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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4197/2025 del 28-11-2025

... anche “le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani”. Il servizio relativo alla gestione dei rifiuti, affidato ai ### è stato dagli stessi esercitato anche in forma associata nelle forme di cui agli artt. 113 e ss. del D.Lgs. 267/2000. Di conseguenza, in quanto ente preposto alla gestione delle discariche e dunque alla vigilanza e controllo sulle operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, onde assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, deve ritenersi soggetto legittimato passivo in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dagli attori. 4.Nel merito la domanda proposta dalle parti attrici si è rivelata fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per quanto in seguito osservato. N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. ### provato risulta il fatto storico, invero incontestato tra le parti, da tutta la documentazione agli atti e dalle risultanze istruttorie. In diritto, appare utile premettere che la discrezionalità (e conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario) dei criteri, dei tempi e dei mezzi con i quali la P.A. (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C.. N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ###, nella persona della dott.ssa ### quale giudice unico, ha emesso la seguente ### cause riunite iscritte al N. 3534/21 +5126/2021+3536/2021 R.G.A.C.- R. Gen.  ###., in materia di “ ### ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie” e pendente: TRA ### (#####); #### (#####); - #### (#####); - ### (#####); ### (#####); - ### (###); - ### (#####); D) - ### (#####); - #### (#####); - ### (###); - ### (#####); ### (#####); F) - #### (#####); - ### (#####); - ### (#####); tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ### (#####) e ### (#####), con studio in ### alla ###.B. ###. 16 -parti attrici ed interventrici ### con sede ###### al ### n. 200, codice fiscale ###, in persona del ### p.t., dott. ### rappresentato e difeso, giusta mandato conferito su foglio separato, dall'avv. ### (codice fiscale #####), presso il cui studio sito in ### in ####, al ### 299, elettivamente domicilia; -parte convenuta
N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. *** CONCLUSIONI: ### da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 7.07.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.  ***  MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.  c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.  1.Con originario atto di citazione notificato in data ###, il sig. ### n.q. di proprietario del fondo sito in ### in ### alla via ### in prossimità del ### individuato in catasto al foglio 43, particella 298, agiva onde sentir condannare il convenuto Comune di ### in ### previa disapplicazione dell'### n.12 del 14.02.2019, al risarcimento dei danni subiti per il mancato utilizzo del fondo citato per il periodo intercorrente dalla occupazione abusiva dello fondo suddetto da parte di una comunità Rom fino al dissequestro definitivo dello stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e per la bonifica del suolo. 
All'uopo l'attore deduceva che nell'aprile del 2011 vi era stata l'occupazione del fondo di sua proprietà da parte di una comunità Rom con circa 30 roulottes, pertanto, che si recava al ### della ### di Stato di ### per denunziare l'accaduto e chiedere un pronto intervento di sgombero del suolo. Rilevava che, a distanza di 18 mesi, in data ### veniva invitato nel ### per la notifica del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale penale di Napoli in data ###, e nella circostanza veniva reso edotto che gli agenti avevano provveduto a far sgomberare l'area, per affidarla in custodia al proprietario. Sul punto riportava segnatamente quanto nel verbale redatto in tale occasione, segnatamente che il funzionario della ### verbalizzava: “Si dà atto che attualmente sono in corso ad opera del personale del Comune di ### le operazioni di rimozione dei rifiuti lasciati sul suolo in questione dai ### Tali operazioni si protrarranno per alcuni giorni. Il custode viene reso edotto che entro i termini della bonifica dovrà provvedere alla chiusura del fondo ponendo lo stesso in sicurezza in attesa del dissequestro”.  ### rivendicava che nella dispiegata qualità, provvedeva nell'immediatezza a ripristinare la recinzione parzialmente abbattuta dalla comunità ### Di contro, eccepiva che il Comune convenuto non dava seguito alle operazioni di rimozione dei rifiuti e non perveniva ad effettuare alcuna bonifica dell'area, anzi, contestava che, accantonava sugli stessi i rifiuti che gli occupanti abusivi avevano depositato sotto il cavalcavia dell'### aggravando la situazione dei suoli oggetto di sequestro.   Lamentava che nonostante sollecitazioni verbali e scritte (note del 7.1.2013, 10.10.2013,23.12.2014) rivolte al Comune affinché provvedesse ad effettuare la rimozione dei rifiuti e la bonifica delle aree, l'ente non provvedeva. Deduceva pertanto un comportamento omissivo del Comune di ### rilevando che, piuttosto che N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. procedere a trasferire in discarica i rifiuti, l'ente si era limitato a spostare gli stessi rifiuti sotto il cavalcavia dell'### non procedendo neppure alla bonifica dei suoli. 
Rilevava inoltre che nel luglio del 2017 l'area veniva interessata da un incendio di grosse proporzioni, dalle cui fiamme venivano travolti anche i rifiuti lasciati dal convenuto Comune e che tuttavia a distanza di circa sette anni, l'ente comunale con ordinanza N. 12 del 14.2.2019, disponeva che l'attore non aveva “adottato alcuna misura atta ad assolvere il dovere di normale diligenza, con l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso (ai ###, anche simbolici, come catene e sbarre innanzi ai varchi principali per segnalare trattarsi di proprietà privata in cui è vietato l'accesso”. 
In sostanza il ### eccepiva un “comportamento omissivo” del convenuto Comune di ### concretizzatosi nella mancata adozione delle misure di sorveglianza circa lo spostamento dei nomadi a seguito dello sgombero e circa lo smaltimento dei rifiuti e bonifica del suolo e dunque, riteneva il Comune corresponsabile dell'occupazione abusiva.  ### riteneva l'ente convenuto responsabile di illecito per fatto commissivo consistito nello spostamento da parte del personale comunale dei rifiuti, per averli prelevati dall'anzidetto sito e depositati nel terreno dell'esponente e di quelli limitrofi. 
Imputando la responsabilità del Comune per fatto illecito omissivo e commissivo (art.  2043 c.c.), riteneva lo stesso obbligato al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del suolo per il periodo dall'occupazione abusiva dello stesso fino al momento del dissequestro definitivo, nonché al rimborso delle spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e per la bonifica del suolo, oltre al rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei professionisti incaricati, incluse le istanze di dissequestro. 
Tanto premesso, citava l'ente in epigrafe indicato a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 7.09.21, per sentir accogliere le seguenti conclusioni : -### disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, dichiarare la responsabilità del Comune per i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni, in uno col rimborso delle spese sostenute, per i motivi innanzi indicati; danni che saranno meglio precisati e quantificati in corso di giudizio, e da liquidare come specificato in narrativa; - ### altresì, al pagamento delle spese e competenze di giudizio. 
Si costituiva il Comune di ### in ### in persona del ### p.t., dott.  ### al fine di contestare integralmente tutto quanto ex adverso esposto, dedotto, domandato, eccepito e prodotto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, pretestuoso ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato. In via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, stante la richiesta “disapplicazione” di un atto amministrativo adottato dall'Ente, nello specifico dell'Ordinanza n.12 del 14.2.2019, in quanto “non conforme alla legge”, eccepita ex adverso. All'uopo precisava che la domanda di risarcimento attorea era fondata sulla dedotta illegittimità dell'adottata ordinanza e, pertanto, ribadiva la giurisdizione del giudice amministrativo, sia sulla legittimità dello stesso atto amministrativo, che sulla conseguente domanda risarcitoria. 
Sempre in via preliminare eccepiva la presenza di connessione oggettiva della causa petendi del presente giudizio (azione di risarcimento a seguito dell'occupazione abusiva N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. dei suoli da parte di ### con altri due giudizi incardinati sempre davanti all'adito Tribunale da proprietari terrieri limitrofi a quello per cui è causa e ne chiedeva la riunione. 
Nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa avanzata ex adverso, rivendicando il comportamento adempiente e pertanto l'assenza di responsabilità dell'ente. 
Segnatamente il Comune di ### rivendicava essere intervenuto prontamente e di aver adempiuto alle richieste e prescrizioni pervenute da altre amministrazioni e, soprattutto, essere intervenuto sulla particella n.298 del sig. ### provvedendo alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica del suolo interessato, come rilevava provato dalla documentazione depositata in atti. Sul punto evidenziava che a seguito dello sgombero della comunità Rom dal fondo attoreo avvenuto nell'ottobre del 2012, il Comune di ### (### n.1439 del 31.12.2013) avviava la procedura finalizzata all'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti abbandonati e giacenti in località S. ### (c/o ###, che interessava anche la particella n. 298 di proprietà dell'attore. Aggiudicato il servizio (### n.691 del 15.07.2014) alla società ### S.r.l., quest'ultima avviava le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti, unitamente alla bonifica del suolo, il tutto ultimato nell'anno 2015, come da ### tecnica finale dei lavori eseguiti, unitamente alla attestazione di regolare esecuzione degli stessi. Pertanto, il Comune ribadiva di aver dato pieno ed effettivo adempimento a quanto prescritto ed a quanto di sua spettanza e competenza. 
Di contro, eccepiva un totale disinteresse del proprietario in relazione al fondo di proprietà che si presentava privo di recinzione, abbandonato e in totale assenza di manutenzione, quale causa dei lamentati danni. A corroborare l'assunto deduceva che in data ### il Comune di ### conferiva incarico alla ### di eseguire sopralluogo sui luoghi in questione e relazionare sullo stato degli stessi a seguito della bonifica eseguita dallo stesso Ente. #### di ### (nota protocollo n.57436) relazionava deducendo che sui terreni interessati - tra cui la particella n.298 dell'attore - dopo la rimozione dei rifiuti da parte del Comune e la bonifica del suolo, si rinveniva “un terreno privo di recinzione, in stato di abbandono, con totale mancanza di manutenzione e ricolmo di pneumatici, residui di lavorazioni edilizie e rifiuti vari……omissis…con elevato rischio di incendio”. Precisava la circostanza confermata anche dalla relazione depositata dall'ing. ### su incarico del Comune di ### Stante l'eccepita inerzia del proprietario, rilevava inevitabile che prima o poi si verificassero incendi o quant'altro così come preannunciati dallo stesso ente comunale. Rappresentava che difatti nell'ottobre del 2017 si verificava un incendio di notevole estensione che interessava anche la particella del ### sulla quale andavano a fuoco svariati rifiuti che si trovavano ancora lì giacenti in quanto non rimossi a seguito della diffida inoltrata dal Comune di #### che in data ### perveniva all'Ente la ### prot. 122/CR/2017 dell'### che relaziona circa lo stato delle aree interessate dal citato incendio, con la quale - con specifico riferimento alla particella n. 298 - dava atto della presenza sul terreno di “cumuli di rifiuti che interessavano quasi tutto il sito, composti da un miscuglio eterogeneo di rifiuti……..omissis…… diverse carcasse bruciate o parzialmente bruciate di pneumatici e N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. veicoli….omissis…presenza di Eternit”. Pertanto, che preso atto della suddetta relazione, unitamente all'inerzia del proprietario in relazione alle precedenti diffide, il Comune di ### in ### adottava l'Ordinanza n. 12 del 14.02.2019 con la quale ordinava all'odierno attore di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati ed ancora presente sul fondo di sua proprietà. 
Dalla sequenza dei fatti sopra descritta, eccepiva l'insussistenza di responsabilità per i fatti e gli episodi inerenti il fondo del sig. ### a far data successiva alla bonifica realizzata nell'anno 2014 ed ultimata nel 2015. Di contro, attribuiva tutti gli accadimenti successivi a detta data, esclusivamente al comportamento omissivo ed inadempiente del proprietario per aver concorso in maniera determinante al verificarsi dei fatti per i quali avanzava richiesta di risarcimento al Comune di ### In via subordinata chiedeva, laddove ravvisata la presenza di una qualsivoglia responsabilità del Comune nella vicenda e pertanto un dovere risarcitorio in favore dell'attore, nella quantificazione tenere conto ex art. 1227 c.c. del comportamento omissivo tenuto dallo stesso attore nell'intera vicenda, anche ai fini meramente quantificativi del danno patito. 
Concludeva: -In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo a conoscere la vicenda dedotta dagli attori per i motivi dedotti in comparsa; - ### in via preliminare, disporsi la riunione del presente giudizio con il giudizio incardinato dai sigg. #### e ### contro il Comune di ### in ### pendente innanzi al medesimo tribunale, G.I. dott. ### R.G. 5126/2021 udienza fissata per il ### e con il giudizio incardinato dai sigg.  ### + altri contro il Comune di ### in ### pendente innanzi al medesimo tribunale, G.I. dott.ssa ### R.G. 3536/2021 udienza fissata per il ###, per evidente connessione oggettiva della causa petendi; -Nel merito, in via principale rigettare ogni domanda attorea perché inammissibile, improponibile, improcedibile, pretestuosa ed, in ogni caso, infondata tanto in fatto quanto in diritto e, comunque, non provata; - In subordine, in caso di accoglimento, anche parziale della domanda, tenere conto, anche ai fini quantificativi del danno patito, il comportamento adottato dagli attori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; - ### di spese, diritti ed onorari di causa. 
Stante la rilevata connessione oggettiva e la richiesta avanzata dall'ente convenuto, al presente giudizio venivano riuniti il giudizio N. 3536/2021, instaurato ad iniziativa dei ##### e ### avverso il Comune di ### per sentire emettere provvedimenti analoghi a quelli invocati dal sig.  ### quali comproprietari del fondo sito in ### alla località san ### riportato in catasto al foglio 43 part. 214. Il giudizio registrato col 5126/2021, ad iniziativa dei sigg. #### e ### avverso Comune di ### per sentire emettere provvedimenti analoghi a quelli invocati dal sig. ### nella qualità di comproprietari del fondo sito in ### alla detta località ### riportato in catasto al foglio 43 part. 242. 
Con atto di intervento depositato in data ###, intervenivano nel presente giudizio promosso da ### (N. 3534/21) i signori ### e ### nonché ### i quali deducevano essere comproprietari del suolo riportato in catasto al foglio 43, part. 105, sito nel Comune di ### alla N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. località ### A sostegno della domanda allegavano i fatti dedotti dal ### e l'emissione di provvedimenti analoghi a quelli invocati dall'attore principale. 
Con atto depositato il ### effettuava analogo intervento la sig.ra ### e ulteriore intervento praticavano in data ### i sigg. #### e ### nel presente giudizio. 
Disposta la trattazione scritta della presente controversia secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, concessi i termini di cui all'art.  183, co. 6, c.p.c, ammesse ed espletate le prove orali come da verbali in atti ( verbale ud. 13.6.2024), ammessa ed espletata la CTU mediante deposito in data ###, la causa veniva da ultimo, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.7.25 e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  2.In via pregiudiziale, va disatteso il dedotto difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. 
Ed invero, costituisce principio consolidato in tema di riparto g.o./g.a quello secondo il quale la competenza per la domanda di risarcimento successiva all'annullamento di una delibera comunale è del giudice amministrativo, in quanto la lesione dell'affidamento, che ha dato origine al danno, quando è strettamente connessa all'illegittimità dell'atto amministrativo che viene annullato. Tuttavia, se il danno è derivato da un comportamento materiale o una condotta colposa della pubblica amministrazione, e non dalla illegittimità del provvedimento, la competenza è del giudice ordinario. 
Orbene, con riguardo alle domande avanzate, le stesse non riguardano l'esercizio del potere pubblico, ma una fattispecie di responsabilità da illecito civile, assimilabile a quella prevista dall'art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito). La controversia, quindi, non verte sull'atto, ma sul fatto dannoso costituito dal comportamento scorretto della P.A., che esula dalla giurisdizione amministrativa ed è pienamente di competenza del giudice ordinario. 
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che anche in ipotesi in cui la pretesa risarcitoria avanzata sorga dall'annullamento della delibera comunale, la controversia non ha ad oggetto il provvedimento suddetto, ma il comportamento del Comune. La lesione dell'affidamento incide su un diritto soggettivo, che è autonomo e distinto rispetto alla posizione soggettiva violata dal provvedimento. Per questa ragione, la questione non può essere devoluta al giudice amministrativo. Infatti, perché sussista la giurisdizione del G.A. occorre che la causa petendi riguardi l'esercizio del potere amministrativo. Ciò non si verifica allorché la causa del pregiudizio patito risieda nell'illiceità del comportamento della P.A. a prescindere dal modo in cui il potere sia stato esercitato. (Sul punto vedasi altresì Corte di Cassazione, ### ordinanza, 24 settembre 2018, n. 22435). Sul punto vale dunque richiamare il principio, espresso per regolare vicenda differente ma applicabile anche nella specie, attesa l'identità di ratio, a tenore del quale, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione in particolari materie si devono interpretare nel senso che non vi rientra ogni controversia che in qualche modo riguardi la materia devoluta N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. alla giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza della controversia con la materia, ma soltanto le controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri. ### da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere" sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, in quanto una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. Deve pertanto affermarsi, in conformità a tale orientamento, che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto i danni derivati al proprietario di un immobile confinante dalla non corretta esecuzione di opere di pubblica utilità, anche qualora la pretesa sia fondata su asserite negligenze della pubblica amministrazione, se l'atto o il provvedimento del quale la condotta imputata all'amministrazione costituisca esecuzione non sia oggetto del giudizio e comunque il comportamento della P.A. eventualmente denunciato non costituisca espressione di poteri autoritativi (Cass. civ. Sez. ### ordinanza, 18-03-2016, n. 5417). 
Tanto premesso, tenuto conto dell'oggetto dell'azione proposta, questo Tribunale disattende la sollevata eccezione di incompetenza del g.o. e dichiara la propria competenza a dirimere la controversia.  3.In via preliminare, risulta provata la legittimazione attiva delle parti dall'ampia produzione documentale (cfr. produzione attorea). 
Quanto alla legittimazione passiva del Comune di ### di Napoli, la stessa è desumibile dal d.lgs. n.22/1997, successivamente abrogato dal d.lgs. n.152/2006 (Codice dell'Ambiente), il quale prevede una ripartizione delle competenze tra lo Stato, le ### le ### ed i ### A quest'ultimi, in particolare è affidata l'attività di gestione del servizio rifiuti, ossia “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura”. Inoltre, l'art. 21 del suddetto decreto, nel disporre l'elenco delle competenze dei ### prevede che gli stessi devono disciplinare la gestione dei rifiuti urbani “nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità”, deliberando anche “le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani”. Il servizio relativo alla gestione dei rifiuti, affidato ai ### è stato dagli stessi esercitato anche in forma associata nelle forme di cui agli artt. 113 e ss. del D.Lgs. 267/2000. 
Di conseguenza, in quanto ente preposto alla gestione delle discariche e dunque alla vigilanza e controllo sulle operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, onde assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, deve ritenersi soggetto legittimato passivo in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dagli attori.  4.Nel merito la domanda proposta dalle parti attrici si è rivelata fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per quanto in seguito osservato. 
N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. ### provato risulta il fatto storico, invero incontestato tra le parti, da tutta la documentazione agli atti e dalle risultanze istruttorie. 
In diritto, appare utile premettere che la discrezionalità (e conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario) dei criteri, dei tempi e dei mezzi con i quali la P.A.  provvede alla costruzione, all'esercizio ed alla manutenzione delle opere pubbliche trovano un limite di carattere esterno nel principio generale ed assoluto del neminem laedere, ovvero nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che all'inosservanza di dette disposizioni e norme consegue la ineludibile responsabilità della P.A. per i danni arrecati a terzi. 
Viene dunque in rilievo la previsione normativa contenuta nell'art. 2043 c.c. di guisa che, sul piano probatorio, il danneggiato ha l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, vale a dire il fatto lesivo subito, il danno-conseguenza ed il nesso causale che li lega, nonché il dolo o colpa di chi lo abbia posto in essere. In linea di principio, l'occupazione abusiva di un immobile da parte di privati costituisce un illecito civile (e spesso penale) imputabile direttamente agli occupanti. Pertanto, il Comune non ha un obbligo automatico di risarcire il proprietario per i danni subiti. La responsabilità primaria ricade sugli autori dell'illecito. Tuttavia, il Comune (o lo Stato) può essere chiamato a rispondere e, conseguentemente, a risarcire il danno, qualora venga dimostrata una sua specifica inerzia colpevole o omissione nell'esercizio dei poteri e dei doveri pubblici volti a prevenire, impedire o far cessare l'occupazione illegittima. 
La responsabilità della ### sorge quando si concretizza una violazione dei doveri d'ufficio, ovvero l'ente pubblico, pur essendo a conoscenza dell'occupazione o avendo l'obbligo di esserlo, omette di attivare tempestivamente le procedure di sgombero o di adottare le misure idonee ad impedire il protrarsi dell'illecito. Si dimostra l'inerzia della P.A., la negligenza e che un'azione tempestiva avrebbe ragionevolmente potuto evitare o limitare il danno al proprietario. 
Sussiste inoltre nesso causale diretto tra l'omissione colpevole dell'ente e il danno subito dal privato. Anzitutto risulta provato il fatto, invero incontestato, dell'occupazione abusiva nonché il ritardo nell'attivare tempestivamente le procedure di sgombero e adozione delle misure idonee ad impedire il protrarsi dell'illecito ai danni delle proprietà attoree (appezzamenti terrieri siti in ### in ### alla via ### in prossimità del ### da parte dell'ente comunale all'uopo preposto. 
