SENTENZA sul rico rso per revocazione ( iscritto a l N.R.G. 17332/2021) proposto da: ### S.r.l. (P.IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. ### G. Perna, nel cui stu dio in ### via ### tro ### io n. 19, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro ### - ### S.r.l. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. #### - Errore di fatto R.G.N. 17332/21 U.P. 24/10/2023 2 di 17 elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### - controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 8262/2021, pubblicata il 24 marzo 2021, notificata il 22 aprile 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2023 dal ### relatore ### sentito il P.M., in persona del ### generale dott. ### ci, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso per revocazione; vista la memoria depositata nell'interesse della ricorrente, ai sensi dell'art . 380-bis c.p.c., nonché le successive memorie depositate nell'interesse di entrambe le parti, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; richiamata la pre cedente ordinanza interl ocutoria 9911/2022, depositata il 28 marzo 2022, all'esito della camera di consiglio non partecipata del 14 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 391-bis, qu arto comma, ultima parte, c.p.c., vigente ratione temporis, che - ritenendo non ina mmissibil e il ricorso per revocazione - ha rinviato alla pubblica udienza; sentito, in sede di discussione orale all'udienza pubblica, l'Avv. ### per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA 1.- ### S.r.l. proponeva opposizione, davanti al Tribunale di ### avverso il decreto ingiuntivo n. 3 di 17 1684/2005, emesso su ricorso della ### - ### S.r.l. per l'im porto di euro 20.000,25, a titolo di corrispettivo per le lavorazioni effettuate, relative all'attività di sgusciatur a di nocciole, e - per l'effetto - conveniva in giudizio la ### - ### S.r.l., chiedendo che l'opposizione fosse accolta e il provvedimento monitorio fosse revocato nonché spiegando domanda riconvenzionale di co mpensazione con un proprio controcredito, per aver corrisposto un importo maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto per una differenza pari ad euro 1.584,74.
Si costituiva in giudizio la ### - ### S.r.l., la quale contestava la fondatezza dell'opposizione e, in conseguenza, ne chiedeva il rigetto.
Quindi, il Tribunale adito, co n sentenza n. 2020/2013, depositata il 9 luglio 2013, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando a ltresì la spiegata domanda riconvenzionale.
In particol are, deduceva che la ### non a veva contestato il quantum dovuto per la lavorazione delle nocciole, né aveva dimostrato i fatti costitutivi dell'avanzata domand a riconvenzionale, avente ad oggetto il riconoscimento del proprio controcredito da opporre in compensazione. 2.- Proponeva appello la ### S.r.l., la quale lamentava l'erronea ricostruzione dei fatti prospettata dalla decisione impugnata, in ordine al rilievo secondo cui non sarebbe stato provato il quantitativo di nocciole fornito dalla ### alla ### mentre, in realtà, tale dato sarebbe stato desumibile dal tenore della comparsa di costituzione e risposta della ### del 6 4 di 17 febbraio 2006, sicché - alla luce della confessione resa in tale atto di co stituzione - i r apporti di dare/avere tra le pa rti a vrebbero dovuto essere determinati in modo diverso, con il riconoscimento della co mpensazione ### tra le rispett ive partite creditorie.
Si costituiva nel giudizio d'impugnazione la ### - ### S.r.l., la quale resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto.
Decidendo sul gravam e interpos to, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 882/2018, pubblicata il 22 febbraio 2018, dichiarava l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità del motivo articolato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il requisito di specificità dei motivi di gravame esigeva che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata fossero cont rapposte quelle dell'appellante, in modo chiaro e preciso, così da poter incrinare il fondamento logico delle motivazioni addotte dal primo giudice e rivelare, a l contempo, l'idoneità a determinare le modifiche richieste alla decisione gravata; b) che l'appellante, pur avendo assolto all'onere di indicare le parti della se ntenza che si intendevano impugnare, attraverso la pedissequa trasposizione nell'atto introdut tivo del testo della sentenza interessa to, a veva però omesso del tutto di specificare le modifiche c he essa intendeva richiedere in merito alla ricostruzione del fatto operata dal Tribunale , nonché le compiute ragioni di diritto atte a sorreggere le censure mosse e soprattutto la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata; c) che, infatti, la doglianza si risolveva in una generica e apodittica critica alla sentenza, il cui errore si 5 di 17 sarebbe concretizz ato nell'aver negato valore all'asseri ta dichiarazione confessoria contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del 6 febbraio 2006 della società ### senza argomentare compiutamente in merito alla rilevanza di detta dichiarazione ai fini della prova dell'a sserito controcredit o da opporre in co mpensazione, sicché detta censura avrebbe concretizzato una mera manifestazione di dissenso rispetto ad uno solo dei punti della motivazio ne resa dal primo giudice, senz a inficiarne gli altri punti. 3.- Avverso la sentenza d'a ppello proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, la ### S.r.l., ricorso notificato il 25 marzo 2019.
