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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31568/2025 del 03-12-2025

... a pagina 9 sul contenuto astrat to del diritto di servitù di scarico, sull'art. 1064 comma primo cod. civ. inerente alla ricom prensione nel diritto di servitù delle facolt à indispensab ili per usarne, tra le q uali per le servitù d i fognatura, come quella in esame , rientrano la facoltà di inst allare opere idonee allo scarico s ul fondo servente e di accedervi per la manutenzione periodica, e sul richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che sarebbe stata ignorata dal Tribunale, in materia di servitù di passaggio (diversa dalla servitù di scarico di acque impure) relativa al conte mperamento tra il diritt o del proprietario del fondo servente di chiudere il fondo ex art. 841 cod. civ. ed il diritto del proprietario del fondo dominante di mante nere un libero e comodo ingresso, per poi concentrar si sui rimedi da imporre ai proprietari del fondo servente per fare venire meno la mol estia determi nata dall'apposizione ad agosto 2016 del cancello sulla scaletta di collegamento tra la proprietà ### ed il fondo servente, e dato che nel respingere la domanda risarcitoria conseguenziale alla molestia possessori a dell'### alla pagina 12 terzo capoverso si é indicato che (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4311/2023 R.G. proposto da: ### e ### elett.te domiciliati in ### VIA ### 10, presso lo studio dell'a vvocato ### PATERNO', che li rappresenta anche disgiuntamente agli avvocati ### IASIELLO e ### -ricorrenti contro ### elett.te domiciliato in #### 31, presso lo studio dall'avvocato ### c he lo rappr esenta e difende unitamente all'avvocato ### -controricorrente nonché contro #### 165 ###, -intimato avverso la SENTENZA della CORTE ### di GENOVA n. 1304/2022 depositata il ###. 
Udita la relazi one svo lta nella camera di consiglio del 2.12.2025 dal #### ricorso ex artt. 1168 e 1170 cod. civ. in data #### assumendo di essere proprietario di un i mmobile ne l ### in località ### n. 165 in Moneglia, domandava al Tribunale di Genova di disporre, alternativamente, la reintegrazione o la manutenzione nel possesso corrispondente al diritto di servitù di scarico di acque impure g ravante sul confinante ter reno (particella 921 d el foglio 20), di proprietà di ### e ### con conseguente loro condanna al ri sarcimento dei danni subiti , per l'ostacolo da essi frapposto al possesso della servitù. In particolare il ricorrente lamentava la realizzazione, da parte dei ### di una recinzione, che ad agosto 2016 aveva c hiuso il passagg io tramite una scale tta dalla pr oprietà ### al fondo servente, impedendogli l'accesso al pozzetto fognario ivi ubicato, che in precedenza aveva es ercitato p er control lare lo stato delle tubazioni, per operazioni di spurgo ed eventuali riparazioni. 
Costituitisi i resistenti ### no n conte stavano l'esistenza delle tubazioni della servitù di scarico al di so tto della loro proprie tà, né l'apposizione della recinzione sulla scale tta ad agosto 2016, av venuta perché su di essa transitavano incaricati dell'### per raggiungere un terreno di proprietà di quest'ultimo per coltivarlo in assenza di una servitù di passaggio, ma sostenevano che il pozzetto reso irraggiungibile era stato realizzato, mediante scasso, dall'### senza il loro consenso, solo nel giugno 2016, mentre il pozzetto oggetto di verifiche periodiche da parte del ### o era ubicato sulla diversa partic ella 70, ri masta liberamente accessibile. 3 Interveniva anche il ### che aderiva alle richieste del condomino ### A conclusione della fase sommaria, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 5.7.2017, pur riconoscendo l'esistenza del diritto di servitù fognaria sulla proprietà dei ### da non confondere con una servitù di passaggio vera e propria, riteneva che non potesse essere precluso ai proprietari ### l'esercizio della fac oltà di chiusura del fondo, e respingeva il ricorso possessorio nella sua duplice formulazione. 
In sede di reclamo, il Tribunale di Genova in composizione collegiale, con ordinanza dell'1.8.2017, rifo rmava il provvedimento del primo giudice, disponendo la realizzazione di u n cancell o, o di altra analoga struttura, dotato di un meccanismo di apertura e chiusura a chiave, sulla scaletta di accesso al fondo servent e dei ### ed impone ndo ai predetti la consegna delle chiavi all'### affinché p otesse accedere autonomamente al fondo servente, con cadenza semestrale per l'attività di ordinaria manutenzione della condotta fognaria, ed anche al di fuori di tale cadenza temporale in caso di emergenza. Su istanza dei ### ano il giudizio possessorio pro seguiva nel merito, nella contumacia del ### Con la s entenza n. 793/2019 del 20.3.2019 il Tri bunale d i ### rigettava le richieste del l'originari o ricorrente e del ### e li condannava al pagamento delle spese processuali della fase sommaria, del giudizio di reclamo e della fase di merito, ritenendo che fosse in facoltà dei proprietari del fondo servente ### chiudere il loro fondo senza essere tenuti a consegnare le chiavi all'### azzi , dovendo essi solo consentire, previa richiesta, l'ac cesso al fondo serv ente per la manutenzione della servitù di scarico di acque i mpure ed in caso di urgenza per interv enti di riparaz ione, come effettivamente si er ano impegnati a fare. 
Contro tale sentenz a interponeva app ello l'### e r esistevano i ### mentre il ### restava contumace. 4 Con la sentenza n. 1304/2022 del 3.5/14.12.2022 la Corte d'Appello di ### pur senza neg are il dir itto degli ap pellati di chiude re il fond o servente, ordinava ad essi la re alizzazione di una strutt ura che consentisse un agevole accesso al p ozz o fognario per l'attività di manutenzione della conduttura fognaria e per le situazioni di emergenza specificate in motivazione, dotata di un meccanismo di comoda apertura e chiusura, consegnandone le chiavi all'appellante ### che avrebbe potuto esercit are l'accesso al fond o servente con le modalità temporali già indicate nell'ordinanza di reclamo. 
La Corte distrettuale compensava per metà le spese processuali per tutti i gradi di giudizio, sommario e di merito, condannando i ### in solido al paga mento della residua metà, nonché alla restituzione al l'### della somma di € 18.324,00 che aveva loro corrisposto a titolo di spese legali nelle more del giudizio. 
Avverso tale sentenza ### e ### hanno proposto ricorso a questa Corte, sull a scort a di cinque dogli anze, e ### ha resistito con controricorso, mentre il ### è rimasto intimato. 
Nell'imminenza dell'adunanza camerale, i ricorrenti ed il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..  RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente va respinta l'eccezione di inam missib ilità del ricorso sollevata dal controricorrente per avere chiesto i ### di annullare la sentenza impugnata, facendo quindi valere un vizio non contemplato dall'art. 360 c.p.c.. 
Ed invero non solo i ricorrenti hanno chiaramente individuato i vizi ex art.  360 c.p.c. che hanno inteso far valere, come di seguito esposto, sicché nessun dubbio s ussiste sul contenuto oggettivo delle censure, ma in subordine rispetto all'impr opria richiesta di annullamento, hanno domandato di cassare l'impugnat a sentenza d ella Corte d'Appello di 5 ### con rinvio ad altro g iudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.  1) Col primo motivo, articolato ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., i ricor renti s i dolgono della nullità della sentenza ex art. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all 'art. 112 c.p.c., giacché la Corte distrettuale, a fronte della richiesta tutela possessoria del diritto di servitù di scarico di acque impure, avrebbe riconosciuto all'appellato un diritto di passaggio sul fondo servente dei ### pronunciando extra petita. 
Il primo motivo é infondato, in quanto la Corte distrettuale, al penultimo capoverso di pagina 8, ha ritenuto incontestato che l'### i abbia instaurato un'azione possesso ria al fine di avere nuovamente libero accesso al fondo dei R overano per ispezionare e manut enere il pozz o fognario sito in quel fondo, accesso in precedenza dal medesimo esercitato senza contestazioni per lo meno sino all'agosto 2016, quando i ### proprietari del fondo servente, avev ano apposto deg li ostacoli impedendogli il passaggio e l'accesso, e subito d opo ha considerato irrilevante ai fini della tutela poss essori a la circos tanza eccepita dagli appellati, che ci sarebbero stati altri manufatti riconducibili alla proprietà dell'appellante, per negare l'accesso autonomo, sebbene regolamentato, al fondo servente, per ispezionare il pozzo fognario. 
Ulteriormente il giudice di secondo grado, al secondo capoverso di pagina 10, ha indicato che la collocazione di un cancello chiuso (che ostacola il passaggio e l'accesso) sul locus servitutis modifica la precedente situazione di esercizio del diritto di passaggio rispetto al modo in cui era stata goduta fino a quel momento la servitù di scarico di acque impure, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in materia di aggravamento delle servitù (Cass. n.10700/2014) e ritenendola auto maticamente applicabile anche al possesso di servitù, ed al primo capoverso di pagina 11, ha testualmente indicato: “accertata e dichiarata l'avvenuta molestia 6 del possess o subita dall'### con la chiusur a totale del fondo servente”. 
Da ulti mo la Corte distrett uale ha pr ecisato di non pot er garantire all'### un accesso indiscriminato e totalmente autonomo al fondo servente per la manutenzione del manufatto fognario e per gli interventi urgenti di riparazione , o disost ruzione, ove necessari, il che avr ebbe evidentemente finito per attribuirgli un po ssesso corrispo ndente ad una vera e propr ia serv itù di passaggio e non ad una servitù di scarico di acque impure, e d ha quindi imposto a i ### la realizzazione di un sistema di agevole accesso al pozzo fognario sito sul fondo servente di loro proprietà attraverso la recinzione installata sulle scalette, consistente in un cancello, o altra analoga struttura ugualmente idonea dotata di un meccanismo di comoda chiusura ed apertura e la consegna all'### delle chiavi, con facoltà di autonomo accesso da parte di quest'ultimo a cadenza semestrale per l'attività di ordinaria manutenzio ne dell'intera conduttura fognaria, e con facol tà di accesso fuor i da tal e scadenza temporale solo nel caso di si tuazione di emerge nza attinenti alla disostruzione, o riparazione della conduttura suddetta. 
