetto degli elementi ex lege previsti per il ricorso (art.702 bis 1° comma, in riferimento all'art.163 nn.  2-3-4-6-7 c.p.c.), oltre che per difetto di procura (artt.83-84 c.p.c.), segnatamente, quindi, anche dello jus postulandi e del mandato rilasciato per agire contro altro soggetto che ora non risulta più evocato in giudizio”; − il Tribunale di ### aveva correttamente valutato il contenuto della relazione di consulenza tecnica; − non erano stati convenuti in appello la soc. ### S.a.s. (e dei relativi soci, sigg.ri ### e ### ed i sigg.ri.  2.4) ### “###” ha invece argomentato nel senso della fondatezza dell'appello della sig.ra ### 2.5) ### S.r.l. ha contestato la fondatezza del gravame proposto dalla ### chiedendo che fosse comunque corretto l'errore materiale contenuto nella sentenza (laddove non era stata disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore della stessa ### S.r.l., dichiaratosi antistatario).  2.6) Con ordinanza del 7.12.2022, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### s.a.s., #### e ### in quanto già parti del processo in prime cure e non citati nel presente grado di giudizio.   2.6.1) Operata l'integrazione, si sono costituiti ### s.a.s., ### e ### eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis c.p.c. e contestando comunque nel merito la fondatezza dello stesso.   2.7) Non si sono invece costituiti nel presente grado di giudizio ### e ### di cui deve quindi dichiararsi la contumacia.   3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.   3.1) Antecedentemente all'analisi del gravame, tuttavia, devono essere prese in considerazione le questioni preliminari sollevate da alcune delle parti appellate, onde rilevarne l'impossibilità di accoglimento.   3.1.1) Anzitutto, in considerazione dello stato della procedura, non è più suscettibile di essere presa in considerazione l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348bis c.p.c. sollevata dalla ### e da ### s.a.s., ### e ### 3.1.2) In secondo luogo, per quanto concerne l'eccezione ex art. 342 c.p.c., sollevata da quasi tutti gli appellati, si ricorda come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del 16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass. 7675 del 19.3.2019). Infine, è stato precisato che “In materia di appello, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così Cass. 20124 del 7.10.2015) In quest'ottica deve quindi evidenziarsi come il gravame in analisi non possa in alcun modo assurgere al deficit contenutistico valorizzato dalla Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342 c.p.c., dal momento che risultano esposti dall'appellante profili di censura sufficientemente chiari nei confronti della sentenza impugnata, con indicazione delle considerazioni del giudice di prime cure oggetto delle censure predette, la cui valutazione deve essere dunque compiuta sul piano della fondatezza o meno dell'appello e non su quello della sua ammissibilità.   3.1.3) Infine, per quanto concerne la questione della nullità dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure (reiterata in questa sede da ########## l'Avv. ### e l'Avv. ### e fondata sulla circostanza per cui le domande della sig.ra ### erano state ab origine rivolte (ed il ricorso introduttivo notificato) nei confronti di soggetto inesistente (il ### di Via del ### n. 68) e solo in un secondo momento rivolte nei confronti dei singoli comproprietari di immobili posti nell'edificio confinante a quello della sig.ra ### si osserva come la questione non possa essere presa in considerazione.   Al netto di ogni altra valutazione, va infatti rilevato come nella sentenza impugnata sia espressamente indicato che “### atto dell'inesistenza del condominio, la domanda è stata quindi legittimamente proposta nei confronti dei proprietari che si servono della scala”, sì che tale valutazione avrebbe potuto (e dovuto) essere contestata esclusivamente mediante la proposizione di appello incidentale.   Nell'assenza di un tale gravame, la questione risulta dunque essere ormai insuscettibile di ulteriore valutazione nella presente sede, dato che anche le questioni astrattamente suscettibili di rilievo d'ufficio incontrano comunque il limite rappresentato dal giudicato interno.   3.2) Passando quindi all'analisi del merito del gravame, deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza del primo motivo di gravame.   3.2.1) Il tenore della motivazione esposta dal giudice di prime cure, pur sinteticamente espressa, rende infatti pienamente edotti del percorso logico-argomentativo seguito onde pervenire alle conclusioni infine raggiunte.   