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### nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Ivrea in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 3121/2017 R.G., promossa da #### C.F. ###, residente in ####, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### del ### e ### elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in ####, ### n. 31, il tutto come da procura in calce all'atto di citazione -attore contro ### C.F. ###, nata a ### (### l'1/7/1972 e residente ###, elettivamente domiciliat ###presso lo studio degli avv.ti ### ed ### che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta -convenuto e contro ### C.F. ###, domiciliat ### -convenuto contumace oggetto: azione revocatoria ordinaria ### Per il sig. ### “Voglia l'###mo Tribunale di ### ogni diversa istanza, eccezione e deduzione - accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 Cod. civ., dichiarare inefficaci nei confronti dell'attore dottor ### del ### e per l'effetto revocare: a) il vincolo di destinazione costituito dai convenuti a favore dei figli con atto a rogito del ### del 27 gennaio 2016, rep. 2257/164, trascritto in data 12 febbraio 2016, ### Particolare 3165, ### Generale 4807, b) l'atto di cessione di diritti reali a titolo gratuito, a rogito del ### rep. 2986/2144, trascritto in data 16 gennaio 2017, ### 1256 ### 1696, in adempimento di un accordo di separazione coniugale omologato dal Tribunale di ### il 27 maggio 2016, entrambi sui seguenti immobili siti in #### Comune ### - #### 1) ### - ### 6, ### 861, Sub. 2, Cl. A/7, Abitazione in ### consistenza vani 9,5, ### n. ####-T- 1; 2) ### - ### 6, ### 861, Sub. 3, Cl. C/6, consistenza 49 mq, ### n. #####; 3) ### - ### 6, ### 861, EU (ente urbano) consistenza 8 are 6 centiare; 4) ### - ### 6, ### 861, Sub. 1, E (ente comune) piano T; - ordinare ai sensi dell'art. 2651 Cod. civ. alla competente ### del ### la trascrizione dell'emananda sentenza di revoca.
Con vittoria di spese, compensi e oneri di legge, e con rimborso forfettario del 15%” Per la sig.ra ### “Nel merito rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e comunque confliggenti con l'interesse meritevole di maggior tutela portato dalla sig.ra ### come indicato in atti In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle ### dedotte nelle memorie istruttorie In ogni caso Con favore di spese e competenze di lite ex D.M. n. 55 del 10/3/14, G.U. 77 del 2/4/14 oltre accessori di legge” MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato il ### (data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) il sig. ### conveniva in giudizio i sigg.ri ### e ### esponendo le seguenti circostanze: • l'attore vantava nei confronti del sig. ### un credito di euro 11.646,68, portato dal decreto ingiuntivo n. 7758/2016 (concesso dal Tribunale di ### il ###); • il credito era sorto in ragione del mancato pagamento di canoni di locazione dovuti dal sig. ### per l'uso (non abitativo) dell'immobile di proprietà del sig. ### sito in #### • in particolare, il contratto di locazione era stipulato per il periodo dall'1/9/2013 al 31/8/2019, con canone mensile di euro 450,00 (aggiornato annualmente secondo le variazioni ### e oneri accessori, ma sin dalla fine del 2014 il sig. ### ometteva il pagamento del canone, maturando una consistente morosità; • lo sfratto veniva convalidato il ### e lo sgombero dei locali era effettuato il successivo 6/7/2016. Seguiva il sopra menzionato decreto ingiuntivo e il pignoramento immobiliare eseguito dal sig. ### su alcuni immobili di proprietà del sig. ### siti in ### • in verità, nel trascrivere pignoramento, l'attore veniva a conoscenza del fatto che il sig. ### e la consorte (sig.ra ###, con atto del 27/1/2016 a rogito del ### avevano costituito sui suddetti immobili un vincolo di destinazione a favore dei figli #### e ### • in un secondo momento l'attore veniva a conoscenza del fatto che, in data ###, il sig. ### aveva ceduto a titolo gratuito alla sig.ra ### la sua quota di comproprietà sugli stessi immobili, pari a ½ dell'intero: ciò in adempimento dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di ### in data ###; • vista la tempistica della duplice operazione posta in essere dal debitore (costituzione del vincolo di destinazione e alienazione della quota di comproprietà), era evidente l'intenzione del sig. ### di spogliarsi del suo intero patrimonio immobiliare al fine di pregiudicare le ragioni creditorie del sig. ### • era del pari evidente che la sig.ra ### soprattutto in considerazione del rapporto di coniugio con il debitore, aveva cooperato con quest'ultimo allo scopo di realizzare la suddetta finalità; • in ogni caso, trattandosi di atti a titolo gratuito compiuti in epoca successiva alla nascita del credito, non si rendeva necessaria alcuna indagine sul consilium fraudis (sub specie di dolosa preordinazione dell'atto) da parte del sig. ### né sulla partecipatio fraudis da parte della sig.ra ### • infine la revocabilità del trasferimento immobiliare non era esclusa dalla circostanza che tale operazione costituisse adempimento dell'obbligo assunto dal sig. ### in sede di accordi di separazione, vista la consolidata giurisprudenza formatasi sul punto.