La sent enza impugnata ha pertanto accolto l'azione subo rdinata d i manutenzione nel possesso deg li adminicula servitutis della servitù di scarico di acque impure dell'### ossia delle facoltà accessorie che a norma dell'art . 1064 comma primo cod. civ. erano indisp ensabili per l'esercizio del diritto e s enza le quali l' utilitas della servitu non p oteva ricevere attuazione, pur non dando l uogo ad autonome servitù. Tali adminicula servitutis comprendevano le facoltà di accesso sul fondo servente dei ### sul quale era ubicato il pozzo fognario e passava sotto terra la cond uttura fognaria (vedi sull'a mmissibilità dell'azione di manutenzione nel possesso di adminicula servitutis Cass. 11.10.2016 n.20463; Cass. n. 369/1982 ; Cass. n.1669 /1975) e d erano funzionali anche alla vigilanza sulle condizioni della conduttura di scarico delle acque 7 impure, agli spurghi ed alle riparazioni occorrenti (vedi sulla tutelabilità possessoria di tali facoltà occorrenti a garantire l'ut ilità della s ervitù di scarico Cass. 10.2.2016 n. 2643; Cass. n. 9891/ 1996; n.1497/1994).  2) Col secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., si lamenta la nullità della sentenza ex art. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c., per violazione sotto altro profil o dell'art. 112 c.p.c., pe r avere il ### ce di seconde cure erroneamente qualificato la domanda in termini di generica “azione possessoria” e non sub speci e di azione di reintegrazione o manutenzione. 
Anche questo secondo motivo é infondato, perché l'impugnata sentenza, pur avendo al penultimo capoverso di pagina 8 parlato genericamente di azione possessoria al fine di avere nuovamente libero accesso al fondo dei ### per ispezionare e manutenere i l pozzo fognario sito in quel fondo, al primo capoverso di pagina 11 ha poi chiarito di avere accertato l'avvenuta molestia del p ossesso subita dall'### accogliendo pertanto la domanda subord inata de ll'### di manut enzione nel possesso ex art. 1170 cod. civ., e non la domanda principale di spoglio, ponendosi piuttosto, come v edremo, non un problema di difetto di qualificazione giuridica della domanda acc olta, ma di carenza della motivazione addotta dalla Corte sui presupposti dell'azi one di manutenzione.  3) Col terzo motivo, articolato in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., i ricor renti c ensurano la nullità della sentenza per ome ssa motivazione, ed in subordine per mo tivazione ap parente, in ordine alla sussistenza dei presupposti, in fatto e in diritto, che avrebbero condotto all'accoglimento dell'azione di manutenzione del possesso degli adminicula servitutis subita dall'appell ato con la chiusura del fondo servente, in violazione dell'art. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c.. 8 4) Col quarto motivo i ricorr enti lamentano, in relazione al l'art. 36 0, comma 1°, n. 4) c.p.c., l a nullità della s entenza ai sensi dell'ar t. 132, comma 1°, n. 4) c.p.c., per omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate dai ### sin dalla fase sommaria e reiterate nel corso dei due gradi di giudizio, in violazione dell'art. 112 c.p.c. ed in particolare delle seguenti: a) difet to di prova dell'ult rannualità del possesso degli adminicula servitutis, in quanto il pozzetto sul fondo s ervente al quale l'### intendeva accedere era st ato realizzato soltanto nel gi ugno 2016 e la causa posse ssoria era iniziata ad aprile 2017; b) ins ussistenza della turbativa del possesso degli adminicula servitutis, posto che la condotta fognaria che attraver sava il fond o servente era sotterranea e che mai l'### aveva avanzato doglianze circa l'impo ssibilità di proced ere all'ispezione, o riparazione della stessa, o del pozzetto fognario scavato a giugno 2016, prima dell'inizio del giudizio possessorio, mentre l'esistenza della servitù di s carico di acque impure er a stata rico nosciuta dai ### nella comparsa di costituzione e risposta del 24.5.2017; c) il difetto dell'animus spoliandi, e dell'animus turbandi, in quanto i ### al punto 4 di pagina 4 della comparsa sopra citata, avevano dichiarato di avere recintato ad agosto 2016 il fondo servente, compresa la scaletta di accesso dalla proprietà ### in quanto la stessa veniva utilizzata da incaricati del predetto per accedere ad altri fondi destinati alla coltivazione agricola, in assenza di una servitù di passaggio giustificativa; d) la totale mancanza di offerta di prova dell'animus spoliandi o turbandi da parte del ricorrente. 
Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché riguardano la nullità della sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulle eccezioni (ma anche difese) sopra elencate dei ### e di motivare in ordi ne alla sussi stenza dei presupposti dell'azione di manutenzione del possesso richiesti dall'art. 1170 cod. civ., rappresentati dall'accertamento dell'esercizio da parte dell'### di un 9 possesso degli adminicula servitutis di durata ultrannuale (vedi art. 1170 comma 2° cod. civ.), dal conseguimento non violento, né clandestino del possesso, o dal decorso di oltre un anno dalla cessazione della molestia, o della clandestinità, e dall'accertamento dell'animus spoliandi, o turbandi, presupposti oggetto delle specifiche contestazioni sollevate dai ### I sudd etti motivi sono fondati, pe rché pur non potendosi ravv isare una mancanza totale d i motivazione, dato c he l'impugnata sentenza ha fondato il propri o convincim ento a pagina 9 sul contenuto astrat to del diritto di servitù di scarico, sull'art. 1064 comma primo cod. civ. inerente alla ricom prensione nel diritto di servitù delle facolt à indispensab ili per usarne, tra le q uali per le servitù d i fognatura, come quella in esame , rientrano la facoltà di inst allare opere idonee allo scarico s ul fondo servente e di accedervi per la manutenzione periodica, e sul richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che sarebbe stata ignorata dal Tribunale, in materia di servitù di passaggio (diversa dalla servitù di scarico di acque impure) relativa al conte mperamento tra il diritt o del proprietario del fondo servente di chiudere il fondo ex art. 841 cod. civ. ed il diritto del proprietario del fondo dominante di mante nere un libero e comodo ingresso, per poi concentrar si sui rimedi da imporre ai proprietari del fondo servente per fare venire meno la mol estia determi nata dall'apposizione ad agosto 2016 del cancello sulla scaletta di collegamento tra la proprietà ### ed il fondo servente, e dato che nel respingere la domanda risarcitoria conseguenziale alla molestia possessori a dell'### alla pagina 12 terzo capoverso si é indicato che l'appellante nulla aveva d imostrato sull 'effettiva volontà dei ### di non vo ler concedere l'accesso al fondo servente in caso di emergenza, la motivazione resa deve ritenersi meramente apparente.  ### e distrettuale, infat ti, ha deciso la controversia come se av esse carattere petitorio, consid erando il possesso degli adminicula servitutis rappresentati dalle facoltà di accesso s ul fondo servente da parte 10 dell'### per ispezionare, controllare, riparare e disostruire il pozzo fognario su di esso realizzato a giugno 2016, impedito dall'installazione della recinzione sulla scaletta di accesso dalla sua proprietà, prescindendo completamente non solo dal confrontarsi con le puntuali difese articolate dai ### sopra richiamate, ma anche dallo spiegare le ragioni per le quali aveva rit enuto sussistent e in fatto l'esercizio ultrannuale di quelle facoltà prima dell 'inizio del giudi zio possessorio ad aprile 2017, considerato non clandestino l'eser cizio di tali facoltà nonostante la contestazione dei ### circa la realizzazione del pozzo fognario sul loro fondo servente solo a giugno 2016 senza il loro consenso, e ritenuto sussistente l'animus turbandi dei ### ancorché gli stessi non avessero negato l'esistenza del diritto di ser vitù di scarico di acque impure, dichiarando pi uttosto di avere recintato il fo ndo servente per impedire agli incaricati dell'### di esercitare su di esso il passaggio ai fini non della riparazione, o vigilanza della servitù di scarico di acque impure, ma per il rag giungime nto a scopo di coltivazi one di un fondo agricolo limitrofo dell'### in assenza di servitù di passaggio, come emergente anche dalla pagina 6 dell'impugnata sentenza. 
Prescindendo quindi completamente dall'accertamento e dalla valutazione della situazione d i fatto preesistente alla real izzazione d ella recinzion e sulla scaletta ad agosto 2016 da parte de i ### rano, dal requisito dell'ultrannualità e dell'elemento soggettivo, la Corte distrettuale non ha consentito di comprendere le ragioni del la decisione adottata, né le motivazioni per le quali ha disatte so le difese dei ### i nerenti a presupposti essenziali dell'azione di manutenzione nel possesso. 
Come recentemente ribadito dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 26971 del 26.9.2025 “il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione delle sentenze è stato ricondotto al "minimo costituzionale" dalla riformulaz ione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. p roc.  Occorre quindi che il vizio motivazionale lamentato emerga direttamente 11 dal testo del provvedimento impugnato, senza bisogno del confronto con gli atti pro cessuali. ### ia motivazionale censurabile in cassazi one comprende i casi di assenza mate riale o grafica di mo tivazione, d i motivazione apparente, di contrasto i nsanabile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione in se st essa pe rplessa ed incomprensibile che ne annichi lisca l a funzione. Si esclude la rilevanza del vi zio di "sufficienza" della motivazione, essendo il sindacato cassatorio circoscritto ai sol i casi in cui il p rovvedimento si manifest i privo d elle ragio ni che dovrebbero supportare la decisione as sunta dal giudice, per inefficacia espositiva che si risolva in un'effe ttiva assenz a di giusti ficazione della sentenza”.  5) Col quinto motivo si censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 841, 1043, 1064 e 1065 cod. c iv., atteso che la servitù di sc arico delle acque non comporterebbe il dovere di consegnare al prop rietario d el fondo dominante le chiavi del cancello di chiusura del fondo servente, poiché tale consegna darebbe luogo a d una autonoma servitù di p assaggio, non compresa in quella di scarico. 
Per effetto dell'accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, l'ultimo motivo deve ritenersi assorbito. 
Il giudi ce di rinvio, che si individ ua nella Corte d'Appello di ### i n diversa composizione, dovrà provvedere anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità in base all'esito finale della lite.  P.Q.M.  La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, respinti i primi due motivi ed assorbito l 'ultimo, cass a l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvi a alla Corte d'Appello di ### i n diversa composizione, che provvederà anche per le spese de l giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 2.12.2025 12 ### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Picaro Vincenzo

