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Corte di Cassazione, Ordinanza del 19-02-2024

... ### 2. Con ordinanza riservata del 9 settembre 2005, il ### revocata una precedente ordinanza, resa alla prima udienza del 26 maggio 2004 (con cui era stato disposto il mutamento dal rito ordinario a quello speciale lavoristico, con termine per il deposito delle memorie, ex art.426 cod. proc. civ.), dispose che il processo proseguisse nelle forme del rito ordinario. Con la medesima ordinanza, inoltre, dichiarò: 1) la nullità della domanda risarcitoria dell'attore ### nei confronti del convenuto ### nonché di quella riconvenzionale del secondo nei confronti del primo, avente ad oggetto il rimborso dei lavori di ripristino dell'immobile e il pagamento dell'indennità di occupazione e, infine, di quelle formulate da ### e ### io nell'atto di chiamata in causa del Mi nistero e del Comune, per (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2021 R.G., proposto da Ministero per i beni e le attivit à cultur ali, in persona del ### pro tempore; rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui ### in ### Via dei ### n.12, è ex lege domiciliato; -ricorrente nei confronti di ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell' Avv.  ### erantonio ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### (), in virtù di proc ura in calce al controricorso; -controricorrenti nonché di #### Comune di Napoli; -intimati
A.C. 15.12.2023 N. R.G. ###/2021 Pres. #### est.  per la cassazione della sentenza n. 4356/2020 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 16 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023 dal ### FATTI DI CAUSA 1. Nel 200 3, ### otto, condut tore di un appartamento di proprietà di ### asseritamente interessato da annosi e continui allagamenti provenienti dall'adiacente terrapieno di proprietà di ### convenne sia il primo che il secondo dinanzi al ### unale di Napoli, invocandone la condanna al risarc imento dei pregiudizi patiti pe r il danneggiamento dei beni mobili e per il parziale ridotto godimento dell'immobile, oltre all'eliminazione delle cause degli allagamenti. 
Si costitu ì il ### che indicò nel ### l'un ico responsabile e chiese, in via “riconvenzionale”, sia nei confronti dell'attore che nei confronti degli eredi del ### la condanna al rimborso delle spese per alcuni lavori eseguiti; domandò, inoltre, la risoluzione del contratto di locazione e la condanna del ### al pagamento di un'indennità di occupazione. 
Si costituirono ### e ### (eredi di ###, che ecc epirono la nullità della citazione per indeterminatezza delle parti , genericamente indi cate come “eredi del De Cesare”, deceduto sin dal 1987; dedussero, inoltre, che gli allagamenti erano stati causati dalle fognature e dalle opere di pavimentazione realizzate nel vicino ### della ### e chiesero di essere autorizzati a chiamare in causa il Ministero per i ### e le ### e il Comune di Napoli, indicati come esclusivi responsabili; domandarono, quindi, la condanna solidale dei chiamati al risarcimento del danno in loro favore, da liquidarsi in corso di causa. A.C. 15.12.2023 N. R.G. ###/2021 Pres. #### est. 
Si costituì il Comune di Napoli, che eccepì la nullità della chiamata in causa e indicò l'unico responsabile nel Ministero per i ### e le ### quale proprietario del collettore fognario. 
Si costituì anche quest'ultimo, che eccepì la nullità della chiamata in causa per indeterminatezza della domanda e in dicò nel Comune di Napoli i l responsabile per omessa manute nzione della rete fognaria; propose, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti di ### e ### chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le opere eseguite e non autorizzate in aderenza alle mura di contenimento del ### della ### 2. Con ordinanza riservata del 9 settembre 2005, il ### revocata una precedente ordinanza, resa alla prima udienza del 26 maggio 2004 (con cui era stato disposto il mutamento dal rito ordinario a quello speciale lavoristico, con termine per il deposito delle memorie, ex art.426 cod. proc. civ.), dispose che il processo proseguisse nelle forme del rito ordinario. 
Con la medesima ordinanza, inoltre, dichiarò: 1) la nullità della domanda risarcitoria dell'attore ### nei confronti del convenuto ### nonché di quella riconvenzionale del secondo nei confronti del primo, avente ad oggetto il rimborso dei lavori di ripristino dell'immobile e il pagamento dell'indennità di occupazione e, infine, di quelle formulate da ### e ### io nell'atto di chiamata in causa del Mi nistero e del Comune, per indeterminatezza della causa petendi in violazione dell'art.163 n.4 cod. proc.  civ.; 2) l'inesistenza del rapporto processuale tra il ### e gli eredi ### nonché di quello tra questi ultimi e il ### per inesistenza del soggetto convenuto, identificato come “### Cesare”; 3) la tardività della domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dal Ministero per i beni e le ### nei confronti del ### e della ### in quanto non proposta nel termine di cui all'art. 167 cod. proc. civ. (almeno 20 giorni prima A.C. 15.12.2023 N. R.G. ###/2021 Pres. #### est.  della prima udienza del 26 maggio 2004), atteso che il Ministero si era costituito, depositando comparsa di risposta, in data 8 luglio 2004. 
Infine, sempre con la medesima ordinanza, il ### concesse al ### al ### e ai ### distinti termini perentori per l' integrazione delle domande da essi formulate (dichiarate nulle per indeterminatezza della causa petendi), ai sensi dell'art.164, ultimo comma, cod.  proc. civ., fissando, quale nuova prima udienza di comparizione, quella dell'8 maggio 2006.  3. Effettuata la predetta integrazione da ### e ### e istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio, il ### dichiarò l'esclusiva responsabilità del Ministero per i ### e le ### ex art.2051 cod. civ., e lo condannò al risarcimento dei danni subìti dai primi, quantificati in ### 2.250,53, oltre interessi.  4. Il Ministero propose appello dinanzi alla Corte terri toriale di Napoli, censurando sia l a statuizione di inammissibil ità della propria domanda riconvenzionale, sia la statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria di ### e ### Costituitisi quest'ultimi e il Comune di Napoli (e nel la contumacia del ### e del ###, la Corte partenopea, con sentenza 16 dicembre 2020, n. 4356, ha rigettato l'impugnazione, confermando integralmente la sentenza gravata. 