È emerso invero che dal mese di aprile del 2011 - anno in cui gli attori denunciavano l'occupazione abusiva (cfr. denuncia produzione attore) - fino al mese di gennaio del 2020 - anno in cui i suoli oggetto di perizia sono stati dissequestrati e restituiti ai proprietari - i soggetti interessati sono stati privati dell'utilizzo dei propri beni in quanto resi indisponibili a causa degli eventi precedentemente descritti. 
Sul punto il teste escusso, ### (cfr. verbale udienza del 13.6.2024) riferiva: 1) “ si è vero, stavo là in quanto stavo lavorando al mio appezzamento di terra ; erano circa ventri trenta roulotte; 3) ### insediamento è durato circa 18 mesi, allorquando ho assistito allo sgombero fatto dai vigili e polizia ho visto che facevano spostare le roulotte anche con i carri attrezzi; N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. sono rimasti cumuli di immondizia; le baracche fatte di legno e materiale di risulta, plastica, lamiere; hanno fatto solo i cumuli dei rifiuti non li hanno rimossi; 4) I rifiuti di cui vi parlo sono rimasti lì fino al 2019; nel 2014 i vigili e gli operai hanno accumulato hanno fatto altri cumuli in un pezzetto di terreno dove stanno i ripetitori ### credo sia di proprietà di ### tale attività è durata un paio di giorni; 5) C'è stato un grande incendio nell'agosto del 2016, l' ho saputo dai parenti lì vicino e poi sono andato a vedere, maggiormente sotto al ponte e l'erba che camminava sotto al ponte; non so dire riguardo al centro commerciale; 6) I resti dell'incendio sotto al ponte non sono stati mai tolti; gli appezzamenti di terreno sono stati puliti dai proprietari, mi riferisco alla parte di terreno dove vi erano accampati i rom e che erano di proprietà degli attori; nell'giugno del 2019 ho visto la ditta che puliva, i fondi dei proprietari mi avvisarono che avevano incaricato una ditta per pulire; posso precisare che i rom si erano insediati, di proprietà degli attori ed interventori, non avevano mai superato il ponte dell'asse mediano; prima del loro insediamento si coltivava patate broccoli, verdure invernali, posso riferire che quella parte di terra dove si erano insediati i rom era di proprietà in parti divise e delimitate da cancelli e paletti in cemento, o ferro; il giudice dà atto che il teste riconosce nelle foto allegate a pg 3 della relazione depositata corrisponde alle proprietà con le recinzioni fatte di paletti in cemento e rete in ferro”. (cfr. verbale udienza del 13.6.24) . 
Medesime circostanze, venivano altresì confermate dall'ulteriore teste escusso ### proprietario di un terreno nei pressi di quelli degli attori, il quale dichiarava: “nel 2011 tra marzo e aprile si sono insediati dei rom; si sono messi in una zona tra il centro commerciale ### e l'asse mediano in una zona che era di proprietà di ### hanno messo delle roulotte; sono rimasti un anno e mezzo, se ne sono andati il mese di ottobre 2012, c'erano i vigili urbani polizia vigili del fuoco li hanno sgomberati; ho visto degli operai che incominciavano a pulire hanno pulito due tre giorni hanno fatto dei cumuli e sono andati via; nel 2016 agosto si è sviluppato un incendio nella zona dei rifiuti; i resti dell'incendio sono rimasti là; nel 2019 i proprietari delle terre hanno chiamato una ditta per pulire, mi è stato riferito dai proprietari; prima su questi fondi dove si erano insediati i rom i proprietari li coltivavano e i singoli fondi erano chiusi con paletti di cemento e rete metallica, oppure paletti di ferro con la rete”. 
Avverso tutto quanto documentalmente dimostrato e risultato dall'istruttoria espletata, inconferenti sono apparse difese dell'ente comunale tese ad attribuire all'inerzia dei proprietari attori, i danni derivati dagli eventi dedotti in lite. 
Sul punto, per una comprensione completa della vicenda e una ricostruzione esauriente delle coordinate ermeneutiche da applicare al caso di specie, non appare ultroneo tratteggiare il quadro normativo di riferimento, nonché ripercorrere l'iter ermeneutico compiuto negli ultimi anni dalla giurisprudenza interna e sovranazionale. 
Ebbene, muovendo l'analisi dal dato normativo, si osserva che l'art. 192 del T.U. 
Ambiente prescrive quanto segue: “### e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. ### dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate […]”. ### di tale disposizione ha innescato plurimi orientamenti giurisprudenziali, soprattutto in ordine alla tipologia della responsabilità da attribuire al proprietario del suolo inquinato. Ci si è chiesti, al riguardo, se l'effettivo sversamento di rifiuti su un sito sia imputabile al proprietario o al titolare di altri diritti reali sul bene a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza della sola posizione giuridica dallo stesso rivestita. 
Ebbene, l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, sia civile che amministrativa, ha da tempo escluso la sussistenza, in materia ambientale, di una responsabilità oggettiva per fatto altrui, con applicazione automatica, in capo al proprietario dell'area inquinata e da bonificare, se non si dimostri che questi abbia provocato, o almeno contribuito a provocare il danno ambientale (cfr. ### n. 21 del 2013; Consiglio di ###. VI del 5 ottobre 2016, n. 4099). Il proprietario, in tale ottica, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione idonee a contrastare un evento che abbia creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile, secondo il canone causale civilistico, di verificazione di un danno sanitario o ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale minaccia. 
Coerentemente con tali premesse, parte della giurisprudenza amministrativa ha escluso un coinvolgimento coattivo del proprietario, per il fenomeno di inquinamento non ascrivibile alla sua sfera, dalle attività di rimozione, prevenzione e messa in sicurezza di emergenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 7.11.2016 n. 4647; 9.2.2016 n. 550; 10.9.2015 n. 4225). La questione rileva anche ai fini del rispetto della normativa sovranazionale, essendo sorti dubbi interpretativi in merito alla portata applicativa del principio europeo noto con la locuzione “chi inquina paga”. 
Interrogata sul punto, la ### nella pronuncia 4 marzo 2015 in C-534/13, ha chiarito che la ### 2004/35/CE deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, la quale, nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi (seguendo l'orientamento già espresso e poi riconfermato dalla Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., sez. VI, 18 novembre 2011, 2376; C.d.S., sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885; C.d.S., sez. II, 30 aprile 2012, parere 2038; e poi C.d.S., sez. V, 7 giugno 2017, n. 2724; con aperture C.d.S., sez. V, 8 marzo 2017, n. 1089; C.d.S., sez. VI, 7 novembre 2016 n. 4647; C.d.S., sez. VI, 5 ottobre 2016, n. 4099; C.d.S., sez. V, 30 luglio 2015, n. 3756).   Ebbene, tale approdo è stato da ultimo ribadito anche dalle ### della Suprema Corte, nella recente pronuncia n. 3077 del 1.2.2023, in tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, confermando così il filone secondo cui l'obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio "chi inquina paga"; pertanto, l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. dell'inquinamento, perché gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall'art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006 con riguardo a oneri reali e privilegi speciali immobiliari per il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente e nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi stessi. In proposito, l'art. 253, comma 4, ### Ambiente, ratione temporis vigente, recita: “In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. 
Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito”. 
Dall'esame delle disposizioni normative e dei principi giurisprudenziali richiamati, applicandoli al caso in esame si inferisce che non assume valore dirimente la pur dedotta insussistenza della recinzione con riguardo ad uno dei fondi oggetto di domanda di ristoro, atteso che, da un lato, è emerso documentalmente e in via dichiarativa che lo stesso fosse recintato, dall'altro, che è rimasta indimostrata la causa specifica dell'innesco dell'incendio. ### canto, dalla espletata istruttoria è emerso che i rifiuti venivano accantonati dal personale preposto dall'ente e mai smaltiti dallo stesso ente comunale; di contro, i proprietari, come da fatture in atti, si attivavano a proprie spese alla rimozione dei rifiuti. 
Più precisamente, sotto il profilo cronologico degli eventi, in punto di produzione documentale, è emerso che nell'aprile del 2011 il ### e gli altri proprietari provvedevano alla denuncia della situazione lamentata di insediamento dei rom e dopo un anno e mezzo circa il Tribunale di Napoli con ### di ### (prot.577389/11) del 10/07/2012 disponeva il sequestro dei beni. Lo sgombero effettivo delle aree dalla comunità “rom” avveniva in data ### ( verbale di affidamento affidamento in giudiziale custodia dei terreni) con il quale veniva dato atto dell'esecuzione «...omissis...del personale del Comune di ### delle operazioni di rimozione dei rifiuti lasciati sul suolo in questione dai ###..omissis... »; invitando il relativo custode «...omissis...entro i termini della bonifica » a «provvedere alla chiusura del fondo ponendo lo stesso in sicurezza in attesa del dissequestro ». 
Agli atti e dalla espletata istruttoria emerge che tali interventi di bonifica tardavano ad effettuarsi, tant'è che i soggetti interessati hanno provveduto più volte a notificare al Comune una richiesta di intervento di rimozione dei rifiuti propedeutico al dissequestro delle aree. Di contro, da parte del Comune di ### dopo lo sgombero delle aree dalla comunità “rom”, iniziava un lungo iter amministrativo per l'aggiudicazione e l'affidamento dei lavori di bonifica ad un'impresa appaltatrice, ovvero, in data ###, con determina n.1439, il Comune ricorreva alla procedura negoziata per “affidamento del servizio di selezione, prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti abbandonati e giacenti in località s. Cesario” in riferimento alla bonifica di alcune aree del Comune di ### Tra queste risultava interessato il ### 2 Località S. ### (c/o ### (foglio 43 part.lla 242 e foglio 49 part.lle 461 e 462). 
Con riguardo a tale sito è stato emesso il decreto di sequestro preventivo del Tribunale N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. di Napoli (PP n.577389/11 RG ignoti ) disponendo lo sgombero dei terreni occupati abusivamente da numerose etnie ### avvenuto in data ###...omissis...»; - in data ###, con determina n.691, il Comune provvedeva alla “aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di selezione, prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti abbandonati e giacenti in località s. Cesario” individuando la ditta denominata “### S.r.l. Infine, in data ###, il Comune di ### in nome del ### redigeva una “relazione sul conto finale ed attestazione di regolare esecuzione” in merito agli interventi di bonifica effettuati dalla ditta appaltatrice. Da tale atto si inferisce che «Il servizio si è limitato alla rimozione dei rifiuti dalla sola area privata riportata in ### al foglio 43 particella 242, mentre non si sono ritrovati rifiuti sulle restanti part.461-462.»; nulla si evince in merito agli altri suoli agricoli. In ogni caso tali interventi terminavano in data ### per sospensione delle attività. Nel periodo successivo, i suoli in questione risultavano ancora “abbandonati” in attesa di essere ripristinati. Intanto, in data ### i terreni venivano investiti da un primo incendio segnalato dai ### del ### (prot.15499); evento questo relazionato dal ### del Comune di ### con sopralluogo del 11/10/2016. All'interno della relazione, accompagnata dalla relativa documentazione fotografica, si evince che «I terreni oggetto di segnalazione risultano essere tre, tutti di tipo privato, localizzati catastalmente rispettivamente al foglio 43 particella 214, 242, 298.», ovvero i suoli #1, #2 e #3 rispettivamente di proprietà dei germani ### dei germani ### e del #### Infine, sempre in via documentale emerge che dopo quasi un anno, nell'ottobre del 2017, avveniva un secondo incendio, il quale colpiva e danneggiava tutti i terreni in questione, così come relazionato dal ### del Comune di ### (prot.2156/51/17 “### di sopralluogo n.55” del 18/10/2017) e dalla “ARPAC” di Napoli (Verbale 122/CR/2017 del 03/11/2017). Seguiva, tra l'altro, il sequestro dei suoli identificati al foglio 49 p.lle 461 e 462 (attuale p.lla 556 indicato #6) per mezzo di ### di sequestro preventivo del 16/10/2017. 
In seguito agli eventi sopra descritti, il ### il Comune di ### emetteva la “ordinanza sindacale n.12” intimando i proprietari dei suddetti terreni alla rimozione completa dei rifiuti presenti nelle proprie aree. In conclusione, i soggetti interessati quali attori ed interventori del presente giudizio, incaricavano la ditta specializzata “B. 
Recycling” alla rimozione ed alla caratterizzazione dei rifiuti riscontrati all'interno dei propri suoli agricoli, attività queste terminate nel luglio del 2019, ottenendo pertanto il dissequestro definitivo delle proprie aree nel gennaio del 2020. Pertanto, se ne inferisce la sussistenza del dovere dell'ente comunale a rimborsare ai proprietari dell'area per il mancato godimento dei beni immobili di loro proprietà. 
Dall'esame documentale è emerso quindi che dal mese di aprile del 2011 - anno in cui gli attori denunciavano l'occupazione abusiva - fino al mese di gennaio del 2020 - anno in cui i suoli oggetto di perizia sono stati dissequestrati e restituiti ai proprietari - i soggetti interessati sono stati privati dell'utilizzo dei propri beni in quanto resi indisponibili a causa degli eventi precedentemente descritti.  5. Quanto all'esatta stima del nocumento patrimoniale subito dagli attori, non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali del tecnico del Tribunale, e ciò anche in considerazione del fatto che trattasi di una stima effettuata proprio a seguito di attente N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. valutazioni dello stato dei luoghi e delle risultanze peritali espletate nel contraddittorio delle parti in lite, le cui risultanze, peraltro, nemmeno risultano in alcun modo specificamente contestate da alcuna fonte di prova agli atti del giudizio. 
Sul punto l'ausiliaria nominata, ha dato conto dei criteri e dei riferimenti adottati per determinare il valore locativo dei fondi attorei, in relazione al periodo in cui la lesione al pieno godimento del bene, dunque la lesione al diritto di proprietà degli attori si è perpetrato (2011- 2020). 
Nondimeno nella meticolosa, esaustiva e dettagliata relazione di consulenza a firma dell'ausiliaria nominata, ing. ### la tecnica perveniva a rendicontare la documentazione catastale relativa al terreno agricolo di ciascuna delle parti che hanno agito nel presente giudizio. 
Passando dunque alla valutazione del quantum debeatur, l'ausiliario ha chiarito quanto segue: “ha potuto procedere alla quantificazione richiesta mediante l'applicazione del metodo estimativo ### ( M.C.A. ) che si fonda con l'effettuare un confronto sui cosiddetti “asking prices”, ovvero i prezzi di locazione attualmente richiesti per annunci di suoli agricoli simili insistenti nella medesima zona di interesse. ### ha portato alla definizione dell'attuale valore locativo unitario medio annuo, pari a 4.827,11 €/ha ( ###1 ), il quale è stato poi rivalutato negli anni precedenti mediante l'applicazione di appositi coefficienti desunti dall'I.S.T.A.T. nell'ambito della “indagine dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” per le rivalutazioni monetarie ( ###2 ). Successivamente, operando con il prodotto tra il valore unitario “attualizzato” specifico di ogni anno e la superficie in ettari di ciascun suolo agricolo, è stato ottenuto il “valore locativo” in euro dei suoli stessi a partire dall'anno 2011 fino all'anno 2020.(cfr.relazione peritale pag 32) Sussiste quindi a parere di chi scrive, condividendo le risultanze peritali, la prova della sussistenza dei danni lamentati dagli attori, nonché della riconducibilità degli stessi a all'inerzia del convenuto Ente. 
Sotto il profilo descrittivo, sulla scorta dei rilievi effettuati dalla consulente nominata, va esposto che : “beni oggetto di perizia si trovano in ### in #### alla ### a ### zona ### ( in prossimità del parco commerciale “Auchan” ) e consistono in suoli catastalmente censiti al N.C.E.U. del Comune di ### in #### ognuno dei quali fa capo ai differenti attori ed interventori del presente giudizio. 
Dal punto di vista urbanistico, i suoli oggetto diperizia ricadono nella zona E 1: #### del ### ( P.R.G . ) del Comune di ### in ### e sono normate dall'art.16 delle ### di ### del piano.” (cfr. pg.  31 elaborato peritale). 
Pertanto, aderendo come anzidetto alle risultanze peritali, va riconosciuto relativamente al: • suolo agricolo #1: fg.43, p.lla 214 - germani ### € 4.395,75; • suolo agricolo #2: fg.43, ex. p.lla 242 - germani ### € 6.709,67; • suolo agricolo #3: fg.43, p.lla 298 - ### € 5.739,09; • suolo agricolo #4: fg.43, p.lla 222 - germani ### € 8.035,42; • suolo agricolo #5: fg.43, p.lla 105 - ### € 8.738,74; • suolo agricolo #6: fg.49, p.lla 556 - ex. prop. ### € 8.591,05. 
N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. Pertanto, tenuto conto che il suolo agricolo #1 censito al ### 43, particella 214, cat.  seminativo, di proprietà dei #### (c.f.  ###), ### (c.f. ###), ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###) come da riferimenti censuari, ciascuno n.q. di comproprietario della particella occupata, avrà diritto a 1/4 dell'importo di € 4395,75, così quantificato dal C.T.U. per il suolo N. 1 (part. 214), cioè €. 1098,94. cadauno. 
Il suolo agricolo censito al ### 43, particella 242, #2 cat. seminativo, #### Tenuto conto che dal catasto terreni dell'### delle ### tale particella risulta essere “SOPPRESSA” in quanto, con atto di frazionamento del 02/01/2023, è stata suddivisa in tre nuove particelle (p.lla 352, p.lla 354 e p.lla 366) e che le stesse risultano tutte intestate ai #### (c.f.  ###), ### (c.f. ###) ed ### (c.f. ###) - in base alla stima riferita al periodo 2011-2020, dunque prima della soppressione, quali comproprietari della particella occupata, gli stessi hanno diritto a 1/3 dell'importo di €. 6709,67 quantificato dalla C.T.U. per il suolo N. 2 (part. 242), cioè €. 2236,55 cadauno.  ###. ### (c.f. ###), quale proprietario del suolo agricolo censito al ### 43, particella 298, #3 cat. seminativo, spettano € 5.739,09. 
Per il suolo N. 4 (part. 222) cat. Frutteto, tenuto conto della comproprietà dei #### (c.f. ###), ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###) ha diritto a 1/3 della somma determinata dalla C.T.U. per il suolo N. 4 (part. 222) in €. 8035,42, e cioè €. 2678,47. - Quali comproprietarie del suolo N. 5 (part. 105) #### domenica e ### hanno diritto ad 1/3 dell'importo di €. 8738,74 quantificato dalla C.T.U.), cioè €. 2912,91, cadauno.  ### proprietaria del suolo N. 6 (part. 556), spettano € 8.591,05.  ### va altresì condannato al risarcimento, in favore degli attori che risultano documentalmente anticipatari, dell'importo (cfr. produzione fatture memorie 183 co 6 n2, parte attrice del 23 gennaio 2023) versato per lo smaltimento rifiuti e dissequestro area. 
Tali somme ammontano ad € 11.485,80. in favore di ### ( fattura N. ### del 26.7.2019 rilasciata dalla società B. ### S.r.l. dell'importo di €.  10.000,00; - fattura N. 221 del 28.5.2019 de lla società ### S.r.l. dell'importo di €.  683,20; - fattura N. 400 dell'11.9.2019 della società ### S.r.l. dell'importo di €. 402,60; - fattura N. 2 del 23.3.2021 dello ### di €. 400,00 versato per la pratica di dissequestro., allegate note del 23 gennaio 2023 produzione attore); in favore di ### €. 11.485,80. (-fattura N. ### del 31.8.2019 rilasc iata da lla società B. ### S.r.l. dell'importo di €. 10.000,00; - fattura N. 406 del 18.9.2019 di €.  683,20 rilasciata dalla società ### S.r..l.; - fattura N. 405 del 18.9.2019 di €. 402,60 rilasciata dalla società ### S.r.l.; - fattura N. 8 del 4.5.2021 di €. 400,00 rilasciata dallo ### per la pratica di dissequestro, cfr. ### fattura pdf) ; in favore di ### €. 11.485,58 (fattura N. ### del 29.7.2019 rilasciata da lla società B. ### S.r. di €. 10.000,00; - fattura N. 233 del 31.5.2019 della società ### S.r.l. di €. 683,20; - N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. fattura N. 404 del 18.9.2019 di €. 402,60; - fattura N. 4 del 23.3.2021 dello ### di €.  400,00 per la pratica di dissequestro penale. -cfr. ### fatture pdf); €. 11.085,80. In favore di ### (### N. ### del 30.9.2019 di €. 10.000,00 rilasciata dalla società B. ### S.r.l.; - fattura N. 446 del 9.10.2019 di €. 402, 60 rilasciata dalla ### S.r.l.; - fattura N. 445 del 9.10.2019 di €. 683,20 rilasciata dalla società ### S.r.l. Cfr. ### fatture pdf). 
Spettano per le stesse motivazioni al ### €. 11.085,80. ( ### fatture, note del 22 dicembre 2021). Da ultimo le spese dalla ### anticipate ammontano a €. 10.000,00 giusta fattura rilasciata dalla società B.  ### S.r.l. N. ### del 2.9.2019 (cfr. ### fattura pdf) . 
Pertanto in definitiva, il comune convenuto va condannato alla corresponsione in favore di ### della somma pari ad euro €. 11.485,58 oltre alla somma quantificata dall'ausiliario ovvero pari ad euro €. 5739,09 (suolo N. 3, part. 298), per una somma totale pari ad euro 17.224,89. 
In favore di ### €. 12.584,74 (quest'ultima derivata dalla sommatoria della somma dovuta dalle spese di fattura e la somma quantificata dal ctu) ed a ciascuno dei germani #### e ### €. 1098,94. 
In favore di ### la somma di euro 13.722,35, ed a ciascuno dei germani ### e ### €. 2236,55; in favore di ### € 13.998,71, e delle sigg.re ### e ### rispettivamente, €. 2912,91. In favore di ### la somma totale di sono €18.591,05. In favore di ### la somma totale di €. 13.764,27, e a ciascuna delle germane ### e ### la somma di €. 2678,47.- Alle somme sopra indicate saranno altresì dovuti, poi interessi legali ex art. 1282 c.c, dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al soddisfo.  6.Sulle spese di lite. 
Venendo al governo delle spese di lite, il Tribunale rileva che, debba farsi applicazione del principio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo a norma del Dm147/2022 in considerazione dell'importo complessivamente liquidato in questa sede (criterio del decisum), dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte attrice) e con aumento ex art. 4 comma 2 per la presenza di più parti processuali aventi la medesima posizione. Sono altresì poste definitivamente a carico del convenuto soccombente le spese della espletata ### P.Q.M.   Il Tribunale Ordinario di ###, ###, in persona del G.M., Dott.ssa ### definitivamente pronunciando nelle cause riunite ed iscritte al n.3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede: 1.in accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità nella produzione dell'evento di danno dedotto in lite, condanna parte convenuta, Comune di ### in ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli attori, per le causali risarcitorie indicate in motivazione, delle somme dettagliatamente N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. indicate in motivazione ovvero in favore di ### della somma pari ad euro € euro 17.224,8; in favore di ### la somma di € 12.584,74; in favore dei germani #### e ### la somma di €. 1098,94, ciascuno; in favore di ### la somma di euro 13.722,35, ed in favore di ciascuno dei germani ### e ### la somma di €. 2236,55; in favore di ### la somma di € 13.998,71, ed in favore delle germane ### e ### rispettivamente la somma di €. 2912,91; in favore di ### la somma totale di € 18.591,05; in favore di ### la somma di € 13.764,27, ed in favore delle germane ### e ### la somma di €. 2678,47 ciascuna, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo; 2.condanna il Comune convenuto di ### in ### al pagamento, in favore degli attori e degli interventori delle spese di lite, che liquida, in € 711,00 per spese ed € 15.232,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e ### come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari; 3.Ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., le spese della CTU vengono definitivamente poste a carico della parte soccombente, Comune di ### di Napoli in ### e liquidate come da separato decreto. 
Così deciso in ### 25.11.2025 Il Giudice Dott.ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..  