Come ricordato al pregresso paragrafo 1.3), il Tribunale di ### ha fondato il proprio convincimento rilevando che “...dalla c.t.u. emerge che la scala di cui si chiede l'arretramento è stata costruita in aderenza alla struttura preesistente della scala di proprietà del condominio “###” e sulla parte terminale della stessa di proprietà del condomino ### tra le due scale è presente una struttura in muratura della larghezza media di cm. 75/80 cm. (p. 11 relazione peritale); irrilevante che anche questo elemento di congiunzione sia stato realizzato dalla società costruttrice chiamata in causa, perché ciò che conta è che la costruzione sia in aderenza, questo al fine di evitare eventuali anguste intercapedini; pertanto, essendo pacifico che anche il condominio “###” aveva, per primo, costruito ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta dall'art. 873 c.c., la società costruttrice della scala e dante causa dei convenuti si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 877 c.c. di costruire in aderenza” e ritenendo peraltro irrilevante “...che la scala di cui si discute possa essere stata realizzata in maniera non conforme ai titoli edilizi rilasciati”.   ### argomentativo è dunque piuttosto nitido e la motivazione non può ritenersi apparente, mentre le censure mosse dall'appellante alla condivisibilità della valutazione in oggetto non attengono più al dato formale della percepibilità della motivazione, ma alla correttezza del suo contenuto.   3.3) Il secondo, terzo e quarto dei motivi di appello devono poi essere trattati congiuntamente, concernendo tutti censure mosse all'assunto del Tribunale di ### secondo cui le due opere presenti in loco, tra cui le scale oggetto delle doglianze della sig.ra ### erano state costruite in aderenza.   3.3.1) ### appellante ha anzitutto addotto come il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato le risultanze emergenti dall'espletata ### dalle quali non poteva trarsi la conclusione per cui le due opere predette erano state costruite in aderenza.   La censura non è condivisibile. 
Nella relazione di consulenza tecnica in questione è infatti dato leggere espressamente (a pg. 11 della stessa) che “Si conferma che la ### in contestazione è stata realizzata dalla ### s.r.l. in aderenza alla struttura preesistente della ### di ### del ### “###” e sulla parte terminale della stessa di ### del ### Tra le due scale è presente una struttura in muratura della larghezza media di cm 75/80”, con la precisazione (a pg 21) per cui “...la scala in oggetto ha una sua autoportanza in quanto è parte della struttura in cemento armato e quindi non in appoggio” e, infine, rispondendo “Si concorda con quanto asserito” al rilievo per cui “Non è corretto dire che la scala che serve il condominio ### è a confine con la scala in contestazione. Definizione di confine: il confine è una linea reale o immaginaria che segna i termini di una proprietà; in questo caso le due proprietà sono separate da un muro della larghezza di cm 75/80 e pertanto è corretto definire che la scala del condominio ### è in aderenza al muro di confine esistente, come il C.T.U. afferma alla risposta successiva a pag. 13/22”.   Dunque, la valutazione (già sopra ricordata) del giudice di prime cure secondo cui “...dalla c.t.u. emerge che la scala di cui si chiede l'arretramento è stata costruita in aderenza alla struttura preesistente della scala di proprietà del condominio “###” e sulla parte terminale della stessa di proprietà del condomino ### Riccardo” risulta pienamente conforme al dato emergente dalla CTU stessa.   Le doglianze di parte appellante (esposte in particolare nel secondo motivo di gravame), consistenti nell'assunto per cui “...la lettura completa della relazione e l'esame dei documenti ad essa allegati avrebbero consentito di rappresentare correttamente lo stato dei luoghi e cogliere dunque la imprecisione terminologica in cui incorre il CTU nel passo citato in motivazione. Come già detto del resto che si sia trattato proprio di errore sul fatto lo si coglie semplicemente considerando che lo stesso CTU in altre parti della sua relazione smentisce l'ipotesi di costruzioni in aderenza misurando la distanza della scala dalla linea di confine (ove si trova il muro che il confine stesso segna) e a ciò fa conseguire la necessità di riposizionare la stessa alla distanza imposta dalla legge (che giustamente egli indica in un metro e mezzo dalla linea di confine)”, non vanno del resto ad integrare una contestazione