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TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente ### causa iscritta al n. 5612/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### professionale, pendente TRA #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###), tutti nella qualità di prossimi congiunti ed alcuni di eredi del de cuius ### nato a Napoli l'1/3/1953 e deceduto il ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### (C.F. ###), giusta mandato in calce al ricorso e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in ###. Porzio, n. 4 - ###. ### - Napoli; #### NAPOLI (C.F ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di Napoli (C.F. ######), domiciliat ###Napoli alla via ### 11; RESISTENTE ### note sostitutive dell'udienza del 3/11/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene adottata ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. (cfr. Cass. n. 22409/06).
Con ricorso depositato il ###, ritualmente notificato, ####, ####, ####, ####, ####, #### e ####, tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed alcuni in qualità di eredi del de cuius ### convenivano in giudizio l'#### - NAPOLI, premettendo quanto segue: 1) in data ###, alle ore 11:48, il signor ### con anamnesi positiva per aneurisma dell'aorta trattato nel 2009, ### e ipertensione arteriosa, accedeva presso il ### del ### di ### per un dolore dorsale con riflesso gastrico ed un formicolio agli arti inferiori; 2) all'esame obiettivo veniva documentata PA 170/60 mmHg, oltre a polsi non apprezzabili e incontinenza sfinterica; 3) alle ore 13:56, nel sospetto di dissezione aortica, veniva eseguita TC torace e addome e angio TC dell'aorta che documentava “…flap intimale a livello dell'arto aortico che si estende causalmente l'origine dell'arteria succlavia di sinistra fino (…)”; 4) alla luce di tali risultanze diagnostiche, veniva disposto il trasferimento presso la cardiochirurgia della AOU ### di Napoli; 5) qui veniva ricoverato con diagnosi di ingresso di “dissecazione aortica tipo B” e, dopo i necessari accertamenti, alle ore 18:00 dell'11/10/2016, veniva sottoposto ad intervento di impianto di protesi endovascolare ### con copertura volontaria dell'arteria succlavia sinistra; 6) alle ore 22:45 della stessa giornata, veniva effettuata consulenza ORL urgente per epistassi posteriore; nei giorni successivi il paziente era sedato, apiretico, emodinamica stabile, in corso di trattamento di ultrafiltrazione; 7) in data ### veniva effettuata una nuova consulenza ### lo specialista provvedeva a rimuovere i tamponi nasali precedentemente posizionati e si assisteva alla ripresa di epistassi anteriore bilaterale maggiore a sinistra, per cui veniva effettuato nuovo posizionamento di tampone nasale; 8) agli esami ematochimici del 12/10/2016 era documentata una severa piastrinopenia associata a valori della coagulazione modificati in senso pro-emorragico.
Tale assetto coagulativo in senso proemorragico rimaneva, seppure con minime modifiche, invariato nelle giornate successive; 9) in data ###, veniva eseguita nuova consulenza ### che documentava la presenza di coaguli ematici nel cavo orale, venivano rimossi i tamponi con ripresa di epistassi per cui venivano nuovamente applicati tamponi nasali, infine veniva richiesto emocromo completo. In tale data agli esami ematochimici veniva segnalato: “tempo di tromboplastina ### non proporzionato”; 10) sempre nella stessa giornata, il paziente presentava emodinamica stabile, anurico, apiretico e venivano richiesti oltre agli esami ematochimici anche broncolavaggio; 11) il giorno 22/10/2016, si rendeva necessaria la trasfusione di due sacche di emazie concentrate, mentre il giorno seguente le condizioni generali venivano descritte come critiche ma stazionarie, GCS 9. La terapia farmacologica segnata in diaria prevedeva, tra gli altri farmaci, anche terapia antibiotica, albumina a giorni alterni, ### 6000 UI. ### coagulativo agli esami ematochimici era ancora proemorragico con valori di PLT 82x10^3/ml vn 130-400; ### 42,0 sec vn 25-40; antitrombina III 60,7% vn 70-120; 12) in data ### l'esame colturale su BL era positivo per la presenza di ### albicans; 13) il giorno 28/10/2016 veniva eseguita consulenza ORL che rilevava la presenza di alcuni coaguli ematici nel cavo orale, alla palpazione del naso si apprezzava la fuoriuscita di sangue; pertanto, si consigliava di lasciare i tamponi nasali in sede ###attesa di poter ridurre la posologia con eparina”. ### colturale su sangue dava esito negativo per la presenza di microorganismi; 14) il giorno successivo il paziente presentava picco febbrile; 15) in data ### veniva eseguita consulenza neurologica che documentava un paziente “vigile, cosciente, esegue ordini semplici, risposte a domande semplici labialmente senza voce… dubbia asimmetria della rima bucale, trisma… non protrude la