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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 922/2025 del 09-05-2025

... giurisdizione del giudice ordinario, implicando un sindacato incidentale sull'atto amministrativo, al solo fine della sua eventuale disapplicazione, in quanto lesivo delle posizioni di diritto soggettivo dedotte in causa” (Cass., Sez. Un., 15 luglio 1987, n. 6186). 2. Irrilevanza della sussistenza del titolo abilitativo e della conformità della costruzione alla concessione o licenza. Qualificazione del manufatto come costruzione. Ai fini della decisione della presente controversia è irrilevante tanto la esistenza della concessione (salva la ipotesi della cosiddetta licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile e agli strumenti urbanistici locali”, costituendo ius receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in ### il: 08/10/2025 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.g. 3452/2019, promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### presso il cui studio in ### alla ### n.22 è elettivamente domiciliat ###atti ### contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dagli avv.ti ### FATIGATO e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti #### (C.F. ###) con il patrocinio degli avv.ti #### e ### presso il cui studio in ### alla ### n.42 è elettivamente domiciliat ###atti ### Oggetto: proprietà. 
Registrato il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Conclusioni: all'udienza del 23 ottobre 2024, svolta secondo le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 - applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella - si omette la redazione dello svolgimento del processo.  1. Con atto di citazione del 15/05/2019 ### ha convenuto in giudizio ### e ### deducendo: di essere proprietaria di un immobile sito in ### alla ### n.18, identificato al catasto al foglio 125, part.361 sub.5, comprendente il relativo giardino, confinante con la proprietà dei convenuti, anch'esso dotato di un pertinente giardino; che le due proprietà sono divise da un muro di confine alto m. 1,10; che ### nel 2006 richiedeva al ### “###”, comprensorio in cui sono situati i predetti immobili, il “nulla osta per la realizzazione di una copertura precaria in legno lamellare completamente aperta sul solaio” del box di proprietà #### che in data ### il ### ha rilasciato il predetto nulla osta per l'opera da realizzare, “facendo salvi i diritti dei terzi”; che il convenuto in data ### ha presentato al Comune di ### la D.I.A. e che in data ### ha presentato un permesso di costruire in sostituzione della ### che nella D.I.A. i coniugi ### hanno dichiarato che i lavori avrebbero comportato “la sostituzione di un gazebo mobile con copertura precaria in legno lamellare nel giardino privato” e nella relazione asseverata è stata indicata la “realizzazione di un gazebo autoportante in legno lamellare posto nel giardino privato di pertinenza”; che, secondo la propria ricostruzione, i convenuti avrebbero, invece, realizzato una “vera e propria costruzione”, al posto di un “gazebo mobile con copertura precaria”, chiudendo il predetto manufatto, lungo il perimetro di confine con la proprietà attorea, con “vetrate”, così ampliandone la volumetria; che, sempre secondo la tesi attorea, sarebbe stato “eretto un manufatto edilizio non precario e saldamente ancorato al pavimento, con strutture portanti verticali ed orizzontali in legno lamellare e copertura in legno sormontata da tegole in laterizio”; che all'interno del predetto manufatto vi sono “allestimenti da cucina - soggiorno ed è dotato di impianti elettrico e idrico”; che tale manufatto, secondo la propria tesi, violerebbe “le distanze minime prescritte dalle vigenti norme tra confini di proprietà ex art. 873 c.c. e le distanze minime prescritte per la veduta su proprietà finitime ex art. 905 c.c.”; che, asseritamente, l'opera realizzata avrebbe modificato completamente l'uso del solaio di copertura dei box, essendo stata allestita per un uso permanente e non temporaneo in considerazione delle sue ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 dotazioni; che in data ### l'amministratore del ### “###”, ### asseritamente, avrebbe invitato i coniugi a ripristinare lo stato dei luoghi e avrebbe evidenziato “la difformità di quanto edificato rispetto a quanto autorizzato dall'### dei condomini con la deliberazione del 06/04/2006”; che l'attrice in data ### ha depositato un esposto alla ### di ### al fine di accertare lo stato dei luoghi; che, secondo la propria tesi, la stessa subirebbe un danno, derivante dalla violazione delle norme prescritte in tema di distanze tra le costruzioni; che non è stato possibile risolvere bonariamente la lite e i convenuti non si sono presentati all'incontro di mediazione. 
Pertanto, l'attrice ha concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare, che i ###ri ### e ### hanno realizzato il manufatto edilizio di cui in premessa in violazione delle norme di legge in materia edilizia, di distanze legali ed in violazione delle norme tecniche di esecuzione del ### del Comune di ### in danno della confinante ###ra ### 2) per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale, all'integrale rimozione dell'opera realizzata ripristinando lo stato originario dei luoghi nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice per la limitazione del suo diritto di godimento del fondo, liquidandoli nella complessiva somma di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà al termine del giudizio o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; 3) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali”. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ### si sono costituiti ### e ### eccependo “la parziale incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario” in merito all'accertamento “di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale” ed esponendo: di non aver violato norme in materia edilizia né tecniche di esecuzione del ### né quelle riguardanti le distanza legali; che, secondo la propria ricostruzione, essendo le due proprietà divise da un muretto alto m. 1,10, tale muro ai sensi dell'art. 878 c.c. non può essere “computato per il computo della distanza indicato dall'art. 873 c.c.”; che ### essendo presente all'assemblea condominiale in cui è stato concesso il nulla osta per “la costruzione di un gazebo in legno lamellare” e non essendosi opposta, secondo la propria tesi, non potrebbe “invocare la clausola ‘con salvezza dei diritti dei terzi'”, perché terzi sarebbe solo chi è estraneo al condominio; che, asseritamente, l'attrice avendo votato in maniera favorevole alla predetta assemblea avrebbe “assentito la installazione della struttura”, per cui, ora, non le sarebbe “concesso di revocare il proprio consenso sul quale, come su quello degli altri condomini, i convenuti hanno fatto legittimo affidamento”; che, asseritamente, non vi sarebbe alcuna differenza ai fini civilistici e del rispetto del diritto altrui, tra quanto autorizzato dall'assemblea e quanto ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 effettivamente costruito; che non si tratta di una costruzione, ma di un gazebo, in quanto, secondo la propria tesi, la struttura sarebbe “amovibile e smontabile”, “tenuta insieme da bulloni e viti”; che l'originario costruttore realizzò un “patio coperto in muratura e chiuso da tre lati” e che il ### successivamente “ha autorizzato a chiudere sul quarto lato, con una porta di accesso e una finestra”; che il tecnico incaricato dal ### ha verificato che non vi sarebbe alcuna violazione da parte dei coniugi ### i quali avrebbero “semplicemente installato dei vetri”, senza alcun aumento di volumetria; che la costruzione, asseritamente, non sarebbe addossata al confine, ma costruita interamente all'interno della proprietà dei convenuti; che, secondo la propria ricostruzione, l'immobile dell'attrice sarebbe distante “11 metri e 30 centimetri” dal “gazebo”, pertanto non vi sarebbe alcuna violazione della normativa sulla distanze né del divieto di inspicere e prospicere; che a causa dell'altezza del muretto, il costruttore, secondo la propria tesi, non avrebbe inteso limitare “la ispezione e la prospezione da ciascun fondo in quello vicino e confinante”, perché “non solo tra le parti in causa, ma tra tutte le singole porzioni immobiliari del complesso immobiliare, è consentita la veduta reciproca, essendo la media di altezza umana assai superiore al limite del metro e dieci centimetri”; che anche in assenza del gazebo si potrebbe guardare nel fondo del vicino; che gli allestimenti interni del gazebo, asseritamente, non corrisponderebbero alla descrizione fatta dall'attrice e non lederebbero alcun suo diritto; che l'attrice non avrebbe interesse ad agire nel presente giudizio, perché, secondo la propria tesi, il solaio di copertura del box sarebbe rimasto “tale nella sua funzione e nella sua destinazione”, la quale non sarebbe mutata dall'aver “appoggiato” sopra il gazebo; che, sempre secondo la propria tesi, alla ### non potrebbe interessare cosa la convenuta fa del proprio solaio, perché, asseritamente “non viene leso alcun diritto soggettivo dai convenuti”; che non hanno partecipato al tentativo di mediazione, in considerazione di quanto affermato dal tecnico incaricato dal ### che non aveva rilevato alcuna violazione. 
Pertanto, i convenuti hanno così concluso: “- ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito in ordine all'accertamento di eventuali violazioni di norme in materia edilizia, riservate al Giudice Amministrativo e nei casi più gravi al Giudice Penale; - ferme le eccezioni di carenza di interesse e di incompetenza funzionale del Giudice adito, per l'accertamento di eventuali violazioni delle norme tecniche di esecuzione del ### generale del Comune di ### - stante la infondatezza della lamentata violazione di distanze legali e della lamentata creazione di servitù di inspicere e prospicere, invece preesistenti e disposte dal costruttore, originario pater familias; - considerata la conseguente inesistenza dei danni lamentati dalla attrice; si conclude per l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa comprese quelle tecniche eventualmente a sostenersi”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Alla prima udienza del 09/10/2019, l'attrice, in aggiunta alle domande già formulate, ha chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Il Tribunale, ritenendo di poter definire la questione riguardante il difetto di giurisdizione unitamente al merito, ha concesso i termini di cui all'art. 183, co.  6 c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 22/04/2020 e, successivamente, al 22/07/2020. 
Esaurita l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 13/10/2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 02/10/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  *****  1. Eccezione del difetto di giurisdizione.  ### è infondata. ### la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione “le controversie tra proprietari, relative alla violazione delle distanze legali tra le costruzioni o rispetto ai confini, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di cause tra privati, anche quando la violazione denunciata riguardi una costruzione realizzata in conformità ad una concessione edilizia ### illegittima, potendo il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentalmente tale illegittimità e disapplicare l'atto” (Cass. civ. 18499/2020, conf. a Cass., Sez. Un., 19 novembre 2011, n. 21578). In particolare con riguardo alla concessione in deroga, nelle controversie “fra privati, proprietari di fondi finitimi, in tema di osservanza delle distanze fra costruzioni, la insorgenza di questione circa la legittimità di licenza edilizia, rilasciata dal sindaco "in deroga", non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, implicando un sindacato incidentale sull'atto amministrativo, al solo fine della sua eventuale disapplicazione, in quanto lesivo delle posizioni di diritto soggettivo dedotte in causa” (Cass., Sez. Un., 15 luglio 1987, n. 6186).  2. Irrilevanza della sussistenza del titolo abilitativo e della conformità della costruzione alla concessione o licenza. Qualificazione del manufatto come costruzione. 
Ai fini della decisione della presente controversia è irrilevante tanto la esistenza della concessione (salva la ipotesi della cosiddetta licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile e agli strumenti urbanistici locali”, costituendo ius receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che (Cass. civ. 29166/2021). 
Tanto premesso, giova ricordare che “In tema di distanze legali, peraltro, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, invero, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. civ. 345/2024; Cass. n. 23843 del 2018; n. 144 del 2016; n. 19530 del 2005)”. Nel caso di specie il manufatto dei convenuti rientra, per le caratteristiche accertate dal ### ing. ### nella nozione di costruzione, essendo stabilmente ancorato al terreno ed essendo dotato di impianti per la luce, l'acqua e fognario, nonché di angolo cottura e bagno, a nulla rilevando il livello di posa e di elevazione dell'opera, i caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, determinando un incremento del volume, della superficie e della funzionalità” (Cass. 23856/2018; Cass. civ.24473/2017; Cass. civ. 9769/2014; Cass civ. 20340/2013).  3. Violazione della distanza ex art. 873 In punto di violazione della distanza di cui all'art. 873 c.c. la domanda non è fondata, atteso che benché il Ctu abbia accertato che “Il manufatto oggetto di causa, per quanto innanzi relazionato, è stato realizzato dal convenuto in aderenza al muro di cinta di confine con la proprietà della parte attorea, ad una distanza dal fabbricato di quest'ultima di 11,34 m”, deve richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “in tema di limitazioni legali alla proprietà, i requisiti del muro di cinta che, ai sensi dell'art. 878 c.c. non va considerato ai finii del computo delle distanze ed è accomunato ad ogni altro muro isolato che non abbia altezza superiore a tre metri, sono: a) di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione; b) di essere destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe; c) di avere un'altezza non superiore ai tre metri” (Cass. civ. 12459/2004). 
Nel caso di specie, pertanto, essendo il muro realizzato a confine alto m 1,20, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 878 c.c., e la distanza di 10 metri prevista dal regolamento comunale deve ritenersi rispettata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00 4. Violazione delle distanze per le vedute dirette e balconi ### attrice ha lamentato la violazione dell'art. 905 c.c. in proprio danno. 
La domanda è parzialmente fondata, atteso che “Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 cc, conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 cc in tema di distanze, è necessario che le cd. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza” (Cass. civ. 3043/2020). I convenuti contestano la sussistenza della detta violazione, evidenziando come anche in assenza e prima della realizzazione della costruzione oggetto di causa fossero nella costante condizione di affacciarsi e guardare nella proprietà di parte attrice. ### coglie, invero, solo in parte la realtà fattuale, apparendo indubitabile la maggiore utilità che una costruzione, stabile, che ripara dagli agenti atmosferici, dotata di servizi può arrecare al proprietario, consentendo un utilizzo più intenso ed esteso a tutto l'anno, a differenza del godimento limitato che consente uno spazio scoperto o aperto su uno o più lati. Ed è proprio al permanente utilizzo del bene realizzato che deve ritenersi faccia da contraltare la diminuita riservatezza del vicino. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “per la sussistenza di una veduta è necessario che l'apertura abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all'affaccio sul fondo altrui, veduta che non deve subire limitazioni nemmeno a piombo sicché la visione, a carico del vicino sia mobile e globale” (Cass. cic. 4847/2012). 
Nel caso di specie, così come accertato dal ### le cui conclusioni sul punto si condividono, in quanto esenti da vizi logici e di metodo, deve rilevarsi, alla luce della “descrizione e ubicazione del manufatto de quo”, “che esso sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 905 c.c., in quanto con la sua edificazione è stata realizzata una veduta diretta, non distanziata di 1,50 m dal paramento interno del muro di cinta che delimita il confine tra le proprietà delle parti in causa (cfr. foto n. 22)”, a tal riguardo, risultando inconferente ogni riferimento e considerazione in ordine alla limitata altezza del predetto muro di cinta, di soli m. 1,10.  5. Domanda di riduzione in pristino e risarcitoria Preliminarmente, deve rilevarsi che parte attrice assentì alla realizzazione dell'opera oggetto di causa partecipando alla delibera condominiale del 06.04.2006. Ai fini della verifica delle violazioni lamentate non incide, pertanto, la clausola di stile “salvi i diritti di terzi”, la quale non può che riferirsi a soggetti estranei ai condomini che hanno preso parte all'assemblea e hanno validamente deliberato l'assenso all'esecuzione dei lavori di parte convenuta, senza che la delibera sia mai stata impugnata o revocata.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Ai fini della presente controversia, incide invece la difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato. Difformità ampiamente dimostrata in atti, oggetto di accertamento da parte del Comune di ### del Giudice Amministrativo, dell'amministratore del condominio e neanche specificamente contestata. 
Trattasi, tuttavia, di difformità che incide non sulla creazione di una nuova veduta, come potrebbe immaginarsi ove su un muro senza aperture venisse aperta una finestra o costruita una veranda o un balcone prima inesistenti, ma sull'esercizio più intenso e permanente di uno spazio esterno per tutto l'anno, con maggior aggravio a carico del fondo vicino in termini di diminuzione della riservatezza. 
Quanto rilevato, se non giustifica la domanda di riduzione in pristino, nondimeno si traduce in un decremento di utilità per il fondo di parte attrice che merita equitativamente di essere indennizzato.   Quanto alla tutela risarcitoria, le ### con sentenza del 15.11.2022 n. ###, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della ###, e quella della teoria causale, sostenuta dalla ###. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle ### in senso positivo. È stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato dalla Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente (nel caso di specie non riconosciuta), sia la tutela in forma risarcitoria. ### hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della ###, nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. ### hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così tra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.  ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
In particolare, la lesione della proprietà - nella specie accertata sotto il profilo previsto dall'art. 905 cod.  civ. - è di per sé produttiva di danno, che consiste proprio nel mancato godimento delle facoltà tipiche della proprietà per effetto dell'altrui illegittimo comportamento (tra le molte, Cass. 31/08/2018, 21501; Cass. 16/12/2010, n. 25475). Pertanto, una volta accertata l'esistenza della lesione è esclusa la necessità di specifica attività probatoria, mentre l'obiettiva difficoltà di determinazione del quantum impone che il giudice proceda alla liquidazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., adottando eventualmente, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (cfr. Vedi anche Cass. 12630/19; Cass. 03/04/2012, n. 5334; Cass. 27/03/2008, n. 7972)”. 
Sul punto giova inoltre precisare che “La liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa" o "suppletiva": l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica. 
La liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini).  ###à (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè, positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova) (Cass. ord. 17 novembre 2020, n. 26051). 
Nella presente controversia, la difficoltà di quantificazione del danno è effettiva, tanto da essere stata risolta dal Ctu stimando per 43 mesi € 868,60. Estendendo ad un periodo illimitato la detta stima ed escludendo la parte di danno da violazione ex art. 873 c.c., per quanto già esposto, deve ritenersi congrua la condanna di parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00, non ritenendosi conculcato il diritto dell'istante a realizzare anche per parte propria un gazebo o un pergolato.  6. Altre domande ### infine essere dichiarata l'inammissibilità di ogni altra domanda non formulata in citazione, come ad esempio, la domanda tesa all'accertamento della lesione del diritto di veduta dell'attrice, formulata in spregio delle preclusioni istruttorie solo ad istruttoria iniziata e precisata in comparsa conclusionale. 
Respinge la domanda per lite temeraria, la cui infondatezza si coglie nell'accoglimento solo parziale della domanda attorea.  7. Spese di lite ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00
Le spese di lite, attesa il parziale accoglimento della domanda, meritano compensazione nella misura di un mezzo e sono poste a carico di parte convenuta per la restante parte, liquidata applicando i parametri medi delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria. 
Pone le spese di ctu. come in atti liquidate, al 50% a carico di ciascuna delle parti, attesa l'utilità dell'accertamento ai fini della dimostrazione delle parziali ragioni di entrambe.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando in primo grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie parzialmente la domanda e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 10.000,00; - Compensa nella misura di un mezzo le spese di lite, ponendole per la restante parte a carico della parte convenuta e liquidandole, nella misura già dimidiata, per compenso professionale in € 3.808,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.  - pone le spese di Ctu al 50% a carico di ciascuna delle parti. 
Così deciso in ### il giorno 09.05.2025 Il Giudice dott.ssa ### il: 08/10/2025 n.4823/2025 importo 300,00

causa n. 3452/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Carbonelli Mariangela Martina

M

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 60/2025 del 05-06-2025

... una mera quaestio facti, come tale insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se congruamente motivata.” Per cui l'orientamento della Corte di Cassazione non lasciava alcun dubbio sulla volontà di recesso manifestata dal locatore e sul diritto del conduttore all'indennità di avviamento, concretizzatosi in diciotto mensilità del canone corrisposto, e dunque pari ad €. 18.000,00. Deduceva allora che la conduttrice ### aveva corrisposto canoni di locazione sino al mese di novembre 2023 e che, pertanto, se da un lato avrebbe dovuto corrispondere i canoni di locazione dal mese di novembre 2023 sino al mese di marzo 2024, dall'altro la medesima è ### creditrice nei confronti della locatrice dell'indennità di avviamento ammontante a complessivi € 18.000,00. Precisamente, che la ### avrebbe dovuto corrispondere canoni di locazione dal mese di novembre a marzo per €. 5.000,00 e nel contempo creditrice di €. 18.000,00 e così invocando alla compensazione ex art. 1242 c.c. per €. 5.000,00 (canoni di novembre - dicembre 2023 / gennaio - febbraio - marzo 2024) risultando creditrice ancora di €. 13.000,00. Ed altresì, che la conduttrice legittimamente aveva continuato a (leggi tutto)...

