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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 103/2026 del 23-01-2026

... settico, giacché consistente nell'utilizzo di mezzi di sintesi e materiali sostitutivi. Con riferimento alla specifica profilassi antibiotica utilizzata (### 400mg 30 minuti prima della incisione secondo l'anestesista, 35 minuti prima secondo l'ortopedico) il collegio peritale, facendo proprie le considerazioni esposte dai consulenti di parte attrice, ha evidenziato come, a prescindere dalla durata dello stesso, il mero trattamento farmacologico ante operatorio, praticato nell'occasione, fosse proprio di un intervento cd pulito. Nella fattispecie ora al vaglio della Corte, si trattava invece di un intervento considerato non sterile in quanto caratterizzato dall'utilizzo di materiale esterno come mezzi di sintesi e materiale sintetico stimolante la ricrescita ossea e oltretutto, come visto, su soggetto in condizioni clinico-patologiche di base in grado di favorire l'insorgenza di stati infettivi, nonché la loro difficile risoluzione. Dall'esame della cartella allora: nessuna somministrazione antibiotica intraoperatoria risulta praticata; rimosso poi il drenaggio ed inviata la punta del catetere vasale (si suppone per un esame colturale) nessuna risposta veniva annotata in cartella. I (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###'### SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di L'### in persona dei magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 758/24 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 14.01.2026 e vertente TRA ### N. 1 AVEZZANO-SULMONA-L'### (P.I. e C.F.  ###), in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### giusta procura in calce, conferita con atto deliberativo n. 1615 del 18.07.2024 ed elettivamente domiciliata presso L'### della medesima ASL in L'#### 11/#### (###) e ### (###), in qualità di eredi legittimi di ### rappresentati e difesi dagli Avv.ti ### e ### giuste procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti avvocati sito in #### n. 4, APPELLATI####, ### per l'### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (C.F.### e P.I.###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in ### via dei ### n.1 APPELLATA ### S.P.A. (P.I. ###), in persona del legale rapp.te p.t.  rappresentata e difesa dall' Avv. ### M. Danesi de ### giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto avvocato: ### APPELLATA ### SOCIETÀ ### (C.F. e P.I. ###), in persona del ### e legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in ### a ###. Volta n. 1 Sc.   APPELLATA ### S.P.A., (P.I. ###) in persona dell'### unico pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in ### via B. Cassinelli 2/#### S.P. A, (C.F. ###), in persona del procuratore ad negotia, Dott. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in L'#### n° 29 APPELLATA ### Come da atti introduttivi ### Appello avverso la sentenza n. 224/24 rep. 262/24 pubblicata il ### dal Tribunale di ### Giudice Dott.ssa ### nel procedimento rubricato al n. 1544/2018 R.G. notificata in data ### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione ### conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di ### la Asl 1 di ###L'### la ### di ### la ### srl e la Asl 1 di ###L'###-### sanitario ### per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei predetti convenuti che la ebbero in cura, prima, durante e dopo l'intervento chirurgico cui era stata sottoposta in data 23 aprile 2024, causando alla stessa una osteomielite pseudomonas putida, con gravissime conseguenze e postumi invalidanti irreversibili nella misura del 100% e, per l'effetto, condannarli in via solidale e non, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle condotte illecite dei sanitari e non, quantificati in euro 740.840,96 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento sino al soddisfo ovvero o nella maggior somma riconosciuta in corso di causa. 
Deduceva, in particolare, l'istante che in data 17 aprile 2014, a seguito di un infortunio, veniva trasportata presso il ### dell'### di ### ove le veniva diagnosticata la frattura scomposta dell'epifisi distale del femore dx, ferita lacero contusa del ginocchio dx, ferita a lembo dello strato corneo della gamba sx, contusione spalla dx e contusione della piramide nasale con invio al ### del P.S. di ### ove veniva ricoverata e, il successivo 23 aprile 2014 sottoposta ad intervento di osteosintesi senza adeguata protezione antibiotica, senza alcuna consulenza diabetologica né infettivologica per essere, quindi, dimessa in data 8 maggio 2014 nonostante dalla valva gessata trasudasse cattivo odore e liquido denso, segnalato ai sanitari. 
Dopo le dimissioni, l'attrice veniva sottoposta a trattamento domiciliare ma subiva un peggioramento delle proprie condizioni che ne determinava il ricovero, in data 18 giugno 2014, presso la ### di cura ### ove le veniva diagnosticata una osteomielite pseudomonas putida per poi, in data 26 giugno 2014 e 17 luglio 2014 essere sottoposta a due interventi chirurgici al fine di asportare i mezzi di sintesi e frammenti di osso infetto con recisione parziale del moncone femorale necrotico, del sequestro osseo e del tessuto femorale diafisario. 
Evidenziava l'esponente, quindi, la evidente responsabilità dell'### di ### per le gravi negligenze dimostrate in relazione alla fase pre e post operatoria la cui imperizia aveva determinato all'attrice una invalidità del 50%.  2. Si costituivano in giudizio i convenuti contestando gli avversi assunti e chiedendo di chiamare in causa le rispettive ### di assicurazione ###ni, ### e ### dalle quali hanno chiesto di essere manlevati.  3. Nelle more, la causa veniva interrotta per il decesso dell'attrice e successivamente riassunta dagli eredi ### e ### 4. La causa veniva istruita mediante Ctu medico legale e il Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava la responsabilità della ASL di ####L'### per colpa dovuta ad imprudenza e negligenza dei sanitari che ebbero in cura ### con condanna al pagamento della somma di euro 193.592,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo. Il giudice di prima istanza rigettava, invece, la domanda avanzata da parte attrice nei confronti della ### di ### e di ### con conseguente assorbimento delle domande di manleva avanzate nei confronti di ### e di ### nonché rigettava la domanda di manleva avanzata dalla Asl 1 di ### L'### e ### nei confronti di ### Il Tribunale, infine, condannava la Asl convenuta alla refusione delle spese sostenute dall'attrice e dalla chiamata ### ponendo definitivamente a suo carico le spese di ### mentre condannava ### e ### alla refusione delle spese sostenute dalle convenute ### di ##### nonché dalle terze chiamate ### ed ###ni spa.  5. Ha proposto appello la Asl 1 ###L'### chiedendo, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità della riassunzione da parte dei ###ri ### e ### con conseguente estinzione del giudizio, nel merito, il rigetto integrale della domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto, in subordine, la ripartizione gradata del danno tra la #### e ### di ### ed in via ulteriormente subordinata, la riduzione del risarcimento del danno a proprio carico in base alle risultanze della Ctu di cui ha chiesto la rinnovazione . 
In particolare, l'### sanitaria ha contestato la Ctu giudicata errata ed incompleta riportando, a sostegno, la diversa ricostruzione del fatto risultante dalle note critiche dei propri consulenti tecnici, nonché ne ha eccepito la nullità attesa la nomina nel collegio peritale di un medico specialista in ### e non in ### che ne ha determinato una erronea valutazione dei fatti di causa che avrebbero, invece, dovuto essere valutati sotto il profilo dell'insorgenza e dell'andamento di una malattia infettiva e non sotto il profilo dell'andamento di un intervento chirurgico di carattere ortopedico.  6. Hanno resistito al gravame ### e ### in qualità di eredi della defunta ### i quali hanno concluso, per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto ed hanno proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza ( in relazione al punto 7 pag 15 della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di ### ha preso in considerazione unicamente la percentuale di invalidità permanente del 35% e non anche il maggior danno biologico permanente differenziale che andava considerato a partire dal 10% ) e per la condanna della ASL n. 1 ###L'### al risarcimento dei danni quantificati nella misura di ### 325.200,66, oltre successivi interessi e rivalutazione dal 01/06/2024 sino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa somma maggiore o minore riconosciuta oltre al pagamento delle spese legali.  7. Si è, altresì, costituita in giudizio la ### in qualità di garante la ### di cura ### eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di ripartizione graduale del danno tra quest'ultima, la Asl e la ### sociale ### in conseguenza del rapporto causale di ognuna attesa l'assenza di richiesta di manleva a proprio carico, in primo grado, da parte di ### In via subordinata di rito, l'appellata ha aderito all'eccezione di inammissibilità dell'atto di intervento in giudizio dei sigg.ri ### e ### con relativa declaratoria di intervenuta estinzione della causa in tale fase, formulata quale motivo di appello da Asl n.1 ###L'### Nel merito la ### appellata ha concluso per il rigetto dell'appello, sottolineando l'esaustività della Ctu esperita ed, in via subordinata, ha aderito all'eccezione formulata dalla Asl impugnante di erroneità nella valutazione dei criteri di attribuzione e dell'ammontare del danno in ragione della premorienza del danneggiato.  8. Ha partecipato al giudizio anche ### garante la Asl appellante, insistendo per il rigetto della richiesta di manleva attesa l'inoperatività della garanzia e, in generale, dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, con conferma della sentenza impugnata.  9. Ha, altresì, resistito al gravame ### sociale eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame non avendo l'### appellante mai svolto nei propri riguardi alcuna domanda di condanna o di manleva in prime cure, non avendola mai chiamata in garanzia ( non avendo mai mosso rilievi sul suo operato) e non avendo, quindi, adesso alcuna legittimazione attiva a richiederne nei propri confronti per la prima volta, la condanna. 
Nel merito, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità per tardività, della richiesta di rinnovazione della Ctu per pretesa nullità ( evidenziando la bontà dell'operato del consulente nominato dal Tribunale) e in ogni caso ha chiesto il rigetto dell'appello, sottolineando la diligenza con cui era stato erogato il servizio ADI da parte dei propri operatori, seguendo pedissequamente le indicazioni provenienti dal ### ed, in via subordinata, in caso di accoglimento del gravame, ha concluso chiedendo la riduzione della somma dovuta e di essere manlevata dalla propria assicurazione ###ni ### 10. Si è anche costituita in giudizio la ### di ### concludendo, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello attesa la domanda nuova spiegata nei propri confronti dalla ### non avendo in primo grado la predetta ### avanzato alcuna domanda nei propri confronti, con conseguente anche carenza di interesse dell'appellante, non essendo stata dichiarata alcuna soccombenza nei confronti della predetta appellata. Nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello, evidenziando che la Asl non aveva assolto l'onere probatorio a proprio carico, dimostrando che nel caso specifico erano state adottate procedure idonee ed utilizzati dispositivi di prevenzione validi per ridurre al minimo l'insorgere delle infezioni nosocomiali, in particolare in riferimento all'intervento cui veniva sottoposta la sig.ra ### e sottolineando la correttezza delle risultanze della ### 11. Ha, infine, partecipato al giudizio #### la quale ha chiesto la conferma della gravata sentenza, fondata sulla ### tecnica “chiarissima, molto ben argomentata e piena di precisi riferimenti medico-legali sia riguardo alla valutazione delle condizioni generali della paziente sia in relazione all'inadeguata profilassi antibiotica, scientificamente ben argomentata, nonché alla mancata tempestiva diagnosi dell'infezione, dovuta in via principale alla mancata esecuzione di consulenze specifiche, imprescindibili nella fattispecie, e al mancato inserimento in cartella clinica di analisi indispensabili in funzione delle condizioni generali della paziente, verosimilmente effettuate (esame colturale del catetere), con conseguente inadeguatezza della gestione della prevedibile infezione e successiva incauta dimissione della paziente”.  13. Con ordinanza del 14 gennaio 2026 la causa è stata rimessa in decisione.  14.l'appello principale è infondato 14.###on un primo motivo di gravame, la ASL appellante assume l'inammissibilità dell'atto di intervento in giudizio dei ### ri ### e ### - capo della decisione che viene impugnato: pag. 10 punto 2, ultimo cpv., in connessione con il punto 6, pag. 13. 
Rammenta l'appellante che in data 4 maggio 2020 i difensori della ### ra ### hanno depositato istanza di interruzione del giudizio a causa del decesso della attrice, circostanza comprovata dall'accluso certificato di morte e che in seguito, i ### ri ### depositavano atto di intervento nel giudizio in data ###, in base all'assunto della mancata interruzione del medesimo. 
Mostra allora di non avere compreso la difesa della ASL appellante la statuizione assunta dal giudice di prime cure sul punto, laddove qui lamenta che gli adempimenti descritti sarebbero stati posti in essere in aperta violazione di quanto dispone l'art. 300 cod. proc. civ. in merito alla morte della parte costituita, evento che deve essere necessariamente dichiarato in udienza dal procuratore della medesima, ovvero notificato alle altri parti del giudizio, senza che siano ammessi adempimenti equivalenti, idonei a produrre l'effetto interruttivo del giudizio. 
Se cioè è vero, come tale è, che solo dalla dichiarazione in udienza resa dal procuratore della parte ovvero dalla notifica alle altri parti del giudizio della stessa consegue l'effetto interruttivo, non resta che rilevare come al momento della costituzione dei ### ri ### e ### tali accadimenti non si fossero affatto verificati, essendosi limitata quella difesa a depositare in data 4 maggio 2020 mera istanza di interruzione del giudizio a causa del decesso della attrice. 