Segnatamente, la ricorrente denunciava l' error in procedendo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - e, per quanto occorra, dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -, per violazione e falsa applicazio ne degli a rtt. 342 e ss. c.p.c. e dei principi generali in tema di specificità dei motivi di appello, nonché la nullità della sentenza, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello proposto, ritenendo che la censura sollevata fosse priva di specificità.
Resisteva con controricorso la ### - ### S.r.l., la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso di legittimità, in quanto notificato tardiva mente, a fronte dell'operatività del termine breve di impugnazione - e non già del termine lungo di un anno vigente in ordine ai giudizi, tra i quali quello di specie, incardinati in primo grado anteriorm ente al 4 luglio 2009 -, essendo stata la sentenza d'appello notificata nel domicilio fisico eletto del difensore costituito della controparte il 2 6 di 17 marzo 2018, per il tramite di ufficiale giudiziario, e consegnata a mani dell'incaricato alla ricezione degli atti, co n il conseguente passaggio in giudicato della sentenza d'appello, come attestato in data 7 giugno 20 18, con successivo rilascio della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in data 22 ottobre 2018. In subordine, adduceva ulteriori profili di inammissibilità del ricorso - per la sua genericità e per l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza nonché per l'impossibilità di ricondurre i diversi profili rile vati a specifici motivi di impugnazione -, oltre che la sua irritualità e la sua infondatezza nel merito.
Con l'ordina nza di cui in epigra fe, era dichiarata l'inammissibilità del ricorso per la sua tardività.
Al riguar do, la pronuncia di legittimità so steneva: a) che, nel caso di specie, nell'atto di appello non risultava indicato alcun recapito ### m a il solo studio dello stesso dif ensore, presso il quale era stato elet to domicilio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 37/1934; b) che la ricorrente non aveva, del resto, dichiarato di aver eletto domicilio digitale in altro atto successivo del gravame; c) che, solo ove fosse stato indicato l'ind irizzo PEC a i fini delle comunicazioni/notificazioni, il termine breve sarebbe decorso esclusivamente all'esito della notifica presso il domicilio digitale; d) che, per l'effetto, essendo stato il ricorso per cassazio ne notificato il 25 marzo 2019, risultava trascorso il termine breve di 60 giorni, da co mputarsi a decorrere dal 2 marzo 2018, quale data di notifica della sentenza d'appello presso il domicilio fisico del difensore costituito. 7 di 17 4.- Ha propos to ricorso per revoca zione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis (vigente ratione temporis) e 395, n. 4, c.p.c., la ### S.r.l.
Ha resistito con controricorso la ### - ### S.r.l.
La ricorrente ha presentato memoria. 5.- Con ordinanza interlocutoria n. 9911/2022, depositata il 28 marzo 2022, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, non essendo stata ritenuta inammissibile l'istanza di revocazione per errore di fatto. 6.- All'esito, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell'udienza pubblica di discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Si premette che, salvo che nell'ipotesi prevista dall'art. 395, n. 6, c.p.c. ( dolo del giudice), secondo l'ordinamento processuale vigente, non sussiste, per i magistrati c he abbiano pronunciato la sentenza impu gnata per revocaz ione, alcuna incompatibilità a partecipare a lla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo che, come tale, ben può essere riparato anche dallo stesso giudice o co llegio giudicante (Cass. Sez. L, Sentenza n. ### del 13/10/2022; ### L, Sentenza n. 23498 del 09/10/2017; ### L, Sentenza n. 8180 del 03/04/2009; ### L, Sentenza n. 19498 del 12/09/2006; ### 3, Sentenza n. 2222 del 03/03/1987).
