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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Busto Arsizio Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. R.G. 5603/2019 promossa da ### (C.F.: ###) in persona del suo amministratore pro tempore, - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - #### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - #### (C.F.: ###) tutti con il patrocinio dell'avv. ### ATTORI contro ### (C.F.: ###) in persona del suo legale rappresentante sig. ### con il patrocinio dell'avv. ### ARCH. ### (C.F.: ###) con il patrocinio dell'avv. #### CONVENUTI e contro ### (C.F.: ###) con il patrocinio dell'avv. ##### parti hanno concluso come segue: ### “Voglia il TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, previa ogni più opportuna declaratoria di rito e di merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 6299/16 R.G. Tribunale di ###, visti gli artt. 1490 e ss., 1669, 2043 C.C. ed ogni altra norma ritenuta pertinente, accertare e dichiarare per le causali esposte in atti, le responsabilità, in via solidale o in via subordinata ciascuno per quanto di propria competenza, dei convenuti ### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore ed #### e per l'effetto: A) condannare, in via solidale fra loro o in via subordinata ciascuno per quanto di propria competenza, i convenuti ### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore ed #### al risarcimento a favore del ### e dei condomini attori di tutti i danni relativi e conseguenti ai vizi e difetti costruttivi, manchevolezze, difformità, mancanza di qualità di cui in atti e narrativa e quindi: - al risarcimento e refusione dei costi di eliminazione dei vizi e difetti costruttivi, manchevolezze, difformità, mancanza di qualità tanto nelle parti comuni come nelle conseguenze diramatesi nelle parti esclusive, così come indicati in atti ed in narrativa, nonché dei danni conseguenti. Costi e danni che si quantificano in € 481.679,90 o nella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa. - alla refusione di tutte le spese di qualsiasi natura (legale e tecnica) affrontate per la verifica ed accertamento stragiudiziale e giudiziale dei suddetti vizi e difetti, nonché per la loro deduzione in giudizio e stragiudiziali (come da fatture prodotte e/o che verranno prodotte e/o come da liquidazioni giudiziali e/o da valutazione equitativa). Spese che si quantificano in € 15.597,07 o la somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa. - al risarcimento dei danni per il mancato o pregiudicato uso delle parti e dei beni comuni, che si quantificano in € 50.000,00 o le somme maggiori o minori determinate in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa.
B) condannare, in via solidale fra loro o in via subordinata ciascuno per quanto di propria competenza, i convenuti ### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore ed #### al risarcimento, anche a titolo di pregiudicato e/o limitato godimento e/o riduzione del corrispettivo, a favore del ### e condomini attori di tutti i danni conseguenti ai vizi e difetti costruttivi, mancanza di qualità, manchevolezze, difformità costruttive afferenti la non corretta installazione delle cappe di esalazione cucina ed interferenze tra appartamenti (punto 12 della CTU dell'####. Danni che si quantificano nella somma di € 20.000,00 per ciascuna unità immobiliare o la somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa ex art. 1226 C) Il tutto, sempre ed in ogni caso, con l'aggiunta degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
D) Sempre e in ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso proposte poiché inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
E) Sempre e in ogni caso con vittoria di spese (ivi comprese quelle di eventuale consulenza tecnica d'ufficio e di parte) e di compensi professionali.
F) In via istruttoria: si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'interesse degli attori con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 C.P.C. datata 12/02/2021 e con memoria ex art. 183 VI comma n. 3 C.P.C. datata 04/03/2021 e non ammesse dal Tribunale adito. Dette istanze vengono integralmente richiamate e qui di seguito ritrascritte (salvo errori e/o omissioni): A) ### D'### D'####. 6299/16 R.G. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Si chiede che il TRIBUNALE adito voglia disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento d'istruzione preventiva n. 6299/16 R.G. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO e che, ex art. 698 C.P.C., venga dichiarata l'ammissibilità e rilevanza dell'elaborato peritale del DOTT. ING. ### (anche prodotto con l'atto di citazione sub doc. 2).
B) ###'### / ####. ### che valuti quantum, opere e danni ulteriori rispetto a quanto delineato dal #### nel procedimento per ###.G. 6299/16 Trib. ### (le tematiche da -eventualmentesottoporre a integrazione, sono delineate alle pagine 7/11 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 CPC attorea e alle pagine 4/5 della memoria ex art. 183 VI comma n. 3 C.P.C. attorea, qui da intendersi integralmente richiamate).
C) ### chiede ammettersi l'interrogatorio formale dei convenuti (legale rappresentante pro tempore di ### S.R.L. e #### e la prova testimoniale sui seguiti capitoli di prova: 1) Vero che dal mese di giugno 2017 sono stati eseguiti i seguenti interventi (pagg. 4 e 5 della relazione dell'#### doc. 4 attoreo; contratto di appalto doc 108 attoreo; fatture da 5 a 49 attoree, tutti da mostrare al deponente): a) ampliamento locale ### b) formazione nuovo basamento esterno per consentire l'installazione di unità esterne dell'impianto; c) spostamento delle unità esterne sul basamento di cui al punto b) e rifacimento delle tubazioni gas; d) rifacimento delle colonne di distribuzione impianto idrico sanitario acqua potabile; e) spostamento delle unità interne a seguito dell'ampliamento del locale; f) sostituzione del serbatoio di accumulo inerziale; g) rifacimento delle tubazioni a prevalente percorso orizzontale; h) pulizia, bonifica e risanamento delle tubazioni dell'impianto idrico sanitario acqua potabile; i) pulizia, bonifica, risanamento dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento mediante flussaggio delle colonne montanti e dei singoli circuiti degli impianti a pavimento; j) pulizia e flussaggio degli scambiatori delle unità interne e degli accumuli ### k) fornitura di prodotti chimici e accessori quali pompe dosatrici e contalitri. 2) Vero che le operazioni di pulizia, lavaggio, sufflaggio e risanamento di cui ai al superiore capitolo di prova, svoltesi nell'ultimo semestre dell'anno 2017, si sono rilevate inadeguate per le macchine ### installate all'interno delle centrali condominiali. 3) Vero che nonostante le operazioni di pulizia, lavaggio, sufflaggio e risanamento di cui ai al superiori capitoli di prova, svoltesi nell'ultimo semestre dell'anno 2017, le macchine ### installate all'interno delle centrali condominiali subivano blocchi “###- ### della pompa nel circuito idraulico” (cfr. la relazione dell'#### doc. 4 attoreo da mostrare al deponente). 