Ai sensi dell'art. 300 c.p.c., l'evento interruttivo deve essere formalmente esplicitato dal procuratore della parte costituita o mediante apposita dichiarazione resa in udienza, oppure attraverso la notifica dell'evento alle altre parti processuali. Ciò in quanto, l'applicazione automatica dell'effetto interruttivo presuppone l'effettiva conoscenza dell'evento da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento. Tale regola non subisce deroghe nemmeno nell'ambito del processo telematico. Il mero deposito del certificato di morte nel fascicolo informatico non può essere equiparato né alla dichiarazione resa in udienza, né alla notifica formale, trattandosi di un adempimento di cui le parti non hanno avuto conoscenza diretta. Tale deposito può essere considerato come una dichiarazione effettuata fuori udienza che, per poter produrre effetti interruttivi, deve essere notificata agli altri soggetti. 
Il deposito nel fascicolo informatico, pur se in astratto rende conoscibile l'evento, da parte di tutti coloro che vi hanno accesso o vi possono avere accesso, non è equiparabile ad una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione (come, per esempio, ad opera del nuovo art. 370 c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che prevede il solo deposito e non la notifica, del controricorso nel giudizio di cassazione). 
Nel caso di specie tale adempimento non risulta essere stato posto in essere, conseguentemente, l'efficacia interruttiva avrebbe potuto decorrere esclusivamente dal momento dell'udienza che avrebbe consentito alle altre parti di acquisire piena ed effettiva conoscenza dell'evento (nei termini Corte appello ### 04/03/2025, n.307 e Cassazione civile sez. lav., 29/11/2024, (ud.  24/09/2024, dep. 29/11/2024), n.###), ma prima di tale momento, come visto, le parti legittimate avevano proseguito il giudizio impedendo quell'effetto interruttivo. 
Come risulta poi dalla lettura della decisione qui gravata in data 14 luglio 2020, si sono costituiti in giudizio, ai sensi degli artt. 110 e 302 c.p.c., ### e ### in qualità di eredi, allegando lo stato di famiglia della de cuius. 
In tema allora di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'articolo 2697 del Cc, del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere -che non è assolto con la produzione della denuncia di successioneè idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli articolo 565 e seguenti del codice civile. 
Tale certificazione, come detto, risultava allegata alla costituzione.  ### parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'articolo 476 del Cc l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'articolo 460 del codice civile, sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (nei termini sin qui esposti si veda Cassazione civile sez. II, 11/08/2021, n.22730).  14.2 Per comodità espositiva si passa poi a trattare il motivo di impugnazione afferente la pretesa nullità della ### Con ulteriore motivo di gravame, la difesa della ASL appellante infatti solleva l'eccezione di nullità dell'elaborato peritale poiché i CTU nominati risultano specialisti nelle discipline di ### legale ed ### non invece di ### in aperta violazione dell'art. 15 della ### Il motivo deve essere disatteso. 
La nullità della consulenza tecnica d'ufficio è infatti soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, restando altrimenti sanata (### 3, n. 15747 del 15 giugno 2018; ### U., n. 3086 del 1 febbraio 2022; ### 3, n. 2251 del 31 gennaio 2013 e Cassazione civile sez. II, 26/12/2024, (ud. 10/12/2024, dep. 26/12/2024), n.###). 
Come si evince allora dal mero esame del fascicolo di primo grado, con il provvedimento 04/05/2021, il Giudice di primo grado nominava CTU il medico legale il prof. ### al quale demandava la mera indicazione di ausiliario specialista medico chirurgo, al fine della composizione del collegio peritale. 
Con successiva nota depositata in data ### il predetto medico legale individuava quale CTU specialista in chirurgia il prof. ### Nelle successive note depositate in data ### a firma dell'avv. ### per la ASL qui appellante si formulava la seguente richiesta “vista l'ordinanza di conferimento dell'incarico di CTU al #### con studio in #####, in ### 83 e l'indicazione, da parte di quest'ultimo, del ##### in ### quale ausiliario, componente del ### i quali hanno accettato l'incarico e prestato giuramento telematico, individua i propri ### con nomina formalizzata mediante deposito telematico consentito sino all'inizio delle operazioni peritali fissate per il 9 ottobre 2021 alle ore 10.30 presso lo studio del #### dianzi indicato”. 
Quella difesa pertanto si mostrava perfettamente a conoscenza della specializzazione in possesso del collegio peritale e nulla tempestivamente eccepiva in ordine alla mancata nomina di uno specialista in ### infettive ed anzi procedeva alla nomina del proprio consulente così manifestando acquiescenza a quella decisione.  ### è pertanto evidentemente e manifestamente tardiva. 
Non appare poi assolutamente pertinente il richiamo operato dalla difesa ASL alla giurisprudenza in materi adi violazione dell'obbligo di procedere a CTU collegiale, in quanto in questa sede si verte solo sulla asserita assenza di specializzazione in capo ad uno dei consulenti; circostanza, come detto, mai eccepita dalla difesa della parte appellante in modo tempestivo anche per eventualmente consentire le necessarie acquisizioni sul punto, pure nel contraddittorio dello specialista stesso.  14.3 Motivo afferente la pretesa nullità della sentenza nella parte in cui, sulla scorta di CTU asseritamente nulla in quanto illogica e carente da un punto di vista motivazionale, ha affermato la responsabilità esclusiva della ASL appellante. 
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.  14.3.1 In tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, l'ente ospedaliero (ovvero la struttura sanitaria privata) risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente. 
Le prestazioni sanitarie infatti da parte di una struttura ospedaliera deputata a fornire assistenza avvengono sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, avente ad oggetto una prestazione complessa a favore dell'ammalato, definibile sinteticamente di “assistenza medica”. In questa assumono primario rilievo le prestazioni di natura medica, nelle quali si possono rinvenire anche prestazioni “latu sensu” alberghiero ed obbligazioni accessorie c.d. di sicurezza e/o protezione. ### è pertanto regolato dalle norme che disciplinano l'attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale. Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde per i danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, 2° co.  e 2236 cc, che, nei casi di prestazioni particolarmente difficili (che presentino cioè problemi tecnici di particolare complessità, trascendenti la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica: Cass. III^ nrr. 2042/05 e 9085/05 cit.), limitano la responsabilità del medico per imperizia (non per imprudenza o negligenza), e di conseguenza quella della struttura sanitaria pubblica o privata, al dolo ed alla colpa grave. 
Dalla qualificazione della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria discendono le seguenti conseguenze. 
Il paziente è tenuto ad allegare e comprovare: il fatto di essere stato sottoposto ad intervento sanitario; la presenza di un danno risarcibile e che tra tale intervento e il danno lamentato vi sia un nesso causale. ### invece del professionista deve essere invece semplicemente allegato dal paziente, il quale, posta la natura di obbligazioni di mezzi del sanitario, può allora limitarsi ad affermare il difetto di diligenza (che è equiparabile in sostanza alla dimostrazione della colpa) senza necessità di dover fornire la prova della stessa. E' onere invece del sanitario il fornire la c.d. prova liberatoria, provare cioè l'incolpevolezza dell'inadempimento, ossia dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, e la diligenza nell'adempimento, tanto più se l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore. 
Sotto tale ultimo profilo va allora sottolineato come l'onere di allegazione sul paziente di profili concreti di colpa medica, posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, non si spinga fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie di un non professionista, che, espletando la professione di avvocato, conosca comunque (o debba conoscere) l'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario. 
Proprio in relazione alla fattispecie delle infezioni nosocomiali, la riconduzione della responsabilità medica nell'ambito della responsabilità contrattuale ha trovato le sue prime manifestazioni e ha, quindi, spesso fatto riferimento a teorie e schemi elaborati dalla dottrina, tra i quali, in particolare, quelli del c.d. «contratto di spedalità» e della c.d. «obbligazione da contatto sociale». 
Dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale discende l'applicazione della regola probatoria che come visto viene evocata, nell'ambito della responsabilità medica, nel senso di attribuire al paziente creditore l'onere della prova del danno (consistente nell'aggravamento delle condizioni di salute) e dell'insorgenza del medesimo nell'ambito della prestazione di cura, ma non della negligenza del convenuto, gravando, viceversa, su quest'ultimo l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento. 
È peraltro diffusa in sede applicativa di tali impostazioni “contrattualistiche” la riconduzione delle infezioni nosocomiali nell'ambito di modelli di imputazione sostanzialmente oggettiva della responsabilità in capo alla struttura sanitaria e ciò anche in ragione della difficoltà di accertamento della causa concreta dell'infezione della non completa prevenibilità del fenomeno e dell'anonimato delle prestazioni a ciò dirette. 
All'interno di un quadro così composito, la “sicura” riconduzione della fattispecie nell'alveo delle regole probatorie proprie della responsabilità contrattuale ha reso la valutazione della colpevolezza meramente eventuale, non rappresentando più quest'ultima un requisito indispensabile ai fini dell'imputazione, essendo sufficiente per l'attore la prova del danno e del nesso di causalità. 
Resta tuttavia da verificare se l'eventuale assenza di colpevolezza possa assumere, o meglio, recuperare una qualche rilevanza, per lo meno, in relazione alla prova liberatoria. 
Appare francamente non condivisibile quella impostazione interpretativa che, conformemente ad una interpretazione letterale e restrittiva dell'art. 1218 c.c., fa coincidere l'esimente con la sola prova positiva di un fattore esterno e imprevedibile, non essendo sufficiente ai fini dell'esonero dalla responsabilità, a fronte della prova dell'origine nosocomiale delle infezioni, la prova del diligente adempimento delle regole precauzionali da parte dei sanitari. In questo modo però viene addossata alla struttura convenuta una tipica «probatio diabolica», quale quella della dimostrazione dell'evento esterno imprevedibile e inevitabile, con la conseguenza che la struttura e/o il medico viene chiamato a rispondere della situazione di incertezza e, altresì, della mera fatalità. 
In altri casi invece viene contemplata, all'interno di un'interpretazione in termini soggettivi della causa non imputabile ex art. 1218 c.c., la possibilità del sanitario di liberarsi, provando la propria assenza di colpa in alternativa alla prova dell'evento esterno imprevedibile e inevitabile. 
Con riferimento a tale ultima e più garantista impostazione si segnala Cass. III^ nr. 12274/11, che, per un verso, ha escluso che fosse ascrivibile a colpa dei sanitari la causa mediata dell'infezione, vale a dire la scelta dell'intervento chirurgico d'urgenza, ritenuto indifferibile, e della tecnica operatoria, ritenuta giustificata e non sperimentale; per altro verso, ha ascritto la contaminazione della cavità addominale da parte di germi, della quale indubbiamente l'intervento chirurgico era stato occasione (o causa mediata), ad una complicanza che può sì verificarsi per interventi quale quello subito dall'attrice, ma in una percentuale talmente bassa (0,7%) che è da escludere che il relativo accadimento potesse essere previsto ed evitato dai sanitari adottando la diligenza richiesta nel caso concreto (Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12274). 
Non senza allora avere aggiunto come quegli elementi costituenti la prova liberatoria debbano essere integrati, anche, a sommesso avviso dello scrivente, mediante il vaglio comparativo con quegli specifici oneri precauzionali volti proprio a prevenire il rischio effettivo (es: controlli sul rispetto della normativa antigienica, utilizzo non promiscuo dei locali adibiti a sale operatorie, adozione di adeguate misure profilattiche anche nella fase post-operatoria), può allora scendersi a valutare in concreto la fondatezza o meno dell'assunto attoreo sulla scorta delle conclusioni raggiunte dal ctu. 
Premessa metodologica. 
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, ###; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. ###; Sez. I, Ord., 13/12/2023, ###; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n. ###; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144 Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud.  30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc.  civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (### 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (### L, n. 3819 del 14.2.2020). 
In tale prospettiva - si è affermato in quella sede ###ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (### 1, n. ### del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009). 
Ciò, salva tuttavia l'ipotesi - precisa la Corte del 2024 - che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie assolutamente non ricorrente nella fattispecie al vaglio di questa Corte di merito. 