lingua. Collo rigido. Capo deviato a sn. Non muove i 4 arti né spontaneamente né dietro comando a parte piccoli movimenti alle dita … ROT assenti in tutti i distretti… si consiglia RM encefalo o in alternativa TC cranio…”; 16) nella stessa giornata si assisteva ad episodi di marcata desaturazione per cui veniva effettuata ### 17) in data ###, il paziente era descritto come risvegliabile, poco collaborante, tracheostomizzato, emodinamica stabile; in terapia veniva ancora annotata la prescrizione di ### 6000 UI; nella stessa giornata veniva eseguita consulenza ORL per la rimozione dei tamponi senza presenza di sanguinamento; 18) il ### il paziente era soporoso, poco vigile, non responsivo pienamente agli stimoli verbali; 19) il giorno successivo (7/11/2016), l'esame colturale su punta di catetere per ### mostrava positività per P. aeruginosa e ### baumanii; 20) in data 8 e 9/11/2016, le condizioni cliniche erano stabili nella loro gravità, il paziente era sedato, emodinamica sostenuta da inotropi e diuresi stimolata da ### 21) in data ### veniva iniziata terapia con ### 22) in data ###, pur nell'assenza di descrizioni e altre annotazioni della diaria del giorno, veniva constatato il decesso del paziente; 23) il decesso del signor ### ha determinato notevoli afflizioni a carico dei congiunti che si sono visti privare rispettivamente della figura del coniuge, del padre, del fratello, deceduto a causa della condotta colposa dei sanitari che lo ebbero in cura; 24) pertanto, veniva incardinato presso il Tribunale di Napoli giudizio a mezzo di ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, recante RG nr 22501/2022, regolarmente notificato nei termini di cui al decreto di fissazione dell'udienza, al fine di ottenere la nomina di un Collegio tecnico, con competenze specialistiche, anche di medicina legale, che potesse accertare e determinare la responsabilità dell'AOU ### di Napoli di quanto occorso nei confronti del de cuius ### e dei parenti tutti, per i danni tutti patiti; 25) il collegio peritale nominato depositava la relazione tecnica dalla quale emergeva incontrovertibilmente la responsabilità della ### di Napoli per quanto occorso al signor ### e ai parenti tutti, per i danni tutti patiti; 26) difatti, i ### nominati efficacemente stigmatizzavano, nel rispondere ai quesiti, che “(…) si ritiene nel caso specifico che il sig. ### abbia perduto, a causa del descritto comportamento omissivo della struttura sanitaria, la possibilità apprezzabile, seria e consistente di un risultato migliore, se non di una guarigione, in termini di chances di sopravvivenza che sono state ridotte orientativamente di circa il 40%. In ordine ai successivi quesiti, l'analisi della documentazione sanitaria non appare rispettosa degli obblighi di buona tenuta e compilazione della cartella clinica, elemento di cui parrebbero responsabili i sanitari medesimi”. 27) alla luce di tali considerazioni conclusive, dunque, nel caso in esame emerge incontrovertibilmente la responsabilità, sia ai sensi dell'art. 1218 c.c. che dell'art. 1228 c.c., dell'### di Napoli nei confronti del signor ### di quanto occorso, e dei parenti tutti, per i danni tutti, chiedendo che venga dichiarata, pertanto, l'acclarata responsabilità della struttura sanitaria resistente e disposto agli istanti il giusto risarcimento di tutti i danni patiti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniali.
Tanto premesso, i ricorrenti eccepivano l'evidenza della condotta negligente, nonché l'imperizia e/o l'imprudenza dei sanitari che ebbero in cura ### per: 1) le inadeguatezze terapeutiche (scorretta somministrazione di eparina a basso peso molecolare in presenza di grave piastrinopenia a partire dal 4/11/2016, con conseguente peggioramento dello stato discoagulativo); 2) la carente attivazione delle misure di prevenzione del rischio infettivo, concretamente realizzatosi con l'acquisizione di un quadro di infezione nosocomiale sostenuto da ### e da ### baumanni; 3) la non corretta tenuta della cartella clinica.
Evidenziavano che tali condotte, imprudenti e negligenti, avevano cagionato il decesso del paziente, configurando la responsabilità della resistente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., avendo tale condotta determinato la perdita della possibilità apprezzabile, seria e consistente di un risultato migliore, se non di una guarigione, in termini di chances di sopravvivenza che sono state ridotte orientativamente di circa il 40%”.
Con riguardo ai danni risarcibili, i ricorrenti richiedevano il risarcimento del: 1. danno non patrimoniale iure proprio - danno da morte del congiunto e/o danno da grave lesione del rapporto parentale e/o danno da perdita anticipata del rapporto parentale. 2. danni non patrimoniali iure hereditatis: danno biologico terminale, danno tanatologico e danno catastrofale; 3. danno da perdita di chances.