4) Vero che nel mese di gennaio 2018 il manutentore degli impianti ha sezionato una macchina ### per comprendere la ragione delle problematiche indicate al superiore capitolo di prova. 5) Vero che in data 7 febbraio 2018 il manutentore degli impianti ha escluso la possibilità di riparazione delle macchine ### 6) Vero che per risolvere le problematiche relative alle macchine ### installate all'interno delle centrali condominiali e di cui ai superiori capitoli di prova, è stato necessario (cfr. pagg. 5 e ss. della relazione dell'#### doc. 4 attoreo da mostrare al deponente nonché le fatture docc. 5/49, sempre da mostrare al deponente): a) recuperare le unità esterne in funzione e ripristinare la centrale con componentistica ### b) sostituzione la distribuzione delle tubazioni interne alla centrale termofrigorifera; c) sostituire i bollitori deputati alla preparazione dell'acqua calda sanitaria; d) sostituire le tubazioni di collegamento delle apparecchiature alle colonne montanti; e) installare n. 3 serbatoi; f) fornire nuove apparecchiature ### : n. 2 unità esterna ### 64 kW ###### n. 2 unità interna ### 64 kW ###; n. 4 unità interna ### 16 kW ###; n. 6 accumulo ### 538/16/0 ### g) smantellare e smaltire l'impiantistica; h) formare nuove linee frigorifere e coibentare le stesse; i) formare nuove linee lato acqua per il circuito tecnologico e per il circuito sanitario e coibentare le stesse; j) procedere a pulizia, bonifica e risanamento dell'impianto di riscaldamento / raffrescamento mediante flussaggio delle colonne montanti e dei circuiti terminali presenti k) bonificare e ripristinare il filtro a sabbia; l) fornire i prodotti chimici per il mantenimento degli impianti. 7) Vero che per emendare i vizi e difetti indicati ai punti da 1 a 6 della perizia dell'#### (doc. 2 attoreo da mostrare al deponente) e in conseguenza degli interventi indicati ai superiori capitoli di prova il ### e i condomini attori hanno sostenuto esborsi pari a € 330.858,90, come da fatture docc. 5/49 allegate alla citazione, da mostrare al deponente e come da disposizioni di pagamento docc. 63/107 allegati alla memoria istruttoria, da mostrare al deponente. 8) Vero che a seguito della sostituzione delle tubature di acciaio zincato con le tubature in multistrato, avvenuta nei primi mesi dell'anno 2018, le problematiche di contaminazione dell'acqua sono cessate. 9) Vero che prima, durante, all'esito dell'accertamento tecnico preventivo e fino al 2018, anno di completamento dei lavori di emenda dei vizi e difetti di cui ai nn. 1/6 della CTU dell'#### all'anno 2018, i condomini del ### attore hanno sofferto le seguenti problematiche: - interruzioni dell'erogazione dell'acqua all'interno delle proprietà esclusive, site nel ### attore; - interruzioni dell'erogazione del servizio di riscaldamento e raffrescamento all'interno delle proprietà esclusive site nel ### attore; - fuoriuscita di acqua sporca - rossa dai rubinetti a servizio delle proprietà esclusive. 10) Vero che a seguito della contestazione dei vizi e difetti per cui è causa (cfr. le raccomandate a.r. dell'avv. ### docc. 56 e ss. attorei, da mostrare al deponente) sia l'#### che la ### S.R.L. hanno riconosciuto i vizi e difetti denunciati e posto in essere dei tentativi rimediali, rimasti tuttavia privi di risultati. 11) Qualora contestate le fatture docc. 5/49 all. atto di citazione ovvero la descrizione della prestazione ivi indicata, si chiamano come testimoni, a conferma, i soggetti emittenti delle medesime. ### errori e/o omissioni: - Legale rappresentante pro tempore ### di ### quanto alla fattura 17/2017 (doc. 5 attoreo da mostrare al deponente); - #### titolare della ### quanto alle fatture 17/17, 31/17 (docc. 6 e 7 attorei da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore ### S.N.C. ### & C. S.N.C. quanto alle fatture 39/17, 55/17, 2/2018, 58/18 (docc. 9, 10, 11, 36 attorei, da mostrare al deponente; - Legale rappresentante pro tempore ### S.P.A. quanto alle fatture 345/DI/17, 447/DI/17, 502/DI/17, 569/DI/17/, 1/DI/18 (docc. 12/16 attorei da mostrare al deponente) e 381/DI/18, 534/DI/18, 687/DI/18 (docc. 42/44 attorei da mostrare al deponente); - Geom. ### quanto alla fattura 5/18 (doc. 17 attoreo da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore/titolare della ### di #### quanto alle fatture 36/17 e 50/17 (docc. 18/19 attorei da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore/titolare ### di ### quanto alla fattura 14/2017 (doc. 20 attoreo da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore/titolare ### quanto alla fattura 58/17 (doc. 21 da mostrare al deponente); - ING. ### quanto alle fatture 36/17, 55/17, 11/18, 35/18 (docc. 22/25 attorei da mostrare al deponente) e alle fatture 60/18, 41/A/19, 35/18 (docc. 46/48 attorei da mostrare al deponente); - legale rappresentante pro tempore studio ### quanto alla fattura 85/2018 (doc. 26 attoreo da mostrare al deponente); - legale rappresentante pro tempore ### S.N.C. ###. BERTO & G. BIRAGHI quanto alle fatture 505/17, 646/17, 263/18, 264/18 e 430/18 (docc. 27/31 attorei da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore A.R.C. #### S.R.L. quanto alla fattura 715/18 (doc. 32 attoreo da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore ### S.R.L., quanto alle fatture 43/18, 55/18, 62/18 e ###/18 (docc. 33/35 e 49 attorei, da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore ### S.R.L. sulle fatture 120/18, 161/18, 162/18, 185/18 e 184/18 (docc. 37/41 attorei da mostrare al deponente) Si indicano come testimoni, su ### i capitoli di prova: • DOTT. #### 13, ### al ####. • #### 13, ### al ####. • DOTT. ING. #### 2, ####. • Legale rappresentante pro tempore ### di ### via ### 36, ####. • #### titolare della ### via ### 8, ####. • Legale rappresentante pro tempore ### S.N.C. ### & C. S.N.C., via Merendalunga 1/B, ####. • Legale rappresentante pro tempore ### S.P.A. ### 1880, ####; via Bergamo 1465, ####; • GEOM. #### 4, ####. • Legale rappresentante pro tempore/titolare della ### di ##### 9/B, ####. • Legale rappresentante pro tempore/titolare ### di ### via ### 10/B, ####. • Legale rappresentante pro tempore/titolare ### via ### 30, ####. • Legale rappresentante pro tempore #### 13, ### al ####. • Legale rappresentante pro tempore ### S.N.C. ###. BERTO & G. BIRAGHI, via ### 8, ####. • Legale rappresentante pro tempore A.R.C. #### S.R.L., ### 19, ####. • Legale rappresentante pro tempore ### S.R.L., V.lo dell'### 1, ####. • Legale rappresentante pro tempore ### S.R.L., via Tommaseo ###, ####; via ### 41/47, ####; • Legale rappresentante pro tempore ### C. & C. S.A.S., via Savona 7, ####; via del ### 10, ####; • Legale rappresentante pro tempore ### S.R.L, via ### 13/C, ####. • ### via ### 38/a, ####.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'interesse dei convenuti e della terza chiamata per le ragioni esposte con memoria ex art. 183 VI comma n. 3 C.P.C. attorea. Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze di prova orale formulate nell'interesse dei convenuti, si chiede di essere ammessi a prova contraria con tutti i testi indicati nella memoria ex art. 183 VI c. n. 2 C.P.C. attorea, datata 12/02/2021.”