All'esito allora dell'espletata perizia, le cui conclusioni, immuni da vizi logici e profili di censurabilità, anche a confutazione dei rilievi tecnici di parte devono essere ampiamente condivise, è rimasto accertato quanto segue, con riferimento alla specifica posizione della ASL appellante. 
Le infezioni del sito chirurgico (#### site infection), secondo i dati del sistema di ### delle ### (###, rappresentano, con un incidenza del 14-16%, una delle prime cause di infezione ospedaliera. 
Per ridurre l'incidenza delle SSI è necessario ricorrere ad un approccio che tenga conto dei molteplici fattori che determinano il rischio chirurgico quali: caratteristiche del paziente, tipo di intervento, modalità operative del personale sanitario e tipologia di ospedale. 
La signora ### presentava condizioni clinico-patologiche di base in grado di favorire l'insorgenza di stati infettivi, nonché la loro difficile risoluzione: tale condizione clinica, evidentemente nota ai sanitari della ASL convenuta, avrebbe dovuto suggerire una più attenta prevenzione/sorveglianza sul rischio infettivo in un intervento c.d. settico, giacché consistente nell'utilizzo di mezzi di sintesi e materiali sostitutivi. 
Con riferimento alla specifica profilassi antibiotica utilizzata (### 400mg 30 minuti prima della incisione secondo l'anestesista, 35 minuti prima secondo l'ortopedico) il collegio peritale, facendo proprie le considerazioni esposte dai consulenti di parte attrice, ha evidenziato come, a prescindere dalla durata dello stesso, il mero trattamento farmacologico ante operatorio, praticato nell'occasione, fosse proprio di un intervento cd pulito. 
Nella fattispecie ora al vaglio della Corte, si trattava invece di un intervento considerato non sterile in quanto caratterizzato dall'utilizzo di materiale esterno come mezzi di sintesi e materiale sintetico stimolante la ricrescita ossea e oltretutto, come visto, su soggetto in condizioni clinico-patologiche di base in grado di favorire l'insorgenza di stati infettivi, nonché la loro difficile risoluzione. 
Dall'esame della cartella allora: nessuna somministrazione antibiotica intraoperatoria risulta praticata; rimosso poi il drenaggio ed inviata la punta del catetere vasale (si suppone per un esame colturale) nessuna risposta veniva annotata in cartella. 
I rilievi opposti sul punto dai consulenti di parte ASL al collegio peritale, e sostanzialmente riprodotti nel motivo di appello, non affrontano neanche la questione relativa alla riscontrata necessità di un trattamento intraoperatorio alla luce delle criticità sopra evidenziate, essendosi limitati quei tecnici di parte ad allegare, ma non ad adeguatamente documentare mediante indicazione in quella sede delle fonti di tale asserzione, che la dose intraoperatoria aggiuntiva non è prevista per la ### in ragione della lunga emivita di 48-72 ore. 
Con riferimento poi alla gestione dell'evoluzione della ferita chirurgica, sono gli stessi consulenti di parte ASL ad ammettere nelle loro osservazioni che “la ferita chirurgica ### presentava un ritardo di cicatrizzazione ragionevolmente attribuibile alla patologia diabetica sofferta dalla paziente”. 
A fronte allora di tale esplicita ammissione da parte degli stessi consulenti ### a fronte cioè della ammissione che si era di fronte ad una ferita che presentava ritardo nella cicatrizzazione e che pertanto può, in base al criterio del più probabile che non su cui infra, ritenersi costituire fonte dell'infezione verificatasi in situ, si conferma la validità dei rilievi critici sollevati dal ### peritale sul punto: non furono cioè attivate richieste di consulenze mirate durante la degenza (diabetologica e infettivologica), da cui evidentemente derivò una omessa o ritardata diagnosi di infezione del sito chirurgico e di somministrazione di terapia; non v'è traccia, come detto, della risposta clinica di un' eventuale esecuzione di antibiogramma e della progettazione del trattamento farmacologico medesimo; la paziente, in tale quadro, venne addirittura dimessa di lì a poco. 
Va pertanto affermata la sicura riconducibilità eziologica almeno della insorgenza e della prima fase progressiva della patologia, da cui poi è risultata affetta la paziente, alle azioni ed omissioni poste in essere dai sanitari della ASL appellante, secondo quel criterio probabilistico sopra enunciato e su cui più diffusamente infra.  14.3.2 Tutte poi le successive osservazioni rivolte dal ct di parte ASL e poi riproposte in questa sede da quella difesa, rivolgono l'attenzione verso l'operato dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente dopo il suddetto ricovero presso il PO di ### e, segnatamente, nel corso del periodo di assistenza domiciliare integrata (dal 09/05/2014 al 17/06/2014), nonchè del successivo ricovero presso la ### di ### di ### (dal 18/06/2014 al 21/08/2014). 
Sulla posizione della ### e della ### d ### occorre allora precisare quanto segue.  #### al punto 4 delle sue conclusioni, così richiede ### in questa sede ###ulteriore subordine, ripartire gradatamente il danno tra la ASL appellante, la ### e la ### di ### di ### in conseguenza dell'apporto causale di ognuna”. 
Come evidenziato anche dalla difesa della ### e dalla difesa della ### di ### tali soggetti venivano inizialmente convenuti in giudizio su iniziativa della sola parte attrice; parte che, all'esito della decisione di rigetto adottata dal Giudice di prime cure, non ha poi inteso in parte qua proporre appello né in via principale né in via incidentale. 
Nel corso del giudizio di primo grado invece la ### che pure ha concluso per la chiamata in causa di altro soggetto (la compagnia di assicurazione da cui pretendeva essere manlevata e su cui infra), non ha formulato alcuna domanda di accertamento di una corresponsabilità, anche ai fini dell'esercizio del regresso o della rivalsa, nei confronti della ### e della ### di ### di ### In primo grado cioè la difesa della ASL ha concluso per il rigetto della domanda azionata nei propri confronti, assumendo una portata completamente esimente, rispetto al proprio operato, delle condotte poste in essere dagli altri due operatori. 
Tanto premesso, appare allora evidente come la parte appellante ASL possa ritenersi sì legittimata alla proposizione di un motivo di appello avverso la statuizione della sentenza di primo grado che, rigettando sul punto la domanda attorea, ha escluso la responsabilità di ### e della ### di ### di ### come radicalmente elidente la propria, ma non possa invece, in assenza di una iniziativa impugnatoria da parte del danneggiato, introdurre solo in questa sede una richiesta subordinata di accertamento di una corresponsabilità degli atri due soggetti, addirittura con graduazione delle rispettive colpe. 
Accertata allora almeno una corresponsabilità nella causazione dell'evento in capo ai sanitari ### secondo quanto visto, resta comunque esposta questa per l'intero nei confronti delle parti attrici, in forza dell'applicazione del principio di cui all'art. 2055 cc, non avendo quelle parti impugnato la sentenza “assolutoria” nei confronti della ### e della ### di ### Resta ovviamente salva la possibilità in capo alla ASL di eventualmente far valere il diritto al regresso, ove formalmente introdotta in altra sede tale richiesta nei confronti degli eventuali corresponsabili. 
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone infatti, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova (Cassazione civile sez. III, 16/05/2025, n.13063 e cass. Civ., n. 5475 del 2023 e Cass. Civ., 3803 del 2004). 
Così delimitato allora l'oggetto dell'accertamento demandato in questa sede alla Corte, occorre ora riproporre alcuni concetti in punto di accertamento del nesso di causalità.  ### del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato allora, come inizialmente detto, alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico, come in precedenza esposto. 
Qualora allora vi sia soltanto una condotta astrattamente idonea a determinare l'evento, sussiste la responsabilità della struttura sanitaria, se la probabilità che il danno sia conseguenza della condotta sia prevalente rispetto alla possibilità che non lo sia. Mentre nel caso in cui il danno sia astrattamente riconducibile a più cause, va attribuito maggiore rilievo agli elementi da cui emerge una probabilità prevalente. 
La regola del “più probabile che non” - si insegna in materia - come categoria giuridica peraltro ha due versioni. Quella forte e quella debole. Quella forte è intesa in senso quantitativo, perché identifica il grado di convincimento del giudice che accoglie la domanda, nel senso ritiene la tesi dell'attore più credibile di quella del convenuto, in senso assoluto, senza dare un valore numerico e statistico alle varie spiegazioni causali alternative e alle retrostanti prove. 
Tale criterio non è adottato nel nostro ordinamento. 
Il criterio di riferimento da noi adottato è quello invece cd debole, come spiega la decisione n. 15991 del 2011 della Corte di cassazione, secondo cui “la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica non conduce di per sé alla regola aberrante del 50% +1”, bensì “alla compiuta valutazione dell'evidenza del probabile” (Corte di Cassazione n. 15991 del 2011). 
Più probabile che non allora va riferito a un giudizio relativo alle sole cause che possono spiegare quell'evento e che siano state in qualche modo provate e vagliate nel giudizio civile. 
Tra queste cause il giudice potrà ritenere maggiormente probabile quella che presenti l'incidenza statistica maggiore in confronto alle altre alternative possibili e questo anche se quella percentuale si collochi notevolmente al di sotto del dato numerico statistico del 50%. 
Il giudice di merito deve quindi operare due passaggi separati per pervenire ad una valutazione probabilistica corretta che consenta di esprimere la valutazione. 
Il primo passaggio riguarda l'alternativa tra fatto vero e fatto falso, sulla base delle prove acquisite. 
Rispetto ad ogni tesi dell'attore, il giudice deve verificare l'eventualità che essa possa essere vera o falsa e cioè che sul medesimo fatto vi siano, una ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa. Rispetto a queste due opzioni il giudice deve scegliere quella che “in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma superiore all'altra”. 
Vi è poi il secondo passaggio e cioè quello della prevalenza, che è come nel primo passaggio anch'essa relativa. 
Nel caso (generalmente ricorrente) di multifattorialità nella produzione di un evento dannoso, oltre all'ipotesi formulata dall'attore in ordine all'eziologia dell'evento, si possono affiancare altre ipotesi che abbiano ricevuto una qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio. In questo caso si presentano più alternative, tutte verosimili e si applica la regola della “prevalenza relativa” per cui il giudice deve selezionare come vero quell'enunciato o quella tesi che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma. 
Fra le più ipotesi plausibili, il giudice deve ritenere come vera quella che ha ricevuto il grado di maggior conferma relativa (cioè che sia probabile o possibile più di altre spiegazioni alternative, tutte plausibili) dell'esistenza del nesso, sulla base delle prove disponibili e ciò rispetto all'ipotesi negativa che tale nesso non sussiste. 
In tema di responsabilità civile non può allora negarsi il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto e in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. 
Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtu' del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse. 
Si è sotto altro profilo altresì posto in rilievo che il danneggiato deve essere risarcito di tutte le conseguenze dannose cui rimane esposto in conseguenza di uno specifico antecedente causale (v. Cass., 18/4/2019, n. 10812; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 20/11/2017, 27254; Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 3/2/2012, n. 1620; Cass., 21/7/2011, n. 15991), si è precisato che tali sono tutte le conseguenze dannose legate all'evento dannoso non solo da un rapporto di regolarità giuridica (v. già Cass., 11/1/1989, n. 65) ma anche da un rapporto di causalità specifica (v. Cass., 2/12/2021, n. ###; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 582), cui è rimasto esposto a fronte ### dello specifico antecedente causale, determinato dalla condotta colposa (o dolosa) del debitore/danneggiante (come posto in rilievo anche da autorevole dottrina, che lo indica quale "danno diretto"), quest'ultimo dovendo pertanto risponderne ### sul piano risarcitorio (cfr. Cass., 18/4/2019, 10812; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 20/11/2017, n. 27254). 
Esclusa allora con certezza l' efficienza causale esimente di eventuali condotte poste in essere da ### e della ### di ### di ### in relazione all'evento costituito dalle condizioni finali della danneggiata (evoluzione in osteomielite della infezione sopraggiunta), almeno con riferimento all'insorgenza del fenomeno infettivo (tutto ascrivibile in misura certo percentualmente maggiore in capo alla ###, non occorre scendere ad accertare altro in questa sede in relazione alle condotte ed omissioni poste in essere da queste (per come almeno prospettate nelle tutt'altro che superficiali osservazioni dei consulenti ASL trasfuse poi nell'atto di appello), in quanto, come detto: sul punto non è stato fatto appello dai danneggiati, i quali sostanzialmente insistono del tutto legittimamente ex art. 2055 cc per la condanna della ASL per il tutto; la difesa della convenuta ### che ha inizialmente concluso solo per il rigetto della domanda rivolta nei propri confronti sul presupposto di una responsabilità esclusiva degli altri soggetti, non ha tempestivamente formulato in primo grado una richiesta anche di graduazione delle responsabilità degli altri compartecipi e ciò osta alla scrutinabilità di tale istanza nella presente sede di secondo grado.  15. Sulla posizione della compagnia chiamata in manleva La decisione qui oggetto di gravame, in relazione al rapporto di garanzia attivato dalla ASL così statuiva (pg. 18 cpv 1 e 3): “rigetta la domanda di manleva avanzata da Asl1 ### - L'### - ### nei confronti di ### - condanna l'ASL 1 ### - ### L'### alla refusione delle spese sostenute dalla chiamata ### pari ad € 14.103,00, oltre accessori, IVA e ### come per legge” La valutazione di tale domanda veniva affrontata al punto nr. 8 della decisione pagg. 16 e 17. 