I ricorrenti concludevano, pertanto, chiedendo: A) in via preliminare, di accertare e dichiarare la condotta negligente, l'imprudenza e l'imperizia dei sanitari dell'AOU ### di Napoli e per l'effetto, di accogliere la spiegata domanda di risarcimento dei danni nei confronti della struttura sanitaria resistente responsabile del decesso del signor ###
B) di dichiarare che le gravissime lesioni, le sofferenze ed i traumi patiti dal signor ### ed il suo decesso si sono verificati per fatto, responsabilità e colpa esclusiva dell'### di Napoli e dei sanitari ivi in servizio; C) di condannare la parte resistente, in favore degli istanti, in proprio e nella qualità di eredi legittimi di ### al risarcimento di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze, dai traumi e dal decesso cagionati al sig. ### quali danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e da perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo morte di cui è causa anche quale danno biologico terminale da liquidarsi nella misura tabellare (Tribunale di Milano) massima, da liquidarsi iure successionis in favore degli istanti, quali eredi legittimi, ovvero secondo diversi criteri in attuazione, il tutto oltre gli interessi, ex art. 1284 c. 4 c.c., e la rivalutazione monetaria; D) di condannare la parte resistente, in favore dei ricorrenti, al risarcimento del danno iure proprio e di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze e dai traumi cagionati al de cuius e per la perdita del congiunto, ### quali danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo di cui è causa nella misura prevista dalle ### di ### per la perdita del congiunto, riconoscendo il massimo valore delle ### per ciascuno dei rapporti parentali, anche in ragione del vincolo familiare e della convivenza in essere, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 c.4 c.c., sino al soddisfo; E) di condannare la resistente al risarcimento del danno da perdita di chance patito dal signor ### per quanto argomentato, e da riconoscersi in favore dei ricorrenti, nella misura stabilita dal Giudice; F) di condannare la resistente in ogni caso al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese comprese spese CTU (acconto e saldo), diritti ed onorari del procedimento di ### tutte con attribuzione alla procuratrice anticipataria; G) di emettere ogni altro provvedimento del caso.
In data ###, si costituiva nel giudizio #### - NAPOLI eccependo: 1) preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei diritti vantati iure proprio da ### sorella del de cuius, considerando che tra il dies a quo, individuato al più tardi al momento del decesso (9/11/2016), e la data di deposito o notifica del ricorso per a.t.p. (5- 20.10.2022), risultavano trascorsi più di cinque anni e che in quel lasso di tempo il decorso della prescrizione non è stata interrotto da #### messa in mora prodotta, inviata nell'anno 2019, non comprendeva ### tra le parti istanti e rappresentate dal procuratore, per cui essa non poteva giovarsene, non essendo il diritto vantato di natura solidale. 2) nel merito, l'infondatezza delle domande avverse, avendo i periti del Tribunale concluso accertando l'esclusione del nesso di causa tra le condotte dei sanitari e l'evento dannoso, escludendo la responsabilità della struttura sanitaria per l'evento dannoso verificatosi, ritenendo che tali condotte avessero al più inciso a titolo di perdita di chance, pur tenendo conto della probabilità del 40% individuata dai ### la qualificazione della responsabilità del danno iure proprio come illecito extracontrattuale, con conseguente applicazione del relativo onere della prova.
Parte resistente concludeva, pertanto chiedendo: - di dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto vantato da ### - di rigettare il ricorso attesa l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse domande ed il difetto di prova delle pretese delle parti ricorrenti; spese secondo giustizia. 1. Questioni preliminari.
Con riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione sollevata in relazione ai danni iure proprio fatti valere da ### va rilevato che, secondo la Cassazione, solo il paziente, in quanto titolare del rapporto contrattuale di spedalità, è legittimato ad agire per il risarcimento dei danni cagionatigli dall'inadempimento della struttura sanitaria con azione contrattuale ex art. 1218 Al contrario, fatta eccezione per l'ambito dei rapporti afferenti a prestazioni inerenti alla procreazione (in cui vi è identità tra l'interesse del paziente e l'interesse del terzo), la pretesa risarcitoria vantata dai congiunti per i danni da essi autonomamente subìti, in via mediata o riflessa, in conseguenza del medesimo contegno inadempiente, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ed è soggetta alla relativa disciplina ( 11320/2022).
Muovendo il proprio ragionamento dal principio di relatività degli effetti del contratto, secondo cui il contratto ha efficacia limitata alle parti, la Cassazione nega che i congiunti del paziente siano terzi protetti del contratto dal contratto di spedalità concluso tra il paziente e la struttura.
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, è doveroso il richiamo alla disposizione contenuta nell'art. 2947 c.c., il quale, all'ultimo comma, disciplina l'ipotesi in cui un illecito civile sia considerato dalla legge anche come reato. Questo articolo stabilisce che, se un reato ha un termine di prescrizione più lungo, tale termine si applica anche all'azione civile per il risarcimento, indipendentemente dall'azione penale.
Nel caso di specie, all'epoca del decesso, il termine di prescrizione per il reato di omicidio colposo era di 6 anni (artt. 589 c.p. e 157 c.p.) Pertanto, tale termine non era ancora decorso alla data di deposito del ricorso per ATP (20/10/2022), tenuto conto del dies a quo, decorrente dalla data del decesso (9/11/2016), come confermato dalla Cassazione (ord. 24075/2025). ### di prescrizione va, pertanto, disattesa. 2, Sul merito.