attinente alla correttezza o meno della lettura che, delle risultanze della ### ha dato il giudice di prime cure, ma una censura della correttezza della stessa ### 3.3.2) Il profilo che risulta dunque da valutare è la nozione di “aderenza”, ritenuta dall'appellante scorrettamente valutata ### dal consulente tecnico d'ufficio ed altrettanto scorrettamente recepita ### dal Tribunale di ### La sig.ra ### ha in particolare esposto al riguardo (nel terzo motivo di gravame) che secondo la giurisprudenza di legittimità (citando Cass. 6768/2012) è orientata nel senso che “Si ha costruzione in aderenza quando la nuova opera e quella preesistente combaciano perfettamente da uno dei lati, in modo che non rimanga tra i due muri, nemmeno per un breve tratto o a intervalli, uno spazio vuoto, ancorché totalmente chiuso”.   La conclusione raggiunta dal giudice di prime cure recependo le indicazioni del CTU era dunque errata, in quanto era “...certo ed incontrovertibile infatti che il tratto di scala sopraelevato, rispetto al muro esistente sul confine, non è aderente a nulla, neppure al muro stesso che controparte ha costruito sul confine (in appoggio al muro preesistente) e dal quale il tratto di scala in contestazione (e la struttura in cemento armato cui la stessa appoggia) è completamente staccato”.   ### la doglianza in esame non appare condivisibile.   Deve infatti rilevarsi come la documentazione fotografica in atti consenta di riscontrare la correttezza della valutazione del CTU allorché ha indicato che la scala oggetto di causa è stata costruita in aderenza a quella precedentemente realizzata.   Il muro oggetto delle argomentazioni dell'appellante (e che la stessa appellante ha indicato essere stato costruito in appoggio - rectius, tuttavia, in aderenza - al preesistente muro ivi allocato) risulta costituire parte integrante della scala stessa, sostanzialmente rappresentandone l'innesto nella parte a confine e non avendo altrimenti la scala stessa altri punti d'appoggio (in questo caso da intendersi in senso proprio).  Si riportano le seguenti fotografie onde consentire un'immediata percezione dello stato dei luoghi e non ricorrere a descrizioni che, sul piano semantico, possono non essere adeguatamente rappresentative di tale stato.  (foto n. 3 allegata alla ### in cui il muro posto sulla sinistra rappresenta il muro posto a confine con la proprietà del ### “###”) (foto n. 16 allegata alla ### in cui è rappresentata a scala di accesso al ### “###”, posta dall'altra parte del muro sopra ricordato e che, nella presente foto, è posto alla destra del muro pure qui raffigurato).  Risulta evidente come entrambe le scale siano costituite, oltre che dalle rampe e dai gradini ivi allocati, anche dai muri posti nella loro parte laterale: sinistra (per il muro della scala di proprietà degli odierni appellati) e destra (per il muro del ### “###”), avendo a riferimento le immagini presenti nelle fotografie sopra esposte.   La presenza del muro oggetto delle argomentazioni dell'appellante, dunque, non comporta alcuna conseguenza in punto di esclusione della ravvisabilità di una costruzione “in aderenza” ai sensi dell'art. 877 3.3.3) Infine, in forza delle medesime considerazioni sin qui espresse, deve ritenersi non suscettibile di accoglimento la censura dell'appellante (esposta nel quarto motivo di gravame) secondo cui “A quanto appena detto consegue altresì la violazione del principio della prevenzione richiamato in motivazione e che impone, contrariamente a quanto avvenuto nella fattispecie ed a quanto erroneamente presupposto dal giudice a quo, di costruire in appoggio o in perfetta aderenza, salvo in difetto di ciò il rispetto della distanza prevista dal codice. E nella fattispecie la scala contestata non è né in appoggio né aderente alla costruzione preesistente né rispetta la distanza prevista dal codice”.   3.4) Deve dunque rilevarsi come le motivazioni complessivamente poste dall'appellante a sostegno del gravame non possano trovare accoglimento.   Non è peraltro fuor di luogo osservare come le allegazioni ab origine poste dall'appellante a sostegno delle proprie domande siano consistite unicamente nella prospettazione per cui “...i proprietari dello stabile limitrofo, ubicato alla Via del ### 68, a cominciare dall'anno 2005 hanno dato avvio alla ristrutturazione del fabbricato principale ed a varie altre opere edilizie per la sistemazione dell'edificio, tra le quali la realizzazione di una scala esterna in cemento armato posizionata in corrispondenza del confine con il condominio “###”, ciò si evince chiaramente dalla relazione, redatta per conto dell'attrice dall'### Benedetti, che viene prodotta (doc. n.2) unitamente a lettera 7/6/2006 (doc. n.3) nella quale si precisa che “...la scala realizzata all'interno della proprietà So.co.ci si trova in corrispondenza del confine di proprietà con il condominio “###” ed il filo esterno della soletta della scala corrisponde al confine di proprietà”.” (così a pg. 1 del ricorso introduttivo, evidenziazione del collegio).   