Il giudice d'appello ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- l'ordinanza del 9 settembre 2005, con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda del Ministero sulla base di una interpretazio ne restrittiva dell'art. 164, penultimo comma, cod. proc. civ. (nella parte in cui stabilisce che “rest ano ferme le decadenze matura te e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o all'integrazione”), non era stata «espressamente impugnata» ed era stata anzi confermata da una successiva ordinanza istruttoria emessa in data 16 luglio 2007, «anche ess a mai A.C. 15.12.2023 N. R.G. ###/2021 Pres. #### est.  specificamente impugnata » (p.6 della sentenza impugnata); in oltre la statuizione del primo gi udice doveva essere condivisa , stante la ta rdiva costituzione del Ministero, avvenuta in data 8 luglio 2004, oltre il termine di cui all'art. 167 cod. proc. civ., da computarsi con riguardo alla precedente prima udienza del 26 maggio 2004, atteso che «la decadenza non può essere elisa dal mutamento del rito» (p .6 della sentenza impugnata); infine, anche a vo ler considerare il giudizio retrocesso alla prima udienza dell'8 maggio 2006, la domanda riconvenzionale del Ministero era «generica e sfornita di prova» (p.7 della sentenza impugnata); IInel merito, la responsabilità del Ministero, ex art.2051 cod. civ., doveva ritenersi accertata, essendo stata provata l'ostruzione del collettore fognario (nonché dei pozzetti di raccolta) che attraversava la proprietà ### con provenienza dal ### della ### di cui il Ministero era custode, senza che questi avesse provato il caso fortuito.  5. Per la cassazione della sentenza della Corte partenopea ricorre il Ministero per i ### e le ### lturali, sulla base di due motivi. Ri spondono con controricorso ### e ### Non rispondono gli intimati Comune di Napoli, ### e ### questi ultimi già contumaci nel grado di appello. 
La trattazione del ricorso è stata fis sata in aduna nza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. 
I controricorrenti hanno depositato memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, sebbene il ricorso per cassazione, pur proposto anche nei confronti di ### e ### contumaci in grado di appello, sia stato loro notificato nel domicilio eletto per il primo grado, non è necessario disporre la rinnovazione dell'atto, ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ. A.C. 15.12.2023 N. R.G. ###/2021 Pres. #### est.  e in ossequio al principio sancito dalle ### di questa Corte (Cass., Un., 29/04/2008, n. 10817); le posizioni di dette parti, infatti, riconducibili a rapporti scindibili da quelli delle altre parti, sono state ormai definite, poiché le domande proposte da e contro di esse, sulle quali ha provveduto il giudice di prime cure, non hanno formato oggetto né del giud izio di appell o, né del successivo ricorso per cassazione, nell'ambito del quale il thema decidendum è limitato ai rapporti tra il Ministero per i ### e le ### e i #### 1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. 360 n.4 cod. proc.  civ., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 163, 164, 183, 353 e 354 cod. proc. civ.. 
Il Ministero ricorrente censura la statuizione della Corte territoriale con cui era stato rigettato il motivo di gravame da esso proposto avverso la statuizione di inammissibilità, per tardività, della domanda riconvenzionale formulata nei confronti di ### e ### osserva che, al contrario, tale domanda doveva reputarsi tempestiva ed ammissibile poiché, in seguito alla concessione del termine perentorio per l'integrazione della domanda formulata dai ### lo stesso giudice aveva rinviato all'udienza dell'8 maggio 2006, qualificandola come “nuova prima udienza di comparizione in relazione alla quale ciascuna parte potrà depositare ulteriore comparsa di costituzione nei termini e col contenuto di cui rispettivamente agli artt. 166 e 167”.  2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art.360 n.3 cod.  proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod.  proc. civ., nonché, di conseguenza, dell'art.2051 cod. civ.. 
Il Ministero ricorrente censura la statuizione della Corte territoriale con cui è stato rig ettato il motivo d'appello da esso proposto avverso la pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria ex art.2051 cod. civ., formulata da ### e ### vecchio. A.C. 15.12.2023 N. R.G. ###/2021 Pres. #### est. 
Deduce che la Corte di merito ha escluso la prova del fortuito, senza tenere conto che il danno era ascrivibile proprio alla condotta dei presunti danneggiati, che avevano indebitamente sostituito il condotto fognario, con altro di ridotta sezione, nel tratto in cui esso attraversava la loro proprietà, co n ciò determinandone l'otturazione e provocando i conseguenti allagamenti.  3. È fondato il primo motivo e, per effetto del suo accoglimento, resta assorbito il secondo. 
A norma dell'art. 164, ultimo comma, cod. proc. civ., nel caso di integrazione della domanda il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 183 (ora art.171-bis cod. proc. civ.) e si applica l'art. 167 cod. proc. civ.. 
Dunque, applicato il predetto ultimo comma dell'art.164 cod. proc. civ., in funzione di consentire a ### e ### di integrare la domanda da loro proposta nei confronti del Ministero (e fissata la nuova udienza dell'8 maggio 2006), il chiamato, convenuto con la domanda risarcitoria, aveva la facoltà di proporre domanda riconvenzionale almeno venti giorni prima dell'udienza medesima. 
La Corte d'appello avrebbe quindi dovuto accogliere il motivo di gravame con cui era stata censurata l'erronea statuizione di inammissibilità di tale domanda. 
Del tutto scorretta in iure appare, invece, la contraria la statuizione resa sul punto dalla Corte territoriale, sia nella parte in cui ha rimproverato al Ministero appellante di non aver e im pugnato «espressamente» e «specificamente» le ordinanze del 9 settembre 2005 e 16 lu glio 2007 (atti non autonomamente impugnabili), sia nella parte in cui h a erroneamente condiviso il giudizio di inammissibilità espresso dal primo giudice, sull'incomprensibile rilievo che «la decadenza non può essere elisa dal mutamento di rito» (atteso che la decadenza era impedita, non dal ripetuto mutamento del rito, ma dall'esercizio del poteredovere di cui all'art.164, ul timo comma, co d. proc. civ., cui seguiva automaticamente la fissazione di udien za ex ar t.183 cod. proc . civ. e l'applicazione dell'a rt.167 cod. proc. civ.), sia, infine, nella parte in cui ha A.C. 15.12.2023 N. R.G. ###/2021 Pres. #### est.  immotivatamente liquidato come «generica e sfornita di prova » la domanda riconvenzionale formulata dal Ministero (così facendo indebitamente seguire alla declaratoria di inammissibilità una indebita pronuncia sul merito, da reputarsi tamquam non esset: Cass., Sez. Un., 20/02/2007, n. 3840; Cass., Sez. Un., 17/06/2013, n. 15122; Cass., Sez. Un., 01/02/2021, n. 2155). 
Il primo motivo di ricorso va dunque accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché, dato atto del la piena ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal Ministero, proceda alla sua delibazione nel merito. 
All'esame nel meri to della domanda riconvenzionale, da svolgersi previo riconoscimento alla parte che l'ha formulata del diritto alla prova eventualmente esercitato mediante rituali richieste istruttorie, consegue necessariamente nuovo esame anche della domanda principale proposta da ### e ### essendo le due domande fondate sulla deduzione di circostanze di fatto reciprocamente incompatibili, in modo che la dimostrazione di quelle poste a fondamento dell'una esclude la fondatezza dell'altra. 
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra ### della Corte d'appello di Napoli, comunque in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### in 