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 1389/2023 del 28-11-2023

... Tuttavia, l'interpretazione del titolo costitutivo della servitù carrabile e di passaggio non consente di affermare la costituzione della servitù di parcheggio. Invero nel caso di specie, la circostanza che il cortile fosse il punto ultimo di approdo delle vetture può giustificare la sosta temporanea per consentire il carico e lo scarico, non ostacolando comunque il passaggio altrui, ma non certo la costituzione negoziale della servitù di parcheggio. Dunque sul punto la sentenza non merita censura alcuna. In diritto di parcheggiare un'autovettura in un dato posto -auto è definibile come “servitù” se la situazione concreta sia configurabile come utilità oggettiva (per l'edificio al cui servizio è destinato il posto-auto) e non come utilità personale del soggetto che ha interesse a parcheggiare. ( Cass. civ. n. 7561/2019) ### con la sentenza n. 25195/2021 la Cassazione ha incluso la servitù di parcheggio tra le servitù irregolari, suscettibili di costituzione in via obbligatoria, senza contenuto di realità, e per accordo intercorso tra le parti. Tutti questi aspetti sono da escludersi nel caso di specie, dove non viene in evidenza un accordo costitutivo della servitù di parcheggio, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Salerno 2^ ###.G. 354/2022 La Corte d'Appello di Salerno, 2^ ###, composta nelle persone dei seguenti ### 1. Dott.ssa ### - Presidente; 2. Dott.ssa ### - ###    3. Dott. ### - ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 354/2022 del ### degli ###, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3043/2021 del Tribunale di Salerno, depositata telematicamente in data ###, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data ### - non notificata, TRA ### e ### quali eredi del de cuius ### rappresentate e difese dall'avv. ### ed elettivamente domiciliate in ####, alla ###.R. Florio nr. 85/C, presso studio difensore, - appellanti - CONTRO ### (11.01.1975) e ### quali eredi del de cuius ### e di ### rappresentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato in ####, alla P.zza ### nr. 10, presso studio difensore, - appellati - E ### (15.05.1953).  - altra parte appellata contumace - *********  pag. 2/9 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3043/2021 del Tribunale di Salerno - Servitù di parcheggio ### le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.   ### atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data ### ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data ###, ### e ### proponevano gravame avverso la sentenza n. 3043/2021 del Tribunale di Salerno, depositata telematicamente in data ###, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data ### - non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1. Rigetta la domanda come proposta da #### e ### quali eredi di ### nei confronti di ### e ### e dichiara accertata l'inesistenza della servitù di parcheggio rivendicata dagli attori. 2. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei convenuti ### e ### delle spese di lite che liquida complessivamente, e per l'intero, in €. 2.738,00 per ciascuno di essi per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e ### ed al rimborso delle spese di CTU liquidate come da separato decreto”. 
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data ###, ### (12.01.1928) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, sez. dist. di #### (11.01.1975) e ### esponendo di essere, in virtù di donazione per ### del 03.04.1970, registrato a ### il ### al n. 1348 e trascritto a ### il ### al n. 10229/8876, titolare di diritto reale “di accesso per il viale carrabile ed il cortile successivo” e, quindi, a piedi e con mezzi per accedere alla sua proprietà sita in ### alla ### n. 5, ricevuta con il suddetto atto pubblico (p. lla n. 284 del foglio 3 e terreno p.lla n. 1043). Precisava che il viale carrabile ed il successivo cortile su cui l'attore esercitava il diritto di accesso per raggiungere i propri immobili, con il medesimo atto pubblico del 03.04.1970, erano stati rispettivamente donati a ### (21.06.1937) - per quanto concerne il viale carrabile - ed a ### (16.10.1939) - per quanto concerne la zona di cortile individuati dalle particelle 875, 279, 283 e 1039 del foglio n. 3.  pag. 3/9 Riferiva che in data #### decedeva, lasciando quali suoi unici eredi ### (11.01.1975) e ### e in data ### decedeva anche ### celibe e senza figli, lasciando quali suoi unici eredi testamentari i predetti ### e ### per testamento pubblicato con atto per ### del 26.11.2009. ### evidenziava, nell'atto introduttivo di primo grado, che il diritto di accesso ai propri immobili comprendeva anche il diritto di parcheggio nella zona terminale del viale in prossimità dei propri immobili e che lui, unitamente ai propri familiari, fin dalla data dell'atto pubblico costitutivo del diritto reale (1970) ed alla data della citazione (2010) aveva pacificamente, pubblicamente, ininterrottamente e senza contestazioni esercitato il suddetto diritto di accesso ai propri immobili, lasciando in sosta gli autoveicoli nella parte finale del viale carrabile, dove esisteva uno slargo sufficiente alla sosta degli autoveicoli ed utilizzato a tal fine. Inoltre, in considerazione del consolidato utilizzo, il detto slargo era stato in parte ampliato anche a spese e sulla proprietà del medesimo ### Tuttavia, asseriva che, poco prima della notifica della citazione, ### volutamente aveva parcheggiato la propria autovettura in modo da non consentire a ### ed ai suoi familiari di sostare o di uscire con i propri autoveicoli già in sosta dal viale carrabile; a tal fine, per far cessare le molestie e gli abusi, ed anche allo scopo di evitare la nascita di un contenzioso giudiziario, nonché per mantenere buoni rapporti di vicinato, ### con raccomandata dell'01.03.2010, invitava e diffidava i proprietari del viale carrabile e del cortile, ### e ### “ad utilizzare lo slargo finale del viale in modo tale da consentire anche al signor ### ed ai suoi familiari di poter comodamente parcheggiare i propri autoveicoli” In risposta alla suddetta raccomandata, ### e ### con raccomandata dell'08.03.2010 a mezzo del proprio procuratore, escludevano categoricamente qualsiasi diritto di sosta dell'esponente sul detto cortile, diffidandolo “dall'avanzare ulteriori, illegittime pretese”; a seguito di tale riscontro, l'attore aveva l'interesse e la necessità di far acclarare definitivamente i propri diritti reali sui fondi serventi. Pertanto, chiedeva all'intestato Tribunale di ### sez. dist. di ### di accertare e dichiarare il diritto di accesso e di sosta anche con più autoveicoli nell'area cortilizia, in subordine di dichiarare l'usucapione, di interrompere le molestie in danno di ### con vittoria di spese e competenze di giudizio.  pag. 4/9 Instauratosi regolarmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituivano in giudizio separatamente ### e ### quali eredi di ### e di ### e contestavano le richieste e le domande dell'attore, spiegando altresì ognuno domanda riconvenzionale, tesa a far dichiarare la rimozione dei veicoli dell'attore lasciati innanzi alle porte di accesso dei suoi immobili con l'ordine all'attore stesso di astenersi in futuro da tale antigiuridica condotta. 
Concessi in termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e di C.T.U. tecnica, nel corso della quale il giudizio transitava, per effetto della soppressione delle sezioni distaccate D.Lgs. n. 155/2012, presso la sede centrale di ### All'udienza del 16.12.2014, la causa venne dichiarata interrotta per il decesso dell'attore ### Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. depositato nella cancelleria del Tribunale di ### in data ###, ### riassumeva il giudizio interrotto e con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data ### si costituivano in giudizio #### e ### (15.05.1953), quali eredi del padre ### subentrando nell'identica posizione di quest'ultimo e facendo proprie tutte le istanze, eccezioni, domande e richieste avanzate in giudizio dal comune dante causa. Disposti diversi rinvii, la causa era rinviata all'udienza del 13.01.2021 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. e decisione, al cui esito era rimessa in decisione senza termini. 
Con sentenza n. 3043/2021, depositata telematicamente in data ###, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data ### - non notificata, il Tribunale di ### rigettava la domanda attorea dichiarando accertata l'inesistenza della servitù di parcheggio, condannava gli attori al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.738,00 per ogni parte convenuta e al rimborso delle spese di C.T.U. Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti ### e ### quali eredi del de cuius ### censuravano l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1) ### in procedendo. Violazione o falsa applicazione dell'art. 281 sexies cpc - ### immediato deposito della sentenza all'esito dell'udienza di discussione; 2) ### in procedendo - ### falsa applicazione di legge ed in particolare dell'art. 195 c.p.c.; 3) ### in judicando - ### omessa o incompleta valutazione delle prove acquisite agli atti del processo - ### dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc. - Motivazione omessa o carente; 4) ### in iudicando. ### omessa o incompleta valutazione delle prove pag. 5/9 acquisite agli atti del processo - ### dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc. - Motivazione omessa o carente. ### dell'art. 1158 c.c. e dell'art. 1027 c.c.”. 
Chiedevano, pertanto, all'###ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di “1) dichiarare la nullità della sentenza appellata per la violazione dell'art. 281 sexies cpc; 2) riformare la sentenza n. 3043/2021 depositata e resa pubblica in data ###, emessa all'esito del procedimento n. 10000177/2010 di RG del Tribunale di ### mai notificata, in relazione a ciascuno dei motivi di appello ed in particolare in riforma della predetta sentenza nelle parti impugnate: A) accertare e dichiarare che parte appellante, in virtù dei titoli pubblici di cui in narrativa, è titolare, in favore degli immobili ricevuti dal de cuius ### con l'atto pubblico del 3.4.1970 e precisamente il fabbricato individuato dalla particella 284 e dal terreno individuato dalle particelle n. 1043, 286, 878 tutte del foglio 3 ed a carico dei fondi serventi di proprietà dei convenuti - area cortilizia costituita da cortile e da uno slargo successivo al cancello di ingresso - individuati dalle particelle 875, 279, 283, 1039, 2014 e 2016 del foglio 3 del diritto reale di accesso e di parcheggio; B) in via subordinata, accertare e dichiarare che parte attrice è titolare del diritto reale di parcheggio, acquisito per usucapione già da ### nell'area cortilizia costituita da cortile e da uno slargo successivi al cancello di ingresso identificata dalle particelle n. 283, 2014, 1039 e 2016 del foglio 3) ed a favore degli immobili ricevuti da ### con l'atto pubblico del 3.4.70 e precisamente p.lle 284 ### e 1043, 286, 878 ### tutte del foglio 3; C) condannare per l'effetto i convenuti in solido tra loro a non impedire e a non molestare o frapporre ostacoli in genere all'esercizio dei detti diritti reali tutti spettanti alla parte attrice; Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario e disponendo, altresì, la restituzione delle somme dovute a competenze legali, a spese e competenze di CTU eventualmente pagate in esecuzione della sentenza appellata nel corso del giudizio di appello”. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data ###, si costituivano in giudizio ### (11.01.1975) e ### quali eredi del de cuius ### e di ### quali parti appellate, che chiedevano nel merito di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con rivalsa di spese ed onorario. 
Sebbene ritualmente citato in giudizio e nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio l'ulteriore parte appellata ### (15.05.1953), per cui ne va dichiarata la contumacia.  pag. 6/9 Fissata la prima udienza per il ###, disposta la trattazione del giudizio secondo il rito cartolare e depositate le note di trattazione scritta, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni, fatta salva la verifica nel merito sulle istanze istruttorie formulate dagli appellanti, all'udienza del 09.02.2023 e poi all'08.06.2023; disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione e la causa viene così decisa.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'ulteriore parte appellata ### (15.05.1953), regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.  ###, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate. In relazione al primo motivo di appello inerente la violazione e falsa applicazione dell'art. 281 sexies cpc per essere stata la causa assegnata a sentenza senza termini, all'udienza già fissata per la discussione orale, previo deposito di note e memorie difensive in vista della decisione, invece di procedere all'immediato deposito della decisione assunta, va osservato che all'udienza del 22/01/2020 è stato concesso termine alle parti per il deposito di note conclusionali, fissando l'udienza ex art. 281 sexies cpc per il ###, poi rinviata sino all'ultima udienza del 13/01/2021. In tale udienza la causa è stata assegnata a sentenza senza termini. Tale operato del giudice può intendersi come revoca implicita della fissata discussione orale, e non determina la nullità nella misura in cui le parti hanno depositato note conclusive cui si sono richiamate nelle note di trattazione, non venendo in evidenza altri argomenti difensivi preclusi alle parti da tale scelta organizzativa. Peraltro, nel caso di specie la eventuale nullità della decisione non determina la rimessione della causa al primo giudice, dovendosi comunque procedere all'accertamento di merito. Il secondo motivo di appello è relativo alla nullità della ctu espletata in primo grado e posta alla base della decisione, sul presupposto del mancato preventivo invio ai difensori e parti della bozza della ctu, al fine di consentire le repliche critiche alla stessa. Nel caso di specie le parti sono state rimesse in termini per formulare le osservazioni, anche se il ctu è rimasto fermo sulle conclusioni della consulenza elaborata. Invero, non è affetta da nullità ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non si sia tradotta in un nocumento del diritto di difesa la consulenza tecnica d'ufficio , pag. 7/9 qualora il consulente pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relaziono### a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, prima del deposito. ( Cass. civ. 5/10/2021 n. 26992) Nel caso di specie, le parti sono state messe in condizione di depositare le proprie osservazioni, per cui nessun danno al diritto di difesa viene in rilievo, e la nullità della consulenza non sussiste. Il terzo motivo di appello critica l'omessa e errata interpretazione del titolo costitutivo della pretesa servitù di parcheggio a carico del cortile per cui è causa. Il titolo costitutivo di detta servitù di parcheggio sarebbe, a dire degli appellanti, desumibile dall'atto per ### del 3/04/1970 ove all'art. 7 è previsto che per il viale carrabile ed il cortile successivo hanno diritto di accesso i donatari ##### allo scopo di consentire il libero passaggio ai mezzi di transito si stabilisce che il cortile dovrà restare libero per una larghezza eguale a quella del cancello nel lato ovest. Da detta previsione si fa discendere la convinzione che la restante parte del cortile possa essere oggetto di parcheggio, non ostativo del passaggio, in mancanza di una disposizione a contenuto negativo sul punto. Tuttavia, l'interpretazione del titolo costitutivo della servitù carrabile e di passaggio non consente di affermare la costituzione della servitù di parcheggio. Invero nel caso di specie, la circostanza che il cortile fosse il punto ultimo di approdo delle vetture può giustificare la sosta temporanea per consentire il carico e lo scarico, non ostacolando comunque il passaggio altrui, ma non certo la costituzione negoziale della servitù di parcheggio. Dunque sul punto la sentenza non merita censura alcuna. In diritto di parcheggiare un'autovettura in un dato posto -auto è definibile come “servitù” se la situazione concreta sia configurabile come utilità oggettiva (per l'edificio al cui servizio è destinato il posto-auto) e non come utilità personale del soggetto che ha interesse a parcheggiare. ( Cass. civ. n. 7561/2019) ### con la sentenza n. 25195/2021 la Cassazione ha incluso la servitù di parcheggio tra le servitù irregolari, suscettibili di costituzione in via obbligatoria, senza contenuto di realità, e per accordo intercorso tra le parti. Tutti questi aspetti sono da escludersi nel caso di specie, dove non viene in evidenza un accordo costitutivo della servitù di parcheggio, ne l'utilità del parcheggio a favore del fondo dominante, e non anche delle persone che del parcheggio beneficiano. Tanto non è emerso dall'istruttoria espletata o dalla chiara ed inequivoca volontà negoziale delle parti. La circostanza che un'area del cortile debba essere costantemente libera attiene allo spazio necessario per le manovre, e non determina l'assoggettamento della pag. 8/9 restante parte alla servitù di parcheggio. Infine, quanto all'usucapione del diritto al parcheggio esso è astrattamente configurabile come riconosciuto dalla sentenza n. 7561/2019 della Corte di Cassazione qualora ricorra l'ipotesi del decorso del termine ventennale, con la stabilità e continuità del parcheggio in una specifica area senza contestazioni di sorta, eventualmente in caso di condominio, con una delibera di assegnazione iniziale, accompagnato dall'acquisto della proprietà sull'area qualora l'area sia recintata e resa con opera visibili non accessibile a terzi. Tuttavia, nel caso in esame non viene in evidenza, dall'escussione dei testi, il decorso del termine ventennale, e la continuità e stabilità del parcheggio in un'area specifica, senza opposizione altrui. I testi escussi ### e ### in sostanza non forniscono elementi utili per ritenere dimostrato il parcheggio continuo ed ininterrotto per venti anni da parte di ### essi parlano di visite presso l'abitazione, e indicano il tempo in via incerta in circa venti o trent'anni, come incertezza vige sulla mancanza di contestazioni e sul pacifico possesso. ### tali circostanze di fatto e temporali sono smentite dai testi #### e ### che riferiscono il parcheggio alle sole auto dei convenuti. Pertanto, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.   P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### e ### quali eredi del de cuius ### nei confronti di ### (11.01.1975) e ### quali eredi del de cuius ### e di ### nonché nei confronti di ### (15.05.1953), avverso la sentenza n. 3043/2021 del Tribunale di ### depositata telematicamente in data ###, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data ### - non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. Dichiara la contumacia dell'appellato ### (15.05.1953); 2. Rigetta l'appello; 3. Condanna parti appellanti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 6500,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, in favore di parte appellata costituita, con attribuzione al difensore antistatario.  pag. 9/9 Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di ### 2^ ###.  ### lì 8/11/2023 ### relatore/estensore ###.ssa ###ssa ### 

causa n. 354/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Carleo Giulia, Niccoli Maria Assunta