Dunque, solo tale allegazione in punto di fatto risulta essere stata posta a fondamento delle richieste della sig.ra ### (senza riferimenti di sorta a abusi edilizi, norme urbanistiche, esistenza di intercapedini ecc., che pure hanno occupato parte del contenzioso sorto in prime cure) e, sulla scorta di tale unica allegazione, la sig.ra ### ha quindi chiesto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.   Appare piuttosto evidente la correzione di strategia difensiva adottata in corso di causa dalla stessa sig.ra ### allo scopo di neutralizzare la prospettazione dei resistenti in prime cure volta all'applicazione della possibilità di costruire in aderenza rispetto alla preesistente scala. In tal senso deve in effetti plausibilmente intendersi l'assunto (contenuto a pg 9 dell'atto di appello) secondo cui “...la scala in contestazione anche per le sue caratteristiche (si tratta di struttura sopraelevata) non può essere tecnicamente aderente a nulla, tanto meno a quella del condominio limitrofo (###, dato che quella dei convenuti si trova a circa 35/40 cm. dalla linea di confine ove invece era già allocata quella preesistente di cui è parte il muro già esistente (costruito con la scala del condominio ### che segna proprio il limite di proprietà tra i due condomìni (vani dunque sul punto i richiami di questa difesa nella comparsa conclusionale alle pagg. nn.  10-11, e nella memoria di replica alla pag. n.3).”.   ### secondo cui la scala degli odierni appellati si trova a 35/40 cm dalla linea di confine appare in effetti collidere inesorabilmente con quella secondo cui la stessa scala era posizionata in corrispondenza del confine con il ### “###”, mentre proprio dalla predetta allegazione emerge che il muro posto nella proprietà di quest'ultimo condominio era stato realizzato in concomitanza con la costruzione della scala presente dello stesso ### “###” e che lo stesso “segna proprio il limite di proprietà tra i due condomini”.   ### sotto questo aspetto, dunque, le conclusioni raggiunte dal CTU devono vieppiù ritenersi condivisibili.   4) Occorre poi rilevare come, nel contesto delle conclusioni formulate da ########## l'Avv. ### e l'Avv. ### sia contenuta la richiesta di condanna della sig.ra ### al risarcimento dei danni per l'illegittima trascrizione della domanda giudiziale.   Tale domanda non può essere presa in considerazione.   Già in prime cure era stata infatti avanzata una simile richiesta (con domanda reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni) senza che consti tuttavia una pronuncia sul punto da parte del giudice di prime cure, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c..   Nei confronti di tale omissione di pronuncia avrebbe tuttavia dovuto essere proposto appello incidentale sì che la mancata proposizione di una tale impugnazione non consente di prendere in considerazione né le conseguenze derivanti dalla predetta omissione di pronuncia, né il merito della domanda in questione.  5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di ### e del ### “###”, in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..   5.1) La predetta condanna alla refusione delle spese di lite deve essere resa anche con riferimento alla posizione dei terzi chiamati, in prime cure, ### S.r.l., #### e ### S.r.l., dal momento che la loro partecipazione al giudizio rappresenta l'esito di un corretto esercizio delle prerogative difensive delle parti resistenti nel primo grado di giudizio quale conseguenza della tipologia di domande avanzate dalla sig.ra ### ed a cui il ### “###” ha aderito.  5.2) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.  1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.  P.Q.M.  la Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 291/2020 del Tribunale di ### così statuisce: 1) dichiara la contumacia di ### e ### 2) respinge l'appello; 3) condanna ### ed il ### “###”, in solido tra loro, a rifondere a ### le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge; 4) condanna ### ed il ### “###”, in solido tra loro, a rifondere a ############ e #### le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore Avv. ### dichiaratosi antistatario; 5) condanna ### ed il ### “###”, in solido tra loro, a rifondere a ### S.r.l. le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore Avv. ### dichiaratosi antistatario; 6) condanna ### ed il ### “###”, in solido tra loro, a rifondere a #### e ### S.r.l., le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge; 7) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025 dalla Corte di Appello di ### su relazione del Dott. #### relatore Dott. #### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni

causa n. 1453/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Cecchi Marco, Carlo Breggia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6818/2024 del 14-03-2024

... documentare, né aveva realizzato, la costituzione di una servitù a favore de lla propri età compravenduta, sita a m onte dei terreni p er l'accesso alla strada comunale «del ### lamentava parte attrice la perdita di valore degli immobili (d ivenendo, uno degli edifici progettati, non raggiungibile, o raggiungibile con grave disagi o). Per tanto, l'attore chiedeva, altresì, la riduz ione del prezzo pattui to, con ri ferimento all'inesistenza della servitù di passaggio contrattualmente g arantita dalla ### oltre al risarcimento dei danni. 2. Istruita la causa mediante assunzione di prove testimoniali e espletamento di C.T.U., il Tribunale di ### con senten za 808/2013, accertava l'avvenuto t rasferimento della proprietà dei terreni con il contratto d el 31.01. 2003, qual ificato non come preliminare di vendita, ma contrat to di compravendita; ordina va al ### dei ### immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza; dichiarava parte acquirente tenuta a corrispondere il saldo del pre zzo pattuito in contratto; disponeva l a riduz ione del prezzo, condannando la ### al pagamento di €14.425,00, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Ric. 2018 n. 18143 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 18143-2018 proposto da: ### in qualità di erede di #### ele ttivamente domiciliat ###, ### 11, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - ricorrente - contro ####. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 450/2018 della CORTE ### di BRESCIA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di co nsiglio del 11.01.2023 dal #### Ric. 2018 n. 18143 sez. ### - ud. 11-01-2023 -2- 1. Costruz ioni ### di ### lio & C. s.n .c.  conveniva in giudizio din anzi al T ribunal e di ### chiedendo che fosse dichiarato l'avvenuto trasferimento in suo favore della proprietà dei terreni siti in ### località ### alienati dalla convenuta ; in subordine, che fosse emessa sentenza costitutiva ex art. 2932 cod.  Esponeva l'attore di ave r acquistato dalla ### mediante contratto di comprav endita del 31.01.2 003, terreni aventi natura edificabile, progettando su di essi la realizzazione di tre edifici: poiché parte venditric e non era stata in grado di documentare, né aveva realizzato, la costituzione di una servitù a favore de lla propri età compravenduta, sita a m onte dei terreni p er l'accesso alla strada comunale «del ### lamentava parte attrice la perdita di valore degli immobili (d ivenendo, uno degli edifici progettati, non raggiungibile, o raggiungibile con grave disagi o). Per tanto, l'attore chiedeva, altresì, la riduz ione del prezzo pattui to, con ri ferimento all'inesistenza della servitù di passaggio contrattualmente g arantita dalla ### oltre al risarcimento dei danni.  2. Istruita la causa mediante assunzione di prove testimoniali e espletamento di C.T.U., il Tribunale di ### con senten za 808/2013, accertava l'avvenuto t rasferimento della proprietà dei terreni con il contratto d el 31.01. 2003, qual ificato non come preliminare di vendita, ma contrat to di compravendita; ordina va al ### dei ### immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza; dichiarava parte acquirente tenuta a corrispondere il saldo del pre zzo pattuito in contratto; disponeva l a riduz ione del prezzo, condannando la ### al pagamento di €14.425,00, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Ric. 2018 n. 18143 sez. ### - ud. 11-01-2023 -3- 3. Impugnava la predetta sentenza ### dinanzi alla Corte d'Appello di ### che, con sentenza n. 450/2018, rigettava integralmente il gravame, osservando che: - è priva di pregio la censura del vizio di extrapetizione sollevata dall'appellante rispetto alla qualificazione, operata dal giudice di prime cure, di inesist enza di un a strada di