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N. 833/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA Sezione Civile Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### all'udienza del 5 febbraio 2025, esaurita la discussione e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 833/2024 R.G.  vertente tra ### nata a ### il ### (C.F. ###), ed ivi residente ###, elettivamente domiciliata a ### nella Via dello ### n. 98, presso lo studio dell'avv. ### pec: ### dal quale è rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia disgiuntamente all'avv. ### pec: valenticateri### - a t t r i c e ###- contro ### nata a ### il ### (cod. fisc. ###), elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in ### nello studio legale ### & ### (via dei ### n. 89) e rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati #### e #### del Foro di ### - c o n v e n u t a ###-
Avente ad oggetto: locazione di immobile_ risoluzione contratto e indennità di avviamento_ Conclusioni delle parti ###udienza del 15.1.2025: attrice ###: insiste nella richiesta di risoluzione del contratto e si oppone alla domanda di pagamento dell'indennità di avviamento in quanto le parti avevano manifestato per fatti concludenti la volontà di proseguire nel rapporto locativo mediante il pagamento dei canoni sino all'ottobre 2023; e conclude chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento dei canoni di locazione scaduti da ottobre 2023 sino alla data odierna per l'importo di euro 15.000,00 in favore di parte ricorrente e altresì con condanna alle spese del giudizio.  convenuta ###: riportandosi alle note conclusive in atti, obiettando ed opponendosi a quanto dedotto da parte ricorrente ed a tal fine precisando che la risoluzione del contratto è avvenuta per volontà di parte locatrice con la richiesta di aumento del canone di locazione nella vigenza del contratto antecedentemente stipulato, e conclude come da note conclusive in atti, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per quanto attiene al rilascio dell'immobile, e in subordine con la compensazione tra quanto dovuto a titolo di indennità di avviamento e i canoni di locazione che la conduttrice ### avrebbe dovuto corrispondere dal novembre 2023 ad oggi.  RAGIONI in ### e in ### della DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) Il Giudice rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, art. 118 disp. att.  c.p.c., (cfr., ante riforma, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata, come da orientamenti giurisprudenziali consolidati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa; osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata; che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logicogiuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; - richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs.  546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella ### possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti; OSSERVA 1) Con atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida in locazione ad uso non abitativo (art. 658, comma 1, c.p.c.- art. 27 l. n. 392/1978) ### esponeva che: l'intimante è proprietaria dell'unità immobiliare, sita a ### nella Via dello ### n. 1 angolo Via degli ### identificata al N.C.E.U. al foglio di mappa 200 particella 364 sub 4, di circa 107 mq.; -la detta unità immobiliare era stata locata da ### e ### a ### nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA ###), con sede a ### nella via degli ### n.8, in virtù di contratto di locazione ad uso commerciale, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 392/1978, stipulato in data ### e registrato all'### delle #### di ### al n. 929 serie III in data ### (…); -il contratto veniva stipulato per la durata di anni sei con inizio dal 21.03.2011 e fino al 20.04.2017 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori sei anni; -il canone annuo di locazione veniva convenuto in € 14.400,00, da pagarsi in rate mensili di € 1.200,00 caduna entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, nella misura del 75% delle variazioni, accettate dall'### -con appendice di rettifica al contratto di cui infra le medesime parti concordavano una diminuzione del canone mensile da € 1.200,00 ad € 1.000,00 mensili (oltre rivalutazione annuale, nella misura del 75% delle variazioni, accettate dall'###, a decorrere dal rinnovo del citato contratto avvenuto in data ###; -che, frattanto, in data ### la sig.ra ### nata a ### il ### (C.F.  ###), ed ivi residente ###, subentrava nel soprammenzionato contratto ai signori ### e ### mentre in data ### la signora ### nata a ### il ### (C.F. ###), ed ivi residente ###/A, subentrava alla posizione del sig. ### per intervenuto decesso di quest'ultimo; -che il conduttore risulta moroso per il mancato pagamento dei canoni relativi alle mensilità di novembre-dicembre 2023, nonché per le mensilità di gennaio-febbraio-marzo 2024, per la somma complessiva di € 5.000,00, oltre interessi legali al saldo, -che, nonostante i numerosi inviti al pagamento spontaneo delle somme dovute e da ultimo con nota pec del 07.03.2024, il conduttore non ha ad oggi sanato la propria morosità. 
Chiedeva quindi di: In via principale: -Convalidare lo sfratto per morosità con la conseguente condanna della sig.ra ### nata a ### il ### (C.F. ###), ed ivi residente ###/A, al rilascio dell'unità immobiliare sita a ### nella Via dello ### 1 angolo Via degli ### identificata al N.C.E.U. al foglio di mappa 200 particella 364 sub 4, di circa 107 mq., libera da persone e cose, in favore dell'odierno istante; emettere, in sede di convalida, decreto ingiuntivo per l'ammontare dei canoni scaduti e pari ad € 5.000,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ### oltre ancora interessi come per legge e spese della procedura; In via subordinata: -Pronunciare, nel caso di opposizione dell'intimato, ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c. e, previa conversione del rito ex art. 426 c.p.c., disporre la prosecuzione del giudizio ex art. 667 c.p.c.; In ogni caso: -Dichiarare risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato in data ### e conseguentemente condannare la sig.ra ### al rilascio dei locali suindicati liberi da persone e cose in favore dell'attuale proprietario, nel termine minimo da fissarsi ex art. 56 della l. n. 392/1978; -Condannare, in ogni caso, parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  2) Si costituiva ### eccependo che il locatore aveva manifestato la volontà di recedere dal contratto prima della scadenza, cosicché il conduttore ha ### diritto all'indennità di avviamento pari a 18 mensilità, e pertanto ad oggi l'odierna convenuta, risulta ### creditrice nei confronti del locatore ### per l'importo di €. 13.000,00, detratti i canoni già maturati. 
Dunque, che la conduttrice sin dal novembre 2023 (momento in cui il locatore asseriva essere iniziata la morosità) si era resa disponibile al rilascio dell'immobile a fronte della corresponsione dell'avviamento che tuttavia il locatore aveva negato. 
Rappresentava il tenore delle corrispondenze intercorse fra le parti: raccomandata inviata in data ### con cui la locatrice odierna attrice aveva comunicato la volontà di proseguire il rapporto contrattuale esclusivamente e subordinatamente ad un aumento del canone da €.  1.000,00 ad €. 1.400,00 ed in caso contrario di ritenere risolto il contratto alla scadenza nel rispetto dei sei mesi di preavviso Con lettera raccomandata del 05.12.2022 la conduttrice ### aveva invece rappresentato il proprio dissenso all'aumento del canone di locazione pattuito. 
Con pec del 10.02.2023 la locatrice aveva ribadito la volontà di volere recedere dal contratto e di cessare la locazione alla scadenza del contratto del 21.03.2023. 
Rappresentava, inoltre, stante la precarietà della situazione e le complesse tempistiche amministrative dettate dai monopoli di Stato per l'eventuale trasferimento della rivendita di tabacchi condotta presso l'immobile locato, e che con raccomandata del 30.10.2023 trasmessa anche a mezzo pec, la conduttrice aveva comunicato formalmente di volere aderire alla disdetta comunicata in data ### e successivamente ribadita, richiedendo il pagamento dell'indennità di avviamento e rendendosi disponibile all'immediato rilascio dell'immobile Ed ancora, che con successiva Pec del 13.03.2024 la conduttrice ribadiva l'adesione alla disdetta formulata in data ### comunicando che dalle mensilità di novembre 2023 il canone mensile sarebbe stato imputato a deconto dell'indennità di avviamento e così di seguito sin quando il locatore non avrebbe versato il saldo dovuto al netto delle compensazioni per i canoni
Ribadiva altresì l'immediata disponibilità a rilasciare l'immobile contestualmente all'esecuzione del pagamento dell'avviamento. 
Deduceva, pertanto, che il conduttore aveva inequivocabilmente manifestato la volontà di recedere dal contratto di locazione prima della scadenza del medesimo che sarebbe avvenuta in data ###, a meno dell'accettazione da parte del conduttore dell'aumento del canone da €.  1.000,00 ad €. 1.400,00 (quasi il 40% in più rispetto a quello pattuito). 
Ed inoltre, che con la missiva del 10.02.2024 la locatrice aveva precisato che la locazione prevedeva il suo termine finale il ### e che allo scadere di detto termine la locazione sarebbe cessata. E per cui, sulla scorta di una tale volontà ed in considerazione della dichiarata indisponibilità del conduttore alla richiesta unilaterale di modifica del canone, ne conseguiva la cessazione del contratto per volontà della locatrice ### E dunque che parte conduttrice aveva solamente aderito alla formulata disdetta, a ciò determinata dalla circostanza che la ### all'interno dei locali condotti in locazione, svolge l'attività di rivendita di tabacchi (circostanza riportata anche nel contratto di locazione) che notoriamente è sottoposta alla disciplina ed al controllo dell'### e dei ### così esponendo che una repentina cessazione del contratto, od una azione che ne comprometta la continuazione, avrebbe arrecato un danno irreparabile alla conduttrice, che di fatto si sarebbe vista revocare la licenza. 
Ed ancora che l'adesione del conduttore, la cessazione del rapporto locativo alla data bilateralmente concordata, non incorreva nel divieto di cui all'art. 79 legge citata la rinuncia del conduttore al diritto di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, se compiuta dopo la stipulazione del contratto. Pertanto, dopo l'adesione del conduttore alla richiesta di anticipato rilascio, il locatore non può invocare i vizi dell'atto di disdetta per inferirne l'inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni per il tempo successivo all'intervenuta cessazione del contratto Nel caso in esame il conduttore aveva comunicato la volontà di interrompere il contratto alla data del 21.03.2023 ed il conduttore aveva manifestato la propria adesione a tale volontà e dunque che è impedito al conduttore di invocare l'inadempimento dei canoni locatizi per il tempo successivo all'intervenuta cessazione. 
Invocava poi il diritto del conduttore all'indennità di avviamento e compensazione ex art. 1243 c.c. e ciò atteso che, secondo il dettato normativo di riferimento, ### n. 392 /1978 art. 34, in caso di cessazione del rapporto di locazione commerciale che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore il medesimo ha diritto, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. 
E che la giurisprudenza di legittimità aveva ribadito che: In tema di locazione di immobile urbano ad uso diverso da abitazione, la disdetta del contratto di locazione, quale atto di natura negoziale, ha la funzione di impedire, se non opposta, la rinnovazione del contratto; con la conseguenza che, ancorché detto atto sia inefficace per mancanza di valido motivo di diniego, il rilascio non può essere ricondotto alla volontà del conduttore in ordine alla cessazione del rapporto od al mutuo consenso delle parti, non venendo meno il diritto del medesimo all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. Per poter contestare validamente la spettanza dell'indennità al conduttore occorre infatti che la cessazione del rapporto sia dovuta all'iniziativa del medesimo ovvero alla sua partecipazione ad una convenzione risolutoria (scioglimento per mutuo consenso ex art. 1372, comma 1, c.c.); mentre è assolutamente irrilevante la circostanza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile senza contestazioni in sede giudiziale o stragiudiziale, prestando adesione, espressa o tacita, alla richiesta del locatore, poiché, in tal caso, la genesi della cessazione del rapporto si identifica pur sempre nella condotta del locatore, che abbia manifestato la volontà di porre termine alla locazione.  ###, sia pure di carattere presuntivo, della sussistenza di un rapporto di causa ed effetto tra diniego di rinnovo della locazione da parte del locatore e rilascio da parte del conduttore costituisce pertanto una mera quaestio facti, come tale insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se congruamente motivata.” Per cui l'orientamento della Corte di Cassazione non lasciava alcun dubbio sulla volontà di recesso manifestata dal locatore e sul diritto del conduttore all'indennità di avviamento, concretizzatosi in diciotto mensilità del canone corrisposto, e dunque pari ad €. 18.000,00. 
Deduceva allora che la conduttrice ### aveva corrisposto canoni di locazione sino al mese di novembre 2023 e che, pertanto, se da un lato avrebbe dovuto corrispondere i canoni di locazione dal mese di novembre 2023 sino al mese di marzo 2024, dall'altro la medesima è ### creditrice nei confronti della locatrice dell'indennità di avviamento ammontante a complessivi € 18.000,00. 
Precisamente, che la ### avrebbe dovuto corrispondere canoni di locazione dal mese di novembre a marzo per €. 5.000,00 e nel contempo creditrice di €. 18.000,00 e così invocando alla compensazione ex art. 1242 c.c. per €. 5.000,00 (canoni di novembre - dicembre 2023 / gennaio - febbraio - marzo 2024) risultando creditrice ancora di €. 13.000,00. 
Ed altresì, che la conduttrice legittimamente aveva continuato a permanere nella detenzione dell'immobile posto che il comma 3 del predetto articolo prevede inoltre che: ### del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. 
Ribadiva l'immediata disponibilità della conduttrice di rilasciare i locali liberi e sgomberi da persone e/o cose previo pagamento dell'indennità ad essa spettante, rappresentando, in ogni caso, che la previsione normativa statuisce che l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di avviamento. 
Ossia, che è impedita la concessione dello sfratto senza la preventiva verifica della corresponsione ovvero dell'offerta reale afferente l'indennità di avviamento. 
Concludeva chiedendo: ### - rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata il ### sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.; - #### l'esistenza dei gravi motivi che ostano alla convalida dello sfratto, consistenti nella mancanza della morosità nel pagamento dei canoni in quanto ampiamente compensati fino alla concorrenza con il credito vantato dalla conduttrice a titolo di indennità di avviamento. 
RIGETTARE ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti stante che i medesimi sono compensati fino alla concorrenza con il credito per indennità di avviamento vantato dalla convenuta; ### - #### il diritto della conduttrice sig.ra ### ai sensi del'art. 34 L. n. 392 /1978 all'indennità di avviamento nonché il diritto della medesima a continuare a detenere l'immobile fino all'integrale pagamento dell'indennità di avviamento pari ad € 18.000,00 dedotti i canoni già scaduti per la detenzione del fabbricato successiva alla cessazione del contratto ovvero fino alla totale compensazione.  - Dare atto che la stessa convenuta è immediatamente disponibile a rilasciare l'immobile locato a condizione della previa corresponsione dell'indennità di avviamento. 
CONDANNARE la sig. ### quale locatrice a corrispondere l'indennità di avviamento alla conduttrice ### nella misura di diciotto mensilità prevista dalla legge e pertanto nell'importo di €. 18.000,00 dedotti in compensazione i canoni per detenzione da occupazione successiva alla cessazione del contratto di locazione.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. 3) Con ordinanza resa all'udienza del 23 maggio 2024, letto l'art. 665 c.p.c. e considerato che l'opposizione di parte intimata non consentiva la convalida; ritenuto che l'opposizione appariva fondata su prova scritta in ragione delle questioni dedotte e comunque sussistendo gravi motivi che impedivano la concessione della convalida, stante la possibile fondatezza delle eccezioni sollevate, considerate le circostanze di cui si discute e i profili sollevati circa della indennità per l'avviamento commerciale e la compensazione con i canoni scaduti; ritenuto, pertanto, che le eccezioni sollevate dalla parte intimata potevano dirsi non infondate, stante le argomentazioni di parte intimata, le interpretazioni giurisprudenziali sulla tematica e la documentazione offerta, ferma ogni successiva valutazione nella fase successiva; considerato, infatti, che tutti i profili che riguardano l'odierna fattispecie andavano più adeguatamente apprezzati nella fase successiva a cognizione piena, a seguito del mutamento di rito; disposta la conversione del rito, e fissata così nuova udienza di verifica dell'esito della mediazione ed in subordine di discussione, e rigettata ogni ulteriore istanza, le parti erano rimesse in mediazione, assegnando termini per il deposito di memorie integrative e documenti. 
Nel termine a tal fine assegnato, soltanto parte convenuta depositata memoria integrativa convenuta ed eccepiva la decadenza dell'intimante alle domande spiegate per mancato deposito della memoria integrativa e la mancata contestazione alle difese avversarie e conseguente prova dei fatti dedotti dall'intimata. 
Ribadiva pertanto che, se da un lato la stessa convenuta conduttrice avrebbe dovuto corrispondere i canoni di locazione dal mese di novembre 2023 sino al mese di marzo 2024, dall'altro la medesima era creditrice nei confronti della locatrice dell'indennità di avviamento ammontante a complessivi € 18.000,00, così chiedendo la compensazione ex art. 1242 c.c. per €. 5.000,00 (canoni di novembre - dicembre 2023 / gennaio - febbraio - marzo 2024). 
La causa, istruita in via documentale, veniva così avviata alla fase decisoria, con assegnazione dei termini per il deposito di note conclusive. 
All'udienza del 15 gennaio 2025, in via preliminare, il procuratore di detta parte convenuta formalizzava offerta reale banco judicis delle chiavi dell'immobile ai fini della riconsegna dello stesso, e nel contempo, il procuratore costituito di parte attrice/ricorrente dichiarava di accettare le chiavi dell'immobile che venivano pertanto consegnate dal procuratore/difensore di parte resistente e accettate/prese in consegna dal procuratore/difensore di parte ricorrente. 
La causa era poi brevemente rinviata al solo fine di acquisire il fascicolo (n. 678/2024 R.G.) relativo alla fase sommaria al fine di esaminare esclusivamente gli atti e la documentazione prodotta retrohactis temporibus dalle parti (in detta fase) e non rinvenuta nel fascicolo telematico del presente giudizio, e decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 5.2.2025.  4) Tali essendo i termini dell'odierno dibattito processuale, occorre in primo luogo che le circostanze storico-fattuali rassegnate dalle parti, e in particolare in ordine alla pattuizione contrattuale, alla corrispondenza delle parti e l'avvenuta risoluzione, trovino conferma di piena credibilità e fondatezza e dunque supporto probatorio nelle risultanze documentali allegate nel fascicolo della fase sommaria: vd. originario contratto di locazione commerciale del 21 marzo 2011, interrogazione contratto di locazione ### delle ### appendice di rettifica contratto di locazione, disdetta contratto di locazione del 14.9.2022, racc. a.r. 5.16/12/2022 inviata dal difensore di ### a ### pec 10.2.2023, racc. a.r. del 30.10.2023, pec 13.3.2024, licenza rivendita tabacchi intestata a ###. 
Per quanto attiene la consegna dell'immobile va intanto rilevata l'avvenuta cessazione della materia del contendere. Ed invero, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale; essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difesa svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite. 
Dunque, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia. 
Nel caso di specie, l'avvenuta consegna delle chiavi mediante offerta reale banco judicis delle chiavi dell'immobile ai fini della riconsegna dello stesso e la contestuale accettazione impone di rilevare una situazione che ha effettivamente eliminato le ragioni di contrasto tra le parti.
Va comunque dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione alla stregua di quanto dedotto e formalizzato dalla conduttrice con la ridetta nota del 30 ottobre 2023 inviata alla locatrice. 
E ciò avendo parte conduttrice dichiarato expressis verbis e formalmente la propria adesione alla antecedente disdetta comunicata in data ### e successivamente ribadita, richiedendo poi il pagamento dell'indennità di avviamento e rendendosi disponibile all'immediato rilascio dell'immobile, e dunque rappresentando che dalle mensilità di novembre 2023 il canone mensile sarebbe stato imputato a deconto dell'indennità di avviamento e così di seguito sin quando il locatore non avrebbe versato il saldo dovuto al netto delle compensazioni per i canoni dovuti. 
In diritto, appare pienamente fondata la richiesta avanzata del conduttore all'indennità di avviamento e compensazione ex art. 1243 c.c. e ciò atteso che, secondo il dettato normativo di riferimento, ### n. 392 /1978 art. 34, in caso di cessazione del rapporto di locazione commerciale che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore il medesimo ha diritto, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. 
In punto di fatto la circostanza non è contestabile considerata l'attività svolta dalla ### (della rivendita di tabacchi condotta presso l'immobile locato). 
Come precisato e stabilito dal disposto di legge in questione, vd. art. 34 L. 27 luglio 1978, 392, Indennità per la perdita dell'avviamento, In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. 
Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.  ### del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. ###à di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.
Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.(1) Con l'introduzione della ### equo canone, infatti, il legislatore ha introdotto una presunzione di danno, fondata sull'id quod plerumque accidit e avente funzione riparatoria, attraverso la quale il conduttore viene esentato dal dovere di provare il danno subito, essendo il pregiudizio presunto per il solo fatto di dover lasciare la propria attività imprenditoriale, trasferendola in un luogo diverso. 
Come autorevolmente e condivisibilmente precisato da autorevole orientamento, allorquando il rapporto locatizio venga a cessare, il locatore sarà tenuto a versare l'indennità da perdita dell'avviamento, mentre il conduttore dovrà restituire l'immobile locato. 
Può capitare che il locatore ometta o ritardi di versare al conduttore l'importo corrispondente all'indennità da perdita dell'avviamento. In tal caso, il conduttore sarà onerato esclusivamente dall'obbligazione del versamento del canone fino al rilascio dell'immobile, senza però essere tenuto a risarcire al locatore il maggior danno derivato dal ritardato rilascio dell'immobile, se questo è causato proprio dall'inadempimento del proprietario. 
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione la quale ha affermato, con sentenza 13417 del 2001, che “l'inquilino che alla scadenza del contratto rifiuti la restituzione dell'immobile in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, a nulla rilevando che continui a godere dell'immobile per l'esercizio della sua attività o, al contrario, si limiti a detenerlo astenendosi dall'utilizzarlo". 
Quanto sopra precisato, inoltre, va considerato quanto precisato dal ###, Cassazione civile ### III sentenza n. 19634 del 3 ottobre 2016, per cui Nei rapporti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, in cui l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuto versamento della indennità per l'avviamento commerciale, ex artt. 34, comma 3, e 69, comma 8, della l. n. 392 del 1978, fin quando tale corresponsione non avvenga, anche solo nella forma dell'offerta reale non accettata, la ritenzione dell'immobile da parte del conduttore avviene "de iure" e rappresenta la causa di giustificazione impeditiva della scadenza dell'obbligo di consegna, con la conseguenza che non insorgono la mora nella riconsegna ed il conseguente obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 1591
Per quanto detto, va accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla conduttrice, dovendosi riconoscere, comunque, sussistente, in capo a parte conduttrice, l'onere di provvedere al versamento del canone fino al rilascio dell'immobile.  -Alla stregua delle superiori precisazioni e rilievi, posto che l'immobile è stato rilasciato in data 15 gennaio 2025, ed essendo il canone locatizio pari a euro 1.000,00 e dunque maturato un credito in favore di parte locatrice pari a complessivi euro 15.000,00 (€ 5.000,00 da novembre 2023 a marzo 2024, oltre a € 10.000,00 da aprile 2024 e sino a gennaio 2025), ed essendo inoltre sussistente e riconosciuto un credito in favore di parte conduttrice pari a € 18.000,00 (a titolo di indennità di avviamento pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto), operata la compensazione tra i reciproci crediti tra le parti, ne deriva il riconoscimento della somma calcolata per differenza di euro 3.000,00 complessivi in favore della conduttrice/convenuta - resistente ### Per quanto attiene alle spese del giudizio, considerato l'esito del giudizio e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, appaiono configurabili le ragioni ipotizzate dall'art. 92, co. 2, cpc, che consentono di applicare alle parti l'integrale compensazione delle spese di lite. 
Conseguono, pertanto, le statuizioni come in dispositivo. 
Il concomitante carico di lavoro giustifica la redazione non contestuale della motivazione della sentenza ex art. 429 c.p.c.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla restituzione dell'immobile sito in ### nella Via dello ### n. 1 angolo Via degli ### identificata al N.C.E.U. al foglio di mappa 200 particella 364 sub 4, di circa 107 mq., avvenuta banco judicis all'udienza del 15 gennaio 2024 con la riconsegna delle chiavi, dichiarando altresì risolto il contratto di locazione in essere tra le parti; 2) accerta e dichiara il diritto della conduttrice ### all'indennità di avviamento dedotti i canoni già scaduti per la detenzione/occupazione dell'immobile dal novembre 2023 e sino all'effettivo rilascio; 3) in dipendenza, operata la compensazione tra i reciproci crediti come accertati tra le parti, come precisato al capo che precede, condanna ### a corrispondere la differenza dovuta pari a euro 3.000,00 in favore di ### 4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti; - Motivazione riservata in giorni sessanta.  ### 5 febbraio 2025 il Giudice dott. ### presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 833/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Matteo Torre

