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Tribunale di Roma, Sentenza n. 9840/2024 del 06-06-2024

... dell'anno 2024, avente ad oggetto “sfratto per morosità” RG. 12690/24 pendente tra ### elettivamente domiciliat #### ROMA, presso e nello studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti attore e ### convenuto contumace ### della Decisione 1. fatti controversi. Con atto di citazione notificato in data ### ex art 143 c.p.c. la parte attrice in epigrafe intimava a ### lo sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in #### 962 esponendo al tribunale: - di essere proprietario di suddetto immobile e di averlo concesso in locazione ad uso abitativo al suddetto conduttore con contratto stipulato in data ### (registrato in 2.03.20) con durata 4+4; - che a termini di contratto il conduttore si era impegnato al versamento del corrispettivo mensili di euro 800,00 (leggi tutto)...

Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa ### all'udienza del 06/06/2024, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente SENTENZA (ex art. 429 comma 1^ c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n°12690 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “sfratto per morosità” RG. 12690/24 pendente tra ### elettivamente domiciliat #### ROMA, presso e nello studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti attore e ### convenuto contumace ### della Decisione 1. fatti controversi. 
Con atto di citazione notificato in data ### ex art 143 c.p.c. la parte attrice in epigrafe intimava a ### lo sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in #### 962 esponendo al tribunale: - di essere proprietario di suddetto immobile e di averlo concesso in locazione ad uso abitativo al suddetto conduttore con contratto stipulato in data ### (registrato in 2.03.20) con durata 4+4; - che a termini di contratto il conduttore si era impegnato al versamento del corrispettivo mensili di euro 800,00 come previsto dall'art. 2 del contratto; - che il convenuto si era reso inadempiente del pagamento del canone di locazione da agosto 2023 a dicembre 2023 per euro 4000,00, oltre oneri accessori per euro 2425,10. 
Per tali ragioni l'intimante chiedeva la convalida dello sfratto e la emissione del decreto ingiuntivo per le somme intimate e, in caso di opposizione, la emissione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.  pronunciando, nel merito la risoluzione del contratto per inadempimento grave del conduttore; il tutto con il favore delle spese di giudizio. 
La notifica veniva effettuata prima presso la residenza anagrafica ove lo stesso si rinveniva sconosciuto, presso l'immobile locato dove risultava sconosciuto e a seguito delle due notifiche negative, veniva effettuata una nuova notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. 
Veniva disposto il mutamento del rito e notificata dell'ordinanza del 26.03.24 che veniva eseguita sempre ai sensi dell' art. 143 c.p.c. in data ###, come prodotta in atti. 
Parte attrice non depositava memoria integrativa. 
La causa veniva decisa all'udienza odierna ove la difesa di parte attrice dava atto della persistenza della morosità per canoni di locazione insoluti sino alla data odierna per complessive euro 8800,00 di cui chiedeva la condanna al pagamento, rinunciando in questa sede al pagamento degli oneri condominiali intimati riservando separato decreto ingiuntivo. Il giudice decideva la causa e dava lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione. 
In primo luogo deve dichiararsi la contumacia del convenuto. 
La domanda di risoluzione è fondata atteso l'inadempimento di parte convenuta e attesa la morosità complessiva ammontante alla data della notifica dell'intimazione ad euro 4000,00 oltre oneri intimati; l'attore ha dichiarato all'udienza odierna che la morosità persiste avendo il convenuto continuato ad omettere il pagamento del dovuto, avendo maturato una morosità a giugno 2024 pari ad euro 8800,00 oltre agli oneri intimati del cui pagamento non è stata fornita alcuna prova, stante l'omessa comparizione del convenuto.   ### ha assolto agli oneri di prova che gli incombevano ex art. 2697 c.c..  ### i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto di inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi , modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo, Cass. 15659 del 2011: ““in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. N. 3373/2010; Cass. 9351/2007; Cass. 1743/2007; Cass. 20073/2004). 
Nella fattispecie l'attore ha evaso l'onere di prova che gli incombeva producendo in giudizio il contratto stipulato in data ### dove all'art.2 il convenuto si impegnava al pagamento del canone mensile di 800,00 euro da corrispondersi entro il giorno 3 di ogni mese. 
Lo stesso a fronte dell'omesso pagamento del canone locatizio non ha restituito l'immobile e ne è rimasto di fatto nel possesso, alterando l'equilibrio sinallagmatico del contratto di locazione a prestazioni corrispettive. 
Va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento grave del convenuto ed ordinato il rilascio dell'immobile come indicato in dispositivo, con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle somme intimate oltre ai canoni successivamente maturati e maturandi sino al rilascio effettivo e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. Giustizia n. 147/22 e successive modificazioni.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sez. VI, in persona del giudice onorario dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### srl nei confronti di ### così provvede: - in via preliminare dichiara la contumacia del convenuto; - accoglie la domanda e dichiara il contratto di locazione stipulato inter partes in data ### (registrato il ###) relativo ad immobile sito in ### via ### 962 sc. A int. 4 piano terra risolto per inadempimento grave del convenuto; - condanna il convenuto al rilascio dell'immobile in favore della società attrice e letto l'art. 56 L. 392/78 fissa per l'esecuzione la data del 18.06.24; - condanna il sig. ### al pagamento in favore della parte attrice di euro 8800,00 a titolo di canoni di locazione non pagati sino a giugno 2024 oltre ai canoni maturandi sino al rilascio effettivo, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo; - condanna il convenuto al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese di lite che liquida in euro 246,00 per spese vive ed euro 2000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). 
Così deciso in ### 6 giugno 2024 

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 12690/2024


causa n. 12690/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Manuela Sorrentino

1

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2466/2024 del 05-06-2024

... per chiedere ed ottenere un eventuale sfratto per morosità o una finita locazione. La sentenza impugnata, pertanto, era meritevole di censura sia per aver omesso ogni motivazione in ordine all'eccezione di inammissibilità del mutamento della domanda, sia per aver ritenuto provata l'esistenza di un contratto di locazione, con condanna del ### al rilascio dell'immobile. ### quanto dedotto con il secondo motivo, poi, il Tribunale aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio al solo fine di sopperire alle carenze probatorie in cui era incorsa la controparte, nominando un c.t.u. per l'esatta ricognizione dei luoghi, nonostante l'individuazione dell'oggetto della domanda spetti inesorabilmente all'attore. Né valeva affermare, come preteso nella sentenza impugnata, che il ### avesse chiara (leggi tutto)...