Nell'atto di appello, la difesa ASL dichiara formalmente di impugnare la sentenza per i seguenti motivi: “Inammissibilità atto di intervento in giudizio dei ### ri ### e ### - capo della decisione che viene impugnato: pag. 10 punto 2, ultimo cpv., anche in connessione con il successivo punto 6) in relazione alla quantificazione del danno in favore degli eredi piuttosto che della defunta originaria attrice CTU errata ed incompleta. Errata valutazione dei documenti. Omessa motivazione. 
Nullità della ### Capi della decisione di primo grado che vengono impugnati: pag. 13, punto 6, 4° cpv.  pag. 18, punto 7, 1° cpv.” Sulla scorta di tali premesse ha poi così concluso: “Preliminarmente ed in via cautelare, accogliere la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 224/2024 emessa dal Tribunale Civile di ### e notificata il ### a definizione della causa civile incardinata al R.G. n. 1544/2018, stanti i motivi di appello documentalmente provati e la difficoltà di procedere al recupero delle somme che dovessero essere dall'### i ### ri ### e ### stante il cospicuo ammontare delle somme stesse, che renderebbe arduo il recupero delle medesime, qualora utilizzate a seguito della corresponsione; Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della riassunzione del giudizio da parte dei ### ri ### e ### conseguentemente l'estinzione del giudizio; In subordine e nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della ordinanza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, conseguentemente - rigettare integralmente la domanda avversa in quanto infondata in fatto e in diritto e in ogni caso indimostrata; In ulteriore subordine, ripartire gradatamente il danno tra la ASL appellante, la ### e la ### di ### di ### in conseguenza dell'apporto causale di ognuna; In via ulteriormente subordinata ridurre il risarcimento del danno a carico della ASL n. 1 ###L'### in base alle risultanze della espletanda CTU della quale si chiede con forza la rinnovazione.; Con vittoria di spese e compensi come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede che venga disposta nuova CTU con nomina di un rinnovato collegio peritale, composto da un medico specialista in ### ed altro sanitario specialista in ### che fornisca adeguata risposta alle osservazioni critiche trancianti, mosse dai consulenti di parte della ASL convenuta in primo grado”. 
Al di là allora delle considerazioni esposte nell'atto di appello e sostanzialmente riproducenti in parte qua le difese già sul punto articolate in primo grado dalla difesa ### appare evidente come il capo decisorio di rigetto della domanda di manleva non risulti essere stato impugnato da quella difesa.  16. Sull' appello incidentale dei danneggiati. 
Propongono appello incidentale gli originari attori, impugnando: il punto del capo del capo 6 pag. 15 e del capo 9, pag. 17 ### incidentale è tempestivo.  ### impugnazione della sentenza comporta infatti la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ. (Cass., 19/06/2015, n. 12724). 
Il termine per la proposizione dell'appello incidentale va poi calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, cod. proc. civ. e non quarto comma), e con computo, invece, di quello finale ("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente la data di udienza stessa: ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti tale termine, l'appello va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che per l'appellante non sia ancora spirato il termine per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 del codice di rito (Cass., 06/03/2020, n. 6386 e Cassazione civile sez. III, 27/06/2024, (ud. 12/03/2024, dep. 27/06/2024), n.17723). 
Nello specifico la citazione era per l'udienza del 15.1.2025, poi differita ex art. 168 bis quarto co. al 22.1.2025, mentre la costituzione degli appellati/appellanti incidentali risulta essere avvenuta in data ###. 
Il termine di costituzione del convenuto, si computa "a ritroso", come tutti i termini contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. I commi 4 e 5 dell'art. 155 cod. proc. civ., diretti a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada, rispettivamente, in un giorno festivo o nella giornata di sabato, si applicano anche ai termini "a ritroso", dovendosi tuttavia correlare l'operatività di siffatto meccanismo alle caratteristiche proprie di tale tipologia di termine, con la conseguente individuazione del dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616375; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014, Rv. 631570; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017, Rv. 645702; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8496 del 24/03/2023, Rv. 667109). 
Nella fattispecie pertanto quel termine di venti gg andava a scadere il ###, mentre la costituzione risulta depositata in data ###. 
Con riferimento alla liquidazione del danno, gli appellanti assumono che in caso di menomazioni preesistenti del danneggiato che si aggravano in conseguenza dell'illecito, il procedimento di stima dovrà prevedere quattro fasi: 1 - la stima in punti percentuale risultante dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito; 2 - la stima della invalidità permanente teoricamente preesistente all'illecito; 3 - la valorizzazione monetaria dell'invalidità permanente complessiva; 4 - la sottrazione dell'invalidità preesistente all'invalidità complessiva accertata , come da conteggio effettuato in applicazione delle tabelle milanesi 2024. 
Ai fini della liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, la preesistente menomazione del danneggiato "concorrente", può costituire concausa dell'evento di danno, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa in effetti va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. 
Sicché, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., va quindi sottratta dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura del 35%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 10%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale. 
La liquidazione del danno differenziale si avrà, quindi, convertendo entrambe le anzidette percentuali in una somma di denaro per poi procedere, infine, a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente; fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa (da ultimo Cassazione Sentenza n. 29549/2024). 
Propone tuttavia l'appellante nell'ambito dello specifico motivo di appello il seguente conteggio: 1 - 45% € 369.883,20 ( capitale rivalutato + interessi al 31/05/2024) A detrarre il 10% ( non imputabile a errore medico) 2 - € 44.682,54 ( capitale rivalutato + interessi al 31/05/2024) Liquidazione e monetizzazione del maggior danno biologico : calcolo corretto - € 325.200,66 ( Capitale rivalutato + interessi al 31/05/2024). 
Il conteggio quindi connesso al motivo di appello è palesemente errato, in quanto non tiene affatto conto dei criteri che devono essere seguiti in materia. 
All'esito della disposta CTU è stato accertato che la danneggiata era affetta da invalidità permanente in percentuale non inferiore al 35% (trentacinque per cento) per gravi esiti disfunzionali a carico dell'arto inferiore destro. 
Precisa poi il collegio che “Il maggior danno biologico permanente differenziale va considerato a partire dal 10% (decimo punto percentuale).” Erroneamente allora somma la parte appellante al 35% il 10%, in quanto è di tutta evidenza che nell'ambito della complessiva percentuale del 35%, la minor percentuale dal 10% in poi sia ascrivibile al danno differenziale. 
Come già anticipato, infatti il conteggio del danno differenziale deve essere operato liquidando il valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata, pari al 35% e poi sottraendo a questo il valore monetario corrispondente al grado di invalidità preesistente, che nello specifico è pari al 10% (si veda su identica fattispecie la citata Cassazione Sentenza n. 29549/2024). 
Il motivo, per come trasfuso in quell'erroneo conteggio, deve essere pertanto disatteso.  17. Motivo relativo alle spese di lite. 
La sentenza ha condannato gli attori ### e ### alla refusione delle spese sostenute dalle convenute ### di cura ### s.p.a. e #### S.r.l., nonché alla refusione delle spese sostenute dalle terze chiamate ### e ###ni s.p.a., pari ad € 14.103,00 ciascuna, oltre accessori, IVA e ### come per legge. 
Assume in particolare la parte appellante sul punto l'ingiustizia della predetta statuizione, in quanto, la citazione in giudizio della ### di cura ### s.p.a. e #### S.r.l., e poi le conseguenti chiamate in causa ad opera delle stesse convenute delle rispettive compagnie, si erta necessaria in quanto la ASL in sede di mediazione aveva opposto ogni rifiuto ad ogni proposta conciliativa sulla scorta della seguente motivazione:“...essendo intervenuta una riunione del comitato valutazione sinistri della ### all'esame del quale è stato sottoposto il caso. All'esito dell'esame, il comitato ha ritenuto che alcuna colpa sia ascrivibile al personale dipendente della ASL che si è occupato in regime di ricovero della signora ### Eventuali responsabilità potrebbero invece essere ricondotte all'operato dell'assistenza domiciliare (### e/o della ### di ### Ciò premesso la ASL ritiene pertanto di non poter addivenire alla formulazione di alcuna proposta transattiva”. 
Esclusa allora, già solo da un punto di vista logico prima che giuridico, l'imputabilità in capo ad affermazioni rese da ASL della decisione autonoma della difesa delle parti attrici di agire anche nei confronti di ### di cura ### s.p.a. e #### S.r.l., rileva tuttavia la Corte come la prospettabile configurabilità di profili di corresponsabilità anche i capo a tali soggetti, non ulteriormente sindacabile da questa Corte, in ragione di quanto sopra già evidenziato, e non indagati approfonditamente e convincentemente dalla CTU in primo grado ma almeno non del tutto da escludersi all'esito del vaglio delle pertinenti osservazioni dei consulenti ### induce a ritenere comunque sussistenti i presupposti, anche ex Corte Cost. nr. 77/18, per l'integrale compensazione delle spese processuali nei rapporti tra gli attori i convenuti ### di cura ### s.p.a. e #### S.r.l e quindi le rispettive compagnie assicuratrici. 
Non risulta invece proposta dalle predette ### almeno in ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale sul punto, richiesta di condanna della chiamante al pagamento delle spese sostenute in primo grado e d'altro canto, come già ritenuto dal Giudice di prime cure, alla liquidazione delle spese si è ivi proceduto proprio escludendo la sussistenza di una soccombenza in capo alla chiamante, essendo stato addebitato ogni onere in capo alle parti attrici, con statuizione qui, come visto, in parte riformata.  18.In ordine alle spese di lite allora si osserva quanto segue. 
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985). 
Il parziale rigetto dell'appello incidentale deve allora indurre a rivedere le statuizioni relative alle spese di lite anche con riferimento al primo grado nel rapporti parti attrici/### Nel presente grado le spese sostenute da ### in persona del ### e legale rapp.te p.t. Dott. ###, con sede ###### n. 64/G (C.F. e P.IVA ###, "### S.p.a, Cod.Fisc.: ###, #### per l'### con sede ###, iscritta al REA n. 1945358 CCIAA ##### e ####, ### S.P.A., con sede in #### alla ### 14, iscritta al registro delle ### di ### al n. ###, P. I. ###, ### di ### s.p.a., (P.I. ###) seguono la soccombenza a carico della ASL appellante anche per il già citato principio di causazione e di soccombenza per cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore se la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate.   Le spese del presente grado seguono la soccombenza, con parziale compensazione quindi nel rapporto attori/ASL e si liquidano come in dispositivo in base al valore del decisum, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. ###/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.  ### del gravame principale ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).  P.Q.M.  La Corte di Appello di L'### definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide: respinge l'appello principale proposto da ### n. 1 ###
L'### (P. IVA e C. F. ###); accoglie in parte l'appello incidentale proposto da ### nato ad #### il ###68 (C.F.: ###), residente ###(già ### n. 7), nella sua qualità di erede legittimo e universale di ### nata ad #### il ### (C.F.: ###), ed ivi deceduta in data ### e ### nato ad #### il ### (C.F.: ###) ed ivi deceduto in data ### e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza ### nr. 224/24, dichiara interamente compensate le spese di lite relative al primo grado nel rapporto parti attrici### in persona del ### e legale rapp.te p.t. Dott. ###, con sede ###### n. 64/G (C.F. e P.IVA ###, "### S.p.a, Cod.Fisc.: ###, #### per l'### con sede ###, iscritta al REA n. 1945358 CCIAA ##### e ####, ### di ### s.p.a., (P.I. ###); dichiara compensate per 1/5 le spese di lite nel rapporto parti attrici - ### n. 1 ###L'### (P. IVA e C. F. ###) e per l'effetto condanna l'### al pagamento in favore dei primi in solido: per il primo grado di quanto documentato in atti per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e ### come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari in solido, qui liquidate per l'intero; per il presente grado di quanto documentato in atti per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e ### come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari in solido, qui liquidate per l'intero; condanna ### n. 1 ###L'### (P. IVA e C. F.  ###) al pagamento delle spese processuali relative al presente grado nei confronti di ### , ##### per l'#### di ### s.p.a., ### S.P.A., che per compensi professionali liquida in euro 12.000,00 oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, in favore di ciascuno: si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del ### della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della ### 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione all'appello principale proposto da ### n. 1 ###L'### deciso nella camera di consiglio del 21.1.2026 ##### S. ### 

