blog dirittopratico

3.660.312
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Tribunale di Firenze, Sentenza n. 2430/2021 del 30-09-2021

... conseguenza;l'ostruzione del coledoco con conseguente evoluzione in shock settico , cui si è cercato di far fronte con l'intervento di ### ha rappresentato una complicanza della catena di eventi patologici indotti che hanno visto come primus movens lo shock ipovolemico; la sofferenza generata dalla marcata ipoperfusione degli organi addominali ha quindi innescato l'insorgenza di una sindrome da disfunzione multiorgano che ha interessato in sequenza pancreas, vie biliari e tubo digerente evolvendo verso la sepsi con interessamento anche a livello pleuropolmonare bilaterale sino al decesso della ### La rilevanza attribuita dai CTU al mancato svolgimento di esami ematochimici nella fase post intervento implica anche la responsabilità diretta della struttura sanitaria che , in base a quanto risulta dalle indagini dei ### non aveva a disposizione presso di sé un laboratorio che consentisse di svolgere tali esami, rendendo quindi necessario per la struttura avvalersi di laboratori esterni. Alla luce delle considerazioni svolte risultano quindi provate sia la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale , artt. 2043 e 2049 c.c., della struttura sanitaria. Per quanto concerne il danno iure hereditatis (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 02 ### sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 17825/2013 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### (###) ; elettivamente domiciliato in ### 1 50124 FIRENZEpresso il difensore avv. ##### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### (###) ; , elettivamente domiciliato in ### 1 50124 FIRENZEpresso il difensore avv. ##### contro ### “### SOLE” ### (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 9 ###.NOpresso il difensore avv. ##### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. #### e dell'avv. elettivamente domiciliato in ###. MONACO 48 52100 AREZZO presso il difensore avv. #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. #### e dell'avv. elettivamente domiciliato in L.#### FIRENZE presso il difensore avv. #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. #### e dell'avv. ### (###) ### D'### 10 50129 FIRENZE; elettivamente domiciliato in ### 3 58100 GROSSETO presso il difensore avv. #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv.  ### e dell'avv. ### (###) ### SPEZIALI 1 50123 FIRENZE; ### (###) ### elettivamente domiciliato in ##### MODENA presso il difensore avv.  #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv. elettivamente domiciliato in ### ALINARI 4 50123 FIRENZE presso il difensore avv. #### (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv.  ### (###) ### 6 50129 FIRENZE; elettivamente domiciliato in ### 6 50129 FIRENZE presso il difensore avv. #### (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv.  ### (###) ### 219 50129 FIRENZE; elettivamente domiciliato in ### 9 57126 LIVORNO presso il difensore avv.  #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv.  ### (###) ### 1 40121 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in ### 17 50127 FIRENZE presso il difensore avv. ##### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv.  ### e dell'avv. ### (###) ### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. #### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv. elettivamente domiciliato in ### 80 50129 FIRENZE presso il difensore avv.  ##### parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### e ### convenivano in giudizio ### srl (### per sentirla condannare al risarcimento dei danni quale responsabile della morte di ### ,moglie del primo e madre del secondo, avvenuta il ###. 
Esponevano gli attori a fondamento della domanda: che in data ### la ### ( affetta da insufficienza renale cronica in terapia dialitica trisettimanale da circa due anni, mieloma multiplo, coronaropatia in pregresso infarto, ipertensione arteriosa, diabete mellito, ipotiroidismo) veniva ricoverata presso la ### di ### di ### per sottoporsi ad intervento artroscopico ; che nel giorno suddetto la ### veniva sottoposta ad intervento di “sinoviectomia e lavaggio artroscopico” che terminava alle ore 11,15 ; che dopo l'intervento la ### accusava ripetuti cali pressori e dalla colorazione bluastra della schiena emergeva una emorragia interna; che la ### alle ore 21 circa veniva quindi trasferita presso il ### dell'### di ### e da qui, alle ore 22,12, al reparto di terapia ### dello stesso ### che nella notte la ### veniva sottoposta a trasfusioni che ristabilivano adeguati valori pressori ed il giorno 16.6.10 era quindi trasferita presso il ### di ### dell'### di ### che per i peggioramenti del quadro clinico e l'insorgenza di pancreatite edematosa in data ### veniva eseguito intervento di ### colangio-pancreatografia retrograda endoscopica) ; che la ### decedeva il ###; che nel certificato di morte veniva affermato:”###: pancreatite acuta, colecistite,BAV 3° grado; ###:occlusione intestinale; ###:shock refrattario”; che il procedimento penale si era concluso con archiviazione; che la ### dovendo rispondere anche dell'operato dei sanitari che avevano operato a vario titolo presso la stessa, era da considerare responsabile della morte della ### in quanto: la ### era stata sottoposta ad intervento con dubbie indicazioni di opportunità in ragione del complesso quadro patologico di cui era portatrice; il consenso informato all'intervento risultava generico ed il rischio anestesiologico sottostimato; la FRS non era risultata adeguatamente organizzata per fronteggiare complicanze post operatorie; nel corso dell'intervento fu commesso errore iatrogeno con lesione vascolare e quadro emorragico che determinò grave ipovolemia e conseguente danno multiorgano dimostratosi irreversibile nonostante il corretto trattamento operato presso l'### di #### resisteva alla domanda contestando la sussistenza della propria responsabilità per il decesso della ### e richiamando a fondamento della propria tesi le risultanze della perizia medico legale espletata nel procedimento penale; per l'ipotesi di accoglimento della domanda chiedeva la condanna dei medici dott.ri ######## nonché di ### spa ( AXA ) , di cui chiedeva la chiamata in causa, a tenerla indenne ; in ipotesi chiedeva la condanna di ### - ### per l'### a tenerla indenne. 
I suddetti terzi ,chiamati in causa, ad eccezione del ### ,che non si costituiva, resistevano alle domande proposte nei loro confronti e i dott. ### e ### chiamavano in causa le rispettive assicurazioni per la responsabilità civile. 
FRS, in ragione delle eccezioni sollevate da AXA e da ### riguardo all'operatività della garanzia assicurativa, chiamava in causa ### srl in liquidazione(###, che aveva operato quale broker riguardo alla conclusione dei contratti di assicurazione con le compagnie suddette, per sentirla condannare a tenere indenne la convenuta nel caso di rigetto delle domande proposte nei confronti delle stesse.  ### con sede ###causa, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito e deduceva l'infondatezza della domanda. 
La causa, espletata consulenza medico legale, è stata quini ritenuta in decisione. 
Gli attori agiscono in giudizio sia iure proprio, quali prossimi congiunti della ### che iure hereditatis, quali eredi della stessa, e chiedono il risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali. 
La natura della responsabilità della struttura sanitaria varia tra la domanda proposta dagli attori iure proprio e quella proposta iure hereditatis. 
Nel primo caso si tratta di responsabilità extracontrattuale poiché i prossimi congiunti non sono stati parti del rapporto contrattuale tra la ### e la struttura sanitaria e nella fattispecie in esame non sussistono elementi peculiari , come nel caso del rapporto tra gestante e nascituro,che consentano di individuare gli attori quali terzi cui si estende l'efficacia protettiva del contratto( Cass. 14258/20).  ### proposta dagli attori iure hereditatis ha invece certamente natura contrattuale. 
In primo luogo deve essere tenuto presente che anche nel periodo precedente all'entrata in vigore della L.n. 24/17-non applicabile alla fattispecie in esame ratione temporisnella giurisprudenza si era formato orientamento consolidato nel senso della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente. 
E' stato così affermato che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura ( o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo , da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo , insorgono a carico della struttura sanitaria , accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario , del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie , anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze:ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire , ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario , quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato( art. 1228 c.c.), comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto(Cass. 22.9.15 n. 18610;Cass. 13.4.07 8826; Cass. 28989/19). 
Riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, è onere dell'attore provare il nesso di causalità tra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario e, una volta fornita tale prova, è onere del sanitario provare che l'evento dannoso è stato determinato da causa ad esso non imputabile (Cass. n. 28989/19 ; Cass. 18392/17). 
Al fine di accertare la correttezza dei trattamenti sanitari praticati sulla ### presso FRS e per verificare la sussistenza del nesso di causa tra gli stessi e la morte della ### è stata espletata in corso di causa consulenza tecnica medico legale. 
Nel parere dei consulenti tecnici d'ufficio (### risulta esposto:che la ### , 71 anni di età,all'epoca dell'intervento presso FRS era affetta da una pluralità di patologie tra cui insufficienza renale cronica terminale da reni policistici in trattamento dialitico settimanale da circa due anni, mieloma multiplo in periodico controllo, coronaropatia in pregresso infarto del miocardio , trattato mediante rivascolarizzazione con stent nel 2008, ipertensione arteriosa, calcolosi della colecisti, pregressa ulcera gastrica , diabete mellito, ipotiroidismo ; che il ### la ### veniva sottoposta ad intervento chirurgico artroscopico di sinoviectomia e lavaggio artroscopico della spalla destra ;che nel periodo post-operatorio la ### andava incontro a ripetute crisi ipotensive conseguenti ad importante emorragia a partenza dalla sede ###riconosciuta dai sanitari della ### la ### nelle analisi preoperatorie aveva evidenziato 3,11 milioni/ml di globuli rossi ed Hb 10,6 g/dl mentre al ricovero presso il PS di ### dopo l'intervento presentava 1,71 milioni/ml di globuli rossi ed Hb 5,7 g/dl) , che evolveva con insorgenza di blocco cardiaco, iperkaliemia e sofferenza da shock multiorgano ; che nonostante il trasferimento in strutture ospedaliere pubbliche attrezzate presso le quali venivano adottate tutte le misure terapeutiche suggerite dalle linee guida , la grave sofferenza multiorgano evolveva successivamente sino alla morte della paziente avvenuta il ###. 
In sostanza , secondo i ### il “primum movens” di tutta la catena di eventi che ha condotto la paziente a morte è stata la massiva emorragia post-operatoria , probabilmente favorita da coagulopatia da insufficienza renale cronica e da mieloma multiplo:emorragia che non è stata diagnosticata dai sanitari intervenuti presso la FRS nella fase post-operatoria e non è stata quindi adeguatamente trattata. 
Pertanto i CTU addebitano ai sanitari , non tanto il verificarsi dell'emorragia , che costituisce una delle complicanze più frequenti anche nella chirurga artroscopia della spalla, bensì la mancata tempestiva diagnosi ed il mancato trattamento terapeutico della stessa , trattamento, finalizzato a ristabilire i valori pressori e l'adeguata capacità di veicolazione dell'ossigeno da parte del sangue circolante, di non difficile esecuzione secondo i ### In particolare i CTU hanno evidenziato: che i primi sintomi di emorragia registrati in cartella clinica risalivano alle ore 18,45 del 14.6.10, quando si verificava il primo episodio ipotensivo (PA=55) con tachicardia; che la somministrazione di lattato e di ossigenoterapia portava la pressione a valori 100/60; che circa un'ora e mezzo dopo la crisi si ripeteva con PA=55 e bradicardia di 30 bpm; che già alle ore 18,45 l'emorragia avrebbe potuto essere adeguatamente trattata quando le condizioni emodinamiche erano ancora favorevoli;che in mancanza di trattamento l'emorragia era quindi proseguita sino a ridurre il volume circolante e la capacità ematica di trasporto dell'ossigeno al punto da indurre effetti metabolici gravi a carico degli organi, anche a causa delle gravi patologie da cui era affetta la ### la sofferenza indotta a livello degli organi centrali dall'ipoperfusione e dall'incapacità del sangue di veicolare adeguate quantità di ossigeno determinavano l'insorgenza di sindrome da shock multiorgano che poi portava al decesso della ### Dagli atti secondo i CTU emerge quindi la responsabilità dei sanitari di FRS per non aver considerato adeguatamente i rischi che l'intervento chirurgico presentava per la ### in ragione delle molteplici patologie da cui la stessa era affetta ( sottovalutazione che d'altronde aveva portato anche a classificare il rischio anestesiologico-operatorio della ### quale ### , mentre , in ragione delle patologie da cui la ### era affetta, per i CTU era più appropriata una classificazione di ASA 3, nonché ad eseguire l'intervento , in paziente quale la ### affetta da insufficienza renale cronica terminale in dialisi trisettimanale, a due giorni di distanza dall'ultima seduta dialitica, mentre, secondo i ### sarebbe stato raccomandabile eseguire l'intervento ad un solo giorno di distanza e dopo avere eseguito esami ematici) e non aver proceduto pertanto a programmare un appropriato continuo monitoraggio delle funzioni vitali ( pressione arteriosa, elettrocardiogramma in continuo ,esami ematochimiciad es.  emegasanalisi arteriosa) , neppure dopo le crisi ipotensive manifestate dalla ### , sintomatiche della possibile emorragia in corso. 
In effetti risulta dagli atti che fin dalle ore 13,30 , dopo circa due ore dall'intervento, iniziarono a manifestarsi episodi lipotimici , sintomatici dell'emorragia in corso: episodi che risultano riportati nella cartella infermieristica e confermati dagli accertamenti svolti dai ### v. doc. 10 attori). 
Il primo è quello verificatosi alle ore 13,30 e di cui hanno riferito ai NAS l'infermiere ### nonché ### cognato della ### il quale ha dichiarato che il medico presente in reparto, intervenuto( diverso da quelli chiamati in causa) , riferì che si era verificata una crisi ipotensiva con forte abbassamento della pressione arteriosa e che non c'era da preoccuparsi perché poteva capitare in persona dializzata come la ### Una nuovo episodio lipotimico si verificava intorno alle ore 15 ed anche in questo caso intervenivano infermiere e altro medico il quale riferiva al ### che si era trattato di una nuova crisi ipotensiva.   Riguardo al nesso di causa tra il non corretto trattamento sanitario praticato presso FRS e la morte della ### le cui cause nel certificato di morte( doc. 4 attori) sono così indicate : causa iniziale pancreatite acuta colecistite ###°grado; causa intermediaocclusione intestinale; causa terminale shock refrattario ; altri stati morbosi rilevanti :uremia terminale dialisi, mieloma multiplo, cardiopatia ischemica post-infatuale ipotiroidismo) i CTU hanno in particolare specificato: nel caso della ### si è verificata un'emorragia massiva , con quadro clinico in evoluzione peggiorativa che avrebbe richiesto l'infusione di adeguati volumi di espansori del volume plasmatico circolante e di farmaco stimolante dell'apparato cardiocircolatorio; il non adeguato trattamento dello shock ipovelemico ed il BAV hanno avuto effetti negativi sul circolo splancnico; ciò è evidenziato dal fatto che i valori preoperatori delle transaminasi erano nella norma mentre durante il ricovero presso l'### di ### è stata rilevata la presenza di calcolosi della colecisti e di pancreatite e gli esami ematochimici hanno rilevato livelli elevati di transaminasi, ad indicare l'aggravamento delle patologie epato-biliopancreatiche, così come il livello di bilirubina di 2,7 mg/dl a fronte di valori normali di 0,2-1,1 rilevato il ### segnalava il persistere di uno stato ostruttivo biliare indicativo di un quadro clinico non in via di risoluzione; gli effetti dell'ipoperfusione del circolo splancnico durante le shock ipovolemico si sono ripercossi sulla funzionalità della colecisti e la sindrome ostruttiva ne è stata la conseguenza;l'ostruzione del coledoco con conseguente evoluzione in shock settico , cui si è cercato di far fronte con l'intervento di ### ha rappresentato una complicanza della catena di eventi patologici indotti che hanno visto come primus movens lo shock ipovolemico; la sofferenza generata dalla marcata ipoperfusione degli organi addominali ha quindi innescato l'insorgenza di una sindrome da disfunzione multiorgano che ha interessato in sequenza pancreas, vie biliari e tubo digerente evolvendo verso la sepsi con interessamento anche a livello pleuropolmonare bilaterale sino al decesso della ### La rilevanza attribuita dai CTU al mancato svolgimento di esami ematochimici nella fase post intervento implica anche la responsabilità diretta della struttura sanitaria che , in base a quanto risulta dalle indagini dei ### non aveva a disposizione presso di sé un laboratorio che consentisse di svolgere tali esami, rendendo quindi necessario per la struttura avvalersi di laboratori esterni.   Alla luce delle considerazioni svolte risultano quindi provate sia la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale , artt. 2043 e 2049 c.c., della struttura sanitaria. 
Per quanto concerne il danno iure hereditatis , avuto riguardo alle tabelle del Tribunale di Milano, per il danno non patrimoniale cosiddetto “terminale” sofferto dalla ### nel periodo di 30 giorni compreso tra l'intervento del 14.6.10 ed il decesso del 14.7.10, anche in ragione delle altre patologie da cui la ### era affetta , appare equo riconoscere in via equitativa ed onnicomprensiva ad oggi un danno di € 25.000,00: per un importo di € 12.500,00 spettante ad ogni singolo attore. 
Per quanto concerne i danni non patrimoniali subiti dalla ### nessun danno è stato specificamente dedotto in atto di citazione riguardo alla questione di una pretesa mancanza del consenso informato: in effetti i danni subiti dalla ### sono stati dedotti solo con riferimento alle lesioni subite ed alle conseguenze patite. 
Gli attori, in ragione dello stretto rapporto di parentela e familiare con la ### hanno certamente diritto iure proprio al risarcimento del danno non patrimoniale presumibilmente subito per perdita del rapporto parentale e la conseguente sofferenza interiore. 
Per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale devono essere considerate l'età della ### alla data del fatto, 72 anni, l'età degli attori ed in particolare del coniuge convivente , ### , 72 anni, nonchè del figlio, 46 anni, non convivente con i genitori ma pur sempre residente ###una presumibile frequentazione con la madre, nonché le gravi patologie da cui era già affetta la ### che secondo i CTU ne determinavano una inabilità permanente nella misura del 75%, ### base di tali elementi e della presumibile sofferenza soggettiva patita dalle parti ritiene il giudicante di liquidare ad oggi il danno subito da ### in € 180.000,00 e da ### in € 170.000,00. 
Il coniuge chiede altresì il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita del contributo economico che la ### arrecava alle esigenze familiari in ragione della pensione percepita di € 9.994,79 annui( doc. 7). 
Presumendo che almeno il 40% del reddito venisse destinato dalla ### alle esigenze familiari, per una quota annua di €.4.000,00 e in considerazione dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite ### di cui al DM 22.11.16( la giurisprudenza esclude l'applicazione dei coefficienti di cui al RD n. 1403/22 in quanto non più aderenti all'allungamento della vita media ed agli attuali tassi di interesse- 20615/15; Cass. 10499/17) , considerando l'età della ### alla data della morte , 72 anni, e la pressochè identica età del ### ritiene il giudicante di liquidare in via equitativa il danno in questione in € 40.000,00. 
Risultano altresì documentate spese per € 6.957,50 sostenute da ### per consulenza tecnica medico legale stragiudiziale ( doc. 6) ed €. 1.000,00 sostenute da ### per servizio funebre( doc. 6) per un valore ad oggi rispettivamente di € 7.341,69 ed € 1.160,00. 
Non hanno diritto invece gli attori al rimborso delle spese sostenute nell'ambito del procedimento penale che si è concluso con provvedimento di archiviazione: si tratta di spese riconducibili esclusivamente a scelta autonomamente operata dagli attori .  ### ha diritto di conseguire a titolo di risarcimento danni da FRS il pagamento della somma di € 233.660,00 e ### la somma di € 189.841,69 oltre interessi compensativi dal 14.7.10 alla data odierna e da calcolare nel modo seguente alla stregua dei principi sanciti da n. 1712/95: dal 14.7.10 al 13.7.11 sulla somma rispettivamente inizialmente dovuta di € 208.811,43 ed € 169.652,98( applicato indice di svalutazione 1,119) ; dal 14.7.11 alla data odierna sulla somma risultante annualmente dovuta in base alla rivalutazione secondo gli indici ### degli importi suddetti.Dalla data della sentenza al saldo gli interessi sono dovuti sulla somma liquidata. 
Per l'ipotesi di accoglimento della domanda degli attori la FRS ha chiesto di chiamare in causa i medici che nelle diverse fasi seguirono la ### per esercitare azione di regresso: il dott. ### che eseguì la visita anestesiologica, il dott. ### quale chirurgo ed il Dott. ### quale aiuto chirurgo, il dott. ### quale anestesista, il dott.### che seguì la fase post-operatoria ed il dott. ### ,medico di guardia. 
Alla luce delle considerazioni svolte si configurano elementi di responsabilità esclusivamente a carico del dott. ### chirurgo che operò la ### e che, nonostante la grave situazione patologica preesistente della stessa , con specifico rischio di emorragia in considerazione di tali patologie e col rischio ulteriore derivante dal tempo trascorso dall'ultima dialisi, non impartì disposizioni per adeguati controlli delle condizioni della stessa nella fase post operatoria e del dott. ###responsabile ### e ### medico di guardia in servizio nella struttura durante la fase post operatoria e che risulta essere in concreto intervenuto in occasione degli episodi di cali pressori delle ore 13,30 e 18,45. 
Peraltro, anche alla luce di quanto è stato esposto, sia per quanto concerne la responsabilità contrattuale che riguardo alla responsabilità extracontrattuale il diritto di regresso di FRS è solo parziale. 
Riguardo alla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, di cui agli artt. 1228 e 1218 c.c., la giurisprudenza ha affermato il principio che in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla L. n. 24/17 , anche nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave , del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti obbligata( 28987/): ciò in quanto la struttura sanitaria è comunque soggetta al rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione . 
Orbene , nel caso in oggetto ,si configura comunque la responsabilità della struttura sanitaria che, come già è stato osservato, ( v. risultanze indagini ### doc. 10) , non aveva a disposizione i mezzi tecnici di laboratorio necessari per svolgere direttamente le analisi mediche ( ad esempio del sangue) e doveva quindi rivolgersi a laboratori esterni: ciò che può concorrere a spiegare anche perché gli esami ematici non siano stati tempestivamente compiuti sulla ### per verificare lo stato di ipovolemia. 
Ritiene pertanto il giudicante che il regresso di FRS nei confronti del ### e del ### sia per la responsabilità contrattuale che per la extracontrattuale, debba riguardare ciascuno nella misura del 20% di quanto pagato agli attori a titolo di risarcimento danni.  ### ha chiesto altresì la condanna di AXA a tenerla indenne: ciò in ragione di convenzione assicurativa conclusa con AXA da ### cui aderisce anche ### AXA ha però eccepito che la garanzia assicurativa sussiste solo nel caso di prima richiesta risarcitoria pervenuta entro il ###.  ### è fondata. 
Il contratto di assicurazione in oggetto rientra tra quelli del tipo claims made e non è contestato che la garanzia assicurativa vale per le richieste risarcitorie pervenute a FRS entro e non oltre il ###. 
Non rileva quindi la questione di quando sia stata fatta la denuncia del sinistro da parte dell'assicurato.Quel che rileva è la data in cui perviene all'assicurato la richiesta risarcitoria.   Nel caso in oggetto la richiesta risarcitoria è pervenuta a FRS con l'atto di citazione notificato nel novembre del 2013 e quindi dopo la scadenza del periodo assicurativo.  ### ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa, però ai sensi dell'art. 1892 c.c.. 
Tale norma dispone al primo comma che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente , relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose , sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa Il secondo comma precisa che l'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.Al riguardo peraltro la giurisprudenza afferma il principio che l'onere imposto dall'art. 1892 c.c.all'assicuratore di manifestare , allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto , per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato , entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento , non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi , anche mediante eccezione , la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio( Cass. 16406/10). 
Nel contratto concluso da FRS risulta appunto la condizione particolare di cui al n. 10, specificamente approvata per iscritto da ### con la quale la stessa, agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893-1894 c.c., dichiarava di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che potessero dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi dell'assicurazione. 
Orbene, risulta dagli atti che la FRS era invece certamente a conoscenza dei fatti relativi alla vicenda in questione quando il ### stipulava il contratto di assicurazione con ### Infatti risulta dagli atti che a seguito di querela presentata dagli attuali attori il PM emise decreto di esibizione nei confronti di ### doc. 2 ### ) , che fu notificato al legale rappresentante della stessa in data ###, allorchè fu anche acquisita in originale tutta la documentazione relativa alla ### ivi compresa la cartella clinica, così come la documentazione autorizzativa della casa di cura e quella relativa al personale medico che aveva seguito la ### doc. 10 attori).Tant'è che in data ### la FRS provvide a trasmettere ai sensi dell'art. 6 della polizza assicurativa a ### e AXA avviso scritto avente ad oggetto il sinistro relativo alla ### (doc.2).Si aggiunga che riguardo alla stessa vicenda veniva instaurato procedimento penale nei confronti di diversi medici operanti presso ### nell'ambito del quale veniva disposto incidente probatorio e che si concludeva solo col provvedimento dell'8.11.12 col quale il GIP respingeva l'opposizione alla richiesta di archiviazione del PM( doc. 11-14 attori).  ### al momento della conclusione della polizza con ### era certamente a conoscenza del fatto in questione quale possibile causa di richiesta risarcitoria in sede civile : legittimamente quindi ### eccepisce la violazione da parte di FRS del disposto dell'art. 1892 c.c.. 
FRS, per il caso di accoglimento delle eccezioni sollevate da AXA e ### ha chiamato in causa ### , che ha operato in relazione ai contratti in questione in qualità di broker.  ### ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio di questo Giudice in quanto nella fattispecie in esame non sarebbe applicabile il disposto dell'art. 32 c.p.c.( la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo), trattandosi di garanzia impropria, fondata cioè su titolo distinto rispetto a quello della domanda principale.  ### è priva di fondamento. 
Ciò in ragione della pronuncia di Cass. SU n. 24707/15 che, mutando il precedente orientamento della giurisprudenza, ha affermato che la distinzione tra garanzia propria ed impropria non ha alcun fondamento normativo ed ha valore meramente descrittivo e deve quindi essere abbandonata agli effetti dell'art. 32 c.p.c.. 
Nel merito la domanda è comunque infondata. 
La giurisprudenza afferma che il broker assicurativo ( v. prima L. n. 792/84 e poi ### svolge accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato , rapportandoli alle esigenze del cliente , allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne, i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui(Cass.27.5.10 12973). 
Senonchè FRS, avuto riguardo ai motivi per i quali è stata ritenuta non operante la garanzia assicurativa nel caso in oggetto riguardo ai rapporti con AXA e ### , non ha dedotto le specifiche ragioni e le condotte per le quali in concreto si configurerebbe la responsabilità di ### ha evidenziato che ### in base alle clausole contrattuali era incaricata della gestione dei rapporti tra la stessa FRS e gli assicuratori: deve essere però osservato che in relazione alla ritenuta esclusione della garanzia della copertura assicurativa come sopra motivata non risultano avere avuto alcun rilevo le modalità con cui ### ha gestito i rapporti tra FRS e gli assicuratori . 
Le spese di lite seguono la soccombenza avuto riguardo alle domande degli attori e in ragione della somma riconosciuta, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 , vengono liquidate come da congrua richiesta degli stessi in complessivi € 15.921,50, di cui € 477,00 per spese, € 13.430,00 per compenso ed € 2.014,50 per spese generali. 
Equa appara la compensazione nei rapporti tra tutte le altre parti in ragione della complessità delle questioni tecniche medico legali e di natura assicurativa esaminate . 
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno a carico di parte convenuta.   PQM Il Tribunale condanna ### srl a pagare in favore di ### la somma di € 233.660,00 ed in favore di ### la somma di € 189.841,69 oltre interessi dal 14.7.10 al saldo come da motivazione; condanna ### e ### a rimborsare ciascuno in favore di ### srl il 20% di quanto pagato dalla stessa in favore degli attori a titolo di risarcimento danni ; respinge per il resto le domande proposte da ### srl nei conforti dei chiamati in causa; condanna la convenuta a rimborsare in favore degli attori le spese di lite che liquida in complessivi € 15.921,50; compensa le spese riguardo alle altre parti; pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte convenuta. 
Firenze, 28.9.21 Il Giudice dott. ##### S.P.A. ### 3 Serial#: 1f5b47f65f9312ed3201b006ff537061