. #### E ####: “Voglia l'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, così giudicare: - In via preliminare e/o pregiudiziale autorizzare la chiamata dei terzi in causa: 1) ### P.I. ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ### (20025-MI) via ### n.13/c; 2) Ass.ni ### (in cui è stata incorporata per fusione la ###ni ###, P.I. ###, con sede ###### (###-TV) via ### n.14; - Nel merito in via preliminare rigettare le domande attoree nei confronti di entrambi i convenuti, per intervenuta decadenza nonché prescrizione delle relative azioni, a qualsivoglia titolo; - Sempre nel merito: rigettare poichè del tutto infondate per i motivi meglio esposti in narrativa, tutte le domande formulate dagli attori, nei confronti dell'arch. ### e dell'### srl, o in subordine dichiarare questi ultimi responsabili dei soli danni verificatisi per loro diretta azione negligente od imperita, non conforme ai loro obblighi anche professionali, che dovrà essere provata in giudizio; - In ogni caso e sempre nel merito posta la chiamata in causa del terza ### P.I. ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ### (20025-MI) via ### n.13/c, ed in relazione ai fatti che saranno oggetto di prova in giudizio, dichiarare quest'ultima responsabile, o quantomeno corresponsabile, dei vizi, difformità, malfunzionamenti manifestatisi nell'impianto di raffrescamento e riscaldamento nonché in quello dell'acqua fredda e calda sanitaria di entrambe le palazzine, per la loro azione negligente od imperita od omissiva; - In ogni caso e sempre nel merito posta la chiamata in causa della terza ###ni ### (in cui è stata incorporata per fusione la ###ni ###, P.I. ###, con sede ###### (###-TV) via ### n.14, ed in relazione ai fatti che saranno oggetto di prova in giudizio, dichiarare quest'ultima tenuta a manlevare e garantire l'arch. ### e la ### srl, in virtù dei contratti assicurativi da loro sottoscritti, e, nella denegata ipotesi di condanna al risarcimento dei danni di questi ultimi, condannare tale compagnia assicuratrice al pagamento diretto dell'importo determinato dall'###mo Tribunale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Dichiara altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate da controparte.”. ### S.P.A. (###): “In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di ### S.p.A. in quanto infondata in fatto e in diritto.
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, nella denegata ipotesi di anche parziale accoglimento delle domande attoree, dichiarare ### S.p.A. tenuta a mantenere indenne la ### S.r.l., da quanto questa sarà condannata a risarcire, esclusivamente entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza.
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.”. ### S.P.A. (#####: “In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di ### S.p.A. in quanto infondata in fatto e in diritto.
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, nella denegata ipotesi di anche parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare ### S.p.A. tenuta a mantenere indenne l'arch. ### esclusivamente nella misura corrispondente al grado di responsabilità imputabile allo stesso, ed entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza.
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, regolarmente notificato, il ### corrente in ### via ### n. 38/A e 38/B, e i condomini indicati in epigrafe convenivano in giudizio la ### S.r.l. e l'#### chiedendone la condanna, in via tra di loro solidale o ciascuno per quanto di esclusiva competenza, al risarcimento di tutti i danni conseguenti ai vizi e difetti costruttivi, quantificati in € 481.679,90, oltre alla refusione delle spese resesi necessarie per l'accertamento stragiudiziale e giudiziale dei vizi e difetti quantificati in € 15.597,07 e al risarcimento dei danni per il mancato o pregiudicato uso delle parti comuni pari a € 50.000,00 nonché dei danni a titolo di pregiudicato e/o limitato godimento e/o riduzione del corrispettivo conseguenti ai vizi e difetti afferenti la non corretta installazione delle cappe di esalazione cucina, quantificati in € 20.000,00 in favore del ### e di ciascuna unità immobiliare.
Esponevano in particolare gli attori che il ### era un complesso immobiliare che constava di due edifici, edificato dietro committenza della venditrice, la società ### S.r.l. e su progetto dall'#### che pure aveva svolto la direzione lavori. La realizzazione del fabbricato condominiale prevedeva la predisposizione di tecnologie edilizie che avrebbero dovuto essere all'avanguardia nel campo del risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. La parte relativa agli impianti era stata appaltata e realizzata dalla ### s.r.l., società dichiarata fallita in data 2 settembre 2013 dal Tribunale di ### Assumevano gli attori che nello stabile si erano manifestati plurimi vizi e difetti, come dettagliatamente indicati nell'atto di citazione, che avevano interessato gli impianti e le opere edili, sia nelle parti comuni che nelle parti di proprietà esclusiva. In particolare, i vizi e difetti venivano accertati dal CTU nominato dal Tribunale di ### in sede di accertamento tecnico preventivo, mentre altre problematiche emergevano successivamente all'### durante i lavori di emenda dei primi 6 vizi rilevati dal CTU che, stante l'urgenza, venivano da subito eseguiti.
Si costituivano in giudizio, contestualmente con la medesima comparsa di costituzione e risposta, la ### S.r.l. e l'#### eccependo in via preliminare la decadenza nonché la prescrizione della domanda. In particolare, deducevano che, quanto ai vizi elencati ai numeri da 1 a 4 della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, questi dovevano ricondursi alla presenza di ferrobatteri negli impianti, come emerso in sede peritale e come confermato dagli attori nel proprio atto di citazione. I segnali della presenza dei ferrobatteri dovevano farsi risalire alla fine del 2013 ed inizio del 2014, come desumibile dal verbale dell'assemblea condominiale straordinaria del 7.07.2014, nel corso della quale venivano affrontate le segnalazioni di taluni condomini in ordine al riscontro di acqua marrone torbida fuoriuscente dalle tubazioni e veniva dato incarico alla ###ind di ### per l'esecuzione degli interventi all'uopo necessari. Di conseguenza, doveva ritenersi maturata la decadenza nonché la prescrizione ex art. 1669 c.c. dal momento che la denuncia dei vizi alla committente e al direttore dei lavori era pervenuta solo in data 5 agosto 2015.
Inoltre, secondo la tesi dei convenuti, la provenienza dei ferrobatteri doveva imputarsi alla rete dell'acquedotto come riconosciuto dalla società che aveva gestito la fornitura dell'acqua pubblica, ossia l'### e avvalorato dalla circostanza che anche nelle altre palazzine vicine, servite dal medesimo ramo di rete idrica, si erano verificate analoghe problematiche. Dunque, doveva escludersi ogni responsabilità dei convenuti, ai quali non poteva imputarsi alcuna negligenza per avere realizzato gli impianti con colonne di acciaio e acciaio zincato anziché con tubazioni multistrato in resine sintetiche, dal momento che non vi era alcuna normativa che vietava l'utilizzo di acciaio.