Tanto premesso, il sig. ### - evidenziata la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. - domandava al Giudice di dichiarare inefficaci nei suoi confronti il vincolo di destinazione costituito dai convenuti ex art. 2645-ter c.c. e la cessione a titolo gratuito della quota di ½ della piena proprietà degli immobili di ### La sig.ra ### si costituiva in giudizio il ### mediante il deposito di una comparsa con la quale replicava nei seguenti termini alle argomentazioni dell'attore: • la convenuta contraeva matrimonio con il sig. ### in data ###; • la vita matrimoniale si caratterizzava per la costante assenza del sig. ### sempre impegnato sul lavoro; • dopo alcuni periodi di “separazione di fatto”, i coniugi prendevano la decisione di formalizzare una separazione ### consensuale, le cui condizioni venivano discusse a novembre 2015 in presenza del loro legale di fiducia; • in questo contesto, la sig.ra ### pretendeva che la casa coniugale fosse destinata alle esigenze della prole: quindi in data ### veniva costituito il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.; • inoltre, al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e assicurare una forma di mantenimento per la moglie e i figli, il sig. ### si impegnava a trasferire in capo alla sig.ra ### la sua quota di comproprietà sull'immobile adibito a casa familiare; • l'accordo di separazione (che contemplava per l'appunto - tra l'altro - l'impegno del marito ad effettuare il suddetto trasferimento immobiliare) veniva omologato il ###; • trattandosi di atti dispositivi da contestualizzare nel quadro sopra tratteggiato, essi erano da considerarsi a titolo oneroso (vista l'unitaria causa concreta dell'operazione), oltreché posti in essere anteriormente al sorgere del credito, scaturito dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di ### • vista la vicenda familiare, nessuna partecipatio fraudis era ravvisabile in capo alla sig.ra ### che aveva agito al solo scopo di tutelare la prole e di garantirsi una stabilità economica (anche alla luce della insoddisfacente redditività del “centro estetico” da lei aperto nel 2012); • la sig.ra ### non era a conoscenza dei debiti contratti dal sig. ### che, spesso assente per non meglio precisati motivi di lavoro, non la metteva al corrente dei suoi affari; • lo stesso sig. ### non aveva acquisito tempestiva conoscenza della convalida dello sfratto, posto che il provvedimento non gli veniva notificato e che, all'epoca, il convenuto si trovava all'estero; • nemmeno l'eventus damni era configurabile, atteso che il sig. ### era titolare di una partecipazione di maggioranza (pari al 99% del capitale) nella società ### la quale ben avrebbe potuto essere aggredita in sede esecutiva dal sig. ### Tanto premesso, la sig.ra ### concludeva invocando il rigetto della domanda attorea, non solo in virtù dell'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. ma anche in ragione dell'esigenza di bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco (con prevalenza da riconoscersi a quello di cui era portatrice la convenuta, perseguito con il perfezionamento degli atti dispositivi aventi ad oggetto la casa familiare).
In ultimo, la convenuta eccepiva il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione con riferimento alla posizione del sig. ### Il sig. ### non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 13/12/2017 la convenuta insisteva per l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale e il Giudice tratteneva la causa a riserva.
Con ordinanza del 23/3/2018, il Giudice riteneva che la notifica effettuata nei confronti del sig. ### si fosse validamente perfezionata e pertanto dichiarava la contumacia del convenuto non costituito.
Concessi (con la stessa ordinanza) i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., i difensori depositavano le rispettive memorie e, con ordinanza del 15/1/2019, il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate dalla sig.ra ### ritenendo che la causa fosse matura per la decisione.
Infine all'udienza del 23/10/2019 i difensori precisavano le loro conclusioni e il Giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti difensivi finali. *** 2. Innanzitutto occorre farsi carico di alcune questioni pregiudiziali. 2.1. Con l'ordinanza del 23/3/2018 il sig. ### è stato dichiarato contumace in virtù di articolate considerazioni che è bene ribadire in questa sede ###verità l'eccezione sollevata sul punto dalla sig.ra ### non è sorretta dall'interesse di cui all'art. 100 c.p.c.; tuttavia, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, vengono in rilievo le seguenti considerazioni: 1. dalla documentazione prodotta da parte attrice non è possibile comprendere se, alla data di apparente perfezionamento della notifica (26/7/2017), il sig. ### fosse anagraficamente residente ###### 2. in ogni caso, dal doc. 6 fasc. attoreo (rogito notarile mediante il quale il sig. ### ha ceduto alla sig.ra ### la quota del 50% della piena proprietà della casa coniugale) si evince che, il ### (cioè in data successiva a quella - 27/5/2016: cfr. doc. 8 fasc. convenuta - in cui è intervenuta l'omologa del verbale di separazione personale dei coniugi), il sig. ### si è dichiarato residente ###; inoltre dalla visura camerale prodotta sub 9 fasc. convenuta (relativa alla società ### s.r.l., della quale il sig. ### risulta essere legale rappresentante) emerge che, al 21/11/2017 (data di estrazione della visura dal Registro delle ###, il sig. ### era domiciliat ### (cfr. pag. 5 della visura); 3. dalle considerazioni esposte al superiore 2 si evince che, alla data di apparente perfezionamento della notifica, il sig. ### era quantomeno domiciliato in ##### 107; 4. ne discende in prima battuta, che, anche qualora il sig. ### avesse formalmente trasferito la propria residenza anagrafica in ### (come sostenuto dalla convenuta costituita), la notifica nei suoi confronti dell'atto di citazione non sarebbe dovuta avvenire ai sensi della ### dell'Aja del 15/11/1965 (ratificata dall'### che non fa parte dell'###, perché in questa ipotesi opererebbe il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione, qualora un soggetto, residente all'estero, abbia domicilio in ### non trova applicazione diretta l'art. 139 cod. proc. civ., che disciplina le notificazioni da eseguirsi a persone residenti, dimorate e domiciliate in ### ma, rivestendo le risultanze anagrafiche solo un valore presuntivo in relazione all'abituale effettiva dimora, accertabile con ogni mezzo anche contro tali risultanze, può ritenersi corretta, alla stregua di una interpretazione sistematica del menzionato articolo e dell'art. 142 cod. proc. civ., nonché del principio di effettività della notifica, la valorizzazione del suddetto domicilio quale collegamento rilevante del notificando con il luogo, sito in ### idoneo a far considerare valida la notifica ivi effettuatagli” (Cass., sentenza n. 21896/2013); 5. acclarato che il tentativo di notifica è stato correttamente effettuato dall'attore presso l'abitazione di ##### n. 107, in linea generale si osserva che, se il familiare accetta l'atto senza riserve, si presume che ne curi la sollecita consegna al destinatario in base ad un rapporto di fiducia basato sulla solidarietà connessa ai vincoli familiari e sul dovere giuridico conseguente all'avvenuta accettazione della notifica; spetta dunque al destinatario che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare la mera occasionalità della