causa n. 05429/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Spaziani Paolo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31094/2023 del 08-11-2023

... Ebbene, nella memoria depositata il 16 settembre 2020, la ricorrente ha dedot to solo sug li effetti che sarebbero conse guiti all'avvenuta elezione del domicilio digita le e non ha certo introdotto tale fatt o (al fine di renderlo cont rovertibile), già ricavabile dagli atti, né si è mai discusso dell'effettiva indicazione di tale domicilio digitale, che non ha costituito uno specifico punto controverso. Da tanto deriva che l'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in 14 di (leggi tutto)...

SENTENZA sul rico rso per revocazione ( iscritto a l N.R.G. 17332/2021) proposto da: ### S.r.l. (P.IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. ### G. Perna, nel cui stu dio in ### via ### tro ### io n. 19, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro ### - ### S.r.l. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. #### - Errore di fatto R.G.N. 17332/21 U.P. 24/10/2023 2 di 17 elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### - controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 8262/2021, pubblicata il 24 marzo 2021, notificata il 22 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2023 dal ### relatore ### sentito il P.M., in persona del ### generale dott. ### ci, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso per revocazione; vista la memoria depositata nell'interesse della ricorrente, ai sensi dell'art . 380-bis c.p.c., nonché le successive memorie depositate nell'interesse di entrambe le parti, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; richiamata la pre cedente ordinanza interl ocutoria 9911/2022, depositata il 28 marzo 2022, all'esito della camera di consiglio non partecipata del 14 gennaio 2022, ai sensi dell'art.  391-bis, qu arto comma, ultima parte, c.p.c., vigente ratione temporis, che - ritenendo non ina mmissibil e il ricorso per revocazione - ha rinviato alla pubblica udienza; sentito, in sede di discussione orale all'udienza pubblica, l'Avv. ### per la controricorrente. 
FATTI DI CAUSA 1.- ### S.r.l. proponeva opposizione, davanti al Tribunale di ### avverso il decreto ingiuntivo n. 3 di 17 1684/2005, emesso su ricorso della ### - ### S.r.l.  per l'im porto di euro 20.000,25, a titolo di corrispettivo per le lavorazioni effettuate, relative all'attività di sgusciatur a di nocciole, e - per l'effetto - conveniva in giudizio la ### - ### S.r.l., chiedendo che l'opposizione fosse accolta e il provvedimento monitorio fosse revocato nonché spiegando domanda riconvenzionale di co mpensazione con un proprio controcredito, per aver corrisposto un importo maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto per una differenza pari ad euro 1.584,74. 
Si costituiva in giudizio la ### - ### S.r.l., la quale contestava la fondatezza dell'opposizione e, in conseguenza, ne chiedeva il rigetto. 
Quindi, il Tribunale adito, co n sentenza n. 2020/2013, depositata il 9 luglio 2013, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando a ltresì la spiegata domanda riconvenzionale. 
In particol are, deduceva che la ### non a veva contestato il quantum dovuto per la lavorazione delle nocciole, né aveva dimostrato i fatti costitutivi dell'avanzata domand a riconvenzionale, avente ad oggetto il riconoscimento del proprio controcredito da opporre in compensazione.  2.- Proponeva appello la ### S.r.l., la quale lamentava l'erronea ricostruzione dei fatti prospettata dalla decisione impugnata, in ordine al rilievo secondo cui non sarebbe stato provato il quantitativo di nocciole fornito dalla ### alla ### mentre, in realtà, tale dato sarebbe stato desumibile dal tenore della comparsa di costituzione e risposta della ### del 6 4 di 17 febbraio 2006, sicché - alla luce della confessione resa in tale atto di co stituzione - i r apporti di dare/avere tra le pa rti a vrebbero dovuto essere determinati in modo diverso, con il riconoscimento della co mpensazione ### tra le rispett ive partite creditorie. 
Si costituiva nel giudizio d'impugnazione la ### - ### S.r.l., la quale resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. 
Decidendo sul gravam e interpos to, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 882/2018, pubblicata il 22 febbraio 2018, dichiarava l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità del motivo articolato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. 
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il requisito di specificità dei motivi di gravame esigeva che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata fossero cont rapposte quelle dell'appellante, in modo chiaro e preciso, così da poter incrinare il fondamento logico delle motivazioni addotte dal primo giudice e rivelare, a l contempo, l'idoneità a determinare le modifiche richieste alla decisione gravata; b) che l'appellante, pur avendo assolto all'onere di indicare le parti della se ntenza che si intendevano impugnare, attraverso la pedissequa trasposizione nell'atto introdut tivo del testo della sentenza interessa to, a veva però omesso del tutto di specificare le modifiche c he essa intendeva richiedere in merito alla ricostruzione del fatto operata dal Tribunale , nonché le compiute ragioni di diritto atte a sorreggere le censure mosse e soprattutto la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata; c) che, infatti, la doglianza si risolveva in una generica e apodittica critica alla sentenza, il cui errore si 5 di 17 sarebbe concretizz ato nell'aver negato valore all'asseri ta dichiarazione confessoria contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del 6 febbraio 2006 della società ### senza argomentare compiutamente in merito alla rilevanza di detta dichiarazione ai fini della prova dell'a sserito controcredit o da opporre in co mpensazione, sicché detta censura avrebbe concretizzato una mera manifestazione di dissenso rispetto ad uno solo dei punti della motivazio ne resa dal primo giudice, senz a inficiarne gli altri punti.  3.- Avverso la sentenza d'a ppello proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, la ### S.r.l., ricorso notificato il 25 marzo 2019. 
Segnatamente, la ricorrente denunciava l' error in procedendo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - e, per quanto occorra, dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -, per violazione e falsa applicazio ne degli a rtt. 342 e ss. c.p.c. e dei principi generali in tema di specificità dei motivi di appello, nonché la nullità della sentenza, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello proposto, ritenendo che la censura sollevata fosse priva di specificità. 
Resisteva con controricorso la ### - ### S.r.l., la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso di legittimità, in quanto notificato tardiva mente, a fronte dell'operatività del termine breve di impugnazione - e non già del termine lungo di un anno vigente in ordine ai giudizi, tra i quali quello di specie, incardinati in primo grado anteriorm ente al 4 luglio 2009 -, essendo stata la sentenza d'appello notificata nel domicilio fisico eletto del difensore costituito della controparte il 2 6 di 17 marzo 2018, per il tramite di ufficiale giudiziario, e consegnata a mani dell'incaricato alla ricezione degli atti, co n il conseguente passaggio in giudicato della sentenza d'appello, come attestato in data 7 giugno 20 18, con successivo rilascio della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in data 22 ottobre 2018. In subordine, adduceva ulteriori profili di inammissibilità del ricorso - per la sua genericità e per l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza nonché per l'impossibilità di ricondurre i diversi profili rile vati a specifici motivi di impugnazione -, oltre che la sua irritualità e la sua infondatezza nel merito. 
Con l'ordina nza di cui in epigra fe, era dichiarata l'inammissibilità del ricorso per la sua tardività. 
