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Tribunale di Milano, Sentenza n. 9622/2025 del 12-12-2025

... statuizione giudiziale). (…) 23. Dal punto di vista sistematico, poi, la delimitazione di un momento preclusivo certo per la proposizione della domanda di condanna ex art. 614- bis cod. proc. civ. nel processo di cognizione elimina incertezze sulla possibilità di avanzare la medesima domanda al giudice dell'esecuzione, ipotesi ammessa dalla modifica apportata dal D.Lgs. n. 149 del 2022 per il titolo esecutivo stragiudiziale oppure «se [la misura] non è stata richiesta nel processo di cognizione»; è evidente, infatti, che ad ammettere la proponibilità della domanda anche alla fine del processo di primo o di secondo grado si rende incerto il presupposto che permette di adire il giudice dell'esecuzione, col rischio ### di innescare possibili conflitti tra le decisioni di quest'ultimo e quelli del giudice della cognizione successivamente investito dell'istanza.” In conclusione, la convenuta va condannata ad eseguire, a proprie cure e spese, la fornitura e messa in posa delle grate di sicurezza ad una finestra e ad una porta finestra presso l'appartamento di proprietà della signora ### sito nello stabile condominiale di ### n. 33 in ### La domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE Il Tribunale di Milano nella persona del ### visto l'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8242 /2025 R.G. promossa da ### (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. ### (c.f. ### - pec: ###), che la rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE contro “### SRL” (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### n. 39 ###: dichiarazione unilaterale di impegno MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il ### avanti il Tribunale di Milano, ### ha esposto che: a) nell'anno 2021 il ### sito in ### sul #### 35, di cui è parte in quanto proprietaria esclusiva di un appartamento posto al piano terra, ha stipulato con ### S.r.l. un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di posa di un cappotto termico sulle facciate del fabbricato e altre opere di miglioria, la cui esecuzione ha comportato la temporanea asportazione delle grate di sicurezza di una finestra e di una porta-finestra di pertinenza dell'appartamento attoreo; b) nonostante i lavori appaltati comprendessero il riposizionamento delle inferriate asportate, l'appaltatrice non vi ha provveduto; c) per il tramite dell'amministratore condominiale, all'uopo sollecitato ad intervenire, l'impresa ### ha trasmesso un impegno scritto nei confronti della ricorrente, riconoscendo l'obbligo a ripristinare a proprie cure e spese le grate di sicurezza, ma è rimasta inadempiente; d) l'inadempimento dell'appaltatrice, che si protrae da oltre due anni, genera nella ricorrente una condizione di disagio e preoccupazione, per l'esposizione ad un maggiore rischio di effrazione ed intrusione, da cui deriva un danno morale e psicologico, consistente nella compromissione del diritto al godimento sereno della propria abitazione. 
Sulla base di tali allegazioni, la ricorrente ha concluso chiedendo di condannare la convenuta all'immediato ripristino delle grate di sicurezza della finestra e della porta finestra precedentemente rimosse presso l'appartamento attoreo, nonché al risarcimento del danno, quantificato nell'ammontare di euro 1.500,00 o nella diversa somma da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione. 
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso e il decreto ex art. 281 undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati in data ### a ### S.r.l., che non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. 
Alla prima udienza ex art. 281 duodecies c.p.c., la ricorrente, ferme le domande già svolte, ha avanzato richiesta dell'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c. e la domanda di condanna della convenuta ad una penale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento a partire dalla notifica dell'emittendo provvedimento di condanna, pari a € 100 al giorno. 
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalla ricorrente ed è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17/11/2025 e provvedimento di trattenimento ai sensi del terzo comma disp.cit. 
La domanda della ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono. 
Le emergenze istruttorie consentono di ritenere provati i fatti allegati dalla signora ### In particolare, nella “dichiarazione di impegno” versata in atti (vd. doc. 4 ricorrente), che risulta datata 22 gennaio 2024 e sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore di ### S.r.l., si evince che la quest'ultima, “quale impresa appaltatrice incaricata dal ### di ### 33/35 (C.F.  ###), con sede in ### sul ####, ### nn. 33/35, in persona dell'amministratore pro tempore, per l'esecuzione dei lavori di superbonus all'interno dello stabile condominiale”, si è impegnata “a provvedere alla fornitura e alla messa in posa delle grate di sicurezza ###, con proprio personale e a proprie spese, ad una finestra ed una porta finestra dell'immobile di proprietà della signora ### sito al piano primo dello stabile facente parte del ### di ### n. 33, dalla stessa rimosse per l'esecuzione dei lavori di superbonus nello stabile condominiale”. 
Tale documento costituisce una dichiarazione di volontà emessa nell'ambito dell'autonomia negoziale del soggetto dichiarante, ### S.r.l., e strettamente collegata al rapporto di appalto intercorso tra ### ed il ### di #### nn. 33/35, di cui la signora ### è condomina, quale proprietaria esclusiva di un appartamento sito nello stabile condominiale (cfr. docc.  1 e 2 ricorrente). 
La ricorrente ha assolto all'onere di provare l'esistenza della dichiarazione con la quale ### S.r.l.  si è impegnata all'adempimento della prestazione oggetto della dichiarazione medesima e, a fronte della semplice allegazione del suo inadempimento, spettava invece alla convenuta l'onere di provare di avervi adempiuto, ma quest'ultima nulla ha provato, avendo preferito rimanere contumace. 
La domanda di adempimento avanzata dalla ricorrente è dunque fondata e va accolta, con la conseguenza che ### S.r.l. va condannata ad eseguire, a proprie cure e spese, la fornitura e messa in posa delle grate di sicurezza ad una finestra e ad una porta finestra dell'appartamento di proprietà della signora ### sito nello stabile condominiale di ### n. 33 in ### A diversa conclusione si perviene invece con riguardo alla domanda risarcitoria del preteso danno morale e psicologico, consistente nella asserita compromissione del diritto al godimento sereno della propria abitazione che, a detta della ricorrente, le sarebbe ingenerato dalla condizione di disagio e preoccupazione dovuta alla mancanza delle inferriate e all'esposizione ad un maggiore rischio di effrazione. 
Orbene, posto che il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento rappresentato dal ritardo nell'adempimento del ripristino delle inferriate da parte della convenuta, l'attrice nulla ha provato al riguardo, non avendo sul punto offerto alcun mezzo istruttorio.  ### non ha dimostrato la concreta sussistenza del pregiudizio lamentato e, in mancanza di tale prova, non può neppure procedersi alla richiesta liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. (vd.
Cass. civ. 4310/2018). 
La domanda risarcitoria è pertanto infondata e va rigettata. 
La domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c. avanzata dalla ricorrente per la prima volta alla prima udienza, in aggiunta a quelle proposte con il ricorso introduttivo, è invece inammissibile.  ### che detta domanda non dipende dalle difese di parte convenuta, rimasta contumace, essa doveva essere proposta sin dal ricorso. 
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 14461 del 23/05/2024, ove ha affermato che “### volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c.  (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito”. 
A parere della Suprema Corte, militano a favore della predetta conclusione argomenti logici e sistematici (vd. pagg. 9 e seguenti della parte motiva della citata sentenza): “20. Innanzitutto, a differenza di altri capi accessori, la misura di coercizione non è conseguenza necessaria della condanna, com'è invece la pronuncia sulle spese, che dall'istanza e dalla quantificazione della parte prescinde totalmente, ufficiosamente procedendovi il giudicante nel definire il procedimento. 21. 
Infatti, la “coercitoria” è determinata in base a circostanze di fatto - «tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile» (dopo la modifica normativa del D.Lgs. n. 149 del 2022, anche «della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento») - che devono essere tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), consentendo così alla parte avversaria una compiuta difesa che non sarebbe possibile se la domanda potesse essere avanzata oltre la barriera preclusiva stabilita per la proposizione delle domande e delle eccezioni o persino dopo la delimitazione del thema probandum (che potrebbe comprendere prove contrarie o elementi idonei a incidere sulla statuizione giudiziale). (…) 23. Dal punto di vista sistematico, poi, la delimitazione di un momento preclusivo certo per la proposizione della domanda di condanna ex art. 614- bis cod. proc. civ. nel processo di cognizione elimina incertezze sulla possibilità di avanzare la medesima domanda al giudice dell'esecuzione, ipotesi ammessa dalla modifica apportata dal D.Lgs. n. 149 del 2022 per il titolo esecutivo stragiudiziale oppure «se [la misura] non è stata richiesta nel processo di cognizione»; è evidente, infatti, che ad ammettere la proponibilità della domanda anche alla fine del processo di primo o di secondo grado si rende incerto il presupposto che permette di adire il giudice dell'esecuzione, col rischio ### di innescare possibili conflitti tra le decisioni di quest'ultimo e quelli del giudice della cognizione successivamente investito dell'istanza.” In conclusione, la convenuta va condannata ad eseguire, a proprie cure e spese, la fornitura e messa in posa delle grate di sicurezza ad una finestra e ad una porta finestra presso l'appartamento di proprietà della signora ### sito nello stabile condominiale di ### n. 33 in ### La domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente è infondata, perciò inaccoglibile, mentre la domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c. formulata alla prima udienza è inammissibile. 
Considerata la fondatezza solo parziale delle domande della ricorrente, va disposta la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite, e la convenuta ### S.r.l. va condannata a rifondere alla ricorrente i residui 2/3 di tali spese, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato il ###, notificato il ###, da ### nei confronti di “### SRL”, nella contumacia di quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1. in parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, condanna ### S.r.l. ad eseguire, a proprie cure e spese, la fornitura e messa in posa delle grate di sicurezza ### ad una finestra ed una porta finestra dell'immobile di proprietà della signora ### sito al piano primo dello stabile facente parte del ### di ### n. 33, ### sul ### 2. compensa nella misura di 1/3 le spese di lite fra le parti e condanna ### S.r.l. alla rifusione in favore di ### dei residui 2/3 delle spese del giudizio che liquida, già al netto della compensazione, in euro 125,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge. 
Così deciso in ### il ####

causa n. 8242/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Elena Dal Dosso

