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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4985/2024 del 26-02-2024

... giustificazione alcuna, alterando, nel contemp o, il sinallagma contrattuale proprio della locazione. Nel caso che si esamina, la somma di danaro - lungi dal porsi come una “rendita” che viene lucrata dal locatore, per il sol fatto di immettere il conduttore nel godimento del bene - risulta essere stata pattuita per estinguere debiti facenti capo al marito della legale rappresentante della società locataria, sicché tale pattuizione, pur avendo con dizionato la stipul a del contratto, trova una giustific azione causale estranea al sin allagma della locazione e riconducibile, come ritiene la stessa ricorrente, alla fattispecie di cui all'art. 1272 cod. civ., dando così luogo ad un fenomeno di co llegamento tra co ntratti (per la qualificazione dell'espromissione come contratto si vedano Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 19 73, n. 609, Rv. ###-01; Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 1983, n. 6935, Rv. 431605-01). In tale prospettiva, pertanto, non sembra inutile rammentar e che, nel caso dell'espromissione, “la cau sa è costituita dalla assunzione dell'obbligazione altrui mediante un'attività del tutto svincolata dai rappor ti eventualmente esistenti fra il te rzo e l'obbligato, anche se non (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 15387-2020 proposto da: ### S.A.S. ### in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in ### via le dell'### ità 11, presso lo studio dell'### che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### S.R.L., in perso na del ### e legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in ### via ### 24 , presso lo studio dell'### rappresentata e difesa dall'### - controricorrente - ####, in occasione della stipulazione del contratto, di un obbligo di pagamento di debito altrui da parte del conduttore - Idoneità ad integrare “altro vantaggio” precluso dall'art. 79 l.  392 del 1978 - ###.G.N. 15387/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 14/09/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 57/2020 della Corte d'appello di Genova, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14/09/2023 dal ##### 1. La società ### S.a.s. di ### ricorre, s ulla base di quattro motivi, per la cassazion e della sentenza n. 57/20, del 23 gennaio 2020, della Corte d'appello di Genova, che - respingendone il gravame avverso la sentenza 2742/18, del 25 ottobre 2018, del ### ale di ### - ha dichiarato risolto, per inadempime nto dell'odie rna ricorrente, il contratto con il quale la società ### S.r.l. le aveva sublocato il locale commerciale, sito nell'atrio della stazione ferroviaria di ### adibito alla rivendita di giornali, condannandola al pagamento dell'importo di € 42.750,00, a titolo di canoni scadu ti e non corrisposti fino ad aprile 2017, oltre interessi.  2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dalla predetta società ### affinché fosse convali dato lo sfatto per morosità intimatole in ragione della morosi tà nel pagamento di € 28.350,40, pari a tre mensilità del canone di sublocazione. 
Costituitasi in giudizio, l'intimata non negava di aver avuto difficoltà nel pagamento del canone, assumendo, però, di aver sanato la morosità. E ssa, inoltre, lam entava la nullità del contratto per violazione dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, 392, per essere stata subordinata la sua concl usione all a condizione del preventivo ver samento, da parte del la subconduttrice, dell'importo di € 25.000,00, ad estinzione di un 3 pregresso debito assunto verso ### dal marito della rappre sentante legale della società ### e ### la predetta ####, inoltre, chiedeva accertarsi l'inadempimento della subl ocatrice, per non averle assicurato - come da specifico impegno contrattuale - un locale da adibire ad uso magazzino, chiedendo, su tali basi, la riduzione del canone di locazione. 
Convalidato lo sfratto e disposta la trasformazione del rito, l'esito del giudizio ex art. 447-bis cod. proc. civ. consisteva, come premesso, nel la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della subconduttrice, deci sione confermata dal giudice di appello.  3. Avverso la s entenza della Corte genovese ha propos to ricorso per cassazione la società ### sulla base - come detto - di quattro motivi.  3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, per non avere la Corte territoriale ritenuto in contrasto con tale norma la pattuizione con cui ### ha condizionato la conclu sione del contra tto di sublocazione al preventivo versamento, da pa rte della subconduttrice, della somma di € 25.000,00, da imputarsi a parziale pagamento di un debito pregresso, ass unto da un soggetto terzo nei confronti della stessa ### Ad av viso della ricorrente, infatti, la s omma suddetta integrerebbe una vera e propria “indennità di ingresso”, imposta ad essa ### in violazione della norma di legge suddetta, che sancisce la nullità di ogni pattuizione che non solo attribuisca al locatore un canone maggiore rispetto a quello legale, ma ogni “altro vantaggio” che risulti privo di giustificazione 4 nel sinallagm a contrattuale. Tale sarebbe, app unto, il caso di specie, giacché la richiesta di pagamento di una somma a titolo espromissorio - oltre a soddisfare solo un interesse della parte sublocatrice - risulta essere stata avanzata nella fase delle trattative preco ntrattuali, nonché direttamente connessa al contratto di locazione, tanto da essere non solo presente, esplicitamente, nella proposta contrattuale, ma persino per essere stato previsto che “la proponente potrà ripetere quanto corrisposto a ### le in forza della presente scrittura privata in caso di man cata stipul a del contratto di sublocazione”. 
Avrebbe, dunque, errato la sentenza impugnata nell'escludere la nu llità, sul presupposto che quello in esame costitui va un “importo corrisposto per un diverso titolo, del quale le parti hanno dato co ncordemente atto nella proposta irrevocabile del 14 dicembre 2015, sottoscritta da entrambe”.  3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 2722 cod. civ., per avere la Corte genovese escluso l'ammissibilità delle istanze istruttorie (ovvero, la produzione documentale della prima bozza del contratto e la prova per testi volta a dimostrare come la co rresponsione dell'importo di € 25.000,00 fosse prevista a titolo di “indennità di ingresso”), poiché erroneamente ritenute finalizzate a comprovare pattuizioni anteriori al cont enuto del contratto di sublocazione, mentre , in re altà, tali istanze erano destinate a dimostrare la simul azione e la conseguente nullit à delle pattuizioni per violazione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978.  3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 1460, 5 1464 e 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso che ### fosse inadempiente al contratto di sublocazione, per non aver fornito ad essa ricorrente un magazzin o, come da suo preciso obbligo co ntrattuale, così respingendo la consequenziale domanda di riduzione del canone. 
Si censura la sentenza impugnata perché la Corte territoriale ha escluso il lamentato inadempimento della sublocatrice, dando rilievo - come già il primo giud ice - alla prova documentale prodotta da ### Essa, in particolare, consisteva in una com unicazione del 20 settembre 2016, con la quale la locatrice dell'immobile (ovvero, la società ### S.p.a.) dichiarava “abbiamo messo a disposizione un magazzino al piano interrato di ### di circa 20 mq”, rammentando pure come la ### a ### - rappresentante legale della società odierna ricorrente - occupasse, comunque, “due magazzini nel fabbricato ### di Brignole”. 
Si duole la ricorrente che il giudice di appello abbia dato rilievo a tal e circostanza, quantun que essa - con il proprio atto di gravame - avesse dedotto, in primo luogo, che la comunicazione “de qua” risultava di circa un anno successiva alla conclusione del contratto di sublocazione (risalen te al dicembre 2015), così attestando che la sublocatrice, fino al settembre 2016, non aveva procurato alla società ### il locale magazzino. In secondo luogo, con il proposto appello, l'odierna ricorrente aveva dedotto che ### oltre ad essere rappresentante legale della suddetta società, risultava titolare di attività di rivendi ta tabacchi, svolta in forma di impresa individuale, presso un locale della s tazione ### ole, locatogli direttamente dalla società ### ed in forza del quale ella avrebbe avuto diritto ad un deposito di venti metri quadrati. 