Corte d'Appello di Napoli### RGn°2100/2021 - 1 - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati: - dr.ssa ### - Presidente - - dr.ssa ### - ### - dr.ssa ### - ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2100/2021 R.G., riservata in decisione all'udienza di discussione, ex art. 352, 2° comma, c.p.c., del 7 febbraio 2024 e vertente TRA ### nato a Napoli ### il ### (C.F. ###) e residente ###elettivamente domiciliato in Napoli alla via P. Della Valle 4, c/o lo studio dell'Avv. ### - C.F: ### -fax ### 99 63 - pec:### e dell'Avv. ### - C.F. ### pec ### dai quali è rapp. to e difeso anche disgiuntamente per mandato agli atti del giudizio di primo grado; APPELLANTE E #### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti e con lui elettivamente domiciliato in Corte d'Appello di Napoli### RGn°2100/2021 - 2 - ### 179 PORTICI ###.   APPELLATO Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con sentenza n. 8790/2020, pubblicata il ###, il Tribunale di Napoli, provvedendo sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### volta a veder condannare il convenuto al rilascio dell'immobile di sua proprietà, sito in NapoliBagnoli, alla via ### (attualmente indicato in catasto, per come precisato nella memoria ex art. 183, 6° comma, I termine, c.p.c., alla ### (###, foglio 28, particella 34, sub 102, ### 10°, Categoria A/4, classe 2), nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, volta a veder accertare l'intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, della proprietà del medesimo immobile, accoglieva la domanda principale e rigettava la domanda riconvenzionale. 
Segnatamente, il Giudice di prime cure - dopo aver disatteso l'eccezione di nullità per indeterminatezza, quanto all'individuazione del bene conteso, dell'atto introduttivo del giudizio, e qualificato l'iniziativa giudiziaria intrapresa, alla luce delle difese svolte dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, 6° comma, primo termine, c.p.c. in termini di azione di restituzione - riteneva provata, all'esito dell'assunzione delle prove testimoniali, mediante l'escussione dei testi #### e ### l'esistenza di un contratto di locazione stipulato tra i danti causa dell'attore e il dante causa del convenuto. Dal testimoniale in atti era infatti emerso che il bene era stato concesso in locazione alla nonna del ### di nome ### da parte della madre del ### di nome ### che l'appellante e poi anche sua moglie convivevano con l'originaria conduttrice, che aveva pagato i canoni, in parte a carico dello stesso convenuto, sino al decesso della locatrice risalente al novembre del 1996; che ### a partire dal luglio del 1995 aveva chiesto a ### il pagamento del canone di locazione e che il conduttore, all'esito di una trattativa intercorsa con l'attore per l'acquisto dell'immobile, aveva versato l'importo di £ 4.000.000 come acconto sul prezzo. 
La consulenza tecnica espletata, inoltre, aveva confermato la corrispondenza dell'immobile in proprietà dell'attore a quello nella disponibilità del convenuto. 
Corte d'Appello di Napoli### RGn°2100/2021 - 3 - Quanto alla domanda riconvenzionale, il Tribunale la rigettava, evidenziando che il ### occupava l'immobile in virtù del contratto di locazione stipulato dalla nonna ### e che aveva palesato, anche attraverso la corresponsione di una somma di denaro, la volontà di acquistarlo; doveva pertanto ritenersi che il ### detenesse l'immobile in virtù del consenso del proprietario e che pertanto non ricorresse un possesso ad usucapionem, difettando, peraltro, un atto di interversione del possesso.  2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello ### deducendo a sostegno cinque motivi.  3. Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente in data 6 ottobre 2021, si è costituito in giudizio ### che ha resistito al gravame, concludendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, per il suo rigetto, con vittoria di spese del grado di giudizio.  4. E' stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; è stato acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.  5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 6 maggio 2021, risultando rispettato il termine di decadenza semestrale previsto dall'art.327 c.p.c. - nella formulazione (successiva alla modifica di cui all'art.46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, in vigore dal 4 luglio 2009) applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2014, e quindi in epoca successiva al 4 luglio 2009 - decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 22 dicembre 2020.  6. Volgendo all'esame del merito del gravame, l'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato. 
I primi tre motivi di impugnazione, per evidenti ragioni di connessione, meritano di essere trattati congiuntamente. 
In particolare, con il primo motivo di gravame - intitolato “error in iudicando - omessa motivazione su questione decisiva della vicenda - eccezione di inammissibilità del mutamento della domanda - violazione del diritto di difesa del convenuto - presunto rapporto di locazione emerso con le note istruttorie e in contraddizione con la domanda giudiziale proposta di “occupazione sine titulo” - ### ha censurato la sentenza impugnata per aver il primo Giudice accolto la domanda principale, ritenendo provata Corte d'Appello di Napoli### RGn°2100/2021 - 4 - l'esistenza di un contratto di locazione, sebbene la controparte non avesse chiesto di accertare l'esistenza di un tale contratto, presupponente la prova rigorosa e ad substantiam dei suoi elementi essenziali. 
Invero, l'iniziale domanda di condanna al rilascio era stata fondata sulla deduzione di un'occupazione sine titulo ad opera dell'appellante; poi, solo con le note ex art. 183, 6° comma, 1° termine, il giudizio si era “trasformato” e il ### si era trovato a doversi difendere, “a contraddittorio falsato”, in ordine ad un “presunto mancato pagamento di canoni di locazione”. 
Peraltro, al di là dell'inammissibilità del mutamento della domanda siccome avanzato dalla controparte, la stessa non poteva essere accolta, difettando gli elementi per chiedere ed ottenere un eventuale sfratto per morosità o una finita locazione. 
La sentenza impugnata, pertanto, era meritevole di censura sia per aver omesso ogni motivazione in ordine all'eccezione di inammissibilità del mutamento della domanda, sia per aver ritenuto provata l'esistenza di un contratto di locazione, con condanna del ### al rilascio dell'immobile.  ### quanto dedotto con il secondo motivo, poi, il Tribunale aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio al solo fine di sopperire alle carenze probatorie in cui era incorsa la controparte, nominando un c.t.u. per l'esatta ricognizione dei luoghi, nonostante l'individuazione dell'oggetto della domanda spetti inesorabilmente all'attore. Né valeva affermare, come preteso nella sentenza impugnata, che il ### avesse chiara conoscenza della consistenza del cespite di cui era stato domandato il rilascio, avendo a sua volta spiegato domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'acquisto per usucapione del medesimo bene, avendo tale domanda ad oggetto l'unico vano visitato dal c.t.u., di cui il ### era effettivamente proprietario.  ### consistenza indicata dalla parte attrice non era nel possesso del ### e neppure in proprietà del ### come del resto accertato dall'ausiliario nominato nel corso del giudizio. 
Inoltre, secondo quanto dedotto con il terzo motivo di gravame, la sentenza impugnata era viziata per aver rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione senza considerare il possesso uti dominus durato cinquant'anni, in difetto di prova del pagamento del canone e dell'esistenza del contratto di locazione, prova che non avrebbe potuto essere offerta per testimoni, trattandosi di contratto per cui è prevista la forma scritta ad substantiam. 
Corte d'Appello di Napoli### RGn°2100/2021 - 5 - In particolare, ### nonno dell'impugnante, aveva avuto la propria residenza nell'immobile di via della ### di ### n.5, fin dal 1971 e ### era inserito nello stato di famiglia dei nonni dal 17.06.1975, avendo formalizzato tale posizione dal 13 luglio 1991, cosicché il cespite era stato posseduto uti dominus anche da molto tempo prima del 1991, per essere stato nel possesso dei nonni del ### possesso poi proseguito dall'appellante, senza che il ### o il precedente proprietario ponessero in essere atti di disturbo o interruttivi. 
Peraltro, tali possessori si erano occupati, a propria cura e spese, senza formulare alcuna richiesta autorizzativa, della manutenzione del cespite, che era stato oggetto di abbellimenti e migliorie. 
I rilievi che precedono non possono essere condivisi e, comunque, non appaiono in alcun modo idonei a sovvertire il segno della sentenza impugnata. 
Deve in primo luogo escludersi che il primo Giudice abbia immotivatamente dato corso, prendendo in considerazione le allegazioni svolte dalla parte attrice nelle note ex art. 183, 6° comma, 1° termine c.p.c. - in ordine all'originaria concessione del godimento del cespite in virtù di un contratto di locazione - ad un'inammissibile mutatio libelli. 
Se è vero, infatti, che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ### aveva posto generico riferimento ad un'occupazione sine titulo dell'appartamento oggetto di domanda di rilascio, aveva poi pacificamente provveduto, come rilevato dal Tribunale, nella memoria ex art. 183, 6° comma, I° termine, e cioè nel rispetto del termine preclusivo per lo svolgimento dell'attività assertiva, a precisare la domanda, allegando le vicende fattuali in virtù delle quali la disponibilità era stata conseguita dall'occupante, riconducibili alla stipulazione di un contratto di locazione. 
Segnatamente, secondo quanto allegato in tale memoria, l'immobile in oggetto era stato concesso in locazione da ### e poi dai suoi successori ed il primo contratto di locazione aveva visto protagonista come conduttore ### che regolarmente aveva pagato il canone di locazione pattuito finché era rimasto in vita; di poi, la moglie ### aveva continuato a pagare regolarmente il canone di locazione pattuito, che veniva materialmente riscosso da ### moglie di ### e madre dell'attore: tanto avveniva anche prima del decesso di ### avvenuto nel gennaio del 1968. Successivamente, il figlio dei coniugi ### , ### aveva continuato a pagare il canone di locazione in oggetto, a fronte della Corte d'Appello di Napoli### RGn°2100/2021 - 6 - conduzione dell'appartamento de quo, conduzione in cui era subentrato ### l'attuale convenuto, a partire dal 1985. 
Nella medesima memoria, poi, il medesimo ricorrente aveva provveduto ad una più precisa indicazione dei dati catastali relativi all'immobile di cui era stato domandato il rilascio, precisando, al punto n.6), che “attualmente l'immobile risulta così accatastato : ### (###, foglio 28, particella 34, sub 102, ### 10°, Categoria A/4, classe 2”. 
Come si evince dall'esposizione che precede, il primo Giudice ha delibato il merito della domanda principale tenendo conto delle allegazioni contenute nella precitata memoria, qualificate come precisazioni ampiamente ammissibili e tempestive. 
La parte impugnante ha per converso protestato trattarsi di una mutatio libelli inammissibile, per aver la parte ricorrente, dopo aver genericamente dedotto, nell'introdurre il procedimento sommario, un'ipotesi di occupazione sine titulo, essenzialmente riconducibile ad un'azione di rivendicazione, poi “mutato il tiro”, invocando la preesistenza di un titolo detentivo che sarebbe poi stato caducato. 