Sicché alla decisione della domanda di revocazione, a cura del Collegio come in epigrafe costituito, non osta che uno dei suoi componenti sia stato altresì co mponent e del Collegio che ha delibato sull'ordinanza di cui si invoca la revocazione. 8 di 17 2.- Tanto premesso , con l'unico motivo proposto la ricorrente prospetta l'error in procedendo, con violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., e l'e rrore ex art. 395, n. 4, c.p.c., per essere l'ordinanza impugnata inficiat a da viz io revocatorio, riguardante l'inesatta percezione delle risultanze degli atti processuali, in ordine al contenuto dell'atto di ap pello, sul quale l'ordinanza si era pronunciata, consistente nel contrasto fra le rappresentazioni che emergono dalla lettura del provvedimento e la lettura degli atti interni al processo.
Infatti, contrariamente a quanto affermato dall'ordinanza di legittimità, nell'atto di appello, all'ultima pagina n. 10, rigo n. 6 e ss., espressamente era indicato - ai sensi degli artt. 136 e 170 c.p.c. - il nu mero di fax del difensore, in cui si intendev ano ricevere le co municazioni, e - ai sensi dell'art . 37 del d.l. 98/2011 e successive modificazioni - era dichiarato l'indirizzo PEC del difensore, in cui si intendevano ricevere le comunicazioni e/o notificazioni. 2.1.- Il motivo di ricorso per revocazione è ammissibile e fondato.
Quanto alla fase rescindente, l'errore di fatto censurato sussiste ed è idoneo a determinare la revocazione dell'ordinanza impugnata di questa Corte, atteso che: a) esso si traduce in una errata percezio ne del fatto, ossia in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti o da i documenti prodo tti, tale da a ver indotto il giudice a considerare inesistente un fatto accertato in modo p arimenti indiscutibile; b) è decisivo, nel senso che, ove non vi fosse stato, la deci sione sarebbe stata diversa quant o all'ammissibilità del 9 di 17 ricorso per cassazione; c) non cade su un punto controverso sul quale la Corte si sia già pronunciata ; d) presenta i caratteri dell'evidenza e dell'obiettività, così da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazio ni induttive ed indagini ermeneutiche; e) non consiste in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valu tazione del fatto medesimo (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021; ### L, Sentenza n. 29011 del 17/12/2020; S ez. 5, S entenza n. 26890 del 22/10/2019; ### 6-L, Ordinanza n. 6405 del 15/03/2018; ### 5, Sentenza n. 442 del 11/01/2018).
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza ### del 27 dicembre 2017) hann o, da ultim o, ulteri ormente chiarito - con precipuo riguardo al mezzo della revocazione delle pronunce della Su prema Corte - che, in sintesi estrem a, la combinazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza (recte della decisione) di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione.
Siffatta ricostruzione è avallata, per un verso, dalla Corte di giustizia UE, la q uale ha precisato, con riferim ento all'effettività della tu tela giudiziaria, che le decisioni giurisdizionali, divenute definitive dopo l'esaurim ento delle vie di ricorso disponibili (o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi), non possono più esse re rimesse in discussione; e ciò al fine di garantire sia la stabilità del diritt o e dei rapporti giuridici, sia l'ordinata amministra zione della giustizia (Corte giust. Decisione 03/09/2009, in causa C-2/08, ### Decisione 30/09/2003, 10 di 17 in ca usa C-224/01, #### sione 16/03/2006, in causa C - 234/04, Kapferer).
Per altro verso, detti approdi nomofilattici trovano univoco riscontro nella giurisprudenza costit uzionale (Corte cost., Sentenza n. 89 del 05/05/2021; Sentenza n. 207 del 09/07/2009; Sentenza n. 36 del 31/01/1991; Sentenza n. 17 del 30/01/1986), la quale segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità in ordine ai soli casi di “sviste” o di “puri equivoci” e neg a rilievo a pretesi erro ri di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell'errore di fatto previsto dell'art . 395, n. 4, c.p. c., anche rispetto alla svolta normativa in direzione di un più ampio controllo.