Di conseguenza, la messa a disposizione del magazzino - non consistente, peraltro, in un solo locale dalle dimensioni pattuite, 6 bensì in due locali pi ù piccoli - doveva ritenersi avvenu ta in esecuzione di tale diverso rapporto contrattuale. 
Si duole, quindi, la ricorrente della “assurdità” della motivazione della Corte genovese, fondata sull'assunto che non sarebbe stata offerta prova, dalla società E dicola ### che alla ### “quale titolare dell'impresa individuale, sarebbe stata fornita da ### S.p.a., la disponibilità non di un unico grande magazzino, ma di due magazzini più piccoli”. 
Difatti, evidenzia la ricorrente, “ai fini di una corretta decisione, non era rilevante il numero dei magazzini in uso alla ###ra ### quale titolare dell'impresa individuale (che, come più sopra precisato, in tale veste aveva rapporti contrattuali con un soggetto terzo ed ai quali ### S.r.l. era del tutto estranea), ma se eff ettivamente ### S.r.l.  avesse procurato all a ### S.a.s., come contrattualmente pattuito, il contratto di cui si discute”. Sarebbe stata, pertanto, la subl ocatrice, “in presenza del l'eccezione di inadempimento sollevata dalla subconduttrice, ad avere l'onere di dimostrare di avere invec e correttamente eseguito la propria prestazione contrattuale e non viceversa”.  3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 1193 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che i versamenti comp lessivamente ese guiti dalla ricorrente av evano estinto la moro sità lamentata da Ne twork ### Si addebita, inoltre, alla Corte genovese di aver erroneamente ritenuto che essa ricorrente avesse imputato, nei propri con teggi, la somma mensile indicata prudenzialmente a titolo di riduzione del canone di sublocazione (in ragione della nullità ex art. 79 della legge n. 392 del 1978) all'asserita morosità. 7 Deduce la rico rrente di essersi, invece, rigoros amente attenuta nei propri conteggi - che qualifica come “comprovati da incontestabili risultanze documentali” - “ai pagamenti effettivamente eseguiti”, idonei ad estinguere la morosità, senza aver “imputato in compensazione ulteriori somme, tanto meno quella quantificata a titolo di riduzione del ca none di sublocazione”, in ragione della pur dedotta nullità del contratto.  4. Ha resistito all'avversaria impugnazione con controricorso, ### chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile - anche in relazione all'eccepita carenza di procura speciale - o, comunque, rigettata.  5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc.  6. ### presso questa Corte, in persona di un suo ### ha presentato conclusioni scritte, nel senso dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 7. In via preliminare, occor re vagliare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente in ragione della supposta carenza di procura speciale ex art. 365 cod. proc.  7.1. ### va disattesa.  7.1.1. La procura allegata al ricorso risulta predisposta nei seguenti termini, ovvero co me nomina dell'### - da parte della legale rappresentante della 8 società ricorr ente - quale “proprio procurator e speciale, autorizzandolo ad effettua re richi esta di visibilità e access o relativamente al procedimento nanti la Corte di Appello di ### n. R.G. 1221/18, definito con sentenza n. 57/2020, pubblicata il ###, conferendogli ogni potere di legge e dando per rato e fermo il suo operato”. 
Il documento, dunque, non contiene un espresso richiamo al potere di impugnare per cassazione la suddetta sentenza della Corte ligure, sicché occorre chiedersi se il conferimento di “ogni potere di legge” possa valere - nella logica di quell'interpretazione “in funzione conservativa”, valorizzata dall'arresto delle ### intervenuto, di recente, sulle caratteristiche proprie della procura speciale a ricorrere per cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 9 dicembre 2022, n. ###, Rv. 666374 -01) - come attribuzione anche di tale potere. 
Il quesito, secondo questo Collegio, merita senz'altro risposta positiva, dato che la combinazione fra la nomina dell'### - operata dalla le gale rappresentan te della società ricorrente - quale “proprio procuratore speciale” e il conferimento allo stesso (sebbene dopo la specificazione dell'autorizzazione “ad effettuare richiesta di visib ilità e access i relativamente al procedimento” definito dalla Corte territoriale) di “ogni potere di legge e dando per rato e fermo il suo operato”, consente, anche nella sua correlazi one con l'elezione di domicilio in ### di intendere la procura come inclusiva del potere di impugnare la sentenza e di impugnarla, evidentemente, per cassazione. 
Già in passato, del resto, questa Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione al quale risulti essere apposta una procura con cui il ricorrente conferisca, al difensore, “ogni facoltà di legge” (Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo 2007, n. 8060, Rv.  598696-01; Cass. Sez. Lav., sent. 20 dicembre 1986, n. 7815, 9 Rv. 449757-01), o persino “redatta in termini generici” ( Sez. Un., sent. 17 dicembre 1998, n. 12615, Rv. 521863-01). 
Opzione ermeneutica, questa, vieppiù da confermare alla luce del già menzionato, e più recente, arresto del ###, incline a ritenere l'ammissibilità del ricorso, tutte le volte in cui, pur ricorrendo un dubbio sulla specialità della procura, esaminatane la portata, “da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferib ilità al giudizio di cassazione” (così, appunto, Cass. Sez. Un., sent. n. ### del 2022, cit.).  8. Ciò premesso, il ricorso va rigettato.  8.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.  8.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla constatazione che, a dispetto del tentativo della ricorrente di richiamarsi alla giurisprudenza di legitti mità in tema di “buona entrata”, la fattispecie sottopos ta al vaglio di questa Corte presenta caratteristiche del tutto diverse. 
Costituisce, infatti, “buona entrata” l'esborso preteso dal locatore - eventualmente anche nei confronti di un terzo (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 10 gennaio 2023, n. 368 Rv. 666685- 01), oltre che dello stesso conduttore - per stipulare il contratto di locazione, allorché esso non abbia alcuna causa giustificativa. 
Esso, dunque, trova la sua unica ragion d'essere nel la realizzazione, da parte di chi decida di locare il bene, di una “utilitas”, di un vantaggio, co rrelato al solo fatto del la concessione, ad altri, del godimento della “res locata”, ricadendo, per tale ragione, nell'àmbito di applicazione dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, integrando quel vantaggio “altro”, ulteriore 10 rispetto a quelli consentiti dalla disciplina da detta legge, che è vietato da tale norma. 
Perché la nullità contemplata da tale norma possa operare occorre, dunque, che sia prevista - in favore del locatore - una “utilitas” che, pur trovando occasione nella stipula del contratto, non abb ia giustificazione alcuna, alterando, nel contemp o, il sinallagma contrattuale proprio della locazione. 
Nel caso che si esamina, la somma di danaro - lungi dal porsi come una “rendita” che viene lucrata dal locatore, per il sol fatto di immettere il conduttore nel godimento del bene - risulta essere stata pattuita per estinguere debiti facenti capo al marito della legale rappresentante della società locataria, sicché tale pattuizione, pur avendo con dizionato la stipul a del contratto, trova una giustific azione causale estranea al sin allagma della locazione e riconducibile, come ritiene la stessa ricorrente, alla fattispecie di cui all'art. 1272 cod. civ., dando così luogo ad un fenomeno di co llegamento tra co ntratti (per la qualificazione dell'espromissione come contratto si vedano Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 19 73, n. 609, Rv. ###-01; Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 1983, n. 6935, Rv. 431605-01). In tale prospettiva, pertanto, non sembra inutile rammentar e che, nel caso dell'espromissione, “la cau sa è costituita dalla assunzione dell'obbligazione altrui mediante un'attività del tutto svincolata dai rappor ti eventualmente esistenti fra il te rzo e l'obbligato, anche se non si richiede l 'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, ess endo invece necessar io che il terzo , presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato” (cos ì, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2021, n. 21102, Rv. 661909-01). 