La tesi difensiva non può essere recepita da questa Corte distrettuale, perché trascura di considerare la più recente interpretazione offerta dalla giurisprudenza nomofilattica della Suprema Corte della disposizione di cui all'art. 183, 6° comma, I° termine, c.p.c. 
Invero, alla luce dell'orientamento espresso in tempi recenti da Cass., sez. un., n. 12310 del 2015 e dalla giurisprudenza successiva che ne ha ribadito e precisato la portata, la decisione del Tribunale di Napoli - superflua ogni considerazione in ordine all'effettiva ravvisabilità di mere precisazioni della domanda - appare immune dalle critiche che la parte impugnante pretende di muoverle. 
Il principio enunciato da Cass., sez. un., n. 12310 del 2015 è quello (così massimato) secondo cui "la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali". 
Più precisamente, le ### - muovendo dall'orientamento, definito "tetragono" (per tutte, Cass., 27 luglio 2009, n. 17457), che distingue tra mutatio libelli (quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non Corte d'Appello di Napoli### RGn°2100/2021 - 7 - prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo) ed emendatio libelli (quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere) - hanno affermato che la vera differenza tra le domande "nuove", implicitamente vietate (ciò desumendosi dal fatto che sono vietate per l'attore tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto), e le domande "modificate", espressamente ammesse dall'art. 183 c.p.c., si rinviene non già "nel fatto che nelle seconde le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove (nel senso di ulteriori o aggiuntive), trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o se si vuole di domande diverse che non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono, ponendosi rispetto ad esse in un rapporto di alternatività". 
In tale prospettiva, dunque, "con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio". 
Una tale consentita "modificazione della domanda ammissibile senza limiti (quindi anche eventualmente incidente sugli elementi oggettivi di identificazione della medesima)" è logicamente calibrata in un momento processuale, quello della fase iniziale del giudizio di primo grado, regolato dall' art. 183 c.p.c. - in cui la trattazione della causa non è ancora iniziata, per cui "una modifica anche incisiva della domanda non arrecherebbe pregiudizio all'ordinato svolgimento del processo" - là dove "la modifica - quale ne sia la portata - non potrebbe giammai comportare tempi superiori a quelli già preventivati dal medesimo art.  183". 
Il principio è stato, quindi, recentemente ribadito anche con riferimento ai diritti cd.  eterodeterminati, ritenendosi ammessa la modifica in corso di causa della domanda originaria, mediante l'allegazione di un diverso fatto costitutivo, che ne comporti la Corte d'Appello di Napoli### RGn°2100/2021 - 8 - sostituzione con una nuova domanda ad essa alternativa, purché abbia ad oggetto il medesimo bene della vita e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c. (Cass., 31 luglio 2017, n. 18956).   Ne consegue che, solo una volta scaduti i termini che lo stesso art. 183 c.p.c. detta per effettuare la "modificazione" della domanda, la stessa non è più consentita e la "modificazione" tardiva costituisce domanda nuova inammissibile, giacché essa integra (alla luce dello stabile orientamento della Suprema Corte innanzi rammentato) una mutatio libelli, andando ad incidere sugli elementi oggettivi identificativi dell'azione, e una tale mutatio non è più autorizzata dal legislatore. (Cass., 26 febbraio 2016, n. 3806; Cass., 31 maggio 2017, n. 13769). 
Infine, ciò che in primo grado viene a realizzarsi morfologicamente come domanda "modificata" - e come tale, nei termini innanzi evidenziati, ammessa dall'art. 183 c.p.c. - non può che rappresentare in appello, ove proposta per la prima volta (o comunque riproposta dopo essere stata veicolata tardivamente in primo grado ed ivi da reputarsi inammissibile), domanda nuova, vietata ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 1. (cfr. , in termini, Cass. sez. 3, sentenza n. 27566 del 21/11/2017, alla cui stregua “la modificazione della domanda ammessa in corso di causa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), purché la domanda così modificata risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c.. Ne consegue che detta modificazione, qualora avvenga dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., risulta inammissibile; qualora formulata per la prima volta in appello, costituisce un "novum" inammissibile, vietato dall'art. 345, comma 1, c.p.c.”).   In buona sostanza, la disciplina del giudizio ordinario di cognizione, applicabile ratione temporis, connette il regime delle preclusioni assertive al primo termine di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., e cioè all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte. (cfr., in termini, Cass. sez. 6 - 2, ordinanza n. ### del 02/12/2019) Appare evidente, pertanto, alla luce del citato orientamento, espresso dalla Corte nomofilattica, la correttezza dell'iter logico giuridico seguito dal primo Giudice, nel Corte d'Appello di Napoli### RGn°2100/2021 - 9 - procedere alla qualificazione della domanda tenendo conto dell'attività assertiva tempestivamente svolta nella memoria ex art. 183, 6° comma, I° termine, c.p.c., e nel considerare, altresì, la descrizione della consistenza oggetto di domanda restitutoria contenuta nella medesima memoria. 
Alla luce di tali rilievi, poi, si rivela pienamente corretta la qualificazione della domanda operata dal Giudice di prime cure, che ha appunto aderito all'orientamento, parimenti affermato dalle ### della Corte di legittimità, secondo cui integra un'azione di rivendicazione, ( cfr. Cass. SU n.7305 del 2014; Cass. 4 luglio 2005 n. 14135; Cass. 14 gennaio 2013 n. 705), quella "con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” mentre l'azione personale di restituzione, ravvisabile nella fattispecie, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. 
Quanto poi alla prova della stipulazione del contratto di locazione, non può che rilevarsi che la parte impugnante non si è fatta carico di censurare specificamente la valutazione delle risultanze testimoniali che, all'esito di un'analitica e condivisibile disamina, ha fatto il primo Giudice, limitandosi a dedurre l'inammissibilità di una tale prova testimoniale, in considerazione della previsione in subiecta materia della forma scritta ad substantiam.   Al riguardo, è sufficiente osservare che, sulla scorta della disciplina applicabile ratione temporis - antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, che ha introdotto il principio per cui il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d'ufficio, attesa la "ratio" pubblicistica del contrasto all'evasione fiscale ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 18214 del 17/09/2015) - il contratto di locazione poteva essere stipulato anche in forma verbale.   La forma scritta "ad substantiam", poi, secondo il condivisibile insegnamento del Giudice di legittimità, è prevista dall'art. 1350 n. 8 cod. civ. soltanto per quei contratti che originariamente prevedono una locazione di durata superiore ai nove anni e non anche nelle ipotesi previste per le locazioni non abitative dagli artt. 28 e 29 della legge sull'equo canone, Corte d'Appello di Napoli### RGn°2100/2021 - 10 - per le quali il rinnovo alla prima scadenza contrattuale è pur sempre eventuale. ( cfr., in termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1633 del 16/02/1998; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4258 del 14/05/1997). 
Peraltro, ogni ipotetico vizio formale non varrebbe a trasformare in possesso la detenzione, essendo stata la disponibilità di fatto comunque acquisita sulla scorta del consenso del proprietario, volto alla concessione di un diritto personale di godimento. 
Deve allora ritenersi provato che l'occupazione oggetto di causa non abbia avuto inizio per effetto di un'iniziativa di apprensione unilaterale posta in essere dall'impugnante o dai suoi ascendenti, risultando per converso consentita dal dante causa dell'appellato, in virtù di un contratto di natura obbligatoria qualificato come contratto di locazione. 
Appare dunque meritevole di condivisione la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale, nel ritenere che la parte impugnante non abbia in alcun modo assolto all'onere probatorio, su di essa incombente, in ordine alla effettiva ricorrenza di un possesso ad usucapionem, di durata ultraventennale. 
Corre mente osservare, al riguardo, che integra un principio pacifico l'assunto secondo cui la presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della "res", ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, come nel caso di contratto di comodato, di mandato o di appalto, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. Ne consegue che la detenzione di un bene immobile conferito in virtù di un rapporto obbligatorio, di cortesia o a titolo di comodato precario, può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali integranti il possesso utile "ad usucapionem" in opposizione al proprietario concedente (Cass. sez. 2, Sentenza n. 21690 del 14/10/2014 Rv. 632753; Sez. 2, Sentenza n. 5551 del 15/03/2005 Rv.581134). 
Del pari pacifico, e ugualmente condivisibile, è poi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua la concessione del bene ad opera del titolare, sulla scorta di un rapporto obbligatorio o di cortesia, costituisce detenzione, non quindi possesso "ad usucapionem", in favore tanto del beneficiario, quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il detentore che si opponga alla richiesta di risoluzione del rapporto obbligatorio sostenendo di avere usucapito il bene, deve provare l'intervenuta interversione del possesso, ai sensi dell'art. 1141 c.c., e non solo il mero potere di fatto sull'immobile (v. 
Corte d'Appello di Napoli### RGn°2100/2021 - 11 - Cass. sez. 3, Sentenza n. 11374 del 11/05/2010; Cass. sez. 2, Sentenza n. 7923 del 26/06/1992 ; Cass. sez. 6 - 2, Sentenza n. 13742 del 2014; Cass. sez. 2, sentenza n. 16126 del 2012 entrambe non massimate). 
Tale interversione, tuttavia, non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore ha cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa nomine alieno ed ha iniziato ad esercitarlo esclusivamente nomine proprio ed, inoltre, una manifestazione siffatta dev'essere non solo tale da palesare inequivocabilmente l'intenzione del soggetto di sostituire al precedente animus detinendi un nuovo animus rem sibi habendi, ma anche essere specificamente rivolta contro il possessore, in guisa che questi sia posto in condizione di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere della concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte del possessore stesso; tra tali atti, ove non accompagnati da altra manifestazione dotata degli indicati connotati dell'opposizione, non possono ricomprendersi né quelli che si traducano in una inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in tal caso un'ordinaria ipotesi d'inadempimento contrattuale, né quelli che si traducano in ordinari atti d'esercizio del possesso, verificandosi in tal caso una mera ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. 