Pertanto, il giudice, all'esito della verifica dell'integrazione di un errore di fatto (so stanziale o processuale), esposto ai s ensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del so lo contenuto della pronuncia impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattu ale, in ragione del quale, sostituita mentalmente l'af fermazione errata con quella esatt a, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica (e non già storica), il giu dice deve procedere a lla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del meri to della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18145 del 26/ 06/2023; ### 2, Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8051 del 23/04/2020; ### L, Sentenza 28143 del 05/11/2018; ### 1, Sentenza n. 6038 del 29/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 3935 del 18/02/2009). 11 di 17 Ne discende altresì che la diversa valutazione degli elementi di fatto, come richiesta per la decisione in fase rescissoria, non costituisce una critica all'attività valutativa compiuta dal giudice, ma rappresenta piuttosto la prospettazione delle conseguenze in termini di corrette zza della decisione, quali scaturenti dalla diversa valut azione della realtà fattuale e giuridica, emendat a dall'errore di fatto denunciato con la revocazione. 2.2.- Alla luce di tali direttrici, l'ordinanza impugnata deve pertanto essere revocata, posto che essa si fonda su una mera svista materi ale immediatamente rilevabile, ossia sull'assunto - irrimediabilmente contrastato dalla disamina dell'atto introduttivo dell'appello - che l'appellante non avesse eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC del difensore costituito, ai fini di riceverne le comunicazioni e/o notificazioni.
Per co ntro, tale elez ione di domicilio digitale vi è stata, appunto con l'espressa previsione che in tale domicilio avrebbero dovuto essere effettuate le comunicazioni e notificazioni.
A tanto consegue la natura decisiva dell'errore di fatto, che è sta to determinante a i fini di dichiarare l'inam missibilità del ricorso per cassazio ne, in qu anto asseritamente tardivo (ossia proposto dopo il decorso del termine breve, decorrente da lla notifica della sente nza d'appello presso il domicil io fisico del difensore costituito dell'appellante).
In proposito, tale termine breve non sarebbe decorso, ove si fosse tenuto conto dell'elezione del domicilio digitale ai fini delle notifiche.
Infatti, l'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicili o ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37/1934, di un 12 di 17 indirizzo di posta elettronica certificata , senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei co nfronti della stessa parte esclusivamente in via telematica. Ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25914 del 05/09/2023; Sez . 1, Ordinanza n. 7528 del 15/03/2023; ### 2, Ordinanza n. 29624 del 11/10/2022; ### 6- 2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020).
In applicazio ne di tale principio, dunq ue, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività avrebbe dovuto essere disattesa ove non vi fosse stato il richiamato errore di fatto, per non essere stata la sentenza di appello notificata all'indirizzo PEC indicato nell'atto di cita zione introduttivo del grav ame, ove la parte aveva precisato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni nel corso del giudizio.
Ed invero, alla notificazione presso il domicilio digitale non può essere rico nosciuto carattere escl usivo, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il rico rso per cassazione, con la co nseguente possibilità di procedere alla notificazione della sentenza presso il d omicilio fisico eletto da l destinatario, anche dopo la previsione di cui all'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012 (inserito dall'art. 52, primo comma, del d.l. 90/2014, conv., co n modif., dalla legge n. 114/2014), solo allorché la parte non abbia espressamente indicato, in via esclusiva, il domicilio digitale a i fini dell'effettuazione delle 13 di 17 comunicazioni e delle notifiche rilevanti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 14/ 12/2021; S ez. L , Sentenza n. 3557 del 11/02/2021).
Né tale errore di fatto ha costituito un punto controverso, sul quale l'ordinanza ha avuto modo di pronunciarsi, posto che, quanto all'elezione del domicilio digitale ai fini delle notifiche nel corpo dell'atto introduttivo dell'appello (ossia su tale fatto e non già sulle sue conseguenze giuridiche), nessun dibattito si è svolto tra le parti.
Ora, nella nozione di pu nto co ntroverso sul quale la sentenza ebbe a p ronunciare rientra solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti ( Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019; ### 1, Sentenza 27094 del 15/12/ 2011; ### L, Sentenza n. 14840 del 16/11/2000).
Ebbene, nella memoria depositata il 16 settembre 2020, la ricorrente ha dedot to solo sug li effetti che sarebbero conse guiti all'avvenuta elezione del domicilio digita le e non ha certo introdotto tale fatt o (al fine di renderlo cont rovertibile), già ricavabile dagli atti, né si è mai discusso dell'effettiva indicazione di tale domicilio digitale, che non ha costituito uno specifico punto controverso.