causa n. 758/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Salvatore Filocamo, Ria Federico

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30571/2023 del 03-11-2023

... corrispondente a 15 giorni). 2. La Corte distrettuale, in sintesi, rilevava che nel medesimo cantiere (concernente la manutenzione di una condotta idrica) avevano svolto attività - nello stesso periodo - sia la ditta di ### (padre del ricorrente) sia la ditta di ### e che non erano stati raccolti elementi probatori sufficienti per ritenere che la presenza in cantiere di ### in data precedente l'1.7.2004, fosse dovuta allo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con la ditta ### piuttosto che alla collaborazione con il padre (che aveva operato, dal 3 giugno al 10 luglio 2004 in detto cantiere, su commissione del ###. 3. Ricorre per Cassazione il lavoratore con due motivi, illustrati da memoria; resiste il ### con controricorso. 3 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposi to dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni. ### 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2697 cod.civ., 115, 116, 421, 437, secondo comma, cod.proc.civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, il dovere di utilizzare i poteri istruttori d'ufficio a fronte di mezzi di prova ritenuti indispensabili: (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 16922-2020 proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 2, presso l o studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### domiciliato in #### presso LA C ANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - ####.G.N. 16922/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 10/10/2023 CC avverso la sentenza n. 188/2019 della CORTE ### di MESSINA, depositata il ### R.G. 646/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal ###.  #### 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Messina, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di accertamento della sussistenza, tra ### e ### di un rapporto di lavoro da data antecedente l'1.7.2004, data di stipulazione del contratto tra le parti (nel quale era stato inserito un patto di prova corrispondente a 15 giorni).  2. La Corte distrettuale, in sintesi, rilevava che nel medesimo cantiere (concernente la manutenzione di una condotta idrica) avevano svolto attività - nello stesso periodo - sia la ditta di ### (padre del ricorrente) sia la ditta di ### e che non erano stati raccolti elementi probatori sufficienti per ritenere che la presenza in cantiere di ### in data precedente l'1.7.2004, fosse dovuta allo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con la ditta ### piuttosto che alla collaborazione con il padre (che aveva operato, dal 3 giugno al 10 luglio 2004 in detto cantiere, su commissione del ###.   3. Ricorre per Cassazione il lavoratore con due motivi, illustrati da memoria; resiste il ### con controricorso. 3 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposi to dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.  ### 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2697 cod.civ., 115, 116, 421, 437, secondo comma, cod.proc.civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, il dovere di utilizzare i poteri istruttori d'ufficio a fronte di mezzi di prova ritenuti indispensabili: nel caso di specie, a pag. 7/9 nonché 18 dell'atto di appello il ### aveva citato la deposizione del teste ### ove si faceva riferimento alla “documentazione di valutazione de i rischi” (ove ### risultava assunto in data ###) e aveva dedotto di allegare il suddetto documento da ritenersi ammissibile, anche se prodotto tardivamente, “stante la sua indispensabilità”; la Corte di appello, invece, ha deciso la cont roversia applicando il principio dell'onere della prova e ritenendo sfornita di prova la retrocessione del vincolo di subordinazione a data precedente (28.6.2008) la stipulazione del contratto di lavoro (1.7.2004), elemento che avrebbe cons eguentemente comportato l'illegittimità del licenziamento intimato, il ###, per mancato superamento del periodo di prova.  2. Con il secondo motivo si deduce (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato di esaminare il fatto 4 storico, decisivo, dell'inserimento di ### nel documento di valutazione dei rischi quale dipendente assunto in data ###.  3. Il primo motivo di ricorso è fondato.  3.1 Questa Corte ha afferm ato che, nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc.  civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi i struttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Cass. n. 6753 del 2012; nello stesso senso, Cass. n. 23652 del 2016).  3.2. Invero, in base al combinato disposto dell'art.  416 cod. proc. civ. (che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977) e dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. (che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti), l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di 5 primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro forma zione o dall'evolver si della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costit uzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità dell'estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato all'esigenza della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass., Sez. Un., n. 8202 del 2005).  3.3. ### le ### della S.C. (Cass., SU, n. 11353 del 2004) nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 c.p.c., l'esercizio del potere d'ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in 6 causa, non ha carattere meramente discrezionale, ma si presenta come un potere-dovere, sicché il giudice del lavoro non può limit arsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo di motivare — in ossequio a quanto prescritto dall'art.  111, primo comma, ### sul giusto processo regolato dalla legge — in ordine alle ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso (in senso conforme cfr. Cass. n. 19305 del 2016).  3.4. In particolare, nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di d ecisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (cfr. Cass. n. 22628 del 2019, Cass. n. 25374 del 2017).  4. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha indicato specificamente sia il mezzo istruttorio a suo parere indispensabile ai fini della decisione sia il passaggio dell'atto di appello ove si valorizzava l'acquisizione tardiva del documento e la Corte territoriale non ha esposto alcuna, embrionale, spiegazione per disattendere la 7 richiesta di acquisizione del suddetto documento indicato nell'atto di appello (la documentazione di valutazione dei rischi), mezzo istruttorio che, se esaurientemente espletato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.  5. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.  6. In conclusione, va acco lto il primo motivo di ricorso, cassata la sentenza impugnata e rinviata alla Corte di appello di Messina che , in diversa composizione, provvederà al tresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.   La Corte accoglie il pri mo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 