Sostenevano ancora i convenuti che la realizzazione ed il posizionamento delle colonne montanti con quelle in ferro zincato, erano state eseguite dalla impresa cui era stato appaltato l'esecuzione degli impianti, ### srl di ### senza alcuna ingerenza da parte della committente e senza che fossero state date a riguardo indicazioni da parte dell'arch. ### poiché la direzione dei lavori di fatto era stata assunta dall' ing. ### Ancora, assumevano i convenuti che, quanto ai vizi da 5 a 13 della relazione peritale, relativi per lo più all'impianto ### gli stessi dovevano ricondursi alla disciplina di cui all'art. 1667 c.c. e quindi da denunciare entro due anni dalla consegna dell'opera. Pertanto, parte attrice doveva ritenersi decaduta nonché prescritta l'azione avendo denunciato i vizi dopo tre anni dalla relativa consegna.
Quanto poi alla carenza di documentazione di cui al punto 13 della relazione tecnica, sostenevano i convenuti che tale documentazione doveva essere fornita dalla ### S.r.l. che aveva realizzato gli impianti e quindi non poteva essere addebitata alcuna responsabilità alla committente e al direttore dei lavori.
Contestavano, infine, la quantificazione dell'importo richiesto a titolo di danno, nonché la richiesta di rimborso delle spese legali e tecnico peritali. Concludevano chiedendo, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa di: - ### in quanto società collaudatrice degli impianti e manutentrice dei medesimi che aveva eseguito, su incarico del ### gli interventi volti alla risoluzione della problematica dell'acqua contaminata, al fine di dichiarane la responsabilità per i vizi, difformità, malfunzionamenti manifestatisi nell'impianto di raffrescamento e riscaldamento nonché in quello dell'acqua fredda e calda sanitaria di entrambe le palazzine, - ### al fine di tenere manlevati i convenuti in forza dei contratti assicurativi sottoscritti rispettivamente dall'arch. ### e dalla ### S.r.l..
Nel merito, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande ed in subordine la limitazione della condanna ai soli danni verificatosi per loro diretta azione imperita.
Concessa l'autorizzazione alla sola chiamata in causa di ### e ritualmente notificato l'atto di citazione del terzo, si costituiva la predetta compagnia assicurativa, aderendo quanto al merito della causa alle difese articolate dall'arch. ### Eccepiva, inoltre: - l'inopponibilità alla stessa della CTU resa in sede di accertamento tecnico preventivo, non essendo stata parte del procedimento; - la perdita del diritto degli assicurati a essere tenuti indenni ex art. 1915 c.c. in quanto avevano denunciato il sinistro solo in data ###, quando il procedimento di accertamento tecnico preventivo era già concluso e sebbene avessero ricevuto dal ### la prima lettera formale di messa in mora in data ###; - l'intervenuta prescrizione della copertura, ex art. 2952, com. 2 e 3 c.c. non avendo gli assicurati denunciato il sinistro entro due anni dal giorno in cui il terzo aveva avanzato la richiesta di risarcimento.
Eccepiva, ancora, l'inoperatività delle polizze stipulate in quanto le stesse coprivano solo i danni causati alle opere in caso di rovina totale delle stesse o di rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per loro natura a durata, compromettendone in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera e tali non potevano considerarsi i vizi de quo, poiché al concetto di rovina indicato in contratto doveva attribuirsi un significato più ristretto di quello elaborato dalla giurisprudenza in ambito di responsabilità ex art. 1669 c.c..
In ogni caso, quanto alla polizza contratta con ### S.r.l., la terza chiamata assumeva che la copertura era riconosciuta a condizione che l'opera fosse stata realizzata a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali (art. 3) ed esclusa per danni indiretti e consequenziali, danni causati da ruggine, danni da difettosa impermeabilizzazione (art. 2). Quanto alla polizza contratta dall'arch. ### la copertura non si estendeva alle perdite patrimoniali e ai danni derivanti da mancata rispondenza delle opere all'uso od alle necessità cui erano destinate (art. 1.6 lett. u) ed infine, la garanzia non copriva la responsabilità derivante all'assicurato in forza del vincolo di solidarietà, essendo limitata ai soli danni riconducibili all'operato dell'arch. ### e in misura proporzionale alla quota di responsabilità in capo allo stesso. Concludeva, pertanto, la compagnia assicurativa chiedendo il rigetto delle domande di garanzia ed in subordine, la condanna entro i limiti ed i massimali di polizza.
All'udienza di comparizione parti del 16 dicembre 2020, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e, successivamente, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'#### l'escussione testimoniale e l'espletamento di ### Terminata l'istruttoria, si perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 5 aprile 2023, per cui la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per le comparse conclusionali ex art. 190 cpc.. ******* ### attrice agisce nel presente giudizio, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno derivante dalla presenza di vizi e difetti costruttivi interessanti il complesso condominiale, sia relativamente alle parti comuni che riguardo alle proprietà esclusive dei singoli condomini.
Preliminarmente all'instaurazione della presente controversia, nel 2016 l'attrice aveva esperito un accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale la ### incaricata di periziare l'immobile condominiale de quo, aveva evidenziato la presenza dei seguenti vizi e difetti e delle seguenti cause che ne avevano dato origine, enucleati con numerazione da 1 a 13,: 1) ### dell'impianto di riscaldamento. 2) ### dell'impianto idrico sanitario acqua calda 3) ### dell'impianto di ricircolo acqua calda sanitaria 4) ### dell'impianto idrico sanitario acqua fredda In ordine ai suddetti quattro vizi, il CTU aveva accertato come la contaminazione da ferrobatteri fosse l'origine della causa del malfunzionamento, in quanto avevano dato inizio alla corrosione delle tubazioni in ### e di conseguenza alla formazione di sospensione melmosa ferrosa all'interno dell'impianto ### e #### aveva puntualizzato nella parte relativa alle risposte alle osservazioni dei CTP che “non è in grado tecnicamente di relazionare il momento iniziale o il punto zero in cui siano stati immessi i ### negli impianti, ma soprattutto, dovendo il CTU basarsi sempre su dati certi, non può supporre (o prospettare) la loro origine.
Di sicuro dalle attuali analisi eseguite, verbalizzate, relazionate e allegate, non provengono dall'acquedotto” (pag. 94 della relazione tecnica). “### di tubazioni in acciaio nero e zincato nell'impianto meccanico di riscaldamento/raffrescamento e idrico sanitario conseguentemente con la presenza di ### nelle stesso impianto ha portato ad avere una situazione attuale come rilevata dai verbali, fotografie e analisi” (pag. 103 della relazione tecnica).
Dunque, secondo quanto accertato dal ### i ferrobatteri erano già presenti nell'impianto installato dall'appaltatore.