causa n. 3534/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Boccia Matilde

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1647/2023 del 20-10-2023

... degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attivita' dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita; b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale; c) supporto gestionale, organizzativo e formativo. Orbene, nel caso di specie, i testi escussi (### dipendente dell'ASP con qualifica e mansioni di fisioterapista, in servizio presso il reparto di neurologia a indirizzo riabilitativo di ### e ### infermiere presso la UOS riabilitazione di ### hanno riferito che il ricorrente svolge le seguenti mansioni: i pazienti che vengono nella UOS dove lavoriamo hanno problemi neurologici, avendo avuto ad es. un ictus oppure affetti da ### o disabili che frequentano il centro diurno; il ricorrente si occupa di questi pazienti, nel senso che si occupa della cura dei pazienti (per es se il paziente deve cambiare il pannolone, il ricorrente insieme al collega in turno lo aiuta), spinge i pazienti sulla carrozzina, sistema i pazienti (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA ### E ### Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa ### all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### controversia iscritta al n. 1833 del R.G.L. dell'anno2021 introdotta da ### elettivamente domiciliat ###/A presso lo studio dell'Avv. ### per procura in atti ricorrente Nei confronti di ### di ### in persona del l.r.p.t., con l'Avv. ### dell'### giuridica per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale in ### viale degli ### n. 8 Resistente Avente ad oggetto: mansioni superiori/differenze retributive ### del processo e motivi della decisione Con ricorso del 17.5.2021, ritualmente notificato, ### ha convenuto innanzi al Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro l'### di ### (qui di seguito, per brevità, ### alle cui dipendenze lavora dal 16.08.2004 dapprima in forza di contratto di lavoro a tempo determinato e successive proroghe seguito da assunzione a tempo indeterminato al completamento della procedura di stabilizzazione con decorrenza dal 1.11.2008, esponendo quanto segue: di essere stato formalmente inquadrato nella categoria A del ### di settore con mansioni di ausiliario specializzato ma di avere di fatto disimpegnato mansioni di operatore socio sanitario avendone il relativo titolo; chiedeva, quindi, previo accertamento dello svolgimento di mansioni Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/10/2023 superiori proprie della categoria BS del ### di comparto, la condanna dell'ASP al pagamento delle conseguenti differenze retributive quantificate in complessivi euro 14.147,83 relativamente al periodo 1.7.2014/31.12.2020 come da allegati conteggi. 
Si costituiva l'ASP con memoria tempestivamente depositata il ###, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi azionati e, nel merito, l'infondatezza del ricorso per avere il ricorrente svolto mansioni di ausiliario specializzato proprie della categoria A nella quale è contrattualmente inquadrato; concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso. 
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione offerta in produzione dalle parti nonché a mezzo di espletamento di prova orale all'esito della quale è stata rinviata per discussione; indi, è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata all'esito della scadenza del termine per note sostitutive dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
Valga premettere che è pacifica oltre che documentata la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato inter partes; in particolare, dagli atti di causa si evince l'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente con decorrenza dal 1.11.2008 mentre in precedenza (dal 16.8.2004) lo stesso ha prestato attività lavorativa in forza di contratto di lavoro a tempo determinato oggetto di varie proroghe (si veda in particolare il certificato di servizio allegato al ricorso). 
Dagli atti di causa si evince, inoltre, che il ricorrente è stato inquadrato nella categoria A con qualifica di <ausiliario specializzato> anche una volta assunto a tempo indeterminato nell'ambito di procedura di stabilizzazione. 
Tanto premesso, il ricorrente sostiene di aver svolto sempre superiori mansioni di operatore socio sanitario (categoria B, livello economico BS) e rivendica il relativo trattamento retributivo, detratto quanto percepito. 
Ciò posto, valga osservare che il ricorrente ha conseguito la qualifica di operatore socio sanitario in data ###, come da attestato di qualifica in atti; pertanto, per il periodo precedente al conseguimento del titolo abilitante, trova applicazione il principio consolidato secondo cui ### per lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia richiesta dalla legge un'abilitazione o un titolo di studio abilitante, in ragione dell'incidenza di tale attività sulla salute pubblica, o sulla sicurezza pubblica, la prestazione lavorativa, svolta in carenza di detti presupposti è, anche ai fini di cui all'art. 2126 cod.  civ., illecita, perché in violazione di norme imperative attinenti all'ordine pubblico e poste a tutela di diritti fondamentali della persona, e, di conseguenza, non è in alcun modo utile ai fini del riconoscimento della qualifica superiore né ai fini del conseguimento della maggiore retribuzione corrispondente al detto inquadramento. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente il diritto al trattamento economico superiore in favore di infermiere generico che affermava di avere svolto - senza alcun titolo abilitante - le mansioni proprie dell'infermiere professionale); Cass. n. 15450/2014. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/10/2023
Sotto tale profilo, in ogni caso, si osserva che dalla disamina della ctp allegata al ricorso le differenze retributive oggetto di domanda riguardano il periodo 1.7.2014/31.12.2020, pertanto successivo alla data (13.5.2014) di conseguimento del titolo di ### Peraltro, avuto riguardo al periodo predetto, risulta maturata in parte l'eccepita prescrizione quinquennale (decorrente in pendenza di rapporto; cfr. Cass. n. 26246/2022 - “### deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d'impiego pubblico”) essendo in atti diffida stragiudiziale con cui il ricorrente ha costituito in mora l'ASP con effetti interruttivi del decorso del termine di prescrizione e ricevuta in data ### con conseguente prescrizione dei crediti per il periodo luglio 2014/aprile 2015. 
Ciò posto, avuto riguardo all'oggetto di causa, occorre premettere in punto di diritto che dalla natura pubblica dell'ente datoriale deriva l'assoggettamento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, e, in particolare, alla disciplina in tema di mansioni prevista dall'art 52 di detto decreto a tenore del quale Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). ### di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. (…) Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. ### l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.  5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 
La disposizione in parola, pur ricalcando l'art. 2103 c.c. disciplinante <le mansioni del lavoratore> nell'ambito del rapporto di lavoro di natura privatistica, se ne differenzia profondamente in quanto utilizza il principio di equivalenza con riferimento alle mansioni di assunzione (e non alle mansioni da ultimo svolte) e consente al datore di lavoro pubblico l'esercizio dello “ius variandi” nell'ambito delle Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/10/2023 mansioni da considerare “equivalenti” in base alla classificazione fornitane dalla contrattazione collettiva. 
In definitiva è proprio la contrattazione collettiva a cui, giusta il disposto del cit. art. 52, bisogna fare riferimento per valutare se le mansioni svolte dal lavoratore pubblico, possano essere considerate “superiori” in quanto proprie di una qualifica superiore secondo le declaratorie contrattuali applicabili al caso di specie. 
Dalle suesposte considerazioni di ordine generale deriva che, in base al quadro normativo di riferimento, è precluso il riconoscimento del diritto del dipendente all'inquadramento nella superiore qualifica rimanendo, quindi, esclusa, nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori, la cd. promozione automatica, di tal che la verifica dell'effettivo contenuto professionale dei compiti svolti acquista rilievo esclusivamente ai fini del diritto alla corrispondente retribuzione, sussistente sempre che in concreto l'istante risulti aver espletato mansioni riconducibili alla qualifica superiore rivendicata, in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. 
Pertanto, escluso il diritto all'inquadramento superiore, all'odierna parte ricorrente possono, in astratto, essere riconosciute le relative differenze retributive per il periodo per cui è causa (rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario: cfr. Cass. nn. SS.UU., nn. 1624/2005, 1622/2005 e 3228/2004), e nei limiti della prescrizione, sempre che in concreto questa risulti aver svolto mansioni riconducibili alla qualifica superiore rivendicata. Valga, inoltre, il rilievo secondo cui grava sulla parte che agisce rivendicando differenze retributive l'onere di allegare e, quindi, provare in giudizio lo svolgimento di mansioni superiori, trattandosi del fatto costitutivo della pretesa azionata, giusto il disposto dell'art.  2697 Tanto premesso, si osserva che la figura dell'operatore socio sanitario è stata definita con provvedimento del 22 febbraio 2001 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le ### e le ### autonome di ### e ### come "l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.  ### elenco A definisce le principali attività dell'operatore socio sanitario mentre il successivo elenco B ne delinea le competenze. 
A livello contrattualcollettivo, il ### di settore (e, segnatamente il ### collettivo nazionale di lavoro integrativo del ### del personale del comparto ### stipulato il 7 aprile 1999 (### n.248 del 24-10-2001 - ### Ordinario n. 240) all'art. 4, comma 1, ha previsto che Ad integrazione dell'art. 19 del ### 7 aprile 1999 e' istituito il profilo dell'operatore socio-sanitario, inserito nella categoria B, livello economico Bs. Di conseguenza l'allegato 1 al ### del 7 aprile 1999, dove sono ricomprese le declaratorie della relativa categoria e dei profili e' modificato dall'allegato 1 al presente #### 1, in particolare, prevede che alla categoria A ### i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacita' manuali generiche per lo svolgimento di attivita' semplici ed autonomia esecutiva e responsabilita', nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attivita'; nell'ambito di tale categoria il profilo professionale di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/10/2023 ausiliario specializzato <### le attivita' semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacita' nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unita' operativa.  ### specializzato operante nei servizi tecnico-economali puo' essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attivita' e alla loro piccola manutenzione; ### specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unita' operative interessate. 
Alla categoria B, invece, appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacita' manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonche' autonomia e responsabilita' nell'ambito di prescrizioni di massima.   ### altresi' a questa categoria - nel livello B super ### di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilita' del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione; in particolare, l' ### socio-sanitario ### la sua attivita' sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e socio-sanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. ### la sua attivita' su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attivita' dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita; b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale; c) supporto gestionale, organizzativo e formativo. 
Orbene, nel caso di specie, i testi escussi (### dipendente dell'ASP con qualifica e mansioni di fisioterapista, in servizio presso il reparto di neurologia a indirizzo riabilitativo di ### e ### infermiere presso la UOS riabilitazione di ### hanno riferito che il ricorrente svolge le seguenti mansioni: i pazienti che vengono nella UOS dove lavoriamo hanno problemi neurologici, avendo avuto ad es. un ictus oppure affetti da ### o disabili che frequentano il centro diurno; il ricorrente si occupa di questi pazienti, nel senso che si occupa della cura dei pazienti (per es se il paziente deve cambiare il pannolone, il ricorrente insieme al collega in turno lo aiuta), spinge i pazienti sulla carrozzina, sistema i pazienti sul lettino ove poi faranno terapia con il fisioterapista, cura la vestizione e la svestizione dei pazienti, sorveglia i pazienti tra l'inizio di una terapia e l'altra. Inoltre, il ricorrente si occupa dell'accoglienza, quando il paziente arriva al centro il ### lo accompagna in sala di attesa e gli controlla la temperatura; le mansioni che ho descritto le svolge da quando io ho iniziato a lavorare e le svolge tuttora. Non ha mai svolto mansioni Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/10/2023 diverse da quelle che ho descritto. Il ricorrente, inoltre, compila la scheda del paziente all'accoglienza, raccogliendo l'anamnesi (così il teste ### mentre la teste ### ha così riferito: ### il signor ### perché lavoriamo nello stesso reparto; posso riferire circostanze dal 2009 ad oggi; il ricorrente aspetta i pazienti all'entrata, li accoglie nel senso che li fa accomandare in sala di attesa per aspettare che noi fisioterapisti li chiamiamo per farli andare in palestra; preciso che non chiamiamo il paziente direttamente ma tramite l'addetto all'accoglienza, tra cui il ricorrente; poi il ricorrente lo accompagna in palestra e lo aiuta a prepararsi per la fisioterapia, facendolo stendere sul lettino, togliere le scarpe o degli eventuali tutori tipo busti ortopedici; io poi mi occupo della seduta fisioterapica e quando ho terminato richiamo il ricorrente che lo aiuta a rivestirsi o se il paziente non è autonomo ad es. provvede a mettergli le scarpe, il cappotto; poi lo riaccompagna in sala di attesa dove ci sono di solito i parenti che lo hanno accompagnato; dopo di che igienizza il lettino e gli attrezzi che sono in palestra che il paziente ha usato; se durante la terapia il paziente deve andare in bagno, chiamo il ricorrente che lo accompagna in bagno; il ricorrente redige anche la scheda del paziente che è un modello precompilato dove bisogna indicare nome del paziente e indicare se ad esempio il paziente è o meno autonomo. Il ricorrente, all'inizio della terapia di un paziente, consegna al CUP (centro prenotazione) l'impegnativa per farla vidimare. ###. ### non sono a conoscenza di ordini di servizio nei confronti del ricorrente. 
Tali mansioni risultano altresì documentate dalla relazione prot. N. ### dell'11.11.2020, redatta dal responsabile dell'UOS riabilitazione, dott.ssa ### che indica le mansioni disimpegnate dal ricorrente negli ultimi cinque anni. 
Orbene, ritiene il giudice che le mansioni in questioni esorbitino qualitativamente dal profilo di formale inquadramento poiché se pure l'ausiliario specializzato (cat. A) operante nei servizi socioassistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unita' operative interessate e il ricorrente espleta tale attività occupandosi di accompagnare il paziente in palestra (ove effettua fisioterapia) per poi riaccompagnarlo in sala attesa dove ci sono di solito i parenti che lo aspettano (così la teste ### è pur vero che nel rapporto diretto con i pazienti il ricorrente svolge attività che vanno ben oltre la mera attività dell'accompagnare ovvero dello spostare i degenti (secondo la declaratoria dell'ausiliario specializzato) e che si configurano come attività non complementari alle stesse; invero, rapportandosi con gli altri operatori e, in particolare, con i fisioterapisti, il ricorrente provvede a prestare diretta assistenza ai pazienti, occupandosi della loro vestizione/svestizione, della sorveglianza degli stessi nelle more del trasferimento da un servizio ad un altro, nella cura dell'igiene del degente (così, ad es. provvedendo al cambio del pannolone), nell'accompagnarlo in bagno fornendo l'assistenza necessaria; si occupa, inoltre, della cura dell'ambiente provvedendo, ad esempio, all'igienizzazione del lettino (ove il degente effettua seduta di fisioterapia) o degli attrezzi che i pazienti usano in palestra. 
Pertanto, sulla base del complessivo compendio probatorio, si può affermare che il ricorrente ha comprovato lo svolgimento di mansioni consistenti in interventi di assistenza diretta alla persona (che vanno ben oltre la mera attività di accompagnamento e spostamento del degente proprie dell'ausiliario specializzato) collaborando con altri operatori sanitari (in special modo i fisioterapisti) cui assicura il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/10/2023 necessario supporto nonché attività volte alla gestione dell'ambiente ove i pazienti sono sottoposti a cure e terapie e tutte tali attività - nel periodo di causa - sono state disimpegnate nel mentre il ricorrente era in possesso del necessario titolo professionale. 
Alla luce dei rilievi che precedono, si ritiene che il ricorrente abbia dato prova in giudizio dello svolgimento delle tipiche mansioni dell'### munito del relativo titolo, con conseguente diritto al trattamento retributivo parametrato alla categoria B, livello economico BS. 
Per la relativa quantificazione piò farsi utile riferimento ai conteggi delle spettanze allegati al ricorso, siccome formalmente corretti e non oggetto di contestazione specifica; in particolare, nei conteggi in relazione al periodo luglio 2014/dicembre 2020 è stato calcolato il differenziale retributivo tra la categoria A (di formale inquadramento) e la superiore categoria B, livello economico BS (cui è inquadrato l'### e, espunte le differenze in relazione al periodo coperto da prescrizione (luglio 2014/aprile 2015), la somma che risulta spettante è pari ad euro 12.427,51; su tale somma competono gli interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria. 
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento parziale del ricorso, condanna l'### di ### in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di ### per il titolo di cui in motivazione, della somma di euro 12.427,51, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria; condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ### che si è dichiarato antistatario.  ### 20 ottobre 2023 Il Giudice Dott. ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/10/2023 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/10/2023

causa n. 1833/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cavalcanti Fedora

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Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza n. 1180/2023 del 26-07-2023