Giudice/firmatari: Raimondi Guido, Boghetich Elena

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 611/2026 del 11-01-2026

... Considerato che: 1. Tutti i motivi, per ragioni di sintesi espositiva, si prestano ad essere enunciati congiuntamente. 2. Con il primo motivo si denun cia: “### dell'impugnata sentenza[,] letta in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, in combinato disposto con gli artt. 140 e 143 c.p.c.”. “Dalla relata di notificazione e dalla visura anagrafica, prodromiche al successivo deposito presso la casa comunale[,] emergeva, pacificamente[,] la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento, essendo stata posta in essere la notificazione senza il rispetto delle disposizioni normative di che trattasi”. 3. Con il secondo moti vo si d enuncia: “### dell'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all'art. 360 c.p.c. n. 3 c.p.c.[,] letto [in uno al]l'art. 100 c.p.c. e [a]gli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992”. Sussiste “nel caso di specie concreto interesse, posto che a fronte della mancata notifica degli atti presupposti, l'odierno 4 ricorrente ave[va] necessità di ottenere l 'accertamento dell'ill egittimità della pretesa azionata in suo danno, di cui al pignoramento ricevuto dal datore di lavoro, con conseguente ammissib ilità del (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20213/2022 R.G. proposto da: ### (c.f. ###), residente ###/A, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in ### N. 212, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f. ###), che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ### in persona del ### “pro tempore”, “ex lege” rappresentata e difesa dall'### (######) e presso la medesima domiciliat ### -controricorrente avverso SENTENZA di ### del #### n. 153/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta nell a camera di consigl io del 23/10/2025 dal ### Rilevato che: 1. Dagli atti di causa si apprende che ### impugnava innanzi la CTP d i ### gli estratti di ruolo posti a fondamento di pignoramento presso terzi subito sullo stipend io, in uno alle sottese cartelle, denunciando di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto, con conseguente maturazione del termine di prescrizione: segnatamente - p. 5 ric. - “con solo riferimento alle pretese ancor oggi in contestazione si evidenziava come si trattasse di imposte ### e ### riferite all'anno 1994 e di un d iritto camerale per l'an no 2008, per cui alla data di conoscenza della pretesa risultavano decorsi ben 22 (### e ### ed 8 (diritto camerale) anni; dacché il decorso dei termini prescrizionali vigenti in materia”.  2. ### accoglieva il ricorso, ritenendo prescritte tutte le cartelle.  3. L'### delle entrate-### proponeva appello in relazione alle due cartelle relative a ### e ### ed al diritto camerale in uno ad altra non più rilevante, deducendo - come da sentenza in epigrafe - che, “per tali cartelle sarebbe stata provata in atti la ritualità della notifica per cui, rispetto ad esse, il ricorso avrebbe dovut o essere dichiarat o inammissibile; in ogni caso, stante la successiva not ifica di corre late intimazioni di pagamento, non si sare bbe neanche verificata la prescrizione ritenuta dal primo giudice”.  3.1. Nella resistenz a del contribuent e, la CTR del ### con la sentenza in epigrafe, i n accoglime nto dell'appello, dichia rava “inammissibile il ricorso introduttivo in re lazione all e cartell e ###511402000 e n. ###729079000”, in mot ivazione essenzialmente osservando che trattavasi “di cartelle ricomprese 3 nell'intimazione di pagamento n. ### d i cui parte appellante ha dimostrato - mediante la produzione della pertinente relata, della conseguente visura anagrafica e della documentazione attestante il successivo deposito presso la casa comunale - l'avvenuta, rituale notifica il 21 luglio 2016 con il rito dell'irreperibilità assoluta”, sicché, “in presenza di un'intimazione di pagamento regolarmente noti ficata e no n opposta nei termini di legge, è inammissibi le l'impugnazione di un estratt o di ruolo successivamente conseguito”; “ciò, a prescindere dal rilievo che, nel caso di specie, nessun termine prescrizionale dei crediti tributari risulta decorso nell'arco di tempo intercorrente tra la notifica della suindicata intimazione di pagamento e la proposizione del ricorso introduttivo”.  4. Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motiv i, ulteriormente insistiti con memoria del 13.10.2025; resiste l'### delle entrate-### con controricorso. 
Considerato che: 1. Tutti i motivi, per ragioni di sintesi espositiva, si prestano ad essere enunciati congiuntamente.  2. Con il primo motivo si denun cia: “### dell'impugnata sentenza[,] letta in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, in combinato disposto con gli artt. 140 e 143 c.p.c.”. “Dalla relata di notificazione e dalla visura anagrafica, prodromiche al successivo deposito presso la casa comunale[,] emergeva, pacificamente[,] la nullità della notificazione dell'intimazione di pagamento, essendo stata posta in essere la notificazione senza il rispetto delle disposizioni normative di che trattasi”.  3. Con il secondo moti vo si d enuncia: “### dell'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all'art. 360 c.p.c. n. 3 c.p.c.[,] letto [in uno al]l'art. 100 c.p.c. e [a]gli artt.  19 e 21 D.Lgs. 546/1992”. Sussiste “nel caso di specie concreto interesse, posto che a fronte della mancata notifica degli atti presupposti, l'odierno 4 ricorrente ave[va] necessità di ottenere l 'accertamento dell'ill egittimità della pretesa azionata in suo danno, di cui al pignoramento ricevuto dal datore di lavoro, con conseguente ammissib ilità del ricorso pro post o avverso le pretese in contestazione, di cui il #### aveva avuto conoscenza attraverso gli estratti di ruolo consegnat i dall'esatt ore, richiesti dopo la trattenuta dello stipendio accusata a seguito di ppt”.  4. Con il terzo motivo si denu ncia: “### dell'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.[,] letto in combinato disposto con l'art. 100 c.p.c. e gli artt. 2 946 e 2948 c. c.”. “Premessa la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento, nel caso di specie risultavano ampiamente maturati i termini di prescrizione previsti in materia di ### e ### e di diritti camerali”.  5. Nell'ordine di graduazione logica dei motivi, che compete a questa S.C impartire, assume priorità il secondo, che è fondato.  5.1. ### di ruolo non è impugnabile ad eccezione dei casi previsti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3-bis d.l. 21 n. 146 del 2021, come modificato dall'art. 10 D.Lgs. n. 110 del 2024.  5.1.1. Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01, insegna che, “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, cond izione dell'azione avente natura ‘dinamica' che, come tale , può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fi no al momento de lla decisione; la citata disposizion e, dun que, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico 5 interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità med iante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fin o all'adunanza camerale opp ure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”. 
C. cost . n. 190 del 2023 h a dichiarato inammi ssibili le quest ioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost., atteso che eventuali modiche al sistema spetterebbero ad un interve nto legislativo. 
In sintesi, il contribuente ha interesse ad impugnare nei casi delineati dalla suddett a disciplina, o comunque qualora dimostri un effettivo bisogno di tutela.  5.2. Nel caso di spe cie, il contribuente ass olve l'onere di allegare e dimostrare la ricorrenza di un concreto interesse ad impugnare gli estratti di ruolo con le prodromiche cartelle, in ragione del subito pignoramento, proprio sulla base di tali titoli, di parte dello stipendio.  6. Può procedersi ad esaminare il primo ed il terzo motivo.  7. Fondat o è il primo, che si sottr ae all'eccezione d'inammis sibilità formulata in controricorso perché (di là d all'impre ciso riferimento, in rubrica, all'art. 143 cod. proc. civ., inapplicabile ex art. 60, ult. comma, DPR n. 600 del 1973) deduce con chiarezza la violazione delle norme sulla notifica ai cd. irreperibili assoluti, con conseguente assorbimento del terzo.  7.1. Non è qui in discu ssione la necessità - ritenuta dalla CTR - dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento , che può definirsi intermedia, in riferimento a cartelle pur in ipote si mai notificat e. Al riguardo, recente mente, questa S.C. ha compiutamente e splicitato il 6 principio, per vero già present e in giurisp rudenza, secondo cu i “l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all 'avviso di mora, costituisce atto rientrante ne l novero di quelli tassativame nte elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove no n impu gnato ne i termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidet to termine” ( Cass. n. 20476 del 2025).  7.2. Tuttavia, tornando “funditus” al caso di specie, la ### senza, per vero, alcuno specifico confronto con le puntuali doglianze del contribuente, assume essere stata a questi validamente notificata, “il 21 luglio 2016 con il rito de ll'irreperibil ità assoluta”, l'intimazione di pagamento ###, sulla base della “produzione”, da parte dell'### “della pertinente relata, della conseguente visura anagrafica e della documentazione attestante il successivo deposito presso la casa comunale”.  7.3. Dai documenti a fini di precisione ed autosufficienza fotoriprodotti in ricorso (pp. 13 e 14) e comunque ad esso altresì allegati, emerge che la condizione di “irrp[eribilità] assoluta dopo visura”, attestata dal notificatore nella relata del 19 luglio 2016 per notifica effettuata “in via degli ### 90 0 0171 Roma”, relata re cante, nella parte superiore, l'annotazione: “16.6.16[.] Si rich[iede] visura”, fonda su una visura storica per individu o del Comune di ### c he tuttavi a attesta la residenza di “### vivo residente ###“via degli ### n. 90/A”.  7.4. Ora, costituisce insegnamento di questa S.C. quello a termini del quale, “in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima d i effettuare la notifica secondo le modalit à previste, per gli ‘irreperibili assoluti', dall'art. 60, comma 1, lett. e), del 7 d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volt e a verificare che i l contribuente no n abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale” (Cass. n. 8823 del 2024). Le ricerche che il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono compiere sono, anzitutto, quelle anagrafiche, onde verificare nel Comune del domicilio fiscale l'esistenza di abitazione, ufficio o azienda. Invero - come recentemente puntualizzato - “il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosci uta, deve soltanto provvedere al deposi to dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo [- notasi -] quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, at testazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso” (Cass. n. 14658 del 2024).  7.5. Nel caso di specie, allo stato, salve diverse evidenze che dovranno essere verificate d al giudice di merito in sede di rinvio, alla luce dell a relata e di tutti gli atti comunque relativi alla notifica, difetta l'indicazione di ricerche compiute in riferimento all'indirizzo di ### via degli ### 90, ove la notifica è stata tentata, constando anzi, in contrario, risultanza anagrafica, previamente acquisita dallo stesso notificatore ma non tenuta in considerazione dalla ### della residenza, e dunque presumibilmente dell'abitazione, del contribuente in quel di ### via degli ### n. (non 90, ma) 90/A.  8. Sulla base di quanto precede, ha errato la CTR nel ritenere valida la notifica dell'intimazione di pagamento n. ### in data 21 luglio 2016. 8 9. Ne consegue che la sentenza impugnata va “in parte qua” cassata con rin vio per nuov o esame, nel corso del qu ale il g iudice di me rito, nondimeno, dovrà tenere conto anche della regolarità d ella notifica di eventuali ulteriori atti di intimazione, di cui il controricorso (cfr. in part. p.  2) assume l'esistenza, siccome suscetti bili, essi pure di per sé soli, di rilevare alla luce dell'insegnamento poc'anzi ricordato (Cass. n. 20476 del 2025 cit.). All'e sito, dovrà detto giudice procedere alla defi nitiva regolazione tra le parti delle spese di lite, comprese quelle del grado.  P.Q.M.  In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sente nza impugnat a con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del ### in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese. 
Così deciso a ### lì 23 ottobre 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Crucitti Roberta, Salemme Andrea Antonio

M

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3/2026 del 02-01-2026

... alcuno. Il giudice di prime cure ha ritenuto, in sintesi, al riguardo: 1) che la domanda proposta dalla ricorrente ### integrasse (avendo prospettato la lesione, per effetto del comportamento della convenuta, sia del proprio compossesso che della propria comproprietà, quale coerede, dell'immobile suddetto) sia un'azione di reintegrazione nel ###possesso che un'azione di petizione ereditaria; 2) che la domanda possessoria fosse inammissibile, in quanto proposta tardivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1168, co.1, c.c.; 3) che fosse fondata la domanda di petizione ereditaria, reputando, in particolare: a) che fosse pacifica, tra le parti, la riconducibilità dell'immobile in questione nell'ambito del relictum della successione del padre (###; b) che l'eccezione sollevata dalla convenuta, concernente la prescrizione del diritto di ### di accettare l'eredità paterna, fosse infondata, e che la ricorrente fosse, quindi, da considerarsi coerede di ### (e, dunque, comproprietaria del detto bene); c) che fosse pacifico, inoltre, tra le parti, il possesso esclusivo, da parte della convenuta, dell'immobile per cui è causa, con esclusione della coerede ### d) che il comportamento (leggi tutto)...