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 206/2025 del 07-01-2025

... modo del tutto coeren te in t ale quadro normativo e sistematico là dove, in premessa, considera dichiaratamente «la necessità di attribuire ai componen ti delle sezioni regionali della commissione tributaria centrale il medesimo trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 19 di 21 tributarie regionali» (in tal senso correttamente inte ndendo la finalità di equiparazione esplicita ta dal legislatore con il rinvio all'art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992). Del pari è in sintonia con il sistema il d.m. nella parte in cui ha determinato i compensi fissi utilizzan do quale parametro quello delle ### tributarie regionali, modulandoli inoltre in ragione delle funzioni svolte (### della ### tributaria centrale, ### ente della sezione, ### della sezione regiona le, ### del collegio e componente della sezione regionale) ed anche quando ha previsto per i componenti delle ### tributarie regionali e di secondo grado di ### e ### applicati anche alle sezioni della ### tributaria centrale, il trattamento più favorevole, senza possibilità di cumulo, al fine di non generare disparità di trattamento, in coerenza con l'istituto (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8792/2020 R.G. proposto da: ### S ############# F ####### I ###### Y ########## quale erede di ###### quali eredi di ### L ### elettiv amente domiciliat ###, presso lo studio dell'### (###) che li rappresenta e difende unitamente agli #### (###), ### (###), dom iciliazione telematica in atti - ricorrenti - contro ###, in persona del ### in carica, domiciliat ###### alla via dei ### n. 12, presso l'### (ADS###) che lo rappresenta e difende per legge, domiciliazione telematica in atti - controricorrente - R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ###. 2 di 21 avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di TORINO 1416/2019 depositata il ###.   R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ###. 3 di 21 Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 8/11/2024, dal #### ricorrenti, premesso di essere giudici tributari, ovvero eredi di giudici tributari, in servizio p resso la ### di ### o le ### ni ### nciali di #### o ### chiedevano al Tribunale di ### che il ### stero dell'### e delle ### fosse condannato a pagargli il compenso fi sso per lo sv olgimento dell'at tività giurisdizionale svolta presso la ### tributaria centrale per i periodi meglio indicati in atti per ciascuno di essi, o per i rispettivi danti causa, a seguito di delibere del Consiglio di ### della ### Dette applicazioni erano derivate dalla istituzione di nuovi sedi prima non esistenti disposta ai sensi dell'art. 1, comma 351, della l.  n. 244 del 24/12/2007 al fine di razionalizzare e smaltire l'arretrato delle ### territoriali centrali. 
Per tale attività il ### convenuto non aveva corrisposto ai ricorrenti il ### compenso fisso asseritamente loro spettante e pari ad euro 311,00 al mese e ciò sulla sorta del d.m. adottato dal MEF in data ### interpretato nel senso che dovesse essere percepito soltanto il compenso fi sso più favorevole, senza possibilità di cumulo con il compenso fisso percep ito quale componente della ### tributaria di appartenenza. 
A fondame nto del ricorso gli odierni ricorrenti aveva posto il richiamo, operato dall'art. 1, comma 354, della legge n. 244 del 2007, all'art. 13 del d.lgs. n. 545 del 31/12/1992 e sostenuto che, alla luce di d etta pre visione normativa, il d.m. a dottato dal MEF dovesse essere disapplicato.  2. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, con ordinanza resa a seguito di rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c.  (allora vigente), pubblicata in data ###. R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 4 di 21 La decisione era impugnata dagli originari attori in primo grado e la Co rte d'appel lo di To rino con l a sentenza n. 1416/2019 depositata il ###, respingeva l'impugnazione.  3. La Corte t erritoriale, rich iamata la normativa rilevante in causa, riteneva che l'applicazione non comportasse in sé l'assunzione della tito larità di un secondo uff icio ovvero l'incardinamento in esso ma era un istituto attinente alla modalità di svolg imento del servizio caratterizzata dalla te mporaneità e motivata da situazioni straordinarie e contingenti. 
Riteneva che il richiamo all'art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 quanto alla determinazione del compenso dovesse essere inteso in modo coerente con la stessa normativa sulla composi zion e delle sezioni regionali della ### tributaria centrale (che non erano neoistituiti organi di giustizia tributaria). 
Aggiungeva che riconoscere ai giudici tribu tari applicati il doppio compenso fisso avre bbe introdotto nel sistem a una nota distonica non giustificata. 
Evidenziava che il sistema del compe nso, come de line ato dal d.m. del 4/03/2009, che aveva ribadit o il divieto di cumulo prevedendo la spettanza del solo compenso fi sso più alto, non determinava alcuna disparità di trattamento.  4. Per la cassazione della sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso sulla base di cinque motivi cui ha opposto difese con controricorso il ### dell'### e delle ### 5. I ricorrenti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa appl icazione, ai sensi dell'art. 360, comm a primo, c.p.c.  dell'art. 8 del d.lgs. n. 545 del 1992 affermando che i giudici del merito hanno individ uato un caso di incomp atibilità inconferente con la fattispecie concreta verificatasi. R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 5 di 21 Sostengono che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che le nuove ventuno sedi della ### siano mera riorganizzaz ione della vecchia Com missione tributaria centrale e non nuovi uffici. 
Rilevano che il fabb isogno di personale di tali sedi non è parametrato alla piant a organica fino ad allora esistente m a programmaticamente destinato ad essere rimpinguato con il ricorso al personale asseritamente «avventizio» senza bisogno di bandire concorsi. 
Criticano anche la richiamata incompatibilità di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 545 de l 1992 (posta dalla Corte territoriale a soste gno dell'esistenza di una mera riorganizzazione e non della creazione di nuovi uffici) sosten endo che, nella specie , è stato lo stesso legislatore a prevedere il «cumulo» di due incarichi con ciò derogando, per il limitato periodo di cui all'appl icazioneduplicazione, all'art. 8.  2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 545 del 1992 e dell'art.  1, comma 351, della legge n. 244 del 2007, e conseguente profilo di illegittimità, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. 
Censurano la senten za impugnata deducend o l'errore sulla distinzione tra componenti «assegnati» e «giudici applicati». 
Assumono che il leg islatore si è avvalso di un uso, se non improprio, quantomeno atecnico del termine «applicati» che richiama un istituto disomogeneo rispetto a quello disegnato dalla finanziaria del 2008. 
Sottolineano che nello specifico gli « applicati» non sono stati sollevati da n essuno d ei compiti inerenti alla fun zione di provenienza.  3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e ### falsa applicazione dell'art. 1, comma 354, legge n. 244 del 2007 e dell'art. 13 d.lgs. n. 5 45 del 1992 e conseguente p rofilo di R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 6 di 21 illegittimità, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.  civ., della sentenza della Corte d'appello di ### nella parte in cui non ha ritenut o inte gralmente applicabile la norma ul tima cit.  espressamente individuata dal legislatore come parametro per la determinazione dei compensi spettanti ai giudici componenti delle sezioni regionali della ### tributaria centrale provenienti dalle ### tributarie regionali o provinciali. 
Assumono che la fonte legislativ a richiamata dalla finanzia ria del 2008 implica che si debba riconoscere sia il compenso variabile sia il compenso fisso e che la non cumulabilità prevista dal d.m. del 2009 non trova riscontro in alcuna previsione positiva o negativa.  4. Con il quarto motivo i ricorrent i denunciano la violaz ione dell'art. 1, comma 354, legge n. 244 del 2007 nell'applicazione del d.m. 4/03/2009 , nonché del principio di legalità in senso sostanziale, contraddittorietà del decreto, violazione dei principi di eguaglianza e di proporzionalità nel q uadro dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. 
Viene censurata sotto altro aspetto la sentenza impu gnata e cioè nella parte in cui non si è ri tenuto su ssistere disparità di trattamento economico tra i giudici appl icati (provenien ti dalle ### tributarie regionali o pro vinciali) ed i compone nti assegnati (provenienti dalla ### tributaria centrale) pe r effetto dell'omesso riconoscimento del compenso fisso. 
È criticato l'operato riferimento al compenso attribuito solo sul presupposto della titolarità dell' ufficio e senza alcun rif erimento all'attività giurisdizionale effettivamente svolta, in tutto assimilabile a quella dei componenti assegnati. 
Con il quinto motivo di rico rso così in testato: «In subo rdine. 
Disapplicazione dell'art. 1, comma 354, della legge n. 244 del 2007, per come interpretata dalla Corte di a ppe llo di ### per contrasto con il ### dell'### In ulteriore subordine, questione non manifestamente infondata e rilevante di legittimità R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 7 di 21 costituzionale dell'art. 1, comma 354, della legge 244 del 2007, per come in terpretata dalla Corte di appello di ### per contrast o con gli articoli 3, 36 e 111 della ### il diritto della ### nonché all'art. 117, co. 1, Cost., relativamente all'art. 6 CEDU.» era chiesta la disapplicazione dell'art. 1, comma 354, della legge n. 24 4 del 2007 o, in ulteriore subordine, l'elevazione di questione di legittimità costituzionale.  5. I motiv i, da trattare congiuntamente in q uanto intrinsecamente connessi, sono infondat i. Il quin to motivo di ricorso, consistente in una richiesta, proposta in via subordinata, nel caso di rigetto de l ricorso, d i rimessione degli atti alla Co rte ### ritenendo sussist ente i ricorrenti una disparità di trattamento è stato rinunciato, se ben si interpreta quanto scritto, alla pag. 3, nella memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti per l'adunanza camerale.  ### di remissione degli atti alla Corte Costituzional e presentava, in ogni caso, insufficienti pro fili di denunci a di illegittimità costituzionale giusta la giurisprudenza della ### in punto di emolumenti dei giudici tributari, esulanti dal concetto di retribuzione (si veda, da ultimo , ### sentenza n 27 del 28/01/2022) Ciò posto deve ribadirsi quanto già affermato da questa stessa ### con l'unica sentenza resa sui ricorsi indicati dalla difesa dei ricorrenti ai fini di un'e ventuale trat tazione congiunta (Cass. 8514 del 24/3/2023, nel ricorso R.g. n . 24883 d el 2019, non massimata ufficialmente). 
La det ta sentenza resa in cont roversia de l tutto identica, eccettuato il numero dei ricorrenti, poiché nel detto giudizio vi era un solo atto re, costituisce il provvedime nto su lla cui base la motivazione di questa ordinanza è condotta. 
Per mera completezza espositiva si rileva che altre due controversie, di identico contenut o, sono stat e dichiarare R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 8 di 21 inammissibili rispettivamente con decreto del consigliere delegato in data ### per il ricorso R.g. n. 19421 del 2019 proposto da ### e con decreto n. 28892 del 18/10/2023 sul ricorso R.g. n. 1361 d el 2020 pro posto da ### I ngrosso, di estinzione a seguito di proposta di definizione accelerata. 