In particolare, come pure affermato dalla Suprema Corte, la mera mancata riconsegna del bene al titolare, a seguito di estinzione del rapporto obbligatorio, è inidonea a determinare l'interversione della detenzione in possesso, traducendosi nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, suscettibile, in sé, di integrare un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale all'obbligo restitutorio gravante.  (Cass. sez. 2, sentenza n. 8213 del 22/04/2016).   Nel caso di specie, la parte impugnante, nel contestare la stessa esistenza del rapporto locativo, non ha né allegato né tanto meno provato la ricorrenza di un'interversione del possesso, essendo evidentemente del tutto irrilevante l'attività manutentiva relativa all'immobile, priva del carattere di un'opposizione rivolta contro il proprietario e pienamente compatibile con la disponibilità derivante dal rapporto obbligatorio. 
In buona sostanza, il perfezionarsi dell'acquisto a titolo originario non può essere ricondotto al mero protrarsi della detenzione originariamente conferita dal titolare. 
Appare evidente, allora, che dalla stessa prospettazione del preteso usucapiente non emerge alcun atto qualificabile in termini di interversio possessionis, nei termini sopra precisatidi Corte d'Appello di Napoli### RGn°2100/2021 - 12 - risalenza ultraventennaleda cui desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa nomine alieno ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente nomine proprio, a tal fine non potendo valendo la mera protrazione dell'occupazione dell'immobile, pacificamente connotata in termini di detenzione. 
Quanto poi alla riscontrata ricorrenza dell'obbligo restitutorio, in ragione del venir meno del rapporto locatizio, mette conto osservare che la parte impugnante, limitandosi a protestare la carenza di prova della locazione, che avrebbe dovuto essere offerta mediante la produzione del relativo contratto, non ha formulato specifica censura in ordine alla ratio decidendi su cui si fonda la sentenza gravata, avendo il primo Giudice al riguardo espressamente affermato che “mentre parte attrice ha debitamente provato l'esistenza di un titolo, scaduto e mai rinnovato, in base al quale gli originari danti causa dell'odierno convenuto ( e poi quest'ultimo) avevano occupato l'immobile di esso attore, parte convenuta non ha provato l'esistenza di un titolo legittimante la sua occupazione, non avendo fornito prova di una eventuale proroga dell'originario contratto di locazione in base al quale la sua dante causa ### ha ottenuto la disponibilità dell'immobile ( poi trasmessa al nipote convivente attuale convenuto)”. 
Da qui l'evidente infondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione. 
Neppure possono condividersi, infine, i rilievi svolti dalla parte impugnante in ordine all'incerta individuazione dell'immobile. 
Se, infatti, come sopra rilevato, l'odierno appellato provvide, nella memoria ex art. 183, 6° comma, I° termine, c.p.c., alla precisa indicazione dei dati catastali del bene oggetto di domanda di rilascio, correttamente il Giudice di prime cure, al fine di individuare in loco la consistenza di proprietà dell'appellato occupata dall'appellante, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, i cui esiti, con ogni evidenza, sono stati recepiti nella sentenza impugnata. 
In particolare, secondo quanto precisato dall'ausiliario nominato nel giudizio di primo grado, ### nel Comune di Napoli, è attualmente intestatario per intero, dell'unità immobiliare ubicata al piano 1 di Via della ### di ### snc, avente consistenza di 1,5 vani individuata alla #### 28, P.lla 34, Sub 102 del ### immobile la cui planimetria coincide con i locali visionati nel corso delle operazioni peritali (allegato a 6 alla presente relazione di consulenza tecnica) In particolare, la consistenza attuale dell'immobile deriva (allegato a7) dal frazionamento, e dalla soppressione delle relative particelle, (scheda n. 22364 del 10/12/1997) della unità immobiliare di 4 vani, ubicata al piano 1/### di via della ### di ### identificata Corte d'Appello di Napoli### RGn°2100/2021 - 13 - alla #### 28, P.lla 34 Sub 9 e P.lla 570 Sub 10, derivante a sua volta dalla fusione con scheda n. 17209 del 20 luglio 1994, scheda a cui si fa riferimento nell'atto di rinunzia all'eredità e divisione con cui in origine ### aveva acquisito la proprietà dell'immobile in oggetto . 
Da ciò la conclusione per cui “a meno della discrepanza tra i dati catastali trascritti nell'atto del 1995 e quelli riportati dalle visure attuali…, l'immobile proveniente a ### in virtù dell'atto di rinunzia all'eredità e divisione redatto dal ### di ### nel luglio 1995 sia coincidente con l'unità immobiliare di 4 vani in via ### di ### identificata alla ### foglio 28, p.lla 34 sub 9 e p.lla 570 sub 10 soppresse dal 10/12/1997 (allegati a8 e a9 alla presente relazione di consulenza tecnica).   ### di frazionamento e soppressione, con scheda n. 22364 del 10/12/1997, secondo i dati catastali, ha dato luogo a: A) unità immobiliare di 3 vani, identificata alla #### 28, p.lla 34 sub 101 e p.lla 570 sub 101 (allegato a10 alla relazione), intestata in precedenza a ### e poi, da 26/02/1998, a ### e ### B) unità immobiliare di 1,5 vani, al piano 1 di via della ### di ### identificata alla #### 28, p.lla 34, sub 102 (allegato a7 alla relazione), attualmente intestata a ### coincidente con gli ambienti occupati dal ### e visionati nel corso degli accessi eseguiti a meno della porta che, nell'attuale disimpegno, si apre sul lato dell'alveo”. 
Da ciò, la conclusione, recepita dal primo Giudice, che l'immobile occupato dal ### coincide con la porzione dell'immobile di proprietà attorea come pervenuto per atto del #### N. 16073 del 28 luglio 1995, e frazionato con ### n. 22364 del 10 dicembre 1997”, “porzione oggi sempre intestata al sign. ### e individuata al ### alla sez ### foglio 28, p.lla 34, sub 102”. 
Ne consegue l'evidente infondatezza dei primi tre motivi di gravame.   7. Né meritano miglior sorte, infine, le censure svolte dalla parte appellante al quarto e al quinto motivo di impugnazione, con riferimento al governo delle spese di lite, quantificate dal primo Giudice nell'importo di € 8.974,00 per compenso professionale e poste a carico, unitamente alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, del soccombente ### Corte d'Appello di Napoli### RGn°2100/2021 - 14 - A dire della parte impugnante, il Tribunale avrebbe immotivatamente assegnato alla controversia un valore diverso da quello indicato nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, come non eccedente l'importo di €1.100,00, dovendo tale indicazione costituire l'unico parametro di riferimento. Per l'effetto, anche il capo contenente condanna alla refusione delle spese di lite andrebbe riformato, riducendone l'importo. 
I rilievi svolti non colgono in alcun modo nel segno, alla luce dell'indirizzo della Corte di legittimità, assolutamente pacifico, secondo cui l'indicazione del valore della causa, riportata in calce all'atto introduttivo del giudizio per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge, ha finalità esclusivamente fiscale, sicché non spiega alcun effetto sulla determinazione del valore della controversia ad altri fini ( Cass.sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18732 del 22/09/2015; Cass. sez. 2, Ordinanza n. 26988 del 20/12/2007; sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12031 del 16/05/2017).   Appare pertanto corretta la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata, avendo il primo Giudice - pur non spendendo una specifica motivazione al riguardo - ritenuto la causa di valore indeterminabile ed applicabile alla fattispecie lo scaglione previsto per le cause di valore ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, sia pur poi liquidando i compensi in un importo intermedio tra il minimo ed il medio, dopo aver evidenziato l'“estrema complessità della fase istruttoria oltre che decisoria”. 
In virtù dell'art. 5, comma 1, del DM n.55 del 2014, infatti, “ nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile”.   Orbene, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, ai fini della liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, il valore della causa deve essere determinato a norma del codice di procedura civile, con la conseguenza che nelle cause relative a beni immobili la determinazione del valore deve essere eseguita in base al criterio previsto dall'art. 15, ultima parte, cod. proc. civ., secondo quanto risulta dagli atti e se questi non offrono elementi per la stima la causa va ritenuta di valore indeterminabile. ( Cass. 2, Sentenza n. 463 del 13/01/2014; nonché Cass. sez. 2, Sentenza n. 1010 del 08/02/1996, alla cui stregua “### ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, del c.p.c., “se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile”.). 
Corte d'Appello di Napoli### RGn°2100/2021 - 15 - ### considerato che, ai sensi dell'art.5, comma 6, del DM n. 55 del 2014 “le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”, appare pienamente corretta la determinazione dello scaglione applicabile alla fattispecie, operata dal Giudice di prime cure, che poi ha provveduto a riconoscere i compensi in una misura intermedia tra quella minima e quella media. 
Parimenti corretta, infine, si rivela la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di statuizione pienamente aderente al criterio della soccombenza, espressione del principio di causalità, codificato dall'art. 91 c.p.c., ed essendo evidentemente irrilevante l'argomento, speso dall'appellante, secondo cui la consulenza tecnica sarebbe stata disposta d'ufficio dal Giudice di primo grado, in difetto di una richiesta formulata in tal senso dalle parti processuali. 
In tema di consulenza tecnica di ufficio, infatti, il principio secondo cui il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza. (Cass. sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23522 del 05/11/2014; Cass. sez. 2, Sentenza 25047 del 10/10/2018).   ### merita conclusivamente di essere disattesa, con integrale conferma della sentenza gravata.  8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore dell'appellato che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.147 del 2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, considerato il valore della controversia nei termini indicati al paragrafo precedente e dimezzati i compensi medi in ragione del tenore delle difese svolte dalla parte vittoriosa - si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione.  9. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art.  13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante. 
Corte d'Appello di Napoli### RGn°2100/2021 - 16 - P.Q.M.  la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n.8790/2020, così provvede: 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata; 2) ### l'appellante ### alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore dell'appellato ### che liquida nell'importo di € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e ### come per legge, con attribuzione all'avv. ### dichiaratosi anticipatario; 3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.   Così deciso in Napoli, nella ### di Consiglio del 15 maggio 2024 ### estensore Il Presidente dott.ssa ### dott. ssa ### 