M

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4531/2025 del 29-09-2025

... conferimento dell'incarico alla convenuta, pur nei limiti del sindacato demandato al giudice ordinario. Ad ogni modo, applicando le coordinate ermeneutiche per come elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di arricchimento senza causa ove sia parte una pubblica amministrazione ( ### della Corte di Cassazione nella sentenza del 26.05.2015, n.10798) al caso in esame se ne inferisce che la p.a., rectius l'ente comunale attore, abbia comunque fruito dell'utilitas effettuata dalla convenuta non potendo l'adita giustizia sindacare, pur nei limiti spettantegli, peraltro difettandone la prova documentale in quanto non prodotta dall'ente attore, l'atto amministrativo di conferimento dell'incarico di cui si invoca la mancata giustificazione di debenza (delibera n. 20 dell'11.2.2010). Mette conto evidenziare, inoltre, che la pendenza, per come asserita da parte attrice, di un procedimento innanzi alla Corte dei ### avente ad oggetto proprio la corresponsione alla parte convenuta delle somme di cui si invoca la ripetizione, non conoscendone gli esiti, osta ad una pronuncia di tal tipo. Per tale motivo deve essere rigettata la domanda di parte attrice”. A confutazione della tesi dell'omesso (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione ### civilein persona dei ### 1) dott. ### rel.  2) dott. ### 3) dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. 2277/2023 R.G. vertente ### di ### (p.iva ###), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti rilasciata dal ### p.t., dott.ssa ### e in virtù di delibera di G.M. in data ### n. 102, nonché di determina del ### del ### in data ### n. 209, dall'avv. ### (C.F. ###), con il quale elett.te domicilia all'indirizzo di posta elettronica certificata ###. ###. ### nata a Napoli il ### (cf.  ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (### - ###), come da procura in atti, il quale indica ad ogni effetto di legge il domicilio digitale pec: ### e il fax 0824/### e domicilio presso il suo studio in ### al viale ### n. 59. APPELLATA/###: appello avverso la sentenza n. 3965/2022 del Tribunale di ###, in tema di indebito oggettivo/soggettivo.   CONCLUSIONI: l'avv. ### per la appellante:” si riporta al proprio atto di appello, contesta quanto dedotto da controparte nella propria memoria di costituzione e appello incidentale e conclude per l'accoglimento dell'atto di appello, con vittoria di onorari e spese di lite”.  ###. ### per l'appellante: “si conclude per il rigetto dell'appello”.   Svolgimento del processo Con atto del 9.1.2019, il Comune di ### citava dinanzi al Tribunale di ### l'ing. ### chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza del compenso professionale percepito dalla stessa per l'attività di progettazione in seno all'appalto dei lavori di adeguamento e ristrutturazione dell'edificio comunale sito in piazza ### In particolare, esponeva quanto segue:” 1. il Comune di ### è proprietario di un edificio, realizzato nel primo dopo guerra, sito in ### ed adibito per decenni ad istituto scolastico. ### comunale ha eseguito costanti interventi di manutenzione ordinaria sul predetto immobile, ma non è mai intervenuta con una vera e propria ristrutturazione, pur essendo la stessa necessaria a causa della vetustà dello stabile e della sua inadeguatezza, sotto il profilo statico e funzionale, a svolgere le funzioni alle quali per decenni lo stesso è stato adibito. Per tale ragione l'### ha inserito il recupero funzionale del sopra citato edificio nel ### delle ### 2009/2011, conferendo mandato all'### di predisporne il relativo progetto di adeguamento e ristrutturazione. Con delibera di G.M. in data ### n. 204 la P.A. ha approvato lo studio di fattibilità per l'### e ristrutturazione dell'edificio comunale sito in piazza ### così come predisposto dall'arch. ### e dal perito edile ### dell'U.T.C. ### per un importo complessivo di €405.000,00. Con delibera di G.M. in data ### n. 24 l'### preso atto della necessità di redigere il progetto definitivo ed esecutivo, con tutti i connessi adempimenti, ha disposto la nomina di un assistente al R.U.P., di cui all'art. 10 d.Lgs. n. 163/06. All'esito dell'espletamento di una procedura selettiva la P.A.  ha scelto l'assistente al R.U.P. nella persona dell'ing. ### Il progetto definitivo, così come quello esecutivo, sono stati redatti dal R.U.P., arch. ### ed approvati con delibera di G.M. in data ### n. 109, poi integrata con successiva delibera di G.M. in data ### n. 140. Esperita la procedura di gara i lavori sono stati appaltati all'A.T.I. ### s.a.s. - G.&G.  ### s.r.l. In data ### è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, nel quale si è fissato il termine di ultimazione degli stessi alla data del 14.5.2010 e, cioè, in giorni 180, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 16.11.2009. In data ### è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - a corpo - per l'importo di € 328.740,56. Sin qui le vicende prodromiche alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio comunale di ### lavori che, come si dirà, non sono mai stati né concretamente avviati, né tantomeno ultimati, a causa delle gravissime carenze progettuali che hanno condizionato il buon andamento dei lavori stessi. 2. A distanza di poco più di due mesi dalla data di avvio dei lavori e precisamente in data ###, il R.U.P. ne ha disposto la sospensione al fine di definire gli adempimenti delle opere di fondazione. E ciò perché, dopo l'avvio del cantiere si sono resi necessari ulteriori accertamenti di carattere geologico. Tali ulteriori accertamenti sono stati eseguiti in data 5 e 6 maggio 2010, giusta incarico conferito dal R.U.P., con determina n. 59 del 4.5.2010. All'esito di tali accertamenti l'ing. ### assistente al R.U.P., ha inviato all'### due note, in data ### n. prot. 9266 ed in data ### n. 9445, con cui ha comunicato che il terreno di fondazione non aveva sufficiente capacità penetrante e che, pertanto, il progetto doveva essere rivisto alla luce delle nuove norme sopravvenute in materia. ### di ### preso atto di quanto comunicato dall'ing. ### ha deciso di non procedere alla revisione del progetto, anche in considerazione del fatto che il ### per le ### per la Campania, con nota in data 20 gennaio 2010, aveva comunicato che l'opera in esame era tra quelle inserite nel ### degli interventi prioritari "### minori ed interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel ###, per l'importo di € 736.000,00, richiedendo tempi stretti per la consegna dell'immobile, al fine di porre in essere i provvedimenti finalizzati all'esecuzione dei lavori a cura dello stesso ### 2.1. Con nota in data ###, l'impresa appaltatrice, essendo trascorso oltre un quarto del tempo totale contrattuale, ha chiesto lo scioglimento del contratto, senza indennità, come previsto dall'art. 24 del D.M.  n. 145 del 19.4.2000, richiedendo il solo corrispettivo dovuto per le opere eseguite fino alla data di sospensione dei lavori. Tale istanza è stata accolta e recepita con delibera di G.M. n. 120/2010 e ciò anche al fine di poter rientrare nel possesso dell'immobile onde poterlo poi consegnare al ### per la ### ed il ### al fine di poter completare le opere con i fondi residui di € 515-723,58. 2.2. In seguito allo scioglimento del contratto il Comune ha affidato, con atto in data ### prot. n. 2010-13860, al ### una nuova progettazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile comunale oggetto di causa, riavviando così da capo tutto l'iter tecnico-amministrativo. All'esito di tale vicenda il Comune di ### ha sborsato le seguenti somme: a) € 3.060,00 per le competenze professionali per il geologo, dott. ### liquidate con determinazione n. 88 del 19.7.2010; b) € 1.340,95 per le spettanze alla società T.S. Sondaggi, liquidate con determinazione n. 88 del 19.7.2010; c) € 7.077,99 per compenso incentivante al R.U.P., liquidato con la sopra richiamata determina n. 88/2010; d) € 45.000,00 per compenso all'impresa esecutrice dei lavori, nei limiti di quanto realizzato fino alla sospensione dei lavori, importo liquidato con determina n. 88/2010; € 59.057,03 a titolo di compenso per l'attività espletata in favore dell'ing. ### liquidato con determina n. 23 del 17.2.2010.  3. La vicenda sin qui descritta è stata oggetto di procedimento innanzi all'### aperto in seguito all'esposto di un cittadino che, con comunicazione in data ###, ha segnalato diverse anomalie nella gestione dell'intero appalto. Con delibera in data 17 aprile 2018 n. 401 l'Anac, dopo aver acquisito gli atti a suo tempo adottati dall'### gli scritti difensivi del Comune di ### ed aver ascoltato i funzionari comunali, ha concluso rilevando - tra l'altro - un comportamento della ### non adeguatamente coerente alla normativa legislativa e regolamentare in materia e non improntato ai principi stabiliti dall'art. 2 del d.lgs.  163/06. Sotto tale profilo l'### ha stigmatizzato la liquidazione della parcella dell'ing. ### evidenziando che la stessa, in quanto assistente al R.U.P., come da incarico conferitole dall'### comunale, non avrebbe potuto sottoscrivere, in qualità di progettista, né il progetto definitivo né quello esecutivo, né tantomeno avrebbe potuto validare il progetto stesso.  3.1. Si legge, più in particolare, nella sopra citata delibera dell'### che «le criticità (del procedimento) riguardano la redazione del progetto esecutivo e definitivo che risulta essere stata effettuata dall'ing. ### la quale firma lo stesso atto di validazione come progettista, pur non avendo ricevuto alcun incarico di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva. 
Dagli atti risulta, infatti, che l'incarico affidato alla stessa, con determinazione del ### n. 21 del 12.03.2009 è l'incarico di supporto al Rup di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163». 
Fatta tale premessa l'### ha chiarito che l'incarico di assistenza e supporto al Rup deve intendersi come «un insieme di prestazioni tecniche ed amministrative relative al corretto svolgimento delle funzioni del medesimo ### quali analiticamente elencate all'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163» e, quindi, può avere per oggetto «tutte quelle attività strumentali che costituiscono il presupposto per il corretto esercizio dei compiti funzionalmente attribuiti al Rup (quali supervisione, coordinamento e verifica alla progettazione, supervisione alla direzione dei lavori, supervisione alla sicurezza, funzioni amministrative, validazione progetto)» (cfr. pag. 8 delibera ### 401/2018). 
In nessun caso, però, prosegue la delibera ### l'incarico di assistenza al Rup può estendersi fino alla redazione del progetto (definitivo o esecutivo), essendo necessario che la responsabilità della progettazione sia riconducibile ad un unico centro decisionale, ossia il progettista. Ad ulteriore conforto di quanto sin qui esposto l'### ha ricordato che «la normativa vigente in materia ha confermato e rafforzato la precedente legge 109/94 e successive modificazioni circa la differenziazione fra il concetto di incarico di progettazione vera e propria e quello di supporto tecnico-amministrativo alle attività del ### anche in termini di disciplina di affidamento, che segue iter diversi. Ciò al fine di evitare qualsiasi ambiguità sia sulla paternità di un progetto, sia sulle responsabilità in capo a chi lo ha prodotto» (cfr. pag. 8 delibera ### 401/2018). A rafforzare ulteriormente il proprio convincimento l'### ha citato una sua precedente delibera (n. 5 del 27.7.2010), nella quale si afferma espressamente che «in relazione all'affidamento di attività di supporto alla progettazione, si ribadisce quanto affermato con la deliberazione n. 76/2005 in merito al fatto che la "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche nel quadro normativo nazionale non è contemplata. Ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista e la responsabilità di quest'ultimo rimane impregiudicata quando è fatto divieto di avvalersi del subappalto [...]. A questo proposito giova ricordare che al responsabile unico del procedimento è affidata la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto (progettazione, affidamento, esecuzione), affinché esso risulti condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati. In particolare, in materia di progettazione, al responsabile unico del procedimento è demandato il compito di redigere il documento preliminare alla progettazione e di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. Pertanto, gli eventuali soggetti esterni individuati possono supportare il responsabile unico del procedimento nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista» (cfr. pag. 9 delibera ### 401/2018). Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, l'### ha contestato al Comune di ### mandando alla ### della Corte dei ### per quanto di competenza, l'esistenza di una criticità consistente, da un lato, nella redazione del progetto (definitivo ed esecutivo) da parte di un soggetto che non aveva titolo per redigerlo e, dall'altro, la liquidazione di una parcella per tale attività, quantificata nella sopra richiamata somma di € 59.057,03. 4. Alla luce di quanto sin qui esposto è evidente che l'ing.  ### che ha ricevuto dal Comune di ### esclusivamente l'incarico di assistente al Rup e non quello di progettista, non aveva e non ha titolo per richiedere la liquidazione di un compenso commisurato alla diversa e non richiesta prestazione di progettazione dell'opera di ristrutturazione. 
Si vuole dire in altri termini che, in esecuzione dell'incarico ricevuto, l'ing.  ### era tenuta allo svolgimento di tutte le prestazioni di supporto e coordinamento al Rup e non aveva titolo per eseguire in prima persona la progettazione dell'intervento di ristrutturazione. Non senza dire, peraltro, che il progetto di cui si discute si è rivelato assolutamente inutilizzabile, attese le gravissime carenze progettuali, tanto che i lavori sono stati sospesi a distanza di soli due mesi dall'avvio delle opere, al fine di eseguire ulteriori approfondimenti strutturali. Approfondimenti che, una volta eseguiti, hanno evidenziato l'inadeguatezza della progettazione delle fondazioni, tanto da rendere necessaria (secondo la tesi della stessa convenuta), la redazione di una variante al progetto che contenesse una diversa soluzione progettuale quanto alle fondazioni”. 
Pertanto, così concludeva:” a) in accoglimento della domanda, e per le ragioni sopra esposte, voglia il Tribunale accertare e dichiarare la inesistenza del diritto dell'ing. ### a percepire il compenso professionale per l'attività di progettazione oggetto del presente giudizio e conseguentemente dichiarare il diritto del Comune di ### alla ripetizione della somma a suo tempo corrisposta alla convenuta, giusta determina n. 23 del 17.2.2010 e mandato di pagamento n. 780 del 14.4.2010 e cioè della somma di € 59.057,03; b) per l'effetto, condannare l'ing. ### al pagamento in favore del Comune della somma di € 59.057,03, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 17.2.2010 al soddisfo; c) con vittoria di spese ed onorari di lite”. 
Si costituiva l'ing. ### la quale chiedeva di:” a) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda d'indebito oggettivo proposta dal Comune di ### con conseguente rigetto della richiesta di ripetizione delle somme corrisposte alla convenuta; b) in via gradata, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare il diritto dell'ing. ### al pagamento del corrispettivo spettante per l'attività di supporto tecnico al Rup di cui alla determina di conferimento dell'incarico n. 21/2009 nell'esatta misura già versata dall'Ente (euro 49.399,91, oltre iva e cnpaia) ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia, maggiorata d'interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, disponendone la compensazione con l'eventuale credito dell'Ente; c) in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento della domanda principale e di rigetto della domanda riconvenzionale, disporre la compensazione del credito riconosciuto all'Ente con quello della convenuta di cui al decreto ingiuntivo indicato in atti. d) condannare, in ogni caso, l'Ente, in persona del legale rapp.te, al pagamento di tutte le spese del giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”. 
All'udienza del 20.6.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge. 
Con sentenza n. 3695/2022 pubblicata l'11.11.2022 il Tribunale di ### così statuiva:” -rigetta la domanda di parte attrice; -### integralmente le spese di lite”. 
Avverso tale sentenza, pubblicata l'11.11.2022, non notificata, proponeva appello il Comune di ### con citazione notificata telematicamente l'8.5.2023 (iscritta a ruolo il ###) censurando la sentenza per i seguenti motivi: 1. Error in iudicando. Omessa valutazione di documenti offerti in giudizio e ritenuti non presenti nel fascicolo di parte attrice. Parte appellante chiede “la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui: a) ha erroneamente ritenuto che non fosse stato versato in atti il provvedimento di conferimento dell'incarico in favore della convenuta, ing. ### e che tale mancata allegazione avrebbe determinato la non intellegibilità del contenuto del predetto incarico, impedendo al giudice di pronunciarsi nel merito in ordine alla domanda attrice; b) ha erroneamente omesso di valutare gli atti depositati in giudizio dall'### dai quali risultava, da un lato, che la convenuta non aveva mai ricevuto (e non poteva ricevere) un incarico di progettista e, dall'altro, che comunque il progetto redatto dall'ing. ### era inutilizzabile, dal che discendeva l'inesistenza dell'utilitas della prestazione; c) in conseguenza di quanto sopra statuito ha erroneamente rigettato la domanda attrice”. 
Pertanto, così concludeva:” a) in accoglimento della domanda, e per le ragioni sopra esposte, voglia la Corte accertare e dichiarare la inesistenza del diritto dell'ing. ### a percepire il compenso professionale per l'attività di progettazione, oggetto del presente giudizio, e conseguentemente dichiarare il diritto del Comune di ### alla ripetizione della somma a suo tempo corrisposta alla convenuta, giusta determina n. 23 del 17.2.2010 e mandato di pagamento n. 780 del 14.4.2010, e cioè della somma di € 59.057,03; b) per l'effetto, condannare l'ing. ### al pagamento in favore del Comune di ### della somma di € 59.057,03, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 17.2.2010 al soddisfo; c) con vittoria di spese ed onorari di lite”. 
Si costituiva il ### (citazione fissata per l'11.1.2024) l'ing. ### chiedendo il rigetto dell'appello per essere infondato in fatto ed in diritto e in via incidentale la riforma della sentenza nella parte in cui è stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado. 
La causa veniva rinviata all'udienza del 19.9.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle conclusionali e delle repliche. 
Quindi, depositati gli scritti difensivi finali, disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 19.9.2025, è stata riservata per la decisione.   Motivi della decisione Il tribunale ha rigettato la domanda dell'ente territoriale così motivando: “Ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. l'azione generale di arricchimento senza causa, che ha carattere sussidiario, annovera fra i suoi elementi costitutivi, oltre al pregiudizio dell'attore e all'arricchimento dell'obbligato, anche la correlazione fra i suddetti elementi, oltre alla mancanza di una giusta causa. Nel caso di specie, mette conto evidenziare che in atti risulta essere provata la sussistenza del titolo giuridico di pagamento di cui l'ente attore invoca la mancanza di giustificazione, ovvero risulta essere prodotta la determina n.23 del 17.2.2010, oltre al mandato di pagamento del 14.4.2019 n.780. Peraltro, dal corpo motivazionale della predetta determina si evince il richiamo alla delibera n.20 dell'11.2.2010 che, tuttavia, non risulta essere prodotta di guisa che risulta non intellegibile il titolo di conferimento dell'incarico alla convenuta, pur nei limiti del sindacato demandato al giudice ordinario. Ad ogni modo, applicando le coordinate ermeneutiche per come elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di arricchimento senza causa ove sia parte una pubblica amministrazione ( ### della Corte di Cassazione nella sentenza del 26.05.2015, n.10798) al caso in esame se ne inferisce che la p.a., rectius l'ente comunale attore, abbia comunque fruito dell'utilitas effettuata dalla convenuta non potendo l'adita giustizia sindacare, pur nei limiti spettantegli, peraltro difettandone la prova documentale in quanto non prodotta dall'ente attore, l'atto amministrativo di conferimento dell'incarico di cui si invoca la mancata giustificazione di debenza (delibera n. 20 dell'11.2.2010). Mette conto evidenziare, inoltre, che la pendenza, per come asserita da parte attrice, di un procedimento innanzi alla Corte dei ### avente ad oggetto proprio la corresponsione alla parte convenuta delle somme di cui si invoca la ripetizione, non conoscendone gli esiti, osta ad una pronuncia di tal tipo. Per tale motivo deve essere rigettata la domanda di parte attrice”. 
A confutazione della tesi dell'omesso deposito dell'atto di conferimento dell'incarico alla convenuta (identificato in sentenza nella delibera n. 20 dell'11.2.2010), l'appellante ha dedotto: “### atti del giudizio di primo grado risultava, tanto dalle allegazioni di parte attrice, quanto dalle allegazioni della convenuta (si veda pag. n. 2 della comparsa di costituzione della convenuta) che l'incarico di supporto al R.U.P. era stato conferito dal Comune con determinazione n. 21 del 12.3.2009. In aggiunta la difesa del Comune di ### aveva depositato tutti i provvedimenti relativi all'incarico de quo, e tra questi la determina n. 21 del 12.3.2009 (doc. 9 della produzione di primo grado del Comune), mettendo così il Tribunale in condizione di pronunciarsi sulla domanda. Ed infatti, dall'esame della produzione di primo grado è agevole constatare che il Comune aveva depositato, tra gli altri atti: a) la delibera di G.M.  n. 24 del 10.2.2009 con cui si dava mandato al R.U.P. di procedere all'affidamento dell'incarico di supporto (doc. 4 produzione primo grado); b) la determina n. 14 del 17.2.2009 con cui si invitano in professionisti eventualmente interessati a presentare l'offerta economica per il sopra detto incarico (doc.  8); c) la determina n. 21 del 12.3.2009 di conferimento dell'incarico all'ing.  ### (doc. n. 9); d) la determina n. 23 del 17.2.2010 di liquidazione del compenso all'ing. ### per l'incarico di cui alla precedente lettera c) (doc. n. 10); e) il mandato di pagamento attestante la corresponsione all'ing.  ### del compenso contestato in giudizio (doc. n. 11). Da tanto discende che non vi è alcun difetto di allegazione, risultando versati in atti tutti i documenti necessari al compiuto esame delle contestazioni mosse da parte attrice. Dai documenti sopra richiamati è possibile, infatti, ricostruire sia il percorso procedimentale relativo alla fase dell'evidenza pubblica necessaria ad individuare il professionista, sia il contenuto dell'incarico a quest'ultimo conferito che, infine, la liquidazione del compenso e, cosa ancor più importante, l'oggetto della liquidazione effettuata dall'### nel quale si chiarisce che il pagamento viene effettuato per la progettazione. È evidente, quindi, l'error in iudicando in cui è incorso il primo giudice che ha ritenuto non intellegibile il contenuto dell'incarico conferito all'ing. ### nonostante fosse versato in atti il provvedimento di incarico al sopra richiamato professionista, in uno a tutti i provvedimenti relativi alla fase selettiva. 1.1.1. Ma l'errore in cui è incorso il Tribunale si apprezza anche sotto un ulteriore profilo. Nella sentenza appellata il primo giudice ha individuato, quale provvedimento di incarico, non allegato in atti, la delibera n. 20 dell'11.2.2010. È utile chiarire (come peraltro risulta dagli atti) che la detta delibera n. 20/2010 non è stata depositata perché si riferisce al diverso incarico, pure attribuito all'ing. ### di ### dei ### e ### della ### in fase di esecuzione dell'appalto. Orbene, questo incarico non forma oggetto del presente giudizio, discutendosi oggi unicamente della ritualità del cumulo delle funzioni di assistente al R.U.P. e di progettista. La delibera n. 20/2010 non ha nulla a che vedere con il presente giudizio ed il Tribunale ha errato nel ritenere che tale delibera fosse quella di conferimento dell'incarico di assistente al R.U.P. del quale si discuteva in giudizio. 1.2. Segue. Una volta chiarito che agli atti del giudizio di primo grado vi erano tutti i provvedimenti che avrebbero consentito al Tribunale di verificare l'oggetto e la natura dell'incarico conferito all'ing. ### si deve osservare che lo stesso Tribunale non avrebbe potuto rigettare la domanda, come invece ha fatto, in quanto la stessa era fondata nel merito. Sul punto si ricorda infatti che L'### dopo aver esaminato il contenuto della determina di incarico nonché, a monte, tutti gli atti della procedura selettiva, ha concluso nel senso che alla convenuta non era mai stato attribuito un formale incarico di progettista, e che tale incarico non poteva esserle conferito in quanto incompatibile con quello di assistente al ### Sul punto si ribadisce quanto già osservato in primo grado, e non esaminato dal primo giudice, in merito al fatto che il procedimento di nomina di un assistente al R.U.P. e quello di nomina del progettista sono procedimenti ontologicamente diversi tra loro e che quello seguito dal Comune di ### era un procedimento finalizzato alla individuazione di un assistente al R.U.P. e non di un progettista. Con l'ulteriore precisazione che, come evidenziato nell'atto di citazione, ove è riportata per ampi stralci la delibera ### n. 401 cit., per l'importo dell'appalto di cui oggi si discute (€ 633.685,54), giammai il R.U.P. (e quindi a maggior ragione il suo assistente) avrebbe potuto ricevere l'incarico di progettista. Tutte queste considerazioni sono state svolte nell'atto di citazione, nel cui corpo l'### comunale ha riportato, facendoli propri, ampi stralci della delibera dell'### n. 401/2018, ove si segnalava che la convenuta non aveva ricevuto l'incarico di progettista. In conclusione, quindi, in fase rescindente, si è chiarito l'errore di fatto commesso dal Tribunale nel ritenere non allegato il provvedimento di incarico conferito alla convenuta e, in fase rescissoria, si chiarisce che la domanda attrice era fondata e meritevole di accoglimento perché la convenuta non ha mai avuto un formale incarico di progettista, sicché la stessa non poteva ricevere il compenso liquidatole dal Comune di ### 2. 
Ulteriore profilo di error in iudicando in relazione all'utilitas che sarebbe derivata dall'attività della convenuta e di cui avrebbe beneficiato il Comune di ### La sentenza appellata è errata anche nella parte in cui afferma che, a prescindere dalla validità dell'incarico di progettista, comunque, il Comune avrebbe beneficiato dell'attività progettuale della convenuta, con la conseguenza del rigetto della domanda giudiziale formulata dall'### comunale. 
Anche questa statuizione risulta manifestamente errata, oltre che meramente apodittica. Nel corso del giudizio di primo grado si è ampiamente dimostrato che il progetto elaborato dall'ing. ### presentava carenze tali da non rendere eseguibile l'opera. Si è chiarito e documentato, infatti, che i lavori sono stati avviati e immediatamente sospesi e che, dopo pochi mesi di sospensione, l'### e la ditta hanno sciolto consensualmente il contratto, stante l'impossibilità di eseguire l'intervento, a causa delle carenze progettuali. Per tali ragioni l'### comunale si è vista costretta a ricorrere al ### per le ###, onde acquisire un nuovo progetto. 
La pronuncia di rigetto è quindi errata nella motivazione, oltre che in contrasto con le evidenze probatorie e le allegazioni documentali agli atti del giudizio di primo grado. Ed infatti, il Comune di ### richiamando la delibera dell'### n. 401/18 e allegando la convenzione con il ### delle ###, ha dimostrato che il progetto redatto dall'ing.  ### è risultato inutile allo scopo, essendo affetto da plurime carenze, per cui non si comprende quale utilitas avrebbe tratto il Comune da un progetto non cantierabile. Anche sotto tale profilo, pertanto, la sentenza appellata è errata nella parte in cui accerta l'esistenza dell'utilitas della prestazione in presenza di atti di segno chiaramente contrario, dai quali si desume l'inutilizzabilità del progetto per le sue evidenti carenze. In sintesi e in ossequio a quanto richiesto dal disposto dell'art. 342 c.p.c., si chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui: a) ha erroneamente ritenuto che non fosse stato versato in atti il provvedimento di conferimento dell'incarico in favore della convenuta, ing. ### e che tale mancata allegazione avrebbe determinato la non intellegibilità del contenuto del predetto incarico, impedendo al giudice di pronunciarsi nel merito in ordine alla domanda attrice; b) ha erroneamente omesso di valutare gli atti depositati in giudizio dall'### dai quali risultava, da un lato, che la convenuta non aveva mai ricevuto (e non poteva ricevere) un incarico di progettista e, dall'altro, che comunque il progetto redatto dall'ing. ### era inutilizzabile, dal che discendeva l'inesistenza dell'utilitas della prestazione; c) in conseguenza di quanto sopra statuito ha erroneamente rigettato la domanda attrice”.  ### è infondato. 
Innanzi tutto, va rilevato che l'appellante non pone in discussione l'impostazione giuridica data dal tribunale alla fattispecie, sebbene il primo giudice avesse in qualche modo “capovolto” i termini della questione laddove l'ente territoriale aveva proposto un'azione di ripetizione di indebito pagamento ex art. 2033 mentre la convenuta aveva proposto un'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. ma solo in via subordinata all'accoglimento dell'azione dell'attore. 
Infatti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato, sicché l'inesistenza originaria del titolo del pagamento o il suo venir meno costituiscono il presupposto per la ripetizione di quanto versato al fine di ricondurre i patrimoni nella situazione precedente, con il solo temperamento, per quanto riguarda i frutti e gli interessi, derivante dall'eventuale condizione di buona fede dell'accipiens. Si parla a riguardo di condicio indebiti sine causa ovvero di condicio indebiti ob causam finitam per indicare, rispettivamente, l'assenza o il venir meno della giustificazione dello spostamento patrimoniale. La giurisprudenza ha all'uopo rimarcato che nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento: nella prima ipotesi, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido; nella seconda ipotesi ha unicamente onere di allegare l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendone impossibile la prova positiva, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa (Cass. III, n. 19902/2015). 
Ciò premesso, va rilevato che l'art. 10, comma 7, d.lg. n. 163 del 2006, dispone che «nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale». La legge, dunque, prevede che, nelle ipotesi dalla stessa contemplate e nella specie non specificamente contestate, il responsabile del procedimento possa avvalersi di un supporto tecnico per lo svolgimento delle attività che allo stesso competono. 
Nella specie può convenirsi con l'appellante che con la delibera n.21 del 12.3.2009, prodotta dall'ente sin dalla sua costituzione in giudizio, fu conferito all'ing. ### l'incarico di supporto al r.u.p. per la progettazione degli interventi all'immobile di proprietà comunale. Fu predisposta all'uopo gara, aggiudicata appunto all'ing. ### e stipulata convenzione con determinazione anche del corrispettivo, poi liquidato dall'ente a seguito di determina che ne riconosceva la congruità e corrispondenza a quanto convenuto (vedi tutti gli atti prodotti dall'appellante). 
Sennonché con il provvedimento, più volte richiamato dall'ente, l'### a seguito di una denuncia di un cittadino e dell'attività ispettiva espletata, rilevò tra l'altro che stando all'interpretazione costante del citato articolo 10 dec. Leg.vo 163/2006 (nel testo all'epoca vigente), l'amministrazione non avrebbe mai potuto conferire ad un esterno l'incarico di progettazione ma solo incarichi di supporto tecnico all'attività di competenza del r.u.p.. Ma a prescindere dalla validità o meno di tale tesi interpretativa, è evidente che non può ritenersi, solo per le valutazioni dell'### che l'incarico non sia esistente o sia stato conferito invalidamente e che perciò debba ritenersi secondo la prospettazione dell'ente - irritualità del cumulo delle funzioni di assistente al R.U.P. e di progettistacarente il titolo giustificativo della corresponsione del compenso al professionista. 
Infatti, la violazione della clausola circa i limiti dei poteri conferibili all'incarico esterno a supporto del r.u.p. anche progettista dei lavori a farsi, di cui all'art.  10, d.lg. n. 163 del 2006, in sé considerata, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia o invalidità del contratto d'opera professionale, potendo rilevare ai fini della valutazione delle responsabilità, anche risarcitorie, solo nel caso in cui l'aggiudicazione sia illegittima per vizi propri. Vizi che nella specie non risultano nemmeno esplicitati e la circostanza che l'### abbia mandato per l'ulteriore corso gli atti ispettivi alla Corte dei ### rileva ai soli fini delle responsabilità erariali, giacché costituisce danno erariale l'erogazione di compensi a seguito del conferimento, da parte di un ente locale, a soggetti esterni, di incarichi di supporto al Rup in assenza dei presupposti previsti dalla legge. 
Dunque, così integrata la motivazione della sentenza appellata, l'appello non può trovare accoglimento perché non risulta dimostrato l'elemento costitutivo della fattispecie invocata e cioè la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale di cui si chiede la ripetizione. 
È appena il caso di rilevare quanto alla questione dell'utilitas, pure affrontata in sentenza ed oggetto di gravame, che la stessa non rileva giacché è escluso il presupposto della mancanza di giusta causa. Del resto, a prescindere dall'assorbente rilievo che l'inutilizzabilità del progetto per carenze di previsioni circa la tenuta del piano di fondazione dell'edificio, non è stata riproposta come ragione di inadempimento del professionista, va rilevato che contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante nemmeno v'è prova di siffatto inadempimento. 
Infatti, dalla relazione dell'### che ovviamente non prese posizione sul punto anche in mancanza di accertamenti tecnici, il problema dell'adeguamento del progetto derivò dalla sopravvenienza di norme: infatti dalla relazione dell'### (pag.3) si evince che, con note del 21 e 25.5.2010, fu la stessa progettista strutturale ing. ### a comunicare che il terreno di fondazione non aveva sufficiente capacità portante e pertanto il progetto doveva essere rivisto alla luce delle nuove norme in materia sopravvenute (d.m. infrastrutture del 14.12008 efficace dal 30.6.2009). 
Fondato è invece l'appello incidentale giacché il Tribunale ha disposto la compensazione in ragione di una pretesa reciproca soccombenza nonostante che la convenuta avesse proposto la domanda riconvenzionale solo condizionatamente all'accoglimento della domanda principale. 
Pertanto, il Comune di ### deve essere condannato al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore superiore ad € 52.000,00, con distrazione in favore dell'avv. ### che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..  P. Q. M.  La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal Comune di ### e sull'appello incidentale proposto dall'ing. ### avverso la sentenza n. 3695/2022 del Tribunale di ###, così provvede: a) Rigetta l'appello principale; b) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di ### al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, che liquida in € 759,00 per spese, € 14.103,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore dell'avv. ### c) condanna il Comune di ### al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello, che liquida in € 777,00 per spese, € 14.317,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a.  e c.p.a. come per legge e che distrae in favore dell'avv. ### d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante principale a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02. 
Così deciso in Napoli, il #### est.   Dr. ### firmato digitalmente ### redazione del presente provvedimento ha contribuito la funzionaria a.u.p.p. dr. ### 

causa n. 2277/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cocchiara Alessandro, Cucciniello Carmen