Alla luce delle risultanze di natura scientifica della ### non possono assumere alcuna rilevanza probatoria le dichiarazioni testimoniali rese nel presente giudizio da ### amministratore del condominio nell'anno 2014, quando in assemblea era stata posta all'ordine del giorno la problematica della fuoriuscita dalle tubature di acqua marrone e si era dato incarico alla società ### ind di effettuare le verifiche del caso e di procedere alla risoluzione della problematica. Il teste ha riportato che altri amministratori di ### ubicati nelle vicinanze del ### de quo, gli avevano riferito della sussistenza della medesima problematica di fuoriuscita di acqua marrone torbida nel medesimo periodo (2014) e che anche il responsabile della società che gestiva il servizio comunale di erogazione dell'acqua potabile, ### di ### gli aveva confermato che la tratta che asserviva il ### era terminale, e come tale più ricca di residui e batteri poiché difficilmente raggiungibile dai prodotti di depurazione; tuttavia la deposizione testimoniale è priva di riscontri oggettivi, basti considerare che altro teste di parte convenuta, ### amministratore di condominio, interrogato sul medesimo cap. 5 affermava che “nel 2014 nei condomini da me amministrati anche in zona non ho memoria di problematiche simili a quelle denunziate dagli attori”.
Tra l'altro, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, nessuna responsabilità è ravvisabile in capo alla ###ind, posto che secondo la ricostruzione fatta dai convenuti medesimi e confermata anche dalla documentazione in atti (doc. 9 del fascicolo dei convenuti), la problematica di fuoriuscita di acqua marrone era preesistente all'intervento della ###ind, e pertanto non riconducibile al suo intervento. 5) Non corretta installazione delle unità esterne ### marca ### “### posizionamento delle unità esterne, non rispettando le dimensioni minime imposte dal manuale di installazione, non permettono una corretta espulsione e ripresa aria alle motocondensanti Daikin”. 6) Mancanza di scarico a pavimento all'interno della centrale ###frigorifera: “In fase costruttiva della centrale non è stato inserito lo scarico a pavimento per convogliare gli scarichi dell'impianto, dei bollitori e le eventuali perdite di acqua all'interno del locale. La mancanza dello scarico causa la non corretta defluizione delle acque e di conseguenza la loro stagnazione all'interno del locale”. 7) Non corretta installazione delle macchine VMC all'interno degli appartamenti dei condomini ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio B), ### (edificio B), ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio B): “### posizionamento delle botole di ispezione nel disimpegno dove è installata la macchina della VMC non permette l'accesso ai filtri della macchina stessa”. 8) Non corretta installazione delle griglie esterne delle VMC a servizio degli appartamenti: “### posizionamento dei canali di immissione aria esterna ed espulsione aria vizia interna crea interferenza sulle griglie esterne”. 9) Non corretta installazione della regolazione batteria delle VMC a servizio degli appartamenti.
Mancanza di elettrovalvola ### a due/tre vie per il controllo fluido caldo/freddo: “La mancanza di regolazione sulla batteria, dovuta alla non installazione di elettrovalvola, causa il non corretto controllo delle temperature di mandata dell'aria all'interno dell'appartamento servito”. 10) Mancato collegamento della seconda rete condensa prevista nelle macchine VMC installate. A riguardo il CTU ha rilevato che: “### marca ### srl, serie ### ha una doppia funzione: - Ricambio igienico dell'aria attraverso un recuperatore ad alta efficienza al suo interno. - Deumidificazione ambiente attraverso un circuito frigorifero indipendente al suo interno.
Di conseguenza sono previsti nr. 2 allacci di condensa alla stessa macchina, uno per la batteria e uno per il recuperatore al suo interno, così come previsto dal manuale tecnico della macchina. Attualmente è stata collegata solamente la condensa della batteria, ma in alcune situazioni dell'anno si crea condensa anche all'interno della bacinella a servizio del recuperatore di calore installato all'interno della macchina.
Il mancato collegamento della seconda bacinella causa il riversamento dell'acqua di condensa nel controsoffitto”. 11) Mancanza della VMC in nr. 12 locali e precisamente in quelli che hanno accorpato nr. 2 appartamenti o dei locali attigui. ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio B), ### (edificio B): “E' stato installato il ### a servizio degli ambienti annessi all'appartamento, ma non il ricambio igienico dell'aria come nel resto dell'appartamento.
La mancanza di VMC in questi ambienti causa un ricircolo continuo della stessa aria interna e un non ottimale ricambio igienico dell'aria, così come avviene in tutti i locali restanti dell'appartamento”. 12) Non corretta installazione dell'esalazioni ### A riguardo il CTU aveva appurato le seguenti irregolarità: “- Tratti orizzontali di tubazioni in PP grigio all'altezza dell'ultima soletta degli edifici con lunghezze di circa 10/15 metri per raggiungere il cavedio di esalazione. - Presenza di acqua all'interno delle tubazioni orizzontali. - Tubazioni in contropendenza rispetto al flusso d'aria. - Mancanza di sistemi raccolta condensa all'interno degli appartamenti. - Interferenza tra l'appartamento del #### piano secondo edificio “A” e l'appartamento del ### Sartori piano primo edificio “A”, in quanto utilizzano lo stesso condotto di esalazione cappe cucina I lunghi tratti orizzontali delle tubazioni di esalazione delle cappe cucina raffreddano ulteriormente i vapori di cottura delle piastre a induzione, causando la formazione di condensa al loro interno. La stessa ristagna nelle tubazioni in contropendenza e, a causa della mancanza dei sistemi di raccolta condensa, si riversa all'interno degli appartamenti”. 13) Mancanza di documentazione tecnica finale sugli impianti meccanici centralizzati. A riguardo il CTU aveva accertato l'insufficienza della documentazione relativamente alla tipologia impiantistica installata, ritenendo necessaria una integrazione dei certificati e progetti come elencati nella relazione peritale.
Così sinteticamente descritti i vizi e difetti accertati dal ### il Tribunale reputa provato in giudizio la non conformità delle opere eseguite alle regole dell'arte.
Le conclusioni a cui giunge il CTU sono pienamente condivise da questo Giudice, in quanto la relazione è accurata e completa sotto ogni profilo e l'iter motivazionale seguito appare congruo alla natura dei quesiti, sorretto da precise argomentazioni tecniche e normative di riferimento e immune da qualsivoglia vizio logico come, analogamente, le controdeduzioni formulate in ordine alle osservazioni fatte dai consulenti di parte.
In base alle risultanze della consulenza tecnica si ritiene che i su menzionati vizi e difetti, come rilevati e descritti dalla C.T.U., siano riconducibili alla fattispecie dell'art. 1669 c.c..