In premessa, va rammentato che le prestazioni fornite dal sanitario in regime ospedaliero costituiscono adempimento dell'obbligazione della struttura sanitaria stessa, sicché l'inadempimento di tali prestazioni costituisce di per sé inadempimento dell'ospedale, la cui colpa si presume.
Ed invero, la struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere nei confronti del paziente sia per il fatto colposo commesso dal medico suo dipendente o incaricato, ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia per il fatto colposo proprio, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che può consistere nella difettosa sepsi degli ambienti ospedalieri, nella carente od omessa predisposizione di macchinari, strutture e presidi terapeutici, nell'omessa predisposizione di turni efficienti relativi al personale, nonché nella culpa in vigilando e in eligendo (ossia nella colposa scelta dell'ausiliario e nella colposa vigilanza sul suo operato).
A tal proposito, la novella normativa introdotta con la L. 24/17 (c.d. “###-Bianco”) ha confermato i principi giurisprudenziali consolidatisi negli anni precedenti, in forza dei quali la struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, risponde a titolo contrattuale nei confronti del paziente.
Ne consegue che, ove la sua responsabilità venga invocata per fatto del dipendente, per ottenere la condanna, il danneggiato avrà solo l'onere di dimostrare che il danno è stato provocato da un medico nell'esercizio delle mansioni attribuitegli dall'ospedale.
Il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero, difatti, ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo (contratto di spedalità), da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che, si badi, ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico dell'Ente, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze.
Con riferimento al profilo probatorio, nella responsabilità contrattuale, su di un piano generale, secondo il consolidato insegnamento delle sezioni unite della S.C., spetta al creditore l'onere di fornire la prova del contratto, e di allegare inadempimento (Cass. s.u. 13533/2001).
Dopo tale, generale inquadramento, va, peraltro, osservato che, secondo il più recente insegnamento della Corte di legittimità (Cass. 18392/2017 e successive conformi) nella responsabilità scaturente da un facere professionale (###. C. si è espressa in tema di responsabilità sanitaria con due successive pronunce, la 28990 e 28991 del 2019), è necessario distinguere, in capo al creditore della prestazione, un interesse presupposto ed un interesse strumentale, con la conseguenza, tra l'altro, che la prova del nesso causale tra la condotta colposa del professionista e l'evento di danno (i.e., l'inadempimento) va offerta dal creditore, trattandosi di un fatto costitutivo dell'illecito, secondo l'ordinario riparto degli oneri probatori previsti dal codice di rito.
In caso di responsabilità professionale, è, pertanto, onere del creditore/danneggiato dimostrare non solo la fonte dell'obbligazione, ma anche il nesso di causa tra il danno sofferto e la condotta del medico con un grado prossimo al “più probabile che non”.
Il ricorrente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso (nel nostro caso, la morte); è, invece, onere del resistente, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 10500/2022).
Occorre a questo punto verificare, nel caso di specie, l'assolvimento dell'onere probatorio a carico delle parti.
È stata dimostrata (ne è altrimenti dubitabile) l'esistenza del rapporto contrattuale tra ### e la resistente, a seguito e in occasione del ricovero del primo, in data ###, presso il reparto di cardiochirurgia della ### di Napoli.
Venendo alla ### espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo gli ausiliari adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo.
Al fine di esaminare la condotta dei sanitari che ebbero in cura il ### dobbiamo ripercorrere l'iter che ha condotto al decesso. ### uomo di 63 anni, affetto da obesità, cardiopatia e polivasculopatia (pregresso IMA trattato con ### e stent, entoprotesi aorto-bisiliaca per aneurisma aortoaddominale), in data ### veniva trasportato presso la UO di ### dell'### di Napoli con diagnosi di dissecazione aortica tipo B complicata da mal perfusione ed ischemia degli arti inferiori. In pari data lo stesso veniva sottoposto a intervento di impianto di protesi endovascolare ### con copertura volontaria dell'arteria succlavia sinistra. Veniva successivamente trasferito presso reparto di terapia intensiva ove le condizioni risultavano stabilmente gravi, fino al decesso, avvenuto in data ###.
In primo luogo, va evidenziato come i ### abbiano ritenuto l'intervento indicato per il quadro in discussione e correttamente condotto, con mantenimento di emodinamica stabile, a garanzia di adeguata perfusione cerebrale.
I consulenti hanno ritenuto una generale correttezza delle cure prestate, risultando corretta la scelta operatoria, eseguita nel rispetto delle buone pratiche e parimenti corrette le gestioni delle complicanze occorse (l'insufficienza renale e la piastrinopenia con episodi di epistassi). ### i ### sono, però, emersi due aspetti di cura non sufficientemente adeguati, rappresentati: da un lato, dalla somministrazione dell'eparina a far data dal 4/11/2016, allorché si registravano valori di PLT configuranti una piastrinopenia grave, con eccessivo rischio emorragico; dall'altro, dalla carente attivazione della struttura in ordine alla prevenzione del rischio infettivo, concretamente realizzatosi con instaurazione di un quadro di infezione nosocomiale sostenuto da ### pneumoniae e da ### baumannii.