Orbene, solo se tale giustificazione causale - nel caso che occupa - non vi fosse stata, perché puramente simulata, la 11 fattispecie sarebbe ricaduta nella nullità ex art. 79 della legge 392 del 1978, dissimulando l'esistenza di una “buona entrata”.  8.1.2. Quanto sopra osservato, del resto, trova conforto nella pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. 9 ottobre 1996, 8815, Rv. 500002-01) che ebbe, per prima, ad affrontare - a seguito dell'abrogazione della legge 23 maggio 1950, n. 253, il cui art. 28 sanciva, espressamente, esser e “ nullo l'obbligo imposto al conduttore […] di adempiere, oltre al pagamento della pigione, ad altre prestazio ni a titolo di buon ingress o […], qualunque sia la persona a favore della quale la prestazione è promessa e comu nque questa sia dissimulata” - il tema del la persistente nullità, o meno, della “buona entrata”, dopo l'avvento della legge n. 392 del 1978. 
Difatti, se il menzionato a rresto di questa Corte ebbe a ritenere nulla, ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, una clausola c on la quale, in occasione della - rinnovata - conclusione di un contratto di locazione, era stata imposta, con efficacia condizionante la stipulazione dello stesso, il versamento di somme che si assumeva avvenuto in restitu zione di mutui erogati dal locatore alla parte conduttrice, a tale esito perveniva sul rilievo che dovesse ritenersi “non consentita l'imposizione […] del versa mento di somme a fondo perduto a vant aggio del locatore, in di fetto di ogni apprezzabile interesse, ed anzi in situazione caratterizzata da violazione dei principi di lealtà, correttezza e solidarietà (artt. 1175 e 1337 cod. civ.) da parte del contraente più forte” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.  8815 del 1996, cit.). Interesse apprezzabile, si badi bene, che non si escludeva affatto, in astratto, potesse ricorrere, identificandolo - sempre con riferim ento alla fattispecie allora sottoposta all'esame di questa Corte - in “un accordo che, a fronte della rinuncia a pretendere il rilascio da parte del locatore, prevedesse 12 il pagamento di una somma di denaro da parte del conduttore, o di terzi intere ssati”, salvo , però, concludersi che “ nessuna indicazione il giudice del merito” avesse fornito “circa gli elementi comprovanti che, in concreto, la volontà dei contraenti” si fosse “atteggiata e manifestata in tal senso, in modo da legare con vincolo di reciprocità rinuncia e pagamento” (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 8815 del 1996, cit.). Si cché resta confermato, in definitiva, che la nullità ex art. 79 della legge 392 del 1978, e il diritto del conduttore (o del terzo) “a ripetere le somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'art. 2033 cod.  civ.”, presuppone - in presenza di acc ordi che prevedan o attribuzioni ulteriori in favore del locatore, oltre al pagamento del canone di locazione - che “sia accertato, avuto riguardo ad ogni utile elemento”, il ricorrere di un “collegamento funzionale tra il menzionato accordo ed il contratto di locazione”, ovvero che “il pagamento risulti inerente al regolamento economico del rapporto di locazione” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 8815 del 1996, cit.), senza trovare, du nque, un'altra giustificazione suscettibile di integrare idonea “causa adquirendi”.  8.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.  8.2.1. Infatti, poiché parte ricorrente non ha dimostrato di avere dedotto, nel giudizi o di merito, la natu ra simulata della causa giustificativa dell'avvenuto pagamento (avendo, anzi , nell'esposizione del fatto contenta nel presente atto di impugnazione, ricostruito le proprie difese senza che di tale prospettazione vi sia alcuna traccia), l'ipotesi di violazione dell'art.  1417 cod. civ. - che pure è condivisa dal ### presso questa Corte - deve ritenersi, invece, inammissibile. E ciò in quanto, come osserva correttamente la c ontroricorrente, la prospettazione della simulazione - e, dunque, la finalizzazione a 13 provarla del capitolo di prova testimoniale articolato (e del documento prodotto in giudizio) - risulta del tutto nuova.  8.3. Anche il terzo motivo è inammissibile.  8.3.1. Cond uce a tale esito il ril ievo che la ricorrente non coglie - né, qu indi, adeguatamente cont rasta - la “ratio decidendi” del la sentenza impugnata (donde la sua inammissibilità: Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411). 
La pronuncia della Corte genovese (cfr. pag. 9) afferma che “non vi è prova” che, all'odierna ricorrente, fosse “stata fornita da ### S.p.a. la disponibilità non di un unico magazzino grande, ma di due magazzini più piccoli”. Ne consegue, pertanto, che il tema sul quale verte la censura (ovvero, l'individuazione del soggetto tenuto a provar e, sec ondo i corretti criteri di riparto dell'onere della prova, la inidoneità, o meno, di tali più piccoli locali a fungere da magazzino) è rimasto estraneo al “decisum” del giudice d'appello. 
Né, d'al tra parte, nella presente sede potrebbe essere sindacata - trattandosi di accertamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice di merito - la valutazion e in ordine alla sussistenza, o meno, di tale prova.  8.4. Inammissibile, infine, è pure il quarto motivo di ricorso.  8.4.1. Esso, per vero, tende a soll ecitare una rinnovata valutazione del materiale istruttorio, preclusa a questo giudice di legittimità. 
La ricorr ente assume, infatti, che i pagament i da essa effettuati - a suo dire, idonei a sanare la morosità - sarebbero 14 “comprovati da incontestabili risultanze documentali”, su tali basi denunciando violazione dell'art. 1193 cod.  Il motivo è, però, inammissibile, non prospettando un vizio di violazione di legge, se è vero che esso “consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e im plica necessariamente un pro blema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo del le risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazion e della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. “postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia co nsiderato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denu ncia del vizio di sussunzione ogni cr itica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giu dice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414- 01). Ne consegue, quindi, che il “d iscrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa del l'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della car ente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla co ntestata va lutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent.  26 febbraio 2021, n. 5442). Evenienza, quest'ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. 15 9. Le spese del presente giud izio di legitti mità vanno integralmente compensate tra le parti, sussistend o “giusti motivi”, di seguito meglio illustrati.  9.1. Invero, essendo stato il primo grado di giudizio instaurato con citazione notificata in data 8 novembre 2016, alle spese di lite si applica la disciplina di cui all'art. 92 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, co n modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 , n. 162, co me, però, risultante all'esito dell'intervento “additivo”, operato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77. 
Orbene, l'assenza di precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte - tali non potendo considerarsi, per le ragioni già illustrate, gli arresti in materia di “buona entrata” - integra taluna di quelle “altre” gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle indicate “nominatim” dal vigente testo dell'art. 92 cod. proc. civ. (vale a dire, l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti del giudizio), che sono idonee a giustificar e la co mpensazione, present ando “la stessa, o mag giore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste” dalla norma suddetta (cfr.  Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv.  656993-01).  10. A carico del la ricorrente, stante il rigetto del ricorso , sussiste l' obbligo di versare un ult eriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un acc ertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 16 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 6571 98-01), ai s ensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.   PQM La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppos ti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deci so in ### all'esito dell'adunanza camerale della 