causa n. 2100/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, Papa Rosaria, Martorana Paola

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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 285/2024 del 28-02-2024

... - considerato che ### ha intimato sfratto per morosità nei confronti di ### lamentando il mancato pagamento dei canoni a decorrere dal mese di Giugno 2022 (come specificato nel verbale di udienza di comparizione) per un importo complessivo, al momento dell'intimazione, di euro 2.100,00 oltre ad euro 513,36, sempre al momento dell'intimazione, per oneri accessori (spese condominiali e ### in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto tra le parti in data ### (registrato in data ###) come da atto di intimazione; - si è costituita in giudizio ### concludendo per il rigetto dell'avversa domanda, senza contestare la morosità bensì argomentando la presenza di vizi dell'immobile che sostanz ialmente determinavano l'impossibilità di utilizzare il bene per il fine (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 752/2023 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. ### ATTORE/I contro ### (C.F. RCCS ###), con il patrocinio dell'avv. ### O ### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. ### CONVENUTO/I Avente ad oggetto: ### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - preso atto dei contenuti di cui al verbale di udienza del 28 Febbraio 2024 nel giudizio vertente tra le parti in causa; - viste le conclusioni delle parti di cui agli atti del giudizio; - esaminati gli atti e la documentazione prodotta e complessivamente acquista; - udita la discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; pronuncia, ai sensi del richiamato art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione: Sentenza n. 285/2024 pubbl. il ###
RG n. 752/2023
Repert. n. 350/2024 del 28/02/2024 - premessa la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande avanzate dal ricorrente per come da quest'ultimo esposte nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio; - premessa altresì la descrizione delle circostanze di fatto poste a sostegno delle eccezioni sollevate dal convenuto; - considerato che ### ha intimato sfratto per morosità nei confronti di ### lamentando il mancato pagamento dei canoni a decorrere dal mese di Giugno 2022 (come specificato nel verbale di udienza di comparizione) per un importo complessivo, al momento dell'intimazione, di euro 2.100,00 oltre ad euro 513,36, sempre al momento dell'intimazione, per oneri accessori (spese condominiali e ### in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto tra le parti in data ### (registrato in data ###) come da atto di intimazione; - si è costituita in giudizio ### concludendo per il rigetto dell'avversa domanda, senza contestare la morosità bensì argomentando la presenza di vizi dell'immobile che sostanz ialmente determinavano l'impossibilità di utilizzare il bene per il fine prefissato.   Con Ordinanza riservata assunta all'udienza del 1.3.2023 il Tribunale così disponeva: “ …omissis… rilevato che nella fase sommaria del presente procedimento l'intimato non ha proposto opposizione fondata su prova scritta e che ogni ulteriore questione può essere affrontata nel merito della causa; ritenuto in particolare che le argomentazioni addotte non appaiono esaustive a comprovare quanto asserito dal resistente, in quanto in primis le generiche allegazioni difensive sono rimaste prive di riscontro probatorio in ordine alla presunta efficienza causale delle circostanze dedotte rispetto all'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone e degli oneri accessori derivanti dal contratto di locazione, atteso che l'intimata - per sua stessa ammissione - ha asserito di aver visitato l'immobile prima del suo ingresso formale (“### la ### ha visionato l'appartamento lo stesso si presentava ad un primo impatto un po' vecchio e trasandato…”) nonché si è limitata a segnalare gli eventuali danni esclusivamente attraverso laconici messaggi su “whatsapp” omettendo quindi di segnalare formalmente le eventuali carenze che presentava l'immobile e che pertanto le doglianze lamentate non appaiono esaustive a ritenere che l'immobile non fosse idoneo all'uso prefissato. 
Che, in ogni caso, costituisce insegnamento consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello in forza del quale, in tema di inadempimento contrattuale, vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art.  1460 c.c., che si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva; - che, in applicazione di tale principio, a) qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (cfr. Cass., ex multis, n. 8425/06); Sentenza n. 285/2024 pubbl. il ###
RG n. 752/2023
Repert. n. 350/2024 del 28/02/2024 b) Costituisce pacifico orientamento della Corte di Cassazione “...il principio...secondo cui in tema di locazione, al conduttore non è consentito astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti" (v. Cass. ordinanza n. 1317 del 2015 e tra le altre, Cass. Sent. n. 18987/2016, 10.1.2008 n. 261 e l'ordinanza 23.6.2011 n. 13887).  ritenuto che la morosità persiste come da dichiarazione del procuratore dell'intimante resa a verbale; visto l'art. 665 c.p.c. 
Convalida lo sfratto. 
ORDINA il rilascio dell'immobile sito in ### di #### Val di Lago 7, concesso in locazione al #### e fissa la data per l'esecuzione del rilascio al 31 Maggio 2023 tenuto conto della durata della morosità, con ogni riserva sulle eccezioni del convenuto. 
Invita le parti a procedere con il tentativo di mediazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza. 
Dispone il mutamento del rito e rinvia la causa per il proseguimento all'udienza del……omissis…” Il tentativo di mediazione dava esito negativo in quanto le parti non pervenivano ad un accordo. 
Ciò premesso, osserva il Tribunale: a) Che non è in contestazione la sussistenza della morosità; b) che le motivazioni addotte nell'Ordinanza sop ra richiamata debbono intendersi tuttora esaustive ai fini della decisione, non essendo sopravvenuto alcun elemento di novità; c) che nulla è stato dimostrato da lla resistente in ordine alle presunte infiltrazioni di acqua e comunque ai vizi riscontrati; d) che in particolare, la documentazione prodotta dalla resistente (peraltro del tutto inintelligibile), non evidenzia in maniera sufficiente le problematiche addotte; e) che comunque il conduttore, all'atto della sottoscrizione del contratto ha dichiarato di aver constatato che l'immobile fosse idoneo all'uso (art.8); f) che, come evidenziato nell'Ordinanza. l'intimata - per sua stessa ammissione - ha asserito di aver visitato l'immobile prima del suo ingresso formale (“### la ### ha visionato l'appartamento lo stesso si presentava ad un primo impatto un po' vecchio e trasandat o… ”), così esplicitament e riconoscendo che l'immobile appariva a b origine un po' fatiscente. 
Sentenza n. 285/2024 pubbl. il ###
RG n. 752/2023
Repert. n. 350/2024 del 28/02/2024
Ritiene pertanto il Tribunale che le risultanze istruttorie non abbiano consentito di comprovare quanto asserito dal resistente, in quanto in primis le generiche allegazioni difensive sono rimaste prive di riscontro probatorio in ordine all a presunta efficienza causale delle circostanze dedotte rispetto all'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone e degli oneri accessori derivanti dal contratto di locazione, né appaiono esaustive a ritenere che l'immobile non fosse idoneo all'uso prefissato. 
Che, in ogni caso, costituisce insegnamento consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello in forza del quale, in tema di inadempimento contrattuale, vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., che si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva; - che, in applicazione di tale principio, a) qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (cfr. Cass., ex multis, n. 8425/06); b) Costituisce pacifico orientamento della Corte di Cassazione “...il principio...secondo cui in tema di loca zione, al conduttore non è consentito astenersi dal versare il canone, ovvero di rid urlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del condutt ore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti" (v. Cass. ordinanza 1317 del 2015 e tra le altre, Cass. Sent. n. 18987/2016, Cass. 10.1.2008 n. 261 e l'ordinanza 23.6.2011 13887).  - che pertanto - escluso alcun inadempimento imputabile al locatore in quanto non dimostrato ed accertato viceversa l'in adempimento dell'intimato nel pagamento dei canoni dovuti - dev'essere Sentenza n. 285/2024 pubbl. il ###
RG n. 752/2023
Repert. n. 350/2024 del 28/02/2024 pronunciata la risoluzione del contratto di locazi one ad uso a bitativo sottoscritto tra le parti in data ### (registrato in data ###) per inadempimento del conduttore ### - ritenuto che, al di là dell'espressa valutazione delle parti, l'art. 5 della l. n. 392/78 stabilisce che «salvo quanto previsto d all'articolo 55, il ma ncato pagamento del canone decor si venti giorni dall a scadenz a prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile»; - che tale valutazione legislativa vale di per sé a sollevare il giudice dalla valutazione dell'effettiva gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto; - che, nella specie, non appare contestabile la sussistenza dell'inadempimento di parte convenuta, non avendo la stessa neppure contestato il mancato pagamento dei canoni dovuti, limitando a giustificarlo in ragione dell'inadempimento corrispettivo di controparte; - che pertanto la conduttrice ### è tenuta alla refusione, in favore di ### del pagamento dei canoni a decorrere dal mese di Giugno 2022 per un importo complessivo, al momento dell'intimazione, di euro 2.100,00 oltre ad euro 513,36, sempre al momento dell'intimazione, per oneri accessori (spese condominiali e ### e così complessivamente euro 2663,36, oltre alle somme dovute per i canoni e relativi oneri accessori a scadere fino alla data di effettivo rilascio nonché agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo. 
Le spese del giudizio debbono seguire il fondamentale canone della soccombenza; P.Q.M.  disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione anche istruttoria, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie le domande proposte da ### con il ricorso introduttivo del presente giudizio.  - conferma i provvedimenti assunti nella fase sommaria del presente procedimento; Sentenza n. 285/2024 pubbl. il ###
RG n. 752/2023
Repert. n. 350/2024 del 28/02/2024 - Dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto tra le parti in data ### (registrato in data ###) per inadempimento del conduttore ### - ### al rimborso, in favore di ### delle somme dovute per i canoni scaduti a decorrere dal mese di Giugno 2022 per un importo complessivo di euro 2.100,00 oltre ad euro 513,36 per oneri accessori (spese condominiali e ### e così complessivamente euro 2663,36, oltre alle somme dovute per i canoni e relativi oneri accessori a scadere fino alla data di effettivo rilascio nonché agli interessi legali da ogni sing ola scadenz a al saldo ed infine alla refusione delle spese del giudizio che liquida nel complessivo importo di euro 2.500,00 per onorario di difesa, oltre spese per esborsi, 15%, I.V.A. e C.P.A.  come per legge.   Si dà atto che al termine dell'odierna udienza è stata data lettura integrale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che le parti sono state avvertite che la sentenza emessa si intende pubblicata immediatamente per via telematica. 
Viterbo, 28 Febbraio 2024 IL GIUDICE (### Sentenza n. 285/2024 pubbl. il ###
RG n. 752/2023
Repert. n. 350/2024 del 28/02/2024