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### 1805/2024 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### 4^ ### composta dai seguenti #### - ### - ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1805 dell'anno 2024, vertente tra ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avvocato ### -APPELLANTE e ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### -###: “Appello avverso la sentenza n. 2477/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###, in tema di petizione ereditaria”.  CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e, per la parte appellante, come da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate il ### (ai sensi degli artt. 127, co. 
III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022), il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.  ### Con atto di citazione notificato (a mezzo ### il ###, ### ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, ### proponendo appello avverso la sentenza n. 2477/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###, con cui è stato così statuito: “-. dichiara l'inammissibilità, per tardività, della domanda di reintegrazione nel possesso avanzata da ### -. condanna ### a restituire l'immobile sito in ### d'####, alla via ### 3 alla massa ereditaria e a consentire all'attrice ### coerede, il godimento dello stesso e l'esercizio del diritto di comproprietà; -. rigetta le domande risarcitorie proposte da ### e indicate ai punti 4 e 5 della motivazione della presente sentenza; -. dichiara inammissibili le domande nuove proposte da ### nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e riportate in epigrafe, nelle conclusioni, ai punti 3), 4), 5), 6); -. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”. 
In particolare il Tribunale di Napoli ha deciso, nei detti termini, la controversia (recante il n. 14327/2017 R.G.) introdotta da ### nei confronti della sorella ### al fine di ottenere, per quel che rileva in questa sede ###relazione alle domande, oggetto della decisione del primo giudice, il cui riesame sia stato devoluto a questa Corte in base ai motivi di gravame), che, previo accertamento e declaratoria di essere comproprietaria, quale coerede del padre (in virtù di successione legittima), ### (deceduto in data ###), dell'immobile sito in ### d'#### in via ### 3 (in catasto al fg. 25, p.lla 268), fosse accertato che la convenuta ### le avesse impedito, dal mese di marzo 2013 e sino all'attualità, l'esercizio della comproprietà e del compossesso sul predetto immobile (negandole ed impedendone finanche il relativo accesso) e che, di conseguenza, le fosse ordinata l'immediata cessazione degli impedimenti posti in essere e di consentirle il libero accesso nell'immobile, mediante consegna delle chiavi, ed il pari esercizio della comproprietà e del compossesso dello stesso, con ordine, altresì, di non frapporre ostacolo alcuno. 
Il giudice di prime cure ha ritenuto, in sintesi, al riguardo: 1) che la domanda proposta dalla ricorrente ### integrasse (avendo prospettato la lesione, per effetto del comportamento della convenuta, sia del proprio compossesso che della propria comproprietà, quale coerede, dell'immobile suddetto) sia un'azione di reintegrazione nel ###possesso che un'azione di petizione ereditaria; 2) che la domanda possessoria fosse inammissibile, in quanto proposta tardivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1168, co.1, c.c.; 3) che fosse fondata la domanda di petizione ereditaria, reputando, in particolare: a) che fosse pacifica, tra le parti, la riconducibilità dell'immobile in questione nell'ambito del relictum della successione del padre (###; b) che l'eccezione sollevata dalla convenuta, concernente la prescrizione del diritto di ### di accettare l'eredità paterna, fosse infondata, e che la ricorrente fosse, quindi, da considerarsi coerede di ### (e, dunque, comproprietaria del detto bene); c) che fosse pacifico, inoltre, tra le parti, il possesso esclusivo, da parte della convenuta, dell'immobile per cui è causa, con esclusione della coerede ### d) che il comportamento della convenuta violasse l'art. 1102 c.c. (eccedendone i limiti), con la conseguenza che ### dovesse essere condannata a restituire il bene alla massa ereditaria e a consentire alla ricorrente il godimento dello stesso bene e l'esercizio del proprio diritto di comproprietà.  **** ### ha censurato la sentenza n. n. 2477/2024 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti motivi. 
I. ###. 112 E 113 C.P.C. - #### - Con il primo motivo ha sostenuto che il primo giudice avesse violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, qualificando erroneamente la domanda proposta dalla ricorrente ### come petizione di eredità (azione prevista dall'art. 533 c.c.), anziché limitarsi a dichiarare inammissibile (in quanto tardiva) l'avversa azione di reintegrazione nel possesso. 
In particolare, secondo l'appellante, il giudice di prime cure non avrebbe potuto sostituire la domanda di reintegrazione/ricostituzione di un possesso (ormai consunto dal tempo) con la detta domanda petitoria, non ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 533 c.c., in quanto: 1) l'accertamento della qualità di erede non sarebbe stato compreso nel petitum; 2) sarebbe mancata la sottrazione, all'asse, di un bene che ne avesse fatto parte al momento dell'apertura della successione; 3) ella (l'appellante, si intende) sarebbe stata l'unica erede di ### nel possesso della res litigiosa fin dalla nascita e sino all'attualità; 4) il suddetto possesso in suo favore avrebbe rappresentato un fatto rilevante solo ed esclusivamente in sede di rendiconto e, dunque, nell'ambito della parallela azione di divisione ereditaria, pendente innanzi al Tribunale di Napoli (n. ###/2013 R.G.), con oggettivo rischio di contrasto di giudicati.  **** 
II. ###. 112 C.P.C. - #### - Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Napoli fosse incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo ordinato, in carenza totale di domanda, la restituzione dell'immobile alla massa e dichiarato ### coerede di ### nonostante la stessa ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, avesse chiesto esclusivamente che il cespite fosse dichiarato “in sua comproprietà e compossesso pro quota”, e non anche la restituzione alla massa né, tantomeno, la declaratoria della sua qualità di erede.  **** 
III. ###. 115 E 116 C.P.C. - #### - Con il terzo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Napoli avesse dichiarato ### coerede e ordinato la restituzione del bene alla massa ereditaria in carenza assoluta di prova; ciò - secondo la prospettazione di ### - pur essendo rimasto accertato che tale bene non fosse stato mai sottratto alla massa ereditaria, essendo altresì mancata qualsivoglia dimostrazione della condizione di erede e/o di chiamato all'eredità in capo alla ricorrente. **** 
IV. ###. 115 E 116 C.P.C. - #### - Con il quarto motivo ### ha criticato la decisione del primo giudice anche in ordine alla ritenuta infondatezza dell'eccezione, da lei (dalla convenuta/appellante, si intende) sollevata, di prescrizione del diritto di ### di accettare l'eredità del padre #### l'appellante, in particolare, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che ### avesse avuto il possesso ### di uno dei beni immobili facenti parte del patrimonio ereditario sulla base della sola prova testimoniale di ### e di una osservazione spontanea di quest'ultimo, che aveva riferito: “### anche che io a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria ho dovuto dare a mia sorella ### la chiave per accedere al fondo paterno, passando attraverso il viale in comune”. 
E ha aggiunto (citando una impostazione giurisprudenziale, al riguardo) che, in ogni caso, l'immissione nel possesso dei beni ereditari non potesse costituire un elemento univoco da cui desumere l'accettazione tacita dell'eredità, potendo la stessa dipendere anche da un mero intento conservativo del chiamato o da tolleranza da parte degli altri chiamati. 
E sulla base di tali argomentazioni, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…per ivi sentir accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, afflitta da errori in procedendo e/o in judicando, sentire accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure, ogni avversa istanza disattesa e rigettata; segnatamente voglia rigettare la domanda introdotta con il ricorso ex art. 702 bis cpc. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”. 
Iscritta la causa al n. 1805/2024 R.G., si è costituita in giudizio, con comparsa depositata telematicamente il ###, ### contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni “1. rigettare l'appello di ### e confermare integralmente l'impugnata sentenza; 2. condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre C.P.A. al 4%, ivi comprese quelle della fase incidentale (di sospensiva della sentenza impugnata), con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”. 
Con ordinanza depositata il ### è stata confermata (per la ritenuta sussistenza del requisito del periculum in mora) la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata disposta inaudita altera parte con decreto presidenziale del 6.5.2024 (su ricorso dell'appellante proposto ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.). 
Con ordinanza depositata in data ### è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il ###), l'udienza del 27.1.2026 (poi anticipata al 25.11.2025, accogliendo un'istanza proposta, al riguardo, il ###, dalla difesa dell'appellata) di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.  Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza cartolare del 25.11.2025) dalla difesa di tutte le parti costituite (nello specifico il ### dalla difesa dell'appellante e il ### dalla difesa dell'appellata), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del ### istruttore del 28.11.2025, rimettendola al Collegio.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### proposto da ### è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.  **** 
Risultano privi di fondamento, innanzitutto, i primi tre motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico. 
In primo luogo la Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha correttamente qualificato la domanda formulata dalla ricorrente (### anche come azione di petizione di eredità prevista dall'art. 533 Ed infatti, esaminando il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (proposto da ### ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e ridepositato, in appello, dall'appellante ###, si evince chiaramente che la stessa aveva chiaramente invocato (già nelle premesse dell'atto) di essere “comproprietaria, quale coerede” dell'immobile in questione, per esserle pervenuto in successione a seguito del decesso del padre, ### e che, dal mese di marzo 2013 e sino all'attualità, la germana ### le avesse impedito l'accesso al detto bene, chiedendo, di conseguenza (cfr. le conclusioni del ricorso introduttivo, riportate a pagina 5 e a pagina 6 dello stesso), proprio che, “previo accertamento e dichiarazione che l'immobile …è in comproprietà e compossesso pro quota alla ricorrente in virtù di successione legittima del proprio padre ### Sebastiano”, fosse accertato che la convenuta ### le avesse impedito, dal mese di marzo 2013 e sino all'attualità, l'esercizio della “comproprietà” e del compossesso sul predetto immobile (negandole ed impedendone finanche il relativo accesso) e che, di conseguenza, le fosse ordinata l'immediata cessazione degli impedimenti posti in essere e di consentirle il libero accesso nell'immobile, mediante consegna delle chiavi, ed il pari esercizio della comproprietà e del compossesso dello stesso, con ordine, altresì, di non frapporre ostacolo alcuno. 
Sul punto va detto, invero, che la petizione dell'eredità consente, ai sensi dell'art. 533 cod. civ., di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, potendo così assumere tanto natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria, quanto di condanna al rilascio dei beni ereditari posseduti dal convenuto a titolo di erede (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17/10/2024, n. 26951 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
Ed è noto che il recupero, da parte dell'erede, dei beni ereditari di cui sia nel possesso un terzo, sia in qualità di erede, sia senza titolo, avviene con l'esercizio dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 cod. civ., la quale, oltre ad avere natura reale e non contrattuale, è fondata sull'allegazione della qualità di erede con la finalità di conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 16/09/2025, n. 25434; Sez. II, Ord., 07/04/2025, n. 9153). 
Ciò premesso, proprio in virtù della natura (anche recuperatoria) dell'azione esperita da ### ai sensi dell'art. 533 c.c., il Tribunale di Napoli, nel condannare “### a restituire l'immobile sito in ### d'####, alla via ### 3 alla massa ereditaria e a consentire all'attrice ### coerede, il godimento dello stesso e l'esercizio del diritto di comproprietà”, non è incorso neanche nel lamentato vizio di ultrapetizione. 
Ciò considerando, altresì, che ### aveva chiesto espressamente che fosse ordinata a ### l'immediata cessazione degli impedimenti posti in essere e di consentirle il libero accesso nell'immobile, mediante consegna delle chiavi, ed il pari esercizio della comproprietà e del compossesso dello stesso, con ordine, altresì, di non frapporre ostacolo alcuno (il che equivale, per l'appunto, ad una domanda di restituzione del bene alla massa ereditaria, in pendenza della comunione, per goderne quale coerede). 
Inoltre il Tribunale ha ordinato alla convenuta ### di consentire alla sorella (la ricorrente) il godimento del bene e l'esercizio del diritto di comproprietà (quale coerede), valorizzando correttamente, ai fini probatori, ai sensi dell'art. 115 c.c., il fatto che costituisse circostanza pacifica, tra le parti, il possesso esclusivo da parte della convenuta dell'immobile per cui è causa, con esclusione della coerede ### A fronte, infatti, della deduzione della ricorrente circa il fatto che la sorella possede ###via esclusiva il detto bene, la Corte rileva che ### aveva, per l'appunto, dedotto di essere “l'unica titolare della relazione di fatto con l'immobile”, abitandovi sin dalla nascita, non contestando il diritto di proprietà dell'immobile in capo al genitore ### ma eccependo soltanto - come rilevato dal primo giudiceche ogni pretesa ereditaria della germana ### si fosse irrimediabilmente consunta con il decorso del tempo (con ciò disconoscendo la qualità di erede in capo a ### cfr. comparsa di costituzione del primo grado, ridepositata in questo grado dall'appellante). 
Ragion per cui, una volta riconosciuta la qualità di coerede del padre (in base alla successione legittima) in capo anche a ### (ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione di accettarne l'eredità, sollevata dalla convenuta; ciò correttamente, per quanto si dirà esaminando il quarto motivo di gravame), il primo giudice ha giustamente ritenuto che il comportamento di ### avesse travalicato i limiti dell'art. 1102 c.c. e che, quindi, la stessa dovesse essere condannata a consentire il godimento del bene in comunione anche alla ricorrente.
Al riguardo non è superfluo precisare, infatti, che un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere (come nel caso di specie) gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/06/2022, n. 18548 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/04/2020, n. 7912).  **** 
Risulta infondato anche il quarto motivo. 
Ed infatti il Tribunale di Napoli ha correttamente ritenuto infondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di prescrizione del diritto di ### di accettare l'eredità paterna (eccezione volta, in sostanza, a negare la qualità di coerede del padre in capo alla ricorrente), rilevando che il possesso, da parte di ### di almeno uno dei beni immobili caduti in successione (ciò sulla base della testimonianza di ### che aveva riferito in merito ad un ordine dell'A.G. di reintegrazione di ### nel possesso del “fondo paterno”), unitamente alla circostanza che non risultasse redatto alcun verbale di inventario, ai sensi dell'art. 485 c.c., fosse sufficiente a ritenere che si fosse verificata l'ipotesi di accettazione dell'eredità di ### da parte di ### Al riguardo il primo giudice ha richiamato l'art. 485 c.c., secondo cui “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità”, e “trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”, ed ha riportato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, a tal fine, è sufficiente il possesso anche di un solo bene ereditario (tenuto anche conto che il possesso dei beni ereditari di cui il citato art. 485 c.c., non deve necessariamente manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà su tali beni, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra questi ultimi ed il chiamato all'eredità e, cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni stessi (cfr. Cass. civ., Sez. II, 05/05/2008, n. 11018). 
In altri termini, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 23/07/2020, n. 15690).  ### della detta eccezione di prescrizione risulta confermata, inoltre, anche da quanto stabilito dal Tribunale di Napoli con la sentenza n.8773/2025, pubblicata il ### (sentenza allegata dall'appellata alla propria comparsa conclusionale depositata il ### e pienamente utilizzabile in questa sede ###solo dopo le preclusioni istruttorie di primo grado ma anche dopo la proposizione dell'appello; in particolare nel corso del giudizio di secondo grado). 
Specificamente, con tale sentenza il Tribunale di Napoli - chiamato a decidere, tra l'altro, in ordine alla domanda di ### volta ad ottenere la divisione giudiziale dell'eredità paterna (domanda rigettata per il mancato rispetto delle prescrizioni sul c.d. allineamento catastale oggettivo relativo all'immobile in comunione) - ha richiamato una precedente sentenza non definitiva (emessa, il ###, nel corso dello stesso giudizio) con cui era stata rigettata espressamente l'eccezione di prescrizione estintiva decennale del diritto di ### di accettare l'eredità del de cuius ### dichiarando aperta la successione di quest'ultimo nonché suoi eredi la moglie ### e i figli ### (dunque anche la ricorrente, appellata in questo giudizio), #### e ### E non avendo l'appellante dedotto, né nell'ambito della propria comparsa conclusionale depositata il ###, né nella memoria di replica depositata il ###, di avere eventualmente proposto appello avverso la detta sentenza non definitiva del 29.2.2024, oppure di avere formulato rituale riserva di gravame, ex artt. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c., si è evidentemente formato il giudicato interno su tale profilo (rilevabile d'ufficio; cfr. Cass. civ., Sez. I, 03/01/2017, n. 28; Sez. V, Ord., 20/10/2017, n. 24871).  ###, invero, si è limitato, nell'ambito della memoria di replica depositata il ### (e nelle successive note di trattazione scritta depositate il ###), a reiterare l'istanza di sospensione del presente giudizio “in attesa della definizione con il passaggio in giudicato di quello attinente alla divisione giudiziale dell'eredità”. 
Sospensione, peraltro, non ammissibile, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo stato già definito, come detto, con la sentenza n. 8773/2025, il giudizio di primo grado ritenuto dall'appellante “pregiudicante” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 30/04/2025, n. 11339; Sez. V, Ord., 06/10/2025, n. 26801; Sez. III, Ord., 25/02/2025, n. 4956; Sez. II, Ord., 04/01/2024, n. 230), non essendo neanche esercitabile il potere di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art.  337, co.2, c.p.c. (norma che impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata - che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale; cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/11/2021, n. ###), tenuto conto di quanto detto in ordine al giudicato interno già formatosi sulla questione c.d. pregiudicante (relativa alla infondatezza della eccezione di prescrizione del diritto di ### di accettare l'eredità paterna e, quindi, all'accertamento della sua qualità di coerede rispetto a tale eredità).  ****
Al rigetto dell'appello proposto da ### segue la condanna della stessa al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellata vittoriosa, in base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. 
In particolare, i compensi spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellata vittoriosa, vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore dell'appellata stata ultimata dopo il ###, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (anche per quella di trattazione/istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria formulata dall'appellante; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206; cfr., inoltre, quanto alla liquidazione - all'esito del giudizio di meritodella fase del subprocedimento previsto dall'art. 351 c.p.c., civ., Sez. I, Ord., 11/07/2024, n. 19028; Sez. VI - 2, Ord., 05/02/2013, n. 2671), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto del valore (indeterminabile, ai sensi dell'art. 5, co.6, del detto decreto) della causa (non essendo stato specificato, né documentato, il valore del bene immobile in contestazione).  **** 
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.  1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “### l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli - quarta sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1805/2024 R.G.A.C., così provvede: 1. Rigetta l'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 2477/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###.  2. Dichiara tenuta e condanna ### al pagamento, in favore dell'avv. ### quale difensore, dichiaratosi, antistatario, di ### dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 
Napoli, 23.12.2025 ### est.