... srl, serie ### ha una doppia funzione: - Ricambio igienico dell'aria attraverso un recuperatore ad alta efficienza al suo interno. - Deumidificazione ambiente attraverso un circuito frigorifero indipendente al suo interno. Di conseguenza sono previsti nr. 2 allacci di condensa alla stessa macchina, uno per la batteria e uno per il recuperatore al suo interno, così come previsto dal manuale tecnico della macchina. Attualmente è stata collegata solamente la condensa della batteria, ma in alcune situazioni dell'anno si crea condensa anche all'interno della bacinella a servizio del recuperatore di calore installato all'interno della macchina. Il mancato collegamento della seconda bacinella causa il riversamento dell'acqua di condensa nel controsoffitto”. 11) Mancanza della VMC in nr. 12 locali e precisamente in quelli che hanno accorpato nr. 2 appartamenti o dei locali attigui. ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio B), ### (edificio B): “E' stato installato il ### a servizio degli ambienti annessi all'appartamento, ma non il ricambio igienico dell'aria come nel resto dell'appartamento. La mancanza di VMC in questi ambienti causa un ricircolo continuo della stessa aria (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Busto Arsizio Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. R.G. 5603/2019 promossa da ### (C.F.: ###) in persona del suo amministratore pro tempore, - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - #### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - ### (C.F.: ###) - #### (C.F.: ###) tutti con il patrocinio dell'avv. ### ATTORI contro ### (C.F.: ###) in persona del suo legale rappresentante sig. ### con il patrocinio dell'avv. ### ARCH. ### (C.F.: ###) con il patrocinio dell'avv. #### CONVENUTI e contro ### (C.F.: ###) con il patrocinio dell'avv.  ##### parti hanno concluso come segue: ### “Voglia il TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, previa ogni più opportuna declaratoria di rito e di merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 6299/16 R.G. Tribunale di ###, visti gli artt. 1490 e ss., 1669, 2043 C.C. ed ogni altra norma ritenuta pertinente, accertare e dichiarare per le causali esposte in atti, le responsabilità, in via solidale o in via subordinata ciascuno per quanto di propria competenza, dei convenuti ### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore ed #### e per l'effetto: A) condannare, in via solidale fra loro o in via subordinata ciascuno per quanto di propria competenza, i convenuti ### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore ed #### al risarcimento a favore del ### e dei condomini attori di tutti i danni relativi e conseguenti ai vizi e difetti costruttivi, manchevolezze, difformità, mancanza di qualità di cui in atti e narrativa e quindi: - al risarcimento e refusione dei costi di eliminazione dei vizi e difetti costruttivi, manchevolezze, difformità, mancanza di qualità tanto nelle parti comuni come nelle conseguenze diramatesi nelle parti esclusive, così come indicati in atti ed in narrativa, nonché dei danni conseguenti. Costi e danni che si quantificano in € 481.679,90 o nella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa.  - alla refusione di tutte le spese di qualsiasi natura (legale e tecnica) affrontate per la verifica ed accertamento stragiudiziale e giudiziale dei suddetti vizi e difetti, nonché per la loro deduzione in giudizio e stragiudiziali (come da fatture prodotte e/o che verranno prodotte e/o come da liquidazioni giudiziali e/o da valutazione equitativa). Spese che si quantificano in € 15.597,07 o la somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa.  - al risarcimento dei danni per il mancato o pregiudicato uso delle parti e dei beni comuni, che si quantificano in € 50.000,00 o le somme maggiori o minori determinate in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa. 
B) condannare, in via solidale fra loro o in via subordinata ciascuno per quanto di propria competenza, i convenuti ### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore ed #### al risarcimento, anche a titolo di pregiudicato e/o limitato godimento e/o riduzione del corrispettivo, a favore del ### e condomini attori di tutti i danni conseguenti ai vizi e difetti costruttivi, mancanza di qualità, manchevolezze, difformità costruttive afferenti la non corretta installazione delle cappe di esalazione cucina ed interferenze tra appartamenti (punto 12 della CTU dell'####. Danni che si quantificano nella somma di € 20.000,00 per ciascuna unità immobiliare o la somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa ex art. 1226 C) Il tutto, sempre ed in ogni caso, con l'aggiunta degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. 
D) Sempre e in ogni caso rigettare tutte le domande ex adverso proposte poiché inammissibili e infondate in fatto e in diritto. 
E) Sempre e in ogni caso con vittoria di spese (ivi comprese quelle di eventuale consulenza tecnica d'ufficio e di parte) e di compensi professionali. 
F) In via istruttoria: si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'interesse degli attori con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 C.P.C. datata 12/02/2021 e con memoria ex art. 183 VI comma n. 3 C.P.C. datata 04/03/2021 e non ammesse dal Tribunale adito. Dette istanze vengono integralmente richiamate e qui di seguito ritrascritte (salvo errori e/o omissioni): A) ### D'### D'####. 6299/16 R.G. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Si chiede che il TRIBUNALE adito voglia disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento d'istruzione preventiva n. 6299/16 R.G. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO e che, ex art.  698 C.P.C., venga dichiarata l'ammissibilità e rilevanza dell'elaborato peritale del DOTT. ING.  ### (anche prodotto con l'atto di citazione sub doc. 2). 
B) ###'### / ####. ### che valuti quantum, opere e danni ulteriori rispetto a quanto delineato dal #### nel procedimento per ###.G. 6299/16 Trib. ### (le tematiche da -eventualmentesottoporre a integrazione, sono delineate alle pagine 7/11 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 CPC attorea e alle pagine 4/5 della memoria ex art. 183 VI comma n. 3 C.P.C. attorea, qui da intendersi integralmente richiamate). 
C) ### chiede ammettersi l'interrogatorio formale dei convenuti (legale rappresentante pro tempore di ### S.R.L. e #### e la prova testimoniale sui seguiti capitoli di prova: 1) Vero che dal mese di giugno 2017 sono stati eseguiti i seguenti interventi (pagg. 4 e 5 della relazione dell'#### doc. 4 attoreo; contratto di appalto doc 108 attoreo; fatture da 5 a 49 attoree, tutti da mostrare al deponente): a) ampliamento locale ### b) formazione nuovo basamento esterno per consentire l'installazione di unità esterne dell'impianto; c) spostamento delle unità esterne sul basamento di cui al punto b) e rifacimento delle tubazioni gas; d) rifacimento delle colonne di distribuzione impianto idrico sanitario acqua potabile; e) spostamento delle unità interne a seguito dell'ampliamento del locale; f) sostituzione del serbatoio di accumulo inerziale; g) rifacimento delle tubazioni a prevalente percorso orizzontale; h) pulizia, bonifica e risanamento delle tubazioni dell'impianto idrico sanitario acqua potabile; i) pulizia, bonifica, risanamento dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento mediante flussaggio delle colonne montanti e dei singoli circuiti degli impianti a pavimento; j) pulizia e flussaggio degli scambiatori delle unità interne e degli accumuli ### k) fornitura di prodotti chimici e accessori quali pompe dosatrici e contalitri.  2) Vero che le operazioni di pulizia, lavaggio, sufflaggio e risanamento di cui ai al superiore capitolo di prova, svoltesi nell'ultimo semestre dell'anno 2017, si sono rilevate inadeguate per le macchine ### installate all'interno delle centrali condominiali.  3) Vero che nonostante le operazioni di pulizia, lavaggio, sufflaggio e risanamento di cui ai al superiori capitoli di prova, svoltesi nell'ultimo semestre dell'anno 2017, le macchine ### installate all'interno delle centrali condominiali subivano blocchi “###- ### della pompa nel circuito idraulico” (cfr. la relazione dell'#### doc. 4 attoreo da mostrare al deponente).  4) Vero che nel mese di gennaio 2018 il manutentore degli impianti ha sezionato una macchina ### per comprendere la ragione delle problematiche indicate al superiore capitolo di prova.  5) Vero che in data 7 febbraio 2018 il manutentore degli impianti ha escluso la possibilità di riparazione delle macchine ### 6) Vero che per risolvere le problematiche relative alle macchine ### installate all'interno delle centrali condominiali e di cui ai superiori capitoli di prova, è stato necessario (cfr. pagg. 5 e ss.  della relazione dell'#### doc. 4 attoreo da mostrare al deponente nonché le fatture docc.  5/49, sempre da mostrare al deponente): a) recuperare le unità esterne in funzione e ripristinare la centrale con componentistica ### b) sostituzione la distribuzione delle tubazioni interne alla centrale termofrigorifera; c) sostituire i bollitori deputati alla preparazione dell'acqua calda sanitaria; d) sostituire le tubazioni di collegamento delle apparecchiature alle colonne montanti; e) installare n. 3 serbatoi; f) fornire nuove apparecchiature ### : n. 2 unità esterna ### 64 kW ###### n. 2 unità interna ### 64 kW ###; n. 4 unità interna ### 16 kW ###; n. 6 accumulo ### 538/16/0 ### g) smantellare e smaltire l'impiantistica; h) formare nuove linee frigorifere e coibentare le stesse; i) formare nuove linee lato acqua per il circuito tecnologico e per il circuito sanitario e coibentare le stesse; j) procedere a pulizia, bonifica e risanamento dell'impianto di riscaldamento / raffrescamento mediante flussaggio delle colonne montanti e dei circuiti terminali presenti k) bonificare e ripristinare il filtro a sabbia; l) fornire i prodotti chimici per il mantenimento degli impianti.  7) Vero che per emendare i vizi e difetti indicati ai punti da 1 a 6 della perizia dell'#### (doc.  2 attoreo da mostrare al deponente) e in conseguenza degli interventi indicati ai superiori capitoli di prova il ### e i condomini attori hanno sostenuto esborsi pari a € 330.858,90, come da fatture docc. 5/49 allegate alla citazione, da mostrare al deponente e come da disposizioni di pagamento docc.  63/107 allegati alla memoria istruttoria, da mostrare al deponente.  8) Vero che a seguito della sostituzione delle tubature di acciaio zincato con le tubature in multistrato, avvenuta nei primi mesi dell'anno 2018, le problematiche di contaminazione dell'acqua sono cessate.  9) Vero che prima, durante, all'esito dell'accertamento tecnico preventivo e fino al 2018, anno di completamento dei lavori di emenda dei vizi e difetti di cui ai nn. 1/6 della CTU dell'#### all'anno 2018, i condomini del ### attore hanno sofferto le seguenti problematiche: - interruzioni dell'erogazione dell'acqua all'interno delle proprietà esclusive, site nel ### attore; - interruzioni dell'erogazione del servizio di riscaldamento e raffrescamento all'interno delle proprietà esclusive site nel ### attore; - fuoriuscita di acqua sporca - rossa dai rubinetti a servizio delle proprietà esclusive.  10) Vero che a seguito della contestazione dei vizi e difetti per cui è causa (cfr. le raccomandate a.r.  dell'avv. ### docc. 56 e ss. attorei, da mostrare al deponente) sia l'#### che la ### S.R.L. hanno riconosciuto i vizi e difetti denunciati e posto in essere dei tentativi rimediali, rimasti tuttavia privi di risultati.  11) Qualora contestate le fatture docc. 5/49 all. atto di citazione ovvero la descrizione della prestazione ivi indicata, si chiamano come testimoni, a conferma, i soggetti emittenti delle medesime.  ### errori e/o omissioni: - Legale rappresentante pro tempore ### di ### quanto alla fattura 17/2017 (doc. 5 attoreo da mostrare al deponente); - #### titolare della ### quanto alle fatture 17/17, 31/17 (docc. 6 e 7 attorei da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore ### S.N.C. ### & C. S.N.C.  quanto alle fatture 39/17, 55/17, 2/2018, 58/18 (docc. 9, 10, 11, 36 attorei, da mostrare al deponente; - Legale rappresentante pro tempore ### S.P.A. quanto alle fatture 345/DI/17, 447/DI/17, 502/DI/17, 569/DI/17/, 1/DI/18 (docc. 12/16 attorei da mostrare al deponente) e 381/DI/18, 534/DI/18, 687/DI/18 (docc. 42/44 attorei da mostrare al deponente); - Geom. ### quanto alla fattura 5/18 (doc. 17 attoreo da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore/titolare della ### di #### quanto alle fatture 36/17 e 50/17 (docc. 18/19 attorei da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore/titolare ### di ### quanto alla fattura 14/2017 (doc. 20 attoreo da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore/titolare ### quanto alla fattura 58/17 (doc. 21 da mostrare al deponente); - ING. ### quanto alle fatture 36/17, 55/17, 11/18, 35/18 (docc. 22/25 attorei da mostrare al deponente) e alle fatture 60/18, 41/A/19, 35/18 (docc. 46/48 attorei da mostrare al deponente); - legale rappresentante pro tempore studio ### quanto alla fattura 85/2018 (doc. 26 attoreo da mostrare al deponente); - legale rappresentante pro tempore ### S.N.C. ###. BERTO & G. BIRAGHI quanto alle fatture 505/17, 646/17, 263/18, 264/18 e 430/18 (docc. 27/31 attorei da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore A.R.C. #### S.R.L. quanto alla fattura 715/18 (doc. 32 attoreo da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore ### S.R.L., quanto alle fatture 43/18, 55/18, 62/18 e ###/18 (docc. 33/35 e 49 attorei, da mostrare al deponente); - Legale rappresentante pro tempore ### S.R.L. sulle fatture 120/18, 161/18, 162/18, 185/18 e 184/18 (docc. 37/41 attorei da mostrare al deponente) Si indicano come testimoni, su ### i capitoli di prova: • DOTT. #### 13, ### al ####.  • #### 13, ### al ####.  • DOTT. ING. #### 2, ####.  • Legale rappresentante pro tempore ### di ### via ### 36, ####.  • #### titolare della ### via ### 8, ####.  • Legale rappresentante pro tempore ### S.N.C. ### & C. S.N.C., via Merendalunga 1/B, ####.  • Legale rappresentante pro tempore ### S.P.A. ### 1880, ####; via Bergamo 1465, ####; • GEOM. #### 4, ####.  • Legale rappresentante pro tempore/titolare della ### di ##### 9/B, ####.  • Legale rappresentante pro tempore/titolare ### di ### via ### 10/B, ####.  • Legale rappresentante pro tempore/titolare ### via ### 30, ####.  • Legale rappresentante pro tempore #### 13, ### al ####.  • Legale rappresentante pro tempore ### S.N.C. ###. BERTO & G. BIRAGHI, via ### 8, ####.  • Legale rappresentante pro tempore A.R.C. #### S.R.L., ### 19, ####.  • Legale rappresentante pro tempore ### S.R.L., V.lo dell'### 1, ####.  • Legale rappresentante pro tempore ### S.R.L., via Tommaseo ###, ####; via ### 41/47, ####; • Legale rappresentante pro tempore ### C. & C. S.A.S., via Savona 7, ####; via del ### 10, ####; • Legale rappresentante pro tempore ### S.R.L, via ### 13/C, ####.  • ### via ### 38/a, ####. 
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate nell'interesse dei convenuti e della terza chiamata per le ragioni esposte con memoria ex art. 183 VI comma n. 3 C.P.C. attorea. Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze di prova orale formulate nell'interesse dei convenuti, si chiede di essere ammessi a prova contraria con tutti i testi indicati nella memoria ex art. 183 VI c. n. 2 C.P.C.  attorea, datata 12/02/2021.”.  #### E ####: “Voglia l'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, così giudicare: - In via preliminare e/o pregiudiziale autorizzare la chiamata dei terzi in causa: 1) ### P.I. ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ### (20025-MI) via ### n.13/c; 2) Ass.ni ### (in cui è stata incorporata per fusione la ###ni ###, P.I.  ###, con sede ###### (###-TV) via ### n.14; - Nel merito in via preliminare rigettare le domande attoree nei confronti di entrambi i convenuti, per intervenuta decadenza nonché prescrizione delle relative azioni, a qualsivoglia titolo; - Sempre nel merito: rigettare poichè del tutto infondate per i motivi meglio esposti in narrativa, tutte le domande formulate dagli attori, nei confronti dell'arch. ### e dell'### srl, o in subordine dichiarare questi ultimi responsabili dei soli danni verificatisi per loro diretta azione negligente od imperita, non conforme ai loro obblighi anche professionali, che dovrà essere provata in giudizio; - In ogni caso e sempre nel merito posta la chiamata in causa del terza ### P.I.  ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ### (20025-MI) via ### n.13/c, ed in relazione ai fatti che saranno oggetto di prova in giudizio, dichiarare quest'ultima responsabile, o quantomeno corresponsabile, dei vizi, difformità, malfunzionamenti manifestatisi nell'impianto di raffrescamento e riscaldamento nonché in quello dell'acqua fredda e calda sanitaria di entrambe le palazzine, per la loro azione negligente od imperita od omissiva; - In ogni caso e sempre nel merito posta la chiamata in causa della terza ###ni ### (in cui è stata incorporata per fusione la ###ni ###, P.I. ###, con sede ###### (###-TV) via ### n.14, ed in relazione ai fatti che saranno oggetto di prova in giudizio, dichiarare quest'ultima tenuta a manlevare e garantire l'arch. ### e la ### srl, in virtù dei contratti assicurativi da loro sottoscritti, e, nella denegata ipotesi di condanna al risarcimento dei danni di questi ultimi, condannare tale compagnia assicuratrice al pagamento diretto dell'importo determinato dall'###mo Tribunale. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari. 
Dichiara altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate da controparte.”.  ### S.P.A. (###): “In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di ### S.p.A. in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi. 
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, nella denegata ipotesi di anche parziale accoglimento delle domande attoree, dichiarare ### S.p.A. tenuta a mantenere indenne la ### S.r.l., da quanto questa sarà condannata a risarcire, esclusivamente entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza. 
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.”.  ### S.P.A. (#####: “In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di ### S.p.A. in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi. 
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, nella denegata ipotesi di anche parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare ### S.p.A. tenuta a mantenere indenne l'arch. ### esclusivamente nella misura corrispondente al grado di responsabilità imputabile allo stesso, ed entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza. 
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, regolarmente notificato, il ### corrente in ### via ### n. 38/A e 38/B, e i condomini indicati in epigrafe convenivano in giudizio la ### S.r.l. e l'#### chiedendone la condanna, in via tra di loro solidale o ciascuno per quanto di esclusiva competenza, al risarcimento di tutti i danni conseguenti ai vizi e difetti costruttivi, quantificati in € 481.679,90, oltre alla refusione delle spese resesi necessarie per l'accertamento stragiudiziale e giudiziale dei vizi e difetti quantificati in € 15.597,07 e al risarcimento dei danni per il mancato o pregiudicato uso delle parti comuni pari a € 50.000,00 nonché dei danni a titolo di pregiudicato e/o limitato godimento e/o riduzione del corrispettivo conseguenti ai vizi e difetti afferenti la non corretta installazione delle cappe di esalazione cucina, quantificati in € 20.000,00 in favore del ### e di ciascuna unità immobiliare. 