Al riguar do, la pronuncia di legittimità so steneva: a) che, nel caso di specie, nell'atto di appello non risultava indicato alcun recapito ### m a il solo studio dello stesso dif ensore, presso il quale era stato elet to domicilio, ai sensi dell'art. 82 del r.d.  37/1934; b) che la ricorrente non aveva, del resto, dichiarato di aver eletto domicilio digitale in altro atto successivo del gravame; c) che, solo ove fosse stato indicato l'ind irizzo PEC a i fini delle comunicazioni/notificazioni, il termine breve sarebbe decorso esclusivamente all'esito della notifica presso il domicilio digitale; d) che, per l'effetto, essendo stato il ricorso per cassazio ne notificato il 25 marzo 2019, risultava trascorso il termine breve di 60 giorni, da co mputarsi a decorrere dal 2 marzo 2018, quale data di notifica della sentenza d'appello presso il domicilio fisico del difensore costituito. 7 di 17 4.- Ha propos to ricorso per revoca zione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis (vigente ratione temporis) e 395, n. 4, c.p.c., la ### S.r.l. 
Ha resistito con controricorso la ### - ### S.r.l. 
La ricorrente ha presentato memoria.  5.- Con ordinanza interlocutoria n. 9911/2022, depositata il 28 marzo 2022, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, non essendo stata ritenuta inammissibile l'istanza di revocazione per errore di fatto.  6.- All'esito, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell'udienza pubblica di discussione.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Si premette che, salvo che nell'ipotesi prevista dall'art.  395, n. 6, c.p.c. ( dolo del giudice), secondo l'ordinamento processuale vigente, non sussiste, per i magistrati c he abbiano pronunciato la sentenza impu gnata per revocaz ione, alcuna incompatibilità a partecipare a lla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo che, come tale, ben può essere riparato anche dallo stesso giudice o co llegio giudicante (Cass. Sez. L, Sentenza n. ### del 13/10/2022; ### L, Sentenza n. 23498 del 09/10/2017; ### L, Sentenza n. 8180 del 03/04/2009; ### L, Sentenza n. 19498 del 12/09/2006; ### 3, Sentenza n. 2222 del 03/03/1987). 
Sicché alla decisione della domanda di revocazione, a cura del Collegio come in epigrafe costituito, non osta che uno dei suoi componenti sia stato altresì co mponent e del Collegio che ha delibato sull'ordinanza di cui si invoca la revocazione. 8 di 17 2.- Tanto premesso , con l'unico motivo proposto la ricorrente prospetta l'error in procedendo, con violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., e l'e rrore ex art. 395, n. 4, c.p.c., per essere l'ordinanza impugnata inficiat a da viz io revocatorio, riguardante l'inesatta percezione delle risultanze degli atti processuali, in ordine al contenuto dell'atto di ap pello, sul quale l'ordinanza si era pronunciata, consistente nel contrasto fra le rappresentazioni che emergono dalla lettura del provvedimento e la lettura degli atti interni al processo. 
Infatti, contrariamente a quanto affermato dall'ordinanza di legittimità, nell'atto di appello, all'ultima pagina n. 10, rigo n. 6 e ss., espressamente era indicato - ai sensi degli artt. 136 e 170 c.p.c. - il nu mero di fax del difensore, in cui si intendev ano ricevere le co municazioni, e - ai sensi dell'art . 37 del d.l.  98/2011 e successive modificazioni - era dichiarato l'indirizzo PEC del difensore, in cui si intendevano ricevere le comunicazioni e/o notificazioni.  2.1.- Il motivo di ricorso per revocazione è ammissibile e fondato. 
Quanto alla fase rescindente, l'errore di fatto censurato sussiste ed è idoneo a determinare la revocazione dell'ordinanza impugnata di questa Corte, atteso che: a) esso si traduce in una errata percezio ne del fatto, ossia in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti o da i documenti prodo tti, tale da a ver indotto il giudice a considerare inesistente un fatto accertato in modo p arimenti indiscutibile; b) è decisivo, nel senso che, ove non vi fosse stato, la deci sione sarebbe stata diversa quant o all'ammissibilità del 9 di 17 ricorso per cassazione; c) non cade su un punto controverso sul quale la Corte si sia già pronunciata ; d) presenta i caratteri dell'evidenza e dell'obiettività, così da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazio ni induttive ed indagini ermeneutiche; e) non consiste in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valu tazione del fatto medesimo (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021; ### L, Sentenza n. 29011 del 17/12/2020; S ez. 5, S entenza n. 26890 del 22/10/2019; ### 6-L, Ordinanza n. 6405 del 15/03/2018; ### 5, Sentenza n. 442 del 11/01/2018). 
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza ### del 27 dicembre 2017) hann o, da ultim o, ulteri ormente chiarito - con precipuo riguardo al mezzo della revocazione delle pronunce della Su prema Corte - che, in sintesi estrem a, la combinazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza (recte della decisione) di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione. 
Siffatta ricostruzione è avallata, per un verso, dalla Corte di giustizia UE, la q uale ha precisato, con riferim ento all'effettività della tu tela giudiziaria, che le decisioni giurisdizionali, divenute definitive dopo l'esaurim ento delle vie di ricorso disponibili (o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi), non possono più esse re rimesse in discussione; e ciò al fine di garantire sia la stabilità del diritt o e dei rapporti giuridici, sia l'ordinata amministra zione della giustizia (Corte giust. Decisione 03/09/2009, in causa C-2/08, ### Decisione 30/09/2003, 10 di 17 in ca usa C-224/01, #### sione 16/03/2006, in causa C - 234/04, Kapferer). 
Per altro verso, detti approdi nomofilattici trovano univoco riscontro nella giurisprudenza costit uzionale (Corte cost., Sentenza n. 89 del 05/05/2021; Sentenza n. 207 del 09/07/2009; Sentenza n. 36 del 31/01/1991; Sentenza n. 17 del 30/01/1986), la quale segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità in ordine ai soli casi di “sviste” o di “puri equivoci” e neg a rilievo a pretesi erro ri di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell'errore di fatto previsto dell'art . 395, n. 4, c.p. c., anche rispetto alla svolta normativa in direzione di un più ampio controllo. 
Pertanto, il giudice, all'esito della verifica dell'integrazione di un errore di fatto (so stanziale o processuale), esposto ai s ensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del so lo contenuto della pronuncia impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattu ale, in ragione del quale, sostituita mentalmente l'af fermazione errata con quella esatt a, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica (e non già storica), il giu dice deve procedere a lla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del meri to della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18145 del 26/ 06/2023; ### 2, Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8051 del 23/04/2020; ### L, Sentenza 28143 del 05/11/2018; ### 1, Sentenza n. 6038 del 29/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 3935 del 18/02/2009). 11 di 17 Ne discende altresì che la diversa valutazione degli elementi di fatto, come richiesta per la decisione in fase rescissoria, non costituisce una critica all'attività valutativa compiuta dal giudice, ma rappresenta piuttosto la prospettazione delle conseguenze in termini di corrette zza della decisione, quali scaturenti dalla diversa valut azione della realtà fattuale e giuridica, emendat a dall'errore di fatto denunciato con la revocazione.  2.2.- Alla luce di tali direttrici, l'ordinanza impugnata deve pertanto essere revocata, posto che essa si fonda su una mera svista materi ale immediatamente rilevabile, ossia sull'assunto - irrimediabilmente contrastato dalla disamina dell'atto introduttivo dell'appello - che l'appellante non avesse eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC del difensore costituito, ai fini di riceverne le comunicazioni e/o notificazioni. 
Per co ntro, tale elez ione di domicilio digitale vi è stata, appunto con l'espressa previsione che in tale domicilio avrebbero dovuto essere effettuate le comunicazioni e notificazioni. 
A tanto consegue la natura decisiva dell'errore di fatto, che è sta to determinante a i fini di dichiarare l'inam missibilità del ricorso per cassazio ne, in qu anto asseritamente tardivo (ossia proposto dopo il decorso del termine breve, decorrente da lla notifica della sente nza d'appello presso il domicil io fisico del difensore costituito dell'appellante). 