Avverso i detti due decreti di estinzion e non risulta proposta l'opposizione di cui all'art. 391 c.p .c., l'unico rimedio esperibile, secondo la giu risprudenza di questa ### (Cass n. 10131 del 15/04/2024 Rv. 670777 - 01), con consegue nte loro stabilizzazione.  6. Occorre rico rdare che con d.P.R. n. 636 del 26/10 /1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), le ### tributarie di cui al reg io decreto legge n. 1639 del 7/08/1936, convertito nella legge n. 1016 del 7/06/1937 e successive modificazioni (### che erano nate già nei primi decenni dell'### à d'### come organi amministrativi), fu rono riordinate in: ### ni tributarie di primo grado, con sede e competenza territoriale identica a quella dei #### tributarie di secondo grado, con sede nei capoluoghi di provincia, e una ### tributaria centrale. 
In particolare, la ### tributaria centrale aveva sede in ### ed era composta dal Presidente, dai ### di sezione e da sei membri per ogni sezione. Il numero delle sezioni era fissato e pot eva essere variato con decreto del Presidente d ella Repubblica, su proposta del ### per le finanze di concerto con il ### di grazia e giustizia. 
Con la riforma del 197 2 l'elenco dei tribu ti su cui erano competenti le commissioni tributarie fu notevolmente ampliato (e ulteriori ampliamenti intervennero negli anni successivi). Furo no cambiate anche le modalità di nomina dei componenti, spettante al Presidente del Tribunale per le Co mmissioni di primo grado e al Presidente della ### d'appello per quelle di secondo grado; metà R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 9 di 21 delle nomine avveniva su designazione dei consigli comunali, per le ### di primo grado, e del Consiglio provinciale, per quelle di second o grado; l'altra metà sulla base di elenchi for mati dall'### delle finanze (ma il ### e e la ### d'appello potevano richiedere elenchi alle camere di commercio e agli ordini p rofessionali degli avvocat i, dottori commercialisti, ragionieri e ingegneri) . Infin e, furono modificate le norme di procedura, avvicinando le maggiormente a quelle del pro cesso civile. Con la riforma del 197 2, le Com missioni tribu tarie, pur continuando a rivestire la quali fica di organi amministrativi, vennero inserite in un sistema propriame nte giu risdizionale. T ali modifiche portarono la ### costituz ionale a qualificare le ### tributarie come organi giurisdizionali (v. sentenza 287 del 27/12/1974 con riguardo non solo alle nuove ### tributarie, così come «revisionate» dalla legge di riforma, ma anche alle preesistenti commissioni). 
Successivamente, con l'approvazione del nuovo processo tributario di cui al d.lgs. n. 545 del 1992 (### degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione d ella de lega al ### conten uta nell'art. 30 della legge n. 413 del 30/12/1991) e al d.lgs. n. 546 del 31/12/1992 (### sul processo tributario in attuazione della delega al ### contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) fu u lteriormente acc entuato il carattere giurisdizionale delle commissioni tributarie (per la prima volta il legislatore definiva le ### tributarie come giudici esercenti un'attività giurisdizionale, e, come tali, venne riconosciuto loro il potere di emettere sent enza) c on maggiori garanzie di indipendenza per i componenti, anche grazie all'introduzione di un organo di autogo verno, e norme di procedure ancor più vicine a quelle del processo civile. L a nomina de i componenti, effe ttuata sulla base di crite ri specific amente indicati, non de terminava la R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 10 di 21 costituzione di un rapporto di pubblico impiego (si trattava, in altri termini, di giudici onorari), prevedendosi per detti componenti un compenso fisso mensile e un compenso aggiuntivo per ogni ricorso deciso. Con la riforma del 1992 la ### tributaria centrale venne soppressa e cessava di funzionare il ### (art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 545 del 1992). Dal 1/01/1996 si insediarono le Co mmissioni tributarie provinciali e regionali, in luogo delle ### tributarie di primo e di secondo grado, pure soppresse (art. 42, commi 1 e 2).  ### centrale restava, dunque, in carica, solo per la definizione dei ricorsi pendenti fino all'anno 1996. 
La legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 24/12/2003) stabilì, quindi, che «Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario» (art.  3, comma 121). 
In seguito, al fine «di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giunge re ad un a rapida d efinizione delle controversie pendenti presso la ### tributaria centrale», con l'art. 1, comma 351 , della legge n. 244 del 2007 (### finanziaria per l'anno 2008), a decorrere dal 1/05/2008, il numero dell e sezioni della ### tributaria centrale venne ridotto a ventuno, con sede presso ciascuna commiss ione tributaria regionale de l capoluogo di ogni regione e pre sso le commissio ni tributarie di secondo grado di ### e di ### alle quali vennero riassegnati i procedimenti pendenti. 
Si previ de espressamente che: « A tali sezioni sono applicati come comp onenti, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tribu taria entro il 31 ge nnaio 2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i compo nen ti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi [...]» R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 11 di 21 ed ancora che : «I presid enti di sezione ed i compone nti della ### tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del ### dente della R epubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al ### glio di presidenza della giustizia tributaria ed al ### per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai pre sidenti di s ezione, ai componenti e al personale di segreteria della Com missione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione […]»; «in difetto di domande, il ### di presidenza della giustizia tributaria provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008» ; «qualora u n componente della ### tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza». 
Come correttamente ricostruito dalla ### d'Appello di ### la compos izione delle sezioni delocalizzate della ### tributaria centrale vedeva, quindi, chiamati a svolgervi le funzioni sia compon enti già incardinati nel ruolo dell a ### tributaria centrale (che ivi erano dunqu e assegnati a dom anda ovvero d'ufficio, ossi a trasferiti, ancorché senza trattamento di missione) sia componenti incardi nati ne l diverso ruolo delle ### tributarie regionali - poi anche provinciali, v. infra - (che ivi erano soltanto applicati). 
Ancora successivamente, al fine di ridurre il contenzioso della ### tributaria centrale di contenere la durata dei processi tributari nei termi ni di durata ragion evole, il d.l. n. 40 de l 25/03/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 73 de l 22/05/2010 (### u rgenti tributarie e finanziarie), disponeva, all'art. 3 bis, lett. a), che il ### di presidenza della giustizia tributaria provvedesse, entro il ###, su domanda da present are al medesimo ### glio e ntro il 31 luglio 2010, R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 12 di 21 all'applicazione presso le sezioni regionali d ella ### one tributaria centrale «anc he dei presiden ti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse». 
Il termin e previsto per l'esauriment o dell'attività della ### tributaria centrale veniva successivamente differito al 31 dicembre 2013, dall'art. 29, comma 16 decies, del d.l. n. 216 del 29/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24/02/2012; da ultimo, è st ato differ ito al 31 dicembre 201 4, dall'art. 9, comma 2, d.l. n. 1 50 del 30/12/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 27/02/2014. Per completezza si ricorda che, a partire dal giorn o 1 6/09/2022, in attuazione d ella legge n. 130 d el 31/08/2022, n. 130, le Com missioni tribut arie provinciali e le ### tributarie regionali sono state sostituite dalle ### di giustizia tributaria di primo grado e di secondo grado.  7. Per quan to in q uesta sede rileva, il dato te stuale tan to dell'art. 1, comma 351 bis della l. n. 244 del 2007 quanto del d.l.  n. 40 de l 2010 è chiaro nel riferimento ad una «applicazione» presso le sezioni regionali della ex ### tributaria centrale. 
E, del resto, ciò è del tutto in linea con lo scopo della normativa sopra rico rdata che stato quello d i definire i procedimenti già pendenti dinanzi alla ### tributaria centrale.  8. Quanto al la remunerazione de i giudici «applicati», va osservato che la l. n. 244/2007 stabiliva, all'art. 1, comma 354, che: «A decorrere dal 1° maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e d ei compone nti della Co mmissione tributaria centrale sono d eterminati esclusivamente a norma de ll'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compen si spettanti ai pre sidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali». 
La richiamata disposizione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992, nel testo risult ante a seguito delle modifiche a pportate R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 13 di 21 dall'art. 11, comma 1, lettera a) del d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificaz ioni d alla legge n. 556 del 24/10/1996, prevedeva (e prevede ancora) che: «1. ### delle finanze con proprio decreto di concerto con il ### del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie (comma, poi, ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera o), numero 1), della ### 31 agosto 2022, n. 130). 2. 
Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiunt ivo per ogn i ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri un iformi, che debbono tener conto delle fun zioni e dell'apporto di a ttività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in ### diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato i n relazione ad ogni provvedimento emesso». 
In esecuzione della legge finanziaria del 2008, è stato, quindi, emanato il d.m. 4/03/2009 che, all'art. 1, comma 1, ha previsto che il compen so fisso me nsile spettante: «a decorrere dal 1° maggio 2008 e fino al 31 dicembre 2009, a ciascun componente della commissione tributaria centrale, è determinato nella misura di: a) ### 415,0 0 per il preside nte della commissione tributaria centrale; b) ### 363,00 per il presidente della sezione; c) ### 363,00 per il presidente della sezione regionale, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale in data 20 marzo 2008; d) ### 337,00 per il presidente del collegio, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comm a 3, de l decreto ministeriale in data 20 marzo 2008; e) ### 31 1,00 per il componente della sezione regionale». 
Al comma 2 il d.m. ha previ sto che : «I compensi di cui al comma 1 non sono tra loro cumulabili» ed all'art. 1, comma 3, ha R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 14 di 21 stabilito che: «Ai componenti delle commissioni tributarie regionali e quelle di secondo grado di ### e ### applicati anche alla sezione della commissione tributaria centrale, spetta il trattamento più favorevole, senza possibilità di cumulo tra i compensi stabiliti per i rispettivi incarichi». 
Ha quindi fissato, all'art. 2, per i componenti, anche applicati, della ### e tributaria centrale il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito. 
Il suddetto d.m. 4/03/2009 (intervenuto prima del d.l. n. 40 del 2010) non faceva, ovv iamente, riferime nto ai componenti de lle ### tributarie provinciali app licati (previsti, appunto, dal d.l. n. 40 del 2010). 
L'### finanziaria ha comunque utilizzato il medesimo criterio di cui al d.m . 4/03/2009 per tutti i giudici applicati (e cioè sia a quelli originariamente previsti sia a quelli di cui alla normativa del 201 0) per una eviden te parità di trattamento. 
Del resto, una integrazione ex post del bacino da cui attingere per l'applicazione alle sezioni della ### tributaria centrale, in assen za di disposizioni di seg no contrario, non poteva che comportare l'estensione anche a tale categoria di giudici applicati della disciplina prevista dal legislatore della finanziaria del 2007 e quindi dal d.m. del 2009.  9. Tanto chiarito, va evidenziato quanto segue. 