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17394/2022 del 30-05-2022

... prevista dell'art. 195 comma 6 del ### garantisce il sindacato di legittimità sull'osservanza delle regole processuali. In definitiva il motivo di ricorso è del tutto infondato risolvendosi in una mera petizione di principio, giacché non offre alcuna specificazione in ordine al pregiudizio che concretamente sarebbe derivato alla parte dallo svolgimento del processo pur sempre in udienza pubblica e nel rispetto dei termini stabiliti dalla medesima norma. Come ripetutamente affermato da questa Corte, l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte, non potendo esaurirsi in un mero interesse astrat-to ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (tra le tante, Cass. n. 15353 del 2010; Cass. n. 13373 del 2008; Cass. n. 11844 del 2006). Nel caso di specie il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio abbia subito in concreto da una decisione adottata dalla Corte d'Appello all'esito di una trattazione svoltasi in pubblica udienza (e non in sede camerale), cioè secondo un rito notoriamente caratterizzato da maggiori garanzie per l'interessato; - con il terzo motivo il ricorrente - (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2018 R.G. proposto da ### rappresentato e difeso dagli avvocati ##### e ### giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'ultimo difensore; - ricorrente - contro ### E ### - CONSOB, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati #### e ### con domicilio eletto in ####.B. Martini n. 3; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 55/2018, cfL depositata in data ###.  7.5 23 i 24 1„.-1 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2021 dal ### Osserva in fatto e in diritto ### che: - con delibera n. 19934/2017, la ### ha applicato a ### componente del Consiglio di ### della ### popolare di ### (da ora ###, in carica dal 01.01.2014 al 28.02.2015, la sanzione pecuniaria di euro 100.000,00, oltre a quella accessoria della perdita per la durata di due mesi dei requisiti di idoneità previsti dal t.u.f. per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e l'incapacità, per il medesimo periodo, ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentari o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo, per violazione dell'art. 94 t.u.f., per avere la banca realizzato una campagna sollecitatoria volta ad offrire ai clienti, in contropartita diretta, i titoli azionari presenti nel ### da intendere quale ipotesi di offerta al pubblico di prodotti finanziari ex art. 1 comma 1 lett. t) t.u.f., senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo. In particolare, veniva rilevato che dall'attività ispettiva emergeva la vendita di azioni del detto ### nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 28 febbraio 2015 in maniera sistematica, ed in regime di contropartita diretta, ai clienti della stessa banca, e ciò tramite una serie di iniziative volte ad incentivare tale acquisto, indirizzate ad una pluralità di persone non individuabili ex ante, coinvolgendo sia coloro che erano già soci sia coloro che ancora non lo erano, il tutto applicando condizioni di prezzo uniformi.  ### ha proposto opposizione avverso siffatta delibera, con ricorso depositato in data ###, cui ha resistito la ### chiedendone la reiezione.  2 La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 55 del 3 maggio 2018 ha rigettato l'opposizione condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite. 
Disattese le questioni preliminari relative alla carenza di motivazione, alla pretesa decadenza dal potere sanzionatorio per il decorso del termine di cui all'art. 195 co. 1 t.u.f. e per il superamento del termine ragionevole di definizione del procedimento sanzionatorio, la sentenza ribadiva la legittimità dell'applicazione del principio tempus regit actum nel caso di specie, esclusa la retroattività alla legge più favorevole, non trattandosi di sanzioni di natura penale. 
Ancora, reputava infondata la deduzione circa la genericità e contraddittorietà dell'atto di contestazione ed escludeva la violazione del contraddittorio quanto all'accesso alle prove raccolte dalla ### nella fase ispettiva, nonché in ordine alle modalità di formazione delle prove impiegate nel procedimento sanzionatorio, escludendo altresì la violazione del principio di imparzialità e separazione della funzione istruttoria e decisoria. 
Quindi, riassunte le vicende del gruppo ### di ### con il richiamo all'intervento della BCE che aveva proceduto ad un attento riesame dei requisiti patrimoniali dei vari istituti di credito, così da evitare squilibri nell'applicazione degli obblighi di ricapitalizzazione, ricordava come fossero stati resi oltre modo stringenti i presupposti per l'acquisto di azioni proprie, stabilendo una soglia massima per l'utilizzo del ### in conformità della disciplina codicistica (artt. 2357 e 2357 ter c.c.) e di quella comunitaria (### UE n. 575/2013). 
Dalle verifiche svolte in sede ispettiva risultava confermato che la ### al fine di sostenere l'acquisto del proprio titolo azionario, in vista del comprehensive assessment della ### e tenuto conto delle imminenti operazioni di aumento del capitale, tra il 2014 ed il 2015 aveva in maniera continuativa sollecitato ad un'ampia platea di clienti l'acquisto delle azioni proprie sul mercato secondario, con c 3 condizioni di prezzo uniformi, facendo però figurare le operazioni come esecutive di ordini impartiti su iniziativa degli stessi clienti. 
Era da condividere la valutazione della ### che aveva ritenuto che si trattasse in realtà di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, e ciò in vista dell'obiettivo di evitare il superamento del vincolo alla normativa prudenziale quanto alla consistenza del ####, quale componente del CdA aveva condiviso ed avallato l'offerta compiuta con tali modalità, autorizzando anche sistematiche operazioni di vendita in contropartita diretta con i clienti. 
La sentenza, dopo avere ampiamente illustrato gli elementi probatori emersi in sede ispettiva e ribadito che gli stessi davano contezza dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato, evidenziava che non sussistevano dubbi circa la qualificazione della vicenda in termini di offerta al pubblico, trattandosi di iniziativa che proveniva dall'emittente, e che non rispondeva ad un'esigenza di dare esecuzione ad ordini provenienti dalla clientela. 
Non rilevava altresì che l'attività fosse stata comunicata senza avvalersi di mezzi di comunicazione di massa, ma mediante l'informativa realizzata nei confronti dei vari clienti della banca, a tal fine appositamente contattati (e senza che rilevasse la non uniforme modalità di comunicazione).  ###à era stata condotta in maniera continuativa, sistematica e pianificata dalla rete commerciale, secondo specifiche direttive ed obiettivi fissati dai vertici aziendali, dando vita ad una campagna definita convenzionalmente come "svuotafondo". 
La stessa era funzionale anche all'esigenza di consentire il soddisfacimento delle richieste di disinvestinnento della clientela, che sollecitava la vendita delle azioni della banca, assicurando così che il fondo azioni proprie fosse contemporaneamente svuotato con la collocazione delle azioni presso la clientela.  % 4 Emergeva altresì che il prezzo delle azioni era risultato nella sostanza uniforme e standardizzato, senza la possibilità di procedere ad una trattiva individuale, e senza che rilevasse a tal fine che la sua determinazione fosse opera, in ordine cronologico, prima di una delibera assembleare (dal 1 gennaio 2014 al 7 maggio 2014) e poi dell'assemblea dei soci, essendo ai fini sanzionatori rilevante che il prezzo stesso fosse predeterminato all'atto della formulazione dell'offerta ai clienti. 
Inoltre non incideva sulla vicenda la circostanza che il periodo dell'offerta non fosse stato predeterminato, essendo la durata della medesima determinabile per relazione in vista dell'attuazione della campagna c.d. svuotafondo. 
Né poteva ragionevolmente pretendersi, in considerazione delle stesse modalità di comportamento della rete commerciale, che di tale offerta fosse fatta una formalizzazione ufficiale. 
Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, la Corte d'Appello, rilevava che erano note agli operatori del settore le implicazioni poste dall'entrata in vigore del ### UE 575/2013 e dal ### delegato UE n. 241/2014, in forza della ### IV, che imponevano il rispetto dei ratios patrimoniali imposti. 
Ancora risultava nota al CdA l'enorme quantità di richieste di cessioni di azioni della BPV da parte dei soci, e ciò per i numerosi reclami presentati a causa dei lunghi tempi per l'evasione delle richieste. 
Era quindi nota la situazione di sbilanciamento delle operazioni sul ### che aveva indotto i vertici aziendali a promuovere la detta campagna svuotafondo. 
Ciò indusse anche ad una gestione opportunistica del cd. blocking period, essendosi rimossi i limiti alle operazioni sulle azioni in forza di decisioni ampiamente discrezionali della banca, con una serie di deroghe non predeterminate in maniera oggettiva. 
Il blocco venne nella sostanza eluso quanto alla alienazione delle azioni ricadenti nel ### e ciò anche al fine di far acquisire al 5 maggior numero di clienti la qualità di soci, onde poter poi essere coinvolti nelle successive operazioni di aumento del capitale. 
Il ricorrente aveva avuto modo di partecipare a numerose sedute del ### e pertanto non poteva non avvedersi dei plurimi segnali di allarme che gli imponevano di attlivarsi, anche in considerazione del fatto che dal 7.10.2011 al 12.2.2015 nell'ambito del CdA non furono conferite deleghe. 
Anche gli amministratori non esecutivi avevano quindi il dovere di agire informati e le criticità bene potevano essere intercettate in ragione dell'elevato volume delle vendite di azioni proprie, essendo l'anomalia iscritta in un quadro significativamente inciso dal mutamento normativo e dall'esigenza di rispettare i parametri di solidità imposti dalla normativa comunitaria. 
Andava quindi affermata la responsabilità del ricorrente, anche sul piano soggettivo, in virtù della norma di cui all'art. 3 della legge 689/1981, e ciò perché questi aveva acquisto consapevolezza della necessità della banca di alienare in breve tempo le azioni detenute nel detto fondo tramite un'attività rientrante nella nozione di offerta al pubblico, ma senza premurarsi di assicurare anche la pubblicazione del doveroso prospetto informativo. 
Infine, alcuna rilevanza poteva assegnarsi alla circostanza (peraltro non provata) che l'ideazione ed attuazione della campagna fossero ascrivibili ai vertici aziendali ed ai collaboratori della rete commerciale, senza che mai fosse stata evidenziata la presenza di criticità, e ciò in quanto tale condotta non rendeva inevitabile l'omissione dell'agire incombente sul ricorrente. 
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ### sulla base di sedici complessivi motivi, raggruppati e titolati fra: motivi di diritto (2.1 e 2.2), motivi per vizi formali (premessa, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6), motivi per vizi sostanziali: l'elemento soggettivo (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6) e motivi per vizi sostanziali: l'elemento oggettivo (5 e 6).  ### ha resistito con controricorso.  6 , In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie illustrative, accompagnate per il ricorrente anche da richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.c. 
Atteso che: - preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale allegata alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. da parte ricorrente, di cui va ritenuta l'inutilizzabilità ai fini della decisione, in particolare della richiesta di archiviazione dell'08.04.2011 depositata dalla ### della Repubblica presso il Tribunale Penale di ### in ordine alla posizione del ### trattandosi di documenti che esulano dal novero dei documenti di cui all'art. 372 c.p.c. in quanto non attinenti all'ammissibilità del ricorso o del controricorso. 
Occorre qui ribadire che la richiesta di archiviazione della ### della Repubblica quanto alla posizione del ricorrente in ordine alle fattispecie penali per le quali era indagato, in concorso con altri, in ragione delle rispettive qualità, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per la responsabilità di avere avallato la prassi aziendale volta ad effettuare operazioni con finanziamenti strutturati per l'acquisto di azioni dell'istituto - diversamente da quanto adombra lo stesso ### - non comporta il venir meno dell'elemento costitutivo della medesima fattispecie per essere la stessa condotta, di omessa vigilanza, oggetto di contestazione nel presente giudizio a titolo di illecito amministrativo, per effetto del principio dell'efficacia riflessa del giudicato, sussistendo un regime di assoluta autonomia tra procedimento penale e procedimento sanzionatorio amministrativo, sicché risulta esclusa la possibilità stessa di far valere nel procedimento amministrativo l'efficacia della pronuncia adottata in sede penale. Senza dire che, nel caso di specie, non ricorre neanche una situazione di opponibilità a ### della pronuncia 7 adottata in sede ###considerazione del fatto che ### non risulta essere stata parte di quel procedimento; - passando al merito, con il primo motivo il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del GO per incongrua lettura del dato normativo attributivo della potestas iudicandi e comunque in subordine l'incostituzionalità dell'art. 195 commi 4-8 t.u.f., nella parte in cui attribuisce al GO la giurisdizione sulle opposizioni alle sanzioni amministrative con violazione del principio del giusto processo di cui agli artt. 111 e 113 Cost., nonché dell'art. 47 par. 1 della ### dei diritti fondamentali (### e dell'art. 6 CEDU. 
Sostiene il ricorrente che sin dall'atto di opposizione era stato sottolineato come il procedimento di opposizione di cui all'art. 195, nel porre limiti all'introduzione di eventuali ulteriori domande, anche di carattere risarcitorio, non garantisce la piena ed effettiva tutela prevista dalle norme costituzionali e da quelle di carattere internazionale. 
Infatti, la limitazione dell'oggetto della cognizione alla sola contestazione della legittimità dell'atto sanzionatorio preclude la cumulabilità anche della domanda risarcitoria. 
Come del pari si palesa l'illegittimità della previsione in rapporto ad altri procedimenti sanzionatori per i quali l'opposizione è invece riservata dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
E' pur vero che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2012 ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 comma 1 n. 19 all. 4 del d.lgs.  n. 104/2010, che disponeva l'abrogazione dei commi da 4 ad 8 dell'art. 195, in punto di giurisdizione della Corte di appello quanto alle sanzioni irrogate dalla ### ma successivamente l'art. 3 del d.lgs. n. 160/2012 ha soppresso il citato n. 19, dovendosi quindi ritenere che a seguito di tale soppressione sia restata immutata la portata della disposizione generale in tema di giurisdizione 8 esclusiva del GA ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, con la conseguente attrazione a tale giurisdizione anche delle sanzioni amministrative oggetto di causa. 
Sussiste quindi, ad avviso del ricorrente, il difetto di giurisdizione del GO sostenendosi, in subordine, l'illegittimità costituzionale delle norme di cui in rubrica, ove interpretate nel senso della attribuzione della giurisdizione a detto giudice. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
Deve ricordarsi che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dinanzi alla Corte di appello non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio (Cass. n. 13150 del 2020). 
In primo luogo, rileva il Collegio che secondo la propria giurisprudenza (Cass. n. 16714 del 2003) nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, avuto riguardo al suo oggetto limitato all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale (poteri istruttori ufficiosi, inappellabilità delle decisioni etc.) non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge, quale una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente (conf. Cass. n. 12190 del 1999), dovendosi quindi ritenere che la peculiare natura del giudizio preluda la cumulabilità nello stesso giudizio della richiesta di tutela di pretese di carattere diverso, che sono tuttavia suscettibili di essere autonomamente fatte valere in un separato giudizio. 
Il pur riscontrabile sacrifico al principio di economia processuale trova in tal caso una giustificazione nella peculiare natura del giudizio di opposizione (nella specie devoluto alla cognizione in unico grado di merito della Corte di appello), sicchè è proprio 9 l'esigenza di tutela del principio del doppio grado di merito (sebbene non costituzionalizzato) per le diverse pretese scaturenti dal giudizio di opposizione che impone, in assenza di una pari previsione derogatoria da parte del legislatore, la non cumulabilità di altre diverse domande nel medesimo giudizio di opposizione. 
Si tratta in ogni caso di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e che non determina una violazione irreparabile del diritto di difesa, stante appunto la possibilità di poter autonomamente proporre domanda per la tutela delle situazioni connesse alla vicenda sanzionatoria. 
Si è peraltro da tempo evidenziato che l'impossibilità di celebrare un unico giudizio per più pretese scaturenti dalla medesima vicenda è mera tecnica processuale che non limita - in realtà - il diritto di azione, né quello di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere comunque fatta valere nella competente, pur se distinta, sede ###pienezza di contraddittorio e di difesa, non configurandosi neppure una lesione del principio di ragionevole durata del processo (Corte cost. n. 251 del 2003; Cass. n. 124 del 2005). 
Quanto invece al diverso profilo relativo alla giurisdizione del GO, ritiene il Collegio che si palesi erronea la lettura del ricorrente circa gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità degli art. 133 comma 1 lett. I), 135 comma 1 lett. c) e 134 comma 1 lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Attuazione dell'art. 44 I. 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del GA con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del ### - sede ###materia di sanzioni irrogate dalla ### nazionale per le società e la borsa (###, e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, ritenendo che tali norme violano l'art. 76 Cost. in quanto, trattandosi di una delegazione di mero 10 ..  riassetto normativo, i principi debbono essere interpretati in senso e restrittivo. 
La motivazione della pronuncia del Giudice delle leggi sottolinea che la Corte di cassazione aveva sempre precisato che la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni avverso le sanzioni inflitte dalla ### spettava all'autorità giudiziaria ordinaria, e che anche tali sanzioni, non diversamente da quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla base della gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva e quindi sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa (Cass., Sez. Un., 22 luglio 2004 n. 13703; nello stesso senso Cass. 11 febbraio 2003 n. 1992; Cass. 11 luglio 2001 n. 9383). Ad analoghe conclusioni era peraltro pervenuto anche il Consiglio di Stato che aveva riconosciuto la propria giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto sanzioni inflitte dalla ### ma solo a seguito della previsione di cui all'art. 133 (materia di giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera I), del d.lgs. n. 104 del 2010, che prevedeva testualmente che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori, ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati (...) dalla ### nazionale per la società e la borsa» (Consiglio di Stato, sezione VI, 19 luglio 2011 10287). 
In precedenza, però lo stesso Consiglio di Stato aveva aderito all'impostazione della Cassazione, secondo cui deve attribuirsi al giudice ordinario la giurisdizione sulle sanzioni inflitte dalla ### (Consiglio di Stato, sezione VI, 6 novembre 2007 n. 6474; cfr. in precedenza, Consiglio di Stato, sezione VI, 19 marzo 2002 4148). 
Il carattere innovativo della previsione normativa del 2010 è stato ritenuto fondante ai fini del riscontro dell'eccesso di delega ed è stato quindi precisato che a seguito della declaratoria di illegittimità 11 costituzionale tornano ad avere applicazione le disposizioni previgenti.  ### è quindi quello del ripristino, con efficacia ex tunc, della giurisdizione del GO e senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla previsione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 160/2012, che invece funge da conferma degli effetti della sentenza della Corte costituzionale. 
In tal senso depone anche la giurisprudenza della Corte costituzionale che con la sentenza n. 94 del 2014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli art. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c) e 135, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il ### - sede di ### anche le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla ### d'### Nel ribadirsi che in tal modo il legislatore delegato era intervenuto in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, senza tenere in debita considerazione i principi e i criteri enunciati dalla delega per il riordino normativo del processo amministrativo e del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e amministrativi contenuta nell'art.  44 della I. n. 69 del 2009, il quale richiedeva, tra l'altro, di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, incidendo profondamente sul precedente assetto, illegittimamente discostandosi dalla consolidata giurisprudenza delle ### civili della Corte di cassazione circa la spettanza alla giurisdizione ordinaria delle controversie "de quibus", nel dare atto che l'art. 4, comma 1, numero 19), dell'### 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 era stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza 162 del 2012, nella parte in cui si riferiva alle sanzioni ### ha ricordato che tale norma era stata poi integralmente soppressa, dal 12 legislatore delegato, con il decreto legislativo "correttivo" 14 settembre 2012, n. 160 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), con effetti però solo pro futuro. Ha quindi tratto la conseguenza che fosse necessario rimuovere il vizio di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'### 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abrogava gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 58 del 1998, là dove attribuiscono alla Corte di appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla ### d'### E' evidente quindi che già la Corte costituzionale abbia offerto un'autorevole interpretazione della norma invocata da parte ricorrente, pervenendo alla conclusione della sua inidoneità ad incidere sul riparto di giurisdizione secondo le regole anteriori all'intervento illegittimo del 2010, mirando solo a ripristinare tale regola, ma per il futuro, essendosi quindi reso necessario l'intervento del giudice delle leggi, quanto alle sanzioni ### d'### per il periodo di vigenza dell'art. 4 co. 1 n. 19 dell'ali. 4 del d.lgs. n. 104/2010. 
Va infine ricordato come la soluzione a favore della giurisdizione del GO sia stata di recente ribadita da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass., Sez. Un., n. 4362 del 2021), laddove ha affermato che le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrativi irrogate dalla ### d'### ex artt.  145 d.lgs. n. 385/1993 per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività bancaria sono devote alla giurisdizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, per i quali sussiste la concreta e diretta giustificativa della potenza sanzionatoria esercitata nel caso concreto e incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del 13 conferimento, con una motivazione che, sebbene espressamente riferita alle sanzioni della ### d'### si presta adeguatamente a sorreggere identica conclusione anche per le sanzioni ### (per le sanzioni ### e nel medesimo senso si veda anche Cass., Un., n. 25476 del 2021). 
Le superiori considerazioni, che hanno trovato anche il conforto del giudice delle leggi, rendono altresì contezza della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate da parte ricorrente. 
Come si è detto, infatti, la giurisdizione sul potere sanzionatorio della pubblica amministrazione appartiene di regola alla cognizione del giudice ordinario posto che il giudizio verte non sull'atto ma sul rapporto. In altri termini oggetto del giudizio non è la legittimità del provvedimento amministrativo visto nell'ottica dei vizi propri della giurisdizione amministrativa di legittimità, quanto piuttosto l'accertamento circa la sussistenza dell'illecito sotto il profilo oggettivo, condotta attiva od omissiva, e sotto il profilo soggettivo, colpa o dolo. 
La situazione giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge, infatti, ha comunque consistenza di diritto "perfetto" (Cass., Un., 4 febbraio 2005 n. 2205).  ### parte, è questa la ragione per la quale, da sempre, si è affermato che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio (ex plurimis Cass. 13150 del 2020). 
Ne consegue che la materia sanzionatoria può essere sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo, come eccezione alla regola generale, solo in presenza di un'apposita disposizione di legge, costituendo i provvedimenti sanzionatori la reazione a 14 comportamenti del privato assunti come illegittimi, in relazione ai quali non si pone la difficoltà - alla base della previsione di giurisdizione esclusiva - di distinguere gli aspetti concernenti diritti soggettivi da quelli riguardanti interessi legittimi, poiché, come si è detto, la situazione giuridica di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e nei modi non stabiliti dalla legge, ha consistenza di diritto soggettivo perfetto (Cass., Sez. Un., 2 luglio 2008 n. 18040). 
Una questione di costituzionalità sotto questo profilo, pertanto, può al più porsi in senso inverso, sulla legittimità dell'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle suddette controversie. 
In proposito la Corte Costituzionale ha chiarito che l'art. 103 Cost., nel prevedere la giurisdizione esclusiva "in particolari materie indicate dalla legge", legittima tale giurisdizione solo in riferimento esclusivo alle materie prescelte dal legislatore ed all'esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, di un potere pubblico (v. sent. 
Corte costituzionale n. 204 del 2004, n. 191 del 2006 e n. 94 del 2014). Da ciò discende la necessità ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie alla detta giurisdizione, che vi siano coinvolte situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse; che il legislatore assegni al giudice amministrativo la cognizione non di "blocchi di materie", ma di materie determinate; e che l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio (Corte costituzionale n. 35 del 2010). 
La Corte costituzionale, in applicazione di tali principi, ha ritenuto inammissibile in più occasioni una pronuncia additiva, come quella 15 invocata nel caso in esame. Si è detto, infatti, che l'introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva può essere effettuata solo da una legge — come prescrive l'art. 103, primo comma, ###, e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla sentenza n. 204 del 2004, pertanto risulta inammissibile il petitum posto dal giudice rimettente, che si risolve nella richiesta di introdurre, con una sentenza additiva, un nuovo caso, che può invece essere frutto di una scelta legislativa non costituzionalmente obbligata" (Corte costituzionale n. 259 del 2009). 
Anche nel caso in esame, la questione di costituzionalità posta dal ricorrente è dichiaratamente volta ad ottenere una pronuncia additiva, che estenda le ipotesi di giurisdizione esclusiva, sino a riconnprendervi la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti sanzionatori della ### (e di conseguenza della ### d'###. Sicché, come evidenziato dal giudice delle leggi, una tale richiesta non tiene conto della previsione di cui all'art. 103 ###, laddove stabilisce che sia la legge ad indicare le "particolari materie" nelle quali è attribuita agli organi di giustizia amministrativa la giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi. 
In altri termini la riserva legislativa in ordine alla delimitazione della giurisdizione esclusiva determina l'inammissibilità di una sentenza di tipo additivo, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nell'ambito di un ventaglio di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta; - con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art.  360 n. 4 c.p.c., la violazione del contraddittorio perpetrata nel giudizio avanti alla Corte lagunare, con violazione del diritto di difesa per illegittima compressione del contraddittorio anche ai sensi dell'art. 24, comma 2 e 111 ### dell'art. 6 CEDU e dell'art.  16 47, par. 1 della ### dei diritti fondamentali UE. Espone il ricorrente di avere il ### depositato, nel corso della prima udienza, istanza di rinvio per la necessità di espletamento di una compiuta difesa in ragione della copiosa documentazione prodotta dalla ### per essere obiettivamente inadeguato il termine di 10 giorni prima dell'udienza calendarizzata ex art. 195, comma 6 t.u.f.  per la disamina di una memoria di oltre novanta facciate, corredata dal deposito di 364 documenti, rinvio che veniva negato dal giudice e nonostante la non opposizione della medesima ### sul rilievo che era stata disposta l'acquisizione delle 'note d'udienza' e dei documenti ad essa allegati proprio per soddisfare l'esigenza difensiva prospettata dalla parte ricorrente. Ad avviso del ricorrente il diniego di un termine per la replica sostanzierebbe una palese lesione del diritto di difesa garantito sia dalla nostra ### fondamentale sia dal diritto UE. La tutela del contraddittorio avrebbe dovuto implicare che alla parte, a cui sia stato contrapposto un nuovo atto, fosse data la possibilità di controdedurre, avvalendosi di mezzo - lo scritto - che non poteva certo essere ricondotto alle note d'udienza. 
Il motivo è privo di pregio. 
Il procedimento di cui all'art. 195 TUF, già nella formulazione anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. n. 72/2015, pur traendo linfa da due distinti modelli normativi (l'opposizione a sanzioni amministrative prevista in generale dalla L. n. 689 del 1981 ed il rito camerale disciplinato dagli art. 737 ss. c.p.c.), si caratterizzava in termini di modello procedimentale autonomo (Cass., Sez. Un., 20930 del 2009), i cui caratteri di specialità dovevano, di volta in volta, essere ricostruiti dall'interprete. Tale originalità del modello procedimentale delineato dall'art. 195 TUF va a maggior ragione confermata all'esito della novella introdotta dal D.Igs. 72/2015, diretto ad assicurare, nel rispetto dei principi desumibili dalla sentenza ### del 4 marzo 2014, celerità ed efficienza del procedimento, pur nel rispetto della pubblicità dell'udienza. Il rito di 17 opposizione a sanzioni costituisce, del resto, materia rientrante nella esclusiva discrezionalità del legislatore, il quale è libero di effettuare una scelta delle diverse soluzioni procedimentali adottabili nei procedimenti amministrativi, pur riferibili allo schema delineato dalla I. n. 689/1981, onde deve ritenersi precluso alla Corte ogni qualsivoglia intervento additivo (Corte cost. 4 giugno 2003 n. 185). 
Né può lamentarsi che tale disciplina implichi una compressione del diritto di difesa dell'opponente, posto che la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza della Corte territoriale, prevista dell'art.  195 comma 6 del ### garantisce il sindacato di legittimità sull'osservanza delle regole processuali. 
In definitiva il motivo di ricorso è del tutto infondato risolvendosi in una mera petizione di principio, giacché non offre alcuna specificazione in ordine al pregiudizio che concretamente sarebbe derivato alla parte dallo svolgimento del processo pur sempre in udienza pubblica e nel rispetto dei termini stabiliti dalla medesima norma. 
Come ripetutamente affermato da questa Corte, l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte, non potendo esaurirsi in un mero interesse astrat-to ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (tra le tante, Cass. n. 15353 del 2010; Cass. n. 13373 del 2008; Cass. n. 11844 del 2006). 
Nel caso di specie il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio abbia subito in concreto da una decisione adottata dalla Corte d'Appello all'esito di una trattazione svoltasi in pubblica udienza (e non in sede camerale), cioè secondo un rito notoriamente caratterizzato da maggiori garanzie per l'interessato; - con il terzo motivo il ricorrente - esposta una premessa sulla natura dei procedimenti sanzionatori ### nel quadro dei principi regolatori domestici ed europei dell'azione amministrativa punitiva 18 - denuncia la violazione dell'art. 3 della legge n. 689/1981 nella parte in cui la Corte d'Appello ha negato la violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità dell'atto applicativo della sanzione, insite nel fatto che l'accertamento risulta nella sostanza motivato per relationem, (avendo recepito per intero e senza approfondimenti, le proposte dell'###, omettendo di considerare che le previsioni della legge generale sul procedimento amministrativo non possono trovare applicazione nell'ambito dei procedimenti sanzionatori. 