accesso, laddove parte attrice aveva prospettato l'inesistenza di una servitù di passagg io: per i l principio iura novit curia espresso dall'art. 113 cod. proc. civ., infatti, il giudi ce non incorre nel vizio di extrapetiz ione qualora abbia assegnato una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, giacché rientra nei suoi poteri ricercare le norme giurid iche applicabili alla co ncreta fattispecie sottoposta al suo esame e porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti ( di recente: Cass. Sez. 1, n. 15190 del 20.06.2017); - l'accettazione da parte del Comune di ### della proposta bonaria avanzata da parte venditrice in data ###, richiamata all'art. 2 del contratto di compravendita, recante l'autorizzazione e le condizioni per la realizzazione dell'accesso alla strada non si è mai tradotta in una convenzione approvata dal Consiglio comunale (ex art.  42 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) o in un atto autorizzativo ### emesso dal ### del ### competente (ai sensi dell'art. 107 del medesimo atto normativo); - gli esiti della C.T.U. hanno verificato l'assenza di accesso naturale del fondo a monte, poiché il confine tra il terreno in questione e la strada comunale è delimitato in parte da una scarpata, in parte da un guard rail, ren dendosi perciò necessaria la realizzazio ne di opere, previo rilascio delle autorizzazioni di compe tenza del Comune di #### 2018 n. 18143 sez. ### - ud. 11-01-2023 -4- - le clausole di stile, ove si dice che l'immobile è ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui at tualmente si trova, rimangono prive d i qualsiasi significato giuridico, anche in considerazione del fatto che era stata inserit a nel contratto una specif ica dic hiarazione, resa dalla venditrice, circa l'avvenuta costituzione del diritto di accesso; - è inammissibile la richiesta di pagamento degli interessi sul saldo del prezzo dovuto da ### E dili ### all'appellante, in quanto la sentenza di prime cure non è di condanna al pagamento delle somme ancora dovut e, ma dichiarat iva della sussistenza di tale obbligo: su questo capo di sentenza non vi è stata impugnazione.  4. La suddetta pronuncia veniva impugnata per la cassazione da ### in qualità di erede di ### e il ricorso affidato a sei motivi. 
Si difen deva ### di ### & C.  s.n.c. depositando controricorso. 
In pro ssimità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memorie.  ###: 1. Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per mancanza di autosufficienza sollevate dal contro ricorrente, non avendo la ricorrente indicato gli att i processuali e i documenti sui quali l'impugnazione si fonda (ex art. 366, comma 1, n. 6) cod proc. civ.), né narrato i fatti quali esposti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio (ex art. 366, comma 1, n. 3), cod.  proc. civ.). Pur in assenza della riproduzione testuale dei documenti, il Collegio ritiene che nei motivi di ricorso siano chiaramente individuabili il tipo di vizio denunciato e le ragioni sulle quali la censura si fonda (Cass., Sez. 6-5, 07/11/2017, n. 26310); sussiste anche una sommaria ### 2018 n. 18143 sez. ### - ud. 11-01-2023 -5- ma efficace narrazione dei fatti che precede l'esposizione dei mezzi di censura (Cass. Sez. U, Sentenza n. ### del 2019).  2. Tanto premesso, c on il pr imo motiv o di ricorso si deduc e violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc.  civ. con riferimento all'art. 112 cod. proc. civ. La ricorrente ripropone il motivo d'appello inerente all'ultrapetizione, laddove si duole del fatto che - mentre controparte agiv a in giudizio in primo grado aff inché venisse accertata l'inesistenza di una servitù di passaggio ai fini della riduzione del prezzo di vendita, e l'odierna ricorrente approntava le sue difese sulla base di detta domanda - la Corte d'Appello di ### ha omesso di rilevare il vizio di ultrapetizione.  