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 3043/2021 del 19-10-2021

... parcheggio. Posto quanto sopra affermato riguardo la servitù di parcheggio e la sua qualificazione come servitù irregolare o atipica, bisogna anche rilevare che il consulente tecnico incaricato, nella sua relazione ha concluso affermando che “dalla lettura dell'atto di donazione, infatti, risulta chiaramente che i donatari hanno diritto di accesso per il viale carrabile ed il cortile, il quale (oggi di proprietà dei convenuti) deve restare libero per una larghezza uguale a quella del cancello esistente per ### il: 16/10/2025 n.###/2025 importo 208,75 consentire il libero passaggio ai mezzi di trasporto, per cui la sosta deve essere limitata al tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle merci o per far salire e scendere i trasportati e non per parcheggiare. Tale disposizione riguarda tutti i donatari”. Nello specifico il ctu, incaricato di individuare la superficie su cui è stata costituita e deve esercitarsi la servitù di passaggio, anche alla stregua delle indicazioni riportate nel titolo, e di accertare se nell'atto di divisione in questione sia o meno previsto il diritto di sosta di veicoli sul viale e sulle successive porzioni di cortile in favore del ricorrente ha (leggi tutto)...

testo integrale

N. 10000177/2010 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### di Salerno, ### civile, in composizione monocratica in persona del G.O.T.  avv. ### ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente ### causa civile di 1° grado iscritta al R.G. 10000177/2010 avente ad oggetto ### E vertente TRA #### e ### quali eredi di ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ####, alla via ### n 43 ###/O ### rapp.ta e difesa dall'avv. ### presso il cui studio elett. te domicilia in ### alla P/zza ### n. 10 #### rapp.to e difeso dall'avv. ### presso il cui studio elett.  te domicilia in ### alla ###. Capriglione n. 203 ###'udienza del 13.01.2021 sulle conclusioni delle parti, la causa veniva introitata a sentenza con in termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Registrato il: 16/10/2025 n.###/2025 importo 208,75
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva dinanzi al ### di Salerno - ### di ### e ### chiedendo fosse accertato e dichiarato il suo diritto reale di parcheggio nell'area cortilizia costituita da cortile e da uno slargo successivi al cancello di ingresso identificata dalle particelle n. 283, 2014, 1039 e 2016 del foglio 3) ed a favore degli immobili ricevuti da ### con l'atto pubblico del 3.4.70 e precisamente p.lle 284 ### e 1043, 286, 878 ### tutte del foglio 3. 
Esponeva, infatti, il ricorrente che in forza di donazione per ### del 3/4/1970 era titolare di un immobile sito in ### alla salita S. ### n. 5, e della servitù di passaggio per accedervi, a piedi e con mezzi, sul viale carrabile e sul cortile dei germani ### e ### con inclusione e previsione anche del diritto di sostare i propri veicoli nella parte terminale del viale vicina al suo immobile, come del resto aveva sempre fatto in maniera pacifica ed ininterrotta; I convenuti ### e ### eredi di ### e di ### si costituivano in giudizio separatamente contestando le richieste e le domande dell'attore e spiegando contestuale domanda riconvenzionale. 
Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma ### venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali ed una CTU tecnica. 
All'udienza del 16.12.2014 la causa veniva dichiarata interrotta per il decesso del ricorrente e, con successivo ricorso in riassunzione, la stessa veniva riassunta dalla convenuta ### costituivano in giudizio #### e ### quali eredi di ### facendo proprie tutte le premesse, domande, istanze anche istruttorie, eccezioni, produzioni ed ogni e qualsiasi richiesta avanzata in ogni scritto anche a verbale dal loro dante causa e dai suoi difensori e chiedevano al ### di dichiarare che in qualità di eredi del signor ### in virtù dei titoli pubblici di cui in narrativa, ovvero per intervenuta usucapione ultraventennale, sono titolari, in favore dei propri immobili ivi esistenti, del diritto di accesso e, quindi, di sosta, anche con più autoveicoli, a carico dell'area cortilizia costituita da uno slargo al termine del viale carrabile di accesso agli immobili di proprietà dei convenuti, e di condannare per l'effetto i convenuti in solido tra loro a non impedire e a non molestare o frapporre ostacoli in genere all'esercizio dei detti diritti reali loro spettanti. 
Esauritasi la fase istruttoria la causa, sulle richieste finali delle parti di cui in atti, veniva rinviata per le conclusioni e poi introitata a sentenza con in termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Concisa esposizione delle ragioni della decisione La domanda così come proposta dai ricorrenti risulta infondata in fatto ed in diritto e deve essere rigettata. 
Nel merito giova ricordare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16689 del 06/07/2017 ha aperto la strada all'ammissibilità teorica dell'istituto della servitù di parcheggio, finora esclusa tout court dall'orientamento dominante. 
Recentemente, la Suprema Corte è tornata sul tema, con la sentenza n. 7561 del 18/03/2019 ribadendo che, sebbene non sia preclusa in assoluto la costituzione di servitù, aventi ad oggetto il parcheggio di un'autovettura su un immobile di proprietà altrui, è necessario che la facoltà di parcheggio risulti essere, in concreto, posta a diretto vantaggio del fondo dominante, quale utilitas di ### il: 16/10/2025 n.###/2025 importo 208,75 carattere reale. 
In altre parole, la qualificazione del vincolo esistente sul fondo servente, alla stregua di un diritto reale di godimento, è esclusa ogni qual volta l'utilità derivante dal peso non sia posta a vantaggio del fondo dominante, bensì vada direttamente a vantaggio della persona del proprietario. 
In questa prospettiva, diventa pertanto determinante interrogarsi sul contenuto e sulla destinazione dell'utilitas che costituisce oggetto della servitù. 
Nell'ambito delle servitù prediali, il peso gravante sul fondo servente costituisce una qualitas fundi. In quanto tale, la costituzione e la modificazione dei diritti di servitù è soggetta a trascrizione (art. 2643 comma 1 n. 4) cod. civ.), come pure sono soggette a trascrizione le domande giudiziali di rivendica o di accertamento della proprietà e dei diritti reali di godimento su beni immobili (art. 2653 comma 1 n. 1) cod. civ.).  ###. 1028 cod. civ., nel precisare (rispetto all'art. 1027 cod. civ.), che l'utilità oggetto della servitù può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante, implicitamente esclude che la medesima utilità possa andare a vantaggio esclusivamente personale del proprietario del fondo dominante. 
In definitiva, già dal tenore letterale della disposizione emerge implicitamente un vincolo di inerenza stabile tra l'utilitas ed il fondo dominante, e solo indirettamente con il suo proprietario. 
Sotto il profilo sistematico, apparirebbe del resto incongruo assoggettare a trascrizione un peso destinato principalmente alla persona del proprietario, ontologicamente mutevole sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. 
Ancora in ottica sistematica, una simile conclusione è suffragata dal generale divieto di costituzione mediante atti di autonomia privata di obbligazioni propter rem, ovvero di diritti di credito gravanti per relationem nei confronti del soggetto proprietario di un bene. 
Viceversa, nulla vieta alle parti proprietarie di fondi contigui di prevedere, nell'ambito dell'autonomia privata, che una parte si obblighi - ad esempio - a far transitare o sostare l'altra sul proprio fondo. 
Ma questo negozio, secondo l'orientamento giurisprudenziale attualmente dominante, non costituirà un diritto reale, qualora dal titolo non risulti che il peso imposto sul fondo - che chiameremo servente - vada a vantaggio diretto del fondo limitrofo - che chiameremo dominante . 
Diversamente, si è in presenza di un rapporto obbligatorio tra i proprietari dei fondi, che (stando a questa interpretazione) non rivestirà la qualificazione giuridica di diritto reale di godimento. 
Si parla, in tal caso, di servitù irregolari, o personali, che non costituiscono iura in re aliena, in quanto (come noto) i diritti reali sono individuati in un numerus clausus dalla legge, e sfuggono alla possibilità di essere creati dall'autonomia privata. 
Nel caso di specie, infatti, conferendo alla servitù irregolare la natura di diritto reale, si verrebbe ad ammettere un nuovo tipo di diritto di servitù, in cui il peso imposto sul fondo servente è di utilità non tanto al fondo dominante, quanto al proprietario, in aperto contrasto con gli artt. 1027 e 1028 cod.  civ., oltre che con la storia millenaria dell'istituto in questione. 
Ciò sarebbe inconcepibile. Nell'esercizio dell'autonomia privata, alle parti è tutt'al più permesso configurare servitù atipiche quanto al contenuto, in aggiunta alle servitù tipiche previste dal ### civile; non è certamente permesso derogare alle caratteristiche dei diritti reali di godimento. 
Una conseguenza pratica della qualificazione delle servitù irregolari come rapporto obbligatorio e non come diritto reale, è che la loro efficacia si limita alle parti, e non è opponibile erga omnes, come ### il: 16/10/2025 n.###/2025 importo 208,75 accade invece per il diritto di servitù. 
La Suprema Corte (sez. II, sentenza n. 21356 del 09/10/2014) si è espressa nei termini fin qui tratteggiati. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno cassato con rinvio la sentenza d'appello gravata, ravvisando nella stessa una motivazione non esaustiva in ordine alla esclusione della qualità di diritto reale, di cui sembravano emergere i presupposti dalle allegazioni di fatto. 
In una pronuncia più recente (Cass. civ., sez. II, sentenza n. 5603 del 26/02/2019), è stata ribadita l'inammissibilità, nel nostro ordinamento, di servitù prediali aventi ad oggetto una mera commoditas rivolta alla persona del proprietario. 
Inoltre, con un obiter dictum, la sentenza citata nega che la commoditas per il proprietario consistente nel parcheggiare presso il fondo di proprietà sia, come fatto notorio, di per sé sola idonea a costituire un'utilitas per il fondo. 
Alla luce delle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di servitù irregolari di parcheggio, appare possibile tratteggiare lo stato attuale della questione in questi termini: - qualora l'utilitas derivante dal peso gravante sul fondo servente sia posta a diretto vantaggio del fondo dominante, e ciò risulti dal titolo costitutivo della servitù, si avrà un diritto di servitù, vero e proprio ius in re aliena, con efficacia erga omnes; - qualora l'utilitas derivante dal peso gravante su un fondo sia posta a vantaggio del proprietario di un altro fondo, e solo indirettamente (ed eventualmente) venga a costituire un vantaggio per il fondo di cui questi è proprietario, tale utilitas sarà configurabile alla stregua di una mera commoditas, e conseguentemente si avrà unicamente un rapporto obbligatorio, efficace unicamente tra i proprietari dei fondi, secondo i principi comuni delle obbligazioni (servitù irregolari); - in nessun caso, i privati possono costituire nell'ambito dell'autonomia contrattuale diritti reali di servitù atipici, finalizzati a porre prevalentemente utilitas a vantaggio diretto di soggetti, e non dei fondi. 
Vale la pena notare, in conclusione, che per la costituzione o la modificazione del diritto di servitù è richiesta la forma scritta ad substantiam (art. 1350 comma 1 n. 4) cod. civ.). In difetto, in presenza dei presupposti di legge, potrà operare il meccanismo di conversione del contratto nullo ex art. 1424 cod. civ., ma la servitù così costituita avrà natura di servitù irregolare, ossia natura obbligatoria e non reale. 
Venendo all'esame della fattispecie concreta, applicando i principi sviluppatisi a seguito della citata evoluzione giurisprudenziale (che questo giudice ritiene di condividere), va in primo luogo evidenziato che non risulta provato quanto dedotto dai ricorrenti, che ritengono di essere titolari, in virtù dei titoli pubblici, in favore degli immobili ricevuti dal de cuius ### con l'atto pubblico del 3.4.1970, e precisamente il fabbricato individuato dalla particella 284 e dal terreno individuato dalle particelle n. 1043, 286, 878, tutte del foglio 3, ed a carico dei fondi serventi di proprietà dei convenuti - area cortilizia costituita da cortile e da uno slargo successivo al cancello di ingresso - individuati dalle particelle 875, 279, 283, 1039, 2014 e 2016 del foglio 3, del diritto reale di accesso e di parcheggio. 
Posto quanto sopra affermato riguardo la servitù di parcheggio e la sua qualificazione come servitù irregolare o atipica, bisogna anche rilevare che il consulente tecnico incaricato, nella sua relazione ha concluso affermando che “dalla lettura dell'atto di donazione, infatti, risulta chiaramente che i donatari hanno diritto di accesso per il viale carrabile ed il cortile, il quale (oggi di proprietà dei convenuti) deve restare libero per una larghezza uguale a quella del cancello esistente per ### il: 16/10/2025 n.###/2025 importo 208,75 consentire il libero passaggio ai mezzi di trasporto, per cui la sosta deve essere limitata al tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle merci o per far salire e scendere i trasportati e non per parcheggiare. Tale disposizione riguarda tutti i donatari”. 
Nello specifico il ctu, incaricato di individuare la superficie su cui è stata costituita e deve esercitarsi la servitù di passaggio, anche alla stregua delle indicazioni riportate nel titolo, e di accertare se nell'atto di divisione in questione sia o meno previsto il diritto di sosta di veicoli sul viale e sulle successive porzioni di cortile in favore del ricorrente ha concluso affermando testualmente: “l'atto pubblico ha stabilito che la servitù di passaggio deve essere esercitata sul viale carrabile e, per una larghezza uguale a quella del cancello d'ingresso, sul cortile, il quale, come riferito a pag.5, è più largo del cancello (cfr particolare planimetrico doc. 5). La maggiore larghezza nel lato valle è stata ottenuta dalla sopraelevazione dei manufatti, tra i quali quella della cisterna di cui al precedente quesito n.3. 
Ciò conferma che l'attore non ha diritto di transito né sulla maggiore larghezza del cortile, né di sosta nello slargo di cui al precedente quesito. Ed ancora: “l'atto di donazione non prevede il diritto di sosta di veicoli sul viale e sulle successive porzioni di cortile di proprietà dei convenuti in favore di alcuno dei donatari. Difatti all'ultimo capoverso della pag.6 dell'atto di donazione è stabilito che allo scopo di consentire il passaggio ai mezzi di trasporto il cortile dovrà restare libero per una lunghezza uguale a quella del cancello esistente sul lato ovest. 
Alla luce delle considerazioni sinora svolte può ritenersi provata l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa avanzata dai ricorrenti atteso che nell'atto di donazione, come ben precisato anche dal ### si fa riferimento unicamente al diritto di accesso per il viale carrabile ed il cortile, il quale deve restare libero per una larghezza uguale a quella del cancello esistente al fine di consentire il libero passaggio ai mezzi di trasporto, per cui la sosta deve essere limitata al tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle merci o per far salire e scendere i trasportati e non per parcheggiare. 
Inoltre, con specifico riferimento al cortile, risulta accertato che lo stesso è derivato dal frazionamento della particella n. 1042, già di proprietà di ### dante causa dei convenuti, e che dal titolo di proprietà non si evince alcuna servitù di passaggio e/o di sosta anche a carico di tale particella, che risulta peraltro essere di esclusiva proprietà dei convenuti. 
I ricorrenti hanno anche sostenuto di aver acquistato per usucapione la servitù di parcheggio con veicoli nella parte terminale del viale ove esercitano il passaggio attiguo al loro immobile e nello slargo al termine del suddetto viale carrabile. 
Il fatto costitutivo allegato a base dell'invocata usucapione è la situazione di parcheggio pacifico, pubblico ed ininterrotta, per oltre vent'anni, dei propri veicoli nell'area cortilizia successiva al viale ove vi è uno slargo sufficiente alla sosta degli autoveicoli. 
Tuttavia, in base a quanto sopra precisato, sussiste una limitata possibilità di costituire servitù di parcheggio solo per contratto, ma non per usucapione. 
Ciò perchè il parcheggio di veicoli costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo e non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas. 
Inoltre, l'acquisto per usucapione della servitù di parcheggio è impedito anche dall'assenza delle opere richieste dall'art. 1061 c.c. (v. Cass. 7/3/2013 n. 5769) ###.C. ha, infatti, precisato che il mero utilizzo di uno spazio non riconosce definitivamente il parcheggio in assenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù e l'istruttoria ### il: 16/10/2025 n.###/2025 importo 208,75 non ha evidenziato alcun segno permanente visibile che manifesti la destinazione a parcheggio su un viale stretto ed a mala pena sufficiente al transito a senso unico In conclusione il ricorso così come proposto deve essere rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto. 
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ### liquidate in via definitiva e complessiva come da separato decreto, seguono la soccombenza ex art. 91 e ss. c.p.c, trovando liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/14.  P. Q. M.  ### di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede: 1. Rigetta la domanda come proposta da #### e ### quali eredi di ### nei confronti di ### e ### e dichiara accertata l'inesistenza della servitù di parcheggio rivendicata dagli attori.  2. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei convenuti ### e ### delle spese di lite che liquida complessivamente, e per l'intero, in €. 2.738,00 per ciascuno di essi per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e ### ed al rimborso delle spese di CTU liquidate come da separato decreto. 
Così deciso in ### li 16.10. 2021 Il Giudice Onorario (Dr.ssa. #### il: 16/10/2025 n.###/2025 importo 208,75