causa n. 1221/18 R.G. - Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Guizzi Stefano Giaime

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Tribunale di Monza, Sentenza n. 1436/2025 del 28-11-2025

... l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'### convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'### perdita di chance formativa; menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro ### all'esito dell'udienza del 28.11.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 158/25 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat #######, via ### 39; RICORRENTE contro ###'#### (C.F. ###), in persona del ministro pro tempore, U.s.r. per la LOMBARDIA, in persona del dirigente pro tempore, A.t. di MILANO, in persona del dirigente pro tempore, tutti rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal dott. ### e dal dott. ### funzionari in servizio presso l'### per la ### - ### X - ### di ### con domicilio telematico pec ###; ###: carta elettronica del docente. 
Svolgimento del processo Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il ###, ### ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quale docente assunta a tempo determinato come supplente su organico di fatto nell'anno scolastico 2024/2025, ed ha pertanto chiesto il riconoscimento del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025 suo diritto a conseguire per tale anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in suo favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente. 
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha rilevato che le disposizioni legislative impongono all'### scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, ha evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ha richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda. 
Ritualmente costituitosi in giudizio, il Ministero convenuto ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore della ricorrente dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto. 
In particolare il Ministero convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'### scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale. 
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti della ricorrente deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo. 
Con segnato riferimento all'istanza presentata per l'anno scolastico 2024/2025, ha eccepito che l'assegnazione in favore dei docenti non di ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere. 
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato che la causa - vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025 dalla ricorrente a fondamento delle sue domande - risulta matura per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge. 
Motivi della decisione La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre 2016. 
In particolare, il d.p.c.m. n. ### del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961). 
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione. 
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla ### con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C- 450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022, che ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della c.d.  carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025 l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal Ministero, non giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla ###. 
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la ### di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.  4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). 
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961). 
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L.  107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'### convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal ### (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione). 
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'### alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L.  69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.  2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del 27.10.2023 cit.). 
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'### convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'### perdita di chance formativa; menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961). 
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. 
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente che ### ha ricevuto un incarico di supplenza con termine al 30 giugno nell'anno scolastico 2024/2025. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025
Orbene, nella presente controversia, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato della ricorrente, assunta a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/2025, tanto più che la ricorrente risulta ancora inserita nel sistema scolastico, tanto che ha ricevuto un incarico su organico di fatto nell'anno scolastico 2024/2025, e ha con ciò comprovato di essere inserita nelle g.p.s. vigenti per il biennio 2024/2026. 
Non risulta fondata l'eccezione ministeriale di operatività dell'art. 15 del D.L. 69/2023, poiché il citato art. 15 del D.L. 69/2023 (come integrato dall'art. 1, comma 1, L. 207/2024) riguarda le supplenze svolte su posti vacanti e disponibili, laddove la docente nell'anno scolastico 2024/2025 ha svolto supplenza fino al 30 giugno, ossia su posto vacante ma non disponibile. 
In ragione di tutto quanto esposto, dunque, il Ministero dell'### e del merito deve essere condannato ad erogare in favore della parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della c.d. carta elettronica del docente ed accredito in favore di ciascuna della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di domanda. 
Per l'importo dovuto in favore della richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame la ricorrente non ha né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della causa, senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta), della decisione della controversia su mera base documentale e dell'attività semplificata svolta in udienza.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ### ha diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025.  2. Condanna il Ministero dell'### e del merito a mettere a disposizione della ricorrente mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025 equipollente), per consentirle di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, l'importo di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025.  3. Condanna il Ministero dell'### e del merito a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 258,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva. 
Monza, 28 novembre 2025 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025

causa n. 158/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Greco Elena, Lentini Giovanni

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10177/2025 del 17-04-2025

... inadeguata, è dunque inibita, per difetto genetico del sinallagma contrattuale, quando l'inadeguatezza della tariffa sia dipesa da errori di gestione o di p revisione del gestore o anche dell'Ent e d'ambito, i cui errori d i programmazione nella fissazione della tariffa restano inopponibili dal gestore all'utente”; spetta al gestore, analogicam ente all'appaltatore che invoch i la revisione del prezzo a no rma dell'art. 166 4 c.c., l'onere di dimost rare l'imprevedibilità del costo di cui chieda il pagamento retroattivo, non entrando in gioco criteri contabili di determinazione ed imputazione della quota annuale dei costi di investimento e di esercizio bensì il recupero di un deficit pregresso di bila ncio, da valutare secondo criteri d i economicità e considerando la necessaria corrispettività del servizio; affermato che il recupero retroattivo è compatibile soltanto con la corrispettività della prestazione e cioè quando è finalizzato a recuperare costi ammissibili di cui sia provata l'imprevedibilità al momento della predeterminazione, dagli atti di causa non emergeva - e non era stato nemmeno allegato da ### s.p.a. - quali costi imprevedibili intendeva compensare con (leggi tutto)...