2.1. Il m otivo è infondato. Invero, la Corte d 'Appello ha fatto corretta applicazione del principio consolidato espresso da que sta Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, in virtù del quale in materia di procedimento civile, s ussiste vizio di «ultra» o « extra» petizione, ex art. 112 cod. proc. civ., quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (ex plurimis, di recente: Cass. L, n. 5832 del 03.03.2021). Ric. 2018 n. 18143 sez. ### - ud. 11-01-2023 -6- 2.2. Nel caso di specie, la Co rte d'App ello ha le tto la locuzione «servitù di passaggio» utilizzata nell'atto di citazione come espressione giuridicamente non corretta della diversa in tenzione di denunciare l'indisponibilità, pure contrattualmente garantita, di un accesso o passaggio per entrare nel fondo, senza con ciò attribuire un bene non richiesto o diverso da quel lo dom andato. Si tratta, dunque , di un'operazione di interpretazione della do manda intr oduttiva del giudizio non censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod.  proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua co ncreta ap plicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudiz io di fatto, può e ssere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio d i motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. ### del 03/12/2019, Rv. 656493 - 01). Del resto, il giudice di merito, nell'eserciz io del potere di interpr etazione e qualificazione della domanda, non è cond izionato dalle espressi oni adoperate dalla parte ma deve accertare e va lutare il contenu to sostanziale della pretesa, qual e desumibile no n esclusivamente dal tenore letterale degl i atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o, come già detto, per vizio della motivazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019, Rv.  653921 - 01). Ric. 2018 n. 18143 sez. ### - ud. 11-01-2023 -7- 3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. con riferimento all'art.  1362 ss. cod. civ.: nella prospettazione della ricorrente, già sottoposta al giudice del merito, avrebbe errato la Corte d'Appello di ### nella parte in cui ha ritenuto infondata la censura sol levata dall'odierna ricorrente in ordine all'esistenza di un accesso alla strada comunale dimostrata dall'accettazione (del 12.01.2000), da parte del Comune di ### della proposta bonaria di autorizzazione all'accesso formulata il ### dalla ### nonché in merito alla conoscenza di detto riconoscimento da parte di ### i, come risulta dalla consapevole sottoscrizione, da parte di quest'ultima, del contratto del 31.01.2003 ove (alla p. 2) si dichiara che gli immobili vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento della stipulazione.  4. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1 , n. 3), cod. proc. civ. con riferimento all'art. 1362 ss. cod. civ. La ricorrente si duole dell'errata interpretazione delle clausole richiamate nel secondo motivo di ricorso, laddove sono state qualificate dal giudice di merito come «clausole di stile», negando loro il valore di manifestazioni di volontà delle parti pregne di valore giuridico, non costituendo generici rinvii alle norme di legge.  5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce viol azione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1 , n. 3), cod. proc. civ. con riferimento all'art. 1362 ss. cod. civ. La rico rrente lamenta l'errata interpretazione del contratto laddove ha ritenu to il fondo compravenduto privo di accesso alla strada com unale, in quanto impedito da una scarpata naturale e da un guard rail. Nel contratto la ### afferma l'esistenza di un accesso, non qualificandolo come ### 2018 n. 18143 sez. ### - ud. 11-01-2023 -8- naturale o meno: la presenza del guard rail non può essere considerata di ostacolo al passaggio, in quant o - come argoment ato nel primo motivo di ricorso - il Comune di ### si è de tto dispon ibile a rimuoverlo.  6. Con il quinto m otivo di ricorso si deduce violazion e e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1 , n. 3), cod. proc. civ. con riferimento all'art. 1362 ss. cod. civ. La ricorrente lamenta la lettura delle risultanze della C.T.U. da parte del giudice di seconde cure, dalla quale discende il convincimento maturato nel senso dell'inesistenza dell'accettazione, da parte del Comune di ### de lla pro posta bonaria della ### e della qualificazione del timbro apposto dal Comune come mero visto, non come accettazione.  7. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo possono essere trattati unitamente, in quanto tutti censurano l'interpretazione del contratto di vendita resa dal giudice di seconde cure, e tutti sono inammissibili, in quanto puntano a sindacare l'interpretazione di un atto negoziale che, per pacifica gi urisprudenza di q uesta Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito incensurabile in sede ###nella ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all' art. 1362 ss. cod. civ. o di motivazione omessa o illogica, ossia no n idonea a consen tire l a ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione (cfr., ex multis, ### L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022, Rv. 664334 - 02; v. anche: ###. 2, Ordinanza n. 40972 del 2021, che conf. 