In proposito, tale termine breve non sarebbe decorso, ove si fosse tenuto conto dell'elezione del domicilio digitale ai fini delle notifiche. 
Infatti, l'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicili o ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37/1934, di un 12 di 17 indirizzo di posta elettronica certificata , senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei co nfronti della stessa parte esclusivamente in via telematica. Ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25914 del 05/09/2023; Sez . 1, Ordinanza n. 7528 del 15/03/2023; ### 2, Ordinanza n. 29624 del 11/10/2022; ### 6- 2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020). 
In applicazio ne di tale principio, dunq ue, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività avrebbe dovuto essere disattesa ove non vi fosse stato il richiamato errore di fatto, per non essere stata la sentenza di appello notificata all'indirizzo PEC indicato nell'atto di cita zione introduttivo del grav ame, ove la parte aveva precisato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni nel corso del giudizio. 
Ed invero, alla notificazione presso il domicilio digitale non può essere rico nosciuto carattere escl usivo, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il rico rso per cassazione, con la co nseguente possibilità di procedere alla notificazione della sentenza presso il d omicilio fisico eletto da l destinatario, anche dopo la previsione di cui all'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012 (inserito dall'art. 52, primo comma, del d.l.  90/2014, conv., co n modif., dalla legge n. 114/2014), solo allorché la parte non abbia espressamente indicato, in via esclusiva, il domicilio digitale a i fini dell'effettuazione delle 13 di 17 comunicazioni e delle notifiche rilevanti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 14/ 12/2021; S ez. L , Sentenza n. 3557 del 11/02/2021). 
Né tale errore di fatto ha costituito un punto controverso, sul quale l'ordinanza ha avuto modo di pronunciarsi, posto che, quanto all'elezione del domicilio digitale ai fini delle notifiche nel corpo dell'atto introduttivo dell'appello (ossia su tale fatto e non già sulle sue conseguenze giuridiche), nessun dibattito si è svolto tra le parti. 
Ora, nella nozione di pu nto co ntroverso sul quale la sentenza ebbe a p ronunciare rientra solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti ( Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019; ### 1, Sentenza 27094 del 15/12/ 2011; ### L, Sentenza n. 14840 del 16/11/2000). 
Ebbene, nella memoria depositata il 16 settembre 2020, la ricorrente ha dedot to solo sug li effetti che sarebbero conse guiti all'avvenuta elezione del domicilio digita le e non ha certo introdotto tale fatt o (al fine di renderlo cont rovertibile), già ricavabile dagli atti, né si è mai discusso dell'effettiva indicazione di tale domicilio digitale, che non ha costituito uno specifico punto controverso. 
Da tanto deriva che l'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in 14 di 17 ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista per cettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come ta le al rimedio revocatorio: ne deriva che non costituisce un punto co ntroverso oggetto di decisione quello rispetto al quale u na parte si sia limitata a sollecitare l'esercizio di poteri di controllo officiosi da parte del giudice (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018; ### 5, S entenza n. 14929 del 08/ 06/2018; Sez . 6-3, O rdinanza 26451 del 16/12/2014).  2.3.- In ragione d ell'apertura della fase rescissoria, il ricorso per cass azio ne è anzitutto ammissibile, perché tempestivamente proposto, stante c he la nullità della notifica effettuata nel domicilio fisico del difensore comportava la necessità di osservare il termine lungo (annuale, seco ndo la versione dell'art. 327 c.p.c. vigente ratione temporis): a fronte del deposito della sentenza d'appello il 22 febbraio 2018, la notifica del ricorso di legittimità è avvenuta, dunque, tempestivamente il 25 marzo 2019, tenuto conto del periodo di sospensione feriale. 
Nel m erito, tale ricorso, a rticolato in un unico motivo, è altresì fondato, posto che la censura svolta in sede di gravame rispettava i requisiti di specificità presc ritti dall'art . 342 c.p.c.: ossia l'indicazione del capo della decisione di primo g rado impugnata, la specifica indicazione delle doglianze mosse avverso la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, la violazione di legge denunciata e la s ua rilevanza ai fini della decisione. 
Specificamente, con tale motivo, l'appellante ha dedotto che indebitamente la somma porta ta nel decreto ingiuntivo opposto 15 di 17 non sa rebbe stata ridotta alla luce del minor quantitativo consegnato di nocciole da s gusciare, rispetto a quello pos to a fondamento del provvedimento monitorio, come sarebbe emerso dalla stessa natura, asseritam ente “confessoria”, di cui alla comparsa di costituzione della parte opposta depositata il 6 febbraio 2006, come riporta, del resto, la stessa sentenza d'appello. 
Nel co rpo del ricorso la ricorrente ha assolto all'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gra vata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dall'art . 342 c.p.c. ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24550 del 11/08/2023; ### 3, Ordinanza n. 18776 del 04/07/2023; ### L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022). 
Al riguar do, il motivo di gravame co ntestava le argomentazioni del giudice di prime cure, secondo cui non sarebbe stata offerta la prova del minor compenso spettante in ragione della inferiore quantità di nocciole sgusciate, che sarebbe stata riconosciuta da lla stessa parte opposta nel co rpo della comparsa di costituzione nel giudiz io di opposizione a decreto ingiuntivo. ###, tale doglia nza avrebbe potuto potenzialmente incidere sull'esito della lite, determina ndo un a minore quantificazione del dovuto. 
Sicché, all'esito, prescindendo da qualsiasi particolare rigore di form e, al giudi ce d'appello sono state esposte, sebb ene sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondava l'impugnazione, ovvero, in relazione al contenuto della sentenza appellata, sono stati indicati, oltre a i punti e a i capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è stata 16 di 17 richiesta la riforma della pronuncia di primo gra do, con i rilievi posti a base dell'impu gnazione, in modo tale che sono rimasti esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023; ### U, Ordinanza n. ### del 13 /12/2022; S ez. 6-3, O rdinanza 40560 del 17/12/ 2021; ### 6-3, Ordin anza n. 13535 del 30/05/2018; ### U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; ### 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006). 
Pertanto, la ricorrente ha chiaramente individuato - il che è, peraltro, comprovato dallo stesso tenore della sentenza d'appello impugnata - le questioni e i punti contestati della se ntenza impugnata e, con essi, delle relative doglianz e, aff iancando alla parte volitiva una parte argomenta tiva, atta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal prim o giudice, senza che occorresse l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.  3.- In definitiva, il ricorso per revocazione deve essere accolto - con la correl ata pronuncia di revocazione - e, per l'effetto, all'esito della fase rescissoria, il ricorso per cassazione originariamente dichiarato inammissibile deve trovare accoglimento. 
La sentenza impugnata va dunque cassata, nei sensi di cui in m otivazione, con rinvio della causa alla Corte d 'appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo cont o dei rili evi svolti, 17 di 17 provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio di revocazione e del precedente giudizio di legittimità.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione quanto alla fase rescind ente, pronuncia la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 8262/ 2021, deposita ta il 24 marzo 2021, notificata il 22 aprile 202 1, e - quanto alla fase rescissoria - accoglie il ricorso avverso la sentenza d'appello 882/2018, pubblicat a il 22 febbraio 2018, nei sensi di cu i in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di revocazione e del precedente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella ca mera di consiglio della ### 