causa n. 10000177/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Russo Rita, Crisci Edvige

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1296/2025 del 15-03-2025

... c.c., finendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite; né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro ( ex plurimis Sez. 2 - Sentenza n. 7971 del 11/03/2022; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 26807 del 21/10/2019) Nel caso in esame, è incontestato , oltre che evincibile dalle fotografie e dai titolo di provenienza prodotti in atti, che gli immobili delle parti in contesa non fanno parte di un condominio ma sono tra di essi indipendenti ed autonomi sicchè il pozzo nero interrato nella corte comune e posto al servizio esclusivo della proprietà di ### viene di fatto a costituire una servitù di scarico a carico della p.lla 135 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### in persona dei magistrati: dott.ssa ###rel.  dott.ssa ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 94/2020, vertente TRA ### (C.F. ###), #### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###) rappresentate e difese dall'Avv. ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito in ### alla ### (####).  #### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ###Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di ### n. 2058/2019 pubblicata il ### e notificata il ### in materia di: condanna rimozione opere su bene comune e risarcimento danni; Conclusioni: come in atti e note di trattazione scritte qui da intendersi richiamate.  RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE 1.1 ### assumendosi proprietaria di alcune costruzioni site in agro di ### l'### alla località ### che affacciavano su cortile comune ( identificato al foglio 6 p.lla 135), conveniva in giudizio ### per far accertare che questi aveva realizzato sulla corte comune nonché sulla p.lla 275 di esclusiva proprietà di essa istante una serie di opere, consistenti in un marciapiede in cemento, una recinzione mediante collocazione di enormi massi in pietra, un dislivello che rendeva difficile l'accesso all'area comune, infine un pozzo nero ad esclusivo servizio della abitazione del prevenuto, senza il consenso dei comproprietari e senza autorizzazione amministrativa, tanto da essere stato destinatario di un'ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi, che però il convenuto non aveva eseguito. Chiedeva, pertanto, condannarsi il ### al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione delle aree, da liquidarsi in via equitativa.  1.2 Si costituiva ### che eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ### in quanto mera usufruttuaria e non proprietaria degli immobili di causa, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex ### N. 28/2010, la decadenza dall'azione possessoria esperita ex art. 1170 c.c. tale dovendosi qualificare l'iniziativa attorea essendo l'usufruttuario mero possessore; nel merito contestava la fondatezza della domanda avversa assumendo di aver già ottemperato all'ordinanza sindacale n. 1715 del 31.7.2015 e rimosso i massi in pietra posizionati sul solo suolo comune e non anche sulla p.lla 275, che in ogni caso non erano una recinzione; quanto alle altre opere, negava che costituissero lesione o pregiudizio alla disponibilità della corte comune da parte dell'attrice e degli altri comproprietari piuttosto rappresentando un miglioramento dell'area in quanto erano state regimentate le acque reflue provenienti dai suoli a monte e dagli edifici concessi in usufrutto all'attrice ed reso più fruibile il piano di calpestio evitando il formarsi di fanghiglia. Chiedeva, pertanto, in via preliminare dichiararsi inammissibile e improcedibile la domanda; per il resto, instava per la declaratoria di cessata materia del contendere quanto alla richiesta di rimozione delle pietre e per il rigetto delle altre domande; vinte le spese.  1.3 Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito infruttuoso, in data ### si costituivano in giudizio ### e ### quali nude proprietarie del beni di causa, con comparsa di intervento con cui facevano proprie tutte le domande e difese dell'attrice chiedendone l'accoglimento.  1.4 Con sentenza del 22.11.2019 il tribunale di ### sulla base della prova orale espletata (interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi di entrambe le parti), dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di rimozione delle pietre poste sulla corte comune e sulla proprietà esclusiva di ### e ### rigettava la domanda di ripristino dello stato dei luoghi e condannava, in solido, l'attrice e le intervenute alle spese del giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 2200,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'avv. ### dichiaratasi antistataria.  1.5 Nel pervenire a tale decisione il tribunale in primo luogo affermava la ritualità e tempestività ex art. 105 comma II cpc dell'intervento spiegato in corso di causa da ### e ### osservando che alcuna preclusione, se non istruttoria, era maturata nei loro confronti mentre sotto il profilo assertivo, alcuna limitazione esse subivano dallo stato del giudizio in cui si erano costituite non avendo proposto domande autonome ma aderito alle richieste dell'attrice. Dava, poi, atto che prima dell'instaurazione del giudizio il convenuto aveva rimosso le pietre che costituivano libero accesso alla corte comune e in parte collocate sulla proprietà esclusiva delle ### per cui sul punto dichiarava cessata la materia del contendere. Per il resto, inquadrata la controversia nella disciplina dell'art.  1102 c.c., nel preferire le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, ritenuti più credibili di quelli addotti dalla controparte, si convinceva che la realizzazione delle opere oggetto di causa avevano migliorato lo stato preesistente e non avevano creato ostacolo o impedimento all'accesso all'area comune. In particolare, quanto al pozzetto nero, posto al servizio della proprietà esclusiva del ### riteneva che non avesse limitato il diritto degli altri comproprietari essendo posto al livello del terreno e necessario in mancanza di rete fognaria, lasciando spazio sufficiente per consentire agli altri comunisti di realizzarne anch'essi uno al servizio della loro proprietà, se necessario; quanto al marciapiede, osservava che la sua realizzazione impediva che l'acqua piovana proveniente dai tetti dei fabbricati privi di gronde finisse nello spazio comune creando pozze d'acqua ed allagamenti. Concludeva nel senso che gli interventi realizzati sulla corte comune erano consentiti ex art. 1102 c.c. in quanto migliorativi della fruibilità del bene, con conseguente rigetto della domanda.   2.1 Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato a mezzo pec il ###, hanno interposto appello #### e ### lamentando: 1) l'errata applicazione dell'art.1102 c.c.; 2) in via subordinata, l'applicazione degli artt. 1117 e 1117 bis c.p.c.; 3) la creazione del dislivello e l'alterazione della cosa comune; 4) la violazione del principio della soccombenza virtuale con riguardo alla pronuncia di cessata materia del contendere riferita alla rimozione delle pietre. 
Hanno concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni subiti e subendi da liquidarsi anche in via equitativa; con vittoria di spese del doppio grado da attribuirsi al difensore antistatario; in via gradata, accertarsi che la rimozione dei massi era avvenuta dopo la notifica dell'atto di citazione del primo grado e, per l'effetto, condannare il convenuto alle spese processuali del primo grado, in uno alle spese del presente grado; in via istruttoria, ammettersi ### se ritenuta utile per accertare lo stato dei luoghi e le doglianze di esse appellanti come emerse sia dalle foto che dalle prove documentali e testimoniali.  2.2. Ha resistito al gravame il sig. ### il quale ha chiesto: “In via preliminare: accertare e dichiarare che l'atto di appello, così come proposto, è improcedibile ed inammissibile, per difetto delle indicazioni prescritte ex lege, rigettandolo con ogni conseguenza di legge; B) nel merito: accertare e dichiarare che l'atto di appello è infondato in fatto ed in diritto, rigettandolo integralmente; C) rigettare totalmente le richieste formulate dalle appellanti nel loro atto di appello; D) confermare integralmente le statuizioni della sentenza n. 2058-2019 del Tribunale di ### nessuna esclusa; E) accertare e dichiarare, in rito, il difetto di interesse ad agire della signora ### nel promuovere il presente giudizio, in mancanza di alcun danno o deminutio subiti dalle opere edilizie de quibus; F) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva a proporre il presente giudizio della signora ### perché usufruttuaria e non proprietaria della proprietà censita al foglio n.6 p.lla 135 del Comune di ### L'### G) accertare e dichiarare inammissibile la costituzione in giudizio delle signore ### e ### per difetto di procedibilità e per l'effetto dichiararne la loro estromissione; H) accertare e dichiarare che l'azione posta in essere dalla signora ### è una actio petitoria, improponibile ed inammissibile per la qualità di usufruttuaria della medesima; I) accertare e dichiarare inammissibile ed improponibile la modifica in corso di causa della domanda (petitum e causa petendi), per evidente discrasia di richieste conclusive; J) in definitiva, accertare e dichiarare l'infondatezza assoluta delle doglianze espresse dalla sig.ra ### e delle figlie ### e ### nell'atto di appello e, per l'effetto, rigettare il gravame perché destituito di fondamento pragmatico e giuridico; K) conseguenzialmente, condannare le appellanti sig.ra ### in solido con le signore ### e ### al pagamento delle spese e competenze del giudizio…”.  4. È stato acquisito il fascicolo telematico d'ufficio del primo grado nonché quello cartaceo (quest'ultimo contenente i verbali delle udienze istruttorie) e non è stata svolta attività istruttoria; indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 14.10.2024 a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.  RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta che l'impugnazione è stata proposta tempestivamente. 
Al riguardo, dall'esame degli atti si evince che: a) la sentenza impugnata è stata notificata in data ###; c) l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec il ###. 
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. 
La prima questione da esaminare, riproposta in termini di eccezione dall'appellato (che in quanto totalmente vittorioso non era tenuto a formulare appello incidentale sul punto) investe la legittimazione ad agire di ### alla cui iniziativa giudiziaria hanno aderito in primo grado le interventrici ### e ### (figlie della predetta), rispettivamente la prima usufruttuaria, le altre due nude proprietarie della corte comune e degli immobili che su di essa si affacciano.  ### ribadisce la tesi secondo cui l'originaria attrice, proclamatasi nel libello introduttivo proprietaria dei cespiti di causa, per poi risultare esserne mera usufruttuaria, non avrebbe potuto agire in via petitoria a tutela del suo diritto sugli stessi immobili ma al più avrebbe potuto esperire una azione possessoria; da qui la sua carenza di legittimazione a proporre il presente giudizio.  ### è da disattendere. 