Esponevano in particolare gli attori che il ### era un complesso immobiliare che constava di due edifici, edificato dietro committenza della venditrice, la società ### S.r.l. e su progetto dall'#### che pure aveva svolto la direzione lavori. La realizzazione del fabbricato condominiale prevedeva la predisposizione di tecnologie edilizie che avrebbero dovuto essere all'avanguardia nel campo del risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. La parte relativa agli impianti era stata appaltata e realizzata dalla ### s.r.l., società dichiarata fallita in data 2 settembre 2013 dal Tribunale di ### Assumevano gli attori che nello stabile si erano manifestati plurimi vizi e difetti, come dettagliatamente indicati nell'atto di citazione, che avevano interessato gli impianti e le opere edili, sia nelle parti comuni che nelle parti di proprietà esclusiva. In particolare, i vizi e difetti venivano accertati dal CTU nominato dal Tribunale di ### in sede di accertamento tecnico preventivo, mentre altre problematiche emergevano successivamente all'### durante i lavori di emenda dei primi 6 vizi rilevati dal CTU che, stante l'urgenza, venivano da subito eseguiti. 
Si costituivano in giudizio, contestualmente con la medesima comparsa di costituzione e risposta, la ### S.r.l. e l'#### eccependo in via preliminare la decadenza nonché la prescrizione della domanda. In particolare, deducevano che, quanto ai vizi elencati ai numeri da 1 a 4 della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, questi dovevano ricondursi alla presenza di ferrobatteri negli impianti, come emerso in sede peritale e come confermato dagli attori nel proprio atto di citazione. I segnali della presenza dei ferrobatteri dovevano farsi risalire alla fine del 2013 ed inizio del 2014, come desumibile dal verbale dell'assemblea condominiale straordinaria del 7.07.2014, nel corso della quale venivano affrontate le segnalazioni di taluni condomini in ordine al riscontro di acqua marrone torbida fuoriuscente dalle tubazioni e veniva dato incarico alla ###ind di ### per l'esecuzione degli interventi all'uopo necessari. Di conseguenza, doveva ritenersi maturata la decadenza nonché la prescrizione ex art. 1669 c.c. dal momento che la denuncia dei vizi alla committente e al direttore dei lavori era pervenuta solo in data 5 agosto 2015. 
Inoltre, secondo la tesi dei convenuti, la provenienza dei ferrobatteri doveva imputarsi alla rete dell'acquedotto come riconosciuto dalla società che aveva gestito la fornitura dell'acqua pubblica, ossia l'### e avvalorato dalla circostanza che anche nelle altre palazzine vicine, servite dal medesimo ramo di rete idrica, si erano verificate analoghe problematiche. Dunque, doveva escludersi ogni responsabilità dei convenuti, ai quali non poteva imputarsi alcuna negligenza per avere realizzato gli impianti con colonne di acciaio e acciaio zincato anziché con tubazioni multistrato in resine sintetiche, dal momento che non vi era alcuna normativa che vietava l'utilizzo di acciaio. 
Sostenevano ancora i convenuti che la realizzazione ed il posizionamento delle colonne montanti con quelle in ferro zincato, erano state eseguite dalla impresa cui era stato appaltato l'esecuzione degli impianti, ### srl di ### senza alcuna ingerenza da parte della committente e senza che fossero state date a riguardo indicazioni da parte dell'arch. ### poiché la direzione dei lavori di fatto era stata assunta dall' ing. ### Ancora, assumevano i convenuti che, quanto ai vizi da 5 a 13 della relazione peritale, relativi per lo più all'impianto ### gli stessi dovevano ricondursi alla disciplina di cui all'art. 1667 c.c. e quindi da denunciare entro due anni dalla consegna dell'opera. Pertanto, parte attrice doveva ritenersi decaduta nonché prescritta l'azione avendo denunciato i vizi dopo tre anni dalla relativa consegna. 
Quanto poi alla carenza di documentazione di cui al punto 13 della relazione tecnica, sostenevano i convenuti che tale documentazione doveva essere fornita dalla ### S.r.l. che aveva realizzato gli impianti e quindi non poteva essere addebitata alcuna responsabilità alla committente e al direttore dei lavori. 
Contestavano, infine, la quantificazione dell'importo richiesto a titolo di danno, nonché la richiesta di rimborso delle spese legali e tecnico peritali. Concludevano chiedendo, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa di: - ### in quanto società collaudatrice degli impianti e manutentrice dei medesimi che aveva eseguito, su incarico del ### gli interventi volti alla risoluzione della problematica dell'acqua contaminata, al fine di dichiarane la responsabilità per i vizi, difformità, malfunzionamenti manifestatisi nell'impianto di raffrescamento e riscaldamento nonché in quello dell'acqua fredda e calda sanitaria di entrambe le palazzine, - ### al fine di tenere manlevati i convenuti in forza dei contratti assicurativi sottoscritti rispettivamente dall'arch. ### e dalla ### S.r.l.. 
Nel merito, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande ed in subordine la limitazione della condanna ai soli danni verificatosi per loro diretta azione imperita. 
Concessa l'autorizzazione alla sola chiamata in causa di ### e ritualmente notificato l'atto di citazione del terzo, si costituiva la predetta compagnia assicurativa, aderendo quanto al merito della causa alle difese articolate dall'arch. ### Eccepiva, inoltre: - l'inopponibilità alla stessa della CTU resa in sede di accertamento tecnico preventivo, non essendo stata parte del procedimento; - la perdita del diritto degli assicurati a essere tenuti indenni ex art. 1915 c.c. in quanto avevano denunciato il sinistro solo in data ###, quando il procedimento di accertamento tecnico preventivo era già concluso e sebbene avessero ricevuto dal ### la prima lettera formale di messa in mora in data ###; - l'intervenuta prescrizione della copertura, ex art. 2952, com. 2 e 3 c.c. non avendo gli assicurati denunciato il sinistro entro due anni dal giorno in cui il terzo aveva avanzato la richiesta di risarcimento. 
Eccepiva, ancora, l'inoperatività delle polizze stipulate in quanto le stesse coprivano solo i danni causati alle opere in caso di rovina totale delle stesse o di rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per loro natura a durata, compromettendone in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera e tali non potevano considerarsi i vizi de quo, poiché al concetto di rovina indicato in contratto doveva attribuirsi un significato più ristretto di quello elaborato dalla giurisprudenza in ambito di responsabilità ex art. 1669 c.c.. 
In ogni caso, quanto alla polizza contratta con ### S.r.l., la terza chiamata assumeva che la copertura era riconosciuta a condizione che l'opera fosse stata realizzata a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali (art. 3) ed esclusa per danni indiretti e consequenziali, danni causati da ruggine, danni da difettosa impermeabilizzazione (art. 2). Quanto alla polizza contratta dall'arch. ### la copertura non si estendeva alle perdite patrimoniali e ai danni derivanti da mancata rispondenza delle opere all'uso od alle necessità cui erano destinate (art. 1.6 lett. u) ed infine, la garanzia non copriva la responsabilità derivante all'assicurato in forza del vincolo di solidarietà, essendo limitata ai soli danni riconducibili all'operato dell'arch. ### e in misura proporzionale alla quota di responsabilità in capo allo stesso. Concludeva, pertanto, la compagnia assicurativa chiedendo il rigetto delle domande di garanzia ed in subordine, la condanna entro i limiti ed i massimali di polizza. 
All'udienza di comparizione parti del 16 dicembre 2020, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c.  e, successivamente, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dell'#### l'escussione testimoniale e l'espletamento di ### Terminata l'istruttoria, si perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 5 aprile 2023, per cui la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per le comparse conclusionali ex art. 190 cpc..  *******  ### attrice agisce nel presente giudizio, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno derivante dalla presenza di vizi e difetti costruttivi interessanti il complesso condominiale, sia relativamente alle parti comuni che riguardo alle proprietà esclusive dei singoli condomini. 
Preliminarmente all'instaurazione della presente controversia, nel 2016 l'attrice aveva esperito un accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale la ### incaricata di periziare l'immobile condominiale de quo, aveva evidenziato la presenza dei seguenti vizi e difetti e delle seguenti cause che ne avevano dato origine, enucleati con numerazione da 1 a 13,: 1) ### dell'impianto di riscaldamento.  2) ### dell'impianto idrico sanitario acqua calda 3) ### dell'impianto di ricircolo acqua calda sanitaria 4) ### dell'impianto idrico sanitario acqua fredda In ordine ai suddetti quattro vizi, il CTU aveva accertato come la contaminazione da ferrobatteri fosse l'origine della causa del malfunzionamento, in quanto avevano dato inizio alla corrosione delle tubazioni in ### e di conseguenza alla formazione di sospensione melmosa ferrosa all'interno dell'impianto ### e #### aveva puntualizzato nella parte relativa alle risposte alle osservazioni dei CTP che “non è in grado tecnicamente di relazionare il momento iniziale o il punto zero in cui siano stati immessi i ### negli impianti, ma soprattutto, dovendo il CTU basarsi sempre su dati certi, non può supporre (o prospettare) la loro origine. 
Di sicuro dalle attuali analisi eseguite, verbalizzate, relazionate e allegate, non provengono dall'acquedotto” (pag. 94 della relazione tecnica).  “### di tubazioni in acciaio nero e zincato nell'impianto meccanico di riscaldamento/raffrescamento e idrico sanitario conseguentemente con la presenza di ### nelle stesso impianto ha portato ad avere una situazione attuale come rilevata dai verbali, fotografie e analisi” (pag. 103 della relazione tecnica). 
Dunque, secondo quanto accertato dal ### i ferrobatteri erano già presenti nell'impianto installato dall'appaltatore. 
Alla luce delle risultanze di natura scientifica della ### non possono assumere alcuna rilevanza probatoria le dichiarazioni testimoniali rese nel presente giudizio da ### amministratore del condominio nell'anno 2014, quando in assemblea era stata posta all'ordine del giorno la problematica della fuoriuscita dalle tubature di acqua marrone e si era dato incarico alla società ### ind di effettuare le verifiche del caso e di procedere alla risoluzione della problematica. Il teste ha riportato che altri amministratori di ### ubicati nelle vicinanze del ### de quo, gli avevano riferito della sussistenza della medesima problematica di fuoriuscita di acqua marrone torbida nel medesimo periodo (2014) e che anche il responsabile della società che gestiva il servizio comunale di erogazione dell'acqua potabile, ### di ### gli aveva confermato che la tratta che asserviva il ### era terminale, e come tale più ricca di residui e batteri poiché difficilmente raggiungibile dai prodotti di depurazione; tuttavia la deposizione testimoniale è priva di riscontri oggettivi, basti considerare che altro teste di parte convenuta, ### amministratore di condominio, interrogato sul medesimo cap. 5 affermava che “nel 2014 nei condomini da me amministrati anche in zona non ho memoria di problematiche simili a quelle denunziate dagli attori”. 
Tra l'altro, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, nessuna responsabilità è ravvisabile in capo alla ###ind, posto che secondo la ricostruzione fatta dai convenuti medesimi e confermata anche dalla documentazione in atti (doc. 9 del fascicolo dei convenuti), la problematica di fuoriuscita di acqua marrone era preesistente all'intervento della ###ind, e pertanto non riconducibile al suo intervento.  5) Non corretta installazione delle unità esterne ### marca ### “### posizionamento delle unità esterne, non rispettando le dimensioni minime imposte dal manuale di installazione, non permettono una corretta espulsione e ripresa aria alle motocondensanti Daikin”.  6) Mancanza di scarico a pavimento all'interno della centrale ###frigorifera: “In fase costruttiva della centrale non è stato inserito lo scarico a pavimento per convogliare gli scarichi dell'impianto, dei bollitori e le eventuali perdite di acqua all'interno del locale. La mancanza dello scarico causa la non corretta defluizione delle acque e di conseguenza la loro stagnazione all'interno del locale”.  7) Non corretta installazione delle macchine VMC all'interno degli appartamenti dei condomini ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio B), ### (edificio B), ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio B): “### posizionamento delle botole di ispezione nel disimpegno dove è installata la macchina della VMC non permette l'accesso ai filtri della macchina stessa”.  8) Non corretta installazione delle griglie esterne delle VMC a servizio degli appartamenti: “### posizionamento dei canali di immissione aria esterna ed espulsione aria vizia interna crea interferenza sulle griglie esterne”.  9) Non corretta installazione della regolazione batteria delle VMC a servizio degli appartamenti. 
Mancanza di elettrovalvola ### a due/tre vie per il controllo fluido caldo/freddo: “La mancanza di regolazione sulla batteria, dovuta alla non installazione di elettrovalvola, causa il non corretto controllo delle temperature di mandata dell'aria all'interno dell'appartamento servito”.  10) Mancato collegamento della seconda rete condensa prevista nelle macchine VMC installate. A riguardo il CTU ha rilevato che: “### marca ### srl, serie ### ha una doppia funzione: - Ricambio igienico dell'aria attraverso un recuperatore ad alta efficienza al suo interno.  - Deumidificazione ambiente attraverso un circuito frigorifero indipendente al suo interno. 
Di conseguenza sono previsti nr. 2 allacci di condensa alla stessa macchina, uno per la batteria e uno per il recuperatore al suo interno, così come previsto dal manuale tecnico della macchina. Attualmente è stata collegata solamente la condensa della batteria, ma in alcune situazioni dell'anno si crea condensa anche all'interno della bacinella a servizio del recuperatore di calore installato all'interno della macchina. 
Il mancato collegamento della seconda bacinella causa il riversamento dell'acqua di condensa nel controsoffitto”.  11) Mancanza della VMC in nr. 12 locali e precisamente in quelli che hanno accorpato nr. 2 appartamenti o dei locali attigui. ### (edificio A), ### (edificio A), ### (edificio B), ### (edificio B): “E' stato installato il ### a servizio degli ambienti annessi all'appartamento, ma non il ricambio igienico dell'aria come nel resto dell'appartamento. 
La mancanza di VMC in questi ambienti causa un ricircolo continuo della stessa aria interna e un non ottimale ricambio igienico dell'aria, così come avviene in tutti i locali restanti dell'appartamento”.  12) Non corretta installazione dell'esalazioni ### A riguardo il CTU aveva appurato le seguenti irregolarità: “- Tratti orizzontali di tubazioni in PP grigio all'altezza dell'ultima soletta degli edifici con lunghezze di circa 10/15 metri per raggiungere il cavedio di esalazione.  - Presenza di acqua all'interno delle tubazioni orizzontali.  - Tubazioni in contropendenza rispetto al flusso d'aria.  - Mancanza di sistemi raccolta condensa all'interno degli appartamenti.  - Interferenza tra l'appartamento del #### piano secondo edificio “A” e l'appartamento del ### Sartori piano primo edificio “A”, in quanto utilizzano lo stesso condotto di esalazione cappe cucina I lunghi tratti orizzontali delle tubazioni di esalazione delle cappe cucina raffreddano ulteriormente i vapori di cottura delle piastre a induzione, causando la formazione di condensa al loro interno. La stessa ristagna nelle tubazioni in contropendenza e, a causa della mancanza dei sistemi di raccolta condensa, si riversa all'interno degli appartamenti”.  13) Mancanza di documentazione tecnica finale sugli impianti meccanici centralizzati. A riguardo il CTU aveva accertato l'insufficienza della documentazione relativamente alla tipologia impiantistica installata, ritenendo necessaria una integrazione dei certificati e progetti come elencati nella relazione peritale. 
Così sinteticamente descritti i vizi e difetti accertati dal ### il Tribunale reputa provato in giudizio la non conformità delle opere eseguite alle regole dell'arte. 
Le conclusioni a cui giunge il CTU sono pienamente condivise da questo Giudice, in quanto la relazione è accurata e completa sotto ogni profilo e l'iter motivazionale seguito appare congruo alla natura dei quesiti, sorretto da precise argomentazioni tecniche e normative di riferimento e immune da qualsivoglia vizio logico come, analogamente, le controdeduzioni formulate in ordine alle osservazioni fatte dai consulenti di parte. 
In base alle risultanze della consulenza tecnica si ritiene che i su menzionati vizi e difetti, come rilevati e descritti dalla C.T.U., siano riconducibili alla fattispecie dell'art. 1669 c.c.. 
Com'è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella nozione di gravi difetti rientrano non solo quelli che possono pregiudicare la sicurezza o la stabilità dell'edificio, ma anche quelli da cui deriva un apprezzabile danno alla funzione economica od una sensibile menomazione del normale godimento dell'edificio o del suo valore di scambio, rivestendo il carattere della gravità tutte quelle alterazioni che incidono sulla sostanza dell'opera e su tutti quegli elementi che devono essere presenti affinché l'opera stessa possa fornire la normale utilità in relazione alla sua funzione economica e pratica (ex pluribus, cfr. Cass. n. 19868/2009 ; Cass. n. 1468/1999, Cass. n. 456/1999, Cass. n. 2977/1998, Cass. 1393/1998, Cass. n. 1203/1998, Cass. n. 7992/1997, Cass. n. 10624/1996, Cass. n. 13106/1995, n. 5103/1995, Cass. n. 1164/1995, Cass. n. 1081/1995, Cass. n. 245/1995, Cass. n. 10218/1994, n. 13112/1992, Cass. n. 9081/1992, Cass. n. 1686/1991, Cass. n. 3339/1990). Consegue che possono integrare la fattispecie prevista dall'art. 1669 c.c. anche i difetti inerenti elementi secondari e accessori purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene secondo la destinazione propria di quest'ultimo (cfr. Cass. SU n. 7756/2017). In particolare, in tema di impianti la Corte di Cassazione ha affermato che “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini.” (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018) Ed ancora “Il "difetto di costruzione" che, a norma dell'art. 1669 cod. civ. legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo, mentre i vizi (o le difformità dell'opera dalle previsioni progettuali o dal contratto d'appalto), legittimanti l'azione di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1667 cod.  non devono necessariamente incidere in misura rilevante sull'efficienza e la durata dell'opera.” ( civ. Sez. 2, Sentenza n. 456 del 19/01/1999). 
Alla luce di tale ricostruzione ermeneutica deve affermarsi che anche i vizi relativi all'impianto di ventilazione meccanica controllata (### devono ritenersi gravi e meritevoli della tutela ex art. 1669 c.c. ancor più nel caso di specie, ove si consideri, altresì, la tipologia di edificazione rappresentata dal ### de quo, che stante la stessa propaganda pubblicitaria effettuata dai convenuti (doc. ### di parte attrice) era stato progettato e realizzato con tecniche improntate ad un ampio risparmio energetico e rispetto dell'ambiente, con ricorso a tecnologie all'avanguardia, di cui il sistema di VMC ne faceva parte integrante essenziale, posto che in tali strutture edilizie la ventilazione meccanica è fondamentale per prevenire problemi di umidità e muffa, conservando al meglio l'edificio e proteggendone il suo valore. 
Dunque, tutti i vizi rilevati dalla CTU rientrano nell'ambito dei gravi difetti ex art. 1996 cc. 