Com'è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella nozione di gravi difetti rientrano non solo quelli che possono pregiudicare la sicurezza o la stabilità dell'edificio, ma anche quelli da cui deriva un apprezzabile danno alla funzione economica od una sensibile menomazione del normale godimento dell'edificio o del suo valore di scambio, rivestendo il carattere della gravità tutte quelle alterazioni che incidono sulla sostanza dell'opera e su tutti quegli elementi che devono essere presenti affinché l'opera stessa possa fornire la normale utilità in relazione alla sua funzione economica e pratica (ex pluribus, cfr. Cass. n. 19868/2009 ; Cass. n. 1468/1999, Cass. n. 456/1999, Cass. n. 2977/1998, Cass. 1393/1998, Cass. n. 1203/1998, Cass. n. 7992/1997, Cass. n. 10624/1996, Cass. n. 13106/1995, n. 5103/1995, Cass. n. 1164/1995, Cass. n. 1081/1995, Cass. n. 245/1995, Cass. n. 10218/1994, n. 13112/1992, Cass. n. 9081/1992, Cass. n. 1686/1991, Cass. n. 3339/1990). Consegue che possono integrare la fattispecie prevista dall'art. 1669 c.c. anche i difetti inerenti elementi secondari e accessori purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene secondo la destinazione propria di quest'ultimo (cfr. Cass. SU n. 7756/2017). In particolare, in tema di impianti la Corte di Cassazione ha affermato che “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini.” (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018) Ed ancora “Il "difetto di costruzione" che, a norma dell'art. 1669 cod. civ. legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo, mentre i vizi (o le difformità dell'opera dalle previsioni progettuali o dal contratto d'appalto), legittimanti l'azione di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1667 cod. non devono necessariamente incidere in misura rilevante sull'efficienza e la durata dell'opera.” ( civ. Sez. 2, Sentenza n. 456 del 19/01/1999).
Alla luce di tale ricostruzione ermeneutica deve affermarsi che anche i vizi relativi all'impianto di ventilazione meccanica controllata (### devono ritenersi gravi e meritevoli della tutela ex art. 1669 c.c. ancor più nel caso di specie, ove si consideri, altresì, la tipologia di edificazione rappresentata dal ### de quo, che stante la stessa propaganda pubblicitaria effettuata dai convenuti (doc. ### di parte attrice) era stato progettato e realizzato con tecniche improntate ad un ampio risparmio energetico e rispetto dell'ambiente, con ricorso a tecnologie all'avanguardia, di cui il sistema di VMC ne faceva parte integrante essenziale, posto che in tali strutture edilizie la ventilazione meccanica è fondamentale per prevenire problemi di umidità e muffa, conservando al meglio l'edificio e proteggendone il suo valore.
Dunque, tutti i vizi rilevati dalla CTU rientrano nell'ambito dei gravi difetti ex art. 1996 cc.
Analogamente vi rientrano tutte le irregolarità o carenze della documentazione elencata nella relazione tecnica resa in sede di ### come ad esempio il certificato di collaudo e taratura dei sistemi di contabilizzazione dell'energia sull'impianto di riscaldamento/raffrescamento e contabilizzazione volumetrica sull'impianto idrico sanitario, nonché il certificato di collaudo e taratura dell'impianto ### installato negli appartamenti ed i progetti costruttivi dell'impianto meccanico realizzato.
In ordine a tali vizi e difetti non può ritenersi intervenuta alcuna decadenza o prescrizione dall'azione risarcitoria de qua, in quanto per costante orientamento giurisprudenziale si deve ritenere che i termini ex art. 1669 c.c. decorrano dal momento in cui si acquisisce un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva non solo dei difetti ma anche della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, momento coincidente, di regola, con l'acquisizione di relazioni peritali anche solo di parte e, nel caso di specie, dalla redazione della perizia depositata in data 27 aprile 2017 nell'ambito del procedimento per ###.G. n. 6299/16 (ex plurimis Cass., n. 24052/2021). Quindi, i citati termini, nel caso di specie, sono stati rispettati posto che a conclusione del procedimento per ATP su menzionato, con raccomandata del 16 aprile 2018 (doc. 58 del fascicolo attoreo), quindi entro il termine di decadenza di un anno, il ### denunciava i vizi e con raccomandata del 8 aprile 2019 (doc. 59 del fascicolo attoreo) interrompeva il termine prescrizionale di un anno per poi promuovere il presente giudizio con la notifica dell'atto di citazione in data 11 ottobre 2019.
La circostanza, riportata da parte convenuta, che già nel 2014, nel corso dell'assemblea straordinaria, i condomini avessero lamentato la fuoriuscita di acqua marrone dalle tubature e la società collaudatrice e manutentrice degli impianti, la ###ind di ### avesse dichiarato che l'ingresso di acqua contaminata era da attribuire alla rete pubblica dell'acquedotto, non assume alcuna rilevanza ai fini del decorso del termine di decadenza e di prescrizione in quanto all'epoca non risultava oggettivamente accertata la causa del proliferare dei ferrobatteri, poi verificata in sede di ### il cui esito è stato, oltretutto, diametralmente opposto a quello prospettato dalla ###ind, in quanto è stata esclusa la provenienza dei ferrobatteri dall'acquedotto comunale.
I vizi rilevati riguardano le opere appaltate dalla ### S.r.l. alla ### s.r.l., società dichiarata fallita in data 2 settembre 2013 dal Tribunale di ### Sussiste, pertanto, la responsabilità dei convenuti, ### S.r.l. committente/venditrice e l'##### quale direttore dei lavori e progettista.
Per quanto concerne la committente, tale società è legittimata passiva in relazione all'azione ex art. 1669 c.c., in quanto in tema di appalto, la giurisprudenza ritiene che la responsabilità sancita dall'art. 1669 c.c. sia applicabile al committente - venditore che abbia avuto una qualche ingerenza, sorveglianza o influenza nella realizzazione dell'opera, come può avvenire, esemplificativamente, quando egli nomini il direttore dei lavori o designi il progettista dalla cui negligenza dipenda, sia pure in concorso con l'appaltatore, il vizio lamentato.
Come emerge dalla documentazione in atti (doc. 62 di parte attrice), la ### S.r.l. ha dato in appalto le opere di impiantistica alla società ### srl, ad oggi fallita, con attribuzione dei compiti di progettazione e direzione dei lavori all' arch. ### il quale oltretutto, dalla visura camerale in atti, risulta essere socio della ### S.r.l. nella misura del 50% del capitale sociale. All'Ing. ### è stato attribuito il solo compito di coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione del piano di sicurezza e coordinamento.
In relazione ai vizi accertati, sussiste, pertanto, anche una concorrente responsabilità ex art. 2055 c.c. del progettista/direttore dei lavori ##### il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in caso di difetti di costruzione rispondono a titolo di concorso con l'appaltatore tutti quei soggetti, quali il progettista ed il direttore dei lavori che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'immobile, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (Cass. 2006 n.3406, Cass. 2012 n.8016). “Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cass., ord. n. 29218/2017).
Con specifico riferimento al direttore dei lavori, in generale si rileva che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. ### di tali obbligazioni richiede quindi non solo la verifica della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, ma altresì impone l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi e, conseguentemente, l'esercizio del potere concreto di vigilanza e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente” (Cass. 2008 n.10728; Cass. 2006 n.4366).