causa n. 17332/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 30-08-2023

... in giudizio per l'udienza del 24 settembre 2018, appare evidente l'inesistenza della nullità rilevata dal Tribunale, risultando il termine di comparizione rispettoso di quello minimo previsto dal richiamato art. 318 cod. proc. civ., considerato che le opposizioni esecutive non sono soggette alla sospensi one feriale dei termini (Cass., sez. 6 - 2, 18/09/2017, n. 21568). Il Tribunale ha dunque erroneamente rilevato la nullità dell'atto di citazione e degli atti successivi e disposto la rinnovazione degli stessi. 3. La sentenza impugn ata va, pertanto, cassata, con rinvio al Tribunale di ### in persona di diverso magistrato, per il riesame e (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26960/2021 R.G. proposto da: ### nel la qualità di erede di ### nda ### rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv.  ### elettivamente domiciliat ###### via ### n. 194 - ricorrente - contro COMUNE DI CASSINO, COMUNE DI VITORCHIANO e ### ENTRATE - ### -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 6684/2021, pubblicata in data 20 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal ### dott.ssa ### A. P. Condello Fatti di causa 1. ### proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc.  civ. avve rso l'intimazione di pagamento n. ### 90263894 74/000 emessa dall'### delle entrate - ### con il quale le si in timava di pagare l'importo di euro 2.635,85, che si riferi va a cartelle di pagamento relative a verbali di accertamento per violazioni al codice della strada elevati dai ### di Cassino e ### Rimaste contumace le parti convenute, il Giudice di p ace adito dichiarava l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati con le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento e compensava le spese di lite.  2. La sentenza, impugnata dalla ### in punto di statuizione di compensazione delle spese di lite, è stata riformata dal Tribunale di ### che ha dichiarato la nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado e della sentenza di primo grado, rilevando l'inosservanza del termine minimo d i comparizione fissato dall'art. 163-bis cod. proc.  civ., post o che tra la data di comparizione del le parti dinanzi al giudice di primo grado e la data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio intercorreva un termine inferiore ai novanta giorni.  3. ### nella qualità di e rede di ### da ### ricorre, c on un unico motivo, per l a cassazione della decisione d'appello. 
Il Comune di Cassino, il Comune di ### e l'### delle entrate - ### non hanno svolto attivi tà difensiva in questa sede.  4. La trattazione è stata fissata in camera di consigl io ai sens i 3 dell'art. 380-bis.1. cod. proc Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. 
Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso si denunzia ‹‹### e falsa applicazione delle norme di diritto e dei principi fondamentali regolatori della materia in relazione all'art. 163-bis c.p.c. e dell'art.  318 c.p.c. di disciplina di rito applicabile al giudizio dinanzi il Giudice di ### - punto decisivo della controversia - rispetto del termine libero di quaranta cinque giorni e inapplicabilità della so spensione feriale dei termini processuali - conseguente legittimità del giudizio 42745/18 R.G. Giudice di ### di Roma››. 
Lamenta la ricorre nte che, sebben e il termine previsto dall'art.  163-bis cod. proc. civ. sia di novanta giorni, la disciplina applicabile dinanzi al Tribunale deve essere coordinata con l'art. 318 cod. proc.  civ., che prevede, per i giudizi dinanzi il Giudice di pace, che tra il giorno della notificazione e quello di comparizione delle parti devono intercorrere termini liberi non minori di 45 giorni ; agg iunge che, vertendosi in materia di opposizione all'esecuzi one, non trova applicazione la sospensione dei termini processuali.  2. Il motivo è fondato. 
In tema di procedimento dinanzi al Giudice di pace, dispone l'art.  318 cod. proc. civ. che tra il giorno della notificazione di cui all'art.  316 cod. proc. civ. e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis cod. proc.  civ., ridotti alla metà e, quindi, quarantacinque giorni. 
A sua volta, l'art. 164 cod. proc. civ., applicabile al procedimento dinanzi al Giudice di pace in virtù del rinvio contenuto nell'art. 311 cod. proc. civ., prevede che la citazione è nulla se è stato assegnato 4 un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge. 
Siccome dalla stessa sentenza impugnata emerge che l'att o introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato alle parti convenute in data 5 luglio 2018 e che i convenuti sono stati evocati in giudizio per l'udienza del 24 settembre 2018, appare evidente l'inesistenza della nullità rilevata dal Tribunale, risultando il termine di comparizione rispettoso di quello minimo previsto dal richiamato art.  318 cod. proc. civ., considerato che le opposizioni esecutive non sono soggette alla sospensi one feriale dei termini (Cass., sez. 6 - 2, 18/09/2017, n. 21568). 
Il Tribunale ha dunque erroneamente rilevato la nullità dell'atto di citazione e degli atti successivi e disposto la rinnovazione degli stessi.  3. La sentenza impugn ata va, pertanto, cassata, con rinvio al Tribunale di ### in persona di diverso magistrato, per il riesame e 

Giudice/firmatari: Rubino Lina, Condello Pasqualina Anna Piera

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Tribunale di Isernia, Sentenza n. 78/2024 del 10-05-2024