causa n. 17825/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Zazzeri Fiorenzo

M

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6085/2025 del 28-11-2025

... bronco-polmonare che condizionò l'insorgere di un quadro settico (GB 46.290 mm3), responsabile poi del decesso della paziente avvenuto il 20 settembre 2008”. Orbene, secondo l'ausiliario, sono state tre le “cause” potenziali che hanno concorso al decesso: a) l'ictus cerebrale ischemico; b) la broncopatia di base (malattia polmonare cronica o preesistente); c) l'infezione polmonare (processo flogistico da P. ### sopravvenuta durante il ricovero. Pertanto, l'infezione è stata concausa dell'evento morte con efficienza (secondo il ### in ragione del 40% atteso che, al contrario, eliminandola mentalmente dalla concatenazione degli eventi che portarono al decesso della paziente, non è possibile affermare che all'ictus ischemico che colpì la sig.ra ### sarebbe sicuramente intervenuto il suo decesso, ben potendo, (..) essere assicurata, con le opportune terapie, la sua sopravvivenza sia pure con gravi esiti emiparetici (cfr. pag. 2 chiarimenti del ### pur se non è possibile sottacere l'importanza e l'estensione del fenomeno ischemico che colpì la sig.ra ### che ne cagionò il decesso. Ciò posto, è noto come, in sede civile, per l'accertamento del nesso causale non si richieda la (leggi tutto)...

testo integrale

CORTE D'### sezione civile ### del 28/11/25 Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 3129/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 28.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa in luogo della lettura del dispositivo.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione ### civilein persona dei ### 1) dott. ### 2) dott. ### 3) dott.ssa ### estensore ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. 3129/2022 R.G ad oggetto: responsabilità professionale #### «A. CARDARELLI», in persona del ###. ### con sede ###Napoli alla ###. 
Cardarelli n. 9, Part. IVA: ###, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'avv. ### (CF: #####), dal quale è rapp.ta e difesa giusta ### del D.G. n. 773 del 06.07.2022 U.O.C. ###, ### e ### e mandato in calce all'atto di citazione in appello (PEC ###); appellante #### nato a Napoli il ### (c.f. ###); ### nato a ### (###) ### il ### (c.f.  ###); ### nato a Napoli il ### (c.f. ###) - tutti nella qualità di eredi e congiunti di ### nata a Napoli il ### (c.f.  ###) e deceduta a Napoli il ###, tutti rapp.ti e difesi dall' avv.to ### - ### - giusta mandato in atti e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla via G. Porzio nr. 4 - ###. ### (fax: 081/8959672 ed indirizzo ####); appellati ### gravame avverso l'ordinanza ex art 702 bis cpc rep n. 7998/2022 del Tribunale di Napoli, del 09.06.2022.  CONCLUSIONI - per l'appellante: “ : come da note depositate per l'udienza; - per gli appellati:” I) assegnare la causa in decisione ed accogliere le seguenti conclusioni ### infondato l'appello proposto dall'### “A. Cardarelli” di Napoli avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. repertorio nr. 7998/2021 (RG n. 22956/2019) del 09.06.2022 emessa dal Tribunale ordinario di Napoli, per i motivi dedotti in narrativa, con conferma integrale della medesima; II) Accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità dell'### “Cardarelli” di Napoli per i danni, patrimoniali e non, patiti dagli appellati e rigettare l'appello proposto avverso l'ordinanza repertorio nr. 7998/2022 con conferma integrale della medesima; III) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa; IV) Emettere ogni altro provvedimento del caso”. 
Svolgimento del processo Con ricorso ex art 702 bis cpc notificato il ##### e ### convenivano innanzi al Tribunale di Napoli, l'#### «A. CARDARELLI», per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da essi subiti iure proprio e iure hereditatis quali figli della sig.ra ### Premettevano che la loro congiunta veniva ricoverata presso l'ospedale ### il ### per sintomatologia dispnoica e che durante la degenza ospedaliera la stessa, dopo aver subito un ictus ischemico, aveva contratto un'infezione che l'avrebbe condotta al decesso. 
La resistente ### si difendeva chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto. ###à istruttoria è consistita nell'acquisizione della CTU medico-legale eseguita nel processo introdotto con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. distinta al R.G. n. 28269/2017, nonché nella richiesta di chiarimenti al ### Formulata una proposta conciliativa alle parti ex art. 185 bis c.p.c., non era accolta dalla parte resistente, all'udienza del 2.5.22, la causa è stata trattenuta in decisione. 
Con ordinanza rep n. 7998/2022 del 09.06.2022, il Tribunale di Napoli così statuiva: ” a) accoglie la domanda formulata da #### e ### e, per l'effetto, condanna l'### di ### A. ### al pagamento in favore dei ricorrenti in solido di € 16.803,00, a titolo di danno terminale e catastrofale loro spettante iure hereditatis, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al settembre 2008, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ### dal settembre 2008 sino alla pubblicazione della presente ordinanza; b) accoglie la domanda formulata in proprio da #### e ### e, per l'effetto, condanna l'### di ### A. ### al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti dell'importo di € 147.100,00, a titolo di danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al settembre 2008, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ### dal settembre 2008 sino alla pubblicazione della presente ordinanza; c) condanna l'### di ### A. ### al pagamento in favore di #### e ### delle spese di lite che liquida in € 700,00 a titolo di spese vive di entrambi i procedimenti, nonché € 5.635,00 per compensi professionali del procuratore relativi al procedimento di istruzione preventiva ed € 20.000,00 per compensi professionali del procuratore relativi al presente procedimento di merito, oltre iva e cpa e rimborso spese generali al 15% con distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratasi anticipataria; d) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte resistente ### di ### A. Cardarelli”.  ### atto notificato il ### l'### di ### ha introdotto appello avverso la prefata ordinanza chiedendone la riforma, previa sospensione della sua provvisoria esecutività. 
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 3129/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata il ###. 
In data ### si costituivano #### e ### i quali chiedevano il rigetto dell'appello perché infondato. 
Con ordinanza del 18.11.2022, la Corte, ritenuta “la sussistenza congiunta sia del cosiddetto fumus boni iuris (inteso come potenziale fondatezza del gravame) che il periculum in mora (da intendersi come pregiudizio irreparabile, o non integralmente riparabile per equivalente, che potrebbe derivare al soccombente-impugnante, che potrebbe individuarsi anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti)”, sospendeva la provvisoria esecutività dell'ordinanza nei limiti di ½ dell'importo complessivo determinato sommando le poste liquidate con capi condannatori a) e b) della sentenza gravata, ferma nel resto l'esecutorietà dei capi c) e d) e rinviava per la precisazione delle conclusioni al 15.11.2024. 
Rinviata la causa più volte per la precisazione conclusioni, in data ### veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il ###, era rinviata all'udienza del 28.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. 
Ciò posto, preliminarmente va dichiarata la tempestività del gravame avverso l'ordinanza ex art 702 quater cpc. 
Sempre in via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017). 
Con riferimento all'esame nel merito dei ### primo l'appellante censura l'errore e la contraddizione in cui è incorso il Giudice di prime cure laddove ha sostenuto che: “l'individuazione della causa dotata di determinismo causale rispetto all'evento morte lamentato dai prossimi congiunti di ### emerge con chiarezza dal CTU medica, depositata in atti e successivamente integrata con richiesta di chiarimenti. La relazione tecnica (…) infatti evidenzia con chiarezza logica che il decesso della paziente deve ascriversi alla sopravvenuta infezione ospedaliera, quale causa più probabile della morte della paziente, secondo il criterio probatorio proprio del processo civile. ###, difatti, dopo aver determinato l'incidenza causale dell'infezione nosocomiale nella misura del 40% ha, successivamente, chiarito che la stessa può ritenersi la causa, tra le altre, maggiormente dotata di efficienza causale rispetto all'evento morte…. Ciò consente - sotto il profilo del nesso eziologico - di ricondurre la morte della paziente all'infezione ospedaliera”. 
Deduce l'appellante la contraddittorietà del ragionamento del CTU laddove, nella parte iniziale, sostiene che senza alcun dubbio il decesso andava attribuito all'ictus, mentre nelle conclusioni riferiva di un possibile concorso dell'infezione polmonare: quest'ultima era già presente, ma sarebbe stata rafforzata dallo ### Il Giudice di primo grado avrebbe frainteso la questione del concorso (stabilito nella misura del 40%), che l'ausiliario riferisce all'infezione polmonare e non al virus ospedaliero, il quale avrebbe sostenuto l'infezione in corso nonostante le massicce dosi di antibiotici che venivano praticati alla paziente. 
Col secondo motivo l'appellante contesta quella parte della decisione che afferma “### la struttura sanitaria non ha dimostrato di aver attuato le procedure preventive atte ad evitare il proliferare delle cd. ICA: a fronte di un quadro estremamente chiaro e lineare circa i profili della colpevolezza e del nesso di causalità, (..) parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria, su di essa incombente, circa la non imputabilità dell'inadempimento (sul riparto degli oneri processuali). Infatti, sul punto, l'### si è limitato ad avanzare - solo a partire dall'udienza del 17.2.2020 e dunque tardivamente - un'istanza istruttoria formulata in maniera totalmente generica, chiedendo rinvio “poiché la causa richiede di essere istruita sul punto relativo all'applicazione delle misure volte ad evitare il diffondersi dei virus ospedalieri” (cfr. verbale della relativa udienza); ed ha reiterato la medesima istanza in prosieguo di trattazione (cfr. note di trattazione scritta del 18.11.2020 e successive). ### di prove, tempestive e puntuali, del corretto adempimento della prestazione assistenziale quanto alle dovute azioni utili a prevenire e contrastare l'insorgenza di infezioni correlate alla degenza ospedaliera, consente di ritenere che l'infezione contratta dalla ### sia in rapporto causale con carenze organizzative della struttura ospedaliera”. 
Deduce l'appellante che, fin dalla costituzione in giudizio mediante la comparsa di risposta, aveva evidenziato che la causa non era compatibile con le forma del rito sommario, data la sua complessità, per cui auspicava la conversione del rito in quello ordinario. 
In ogni caso è già stato provato documentalmente che l'### in seguito alla adozione della delibera n. 715 del 5.7.2001 istitutiva del ### (###, organizzava molteplici corsi per i propri operatori sanitari sul tema: è stata infatti prodotta la ### del ### n. 208 del 1.3.2019 che costituisce l'ultimo rinnovo dei protocolli adottati per la prevenzione ed il contrasto delle infezioni ospedaliere (convenzione all'A.O. dei Colli per le prestazioni di consulenza specialistica in insettologia, in attuazione dei D.M. n. 52/1985 e del 13.9.1988 che disciplinano le attività di ###. 
Alla luce di tali considerazioni l'appellante conclude che la morte della paziente va attribuita all'insorto ictus ischemico (che causa circa l'85% di tutti gli ictus), mentre va esclusa l'attribuibilità del decesso al virus ospedaliero. 
In sintesi con l'appello si censura: a) l'incidenza causale dell'infezione nosocomiale nel determinismo del decesso; b) l'adempimento dell'onere probatorio relativa all'assenza di colpa da parte della struttura sanitaria. 
Ora, quanto al secondo profilo la Suprema Corte ha delimitato gli oneri probatorio incombenti sulle le parti in tema di infezioni nosocomiali. Al paziente è richiesto di provare, anche per via presuntiva, che l'infezione sia stata contratta durante il ricovero. Se ciò è dimostrato, sarà la struttura sanitaria a dover provare di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione nel caso specifico (Cassazione Civile n. sentenza n. 4864/2021, e n. 6386/2023). Nello specifico, il
Quanto al primo profilo, non risulta contestato che la de cuius durante il ricovero durato 35 gg contrasse l'infezione da ### .  ### ha affermato che la catena degli eventi che hanno portato al decesso la sig.ra ### può essere così ricostruita: 1) ### - ### respiratoria - 2) ### cerebrale con emiparesi facio-brachio-crurale - 3) ### infezione bronco-pneumonica sostenuta da ### - 4) #### l'ausiliario, pur considerando le importanti patologie presentate dalla sig.ra ### tuttavia, “la sopravvenuta infezione ospedaliera, sostenuta da un germe particolarmente aggressivo, virulento e resistente all'antibioticoterapia, come lo ### fece precipitare un quadro clinico già compromesso. 
Infatti, a seguito dell'infezione da ### venne a strutturarsi un grave processo flogistico bronco-polmonare che condizionò l'insorgere di un quadro settico (GB 46.290 mm3), responsabile poi del decesso della paziente avvenuto il 20 settembre 2008”. 
Orbene, secondo l'ausiliario, sono state tre le “cause” potenziali che hanno concorso al decesso: a) l'ictus cerebrale ischemico; b) la broncopatia di base (malattia polmonare cronica o preesistente); c) l'infezione polmonare (processo flogistico da P. ### sopravvenuta durante il ricovero. 
Pertanto, l'infezione è stata concausa dell'evento morte con efficienza (secondo il ### in ragione del 40% atteso che, al contrario, eliminandola mentalmente dalla concatenazione degli eventi che portarono al decesso della paziente, non è possibile affermare che all'ictus ischemico che colpì la sig.ra ### sarebbe sicuramente intervenuto il suo decesso, ben potendo, (..) essere assicurata, con le opportune terapie, la sua sopravvivenza sia pure con gravi esiti emiparetici (cfr. pag. 2 chiarimenti del ### pur se non è possibile sottacere l'importanza e l'estensione del fenomeno ischemico che colpì la sig.ra ### che ne cagionò il decesso. 
Ciò posto, è noto come, in sede civile, per l'accertamento del nesso causale non si richieda la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” tipica del processo penale, essendo sufficiente che, in base alle prove disponibili, la condotta (commissiva od omissiva) risulti rispetto all'evento, la causa “più probabile dell'alternativa contraria”. 
Per meglio dire, è necessario che il rapporto di causa-effetto sia più verosimile che non lo sia. 
Ora, nel caso di specie l'ausiliario ha accertato che : “Le condizioni cliniche della sig.ra ### vennero a precipitare a seguito di un esteso, grave ictus cerebrale ischemico, in un quadro patologico già notevolmente compromesso e, nel determinismo del decesso, venne innegabilmente a concorrere, accanto alla patologia cerebrale ed alla broncopatia di base, anche quel processo flogistico bronco-polmonare sostenuto da ### sopravvenuto nel corso del ricovero.” Pertanto, temperando la verifica causale secondo il principio della conditio sine qua non con il principio del più probabile che non, tenuto conto dell'insieme delle prove disponibili (cartella clinica, esami, evoluzione clinica, cronicità della broncopatia, gravità dell'ictus, decorso dell'infezione, ecc.), la tesi secondo cui la morte è attribuibile (anche in parte) all'infezione nosocomiale secondo l'accertamento dell'ausiliario, risulta più probabile rispetto all'ipotesi che la morte sia dipesa esclusivamente da ictus + patologie croniche. 
Ha evidenziato l'ausiliario che, nel caso concreto, le condizioni cerebrali e polmonari preesistenti da sole non erano in grado spiegare un decesso in tempi così rapidi o con tale evoluzione. 
In tale prospettiva l'infezione ha avuto un ruolo determinante, o quanto meno concausale prevalente, rispetto all'ipotesi che la morte sia dipesa esclusivamente da ictus e patologie croniche, sicché può affermarsi la sussistenza di un nesso causale idoneo a sostenere la richiesta di responsabilità civile dell'ospedale “Cardarelli”. 
In conclusione, l'appello va rigettato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore degli appellanti in applicazione del DM 147/22 tenuto conto della pluralità di parti difese si liquidano € 32.190,40 titolo di compenso professionale oltre spese generali ,iva e cpa come per legge.  PQM La Corte d'Appello di ###, in persona dei ### in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso l'ordinanza ex art 702 bis cpc rep n. 7998/2022 del Tribunale di Napoli, del 09.06.2022 così provvede: 1. rigetta l'appello; 2. condanna l'appellante ### «A.  ### in persona del ### p.t. a rifondere le spese di lite in favore della controparte che liquida in applicazione del DM 147/22 tenuto conto della pluralità di parti difese in € 32.190,40 titolo di compenso professionale oltre spese generali ,iva e cpa come per legge; 3. sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 del DPR 115/2002 a carico dell'appellante #### «A. ### in persona del ### p.t.   ### est. ### dott.ssa ### dott. ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ### dott.ssa ###

causa n. 3129/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cocchiara Alessandro, Pupo Maria Rosaria