Non può re vocarsi in dubbio che la scelta del legislato re di sopprimere la ### tributaria centrale e di sostituirla, per la definizione dei procedimenti già pendenti dinanzi alla prima, con le ventuno sezioni nei capoluoghi di ### o ### autonoma sia stat a una scelta determinat a dalla conting ente n ecessità di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida de finizione de lle controversie pendenti (v. sul punt o ### U n. 13722 del 31/05/2017). R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 15 di 21 Nell'ambito del sopra ricordato intento il legislatore non ha creato nuovi organi di giustizia amministrativa, ma ha riorganizzato le sez ioni della Com missione tributaria centrale, r iducendone il numero e stabilendo che le stesse avrebbero avuto sede presso le ventuno ### tributarie regionali. 
Anche l'istituto dell'applicazione è stato introdotto per far fronte alla suddet ta necessità, essendo stati chiam ati a svolgere le funzioni delle sezioni de localizzate sia compone nti già incardi nati nel ruolo dell a ### sione tributaria centrale (che ivi erano dunque assegnati, ossia trasfe riti) sia componenti incardinati nel diverso ruolo delle Co mmission i tributarie regionali o, in un successivo momento temporale, provinciali (che ivi erano soltanto applicati). 
Del re sto, proprio con riguardo alla giustizia tributaria, u na applicazione per ragioni di necessità è stata prevista dall'art. 24, lett. m-bis) d.lgs. n . 545/1992, introdot to dall'art. 1 6 quater, comma 1, lett. e) del d.l. 28 dicembre 2001 n. 452, convertito con modificazioni dalla legge n. 16/20 02 secondo cui, in caso di necessità, il ### di ### nza della ### dispone «l'applicazione d i componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccat a, rient rante nell o stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno». 
Si tratta, con ogni evidenza, del ricorso ad un istituto (quello dell'applicazione) che non recide il rapporto con la ### sione tributaria di appartenenza, che - infatti - prosegue. 
In termini generali, tale istituto si distingue dal «comando», in quanto non comporta la p restazione del ser vizio presso ### diversa da quella di appartenenza e ancor più dal «distacco», in q uanto non comporta la prestazione del serviz io presso un diverso Ente. 
Ed infat ti, con l'applicazione si dispone un icamente la temporanea ed eccezionale utilizzazione del dipendente a mansioni R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 16 di 21 della stessa qualifica o anche di qualifica diversa, sempre però della medesima carriera, presso diverso organo o ufficio della medesima ### (cfr., al riguardo, quanto al pubblico impiego, l'art. 31 del d.P.R. n. 3 del 10/01/1957, non abrogato dal d.lgs.  165 del 30/03/2001). 
E t uttavia, connotato comune tra applic azione, comando e distacco è quello di non comportare alcuna soluzione di continuità nel rapporto di servizio: dato, questo, confermato dalla circostanza che in tutti e t re i casi l'onere economico per il personale grava comunque sull'### di appartenenza.  10. Ne deriva, allora, che rapportando l'indicato principio alla situazione qui in esame, dalla applicaz ione non d eriva alcuna soluzione di contin uità nel rapp orto di servizio ### ed i giudici tributari applicat i continuano ad appartenere, durante l'applicazione, al ruolo della ### tributaria di provenienza con mantenimento della titolarità del posto e della funzione presso la ### di appartenenza e pertanto continuano da questa a percepire il compenso fisso.  11. Chiarito il q uadro normativo di riferimento , occorre precisare, quanto al tratta mento economico dei giudici tributari «applicati», che, ai sensi del ricordato art. 13, comma 2, d.lgs.  545 del 1992, l'applicazione tempo ranea dei componenti delle ### tributarie regionali o provinciali alle sezioni regionali della ### t ributaria centrale dà diritto a p ercepire il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito. 
La questione che si pone è se tale applicazione comporti anche il riconoscimento del ### compenso fisso reclamato.  ### la ### territoriale dirimente ai fini della risoluzione di tale questione è l'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 545 del 1992; tale disposizione, nel disciplinare le in compatibilit à operanti con riguardo agli organi giurisdizio nali tributari, sancisce il principio R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 17 di 21 secondo cui «nessuno può essere componente di più commissioni tributarie». 
Pare evidente, ad avviso dei giudici di merito, che, se è fatto espresso divieto di assu mere contempo raneamente le vesti di componente di diverse commissioni tributarie, allora - logicamente - deve escludersi la possibilità di percepire più volte il gettone fisso mensile riconosciuto in ragione dell'appartenenza a ciascuna commissione.  12. In realtà, l'applicazione dei componenti delle ### tributarie regionali o p rovinciali alle sezioni regionali della ### tributaria centrale non determina affatto l'assunzione contemporanea di un secondo ufficio e, dunque, non determina, in deroga al sistema e al divieto di cumulo contenuto nel d.lgs. n. 545 del 1992, la titolarità anche dell'uffi cio di componente della ### centrale. 
Ed allora, il rinvio che l'art. 1, comma 354, ultimo periodo fa all'art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 quanto alla determinazione del compenso dei presid enti di sezione e dei componenti della ### tributaria centrale deve essere interpretato in modo sistematicamente coerente alle premesse sulla composizione delle sezioni regionali della ### tributaria centrale ed all'istituto dell'applicazione come sopra delineato. 
Così, anche a p rescindere dalla previsi one di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 545 del 1992, va escluso che su ssista il diritto a percepire il richiesto ulteri ore compen so fisso, attesa l'unicità del rapporto fu nzionale a base dello stesso, restando fermo, in capo ai ricorrenti, il diritto normativamente previsto dalla legge a percepire «il trattamento più favorevole, senza possibilità di cumulo, tra i compensi stabiliti per i rispettivi incarichi». 
Non è, infat ti, il richiam o all'art. 13 contenuto nell'art. 1, comma 354 , della legge n. 244 del 2007 che comporta automaticamente l'attribuzione sia del compenso fisso, sia di quello R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 18 di 21 variabile, ma la portata e il significato del suddetto richiamo non possono prescindere dall'istituto dell'applicazione, dal momento che il legislatore del 2007 ha disciplinato la composizione delle sezioni regionali della ### sione tributaria centrale proprio facendo riferimento a tale istituto e senza prevedere che i giudici tributari applicati diventassero ‒ in deroga al sistema e al divieto di cumulo contenuto nel d.lgs. n. 545 del 1992 ‒ titolari anche dell'ufficio di componenti della ### centrale. 
Ciò rende irrilevanti i rilievi con i quali i ricorrenti criticano la sentenza impugnata p er aver affermato che le sezioni regionalizzate sono solo una diversa modalità organizz ativa dell a vecchia ### issione tributaria centrale, dovendo ribadirsi ch e nessuna nuova tito larità è stata assegnata né è stata introdotta deroga alcuna al divieto di cumulo legislativamente previsto. 
Ritenere che l'art. 1, comma 35 4, della legge n. 244/2 007, tramite il rinvio all'art. 13, abbia attribuito ai componenti applicati il diritto a conseguire il doppio compenso (sia quali componenti della ### tributaria regionale o provin ciale, sia quali componenti della sezione regiona le della ### t ributaria centrale) non solo non risulta legittimato dal tenore letterale della disposizione (che fa riferimento ai «compensi dei p resident i di sezione e dei componenti della ### tributaria centrale», senza alcun a esplicita indicazione di un doppio compenso per g li applicati), ma introduce nel sistema una nota distonica rispetto allo scopo, que sto sì espresso, di «ridurre le spese a carico dello Stato».  13. Il d.m. 4/03/2009, allora, senza essere contrario alla norma primaria, si inserisce in modo del tutto coeren te in t ale quadro normativo e sistematico là dove, in premessa, considera dichiaratamente «la necessità di attribuire ai componen ti delle sezioni regionali della commissione tributaria centrale il medesimo trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 19 di 21 tributarie regionali» (in tal senso correttamente inte ndendo la finalità di equiparazione esplicita ta dal legislatore con il rinvio all'art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992). 
Del pari è in sintonia con il sistema il d.m. nella parte in cui ha determinato i compensi fissi utilizzan do quale parametro quello delle ### tributarie regionali, modulandoli inoltre in ragione delle funzioni svolte (### della ### tributaria centrale, ### ente della sezione, ### della sezione regiona le, ### del collegio e componente della sezione regionale) ed anche quando ha previsto per i componenti delle ### tributarie regionali e di secondo grado di ### e ### applicati anche alle sezioni della ### tributaria centrale, il trattamento più favorevole, senza possibilità di cumulo, al fine di non generare disparità di trattamento, in coerenza con l'istituto della applicazione in generale e del d.lgs. n. 545 del 1992.  14. Né può d irsi che tal e previsione abb ia dete rminato una disparità di trattamento tra i compon enti delle sezioni regionali della ### tributaria centrale applicati e quelli assegnati: ognuno di essi percepisce il compenso fisso connesso alla titolarità dell'ufficio in cui è incardinato e il compenso variabile in ragion e dell'attività concretamente svolta.  ### di funzioni, separate e aggiuntive rispetto a quelle già svolte, è congruamente compensato d al riconosci mento del compenso variabile (previsto in relazione ad entrambi gli incarichi svolti, in quanto collegato al numero delle sentenze depositate) e l'unico profilo eventuale di disparità di trattamento - che si sarebbe verificato là dove, ad esempio, un componente della ### tributaria regionale fosse stato nominato ### della sezione regionale o ### del collegio (con corrispondente compenso fisso maggiore) - è stato superato proprio dal d.m. 4/03/2009 che ha previsto il diritto al più favorevole tra i due compensi. R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 20 di 21 Al contrar io, una mancata previsio ne in tal senso avrebbe determinato una disparità di tratt amento tra giudic i in servizio presso le sezioni re gionali in quanto i componenti applic ati sarebbero stati compensati in maniera diversa da quelli ‘effettivi' ivi assegnati (percependo q uesti ultimi un compenso fisso e uno variabile mentre gli applicati due compensi fissi: uno per l'incarico presso la ### issione tributaria di provenienza e uno come applicati presso la ### tributaria regionale).  15. In conclusion e, deve affermarsi che, presupponendo l'applicazione alle sezioni regionali d ella ### issione tributaria centrale dei comp onenti delle ### tributarie regionali e provinciali, l'unicità dell'ufficio, no n può che derivarne anche una congruente disciplina dei compensi, che non possono essere duplicati, ma solo adeguati alle concr ete fun zioni eserci tate dal giudice tributario, anche in ossequio al principio ribadito dal legislatore di contenere la spesa pubblica.  16. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. 
In ordine alle spese di lite di questa fase di legittimità ritiene il Collegio che, in considerazione delle pronunce favorevoli in sede di merito al momento dell'instaurazione della lite in una con l'avere comunque i ricorrenti confidat o in un tessuto normativo di n on eccelsa chiarezza, sussistano i presupposti di legge, di cui all'art.  92, comma 2, c.p.c., anche alla luce dell'interpretazione resa dalla ### uzionale con sent enza n. 77 del 7/03/2018, per disporne la compensazione. 
Deve, infine, attestarsi la sussistenza d ei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui a ll'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso. 
Compensa le spese processuali. R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 21 di 21 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussi stenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti e in fav ore del competente ### di merito, dell 'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella came ra di consigl io della ### di 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Valle Cristiano

