testo integrale
ORDINANZA sul ricorso 4348-2018 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ####, 2, presso lo studi o d ell'avvocato ### BALSAMO, rappresentat o e difeso dall'avvocato ### BALSAMO; - ricorrente - contro ### rappresentata e difesa dagli avvocati ### e ###, e lettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### - controricorrente - nonchè contro ### - intimata - avverso la sentenza n. 1355/2017 della CORTE ### di ### depositata l'11/07/2017; Ric. 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal ####: 1. Co n citazi one del 16.11.2004, ### conve niva davanti al Tribunale di Sir acusa - ### distaccata di ### la propria zia ### per sentirla condannare a rimuovere sia un tubo di scarico collocato nella parete perimetrale del cavedio, che l'istante assumeva essere di sua escl usiva propr ietà, si a due stendibiancheria collocati al primo piano della palazzina. La convenuta eccepiva la destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 cod. civ., dei due manufatt i e del c avedio. Con atto introdutt ivo di diverso giudizio n. 231/2006 ### qual ificandosi comproprietaria del cavedio, conveniva a sua volta in giudizio davanti al medesimo ### per sentirlo condannare a rimuovere i due condizionatori d'aria dal muro perimetrale del cavedio comune (su rilie vo che non risp ettavano le distanze e provoc avano disturbo a causa delle immissioni di rumori e di calore), nonché un box collocat o a piano terra del muro perim etrale del medesimo cavedio, con condanna al rip ristino de llo Stato dei luoghi; in subordine, chiedeva dichiararsi il cavedio asservito a tutte le unità immobiliari del fabbricato per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 cod. 1.1. R iuniti i due giudizi, il ### unale di Sir acusa - ### distaccata di ### con sentenza n. 350/2012 accoglieva la domanda di ### condannava ### a rimuovere il tubo dal muro perimetrale del cavedio e gli stendini, dichiarava cessata la materia de l contender e rispetto alla rimo zione dei condizionatori, in quanto risultavano effettivamente già rimossi. Ric. 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -3- 1.2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello ### si costituiva in giudizio ### che interponeva appello incidentale. 2. La Corte d'appello di ### con sentenza n. 1355/2017, dichiarata la contumacia della t erza chi amata da #### nella s ua qualità di con duttrice dell'immobile di proprietà di ### , in accogli mento dell'appello incidentale interposto da ### dichiarava il cavedio facente parte dello stabile quale porzione comune del fabbricato; dichiarava, altresì, che ### aveva diritto a mantenere nel suddetto cavedio il tubo e gli stendibiancheria; condannava ### nardi a ricollocare a p roprie spese i suddetti manufatti e a rimuovere il box da l sudde tto cavedio comune; condannava quest'ul timo al pagamento del le spese processuali del primo e secondo grado di giudizio in favore della zia. A sostegno della sua decisione osservava la Corte che: - ### ha solo de dotto di essere proprietario esclusivo del cavedio, ma non ha dato prova di tale suo diritto: egli fa discendere l'asserito titolo di proprietà esclusiva del cavedio da atto pubblico di donazione del 04.03.1994 proveniente dalla nonna del l'appellante e madre dell 'appell ata, il quale titolo , tuttavia, non menziona affatto il cave dio. In difetto di un ti tolo idoneo a far conseguire la proprietà ai singoli compartecipanti il cavedio deve ritenersi , pertanto, di prop rietà comune dei partecipanti e del complesso immobiliare; - qualificando diversamente la doman da dedotta in lite, i suddetti manufatti (tubatura di scarico di un servizi o e stendibiancheria) posti all'interno del cavedio c omune non integrano esercizio di servitù, quanto piuttosto manifestazioni di ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -4- facoltà consentite al comunis ta ex art. 1102 co d. civ., nel l'impiego d'uso del bene comune compati bile con l'alt rui diritto, non comportando modifica alla sua natura e funzione. Pertanto, la posizione di detti manufatti va ritenuta faco ltà lecita ed in parte necessaria per garantire l'abitabilità dell'appartamento di proprietà di ### che altrimenti resterebbe privo dei servizi igienici; - quanto al box i nstallato all'interno de l cavedio, l'opera rappresenta di per sé violazio ne del pr ecetto sancito dall'art. 11 02 cod. civ. che vieta al compartecipante di attrarre la cosa comune, o una parte di essa, nell'orbita della propria disponibilità esclusiva, e di sottrarla in tal modo alla possibilità di godimento degli altri comunisti.