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### sul ricorso iscritto al n. 3879/2024 R.G., proposto da ### s.p.a., in perso na del legale rappresentan te p.t. ### a, rappresentata e difesa dall'av v. Gius eppe ### d omiciliata come da indirizzo pec indicato, in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso, - ricorrente - contro ###, in persona del legale rappresent ante p.t. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### domiciliato come da indirizzo pec indicato, in virtù di procura su foglio separato allegato al controricorso, - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 241/2023 della Corte di Appello di Cagliari pubblicata il ###, udita la relazione svolta nella ### di consiglio del 10.1.2025 dal Consigliere dott. ##### - ### costi - ### - Fondamento - ### 1. Con sentenza n. 1116/2020 il ### di Sassari, previa declaratoria della giurisdizione del G.O., dichiarò non dovuto il pagamento della somma pretesa da ### s.p.a. a titolo di conguagli partite pregresse 2005-2011 e, operata la compen sazione tra il credito di Ab banoa s.p .a. per euro 52.100,44 e d il controcredito del ### di euro 78.198,39, condannò ### s.p.a. al pagamento in favore del ### della differenza pari ad euro 26.097,95. Le spese di lite furono poste a carico della convenuta soccombente. 
Nell'ambito del pacifico rapporto di somministrazione, richiamati i reciproci crediti e debiti, il tribunale osservò che la compensazione poteva operare fra crediti certi, liquidi ed esigibili, ma non con riferimento a crediti futuri non meglio quantificabili e che pertanto gli importi reclamati dall'attore a titolo di pagamento indebito potevano essere compensati con il credito pacifico di ### di euro 52.100,44. A tal fine il primo giudice conteggiò a favore dell'utente il credito non contestato di euro 42. 606,39, il credito risultante dall'errata duplicazione di fatture riconosciuta d a ### per euro 20.601,00 e l'importo di euro 14.991,00 indebitamente versato a titolo di parziale pagamento dei conguagli regolatori, di cui alla fattura n. ###5289. 
Con particolare ri ferimento a quest 'ultima voce, richiamando la giurisprudenza amministrativa che dichiarava l'illegittimità dell'applicazione ex post di costi extra piano o di costi maturati per mancato raggiungimento degli obiettivi del piano, il tribunale rit enne che la det erminazione tari ffaria promanante dall'### non compr endesse la facoltà di applicare, con valutazione successiva, un'integrazione tariffaria riferita a consumi precedenti, in violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. 
Osservò ancora il tribunale che il metodo tariffario approvato con decreto del ### dell'Ambiente e della ### del ### del 1°-08-96 prevedeva che il calcolo della tariffa si sviluppasse attraverso il c.d. piano d'ambito, poi conguagliato sul consuntivo della gestione allo scopo di assicurare la copertura dei costi, in ossequio all'art. 9 d ella ### ttiva 2000/60 /CE e nel rispet to dell'equilibrio finanziario ex D.Lgs. 152/06; tuttavia, le rettifiche tariffarie così rimodulate avrebbero potuto trovare applicazione solo per i consumi successivi e non per eliminare gli squilibri verificati sui consumi pregressi.  2. Con sentenza n. 241/2023, pubblicata il ###, la Corte di Appello di Cagliari rigettò l'appello proposto da ### s.p.a., gravandola delle spese del grado.   Disatteso il secondo mo tivo pro posto da ### s. p.a. afferente alla duplicazione dei crediti relativi ai consumi del quarto trimestre del 2014 sul rilievo di aver emesso una fattura negativa di pari importo, che, tuttavia, non risultava prodotta, con riferimento al primo ed al terzo motivo di impugnazione relativi all'importo preteso a tito lo di conguaglio regola tore sulla base della delibera n. 18/2014 del ### dell'Ente d'### de lla ### la Corte d'appello osservò: il gestore aveva sostenuto che il conguaglio regolatore concorre a determinare la quantificazione dei conguagli esclusivamente sub specie di criterio di calcolo o parametro variabile di riferimento, ma ciò non equivarrebbe a tradurlo in una componente tariffaria relativa alla fornitura idrica goduta dall'utente nel periodo 2005-2011; sebbene i conguagli necessari al re cupero dei costi approvat i e relativi a lle annualità precedenti rientrino tra le componenti di costo del servizio idrico, le integrazioni tariffarie non possono ch e valere per il futuro, consentendo di scongiurare il procrastinarsi d el diseq uilibrio rilevato, poiché, al contrario, operando le modifiche tariffarie retroattivamente per i consumi già effettuati, si realizzerebbe, nell'ambito del rapporto negoziale oggetto di accertamento, da un lato, una evidente violazione del principio di legalità e quindi, irretroattività degli atti amministrativ i (v. Cass. Civ. n. 6942/2004) e d all'altro una e vidente violazione dei principi posti a fondamento del rapporto contrattuale, non potendo la parte m odificare unilateralmente il corrispettivo pattuito dopo avere dato corso alla somministrazione de lla fornitura, ciò in ragione della tutela dell'affidamento e della buona fede nell'esecuzione del cont ratto di n atura privatistica intercorrente tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 17959/21); atteso che la verifica del disequilibrio costi/ricavi porta ad un aggiustamento della tariffa, risulta sleale nei confronti dell'utente introdurre una variazione a titolo di conguaglio sul presu pposto che il prezzo pattuito per la somministrazione non si è rivelato remunerativo per la prestazione re sa dal gestore; non si tratta invero di un mero recupero del corrispettivo riferito ad eventi pregressi , conosciuto in tutte l e somministrazioni e di norma basato sull'accertamento dei consumi reali, bensì di una rideterminazione dei costi che vengono addebitati agli utenti indipendentemente dai consumi; secondo Cass., sez. un., n. 29593/22 il recupero integrale dei costi, previsto dall'art. 9 della dir ettiva CE 2000/60 e confermato dalla Corte di ### izia, impone agli stati membri una politica generale di recupero di detti costi in misura fissa, non correlati al volume d'acqua consumato dall'utente, ma derivanti dalla gestione e dal funzionamento dell'ente di governo, in modo che ne sia assicurata la int egrale copertura; la previ sione dell'integrale copertura, espression e del generale principio “chi inquina paga” di cui all'art. 154 c. 1 d.lgs. n. 152/06, incontra peraltro i limiti messi a fuoco d alla giuri sprudenza di legitt imità successiva alla pronuncia a ### (cfr. n. 5492/23, 5127/23, 2967/23 e da ultimo 6453/23); muovendo dall'astratta correttezza del recupero di costi non preventivati negli esercizi precedenti, la Corte ha escluso che i conguagli t ariffari ex post costituiscano un elemento g enerale e fisi ologico della regolazione tariffaria ispirata al principio del full cost recovery ove non siano correlabili con il servizio offerto e con voci di costo ammissibili, ciò in un'ottica di gestione efficiente del servizio secondo la definizione di tariffa fornita proprio dall'art. 154 d.lgs.  152/06, quale corrispettivo del servizio idrico integrato; il recepimento in tariffa di qualsiasi costo, anche se ingiustificato rispetto agli investimenti eseguiti ed all'ottimizzazione dei costi di gestion e, comporterebb e altriment i un acco llo sull'utente di maggiori costi rispetto a quelli inizialmente stimati, non collegati ad eventi imprevedibili nell'ordinario rischio di impresa; partendo dallo schema tariffario del full recovery cost e quindi dalla legittimità di quelle forme di revisione del contratto di utenza qualora sopravvengano eventi idonei ad alterare l'equilibrio contrattuale, la Corte ha ribadito che, in base all'art.  154 d.lgs. 152/06 (e prima ancora all'art. 9 Direttiva 2000/60/CE), “il gestore del servizio i drico deve essere messo in condizione d i recuperare i cost i straordinari provocati da situazioni anomale ed imprevedibili”, mentre non trova invece fondamen to nella medesima disposizione la pretesa del gestore di addossare agli utenti tutti i costi sopravvenuti, senza dimostrazione della causa che li abbia determinati; la Diret tiva 2000/60/CE non pre scrive uno specifico modello gestionale del servizio, cosicché gli stati membri sono liberi di scegliere se gestire la distribuzione nelle forme dell'impresa commerciale, con l'unic o limite di far precedere la gestione da un'an alisi economica dei servizi idrici, b asata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico; parimenti la normativa interna (art. 154 d.lgs. 152/06) non legittima la pretesa del gestore di pretendere dagli utenti, sempre e comunque, la rifusione di costi rivelatisi maggiori rispetto a quelli pianificati al momento della fatturazione; secondo la Suprema Corte la tariffa adottata con la delibera n. 643/13 “deve dipendere non dai costi sostenuti dal gestore nell'anno precedente, ma dai costi standard (o costi efficienti) del servizio … stabiliti in via generale ed astratta dall'### sicché il gestore realizzerà tanto maggiori ricavi quanto più riuscirà ad abbattere in concreto i costi presunti su cui si basa la tariffa; il rischio di una domanda - e quindi di ricavi - inferiore a quella prevista non ricade sul gestore, ma sugli utenti; il gestore ha quindi diritto di recuperare retroattivamente dagli utenti i maggiori costi od i minori introiti (c.d. sistema della revenue regulation), ma a condizione che gli uni e gli altri siano stati oggettivamente imprevedibili”; “la pretesa di pagamento di un conguaglio, nel caso in cui la programmata tariffa si sia rivelata inadeguata, è dunque inibita, per difetto genetico del sinallagma contrattuale, quando l'inadeguatezza della tariffa sia dipesa da errori di gestione o di p revisione del gestore o anche dell'Ent e d'ambito, i cui errori d i programmazione nella fissazione della tariffa restano inopponibili dal gestore all'utente”; spetta al gestore, analogicam ente all'appaltatore che invoch i la revisione del prezzo a no rma dell'art. 166 4 c.c., l'onere di dimost rare l'imprevedibilità del costo di cui chieda il pagamento retroattivo, non entrando in gioco criteri contabili di determinazione ed imputazione della quota annuale dei costi di investimento e di esercizio bensì il recupero di un deficit pregresso di bila ncio, da valutare secondo criteri d i economicità e considerando la necessaria corrispettività del servizio; affermato che il recupero retroattivo è compatibile soltanto con la corrispettività della prestazione e cioè quando è finalizzato a recuperare costi ammissibili di cui sia provata l'imprevedibilità al momento della predeterminazione, dagli atti di causa non emergeva - e non era stato nemmeno allegato da ### s.p.a. - quali costi imprevedibili intendeva compensare con l'adeguamento retroattivo della tariffa, né tale emergenza probatoria la si poteva ricavare dalla delibera 18/14 ove sono esaminate soltanto le sopravvenienze passive dei bilanci 2010, 2011 e 2012.  3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre ### s.p.a., sulla base di un motivo. Risponde con controricorso il ### La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.  civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione: agli artt. 142, co. 3, e 154 D. Lgs. 152/2006; all'art. 9 Dir. 2000/60/CE; all'art. 21, co. 13 e 19, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011; all'art. 10, co. 1 1 e ss., D.L. 70/2011 , convertito con modificazioni dalla L. 106 /2011; all'art. 3 D.P.C.M. 22.07 .2012; agli artt. 1, co. 1, e 2, co. 12, lett. h), L.  481/1995; agli artt. 1339, 1664 e 2697 c.c.; alle Delibere 643/2013/R/### alla ### 18/20 14 dell'### della ### al R egolamento del S.I.I. (art. 
B.16). 