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8895/2025 del 03-12-2025

... 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La destinazione della carta docente ai soli insegnanti di ruolo, dunque, intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. Con ordinanza della Corte di ###, ### del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato (recepito con ### 1999/70/CE). In particolare, la ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI ### Il Giudice del lavoro, dott. ### lette le note sostitutive dell'udienza del 04.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 18484/2024, avente ad oggetto: carta elettronica docente; TRA ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliata in ### d'#### alla via ### n. 1, presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende; RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELL'#### - #### (C.F.: ###), in persona del ### p.t., domiciliato ope legis presso l'### dello Stato in Napoli, alla via ### 11, pec ###; RESISTENTE-CONTUMACE ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data ###, ### esponeva di essere docente precaria dell'amministrazione scolastica e di aver stipulato una serie di contratti annuali a tempo determinato, con mansioni di docenti sulla propria classe di concorso per gli anni scolastici indicati nell'atto introduttivo.
Specificava di aver svolto funzioni analoghe a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato. 
Lamentava di non aver ricevuto, in quanto docente a tempo determinato, la cd. carta docente (dall'importo nominale di € 500,00) per ciascun anno scolastico, prevista dall'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, istituita al fine di consentire l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche. 
Deduceva la contrarietà della scelta del Ministero di escludere dal beneficio della carta docente il personale con contratto a tempo determinato con gli artt. 3, 35 e 97 della ### nonché la violazione della normativa sovranazionale (clausola 4 dell'### recepito dalla direttiva 99/70/CE, attuato mediante d.lgs. 368/01) e degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, non sussistendo ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari. 
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, il Ministero dell'### e del merito - ### per la ### - rassegnando le conclusioni: “### e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il Ministero dell'### del merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato; In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.”. 
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo a mezzo PEC del 04.9.2024, il Ministero dell'### e del merito non si costituiva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia. 
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 04.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. 
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.  2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 
Il giudicante ritiene di doversi conformare all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione sez. lav. nella sentenza n. 29961/2023, intervenuta in data ### (condiviso anche nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale di Napoli allegate in atti), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. 
Premesso che è documentato lo svolgimento da parte della ricorrente di attività di docenza per gli anni indicati nell'atto introduttivo (cfr. contratto a tempo determinato allegato al ricorso, a.s. 2023/2024), l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della cd. carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. 
Va premesso che l'istituto della “### Docente” va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. Difatti, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al co. 1, che: “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didatticopedagogica”. 
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; la disposizione aggiunge altresì che “l'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al co. 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. ###. 64 del medesimo ### afferma poi che: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. ### di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.  ### del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L.  107/2015. ###. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali. 
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della carta docente, prevedendo, all'art. 1, co.  121, che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che “la somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore. 
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di € 500,00 in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.  ### parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d. l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
La destinazione della carta docente ai soli insegnanti di ruolo, dunque, intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. 
Con ordinanza della Corte di ###, ### del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato (recepito con ### 1999/70/CE). 
In particolare, la ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. 
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.  ### il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. 
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. ### va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento. 
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo “qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. 
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. 
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la carta docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate. 
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. 
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. 
Va allora considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. 
Il comma 1 di tale disposizione prevede che: “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. 
Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. 
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che: “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. 
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico è certo. 
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. 
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.  ###. 1, co. 121 cit., deve essere, quindi, disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). 
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.  3. Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza da ultimo della Cassazione sez. lav. n. 29961/2023, intervenuta in data ###. 
Con la citata sentenza la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
Ebbene, i suddetti presupposti ricorrono tutti nelle fattispecie in esame. 
La ricorrente, come detto, ha documentato di avere prestato servizio presso il Ministero dell'### e del merito in forza di “plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche” indicando il servizio effettivamente prestato, nonché il periodo di supplenza. 
In altri termini, si tratta delle tipologie di incarichi di cui all'art. 4. co. 1 (incarichi annuali fino al 31.8) e co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L. n. 124/1999, così come interpretati alla luce della recente sentenza della Corte di ###, X sez. (pubblicata in data 3 luglio 2025), che ha esteso l'accesso al bonus docenti anche in ipotesi di supplenze con contratti brevi, ossia supplenze che non si estendono sino al termine dell'anno scolastico. 
Peraltro, risulta essere ancora “interna al sistema delle docenze scolastiche”, essendo stata destinataria di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2025/2026 presso il ### - ### di ### (cfr. all. note del 30.10.2025). 
Per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza Cass. 29961/2023, spetta l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. 
Tenuto conto, oltre che della formulazione letterale anche del contenuto sostanziale del ricorso (in ossequio a quanto statuito dalla S.C. nelle sentenze n. 5743/2008, Cass. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006) incentrato sulla finalità di censurare un impianto normativo che ha privato gli istanti del diritto ad un'adeguata formazione e considerate, in ogni caso, le conclusioni così come formulate dalla parte, la domanda va accolta.  4. In conseguenza di tutto quanto sopraesposto, il Ministero dell'istruzione e del merito va condannato all'assegnazione in favore di ### della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente all'a.s. 2023/24 (pari al valore di € 500,00). 
Il tutto oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito (ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza) sino alla concreta attribuzione.  5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia; liquidazione effettuata in misura minima vista la serialità del contenzioso e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore dell'avv.  ### dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il dott. ### quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: • in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di ### ad usufruire, con le medesime modalità e condizioni con cui è stato attribuito ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente relativamente all'anno scolastico 2023/2024; • per l'effetto, ordina al Ministero dell'### e del merito di provvedere all'assegnazione in suo favore della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente all'anno scolastico come sopra indicato, con conseguente emissione di un buono elettronico di importo di € 500,00 per le annualità riconosciute, oltre interessi come in motivazione e fino al saldo; • condanna il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 280,00 per compensi, euro 21,50 per C.U., oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, nonché rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
Così deciso in Napoli, il ### 

Il Giudice
del lavoro dott.


causa n. 18484/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gambardella Giuseppe

M

Tribunale di Fermo, Sentenza n. 553/2025 del 23-10-2025

... quanto segue. 5. Appare opportuno, sotto un profilo sistematico, dare atto che in materia di revisione delle condizioni di divorzio il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già valutata nel pregresso provvedimento giudiziale - dovendo limitarsi a verificare se le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto (cfr. Cass. n. 14143/2014; Cass. 1119/2020 ed altre conformi). Sul punto, peraltro, la Cassazione ha chiarito che i “giustificati motivi” legittimanti la richiesta di revisione dell'assegno divorzile non possono neppure consistere nel solo mutato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. n. 1119/2020) e che con specifico riguardo ai figli “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei (leggi tutto)...

testo integrale