Analogamente vi rientrano tutte le irregolarità o carenze della documentazione elencata nella relazione tecnica resa in sede di ### come ad esempio il certificato di collaudo e taratura dei sistemi di contabilizzazione dell'energia sull'impianto di riscaldamento/raffrescamento e contabilizzazione volumetrica sull'impianto idrico sanitario, nonché il certificato di collaudo e taratura dell'impianto ### installato negli appartamenti ed i progetti costruttivi dell'impianto meccanico realizzato. 
In ordine a tali vizi e difetti non può ritenersi intervenuta alcuna decadenza o prescrizione dall'azione risarcitoria de qua, in quanto per costante orientamento giurisprudenziale si deve ritenere che i termini ex art. 1669 c.c. decorrano dal momento in cui si acquisisce un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva non solo dei difetti ma anche della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, momento coincidente, di regola, con l'acquisizione di relazioni peritali anche solo di parte e, nel caso di specie, dalla redazione della perizia depositata in data 27 aprile 2017 nell'ambito del procedimento per ###.G. n. 6299/16 (ex plurimis Cass., n. 24052/2021). Quindi, i citati termini, nel caso di specie, sono stati rispettati posto che a conclusione del procedimento per ATP su menzionato, con raccomandata del 16 aprile 2018 (doc. 58 del fascicolo attoreo), quindi entro il termine di decadenza di un anno, il ### denunciava i vizi e con raccomandata del 8 aprile 2019 (doc. 59 del fascicolo attoreo) interrompeva il termine prescrizionale di un anno per poi promuovere il presente giudizio con la notifica dell'atto di citazione in data 11 ottobre 2019. 
La circostanza, riportata da parte convenuta, che già nel 2014, nel corso dell'assemblea straordinaria, i condomini avessero lamentato la fuoriuscita di acqua marrone dalle tubature e la società collaudatrice e manutentrice degli impianti, la ###ind di ### avesse dichiarato che l'ingresso di acqua contaminata era da attribuire alla rete pubblica dell'acquedotto, non assume alcuna rilevanza ai fini del decorso del termine di decadenza e di prescrizione in quanto all'epoca non risultava oggettivamente accertata la causa del proliferare dei ferrobatteri, poi verificata in sede di ### il cui esito è stato, oltretutto, diametralmente opposto a quello prospettato dalla ###ind, in quanto è stata esclusa la provenienza dei ferrobatteri dall'acquedotto comunale. 
I vizi rilevati riguardano le opere appaltate dalla ### S.r.l. alla ### s.r.l., società dichiarata fallita in data 2 settembre 2013 dal Tribunale di ### Sussiste, pertanto, la responsabilità dei convenuti, ### S.r.l. committente/venditrice e l'##### quale direttore dei lavori e progettista. 
Per quanto concerne la committente, tale società è legittimata passiva in relazione all'azione ex art.  1669 c.c., in quanto in tema di appalto, la giurisprudenza ritiene che la responsabilità sancita dall'art.  1669 c.c. sia applicabile al committente - venditore che abbia avuto una qualche ingerenza, sorveglianza o influenza nella realizzazione dell'opera, come può avvenire, esemplificativamente, quando egli nomini il direttore dei lavori o designi il progettista dalla cui negligenza dipenda, sia pure in concorso con l'appaltatore, il vizio lamentato. 
Come emerge dalla documentazione in atti (doc. 62 di parte attrice), la ### S.r.l. ha dato in appalto le opere di impiantistica alla società ### srl, ad oggi fallita, con attribuzione dei compiti di progettazione e direzione dei lavori all' arch. ### il quale oltretutto, dalla visura camerale in atti, risulta essere socio della ### S.r.l. nella misura del 50% del capitale sociale. All'Ing. ### è stato attribuito il solo compito di coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione del piano di sicurezza e coordinamento. 
In relazione ai vizi accertati, sussiste, pertanto, anche una concorrente responsabilità ex art. 2055 c.c. del progettista/direttore dei lavori ##### il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in caso di difetti di costruzione rispondono a titolo di concorso con l'appaltatore tutti quei soggetti, quali il progettista ed il direttore dei lavori che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'immobile, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (Cass. 2006 n.3406, Cass. 2012 n.8016). “Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cass., ord. n. 29218/2017). 
Con specifico riferimento al direttore dei lavori, in generale si rileva che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. ### di tali obbligazioni richiede quindi non solo la verifica della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, ma altresì impone l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi e, conseguentemente, l'esercizio del potere concreto di vigilanza e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente” (Cass. 2008 n.10728; Cass. 2006 n.4366). 
In definitiva, va accolta la domanda di parte attrice nei confronti dei convenuti, con condanna dei medesimi in via solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni derivanti dai suddetti vizi. 
Con riferimento al quantum debeatur, il CTU in sede di ATP aveva stimato i costi di emenda pari a complessivi € 159.524,00 oltre #### attrice ha affermato che al termine dell'accertamento tecnico preventivo e prima dell'instaurazione del presente giudizio, stante l'urgenza, ha proceduto all'emenda dei primi sei vizi, avanzando nella presente sede domanda risarcitoria per un importo superiore a quello quantificato in sede di accertamento tecnico preventivo, in quanto nel corso degli interventi correttivi, sarebbero emerse altre problematiche non prevedibili all'epoca dell'accertamento tecnico preventivo e che avrebbero comportato ulteriori costi. 
È stata, pertanto, disposta ulteriore CTU al fine di accertare se gli interventi eseguiti dagli attori siano stati risolutivi di tutti i vizi riscontrati in sede di ATP e se per l'esecuzione dei lavori in connessione ai vizi riscontrati in sede di ATP siano stati necessari ulteriori interventi, accertandone la pertinenza ed i costi. 
A conclusione delle operazioni peritali, il CTU ha potuto accertare che a seguito degli interventi effettuati dal ### “…sono stati solo parzialmente eliminati i vizi riscontrati in A.T.P. 
Nonostante i lavori eseguiti dal ### … si sono riscontrati dopo opportune analisi la presenza di ### e di ferro in sospensione all'interno dei circuiti di distribuzione”, nonché nell'impianto centralizzato di ### e acqua sanitaria fredda/calda/ricircolo. Il risultato delle analisi ha dato un valore della presenza di ferrobatteri superiore ai valori trovati nelle analisi eseguite nell'A.T.P. 
Come relazionato dal ### “### valori stanno a significare che è ancora in atto una proliferazione all'interno dell'impianto, con conseguente aumento del ferro in circolo prodotto da una corrosione in essere. 
Per quanto riguardano i vizi interni agli appartamenti sono stati eseguiti solamente degli interventi parziali senza intervenire in modo risolutivo ai vizi evidenziati in A.T.P., soprattutto in merito alle cappe cucina.” (pagg. 14-15, 22-23 della relazione peritale). 
Quanto agli interventi ulteriori eseguiti dal ### in riferimento a problematiche non emerse né prevedibili in sede di ### dalle operazioni peritali sono risultate necessarie le sole opere di: - Basamento per le unità esterne dell'### “A” e “B” - Piantumazione esterna della zona macchine ### dell'### “A” e “B” in merito allo spostamento delle unità esterne.  - Sostituzione delle unità esterne e relative unità interne, in quanto ad Settembre 2017 il sistema ### è andato fuori produzione per adeguamento normativa ERP e non c'è la retrocompatibilità. 
Si allega comunicazione dell'agenzia ### della provincia ### (pag. 24 della relazione tecnica) per un ammontare dei relativi costi pari a € 65.600,00 oltre IVA da porre in capo ai convenuti. 
Pertanto, il CTU ha ritenuto che in ordine ai vizi e difetti attualmente ancora permanenti ed ai relativi costi, quelli relativi all'impianto centralizzato sono riferibili al ### per la sola parte eccedente la stima fatta in fase di A.T.P. integrata dei costi di € 65.600,00 oltre IVA per le opere su citate; ciò in quanto l'Ente di gestione, ha incaricato e appaltato a proprie imprese tra il 2017/2018/2019 una serie di lavorazioni con l'intento di eliminare i vizi dell'impianto centralizzato rilevati nella precedente A.T.P., interventi che però, in sede ###corso di causa, non sono risultati risolutivi della problematica per ragioni non imputabili ai convenuti. 
In merito ai vizi e difetti rilevati nella precedente A.T.P. all'interno degli appartamenti degli attori, sistemati e parzialmente sistemati dai singoli attori, e agli ulteriori vizi totalmente presenti e sui quali ancora il ### non ha eseguito alcun intervento, il CTU ha confermato la riferibilità dei medesimi ai convenuti. 
La nuova stima dei costi, tenuto conto di quanto evidenziato dal ### ammonta, pertanto, a € 201.940,00 (già comprensiva dell'importo di € 65.600,00 per le ulteriori lavorazioni resesi necessarie successivamente all'A.T.P. ut supra esaminate) oltre ### Si ritiene corretta e condivisibile la nuova stima dei costi di emenda eseguita dal ### in quanto fondata su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivata, avendo esplicitato il consulente le ragioni della valutazione dei vari interventi e avendo replicato puntualmente alle osservazioni dei consulenti di parte. 
Alla luce dei formulati rilievi, il danno risarcibile ammonta complessivamente a ### € 201.940,00 oltre IVA, trattandosi di un costo che rimarrà a carico del ### a seguito dell'esecuzione delle opere di ripristino. Non risulta provato che il ### abbia beneficiato del bonus fiscale del 50% per gli interventi eseguiti, circostanza che è stata meramente allegata dai convenuti ma non sorretta da alcun elemento probatorio. 
Analogamente, deve escludersi il risarcimento per mancato o pregiudicato uso delle parti comuni, avendo parte attrice meramente allegato, senza provare, il danno subito. 
Quanto, invece, all'ulteriore richiesta risarcitoria relativa all'errata installazione delle cappe cucina, la soluzione prospettata dal CTU non è risolutiva del problema ma costituisce solo un palliativo. ### ha infatti, evidenziato che “la totale sistemazione della problematica di formazione condensa e la conseguente rientrata di acqua negli appartamenti è risolvibile solamente con l'installazione di sistemi raccolta condensa per ogni singola tubazione. Questo è quasi totalmente irrealizzabile se non intervenendo in modo pesante a livello edile all'interno delle singole cucine o bagni ciechi” (pag. 68 della relazione tecnica resa in sede di ###. I costi per l'intervento proposto sono stati stimati dal CTU ed inseriti nell'ammontare complessivo dei costi di emenda. Si ritiene equo riconoscere un ulteriore importo di € 1.000,00 per ciascuna unità abitativa a titolo di risarcimento del danno data l'impossibilità di rimediare in toto al vizio accertato. Nulla invece va riconosciuto in ordine a tale voce di danno al ### data la natura di ente di gestione delle parti comuni ed essendo i vizi alle cappe cucina di pertinenza dei singoli appartamenti in proprietà esclusiva. 
Su tali somme sin qui liquidate, spetta la rivalutazione a decorrere dalla data di manifestazione dei danni in parola, riportabile, in assenza di riferimenti temporali certi diversi, alla relazione del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo in data 27 aprile 2017, non avendo la CTU nel presente giudizio attualizzato la stima espressa, oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo. 
Ora acclarata la responsabilità dei convenuti in solido va, da ultimo, esaminata la domanda di manleva proposta dagli stessi nei confronti di ### Quest'ultima eccepisce in primis la tardività della denuncia del sinistro in violazione delle ### di ### con la conseguente perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1915 Tale eccezione è infondata. ### l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, “in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sè, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2"; -"l'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonchè la misura del pregiudizio sofferto"(Cass. civ. Sez. III, Ord., 30-09-2019, n. 24210). 
Non avendo, la società assicuratrice, soddisfatto nel caso di specie l'onere probatorio posto a suo carico, non può operare il meccanismo di decadenza previsto dalle disposizioni richiamate. 
Venendo all'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2952, terzo comma, c.c. va interpretato restrittivamente: la prescrizione del diritto all'indennizzo decorre dal giorno in cui l'assicurato riceve una richiesta risarcitoria dal significato univoco ed idonea a prospettare una concreta iniziativa del danneggiato, di modo che l'assicurato avverta l'urgenza di darne comunicazione all'assicuratore (Cassazione civile, sez. II, 31 Gennaio 2019, n. 2971). 
Nel caso concreto, la difesa della ### indica quale dies a quo la missiva del 31 agosto 2015 (doc. 56 di parte attrice) inviata dal legale del ### nella quale si invitavano i convenuti a porre rimedio alle problematiche lamentate: “Nel contestarVi quindi la ### esclusiva responsabilità nella determinazione degli eventi denunciati per quanto di ### rispettiva competenza. Vi invito ad un immediato intervento definitivo, precisandoVi che in difetto e senza ulteriori solleciti, procederò giudizialmente nei ### confronti come da mandato già conferitomi”. 
Tuttavia, il tenore letterale della comunicazione citata non è quella esplicita di una richiesta di risarcimento del danno, quale quella inviata dal legale del ### a seguito dell'esperimento dell'accertamento tecnico preventivo in data 16 aprile 2018 (doc. 58 di parte attrice) ove è dato leggere: “… ad ogni effetto di legge sono nuovamente a contestarVi la ### esclusiva responsabilità nella determinazione degli eventi denunciati e ad intimarVi, in via solidale e/o ciascuno per quanto di propria competenza, l'immediato (e comunque entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente) risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, che mi riservo di quantificare. In difetto mi vedrò costretto ad agire giudizialmente nei ### confronti per la tutela degli interessi dei miei assistiti. La presente costituisce atto di costituzione in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione.” In tale ultima missiva vi è una chiara ed inequivoca richiesta risarcitoria, nella quale viene rivolta una espressa intimazione di pagamento entro un termine prestabilito, resa ancor più seria alla luce del precedente esperimento della procedura di accertamento tecnico preventivo che ha riconosciuto la sussistenza dei vizi lamentati dal ### e della relativa responsabilità dei convenuti. 
Da tale momento può ritenersi, dunque, sorta controversia sul punto e, quindi, il dies a quo del termine di prescrizione, in quanto come precisato dalla giurisprudenza di legittimità il termine decorre solo dal momento in cui l'assicurato ha ricevuto una richiesta risarcitoria dal significato inequivocabile, restando escluso il ricorso per accertamento tecnico preventivo (Cass. civ. Sez. III, Ord., 15-06-2020, 11581). 
La prescrizione, nel caso di specie, risulta essere stata interrotta dalla denuncia del sinistro, avvenuta, come dichiarato dalla stessa ### assicurativa, in data 16 ottobre 2017. 
Va, invece, accolta l'eccezione di inoperatività della garanzia con riguardo a entrambe le polizze stipulate dalla ### S.R.L. e dall'#### All'art. 1 della polizza contratta dalla ### S.R.L. risulta che la copertura assicurativa ha ad oggetto “i danni materiali e diretti causati all'opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da uno dei seguenti eventi purché derivanti da difetto di costruzione: a) rovina totale dell'opera; b) rovina e gravi difetti di parti dell'opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera; c) certo ed attuale pericolo di rovina dell'opera o delle dianzi indicate parti di essa; d) rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti.” Analogamente, come si legge alla lett. A delle “### AGGIUNTIVE” della polizza stipulata dall'arch. ### “…la garanzia vale anche per i danni causati alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i relativi lavori di costruzione a condizione che si verifichi uno dei seguenti eventi: a) rovina totale delle opere b) rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera. Si precisa inoltre che sono comprese in garanzia le spese imputabili all'### per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera, determinando pericolo di rovina dell'opera stessa o di parti di essa, con obbligo da parte dell'### di darne immediato avviso alla Società”.  ### letterale delle clausole negoziali induce, quindi, senza ombra di dubbio a ritenere gli eventi di causa, seppur gravi, non ricompresi nell'oggetto della copertura assicurativa. Ed invero, la natura dei vizi accertati dalla CTU non integra l'ipotesi di rovina totale o parziale dell'edificio ovvero di vizio idoneo a compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità dell'edificio. 
Le spese del presente giudizio nonché quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo, seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, come anche le spese relative alla consulenza tecnica di ufficio disposta in sede di ATP e nel presente giudizio. 
Spetta, altresì, a parte attrice il rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte, avendo natura di allegazione difensiva tecnica (Cass. civ. Sez. 2, 03/01/2013 n. 84), che si liquida nella minor somma di € 2.000,00.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione III civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) ### i convenuti ### in persona del legale rappresentante, e l'#### in solido al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c., della somma di ### € 201.940,00 oltre ### oltre a rivalutazione e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal 27 aprile 2017 ad oggi; oltre interessi legali da oggi al saldo.  2) ### i convenuti ### in persona del legale rappresentante, e l'#### in solido al pagamento di € 1.000,00 in ragione di ogni unità abitativa e a favore dei rispettivi proprietari-condomini costituiti nel presente giudizio, a titolo di risarcimento per il deprezzamento di valore dell'immobile dovuto alla non corretta installazione dell'esalazioni cappe cucina, vizio non emendabile, oltre a rivalutazione e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal 27 aprile 2017 ad oggi; oltre interessi legali da oggi al saldo.  3) ### i convenuti ### in persona del legale rappresentante, e l'#### in solido al pagamento in favore degli attori della somma di ### € 2.000,00 a titolo di rimborso delle spese per consulenza tecnica di parte oltre accessori di legge.  4) ### altresì i convenuti ### in persona del legale rappresentante, e l'#### alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore degli attori, che si liquidano in ### 14.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).  5) ### i convenuti ### in persona del legale rappresentante, e l'#### alla rifusione in favore degli attori delle spese sostenute nel giudizio per ### che si liquidano in ### 3.800,00 per compenso professionale oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica) 6) Pone le spese di ### disposta nel presente giudizio e le spese di CTU nel procedimento di ### definitivamente a carico solidale dei convenuti ### e #### 7) Rigetta le domande di manleva formulate da ### e ##### nei confronti di ### e, per l'effetto, condanna i primi alla rifusione in favore della società assicurativa delle spese di lite del presente procedimento che liquida in complessivi ### 5.000,00.   ### 26 luglio 2023 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 5603/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Paganini Francesco Antonio