Il box, infatti, modifica la destinazione funzionale della cosa comune di dare aria e luc e, sottraend ola defi nitivamente, seb bene in parte, all'utilizzo collettivo, riducendo l'espansione dell'altrui diritto; - sui motivi dell'appello principale, la Corte rigetta la domanda di condanna alla rimozio ne del box e dei condizionatori a carico dell a conduttrice, poiché mancava la prova che le suddette opere fossero imputabili alla responsabilità di quest'ultima: emerge, infatti, dagli atti in causa che al momento della decisione i detti condizionatori erano stati rimossi dal cavedio, sebbene dagli atti stessi non si evince ad opera di chi né quando. Corre ttamente, pertan to, il ### ha dichiarato cessata la materia del contendere, per lo m eno con riferimento alla rimozione dei condizionatori. Del r esto, il moti vo d'appello principale è inammis sibile, atteso che per impugnare validamente la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere ### avreb be dovuto dimostrare che il presupposto della pronuncia avvenuta r imozione dei condizionatori fosse inesistente; ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -5- - per le medesime ragioni, non può essere accolta la domanda dell'appellante principale diretta alla condanna di ### alle spese di rimozione del box, per la quale ### di ha esperito vittoriosamente l'appello incidentale, non emerg endo dagli atti del g iudizio eleme nti da cui si possa desumere la responsabilità della ### rimasta contumace. Né può condividersi le tesi dell'appellante principale che vuol far discendere la prova di detta responsabilità dal non reso interrogatorio formale, at teso che simile comportamento di per sé neutro non determina l'effetto automatico della fictio confessio. Al contrar io, vi è una dichiarazione testimoniale resa dalla m adre dell'appellante principale secondo la quale sarebb e stato proprio ### lo ### ad installare il box nel cavedio. 3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione ### affidandolo a sette motivi.
Si difendeva ### depositando controricorso.
In prossimità dell'adunanza il ricorrent e faceva pervenire memoria. ###: 1. Con il primo motivo si deduce violazione/falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.); art. 112 cod. proc. civ. - anche in relazione all'art. 274 cod. proc. civ. - consistente nell'avere la Corte eso rbitato dai suoi poteri, sostituendo alle due eccezioni di servitù (entram be disatte se) proposte da ### nel primo dei due giudizi riuniti (n. 160/04), altra eccezione no n proponibile di ufficio, così accedendo ad illegittima s ostituzio ne del petitum e del la causa petendi, indicati con precisione dalla parte. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -6- di secondo grado, astrattamente riqualificando un'azione, ha di fatto sostituito all'eccezione della convenut a (destinazione del padre di famiglia; in subordine, usucapione) un diverso petitum e una diversa causa petend i. Tal e nuova pro spettazione non rispetta l'effetto giuridico domandato da ### L eonardi nel giudizio da lei autonomamente instaurato, e cioè il mantenimento di servitù chiesto nel primo dei due giudizi ri uniti, ciascuno d ei quali, peraltro , manteneva la propria aut onomia, s enza commistioni con difese e argomentazioni relative al secondo giudizio. 1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiar ire che il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il gi udice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e del le eccezioni hinc et ind e dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che no n siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiest o, e cioè non compreso nemmeno implicitame nte o virtualmente nella d omanda proposta (Cass. Sez. 3, 29.04.2022, n. 13514; Cass. Sez. 2, 06.05.2022, n. 14403; Cass. n. 17897 del 03.07.2019). La violazione di ultrapetizione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell 'azione. ### tra parte, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che la mot ivazione con cui la Corte ha interpretato la domanda giudiziale sia erronea, fermo rest ando che l'err onea interpretazione delle domande non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, 3), cod. proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -7- esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (ex plurimis: Cass. Sez. 6-1, n. ### del 03.12.2019).