###### in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in I ### al R.G. n.1615/2024 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo; - ricorrente #### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta; - resistente E con l'intervento del ### presso il ### *** OGGETTO: “modifica delle condizioni di divorzio” ***  ### note di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis.28 c.p.c.: PER PARTE RICORRENTE il difensore “### per l'accoglimento di tutte le proprie richieste, eccezioni, deduzioni, difese e conclusioni versate negli scritti difensive e in tutti gli atti di causa chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese e compensi di giudizio”, si riportano di seguito le conclusioni di cui all'atto introduttivo “accogliere la presente istanza di revisione nei confronti di ### e disporre la revoca dell'assegno di mantenimento e di tutte le spese straordinarie per la figlia ### con effetto a partire dalla data della presente domanda. Si chiede, altresì, che venga ordinato alla sig.ra ### la restituzione delle somme ricevute a titolo di mantenimento della figlia dalla data in cui la figlia ### ha iniziato a svolgere attività lavorativa”; PER PARTE RESISTENTE il difensore “conclude per l'accoglimento di tutte le proprie richieste, eccezioni, deduzioni, difese e conclusioni versate nelle ### difensive, nella comparsa conclusionale e nelle ### di replica e in tutti gli atti di causa chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese e compensi di giudizio con distrazione, così come si riporta a tutta la documentazione esibita e prodotta”; si riportano di seguito le conclusioni di cui alla memoria di costituzione “### l'###mo ### adito, contrariis reiectis: 1) dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile oltre che totalmente infondato l'atto introduttivo del corrente giudizio per i motivi sopra esposti, e conseguentemente, rigettare integralmente le domande di parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa; 2)confermare quanto disposto nella Sentenza n. 411/2022, e quindi confermare in capo a #### il pagamento della somma di ### 250.00 a titolo di mantenimento, oltre alla contribuzione, in misura del 50%, delle spese straordinarie; Con vittoria si spese e compensi di Avvocato, cpa, ### rim. forfettario come per legge e con distrazione. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha convenuto in giudizio ### domandando la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal ### di ### con sentenza n. 411/2021 (pubblicata il ### nel procedimento iscritto al R.G.N.R. 1617/2018), con riguardo agli obblighi di mantenimento posti a proprio carico in favore della figlia maggiorenne ### nata il ###. 
A sostegno della domanda, il ricorrente ha genericamente dedotto che: − il ### di ### con sentenza n. 411/2021 pubblicata il ### - nel procedimento iscritto al R.G.N.R. 1617/2018 - ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ### con ### ponendo a carico del primo l'obbligo di corrispondere alla seconda a titolo di mantenimento della figlia ### la somma mensile complessiva di euro 250 (e successivi adeguamenti ###, nonché di contribuire per il 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la stessa; − dette condizioni di divorzio non possono ulteriormente essere mantenute, essendo mutata, successivamente alla pronuncia della sentenza, la condizione economica delle parti, atteso che: a) ### “ha visto modificare la sua situazione economica in peggio essendo intervenuti medio tempore giustificati motivi che hanno aggravato le sue spese”; b) la figlia ### ha ultimato gli studi universitari, non convive più con la madre “vive[ndo] stabilmente con il fidanzato” e “da svariati mesi svolge attività lavorativa, tant'è che a suo carico risulta una posizione INPS”. 
Il ricorrente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “l'###mo ### adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche sopra indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti di ### e disporre la revoca dell'assegno di mantenimento e di tutte le spese straordinarie per la figlia ### con effetto a partire dalla data della presente domanda. Si chiede, altresì, che venga ordinato alla sig.ra ### la restituzione delle somme ricevute a titolo di mantenimento della figlia dalla data in cui la figlia ### ha iniziato a svolgere attività lavorativa”.  2. Con comparsa depositata in data ### si è costituita in giudizio la resistente ### la quale ha chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie deducendo in sintesi e per quanto di interesse, che: − ### successivamente alla sentenza di divorzio n. 411/2021 emessa dal ### di ### non ha mai adempiuto agli obblighi posti a proprio carico di mantenimento della figlia ### e di contribuzione al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa; l'inadempimento è proseguito anche a seguito dell'espropriazione svolta dalla ### nei confronti del ### presso il terzo datore di lavoro, cui è seguita anche la proposizione di denuncia-querela; − con precedente ricorso iscritto al RGN 728/2022 VG dinanzi al ### di #### ha già domandato la modifica delle condizioni di divorzio relativamente all'obbligo di mantenimento in favore della figlia - rigettato per difetto dei presupposti con decreto n. 1397/2023 del 21/3/2023; − anche la richiesta di modifica svolta nel presente giudizio va rigettata considerato che: a) la figlia ### nell'attualità convive ancora con la madre, è iscritta all'università E-### “dove svolge con profitto i corsi universitari”, non presta attività lavorativa, essendosi limitata a prendere parte dal 29/4/2024 al 10/11/2024 ad “un progetto formativo o di orientamento per il corso universitario, quale tirocinio curriculare presso l'### di ### Per tale periodo è stata aperta la posizione ####, chiusa con la fine del periodo di tirocinio”; b) nulla ha documentato il ### circa il peggioramento della propria condizione economica, dedotta solo genericamente. 
La resistente ha, pertanto, chiesto al ### di “1) dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile oltre che totalmente infondato l'atto introduttivo del corrente giudizio per i motivi sopra esposti, e conseguentemente, rigettare integralmente le domande di parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa; 2) confermare quanto disposto nella Sentenza n. 411/2022, e quindi confermare in capo a #### il pagamento della somma di ### 250.00 a titolo di mantenimento, oltre alla contribuzione, in misura del 50%, delle spese straordinarie; Con vittoria si spese e compensi di Avvocato, cpa, ### rim. forfettario come per legge e con distrazione”.  3. Le parti non hanno depositato memorie istruttorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. Alla prima udienza svolta in data ### dinanzi al giudice istruttore con le modalità della trattazione scritta, parte ricorrente ha svolto deduzioni difensive - in merito al fatto che: a) la figlia “vive sia ad ### dal nonno materno che ad ### sul ### a casa della famiglia del fidanzato”; b) il padre “Non è stato mai messo in condizione di sapere se effettivamente la figlia era iscritta o meno all'università”; c) allo stesso è stata riconosciuta un'invalidità nella misura del 75% - formulando per la prima volta solo in tale sede istanze di istruttoria orale. Con note di trattazione scritta per la medesima udienza, la resistente ha eccepito l'inammissibilità delle deduzioni ed istanze istruttorie svolte dal ricorrente solo con le note di trattazione scritta, insistendo nelle difese già svolte. Con ordinanza all'esito di tale udienza - ivi integralmente confermata - sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti ed è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisone con assegnazione dei termini 473 bis 28 c.p.c. 
Parte ricorrente, nella propria comparsa conclusionale, riportandosi alle difese svolte ha parzialmente modificato le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi domandando “l'accoglimento della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento; in subordine, si chiede una riduzione dell'assegno di mantenimento; in via ulteriormente subordinata, nell'incertezza circa la convivenza della sig.ra ### con la figlia ### si chiede di disporre che l'assegno di mantenimento venga erogato direttamente alla figlia ### oramai maggiorenne da svariati anni”; mentre parte resistente nei propri scritti conclusivi ha insistito nelle difese già svolte e chiesto il rigetto di tutte le domande formulate dal ricorrente. La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio all'udienza dell'11/9/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta.  4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, il Collegio osserva quanto segue.  5. Appare opportuno, sotto un profilo sistematico, dare atto che in materia di revisione delle condizioni di divorzio il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già valutata nel pregresso provvedimento giudiziale - dovendo limitarsi a verificare se le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto (cfr. Cass. n. 14143/2014; Cass. 1119/2020 ed altre conformi). 
Sul punto, peraltro, la Cassazione ha chiarito che i “giustificati motivi” legittimanti la richiesta di revisione dell'assegno divorzile non possono neppure consistere nel solo mutato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. n. 1119/2020) e che con specifico riguardo ai figli “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale” (cfr.  18608/2021; Cass. 214/2016 ed altre conformi). 
Infatti, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli - il cui corrispondente diritto si giustifica all'interno di un percorso formativo che tenga conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni - cessa solo quando il figlio maggiorenne diventi economicamente autosufficiente, ossia cominci a percepire un proprio reddito corrispondente al percorso di studi svolto ed alla professionalità acquisita, che gli garantisca una stabilità economica, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (cfr. Cass. n. 2171/2012; Cass. 20137/13, Cass. n. 18974/2013). In tutti i casi in cui il figlio - che stia fattivamente completando la propria formazione - goda di un reddito da lavoro precario o limitato nel tempo, non si può considerare raggiunta l'indipendenza economica proprio perché per aversi indipendenza è necessaria una prospettiva concreta di continuità (cfr. Cass. n. 8714/2008; Cass. n. 8227/2009). Pertanto, se il figlio studente universitario reperisce un'occupazione per mantenersi agli studi o per procurarsi i soldi per una vacanza (o per altre attività di proprio interesse), svolgendo un lavoro non qualificato rispetto al titolo di studio conseguito, il mantenimento va comunque erogato. Solo nel momento in cui il figlio inizia un lavoro stabile, conforme alla professionalità acquisita e con prospettiva di continuità, perde il diritto al mantenimento. “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto” (cfr. Cass. 5088 del 5/3/2018).  6. Ciò premesso, in specie, la domanda svolta dal ricorrente di revoca (ed in subordine di riduzione) del contributo al mantenimento della figlia ### (disposto con sentenza n. 411/2021 del ### di ### va rigettata per difetto dei necessari presupposti - che era onere dello stesso allegare con specificità e dimostrare. 
Sotto un primo profilo, il ricorrente oltre a dedurre del tutto genericamente il sopravvenuto peggioramento della propria condizione economica, nulla ha neppure dimostrato sul punto - non avendo provveduto al deposito di documenti reddituali (essendosi limitato a produrre nell'intero corso del giudizio esclusivamente la sentenza di divorzio).
Sotto un diverso profilo, quanto al dedotto mutamento della condizione della figlia, le allegazioni svolte dal ricorrente risultano anch'esse generiche e prive di riscontro probatorio (non risultando prodotto al riguardo alcun documento ed essendo state le istanze istruttorie formulate solo tardivamente). Sul punto va, inoltre, dato atto che la resistente ha tempestivamente documentato il permanere della residenza della figlia unitamente alla madre (cfr. certificato di stato di famiglia), l'iscrizione di ### a corsi universitari per l'anno accademico 2024/2025 (“### di laurea in scienze biologiche facoltà di psicologia università telematica E-campus”, con relativo piano di studi) e la partecipazione della stessa ad un “progetto formativo di orientamento per attività di tirocinio curriculare” nell'ambito del medesimo corso di studi con “sede operativa presso AST fermo patologia clinica” di ore 300 dal 29/8/2024 al 10/11/2024. 
Ciò posto, considerata anche la giovane età della ragazza di anni 23, alla luce dei principi sopra esposti al paragrafo n. 5 della sentenza, non appaiono sussistere i presupposti per ritenere che ### abbia acquisito un autonomia economica che possa giustificare la revoca o modifica dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre con la sentenza n. 411/2021 del ### di ### 7. Va ulteriormente rigettata la domanda del ricorrente di versamento diretto alla figlia ### del contributo al mantenimento - peraltro tardivamente formulata solo in sede di comparsa conclusionale.  ### l'attuale prevalente orientamento giurisprudenziale, infatti, “Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante”. (cfr. Cass. Sent. n. 25300/2013). “La mancata richiesta, da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento giustifica la legittimazione a riceverlo da parte del genitore con lui convivente, il quale anticipa le spese per il suo mantenimento e le programma d'accordo con lui, e, di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere”. (cfr.  Ord. n. 24316/2013 e Cass. Ord. n. 18008/2018). 
Anche tale domanda non può, pertanto, essere accolta.   8. In ragione della natura del procedimento e della materia trattata le spese vengono integralmente compensate tra le parti. P.Q.M.  ### di ### in composizione ### definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide: RIGETTA il ricorso proposto da ### COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 16/10/2025 ### relatore Dott.ssa ###ssa