M
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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2516/2025 del 20-11-2025

... pazienti con interventi sia di aiuto alberghiero sia igienico sanitaria, propria degli operatori con qualifica ### costituisce la tipica attività di supporto dell'assistenza infermieristica. Deve, perciò escludersi che si abbia riguardo a compiti del tutto estranei alla professionalità degli infermieri” (cfr. Cda di Napoli sentenza n. 358/2022 relatrice ###) . In relazione all'aspetto relativo alla prevalenza delle mansioni, applicando i principi di diritto sopra richiamati alla fattispecie in esame, va rilevato che dall'esame delle risultanze dell'istruttoria, così come espletata in corso di causa, pur se emerso che la ricorrente abbia svolto mansioni di operatore socio sanitario, ha comunque continuato a svolgere, in modo prevalente ed assorbente, le mansioni di competenza del personale infermieristico. Tale circostanza emerge, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa ovvero i ### susseguiti nel periodo oggetto del ricorso, soggetti, pertanto, particolarmente qualificati oltre che a conoscenza diretta dei fatti. In particolare il Dott. Bellizzi ha escluso che la ricorrente abbia svolto dette mansioni inferiori ovvero che le stesse gli siano state (leggi tutto)...

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 ##### E ### Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 19.11.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 999/2023 R.G. ### avente ad oggetto: “retribuzione ”e vertente TRA ### rapp.to e difeso dagli Avv. ti ### e ### ed elett.te dom.ta presso il loro studio legale sito in #### alla via ### 87 RICORRENTE E AORN “####” ### in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avvocato dagli avvocati ### ed ### D'### ed elettivamente domiciliata in ### alla via F. ### snc RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data ###, la ricorrente, in epigrafe indicata, dipendente dell'### con la qualifica di infermiera professionale, in servizio presso l' U.O.S. di Emodialisi, inquadrata nel livello D, ### 5 del ccnl ### deducendo di aver svolto anche mansioni inferiori, non rientranti in quelle di inquadramento, di operatore socio sanitario per carenza di organico, adiva il ### di ### in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare che dal 12.12.2017 aveva svolto anche mansioni inferiori non rientranti tra quelle di inquadramento e, conseguentemente, chiedeva di condannare l'### resistente ad assegnare il ricorrente esclusivamente alle mansioni corrispondenti alla categoria D - inquadramento di appartenenza; chiedeva, altresì, di condannare parte resistente al risarcimento del danno per il demansionamento patito nell'arco temporale dal 12.12.2017 a tutt'oggi, da calcolarsi, in via equitativa nell'ammontare di € 55.770,00 o nella somma maggiore o minore che l'adito ### dovesse ritenere equa o di giustizia; vinte le spese di lite con distrazione. 
Instauratosi il contraddittorio l'### e ### di ### si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite. 
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025 *************************** 
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata. 
La ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha dedotto di essere stata dipendente dell' azienda ### resistente a far data dal 25.03.1991, assegnata nella U.O.S. di Emodialisi con la qualifica di infermiera professionale, inquadrata nella ctg. #### 5 del ### Ha, poi, dedotto, che già da diversi anni ed, in particolare dal 12.12.2017, per la mancanza di personale con la qualifica di operatore socio sanitario, era stata costretta a svolgere quotidianamente compiti e mansioni di tale qualifica e livello inferiore, al fine di garantire e consentire il normale funzionamento del reparto e la necessaria ed indispensabile assistenza ai pazienti. 
Ha, quindi, specificato di essere stata impegnata ad espletare i seguenti compiti: pulizia e cura igienica dei pazienti; riordino dei letti; trasporto degli ammalati, trasporto emoprelievi in laboratorio, mobilizzazione dei pazienti, clisteri, preparazioni per colonscopie. 
Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato, in diritto, che la disciplina delle mansioni nel pubblico impiego è attualmente contenuta nell'art. 52 del D.Lgs. n.165/2001. 
Tale disposizioni normativa, pur ponendo una regolamentazione in parte differente da quella rinvenibile nell'art. 2103 c.c. per il rapporto di lavoro privato (soprattutto in relazione alla fattispecie della assegnazione a mansioni superiori), stabilisce, tuttavia, anche nel rapporto di pubblico impiego il principio del divieto di mutatio in pejus delle mansioni del dipendente, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori. 
Resta preclusa, infatti, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla previsione della nullità di ogni patto contrario.  ### ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza. 
Tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare. 
E', infatti, principio unanimemente riconosciuto in dottrina ed in giurisprudenza quello in base al quale è legittima l'adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza (Cass. 2 maggio 2003 n. 6714, Cass. 10 giugno 2004 n. 11045 e Cass. 7 agosto 2008 17774; Cass. 21.02.2013 n. 4301). 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025
In particolare, nella materia de qua, la Suprema Corte ha chiarito che “ Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (cfr. Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020). 
In tema di demansionamento e di dequalificazione professionale, al fine di accertare la legittimità o meno dell'adibizione del dipendente a mansioni inferiori, bisogna, pertanto, verificare se l'espletamento delle stesse incida o meno sullo svolgimento, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni di appartenenza. 
Pertanto, affinché, possa ritenersi integrata un'ipotesi di svolgimento di mansioni inferiori vietato dalla legge, ossia una situazione giuridica tutelabile dalla legge in quanto concretante una fattispecie concreta posta in essere in violazione dell'art. 52, d.lgs. n. 165 del 2001 è, pertanto, necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione ### chiarito, è evidente che non ci possa essere una prevalenza di attività demansionanti se queste ultime vengono fatte in aggiunta alle proprie mansioni senza che vi sia stato un significativo svuotamento delle stesse. 
Preliminarmente, rileva il ### in adesione a quanto già argomentato dalla Corte di Appello di Napoli, in analoga fattispecie, che “l'attività di soddisfazione di bisogni primari dei pazienti con interventi sia di aiuto alberghiero sia igienico sanitaria, propria degli operatori con qualifica ### costituisce la tipica attività di supporto dell'assistenza infermieristica. Deve, perciò escludersi che si abbia riguardo a compiti del tutto estranei alla professionalità degli infermieri” (cfr. Cda di Napoli sentenza n. 358/2022 relatrice ###) . 
In relazione all'aspetto relativo alla prevalenza delle mansioni, applicando i principi di diritto sopra richiamati alla fattispecie in esame, va rilevato che dall'esame delle risultanze dell'istruttoria, così come espletata in corso di causa, pur se emerso che la ricorrente abbia svolto mansioni di operatore socio sanitario, ha comunque continuato a svolgere, in modo prevalente ed assorbente, le mansioni di competenza del personale infermieristico. 
Tale circostanza emerge, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa ovvero i ### susseguiti nel periodo oggetto del ricorso, soggetti, pertanto, particolarmente qualificati oltre che a conoscenza diretta dei fatti. 
In particolare il Dott. Bellizzi ha escluso che la ricorrente abbia svolto dette mansioni inferiori ovvero che le stesse gli siano state formalmente assegnate ed ordinate; la Dott.ssa Saviano ha affermato che la Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025 ricorrente ha svolto certamente mansioni rientranti nella qualifica dell'infermiere, e che tuttavia ha espletato dette mansioni inferiori, se non in presenza di particolari condizioni. 
La teste ### ha, peraltro, precisato che alcune attività , come ad esempio quella di mobilitazione del paziente nel reparto indicato, può essere qualificata come attività assistenziale (trattandosi di pazienti allettati e fragili complessa che richiede una competenza infermieristica e medica, rientrando pertanto nelle mansioni di infermiere. Circostanza quest'ultimo confermata dal teste ### Ha poi evidenziato che il trasporto dei pazienti, ad esempio , è avvenuto da parte degli infermieri (ed anche dei medici) in caso di urgenza. 
Il teste #### del ### di ### e ### dal 1° gennaio 2023, sul punto, ha precisato quanto segue: “### e ### erano infermieri del mio reparto all'epoca dei fatti di causa. 
Nel periodo gennaio - febbraio (oggetto del presente procedimento) i ricorrenti hanno svolto tutte le mansioni infermieristiche prevalentemente in dialisi. Certamente hanno svolto anche dei turni notturni. 
Erano presenti nel periodo indicato, ed attualmente anche, operatori socio sanitari. Sono presenti in tutti i turni tendenzialmente. Preciso che nel turno diurno in dialisi l'operatore socio - sanitario è sempre presente. Preciso che se l'operatore socio sanitario non è presente ufficialmente in turno è prevista, se vi è necessità, la chiamata di un altro operatore socio sanitario di altro reparto. In relazione alle attività elencate in ricorso (pagine 3-4 -5-) , di cui il giudice mi ha dato lettura, molte di queste fanno parte dell'attività di assistenza infermieristica di assistenza fisica e di supporto psicologico al paziente e di assistenza all'espletamento delle operazioni sanitarie coordinate e supervisionate dal medico. In particolare la mobilizzazione del paziente, che è ad elevata fragilità, presuppone una competenza specifica dell'infermiere e rientra, pertanto, nelle sue mansioni. Il trattamento dialitico inoltre presuppone una serie di attività sanitarie di preparazione della strumentazione, di verifica e di assistenza che sono naturalmente specifici compiti sanitari del medico e dell'infermiere ( come la preparazione della macchina e la disinfezione , il prelievo di controllo ematici , conservazione e collocazione dei prelievi ematici ) ### attività vengono necessariamente svolte durante il turno ed occupano un arco temporale del turno molto elevato anche di cinque ore, in un turno di sei ore” (cfr. verbale di udienza del 20.11.2024) La teste ### Dirigente del ### di ### e ### dal 1° gennaio 2024, escussa su istanza della resistente ha riferito : “ ### i ricorrenti ### e ### sono infermieri ed hanno lavorato nel mio reparto nel periodo dal 2017 al 2023. I ricorrenti hanno svolto le suddette attività ### del rene artificiale; ### e preparare le terapie farmacologiche; ### lo stato di salute del paziente e l'andamento delle cure; ### i bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun paziente; ### e gestire gli interventi di assistenza infermieristica in base alle esigenze rilevate; ### campioni per le analisi mediche; Educare il paziente sul corretto mantenimento delle terapie; ### attività di mediazione tra il dottore, il paziente e i Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025 familiari; ### sostegno psicologico e informazioni alle persone in cura e ai loro familiari; ### il lavoro del personale ausiliario di supporto. In particolare tali mansioni sono effettuate nei turni diurni . Di notte l'attività è diversa perché le dialisi avvengono solo in regime di urgenze ed emergenza. 
Nel periodo 2017 - 2023 vi era sempre un operatore socio sanitario sia in dialisi che in nefrologia. Di notte vi era l'operatore socio sanitario dipartimentale che copriva tutti i reparti. Dal 2023 tuttavia è cambiata la situazione perché è stato inserito anche un operatore socio sanitario nel turno notturno della nefrologia. Nella dialisi no in quanto non sono svolti di notte trattamenti ordinari. I ricorrenti hanno svolto anche le seguenti attività: riordino dei letti, ### del paziente da un letto ad un altro letto bilancia, essendoci molto pazienti allettati, mi è capitato di averlo fatto anche io perché il malato allettato è estremamente fragile. Tale mobilitazione, tuttavia, rientra in una attività assistenziale complessa che richiede una competenza infermieristica e medica ### alle chiamate dei pazienti anche per aprire le bottiglie. Ma preciso che tenuto delle condizioni del paziente allettato con un braccio bloccato perché sottoposto a trattamento emodialitico, non si poteva fare diversamente. Anche io ho aperto le bottiglie dei pazienti. 
E' capitato che hanno contattato la cucina per la sostituzione del vitto ed hanno aiutato i pazienti a mangiare. Non hanno mai affiancato il personale di cucina E' capitato anche che hanno portato i prelievi in laboratorio ma solo in caso di estrema urgenza. Sempre l'operatore socio sanitario notturno girava i vari reparti per ritirare i campioni. 
Hanno anche effettuato il lavaggio/circuito macchine dialisi, spegnere osmosi; ma tali attività rientrano nelle mansioni ordinarie degli infermieri operanti nel reparto della dialisi. 
Il trasporto dei pazienti è svolto dagli operatori socio - sanitari. In caso di urgenza preciso che quest'ultima attività è necessariamente svolta sia dall'infermiere che dal medico. Di notte, In caso di situazione drammatica si chiamava sempre l'operatore socio sanitario, in altri casi operavamo noi. Se veniva contattato ed era libero l'operatore socio sanitario dipartimentale interveniva” (cfr. verbale di udienza del 20.11.2024). 
Da tali dichiarazioni emerge dunque che la ricorrente ha effettuato in prevalenza mansioni infermieristiche e che alcune attività (come quella di mobilitazione di un paziente fragile) non può essere espletata sic et simpliciter dall'operatore socio sanitario ma necessitano di specifiche competenze infermieristiche e mediche. 
Peraltro gli stessi testi di parte ricorrente hanno concordemente riferito che le mansioni di operatore sociosanitario (indicate in ricorso) erano espletate, dalla ricorrente, in aggiunta a quelle di infermiere professionale. 
Si riportano per esteso le dette testimonianze. 
La teste ### infermiera presso l'### ha riferito: "### dipendente dell'### ed ho fatto causa contro l'azienda ### per i medesimi motivi. ### ha testimoniato nel mio giudizio. ### ha testimoniato nel mio giudizio” ed ha continuato “### infermiera alle dipendenze della resistente Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025 dal 2001, presso il reparto di nefrodialisi. ### e ### sono infermieri. 
Abbiamo certamente lavorato insieme dal 2017 al 2023. 
I ricorrenti hanno sempre svolto suddette attività; ### del rene artificiale; ### e preparare le terapie farmacologiche; ### lo stato di salute del paziente e l'andamento delle cure; ### i bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun paziente; ### e gestire gli interventi di assistenza infermieristica in base alle esigenze rilevate; ### campioni per le analisi mediche; ### il paziente sul corretto mantenimento delle terapie; ### attività di mediazione tra il dottore, il paziente e i familiari; ### sostegno psicologico e informazioni alle persone in cura e ai loro familiari; ### il lavoro del personale ausiliario di supporto.  ### attività venivano svolte dagli infermieri compresi i ricorrenti tutti i giorni. Se vi erano urgenze le suddette attività venivano svolte lo stesso ovviamente in maniera più veloce. ### attività infermieristiche erano svolte ( ed attualmente anche lo sono) per tutta la durata di un turno ed in maniera abbastanza continuativa. I ricorrenti anche avevano la reperibilità notturna e festiva in qualità di infermieri. 
I ricorrenti hanno svolto anche le seguenti attività: riordino dei letti; ### dei pazienti; ### del paziente da un letto ad un altro letto bilancia; attività inerenti le incombenze igieniche sui pazienti, cambio buste urine; sostituzione dei pannolini; riassettare i carrelli della biancheria sporca; ### in maniera continuativa alle chiamate verbali per far fronte alle esigenze personali come: alzare ed abbassare lo schienale del letto; far fronte a tutte quante le normali esigenze preliminari alla terapia emodialitica (prendere una bottiglia; farli bere; far caricare telefono; rimboccare le lenzuola, coperte, federe e cuscini. 
Occuparsi del sistema del paziente facendo fronte a tutte le incombenze prima della somministrazione della terapia; preoccuparsi di contattare la cucina per la sostituzione del vitto; ### il personale di cucina qualora vi fosse necessità; Far mangiare i pazienti allettati; ### i pazienti ai tavoli; ### porte agli addetti alle pulizie; Trasportare pazienti con la sedia o la barella dalla nefrologia alla dialisi; ### le consegne anche per ### Consegnare i prelievi in laboratorio; ### al lavaggio/circuito macchine dialisi, spegnereosmosi; Compiere le attività di mobilizzazione e sistemazione del paziente nel letto per la notte; Supportare con attività materiali il personale medico in sala operatoria, spostare il paziente dalla barella al letto attività quest'ultima necessaria per iniziare la terapia. 
Preoccuparsi della pulizia della saletta operatoria (lenzuolo, tovagliette) per eventuali altre urgenze. 
In dialisi era presente un operatore socio sanitario la mattina e uno il pomeriggio. Dopo le 4 ore spesso andavano via perché erano esterni. Nei turni notturni e festivi non vi era nessun operatore ### vi era un operatore solo la mattina . Per il resto non vi era mai un operatore socio sanitario. Preciso che due della nefrologia erano ausiliari ed avevano delle limitazioni fisiche. Il personale suddetto si interscambiava tra nefrologia e dialisi. La notte si opera nel reparto solo in caso di urgenza. I casi tipici sono edema polmonare e iperpotassemia. In questi casi di urgenza non è necessario l'intervento dell'operatore socio sanitario ma dell'infermiere e del medico ovviamente. 
In un mese gli infermieri fanno 5 turni notturni. Il trasporto pazienti di notte è poco frequente. E' frequente invece il riordino letti e cambio pannoloni. Di notte è capitato di consegnare i prelievi in laboratorio. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025
Per il resto le indicate attività di operatore socio sanitario di notte non venivano svolte. 
Vi era un operatore socio sanitario dipartimentale in turno di notte. E' capitato di chiamarlo ma era occupato. Il 90 % delle volte non è venuto nel senso che diceva passo più tardi perché era impegnato in altre attività” (cfr. verbale di udienza del 20.11.2024). 
Il teste ### ha riferito “### infermiere alle dipendenze della resistente dal 2013, presso il reparto di nefrologia e dialisi. ### è infermiera. Abbiamo certamente lavorato insieme dal 2017 al 2023 presso il suddetto reparto. La ricorrente ha sempre svolto suddette attività di infermiera; ### del rene artificiale; ### e preparare le terapie farmacologiche; ### lo stato di salute del paziente e l'andamento delle cure; ### i bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun paziente; ### e gestire gli interventi di assistenza infermieristica in base alle esigenze rilevate; ### campioni per le analisi mediche; ### il paziente sul corretto mantenimento delle terapie; ### attività di mediazione tra il dottore, il paziente e i familiari; ### sostegno psicologico e informazioni alle persone in cura e ai loro familiari; ### il lavoro del personale ausiliario di supporto; ### attività venivano svolte dagli infermieri compresi la ricorrente tutti i giorni. ### attività venivano svolte dalla ricorrente e dagli infermieri anche in situazioni di urgenza - emergenza. ### attività infermieristiche erano svolte ( ed attualmente anche lo sono) per tutta la durata di un turno ed in maniera continuativa. 
La ricorrente ha svolto anche le seguenti attività: riordino dei letti; ### dei pazienti; ### del paziente da un letto ad un altro letto bilancia; attività inerenti le incombenze igieniche sui pazienti, cambio buste urine; sostituzione dei pannolini; riassettare i carrelli della biancheria sporca; ### in maniera continuativa alle chiamate verbali dei pazienti per far fronte alle esigenze personali come: alzare ed abbassare lo schienale del letto; far fronte a tutte quante le normali esigenze preliminari alla terapia emodialitica (prendere una bottiglia; farli bere; far caricare telefono; rimboccare le lenzuola, coperte, federe e cuscini. 
Occuparsi del sistema del paziente facendo fronte a tutte le incombenze prima della somministrazione della terapia; preoccuparsi di contattare la cucina per la sostituzione del vitto; ### il personale di cucina qualora vi fosse necessità; Far mangiare i pazienti allettati; ### i pazienti ai tavoli; ### porte agli addetti alle pulizie; ### pazienti con la sedia o la barella dalla nefrologia alla dialisi; ### le consegne anche per #### i prelievi in laboratorio; ### al lavaggio/circuito macchine dialisi, spegnere osmosi; ### le attività di mobilizzazione e sistemazione del paziente nel letto per la notte; ### con attività materiali il personale medico in sala operatoria,. 
Si è occupata pulizia della saletta operatoria (lenzuolo, tovagliette) per eventuali altre urgenze. In dialisi era presente un operatore socio sanitario, uno la mattina e uno il pomeriggio. Dopo le 4 ore spesso andavano via perché erano esterni. Nei turni notturni e festivi non vi era nessun operatore .  ### vi erano due ausiliari di mattina, di cui uno aveva delle limitazioni fisiche. Per il resto non vi era mai un operatore socio sanitario, né di pomeriggio né di notte in reparto. Il personale suddetto si interscambiava tra nefrologia e dialisi. La notte viene svolta l'attività di assistenza diretta ai pazienti, si somministrano le terapie ed i prelievi dei campioni biologici, si risponde alle chiamate dei pazienti e spesso veniva somministrata anche la colazione. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025
Esisteva un operatore socio sanitario dipartimentale notturno. Non lo chiamavamo perché i colleghi del reparto di appartenenza ci facevano pesare tale chiamata. Quindi noi ci scocciavamo di chiamarlo se non in caso di emergenza o uscite dal reparto, In un mese gli infermieri fanno 5 / 6 turni notturni. 
Il trasporto dei pazienti di notte è frequente . E' frequente invece il riordino letti e cambio pannoloni di notte. 
Di notte è capitato di consegnare i prelievi in laboratorio. Ribadisco che l'operatore socio sanitario dipartimentale notturno era quasi sempre indisponibile perché assegnato a 4/5 reparti contemporaneamente” (cfr. verbale di udienza del 20.11.2024) . 
E' emerso, pertanto, dall'istruttoria espletata la sussistenza di carenza di organico della figura professionale di operatore socio sanitario in particolare nei turni notturni festivi e prefestivi e che la ricorrente abbia svolto anche dette mansioni. 
Tuttavia, dalle suddette deposizioni testimoniali, innanzi riportate, non può, però, ritenersi provato l'elemento da qualificarsi, ai sensi della giurisprudenza di legittimità sopra citata, determinante ed assorbente ai fini dell'accoglimento della domanda giudiziale e cioè che, effettivamente, tali mansioni inferiori, abbiano, determinato l'inadempimento dei compiti tipici del profilo infermieristico avendo, sostanzialmente, impedito al ricorrente di espletare, in maniera completa, le mansioni tipiche del profilo e qualifica rivestiti. 
Inoltre non sono stati allegati nemmeno ordini di servizio con i quali si imponeva al personale infermieristico (ed al ricorrente) di espletare dette mansioni inferiori. 
Anzi i testi di parte ricorrente hanno precisato che non vi erano ordini di servizio in tal senso. 
Tuttavia, indipendentemente dalla sussistenza o meno degli ordini di servizio, va ribadito quanto prima chiarito in ordine alla mancata prova della circostanza, dirimente ai fini della definizione della presente controversia, che l'adibizione della ricorrente anche alle mansioni di cui sopra si è detto, in aggiunta alle proprie, si sia effettivamente tradotta in un sostanziale svuotamento di queste ultime e, pertanto nell'inadempimento dei compiti tipici del profilo infermieristico avendo, sostanzialmente, impedito al medesimo di espletare, in maniera completa, le mansioni tipiche del profilo e qualifica rivestiti. 
Alla stregua dell'istruttoria così come espletata, non può, pertanto, concludersi nel senso dell'illegittimità dell'adibizione della ricorrente a mansioni inferiori, essendo stato, comunque, assicurato l'espletamento, in modo prevalente ed assorbente, di quelle concernenti la qualifica di appartenenza. 
Perché vi sia illegittimità è, infatti, necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello di assunzione, circostanza, quest'ultima, rimasta, nella specie, del tutto sfornita di prova. 
Inoltre, in ottemperanza ai principi della Suprema Corte, innanzi richiamati, (cfr. Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020) non può nemmeno ritenersi meritevole di accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna della resistente ad assegnare la ricorrente esclusivamente alle mansioni infermieristiche. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025
Inoltre, a prescindere dal suddetto profilo, già di per se assorbente ai fini della decisione della presente controversia, per mera completezza espositiva va, altresì, evidenziata la mancata allegazione e prova del danno da demansionamento di cui si chiede, in questa sede ###ordine a tale specifico profilo, occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento della Corte di legittimità “In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13484; Cassazione civile, lav., 16/11/2017, n. 27209: “Il danno da demansionamento non è in re ipsa ma deve essere provato dal lavoratore mediante dati oggettivi”; Cassazione civile, sez. lav., 05/12/2017, n. 29047: In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”; Cassazione civile, sez. lav., 21/06/2017, n. 15376: “Il lavoratore che richieda il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale (nella specie, danno da demansionamento) deve produrre specifica allegazione dell'esistenza di un pregiudizio oggettivamente accertabile, posto che tale diritto non sorge automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.”; Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2015, n. 1327; Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2015, 23837; Cassazione civile, sez. lav., 17/09/2010, n. 19785: “In tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorre automaticamente in tutti i casi di Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025 inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Inoltre mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo, peraltro, precipuo rilievo la prova per presunzioni. Ne discende che il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c.”). 
Le citate pronunce sono in linea con i principi affermati da Cassazione civile, sez. un., 24/03/2006, 6572, i quali meritano di essere richiamati (v. motivazione): “3. E' noto, poi, che dall'inadempimento datoriale può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all'integrità psico-fisica o danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale, che possono anche coesistere l'una con l'altra. Prima di scendere all'esame particolare, occorre sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore (come sottolineato con forza dal secondo degli indirizzi giurisprudenziali sopra ricordati), che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno. Non è, quindi, sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione e chiedere, genericamente, il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato e valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può, invece, mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (tra le tante Cass. sez. un. 3 febbraio 1998 n. 1099)”. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025
Tenuto conto di tale insegnamento, deve prendersi atto del fatto che nel proprio ricorso ex art. 414 cpc ciascun lavoratore ha nella sostanza omesso qualsiasi allegazione di profili di nocumento, indicati con la necessaria specificità, in rapporto di causalità diretta con il lamentato demansionamento. 
Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, la ricorrente si è limitata ad invocare un asserito pregiudizio a diritti, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, come la professionalità, la dignità e l'immagine, tralasciando di dare concretezza a tali formule. 
Nessun profilo di specificità è, infatti, rinvenibile, nella richiesta di risarcimento dei danni subiti in relazione ai quali ci si limita a citare precedenti giurisprudenziali senza indicare, con sufficiente precisione e concretezza, in che cosa si sia tradotto il danno di cui si chiede il risarcimento. 
Ciò considerato in tema di allegazioni e passando ad esaminare la questione della prova da fornire, deve osservarsi che, non potendosi considerare scontato aprioristicamente il pregiudizio in concreto subito dal lavoratore, il danno esistenziale (cioè, secondo la definizione delle ### nella citata pronuncia, “il danno non patrimoniale all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 Cost”) può essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo gli effettivi cambiamenti che il demansionamento illegittimo ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato. 
Applicando detti criteri al caso di specie, si osserva che nel ricorso introduttivo si lamenta una lesione della professionalità e all'immagine professionale a seguito del demansionamento di ciascun dipendente nonché la lesione alla sua dignità, ma, in mancanza di specificazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale e alla professionalità, non è possibile neppure la liquidazione in forma equitativa, necessitando questa di parametri a cui ancorarsi. 
In particolare, quanto al danno alla professionalità, che ha contenuto patrimoniale, non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio, dell'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e della mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero della frustrazione di determinate aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, In assenza di detti elementi, da proporre necessariamente a cura dell'interessato, è difficile individuare un danno alla professionalità, perchè - fermo l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore.  ### quanto al danno non patrimoniale all'immagine professionale, ove si verifichi tale ipotesi deve ammettersi il risarcimento dello stesso qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, in quanto ogni ipotesi di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale soggiace, Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025 nell' an e nel quantum, al criterio della tolleranza, che opera su due fronti: quello che attiene al momento del danno ingiusto o cd. danno evento e quello che attiene al cd. danno conseguenza, ossia alla perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato ( v. Cass., 8.2.2019, n. 3720 e precedenti conformi ivi richiamati).  ### in questo caso, pertanto, non può prescindersi dalle precise indicazioni sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'effettiva esistenza dello stesso. 
Il danno alla dignità ed all'immagine professionali sono stati dedotti, al contrario, in modo assolutamente generico senza alcun riferimento a circostanze di fatto specifiche dalle quali desumere la lesione prospettata. 
In altre parole, non è sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perchè questi elementi integrano l'inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa, è, poi, necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, abbia inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita. 
Come rilevato dalle ### nella suddetta pronuncia del 24/03/2006, n. 6572: “Non può infatti escludersi, come già rilevato, che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi, cioè, conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva; se è così sussiste l'inadempimento, ma non c'è pregiudizio e, quindi, non c'è nulla da risarcire, secondo i principi ribaditi dalia Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 del 1994 per cui "E' sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere ### commisurato". 
Alla stregue delle argomentazioni sopra riportate il ricorso va integralmente rigettato. 
Le spese di lite, tenuto conto della serialità del contenzioso e della natura degli interessi coinvolti, sono interamente compensate tra le parti.  P. Q. M.  ### di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta il ricorso, 2) compensa le spese di lite. 
Si comunichi ### deciso in ### data di deposito Sentenza n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa ### n. cronol. ###/2025 del 20/11/2025