Nel caso di specie nessun vizio è imputabile alla motivazione: la Corte, sulla base delle risultanze di fatto, si è limitata a dare una c orretta veste giuridica alle i stanze promosse da Gi ovanna ### attribuendole la disponibilità del bene richiesto (utilizzabilità del cavedio con il manteniment o dei manufatti) nell'alveo di una qualificazione giuridica corretta, comproprietaria ex art. 1117 cod . civ.; qualifica di compropri etaria peraltro comunque dedotta dalla stessa attrice nell'atto introduttivo del giudizio n. 231/ 2006 instaurato nei confront i del nipote, e poi reiterata anche in appello. 2. Co n il se condo moti vo si deduce violazione/ falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; artt. 1117, n. 1, 1102, 1139 e 1120 [testo del 2004] cod. civ.), consistente nell'avere la Corte ritenuto uso legittimo del cavedio dichiarato comune (a tre condomini: le due parti in causa e ### padre di ### l'installazione da parte di ### di un tubo di fogna esterno, addossato a parete comune, in violazio ne dell a normale destinazione d'uso di esso cavedio (aria e luce), b enché non rientrant e fra le ipotesi derogatorie ammessa dalla giurisprudenz a di legittimità e qualificabile anzi come innovazione. Si tratta, infatti, di un'innovazione non autorizzata da una maggioranza di condomini, non assi milabile ad opere dirette al miglio ramento o al l'uso più comodo della cosa comune e che, pertanto, no n può rientrare nell'ipotesi derogatoria ammessa alla Sup rema Corte per ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -8- consentire l'abitabilità di un appartamento che ne era privo. Inoltre, la posizione di questo tubo non riguardava g ià l'originario edifici o condominiale pervenuto alle parti per successione e donazione ma una sopraelevazione abusiva. 2.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte ribadito che , in tema di c ondominio negli edifici, qualora il proprietario di un'unità immobiliare agisca in giudizio, come nella specie, per ottenere l'ordine di rimozione di un manufatto realizzato sul le parti comuni, la liceità dell e opere, realizzate da altro condòmino, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prev ede l'art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servi rsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. La relativa valutazione spetta al giudice di merito e ris ulta compiuta dalla sent enza impugnata, c on argomentaz ioni plausibili, r imanendo insindacabile in se de di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (da ultimo: Cass. Sez. 6 , n. 5809 del 22/02/2022 Rv. 664184 - 01). Nel caso di specie, la Corte d'Appello - esaminate fattispecie analoghe richiamate da ques ta Corte - ha r itenuto lecite e necessar ie a garantire l'abitabilità dell'appartamento le facoltà e sercitate dalla ### nell'utilizzo del cavedio comune (v. pp. 12 - 13 della sentenza).
Quanto all'asserita qualifica di innovazione delle installazioni della ### in disparte la novità della deduzione dinanzi a questa Corte, essa si traduce nel mutamento di dest inazione, comportando immutazione, trasformazione, modific azione della consistenza o sfruttamento per fini diversi da quelli preced enti (Cass. Se z. 2, Sentenza n. 11943 del 08/08/200 3 - Rv. 572988 - 01): situazione ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -9- non ravvisabile nel caso di specie, come risulta a contrariis dalle sopra riportate argomentazioni della Corte d'Appello. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione/falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; artt. 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 274 cod. proc. ci v.), consistente nell 'avere la Corte esorbitato dal potere di qualificare l'a zione prop osta da ### nel secondo giudizio rigettando il mot ivo d'appello con il quale ### aveva impugnato, riguardo ai condizionatori, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, malgrado la tot ale violazione dell'one re della prova sulla sussistenza d elle cause petend i affermate dalla parte (di stanze da vedute e immissioni). Nella prospettazione del ricorrente, Gi ovanna ### non aveva lamentato l'installazione dei condizionatori in quanto tali ma perché sosteneva fossero stati apposti a distanza inferiore a q uella legale dalle sue finestre di veduta, e perché fonte di immi ssioni di aria viziata e di rumore. Orbene: il ricorrente lamenta la dichiarata cessaz ione della materi a del contendere nell'assoluta assenza di prova sulle doglianze lamentate dell'attrice con riferimento , appunto, all'accertata distanza legale e alle immissioni nocive. 3.1. Il motivo è infondato.