Con riguardo alle infezioni da ### pneumoniae e da ### baumannii, evidenziate dalla emocoltura da CVC del 2/11/2016, hanno affermato che il paziente in anamnesi patologica remota non presentava altre patologie di rilievo che potessero compromettere le sue difese immunitarie e che al momento del ricovero non erano presenti segni o sintomi di infezioni in atto o in incubazione, con la conseguenza che le infezioni da ### pneumoniae e da ### baumannii hanno natura certamente nosocomiale sia per le modalità cronologiche di comparsa sia per le caratteristiche dei germi isolati e per il loro profilo di resistenza agli antibiotici.
Hanno aggiunto che le indagini di laboratorio chimiche e microbiologiche richieste, come pure le consulenze effettuate, erano state corrette e razionali. Anche le varie terapie antibiotiche e antimicotiche erano state adeguate e tempestive.
I consulenti hanno affermato che non fosse possibile affermare con sufficiente probabilità che il decesso fosse da far risalire ad uno stato settico.
Hanno affermato che si era verificata una insufficienza multiorgano forse di prevalente origine cardiaca ed una insufficienza midollare con grave leucopenia, piastrinopenia e moderata anemia e che le infezioni nosocomiali abbiano contribuito parzialmente all'evoluzione letale.
Hanno concluso escludendo il nesso causale tra l'exitus e la gestione sanitaria, seppur censurabile, dei sanitari.
Né rileva a tal fine la non corretta compilazione della cartella clinica, che non ha inciso sull'accertamento del nesso causale. ### la Cassazione (Cass. 11224/2024), infatti, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione.
I ### hanno, altresì, ritenuto che le inadeguatezze terapeutiche descritte abbiano determinato una perdita delle chances di sopravvivenza stimata orientativamente pari a circa il 40%.
Non hanno poi ritenuto costantemente rispettati gli obblighi di buona tenuta e compilazione della cartella clinica.
Risulta, pertanto, provata la condotta colposa ed il danno.
Con riguardo al nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte, esso è stato escluso dai ### Occorre questo punto esaminare la questione della perdita di chances.
Il modello di riferimento della perdita di chance (la cui matrice essenzialmente giurisprudenziale è conseguenza del silenzio normativo sul punto, fatte salve le numerose elaborazioni dottrinali sul punto) è stato il danno patrimoniale, essendo essenzialmente dibattuta la sua sola qualificazione come danno emergente o come lucro cessante.
Storicamente, l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della chance prenderà le mosse dalla pronuncia n. 6506/1985 della sezione lavoro della Corte di Cassazione, che si espresse (così cassando la sentenza di merito) a favore della risarcibilità del danno allegato da uno dei partecipanti ad un concorso al quale, dopo aver brillantemente superato la prova scritta, fu impedita la partecipazione ai successivi orali.
I principi posti a fondamento della decisione del 1985 furono: a) ogni individuo ha diritto all'integrità del proprio patrimonio; b) la speranza di un guadagno futuro costituisce una entità risarcibile (testualmente, "una ricchezza"); c) la perdita della speranza di conseguire un risultato utile costituisce lesione dell'integrità del patrimonio, e quindi un danno risarcibile; d) il danneggiato ha l'onere di provare che la chance perduta presenti una percentuale di successo probabile, e cioè pari ad almeno il 50%, poiché, "in presenza di una possibilità sfavorevole superiore a quella favorevole, non vi è ragione alcuna che possa giustificare la prevalenza della seconda sulla prima, e quindi la sussistenza di un danno".
La portata di quella decisione traeva sostanza, in realtà, non dalla individuazione di un nuovo "bene" oggetto di tutela, bensì dalla formulazione di un 'vero e proprio principio causale (al tempo in cui la causalità civile seguiva le orme di quella penale, i.e. la "certezza processuale", poi divenuta, a seguito della storica sentenza ###/2002 delle sezioni unite penali, "alto grado di probabilità logica/alto grado di credenza razionale").
Il modello patrimonialistico della chance non è però del tutto sovrapponibile alla perdita della possibilità di conseguire, per il soggetto che si dichiari danneggiato da una condotta commissiva (o più spesso omissiva) colpevole, un risultato migliore sul piano non patrimoniale, sebbene siano individuabili alcune coordinate comuni.
Su di un piano morfologico, mutuando alcuni concetti in uso al diritto amministrativo, la chance patrimoniale può essere assimilata all'interesse legittimo pretensivo - anche se se ne differenzia per il fatto che, mentre nell'ipotesi dell'interesse legittimo pretensivo, inteso come pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa, il “bene” (i. e. la situazione soggettiva della quale si invoca tutela) preesiste alla stessa, la chance patrimoniale viene in rilievo quando essa, intesa come possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente, è stata già perduta, postulando la preesistenza di una situazione “positiva”, su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa.