Si deduce che la sentenza impugnata ha disatteso l'analogo motivo di opposizione, osservando che le deduzioni svolte dal ricorrente erano state esaminate dall'autorità di vigilanza ed erano state respinte, sicché la doglianza investiva non già l'omessa loro disamina, quanto la decisione di disattenderle. 
Inoltre, ha aggiunto che la giurisprudenza amministrativa non prevede che dall'esame delle memorie e dei documenti debba discendere un'analitica confutazione, essendo a tal fine sufficiente una motivazione che renda in maniera sostanziale percepibile la ragione del mancato recepimento delle deduzioni del privato. 
Nel motivo si sostiene invece che il provvedimento sanzionatorio debba essere autosufficiente sul piano della motivazione, senza poter far ricorso ad interazioni esterne. 
Il principio di cui alla legge n. 241/1990 in punto di motivazione per relationem non appare estensibile ai procedimenti sanzionatori, con la conseguenza che, avuto riguardo alla delibera impugnata, il rinvio operato dalla ### agli atti dell'ufficio proponente non può supplire alla carenza motivazionale. 
Il motivo è evidentemente privo di fondamento, avendo la sentenza impugnata deciso in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte che ha a più riprese ribadito che l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una r\O motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. 16316/2020; Cass. n. 8649/2006). 
Infatti, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede ###comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. (Cass. n. 12503 del 2018; Cass. n. 17779 del 2014; Cass., Sez. Un., n. 1786 del 2010); - con il quarto motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 195 comma 1 t.u.f. nella parte in cui la sentenza impugnata ha operato una valutazione della complessità dell'accertamento avulsa dal caso concreto, contrariamente alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità; omesso esame di fatto decisivo, in ogni caso, nella parte in cui la Corte di appello ha giustificato la protrazione dei tempo dell'accertamento in ragione di una pretesa connessione tra le violazioni omettendo di esaminare i contenuti oggettivi delle stesse per verificare in concreto la sussistenza della presunta complessità dell'accertamento. 
Si deduce che era stata eccepita la nullità del provvedimento in quanto emesso dopo il termine di 180 giorni dall'avvenuto accertamento, quanto meno in relazione alle singole contestazioni.  20 La sentenza ha disatteso tale censura con una motivazione contraria ai principi espressi dal giudice di legittimità, avendo omesso di compiere la verifica in fatto in merito alla coerenza temporale dell'iniziativa amministrativa, riscontrando in particolare se le acquisizioni documentali successive alla data del 17.09.2015 fossero effettivamente essenziali ai fini dell'accertamento. 
La sentenza, venendo meno a tale dovere, ha per l'effetto ritenuto giustificato il protrarsi dell'istruttoria sulla base di documenti che non potevano che essere assolutamente irrilevanti, come confermato dal fatto che solo il giorno seguente alla loro ricezione (avvenuta il ###), era depositata una corposa relazione ispettiva. Inoltre, ad avviso del ricorrente, risulta sussistente anche il vizio di omesso esame di fatto decisivo, essendosi affermata la necessità di valutare la connessioni delle condotte, a fronte della propria deduzione secondo cui in realtà si trattava di violazioni conseguenza di condotte naturalisticamente separate. 
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha rigettato la tesi del ricorrente rilevando che "### materia delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti va (..) individuata nel giorno in cui la ### d'### o la ### in composizione collegiale dopo l'esaurimento dell'attività istruttoria, siamo in grado di adottare le decisioni di loro competenza. La pura "costatazione" dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con raccertannento"; nell'attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono ambiti, come appunto quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio. Ciò, tuttavia, non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del 21 provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto - e quindi dovuto - esserlo" (cfr. Cass. 30 ottobre 2017 n. 25730, in motivazione). 
Ha aggiunto che la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all'autorità competente e che il giudice non può sostituirsi dunque all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza dell'illecito, ma può e deve apprezzare, in base alle deduzioni dell'amministrazione ed all'esame degli atti relativi all'accertamento, se sia stato osservato il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla completa conoscenza dell'illecito, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità comunque che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo. 
Nel caso in esame, alle acquisizioni documentali effettuate dagli ispettori nelle date del 30.4.2015, 8.5.2015, 30.6.2015, 24.7.2015 e 17.9.2015 (allegati B, C, D, E, F alla relazione ispettiva) hanno fatto seguito le ulteriori acquisizioni del 20.10.2016 (all. G, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 1510 al n. 1886), del 20.1.2016 (all. H, che attesta l'acquisizione dei documenti dal 1887 al n. 2741) e del 24.2.2016 (all. I, che attesta l'acquisizione dei documenti dal n. 2742 al n. 2801). 
La relazione ispettiva era stata depositata il ###, per cui la contestazione contenuta nell'atto notificato al ricorrente in data ### risultava tempestiva (e ciò tenuto conto che, anche a voler prendere in esame il termine di partenza del 17.09.2015, la spedizione della contestazione era avvenuta in data ###, appena 17 giorni dopo il decorrere del termine di 180 giorni, occorrendo tenere conto della necessità di assicurare alla ### un congruo spatium deliberandi).  22 Ritiene la Corte che la decisione impugnata sia incensurabile e che il motivo debba essere rigettato. 
Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte che ha ribadito che, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della ### va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni (Cass. n. 21171 del 2019), competendo (cfr. Cass. 27405 del 2019) al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. 
Infatti, (cfr. Cass. n. 8687 del 2016) solo l'assoluta carenza di motivazione in merito a tale verifica permette al giudice di legittimità di sindacare l'operato del giudice di merito, occorrendo però ribadire che (Cass. n. 21171/2019 cit.) la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate, dovendo la valutazione della superfluità degli atti di indagine essere svolta con giudizio "ex ante", restando irrilevante la loro inutilità "ex post" (conf. Cass. 9254 del 2018).  23 La censura sollevata, pur a fronte della formale deduzione di una violazione di legge, attinge però direttamente una valutazione di merito riservata alla Corte di appello, e soprattutto risulta ancorata ad un giudizio di superfluità delle ulteriori acquisizioni documentali secondo una valutazione ex post che, come detto, non è applicabile in merito alla verifica circa la necessità o meno di ulteriori attività istruttorie nella fase procedimentale. 
La sentenza gravata ha ritenuto oggettivamente giustificata la successiva acquisizione documentale, evidenziando oltre alla connessione delle violazioni da contestare (unico profilo sul quale specificamente si appunta la critica del ricorrente, e che appare confortato, quanto alla correttezza del giudizio della Corte distrettuale, dall'obiettivo intersecarsi dei profili fattuali relativi alle violazioni contestate), anche che, pur volendo aderire alla tesi del ricorrente, secondo cui l'esaurimento dell'attività ispettiva andava fatto risalire alla data del 17.09.2015, il termine previsto dalla legge era da intendersi rispettato, atteso che la contestazione era stata inviata appena 13 giorni dopo la scadenza dei 180 giorni, sul presupposto che tale ulteriore lasso temporale fosse necessario ad assicurare una attività di valutazione circa le emergenze probatorie risultanti dall'attività ispettiva. 
Trattasi di considerazioni che danno contezza del giudizio effettivamente compiuto circa la non superfluità, e sulla base della valutazione ex ante imposta in questo caso, degli approfondimenti istruttori, i quali hanno spostato in avanti il termine in cui può ritenersi maturato il dies a quo per la contestazione. 
Inoltre sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente indica come fatto di cui sarebbe stata omessa la disamina l'insussistenza di una connessione interna tra i vari illeciti contestati, ma risulta evidente che in tal modo individui come fatto quello che è invece la risultanza di un giudizio, il che denota l'inammissibilità della censura in parte qua; 24 - con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.  19, comma 3 legge n. 689/1981, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione al'art.360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha negato la decadenza del potere punitivo per superamento del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio opinando l'inconferenza della norma rispetto all'ambito delle sanzioni amministrative. Ad avviso del ricorrente, un qualificato indice positivo indica in sei mesi il periodo massimo entro cui dovrebbe concludersi l'iniziativa repressiva e la Corte distrettuale è giunta a ritenere il rispetto di siffatto termine di durata del procedimento sulla base di ipotesi di sospensione del termine non contemplate dalla norma di rango primario, oltre ad essere state ritenute cause di sospensione circostanze occorse allorchè il termine semestrale era già irreversibilmente decorso. 
Inoltre la Corte di merito ha erroneamente escluso la rigorosa applicazione del termine di sei mesi contemplato dall'art. 19, comma 3 I. 689/1981 per non essere equiparabile il procedimento amministrativo sanzionatorio a quello penale, senza considerare che comunque è norma speciale concepita appositamente per il procedimento amministrativo sanzionatorio, come quello ### Con la conseguenza che essendo pacificamente stato superato nel caso di specie il termine semestrale, vi sarebbe la decadenza della ### dall'esercizio del potere sanzionatorio. 
Il motivo è manifestamente infondato. 
Come già chiarito con riferimento al terzo mezzo, in giurisprudenza è consolidato il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della ### va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto 25 anche con riferimento al contenuto ed alle date delle operazioni (Cass. 3 maggio 2016 n. 8687). La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'acquisizione informativa, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono, poi, elementi rimessi al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede ###limitatamente al vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nei ridotti limiti in cui il relativo scrutinio è oggi ammesso: cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.). 
Precisamente, in relazione al sindacato sulla tempistica degli atti di indagine, questa Corte ha affermato: ### che il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio; ### che la valutazione della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare l'evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili (Cass. 30 ottobre 2017 25730; Cass. 16 aprile 2018 n. 9261). 
Orbene, la Corte territoriale, facendo puntuale applicazione dei suesposti principi, ha dato ampiamente conto (cfr. sentenza impugnata, come già riportata con riferimento al terzo motivo) delle ragioni che l'hanno portata a ritenere tempestiva la contestazione - avvenuta il 1 aprile 2016 - della violazione in questione al ### individuando il dies a quo, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 195, comma 1, del ### in 26 quello (17 settembre 2015) in cui è terminata l'ispezione, questa essendo la data in cui è avvenuto l'accertamento dei fatti, considerati nel loro complesso. 
A tale riguardo, la Corte di ### ha evidenziato come nel caso in esame, alle acquisizioni dei documenti effettuate dagli ispettori dal 30.03.2014 al 17.09.2015 (allegati B, C, D, E ed F della relazione ispettiva), hanno fatto seguito quelle del 20.10.2015 (allegato ###, del 20.01.2016 (allegato H) e del 24.02.2016 (allegato I) relative ai documenti dal 1501 al n. 2801, cosicchè non era sostenibile che già all'esito dell'acquisizione di documenti effettuata il ### il corredo probatorio fosse esaustivo (v. pag. 9 della sentenza gravata). 
Né coglie nel segno la difesa della parte ricorrente, là dove invoca il termine dell'art. 19, comma 3 legge n. 689 del 1981: si tratta di termine che attiene specificamente al tempo massimo di efficacia della misura ablatoria del sequestro amministrativo e, dunque, norma specialissima che non può essere applicata a fattispecie diversa da quella contemplata; - con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 72 del 2015, come interpretato alla luce dell'art. 7 ### dell'art. 49, par. 1 e 52, par. 5 della ### dei diritti fondamentali UE, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto non fondata la già prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 d.lgs. n. 72/2015 e dell'ivi contenuta previsione che esclude la retroattività della disciplina più favorevole a ### illeciti compiuti anteriormente alla sua entrata in vigore. 
Si evidenza che il ricorrente aveva sottolineato come a seguito della novella del 2015 fosse tendenzialmente esclusa la punibilità in via amministrativa delle persone fisiche, essendo la società il soggetto passivo della pretesa punitiva (fatte salve alcune specifiche ipotesi derogatore).  27 Si assume che in tal modo sarebbe intervenuta una norma più favorevole che, in virtù del principio della lex mitior avrebbe dovuto trovare immediata applicazione. 
Stante il carattere afflittivo, e quindi sostanzialmente penale delle sanzioni oggetto di causa, la norma de qua dovrebbe quindi trovare immediata applicazione, essendo quindi illegittima la diversa soluzione del giudice di merito che ha richiamato i precedenti che negano l'immediata applicazione del principio invocato alle sanzioni di carattere amministrativo. 
In primo luogo, in relazione alla censura in esame, e interessando la questione anche la risoluzione di alcuni dei profili implicati anche dai successivi motivi di ricorso, deve affermarsi che, diversamente da quanto rimarcato dal ricorrente nella premessa all'esposizione dei vizi formali di cui sarebbe affetta la decisione gravata, deve escludersi per le sanzioni oggetto di causa la loro natura sostanzialmente penale. 
Risulta, invero, incensurabile la conclusione del giudice di merito che ha ritenuto che (cfr. Cass. n. 20689 del 2018) le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla ### diverse da quelle di cui all'art. 187 ter TUF non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle appunto irrogate dalla ### per manipolazione del mercato, sicchè esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 ### agli effetti, in particolare, della violazione del "ne bis in idem" tra sanzione penale ed amministrativa comminata sui medesimi fatti. 
Trattasi di principio già affermato in precedenza (cfr. Cass. n. 8855 del 2017; Cass. n. 1621 del 2018) e che risulta confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito che (cfr. Cass. n. 4 del 2019; Cass. n. 5 del 2019; Cass. n. ### del 2019) con riferimento alle stesse, non si pone un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 28 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né di applicabilità del successivo art. 7 della medesima ### Da tale premessa, questa Corte (Cass. n. 1621 del 2018) ha poi tratto l'ulteriore corollario che in tema di sanzioni amministrative il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1981, n. 689; ne consegue che non assume alcuna rilevanza il termine di trecentosessanta giorni per la conclusione del procedimento di cui all'art. 4 del regolamento ### 2 agosto 2000, n. 12697 attesa l'inidoneità di un regolamento interno emesso nell'erroneo convincimento di dover regolare i tempi del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 a modificare le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981 (Cass. n. 4873 del /2007; Cass. n. 22199 del 2010 in motivazione; Cass. n. 4329 del 2008 in motivazione). 
Il motivo è, dunque, infondato alla luce delle superiori considerazioni quanto al carattere delle sanzioni oggetto di causa, per le quali deve escludersi che possano ritenersi sostanzialmente penali. 
E' destinata in tal caso a prevalere la volontà espressa dal legislatore che ha chiaramente statuito all'art. 6 del citato d.lgs.  72 che le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla ### e dalla ### d'### secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla ### e dalla ### d'### continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.  29 Va quindi confermato l'orientamento già espresso in passato secondo cui le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015 non si applicano alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla ### e dalla ### d'### poiché in tal senso dispone l'art. 6 del d.lgs. n. 72 cit., né trova applicazione alle sanzioni amministrative, in assenza di una specifica disposizione amministrativa, il principio del c.d. "favor rei", di matrice penalistica. Tale interpretazione non viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 (### ed altri c/o ### - secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate sui medesimi fatti violerebbe il principio del "ne bis in idem" - atteso che tali principi non possono indurre a ritenere che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 ### (Cass. n. 13433 del 2016; Cass. n. 26131 del 2015). 
Sebbene i criteri ### - alla cui stregua va accertata l'eventuale natura penale della sanzione - siano alternativi e non cumulativi (### § 94) e che, ai fini dell'applicazione del criterio della gravità della sanzione, deve aversi riguardo alla misura della sanzione di cui è a priori passibile la persona interessata e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta (### § 98) - va tuttavia considerato che la valutazione sull'afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce. 
Da tale prospettiva, specie sul terreno delle violazioni consumate nell'ambito del settore bancario e finanziario (che contempla sanzioni penali finanche detentive, nonché sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono 30 ascendere a molti milioni di euro) una sanzione pecuniaria compresa tra il minimo edittale di euro 2.500 ed il massimo edittale di euro 250.000, non corredata da sanzioni accessorie né da confisca, non può ritenersi connotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall'ambito amministrativo a quello penale. 
La natura non penale della sanzione irrogata esclude che la disciplina processuale sia in contrasto con le garanzie fissate dall'art. 6 ### Più di recente questa Corte ha ribadito tale soluzione (cfr. Cass. 16323 del 2019, in motivazione), che ha disatteso analoga censura proprio in relazione a sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 190 t.u.f. 
E' stato sottolineato che i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 della legge 24.11.1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative, comportano infatti l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ah origine", senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, cod. pen., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. n. 29411 del 2011). E' stata altresì ritenuta irrilevante un'eventuale questione di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 ###, aggiungendosi che le conclusioni risultavano confortate anche dalla giurisprudenza della ### la quale con la pronuncia n. 193 del 20.7.2016 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, ###, 6 e 7 ### nella parte in cui — nel definire il principio di legalità che 31 consente di irrogare sanzioni amministrative solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati — non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. In tal senso la ### ha osservato che la giurisprudenza della ### europea dei diritti dell'uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale. ### intervento additivo risulta travalicare l'obbligo convenzionale e disattende la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione come convenzionalmente penale. Nel quadro delle garanzie apprestato dalla ### come interpretate dalla ### di ### non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli ### aderenti, del principio di retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Né sussiste un analogo vincolo costituzionale poiché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore. Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività della legge e con il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 delle preleggi). Le considerazioni in questione hanno poi portato ad affermare che, proprio in ragione dell'esclusione della natura penale delle sanzioni in esame, non si profila nemmeno un ipotetico vizio di eccesso di 32 delega (tenuto conto che la legge in questione affidava al legislatore delegato una valutazione autonoma in merito all'opportunità di estendere il principio del favor rei a seguito della novella), né appariva configurabile la dedotta violazione degli artt.  117 e 3 ###, dovendosi quindi disattendere la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale, da ritenere peraltro manifestamente infondata proprio alla luce della motivazione del precedente della ### sopra indicato (in senso conforme Cass. n. 17209 del 2020, nonché Cass. n. 16517 del 2020, quanto alle sanzioni irrogate dalla ### d'###. 
Né infine può deporre in senso contrario l'intervento della ### di cui alla sentenza n. 63/2019, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, in relazione agli artt. 3 e 117 comma 1 della ### quest'ultimo per rinvio all'art. 7 della ### nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli apportate dal terzo comma dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avendo chiaramente ribadito che la regola di derivazione penale deve ritenersi applicabile anche agli illeciti amministrativi aventi natura e funzione punitiva, salvo che vi sia la necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti tali da resistere al « vaglio positivo di ragionevolezza », al cui metro debbono essere valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius. 
La dedotta esclusione del carattere sostanziale penale delle sanzioni oggetto di causa esclude quindi la possibilità di invocare a favore della tesi del ricorrente l'arresto del giudice delle leggi; - con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 6 ### dell'art. 47 Carda dei diritti fondamentali UE, dell'art. 15 legge n. 689/1981, dell'art. 195, comma 7 t.u.f., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., per avere la ### negato la pur patente 33 violazione del contraddittorio sia nelle limitazioni imposte all'accesso agli atti da parte di ### sia nell'acquisizione della prova tanto in fase amministrativa quanto in sede di revisione giurisdizionale. 
Lamenta che sia stata disattesa la censura con la quale si doleva di non aver potuto avere accesso alla documentazione raccolta dalla PA procedente, avendo avuto visione di soli 360 documenti, a fronte di ben 2800 acquisiti. Aggiunge, inoltre, che la prova era stata assunta senza la sua partecipazione.  ### di appello, poi, avrebbe immotivatamente respinto le doglianze, ponendosi in contrasto con le norme di cui in rubrica, trascurando che la messa a disposizione dell'intero materiale documentale avrebbe permesso il reperimento di argomenti difensivi o di elementi di prova utili. Il rigetto è poi nella sostanza immotivato. Prosegue che anche il procedimento amministrativo sanzionatorio deve assicurare le stesse garanzie del processo, sicché si imponeva la reiterazione delle prove e dell'acquisizione delle informazioni nel contraddittorio con il sanzionato.  ### d'Appello ha evidenziato nel rigettare la richiesta di accesso che era pacifica la circostanza che i documenti di cui, in maniera generica e indistinta, il ricorrente denunciava la mancata ostensione non costituiscono il corredo delle prove costituite posto a fondamento degli addebiti a lui mossi dalla ### cosicché neppure astrattamente la loro messa a disposizione appariva funzionale a garantire all'opponente l'esercizio del diritto di difesa, posto che la incolpazione si fonda su profili giuridico fattuali indubbiamente portati a conoscenza del ricorrente. E', invero, proprio la irrilevanza (ai fini dell'incolpazione) della documentazione non allegata alla relazione ispettiva, in quanto estranea all'illecito amministrativo, a giustificarne la mancata ostensione, sol che si consideri come, relativamente alla pertinenza della medesima, richiesta ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, la ### costituzionale abbia indicato nella sentenza n. 460 del 2000 34 un criterio di "rilevanza" legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, ha precisato che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della ### "posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 I. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni" (cfr. ### cost. n. 460/2000 cit. in motivazione). 
Inoltre, ha aggiunto che i documenti di cui il ricorrente denunciava la mancata ostensione furono oggetto di acquisizione da parte della ### in diverse date, come è comprovato dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla ### In relazione ad essi il ricorrente non ha formulato ulteriori istanze di accesso, posto che la sua richiesta di ostensione fu limitata agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione. 
La censura non può trovare ingresso. 
In primo luogo, il motivo si palesa inammissibile in quanto risulta del tutto generica l'allegazione circa la lesione del principio del contraddittorio, avendo questa ### ribadito che per validamente allegare la violazione del contraddittorio occorre allegare e dimostrare una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa (Cass., Sez. Un., n. 20935 del 2009). 
Trattasi di una ricaduta del principio secondo cui (Cass. n. 8046 del 2019) le garanzie del contraddittorio previste per il procedimento 35 sanzionatorio davanti alla ### prima delle modifiche introdotte dalla delibera n. 29158 del 29 maggio 2015 della medesima ### sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio procedimentale, di solito di tipo verticale, svolgendosi esso tra l'amministrazione e l'interessato su un piano non di eguaglianza, ma in funzione collaborativa, partecipativa e non difensiva, non già di quello di matrice processuale, di tipo orizzontale, che riguarda due parti in posizione paritaria rispetto ad un decidente terzo e imparziale (nella specie, la S.C., dissentendo dall'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1596 del 2015, ha ritenuto che le menzionate garanzie fossero soddisfatte dalla previa contestazione dell'addebito e dalla valutazione, prima dell'adozione della sanzione, delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, non essendo necessarie né la trasmissione a quest'ultimo delle conclusioni dell'### sanzioni amministrative della ### né la sua personale audizione) (conf. Cass. n. 20689 del 2018). 
Infatti, è opinione consolidata quella secondo, cui, soprattutto in caso di sanzioni non penali dal punto di vista sostanziale, il procedimento sanzionatorio della ### d'### ai sensi dell'art.  195 TUF, non viola l'art. 6, par. 1, della ### europea dei diritti dell'uomo, perché questo esige solo che, ove il procedimento amministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell'"accusa penale" a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l'opposizione alla corte d'appello (Cass. n. 25141 del 2015, che richiama anche ### europea dei diritti dell'uomo, 4 marzo 2014, ### e altri c. ### Cass. n. 9371 del 2020; Cass. n. 16517 del 2020, per la quale è esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 ###, invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al 36 quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio. 
La doglianza appare priva di fondamento quanto alla violazione che si assume verificatasi nella fase procedimentale, mentre quanto all'analogo diniego ricevuto in sede giurisdizionale, come detto, la censura risulta del tutto generica ed inammissibile, in quanto priva dell'indicazione dei documenti (il cui oggetto specifico era evincibile dai processi verbali allegati alla relazione ispettiva) la cui mancata ostensione avrebbe pregiudicato il diritto di difesa, e non si confronta con il tenore della motivazione del giudice di appello che ha sottolineato come al ricorrente fossero stati messi a disposizione proprio quei documenti su cui si fondava l'impianto accusatorio della delibera impugnata. 
In modo pertinente la pronuncia ha richiamato i principi espressi dalla ### costituzionale (sentenza n. 460/2000), evidenziando la necessaria sussistenza - a tal fine - di un criterio di "rilevanza" legalmente tipizzato, laddove, nell'escludere l'incondizionata valenza del segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il giudice delle leggi ha posto in rilievo che la sfera di applicazione dell'art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, certamente non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della ### "posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 I. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni" (cfr. ### cost. n. 460/2000 in motivazione).  37 In via di fatto poi, i documenti di cui trattasi erano stati acquisiti in date diverse (come era emerso dai verbali allegati alla relazione ispettiva, nei quali è indicato l'oggetto specifico di ciascuno dei 2.801 documenti acquisiti dalla ### e riguardo ad essi non risultava introdotto alcuna domanda di accesso, limitata - invece - agli ulteriori atti utilizzati ai fini della contestazione. 
In presenza di un giudizio di irrilevanza della richiesta di esibizione, la censura appare - anche nel merito - destituita di fondamento. 
A tal fine rileva poi proprio quanto ribadito dalla ### nella sentenza del 30/6/2011 C. 25041/07, richiamata dalla difesa del ricorrente, che ha escluso la violazione delle norme della ### osservando (cfr. punto 61) che il richiedente non aveva indicato quali elementi non fossero stati versati nel fascicolo e che avrebbero potuto contribuire alla sua difesa, il che escludeva che (cfr. punto 63) che fosse stata validamente allegata l'offesa al contradditorio ed alla giustizia della procedura. 
Risulta poi del tutto inconferente rispetto alla fattispecie il richiamo alla previsione di cui all'art. 15 della legge n. 689/1981, essendosi nel caso in esame al cospetto di prove documentali, per le quali non è dato invocare la diversa previsione dettata in materia di accertamenti su campioni. 
Quanto infine alle censure che investono la valutazione negativa delle richieste istruttorie in sede giurisdizionale, va ribadito che, in tema di garanzia del giusto processo, non può predicarsi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 ### un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare, atteso che, da un lato, l'art. 6 cit., pur garantendo il diritto ad un processo equo, non contiene alcuna disposizione riguardante il regime di ammissibilità delle prove o sul modo in cui esse dovrebbero essere valutate, trattandosi di questioni rimesse alla regolamentazione della legislazione nazionale, dall'altro, la 38 necessità, da parte del giudice, di scrutinare la rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia (Cass. n. 16517 del 2020, dettata proprio in tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative).  ### ricostruzione delle vicende operata in sentenza, con la puntuale indicazione delle fonti di prova utilizzate, rende altresì contezza del giudizio, quanto meno implicito, di superfluità delle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente in sede ###l'ottavo motivo il ricorrente denuncia l'art. 244 c.p.c. e dell'art. 195, comma 7 t.u.f., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha omesso l'audizione del ricorrente che ne aveva espresso richiesta. Ad avviso di ### la ### distrettuale avrebbe violato il suo diritto di difesa per non avere proceduto all'audizione del ricorrente benchè egli ne avesse fatto richiesta, perché non indicate le circostanze sulle quale avrebbe voluto essere sentito. Tutto ciò nonostante l'art. 195, comma 7 t.u.f. sia stato riformato dopo la sentenza ### attribuendo un vero e proprio diritto autonomo al ricorrente, esercitabile e incomprimibile dal giudice. 
La censura è immeritevole di accoglimento. 