... reddito imponibile.”. Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua Il Giudice del ### Dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 227 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.02.2024 e vertente TRA ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### giusta procura in atti; RICORRENTE E MINISTERO DEL###, rappresentato e difeso dall'avv.   ### STATO DI CAMPOBASSO, giusta procura in atti; RESISTENTE Oggetto: Carta docente ### in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il ###, la sig.ra ### conveniva in giudizio il Ministero dell'### e del ### premettendo di essere docente supplente della scuola per il sostegno psicofisico in diversi istituti scolastici, da ultimo presso l'### “####III” e di aver prestato attività in favore del Ministero convenuto quale docente precaria negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 con supplenze di lungo periodo. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/05/2024
Lamentava che la P.A., nel dare attuazione all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, costitutivo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd.  ### del docente, di importo pari ad € 500 annui), aveva chiaramente escluso i precari dal vantaggio, riservato solo ai docenti a tempo indeterminato, negando tale diritto a soggetti che vantavano plurimi contratti a tempo determinato presso lo stesso Ministero nello svolgimento delle medesime funzioni ed attività funzionali attribuite al corpo docente (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie, partecipazione alle riunioni del collegio docenti, ai consigli di classe, svolgimento degli scrutini). 
Posta la giurisdizione dell'### nonché la competenza del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro, richiamata l'applicabilità del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 Accordo Quadro, della ### n. 1990/70, eccepita la violazione dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria con riferimento agli art.282 d.lgs.  297/94, art.28 CCNL 1994/97, art.63 e 64 CCNL 2006/09, la ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accogliere il ricorso per tutte le causali meglio indicate nel corpo dello stesso, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la “### del Docente” per gli anni scolastici 2021/22, 2020/21, 2019/20, 2018/19, 2017/18, nei limiti della prescrizione di legge, in ossequio a quanto stabilito dagli artt. 3, 35 e 97 Cost. nonché al principio di non discriminazione di cui alla ### n. 1999/70/CE; - conseguentemente, condannare il Ministero dell'### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della sig.ra ### della somma di € 2.500,00 (fino all'anno scolastico 2021/22), o della maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”. 
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'### il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando che la denunziata diversità di disciplina (rispettivamente riguardante i docenti di ruolo e quelli c.d. precari) si fonda su una ragionevole motivazione, tenuta in considerazione dal legislatore, e che, essendo la carta docente preordinata esclusivamente all'acquisto di libri e di altri strumenti per la formazione del docente, parte ricorrente non potrebbe mai vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere il controvalore economico della stessa, quanto piuttosto il diritto ad ottenere il bonus in discorso per ciascuno degli anni considerati, nei limiti (anche temporali) previsti dalla legge. 
La causa giungeva alla decisione all'udienza del 14.02.2024, trattata con modalità cartolari, tenuto conto delle note di trattazione delle parti.  ***  2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. 
Infatti, l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/05/2024 hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. 
Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “1. 
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. 
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui. 2. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3. ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/05/2024 strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4.  ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”. 
La Corte di giustizia dell'### europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”; La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo deterinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.  3. Orbene, al fine di escludere la comparabilità tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo l'amministrazione convenuta evidenzia che, mentre per i primi viene sancito un vero e proprio obbligo di formazione, i secondi avrebbero unicamente un diritto alla formazione e non un obbligo che giustificherebbe, dunque, il diverso trattamento previsto con riferimento alla ### docente. 
A tale riguardo, invero, si evidenzia che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. 
Anche con riferimento alle esigenze formative la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/05/2024 propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica. 
In particolare, l'art. 282 d.lgs. 297/1994 sancisce che “l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”.  ###. 28 CCNL comparto scuola 4.8.1995 stabilisce che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto. 2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'### nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”.  ###. 63 CCNL 27.11.2007 prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.” ###. 64 CCNL 27.11.2007 aggiunge che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
I testi normativi riportati non distinguono in alcun modo tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio.  ### canto, dovendo l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti. 
Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007 nella parte citata dall'amministrazione laddove si afferma che “Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. 
Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle competenze richieste dal “ruolo” inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore. 
Allo stesso modo non è dirimente il disposto dell'art. 1 comma 124 della ### 107/2015, a tenore del quale “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, in quanto a fronte di identiche mansioni di docenza e dei medesimi doveri di formazione individuati dalla normativa sopra richiamata, considerare obbligatorio per il dipendente e per la stessa amministrazione formare unicamente i docenti di ruolo determina una discriminazione dei docenti a tempo determinato che lede il principio sancito a livello Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/05/2024 europeo dall'art. 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla ### nella pronuncia sopra indicata. 
La giurisprudenza, a tale riguardo, ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono, ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva ( 24373/2015). 
La Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C- 456/09, ###; né nel fatto che il datore di lavoro sia una ### né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent.  13.9.2007, C-307/05, ###; né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). 
Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato come sostenuto dall'amministrazione unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica.  4. E' irrilevante, al fine della corresponsione del bonus in questione, la circostanza che l'impegno orario richiesto sia stato inferiore a limite minimo del 50% del part time previsto per i docenti di ruolo. 
Ed infatti, a fronte di una supplenza - come quella nel caso di specie - che si è protratta per oltre 180 giorni fino alla fine delle attività didattiche, e che dunque viene parificata all'intero anno scolastico ai sensi dell'art. 11 comma 14 del D. lgs. 124/1999, si ritiene che le esigenze di formazione del docente a tempo determinato siano state le medesime dei docenti di ruolo o dei docenti con un numero di ore di insegnamento maggiore, dovendo l'amministrazione curare anche in tale caso un'adeguata qualità dell'insegnamento fornito agli utenti. 
Si ricorda al riguardo quanto affermato dalla pronuncia del Consiglio di Stato 1842/2022, che annullando il ### 23.9.2015 ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/05/2024 appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.  ### canto, negare il beneficio per i lavoratori con impegno orario inferiore al 50% integrerebbe una violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori part time, i quali hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, sebbene parametrato al minor numero di ore svolte (si veda sul punto l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, direttiva 97/81/CE, nonché art. 4 d.lgs. 61/2000). Nel caso di specie, va rilevato che per i lavoratori part time al 50% non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, sicché anche per impegni orari inferiori alcuna decurtazione può giustificarsi. Al riguardo, si osserva che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l'intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore. 
Peraltro, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi. Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali - quelli interessati da supplenze di breve periodo - il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere (così in ### Milano, 5 aprile 2023, n. 1208).  5. Non rileva, poi, nella presente controversia la circostanza che la carta docente, essendo un beneficio che può essere corrisposto solo in forma specifica quale oggetto di domanda di adempimento, non sia più fruibile alla cessazione dal servizio, ossia nel momento in cui l'esigenza formativa cessa, in quanto strettamente connessa con la funzione didattica assegnata. Peraltro, è stato provato che la ricorrente risulta ad oggi non cancellata dalle graduatorie di merito, nonché esercente il lavoro di insegnante in continuità con le stesse annualità ### stesso modo, non rileva la circostanza che la ricorrente non abbia né allegato, né provato iniziative formative cui abbiano partecipato negli anni scolastici indicati in ricorso, poiché la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/05/2024 che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale.  6. Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto della ricorrente a fruire della ### docenti, occorre osservare che correttamente l'amministrazione convenuta evidenzia che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo. Ciò esclude innanzitutto che sia possibile l'attribuzione di una somma di denaro con conseguente condanna dell'amministrazione alla erogazione di essa, in quanto l'interessata può unicamente pretendere il rilascio della ### docenti con versamento su di essa delle somme spettanti al fine di poterne fruire limitatamente ai beni previsti dal relativo regolamento. Ed infatti, l'utilizzo della ### docenti permette un adeguato controllo delle modalità di utilizzo delle somme attribuite al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste e di garantire un puntuale rendiconto. 
Sotto altro profilo, va ricordato che l'art. 6 comma 7 del ### 28.11.2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto. 
Gli importi riconosciuti dalla carta docente non possono, peraltro, essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, ex art. 2 ### del 28 novembre 2016, l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. 
Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare accoglimento, ed accertato il diritto della ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 all'importo di ### 1.500,00, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione impresso dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L.  107 cit.). 
In ragione di quanto specificato prima, l'importo di euro 1.500,00 non può essere maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.  7. Tenuto conto della novità della questione giuridica esaminata, della sua serialità, e della circostanza che l'amministrazione resistente si è comunque attenuta alla disciplina vigente, si stima equo condannare tale amministrazione a rifondere al procuratore di parte ricorrente ### la metà delle spese processuali, con compensazione della residua metà.  P.Q.M.  ### di Isernia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: - condanna il Ministero a costituire in favore della ricorrente #### con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del ### 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), la ### elettronica per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/05/2024 l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, ### 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi € 1.500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della ### stessa; - condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 700,00, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore del difensore antistatario. 
Così deciso in ### il ###, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/05/2024