M

Tribunale di Genova, Sentenza n. 2349/2025 del 22-10-2025

... fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d'appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado - diversamente individuando l'errore di esecuzione dell'intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con l'atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell'omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con l'appello incidentale) non si vede proprio come possa giungersi a considerazioni opposte per l'ipotesi di cui si discute (ove ad essere “tacciate” di inammissibilità sono le specifiche allegazioni poste nel ricorso che consegue ex lege all'atp); ▪ l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per difetto di prova sulla qualità di erede del sig. ### è da respingersi: l'attore ha depositato, fin dal ricorso introduttivo, in data ###, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà munita di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2423/2023 promossa da: ### nato ad #### il ###, CF ###, e residente ###/8, in proprio ed in qualità di erede del sig. ### nato a #### il ### e deceduto in data ###, C.F. ###, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### C.F. ###, P.I. ###, p.e.c.  ###, fax 06/87786592, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo Avvocato, sito in #### n. 35, in virtù di procura alle liti posta a margine del ricorso introduttivo ATTORE contro ### S.r.l. - ### di ### p.iva. ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. ### con sede ### rappresentata e difesa giusta procura speciale (doc. 1) allegata per via telematica alla comparsa di costituzione dagli avv.ti ### (c.f.: ###) e ### (c.f.  ###), con elezione di domicilio presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata ### e ###. Ogni comunicazione ai sopra indicati procuratori potrà essere inviata al fax n. 02/88556226 e agli indirizzi e- mail ### e ### CONVENUTO ### S.p.A., Codice fiscale e ####, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###### alla ### n. 14, nella qualità di ### di ### S.r.l. in forza di polizza n. ###, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n. 4 - ####, presso lo ### dell'### (C.F. ### - ####) del Foro di ### che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 comma III c.p.c. (nativamente redatta su documento informatico sottoscritto digitalmente, versato in atti in originale, con nome file: “B. Procura alle liti.pdf”) a firma del procuratore speciale p.t., dott.  ### giusta atto di nomina del 01.10.2020. Ai sensi e ad ogni effetto di legge si elegge quale domicilio digitale l'indirizzo di posta certificata ###.  #### parte attrice: “Voglia l'###mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, alla luce delle tabelle in uso presso i ### nazionali (in particolare alle tabelle di ### 2024, che hanno assunto una valenza nazionale, secondo la giurisprudenza di legittimità), così provvedere: - nel merito, acclarata la responsabilità della struttura resistente, ed il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari della stessa e l'exitus del sig. ### condannare la struttura resistente responsabile e per essa l'assicurazione terza chiamata, al pagamento nei confronti dell'odierno ricorrente, nelle innanzi espresse qualità, della somma, a titolo di risarcimento del danno subito dal proprio congiunto e trasmissibile all'erede sig. ### iure hereditatis, nonché subito iure proprio dal ricorrente sig. ### ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro, sino all'effettivo soddisfo, ed in particolare: 1) della somma di € 1.089.589,00, o della diversa somma che l'###mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno biologico permanente e morale e di € 251.042,00 a titolo di danno biologico terminale patito dal sig. ### e riconosciuto in favore dell'odierno ricorrente iure hereditatis; 2) della somma ritenuta equa e di giustizia a titolo di danno catastrofale, riconosciuta, iure hereditatis in favore del ricorrente; 3) della somma a titolo di danno da perdita parentale subito dal sig. ### € 367.634,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, iure proprio; - in via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico, biologico terminale, morale catastrofale e danno da perdita parentale, condannare la ### resistente al pagamento della somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno da perdita di chance subito dal sig. ### e riconosciuta in favore del ricorrente iure hereditatis e iure proprio; - in ogni caso, della somma che l'###mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno patrimoniale (nelle forme del danno emergente e del lucro cessante) subito dall'odierno ricorrente; - della somma che l'###mo Giudicante riterrà congrua e di giustizia ai sensi dell'art 96 c.p.c., comma III. Per l'effetto, trasmettere gli atti alla Corte dei ### affinché accerti la sussistenza del danno erariale causato dalla condotta della struttura responsabile. 
Su tutte le somme ivi riportate si chiede la corresponsione degli interessi e la rivalutazione monetaria.  - Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e del giudizio di ATP da liquidarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”. 
Per parte convenuta ### “ Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così statuire: Nel merito: - in via principale: respingere integralmente qualsivoglia pretesa avanzata nei confronti della concludente in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, dichiarare ### esente da qualsivoglia responsabilità rispetto ai fatti oggetto di causa, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla predetta struttura resistente; - in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di ### anche in via solidale con i dott.ri ### e/o ### accertare e determinare i differenti apporti causali alle predette parti nonché il grado di colpa imputabile a ciascun sanitario.  - in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di ### S.r.l. per i fatti di cui è causa, dichiarare la compagnia ### S.p.a., tenuta a manlevare e tenere indenne la concludente da quanto quest'ultima sarà eventualmente obbligata a pagare in conseguenza dei fatti descritti in atto e, per l'effetto, condannare la predetta compagnia al pagamento di quanto eventualmente dovuto in favore di parte ricorrente, oltre che alla rifusione delle spese legali sostenute dalla convenuta nel presente giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c.; - in via istruttoria: insiste per la richiesta rinnovazione dell'elaborato peritale, previa nomina di nuovo Collegio peritale, risultando quello reso in sede di ### alla luce di quanto già evidenziato in atti, viziato da una valutazione e post che non tiene in minima considerazione: a) il contesto clinico caratterizzato da un decorso apparentemente regolare fino alle ore 20,00 del 26.07.2019; b) le spiegazioni alternative che potevano inizialmente essere date alla ripresa delle perdite ematiche; c) i rischi correlati ad un reintervento (rischi anestesiologici ed infettivi) che, con criterio ex ante, imponevano che, prima di “riaprire” il paziente, vi fosse ragionevole certezza che le perdite ematiche (che solo ora sappiamo essere espressione di una lesione vascolare arteriosa) fossero effettivamente il segnale di una condizione clinica di emergenza in atto. In subordine, disporre ctu integrativa e/o i chiarimenti dei ccttuu sugli aspetti errati e/o contraddittori dell'elaborato peritale evidenziati in sede ###data ###.  - In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. 
Per la terza chiamata ### spa: “ In via preliminare: 1. Dichiarare l'improcedibilità della domanda spiegata da parte ricorrente per aver incardinato tardivamente il giudizio sommario di cognizione in violazione dei termini di cui all'art. 8 comma III della Legge n. 24/2017. Per l'effetto, concedere al ricorrente il termine di quindici giorni previsto dall'art. 8 comma 2 L. 24/2017 per la presentazione dinanzi al Tribunale adito dell'istanza di consulenza tecnica.  2. Per l'effetto revocare i decreti di liquidazione dei ### disponendo la restituzione degli acconti versati, ovvero, in ogni caso, porre ad esclusivo carico del ricorrente le spese del procedimento ex art.  696bis c.p.c. recante RG n. 2092/2021 incardinato. 
In via principale, nel merito: 3. rigettare la domanda spiegata da parte ricorrente, siccome infondata in fatto ed in diritto. 
In via gradata, nel merito: 4. nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande spiegate dal ricorrente, previa determinazione in termini percentuali del quantum di responsabilità accertato in capo a ciascuno dei resistenti e terzi chiamati e con espressa indicazione del grado di colpa ascrivibile a ciascun corresponsabile, procedere ad equa riduzione del preteso risarcimento, con esplicito rigetto relativamente al risarcimento di poste di danno la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente, tenuto conto della condotta colposa del sig. ### e/o del sig. ### ai sensi dell'art. 1227 c.c., del limite risarcitorio di cui all'art. 1223 c.c. e del limite generale imposto dall'art. 1225 c.c., nonché di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio.  5. Per l'effetto di quanto richiesto al punto 4, porre ad esclusivo carico di ### S.r.l. l'importo di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) della SIR stabilita dalla polizza n. ### e, per l'effetto, contenere l'obbligo indennitario e/o risarcitorio di ### ai soli importi eccedenti la predetta somma ed in ogni caso entro il massimale pari a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per singolo sinistro previsto dalla polizza, ovvero entro il minor importo derivante dall'erosione anche parziale del massimale aggregato previsto dalla suddetta polizza, ovvero derivante dall'eventuale applicazione di una massima esposizione.  6. In ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente e della domanda di manleva spiegata da ### S.r.l. nei confronti di ### accertare e dichiarare il diritto di ### di ripetere in via di regresso dall'### S.r.l. le somme pagate in favore del ricorrente e rientranti, anche parzialmente, nella SIR prevista in polizza ovvero eccedenti il massimale. 
In ogni caso: 7. condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA come per legge; ovvero, in subordine, compensare le spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c.”. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Oggetto del giudizio ### attrice ha chiesto accertarsi la responsabilità di ### in ordine al decesso del sig. ### verificatosi, dopo due anni vissuti in stato vegetativo, in data 9 ottobre 2021, a seguito di intervento di bypass aorto-coronarico associato alla sostituzione dell'aorta ascendente praticato presso l'### convenuto. 
La tesi sostenuta - supportata dall'elaborato tecnico depositato in atp - è che i sanitari che avevano avuto in cura il sig. ### abbiano causato la lacerazione della mammaria interna sinistra, responsabile del successivo quadro clinico rappresentato, dapprima, dall'emorragia e, successivamente, dall'arresto cardiaco e dal conseguente danno ischemico cerebrale che ha condotto a morte il sig. ### In particolare parte attrice ha ravvisato profili di criticità nell'operato dei sanitari della struttura resistente integranti la sussistenza di colpa grave per: ### non aver sottoposto pre-operatoriamente il paziente ad un test provocativo di ischemia miocardica (“l'incompletezza dell'iter diagnostico nel caso in esame per quanto attiene la dimostrazione di una ischemia miocardica inducibile”, ricorso pag. 8); ### l'insorgenza di “una complicanza iatrogena consistente nella lacerazione della AMI sinistra. E' verosimile che tale complicanza sia conseguenza di una procedura di preparazione del condotto non corretta; è possibile che l'applicazione di una clip metallica (…) sia stata fatta a non sufficiente distanza dal condotto e che la lesione del vaso non sia stata immediata ma successivamente determinatasi. Peraltro non si possono escludere (..) altre manovre lesive del vaso durante la sua manipolazione (..”) (ricorso pag. 10); ### il ritardo con cui i sanitari avevano riconosciuto l'insorgenza della complicanza emorragica e che, ove prontamente riconosciuta, avrebbe consentito un intervento tempestivo di riparazione del condotto arterioso lesionato, e in ultima analisi, evitato l'insorgenza dello shock emorragico” (ricorso pag. 10). 
Ha quindi ritenuto provato il nesso causale - secondo la regola del “più probabile che non” - tra l'operato dei sanitari e l'evento morte, assolutamente evitabile in caso di approccio diagnosticoterapeutico corretto. 
Il danno è stato così indicato: ▪ danno biologico pari al 100% (patito in vita dal sig. ### e trasmesso iure haereditatis al figlio): €. 1.004.431,25, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; ▪ danno biologico terminale (patito in vita dal sig. ### e trasmesso iure haereditatis al figlio): €. 109.851,00 per i primi 100 ### giorni con personalizzazione massima in considerazione della gravità dell'evento, come da ### della Giustizia civile ed €.  105.045,00 per i successivi 705 giorni ### per il danno biologico temporaneo.  ▪ danno catastrofale, patito in vita dal sig. ### e trasmesso iure haereditatis al figlio; ▪ danno morale, iure proprio, inteso quale danno da perdita del rapporto parentale; ▪ danno patrimoniale, iure proprio: somme corrisposte, oltre che in sede di giudizio ordinario, anche in sede di ATP (cfr. ad es. contributo unificato e marca da bollo - 259,00 e 27,00 -, oltre le spese di consulenza tecnica d'ufficio - cfr. liquidazione allegata all'elaborato - e di parte); perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche (“anche indiretti-si pensi agli aiuti in casa e nell'assistenza ai propri cari”) del sig. ### al nucleo familiare ### in via subordinata è stata coltivata domanda di risarcimento del danno da perdita di chance: sia avuto riguardo alla chance di sopravvivenza perduta dal sig. ### e trasmessa iure haereditatis; sia avuto riguardo alla chance iure proprio, ossia alla perdita di possibilità di godere del rapporto parentale, in capo al ricorrente.  ### si è costituita sollevando un'eccezione di carattere preliminare in rito (incompatibilità del rito azionato con la natura degli accertamenti richiesti) e chiedendo, sempre in via preliminare, di estendere il contraddittorio nei confronti dei medici che avevano eseguito l'intervento. Ciò al fine di sentir accertare al loro esclusiva responsabilità in ordine ai fatti di causa o, in subordine, per agire in manleva/regresso nei loro confronti secondo le rispettive quote di responsabilità. 
Sempre in via preliminare ha chiesto la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile (### spa in forza di polizza n. ###) al fine di essere manlevata in caso di accertata responsabilità. 
Nel merito ha ritenuto insussistente qualsivoglia ipotesi di responsabilità a suo carico ritenendo non utilizzabili gli accertamenti già disposti in sede di atp e ha contestato le poste di danno pretese.  ### in sede di comparsa conclusionale ha ritenuto di eccepire che parte attrice non avesse adempiuto al proprio onere probatorio quanto alla dimostrazione del rapporto di parentela in essere con il sig.  ### e, quindi, al titolo in forza del quale il sig. ### aveva agito (ritenendola questione rilevabile d'ufficio in quanto attinente al merito della domanda). ### spa si è costituita in giudizio ed, associandosi all'istanza di chiamata in causa dei medici, ha, rispetto alla domanda attorea: ▪ censurato il fatto che con il ricorso introduttivo del procedimento erano state evidenziate criticità mai sollevate con il ricorso in atp (intrapreso quanto il sig. ### era ancora in vita) ed “armonizzate” rispetto al contenuto dell'elaborato; ▪ eccepito l'improcedibilità della domanda per tardiva introduzione del giudizio ex art. 8 comma 3 legge ### (mancato rispetto del termine di 90 giorni - considerati perentori - dalla scadenza del termine perentorio fissato per la conclusione del procedimento di ### nel caso in esame il termine di 90 giorni, decorrente dal 05.10.2021 - scadenza del termine perentorio di sei mesi dalla data di deposito del ricorso - coincideva con il ### mentre il ricorso ex art. 702bis c.p.c. era stato depositato in data ###) e dunque inutilizzabilità dell'atp; ▪ eccepito, in ogni caso, l'inopponibilità a sé dell'atp al quale non aveva preso parte; ▪ eccepito la nullità dell'atp perché aveva censurato l'operato dei sanitari rispetto a condotte che non era mai state poste dal ricorrente in atp - sotto forma di allegazione - in rapporto di causalità rispetto all'evento; ▪ l'infondatezza della domanda, di natura squisitamente extracontrattuale quanto alla pretesa azionata iure proprio dal sig. ### e degli addebiti mossi ai sanitari (e quindi l'erroneità degli esiti dell'atp); ▪ il concorso ex art. 1227 c.c. della condotta del danneggiato nella produzione del danno (il sig.  ### era forte fumatore); ▪ rispetto al danno: la duplicazione di alcune delle poste risarcitorie pretese alla luce del principio di omnicomprensività del danno, la non configurabilità di un danno non patrimoniale iure hereditatis da perdita di chance di sopravvivenza, l'assenza di dimostrazione di un danno patrimoniale effettivamente subito; invocando in ogni caso la rigida applicazione dei parametri tabellari quanto al danno da perdita parentale subito. 
Rispetto alla copertura assicurativa, ha chiarito essersi in presenza di un'assicurazione prestata nella forma cd. claims made ed ha ammesso l'esistenza di copertura ma ha invocato le limitazioni di cui alla SIR (acronimo di ### assistita, intesa come porzione del rischio che resta a carico dell'### In particolare, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 14 delle CGA presenti nel contratto, la garanzia prevista dalla polizza è stata ritenuta operante solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento fosse superiore all'importo della ### (### pari a € 400.000,00: tali somme erano dunque da ritenersi escluse dalla garanzia prestata.  2. Eccezioni preliminari ▪ l'eccezione di incompatibilità del rito prescelto è superata dall'intervenuta prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario; ▪ l'istanza di estensione del contraddittorio ai medici che effettuarono materialmente gli interventi è stata rigettata per specifiche ragioni che, in questa sede ###possono che essere richiamate (cfr. decreto 29.09.2023 “rilevato che la chiamata in causa del dott. ### e ### non può essere autorizzata: né ove mira ad estendere il contraddittorio nei confronti dei medici perchè identificati quali unici legittimati passivi dell'azione risarcitoria promossa da parte attrice (e le ragioni poggiano su esigenze di economia processuale. È noto che il paziente è libero di scegliere nei confronti di chi promuovere la propria azione risarcitoria. confronti dei medici parte attrice non ha inteso svolgere alcuna azione e si è opposta alla loro chiamata. E' evidente che ove nessuna responsabilità dovesse essere riconosciuta in capo ad ### - perché altri devono essere esclusivamente chiamati a rispondere - la domanda semplicemente non meriterà accoglimento); né ove mira ad estendere il contraddittorio nei confronti dei medici perché identificati come soggetti nei cui confronti dovranno essere riversati gli effetti di un eventuale condanna, in rivalsa. E' noto, infatti, che l'art. 9 secondo comma L 24/2017 contempla la possibilità di esperire l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria solo allorchè il medesimo sia stato parte della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno per essere stato citato in giudizio ab origine dal paziente/danneggiato al fine di far accertare la sua concorrente responsabilità (e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie)”; cfr. ordinanza 10.10.2023 “ letta l'istanza di revisione del decreto emesso ex art 269 c.p.c. formulata nell'interesse di ### ritiene di dover confermare il proprio provvedimento per le ragioni che seguono: a) con riferimento ai motivi di cui alla lett. a) pag. 3 dell'istanza (la chiamata dei terzi medici sarebbe, a dire di parte istante, coerente del principio di economia processuale perché la prima udienza sarebbe già slittata per consentire al chiamata in causa di ### S.p.a.) si osserva che parte istante non solo non considera che costituzione in giudizio dei citati medici potrebbe dare luogo ad eccezioni mai esaminate e che non sono mai state oggetto dell'accertamento peritale, svoltosi nel solo contraddittorio tra parte attrice e ### ma altresì non considera l'appesantimento che inevitabilmente deriverebbe dal successivo - e verosimile - coinvolgimento in causa delle compagnie assicurative personali dei medici. Dunque non risulta affatto condivisibile l'assunto che il coinvolgimento in giudizio dei medici - al fine di veder accertata la loro esclusiva responsabilità - sia coerente con il principio di ragionevole durata del processo ma risulta con esso contrastante; b) con riferimento ai motivi di cui alla lett. b) pag. 5 dell'istanza (l'art. 9 della legge n. 24/2017 non precluderebbe la possibilità di chiamata del terzo medico da parte della struttura sanitaria, ai fini dell'azione di rivalsa da svolgersi in contemporanea con l'azione di risarcimento promossa da danneggiato nei soli confronti della struttura) si osserva che l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 9 è stata prospettata in conformità all'opinione espressa da buona parte della dottrina (che nega alla struttura il diritto di chiamare in causa il medico al fine di estendere a quest'ultimo gli effetti del giudizio risarcitorio ogniqualvolta l'esercente non sia stato convenuto dal paziente danneggiato), sulla base della ratio della rivalsa introdotta dalla novella (l'azione in questione mira a riequilibrare il rapporto interno tra il medico e la struttura sanitaria dopo che quest'ultima ha sopportato, dal lato esterno, gli oneri risarcitori nei confronti del danneggiato); c) con riferimento ai motivi di cui alla lett. c) (il giudicante avrebbe omesso di valutare l'opportunità della chiamata in vista dell'azione di regresso) si osserva che la regola della responsabilità solidale dal lato passivo dell'obbligazione (a cui è funzionalmente connessa l'azione di regresso) non è istituto pensato a vantaggio del debitore ma solo del creditore della prestazione (che può contare su più soggetti solvibili); ragion per cui, ove si ritenga estranea ai principi della massima speditezza processuale, l'estensione del contraddittorio a soggetti ritenuti condebitori solidali ma ai quali il creditore non ha inteso rivolgere alcuna domanda, non vi è violazione alcuna dei principio che informano la materia (Cass. civ. n. 542/2020); d) con riferimento ai motivi di cui alla lett. d) (parte attrice non si sarebbe opposta in senso stretto alla chiamata in quanto ha attribuito ai sanitari una colpa grave nell'esecuzione dell'intervento) ci si riporta a quanto espressamente verbalizzato da parte attrice all'udienza del 28.09.2023 ( “### l'avv. C. RUSSO per avv.  ### che si oppone alla chiamata in causa dei dott.ri ### e Corsi”). Ciò comporta che le domande svolte nei loro diretti confronti da parte di ### srl non potranno essere esaminate; ▪ l'eccezione di improcedibilità della domanda per deposito tardivo del ricorso ex art. 702 bis cpc deve essere rigettata: il comma 3 dell'art. 8 L. n. 24/2017 prevede che ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1 del citato articolo, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. La norma introduce, dunque, per l'attore l'onere di introdurre il giudizio di merito entro il termine (non dichiarato espressamente perentorio) di 90 giorni dal deposito della relazione o, qualora ciò non sia avvenuto, dalla scadenza del termine perentorio fissato per la conclusione del procedimento di ### La formulazione letterale della norma (che esclude chiaramente la perentorietà del termine, a differenza di quello fissato per la conclusione del procedimento di atp) porta a ritenere che il rispetto di detto termine sia richiesto solo per assicurare gli effetti della domanda. Il rispetto del termine, in altri termini, è funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non per rendere procedibile la domanda di merito. Se depositato oltre la scadenza del termine di 90 giorni, il ricorso è, dunque, procedibile ma può produrre solo ex novo i suoi effetti processuali e sostanziali. In altri termini, la parte che vuole beneficiare della salvezza degli effetti della sua domanda, ha l'onere -a prescindere dallo stato in cui si trova la consulenzadi promuovere il giudizio di merito nelle forme del rito sommario, entro il termine di 90 giorni che decorre dalla scadenza del termine semestrale, anche nel caso in cui questa sia interessata a proseguire il procedimento ex art. 696-bis per conoscere l'esito della relazione e partecipare al tentativo di conciliazione. Gli “effetti processuali della domanda” che vengono “assicurati” dalla tempestiva proposizione della domanda di merito sono, ad esempio, la c.d. perpetuatio iurisdictionis (cioè l'irrilevanza, rispetto alla determinazione della giurisdizione e della competenza, dei mutamenti della “legge vigente” successivi al momento della proposizione della domanda), la litispendenza (cioè la carenza di potere del giudice successivamente adito a pronunciarsi sul merito della domanda già proposta davanti ad altro giudice), la perpetuatio legitimationis (in base alla quale, se il diritto controverso si trasferisce nel corso del giudizio, il processo prosegue tra le parti originarie). Gli “effetti sostanziali della domanda” che vengono “assicurati” dalla tempestiva proposizione della domanda di merito possono essere di natura conservativa (perché diretti a rendere irrilevanti fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere che si verifichino durante la pendenza del processo, quali la sospensione della prescrizione); di natura attributiva (diretti a far conseguire all'attore vittorioso le stesse utilità che avrebbe conseguito ove il diritto litigioso riconosciutogli fosse stato soddisfatto al momento stesso della domanda (quali la corresponsione di interessi); di natura strettamente sostanziale (ovvero conseguibili a seguito di esercizio di azione giudiziale o anche stragiudiziale del diritto), quale l'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2945, comma 2, (vantaggio, quest'ultimo, peraltro non particolarmente rilevante atteso che la proposizione del ricorso, ex art. 696-bis c.p.c., produce di per sé l'effetto interruttivo impeditivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., co. 1, in relazione al diritto oggetto della richiesta istruttoria). Il ricorso promosso nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c. vale, dunque, anche se presentato fuori dal termine dei 90 giorni, a tutti gli effetti come domanda giudiziale che deve essere esaminata nel merito, ferma la perdita degli effetti processuali e sostanziali della domanda anteriormente proposta in ### come copra chiarito. Questa è l'unica interpretazione, a parere del giudicante, conforme ad una voluntas legis che sia coerente con lo spirito della norma, che è quello di preferire, financo alla mediazione obbligatoria, lo strumento dell'atp in funzione conciliativa, l'unico in grado di esplicare una funzione realmente deflattiva sul contenzioso, e non di sanzionare con rigido formalismo, mediante una pronuncia in rito, il mancato rispetto della scansione processuale indicata. ### parte ( Corte Costituzionale n. 403/2007) “le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso non estensivo” ciò al fine di assicurare l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali; ▪ l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché “armonizzato” con gli esiti della ctu disposta in atp è da rigettare: fermo restando che già in sede di ricorso di atp erano stati denunciati, sulla base della valutazioni espresse dal ct di parte dott. ### tanto la lacerazione del condotto quanto il difetto di accertamento intraoperatorio, appare evidente che la ctu medico legale serve proprio, in linea con la ratio ispiratrice della legge ### a fare chiarezza su aspetti critici che possono palesarsi solo dopo adeguato approfondimento istruttorio, anche al fine di evitare di intraprendere azioni di responsabilità immotivate. Del resto, se è vero, come è vero, che la Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile 10901/2024) esclude, nell'ambito dello stesso giudizio ordinario, che si possa parlare di inammissibile mutatio libelli ove l'attore adegui la propria domanda al contenuto specifico della ctu (“Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (In applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d'appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado - diversamente individuando l'errore di esecuzione dell'intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con l'atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell'omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con l'appello incidentale) non si vede proprio come possa giungersi a considerazioni opposte per l'ipotesi di cui si discute (ove ad essere “tacciate” di inammissibilità sono le specifiche allegazioni poste nel ricorso che consegue ex lege all'atp); ▪ l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per difetto di prova sulla qualità di erede del sig.  ### è da respingersi: l'attore ha depositato, fin dal ricorso introduttivo, in data ###, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà munita di quel grado di sufficiente specificità richiesta anche dalla giurisprudenza della Cassazione più rigorosa sul tema ( Ordinanza di ### 1 Num. 3445 Anno 2025). Oltre a ciò il sig ### unico figlio del sig. ### ha prodotto copia dell'estratto dell'atto di nascita (all. 13 del ricorso introduttivo), che comprova la relazione familiare e la sua specifica qualità. È semmai l'eccezione delle parti convenute ad essere totalmente generica e come tale inidonea a mettere in dubbio l'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio; ▪ l'eccezione di nullità dell'atp perché espressa su condotte mai allegate da parte ricorrente come produttrici di danno è da rigettarsi: il danno è, nel caso di specie, rappresentato dall'evento morte. ### ricorrente ha da sempre e con sufficiente grado di precisione censurato l'intero iter diagnostico terapeutico, ponendo particolare attenzione all'evento lacerativo denunciato. Le condotte colpose ascritte dal collegio peritale ai sanitari non sono affatto esorbitanti rispetto a quanto oggetto di censura (cfr. pagg. da 13 a 16 del ricorso per atp in riassunzione). Invero è solo a fronte di attività assertiva mancante o incompleta che l'attività “d'indagine” resta preclusa; per contro l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente; cfr. ### civile, sez. III, 27/04/2015, n. 8473) il danno è assolutamente idonea a dare ingresso all'accertamento peritale, a maggior ragione se finalizzato ad una possibile composizione del contenzioso; ▪ l'eccezione di inopponibilità dell'atp ad ### è da rigettare: “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito”ed è - pur se “privo di ogni efficacia di prova priviligiata”in tale giudizio - “pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile”, potendone trarre il giudice - appunto - “elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo”: “ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (v. in tal senso Cass. n. 13229 del 2015)”.  3. Nel merito dell'azione di responsabilità ### peritale ha chiarito che il signor ### allorchè si rivolse alle cure dei sanitari operanti presso ### srl, era affetto da una duplice patologia cardiovascolare e cioè da un aneurisma dell'aorta toracica e da una coronaropatia critica bivasale. La sua patologia di base gli aveva consentito fino a qual momento di svolgere una vita pienamente autonoma.  ### peritale ha ritenuto che l'associazione di un aneurisma aortico, sebbene di diametri ancora non critici, con una patologia coronarica critica bivasale rendeva ragionevole l'opzione chirurgica suggerita dai sanitari, pur ricorrendo nel caso in esame indicazioni di ### sulla base delle vigenti ### (l'intervento, in altri termini, non aveva una indicazione assoluta ma poteva “essere preso in considerazione” tenendosi conto della assai probabile progressione della dilatazione aneurismatica dell' aorta toracica e della concomitanza di una malattia coronarica critica bivasale. Per cui, sotto tale profilo, l'operato dei ### dell' ### di alta specialità di ### non risulta in disaccordo con le indicazioni delle linee guida). 
L' aneurisma aortico venne quindi trattato mediante resezione dell'aneurisma e sua sostituzione con tubo in wowen dacron. 
Il bypass coronarico venne eseguito utilizzando entrambe le arterie mammarie interne, come preferenzialmente indicato dalle ### Trattasi di prestazioni sanitarie normalmente erogate dalle U.O di Cardiochirurgia e che, ovviamente, richiedono comprovata capacità tecnica ed esperienza clinica, competenza e perizia di cui erano in ogni caso possesso dei ### che prestano servizio presso l'### di ### , ma che non imponevano la soluzione di problemi di speciale difficoltà. 
È poi accaduto che il giorno successivo alla esecuzione della procedura cardiochirurgica e specificamente al bypass aorto-coronarico è insorta una complicanza iatrogena consistente nella lacerazione della AMI sinistra. 
Il collegio peritale ha ritenuto verosimile che tale complicanza sia stata la conseguenza di una procedura di preparazione del condotto non corretta; è possibile - scrivono i ccttuu “che l'applicazione di una clip metallica (utilizzata per obliterare - prima di sezionarlo - uno dei piccoli rami arteriosi originatisi della mammaria) sia stata fatta a non sufficiente distanza del condotto e che la lesione del vaso non sia stata immediata ma successivamente determinatasi. Peraltro non si possono escludere (come argomentato sopra - paragrafi B e C) altre manovre lesive del vaso durante la sua manipolazione, non immediatamente rilevabili dall' ### ma tali da evolvere nel postoperatorio ed esitare nella lacerazione del condotto e nel conseguente sanguinamento durante la seconda giornata post-operatoria”. 
Dall' esame della documentazione sanitaria (e specificamente del diario clinico e del diario infermieristico) risulta inoltre un colpevole ritardo nel riconoscimento dell'insorgenza della complicanza emorragica, causata dalla sopraggiunta lacerazione del condotto: sono intercorsi circa 90 minuti tra la ripresa del sanguinamento e l'intervento del ### Se i ### si fossero prontamente allertati - essendo assai probabile che la ripresa del flusso ematico dal drenaggio potesse essere causata dal sanguinamento del condotto - e quindi avessero predisposto tutte le misure utili per un intervento tempestivo di riparazione del condotto arterioso lesionato, si sarebbe potuto probabilmente prevenire l'insorgenza dello shock emorragico. 
Lo shock emorragico e probabilmente l'ischemia miocardica conseguente alla lesione del bypass (### su ramo per il margine ottuso della a. circonflessa sinistra, che presentava alla coronarografia una stenosi dell'85%) hanno verosimilmente concorso nel determinare l'insorgenza dell'arresto cardio-respiratorio e delle sue conseguenze (encefalopatia post-anossica). 
Risulta quindi - scrivono i ccttuu - un collegamento causale tra le complicanze insorte, le procedure operatorie praticate e il ritardo nell' intervento dei ### (90') quando - in prima giornata postoperatoria - è sopravvenuta la complicanza emorragica conseguente alla lacerazione del condotto. 
Da ciò è conseguito il permanere di gravissime sequele neurologiche e respiratorie, che hanno portato al decesso del sig. ### dopo 2 anni 2 mesi e 15 gg dall' evento.  ### tale periodo il Paziente è rimasto in stato vegetativo, bilateralmente emiplegico, tracheostomizzato e dipendente da respiratore meccanico, in alimentazione enterale tramite ### Gli eventi determinatisi . scrivono chiaramente i ccttuu - non costituiscono evoluzione non prevedibile di pregresse patologie, né esiti di altra autonoma serie causale, ma sono conseguenza di un tardivo e inefficace trattamento delle complicanze insorte peri-operatoriamente. 
In caso di un approccio diagnostico-terapeutico corretto sia durante l' intervento cardiochirurgico che nel follow up post-operatorio, il decesso non si sarebbe verificato ed Paziente avrebbe avuto ottime prospettive di sopravvivenza ed una buona qualità di vita (cfr. ctu pag. 47). 
Tanto basta per ritenere comprovata la responsabilità dei sanitari che ebbero in cura il sig. ### sia sul versante extracontrattuale (cfr. danni iure proprio rivendicati dal sig. ###, sia sul versante contrattuale (cfr. danni iure haereditatis rivendicati dal sig. ###, in quanto è provato il nesso di causa tra il decesso e la prestazione sanitaria, connotata da colpa. 
In particolare, sulle specifiche obiezioni mosse dai ct di parte convenuta ### (che sono state letteralmente riprese negli scritti conclusivi), i consulenti tecnici d'ufficio hanno, per quanto di interesse, così opportunamente contro-osservato (rendendo quindi del tutto irragionevole la richiesta di rinnovazione della ctu): ▪ “Relativamente alla complicanza emorragica insorta il giorno successivo all'intervento chirurgico è indubbio che la lesione della mammaria interna non si sia prodotta spontaneamente, ma sia stata causata - con ogni probabilità - da una procedura non correttamente eseguita (harvesting della mammaria e applicazione di clips metalliche per chiudere i rami collaterali da essa originantisi)”; ▪ “Riteniamo non condivisibile l'affermazione dei ### che “### capitare che durante questa manovra una di queste [clips metalliche] possa avere indebolito la parete del vaso che successivamente… abbia ceduto determinando la massiva perdita ematica”. ### quanto riportato in letteratura, da noi citata, uno stiramento eccessivo del vaso, un clampaggio non delicato, l'applicazione incorretta delle clip metalliche possono determinare lesioni vascolari, per cui è assai probabile che ciò sia avvenuto durante la procedura, malgrado l'esperienza dell'### Non possiamo concordare con l'affermazione che “nulla può essere fatto per prevenire tali eventi “, infatti la prevenzione consiste nell'esecuzione accurata di ogni passaggio della procedura, compresa l'applicazione di ogni singola clip, dato che ognuna di queste - se applicata incorrettamente - può lesionare il vaso in tempi anche non immediati. Si concorda con i ### che la lesione non fosse individuabile intraoperatoriamente, altrimenti l'### avrebbe tempestivamente provveduto alla sua riparazione. Il fatto che la lesione del vaso sia esitata nella sua lacerazione e conseguente emorragia a distanza di molte ore non esclude che il danno si sia verificato a seguito di una manovra erronea. La lesione era prevenibile con una corretta esecuzione di ogni atto della procedura e la possibilità del suo verificarsi è segnalata in letteratura.  ▪ “Quanto alla gestione della complicanza, risulta dall'esame della cartella clinica che il ### di guardia non si sia allarmato per la ripresa del sanguinamento dai drenaggi, dopo che lo stesso si era da tempo interrotto: questo evento avrebbe dovuto indurre nel medico il sospetto della insorgenza di una complicanza emorragica e quindi la predisposizione di tutte le misure terapeutiche mediche per farvi fronte, compreso il pronto allertamento della sala operatoria e del chirurgo. Nulla invece risulta annotato nel diario clinico da parte dal ### di ### tra l'ingresso del Paziente in ### (ore 17:45) e le ore 22:00, quando invece nelle consegne infermieristiche viene annotato alle ore 20:30 che è stato avvertito il ### di guardia per la ripresa del sanguinamento. Come scrivono I ### ciò avrebbe dovuto indurre “ad una stretta monitorizzazione” -che non risulta essere avvenuta dalla lettura del diario clinico e delle consegne infermieristiche - al fine di poter tempestivamente predisporre in caso di aggravamento delle perdite una revisione chirurgica, che nell'immediato (ore 20.30) certamente non si poneva”. 
Rispetto poi alle censure mosse da ### ▪ Non è corretto sostenere che i ccttuu non sarebbero stati in grado di individuare il meccanismo lesivo che avrebbe provocato la lacerazione dell'AMI sinistra (cfr. pag. 45 della ctu “È verosimile che tale complicanza sia conseguenza di una procedura di preparazione del condotto non corretta; è possibile che l'applicazione di una clip metallica (utilizzata per obliterare - prima di sezionarlo - uno dei piccoli rami arteriosi originatisi della mammaria) sia stata fatta a non sufficiente distanza del condotto e che la lesione del vaso non sia stata immediata ma successivamente determinatasi”) ma soprattutto ### non ha indicato le ipotesi eziopatogeniche non iatrogene munite di altrettanto valido determinismo causale; ▪ Non è corretto sostenere che i ccttuu avrebbero immotivatamente ritenuto un ritardo nel riconoscimento della complicanza emorragica: cfr paragrafo ### - ### del sanguinamento nel caso in esame: “### esame della cartella clinica risulta che le perdite ematiche dai drenaggi durante le ore successive all' intervento, quando il signor ### era degente in ### sono state pari a 400 ml tra le ore 15 e le 24 del 25/7 e pari a 60 ml tra le ore 00 e le 16 del 26/7, da cui si deduce che la perdita media oraria dai drenaggi sia stata di circa 18 ml/ora durante la degenza in ### In particolare tra le 15 e le 24 del 25/7 la perdita media è stata di 67 ml/h, mentre il giorno successivo (tra le ore 0 e le 16 del 26/7) si sarebbe sostanzialmente arrestata (60 ml in 16 ore, in media 3,75 ml/h). La scheda di trasferimento dalla ### riporta che durante la degenza in rianimo non è stato necessario praticare alcuna trasfusione. All' ingresso in ### (ore 17:45 del 26/7) il medico non annota in ### se persistessero perdite, la loro natura e andamento. Sulla base di quanto riportato nel diario infermieristico e sulla cartella dei bilanci, risulta un aumento netto e un andamento incrementale delle perdite ematiche dai drenaggi a partire dalle 20. Mentre non si registravano perdite nel monitoraggio orario tra le 18 -19 e le 19-20, alle 20:30 del 26/7 il ### allertava il MdG segnalando una perdita di 150 ml ( quindi un drenaggio di 150 ml di sangue tra le 20 e le 20:30). Tra le 20 e le 22 erano persi complessivamente 440 ml di sangue (flusso dai drenaggi 220 ml/ora). Non risultano annotazioni da parte medica nel diario clinico (pag 27 e 28 della ### fino alle ore 22:00 del 26/7. A quell' ora viene scritto: “### avvisata dal personale infermieristico per importante perdita da drenaggi toracici pleurici e retrosternali. Nel giro di 20 minuti perdita totale di circa 400 cc ematici. Paziente ipoteso, diaforetico, tachicardico. Contattato anestesista e allertata sala operatoria per trasferimento in emergenza per tamponamento cardiaco. Contattati chirurghi reperibili. Richieste 4 sacche di plasma e una di piastrine urgenti. Il paziente viene trasferito in sala operatoria (PA 60/40 mmHg), sveglio, vigile”. 