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 - 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 04/06/2021 - Rv. 661741 - 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9996 del 10/04/2019 - Rv. 653577 - 01). 
Nei quattro mezzi di gravame scrutinati, la ricorrente si limita a censurare il convin cimento del giudice del merito senza, tuttavia, ### 2018 n. 18143 sez. ### - ud. 11-01-2023 -9- fornire un puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e dei principi in esse contenuti, e senza precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. 
La rico rrente, infatti, accenna all'interpretazione letterale e all'intenzione delle parti (v. secondo mezzo d i ricorso, p. 6 3° capoverso; terzo mezzo, p. 7 2° e 3° capove rso; quarto mezzo di ricorso p. 8 2° capoverso ) limitandosi a proporre a questa ### e un'interpretazione alternativa delle dichiarazioni negoziali. 
Del resto, la ### d'Appello ha coerentemente dedotto dall'accordo «bonario» intercorso tra la ### e il Comune di Bov egno innanzitutto l'assenza di una vera convenzione o atto autorizzativo alla realizzazione dell'accesso alla ### del ### non potendo essere considerat o tale il visto apposto in calce alla proposta; in secondo luogo, l'assenza di un accesso sulla strada a monte del fondo (v. sentenza p . 8). Infi ne, la ### e distrettuale h a coerentemente dedotto dall'accettazione dell'immobile «nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova» che si trattasse di una clausola di «stile», in conside razione della specifica dichiarazione resa dall a parte venditrice nello stesso contratto circa l'avvenuta costituzione del diritto di accesso (v. sentenza p. 9, righi 19-20) 7.1. Ugualmente inammissibile risulta l'argomento, nel quinto motivo di gravame, dell'erronea lettura - da parte delle ### d'Appello - delle risultanze pr obatorie contenute nella C.T.U., in quanto inconciliabile con l'esistenza dell'impegno del Comune di ### a rimuovere il gard rail. ## disparte l'orientamento costante di questa ### per il quale la valutazione del materiale probatorio - destinata a risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi ### 2018 n. 18143 sez. ### - ud. 11-01-2023 -10- che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giud ice - è espr essione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della ### di legittimità restando totalmente interdetta alle parti la possibili tà di d iscutere, in sede di legittim ità, del m odo attraverso il quale il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali di carattere probatorio (ex multis, di recente: Cass. 9507 del 06.04.2023). ### della ricorrente (v. ricorso p. 8, 4° capoverso) è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi: il giudice d'appello ha tratto dall'esito della C.T.U. l'inesistenza di un accesso naturale tra il fondo in questione e la ### del ### affermazione che conferma, anziché cont raddire, l a necessità di un accordo con il Comune di ### al fine di creare un ingre sso altrimenti inesistente.  10. Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. con riferimento agli artt.  1282, 1284 cod. civ . La ricorrente si duole del f atto che la ### e d'Appello di ### non abbia voluto riconoscere alla ### gli interessi maturati sulla somma dovuta da ### a saldo del prezzo: trattandosi di credito di danaro liquido ed esigibile esso produce interessi di pieno diritto.  10.1. Il sesto motivo è inammissibile: la ### terr itoriale ha rilevato che l'appellante non aveva impugnato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui questa si era limitata ad accertare l'obbligo del pagamento del saldo. Ora, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto indicare quali interessi av esse richiesto e con quale de correnza, tanto più considerato che nella specie è stata accolta la domanda di riduzione del prezzo, da cui, evidentem ente, la compensazione impropria tra le ### 2018 n. 18143 sez. ### - ud. 11-01-2023 -11- contrapposte voci di dare e avere. In assen za di tali necessarie indicazioni, il motivo pecca per genericità.  11. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, decidendo sulle spese come in dispositivo. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.  P.Q.M.  ### di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controri corrente, che liquida in €6.000,00 per comp ensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr ibu to unificato pari a quell o previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. 
Così deciso in ### nella cam era di consi glio della ### a 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Amato Cristina

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