La chance non patrimoniale è invece una chance “non pretensiva” (in particolare nel campo della responsabilità sanitaria), che diverge dalla chance “pretensiva”, non presentando una preesistente situazione “positiva”, volta che l'apparire del sanitario sulla scena della vicenda patologica del paziente si innesta su di una preesistente situazione “non favorevole” ( e cioè patologica) e coincide con la creazione stessa della chance, non essendovi un pregresso “positivo” individuabile ex ante, essendo il paziente portatore di una condizione di salute che, prima dell'intervento del medico, rappresenta un pejus rispetto all'auspicata evoluzione favorevole della malattia, essendo la chance inesistente senza l'intervento del medico.
Altra distinzione tra la chance patrimoniale e quella non patrimoniale si rinviene sul piano risarcitorio: mentre nella liquidazione della chance patrimoniale spesso è possibile fare riferimento, nella liquidazione del danno, a criteri ###oggettivi, nella perdita di chance non patrimoniale il criterio di liquidazione non potrà essere certo parametrato al risultato perduto, ma andrà commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzare il risultato positivo.
Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle ### in tema di danno non patrimoniale n. 26792/2008), la perdita di chance dovrà attingere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza.
Ai fini della configurabilità della perdita di chance, come nel caso di ogni condotta illecita, occorre accertare preliminarmente la relazione eziologica tra la condotta e l'evento, dovendo il giudice muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore).
Occorre, pertanto, accertare la sussistenza della condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi), la lesione di un diritto (il diritto alla salute), l'evento di danno (il sacrificio della possibilità di un risultato migliore) e le conseguenze dannose risarcibili. ### la Cassazione (### III 28993/2019) possono configurarsi le seguenti ipotesi: 1. la condotta colpevole (commissiva o più spesso omissiva) del sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione: in tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari; 2. la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata: in tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance, essendo l'evento caratterizzato non dalla possibilità di un risultato migliore bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali; 3. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola e diversa qualità ed organizzazione della vita del paziente, essendo l'evento di danno (e il danno risarcibile) rappresentato da tale diversa e peggiore qualità della vita, conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione; 4. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale: la mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento; 5. la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto (le conclusioni della CTU risultano espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche delle metodologie di cura del tempo): tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) sarà risarcibile equitativamente come possibilità perduta, se provato con certezza il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici, tra la condotta e l'evento incerto della possibilità perduta, ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
Pertanto, ove risulti provato, sul piano eziologico, che la mancata diagnosi di una patologia abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe ### sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori, non di “maggiori chance di sopravvivenza” sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta e immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità fisica e spirituale (cfr. n. 5641/18).
Nel caso, invece, di incertezza del risultato si configura la fattispecie della perdita di chance, intesa, come già evidenziato, in termini di possibilità perduta di un risultato sperato, ovviamente dopo che sia stata accertata, in termini di certezza, la relazione causale tra condotta ed evento (Cass. 26851/2023, ove pure una complessa ricostruzione dei rapporti, non solo di incompatibilità, sia pur in via eccezionale, tra perdita di chance e perdita anticipata della vita).
Occorre, pertanto, distinguere la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno, dovendosi previamente accertare il nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento secondo un criterio di certezza, essendo l'evento inteso come possibilità di un risultato migliore. Occorre, pertanto, che la condotta abbia con certezza privato il paziente della possibilità di un risultato migliore rispetto a quello verificatosi (Cass. 5641/2018, 28993/2019. 26851/2023).
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà, pertanto, risarcito, equitativamente, volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della ### possibilità di vivere più a lungo.
Questo Giudice ritiene che le riportate conclusioni dei ### d'### consentano di ritenere sussistente in termini di certezza il nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e la possibilità perduta di sopravvivenza.
Per quantificare il risarcimento è rilevante l'idoneità della chance a produrre il risultato utile, nel senso che l'entità del risarcimento andrà commisurata al danno quantificato in ragione della maggiore o minore possibilità di ottenere quel risultato, misurata eventualmente in termini percentuali, che nel caso di specie è del 40%.
Il danno da perdita di chance fatto valere dagli eredi iure successionis, è, pertanto, risarcibile in quanto provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta), essendo risultate comprovate le conseguenze pregiudizievoli (quali ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) aventi necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.
Per la liquidazione di siffatta voce di danno, non può che darsi ingresso ad una stima equitativa che tenga conto, in primo luogo, dell'età del paziente e delle sue generali condizioni di salute e preesistenti comorbidità.
Non esistendo criteri obiettivi per monetizzare l'ipotetico danno da perdita della propria vita, da utilizzare quale parametro per liquidare adeguatamente la chance di sopravvivenza, si ritiene equo utilizzare quale mero riferimento parametrico il valore monetario minimo posto dalla recentissima tabella unica nazionale approvata dal CDM del 25/11/2024 e pubblicata in G.U. in data 18 febbraio 2025, attualmente in vigore e dunque applicabile, per una inabilità totale del 100% in persona dello stesso sesso e della stessa età della vittima (uomo di 63 anni), riconoscendo un risarcimento in misura percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (40% nel caso di specie).