Tuttavia nel diario infermieristico in data 26/7 è annotato “h 20:30 ### per perdita del drenaggio (150 cc)”. Questa ripresa di un significativo aumento del sanguinamento, dopo che nelle precedenti ore le perdite ematiche erano state assai modeste, avrebbe necessitato di una attenta valutazione da parte del ### di cui non risulta traccia nel diario clinico, dovendosi tenere conto che - come sopra riportato - la causa più frequente dei sanguinamenti è una perdita dal ### e quindi avrebbe dovuto indurre i ### ad un attento monitoraggio, a predisporre nel frattempo opportune riserve di sangue stante la possibilità di doverle infondere con urgenza, nonché precauzionalmente provvedere all'allertamento dei cardiochirurgi reperibili e del personale della ### a fronte della possibilità/probabilità di dover adire ad una revisione chirurgica urgente. Nulla in proposito è annotato in cartella clinica. Alle 22 il MdG viene nuovamente avvisato “per continua perdita del drenaggio (290 cc)”. Risulta quindi assai probabile che nel caso in esame si sia verificata una mancata valutazione della sopravvenienza di una complicanza emorragica potenzialmente grave e conseguentemente un ritardo nella predisposizione dei provvedimenti opportuni per poterla affrontare tempestivamente ed efficacemente, evitando l'insorgenza di uno shock emorragico e del conseguente arresto cardio-circolatorio protratto e quindi dello sviluppo della encefalopatia post-anossica”; ▪ Non è corretto sostenere che i ccttuu si siano espressi su un quadro fattuale incompleto perché i dati in possesso dei consulenti sono stati ritenuti adeguati per rispendere al quesito ed era semmai specifico onere di parte convenuta offrire in prova scenari causali alternativi rispetto ai quali effettuare una comparazione, secondo la regola civilistica del “più probabile che non”; ▪ È del tutto apodittica poi l'affermazione secondo cui fu la scelta di non procedere a trattamenti intensivi o invasivi, peraltro adottata su accordo del curante, ad aver impedito al sig. ### di superare la fase di acuzie come è da respingere in toto la tesi secondo cui addirittura dovrebbe considerarsi ignota la causa del decesso e che su di essa abbia inciso, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., l'abitudine al fumo del de cuius (che può essere considerata solo ed esclusivamente quale causa/concausa della patologia che lo indusse a rivolgersi alle cure dei sanitari).
È dunque comprovata la piena responsabilità di ### srl per l'operato dei suoi sanitari ex art. 1228 c.c., visto che è provato il fatto colposo (rilevante anche in termini di inadempimento); il danno (ossia “il pregiudizio che da questo fatto è conseguito”); il nesso causale tra il fatto colposo e il danno. 
Mentre la struttura sanitaria non ha dimostrato di aver esattamente adempiuto la prestazione richiesta ovvero non ha fornito la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatto adempimento (ex pluribus ### civile n.6386 del 03.03.2023).  4. Sui danni risarcibili Al sig. ### spetta anzitutto iure proprio il danno da perdita del rapporto parentale. 
Per quanto riguarda l'esistenza del danno non patrimoniale rivendicato iure proprio dai prossimi congiunti (padre, madre, figli, fratelli) per la perdita del rapporto parentale vi è infatti poco da dire (cfr. da ultimo ### civile n. 3904/2025): la ### ancora di recente ha infatti ribadito un principio di diritto ormai consolidato secondo cui l'uccisione di una persona fa presumere, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai membri del nucleo familiare “minimo”, che comprende genitori, coniuge, figli e fratelli della vittima. 
In particolare ha chiarito che questa presunzione opera indipendentemente dalla sussistenza della convivenza o dalla distanza fisica tra la vittima e i suoi congiunti, elementi questi che potranno eventualmente rilevare solo ai fini della quantificazione del danno (quantum debeatur), ma non della sua esistenza. In altri termini, per i membri della famiglia nucleare, la perdita del rapporto parentale può essere sempre presunta sulla base della mera appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo. 
Questo principio comporta un'importante inversione dell'onere della prova: sarà infatti il convenuto a dover dimostrare che tra la vittima e il superstite esisteva un rapporto di indifferenza o addirittura di odio, tale da escludere che la morte del primo abbia causato pregiudizi non patrimoniali al secondo. Si tratta di una prova contraria particolarmente rigorosa, che non può limitarsi alla mera dimostrazione dell'assenza di convivenza o della distanza fisica tra i congiunti (Cass. civ. Sez. ###., 15/07/2022, n. 22397; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/02/2018, n. 3767). 
Questa impostazione trova il suo fondamento nella normale dinamica delle relazioni familiari e nell'id quod plerumque accidit, ossia in ciò che normalmente accade nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli, tra coniugi e tra fratelli. La Corte riconosce che questi legami sono caratterizzati da una particolare intensità affettiva che, salvo prova contraria, si presume esistente indipendentemente dalle concrete modalità di manifestazione del rapporto. Mentre la convivenza o meno con il familiare deceduto rileva solo da un punto di vista “quantitativo” perché è espressione di una verosimile maggiore intensità del vincolo e giustifica un appesantimento del “punto” tabellare da riconoscersi a fini liquidatori. 
Alla luce di tali principi è possibile liquidare il danno in favore del sig. ### figlio del sig.  ### facendo applicazione della ### a punti predisposta dal Tribunale di ### ultima versione. Gli importi dovuti sono dunque i seguenti: il congiunto aveva 48 anni, era figlio della vittima ed era non convivente; l'intensità della relazione affettiva era tale da poter riconoscere un punteggio pari a 15, ossia quello medio, la vittima aveva 71 anni e non era presente altro componente familiare nel nucleo primario): SVILUPPO del #### di riferimento: 2024 Valore del ### € 3.911,00 Punti in base all'età del congiunto: 20 Punti in base all'età della vittima: 12 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 63 IMPORTO del ### € 246.393,00 Sul predetto importo liquidato a titolo di danno da perdita del rapporto parentale (già rivalutato al giugno 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione (applicando gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'### di ### Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'### per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operari ed impiegati, indice F.O.I.) nonché gli interessi di natura compensativa al tasso legale previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (### civile n. 1712/1995). 
Al sig. ### spetta, sempre iure proprio, il risarcimento del danno patrimoniale subito e relativo alle spese sostenute ante causam per l'accertamento della responsabilità (spese di atp, contributo unificato e bollo) che costituiscono posta di danno emergente: spetta, quindi, il compenso liquidato al C.T.U. dott. ### € 2.092,61 oltre accessori di legge ed il compenso liquidato al C.T.U. dott. ### € 2.092,61 oltre accessori di legge; oltre ad euro 259,00 e 27,00 per contributo unificato e marca. Non risultano invece allegate o prodotte (neppure con gli scritti conclusivi) fatture o proforma dei ctp. Nessuna prova è stata poi fornita rispetto a stabili contribuzioni da parte del de cuius in favore dell'attore, atte a comprovare un danno da lucro cessante. 
Sull'importo sopra indicato spettano interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi. 
Con riguardo al danno reclamato jure haereditario morale e terminale (in punto legittimazione ancora di recente ### civile n. 817/2025 “In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire. Si è poi specificatamente precisato, in relazione alla prova della qualità di erede, che tale onere non è assolto con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n. 10519/2024; v. inoltre Cass., n. 210/2021”) è noto che costituiscono diritti acquisibili iure hereditario, i diritti risarcitori derivanti dalla dimostrazione dell'esistenza di un danno biologico terminale e/o morale catastrofale (anche detto “da lucida agonia”). Le due tipologie di danno non presentano alcuna disposizione codicistica, ma sono frutto di una complessa elaborazione giurisprudenziale il cui fine è quello di garantire il risarcimento adeguato in caso di lesione di specifici diritti costituzionalmente garantiti e lesi dalla morte conseguente ad un fatto illecito. 
Il danno biologico terminale è, ormai unanimemente, inteso quale danno di natura biologica accusato dalla vittima a seguito della lesione del diritto costituzionale all'integrità psico-fisica; si richiede, infatti, che sia riscontrata una patologia medicalmente accertabile che progressivamente peggiori fino a cagionare la morte del soggetto. A tale requisito si aggiunge il “fattore tempo”, elemento imprescindibile ed essenziale. La giurisprudenza, infatti, richiede che la vittima sopravviva temporaneamente alla malattia per un apprezzabile lasso di tempo, ma, concretamente, non si è mai giunti a una definizione univoca del lasso di temporale che deve intercorrere tra il verificarsi della malattia e la morte. ### sentenze succedutesi negli ultimi anni, infatti, emerge un ampio spettro di ipotesi che variano dai pochi minuti di sopravvivenza fino alla previsione di diverse giornate di agonia.  ### d'arresto sul tema è che sia accertata l'esistenza di una malattia patita dal deceduto in un certo arco temporale, denominato spatium vivendi. 
Il bene tutelato, infatti, non è la vita in sé, la cui lesione non può generare un danno trasmissibile iure hereditario, bensì, come detto, il diritto alla salute (rectius all'integrità psico-fisica) che, nello specifico caso, è offeso con la massima intensità, esitando nella morte del danneggiato. 
Il danno morale catastrofale è, invece, un danno morale “di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita”.  ### di tale danno, dunque, richiede la dimostrazione dell'esistenza di un lasso di tempo, anche minimo e non necessariamente apprezzabile (come, invece, richiesto per il danno biologico terminale), in cui la vittima abbia potuto avvedersi e comprendere di essere in procinto di morire. 
Assume, pertanto, un ruolo decisivo la sofferenza psichica e la disperazione della vittima che comprende l'avvicinarsi inesorabile del proprio trapasso. 
Seguendo tale linea interpretativa, la giurisprudenza giunge ad escludere il danno catastrofale in caso di coma o morte immediata, poiché, in tali frangenti, la vittima non ha modo di prendere coscienza delle circostanze letifere nelle quali versa.  ### caratterizzante di tale danno - che permette di distinguerlo dal danno terminale - è l'accertamento di un turbamento psichico dotato di particolare intensità, ma non definibile quale vera e propria malattia psichica, in quanto, generalmente, esso perdura per un lasso di tempo che non consente allo stato di turbamento di degenerare in una vera e propria patologia psichica. 
È, dunque, un risarcimento per la sofferenza morale, per il dolore, per il “terror vacui”, deve in altri termini essere dimostrata la presa di coscienza della vittima: l'agonia dev'essere stata lucida.
Nel caso di specie, risulta provato che già in prima giornata post operatoria si è sviluppata una importante perdita ematica, non tempestivamente riconosciuta, che ha provocato l'insorgenza di uno shock emorragico e di un arresto cardio-respiratorio protratto causante una grave encefalopatia postanossica. 
L' encefalopatia post-anossica ha determinato la persistenza di uno stato di coma e di un gravissimo danno cerebrale, che nel tempo ha determinato l'insorgenza delle complicanze che hanno portato il Paziente al decesso dopo 26 mesi e 15 giorni dall' intervento. 
Successivamente all' intervento il signor ### è rimasto per il resto della sua vita in uno stato di totale dipendenza e di assoluta incapacità a svolgere le attività della vita quotidiana, cioè uno stato di totale invalidità. 
Le modalità con cui la complicanza si è manifestata, la gravità delle lesioni ed il contesto in cui il decesso è avvenuto portano ad escludere, in assenza di prova contraria, uno stato di coscienza del de cuius nell'intervallo di tempo trascorso dall'insorgere della complicanza alla morte, ragion per cui risulta difficile credere che egli potè rendersi conto della sua inevitabile fine (cfr. pag. 48 della ctu “A seguito dell' arresto cardio-respiratorio, insorto a seguito di shock emorragico conseguente a lesione iatrogena del bypass ###ramo del margine ottuso tardivamente riconosciuta, il signor ### ha subito una gravissima lesione causante una invalidità permanente del 100% per lo sviluppo di uno stato vegetativo con emiplegia bilaterale, della assenza di recupero dello stato di coma (### = 4/23), di un gravissimo deficit della funzione respiratoria necessitante di ventilazione meccanica continua, della necessità di nutrizione enterale con ### dello sviluppo di piaghe da decubito, condizioni che si sono mantenute fino all' exitus del Paziente. Tale condizione è persistita dal 26/7/2019 al 9/10/2021 e cioè per 2 anni 2 mesi e 15 gg prima del verificarsi dell'evento morte. A motivo del permanere di un gravissimo danno neurologico e delle conseguenti gravissime alterazioni dello stato di coscienza è assai probabile che il ### non abbia avuto alcuna percezione della propria integrità personale nella fase terminale della sua vita”). 
Spetta invece il danno biologico terminale, da intendersi come quel pregiudizio che si verifica tutte le volte in cui, tra la lesione e la morte, si interponga un apprezzabile lasso di tempo, determinandosi un danno al bene salute, consistente nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente ( 18056/19), che può sommarsi ad una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale) ( 9888/20) e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente (Cass. 21060/16). 
Come detto, nella giurisprudenza non c'è sempre uniformità di vedute sul periodo di tempo da ritenersi «apprezzabile» affinché il danno terminale possa essere reclamato dai congiunti della vittima: in taluni casi, si è esclusa la risarcibilità di tale danno per il trascorrere di un giorno o pochissimi giorni tra la lesione e la morte, in altri casi si sono ritenute sufficienti poche ore o, addirittura, frazioni di ora. 
Nel caso di specie l'approfondimento di tale aspetto è chiaramente superfluo essendo il tempo di vita vissuto in stato pressochè vegetativo pari a 26 mesi e 15 giorni. 
Riconosciuto l'an, occorre procedere alla sua liquidazione non può che essere equitativa ex art. 1226 A tale proposito si osserva che non è possibile far riferimento alle tabelle in materia del Tribunale di ### o di ### dal momento che queste liquidano in un unico importo il danno sia catastrofale (escluso, invece, nella specie) che biologico terminale. 
Occorre quindi procedere secondo altra via.
In particolare, per liquidare tale ultima voce di danno, sono riscontrabili due diversi orientamenti.  ### il primo, va liquidato un importo corrispondente ad un giorno di I.T.T., tratto dalla tabella di ### Tale importo, però, deve essere personalizzato, e, quindi, incrementato, al fine di tener conto delle circostanze del caso concreto, dal momento che le tabelle liquidano importi per una lesione temporanea, che viene seguita, però, da una remissione dallo stato patologico. Qui, invece, la lesione è massima, tant'è che la persona decede (### civile n. 8055/2016). 
In quest'ottica è stato ritenuta corretta una liquidazione che preveda un incremento di 3, 4 volte il valore tabellare (### civile n. 17577/2019).  ### un altro orientamento, è, invece, possibile far riferimento ad un criterio equitativo puro. In questi termini, si vedano Cass. 18163/07 e ### Bologna, ### II, 2 febbraio 2015, n. 206, ined., che ha riconosciuto alla vittima ### a titolo di danno biologico terminale la somma di 500,00 euro per ogni giorno di sopravvivenza; #### Sez. I, 12 aprile 2019, in ### che ha liquidato la complessiva somma di euro 2.500,00 in favore degli eredi di una vittima deceduta dopo 10 giorni di coma. 
Nel caso di specie si ritiene equo quintuplicare l'importo massimo previsto dalle ### di ### per ogni giorno di ITT (173,000x5=865,00). 
Il danno è dunque complessivamente pari ad euro 865,00 x 795 = 687.675,00 liquidato a titolo di danno biologico terminale (con rivalutazione ed interessi come sopra indicato) che va riconosciuto in favore dell'unico erede sig. ### Non vi sono ulteriori poste di danno riconoscibili (visto che il danno da perdita di chance è stato reclamato “solo in via subordinata al mancato riconoscimento del danno iure proprio e iure haereditatis”).  5. Sull'azione di garanzia ### in forza di polizza n. ### è obbligata a tenere indenne ### s.r.l. da quanto quest'ultima è tenuta a versare in favore di parte attrice per capitale, rivalutazione ed interessi in dipendenza della presente sentenza limitatamente alle somme in eccesso all'importo di euro 400.000,00 pattuito quale SIR contrattuale (su cui non vi è contestazione alcuna) e in ogni caso nel limite del massimale previsto in polizza per ogni singolo sinistro. 
Il fatto che parte attrice abbia optato per il pagamento diretto da parte dell'assicuratore ex art. 1917 (“condannare la struttura resistente responsabile e per essa l'assicurazione terza chiamata, al pagamento nei confronti dell'odierno ricorrente, nelle innanzi espresse qualità, della somma, a titolo di risarcimento del danno subito…”) ha come effetti che: ▪ l'assicuratore è tenuto direttamente nei confronti del danneggiato (al posto di ### srl) al pagamento delle sole poste liquidate a titolo di danno eccedenti la SIR prevista in polizza (ciò in quanto l'art. 1917 c.c. accorda al danneggiato la possibilità di chiedere direttamente all'assicuratore l'indennità dovuta a termini di polizza, ossia consente di estinguere l'obbligazione indennitaria che sorge per effetto del contratto assicurativo a mani del danneggiato quanto l'assicuratore lo preferisce o il terzo danneggiato lo richiede; ### civile ### III sentenza n. 26019 del 5 dicembre 2011); ▪ ### srl resta tenuta al pagamento nei confronti del danneggiato fino all'ammontare delle somme che rientrano nella SIR prevista in polizza (euro 400.000,00); ▪ l'assicuratore non ha diritto ad agire in regresso nei confronti dell'assicurato perché non paga somme in eccesso rispetto a quelle dovute a termini di polizza (ovvero somme rientranti nella SIR prevista in polizza od eccedenti il massimale di € 10.000.000,00, euro diecimilioni).  6. Sulla domanda svolta ex art. 96 cpc da parte attrice La domanda non può essere accolta perché ne difettano i presupposti in quanto non è dimostrato che parte convenuta abbia resistito con dolo o colpa grave.  7. Sulle spese di lite ### convenuta ### srl è tenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite da liquidarsi in base a tariffa (### di cognizione avanti il ### scaglione da euro 1.000.000,00 ad euro 2.000.000,00, importi medi per ciascuna fase). Con distrazione in favore dell'avv.to ### dichiaratosi antistatario.  ### spa è tenuta a tenere indenne il proprio assicurato di quanto questi è tenuto a versare in favore di parte attrice a titolo di spese legali. 
Tra assicurato e assicurazione le spese di lite inerenti la chiamata restano compensate in assenza di contestazione sulla copertura e in considerazione della comune difesa assunta verso parte attrice.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la responsabilità di ### srl - ### di ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in relazione ai fatti per cui è causa; accerta e dichiara che i danni da risarcire in favore di parte attrice ammontano a: ▪ € 246.393,00 a titolo di danno non patrimoniale subito iure proprio da perdita parentale; oltre interessi e rivalutazione indicati in parte motiva; ▪ € 2.092,61 oltre accessori di legge per il compenso liquidato al C.T.U. dott. ### ed € 2.092,61 oltre accessori di legge per il compenso liquidato al C.T.U. dott. ### € 259,00 ed € 27,00 per contributo unificato e marca da bollo versati in atp, a titolo di danno patrimoniale subito iure proprio; oltre interessi e rivalutazione indicati in parte motiva; ▪ € 687.675,00 a titolo di danno biologico terminale trasmesso iure haereditatis; oltre interessi e rivalutazione di cui in parte motiva; accerta e dichiara l'operatività della polizza n. ### sottoscritta da ### srl con ### spa e per l'effetto: dichiara tenuta e condanna ### srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte attrice sig. ### i danni come sopra liquidati fino all'ammontare della SIR prevista in polizza (euro 400.000,00); dichiara tenuta e condanna ### spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare direttamente a parte attrice sig. ### i danni come sopra liquidati per la restante parte, eccedente la SIR prevista in polizza; condanna altresì ### srl - ### di ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 37.951,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Con distrazione in favore dell'avv.to ### dichiaratosi antistatario; dichiara tenuta e condanna ### spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne ### s.r.l. da quanto quest'ultima è tenuta a versare in favore di parte attrice per spese di lite in dipendenza della presente sentenza; dichiara compensate tra ### s.r.l. e ### spa le spese di lite inerenti la chiamata. 
Genova, 15/10/2025 Il Giudice dott.