Come questa ### ha già affermato (v. in termini, Cass. n. 4642 del 2018), nel procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, applicabile ratione temporis al caso in esame, il diritto di difesa dell'incolpato era garantito dalla previsione di un congruo termine (trenta giorni) per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non costituiva un incombente imprescindibile, come risulta dal confronto con l'art.  196 dello stesso T.U.F., riguardante i promotori finanziari ( 1065/2014) e dall'omologa norma dell'art. 145 comma 6 TUB.  39 ### personale della parte costituiva dunque una mera facoltà, onde non appare configurabile alcuna violazione di legge in conseguenza del mancato esercizio di tale facoltà. 
Inoltre il ricorrente non ha evidenziato la facoltà difensiva che sarebbe stata in concreto compromessa o pregiudicata dalla lamentata mancata audizione; - con il nono motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, come interpretato alla luce dell'art. 6 ### nonché dell'art. 7, comma 10 d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per essere stato disatteso il principio di presunzione di innocenza. 
Lamenta il ### che la ### d'Appello, anche per le ipotesi di sanzioni sostanzialmente penali, abbia escluso che all'illecito amministrativo possano essere applicati tutti i presidi che la ### appronta per le misure anche formalmente penali tra cui la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 ### Ad avviso del ricorrente trattasi di conclusione erronea e che non si confronta con il dettato dell'art. 7 co. 10 del D. Lgs. n. 150/2011, che esclude ogni agevolazione probatoria per la PA nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa. La sentenza impugnata, nel ritenere che la colpa si presuma una volta fornita la prova del fatto nella sua oggettività, ha erroneamente applicato l'art. 3 citato. 
Inoltre, deduce che non può presumersi la colpa dalla semplice difformità della condotta in assenza di prescrizioni di carattere specifico. 
La verifica dell'adeguatezza dei sistemi di controllo impone l'individuazione del patrimonio informativo disponibile e quindi l'esistenza di elementi percepibili anche a chi è tenuto al suo aggiornamento e sufficientemente univoci, poiché solo in tal caso è dato ravvisare una colpa omissiva. 
Il decimo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per avere la ### d'Appello deciso sulla base della c.d.  40 presunzione di colpevolezza ritraibile dall'art. 3 della legge 689/1981, omettendo di valorizzare il limite all'operare della stessa, quale individuato nella giurisprudenza di ### connesso alla circostanza - pacifica in casu - dell'occultamento della propria condotta illecita da parte di un gruppo di dirigenti al livello della ### e ciò pur in presenza di fatti accertati ed incontroversi in tal senso risultanti dallo stesso atto di accertamento. 
Rileva, altresì, che il limite alla colpa anche presunta è costituito dall'inesigibilità della condotta, la quale nella fattispecie deva ravviarsi per l'anomalia delle condotte tenute dall'alta dirigenza della società, che si connotavano come tendenzialmente occulte, ed essendo emerse solo dall'attività ispettiva che aveva avuto acceso a dati di norma non conoscibili dal ricorrente. 
I motivi che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione argomentativa, sono infondati. 
Come sottolineato anche in controricorso, il mezzo di censura parte anche in questo caso dalla non condivisibile premessa della natura sostanziale penale delle sanzioni oggetto di causa, al fine di invocare le garanzie predisposte dalla ### e dalle fonti sovranazionali per le sanzioni penali. 
La sentenza impugnata ha, altresì, sottolineato che la banca era munita, sino alla data del 13.02.2015, di un comitato esecutivo di cui l'opponente era componente, essendo stata reintrodotta solo successivamente la figura del consigliere delegato. 
In precedenza non furono conferite deleghe, così che all'intero CdA competeva il ruolo di organo di supervisione strategica e di organo di gestione. 
Avuto riguardo quindi ai doveri imposti dalla regolamentazione della ### e della ### d'### era quindi tutto il CdA chiamato a dare attuazione alle norme volte ad assicurare il corretto espletamento dei servizi di investimento.  41 Ne derivava che il d.lgs. n. 58/1998 ha individuato una serie di fattispecie a carattere ordinatorio destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate su mere condotte doverose, essendo quindi il giudizio di colpevolezza, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, ancorato a parametri estranei al dato puramente piscologico, dovendosi solo verificare la suitas della condotta, incombendo sul trasgressore l'onere di provare di avere agito in assenza di colpevolezza. 
Quanto all'esimente della buona fede la stessa può essere invocata solo quando la condotta sia inevitabile e ciò per effetto di un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, ovvero allorché emerga che l'autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, senza che nessun rimprovero possa essergli mosso. 
La precondizione per il corretto svolgimento dei servizi di investimento è l'adozione di idonee procedure e di una altrettanto idonea organizzazione, cautele che sebbene rimesse alla scelta discrezionale dell'intermediario, devono in ogni caso assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della tutela del risparmio, nel rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza. 
Il livello di diligenza in concreto esigibile dal ricorrente, anche in ragione degli elevati, peculiari requisiti richiesti dalla legge per l'assunzione della carica dall'art. 13 t.u.f. non poteva non far sorgere dubbi sulla colpevole violazione del dovere di informarsi, anche con l'interlocuzione con le strutture interne dell'intermediario, non potendosi quindi fare affidamento sulle sole rassicuranti comunicazioni offerte dai report delle strutture interne. 
Ciò trovava conferma anche in alcune dichiarazioni dei consiglieri (in particolare di quella di ### che confermava come la prassi dei finanziamenti era nel senso di legare gli stessi al possesso della qualifica di socio da parte della clientela beneficiaria del finanziamento.  42 Inoltre era stata la ### già nel 2014 a sollecitare una verifica dei legami tra i componenti del CdA ed i sindaci con soggetti beneficiari di finanziamenti, richiesta che doveva indubbiamente far sorgere dei seri interrogativi in un consigliere che avesse improntato la propria condotta a regole di diligenza (analoghe conclusioni scaturivano anche per effetto della nota della ### del 16/5/2014 che sollecitava la banca a porre attenzione al tema dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni derivanti dagli aumenti di capitale del 2014). 
Così sinteticamente riassunte le motivazioni della ### d'Appello, le censure del ricorrente si palesano, come detto, prive di fondamento.  ### ha anche di recente ribadito che (Cass. n. 24081 del 2019) l'art. 3 della I. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa (nella specie, la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione al provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, dalla ### nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore). 
Infatti, sia pure con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla ### d'### (Cass. n. 9546 del 2018), si è precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante sicché, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul 43 trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della I. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. 
Ne consegue che (Cass. n. 1529 del 2018) sebbene l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell'### la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della "suità" della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento (conf. Cass., Un., n. 20930 del 2009). Così intesa la "presunzione di colpa" non si pone in contrasto con gli artt. 6 ### e 27 ### E ciò anche nel caso in cui la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva. 
Non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. n. 11777 del 2020). 
La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi in tema di interpretazione dell'art. 3 citato palesandosi anche infondate le critiche che investono la asserita genericità dell'affermazione di responsabilità quanto alla verifica dell'adeguatezza della struttura organizzativa dell'impresa. 
In tal senso rileva la considerazione che le norme in tema di intermediazione finanziaria, nel prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla ### o dalla ### d'###, non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il particolare 44 tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, ma realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, 689 (Cass. n. 18683 del 2014).  ### specie, la sentenza impugnata, tenuto conto delle indicazioni fornite in sede regolamentare dall'autorità di vigilanza, ha riscontrato le evidenti violazioni procedurali e comportamentali poste in essere dall'intermediario, non senza sottolineare che la stessa gravità delle violazioni non sarebbe potuta sfuggire ad un operatore che avesse improntato la propria condotta ai principi di diligenza e correttezza, secondo le possibilità correlate alla qualifica professionale richiesta dalla legge per ricoprire un determinato incarico, palesandosi quindi come colpevole, nel senso sopra indicato, l'inerzia del ricorrente, pur in presenza di un disegno fraudolento dell'alta dirigenza, del quale sarebbe stato in ogni caso possibile avvedersi ove fosse stato adottato un comportamento proattivo. 
Giova a tal fine ricordare che la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei component, nella specie del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sugli stessi, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare ### a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla ### 45 d'### ed alla ### (Cass. n. 1602 del 2021; cnf. Cass. n. 6037 del 2016). 
Con specifico riferimento agli amministratori è stato conformemente affermato che l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'### di vigilanza (Cass. n. 19556 del 2020). Inoltre è stato precisato che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione 46 concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. n. 24851 del 2019; conf. Cass. n. 5606 del 2019). 
Proprio le peculiarità del settore bancario hanno quindi indotto ad affermare il principio per cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla ### d'### anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. 22848 del 2015). 
Ne deriva che, avuto riguardo al caso in esame, a prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, devono svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della 47 società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente (Cass. n. 2620 del 2021). 
Tali considerazioni permettono altresì di escludere la fondatezza dell'altro motivo di ricorso in esame, emergendo come appunto, la sola attuazione dei doveri comportamentali connessi alla carica di amministratore avrebbe permesso di rilevare le anomalie poi riscontrate in sede ispettiva, senza potersi individuare nella condotta, sia pure illecita dell'alta dirigenza, l'idoneità a rendere inesigibile la condotta addebitata al ricorrente, come espressamente ribadito in sentenza (il che denota come, pur a voler sorvolare circa il fatto che la deduzione non riguarda un fatto ma piuttosto un giudizio, vi è stata in ogni caso un'espressa disamina da parte del giudice di merito); - con l'undicesimo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la ### di appello ritenuto comunque irrilevante l'attività dolosa dell'alta dirigenza della ### e l'effettivo funzionamento dei controlli interni, onde escludere la colpa in capo al ricorrente.  ### lamenta che in realtà che la ### di appello abbia affrontato il tema dell'incidenza sull'elemento soggettivo delle condotte dolose ascritte al ### generale e al ### direttore generale, senza però farne discendere le ovvie conseguenza in assenza di rilievi di azioni anomale da parte delle strutture interne di controllo della ### (audit e compliance), a fronte di un sistema di controllo interno adeguato, circostanze tutte di cui la ### distrettuale non ha fatto alcuna menzione. 
Inoltre, la sentenza non ha tenuto conto del fatto che la ### aveva comunque adottato un sistema organizzativo conforme alle 48 prescrizioni dell'art. 15 del ### congiunto ### d'### Il motivo è inammissibile in quanto sollecita un'indebita rivalutazione del merito da parte del giudice di legittimità. 
Una volta richiamati i principi espressi in occasione della disamina del precedente motivo, quanto in particolare all'estensione dei doveri incombenti sui componenti del ### e ribadito che ( Cass. n. ### del 2017), come già condivisibilmente statuito da Cass., Sez. Un., n. 20933 del 2009, tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i componenti del consiglio di amministrazione di una società (ovvero l'amministratore delegato unico), chiamati a rispondere per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento posti a tutela degli investitori e del buon funzionamento del mercato, non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito siano state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto (prova che, nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto non fornita dal ricorrente), la doglianza mira ad ottenere una rivalutazione della condotta illecita dell'alta dirigenza della società, condotta che la sentenza, con accertamento in fatto, ha escluso che fosse idonea a determinare l'inesigibilità dell'obbligo di agire informati gravante su ogni amministratore, anche non esecutivo, così come imposto dall'art. 2381 c.c., e ciò anche in merito al rispetto delle procedure ed in relazione alle condotte dei dipendenti della banca, attesa la obiettiva percepibilità delle anomalie riscontrate, che non potevano giustificare l'inerzia del ricorrente.  49 Nè deve trascurarsi, alla luce della nozione di fatto di cui si denuncia l'omessa disamina, quale configurato nell'interpretazione del n. 5 dell'art. 360 comma 1 c.p.c., come scaturente dalla novella del 2012, che anche in questo caso si lamenta la mancata condivisione di un giudizio della parte, e precisamente dell'apprezzamento in merito all'incidenza causale della condotta dei vertici aziendali sulla esigibilità della diversa condotta omissive del ricorrente, avendo comunque la sentenza tenuto conto del fatto costituito dall'attività di occultamento posta in essere dalla direzione generale (ma reputata in concreto non avere carattere tale da rendere inesigibile il compito incombente sul ricorrente). 
Infine, va nuovamente sottolineato che la sentenza ha in concreto, ed avvalendosi del potere di accertamento dei fatti rimesso al giudice di merito, escluso che vi fosse traccia della dolosa macchinazione dell'alta dirigenza e dei componenti della rete commerciale; - con il dodicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2392 co. 1 c.c. nonché dell'art. 53 co. 1 TUB e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate dalla ### d'### con le circolari nn. 285 del 17.12.2013 e 263 del 27.12.2006 nel testo applicabile all'epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnata ritenuto di poter formulare un giudizio di imputazione di responsabilità al ricorrente, pretermettendo la considerazione di quali sono - a norma di legge e di regolamento - le effettive facoltà di controllo del CdA e dei suoi componenti sulla struttura aziendale di una ### Viene dedotto che è stata affermata la responsabilità del ricorrente nella sua veste di componente del ### essendo venuto meno al dovere di agire informato ovvero di informarsi, trascurando la rigida compartimentazione delle attribuzioni all'interno delle aziende bancarie.  50 La decisione ha erroneamente individuato le conseguenze da trarsi dall'assenza di un amministratore delegato, trascurando che però anche in tale situazione solo il Presidente ha la facoltà di accedere alla documentazione aziendale. 
Peraltro, non può scattare alcun obbligo di attivarsi in presenza di informazioni complete, coerenti e ritenute affidabili, provenienti dagli organi di controllo interno. 
Inoltre, dal solo incarico ricoperto si è tratta una presunzione di competenza "enciclopedica" che avrebbe investito il ricorrente di una acutissima capacità di avvedersi delle anomalie riscontrate. 
Peraltro, sono proprio le prescrizioni regolamentari adottate dalla ### d'### che confermano come gli amministratori privi di delega non possano essere onerati del controllo sull'attività comportamentale delle strutture, essendo la trasmissione delle informazioni sempre veicolata dal Presidente del ### Il motivo è manifestamente infondato alla luce del richiamato orientamento di questa ### secondo cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla ### d'### anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l'autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. 22848 del 2015; Cass. n. 18846 2018, non massimata; Cass. 2737 del 2013; Cass. n. 17799 del 2014).  51 Né può condividersi l'interpretazione delle circolari della ### d'### richiamate in motivo, così come operata dal ricorrente in quanto idonee ad escludere la responsabilità anche degli amministratori non esecutivi.  ## disparte la riferibilità delle violazioni oggetto di causa all'attività di prestazioni di servizi di investimento, per i quali si rivela maggiormente appropriato il richiamo alle previsioni di cui al ### congiunto ### d'### del 29/10/2007, non può ritenersi che le previsioni di cui alla circolare n. 285/2013 della ### d'### abbiano travolto gli assetti ed i rapporti societari quali dettati da norme di rango primario, quale in primo luogo l'art.  2381 c.c. In tal senso rileva il fatto che si tratta, per quelle regolamentari, di disposizioni volte a rafforzare proprio l'assetto delineato dal codice civile, con la individuazione di regole più specifiche per il settore bancario, e nel rispetto delle fonti di derivazione comunitaria (in particolare la direttiva 2013/36/### IV), ma sempre in vista di un armonico coordinamento tra la disciplina societaria di carattere generale e quella settoriale bancaria, ed il tutto in correlazione con il ### 575/2013, con il quale va a comporre il quadro normativo di disciplina delle attività bancarie, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. 
Le previsioni della circolare, sebbene richiamino l'esigenza di una chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli organi, aggiungendo che l'articolazione della struttura interna deve comunque assicurare l'efficacia dei controlli e l'adeguatezza dei flussi informativi, tuttavia non possono essere intese come un'autorizzazione alla preventiva deresponsabilizzazione dei componenti del ### Pur ad ammettere che la circolare della ### d'### abbia, in vista del buon funzionamento delle imprese bancarie suggerito delle strutture rigide e chiaramente individuatrici delle competenze e delle funzioni, non può però avallare la conclusione per cui non 52 sarebbe esigibile da parte degli amministratori non esecutivi la verifica di ogni singolo atto di impresa, dovendosi, quanto agli indici di allarme, confidare sulle rassicurazioni offerte dagli uffici interni deputati al controllo sulla correttezza dell'agire delle singole articolazioni societarie. 
Va invece ribadito, come già fatto in occasione della disamina dei precedenti motivi che le previsioni codicistiche, ed in particolare l'art. 2381 co. 3 c.c., suggeriscono che, proprio sulla base delle previsioni della circolare della ### d'### sia il CdA a dover esaminare i piani strategici, le norme regolamentari di settore sull'organo con funzione di supervisione strategica, debba deliberare sugli indirizzi di carattere strategico e verificarne nel continuo l'attuazione, e ciò alla luce del fatto che in base alla circolare esso " definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, e verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze". 
Ed è sempre la ### (part. I, titolo IV, capitolo I, sezione ### §2, lett. b) ad imporre all'organo con funzione di supervisione strategica di dover approvare "l'assetto organizzativo e di governo societario della banca", nonché i sistemi contabili e di rendicontazione e di assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte. 
Ne risulta quindi la centralità nella governance delle imprese bancarie del ruolo degli amministratori non esecutivi, essendo "compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. ### e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e r\V prudente gestione della banca" (circolare n. 285, parte I, titolo IV, cap. I, sez. IV, §.1). 
Anche a voler dar credito alla tesi del ricorrente secondo cui lo stesso fosse privo di deleghe, ciò non lo esimeva dall'adempiere all'obbligo di tenersi adeguatamente informato, non potendo a tal fine invocare la settorialità delle proprie competenze, una volta che l'accettazione dell'incarico di amministratore non esecutivo imponeva il rispetto di tutti gli oneri ed obblighi connessi alla carica, in linea con quanto a livello di normativa primaria detta l'art. 2381 co. 6 ### è la stessa ### della ### d'### che, a prescindere dall'insorgenza di segnali di allarme, impone agli amministratori non esecutivi di dover acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, avvalendosi sia degli eventuali comitati interni sia in via diretta del management, delle revisione interna e delle altre funzioni di controllo (### 285/13, parte I, titolo IV, cap. 1, sez. IV, §.2.2). 
Ne deriva che, anche alla luce del quadro normativo invocato da parte ricorrente, deve darsi continuità al principio secondo cui, in tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente. (Cass. n. 2620 del 2021; Cass. 24851 del 2019), non potendo a tal fine assumersi come causa 54 esimente l'assenza di segnalazioni da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno (Cass. n. 5606 del 2019, relativa a sanzioni irrogate al presidente del consiglio di amministrazione di una società finanziaria, privo di deleghe e membro, altresì, del comitato investimenti che si occupava della gestione strategica, per l'inadeguatezza dello scambio di informazioni tra i due organi, per l'assenza di un effettivo monitoraggio dell'esito delle operazioni approvate e di un controllo sulla liquidità dei fondi di investimento). 
A tale principio si è quindi adeguata la sentenza gravata, il che implica il rigetto del motivo in esame; - con il tredicesimo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha fondato l'accertamento della negligenza del ricorrente quanto al 'dovere di agire informato' su una pretesa anomalia del numero delle transazioni, del tutto esclusa dalle acquisizioni in atti. 
Assume il ricorrente che la sentenza ha valorizzato l'enorme numero delle richieste di vendita delle azioni provenienti dai clienti, sostenendo che questo fosse un segnale di allarme idoneo a fondare la responsabilità. Soprattutto si è ravvisata, sempre come elemento sintomatico dell'operazione di collocamento dei titoli, avvenuta senza il rispetto delle regole imposte, la circostanza che vi fosse una campagna di vendita massiccia e priva di precedenti, affermazione questa però smentita dai dati numerici relativi ad altre annualità, che rivelano come il numero della turnazioni fosse rimasto pressoché invariato, se non inferiore per il periodo interessato dalla contestazione. 
Inoltre, quanto alle deroghe al cd. blocking period, la sentenza non ha tenuto conto che le deroghe riguardano non solo le vendita ma anche gli acquisti delle azioni. 
Il motivo è inammissibile.  55 In primo luogo, richiamando la nozione di fatto decisivo idoneo a fondare in caso di omesso esame il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., è evidente che quello denunziato non sia un fatto ma un giudizio espresso dalla ### d'Appello, sulla scorta dei dati numerico rilevati in sede ispettiva. Ma ancor più depone per l'inammissibilità la circostanza che l'andamento delle operazioni nel corso degli anni è stato oggetto sdì specifica e puntuale valutazione in sentenza, essendosi sottolineato al fine di ricavare la ricorrenza di un segnale di allarme, la collocazione delle operazioni in un determinato quadro circostanziale profondamente inciso dalle novità normative, e che poneva come priorità la vendita delle azioni del fondo, onde rispettare i parametri imposti in sede comunitaria. Trattasi di valutazioni adeguatamente motivate e che escludono che le circostanze riferite in ricorso, anche ove riguardate come fatti, non siano state esaminate dal giudice di merito; - con il quattordicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 191 t.u.f., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha confermato la sanzione applicata al ricorrente a titolo di colpa, là dove la fattispecie prevede la sanzionabilità solo a titolo di dolo. 
Il ricorrente assume che tanto nel proprio atto di opposizione e poi nelle note di udienza e ciò nonostante la ### di merito ha escluso di dover affrontare un'esegesi dell'illecito di abusiva sollecitazione dell'art. 191, comma 1 t.u.f., impiegando una espediente verbale nel senso che l'elemento soggettivo è presunto dalla negligenza per avrebbe colposamente agevolato o reso possibile la realizzazione della sollecitazione abusiva. 
Il motivo è privo di pregio. 
Se infatti, in linea generale, è stato affermato che, in virtù della modifica dell'art. 2392 c.c. avvenuta a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (c.d.  56 non operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi in virtù della conoscenza - o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. - di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (in questi termini Cass. n. 17441 del 2016), va tuttavia considerato, per contro, che, nell'ordinamento sezionale del credito, il dovere di agire informati si connota con caratteristiche di particolare incisività, perché si inscrive in una sfera di responsabilità dell'amministratore che non è soltanto quella, di natura contrattuale, di cui il medesimo è gravato nei confronti dei soci della società ma è anche quella, di natura pubblicistica, di cui il medesimo è gravato nei confronti dell'### di vigilanza. ### infatti, non ha mancato di sottolineare che, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le ### di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi (cfr. Cass. 22848 del 2015). 
Nelle sentenze nn. 2737 del 2013, 5606 del 2019 e 24851 del 2019 si è poi ulteriormente precisato che, in tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società 57 bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art.  2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. 
Ed invero (fermo il principio, in materia di sanzioni amministrative, di tipicità e di riserva di legge fissato dall'art. 1 della legge 689/1981) la portata precettiva del 2° co. dell'art. 191 t.u.f., nella formulazione applicabile ratione temporis, si specifica anche in conformità al disposto del 2° co. dell'art. 2392 c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie - e dunque pur le funzioni sottese alla prefigurazione normativa di cui al vigente 2° co. dell'art. 191 cit., "chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7 (...)" - e dei consiglieri esecutivi e dei consiglieri non esecutivi di società per azioni altresì "in chiave omissiva" alla stregua dell'inciso "in ogni caso gli amministratori (...) sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto 58 quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose". 
In tal guisa appieno si legittima la contestazione di "omessa vigilanza", in toto si accredita l'affermazione della corte distrettuale secondo cui "l'eventuale responsabilità dell'amministratore non delegato (...) discende pur sempre dal peculiare compito istituzionale attribuito al medesimo in seno all'organismo societario" (così decreto impugnato, pag. 8) e per nulla si giustifica la prospettazione del ricorrente secondo cui "deve (...) escludersi che gli amministratori non esecutivi possano essere ritenuti responsabili per la violazione di altri soggetti (...) delle condizioni di svolgimento delle attività indicate dagli artt. 94 e 113 T.U.F." (Cass. n. 27365 del 2018); - con il quindicesimo motivo il ricorrente denuncia, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, la violazione degli artt. 94 e 191 t.u.f. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la ### di appello ha confermato la sanzione ritenendo sussistente un fenomeno sollecitatorio in presenza di condizioni di acquisto non standardizzate, così incongruamente riconducendo nell'ambito dell'art. 94 t.u.f. quella che al più potrebbe essere qualificata solo come prestazione di servizi di investimento.  ### deduce che la vendita delle azioni è stata il frutto di trattative individuali con la clientela, senza che fosse possibile ravvisare una standardizzazione dell'offerta.  ### d'Appello ha trascurato i molteplici elementi che invece escludevano il carattere uniforme e standardizzato della vendita. 
Il motivo è inammissibile in quanto anche in questo caso attinge un accertamento di merito riservato alla ### d'appello ed operato dalla stessa con motivazione connotata da logicità e coerenza. 
Ed, invero, ribadito con la precedente giurisprudenza di questa ### (Cass. n. 4642 del 2018) che le azioni di banche di credito cooperativo ovvero delle banche popolari sono però qualificabili 59 come prodotti finanziari, poiché rappresentano una forma di investimento di natura finanziaria di cui all'art. 1 comma 1, lett. u) t.u.f., non vi è sostanziale differenza nella nozione di offerta al pubblico individuata dal giudice di merito rispetto a quella propugnata dal ricorrente, differendo le due posizioni unicamente in ragione del convincimento del secondo che nella specie ne mancherebbero i presupposti fattuali, costituiti dalla offerta in incertam personam ed in base a condizioni predeterminate ed uniformi.  ### del ricorrente secondo cui si tratterebbe a ben vedere di ordini impartiti dal cliente ed in ogni caso frutto di trattative individuali risulta smentita dalla sentenza impugnata che, sulla base della ricostruzione in fatto, non censurabile in questa sede, ha invece ritenuto che, pur con diverse modalità comunicative, fosse stata rivolta una determinata offerta di vendita delle azioni alla clientela, massivamente contattata dalla rete commerciale, clientela alla quale era offerto un titolo secondo un prezzo predeterminato e uniforme. 
Ne deriva che la censura è inammissibile perché anche in questo caso attinge una valutazione di merito riservata alla ### d'Appello; - con il sedicesimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui la ### d'Appello ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della ### nonostante quest'ultima si sia difesa con funzionari interni e non con avvocati del libero foro, senza peraltro incorrere in alcuna spesa (al di là dello stipendio già garantito ai medesimi funzionari) per la difesa in giudizio. 
Rileva che la giurisprudenza di questa ### ha reiteratamente affermato che ove la PA si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario appositamente delegato, ove la stessa e risulti vittoriosa, vanno riconosciute le sole spese vive debitamente 60 documentate, non potendo trovare riconoscimento la richiesta di pagamento dei diritti e degli onorari (cfr. Cass. n. 17674 del 2004; Cass. n. 12232 del 2003). 
Poiché la ### è stata difesa da propri dipendenti non potevano esserle liquidate le spese in base ai parametri previsti per le spese di lite. 
Il motivo è evidentemente destituito di fondamento. 
Il principio richiamato in motivo si attaglia alla ipotesi in cui il funzionario che assista la PA non rivesta nella specie la qualità di avvocato, in quanto non iscritto, come invece i difensori di parte controricorrente, all'elenco speciale in passato disciplinato dall'art.  3 co. 4 lett. B del RD n. 1578/1933, ed oggi dall'art. 15 lett. C) della legge n. 247/2012. 
Pur dovendosi ribadire le peculiarità della disciplina approntata per tale categoria di professionisti (si veda Cass., Sez. Un., n. 19547 del 2010, secondo cui l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile, la "esclusività" dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso, essendo l'esclusività negata qualora accanto a compiti riconducibili alla attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente svolgano mansioni amministrative o, comunque di natura diversa; conf. Cass., Un., n. 3733 del 2002), risulta tuttavia evidente, in ragione dell'iscrizione all'albo circondariale, sebbene in un elenco speciale, che si tratta di soggetti legittimamente esercenti la professione forense, la cui assistenza impone a favore della parte vittoriosa che si sia avvalsa delle loro prestazioni, che la liquidazione avvenga sulla base delle tariffe forensi vigenti. 
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come da dispositivo.  61 • Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ### di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### in data 30 novembre 2021. 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Falaschi Milena