In definitiva, va accolta la domanda di parte attrice nei confronti dei convenuti, con condanna dei medesimi in via solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni derivanti dai suddetti vizi.
Con riferimento al quantum debeatur, il CTU in sede di ATP aveva stimato i costi di emenda pari a complessivi € 159.524,00 oltre #### attrice ha affermato che al termine dell'accertamento tecnico preventivo e prima dell'instaurazione del presente giudizio, stante l'urgenza, ha proceduto all'emenda dei primi sei vizi, avanzando nella presente sede domanda risarcitoria per un importo superiore a quello quantificato in sede di accertamento tecnico preventivo, in quanto nel corso degli interventi correttivi, sarebbero emerse altre problematiche non prevedibili all'epoca dell'accertamento tecnico preventivo e che avrebbero comportato ulteriori costi.
È stata, pertanto, disposta ulteriore CTU al fine di accertare se gli interventi eseguiti dagli attori siano stati risolutivi di tutti i vizi riscontrati in sede di ATP e se per l'esecuzione dei lavori in connessione ai vizi riscontrati in sede di ATP siano stati necessari ulteriori interventi, accertandone la pertinenza ed i costi.
A conclusione delle operazioni peritali, il CTU ha potuto accertare che a seguito degli interventi effettuati dal ### “…sono stati solo parzialmente eliminati i vizi riscontrati in A.T.P.
Nonostante i lavori eseguiti dal ### … si sono riscontrati dopo opportune analisi la presenza di ### e di ferro in sospensione all'interno dei circuiti di distribuzione”, nonché nell'impianto centralizzato di ### e acqua sanitaria fredda/calda/ricircolo. Il risultato delle analisi ha dato un valore della presenza di ferrobatteri superiore ai valori trovati nelle analisi eseguite nell'A.T.P.
Come relazionato dal ### “### valori stanno a significare che è ancora in atto una proliferazione all'interno dell'impianto, con conseguente aumento del ferro in circolo prodotto da una corrosione in essere.
Per quanto riguardano i vizi interni agli appartamenti sono stati eseguiti solamente degli interventi parziali senza intervenire in modo risolutivo ai vizi evidenziati in A.T.P., soprattutto in merito alle cappe cucina.” (pagg. 14-15, 22-23 della relazione peritale).
Quanto agli interventi ulteriori eseguiti dal ### in riferimento a problematiche non emerse né prevedibili in sede di ### dalle operazioni peritali sono risultate necessarie le sole opere di: - Basamento per le unità esterne dell'### “A” e “B” - Piantumazione esterna della zona macchine ### dell'### “A” e “B” in merito allo spostamento delle unità esterne. - Sostituzione delle unità esterne e relative unità interne, in quanto ad Settembre 2017 il sistema ### è andato fuori produzione per adeguamento normativa ERP e non c'è la retrocompatibilità.
Si allega comunicazione dell'agenzia ### della provincia ### (pag. 24 della relazione tecnica) per un ammontare dei relativi costi pari a € 65.600,00 oltre IVA da porre in capo ai convenuti.
Pertanto, il CTU ha ritenuto che in ordine ai vizi e difetti attualmente ancora permanenti ed ai relativi costi, quelli relativi all'impianto centralizzato sono riferibili al ### per la sola parte eccedente la stima fatta in fase di A.T.P. integrata dei costi di € 65.600,00 oltre IVA per le opere su citate; ciò in quanto l'Ente di gestione, ha incaricato e appaltato a proprie imprese tra il 2017/2018/2019 una serie di lavorazioni con l'intento di eliminare i vizi dell'impianto centralizzato rilevati nella precedente A.T.P., interventi che però, in sede ###corso di causa, non sono risultati risolutivi della problematica per ragioni non imputabili ai convenuti.
In merito ai vizi e difetti rilevati nella precedente A.T.P. all'interno degli appartamenti degli attori, sistemati e parzialmente sistemati dai singoli attori, e agli ulteriori vizi totalmente presenti e sui quali ancora il ### non ha eseguito alcun intervento, il CTU ha confermato la riferibilità dei medesimi ai convenuti.
La nuova stima dei costi, tenuto conto di quanto evidenziato dal ### ammonta, pertanto, a € 201.940,00 (già comprensiva dell'importo di € 65.600,00 per le ulteriori lavorazioni resesi necessarie successivamente all'A.T.P. ut supra esaminate) oltre ### Si ritiene corretta e condivisibile la nuova stima dei costi di emenda eseguita dal ### in quanto fondata su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivata, avendo esplicitato il consulente le ragioni della valutazione dei vari interventi e avendo replicato puntualmente alle osservazioni dei consulenti di parte.
Alla luce dei formulati rilievi, il danno risarcibile ammonta complessivamente a ### € 201.940,00 oltre IVA, trattandosi di un costo che rimarrà a carico del ### a seguito dell'esecuzione delle opere di ripristino. Non risulta provato che il ### abbia beneficiato del bonus fiscale del 50% per gli interventi eseguiti, circostanza che è stata meramente allegata dai convenuti ma non sorretta da alcun elemento probatorio.
Analogamente, deve escludersi il risarcimento per mancato o pregiudicato uso delle parti comuni, avendo parte attrice meramente allegato, senza provare, il danno subito.
Quanto, invece, all'ulteriore richiesta risarcitoria relativa all'errata installazione delle cappe cucina, la soluzione prospettata dal CTU non è risolutiva del problema ma costituisce solo un palliativo. ### ha infatti, evidenziato che “la totale sistemazione della problematica di formazione condensa e la conseguente rientrata di acqua negli appartamenti è risolvibile solamente con l'installazione di sistemi raccolta condensa per ogni singola tubazione. Questo è quasi totalmente irrealizzabile se non intervenendo in modo pesante a livello edile all'interno delle singole cucine o bagni ciechi” (pag. 68 della relazione tecnica resa in sede di ###. I costi per l'intervento proposto sono stati stimati dal CTU ed inseriti nell'ammontare complessivo dei costi di emenda. Si ritiene equo riconoscere un ulteriore importo di € 1.000,00 per ciascuna unità abitativa a titolo di risarcimento del danno data l'impossibilità di rimediare in toto al vizio accertato. Nulla invece va riconosciuto in ordine a tale voce di danno al ### data la natura di ente di gestione delle parti comuni ed essendo i vizi alle cappe cucina di pertinenza dei singoli appartamenti in proprietà esclusiva.
Su tali somme sin qui liquidate, spetta la rivalutazione a decorrere dalla data di manifestazione dei danni in parola, riportabile, in assenza di riferimenti temporali certi diversi, alla relazione del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo in data 27 aprile 2017, non avendo la CTU nel presente giudizio attualizzato la stima espressa, oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Ora acclarata la responsabilità dei convenuti in solido va, da ultimo, esaminata la domanda di manleva proposta dagli stessi nei confronti di ### Quest'ultima eccepisce in primis la tardività della denuncia del sinistro in violazione delle ### di ### con la conseguente perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1915 Tale eccezione è infondata. ### l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, “in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sè, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2"; -"l'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonchè la misura del pregiudizio sofferto"(Cass. civ. Sez. III, Ord., 30-09-2019, n. 24210).