presenza del consegnatario (Cass., sentenza n. 5109/1999; Cass., sentenza n. 615/1995; Cass., sentenza n. 3261/1993). A ciò si aggiunga che l'ufficiale giudiziario non è tenuto a controllare quanto gli dichiara la persona che riceve la copia (Cass., sentenza n. 322/2007; Cass., sentenza n. 6953/2006; Cass., sentenza n. 18141/2002), presumendosi la convivenza del familiare fino a prova contraria (Cass., sentenza n. 599/1998; Cass., sentenza n. 3261/1993; Cass., sentenza n. 2060/1992); 6. ebbene: nel caso di specie l'ufficiale giudiziario ha consegnato l'atto di citazione ad un soggetto che si è qualificato come “figlia convivente” del sig. ### Pertanto, in ossequio ai principi di diritto esposti al superiore punto 5, la notifica deve ritenersi validamente perfezionata; 7. si rende però necessario verificare il rispetto del termine a comparire, posto che, come si è detto al punto 1, l'attore non ha prodotto documenti idonei a escludere che, alla data del 26/7/2017, il sig. ### fosse residente in ### Il problema sorge dal fatto che, se si ritenesse applicabile il termine a comparire di 150 giorni previsto dall'art. 163-bis, comma 1, c.p.c., occorrerebbe ordinare la rinnovazione della citazione ex art. 164, comma 2, c.p.c.; 8. viene in soccorso la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha avuto modo di chiarire quanto segue: “### base di tale accertamento in fatto, sorretto da congrua motivazione, come tale incensurabile in sede di legittimità, correttamente il giudice di appello ha ritenuto rituale la notificazione suddetta, evidenziando che il maggior termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., non andava concesso al convenuto sol perché cittadino straniero, avuto riguardo alla "ratio" di tale norma che prevede un termine a comparire maggiore solo se "il luogo di notificazione" si trova non ### ma all'estero, dovendosi presumere la necessità di un maggior tempo per apprestare, dall'estero, una congrua difesa in ### Nella specie, quindi, una volta accertato che il convenuto aveva un proprio domicilio anche in ### avendo ivi stabilito il proprio centro stabile di interessi patrimoniali e di vita, in aderenza a detta "ratio", occorre avere riguardo, ai fini del termine di comparizione, non ai luoghi delle possibili notificazioni, bensì al luogo in cui … la notificazione è realmente e validamente avvenuta (V. Cass. 1616/1987; 7978/1991)” (Cass., sentenza n. 104/2014, in motivazione). La sentenza appena citata, così come quella (Cass., Sez. Un., sentenza n. 26147/2017) invocata dal difensore di parte attrice all'udienza ex art. 183 c.p.c., si riferiscono a fattispecie di notifica dell'atto di citazione avvenuta in ### a mani del convenuto formalmente residente all'estero, ma la condivisibile argomentazione della Suprema Corte fondata sulla ratio dell'art. 163-bis, comma 1, c.p.c. (e in particolare sulla ratio della disposizione che prevede il termine a comparire di 150 giorni anziché di 90 giorni) consente senz'altro di estendere il principio affermato dalla stessa Cassazione (applicabilità del termine a comparire di 90 giorni) anche all'ipotesi - che viene in rilievo in questa sede - di notifica effettuata presso il domicilio del soggetto anagraficamente residente all'estero mediante consegna a mani di familiare non occasionalmente presente proprio in quel domicilio; 9. in estrema sintesi, la notifica effettuata nei confronti del sig. ### presso il suo domicilio in ### mediante consegna dell'atto alla figlia sarebbe da ritenersi valida sotto ogni profilo anche qualora lo stesso sig. ### alla data del 26/7/2017, fosse risultato anagraficamente residente ###virtù delle sopra esposte considerazioni, il sig. ### è stato dichiarato contumace.
La correttezza della conclusione così attinta deve essere ribadita in questa sede, anche alla luce della documentazione prodotta dall'attore a corredo delle sue memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Si allude, in particolare, alle notifiche del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e dell'atto di pignoramento immobiliare: dai docc. 1 e 14 fasc. attoreo si desume che le stesse si sono perfezionate (rispettivamente il ### e il ###) proprio presso l'indirizzo di ##### n. 107 (ove la “figlia convivente” del sig. ### ha ricevuto in consegna l'atto introduttivo del presente giudizio); anzi, la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare si è perfezionata allorquando l'odierno convenuto ha ritirato personalmente la raccomandata informativa spedita allo stesso indirizzo ex art. 140 c.p.c. 2.2. È bene ribadire anche il secondo passaggio logico evidenziato nella sopra citata ordinanza: il contraddittorio deve ritenersi integro anche per la non qualificabilità alla stregua di litisconsorti necessari dei figli in favore dei quali è stato costituito il vincolo di destinazione aggredito dal sig. ### con l'azione revocatoria.
In tal senso depone, oltre alla giurisprudenza menzionata nel provvedimento del 23/3/2018 (e in particolare la sentenza n. 19376/2017 della Suprema Corte, relativa a una fattispecie di revocatoria esperita avverso l'atto costitutivo del fondo patrimoniale), il seguente principio di diritto: in caso di azione revocatoria avente a oggetto atti costitutivi di vincoli di destinazione su beni che restano nella esclusiva proprietà del disponente, di regola i meri beneficiari degli effetti del vincolo - che non acquistano diritti in relazione ai beni vincolati - non assumono la posizione di litisconsorti necessari; laddove dalla eventuale dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto costitutivo di un vincolo di destinazione che restano nella disponibilità del disponente, peraltro, possano derivare in concreto effetti pregiudizievoli per i beneficiari del vincolo, questi hanno certamente un interesse che giustifica la loro eventuale partecipazione al giudizio, quantomeno ai sensi dell'art. 105 c.p.c. e, correlativamente, l'attore in revocatoria ha interesse a convenirli in giudizio, unitamente al disponente, onde rendere agli stessi direttamente opponibili gli effetti della sentenza (così Cass., sentenza 29727/2019).
Nella specie, il sig. ### ha scelto di non convenire in giudizio i figli dei coniugi ### e ### e in virtù di quanto si è detto poc'anzi non si imponeva in corso di causa (né si impone tuttora) la necessità di integrare il contraddittorio. 2.3. Viceversa, la posizione di litisconsorte necessario certamente sussiste in capo alla sig.ra ### non solo in quanto costei si è resa cessionaria della quota di 1/2 della piena proprietà degli immobili siti in ### (cfr. Cass., sentenza n. 23068/2011), ma anche perché la stessa convenuta ha partecipato all'atto mediante il quale è stato costituito il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. ed è attualmente esclusiva proprietaria dei beni sui quali è stato impresso questo vincolo (arg. ex Cass., sentenza 8978/2019, in tema di fondo patrimoniale).
Quindi del tutto correttamente l'azione revocatoria è stata proposta anche nei confronti della sig.ra ### essendo la convenuta legittimata a resistere sia con riferimento la questione del trasferimento della quota che in relazione alla problematica del vincolo di destinazione impresso sugli immobili. 2.4. Nel proseguire l'analisi delle questioni pregiudiziali, è necessario soffermarsi su un peculiare aspetto collegato alla questione della situazione giuridica soggettiva che legittima il creditore all'esercizio dell'azione revocatoria.
La dottrina ha rilevato che in caso di costituzione di un fondo patrimoniale, essendo il pregiudizio per i creditori dei costituenti determinato non dal fondo patrimoniale in sé, bensì dal vincolo all'espropriabilità dei beni disposto dall'art. 170 c.c., non sono legittimati all'azione revocatoria i creditori che non conoscevano che i debiti erano stati contratti per scopi estranei alla famiglia, nonché i creditori per obbligazioni contratte per soddisfare i bisogni della famiglia: infatti costoro ben possono procedere direttamente al pignoramento.
A differenza di quanto previsto dall'art. 170 c.c., lo strumento di separazione introdotto dall'art. 2645-ter c.c. si basa sull'oggettiva destinazione del debito allo scopo, indipendentemente dalla soggettiva conoscenza del creditore circa la destinazione del debito, con conseguente regime di maggior favore per i beni destinati ad uno scopo tipico.
Ciò non toglie che, mutatis mutandis, possa seriamente dubitarsi della sussistenza della legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria in capo al creditore che agisca per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un vincolo di destinazione, qualora l'obbligazione contratta dal debitore non sia estranea all'interesse meritevole di tutela in ragione del quale si era determinato l'effetto segregativo di cui all'art. 2645-ter La questione non è stata affrontata dalle parti, ma è rilevabile d'ufficio.
Essa va in ogni caso definita in favore del sig. ### essendo pacifico in causa che il contratto di locazione prodotto sub 2 fasc. attoreo sia stato stipulato dal sig. ### per scopi estranei alla sfera degli interessi del suo nucleo familiare (la sig.ra ### non ha dedotto alcunché sul punto, mentre nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. il sig. ### ha precisato - e provato con un screenshot del sito delle ### - che l'immobile concesso in locazione è stato destinato a sede del ### d'### a ###. 2.5. Un'ulteriore questione rilevabile d'ufficio attiene all'interesse ad agire del sig. ### con specifico riferimento alla ### dichiarazione di inefficacia dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione.
In quest'ottica è opportuno precisare che l'attore non può avvalersi della c.d. “revocatoria per saltum” di cui all'art. 2929-bis c.c. in virtù dell'assorbente considerazione per cui, con riferimento alle alienazioni dipendenti da accordi patrimoniali raggiunti tra i coniugi in sede di separazione personale o di divorzio, non è ravvisabile la causa liberale tipica delle donazioni e nemmeno una causa meramente gratuita.
Come si vedrà nel prosieguo della trattazione, entrambi i negozi “aggrediti” dal sig. ### si collocano nel contesto della crisi che ha investito il nucleo familiare del debitore, di talché deve ritenersi che gli atti dispositivi in questione restino sottratti all'ambito di applicazione dell'art. 2929-bis In ogni caso, secondo la tesi preferibile, non si rende responsabile di un “abuso del processo” il creditore che, nonostante la facoltà messa a disposizione dall'art. 2929-bis c.c., abbia comunque proposto l'azione revocatoria ordinaria. 2.6. ### questione pregiudiziale (che in verità, per ragioni di carattere logico, avrebbe dovuto essere trattata per prima) sorge da una circostanza allegata dal sig. ### nella sua prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Dalle deduzioni e produzioni attoree è infatti emerso che, quantomeno all'epoca della stipulazione del contratto di locazione ad uso non abitativo da cui è sorto il credito del sig. ### il sig. ### era “### onorario della Repubblica d'### in Torino” (cfr. doc. 12 fasc. convenuto); inoltre l'immobile locato è stato destinato a sede ###### come emerge dal già citato screenshot incorporato nella prima memoria attorea.
Ebbene: ai sensi della ### di ### sulle relazioni consolari del 24/4/1963, il ### onorario gode di limitate immunità; alcune di esse sono riconducibili alle immunità giurisdizionali.
Più precisamente, la ### riconosce ai ### onorari - tra le immunità giurisdizionali - la sola immunità funzionale (artt. 58, comma 2 e 43, comma 1 della ###. Ciò significa che essi non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari (art. 43, comma 1 della ###. Vi sono però due eccezioni, una delle quali prevede che l'immunità funzionale non sia riconosciuta nel caso di azione civile “risultante da un contratto che un funzionario consolare ### … non abbia conchiuso espressamente o implicitamente come mandatario dello Stato d'invio” (art. 43, comma 2 della ###.
Ed invero, come si evince dal contratto di locazione prodotto sub 2 fasc. attoreo, il sig. ### non ha contrattato (nemmeno implicitamente) in qualità di mandatario della Repubblica d'### nel regolamento contrattuale tale qualità non viene menzionata, né si specifica la particolare destinazione a cui il conduttore avrebbe adibito l'immobile.
In conclusione: non ricorrendo i presupposti affinché il convenuto possa invocare l'immunità funzionale, sussiste la giurisdizione dello Stato italiano. *** 3. Venendo al merito, la domanda del sig. ### è fondata. 3.1. Sussiste innanzitutto la posizione creditoria che legittima il sig. ### all'esercizio della actio pauliana.
Dal contratto prodotto sub 2 fasc. attoreo si evince che il sig. ### ha concesso in locazione al sig. ### per uso non abitativo, l'immobile sito in #### n. 6, con termine iniziale fissato all'1/9/2013 e scadenza al 31/8/2019. Il sig. ### avrebbe dovuto corrispondere un canone mensile di euro 450,00, importo da adeguarsi in ragione della variazione dell'indice ### era inoltre previsto a carico del conduttore il pagamento degli oneri accessori in misura forfettaria, pari ad euro 20,00 mensili (salvo conguaglio da effettuarsi alla fine di ogni anno). ### ha prodotto sub 10 l'ordinanza di convalida dello sfratto intimato al sig. ### Posto che siffatta ordinanza possiede efficacia di cosa giudicata sostanziale sull'intervento di una causa di risoluzione del rapporto ( Cass., sentenza n. 411/2017), non è revocabile in dubbio che l'odierno convenuto si sia reso inadempiente rispetto all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento delle somme dovute a far data da novembre 2014 ( conteggio prodotto dal difensore dell'intimante nell'ambito del procedimento per convalida di sfratto e depositato in questa sede sub 9 fasc. attoreo).
In verità l'effetto di giudicato dell'ordinanza di convalida non è decisivo ai fini della presente sentenza; a maggior ragione, non rileva che in data ### il sig. ### abbia ottenuto dal Tribunale di ### - per l'importo dovuto, pari, a quella data, ad euro 9.502,40 oltre interessi - il decreto ingiuntivo n. 7758/2016 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo), mai opposto.
Infatti, ai fini del fruttuoso esercizio dell'azione revocatoria, non si richiede che il credito sia consacrato in un titolo esecutivo, essendo anzi sufficiente un credito illiquido, inesigibile oppure addirittura litigioso (cfr. Cass., Un., ordinanza n. 9440/2004: “### anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. …”).
Per restare in argomento, è opportuno chiarire fin d'ora che la data in cui è sorto il credito a tutela del quale il sig. ### ha agito ex art. 2901 va individuata in relazione a ciascuna componente dello stesso credito, e quindi avendo riguardo alle singole scadenze non onorate dal conduttore (a partire da novembre 2014 in avanti: cfr. conteggio sopra menzionato), senza che sia possibile fare riferimento a un momento successivo e men che meno all'epoca in cui è stato concesso il suddetto decreto ingiuntivo.
Infatti la giurisprudenza ha precisato che il requisito dell'anteriorità dell'atto aggredito con l'azione revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso è sorto e non a quello successivo in cui il credito venga accertato con sentenza (in tal senso si vedano Cass., sentenza n. 2748/2005; Cass., sentenza n. 8013/1996; Cass., sentenza n. 1050/1996).
In conclusione, non solo sussiste la situazione giuridica soggettiva che legittima il sig. ### all'esercizio dell'actio pauliana, ma anche l'anteriorità della stessa rispetto agli atti aggrediti: infatti l'atto costitutivo del vincolo di destinazione si è perfezionato il ### (cfr. doc. 3 fasc. attoreo e doc. 6 fasc. convenuta), e il trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile di ### ha avuto luogo il ### (cfr. doc. 6 fasc. attoreo).
Sulle conseguenze di questa ricostruzione cronologica si dirà nel paragrafo dedicato al consilium fraudis. 3.2. ### damni è il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore. ### la giurisprudenza non deve ritenersi necessaria la prospettiva di un danno effettivo ed attuale, bastando che, in conseguenza dell'attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (in tal senso: Cass., sentenza n. 16464/2009; Cass., sentenza 7452/2000). Quindi l'eventus damni non si concreta necessariamente in un depauperamento del patrimonio del debitore, né tantomeno nella totale compromissione della sua consistenza, potendo risolversi semplicemente in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità, per il creditore, nel realizzare quanto dovutogli (così Cass., sentenza n. 19234/2009; Cass., sentenza 27718/2005). Inoltre il danno (o meglio, il pericolo di danno) può concernere anche la qualità dei beni che formano oggetto della garanzia patrimoniale: rileva, quindi, anche la sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore ### con beni distraibili e non altrettanto facilmente aggredibili dai creditori (cfr. Cass., sentenza n. 25490/2008; Cass., sentenza n. 7767/2007).
In coerenza con i principi sopra riportati, è comunemente ammessa l'esperibilità dell'azione revocatoria nei confronti di un atto di disposizione di un bene in comunione, limitatamente alla quota spettante al debitore, nell'ipotesi in cui il comproprietario rivesta tale qualità (Cass., sentenza 1804/2000).
Analogamente è a dirsi quanto al negozio di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c.: “### di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in "trust"” (Cass., sentenza n. 29727/2019; cfr. anche App. Bologna 10/8/2017, in ### “### di costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., pur non determinando la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente, comporta un effetto di segregazione patrimoniale che imprime ai beni stessi una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori in quanto, per effetto della costituzione del vincolo, possono costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione. Da ciò consegue l'assoggettabilità all'azione ex art. 2901 c.c.”).
Nella specie il requisito dell'eventus damni (nell'accezione sopra evidenziata) può dirsi integrato, perché dapprima (con l'atto del 27/1/2016) il sig. ### ha sottratto alla garanzia generica del sig. ### gli immobili siti in ### (beni facilmente aggredibili in sede ###l'atto del 28/12/2016) ha dismesso a titolo gratuito la sua quota di comproprietà sugli stessi beni (altra posta attiva facilmente aggredibile), così pregiudicando ulteriormente le residue possibilità di realizzazione del credito dell'odierno attore.
La sig.ra ### ha obiettato che il sig. ### potrebbe pur sempre soddisfarsi sulla partecipazione sociale detenuta dal sig. ### in ### s.r.l. (cfr. visura camerale prodotta sub 9 fasc. convenuta e sub 15 fasc. attoreo), ma in senso contrario è agevole obiettare che nulla è dato sapere in ordine all'effettivo valore della quota, che potrebbe anche essere pari a zero.
A tale proposito si osserva che, secondo la giurisprudenza, l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si riduce alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione: a tal punto l'onere della prova dell'insussistenza dell'eventus damni graverà sul convenuto, che dovrà dimostrare l'insussistenza del rischio di una più incerta o difficile soddisfazione del credito in ragione delle ampie residualità patrimoniali del debitore in rapporto all'entità della sua complessiva situazione debitoria (cfr. Cass., sentenza n. 7767/2007; Cass., sentenza n. 15265/2006).
In definitiva, spettava al sig. ### dimostrare che il suo patrimonio comprende altri cespiti immobiliari (o comunque che il valore della quota societaria è capiente) e che pertanto gli atti di disposizione patrimoniale aggrediti con la actio pauliana non possono ritenersi pregiudizievoli.
Tale dimostrazione non è stata fornita, perché il convenuto è rimasto contumace e dunque non ha allegato né offerto di provare la consistenza del suo patrimonio; la sig.ra ### dal canto suo, non ha fornito alcun contributo all'indagine.
Ne consegue che l'onere probatorio gravante sull'attore deve ritenersi assolto e che l'eventus damni può dirsi integrato. 3.3. Chiarito quanto precede, occorre soffermarsi sulle peculiari caratteristiche degli atti dispositivi di cui si discute.