causa n. 2423/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Polichetti Stefania

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10348/2025 del 10-11-2025

... che il decesso fosse da far risalire ad uno stato settico. Hanno affermato che si era verificata una insufficienza multiorgano forse di prevalente origine cardiaca ed una insufficienza midollare con grave leucopenia, piastrinopenia e moderata anemia e che le infezioni nosocomiali abbiano contribuito parzialmente all'evoluzione letale. Hanno concluso escludendo il nesso causale tra l'exitus e la gestione sanitaria, seppur censurabile, dei sanitari. Né rileva a tal fine la non corretta compilazione della cartella clinica, che non ha inciso sull'accertamento del nesso causale. ### la Cassazione (Cass. 11224/2024), infatti, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione. I ### hanno, altresì, ritenuto che le inadeguatezze terapeutiche descritte abbiano determinato una perdita delle chances di (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente ### causa iscritta al n. 5612/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### professionale, pendente TRA #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###), tutti nella qualità di prossimi congiunti ed alcuni di eredi del de cuius ### nato a Napoli l'1/3/1953 e deceduto il ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### (C.F. ###), giusta mandato in calce al ricorso e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in ###. Porzio, n. 4 - ###. ### - Napoli; #### NAPOLI (C.F ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di Napoli (C.F. ######), domiciliat ###Napoli alla via ### 11; RESISTENTE ### note sostitutive dell'udienza del 3/11/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. 
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene adottata ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. (cfr. Cass. n. 22409/06). 
Con ricorso depositato il ###, ritualmente notificato, ####, ####, ####, ####, ####, #### e ####, tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed alcuni in qualità di eredi del de cuius ### convenivano in giudizio l'#### - NAPOLI, premettendo quanto segue: 1) in data ###, alle ore 11:48, il signor ### con anamnesi positiva per aneurisma dell'aorta trattato nel 2009, ### e ipertensione arteriosa, accedeva presso il ### del ### di ### per un dolore dorsale con riflesso gastrico ed un formicolio agli arti inferiori; 2) all'esame obiettivo veniva documentata PA 170/60 mmHg, oltre a polsi non apprezzabili e incontinenza sfinterica; 3) alle ore 13:56, nel sospetto di dissezione aortica, veniva eseguita TC torace e addome e angio TC dell'aorta che documentava “…flap intimale a livello dell'arto aortico che si estende causalmente l'origine dell'arteria succlavia di sinistra fino (…)”; 4) alla luce di tali risultanze diagnostiche, veniva disposto il trasferimento presso la cardiochirurgia della AOU ### di Napoli; 5) qui veniva ricoverato con diagnosi di ingresso di “dissecazione aortica tipo B” e, dopo i necessari accertamenti, alle ore 18:00 dell'11/10/2016, veniva sottoposto ad intervento di impianto di protesi endovascolare ### con copertura volontaria dell'arteria succlavia sinistra; 6) alle ore 22:45 della stessa giornata, veniva effettuata consulenza ORL urgente per epistassi posteriore; nei giorni successivi il paziente era sedato, apiretico, emodinamica stabile, in corso di trattamento di ultrafiltrazione; 7) in data ### veniva effettuata una nuova consulenza ### lo specialista provvedeva a rimuovere i tamponi nasali precedentemente posizionati e si assisteva alla ripresa di epistassi anteriore bilaterale maggiore a sinistra, per cui veniva effettuato nuovo posizionamento di tampone nasale; 8) agli esami ematochimici del 12/10/2016 era documentata una severa piastrinopenia associata a valori della coagulazione modificati in senso pro-emorragico. 
Tale assetto coagulativo in senso proemorragico rimaneva, seppure con minime modifiche, invariato nelle giornate successive; 9) in data ###, veniva eseguita nuova consulenza ### che documentava la presenza di coaguli ematici nel cavo orale, venivano rimossi i tamponi con ripresa di epistassi per cui venivano nuovamente applicati tamponi nasali, infine veniva richiesto emocromo completo. In tale data agli esami ematochimici veniva segnalato: “tempo di tromboplastina ### non proporzionato”; 10) sempre nella stessa giornata, il paziente presentava emodinamica stabile, anurico, apiretico e venivano richiesti oltre agli esami ematochimici anche broncolavaggio; 11) il giorno 22/10/2016, si rendeva necessaria la trasfusione di due sacche di emazie concentrate, mentre il giorno seguente le condizioni generali venivano descritte come critiche ma stazionarie, GCS 9. La terapia farmacologica segnata in diaria prevedeva, tra gli altri farmaci, anche terapia antibiotica, albumina a giorni alterni, ### 6000 UI. ### coagulativo agli esami ematochimici era ancora proemorragico con valori di PLT 82x10^3/ml vn 130-400; ### 42,0 sec vn 25-40; antitrombina III 60,7% vn 70-120; 12) in data ### l'esame colturale su BL era positivo per la presenza di ### albicans; 13) il giorno 28/10/2016 veniva eseguita consulenza ORL che rilevava la presenza di alcuni coaguli ematici nel cavo orale, alla palpazione del naso si apprezzava la fuoriuscita di sangue; pertanto, si consigliava di lasciare i tamponi nasali in sede ###attesa di poter ridurre la posologia con eparina”. ### colturale su sangue dava esito negativo per la presenza di microorganismi; 14) il giorno successivo il paziente presentava picco febbrile; 15) in data ### veniva eseguita consulenza neurologica che documentava un paziente “vigile, cosciente, esegue ordini semplici, risposte a domande semplici labialmente senza voce… dubbia asimmetria della rima bucale, trisma… non protrude la lingua. Collo rigido. Capo deviato a sn. Non muove i 4 arti né spontaneamente né dietro comando a parte piccoli movimenti alle dita … ROT assenti in tutti i distretti… si consiglia RM encefalo o in alternativa TC cranio…”; 16) nella stessa giornata si assisteva ad episodi di marcata desaturazione per cui veniva effettuata ### 17) in data ###, il paziente era descritto come risvegliabile, poco collaborante, tracheostomizzato, emodinamica stabile; in terapia veniva ancora annotata la prescrizione di ### 6000 UI; nella stessa giornata veniva eseguita consulenza ORL per la rimozione dei tamponi senza presenza di sanguinamento; 18) il ### il paziente era soporoso, poco vigile, non responsivo pienamente agli stimoli verbali; 19) il giorno successivo (7/11/2016), l'esame colturale su punta di catetere per ### mostrava positività per P.  aeruginosa e ### baumanii; 20) in data 8 e 9/11/2016, le condizioni cliniche erano stabili nella loro gravità, il paziente era sedato, emodinamica sostenuta da inotropi e diuresi stimolata da ### 21) in data ### veniva iniziata terapia con ### 22) in data ###, pur nell'assenza di descrizioni e altre annotazioni della diaria del giorno, veniva constatato il decesso del paziente; 23) il decesso del signor ### ha determinato notevoli afflizioni a carico dei congiunti che si sono visti privare rispettivamente della figura del coniuge, del padre, del fratello, deceduto a causa della condotta colposa dei sanitari che lo ebbero in cura; 24) pertanto, veniva incardinato presso il Tribunale di Napoli giudizio a mezzo di ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, recante RG nr 22501/2022, regolarmente notificato nei termini di cui al decreto di fissazione dell'udienza, al fine di ottenere la nomina di un Collegio tecnico, con competenze specialistiche, anche di medicina legale, che potesse accertare e determinare la responsabilità dell'AOU ### di Napoli di quanto occorso nei confronti del de cuius ### e dei parenti tutti, per i danni tutti patiti; 25) il collegio peritale nominato depositava la relazione tecnica dalla quale emergeva incontrovertibilmente la responsabilità della ### di Napoli per quanto occorso al signor ### e ai parenti tutti, per i danni tutti patiti; 26) difatti, i ### nominati efficacemente stigmatizzavano, nel rispondere ai quesiti, che “(…) si ritiene nel caso specifico che il sig. ### abbia perduto, a causa del descritto comportamento omissivo della struttura sanitaria, la possibilità apprezzabile, seria e consistente di un risultato migliore, se non di una guarigione, in termini di chances di sopravvivenza che sono state ridotte orientativamente di circa il 40%. In ordine ai successivi quesiti, l'analisi della documentazione sanitaria non appare rispettosa degli obblighi di buona tenuta e compilazione della cartella clinica, elemento di cui parrebbero responsabili i sanitari medesimi”.  27) alla luce di tali considerazioni conclusive, dunque, nel caso in esame emerge incontrovertibilmente la responsabilità, sia ai sensi dell'art. 1218 c.c. che dell'art.  1228 c.c., dell'### di Napoli nei confronti del signor ### di quanto occorso, e dei parenti tutti, per i danni tutti, chiedendo che venga dichiarata, pertanto, l'acclarata responsabilità della struttura sanitaria resistente e disposto agli istanti il giusto risarcimento di tutti i danni patiti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniali. 
Tanto premesso, i ricorrenti eccepivano l'evidenza della condotta negligente, nonché l'imperizia e/o l'imprudenza dei sanitari che ebbero in cura ### per: 1) le inadeguatezze terapeutiche (scorretta somministrazione di eparina a basso peso molecolare in presenza di grave piastrinopenia a partire dal 4/11/2016, con conseguente peggioramento dello stato discoagulativo); 2) la carente attivazione delle misure di prevenzione del rischio infettivo, concretamente realizzatosi con l'acquisizione di un quadro di infezione nosocomiale sostenuto da ### e da ### baumanni; 3) la non corretta tenuta della cartella clinica. 
Evidenziavano che tali condotte, imprudenti e negligenti, avevano cagionato il decesso del paziente, configurando la responsabilità della resistente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., avendo tale condotta determinato la perdita della possibilità apprezzabile, seria e consistente di un risultato migliore, se non di una guarigione, in termini di chances di sopravvivenza che sono state ridotte orientativamente di circa il 40%”. 
Con riguardo ai danni risarcibili, i ricorrenti richiedevano il risarcimento del: 1. danno non patrimoniale iure proprio - danno da morte del congiunto e/o danno da grave lesione del rapporto parentale e/o danno da perdita anticipata del rapporto parentale.  2. danni non patrimoniali iure hereditatis: danno biologico terminale, danno tanatologico e danno catastrofale; 3. danno da perdita di chances. 
I ricorrenti concludevano, pertanto, chiedendo: A) in via preliminare, di accertare e dichiarare la condotta negligente, l'imprudenza e l'imperizia dei sanitari dell'AOU ### di Napoli e per l'effetto, di accogliere la spiegata domanda di risarcimento dei danni nei confronti della struttura sanitaria resistente responsabile del decesso del signor ###
B) di dichiarare che le gravissime lesioni, le sofferenze ed i traumi patiti dal signor ### ed il suo decesso si sono verificati per fatto, responsabilità e colpa esclusiva dell'### di Napoli e dei sanitari ivi in servizio; C) di condannare la parte resistente, in favore degli istanti, in proprio e nella qualità di eredi legittimi di ### al risarcimento di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze, dai traumi e dal decesso cagionati al sig.  ### quali danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e da perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo morte di cui è causa anche quale danno biologico terminale da liquidarsi nella misura tabellare (Tribunale di Milano) massima, da liquidarsi iure successionis in favore degli istanti, quali eredi legittimi, ovvero secondo diversi criteri in attuazione, il tutto oltre gli interessi, ex art. 1284 c. 4 c.c., e la rivalutazione monetaria; D) di condannare la parte resistente, in favore dei ricorrenti, al risarcimento del danno iure proprio e di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze e dai traumi cagionati al de cuius e per la perdita del congiunto, ### quali danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo di cui è causa nella misura prevista dalle ### di ### per la perdita del congiunto, riconoscendo il massimo valore delle ### per ciascuno dei rapporti parentali, anche in ragione del vincolo familiare e della convivenza in essere, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 c.4 c.c., sino al soddisfo; E) di condannare la resistente al risarcimento del danno da perdita di chance patito dal signor ### per quanto argomentato, e da riconoscersi in favore dei ricorrenti, nella misura stabilita dal Giudice; F) di condannare la resistente in ogni caso al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese comprese spese CTU (acconto e saldo), diritti ed onorari del procedimento di ### tutte con attribuzione alla procuratrice anticipataria; G) di emettere ogni altro provvedimento del caso. 
In data ###, si costituiva nel giudizio #### - NAPOLI eccependo: 1) preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei diritti vantati iure proprio da ### sorella del de cuius, considerando che tra il dies a quo, individuato al più tardi al momento del decesso (9/11/2016), e la data di deposito o notifica del ricorso per a.t.p. (5- 20.10.2022), risultavano trascorsi più di cinque anni e che in quel lasso di tempo il decorso della prescrizione non è stata interrotto da #### messa in mora prodotta, inviata nell'anno 2019, non comprendeva ### tra le parti istanti e rappresentate dal procuratore, per cui essa non poteva giovarsene, non essendo il diritto vantato di natura solidale.  2) nel merito, l'infondatezza delle domande avverse, avendo i periti del Tribunale concluso accertando l'esclusione del nesso di causa tra le condotte dei sanitari e l'evento dannoso, escludendo la responsabilità della struttura sanitaria per l'evento dannoso verificatosi, ritenendo che tali condotte avessero al più inciso a titolo di perdita di chance, pur tenendo conto della probabilità del 40% individuata dai ### la qualificazione della responsabilità del danno iure proprio come illecito extracontrattuale, con conseguente applicazione del relativo onere della prova. 
Parte resistente concludeva, pertanto chiedendo: - di dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto vantato da ### - di rigettare il ricorso attesa l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse domande ed il difetto di prova delle pretese delle parti ricorrenti; spese secondo giustizia.  1. Questioni preliminari. 
Con riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione sollevata in relazione ai danni iure proprio fatti valere da ### va rilevato che, secondo la Cassazione, solo il paziente, in quanto titolare del rapporto contrattuale di spedalità, è legittimato ad agire per il risarcimento dei danni cagionatigli dall'inadempimento della struttura sanitaria con azione contrattuale ex art. 1218 Al contrario, fatta eccezione per l'ambito dei rapporti afferenti a prestazioni inerenti alla procreazione (in cui vi è identità tra l'interesse del paziente e l'interesse del terzo), la pretesa risarcitoria vantata dai congiunti per i danni da essi autonomamente subìti, in via mediata o riflessa, in conseguenza del medesimo contegno inadempiente, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ed è soggetta alla relativa disciplina ( 11320/2022). 
Muovendo il proprio ragionamento dal principio di relatività degli effetti del contratto, secondo cui il contratto ha efficacia limitata alle parti, la Cassazione nega che i congiunti del paziente siano terzi protetti del contratto dal contratto di spedalità concluso tra il paziente e la struttura. 
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, è doveroso il richiamo alla disposizione contenuta nell'art. 2947 c.c., il quale, all'ultimo comma, disciplina l'ipotesi in cui un illecito civile sia considerato dalla legge anche come reato. Questo articolo stabilisce che, se un reato ha un termine di prescrizione più lungo, tale termine si applica anche all'azione civile per il risarcimento, indipendentemente dall'azione penale. 
Nel caso di specie, all'epoca del decesso, il termine di prescrizione per il reato di omicidio colposo era di 6 anni (artt. 589 c.p. e 157 c.p.) Pertanto, tale termine non era ancora decorso alla data di deposito del ricorso per ATP (20/10/2022), tenuto conto del dies a quo, decorrente dalla data del decesso (9/11/2016), come confermato dalla Cassazione (ord. 24075/2025).  ### di prescrizione va, pertanto, disattesa.  2, Sul merito. 
In premessa, va rammentato che le prestazioni fornite dal sanitario in regime ospedaliero costituiscono adempimento dell'obbligazione della struttura sanitaria stessa, sicché l'inadempimento di tali prestazioni costituisce di per sé inadempimento dell'ospedale, la cui colpa si presume. 
Ed invero, la struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere nei confronti del paziente sia per il fatto colposo commesso dal medico suo dipendente o incaricato, ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia per il fatto colposo proprio, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che può consistere nella difettosa sepsi degli ambienti ospedalieri, nella carente od omessa predisposizione di macchinari, strutture e presidi terapeutici, nell'omessa predisposizione di turni efficienti relativi al personale, nonché nella culpa in vigilando e in eligendo (ossia nella colposa scelta dell'ausiliario e nella colposa vigilanza sul suo operato). 
A tal proposito, la novella normativa introdotta con la L. 24/17 (c.d. “###-Bianco”) ha confermato i principi giurisprudenziali consolidatisi negli anni precedenti, in forza dei quali la struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, risponde a titolo contrattuale nei confronti del paziente. 
Ne consegue che, ove la sua responsabilità venga invocata per fatto del dipendente, per ottenere la condanna, il danneggiato avrà solo l'onere di dimostrare che il danno è stato provocato da un medico nell'esercizio delle mansioni attribuitegli dall'ospedale. 
Il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero, difatti, ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo (contratto di spedalità), da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che, si badi, ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico dell'Ente, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze. 
Con riferimento al profilo probatorio, nella responsabilità contrattuale, su di un piano generale, secondo il consolidato insegnamento delle sezioni unite della S.C., spetta al creditore l'onere di fornire la prova del contratto, e di allegare inadempimento (Cass. s.u. 13533/2001). 
Dopo tale, generale inquadramento, va, peraltro, osservato che, secondo il più recente insegnamento della Corte di legittimità (Cass. 18392/2017 e successive conformi) nella responsabilità scaturente da un facere professionale (###. C. si è espressa in tema di responsabilità sanitaria con due successive pronunce, la 28990 e 28991 del 2019), è necessario distinguere, in capo al creditore della prestazione, un interesse presupposto ed un interesse strumentale, con la conseguenza, tra l'altro, che la prova del nesso causale tra la condotta colposa del professionista e l'evento di danno (i.e., l'inadempimento) va offerta dal creditore, trattandosi di un fatto costitutivo dell'illecito, secondo l'ordinario riparto degli oneri probatori previsti dal codice di rito. 
In caso di responsabilità professionale, è, pertanto, onere del creditore/danneggiato dimostrare non solo la fonte dell'obbligazione, ma anche il nesso di causa tra il danno sofferto e la condotta del medico con un grado prossimo al “più probabile che non”. 
Il ricorrente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso (nel nostro caso, la morte); è, invece, onere del resistente, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 10500/2022). 
Occorre a questo punto verificare, nel caso di specie, l'assolvimento dell'onere probatorio a carico delle parti. 
È stata dimostrata (ne è altrimenti dubitabile) l'esistenza del rapporto contrattuale tra ### e la resistente, a seguito e in occasione del ricovero del primo, in data ###, presso il reparto di cardiochirurgia della ### di Napoli. 
Venendo alla ### espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo gli ausiliari adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. 
Al fine di esaminare la condotta dei sanitari che ebbero in cura il ### dobbiamo ripercorrere l'iter che ha condotto al decesso.  ### uomo di 63 anni, affetto da obesità, cardiopatia e polivasculopatia (pregresso IMA trattato con ### e stent, entoprotesi aorto-bisiliaca per aneurisma aortoaddominale), in data ### veniva trasportato presso la UO di ### dell'### di Napoli con diagnosi di dissecazione aortica tipo B complicata da mal perfusione ed ischemia degli arti inferiori. In pari data lo stesso veniva sottoposto a intervento di impianto di protesi endovascolare ### con copertura volontaria dell'arteria succlavia sinistra. Veniva successivamente trasferito presso reparto di terapia intensiva ove le condizioni risultavano stabilmente gravi, fino al decesso, avvenuto in data ###. 
In primo luogo, va evidenziato come i ### abbiano ritenuto l'intervento indicato per il quadro in discussione e correttamente condotto, con mantenimento di emodinamica stabile, a garanzia di adeguata perfusione cerebrale. 
I consulenti hanno ritenuto una generale correttezza delle cure prestate, risultando corretta la scelta operatoria, eseguita nel rispetto delle buone pratiche e parimenti corrette le gestioni delle complicanze occorse (l'insufficienza renale e la piastrinopenia con episodi di epistassi).  ### i ### sono, però, emersi due aspetti di cura non sufficientemente adeguati, rappresentati: da un lato, dalla somministrazione dell'eparina a far data dal 4/11/2016, allorché si registravano valori di PLT configuranti una piastrinopenia grave, con eccessivo rischio emorragico; dall'altro, dalla carente attivazione della struttura in ordine alla prevenzione del rischio infettivo, concretamente realizzatosi con instaurazione di un quadro di infezione nosocomiale sostenuto da ### pneumoniae e da ### baumannii. 
Con riguardo alle infezioni da ### pneumoniae e da ### baumannii, evidenziate dalla emocoltura da CVC del 2/11/2016, hanno affermato che il paziente in anamnesi patologica remota non presentava altre patologie di rilievo che potessero compromettere le sue difese immunitarie e che al momento del ricovero non erano presenti segni o sintomi di infezioni in atto o in incubazione, con la conseguenza che le infezioni da ### pneumoniae e da ### baumannii hanno natura certamente nosocomiale sia per le modalità cronologiche di comparsa sia per le caratteristiche dei germi isolati e per il loro profilo di resistenza agli antibiotici. 
Hanno aggiunto che le indagini di laboratorio chimiche e microbiologiche richieste, come pure le consulenze effettuate, erano state corrette e razionali. Anche le varie terapie antibiotiche e antimicotiche erano state adeguate e tempestive.
I consulenti hanno affermato che non fosse possibile affermare con sufficiente probabilità che il decesso fosse da far risalire ad uno stato settico. 