causa n. 1805/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Gustavo Infantini, De Tullio Giuseppe

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 3081/2025 del 16-11-2025

... N. 7270-2023 del 13 ###-Tribunale di Napoli). In sintesi, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 209 del 2005, presuppone che il veicolo estero sia effettivamente coperto da assicurazione, mentre in assenza di tale copertura è legittimato passivamente il ### di ### per le ### della ### ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. b), del medesimo decreto. Va, altresì, esaminata la questione afferente la corretta notifica indirizzata al convenuto individuato quale litisconsorte necessario , posto che, per le note vicende belliche che hanno coinvolto il ### di origine del mentovato ( ### , parte attrice ha dovuto superare ardue difficoltà onde ottenere l'indirizzo di residenza dello stesso. All'uopo, questo giudice ritiene evocabile in subiecta materia la speciale procedura dell'art. 142 cpc a mente della quale , al comma 1 ..” se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77 l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA SEZIONE I° ### persona del GU, Dott.### ha emesso, la seguente Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.  nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7617/2017, tra ### elettivamente domiciliat ###atti presso lo studio dell'Avv. ### in una con l'Avv. ### che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti; attore e soc. ### S.P.A ,impresa designata per conto del ### di ### , elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv.to ### che la rappresenta e difende giuta procura in atti convenuta ### convenuto/ contumace CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24/06/2025 e relative note difensive .   ### domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.  ###'ART. 132, 2° ### N. 4, C.P.C. (COSÌ ###. 69/2009), ### “### DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DECISIONE” (###Ù ### “### PROCESSO”).  - ###'ART. 118, 1° #### ATTUAZ., C.P.C. (COSÌ COME ### N. 69/2009), LA “#### 132, #### 4), #### E ### GIURIDICHE DELLA DECISIONE, ### A ### CONFORMI.” PERTANTO, #### . 
IN PUNTO DI DIRITTO. 
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il ### in agro di ### alle ore 9,48 circa, mentre si trovava in qualità di conducente del veicolo ### tg ### Nell'occasione , il prefato autoveicolo veniva attinto da altra autovettura ### tg ### sigla internazionale UA) , condotta da ### , di proprietà di ### , il cui conducente, giunto in prossimità di una curva, perdeva il controllo del veicolo ed impattava contro l'autovettura antagonista ove si trovava l'attore che, nell'occasione , subiva rilevanti lesioni personali, coinvolgendo, altresì, nell'impatto anche altra autovettura tg ###
Parte attorea, all'uopo, deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno biologico rilevante ma conseguiva una perdita della capacità lavorativa , oltre che il danno morale per la sofferenza psichica subita. 
Costituitasi , la ### s.p.a quest'ultima, al netto delle eccezioni preliminari sollevate a mezzo articolate argomentazioni, deduceva l'infondatezza dell'assunto difensivo attoreo e la carenza dei presupposti applicativi afferenti degli artt. 148 e dall'art. 287 del D.Lgs. 7 Settembre 2005 n.209, oltre che il difetto di legittimazione passiva. 
Svolta una attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, disposta una CTU quantificativa con relativi chiarimenti, il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari.  ###. 
In prima battuta va dichiarata la procedibilità della domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione. 
Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione della convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità della domanda in virtù del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del ### n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima della instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento della normativa in seno al sistema normativo vigente. 
Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del ### n. 209/2005 è onere della compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela della stessa ( ex multis , v.### n. 1243/2012). 
V' è più che una recente decisione della Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021). 
Oltretutto, non essendovi prova della richiesta di integrazione espressa dalla convenuta, tale eccezione deve essere disattesa. 
Parimenti, va osservato che le diffide risultano recapitate ai prefati soggetti giuridici coobligati in solido in data 13 ### , a fronte di un giudizio incoato il ###, con pieno rispetto della decorrenza dei termini minimi di legge onde dare inizio all'accertamento processuale. 
In ordine, poi, alla eccepita carenza di legittimazione passiva formulata dalla comnvenuta impresa assicuratrice giova rammentare che i veicoli immatricolati o registrati in ### esteri, quando si trovano a circolare temporaneamente nel territorio italiano, devono assolvere, per tutta la durata della permanenza nella Repubblica, all'obbligo di assicurazione. Tale prescrizione è dettata espressamente dall'articolo 125 del Codice delle ### che la estende anche ai natanti stranieri soggetti all'obbligo di assicurazione e ai motori amovibili di qualsiasi potenza muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero. 
Invero, il problema non sussiste in ipotesi di regolare rilascio della “carta verde”, documento attestante la copertura da idonea garanzia assicurativa prestata da impresa operante al di fuori del territorio nazionale, subentrando nella gestione del sinistro l'### soggetto processualmente demandato alla costiuzione in giudizio in nome e per conto della impresa mandante. 
Di contro, danni cagionati da un veicolo estero posto in circolazione nel territorio italiano senza un'idonea copertura assicurativa sono risarciti dal ### di garanzia per le vittime della strada, che ristora sia i danni alla persona che i danni alle cose derivanti dal sinistro. 
In egual misura il ### di garanzia per le vittime della strada, entro i medesimi limiti di massimale, interviene anche l'ulteriore ipotesi in cui il sinistro avvenuto in ### coinvolga un veicolo estero: esso, in particolare, garantisce il risarcimento dei danni alla persona e dei danni alle cose ogniqualvolta gli stessi siano stati cagionati da un veicolo estero la cui targa sia falsa, ovverosia non sia corrispondente o non sia più corrispondente allo stesso veicolo. 
Ergo, sinistri causati da veicoli non assicurati o con targa non corrispondente devono esse liquidati , per i danni alle persone ed anche, con una franchigia di € 500,00 per i danni alle cose ( invero, dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose vanno risarciti integralmente). 
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte con decisioni di segno costante ( ex multis , Cassazione civile ### III ordinanza n. 8544 del 1 aprile 2025) ,ma anche ### di merito ( sent. N. 7270-2023 del 13 ###-Tribunale di Napoli). 
In sintesi, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 209 del 2005, presuppone che il veicolo estero sia effettivamente coperto da assicurazione, mentre in assenza di tale copertura è legittimato passivamente il ### di ### per le ### della ### ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. b), del medesimo decreto. 
Va, altresì, esaminata la questione afferente la corretta notifica indirizzata al convenuto individuato quale litisconsorte necessario , posto che, per le note vicende belliche che hanno coinvolto il ### di origine del mentovato ( ### , parte attrice ha dovuto superare ardue difficoltà onde ottenere l'indirizzo di residenza dello stesso. 
All'uopo, questo giudice ritiene evocabile in subiecta materia la speciale procedura dell'art. 142 cpc a mente della quale , al comma 1 ..” se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77 l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta..” Orbene, come da ordinanza dispositiva resa in data 18 ###, risulta verificato che la notifica ex art. 142 cpc è stata perfezionata con atto del 13 5 2019 presso il PM sì come disposta dalla mentovata normativa. 
Ciò posto, integrato correttamente il contraddittorio, dichiarata la riviviscenza delle note ex art. 183 cpc, già depositate prima delle successive ordinanza di revoca ex art.  177 predisposte dal Tribunale in diversa composizione, il giudizio è entrato nel merito della della trattazione e della correlativa fase istruttoria. 
Superato lo scoglio processuale,la domanda va esaminata nel merito. 
All'uopo, parte lesa, ha dimostrato l'esistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata alle plurime udienze disposte per l'interpello orale con i testi ammessi. 
Alla udienza del 07 12 2023 veniva introdotto la teste di parte attorea, ### dichiaratasi indifferente, dalla sintesi delle cui deposizioni si traggono i seguenti stralci..” ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto alcuni anni fa percorrevo la SS n. 268 che da Napoli conduce verso ### nella occasione ero a bordo di una autovettura condotta da mia cognata allorchè ho notato , ad una distanza di circa 15 metri da me, una autovettura ### di colore scuro che ci precedeva; ADR: tanto accadeva in tratto di strada rettilineo; ADR : ho notato che la condotta di guida del conducente della ### manifestava continue variazioni di corsia in tal guisa da invadere la opposta corsia di marcia ove procedevano altre autovetture ; purtroppo una della auto che procedevano in senso inverso fu investita proprio dalla ### e in seguito all'urto frontale uscì fuori strada; preciso , altresì, che questa ultima autovettura era una ### d colore scuro; ADR: a seguito dell'incidente , che coinvolse una terza autovettura nel sinistro, decidemmo di fermarci per consta###re cosa fosse accaduto;
ADR: scesa dall'auto ho verificato che tutti i veicoli coinvolti erano in posizione di quiete; ADR; nella ### vi erano due occupanti di sesso diverso rimasti incastrati nel veicolo; parlando con i suddetti ho avuto modi di constatare che gli stessi fossero stranieri; anche la targa non era di nazionalità italiana; ADR: i due occupanti furono estratti dalle lamiere da alcuni soccorritori ; ADR: nella ### vi erano tre giovani occupanti; ADR; ho notato che uno degli occupanti del sedile posteriore fosse stato scaraventato al di fuori della autovettura; gli altri due rimasero incastrati nelle lamiere dell'auto; ciò posto ricordo che l'intervento di estrazione degli stessi fu eseguito dai ### ADR: nella terza autovettura, una ### di colore azzurro, vi era alla guida una persona anziana; ADR; circa la collocazione di danni la ### presentava una vasta area frontale accartocciata; la ### presentava danni ingenti sia al lato anteriore che posteriore; la ### presentava danni al lato anteriore; ADR: ricordo di parlato anche con l'occupante della ### punto che si doleva delle conseguenze fisiche. 
ADR: il ragazzo che era caduto fu###r### dalla ### era riuscito a rialzarsi ma anche egli si duoleva delle conseguenze dell'incidente; ADR; posso affermare che gli occupanti della ### indossassero entrambi le cinture di sicurezza; ADR; preciso altresì che la autovettura ### procedeva su di una strada che presentava una doppia corsia di marcia delimitata dal doppia striscia di colore giallo; ADR; il conducente della ### si lamentava per i dolori e ricordo che l'air bag era esploso verso il petto dello stesso; ADR: tanto accadeva il giorno 2 febbraio dell'anno 2014 alle ore 10,00 circa del mattino, verso ### . 
ADR: confermo che la ### nella posizione finale era situata fuori dalla carreggiata ;
ADR; alcuni giorni dopo l'incidente a ### si parlava di quanto accaduto e, conoscendo la madre del conducente della ### , sig.ra ### mi sono informata sul figlio , il cui none ho saputo solo successivamente , ### e mi sono resa disponibile ad eventuale deposizione testimoniale da rendere nelle sedi opportune; non sono stata mai convocata dalle ### dell'Ordine in seguito ai fatti; al momento dell'incidente, invero, i ### ci invitarono ad andare via e sgombrare la strada senza assumere mie sommarie informazioni; ADR: è la prima volta che vengo indicata quale teste di un sinistro stradale; ADR: la persona individuata quale conducente della ### era di certo ### Giuseppe…” Il processo veniva, poi, differito al 28 ### al fine di ascoltare le deposizioni dell'atro teste ammesso, ### dichiaratosi indifferente , dalle cui dichiarazioni si riportano gli stralci che seguono: ..” ADR: conosco l'attore processuale. 
ADR; capo K dell'atto di citazione risponde: mi trovavo a bordo di una autovettura in qualità di trasportato e stavamo andando verso S. ### per fare una partita di calcio; tale vettura era condotta dal mio allenatore ### ricordo di aver assistito ad un incidente che accadde prima della uscita stradale di ### la strada percorsa era la SS 268 e procedevamo in direzioni di Napoli provenendo da ### dinanzi procedeva , a circa 20 metri, una autovettura ### dalla opposta corsia di marcia una autovettura ### , probabilmente per la perdita di controllo del conducente, invadeva la opposta corsia di marcia e urtava la ### ; quest'ultima procedeva rigorosamente sulla propria corsia di marcia; L'### nell'effettuare l'invasione della corsia opposta superò la linea di mezzeria continua; ADR: capo L : risponde come sopra; ADR: capo M: è vero, dopo l'urto la ### finì la propria corsa sopra un dosso posto alla destra del suo senso di marcia;
ADR: a seguito dell'impatto la ### girò su stessa per posizionarsi in tal guisa che la parte anteriore risultò perpendicolare rispetto alla strada; ADR: dopo l'impatto la vettura ove mi trovavo si è fermata in quanto siamo scesi tutti per accertarsi dello stato dei fatti; posso pertanto affermare che vi era una autovettura ### coinvolta nel sinistro condotta da una persona anziana; ADR: preciso che quest'ultimo veicolo era frapposto tra noi e la ### ADR: capo n. 25 II termine note 183 cpc; è vero, a bordo della ### vi erano conducente e passeggero visibilmente feriti mentre , fuori dalla vettura, riverso a terra, giaceva altro passeggero verosimilmente sbalzato dalla stessa apparentemente ferito; ADR; fin quando mi sono trattenuto sul posto sono giunti di certo ### e ### 118; non ho visto sopraggiungere i ### del ### ADR: capo n. 27 : è vero. 
ADR: capo n. 10 note 183 cpc I termine: è vero, per quanto non posso certificare la velocità dei veicoli; ADR: capo n. 11: è vero, risponde come sopra; ùADR: capo n. 12: è vero, risponde come sopra; ADR: capo n. 13: è vero, l'### impattava il veicolo antagonista frontalmente; la ### invece, pativa l'urto sul lato anteriore sinistro; il lato anteriore della ### era completamente distrutto e pur tentando, non siamo stati in grado di estrare dalle lamiere i malcapitati; ADR: Capo n. 14: è vero , risponde come sopra; ADR: tutto ciò accadeva l'anno 2014 , di mattina, verso le 9,30/10,00 ad inizio febbraio; ADR: è la prima volta che mi convocano in qualità di teste per un sinistro stradale; ADR: preciso che il drappello dei ### era presente per effettuare rilevi ma nessuno di loro ci ha interpellato per il rilascio di sommarie informazioni..” Ergo, l'udienza veniva fissata in prosieguo prova al 02 ###, nel corso della quale veniva escusso l'ultino teste ammesso, ### dichiaratosi zio dell'attore processuale. ### sintesi delle deposizioni si riporta quanto segue…” ADR: dichiaro di essermi trovato sul luogo del sinistro, SS 268 , a circa 500/600 metri prima della uscita “### “ direzione Napoli, dopo circa 20 minuti dal sinistro in questione; ADR: sul luogo sono giunto a bordo della mia autovettura, che conducevo, non prima di passare a prendere a casa sua mia sorella , ### madre di ### in quanto ero stato avvertito da ### e ### dell'accaduto per telefono. 
ADR: tanto accadeva il giorno 2 febbraio dell'anno 2014 , di mattina, era una giornata piovosa. 
ADR: sulla ### ricordo di aver visto subito la ### in cui vi era al posto guida mio nipote , ancora con la cintura di sicurezza allacciata ed al fianco del quale vi era un altro giovane , al posto passeggero anteriore, che si duoleva delle conseguenze fisiche; ADR: ho notato, altresì, un terzo ragazzo che era riverso a terra che si lamentava per dolori ad un piede. 
ADR: tale autovettura si trovava in posizione perpendicolare alla strada e in ogni caso fuori dalla carreggiata , in posizione pendente rispetto al piano della viabilità; ADR: ho notato, altresì, una ### unto di colore celeste che era direzionata , nella posizione statica, verso Napoli , il cui conducente posso individuarlo quale una persona matura ; ADR: infine ho notato anche una ### , con la parte anteriore rivolta sempre in direzione di Napoli, e palesemente danneggiata al lato anteriore; all'esterno della stessa ho notato la presenza di due persone presumibilmente di cittadinanza straniera; ADR: mio nipote manifestava una ferita aperta al fianco sanguinante e si lamentava del dolore al petto ; ho notato che l'air bag era esploso; Quando sono giunto sul posto ho notato la presenza di un drappello dei CC e ### del ### ADR; mio nipote all'epoca svolgeva l'attività di meccanico.
ADR: da quello che rammento sono stato chiamato a testimoniare una sola altra volta in un giudizio per risarcimento danni da circolazione stradale. 
ADR: sul luogo del sinistro vi erano parecchi astanti ma non ricordo di persone che conoscevo, atteso che coloro che mi avevano chiamato per telefono erano già andati via prima che arrivassi…” Ciò posto, dalla lettura dell'intero compendio istruttorio pertanto si evince che al conducente del veicolo ingenerante il sinistro commetteva una infrazione al ### di cui all'art. 143 il quale recita: “1.I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimita' del margine destro della medesima, anche quando la strada e' libera.  2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata.  3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.  4. Quando una strada e' divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando e' divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.  5. ### diversa segnalazione, quando una carreggiata e' a due o piu' corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia piu' libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso..” In particolare, la vettura ### tg ### non rispettava il “dictum” normativo, in special modo il comma 3 , ingeneando il sinistro e le conseguenze fisiche al trasportato. 
Tale conclusioni si palesano conformi a quelle riportate da decisioni emesse in sede di legittimità su casi analoghi ( ex multis, Cassazione, ordinanza n. 19115/2020), non potendosi, di contro, ritenersi comprovata alcuna forma di corresponsabilità ex art 2054 comma II.
Tanto prefigura una ipotesi di responsabilità esclusiva a carico del proprietario della prefata autovettura il quale, oltretutto, sciegliendo di non costituirsi in giudizio , ha di fatto rinunziato a contestare l'avverso dedotto. 
Pertanto, nella rilettura attenta dei fatti esposti dai testi si fa espresso riferimento alla autovettura antagonista che, nel percorrere il luogo del sinistro abbia effettivamente contribuito ad ingenerare l'incidente. 
Il prefato compendio istruttorio, poi, non appare scalfito dalle sommarie infirmazioni riportate dai verbalizzanti , di certo sopraggiunti sul luogo del sinistro in momento successivo. 
Tanto a prescindere dalla eventuali discrasie afferenti la corretta identificazione dei veicoli coinvolti assegnando ad ognuno di essi una lettera individuativa, rivestendo il documento valore di fede privileggiata, ma restando mero elemento indiziario al fine della ricostruzione della effettiva dinamica del sinistro, trattandosi di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti ( Cassazione, n. 22629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012, ordinanza 01/04/2019 n° 9037). 
Dunque, ai fini probatori, in assenza di elementi contrari ,questo giudice ritiene che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU al dott ### al quale venivano posti i quesiti attinenti alla quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee , loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.  ###, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto. 
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria. ### dopo la nota sentenza della Cassazione a ### del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili). 
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.### disamina delle conclusioni rese, inoltre dal consulente non si evince una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa, posto che, come riportato in elaborato peritale, il soggeto leso all'epoca dei fatti non svolgeva alcuna attività lavorativa. 
Tanto postula per il rigetto della specifica posta di credito. 
Fatte tali premesse, passando ad analizzare le singole voci rilevate in ### si ritiene congruo applicare le tabelle del Tribunale di Milano trattandosi di danno da macropermente.Orbene, il consulente cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine del 39/40 % ; temporanea assoluta giorni 64; temporanea parziale al 75 % gg 30; temporanea parziale al 50% di gg 120. 
Per le spese mediche documentate il consulente le dichiarale congrue nella misura di € 390,00. 
Ergo, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 20 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di €224.601,00 ( valore punto danno biologico € 6.204,45 tratto dalle tabelle del Tribunale di Milano 2024 ). 
Per la temporanea totale di gg 64 si applica il valore di € 115,00 al di', pertanto il totale sarà di € 7.360,00 ;per la temporanea parziale di 30 gg, si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al 75%, ovvero il totale sarà € 2.587,50 ;per la temporanea parziale di gg 120 al 50% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di € . 6.900,00. 
Il tutto, oltre le spese mediche certificate. 
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € 241.838,50 comprensivo di spese congrue. 
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.  ### , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana ( Cass. ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023). 
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minir somma devalutata. 
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio le stesse, calcolate secondo i parametri del DM 55 -2014 e successive integrazioni, vanno proporzionalmente liquidate rispetto all'importo riconosciuto. 
Ciò non di meno, stante la complessità della vicenda processuale, rappresentata dalla difficoltà di reperire informazioni attendibili sul litisconsorte responsabile del sinistro , oltre che, dalla ardua attività di notifica dell'atto introduttivo a soggetto residente in zona di guerra , queso giudice ritiene di dover riconoscere ai procuratori costituiti il parametro di complessità massima del DM n.55 -2014.  PQM il Tribunale di Nola, in composizione ### Dott. ### cosi' definitivamente provvede: in accogliento parziale della domanda attorea: dichiara la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al convenuto ### ; per lo effetto, condanna la ### spa, impresa designata dal ### di ### della ### , a pagare, in solido al prefato litisconsorte, in favore dell'attore, la somma di €. 241.838,50 ,oltre interessi di legge dal dì della domanda, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione; condanna, altresì', i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in € 565,00 per verosimili esborsi ed in € 21.155,00 oltre accessori di legge con attribuzione , per compensi parametrati , con attribuzione ex art.  93 cpc. 
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come da separato decreto. 
Così deciso in ### 15 novembre 2025 ###.U.

causa n. 7617/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Alfredo Granata

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