Da tanto deriva che l'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in 14 di 17 ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista per cettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come ta le al rimedio revocatorio: ne deriva che non costituisce un punto co ntroverso oggetto di decisione quello rispetto al quale u na parte si sia limitata a sollecitare l'esercizio di poteri di controllo officiosi da parte del giudice (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018; ### 5, S entenza n. 14929 del 08/ 06/2018; Sez . 6-3, O rdinanza 26451 del 16/12/2014). 2.3.- In ragione d ell'apertura della fase rescissoria, il ricorso per cass azio ne è anzitutto ammissibile, perché tempestivamente proposto, stante c he la nullità della notifica effettuata nel domicilio fisico del difensore comportava la necessità di osservare il termine lungo (annuale, seco ndo la versione dell'art. 327 c.p.c. vigente ratione temporis): a fronte del deposito della sentenza d'appello il 22 febbraio 2018, la notifica del ricorso di legittimità è avvenuta, dunque, tempestivamente il 25 marzo 2019, tenuto conto del periodo di sospensione feriale.
Nel m erito, tale ricorso, a rticolato in un unico motivo, è altresì fondato, posto che la censura svolta in sede di gravame rispettava i requisiti di specificità presc ritti dall'art . 342 c.p.c.: ossia l'indicazione del capo della decisione di primo g rado impugnata, la specifica indicazione delle doglianze mosse avverso la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, la violazione di legge denunciata e la s ua rilevanza ai fini della decisione.
Specificamente, con tale motivo, l'appellante ha dedotto che indebitamente la somma porta ta nel decreto ingiuntivo opposto 15 di 17 non sa rebbe stata ridotta alla luce del minor quantitativo consegnato di nocciole da s gusciare, rispetto a quello pos to a fondamento del provvedimento monitorio, come sarebbe emerso dalla stessa natura, asseritam ente “confessoria”, di cui alla comparsa di costituzione della parte opposta depositata il 6 febbraio 2006, come riporta, del resto, la stessa sentenza d'appello.
Nel co rpo del ricorso la ricorrente ha assolto all'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gra vata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dall'art . 342 c.p.c. ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24550 del 11/08/2023; ### 3, Ordinanza n. 18776 del 04/07/2023; ### L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022).
Al riguar do, il motivo di gravame co ntestava le argomentazioni del giudice di prime cure, secondo cui non sarebbe stata offerta la prova del minor compenso spettante in ragione della inferiore quantità di nocciole sgusciate, che sarebbe stata riconosciuta da lla stessa parte opposta nel co rpo della comparsa di costituzione nel giudiz io di opposizione a decreto ingiuntivo. ###, tale doglia nza avrebbe potuto potenzialmente incidere sull'esito della lite, determina ndo un a minore quantificazione del dovuto.
Sicché, all'esito, prescindendo da qualsiasi particolare rigore di form e, al giudi ce d'appello sono state esposte, sebb ene sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondava l'impugnazione, ovvero, in relazione al contenuto della sentenza appellata, sono stati indicati, oltre a i punti e a i capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è stata 16 di 17 richiesta la riforma della pronuncia di primo gra do, con i rilievi posti a base dell'impu gnazione, in modo tale che sono rimasti esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023; ### U, Ordinanza n. ### del 13 /12/2022; S ez. 6-3, O rdinanza 40560 del 17/12/ 2021; ### 6-3, Ordin anza n. 13535 del 30/05/2018; ### U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; ### 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006).
Pertanto, la ricorrente ha chiaramente individuato - il che è, peraltro, comprovato dallo stesso tenore della sentenza d'appello impugnata - le questioni e i punti contestati della se ntenza impugnata e, con essi, delle relative doglianz e, aff iancando alla parte volitiva una parte argomenta tiva, atta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal prim o giudice, senza che occorresse l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. 3.- In definitiva, il ricorso per revocazione deve essere accolto - con la correl ata pronuncia di revocazione - e, per l'effetto, all'esito della fase rescissoria, il ricorso per cassazione originariamente dichiarato inammissibile deve trovare accoglimento.
La sentenza impugnata va dunque cassata, nei sensi di cui in m otivazione, con rinvio della causa alla Corte d 'appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo cont o dei rili evi svolti, 17 di 17 provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio di revocazione e del precedente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione quanto alla fase rescind ente, pronuncia la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 8262/ 2021, deposita ta il 24 marzo 2021, notificata il 22 aprile 202 1, e - quanto alla fase rescissoria - accoglie il ricorso avverso la sentenza d'appello 882/2018, pubblicat a il 22 febbraio 2018, nei sensi di cu i in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di revocazione e del precedente giudizio di legittimità.
Così deciso in ### nella ca mera di consiglio della ###
causa n. 17332/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare