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Tribunale di Ivrea, Sentenza n. 1228/2025 del 17-09-2025

... ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI IVREA Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa R.G. 1324/2025 la seguente SENTENZA ### C.F. ###, residente in #### - ### 61/C - rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliat ####### - ### 248; attore intimante contro ### C.F. ###, residente in #### - ### 3 convenuto intimato contumace oggetto: locazione. ragioni di fatto e di diritto della decisione § Con atto di intimazione si sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato ex art. 143 c.p.c., ### - premesso di essere subentrata al coniuge, ####, nel contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un immobile di sua proprietà sito in ####, ### 85 - ha convenuto in giudizio il conduttore, ### avanti al Tribunale di Ivrea al fine di sentir convalidare lo sfratto e ordinare il rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 c.p.c. Pag. 3 a 6 ### non si è costituita nel procedimento e non è neppure comparsa all'udienza di convalida. Con ordinanza pronunciata in data ###, il giudice della convalida - (leggi tutto)...

testo integrale

Pag. 1 a 6 TRIBUNALE DI IVREA R.G.N. 1324/2025 Oggi, 17.09.2025 ore 12.00, sono comparsi avanti al giudice istruttore, dott.ssa ### per parte opponente l'avv. ### per parte convenuta nessuno. 
Parte opponente chiede dichiararsi la contumacia del convenuto, insiste per l'accoglimento delle conclusioni di ricorso con condanna al rilascio dell'immobile. Dà atto che la morosità persiste. 
IL GIUDICE dichiara la contumacia del convenuto, non comparso in giudizio benché ritualmente intimato; si ritira in camera di consiglio; al termine pronuncia sentenza di cui dà lettura in assenza della parte, espressamente dispensata dal giudice a presenziare.   Il giudice (dott.ssa ### Pag. 2 a 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI IVREA Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.  ### ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa R.G.  1324/2025 la seguente SENTENZA ### C.F. ###, residente in #### - ### 61/C - rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliat ####### - ### 248; attore intimante contro ### C.F. ###, residente in #### - ### 3 convenuto intimato contumace oggetto: locazione.   ragioni di fatto e di diritto della decisione § Con atto di intimazione si sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato ex art. 143 c.p.c., ### - premesso di essere subentrata al coniuge, ####, nel contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un immobile di sua proprietà sito in ####, ### 85 - ha convenuto in giudizio il conduttore, ### avanti al Tribunale di Ivrea al fine di sentir convalidare lo sfratto e ordinare il rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 c.p.c. 
Pag. 3 a 6 ### non si è costituita nel procedimento e non è neppure comparsa all'udienza di convalida. 
Con ordinanza pronunciata in data ###, il giudice della convalida - rilevato che la notificazione dell'atto di intimazione era stata compiuta nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. - ha disposto il mutamento del rito sommario nel rito speciale locatizio assegnando termini per il deposito di memorie ex artt. 667 e 426 c.p.c. 
Notificata al convenuto contumace l'ordinanza di mutamento del rito ed esperita senza esito la mediazione obbligatoria, il locatore intimante ha depositato memoria integrativa nella quale ha richiamato il contenuto del proprio atto di intimazione di sfratto, ha dato atto della persistenza della morosità, ha insistito nella richiesta di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e di immediato rilascio del bene immobile. 
All'udienza del 17.09.2025 il giudice, rilevato che il convenuto non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica dell'ordinanza di mutamento del rito, ne ha dichiarato la contumacia ed ha invitato la parte presente alla discussione orale. Esaurita la discussione, il giudice ha pronunciando la seguente sentenza. 
§ Risoluzione contrattuale La domanda di risoluzione contrattuale è fondata e deve essere accolta. 
È noto, preliminarmente, che la domanda di risoluzione contrattuale è implicita nell'intimazione di sfratto, domanda che è soggetta ad una procedura abbreviata, a causa dell'importanza dell'obbligazione inadempiuta (pagamento del canone) e del pressante interesse del locatore ad ottenere tempestivamente il rilascio del bene oggetto della locazione, a causa della sua rilevanza economica, trattandosi normalmente di un immobile. (Cass. 8692/1995: ###intimazione di sfratto per morosità è implicita la domanda di risoluzione per inadempimento; Cass. 5566/1983: la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ancorché non sia stata formulata espressamente del locatore, è implicitamente contenuta e quindi tacitamente proposta con l'istanza di convalida dello sfratto con la conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione ordinaria susseguito ### 4 a 6 alla trasformazione dell'originario procedimento per convalida, il giudice deve statuire sulla domanda di risoluzione). 
La domanda è fondata e deve essere accolta. 
Come noto, secondo i principi che regolano l'onere probatorio nei giudizi di risoluzione del contratto per inadempimento, il creditore attore deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del diritto di credito e la scadenza del termine di adempimento e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore; è invece onere del debitore dimostrare il proprio adempimento o altro fatto estintivo (modificativo o impeditivo) della sua obbligazione (Cass. S.U. 13533/2001).  ### specie, ### locatore dell'immobile, ha assolto il proprio onere probatorio con la produzione in giudizio del contratto, sottoscritto da ### con ### in data ### e registrato, avente ad oggetto la locazione ad uso abitativo dell'immobile di sua proprietà sito in ####, ### 85 dietro corrispettivo annuo di € 4.200,00 da pagarsi in rate mensili di importo pari ad € 350,00 e con obbligo a carico del conduttore di pagare le spese condominiali. 
A fronte dell'allegazione del locatore del mancato pagamento di canone di locazione (a decorrere dal mese di dicembre 2023) nonché dell'attestazione della persistenza della morosità all'udienza di convalida, il conduttore non si è costituito nel giudizio così da non prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.  ### della morosità alla data della litispendenza e la persistenza della morosità, attestata dal locatore anche nel corso del presente giudizio, è idonea a fondare la valutazione di gravità dell'inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c. (Cass. 8076/2002: In tema di contratto di locazione, ai fini dell'emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di quest'ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda). 
Pag. 5 a 6 In conclusione, tenuto conto del comportamento processuale della conduttrice, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice. 
Alla domanda di risoluzione consegue, come richiesto dal locatore intimante, la condanna del conduttore alla riconsegna dell'immobile locato e al pagamento dei canoni di locazione scaduti (sino alla mensilità di febbraio 2025) e oneri accessori per € 7.888,75. 
§ Le spese di lite. 
Ai fini delle spese di lite, la soccombenza deve essere dichiarata nei confronti di parte convenuta in applicazione del principio della soccombenza. 
La liquidazione è compiuta in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, determinato il valore effettivo della controversia sulla base dell'entità della morosità e liquidati valori compresi tra i minimi e i medi dello scaglione tariffario 5.200,00 - 26.000,00.  P.Q.M.  Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado rubricata al n. 1324/2025 degli ###: 1) in accoglimento della domanda svolta da parte attrice nell'atto di intimazione, dichiara risolto il contratto di locazione per cui è causa; 2) ordina a ### di rilasciare immediatamente il bene immobile sito in ####, ### 85; 3) condanna ### al pagamento della somma di € 7.888,75 per le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1° c.c. dalla scadenza dei termini di pagamento sino al soddisfo; 3) condanna ### alla rifusione delle spese processuali a favore di ### che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, € 145,50 per contributo e marca, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 
Pag. 6 a 6 Ivrea, 17.09.2025.  

Il Giudice
(dott.ssa ###


causa n. 1324/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Stefania Frojo

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 3879/2023 del 17-05-2023

... ### come in atti ### e diritto Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificata in data ### i sigg.ri ###### e ### chiedevano al Tribunale di convalidare lo sfratto per morosità intimato a ### ssdrl in virtù del contratto di locazione non abitativa del 30.12.2019 (registrato presso l'### delle ### di ### 5 in data ### al numero ###, serie ###, codice identificativo ###) avente ad oggetto l'immobile sito in #### 170 censito al ### foglio 1002, particella 412, sub 503, zona 06, categoria ###, mq 560, rendita catastale euro 10.382,00 al canone mensile di euro 4.500,00 . Deducevano gli attori che la convenuta era morosa nel pagamento del canone di locazione relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2021 per complessivi euro 31.500,00 e degli oneri condominiali di cui erano scadute le rate di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre per euro 320,85. Concludevano per la convalida dello sfratto e la emissione di decreto monitorio. Si costituiva la intimata che si opponeva; riferiva di essere receduta dal contratto a gennaio 2021, pur confermando di (leggi tutto)...

testo integrale

 ### del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di ### 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - ### civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa ### nell'udienza del 07/03/2023, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 66560 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra ### C.F. ###, nato a ### il ### e residente ####, ### C.F.  ###, nato a ### il ### e residente ####, ### C.F. ###, nata a ### il ### e residente ###Via del ### 46 ###, ### C.F. ###, nata a ### il ### e residente in ### 37 ### e ### C.F. ###, nata a ### il ### e residente in ### 3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ### C.F.  ###, pec ###, fax ### con studio in ### n. 118 ed elettivamente domiciliati presso il difensore attori e ### . cf e P.IVA ###, con sede ####### km.14500, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore #### (Cf.  ###), elettivamente domiciliat ###presso lo ### che la rappresenta e difende in persona dell'avv. ### giusta mandato in atti convenuto ### come in atti ### e diritto Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificata in data ### i sigg.ri ###### e ### chiedevano al Tribunale di convalidare lo sfratto per morosità intimato a ### ssdrl in virtù del contratto di locazione non abitativa del 30.12.2019 (registrato presso l'### delle ### di ### 5 in data ### al numero ###, serie ###, codice identificativo ###) avente ad oggetto l'immobile sito in #### 170 censito al ### foglio 1002, particella 412, sub 503, zona 06, categoria ###, mq 560, rendita catastale euro 10.382,00 al canone mensile di euro 4.500,00 . Deducevano gli attori che la convenuta era morosa nel pagamento del canone di locazione relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2021 per complessivi euro 31.500,00 e degli oneri condominiali di cui erano scadute le rate di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre per euro 320,85. 
Concludevano per la convalida dello sfratto e la emissione di decreto monitorio. 
Si costituiva la intimata che si opponeva; riferiva di essere receduta dal contratto a gennaio 2021, pur confermando di non aver mai restituito le chiavi dell'immobile, di cui aveva quindi mantenuto la disponibilità. 
Si opponeva eccependo: l'assenza di inadempimento circa i canoni di locazione giacchè con l'emergenza sanitaria ### e l'obbligo di chiusura delle attività di palestra, ### per il periodo marzo - 2020 e poi il ### ottobre 2020- maggio 2021, la conduttrice si era trovata nelle condizioni di dover risolvere il contratto per evidenti cause di forza maggiore e in data ### aveva comunicato “il recesso contrattuale senza obbligo di preavviso”; che, infatti, il D.L. “###” n. 18/2020, all'art. 91, aveva integrato l'art. 3,d.l. n. 6/2020 inserendo il comma 6-bis confermando l'introduzione dell'esimente della causa di forza maggiore; che, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio, marzo aprile maggio, dopo il recesso le attività di palestra erano rimaste obbligatoriamente chiuse a causa dell'emergenza sanitaria, sicché non era ravvisabile alcuna imputabilità in capo al conduttore nel mancato pagamento dei canoni e la invocata riconsegna dei locali non si era potuta attuare in funzione della necessità di recuperare i beni alla società conduttrice; che , quanto agli oneri condominiali, gli stessi non erano provati né vi era dimostrazione dell'esborso ad opera della locatrice. 
Si opponeva, quindi, alla risoluzione giacché l'inadempimento era stato determinato da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione e chiedeva, quindi, di conseguenza: dichiarare risolto il contratto in conseguenza dell'intervenuto recesso contrattuale; accertare e dichiarare la debenza dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. 
Ordinato il rilascio ex art.665 c.p.c. e disposto il mutamento del rito, in sede di memoria integrativa parte attrice aggiungeva che al momento della riconsegna delle chiavi (avvenuta ln data 30.11.2021) i locali erano risultati gravemente danneggiati (“… la porta di ferro del locale caldaie sito in fondo alla rampa di accesso alla palestra era stata smurata e appoggiata a una parete; le caldaie erano state asportate, unitamente a tutto l'impianto dell'area condizionata, ai rubinetti delle docce, ai tubi dell'acqua ecc. Tutta la controsoffittatura era stata divelta con cavi elettrici tagliati e lasciati a penzoloni, le strutture piegate, i tubi di ogni tipo danneggiati, i pavimenti rovinati, le porte di accesso alle stanze asportate e le serrande e le porte di ingresso danneggiate” pertanto chiedeva la condanna di ### ssdrl al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 115.000,00 o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, chiedendo all'uopo disporsi ### Precisava quanto al credito per canoni ed oneri che la controparte aveva “omesso il pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 per complessivi € 38.500,00 e degli oneri condominiali degli stessi mesi per complessivi € 392,15 e quindi per complessivi € 38.892,15)” (cfr. memoria integrativa). 
Dal canto suo la convenuta chiedeva “in via riconvenzionale” : “accertare e dichiarare il diritto della società ### ssdrl, in persona del legale rapp.te p.t. a percepire dai signori ###### e ### in solido tra loro, l'indennità di avviamento pari a 18 mensilità del canone mensile di locale di € 4.500,00, stante i gravi motivi esistenti...e condannare i signori ###### e ### in solido tra loro, a corrispondere alla società ### ssdrl, in persona del legale rapp.te p.t. la somma di € 81.000,00, oltre interessi moratori come per legge dal dì della riconsegna dei locali alla proprietà; b) accertare e dichiarare il diritto della società ### ssdrl ad ottenere la restituzione del deposito cauzionale e, per l'effetto condannare i signori ###### e ### in solido tra loro al pagamento della somma di €. 7.000,00 oltre interessi come indicati in contratto a favore della società ### Sportiva”.  ### la causa veniva decisa all'udienza del 7.3.2023. 
Domanda di risoluzione e recesso del conduttore È pacifico che parte convenuta abbia interrotto il pagamento dei canoni dal mese di gennaio 2021. 
La conduttrice è rimasta gravemente inadempiente alle obbligazioni scaturite dal contratto di locazione.  ### a r.l. ha omesso il pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 per complessivi € 38.500,00 e degli oneri condominiali degli stessi mesi per complessivi € 392,15 e quindi per complessivi € 38.892,15. 
A fronte della contestata morosità, la conduttrice, pur ammettendo di avere interrotto i pagamenti, ha negato il proprio inadempimento, in quanto, a suo dire, i pagamenti non erano dovuti per avere ella esercitato il diritto di recesso a gennaio 2021 per causa di forza maggiore e per la chiusura forzata causa ###19, ma senza riconsegnare le chiavi dei locali e senza neppure cedere il credito d'imposta riconosciuto dalle normative di sostegno. 
Quanto al recesso, che la conduttrice avrebbe esercitato con mail del 18.1.21 (all.4) occorre dire che, al di là della irritualità della forma, e anche considerandolo supportato da gravi motivi di cui all'art.27 co. ###.  392/78, individuabili nelle difficoltà indotte dal ### -19, esso avrebbe avuto efficacia ### decorsi sei mesi, quindi, solo a fine luglio 2021. 
Pertanto, a gennaio 2021, data cui risale l'inadempimento, poi proseguito per i mesi successivi sino al rilascio effettivo, avvenuto a novembre 2021, il contratto era in corso e il conduttore tenuto al pagamento dei canoni. 
Né d'altra parte poteva ritenersi legittima una sospensione ### da parte del conduttore nel pagamento dei canoni: quello che parte convenuta ha denominato “causa di forza maggiore” che avrebbe consentito il recesso “senza obbligo di preavviso” con richiamo al D.L.  “###” n. 18/2020. 
La tesi della convenuta circa la introduzione ex lege di una esimente (c.d.  forza maggiore) non può essere condivisa. 
Si conferma, infatti, l'orientamento di questo Tribunale secondo il quale va escluso che possa ricavarsi dalla normativa emergenziale una qualche disposizione che autorizzava il conduttore alla sospensione o autoriduzione dei canoni di locazione per le attività commerciali, fatta eccezione per quelle attività di cui il legislatore si è occupato esplicitamente. 
Nei rapporti locativi “in periodo di epidemia” l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non è quella ### del conduttore che, traducendosi nella prestazione di una somma di denaro, per definizione non diventa mai impossibile (Cass. n. 2555/1968 (genus numquam perit). 
Anche il richiamo di parte della giurisprudenza alla parziale e temporanea impossibilità del locatore di mantenere il bene locato nel pacifico godimento del conduttore (vedasi a tal proposito Cass. 18047/2018 e 20811/2014; Cass.16315/2007 e le pronunce in ambito locatizio rese dal ### Venezia sez. I, ordinanza 28.7.2020 e ### Venezia, sez. I, 30 settembre 2020 e ### Milano, 21 ottobre 2020; ### di Milano, XIII 18 maggio 2021 n. 4355, giudice ###, per fondare un diritto del conduttore alla riduzione del canone - o comunque una parziale estinzione dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo - non ci appare condivisibile (cfr. al riguardo anche #### sez. VI sentenze nn. 3109 e 3114 del 19.2.2021 dott. ### sentenze n. 5224 del 25.3.21 e 8005 del 7.5.21 dott. ##### sez.VI, sentenza n 6017 del 7 aprile 2021, ###. 
Osta, inoltre, alla utilizzabilità da parte del conduttore del rimedio di cui all'art.1464 c.c. la circostanza che la norma richiede che la sopravvenienza abbia carattere di assolutezza e oggettività cui si aggiunge la difficoltà concettuale di “piegare” la causa della locazione che, per quelle commerciali non si estende mai alla garanzia della produttività dell'attività imprenditoriale che il conduttore si accinge a svolgere nei locali concessi (salvo specifica pattuizione al riguardo : Cass.civ. Sez. III, sen. n. 14731 del 2018, parte motiva). 
Peraltro, nessuna norma connessa all'emergenza conseguente alla ###19 ha precisato che il conduttore di un immobile locato potesse sospendere o rifiutare il pagamento del canone nell'ipotesi in cui l'attività esercitata fosse risultata interdetta dai provvedimenti emergenziali (cfr. in proposito ### Pordenone 8.7.2020; ### Pordenone, 3 luglio 2020 e #### sez.VI 13 novembre 2020 ordinanza in RG.  27757/2020 pres. Balduini). 
Nella normativa emergenziale il legislatore si è preoccupato di inserire una norma di carattere generale come l'art. 91 del D. L 17 Marzo 2020 n. 18 che recita “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti “. 
Tuttavia, nel caso che ci occupa l'inadempimento è stato totale sicché alcuna possibile valutazione della incolposità può essere consentita: diversamente significherebbe fa ricadete sul locatore il rischio c.d.  d'impresa e peraltro integralmente. Si aggiunga poi che, nonostante un “recesso” esercitata a gennaio 2021, la convenuta ha liberato l'immobile solo a novembre successivo, senza nulla corrispondere ed aggravando quindi la perdita per il locatore che non poteva neanche” tentare” di ricollocare sul mercato il bene. 
Pertanto, va accolta la domanda attorea e dichiarato il contratto di locazione inter-partes risolto per inadempimento di parte convenuta. Il rilascio è avvenuto in corso di causa (30.11.21) sicché va dichiarata cessata la materia del contendere sul punto.  ### va condannata al pagamento in favore degli attori della somma di euro 38.500,00 a oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo. 
Sugli oneri condominiali. 
Quanto alla richiesta attorea di condanna della convenuta al pagamento degli oneri condominiali (complessivi € 392,15) va dichiarato il difetto di legittimazione attiva del locatore. 
Il condominio, infatti, resta estraneo al contratto di locazione stipulato tra il singolo condomino ed il conduttore, di talché - fermo restando che l'inadempimento dell'onere di pagare le spese condominiali, laddove assunto dal conduttore per legge (art. 9 L.  n°392/1978) e/o per contratto, integra a determinate condizioni (art. 5 L. n°392/1978) un fatto d'inadempimento idoneo a far luogo alla pronunzia di risoluzione del contratto - il credito che il condomino/locatore può vantare in giudizio nei confronti del proprio inquilino si può atteggiare esclusivamente a diritto di rimborso delle spese anticipate per conto del conduttore. In altri termini, il locatore che non abbia anticipato gli oneri condominiali non può agire in giudizio, in nome proprio, per far valere un diritto altrui (art. 81 c.p.c.), e cioè per esigere, in vece del condominio, il pagamento di un credito maturato da quest'ultimo, nei riguardi di esso condomino (cfr. Cass. civ. sez.III, 13 novembre 2019 n.29329; #### sez.VI, sent. n. 3724 del 06.03.2019, sent. n.18160 dell'11.09.19 e sent. 5730 del 06.05.2021 #### sez. VI, sentenza n. 10863 del 6 luglio 2022, ##### sez.VI sent. n. 4556 del 2.5.2023). 
Domande di parte convenuta Per quanto sopra detto in ordine alla efficacia del recesso solo dal luglio 2021 - e quindi in ordine all'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto per inadempimento del predetto sin dal mese di gennaio 2021 - vanno respinte le domande formulate dal conduttore. 
Consegue il rigetto della domanda di parte convenuta finalizzata ad ottenere l'indennità ex art.34 L. n.392/78. 
La lettera dell'art.34 cit. è chiaro in tal senso : ““In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità”. 
Le domande nuove. 
Entrambe le parti hanno avanzato nelle rispettive memorie integrative domande ulteriori a quelle formulate nella fase sommaria in quanto scaturenti dall'intervenuto - nelle more del giudizio - rilascio dell'immobile: parte attrice ha chiesto il risarcimento per i danni patìti ex art.1590 c.c.; parte convenuta la restituzione del deposito cauzionale. 
Si impone una precisazione in punto di ammissibilità. 
Sulla questione della proponibilità, nel giudizio di merito, di domande nuove, non vi è concordia di opinioni in dottrina e in giurisprudenza.  ###, forse più nota e tradizionale si è formata con riferimento al vecchio rito e parte dal presupposto sintetizzato in civ., sez. VI, 19 febbraio 2019, n. 4771 secondo il quale: « Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il thema decidendum risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte da controparte ».  ### detta impostazione, le parti possono esercitare, nel nuovo e autonomo procedimento che si instaura a seguito dell'opposizione dell'intimato, tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni. Pertanto, secondo questa tesi, se il giudizio prosegue con la conversione del rito il locatore può chiedere anche: il pagamento per la penale pattuita in caso di risoluzione del contratto (Cass.civ. sez.III, 14 gennaio 2005, n. 676); la ripetizione dell'indennità di avviamento (Cass.civ. sez.III, 6 settembre 2007, n. 18686); il pagamento del canone sulla base di una diversa causa solvendi costituita, ad esempio da altro contratto di locazione di locale limitrofo (Cass. civ.sez.III, 20 maggio 2013, n. 12247). 
Si legge anche in Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2005, n. 13963: «### risulta esplicitamente dal terzo comma dell'art. 660 (nel testo modificato), la citazione per la convalida non deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine previsto dal precedente previsto dal precedente art. 163 n. 7, né l'avvertimento sulla comminatoria delle decadenze previste dall'art. 167. Tale previsione si collega in modo coerente con il successivo quinto comma dello stesso art. 660, il quale consente che la costituzione del convenuto nel procedimento di convalida avvenga anche nell'udienza stessa. Consegue che il convenuto nel giudizio di convalida, nel costituirsi a norma dell'art. 660, quinto comma, c.p.c., come non deve osservare i termini previsti dall'art. 166 c.p.c., così non è soggetto alle prescrizioni ed alle decadenze previste nel successivo art. 167. Ed invero, sotto l'aspetto sistematico, la difesa, nel giudizio di convalida, è strumentale alla fase sommaria per l'emanazione dei provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666 c.p.c., mentre la difesa del convenuto rispetto al giudizio di cognizione piena (conseguente al mutamento del rito previsto dall'art. 667) ha modo di esplicarsi completamente a seguito della ordinanza prevista dall'art. 426 c.p.c., con cui si fissa un termine perentorio proprio per l'integrazione degli atti introduttivi ». 
A tale orientamento, seguito anche da alcuni tribunali di merito (### Genova, sez. I, 9 gennaio 2019, n. 1921; App. Milano, sez. III, 19 luglio 2019, n. 2252; ### Bologna, 29 ottobre 2019, n. 2301; ### Torino, sez. VIII, 15 gennaio 2019, n. 171; ### Ivrea, sez. I, 14 dicembre 2018; ### Torino, sez. VIII, 15 gennaio 2019, n. 171; ### Bolzano n. 334/2018) se ne contrappone un altro che esclude, invece, l'ammissibilità delle domande nuove e che ci appare maggiormente condivisibile (per le pronunce più datate cfr. #### sez. VI, sent., 30 settembre 2010, n. 20529 giudice #### Foggia 22 aprile 2002 e Cass. 27 maggio 2003, n. 8411 e per le più recenti cfr. #### sez. VI, 28 maggio 2018, n. 5706, giudice ###. 
Infatti, nell'ordinamento previgente alla riforma del 1990, era affermazione ricorrente in giurisprudenza che l'opposizione dell'intimato, ai sensi dell'art. 665 c.p.c, determinava la conclusione del procedimento di convalida, a carattere sommario, e l'instaurazione di un nuovo e autonomo processo con rito e cognizione ordinari.  ###. 667 c.p.c., nel regolare i problemi di competenza che sorgevano dal coordinamento fra la procedura speciale, di competenza per materia del pretore, e il giudizio ordinario di cognizione scaturito dall'opposizione dell'intimato, prevedeva che, dopo la pronuncia (o il diniego) dei provvedimenti previsti nei due articoli precedenti (ordinanza non impugnabile di rilascio ovvero condanna al pagamento dei canoni non controversi), il giudizio proseguiva davanti al pretore, per la decisione di merito, soltanto se la causa era di sua competenza, dovendosi, nel caso contrario, rimettere le parti innanzi al giudice competente per valore. In questo sistema era normalmente ammesso che le parti potessero, dal momento dell'opposizione, che segnava il nascere di un novum judicium, esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, e segnatamente che potesse il locatore porre a fondamento della pretesa di rilascio dell'immobile una causa petendi diversa da quella assunta nell'atto di intimazione (Cass. 18 giugno 1993, n. 6806; 13 gennaio 1981, n. 282), e persino introdurre una domanda nuova (Cass. 5 luglio 1984, n. 3930; 23 ottobre 1979, n. 5541). 
Diverse conclusioni si impongono dopo l'attribuzione al pretore, dal 30 aprile 1995, della competenza per materia nelle cause di locazione (e di comodato) di immobili urbani (art. 8, comma 2, n. 3, c.p.c.) e l'introduzione, dalla stessa data, in dette cause, del rito speciale del lavoro (art. 447-bis c.p.c.). In questo nuovo regime processuale, per il combinato disposto degli artt. 667 e 426 c.p.c, pronunciati (o naturalmente denegati) dal pretore (ora ### i provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666, già ricordati, il giudizio “prosegue nelle forme del rito speciale”, previa ordinanza di mutamente del rito, con la quale ultima le parti sono facultate all'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. Ciò significa che l'opposizione dell'intimato non coincide più adesso con l'instaurazione di un nuovo e autonomo giudizio di cognizione, ma produce soltanto un mutamento nella struttura del procedimento, che continua a svolgersi, necessariamente davanti al medesimo giudice, non ponendosi più questioni di competenza per valore, in una nuova fase, quella di merito (che si concluderà con la pronuncia di accoglimento o rigetto della domanda di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile locato); ovvero, in altri termini, che “prosegue”, con cognizione ordinaria ma con rito speciale, quell'unico procedimento, iniziatosi con l'esercizio, da parte del locatore, di un'azione di condanna nella forma speciale della citazione per convalida. 
A partire, dunque, dall'emissione dell'ordinanza di mutamento del rito, scattano le preclusioni tipiche del processo del lavoro, anzitutto il divieto di proporre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado, che, essendo funzionale ad esigenze di accelerazione del procedimento (artt. 414 e 416 c.p.c.), esorbita dalla tutela del privato interesse delle parti, sicché la tardività della nuova domanda non può essere sanata nemmeno dall'accettazione del contraddittorio sulla medesima ad opera della controparte ed è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, persino in sede ###rilevata, per qualsiasi motivo, dal giudice di primo grado, col solo limite del giudicato formatosi in proposito (Cass. 6 luglio 1991, n. 7512). È consentita soltanto la modificazione della domanda (emendatio libelli), previa peraltro l'autorizzazione del giudice, giustificata da gravi motivi (art. 420, comma 1, c.p.c.). Le memorie integrative previste dall'art. 426 c.p.c., destinate soltanto a consentire alle parti di mettersi in regola con le prescrizioni introdotte dal nuovo processo del lavoro, non possono contenere domande nuove (Cass., sez. III, sent., 27 maggio 2003, n. 8411. Né può essere infine revocato in dubbio che rientri nel divieto di mutatio libelli il mutamento del petitum, ossia l'aggiunta di un ulteriore, diverso petitum (la condanna al pagamento di una somma di denaro) al provvedimento richiesto con la citazione introduttiva (la condanna al rilascio dell'immobile). 
La Suprema Corte nella sentenza n. 16635/2008, in ordine all'ammissibilità di una modificazione della originaria causa petendi della domanda proposta nel procedimento per convalida di sfratto, all'esito della conversione del rito da sommario in ordinario, ai sensi dell'art. 667 c.p.c. — in particolare con la memoria integrativa di cui all'art. 426 c.p.c.  ha chiarito la posizione della Corte anche a fronte di pronunce della stessa (Cass. 29 settembre 2006, n. 21242; Cass. 30 giugno 2005, n. 12121; Cass. 30 giugno 2005, n. 13963) che potevano ingenerare l'equivoco di interpretazioni contrastanti precisando che se « si considerano le fattispecie che hanno dato luogo a tali giudizi, si può agevolmente cogliere una comune impostazione, con riferimento all'ammissibilità di una emendatio della domanda in sede di memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. ». 
La Corte, quindi, richiamando i principi espressi in altre pronunce — Cass. 5 agosto 2004, n. 15021 — ha evidenziato che le memorie integrative delle parti, pur non potendo contenere domande nuove (la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanabile neppure in virtù dell'accettazione del contraddittorio, salvo il limite della formazione del giudicato), sono pur sempre idonee ad introdurre tutte le consentite modificazioni del petitum (vertendosi in tema di domande autodeterminate), con l'allegazione di fatti secondari costitutivi del diritto o, comunque, con la prospettazione di una diversa strategia difensiva. A tale scopo ha richiamato la sentenza n. 8411 del 2003, secondo la quale costituisce una mutatio libelli, non consentita, il mutamento del petitum, ossia l'aggiunta di un ulteriore, diverso petitum (la condanna al pagamento di una somma di denaro) al provvedimento richiesto con la citazione introduttiva (la condanna al rilascio dell'immobile), ribadendo, peraltro, che è consentita soltanto la modificazione della domanda (emendatio libelli), e che le memorie integrative previste dall'art. 426 c.p.c., non possono contenere, unicamente, domande nuove. 
Pertanto, si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su di un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo. 
La “domanda nuova” ricorre, secondo la interpretazione pacifica della Suprema Corte (Cass.civ. sez.III, 17 maggio 2010 n. 11960), quando gli elementi dedotti nel corso del giudizio comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, quindi, della causa petendi modificando, attraverso l'introduzione di una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere con l'atto introduttivo (intimazione di sfratto per morosità) l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia , come nel caso in cui venga invocata la clausola risolutiva espressa solo nelle memorie integrative, come si legge in #### VI, 19 giugno 2017, n. 12456, giudice ### « ... una volta proposta con l'intimazione di sfratto per morosità l'ordinaria domanda ex articolo 1453 c.c., non è possibile mutarla in richiesta di accertamento dell'avvenuta risoluzione ope legis di cui all'art. 1456 c.c., atteso che quest'ultima è radicalmente diversa dalla prima, sia quanto al petitum, perché invocando la risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 c.c. si chiede una sentenza costitutiva mentre la domanda di cui all'articolo 1456 c.c. ne postula una dichiarativa, sia relativamente alla causa petendi, perché nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1453 c.c. il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, le violazione della clausola risolutiva espressa” (Cass. civ., n. 11864/2015, in senso conforme, Cass. civ., n. 24207/2006). Pertanto, la stessa deve ritenersi “inammissibile come domanda nuova la domanda ex articolo 1456 c.c.” ( civ., n. 10691/1969) proposta, appunto, con le conclusioni di cui alla memoria integrativa». 
Non si ha domanda nuova in caso di ampliamento meramente quantitativo (canoni maturati in corso di causa) come la giurisprudenza ha chiarito (Cass. civ. sez. III, 28 giugno 2006 n. 14961) « La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta... ne consegue la ammissibilità in materia di locazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 420 e 414 c.p.c., della domanda di pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati in corso di causa formulata in sede di precisazione delle conclusioni, risolvendosi essa in un mero ampliamento della istanza originaria che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul petitum mediato, relativo all'entità del bene da attribuire, e determina, quindi, soltanto una modifica, piuttosto che il mutamento dell'originaria domanda ». Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi ove la domanda per la ulteriore indennità di occupazione sia proposta nel giudizio risolvendosi in un mero ampliamento quantitativo della pretesa avanzata in via monitoria. 
Si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cass. 28 marzo 2007, n. 7579). 
Tale enunciato non può neanche dirsi superato dalla sentenza Cass. 12247/2013 — che, comunque, richiedeva che la modificazione della domanda fosse indotta dalla difesa della parte convenuta. 
Tale impostazione — sulla quale cfr. anche Cass., sez. VI-3, ord., 6 giugno 2018, n. 14508 — risulta ad oggi condivisa da molti tribunali di merito: #### sez. VI, sent., 7 febbraio 2020, n. 2701, giudice D'##### sez. VI, 15 aprile 2019, n. 8638, giudice ##### sez. VI, 22 novembre 2019, n. 22598, giudice #####, sez. I, 17 aprile 2019, n. 228; App. Milano, sez. III, 19 luglio 2019, n. 2252; ####, sez. I, 11 gennaio 2019, n. 15). 
Pertanto, in tema di controversie in materia di locazione, come disciplinato dalla l. n. 353/1990, in base al combinato disposto di cui agli artt. 667 e 426 c.p.c., dopo che il giudice ha disposto il mutamento del rito, è alle parti consentito solamente il deposito di memorie integrative, che non possono contenere domande nuove, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, non sanata neppure dall'accettazione del contraddittorio sul punto, con il solo limite della formazione del giudicato. 
Di recente sulla inammissibilità, in un giudizio di sfratto per morosità, della domanda di risoluzione di diritto dopo il provvedimento di mutamento del rito, in quanto domanda nuova (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2015, n. 11864). 
Vanno pertanto dichiarate inammissibili le nuove domande degli attori e della convenuta, proposta con le memorie integrative ex art.426 c.p.c. 
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Le spese di CTU vanno poste, invece, a carico di parte atroce attesa la pronuncia in rito.  ### di ### sez. VI^ civile in persona del giudice dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ###### e ### nei confronti di ### così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e dichiara il contratto di locazione inter partes risolto per inadempimento di parte convenuta; dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio; condanna ### al pagamento in favore degli attori della somma di euro 38.500,00 a oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; dichiara il difetto di legittimazione degli attori relativamente alla richiesta di pagamento degli oneri condominiali; dichiara inammissibili le nuove domande degli attori e della convenuta proposta con le memorie integrative ex art.426 c.p.c ; rigetta le domande della convenuta contenute nella comparsa di costituzione; Condanna parte convenuta alla refusione in favore degli attori delle spese di lite che liquida in euro 350,00 per esborsi ed euro 7500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). 
Fissa in gg.60 il termine per il deposito della motivazione ### 7.3.23 

IL GIUDICE
Dott.ssa ### n. 66560/2021


causa n. 66560/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Nardone Roberta

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Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 1120/2023 del 07-12-2023

... (n.909/2022) e resa inter partes dal Tribunale di Ivrea, Giudice dott. ### - disporre che il sig. ### versi alla sig.ra ### la somma di € 300,00 mensili come contributo al mantenimento di ### entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale ### o in quell'altra veriore che riterrà la Corte d'Appello; - disporre che il sig. ### versi alla sig.ra ### la somma di € 150,00 quale assegno alimentare entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale ### o in quell'altra veriore che riterrà la Corte d'Appello. Col favore delle spese di primo e secondo grado.”. Per l'appellato, ### le domande proposte in appello dalla signora ### confermare la sentenza n. 909/2022 del 28 luglio 2022. In ogni caso col favore di competenze e spese di giudizio. #### Il signor ### e la signora ### hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di ### in data ###, matrimonio iscritto nei registri di ### di detto Comune. Dal matrimonio il ### è nata la figlia ### I coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale in data ###, omologato dal Tribunale di Ivrea in data ###. Con ricorso iscritto in data ### il signor ### adiva il Tribunale di Ivrea, (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano LA CORTE D'#### e ### riunita in camera di consiglio nelle persone dei ### Dott. ###ssa ###ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. R.G. 1240/2022 promossa in sede di appello da ### nata a ### (### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### del foro di ### che la rappresenta e difende per mandato in atti, ammessa al ### a spese dello Stato come da verbale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### del 04/10/2022, ### contro ### nato a ### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti; ### l'intervento del ### presso la Corte d'Appello di ### in persona del #### che con atto del 24/10/2022 ha dichiarato che “questo ufficio non intende assumere conclusioni nella causa sopraindicata.”.  avverso la sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Ivrea n. 909/2022, pubblicata il ###, emessa il ###, resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 1998/2019, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.  ### come da verbale di udienza in data ###, in particolare, Per l'appellante, in riforma della sentenza pubblicata il 16 agosto 2022 (n.909/2022) e resa inter partes dal Tribunale di Ivrea, Giudice dott. ### - disporre che il sig. ### versi alla sig.ra ### la somma di € 300,00 mensili come contributo al mantenimento di ### entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale ### o in quell'altra veriore che riterrà la Corte d'Appello; - disporre che il sig. ### versi alla sig.ra ### la somma di € 150,00 quale assegno alimentare entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale ### o in quell'altra veriore che riterrà la Corte d'Appello. 
Col favore delle spese di primo e secondo grado.”. 
Per l'appellato, ### le domande proposte in appello dalla signora ### confermare la sentenza n. 909/2022 del 28 luglio 2022. 
In ogni caso col favore di competenze e spese di giudizio.  #### Il signor ### e la signora ### hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di ### in data ###, matrimonio iscritto nei registri di ### di detto Comune. Dal matrimonio il ### è nata la figlia ### I coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale in data ###, omologato dal Tribunale di Ivrea in data ###. 
Con ricorso iscritto in data ### il signor ### adiva il Tribunale di Ivrea, chiedendo in punto status pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. All'udienza in data ### la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione solo in punto status. 
Con sentenza datata 19/11/2020 il Tribunale scioglieva il vincolo matrimoniale e con ordinanza in pari data rimetteva la causa in istruttoria.  ###.I., con ordinanza datata 02/07/2021, rigettava le richieste di prove orali. 
All'udienza del 12/10/2021 veniva ascoltata la minore ### All'udienza cartolare del 30/03/2022 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti. 
Il Tribunale di Ivrea con sentenza n. 909/2022 pubblicata il ###, disponeva l'affido condiviso di ### in capo ai genitori con collocazione presso il padre; disponeva che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potessero esercitare la responsabilità genitoriale separatamente; disponeva un calendario di visite con la madre (sinteticamente, a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera ed uno/due giorni infrasettimanali, oltre periodi alternati durante le vacanze estive ed invernali, disponendo “che sia la madre a recarsi presso la casa paterna per portare la figlia nella sua abitazione e che sia il padre a recarsi presso la casa materna per riaccompagnarla a casa”); disponeva che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto di ### relativamente alle spese ordinarie nei periodi di permanenza con l'uno o con l'altro, fino al raggiungimento della piena indipendenza economica della figlia medesima; disponeva che il padre si facesse carico nella misura del 100% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche e sportive solo se preventivamente concordate e comunque documentate; revocava con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza, l'assegno perequativo per la prole previsto dal provvedimento ### a carico del padre ed in favore della madre (di € 300,00 mensili); rigettava la domanda di assegno alimentare formulata dalla sig.ra ### e compensava le spese processuali. 
Il Tribunale disponeva in merito ad affidamento e gestione della figlia secondo le richieste congiunte delle parti, sentita la minore. Sulle domande patrimoniali relative alla prole, tra l'altro, osservava che dalle dichiarazioni fiscali prodotte “emergono i seguenti redditi annuali lordi del signor ### 2018: euro 52.069,00, 2019: euro 56.199,00; che dal doc. 27 risulta che il signor ### in adempimento di obbligazione contenuta nel verbale di separazione, ha acquistato dalla moglie, il ###, il 50% della casa familiare di ### per la somma di euro 21.00,00”; osservava altresì il Tribunale che la signora ### in comparsa conclusionale “riferisce di avere un reddito di euro 5.259,00 (…) che valutati i criteri di cui all'art. 337 ter co. 4 c.c. e tenuto conto, da un lato dei maggiori redditi del ### e dal fatto sopravvenuto che egli ha adottato ### figlio undicenne della sua compagna, con i conseguenti oneri economici, ritiene equo accogliere le domande formulate dallo stesso e provvedere in conformità (…) l'assegno perequativo in favore della convenuta (attuale appellante, n.d.e.), anche tenuto conto delle accresciute esigenze di ### per il progredire dell'età, cui sostanzialmente per intero deve far fronte il padre, e dei tempi di permanenza della minore con la madre, non ha più ragione di essere a partire dal mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza”. 
Con riferimento alla domanda di assegno in favore della sig.ra ### il Tribunale rigettava la domanda a fronte del fatto che “gli oneri di mantenimento della figlia gravano per intero sul padre e del fatto che la stessa è dotata di redditi”. 
Sulle spese di lite, riteneva di compensare le spese in ragione della natura del giudizio, dell'assenza di attività istruttoria orale e dell'accordo raggiunto in ordine alla collocazione della figlia. 
Avverso la suddetta sentenza propone appello la signora #### sulle conclusioni di cui in epigrafe. 
Lamenta, in primo luogo, la revoca dell'assegno per la prole già previsto dal provvedimento ### osservando che lo stesso signor ### nel corso della suddetta udienza ### si era dichiarato disponibile a corrispondere per la figlia la somma di € 300,00; che egli lavora come informatore medico con stipendio netto di € 2.000,00; che la circostanza che il signor ### abbia adottato il figlio della compagna è del tutto irrilevante e soprattutto non deve penalizzare la signora ### e ### che la posizione della stessa appellante è indubbiamente più difficile e problematica; ella vive sola col figlio ### avuto da una precedente relazione; che il figlio ### è affidato totalmente alla mamma in quanto il padre è stato privato della potestà genitoriale, con provvedimento del Tribunale dei minori di ### che dalla documentazione ### prodotta risulta che la stessa ha percepito un reddito per il 2021 di € 5.259,00; che del tutto ininfluente è il lavoro a provvigioni con la ### nella misura del 10 % del fatturato; che non percepisce il reddito di cittadinanza; che paga un canone di locazione di € 320,00 mensili; che se è pur vero che la bambina è collocata presso il papà in misura prevalente, è altrettanto vero che l'appellante deve provvedere ai bisogni della bambina quando è collocata presso di sé, dovendo anche sostenere i costi auto per gli spostamenti ###
Grugliasco, oltre 30 Km, almeno tre volte alla settimana; che pur impegnandosi, i lavori che può reperire sono saltuari. 
In merito al rigetto di domanda di assegno divorzile, l'appellante osserva che le medesime considerazioni relative alla richiesta di assegno di mantenimento per la bambina risultano pertinenti anche per quanto riguarda la richiesta di assegno in favore della signora ### che in seguito al trasferimento di ### a ### ella deve affrontare, oltre al resto, viaggi settimanali andata e ritorno ### - ### che oltre alle spese dell'auto, regalatale dalla madre, dopo il trasferimento della bambina presso il papà a ### proprio per tali frequenti viaggi, deve anche provvedere da sola alle necessità del figlio ### sostenendo personalmente le spese al 100%. 
Con memoria di costituzione e risposta si costituisce in giudizio il signor ### sulle conclusioni di cui in epigrafe, osservando, in primo luogo, che l'onere economico che la signora ### ha assunto per il figlio ### nato nel 2014, non rileva ai fini del giudizio in quanto la stessa ha la possibilità di agire giudizialmente per la tutela dei diritti del figlio stesso; che la nascita di ### nel 2017 e l'adozione di ### da parte del signor ### nel 2021 sono circostanze nuove e successive la separazione; che la figlia ### non è penalizzata da tali circostanze posto che il padre si occupa della figlia per la maggior parte del tempo e che provvede interamente a sostenere le spese extra a lei riferite; che oggetto di accordo separativo è stato il tema legato alla proprietà dell'immobile di ### all'epoca casa familiare cointestata fra i coniugi, oggi unica proprietà del signor ### (a fronte del versamento di € 21.000,00 alla sig.ra ###, il quale ha a proprio esclusivo carico il mutuo ipotecario di € 580,00 mensili; che l'appellante da alcuni anni è rappresentante per la ### e le provvigioni che riceve sono legate alla propria disponibilità ed al tempo dedicato alla clientela; che la stessa è di giovane età e abile al lavoro; che i figli ### e ### sono in età scolastica e, nella loro gestione, la madre può contare sull'aiuto dei propri genitori; che egli sostiene, oggi, maggiori spese ordinarie legate al vivere quotidiano della figlia, spese che la madre ha in misura minima, solamente per pochi giorni al mese; che i “viaggi” di accompagnamento fra ### e ### a carico della madre, su un conteggio a due settimane, sono 5 di circa 30 km ciascuno, 4 se si considera che il giovedì/venerdì, ### viene prelevata da scuola dalla nonna materna e da questa, spesso, accompagnata dalla madre; che ### frequenta un corso privato di pianoforte, di danza e prende lezioni individuali di skateboard, tutti costi supportati unicamente dal padre; che la differenza reddituale fra le parti non può essere considerata fondamento, di per sé, per il riconoscimento di un obbligo di assegno divorzile in favore di parte appellante; che la stessa non ha argomentato gli aspetti per la concessione di tale assegno (contributo fornito alla vita ed al patrimonio familiare e sacrifici personali delle proprie aspettative professionali e reddituali) né ha fornito mezzi di prova a sostegno delle proprie richieste, tenuto anche conto della breve durata del matrimonio. 
Con repliche alle note di parte appellante l'appellato precisa che all'epoca della separazione la signora ### si era dichiarata economicamente autosufficiente e la situazione, oggi, non pare peggiorata e che la “disponibilità” resa dal signor ### all'udienza ### di corrispondere una somma a titolo di mantenimento per ### in capo alla madre era volta, nel gennaio 2020, a definire la controversia con l'ex coniuge non procedendo nel giudizio. 
Con note di replica alla conclusionale di parte appellata l'appellante dà atto di aver subìto lo sfratto per morosità e di dimorare dal giugno 2023 presso un alloggio concessole dalla propria madre in ### La Corte ha quindi rimesso la causa a decisione all'udienza del 16.6.2023, assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.  ***  ### è infondato e deve essere quindi respinto. 
Devono, invero, condividersi le valutazioni espresse dal Giudice di ### in primo luogo, in merito all'attuale insussistenza dei presupposti per la previsione di un assegno in favore della minore, da versarsi alla madre a carico del padre. 
Come da accordi delle parti, già recepiti in sede ### (e confermati nella sentenza appellata) la minore ### attualmente di 14 anni, vive a ### con il padre, il quale è onerato del 100% delle spese straordinarie della stessa (e non è contestato che la ragazzina benefici anche di lezioni private di pianoforte, danza, skateboard). Egli provvede inoltre alle spese ordinarie di vita di ### la quale trascorre la maggior parte del tempo presso di lui (mentre con la madre trascorre solamente fine settimana alternati e uno/due giorni infrasettimanali). 
Gli oneri di accompagnamento di ### (andata e ritorno tra le abitazioni), sono già stati ripartiti a metà tra i genitori dal Giudice a quo e, in ogni caso, le distanze non sono particolarmente significative (circa 36 km tra ### e ### (ove vive la madre). 
Si osservi inoltre che il sig. ### benché dotato di una retribuzione fissa di oltre 2.000,00 euro netti al mese (cfr. imponibile lordo, redditi 2021, ammontante ad € 64.602,00), deve provvedere al mantenimento (benché con la compagna ### che lavora regolarmente) anche della loro figlia ### nata nel 2017, e del figlio della compagna, ### che lui tuttavia ha adottato. Il sig. ### è attualmente anche onerato per intero del mutuo sulla casa ex coniugale, per € 580,00 mensili (lo stesso ha riscattato la quota del 50% dalla ex moglie, versandole € 21.000,00, in adempimento degli accordi della separazione). 
A fronte di ciò, benché sia indubbia la disparità di redditi tra le parti (la sig.ra ### lavora saltuariamente a provvigione per la ### con redditi del tutto modesti, è priva di beni immobili ed attualmente vive in alloggio concessole dalla propria madre, avendo subìto nel giugno 2023 lo sfratto per morosità), deve osservarsi che la stessa trascorre un tempo limitato con la figlia ### (alla quale deve provvedere direttamente quindi solo in misura modesta) e quanto al figlio ### ella ben potrebbe attivarsi per ottenere un sostentamento dal padre dello stesso, non essendo a ciò ostativa la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale già dichiarata a carico dell'uomo. 
Si osservi, inoltre, che l'appellante è una donna ancora giovane (cl.'81), non gravata da patologie invalidanti e risulta poter disporre dell'aiuto, non solo economico ma anche di collaborazione nella gestione dei minori, della propria madre (la quale le ha fornito un'autovettura, oltre che attualmente una soluzione abitativa), tutto ciò rendendole possibile una maggiore attivazione in ambito lavorativo e, conseguentemente, anche reddituale. 
Neppure possono riconoscersi i presupposti per l'invocato assegno divorzile, sol che si tenga conto, in primo luogo, che nessun contributo di mantenimento era stato dalle parti riconosciuto in sede di separazione consensuale (così come parimenti, nell'ordinanza ### del presente procedimento) e che, come già osservato, si tratta di una persona ancora di giovane età, con piena capacità lavorativa e con esperienze lavorative pregresse (come consulente a provvigione). 
A ciò si aggiunga che non è stato neppure dedotto, né tantomeno provato, alcun particolare sacrificio delle proprie prospettive professionali e reddituali in seno al matrimonio né uno specifico contributo alla formazione del patrimonio comune e personale, tenuto anche conto che la minore vive esclusivamente con il padre sin dalla separazione consensuale, omologata nel 2015 e quindi da quando aveva sei anni (non avendo quindi la madre sopportato neppure particolari oneri di cura ed allevamento della bambina, almeno dall'età scolare in poi). 
In ultimo, in relazione all'assenza dei presupposti per un assegno divorzile, deve anche ricordarsi la breve durata del matrimonio, celebrato nel 2007, con separazione consensuale dichiarata nel 2015 e con dichiarazione di scioglimento del matrimonio, pronunciata con sentenza parziale, nel presente procedimento, nel 2020. 
Alla luce di ciò, tenuto conto degli elementi tutti sopra rilevati, appare da confermarsi integralmente la sentenza appellata, con rigetto dell'appello proposto. 
In punto spese del presente grado la parte appellante, sig.ra ### soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute per la lite dall'appellato, sig. ### spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (in base al petitum = 450,00x24), pari a euro € 1.983,00 (ossia conteggiando, nei minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, le fasi studio, introduttiva e decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.  ### della Corte Suprema di Cassazione hanno affermato che “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” (Cass. Sez. Un. Sentenza n. 4315/20 del 20.02.2020). 
Nel caso di specie, la Corte dà atto quindi della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 D.P.R. 115/2002, se dovuto, con riferimento all'appello proposto da ### ammessa al ### a ### dello ### visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Ivrea n. 909/2022, pubblicata il ###, emessa il ###, resa nel procedimento iscritto al n. R.G.  1998/2019, in ordine alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, proposto da ### nei confronti di ### respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.  ### la parte appellante, sig.ra ### a rimborsare al sig. ### le spese di lite del presente grado, spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (in base al petitum = 450,00x24), pari a euro € 1.983,00 (ossia conteggiando, nei minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, le fasi studio, introduttiva e decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. 
Ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 D.P.R.  115/2002, se dovuto, con riferimento all'appello proposto da ### ammessa al ### a ### dello Stato. 
Si comunichi. 
Così deciso in data ### nella ### di Consiglio della ### della Corte di Appello di #####ssa ##### n. 1240/2022

causa n. 1240/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Della Fina Enrico, Falcone Concetta, Melilli Anna Giulia

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Tribunale di Ivrea, Sentenza n. 219/2023 del 03-03-2023

... ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI IVREA Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al N. 2732/2022 degli ### promossa da: ### nato a #### il ###, C.F. ###, residente ###via della ### 5; ### nata a #### il ###, C.F. ###, residente ###via della ### 1; entrambi rappresentati e difesi dell'avv. ### ed elettivamente domiciliat #######, ### delle ### n. 1 come da procura in calce all'atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida; RICORRENTI contro ### nato a #### il ### (C.F. ###) residente in ### T.se ### Via della ### 1, ammesso al patrocinio a spese dello stato con delibera n. 992 del 7.06.2022 dell'### di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### del foro di ### (C.F. ###) che lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 26 maggio 2022; RESISTENTE OGGETTO: LOCAZIONE ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § Con atto di intimazione notificato in data ###, ### e ### - proprietari (per successione di ### di un'unità (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI IVREA R.G.N. 2732/2022 Oggi, 03/03/2023 ore 9.59, sono comparsi avanti al giudice istruttore, dott.ssa ### per parte ricorrente l'avv. ### per parte resistente l'avv. ### Le parti discutono la causa oralmente. Parte ricorrente dà atto che il bene immobile è stato riconsegnato dal conduttore. Parte resistente si richiama alla memoria integrativa depositata, dà atto di aver depositato nel fascicolo telematico nota spese e richiesta di liquidazione del gratuito patrocinio. 
Il giudice si ritira in camera di consiglio. 
Al termine della camera di consiglio, il giudice in assenza delle parti - le quali sono state autorizzate ad allontanarsi concordando sulla pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa in cancelleria all'esito della camera di consiglio - pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 comma 1° c.p.c. da considerarsi parte integrante del verbale di udienza.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI IVREA Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.  ### ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al N. 2732/2022 degli ### promossa da: ### nato a #### il ###, C.F.  ###, residente ###via della ### 5; ### nata a #### il ###, C.F.  ###, residente ###via della ### 1; entrambi rappresentati e difesi dell'avv. ### ed elettivamente domiciliat #######, ### delle ### n. 1 come da procura in calce all'atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida; RICORRENTI contro ### nato a #### il ### (C.F.  ###) residente in ### T.se ### Via della ### 1, ammesso al patrocinio a spese dello stato con delibera n. 992 del 7.06.2022 dell'### di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### del foro di ### (C.F. ###) che lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 26 maggio 2022; RESISTENTE OGGETTO: LOCAZIONE ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § Con atto di intimazione notificato in data ###, ### e ### - proprietari (per successione di ### di un'unità immobiliare sita in ####, via della ### n. 1 (distinta al foglio ### del Comune di ### al F. 10 n. 49 sub. 7 Cat. A/3) concessa in locazione ad uso abitativo, a ### con contratto sottoscritto in data ### e registrato in data ### - hanno intimato al conduttore lo sfratto per finita locazione sul presupposto che la durata della locazione, convenzionalmente stabilita in quattro anni con inizio al 01.02.2014 e termine al 31.01.2018 e rinnovabile per altri quattro anni, era terminata e che i locatori avevano comunicato disdetta dal contratto con raccomandata a/r dando preavviso di sei mesi prima della scadenza. 
Il conduttore si è costituito nel procedimento sommario dichiarando di non opporsi formalmente all'intimato sfratto per finita locazione ma chiedendo la fissazione di un termine non inferiore a dodici mesi per il rilascio (art. 56 L. 27 luglio 1978 n. 392), eccependo l'esistenza di gravi vizi della cosa locata (presenza di muffa; rottura della caldaia) e domandando in via riconvenzionale la riduzione proporzionale di canone in relazione al diminuito godimento del bene e la condanna al risarcimento dei danni subiti dal convenuto. 
Con ordinanza pronunciata in data ###, il giudice della convalida ha ordinato il rilascio provvisorio del bene ex art. 665 c.p.c. e ha disposto il mutamento del rito sommario nel rito speciale locatizio assegnando termini per il deposito di memorie ex artt. 667 e 426 c.p.c. 
Espletata la mediazione con esito negativo, le parti hanno depositato memorie integrative nella quale hanno richiamati il contenuto dei rispettivi atti difensivi. 
All'udienza del 03.03.2023, parte ricorrente ha dato atto che il conduttore ha riconsegnato il bene. Il giudice, ritenuta la causa documentale, ha invitato le parti alla discussione orale e, al termine, ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo di concisa esposizione delle ragioni della decisione. 
§ Risoluzione contrattuale La domanda di risoluzione del contratto, implicita nell'intimazione di sfratto per finita locazione, è fondata e deve essere accolta. 
È documentalmente provato che: - il contratto di locazione, stipulato tra ### (dante causa delle parti ricorrenti) e ### in data ### e registrato in data ###, prevedeva una durata quadriennale dal 01.02.2014 al 31.01.2018 (doc. 1 attore); - il locatore hanno comunicato disdetta del contratto alla seconda scadenza (31.01.2022) mediante lettera raccomandata a/r spedita in data ### e ritirata dal conduttore in data ### (fasc. sommario); Assolto dal locatore l'onere di provare l'intervenuta scadenza del termine di durata del contratto, il conduttore non ha sollevato contestazioni sul punto con la conseguenza che deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per finita locazione alla data del 31.01.2022. 
§ Guasto e difetti della cosa locata. La riduzione del canone, la restituzione e il risarcimento del danno. 
Il conduttore ha domandato, in via riconvenzionale, la riduzione proporzionale del canone di locazione, la restituzione dei canoni versati in eccedenza a partire dall'anno 2016 e il risarcimento dei danni (nella misura equitativa di € 5.000,00) allegando che la cosa locata sarebbe affetta da vizi e difetti manifestatisi sin dai primi anni del rapporto di locazione e offrendosi di provare la circostanza mediante prova testimoniale. 
La domanda di riduzione e di conseguenziale restituzione devono essere dichiarate inammissibili. 
Preliminarmente, la domanda di restituzione dei canoni di locazione versati in eccedenza rispetto al corrispettivo ritenuto congruo è stata proposta per la prima volta soltanto nella memoria integrativa depositata nel giudizio di opposizione alla convalida. 
Peraltro, siffatta domanda - pur proponibile in astratto per la prima volta al momento di deposito della memoria integrativa - non è stata accompagnata dall'istanza di differimento dell'udienza di discussione, prescritta a pena di decadenza dall'art. 418 c.p.c. 
Si rammenta che tale disposizione è applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche alle controversie soggette al rito di cui all'art. 409 c.p.c. e ss.  (quale è quello di cui trattasi stante il rinvio a tale rito previsto per il giudizio locatizio dall'art. 447 bis c.p.c.). 
Così Cass. 2007/23815: “nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c., l'inosservanza dell'onere posto dall'art. 418 c.p.c. di chiedere la fissazione di nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa” (cfr. anche Tribunale Roma 12067/2019). 
La inosservanza di tale condizione, che rende la domanda inammissibile, non è sanabile a seguito di emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza del decreto di fissazione della nuova udienza, ancorché vi sia stata accettazione del contraddittorio da parte dell'attore" (Cassazione civile Cass. 21 luglio 2001, n. 9965; Cass., sez. lav., 12 giugno 1981, n. 3837). 
La domanda pertanto è inammissibile. 
Dalla inammissibilità della domanda restitutoria discende che la domanda di riduzione del canone contrattuale può essere valutata soltanto in funzione della diminuzione del corrispettivo di canone che il conduttore sarebbe obbligato a versare nell'ulteriore corso della locazione e non in vista del recupero di una parte del canone già pagato (che sia ritenuto eccessivo). 
Tanto chiarito, la domanda non può essere accolta poichè al momento di proposizione della domanda giudiziale (quale momento fino al quale la domanda di riduzione può retroagire stante la sua natura costitutiva; cfr.  13.07.2005 n. 14737) il rapporto di locazione era già cessato per scadenza del termine di durata per cui non vi sarebbe più spazio per far operare la riduzione del corrispettivo contrattuale. 
Passando ora all'esame della domanda di risarcimento dei danni, si osserva quanto segue. 
Il conduttore - dopo aver allegato che l'immobile locato era stato per lungo tempo privo di acqua calda, di riscaldamento, in condizioni di eccessiva umidità con comparsa di muffa - non ha domandato il risarcimento di danni materiali e neppure di un danno biologico alla salute bensì ha chiesto di essere ristorato del disagio per aver abitato in un immobile in cattive condizioni di manutenzione. 
Il danno lamentato, pertanto, è un danno di natura non patrimoniale, rappresentato dal turbamento interiore e alla sofferenza morale che sarebbero insite nell'aver goduto per molti anni di un bene immobile inidoneo all'uso. 
Così qualificata la tipologia di danno richiesto, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta. 
Giova anzitutto osservare, rispetto all'episodio di rottura della caldaia occorso nel febbraio 2022, che non è ravvisabile alcun inadempimento imputabile ai locatori per omessa riparazione della caldaia dal momento che, essendo oramai cessata l'efficacia del contratto per scadenza del termine di durata, i medesimi non erano più tenuti a compiere le opere di riparazione necessarie ex art. 1576 c.c. (come desumibile anche dall'inciso “durante la locazione”, contenuto nel comma 1° della disposizione in esame). 
Tale conclusione è ricavabile dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenza della Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12543 del 22/11/1991) secondo cui “l'obbligazione del locatore di assicurare al conduttore il godimento della cosa locata, mantenendola in buono stato locativo, si protrae per tutta la durata del rapporto di locazione ma non dopo che questo è cessato per qualsiasi causa, perché da questo momento il conduttore in mora nella restituzione dell'immobile ne mantiene solo abusivamente la detenzione, restando obbligato al pagamento del canone di locazione, ai sensi dell'art. 1591 cod.civ., solo a titolo di risarcimento del danno, senza che ciò implichi, a carico del locatore, la persistenza delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione ormai cessato. Ne consegue che il conduttore in mora nella restituzione dell'immobile non può chiedere al locatore i danni subiti per omessa manutenzione del bene durante il periodo della mora”.  ###. Sez. 3, Sentenza n. 12543 cit. ha afferma che “l'ulteriore permanenza del conduttore nell'immobile, in mora nella restituzione della cosa, non può essere più rapportata al contratto intercorso tra le parti, ma viene, in pratica, a realizzare una occupazione abusiva”. 
Ne discende, pertanto, ### in mora nella restituzione della cosa locata, non può dolersi dell'omessa riparazione della caldaia nel periodo di occupazione abusiva dell'immobile. 
Compiuta tale precisazione con specifico riferimento all'episodio di rottura della caldaia per il periodo febbraio-ottobre 2022 e passando ad esaminare la risarcibilità del danno rispetto alle altre doglianze (tracce di umidità sulle pareti e interruzione di acqua calda per due settimane), si osserva in linea generale come secondo l'elaborazione giurisprudenziale successive alle S.U. n. 26972 del 11/11/2008, un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, oltre ai casi di danno derivante da reato, è ravvisabile ogni qual volta il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona non aventi natura economica, costituenti oggetto di tutela costituzionale. 
La giurisprudenza ha espressamente chiarito che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale; 2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi; 4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa (da ultimo, ### 6 - L, Ordinanza 29206 del 2019). 
Nella specie, il conduttore non ha allegato (né provato) che i locatori avrebbero posto in essere condotte inadempienti aventi una ricaduta sulla sua qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana. 
Tale portata in particolare non è ravvisabile in particolare nell'asserita presenza di tracce di umidità sulle pareti all'interno dell'unità locata e nell'interruzione di acqua calda per due settimane, trattandosi di disagi che, seppur rilevanti, non possiedono un'intensità tale da superare la soglia della minima tollerabilità assurgendo a “intollerabile lesione della dignità umana” meritevole di ristoro ex art. 2059 In conclusione, la domanda è respinta.  ### rilascio del bene in pendenza del giudizio ha determina la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di rilascio del bene proposta dai locatori. 
§ Le spese di lite. 
Ai fini delle spese di lite, la soccombenza deve essere dichiarata nei confronti di parte resistente. 
La liquidazione dei compensi per l'intero giudizio è compiuta in base ai parametri stabiliti dal D.M. 147/2022 applicabile ratione temporis, applicati i valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento 26.000,01 - 52.000,00 (stante il valore indeterminabile della vertenza), tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate.   P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado rubricata al n. 2732/2022 degli ###: 1) in accoglimento della domanda svolta da parte attrice nell'atto di intimazione, dichiara risolto per finita locazione a far data dal 31.01.2022 il contratto di locazione concluso tra le parti in causa in data ### e registrato in data ###; 2) dichiara inammissibile per le ragioni di parte motiva la domanda di restituzione, proposta da ### 3) rigetta le altre domande, proposta da ### 4) condanna ### alla rifusione delle spese processuali a favore di parte attrice che si liquidano in complessivi € 2.900,00 per compenso professionale, € 76,00 per contributo unificato e marca da bollo, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.  ### 03.03.2023.  

Il Giudice
(dott.ssa ###


causa n. 2732/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Frojo Stefania

M
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Tribunale di Ivrea, Sentenza n. 450/2020 del 08-06-2020

... ha prodotto sub 10 l'ordinanza di convalida dello sfratto intimato al sig. ### Posto che siffatta ordinanza possiede efficacia di cosa giudicata sostanziale sull'intervento di una causa di risoluzione del rapporto ( Cass., sentenza n. 411/2017), non è revocabile in dubbio che l'odierno convenuto si sia reso inadempiente rispetto all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento delle somme dovute a far data da novembre 2014 ( conteggio prodotto dal difensore dell'intimante nell'ambito del procedimento per convalida di sfratto e depositato in questa sede sub 9 fasc. attoreo). In verità l'effetto di giudicato dell'ordinanza di convalida non è decisivo ai fini della presente sentenza; a maggior ragione, non rileva che in data ### il sig. ### abbia ottenuto dal Tribunale di ### - per l'importo dovuto, pari, a quella data, ad euro 9.502,40 oltre interessi - il decreto ingiuntivo n. 7758/2016 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo), mai opposto. Infatti, ai fini del fruttuoso esercizio dell'azione revocatoria, non si richiede che il credito sia consacrato in un titolo esecutivo, essendo anzi sufficiente un credito illiquido, inesigibile oppure addirittura litigioso (cfr. Cass., Un., ordinanza n. (leggi tutto)...

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### nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Ivrea in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 3121/2017 R.G., promossa da #### C.F. ###, residente in ####, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### del ### e ### elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in ####, ### n. 31, il tutto come da procura in calce all'atto di citazione -attore contro ### C.F. ###, nata a ### (### l'1/7/1972 e residente ###, elettivamente domiciliat ###presso lo studio degli avv.ti ### ed ### che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta -convenuto e contro ### C.F. ###, domiciliat ### -convenuto contumace oggetto: azione revocatoria ordinaria ### Per il sig. ### “Voglia l'###mo Tribunale di ### ogni diversa istanza, eccezione e deduzione - accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 Cod. civ., dichiarare inefficaci nei confronti dell'attore dottor ### del ### e per l'effetto revocare: a) il vincolo di destinazione costituito dai convenuti a favore dei figli con atto a rogito del ### del 27 gennaio 2016, rep.  2257/164, trascritto in data 12 febbraio 2016, ### Particolare 3165, ### Generale 4807, b) l'atto di cessione di diritti reali a titolo gratuito, a rogito del ### rep. 2986/2144, trascritto in data 16 gennaio 2017, ### 1256 ### 1696, in adempimento di un accordo di separazione coniugale omologato dal Tribunale di ### il 27 maggio 2016, entrambi sui seguenti immobili siti in #### Comune ### - #### 1) ### - ### 6, ### 861, Sub. 2, Cl. A/7, Abitazione in ### consistenza vani 9,5, ### n. ####-T- 1; 2) ### - ### 6, ### 861, Sub. 3, Cl. C/6, consistenza 49 mq, ### n. #####; 3) ### - ### 6, ### 861, EU (ente urbano) consistenza 8 are 6 centiare; 4) ### - ### 6, ### 861, Sub. 1, E (ente comune) piano T; - ordinare ai sensi dell'art. 2651 Cod. civ. alla competente ### del ### la trascrizione dell'emananda sentenza di revoca. 
Con vittoria di spese, compensi e oneri di legge, e con rimborso forfettario del 15%” Per la sig.ra ### “Nel merito rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e comunque confliggenti con l'interesse meritevole di maggior tutela portato dalla sig.ra ### come indicato in atti In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle ### dedotte nelle memorie istruttorie In ogni caso Con favore di spese e competenze di lite ex D.M. n. 55 del 10/3/14, G.U.  77 del 2/4/14 oltre accessori di legge” MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato il ### (data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) il sig. ### conveniva in giudizio i sigg.ri ### e ### esponendo le seguenti circostanze: • l'attore vantava nei confronti del sig. ### un credito di euro 11.646,68, portato dal decreto ingiuntivo n. 7758/2016 (concesso dal Tribunale di ### il ###); • il credito era sorto in ragione del mancato pagamento di canoni di locazione dovuti dal sig. ### per l'uso (non abitativo) dell'immobile di proprietà del sig. ### sito in #### • in particolare, il contratto di locazione era stipulato per il periodo dall'1/9/2013 al 31/8/2019, con canone mensile di euro 450,00 (aggiornato annualmente secondo le variazioni ### e oneri accessori, ma sin dalla fine del 2014 il sig. ### ometteva il pagamento del canone, maturando una consistente morosità; • lo sfratto veniva convalidato il ### e lo sgombero dei locali era effettuato il successivo 6/7/2016. Seguiva il sopra menzionato decreto ingiuntivo e il pignoramento immobiliare eseguito dal sig.  ### su alcuni immobili di proprietà del sig. ### siti in ### • in verità, nel trascrivere pignoramento, l'attore veniva a conoscenza del fatto che il sig. ### e la consorte (sig.ra ###, con atto del 27/1/2016 a rogito del ### avevano costituito sui suddetti immobili un vincolo di destinazione a favore dei figli #### e ### • in un secondo momento l'attore veniva a conoscenza del fatto che, in data ###, il sig. ### aveva ceduto a titolo gratuito alla sig.ra ### la sua quota di comproprietà sugli stessi immobili, pari a ½ dell'intero: ciò in adempimento dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di ### in data ###; • vista la tempistica della duplice operazione posta in essere dal debitore (costituzione del vincolo di destinazione e alienazione della quota di comproprietà), era evidente l'intenzione del sig. ### di spogliarsi del suo intero patrimonio immobiliare al fine di pregiudicare le ragioni creditorie del sig. ### • era del pari evidente che la sig.ra ### soprattutto in considerazione del rapporto di coniugio con il debitore, aveva cooperato con quest'ultimo allo scopo di realizzare la suddetta finalità; • in ogni caso, trattandosi di atti a titolo gratuito compiuti in epoca successiva alla nascita del credito, non si rendeva necessaria alcuna indagine sul consilium fraudis (sub specie di dolosa preordinazione dell'atto) da parte del sig. ### né sulla partecipatio fraudis da parte della sig.ra ### • infine la revocabilità del trasferimento immobiliare non era esclusa dalla circostanza che tale operazione costituisse adempimento dell'obbligo assunto dal sig. ### in sede di accordi di separazione, vista la consolidata giurisprudenza formatasi sul punto. 
Tanto premesso, il sig. ### - evidenziata la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. - domandava al Giudice di dichiarare inefficaci nei suoi confronti il vincolo di destinazione costituito dai convenuti ex art. 2645-ter c.c. e la cessione a titolo gratuito della quota di ½ della piena proprietà degli immobili di ### La sig.ra ### si costituiva in giudizio il ### mediante il deposito di una comparsa con la quale replicava nei seguenti termini alle argomentazioni dell'attore: • la convenuta contraeva matrimonio con il sig. ### in data ###; • la vita matrimoniale si caratterizzava per la costante assenza del sig.  ### sempre impegnato sul lavoro; • dopo alcuni periodi di “separazione di fatto”, i coniugi prendevano la decisione di formalizzare una separazione ### consensuale, le cui condizioni venivano discusse a novembre 2015 in presenza del loro legale di fiducia; • in questo contesto, la sig.ra ### pretendeva che la casa coniugale fosse destinata alle esigenze della prole: quindi in data ### veniva costituito il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.; • inoltre, al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e assicurare una forma di mantenimento per la moglie e i figli, il sig.  ### si impegnava a trasferire in capo alla sig.ra ### la sua quota di comproprietà sull'immobile adibito a casa familiare; • l'accordo di separazione (che contemplava per l'appunto - tra l'altro - l'impegno del marito ad effettuare il suddetto trasferimento immobiliare) veniva omologato il ###; • trattandosi di atti dispositivi da contestualizzare nel quadro sopra tratteggiato, essi erano da considerarsi a titolo oneroso (vista l'unitaria causa concreta dell'operazione), oltreché posti in essere anteriormente al sorgere del credito, scaturito dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di ### • vista la vicenda familiare, nessuna partecipatio fraudis era ravvisabile in capo alla sig.ra ### che aveva agito al solo scopo di tutelare la prole e di garantirsi una stabilità economica (anche alla luce della insoddisfacente redditività del “centro estetico” da lei aperto nel 2012); • la sig.ra ### non era a conoscenza dei debiti contratti dal sig.  ### che, spesso assente per non meglio precisati motivi di lavoro, non la metteva al corrente dei suoi affari; • lo stesso sig. ### non aveva acquisito tempestiva conoscenza della convalida dello sfratto, posto che il provvedimento non gli veniva notificato e che, all'epoca, il convenuto si trovava all'estero; • nemmeno l'eventus damni era configurabile, atteso che il sig. ### era titolare di una partecipazione di maggioranza (pari al 99% del capitale) nella società ### la quale ben avrebbe potuto essere aggredita in sede esecutiva dal sig. ### Tanto premesso, la sig.ra ### concludeva invocando il rigetto della domanda attorea, non solo in virtù dell'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. ma anche in ragione dell'esigenza di bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco (con prevalenza da riconoscersi a quello di cui era portatrice la convenuta, perseguito con il perfezionamento degli atti dispositivi aventi ad oggetto la casa familiare). 
In ultimo, la convenuta eccepiva il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione con riferimento alla posizione del sig. ### Il sig. ### non si costituiva in giudizio. 
All'udienza del 13/12/2017 la convenuta insisteva per l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale e il Giudice tratteneva la causa a riserva. 
Con ordinanza del 23/3/2018, il Giudice riteneva che la notifica effettuata nei confronti del sig. ### si fosse validamente perfezionata e pertanto dichiarava la contumacia del convenuto non costituito. 
Concessi (con la stessa ordinanza) i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., i difensori depositavano le rispettive memorie e, con ordinanza del 15/1/2019, il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate dalla sig.ra ### ritenendo che la causa fosse matura per la decisione. 
Infine all'udienza del 23/10/2019 i difensori precisavano le loro conclusioni e il Giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti difensivi finali.  ***  2. Innanzitutto occorre farsi carico di alcune questioni pregiudiziali.  2.1. Con l'ordinanza del 23/3/2018 il sig. ### è stato dichiarato contumace in virtù di articolate considerazioni che è bene ribadire in questa sede ###verità l'eccezione sollevata sul punto dalla sig.ra ### non è sorretta dall'interesse di cui all'art. 100 c.p.c.; tuttavia, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, vengono in rilievo le seguenti considerazioni: 1. dalla documentazione prodotta da parte attrice non è possibile comprendere se, alla data di apparente perfezionamento della notifica (26/7/2017), il sig. ### fosse anagraficamente residente ###### 2. in ogni caso, dal doc. 6 fasc. attoreo (rogito notarile mediante il quale il sig. ### ha ceduto alla sig.ra ### la quota del 50% della piena proprietà della casa coniugale) si evince che, il ### (cioè in data successiva a quella - 27/5/2016: cfr. doc. 8 fasc. convenuta - in cui è intervenuta l'omologa del verbale di separazione personale dei coniugi), il sig. ### si è dichiarato residente ###; inoltre dalla visura camerale prodotta sub 9 fasc. convenuta (relativa alla società ### s.r.l., della quale il sig. ### risulta essere legale rappresentante) emerge che, al 21/11/2017 (data di estrazione della visura dal Registro delle ###, il sig. ### era domiciliat ### (cfr. pag. 5 della visura); 3. dalle considerazioni esposte al superiore 2 si evince che, alla data di apparente perfezionamento della notifica, il sig. ### era quantomeno domiciliato in ##### 107; 4. ne discende in prima battuta, che, anche qualora il sig. ### avesse formalmente trasferito la propria residenza anagrafica in ### (come sostenuto dalla convenuta costituita), la notifica nei suoi confronti dell'atto di citazione non sarebbe dovuta avvenire ai sensi della ### dell'Aja del 15/11/1965 (ratificata dall'### che non fa parte dell'###, perché in questa ipotesi opererebbe il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione, qualora un soggetto, residente all'estero, abbia domicilio in ### non trova applicazione diretta l'art. 139 cod. proc. civ., che disciplina le notificazioni da eseguirsi a persone residenti, dimorate e domiciliate in ### ma, rivestendo le risultanze anagrafiche solo un valore presuntivo in relazione all'abituale effettiva dimora, accertabile con ogni mezzo anche contro tali risultanze, può ritenersi corretta, alla stregua di una interpretazione sistematica del menzionato articolo e dell'art. 142 cod. proc. civ., nonché del principio di effettività della notifica, la valorizzazione del suddetto domicilio quale collegamento rilevante del notificando con il luogo, sito in ### idoneo a far considerare valida la notifica ivi effettuatagli” (Cass., sentenza n. 21896/2013); 5. acclarato che il tentativo di notifica è stato correttamente effettuato dall'attore presso l'abitazione di ##### n. 107, in linea generale si osserva che, se il familiare accetta l'atto senza riserve, si presume che ne curi la sollecita consegna al destinatario in base ad un rapporto di fiducia basato sulla solidarietà connessa ai vincoli familiari e sul dovere giuridico conseguente all'avvenuta accettazione della notifica; spetta dunque al destinatario che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare la mera occasionalità della presenza del consegnatario (Cass., sentenza n. 5109/1999; Cass., sentenza n. 615/1995; Cass., sentenza n. 3261/1993). A ciò si aggiunga che l'ufficiale giudiziario non è tenuto a controllare quanto gli dichiara la persona che riceve la copia (Cass., sentenza n. 322/2007; Cass., sentenza n. 6953/2006; Cass., sentenza n. 18141/2002), presumendosi la convivenza del familiare fino a prova contraria (Cass., sentenza n. 599/1998; Cass., sentenza n. 3261/1993; Cass., sentenza n. 2060/1992); 6. ebbene: nel caso di specie l'ufficiale giudiziario ha consegnato l'atto di citazione ad un soggetto che si è qualificato come “figlia convivente” del sig. ### Pertanto, in ossequio ai principi di diritto esposti al superiore punto 5, la notifica deve ritenersi validamente perfezionata; 7. si rende però necessario verificare il rispetto del termine a comparire, posto che, come si è detto al punto 1, l'attore non ha prodotto documenti idonei a escludere che, alla data del 26/7/2017, il sig.  ### fosse residente in ### Il problema sorge dal fatto che, se si ritenesse applicabile il termine a comparire di 150 giorni previsto dall'art. 163-bis, comma 1, c.p.c., occorrerebbe ordinare la rinnovazione della citazione ex art. 164, comma 2, c.p.c.; 8. viene in soccorso la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha avuto modo di chiarire quanto segue: “### base di tale accertamento in fatto, sorretto da congrua motivazione, come tale incensurabile in sede di legittimità, correttamente il giudice di appello ha ritenuto rituale la notificazione suddetta, evidenziando che il maggior termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., non andava concesso al convenuto sol perché cittadino straniero, avuto riguardo alla "ratio" di tale norma che prevede un termine a comparire maggiore solo se "il luogo di notificazione" si trova non ### ma all'estero, dovendosi presumere la necessità di un maggior tempo per apprestare, dall'estero, una congrua difesa in ### Nella specie, quindi, una volta accertato che il convenuto aveva un proprio domicilio anche in ### avendo ivi stabilito il proprio centro stabile di interessi patrimoniali e di vita, in aderenza a detta "ratio", occorre avere riguardo, ai fini del termine di comparizione, non ai luoghi delle possibili notificazioni, bensì al luogo in cui … la notificazione è realmente e validamente avvenuta (V. Cass. 1616/1987; 7978/1991)” (Cass., sentenza n. 104/2014, in motivazione). La sentenza appena citata, così come quella (Cass., Sez. Un., sentenza n. 26147/2017) invocata dal difensore di parte attrice all'udienza ex art. 183 c.p.c., si riferiscono a fattispecie di notifica dell'atto di citazione avvenuta in ### a mani del convenuto formalmente residente all'estero, ma la condivisibile argomentazione della Suprema Corte fondata sulla ratio dell'art. 163-bis, comma 1, c.p.c. (e in particolare sulla ratio della disposizione che prevede il termine a comparire di 150 giorni anziché di 90 giorni) consente senz'altro di estendere il principio affermato dalla stessa Cassazione (applicabilità del termine a comparire di 90 giorni) anche all'ipotesi - che viene in rilievo in questa sede - di notifica effettuata presso il domicilio del soggetto anagraficamente residente all'estero mediante consegna a mani di familiare non occasionalmente presente proprio in quel domicilio; 9. in estrema sintesi, la notifica effettuata nei confronti del sig. ### presso il suo domicilio in ### mediante consegna dell'atto alla figlia sarebbe da ritenersi valida sotto ogni profilo anche qualora lo stesso sig. ### alla data del 26/7/2017, fosse risultato anagraficamente residente ###virtù delle sopra esposte considerazioni, il sig. ### è stato dichiarato contumace. 
La correttezza della conclusione così attinta deve essere ribadita in questa sede, anche alla luce della documentazione prodotta dall'attore a corredo delle sue memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. 
Si allude, in particolare, alle notifiche del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e dell'atto di pignoramento immobiliare: dai docc. 1 e 14 fasc. attoreo si desume che le stesse si sono perfezionate (rispettivamente il ### e il ###) proprio presso l'indirizzo di ##### n. 107 (ove la “figlia convivente” del sig. ### ha ricevuto in consegna l'atto introduttivo del presente giudizio); anzi, la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare si è perfezionata allorquando l'odierno convenuto ha ritirato personalmente la raccomandata informativa spedita allo stesso indirizzo ex art. 140 c.p.c.  2.2. È bene ribadire anche il secondo passaggio logico evidenziato nella sopra citata ordinanza: il contraddittorio deve ritenersi integro anche per la non qualificabilità alla stregua di litisconsorti necessari dei figli in favore dei quali è stato costituito il vincolo di destinazione aggredito dal sig. ### con l'azione revocatoria. 
In tal senso depone, oltre alla giurisprudenza menzionata nel provvedimento del 23/3/2018 (e in particolare la sentenza n. 19376/2017 della Suprema Corte, relativa a una fattispecie di revocatoria esperita avverso l'atto costitutivo del fondo patrimoniale), il seguente principio di diritto: in caso di azione revocatoria avente a oggetto atti costitutivi di vincoli di destinazione su beni che restano nella esclusiva proprietà del disponente, di regola i meri beneficiari degli effetti del vincolo - che non acquistano diritti in relazione ai beni vincolati - non assumono la posizione di litisconsorti necessari; laddove dalla eventuale dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto costitutivo di un vincolo di destinazione che restano nella disponibilità del disponente, peraltro, possano derivare in concreto effetti pregiudizievoli per i beneficiari del vincolo, questi hanno certamente un interesse che giustifica la loro eventuale partecipazione al giudizio, quantomeno ai sensi dell'art.  105 c.p.c. e, correlativamente, l'attore in revocatoria ha interesse a convenirli in giudizio, unitamente al disponente, onde rendere agli stessi direttamente opponibili gli effetti della sentenza (così Cass., sentenza 29727/2019). 
Nella specie, il sig. ### ha scelto di non convenire in giudizio i figli dei coniugi ### e ### e in virtù di quanto si è detto poc'anzi non si imponeva in corso di causa (né si impone tuttora) la necessità di integrare il contraddittorio.  2.3. Viceversa, la posizione di litisconsorte necessario certamente sussiste in capo alla sig.ra ### non solo in quanto costei si è resa cessionaria della quota di 1/2 della piena proprietà degli immobili siti in ### (cfr. Cass., sentenza n. 23068/2011), ma anche perché la stessa convenuta ha partecipato all'atto mediante il quale è stato costituito il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. ed è attualmente esclusiva proprietaria dei beni sui quali è stato impresso questo vincolo (arg. ex Cass., sentenza 8978/2019, in tema di fondo patrimoniale). 
Quindi del tutto correttamente l'azione revocatoria è stata proposta anche nei confronti della sig.ra ### essendo la convenuta legittimata a resistere sia con riferimento la questione del trasferimento della quota che in relazione alla problematica del vincolo di destinazione impresso sugli immobili.  2.4. Nel proseguire l'analisi delle questioni pregiudiziali, è necessario soffermarsi su un peculiare aspetto collegato alla questione della situazione giuridica soggettiva che legittima il creditore all'esercizio dell'azione revocatoria. 
La dottrina ha rilevato che in caso di costituzione di un fondo patrimoniale, essendo il pregiudizio per i creditori dei costituenti determinato non dal fondo patrimoniale in sé, bensì dal vincolo all'espropriabilità dei beni disposto dall'art. 170 c.c., non sono legittimati all'azione revocatoria i creditori che non conoscevano che i debiti erano stati contratti per scopi estranei alla famiglia, nonché i creditori per obbligazioni contratte per soddisfare i bisogni della famiglia: infatti costoro ben possono procedere direttamente al pignoramento. 
A differenza di quanto previsto dall'art. 170 c.c., lo strumento di separazione introdotto dall'art. 2645-ter c.c. si basa sull'oggettiva destinazione del debito allo scopo, indipendentemente dalla soggettiva conoscenza del creditore circa la destinazione del debito, con conseguente regime di maggior favore per i beni destinati ad uno scopo tipico. 
Ciò non toglie che, mutatis mutandis, possa seriamente dubitarsi della sussistenza della legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria in capo al creditore che agisca per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un vincolo di destinazione, qualora l'obbligazione contratta dal debitore non sia estranea all'interesse meritevole di tutela in ragione del quale si era determinato l'effetto segregativo di cui all'art. 2645-ter La questione non è stata affrontata dalle parti, ma è rilevabile d'ufficio. 
Essa va in ogni caso definita in favore del sig. ### essendo pacifico in causa che il contratto di locazione prodotto sub 2 fasc. attoreo sia stato stipulato dal sig. ### per scopi estranei alla sfera degli interessi del suo nucleo familiare (la sig.ra ### non ha dedotto alcunché sul punto, mentre nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. il sig. ### ha precisato - e provato con un screenshot del sito delle ### - che l'immobile concesso in locazione è stato destinato a sede del ### d'### a ###.  2.5. Un'ulteriore questione rilevabile d'ufficio attiene all'interesse ad agire del sig. ### con specifico riferimento alla ### dichiarazione di inefficacia dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione. 
In quest'ottica è opportuno precisare che l'attore non può avvalersi della c.d.  “revocatoria per saltum” di cui all'art. 2929-bis c.c. in virtù dell'assorbente considerazione per cui, con riferimento alle alienazioni dipendenti da accordi patrimoniali raggiunti tra i coniugi in sede di separazione personale o di divorzio, non è ravvisabile la causa liberale tipica delle donazioni e nemmeno una causa meramente gratuita. 
Come si vedrà nel prosieguo della trattazione, entrambi i negozi “aggrediti” dal sig. ### si collocano nel contesto della crisi che ha investito il nucleo familiare del debitore, di talché deve ritenersi che gli atti dispositivi in questione restino sottratti all'ambito di applicazione dell'art. 2929-bis In ogni caso, secondo la tesi preferibile, non si rende responsabile di un “abuso del processo” il creditore che, nonostante la facoltà messa a disposizione dall'art. 2929-bis c.c., abbia comunque proposto l'azione revocatoria ordinaria.  2.6. ### questione pregiudiziale (che in verità, per ragioni di carattere logico, avrebbe dovuto essere trattata per prima) sorge da una circostanza allegata dal sig. ### nella sua prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. 
Dalle deduzioni e produzioni attoree è infatti emerso che, quantomeno all'epoca della stipulazione del contratto di locazione ad uso non abitativo da cui è sorto il credito del sig. ### il sig. ### era “### onorario della Repubblica d'### in Torino” (cfr. doc. 12 fasc.  convenuto); inoltre l'immobile locato è stato destinato a sede ###### come emerge dal già citato screenshot incorporato nella prima memoria attorea. 
Ebbene: ai sensi della ### di ### sulle relazioni consolari del 24/4/1963, il ### onorario gode di limitate immunità; alcune di esse sono riconducibili alle immunità giurisdizionali. 
Più precisamente, la ### riconosce ai ### onorari - tra le immunità giurisdizionali - la sola immunità funzionale (artt. 58, comma 2 e 43, comma 1 della ###. Ciò significa che essi non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari (art. 43, comma 1 della ###. Vi sono però due eccezioni, una delle quali prevede che l'immunità funzionale non sia riconosciuta nel caso di azione civile “risultante da un contratto che un funzionario consolare ### … non abbia conchiuso espressamente o implicitamente come mandatario dello Stato d'invio” (art. 43, comma 2 della ###. 
Ed invero, come si evince dal contratto di locazione prodotto sub 2 fasc.  attoreo, il sig. ### non ha contrattato (nemmeno implicitamente) in qualità di mandatario della Repubblica d'### nel regolamento contrattuale tale qualità non viene menzionata, né si specifica la particolare destinazione a cui il conduttore avrebbe adibito l'immobile. 
In conclusione: non ricorrendo i presupposti affinché il convenuto possa invocare l'immunità funzionale, sussiste la giurisdizione dello Stato italiano.  ***  3. Venendo al merito, la domanda del sig. ### è fondata.  3.1. Sussiste innanzitutto la posizione creditoria che legittima il sig. ### all'esercizio della actio pauliana. 
Dal contratto prodotto sub 2 fasc. attoreo si evince che il sig. ### ha concesso in locazione al sig. ### per uso non abitativo, l'immobile sito in #### n. 6, con termine iniziale fissato all'1/9/2013 e scadenza al 31/8/2019. Il sig. ### avrebbe dovuto corrispondere un canone mensile di euro 450,00, importo da adeguarsi in ragione della variazione dell'indice ### era inoltre previsto a carico del conduttore il pagamento degli oneri accessori in misura forfettaria, pari ad euro 20,00 mensili (salvo conguaglio da effettuarsi alla fine di ogni anno).  ### ha prodotto sub 10 l'ordinanza di convalida dello sfratto intimato al sig. ### Posto che siffatta ordinanza possiede efficacia di cosa giudicata sostanziale sull'intervento di una causa di risoluzione del rapporto ( Cass., sentenza n. 411/2017), non è revocabile in dubbio che l'odierno convenuto si sia reso inadempiente rispetto all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento delle somme dovute a far data da novembre 2014 ( conteggio prodotto dal difensore dell'intimante nell'ambito del procedimento per convalida di sfratto e depositato in questa sede sub 9 fasc.  attoreo). 
In verità l'effetto di giudicato dell'ordinanza di convalida non è decisivo ai fini della presente sentenza; a maggior ragione, non rileva che in data ### il sig. ### abbia ottenuto dal Tribunale di ### - per l'importo dovuto, pari, a quella data, ad euro 9.502,40 oltre interessi - il decreto ingiuntivo n. 7758/2016 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo), mai opposto. 
Infatti, ai fini del fruttuoso esercizio dell'azione revocatoria, non si richiede che il credito sia consacrato in un titolo esecutivo, essendo anzi sufficiente un credito illiquido, inesigibile oppure addirittura litigioso (cfr. Cass., Un., ordinanza n. 9440/2004: “### anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. …”). 
Per restare in argomento, è opportuno chiarire fin d'ora che la data in cui è sorto il credito a tutela del quale il sig. ### ha agito ex art. 2901 va individuata in relazione a ciascuna componente dello stesso credito, e quindi avendo riguardo alle singole scadenze non onorate dal conduttore (a partire da novembre 2014 in avanti: cfr. conteggio sopra menzionato), senza che sia possibile fare riferimento a un momento successivo e men che meno all'epoca in cui è stato concesso il suddetto decreto ingiuntivo. 
Infatti la giurisprudenza ha precisato che il requisito dell'anteriorità dell'atto aggredito con l'azione revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso è sorto e non a quello successivo in cui il credito venga accertato con sentenza (in tal senso si vedano Cass., sentenza n. 2748/2005; Cass., sentenza n. 8013/1996; Cass., sentenza n. 1050/1996). 
In conclusione, non solo sussiste la situazione giuridica soggettiva che legittima il sig. ### all'esercizio dell'actio pauliana, ma anche l'anteriorità della stessa rispetto agli atti aggrediti: infatti l'atto costitutivo del vincolo di destinazione si è perfezionato il ### (cfr. doc. 3 fasc.  attoreo e doc. 6 fasc. convenuta), e il trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile di ### ha avuto luogo il ### (cfr. doc. 6 fasc. attoreo). 
Sulle conseguenze di questa ricostruzione cronologica si dirà nel paragrafo dedicato al consilium fraudis.  3.2. ### damni è il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.  ### la giurisprudenza non deve ritenersi necessaria la prospettiva di un danno effettivo ed attuale, bastando che, in conseguenza dell'attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (in tal senso: Cass., sentenza n. 16464/2009; Cass., sentenza 7452/2000). Quindi l'eventus damni non si concreta necessariamente in un depauperamento del patrimonio del debitore, né tantomeno nella totale compromissione della sua consistenza, potendo risolversi semplicemente in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità, per il creditore, nel realizzare quanto dovutogli (così Cass., sentenza n. 19234/2009; Cass., sentenza 27718/2005). Inoltre il danno (o meglio, il pericolo di danno) può concernere anche la qualità dei beni che formano oggetto della garanzia patrimoniale: rileva, quindi, anche la sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore ### con beni distraibili e non altrettanto facilmente aggredibili dai creditori (cfr. Cass., sentenza n. 25490/2008; Cass., sentenza n. 7767/2007). 
In coerenza con i principi sopra riportati, è comunemente ammessa l'esperibilità dell'azione revocatoria nei confronti di un atto di disposizione di un bene in comunione, limitatamente alla quota spettante al debitore, nell'ipotesi in cui il comproprietario rivesta tale qualità (Cass., sentenza 1804/2000). 
Analogamente è a dirsi quanto al negozio di destinazione di cui all'art.  2645-ter c.c.: “### di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in "trust"” (Cass., sentenza n. 29727/2019; cfr. anche App. Bologna 10/8/2017, in ### “### di costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., pur non determinando la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente, comporta un effetto di segregazione patrimoniale che imprime ai beni stessi una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori in quanto, per effetto della costituzione del vincolo, possono costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione. Da ciò consegue l'assoggettabilità all'azione ex art. 2901 c.c.”). 
Nella specie il requisito dell'eventus damni (nell'accezione sopra evidenziata) può dirsi integrato, perché dapprima (con l'atto del 27/1/2016) il sig. ### ha sottratto alla garanzia generica del sig. ### gli immobili siti in ### (beni facilmente aggredibili in sede ###l'atto del 28/12/2016) ha dismesso a titolo gratuito la sua quota di comproprietà sugli stessi beni (altra posta attiva facilmente aggredibile), così pregiudicando ulteriormente le residue possibilità di realizzazione del credito dell'odierno attore. 
La sig.ra ### ha obiettato che il sig. ### potrebbe pur sempre soddisfarsi sulla partecipazione sociale detenuta dal sig. ### in ### s.r.l. (cfr. visura camerale prodotta sub 9 fasc. convenuta e sub 15 fasc.  attoreo), ma in senso contrario è agevole obiettare che nulla è dato sapere in ordine all'effettivo valore della quota, che potrebbe anche essere pari a zero. 
A tale proposito si osserva che, secondo la giurisprudenza, l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si riduce alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione: a tal punto l'onere della prova dell'insussistenza dell'eventus damni graverà sul convenuto, che dovrà dimostrare l'insussistenza del rischio di una più incerta o difficile soddisfazione del credito in ragione delle ampie residualità patrimoniali del debitore in rapporto all'entità della sua complessiva situazione debitoria (cfr. Cass., sentenza n. 7767/2007; Cass., sentenza n. 15265/2006). 
In definitiva, spettava al sig. ### dimostrare che il suo patrimonio comprende altri cespiti immobiliari (o comunque che il valore della quota societaria è capiente) e che pertanto gli atti di disposizione patrimoniale aggrediti con la actio pauliana non possono ritenersi pregiudizievoli. 
Tale dimostrazione non è stata fornita, perché il convenuto è rimasto contumace e dunque non ha allegato né offerto di provare la consistenza del suo patrimonio; la sig.ra ### dal canto suo, non ha fornito alcun contributo all'indagine. 
Ne consegue che l'onere probatorio gravante sull'attore deve ritenersi assolto e che l'eventus damni può dirsi integrato.  3.3. Chiarito quanto precede, occorre soffermarsi sulle peculiari caratteristiche degli atti dispositivi di cui si discute. 
Già si è detto in ordine all'idoneità degli stessi ad incidere in senso negativo sulla consistenza (anche in termini qualitativi) della garanzia patrimoniale generica, ma in questa sede occorre approfondire il profilo della loro effettiva revocabilità. 
Il trasferimento a titolo gratuito della quota di 1/2 della piena proprietà degli immobili di ### è stato posto in essere in adempimento dell'obbligo assunto dal sig. ### in sede di separazione consensuale ( rogito prodotto sub 6 fasc. attoreo, che richiama gli “accordi patrimoniali assunti in sede di procedura di separazione tra coniugi”, nonché decreto di omologa prodotto sub 7 fasc. attoreo e sub 8 fasc. convenuta). 
Ciò non toglie che l'atto dispositivo in esame sia senz'altro assoggettabile a revocatoria, in ossequio al seguente principio di diritto: “È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di un immobile, effettuato da un coniuge a favore dell'altro in ottemperanza a patti assunti in sede di separazione consensuale, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza di un impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo, in tal caso, costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c.” (Cass., sentenza 17612/2018; cfr. anche, tra le tante: Cass., sentenza n. 1144/2015; Cass., sentenza n. 1404/2016; Cass., sentenza n. 13364/2015). 
Il principio enunciato dalla Cassazione costituisce piana applicazione della regola generale secondo cui la non assoggettabilità ad azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, stabilita dall'art. 2901, comma 3, c.c., deve intendersi riferita all'adempimento in senso tecnico e non trova pertanto applicazione con riguardo agli atti estintivi dell'obbligazione di natura negoziale, quale ad esempio la datio in solutum. 
Rimane il problema di stabilire se il trasferimento della quota effettuato dal sig. ### possa essere qualificato come atto a titolo oneroso. 
Il dubbio sorge perché l'onerosità dell'atto rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. dipende dall'esistenza di un immediato vantaggio patrimoniale in favore del disponente, che non deve necessariamente radicarsi in un contratto a prestazioni corrispettive e nemmeno deve necessariamente corrispondere alla perdita subita, purché sia capace di costituirne la ragione giustificativa. In quest'ottica non è decisivo che il prezzo previsto per la compravendita immobiliare non sia stato materialmente versato dalla sig.ra ### perché il trasferimento in capo a quest'ultima della quota di 1/2 della piena proprietà degli immobili di ### si è inserito nel contesto della separazione consensuale, “quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale” (cfr. rogito del 28/12/2016, terza pagina; si veda anche il ricorso ex art. 711 c.p.c. prodotto sub 7 fasc. attoreo e sub 5 fasc.  convenuta). 