causa n. 752/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Scavo Francesco

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 3079/2023 del 14-11-2023

... RESISTENTE - avente ad oggetto: ### di sfratto per morosità (### 658 c.p.c.) - uso diverso. FATTO e DIRITTO Con atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida, i sig.ri , , e , deducendo: che con “contratto di affitto locale uso autorimessa” del 16.03.2016, regolarmente registrato presso l'### delle ### avevano ceduto in locazione al ### per anni sei, l'immobile di loro proprietà sito in ### (###, alla in catasto N.C.E.U Foglio , particella categoria rendita 286,32; che l'importo mensile pattuito a titolo di canone per la menzionata locazione era stato convenuto in € 500,00 (euro cinquecento/00), da versarsi, entro e non oltre i primi dieci giorni del mese; che ai sensi dell'art. 12 del menzionato negozio giuridico era stata prevista la (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE ### Il Tribunale di Lecce - ### in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 518 del 2021, all'esito dell'udienza di discussione del 14.11.2023, promossa da: - , , e , rappresentati e difesi dall'avv. ### -RICORRENTI
CONTRO - , rappresentato e difeso dall'avv. ### - RESISTENTE - avente ad oggetto: ### di sfratto per morosità (### 658 c.p.c.) - uso diverso. 
FATTO e DIRITTO Con atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida, i sig.ri , , e , deducendo: che con “contratto di affitto locale uso autorimessa” del 16.03.2016, regolarmente registrato presso l'### delle ### avevano ceduto in locazione al ### per anni sei, l'immobile di loro proprietà sito in ### (###, alla in catasto N.C.E.U Foglio , particella categoria rendita 286,32; che l'importo mensile pattuito a titolo di canone per la menzionata locazione era stato convenuto in € 500,00 (euro cinquecento/00), da versarsi, entro e non oltre i primi dieci giorni del mese; che ai sensi dell'art. 12 del menzionato negozio giuridico era stata prevista la ripartizione delle spese di registrazione del contratto, in misura pari al 50%, tra le parti contraenti; che il Sig. aveva omesso il pagamento del menzionato canone di locazione a far data dal mese di novembre del 2019; che sempre l'odierno convenuto aveva omesso, altresì, di versare l'importo dovuto quale quota parte di spettanza per il pagamento delle spese di registrazione del contratto per l'anno 2019, pari ad € 60,00 (euro sessanta/00); che parte debitrice era stata puntualmente costituita in mora con nota del 22.01.2020, regolarmente ricevuta in data ###, e rimasta priva di replica; che, posto il protratto inadempimento di parte convenuta sopra evidenziato, avevano avviato peculiare procedimento monitorio, esclusivamente, finalizzato al recupero dell'importo complessivo di € 2.060,00 (euro duemilasessanta/00), di cui € 2.000,00 (euro duemila/00) per canoni di locazione scaduti dal novembre 2019 al febbraio 2020, ed € 60,00 (euro sessanta/00) per quota parte delle spese di registrazione del contratto; che con ### decreto ### n. 461/2020 del 14.02.2020, emesso nell'ambito del procedimento d'ingiunzione n°1228/2020 R.G., il Tribunale di ### sez. commerciale, aveva accolto la domanda monitoria; che parte convenuta, oltre a non aver versato le somme ingiunte sopra citate, aveva protratto il denunziato inadempimento rendendosi morosa, altresì, con riferimento ai canoni di locazione dovuti per le mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2020; di essere ulteriormente creditori, pertanto, al netto dell'importo già ingiunto, in solido, della somma complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), recato dai canoni rimasti impagati sopra menzionati; che a tale importo doveva essere aggiunto l'ulteriore, pari ad € 60,00 (euro sessanta/00), dovuta per la registrazione del contratto di locazione; di essere dunque complessivamente, creditori, in solido, della somma di € 3.060,00 (euro tremilasessanta/00); hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la convalida dell'intimato sfratto per morosità, con ordine di rilascio immediato dell'immobile e, in caso di opposizione, ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio, oltre l'emissione di decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo per l'ammontare complessivo di € 3.060,00 (euro tremilasessanta/00), per canoni di locazione scaduti, oltre quelli a scadere, oltre il danno da svalutazione monetaria ed interessi, con condanna dell'intimato al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, oltre ### CAP e accessori. 
In data ### si è costituito in giudizio il sig. con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva dal momento che il contratto di locazione de quo, inizialmente sottoscritto fra il convenuto e gli istanti, era stato ceduto in data ### alla ### con sede in ### ed era, da quest'ultima che gli istanti, ben a conoscenza dell'intervenuta cessione, avevano poi ricevuto il pagamento del canone di locazione, fino alla revoca dell'ordine alla ### in data ###. Ha contestato, nel merito, la narrazione dei fatti di cui all'atto di citazione in quanto, il locale di che trattasi, sito in ### alla , in da ta 15.10.2019, aveva subito un incendio e da quella data era sempre rimasto nella disponibilità dei proprietari che ne avevano avuto le chiavi. Ha dunque concluso per il rigetto di tutte le richieste avanzate con l'azione di sfratto poiché il locale era già da tempo nella sola disponibilità dei proprietari, con vittoria di spese e compensi di lite. 
Con ordinanza resa il ### il Tribunale, denegata la convalida, ritenuta l'opposizione fondata su prova scritta, ha disposto il mutamento del rito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 667 e 426 c.p.c., fissando per la discussione, l'udienza del 01 giugno 2021, assegnando alle parti il termine fino a venti giorni prima dell'udienza per l'integrazione degli atti introduttivi, ai sensi dell'art. 426 c.p.c. 
La causa, istruita con produzione documentale e con l'ascolto di testimoni, all'esito dell'udienza di discussione del 14.11.2023, è stata decisa con la presente sentenza. 
Preliminarmente, in riferimento alla eccepita carenza di legittimazione passiva proposta da parte convenuta va rilevato che non vi è prova in atti dell'avvenuta comunicazione dell'intervenuta cessione del contratto indirizzata da parte del conduttore al locatore. 
Difatti sulla questione interviene puntualmente l'art. 36 della ### 392/78, il quale statuisce come il conduttore possa sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, solo purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, in ogni caso, dandosene comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento: ### tanto poiché il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte secondo cui: “In tema di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, secondo la disciplina dell'art. 36 l. 27 luglio 1978 n. 392, la cessione o l'affitto di azienda relativi ad attività svolta in un immobile condotto in locazione non producono l'automatica successione del cessionario nel contratto di locazione dell'immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell'azienda, in quanto la successione é soltanto eventuale e richiede comunque la conclusione, tra cedente e cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione, senza necessità, in tale seconda ipotesi, del consenso del locatore, in deroga all'art. 1594 c.c., ma salva comunque la facoltà di quest'ultimo di proporre opposizione per gravi motivi, entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione della cessione del contratto di locazione insieme all'azienda, proveniente dal conduttore” (v., in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 02/07/2010, n. 15700). 
Dunque parte resistente non ha documentato la cessione d'azienda e pertanto non risulta fondata la eccepita carenza di legittimazione passiva, non risultando sufficiente la tesi secondo cui i ricorrenti potessero considerarsi edotti della cessione del contratto in questione per il fatto che ricevessero il bonifico per la corresponsione del canone pattuito per la locazione da parte dell'"### s.r.l.s.", sempre riconducibile al locatario, e, comunque da considerarsi accettato come adempimento da parte di terzo, ex art. 1180 c.c.. 
Tanto premesso, le domande da esaminare nel merito sono quelle afferenti la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione con conseguente condanna del conduttore al rilascio dell'immobile in favore del locatore e al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti. 
La domanda è procedibile essendo stato espletato, con esito negativo, il procedimento di mediazione (v. verbale negativo del primo incontro informativo del 21.07.2021). 
Ebbene, la domanda di parte ricorrente è infondata e non merita accoglimento.  ### i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n.15659.2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373.2010; Cass. n.9351.2007; n.1743.2007; Cass. n.20073.2004). 
Nella fattispecie, la parte ricorrente ha evaso l'onere di prova, che le incombeva, producendo in giudizio il contratto di locazione dell'immobile per cui è causa; da tale documento si trae prova del titolo e scadenza dell'obbligazione di pagamento. Spettava quindi al resistente di eccepire e dimostrare fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la pretesa principale. 
Nella fattispecie in scrutinio, dunque, a fronte della dedotta morosità nel pagamento dei canoni di locazione, l'odierno resistente ha prodotto prova congrua, idonea e sufficiente a dimostrare di non aver più utilizzato il locale dalla data dell'incendio e di aver riconsegnato le chiavi ai proprietari. 
Ed invero, come risulta dalla documentazione in atti infatti, proveniente oltre che dalle parti dalla stessa comunicazione dell'### delle ### il contratto di locazione, per il quale è stato chiesto lo sfratto per morosità ed il rilascio dell'immobile, identificato col ###### risulta disdetto e risolto già a far data dal 31.10.2019. 
I testi escussi ( e hanno dichiarato di aver visto i proprietari entrare ed uscire dall'immobile dal momento dell'incendio. 
Particolarmente attendibili si palesano le dichiarazioni rese dai testi anzidetti proprio in ragione della situazione dell'immobile a seguito dell'incendio che ne impediva evidentemente l'utilizzo da parte del conduttore. 
Ne deriva la pronuncia di cui in dispositivo. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
Peraltro, tenuto conto del fatto che il resistente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto deve essere eseguito in favore dell'### ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 d.P.R 30 maggio 2022 n. 115. 
Tenuto conto dell'avvenuta adozione del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, applicabile anche al presente giudizio, stante il disposto dell'articolo 6 “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” il relativo importo, considerati i criteri ivi indicati, l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore della causa, nonché il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, viene fissato considerando i valori medi: - fase di studio della controversia, € 213,00; - fase introduttiva del giudizio, € 213,00; - fase istruttoria e/o di trattazione, € 426,00; - fase decisoria, € 426,00. 
Ai compensi come sopra liquidati vanno aggiunte le spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, IVA e ### P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: • rigetta la domanda dei ricorrenti; • condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 1.278,00, a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.  ### 14 novembre 2023.   Il Giudice (Dott. #### Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. ### addetto all'### del Processo.