Lamenta la ricorrente che la senten za impugnata è inficiata da un'interpretazione gravemente errata delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel ### 1.1. In particolare, ### s.p.a. deduce che: i) la definizione delle c.d. “partite pregresse” ad opera delle competenti ### amministrative (#### è del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell'ambito della dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio (art. 154 del d. lgs. n. 152/2006, c.d. “Codice dell'Ambiente”); ii) a fronte dell'introduzione di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistenti all'anno base - non considerati in precedenza ai fini tariffari - sono st ati legittimamente inseriti dalle competenti ### amministrative, analogamente a quanto avviene in tutti i settori regolati (gas, elettricità, etc.), come voci di conguaglio inserite in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio, di derivazione europea, del “full cost recovery” (art. 9 Dir. 2000/60/CE); iii) le determinaz ioni tariffarie entrano di diritto e per espressa dis posizione legislativa nel regolamento di fornitura ex art. 1339 del ### civile; iv) il contratt o d'uten za di un servizio pubb lico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle ### amministrative di settore, rispetto ai quali il ### del servizio no n ha alcuna a utonomia decisionale; in particolare, la “### 19” d el contratto che regola il rapporto tra ### e gli uten ti, stabilisce che “il contratto con ### s.p.a. ha per oggetto la fornitura della risorsa idrica e/o il serviz io di fognatura e/o di dep urazione. ###à di erogazione dei servizi richiest i d a parte di Abb anoa s.p. a. è disciplinata dal ### per il ### che costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza (…)” e l'anzidetto ### al par. 
B.16 “Fatturazione”, dispone chiaramente che “alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall'### d'Ambito”.  1.2. La ricorrente, inoltre, precisa che il previgente sistema tariffario per il servizio idrico integrato - costituito dal c.d. “###” ### di cui al D.M. 1° agosto 1996 - era fondato sul meccanismo del c.d. price cap, che limitava gli incrementi tariffari, indipende ntemente dai costi effettivamente sostenuti, al fine di garantire la sostenibilità sociale dei prezzi praticati all'utenza. Il predetto impianto regolatorio prevedeva, in ogni caso, che l'### d'### determinasse a posteriori, con incrementi tariffari successivi, la manca ta integrale copertura dei costi efficienti di gestione, intro ducendo pertanto il diritto al conguaglio in capo al ### Con riferiment o alla ### nell'ambit o della Re visione del ### d'### approvata con deliberazione del ### 223/2010 (e successiva integrazione con deliberazione n. 23/2011), l'### d'### aveva provvisoriamente quantificato le partite di conguaglio fino al 2010 per un impo rto complessivo di 8 8,78 milioni di euro, con riserva d i aggiornare tale valore a seguito di ulteriori verifiche (cfr. pag. 4 della delibera 18/2014, doc. 8). 
Tuttavia, il recupero di tali partite è stato necessariamente posticipato - non considerando così tale componente ai fini d el ca lcolo della tariffa - in considerazione dei predetti limiti agli incrementi tariffari imposti dal metodo del price cap. In altri termini, l'anzidetto metodo del price cap di cui al MTN non precludeva evidentemente il recupero dei costi ### di gestione del servizio idrico, ma si fondava proprio sull'integrale computazione in tariffa degli stessi costi sostenuti dal ### pur mediante incrementi dilazionati nel corso del tempo. 
La riscontrata inadeguatez za del modello a garantire una efficiente gestione del servizio idrico ha indotto successivamente il ### nazionale a modificare integralmente l'impianto regolatorio ed il riparto delle competenze istituzionali in materia, introducendo un nuovo sistema tariffario. 
In particolare, le modalità di determinazione delle tariffe applicabili oggi all'utenza sono definite da apposite disposizioni normative dalle quali emerge che: ### l'### per l'### il Gas e il ### - ### (oggi, “ARERA”) è chiamata a definire le comp one nti di costo ammissibili ai fini regolatori nonché le regole ed i criteri per la determinazione delle tariffe (art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012); ### nel rispetto delle previsioni regolatorie adottate dall'#### ciascun Ente di ### dell'### determina la tariffa di base appl icabile all'utenza di riferimento ( art. 154, comma 4, del ### dell'ambiente); ### il ### si limita ad applicare la tariffa determinata sulla base delle prescrizioni e delle regole definite dalle predette ### (art. 154, comma 5, del ### dell'Ambiente). 
In virtù delle funzioni di regolazione del settore (art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), l'### (oggi ### con deliberazione del 27 d icembre 2013 n .  643/2013/R/IDR (cfr. doc. 7) ha approvato il nuovo “### Idrico”, ove, tra l'altro, sono state definite le componenti dei costi ammissibili sulla base dei quali procedere alla definizione del nuovo sistema tariffario. 
Per quanto rileva in questa sede, l'art. 31 dell'### reca la disciplina relativa alla “quantif icazione e riconoscimen to delle partite pregresse”, stabilendo in particolare che “Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'### delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli ### d'### o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità”. 
Sulla scorta dei principi che sovrintendono il settore in esame, l'### ha dunque espressamente riconosciuto, ai fini tariffari, i conguagli (da intendersi riferiti ai costi sostenuti dal ### e non certo ai consumi effettuati dagli utenti) relativi agli anni precedenti al 2012, qualora di tali partite non si sia tenuto, o potuto, tenere conto nelle precedenti determinazioni tariffarie. 
L'### ha affidato ai singoli ### d'### dislocati a livello regionale, la complessiva quantificazione degli importi in argomento, tenuto conto che tali ### detenevano i dati e le risultanze contabili delle singole gestioni, riferite agli anni precedenti. Con riferimento alla ### , in modo del tutto analogo a quanto avvenuto nelle altre ### l'### d'### ha proceduto a dare attuazione alla previsione sopra richiamata. 
Nel det taglio, il ### dell'Ente d'Amb ito dell a ### ha emanato la delibera 26 giugno 2014, n. 18, con la quale è stata approvata la quantificazione e il riconoscimento dei conguagli relativi alle “partite pregresse”, autorizzando l'odierna ricorrente ad effettuare la riscossione di detti conguagli, per l'importo complessivo di 106 milioni di euro.  1.3. In ossequio ai criteri e alle modalità sanciti dall'art. 31.2 della delibera ### n. 643/2013 e dalla delibera dell'Ente d'### n. 18/2014, ### s.p.a. ha tempestivamente richiesto il pagamento degli importi a titolo di partite pregresse 2005-2011, med iante l'invio di distinte fatt ure, in cui sono stati puntualmente specificati la natura dei maggiori costi richiesti ed i riferimenti regolatori mediante i quali è stata determinata tale componente tariff aria.  ### s.p.a., dunqu e, si è limitata a dare pu ntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi adottati dalle ### di settore sulla base di una valutazione tecnico discrezionale.  1.4. Tanto premesso, la società ricorrente ne trae la conseguenza che le partite pregresse costituiscano un costo ammesso del nuovo metodo tariffario e che la sentenza impugnata con riferimento al profilo dell'imprevedibilità dei costi alla base dei «conguagli rego latori» erroneamente ne ha riten uto la mancata dimostrazione, poiché: l'importo per partite precedenti al 2012 è stato il frutt o di una attenta e approfondita analisi del contesto economico finanziario sottoposto all'attenzione dell'### il quale ha portato - sulla base delle disposizioni di legge, ossia la ### (già ### 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 - alla sua determinazione e certificazione da parte di ### nella misura di 106,7 M€ per il tramite della ### A.A .T.O. 18/2014; quest'ultima ha stabilito, altresì, i criteri con i quali ripartire la massa indistinta dei conguagli regolatori tra gli utenti; criteri oggettivi, valevoli indistintamente per tutti gli utenti, in virtù del principio di sussidiarietà e solidarietà tariffaria; il fatto che l'individuaz ione dei costi che possono essere considerati conguagliabili, valevole per tutti i gestori del servizio idrico in ### sia stata rimessa all'### è volto proprio ad evitare che i singoli gestori possano considerare conguagliabili dei costi derivanti da una loro mala gestio; non vi è dubbio che il costo addebitato al controricorrente a titolo di conguagli regolatori partite pregresse 200 5/2011 sia da consi derare u n costo effettivamente sostenuto dall'impresa, pertinent e e commisurato al servizio reso, non ché imprevedibile al moment o della erogazione e fatturazione del servizio; la sussistenza di tali requisiti è garantita dal fatto stesso che i costi conguagliabili siano stati individu ati dall'### ionale (### e successivamente quantificati dagli En ti d'### e dunque, nel caso della ### da ### la certificazione da parte di ### dei conguagli regolatori partite pregresse per un importo pari ad 106,7 M€ costituisce una garanzia della legittimità degli stessi in termini di imprevedibilità, pertinenza e corrispettività rispetto al servizio reso; la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata risiede negli atti istruttori della ### 18/2014, che a sua volta si fonda sulla ### 643/2013/R/IDR del 27/12/2013.  1.5. In via su bordinata, la ricorrente ha dedotto come l'impiego dei criteri probatori aggiuntivi esclus ivamente nel giudizio d'appell o, si sia tradotto nell'introduzione di un tema di indagine del tutto nuovo, che ha precluso ogni iniziativa probatoria all'ente gestore, considerando che fin dal primo grado di giudizio l'intimata ha contestato l'an della pretesa delle partite pregresse e la stessa sussistenza del relativo diritto di credito e non anche il quantum o la mancanza di prova di fattori imprevisti o imprevedibili, rilevati solo alla luce della sopravvenuta giurisprudenza.  2. Il controricorrente ha dedotto che il ricorso deve essere: dichiarato inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. p roc. civ., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per poter indurre la stessa a mutare l'orientamento già espresso.  dichiarato inammissibile per difetto di interesse nella misura in cui attraverso la mediazione dell'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari - ### distaccata di ### si pretende di impu gnare in modo trasla to un principio di diritto dettato dalla Suprema Corte all'esito di giudizi di legittimità [Cass. n. 6453/2023, Cass. n. 10204/2023, Cass. n. 5127/2023], in cui è stato accolto il ricorso proposto dall'odierna ricorrente e che è vincolante per il giudice del rinvio; in ogni caso, rigettato in quanto infondato in considerazione del fatto che la ricorrente non ha dato la prova dei fatti costitutivi della pretesa e che, anzi, vi è in atti la prova di “errori di pianificazione, di previsione, di programmazione e di gestione” che si pongono come preclusivi di un diritto della ricorrente a poter conseguire un conguaglio.   3. Con ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1°/07/2024, la ### civile ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso RG. 9782/2021 alla ### per valutare l'assegnazione del ricorso alle ### con riferimento alla problematica - quella della spettanza al gestore del servizio idrico integrato dei conguagli regolatori - posta dall'unico motivo dell'odierno ricorso.  4. Va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della pronunzia delle ### in argomento.  P.Q.M.  La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronunzia delle ### Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Simone Roberto