In effetti, come ha chiarito la Suprema Corte, “Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e - tanto più per quanto può' interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale” (Cass., sentenza n. 5741/2004; cfr. anche, tra le tante: Cass., sentenza Cass., sentenza n. 11914/2008; Cass., sentenza n. 15603/2005). 
Non è questa la sede per interrogarsi sull'effettività della crisi coniugale, anche se desta perplessità la previsione - tra le condizioni di separazione - della regola secondo cui fino alla data del rogito notarile il sig. ### avrebbe potuto continuare ad abitare nella casa familiare (cfr. già menzionato ricorso ex art. 711 c.p.c.), anche alla luce del fatto che il trasferimento della quota si è perfezionato a distanza di ben sette mesi dall'omologa della separazione. 
Occorre piuttosto concentrarsi sul carattere oneroso o gratuito del trasferimento. 
Il criterio per stabilire in concreto se l'atto dispositivo in esame si inserisca “nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali” (Cass., sentenza n. 10443/2019) è stato ben delineato dalla più attenta giurisprudenza di merito, la quale ha rilevato come, nel caso di trasferimento immobiliare effettuato nell'ambito della separazione personale tra coniugi, si sia in presenza di un negozio a titolo oneroso laddove il trasferimento trovi titolo unicamente nei pregressi rapporti di natura economica e nella necessità di darvi sistemazione, e solo nel momento della dissoluzione del vincolo; più precisamente, l'onerosità della attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma deve emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione (### Frosinone 24/1/2020, in ###. 
Ebbene, nel caso di specie non emerge - a giustificazione della cessione gratuita della quota - alcuna esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato dalla sig.ra ### al ménage familiare; anzi, la stessa convenuta ha ammesso che il sig. ### “c'è sempre stato economicamente, per come ha potuto” (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta). 
Resta fermo che, in ossequio al criterio della vicinanza della prova, gli elementi utili per effettuare l'operazione di qualificazione giuridica dell'atto dispositivo in esame nel senso dell'onerosità avrebbero dovuto essere forniti dal sig. ### che però è rimasto contumace e pertanto non ha allegato alcunché. 
In conclusione, il trasferimento della quota di ½ della piena proprietà degli immobili di ### deve considerarsi atto a titolo gratuito.  3.4. Per quanto riguarda l'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art.  2645-ter c.c., alla medesima conclusione si perviene sulla base delle seguenti considerazioni. 
La premessa è che anche questo atto trova la propria origine (almeno apparentemente) nella crisi coniugale, come si desume dalla tipologia di bisogni che esso è destinato a soddisfare (esigenze della prole) e dalla sostanziale contestualità tra il deposito - avvenuto in data ###: cfr. doc.  5 fasc. convenuta - del ricorso ex art. 711 c.p.c. (dove si fa espressa menzione del vincolo in esame) e il rogito del 27/1/2016 (prodotto sub 3 fasc. attoreo e sub 6 fasc. convenuta). Anzi, la procura alle liti conferita al difensore incaricato di promuovere il procedimento di separazione risale proprio al 27/1/2016 (cfr. doc. 10 fasc. convenuta), quindi è coeva al rogito. 
Ciò detto, vale quanto esposto supra in ordine all'assenza di elementi dai quali possa desumersi l'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato dalla sig.ra ### al ménage familiare. 
Si aggiunga che, secondo la Cassazione, “### di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore; esso resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di destinazione solo occasionalmente contenuti nel medesimo atto pubblico notarile -, salvo che risulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere” (Cass., ordinanza n. 3697/2020). 
In conclusione, anche il negozio di destinazione del 27/1/2016 è senz'altro un atto a titolo gratuito.  3.5. Affinché l'atto venga revocato è necessario che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento fraudolento. Tuttavia, in caso di atto di disposizione successivo al sorgere del credito, per aversi consilium fraudis non è necessaria la specifica conoscenza, nel debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito per la cui tutela la revocatoria è stata proposta, rivelandosi sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass., sentenza n. 2792/2002; Cass., sentenza n. 7262/2000; Cass., sentenza n. 987/1989). La prova di tale consapevolezza può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass., sentenza n. 17867/2007; Cass., sentenza n. 1759/2006). 
Con specifico riferimento alla costituzione del fondo patrimoniale, la giurisprudenza ha chiarito - sotto il profilo soggettivo del consilium fraudis - che, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilevanza (non solo, in base a quanto si dirà nel prossimo paragrafo, la conoscenza o la partecipazione da parte del terzo, ma nemmeno) l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass., sentenza n. 24757/2008; Cass., sentenza 5816/2008; Cass., sentenza n. 966/2007). Lo stesso principio di diritto ben si presta a regolare la diversa fattispecie in cui il debitore abbia impresso su un bene di sua proprietà il vincolo di cui all'art. 2645-ter c.c., vista l'evidente analogia tra i due istituti giuridici. 
Nel caso di specie il consilium fraudis può desumersi con certezza dalle seguenti circostanze, munite di elevato valore sintomatico: • il primo atto dispositivo (cioè la costituzione del vincolo di destinazione) è stato compiuto in data ###, cioè a distanza di poco più di un mese dall'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto intimato dal sig. ### (avvenuta in data ###: cfr. doc. 10 fasc. attoreo). È vero che tale ordinanza è stata formalmente notificata solo a marzo 2016 (cfr. sempre doc. 10 fasc.  attoreo), ma in base all'id quod plerumque accidit è ragionevole presumere che - essendosi validamente perfezionata la notifica dell'atto introduttivo del procedimento di convalida: cfr. docc. 8 e 9 fasc. attoreo - il sig. ### si sia attivato per avere conoscenza dell'esito dello stesso procedimento; • il secondo atto dispositivo è stato compiuto in data ###, cioè a distanza di un mese dalla notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare (perfezionatasi in data ###, giorno in cui, si badi, lo stesso sig. ### ha ritirato personalmente la raccomandata informativa spedita ex art. 140 c.p.c.: cfr. doc. 14 fasc. attoreo); • lo stesso procedimento di separazione consensuale - nell'ambito del quale il sig. ### ha assunto l'obbligo di cedere gratuitamente alla sig.ra ### la quota di ½ della piena proprietà degli immobili di ### - è stato incardinato il ### (cfr. doc. 5 fasc.  convenuta), cioè poco dopo l'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto; • benché il procedimento di cui sopra si sia concluso con l'omologa del 27/5/2016 (cfr. doc. 7 fasc. attoreo e doc. 8 fasc. convenuta), solo a distanza di sette mesi i coniugi ### e ### si sono recati davanti al notaio per perfezionare il trasferimento immobiliare. Nel frattempo, il sig. ### aveva ricevuto la notifica non solo dell'ordinanza di convalida di sfratto (marzo 2016: cfr. doc. 10 fasc.  attoreo) e della monitoria di sgombero (aprile 2016: cfr. doc. 11 fasc.  attoreo), ma anche del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per i canoni non pagati (settembre 2016: cfr. doc. 1 fasc. attoreo) e soprattutto, appena un mese prima del rogito, del già citato pignoramento immobiliare. Tutto induce a pensare che l'esigenza di accelerare i tempi sia in sorta proprio alla luce di quest'ultima notifica. 
Gli indizi di cui sopra superano ampiamente la soglia di gravità, precisione e concordanza fissata dall'art. 2729, comma 1, c.c., perciò inducono a ritenere provato che il sig. ### fosse consapevole del carattere pregiudizievole del proprio comportamento. Anzi, a ben vedere la cronologia degli eventi è talmente significativa da indurre a ravvisare addirittura la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni di quel determinato creditore (sig. ###, cioè il dolo specifico. 
Anche a non voler condividere questa conclusione, sarebbe comunque sufficiente considerare che i due atti dispositivi (cioè il negozio di destinazione e la cessione gratuita della quota di comproprietà) hanno avuto ad oggetto, per quanto consta, gli unici beni immobili che confluivano nel patrimonio del sig. ### quindi - visto lo “svuotamento” della garanzia patrimoniale generica, privata dei beni di maggior valore e facilmente aggredibili - è giocoforza concludere nel senso che l'odierno convenuto era ben conscio del carattere pregiudizievole del proprio comportamento rispetto alla classe dei creditori complessivamente considerati: atteggiamento psicologico, questo, sufficiente ad integrare il consilium fraudis nell'accezione accolta dalla consolidata giurisprudenza sopra citata.  3.6. ### di certezza del traffico giuridico impone che, a fronte di un atto di disposizione caratterizzato dall'eventus damni e dal consilium fraudis del debitore, la posizione dei terzi trovi protezione solamente laddove il loro acquisto sia stato a titolo oneroso (e comunque, anche in questo caso, alla sola condizione che essi non siano stati compartecipi dell'intento fraudolento del debitore). Quindi per l'azione revocatoria di atti a titolo gratuito non occorre che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (Cass., sentenza n. 12045/2010; Cass., sentenza n. 5072/2009; Cass., sentenza 29869/2008). 
Nel caso in esame, per le ragioni esposte nei paragrafi 3.3 e 3.4, si è in presenza di due atti dispositivi a titolo gratuito, quindi nessuna indagine deve essere espletata in ordine alla partecipatio fraudis della sig.ra ### 3.7. Vista la delicatezza delle questioni trattate è opportuno precisare che, anche a voler opinare diversamente (e cioè anche a voler configurare gli atti dispositivi de quibus come atti a titolo oneroso), la conclusione non muterebbe. 
Infatti, nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione patrimoniale sia posteriore al sorgere del credito, il creditore che agisce in revocatoria ha solo l'onere di provare che il terzo sia stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore diminuiva la sua consistenza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati (c.d. scientia fraudis: cfr. Cass., sentenza n. 10430/2005; Cass., sentenza n. 7104/2005; Cass., sentenza 20813/2004), non rendendosi comunque necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta (Cass., sentenza 10623/2010), né la collusione tra il debitore il terzo, né conoscenza il calcolo terzo dello stato di insolvenza del debitore (Cass., sentenza 3470/2007; Cass., sentenza n. 1068/2007; Cass., sentenza n. 11518/1995). 
Giova precisare che, secondo la Suprema Corte, la prova del requisito della scientia damni nell'accezione sopra vista può darsi anche per presunzioni (Cass., sentenza n. 11577/2008; Cass., sentenza n. 3470/2007; Cass., sentenza n. 1068/2007). 
Facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principi, vengono in rilievo le seguenti considerazioni: • nella comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse della sig.ra ### si legge che, “per fatti sconosciuti alla convenuta”, il sig. ### non poteva assicurare alla sua famiglia una “stabilità economica” (cfr. pag. 10 della comparsa); • le condizioni di separazione prevedevano che, fino alla data del rogito notarile mediante il quale si sarebbe perfezionato il trasferimento della quota di comproprietà, il sig. ### avrebbe potuto continuare ad abitare nella casa familiare. Posto che l'operazione si è conclusa a distanza di ben sette mesi dall'omologa della separazione, deve presumersi che per tutto questo tempo - e segnatamente nel periodo in cui il sig. ### ha notificato al sig. ### l'ordinanza di convalida di sfratto, la monitoria di sgombero, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e il pignoramento immobiliare - i coniugi abbiano continuato a coabitare; • i coniugi si sono recati dal notaio per perfezionare la cessione a titolo gratuito della quota di comproprietà solo a distanza di sette mesi dall'omologa della separazione consensuale, ma evidentemente la tempistica ha subito un'accelerazione quando, in data ###, il sig. ### ha ritirato personalmente raccomandata informativa ex art.  140 c.p.c. relativa alla notifica del pignoramento immobiliare. 
Stando ai sopra indicati elementi (che assurgono a indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729, comma 1, c.c.) è impensabile che il sig. ### non abbia riferito alla sig.ra ### della vicenda relativa al credito vantato nei suoi confronti dal sig. ### quindi è da ritenersi che la fattispecie concreta si caratterizzi per una vera e propria collusione del terzo; in ogni caso, visto che il sig. ### ha sottratto alla garanzia patrimoniale generica gli unici beni immobili su cui vantava diritti reali, di certo non può escludersi la scientia damni in capo all'odierna convenuta, che in quel periodo ancora conviveva con il marito e - a quanto pare - era addirittura a conoscenza delle sue precarie condizioni economiche. 
Si ribadisce che le argomentazioni svolte in questo paragrafo devono intendersi sviluppate solo ad abundantiam, perché, per le ragioni ampiamente illustrate supra, si è in presenza di atti dispositivi a titolo gratuito.  3.8. Sussistendo - con riferimento a entrambi gli atti aggrediti con la acio pauliana - tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c., la domanda del sig.  ### merita integrale accoglimento. 
Conseguentemente, devono essere dichiarati inefficaci nei confronti dell'attore: a. il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. costituito dai convenuti a favore dei figli con atto a rogito del ### in data ###, rep. 2257/164, trascritto in data ###, #### 3165, ### Generale 4807, nonché b. la cessione a titolo gratuito della quota di ½ della piena proprietà dei beni immobili sotto indicati effettuata dal sig. ### in favore della sig.ra ### mediante atto a rogito del ### in data ###, rep. 2986/2144, trascritto in data ###, ### 1256 ### 1696, entrambi aventi ad oggetto i beni immobili siti in #### e così identificati: 1. ### - ### 6, ### 861, Sub. 2, Cl. A/7, Abitazione in ### consistenza vani 9,5, ### n. #####-T-1; 2. ### - ### 6, ### 861, Sub. 3, Cl. C/6, consistenza 49 mq, ### n. #####; 3. ### - ### 6, ### 861, EU (ente urbano) consistenza 8 are 6 centiare; 4. ### - ### 6, ### 861, Sub. 1, E (ente comune) piano T.  ***  4. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto vengono poste integralmente a carico dei convenuti, da considerarsi obbligati in solido ex art. 97 c.p.c. visto il loro “interesse comune”. 
La liquidazione del compenso del difensore del sig. ### deve essere effettuata avendo riguardo ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (cfr. art. 5, comma 1, D.M. 55/2014, secondo cui “Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”: viene dunque in rilievo la somma indicata nel precetto prodotto sub 1 fasc. attoreo, che è pari ad euro 11.646,68). 
Alla luce delle caratteristiche delle questioni di fatto e di diritto trattate (non eccessivamente complesse, ma certo non semplici), si stima congruo riconoscere importi corrispondenti ai valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. La fase istruttoria si è esaurita nel deposito di tutte le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., quindi per tale segmento processuale si stima congruo riconoscere un importo leggermente inferiore al valore medio. 
Il tutto secondo seguente schema: fase di studio euro 875,00 fase introduttiva euro 740,00 fase istruttoria euro 1.265,00 fase decisionale euro 1.620,00 Si perviene così alla liquidazione del complessivo importo di euro 4.500,00, al quale devono essere aggiunti, oltre alle spese non imponibili, il rimborso spese ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dal sig. ### nei confronti dei sigg.ri ### e ### e conseguentemente dichiara inefficaci nei confronti dell'attore: a. il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. costituito dai convenuti a favore dei figli sui beni immobili sotto indicati con atto a rogito del ### in data ###, rep. 2257/164, trascritto in data ###, #### 3165, #### 4807, nonché b. la cessione a titolo gratuito della quota di ½ della piena proprietà dei beni immobili sotto indicati effettuata dal sig. ### in favore della sig.ra ### mediante atto a rogito del ### in data ###, rep. 2986/2144, trascritto in data ###, ### 1256 ### 1696, entrambi aventi ad oggetto i beni immobili siti in #### e così identificati: 1. ### - ### 6, ### 861, Sub. 2, Cl. A/7, Abitazione in ### consistenza vani 9,5, ### n. #####-T-1; 2. ### - ### 6, ### 861, Sub. 3, Cl. C/6, consistenza 49 mq, ### n. #####; 3. ### - ### 6, ### 861, EU (ente urbano) consistenza 8 are 6 centiare; 4. ### - ### 6, ### 861, Sub. 1, E (ente comune) piano T; Visto l'art. 2655 c.c. ordina al competente ### dei ### manlevandolo da ogni responsabilità, di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine delle trascrizioni dei suddetti atti; Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che si liquidano in euro 345,51 per spese non imponibili e in euro 4.500,00 per compenso professionale ex D.M. 55/2014, oltre al 15% per rimborso spese ex art. 2, comma 2, D.M. cit., I.V.A. e C.P.A. come per legge.  ### 6/6/2020 

Il Giudice
(dott. ### RG n. 3121/2017


causa n. 3121/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Buffoni Matteo

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