causa n. 518/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9761/2017 del 02-10-2017

... in giudizio la , per la convalida dello sfratto per morosità con richiesta di decreto ingiuntivo per canoni scaduti e da scadere sino al rilascio e vittoria di spese . Si costituiva il oppon endosi alla convalida ed eccependo unicamente il difetto di legittimazione passiva perché l'atto di intimazione di sfratto risultava essere stato erroneamente notificato nei confronti della “ , socie tà distinta dalla , c essionaria del contratto di locazione , società dalla quale era stato nelle more incassato il canone locatizio dalla parte locatrice . Concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio veniva disposto il mutamento del rito e concessi i termini per il deposito delle memorie integrative. Il , esperito il tentativo di mediaconciliazione con esito negativo, sia nei confronti della , sia nei (leggi tutto)...

N. 18465/2015 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 18465/2015 R.Gen.Aff.Cont. decisa ex art 429 cpc con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'udienza del 2/10/2017 TRA , C.F.: , in persona dell'amministratore pro-tempore, Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta mandato a margine dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, che dichiara di essere disponibile a ricevere comunicazioni al proprio recapito fax ovvero all'indirizzo PEC - ATTORE
E c f in per sona del legale rapp.te p.t. sig.ra rapp.ta e difesa dall'avv. ### (Fax , ### - CONVENUTA
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso. ### P. ### P. ### - 2 - Conclusioni: come da verbale di udienza del 2/10/2017.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto notificato in data ### il e sponeva : che era proprietario di un immobile, al , posto al piano terra concesso in locazione ad uso commerciale con contratto stipulato in data ### e registrato in data ###, alla per il canone di € 600/00 mensili sino al 31/1/2011, di € 650/00 mensili dal 2011 al 2013 e per il canone di 700/00 mensili dal 1/2/2013 oltre ### .   che la conduttrice si sarebbe resa morosa nel pagamento di canoni ed oneri accessori sino a maggio 2015 a suo carico per € 8.656,53. 
Tanto esposto il ### ricorrente conveniva in giudizio la , per la convalida dello sfratto per morosità con richiesta di decreto ingiuntivo per canoni scaduti e da scadere sino al rilascio e vittoria di spese . 
Si costituiva il oppon endosi alla convalida ed eccependo unicamente il difetto di legittimazione passiva perché l'atto di intimazione di sfratto risultava essere stato erroneamente notificato nei confronti della “ , socie tà distinta dalla , c essionaria del contratto di locazione , società dalla quale era stato nelle more incassato il canone locatizio dalla parte locatrice .   Concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio veniva disposto il mutamento del rito e concessi i termini per il deposito delle memorie integrative.   Il , esperito il tentativo di mediaconciliazione con esito negativo, sia nei confronti della , sia nei confronti del “ nella memoria ### - 3 - integrativa precisava che la conduttrice dall'anno 2010 aveva maturato una morosità pari ad € 46.114,96, così come specificato nella tabella A che allegava e che la medesima conduttrice dall'anno 2010 sino al momento del rilascio del locale (avvenuto nel dicembre 2015) aveva versato il solo importo di € 25.703,20 con un credito inevaso di € 20.411,76 ( come da tabella B che allegava ). 
Atteso l'intervenuto rilascio spontaneo avvenuto nel mese di dicembre 2015 parte ricorrente formulava in memoria integrativa le seguenti conclusioni : i Condannare parte convenuta al pagamento dei canoni scaduti ed agli altri oneri meglio specificati nelle tabelle A e B ( cfr. in atti) per complessivi € 20.411,76 oltre interessi dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo; i Con vittoria di spese, diritti ed onorari. 
Parte convenuta non depositava memoria integrativa né documentazione, precisava a verbale il ### che era stato esperito tentativo di mediazione anche da parte della stessa. 
Contestava a verbale genericamente il quantum debetaur . 
All'udienza del 2/10/2017 la causa era decisa ex art 429 cpc . 
Tanto esposto l'eccezione di difetto di titolarità passiva è infondata . 
Come è noto nell'ambito del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo è permesso al conduttore, in base all'art. 36 l. n. 392/1978, pure senza il consenso del locatore, di cedere o sublocare il contratto solo qualora venga locata o ceduta contestualmente l'azienda o una parte di essa, costituente porzione autonoma e funzionalmente sufficiente dei beni destinati all'attività esercitata nell'immobile. 
Occorre però che il conduttore dia comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.  - 4 - Inoltre in caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia alle obbligazioni assunte.  ### giurisprudenziale ha chiarito: a) che la ratio della norma è da ravvisare nella volontà del legislatore di agevolare il trasferimento delle aziende, tutelando l'avviamento connesso alla loro localizzazione in immobili condotti in locazione dall'imprenditore (cfr. Cass. civ. 19 gennaio 2010, n. 685); b) che la successione del cessionario o dell'affittuario nel contratto di locazione non costituisce un effetto automatico della cessione o dell'affitto di azienda, ma postula la conclusione di un apposito negozio tra cedente e cessionario; contratto che può tuttavia presumersi fino a prova contraria alla stregua del principio dettato dall'art. 2558 co 3 c.c.(cfr cass 2/7/2010 n 15700 e Cass 2013 n 4986); c) che, a fronte del potere di scelta del cessionario, attribuito in via esclusiva al cedente, la speculare esigenza di tenere indenne il locatore dalle eventuali, negative conseguenze di tale vicenda contrattuale, alla quale egli resta del tutto estraneo e che nondimeno è obbligato a subire, si estrinseca e nel diritto di opporsi alla cessione per gravi motivi, e nell'obbligazione di garanzia, gravante sul cedente che non sia stato dal ceduto espressamente liberato ( Cass. civ. 1 dicembre 2009, n. 25279;Cass. civ. 8 ottobre 2008, n. 24792; Cass. civ. 13 dicembre 2007, n. 26234); c) che, alla sola condizione che, insieme al contratto di locazione venga trasferita anche l'azienda, la cessione deve ritenersi ipso facto perfezionata con l'accordo cedente -cessionario, mentre la prescritta comunicazione al ceduto, con lettera raccomandata o con altri mezzi equipollenti, è condizione di opponibilità allo stesso dell'intervenuto trasferimento del contratto (cfr. Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 741; Cass. civ. 26 maggio 1999, 5102); - 5 - d) che tra il cedente e il cessionario dell'immobile esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzata dal semplice beneficium ordinis, che consente al locatore di agire nei confronti del cedente dopo che sia rimasta infruttuosa la preventiva richiesta di adempimento - attuata anche attraverso una semplice messa in mora - rivolta al conduttore (cfr. cass 22503/2014 e Cass 23557/2011 , Cass. civ. 4 giugno 2009, n. 12896 e Cass. civ. 13 dicembre 2007, n. 26234, in motivato dissenso, quest'ultima, da Cass. civ. 1 giugno 2004, n. 10485, che aveva ricostruito i rapporti tra cedente e cessionario in termini di solidarietà pura). 
Orbene nel caso specifico la cessione del contratto di locazione non è opponibile al locatore , per assenza della prescritta comunicazione . 
In base a Cass sez. 3, sentenza n. 2675 del 11/03/1998 “La cessione del contratto di locazione di immobile urbano adibito ad attività imprenditoriale, in connessione con la cessione o locazione dell'azienda ivi esercitata, per esser opponibile al locatore, gli deve esser comunicata dal conduttore (art. 36 legge 27 luglio 1978 n. 392)- anche con modalità diverse dalla raccomandata con ricevuta di ritorno, non prescritta a pena di nullità, purché idonee a consentire la conoscenza della modifica soggettiva del rapporto - e pertanto non è efficace nei confronti del locatore la cessione comunicatagli da un altro soggetto, sia pur esso il difensore del conduttore, nel giudizio pendente nei confronti del medesimo”. 