Hanno affermato che si era verificata una insufficienza multiorgano forse di prevalente origine cardiaca ed una insufficienza midollare con grave leucopenia, piastrinopenia e moderata anemia e che le infezioni nosocomiali abbiano contribuito parzialmente all'evoluzione letale. 
Hanno concluso escludendo il nesso causale tra l'exitus e la gestione sanitaria, seppur censurabile, dei sanitari. 
Né rileva a tal fine la non corretta compilazione della cartella clinica, che non ha inciso sull'accertamento del nesso causale.  ### la Cassazione (Cass. 11224/2024), infatti, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione. 
I ### hanno, altresì, ritenuto che le inadeguatezze terapeutiche descritte abbiano determinato una perdita delle chances di sopravvivenza stimata orientativamente pari a circa il 40%. 
Non hanno poi ritenuto costantemente rispettati gli obblighi di buona tenuta e compilazione della cartella clinica. 
Risulta, pertanto, provata la condotta colposa ed il danno. 
Con riguardo al nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte, esso è stato escluso dai ### Occorre questo punto esaminare la questione della perdita di chances. 
Il modello di riferimento della perdita di chance (la cui matrice essenzialmente giurisprudenziale è conseguenza del silenzio normativo sul punto, fatte salve le numerose elaborazioni dottrinali sul punto) è stato il danno patrimoniale, essendo essenzialmente dibattuta la sua sola qualificazione come danno emergente o come lucro cessante. 
Storicamente, l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della chance prenderà le mosse dalla pronuncia n. 6506/1985 della sezione lavoro della Corte di Cassazione, che si espresse (così cassando la sentenza di merito) a favore della risarcibilità del danno allegato da uno dei partecipanti ad un concorso al quale, dopo aver brillantemente superato la prova scritta, fu impedita la partecipazione ai successivi orali. 
I principi posti a fondamento della decisione del 1985 furono: a) ogni individuo ha diritto all'integrità del proprio patrimonio; b) la speranza di un guadagno futuro costituisce una entità risarcibile (testualmente, "una ricchezza"); c) la perdita della speranza di conseguire un risultato utile costituisce lesione dell'integrità del patrimonio, e quindi un danno risarcibile; d) il danneggiato ha l'onere di provare che la chance perduta presenti una percentuale di successo probabile, e cioè pari ad almeno il 50%, poiché, "in presenza di una possibilità sfavorevole superiore a quella favorevole, non vi è ragione alcuna che possa giustificare la prevalenza della seconda sulla prima, e quindi la sussistenza di un danno". 
La portata di quella decisione traeva sostanza, in realtà, non dalla individuazione di un nuovo "bene" oggetto di tutela, bensì dalla formulazione di un 'vero e proprio principio causale (al tempo in cui la causalità civile seguiva le orme di quella penale, i.e. la "certezza processuale", poi divenuta, a seguito della storica sentenza ###/2002 delle sezioni unite penali, "alto grado di probabilità logica/alto grado di credenza razionale"). 
Il modello patrimonialistico della chance non è però del tutto sovrapponibile alla perdita della possibilità di conseguire, per il soggetto che si dichiari danneggiato da una condotta commissiva (o più spesso omissiva) colpevole, un risultato migliore sul piano non patrimoniale, sebbene siano individuabili alcune coordinate comuni. 
Su di un piano morfologico, mutuando alcuni concetti in uso al diritto amministrativo, la chance patrimoniale può essere assimilata all'interesse legittimo pretensivo - anche se se ne differenzia per il fatto che, mentre nell'ipotesi dell'interesse legittimo pretensivo, inteso come pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa, il “bene” (i. e. la situazione soggettiva della quale si invoca tutela) preesiste alla stessa, la chance patrimoniale viene in rilievo quando essa, intesa come possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente, è stata già perduta, postulando la preesistenza di una situazione “positiva”, su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa. 
La chance non patrimoniale è invece una chance “non pretensiva” (in particolare nel campo della responsabilità sanitaria), che diverge dalla chance “pretensiva”, non presentando una preesistente situazione “positiva”, volta che l'apparire del sanitario sulla scena della vicenda patologica del paziente si innesta su di una preesistente situazione “non favorevole” ( e cioè patologica) e coincide con la creazione stessa della chance, non essendovi un pregresso “positivo” individuabile ex ante, essendo il paziente portatore di una condizione di salute che, prima dell'intervento del medico, rappresenta un pejus rispetto all'auspicata evoluzione favorevole della malattia, essendo la chance inesistente senza l'intervento del medico. 
Altra distinzione tra la chance patrimoniale e quella non patrimoniale si rinviene sul piano risarcitorio: mentre nella liquidazione della chance patrimoniale spesso è possibile fare riferimento, nella liquidazione del danno, a criteri ###oggettivi, nella perdita di chance non patrimoniale il criterio di liquidazione non potrà essere certo parametrato al risultato perduto, ma andrà commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzare il risultato positivo. 
Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle ### in tema di danno non patrimoniale n. 26792/2008), la perdita di chance dovrà attingere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza. 
Ai fini della configurabilità della perdita di chance, come nel caso di ogni condotta illecita, occorre accertare preliminarmente la relazione eziologica tra la condotta e l'evento, dovendo il giudice muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore). 
Occorre, pertanto, accertare la sussistenza della condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi), la lesione di un diritto (il diritto alla salute), l'evento di danno (il sacrificio della possibilità di un risultato migliore) e le conseguenze dannose risarcibili. ### la Cassazione (### III 28993/2019) possono configurarsi le seguenti ipotesi: 1. la condotta colpevole (commissiva o più spesso omissiva) del sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione: in tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari; 2. la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata: in tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance, essendo l'evento caratterizzato non dalla possibilità di un risultato migliore bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali; 3. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola e diversa qualità ed organizzazione della vita del paziente, essendo l'evento di danno (e il danno risarcibile) rappresentato da tale diversa e peggiore qualità della vita, conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione; 4. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale: la mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento; 5. la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto (le conclusioni della CTU risultano espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche delle metodologie di cura del tempo): tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) sarà risarcibile equitativamente come possibilità perduta, se provato con certezza il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici, tra la condotta e l'evento incerto della possibilità perduta, ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. 
Pertanto, ove risulti provato, sul piano eziologico, che la mancata diagnosi di una patologia abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe ### sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori, non di “maggiori chance di sopravvivenza” sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta e immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità fisica e spirituale (cfr.  n. 5641/18). 
Nel caso, invece, di incertezza del risultato si configura la fattispecie della perdita di chance, intesa, come già evidenziato, in termini di possibilità perduta di un risultato sperato, ovviamente dopo che sia stata accertata, in termini di certezza, la relazione causale tra condotta ed evento (Cass. 26851/2023, ove pure una complessa ricostruzione dei rapporti, non solo di incompatibilità, sia pur in via eccezionale, tra perdita di chance e perdita anticipata della vita). 
Occorre, pertanto, distinguere la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno, dovendosi previamente accertare il nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento secondo un criterio di certezza, essendo l'evento inteso come possibilità di un risultato migliore. Occorre, pertanto, che la condotta abbia con certezza privato il paziente della possibilità di un risultato migliore rispetto a quello verificatosi (Cass. 5641/2018, 28993/2019.  26851/2023). 
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà, pertanto, risarcito, equitativamente, volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della ### possibilità di vivere più a lungo. 
Questo Giudice ritiene che le riportate conclusioni dei ### d'### consentano di ritenere sussistente in termini di certezza il nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e la possibilità perduta di sopravvivenza. 
Per quantificare il risarcimento è rilevante l'idoneità della chance a produrre il risultato utile, nel senso che l'entità del risarcimento andrà commisurata al danno quantificato in ragione della maggiore o minore possibilità di ottenere quel risultato, misurata eventualmente in termini percentuali, che nel caso di specie è del 40%. 
Il danno da perdita di chance fatto valere dagli eredi iure successionis, è, pertanto, risarcibile in quanto provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta), essendo risultate comprovate le conseguenze pregiudizievoli (quali ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) aventi necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. 
Per la liquidazione di siffatta voce di danno, non può che darsi ingresso ad una stima equitativa che tenga conto, in primo luogo, dell'età del paziente e delle sue generali condizioni di salute e preesistenti comorbidità. 
Non esistendo criteri obiettivi per monetizzare l'ipotetico danno da perdita della propria vita, da utilizzare quale parametro per liquidare adeguatamente la chance di sopravvivenza, si ritiene equo utilizzare quale mero riferimento parametrico il valore monetario minimo posto dalla recentissima tabella unica nazionale approvata dal CDM del 25/11/2024 e pubblicata in G.U. in data 18 febbraio 2025, attualmente in vigore e dunque applicabile, per una inabilità totale del 100% in persona dello stesso sesso e della stessa età della vittima (uomo di 63 anni), riconoscendo un risarcimento in misura percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (40% nel caso di specie). 
Partendo dunque da un valore ipotetico di € 719.697,61, il 40% di siffatto valore consente di giungere ad una liquidazione nella misura di € 287.879,04 all'attualità, che corrisponde dunque al danno da perdita di chance patito da defunto in proprio e trasmesso agli eredi iure successionis. 
La morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio da perdita del rapporto parentale (Cass, 18284/2021, Cass., 30/8/2019, n. 21837). Si configura, come sopra evidenziato, un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, spettando al danneggiato provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. 
Nel caso di specie, come affermato, i ricorrenti hanno assolto l'onere probatorio loro richiesto. 
La morte di un congiunto può cagionare ai congiunti danni di carattere patrimoniale e, in particolar modo, non patrimoniale, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost., 13/5/1998, n. 166), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. Adoz. (la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 315 c.c., valorizzabile secondo tale orientata lettura (v. 
Cass., 12/6/2006, n. 13546). 
Tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (v. 
Cass., 9/5/2011, n. 10107), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2,29 e 30 Cost. (v. Cass. 907/2018 e 13546/2006)
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (### 3 - , Sentenza 9010 del 21/03/2022). 
Con riguardo al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale vanno, applicati, al caso di specie, i principi ripetutamente affermati dalla Corte di Cassazione (da ultimo ord.  26826/2025), che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a far valere una pretesa risarcitoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059 cod. civ. in relazione agli artt.  2,29 e 30 Cost., nonché - ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall'art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare - all'art. 117, comma 1, ### (in tal senso, funditus, Cass. 27 marzo 2019, n. 8442), ma ha anche chiarito che tale tipo di pregiudizio rileva nella sua duplice, non sovrapponibile dimensione morfologica "della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita": così, Cass. 901/2018, 7513/2018, 2788/2019, nonché, funditus, Cass. 11 novembre 2019, n. 28989. 
Il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può, come per il danno patrimoniale, corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 /4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106). 
La valutazione equitativa è volta a determinare "la compensazione economica socialmente adeguata" del pregiudizio, quella che "l'ambiente sociale accetta come compensazione equa" (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, 12408) e deve essere dal giudice condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645). 
Come già affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione e di recente confermato dall'ordinanza 26826/2025, sopra citata, sotto il profilo della liquidazione del danno parentale, occorre far riferimento alle ### del Tribunale di ### in applicazione doverosa applicazione di una giurisprudenza di legittimità costantemente e univocamente orientata, ampiamente motivata, ed ormai ultradecennale, i cui principi non appaiono in alcun modo scalfiti da un'unica e distonica pronuncia recente (Cass. n. 24349 del 2025, ove si opina essere "del tutto evidente - nonostante una giurisprudenza l'abbia affermato, ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non poteva essere supplito - che le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro ### non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare: si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa"). 
Il valore paranormativo delle ### di ### risulta, infatti, affermato da numerose pronunce (da ultimo, Cass. Sez. lavoro 16/03/2025, n.6981; tra le numerosissime altre, funditus, 25164/2020) che prendono tutte lo spunto dalla fondamentale sentenza 12408/2011, volta a porre fine a una ormai intollerabile anarchia risarcitoria che pervadeva la giurisprudenza di merito. 
Si affermarono così, con alto livello di approfondimento e di consapevolezza della questione, il principio secondo il quale l'equità va intesa anche come parità di trattamento, onde la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi, da individuarsi in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di ### da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto; il principio secondo il quale, allorché si lede l'integrità psicofisica di una persona, arrecandole anche un danno non patrimoniale, si incide negativamente su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, di tal che, ritenute la marcata, frequentissima disparità e l'empirismo dei metodi di riferimento, di valutazione e di liquidazione riscontrabili nella giurisprudenza di merito, ritenute le pletoriche, accentuate varietà e le non lievi divergenze riscontrabili, finora, in seno ai cd. valori tabellari, ritenuta la sussistenza, anche a parità di condizioni, di una giurisprudenza diversificata per zone territoriali, con violazione dei principi di uguaglianza, di equità, di certezza del diritto, con incremento della litigiosità e del contenzioso e con notevole, inaccettabile casualità delle aspettative e delle risultanze risarcitorie, a tutto discapito anche della necessaria c.d. morigeratezza processuale, ritenute le controindicazioni che tarano negativamente le varie medie aritmetiche adottate, ritenuta la carenza, finora, di una tabella unica di riferimento e di valutazione per la stima e la quantificazione del danno non patrimoniale e del correlativo risarcimento, ritenuto l'ineludibile ruolo nomofilattico assegnato, istituzionalmente, alla S.C.C., ritenuta la plausibilità e l'attendibilità, sotto ogni punto di vista, delle tabelle di riferimento e valutazione elaborate dal Tribunale di ### e caratterizzate dall'adozione articolata di criteri uniformi e più diffusi sul territorio nazionale, ebbene, quanto sopra ritenuto e premesso, sono comunemente applicabili e vincolanti, de futuro, perché valide ed attendibili, le sole tabelle milanesi, potendo il giudice e l'interprete discostarsene solo con esplicita, adeguata, esaustiva motivazione imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso. 
Come affermato dall'ordinanza sopra citata, tali principi, conservano intatta la loro persuasività e la loro forza esplicativa, giuridica e non, anche all'indomani dell'emanazione, da parte del governo, delle c.d. TUN, a distanza di vent'anni dalla data prevista dal codice delle assicurazioni, restando conseguentemente intatta la ratio della relativa necessità applicativa per tutte le altre fattispecie di danni, diversi da quello alla salute, puntualmente previste dalle tabelle milanesi. Di tutto ciò è prova il costante riferimento, e la altrettanto costante, proficua interlocuzione della Corte di legittimità con l'organo deputato all'elaborazione delle tabelle milanesi -interlocuzione, sia pur indiretta, di cui è prova proprio la sentenza 26300/2021 (e, prima ancora, la pronuncia 10579/2021) che stigmatizzò l'inadeguatezza della tabella milanese con riguardo al danno parentale per mancanza di parametri (era prevista, all'epoca, soltanto una liquidazione cd. "a forbice"). Adeguandosi a tali pronunce, nel maggio del 2022 l'Osservatorio di ### elaborò le nuove tabelle integrate a punti, ricevendo, in tutte le pronunce successive di questa stessa Corte, una rinnovata e incontestata legittimazione, a riprova che i principi della sentenza del 2011 estendevano la loro preziosa portata ben oltre la fattispecie del danno biologico. 
Nella specie, tuttavia, in base a quanto fin qui esposto, viene in primo luogo in rilievo un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, data la rilevata incertezza sulla effettiva sopravvivenza del de cuius in caso di corretto comportamento dei sanitari, sicché dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione del pregiudizio non patrimoniale sofferto dai congiunti, della sola percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (40% nel caso di specie). 
Anche in tal caso la liquidazione va effettuata in via equitativa e la sua sussistenza richiede l'accertamento degli stessi presupposti richiesti per il riconoscimento del danno da perdita o lesione del rapporto parentale. Tali tabelle prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di una serie di parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius (dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), la convivenza con la vittima e la composizione del nucleo familiare. Si è dunque ritenuto di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello “a punto”, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati), è convenzionalmente stabilita nella tabella elaborata per il 2024, in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal Tribunale di ### Pertanto, per la liquidazione suddetta, si adottano i valori monetari previsti dalla ### milanese, il cui “valore punto” per il caso di perdita del coniuge ovvero del genitore in € 3.911,00, valutando altresì le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza del rapporto di convivenza con la moglie e la figlia ### (documentato dal certificato di residenza in atti), la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto. 
Nel caso di specie, tenuto conto della non pregnanza della documentazione prodotta ### e dell'assenza di ulteriori richieste probatorie, volte a dimostrare l'intensità della relazione affettiva, la stessa può essere quantificata come “minima”. 
Pertanto, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di: - ####, in € 145.489,20 (€ 242.482,00 - 40%); - ####, in € 154.875,6 (€ 258.126,00 - 40%); - ####, in € 117.330,00 (€ 195.550,00 - 40%); - ####, in € 20.376,00 (€ ###,00 - 40%); - ####, in € 20.376,00 (€ ###,00 - 40%); - ####, € 22.413,60 (€ 37.356,00- 40%) - ####, € 18.338,40 (€ ###,00 - 40%). 
Da ultimo, con riferimento alle somme innanzi riconosciute, va, altresì, tenuto conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dai soggetti danneggiati a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (###, ex multis, ### n. 1712/95, Cass. n. 2796/00).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo ### reputa opportuno ordinare il pagamento, in favore dei ricorrenti, degli interessi al tasso legale previsto dal ### civile: dalla data dell'evento sull'importo liquidato a ciascuno dei ricorrenti, somma che deve essere devalutata, in base agli indici ### al 9/11/2016 - quale momento dell'evento lesivo - e, quindi, anno per anno, e a partire dal 9/11/2016 fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. 
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr. Cass. n. 13470/99; Cass. n. 4030/98).  3. Sulle spese di lite. 
Le spese del presente giudizio e quelle del giudizio di ### liquidate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della ### - NAPOLI.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 5612/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### professionale, pendente tra ########## e #### - NAPOLI, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1. accoglie parzialmente il ricorso; 2. condanna l'#### - NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ### di ### di ### di ### di ### e di ### della somma € 287.879,04, oltre interessi come in motivazione; 3. condanna l'#### - NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme di € 96.992,8, in favore di ### di € 103.250,4 in favore di ### di € 78220,00, in favore di ### di € 13584,00 in favore di ### di € 13584,00 in favore di ### di € 14942,4 in favore di ### di € 12225,60 in favore di ### oltre interessi come in motivazione; 4. condanna l'#### - NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 518,00 per spese ed € 15.659,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e ### come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario; 5. condanna l'#### - NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ##### delle spese delle spese di lite del giudizio di ### che si liquidano in € 259,00 per spese ed € 7.691,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e ### come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario; 6. pone definitivamente a carico dell'#### - NAPOLI, le spese della CTU espletata in sede ###Napoli, il ### Il Giudice Dott.ssa