causa n. 1615/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Sara Marzialetti, Lucia Rocchi

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6784/2020 del 16-10-2020

... da solo può dare la prova di quel coinvolgimento sistematico nella gestione dell'impresa atto a configurare un ruolo di amministratore in via di fatto. Del resto, in questo caso l'attività di tenuta della contabilità potrebbe essere del tutto compatibile con il rapporto di lavoro subordinato come la qualifica di impiegato esistente tra lo stesso e la società. La domanda, dunque, nei suoi confronti è infondata. 4. Accertato il ruolo di amministratore di fatto di ### va valutata la sua responsabilità per le violazioni contestate dalla curatela, unitamente alla responsabilità dell'amministratore di diritto, sig. ### Va premesso, in diritto, che l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale, nell'ambito sociale, un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. civ. n. 21567/2017 cit.). Dunque, le norme che regolano l'attività e la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### specializzata in materia di imprese Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17288 del ### degli ### dell'anno 2014, avente ad oggetto: ### di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generale e i liquidatori delle società e delle mutue assicuratrici, pendente ###.D.C. S.r.l., in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###Napoli, alla ### n. 51, giusta autorizzazione del g.d., dr. ### del 22.5.2014, per mandato a margine dell'atto di citazione; #### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) rappresentati e difesi dagli avv. ### e ### presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliat ###, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; ###' ### (C.F. ###), nato a #### l'11.1.1974; CONVENUTO - ### in decisione all'udienza del 6.2.2020, previa concessione dei termini di cui all'art.  190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. 
Conclusioni: come in atti.  MOTIVI della DECISIONE 1. Il fallimento della ### S.r.l., esercente l'attività di produzione e commercio di olii e vini, ha promosso azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore formale, sig. ### nonché nei confronti dei sigg. ### e ### che, da elementi emersi durante accertamenti di polizia tributaria, risulterebbero amministratori di fatto della società, dichiarata fallita con sentenza del 2011, e come tali, erano stati individuati nel processo verbale di constatazione espressamente quali soggetti autori delle violazioni contestate. Tali elementi probatori sarebbero desumibili dalle intercettazioni telefoniche da cui si evincerebbero ripetuti rapporti con clienti e fornitori, curati direttamente dai germani ### che si occupavano altresì della gestione del personale dipendente, al quale gli stessi impartivano direttive lavorative e gestionali, nonchè dei pagamenti degli ordinativi effettuati e delle merci acquistate; inoltre, le vendite con soggetti esteri venivano gestite da ### ed erano finalizzate ad esportare nei paesi comunitari prodotti alcoolici in contrabbando ed, ancora, i germani ### in particolare ### supervisionavano la gestione amministrativo-contabile e la tenuta dei registri obbligatori ai fini delle accise. Inoltre, il ruolo gestorio sarebbe confermato dal fatto che ### aveva espresso la volontà di mettere in liquidazione la società, a causa della pressante situazione debitoria, e continuare l'attività con una società di nuova costituzione, la ### amministrata dalla moglie ed esercente la medesima attività, con gli stessi clienti e negli stessi locali, senza aver alcun titolo giustificativo e ponendo in essere con la fallita una cessione di azienda, come ritenuto la ### di ### e non già una cessione di singoli beni, tra l'altro senza che vi fosse neppure prova del pagamento in contanti. La curatela, ha inoltre dedotto la disponibilità di parte delle scritture contabili rinvenute dalla GdF presso un locale in ### riferibile a ### che secondo i militari si occupava anche direttamente della tenuta della contabilità. Ha dedotto che il verbale redatto dalla GdF ha un valore probatorio pieno con riferimento agli accertamenti compiuti direttamente dai militari ed ai dati da essi raccolti, come gli elementi a supporto dell'attività di ingerenza nella gestione sociale da parte dei germani ### risultanti dalle intercettazioni telefoniche, eseguite direttamente dagli organi inquirenti e riportate nel verbale di contestazione, mentre gli altri accertamenti assumono valore probatorio se concretano indizi gravi, precisi e concordanti. Quanto al fallimento, ha evidenziato che l'amministratore, in sede di interrogatorio reso al curatore, ha ricondotto la causa del dissesto alla mancata riscossione di crediti per circa 5 milioni di euro, dei quali però non vi era traccia nella documentazione contabile e negli accertamenti della GdF e, comunque, l'inattendibilità delle scritture contabili impedirebbe qualsiasi tentativo di recupero dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2009; quanto al passivo, esso consisteva in particolare in debiti tributari portati da quattro avvisi di accertamento emessi dall'### delle ### Ciò premesso, le condotte contestate agli amministratori, in quanto contrarie agli obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto sono: - la gestione della società in conflitto di interessi per aver organizzato un sistema di “commercializzazione” di contrabbando (come stabilito dalla ### di ### in forza del quale erano state sottratte risorse alla società destinandole all'utilizzo personale; - la prosecuzione dell'attività nonostante l'avvenuta perdita del capitale sociale; - l'esecuzione di condotte depauperative del patrimonio sociale, quali ### sottrazione di somme destinate alla società ed impiego extrasociale delle risorse e ### alienazione di beni aziendali a prezzo vile, mai versato o di cui non era mai stata fornita la prova del pagamento; - l'omessa tenuta di documenti e scritture contabili obbligatorie; - la mancata consegna al curatore delle scritture contabili obbligatorie. Quanto al contrabbando di alcoolici attuato sfruttando il differente importo delle accise e dell'IVA nei diversi paesi comunitari, la curatela ha dedotto che gli amministratori hanno conseguito cospicui profitti personali riversando sulla società esclusivamente i costi per l'acquisto delle merci, nonché l'ingente debito tributario derivante dagli accertamenti fiscali delle imposte evase; in estrema sintesi, attraverso il sistema di contrabbando di alcolici posto in essere dagli amministratori (soprattutto quelli di fatto) i costi di acquisto della merce e di funzionamento dell'azienda sono stati posti a carico della società, mentre gli utili della commercializzazione degli alcolici, gonfiati dall'evasione delle imposte e delle accise, sono stati distratti dal patrimonio sociale, mediante la loro materiale appropriazione da parte degli amministratori. In ordine alla perdita del capitale sociale, la curatela ha dedotto che, in seguito delle indagini compiute dagli organi inquirenti (culminati nel verbale di accertamento predisposto dalla ### di ### in data 6 novembre 2012) era emerso che la società aveva reso dichiarazioni fiscali infedeli con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009, in cui aveva omesso l'indicazione di utili che avrebbero determinato il pagamento di rilevanti importi a titolo di tributi che, se correttamente contabilizzati, avrebbero eroso il capitale sociale; attesa l'assenza delle scritture contabili, non era possibile individuare l'esatto momento in cui si era verificata la perdita del capitale sociale, che sicuramente, però, poteva farsi risalire all'esercizio 2007, in cui il capitale sociale ammontava ad € 10.000 ed il patrimonio netto ad euro 94.655,00: considerando le tasse evase per lo stesso anno che, stando a quanto accertato dall'### delle ### ammontavano ad euro 255.270,00 (oltre sanzioni) che, dunque, avrebbero comportato una maggiore debitoria a carico della società per detto importo, si determinava una conseguente perdita di esercizio per il rilevante importo di euro 220.413,00 (utile di esercizio esposto euro 34.857,00 meno euro 255.270,00 per le imposte non versate). Malgrado la situazione, la società aveva continuato ad operare, ponendo in essere una serie di nuove operazioni documentate dal risultato degli esercizi successivi, dal verbale di contestazione della ### di ### e dalle parziali scritture contabili a disposizione della curatela, condotta che ha determinato l'accumulo di ulteriori passività derivanti sia dalla gestione ordinaria dell'impresa, sia, soprattutto, dalla debitoria tributaria documentata dal verbale di accertamento. In ordine al contestato omesso pagamento delle imposte, parte attrice ha dedotto che esso concreta violazione dei doveri di legge e comporta un danno per la società, in quanto gli amministratori non avevano coperto con gli importi destinati al pagamento delle imposte altri debiti, ma se ne erano appropriati per fini esclusivamente personali. Ancora, ha dedotto che, dall'esame degli estratti conto, si evincevano indebiti prelievi da parte dell'amministratore, sig. ### per i quali egli non aveva mai fornito alcuna giustificazione, per complessivi € 713.688, con conseguente responsabilità in solido con gli amministratori di fatto, per aver omesso qualsiasi controllo teso ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Infine, la curatela ha contestato l'omessa consegna delle scritture contabili, reperite solo parzialmente dalla GdF che ha accertato, per il 2008, 2009 e 2010, la mancata istituzione, tra l'altro, del libro giornale 2010, del libro degli inventari e dei beni ammortizzabili; inoltre, il sistema illecito di commercializzazione ideato portava a ritenere non attendibili anche le scritture rinvenute. In ordine alla quantificazione del danno, la curatela l'ha commisurato all'importo delle sanzioni ed interessi sul debito tributario, nonostante l'agenzia non si fosse ancora insinuata al passivo, oltre l'importo delle distrazioni e per gli ulteriori addebiti, attesa la parzialità ed inattendibilità della documentazione contabile, ha invocato il criterio equitativo della differenza tra attivo e passivo o quello della differenza tra i netti patrimoniali, chiedendo la condanna al risarcimento danni pari a complessivi € 9.047.887,04 ovvero € 5.532.553,56 pari al deficit fallimentare ovvero € 5.338.736,16 pari al differenziale tra i netti patrimoniali. 
I convenuti non si costituivano, per cui ne veniva dichiarata la contumacia; successivamente, però, si costituivano i fratelli ### depositando comparsa di costituzione avente anche il contenuto della memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.  non negando innanzitutto di aver eseguito alcune della attività descritte dalla curatela ma contestando che fossero espressione di un potere gestorio, in quanto invece rientravano nelle mansioni loro affidate dall'amministratore con regolare contratto di lavoro, mai negato dalla curatela ed, anzi, accertato dal tribunale all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo per l'insinuazione del credito per ### che aveva effetto preclusivo nell'ambito del fallimento di ogni questione sull'esistenza del credito e l'efficacia del titolo da cui derivava, ossia il rapporto di lavoro quali impiegati, dunque neppure con funzioni dirigenziali; hanno contestato le intercettazioni che, del resto, riguardavano solo ### negando la volontà di sciogliere la ### del resto mai posta in liquidazione, nonché la creazione ad hoc della ###, che esisteva già dal 2006. Hanno, poi, negato l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimento diverso da quello in cui erano state disposte, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., nonché perché prive di riscontri documentali e non oggetto di verifica in sede dibattimentale ed hanno contestato l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento, quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale da terzi, liberamente valutabili dal giudice; hanno, dunque, negato la loro legittimazione passiva e riferito che, per quanto a loro conoscenza, la continuazione dell'attività da parte della ### era avvenuta per effetto di una cessione dalla società fallita o, come riferito dall'amministratrice della prima, per effetto della cessazione della stessa e che, comunque, era onere del curatore pretendere il pagamento del prezzo di cessione. Quanto all'illecita commercializzazione di alcolici, oggetto anche di procedimento penale, hanno dedotto, in particolare, quanto a ### che, occupandosi dei rapporti con clienti e fornitori, anche esteri, era chiaro che fosse stato, suo malgrado, coinvolto dalle indagini, anche se si era limitato ad eseguire le disposizioni dell'amministratore; hanno, poi, negato la prova dell'esistenza del danno ed, in particolare, degli ingenti guadagni dell'attività illecita e della distrazione in favore dei loro patrimoni personali Nel corso del giudizio, disposta ed espletata ### il fallimento ha, poi, ridotto la domanda, all'esito di indagini patrimoniali sui convenuti, ad euro 936.087,27.  2. ### è solo in parte fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui in prosieguo. 
La curatela attrice ha proposto la domanda nei confronti dell'amministratore di diritto, nonché dei sigg. ### contestando loro di aver ricoperto il ruolo di amministratori di fatto della società, in particolare per aver utilizzato la stessa nell'ambito di un complesso sistema di commercializzazione di alcolici in contrabbando, da loro ideato, in violazione delle normative comunitarie in materia di IVA ed accise, come dimostrerebbe il diretto coinvolgimento nei rapporti con clienti e fornitori, nella gestione del personale, nell'effettuazione dei pagamenti e degli ordinativi, nella tenuta delle scritture contabili, rinvenute nell'ambito di operazioni di perquisizioni effettuate nei loro confronti in un locale nella disponibilità di ### Ebbene, è noto che può individuarsi quale amministratore di fatto il soggetto che, benché privo di una corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserito nella gestione dell'impresa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (cfr. Cass. civ., sez. I, 01/03/2016, n. 4045; Trib. Napoli, sez. ### 18/01/2019, n. 795); dunque, l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale, nell'ambito sociale, un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. civ., sez. I, 18/09/2017, n. 21567). 
Tale influenza dominante deve essere affermata esistente con riferimento alla figura di ### Invero, dalle intercettazioni compiute dalla polizia giudiziaria e trascritte nel processo verbale di constatazione della ### di ### di Napoli del 6.11.2012 ( all. 4 fascicolo parte attrice), si evince che ### era inserito pienamente nella gestione dell'impresa sociale, condizionandone le scelte operative; il contenuto delle intercettazioni richiamate nel PVC (cfr. pp. 56 e 101) è indicativo della gestione da parte sua, in prima persona, del commercio illegale di alcolici, come si evince chiaramente dalla circostanza che egli trattava direttamente con gli altri soggetti coinvolti, avendo un ruolo primario nella ideazione e strutturazione della commercializzazione illecita dei prodotti alcolici, indirizzando dunque le scelte operative della società nella vendita verso paesi europei, come l'### o la ### A conferma di tale assunto, dalle intercettazioni risulta, altresì, che la stessa continuazione dell'attività d'impresa era rimessa alla valutazione di ### che dunque chiaramente era il soggetto che determinava le sorti dell'impresa sociale, indirizzandone la gestione in maniera chiaramente non episodica, ma sistematica, fino ad assumere la decisione di cessare l'attività. Infatti, risulta che è stato proprio lui a decidere di dismettere l'attività della VDC e continuare con una nuova società che aveva come amministratore la moglie e, prima di lei, lo stesso ### ossia la GRA che, poi, ha mutato denominazione in ###. 