Ove sia accer tata la comuni one di un cortile sito fr a edific i appartenenti a proprietari diversi, l'utilizzazione delle parti comuni con impianto a serv izi o esclusivo di un appartamento esi ge il rispetto di un preciso limite, derivante dall'art. 1102 cod. civ., di non alterare la destinazione del bene comune o di non impedirne l'uso da parte degli altri comproprietari: di tale limite si è occupato ampiamente il giudice di merito il quale, negli ultimi due capoversi ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -10- di p. 14 della sentenza, ha ritenuto di dover accogliere il motivo di appello articolato da ### con riferimento alla rimozione del box e d ei condizionato ri, in quanto modificano la destinazione funzionale della cosa co mune, sottraendola, s ebbene in part e, all'utilizzo collettivo riducendo l'altrui diritto. Tale è condizione sufficiente alla rimozione dei m anufatti, anche a prescindere dalla questione delle distanze e delle imm issioni, pure sollevate dall'appellante. 4. Con il quarto motivo si deduce violazione/falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; artt. 2729 cod. c iv., 116, comma 2, e 232 cod. proc. ci v.), consi stente nell'erronea ed illogica valutazione riguardo a ### chiamata in garanz ia nel secondo giu dizio (n. 231/06), del contesto documentale prodotto (contratto di locazione e raccomandata di preavviso di rilascio), del contegno p rocessuale (contumacia in entrambi i gradi di merito e mancata risposta all'I.F.), e di tutti gli altri indizi e prove, sia fattuali che temporali, gravi precisi e concordanti, emergenti dagli atti (idonei q uindi a costituire presunzione), s enza procedere alla necessaria valutazio ne di sintesi, con conseguente erronea ed illogica esclusione di prova sulla responsabilità di garanzia. 5. Co n il qu into motiv o si deduce omesso esame di un fatto decisivo, già oggetto di discussione fra le parti (ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.; artt. 2729 cod. civ., 116, comma 2, e 232 cod. proc. civ.), consistente nell'avere la Corte riguardo alla responsabilità di ### chiamata i n garanzia nel secondo gi udizio ( 231/06), violato i criteri giuridici sulla formazione della prova critica, limitandosi a negare valore indiziari o a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l'effett iva rilevanza in una valutazione di sintesi, ed omettendo l 'esame criti co di fatto decisivo per la ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -11- controversia, oggetto di discussione fra le parti, perve nendo ad una motivazione solo apparente ed illogica. 5.1. I l quarto e quinto motivo pos sono es sere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi attengono alla me desima questione dell'asserita res ponsabilità della conduttrice dell'immobile rimasta contumace. I motivi sono inammissibili, poiché convergono in una palese contestazione della valutazione probatoria e dell'accertamento in fatto del giud ice di merit o, indebitamente sollecit ando una rivisitazione del merito, insindacabile i n sede di leg ittimità, laddove congruamente e correttamente motivato (Cass. sez. 2, 19717/2022; ### 2, n. 21127 dell'8 agosto 2019; Cass. Sez. 2, 482 del 10.01.2019). È no to come nel no stro ordinamento, fondato sul princi pio del libe ro convincimento del giudice, non esista una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento de l giudice (Cass. 18 aprile 2007, 9245; Cass. 12 settembre 2011, n. 18644), insindacabile in sede di legittimità, purché adeguatamente e congruamente motivato. E ciò in riferimento tanto alla valutazione dal giudice di merito delle soglie minime di gravi tà, precisione e conco rdanza ric hieste dall'art. 2729 c.c. ai fini r aggiungime nto della p rova pe r presunzioni (### L, Sentenza n. 10830 del 2017; Cass. 13 marzo 2009, n. 6181; Cass. 14 maggio 2005, n. 10135; Cass. 6 agosto 2003, n. 11906), tanto alla stima di sufficienza di una presunzione semplice ai fini della prova di esistenza di un fatto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità (Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Ric. 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -12- Cass. 17 aprile 2002, n. 5526; Cass. 14 settembre 1999, n. 9782).