Con risalente orientamento, rimasto insuperato, la Corte regolatrice ha avuto modo di affermare che all'usufruttuario deve riconoscersi il potere di agire giudizialmente contro coloro che effettuano ingerenze sulla cosa oggetto dell'usufrutto e, quindi, la legittimazione ad agire proponendo tutte le azioni, possessorie e petitorie, dirette a conservare il possesso nella sua sfera originaria e a recuperarlo, se perduto in tutto o in parte, e, comunque, dirette a difendere e a realizzare l'uso e il godimento della cosa. E' stato, altresì chiarito che, relativamente alle ingerenze di terzi che ledono le ragioni sia dell'usufruttuario sia nel nudo proprietario, il primo, se, da un lato, è tenuto a farne denuncia al secondo, dall'altro, è legittimato ad agire da solo per la tutela del suo diritto, ma soltanto in nome proprio e non anche nell'interesse del nudo proprietario. La necessità del litisconsorzio tra usufruttuario e nudo proprietario è prevista, peraltro, riguardo alle liti in materia di servitù attive e passive promosse dall'usufruttuario, al fine di evitare la formazione di giudicati aventi efficacia solo temporanea (Cass. 11-1-1967 n. 106). ###, pertanto, ha il potere di agire giudizialmente contro coloro che effettuano ingerenze sulla cosa oggetto del suo diritto, e quindi egli è legittimato alle azioni possessorie ed a quelle petitorie dirette a tutelare l'uso ed il godimento della cosa (Cass. 26-10-1973 n. 2777). 
Tali essendo i formanti di legittimità, correttamente il primo giudice ha esaminato la domanda avanzata dalla ### ritenendone implicitamente la legittimazione attiva, anche quando è emerso, a seguito delle difese svolte dal convenuto ### che la stessa non era proprietaria ma usufruttuaria dei beni di causa.
Va, inoltre, osservato che la partecipazione al giudizio delle nude proprietarie, le sigg.re ### mediante il loro intervento volontario in giudizio, ha sanato il difetto di integrità del contraddittorio rispetto alla domanda riguardante la rimozione del pozzo nero che, come di seguito si dirà nell'esaminare il primo motivo dell'appello, è qualificabile come negatoria servitutis, per la quale l'art. 1012 c.c. prescrive la necessità della chiamata in causa del nudo proprietario. 
Superato il rilievo preliminare, può passarsi alla disamina delle ragioni di gravame. 
Il primo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 1102 c.c. sull'assunto che il tribunale non avrebbe considerato che i fabbricati che si affacciano sulla corte comune, appartenenti a proprietari diversi, sono tra loro distinti ed autonomi avendo in comune solo l'area in contesa, sicchè le opere realizzate su detta area al servizio delle proprietà esclusiva del ### non potevano essere ricondotte alla prefata disciplina ma costituivano delle servitù in danno di tutti i comproprietari, dovendo quindi essere tutte rimosse. 
La censura è solo in parte fondata. 
Essa, a differenza di quanto opinato dall'appellato, non costituisce una mutatio libelli in appello, ma sollecita solo la riqualificazione della fattispecie dedotta in giudizio sulla base delle medesime circostanze fattuali sottoposte fin dall'origine al contraddittorio delle parti e all'esame del giudice. 
Infatti, nel libello introduttivo la ### aveva chiaramente dedotto, tra l'altro, la realizzazione sulla corte comune di un pozzo nero a esclusivo servizio dell'abitazione del ### ( v. pag. 1 ultima parte dell'atto di citazione del primo grado) fornendo da subito gli elementi per poter qualificare la vicenda in termini di imposizione di una servitù, a differenza delle altre opere denunciate in citazione, per le quali lamentava avessero modificato l'area comune rendendone difficoltoso l'utilizzo ( così per il marciapiede, per il dislivello e per la collocazione delle pietre) . 
Nessuna novità, pertanto, è stata introdotta in sede di gravame avendo le appellanti sollecitato la corretta qualificazione della domanda.
Ciò posto, la doglianza, come può desumersi da quanto appena detto, appare fondata solo riguardo al pozzo nero che è pacifico sia stato realizzato nel sottosuolo della corte comune al servizio esclusivo dell'abitazione del ### Al riguardo soccorre l'insegnamento della Suprema Corte che, a proposito dell'apertura di vedute ( ma il principio vale per qualsiasi opera che impone un peso) ha statuito che nel caso di comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art.  1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite; né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro ( ex plurimis Sez. 2 - Sentenza n. 7971 del 11/03/2022; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 26807 del 21/10/2019) Nel caso in esame, è incontestato , oltre che evincibile dalle fotografie e dai titolo di provenienza prodotti in atti, che gli immobili delle parti in contesa non fanno parte di un condominio ma sono tra di essi indipendenti ed autonomi sicchè il pozzo nero interrato nella corte comune e posto al servizio esclusivo della proprietà di ### viene di fatto a costituire una servitù di scarico a carico della p.lla 135 foglio 6 ( così identificata l'area de qua) e a vantaggio della proprietà singolare dell'appellato. 
Ne consegue l'erronea applicazione delle regole dettate dall'art. 1102 c.c. operata dal tribunale riguardo al pozzo, la domanda di rimozione del quale va qualificata come negatoria servitutis ed accolta in difetto della deduzione (prima ancora della prova) di un titolo costitutivo del relativo diritto. 
Rispetto a tale azione, come sopra anticipato, l'intervento volontario in giudizio delle germane ### nude proprietarie, è servito ad integrare il contraddittorio ex art. 1012 che altrimenti sarebbe stato da costituire nei loro confronti mediante ordine di chiamata.
Per il resto, invece, gli interventi denunciati dalle appellanti sono stati correttamene esaminati alla luce della disciplina dettata dall'art. 1102 c.c. in quanto modifiche del bene comune non al servizio della proprietà esclusiva del ### ma funzionali ad un suo migliore uso da parte del comunista senza limitazioni e/o impedimenti del pari godimento degli altri comunisti. Tale è senz'altro il marciapiede che, secondo il condivisibile giudizio del primo giudiceperaltro non censurato in questo gradoè indubbio che abbia apportato un vantaggio alla fruizione dell'all'area comune (che dalle fotografie prodotte nel fascicolo di parte appellata risulta essere una zona di terreno non recintata e solo in parte delimitata dai fabbricati delle parti in causa) in quanto costituisce opera per passare sul terreno evitando in quella zona il formarsi di pozze e ristagni d'acqua. 
Anche il dislivello, di cui si parlerà funditus di seguito esaminando il terzo motivo di gravame, non costituisce opera, per come descritta, idonea a costituire una servitù, non essendo stato dedotta ( né provata) l'utilitas a vantaggio della proprietà esclusiva del ### Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del motivo in esame, va accolta la domanda attorea di condanna del ### alla rimozione del pozzo nero dalla corte comune, qualificata in termini di actio negatoria servitutis. 
La statuizione che precede comporta in parte l'assorbimento (quanto al pozzo) e in parte il rigetto del secondo motivo, formulato in via gradata rispetto al primo, di applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 1117 c.c. in luogo dell'art. 1102 c.c., non vertendosi in ipotesi di bene condominiale per le ragioni appena svolte. 
Il terzo motivo, invece, è infondato. 
Con esso le appellanti protestano l'errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice nel negare che il dislivello creato dal ### nell'area comune impedisce loro l'acceso alla detta area. A tal fine sollecitano questa Corte distrettuale a rivalutare le dichiarazioni dei testimoni da esse addotti, cui erroneamente il primo giudie aveva preferito quelle rese dai testi di controparte, sull'erroneo assunto che i primi fossero meno credibili perché legati da vincoli familiari con parte attrice e non abitanti sui luoghi, a differenza dei secondi, non parenti e proprietari di immobili ivi ubicati.
La critica non è condivisibile. 
Rileggendo le deposizioni testimoniali e confrontandole con lo stato dei luoghi che si osserva nelle fotografie prodotte dal ### (fotografie che anche la ### in sede di interrogatorio formale, ha confermato riferirsi alla corte comune sito in esame) in primo grado non risulta l'esistenza del dislivello con le caratteristiche descritte dai testi di parte attrice (attuale appellante)- che hanno parlato di una “scarpata” ( teste ### e di un “terrapieno” ( teste ###- né che lo stesso sia tale da impedire o ostacolare il passaggio sull'area comune di cui è causa, che si presenta come una zona di terreno non recintata e accessibile da vari punti. 
Risulta, invece, più aderente allo stato dei luoghi ritratto nelle fotografie in atti la descrizione del dislivello fornita dai testi adotti dal convenuto (attuale appellato) e che essi hanno escluso ostacolare la fruizione dell'area de qua. 
Risulta pertanto condivisibile la valutazione delle risultanze testimoniali effettuata dal tribunale che sul punto va confermata. 
Da qui il rigetto del mezzo. 
Con l'ultimo mezzo si protesta, ai fini delle spese, l'erronea applicazione della soccombenza virtuale conseguente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere circa la rimozione delle pietre, assumendo le appellanti che erroneamente il primo giudice aveva affermato che il ### vi aveva provveduto prima dell'inizio del giudizio, quando, invece, la notifica dell'atto di citazione era avvenuta prima del 18.3.2016, data indicata nella comparsa di controparte come di comunicazione della rimozione delle pietre al Comune di ### l'### Il mezzo appare inammissibile perché non si confronta con la ratio decidenti della sentenza impugnata che individua la data di rimozione delle pietre come avvenuta tra il mese di febbraio e marzo 2016. 
Rispetto a tale affermazione (v. ultima pagina delle sentenza impugnata) le appellanti hanno svolto le loro riflessioni dando per acclarato che la rimozione delle pietre fosse avvenuta il ###, senza tuttavia offrire argomenti di critica per superare la diversa indicazione cui
è pervenuto il primo giudice, evidentemente fondata sulle risultanze delle prove orali raccolte. 
Non essendo puntualmente contestato l'iter logico-giuridico sotteso al convincimento del tribunale sul punto, la critica risulta formulata in violazione dell'art. 342 cpc. 
Ne consegue la pronuncia in rito di inammissibilità. 
Del pari inammissibile la domanda di risarcimento danni per occupazione illegittima del bene comune, che le appellanti hanno meramente riproposto in questo grado senza sul punto formulare alcun motivo di appello avverso la sentenza, in termini di omessa pronuncia.  ### spese del giudizio, in conseguenza della riforma parziale della decisione, vanno rideterminate per il doppio grado alla luce dell'esito complessivo della lite. 
Considerato che per un capo di domanda è stata acclarata la cessazione della materia del contendere anteriore al giudizio e per alcuni capi vi è stato rigetto della domanda, sussiste parziale reciproca soccombenza che induce alla compensazione integrale delle spese del doppio grado tra le parti (cfr. Cass. Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023) P.Q.M.  La Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da #### e ### avverso la sentenza del tribunale di ### n. 2058/2019 pubblicata il ### così provvede: 1- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in accoglimento sul punto della domanda avanzata dalle appellanti in primo grado, da qualificarsi negatoria servitutis, condanna ### a rimuovere dal sottosuolo della corte comune oggetto di causa il pozzo nero descritto in citazione; 2- compensa integralmente le spese del doppio grado tra le parti; 3- ferma, nel resto, la sentenza impugnata. 
Così deciso in Napoli, li 5.3.2025 Il presidente rel.  dott.ssa