Ebbene dal PVC si evince che all'inizio dell'esercizio 2010 sono state emesse più fatture di vendita di impianti e macchinari dalla società fallita in favore di tale società; in quell'anno la società acquirente era amministrata da ### (cfr. visura in atti), che ha assunto tale carica dal 4.10.2006, ossia dalla costituzione, fino al 3.12.2010, quando gli è succeduto ### e, successivamente, dal 25.1.2011 la moglie, ### Tale società sarebbe stata non operativa fino al 2011; dalle visure camerali delle due società risulta, poi, che l'unità locale della società fallita adibita a stabilimento, sita nel comune di #### alla via ### delle ### è cessata con causale “### Azienda”, ed è il medesimo indirizzo ove poi la ### ha continuato la medesima attività, con gli stessi clienti e fornitori, richiedendo la voltura in suo favore dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prima intestata alla madre dei sigg. de ### Ebbene, l'esame complessivo di tali elementi porta chiaramente a ritenere che ### era pienamente inserito nella gestione della società poi fallita, dirigendone l'attività di commercio di alcolici, anche in maniera illecita, curando direttamente i rapporti con i clienti e gli altri soggetti coinvolti e determinando le stesse sorti dell'impresa sociale fino alla decisione di cessarne di fatto l'attività, per proseguirla con una diversa società direttamente riferibile allo stesso, che inizialmente ne era anche amministratore. 
Quanto alla valutazione dei vari elementi di prova, va innanzitutto respinta la contestazione dei convenuti di inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270 c.p.p.. 
Invero, le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento civile, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., norma riferibile al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato o dell'indagato, sicché si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale (cfr. Cass. civ., SS.UU., 12/02/2013, n. 3271); peraltro, non può ipotizzarsi alcuna lesione del diritto di difesa della parte nei cui confronti le stesse vengono fatte valere, che può, in quel giudizio, contestare la legittima effettuazione ed il contenuto, nonchè dedurre e produrre mezzi di prova in senso contrario, ivi esse assumendo il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice, ai fini del proprio convincimento sui fatti di causa, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni (cfr. Cass. civ., sez. I, 2/2/2016, n. 1948). 
Ebbene, nel caso di specie, nessuna specifica contestazione i convenuti hanno mosso avverso il provvedimento che ha disposto le intercettazioni, né hanno dedotto e provato elementi utili a scalfirne il contenuto. 
Del pari non pertinenti sono le contestazioni mosse dai convenuti al processo verbale di constatazione sulla scorta di pretese violazioni della normativa tributaria (ad es.  in materia di termini di decadenza dell'accertamento), che possono esclusivamente dar luogo all'impugnazione dinanzi al giudice tributario, che del resto, nella specie, non pare essere stata proposta, per cui non possono in alcun modo incidere sul valore probatorio che assumono in questa sede ###condivisibile è, altresì, la difesa del sig. ### circa la compatibilità delle attività contestate dalla curatela con l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società fallita, accertato anche dagli organi fallimentari in sede di ammissione al passivo del credito per ### che dunque non potrebbero portare a configurare alcun ruolo gestorio. 
Ebbene, premesso che è ormai pacifica la possibilità di coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la carica di amministratore di società, che va confermata vieppiù nell'ipotesi in cui tale ruolo sia ricoperto solo in via di fatto, va considerato che dal contratto di lavoro di ### dallo stesso prodotto in atti, si ricava che egli era stato assunto come operaio e non già come impiegato, come invece da lui sostenuto, per cui nelle relative mansioni chiaramente non possono farsi rientrare i rapporti con clienti e fornitori, né tanto meno il ruolo di indirizzo dell'attività d'impresa di commercializzazione dei prodotti alcolici ed organizzazione, anche illecita, della stessa. Del resto, anche la qualifica di impiegato eventualmente ricoperta non avrebbe potuto giustificare i compiti direttivi di fatto espletati dal convenuto, che dunque non possono ritenersi in alcun modo rientrare nel rapporto di lavoro subordinato.   In conclusione, dunque, deve ritenersi provato il ruolo di amministratore di fatto ricoperto da ### soggetto funzionalmente inserito nella gestione delle attività sociali, anche illecite, dettandone le direttive ed indirizzandone le scelte operative, fino alla decisione di cessare di fatto l'attività, per proseguirla con una diversa società, dallo stesso direttamente e formalmente amministrata.   3. La medesima conclusione non può trarsi, invece, quanto alla posizione del fratello ### La curatela ha dedotto a riguardo che quest'ultimo si sarebbe occupato della gestione del personale, impartendo allo stesso direttive sul lavoro da svolgere, nonché della tenuta della contabilità, affidata al personale amministrativo sotto sua diretta supervisione, tanto che le scritture contabili sarebbero state rinvenute presso un locale deposito allo stesso riferibile.   Ebbene, mentre manca qualsiasi prova del primo assunto, la tenuta e la conservazione delle scritture contabili non è un elemento che da solo può dare la prova di quel coinvolgimento sistematico nella gestione dell'impresa atto a configurare un ruolo di amministratore in via di fatto.   Del resto, in questo caso l'attività di tenuta della contabilità potrebbe essere del tutto compatibile con il rapporto di lavoro subordinato come la qualifica di impiegato esistente tra lo stesso e la società.   La domanda, dunque, nei suoi confronti è infondata.   4. Accertato il ruolo di amministratore di fatto di ### va valutata la sua responsabilità per le violazioni contestate dalla curatela, unitamente alla responsabilità dell'amministratore di diritto, sig. ### Va premesso, in diritto, che l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale, nell'ambito sociale, un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. civ. n. 21567/2017 cit.).   Dunque, le norme che regolano l'attività e la responsabilità degli amministratori di capitali sono applicabili anche all'amministratore di fatto, cioè la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza.   La prima contestazione riguarda l'illecita attività di commercializzazione di prodotti alcolici, in violazione della normativa tributaria comunitaria, che ha dato luogo all'emissione da parte dell'### delle ### di quattro avvisi di accertamento per imposte evase, con relative sanzioni ed interessi, relativi agli esercizi dal 2007 al 2009.   Ebbene, alla luce degli elementi su esposti deve dirsi accertata la responsabilità di ### quale amministratore di fatto della società fallita, atteso che dalle intercettazioni eseguite dalla polizia giudiziaria è emerso il ruolo direttivo da lui ricoperto nell'organizzazione dell'attività di commercializzazione con l'estero di prodotti alcolici, in violazione delle disposizioni tributarie che regolano la circolazione tra i vari paesi dell'### Di tale violazione, dunque, lo stesso deve rispondere unitamente all'amministratore di diritto sig. ### il quale ha consentito al ### di ingerirsi nella gestione dell'impresa sociale e di porre in essere tali comportamenti illeciti, senza nulla fare per impedire il compimento degli stessi, a tutela degli interessi della società e dei creditori sociali, in violazione dunque degli obblighi sullo stesso gravanti per legge.   Il danno va quantificato nell'importo delle sanzioni irrogate e degli interessi maturati a carico della società, quantificati nella CTU in atti - del tutto condivisibile perché adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici - in € 3.071.131.   A nulla vale la contestazione dell'assenza di istanza di ammissione al passivo da parte dell'### delle ### in quanto se ciò esclude il danno per i creditori sociali, che non devono concorrere con la stessa nel soddisfacimento delle rispettive ragioni, non vale ad eludere il danno che il comportamento illecito accertato determina al patrimonio sociale, gravato del maggior debito tributario per interessi e sanzioni, di cui la società è comunque tenuta a rispondere in virtù degli avvisi di accertamenti notificatigli in caso ritorni in bonis. 
E' noto, infatti, che la curatela che promuove azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 L.Fall. cumula sia l'azione spettante alla società che quella dei creditori sociali, per cui può far valere sia il danno arrecato dai comportamenti illeciti dell'organo gestorio al patrimonio sociale, che il danno arrecato alla massa dei creditori, come del resto espressamente indicato da parte attrice nel caso di specie. 
Infondata è l'eccezione dei convenuti di nullità della CTU in quanto avrebbe esaminato documentazione non prodotta ritualmente in giudizio, perché risulta, invece, che la curatela ha prodotto regolarmente i bilanci sociali (derivando le discordanze rilevate da una mero mutamento della denominazione sociale della società fallita) e gli avvisi di accertamento, concretanti i documenti fondamentali sui quali si sono fondate le indagini del consulente d'ufficio.   4. Conseguentemente risulta provata anche la responsabilità per l'ulteriore contestazione riguardante la continuazione dell'attività d'impresa nonostante il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, co. 1, n. 4 c.c., per riduzione del capitale per perdite al di sotto del limite legale; invero, come correttamente ricostruito dal ### opportunamente rettificando i dati dei bilanci approvati dalla società con l'inserimento del maggior debito tributario derivante dagli avvisi di accertamento, risulta che il capitale sociale era completamente eroso fin dall'esercizio 2007, in quanto il maggior debito d'imposta di € 255.270,00 aveva eroso completamente il capitale sociale di € 10.000, determinando un patrimonio netto negativo di € 195.472,00.   Ai sensi dell'art. 2486 c.c., al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ma solo ai fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, con conseguente responsabilità per i danni arrecati alla società, ai soci e ai creditori sociali in caso di violazione di tale obbligo. 
Nel caso di specie, la prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante l'avvenuta perdita del capitale sociale è provata dalle domande di insinuazione al passivo depositate in atti, dalle quali si rileva, in particolare, l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa (contenitori metallici, etichette per vini, fornitura di vino da tavola) che evidenziano la continuazione dell'attività medesima ben oltre il momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale (cfr. all.24-28). 
Il danno va chiaramente quantificato nell'importo delle forniture effettuate nonostante il verificarsi della causa di scioglimento, rimaste poi inadempiute e che hanno, dunque, aggravato ulteriormente il dissesto. 
Non può essere condivisa la difesa dei convenuti secondo i quali la curatela non avrebbe specificato, come sarebbe stato suo onere, le nuove operazioni non consentite fino alla memoria istruttoria, con la quale ha provveduto altresì al deposito delle domande di ammissione al passivo degli ulteriori crediti sorti per effetto di queste, in quanto dalla lettura dell'atto di citazione si evince, invero, che la curatela sin dall'introduzione del giudizio ha allegato che l'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa risultava confermata dal risultato degli esercizi successivi, dalle parziali scritture contabili in possesso della curatela e dall'accumulo di ulteriori passività derivanti dalla gestione ordinaria dell'impresa fino al fallimento, poi provate col deposito delle domande di ammissione al passivo effettuato nei termini concessi ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c..   Comunque, l'esatta quantificazione del danno derivante da tale ulteriore violazione degli obblighi di legge appare superflua, attesa la riduzione della domanda da parte della curatela, la quale nel corso del giudizio ha limitato la richiesta di condanna ad € 936.087,27, danni già ampiamente integrati dalle violazioni tributarie di cui sopra, che - lo si ribadisce - hanno arrecato pregiudizio al patrimonio sociale per sanzioni ed interessi pari a complessivi € 3.071.131.  5. Evidente è, altresì, la violazione da parte dell'amministratore di diritto, col concorso dell'amministratore di fatto, degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, per effetto dei prelievi non giustificati effettuati sui c/c della società. 
La curatela ha contestato ed ha provato, con la produzione degli estratti dei c/c ( all. 13, 14, 15 e 16), prelievi in contanti per importi cospicui, pari a complessivi € 713.688, effettuati dal 19.7.2007 al 9.2.2011, di cui non si rinviene in contabilità, anche considerata la parziarietà della stessa, alcuna giustificazione causale e rispetto ai quali il convenuto, rimasto contumace, non ha dato alcun ausilio. 
Ne deriva la responsabilità dello stesso per la violazione degli obblighi di corretta gestione a presidio dell'integrità del patrimonio sociale gravanti sugli amministratori, condotta di cui deve rispondere solidalmente anche l'amministratore di fatto, il quale ben avrebbe dovuto evitare gli indebiti prelievi, atteso che l'essersi ingerito nella gestione dell'impresa comporta l'applicazione anche a suo carico delle norme che regolano gli obblighi e le responsabilità degli amministratori di società di capitali. 
Anche in tal caso, attesa la limitazione della domanda di condanna, nessuna quantificazione del danno conseguente si impone. 
Restano assorbite, dunque, le ulteriori contestazioni mosse dalla curatela.   Deve dunque concludersi per l'accoglimento dell'azione nei confronti dell'amministratore di diritto, ### e dell'amministratore di fatto, ### con conseguente condanna degli stessi in solido al risarcimento dei danni come quantificati dalla curatela, in esito alla rimodulazione della domanda in € 936.087,27.  6. La regolazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di ### segue la soccombenza, mentre si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le stesse nei confronti del convenuto ### costituitosi unitamente al fratello soccombente e, comunque, considerando il coinvolgimento dello stesso nell'attività illecita accertata dagli organi di polizia tributaria. 
Atteso che la curatela è stata ammessa al gratuito patrocinio, con decreto del g.d.  del tribunale di Napoli, in data ###, ai sensi dell'art. 144 D.P.R. n. 115/02, il pagamento va eseguito in favore dello Stato, stante il disposto dell'art. 132 T.U. cit.. 
I compensi vanno determinati, ai sensi dell'art. 82 T.U. Spese di Giustizia, in modo da non superare i valori medi delle tariffe professionali vigenti al momento della decisione. 
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, dell'oggetto e del valore dello stesso, come ridotto da parte attrice, dell'attività difensiva espletata, possono essere liquidati compensi complessivi pari ad € 25.000,00.  P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Accoglie la domanda nei confronti di ### e ### e, per l'effetto, condanna gli stessi in solido al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, nella misura di complessivi € 936.087,27, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; - Respinge la domanda nei confronti di ### - Condanna i convenuti ### e ### in solido al pagamento delle spese legali in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia, che liquida in € 3.372,00 per spese prenotate a debito ed € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; - Condanna i convenuti ### e ### in solido al pagamento delle spese di ### liquidate in separato decreto; - Compensa integralmente le spese del giudizio tra la curatela attrice ed il convenuto ### Napoli, 8.10.2020 ### dott. ### dott. ### n. 17288/2014

causa n. 17288/2014 R.G. - Giudice/firmatari: De Rose Patrizia, Grimaldi Ilaria, Raffone Dario

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