Nel caso di specie, il giudice del merito non ha ritenuto di dover ricorrere al ragionamento presuntivo ai fini della fictio confessio, avendo ritenuto insussistenti l'insieme di altri elementi che avrebbero dovuto indurre nella direzione del riconoscimento della responsabilità della ### e avendo piuttosto valorizzato le dichiarazioni rese dalla madre del ### in merito all'installazione del box nel cavedio ad opera di quest'ultimo (da p. 15 ultimo cpv a p. 16, primi 6 righi della sentenza). 6. Con il sesto motivo si deduce violazione/falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; artt. 100 e 306 cod. proc. civ.), per avere la Corte ritenuto corretta, quanto ai condizionatori installati nel cavedio, la dec isione del ### di dichiarare cessata la materia d el contendere, con mot ivazio ne apparente ed illogica, e in assenza de i presupposti richiesti, in fattispecie analoghe a quella de qua dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente contesta l'asserita assenza del suo interesse presupposta dalla Corte d'appello alla naturale con clusione del giudizio. Sussisteva, al contrar io, intatto l'interesse del ### i ### all'accertament o delle doglianze della ### (motivate da distanza ed immiss ioni d ei condizionatori) e al conseguente addebito di responsabilità alla conduttrice ### che li ave va installati in violazione del contratto, e avrebbe dov uto risponderne. 6.1. Av endo la Corte ritenuto non fondate le due precedent i doglianze relative all'accertamento della responsabilità di ### ana ### in ordine all'installazione dei manufatti nel cavedio, il motivo resta assorbito. Ric. 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -13- 7. Co n il se ttimo mot ivo si deduce violazione di norma di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; art. 91 cod. proc. civ.), consistente nell'avere la Corte (in conseguenza delle violazioni/false applicazioni di legge relative ai motivi 1-4 e 6, e dell'omissione di cui al motivo 5) condannato l'odierno ricorrente ### alle spese di entrambi i gradi dei giudizi riuniti. 7.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che ai fini del regolamento delle spese occorre tener presente l'esit o complessivo della lite, da valutarsi unitari amente, indipendentemente da quello delle singole fasi pr ocessuali. Nel caso di spec ie, all'esito della complessiva vicend a trova applicazione il principio - ancora più gener ale rispet to a quello della soccombenz a, che di esso costituisce applicazi one o indi ce rivelatore -in virtù del quale i costi del processo de vono essere fatti gravare sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che, invece, vi ha dato causa (argomento da Cass. Sez. U., n. ### del 31.10.2022), soprattutto nelle ipotesi in cui sia mancata una pronuncia sul merito della controversia, come accaduto nel caso di specie con riferimento alla cessazio ne della materia del contendere. In quest'ottica deve giustificars i l'addebito delle spese, tenuto anche conto c he il giudi ce di prime cure aveva comunque compensato le spese del giudizio. 8. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquidando le spese del presente giudizio come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la part e ricorrente al p agamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controric orrente , che liquida in ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -14- €1.500,00 per compensi , oltre €200,00 per e sborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a t itolo di contributo unifi cato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in ### nella camera di co nsiglio della ### nda