Già si è detto in ordine all'idoneità degli stessi ad incidere in senso negativo sulla consistenza (anche in termini qualitativi) della garanzia patrimoniale generica, ma in questa sede occorre approfondire il profilo della loro effettiva revocabilità.
Il trasferimento a titolo gratuito della quota di 1/2 della piena proprietà degli immobili di ### è stato posto in essere in adempimento dell'obbligo assunto dal sig. ### in sede di separazione consensuale ( rogito prodotto sub 6 fasc. attoreo, che richiama gli “accordi patrimoniali assunti in sede di procedura di separazione tra coniugi”, nonché decreto di omologa prodotto sub 7 fasc. attoreo e sub 8 fasc. convenuta).
Ciò non toglie che l'atto dispositivo in esame sia senz'altro assoggettabile a revocatoria, in ossequio al seguente principio di diritto: “È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di un immobile, effettuato da un coniuge a favore dell'altro in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione consensuale, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza di un impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo, in tal caso, costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.” (Cass., sentenza 17612/2018; cfr. anche, tra le tante: Cass., sentenza n. 1144/2015; Cass., sentenza n. 1404/2016; Cass., sentenza n. 13364/2015).
Il principio enunciato dalla Cassazione costituisce piana applicazione della regola generale secondo cui la non assoggettabilità ad azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, stabilita dall'art. 2901, comma 3, c.c., deve intendersi riferita all'adempimento in senso tecnico e non trova pertanto applicazione con riguardo agli atti estintivi dell'obbligazione di natura negoziale, quale ad esempio la datio in solutum.
Rimane il problema di stabilire se il trasferimento della quota effettuato dal sig. ### possa essere qualificato come atto a titolo oneroso.
Il dubbio sorge perché l'onerosità dell'atto rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. dipende dall'esistenza di un immediato vantaggio patrimoniale in favore del disponente, che non deve necessariamente radicarsi in un contratto a prestazioni corrispettive e nemmeno deve necessariamente corrispondere alla perdita subita, purché sia capace di costituirne la ragione giustificativa. In quest'ottica non è decisivo che il prezzo previsto per la compravendita immobiliare non sia stato materialmente versato dalla sig.ra ### perché il trasferimento in capo a quest'ultima della quota di 1/2 della piena proprietà degli immobili di ### si è inserito nel contesto della separazione consensuale, “quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale” (cfr. rogito del 28/12/2016, terza pagina; si veda anche il ricorso ex art. 711 c.p.c. prodotto sub 7 fasc. attoreo e sub 5 fasc. convenuta).
In effetti, come ha chiarito la Suprema Corte, “Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e - tanto più per quanto può' interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale” (Cass., sentenza n. 5741/2004; cfr. anche, tra le tante: Cass., sentenza Cass., sentenza n. 11914/2008; Cass., sentenza n. 15603/2005).
Non è questa la sede per interrogarsi sull'effettività della crisi coniugale, anche se desta perplessità la previsione - tra le condizioni di separazione - della regola secondo cui fino alla data del rogito notarile il sig. ### avrebbe potuto continuare ad abitare nella casa familiare (cfr. già menzionato ricorso ex art. 711 c.p.c.), anche alla luce del fatto che il trasferimento della quota si è perfezionato a distanza di ben sette mesi dall'omologa della separazione.
Occorre piuttosto concentrarsi sul carattere oneroso o gratuito del trasferimento.
Il criterio per stabilire in concreto se l'atto dispositivo in esame si inserisca “nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali” (Cass., sentenza n. 10443/2019) è stato ben delineato dalla più attenta giurisprudenza di merito, la quale ha rilevato come, nel caso di trasferimento immobiliare effettuato nell'ambito della separazione personale tra coniugi, si sia in presenza di un negozio a titolo oneroso laddove il trasferimento trovi titolo unicamente nei pregressi rapporti di natura economica e nella necessità di darvi sistemazione, e solo nel momento della dissoluzione del vincolo; più precisamente, l'onerosità della attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma deve emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione (### Frosinone 24/1/2020, in ###.
Ebbene, nel caso di specie non emerge - a giustificazione della cessione gratuita della quota - alcuna esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato dalla sig.ra ### al ménage familiare; anzi, la stessa convenuta ha ammesso che il sig. ### “c'è sempre stato economicamente, per come ha potuto” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Resta fermo che, in ossequio al criterio della vicinanza della prova, gli elementi utili per effettuare l'operazione di qualificazione giuridica dell'atto dispositivo in esame nel senso dell'onerosità avrebbero dovuto essere forniti dal sig. ### che però è rimasto contumace e pertanto non ha allegato alcunché.
In conclusione, il trasferimento della quota di ½ della piena proprietà degli immobili di ### deve considerarsi atto a titolo gratuito. 3.4. Per quanto riguarda l'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., alla medesima conclusione si perviene sulla base delle seguenti considerazioni.
La premessa è che anche questo atto trova la propria origine (almeno apparentemente) nella crisi coniugale, come si desume dalla tipologia di bisogni che esso è destinato a soddisfare (esigenze della prole) e dalla sostanziale contestualità tra il deposito - avvenuto in data ###: cfr. doc. 5 fasc. convenuta - del ricorso ex art. 711 c.p.c. (dove si fa espressa menzione del vincolo in esame) e il rogito del 27/1/2016 (prodotto sub 3 fasc. attoreo e sub 6 fasc. convenuta). Anzi, la procura alle liti conferita al difensore incaricato di promuovere il procedimento di separazione risale proprio al 27/1/2016 (cfr. doc. 10 fasc. convenuta), quindi è coeva al rogito.
Ciò detto, vale quanto esposto supra in ordine all'assenza di elementi dai quali possa desumersi l'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato dalla sig.ra ### al ménage familiare.
Si aggiunga che, secondo la Cassazione, “### di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore; esso resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di destinazione solo occasionalmente contenuti nel medesimo atto pubblico notarile -, salvo che risulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere” (Cass., ordinanza n. 3697/2020).
In conclusione, anche il negozio di destinazione del 27/1/2016 è senz'altro un atto a titolo gratuito. 3.5. Affinché l'atto venga revocato è necessario che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento fraudolento. Tuttavia, in caso di atto di disposizione successivo al sorgere del credito, per aversi consilium fraudis non è necessaria la specifica conoscenza, nel debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito per la cui tutela la revocatoria è stata proposta, rivelandosi sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass., sentenza n. 2792/2002; Cass., sentenza n. 7262/2000; Cass., sentenza n. 987/1989). La prova di tale consapevolezza può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass., sentenza n. 17867/2007; Cass., sentenza n. 1759/2006).