causa n. 999/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gambardella Roberta

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Tribunale di Locri, Sentenza n. 1222/2025 del 14-11-2025

... è dal 1994 che lavoro lì, ora sono in direzione sanitaria. ### conosco dal 2019 o 2020. ### confermare che lo ### come tutti gli infermieri ha l'obbligo di indossare la divisa e so che la indossa nel suo reparto. ### che ci sia un obbligo perché lavorando in ospedale ci vuole una divisa, non si può lavorare in ambiti civili. ### tutti i reparti ci sono gli spazi dedicati agli infermieri per la vestizione e la svestizione. ### arrivano, parcheggiano, entrano al piano terra, beggiano in uno dei tre punti dedicati, tutti situati al piano terra, poi vanno in reparto ed è lì che devono cambiarsi, prendono le consegne sicuramente dopo essersi cambiati. ### gli infermieri potrebbe essere possibile arrivare in ospedale già con la divisa addosso, ma dal punto di vista igienico non è consigliabile. ### confermare la circostanza che quando si spostano dal loro reparto si spostano con la divisa all'interno dell'ospedale, anche per andare in direzione sanitaria”, per finire: “### PALMA…### perché lavora come infermiere nel reparto di pronto soccorso dal 2019-2020, inizialmente io come da responsabile di pronto soccorso, ovvero come primario facente funzione dal 2019 al giugno 2022. Lui (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE Controversie di ### e ### in persona del Giudice del lavoro, dott. ### all'esito dell'udienza celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ. del 15 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente ### con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 3470/2023 R.G.  promossa da: ### (C.F.: ###) elettivamente domiciliato in ### alla via ### D'### n. 45, presso lo studio dell'avv. to #### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti - pec: ###; RICORRENTE C O N T R O A.S.P. ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### alla via ### rappresentato e difeso dall'avv. ### pec: ####: indennità di divisa ##### per il ricorrente: “condannare l'ASP di ### in persona del rappresentante legale pro tempore a corrispondere al ricorrente per le causali di cui sopra (art. 31 CCNL 16-18, art. 43 CCNL 19-21, art. 36 Cost., art. 2126 c.c., e subordinatamente art. 2041 c.c.), e per il periodo sino al 31 dicembre 2022, la somma di € 3.523,52 o altra ritenuta di giustizia, oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva, e cioè Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2025
Pag. 2 a 16 dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di € 3.523,52 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo. Con rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Valore della controversia € 3.523,52. Contributo unificato dovuto ### 49,00.”. #### per l'### convenuta: “### l'on. Tribunale, nel merito, rigettare la domanda inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto .”. 
Con ricorso depositato in data ###, ### premesso di essere dipendente dell'ASP di ### ha esposto che svolge continuativamente l'attività di infermiere professionale, collaboratore professionale sanitario, categoria D, dall'aprile 2019, presso il ### dell'### di ### che deve obbligatoriamente indossare, durante l'orario di lavoro, la divisa costituita da casacca e pantaloni o camice e zoccoli o scarpe; che giunge in azienda indossando i propri indumenti e, prima di iniziare il turno di lavoro in reparto, deve recarsi presso l'apposito locale aziendale, spogliarsi e indossare la divisa che custodisce nell'armadietto personale, infine recarsi in reparto, dove, dopo avere scambiato le consegne con il collega smontante turno, inizia il proprio turno lavorativo; che alla fine del turno compie le operazioni inverse: attende il cambio, scambia le consegne, si reca nell'apposito locale per dismettere la divisa, consegnarla per il lavaggio in caso di necessità o altrimenti riporla nell'armadietto fino al turno successivo e rivestirsi; che l'orario di lavoro è quello risultante dai prospetti riepilogativi delle presenze allegati sub 5; che deve presentarsi in reparto all'inizio del turno indossando la divisa, per cui la sua vestizione e lo scambio delle consegne devono avvenire in tempo precedente all'inizio vero e proprio del turno, e parimenti la svestizione della divisa e vestizione degli indumenti privati possono avvenire solo dopo il termine del turno; che pertanto, se il turno di lavoro previsto è 07.00-14.00, è costretto a giungere in azienda in anticipo, onde essere operativo in reparto alle 07.00, lasciare il reparto alle 14.00, recarsi presso il locale adibito a spogliatoio onde dismettere la divisa aziendale ed indossare i propri abiti privati e lasciare finalmente i locali aziendali; che tale necessità è ben conosciuta dall'### che infatti nel proprio regolamento delle presenze del 06.09.16 al punto 1.7 (all.to 2) ha previsto per il personale che deve indossare una divisa il diritto a godere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2025
Pag. 3 a 16 di un eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti, prima e dopo, per la rispettiva vestizione e svestizione; che anche il ### 16-18 del 21 maggio 2018, al suo articolo 27 comma 12 prevedeva un periodo di 15 minuti da considerarsi tempo lavorato per svolgere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, fatti salvi gli accordi di maggior favore in essere, ed oggi la disposizione è stata confermata dall'art. 43 comma 12 ### 19- 21; che a far tempo dal primo ottobre 2016 l'ASP ha introdotto, giusta nota prot. 45536/CS del 20.09.16, il sistema di rilevazione automatica delle presenze, pur continuando a mantenere in vita per un certo periodo, talvolta unitamente a questo, talvolta in via esclusiva, il vecchio sistema di rilevazione attraverso la sottoscrizione del foglio firma; che l'apparecchiatura elettronica in cui vidimare il badge magnetico è situata all'ingresso della struttura sanitaria: nel caso di suo utilizzo vidima il badge magnetico appena giunto presso la struttura, per poi recarsi nello spogliatoio del reparto dove indossa la divisa e successivamente si reca in reparto dove appone la firma sul foglio firma con la divisa già indosso; che parimenti in uscita appone la firma sul foglio firma e successivamente si reca nello spogliatoio a dismettere la divisa, ed infine, al momento di uscire dalla struttura, vidima il badge magnetico; che in ogni caso, come sopra detto, esemplificando, se il turno di lavoro previsto è 07.00-14.00, è costretto a giungere in struttura in anticipo per indossare la divisa ed effettuare lo scambio delle consegne, onde essere operativo in reparto alle 07.00, lasciare il reparto alle 14.00, recarsi presso il locale adibito a spogliatoio onde dismettere la divisa aziendale ed indossare i propri abiti privati, e solo dopo lasciare finalmente la struttura; che nonostante l'introduzione del sistema di rilevazione automatica delle presenze, e l'introduzione della disciplina pattizia ed aziendale sopra indicata sub nn° 6) e 7), l'ASP non ha conteggiato e non ha retribuito il periodo extra turno di servizio utilizzato per compiere le operazioni di vestizione, svestizione e passaggi di consegne; che sia l'art. 27 del ### 16-18, che l'art. 43 ### 19-21, dedicati all'orario di lavoro, lo indicano in 36 ore settimanali; che il tempo necessario per la vestizione, la svestizione, ed i passaggi di consegne, sia all'inizio che al termine della giornata lavorativa, non è mai stato conteggiato dall'### che l'art. 27 ### integrativo del ### sanità 2001 “impone ai dipendenti l'obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni”; che sul concetto di orario di lavoro è intervenuta la normativa comunitaria con recepimento all'art. 1 comma 2 lettera a del D.lgs. n. 66/2003 identificandolo in “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2025
Pag. 4 a 16 disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”; che considerato che la divisa deve essere indossata e dismessa sul luogo di lavoro secondo le direttive aziendali, è indubbio che il lavoratore è sottoposto al potere gerarchico ed organizzativo del datore di lavoro; che le somme dovute a titolo di differenze retributive sono state conteggiate per undici mesi ad anno considerato il mese non lavorato per ferie e che nel periodo oggetto di causa non si è mai assentato dall'ordinario periodo di lavoro per ragioni diverse dalle ferie; che ha inviato all'ASP lettera di messa in mora per il pagamento del sopra detto surplus orario, chiedendo contestualmente copia dei fogli mensili riepilogativi delle presenze in servizio a far data dal mese di ottobre 2016; che dall'esame di tali fogli riepilogativi inviati dall'ASP si evince che: lavora su tre turni, 07.00-14.00, 14.00-21.00, 21.00-07.00; che l'ASP non ha conteggiato, nelle ore lavorate durante i turni mattutini e quelli pomeridiani, i minuti antecedenti e seguenti i turni diurni, così generando un surplus orario non retribuito, mentre li ha conteggiati con riguardo al turno notturno; che l'ASP ha sempre indicato e riportato a debito orario i minuti non lavorati, fino alle 7 ore, nei turni in cui la differenza entrata-uscita è stata inferiore alle 7 ore, così che questi non possono nemmeno porsi in compensazione con il succitato surplus orario; che dal gennaio 2023 l'ASP conteggia il surplus orario anche con riguardo ai turni diurni; che ha redatto una tabella di calcolo indicando per ciascun mese i minuti di surplus orario non conteggiati, e quindi non retribuiti, ed assumendo come unità di misura la retribuzione del singolo minuto lavorato (attraverso l'indicazione dello stipendio annuo comprensivo del valore di fascia e della 13^ mensilità per come risultante dalle tabelle contrattuali B e C ### 16-18, nonché B ### 19-21, e poi dividendolo prima per 12 mensilità, poi per 156 che è il valore convenzionale del debito orario mensile, ed infine per 60 minuti: stipendio annuo / 12 / 156 / 60 = retribuzione al minuto) maggiorandola infine del 15%, che è la percentuale minima di aumento per lavoro straordinario; che pertanto, risulta titolare di un credito pari ad euro 3.523,52 oltre accessori.   Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita l'### sanitaria convenuta che ha eccepito la genericità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, nel merito ha rilevato che l'indennità di divisa può costituire tempo di lavoro solo ove lo stesso sia qualificato da eterodirezione in difetto l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo per la remunerazione, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità; che il ricorrente non Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2025
Pag. 5 a 16 ha assolto l'onere della prova non avendo provato i giorni di effettiva presenza afferente al periodo oggetto di causa né l'esubero del debito orario; che non vi è stata autorizzazione da parte della direzione strategica e che pertanto non può darsi luogo al riconoscimento delle somme richieste a titolo di lavoro straordinario.   La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi, assunta alle udienze del 16.05.2025 e 17.09.2025.   All'esito dell'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto della domanda sono le differenze retributive a titolo di indennità di divisa. 
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. 
Va in diritto va premesso che il R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 (“Limitazioni all'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura”) applicabile in forza della previsione dell'art. 1 anche al personale degli ospedali, nel fissare all'art. 3 i caratteri del lavoro effettivo stabiliva che “è considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa. 
Conseguentemente non sono compresi nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedano per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia”. Il successivo art. 6 che disciplina i “### preparatori e complementari”, precisava che "### ammesse deroghe consensuali per i lavori preparatori e complementari che debbano essere eseguiti al di fuori dell'orario normale delle aziende".   ###. 5 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 recante “### del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura” stabiliva che “Non si considerano come lavoro effettivo: 1 i riposi intermedi che siano presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda; 2 il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro. 
Nelle miniere o cave la durata del lavoro si computa dall'entrata all'uscita dal pozzo; 3 le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all'operaio o all'impiegato…”.   Successivamente il D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (recante “### delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”), Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2025
Pag. 6 a 16 all'art. 1 ha disposto che per “orario di lavoro” deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, per “periodo di riposo” deve intendersi “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro” e per lavoro straordinario deve intendersi “il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3”.   È bene dunque chiarire che il d.lgs. n. 66/2003 riproduce letteralmente la nozione di orario di lavoro contenuta nella ### comunitaria n. 104/1993, introducendo così per la prima volta una definizione legale del concetto di orario di lavoro basata sui seguenti requisiti: 1) qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, 2) a disposizione del datore di lavoro e 3) nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.   Sotto il regime della vecchia normativa e con riguardo alle attività preparatorie alla esecuzione della prestazione, la giurisprudenza ha nel tempo distinto tra quelle cd. remote e quelle dirette.   Alla prima categoria, ad esempio va ricondotto il tempo relativo al tragitto necessario per recarsi sul posto di lavoro ed iniziare l'attività lavorativa, il quale pur essendo appunto connessa allo svolgimento della prestazione lavorativa non costituiva lavoro effettivo a norma dell'art. 5 del R.D. 1955/23. Nella seconda categoria ha invece posto le attività più prossime e più strettamente connesse allo svolgimento della prestazione, come ad esempio l'obbligo di indossare una specifica divisa per l'esecuzione delle mansioni affidate, nel cui ambito ha, tuttavia, operato una ulteriore classificazione. A tal fine la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “un adeguato riposo prima della prestazione lavorativa, la cura dell'igiene e della presentazione della persona, l'abbigliamento appropriato alle mansioni da svolgere, sono tutti obblighi che attengono alla esecuzione della prestazione (ed alla sua accettazione da parte del creditore) ma che, …, non costituiscono di per sé prestazione, ma vanno qualificati come atti di diligenza preparatoria” (cfr. Sez. L., Sentenza n. 15734 del 21/10/2003).   La Suprema Corte aveva dunque chiarito come l'atto di vestizione non costituisse lavoro effettivo e non desse diritto a retribuzione, fatta eccezione per i casi in cui avesse ad oggetto l'utilizzo di particolari protezioni tecniche o una particolare ed impegnativa cura dell'immagine e quelli in cui concernesse l'uso della divisa e fosse soggetta a pregnanti disposizioni del datore di lavoro circa il tempo ed il luogo di esecuzione (cfr. ex multis 3763/1998). In tali casi aveva sin da allora evidenziato come tali attività preparatorie Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2025
Pag. 7 a 16 assumessero natura di attività etero dirette e fossero dunque da computare nell'orario di servizio.   I suddetti principi sono stati impiegati nella individuazione dell'orario di lavoro anche sotto la vigenza della nuova normativa, già precedentemente richiamata.   La giurisprudenza comunitaria ha affermato che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. eur., 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.). La giurisprudenza di legittimità ha sostanzialmente ribadito che “il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempotuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo". (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore avverso la decisione di merito, che non aveva riconosciuto il diritto a compenso per lavoro straordinario con riferimento al "tempo-tuta", non essendo emerso che il prestatore fosse tenuto ad anticipare l'ingresso nello stabilimento per svolgere l'attività di vestizione e che il datore di lavoro esercitasse controlli disciplinari al riguardo, anzi risultando che, nel periodo estivo, alcuni lavoratori non indossavano la parte superiore della tuta, in tal senso cfr., ex multis Cass., Sez. L., sentenza n. 9215 del 07/06/2012)”.   Nella specie, la parte ricorrente assume che sia da computare nell'orario di lavoro il tempo impiegato per lo svolgimento dell'orario di vestizione e svestizione.   In fatto, la questione da risolvere è se le operazioni dedotte in giudizio possano ritenersi o meno oggetto di disciplina datoriale ed integrino dunque una attività “eterodiretta”.   Dalla normativa individuata e dall'analisi della giurisprudenza di legittimità è possibile trarre il principio per cui sono da qualificare eterodirette tutte quelle attività per le quali il datore di lavoro abbia emanato, per mezzo di specifiche direttive, apposita disciplina inerente tempo e luogo della loro esecuzione, di cui sia pretesa l'osservanza anche mediante l'effettuazione di specifici controlli.   Ciò premesso, è stato dedotto e non contestato che l'utilizzo di una specifica divisa è prescritto in termini di obbligatorietà durante il servizio e che per motivi di igiene non è Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2025
Pag. 8 a 16 possibile indossare l'abbigliamento lavorativo a casa o comunque prima di recarsi a lavoro e dunque fuori dai locali ospedalieri.   In tal senso, l'art. 16 del ### dell'ex AS di ### prescrive che al personale durante l'orario di servizio è fatto obbligo di indossare una divisa od indumenti di lavoro e calzature.   Al riguardo si denota che l'assenza di un regolamento ### o la sua inefficacia, non può dunque escludere la spettanza dell'indennità invocata.   Per quanto già premesso, l'indennità in esame si configura quale retribuzione per l'ordinario orario di lavoro e non come straordinario, che invece, deve essere preventivamente autorizzato per la tipologia contrattuale in esame.   Si rileva inoltre che in materia è consolidato il principio di diritto per il quale l'adeguato abbigliamento ospedaliero, in ragione di palesi motivi di igiene, deve essere inteso quale esatto adempimento della prestazione che il soggetto datore può, anche implicitamente, pretendere (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. ord. 9306 del 22/4/2022 e Cass. n. 8622/2020, secondo cui “l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'### ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Pertanto, da diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell' ### va, inoltre, sottolineato che tali «comportamenti integrativi e strumentali all'adempimento dell'obbligazione principale sono nondimeno funzionali ai fini del corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico dei pazienti e della continuità assistenziale”).   Ebbene, ritiene questo giudicante che le suddette direttive siano destinate ad incidere in maniera diretta ed immediata non solo sulle operazioni di vestizione e svestizione dei camici ma, indirettamente, anche sulla durata della prestazione lavorativa ed integrino, dunque, una forma di eterodirezione.   É indubbio che l'obbligo di indossare la specifica divisa per le dedotte mansioni sanitarie rappresenta uno degli elementi della prestazione lavorativa, elemento che soggiace alla direzione controllo del datore di lavoro. Questi, in assenza della divisa, ben potrebbe Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2025
Pag. 9 a 16 rifiutare la prestazione ed esercitare i propri poteri sanzionatori. ### è inoltre provata dalla continuità e rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri del servizio organizzato dall'azienda convenuta, il cui referente costituzionale, è bene ricordarlo, è quello della salute, bene giuridico tutelato dall'articolo 32 della ### È sulla scia di tali premesse che si afferma: “Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di ### del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro; l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di lavoratori che prestavano assistenza ad anziani non autosufficienti sull'assunto che dovevano solo portare una "divisa pulita", senza accertare il grado di igiene e le caratteristiche richiesti) (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 26/01/2016, n. 1352).   Le su esposte argomentazioni appaiono del resto definitivamente confermate ove si consideri che la giurisprudenza di legittimità riconosce che “l'obbligo di retribuzione del tempo-tuta non scatta soltanto quando è il datore di lavoro a etero dirigere le fasi di vestizione e svestizione ma anche quando, pur in assenza di controllo datoriale, il dipendente è comunque tenuto ad effettuare l'operazione sul posto di lavoro per esigenze di igiene pubblica”, (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 22/11/2017, n. 27799).   Le deduzioni attoree hanno inoltre trovato conferma tanto nella documentazione prodotta che all'esito della prova per testi.   La prova testimoniale ha infatti confermato, ad opinione del Tribunale, le deduzioni della parte ricorrente. In tal senso occorre dare atto che tanto hanno dichiarato i testi escussi: “### SURACI….### perché è stato un infermiere che ha lavorato nel reparto di degenza con pazienti ricoverati dal 2019 alla metà circa del 2020, io lavoro come dirigente medico presso il reparto di medicina interna dell'ospedale di #### 2020 ha fatto domanda per andare al pronto soccorso. ### sono nel reparto di medicina dal 1° ottobre del 2014. ADR lui, come gli altri infermieri, ha l'obbligo di indossare la divisa. ### divise le forniva l'azienda, poi non so dire chi si occupa del lavaggio. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2025
Pag. 10 a 16 solito c'era la possibilità per medici ed infermieri di far lavare la divisa da ditte convenzionate con l'azienda, però alcuni preferivano portarle a casa e lavarle in proprio.  ### era lavoratore e diligente, uno dei pochi, quando gli si chiedeva qualcosa la faceva subito, mi spiacque che decise di andare via. ### ogni reparto ci sono gli spazi per la svestizione, ci sono gli armadietti per poter dismettere i propri vestiti ed indossare la divisa, in alcuni reparti sono separati per maschi e femmine. ### hanno obbligo di cambiarsi necessariamente in reparto, non possono venire già con la divisa, e poi dal 2020 hanno avuto l'obbligo di indossare anche i dispositivi di protezione individuale. ### arrivano in reparto e si cambiano lì, di certo beggiavano subito all'ingresso, e poi appena arrivati in reparto dovevano firmare indicando l'orario dato dal badge. ### dire che solitamente gli infermieri sono molto puntuali onde evitare che il collega cui dare il cambio dovesse attendere, ed in quella occasione si prendono le consegne. ### periodo di cui parlo c'era il foglio di firma, non ricordo di preciso se ci fosse già la beggiatura, mi pare di sì, ma non ne sono certo. ### beggiature sono sistemate al piano terra, all'ingresso per la beggiatura, loro dovevano timbrare sotto prima di entrare in reparto”, ed ancora “### FORTUGNO…### perché è un infermiere del pronto soccorso, io sono un Dirigente medico presso l'ospedale di ### da quasi 31 anni, è dal 1994 che lavoro lì, ora sono in direzione sanitaria. ### conosco dal 2019 o 2020. ### confermare che lo ### come tutti gli infermieri ha l'obbligo di indossare la divisa e so che la indossa nel suo reparto. ### che ci sia un obbligo perché lavorando in ospedale ci vuole una divisa, non si può lavorare in ambiti civili. ### tutti i reparti ci sono gli spazi dedicati agli infermieri per la vestizione e la svestizione. ### arrivano, parcheggiano, entrano al piano terra, beggiano in uno dei tre punti dedicati, tutti situati al piano terra, poi vanno in reparto ed è lì che devono cambiarsi, prendono le consegne sicuramente dopo essersi cambiati. ### gli infermieri potrebbe essere possibile arrivare in ospedale già con la divisa addosso, ma dal punto di vista igienico non è consigliabile. ### confermare la circostanza che quando si spostano dal loro reparto si spostano con la divisa all'interno dell'ospedale, anche per andare in direzione sanitaria”, per finire: “### PALMA…### perché lavora come infermiere nel reparto di pronto soccorso dal 2019-2020, inizialmente io come da responsabile di pronto soccorso, ovvero come primario facente funzione dal 2019 al giugno 2022. Lui ha l'obbligo di indossare la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2025
Pag. 11 a 16 divisa, come tutti gli infermieri, ed in particolare per chi lavora in pronto soccorso, anche in ragione dei liquidi biologici che spesso presentano i pazienti traumatologici. ### divisa è obbligatoria. ### arriviamo alla porta dell'ospedale, si beggia, ci si reca nei locali per vestire la divisa, ovvero nello spogliatoio, e poi ci si reca in reparto. Lo spogliatoio è posto al piano di sopra e lì vi sono armadietti le cui chiavi sono in possesso dei singoli assegnatari. All'interno si pongono i propri effetti personali e tra essi la divisa. Al termine del turno si fa la procedura inversa, si torna nello spogliatoio, si dismettono gli abiti personali, si lascia lì la divisa, ovvero nell'armadietto, e poi ci si reca all'uscita e si beggia. 
ADR. Con dispiacere devo dire che la divisa deve essere lavati da noi. Di solito la divisa è fornita dall'### poi quando vediamo che è eccessivamente usurata provvediamo noi, come personale ospedaliero, ad acquistare, a spese nostre e non refuse, le divise. ### c'è un servizio di lavaggio delle divise gestito dall'azienda. ### può accadere che un infermiere non vesta la divisa, il dirigente non lo può consentire, rientra nel comportamento disciplinare dell'infermiere.”.   Alla luce di tali circostanze ed accogliendo il principio secondo cui è computabile nell'orario di lavoro il tempo necessario alle operazioni di vestizione quando le stesse siano sottoposte al potere di direzione controllo del datore, e siano dunque sottratte alla libera gestione del dipendente riguardo a tempo e luogo di tale attività, occorre chiarire se, nella fattispecie, integri una forma di eterodirezione la circostanza che gli indumenti di lavoro debbano essere necessariamente indossati all'interno dell'ospedale.   La risposta è certamente positiva. 
Non sembra d'altro canto possibile contestare che le attività di vestizione e svestizione integrino delle operazioni preparatorie e funzionali allo svolgimento del servizio, essendo evidente come l'impiego di un determinato vestiario e l'impossibilità di indossarlo all'esterno della struttura prima del turno di lavoro sia finalizzato alla tutela non solo della collettività, ma anche dei degenti e del personale impiegato e sia dunque intimamente connesso alla particolare natura del servizio fornito in ambito ospedaliero. Tali conclusioni appaiono direttamente confermate dalla prova testimoniale la quale ha restituito un tessuto narrativo omogeneo e credibile. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2025
Pag. 12 a 16 Del resto, negando la computabilità delle operazioni in esame nell'orario di lavoro, si finirebbe nella sostanza ad imporre per via di fatto ai propri dipendenti, per ciascun turno di lavoro, un prolungamento della prestazione lavorativa oltre il normale orario di servizio.   Vale la pena dunque chiarire che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e strumentali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e che trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell'### ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell'### stessa.   Ne deriva dunque che per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass. 17635/2019) Riconosciuti i presupposti per la computabilità delle operazioni di vestizione e svestizione nell'orario di servizio, ne consegue che il tempo necessario ad eseguire tali operazioni deve essere retribuito come normale orario di lavoro.   Né, come visto, osta a tal fine l'assenza di uno specifico regolamento aziendale, intervenuto soltanto nel corso del rapporto di lavoro.   Come sino ad ora esplicato, il diritto al ristoro del tempo di vestizione trova il suo fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva, e nella giurisprudenza di legittimità prevalente, che, in merito ha affermato: “In merito, la giurisprudenza ha sottolineato che il tempo di vestizione-svestizione deve essere retribuito, al di là del rapporto sinallagmatico trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 2935 del 24/05/2018)” e “Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione; l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento. (Nella specie, la S.C. ha Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2025
Pag. 13 a 16 confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto come lavoro effettivo il tempo impiegato da dipendenti addette al servizio mensa per indossare gli abiti di lavoro prima dell'inizio del turno, in appositi spogliatoti messi a disposizione all'interno dell'azienda, sia pure per ragioni di igiene pubblica, (Cass., Sez. L. , Sentenza n. 7738 del 28/03/2018); così implicitamente confermandone la natura giuridica, tale da fare rientrare questa frazione di tempo nel normale orario di lavoro.   È opportuno a tal fine richiamare le parole della Corte di Cassazione, che in materia afferma: “l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno; 6.4. tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di ### del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016 cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto) 7. sugli esposti principi non incidono le censure svolte in questa sede sotto il profilo del difetto di prova dell'esistenza di puntuali disposizioni dell'### (### disciplinante l'orario di lavoro, specifiche disposizioni di servizio); 7.1. ciò che rileva, come evidenziato nei precedenti citati, è unicamente che le attività preparatorie di cui trattasi siano state svolte all'interno dell'orario di lavoro - e come tali retribuite - o piuttosto, come accertato dalla sentenza impugnata, in aggiunta ed al di fuori dell'orario del turno, dovendo in tal caso essere autonomamente retribuite; 9. con riguardo, poi, alle invocate norme, di legge e di contratto collettivo, relative alla disciplina del lavoro straordinario, si è già evidenziato che si tratta di attività che, in quanto svolte nell'interesse del servizio pubblico oltre che a tutela dell'incolumità del personale addetto, devono ritenersi implicitamente autorizzate dall'### (v. Cass. 27799/2017 cit., in motivazione) ed anzi da essa imposte, potendo in mancanza l'### rifiutare di ricevere la prestazione; dette attività avrebbero dovuto, pertanto, essere comprese all'interno del debito orario” (Cass. 17635/2019).   Le considerazioni su esposte assorbono pertanto, ed in via completa, l'eccezione sollevata dall'### convenuta con riguardo all'inefficacia del regolamento aziendale.   In merito alla quantificazione del tempo necessario per le operazioni di cui trattasi, va osservato che esso non può essere rimesso alle scelte e alle capacità soggettive del singolo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2025
Pag. 14 a 16 dipendente (al quale potrà essere necessario un arco di tempo maggiore o minore in ragione dell'abbigliamento utilizzato, delle abitudini personali nella velocità di vestizione, delle condizioni climatiche).   La quantificazione deve inevitabilmente tenere conto del tempo minimo necessario allo svolgimento delle operazioni per la media del personale, poiché solo questo arco di tempo può ritenersi strettamente funzionale allo svolgimento delle prestazioni lavorative.   Ritiene questo giudicante che il tempo di dieci minuti per la vestizione ed altrettanti per la svestizione, come allegato dalla parte, sia conforme ed adeguato all'attività da svolgere. 
Tale indicazione è del resto in linea con l'art. 27 del ### triennio 2016-2018 che al comma 11 prescrive che “nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazione di vestizione e svestizione, per ragione di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a dieci minuti complessivi destinati a tale attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.   A tal proposito si rileva che il regolamento aziendale stabilisce che “Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione. Tali minuti giustificativi devono comunque essere supportati dalla timbratura del cartellino. Solo per tale fattispecie, il personale suddetto può richiedere eventuale liquidazione, o riposo compensativo, dell'attività straordinaria senza autorizzazione scritta del Dirigente”.   Tanto premesso, occorre dunque soffermarsi sulla prova delle effettive giornate lavorative svolte nel periodo oggetto di giudizio. In merito, è principio di diritto quello per il quale l'onere della prova grava su chi intende far valere il diritto azionato.   In tal senso, la parte ha prodotto le timbrature effettuate mediante badge, sistema divenuto obbligatorio da ottobre 2016, da cui si può trarre con elementare semplicità la correttezza del calcolo effettuato. Ha dato conto in tal modo della eccedenza oraria prestata del ricorrente confrontando il tempo dedicato al turno di servizio a quello effettivamente consumato nel posto di lavoro, così come risultante dagli allegati in atti, ed ha motivato tale Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2025
Pag. 15 a 16 eccedenza imputandola al tempo di vestizione e svestizione, indicando, a tal fine, la predisposizione da parte del datore di specifici luoghi per il relativo adempimento.   Dunque, va ricordato che in materia di obbligazioni (contrattuali, nel caso di specie, in quanto discendenti dal contratto di lavoro), il creditore, una volta provata la fonte del diritto azionato, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale dovrà fornire la prova dell'esatto adempimento.   Inoltre, accertata la natura retributiva dell'indennità da divisa, quale elemento di ristoro dei minuti che rientrano nel normale orario di lavoro, giova ricordare che, in tema di contenzioso sulla retribuzione del dipendente, una volta che il lavoratore abbia fornito la prova dei fatti e dei titoli costitutivi delle pretese retributive, in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto, incombe sulla parte datoriale l'onere di fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento delle somme spettanti al lavoratore medesimo.   In tal senso, il ricorrente ha allegato il titolo contrattuale, pacificamente riconosciuto, ed ha invocato il ### di categoria che prevede l'obbligo di indossare la divisa, ha prodotto documentazione a sostegno ed ha provato anche prova per testi il fondamento fattuale delle proprie pretese.   Ritiene dunque il Tribunale che il ricorrente ha dunque completamente adempiuto alle allegazioni richieste dalla legge.   Il diritto delle obbligazioni funziona infatti in tal modo, per cui spetta al debitore provare di aver esattamente eseguito la prestazione, eccezione in questa sede mai formulata, o nel caso in cui l'inadempimento alla prestazione sia incontestato, come nel caso in esame, è sul debitore che voglia esimersi da responsabilità contrattuale che grava l'onere di fornire la prova dell'eventuale ricorrenza di una causa di giustificazione, qui neppure mai dedotta.   ### datrice ha infatti solo genericamente contestato le allegazioni attoree.   Tenuto conto dei conteggi elaborati dalla parte ricorrente e non specificamente contestati dall'### resistente, si può concludere che la somma spettante a ### a titolo di indennità di divisa per gli anni da 2019 al 2022, ammonta complessivamente ad €3.523,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo.   Il ricorso, pertanto, è fondato e va integralmente accolto.   Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e, in considerazione della natura lavoristica della materia trattata e dello scaglione di riferimento nei parametri minimi, esse Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2025
Pag. 16 a 16 sono determinate, visto il D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in complessivi in complessivi €1.511,10 di cui €1.314,00 per compensi ed €197,10 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  P. Q. M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1.- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'A.S.P. di ### in persona del l.r.p.t. al pagamento, in favore di ### a titolo di indennità di divisa, della somma di €3.523,52, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione sino al saldo; 2.- condanna l'A.S.P. di ### in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di lite che si liquidano in €1.511,10 di cui €1.314,00 per compensi ed €197,10 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  ### 14 novembre 2025 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/11/2025

causa n. 3470/2023 R.G. - Giudice/firmatari: La Valle Salvatore, Schirripa Vincenzo

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