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1050/2026 del 19-01-2026

... qualificanti della fattispecie impositiva, e, quindi, un sindacato di puro merito. 2.2. In ogni caso va considerato che ai fini dell'istituzione e della disciplina del ### il regolamento previsto dall'art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non può essere surro gato dal piano generale degli im pianti pubblicitari, avendo funzioni autonome e distinte. Second o la giurisprudenza amministrativa (### Stato, Sez. 5^, 29 aprile 2009, 2723; ### Stato, Sez. 6^, 19 gennaio 2017, nn. 235, 236, 238, 243 e 244; ### Stato, Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 6175), l'attività pubblicitaria si esercita nel risp etto delle indicazioni e dei vincoli cont enuti in due importanti strumenti di pian ificazione e programmazione gene rale: il regolamento comunale ed il piano gene rale degli impianti pu bblicitari. Infatti, l'art. 3 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha previsto in capo ai ### l'obbligo di ad ottare un apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Attraverso tale strumento, i ### sono tenuti a disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità e possono stabilire limitazioni e divieti per particolari (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9133/2018 R.G. proposto da: ### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e dife sa dall'avvocato ### un itamente ag li avvocati ### ed ### -ricorrente contro ### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e dife so dall'avvocato ### nio ### unitamente all'avvocato ### -controricorrente nonchè contro ### in persona de l legale rapp resentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ### unitamente agli avvocati ### e ### -controricorrente avverso la sentenza della ### di Napoli 7471/2017 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta nell a camera di consigl io del 27/11/2 025 dal #### 1. Con sentenza n. 7471/23/2017, depositata in data 12 settembre 2017 e non notificata, la CTR della ### accoglieva l'appello del Comune di Napoli, così pron unci ando in integrale riforma della decisione di primo grado che aveva accolto l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dal Comune di Napoli all'istanza di rimborso del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari corrisposto dalla contribuente ### s.r.l. per gli anni 2002- 2013.  1.1 Il giudice di app ello, nell'accogliere le censure d ell'ente impositore, rilevava che: - il Comune di Napoli con la deliberazione n. 419/1999 non aveva escluso l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (###, sostituendola con il ### (canone di installazione dei mezzi pubblicitari), non avendo adottato il regolamento attuativo previsto dall'art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; - detta ultima deliberazione del ### (n. 419/1999), che aveva approvato il ### degli ### (###, non aveva introdotto il canone di installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (###, ma il canone per la locazione dei luoghi pubb lici necessari all'installazione degli impianti pubblicitari compresi nel PGI di Napoli, in luogo della tassa per l'occupazione di spazi su aree pubb liche, canone quest o che si era aggiunto all'### avendo natura e presupposti di applicabilità diversi; - tale canone sostitutivo dell'imposta comunale (comprendente, in sé, un tributo ed un canone concessorio) aveva accorpato sia l'imposta comunale di pubblicità che il canone di locazione sulla scorta di una medesima base di calcolo, costituita dalla superficie pubblicitaria, da non confondere, quindi, con il ### che costituiva, invece, un t ributo interamente sosti tutivo dell '### - il 3 progressivo aumento del can one di locazione non andava confu so con l'aumento tariffario (stabilito nei limiti del 25% rispetto alla tariffa dell'ICP fissata nel 1998); l'ordinanza sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001 non aveva introdotto il regime tariffario del ### ma si era limitata a convertire in euro le tariffe (espresse in lire) dei canoni pubblicitari, per cui risultava irrilevante la sentenza del TAR n. 943 8/2004, che aveva annu llato tale ordinanza; - la det erminazione del già menzionato canon e dell'ICP non aveva comportato maggiorazioni superiori (del 25%) rispetto alle tariffe originarie di cui all'art. 12, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, aggiornate con deliberazione del ### n.80/1998, essendosi aggiunto detto canone all'ICP con un aumento del 20%, il cui cumulo doveva considerarsi consentito dall'art. 9, comma 7, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; - nella fattispecie, pertanto, l'istanza di rimborso risultava destituita di fondamento in quanto «per la zona ### quale quella in esame, il Comune di Napoli aveva dato applicazione all'imposta comunale sulla pubblicità nei limiti della tariffa legittimamente vigente e la tariffa applicata era comprensiva della tariffa base dell'imposta di pubblicità aumentata del 20% e del canone di locazione sostit utivo della ### infatti la t ariffa di euro 63,73 era costituita dalla tariffa base dell'imposta di p ubblicità di euro 19 ,83 (comprensiva dell'aumento de l 20%) e del canone di locazione di euro 43,90.  2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la ### s.r.l.  3. ### di Napoli e la ### s.r.l. in liquidazione, concessionaria della pubblicità per il Comune di Napoli, hanno resistito con controricorso.   RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente ha denunciato, in relazione all'art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 62 d el d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, n onché dell'art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 anch e in relazione al 4 d.P.C.m. 16/2/2001. Ha lamentato, in particolare, l'erroneità della decisione impugnata non avendo i giudici di appello considerato che il Comune di Napoli aveva escluso l'applicazione dell' ”imposta comunale sulla pubblicità” e aveva disposto l'applicazione del canone sostitutivo dell'imposta sulla base delle tariffe aumentate di oltre il 25% di cui all'ordinanza del 31 dicembre 2001, annullata definitivamente dalla sentenza del ### n. 9438 del 14 giugno 2004 e che il canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità applicato dal Comune superava il limite di legge fissato dal citato art. 62, comma 2, lett. d) rappresentato dal 25% in più delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità deliberate prima della sostituzione dell'imposta con il successivo canone . Ha soggiunto, tra l'altro, che l'art. 23 d.l.  83/2012 aveva disposto l'abrogaz ione dell'art. 11 legg e n. 449/1997, a decorrere dall'anno 2013 e, pertanto, era venuta me no la facoltà delle amministrazioni comunali di aumentare l'imposta comunale sulla pubblicità sino al 50% prevista dalla norma abrogata, con la conseguenza che da detta annualità il canone per la pubblicità non poteva superare il 25% in più delle tariffe comunali fissate nel capo I del d.lgs. n. 507/1993.  1.1. Il motivo può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati. 
Va precisato che la ragione del contendere tra le parti riguarda il silenziorifiuto formatosi su di un'istanza di rimborso presentat a dalla società contribuente in relazione ai canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari corrisposti dalla società contribuente ### s.r.l. per gli an ni 2002-2013. 
Detta istanza è stata fondata sulle eccedenze (rispetto al limite ex lege nella determinazione del ### indebitamente riscosse dal Comune; oggetto del contenzioso è, quindi, secon do la prosp ettazione di parte ricorrente, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (### che sarebbe stato introdotto sul territorio comunale con il ### degli ### del 1999 a sensi e per gli effetti dell'art. 62 del d.lgs. n. 446/1997 e ss.mm. e determinato sulla base delle tariffe di cui all'ordinanza sindaca le 5 31.12.2001, peraltro annullata con sentenza, passata in giudicato, del TAR ### A fondam ento dell'istanza di rimborso si deduce, quindi, l'indebito impositivo correlato alla disciplina del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, disciplina che, all'art. 62, comma 2, lett. d) ed f), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, contempla una potestà impositiva del Comune da correlare ad un trattamento di tariffa ad ogni modo non superiore del 25% rispetto alla tariffa fissata per l'imposta comunale sulla pubblicità [lett. d), cit., con riferimento a tariffa «comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali»] ovvero da ridurre «di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici» [lett. f), cit., con riferimento a tariffa «per i mezzi pubblicitari installati su beni privati»].  1.2. Orbene nell a vicenda in disamina, sulla scort a delle risultanze processuali, si evince che: - con deliberazione adottata dal ### il 26 febbraio 1998, 80, il Comune di Napoli aveva deciso di applicare, per l'anno d'imposta 1998, alla tariffa relativa all'imposta comunale sulla pubblicità (### (fissata per i ### di classe I^ nella misura di £ 32.000/mq.) la maggiorazione del 20% ai sensi dell'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, 449 (a tenore del quale: «10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le fraz ioni d i esso si arr otonda no al mezzo metro quadrato»), determinandone l'importo nella misura di £ 38 .400/mq., che è stato confermato fino al 31 dicembre 2001 con deliberazion e adottata dal ### n.5 dell'11 maggio 2001; - con deliberazione n. 296 adottata dal ### il 24 settembre 1999, , che è stata conf ermata con de liberazione n. 4 19 adot tata dal 6 ### il 15 ottobre 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Napoli ha approvato il piano generale degli impianti (###, con cui ha disciplinato l'individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul terr itorio di competenza, tenut o conto: delle esigenze di carattere sociale; della concentrazione demografica ed economica; delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nonché delle esigenze della circolazione; del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici; - sulla base dell'art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo novellato dall'art. 145, comma 55, della legge 23 dicembre 2000, 388 (a tenore del quale: «7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pu bblicitario»), le norme di attuazione del suddetto piano hanno stabilito (art. 3 - Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti) che: «In sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con d.lgs.  446/97 e conseguentemente solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio indisp onibile del ### ne ovvero, per parti di strada comunque situate all'int erno del centro abitato viene dete rminato un canone espresso in met ri quadrati, non d i proiezione, m a di superficie pubblicitaria. Tale canone dall'1.1.2002 verrà accorpato al canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità (...). I can oni per la locazione di luoghi pubblici sono dovuti solo sugli impianti costitutivi del presente piano disciplinati al ### e sono invariabili per tutta la durata della singola au torizzazione», e (art. 5 - Imposta di pubblicit à) che: «### rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dai d.lgs.  507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà, successivamente, 7 sostituita con un canone, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 446/97 (...) Il canone per la locazione d ei luogh i pubbl ici è dovut o altresì, per la pu bblicità temporanea su teli disciplinata dal ### V del presente ### nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese del canone annuo»; - le norme transitorie del suddetto ### hanno previsto (art. 2- Modalità di soppressione dell'imposta sulla pubblicità) che: «### si riserva di approvare entro e non oltre l'1.1.2001 la normativa di attuazione prevista dall'art. 62 del d. lgs 446/97. Per tutti i mezzi pubblicitari individuati nel d.lgs. 507/93 e nel ### della ### non disciplinati nel presente ### resta ferma la corresponsione dell'imposta fino al 31.12.2001»; - con disposizione resa dal Dirigente del ### di ### presso il ### imento ### l'11 maggio 2001, n . 5, il ### di Napoli ha confermato (punto 1) la tariffa di £ 38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001, «che, pur essendo il prodotto del deliberato aumento del 20%, è superiore al minimo tariffario stabilito con ### del Presidente del ### o dei ### del 16.2.200 1, riservandosi di confermare l'aumento del 20% e di proporre all'### l'aumento fino al 50% per l'anno 2 002 ovviamente ponendo a base del calcolo le tariffe legislativamente stabilite (L. 38.000)», ed ha disapplicato (punto 2) sino al 31 dicemb re 2001 le tariffe commisurate alla s uperficie pubblicitaria, applicandole per la misura di 2 mq. per gli impianti «formato 6 x 3» e di 1 mq. per tutti gli altri, riservandosi di applicare le tariffe stabilite nel PGI a decorrere dal 1.1.2002 e chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal ### di Napoli al canone sostitutivo della ### - con ordinanza adottata dal ### il 31 dicembre 2001, n. 223, il ### di Napoli h a “ordinato ” l'approvaz ione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari ed affissionali «in at tuazione d elle regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal ### degli ### - con sentenza depositata dal TAR della #### 3^, il 14 giugno 2004, n. 9438 (poi passata in giudicato), quest'ultima ordinanza è stata 8 annullata sul rilievo che, «contrariam ente al le allegazioni difensive dell'amministrazione resistente, non può ritenersi meramente esecutivo del piano generale degli impianti in quanto il raffronto dei canoni previsti dal PGI a regime per il 2002 con quelli determinati dall'atto impugnato non comporta una sicura rispondenza, immediatamente verificabile (...)».  1.3. La questione controversa (in relazione al medesimo ente impositore ed all'identico evolversi della vicenda in relazione ai suddetti provvedimenti amministrativi) è stata già esaminata d a questa Corte con vari arresti (Cass., 5 luglio 2023, n. 19017; Cass., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2025, n. 16850), le cui conclusioni vanno in questa sede condivise e ribadite. 
Si è, in particolare, affermato che la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (###, di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (###, di cui all'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, postula l'imprescindibile emanazione di un apposit o regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 d el citat o art. 62, la cui carenza non può essere supplit a dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (###, che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolam ento, nonostante la previsione in esso contenu ta, cui va attribuito valore meramente pro grammatico della rela tiva istituzione; pertanto, in difetto del ci tato reg olamento, l'imposta comun ale sulla pubblicità (### continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (### o con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pu bbliche (###, anche con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 9 Ne discende, quindi, che la carenza del regolamento istitutivo del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (### e l'annullamento in sede giudiziale della tariffa corrispondente al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (### impedivano l'operativit à, dall'1 gennaio 2002, de lla relativa disciplina [seco ndo la previsione della deli bera approvativa del piano generale degli impianti pubblicitari (###], consentendo l'ultrattività della previgente disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità (###.  1.4. Una volta chiarito che il chiesto rimborso afferiva, in realtà, all'imposta comunale sulla pubblicità (###,muovendo dai contenuti decisori propri della gravata sentenza fondati sulla ritenuta (legitt ima) esclusio ne della fattispecie impositiva dedotta da parte contribuente -in quanto il ### di Napoli non aveva is tituito il canone (### di cui all' art. 62, cit., e diversamente aveva dato applicazione all'imposta comunale sulla pubblicità cui si era aggiunto un canone di locazione (previsto nel ### degli ### da ricondurre al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7, non coglie nel segno la censura secondo la quale il giudice del gravame avrebbe fatto coesistere il canone di locazione (previsto dall'art. 3 del PGI) col canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (### perché il senso della pronuncia impugnata risiede nell'aver escluso, nell a fattispecie, l'adozione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (###. 
E', dunque, evidente che con il motivo di ricorso in esame la parte devolve una questione interpretativa che ha ad oggetto le ### determinazioni assunte dall'amministrazione sui fatti qualificanti della fattispecie impositiva, deduzione che andrebbe, dunque, raccordata al riscontro della menzionata causa petendi del rimborso che si fonderebbe sull'illegittimità del trattamento impositivo adottato dal ### di Napoli in violazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 62, comma 2, lett. d) ed f). 
Posto, allora, che non è condivisibile la censura secondo la quale il giudice del gravame av rebbe fatto coesist ere il canone di locazione (pre visto dall'art. 3 del PGI) col canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (### 10 - perché il proprium della pronuncia impugnata risiede nell'aver escluso, nella fattispecie in esame, l'adozione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (### - va rilevato che, come questa Corte ha in più occasioni rimarcato, l'interpretazione di un atto amministrativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immu ne dalla violazione delle n orme sull'interpretaz ione dei contratti, applicabili anche agli atti amminist rativi, tenendo conto dell'esig enza di certezza dei rapporti e del buon andamento della P.A, così che la denuncia di un'erronea interpretazione, in sede ###atto amministrativo, impone alla parte, a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass., 23 febbraio 2022, n. 5966; Cass. Sez. U., 25 luglio 2019, n. 20181; Cass., 23 luglio 2010, n. 17367; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1602). 
Nella fattispecie, in conclusione, si deduce un vizio di qualificazione giuridica della fattispecie che si risolve nella mera riproposizione di argomenti già sottoposti all'esame del giudice del merito; riproposizione che, a sua volta, né offre una qualche ricostruzione degli specifici contenuti degli atti evocati né dà conto dei crite ri di ermeneut ica (in ipote si) violati rispet to alla qualificazione giuridica della fattispecie operata dalla gravata sentenza. 
Emblematico appare che parte contribuente, nel rilevare l'erroneità della conclusione cui erano pervenuti i giudici di merito - in ordine al fatto che il ### di Napoli non avrebbe approvato il canone sostitutivo dell'imposta sulla pubbl icità - osserva che tale assunto sarebb e stato smentit o dai “documenti versati in atti”, in alcun modo individ uati nel loro specifico contenuto e, in ogni caso, implicanti valutazioni prettamente fattuali. 11 1.5. Occorre, quind i, precisare che sebbene sulla scorta delle superiori considerazioni, la sentenza in esame merita di essere confermata quanto alla ritenuta correttezza del diniego relativo alla istanza di rimborso per le annualità 2002-2012- ### contribuente, con il suddetto motivo, ha pure dedotto la questione - da riten ere fondata per le ragioni appre sso specificate - della sopravvenuta illegitt imità degli au menti tariffari per l'imposta in esame per eff etto d ell'art. 23 del d.l. 22/0 6/2012, n. 83, convertito in legge 07/08/2012 n. 134 (come interpretato ex art. 1, comma 739, legge 208/15), che ha disposto l'abrogazione dell'art. 11 della legge 27/12/1997 n. 449, profilo che rileva quanto alla ulteriore annualità 2013 oggetto di causa. 
In partic olare l'art. 23, commi 7 e 11, del d.l. 22 giugno 20 12, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (entrato in vigore il 26 giugno 2012), aveva disposto, per un verso, che: «### data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo» (nell'allegato 1 è incluso il sopra citato art. 11, comma 10, del d.lg s. 27 dicem bre 1997, n. 449), e, per altro verso, che: «I procedimenti avviati in data ant eriore a quella di ent rata in vig ore del presente decreto-legge sono discip lin ati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e com unque fino alla lor o definizione, dalle dispos izioni delle leggi d i cui al l'### o 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge».  ###. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»], ha, quindi, previsto che: «### 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei ### di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per 12 gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i ### che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012». 
In diritt o, la questione centrale verte sull' int erpretazione degli effetti dell'abrogazione, disposta dall'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83/2012, della facoltà per i ### di disporre aumenti tariffari sull'ICP (nella specie in concreto operati pe r le annualità in esame), o riginariamen te prevista dall'art. 11, comma 10, della l. n. 449/1997, tenuto conto del disposto di cui all'art. 1, comma 739, della l. n. 208/2015, che, come detto, ha fornito una norma di interpretazione autentica, stabilendo che tale abrogazione "non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigo re del prede tto articolo 23, comma 7, de l decreto-legge n. 83 del 2012". 
Orbene l'interpretazione nel senso che tale disposizione avesse reso legittimi “per il futuro ” gli aum enti già deliberati, consentendone l'applicazione anche per gli anni successivi al 2012 tramite il meccanismo di proroga tacita risulta smentita, in primo luogo, dai principi fissati dalla Corte Cost. con la sentenza n. 15 del 30 gennaio 2018. 
Il giu dice delle leggi, a fronte del le perplessità del giudic e remittente secondo cui: «la disposizione censurata avrebbe creato due diversi regimi giuridici applicabili in m ateria di tariffe sull'### rendendo possibi le l'esercizio della facoltà di aumento - o meglio, di continuare ad applicare l'aumento già deliberato - unicamente per quei ### che si fossero avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge. (…) In tal modo, per una categoria di ### si sarebbe creata una nu ova tariffa base, consolidando gli aument i all'interno dell'imposta; il che rivelerebbe l'estensione della disposizione censurata ben al di là di quella che si vorrebbe interpretare, incidendo anche sulla disciplina generale della materia. Sarebbe del tutto irragionevole e discriminatorio 13 stabilire per legge che possa procedersi al rinnovo tacito delle tariffe recanti maggiorazioni sulla base di una legge abrogata, poiché il rinnovo sarebbe equiparabile ad un nuovo pro vvedimen to di conferma d elle statuizioni comunali, adottato in carenza di una disposizione legislativa che lo legittimi» ha chiarit o che l'interpretazione che vedeva nella n orma del 2015 un ripristino permanente della potestà di applicare le maggiorazioni era "non corretta" , laddove la norma int erpretativa, ha un am bito app licativo strettamente circoscritto. 