Con specifico riferimento alla costituzione del fondo patrimoniale, la giurisprudenza ha chiarito - sotto il profilo soggettivo del consilium fraudis - che, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilevanza (non solo, in base a quanto si dirà nel prossimo paragrafo, la conoscenza o la partecipazione da parte del terzo, ma nemmeno) l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass., sentenza n. 24757/2008; Cass., sentenza 5816/2008; Cass., sentenza n. 966/2007). Lo stesso principio di diritto ben si presta a regolare la diversa fattispecie in cui il debitore abbia impresso su un bene di sua proprietà il vincolo di cui all'art. 2645-ter c.c., vista l'evidente analogia tra i due istituti giuridici.
Nel caso di specie il consilium fraudis può desumersi con certezza dalle seguenti circostanze, munite di elevato valore sintomatico: • il primo atto dispositivo (cioè la costituzione del vincolo di destinazione) è stato compiuto in data ###, cioè a distanza di poco più di un mese dall'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto intimato dal sig. ### (avvenuta in data ###: cfr. doc. 10 fasc. attoreo). È vero che tale ordinanza è stata formalmente notificata solo a marzo 2016 (cfr. sempre doc. 10 fasc. attoreo), ma in base all'id quod plerumque accidit è ragionevole presumere che - essendosi validamente perfezionata la notifica dell'atto introduttivo del procedimento di convalida: cfr. docc. 8 e 9 fasc. attoreo - il sig. ### si sia attivato per avere conoscenza dell'esito dello stesso procedimento; • il secondo atto dispositivo è stato compiuto in data ###, cioè a distanza di un mese dalla notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare (perfezionatasi in data ###, giorno in cui, si badi, lo stesso sig. ### ha ritirato personalmente la raccomandata informativa spedita ex art. 140 c.p.c.: cfr. doc. 14 fasc. attoreo); • lo stesso procedimento di separazione consensuale - nell'ambito del quale il sig. ### ha assunto l'obbligo di cedere gratuitamente alla sig.ra ### la quota di ½ della piena proprietà degli immobili di ### - è stato incardinato il ### (cfr. doc. 5 fasc. convenuta), cioè poco dopo l'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto; • benché il procedimento di cui sopra si sia concluso con l'omologa del 27/5/2016 (cfr. doc. 7 fasc. attoreo e doc. 8 fasc. convenuta), solo a distanza di sette mesi i coniugi ### e ### si sono recati davanti al notaio per perfezionare il trasferimento immobiliare. Nel frattempo, il sig. ### aveva ricevuto la notifica non solo dell'ordinanza di convalida di sfratto (marzo 2016: cfr. doc. 10 fasc. attoreo) e della monitoria di sgombero (aprile 2016: cfr. doc. 11 fasc. attoreo), ma anche del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per i canoni non pagati (settembre 2016: cfr. doc. 1 fasc. attoreo) e soprattutto, appena un mese prima del rogito, del già citato pignoramento immobiliare. Tutto induce a pensare che l'esigenza di accelerare i tempi sia in sorta proprio alla luce di quest'ultima notifica.
Gli indizi di cui sopra superano ampiamente la soglia di gravità, precisione e concordanza fissata dall'art. 2729, comma 1, c.c., perciò inducono a ritenere provato che il sig. ### fosse consapevole del carattere pregiudizievole del proprio comportamento. Anzi, a ben vedere la cronologia degli eventi è talmente significativa da indurre a ravvisare addirittura la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni di quel determinato creditore (sig. ###, cioè il dolo specifico.
Anche a non voler condividere questa conclusione, sarebbe comunque sufficiente considerare che i due atti dispositivi (cioè il negozio di destinazione e la cessione gratuita della quota di comproprietà) hanno avuto ad oggetto, per quanto consta, gli unici beni immobili che confluivano nel patrimonio del sig. ### quindi - visto lo “svuotamento” della garanzia patrimoniale generica, privata dei beni di maggior valore e facilmente aggredibili - è giocoforza concludere nel senso che l'odierno convenuto era ben conscio del carattere pregiudizievole del proprio comportamento rispetto alla classe dei creditori complessivamente considerati: atteggiamento psicologico, questo, sufficiente ad integrare il consilium fraudis nell'accezione accolta dalla consolidata giurisprudenza sopra citata. 3.6. ### di certezza del traffico giuridico impone che, a fronte di un atto di disposizione caratterizzato dall'eventus damni e dal consilium fraudis del debitore, la posizione dei terzi trovi protezione solamente laddove il loro acquisto sia stato a titolo oneroso (e comunque, anche in questo caso, alla sola condizione che essi non siano stati compartecipi dell'intento fraudolento del debitore). Quindi per l'azione revocatoria di atti a titolo gratuito non occorre che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (Cass., sentenza n. 12045/2010; Cass., sentenza n. 5072/2009; Cass., sentenza 29869/2008).
Nel caso in esame, per le ragioni esposte nei paragrafi 3.3 e 3.4, si è in presenza di due atti dispositivi a titolo gratuito, quindi nessuna indagine deve essere espletata in ordine alla partecipatio fraudis della sig.ra ### 3.7. Vista la delicatezza delle questioni trattate è opportuno precisare che, anche a voler opinare diversamente (e cioè anche a voler configurare gli atti dispositivi de quibus come atti a titolo oneroso), la conclusione non muterebbe.
Infatti, nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione patrimoniale sia posteriore al sorgere del credito, il creditore che agisce in revocatoria ha solo l'onere di provare che il terzo sia stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore diminuiva la sua consistenza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati (c.d. scientia fraudis: cfr. Cass., sentenza n. 10430/2005; Cass., sentenza n. 7104/2005; Cass., sentenza 20813/2004), non rendendosi comunque necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta (Cass., sentenza 10623/2010), né la collusione tra il debitore il terzo, né conoscenza il calcolo terzo dello stato di insolvenza del debitore (Cass., sentenza 3470/2007; Cass., sentenza n. 1068/2007; Cass., sentenza n. 11518/1995).
Giova precisare che, secondo la Suprema Corte, la prova del requisito della scientia damni nell'accezione sopra vista può darsi anche per presunzioni (Cass., sentenza n. 11577/2008; Cass., sentenza n. 3470/2007; Cass., sentenza n. 1068/2007).
Facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principi, vengono in rilievo le seguenti considerazioni: • nella comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse della sig.ra ### si legge che, “per fatti sconosciuti alla convenuta”, il sig. ### non poteva assicurare alla sua famiglia una “stabilità economica” (cfr. pag. 10 della comparsa); • le condizioni di separazione prevedevano che, fino alla data del rogito notarile mediante il quale si sarebbe perfezionato il trasferimento della quota di comproprietà, il sig. ### avrebbe potuto continuare ad abitare nella casa familiare. Posto che l'operazione si è conclusa a distanza di ben sette mesi dall'omologa della separazione, deve presumersi che per tutto questo tempo - e segnatamente nel periodo in cui il sig. ### ha notificato al sig. ### l'ordinanza di convalida di sfratto, la monitoria di sgombero, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e il pignoramento immobiliare - i coniugi abbiano continuato a coabitare; • i coniugi si sono recati dal notaio per perfezionare la cessione a titolo gratuito della quota di comproprietà solo a distanza di sette mesi dall'omologa della separazione consensuale, ma evidentemente la tempistica ha subito un'accelerazione quando, in data ###, il sig. ### ha ritirato personalmente raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. relativa alla notifica del pignoramento immobiliare.
Stando ai sopra indicati elementi (che assurgono a indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729, comma 1, c.c.) è impensabile che il sig. ### non abbia riferito alla sig.ra ### della vicenda relativa al credito vantato nei suoi confronti dal sig. ### quindi è da ritenersi che la fattispecie concreta si caratterizzi per una vera e propria collusione del terzo; in ogni caso, visto che il sig. ### ha sottratto alla garanzia patrimoniale generica gli unici beni immobili su cui vantava diritti reali, di certo non può escludersi la scientia damni in capo all'odierna convenuta, che in quel periodo ancora conviveva con il marito e - a quanto pare - era addirittura a conoscenza delle sue precarie condizioni economiche.
Si ribadisce che le argomentazioni svolte in questo paragrafo devono intendersi sviluppate solo ad abundantiam, perché, per le ragioni ampiamente illustrate supra, si è in presenza di atti dispositivi a titolo gratuito. 3.8. Sussistendo - con riferimento a entrambi gli atti aggrediti con la acio pauliana - tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c., la domanda del sig. ### merita integrale accoglimento.
Conseguentemente, devono essere dichiarati inefficaci nei confronti dell'attore: a. il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. costituito dai convenuti a favore dei figli con atto a rogito del ### in data ###, rep. 2257/164, trascritto in data ###, #### 3165, ### Generale 4807, nonché b. la cessione a titolo gratuito della quota di ½ della piena proprietà dei beni immobili sotto indicati effettuata dal sig. ### in favore della sig.ra ### mediante atto a rogito del ### in data ###, rep. 2986/2144, trascritto in data ###, ### 1256 ### 1696, entrambi aventi ad oggetto i beni immobili siti in #### e così identificati: 1. ### - ### 6, ### 861, Sub. 2, Cl. A/7, Abitazione in ### consistenza vani 9,5, ### n. #####-T-1; 2. ### - ### 6, ### 861, Sub. 3, Cl. C/6, consistenza 49 mq, ### n. #####; 3. ### - ### 6, ### 861, EU (ente urbano) consistenza 8 are 6 centiare; 4. ### - ### 6, ### 861, Sub. 1, E (ente comune) piano T. *** 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vengono poste integralmente a carico dei convenuti, da considerarsi obbligati in solido ex art. 97 c.p.c. visto il loro “interesse comune”.
La liquidazione del compenso del difensore del sig. ### deve essere effettuata avendo riguardo ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (cfr. art. 5, comma 1, D.M. 55/2014, secondo cui “Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”: viene dunque in rilievo la somma indicata nel precetto prodotto sub 1 fasc. attoreo, che è pari ad euro 11.646,68).
Alla luce delle caratteristiche delle questioni di fatto e di diritto trattate (non eccessivamente complesse, ma certo non semplici), si stima congruo riconoscere importi corrispondenti ai valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. La fase istruttoria si è esaurita nel deposito di tutte le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., quindi per tale segmento processuale si stima congruo riconoscere un importo leggermente inferiore al valore medio.
Il tutto secondo seguente schema: fase di studio euro 875,00 fase introduttiva euro 740,00 fase istruttoria euro 1.265,00 fase decisionale euro 1.620,00 Si perviene così alla liquidazione del complessivo importo di euro 4.500,00, al quale devono essere aggiunti, oltre alle spese non imponibili, il rimborso spese ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge. P.Q.M. ### definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dal sig. ### nei confronti dei sigg.ri ### e ### e conseguentemente dichiara inefficaci nei confronti dell'attore: a. il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. costituito dai convenuti a favore dei figli sui beni immobili sotto indicati con atto a rogito del ### in data ###, rep. 2257/164, trascritto in data ###, #### 3165, #### 4807, nonché b. la cessione a titolo gratuito della quota di ½ della piena proprietà dei beni immobili sotto indicati effettuata dal sig. ### in favore della sig.ra ### mediante atto a rogito del ### in data ###, rep. 2986/2144, trascritto in data ###, ### 1256 ### 1696, entrambi aventi ad oggetto i beni immobili siti in #### e così identificati: 1. ### - ### 6, ### 861, Sub. 2, Cl. A/7, Abitazione in ### consistenza vani 9,5, ### n. #####-T-1; 2. ### - ### 6, ### 861, Sub. 3, Cl. C/6, consistenza 49 mq, ### n. #####; 3. ### - ### 6, ### 861, EU (ente urbano) consistenza 8 are 6 centiare; 4. ### - ### 6, ### 861, Sub. 1, E (ente comune) piano T; Visto l'art. 2655 c.c. ordina al competente ### dei ### manlevandolo da ogni responsabilità, di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine delle trascrizioni dei suddetti atti; Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che si liquidano in euro 345,51 per spese non imponibili e in euro 4.500,00 per compenso professionale ex D.M. 55/2014, oltre al 15% per rimborso spese ex art. 2, comma 2, D.M. cit., I.V.A. e C.P.A. come per legge. ### 6/6/2020 Il Giudice
(dott. ### RG n. 3121/2017
causa n. 3121/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Buffoni Matteo