causa n. 5612/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Esposito Lucia

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10178/2025 del 06-11-2025

... evidenziava una peritonite generalizzata ad uno stato settico da perforazione di viscere cavo e dunque veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico di laparotomia esplorativa; - 5 - - che le condizioni del paziente erano sempre precarie, nonostante le terapie poste in atto dai sanitari dell'Az. Osp. Cardarelli di Napoli e un ulteriore intervento di retrazione e stenosi dell'ileostomia; - che in data 28 marzo 2017, il paziente si presentava itterico, le sue condizioni risultavano scadute, subentrava, in aggiunta, uno stato settico con febbre e lesioni da decubito. Inoltre, i tamponi sulle secrezioni delle piaghe risultavano positivi per ### e ### Lo scadimento continuo delle condizioni portava ad altre complicanze come l'idrocele bilaterale, sanguinamento della stomia e segni di coagulazione intravascolare disseminata. Le condizioni generali erano ormai in fase irreversibile ed in data 28 aprile 2017 si verificava un arresto cardiocircolatorio irreversibile, esitato nel decesso del ### base di tali premesse i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare la condotta negligente, l'imprudenza e l'imperizia dei sanitari della ### di ### delle ### spa e per l'effetto, accogliere la (leggi tutto)...

testo integrale

N. 14287/2022 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 8 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14287/2022 R.Gen.Aff.Cont. 
TRA #### in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### e #### in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori #### e ####### tutti nella qualità di eredi del sig. ### rappresentate e difese dall' avv. ### ed elett.te domiciliat ###Napoli al ### isola G/1 giusta procura in atti; ### delle ### in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dagli avv. ti ### e ### ed elett.te domiciliata - 2 - presso lo studio degli stessi sito in Napoli 80131, alla via G. Sanfelice n. 24 ,giusta procura in atti; CONVENUTA ### rapp. to e difeso dall'avv. ### ed elett. te domiciliat ###Napoli alla via G. Sanfelice n. 24 giusta procura in atti; ### in persona del procuratore speciale rapp. ta e difesa dall'avv. ### ed elett. te domiciliat ###### di #### alla via ### n. 95 giusta procura in atti; ### spa in persona del procuratore speciale rapp.ta e difesa dall'avv. ### ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla ### n. 6, giusta procura in atti.   ###: responsabilità professionale per attività medicochirurgica SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis i resistenti sopra epigrafati esponevano principalmente quanto segue: - che il sig. ### si sottoponeva a colonscopia, in seguito ad un episodio di rettorragia; - che , in data 5 aprile 2016, veniva completato esame istologico su materiale bioptico, il quale evidenziava una neoformazione del retto inferiore, i cui frammenti erano riferibili ad un adenocarcinoma ben differenziato; - 3 - - che in data 8 aprile 2016, veniva sottoposto a risonanza magnetica senza e con mezzo di contrasto, la quale mostrava “…notevole sovradistensione idro-aerea delle anse di tenue e del cieco esteso sino al livello della flessura epatica con aspetto collabito del colon a valle…”; - che in data 11 aprile 2016, su indicazione del medico curante veniva ricoverato presso la ### “### Querce” ### dove i sanitari decidevano di eseguire un intervento di asportazione della lesione a carico della flessura epatica, allargata al trasverso, lasciando inspiegabilmente in situ il colon discendente e la lesione rettale, rimandando la loro ablazione ad un secondo intervento; - che , in data 14 aprile 2016, i sanitari eseguivano un'emicolectomia destra con linfadenectomia, così descritta nel diario clinico “…si procede ad emicolectomia destra allargata al trasverso con linfadenectomia e legatura ai vasi colici di destra all'origine. Ripristino della continuità intestinale tramite anastomosi ileo-traverso latero-latera con doppia applicazione di suturatrice lineare…”. Il decorso operatorio veniva descritto come tipico ed il sig. ### veniva dimesso in data 21 aprile 2016; - che in data 13 settembre 2016, il ### si ricoverava nuovamente presso la stessa struttura sanitaria ed in data 15 settembre 2016 veniva sottoposto ad un intervento di resezione anteriore del retto con confezionamento di ileostomia. ### istologico evidenziava “…resezione segmentaria di grosso intestino della lunghezza di cm 13 in prossimità di un margine, lesione ulcerovegetante ad anularità compùta di cm 3. Dal grasso pericolico si isolano nr. 7 linfonodi loco-regionali. Due anelli di cm 2,4 e 2,6”. La diagnosi era di recidiva di adenocarcinioma ben - 4 - differenziato con limiti di invasione alla muscolare, con linfonodi locoregionali e margini di resezione prossimale/colico e distale/anale indenni da infiltrazioni neoplastiche. Il paziente veniva dimesso in data 21 settembre 2016; - che in data 9 novembre 2016, il paziente veniva nuovamente ricoverato presso la ### convenuta. La diagnosi di ingresso era di rettorragia in eteroplasia del retto inferiore ed in data 10 novembre 2016, veniva inspiegabilmente sottoposto ad intervento di chiusura di ileostomia. 
Il diario clinico evidenziava un post-operatorio regolare, anche se il paziente stranamente era canalizzato solo ai gas e non anche alle feci. 
Veniva dimesso imprudentemente in data 15 novembre 2016, senza aver eseguito né Tac né una semplice ecografia addominale né tanto meno una Rx diretta addome, dalle quali sarebbero potute emergere eventuali problematiche; - che dopo questa dimissione, il sig. ### peggiorava rapidamente, tanto che in data 8 dicembre 2016, si rendeva necessario il suo ricovero, con diagnosi di accettazione di perforazione intestinale, presso l'Az. Osp. 
Cardarelli di Napoli. Veniva praticata una ### la quale mostrava “…grossolana raccolta fluida-gassosa.”; - che in data 8 dicembre 2016, presso l'Az. Osp. Cardarelli, il ### veniva sottoposto a chirurgia d'urgenza ad intervento di laparotomia esplorativa, durante il quale si evidenziava una peritonite generalizzata ad uno stato settico da perforazione di viscere cavo e dunque veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico di laparotomia esplorativa; - 5 - - che le condizioni del paziente erano sempre precarie, nonostante le terapie poste in atto dai sanitari dell'Az. Osp. Cardarelli di Napoli e un ulteriore intervento di retrazione e stenosi dell'ileostomia; - che in data 28 marzo 2017, il paziente si presentava itterico, le sue condizioni risultavano scadute, subentrava, in aggiunta, uno stato settico con febbre e lesioni da decubito. Inoltre, i tamponi sulle secrezioni delle piaghe risultavano positivi per ### e ### Lo scadimento continuo delle condizioni portava ad altre complicanze come l'idrocele bilaterale, sanguinamento della stomia e segni di coagulazione intravascolare disseminata. Le condizioni generali erano ormai in fase irreversibile ed in data 28 aprile 2017 si verificava un arresto cardiocircolatorio irreversibile, esitato nel decesso del ### base di tali premesse i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare la condotta negligente, l'imprudenza e l'imperizia dei sanitari della ### di ### delle ### spa e per l'effetto, accogliere la spiegata domanda di risarcimento dei danni nei confronti della struttura sanitaria resistente responsabile del decesso del sig. ### Si costituiva la ### delle ### s.p.a la quale chiedeva di chiamare in causa l'### s.p.a ed il dott. ### Chiedeva in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso con conseguente rigetto della domanda. In ogni caso nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa chiedeva di condannare l'### s.p.a. ed il dott. ### al pagamento diretto di tutte le somme richieste dai ricorrenti, in proprio e nella qualità, o , in ogni caso, a rivalerla ed a risarcirla di qualsiasi somma, la stessa, fosse tenuta a corrispondere ai ricorrenti in proprio e nella qualità, anche a titolo di rivalutazione ed - 6 - interessi e spese relative all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c anche a titolo risarcitorio connesso ai danni da lei causati. 
Si costituiva il dott. ### il quale chiedeva di chiamare in causa l'### s.p.a . Chiedeva in via preliminare di dichiarare la inammissibilità del ricorso per le ragioni pregiudiziali esposte. In via definitiva chiedeva il rigetto della domanda. In ogni perché, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, chiedeva di condannare l' ### S.p.a e la ### delle ### s.p.a. , al pagamento diretto di tutte le somme richieste dai ricorrenti in proprio e nella qualità, o , in ogni caso, a manlevarlo e rivalerlo di qualsiasi somma, lo stesso, fosse tenuto a corrispondere ai ricorrenti in proprio e nella qualità, anche a titolo di rivalutazione ed interessi e spese relative all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.. 
Si costituiva l'### la quale in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e per l'effetto rigettare la domanda. Sempre in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità del rito e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter comma III c.p.c.. Nel merito, chiedeva di rigettare la domanda così come proposta dagli istanti perché infondata richiamando le limitazioni contrattuali della polizza.   Si costituiva l'### spa la quale in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art. 702 bis. ### chiamata in causa del dott. ### chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di manleva del Dott.  ### ovvero l'inoperatività nel caso di specie della polizza ######4, per i motivi esposti ai punti A, B, C, D e - 7 - della comparsa e di conseguenza, rigettare l'avversa domanda di manleva. 
In via gradata chiedeva di accertare e dichiarare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 8 (responsabilità solidale), 17 (coesistenza di altre assicurazioni) e 3 ### delle condizioni generali di ### della polizza n. ######4.  ### domanda principale chiedeva il rigetto della domanda. Chiedeva di accertare e dichiarare la ### delle ### obbligata a tenere indenne il Dott. ### da eventuali conseguenze risarcitorie. Chiedeva di accertare e dichiarare la improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza della domanda trasversale formulata dalla ### delle ### nei confronti del Dott. ### anche ai sensi degli artt. 9 e 13 L. 24/17.   Prodotta documentazione, formulata proposta ex art. 185 bis alla quale le parti congiuntamente non aderivano , mutato il rito e concessi i termini 183 comma 6 cpc, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 14/07/2025 con la concessione dei termini ex art. 190c.p.c. 
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue. 
In primo luogo, in risposta a quanto eccepito, si osserva che l'odierna azione costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità del ### da parte dei chiamati indipendentemente da una formale trascrizione della stessa. Va del pari osservato che sono allegati al ricorso introduttivo i certificati anagrafici attestati la legittimazione attiva delle parti attrici. 
Qualificata la domanda alla stregua di un titolo contrattuale di responsabilità ed essendo i fatti occorsi prima dell'entrata in vigore della L.  24/17, il principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare nè la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità - 8 - della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico.  ###. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto ( o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso. 
Il caso posto all'attenzione del Tribunale merita una analisi precisa di certo supportata dall' espletata ctu anche alla luce dei chiarimenti richiesti a seguito del rifiuto della proposta ex art. 185 bis cpc formulata dall'### Deve di certo porsi l'accento sulla ctu espletata in sede di atp che ha cristallizzato come corretto l'intervento originario in due tempi ossia prima quello di emicolectomia destra, per consentire al paziente di sottoporsi a cicli di chemio-radioterapia ed, infine, a resezione anteriore del retto con un risultato finale di asportazione di tutte le lesioni tumorali. A seguito della chiusura della ileostomia il paziente veniva ricoverato nuovamente di pronto soccorso al ### l'8/12/2016 a distanza di 23 giorni dalla dimissione e 28 dall'intervento di chiusura della ileostomia e veniva sottoposto a laparotomia esplorativa con diagnosi di peritonite generalizzata e shock settico da perforazione di viscere cavo. In questa occasione il chirurgo descrive una fistola in corrispondenza della pregressa - 9 - anastomosi colo-colica. Il punto dolente della vicenda, risiede pertanto, nella mancanza di qualsiasi indagine di controllo dello stato dell'anastomosi, come una colonscopia, un clisma opaco od una TAC dal momento che prima di chiudere la stomia deve essere esclusa la presenza di una fistola o di una stenosi in sede di anastomosi. Affermano i ctu che la fistola anastomotica post-operatoria rappresenta una complicanza grave nella chirurgia colorettale e proprio per tale ragione deve essere controllata con indagini che avrebbero evitato “con il criterio del “più probabile che non”, la perforazione e la successiva peritonite, risultate fatali per il paziente”. “Per tali motivi era del tutto indicata l'esecuzione di indagini preoperatorie prima di procedere alla chiusura dell'ileostomia, ripristinando il transito del materiale fecale nel colon.” In ragione delle conclusioni rese in sede di ctu laddove i prof.ri Cataldi e ### affermano che “Il paziente era comunque affetto da una duplice neoplasia, della flessura epatica del colon e del retto inferiore. Trattandosi di un tumore in stadio III (###, ###, ###) la sopravvivenza a cinque anni, secondo i dati della letteratura, può stimarsi nel 45-55%, anche se ovviamente la doppia localizzazione non può certo rappresentare un fattore prognostico favorevole. Pertanto, può affermarsi che la condotta colposa dei sanitari della casa di ### “### delle Querce” di Napoli ha determinato l'annullamento delle chanches di sopravvivenza del paziente, che come detto potevano indicarsi in una misura intorno al 50% a cinque anni.” Il Tribunale, naufragata la possibilità transattiva, ha chiesto sul punto un chiarimento dal momento che la lettura della perizia poteva dare adito ad una incomprensione nella misura in cui, nel corpo della consulenza, affermavano “### profili omissivi, sempre con il criterio del - 10 - “più probabile che non” possono ritenersi in rapporto di causalità materiale con il decesso di ###”. Ebbene , ribadita in sede di chiarimenti tale opzione ermeneutica, i ctu spiegavano come l'omissione accertata fosse da porre in nesso di causalità con l'intervenuto decesso spostando sul piano delle aspettative di vita la chance indicata. Tale polo di accertamento è, ai fini istruttori, del tutto irrilevante dal momento che cagionare la morte di un uomo sano o con ridotte aspettative di vita non muta i poli della causalità. 
Ciò posto vanno precisate alcuni aspetti processuali della presente controversia introdotta con rito sommario di cognizione a seguito di atp. 
I danni subiti dal defunto e trasmessi iure hereditatis Nel corpo del ricorso i ricorrenti, accanto al danno parentale subito iure proprio affermano che vada, altresì, aggiunto il danno tanatologico. Va comunque considerato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità perché possa ravvisarsi un risarcimento del danno biologico iure hereditario in favore degli eredi del soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento dal danno in oggetto. “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio - 11 - possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. ( Cass. SU 15350/15). 
Non vi è invero, alcuna prova di un danno morale terminale (da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consistente nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine che è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso. 
Il danno parentale Si osserva che in conseguenza di un evento mortale, oltre a prodursi delle conseguenze risarcitorie direttamente nel patrimonio della vittima, destinate a trasmettersi in favore degli eredi, secondo le ordinarie regole della successione mortis causa, esistono anche i cc.dd. danni riflessi, i quali pur trovando la loro origine in un evento che colpisce la vittima principale, si producono nella sfera giuridica delle cc.dd. vittime secondarie, che acquistano il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio, non in quanto eredi, ma in quanto danneggiati in proprio. 
Ciò brevemente esposto si esamina la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale così come richiesta iure proprio dai ricorrenti quale danno conseguente all'uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale. ### ha più volte affermato "Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità - 12 - psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quelle alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.". 
Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro dovendosi aver riguardo al periodi di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire. 
La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile istanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti. 
Ora se è pur possibile ritenere provata per presunzioni il danno subito dai congiunti per la perdita del congiunto, situazione di tristezza e disagio tipica e sintomatica della sofferenza che normalmente accompagna le - 13 - persone più vicine alla vittima nell'immediatezza del decesso e nel suo futuro, vanno analizzate le risultanze istruttorie. 
In particolare si deve osservare come in sede di ricorso introduttivo i ricorrenti non avevano articolato alcuna istanza istruttoria volta a provare l'intensità del legame, né a circoscrivere lo stesso all'interno dei singoli rapporti personali limitandosi ad asserire l'esistenza di quello sconvolgimento d'animo che normalmente accompagna la scomparsa di una persona cara. Ebbene, se è pur vero che in tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso di esso non si applicano al giudizio ordinario che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702-bis c.p.c. nulla prevede al riguardo, dovendosi tenere conto che, allorquando ha voluto diversamente disporre, il legislatore ha introdotto un'espressa eccezione alla menzionata regola generale, come nel caso di cui all'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011 ( cfr.Cass 21157/ 25) va comunque osservato che né in sede di atto introduttivo, né nei termini preclusivi assertivi di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n 1 cpc è stato dedotto di circostanze concrete in ordine alle conseguenze pregiudizievoli interiori che sono derivate ai parenti. In particolare solo con i capi di prova di cui alla memoria n. 2 parte attrice ha introdotto elementi costitutivi della domanda risarcitoria sotto il profilo del rapporto con il congiunto, ed in quanto tali inammissibili perchè tardive. Ciò influirà sotto il profilo dell'elemento valutativo dei parametri di cui alla tabella di ### che si andrà ad applicare, dovendosi di contro stimare come presunto il danno cagionato ai soggetti ivi tabellati tra cui rientrano coniuge, figli e fratelli. 
Per quanto attiene i nipoti ### ( come risultante dal certificato anagrafico essendo riportato in ricorso il nome declinato al femminile), - 14 - ##### e ### gli hanno diritto di ottenere il ristoro per la perdita del proprio congiunto, anche se con questo non conviventi, purché dimostrino la “effettività e la consistenza della relazione parentale”. Ora, premesso che nelle ### di ### qui applicate, il danno in favore del nipote per la perdita del nonno non è tabellato il”… danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.” ( Cass. 7743/20). Nulla che possa fare ritenere caratterizzante il rapporto tra il nonno ed il nipote è stato offerto tenendo conto che, nella ordinarietà della vita, il decesso dell'avo precede quello del nipote. Non è in alcun modo stato precisato sotto quale forma il rapporto si fosse evoluto, da quanti momenti di vita condivisa fosse caratterizzato, quale la connotazione del rapporto affettivo tenendo anche conto dell'età di sei mesi del piccolo ### al momento della scomparsa del nonno e della tenera età di tutti gli altri minori. - 15 - In ordine al parametro valutativo applicato verranno applicate le tabelle elaborate dal Tribunale di ### che tengono conto del punto variabile basato su circostanze indefettibili come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza. In ordine al dato della convivenza va detto che i certificati di residenza sono stati depositati solo in sede di note conclusionali e per tale ragione devono essere dichiarati tardivi ed inammissibili, per tale ragione la convivenza la si può presumere per il solo coniuge non separato. Né, va precisato, in sede assertiva le parti hanno indicato chi tra i ricorrenti fosse convivente con il defunto #### parte il fascicolo di parte del giudizio di atp risulta ritirato nel settembre 2015 di che è impedito al Tribunale di visionare se, in quella produzione cartacea ci fosse prova della convivenza con il defunto. In allegato alla comparsa conclusionale viene depositato il ricorso introduttivo con alcuni allegati ma tra questi non compaiono gli stati di residenza. 
Ritiene questo giudice di liquidare il danno non patrimoniale patito in proprio dal coniuge considerando l'età di anni 70 del defunto e di 61 della moglie all'epoca dei fatti , della convivenza, della sopravvivenza di altri congiunti attribuendo i seguenti punti nell'ordine indicato in tabella 16+16+16+12+0 per un totale di 60 punti. Il totale, considerando il valore punto pari ad € 3.911,00 è pari ad € 234.660,00. 
Per le figlie, dell'età di 39 e 36 all'epoca dei fatti, applicando gli stessi criteri ed attribuendo i seguenti punti nell'ordine indicato in tabella - 16 - 16+22+0+12+0 per un totale di 50 punti il risarcimento è pari ad € 195.550,00. 
Per i fratelli #### e ### dell'età di 55, 58 e 60 all'epoca dei fatti, applicando gli stessi criteri ed attribuendo i seguenti punti nell'ordine indicato in tabella 10+12+0+9+0 per un totale di 31 punti, stimato ciascuno pari ad € 1.698,00 il risarcimento è pari ad € 52.638,00. 
Per la sorella ### dell'età di 61 anni alla data del fatto i punteggi saranno pari a 10+10+0+9+0 per un totale di 29 punti ed un risarcimento di € 49.242,00. Sugli importi così come determinati decorreranno interessi al tasso legale dalla data del decesso (28/04/2017) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma liquidata dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.  ### delle ### costituendosi in giudizio, ha spiegato domanda di garanzia impropria nei confronti del terzo chiamato dott. ### ritendo quest'ultimo unico responsabile di quanto occorso. Per tale ragione la domanda dell'attore, in assenza di volontà contraria, deve essere estesa allo stesso senza necessità di una espressa dichiarazione della parte. 
Ciò posto deve essere esaminata la domanda di regresso esercitata recirpocamente dalla struttura e dal medico , ammissibile ex art. 9 L. 24/17 avendo il sanitario partecipato alla fase di atp. Pertanto, alla stregua di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è - 17 - abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti - possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Conseguenza di questa anticipata forma di regresso è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2010, n. 13087). 
Naturalmente, l'avvenuta proposizione di un'azione di regresso comporta la necessità di procedere all'accertamento della gravità della colpa suscettibile di essere ascritta a carico di ciascuno dei predetti convenuti, conformemente a quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il - 18 - danneggiato.” (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2006, n. 18497). 
Ora va detto che la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente danneggiato, non solo potrà ricorrere per il fatto del personale medico dipendente o del personale ausiliario, ma altresì potrà essere affermata per l'eventuale insufficienza o inidoneità dell'organizzazione della struttura stessa, a prescindere dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico. 
La struttura sanitaria può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione, ex art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e tuttavia la struttura sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.come del resto , per quanto si dirà, occorso nel caso di specie. 
Ebbene si deve dar seguito all'ultimo orientamento in tema di azione di regresso sulla scorta della sentenza Cass n. 29001/21 che ha confermato un filone giurisprudenziale che si va sempre più affermando a mente del quale “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per - 19 - fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.” Ebbene non essendo stato dimostrato, né allegato, un comportamento dei sanitari del tutto dissonante rispetto ad una ordinaria condotta la domanda della struttura deve essere solo parzialmente accolta dichiarando ciascuno, per la quota interna, responsabile nella misura del 50%, ciò anche ai fini di quello che eccepisce l'assicurazione del sanitario in ordine ai limiti della copertura. 
I rapporti con le assicurazioni ###. ### chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della ### spa la quale, costituendosi in giudizio eccepiva l'inoperatività della polizza per la presenza della clausola “claims made” dal momento che la polizza aveva decorrenza dal 25.01.2016 al 25.01.2017e - 20 - copriva fatti denunciati durante il periodo di polizza anche riferiti al periodo di retroattività indicato tuttavia nella scheda di polizza come di anni zero. 
Nel caso di specie, diversamente, la richiesta del terzo perveniva nel mese di luglio 2019 e quindi secondo la prospettazione dell'assicurazione rendeva non indennizzabile il sinistro.  “Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei - 21 - rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati. ( ### 22437/18). 
Ora, al di là del giudizio in ordine alla liceità della clausola claims senza previsione di retroattività va detto che il sanitario ha depositato in giudizio i rinnovi annuali della stessa sino al gennaio 2020 e, quindi, da ritenersi la stessa pienamente operativa essendo giunta la richiesta in piena costanza di polizza rinnovata.  ###. 2.2 limita la copertura alla colpa grave qualora “la ### di ### sia connessa all'attività professionale svolta dall'### in qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al ### (inclusa l'attività intramoenia)”; il convenuto allega di avere agito come libero professionista ritenendo applicabili le previsioni di cui all'art. 2.1. delle Condizioni di ### previsioni che garantiscono la copertura assicurativa in caso di fatti colposi lievi o gravi, di errori o omissioni. 
Va detto che la ### ha depositato in atti l'accordo di lavoro intercorso tra ### e la struttura ### delle ### con il quale non si può ritenere che lo stesso lavori quale libero professionista all'interno della struttura percependo uno stipendio lordo annuo fisso ed impegnandosi ad eseguire le prestazioni per i pazienti ivi ricoverati. Per tale ragione non può ritenersi che lo stesso avesse un accordo di regime di libera professione con la struttura anche se la convenuta più che “facente capo al SSN” può ritenersi quale clinica privata in convenzione il che renderebbe applicabile il precedente articolo sub 2.1 con la limitazione per la quota di responsabilità del sanitario pari al 50% per quanto detto in precedenza ed ai sensi dell'art. 8 di polizza. - 22 - Nel rapporto assicurativo tra la struttura e la sua compagnia è pattuita una S.I.R. per il valore di € 250.000,00 per sinistro, ragione per la quale, trattandosi nel caso di specie di un importo maggiore la polizza può ritenersi operativa. 
Le spese di lite, tenuto conto dell'aumento ex 4 comma 2 DM 55/14, seguono la soccombenza e si compensano integralmente nel rapporto tra ### ed ### spa in ragione dell'adesione della ### alla proposta conciliativa sottoposta alle parti dal Tribunale , con oneri esclusivamente a carico della società, ed immotivatamente rifiutata dall'assicurato. 
Le spese di lite della fase di merito ( compensando quelle di atp) tra ### e ### di ### si pongono, al minimo, a carico della prima compensandole nella misura del 50% in considerazione della sostanziale non contestazione dell'operatività assicurativa e dell'adesione alla proposta conciliativa.  ###) condanna ### delle ### spa e ### al pagamento, in favore della parte attrice ### della somma all'attualità di € 234.660,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (28/04/2017) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 234.660,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo; B) condanna ### delle ### spa e ### al pagamento, in favore della parte attrice ### della somma all'attualità di € - 23 - 195.550,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (28/04/2017) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 195.550,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo; C) condanna ### delle ### spa e ### al pagamento, in favore della parte attrice ### della somma all'attualità di € 195.550,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (28/04/2017) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 195.550,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo D) condanna ### delle ### spa e ### al pagamento, in favore della parte attrice ### della somma all'attualità di € 52.638,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (28/04/2017) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 52.638,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo E) condanna ### delle ### spa e ### al pagamento, in favore della parte attrice ### della somma all'attualità di € 52.638,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (28/04/2017) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del - 24 - fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 52.638,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo F) condanna ### delle ### spa e ### al pagamento, in favore della parte attrice ### della somma all'attualità di € 52.638,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (28/04/2017) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 52.638,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo; G) condanna ### delle ### spa e ### al pagamento, in favore della parte attrice ### della somma all'attualità di € 49.242,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del decesso (28/04/2017) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 49.242,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo H) rigetta la domanda proposta da ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### e ### I) rigetta la domanda proposta da ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### , ### e ### - 25 - J) condanna, altresì, ### delle ### spa e ### in solido, al pagamento in favore degli attori ######### delle spese del presente giudizio, che si liquidano, complessivamente, in € 26.795,00 per compensi, oltre €. 300,00 per spese vive oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge, con attribuzione al procuratore che ha dichiarato di averne fatto anticipo; K) condanna, altresì, ### delle ### spa e ### in solido, al pagamento in favore degli attori ######### delle spese del giudizio di atp, che si liquidano, complessivamente, in € 7.271,00 per compensi, oltre €. 300,00 per spese vive oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge, con attribuzione al procuratore che ha dichiarato di averne fatto anticipo L) dichiara tenuti e condanna ### delle ### spa e ### al regresso, ciascuno per la quota del 50%, di quanto ciascuna parte sarà tenuta a corrispondere alla parte attrice in base ai capi che precedono ed a seguito della loro integrale corresponsione; M) condanna parte attrice ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### , ### e ### e ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### e ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### spa che si liquidano, complessivamente, in € 14.103,00 per compensi, oltre al - 26 - rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge; N) condanna parte attrice ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### , ### e ### e ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### e ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano, complessivamente, in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge; O) condanna parte attrice ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### , ### e ### e ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### e ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### spa che si liquidano, complessivamente, in € 3.827,00 per la fase di atp compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge P) condanna parte attrice ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### , ### e ### e ### nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori ### e ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### che si liquidano, complessivamente, in € 3.827,00 per la fase di atp per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge; Q) pone le spese di ctu a carico di ### delle ### spa e ### - 27 - R) dichiara tenuta e condanna ### ass.ni spa a manlevare ### del 50% delle somme che sarà tenuto a pagare in dipendenza dei capi che precedono; S) dichiara tenuto e condanna ### ass.ni spa a manlevare ### spa delle somme che sarà tenuto a pagare in dipendenza dei capi che precedono; T) condanna ### ass.ni spa al pagamento delle spese di lite della fase di merito, compensando quelle di atp, in favore di ### spa che si liquidano, complessivamente, in € 7.052,00 da compensare nella misura del 50% per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge. 
Così deciso in Napoli, il ###.   

Il Giudice
(dott.ssa ###


causa n. 14287/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Colicchio Claudia

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22505 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.206 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 1845 utenti online