E, nell' affrontare il tema cruciale dell'ultrattività delle tariffe per gli anni successivi, ha affermato “… non è corretta l'interpret azione dell'art. 1 , comma 739, della legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggio razioni alle tariffe per i ### che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso. La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai ### era stata nuovam ente a ttribuita la facolt à di deliberare le maggiorazioni. Era dunque ben possibile che essi avessero già deliberato in tal senso. Di qui la necessità di chiarire gli effetti dell'abrogazione disposta dal d.l. n. 83 del 2012, precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per l'anno d'imposta 2012. Si tratta, quindi, effettivamente di una disposizione di carattere interpretativo, tesa a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero escludere o enucleare uno dei sensi fra qu ell i ritenuti ragionevolmente ricond ucibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determin ato significa to normativo (sentenze n. 132 del 2016, n. 127 del 2015, n. 314 del 2013, n. 15 del 2012 e n. 311 del 1995)” La Corte Costituzionale ha affermato, in sostanza, che la norma di interpretazione autentica non ha avuto alcuna efficacia sanante per le delibere successive al 2012 e non ha introdot to alcu n doppio regime 14 impositivo. Semplicemente, a partire dal 2013, i ### non avevano più il potere di applicare mag giorazioni n é esplicitamente né tramite proroga tacita. 
Quindi, dalla data di entrata in vigore del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, tutti gli atti di proroga anche tacita de lle maggiorazioni devono rit enersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione fondata su una norma non più esistente. 
In line a con tale interpret azione va richiamato quant o evidenziato dal ### di Stato con le sentenze nn. 6249 e 6250 del 2023 ove è stato osservato, in conformità alla pronuncia della ### che "venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta di pubblicità, gli atti di proroga tacita di quest'ultima relativi ad anni di imposta successivi a tale data devono ritenersi illegittimi, essendo venuto meno il potere di disporre le suddette maggiorazioni tariffarie". 
E, sotto altro profilo, va evidenziato che la ### del MEF n. 2/DF del 14 maggio 2018, nel recepire le conclusioni formulate dalla Corte Cost., ha chiarito che "a partire dall'anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione". 
La corret tezza di una simile conclusione appare , infine , suffragata da lla tenore del sopravvenuto art. 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di ### 2019), il quale ha stabilito che: «In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun ### a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acq uisite d ai ### a tito lo di maggiorazione dell'imposta comu nale sulla pubblicità e del diritto su lle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque an ni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva», previsione normativa che muove dal dato acclarato dell a illegittimità g li atti di p roroga tacita all'imposta di 15 pubblicità di quest'ultima relativi ad anni di imposta successivi a partire dal 2013.  1.6. Muovendo da t ali considerazioni la sentenza va, dunque , annullata quanto al diniego dell'ist anza di r imborso per l'anno 2013, occorrendo ricalcolare le tariffe applicabili con esclusione della disposta maggiorazione.  2. Con il secondo motivo la contribuente ha lamentato, sotto ulteriore profilo e sempre in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446 nonché dell'art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 anch e in relazione al d.P.C.m. 16/2/2001, per avere i giudici territoriali acriticamente recepito il motivo d'appello con il quale il ### di Napoli aveva assunto di non aver approvato, con il “### generale degli impianti”, l'introduzione del canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità (il c.d. ### in applicazione dell'art.  62 del d.lgs. 446/1997, con le relative limitazioni di aumento della tariffa del 25%. Ha osservato che, viceversa, risultava che il ### di Napoli aveva approvato il ### denominato “### generale degli impianti” con il quale era stato applicato l'art.62 del d.lgs. 446/1997 con l'esclusione dell'imposta sulla pubblicità e l'introduzione del canon e sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità.  2.1. Osserva il Collegio che tale motivo è privo di pregio.  ## disparte ogni considerazione in ordine alla infondatezza delle censura secondo cui la CTR si sarebbe limitata sul punto a recepire acriticamente la prospettazione formulata dall'ente impositore con il proposto appello (dato questo, in sé, privo di rilievo alcuno sotto il profilo della paventata violazione di legge), appare evidente che la tesi di parte ricorrente secondo cui doveva ritenersi acclarato che risultava che il ### di Napoli aveva approvato il ### denominato “### generale degli impianti” con il quale era stato applicato l'art.62 del d.lgs. 446/199 7 con l'esclusione dell'im posta sulla pubblici tà e l'introduzione del canone sostitutivo dell'impo sta sulla pubblicità, mira a sottoporre al sindaca to di questa Corte in modo 16 inammissibile una questione interpret ativa avente ad o ggetto le determinazioni assunte dall'amministraz ione sui fatti qualificanti della fattispecie impositiva, e, quindi, un sindacato di puro merito.  2.2. In ogni caso va considerato che ai fini dell'istituzione e della disciplina del ### il regolamento previsto dall'art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non può essere surro gato dal piano generale degli im pianti pubblicitari, avendo funzioni autonome e distinte. Second o la giurisprudenza amministrativa (### Stato, Sez. 5^, 29 aprile 2009, 2723; ### Stato, Sez. 6^, 19 gennaio 2017, nn. 235, 236, 238, 243 e 244; ### Stato, Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 6175), l'attività pubblicitaria si esercita nel risp etto delle indicazioni e dei vincoli cont enuti in due importanti strumenti di pian ificazione e programmazione gene rale: il regolamento comunale ed il piano gene rale degli impianti pu bblicitari. 
Infatti, l'art. 3 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha previsto in capo ai ### l'obbligo di ad ottare un apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Attraverso tale strumento, i ### sono tenuti a disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità e possono stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione a esigenze di pubblico interesse. I contenuti essenziali del regolamento, indicati dalla legge, sono i segu enti: 1) determinare la tipologia e la quantit à degli impianti pubblicitari; 2) stabilire le modalità p er ottenere l'autorizzazione all'installazione; 3) indicare i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari; 4) fissare la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque , prive di rilevanza economica e quell a da destinare al le affissioni di natura commercial e, non ché la superficie degli imp ianti da attribuire a sogge tti privati, per l'effettuaz ione di affissioni dirette. Con l'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, il ### provvede alla razionale distribuzione sul territorio degli impianti pubblicitari, indicando 17 i siti ove è possibile collocare gli stessi. Il piano generale degli impianti pubblicitari costituisce, dunque, l' indefettibile presupposto per il rilascio delle autorizzazioni per impianti pubblicitari, dal momento che, in assenza di precise scelte compiute a monte (in sede ###potrebbe orientarsi l'attività autoriz zatoria in maniera coerente con l'esigenza di un'equilibrata protezione della variegata trama dei molteplici interessi - di natura urbanistica , edilizia, economica, culturale, viaria - tra loro interferenti e che in diversa misur a vengono in rilievo nell'at tività pubblicitaria. 
La società ricorrente non considera, che in difetto del citato regolamento, l'imposta comunale sulla pubblicità (### continuava a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed era cumulabile anche con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici come correttamente affermato i giudici di appello che, condivisibilmente, hanno ritenuto fondata le tesi del ### di Napoli.  3. Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 38 e 42 del d.lgs. 507/1993 lamentando che i giudici di appello non avevano considerato che il ### di Napoli, non tenendo conto della sentenza del TAR per la ### n. 9438/2004 e facendo applicazione dell'art. 3 del titolo quinto del PGI del 1999 - disposizione che andava disapplicata o che, comunque, doveva ritenersi abrogata per effetto della modifica con la legge 338/2000 dell'art. 9 del d.lgs. 507/1993 - aveva, a partire dal 2 002 , illegittimamente accorpato il canone della pubblici tà con il ### determinando, in conseguenza, il calcolo dell'al iquota sui m q. della superficie espositiva sia per l'imposta per la pubblicità che per il ### Ha rilevato, in sintesi, che i giudici di merito non avevano valutato la fondatezza della dedotta eccezione di illegittimità della parametrazione del canone di locazione alla superficie dell a esposizione del cartello, in lu ogo de lla occupazione dalla proiezione a terra della supe rficie di esposizione del 18 cartello pubblicitario, in guisa che l'art. 3 del PGI doveva essere disapplicato o conside rato abrogato in v irtù dell'art. 4 delle Preleggi a seguito della modifica con legge n. 388/20 00 dell'art. 9 d.lgs. n. 5 07/1993, il quale stabilisce che il pagamen to dei canoni di locazione o di concessione va commisurata alla effettiv a occupazione del suolo pubblico del mezz o pubblicitario. Ha assunto, altresì, che il giudice regionale aveva affermato che il canone applicato era dato da una componente tributaria ( ### e una non tributaria ( canone di locazione degli spazi pubblicitari), con la conseguenza che avrebbe dovuto dich iarare il difetto di giuris dizione rispetto al canone di locazione dei luoghi pubblici aggiunto all'imposta sugli impianti pubblicitari, in sistendo, nel senso che, in realtà, l'unica interpretazione possibile della natura del canone in oggetto non era quella del cumulo delle due fattispecie, ma esclusivamente di un unico canone, il ### istituito ai sensi dell'art. 62 d.lgs. n. 446/1997.  3.1. Con il quarto motivo ha denunciato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 7, 38 e 42 del d.lgs. 507/1993 deducendo che i giudici di appello, nel pervenire alle proprie conclusioni, do vevano ritenere legi ttima l'istanza di rimborso in quanto l'imposta in questione andava calcolata in misura corrispondente allo spazio effettivame nte occupato dalla proiezione dell'impianto pubblicitario e non sulla superficie de ll'esposiz ione pubblicitaria “come intenderebbe applicare la sentenza impugnata confondendo i criteri di calcolo delle due imposte (artt. 7 e 42 del d.lgs. 507/1993)”.  3.2. Tali motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono anch' essi infondati. 
Come già affermato da questa Corte ( vedi Cass., 14 luglio 2023, n. 20218) il prelievo tributario alternativo per imposta comunale sulla pubblicità (### ovvero per canone per l'installazione de i mezzi pubblicitari ( ### è cumulabile con il canone concessorio non tributario, data la diversità del titolo di pagame nto e considerato che lo stesso legislatore ha 19 espressamente stabilito per l'imposta comuna le sulla pubblicità (###, all'art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che: «### la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al ### l'applicazione dell 'imposta sulla pubblicità non esclude quella della t assa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla e ffettiva occupazione del su olo pubblico d el mezzo pubblicitario» (in senso analogo, nella precedente disciplina dell'imposta comunale sulla pubbli cità, l'art. 18 d el d.P.R. 27 ottobre 1972, n. 639 , stabiliva che: «### la pubblicità sia effet tuata su beni di pro prietà comunale o dati in godimento al ### ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresp onsione della im posta no n esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicabilità della tassa per l'occupazione dello spazio ed aree pubbliche») (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2012, n. 13476; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11673; Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21545; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2022, n. 1951 - vedasi anche: ### Stato, Sez. 5^, 22 ottobre 2015, n. 4857). A ben vedere, gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (### avevano previsto ex art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, un canone per la locazione degli impianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zone di installazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anche dopo l'1 gennaio 2002, non essendo stata approvata (con l'adozione di una nuova tariffa, dopo l'annullamento della tariffa contra legem da parte del giudice amministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 de l d.lgs. 15 novemb re 1997, n . 446, pe r l'introduzione del ### a prescindere dalla mera riserva del ### di Napoli sulla sua adozione con decorrenza dall'1 gennaio 2002.  ### non essendo stata app rovata (con apposito regolamento) la normativa di attuazione ex art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, per 20 l'introduzione del ### a prescindere dalla mera riserva del ### di Napoli sulla sua adozione con decorrenza dall'1 gennaio 2002, che costituiva la manif estazione di un'intenzione meramente “pro grammatic a” della relativa istituzione, rest ava ancora in vigore l'### dopo l'an nullamento dell'ordinanza emanata dal ### del ### di Napoli il 31 dicembre 2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato), ragion per cui il limite fissato dall'art. 62, comma 2, lett. d, del d.lgs. 15 dicembr e 1997, n . 446, non poteva valere anche per la determinazione del canone per l'occup azione di spazi pu bblici, di cui la contribuente era obbligata alla corresponsione in aggiunta all'### Invero, come anche rilevato nella pronunzia suddetta da ultimo richiamata, la dive rsità dei presupposti re nde cumulabili a nche i tributi alternativi ### da un lato, e i prelievi ### dall'altro: del resto, la disciplina legislativa - nell'ipotesi di occupazione di ben i pubblici a fini pubblicitari - espressamente non esclude che la ### o il ### si cumulino con l'ICP (comma 7 dell'art. 9 del d.lgs. 15 novembre 1993, 507; comma modificato dal comma 55 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e prevede, anzi, che la tariffa del ### sia «comprensiva» della ### o de l ### (comma 2 , lett. d , dell'art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; lettera modificata dal comma 5, lett. b, dell'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448). 
Va, poi, osservato che la deliberazione adottata dal ### il 26 febbraio 1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene: a) né alla ### di cui agli artt. 38 ss. del d.lgs. 15 novembre 1993, 507, correlata al p resupposto oggettivo delle «occupazioni d i qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei ### e delle ### (art. 38, comma 1) e dovuta (non in funzione di controp restazione) dal «titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in 21 proporzione alla superficie eff ettivament e sottratta all'uso pubblico nell'ambito del (...) territorio» (art. 39, comma 1); b) né al prelievo di natura non tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141) denominato ### (cioè, il canone per l'occupazione di suoli e aree pubbliche), introdotto dal legislatore in alternativa alla ### al dichiarato fine di ricondurre nell'àmbito privatistico il rapporto con l'ente locale (art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446) e dovuto quale controprestazione di una concessione dell'ente locale — effettiva o presunta per legge (nel caso di occupazione abusiva) — dell'uso esclusivo o speciale (permanente o temporaneo) di «strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibil e, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati», ovvero anche «di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio» (art. 63). ### ed il ### infatti, non sono mai richiamati, neppure indirettamente, nella suddetta deliberazione, la quale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessione p er occupazione (d i suoli e aree pubbl iche, sia pu re limitatamente all'occupazione mediante impianti pubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essi non si identificano, come dimostrato dalla previsione le gislativa della det raibilità dall'importo dovuto per ### dell'ammontare del canone concessorio «riscosso» (art. 63, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446: «### misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal ### e dalla ### per la mede sima occupazione, fat ti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi») (Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21545). 
A tal proposito, si pone l'ulteriore questione della compatibilità del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbl iche (### con al tri canoni concessori. 
Ora, seppure in tema di ### questa Corte ha più volte dato risposta favorevole al quesito, affermando che la tassa per l'occupazione di spazi ed 22 aree pubbliche (### è compatibile (art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127) con il pagamento di un canone concessorio, provento di natura e fondamento del tutto diversi dal primo, ed è, quindi, dovuta dal concessionario, a men o che il ### non ab bia esercitato il potere facoltativo di ridurla o annullarla (Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2004, 21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078). 
É ver o che la de benza o l'escl usione della ### non dipendo no essenzialmente dall'esistenza di un atto di concessione, dal momento che la tassa è dovuta, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, anche in caso di occupazione senza titolo o abusiva; in secondo luogo, tassa e canone di concessione hanno natura e finalità diverse, quindi non sono fra loro incompatibili, come si ricava indirettamente dall'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che lasciano in fac oltà dell'ente di e scludere la t assa relativamente ai beni su cui grava un canone di concessione non ricognitorio (Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078). 
Questo principio, di carattere generale, b en può valere anche con riferimento al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (###, istituito dall'art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall'art. 31 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Cass., Sez. 2^, 3 maggio 2018, n. 10499). 
Nessuna illegittima duplicazione dell'imposta sulla pub blicità è stata, dunque, operata dal ### di Napoli. 
Va, poi, rilevato che il profilo secondo cui “ l'art. 3 del PGI doveva essere disapplicato o considerato abrogato in vi rtù dell'art . 4 delle Preleggi in quanto a seguito della modifica con legge n. 388/2000 dell'art. 9 d.lgs.  507/1993, il quale stabilisce che il pagamento dei canoni di locazione o di 23 concessione va commisurata alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario” appare inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non si comprendere quando tale questione sarebbe stata dedotta e laddove attiene ad una mera questione di diritto è da ritenere infondata perché ci troviamo in ambiti diversi dalla normativa invocata. 
La società contribuente parla, poi, di accorpamento ### e ### , ma a parte che non trattasi di ### non risu lta applicata alcuna ### ma esclusivamente un canone di locazione/occupazione dell'area.  ### alle modalità di calcolo del tributo, a parte le superiori considerazioni circa la erroneità dei presupposti indicati da parte contribuente, la censura si appalesa inammissibile, poiché, pur avendo proposto la relativa censura in sede ###si dimostra né la relativa formulazione già con il ricorso introduttivo del giudizio né si trascrive e si allega al ricorso per cassazione l'atto impositivo da cui inferire il metodo di computo erroneo. 
In relazione, infine, al ### difetto di giurisdizione a parte che la questione sarebbe coperta d a giudicato, la società contribuente non considera che i giudici di merito hanno pronunciato sull'impugnazione di un silenzio rifiuto opposto dal ### di Napoli alla domanda di rimborso della quota parte, indebitamente versata, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62. E, come statuito dal Giudice delle ### (Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141), e dalle ### della Corte (Cass. Sez. U., 7 maggio 2010, n. 11090; Sez. U., 3 novembre 2009, n. 23195) detto canone costituisce una mera variante dell'impost a comunale sulla pubblicità e conserva, quindi, la qualifica di tributo propria di quest'ultima, per cui le controversie aventi ad oggetto la sua debenza spet tano all a giurisdizione delle commissioni tributarie. ### dunque, il criterio del petitum sostanziale - alla cui stregua la giurisdizione si determina sulla base della domanda, dovendosi avere riguardo, ai fini del riparto di giurisdizione, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale che va identificato, non 24 solo e n on tan to in funzione de lla concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 19 novembre 2019, n. ###; Cass. Sez. U., 9 febbraio 2015, n. 2360; Cass. Sez. U., 11 ottobre 2011, n. 20902) criterio che, nella giurisdizione tributaria, risulta mediato, così come nell a fattispecie, dal provvedimento impugnabile dell'amministrazione (v. Cass. Sez. U., 21 marzo 200 6, n. 622 4), no n poteva, pertanto, dubitarsi della giurisdizione adita in relaz ione al provvedimento impugnato ed alla pretesa impositiva oggetto dell'istanza di rimborso. Né, del resto, l'accertamento condotto dal giudice del gravame - con riqu alificazione della obbligazione tribu taria adempiuta in t ermini di esclusione della fattispecie im positiva addotta a cau sa petendi dell'impugnazione del silenzio rifiuto - può refluire nel denunciato difetto di giurisdizione, venendo diversamente in rilievo questione che attiene alla fondatezza della domanda e, così, al merito del giudizio (id est alla insussistenza del diritto al rimborso; v., ex plu rimis, Cass. Sez. U., 31 dicembre 2018, n. ###).  4. Con il quinto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, 5. c.p.c., la società contribuente ha rilevato che non era dato cogliere la ratio decidendi della sentenza d'appello, osservando che sulla questione sottoposta al giudice di appello con il primo motivo, nulla era stato statuito in sentenza, avendo il decidente omesso di esaminare un punto decisivo della controversia.  4.1. Tale motivo è inammissibile in quanto, lamentandosi una ome ssa pronunzia, la parte avrebbe dovuto proporre, semmai, un motivo ai sensi dell' art. 360, primo comma n. 4, c.p.c. per motivazione apparente o per violazione del 112 c.p.c. e non già una censura sotto il profilo di cui all'art.  360, primo comma, n. 5 c.p.c. riguardante, come è noto, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo 25 della sentenza o dagli atti processuali, che abbia cost ituito oggetto di discussione tra le parti e ab bia caratte re d ecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).  5. In conclusione in accoglimento del primo motivo di ricorso (per quanto di ragione), rigettati il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia nei termini sin qui esposti.   P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione; rigetta il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legitt imità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### in diversa composizione. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 .   ### 

Giudice/firmatari: Stalla Giacomo Maria, Di Pisa Fabio

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