causa n. 94/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Piscitiello Alessandra

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16800/2023 del 13-06-2023

... dedotta in lite, i suddetti manufatti (tubatura di scarico di un servizi o e stendibiancheria) posti all'interno del cavedio c omune non integrano esercizio di servitù, quanto piuttosto manifestazioni di ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -4- facoltà consentite al comunis ta ex art. 1102 co d. civ., nel l'impiego d'uso del bene comune compati bile con l'alt rui diritto, non comportando modifica alla sua natura e funzione. Pertanto, la posizione di detti manufatti va ritenuta faco ltà lecita ed in parte necessaria per garantire l'abitabilità dell'appartamento di proprietà di ### che altrimenti resterebbe privo dei servizi igienici; - quanto al box i nstallato all'interno de l cavedio, l'opera rappresenta di per sé violazio ne del pr ecetto sancito dall'art. 11 02 cod. civ. che vieta al compartecipante di attrarre la cosa comune, o una parte di essa, nell'orbita della propria disponibilità esclusiva, e di sottrarla in tal modo alla possibilità di godimento degli altri comunisti. Il box, infatti, modifica la destinazione funzionale della cosa comune di dare aria e luc e, sottraend ola defi nitivamente, seb bene in parte, all'utilizzo collettivo, riducendo l'espansione (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 4348-2018 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ####, 2, presso lo studi o d ell'avvocato ### BALSAMO, rappresentat o e difeso dall'avvocato ### BALSAMO; - ricorrente - contro ### rappresentata e difesa dagli avvocati ### e ###, e lettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### - controricorrente - nonchè contro ### - intimata - avverso la sentenza n. 1355/2017 della CORTE ### di ### depositata l'11/07/2017; Ric. 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal ####: 1. Co n citazi one del 16.11.2004, ### conve niva davanti al Tribunale di Sir acusa - ### distaccata di ### la propria zia ### per sentirla condannare a rimuovere sia un tubo di scarico collocato nella parete perimetrale del cavedio, che l'istante assumeva essere di sua escl usiva propr ietà, si a due stendibiancheria collocati al primo piano della palazzina. La convenuta eccepiva la destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 cod. civ., dei due manufatt i e del c avedio. Con atto introdutt ivo di diverso giudizio n. 231/2006 ### qual ificandosi comproprietaria del cavedio, conveniva a sua volta in giudizio davanti al medesimo ### per sentirlo condannare a rimuovere i due condizionatori d'aria dal muro perimetrale del cavedio comune (su rilie vo che non risp ettavano le distanze e provoc avano disturbo a causa delle immissioni di rumori e di calore), nonché un box collocat o a piano terra del muro perim etrale del medesimo cavedio, con condanna al rip ristino de llo Stato dei luoghi; in subordine, chiedeva dichiararsi il cavedio asservito a tutte le unità immobiliari del fabbricato per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 cod.  1.1. R iuniti i due giudizi, il ### unale di Sir acusa - ### distaccata di ### con sentenza n. 350/2012 accoglieva la domanda di ### condannava ### a rimuovere il tubo dal muro perimetrale del cavedio e gli stendini, dichiarava cessata la materia de l contender e rispetto alla rimo zione dei condizionatori, in quanto risultavano effettivamente già rimossi. Ric. 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -3- 1.2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello ### si costituiva in giudizio ### che interponeva appello incidentale.  2. La Corte d'appello di ### con sentenza n. 1355/2017, dichiarata la contumacia della t erza chi amata da #### nella s ua qualità di con duttrice dell'immobile di proprietà di ### , in accogli mento dell'appello incidentale interposto da ### dichiarava il cavedio facente parte dello stabile quale porzione comune del fabbricato; dichiarava, altresì, che ### aveva diritto a mantenere nel suddetto cavedio il tubo e gli stendibiancheria; condannava ### nardi a ricollocare a p roprie spese i suddetti manufatti e a rimuovere il box da l sudde tto cavedio comune; condannava quest'ul timo al pagamento del le spese processuali del primo e secondo grado di giudizio in favore della zia. A sostegno della sua decisione osservava la Corte che: - ### ha solo de dotto di essere proprietario esclusivo del cavedio, ma non ha dato prova di tale suo diritto: egli fa discendere l'asserito titolo di proprietà esclusiva del cavedio da atto pubblico di donazione del 04.03.1994 proveniente dalla nonna del l'appellante e madre dell 'appell ata, il quale titolo , tuttavia, non menziona affatto il cave dio. In difetto di un ti tolo idoneo a far conseguire la proprietà ai singoli compartecipanti il cavedio deve ritenersi , pertanto, di prop rietà comune dei partecipanti e del complesso immobiliare; - qualificando diversamente la doman da dedotta in lite, i suddetti manufatti (tubatura di scarico di un servizi o e stendibiancheria) posti all'interno del cavedio c omune non integrano esercizio di servitù, quanto piuttosto manifestazioni di ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -4- facoltà consentite al comunis ta ex art. 1102 co d. civ., nel l'impiego d'uso del bene comune compati bile con l'alt rui diritto, non comportando modifica alla sua natura e funzione. Pertanto, la posizione di detti manufatti va ritenuta faco ltà lecita ed in parte necessaria per garantire l'abitabilità dell'appartamento di proprietà di ### che altrimenti resterebbe privo dei servizi igienici; - quanto al box i nstallato all'interno de l cavedio, l'opera rappresenta di per sé violazio ne del pr ecetto sancito dall'art. 11 02 cod. civ. che vieta al compartecipante di attrarre la cosa comune, o una parte di essa, nell'orbita della propria disponibilità esclusiva, e di sottrarla in tal modo alla possibilità di godimento degli altri comunisti. 
Il box, infatti, modifica la destinazione funzionale della cosa comune di dare aria e luc e, sottraend ola defi nitivamente, seb bene in parte, all'utilizzo collettivo, riducendo l'espansione dell'altrui diritto; - sui motivi dell'appello principale, la Corte rigetta la domanda di condanna alla rimozio ne del box e dei condizionatori a carico dell a conduttrice, poiché mancava la prova che le suddette opere fossero imputabili alla responsabilità di quest'ultima: emerge, infatti, dagli atti in causa che al momento della decisione i detti condizionatori erano stati rimossi dal cavedio, sebbene dagli atti stessi non si evince ad opera di chi né quando. Corre ttamente, pertan to, il ### ha dichiarato cessata la materia del contendere, per lo m eno con riferimento alla rimozione dei condizionatori. Del r esto, il moti vo d'appello principale è inammis sibile, atteso che per impugnare validamente la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere ### avreb be dovuto dimostrare che il presupposto della pronuncia avvenuta r imozione dei condizionatori fosse inesistente; ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -5- - per le medesime ragioni, non può essere accolta la domanda dell'appellante principale diretta alla condanna di ### alle spese di rimozione del box, per la quale ### di ha esperito vittoriosamente l'appello incidentale, non emerg endo dagli atti del g iudizio eleme nti da cui si possa desumere la responsabilità della ### rimasta contumace. Né può condividersi le tesi dell'appellante principale che vuol far discendere la prova di detta responsabilità dal non reso interrogatorio formale, at teso che simile comportamento di per sé neutro non determina l'effetto automatico della fictio confessio. Al contrar io, vi è una dichiarazione testimoniale resa dalla m adre dell'appellante principale secondo la quale sarebb e stato proprio ### lo ### ad installare il box nel cavedio.  3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione ### affidandolo a sette motivi. 
Si difendeva ### depositando controricorso. 
In prossimità dell'adunanza il ricorrent e faceva pervenire memoria.  ###: 1. Con il primo motivo si deduce violazione/falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.); art. 112 cod. proc. civ. - anche in relazione all'art. 274 cod. proc.  civ. - consistente nell'avere la Corte eso rbitato dai suoi poteri, sostituendo alle due eccezioni di servitù (entram be disatte se) proposte da ### nel primo dei due giudizi riuniti (n. 160/04), altra eccezione no n proponibile di ufficio, così accedendo ad illegittima s ostituzio ne del petitum e del la causa petendi, indicati con precisione dalla parte. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -6- di secondo grado, astrattamente riqualificando un'azione, ha di fatto sostituito all'eccezione della convenut a (destinazione del padre di famiglia; in subordine, usucapione) un diverso petitum e una diversa causa petend i. Tal e nuova pro spettazione non rispetta l'effetto giuridico domandato da ### L eonardi nel giudizio da lei autonomamente instaurato, e cioè il mantenimento di servitù chiesto nel primo dei due giudizi ri uniti, ciascuno d ei quali, peraltro , manteneva la propria aut onomia, s enza commistioni con difese e argomentazioni relative al secondo giudizio.  1.1. Il motivo è infondato. 
Questa Corte ha già avuto modo di chiar ire che il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il gi udice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e del le eccezioni hinc et ind e dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che no n siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiest o, e cioè non compreso nemmeno implicitame nte o virtualmente nella d omanda proposta (Cass. Sez. 3, 29.04.2022, n. 13514; Cass. Sez. 2, 06.05.2022, n. 14403; Cass. n. 17897 del 03.07.2019). La violazione di ultrapetizione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell 'azione. ### tra parte, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che la mot ivazione con cui la Corte ha interpretato la domanda giudiziale sia erronea, fermo rest ando che l'err onea interpretazione delle domande non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, 3), cod. proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -7- esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (ex plurimis: Cass. Sez. 6-1, n. ### del 03.12.2019). 
Nel caso di specie nessun vizio è imputabile alla motivazione: la Corte, sulla base delle risultanze di fatto, si è limitata a dare una c orretta veste giuridica alle i stanze promosse da Gi ovanna ### attribuendole la disponibilità del bene richiesto (utilizzabilità del cavedio con il manteniment o dei manufatti) nell'alveo di una qualificazione giuridica corretta, comproprietaria ex art. 1117 cod . civ.; qualifica di compropri etaria peraltro comunque dedotta dalla stessa attrice nell'atto introduttivo del giudizio n. 231/ 2006 instaurato nei confront i del nipote, e poi reiterata anche in appello.  2. Co n il se condo moti vo si deduce violazione/ falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod.  proc. civ.; artt. 1117, n. 1, 1102, 1139 e 1120 [testo del 2004] cod. civ.), consistente nell'avere la Corte ritenuto uso legittimo del cavedio dichiarato comune (a tre condomini: le due parti in causa e ### padre di ### l'installazione da parte di ### di un tubo di fogna esterno, addossato a parete comune, in violazio ne dell a normale destinazione d'uso di esso cavedio (aria e luce), b enché non rientrant e fra le ipotesi derogatorie ammessa dalla giurisprudenz a di legittimità e qualificabile anzi come innovazione. Si tratta, infatti, di un'innovazione non autorizzata da una maggioranza di condomini, non assi milabile ad opere dirette al miglio ramento o al l'uso più comodo della cosa comune e che, pertanto, no n può rientrare nell'ipotesi derogatoria ammessa alla Sup rema Corte per ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -8- consentire l'abitabilità di un appartamento che ne era privo. Inoltre, la posizione di questo tubo non riguardava g ià l'originario edifici o condominiale pervenuto alle parti per successione e donazione ma una sopraelevazione abusiva.  2.1. Il motivo è infondato. 