Partendo dunque da un valore ipotetico di € 719.697,61, il 40% di siffatto valore consente di giungere ad una liquidazione nella misura di € 287.879,04 all'attualità, che corrisponde dunque al danno da perdita di chance patito da defunto in proprio e trasmesso agli eredi iure successionis.
La morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio da perdita del rapporto parentale (Cass, 18284/2021, Cass., 30/8/2019, n. 21837). Si configura, come sopra evidenziato, un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, spettando al danneggiato provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.
Nel caso di specie, come affermato, i ricorrenti hanno assolto l'onere probatorio loro richiesto.
La morte di un congiunto può cagionare ai congiunti danni di carattere patrimoniale e, in particolar modo, non patrimoniale, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost., 13/5/1998, n. 166), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. Adoz. (la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 315 c.c., valorizzabile secondo tale orientata lettura (v.
Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (v.
Cass., 9/5/2011, n. 10107), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2,29 e 30 Cost. (v. Cass. 907/2018 e 13546/2006)
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (### 3 - , Sentenza 9010 del 21/03/2022).
Con riguardo al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale vanno, applicati, al caso di specie, i principi ripetutamente affermati dalla Corte di Cassazione (da ultimo ord. 26826/2025), che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a far valere una pretesa risarcitoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059 cod. civ. in relazione agli artt. 2,29 e 30 Cost., nonché - ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall'art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare - all'art. 117, comma 1, ### (in tal senso, funditus, Cass. 27 marzo 2019, n. 8442), ma ha anche chiarito che tale tipo di pregiudizio rileva nella sua duplice, non sovrapponibile dimensione morfologica "della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita": così, Cass. 901/2018, 7513/2018, 2788/2019, nonché, funditus, Cass. 11 novembre 2019, n. 28989.
Il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può, come per il danno patrimoniale, corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 /4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106).
La valutazione equitativa è volta a determinare "la compensazione economica socialmente adeguata" del pregiudizio, quella che "l'ambiente sociale accetta come compensazione equa" (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, 12408) e deve essere dal giudice condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645).
Come già affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione e di recente confermato dall'ordinanza 26826/2025, sopra citata, sotto il profilo della liquidazione del danno parentale, occorre far riferimento alle ### del Tribunale di ### in applicazione doverosa applicazione di una giurisprudenza di legittimità costantemente e univocamente orientata, ampiamente motivata, ed ormai ultradecennale, i cui principi non appaiono in alcun modo scalfiti da un'unica e distonica pronuncia recente (Cass. n. 24349 del 2025, ove si opina essere "del tutto evidente - nonostante una giurisprudenza l'abbia affermato, ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non poteva essere supplito - che le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro ### non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare: si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa").
Il valore paranormativo delle ### di ### risulta, infatti, affermato da numerose pronunce (da ultimo, Cass. Sez. lavoro 16/03/2025, n.6981; tra le numerosissime altre, funditus, 25164/2020) che prendono tutte lo spunto dalla fondamentale sentenza 12408/2011, volta a porre fine a una ormai intollerabile anarchia risarcitoria che pervadeva la giurisprudenza di merito.
Si affermarono così, con alto livello di approfondimento e di consapevolezza della questione, il principio secondo il quale l'equità va intesa anche come parità di trattamento, onde la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi, da individuarsi in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di ### da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto; il principio secondo il quale, allorché si lede l'integrità psicofisica di una persona, arrecandole anche un danno non patrimoniale, si incide negativamente su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, di tal che, ritenute la marcata, frequentissima disparità e l'empirismo dei metodi di riferimento, di valutazione e di liquidazione riscontrabili nella giurisprudenza di merito, ritenute le pletoriche, accentuate varietà e le non lievi divergenze riscontrabili, finora, in seno ai cd. valori tabellari, ritenuta la sussistenza, anche a parità di condizioni, di una giurisprudenza diversificata per zone territoriali, con violazione dei principi di uguaglianza, di equità, di certezza del diritto, con incremento della litigiosità e del contenzioso e con notevole, inaccettabile casualità delle aspettative e delle risultanze risarcitorie, a tutto discapito anche della necessaria c.d. morigeratezza processuale, ritenute le controindicazioni che tarano negativamente le varie medie aritmetiche adottate, ritenuta la carenza, finora, di una tabella unica di riferimento e di valutazione per la stima e la quantificazione del danno non patrimoniale e del correlativo risarcimento, ritenuto l'ineludibile ruolo nomofilattico assegnato, istituzionalmente, alla S.C.C., ritenuta la plausibilità e l'attendibilità, sotto ogni punto di vista, delle tabelle di riferimento e valutazione elaborate dal Tribunale di ### e caratterizzate dall'adozione articolata di criteri uniformi e più diffusi sul territorio nazionale, ebbene, quanto sopra ritenuto e premesso, sono comunemente applicabili e vincolanti, de futuro, perché valide ed attendibili, le sole tabelle milanesi, potendo il giudice e l'interprete discostarsene solo con esplicita, adeguata, esaustiva motivazione imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso.