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 846/2025 del 11-11-2025

... finalità, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale. Con riferimento alla nullità del mutuo azionato, parte attrice ha dedotto che l'importo finanziato è stato impiegato dalla mutuataria non per le prescritte finalità agrarie, ma per estinguere pregresse posizioni debitorie. Ciò determinerebbe la mancanza di causa delle operazioni di finanziamento concluse unicamente per ottenere un nuovo credito al di fuori dei presupposti causali tipici del contratto di mutuo agrario. Al fine di una corretta indagine occorre ricorrere ad un'interpretazione sistematica delle norme applicate raccordandole con quelle pattizie espresse dalle parti nei due contratti. Ebbene l'art. 43 TUB, richiamato nei contratti, qualifica al n.1. l'oggetto del credito agrario “Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali”. Nel successivo n. 3 vengono specificate che per attività connesse e collaterali si intendono “attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1371/2022, promossa da: ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), e #### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore; ATTORI contro ### 2018 S.R.L. (C.F. ###) con la mandataria ### S.P.A., in persona del procuratore, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; e ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'### che lo rappresenta e difense giusta procura allegata alla comparsa di costituzione; e ### (C.F. ###), in persona del procuratore, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; e ### D'### - SOCIETÀ ### (C.F. ###), in persona del procuratore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; nonché ### S.R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### giusta procura allegata al ricorso per intervento depositato il ### nell'ambito della procedura esecutiva n. 268/2012 R.G.EI., allegata alla comparsa di costituzione e risposta; e ### S.R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTI e ### S.P.A., ### 2019 S.R.L.: #### S.R.L. ###; ### S.R.L. ###; #####. AGR. ###; ###### Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 268/2012 R.G.EI. (+ 131/2015 R.G.EI.) Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 3.6.2025. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. introdotto da ##### e #### quali esecutati nell'ambito della procedura esecutiva n. 268/2012 R.G.EI. (+ 131/2015 R.G.EI.), all'esito dell'ordinanza emessa in data ###, con la quale il GE ha rigettato l'istanza di sospensione ivi formulata. Parte attrice deduceva quale unico motivo di opposizione la nullità del contratto di mutuo agrario del 5.8.2011 per difetto originario di causa (motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.), giacché le somme mutuate, in deroga a quanto stabilito dall'art. 43 TUB, erano state destinate al pagamento di pregresse esposizioni debitorie del mutuatario con condanna alle restituzione delle somme versate a titolo di rata e delle somme acquisite in sede ###condanna ex art. 96 c.p.c. del creditore opposto. 
Si costituivano ### 2018 S.R.L., ###### D'### - SOCIETÀ #### S.R.L. e ### S.R.L.  chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. 
In particolare, ### 2018 s.r.l., cessionaria di ### dei ### di ### S.p.A. parte mutuante del contratto de quo, formulava le seguenti conclusioni “### all'###mo Tribunale di ### ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: ### preliminare: a.- accertare e dichiarare l'insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, respingere la richiesta di sospensione delle procedure esecutive immobiliari riunite nn° 268/2012 REI e 131/2015 REI, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto; Nel merito in via principale: b.- accertare e dichiarare la validità e l'efficacia di titolo esecutivo del contratto di mutuo del 5.08.2011, e per l'effetto, respingere integralmente l'opposizione ex art. 615 comma II c.p.c. proposta da ##### e ### per i motivi di cui alla narrativa del presente atto; c.- accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità ex art. 96 comma 2 cpc e dell' art. 2043 c.c. in capo alla ### 2018 S.r.l. e, quindi, l'infondatezza della domanda di risarcimento danni ex adverso avanzata, della domanda di ripetizione dell'indebito e di assegnazione delle somme che verranno ricavate dalla vendita, per quanto in precedenza argomentato, e per l'effetto, respingere integralmente l'opposizione ex art.  615 comma II c.p.c. proposta da ##### e ### per i motivi di cui alla narrativa del presente atto; In via subordinata ed in via riconvenzionale: d.- con riservato gravame nella impugnata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di declaratoria di nullità del contratto di mutuo del 5.08.2011, accertare e dichiarare la conversione del suddetto mutuo fondiario/agrario in ordinario contratto di finanziamento ipotecario sussistendone i presupposti, con condanna di ##### e ### in solido tra loro, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di euro 3.443.186,52=, oltre interessi dal giorno del pagamento o in subordine della domanda ### gradata e sempre ### e.- con riservato gravame nella impugnata e non creduta ipotesi di accertamento di nullità del suddetto contratto di mutuo e di rigetto della domanda di accertamento di conversione del medesimo contratto in finanziamento ipotecario, condannare ##### e ### in solido tra loro, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di euro 3.443.186,52=, oltre interessi dal giorno del pagamento o in subordine della domanda; f.- con riservato gravame nella impugnata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente, condannare ex art. 2033 c.c. ##### e ### in solido tra loro, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di euro 3.443.186,52=, oltre interessi dal giorno del pagamento o in subordine della domanda”. Il tutto con vittoria di spese. 
All'udienza del 25.10.2022 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, VI co. c.p.c. 
All'udienza del 20.6.2023 le parti si riportavano alle richieste formulate e con ordinanza del 23.6.2023 veniva concesso termine alle parti per esperire il procedimento di mediazione. 
All'udienza del 13.2.2024 parte attrice dava atto di aver depositato verbale negativo di mediazione e insisteva nelle richieste istruttorie formulate. Con ordinanza emessa in pari data veniva disposta l'acquisizione dei fascicoli nn. 268/2012 e 131/2015 R.G.EI. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
All'udienza del 3.6.2025, sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  ******  ### è infondata e non merita accoglimento. 
Con l'opposizione in oggetto, gli attori lamentano la nullità del contratto di mutuo agrario azionato dal creditore opposto ### 2018 ### per difetto originario della causa legale, essendo stato il mutuo concluso per il pagamento di pregresse esposizioni debitorie del mutuatario. 
Giova evidenziare che per mutuo di scopo deve intendersi quel contratto preordinato alla realizzazione di una finalità necessaria; destinazione che entra a far parte della struttura stessa del negozio, connotandone il profilo causale. 
In particolare, l'elemento caratterizzante di tali fattispecie è che una somma di danaro venga concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale. 
Con riferimento alla nullità del mutuo azionato, parte attrice ha dedotto che l'importo finanziato è stato impiegato dalla mutuataria non per le prescritte finalità agrarie, ma per estinguere pregresse posizioni debitorie. Ciò determinerebbe la mancanza di causa delle operazioni di finanziamento concluse unicamente per ottenere un nuovo credito al di fuori dei presupposti causali tipici del contratto di mutuo agrario. 
Al fine di una corretta indagine occorre ricorrere ad un'interpretazione sistematica delle norme applicate raccordandole con quelle pattizie espresse dalle parti nei due contratti. 
Ebbene l'art. 43 TUB, richiamato nei contratti, qualifica al n.1. l'oggetto del credito agrario “Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali”. Nel successivo n. 3 vengono specificate che per attività connesse e collaterali si intendono “attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR”. 
Ciò detto, deve , inoltre, rilevarsi che il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili a garanzia ipotecaria (Cass., III civile, 20 aprile 2007, n. 9511; conforme conforme, Cass., n. 4792/2012). 
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “nel mutuo fondiario, il finanziamento dietro garanzia ipotecaria ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, e, se questo è costituito dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, non per ciò solo può predicarsene l'illiceità” (Cass., 28663/2013). Sotto tale profilo con recente arresto le ### della Suprema Corte hanno affermato che “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod.  proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo” (cfr. Cass. SU n. 5841/2025). 
Alla stregua dei principi fin qui esposti, si rileva che, nella fattispecie in esame, benché il contratto di mutuo in oggetto sia stato qualificato come “agrario” e richiami l'art. 43 TUB, le parti, all'art. 1, hanno concordemente ed espressamente individuato quale finalità del finanziamento, il consolidamento di alcune pregresse passività della società mutuataria, ivi espressamente menzionate, e non quella tipica prevista in materia di credito agrario dal richiamato art. 43 TUB. 
Conseguentemente, la circostanza che tali somme siano state realmente impiegate per la finalità concretamente indicata dalle parti nella clausola di destinazione, come indicato anche da parte opponente, esclude qualsiasi deviazione rispetto a quanto espressamente pattuito dalle parti. 
Invero, dalla documentazione in atti, risulta che con contratto di mutuo concluso con atto a rogito del ### del 5.8.2011 la ### dei ### di ### S.p.A. ha concesso a titolo di prestito agli odierni opponenti, l'importo di 3.213.000,00 euro, da restituirsi in rate semestrali, per la durata di anni trenta (cfr. all. 1 atto di citazione) “per la realizzazione del prospettato programma di investimenti concernente ripianamento passività dell'azienda agraria nonché l'affrancazione dai vincoli di riservato dominio a favore di ISMEA” e non vi è alcun ulteriore e specifico riferimento all' individuazione concreta del programma di investimenti. 
Inoltre, dall'art. 3 si evince che la somma mutuata è stata consegnata alla parte mutuataria che ne ha rilasciato “ampia e liberatoria quietanza”. 
A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, i mutuatari hanno poi concesso alla banca il diritto di iscrivere ipoteca sui beni immobili descritti nel contratto (art. 6). 
Vi è dunque, già nella pattuizione iniziale tra le parti e nell'intenzione dei contraenti una generica destinazione del finanziamento ai motivi individuati dalla mutuataria ed una disponibilità della banca ad effettuare tale finanziamento coincidente al ripianamento di passività pregresse. 
Nel caso di specie, pertanto, in cui l'erogazione di denaro si è concretamente realizzata, come emerge dalla lettura dell'art. 3 del contratto di mutuo de quo, indipendentemente dall'uso che ne sia seguito da parte del mutuatario, deve, dunque, ribadirsi che il negozio in esame risulta un idoneo titolo esecutivo trattandosi di un mutuo fondiario che non configura, alla luce della disciplina di cui agli artt. 38 seg. d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, un'ipotesi di mutuo di scopo. 
Resta, dunque, assorbite ogni ulteriore domanda. 
In conclusione, l'opposizione va rigettata. 
Le spese seguono la soccombenza del presente giudizio di merito e vanno poste a carico di parte attrice in solido come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo con riferimento alla posizione di ### 2018 ### al valore del credito contestato considerando, altresì, la diminuzione per la non complessità delle singole fasi del giudizio e per gli ulteriori creditori, parti necessarie, il valore indeterminabile in ragione dell'unico motivo di opposizione e dell'effettiva attività difensiva svolta; P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1. rigetta l'opposizione; 2. condanna ###### e ### in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di ### 2018 S.R.L. che liquida in € 24.668,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché in favore di ###### D'### - SOCIETÀ #### S.R.L. e ### S.R.L.., che liquida in € 7.600,00 ciascuno oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### lì 4/11/2025 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 1371/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Nicolo' Cristina