causa n. 227/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Puleio Elvira

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 2034/2024 del 17-04-2024

... del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 (in GU n. 243 del 19.10.2015), recante le “### di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha poi sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che é nominativa, personale e con trasferibile. ### é assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo (leggi tutto)...

R.G. n. 2326/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione lavoro Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, ### nella prosecuzione del verbale di udienza del 17.04.2024; visto l'art. 429 c.p.c.; pronunzia la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro ### rappresentata e difesa dall'Avv. F. P. 
Zangari; e MINISTERO DEL### E ### in persona del Ministero pro-tempore, con l'Avv. F. ### Con ricorso depositato in data ### l'istante ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### formulando le seguenti conclusioni: ” accertare e dichiarare il diritto della ricorrente sig.ra ### ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 -124, l n. 107/2015, in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per le ragioni di cui al presente ricorso, e, per l'effetto, in via principale, condannare il Ministero dell'### e del ### in persona del ### p.t., ad erogare e/o attribuire, in favore della ricorrente ### per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 la c.d. carta docente per l'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - in via subordinata alla precedente richiesta di condanna (e quindi per l'ipotesi in cui la ricorrente al tempo della pronuncia della sentenza dovesse essere fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche) e sempre previo accertamento del diritto a beneficiare della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e disapplicate le disposizioni di senso contrario, condannare il Ministero dell'### e del ### in persona del ### p.t., a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di € 1.500,00 o comunque nella minore misura da determinarsi in via equitativa; b) condannare il Ministero dell'### e del ### resistente, in persona del ### pro tempore, alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”. 
Si costituiva in giudizio il Ministero resistente eccependo la prescrizione parziale del credito e chiedendo il rigetto d ella domanda. 
In via preliminare occorre dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, in quanto nel corso della udienza del 17.04.2024 la difesa dell'istante ha rinunciato alla pretesa con riferimento a tale anno scolastico alla luce della eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero resistente. 
Le domande del ricorrente con riferimento agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 sono fondate e, pertanto, meritano di essere accolte. 
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della ### del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, ### il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il ###, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente. 
Successivamente la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza 450 del 18.5.2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
In particolare, va evidenziato che la carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i ### dell'### dell'### e della ####. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima. Il comma 124 sancisce poi che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Pi. nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.  ###. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 (in GU n. 243 del 19.10.2015), recante le “### di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha poi sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che é nominativa, personale e con trasferibile. ### é assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull‘assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il MI. disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.  ###. 2 del decreto legge n. 22/2020 ha, poi, statuito quanto segue: “3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015.”. 
Richiamata la normativa di riferimento va rilevato che è controverso tra le parti se il bonus annuale di € 500 rientri o meno nelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Mentre infatti il Ministero, valorizzando l'originaria dichiarata finalità dì aggiornamento e formazione della somma di € 500 di cui all'art. 1 comma 121 della L 107/2015, propone un'interpretazione letterale e restrittiva della disposizione di cui trattasi, la parte ricorrente fonda la propria domanda su una interpretazione estensiva della disposizione, in quanto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro mira ad applicare tale principio ai lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti che sono riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato. Ciò posto, deve evidenziarsi che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del ### che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del Ministero dell'### dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal Ministero convenuto determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico. 
Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della ### sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. 
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla ### e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal ### di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015. ### quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame: “### di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt.  63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.  107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. 
La Corte di Giustizia UE, nella sentenza citata, emessa su rinvio disposto dal Tribunale di Vercelli in una vertenza analoga alla presente, ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d.  “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Si legge, invero, nella sentenza suddetta che: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.[…] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego». 
La Corte di Giustizia UE ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”. La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti. Invero, ha evidenziato la Corte che: “45 secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).  46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta RGL n. 2499/2022 giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato. 48 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla ### non può questo Giudice più dubitare della riconducibilità della “### del docente” alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata). 
Avverso l'attribuzione della “### del docente” al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. 
Va poi evidenziato che le sentenze interpretative della ### precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'### (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (#### Gr. Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss). 
Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla ### la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Sul punto va ricordata la decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C- 444/09, Gaviero e C-456/09, Ig. To. in cui si afferma che “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'### Quadro” . 
Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza ###/2019, ha affermato che: “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” .  ### i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato. 
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. 
Opinando diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento e, dunque, di professionalità, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro. 
In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della ### richiamata, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce il godimento della “### del docente” anche da parte del personale docente assunto con contratto a tempo determinato. 
Il comportamento inadempiente del Ministero consiste nel mancato rilascio della ### elettronica: tale mancato rilascio ha provocato un evidente vulnus nella sfera giuridico-patrimoniale del ricorrente, il quale non ha goduto della stessa condizione riservata al collega a tempo indeterminato di acquistare gli strumenti necessari per effettuare quella formazione che deve essere costituzionalmente garantita a tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia di contratto sottoscritto. 
Alla luce di ciò, va dichiarato il diritto del ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per gli anni scolastici 2019/020 e 2020/2021, con conseguente condanna del Ministero dell'### all'accredito dell'importo complessivo di ### 1.000,00 sulla ### in questione, oltre accessori. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere in parte compensate stante il parziale accoglimento delle domande.   P.Q.M.  Il Giudice, ### definitivamente pronunziando sulle domande proposte da ### con ricorso depositato in data ###, nei confronti del ### E DEL ### così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'anno scolastico 2018/2019; 2) dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento del beneficio economico della cd. “### del docente” dell' importo annuo di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; b) condanna il ### resistente a riconoscere in favore dell'istante il beneficio economico della cd. “### del docente” ed ad accreditare sulla carta in questione l'importo di ### 1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; 3) condanna il ### resistente al pagamento in favore del ricorrente di 2/3 delle spese di lite, che liquida, per l'intero, in complessivi ### 600,00, con compensazione del residuo 1/3, oltre ### CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dell'Avv. F. P. 
Zangari dichiaratosi anticipatario. 
Milano, 17.04.2024 

Il Giudice
( ### RG n. 2326/2024


causa n. 2326/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pazienza Luigi, Tarantino Rocco Antonio

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