Questa Corte ha più volte ribadito che , in tema di c ondominio negli edifici, qualora il proprietario di un'unità immobiliare agisca in giudizio, come nella specie, per ottenere l'ordine di rimozione di un manufatto realizzato sul le parti comuni, la liceità dell e opere, realizzate da altro condòmino, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prev ede l'art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servi rsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. La relativa valutazione spetta al giudice di merito e ris ulta compiuta dalla sent enza impugnata, c on argomentaz ioni plausibili, r imanendo insindacabile in se de di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (da ultimo: Cass. Sez. 6 , n. 5809 del 22/02/2022 Rv. 664184 - 01). Nel caso di specie, la Corte d'Appello - esaminate fattispecie analoghe richiamate da ques ta Corte - ha r itenuto lecite e necessar ie a garantire l'abitabilità dell'appartamento le facoltà e sercitate dalla ### nell'utilizzo del cavedio comune (v. pp. 12 - 13 della sentenza). 
Quanto all'asserita qualifica di innovazione delle installazioni della ### in disparte la novità della deduzione dinanzi a questa Corte, essa si traduce nel mutamento di dest inazione, comportando immutazione, trasformazione, modific azione della consistenza o sfruttamento per fini diversi da quelli preced enti (Cass. Se z. 2, Sentenza n. 11943 del 08/08/200 3 - Rv. 572988 - 01): situazione ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -9- non ravvisabile nel caso di specie, come risulta a contrariis dalle sopra riportate argomentazioni della Corte d'Appello.  3. Con il terzo motivo si deduce violazione/falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; artt.  2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 274 cod. proc. ci v.), consistente nell 'avere la Corte esorbitato dal potere di qualificare l'a zione prop osta da ### nel secondo giudizio rigettando il mot ivo d'appello con il quale ### aveva impugnato, riguardo ai condizionatori, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, malgrado la tot ale violazione dell'one re della prova sulla sussistenza d elle cause petend i affermate dalla parte (di stanze da vedute e immissioni). Nella prospettazione del ricorrente, Gi ovanna ### non aveva lamentato l'installazione dei condizionatori in quanto tali ma perché sosteneva fossero stati apposti a distanza inferiore a q uella legale dalle sue finestre di veduta, e perché fonte di immi ssioni di aria viziata e di rumore. Orbene: il ricorrente lamenta la dichiarata cessaz ione della materi a del contendere nell'assoluta assenza di prova sulle doglianze lamentate dell'attrice con riferimento , appunto, all'accertata distanza legale e alle immissioni nocive.  3.1. Il motivo è infondato. 
Ove sia accer tata la comuni one di un cortile sito fr a edific i appartenenti a proprietari diversi, l'utilizzazione delle parti comuni con impianto a serv izi o esclusivo di un appartamento esi ge il rispetto di un preciso limite, derivante dall'art. 1102 cod. civ., di non alterare la destinazione del bene comune o di non impedirne l'uso da parte degli altri comproprietari: di tale limite si è occupato ampiamente il giudice di merito il quale, negli ultimi due capoversi ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -10- di p. 14 della sentenza, ha ritenuto di dover accogliere il motivo di appello articolato da ### con riferimento alla rimozione del box e d ei condizionato ri, in quanto modificano la destinazione funzionale della cosa co mune, sottraendola, s ebbene in part e, all'utilizzo collettivo riducendo l'altrui diritto. Tale è condizione sufficiente alla rimozione dei m anufatti, anche a prescindere dalla questione delle distanze e delle imm issioni, pure sollevate dall'appellante.  4. Con il quarto motivo si deduce violazione/falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; artt.  2729 cod. c iv., 116, comma 2, e 232 cod. proc. ci v.), consi stente nell'erronea ed illogica valutazione riguardo a ### chiamata in garanz ia nel secondo giu dizio (n. 231/06), del contesto documentale prodotto (contratto di locazione e raccomandata di preavviso di rilascio), del contegno p rocessuale (contumacia in entrambi i gradi di merito e mancata risposta all'I.F.), e di tutti gli altri indizi e prove, sia fattuali che temporali, gravi precisi e concordanti, emergenti dagli atti (idonei q uindi a costituire presunzione), s enza procedere alla necessaria valutazio ne di sintesi, con conseguente erronea ed illogica esclusione di prova sulla responsabilità di garanzia.  5. Co n il qu into motiv o si deduce omesso esame di un fatto decisivo, già oggetto di discussione fra le parti (ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.; artt. 2729 cod. civ., 116, comma 2, e 232 cod.  proc. civ.), consistente nell'avere la Corte riguardo alla responsabilità di ### chiamata i n garanzia nel secondo gi udizio ( 231/06), violato i criteri giuridici sulla formazione della prova critica, limitandosi a negare valore indiziari o a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l'effett iva rilevanza in una valutazione di sintesi, ed omettendo l 'esame criti co di fatto decisivo per la ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -11- controversia, oggetto di discussione fra le parti, perve nendo ad una motivazione solo apparente ed illogica.  5.1. I l quarto e quinto motivo pos sono es sere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi attengono alla me desima questione dell'asserita res ponsabilità della conduttrice dell'immobile rimasta contumace.   I motivi sono inammissibili, poiché convergono in una palese contestazione della valutazione probatoria e dell'accertamento in fatto del giud ice di merit o, indebitamente sollecit ando una rivisitazione del merito, insindacabile i n sede di leg ittimità, laddove congruamente e correttamente motivato (Cass. sez. 2, 19717/2022; ### 2, n. 21127 dell'8 agosto 2019; Cass. Sez. 2, 482 del 10.01.2019). È no to come nel no stro ordinamento, fondato sul princi pio del libe ro convincimento del giudice, non esista una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento de l giudice (Cass. 18 aprile 2007, 9245; Cass. 12 settembre 2011, n. 18644), insindacabile in sede di legittimità, purché adeguatamente e congruamente motivato. E ciò in riferimento tanto alla valutazione dal giudice di merito delle soglie minime di gravi tà, precisione e conco rdanza ric hieste dall'art. 2729 c.c. ai fini r aggiungime nto della p rova pe r presunzioni (### L, Sentenza n. 10830 del 2017; Cass. 13 marzo 2009, n. 6181; Cass. 14 maggio 2005, n. 10135; Cass. 6 agosto 2003, n. 11906), tanto alla stima di sufficienza di una presunzione semplice ai fini della prova di esistenza di un fatto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità (Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Ric. 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -12- Cass. 17 aprile 2002, n. 5526; Cass. 14 settembre 1999, n. 9782). 
Nel caso di specie, il giudice del merito non ha ritenuto di dover ricorrere al ragionamento presuntivo ai fini della fictio confessio, avendo ritenuto insussistenti l'insieme di altri elementi che avrebbero dovuto indurre nella direzione del riconoscimento della responsabilità della ### e avendo piuttosto valorizzato le dichiarazioni rese dalla madre del ### in merito all'installazione del box nel cavedio ad opera di quest'ultimo (da p. 15 ultimo cpv a p. 16, primi 6 righi della sentenza).  6. Con il sesto motivo si deduce violazione/falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; artt. 100 e 306 cod. proc. civ.), per avere la Corte ritenuto corretta, quanto ai condizionatori installati nel cavedio, la dec isione del ### di dichiarare cessata la materia d el contendere, con mot ivazio ne apparente ed illogica, e in assenza de i presupposti richiesti, in fattispecie analoghe a quella de qua dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente contesta l'asserita assenza del suo interesse presupposta dalla Corte d'appello alla naturale con clusione del giudizio. Sussisteva, al contrar io, intatto l'interesse del ### i ### all'accertament o delle doglianze della ### (motivate da distanza ed immiss ioni d ei condizionatori) e al conseguente addebito di responsabilità alla conduttrice ### che li ave va installati in violazione del contratto, e avrebbe dov uto risponderne.  6.1. Av endo la Corte ritenuto non fondate le due precedent i doglianze relative all'accertamento della responsabilità di ### ana ### in ordine all'installazione dei manufatti nel cavedio, il motivo resta assorbito. Ric. 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -13- 7. Co n il se ttimo mot ivo si deduce violazione di norma di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; art. 91 cod.  proc. civ.), consistente nell'avere la Corte (in conseguenza delle violazioni/false applicazioni di legge relative ai motivi 1-4 e 6, e dell'omissione di cui al motivo 5) condannato l'odierno ricorrente ### alle spese di entrambi i gradi dei giudizi riuniti.  7.1. Il motivo è infondato. 
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che ai fini del regolamento delle spese occorre tener presente l'esit o complessivo della lite, da valutarsi unitari amente, indipendentemente da quello delle singole fasi pr ocessuali. Nel caso di spec ie, all'esito della complessiva vicend a trova applicazione il principio - ancora più gener ale rispet to a quello della soccombenz a, che di esso costituisce applicazi one o indi ce rivelatore -in virtù del quale i costi del processo de vono essere fatti gravare sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che, invece, vi ha dato causa (argomento da Cass. Sez. U., n. ### del 31.10.2022), soprattutto nelle ipotesi in cui sia mancata una pronuncia sul merito della controversia, come accaduto nel caso di specie con riferimento alla cessazio ne della materia del contendere. In quest'ottica deve giustificars i l'addebito delle spese, tenuto anche conto c he il giudi ce di prime cure aveva comunque compensato le spese del giudizio.  8. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquidando le spese del presente giudizio come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la part e ricorrente al p agamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controric orrente , che liquida in ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 24-05-2023 -14- €1.500,00 per compensi , oltre €200,00 per e sborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a t itolo di contributo unifi cato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002. 
Così deciso in ### nella camera di co nsiglio della ### nda 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Amato Cristina

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