Non avendo, la società assicuratrice, soddisfatto nel caso di specie l'onere probatorio posto a suo carico, non può operare il meccanismo di decadenza previsto dalle disposizioni richiamate.
Venendo all'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2952, terzo comma, c.c. va interpretato restrittivamente: la prescrizione del diritto all'indennizzo decorre dal giorno in cui l'assicurato riceve una richiesta risarcitoria dal significato univoco ed idonea a prospettare una concreta iniziativa del danneggiato, di modo che l'assicurato avverta l'urgenza di darne comunicazione all'assicuratore (Cassazione civile, sez. II, 31 Gennaio 2019, n. 2971).
Nel caso concreto, la difesa della ### indica quale dies a quo la missiva del 31 agosto 2015 (doc. 56 di parte attrice) inviata dal legale del ### nella quale si invitavano i convenuti a porre rimedio alle problematiche lamentate: “Nel contestarVi quindi la ### esclusiva responsabilità nella determinazione degli eventi denunciati per quanto di ### rispettiva competenza. Vi invito ad un immediato intervento definitivo, precisandoVi che in difetto e senza ulteriori solleciti, procederò giudizialmente nei ### confronti come da mandato già conferitomi”.
Tuttavia, il tenore letterale della comunicazione citata non è quella esplicita di una richiesta di risarcimento del danno, quale quella inviata dal legale del ### a seguito dell'esperimento dell'accertamento tecnico preventivo in data 16 aprile 2018 (doc. 58 di parte attrice) ove è dato leggere: “… ad ogni effetto di legge sono nuovamente a contestarVi la ### esclusiva responsabilità nella determinazione degli eventi denunciati e ad intimarVi, in via solidale e/o ciascuno per quanto di propria competenza, l'immediato (e comunque entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente) risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, che mi riservo di quantificare. In difetto mi vedrò costretto ad agire giudizialmente nei ### confronti per la tutela degli interessi dei miei assistiti. La presente costituisce atto di costituzione in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione.” In tale ultima missiva vi è una chiara ed inequivoca richiesta risarcitoria, nella quale viene rivolta una espressa intimazione di pagamento entro un termine prestabilito, resa ancor più seria alla luce del precedente esperimento della procedura di accertamento tecnico preventivo che ha riconosciuto la sussistenza dei vizi lamentati dal ### e della relativa responsabilità dei convenuti.
Da tale momento può ritenersi, dunque, sorta controversia sul punto e, quindi, il dies a quo del termine di prescrizione, in quanto come precisato dalla giurisprudenza di legittimità il termine decorre solo dal momento in cui l'assicurato ha ricevuto una richiesta risarcitoria dal significato inequivocabile, restando escluso il ricorso per accertamento tecnico preventivo (Cass. civ. Sez. III, Ord., 15-06-2020, 11581).
La prescrizione, nel caso di specie, risulta essere stata interrotta dalla denuncia del sinistro, avvenuta, come dichiarato dalla stessa ### assicurativa, in data 16 ottobre 2017.
Va, invece, accolta l'eccezione di inoperatività della garanzia con riguardo a entrambe le polizze stipulate dalla ### S.R.L. e dall'#### All'art. 1 della polizza contratta dalla ### S.R.L. risulta che la copertura assicurativa ha ad oggetto “i danni materiali e diretti causati all'opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da uno dei seguenti eventi purché derivanti da difetto di costruzione: a) rovina totale dell'opera; b) rovina e gravi difetti di parti dell'opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera; c) certo ed attuale pericolo di rovina dell'opera o delle dianzi indicate parti di essa; d) rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti.” Analogamente, come si legge alla lett. A delle “### AGGIUNTIVE” della polizza stipulata dall'arch. ### “…la garanzia vale anche per i danni causati alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i relativi lavori di costruzione a condizione che si verifichi uno dei seguenti eventi: a) rovina totale delle opere b) rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera. Si precisa inoltre che sono comprese in garanzia le spese imputabili all'### per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera, determinando pericolo di rovina dell'opera stessa o di parti di essa, con obbligo da parte dell'### di darne immediato avviso alla Società”. ### letterale delle clausole negoziali induce, quindi, senza ombra di dubbio a ritenere gli eventi di causa, seppur gravi, non ricompresi nell'oggetto della copertura assicurativa. Ed invero, la natura dei vizi accertati dalla CTU non integra l'ipotesi di rovina totale o parziale dell'edificio ovvero di vizio idoneo a compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità dell'edificio.
Le spese del presente giudizio nonché quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo, seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, come anche le spese relative alla consulenza tecnica di ufficio disposta in sede di ATP e nel presente giudizio.
Spetta, altresì, a parte attrice il rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte, avendo natura di allegazione difensiva tecnica (Cass. civ. Sez. 2, 03/01/2013 n. 84), che si liquida nella minor somma di € 2.000,00. P.Q.M. Il Tribunale di ### sezione III civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) ### i convenuti ### in persona del legale rappresentante, e l'#### in solido al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c., della somma di ### € 201.940,00 oltre ### oltre a rivalutazione e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal 27 aprile 2017 ad oggi; oltre interessi legali da oggi al saldo. 2) ### i convenuti ### in persona del legale rappresentante, e l'#### in solido al pagamento di € 1.000,00 in ragione di ogni unità abitativa e a favore dei rispettivi proprietari-condomini costituiti nel presente giudizio, a titolo di risarcimento per il deprezzamento di valore dell'immobile dovuto alla non corretta installazione dell'esalazioni cappe cucina, vizio non emendabile, oltre a rivalutazione e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal 27 aprile 2017 ad oggi; oltre interessi legali da oggi al saldo. 3) ### i convenuti ### in persona del legale rappresentante, e l'#### in solido al pagamento in favore degli attori della somma di ### € 2.000,00 a titolo di rimborso delle spese per consulenza tecnica di parte oltre accessori di legge. 4) ### altresì i convenuti ### in persona del legale rappresentante, e l'#### alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore degli attori, che si liquidano in ### 14.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica). 5) ### i convenuti ### in persona del legale rappresentante, e l'#### alla rifusione in favore degli attori delle spese sostenute nel giudizio per ### che si liquidano in ### 3.800,00 per compenso professionale oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica) 6) Pone le spese di ### disposta nel presente giudizio e le spese di CTU nel procedimento di ### definitivamente a carico solidale dei convenuti ### e #### 7) Rigetta le domande di manleva formulate da ### e ##### nei confronti di ### e, per l'effetto, condanna i primi alla rifusione in favore della società assicurativa delle spese di lite del presente procedimento che liquida in complessivi ### 5.000,00. ### 26 luglio 2023 Il Giudice
Dott. ###
causa n. 5603/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Paganini Francesco Antonio