Né rileva la mera conoscenza aliunde poiché in base a Cass Sez. 3, sentenza n. 5102 del 26/05/1999 “La cessione del contratto di locazione che avvenga con la cessione dell'azienda del conduttore non ha bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comunicata, divenendo efficace nei suoi confronti soltanto dal momento di tale comunicazione, e fermo restando che il locatore può opporsi per gravi motivi. Non è invece rilevante la conoscenza della cessione che il locatore abbia acquisito "aliunde", occorrendo in tal caso che egli, avendola conosciuta, l'abbia accettata, secondo la regola generale di cui all'art. 1407 cod. civ”.  - 6 - Né l'accettazione tacita può ravvisarsi nell'accettazione del canone locatizio da soggetti diversi dal conduttore, stante il principio generale della liceità dell'adempimento del terzo ex art 1180 cpc .   Conseguentemente in base a Cass , Sentenza n. 19772 del 23/12/2003 “Con riferimento alla cessione del contratto di locazione, tanto in caso di inopponibilità al locatore della cessione, quanto in caso di opponibilità non seguita dalla liberazione del conduttore cedente, permane, sul piano processuale, per tutte le azioni attinenti alla prosecuzione o alla estinzione del rapporto locatizio la legittimazione passiva dell'originario conduttore per tutte le azioni attinenti alla prosecuzione o alla estinzione del rapporto locatizio, senza che il terzo cessionario del contratto abbia titolo per pretendere una estensione necessaria del contraddittorio nei suoi confronti e per rivendicare la posizione di legittimato passivo”. 
Sussiste pertanto la titolarità passiva della società evocata nel presente giudizio .   Nel merito, la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice va accolta per le ragioni di seguito esposte. 
In punto di diritto, va osservato che in tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ sez, unite n. 13533/2001). 
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarcitoria) è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: - 7 - in altre parole l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento. 
Applicando, allora, il suddetto principio alla fattispecie in esame, va rilevato che la ricorrente ha dimostrato la sua legittimazione attiva producendo il contratto di locazione con regolare registrazione, nel quale risulta indicato il come conduttrice dell'immobile oggetto di causa. 
Di contro, nulla ha provato la resistente che non ha dimostrato di aver onorato la morosità indicata nelle note integrative e nelle tabelle A) e B) allegate dal ricorrente in via telematica . 
Asseverata la ricostruzione della vicenda operata nell'atto introduttivo, qualificato il rapporto intercorso tra le parti come locazione nella quale il conduttore è venuto meno alla propria obbligazione principale di pagare il canone, si impone conseguentemente la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione, tenuto conto del grave inadempimento del conduttore per il suo mancato pagamento dei canoni ed oneri . 
In ordine alla valutazione della gravità dell'inadempimento del conduttore, va osservato che la questione della estraneità dell'art. 5 della legge 392/78 alla disciplina delle locazioni ad uso non abitativo ha ricevuto diverse soluzioni nella giurisprudenza del Supremo Collegio, fino a quando le ### (Cass 12210-90), sollecitate alla verifica dell'ambito di operatività del principio della cosiddetta “predeterminazione legislativa della gravità dell'inadempimento” nella economia dell'intera legge n° 392/78, hanno definitivamente riconosciuto la impraticabilità di una applicazione estensiva del principio di cui all'art. 5 della legge al di fuori del settore della disciplina delle locazioni ad uso abitativo e ciò in considerazione ed applicazione di dati non soltanto testuali, ma prima ancora sistematici ed involgenti la ripartizione organica delle discipline dettate dal legislatore. La citata sentenza ha altresì escluso la possibilità di espansione del principio di ### - 8 - cui all'art. 5 dall'ambito del regime previsto per le locazioni ad uso abitativo all'ambito del regime previsto per le locazioni ad uso non abitativo, sulla base di una trascendente ed unificante “ratio legis”. 
Escluso, per quanto detto, l'applicabilità del metro di valutazione legale della gravità dell'inadempimento in ipotesi di locazione per uso diverso da quello di abitazione è rimesso al giudice di procedere alla valutazione dell'importanza dell'inadempimento secondo i principi generali posti dagli artt. 1453 e 1455 del codice civile. 
In tale ottica di valutazione, va ritenuto che l'importanza dell'inadempimento deve essere valutato secondo criteri oggettivi e con riguardo all'interesse sostanziale delle parti, più che in base ad apprezzamenti personali del contraente che lamenta l'inadempienza. ###.  1455 c.c. pone infatti una regola di proporzionalità in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano notevole rilevanza nell'economia del rapporto ed il relativo giudizio va formulato tenendo conto sia dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti sinallagmatici, sia dell'interesse dell'altro contraente, che non deve essere tanto inteso in senso subiettivo, in relazione alla stima che il creditore abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale. 
Nella specie, la durata e l'importo complessivo della morosità integra senza dubbio un “grave” inadempimento del conduttore, incidendo in misura apprezzabile sull'economia complessiva della convenzione. Sul piano giuridico ed economico, si staglia un comportamento non rispettoso delle convenzioni. 
Conseguentemente, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa per grave inadempimento di ### - 9 - c on conferma della ordinanza di rilascio già eseguita .   Anche la domanda di pagamento dei canoni per € 20.411,76 ( in virtù di tabelle in atti ) va accolta poiché parte convenuta non ha dimostrato di aver onorato i pagamenti , non allegando né producendo documentazione alcuna volta a contestare in modo specifico e circostanziato (come il rito ex art 447 bis cpc impone) i conteggi elaborati da parte attrice nelle tabelle A) e B) depositate in via telematica in uno alla memoria integrativa . 
La regolamentazione delle spese processuali segue, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza, con liquidazione in dispositivo ex Dm 55/2014 con distrazione al procuratore dichiaratosi anticipatario nel verbale del 2/10/2017.  P.Q.M.   Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede: 1- dichiara risolto per grave inadempimento di parte convenuta il contratto di locazione relativo all'immobile ubicato in al , post o a l piano t erra c oncesso in loc azione a d uso c ommerciale c on contratto stipulato in data ### e registrato in data ###; 2- conferma l'ordinanza di rilascio già eseguita ; 3- condanna il al pagamento dei canoni di locazione insoluti nei confronti di parte ricorrente per un ammontare complessivo di € 20.411,76 oltre interessi legali dal 9/6/2015 al saldo; 4- -condanna, altresì pagamento in favore della parte attrice delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compensi ed euro 150,00 (centocinquanta/00) per esborsi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A.  come per legge con distrazione al procuratore anticipatario #### . ### - 10 - Così deciso in Napoli, il ###.   Il Giudice (dott. #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

causa n. 18465/2015 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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