Come affermato dall'ordinanza sopra citata, tali principi, conservano intatta la loro persuasività e la loro forza esplicativa, giuridica e non, anche all'indomani dell'emanazione, da parte del governo, delle c.d. TUN, a distanza di vent'anni dalla data prevista dal codice delle assicurazioni, restando conseguentemente intatta la ratio della relativa necessità applicativa per tutte le altre fattispecie di danni, diversi da quello alla salute, puntualmente previste dalle tabelle milanesi. Di tutto ciò è prova il costante riferimento, e la altrettanto costante, proficua interlocuzione della Corte di legittimità con l'organo deputato all'elaborazione delle tabelle milanesi -interlocuzione, sia pur indiretta, di cui è prova proprio la sentenza 26300/2021 (e, prima ancora, la pronuncia 10579/2021) che stigmatizzò l'inadeguatezza della tabella milanese con riguardo al danno parentale per mancanza di parametri (era prevista, all'epoca, soltanto una liquidazione cd. "a forbice"). Adeguandosi a tali pronunce, nel maggio del 2022 l'Osservatorio di ### elaborò le nuove tabelle integrate a punti, ricevendo, in tutte le pronunce successive di questa stessa Corte, una rinnovata e incontestata legittimazione, a riprova che i principi della sentenza del 2011 estendevano la loro preziosa portata ben oltre la fattispecie del danno biologico.
Nella specie, tuttavia, in base a quanto fin qui esposto, viene in primo luogo in rilievo un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, data la rilevata incertezza sulla effettiva sopravvivenza del de cuius in caso di corretto comportamento dei sanitari, sicché dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione del pregiudizio non patrimoniale sofferto dai congiunti, della sola percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (40% nel caso di specie).
Anche in tal caso la liquidazione va effettuata in via equitativa e la sua sussistenza richiede l'accertamento degli stessi presupposti richiesti per il riconoscimento del danno da perdita o lesione del rapporto parentale. Tali tabelle prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di una serie di parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius (dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), la convivenza con la vittima e la composizione del nucleo familiare. Si è dunque ritenuto di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello “a punto”, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati), è convenzionalmente stabilita nella tabella elaborata per il 2024, in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal Tribunale di ### Pertanto, per la liquidazione suddetta, si adottano i valori monetari previsti dalla ### milanese, il cui “valore punto” per il caso di perdita del coniuge ovvero del genitore in € 3.911,00, valutando altresì le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza del rapporto di convivenza con la moglie e la figlia ### (documentato dal certificato di residenza in atti), la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto.
Nel caso di specie, tenuto conto della non pregnanza della documentazione prodotta ### e dell'assenza di ulteriori richieste probatorie, volte a dimostrare l'intensità della relazione affettiva, la stessa può essere quantificata come “minima”.
Pertanto, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di: - ####, in € 145.489,20 (€ 242.482,00 - 40%); - ####, in € 154.875,6 (€ 258.126,00 - 40%); - ####, in € 117.330,00 (€ 195.550,00 - 40%); - ####, in € 20.376,00 (€ ###,00 - 40%); - ####, in € 20.376,00 (€ ###,00 - 40%); - ####, € 22.413,60 (€ 37.356,00- 40%) - ####, € 18.338,40 (€ ###,00 - 40%).
Da ultimo, con riferimento alle somme innanzi riconosciute, va, altresì, tenuto conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dai soggetti danneggiati a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (###, ex multis, ### n. 1712/95, Cass. n. 2796/00).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo ### reputa opportuno ordinare il pagamento, in favore dei ricorrenti, degli interessi al tasso legale previsto dal ### civile: dalla data dell'evento sull'importo liquidato a ciascuno dei ricorrenti, somma che deve essere devalutata, in base agli indici ### al 9/11/2016 - quale momento dell'evento lesivo - e, quindi, anno per anno, e a partire dal 9/11/2016 fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr. Cass. n. 13470/99; Cass. n. 4030/98). 3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio e quelle del giudizio di ### liquidate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della ### - NAPOLI. P.Q.M. definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 5612/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### professionale, pendente tra ########## e #### - NAPOLI, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1. accoglie parzialmente il ricorso; 2. condanna l'#### - NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ### di ### di ### di ### di ### e di ### della somma € 287.879,04, oltre interessi come in motivazione; 3. condanna l'#### - NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme di € 96.992,8, in favore di ### di € 103.250,4 in favore di ### di € 78220,00, in favore di ### di € 13584,00 in favore di ### di € 13584,00 in favore di ### di € 14942,4 in favore di ### di € 12225,60 in favore di ### oltre interessi come in motivazione; 4. condanna l'#### - NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 518,00 per spese ed € 15.659,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e ### come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario; 5. condanna l'#### - NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ##### delle spese delle spese di lite del giudizio di ### che si liquidano in € 259,00 per spese ed € 7.691,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e ### come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario; 6. pone definitivamente a carico dell'#### - NAPOLI, le spese della CTU espletata in sede ###Napoli, il ### Il Giudice Dott.ssa
causa n. 5612/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Esposito Lucia