M
1

Tribunale di Rimini, Sentenza n. 742/2025 del 16-10-2025

... locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti” (per tutte Cass. Civ. 2099/13). Rilevato come nel caso di specie l'opposizione non appaia fondata su prova scritta, avendo il conduttore prodotto in giudizio una serie di fotografie che ritraggono in maniera generica alcuni caspi di abbigliamento e un cuscino apparentemente in parte rovinati e alcune zone dell'immobile dal quale non è possibile evincere in maniera chiara le problematiche sollevate per la prima volte in questa sede. ### come il conduttore non abbia dimostrato di aver subito una compromissione del proprio diritto di godimento dell'immobile neppure in parte, avendo continuato ad abitare all'interno dello stesso in maniera continuativa e senza contestare alcunché al locatore. Rilevato come le problematiche di natura personale e di salute dello stesso non possano influire sul corretto adempimento di quanto previsto dal negozio giuridico in questione, non prevedendo la normativa in questione un regime di favor nei confronti di soggetti affetti da patologie e problemi di salute. Per quanto attiene la morosità, posto che l'ammontare degli (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 1174/2025 ### ricorrente e ### resistente ### 16 ottobre 2025 alle ore 09,30 innanzi al dott. ### sono comparsi: ### il quale si riporta alle note conclusive a rettifica parziale delle quali rileva come l'avv. ### abbia versato a titolo di spese condominiali 342,00 euro e per i canoni di locazione è stato versato un acconto di euro 300,00 per cui la morosità ammonta ad euro 6.200,00.  ### il quale si riporta ai propri scritti precisando l'aggravamento dello stato di salute che ha determinato un inadempimento non dovuto e chiede il termine di grazia. 
Il giudice si ritira per la stesura del provvedimento. 
Il Giudice Dott. ### ore 16,25 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene. 
Il Giudice Dott. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1174/2025 promossa da: ### (###) rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliat ####### n.102 ricorrente contro ### (###) in proprio, elettivamente domiciliat ###### Via di ### n.33 resistente La causa è iscritta ruolo in data ### proveniente da sfratto per morosità RG 807/2025 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 16.10.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. 
Sentita l'esposizione delle rispettive parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.  ___________________________### E ###__________________________ Con atto di citazione ritualmente notificato, ### s.r.l., proprietaria dell'immobile uso abitazione sito in #### n.11, intimava sfratto per morosità nei confronti del conduttore ### non avendo corrisposto i canoni di locazione relativi a parte del mese di febbraio e tutto il mese di marzo 2025 per euro 1.100,00, oltre ad oneri condominiali per euro 588,62.
Si costituiva in giudizio il conduttore, opponendosi allo sfratto ed eccependo come l'immobile da lui condotto in locazione sin dal 2022, presentasse gravi vizi quali l'insorgenza di vaste aree di umidità e di muffa sin dal 2024 che avrebbero arrecato danni ai propri effetti personali, a cui si aggiungerebbe un generale malfunzionamento agli scarichi del bagno e della cucina con conseguente fuoriuscita di liquami. Tale situazione -di cui era a conoscenza in locatoreavrebbe compromesso il rapporto di locazione ed i doveri del locatore al mantenimento dell'immobile in buono stato, oltre alla mala fede da questi dimostrata nei confronti di un soggetto con conclamatiti problemi di salute. 
All'udienza di convalida il locatore dava atto che la morosità si era aggravata, avendo il locatore corrisposto unicamente un importo di euro 200,00 dopo l'intimazione dello sfratto, ma non avendo dato nulla per i mesi successivi all'intimazione, insistendo per l'emissione dell'ordinanza di rilascio ex art.665 c.p.c. 
Il giudice si riservava e con ordinanza resa in data ### osservava “### che in tema di locazioni: “non è consentito al conduttore di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nei casi in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti” (per tutte Cass. Civ. 2099/13). 
Rilevato come nel caso di specie l'opposizione non appaia fondata su prova scritta, avendo il conduttore prodotto in giudizio una serie di fotografie che ritraggono in maniera generica alcuni caspi di abbigliamento e un cuscino apparentemente in parte rovinati e alcune zone dell'immobile dal quale non è possibile evincere in maniera chiara le problematiche sollevate per la prima volte in questa sede.  ### come il conduttore non abbia dimostrato di aver subito una compromissione del proprio diritto di godimento dell'immobile neppure in parte, avendo continuato ad abitare all'interno dello stesso in maniera continuativa e senza contestare alcunché al locatore. 
Rilevato come le problematiche di natura personale e di salute dello stesso non possano influire sul corretto adempimento di quanto previsto dal negozio giuridico in questione, non prevedendo la normativa in questione un regime di favor nei confronti di soggetti affetti da patologie e problemi di salute. 
Per quanto attiene la morosità, posto che l'ammontare degli oneri condominiali non copra un rateo della locazione al fine di poter essere conteggiato quale inadempimento, dalla documentazione prodotta dal conduttore risulta che egli abbia corrisposto la mensilità di marzo con due distinti bonifici (quello del 20.03.2025 di euro 600,00 e quello del 10.04.2025 di euro 200,00), di fatto sanando la morosità intimata o comunque riducendola sotto soglia ai fini del rilascio, ragion per cui non può essere concesso il provvedimento di condanna al rilascio dell'immobile in questa fase, demandando alla fase di merito l'accertamento sulla morosità successiva, ove esistente. 
Per tali motivi non veniva concesso il provvedimento di rilascio dell'immobile, disponendo il giudice il mutamento e fissazione dell'udienza di merito con termine per il deposito delle memorie integrative. 
Alla prima udienza di merito del 10.07.2025 parte ricorrente insisteva nelle proprie deduzioni dando atto che la morosità ammontava ad euro 4.100,00 per canoni insoluti, mentre parte resistente, adducendo anche gravi problemi di salute, chiedeva termine per sanare la morosità oppure di trovare una soluzione alternativa; la causa veniva quindi rinviata all'odierna udienza ai fini della discussione. 
Preliminarmente si prende atto dell'avvenuto espletamento del tentativo di mediazione, conclusosi con il verbale negativo del 13.05.2025 allegato agli atti. 
Ancora preliminarmente non può essere accolta la domanda del conduttore volta ad ottenere il termine di grazia in tale giudizio in quanto antitetica rispetto all'opposizione spiegata nel presente giudizio, rammentando sinteticamente come la concessione del termine di grazia è di per sé incompatibile con l'opposizione allo sfratto trattandosi di un termine volto al pagamento incondizionato dei canoni di locazione così come rappresentati dal locatore. 
Nel merito, richiamando le argomentazioni rese nell'ordinanza di mutamento di rito, si rileva come la morosità accumulata successivamente alla fase speciale sia aumentata, non limitandosi alla somma di cui all'intimazione. 
Ed invero, la morosità cristallizzata nella fase speciale era stata di fatto sanata con la dazione di un importo che la riconduceva sotto la soglia utile per poter addivenire ad un provvedimento di rilascio dell'immobile ex art.665 c.p.c. 
Parte ricorrente, però, nel proprio atto di citazione non si è limitato a richiedere la convalida dello sfratto ma ha altresì richiesto l'emanazione di un provvedimento di ingiunzione che condannasse il conduttore al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere. Tale provvedimento comporta, nella fase a cognizione piena, che il giudice si pronunci anche in merito alla eventuale morosità accumulata a seguito del mutamento di rito ed a conclusione della fase speciale. 
In questo contesto il conduttore ha accumulato una morosità di euro 6.500,00 a cui va detratto l'importo di euro 300,00 corrisposto medio tempore, per un ammontare ad ottobre di euro 6.200,00.
Per quanto attiene gli oneri condominiali risulta come il conduttore abbia corrisposto l'importo di euro 342,00 relativi al rateo si settembre. 
Per quanto attiene i motivi di opposizione, ovvero i vizi lamentati all'interno dell'immobile dovuti alla muffa presente che avrebbe rovinato alcuni effetti personali del conduttore, tale motivo di opposizione non può essere accolto in quanto non appare dimostrato che la presenza di tali ### chiazze di umidità presenti dentro l'immobile abbiano provocato tali danneggiamenti.   Dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio dal conduttore si possono riscontrare alcune macchie di umidità presenti dentro l'abitazione, che però non risulta abbiamo compromesso la sua abitabilità, neppure parzialmente; le ulteriori fotografie scattate dal conduttore ad alcuni effetti personali (vestiti, borsello ecc) non provano che il danno asseritamente provocato a questi sia dipeso con l'esposizione alla umidità presente dentro l'immobile. 
Per tali motivi il ricorso va accolto e va convalidato lo sfratto per morosità con condanna del conduttore al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni di locazione accumulati, oltre a quelli che matureranno sino all'effettivo rilascio dello stesso. 
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in accordo con il D.M. 55/14- sulla base degli artt.4, comma 5 (scaglione di valore da 1.101,00 a 5.200,00); i compensi del presente giudizio vengono di conseguenza contenuti nei medi tariffari tenendo conto della contenuta durata del procedimento e dell'assenza di istruttoria.  ____________________________________P.Q.M._________________________________________ Il giudice onorario del Tribunale di ### definitivamente pronunciando su ricorso proposto da #### contro ### ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede: - Accoglie il ricorso e per l'effetto convalida definitivamente lo sfratto per morosità e risolve il contratto di locazione per inadempimento del conduttore.  - Ordina al conduttore la restituzione dell'immobile e pertinenza site in ####, ### n.11 (censiti al ### di ### al f.95, part.254, sub.9 e sub.3) in capo al legittimo proprietario, libero da cose e persone entro la data del 16.12.2025.  - ### al pagamento dei canoni di locazione ad oggi accumulati per euro 6.200,00 oltre a quelli che matureranno sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile. - ### al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 1.024,00 per onorari della, euro 190,32 per spese, oltre spese generali 15%, IVA e ### Pone a carico della parte soccombente le spese relative alla mediazione.  - ### resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.  ### 16 ottobre 2025 Il giudice Dott.

causa n. 1174/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Bruno Capodaglio

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